Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | La decisione di bilancio per il 2011 - A.C. 3778 - A.C. 3779 - Schede di lettura - Commissione Affari esteri - Seconda edizione | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 399 Progressivo: 3 | ||
Data: | 25/10/2010 | ||
Descrittori: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
La decisione di bilancio per il 2011 A.C. 3778 - A.C. 3779 |
Schede di lettura Commissione
Affari esteri |
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n. 399/3 Seconda edizione |
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25 ottobre 2010 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Affari
esteri ( 066760-4939 – * st_affari_esteri@camera.it Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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I dossier dei
servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. |
File: es0552.doc |
I N D I C E
Lo stato di previsione del Ministero degli Affari
Esteri per il 2011
La
struttura dello stato di previsione del MAE nel bilancio a legislazione vigente
Gli
stanziamenti di interesse degli affari esteri negli altri stati di previsione
L'evoluzione
rispetto all'esercizio finanziario 2010
Gli
effetti del disegno di legge di stabilità
§ Gli
stanziamenti per la cooperazione a dono
Il
disegno di legge di stabilita’
§ La
manovra 2011-2013 operata dal D.L. n. 78/2010
-
Gli
effetti finanziari delle misure
La
disciplina contabile del disegno di legge di bilancio
§ Le
unità di voto parlamentare
§ La
formazione degli stanziamenti del bilancio e flessibilità
§ Classificazione
delle entrate e delle spese
§ La
struttura del disegno di legge di bilancio
1.
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011 (A.C. 3779)
§ 1.1
La struttura del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il
2011
§ 1.2
Le rimodulazioni delle dotazioni di bilancio
§ 1.3
Il quadro generale riassuntivo
§ 1.4
Le variazioni delle previsioni di entrata e di spesa rispetto al 2010
§ 1.5
Analisi delle spese finali per Missioni
§ 1.6
Il bilancio pluriennale programmatico
2.
L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato: Tavole allegate
Lo stato di previsione del
Ministero degli Affari esteri, in base alla nuova articolazione della
manovra di finanza pubblica di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196
(“Legge di contabilità e finanza pubblica”), è organizzato in relazione al periodo triennale 2011-2013.
Inoltre,
la nuova normativa ha previsto che ai
fini della decisione parlamentare le unità pertinenti non siano più i
macroaggregati (ovvero le ripartizioni per funzionamento, interventi, ecc.), ma direttamente i Programmi nei quali
si suddividono le più generali Missioni.
Va
cionondimento rilevato che ai fini espositivi si ritiene più utile proseguire,
nell’illustrazione della tabella di bilancio, in riferimento alla sola
annualità 2011: la stessa legge 196/2009 recita, all’art. 11, comma 1, che nel
“corso del periodo considerato dalla manovra, in caso di eventuali
aggiornamenti degli obiettivi, conseguenti anche a cambiamenti delle condizioni
economiche, la manovra annuale
ridetermina gli interventi per gli anni successivi a quello in corso”, mentre
il comma 2 prevede che la “legge di stabilità dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il
medesimo periodo, alla regolazione annuale
delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli
effetti finanziari agli obiettivi.”
Passando a uno
sguardo sintetico sullo stato di previsione del Ministero degli Affari esteri,
occorre anche quest’anno un chiarimento preliminare, reso necessario poiché
anche nel 2010 la sostanza della manovra
finanziaria per il triennio 2011-2013 è stata in buona parte anticipata da
disposizioni precedenti la sessione annuale di bilancio - in particolar
modo quelle dettate dal decreto-legge 78/2010[1] -, le quali sono dunque
evidentemente già incorporate nel
bilancio a legislazione vigente, il cui disegno di legge per il 2011-2013
Tutto ciò premesso, lo stato di previsione degli Esteri si articola – in riferimento a tre Missioni – nel modo seguente:
n. 4 - L’Italia in Europa e nel mondo, con uno stanziamento di competenza per il 2011 di 1.784,5 milioni di euro;
n.
32 - Servizi istituzionali e generali delle
Amministrazioni pubbliche, 84,5 milioni;
n. 33 - Fondi da ripartire, 16,7 milioni.
La tabella seguente illustra le sottoarticolazioni
di tali stanziamenti, con le relative percentuali: va segnalato che proprio il
primo livello di dette sottoarticolazioni, ovvero quello dei Programmi, ha
subito nell’ambito della Missione n. 4 notevoli cambiamenti, tanto nel numero
quanto nella denominazione dei Programmi medesimi. Va infatti ricordato che con il DPR 19 maggio 2010, n. 95 – recante riorganizzazione
del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 – la struttura
organizzativa dell’Amministrazione centrale del MAE ha subito rilevanti
mutamenti, con il sostanziale
ritorno al criterio tematico e il superamento di quello geografico –
affermatosi quest’ultimo pienamente a partire dal 1999 - per quanto concerne l'articolazione delle Direzioni generali.
milioni
di euro
MISSIONE |
Programma |
Stanziamento |
% della
Missione |
% dello
stato di previsione |
n. 4 L’Italia in Europa e nel mondo |
|
1.784,57 |
100 |
94,62 |
|
4.1 Protocollo internazionale |
6,71 |
0,37 |
0,35 |
|
4.2 Cooperazione allo sviluppo |
240,47 |
13,47 |
12,75 |
|
4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali |
48,26 |
2,70 |
2,55 |
|
4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale |
489,73 |
27,44 |
25,96 |
|
4.7 Integrazione europea |
25,79 |
1,44 |
1,36 |
MISSIONE |
Programma |
Stanziamento |
% della
Missione |
% dello
stato di previsione |
|
4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie |
59,21 |
3,31 |
3,13 |
|
4.9 Promozione del sistema Paese |
180,56 |
10,11 |
9,57 |
|
4.12 Presenza dello Stato all’estero tramite le strutture diplomatico-consolari |
70,99 |
3,97 |
3,76 |
|
4.13 Rappresentanza all’estero e servizi ai cittadini e alle imprese |
626,85 |
35,12 |
33,23 |
|
4.14 Coordinamento dell’Amministrazione in ambito internazionale |
16,00 |
0,89 |
0,84 |
|
4.15 Comunicazione in ambito internazionale |
19,95 |
1,11 |
1,05 |
n. 32 Servizi generali e istituzionali delle Amministrazioni pubbliche |
|
84,50 |
100 |
4,48 |
|
32.2 Indirizzo politico |
10,90 |
12,89 |
0,57 |
|
32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza |
73,60 |
87,10 |
3,90 |
n. 33 Fondi da ripartire |
33.1 Fondi da assegnare |
16,77 |
100 |
0,88 |
In termini complessivi, dunque, lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri reca per il 2011 stanziamenti di competenza pari 1.885,8 milioni di euro: tale importo incide sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato per lo 0,4 per cento.
L'ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamente destinato
alle spese di parte corrente (1877,3 mln
di euro), che assorbono il 99,54
per cento dello stanziamento. Tale ammontare si suddivide in 986,5 milioni per
le spese di funzionamento (più mirate alla riproduzione della struttura) e in
871,3 milioni di spese per gli interventi (che propriamente consentono
l'attuazione delle missioni istituzionali): completano il quadro 19,4 milioni
per oneri comuni.
Le spese in conto capitale
ammontano invece a 8,5 mln di euro.
A fronte di uno stanziamento di competenza già indicato in 1.885,8 mln di euro, lo stato di previsione reca 423 mln di euro di residui presunti e prevede autorizzazioni di cassa in misura uguale alla competenza.
Rispetto al volume della massa spendibile (residui+competenza), pari a 2.308,8 mln di euro, il coefficiente di realizzazione (rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile, che indica la capacità di spesa del Ministero) risulta dell’81,68 per cento, dato da un ammontare delle autorizzazioni di cassa che coincide con quello della competenza, e inibisce quindi la spesa di una somma equivalente all’intero ammontare dei residui presunti.
Per quanto invece concerne la classificazione economica, nelle spese correnti le categorie in cui sono distribuite le somme di competenza più rilevanti sono:
- Redditi da lavoro dipendente.................................. 850 mln di euro
- Trasferimenti correnti a estero...................... 801,9 mln di euro
- Consumi intermedi.............................................. 154,9 mln di euro
- Trasferimenti correnti a famiglie e
istituzioni sociali private ....................................... 32,9 mln di euro
Nelle spese in conto capitale
Appare utile riportare uno schema, relativo alle spese correnti per il 2011, che mostra la diversa incidenza, rispetto ai vari Programmi in cui si articola lo stato di previsione del MAE, delle spese di funzionamento e di quelle per gli interventi:
(milioni di euro)
Programma |
Funzionamento |
Interventi |
4.1 – Protocollo internazionale |
6,7 |
- |
4.2 – Cooperazione allo sviluppo |
31,2 |
208,6 |
4.4 – Cooperazione economica e relazioni
internazionali |
18,2 |
29,9 |
4.6 – Promozione della pace e sicurezza
internazionale |
15,2 |
474,4 |
4.7 – Integrazione europea |
12 |
13,6 |
4.8 – Italiani nel mondo e politiche migratorie |
17,8 |
41,3 |
4.9 – Promozione del sistema Paese |
95,2 |
85,2 |
4.12 – Presenza dello Stato all’estero tramite le
strutture diplomatico-consolari |
69,1 |
- |
4.13 – Rappresentanza all’estero e servizi ai
cittadini e alle imprese |
624,1 |
- |
4.14 – Coordinamento dell’Amministrazione in ambito
internazionale |
13,7 |
2,2 |
4.15 – Comunicazione in ambito internazionale |
4,2 |
15,6 |
32.2 – Indirizzo politico |
10,8 |
- |
32.3 – Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza |
67,5 |
- |
33.1 – Fondi da assegnare |
- |
- |
Nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze (Tabella 2) sono collocati alcuni stanziamenti
per il 2011 relativi a materie di interesse della III Commissione: si tratta
dei fondi allocati sui capitoli del Programma
4.11, Politica economica e finanziaria
in ambito internazionale, ricompreso nell’ambito della Missione 4 –
L’Italia in Europa e nel mondo, al quale afferiscono per il 2011 455,9 milioni di euro.
Si segnalano in particolare taluni aspetti della partecipazione italiana alle Comunità Europee:
cap............ 2125[2] - Indennità mensile ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo 3 mln di euro
cap. 1647[3] - Applicazione degli Accordi UE-ACP (Convenzioni di Lomé-Accordo di Cotonou), Politica di vicinato della UE 414,5 mln di euro
cap............ 2751[4] - Risorse complementari basate sul PIL o provenienti dall'I.V.A. 15.500 mln di euro
cap............ 2752[5] - Regime "risorse proprie" - Dazi doganali, prelievi agricoli, contributi zucchero 2.800 mln di euro
cap. 7493[6] – Somme da versare per l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario 5.295,4 mln di euro
Con
riferimento alla partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace
si segnala poi il cap. 3004[7] - Fondo per la proroga delle missioni
internazionali di pace, sul quale sono appostati per il 2011 fondi pari a 4,3 milioni di euro.
Sempre nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze riveste un certo interesse per
Rispetto alle previsioni assestate per il 2010, gli stanziamenti
di competenza iscritti nello stato di previsione del MAE a legislazione
vigente per il 2011 fanno registrare una diminuzione
complessiva di 203,1 mln di euro, risultante da un decremento di
200,2 mln di euro nella parte corrente, e di 2,9 mln di euro nel conto
capitale. Infatti gli stanziamenti di competenza nello stato di previsione del
MAE per il 2010 (previsioni assestate) erano pari a 2.089 mln di euro, di cui
2.077,5 mln di euro per la parte corrente e 11,4 mln di euro per il conto
capitale.
La
consistenza dei residui stimati al
1° gennaio 2011 ammonta - come in precedenza illustrato - a 423 mln di euro, di
cui 391,2 mln di parte corrente e 31,8 mln in conto capitale. Rispetto ai residui
accertati in sede di rendiconto
2009 e iscritti in bilancio di assestamento 2010, pari a 524,5 mln di euro, si
prevede un decremento di 101,5 mln di euro. Occorre peraltro ricordare che
l'effettiva consistenza dei residui dipende dall'andamento della gestione e che
le stime vengono adeguate a tale andamento in sede di rendiconto.
La
maggior parte dei residui riguarda il Programma 4.2 – Cooperazione allo sviluppo, la cui sezione dello stato di previsione ne
assorbe da sola 352,4 milioni.
La manovra di finanza pubblica per il 2011, come esposto all’inizio, è stata anticipata in gran parte, e si presenta quindi già incorporata nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2011-2013. Gli effetti sul disegno di legge di bilancio del ddl finanziaria – che attualmente, a seguito delle innovazioni normative della già ricordata legge 196/2009, è ormai divenuto il ddl di stabilità - si limitano dunque a quanto rintracciabile nelle Tabelle e negli Allegati di quest’ultimo, giacché le residue norme dell’articolato del ddl di stabilità 2011 non hanno alcun impatto sulle materie di interesse degli affari esteri.
Nelle tabelle del disegno di legge di stabilità compaiono una serie di interventi che incidono direttamente sullo stato di previsione degli esteri. In particolare, le singole Tabelle recano:
Tabella A Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente:
Nella Tabella A compaiono con riferimento al MAE accantonamenti di 7,492 mln di euro per il 2011, nonché di 36,073 mln per il 2012 e di 45,873 mln di euro per il 2013, che, come chiarisce la relazione introduttiva al ddl di stabilità, sono destinati a far fronte essenzialmente agli oneri derivanti dalla prevista approvazione di diversi disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di Accordi internazionali – alcuni dei quali vengono esplicitamente richiamati -, e in parte minore agli oneri per la messa in atto di interventi diversi.
Tabella B Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale:
Nella Tabella B non compare alcun accantonamento a favore del MAE per il triennio 2011-2013.
Tabella C Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità:
Nella Tabella C non vengono disposte per il triennio 2010-2013 - rispetto al ddl di bilancio - variazioni relative a capitoli di interesse degli Affari esteri. In ogni modo, nella Tabella C si trovano le seguenti appostazioni relative al Ministero degli Affari esteri.
(milioni di euro)
CAPITOLO/I |
2011 |
2012 |
2013 |
Capp. 2150, 2152-2153, 2160-2162, 2164-2166 e 2168-2170 Esteri e capp. 2180-2184 e 2195 Esteri - (Cooperazione a dono)[9]: |
179,1 |
179,2 |
179,2 |
Capp. 7168 e 7169 (Spese per suppellettili, materiale librario e sviluppo del sistema informativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo): |
0,531 |
0,531 |
0,531 |
Cap. 3751-Esteri, (Contributo all’Istituto italo-latinoamericano)[10]: |
2,137 |
2,137 |
2,137 |
Cap. 3399-Esteri, (Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù)[11] |
0,243 |
0,243 |
0,243 |
Capp. 4543 e 4545 - Esteri, (Iniziative culturali per la storia e le tradizioni del gruppo etnico italiano in Jugoslavia)[12] |
1,714 |
1,714 |
1,714 |
Cap. 1163 - Esteri, (Contributi ad enti e altri organismi)[13] |
2,256 |
2,256 |
2,256 |
Si
segnala, a proposito della Tabella C, che l’art. 1, comma 9, del ddl di
stabilità 2011, recependo quanto già previsto dall’art. 52, comma 1, della
sopra citata legge di contabilità e
finanza pubblica (L. 196/2009), ha disposto che le voci in precedenza presenti
in Tabella C, ma concernenti spese obbligatorie, siano rimosse dalla Tabella,
limitandosi a riportarle nel ddl di bilancio.
Per quanto il Ministero degli Affari esteri, si
tratta dei seguenti capitoli:
cap. 2201-Esteri, (Riordino
dell’Istituto agronomico per l’oltremare)[14] – 1,948 mln di euro per il 2011;
cap. 3421 - Esteri, (Contributo
volontario all’AIEA)[15] – 3,164 mln di euro per il 2011;
cap. 4534-Esteri,[16]
(Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione
europea) – nel ddl di bilancio 2011 il cap. risulta soppresso;
cap. 3105 –Esteri, (Contributi ad associazioni ed enti che operano a favore delle collettività italiane all’estero)[17] – 0,750 mln di euro per il 2011.
Inoltre,
Tabella D Definanziamento di norme recanti interventi classificati tra le spese di parte corrente:
In questa tabella non figurano materie di
interesse degli Affari esteri.
Tabella E Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali[19]:
Nella Tabella in questione viene anzitutto registrato il rifinanziamento a carico del già citato capitolo 7493[20] dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: lo stanziamento complessivo risultante - tenendo conto sia delle precedenti appostazioni di fondi che delle rimodulazioni operate appunto in Tabella E - è per il cap. 7493[21] di 5.295,4 mln di euro per il 2011, di 5.524,3 mln di euro per il 2012 e di 5.500 mln di euro per il 2013 – quest’ultimo appostamento derivante in toto da rifinanziamento.
(milioni
di euro)
Capitolo |
2011 |
2012 |
2013 |
7258/Economia e Finanze (indennizzo titolari beni in Libia)[22] |
50 |
- |
- |
7331/Sviluppo Economico (incentivazione imprese e lotta alla contraffazione)[23] |
57,7 |
- |
- |
7800/Infrastrutture e Trasporti (progetti di cooperazione nelle infrastrutture)[24] |
180 |
180 |
180 |
7801/ Infrastrutture e Trasporti (costruzione di unità abitative in Libia)[25] |
3,7 |
- |
- |
Infine,
Gli stanziamenti destinati all'aiuto pubblico allo
sviluppo sono suddivisi tra numerosi capitoli degli stati di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli Affari esteri. Si
segnalano in particolare:
a) La
cooperazione a dono. Fino a tutto il
1994 i relativi stanziamenti erano assegnati al cap. 4620/esteri "Fondo speciale per la cooperazione allo
sviluppo", che aveva carattere di gestione fuori bilancio; a partire
dal bilancio 1995 il fondo è stato riportato a regime ordinario, ai sensi
dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito
delle Amministrazioni dello Stato". Gli stanziamenti del Fondo sono
attualmente ripartiti tra 18 capitoli[26], tutti afferenti
al Programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo, nel quale tuttavia sono frammisti
a numerosi altri capitoli.
b) Fondo
rotativo presso il Mediocredito centrale (cap.7415/Ministero
dell’economia e delle finanze). A valere su questo fondo erano erogati i
crediti d'aiuto per programmi e progetti di sviluppo rispondenti alle finalità
della legge e basati normalmente su accordi bilaterali. Faceva altresì capo al
fondo rotativo il sostegno alle joint-ventures
che rientrano nelle finalità della legge. Si rileva che già nel ddl di bilancio 2009 il capitolo risultava soppresso, non
prevedendosi appostamenti a carico di esso nell’imminente esercizio
finanziario.
c) Le attività di cooperazione
multilaterale, per le quali sono previsti appositi stanziamenti, si
sostanziano nella partecipazione alle iniziative comunitarie e nei contributi
obbligatori e nei finanziamenti a banche e fondi di sviluppo. I relativi
stanziamenti sono attribuiti a vari capitoli in diversi stati di previsione.
Come
si è già accennato, l'art. 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 "Disciplina della soppressione delle gestioni
fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato", ha
previsto, a partire dal 1° gennaio 1995, la soppressione del Fondo speciale per
la cooperazione allo sviluppo, stabilendo che gli stanziamenti già destinati al
fondo fossero iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione degli
esteri.
A
seguito di tale norma, dal disegno di legge di bilancio per il 1995 è stato
soppresso il capitolo 4620, che recava gli stanziamenti del Fondo speciale, e
gli stanziamenti ad esso destinati sono stati redistribuiti in 21 capitoli di
nuova istituzione nell'ambito della Rubrica 8 "Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo”; con la
ristrutturazione del bilancio dello Stato a seguito della citata legge 3 aprile
1997, n. 94, i 21 capitoli sono confluiti insieme ad altri nel Centro di
responsabilità n. 3 - Cooperazione allo sviluppo.
Dopo
la riorganizzazione dello stato di previsione degli Esteri operata nel novembre
1999 i capitoli sono divenuti 20 - per la soppressione del cap. 2151, che
riguardava incentivi di produttività al personale della cooperazione allo
sviluppo. Già a partire dal disegno di legge di bilancio per il 2006 i capitoli
sono tuttavia divenuti
Lo stanziamento ora previsto dal disegno di legge
di bilancio a legislazione vigente per il 2011 per l'intero Programma 4.2 è,
come si è visto, pari a 240,47 mln di euro (di cui 179,1 mln di euro riguardano
i 18 capitoli della ex Rubrica 8).
Come si è visto in
precedenza, peraltro, la tabella C del disegno di legge di stabilità non opera
alcuna variazione a dette somme.
Si
ricorda che l’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n.
Anche nel settore dei crediti di aiuto è evidente il trend
di forte riduzione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo. In
particolare, nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, i 18 capitoli della “cooperazione a dono”
hanno registrato, rispetto alla legge finanziaria 2010, una riduzione di 147,8 milioni.
Gli stanziamenti relativi alle comunità italiane all'estero fanno capo, pur nella nuova struttura dello stato di previsione degli esteri, al Programma 4.8, Italiani nel mondo e politiche migratorie.
Il Programma 4.8, dunque, reca stanziamenti complessivi pari a 59,216 mln di euro per l'anno 2011, con un decremento di 14 milioni rispetto alla legge di bilancio per il 2010.
Il ddl di stabilità non opera alcun intervento sulla materia degli italiani all’estero.
La legge di stabilità – che sostituisce la legge finanziaria – compone, insieme alla legge di bilancio, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale e dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Per il medesimo periodo, essa provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
La nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009), che ha riformato gli strumenti e le procedure di finanza pubblica, ha delineato una nuova configurazione del ciclo della programmazione degli strumenti di bilancio[27] e ha previsto una correlazione della legge di stabilità con il carattere triennale della manovra. Si prevede infatti che la legge di stabilità debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.
Il suo contenuto tipico, parzialmente innovato rispetto alla normativa previgente, conferma l’esclusione delle norme di delega e di quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, nonchè gli interventi di natura localistica o microsettoriale.
L’abrogazione
integrale della legge di contabilità n. 468/1978 ha inoltre comportato la
soppressione implicita della disposizione[28] che prevedeva la possibilità di inserire nella
finanziaria norme finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio
dell'economia[29].
Più in dettaglio, i contenuti che la legge di stabilità deve indicare sono:
§ il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce. In relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all’andamento dell’inflazione. In relazione alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale (legge n. 42/2009);
Una novità contenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2011, il quale presenta un articolo unico, è il rinvio a due appositi allegati che illustrano, rispettivamente, il contenuto dei commi 1 (livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario) e dei commi 2, 3 e 4 (trasferimenti alle gestioni previdenziali e regolazioni contabili a favore delle gestioni assistenziali).
§ gli importi dei fondi speciali e le corrispondenti tabelle, vale a dire le somme, ripartite per ministeri, destinate alla copertura dei provvedimenti legislativi che si prevede saranno approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte di conto capitale, i cui importi sono previsti nella legge di stabilità[30];
§ le nuove tabelle in allegato alla legge di stabilità - tre distinte -, finalizzate ad indicare, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale:
-
gli importi afferenti alle leggi di spesa di carattere permanente, per la quota da iscrivere
nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale, la cui
quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, aggregate per programma e
per missione, con l’esclusione delle
spese obbligatorie; queste ultime
peraltro rientrano direttamente nel disegno di legge di bilancio nell’ambito
dei programmi di spesa oggetto di approvazione parlamentare.
- gli importi delle leggi di spesa in conto capitale a carattere pluriennale, aggregate per programma e per missione, con specifica ed analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, per la quota da iscrivere nel bilancio di ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale.
-
gli importi delle riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla spesa di parte
corrente, per ciascun anno considerato dal bilancio pluriennale, aggregate per programma e per missione;
In relazione alla nuova
disciplina desunta dalla L.
- Tabelle A e B: recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario. La relazione illustrativa in proposito sottolinea che, anche con riguardo alla triennalizzazione delle manovra, la determinazione delle annualità dei fondi si estende alle previsioni relative al secondo e al terzo anno del bilancio.
- Tabella C: contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l’istituzione di appositi capitoli di spesa;
-
Tabella D:
riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa della sola
parte corrente;
-
Tabella E:
reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto
capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle
rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le
voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del
disegno di legge e l’importo definitivo che sconta gli effetti della stessa
legge di stabilità.
-
Pertanto, mentre la struttura delle tabelle A e
B non ha subito modifiche, le altre tabelle sono state accorpate e ridotte a
tre. E’ stato inoltre ridotto il numero dei relativi allegati dimostrativi da
§ l’indicazione dell’importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego[31] e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Viene specificato che detto importo per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, per la parte non utilizzata al termine dell’esercizio, è conservato in conto residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all’emanazione dei provvedimenti negoziali;
§ le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;
§ norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l’eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla citata legge sul federalismo fiscale;
§ le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, secondo il meccanismo ridefinito al comma 13 dell’articolo 17 della legge di contabilità relativo alla copertura finanziaria delle leggi[32].
§ le norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del sopra richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza.
Al disegno di legge di stabilità viene inoltre allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica derivanti dalla manovra adottata. Tale prospetto deve essere aggiornato sulla base delle modifiche apportate in sede di esame parlamentare al disegno di legge di stabilità e successivamente allegato alla legge di stabilità medesima.
La nuova struttura della legge di stabilità recepisce la classificazione delle voci di bilancio presentata per la prima volta con il disegno di legge finanziaria per il 2008 e pertanto le disposizioni normative in essa contenute devono essere, di regola, articolate per missione e devono indicare il programma cui si riferiscono.
Con riferimento all’obbligo di copertura degli oneri correnti, si conferma la disposizione secondo cui la legge di stabilità può disporre, per ciascun anno del bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Si prevede la possibilità di utilizzare gli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico - dato dalla differenza positiva tra il suo valore previsto nel bilancio di previsione e quello risultante dall’assestamento relativo all’anno precedente - per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purchè ne venga comunque assicurato un valore positivo.
Ferme restando le modalità di copertura della legge di stabilità sopra descritte, si conferma che le nuove o maggiori spese disposte con tale legge non possano concorrere a determinare i tassi di evoluzione delle medesime spese, sia di parte corrente sia in conto capitale, che risultino incompatibili con gli obiettivi determinati nella risoluzione parlamentare sulla Decisione di finanza pubblica (DFP).
Riproducendo
un meccanismo simile a quanto previsto dalla legislazione previgente, inoltre,
si prevede che in allegato alla
relazione al disegno di legge di stabilità vengano indicati i provvedimenti
legislativi, con i relativi effetti finanziari, adottati nel corso
dell'esercizio e conseguenti all’attuazione
della specifica procedura prevista all'articolo 17, comma 13 della legge di
contabilità. Si tratta, in particolare, delle iniziative legislative che il Ministro dell'economia e delle finanze è
chiamato ad adottare qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ovvero in
caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di
determinare maggiori oneri.
Al disegno
di legge di stabilità viene allegata, oltre alla relazione tecnica prevista con
riferimento agli obblighi di copertura, una nota tecnico-illustrativa finalizzata ad illustrare, a scopi
conoscitivi, il raccordo tra i documenti
di bilancio e il conto economico consolidato della P.A.
Tale nota
espone i contenuti della manovra e
gli effetti che questa produce sui saldi e sui principali settori di intervento, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione
degli stessi. Essa contiene le previsioni del conto economico delle pubbliche
amministrazioni secondo lo schema delle previsioni tendenziali della DFP del
conto del settore statale e del settore pubblico, e del relativo conto di
cassa, integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per il
triennio di riferimento.
La
relazione tecnica da allegare al disegno di legge di stabilità deve infine
contenere, per ciascuna legge
pluriennale di spesa per cui è prevista dal disegno di legge medesimo l’autorizzazione al rifinanziamento, la
valutazione del Ministro competente riguardo il permanere delle ragioni che a
suo tempo ne avevano giustificato l'adozione, tenuto anche conto dei nuovi
programmi da avviare.
Si
sottolinea da ultimo che la legge di
stabilità la quale, insieme alla legge di bilancio, compone la manovra su
base triennale è un provvedimento che costituisce a tutti gli effetti uno strumento ispirato al metodo della
programmazione secondo quanto previsto dall’articolo 7 della legge di
contabilità.
Tra gli
strumenti di programmazione il predetto articolo elenca altresì i disegni di legge collegati alla manovra
di finanza pubblica. E’ da segnalare in proposito che nella risoluzione
relativa alla DFP 2011-2013 approvata dalle Camere non vi è tuttavia
indicazione dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica da
adottare entro i termini prestabili.
In ordine
a tale circostanza va tuttavia rammentato, che – come precisato nella relazione
illustrativa al provvedimento – il disegno di legge di stabilità in esame non
produce effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica atteso che la manovra per il triennio 2011-2013 è
stata effettuata con il D.L. 78/2010[33], approvato la scorsa estate, che ha anticipato la
correzione dei saldi per assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici
già fissati in sede di aggiornamento del Patto
di stabilità e crescita europeo.
Il ddl di stabilità comporta esclusivamente un impatto sul saldo netto da finanziare, pari ad 1 miliardo nel 2011,
3 miliardi nel 2012 e 9,5 miliardi nel 2013, derivante – sulla base di quanto
esposto nella Nota tecnico-illustrativa al provvedimento – da alcune
rimodulazioni della parte tabellare concernenti il Fondo aree sottoutilizzate
ed il finanziamento della quota nazionale del Fondo di rotazione per le
politiche comunitarie, su cui si rinvia al commento concernente
L’intervento
operato dal decreto-legge sopradetto è sinteticamente riepilogato nel riquadro
che segue.
Com’è noto, la manovra correttiva sui conti pubblici per il triennio
considerato dal ddl di stabilità è stata operata con il decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 (convertito dalla legge n. 122/2010), con il quale è stato disposto
un articolato insieme di interventi, recanti riduzioni di spesa e di aumento
delle entrate, diretti a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica indicati
nella Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 e confermati in sede europea in
occasione della presentazione, nel gennaio 2010, dell’ aggiornamento annuale
del Programma di stabilità .
Le misure contenute nel decreto legge, che vengono richiamate anche
nella Decisione di finanza Pubblica, oltre a comportare un marginale impatto
nel 2010, determinano una correzione dell’indebitamento netto pari a circa 12
miliardi per il 2011 ed a circa 25 miliardi in ciascuno degli anni 2012 e 2013,
pari allo 0,75 per cento del PIL nel 2011 ed a circa l’1,5 per cento nel 2012 e
nel 2013.
La manovra lorda risulta ovviamente di importo più elevato, in quanto
comprendente anche le risorse destinate a misure espansive, in particolare per
l’anno 2011, ed ammonta a 17,8 miliardi per il 2011, 27,5 miliardi nel 2012 e
27,8 miliardi nel 2013.
Per quanto
concerne la composizione dell’intervento,
gli effetti correttivi sono riconducibili prevalentemente (circa il 67 per
cento nella media del triennio) ad un contenimento della spesa e, al suo
interno, della componente di parte corrente, mentre le entrate concorrono alla
manovra per il restante 33 per cento circa, come evidenziato nella tabella che
segue([1]).
(1) Le tabelle in oggetto, nonché quella che segue,
sono tratte dalle Tabelle 2.8 e 2.9 riportate nella Decisione di finanza
pubblica.
Manovra correttiva
effettuata dal D.L. n. 78/2010 |
|||
(valori in milioni di
euro) |
2011 |
2012 |
2013 |
Maggiori entrate |
6.943 |
10.544 |
8.632 |
Minori entrate |
3.044 |
1.253 |
1.753 |
Maggiori spese |
2.657 |
1.192 |
976 |
Correnti |
2.110 |
635 |
281 |
Conto capitale |
548 |
558 |
695 |
Minori spese |
10.889 |
16.970 |
19.130 |
Correnti |
6.909 |
11.180 |
12.740 |
Conto capitale |
3.980 |
5.790 |
6.390 |
Riduzione indebitamento netto |
12.130 |
25.068 |
25.033 |
Le misure
correttive incidono su diversi settori, ed in tale quadro, particolare rilievo
assumono quelle e poste a carico delle Amministrazioni
regionali e locali, che rappresentano una quota di poco inferiore alla metà
(in quanto pari a circa il 46 per cento) dell’intervento complessivo previsto
nel corso del triennio di riferimento, come risulta dalla tabella che segue:
Effetti della manovra
sulle amministrazioni centrali e locali |
|||
(valori in milioni di
euro) |
2011 |
2012 |
2013 |
Correzione complessiva Amministrazioni pubbliche |
12.130 |
25.068 |
25.033 |
di cui: amministrazioni centrali |
4.927 |
12.824 |
12.059 |
amministrazioni locali |
6.937 |
10.087 |
10.152 |
Un ulteriore
ambito di intervento è riferibile al pubblico
impiego, per il quale, tra le misure di contenimento delle spese, si
ricordano il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012, la
riduzione dei trattamenti economici superiori ai 90.000 euro annuali, che opera
sulla quota eccedente tale limite, la previsione di limiti al trattamento retributivo
dei magistrati, la sospensione dell’adeguamento retributivo ordinariamente
spettante sia al personale dirigenziale che a quello delle qualifiche
contrattualizzate. Una riduzione dei trattamenti è prevista anche in relazione
a quelli spettanti a Ministri e Sottosegretari non parlamentari e agli addetti
agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.
Numerose sono
altresì le misure previste in materia di previdenza,
nell’ambito della quale rilevano gli interventi per contrastare agli abusi in
materia di invalidità civile e le misure, richieste dall’Unione europea, volte
ad allineare l'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego al requisito
di 65 anni di età. Un ulteriore intervento, volto a conseguire effetti
strutturali di minore spesa che si manifestano a partire dal 2012, concerne la
modifica delle decorrenze (le c.d. “finestre”) per la decorrenza del
trattamento pensionistico, che ha l’effetto di un posticipo dell’età effettiva
di accesso al trattamento medesimo; sono state altresì introdotte alcune
disposizioni concernenti la correlazione dell’età di pensionamento rispetto
all’andamento della speranza di vita.
Sul versante delle entrate, particolare rilevo assumono
gli interventi in materia tributaria, e segnatamente, le misure di potenziamento
della lotta all’evasione fiscale e contributiva,
le quali operano su un duplice piano: da un lato,
attraverso l’introduzione di più efficaci strumenti di accertamento,
dall’altro, attraverso la focalizzazione dell’attività di ispezione e
controllo su determinati segmenti di contribuenti, i cui
comportamenti appaiono a più elevato rischio di evasione. In tale ambito si
prevede, tra l’altro, l’adeguamento alle disposizioni comunitarie delle
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, un aggiornamento
dell’accertamento sintetico (il c.d. redditometro), il contrasto al fenomeno
delle imprese “apri e chiudi” nonché a quello delle imprese in perdita
sistemica.
Il disegno
di legge del bilancio annuale di previsione è disciplinato dall’articolo 21 della nuova legge di contabilità (legge n. 196/2009).
Come già previsto nella precedente normativa contabile, si tratta di un bilancio annuale di previsione:
- “annuale”: perché il periodo di tempo sui si riferisce è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);
- “di previsione”: perché viene predisposto e approvato prima dell’inizio della gestione e, pertanto, indica le entrate e le spese che si presume verranno effettuate.
L’articolo 21 conferma che le previsioni di entrata e di spesa
contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici
utilizzati nella Decisione di finanza pubblica.
L’articolo
7 della nuova legge di contabilità fissa la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il termine del 15 ottobre di ogni
anno, contestualmente alla presentazione del disegno di legge di stabilità (ex
disegno di legge finanziaria): i due documenti compongono infatti la manovra
triennale di finanza pubblica.
La data di presentazione del documento alle Camere è stata posticipata rispetto alla precedente normativa contabile - che la fissava entro il 30 settembre di ogni anno – in relazione alla nuova data di avvio del ciclo della programmazione economica e finanziaria delineato dalla legge di riforma della contabilità, che inizia il 15 settembre con la presentazione della Decisione di finanza pubblica (DFP).
Nel caso in cui il bilancio non sia approvato
entro il 31 dicembre,
La nuova normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).
Durante
l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio, riferita sia alle
autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento, è consentita per tanti
dodicesimi della spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero
nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa
obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in
dodicesimi.
Per
quanto riguarda l’individuazione delle unità di voto parlamentare, sono state
introdotte alcune importanti novità rispetto
alla precedente disciplina contabile.
1) In luogo delle unità previsionali di base (o
macroaggregati), le unità di voto
sono ora individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia;
A titolo esemplificativo, le voci che ora
costituiscono l’unità di voto sono costituite, per le entrate tributarie, dai
tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), ovvero da
raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte
sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è
indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio,
proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi
dall'amministrazione statale, ecc.).
b) per le
spese, con riferimento ai programmi,
intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni.
Le nuove unità di voto fanno riferimento alla
nuova struttura del bilancio, di
fatto applicata a decorrere dal 2008, fondata sulla riclassificazione delle
spese dei Ministeri per missioni e programmi e delle entrate per
ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a
regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell’entrata
medesima[34].
Sia per le entrate che per le spese, l’unità
di voto risulta pertanto spostata ad un livello
superiore rispetto a quello del quello del macroaggregato(unità
previsionale di base) in precedenza previsto.
La nuova classificazione del bilancio \ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l’attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.
La nuova legge di contabilità, nel’individuare nei programmi l’unità di voto parlamentare, non definisce né il numero né le qualifiche delle missioni e dei programmi medesimi.
In proposito va tuttavia
segnalato che l’articolo 40 della legge di contabilità medesima, nell’ambito
della delega al Governo per il completamento della riforma della struttura del
bilancio, prevede la revisione, da completarsi nell’arco di un periodo di due
anni, sia delle
missioni che del numero e della struttura dei programmi di spesa, al fine di renderli il più
possibile omogenei. A tal fine, il Ministero dell’economia ha emanato la
circolare 22 marzo 2010, n.
2) Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto parlamentare, ogni singola unità di
voto deve indicare:
§ l'ammontare
presunto dei residui attivi o
passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce (come già previsto nella precedente normativa contabile);
§
l'ammontare
delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di
impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e
delle spese che si prevede di pagare
(cassa), nell'anno cui il bilancio
si riferisce (come già previsto nella precedente normativa contabile);
§
le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale. L'introduzione di previsioni
triennali delle unità di voto rappresenta una novità rispetto alla precedente
legge di contabilità.
Le previsioni triennali dei programmi di spesa
risultano già presenti nella precedente struttura della legge di bilancio,
sebbene in allegati puramente conoscitivi: a partire dal 2009 ciascuno stato di
previsione della legge di bilancio risulta corredato di un apposito allegato 1,
che espone le proiezioni triennali degli stanziamenti di competenza delle
missioni e dei programmi di ciascun Ministero.
Costituiscono oggetto di approvazione
parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa,
relative all’anno cui il bilancio si riferisce sia le previsioni relative al
secondo e terzo anno del bilancio triennale.
Soltanto
le previsioni del primo anno costituiscono tuttavia limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.
3) Per quanto concerne la classificazione delle voci di spesa, la dotazione finanziaria dei programmi
di spesa viene presentata:
§ distinta in spese
correnti e spese d’investimento
- come già nella precedente esperienza. Per le spese correnti viene tuttavia
data specifica indicazione delle spese
di personale;
§ ripartita in spesa “rimodulabile” e spesa “non
rimodulabile”. La distinzione delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa del bilancio dello Stato nelle suddette due categorie è stata
formalizzata nella nuova legge di contabilità ai fini dell’applicazione della
disciplina della flessibilità del
bilancio.
La
distinzione delle spese in rimodulabili e non rimodulabili è stata introdotta,
per la prima volta, nel disegno di legge di bilancio per il
A
seguito dei tagli lineari, è stata stabilita una procedura che ha modificato il
processo di definizione delle previsioni di bilancio, posto che è stato fissato
una sorta di plafond a disposizione
di ogni Amministrazione entro il quale ciascuna, in sede di formazione del
progetto di bilancio, ha potuto ripartire le risorse a disposizione, per ogni
missione, tra i relativi programmi di spesa ritenuti prioritari.
Secondo la definizione contenuta nella nuova
legge di contabilità, le spese non
rimodulabili sono quelle “per le quali l'amministrazione non ha la
possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle
variabili che concorrono alla loro formazione, allocazione e quantificazione”.
Esse corrispondono alle spese definite come “oneri inderogabili”, vale a dire le spese vincolate a meccanismi o
parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano
autonomamente l’evoluzione.
Rientrano tra gli oneri inderogabili le
cosiddette spese obbligatorie, ossia
quelle relative a particolari finalità espressamente elencate: pagamento di
stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi
comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui. In via residuale,
rientrano tra le spese obbligatorie anche quelle che sono così identificate per
espressa disposizione normativa.
Le spese
rimodulabili - delle quali non è data una vera e propria definizione - sono
individuate:
a) nelle spese
derivanti da fattori legislativi, intendendo come tali quelle autorizzate
da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato
quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio, la cui
rimodulabilità è disciplinata da una apposita norma della legge (vedi articolo
b) nelle spese di adeguamento al fabbisogno,
ossia spese non predeterminate legislativamente ma quantificate tenendo conto
delle esigenze delle amministrazioni.
Formalizzando una novità già
introdotta con il disegno di legge di bilancio per il 2009, la nuova normativa
contabile prevede che, sino all'esercizio della delega di cui all'articolo
4) Con
riferimento ai programmi di spesa, la
nuova legge di contabilità dispone l’affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità
amministrativa. La formulazione usata dalla norma, che affida
la “realizzazione” di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa, sembra
indicare che, indipendentemente dal numero delle strutture amministrative
coinvolte nel programma (e finora, infatti, la gran parte dei programmi
coinvolgeva più centri di responsabilità amministrativa di uno stesso Ministero
ovvero, nell’ipotesi di programmi interministeriali, di Ministeri diversi), la
sua realizzazione dovrebbe comunque essere affidata alla responsabilità di un
unico soggetto.
La previsione dell’univocità tra programmi e centri di responsabilità amministrativa è
invece espressa nell’articolo 40 della legge di contabilità, tra i criteri
della delega al Governo per il completamento della riforma del bilancio. La
norma richiamata prevede, inoltre, l'univoca
corrispondenza tra il programma e ciascun Ministero, al fine di evitare,
ove possibile, la condivisione di programmi tra più Ministeri.
L’univoca corrispondenza tra
programma di spesa e centro di responsabilità e tra programma di spesa e
ciascun Ministero cui sembra tendere, in prospettiva, l’articolo 40, oltre a permettere di superare la frammentazione dei
programmi tra più centri di responsabilità, che ha rappresentato una delle
maggiori criticità della riclassificazione del bilancio, sembrerebbe comportare, di
conseguenza, l’eliminazione, ove possibile, di programmi di spesa
interministeriali.
L’articolo 23 della nuova legge di
contabilità reca disposizioni in merito alla formazione del bilancio di
previsione per quanto concerne la quantificazione
dei programmi di spesa.
La
norma prevede che, in sede di formulazione degli schemi degli stati di
previsione, i Ministri devono indicare, anche sulla base delle proposte dei
responsabili della gestione dei programmi, gli
obiettivi di ciascun Dicastero e
quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento, tenendo conto
delle istruzioni fornite annualmente, con apposita circolare, dal Ministero
dell’economia.
La
norma introduce il divieto espresso
di previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale.
Per
quanto concerne la quantificazione delle risorse necessarie al raggiungimento
degli obiettivi dei rispettivi dicasteri, la norma prevede inoltre che i Ministri
competenti possono proporre la rimodulazione
delle risorse tra programmi appartenenti alla stessa missione di spesa.
Una
volta che i Ministri competenti hanno dato le loro indicazioni in merito agli
obiettivi perseguiti dal singolo dicastero e alle risorse necessarie per il
loro raggiungimento, la nuova normativa contabile attribuisce al Ministro
dell’economia il compito di valutare la congruità e la coerenza tra gli
obiettivi perseguiti da ciascun Ministro e le risorse richieste per la loro
realizzazione.
Per
motivate esigenze, con il disegno di legge di bilancio possono inoltre essere
effettuate rimodulazioni delle dotazioni
finanziarie relative ai fattori legislativi, compensative all’interno di un programma o tra programmi
di una medesima missione di spesa.
Resta
preclusa la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale
per il finanziamento di spese correnti.
In allegato a ciascuno stato di previsione
della spesa devono essere indicate le autorizzazioni
legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo.
Con
la possibilità di incidere sugli stanziamenti determinati da specifiche
autorizzazioni legislative di spesa, viene pertanto messa a regime per il
disegno di legge di bilancio un potere di intervento nelle scelte allocative
finora limitato allo strumento della legge finanziaria.
Con la disposizione introdotta dall’articolo 23 viene formalizzato nella legge di contabilità
quanto già previsto, in via sperimentale,
per gli anni 2009 e 2010,
dall’articolo 60, comma 3, del D.L. n. 112/2008 (come modificato dall’articolo
23, comma 21-quater, del D.L. n.
78/2009), il quale, come già ricordato, a fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie
delle missioni di spesa per il triennio 2009–2011 di competenza dei vari
Ministeri, ha introdotto un più ampio
margine di flessibilità per le amministrazioni in sede di formazione del
bilancio di previsione a legislazione vigente, consentendo di rimodulare,
seppure con vari limiti, le dotazioni finanziarie tra i programmi di spesa di
ciascuna missione, anche mediante modifica delle autorizzazioni legislative di
spesa ad essi sottostanti.
In ragione della possibilità di incidere, con le rimodulazioni, sulla
legislazione sostanziale di spesa, in apposito allegato a ciascuno stato di
previsione della spesa dei disegni di legge di bilancio per il 2009 e 2010 sono
state esposte le autorizzazioni legislative di spesa ed i relativi importi con
le rimodulazioni effettuate dalle Amministrazioni. Il prospetto delle
autorizzazioni di spesa rimodulabili di ciascun Ministero è stato inoltre
riportato nelle rispettive leggi di bilancio (Allegato n.
Il D.L. 31 maggio 2010, n.
A fronte di consistenti riduzioni delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa a legislazione vigente, operate dal provvedimento a decorrere dal 2011, di competenza dei vari Ministeri, il citato decreto-legge prevede che con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa (laddove l’articolo 23 della nuova legge di contabilità riconosce tale facoltà solo nell’ambito di un singolo programma o fra programmi della stessa missione).
Tale facoltà può essere esercitata solo per
motivate esigenze ed entro i seguenti limiti:
-
esclusivamente con riferimento alle spese rimodulabili, riconducibili,
come detto, a quelle disposte da fattori legislativi e di adeguamento al
fabbisogno;
-
nel rispetto dell’invarianza degli effetti sui saldi
di finanza pubblica;
-
restando precluso l’utilizzo degli stanziamenti di
conto capitale per finanziare spese correnti.
L’articolo 25 della nuova legge di
contabilità espone la nuova classificazione delle entrate e delle spese dello
Stato, sulla base delle innovazione introdotte dall’articolo 21, che ha
modificato le unità di voto parlamentare, identificandole, per le entrate, con
la tipologia dell’entrata, e per le spese, con i programmi, determinando il venir
meno delle unità previsionali di base (o macroaggregati).
La nuova classificazione delle voci di entrata si articola su cinque livelli di aggregazione:
a) al primo livello, le
entrate sono suddivise in titoli, a
secondo della loro natura:
titolo I:
entrate tributarie;
titolo II:
entrate extra-tributarie;
titolo III:
entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e
riscossione di crediti;
titolo IV:
entrate derivanti da accensione di prestiti.
I primi tre
titoli rappresentano le entrate finali; il quarto titolo corrisponde in
sostanza all’entità del ricorso al mercato finanziario;
b)
al di sotto dei titoli, le entrate sono suddivise in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui
acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata soltanto ad alcuni esercizi;
c)
nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata, ai fini
dell’approvazione parlamentare e dell’accertamento dei cespiti.
d) al di sotto dell’unità di voto, si trovano le categorie, secondo la natura dei cespiti;
e)
capitoli, che rappresentano una
ripartizione delle unità di voto ai fini della gestione e della
rendicontazione. I capitoli possono essere suddivisi in articoli.
Si osserva che nell’ambito dei principi della delega per il
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato è
previsto che il Governo proceda alla revisione,
per l'entrata, delle unità elementari del bilancio per assicurare che la
denominazione richiami esplicitamente l'oggetto e ripartizione delle unità
promiscue in articoli in modo da assicurare che la fonte di gettito sia
chiaramente e univocamente individuabile (cfr.
articolo 40, comma 2, lettera d).
Sul
lato della spesa, la nuova
esposizione delle voci di bilancio individua una classificazione di tre livelli:
a) missioni,
che rappresentano le funzioni principali e
gli obiettivi strategici della spesa;
b) programmi,
ossia le unità
di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli
obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.
I
programmi sono presentati suddivisi in macroaggregati per tipologie di spesa
(spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri
trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni
di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale);
c) capitoli,
secondo l’oggetto della spesa, che
rappresentano le unità di gestione e rendicontazione, classificati in base al
loro contenuto economico e funzionale. I capitoli possono essere suddivisi in
articoli (i quali corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).
Al riguardo si osserva che in sede di delega per il completamento della
riforma si prevede il superamento dei
capitoli mediante l’introduzione delle azioni, quali componenti del
programma e unità elementari del bilancio dello Stato affiancate da un piano dei
conti integrato che assicuri il loro raccordo alla classificazione COFOG e alla
classificazione economica di terzo livello (cfr.
articolo 40, comma 2, lettera e).
E’
inoltre confermata la classificazione
economica e funzionale delle spese.
La nuova legge di contabilità prevede però che esse si conformino ai criteri adottati in
contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica
amministrazione.
E’
pertanto confermata la presentazione, in allegato allo stato di previsione del
Ministero dell’economia, di un quadro contabile da cui risultino le categorie
in cui viene classificata la spesa secondo l'analisi economica e le classi,
fino al terzo livello della classificazione COFOG (comparti di attività in cui
si articolano le aree di intervento delle politiche pubbliche), in cui viene
ripartita la spesa secondo l'analisi funzionale.
In
appendice a tale quadro contabile sono previsti appositi prospetti illustrativi
degli incroci tra i diversi criteri di classificazione.
Rispetto
alla precedente normativa contabile, è richiesto altresì, in apposito
prospetto, il raccordo tra le classi COFOG e le missioni e i programmi di spesa,
nonché tra il bilancio dello Stato e il sistema di contabilità nazionale.
Tutti
i suddetti prospetti devono essere aggiornati dopo l’approvazione della legge
di bilancio.
L’articolo
21 della nuova legge di contabilità conferma la struttura del disegno di legge
di bilancio di previsione, costituito:
§
da un
unico stato di previsione dell’entrata;
§
dagli stati di previsione della spesa,
relativi ai singoli Ministeri con portafoglio, con le allegate appendici dei
bilanci delle amministrazioni autonome;
§
dal quadro generale riassuntivo, che la
nuova legge di contabilità estende al
triennio.
Ciascuno
stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi:
a)
la nota integrativa al bilancio di previsione –
che sostituisce la nota preliminare prevista dalla precedente legge di
contabilità – contenente i seguenti elementi informativi riferiti alle entrate
e alle spese:
-
per le entrate, la nota illustra i criteri
utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse;
-
per la spesa, in una prima sezione, concernente il
piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di performance, la nota illustra il quadro di riferimento in cui
l’amministrazione si trova ad operare, le priorità politiche, le attività e gli
obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni
intendono conseguire, con espressa indicazione delle risorse destinate alla
realizzazione degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi
riferiti, nonché dei criteri e dei parametri utilizzati per la loro
quantificazione. In una seconda sezione,
relativa ai
programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, la nota illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i
criteri di formulazione delle previsioni di spesa, con riguardo particolare alle varie
tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei
corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
b)
una scheda
illustrativa di ogni programma e delle leggi che lo finanziano, con
indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale, con
l'articolazione per le categorie di spesa. Di tali schede è previsto un
aggiornamento semestrale, in modo da tenere conto delle modifiche apportate
alle previsioni iniziali attraverso le variazioni di bilancio adottate in corso
d'anno ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Ciascuno stato di previsione deve inoltre recare, per ogni programma:
c)
l'elenco dei
capitoli, articoli e relativi stanziamenti;
d)
un riepilogo
delle dotazioni secondo l'analisi economica e funzionale;
Rispetto alla normativa precedente sono inoltre
richieste, a corredo degli stati di previsione:
e)
una scheda illustrativa dei capitoli recanti i
fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche di rilevanza
nazionale, con indicazione degli stanziamenti triennali, il riepilogo analitico
dei provvedimenti legislativi e amministrativi che hanno determinato i suddetti
stanziamenti e le relative variazioni, e gli interventi previsti a legislazione
vigente a valere su detti fondi, con separata indicazione delle spese correnti
e di quelle in conto capitale. Anche in questo caso, è previsto un
aggiornamento semestrale di tali schede;
f)
la presentazione del budget dei costi relativo a ciascuna amministrazione, che
finora ha invece costituito un documento a se stante[35]. Il budget
riporta i costi previsti dai centri di costo dell’amministrazione e il
prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a
quelle finanziarie di bilancio.
La nuova normativa contabile conferma inoltre la presentazione alle Camere, in allegato al disegno di legge del bilancio di previsione, di una relazione del Ministro dello sviluppo economico sulla destinazione alle aree sottoutilizzate delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per interventi di rispettiva competenza.
Per
quanto concerne l’approvazione del
disegno di legge di bilancio, l’articolo 21 conferma in larga parte la
precedente normativa, disponendo:
§ la predisposizione della nota di variazioni in caso di variazioni apportate al bilancio nel corso della discussione parlamentare;
§ l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo, nell'ordine detto, con riferimento alle dotazioni di competenza e cassa;
§ l’approvazione, con apposite norme, dei fondi di riserva previsti dalla legge di contabilità: Fondo di riserva per le spese obbligatorie, Fondi speciali per la reiscrizione in bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e in conto capitale, Fondo di riserva per le spese impreviste e Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.
Rispetto alla precedente legge di contabilità, va
segnalato il venir meno del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natura
corrente;
§ la fissazione, con apposita norma, dell'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, in relazione alla indicazione del fabbisogno del settore statale;
§ la ripartizione delle unità di voto in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
§ l’annessione agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, secondo le rispettive competenze, dei conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Come già previsto nella precedente legge di contabilità, il bilancio a legislazione vigente viene presentato sia su base annuale, con riferimento all’anno successivo, che su base pluriennale.
L'articolo 22 della nuova legge di
contabilità disciplina il bilancio pluriennale di previsione, prevedendo – in
linea con la precedente disciplina - che esso sia elaborato dal Ministro dell’economia,
in coerenza con gli obiettivi indicati nella Decisione di finanza pubblica, con
riferimento ad un periodo di tre anni.
Il bilancio
pluriennale è redatto in base alla legislazione vigente in termini di
competenza e di cassa (anziché in termini di sola competenza, come previsto in
passato) ed è organizzato
per missioni e programmi.
La norma
prevede l’esposizione sia di un bilancio
pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel quale si evidenziano le
previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da conseguire in ciascuno
degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli interventi
programmati nella Decisione di finanza pubblica.
Il bilancio pluriennale viene integrato con gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.
E’
ribadito il principio in base al quale il bilancio pluriennale non comporta
autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contemplate,
in coerenza con quanto previsto dall’articolo 21 il quale esclude che le previsioni di
entrata e di spesa del secondo e del terzo anno del bilancio triennale costituiscono
limiti per le autorizzazioni di impegno e di pagamento.
Il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 è impostato secondo la struttura contabile per Missioni e Programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.
In particolare, la riorganizzazione operata
si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli
di aggregazione: 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della
spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta
articolate, nel disegno di legge di bilancio
A partire dal disegno di legge di bilancio
per il
Come riportato nella relazione illustrativa, è confermata, nel disegno di legge, la univoca corrispondenza tra programmi e centri di responsabilità.
Con la riforma introdotta con la legge n 196/2009 il bilancio ha assunto una nuova veste di natura non meramente formale. Oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, il disegno di legge di bilancio, in virtù della nuova disciplina della flessibilità disciplinata dall’articolo 23 della legge n. 196/2009, può infatti incidere sulla legislazione sostanziale di spesa, proponendo rimodulazione di spese predeterminate per legge nonché, in base all’articolo 52, comma 1, della legge n. 196/2009, quantificare gli stanziamenti destinati al funzionamento degli enti pubblici aventi natura obbligatoria, precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria.
L’articolo 7 della nuova legge di contabilità considera, pertanto, il disegno di legge di bilancio tra gli strumenti della programmazione finanziaria.
La legge di bilancio compone, insieme alla legge di stabilità, la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale.
Sotto il profilo quantitativo, va ricordato
che su processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il
Sono state escluse dai tagli le risorse destinate:
§ al fondo ordinario delle università;
§ all’informatica;
§ alla ricerca;
§ al 5 per mille del gettito IRE.
Le riduzioni sono state operate per importi complessivi pari a 2.443,7 milioni di euro nel 2011, 2.215,8 milioni nel 2012 e 2.395,2 milioni nel 2013.
Nell’ambito di tali importi complessivi, le riduzioni relative alle spese predeterminate per legge corrispondono a 1.850,5 milioni nel 2011, 1.646,9 milioni nel 2012 e 1.824,4 milioni nel 2013.
Le riduzioni, in valori assoluti, risultano, in base alla tabella allegata al D.L. n. 78/2010, così distribuite tra i Ministeri:
Riduzioni delle dotazioni
finanziarie di ciascun Ministero nel triennio 2011-2013
(milioni di euro)
MINISTERO |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
riduzioni |
di cui predeterm. per
legge |
riduzioni |
di cui predeterm. per
legge |
riduzioni |
di cui predeterm. per legge |
|
Ministero economia e finanze |
712,0 |
470,2 |
847,5 |
626,9 |
644,2 |
423,5 |
Ministero dello sviluppo economico |
963,2 |
952,4 |
561,5 |
550,3 |
1142,2 |
1130,9 |
Ministero del lavoro e politiche sociali |
12,3 |
7,4 |
12,2 |
7,4 |
12,3 |
7,5 |
Ministero della giustizia |
47,8 |
0,8 |
48,5 |
0,8 |
48,6 |
0,8 |
Ministero degli affari esteri |
43,9 |
27,6 |
43,9 |
27,6 |
43,0 |
26,7 |
Ministero istruzione, università e ricerca |
104,2 |
76,2 |
104,8 |
76,7 |
103,8 |
75,9 |
Ministero dell'interno |
118,7 |
12,1 |
120,5 |
12,4 |
122,8 |
12,7 |
Ministero ambiente
tutela del territorio e mare |
34,2 |
32,1 |
33,3 |
31,1 |
33,6 |
31,4 |
Ministero infrastrutture e trasporti |
56,1 |
30,2 |
49,1 |
28,6 |
50,3 |
30,0 |
Ministero della difesa |
255,8 |
162,7 |
304,8 |
211,6 |
104,8 |
11,6 |
Ministero politiche agric. alimen e forest. |
23,3 |
14,9 |
17,5 |
9,1 |
17,5 |
9,1 |
Ministero beni e le attività culturali |
58,3 |
53,0 |
58,3 |
53,0 |
58,1 |
52,8 |
Ministero della salute |
13,7 |
11,0 |
14,1 |
11,4 |
14,1 |
11,4 |
TOTALE |
2.443,7 |
1.850,5 |
2.215,8 |
1.646,9 |
2.395,2 |
1.824,4 |
Al fine di mettere le singole Amministrazioni in condizione di far fronte alle consistenti riduzioni lineari delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa, e consentire il consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni medesime, l’articolo 2 del decreto-legge ha introdotto, in deroga alla disciplina della flessibilità del bilancio contenuta nella nuova legge di contabilità (articolo 23), la possibilità di rimodulare, con il disegno di legge di bilancio, per “motivate esigenze”, e limitatamente al triennio 2011-2013, le dotazioni finanziarie “tra le missioni” di ciascun stato di previsione della spesa.
La flessibilità introdotta dal D.L. n. 78/2010, che consente la rimodulazione degli stanziamenti di spesa tra le missioni di ciascuno stato di previsione, è disposta in deroga alle norme in materia di flessibilità previste dalla vigente legge di contabilità n. 196/2009, che all’articolo 23, comma 3, consente la rimodulazione delle risorse finanziarie soltanto “tra programmi” appartenenti alla medesima missione di spesa o all’interno di un medesimo programma.
Le rimodulazioni tra missioni riguardano soltanto le spese rimodulabili, cioè quelle riconducibili, come già detto, a quelle disposte da fattori legislativi e alle spese di adeguamento al fabbisogno.
Le rimodulazioni devono garantire il principio dell’invarianza dei saldi. Resta, inoltre, preclusa – in quanto intervento dequalificante della spesa - la possibilità di utilizzare stanziamenti di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti.
La norma prevede che le autorizzazioni legislative che vengono rimodulate con il disegno di legge di bilancio e i corrispondenti importi rimodulati, per ciascuna missione e programma, siano indicate in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi”, che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio.
In
particolare, nell’Allegato 1 è
indicato, con riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa, l’importo a
legislazione vigente, l’eventuale variazione operata mediante rimodulazione per
ciascun anno del triennio 2011-2013 e il conseguente importo iscritto nel
disegno di legge di bilancio.
Per quanto riguarda gli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente per il 2011, va ricordato che le riduzioni disposte dal D.L. n. 78/2010 si sommano a quelle disposte da precedenti provvedimenti legislativi, che hanno autorizzato analoghi tagli lineari a partire dal 2009.
Gli stanziamenti di spesa rimodulabili delle missioni di spesa del bilancio dello Stato sono stati, infatti, più volte oggetto di riduzione, la più importante in occasione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2011.
In particolare, il D.L. 112/2008 ha disposto (art. 60, commi 1-2) una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri iscritte nel BLV per gli anni 2009, 2010 e 2011, con alcune esclusioni (spese obbligatorie o aventi natura di oneri inderogabili, fondo ordinario per l’università, risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille). Il taglio lineare complessivamente applicato è stato pari al 22,7% per il 2009, al 24% nel 2010 e al 41,6% nel 2011.
Il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari a oltre 8 miliardi nel 2009 (di cui la parte preponderante, oltre 6 miliardi, su spese predeterminate per legge), 9 miliardi nel 2010 e oltre 15 miliardi per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.
Le riduzioni per gli anni 2009-2011 sono risultate
così distribuite per ciascun Ministero:
(milioni di
euro)
|
2009 |
2010 |
2011 |
|||
Ministero |
riduzioni |
di cui: |
riduzioni |
di cui: |
riduzioni |
di cui: |
economia e finanze |
2.995,8 |
2.570,4 |
3.307,0 |
2.796,8 |
5.895,1 |
4986,0 |
sviluppo economico |
2.247,8 |
2.235,5 |
2.459,0 |
2.444,4 |
4.310,8 |
4.286,0 |
lavoro |
220,0 |
187,6 |
261,1 |
222,5 |
452,5 |
385,6 |
giustizia |
218,6 |
1,6 |
262,1 |
3,2 |
454,2 |
5,5 |
esteri |
202,4 |
153,4 |
225,4 |
167,0 |
388,0 |
286,5 |
istruzione |
447,0 |
214,4 |
456,4 |
200,2 |
790,1 |
346,4 |
interno |
413,7 |
78,4 |
462,2 |
55,2 |
799,0 |
95,6 |
ambiente |
249,7 |
241,3 |
166,2 |
156,3 |
261,9 |
244,5 |
infrastrutture |
519,6 |
405,3 |
463,0 |
332,9 |
770,4 |
544,7 |
difesa |
503,7 |
158,0 |
478,1 |
59,0 |
834,5 |
101,7 |
politiche agricole |
180,0 |
137,0 |
137,4 |
88,4 |
220,2 |
135,2 |
beni culturali |
236,7 |
216,8 |
251,3 |
227,1 |
434,6 |
392,5 |
totale |
8.435 |
6.599,7 |
8.929,2 |
6.753 |
15.611,3 |
11.810,2 |
Ulteriori riduzioni lineari sono state disposte, con incidenza sulla
formazione del bilancio a legislazione vigente per il 2011, dal D.L. n. 180/2008, art. 4[36], che ha disposto una riduzione lineare di 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni
per l’anno 2010, e 141 milioni a
decorrere dall’anno 2011 delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun
Ministero (esposte in apposito allegato al provvedimento) a copertura degli
oneri relativi alle assunzioni in università statali.
A differenza dello scorso anno[37], nella Relazione
illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) non è
presente una apposita sezione di analisi delle missioni e dei programmi del
bilancio, che metta in evidenza la quota di spesa “rimodulabile” e quella “non
rimodulabile” del bilancio dello Stato, ripartita per missione.
Non è pertanto possibile, al momento, individuare l’entità complessiva delle spese
“rimodulabili” del bilancio statale.
Le spese rimodulabili trovano esposizione soltanto
con riferimento ai singoli programmi di spesa nell’ambito delle schede
illustrative dei programmi presenti in ciascuno stato di previsione.
Nelle suddette schede
illustrative, infatti, le spese complessive
dei programmi, sono suddivise,
con riferimento ai macroaggregati[38], in spese rimodulabili e non rimodulabili.
All’interno della componente rimodulabile (R), è data specifica indicazione
delle spese riconducibili al “fabbisogno” e al “fattore legislativo”.
In sostanza, le
schede illustrative sembrano avere assorbito la funzione che, in base alla
nuova legge di contabilità (articolo 21, comma 4, secondo periodo, legge n.
96/2009) avrebbe dovuto essere svolta da appositi allegati agli stati di previsione
della spesa, i quali, sino all'esercizio della delega al Governo per il
completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, debbono
indicare, per ciascun programma, per macroaggregato e distinte per capitolo, le
spese rimodulabili e quelle non rimodulabili.
Per quanto concerne, in particolare, la componente rimodulabile del bilancio riconducibile al fattore legislativo, si ricorda che l’articolo 23 della nuova legge di contabilità consente, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, di rimodulare, in via compensativa, all'interno di un programma o tra programmi di ciascuna missione, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
La norma prevede che le autorizzazioni legislative di cui si propone la modifica e il corrispondente importo siano indicate in apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.
Tale principio di flessibilità è stato sostanzialmente ampliato dal D.L. n. 78/2010, il quale, come già detto, in deroga alla ordinaria disciplina, ha previsto la possibilità, limitatamente al triennio 2011-2013, per motivate esigenze, di rimodulare, in sede di disegno di legge di bilancio, le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, prevede altresì che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa debbano essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi.
Con riferimento alle rimodulazioni proposte
dal disegno di legge di bilancio in esame, si osserva che
Nel disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779), è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione, un apposito prospetto, l’Allegato 1 “Prospetto autorizzazioni di spesa per programmi (art. 23, c. 3 della legge n. 196/2009)”, che espone le autorizzazioni di spesa relative a ciascun Ministero oggetto di proposta di rimodulazione.
In particolare, l’Allegato 1 è strutturato per missione e programma, e, con
riferimento a ciascuna autorizzazione legislativa ad esso sottostante, è
indicato l’importo a legislazione vigente, l’eventuale variazione operata
mediante rimodulazione per ciascun anno del triennio 2011-2013 e il conseguente
importo iscritto nel disegno di legge di bilancio.
Sembrerebbe pertanto che
l’allegato 1 sia inclusivo non solo delle rimodulazioni effettuate ai sensi
dell’articolo 23,comma 3 della legge n. 196/2009, che è citato come unico
riferimento normativo, bensì anche delle rimodulazioni da fattore legislativo
effettuate ai sensi del decreto legge n. 78/2010, mancando nella Relazione
illustrativa una specificazione al riguardo.
Il quadro generale riassuntivo del bilancio
di previsione per il
BLV 2011 (A.C. 3779) |
||
|
Competenza |
Cassa |
(1) Entrate finali |
446.949 |
408.395 |
(2) Spese finali |
486.602 |
496.275 |
(3=1-2) Saldo netto da finanziare |
-39.652 |
-87.880 |
Il disegno di legge di bilancio a
legislazione vigente per il
Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari a oltre 39,6 miliardi di euro.
In termini di cassa,
il saldo netto da finanziare è pari
a 87,9 miliardi di euro.
In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti importi:
BLV 2012-2013 (A.C. 3779) |
||
|
2012 |
2013 |
(1) Entrate finali |
469.931 |
489.710 |
(2) Spese finali |
489.196 |
494.366 |
(3=1-2) Saldo netto da finanziare |
-19.265 |
-4.656 |
Al lordo
delle regolazioni contabili e debitorie (pari a 30.445 milioni di
euro per quanto concerne le entrate, e a 41.751 milioni di euro, per quanto
concerne le spese), il bilancio a legislazione vigente per il 2011 prevede:
BLV 2011
(A.C. 3779) |
||
|
Competenza |
Cassa |
(1) Entrate finali |
497.394 |
438.840 |
(2) Spese finali |
528.353 |
538.026 |
(3=1-2) Saldo netto da finanziare |
-50.958 |
-99.186 |
In termini di competenza, per il biennio 2012-2013, il disegno di legge di bilancio evidenzia i seguenti import al lordo delle regolazioni debitorie:
BLV 2012-2013
(A.C. 3779) |
||
|
2012 |
2013 |
(1) Entrate finali |
499.473 |
519.382 |
(2) Spese finali |
522.072 |
527.188 |
(3=1-2) Saldo netto da finanziare |
-22.599 |
-7.806 |
Nella Tavola seguente sono posti a raffronto, in termini di competenza, le previsioni iniziali del bilancio per il 2010, le previsioni contenute nella legge di assestamento e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 e per il biennio successivo (A.C. 3779).
Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni
debitorie e contabili.
(Valori in
milioni di euro)
|
Bilancio
di previsione 2010 |
Assestato |
B.L.V. |
Diff. |
B.L.V. |
B.L.V. |
Entrate
finali |
443.411 |
443.448 |
446.949 |
3.502 |
469.931 |
489.710 |
Tributarie |
410.842 |
410.112 |
414.315 |
4.203 |
437.171 |
455.910 |
Extratributarie |
31.104 |
31.910 |
31.557 |
-353 |
31.679 |
32.713 |
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali |
1.466 |
1.426 |
1.077 |
-349 |
1.081 |
1.087 |
Spese finali |
505.829 |
498.202 |
486.602 |
-11.601 |
489.196 |
494.366 |
Spese correnti |
460.180 |
451.464 |
446.940 |
-4.524 |
451.778 |
459.363 |
- Spese correnti netto interessi |
380.832 |
377.302 |
362.697 |
-14.605 |
361.881 |
365.777 |
- Interessi |
79.348 |
74.162 |
84.243 |
10.081 |
89.897 |
93.586 |
Spese conto capitale |
45.649 |
46.739 |
39.662 |
-7.077 |
37.418 |
35.003 |
Rimborso prestiti |
258.589 |
224.651 |
209.985 |
-14.665 |
248.495 |
222.347 |
Spese Complessive |
764.418 |
722.853 |
696.587 |
-26.266 |
737.691 |
716.713 |
Saldo netto da finanziare |
-62.418 |
-54.755 |
-39.652 |
+15.103 |
-19.265 |
-4.656 |
Risparmio pubblico |
-18.235 |
-9.442 |
-1.067 |
8.374 |
17.072 |
29.260 |
Ricorso al mercato (*) |
-325.691 |
-284.673 |
-260.944 |
23.729 |
-271.092 |
-230.156 |
(*) Il ricorso al mercato è calcolato al lordo
delle regolazioni debitorie e contabili.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registrano una riduzione del saldo netto da finanziare rispetto all’assestamento per il 2010, nell’importo di 15.103 milioni di euro, derivante da:
§ una riduzione delle spese finali di 11.601 milioni di euro, che riguarda soprattutto le spese in conto capitale;
§ un incremento delle entrate finali di 3.502 milioni di euro.
Il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2011 registra, rispetto ai dati assestati per il 2010, un miglioramento di oltre 8 miliardi di euro.
Riguardo alle entrate finali, l’aumento di 3.500 milioni rispetto alle previsioni assestate per il 2010 risulta determinato dall’andamento crescente delle entrate tributarie (+4.203 milioni di euro).
Per quanto riguarda le spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2011, la riduzione (11.601 milioni) è per la maggior parte imputabile ad un sensibile decremento delle spese in conto capitale, che registrano una riduzione di 7.077 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2010. Anche rispetto al dato del bilancio 2010, le spese in conto capitale risultano ridotte di 5.987 milioni.
Anche la spesa corrente registra, rispetto al bilancio assestato 2010, una riduzione ma più contenuta (-4.524 milioni di euro).
Se confrontata, tuttavia, con la previsione del bilancio per il 2010, la spesa corrente nel 2011 evidenzia una riduzione di oltre 13 miliardi di euro.
In particolare, la spesa primaria, considerata al netto degli interessi, registra una variazione in diminuzione particolarmente significativa, di circa 14.600 milioni di euro.
Per quanto riguarda le entrate finali è previsto per il 2011 un aumento complessivo di 3.501 milioni rispetto al dato assestato 2010, determinato da un incremento dell’1% delle entrate tributarie (+4.203 milioni) a fronte di una lieve riduzione di quelle extratributarie (-353 milioni) e delle entrate da alienazione e ammortamento beni patrimoniali (- 349 milioni).
In particolare, tra entrate tributarie, le imposte sul patrimonio e sul reddito registrano, nelle previsioni per il 2011, una diminuzione del 2,7%, pari a 6.688 milioni, a fronte di un incremento di 10.734 milioni delle tasse e imposte sugli affari.
Entrate
tributarie
(al netto dei rimborsi IVA, regolazioni contabili e acconto
concessionari - milioni di euro)
|
Ass. 2010 |
BLV 2011 |
Diff.. |
Var. |
I – Imposte sul patrimonio e sul reddito |
244.813 |
238.126 |
-6.688 |
-2,7 |
II - Tasse e imposte sugli affari |
113.553 |
124.287 |
10.734 |
9,5 |
III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane |
28.965 |
28.673 |
-292 |
-1,0 |
IV – Monopoli |
10.594 |
10.884 |
290 |
2,7 |
V - Lotto, lotterie ed altre attività di
giuoco |
12.187 |
12.345 |
158 |
0 |
Totale Entrate
Tributarie |
410.112 |
414.315 |
4.203 |
1,0 |
Nella tabella che segue vengono raffrontati
alcuni dati relativi alle entrate
tributarie, suddivise per categoria.
Rispetto al dato assestato
I comparti dei monopoli e dei giochi riportano una lieve crescita delle entrate.
I dati
illustrati sono calcolati al netto dei
rimborsi IVA, che ammontano a 31.946 milioni nel bilancio assestato
2010 e a 30.445 milioni nel 2011.
Entrate tributarie – Competenza
(dati al netto
dei rimborsi IVA)
(milioni di euro)
Descrizione |
Assest. |
BLV |
Differenza |
A) Entrate ricorrenti |
|
|
|
IRE |
182.256 |
182.351 |
+95 |
IRES |
44.245 |
40.087 |
-4.158 |
Imposte
sostitutive |
12.965 |
10.882 |
-2.083 |
Altre imposte
dirette |
3.515 |
3.752 |
+237 |
Totale
imposte dirette |
|
|
|
IVA |
89.758 |
100.215 |
+10.457 |
Registro,
bollo e sostitutiva |
11.713 |
11.781 |
+68 |
Accisa e
imposta erariale su oli minerali |
21.765 |
21.381 |
-384 |
Accisa e
imposta erariale su altri prodotti |
7.166 |
7.258 |
+92 |
Imposte sui
generi di Monopolio |
10.593 |
10.883 |
+290 |
Lotto |
5.339 |
5.413 |
+74 |
Imposta sui
giochi |
3.759 |
3.802 |
+42 |
Lotterie ed
altri giochi |
3.089 |
3.130 |
+41 |
Altre imposte
indirette |
11.664 |
11.866 |
+202 |
Totale
imposte indirette |
|
|
|
Totale A) |
407.827 |
412.801 |
+4.974 |
B) Entrate non ricorrenti |
|
|
|
Imposte
sostitutive |
1.660 |
868 |
-792 |
Condoni
imposte dirette |
172 |
186 |
+14 |
Altre imposte
indirette (successione e donazione) |
449 |
456 |
+7 |
Condoni
imposte indirette |
4 |
4 |
0 |
Totale B) |
2.285 |
1.514 |
-771 |
Totale tributarie (A + B) |
410.112 |
414.315 |
+4.203 |
di cui derivanti da attività ordinaria di gestione |
378.111 |
377.993 |
-118 |
di cui da attività di accertamento e controllo |
32.001 |
36.322 |
+4.321 |
La tavola che segue illustra le spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2010 e il dato a legislazione vigente per il 2010 (A.C. 3779).
Spese finali del bilancio dello
stato
(competenza - valori in milioni di euro – al netto delle regolazioni
debitorie)
CATEGORIE |
BIL. 2010 |
ASS. 2010 |
BLV 2011 |
Var. |
Redditi
da lavoro dipendente |
91.300 |
91.422 |
89.385 |
-2.037 |
Imposte
pagate sulla produzione |
4.817 |
4.805 |
4.713 |
-92 |
Consumi
intermedi |
7.935 |
8.460 |
7.642 |
-818 |
Trasferimenti
correnti ad amministrazioni pubbliche |
223.018 |
220.596 |
208.967 |
-11.629 |
Trasferimenti
correnti a famiglie e istituzioni sociali private |
3.802 |
4.163 |
3.658 |
-505 |
Trasferimenti
correnti a imprese |
4.230 |
4.240 |
3.736 |
-504 |
Trasferimenti
all'estero |
1.522 |
1.535 |
1.495 |
-40 |
Risorse
proprie CEE |
17.200 |
17.200 |
18.300 |
1.100 |
Interessi
passivi e redditi da capitale |
79.348 |
74.162 |
84.243 |
10.081 |
Poste
correttive e compensative |
17.343 |
16.593 |
17.172 |
579 |
Ammortamenti |
900 |
900 |
910 |
10 |
Altre
uscite correnti |
8.765 |
7.387 |
6.719 |
-668 |
Totale Spese Correnti |
460.180 |
451.483 |
446.939 |
-4.524 |
Investimenti
fissi lordi e acquisti di terreni |
589 |
5.211 |
4.846 |
-365 |
Contributi
agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
16.838 |
19.319 |
12.729 |
-6.590 |
Contributi
agli investimenti ad imprese |
9.435 |
10.552 |
7.873 |
-2.678 |
Contributi
agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private |
49 |
51 |
36 |
-15 |
Contributi
agli investimenti a estero |
541 |
536 |
631 |
95 |
Altri
trasferimenti in conto capitale |
12.544 |
9.916 |
13.386 |
3.469 |
Acquisizioni
di attività finanziarie |
1.153 |
1.153 |
160 |
-993 |
Totale spese Conto Capitale |
45.649 |
46.739 |
39.662 |
-7.077 |
Totale Spese Finali |
505.829 |
498.202 |
486.602 |
-11.601 |
Le spese di parte corrente
Le previsioni di competenza delle spese correnti presentano, per il 2011, un decremento, rispetto al dato assestato 2010, di 4.524 milioni di euro.
Tale importo è sostanzialmente dovuto alla previsione di una consistente riduzione della spesa corrente primaria di circa 14.600 milioni di euro, cui fa da contrappeso un aumento della spesa per interessi di 10.081 milioni di euro.
Le variazioni maggiori rispetto al dato assestato 2010 sono previste per le seguenti categoria di spesa:
§
i trasferimenti
correnti alle amministrazioni pubbliche registrano nel 2011 una flessione di oltre 11,6 miliardi di euro, pressoché interamente imputabile alla riduzione dei
trasferimenti statali destinati alle amministrazioni
locali, in conseguenza delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 78/2010.
Si ricorda, in
particolare, la riduzione di complessivi 6,3 miliardi dei trasferimenti alle
regioni e agli enti locali (che si ripercuote anche sulla categoria dei
trasferimenti alle amministrazioni pubbliche in conto capitale), in applicazione
dell’articolo 14, comma 2, del D.L. n. 78/2010, che ha disposto il taglio dei
trasferimenti quale misura del concorso delle autonomie territoriali alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013.
§
i consumi
intermedi presentano una contrazione
di 818 milioni rispetto al 2010;
§
i redditi da
lavoro dipendente registrano una flessione
di circa 2.000 milioni;
§ le suddette variazioni negative sono compensate, in parte, dalla variazione in aumento relativa agli interessi passivi, che registrano un incremento di 10.081 milioni connesso all’andamento degli interessi sui titoli del debito pubblico (5.900 milioni), sui BOT poliennali (2.500 milioni), sui tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi (1.300 milioni).
Le spese in conto capitale
La forte contrazione delle spese in conto capitale per oltre 7 miliardi rispetto al dato assestato 2010 è principalmente ascrivibile ai seguenti comparti di spesa:
§ riduzione di 6.590 milioni dei contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, anche in
questo caso per la gran parte imputabili ala riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, ed in
particolare alle regioni la cui riduzione degli stanziamenti è da attribuire a
quanto previsto nel D.L. n. 78/2010;
§ riduzione di 2.678 milioni dei contributi agli investimenti ad imprese, di cui 300 milioni riferiti a minori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato e 1.822 milioni sono connessi a minori esigenze per i crediti d’imposta.
Come già ricordato, il disegno di legge di bilancio per il 2011 conferma la struttura contabile introdotta, a partire dalla legge di bilancio per il 2008, articolata spesa secondo le 34 Missioni, le quali rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici.
Modificazioni sono invece intervenute in ordine al quadro funzionale relativo ai Programmi, che è stato rivisitato, anche in relazione a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell’economia 22 marzo 2010, n. 14.
A seguito della revisione operata dai diversi dicasteri, nel disegno di legge di bilancio per il 2011, le Missioni sono state articolate in 173 programmi, rispetto ai 162 presenti nella legge di bilancio per il 2010 (legge n. 192/2009).
A differenza dello scorso anno, nella Relazione
illustrativa del disegno di legge di bilancio per il 2011 (A.C. 3779) non è presente una apposita sezione di
analisi delle missioni e dei programmi del bilancio.
I
dati relativi agli stanziamenti triennali relativi alle Missioni di spesa del
bilancio dello Stato, ripartiti tra i 173 programmi, sono stati comunque
forniti dalla Ragioneria generale dello Stato.
Sulla
base di tali dati, emerge che per il 2011, rispetto alle spese finali del
bilancio dello Stato, le missioni (considerate al netto della quota relativa
alle passività finanziarie[39]), che risultano avere i maggiori
stanziamenti sono:
§
relazioni finanziarie con le autonomie locali
(Missione 3 “Relazioni autonomie
territoriali”), pari al 20,4%;
§ oneri per il servizio del debito (Missione 34 “Debito
pubblico”), pari al 15,9%;
§
trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e
complementare (Missione 25 “Politiche previdenziali”), pari al 13,5%;
§
politiche finanziarie e di bilancio (Missione 29), pari all’11,7%;
§
istruzione
scolastica (Missione 22), pari all’8%.
La
tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse finanziarie delle 34 Missioni
iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2011-2013.
I dati
sono al lordo delle regolazioni
contabili e debitorie.
(milioni di euro)
|
ASS. |
% |
BLV |
% |
Diff. 2011-2010 |
Var. |
BLV |
% |
BLV |
% |
1 - Organi costituzionali |
3.267 |
0,6 |
2.990 |
0,6 |
-277 |
-8,5 |
3.013 |
0,6 |
3.011 |
0,6 |
2 – Amm.ne gen.le terr.* |
473 |
0,1 |
485 |
0,1 |
12 |
2,5 |
484 |
0,1 |
483 |
0,1 |
3 - Relazioni auton. Terr. |
115.852 |
21,6 |
108.057 |
20,4 |
-7.806 |
-6,7 |
101.393 |
19,4 |
103.0188 |
19,5 |
4 - L'Italia nel mondo |
25.271 |
4,7 |
26.267 |
5,0 |
996 |
3,9 |
26.892 |
5,2 |
22.153 |
4,2 |
5 - Difesa e sicurezza terr. |
20.295 |
3,8 |
18.554 |
3,5 |
-1.741 |
-8,6 |
18.576 |
3,6 |
18.567 |
3,5 |
6 - Giustizia |
7.295 |
1,4 |
7.064 |
1,3 |
-231 |
-3,2 |
7.022 |
1,3 |
7.021 |
1,3 |
7 - Ordine pubblico * |
10.451 |
2,0 |
10.372 |
0,7 |
-183 |
-1,8 |
10.216 |
2,0 |
10.194 |
1,9 |
8 - Soccorso civile |
4.201 |
0,8 |
3.937 |
0,2 |
-264 |
-6,3 |
3.668 |
0,7 |
3.637 |
0,7 |
9 - Agricoltura e pesca |
1.047 |
0,2 |
813 |
0,0 |
-234 |
-22,3 |
807 |
0,2 |
670 |
0,1 |
10 - Energia |
8 |
0,0 |
8 |
0,7 |
0 |
0,0 |
8 |
0,0 |
8 |
0,0 |
11 - Competitività imprese |
5.903 |
1,1 |
3.855 |
0,7 |
-2.048 |
-34,7 |
3.484 |
0,7 |
2.153 |
0,4 |
12 – Regolaz. dei mercati |
56 |
0,0 |
31 |
0,0 |
-25 |
-44,6 |
29 |
0,0 |
29 |
0,0 |
13 - Diritto alla mobilità |
7.500 |
1,4 |
7.846 |
1,5 |
346 |
4,6 |
7.530 |
1,4 |
6.991 |
1,3 |
14 – Infrastrutt. e logistica |
4.926 |
0,9 |
2.818 |
0,5 |
-2.108 |
-42,8 |
3.213 |
0,6 |
2.990 |
0,6 |
15 - Comunicazioni |
1.291 |
0,2 |
1.113 |
0,2 |
-178 |
-13,8 |
891 |
0,2 |
891 |
0,2 |
16 - Commercio intern.le |
233 |
0,0 |
168 |
0,0 |
-65 |
-27,9 |
190 |
0,0 |
190 |
0,0 |
17 - Ricerca ed innovaz. |
3.549 |
0,7 |
3.243 |
0,6 |
-306 |
-8,6 |
3.118 |
0,6 |
3.090 |
0,6 |
18 - Sviluppo sostenibile |
902 |
0,2 |
683 |
0,1 |
-219 |
-24,3 |
673 |
0,1 |
664 |
0,1 |
19 - Casa e ass. urban. |
849 |
0,2 |
436 |
0,1 |
-413 |
-48,6 |
510 |
0,1 |
490 |
0,1 |
20 - Tutela della salute |
777 |
0,1 |
739 |
0,1 |
-38 |
-4,9 |
730 |
0,1 |
724 |
0,1 |
21 - Tutela beni culturali* |
1.367 |
0,3 |
1.210 |
0,2 |
-166 |
-12,1 |
1.193 |
0,2 |
1.191 |
0,2 |
22 - Istruzione scolastica |
44.254 |
8,3 |
42.064 |
8,0 |
-2.190 |
-4,9 |
40.946 |
7,8 |
40.581 |
7,7 |
23 – Istruz. Universitaria |
7.924 |
1,5 |
7.103 |
1,3 |
-821 |
-10,4 |
7.023 |
1,3 |
6.969 |
1,3 |
24 - Diritti sociali e famigl. |
25.642 |
4,8 |
30.524 |
5,8 |
4.882 |
19,0 |
30.812 |
5,9 |
31.389 |
6,0 |
25 - Politiche previdenziali |
77.393 |
14,5 |
71.304 |
13,5 |
-6.089 |
-7,9 |
73.351 |
14,0 |
74.718 |
14,2 |
26 - Politiche per il lavoro |
5.239 |
1,0 |
4.678 |
0,9 |
-561 |
-10,7 |
4.239 |
0,8 |
4.111 |
0,8 |
27 - Immigrazione |
1.637 |
0,3 |
1.408 |
0,3 |
-229 |
-14,0 |
1.431 |
0,3 |
1.471 |
0,3 |
28 - Sviluppo territoriale* |
4.367 |
0,8 |
8.160 |
1,5 |
3.757 |
86,0 |
4.186 |
0,8 |
9.948 |
1,9 |
29 - Politiche fin. e di bil. |
64.201 |
12,0 |
61.746 |
11,7 |
-2.455 |
-3,8 |
58.324 |
11,2 |
58.335 |
11,1 |
30 - Giovani e sport |
806 |
0,2 |
685 |
0,1 |
-121 |
-15,0 |
671 |
0,1 |
661 |
0,1 |
31 – Turismo |
76 |
0,0 |
37 |
0,0 |
-39 |
-51,3 |
37 |
0,0 |
33 |
0,0 |
32 - Servizi gen.li amm.ni |
1.920 |
0,4 |
1.532 |
0,3 |
-388 |
-20,2 |
1.594 |
0,3 |
1.463 |
0,3 |
33 - Fondi da ripartire |
12.451 |
2,3 |
14.518 |
2,7 |
2.067 |
16,6 |
15.895 |
3,0 |
15.825 |
3,0 |
34 - Debito pubblico (**) |
73.991 |
13,8 |
84.064 |
15,9 |
10.073 |
13,6 |
89.924 |
17,2 |
93.519 |
17,7 |
TOTALE SPESE FINALI |
535.414 |
100 |
528.512 |
100 |
-7.062 |
-1,3 |
522.073 |
100 |
527.188 |
100 |
(*) Al netto
dei rimborsi del debito statale come di seguito indicati: 11 mln per ciascuno
degli anni 2011-2013 riferiti alla Missione
3; 104 mln nel 2011, 108 nel 2012 e 112 nel 2013 riferiti alla Missione 7; 9 mln nel 2011 e 10 mln per
ciascuno degli anni 2012-2013 riferiti alla Missione 21; 36 mln per ciascuno degli anni 2011-2013 riferiti alla
Missione 28.
(**)
La precedente tabella espone altresì le variazioni degli stanziamenti iscritti
nel bilancio di previsione
Il maggior incremento, in termini assoluti, viene fatto registrare dalla Missione Debito pubblico (oltre 10 milioni di euro) che viene peraltro esposta per la sola parte relativa al programma Oneri per il servizio del debito statale. Seguono le Missioni Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+4.882 milioni) e Sviluppo territoriale (+3.757 milioni). Anche in termini percentuali, alle predette Missioni sono ascrivibili le maggiori variazioni in aumento rispetto all’assestato 2010.
I più cospicui definanziamenti si registrano invece per le Missioni Relazioni con le autonomie territoriali (-7.806 milioni), Politiche previdenziali (-6.089 milioni) e Politiche finanziarie e di bilancio (-2.455 milioni). In termini percentuali, le maggiori variazioni in diminuzione sono ascrivibili alle missioni con stanziamenti di importo non elevato (Turismo, -51,3%; Casa e assetto urbanistico, -48,6%; Regolazione dei mercati, -44,6%; infrastrutture e logistica, -42,8%).
Il grafico che segue mostra l’incidenza percentuale degli stanziamenti per missione iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2011:
Incidenza % stanziamenti per Missione – BLV 2011
* Nella voce “Altro” sono raggruppate le Missioni (21 su
un totale di 34) che presentano un’incidenza percentuale rispetto al totale
dello stati di previsioni della spesa inferiore all’1%. In particolare, si
tratta delle Missioni 1, 2, 7-12, 14-21, 26, 27, 30-32.
La nuova
legge di contabilità prevede l’esposizione sia di un bilancio pluriennale a legislazione vigente che di un bilancio pluriennale programmatico, nel
quale si evidenziano le previsioni dell’andamento delle entrate e delle spese da
conseguire in ciascuno degli anni considerati, tenendo conto degli effetti degli
interventi programmati nella Decisione di finanza pubblica.
Il
bilancio pluriennale viene integrato con
gli effetti della legge di stabilità ed aggiornato annualmente.
Il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato (A.C. 3779) – Quadro C - evidenzia i seguenti importi, in termini di competenza, i valori di alcune voci dell’entrata e della spesa, nonché i saldi differenziali previsti nel bilancio programmatico per il 2011-2013, confrontati con i dati del bilancio consuntivo 2009 e dell’assestamento 2010, come riportato nella tabella che segue (valori in miliardi di euro ed in percentuale sul PIL, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e rimborsi IVA):
|
Consuntivo 2009 |
Ass. |
2011 |
2012 |
2013 |
Entrate tributarie |
412,4 |
410,1 |
414,3 |
437,2 |
455,9 |
In
% sul PIL |
27,1 |
26,4 |
25,8 |
26,3 |
26,4 |
Altre entrate |
68,1 |
33,3 |
32,6 |
32,8 |
33,8 |
In
% sul PIL |
4,5 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Totale entrate finali |
480,5 |
443,4 |
446,9 |
469,9 |
489,7 |
In
% sul PIL |
31,6 |
28,5 |
27,9 |
28,2 |
28,3 |
Spese correnti al netto interessi |
376,9 |
377,3 |
362,7 |
361,9 |
366,7 |
In
% sul PIL |
24,8 |
24,3 |
22,6 |
21,7 |
21,2 |
Interessi |
73,2 |
74,2 |
84,2 |
90,0 |
94,6 |
In % sul PIL |
4,8 |
4,8 |
5,3 |
5,4 |
5,5 |
Spese conto capitale |
57,3 |
46,7 |
40,7 |
40,9 |
43,4 |
In % sul PIL |
3,8 |
3,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Totale spese finali |
507,4 |
498,2 |
487,6 |
492,8 |
504,7 |
In % sul PIL |
33,4 |
32,0 |
30,4 |
29,6 |
29,2 |
Saldo
netto da finanziare |
-26,9 |
-54,8 |
-40,6 |
-22,8 |
-15,0 |
In % sul PIL |
-1,8 |
-3,5 |
-2,5 |
-1,4 |
-0,9 |
Avanzo primario |
46,3 |
19,4 |
43,6 |
67,2 |
79,6 |
In % sul PIL |
3,0 |
1,2 |
2,7 |
4,0 |
4,6 |
Il livello programmatico del saldo netto da
finanziare è fissato per il
Al riguardo, si rileva che il valore-obiettivo del saldo netto da finanziare indicato nel bilancio programmatico dello Stato (40,6 miliardi) risulta inferiore al livello massimo del saldo medesimo fissato - in ottemperanza a quanto indicato nelle risoluzioni parlamentari[40] di approvazione della Decisione di finanza pubblica (DFP) - in 41,9 miliardi dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge di stabilità per il 2011 (A.C. 3778).
Tale valore programmatico risulta, invece, pari a quello risultante dal bilancio a legislazione vigente come integrato dal disegno di legge di stabilità (40,6 miliardi) ed indicato nell’Allegato 4 del disegno di legge di stabilità (A.C. 3778)
Il bilancio programmatico confrontato ai dati del bilancio assestato 2010, evidenzia, per quanto concerne la spesa corrente al netto degli interessi una riduzione per il 2011 e il 2012 con un’incidenza sul PIL in costante diminuzione da oltre il 24 per cento al 21,7 per cento prevista nel 2012. L’incidenza è ancora più bassa nel 2013 (21,2%) benché la corrispondente spesa corrente al netto degli interessi in valore assoluto faccia registrare un incremento rispetto all’anno precedente.
La spesa per interessi in percentuale al PIL è prevista in lieve aumento progressivo dal 4,8 per cento del 2009 al 5,5 per cento nel 2013.
La spesa
in conto capitale è prevista, infine, ridursi
dal 3,8 per cento sul PIL nel 2009 al 2,5 per cento nel 2013.
Tavola I Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola II Evoluzione
della spesa finale per categorie e
incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola III Le
spese complessive per divisioni e
incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola IV Andamento
delle Missioni ed incidenza
percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato
Tavola V Andamento
delle entrate finali per categorie
Tavola VI Andamento
delle principali imposte
Tutti i
dati delle spese sono al lordo
dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.
Tavola
I – Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione ed incidenza
percentuale sul bilancio dello Stato
(competenza
– milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e
contabili)
MINISTERI |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
Economia e finanze |
315.642 |
59,0 |
318.156 |
60,2 |
2.514 |
0,8 |
316.989 |
60,7 |
317.161 |
60,2 |
Sviluppo economico |
7.891 |
1,5 |
11.437 |
2,2 |
3.546 |
44,9 |
7.500 |
1,4 |
11.625 |
2,2 |
Lavoro e politiche sociali |
84.280 |
15,7 |
80.140 |
15,2 |
-4.140 |
-4,9 |
81.126 |
15,5 |
81.905 |
15,5 |
Giustizia |
7.441 |
1,4 |
7.204 |
1,4 |
-237 |
-3,2 |
7.154 |
1,4 |
7.153 |
1,4 |
Affari esteri |
2.089 |
0,4 |
1.886 |
0,4 |
-203 |
-9,7 |
1.890 |
0,4 |
1.875 |
0,4 |
Istruzione, università e
ricerca |
55.319 |
10,3 |
52.493 |
9,9 |
-2.826 |
-5,1 |
51.461 |
9,9 |
51.044 |
9,7 |
Interno |
28.672 |
5,4 |
25.207 |
4,8 |
-3.465 |
-12,1 |
23.848 |
4,6 |
23.953 |
4,5 |
Ambiente, tutela territorio e mare |
747 |
0,1 |
514 |
0,1 |
-233 |
-31,2 |
504 |
0,1 |
498 |
0,1 |
Infrastrutture e trasporti |
7.216 |
1,3 |
6.822 |
1,3 |
-394 |
-5,5 |
6.655 |
1,3 |
6.840 |
1,3 |
Difesa |
20.650 |
3,9 |
20.495 |
3,9 |
-155 |
-0,8 |
21.016 |
4,0 |
21.367 |
4,1 |
Politiche agricole |
1.538 |
0,3 |
1.321 |
0,3 |
-217 |
-14,1 |
1.269 |
0,2 |
1.128 |
0,2 |
Beni e attività culturali |
1.709 |
0,3 |
1.420 |
0,3 |
-289 |
-16,9 |
1.412 |
0,3 |
1.408 |
0,3 |
Salute |
2.216 |
0,4 |
1.259 |
0,2 |
-957 |
-43,2 |
1.249 |
0,2 |
1.231 |
0,2 |
TOTALE SPESE FINALI |
535.410 |
100 |
528.353 |
100 |
-7.056 |
-1,3 |
522.072 |
100 |
527.188 |
99,8 |
Tavola
II – Evoluzione della spesa finale per categorie ed incidenza percentuale sul bilancio
dello Stato
(competenza – milioni di euro – dati al lordo
delle regolazioni debitorie e contabili)
CATEGORIE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
Redditi da lavoro dipendente |
91.423 |
17,1 |
89.385 |
16,9 |
-2.038 |
-2,2 |
89.080 |
17,1 |
88.862 |
16,9 |
Consumi intermedi |
8.563 |
1,6 |
7.642 |
1,4 |
-921 |
-10,8 |
7.649 |
1,5 |
7.553 |
1,4 |
Imposte pagate sulla produzione |
4.804 |
0,9 |
4.713 |
0,9 |
-91 |
-1,9 |
4.651 |
0,9 |
4.630 |
0,9 |
Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche |
221.840 |
41,4 |
214.890 |
40,7 |
-6.950 |
-3,1 |
210.198 |
40,3 |
214.046 |
40,6 |
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni
sociali private |
4.169 |
0,8 |
3.658 |
0,7 |
-511 |
-12,3 |
3.702 |
0,7 |
3.725 |
0,7 |
Trasferimenti correnti a imprese |
4.327 |
0,8 |
3.978 |
0,8 |
-349 |
-8,1 |
3.267 |
0,6 |
3.255 |
0,6 |
Trasferimenti all'estero |
1.523 |
0,3 |
1.495 |
0,3 |
-28 |
-1,8 |
1.495 |
0,3 |
1.487 |
0,3 |
Risorse proprie CEE |
17.200 |
3,2 |
18.300 |
3,5 |
1.100 |
6,4 |
18.700 |
3,6 |
19.500 |
3,7 |
Interessi passivi e redditi da capitale |
74.162 |
13,9 |
84.243 |
15,9 |
10.081 |
13,6 |
89.897 |
17,2 |
93.586 |
17,8 |
Poste correttive e compensative |
51.689 |
9,7 |
50.769 |
9,6 |
-920 |
-1,8 |
49.052 |
9,4 |
49.252 |
9,3 |
Ammortamenti |
900 |
0,2 |
910 |
0,2 |
10 |
1,1 |
910 |
0,2 |
910 |
0,2 |
Altre uscite correnti |
8.076 |
1,5 |
8.710 |
1,6 |
634 |
7,9 |
6.052 |
1,2 |
5.380 |
1,0 |
Totale spese correnti |
488.671 |
91,3 |
488.690 |
92,5 |
19 |
0,0 |
484.654 |
92,8 |
492.186 |
93,4 |
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
5.211 |
1,0 |
4.846 |
0,9 |
-365 |
-7,0 |
5.344 |
1,0 |
6.041 |
1,1 |
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
19.319 |
3,6 |
12.729 |
2,4 |
-6.590 |
-34,1 |
13.299 |
2,5 |
5.932 |
1,1 |
Contributi agli investimenti ad imprese |
10.552 |
2,0 |
7.873 |
1,5 |
-2.679 |
-25,4 |
7.314 |
1,4 |
5.838 |
1,1 |
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali pr. |
51 |
0,0 |
36 |
0,0 |
-15 |
-29,4 |
36 |
0,0 |
36 |
0,0 |
Contributi agli investimenti a estero |
536 |
0,1 |
631 |
0,1 |
95 |
17,7 |
666 |
0,1 |
666 |
0,1 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
9.916 |
1,9 |
13.386 |
2,5 |
3.470 |
35,0 |
10.630 |
2,0 |
16.360 |
3,1 |
Acquisizioni di attività finanziarie |
1.153 |
0,2 |
160 |
0,0 |
-993 |
-86,1 |
130 |
0,0 |
130 |
0,0 |
Totale spese conto capitale |
46.739 |
8,7 |
39.662 |
7,5 |
-7.077 |
-15,1 |
37.418 |
7,2 |
35.003 |
6,6 |
TOTALE SPESE FINALI |
535.410 |
100 |
528.353 |
100 |
-7.057 |
-1,3 |
522.072 |
100 |
527.188 |
100 |
Tavola
III – Le spese complessive per funzioni-obiettivo ed incidenza percentuale sul
bilancio dello Stato
(competenza –
milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
CATEGORIE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
1. Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
494.904 |
65,1 |
496.524 |
67,2 |
1.620 |
0,3 |
533.676 |
69,3 |
519.028 |
69,2 |
2. Difesa |
21.055 |
2,8 |
17.587 |
2,4 |
-3.468 |
-16,5 |
18.127 |
2,4 |
18.474 |
2,5 |
3. Ordine pubblico e sicurezza |
19.822 |
2,6 |
22.755 |
3,1 |
2.933 |
14,8 |
22.637 |
2,9 |
22.621 |
3,0 |
4. Affari economici |
47.209 |
6,2 |
35.812 |
4,9 |
-11.397 |
-24,1 |
36.141 |
4,7 |
28.762 |
3,8 |
5. Protezione dell'ambiente |
1.215 |
0,2 |
874 |
0,1 |
-341 |
-28,1 |
837 |
0,1 |
821 |
0,1 |
6 Abitazioni e assetto territoriale |
824 |
0,1 |
3.680 |
0,5 |
2.856 |
346,6 |
3.368 |
0,4 |
3.437 |
0,5 |
7. Sanità |
11.332 |
1,5 |
12.723 |
1,7 |
1.391 |
12,3 |
7.147 |
0,9 |
6.921 |
0,9 |
8 Attività ricreative, culturali e di culto |
5.782 |
0,8 |
5.261 |
0,7 |
-521 |
-9,0 |
5.258 |
0,7 |
5.244 |
0,7 |
9 Istruzione |
53.010 |
7,0 |
50.173 |
6,8 |
-2.837 |
-5,4 |
49.268 |
6,4 |
48.854 |
6,5 |
10 Protezione sociale |
104.913 |
13,8 |
92.948 |
12,6 |
-11.965 |
-11,4 |
94.107 |
12,2 |
95.372 |
12,7 |
SPESE COMPLESSIVE |
760.066 |
100 |
738.337 |
100 |
-21.729 |
-2,9 |
770.566 |
100 |
749.534 |
100 |
Tavola
IV – Andamento delle Missioni ed
incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato
(competenza –
milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
MISSIONI |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
1 - Organi costituzionali |
3.267 |
0,4 |
2.990 |
0,4 |
-277 |
-8,5 |
3.013 |
0,4 |
3.011 |
0,4 |
2 - Amministrazione generale territorio |
473 |
0,1 |
485 |
0,1 |
12 |
2,5 |
484 |
0,1 |
483 |
0,1 |
3 - Relazioni autonomie territoriali |
115.852 |
15,2 |
108.057 |
14,6 |
-7.795 |
-6,7 |
101.404 |
13,2 |
103.030 |
13,7 |
4 - L'Italia in Europa e nel mondo |
25.271 |
3,3 |
26.267 |
3,6 |
996 |
3,9 |
26.892 |
3,5 |
22.153 |
3,0 |
5 - Difesa e sicurezza del territorio |
20.295 |
2,7 |
18.554 |
2,5 |
-1.741 |
-8,6 |
18.576 |
2,4 |
18.567 |
2,5 |
6 - Giustizia |
7.295 |
1,0 |
7.064 |
1,0 |
-231 |
-3,2 |
7.022 |
0,9 |
7.021 |
0,9 |
7 - Ordine pubblico e sicurezza |
10.451 |
1,4 |
10.372 |
0,5 |
-79 |
-0,8 |
10.324 |
1,3 |
10.306 |
1,4 |
8 - Soccorso civile |
4.201 |
0,6 |
3.937 |
0,1 |
-264 |
-6,3 |
3.668 |
0,5 |
3.637 |
0,5 |
9 - Agricoltura e pesca |
1.047 |
0,1 |
813 |
0,0 |
-234 |
-22,3 |
807 |
0,1 |
670 |
0,1 |
10 - Energia e fonti energetiche |
8 |
0,0 |
8 |
0,5 |
0 |
0,0 |
8 |
0,0 |
8 |
0,0 |
11 - Competitività e sviluppo imprese |
5.903 |
0,8 |
3.855 |
0,5 |
-2.048 |
-34,7 |
3.484 |
0,5 |
2.153 |
0,3 |
12 - Regolazione dei mercati |
56 |
0,0 |
31 |
0,0 |
-25 |
-44,6 |
29 |
0,0 |
29 |
0,0 |
13 - Diritto alla mobilità |
7.500 |
1,0 |
7.846 |
1,1 |
346 |
4,6 |
7.530 |
1,0 |
6.991 |
0,9 |
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica |
4.926 |
0,6 |
2.818 |
0,4 |
-2.108 |
-42,8 |
3.213 |
0,4 |
2.990 |
0,4 |
15 - Comunicazioni |
1.291 |
0,2 |
1.113 |
0,2 |
-178 |
-13,8 |
891 |
0,1 |
891 |
0,1 |
16 - Commercio internazionale e internazionalizzazione sistema
produttivo |
233 |
0,0 |
168 |
0,0 |
-65 |
-27,9 |
190 |
0,0 |
190 |
0,0 |
17 - Ricerca ed innovazione |
3.549 |
0,5 |
3.243 |
0,4 |
-306 |
-8,6 |
3.118 |
0,4 |
3.090 |
0,4 |
18 - Sviluppo sostenibile |
902 |
0,1 |
683 |
0,1 |
-219 |
-24,3 |
673 |
0,1 |
664 |
0,1 |
19 - Casa e assetto urbanistico |
849 |
0,1 |
436 |
0,1 |
-413 |
-48,6 |
510 |
0,1 |
490 |
0,1 |
20 - Tutela della salute |
777 |
0,1 |
739 |
0,1 |
-38 |
-4,9 |
730 |
0,1 |
724 |
0,1 |
21 - Tutela beni culturali e paesaggistici |
1.367 |
0,2 |
1.210 |
0,2 |
-157 |
-11,5 |
1.203 |
0,2 |
1.201 |
0,2 |
22 - Istruzione scolastica |
44.254 |
5,8 |
42.064 |
5,7 |
-2.190 |
-4,9 |
40.946 |
5,3 |
40.581 |
5,4 |
23 - Istruzione universitaria |
7.924 |
1,0 |
7.103 |
1,0 |
-821 |
-10,4 |
7.023 |
0,9 |
6.969 |
0,9 |
24 - Diritti sociali politiche sociali e famiglia |
25.642 |
3,4 |
30.524 |
4,1 |
4.882 |
19,0 |
30.812 |
4,0 |
31.389 |
4,2 |
25 - Politiche previdenziali |
77.393 |
10,2 |
71.304 |
9,7 |
-6.089 |
-7,9 |
73.351 |
9,5 |
74.718 |
10,0 |
26 - Politiche per il lavoro |
5.239 |
0,7 |
4.678 |
0,6 |
-561 |
-10,7 |
4.239 |
0,6 |
4.111 |
0,5 |
27 – Immigrazione |
1.637 |
0,2 |
1.408 |
0,2 |
-229 |
-14,0 |
1.431 |
0,2 |
1.471 |
0,2 |
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale |
4.367 |
0,6 |
8.160 |
1,1 |
3.793 |
86,9 |
4.222 |
0,5 |
9.984 |
1,3 |
29 - Politiche economiche finanziarie e di bilancio |
64.201 |
8,4 |
61.746 |
8,4 |
-2.455 |
-3,8 |
58.324 |
7,6 |
58.335 |
7,8 |
30 - Giovani e sport |
806 |
0,1 |
685 |
0,1 |
-121 |
-15,0 |
671 |
0,1 |
661 |
0,1 |
31 – Turismo |
76 |
0,0 |
37 |
0,0 |
-39 |
-51,3 |
37 |
0,0 |
33 |
0,0 |
32 - Servizi istituzionali generali amministrazioni |
1.920 |
0,3 |
1.532 |
0,2 |
-388 |
-20,2 |
1.594 |
0,2 |
1.463 |
0,2 |
33 - Fondi da ripartire |
12.451 |
1,6 |
14.518 |
2,0 |
2.067 |
16,6 |
15.895 |
2,1 |
15.825 |
2,1 |
34 - Debito pubblico |
298.643 |
39,3 |
293.889 |
39,8 |
-4.754 |
-1,6 |
338.253 |
43,9 |
315.695 |
42,1 |
SPESE COMPLESSIVE |
760.066 |
100 |
738.338 |
100 |
-21.728 |
-2,9 |
770.567 |
100 |
749.534 |
100 |
Tavola V –
Andamento delle entrate finali per categorie
(competenza –
milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
CATEGORIE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
I - Imposte sul patrimonio e sul reddito |
244.813 |
51,5 |
238.126 |
49,9 |
-6.687 |
-2,7 |
254.181 |
50,9 |
266.443 |
51,3 |
II - Tasse e imposte sugli affari |
145.499 |
30,6 |
154.732 |
32,4 |
9.233 |
6,3 |
159.404 |
31,9 |
164.742 |
31,7 |
III - Imposte sulla produzione, consumi e dogane |
28.965 |
6,1 |
28.673 |
6,0 |
-292 |
-1,0 |
29.244 |
5,9 |
29.827 |
5,7 |
IV - Monopoli |
10.594 |
2,2 |
10.884 |
2,3 |
290 |
2,7 |
11.292 |
2,3 |
11.727 |
2,3 |
V - Lotto, lotterie ed altre attività di gioco |
12.187 |
2,6 |
12.345 |
2,6 |
158 |
1,3 |
12.592 |
2,5 |
12.843 |
2,5 |
Totale entrate tributarie |
442.058 |
93,0 |
444.760 |
93,2 |
2.702 |
0,6 |
466.713 |
93,4 |
485.582 |
93,5 |
VI - Proventi speciali |
720 |
0,2 |
720 |
0,2 |
- |
0,0 |
720 |
0,1 |
697 |
0,1 |
VII - Proventi dei servizi pubblici minori |
4.715 |
1,0 |
4.438 |
0,9 |
-277 |
-5,9 |
4.402 |
0,9 |
4.403 |
0,8 |
VIII – Proventi dei beni dello stato |
203 |
0,0 |
192 |
0,0 |
-11 |
-5,4 |
190 |
0,0 |
184 |
0,0 |
IX - Prodotti netti di aziende autonome e utili di gestione |
2.300 |
0,5 |
2.103 |
0,4 |
-197 |
-8,6 |
2.106 |
0,4 |
2.266 |
0,4 |
X - Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro |
5.257 |
1,1 |
5.193 |
1,1 |
-64 |
-1,2 |
5.636 |
1,1 |
6.080 |
1,2 |
XI - Recuperi, rimborsi e contributi |
15.829 |
3,3 |
15.992 |
3,3 |
163 |
1,0 |
15.606 |
3,1 |
15.964 |
3,1 |
XII - Partite che si compensano nella spesa |
2.819 |
0,6 |
2.919 |
0,6 |
100 |
3,5 |
3.019 |
0,6 |
3.119 |
0,6 |
Totale entrate extratributarie |
31.910 |
6,7 |
31.557 |
6,6 |
-353 |
-1,1 |
31.679 |
6,3 |
32.713 |
6,3 |
XIII - Vendita di beni ed affrancazione di canoni |
380 |
0,1 |
12 |
0,0 |
-368 |
-96,8 |
8 |
0,0 |
5 |
0,0 |
XIV - Ammortamento di beni patrimoniali |
900 |
0,2 |
910 |
0,2 |
10 |
1,1 |
910 |
0,2 |
910 |
0,2 |
XV - Rimborso anticipazioni e crediti vari del Tesoro |
146 |
0,0 |
156 |
0,0 |
10 |
6,8 |
163 |
0,0 |
172 |
0,0 |
Totale alienazione ed ammortamento di beni |
1.426 |
0,3 |
1.077 |
0,2 |
-349 |
-24,5 |
1.081 |
0,2 |
1.087 |
0,2 |
TOTALE ENTRATE FINALI |
475.394 |
100 |
477.394 |
100 |
2.000 |
0,4 |
499.473 |
100 |
519.382 |
100 |
Tavola
VI – Andamento delle principali imposte
(competenza –
milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
PRINCIPALI IMPOSTE |
Ass. 2010 |
% |
BLV 2011 |
% |
Diff. ‘11/’10 |
Var. % |
BLV 2012 |
% |
BLV 2013 |
% |
Entrate tributarie |
442.058 |
|
444.760 |
|
2.702 |
0,6 |
466.713 |
|
485.582 |
|
di cui: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entrate ricorrenti: |
439.773 |
99,5 |
443.246 |
99,7 |
3.473 |
0,8 |
465.301 |
99,7 |
484.545 |
99,8 |
1 - Redditi |
182.256 |
41,2 |
182.351 |
41,0 |
95 |
0,1 |
192.267 |
41,2 |
199.784 |
41,1 |
2 - Reddito delle società |
44.245 |
10,0 |
40.087 |
9,0 |
-4.158 |
-9,4 |
45.782 |
9,8 |
50.322 |
10,4 |
3 - Imposte sostitutive |
12.965 |
2,9 |
10.882 |
2,4 |
-2.083 |
-16,1 |
11.358 |
2,4 |
11.865 |
2,4 |
4 - Altre imposte dirette |
3.515 |
0,8 |
3752 |
0,8 |
237 |
6,7 |
3.831 |
0,8 |
3.913 |
0,8 |
5 - IVA |
121.704 |
27,5 |
130.660 |
29,4 |
8.956 |
7,4 |
134.789 |
28,9 |
139.605 |
28,8 |
6 - Registro, bollo e sostitutive |
11.713 |
2,6 |
11781 |
2,6 |
68 |
0,6 |
12.005 |
2,6 |
12.235 |
2,5 |
7 - Accisa e imposta erariale sugli oli minerali |
21.765 |
4,9 |
21.381 |
4,8 |
-384 |
-1,8 |
21.809 |
4,7 |
22.245 |
4,6 |
8 - Accisa e imposta erariale su altri prodotti |
7.166 |
1,6 |
7.258 |
1,6 |
92 |
1,3 |
7.401 |
1,6 |
7.548 |
1,6 |
9 - Imposte sui generi di monopolio |
10.593 |
2,4 |
10.883 |
2,4 |
290 |
2,7 |
11.291 |
2,4 |
11.726 |
2,4 |
10 - Lotto |
5.339 |
1,2 |
5.413 |
1,2 |
74 |
1,4 |
5.528 |
1,2 |
5.646 |
1,2 |
11 - Imposte gravanti sui giochi |
3.759 |
0,9 |
3.802 |
0,9 |
43 |
1,1 |
3.870 |
0,8 |
3.939 |
0,8 |
12 - Lotterie ed altri giochi |
3.089 |
0,7 |
3.130 |
0,7 |
41 |
1,3 |
3.194 |
0,7 |
3.258 |
0,7 |
13 -Altre imposte indirette |
11.664 |
2,6 |
11.866 |
2,7 |
202 |
1,7 |
12.176 |
2,6 |
12.459 |
2,6 |
Entrate non ricorrenti: |
2.285 |
0,5 |
1.514 |
0,3 |
-771 |
-33,7 |
1.412 |
0,3 |
1.037 |
0,2 |
1 -Imposte sostitutive |
1.660 |
0,4 |
868 |
0,2 |
-792 |
-47,7 |
747 |
0,2 |
353 |
0,1 |
2 - Altre imposte dirette |
- |
|
- |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
3 - Condoni dirette |
172 |
0,0 |
186 |
0,0 |
14 |
8,1 |
196 |
0,0 |
206 |
0,0 |
4 - Altre imposte indirette |
449 |
0,1 |
456 |
0,1 |
7 |
1,6 |
465 |
0,1 |
474 |
0,1 |
5 - Condoni indiretti |
4 |
0,0 |
4 |
0,0 |
0 |
0,0 |
4 |
0,0 |
4 |
0,0 |
[1] Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
[2] Anch’esso relativo al Programma 4.11 (Politica economica e finanziaria in ambito internazionale).
[3] Anch’esso relativo al Programma 4.11 (Politica economica e finanziaria in ambito internazionale).
[4] Relativo al Programma 4.10 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE).
[5] Anch’esso relativo al Programma 4.10 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE).
[6] Anch’esso
relativo al
Programma 4.10 (Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito
UE). Il Capitolo è esposto nella tabella E della legge di stabilità.
[7] Relativo al Programma 5.8 (Missioni militari di pace).
[8] Relativo al Programma 24.5 (Protezione sociale per particolari categorie).
[9] Per un più preciso inquadramento nello stato di previsione degli Esteri, si veda il successivo punto sulla Cooperazione allo sviluppo.
[10] Legge n. 794/1966, Ratifica ed esecuzione
della Convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino
americano, firmata a Roma il 1 luglio
1966.
[11] Legge n. 140/1980.
[12] Legge n. 960/ 1982, Rifinanziamento della
legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra
l'Italia e
[13] Il capitolo 1163 è stato finanziato, nel ddl
di bilancio, in base alle previsioni dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge finanziaria per il 2002 (legge 28
dicembre 2001, n. 448). La norma citata si inserisce in una complessa vicenda normativa
che ha interessato negli ultimi anni i finanziamenti del Ministero degli Affari
esteri ad enti e associazioni varie, della quale si dà conto di seguito.
I contributi ad
enti e associazioni varie, anche per quanto concerne il Ministero degli Affari
esteri, prima della legge 549/1995 (provvedimento collegato alla manovra
finanziaria per il 1996) erano appostati in singoli capitoli di bilancio,
correlati a leggi: con i commi 40-43 dell’articolo 1 della legge n. 549 del
1995 fu stabilito che i contributi di interesse di ogni Ministero fossero
raggruppati in un unico capitolo del relativo stato di previsione. Mentre
l'importo complessivo annuale dei contributi continuava ad essere determinato
con legge (finanziaria, tabella C), la ripartizione di essi veniva affidata a
decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il comma 44 disponeva
poi una riduzione degli stanziamenti del 20 per cento annuo nei successivi tre
esercizi finanziari (1996-1998).
Una prima deroga
alla normativa suesposta, per quanto concerne il Ministero degli Affari esteri,
si è avuta con l'articolo 2, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" (provvedimento
collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1997): ivi è stato stabilito
che le disposizioni dell'art.1, comma 40, della legge 549/1995 non si
applicassero ad una serie di enti e organismi, tra i quali quelli di interesse
del Ministero degli Affari esteri erano:
I) Organismi nazionali ed
internazionali nell'ambito delle relazioni culturali con l'estero (inclusi i fondi per borse di studio connesse ad
Accordi internazionali);
II) Centro internazionale di alti
studi agronomici mediterranei;
III) UNIDO (Organizzazione delle
Nazioni Unite per lo sviluppo industriale);
IV) Centro internazionale di
ingegneria genetica e biotecnologica;
V) Centro internazionale di
perfezionamento professionale e tecnico di Torino;
VI) Istituti italiani di cultura
all'estero.
Successivamente, il comma 1 dell’articolo
unico della legge 3 agosto 1998, n. 296, “Disposizioni concernenti gli
organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero”, ha
introdotto una nuova deroga ai commi 40-43 della legge 549/1995, escludendo da
detta normativa i seguenti organismi di interesse del Ministero degli Affari
esteri:
Associazione internazionale di archeologia
classica
Società “Dante Alighieri”;
Maison d’Italie (Parigi);
Associazione “Villa Vigoni” di Menaggio;
Collegio del Mondo
Unito nell’Iniziativa centro-europea;
Istituto
internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT);
Istituto
italo-latinoamericano (IILA);
Enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari
esteri;
Istituto italiano
per l’Africa e l’Oriente (ISIAO);
Fondo delle Nazioni
Unite per l’infanzia (UNICEF);
Istituto
internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e la
giustizia (UNICRI);
Scuole non
governative all’estero;
Istituzioni
scolastiche ed universitarie straniere;
Scambi
socio-culturali giovanili internazionali;
Corsi di formazione
per docenti di lingua italiana;
Enti e associazioni
per l’assistenza delle collettività italiane all’estero;
Comitati degli
italiani all’estero (COMITES).
Di conseguenza è
stata indirettamente ripristinata la precedente normativa sui contributi del
Ministero degli Affari esteri ad enti e associazioni, in quanto aggiungendo gli
effetti del comma 1 della legge 296/1998 alla deroga disposta dalla legge n.
662 del 1996, per tutti gli enti e associazioni di interesse del MAE sono
decadute le previsioni dei commi 40-43 dell’art. 1 della legge n. 549 del 1995.
La legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre
2001, n. 448) ha disposto all'articolo 32, commi 2 e 3, un parziale
ripristino della disciplina dettata dalla legge 549/1995, che riguarda anche alcuni
enti di interesse del Ministero degli Affari esteri. I citati commi 2 e
3 infatti dispongono che i contributi - a favore degli enti e associazioni di
cui alla Tabella 1 allegata alla legge finanziaria per il 2002 - di interesse
di ogni Ministero vengano raggruppati in un'unica UPB (Unità previsionale di
base) del relativo stato di previsione. La ripartizione dei contributi viene
affidata a decreti ministeriali, da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari entro il 31 gennaio di ogni anno. La quantificazione annuale
dell’UPB che ogni Ministero attribuisce al finanziamento di enti e associazioni
avviene nella Tabella C della legge finanziaria.
Per quanto riguarda
gli enti e associazioni interessati da tali previsioni cui contribuisce il
Ministero degli Affari esteri essi sono:
Enti e associazioni
per l’assistenza delle collettività italiane all’estero;
Enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli Affari
esteri;
Società “Dante
Alighieri”;
Istituto
internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT);
Collegio del Mondo
Unito nell’Iniziativa centro-europea;
Organismi
internazionali per la partecipazione ai quali il MAE contribuisce.
Si segnala tuttavia che il comma 24 dell’art. 7 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010) ha previsto che gli
stanziamenti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e
altri organismi siano ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Inoltre,
“al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con
le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri
competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, stabiliscono il riparto delle risorse
disponibili”. Il Ministero degli Affari esteri ha ottemperato a tali
disposizioni con il D.M. n. 1265 del 30 giugno 2010.
[14] Legge n. 1612/1962, Riordinamento
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze.
[15] Legge n. 91/2005, Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).
[16] Legge n. 299/1998, Finanziamento
italiano della PESC (Politica
estera e di sicurezza comune
dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11, comma 2,
del trattato sull'Unione europea.
[17] DPR n. 200/1967, Disposizioni sulle funzioni
e sui poteri consolari.
[18] Indennizzi
a cittadini e imprese italiane che hanno perduto beni o diritti in territori prima soggetti alla sovranità
italiana.
[19]
[20] Fondo per l’adeguamento dell’ordinamento interno e delle politiche nazionali al quadro comunitario.
[21]
Si segnala che a carico del cap.
[22] A carico del capitolo vi sono anche, come da Allegato 2 al ddl di stabilità, 5 milioni di residui di stanziamento.
[23] A carico del capitolo vi sono anche, come da Allegato 2 al ddl di stabilità, 6,1 milioni di residui di stanziamento.
[24] A carico del capitolo vi sono anche, come da Allegato 2 al ddl di stabilità, 18 milioni di residui di stanziamento.
[25] A carico del capitolo vi sono anche, come da Allegato 2 al ddl di stabilità, 64.000 euro di residui di stanziamento.
[26] Si tratta dei capitoli di cui nell'esposizione della tabella C del disegno di legge finanziaria.
[27] A seguito di questa nuova configurazione, peraltro, il disegno di
legge di stabilità – insieme al disegno di bilancio – viene presentato alle
Camere entro la prima metà di ottobre e non più a fine settembre, come previsto
nella disciplina previgente.
[28] Previsto alla lettera i-ter) del comma 3 dell'articolo 11
della legge n. 468/1978.
[29] Peraltro già inapplicata ai sensi di quanto previsto, in via
sperimentale, dal co. 1-bis dell'art. 1 del D.L. n. 112/2008 (conv. L.
133/08) in relazione alla legge finanziaria per il 2009 e dal co. 21-ter, art. 23 del D. L. n. 78/2009 (conv.
L. 102/09) per la legge finanziaria 2010.
[30] Si ricorda che nella normativa previgente, tali importi venivano
riepilogati, rispettivamente, nelle Tabelle A e B allegate alla legge
finanziaria; analogamente, il testo in esame prevede l’esposizione di tali
somme in “corrispondenti tabelle”.
[31] Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001,
concernente le disponibilità destinate alla contrattazione
collettiva nelle amministrazioni pubbliche e la loro verifica.
[32] Rispetto alla precedente procedura di correzione degli effetti
finanziari, l’attuale procedura riguarda non più gli scostamenti fra oneri e
coperture verificati su singole norme di legge, ma la necessità di
riallineamento delle previsioni relative ad una legge rispetto agli obiettivi
di finanza pubblica, fissati con la manovra triennale. La prima ipotesi,
infatti (ossia la necessità di correggere gli scostamenti su singole norme), è
ora considerata nell’ambito del meccanismo generale di copertura finanziaria
delle leggi (articolo 17), in base al quale – nel caso di spese obbligatorie o
vincolate – la clausola di salvaguardia predisposta per le previsioni di spesa
deve avere carattere effettivo ed automatico.
[33] Convertito
con modificazioni nella legge n. 122/2010.
[34] Nell’ambito
della riorganizzazione del bilancio per missioni e programmi era stata tuttavia
mantenuta, come unità di voto parlamentare, l’unità previsionale di base (denominata
“macroaggregato”), codificata a seconda della natura della spesa.
[35] Si ricorda che il budget economico è stato
introdotto con la riforma del bilancio dello Stato del 1997, con l’introduzione
della contabilità economica analitica per centri di costo, in aggiunta a quella
finanziaria. Il principio fondamentale del sistema di contabilità economica è
la rilevazione dei costi, intesa come valorizzazione monetaria
dell’utilizzazione delle risorse, mentre la spesa, che caratterizza la
contabilità finanziaria, è espressa dall’esborso monetario legato
all’acquisizione delle risorse medesime. Quindi il Budget illustra i costi
(valore dell’utilizzo effettivo delle risorse) che lo Stato prevede di
sostenere nel corso dell’anno, in coerenza con gli stanziamenti finanziari
(spesa per l’acquisizione di risorse e trasferimenti) approvati dal Parlamento.
Finora il budget ha costituito
un autonomo documento, trasmesso al Parlamento in modo separato rispetto al
disegno di legge di bilancio (Doc.
CLVIII).
[36] Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.
[37]
Nella Relazione al disegno di legge di
bilancio per il 2010 (A.S. 1791) era esposta, nella Tabella 13, l’analisi delle dotazioni finanziarie per missioni che
evidenziava la quota di spesa “rimodulabile”
e quella “non rimodulabile” di
ciascuna missione, ai sensi dell’articolo 60, commi 2 e 3, del D.L. n.
112/2008.
[38] spese di funzionamento, interventi, trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente, investimenti e oneri comuni in conto capitale.
[39]
Si
segnala che, oltre alla Missione 34
(Debito pubblico) che comprende il programma Rimborsi del debito statale (pari
a circa 209.824 milioni di euro), altre Missioni comprendono quote del rimborso
del debito pubblico. Esse sono:
[40] Approvate, rispettivamente, nelle sedute del 13 ottobre 2010 dall’Assemblea della Camera e del 19 ottobre dal Senato.