Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti - A.C. 2252 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2252/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 339
Data: 17/05/2010
Descrittori:
INVESTIMENTI PRIVATI   RATIFICA DEI TRATTATI
SUDAN     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

17 maggio 2010

 

n. 339/0

Accordo con il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti

A.C. 2252

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

2252

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Sudan sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Khartoum il 19 novembre 2005

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione alla Camera

27 febbraio 2009

assegnazione

16 marzo 2009

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze e X Attività produttive

 


Contenuto della Convenzione

L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Sudan è stato firmato nel novembre 2005: già nel corsola XV Legislatura era stato presentato un disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il cui iter parlamentare è rimasto tuttavia incompleto per la conclusione anticipata della legislatura.

Come riportato nell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge, lo scopo principale dell'Accordo è quello di esercitare un positivo effetto sull'azione delle società italiane già presenti nel Sudan, per lo più impegnate nei settori delle costruzioni, dell'energia elettrica e dello sfruttamento petrolifero: rispetto a quest'ultimo settore, l'Accordo fornisce una favorevole cornice per ulteriori sviluppi relativi ai giacimenti di greggio e di gas rilevati nel nord-est sudanese. Dall'Accordo si attendono anche effetti positivi sulla possibilità di ulteriori investimenti italiani nel settore agricolo sudanese.

Il Sudan presenta un quadro politico-sociale, segnato da profondi contrasti politico-etnici e tragedie umanitarie, in particolare nella regione del Darfur. Permane infatti lo storico conflitto tra la componente musulmana e filo-araba del Nord del paese e la componente meridionale, dove prevalgono i cristiani ed i fedeli dei culti tradizionali, pur composto da accordi di pacificazione ormai da diversi anni. Cionondimeno, in relazione alla marginalità economica delle zone colpite dai conflitti più gravi, lo sviluppo del paese ha conosciuto negli ultimi anni ritmi notevolmente elevati, veicolati soprattutto dalla grande produzione petrolifera, ma anche radicati nell'importantissimo settore agricolo del paese, soprattutto in zona nilotica e settentrionale.

L'impegno politico dell'Italia nella risoluzione dei conflitti sudanesi ha contribuito ad  una crescita della considerazione del nostro paese, che potrebbe avere importanti risvolti in termini di penetrazione economico-commerciale: ne fa stato ad esempio il contratto firmato per la costruzione di una grande raffineria a Port Sudan, con possibilità di un ulteriore notevole indotto a favore di aziende italiane.

L'azione economica dell'Italia potrebbe poi estendersi al settore agricolo e della trasformazione dei prodotti alimentari, come anche al campo delle costruzioni, delle infrastrutture - inserendosi positivamente nel grande piano di ristrutturazione delle reti ferroviarie sudanesi -, dell'energia elettrica e delle energie alternative. Di fatto, gli stessi conflitti offrono purtroppo importanti opportunità economiche per la ricostruzione delle aree sudanesi maggiormente colpite.

Il maggior partner commerciale del Sudan, sia per le importazioni che per le esportazioni, è attualmente di gran lunga la Cina: va comunque rilevato che il paese ha bisogno di apporti di capitale estero per compensare un saldo negativo della bilancia dei pagamenti.

L'interscambio con l'Italia vede tuttora un notevole attivo a favore del nostro paese, ma il trend è quello di una sua riduzione, determinata sia dal decremento delle nostre esportazioni che dall'aumento delle importazioni italiane dal Sudan.

Per quanto concerne il contenuto dell’Accordo, composto da 15 articoli e un Protocollo, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore", "persona fisica", "persona giuridica", "redditi" e "territorio", necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione, oggettivo e soggettivo, dell'accordo (art. 1). La definizione di "investimento" ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:

a)    diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;

b)    azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;

c)    crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;

d)    diritti di proprietà intellettuale o industriale;ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (art. 2) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (art. 3, c. 1).

Fanno tuttavia eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche o a zone di libero scambio (art. 3, c. 3).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. 4).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (art. 5), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati  (artt. 6 e 8).

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. 7).

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (art. 9) o fra le Parti  in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (art. 10).

Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati.

Per le controversie di cui all'art. 10, invece, qualora non sia possibile una loro composizione amichevole, è prevista l'opzione fra i tribunali locali della Parte contraente interessata, da un lato, e l'arbitrato internazionale, dall'altro.

In base all'art. 11 l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti.

L'art. 12 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti.

L’art. 13 estende l’applicazione delle norme contenute nell’Accordo anche agli investimenti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore, con l’eccezione tuttavia delle disposizioni riguardanti le controversie relative agli investimenti.

La durata dell'Accordo (art. 15) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per ulteriori cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-13 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

Dell’Accordo fa parte integrante un Protocollo, le cui disposizioni sono volte a chiarire e ad integrare alcune clausole contenute nell’Accordo medesimo. In particolare, il Protocollo riporta un elenco di definizioni di «attività connesse» agli investimenti, cui si applica l'Accordo, e contiene integrazioni e precisazioni con riferimento agli articoli: 2 (Promozione e protezione degli investimenti); 3 (Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita); 5 (Nazionalizzazione o esproprio) e 9 (Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti).

 

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo con il Sudan sulla promozione e protezione degli investimenti, il secondo, l’ordine di esecuzione ed il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Nella relazione si precisa che maggiori spese per il bilancio statale hanno un carattere meramente eventuale, poiché legate a indennizzi per danni o espropri, e dunque non preventivamente quantificabili; ad esse si potrà fare fronte, prosegue il citato documento, con provvedimenti legislativi ad hoc.

Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo rientra nelle fattispecie previste dall'art. 80 Cost. per la presentazione al Parlamento, in quanto esso prevede regolamenti giudiziari (con l'eventuale ricorso a un tribunale arbitrale). L’ATN rileva inoltre che l’Accordo in esame non incide sull’assetto costituzionale, legislativo o regolamentare italiano, né presenta profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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