Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: D.L. 78/2009 ' A.C. 2561 Documentazione per l'esame in sede consultiva - III Commissione Affari esteri
Riferimenti:
AC N. 2561/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 187    Progressivo: 3
Data: 07/07/2009
Descrittori:
CRISI ECONOMICA   ECONOMIA NAZIONALE
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
Altri riferimenti:
DL N. 78 DEL 01-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

D.L. 78/2009 - A.C. 2561

Documentazione per l’esame in sede consultiva

III Commissione Affari esteri

 

 

 

 

 

 

 

n. 187/3

 

 

7 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

Dipartimento Difesa

( 066760-4172 / 066760-4404 – * st_difesa@camera.it

 

Il presente fascicolo costituisce uno specifico approfondimento, a supporto delle Commissioni Affari esteri e Difesa, sull’articolo 24 del D.L. 78/2009. Per la documentazione sugli aspetti generali economico-finanziari del D.L. si rinvia al dossier n. 187.

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: es0252.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Premessa  3

Articolo 24, commi 1-72 e 76 (Proroga missioni di pace)5

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Premessa

Il presente dossier (n. 187/3) è stato predisposto in occasione dell’esame in sede consultiva, presso le Commissioni III e IV della Camera dei deputati, del decreto legge n. 78 del 2009 (A.C. 2561) ed è limitato all’analisi dell’articolo 24, commi 1-72 e 76, concernente la proroga del finanziamento delle missioni internazionali che vedono impegnati contingenti delle Forze armate italiane, nonché interventi di cooperazione allo sviluppo.

 

Per quanto riguarda, invece, il commento complessivo al citato provvedimento si rinvia al dossier n. 187.

 

In via estremamente sintetica e rinviando alla successiva scheda di lettura l’analisi dettagliata dell’articolo 24, si segnala che i commi da 1 a 31 di tale disposizione sono dedicati essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia,a talune disposizioni di carattere generale e alla proroga di alcune missioni di pace. I commi da 32 a 72 hanno invece ad oggetto la proroga della partecipazione di personale militare ad ulteriori missioni internazionali.

 

Ai sensi del comma 76 dell’articolo in commento, lo stanziamento complessivo per le finalità indicate dall’insieme delle disposizioni è pari a 510 milioni di euro.

Si segnala – in primo luogo – che la proroga – e il relativo finanziamento – si estendono, per la prima volta, ad un arco temporale di soli quattro mesi (fino al 31 ottobre 2009), laddove negli ultimi anni i provvedimenti generali di proroga avevano avuto una estensione annuale o semestrale[1]. L’ultimo intervento di proroga risale al D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009, che aveva autorizzato la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed aveva previsto interventi di cooperazione allo sviluppo, di sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e per le esigenze di prima necessità della popolazione locale, per il primo semestre 2009.

 

Inoltre, occorre rilevare che – per la prima volta – la ripartizione dello stanziamento complessivo è demandata ad un atto di rango non legislativo.

Infatti, ai sensi del comma 76, la ripartizione tra le singole voci di spesa è effettuata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari.

 

Il decreto del Ministro della Difesa per la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dall’articolo 24 è stato emanato il 3 luglio 2009.

 

Si ricorda, inoltre, che la modalità attraverso la quale sono stati finora finanziati gli interventi in oggetto è stata  invece quella di una specifica indicazione – per ciascuna voce, sia delle missioni[2] sia degli interventi di cooperazione – in distinte disposizioni di rango legislativo.

 

Si segnala infine, che – anche qui per la prima volta dal 2003, data di costituzione del Fondo per la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali - lo stanziamento non viene coperto a valere sul citato fondo (tranne che per l’ammontare di 10 milioni di euro), ma facendo riferimento alle entrate prodotte dall’intero decreto in esame, e in particolare alle disposizioni di cui all’art. 16 (al cui commento si fa rinvio).

 


Articolo 24, commi 1-72 e 76
(Proroga missioni di pace)


1. Per iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nonché la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per gli interventi previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 58. Nell'ambito del predetto stanziamento il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse, fino ad un massimo del 15%, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

3. Al personale di cui all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987, inviato in breve missione per le attività e le iniziative di cui al presente articolo, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui al presente articolo si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, nonché dei residui degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, e all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo, con particolare riferimento alle disposizioni dei commi da 1 a 23. Sono altresì convalidati gli incarichi conferiti e i contratti stipulati in base all'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, conformi alla disciplina contenuta nel presente articolo.

6. L'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, della legge n. 12 del 2009, si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo. L'articolo 1, comma 1, e l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio 2009.

7. Ai residui non impegnati dei fondi assegnati dall'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008, e dall'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, si applicano i commi 5 e 6 del presente articolo.

8. Le somme di cui al presente articolo, non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

9. Alle spese previste dal presente articolo non si applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

10. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono disporre interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, utilizzando le risorse messe a tal fine a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e secondo le procedure di spesa e contabili di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167.

11. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'erogazione del contributo italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il Libano.

12. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza alle autorità locali per la riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia Erzegovina.

13. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per assicurare la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

14. È autorizzata, fino al 30 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Al personale inviato in missione in Iraq per la realizzazione delle attività di cui al presente comma, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

15. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate Italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

16. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'Organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni. Per incarichi presso contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del predetto contingente.

17. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali UE.

18. Per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub sahariana è autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2009 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180.

19. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.

20. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corrisposta un'indennità pari all'80% di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76, per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento delle Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la partecipazione di personale militare all'addestramento delle Forze armate serbe per l'utilizzazione delle apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dell'attività formativa in Italia relativa al corso in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali internazionali e della Corte penale internazionale.

24. È autorizzata, fino al 31 ottobre 2009, la partecipazione dell'Italia ad una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e in Afghanistan, al fine di fornire sostegno al Governo pakistano e al Governo afghano nello svolgimento delle attività prioritarie nell'ambito del processo di sviluppo e consolidamento delle istituzioni locali e nell'assistenza alla popolazione.

25. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali e in particolare nella Conferenza dei donatori dell'area, le attività operative della missione sono finalizzate alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo pakistano e destinate, tra l'altro:

     a) al sostegno al settore sanitario;

     b) al sostegno istituzionale e tecnico;

     c) al sostegno della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan;

     d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

26. Per l'organizzazione della missione di cui ai commi da 24 a 31 è autorizzata la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76. Per il finanziamento degli interventi sono utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché le risorse di cui ai commi da 1 a 10.

27. L'organizzazione delle attività di coordinamento degli interventi di cui ai commi da 24 a 31 è definita con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri, con il quale sono stabilite:

     a) le modalità di organizzazione e svolgimento della missione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali e di governo;

     b) l'istituzione e la composizione, presso il Ministero degli affari esteri, di una apposita struttura (“Task Force”), con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi di cui al comma 25;

     c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.

28. Agli interventi di cui ai commi da 24 a 31 si applicano:

     a) i commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del presente articolo;

     b) le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, in quanto compatibili;

     c) le disposizioni di cui alla legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche con riguardo all'invio in missione del personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, nonché all'acquisizione delle dotazioni materiali e strumentali di cui al medesimo articolo.

29. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capi II e III, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.

30. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 si applicano in deroga a quanto previsto dalla disciplina in materia di spese in economia.

31. Il Ministero degli affari esteri identifica le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan e in Afghanistan per fini umanitari.

32. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa di euro stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

33. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

34. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

35. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, di seguito elencate:

     a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence Unit (CIU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

     b) Joint Enterprise.

36. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

37. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

38. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

39. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID). Il termine di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, è prorogato fino al 31 ottobre 2009.

40. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo denominata EUPOL RD CONGO, di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

41. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

42. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

43. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

44. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta, di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e per la partecipazione all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.

45. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq.

46. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane, dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. Per le cessioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76.

47. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

48. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 21, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

49. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea di assistenza per la gestione delle frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all'articolo 3, comma 22, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

50. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 3, comma 23, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

51. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission (EUPM), di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

52. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009 e per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

53. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

54. È autorizzata, a decorrere 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

55. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 28, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

56. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

57. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

58. È autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76 per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.

59. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente articolo è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

     a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force Training Plan, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

     b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché al personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti e in Iraq, al personale impiegato nelle unità di coordinamento JMOUs, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

     c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS in Palestina e alla missione dell'Unione europea in Moldova e Ucraina;

     d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta in Gran Bretagna, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise e il NATO HQ Tirana;

     e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Iraq, in Bahrein e a Tampa;

     f) misura del 98 per cento ovvero intera incrementata del 30 per cento se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia.

60. All'indennità di cui al comma 59 e al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

61. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

62. Per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al presente articolo, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185% dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e a euro 70, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

63. Il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione prevista dalle disposizioni vigenti, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

64. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali e per le attività di concorso con le Forze di polizia sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

65. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente annuale stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

66. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, per esigenze connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

67. Al personale che partecipa alle missioni internazionali si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

68. Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

69. Alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni.

70. Per esigenze connesse con le missioni internazionali, in presenza di situazioni di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati, ovvero il Comando generale dell'Arma dei carabinieri o il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, possono :

     a) accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi;

     b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

71. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 76, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o addestrative propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

72. Le armi, le munizioni, gli esplosivi e gli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria possono essere assegnati al Ministero della difesa per finalità istituzionali, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze. Si provvede con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso in cui la confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria militare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle armi, alle munizioni, agli esplosivi e agli altri materiali d'interesse militare per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.

(omissis)

76. Per le finalità di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 74 e 75, per l'anno 2009, è autorizzata la spesa complessiva di 510 milioni di euro. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da comunicare alle competenti commissioni parlamentari, si provvede a ripartire il predetto importo tra le singole voci di spesa indicate nelle disposizioni del presente articolo.



Articolo 24

Il comma 1 prevede l’integrazione, fino al 31 ottobre 2009, delle risorse finanziarie per la cooperazione allo sviluppo a dono gestita dal Ministero degli Affari esteri, quali previste dall’apposita voce in Tabella C della legge finanziaria 2009, per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan, Somalia. Detti interventi sono finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, e al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. L’autorizzazione ad integrare le risorse finanziarie è altresì estesa a quelle previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, istitutiva del Fondo per lo sminamento umanitario.

L’integrazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma, nonché il finanziamento delle iniziative previste dall’intero articolo 24 – ad eccezione di quelle dei commi 74 e 75 - è affidata, ai sensi del successivo comma 76, a un decreto del Ministro della difesa, il quale, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell’Economia e Finanze, lo emana entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge in commento, provvedendo altresì a comunicarne il contenuto alle competenti commissioni parlamentari. Nel decreto si provvederà alla ripartizione del complessivo importo di 510 milioni di euro tra le diverse voci di spesa previste nell’articolo 24.

Il comma 1 in commento prevede infine che a valere su un massimo del 15 per cento dello stanziamento integrativo assegnato dal decreto di cui al successivo comma 76 per le finalità sopra illustrate, il Ministro degli Affari esteri avrà la facoltà, con proprio decreto, di destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali, tuttavia, della vigenza del decreto-legge in esame.

Si ricorda che le iniziative di cooperazione allo sviluppo hanno come quadro di riferimento consolidato la legge n. 49 del 1987, ai sensi della quale viene appostato annualmente in Tabella C della legge finanziaria apposito stanziamento, che riguarda in particolare le iniziative a dono.

Con riferimento a quanto previsto nel comma 1 e in altri precedenti provvedimenti di proroga e rifinanziamento di missioni internazionali, va tenuto tuttavia presente che gli interventi previsti, riguardando in buona parte Paesi ancora immersi in gravi conflitti, o appena usciti da essi; si configurano piuttosto, almeno parzialmente, come interventi straordinari e di emergenza, parimenti previsti dalla legge 49 del 1987 all’art. 1, c. 4 e più dettagliatamente disciplinati all’art. 11.

Si ricorda che la legge finanziaria 2009 assegna alla voce di Tabella C relativa ai capitoli della cooperazione a dono – inclusi nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri – gli importi di 321,79 milioni di euro per il 2009, nonché 331,255 milioni per il 2010 e 215,701 milioni per il 2011.

Si osserva altresì che il Fondo per lo sminamento umanitario istituito dalla legge n. 58 del 2001, i cui fondi afferiscono al cap. 2210 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri, risulta per il 2009 privo di stanziamenti, in quanto non più incluso – come invece fino alla legge finanziaria 2008 -  nella Tabella C.

La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione (A.C. 2561) fornisce una dettagliata illustrazione tanto delle tipologie di intervento previste dal comma 1 dell’art. 24, quanto della ripartizione geografica di tali iniziative.

Il decreto del Ministro della Difesa per la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dall’articolo 24 è stato emanato il 3 luglio 2009, e, per quanto concerne il comma 1, ha stanziato 28 milioni di euro per le iniziative di cooperazione e un milione per il rifinanziamento del Fondo per lo sminamento umanitario.

 

Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali di cui all’articolo 24 del decreto-legge in esame.

 

Il comma 3 disciplina l’indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato all’art. 16 della legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui all’intero articolo 24 del decreto-legge in commento. L’indennità è calcolata incrementando del 30 per cento la misura intera della diaria prevista dal R.D. 3 giugno 1926, n. 941 in riferimento all’Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

Si ricorda che l’art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando; non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato.

 

Il comma 4 per le iniziative previste dall’articolo 24 in commento rinvia, qualora non diversamente disposto, all’applicazione di norme contenute in due provvedimenti: si tratta del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163[3] (art. 57, commi 6 e 7) e del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165[4] (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2).

L’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che ove possibile,  la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare  sulla  base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte. La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell’art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad  oggetto  forniture,  servizi,  lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.

Più complesso appare il rinvio al D.L. 165/2003, poichè tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell’art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 1° luglio 1996, n. 347[5].

 

La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca la più recente regolamentazione organica della materia e pone infatti come fine della cooperazione allo sviluppo sia gli interventi di medio-lungo periodo sia gli interventi straordinari. Essa introduce inoltre una notevole innovazione definendo la cooperazione come "parte integrante della politica estera dell'Italia". A questo principio si affianca quello in base a cui la politica di cooperazione dell'Italia deve ispirarsi ai criteri sanciti dalle Nazioni Unite e dalla Comunità europea, riconoscendo così l'importanza della interrelazione tra i diversi strumenti di aiuto internazionale.

La legge disegna un complesso sistema di organi, procedure e strumenti caratterizzati da una forte autonomia e specialità rispetto alle norme generali. Essa traccia le linee portanti dell'intervento di cooperazione, rinviando la disciplina di dettaglio non solo ad atti normativi secondari del Governo (regolamento di esecuzione, adottato con DPR 12 aprile 1988, n. 177, e decreti ministeriali) ma anche alle delibere degli organi istituiti dalla legge stessa.

I principali strumenti d'intervento per realizzare le iniziative di cooperazione bilaterale sono il dono e il credito d'aiuto. La scelta dello strumento da utilizzare nei singoli casi dipende essenzialmente dalle condizioni economiche del paese beneficiario e dal tipo e dimensione dell'intervento.

Ai sensi della legge n. 49 del 1987, l'attività di cooperazione si svolge attraverso due canali: quello degli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli paesi in via di sviluppo, di cui si è detto, e quello degli accordi multilaterali.

In particolare, tra le attività di cooperazione allo sviluppo l'art. 1, comma 4, della legge 49/1987 ricomprende gli “interventi straordinari destinati a fronteggiare crisi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni”. Una più articolata descrizione di tali tipologie di interventi è contenuta nell'articolo 11, ai sensi del quale essi includono "l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale"; l'inizio di interventi meno contingenti volti soprattutto alla dotazione infrastrutturale in campo sanitario e agricolo; la messa in opera di un ciclo di raccolta, immagazzinamento e distribuzione di attrezzature e derrate.

Per tali attività la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Ufficio VI) si avvale dei mezzi e del personale facenti capo ai diversi Ministeri ed enti pubblici o locali interessati, e può altresì avvalersi di ONG riconosciute idonee, affidando loro progetti o finanziando quelli da esse messi in campo. L’art. 1, comma 15-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 356 ha attribuito tra l’altro - limitatamente alla realizzazione degli interventi di emergenza in commento mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche - al capo della missione diplomatica italiana in loco la facoltà di stipulare convenzioni con le ONG impegnate nell’esecuzioni di progetti nel territorio di competenza.

La DGCS può inoltre effettuare gli interventi d'intesa con la protezione civile, che mette in tal caso a disposizione mezzi e personale specializzato (i cui oneri rimangono tuttavia a carico della DGCS). Si ricorda al proposito che l’art. 4, comma 2, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, dopo aver fatte espressamente salve le competenze del Ministro degli affari esteri in tema di cooperazione, stabilisce che l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (che prevede le modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio), e l’articolo 5-bis, comma 5, del DL 7 settembre 2001, n. 343 (che rende applicabile la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai “grandi eventi”) si applicano anche agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Inoltre, per gli interventi previsti dall’articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49,  possono essere adottate le ordinanze di protezione civile8 disciplinate dall’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 2259, ma ciò su richiesta della DGCS.

Si ricorda infine il DL 1° luglio 1996, n. 347, che in particolare all'articolo 11 stabilisce norme finalizzate a completare la disciplina degli aiuti di emergenza, regolamentata dagli artt. 1, comma 4, e 11 della legge n. 49 del 1987.

 

Lo stesso comma 1 dell’articolo 3 del D.L. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all’invio di personale, all’affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti e dell’utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.

 

Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco. La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e, alla loro conclusione presenti un rendiconto. E’ inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno, possano esserlo nell'anno successivo.

 

Il comma 5 dell’art. 3 del D.L. 165/2003 estende la deroga prevista dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79[6], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.

 

L’articolo 5, comma 1-bis, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-bis, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Il comma 2 dell’art. 4 del D.L. 165/2003 autorizza il Ministero degli affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001[7], posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del richiamato D.Lgs. 165 – si ricorda che l’art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003, dal D.L. 165, ha subito poi una modifica ad opera della legge di semplificazione 2005 (legge n. 246/2005), con l’introduzione dell’istituto della cessione del contratto di lavoro.

 

Il comma 5 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del decreto in esame, conformi alla disciplina contenuta nell’articolo in commento, e in particolare ai commi da 1 a 23.

Il comma convalida altresì gli incarichi e i contratti temporanei affidati ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità ai fini delle seguenti disposizioni:

     realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia; e per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan previsti, rispettivamente, all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8 del 2008[8].

L’articolo 1, comma 3, prevede che, ai fini dei suddetti interventi di cooperazione, il Ministero degli affari esteri possa affidare incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati nonché stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità[9].

     realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, in base a quanto previsto all'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209[10].

 

Per la realizzazione di tali iniziative, il comma 3 prevede che entro il 30 giugno 2009 il Ministero degli affari esteri, per esigenze per le non sia possibile provvedere con il personale in servizio, possa conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità[11].

Le convalide sopra citate avvengono nei limiti delle risorse di cui al comma 1 dell’articolo in esame, pari a 510 milioni per il 2009 (cfr. comma 1), nonché dei residui degli stanziamenti autorizzati dalle norma sopra citate.

Si tratta delle seguenti somme:

     l’articolo 1, comma 1del decreto-legge n. 8/2009 ha autorizzato, per la realizzazione di interventi di cooperazione la spesa di 94 milioni per il 2008.

     l’articolo 2, comma 3 dello stesso decreto n. 8 ha autorizzato, per il 2008, l’ulteriore spesa di euro 14,5 milioni di euro, per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq e Afghanistan.

     l’articolo 01, comma 1 del decreto-legge n. 209/2008 ha autorizzato fino al 30 giugno 2009 una spesa di 45 milioni di euro per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione.

Tutte le citate norme autorizzatorie di spesa recavano la disposizione in base alla quale le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possano essere impegnate nell'esercizio successivo.

Il comma 6, a tal fine, reca un’interpretazione autentica:

-    dell’articolo 1, comma 1, e articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8/2008, specificando che essi si interpretano nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 31 dicembre 2008, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio 2009;

-      dell’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209/2008, specificando che esso si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.

La relazione illustrativa specifica che la disposizione è volta a consentire l'impegno nell'esercizio successivo di quelle somme eventualmente non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza, considerato il livello di rischio e di oggettiva difficoltà presente nei territori e nelle aree di intervento, analogamente a quanto fatto nel precedente semestre.

 

Il comma 7 prevede l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 anche ai residui non impegnati dei medesimi stanziamenti già indicati (di cui all’articolo 1, comma 1 e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 8/2008, e all’articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209/2008).

Va segnalato, con riferimento al combinato disposto dei commi 6 e 7, che le norme di spesa interpretate in via autentica già prevedono la possibilità di utilizzo delle risorse autorizzate nell’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento.

 

Il comma 8 stabilisce che le somme non impegnate nell’esercizio di competenza possono essere impegnate nell’esercizio successivo.

 

Il comma 9 esclude tutte le spese connesse all’applicazione dell’articolo 24 del decreto-legge in esame dal regime restrittivo di cui all’art. 60, comma 15, del decreto-legge 112 del 2008[12]

 

Si ricorda che l’art. 60, comma 1 del D.L. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato al D.L. 112/2008. L’art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base. A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria,  per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.

 

Il comma 10 consente ai comandanti dei contingenti militari impegnati nelle missioni internazionali previste dall’art. 24 di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni. Gli interventi in questione avranno bisogno della preventiva autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, e la loro attuazione avverrà in base a modalità stabilite da un decreto del Ministro della Difesa.

Gli interventi si avvarranno delle risorse specificamente destinate da amministrazioni statali o enti pubblici, sulla scorta di appositi accordi ai sensi dell’art. 15 della legge sulla trasparenza amministrativa (legge n. 241/1990) – che ha previsto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, anche al di fuori di sedi istituzionalizzate come le conferenze di servizi. Inoltre, sarà possibile avvalersi della facoltà di operare aperture di credito in capo a un unico funzionario delegato, come espressamente previsto dall’art. 8 del DPR n. 367 del 1994[13] in caso di stipula di accordi tra amministrazioni dello stato ai sensi del citato art. 15 della legge sulla trasparenza amministrativa. Il comma 10 in commento precisa ulteriormente, con il riferimento all’art. 48 del DPR n. 167/2006[14], che il funzionario delegato va identificato con la figura del capo del servizio amministrativo dell'organismo – nell’ambito della Difesa - incaricato della realizzazione degli interventi.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, gli interventi in oggetto rappresentano, come già più volte previsto nei provvedimenti di proroga e rifinanziamento di missioni internazionali, attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

 

Con il comma 11 dell’articolo 24 viene autorizza la spesa fino al 31 ottobre 2009 per consentire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell’ONU per il Libano.

Si ricorda che il Tribunale speciale dell’ONU per il Libano è stato costituito, a seguito di una richiesta del Governo libanese, per processare i presunti responsabili dell’assassinio dell’ex primo ministro Rafik Hariri e di altre 22 persone morte nello stesso attentato. A seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1664(2006) le Nazioni Unite e la Repubblica libanese hanno negoziato un accordo sull’istituzione del Tribunale speciale; lo Statuto del Tribunale è entrato in vigore il 10 giugno 2007 sulla base di un’ulteriore risoluzione del Consiglio di Sicurezza, la n. 1757(2007) del 30 maggio 2007.

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per quanto riguarda il comma 11, ha stanziato 500.000 euro.

 

Il comma 12dell’articolo 24 autorizza fino al 31 ottobre 2009 la spesa per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari (Trust funds) della NATO, con particolare riferimento a quelli destinati alla riforma del settore sicurezza in Kosovo e al reinserimento nella vita civile dei militari in esubero in Bosnia-Erzegovina.

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, con riferimento al comma 12, ha stanziato 1.300.000 euro. Tale importo sarà concentrato su due specifici Fondi fiduciari, ovvero quello destinato al sostegno dell’Esercito nazionale afghano (un milione di euro) e quello a favore della campagna informativa, in Giordania, sul rischio delle mine e del munizionamento inesploso (300.000 euro).

 

Il comma 13dell’articolo 24 autorizza fino al 31 ottobre 2009 la spesa perassicurare la partecipazione dell’Italia, attraverso esperti nazionali, alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall’OSCE.

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per ciò che concerne il comma 13, ha stanziato 597.820 euro. Tale importo sarà destinato prevalentemente (496.300 euro) a finanziare la presenza stabile di circa 64 esperti italiani nelle missioni sul terreno dell’OSCE e in minor misura presso le relative Istituzioni, mentre una quota pari a 101.520 euro riguarderà la partecipazione di 36 esperti nelle missioni di osservazione elettorale dell’OSCE medesima.

 

Il comma 14 autorizza fino al 30 ottobre 2009 la spesa per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione, nonché per quelli operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio. Il comma 14 stabilisce anche che, al personale inviato in Iraqa tale fine viene corrisposta l’indennità di missione di cui al R.D. 941/1926 nella  misura  intera incrementata del 30 per cento, calcolata  sulla  diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

La disciplina recata dal R.D. n. 941/1926 sul trattamento di missione all’estero del personale statale è illustrata nel commento al precedente comma 3 dell’articolo 24.

Si segnala nel presente comma il riferimento al 30 ottobre 2009, anziché al 31, come indicato in tutti gli altri commi dell’articolo in esame.

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, con riferimento al comma 14, ha stanziato 5.148.311 euro. Tale somma si riparte in 4.406.810 euro per interventi operativi di emergenza e sicurezza, e 741.501 euro per la prosecuzione di interventi a sostegno della ricostruzione in Iraq.

Per quanto riguarda gli interventi di emergenza e sicurezza, 2.243.560 euro saranno destinati allo scenario iracheno, per accrescere il numero di carabinieri e sottufficiali adibiti a compiti di sorveglianza e di scorta. Uguale destinazione avranno i fondi a favore dell’Afghanistan, pari a  1.751.460 euro, e del Libano (411.789 euro).

Con riferimento invece alla ricostruzione in Iraq, la quota maggiore dello stanziamento (437.447 euro) è destinata a sostenere le attività volte a favorire il dialogo e la riconciliazione nazionale, mentre 184.053 euro andranno a supporto della partecipazione dell’imprenditoria italiana alla ricostruzione, e 120.000 euro finanzieranno lo studio e la messa in esercizio di risorse informatiche per il monitoraggio delle iniziative di ricostruzione.

 

In base al comma 15 si autorizza la spesa, entro il 31 ottobre 2009, allo scopo di coprire le spese di missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Iraq ed in Afghanistan. Il trattamento economico di tale personale è determinato secondo quanto previsto dall’art. 204 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.

Il citato art. 204, con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l’attribuzione di un’indennità adeguata, e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali (v. infra) . L’attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell’economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.

Si ricorda che l’art. 35 del DPR n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che le delegazionidiplomatiche speciali vengano istituite con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell’economia e delle finanze), laddove lo svolgimento di determinati eventi internazionali (conferenze, trattative o riunioni internazionali) richieda la costituzione in loco di un ufficio apposito. Con tale decreto vengono altresì determinati i compiti della delegazione e la sua composizione. Si ricorda altresì che la legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, all’articolo 9, ha novellato il medesimo art. 35 del DPR 18/1967, aggiungendovi la previsione che le delegazioni diplomatiche speciali possano venire istituite anche in “casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi”.

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, con riferimento al comma 15, ha stanziato 125.885 euro,  con specifico riguardo alle esigenze operative delle Ambasciate d’Italia a Baghdad e a Kabul.

 

Il comma 16 autorizza  fino al 31 ottobre 2009 la spesa per la partecipazione di funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PESD, nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea per le varie aree di crisi.

La norma precisa, inoltre, che l’indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata - detraendo l’indennità eventualmente corrisposta dall’Organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l’assegno di rappresentanza – nella misura dell’80% di quella determinata in base all’art. 171 del DPR n. 18/1967.

Per i funzionari diplomatici che prestino servizio presso contingenti italiani impegnati in missioni internazionali, l’indennità non può in alcun caso eccedere il trattamento economico di spettanza dell’organo di vertice del contingente stesso.

 

L’art. 171 del DPR n. 18/1967 distingue nell’indennità di servizio all’estero (ISE) due componenti: una indennità di base, quale determinata nella tabella allegata al DPR, e maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede. Viene altresì stabilito che l’ISE “non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare”. E’ prevista la possibilità di ulteriori maggiorazioni dell’ISE in caso di sedi di servizio che comportino, per diverse cause, alti rischi o elevati disagi.

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, con riguardo al comma 16, ha stanziato 889.180 euro.

 

Per quanto riguarda il comma 17, si osserva esservi probabilmente stato un refuso, in quanto il comma 17 non fa altro se non reiterare il primo capoverso del precedente comma. D’altra parte, la relazione tecnico-finanziaria che accompagna il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009 attribuisce invece al comma 17 una somma specifica (139.220 euro), e assai minore di quella a favore del precedente comma, dettagliandone altresì la finalizzazione – che sarebbe quella di consentire il completamento di alcuni incarichi presso il Rappresentante speciale dell’Unioone europea per la Georgia, nonché riguardanti gli scenari del Kosovo, dell’Afghanistan e della Bosnia.

 

Il comma 18 autorizza fino al 31 ottobre 2009, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell’Africa sub-sahariana, una spesa per la Somalia, per il Sudan e per la Repubblica Democratica del Congo, ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2009 per l’attuazione della legge n. 180/1992.[15]

Nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione (A.C. 2561) si precisa che il principale obiettivo dell’azione italiana nel processo di ricostruzione, stabilizzazione e sostegno dei processi di pace è stato individuato negli interventi in favore delle fasce più vulnerabili della popolazione residente nelle aree e nei territori coinvolti in eventi bellici e dei rifugiati. Gli ambiti su quali si concentra particolare attenzione sono la sicurezza alimentare, la salute, il ripristino della funzionalità delle strutture di base – anche al fine di assicurare l’accesso alle risorse idriche - la riabilitazione delle strutture sanitarie e il consolidamento di iniziative a sostegno dell’economia, con particolare riguardo al settore della piccola e media impresa.

Con riguardo al Sudan la relazione sottolinea che l’impegno italiano è mirato a contribuire al sostegno degli accordi di pace tra il Nord e il Sud del Paese, nonché alla pacificazione in Darfur, anche attraverso la partecipazione finanziaria agli appelli consolidati delle Nazioni Unite; inoltre, l’azione italiana punta a porre in essere attività che rechino immediato beneficio alle popolazioni locali, quali l’assistenza a rifugiati e sfollati, la sicurezza alimentare, la sanità.

Per la Somalia nella relazione si precisa che l’Italia ha previsto la realizzazione di attività e iniziative, nell’ambito del Work Plan dell’Onu, a sostegno delle popolazioni vittime della crisi politica ed umanitaria, volte al sostegno della popolazione vittima della crisi tramite il rafforzamento degli interventi a sostegno dell’assistenza alimentare, con particolare riguardo alle necessità primarie degli sfollati.

Si segnala che l’articolo 01 premesso al D.L. 209/2008 dalla legge di conversione (legge 24 febbraio 2009, n. 12) al comma 1 ha autorizzato, fino al 30 giugno 2009, la spesa di 45.000.000 euro ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49[16], come determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 2009[17]  per la realizzazione delle attività e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonché il sostegno alla ricostruzione civile. La norma stabilisce, inoltre, che le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possano esserlo nell'esercizio successivo.

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per ciò che concerne il comma 18, ha stanziato 2.200.000 euro. Tale importo sarà destinato prevalentemente (1.500.000 euro) alle iniziative dell’UNDP (Programma di sviluppo delle Nazioni Unite) per la Somalia, mentre 700.000 euro serviranno a favorire in Sudan l’attuazione dell’Accordo globale di pace del 2004 tra il Nord e il Sud del Paese.

 

Il comma 19 autorizza fino al 31 ottobre 2009 la spesa per la copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione italiana al meccanismo europeo Athena.

Istituito dal Consiglio dell’Unione europea il 1° marzo 2004, Athena è un dispositivo concepito per amministrare il finanziamento dei costi comuni necessari per l'attuazione delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Athena è gestito sotto l'autorità di un comitato speciale, organo composto dai rappresentanti dei paesi contributori.

Il precedente provvedimento di proroga (D.L. 209/2008) non recava l’autorizzazione di spesa per il meccanismo Athena. D’altra parte, il più volte citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009 non reca alcuna destinazione di fondi per il comma 19.

 

Il comma 20 autorizza fino al 31 ottobre 2009 la spesa per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è corrisposta un’indennità pari all’80% di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del DPR n. 18 del 1967[18] e successive modificazioni, e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all’interno dell’Iraq. Al funzionario è riconosciuta la facoltà di avvalersi, per l’espletamento delle proprie attività, del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del presente decreto.

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, in riferimento al comma 20, ha stanziato 99.320 euro.

Si segnala altresì che la relazione tecnico-finanziaria che accompagna il decreto del Ministro della Difesa riporta il totale generale della spesa per le attività di competenza del Ministero degli Affari esteri, che ammonta a 39.999.737 euro.

 

Ai sensi del comma 21 è autorizzata, dal 1° luglio 2009 e sino al 31 ottobre 2009, la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene, e per la realizzazione di attività di cooperazione militare nel settore navale. Tali attività, come precisato nella relazione illustrativa - che tuttavia non fa riferimento alla cooperazione militare nel settore navale - vengono svolte nell’ambito della NATO Training Mission Iraq (NTM-I).

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, in riferimento al comma 21, ha stanziato 6.130.972 euro.

Si rammenta che l’articolo 2, comma 8 del precedente provvedimento di proroga (D.L. 209/2008) ha autorizzato, per le medesime finalità - ad eccezione della cooperazione militare nel settore navale, non prevista dalla norma -  la spesa di  6.546.081 euro per il periodo 1° gennaio  - 30 giugno 2009. 

 

Il comma 22 autorizza, dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76, per la partecipazione di personale militare all’addestramento delle Forze armate serbe all’utilizzo di apparecchiature per lo sminamento e del materiale di protezione individuale di cui all’articolo 3, comma 14 del D.L. 31 gennaio 2008, n. 8.[19]

Il comma 14 dell’articolo 3 del D.L. 8/2008 ora richiamatoha autorizzato la spesa di un milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, per la cessione a titolo gratuito di apparecchiature per lo sminamento e di materiale di protezione individuale alle forze armate dell’Egitto e della Serbia.

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009 ha assegnato al comma 22 l’importo di 50.000 euro.

 

Il comma 23 autorizza, dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la spesa stabilita con il decreto di cui al comma 76,per la prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni, organizzato dal Ministero della giustizia – nell’ambito della missione europea EUJUST LEX – già previsto, da ultimo, dall’art. 2, comma 9, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.  E’ inoltre previsto che siano stabiliti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti; la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi; la misura delle spese per i sussidi. E’ altresì ribadita la previsione, già inserita in pregressi provvedimenti d’urgenza di analogo contenuto, in base alla quale i programmi dei corsi di formazione si conformano al diritto umanitario internazionale ed ai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, così come alle regole di procedura e prova acquisite negli statuti dei tribunali penali internazionali ad hoc e della Corte penale internazionale.

Si segnala che per le medesime finalità, con riferimento al periodo 1° gennaio - 30 giugno 2009, l’articolo 2, comma 9 del D.L. 209/2008 ha autorizzato la spesa di 236.335 euro.

Il decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009 ha previsto per il comma 23 un’autorizzazione di spesa pari a 133.168 euro.

La missione EUJUST LEX nasce dalla decisione, presa dal Consiglio dell’Unione europea il 21 febbraio 2005, di avviare una missione integrata sullo stato di diritto per l’Iraq, e si fonda sull’azione comune 2005/190/PESC del Consiglio medesimo, adottata il 7 marzo 2005, che l’ha formalmente istituita. La missione, avviata a partire dal luglio 2005, è intesa a sovvenire alle impellenti necessità dell’ordinamento giudiziario penale iracheno attraverso la formazione dei funzionari per la gestione dell’indagine penale. La struttura della missione è composta da un Capo missione, da un ufficio di coordinamento a Bruxelles, da un ufficio di collegamento a Baghdad e da strutture di formazione e formatori messi a disposizione dagli Stati membri.  Il 10 novembre 2008 la missione è stata insignita del più alto riconoscimento in ambito internazionale per l'eccellenza in "law enforcement and leadership" da parte dell’ International Association of Chiefs of Police (IACP). Dal 2005 la missione ha formato circa 2.000 tra giudici, ufficiali di polizia ed agenti penitenziari. Il 26 marzo 2009 il Consiglio ha deciso di prorogare la missione fino al 30 giugno 2010, includendo una fase pilota di attività da svolgere in Iraq.

 

Il comma 24 autorizza fino al 31 ottobre 2009 la partecipazione italiana a una missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Pakistan e Afghanistan al fine di sostenere i Governi di due Paesi nello svolgimento delle attività prioritarie per lo sviluppo e il consolidamento delle istituzioni locali e nell’assistenza alla popolazione.

I commi 25-31 e seguenti precisano le modalità della partecipazione italiana alla missione internazionale in Pakistan ed Afghanistan, nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuate nel corso dei colloqui internazionali ed in particolare nella Conferenza dei donatori dell’area. Tale missione, secondo quanto specificato al comma 25, è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo di Islamabad, riguardanti tra l’altro il sostegno ai seguenti settori: sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa nonché quello dei mezzi di comunicazione locali.

Il comma 26 prevede che per l’organizzazione della missione sia necessario allocare risorse finanziarie aggiuntive, laddove per il finanziamento degli interventi verranno utilizzati gli ordinari stanziamenti di bilancio nonché quelli previsti dai commi da 1 a 10 per le missioni a carattere umanitario. Tuttavia, nel  decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009 non è contenuto per il comma 26 alcuno stanziamento, e viene anzi precisato – come per il precedente comma 19 – che “per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, non è prevista alcuna autonoma voce di spesa”.

L’assetto delle attività di coordinamento degli interventi – secondo quanto previsto dal comma 27 verrà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero degli Affari esteri. Lo stesso provvedimento fisserà le modalità di organizzazione e di raccordo con le autorità e le strutture amministrative locali, di un’apposita Task Force, con il compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi, unitamente all’istituzione di un comitato di controllo.

Il comma 28 estende agli interventi programmati nell’ambito della missione internazionale in Pakistan ed Afghanistan il regime definito dai commi 2, 3, 4, 6 ed 8 dello stesso articolo ed, in quanto compatibili, dalle disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo dalle disposizioni  e segnatamente dalla legge n. 49/1987 e dal decreto-legge n. 347/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 426/1996.

Il Ministero degli Affari esteri può inoltre, secondo quanto disposto dal comma 29, procedere ad procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ex art. 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5 milioni di euro. Lo stesso comma prevede inoltre che per l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi trovino applicazione le disposizioni di cui alla Parte seconda del decreto legislativo citato, disciplinante i contratti pubblici riguardanti lavori, servizi e forniture nei settori ordinari.

Ai sensi del comma 30 le disposizioni introdotte dai due commi precedenti si applicano in deroga a quanto previsto in materia di spese in economia. Il comma 31 prevede che il Ministero degli Affari esteri identifichi le misure più idonee volte ad agevolare la partecipazione di organizzazioni non governative che intendano operare in Pakistan ed Afghanistan per scopi umanitari.

Il comma 32 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 223.264.121 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan, da ultimo rifinanziate dall'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

Il decreto del 3 luglio 2009 specifica altresì che 10.000.000 di euro del predetto stanziamento sono da assegnare al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio per le esigenze dell’AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna).

La missione ISAF (International Security Assistance Force)è stata costituita a seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1386/2001 con il compito di garantire, nell'area di Kabul, un ambiente sicuro a tutela dell'allora Autorità provvisoria afghana, guidata da Hamid Karzai. La risoluzione ONU 1510 del 13 ottobre 2003, ha autorizzato l'espansione delle attività di ISAF anche al di fuori dell'area di Kabul. Dall’11 agosto 2003 la NATO ha assunto il comando, il coordinamento e la pianificazione di ISAF. La fase dell’espansione è stata realizzata attraverso la costituzione in ogni area di una FSB (Forward Support Base), ovvero una installazione militare aeroportuale che fornisce il fornire supporto operativo e logistico ai PRT (Provincial Reconstruction Team) presenti nella stessa regione.

Il PRT è una struttura mista composta da unità militari e civili con il compito di assicurare il supporto alle attività di ricostruzione condotte dalle organizzazioni nazionali ed internazionali operanti nella regione. Ogni PRT é strutturato in base al rischio, alla posizione geografica ed alle condizioni socio economiche della regione in cui opera.

L’Italia ha assunto, dal giugno 2005, il compito di coordinare la FSB di Herat ed i PRT della regione ovest del Paese (che comprende le province di Farah, Badghis e Ghor, oltre a quella omonima di Herat). Attualmente la presenza italiana è articolata in: un contingente presente a Kabul; un contingente di stanza nella regione di Herat che coordina le attività del FSB e dei PRT della regione.

La missione EUPOL (European Police) Afghanistan è stata istituita con l’azione comune 2007/369/PESC del 30 maggio 2007, nel quadro del processo di riforma della polizia afgana, con il compito di favorire lo sviluppo di una struttura di sicurezza afgana sostenibile ed efficace, in conformità agli standard internazionali. Tale iniziativa è finalizzata allo svolgimento delle attività di monitoraggio, addestramento, guida e consulenza a favore del personale afgano destinato alle unità dell’Afghan National Police (ANP), e dell’Afghan Border Police (ABP). La missione ha sede a Kabul (organismo di direzione) ed opera a livello sia regionale (presso i 5 Comandi regionali della Polizia nazionale afgana) sia provinciale (presso i PRT).

 

Il comma 33 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 101.079.918 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano UNIFIL in Libano, compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

La missione UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell’ONU con la risoluzione 425/1978, su richiesta del governo libanese, con il compito, di verificare il ritiro delle truppe israeliane, oltre a quello di ristabilire la pace e la sicurezza internazionale e di assistere il Governo del Libano a ripristinare la sua effettiva autorità nella zona.

A seguito del ritiro delle truppe israeliane avvenuto nel giugno 2001 e del conseguente esaurimento di una parte del mandato, l’UNIFIL ha subito una graduale trasformazione, configurandosi ora come una missione di osservatori.

In seguito alla crisi dell’estate 2006, la missione UNIFIL è stata ridefinita dalla risoluzione n. 1701 dell’11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. La nuova risoluzione ha disposto una azione "cuscinetto" delle forze UNIFIL, dispiegate tra l'Esercito libanese e quello israeliano, in tutto il territorio libanese a sud del fiume Litani.

A tale scopo il contingente UNIFIL è stato incrementato fino a un massimo di 15.000 effettivi ed ha come nuovi compiti principali quelli di monitorare l’effettiva cessazione delle ostilità; di “mettere in atto i provvedimenti che impongono il disarmo dei gruppi armati in Libano”, nonché di prestare la propria assistenza per contribuire ad assicurare l’accesso umanitario alle popolazioni civili e il volontario e sicuro ritorno delle persone sfollate. UNIFIL è inoltre autorizzata a resistere a tentativi volti ad impedire ad essa con la forza l’esecuzione dei suoi compiti, e a proteggere il personale, i locali, le installazioni e il materiale delle Nazioni Unite, nonché gli operatori umanitari e i civili “esposti a una minaccia imminente di violenza fisica”.

L’Italia contribuisce anche alla componente navale multinazionale di UNIFIL, costituita dalla Maritime Task Force 448 - UNIFIL (TF 448), attualmente guida belga, che effettua il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese, richiesto dal Department of Peacekeeping Operations delle Nazioni Unite.

 

Il comma 34 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 12.219.154 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 3, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

La missione Active Endeavour consiste nel dispiegamento nel Mediterraneo orientale, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all’applicazione dell’articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell’11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano (oltre 100.000 a fine 2008). L’operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei controlli antipirateria marittima. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell’integrazione nella NRF (NATO Response Force) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (Standing NRF Maritime Group 1) e SNMG-2 (Standing NRF Maritime Group 2).

 

Il comma 35 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 65.422.832 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 4, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

Le missioni prorogate sono: la MSU (Multinational Specialized Unit), la CIU (Criminal Intelligence Unit), la EULEX Kosovo, la Security Force Training Plan in Kosovo e la missione Joint Enterprise, nell’area balcanica.

La C.I.U. (Criminal Intelligence Unit) opera in seno alla missione UNMIK (vedi commento al successivo comma 21) consiste in una unità di intelligence contro la criminalità che svolge attività di supporto alla Amministrazione Provvisoria del Kosovo, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici. La CIU ha, tra l'altro, il compito di mantenere un collegamento diretto con l’Ufficio italiano Interpol, in modo da snellire le procedure di trasmissione delle informazioni relative ai traffici criminali tra l’Italia e il Kosovo.

La missione EULEX Kosovo è stata istituita con l’Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008 ed è la più vasta missione civile approntata nell’ambito della politica europea di sicurezza comune.

EULEX opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa cha ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell’autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell’ordine pubblico con l’istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.

La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell’evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l’adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.

EULEX è una missione tecnica concepita come uno sforzo congiunto con le autorità kosovare, in linea con il principio della titolarità locale. In particolare, EULEX Police Component, che sarà composta da circa 1.400 agenti, assisterà la polizia kosovara nella costruzione di una polizia multietnica.

EULEX Justice Component impegnerà, invece, in regime di piena operatività, circa il 300 persone, il 10% del totale dello staff della missione; di queste, una settantina saranno impegnate nel sistema carcerario ed opereranno in stretta collaborazione con gli omologhi locali. A capo della componente giudiziaria di EULEX è stato posto il magistrato italiano dott. Alberto Perduca.

Infine EULEX Customs Component, che coopera con i programmi doganali dell’Ue, effettua le attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza nel proprio settore di competenza avvalendosi di 27 operatori internazionali e di 19 nazionali che supporteranno il custom service kosovaro in un’azione volta ad agevolare il commercio legittimo e a contrastare quello illegale.

La struttura di EULEX è articolata in un quartier generale con sede a Pristina e uffici regionali e locali in tutto il Kosovo.

L’operazione Joint Enterprisecomprende le attività di KFOR, MSU, ed i NATO Head Quarters di Skopje, Tirana e Sarajevo. Essa è frutto della riorganizzazione della presenza NATO nei Balcani operata alla fine del 2004, che ha determinato l’unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla Joint Operation Area). Si dà conto di seguito delle singole missioni che contribuiscono alla Joint Enterprise:

Ø     KFOR (Kosovo Force) è una missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania. L'obiettivo della missione è stato inizialmente quello di attuare e, se necessario, far rispettare gli accordi del cessate il fuoco o dell’Interim Agreement, allo scopo di fornire assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili, agevolando il processo di pace e stabilità.

Nello specifico, i militari della KFOR effettuano il controllo dei confini tra il Kosovo e la Serbia; svolgono compiti di ordine pubblico e controllo del territorio; collaborano con l’UNMIK e realizzano attività di assistenza umanitaria.

Le attività di gestione dell'ordine pubblico sono affidate alla missione MSU (Multinational Specialized Unit), con sede a Pristina, posta alle dirette dipendenze del comandante di KFOR e composta prevalentemente dal personale dell'Arma dei Carabinieri.

Nel maggio 2006, al fine di accrescere la flessibilità di impiego e la capacità di risposta a fronte di crisi improvvise, è stata decisa una ulteriore trasformazione della struttura di KFOR, completata nell’estate 2007, che, senza prevedere riduzioni numeriche dei contingenti, ha visto il passaggio dalla precedente articolazione su quattro Brigate multinazionali aventi ognuna la propria area di competenza, a cinque Task Forces, dotate di particolare flessibilità operativa, più una Forza di Reazione Rapida (Quick Reaction Force). Le 5 Task Force sono basate a Mitrovica (Nord), Pristina (Centro), Gnjlane (Est), Prizren (Sud) e Belo Polje - PEC (Ovest).

Ø     La missione NATO Headquarters Skopje è stata costituita il 17 giugno 2002 ed ha la responsabilità delle attività NATO in Fyrom. L'impegno principale assunto dalla NATO in Macedonia è quello di rendere le strutture di quel paese pienamente integrate in quelle euroatlantiche. La missione ha il compito di condurre attività di sostegno e di consulenza per contribuire al conseguimento degli obiettivi della comunità internazionale finalizzati alla stabilità del Paese e, più in generale, dell'area balcanica.

Ø     La missione NATO Headquarters Tirana ha avuto inizio il 17 giugno 2002 ed ha rilevato i compiti di COMMZ-W. Compito della missione è quello di facilitare il coordinamento tra il governo albanese, la comunità internazionale e la NATO, assistere le autorità albanesi nelle attività di controllo dei confini e contrasto ai traffici illeciti, garantire il monitoraggio delle linee di comunicazione.

Ø     La missione NATO Headquarters Sarajevo è stata costituita il 2 dicembre 2004, dopo la conclusione della missione SFOR ed il passaggio delle sue competenze alla missione Althea dell’UE. La NATO ha voluto comunque mantenere una propria presenza in Bosnia-Herzegovina, attraverso questa missione che ha il compito di fornire assistenza alla riforma della difesa della Bosnia, e di favorirne l’adesione al programma PfP. La missione svolge inoltre limitate mansioni operative per il supporto alla lotta al terrorismo ed attività di supporto al Tribunale penale per l’ex Iugoslavia (ICTY), in particolare per la ricerca e la cattura dei criminali di guerra.

 

Il comma 36 autorizza, la spesa di 11.030.043 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione Althea dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 5, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009. Nell’ambito di Altea opera altresì la missione denominata IPU (Integrated Police Unit).

L'Operazione Althea è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Ris. 1551 del 9 luglio 2004).

L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell’Ufficio dell’Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).

Nell'ambito della missione Althea operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (European Gendarmerie Force), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale. L’Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (Integrated Police Unit), con sede a Sarajevo.

 

Il comma 37 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 341.973 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata TIPH 2 ad Hebron, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 6, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

La missione TIPH 2 (Temporary International Presence in Hebron) è stata istituita con il protocollo del 15 gennaio 1997 sottoscritto da Israele e Autorità palestinese, concernente il ritiro di Israele dalla zona di Hebron. La forza multilaterale è costituita da contingenti di Italia, Danimarca, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia, con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio, mediante un'opera di monitoraggio e osservazione.

All’accordo ha fatto seguito un Memorandum siglato dai sei Paesi che partecipano alla missione, che hanno successivamente inviato una lettera congiunta ai governi israeliano e palestinese, perfezionando in tal modo la costituzione della forza multilaterale, chiamata ad operare a partire dal 1° febbraio 1997.

 

Il comma 38 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 264.918 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione EUBAM Rafah dell'Unione europea, di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 7, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

La missione EU BAM Rafah (European Union Border Assistance Mission on the Gaza-Egypt Border-Crossing) è stata istituita con l’Azione comune del Consiglio del 25 novembre 2005. Tale impegno europeo scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati "Agreement on Movement and Access" e "Agreed Principles for Rafaj Crossing", al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la West Bank.

La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del valico di Rafah (Rafah Crossing Point – RCP) con l’Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all’atto del disimpegno israeliano dall’area. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi e lo sviluppo progressivo della Road Map.

Dal 14 marzo 2006, il Comandante della missione europea in Gaza attuava, per motivi di sicurezza e su disposizione delle autorità israeliane, la temporanea sospensione dell’attività di controllo del valico di Rafah, limitazioni (imposte da Israele) al movimento dei monitors ed il trasferimento del personale presso Ashkelon (Israele). Il valico veniva riaperto il 25 agosto 2006, mentre il 9 maggio 2007 veniva decisa la sospensione delle attività di monitoraggio del valico. Dal 13 giugno 2007 il valico è stato nuovamente chiuso.

Da quella data gli osservatori si trovano ad Ashqelon, in Israele, e mantengono una piena capacità operativa che consentirebbe la riattivazione della propria attività qualora si decidesse la riapertura del valico. La missione è stata da ultimo prorogata al 24 novembre 2009.

 

Il comma 39 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 75.413 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID, nel Darfur, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 8, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

La missione UNAMID (United Nations-African Union Mission in Darfur) è stata istituita dal Consiglio di sicurezza dell’ONU con la risoluzione n. 1769 del 31 luglio 2007, con il compito di intraprendere le azioni necessarie per sostenere una tempestiva applicazione dell’Accordo di pace nel Darfur sottoscritto nel 2004, impedire attacchi armati e proteggere i civili.

I compiti iniziali di UNAMID consistono innanzitutto nel reinstaurare la sicurezza al fine di permettere la continuazione dell'assistenza umanitaria, nel proteggere i civili, nel monitorare l'andamento dell'accordo e nell’aiutare la sua della implementazione.

La risoluzione 1769 fissa inoltre degli obiettivi di lungo periodo, tra i quali: quello di fornire ONU un ambiente sicuro per la ricostruzione, lo sviluppo e il ritorno di profughi e dei rifugiati, quello di promuovere i diritti umani e le libertà basilari, nonché lo stato di diritto, quello di monitorare la sicurezza al confine con il Ciad e la Repubblica Centrafricana.

Nel febbraio 2008 il governo del Sudan e il responsabile politico della missioneUNAMID hanno firmato un accordo, noto come Sofa (Status of Forces Agreement), che riguarda gli aspetti concreti della presenza delle forze internazionali.

La missione assorbe sostanzialmente il contingente ed i poteri della missione AMIS II dell’Unione africana, ma il suo dispiegamento della forza in Darfur sta incontrando notevoli difficoltà e procede a rilento.

 

Il comma 40 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 179.514 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione EUPOL RD CONGO dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 10, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

 

La missione EUPOL RD Congo è stata istituita dal Consiglio dell'Unione europea con l'Azione comune 2007/405/PESC del 12 giugno 2007.

La missione, condotta nell’ambito della PESD, ha rilevato la precedente missione EUPOL Kinshasa.

L'EUPOL RD CONGO sostiene la riforma del settore della sicurezza, nel campo della polizia e delle sue relazioni con la giustizia, con un’azione di controllo, di guida e di consulenza, senza poteri esecutivi; la missione contribuisce alla riforma ed alla ristrutturazione della polizia nazionale congolese, contribuisce a migliorare l’interazione tra la polizia ed il sistema giudiziario penale, ad assicurare la coerenza nell’insieme degli sforzi intrapresi in materia di sicurezza ed agisce in stretta collaborazione con EUSEC RD CONGO ed altri progetti nel settore della riforma della polizia e della giustizia penale.

 

Il comma 41 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 83.373 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP a Cipro, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 11, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

 

La missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell’equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione denza di Cipro fu concessa dall’Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il di costituire l’UNFICYP una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell’ordine e della legalità nell’isola.

A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell’isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore “de facto” dall’agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.

Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello status quo, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento  della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee.

UNFICYP ha sede a Nicosia. Il mandato, esteso di sei mesi in sei mesi, è stato da ultimo prorogato fino al 15 dicembre 2009 dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1873 del 29 maggio 2009.

 

Il comma 42 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 669.991 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 12, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

 

Le attività di assistenza alle Forze armate albanesi sono svolte dalla DIE (Delegazione italiana di esperti), che ha il compito di sostenere le Forze Armate albanesi nel processo di trasformazione per adeguare le proprie strutture a modelli NATO-compatibili. La cooperazione è regolata dal Protocollo firmato a Roma, dai Ministri della Difesa italiano e albanese, il 28  agosto 1997, a distanza di pochi giorni dal ritiro delle forze di Alba e dall’insediamento del nuovo Governo albanese. L’accordo, che prevedeva la costituzione di un Gruppo Italiano di Esperti (Gie), dette l’avvio subito dopo alla Delegazione Italiana di Esperti (Die), costituita da un Comando e da un Gie.

La DIE, che dipende direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa, ha sede nella città di Tirana. Gli interventi si svolgono nei settori più importanti, tra cui la riorganizzazione delle Forze armate, la difesa aerea, la comunicazione e i trasporti; la bonifica di mine e ordigni esplosivi.

 

Il comma 43 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 442.817 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione EUMM Georgia dell'Unione europea, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 13, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

 

La missione EUMM (European Union Monitoring Mission) Georgia è stata istituita dall'Unione Europea, in seguito all'Azione Comune del Consiglio UE n. 736 del 15 settembre 2008, che ha disposto il dispiegamento in Georgia, nelle zone adiacenti l'Ossezia del sud e l'Abkhazia, di una missione, con quartier generale a Tbilisi, finalizzata a garantire il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE - Russia del 12 agosto e dell'8 settembre 2008.

L'EUMM opera in stretto coordinamento con le missioni già attivate nel Paese dall'OSCE e dall'ONU (United Nations Observer Mission in Georgia - UNOMG).

La missione ha il compito di monitorare l’Accordo dell’8 settembre 2008 prefiggendosi i seguenti obiettivi:

a)  Stabilization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di stabilizzazione basato sul citato accordo;

b)  Normalization: monitorare, analizzare e riportare in merito al processo di normalizzazione, ponendo particolare attenzione ai sistemi di trasporto ed agli aspetti politici e di sicurezza relativi al rientro dei rifugiati e dei profughi;

c)  Confidence building: contribuire alla riduzione delle tensioni tra le parti, attraverso l’attivazione di collegamenti fra le stesse;

d)  Alimentazione dell’azione politica UE e di altre forme di impegno dell’Unione nell’area.

 

Il comma 44 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 28.756.292 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione Atalanta dell'Unione europea, per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria navale al largo della Somalia, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 14, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009. Il comma autorizza altresì la partecipazione di personale militare italiano all'operazione della NATO per il contrasto della pirateria.

La missione Atalanta è stata istituita con l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 10 novembre 2008. L’operazione militare è condotta a sostegno delle risoluzioni 1814, 1816 e 1838 del 2008 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria dagli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Il mandato prevede la protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo; la sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime; l’uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria; la possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi. Le forze schierate opereranno fino a cinquecento miglia marine al largo della Somalia e dei paesi vicini.

L’operazione Atalanta ha una durata prevista di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008.

 

Il comma 45 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 10.462.401 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 15, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009. (si veda il commento ai commi 14 e 32)

 

Il comma 46 autorizza il Ministero della difesa a cedere, a titolo gratuito, materiali per l'allestimento di un campo tende alle Forze armate afgane e dispositivi per lo sminamento e per la rilevazione di esplosivi e sostanze stupefacenti alle Forze armate libanesi. L’onere di tale cessione è individuato dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009 in 1.160.000 euro.

 

Il comma 47 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 2.098.229 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 20, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

 

I programmi di cooperazione sono svolti nell’ambito delprotocollo d'intesa (cosiddetto Bilaterale Interni) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

La collaborazione è proseguita in base a successivi protocolli bilaterali. Il D.L. 451/2001 ha istituito un ufficio di collegamento interforze in Albania ed ha previsto la presentazione di una relazione annuale al Parlamento,da parte del Ministro dell'interno, che dia conto della realizzazione degli obiettivi fissati, dei risultati raggiunti e dell'efficacia degli interventi effettuati.

 

Il comma 48 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 542.960 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo e per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK, da ultimo rifinanziate dall'articolo 3, comma 21, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009. (si veda il commento al comma 35)

 

Il comma 49 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 13.770 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EU BAM Moldova e Ucraina dell’Unione europea, per l’assistenza nella gestione delle frontiere e i controlli doganali tra i due Paesi, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 22, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

 

La missione EU BAM (European Union Border Assistance Mission) Moldova e Ucraina è stata istituita con l’Azione comune 2005/776/PESC del 7 novembre 2005 del Consiglio dell’Unione Europea, che modifica la precedente Azione comune 205/265/PESC, relativa alla nomina di un rappresentante speciale dell’UE per la Moldova. EUBAM ha il compito di svolgere assistenza presso il confine tra Moldova e Ucraina per la prevenzione dei traffici illeciti, del contrabbando e delle frodi doganali, attraverso l’addestramento del personale dei due Paesi addetto ai servizi doganali. La missione lavora in stretto contatto con il team del rappresentante speciale dell’UE per la Moldova, cui verrà assegnato ulteriore personale dislocato a Kiev, Chisinau e Odessa per le questioni relative alle frontiere.

La missione, inizialmente autorizzata con un mandato biennale, a decorrere dal 1° dicembre 2005, è stata successivamente prorogata al 30 novembre 2009. Dal quartiere generale stabilito a Odessa dipendono cinque sedi distaccate.

 

Il comma 50 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 22.630 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS dell’Unione europea in Palestina, da ultimo rifinanziata dall'articolo 3, comma 23, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

 

La missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories), è stata istituita dal Consiglio europeo con l’azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005. La missione ha una durata prevista di tre anni.

Lo scopo della missione è quello di contribuire all’istituzione di una struttura di polizia sotto la direzione palestinese. A tal fine EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese nell’attuazione del programma di sviluppo e fornisce ad essa assistenza e sostegno; coordina e agevola l’assistenza dell’UE e degli Stati membri; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia.

 

Il comma 51 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 492.409 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in EUPM in Bosnia-Erzegovina, da ultimo rifinanziate dall'articolo 3, comma 24, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009.

 

La missione EUPM (European Union Police Mission), iniziata il 1° gennaio 2003, prosegue le attività condotte dalla missione IPTF, operante nell'ambito della missione ONU UNMIBH, in Bosnia-Erzegovina, con il compito di fornire sostegno alla Polizia locale tramite attività addestrativa e cooperazione investigativa ed informativa.

L'EUPM è stata istituita con una decisione del Consiglio dell'11 marzo 2002. La missione è stata approvata sia dal Comitato direttivo del Consiglio per l'attuazione della pace (PIC) che dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU (Risoluzione 1396/2002).

La missione è stata successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2009 dall’Azione comune 2007/749/PESC del Consiglio del 19 novembre 2007. L’Italia ha assunto il comando di EUPM a partire dal 1° gennaio 2006.

 

Il comma 52 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 2.696.923 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, da ultimo rifinanziate dall'articolo 3, comma 25, del D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009. Il comma finanzia altresì la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute dall’Italia alla Libia, in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti, al fine di fronteggiare l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani.

 

Il comma 53 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 1.299.333 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan, di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. (Vedi commento al comma 32)

 

Il comma 54 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 421.323 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo, di cui all'articolo 3, comma 27, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. (Vedi commento al comma 35)

 

Il comma 55 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 36.084 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 3, comma 28, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009. (Vedi commento al comma 38)

 

Il comma 56 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 146.336 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti, di cui all'articolo 3, comma 30, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

 

Il comma 57 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 193.564 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo, di cui all'articolo 3, comma 31, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009.

 

Il comma 58 autorizza, fino al 31 ottobre 2009, la spesa di 267.268 euro stabilita dal citato decreto del Ministro della Difesa del 3 luglio 2009, per la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e per la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.

 

Il comma 59 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse.Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.


In particolare:

Ø    la lettera a) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

Ø    la lettera b) quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell’unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l’indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

Ø    la lettera c) prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;

Ø    la lettera d) dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta,EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l’indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

Ø    la lettera e) prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Ø    le lettera f) prevedono, rispettivamente, che al personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, l’indennità di missione sia corrisposta nella misura del novantotto per cento, ovvero nella misura intera incrementata del 30 per cento, con riferimento alla Turchia,sempre che tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

 

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

 

Il successivo comma 60, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all’indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all’estero. Il comma 3 dello stesso articolo 28 precisa tuttavia che tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell’anno 2006 attraverso l’apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Il comma 61 prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell’area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l’indennità speciale di cui all’articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

 

La legge n. 642/1961 disciplina il trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali. L’articolo 1 della legge prevede che il personale destinato presso gli organi citati per un periodo superiore a 6 mesi, percepisce: lo stipendio o la paga e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno; un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione; le ulteriori indennità che possono spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. L’articolo 3 della medesima legge prevede che al citato personale militare può essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

 

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto legge in oggetto, il comma 62 dell’articolo in esame prescrive che per il periodo dal primo luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

 

Il comma 63 prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì  che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

 

Il comma 64reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l’imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

 

Il comma 65 stabilisce che per esigenze connesse con le missioniinternazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio (secondo le modalità di cui all'art. 25 del Dlgs n. 215 del 2001 e successive modificazioni) gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento.  La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

 

Il comma 66, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Il comma 67 rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti di proroga riguardano, in particolare, l’indennità di missione (articolo 2 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l’orario di lavoro e l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

 

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (Indennità di missione) prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (Trattamento assicurativo e pensionistico) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001  prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. A sua volta, la legge 308/1981, recante "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[20] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore[21] e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

L’articolo 7 del D.L. n. 451/2001  (Personale civile) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

Infine, il comma 1 dell’articolo 13 (Norme di salvaguardia del personale), a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici[22], la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Il comma 68 prevede che il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del r.d. n. 918/1942, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, é abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le attività proprie della professione infermieristica e ciò esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, per le Forze armate e la Croce rossa italiana.

 

Il comma 69 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del citato D.L. n. 209/20085.

 

L’articolo 5 del citato decreto-legge prevede l’applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali, sia della disciplina del codice penale militare di pace che di quella di cui all’articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6) del D.L. n. 421 del 2001, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»., convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del  2002 (comma 1 ).

L’articolo 5, comma 2, stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate. Per i reati commessi dagli stranieri – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni - il comma 3 stabilisce la competenza territoriale del Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Il comma 4 dell’art. 5attribuisce al Tribunale(ordinario) di Roma anche la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell’art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata “Atalanta”. Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

L’art. 5, comma 5, prevede che nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applica l’articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001.

L’art. 5, comma 6, consente infine all’autorità giudiziaria italiana, a seguito del sequestro, di disporre l’affidamento in custodia all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave o dell’aeromobile catturati con atti di pirateria.

Infine, il recente D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, approvato dalla Camera dei deputati ed attualmente all’esame del Senato (A.S. 1652), ha introdotto i commi 6-bis e 6-ter.

Il nuovo comma 6-bis prevede che:

Ø     fuori dell’ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, sono applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l’Italia; così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla missione Atalanta;

Ø     sono autorizzati l’arresto, il fermo, il trasferimento dei “pirati” (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall’articolo 2, lett. e) dell’azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone “per il tempo strettamente necessario al trasferimento” nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.

Il comma 6-ter reca, infine, una disposizione transitoria secondo cui:

Ø     le nuove norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti;

Ø     per le comunicazioni relative ai procedimenti in corso relativi ad operazioni antipirateria possono essere utilizzati strumenti telematici.

 

Il comma 70 autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi  dei carabinieri e della Guardia di finanza, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all’acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.

 

Il comma 71 dispone la deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

 

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007.

 

Il comma 72 stabilisce che possano essere assegnati al Ministero della difesa, per finalità istituzionali, delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e degli altri materiali di interesse militare sequestrati e acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca dell'autorità giudiziaria, compresi quelli per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, é stata disposta ma non ancora eseguita la distruzione.

A tale assegnazione si provvede con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze se la confisca è stata disposta dall’autorità giudiziaria civile e con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se la confisca é stata disposta dall'autorità giudiziaria militare.

Infine, il comma 76 contiene le disposizioni più innovative rispetto alla vigente disciplina. Infatti, autorizza la spesa di 510 milioni di euro, per il 2009 ma rinvia – per la ripartizione tra le singole voci di spesa – al più volte citato decreto ministeriale emanato il 3 luglio 2009.

Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle proroghe disposte si fa limitatamente ricorso al Fondo per la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionale, istituito nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze[23], in quanto gran parte degli oneri di ci all’articolo in esame sono coperti attraverso le maggiori entrate e le minori spese determinate complessivamente dall’articolo 16 del decreto in esame. Lo stesso articolo 16, poi, specifica che la copertura a valere sul suddetto fondo è limitata a 10 milioni di euro, mentre per i rimanenti 500 milioni essa è affidata alle maggiori entrate e minori spese determinate complessivamente dal decreto.

Quanto alla capienza del Fondo, si ricorda che il D.L. n. 209/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2009, ha utilizzato, per la copertura finanziaria del primo semestre 2009, 808,13 milioni di euro del predetto Fondo (sul miliardo autorizzato per l’annualità 2009).

 

Profili finanziari (articolo 24, commi 1-72 e 76)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 76

510,0

 

 

 

510,0

 

 

 

510,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Relativamente alla proroga della missione ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN, la relazione illustrativa specifica che l’autorizzazione di spesa comprende anche “l’incremento di personale e il rafforzamento delle unità aeree impiegate”, in vista delle elezioni presidenziali che si terranno nel prossimo mese di agosto “e l’incremento del contingente dei Carabinieri per le attività addestrative dell’Afghan National Civil Order Police (ANCOP)”.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma di cui al comma 76 delinea un procedimento di autorizzazione di spesa per la proroga fino al 31 ottobre 2009 degli interventi di cooperazione allo sviluppo e della partecipazione italiana a missioni internazionali (commi 1-73) sostanzialmente diverso rispetto a quello disciplinato nei precedenti interventi normativi in materia, da ultimo il DL n. 209/2008. Le singole missioni, infatti, non trovano una specifica autorizzazione nel testo normativo, come avvenuto nei precedenti provvedimenti di proroga, ma vengono autorizzate in via cumulativa per un importo complessivo di 510 milioni di euro, con il rinvio ad un successivo decreto del Ministro della difesa – oggetto di mera comunicazione alle competenti commissioni parlamentari – per la ripartizione del suddetto importo tra le singole voci di spesa indicate nell’articolo. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica allegata al provvedimento, non fornisce - in difformità rispetto alla prassi sinora seguita – alcun elemento informativo in ordine ai dati e agli elementi - riferibili ad ogni singola missione - posti alla base della quantificazione.

Si evidenzia, in modo particolare, la necessità di chiarimenti circa i seguenti profili problematici:

§      con riferimento al comma 10 e all’utilizzo da parte dei comandanti dei contingenti militari - per interventi urgenti e di prima necessità a favore delle popolazioni locali - di risorse messe a disposizione da amministrazioni dello Stato, enti e organismi pubblici sulla base di specifici accordi, andrebbe chiarito se gli interventi a cui il testo fa riferimento determinino l’insorgenza di oneri, ovvero debbano essere finanziati nell’ambito delle risorse già disponibili e destinate alle medesime finalità;

§      con riferimento alla missione di stabilizzazione in Pakistan ed Afghanistan (commi 24-31) appare necessario un chiarimento in merito alla composizione della Task force e del comitato di controllo istituiti presso il Ministero degli affari esteri e agli eventuali oneri connessi al loro funzionamento (comma 27), nonché alla tipologia degli interventi agevolativi che si prevede di attivare in favore delle ONG che opereranno in Pakistan e Afghanistan per fini umanitari (comma 31).

Si rileva, inoltre, che rispetto ai precedenti interventi normativi in materia di trattamento economico del personale militare impiegato in missioni internazionali, le analoghe disposizioni previste dall’articolo in esame (commi 59-67 eccetto il comma 62), non prevedono la definizione di un preciso ambito di riferimento temporale. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 



[1]    Per specifiche missioni, i tempi di scadenza di precedenti atti autorizzativi avevano anche comportato – in alcuni casi – proroghe trimestrali. Invece, le proroghe riguardanti l’insieme delle missioni in corso hanno sempre avuto carattere annuale o semestrale.

[2]    In molti casi, ad ogni voce corrispondeva una singola missione militare.

[3]    Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

[4]    Interventi urgenti a favore della popolazione irachena, convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2003.

[5]    Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali nella cooperazione allo sviluppo (convertito con modificazioni dalla legge 426/1996).    

[6]    Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/1997.

[7]    Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[8]    Decreto legge n. 8 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 45 del 2008.

[9]    Gli incarichi e i contratti di cui al citato comma sono stati affidati ad enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

[10]   Decreto legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12.

[11]   Gli incarichi di cui al citato comma sono affidati a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

[12]   Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria,  e convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008.

[13]   Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

[14]   Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331.

[15]   Legge 6 febbraio 1992 n. 180,  Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale. Ai sensi dell’articolo 3, il Ministro degli affari esteri invia annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative attuattive delle disposizioni della legge, corredata di un rendiconto. Il 7 luglio 2008 è stata annunciata l’ultima relazione pervenuta, che si riferisce all’anno 2007 (Doc. LXXXI  n. 1).

[16]   Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

[17]   Legge 22 dicembre 2008, n. 203.

[18]   Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[19]    Disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

[20]    Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[21]   L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.

[22]    Questo inciso non è contenuto nell’articolo 5 del D.L. n. 421/2001.

[23]   Per il cui finanziamento l’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 aveva autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro.