Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE    Numero: 59    Progressivo: 1
Data: 20/12/2010
Descrittori:
BREVETTI E MODELLI DI UTILITA'   TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE

Regime di traduzione

del brevetto dell’Unione europea

Dati identificativi

Titolo

“Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea” (COM(2010)350)

Settori di intervento

Proprietà intellettuale

Finalità

Ridurre i costi amministrativi inerenti al rilascio del brevetto dell’UE, con particolare riferimento ai costi connessi alle traduzioni

Base giuridica

Articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Procedura

Procedura legislativa speciale

Date:

-   documento della Commissione

-   esame presso il Consiglio

 

30 giugno 2010

11 ottobre 2010

10 novembre 2010

25 novembre 2010

10 dicembre 2010

 

Il 30 giugno 2010 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2010)350) sul regime di traduzione del futuro brevetto dell’Unione europea (cosiddetto brevetto unico).

Si ricorda cheil regime delle traduzioni, che costituiscono una parte consistente dei costi connessi al rilascio del brevetto europeo, ha presentato profili di particolare criticità in occasione dell’esame della proposta di regolamento (COM(2000)412) sulla creazione di un brevetto unico giuridicamente valido in tutta l’UE e di un sistema giurisdizionale unicoin materia di brevetti per garantire la protezione dei titolari di brevetto in tutta l’UE. La proposta in questione prevede che il brevetto unico, rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in una delle suelingue di lavoro (inglese, francese o tedesco) e pubblicato nella medesima lingua unitamente ad una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue, abbia efficacia nell'ambito dell'UE. Merita ricordare che ai sensi degli articoli 69 e 84 della Convenzione sul brevetto europeo del 1973, per rivendicazione si intende la definizione chiara e concisa dell’invenzione per la quale si richiede il brevetto; è la parte più importante in quanto è quella che definisce i limiti della protezione conferita dal brevetto. Proprio a causa delle divergenze sul regime linguistico, l’esame della proposta (COM(2000)412) è stato bloccato a lungo in seno al Consiglio che non è riuscito a raggiungere l'unanimità richiesta per l’adozione dell’atto.

Per quanto concerne specificamente i profili linguistici, il Trattato di Lisbona ha consentito di uscire dalla situazione di stallo; l’articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell’UE, infatti, fornisce una base giuridica specifica per la creazione di titoli di proprietà intellettuale nell'UE che prevede ilvoto all’unanimità per le decisioni sul regime linguistico dei titoli, mentre tutti gli altri aspetti vengono decisi a maggioranza qualificata. Sulla base di questi sviluppi, il 4 dicembre 2009 il Consiglio competitività ha raggiunto un accordo sulla proposta nel suo complesso, decidendo di stralciare e di affrontare separatamente la questione del regime linguistico, oggetto specifico della proposta di regolamento in esame.

Il sistema brevettuale esistente nell’ambito dell’UE

Come ricordato nella relazione illustrativa della proposta in esame, l’attuale tutela brevettuale nell'UE è assicurata da brevetti nazionali rilasciati dagli Stati membri o da brevetti europei rilasciati dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) in applicazione della Convenzione sul brevetto europeo del 1973. Nella valutazione di impatto (SEC(2010)797) che accompagna la proposta si evidenziano gli svantaggi dell’attuale sistema:

·   costi molto elevati connessi alle spese legali per la convalida del brevetto europeo, una volta che è stato rilasciato, negli Stati membri in cui si richiede la tutela. A tal fine gli ordinamenti nazionali quasi sempre prevedono che il titolare del brevetto presenti una traduzione del brevetto stesso nella lingua ufficiale di tali Stati membri. Peraltro l’esperienza dimostrerebbe che proprio a causa dei costi elevati, non sempre i brevetti europei verrebbero convalidati. Si calcola che i costi di un brevetto europeo validato in 13 Stati membri ammontano a circa 20.000 euro, di cui 14.000 per le traduzioni (circa 10 volte quello che si paga negli USA). Per tale motivo la convalida sarebbe limitata soprattutto a Germania, Francia e Regno Unito, dove, secondo i dati citati dalla Commissione, nel 2003 sono stati convalidati rispettivamente il 95%, l’80% e il 75% di tutti i brevetti rilasciati dall’UEB, mentre meno del 40% dei brevetti europei sono convalidati in altri Stati membri, tra cui l’Italia. Al fine di ridurre i costi, nel 2000 gli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo hanno concluso l’Accordo di Londra (entrato in vigore il 1° maggio 2008) ratificato solo da 10 Stati membri dell’UE. Di tali Stati, Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito, la cui lingua ufficiale è anche una delle lingue dell’UEB, non richiedono la traduzione del brevetto, mentre Danimarca, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Slovenia e Svezia possono continuare a richiedere la traduzione delle sole rivendicazioni di brevetto nella loro lingua ufficiale (alcuni di essi anche una traduzione delle rivendicazioni in inglese se il brevetto è stato rilasciato in francese o in tedesco). Negli altri 17 Stati membri che non aderiscono all’Accordo, tra cui l’Italia, resta fermo il regime preesistente che in genere implica l’obbligo di tradurre il brevetto nella loro lingua ufficiale. Nella relazione illustrativa della proposta si osserva che anche se tutti gli Stati membri dell’UE aderissero all’Accordo, i costi di traduzione rimarrebbero comunque elevati a causa dell’obbligo previsto dagli ordinamenti nazionali di tradurre le rivendicazioni;

·   la frammentazione del sistema di tutela offerto dal brevetto nell’UE considerato che a causa degli elevati costi di convalida nonché della complessità delle procedure e delle differenze tra le stesse, i titolari di brevetto spesso decidono di limitare la tutela solo a qualche Stato membro dell’UE;

·   l’impatto negativo sul funzionamento del mercato interno imputabile principalmente aduna forte concentrazione negli Stati nei quali viene richiesta la tutela brevettuale di investimenti in ricerca e sviluppo e di trasferimento di tecnologie con il conseguente aggravamento delle differenze strutturali in seno all’UE e ripercussioni sulla competitività globale. Inoltre, qualora le merci entrino nel territorio dell’UE attraverso uno Stato membro nel quale il brevetto non è tutelato, si può determinare una diminuzione del valore commerciale delle invenzioni brevettate.

Il brevetto unico

Nella relazione illustrativa della proposta in esame si ricorda che l’adozione del brevetto unico si iscrive nell’ambito delle priorità della Strategia UE 2020, con particolare riferimento all’iniziativa Faro “Un’Unione per l’innovazione”, al fine di rafforzare la conoscenza e l’innovazione delle imprese quale motore della crescita futura. Infatti, la tutela uniforme dei diritti conferiti dal brevetto in seno al mercato unico dovrebbe favorire la creazione di un ambiente più favorevole per gli investimenti in ricerca e sviluppo, contribuendo al perseguimento dell’obiettivo del 3% del PIL investito in ricerca e sviluppo previsto dalla Strategia UE 2020. L’adozione definitiva del regolamento sul brevetto europeo costituisce peraltro una delle prioritàdell’Atto per il mercato unico (COM(2010)608),presentato dalla Commissione il 27 ottobre 2010, nel quale viene delineata una strategia intesa a rilanciare il mercato unico europeo e a svilupparne appieno il potenziale.

Nella relazione illustrativa si evidenziano altresì i vantaggi che potrebbero derivare dal futuro brevetto unico che continuerebbe a coesistere con i brevetti nazionali e il brevetto europeo:

·   la protezione uniforme in tutta l’UE dei diritti conferiti dal brevetto che sarebbe rilasciato dall'UEB sotto forma di un brevetto europeo che designa il territorio dell’UE anziché i singoli Stati membri;

·   la protezione delle invenzioni per tutto il territorio dell’UE grazie ad un sistema centralizzato di autorizzazione, coordinamento, supervisione e risoluzione delle controversie a livello UE;

·   una riduzione significativa dei costi fino a 6.200 euro per brevetto, di cui circa 600 per le traduzioni,grazie alla soluzione prospettata dalla Commissione che si basa sul regime attualmente in vigore in seno all’UEB (vedi infra l’apposito paragrafo sul regime linguistico);

·   nuovi stimoli per l’innovazione e la competitività grazie alla migliore accessibilità alla tutela brevettuale, in particolare per le PMI. Esso consentirebbe quindi all'UE di trasformare in successi industriali e commerciali i risultati della ricerca e delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche e di recuperare il ritardo rispetto agli Stati Uniti ed al Giappone per quanto riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Regime linguisitco del futuro brevetto UE

Mutuando la prassi attualmente vigente in seno all’UEB, l’articolo 3 della proposta di regolamento in esame stabilisce che il brevetto UE sia trattato, rilasciato e pubblicato in una delle lingue di lavoro dell’UEB (francese, inglese o tedesco), mentre le rivendicazioni di brevetto siano tradotte nelle altre due. Farà fede il testo del brevetto UE nella lingua di lavoro dell’UEB definita come lingua della procedura.

Nella relazione illustrativa della proposta si sostiene che la scelta di tale regime di traduzione è giustificata dalla considerazione che poiché l’UEB sarà competente per il rilascio del brevetto unico, il relativo regime di traduzione dovrà basarsi sulla procedura in vigore presso lo stesso UEB (considerando 3). Inoltre, l’opzione prescelta tiene anche conto dell’uso delle lingue da parte della maggior parte dei richiedenti, considerato che, secondo i dati citati dalla Commissione, allo stato attuale l’88,9% delle domande di brevetto europeo vengono presentate in inglese, francese o tedesco.

Come sottolineato nella valutazione di impatto e nel considerando 2 della proposta in esame, per consentire alle imprese dell’UE un accesso più facile, meno oneroso e rischioso alla tutela brevettuale è necessario che il regime di traduzione sia economicamente efficiente e quindi concorrenziale rispetto ai sistemi brevettuali di altre grandi economie mondiali, semplice ed infine sicuro sul piano giuridico.

All’articolo 4 si precisa che in caso di controversia connessa al brevetto unico, il titolare è tenuto a fornire, a sue spese, su richiesta e a scelta del presunto contraffattore, una traduzione completa del brevetto nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale il presunto contraffattore è domiciliato o ha avuto luogo la contraffazione nonché, su richiesta del tribunale competente dell’UE di fronte al quale si svolge il procedimento giudiziario, una traduzione completa del brevetto nella lingua del procedimento.

L’articolo 5 prevede che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del regolamento proposto, la Commissione presenti una relazione al Consiglio volta a valutare il funzionamento del regime di traduzione del brevetto UE, proponendo, se necessario, eventuali modifiche. Considerato che l’adozione del regolamento proposto sul regime di traduzione costituisce una condizione imprescindibile per favorire la nascita del futuro brevetto UE, l’articolo 6 stabilisce che tale regolamento e il regolamento generale sul futuro brevetto UE (COM(2000)412) entrino in vigore simultaneamente.

Misure di accompagnamento

Nella relazione illustrativa della proposta vengono individuate alcune misure di accompagnamento da adottare congiuntamente alla creazione del brevetto unico da parte del comitato ristretto del Consiglio di amministrazione dell'UEB, composto di rappresentanti dell'UE e di tutti gli Stati membri:

·   traduzioni a scopo informativo (considerando 6): l’UE e l’UEB dovranno accordarsi per rendere disponibili su richiesta on-line e gratuitamente al momento della pubblicazione della domanda di brevetto le traduzioni automatiche della stessa domanda e del fascicolo di brevetto in tutte le lingue ufficiali dell’UE, senza costi aggiuntivi a carico dei richiedenti. Le traduzioni, prive di efficacia giuridica, serviranno semplicemente a fornire informazioni sul brevetto; inoltre, la loro disponibilità fin dall’inizio favorirà la divulgazione di conoscenze tecnologiche a vantaggio di singoli inventori, ricercatori e PMI innovative;

·   rimborso delle spese di traduzione (considerando 5): al fine di agevolare l’accesso al brevetto unico, in particolare per le PMI, il richiedente la cui lingua non è una delle lingue ufficiali dell’UEB dovrà poter depositare la domanda di brevetto unico in qualsiasi lingua ufficiale dell’UE, provvedendo, entro un certo termine, alla traduzione in una delle lingue di lavoro dell’UEB. La proposta in esame prospetta la possibilità per i richiedenti di brevetto unico che hanno la residenza o la sede principale della propria attività in uno Stato membro dell’UE, di ottenere, entro un massimale fisso, il rimborso integrale delle spese di traduzione, che verrebbe finanziato con le tasse riscosse dall'UEB sui brevetti UE.

Base giuridica e motivazione sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità

Il Trattato di Lisbona ha fornito una base giuridica specifica per la creazione dei titoli unitari di proprietà intellettuale nell'UE. Si tratta dell’articolo 118 del Trattato sul funzionamento dell’UE conformemente al quale nell'ambito dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell'UE. Il secondo paragrafo dell’articolo 118 fornisce la base per i regimi linguistici dei titoli europei che, al fine di garantire una protezione uniforme, sono disciplinati mediante regolamenti adottati secondo una procedura legislativa speciale dal Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione del PE.

Nel considerando 8 della proposta di regolamento in esame, si afferma che essa è conforme al principio di sussidiarietà in quanto un regime di traduzione uniforme e semplificato per il brevetto unico può essere realizzato soltanto mediante atti adottati a livello UE. Inoltre, è conforme al principio di proporzionalità in quanto l’azione proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

Posizione italiana

Al considerando 9 della proposta in esame si precisa che il regime di traduzione proposto non pregiudica le disposizioni del regime linguistico delle istituzioni dell’UE in base al quale si considerano loro lingue ufficiali e di lavoro tutte le lingue ufficiali degli Stati membri (articolo 342 del Trattato sul funzionamento dell’UE e regolamento n. 1/1958 e successive modifiche). La soluzione proposta dalla Commissione in relazione al regime linguistico del futuro brevetto unico è stata tuttavia considerata discriminatoria e inaccettabile da parte di alcuni paesi tra cui Italia, Spagna, Cipro e Grecia. Il Governo italiano ha posto il veto in sede di Consiglio, bloccando di conseguenza l’adozione del regolamento per il quale è necessaria l’unanimità.

Intervenendo alla Camera il 13 luglio 2010 in occasione della discussione sul programma di lavoro della Commissione europea per il 2010 e il programma di 18 mesi del Consiglio dell’UE presentato dalle Presidenze spagnola, belga e ungherese, il Ministro Ronchi ha dichiarato che la questione del brevetto unico non riveste soltanto aspetti importanti per il sistema economico produttivo italiano, costituito prevalentemente da PMI, ma si inserisce nel più ampio contesto della difesa della lingua italiana. Il regime di traduzione proposto dalla Commissione, che si basa sull’uso di tre lingue (francese, inglese e tedesco), non sarebbe fondato su alcun criterio oggettivo e sarebbe contrario alle disposizione del Trattato che stabilisce il principio della parità fra tutte le lingue ufficiali dell’UE. Ha altresì reso nota l’intenzione del Governo italiano di valutare ipotesi alternative, e in particolare quella basata sull’uso di un'unica lingua, l’inglese, quale semplificazione più comprensibile ed accettabile per le imprese.

Ulteriori sviluppi

In occasione del Consiglio competitività dell’11 ottobre e del 10 novembre 2010 non è stato possibile raggiungere un accordo su una proposta di compromesso della Presidenza belga che aveva prospettato un regime di traduzione basato sull’uso del solo inglese per un periodo transitorio al termine del quale sarebbe stato possibile tradurre i brevetti da inglese, francese o tedesco, in tutte le altre lingue UE; le traduzioni sarebbero state prive di effetti giuridici. Tale soluzione aveva incontrato la netta contrarietà di Italia, Spagna, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Cipro, Grecia e Malta, che la consideravano inaccettabile e discriminatoria. Data l’impossibilità di raggiungere l’unanimità necessaria per l’approvazione del regolamento, Svezia e Paesi Bassi, con l’appoggio di Slovenia, Gran Bretagna, Irlanda, Germania ed Estonia, avevano chiesto di attivare il meccanismo della cooperazione rafforzata, una procedura istituzionale prevista dal Trattato di Lisbona che consente ad almeno 9 Stati membri di progredire secondo ritmi e/o obiettivi diversi qualora determinati obiettivi non possano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'UE nel suo insieme. L’Italia si era detta contraria anche alla prospettiva di una cooperazione rafforzata che a suo avviso avrebbe rappresentato un vulnus per il mercato interno.

Conformemente al Trattato di Lisbona le cooperazioni rafforzate, che sono aperte a tutti gli Stati membri al momento della loro instaurazione e in qualsiasi momento, sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'UE, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. L'autorizzazione a procedere ad una cooperazione rafforzata è accordata in ultima istanza con una decisione europea del Consiglio - che delibera a maggioranza qualificata (all’unanimità nel settore della politica estera e di sicurezza comune) su proposta della Commissione eprevia approvazione del Parlamento europeo - qualora abbia stabilito che gli obiettivi da essa perseguiti non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme. Tutti gli Stati membri possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati partecipanti ad una cooperazione rafforzata partecipano al voto degli atti che, una volta adottati, vincolano solo gli Stati partecipanti.

Facendo seguito alla richiesta avanzata in occasione del Consiglio competitività del 10 dicembre 2010 da Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovenia, Svezia, il 14 dicembre 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta (COM(2010)790) che consente l’avvio della cooperazione rafforzata sul regime linguistico del brevetto europeo.

Con riferimento agli aspetti prettamente linguistici, la proposta della Commissione relativa alla cooperazione rafforzata, riprendendo alcuni punti della proposta originaria della Commissione nonché della proposta di compromesso della Presidenza belga, prevede che:

·       le rivendicazioni del brevetto europeo dovranno essere pubblicate in una delle tre lingue di lavoro dell’Ufficio europeo dei brevetti (inglese, francese e tedesco), senza che vengano richieste ulteriori versioni in altre lingue. Tuttavia, nell’attesa che venga messo a punto il sistema di traduzione automatica, è fatta salva la possibilità di concludere accordi transitori volti a stabilire requisiti in materia di traduzione, fermo restando che le relative versioni non avrebbero effetti legali;

·       le traduzioni in altre lingue saranno prive di effetti giuridici;

·       in caso di controversia, il titolare del brevetto dovrà fornire a proprie spese una traduzione completa nella lingua ufficiale del paese nel quale l’infrazione ha avuto luogo o nel quale è domiciliato l’autore dell’infrazione oppure nella lingua del tribunale adito;

·       dovrà essere elaborato uno schema di compensazione dei costi – fornendo nel contempo la necessaria assistenza tecnica e finanziaria -  per la traduzione in una delle lingue di lavoro dell’UEB delle domande di brevetto presentate in una lingua ufficiale dell’UE diversa da francese, inglese o tedesco.

Anche il Regno Unito ha annunciato di voler partecipare alla cooperazione rafforzata subordinatamente all’esito di una pronuncia della Corte di Giustizia europea, attesa per metà gennaio, su questioni giurisdizionali in materia di tutela dei brevetti. Allo stato attuale la richiesta di una cooperazione rafforzata sarebbe sostenuta complessivamente da 23 Stati membri, ad eccezione di Italia e Spagna, che continuano ad opporsi fermamente a tale prospettiva ritenendo che per il momento non sussistano le condizioni richieste dal Trattato per procedere in tal senso, nonché di Cipro e Repubblica Ceca che hanno espresso riserve. La delegazione dell’Ungheria, che a partire da gennaio 2011 avrà la Presidenza di turno del Consiglio dell’UE, si è impegnata a favorire al più presto un accordo su questa questione; sembra probabile che in occasione del Consiglio competitività di marzo 2011 si possa decidere ufficialmente l’avvio della cooperazione rafforzata per consentire l’adozione del regolamento entro la fine del 2011.

Normativa nazionale

La legge 99/2010 (art. 19, comma 15) ha delegato il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all’aspetto processuale, del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). A tale previsione è stata data attuazione con il decreto legislativo 131/2010. Il provvedimento provvede, in attuazione della delega a:

·       correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice;

·       armonizzare la normativa con la disciplina europea ed internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all’emanazione dello stesso Codice, e a definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall’art. 5 del decreto-legge 3/2006;

·       introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi;

·       prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o da altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;

·       riconoscere ai comuni la possibilità di conseguire il riconoscimento di un marchio ed utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio.

XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Esame di atti e documenti dell’UE, n. 59/1, 20 dicembre 2010

Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (' 066760.2145 - * cdrue@camera.it)

Il paragrafo ‘Normativa nazionale” è stato curato dal Servizio Studi, Dipartimento Attività Produttive (' 066760.9574)