Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (DV28-I) Legge di stabilità 2013 - legge 24 dicembre 2012, n. 228
Riferimenti:
AC N. 5534/XVI     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 28    Progressivo: 1
Data: 14/02/2013

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Andamenti di finanza pubblica

 

 

 

Legge di stabilità 2013

 

(legge 24 dicembre 2012, n. 228)

 

 

Volume I

Articolo 1, commi da 1 a 290

 

 

 

 

 

 

N. 28 – 14 febbraio 2013

 

 


 

 

 

 
 
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto con la collaborazione dei partecipanti allo stage dell’Università LUISS-Guido Carli presso la Camera dei deputati.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1, commi 2-3. 13

Adeguamento dei trasferimenti dello Stato alle Gestioni previdenziali 13

ARTICOLO 1, commi 4 e 5. 15

Riduzione delle spese dei Ministeri 15

ARTICOLO 1, comma 6. 32

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero dell’economia e delle finanze. 32

ARTICOLO 1, comma 7. 32

Riduzione delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze. 32

ARTICOLO 1, comma 8. 33

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 33

ARTICOLO 1, commi 9-14. 34

Disposizioni in materia di patronato.. 34

ARTICOLO 1, comma 15. 36

Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. 36

ARTICOLO 1, comma 16. 37

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero della giustizia.. 37

ARTICOLO 1, commi 17 e 18. 38

Determinazione degli importi del contributo unificato.. 38

ARTICOLO 1, comma 19. 39

Disposizioni in materia di giustizia digitale. 39

ARTICOLO 1, commi 22 e 23. 43

Oneri per le intercettazioni telefoniche. 43

ARTICOLO 1, commi da 25 a 29. 44

Rideterminazione degli importi dovuti a titolo di contributo unificato.. 44

ARTICOLO 1, comma 34. 48

Assunzioni presso l’Avvocatura dello Stato.. 48

ARTICOLO 1, comma 35. 49

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero degli esteri 49

ARTICOLO 1, comma 36. 50

Principi di valutazione specifici nel settore sanitario.. 50

ARTICOLO 1, commi da 37 a 42. 51

Riduzione di autorizzazioni di spesa riferite al Ministero degli affari esteri 51

ARTICOLO 1, commi 43 e 48-57. 55

Obiettivi di riduzione della spesa relativi al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca   55

ARTICOLO 1, commi 44 e 45. 64

Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del DSGA.. 64

ARTICOLO 1, commi 46 e 47. 65

Commissioni per il concorso a docente. 65

ARTICOLO 1, comma 59. 66

Collocamenti fuori ruolo e comandi di personale scolastico.. 66

ARTICOLO 1, Comma 60. 66

Requisiti per il riconoscimento dei collegi universitari 66

ARTICOLO 1, comma 61. 67

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 67

ARTICOLO 1, commi 62-65. 68

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 68

ARTICOLO 1, comma 66. 69

Rafferma in servizio Capitanerie di porto.. 69

ARTICOLO 1, comma 67. 72

Ufficiali in ferma prefissata delle Capitanerie di porto.. 72

ARTICOLO 1, comma 68. 74

Allievi ufficiali ed allievi sottoufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.. 74

ARTICOLO 1, comma 69. 78

Registro italiano dighe. 78

ARTICOLO 1, comma 70. 79

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 79

ARTICOLO 1, comma 71. 80

Istituto per lo sviluppo agroalimentare. 80

ARTICOLO 1, comma 73. 81

Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole. 81

ARTICOLO 1, comma 74. 82

Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca.. 82

ARTICOLO 1, comma 75. 83

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 83

ARTICOLO 1, commi 76 e 77. 84

Spese del Ministero per i beni e le attività culturali 84

ARTICOLO 1, comma 78. 85

Somme giacenti presso contabilità speciali MIBAC.. 85

ARTICOLO 1, comma 79. 86

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero della salute. 86

ARTICOLO 1, commi 80-81. 87

Riduzione spese nel settore dell’assistenza sanitaria al personale navigante. 87

ARTICOLO 1, commi 82-87. 88

Riduzione spese nel settore dell’assistenza sanitaria in ambito comunitario e internazionale  88

ARTICOLO 1, comma 88. 90

Verifica straordinaria del personale delle ASL dichiarato inidoneo.. 90

ARTICOLO 1, commi 89, 90, 91 e 94. 91

Turn over del personale dei comparti sicurezza, difesa e Vigili del fuoco.. 91

ARTICOLO 1, comma 92. 92

Associazioni combattentistiche e partigiane. 92

ARTICOLO 1, comma 93. 93

Commissario iniziative di solidarietà per le vittime di mafia e terrorismo.. 93

ARTICOLO 1, commi da 95 a 97. 94

Fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo.. 94

ARTICOLO 1, commi 98-101. 95

Disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici 95

ARTICOLO 1, commi 108, 110 e 112. 97

Risparmi degli enti previdenziali e assistenziali 97

ARTICOLO 1, comma 109. 99

Verifiche straordinarie per l’accertamento delle invalidità e finanziamento del Fondo per le non autosufficienze. 99

ARTICOLO 1, comma 111. 100

Dotazioni organiche dell’INAIL. 100

ARTICOLO 1, comma 113. 102

Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare. 102

ARTICOLO 1, comma 114. 103

Disposizioni in materia di CUD.. 103

ARTICOLO 1, comma 115. 104

Sospensione delle disposizioni inerenti il riordino delle province. 104

ARTICOLO 1, comma 116. 105

Limiti alla crescita della spesa delle università e degli enti di ricerca.. 105

ARTICOLO 1, commi da 117 a 121 e 127. 106

Riduzione della spesa degli enti territoriali 106

ARTICOLO 1, commi 122-126. 112

Incentivi alle regioni che applicano la flessibilità verticale del patto di stabilità interno   112

ARTICOLO 1, commi da 128 a 130. 115

Disposizioni in materia di recupero di somme dovute dagli enti locali 115

ARTICOLO 1, comma 131. 116

Razionalizzazione e riduzione della spesa del settore sanitario.. 116

ARTICOLO 1, comma 132. 122

Finanziamento del SSN.. 122

ARTICOLO 1, comma 133. 124

Disposizioni in materia sanitaria.. 124

ARTICOLO 1, comma 134. 124

Disposizioni in materia di controllo del rischio sanitario.. 124

ARTICOLO 1, comma 135. 125

Autorizzazione all’AIFA alla conclusione di concorsi già banditi 125

ARTICOLO 1, comma 136. 125

Modifiche alla procedura di autorizzazione di importazione di plasma.. 125

ARTICOLO 1, comma 137. 126

Sovracanoni idroelettrici 126

ARTICOLO 1, commi 138-139. 126

Limitazioni all’acquisto di immobili delle PP.AA. e fondo per i canoni di locazione. 126

ARTICOLO 1, comma 140. 131

Limitazioni alla facoltà di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche  131

ARTICOLO 1, comma da 141 a 145. 132

Acquisto di mobili, arredi ed autovetture. 132

ARTICOLO 1, comma 146. 134

Consulenze informatiche. 134

ARTICOLO 1, comma 147. 134

Divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza.. 134

ARTICOLO 1, comma 148. 135

Consulenze società in house delle pubbliche amministrazioni 135

ARTICOLO 1, comma da 149 a 158. 136

Acquisizione di beni e servizi 136

ARTICOLO 1, comma 154. 137

Deroga all’obbligo di avvalersi di  Consip. 137

ARTICOLO 1, commi da 159 a 162. 138

Soppressione dell’Autorità marittima dello Stretto di Messina.. 138

ARTICOLO 1, comma 163. 140

Indennità di trasferimento per il personale delle Forze armate e di polizia.. 140

ARTICOLO 1, comma 164. 141

Contributi in favore della minoranza slovena.. 141

ARTICOLO 1, commi 165. 141

Deroga al limite per gli acquisti di mobili e arredi da parte della PA.. 141

ARTICOLO 1 comma 166. 142

Assunzione di personale presso la Consob.. 142

ARTICOLO 1, comma 167. 143

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. 143

ARTICOLO 1, comma 168. 143

Esclusione dell’Enasarco da disposizioni in materia di sostenibilità di bilanci e di dismissioni immobiliari 143

ARTICOLO 1, comma 169. 144

Ricorso avverso l’inserimento nell’elenco delle pubbliche amministrazioni 144

ARTICOLO 1, comma 170-171. 144

Rifinanziamento dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l’ambiente  144

ARTICOLO 1, commi 172 e 173. 147

Contributo italiano alla Banca europea per gli investimenti 147

ARTICOLO 1, comma 174. 149

Investment and technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) 149

ARTICOLO 1, commi 175-176. 150

Rete ferroviaria.. 150

ARTICOLO 1, comma 177. 151

Stabilizzazione finanziaria della regione Campania.. 151

ARTICOLO 1, comma 178. 152

Disposizioni in materia di assistenza termale. 152

ARTICOLO 1, comma 179. 153

Contratto di programma con ANAS. 153

ARTICOLO 1, comma 180. 153

Convenzione tra Ministero delle infrastrutture ed ANAS. 153

ARTICOLO 1, comma 181. 154

Strada statale Tirreno-adriatica.. 154

ARTICOLO 1, comma 182. 154

Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo.. 154

ARTICOLO 1, comma 183. 155

Autostrade A24 e A25. 155

ARTICOLO 1, commi 184-186. 156

Autorizzazione di spesa per il sistema MOSE e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia.. 156

ARTICOLO 1, commi 187-188. 157

Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia.. 157

ARTICOLO 1, commi da 189 a 206. 158

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.. 158

ARTICOLO 1, comma 207. 162

Deroga per il 2013 alle sanzioni relative al patto di stabilità interno per alcuni comuni 162

ARTICOLO 1, comma 208. 163

Finanziamento Torino-Lione. 163

ARTICOLO 1, commi 209-210. 164

Sistema digitale radiomobile integrato Te.T.Ra. 164

ARTICOLO 1, comma 211. 166

Piattaforma logistica nazionale. 166

ARTICOLO 1, comma 212. 167

Pedemontana piemontese. 167

ARTICOLO 1, comma 213. 168

Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A. 168

ARTICOLO 1, commi da 214 a 216. 169

Disposizioni in materia di Expo 2015. 169

ARTICOLO 1, commi 217-222. 171

Sistema telematico centrale della nautica da diporto.. 171

ARTICOLO 1, comma 223, lettera a) 172

Utilizzo di pneumatici invernali 172

ARTICOLO 1, comma 223, lettera b) 173

Sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS) 173

ARTICOLO 1, comma 224. 173

Fondo di sviluppo e  coesione della regione Sicilia.. 173

ARTICOLO 1, comma 225. 173

Contributo per la ricostruzione in Belice. 173

ARTICOLO 1, comma 226. 174

Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino.. 174

ARTICOLO 1, comma 227. 175

Sviluppo della filiera della Pesca.. 175

ARTICOLO 1, comma 228. 176

Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario.. 176

ARTICOLO 1, comma 229. 176

Misure di sostegno del reddito nel settore della pesca.. 176

ARTICOLO 1, comma 230. 177

Misure in materia di piano di stabilizzazione finanziaria per le regioni 177

ARTICOLO 1, commi da 231 a 237. 178

Estensione della platea di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica e blocco della perequazione automatica.. 178

ARTICOLO 1, comma 238. 183

Disposizioni in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici 183

ARTICOLO 1, commi 239-249. 186

Cumulo dei periodi contributivi 186

ARTICOLO 1, commi 250-252. 189

Modifiche alla legge n. 92/2012, in materia di mercato del lavoro.. 189

ARTICOLO 1, comma 253. 191

Disposizioni in materia di finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga.. 191

ARTICOLO 1, comma 254. 191

Integrazione dei finanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga.. 191

ARTICOLO 1, comma 255. 193

Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga.. 193

ARTICOLO 1, comma 256. 193

Proroga al 2013 delle disposizioni in materia di premio di occupazione. 193

ARTICOLO 1, comma 257. 194

Consulta nazionale per il servizio civile. 194

ARTICOLO 1 comma 258. 194

Risarcimento delle vittime del disastro aereo del Monte Serra.. 194

ARTICOLO 1, comma 259. 195

Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.. 195

ARTICOLO 1, comma 260. 196

Disavanzi sanitari della regione Campania.. 196

ARTICOLO 1, comma 261. 197

Corpo forestale dello Stato.. 197

ARTICOLO 1, comma 262. 198

Proventi dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.. 198

ARTICOLO 1, comma 263. 199

Scuole non statali 199

ARTICOLO 1, comma 264. 200

Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili 200

ARTICOLO 1, comma 265. 201

Lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo.. 201

ARTICOLO 1, commi 266-268. 201

Fondo per l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa   201

ARTICOLO 1, comma 270. 202

Fondo per interventi di settore. 202

ARTICOLO 1, commi 271-272. 203

Rifinanziamenti di fondi 203

ARTICOLO 1, commi 273. 204

Fondo borse di studio.. 204

ARTICOLO 1, comma 274. 205

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.. 205

ARTICOLO 1, comma 275. 205

Incremento di finanziamenti nel settore sanitario.. 205

ARTICOLO 1, comma 276. 206

Comitato paraolimpico nazionale. 206

ARTICOLO 1, comma 277. 207

Fondo per interventi strutturali di politica economica.. 207

ARTICOLO 1, comma 278. 207

Basilica di San Francesco in Assisi 207

ARTICOLO 1, commi 279 e 280. 208

Quota dell’otto per mille IRPEF destinata allo Stato.. 208

ARTICOLO 1 comma 281. 210

Potenziamento dell’attività sportiva universitaria.. 210

ARTICOLO 1, comma 282. 210

Finanziamento a favore della Fondazione Giuseppe Verdi 210

ARTICOLO 1, comma 283. 211

Spese per il Museo nazionale della Shoah.. 211

ARTICOLO 1, comma 284. 211

Finanziamento in favore della LILT.. 211

ARTICOLO 1, commi 285-287. 212

Credito d’imposta per erogazione di borse di studio.. 212

ARTICOLO 1, comma 288. 213

Fondazione EBRI 213

ARTICOLO 1, comma 289. 214

Interventi per il comune dell’Aquila.. 214

ARTICOLO 1, comma 290. 214

Incremento del Fondo protezione civile. 214

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI 217

 



 

PREMESSA

 

Nella presente Nota sono analizzati i profili finanziari della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Si ricorda che il provvedimento ha iniziato il suo iter alla Camera (A.C. 5534-bis). È stato quindi esaminato dal Senato (A.S. 3584) ed è infine tornato alla Camera per l’approvazione definitiva (A.C. 5534-bis-B).

L’analisi è stata condotta utilizzando:

-          le relazioni tecniche allegate al testo originario, ad alcuni degli emendamenti approvati e al testo approvato in seconda lettura dal Senato (non più modificato successivamente dalla Camera);

-          il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3), la cui versione definitiva (riferita alla legge n. 228 del 2012) è pubblicata in calce al presente Dossier.

Nel corso dell’esame parlamentare, sono stati trasmessi il prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge C. 5534 e riferito al testo originario, quelli recanti gli aggiornamenti necessari per dare conto delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare e, da ultimo, quello riferito al testo definitivo della legge n. 228 del 2012 e allegato alla presente Nota;

-          la Nota tecnico-illustrativa riferita al testo originario e quella successivamente aggiornata alla luce delle modifiche approvate in prima lettura dalla Camera;

-          le Note tecniche della Ragioneria generale dello Stato trasmesse nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 2-3

Adeguamento dei trasferimenti dello Stato alle Gestioni previdenziali

La norma determina, sulla base di quanto previsto dall’ordinamento vigente, l’ammontare dell’incremento dei trasferimenti dallo Stato alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS, nonché a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS) per il 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

1.043,93

1.043,93

1.043,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maggiori spese correnti

1.043,93

1.043,93

1.043,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Pertanto, sulla base di quanto risulta dalla tabella, l’effetto della disposizione sui saldi di finanza pubblica è nullo.

 

La relazione tecnica afferma che l’ammontare dei finanziamenti indicati nell’allegato 2 al disegno di legge in esame, complessivamente pari a 1.43,93 milioni di euro nel 2013 (di cui: 769,03 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l’INPS[1], 190,04 milioni di euro per la somma da trasferire all’INPS a titolo di concorso dello Stato all’onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/1984[2], 84,86 milioni di euro per la somma da trasferire alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale presso l’ex-INPDAP[3]) sono stati quantificati applicando la procedura prevista dalla legge.

In particolare, l’articolo 3, comma 2, della legge n. 335/1995 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all’INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'articolo 59, comma 34, della legge n. 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/1984, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 183/2011, per l'anno 2013.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2012 dall'articolo 2, commi 1 e 2 della legge n. 183/2011, in coerenza con i contenuti del Documento di Economia e Finanza 2012, nella misura del 2,7 per cento per il 2012 e del 2,9 per cento per il 2013.

Tali somme sono da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, al netto del trasferimento della somma di 698 milioni di euro attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 1989, nonché delle somme attribuite al fondo minatori (3 milioni di euro) e all’ex-Enpals (69,58 milioni di euro).

L’effetto di maggiore spesa corrente sui saldi di finanza pubblica risulta essere compensato dal miglioramento di pari misura dei saldi delle gestioni previdenziali che determina una riduzione delle esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle gestioni medesime.

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che la spesa è limitata all’entità dello stanziamento ed è determinata secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 1, commi 4 e 5

Riduzione delle spese dei Ministeri

Normativa vigente: l’articolo 7, commi 12-15, del DL 95/2012 (Spending review), ha stabilito quanto segue:

­    a decorrere dal 2013 le amministrazioni centrali dello Stato devono assicurare, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente ai seguenti importi (comma 12):

 

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Ministero dell'economia

715,5

662,3

541,5

615,3

662,3

541,5

Ministero dello sviluppo economico

52,8

37,2

-

45,4

37,2

-

Ministero del lavoro

48,4

46,1

51,5

41,6

46,1

51,5

Ministero della giustizia

149,0

122,6

127,5

128,2

122,6

127,5

Ministero degli affari esteri

26,8

21,5

25,9

23,0

21,5

25,9

Ministero dell'istruzione

182,9

172,7

236,7

157,3

172,7

236,7

Ministero dell'interno

-

-

-

-

-

-

Ministero dell'ambiente

23,0

21,0

31,0

19,8

21,0

31,0

Ministero infrastrutture e trasporti

207,0

193,5

209,2

178,0

193,5

209,2

Ministero della difesa

236,1

176,4

269,5

203,0

176,4

269,5

Ministero delle politiche agricole

15,8

8,5

10,4

13,6

8,5

10,4

Ministero beni e attività culturali

55,6

51,4

66,7

47,8

51,4

66,7

Ministero della salute

64,3

61,3

79,5

55,3

61,3

79,5

TOTALE

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

 

­    nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella predetta tabella (comma 13);

­    i Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma (comma 14);

­    qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati, il Ministro dell'economia riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero interessato a valere sulle predette risorse accantonate (comma 15).

 

Gli effetti dell’articolo 7, commi 12-15, sono stati così indicati nel prospetto riepilogativo allegato al DL 95/2012:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese

-

1.777,3

1.574,5

-

1.528,5

1.574,5

-

1.528,5

1.574,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le norme dispongono che, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 15, del D.L. 95/2012, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri siano ridotti, in termini di competenza e di cassa, degli importi indicati in apposito allegato[4] (comma 4).

Dispongono inoltre che gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni siano ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei commi successivi[5] (comma 5).

I commi successivi riguardano, come evidenziato dalle relazioni allegate al disegno di legge originario[6] e ai testi successivi, le spese non rimodulabili dei Ministeri, per le quali vengono previsti - recependo le iniziative legislative di ciascun Ministero - o una riduzione delle relative risorse ovvero il versamento di una parte di esse all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo definitivo del provvedimento non include fra gli effetti specificamente derivanti dalla legge di stabilità quelli riferiti all’articolo 1, commi 4 e 5. In calce al prospetto, alla voce “Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali” vengono riportati i seguenti effetti[7]:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Art. 1 cc. 4-5

1.834,9

1.605,1

1.674,0

16,4

-1,3

-1,3

16,4

-1,3

-1,3

Per memoria

Obiettivi D.L. 95/2012

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,3

1.574,9

1.649,4

1.528,3

1.574,5

1.649,4

 

Sulla base di tali dati, si osserva che con riferimento alle riduzioni di spesa recate dai commi 4 e seguenti:

         per il saldo netto da finanziare, il prospetto riepilogativo dà conto di misure di riduzione della spesa complessivamente eccedenti rispetto agli obiettivi fissati dal DL 95/2012.

Tali eccedenze (=riduzioni di spesa eccedenti rispetto agli obiettivi fissati dal DL 95/2012) ammontano a:

a)    57,6 milioni di euro nel 2013;

b)    30,6 milioni di euro nel 2014;

c)    24,5 milioni di euro nel 2015;

         per i saldi di fabbisogno e di indebitamento, le riduzioni di spesa e le maggiori entrate delle amministrazioni centrali non esplicano effetti, in quanto questi risultavano già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF[8]. Ciò premesso, per i saldi di fabbisogno e di indebitamento il prospetto riepilogativo dà conto, per l’anno 2013, di una misura di riduzione della spesa eccedente (per 16,4 milioni) rispetto agli obiettivi indicati dal DL 95/2012. Per gli anni 2014 e 2015, invece, il prospetto indica un risparmio inferiore rispetto all’obiettivo fissato dal DL 95/2012 (risparmio inferiore di 1,3 milioni per ciascun esercizio). Tale differenza, come precisato dalla Nota MEF-RGS dell’11 dicembre 2012[[9]], è dovuta all’approvazione di un emendamento[10] che ha modificato l’elenco 1 (“Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero”) alla rubrica “Ministero del lavoro”. L’effetto negativo di tale modifica è stato compensato mediante una riduzione di pari importo della tabella A per gli esercizi 2014 e 2015. Pertanto la predetta differenza negativa (-1,3 milioni nel 2014 e nel 2015) risulta ininfluente ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio complessivamente conseguiti con il DL 95/2012 e con la legge di stabilità 2013.

Riguardo alla contabilizzazione delle riduzioni di spesa previste dal DL 95/2012 e realizzate con la legge di stabilità, la già citata Nota MEF-RGS dell’11 dicembre 2012 precisa che le variazioni di bilancio derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 del DL 95/2012 sono state ricomprese nella Nota di variazioni approvata dalla Camera nel corso dell’esame in prima lettura. Tale metodologia ha consentito alle amministrazioni centrali dello Stato di assumere le occorrenti iniziative legislative, che avrebbero potuto essere definite soltanto dopo la conversione del DL 95/2012 e, cioè, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità.

Si segnala infine una marginale incoerenza fra gli effetti finanziari registrati ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento nel D.L. 95/2012 (ed esposti nel relativo prospetto riepilogativo) e quelli esposti nell’allegato 3 definitivo alla legge 228/2012 in esame[11]. L’incongruenza riguarda l’anno 2014, laddove nell’allegato 3 alla legge 228/2012 il taglio di spesa indicato ai fini del fabbisogno risulta più elevato rispetto a quello indicato nel prospetto riepilogativo al DL 95/2012 (e anche più elevato rispetto a quello indicato ai fini del al SNF, per il medesimo esercizio).

Si segnala che i valori riportati nella prima riga del prospetto (“Art. 1 cc. 4 e 5”) risultano modificati – rispetto all’allegato 3 originario – a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare con riferimento ad alcuni dei commi da 6 a 87.

La versione originaria dell’allegato 3 riportava infatti, in calce al prospetto (“Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali”) i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Art. 1 cc. 4-5

1.834,9

1.574,9

1.649,8

-32,9

0,0

0,0

-32,9

0,0

0,0

Per memoria

Obiettivi D.L. 95/2012

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,3

1.574,9

1.649,4

1.528,3

1.574,5

1.649,4

 

In sintesi:

          per il saldo netto da finanziare, anche il prospetto riepilogativo originario dava conto di misure di riduzione della spesa complessivamente eccedenti[12] rispetto agli obiettivi fissati dal DL 95/2012.

          per i saldi di fabbisogno e di indebitamento, le riduzioni di spesa e le maggiori entrate delle amministrazioni centrali - come precisato dalla Nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge originario – non esplicavano effetti, in quanto questi risultavano già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF. Ciò premesso, per i saldi di fabbisogno e di indebitamento il prospetto riepilogativo originario dava conto di misure di riduzione della spesa coincidenti, per gli anni 2014 e 2015, con gli obiettivi indicati dal DL 95/2012. Nell’anno 2013, invece, si verificava un risparmio inferiore (di 32,9 milioni) rispetto all’obiettivo fissato dal DL 95/2012. La Nota tecnica-illustrativa precisava che tale peggioramento risultava comunque compatibile (ossia inferiore) rispetto al margine di 3,1 miliardi a suo tempo indicato nella Nota di aggiornamento del DEF (=margine tra la previsione tendenziale e l’obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche: due decimi del PIL, circa 3,1 miliardi).

 

Come detto, i valori riportati nella prima riga del prospetto riepilogativo (“Art. 1 cc. 4 e 5”) risultano modificati – rispetto all’allegato 3 originario – a seguito degli emendamenti approvati ad alcuni dei commi da 6 a 87 nell’ambito dell’esame parlamentare. Pertanto, al fine di dare conto compiutamente del quadro informativo fornito dal Governo, si riportano di seguito i dati e gli elementi contenuti, rispettivamente, nella relazione tecnica iniziale (riferita al disegno di legge C. 5534 esaminato in prima lettura dalla Camera) e nella relazione tecnica riferita al testo approvato in seconda lettura dal Senato (S. 3584), trasmesso alla Camera per la terza lettura e non più modificato successivamente.

 

Relazione tecnica iniziale

La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge di stabilità[13] confermava che le norme sono volte a dare attuazione alle misure di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, secondo l’articolazione stabilita dalla tabella allegata all’articolo 7, commi 12-15, del medesimo decreto. Quest’ultima tabella (riprodotta all’inizio della presente scheda) riportava le riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.

La RT allegata al disegno di legge originario (C. 5534) contiene tabelle analitiche (alle quali si rinvia) recanti l’indicazione:

­    degli effetti correttivi, in termini di SNF e di indebitamento netto, proposti dai Ministri competenti;

­    delle revisioni proposte dal Ministro dell'economia ai fini della verifica della rispondenza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica rispetto agli obiettivi prefissati, ed assentite dal Consiglio dei ministri.

Tali indicazioni sono riferite a ciascun Ministero e sono distinte fra spese rimodulabili (il cui dettaglio per missione e programma è evidenziato in apposito elenco allegato al disegno di legge C. 5534), spese non rimodulabili e versamenti all’entrata (spese e versamenti il cui dettaglio è invece riportato nella stessa RT), riduzioni lineari.

Le tabelle allegate alla relazione tecnica iniziale dimostravano il raggiungimento per ciascun Ministero degli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti dal decreto-legge 95 del 2012. Evidenziavano, anzi, un risultato migliore rispetto all’obiettivo prefissato in termini di SNF, nonché la sostanziale realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto.

La RT faceva inoltre presente che, stante l’oggettiva difficoltà di effettuare valutazioni puntualmente coincidenti con gli obiettivi per ciascun Ministero, in alcuni casi si erano riscontrate differenze di minimo importo, compensate nell’ambito degli obiettivi complessivi fissati dalla tabella allegata al decreto-legge 95 del 2012 (che è stata riprodotta all’inizio della presente scheda).

Sempre con riferimento agli effetti dei tagli di spesa in esame, la RT allegata al disegno di legge originario rilevava che per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le riduzioni proposte, trattandosi in prevalenza di spese di personale, avevano comportato la ridefinizione in diminuzione, per 32,9 milioni di euro per l’anno 2013, degli obiettivi prefissati per il Ministero stesso in termini di indebitamento netto. Ciò, in quanto i relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento erano stati considerati al netto degli effetti indotti, fiscali e contributivi (quindi, in misura percentualmente superiore rispetto ai coefficienti medi di spendibilità degli altri Ministeri). La RT affermava in proposito che tale mancato raggiungimento dell’obiettivo risultava comunque assorbito nell’ambito dei saldi della manovra.

Si segnala in proposito che, con riferimento al Ministero dell’istruzione, le variazioni  apportate nel corso dell’esame parlamentare hanno comportato miglioramenti dei saldi rispetto agli obiettivi fissati con il DL 95/2012. Nel testo definitivo della legge, pertanto, lo scostamento negativo di 32,9 milioni di euro che la formulazione iniziale del provvedimento faceva registrare rispetto agli obiettivi fissati con il DL 95/2012) risulta integralmente riassorbito.

 

Riguardo alle tabelle del disegno di legge di stabilità, la RT riferita al disegno di legge originario precisa che le tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi (rispetto alla legislazione vigente) disposti ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del DL 95/2012 ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tali riduzioni - riguardanti i Ministeri dell’Economia, del Lavoro, dell’Ambiente, delle Infrastrutture, degli Esteri, dell’Istruzione e dell’Interno - sono riportate in un’apposita tavola, alla quale si rinvia.

Si osserva che non appaiono chiari i criteri di calcolo – e conseguentemente gli importi - delle riduzioni di cui dà conto la tavola (la quale riporta, nelle ultime tre colonne, gli importi effettivamente inseriti nelle tabelle A e B allegate al disegno di legge di stabilità). Non è chiaro, inoltre, con quali modalità sarebbero stati incorporati nelle tabelle gli effetti riduttivi, rispetto alla legislazione vigente, disposti ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012. Sul punto la Nota MEF-RGS del 31 ottobre 2012 si limita a precisare che le riduzioni lineari degli accantonamenti nelle Tabelle A e B sono state effettuate dopo avere escluso dagli stessi la quota delle prenotazioni relative a:

­    provvedimenti approvati da un ramo del  Parlamento;

­    provvedimenti in discussione presso le Commissioni parlamentari;

­    provvedimenti riguardanti le ratifiche di accordi internazionali in corso di perfezionamento.

In ordine alla tabella C del disegno di legge di stabilità, la RT evidenzia che le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto agli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente. Nell’ambito delle suddette variazioni è considerata altresì l’integrazione – prevista dalla manovra sulla medesima tabella - relativa alla regolazione debitoria dei minori gettiti dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF effettivamente registratisi in esercizi pregressi rispetto ai gettiti stimati destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale. I suddetti importi in diminuzione risultano evidenziati nella colonna delle variazioni rispetto alla legislazione vigente, indicate nell’allegato 1 al disegno di legge di stabilità (riferito alla medesima tabella C).

L’allegato 1 e la tabella C riportano l’indicazione di una regolazione debitoria destinata alla “integrazione FSN, minori entrate Irap, ecc.”, per un ammontare di 3 miliardi di euro nel 2013. L’impatto di tale regolazione sui saldi di fabbisogno e di indebitamento - in termini di entità e di imputazione temporale dell’onere – risulta nullo. Si ricorda che con riferimento a tale regolazione debitoria il prospetto riepilogativo indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Art. 13 co. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab C regolazione contabile

3.000

-

-

-

-

-

-

­-

-

 

Per quanto riguarda la tabella E del disegno di legge di stabilità, la RT precisa che le relative variazioni costituiscono le voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, tenuto conto che non sono previste ulteriori modifiche per effetto della manovra.

Le relative voci di spesa sono pertanto considerate anche nei totali dell’allegato 2 della tabella, relativo all’elenco cronologico delle autorizzazioni di spesa.

 

Relazione tecnica riferita al testo approvato in seconda lettura dal Senato

La relazione tecnica riferita al testo approvato in seconda lettura dal Senato (successivamente approvato in via definitiva dalla Camera) dà conto delle riduzioni di spesa relative ai Ministeri del lavoro e dell’istruzione, variazioni dovute agli emendamenti approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati. Tali variazioni hanno portato alla revisione degli importi iscritti nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4), con conseguente modifica delle valutazioni complessive in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

In particolare, con riferimento al Ministero del lavoro gli importi indicati nell’elenco 1 (spese rimodulabili) sono stati modificati ripristinando la dotazione finanziaria della Commissione sul diritto di sciopero, al fine di consentire la prosecuzione delle attività istituzionali dell’organismo. L’effetto negativo recato da tale reintegro di risorse è stato compensato mediante la corrispondente riduzione di altre voci di spesa del medesimo Ministero per il 2013, nonché mediante l’utilizzo della tabella A per gli esercizi 2014 e 2015. Tali variazioni hanno quindi comportato modifiche delle tabelle A e C.

Con riferimento al Ministero dell’istruzione, le variazioni  apportate nel corso dell’esame parlamentare hanno comportato i seguenti miglioramenti dei saldi rispetto agli obiettivi fissati con il DL 95/2012:

         49 milioni di euro per il 2013 (fabbisogno e indebitamento netto);

         31,6 milioni di euro per il 2014 (SNF);

         25,6 milioni per il 2015 (SNF).

Risulta pertanto integralmente riassorbito lo scostamento negativo di 32,9 milioni di euro che la formulazione iniziale del provvedimento faceva registrare rispetto agli obiettivi fissati con il DL 95/2012[[14]].

Riguardo alle tabelle del disegno di legge di stabilità, la RT riferita al testo approvato in prima lettura dalla Camera riporta le medesime indicazioni già contenute nella relazione tecnica iniziale (v. sopra).

 

 

 

 

Ulteriore documentazione trasmessa dal MEF-RGS

 

Nella Nota MEF-RGS n. 93231 (datata 31 ottobre 2012) sono contenuti ulteriori dati ed elementi in ordine alla contabilizzazione delle riduzioni di spesa previste dal DL 95/2012 e realizzate con la legge di stabilità.

In particolare, la Nota precisa – sotto il profilo metodologico – che le proposte delle amministrazioni sono state sottoposte all’attività valutativa e di verifica degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica escludendo le voci di spesa (di natura sia rimodulabile sia non rimodulabile) per le quali non era stato possibile dimostrare con assoluta certezza la  produzione di effetti positivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ciascun Ministero.

Per quanto riguarda le voci assentite, tale modalità di attuazione degli obiettivi fissati dalla tabella allegata al DL 95/2012 ha determinato vincoli più stringenti per quanto riguarda i coefficienti di spendibilità/realizzabilità delle spese per ciascun Ministero: vincoli che hanno portato alla sostanziale equivalenza complessiva degli effetti sui tre saldi per il secondo ed il terzo esercizio del triennio di riferimento ed hanno determinato, inoltre, una maggiore rigidità delle valutazioni.

In linea di massima, sono stati utilizzati – come di consueto - i seguenti criteri di valutazione:

         per le spese concernenti oneri fissi di personale, è stato considerato un effetto in termini di indebitamento ridotto rispetto al corrispondente valore del saldo netto da finanziare, per tener conto degli effetti indotti (contributi INPDAP, gettito IRAP e IRPEF);

         per le spese afferenti consumi intermedi, si è ipotizzata una sostanziale equivalenza degli effetti derivanti dalle riduzioni di competenza su tutti i saldi di finanza pubblica;

         per le spese concernenti investimenti, si è ipotizzato un profilo di cassa più diluito nel tempo;

         per le restanti categorie di spesa, aventi caratteristiche di rimodulabilità, gli effetti possono variare caso per  caso. Tuttavia, in linea generale, si è ritenuto che l’impatto delle spese rimodulabili fosse equivalente su tutti i saldi, trattandosi di riduzioni che seguono a significative precedenti  manovre di contenimento della spesa.

Alle proposte di riduzione è stato mediamente attribuito un tasso più elevato di realizzazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, anche in considerazione delle ripetute riduzioni di spesa avvenute nel corso del tempo, che hanno determinato un’erosione delle risorse a disposizione delle amministrazioni centrali, con conseguente maggior grado di spendibilità delle stesse. Detta accelerazione è anche dovuta all’aumento della flessibilità di bilancio e all’efficientamento delle procedure di spesa.

La Nota precisa che da tali riduzioni non dovrebbero derivare effetti significativi sulla funzionalità delle amministrazioni interessate, considerato che le proposte sono state avanzate dalle stesse amministrazioni, che hanno ben presente le loro esigenze prioritarie.

La Nota, infine, fornisce una tabella recante la composizione economica delle spese oggetto di riduzione (=incidenza sulle diverse categorie economiche). Dalla tabella (alla quale si fa rinvio per gli elementi di dettaglio) risulta che sono state in varia misura incise, per tutti i Ministeri interessati, le categorie economiche dei consumi intermedi e dei trasferimenti correnti (ad amministrazioni pubbliche, a famiglie ed a imprese), nonché la categoria dei contributi agli investimenti. Per i Ministeri dell’economia, degli affari esteri, dell’istruzione e delle infrastrutture, sono state previste significative riduzioni di spesa nella categoria “Redditi da lavoro dipendente”.  Nel caso del Ministero dell’economia, infine, è stata prevista una riduzione della spesa per “interessi passivi e redditi da capitale”. Il totale delle riduzioni, per il complesso delle amministrazioni centrali dello Stato, ammonta a circa 1,8 miliardi di euro per il 2013 e a circa 2,1 miliardi per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Questo totale corrisponde esattamente ai valori contenuti nella terza riga (“Totale minori spese”) della tabella che segue, contenente la sintesi delle variazioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal DL 95/2012 con la riconciliazione degli importi complessivi dei tagli di spesa con le risultanze riportate nell’allegato 3 della legge di stabilità:

 

(milioni di euro – importi arrotondati)

 

2013

2014

2015

MINORI SPESE

 

 

 

Titolo I

941,4

1.133,1

1.424,7

Titolo II

853,3

756,9

677

TOTALE MINORI SPESE

1.794,7

2.090

2.102

 

 

 

 

MAGGIORI SPESE

 

 

 

Ministero politiche agricole

4,1

4,1

4,1

Ministero dell’istruzione

 

548,6

484,6

TOTALE MAGGIORI  SPESE

4,1

552,7

488,7

 

 

 

 

MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

Ministero della giustizia

27

27

27

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1,2

1,7

1,7

Ministero delle politiche agricole

16,2

8,9

7,8

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

44,3

37,5

36,5

 

 

 

 

TOTALE GENERALE

1.835

1.574,9

1.649,8

 

Quadri di sintesi della manovra di risparmio realizzata con i commi da 6 a 87

 

Con riferimento agli effetti complessivi della manovra di risparmio realizzata con i commi da 6 a 87, vengono messi di seguito a confronto due quadri di sintesi[15] delle tabelle contenute, rispettivamente, nella relazione tecnica iniziale (quadro di sintesi 1) e in quella riferita al testo approvato in seconda lettura dal Senato e non più modificato (quadro di sintesi 2).

Si segnala che – in entrambi i quadri -  non appaiono chiari i parametri posti alla base della quantificazione degli importi relativi all’ultima riga (“Obiettivo riduzioni di spesa – ridefinito”), che espongono valori diversi rispetto agli obiettivi fissati dal DL 95/2012.


 

Quadro di sintesi 1

RELAZIONE TECNICA INIZIALE

 

(Importi in migliaia di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

A - Riduzione delle spese dei Ministeri:

 obiettivi D.L. 95/2012

1.777.300

1.574.476

1.649.547

1.528.300

1.574.500

1.649.400

B - Proposte di versamenti all'entrata assentite

44.359

37.558

36.470

44.837

37.558

36.470

C - Proposte di spese rimodulabili assentite

1.005.902

260.766

510.540

864.727

612.739

862.658

D - Proposte di spese non rimodulabili assentite

476.661

951.186

991.178

330.739

598.480

638.210

E - Riduzione lineare

308.017

325.380

111.616

255.080

325.792

112.070

 

F – Totale complessivo

 ridefinito (B+C+D+E)

 

1.834.938

1.574.891

1.649.804

1.495.383

1.574.569

1.649.408

 Differenza obiettivi (F- A)

(segno “-“ = minore risparmio rispetto all’obiettivo fissato dal D.L. 95/2012)

57.638

414

257

-32.917

69

8

Totale rimodulabili (C+E)

1.313.918

586.146

622.156

 

 

 

Obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)

 

1.794.669

1.541.423

1.617.424

 

 

 

 

 

Quadro di sintesi 2

RELAZIONE TECNICA RIFERITA AL

TESTO APPROVATO IN SECONDA LETTURA DAL SENATO

 

(Importi in migliaia di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

A - Riduzione delle spese dei Ministeri:

 obiettivi D.L. 95/2012

1.777.300

1.574.476

1.649.547

1.528.300

1.574.500

1.649.400

B - Proposte di versamenti all'entrata assentite

74.359

37.558

36.470

44.837

37.558

36.470

C - Proposte di spese rimodulabili assentite

1.109.502

953.472

1.142.264

955.327

951.069

1.146.006

D - Proposte di spese non rimodulabili assentite

285.536

252.811

292.803

231.927

222.930

262.661

E - Riduzione lineare

365.517

361.380

202.616

312.580

361.792

203.070

 

F – Totale complessivo

 ridefinito (B+C+D+E)

 

1.834.913

1.605.222

1.674.153

1.544.671

1.573.350

1.648.206

 Differenza obiettivi (F- A)

(segno “-“ = minore risparmio rispetto all’obiettivo fissato dal D.L. 95/2012)

57.613

30.746

24.606

16.371

-1.150

-1.194

Totale rimodulabili (C+E)

1.375.509

1.173.541

1.200.569

 

 

 

Obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)

 

1.760.554

1.567.664

1.637.683

 

 

 

 

La Nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge originario afferma che le misure di riduzione della spesa proposte dai singoli Ministeri per il conseguimento degli obiettivi fissati dal D.L. 95/2012, sebbene non incluse nella previsione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, non comportano effetti sostanziali sul fabbisogno e sull'indebitamento, in quanto tali effetti sono già stati considerati nei tendenziali di finanza pubblica esposti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012. Per quanto riguarda gli effetti sul bilancio dello Stato, le modifiche degli stanziamenti disposte in conseguenza delle citate misure vengono apportate con la Nota di variazioni al bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, come chiarito dalla Nota tecnico-illustrativa, all’inizio dell’esame parlamentare del disegno di legge di stabilità le riduzioni di spesa proposte dai singoli Ministeri per il conseguimento degli obiettivi fissati dal DL 95/2012 non risultavano incluse nelle previsioni del bilancio a legislazione vigente, in quanto – in conformità al dettato del medesimo decreto legge[16] - gli interventi correttivi necessari per la realizzazione dei predetti obiettivi, proposti da ciascun Ministero, sarebbero stati approvati con la legge di stabilità. Pertanto i relativi effetti sono stati successivamente incorporati nel bilancio con la Nota di variazioni (con riflessi sul saldo netto da finanziare). Per quanto riguarda il fabbisogno e l’indebitamento, invece, il relativo impatto risultava già scontato nei tendenziali di finanza pubblica esposti nella Nota di aggiornamento al DEF. Il prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di stabilità (così come quello riferito al testo definitivo della legge) riporta, pertanto, la differenza fra le stime formulate con riferimento al DL 95/2012 e gli effetti derivanti dalle proposte contenute nel provvedimento in esame.

In proposito nel corso dell’esame in prima lettura è stato rilevato[17] che né il prospetto riepilogativo a suo tempo allegato al DL 95/2012 né quello riferito al provvedimento in esame (allegato 3) riportano[18] gli effetti delle singole misure di risparmio. L’allegato 3, in particolare, espone un risultato complessivo riferito all’insieme degli interventi correttivi contenuti nelle norme in esame[19]; risultato complessivo che peraltro non viene incluso fra gli effetti derivanti dalla legge di stabilità. Analogamente, le tabelle allegate al testo[20] e alla relazione tecnica[21] riportano valori aggregati (per Ministeri o per programmi di spesa) e non espongono gli effetti riferiti distintamente alle varie norme. Si è osservato, al riguardo, che tali criteri di registrazione – peraltro analoghi a quelli già utilizzati in occasione della precedente legge di stabilità – e le informazioni contenute nella relazione tecnica e nelle tabelle allegate non consentono di verificare, nella generalità dei casi, l’impatto dei singoli interventi correttivi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Tali informazioni risulterebbero invece necessarie, considerato che:

­    al risultato complessivo di risparmio riferito all’articolo 3 (ed esposto nel prospetto riepilogativo) viene associato un elevato tasso di realizzazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (tasso vicino al 100 per cento già a decorrere dal secondo esercizio del triennio);

­    al conseguimento dei risparmi stabiliti con il D.L. 95/2012 concorrono in misura significativa le riduzioni di spesa in conto capitale[22], dalle quali potrebbero derivare effetti differenziati sui tre saldi. Analoga osservazione riguarda le riduzioni di spese per il personale, che di regola determinano un diverso impatto sui saldi di finanza pubblica.

Sul punto il Governo ha fornito alcuni elementi di precisazione in ordine ai criteri metodologici di valutazione degli effetti delle riduzioni apportate ai sensi del DL 95/2012.

In particolare, la Nota MEF-RGS del 31 ottobre 2012 ha precisato – in termini generali – che le proposte delle amministrazioni sono state sottoposte all’attività valutativa e di verifica degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica escludendo le voci di spesa (di natura sia rimodulabile sia non rimodulabile) per le quali non è stato possibile dimostrare con assoluta certezza la  produzione di effetti positivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ciascun Ministero. Tale modalità di attuazione degli obiettivi fissati dalla tabella allegata al DL 95/2012 ha determinato vincoli più stringenti per quanto riguarda i coefficienti di spendibilità/realizzabilità delle spese per ciascun Ministero: vincoli che hanno portato alla sostanziale equivalenza complessiva degli effetti sui tre saldi per il secondo ed il terzo esercizio del triennio di riferimento ed hanno determinato, inoltre, una maggiore rigidità delle valutazioni. In linea di massima, sono stati utilizzati i consueti criteri di valutazione con riferimento agli oneri fissi di personale (effetto in termini di indebitamento ridotto rispetto al saldo netto da finanziare, per tener conto degli effetti indotti[23]), nonché con riferimento alle spese per consumi intermedi (equivalenza degli effetti su tutti i saldi di finanza pubblica), alle spese per investimenti (profilo di cassa più diluito nel tempo) ed alle restanti categorie di spesa aventi caratteristiche di rimodulabilità (impatto equivalente sui tre saldi, trattandosi di riduzioni che seguono a significative precedenti  manovre di contenimento della spesa).

Riguardo alle variazioni - rispetto agli obiettivi di risparmio fissati dal DL 95/2012 - indicate nel prospetto riepilogativo e nella relazione tecnica, si osserva che la relazione tecnica riferita al testo iniziale dava conto del mancato raggiungimento dell’obiettivo per i saldi di fabbisogno e di indebitamento nell’anno 2013: in tale esercizio si determinavano infatti minori risparmi, pari a 32,9 milioni di euro, dovuti alla contabilizzazione delle riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione. Secondo la RT, tale mancato raggiungimento dell’obiettivo risultava comunque assorbito nell’ambito dei saldi della manovra.

In altri termini, poiché il complesso delle variazioni proposte con il testo iniziale del disegno di legge di stabilità determinavano - rispetto agli effetti attesi dal DL 95/2012 - minori risparmi in termini indebitamento netto e di fabbisogno pari a 32,9 milioni nel 2013, in tale esercizio si registrava un corrispondente peggioramento dei medesimi saldi rispetto alla legislazione vigente. Tuttavia, poiché anche computando tale peggioramento l’incremento complessivo dell’indebitamento risultava pari a 2.940 milioni, l’effetto di peggioramento era compatibile (ossia inferiore) rispetto al margine di 3.165 milioni indicato nella Nota di aggiornamento del DEF (margine tra la previsione tendenziale e l’obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche: due decimi del PIL, circa 3,1 miliardi)[24].

Il predetto squilibro non sussiste, invece, nella formulazione definitiva della legge, comprendente le modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare: nel testo definitivo, infatti, il minore risparmio di 32,9 milioni nel 2013 risulta riassorbito, mentre le marginali variazioni  (in termini di fabbisogno e di indebitamento) che si registrano negli anni 2014 e 2015 rispetto agli obiettivi di risparmio fissati dal D.L. 95/2012 risultano compensate[25] mediante minori spese nell’ambito della medesima legge di stabilità[26].

Riguardo ai dati forniti dalla RT con riferimento alle tabelle del disegno di legge di stabilità, non appare chiaro con quali modalità siano stati incorporati nelle tabelle A e B gli effetti riduttivi, rispetto alla legislazione vigente, disposti ai sensi del DL 95/2012. Tali effetti riduttivi, infatti, non risultano evidenziati fra quelli esposti nell’apposita tabella riepilogativa allegata alla relazione tecnica[27].

Non risultano chiari, inoltre, i criteri di calcolo – e conseguentemente gli importi - delle riduzioni di cui dà conto la RT[28] iniziale rispetto alla legislazione vigente.

Sempre con riferimento ai procedimenti di calcolo adottati dalla RT iniziale, si osserva che non risultano chiari i parametri posti alla base della quantificazione degli importi indicati nella tabella riepilogativa allegata alla relazione tecnica[29] relativi all’ “Obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)”, tabella che peraltro - con riferimento agli anni 2014 e 2015 - espone valori inferiori rispetto agli obiettivi fissati dal D.L. 95/2012 (valori che non trovano riscontro negli altri prospetti allegati al disegno di legge di stabilità).

Poiché, inoltre, le norme in esame prevedono, nell’ambito delle diverse misure di risparmio, riduzioni di spesa anche di entità significativa (in termini assoluti o in rapporto alle disponibilità esistenti per una determinata finalità), è stato osservato che un’informazione sugli effetti finanziari potrebbe essere utilmente accompagnata da una valutazione circa l’impatto delle norme sui programmi di spesa e sulle esigenze funzionali delle articolazioni amministrative interessate. In proposito il Governo ha precisato[30] che dalle riduzioni non dovrebbero derivare effetti significativi sulla funzionalità delle amministrazioni interessate, considerato che le proposte sono state avanzate dalle amministrazioni medesime tenendo conto delle loro esigenze prioritarie.

Infine, nel corso dell’esame parlamentare è stata segnalata l’utilità - per un inquadramento delle misure in esame nell’ambito dei più generali equilibri di finanza pubblica - di acquisire dati ed elementi circa l’incidenza delle stesse sulle categorie economiche di spesa, per il complesso delle amministrazioni centrali dello Stato e per ciascun Ministero. Con la Nota MEF-RGS del 31 ottobre 2012 è stata fornita una tabella recante la composizione economica delle spese oggetto di riduzione.

Dalla tabella risulta, fra l’altro, che sono state in varia misura incise, per tutti i Ministeri interessati, le categorie economiche dei consumi intermedi e dei trasferimenti correnti (ad amministrazioni pubbliche, a famiglie ed a imprese), nonché la categoria dei contributi agli investimenti. Per i Ministeri dell’economia, degli affari esteri, dell’istruzione e delle infrastrutture, sono state previste significative riduzioni di spesa nella categoria “Redditi da lavoro dipendente”. Nel caso del Ministero dell’economia, infine, è stata prevista una riduzione della spesa per “interessi passivi e redditi da capitale”.

Al riguardo si osserva che non sono disponibili gli elementi di raccordo fra le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione e la classificazione economica delle medesime spese. Tali dati sembrerebbero utili con particolare riferimento ad alcune categorie di spesa (quali i redditi da lavoro dipendente e gli interessi passivi) rispetto alle quali andrebbe verificata  l’effettiva praticabilità dei tagli, in termini di impatto sui rapporti e sugli interventi in essere (nel caso degli interessi passivi) e in termini di funzionalità amministrativa (nel caso delle spese di personale).

 

ARTICOLO 1, comma 6

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero dell’economia e delle finanze

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze le previsioni contenute nel successivo comma 7 (recante riduzione di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche al successivo comma 7 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tale norma è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi del comma 7:

migliaia di euro

RIDUZIONE DELLE SPESE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

46.552,7

39.150

57.050

46.552,7

39.150

57.050

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze dal DL 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, della legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

Quanto ai profili finanziari riguardanti il comma 7 si rinvia alla successiva scheda dedicata all’analisi della norma.

 

ARTICOLO 1, comma 7

Riduzione delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze

La norma dispone la riduzione delle autorizzazioni di spesa, per complessivi 46.552.700 euro nel 2013, 39.150.000 nel 2014 e 57.050.000 a decorrere dal 2015, indicate in apposito allegato (Elenco 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 2 riguarda risorse disponibili concernenti interventi correttivi destinati a finanziare operazioni finanziarie con Istituti di credito e non ancora utilizzati, anche in considerazione del fatto che si tratta di interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie.

Come in precedenza segnalato[31], la RT dà conto in una tabella riepilogativa[32] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dal comma in esame (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme delle autorizzazioni di spesa indicate nell’elenco 2, gli importi indicati nella tabella[33] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singola autorizzazione di spesa.

 

La Nota della Ragioneria Generale dello Stato emessa il 31 ottobre 2012 ha chiarito, in risposta alle osservazioni precedente formulate, che l’impatto delle riduzioni disposte sulle singole autorizzazione di spesa indicate nell’elenco 2 in termini di saldo netto da finanziare è equivalente in termini di fabbisogno e di indebitamento.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti nella Nota della RGS in merito agli effetti per ciascuno dei tre saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 8

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le previsioni contenute nei successivi commi da 9 a 15 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi 9-15 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 9 a 15:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero del lavoro

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

30.000

30.000

41.022

23.000

30.000

41.022

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero della giustizia dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

Al riguardo, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 9 a 15.

 

ARTICOLO 1, commi 9-14

Disposizioni in materia di patronato

Le norme dispongono:

­       la riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del Ministero del lavoro per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 (comma 9);

­       la modifica alla disciplina vigente in materia di patronati, recata dalla legge n. 152/2001 (commi 10-14).

In particolare, le norme prevedono, tra l’altro, l’aumento del numero di anni e dell’ambito territoriale in cui operano necessari perché confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori possano costituire e gestire istituti di patronato[34]; aggiungono, tra le destinazioni del finanziamento, anche le verifiche ispettive straordinarie in Italia sull’organizzazione e l’attività e la specifica formazione del personale ispettivo addetto; aggiungono tra i criteri per la ripartizione del finanziamento medesimo il rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati, verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali ed assicurative, con riferimento a standard qualitativi prefissati dal Ministero del lavoro (comma 6-ter). Infine, introduce una valorizzazione, attraverso l’introduzione di un punteggio, degli interventi, attualmente non finanziati, avviati con modalità telematiche e verificati dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma di cui al comma 9 effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che le norme proposte concorrono a dare attuazione alle disposizioni relative alla riduzione della spesa delle amministrazioni statali, di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, che per il Ministero del lavoro devono essere pari a 48,4 milioni di euro per il 2013, 46,1 milioni per il 2014 e 51,5 milioni per il 2015. Modificando l'originaria previsione del provvedimento in esame, si è disposta la riduzione lineare per 30 milioni di euro delle spese rimodulabili del ministero medesimo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa, previsti, a decorrere dal 2014, dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012. Contestualmente, nei commi da 10 a 14 viene avviato un processo di riforma dei predetti istituti di patronato al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e di razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la norma, da un lato, assicura il risparmio di 30 milioni di euro annui previsto dal decreto-legge n. 95/2012 e, dall’altro, prevede la riforma degli istituti di patronato senza introdurre variazioni sull’attuale livello di finanziamento.

 

 

ARTICOLO 1, comma 15

Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione

La norma prevede la riduzione di 30 milioni per il 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015 dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione[35].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi relativi alle riduzioni di spesa a carico del Ministero del lavoro, riportati dalla relazione tecnica:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero del lavoro

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

30.000

 

11.022

23.000

 

11.022

 

Al riguardo, non appaiono chiare le modalità di contabilizzazione degli effetti ascritti alla norma. Infatti, come risulta dalla precedente tabella, gli effetti della norma sull’indebitamento netto risultano inferiori, nel primo esercizio del triennio, rispetto a quelli registrati sul saldo netto da finanziare. Nel secondo esercizio, tuttavia, il medesimo saldo di indebitamento reca un effetto nullo.

 

ARTICOLO 1, comma 16

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero della giustizia

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le previsioni contenute nei successivi commi da 17 a 29 (recanti, fra l’altro, riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero e versamento all’entrata del bilancio dello Stato di nuove entrate).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 17 a 29 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta, inoltre, che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 17 a 29:

 

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

   2013

  2014

  2015

   2013

   2014

  2015

Riduzione spese non rimodulabili

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero della giustizia dal DL 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 17 a 29.

ARTICOLO 1, commi 17 e 18

Determinazione degli importi del contributo unificato

La norma inserisce il comma 1-quater nell’articolo 13 del decreto  legislativo n. 115/2002[36] che definisce i criteri per la determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia dovuto dal soggetto che attiva un procedimento. Tale comma stabilisce che quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis[37]  del medesimo articolo 13 (comma 17).

Le disposizioni sopra descritte si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 18).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

Nello specifico la norma in esame determina, tuttavia, non una riduzione di spesa bensì maggiori entrate, di cui si propone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica afferma che la norma opera una riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ai rimedi impugnatori ingiustificatamente, articolando motivi di gravame integralmente disattesi dal giudice superiore. In tal modo il costo amministrativo da sostenersi in relazione a impugnazioni respinte dal giudice, o da questo ritenute inammissibili o improcedibili,  grava in capo alla parte proponente nella misura del contributo unificato dovuto, come determinato dalle norme in esame.

Le norme, dunque, determinano, secondo la relazione tecnica, un maggior gettito allo stato quantificabile sia pure in via approssimativa. La relazione tecnica assume che le impugnazioni, anche incidentali, respinte integralmente o dichiarate inammissibili o improcedibili, siano stimabili nella misura del 68 per cento del totale dei procedimenti iscritti (pari a circa 80.000). Il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato determina un maggior gettito pari a circa 27 milioni di euro (54.000 procedimenti X 500,00 euro importo medio prudenziale contributo unificato). Il maggior gettito atteso è pari quindi a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Una tabella allegata alla relazione tecnica chiarisce che tale importo dovrà essere versato all’entrata del bilancio dello Stato.

Dalla tabella allegata alla relazione tecnica all’inizio della sezione 2[[38]] si evince che la maggiore entrata di 27 milioni di euro a decorrere dal 2013 produce un effetto finanziario di importo equivalente sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.

 

Al riguardo si è rilevato che il riversamento all’entrata delle maggiori somme introitate a titolo di contributo unificato è previsto dalla sola relazione tecnica ma non dalla formulazione letterale della disposizione. Nella nota della RGS del 31 ottobre 2013 è stato chiarito che essendo le maggiori entrate extratributarie direttamente introitate dallo Stato non occorre l’espressa statuizione normativa del versamento dell’entrata.

Si è osservato, inoltre, che le maggiori entrate ipotizzate per il primo anno dovrebbero risultare inferiori a quelle previste a regime, dal momento che il comma 18 stabilisce che la nuova misura del contributo unificato dovrà essere corrisposta ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ossia a partire dal 31 gennaio.

 

ARTICOLO 1, comma 19

Disposizioni in materia di giustizia digitale

Le norme modificano gli articoli 16 e 17 del decreto legge n. 179/2012 (Crescita del Paese) ed introducono gli articoli da 16-bis a 16-quinquies. Le norme sono riunite nella Sezione VI del citato decreto che detta disposizioni in materia di giustizia digitale.

Le modifiche all’articolo 16  del decreto legge n. 179/2012, che tratta dei biglietti di cancelleria, e delle comunicazioni e notificazioni per via telematica, stabiliscono, fra l’altro, che, nei procedimenti penali davanti a tribunali e corti d’appello, le cancellerie hanno l’obbligo di usare esclusivamente il mezzo telematico per le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa dall’imputato a decorrere dal 15 dicembre 2014 mentre le attuali norme impongono il medesimo obbligo a decorre dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con cui il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi.

Il nuovo articolo 16-bis del decreto-legge n. 179/2012 stabilisce che, con decorrenza dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione avvenga con modalità telematica. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte di soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Nei processi di esecuzione l’indicata obbligatorietà decorre dal deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione; nelle procedure concorsuali, il deposito telematico concerne gli atti e documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale e del commissario straordinario. Nei procedimenti d’ingiunzione davanti al tribunale, escluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l’obbligo decorre dal 30 giugno 2014. La decorrenza dell’obbligo può essere anticipata nei tribunali in cui il Ministro della giustizia accerti la funzionalità dei servizi telematici.

Per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali il citato deposito telematico diventa obbligatorio 15 gg. dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei citati decreti del Ministro della giustizia che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi.

Il nuovo articolo 16-ter del decreto-legge n. 179/2012 precisa quali sono i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni indicando, oltre al citato elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR (in cui sono inseriti i domicili digitali che i cittadini, volontariamente, comunicano alla PA), gli elenchi presso gli uffici del registro delle imprese (con gli indirizzi PEC delle società), quelli presso gli ordini e collegi professionali (con gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti) e il registro generale degli indirizzi elettronici anch’esso gestito dal Ministero della giustizia.

Il nuovo articolo 16-quater novella la legge n. 53/1994 che tratta della facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Fra l’altro è inserito nella legge n. 53 l’articolo 3-bis secondo cui la notificazione telematica si effettua tramite PEC esclusivamente all’indirizzo risultante da pubblici elenchi. Il nuovo articolo 3-bis tratta anche delle modalità di notificazione via PEC da parte degli avvocati di atti non consistenti in documenti informatici ed il momento di perfezionamento della notifica.

Il nuovo articolo 16-quinquies del decreto legge 179/2012 provvede alla copertura finanziaria necessaria per l’adeguamento dei sistemi informativi degli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, la manutenzione dei relativi servizi e la formazione del personale. La spesa autorizzata è di 1,32 milioni di euro per l’anno 2012, di 5 milioni per il 2013 e di 3,6 milioni a decorrere dal 2014 a cui si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 28, comma 2 delle legge n. 183/2011 che aveva aumentato la misura del contributo unificato dovuto in relazione all’avvio di alcuni procedimenti.

Sono infine apportate alcune modifiche all’articolo 17 del decreto legge n. 179/2012 che, a sua volta modifica la Legge Fallimentare. Le modifiche hanno natura procedimentale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema informativo uffici giudiziari

5,0

3,6

3,6

5,0

3,6

3,6

5,0

3,6

3,6

Maggiori entrate extratribut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo unificato

5,0

3,6

3,6

5,0

3,6

3,6

5,0

3,6

3,6

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono ulteriori interventi in materia di “giustizia digitale”, da realizzarsi nel corso degli anni 2013 e 2014 e da inserire, mediante opportune integrazioni normative, nell’ambito delle disposizioni in materia già contenute nel decreto-legge n. 179/2012.

In particolare, si prevede l’obbligatorietà del decreto ingiuntivo telematico nonché del deposito telematico degli atti processuali (con la sola esclusione degli atti introduttivi) da parte degli avvocati e degli ausiliari in tutti i tribunali. Si prevede altresì la graduale introduzione delle comunicazioni elettroniche, mediante l’utilizzo della PEC, anche in ambito penale.

La relazione tecnica afferma che l’implementazione delle nuove procedure telematiche potrà realizzarsi attraverso una serie congiunta di interventi che avranno come oggetto il potenziamento hardware dei server, il potenziamento delle reti, gli interventi tecnici preparatori e relativi applicativi, la formazione e l’assistenza in loco  per tutti i magistrati e per i cancellieri addetti, l’assistenza telefonica specializzata tramite Help Desk e la dotazione di portatili leggeri con docking station ai magistrati.

Dal punto di vista contabile, si segnala che parte degli interventi sopra evidenziati risultano già finanziati dagli ordinari stanziamenti di bilancio, dai fondi messi a disposizione nell’ambito del progetto “Barca” PCT sud e dagli stanziamenti derivanti dallo stesso decreto-legge n. 179/2012, per un ammontare complessivo di 8.120.000 euro.

In tale ambito di risorse risultano quindi coperti i seguenti interventi:

·        fornitura dei portatili per i magistrati e apparecchiature uffici;

·        potenziamento hardware server (CED);

·        help desk telefonico;

·        evoluzione software;

·        servizio on-site per l’avvio delle nuove procedure (interventi tecnici preparatori, presidio tecnico e applicativo, formazione utenti e tecnici, supporto al change management) presso 54 tribunali del sud Italia.

 Risultano invece da finanziare sia il servizio on site per i 46 tribunali del centro - nord, per un ammontare complessivo di euro 1.400.000 (da realizzarsi entro il 2013) sia il potenziamento generale delle reti connesse all’utilizzo della “banda larga” che comporta un onere annuo per canoni stimato in misura pari a  euro 2.100.000 (decorrenza 2013).

La relazione tecnica fornisce l’elenco, di seguito riprodotto, delle spese da sostenere per l’attuazione delle norme in esame.

 

Anno 2012                                                              

Interventi uffici giudiziari                                        euro    1.320.000

 

Anno 2013                                                  

Interventi uffici giudiziari                                        euro    1.400.000

Help desk sistemi civili                                            euro    1.200.000

Banda larga                                                              euro    2.100.000

Assistenza sistemistica e manutenzione                  euro       300.000

Totale 2013                                                              euro    5.000.000

 

Dall’anno 2014                                                       

Help desk sistemi civili                                            euro    1.200.000

Assistenza sistemistica e manutenzione                  euro       300.000

Banda larga                                                              euro    2.100.000

Totale dall’anno 2014                                              euro    3.600.000

 

Alla copertura dei predetti oneri si potrà far fronte con l’ulteriore quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che determinano un gettito annuo complessivo, a decorrere dall’anno 2012, pari a 17,1 milioni di euro. 

 Si segnala, al riguardo, che per tali maggiori entrate non è stata attivata nessuna procedura di riassegnazione in favore del Ministero della giustizia risultando pertanto disponibili  i fondi necessari alla copertura delle disposizioni in esame.

 

Al riguardo è stato rilevato che non risultano disponibili i dati e le informazioni sottostanti la determinazione dell’onere indicato. Pertanto non è stato possibile verificare la congruità dell’onere medesimo, rispetto alle attività da svolgere per dare attuazione alle disposizioni. Si rileva che comunque l’onere è configurato come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1, commi 22 e 23

Oneri per le intercettazioni telefoniche

Legislazione vigente. L’articolo 96, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche[39] prevede che le prestazioni relative ad intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.

Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle relative al traffico telefonico, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni

La norma riformula il secondo comma dell’articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche[40] e sopprime il comma 4 del medesimo articolo.  Le nuova formulazione prevede la forfettizzazione delle prestazioni per intercettazioni telefoniche rese dagli operatori del settore mediante il pagamento di un canone annuo onnicomprensivo anziché dell’attuale listino e repertorio (comma 22).

L’abrogazione dell’articolo 96, comma 4, del decreto legislativo n. 259/2003, ossia della norma che prevede che alcune prestazioni rese dagli operatori del settore telefonico per fini di giustizia sono liquidate sulla base di un listino, ha effetto a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo che fissa il canone annuo forfettario da liquidare agli operatori (comma 23).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica, afferma che le norme sono suscettibili di determinare sicuri risparmi di spesa che possono ragionevolmente essere stimati nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013. La relazione tecnica rammenta che le spese per intercettazioni telefoniche gravano sul capitolo di bilancio n. 1363 del Dipartimento Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Dalla tabella allegata alla relazione tecnica all’inizio della sezione 2[41] si evince che la minore spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013 produce un effetto finanziario di importo equivalente sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.

 

Al riguardo è stato rilevato che la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto della quantificazione dei risparmi proposta. Si osserva, inoltre, che la norma appare idonea a determinare risparmi a decorrere dal 2013 a condizione che il previsto decreto ministeriale di rideterminazione dei compensi sia tempestivamente emanato.

 

ARTICOLO 1, commi da 25 a 29

Rideterminazione degli importi dovuti a titolo di contributo unificato

Le norme novellano l’articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011[42] con la finalità di aumentare le somme richieste a titolo di contributo unificato per l’accesso alla giustizia e di ridisciplinare la destinazione del maggior gettito.

In particolare si modifica il comma 6 dell’art. 37[43] del decreto legge n. 98/2001 e, conseguentemente, l’art. 13, comma 6-bis del TU spese di giustizia[44] - elevando l’importo del contributo unificato per le controversie di competenza del giudice amministrativo.

In particolare le norme:

·          elevano da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal Codice del processo amministrativo [comma 25, lettera a), punto 1];

·          sostituiscono ai 4.000 euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di 2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro) [comma 25, lettera a), punto 2];

·          elevano da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica [comma 25, lettera a), punto 3].

Inoltre il contributo unificato nel processo amministrativo[45] è aumentato, sempre della metà per i giudizi di impugnazione (comma 27).

Le restanti lettere del comma 25 novellano i commi da 10 a 15 dell’art. 37 del DL 98/2011, relativi alla destinazione del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato disposto dal decreto-legge.

Più in dettaglio, a norma del comma 25, lettera b), è stabilita una nuova ripartizione tra i Ministeri della giustizia e dell’economia delle risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato frutto degli aumenti disposti dal DL 98/2011, come modificato dalle norme in esame:

·          il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo civile sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile;

·          il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell’economia, che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

Le lettere c) e d) del comma 25, stabiliscono le modalità di impiego delle risorse destinate ai Ministeri. Con D.P.C.M. sarà stabilita la ripartizione in quote delle risorse.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia civile, il nuovo comma 11 dell’art. 37 del decreto legge n. 98/2011, prevede che le risorse debbano essere destinate in via prioritaria all’assunzione di personale di magistratura ordinaria nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. Le restanti risorse, a decorrere dal 2014, dovranno essere destinate all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12 del citato articolo 17 (ovvero avranno ridotto del 10% il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente) e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia amministrativa, il nuovo comma 11-bis dell’art. 37 del decreto legge n. 98/2011 le ripartisce in tre quote uguali da destinarsi:

·          all’assunzione del personale di magistratura amministrativa;

·          all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi del comma 12 del citato articolo 37;

·          spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Questa quota potrà essere anche integralmente assorbita dall’erogazione di misure incentivanti al personale di magistratura.

E’ inserita una norma di chiarificazione per stabilire che per valore della lite relativamente ai ricorsi sui provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara e relativamente ai ricorsi sui citati provvedimenti adottati dalle

Autorità amministrative indipendenti si intende la somma delle sanzioni irrogabili (comma 26).

Il maggior gettito riveniente dall’applicazione delle norme in esame è versato all’entrata del bilancio per essere riassegnato al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa[46] (comma 28).

I nuovi importi del contributo unificato si dovranno applicare ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (comma 29).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ipotizza che il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato sia valutabile in un importo compreso tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Tale quantificazione si basa sulla misura delle entrate complessive accertate nel periodo che va dal 1° novembre 2011 al 10 ottobre  2012, che sono risultate pari a 47.882.552 euro. L’incasso annuale può dunque essere stimato pari a 50 milioni di euro, che si eleverebbero nella misura sopra indicata in applicazione dei nuovi importi del contributo unificato fissati dalle norme in esame. La tabella che segue riepiloga i criteri adottati dalla relazione tecnica per la determinazione delle maggiori entrate.

 

Tipo di ricorso amministrativo

Ricorsi

Contributo unificato

(Importi in migliaia di euro)

Maggior gettito

(Importi in migliaia di euro)

 

 

 

Vecchio importo

Nuovo importo

Differenza

 

Ricorsi ordinari di primo grado

55.000

600

650

50

2.750.000

Ricorsi ordinari di secondo grado

8.500

600

975

375

3.185.700

Ricorsi straordinari

6.500

600

650

50

325.000

Ricorsi in primo grado su appalti

4.500

4.000

4.800 (*)

800

3.600.000

Ricorsi in secondo grado su appalti

1.600

4.000

7.000

3.000

4.800.000

Totale

 

 

 

 

14.662.500

(*) Importo stimato medio.

 

La relazione tecnica ribadisce che le risorse derivanti dal maggiore gettito derivante dalla modifica dell’articolo 37 del DL n. 98 del 2011 vengono riassegnate a pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze,  per poi essere destinate alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa.

 

Infine la relazione tecnica fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo delle risorse destinate al funzionamento della giustizia civile a norma del nuovo comma 11 dell’art. 37 del decreto legge n. 98/2011 riformulato a norma del comma 25, lettera c) del testo in esame. Le informazioni riguardano l’impiego di 7,5 milioni di euro destinati, per il solo anno 2013, per consentire il completamento del percorso formativo dei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e dei disoccupati e degli inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari. La platea interessata da disposizione consta di 1.500 unità al quale verrà corrisposta una indennità di circa 450 euro per 11 mesi nel corso dell'anno 2013 che determina un onere di

1.500 x 450 euro x 11 mesi = 7.425.000 euro.

 

Al riguardo, rilevato che le norme in esame non contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri prevista ai sensi dell’articolo 7, del decreto legge n. 95/2012, è stato osservato che le stesse avrebbero dovuto avere evidenza contabile sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari recati dal provvedimento sia con riferimento alle maggiori entrate derivanti dal contributo unificato sia con riguardo alle maggiori spese connesse alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa.

 

ARTICOLO 1, comma 34

Assunzioni presso l’Avvocatura dello Stato

La norma autorizza l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzione di avvocati dello Stato

0,272

0,272

0,272

0,139

0,139

0,139

0,139

0,139

0,139

 

La relazione tecnica precisa che le norme intendono rendere possibile all’Avvocatura dello Stato l’efficace svolgimento dei compiti di rappresentanza davanti ai giudici amministrativi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei giudizi che questa è stata legittimata a promuovere dall’art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dall’articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si autorizza la spesa di euro 272.000 a decorrere dall’anno 2013 per consentire all’Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di effettuare il reclutamento di un ulteriore limitato contingente di Avvocati dello Stato. 

Si tratta, in sostanza di quattro unità risultate idonee al concorso di Avvocato dello Stato, già espletato, alla I classe di stipendio. Gli oneri da sostenere sono stati calcolati tenendo conto che tre delle suddette unità provengono dalla carriera di Procuratore dello Stato e sono già in servizio presso l’Avvocatura che già sostiene i relativi oneri ed una unità appartiene al ruolo dei magistrati ordinari con la qualifica di Magistrato ordinario alla quinta valutazione di professionalità.

Il costo da sostenere a regime dal 2013, calcolato con le tabelle stipendiali vigenti attualmente, comprensivo di IRAP e contributi a carico dell’Amministrazione, ammonta ad euro 271.766,31, ed è così determinato:

n. 3 unità interne € 74.876,01 (€ 54.126,63 importo lordo, € 4.600,77 per IRAP ed € 16.148,61 quali contributi a carico dell’Amministrazione).

Per tali unità provenienti dalla carriera di Procuratore dello Stato, si precisa che la spesa è stata determinata in termini di differenziale tra il trattamento economico in godimento (comprensivo di stipendio, IIS, 13^ mensilità e indennità di cui all’art. 2 l. n. 425/1984) e quello spettante a seguito della nomina ad Avvocato alla I classe.

n. 1 unità esterna € 196.890,30 (€ 143.093,07 importo lordo, € 12.162,91 per IRAP ed € 41.634,32 quali contributi a carico dell’Amministrazione).

Si fa presente che tale unità idonea appartiene al ruolo dei magistrati ordinari, con la qualifica di “Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità” equipollente di Avvocato dello Stato alla III classe di stipendio e che poiché il trattamento economico in godimento è superiore rispetto a quello spettante come Avvocato dello Stato alla I classe di stipendio, allo stesso verrebbe attribuito, oltre al trattamento economico relativo a quest’ultima qualifica, l’assegno personale previsto dall’art. 3, comma 57, della l. 24 dicembre 1993, n. 537.

L’onere complessivo è pari a 74.876,01 + 196.890,30 = 271.766,31 euro.

Si precisa, infine, che i suddetti oneri sono stati calcolati sulla base degli importi stipendiali determinati per l’anno 2011 in applicazione del d.P.C.M. – di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze – in data 23 giugno 2009, senza tener conto degli effetti recati dall’art. 9, comma 22, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2012.

 

Al riguardo è stato rilevato che la relazione tecnica non precisa se l’onere complessivo rimanga costante nel triennio di bilancio. 

 

ARTICOLO 1, comma 35

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero degli esteri

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli esteri le previsioni contenute nei successivi commi da 37 a 42 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 37 a 42 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta, inoltre, che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 37 a 42:

 

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del ministero degli affari esteri

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

   2013

  2014

  2015

   2013

   2014

  2015

Riduzione spese non rimodulabili

25.536

21.500

24.636

21.721

21.262

24.398

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero degli affari esteri dal DL 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 37 a 42.

 

ARTICOLO 1, comma 36

Principi di valutazione specifici nel settore sanitario

Normativa vigente Il d.lgs. n. 118 del 2011 reca disposizioni, in attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Le norme sono dirette a soddisfare il principio della chiarezza e della veridicità dei dati iscritti nei bilanci nonché ad uniformare i criteri di redazione dei bilanci anche al fine di consentire una più agevole confrontabilità dei dati indicati.

L’art. 29, comma 1, lettera b) stabilisce le modalità di ammortamento dei beni materiali e immateriali nel settore sanitario. In particolare si dispone che l’ammortamento si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate in una apposita tabella allegata al decreto legislativo (allegato 3). In sostanza, analogamente a quanto avviene nel settore privato, la tabella riporta per ciascuna tipologia di cespite la quota annua di ammortamento da iscrivere nel bilancio.

 

La norma, sostituendo la lettera b) dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 118/2011, modifica i criteri per la determinazione delle quote di ammortamento annuo da iscrivere nei bilanci degli enti coinvolti nella gestione della  spesa sanitaria  finanziata  con  le  risorse  destinate  al  Servizio sanitario nazionale.

In particolare, in luogo del precedente criterio – basato sulla natura del cespite (materiale o immateriale) e sulla tipologia (es. fabbricati, impianti e macchinari nell’ambito dei beni materiali e diritto di brevetto, diritto di concessione nell’ambito dei beni immateriali) viene introdotto un nuovo criterio, riferito ai soli beni acquistati con contributi in conto esercizio, che tiene conto dell’anno di acquisizione., come di seguito illustrato:

-          per i beni acquistati nel 2012: 20% annuo;

-          per i beni acquistati nel 2013: 40% nel 2013 e 2014, 20% nel 2015;

-          per i beni acquistati nel 2014: 60% nel 2014 e 40% nel 2015;

-          per i beni acquistati nel 2015: 80% nel 2015 e 20% nel 2016.

-          per i beni acquistati dal 2016: 100% nel 2016.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si segnala che la norma sostituisce una disposizione già vigente che disciplinava i criteri di ammortamento dei cespiti validi anche nel caso in cui l’acquisto sia effettuato con modalità di finanziamento diverse dal contributo in conto esercizio. In assenza di specifiche disposizioni relative alle procedure di ammortamento per i cespiti non acquistati con contributi in conto esercizio non sono chiari i criteri da adottare. Tali criteri dovrebbero risultare comunque omogenei fra i vari enti interessati al fine di assicurare la chiarezza dei bilanci nel settore sanitario e la loro confrontabilità anche al fine di attuare le disposizioni sul federalismo.

 

ARTICOLO 1, commi da 37 a 42

Riduzione di autorizzazioni di spesa riferite al Ministero degli affari esteri

Le norme dispongono che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, che tratta dell’indennità di servizio all’estero del personale del Ministero degli affari esteri, è ridotta, a decorrere dall’anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui (comma 37).

Dispongono, inoltre, che a decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297/1994, che disciplina gli assegni di sede corrisposti al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui (comma 38).

Si darà attuazione alle norme recate dai commi 37 e 38 con decreto del Ministro degli affari esteri[47] che adotterà misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell’articolo 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti funzione all’estero di assoluta priorità (comma 39).

A decorrere dall'anno 2013 è ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 56/2005, che prevede la creazione di sportelli unici all’estero, per un importo di euro 5.921.258 (comma 40).

L'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 299/998, che costituisce il finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea è ridotta di euro 10.000.000 per l’anno 2013, di euro 5.963.544 per l’anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall’anno 2015 (comma 41).

Infine, a decorrere dall'anno 2013, è abrogata l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 51/1995, che prevedeva un contributo a favore del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con sede a Vienna (comma 42).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

 

La relazione tecnica afferma che i commi 37 e 38 prevedono risparmi sul finanziamento delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del DPR n. 18/1967[48] - che trattano, rispettivamente dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno per oneri di rappresentanza spettanti al personale del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero - nonché all’articolo 658 del decreto legislativo n. 297/1994[49] che disciplina gli assegni di sede corrisposti al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero. I risparmi ammontano complessivamente a 6 milioni di euro a decorrere dal 2013, di cui 5.287.735 euro concernenti interventi sulle indennità spettanti al personale di ruolo e 712.265 euro relativamente a misure sugli assegni di sede del personale insegnante.

La relazione tecnica evidenzia che il successivo comma 39 stabilisce che l’Amministrazione degli affari esteri provvederà, nel corso del 2013, all’adozione di un decreto recante l’adozione di misure che incidano sui trattamenti economici corrisposti a titolo di indennità di servizio all’estero (il comma richiama nuovamente l’articolo 171 del DPR n. 18/1967). La relazione tecnica afferma che con tale decreto verrà disposta l’introduzione di un prelievo nella misura dell’1,5 per cento sull’importo attuale lordo delle indennità e assegni sopra indicati, la riduzione della spesa per gli esperti in servizio all’estero ai sensi dell’articolo 168 del DPR n. 18/67, nonché un’adeguata programmazione nel corso dell’anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell’Amministrazione degli affari esteri e di quello in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero.

La relazione tecnica chiarisce, inoltre, che il comma 40 dispone il definanziamento totale, a decorrere dal 2013, della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56[50], e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all’attivazione degli “sportelli unici all’estero”. Il risparmio conseguente ammonterebbe, secondo la relazione tecnica, ad euro 5.921.258 a decorrere dal 2013, pari alla quota residua dell’autorizzazione di spesa vigente.

Il comma 41 interviene sul capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea) prorogando la riduzione di spesa già disposta per l’anno 2012 anche al triennio 2013-2015. L’autorizzazione di spesa è ridotta per un importo pari ad 10.000.000 di euro per l’anno 2013, a 5.963.544 di euro per l’anno 2014 e a 9.100.000 euro per l’anno 2015.

La relazione tecnica specifica che l’Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC dell’Unione Europea, attraverso il meccanismo “ATHENA”, istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Sulla base dei parametri legati al PIL, l’Italia è tenuta a contribuire per una quota pari a circa il 13 % dei costi comuni. La quota annua complessiva a carico dell’Italia varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Riguardo al comma 42, che dispone il definanziamento dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo a favore dell’ICS - Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, la RT afferma che la riduzione è pari a 3.615.198 euro a decorrere dal 2013 ed è finalizzata non solo al contenimento degli oneri a carico dell’Erario, ma anche alla razionalizzazione del sostegno italiano ai programmi UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), ponendo termine all’attività dell’International Center for Science and Technology (ICS) di cui l’Italia è unico contributore.

La tabella che segue riepiloga le minori spese disposte dai commi in esame.

 

Comma

Descrizione

2013

2014

2015

37

Indennità di servizio all’estero

5.287.735

5.287.735

5.287.735

38

Assegni di sede personale scolastico

712.265

712.265

712.265

40

Sportelli unici all’estero

5.921.258

5.921.258

5.921.258

41

Finanziamento italiano alla PESC

10.000.000

5.963.544

9.100.000

42

Finanziamento ICS

3.615.198

3.615.198

3.615.198

 

Totale

25.536.456

21.500.000

24.636.456

 

Al riguardo è stato rilevato che il comma 37 ipotizza di conseguire una minore spesa pari a 5.287.735 euro annui a decorrere dal 2013 agendo unicamente sull’indennità di servizio all’estero (l’articolo 171 del DPR n. 18/1967), mentre la relazione tecnica ipotizza il conseguimento dei medesimi risparmi agendo anche sulle somme dovute per il pagamento degli assegni per oneri di rappresentanza (articolo 171-bis del medesimo DPR).

Con riferimento al successivo comma 39, che detta le modalità attraverso le quali saranno conseguiti i risparmi sopra citati, la relazione tecnica ipotizza che la manovra di contenimento delle spese riguardi anche gli esperti  che le rappresentanze diplomatiche possono utilizzare (articolo 168 del DPR n. 18/1967). Anche in tal caso è stato rilevato che tale richiamo non trova riscontro nel testo delle norme. E’ stata, dunque, rilevata l’opportunità di un chiarimento circa l’esatta portata normativa delle disposizioni al fine di evidenziare se l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire possa essere ottenuto agendo unicamente sull’indennità di cui all’articolo 171.

E’ stato rilevato, inoltre, che la relazione tecnica non ha fornito informazioni circa il diverso effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto prodotto dai risparmi quantificati con riferimento ai commi in esame.

In ordine alla quantificazione degli effetti su tali saldi si rinvia alla tabella riportata nella precedente seduta riferita al comma 35.

In proposito nella nota della RGS del 31 ottobre 2012 è stato chiarito che le spese concernenti oneri fissi per il personale scontano un effetto ridotto, in termini di indebitamento rispetto al corrispondente valore del saldo netto da finanziare, per tener conto degli effetti indotti (contributi INPDAP, gettito IRAP e IRPEF).

 

ARTICOLO 1, commi 43 e 48-57

Obiettivi di riduzione della spesa relativi al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Le norme dispongono quanto segue:

·        concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le previsioni contenute nei successivi commi da 44 a 59 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero) (comma 43);

·        il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del DL 95/2012 è assicurato dal Ministero dell'istruzione anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo (comma 53).

Si ricorda che l’articolo 7 del DL 95/2012 ha disposto specifici obiettivi di riduzione della spesa per le amministrazioni centrali dello Stato (comma 12 e allegato 2). Nelle more della definizione dei predetti interventi correttivi, il Ministro dell'economia è stato autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel predetto allegato (comma 13). In sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità i Ministri competenti propongono gli interventi correttivi necessari per la realizzazione dei predetti obiettivi (comma 14).  Qualora le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate, può essere disposta, con la medesima legge di stabilità, la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili per ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate ai sensi del comma 13 (comma 15).

Il Ministro dell'istruzione, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che, relativamente al MIUR, gli importi delle riduzioni di spese rimodulabili  contenuti nell’elenco 1 allegato all’articolo 1, comma 4 (“Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero nel triennio 2013-2015”) corrispondono esattamente alla voce “taglio lineare” riportata nella tabella allegata alla relazione tecnica e di seguito riportata (rigo F).

·        la risoluzione del contratto di locazione della sede romana di piazzale Kennedy del MIUR. Da detta risoluzione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 (comma 48);

·        la riduzione di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 870, della L. n. 296/2006 (comma 49);

L’art. 1, comma 870, della L. n. 296/2006 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) al quale confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate.

·        il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’e.f. 2013, della somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’art. 5 del d.lgs. 297/1999, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto (comma 50);

L’art. 63, comma 1, del DL 83/2012 ha disposto l’abrogazione del d.lgs. 297/1999 che prevedeva l’utilizzazione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

·        la riduzione per 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, delle risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche (comma 51);

·        la riduzione di 83,6 milioni di euro nell’anno 2013, 119,4 milioni nell’anno 2014 e 122,4 milioni a decorrere dall’anno 2015 del “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”, di cui all’art. 4, comma 82, della legge n. 183/2011 (comma 52);

·        l’applicazione del comma 15 dell’art,. 7 del DL n. 95/2012 per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 7 (comma 53);

  L’art. 7, comma 15, del DL 95/2012 prevede l’applicazione di una clausola di salvaguardia nel caso in cui non si verificasse il conseguimento degli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, in forza della è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.

·        l’obbligo per il personale docente di tutti i gradi di istruzione di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54);

·        la disapplicazione per il personale docente e amministrativo supplente, breve e saltuario, o docente con contratto "fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche" del  divieto di "monetizzazione" delle ferie non godute da parte dai dipendenti pubblici, previsto dall’articolo 5, comma 8, del DL n. 95/2012 (comma 55);

·        la non derogabilità delle disposizioni di cui ai commi 54 e 55 dai contratti collettivi nazionali di lavoro e la disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti dal 1° settembre 2013 (comma 56);

·        la riduzione da 300 a 150 unità del contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi ricorrendo al fuori ruolo per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e da 100 a 50 unità il contingente di unità fuori ruolo da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (comma 57).

I commi da 48 a 55 sono stati introdotti nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei Deputati in seguito all’approvazione dell’emendamento 3.300 del Governo che ha soppresso il comma 42 del disegno di legge originario, concernente l’aumento dell’orario settimanale dei docenti della scuola secondaria. I commi da 48 a 55 sono stati pertanto introdotti al fine di compensare i mancati risparmi derivanti dalla soppressione della disposizione suddetta.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica[51], con riferimento ai diversi commi, afferma quanto segue.

Comma 48

In merito alla dismissione della sede di p.le Kennedy a Roma, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014, la RT ricorda che detta sede misura circa 32.000 mq. ed ospita circa 450 persone afferenti le strutture del Dipartimento per l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Oltre a tale sede il MIUR oggi dispone, a Roma, della sede storica di Viale Trastevere e di due sedi contigue in Via Carcani e in Viale Ippolito Nievo. Attualmente la sede di Viale Trastevere può ospitare ulteriore personale e quella di Via Carcani (circa 18.000 mq) è completamente vuota in attesa di una ristrutturazione da effettuare a seguito di apposita gara già avviata. Il personale oggi in servizio presso la sede di p.le Kennedy potrà essere inserito nelle sedi di Viale Trastevere e Via Carcani o anche solo in quest'ultima, continuando comunque a garantire una superficie per addetto pari a 40 mq. Quindi l'Amministrazione può far fronte alla dismissione di p.le Kennedy avvalendosi delle sole sedi residue. La fattibilità dell'operazione è stata peraltro verificata mediante un apposito studio tecnico. Conseguentemente il comma proposto comporta il venir meno della spesa attualmente sostenuta per l'affitto della sede dismessa, cioè 6 milioni l'anno a decorrere dal 2014.

Comma 49:

Con riferimento alla riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per euro 20 milioni annui a decorrere dal 2013, la RT afferma che trattasi di un’autorizzazione di spesa su cui non gravano impegni pluriennali o altri diritti e che detto fondo trova destinazione con direttive annuali.

Comma 50:

la RT ricorda che il FAR è un Fondo destinato sia a contribuzioni a fondo perduto che a credito agevolato in favore di aziende per progetti di ricerca applicata. Fa presente, inoltre, che alla data del 21 novembre 2012 il citato conto di tesoreria presenta una disponibilità di euro 363 milioni.

Comma 51:

la RT ricorda che le somme disponibili per la contrattazione accessoria del comparto scuola, ammontanti complessivamente a 1.481 milioni, comprendono una quota di euro 1.161 milioni riferita al cd. Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS). Ricorda che detto fondo è assegnato alle istituzioni scolastiche in base a tre parametri (numero plessi, organico di diritto complessivo ed organico di diritto dei soli docenti di scuola secondaria di secondo grado) il cui valore è diminuito rispetto al momento in cui i rispettivi moltiplicatori furono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Ne consegue che, nelle more di una specifica contrattazione, non tutto il FIS è assegnabile alle scuole. In particolare, la quota non assegnata nell'a.s. 2011/2012 ammonta ad euro 95,52 milioni. Considerato che il numero dei plessi e la consistenza dell'organico rimarranno costanti a decorrere dall'a.s. 2012/2013, tale quota rimarrà anch'essa costante. Poiché in base all'art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010 le risorse disponibili per la contrattazione accessoria devono essere ridotte, negli anni 2011, 2012 e 2013, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, che nel caso della scuola ha toccato un punto di minimo nell'a.s. 2011/2012, il FIS è stato ridotto nel citato a.s. di euro 47,85 milioni. Quindi, della quota di euro 95,52 milioni del FIS non assegnata alle scuole, residuano euro 47,67 milioni disponibili. La riduzione del FIS per 47,5 milioni è pertanto possibile senza intervenire su obbligazioni in essere o diritti acquisiti.

Comma 52:

In merito alla riduzione del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la relazione tecnica ricorda che su detto Fondo sono confluite le economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 dell’articolo 4 della legge n. 183/2011, non destinate al conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Comma 53:

la RT afferma che le riduzioni di spesa di cui ai commi precedenti non sono sufficienti, in termini di saldo netto e di indebitamento, al fine di conseguire per intero gli obiettivi prefissati. Quindi, in aggiunta all'elenco 1 allegato alla legge in esame (recante l’elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun ministero), è prevista una ulteriore riduzione di 57,5 milioni nel 2013, 6 milioni nel 2014 e 61 milioni a decorrere dal 2015, ottenuta mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili iscritti nello stato di previsione del MIUR.

Comma 54:

Per quanto riguarda la diversa modalità di fruizione delle ferie recata dal comma 54, la relazione tecnica specifica che viene modificato il periodo di riferimento per la fruizione delle ferie del personale docente, che nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, dura dal 1° luglio al 31 agosto. La RT evidenzia che con la disposizione attuale esso coincide con il periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale che ricomprende anche le feste, le sospensioni natalizie e pasquale oltre il predetto periodo di sospensione estiva. La relazione afferma quindi che la norma ha riflessi positivi in termini di efficienza e consente maggiori ambiti di fruibilità delle ferie specie con riferimento al personale supplente.

Comma 55:

In relazione alla deroga al divieto di pagamento delle ferie non fruite dai dipendenti pubblici disposta dal DL 95/2012, la RT sottolinea che nel comparto scuola si presenta il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti. Questo in quanto il CCNL di riferimento obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal primo luglio al 31 settembre). Mentre detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, ciò non si verifica per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario. A tale proposito la RT evidenzia quanto segue:

a) i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;

b) i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro si trovano nell'impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.

La RT ritiene quindi, anche per evitare la probabile soccombenza dell'Amministrazione nelle inevitabili controversie che ne conseguirebbero, di consentire la "monetizzazione" delle ferie al solo personale docente e ATA di cui sopra.

La relazione tecnica afferma che la norma in questione non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica, considerato che non ne erano ascritti, prudenzialmente, nemmeno all'art. 5 comma 8 del D.L. 98/2011, di cui viene prevista la parziale deroga.

Comma 56:

la  RT afferma che la disposizione è funzionale esclusivamente a consentire l’applicazione dei due commi precedenti.

Comma 57:

La RT, dopo aver riportato le riduzioni del numero delle unità di personale distaccate presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica e presso le associazioni professionali ed enti cooperativi, che passano nel primo caso da 300 a 150 e, nel secondo caso, da 100 a 50 a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014,  ricorda che le suddette assegnazioni di personale comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Sottolinea che tali unità di personale sono dirigenti scolastici e docenti e, nel caso dei docenti, sono sostituiti sulla scuola di titolarità con supplenti annuali, con il conseguente costo.

La relazione specifica che nel corrente anno scolastico 2012/2013, le trecento unità di personale utilizzato presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero si dividono tra n. 60 dirigenti scolastici e n. 240 professori. A seguito della riduzione a 150  del numero complessivo effettuata dalla lettera a) della norma proposta, a decorrere dal settembre 2013, la suddivisione ammonterebbe presumibilmente a n. 40 dirigenti scolastici e n. 110 professori, con una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a n. 110 unità. La RT supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e, considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, stima una riduzione di spesa di 33.105,21 x 110 = 3,7 milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Con riferimento alla lettera b) della norma, la RT ricorda che la stessa prevede una riduzione complessiva di 50 unità rispetto alle 100 previste a legislazione vigente, occupate,  nell'anno scolastico in corso, da 5 dirigenti scolastici e 95 docenti. La RT presume che a decorrere dall'a.s. 2013/2014, i collocamenti fuori ruolo riguarderanno 5 dirigenti scolastici e 45 docenti, con una riduzione di 50 supplenti. Suppone, quindi, che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e avendo considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, stima una riduzione di spesa di 33.105,21 x 50 = 1,7 milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Pertanto, la RT afferma che le previsioni della norma proposta recano una riduzione di spesa a decorrere dall'a.s. 2013/2014 pari a 3,7 + 1,7 milioni di euro, per un totale di 5,4 milioni di euro, di cui 1,8 milioni di euro sull'esercizio finanziario 2013 e 5,4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

La relazione tecnica riferita espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 48 a 57 (le restanti norme contenute nei commi da 44 a 59 non comportano effetti finanziari):

 

(milioni di euro)

Spesa

Oggetto

2013

2014

2015

(A)

Rimodulabile

Comma 48 - Dismissione sede piazzale Kennedy

 

6

6

(B)

Rimodulabile

Comma 49 - Riduzione FIRST

20

20

20

(C)

Comma 50 - Riduzione ex FAR (versamento in entrata)

30

 

 

(D)

Non rimodulabile

Comma 51 - Riduzione competenze accessorie comparto scuola

47,5

47,5

47,5

(E)

Rimodulabile

Comma 52 - Riduzione Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica

83,6

119,4

122,4

(F)

Comma 53 - Taglio lineare(*)

57,5

6

61

(G)

Non rimodulabile

Comma 57 - Riduzione distacchi presso MIUR, enti ed associazioni(*)

1,8

5,4

5,4

 (*) La misura del taglio lineare e l’importo dei risparmi per la riduzione dei distacchi non sono quantificati nel testo dei commi 53 e 57, ma solo nella relazione tecnica.

 

 

(milioni di euro)

Ministero dell’istruzione

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese rimodulabili

(A)+(B)+(E)

103,6

145,4

148,4

90,6

139,4

148,4

Riduzione spese non rimodulabili

(D)+(G)

49,3

52,9

52,9

25,5

27,3

27,3

Riduzione lineare

(F)

57,5

6

61

57,5

6

61

Riduzione spese rimodulabili + riduzione lineare

(A)+(B)+(E)+(F)

 

161,1

 

151,4

 

209,4

 

148,1

 

145,4

 

209,4

TOTALE

riduzione spese

(A)+(B)+(D)+(E)+(F)+(G)

 

210,4

 

204,3

 

262,3

 

173,6

 

172,7

 

236,7

TOTALE

riduzione spese e versamenti in entrata

(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)

 

240,4

 

204,3

 

262,3

 

173,6

 

172,7

 

236,7

Obiettivo

DL 95/2012

240,4(*)

172,7

236,7

157,3

172,7

236,7

               (*) Si segnala che nella tabella 2 allegata all’articolo 7 del DL 95/2012 l’obiettivo di riduzione della spesa  per il 2013 in termini di SNF ammonta a 182,9 milioni e non a 240,4 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’obiettivo di risparmio (in termini  di saldo netto da finanziare) indicato dalla tabella allegata alla RT con riferimento al MIUR ammonta (a seguito delle modifiche apportate al testo durante l’esame parlamentare) a 240,4 milioni di euro, invece che a 182,9 milioni di euro come previsto - per il medesimo Ministero - dal DL 95/2012. Non appaiono chiari i criteri che sono stati utilizzati per fissare tale (maggiore) risparmio rispetto all’obiettivo originariamente stabilito dal DL 95/2012 in termini di SNF.

Si osserva inoltre che gli importi delle riduzioni di spese rimodulabili riferiti al MIUR  indicati nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4) corrispondono esattamente, con riferimento al medesimo Ministero, a quelli relativi alla voce “taglio lineare” contenuta nella tabella allegata alla relazione tecnica e sopra riportata. Non sono riportati - invece - nell’elenco 1 gli altri importi qualificati dalla medesima relazione tecnica come spese rimodulabili.

Non è chiaro se tale corrispondenza fra spese rimodulabili e riduzioni lineari (che non ha riscontro negli importi di risparmio indicati nel medesimo allegato per gli altri Ministeri) derivi dalla circostanza che, nel solo caso del MIUR, a differenza che per gli altri Ministeri, le riduzioni di spesa classificate dalla stessa RT come rimodulabili siano state stabilite, nella versione definitiva della legge, direttamente dal testo (commi 48, 49 e 52), mentre i tagli lineari disposti ai sensi del comma 53 risulterebbero come l’unica voce rimodulabile non quantificata dal testo e indicata nel solo elenco 1. Tale metodologia consentirebbe al Ministro dell’istruzione di formulare entro il 31 gennaio 2013, ai sensi del comma 53, proposte di rimodulazione delle voci di spesa contenute nell’elenco 1 (proposte che, come previsto dal testo, dovranno essere assentite dal Ministro dell’economia).

Nulla da osservare anche in merito al comma 54, tenuto conto, tra l’altro, che il Governo, in risposta ad alcune richieste di chiarimento formulate nel corso dell’esame al Senato in relazione alla possibilità che la fruizione delle ferie nei rimanenti periodi dell’anno scolastico possa determinare maggiori oneri, in caso di sostituzione del personale docente in ferie con chiamata di personale supplente, ha precisato che il godimento delle ferie è soggetto, in ogni caso, ad autorizzazione da parte del dirigente scolastico che dovrà subordinarla alla possibilità di utilizzare, per la sostituzione del docente assente, personale docente dell’istituto senza ricorso a supplenze esterne.

Riguardo alla deroga al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, di cui al comma 55, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che con riferimento alla norma derogata (art. 5, comma 8, DL N. 95/2012)  non erano scontati effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 57, concernente la riduzione del numero delle unità di personale scolastico distaccate, è stato rilevato che la relazione tecnica considera una riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali pari a 110 unità. Tale riduzione deriva dalla diminuzione da 300 a 150 del numero dei distacchi presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica. Poiché il contingente di 300 è attualmente suddiviso fra 60 dirigenti e 240 docenti, la riduzione disposta dalla norma in esame porterebbe ad una ricomposizione del contingente fra 40 dirigenti e 110 docenti. E’ stato osservato tuttavia che, sulla base dei predetti parametri, la riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali calcolata sul numero dei docenti sarebbe pari a 130 e non a 110 unità, con un risparmio di spesa superiore.

Con riferimento alla mancata quantificazione di risparmi legati alla riduzione del numero dei distacchi dei dirigenti scolastici, non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che il Governo nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato del disegno di legge finanziaria per il 2012, in riferimento ad una norma che effettuava un analogo taglio di unità di personale, aveva fatto presente[52] che i posti lasciati liberi dal personale in questione sono affidati in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo, con oneri a carico del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area V della contrattazione e che, con il rientro dei dirigenti interessati dalla norma in esame, le risorse relative all'onere sostenuto per la reggenza resterebbero nel citato Fondo.

 

ARTICOLO 1, commi 44 e 45

Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del DSGA

Normativa vigente: l’art. 1, comma 24, della L. n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica sia effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato.

 

Le norme:

·        estendono, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 24, della L. 549/1995 anche agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico (comma 44);

·        fissano la misura del compenso per gli assistenti incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Tale compenso ammonta alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato (comma 45).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica ricorda che le vigenti facoltà assunzionali per il comparto Scuola prevedono che tutti i posti interi previsti in organico di diritto non coperti da personale di ruolo siano coperti mediante l'assunzione di supplenti annuali. I posti non interi dell'organico di diritto non assegnati a personale di ruolo quali ore eccedenti e quelli aggiunti in organico di fatto (pari però a quello di diritto per i DGSA) sono coperti con personale supplente sino al termine delle attività didattiche. I posti di qualunque tipo che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31 dicembre sono invece coperti con personale supplente breve e saltuario. Conseguentemente, in sede di predisposizione delle proposte per il bilancio di previsione, ai capitoli e piani gestionali concernenti le competenze fisse del personale scolastico sono attribuite le disponibilità occorrenti, in particolare, a coprire tutti i posti in organico di diritto di DSGA, sia mediante il personale di ruolo che permane in servizio che mediante personale supplente annuale nel numero necessario.

La RT prosegue spiegando che, per ciascun posto di DSGA vacante e disponibile o semplicemente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sui capitoli e piani gestionali di cui trattasi è presente uno stanziamento pari allo stipendio del supplente annuale. Tale stanziamento è utilizzato per i supplenti DSGA, nei rari casi in cui le relative graduatorie provinciali non siano esaurite, ed è disponibile per la copertura dell'indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori ex art. 52 del d.lgs. 165/2001 attribuite al personale assistente amministrativo che fa le veci del DSGA in quelle provincie dove le graduatorie sono invece esaurite.

La RT afferma infine che, conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

 

ARTICOLO 1, commi 46 e 47

Commissioni per il concorso a docente

Le norme:

·        dispongono l’abrogazione del comma 15 dell’articolo 404 del decreto legislativo n. 297/1994[53] che fissa il compenso per la partecipazione alle commissioni concorsuali della scuola (comma 46);

·        stabiliscono che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del DPR n. 140/2008[54] (comma 47).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente di corrispondere alle commissioni per il concorso a docente recentemente indetto un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole oggi in vigore. Ritiene comunque, in via prudenziale, di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma di cui trattasi.

La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o candidati esaminati.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

 

ARTICOLO 1, comma 59

Collocamenti fuori ruolo e comandi di personale scolastico

La norma dispone che, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998, modificate dal precedente comma 57, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

 

ARTICOLO 1, Comma 60

Requisiti per il riconoscimento dei collegi universitari

La norma stabilisce che per i collegi universitari già riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale,  previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338[55].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che i finanziamenti di cui alla legge n. 338/2000 siano comunque erogati entro i limiti annui già previsti in base alla vigente normativa.

 

ARTICOLO 1, comma 61

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La norma dispone che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i commi da 62 a 69 dell’articolo 1 del provvedimento in esame (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 50 a 57 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 62 a 69:

 

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

93.457

90.571

90.505

76.560

86.233

85.905

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

1.159

1.658

1.670

1.637

1.658

1.670

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame). È stato altresì rammentato che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

Al riguardo, si rinvia a quanto di seguito osservato con riferimento ai commi da 62 a 69.

ARTICOLO 1, commi 62-65    

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Le norme dispongono le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa:

·         articolo 1, comma 981, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), per euro 5 milioni per l’anno 2013, 3 milioni per l’anno 2014 e 2 milioni a decorrere dall’anno 2015 (comma 62).

·         articolo 2, comma 3, L 910/1986 (Legge finanziaria 2007), per euro 24.138.218 a decorrere dall’anno 2013 (comma 63).

·         articolo 1, comma 1, del D.L. 251/1996 per 45.000.000 a decorrere dall’anno 2013 (comma 64).

·         articolo 39, comma 2, della L. 166/2002, recante risorse per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per euro 6.971.242 per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016 (comma 65).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma quanto segue:

§      per quanto attiene al comma 62, con il decreto interministeriale 299/2008 è stato autorizzato l’utilizzo, da parte dell’ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tuttavia, ad oggi l’ANAS non ha stipulato alcun mutuo e, pertanto, non si è proceduto ad alcuna erogazione;

§      con riferimento al comma 63, l’autorizzazione in esame, di cui all’art. 13, comma 12, della L. 67/1988, è relativa agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della L. 910/1986 per la realizzazione degli investimenti. La possibilità di riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex L. 910/1986 iscritti sul predetto capitolo/piano gestionale;

§      relativamente al comma 64, la riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie;

§      per quanto attiene al comma 65, la riduzione viene operata in applicazione dell’articolo 11 del R.D. 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell’ambito del quinto d’obbligo) in relazione alla rimodulazione delle prestazioni, mediante l’esclusione di alcuni interventi che, nell’ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata. Ciò anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie rese nel frattempo disponibili.

La RT dà conto in una tabella riepilogativa degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 62-69 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012[56], ha affermato che i definanziamenti in esame sono connessi a una riduzione di oneri per la realizzazione delle opere, nonché alla riduzione delle risorse (in eccesso) per completamento di progetti di investimento che si trovano in un avanzato stato di realizzazione.

 

Al riguardo, si rileva che non appare chiaro l’impatto delle singole norme sui saldi di fabbisogno e di indebitamento (v. la tabella riportata nella scheda riferita al precedente comma 61).

 

ARTICOLO 1, comma 66

Rafferma in servizio Capitanerie di porto

La norma riduce di 10.249.763 euro per il 2013 e di 7.053.093 euro a decorrere dal 2014, gli oneri indicati all’art. 585, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) relativi alle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

L’articolo 2217 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare) dispone che fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'art. 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto vengano fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa[57], secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri - che restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585. Tale articolo, nel testo vigente, individua i seguenti livelli di spesa: per il 2013, euro 74.943.322,41; per il 2014, euro 74.867.621,25; per il 2015, euro 74.787.401,19; a decorrere dal 2016, euro 74.703.881,29.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

Come in precedenza segnalato[58], si rammenta che la RT in esame dà conto in una tabella riepilogativa[59] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 62-69 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[60] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

 

La relazione tecnica evidenzia che l’articolo 585 del “Codice dell’ordinamento militare” - che disciplina “Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto” e che trae origine dal processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, derivante dalla sospensione della leva – individua l’entità dei suddetti oneri[61] riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa. In particolare, tali consistenze, a norma dell’articolo 2217 del Codice dell’ordinamento militare, sono determinate annualmente, fino al 31 dicembre 2015, con decreto interministeriale. La RT rileva, inoltre, che l’articolo 954 del Codice dell’ordinamento militare prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Ciò premesso, la RT quantifica le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, sulla base del decreto interministeriale di cui sopra, in modo da:

·        non procedere all’arruolamento, per l’anno 2013, di 146 volontari in ferma prefissata di un anno (con un risparmio pari ad euro 3.196.670,00);

·        non concedere, a decorrere dall’anno 2013, il periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (con un risparmio strutturale pari a euro 7.053.093).

Per effetto di tali misure, la RT evidenzia che il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.053.093 e, per il solo anno 2013, aggiungendo ulteriori euro 3.196.670, un risparmio totale pari a euro 10.249.763, come si evince dalle tabelle seguenti.

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, PER L’ANNO 2013

Misura

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Arruolamento VFP 1

12.688,00

4.870,00

4.337,00

21.895,00

146

3.196.670

Rafferma

VFP 1

13.868,00

5.323,00

4.319,31

23.510,31

300

7.053.093

TOTALE

 

10.249.763

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, A DECORRERE DALL’ANNO 2014

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Rafferma

VFP 1

13.868,00

5.323,00

4.319,31

23.510,31

300

7.053.093

 

La RT riporta, altresì, nella tabella a seguire, i capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali[62] interessati dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa in esame, con relativi importi.

 

(euro)

Capitolo

Piano gestionale

Denominazione

Riduzione 2013

Riduzione dal 2014

2043

01

Componente netta

4.284.400,93

2.948.192,87

2043

02

Imposte a carico dipendente

2.443.543,50

1.681.457,37

2043

03

Contributi sociali  a carico dipendente

677.509,33

466.209,45

2050

01

Contributi sociali a carico datore di lavoro

2.212.923,83

1.522.762,78

2066

01

Imposta regionale

631.385,41

434.470,53

Riduzione totale

10.249.763,00

7.053.093,00

 

Al riguardo, è stato chiesto di chiarire l’impatto della norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, non essendo tale informazione desumibile dalla relazione tecnica, in quanto questa riporta cumulativamente, per l’insieme dei commi da 62 a 69, gli effetti determinati dalla riduzione delle spese non rimodulabili di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[63]. Nel caso del comma 66 in esame, in particolare, è stato evidenziato che trattandosi di spese per il personale, è ipotizzabile che la riduzione di spesa determini effetti di diversa entità sui tre saldi. In particolare, l’effetto sui saldi di indebitamento e fabbisogno dovrebbe essere pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, in virtù dello sconto degli effetti indotti (reincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi e di imposte) recati della norma.

Sul punto, si evidenzia che nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[64], è stato confermato che la norma produce effetti di diversa entità su i tre saldi ed in particolare che l’effetto di sui saldi di indebitamento e fabbisogno tiene conto degli effetti indotti.

 

ARTICOLO 1, comma 67

Ufficiali in ferma prefissata delle Capitanerie di porto

La norma ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, in 210 unità per il 2013 e in 200 unità a decorrere dal 2014.

Il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell’articolo 939 del Codice dell’ordinamento militare, può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Tale reclutamento avviene al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative. In particolare, ai sensi dell’articolo 803 del citato Codice, il numero massimo di ufficiali in ferma prefissata da mantenere in servizio è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello stato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica dà conto in una tabella riepilogativa[65] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 62-69 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[66] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

La RT, nello specifico, afferma che il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, per effetto della norma in esame, viene ridotto di 40 unità per l’anno 2013 e di 50 a decorrere dall’anno 2014, rideterminandolo in:

·        210 unità, per l’anno 2013 (con un risparmio pari a euro 2.013.120);

·        200 unità, a decorrere dall’anno 2014 (con un risparmio strutturale pari a euro 2.516.400).

Con tali misure, il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi, per l’anno 2013, pari a euro 2.013.120 e risparmi strutturali, dall’anno 2014, pari a euro 2.516.400, come si evince dalle tabelle seguenti.

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, PER L’ANNO 2013

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Arruolamento AUFP

26.681

10.240

13.407

50.328

40

2.013.120

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, A DECORRERE DALL’ANNO 2014

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Arruolamento AUFP

26.681

10.240

13.407

50.328

50

2.516.400

La RT riporta, altresì, nella tabella a seguire, i capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali[67] interessati dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa in discorso, con relativi importi.

(euro)

Capitolo

Piano gestionale

Denominazione

Riduzione 2013

Riduzione dal 2014

2043

01

Componente netta

841.484,16

1.051.855,20

2043

02

Imposte a carico dipendente

479.927,81

599.909,76

2043

03

Contributi sociali  a carico dipendente

133.067,23

166.334,04

2050

01

Contributi sociali a carico datore di lavoro

434.632,61

543.290,76

2066

01

Imposta regionale

124.008,19

155.010,24

Riduzione totale

2.013.120,00

2.516.400,00

Si rileva che nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze[68] depositata dal Governo presso la 5^ Commissione del Senato in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata nel corso dell’esame del DDL di stabilità (AS 3584) con riguardo alla norma in esame, è stato confermato che il numero massimo di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è stato determinato - ai sensi dell’art. 803, del D.lgs. n.66/2010 - sia per l’anno 2011 che per il 2012  in 250 ufficiali.

Al riguardo, è stato chiesto di chiarire l’impatto della norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Come in precedenza rilevato, tale informazione non è desumibile dalla relazione tecnica, in quanto questa riporta cumulativamente, per l’insieme dei commi da 62 a 69, gli effetti determinati dalla riduzione delle spese non rimodulabili di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[69].

Nel caso del comma 67 in esame, trattandosi di spese per il personale, è ipotizzabile che la riduzione di spesa determini effetti di diversa entità sui tre saldi. In particolare, l’effetto sui saldi di indebitamento e fabbisogno dovrebbe essere pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, in virtù dello sconto degli effetti indotti (reincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi e di imposte) recati della norma. A tale riguardo, analogamente a quanto riferito nella scheda relativa al precedente comma 66, si evidenzia che nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze[70], è stato confermato che la norma in esame produce effetti di diversa entità su i tre saldi ed in particolare che l’effetto di sui saldi di indebitamento e fabbisogno tiene conto degli effetti indotti.

 

ARTICOLO 1, comma 68

Allievi ufficiali ed allievi sottoufficiali del Corpo delle capitanerie di porto

La norma fissa il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare in 136 unità a decorrere dall’anno 2013.

L’art. 812 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) individua, con riguardo al Corpo delle capitanerie di porto i seguenti ruoli del personale in servizio permanente: ruolo ufficiali normale e speciale, ruolo dei marescialli e ruolo dei sergenti. L’art. 652, del Codice dispone, altresì, che gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possano anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami (comma 1).

Per quanto concerne il ruolo marescialli ed il ruolo sergenti, di Esercito, Marina e Aeronautica, il Codice dell’ordinamento militare prevede[71] che:

·          fino al 2020, il reclutamento nel ruolo marescialli avvenga in misura non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, tra gli allievi delle rispettive scuole sottufficiali e in misura non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, tra gli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente (art. 2197);

·          fino al 31 ottobre 2015, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, tra i volontari di truppa in servizio permanente (art. 2198).

Appare opportuno rammentare, infine, che per quanto concerne la retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari, l’art. 1798 del Codice dispone che agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare vengano attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica, come in precedenza segnalato[72], dà conto in una tabella riepilogativa[73] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 62-69 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[74] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

La RT, nello specifico, evidenzia, che - optando per un reclutamento diretto di ufficiali per concorso in funzione della riduzione del numero di allievi ufficiali dei corsi del Corpo delle capitanerie di porto dell’Accademia navale previsto dalla norma in esame - il corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 2013, di due per l’anno 2014 e, a regime, di tre a decorrere dal 2015.

La RT precisa che la formazione degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto avviene in Accademia navale a seguito di un percorso quinquennale, durante il quale i corsisti, prima di ottenere la promozione ad ufficiale, trascorrono due anni inquadrati come allievi. La riduzione del numero degli allievi diventa percorribile, dunque, variando il metodo di reclutamento, e quindi il percorso formativo, degli ufficiali in discorso. Sul punto, la RT afferma che ai sensi dell’articolo 652 del Codice dell’ordinamento militare, gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di specifici diplomi di laurea, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

Tali risparmi, ottenuti mediante il trascinamento degli effetti delle mancate assunzioni di anno in anno, pari rispettivamente a euro 84.695, per il 2013, euro 423.475 per il 2014 ed euro 919.120, a decorrere dal 2015, sono evidenziati nelle seguenti tabelle.

 

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, PER L’ANNO 2013

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Costo unitario

Costo unitario (trimestrale)

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Riduzione allievi A.N.

12.240

4.699

16.939

4.234,75

20

84.695

 

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER IL 2014

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Riduzione allievi A.N.

12.240

4.699

16.939

20

338.780

Trascinamento anno precedente

84.695

Riduzione totale

423.475

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI DAL 2015

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Frazione anno

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Riduzione allievi A.N.

12.240

4.699

0,0

16.939

0,75

20

254.085

Riduzione allievi A.N.

28.478

10.930

8.904

48.312

0,25

20

241.560

Trascinamento anno precedente

423.475

Riduzione totale

919.120

 

La RT riporta, altresì, nella tabella a seguire, i capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 “Capitanerie di porto” - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa in discorso, con relativi importi.

(euro)

Capitolo

Piano gestionale

Denominazione

Riduzione 2013

Riduzione 2014

Riduzione dal 2015

2043

01

Componente netta

35.402,51

177.012,55

384.192,16

2043

02

Imposte a carico dipendente

20.191,29

100.956,44

219.118,21

2043

03

Contributi sociali  a carico dipendente

5.598,34

27.991,70

60.753,83

2050

01

Contributi sociali a carico datore di lavoro

18.285,65

91.428,25

198.438,01

2066

01

Imposta regionale

5.217,21

26.086,06

56.617,79

Riduzione totale

84.695,00

423.475,00

919.120,00

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica ascrive alla norma in esame - che fissa il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi di Accademia e delle scuole sottufficiali della Marina militare in 136 unità a decorrere dal 2013 – effetti di risparmio che concorrono, in virtù dell’art. 7, commi da 12 a 15, del DL n. 95/2012, alla riduzione della spesa dei Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dei trasporti. La quantificazione di tali risparmi sembra essere stata effettuata dalla RT con esclusivo riferimento alla riduzione del numero di allievi ufficiali dei corsi dell’Accademia navale e non anche con riguardo agli allievi dei corsi delle scuole sottufficiali della Marina militare (come altresì, espressamente previsto dalla norma). Pertanto, il risparmio quantificato dalla RT potrebbe risultare sovrastimato, qualora, in fase applicativa le riduzioni interessassero anche gli allievi sottufficiali. Ciò in virtù della differente incidenza dei costi di mantenimento degli allievi ufficiali rispetto agli allievi sottufficiali nelle rispettive strutture di formazione della Marina Militare. Sul punto è stato chiesto un chiarimento del Governo.

Si evidenzia, inoltre, che i suddetti risparmi vengono correlati dalla RT alla mancata costituzione di un numero di classi di 20 allievi ufficiali del Corpo (1 classe nel 2013, 2 classi nel 2014 e 3 classi a regime dal 2015) che, al fine di mantenere inalterato l’assetto organico di riferimento nella Forza bilanciata, verrebbero altresì sostituite con il reclutamento diretto, mediante concorso per titoli ed esami ex art. 652 del Codice dell’ordinamento militare, di ufficiali in servizio permanente con il grado iniziale di tenente. A tale riguardo si rileva che i citati risparmi sarebbe effettivamente conseguibili solo qualora la dinamica temporale dei concorsi per il reclutamento diretto di ufficiali venisse configurata in modo complementare ai corsi biennali da allievo ufficiale, in modo da garantire con cadenza biennale l’ingresso in servizio permanente di un numero di ufficiali per nomina diretta tale da compensare il minor numero di ufficiali (20) dei corsi d’Accademia. Anche a tale riguardo è stato chiesto un chiarimento al Governo.

Analogamente a quanto osservato nelle schede di cui i precedenti commi 66 e 67 - alle quali si fa rinvio – anche con riguardo alla norma in esame è stato chiesto un chiarimento in merito all’impatto della stessa sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 

ARTICOLO 1, comma 69        

Registro italiano dighe

Le norme modificano l’articolo 2, comma 172, del D.L. 262/2006, disponendo che sia incrementata - in ragione di euro 1.159.000 per l’anno 2013, di euro 1.658.000 per l’anno 2014 e di 1.670.000 a decorrere del 2015 - la quota acquisita al bilancio dello Stato degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione da parte degli utenti dei servizi forniti dal Registro italiano dighe.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che la norma limita la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei 90 concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono in entrata resti acquisita al bilancio dello Stato dello Stato. In particolare la disposizione incrementa l’importo di risorse da acquisire di euro 1.159.000 per il 2013, di euro 1.658.000 per il 2014 e di euro 1.670.000 annui a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente  e destinato al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato di 32 unità di personale per euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013.

Come in precedenza segnalato, la RT dà conto in una tabella riepilogativa  degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 62-69 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella  non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

La RT espone, infine, i seguenti effetti:

 

(migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

1.159

1.658

1.670

1.637

1.658

1.670

 

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012, ha affermato che le riduzioni non pregiudicano la funzionalità della direzione generale del per le dighe e le infrastrutture idriche e che i relativi compiti possono essere svolti anche tenendo conto delle riduzioni in esame.

Circa i criteri di contabilizzazione relativi ai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, il Governo considera detti effetti equivalenti sui tre saldi. Ciò in quanto si tratta, in generale, dell’acquisizione all’erario di maggiori risorse, conseguente al venir meno della facoltà di riassegnare fondi indistintamente provenienti dalla contribuzione dei concessionari, a prescindere dalle finalità della spesa alle quali si rinuncia.

Il Governo ha affermato infine che la differenza riferita all’anno 2013 tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto è imputabile ad un refuso.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame parlamentare.

 

ARTICOLO 1, comma 70        

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

La norma dispone che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole le previsioni contenute nei successivi commi 71, 73, 74 e 75 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili, reintegro di spese modulabili e riversamento all’entrata di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 71, 73 e 74 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si segnala altresì che gli effetti delle norme di cui al comma 75 sono autonomamente scontati nel prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi 71, 73 e 74:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Reintegro spese rimodulabili

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

Riduzione spese non rimodulabili

3.690

3.690

6.690

1.490

3.690

6.690

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

16.200

8.900

7.800

16.200

8.900

7.800

 

Al riguardo, si rinvia a quanto di seguito osservato con riferimento ai commi 71, 73, 74 e 75.

 

ARTICOLO 1, comma 71        

Istituto per lo sviluppo agroalimentare

La norma dispone che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sia autorizzato a versare all’entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014, euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

È stato rammentato che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che i versamenti in esame sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall’articolo 4, comma 59, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). Sotto il profilo operativo, gli stessi appaiono compatibili con l’assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare[75].

 

La RT altresì riporta la seguente tabella:

 

(Importi in migliaia di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Istituto sviluppo agroalimentare

16.200

8.900

7.800

16.200

8.900

7.800

 

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012[76],  ha affermato che gli effetti sull’indebitamento netto dei versamenti in entrata sono coerenti con l’utilizzo che le medesime risorse avrebbero avuto in base alla legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame parlamentare.

 

ARTICOLO 1, comma 73        

Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole

La norma ridetermina, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646 la riduzione delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, disposta dall’articolo 8, comma 4, del D.L. 95/2012 - allegato 3.

L’allegato riporta una riduzione di spesa – per tali enti – pari a 7,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che l’onere è pari a euro 4.090.000 per ciascun anno del triennio 2013-2015 e trova compensazione nell’ambito dei commi relativi alle spese del Ministero delle politiche agricole.

La RT altresì riporta la seguente tabella:

(migliaia di euro)

MIPAF

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)

15.764

8.533

10.431

13.600

8.500

10.400

Reintegro spese rimodulabili

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

Riduzione spese non rimodulabili

3.690

3.690

6.690

1.490

3.690

6.690

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

16.200

8.900

7.800

16.200

8.900

7.800

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce delle affermazioni contenute nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, comma 74

Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca

La norma dispone la corresponsione del beneficio degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per il 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dal 2016.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che per effetto della riduzione del beneficio disposto dalla norma in esame[77], ulteriore rispetto a quella già prevista dalla legge n. 183/2011, il relativo stanziamento del capitolo n. 1485 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riduce per gli importi indicati nella seguente tabella:

 

(milioni di euro)

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE

 

2013

2014

2015

dal 2016

Riduzioni sgravi contributivi

3,69

3,69

6,69

10,4

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi da 70 a 75, riportati dalla relazione tecnica:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero delle politiche agricole

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

3.690

3.690

6.690

1.490

3.690

6.690

 

Al riguardo, si segnala che, nella tabella riepilogativa delle riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri, dalla misura in esame deriva, per il 2013, un effetto sul saldo di indebitamento netto inferiore rispetto a quello sul saldo netto da finanziare[78] laddove, per la corrispondente misura disposta dalla legge n. 183/2011, l’effetto sui due saldi era il medesimo.

 

ARTICOLO 1, comma 75        

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

La norma dispone il versamento in entrata delle somme presenti nel bilancio dell’Agenzia

per le erogazioni in agricoltura (AGEA), che l'articolo 59, comma 3, del DL 83/2012, aveva attribuito ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato.

 

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate extratributarie

19,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

19,8

 

 

19,8

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012[79], ha affermato di ritenere che il versamento in esame non compromette la realizzazione di programmi già avviati.

 

Al riguardo, è stato osservato che gli effetti delle norme in esame, essendo inclusi nell’allegato 3 al disegno di legge in esame, correttamente non sono scontati ai fini del conseguimento del complesso dei risparmi previsti dal D.L. 95/2012[[80]].

 

ARTICOLO 1, commi 76 e 77

Spese del Ministero per i beni e le attività culturali

Normativa vigente: l’art. 1, comma 26-ter, del DL 95/2012, prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2015, della concessione dei contributi che - ai sensi degli artt. 35 e 37 della legge n. 42/2004 - il Ministero per beni e le attività culturali può concedere al proprietario, possessore o detentore di un bene culturale per concorrere alla spesa sostenuta dallo stesso per l'esecuzione di interventi conservativi volontari o alle spese, in conto interessi, sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai medesimi soggetti per la realizzazione di interventi conservativi autorizzati.

 

Le norme:

·        stabiliscono che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 (comma 76);

·        prevedono che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 di cui alla legge n. 42/2004, prosegua fino al pagamento di tutti i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari (comma 77).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norme non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni tenuto conto che gli effetti di risparmio ascritti alla norma modificata dalle disposizioni in esame non erano stati scontati nei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 78

Somme giacenti presso contabilità speciali MIBAC

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 85, della legge n. 183/2011prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero, accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013.

 

La norma estende l’applicazione delle norme di cui all’art. 4, comma 85, della legge n. 183/2011 anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale presso il Mibac.[81]

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione garantisce il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti legge n. 95 e 138 del 2011 e che la stessa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che la RT associa le norme al conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati di D.L. 95 e 138 del 2011. Andrebbero pertanto esplicitati gli effetti finanziari attesi dalle norme medesime.

 

ARTICOLO 1, comma 79

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero della salute

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le previsioni contenute nei successivi commi da 80 a 87 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi 80-87 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 80 a 87:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero della salute

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

27.000

35.000

40.000

27.000

35.000

40.000

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero della giustizia dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

Al riguardo, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 80 a 87.

 

ARTICOLO 1, commi 80-81

Riduzione spese nel settore dell’assistenza sanitaria al personale navigante

Le norme dispongono la riduzione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 dell’autorizzazione di spesa[82] concernente la funzione dello Stato in materia di rapporti internazionali e profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti (articolo 6, comma 1, lettera a, della legge n. 833/1978).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono connesse al processo in atto di razionalizzazione dei costi dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante di Napoli e di Genova e delle convenzioni con l’Associazione italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali, che ha generato già nel 2011 un’economia di gestione dell’attività, in modo da assicurare risparmi di spesa.

La Nota tecnica datata 11.12.2012 precisa che i risparmi di spesa in esame sono ulteriori rispetto a quelli in corso di realizzazione.

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi relativi alle riduzioni di spesa a carico del Ministero della salute, riportati dalla relazione tecnica:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero della salute

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

Al riguardo, non si hanno elementi per l’individuazione delle finalità di spesa che si intendono ridurre, al fine di escludere che possano interessare diritti il cui esercizio non è condizionabile all’ammontare delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 1, commi 82-87

Riduzione spese nel settore dell’assistenza sanitaria in ambito comunitario e internazionale

Le norme prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attribuzione alle regioni del compito della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale[83], nonché il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta[84].

Dall’attuazione delle disposizioni in esame sono previsti risparmi di spesa quantificati in 22 milioni di euro nel 2013, 30 milioni di euro nel 2014 e 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma con riguardo alle disposizioni in esame vengono previsti risparmi quantificati in 22 milioni di euro nel 2013, 30 milioni di euro nel 2014 e 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, con corrispondente riduzione del capitolo 4391 dello stato di previsione del Ministero della salute[85].

In particolare, la relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame danno piena attuazione a quanto già previsto dall’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e che esse ribadiscono il principio del nesso tra residenza del cittadino e quota capitaria (assegnata alle regioni in sede di ripartizione delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno sanitario sulla base della popolazione residente), legittimando, pertanto, l’imputazione a ciascuna regione sia dei costi generati dall’assistenza all’estero del cittadino residente sia dei ricavi derivanti dall’erogazione di prestazioni erogate ai cittadini stranieri.

La relazione tecnica, infine, indica attraverso quali strumenti le regioni potrebbero intensificare il governo della programmazione sanitaria distinguendo, in particolare: azioni di monitoraggio delle procedure di autorizzazione di cure all’estero per i cittadini italiani residenti; azioni di incentivazione di processi organizzativi interni volti a sensibilizzare le aziende sanitarie a fatturare tutte le prestazioni rese in favore del considerevole flusso di stranieri in Italia, finora non integralmente addebitate ai rispettivi Stati di appartenenza proprio a causa della non avvenuta attribuzione diretta dei relativi ricavi ai bilanci delle proprie aziende sanitarie; un aumento delle partite creditorie v/estero ed una diminuzione delle partite debitorie v/estero, con conseguente miglioramento dei saldi finanziari.

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi relativi alle riduzioni di spesa a carico del Ministero della salute, riportati dalla relazione tecnica:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero della salute

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

22.000

30.000

35.000

22.000

30.000

35.000

 

Al riguardo, si rileva che, con riferimento ai risparmi attesi, la relazione tecnica si limita ad indicare attraverso quali strumenti le regioni potrebbero raggiungere l’obiettivo (azioni di monitoraggio, di incentivazione dei processi organizzativi interni, partite debitorie e creditorie nei confronti dell’estero) senza, tuttavia, dettagliare maggiormente le azioni richieste alle regioni, per l’effettiva attuazione delle disposizioni senza incidere sui livelli essenziali di assistenza[86].

 

ARTICOLO 1, comma 88

Verifica straordinaria del personale delle ASL dichiarato inidoneo

La norma rinvia ad un successivo DM la determinazione delle modalità attraverso le quali l’INPS procede ad una verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario e non sanitario dichiarato inidoneo e destinato a mansioni di minor aggravio. Con il medesimo DM sono definite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare il personale eventualmente dichiarato, in esito alla verifica in esame, idoneo a svolgere la propria mansione specifica.

Nello svolgimento dei compiti di verifica, l’INPS, che può avvalersi anche del personale medico delle ASL, si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Al riguardo, pur in considerazione della clausola di invarianza degli oneri prevista dalla norma, non sono chiari gli effetti finanziari a carico delle ASL per la ricollocazione del personale dichiarato nuovamente idoneo. La ricollocazione, infatti, potrebbe comportare un aggravio della spesa per stipendi, qualora la ASL interessata dovesse continuare a corrispondere anche lo stipendio del soggetto chiamato, eventualmente, a sostituire il dipendente precedentemente dichiarato inidoneo.

 

 

ARTICOLO 1, commi 89, 90, 91 e 94

Turn over del personale dei comparti sicurezza, difesa e Vigili del fuoco

Le norme stabiliscono che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, i Ministri dell’interno e della difesa, dell’economia, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali procedono[87] alla rimodulazione ed alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni al fine di incrementare l’efficienza nell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco (comma 89).

Assicurando il rispetto dei saldi strutturali, le risorse disponibili così individuate sono riallocate nell’ambito degli stati di previsione delle amministrazioni interessate al fine di procedere (previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) ad assunzioni a tempo.

Si prevede, inoltre, la possibilità, per le stesse amministrazioni del comparto sicurezza-difesa, di assunzioni in deroga di personale, nel limite di una spesa lorda pari a 70 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 120 milioni di euro a decorrere dal 2014. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 120 milioni di euro a decorrere dal 2014 (comma 90).

Le assunzioni sopra descritte sono autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del DL 112/2008 che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento nell’anno 2015 (comma 91).

Ai fini dell’attuazione dei commi da 89 a 91, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 94).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo assunzioni comparto sicurezza

70,0

120,0

120,0

35,6

61,1

61,1

35,6

61,1

61,1

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

Al riguardo è stato osservato che da un punto di vista strettamente finanziario la norma sulla rimodulazione delle spese non appare presentare profili di criticità, dal momento che l’utilizzo delle risorse che si rendessero disponibili è sottoposto al vaglio dell’autorizzazione dei Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato. Al fine di garantire la neutralità finanziaria dell’operazione, andrà peraltro, assicurato che le rimodulazioni di spesa abbiano carattere permanente e che, dunque, le assunzioni non siano autorizzate a fronte di disponibilità ed economie che possano avere natura variabile nel tempo. Inoltre le rimodulazioni disposte non dovranno pregiudicare la piena funzionalità istituzionale delle amministrazioni coinvolte (anche alla luce dei recenti interventi di riduzione delle spese dei Ministeri) e non dovranno determinare un irrigidimento della struttura del bilancio che possa pregiudicare lo sviluppo di ulteriori processi di spending review.

 

ARTICOLO 1, comma 92

Associazioni combattentistiche e partigiane

La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con previsione di spesa di 1 milione di euro per il 2013, per finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni combattentistiche e partigiane.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazioni combattentistiche e partigiane

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione istituisce un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con previsione di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione.

 

Al riguardo è stato chiesto al Governo di confermare che il maggior onere previsto dalla norma, benché indicato come “previsione di spesa”, debba intendersi come limite massimo di spesa.

In caso contrario la disposizione avrebbe dovuto essere corredata, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 196/2009, di apposita clausola di salvaguardia per fronteggiare eventuali oneri eccedenti la previsione formulata.

 

ARTICOLO 1, comma 93

Commissario iniziative di solidarietà per le vittime di mafia e terrorismo

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2013, per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà in favore delle vittime di mafia e terrorismo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazioni vittime di mafia e terrorismo

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica conferma che la disposizione  autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2013 per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1, commi da 95 a 97

Fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo

La norma istituisce un fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale.

Il fondo è finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese (comma 95).

Il credito d’imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo (comma 96).

Entro il 30 gennaio 2013 il Ministro dell’economia e finanze riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all’individuazione dei trasferimenti e ai contributi da destinare al fondo (comma 97).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non si sono formulate osservazioni nel presupposto che le risorse destinate al finanziamento del fondo non siano vincolate ad altre finalizzazioni e che, in fase di utilizzo del fondo, al fine di assicurare la compensazione finanziaria anche in termini di cassa, si considerino le modalità di fruizione del credito d’imposta concesso alle imprese beneficiarie e i criteri di contabilità pubblica applicabili con riferimento alle risorse in conto capitale.

 

 

ARTICOLO 1, commi 98-101

Disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici

Normativa vigente: l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010[88] ha disposto l’estensione ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio non fosse già regolato sulla base del’articolo 2120 del codice civile, le regole di computo del trattamento medesimo secondo il citato articolo del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento, con effetto sulle anzianità decorrenti dal 1° gennaio 2011.

L'INPDAP aveva interpretato tale norma nel senso che essa modificava, per i dipendenti in oggetto, esclusivamente i criteri di calcolo del trattamento di fine servizio, ma non la relativa contribuzione. Nell'ambito di quest'ultima restava quindi applicata, nei vari regimi, un'aliquota pari a 2,5 punti percentuali a carico del dipendente, mediante rivalsa da parte dell'amministrazione; il suddetto valore percentuale restava commisurato sulle quote di retribuzione rientranti nel calcolo del medesimo trattamento.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2012, ha dichiarato illegittimo il comma 10, nella parte in cui non esclude l’applicazione, a carico del dipendente, della rivalsa, pari a 2,5 punti percentuali. Secondo la Corte, il comma 10, nel disporre (sia pure in base al criterio del pro rata temporis) il calcolo del trattamento di fine servizio secondo i medesimi parametri vigenti per i dipendenti privati, avrebbe dovuto, contestualmente, escludere la forma di contribuzione a carico dei dipendenti pubblici – non essendo essa prevista per i dipendenti privati. La mancata soppressione della rivalsa, secondo la Corte, concreta una violazione dei principi di eguaglianza e di tutela della retribuzione, di cui agli articoli 3 e 36 della Costituzione.

La norma, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 e al fine di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, dispone[89]:

­       l’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dell’articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2012;

­       la riliquidazione d’ufficio, entro un anno dalla data del 1° gennaio 2011, dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, secondo le regole prevista dalla normativa previgente l’entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010, senza provvedere al recupero a carico del dipendente delle somme eventualmente già erogate in eccedenza.

Gli oneri sono valutati in 1 milione di euro per il 2012, 7 milioni di euro per il 2013, 13 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015[90].

La norma dispone, inoltre, l’estinzione di diritto dei processi pendenti riguardanti la restituzione del contributo previdenziale del 2,5 per cento e la mancanza di effetti delle sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

7

13

20

7

13

20

7

13

20

 

 

La relazione tecnica, in coerenza con le economie valutate in sede di relazione tecnica relativa alla disposizione abrogata dalla norma in esame, valuta i maggiori oneri recati dalle disposizioni in esame, come segue:

(milioni di euro)

2012

2013

2014

2015

1

7

13

20

 

Si riporta, di seguito, quanto precisato dalla relazione tecnica all’articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010.

In particolare, essa affermava che gli istituti del TFR e quello dell’indennità di buonuscita (dipendenti statali) e dell’indennità di premio servizio (dipendenti degli enti locali) differiscono sostanzialmente:

­         per la base retributiva, sensibilmente più elevata nel caso del TFR.

In particolare, la retribuzione di riferimento per l’indennità di buonuscita è pari all’80 per cento dello stipendio ed al 48 per cento dell’indennità integrativa speciale (rapportati a 12) mentre quella per l’indennità di premio servizio è pari all’80 per cento della somma dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale (rapportati a 15). Invece, per il TFR la retribuzione di riferimento è pari al 100 per cento di stipendio e di indennità integrativa speciale (più altre voci eventualmente definite dalla contrattazione);

­         per le modalità di calcolo.

Infatti, per il calcolo della buonuscita e dell’indennità premio servizio si utilizza la retribuzione dell’ultimo anno, laddove per il TFR si prevede il calcolo della prestazione secondo uno schema a capitalizzazione, sulla base del quale ogni anno viene accantonato il 6,91 per cento della retribuzione complessiva (insieme delle competenze fisse e continuative);

­         per il beneficio della rivalutazione del TFR.

In particolare, l’accantonamento del TFR è annualmente rivalutato sulla base di un tasso di capitalizzazione pari a 1,5 per cento + 0,75 dell’indice di variazione dei prezzi al consumo.

Sulla base di tali premesse e considerando che per i lavoratori neoassunti dal 2001 è già previsto il passaggio obbligatorio al TFR, la relazione tecnica precisa che l’estensione pro-rata, esclusivamente ai fini del calcolo, del regime del TFR anche ai lavoratori in essere con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 2011 avrebbe comportato, nel breve-medio periodo, effetti di limitata economia per la finanza pubblica.

Ciò in quanto, mantenendo sulle anzianità pregresse il regime attuale, per le collettività prossime al pensionamento e per profili medi di carriera e retributivi, per i primi anni risulta in buona parte compensativo l’effetto di ampliamento della base retributiva di riferimento e di rivalutazione del TFR. Solo successivamente (dopo 6-7 anni in media), si sarebbe verificata una graduale riduzione dei trattamenti complessivi, per effetto dell’accesso al pensionamento di soggetti che avrebbero sviluppato parte significativa della loro carriera nel nuovo regime. Le economie, pertanto, dapprima poco significative, si sarebbero sviluppate fino ad arrivare, appunto dopo 6-7 anni, ad importi dell’ordine di alcune decine di milioni di euro nel momento in cui il calcolo secondo le modalità del TFR avrebbe riguardato un numero consistente di annualità di servizio, di cui una parte corrispondente a livelli retributivi anche significativamente inferiori rispetto a quello dell’ultimo anno di retribuzione. Successivamente, tali economie si sarebbero annullate per il progressivo peso dei neoassunti dal 2001, per i quali già vige il regime del TFR.

 

Al riguardo, non sono chiare le modalità con le quali, ai fini della quantificazione degli effetti della norma ora abrogata, si è tenuto conto delle eventuali maggiori spese derivanti dalla liquidazione di trattamenti di fine servizio più favorevoli agli interessati. La rinuncia al recupero, prevista dalla norma in esame, comporta infatti una maggiore spesa, per quanto di trascurabile entità, che non sembrerebbe trovare copertura nelle risorse indicate dalla disposizione in esame, corrispondenti esattamente ai risparmi ascritti alla disposizione abrogata.

 

ARTICOLO 1, commi 108, 110 e 112

Risparmi degli enti previdenziali e assistenziali

La norma, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, dispone l’adozione, da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La norma, infine, elenca le modalità attraverso le quali i risparmi devono essere prioritariamente conseguiti (comma 108).

Il successivo comma 110 prevede che, qualora non si raggiungano gli obiettivi di risparmio prefissati, si provvede attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge n. 88/1989[91]. Il comma 112 rinvia ad un successivo DM il riparto dell’importo dei risparmi tra gli enti interessati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

 

 

 

300

300

300

300

300

300

Maggiori entrate extratrib.

300

300

300

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che gli effetti finanziari devono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi.

La relazione tecnica, inoltre, con riferimento alla possibilità di intervenire sui progetti speciali, precisa che, sulla base dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 88/1989, possono essere destinate a tali finalità risorse pari fino allo 0,10% delle entrate degli enti in esame (che per il solo INPS nel 2011 sono pari a 284.428 milioni di euro, ciò che consente di stimare un limite massimo di 284 milioni). In ogni caso, la norma prevede che la ripartizione del risparmio previsto sia effettuata con apposito DM, sulla base di quanto già previsto da analoghe disposizioni, al fine di meglio approfondire con le Amministrazioni vigilanti le aree di spesa in relazione alle quali l’intervento di riduzione sia più opportuno.

 

Al riguardo, premesso che i profili applicativi della disposizione sono rimessi ad un successivo DM, si segnala che, a seguito della soppressione dell’INPDAP e dell’assunzione da parte dell’INPS delle competenze previdenziali nei confronti dei dipendenti del settore pubblico, si sono evidenziati squilibri a livello di bilancio preventivo, come evidenziato in occasione dell’approvazione della prima nota di variazione del bilancio preventivo 2012 da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS[92].

 

ARTICOLO 1, comma 109

Verifiche straordinarie per l’accertamento delle invalidità e finanziamento del Fondo per le non autosufficienze

La norma dispone che l’INPS, nel triennio 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari dei benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti da tale attività, da accertarsi a consuntivo come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell’entrata in vigore della legge in esame, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica dal momento che le attività di verifica viene svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

Al riguardo, non sono stati riformulati rilievi in quanto, da un lato, l’attività di verifica da parte dell’INPS è condotta con le risorse previste dalla normativa vigente e, dall’altro, il rifinanziamento del Fondo per le autosufficienze è subordinato all’accertamento del carattere di aggiuntività dei risparmi conseguiti.

 

ARTICOLO 1, comma 111

Dotazioni organiche dell’INAIL

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 1, del DL n. 95/2012 dispone la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale di alcune pubbliche amministrazioni[93] in misura non inferiore al:

          20 per cento, per il personale dirigenziale di livello generale e per quello dirigenziale di livello non generale. In tal caso la riduzione degli uffici si accompagna anche alla riduzione delle dotazioni organiche [lett. a)];

          10 per cento, per il personale non dirigenziale, con esclusione dei ricercatori e dei tecnologi per gli enti di ricerca [lett. b)].

Tali riduzioni sono disposte prevedendo forme di mobilità e di pensionamento – con l’applicazione della normativa pensionistica previgente all’entrata in vigore dell’art. 24 del DL n. 201/2011 - che vengono disciplinate dai commi da 5 a 20 del medesimo articolo 2.

Tali norme determinano i seguenti effetti finanziari[94]:

          nel 2013 e nel 2014, maggiore spesa non quantificata (per le deroghe alla vigente disciplina pensionistica), che viene considerata compensata da una minore spesa di pari importo per redditi da lavoro dipendente;

          nel 2013, maggiore spesa per l'anticipo della liquidazione di buonuscita/TFR (208 milioni di euro);

          nel 2014, minori spese per liquidazioni (138 milioni di euro)[95];

          nel 2013, maggiori entrate a titolo di imposta sulle liquidazioni (36 milioni di euro);

          nel 2014, minori entrate a titolo di imposta sulle liquidazioni (24 milioni di euro)[96].

Non vengono quantificati, invece, i risparmi connessi alla riduzione delle dotazioni organiche.

L’articolo 2, comma 5, del DL 95/2012 prevede che alle predette riduzioni si provveda con DPCM in modo selettivo, potendo ridurre gli organici in misura anche inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

La norma, con riferimento all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro[97] (INAIL), esclude[98] le professionalità sanitarie dalla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale prevista per le amministrazioni pubbliche dall’art. 2, comma 1, lettera b) del DL n. 95/2012.

Tale esclusione opera con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall’Accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza Stato-regioni[99].

Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell’INAIL, la norma consente una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall’anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa prevede, per l'INAIL, una diversa modalità operativa per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 95/2012.

In particolare, gli interventi per garantire la tutela privilegiata in ambito sanitario degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici[100] hanno determinato un rafforzamento del ruolo dell'INAIL di garante del ripristino della capacità lavorativa specifica dell'infortunato, attraverso l'esercizio delle funzioni medico legali, di cura, di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo, per l'assolvimento delle quali, almeno a livello minimale, occorre preservare, trattandosi di servizi "da contatto", la prossimità all'utenza mediante l'esclusione delle sole professionalità sanitarie dagli interventi di riduzione delle dotazioni organiche di cui al citato decreto-legge n. 95/2012.

Per il restante personale, cui verranno applicate le predette riduzioni, si potrà tuttavia operare, su proposta dell'Inail, una riduzione anche inferiore a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi ottenuti dalla contrazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2013-2015. L'eventuale esercizio della compensazione mediante contrazione delle facoltà assunzionali non comporta oneri per la finanza pubblica, determinando, per contro, susseguenti risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica al DL 95/2012 non ha a suo tempo quantificato i risparmi attesi dalle riduzioni organiche in esame. Ciò non esclude, tuttavia, che tali misure siano finalizzate ad ottenere effetti di risparmio: in coerenza con tale finalità, infatti, il decreto legge consente alle amministrazioni di stabilire[101] riduzioni inferiori subordinatamente al conseguimento di una maggiore riduzione delle dotazioni organiche da parte di altre amministrazioni. Poiché la norma in esame definisce in modo più puntuale tale facoltà, sono stati chiesti chiarimenti volti a confermare l’effettiva coerenza delle norme in esame rispetto agli obiettivi di risparmio ascrivibili (ancorché non quantificati) al DL n. 95/2012.

È stato inoltre richiesto di escludere che la deroga per le professionalità sanitarie possa pregiudicare la sostenibilità delle riduzioni complessive di organico da realizzare per il conseguimento dei predetti risparmi, nonché la funzionalità delle strutture interessate.

In merito alla possibilità di operare riduzioni più contenute per il restante personale non dirigenziale, le norme in esame individuano una procedura di accertamento dei risparmi da conseguire, in via compensativa, attraverso la limitazione delle facoltà assunzionali consentite dalla vigente disciplina. Poiché l’accertamento dei risparmi viene effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, è stato chiesto di chiarire se tale accertamento riguardi i dati di consuntivo del precedente anno e, più in generale, se l’intera procedura risulti idonea ad assicurare l’allineamento temporale e la compensatività fra minori e maggiori risparmi (che hanno carattere pluriennale).

 

ARTICOLO 1, comma 113

Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

La norma estende l’efficacia delle disposizioni di cui alla legge n. 44/2006,  in materia di corresponsione dell’assegno sostitutivo di accompagnatore militare - che l’art. 1, della legge n.184/2009, limita ai soli anni 2008-2009, mediante la corresponsione in un’unica soluzione nell’anno 2009 - agli anni 2013 e 2014, con un’unica corresponsione nel 2013.

Si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, della medesima disposizione quantificava il maggior onere derivante dall'attuazione della suddetta disposizione in euro 11.009.494 per l'anno 2009, prevedendo, a copertura del medesimo, la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[102].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnatore militare

3,4

3,4

0,0

3,4

3,4

0,0

3,4

3,4

0,0

 

La relazione tecnica, dopo aver ricordato che la disposizione prevede il rifinanziamento, per gli anni 2013 e 2014, della legge n. 184/2009 in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, finalizzata a consentire a tutti gli aventi diritto il completo soddisfacimento delle domande di accesso al beneficio, effettua una valutazione dell’onere complessivo in 3.400.000 euro annui (corrispondenti alla differenza tra le risorse attualmente previste dalla vigente normativa, pari a 7,7 milioni di euro annui, e l’onere per l’erogazione degli assegni a tutti gli aventi diritto, valutato in 11). Tale valutazione è basata sull’ipotesi di circa 1000 domande da parte degli aventi diritto (pensionati di guerra, tabellari e per causa di servizio) e sull’attribuzione, per 12 mensilità, di un assegno mensile pari alle misure previste dalla legge n. 44/2006[103].

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 114

Disposizioni in materia di CUD

La norma dispone che, a decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. Dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni dal momento che la disposizione non appare suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico dell’INPS, che ha già in uso un sistema di comunicazione telematica con tutti gli utenti.

 

ARTICOLO 1, comma 115

Sospensione delle disposizioni inerenti il riordino delle province

La norma, al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, sospende fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione delle disposizioni inerenti:

-          il trasferimento delle funzioni provinciali e delle connesse risorse umane e finanziarie ai comuni e alle regioni;

-           la composizione degli organi elettivi delle province;

-          la soppressione e il riordino complessivo delle province e l’istituzione delle città metropolitane.

Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale o anticipata del mandato degli organi delle province, è nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.

E’ inoltre soppressa la disposizione che rinviava all’esito della procedura di riordino delle province l’applicazione al personale del Ministero dell’interno delle riduzioni di organico previste dall’art. 2, comma 1 del DL n. 95/2012, prevedendo comunque l’operatività delle predette riduzioni a decorrere dal 30 aprile 2013[104].

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la disposizione in esame.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che gli effetti sui saldi derivanti dalle disposizioni oggetto di sospensione non erano stati quantificati in quanto gli stessi potranno essere registrati solo a consuntivo.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni per i profili di quantificazione, considerato che la relazione tecnica ribadisce quanto già precisato dalla RT allegata al DL n. 95/2012. Quest’ultima, con riferimento ai risparmi derivati dalle riduzioni organiche del Ministero dell’interno, specificava che gli stessi verranno quantificati soltanto a consuntivo. La norma in esame si configura pertanto come una rinuncia ai risparmi che, in assenza della sospensione, si sarebbero conseguiti nel 2013, benché non iscritti negli andamenti tendenziali.

 

ARTICOLO 1, comma 116

Limiti alla crescita della spesa delle università e degli enti di ricerca

La norma dispone che per il triennio 2013-2015 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 637 a 640 e 642, della legge n. 296/2006[105].

Le suddette disposizioni prevedono, nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, un limite alla crescita annuale del fabbisogno finanziario complessivo del sistema universitario statale (comma 637) e del sistema degli enti pubblici di ricerca (comma 638). Il limite fissato è pari al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 3 per cento per il sistema universitario statale e del 4 per cento per il sistema degli enti pubblici di ricerca.

E’ altresì disposto, al fine di conferire margini di flessibilità al limite sopra indicato, che:

·          tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642);

·          il Ministro dell’università e della ricerca determini annualmente il fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere la Conferenza dei rettori delle università italiane (comma 637);

·          il fabbisogno degli enti di ricerca sia determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente incrementato del predetto 4 per cento (comma 639);

·          un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[106] disponga la misura del fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, anche procedendo a variazioni compensative, indicando i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato[107] (commi 639 e 640).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca, e mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell’indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2013-2015.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, commi da 117 a 121 e 127

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Le norme, nel testo originale, disponevano un incremento, a decorrere dal 2013, della manovra a carico degli enti locali prevista dall’articolo 16 del D.L. n. 95/2012 con le seguenti modalità:

-             viene previsto un incremento dell’obiettivo di risparmio del patto di stabilità interno, sia per le regioni a statuto ordinario che per quelle a statuto speciale, nella misura, rispettivamente di 1 mld annuo e di 500 mln annui. Non è operata una corrispondente riduzione delle somme dovute dallo Stato a qualunque titolo spettanti alle regioni (commi 117 e 118);

-             viene prevista una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (successivamente Fondo perequativo) di importo pari a 500 mln di euro annui per i comuni e 200 mln annui per le province (comma 119).

E’ inoltre riformulata la disposizione di salvaguardia relativa alla dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio al fine di:

-             riferirla agli esercizi 2013 e 2014, in luogo degli esercizi 2011 e 2012;

-             eliminare il riferimento all’eventuale rideterminazione dell’aliquota della cedolare secca quale meccanismo di salvaguardia, prevedendo in suo luogo che il Fondo sia determinato sulla base dei trasferimenti spettanti, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente.

Il Senato ha introdotto modifiche volte a:

-          ridurre di 250 mln per il 2013 il taglio al Fondo sperimentale di riequilibrio per il Comuni, previsto dal testo originario della norma (comma 119);

Si segnala che il Fondo in questione risulta soppresso ai sensi dei commi 380 e ss. che hanno al tempo stesso istituito il Fondo di solidarietà comunale, senza disporre che le norme riferite al fondo soppresso debbano intendersi riferibili al Fondo di nuova istituzione[108];

-           aumentare di 150 mln la dotazione del fondo di solidarietà comunale, istituito dal successivo comma 380 (comma 120).

A compensazione degli effetti recati da entrambe le modifiche apportate al Senato, separatemente considerati nelle disposizioni di copertura (cfr. i commi 120 e 127), è previsto:

a) ai fini del saldo netto da finanziare, il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 400 mln (250 + 150) della contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio";

b) ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, l’utilizzo per pari importo del fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali[109].

Il Senato ha previsto inoltre che, in sede di determinazione dei criteri di riparto tra i comuni e tra le province della riduzione di risorse prevista dal DL 95/2012, come modificato dal provvedimento in esame, si debba tenere conto rispettivamente:

- per i comuni, dei fabbisogni standard (la disposizione vigente faceva riferimento ai dati raccolti in sede di determinazione dei fabbisogni standard);

- per le province, degli elementi di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti in sede di determinazione dei fabbisogni standard e dei fabbisogni standard stessi, sulla base dell’istruttoria condotta dall’UPI.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Minori spese correnti

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

RSO

 

 

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

RSS

 

 

 

500

500

500

500

500

500

Province

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Comuni

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Totale minori spese correnti

700

700

700

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Co.

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

RSO

 

 

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

118

RSS

 

 

 

500

500

500

500

500

500

121

Province

62,4

62,4

62,4

200

200

200

200

200

200

119

Comuni

500

500

500

500

500

500

500

500

500

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

Riduz manovra Comuni – F/ solidarietà dotaz iniziale

250,0

 

 

250,0

 

 

250,0

 

 

120

Aumento dotazione Fondo solidarietà comunale

150,0

 

 

150,0

 

 

150,0

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Province

137,6

137,6

137,6

 

 

 

 

 

 

 

Al riguardo si evidenzia che le differenze tra il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale e quello riferito al testo approvato sono ascrivibili, oltre che alle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento, ad una riclassificazione degli effetti della manovra a carico delle province. Parte di queste ultime, infatti, sono risultate incapienti rispetto alla riduzione dei trasferimenti perequativi operata dalla manovra e pertanto quest’ultima si configura per loro come un obbligo di versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme incapienti. Il relativo effetto è pertanto riclassificato da riduzione di spesa ad aumento di entrate extratributarie[110].

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, richiama gli effetti della disposizione, come indicati nel prospetto riepilogativo, e sottolinea che il maggior contributo richiesto alle regioni, a differenza di quello richiesto ai comuni e alle province, non è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. Ne consegue che gli effetti di miglioramento dei saldi riferibili alle regioni sono iscritti ai soli fini dell’indebitamento netto e fabbisogno, mentre gli effetti riferibili agli enti locali sono iscritti anche ai fini del saldo netto da finanziare.

Con riferimento alla ridefinizione della clausola di salvaguardia riguardante risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti locali, la relazione tecnica, richiamando il contenuto della disposizione, afferma che non si determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento alla riduzione del taglio operato nei confronti dei comuni e all’incremento della dotazione del fondo di solidarietà, si limita a richiamare il contenuto della disposizione.

In particolare la relazione afferma che gli oneri di 400 mln (250 + 150) milioni di euro - derivanti: a) dalla riduzione della manovra a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, per l’anno 2013 e b) dall’incremento di 150 mln del fondo di solidarietà comunale - sono compensati, per quanto attiene al saldo netto da finanziare, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio" e, per quanto attiene alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Con riferimento alla modifica dei criteri di riparto della riduzione di risorse operata nei confronti di comuni e province la relazione afferma che la modifica, essendo di natura ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si è segnalata la necessità di acquisire chiarimenti con riferimento ai seguenti aspetti.

Un primo aspetto riguarda il profilo della sostenibilità per le amministrazioni locali della manovra operata dalla norma in esame che incrementa gli importi di quella già prevista dal D.L. 95/2012.

I due provvedimenti, congiuntamente considerati, hanno disposto misure di risparmio a carico delle amministrazioni locali per un importo cumulato pari, nel triennio 2013-2015, a circa 22,7 mld. Più in dettaglio, il D.L. 95/2012 ha disposto una riduzione di risorse nei confronti delle amministrazioni territoriali per un importo cumulato nel triennio 2013-2015 pari a circa 16,5 mld, cui si aggiungono le misure di contenimento della spesa previste nella manovra in esame, pari, nel triennio considerato, a complessivi 6,2 mld. La tabella seguente riepiloga gli importi complessivi delle due manovre:

 

Effetti cumulati del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012 (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Minori spese correnti

2013

2014

dal 2015

2013

2014

dal 2015

2013

2014

dal 2015

Risparmi RSO

1.000

1.000

1.050

2.000

2.000

2.050

2.000

2.000

2.050

Di cui taglio ai trasferimenti

-1.000

-1.000

-1.050