Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione con la Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali - A.C. 3881 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3881/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 414
Data: 29/11/2010
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
MOLDAVIA   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

29 novembre 2010

 

n. 414/0

Convenzione con la Moldova per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni
fiscali

A.C. 3881

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

3881

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Roma, 3 luglio 2002

Iter al Senato

Sì (A.S. 2095)

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

trasmissione alla Camera

18 novembre 2010

assegnazione

23 novembre 2010

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio e VI Finanze

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione e l’annesso Protocollo, firmati a Roma il 3 luglio 2002sono nati dall’esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali derivanti dalle relazioni economiche tra l’Italia e la Moldova. Con la Convenzione si predispone la cornice normativa necessaria a favorire lo sviluppo dell’insieme dei rapporti finanziari e commerciali bilaterali, determinando, pertanto, condizioni atte ad incrementare le opportunità d’investimento per gli operatori economici italiani, in condizioni di maggiore competitività con le imprese concorrenti degli altri Paesi industrializzati

La Convenzione con la Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo che ne è parte integrante, è basata sul modello elaborato dall'OCSE e si applica alle imposizioni sul reddito e sul patrimonio.

L’articolo 1 dispone che la Convenzione si applichi alle persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

L’articolo 2 stabilisce che l’ambito oggettivo di applicazione della Convenzione si riferisce sia alle imposte sul reddito sia a quelle sul patrimonio. Le imposte considerate sono, per l’Italia, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); per la Moldova l’imposta sul reddito (impozitul pe venit) e l’imposta sulla proprietà (impozitul pe proprie tate).La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma del presente Accordo.

 

Si rammenta, in proposito, che la relazione illustrativa del disegno di legge di ratifica A.S. 2095, approvato dal Senato il 17 novembre 2010, precisa, per quanto concerne l’Italia, dove al momento non è in vigore un’imposta sul patrimonio, che ai sensi della clausola inserita nel Protocollo convenzionale al paragrafo 2, a fronte della eventuale reintroduzione nel nostro paese di imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste ultime. In riferimento al paragrafo 1 del Protocollo alla Convenzione la relazione precisa che le imposte sul capitale includeranno, nel caso della Moldova, l’imposta fondiaria.

 

Gli articoli da 3 a 5 riguardano le definizioni: in particolare, è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione "stabile organizzazione" (art. 5) designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività; la definizione si applica a una sede di direzione, a una succursale, a un ufficio, a un’officina, a un laboratorio, a una miniera, cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali nonché a un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i  dodici mesi.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi. In particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato (art. 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (art. 7) fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in tale ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione. A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa. La medesima disposizione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione ad un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad una agenzia di esercizio internazionale della navigazione. Quanto alla disciplina convenzionale delle imprese associate (art. 9) agli Stati contraenti è consentito effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive Amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti. Tali aggiustamenti, tuttavia, dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all’articolo 26 della Convenzione medesima. Quanto alla disciplina dei dividendi (art. 10) fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta alla fonte, rispettivamente del 5 per cento per partecipazioni di almeno il 25 per cento e del 15 per cento negli altri casi. Nel caso specifico degli interessi, di cui all’art. 11, oltre al criterio di tassazione nello Stato di residenza, è prevista la facoltà, per lo Stato della fonte, di prelevare un’imposta non eccedente il 5 per cento del loro ammontare lordo. In materia di royalties (art. 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, le Parti hanno concordato una ritenuta alla fonte limitata al 5 per cento. Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale (capital gains) le previsionidell’articolo 13seguono a grandi linee, come evidenziato dalla relazione illustrativa, il criterio di tassazione raccomandato dall’OCSE.

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), è prevista l’applicazione del principio generale di imposizione nel Paese di residenza: con riferimento all’articolo 14 è tuttavia prevista la tassazione concorrente in considerazione dell’eventuale presenza di una base fissa; quanto ai redditi da lavoro subordinato, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore l’articolo 15 individua alcuni criteri, tra cui quello della permanenza nell’altro Stato per un periodo non superiore ai 183 giorni nel corso dell’anno fiscale. A norma dell'art. 17, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività. Ai sensi dell’articolo 18 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (paragrafo 1); gli importi ricevuti a titolo di trattamento di fine rapporto o indennità similari sono imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l’attività da cui traggono origine anche qualora il beneficiario sia divenuto residente dell’altro Stato contraente (paragrafo 2).

 

La relazione illustrativa al provvedimento evidenzia che le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 18 rappresentano la conferma di una linea negoziale antielusiva adottata dal nostro Paese.  

 

Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni, corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (art. 19). L’art. 22 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza.

L'art. 23 concerne la tassazione del patrimonio che, per i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o dellabase fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati.L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo.

All'art. 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni:la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

All’articolo 25 viene stabilito ilprincipio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato.

Viene poi prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione (art. 26); in particolare i paragrafi da 5 a 7, contengono una clausola arbitrale che assicura al contribuente – come precisato dalla relazione illustrativa - una maggiore fruibilità delle garanzie convenzionali, prevedendo termini certi e definitivi per la risoluzione delle divergenze relative ai casi sorti in applicazione della procedura amichevole.

Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi (art. 27).

Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale (art. 28).

Gli articoli 30 e 31contengono disposizioni finali relative, rispettivamente, all’entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo - ma solo dopo 5 anni dall’entrata in vigore - da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

Come accennato, la Convenzione è corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge A.C. 3881 in esame, approvato dal Senato il 17 novembre scorso, consta di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione (articolo 1) e l’ordine di esecuzione (articolo 2).

L’ articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

L’articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’a Convenzione, pari a 16.000 euro annui a decorrere dal 2011, reperiti tramite riduzione, per gli anni 2011 e seguenti, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170[1].

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica (A.S. 2095) riconduce gli oneri alla diminuzione di gettito con riferimento alle disposizioni degli articoli 14 (- 6.000 euro annui) e 22 (- 10.000 euro annui) della Convenzione.

Si rammenta che la Commissione bilancio del Senato nella seduta del 4 novembre 2010 ha reso sul provvedimento un parere non ostativo nel presupposto della natura meramente eventuale e non previamente quantificabile degli effetti di gettito; in riferimento ai profili di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento la Commissione, pur prendendo atto degli elementi forniti dal Governo in ordine alla compatibilità della riduzione dell'autorizzazione di spesa  di cui all’articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 in materia di desertificazione, con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione vigente, ha evidenziato, come già rilevato con riferimento ad altri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, che la modalità di copertura impiegata nel provvedimento non debba essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali, invitando il Ministero dell'economia e delle finanze ad individuare preventivamente modalità di copertura alternative più conformi alla legge n. 196 del 2009 per altri provvedimenti di ratifica, recanti identica copertura, già presentati alle Camere e non ancora discussi.

Il disegno di legge è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L’ATN rileva che l’autorizzazione alla ratifica si rende necessariain relazione al fatto che la Convenzione modifica la potestà impositiva statale quale definita dal diritto nazionale. Nell’ATN si legge, inoltre, che, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall’Italia, la Convenzione con la Moldova è basata sul modello OCSE e non include alcuna clausola cosiddetta “della nazione più favorita”: pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Moldova, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall’Italia con Stati membri dell’Unione europea o in altri accordi conclusi dall’Italia con altri Stati; la Convenzione in esame non si discosta pertanto, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Moldova, dall’attuale modello OCSE, sul quale sono basati tutti i nuovi accordi stipulati dall’Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

Nell’AIR si sottolinea che l’entrata in vigore della Convenzione dovrebbe comportare un sensibile potenziamento dell’interscambio commerciale a livello sia micro sia macroeconomico, nonché lo sviluppo del trasferimento di know-how tecnico e manageriale, elementi che giustificano l’attesa, dalla disciplina, di effetti vantaggiosi per il nostro Paese. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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File: ES0587_0.doc



[1] Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.