Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successione - Proposta di regolamento (COM(2009)154)
Serie: Documentazione per le Commissioni - Esame di atti e documenti dell'UE    Numero: 41
Data: 09/12/2009
Descrittori:
REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA   SUCCESSIONI

Riconoscimento ed esecuzione

delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni

Proposta di regolamento (COM(2009)154)

 

Il 14 ottobre 2009 la Commissione europea ha presentato una  proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (COM(2009)154). La proposta intende eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone che in modo da consentire a chi risiede nell'Unione europea di organizzare in anticipo la propria successione e di assicurare in maniera efficace i diritti degli eredi e/o dei legatari e degli altri congiunti del defunto, nonché dei creditori della successione.

La base giuridica della proposta, al 14 ottobre 2009, era costituita dagli articoli 61 e 67, par. 5 TCE. Con la comunicazione “Conseguenze dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sulle procedure decisionali in corso”, (COM(2009)665) presentata il 2 dicembre 2009, la Commissione europea ha provveduto a modificare la base giuridica di una parte delle proposte legislative in corso di esame, tra cui la proposta di regolamento in questione, rinumerandole automaticamente in accordo con le tavole di equivalenza annesse al Trattato. La nuova base giuridica della proposta risulta pertanto esser l’articolo 81, par.2 TFUE.

La proposta segue la procedura legislativa ordinaria (procedura di codecisione)

Contesto della proposta

L’adozione di uno strumento europeo in materia di successioni è già prevista nel Programma dell'Aia per il rafforzamento dello spazio di libertà sicurezza e giustizia 2004-2009.

L'importanza delle successioni transfrontaliere all'interno dell'Unione europea è evidenziata nella valutazione d'impatto (SEC(2009)410) che accompagna la proposta di regolamento. Sulla base dei dati raccolti nella fase preparatoria della proposta la Commissione ha evidenziato le difficoltà attualmente esistenti nelle successioni internazionali, che ostacolano la libera circolazione delle persone nell'Unione ed  impediscono inoltre il pieno esercizio del diritto di proprietà privata. Si tratta in particolare dell’esistenza di leggi configgenti applicabili in diversi Stati membri: alcuni Stati membri privilegiano il criterio della nazionalità, altri quello della residenza abituale; sistemi unitari oppure regimi differenziati a seconda che si tratti di beni mobili o immobili; possibilità di una sovrapposizione di competenze su una stessa successione da parte di autorità di diversi Stati membri con pronunce contrastanti. Un ulteriore problema discende dal non automatico riconoscimento delle decisioni pronunciate  in altro Stato membro.

La Commissione sottolinea  la rilevanza pratica dell'incertezza giuridica per i cittadini: ogni anno muoiono nell'Unione europea circa 4,5 milioni di persone; il valore annuo totale dei beni ereditari corrisponderebbe a 646 miliardi di euro; è probabile che circa il 9-10% del numero totale delle successioni (circa 450 000) presenti una dimensione "internazionale"; il valore medio di tali successioni ammonterebbe a circa il doppio del valore di una successione media (ossia 274 000 euro), per un totale di circa 123,3 miliardi di euro annui. La Commissione osseva che questo tipo di successione può incontrare difficoltà che comportano spese legali variabili dal 2% (2 466 miliardi di euro) al 5% del valore totale delle successioni internazionali (6 165 miliardi di euro) e che in base ai calcoli forniti dai consulenti che si sono occupati del dossier il risparmio per i cittadini comunitari derivante dalla risoluzione di tali problemi sarebbe quantificabile in circa 4 miliardi di euro annui.

Base giuridica

L’articolo 81 par.2 TFUE stabilisce che al fine di sviluppare una cooperazione giudiziaria in materia civile, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte, tra le altre cose, a garantire: il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione; la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali; la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.

motivazione sotto i profili di sussidiarietà e proporzionalità

Per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la Commissione sottolinea che gli obiettivi della proposta possono essere conseguiti esclusivamente stabilendo, in materia di successioni internazionali, norme comuni identiche, che garantiscano la certezza del diritto e la prevedibilità per i cittadini e che pertanto  un'azione unilaterale degli Stati membri sarebbe contraria a tale obiettivo.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Commissione sottolinea che la proposta è strettamente limitata a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi e non mira ad armonizzare il diritto successorio né il diritto reale degli Stati membri; essa non influisce nemmeno sul trattamento fiscale dell'eredità applicato dagli Stati membri: di conseguenza, le successioni internazionali potranno sempre provocare, tra i regimi fiscali nazionali, discrepanze che rischiano di generare situazioni di doppia imposizione o discriminazioni. Nel corso del 2010 la Commissione intende presentare una comunicazione che affronti tali questioni.

Contenuti della proposta

Ambito di applicazione

La proposta della Commissione (art.1) prevede che il regolamento si applichi alle successioni mortis causa e che esso non si applichi alle materie fiscali, doganali e amministrative. Vengono espressamente esclusi dall'ambito d'applicazione: lo stato delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che hanno effetti comparabili; la capacità giuridica delle persone fisiche; la scomparsa, l'assenza e la morte presunta di una persona fisica; le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi e al regime patrimoniale applicabile a rapporti che hanno effetti comparabili al matrimonio; le obbligazioni alimentari; i diritti e beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione a causa di morte, quali le liberalità, la comproprietà con reversibilità a favore del superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi; le questioni inerenti al diritto delle società, quali le clausole contenute negli atti costitutivi e negli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;  lo scioglimento, l'estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;  la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust; la natura dei diritti reali sui beni e la pubblicità di tali diritti.

Legge applicabile

La proposta di regolamento stabilisce la regola generale (art.16) per cui l’intera successione è soggetta alla legge dello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte (la Commissione osserva in proposito che il criterio della residenza abituale è attualmente il più diffuso  e coincide solitamente con il luogo in cui si trova la maggioranza dei beni del defunto).

Tuttavia  una persona può tuttavia scegliere come legge disciplinante la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza, tramite designazione  espressa e fatta a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione mortis caus (art.17).

Per quanto riguarda i patti successori (art.18), la proposta della Commissione prevede che il patto avente ad oggetto la successione di una persona è disciplinato dalla legge che sarebbe stata applicabile, in forza del regolamento, alla successione di tale persona se fosse deceduta il giorno della conclusione dell'accordo: se, in base a questa legge, il patto risulta invalido, ne sarà tuttavia ammessa la validità se ad ammetterla è la legge che, al momento della morte, è applicabile alla successione in forza del regolamento.

La proposta prevede (art.21) che la legge applicabile alla successione non osti all'applicazione della legge dello Stato in cui si trova il bene (lex rei sitae) qualora questa prescriva, per l'accettazione dell'eredità o di un legato o la rinuncia ad essi, ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dalla legge applicabile alla successione e in particolare:

·          qualora subordini l'amministrazione e la liquidazione dell'eredità alla nomina di un amministratore o di un esecutore testamentario da parte di un'autorità di quello Stato membro. La legge applicabile alla successione disciplina la determinazione di quanti, eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori, possono essere incaricati dell'amministrazione e della liquidazione dell'eredità;

·          qualora subordini la trasmissione definitiva dell'eredità agli aventi diritto al pagamento anticipato delle imposte di successione.

In base alla proposta (art.27) la scelta sull’ordinamento applicabile può essere esclusa solo quando  tale applicazione risulti incompatibile con l’ordine pubblico del foro. In particolare non può essere considerata contraria all’ordine pubblico del foro l’applicazione di una norma solo per il fatto che le modalità da quella previste in relazione alla legittima differiscono dalle modalità vigenti nel foro.

Nella relazione sui contributi ricevuti nella consultazione pubblica, presentata il 30 novembre 2006,  la Commissione aveva sottolineato  come l’abbandono del criterio tradizionale della nazionalità del defunto in favore del criterio della residenza abituale sembrasse accettabile per la maggior parte delle parti interessate. Si ricorda che in proposito il Ministero di giustizia italiano, in risposta al quesito del Libro verde su quale fosse il  criterio di collegamento utilizzabile per determinare la legge applicabile individuava nella legge nazionale del de cuius, il criterio che meglio appare rispondere ad esigenze di certezza giuridica, aggiungendo che esso poteva essere utilizzato unitamente a quello dello Stato di residenza, purchè questa risulti effettiva al momento della morte. In ordine al rilievo attribuibile alla lex rei sitae (con riferimento a beni immobili), il Ministero della giustizia osserva che lo stesso potrebbe emergere sia prevedendo la possibilità che gli eredi, dopo l’apertura della successione, possano eleggere concordemente quale foro quello dello Stato in cui si trovano uno o più beni immobili, sia prevedendo la possibilità che, in caso di mancanza di successibili, e qualora la legge applicabile alla successione non attribuisca quest’ultima allo Stato, i beni immobili siano devoluti allo Stato nel quale si trovano.

Per quanto riguarda l’istituto della legittima, la necessità di conciliare le disposizioni contenute nel diritto di famiglia degli Stati membri con le disposizioni previste dal regolamento è stata sottolineata in alcuni dei  pareri espressi sulla proposta dalle Commissioni competenti dei Parlamenti nazionali. In particolare la Commissione Affari europei della Assemblée Nationale francese suggerisce misure di salvaguardia,  quali: la possibilità di ricorso presso lo Stato di cittadinanza del defunto da parte dei familiari, nel caso in cui la normativa ivi vigente contenga  disposizioni più favorevoli in materia di legittima; la  previsione di una durata minima di cinque anni per la residenza abituale. La Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato italiano ricorda che la legge 31 maggio 1995, n. 218, che regola il diritto internazionale privato, prescrive, in materia successoria, che la scelta di una legge da parte del cittadino italiano al fine di regolare la sua successione “ non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia  al momento della morte della morte della persona della cui successione si tratta”.

Nella relazione introduttiva alla proposta la Commissione sottolinea come la maggior parte degli Stati membri, ad eccezione dei paesi nordici, consideri il diritto successorio una materia distinta dal diritto di famiglia, a causa degli elementi patrimoniali preponderanti e che, anche a livello di diritto sostanziale, le due materie presentano differenze notevoli. La Commissione osserva inoltre che, contrariamente al diritto di famiglia, in cui la volontà degli individui assume una rilevanza marginale e la grande maggioranza dei rapporti è disciplinata da disposizioni di ordine pubblico, il diritto successorio resta una materia in cui la volontà del titolare dei diritti riveste un ruolo considerevole.

Competenza

La proposta  (art. 4) conferisce competenza generale in materia di successioni agli organi giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. E’ comunque prevista (art. 5) la possibilità del rinvio ad altro organo giurisdizionale più adatto qualora il defunto abbia scelto la legge di cui ha la cittadinanza, tenendo conto, in particolare, degli interessi del defunto, degli eredi, legatari e creditori, e della loro residenza abituale. Il concetto di organo giurisdizionale utilizzato nella proposta è inteso in senso lato e include altre autorità che possono svolgere funzioni di tipo giurisdizionale, in particolare per delega, compresi quindi i notai e i cancellieri. Tali organi i saranno competenti a statuire su tutti gli aspetti della successione, indipendentemente dal fatto che si tratti di giurisdizione volontaria o contenziosa.

Riconoscimento ed esecuzione

La proposta prevede (art.29) che le decisioni emesse in applicazione del regolamento siano riconosciute negli altri Stati membri senza necessità di  ulteriori procedimenti. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui al  regolamento (CE) n. 44/2001, che la decisione deve essere riconosciuta. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente al riguardo.

Le decisioni non sono riconosciute (art.30): se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto, fermo restando che le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico; se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione; se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.

In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito (art.31).

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive e le transazioni giudiziarie sono eseguite negli altri Stati membri in conformità del regolamento (CE) n. 44/2001 (art.33). Si ricorda in proposito che il 21 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato un  Libro verde (COM(2009)175), sui possibili miglioramenti da apportare al  regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, compresa l’abolizione di tutte le procedure intermedie per il riconoscimento dell’esecutività delle decisioni.

Gli atti pubblici (art.34) formati in uno Stato membro sono riconosciuti negli altri Stati membri, salvo contestazione della validità secondo le formalità previste nello Stato membro d'origine e a condizione che il riconoscimento non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto. Gli atti pubblici formati ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato membro sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato membro ( art. 35) conformemente alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 44/2001. Il giudice al quale l'istanza è proposta rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto o se dinanzi ad un giudice dello Stato membro di origine dell'atto pubblico è pendente un giudizio avente ad oggetto la contestazione della validità dell'atto.

Certificato successorio europeo

La proposta di regolamento introduce un certificato successorio europeo (artt.36-44) che costituisce la prova della qualità di erede, di legatario e dei poteri degli esecutori testamentari o dei terzi amministratori. Il certificato è rilasciato dall'autorità competente conformemente alla legge applicabile alla successione. L'uso al certificato successorio europeo non è obbligatorio. Il certificato non si sostituisce alle procedure nazionali, tuttavia i suoi effetti sono riconosciuti anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato.

Disposizioni generali

La proposta di regolamento (art. 45) lascia impregiudicate le convenzioni internazionali di cui gli Stati membri sono parte al momento dell’adozione del regolamento. Tuttavia, tra gli Stati membri, il regolamento prevarrà sulle convenzioni.

Al fine di facilitare l’applicazione del regolamento la proposta (art. 46) introduce l’obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti le rispettive normative successorie nell’ambito della Rete europea in materia civile e commerciale.

normativa nazionale

La successione mortis causa è il fenomeno per cui, alla morte di una persona, i rapporti giuridici patrimoniali, sia attivi che passivi, di cui egli era titolare si trasferiscono a un altro soggetto, il successore (codice civile, articoli da 456 a 768). La successione si dice a titolo universale quando il successore, che acquista la qualità di erede, subentra – previa accettazione - in tutto o in parte nei rapporti patrimoniali del defunto; se invece acquista la titolarità di singoli beni o diritti, la successione si dice a titolo particolare (legato). Nel nostro ordinamento esistono tre tipi di successione a titolo universale:

Successione testamentaria: l'eredità si devolve secondo quanto disposto dal testatore stesso in un atto formale, revocabile, personale, unilaterale e solenne, il testamento. Nel nostro ordinamento il testamento è l'unico atto che consente a un soggetto di disporre dei propri beni per causa di morte: la legge considera infatti nulle le disposizioni successorie contenute in un contratto e i patti successori (ovvero qualsiasi accordo mediante il quale una persona disponga della propria successione, o rinunci a priori a ogni diritto a lui eventualmente spettante su una successione non ancora aperta, o disponga dei diritti che da una successione non ancora aperta gli potrebbero derivare). Il testamento può essere redatto in due forme ordinarie: testamento olografo (scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore) e testamento per atto di notaio, il quale si distingue in pubblico (redatto dal notaio alla presenza di due testimoni) e segreto (redatto dal testatore e consegnato al notaio).

Successione legittima: ogniqualvolta il testamento manchi o preveda l'assegnazione di una parte soltanto del patrimonio ereditario, l'eredità viene devoluta secondo criteri e modalità stabiliti dalla legge ai cosiddetti successori legittimi. La legge considera successori legittimi il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi e gli altri parenti fino al sesto grado; se tutti questi successori mancano l'eredità si devolve allo Stato.

Successione necessaria: la legge garantisce a determinati soggetti una quota dei beni ereditari (la cosiddetta porzione legittima o quota di riserva); tale quota è intangibile e non può essere limitata o esclusa dal testatore, il quale non può nemmeno imporre pesi o condizioni su di essa.

Questi soggetti (legittimari) sono, in primo luogo, il coniuge e i figli e, in mancanza, gli ascendenti.

Per quanto riguarda i figli, se il genitore lascia un figlio solo, a questi spetta metà del patrimonio, mentre se i figli sono più di uno ne riceveranno due terzi, da dividere in parti uguali tra loro. Se un solo figlio concorre con il coniuge superstite, la legge riserva un terzo del patrimonio al figlio e un terzo al coniuge, mentre se i figli sono più di uno, a essi è riservato complessivamente metà del patrimonio e al coniuge ne spetterà un quarto.

Nel caso in cui non vi siano figli, il coniuge superstite ha diritto di ricevere metà del patrimonio; gli sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa in cui abitava la famiglia e l'uso dei mobili che vi si trovano se di proprietà del defunto o comuni.

Nel caso in cui non vi siano figli e neppure il coniuge sia ancora in vita, la legge riserva un terzo del patrimonio del defunto agli ascendenti; se questi ultimi concorrono con il coniuge, riceveranno un quarto del patrimonio mentre metà andrà al coniuge.

 Per quanto concerne l'individuazione del diritto applicabile in ipotesi di apertura della successione di un cittadino italiano che si trovi all’estero, ovvero di uno straniero che si trovi in Italia, il capo VII (art. 46-50) della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, dispone che la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta. Peraltro, questi può sempre – con testamento - disporre che la successione sia regolata dalla legge dello Stato in cui risiede ma in tal caso, se il de cuius è cittadino italiano, la scelta non pregiudica comunque i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte. Anche la capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

 

XVI legislatura –Documentazione per le Commissioni – Esame di atti e documenti dell’UE, n. 41, 9 dicembre 2009

Il bollettino è stato curato dall’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (tel. 2145)

Il paragrafo ‘Normativa nazionale’ è stato curato dal Servizio Studi, Dipartimento Giustizia (tel. 9148)