Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione con l'Argentina - A.C. 2852 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2852/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 234
Data: 28/10/2009
Descrittori:
ARGENTINA   ESTRADIZIONE
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

28 ottobre 2009

 

n. 234/0

Protocollo addizionale alla
Convenzione di estradizione con l’Argentina

A.C. 2852

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

2852

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

4

Date:

 

trasmissione alla Camera

22 ottobre 2009

assegnazione

26 ottobre 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni  I, I, V

 


Contenuto dell’accordo

Il Protocollo in esame è stato sottoscritto a Roma il 31 marzo 2003 allo scopo di integrare la Convenzione di estradizione con l’Argentina del 9 dicembre 1987. L’addendum intende superare taluni problemi applicativi sorti in relazione all’esecuzione di alcune domande di estradizione, promosse dall’Italia, per l’esecuzione di sentenze contumaciali.

La questione appare rilevante poiché l’ordinamento argentino, al pari di altri ordinamenti di derivazione ispanica, ignora sostanzialmente l’istituto del giudizio in assenza: la dichiarazione di contumacia (rebeldia) determina infatti la sospensione del processo dopo la fase istruttoria. La diversità d’inquadramento di questa problematica ha quindi prodotto l’esito negativo per una serie di domande di estradizioni riguardanti anche, come si legge nella relazione illustrativa al ddl originario (A.S. 1770) i responsabili di gravi reati.

Il Protocollo, pertanto, così come già sperimentato nei rapporti tra Italia e Spagna, riconosciuta la diversità d’inquadramento della fattispecie da parte dei due ordinamenti, si risolve in una presa d’atto, da

parte argentina, della piena conformità della disciplina italiana del procedimento contumaciale alle garanzie del giusto processo ed ai parametri internazionali in tema di diritti umani.

 

Il Protocollo consiste di un breve Preambolo e di due articoli.

 

L’articolo 1 prevede che la Parte richiesta di estradizione potrà rifiutarla solo se ritiene che non sono stati garantiti i requisiti minimi di difesa che spettano ad ogni persona che viene processata (comma 1).

L’estradizione deve essere concessa quando, in base all’ordinamento giuridico della Parte richiedente, la persona condannata può chiedere di essere sottoposta ad un nuovo processo (comma 2).

Il comma 3 prevede obblighi a carico della sola Parte italiana. Essa dovrà garantire che l’imputato sia stato informato dell’udienza in tempo utile e sia stato altresì informato del fatto che, in sua assenza, sarà condannato in contumacia; la Parte italiana dovrà inoltre garantire che il giudice si sia assicurato – attraverso appositi controlli - che l’imputato abbia effettivamente ricevuto la regolare notifica della citazione secondo le norme dell’ordinamento italiano; infine, la Parte italiana dovrà garantire che il giudice abbia effettuato controlli volti ad accertare che -  nei casi in cui la presenza dell’imputato fosse stata considerata necessaria – lo svolgimento del processo sia stato posticipato ove vi fossero stati motivi per ritenere che l’assenza dell’imputato risalisse a causa indipendenti dalla sua volontà.

E’ previsto che la Parte richiedente fornisca tutte le informazioni circa lo stato dei processi, sul regime e sulla portata dei ricorsi, nonché sulle possibili impugnazioni.

 

L’articolo 2, contenente le formule di rito relative alla entrata in vigore e alla durata del Protocollo, stabilisce anche che esso si applicherà anche alle richieste di estradizione pendenti.

 

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione italo-argentina del 1987. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato il 21 ottobre scorso. Un analogo disegno di legge di ratifica (A.C. 3165) era stato presentato dal Governo nel corso della precedente legislatura, ma il suo iter di approvazione non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

L’articolo 3, riguardante gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, autorizza la spesa di 4.470 euro annui a decorrere dal 2009; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento a favore dell’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170[1].

La relazione tecnica allegata al disegno di legge fornisce una previsione delle spese derivanti dall’applicazione del Protocollo, sulla base di un numero medio di una richiesta italiana di estradizione all’anno, con le conseguenti spese di viaggio e scorta.

L’articolo 4 dispone, infine, l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR): in particolare, sulla base dell’ATN si evince la necessità dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica dello strumento in esame, poiché esso modifica un precedente Accordo internazionale parimenti ratificato con legge ordinaria.


 



[1]  Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.