Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Sistemi di garanzia dei depositi | ||||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 64 | ||||
Data: | 04/10/2010 | ||||
Descrittori: |
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Titolo |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (COM(2010)368) |
Settori di intervento |
Servizi finanziari |
Finalità |
Proteggere i depositi, mantenere la stabilità finanziaria, impedendo ritiri massicci di depositi, e garantire la parità di condizioni operative tra le banche dell'UE |
Date: - Trasmissione al Consiglio e al Parlamento europeo |
12 luglio 2010 |
Il 12 luglio 2010 la Commissione europea ha presentato la proposta di direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi – DGS (COM(2010)368) che prospetta modifiche alla direttiva 94/19/CE.
La propostain esame è parte di un pacchetto di misure in materia di sistemi di garanzia dei depositi e delle assicurazioni nonché di indennizzo degli investitori, promosse dalla Commissione alla luce della crisi economica e finanziaria nonché dell'obiettivo fissato dal G-20 al fine di colmare le lacune nei sistemi di vigilanza e regolamentazione e di ripristinare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario.
La direttiva 94/19/CE, su cui interviene la proposta in esame, impone a tutti gli Stati membri di disporre di una rete di sicurezza per i depositanti, stabilendo che, nel caso in cui una banca venga chiusa, il DGS responsabile rimborsi un minimo di 20 mila euro per singolo depositante.
La direttiva 94/19/CE è stata modificata, da ultimo, dalla direttiva 2009/14/CE cheha disposto, in particolare, l’innalzamento entro il 31 dicembre 2010 della copertura minima da 20 a 100 mila euro, al fine di fornire una prima risposta alla crisi dei mercati finanziari, rinviando ad una fase successiva la revisione di altri aspetti relativi ai DGS. Con la proposta in esame si intende pertanto completare il quadro normativo vigente tenendo conto dell’analisi approfondita svolta dalla Commissione e delle posizioni espresse dagli Stati membri e dalla BCE nonché delle osservazioni formulate dalle parti in causa nel corso di una consultazione che si è svolta dal 29 maggio al 27 luglio 2009.
Le opzioni regolative prescelte dalla Commissione sono giustificate in dettaglio in una relazione (COM(2010)369) e nella valutazione di impatto (SEC(2010)834) che individuano anzitutto le lacune dell’attuale sistema di garanzia dei depositi nell’UE:
· l'armonizzazione minima introdotta dalla direttiva 94/19/CE - determinando una varietà di sistemi di garanzia dei depositi nell’UE (circa 40 DGS) che garantiscono i depositi fino a diversi livelli di copertura ed impongono alle banche obblighi finanziari variabili - si è rivelata inefficace ai fini della protezione dei depositi ed incoerente con l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Tale approccio, infatti, ha consentito:
o diversi livelli di copertura nell'UE (da 50 mila euro in alcuni Stati membri a 103.291 euro in Italia), che hanno incoraggiato, in occasione della crisi finanziaria, spostamenti di denaro verso le banche dei paesi nei quali le garanzie dei depositi erano più elevate. Ad avviso della Commissione, i trasferimenti di depositi basati soltanto sul livello di copertura influiscono sul tasso di interesse con un conseguente aumento dei costi per i depositanti; inoltre, un ritiro improvviso e significativo di depositi può creare seri problemi di liquidità agli enti creditizi ed avere un forte impatto sull'economia reale in quanto può determinare in periodi di instabilità finanziaria una riduzione della concessione di crediti da parte delle banche, rendendo necessario l’intervento di fondi pubblici;
o una distribuzione diseguale del rischio, per cui i DGS con minori risorse sarebbero maggiormente colpiti dal fallimento di una banca rispetto ai DGS con maggiori risorse. Questo aspetto è aggravato dalla mancanza di solidarietà tra i sistemi;
o una potenziale distorsione della concorrenza nel mercato interno determinata dalla possibilità che i depositanti scelgano la massima protezione e non il migliore prodotto;
o l’incapacità dei DGS, finanziati insufficientemente, di mantenere nell’attuale contesto di crisi economica e finanziaria la fiducia dei depositanti e la stabilità finanziaria;
· la possibilità per gli Stati membri di escludere dalla protezione molti tipi di depositanti. Tale disposizione ha un impatto particolarmente significativo per 20 milioni di PMI, che rappresentano il 99,8% di tutte le imprese dell'UE, la cui fiducia è fondamentale per la stabilità finanziaria;
· differenze considerevoli per quanto riguarda la gamma dei depositi coperti dai DGS, ad esempio l'inclusione o meno di depositi in valute non UE, prodotti strutturati e certificati di debito;
· l’inadeguatezza delle informazioni fornite ai depositanti i quali potrebbero esitare a depositare denaro in altri Stati membri se non conoscono le modalità operative e di rimborso degli altri DGS;
· l’inadeguatezza e i ritardi delle procedure di rimborso. Secondo la Commissione, la riduzione, a partire dal 31 dicembre 2010, del termine per il rimborso da tre mesi a quattro/sei settimane potrebbe non essere sufficiente per scongiurare ritiri massicci di danaro e non escluderebbe i ritardi nei rimborsi che si possono verificare in una serie di circostanze:
o i tempi lunghi necessari per determinare le passività e rapportarle ai depositi nel caso in cu ci si avvalga della possibilità di compensare i depositi con le passività in scadenza del depositante (ad esempio rate di mutui) presso la stessa banca;
o il finanziamento inadeguato di molti DGS le cui risorse variano da 27 milioni a 8,1 miliardi di euro a fronte di circa 5.700 miliardi di depositi coperti nell'UE;
o i tempi eccessivamente lunghi per verificare l'ammissibilità di un determinato deposito al sistema di garanzia.
Al fine di dare una soluzione ai problemi precedentemente richiamati e di migliorare ulteriormente la protezione dei depositanti, la Commissione ha proposto nuove misure che dovranno essere attuate a partire dal 31 dicembre 2012; sono stati stabiliti termini diversi per alcune misure specifiche.
Con riferimento a tali aspetti, la proposta di direttiva in esame:
· confermando l’obbligo per ogni Stato membro di istituire sul proprio territoriouno o più sistemi di garanzia dei depositi, consente la fusione dei DGS all’interno di uno Stato membro ovvero tra DGS di Stati membri diversi;
· estende a tutte le banche l’obbligo di appartenere ad un DGSper far sì che tutti i depositanti possano vantare diritti nei confronti di un sistema. Le banche, che in seguito ad una riorganizzazione cessino di appartenere ad un DGS e diventino membri di un altro DGS, potranno ottenere il rimborso del loro ultimo contributo in modo da poter utilizzare questi fondi per pagare il primo contributo al loro nuovo DGS. Al riguardo, la Commissione ricorda che le banche possono essere tutelate anche da sistemi di tutela istituzionale (definiti dallla direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi), che ne garantiscono la liquidità e la solvibilità; la protezione garantita da tali sistemi va al di là di quella offerta dai sistemi di garanzia dei depositi. I sistemi di tutela istituzionale possono essere riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositi dalle autorità competenti se soddisfano tutti i criteri previsti dalla direttiva proposta; nel caso in cui tali sistemi siano separati dai sistemi di garanzia dei depositi, occorrerà tenere conto del loro ruolo aggiuntivo di salvaguardia quando si stabiliscono i contributi dei loro membri ai DGS;
· stabilisce, al fine di evitare che i DGS si espongano a rischi imprevedibili con i prodotti di investimento, che i depositi dovranno comprendere soltanto gli strumenti interamente rimborsabili. Saranno pertanto esclusi i prodotti strutturati, i certificati e le obbligazioni;
· impone una vigilanza su base continuativa su tutti i DGS che dovranno eseguire prove di stress periodiche dei loro sistemi. Gli Stati membri dovranno essere informati qualora tali prove evidenzino problemi che potrebbero determinare l’attivazione dei DGS;
· introduce il diritto per i DGS di ottenere informazioni dalle banche in una fase precoce in modo tale da garantire un rapido rimborso.
Ammissibilità al regime di garanzia e rimborsi (articoli 4-8)
Per quanto riguarda questi aspetti, le modifiche proposte – ispirate all’approccio della massima armonizzazione al fine di assicurare pari condizioni in tutti gli Stati membri - comprendono:
· l’inclusione tra i depositanti ammessi di tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni, in modo da consentire notevoli risparmi di risorse e tempo necessari per verificare le dimensioni delle imprese durante la procedura di rimborso. Sarebbero invece esclusi: i fondi propri, i depositi derivati da transazioni oggetto di riciclaggio, i depositi delle imprese di assicurazioni, delle imprese di investimento, degli istituti finanziari, degli organismi di investimento collettivo, dei fondi pensione nonché i titoli di debito e le passività derivati da accettazioni e pagherò bancari di un ente creditizio. Si propone altresì di escludere le autorità pubbliche per tre ordini di motivi: 1)considerato il loronumero limitato rispetto a tutti gli altri depositanti, l'impatto sulla stabilità finanziaria nel caso del fallimento di una banca sarebbe minimo; 2) anche in caso di insolvenza tecnica di tali autorità, il diritto nazionale offre i mezzi per garantire che esse possano continuare ad assolvere le proprie funzioni di base a beneficio dei cittadini; 3) infine, le autorità pubbliche, hanno più facilmente accesso al credito rispetto ai cittadini;
· pur mantenendo il diritto, stabilito dalla direttiva 2009/14/CE, di essere rimborsati fino a 100.000 euro a partire dal 31 dicembre 2010, si consente agli Stati membri di superare tale limite per i depositi derivanti da operazioni immobiliari e quelli inerenti a determinati eventi della vita (matrimonio, divorzio, invalidità o decesso), purché la copertura sia limitata a 12 mesi. L’importo di 100 mila euro sarà oggetto di riesame periodico, almeno ogni cinque anni, da parte della Commissione, alla luce degli sviluppi del settore bancario e della situazione economica e monetaria;
· lariduzione dei termini di rimborso a sette giorni, senza presentazione di alcuna richiesta da parte dei depositanti. Al fine di rispettare tale termine:
o le autorità di vigilanza competenti saranno tenute ad informare i DGS automaticamente in caso di possibile fallimento di una banca;
o i DGS e le banche saranno tenuti a scambiarsi informazioni sui depositanti, a livello sia nazionale sia tra Stati membri, senza essere ostacolati dai requisiti di riservatezza;
o le banche dovranno essere in grado di fornire ai DGS l'importo totale dei depositi di un dato depositante (visione d'insieme del cliente) in qualunque momento;
· gli interessi dovuti ma non accreditati al momento del fallimento dovranno essere rimborsati, purché il livello di copertura non sia superato. Dopo il fallimento di una banca non sarà più consentita la compensazione tra crediti e passività del depositante.
Al fine di garantire un finanziamento adeguato dei DGS, si prospetta l’elaborazione di un meccanismo in quattro fasi che diventeràoperativo solodopo un periodo di transizione di 10 anni:
1) i DGS dovranno disporre dell'1,5% dei depositi oggetto di tutela (cosiddetto livello-obiettivo), costituito da versamenti ex ante delle banche aderenti. Ad avviso della Commissione tale importo risulta adeguato per consentire ai DGS di far fronte a fallimenti di banche di medie dimensioni;
2) se in caso di fallimento di una banca i suddetti mezzi finanziari risultino insufficienti, le banche dovranno versare ex post contributi straordinari fino allo 0,5% dei depositi ammissibili. Qualora tale pagamento abbia un impatto negativo su una banca, quest’ultima potrà essere esentata dalle autorità competenti su base individuale. Di conseguenza i fondi ex ante dovranno costituite il 75% dei finanziamenti dei DGS, mentre i contributi ex post il 25%.
Nella valutazione di impatto la Commissione spiega la scelta per cui i fondi ex ante devono rappresentare il ¾ dei fondi totali di un DGS con la loro natura anticiclica (le banche devono sostenere la maggior parte dei costi in periodi favorevoli), mentre i finanziamenti ex post, oltre ad essere fortemente pro-ciclici in quanto sottraggono liquidità dalle banche in periodi di crisi, con conseguenze negative per l'intera economia, determinano un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti in Stati membri con DGS finanziati ex ante, in quanto i fondi da versare ex post possono essere investiti per altre finalità.
Al fine di incentivare ad operare in base ad un modello di business meno rischioso, i contributi delle banche ai DGS dovranno essere determinati in base ai loro profili di rischio - al fine di garantire equità nel calcolo dei contributi - ed essere costituiti sia da elementi non basati sui rischi sia da elementi basati sui rischi. Questi ultimi verranno calcolati sulla base di una serie di indicatori obbligatori che copriranno le principali classi di rischio utilizzate comunemente per valutare la solidità finanziaria degli enti creditizi quali adeguatezza patrimoniale, qualità delle attività, redditività e liquidità. Tali indicatori peseranno per il 75% e saranno integrati da indicatori supplementari facoltativi che peseranno per il 25%.
Per quanto riguarda l’elemento non collegato al rischio, la base per il calcolo dei contributi dovrà essere l'importo dei depositi ammissibili; tuttavia, considerato che i depositi coperti (ovvero i depositi ammissibili non superiori al livello di copertura) riflettono meglio i rischi cui sono esposti i DGS, ad avviso della Commissione essi dovranno diventare nel tempo la base per il calcolo dei contributi in tutti gli Stati membri. La piena armonizzazione del calcolo dei contributi basati sui rischi dovrebbe avvenire in una fase successiva;
3) in caso di necessità, è prevista la possibilità per un DGS di ottenere prestiti da tutti gli altri DGS nell’UE, per un importo che non dovrà superare globalmente lo 0,5% dei suoi depositi ammissibili, proporzionalmente all'importo dei depositi ammissibili in ciascun paese. Al fine di consentire il rimborso del prestito entro cinque anni, i DGS mutuanti potranno subentrare nei crediti dei depositanti nei confronti dell'ente creditizio fallito e questi crediti saranno di primo grado nella procedura di liquidazione dell'ente creditizio;
4) infine, i DGS dovranno disporre di sistemi di finanziamento alternativi, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'articolo 123 del TFUE che vieta la concessione di scoperti di conto o di altre forme di facilitazione creditizia da parte della BCE e delle banche centrali nazionali a istituzioni, organi UE, amministrazioni statali, enti regionali, locali ed altri enti pubblici.
La Commissione osserva, inoltre, che sebbene i fondi dei DGS debbano essere utilizzati soprattutto per rimborsare i depositanti, non si esclude la possibilità che vi si possa ricorrere anche a fini di risoluzione delle crisi bancarie nel rispetto delle norme UE sugli aiuti di Stato e limitatamente all'importo che sarebbe stato necessario per rimborsare i depositi coperti al fine di evitare che tutti i fondi vengano destinati ai creditori non assicurati di una banca.
Al fine di agevolare il rimborso in situazioni transfrontaliere, il DGS del paese ospitante dovrebbe fungere da punto di contatto unico per i depositanti di succursali di banche di un altro Stato membro, fornendo ai depositanti informazioni nella lingua del paese ospitante e fungendo da casella postale e agente pagatore per il DGS del paese d'origine.
Nella valutazione di impatto si sottolinea che al fine migliorare la cooperazione transfrontaliera tra i DGS si potrebbe valutare in prospettiva la creazione di una rete di DGS a livello UE. Questo sarebbe il primo passo verso la creazione, in linea con gli sviluppi della nuova vigilanza finanziaria europea e delle misure di risoluzione delle crisi bancarie, di un unico sistema di garanzia dei depositi paneuropeo che dovrebbe comprendere tutte le banche. Tale soluzione consentirebbe di superare l'attuale frammentazione del sistema, riducendo le spese amministrative di circa 40 milioni di euro all'anno. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenterà una relazione, corredata se necessario di una proposta legislativa, al fine di valutare il passaggio ad un unico sistema DGS per tutta l’UE.
Al fine di aumentare la fiducia nei DGS, la Commissione prospetta una migliore informazione dei depositantisugli aspetti fondamentali della protezione dei depositi, quali il livello di copertura, i termini di rimborso o le modalità di funzionamento di un DGS. A tal fine si suggerisce che al momento dell’apertura di un deposito, il cliente controfirmi un foglio informativo contenente tutte le informazioni rilevanti circa la copertura dei depositi da parte del DGS responsabile. I titolari di depositi esistenti dovranno essere informati tramite l'estratto conto. La pubblicità sui prodotti dovrà limitarsi alla semplice menzione della copertura da parte del DGS, in modo da evitare l’utilizzo del DGS come argomento di marketing.
La proposta in esame riconosce all’Autorità bancaria europea (EBA) - una delle tre autorità di vigilanza previste dal nuovo quadro di vigilanza finanziaria europeo – precise funzioni in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi e segnatamente:
· contribuire a raggiungere l'obiettivo di agevolare alle banche l'accesso e l'esercizio delle loro attività garantendo nel contempo un'efficace protezione dei depositanti. A tal fine l'EBA dovrebbe confermare che le condizioni per la concessione di prestiti tra DGS previste dalla direttiva proposta sono soddisfatte ed indicare gli importi che devono essere prestati da ciascun sistema, il tasso di interesse iniziale e la durata del prestito;
· raccogliere informazioni sui DGS, quali l'importo dei depositi da loro coperti, ed informare gli altri DGS in merito al loro obbligo di concedere il prestito;
· sviluppare standard tecnici armonizzati per il calcolo dei contributi basati sui rischi;
· comporre le dispute tra i DGS con effetto vincolante.
Gli Stati membri dovranno informare mensilmente l’EBA dell’importo dei depositi ammissibili e dei depositi coperti sul proprio territorio nonché dell’importo dei mezzi finanziari disponibili dei loro DGS.
La base giuridica della proposta di direttiva in esame è costituita dall’articolo 53, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) che, in combinato disposto con l'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo trattato prevede l'emanazione di direttive riguardanti l'accesso all'attività di imprese quali enti creditizi ed il suo esercizio. Tale disposizione, ad avviso della Commissione, costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi finanziari nel settore degli enti creditizi.
La Commissione sostiene che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà considerato che gli obiettivi proposti non possono essere realizzati in maniera adeguata dagli Stati membri, ma possono essere realizzati meglio a livello UE, in particolare per quanto riguarda l’armonizzazione in settori quali la copertura, il rimborso o il finanziamento che comporta l'allineamento di diverse norme degli ordinamenti giuridici nazionali. Ad avviso della Commissione, solo un intervento a livello europeo può:
· imporre requisiti analoghi in materia di DGS per gli enti creditizi operanti in più di uno Stato membro;
· garantire parità di condizioni operative;
· evitare costi indebiti per il rispetto della normativa in caso di attività transfrontaliere;
· promuovere l'ulteriore integrazione del mercato interno dell'UE;
· assicurare un elevato livello di stabilità finanziaria nell'ambito dell'UE.
Il recepimento della proposta di direttiva in esame, ove effettivamente adottata, comporterebbe numerose modificazioni alla disciplina sui sistemi di garanzia dei depositi in Italia che è contenuta in parte in disposizioni legislativa ed in parte in provvedimenti di attuazione emanati dalla Banca d’Italia.
Il legislatore italiano ha recepito la direttiva 94/19/CEE con il D. Lgs. n. 659 del 1996, che ha modificato il Testo Unico Bancario (di cui al D. Lgs. n. 385 del 1993) inserendovi la Sez. IV del titolo IV, sostituendo integralmente l'articolo 96 e aggiungendo gli articoli 96-bis, 96-ter e 96-quater.
In particolare, ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico così modificato, il limite massimo di rimborso in Italia non può essere inferiore a 103.291,38 euro per depositante.
Gli articoli da 96 a 96-quater del D. Lgs. n. 385/1993 disciplinano il funzionamento del sistema di garanzia sui depositi. Le banche italiane sono obbligate ad accedere a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia (articolo 96 del TUB). Sono obbligate all’adesione anche le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente; possono aderirvi le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. Tali sistemi hanno natura di diritto privato e le relative risorse finanziarie sono fornite dalle banche aderenti.
In Italia è operativo il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario ed avente oggi la forma di consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dal relativo Statuto e Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Aderiscono al Fondo tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria.
Ai sensi dell’articolo 96-bis del TUB, l’attivazione dei rimborsi previsti dai sistemi di garanzia è conseguente all’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle banche; la medesima norma reca disposizioni in ordine ai crediti ammessi al rimborso ed elenca le ipotesi di esclusione dalla tutela. Il rimborso avviene in due fasi: un primo anticipo (sino a 20.000 euro) viene versato entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Tale termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. Alla Banca d'Italia spetta la determinazione di modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto e l’aggiornamento del limite di 20.000 euro, per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa europea (quali quelle previste nella proposta di direttiva in esame).
L’articolo 96-ter disciplina sui sistemi di garanzia i poteri della Banca d’Italia, la quale:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;
b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;
c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;
d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;
e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;
f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;
g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;
h) emana disposizioni attuative delle norme relative agli elementi sopra richiamati.
Infine, l’articolo 96-quater disciplina l’ipotesi di esclusione delle banche dai sistemi di garanzia. Gli istituti possono essere esclusi dal sistema a seguito di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.
Da ultimo, il decreto-legge n. 155 del 2008, recante “Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali” ha previsto (articolo 4, comma 1) l’integrazione della vigente disciplina italiana in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell’ordinamento la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di una garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane, per un periodo di 36 mesi decorrenti dal 9 ottobre 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge). L’articolo 5 reca le relative disposizioni di attuazione, nonché la copertura finanziaria degli interventi di garanzia statale sui depositi.
XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Esame di atti e documenti dell’UE, n. 64, 4 ottobre 2010
Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)
Il paragrafo ‘La disciplina italiana del sistema di garanzia dei depositi’ è stato curato dal Servizio Studi,
Dipartimento Finanze (' 066760.9496)