Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||
Titolo: | Qualità dei dati statistici e ruolo di Eurostat | ||||
Serie: | Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE Numero: 50 | ||||
Data: | 21/05/2010 | ||||
Descrittori: |
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Titolo |
“Proposta di modifica del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi” (COM(2010)53) |
Settori di intervento |
Unione economica e monetaria |
Finalità |
Modificare il quadro di governance relativo alle statistiche di bilancio, migliorando la qualità e l’affidabilità delle statistiche della finanza pubblica |
Date: - documento della Commissione europea |
15 febbraio 2010 |
Il 15 febbraio la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio per quanto riguarda la qualità dei dati statistici nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi.
La legislazione dell’UE vigente disciplina specificamente la qualità delle statistiche di bilancio ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) mediante il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, relativo al sistema europeo di conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) e il regolamento (CE) n. 479/2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Tali provvedimenti attribuiscono alla Commissione europea, o meglio al suo ufficio statistico, Eurostat, la supervisione della qualità dei dati di bilancio notificati dagli Stati membri. In particolare, l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2009 dispone che la Commissione (Eurostat) valuti periodicamente la qualità sia dei dati effettivi trasmessi dagli Stati membri sia dei conti del settore delle amministrazioni pubbliche su cui tali dati si basano.
A seguito del primo “caso greco nel 2004, con il regolamento (CE) n. 2103/2005 sono state introdotte misure finalizzate a migliorare la trasparenza delle statistiche relative alla PDE e a rafforzare, a tal fine, le competenze di Eurostat in materia di qualità dei dati; Tuttavia, il regolamento non impone agli Stati membri l’obbligo generale di consentire alla Commissione (Eurostat) l'accesso a tutte le informazioni richieste allo scopo di valutare la qualità dei dati, come invece la Commissione stessa aveva prospettato nella sua proposta originaria.
Ad avviso della Commissione, le statistiche del disavanzo e del debito pubblici notificate dalla Grecia nell'ottobre 2009 hanno rivelato e accentuato lacune nel quadro normativo sopra richiamato, dimostrando che l'attuale sistema delle statistiche di bilancio non attenua nella misura necessaria il rischio, ad esempio, di una notifica alla Commissione di dati inesatti o non corretti.
La proposta della Commissione mira a colmare le carenze sopra richiamate, e si basa su due pilastri: visite statistiche regolari più frequenti e accurate nel contesto della procedura per i disavanzi eccessivi e, se una valutazione basata sul rischio identifica problemi specifici e significativi, la possibilità per Eurostat di effettuare visite metodologiche addizionali.
Ø è prevista la possibilità per Eurostat di consultare tutta la documentazione pertinente ottenendone una copia, se disponibile anche elettronica, o in loco, e di disporre di ogni informazione pertinente. I documenti e le informazioni richiesti sono trasmessi senza indugio e, se disponibili, sono prontamente estraibili da registrazioni o da fonti disponibili.
Ø Gli Stati membri dovrebbero fornire ad Eurostat, con la massima sollecitudine possibile, l'accesso a tutte le informazioni statistiche richieste necessarie per la valutazione della qualità dei dati: informazioni provenienti dalla contabilità nazionale, inventari, tabelle di notifica della procedura per i disavanzi eccessivi, questionari e chiarimenti supplementari relativi alla notifica.
Ø Le visite metodologiche sono intese a verificare i procedimenti e i conti su cui si basano i dati effettivi trasmessi, e vengono effettuate solo in casi eccezionali, qualora siano stati chiaramente individuati rischi o problemi significativi per la qualità dei dati.
Ø Per la preparazione e la realizzazione delle visite metodologiche, gli Stati membri, su richiesta di Eurostat, forniscono l’assitenza di esperti in contabilità nazionale, di cui deve essere redatto un apposito elenco da parte delle autorità nazionali responsabili della procedura di comunicazione per i disavanzi eccessivi.
Ø Nel quadro delle visite metodologiche, la Commissione (Eurostat) ha diritto di accesso ai conti delle amministrazioni pubbliche ai livelli centrale, degli Stati federati, locale e degli enti di previdenza e assistenza sociale, comprese le informazioni contabili dettagliate in base alle quali sono stati elaborati tali conti, quali le operazioni finanziarie e i conti patrimoniali, le indagini statistiche e i questionari pertinenti, nonché altre informazioni correlate, come documenti analitici e dati contabili di altri organismi pubblici.
Ø Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per facilitare le visite metodologiche, che possono essere effettuate presso le amministrazioni nazionali che svolgono un ruolo nella trasmissione dei dati ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi e presso tutti i servizi che intervengono direttamente o indirettamente nella produzione dei conti pubblici e del debito. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni e i servizi nazionali e, se necessario, le amministrazioni nazionali cui incombe una responsabilità funzionale di controllo dei conti pubblici forniscano ai funzionari di Eurostat l'assistenza necessaria all'esercizio delle loro funzioni, anche mettendo a disposizione documenti comprovanti i dati effettivi sul disavanzo e sul debito trasmessi e i relativi conti pubblici. I dati riservati del sistema statistico nazionale sono forniti solo ad Eurostat.
Ø Gli Stati membri adottano tutte le misure (che devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive) idonee affinché i funzionari preposti alla trasmissione ad Eurostat dei dati effettivi e dei relativi conti pubblici agiscano in piena responsabilità e nel rispetto dei seguenti principi fissati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009:
a) "indipendenza professionale": le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni comunitarie o nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione delle esigenze in materia di statistiche;
b) "imparzialità": le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;
c) "obiettività": le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti;
d) "affidabilità": le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare. Ciò implica l’utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;
e) "segreto statistico": va assicurata la protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo; ciò implica il divieto dell’utilizzo a fini non statistici dei dati ottenuti e della loro divulgazione illecita;
f) "favorevole rapporto costi-benefici": i costi necessari per la produzione delle statistiche dell’UE devono essere proporzionati all’importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e l’onere di risposta deve essere ridotto al minimo.
Il 31 marzo 2010 la Banca centrale europea, nel quadro delle competenze consultive che le sono attribuite espressamente dagli artt. 127 e 282 del TFUE, ha approvato un parere favorevole sulla proposta di regolamento, sottolineando che essa rappresenta un passo molto importante verso il miglioramento della qualità delle statistiche di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.
Ø Più specificamente, ad avviso della BCE, è di notevole importanza che gli Stati membri diano accesso alla Commissione (Eurostat) a tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione della qualità dei dati, sottolineando che sarebbe opportuno redigere una lista più dettagliata (ma non esaustiva) della tipologia di informazioni che possono essere richieste.
Ø Si potrebbe chiarire in quali casi siano necessarie visite metodologiche (ad esempio nel caso di frequenti e corpose revisioni di dati, aggiustamenti di stock-flussi persistenti e non motivati, nonché problemi irrisolti relativi ad aspetti metodologici).
Ø La definizione di “disavanzo (o avanzo) pubblico” nel regolamento (CE) n. 479/2009 dovrebbe essere allineata agli standard statistici internazionali. Pertanto, la BCE propone di utilizzare il disavanzo dai conti nazionali per la procedura per i disavanzi eccessivi (EDP), come già avvenuto nei primi anni di utilizzo di tale procedura (in sostanza la BCE sembra prospettare l’esigenza che i dati previsionali sul disavanzo e sul debito debbano essere coerenti non soltanto con le previsioni risultanti dalle ultime decisioni in materia di bilancio ma anche con i consuntivi periodici che affluiscono ai singoli Stati nelle more della trasmissione dei dati). Ciò comporterebbe, ad avviso della BCE, l’ulteriore vantaggio di incrementare la trasparenza del processo di informazione, dal momento che, escludendo dal disavanzo utilizzato per la EDP i flussi relativi ai contratti di swap e di forward rate agreement, i dati sul disavanzo stesso diverrebbero meno suscettibili di manipolazioni condotte attraverso complesse operazioni finanziarie.
Ø Al fine di migliorare la qualità dei dati, andrebbe assicurato che la compilazione dei dati di previsione sia basata sulle informazioni il più possibile aggiornate, utilizzando a tale scopo i risultati mensili o trimestrali laddove disponibili.
Ø Ad Eurostat dovrebbe essere concesso più tempo per verificare i dati, estendendo da tre settimane (come previsto dalla disciplina vigente, ex art. 14 del regolamento (CE) n. 479/2009) a quattro il termine a sua disposizione per fornire i dati effettivi sul disavanzo e sul debito pubblico. L’estensione di tale periodo, tuttavia, necessita anche di un’anticipata trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, al fine di non intralciare le procedure amministrative (inclusa, ad esempio, la preparazione dei rapporti sulla convergenza) nelle quali tali dati sono impiegati. Pertanto, la BCE propone di anticipare, in futuro, i termini per le segnalazioni.
La proposta di regolamento, che segue la procedura di consultazione, è attualmente all’esame della Commissione affari economici e monetari del Parlamento europeo. L’esame della plenaria è previsto per la sessione del 5 luglio 2010.
XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Esame di atti e documenti dell’UE, n. 50, 21 maggio 2010
Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (tel. 2145)