Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Scuola navale militare "Francesco Morosini" - Venezia - Missione della IV Commissione Difesa - 15-16 maggio 2012
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 347
Data: 14/05/2012
Descrittori:
ACCADEMIE E SCUOLE MILITARI   VENEZIA, VENEZIA - Prov, VENETO
Organi della Camera: IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

Scuola navale militare
"Francesco Morosini" - Venezia


Missione della IV Commissione Difesa

 

15-16 maggio 2012

 

 

 

 

 

 

 

n. 347

 

 

 

14 maggio 2012


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

 

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File: DI0527.doc

 


INDICE

Programma

Scheda di lettura

La Scuola Navale Militare "Francesco Morosini”  7

Attività parlamentare

§      Camera dei deputati – IV Commissione Difesa – Risoluzione n. 8-00008, Cirielli, sull’accesso alle Accademie militari dei diplomatici presso le Scuole militari13

Seduta del 17 settembre 2008  13

§      Camera dei deputati – Assemblea – Interrogazione a risposta scritta n. 4-07512, Concia  13

Seduta del 7 febbraio 2011  13

§      Senato della Repubblica – Assemblea – Interrogazione a risposta scritta n. 4-03358, Bassoli13

Seduta del 17 dicembre 2010  13

 

 


SIWEB

Scheda di lettura

 


La Scuola Navale Militare "Francesco Morosini

La scuola navale militare "Francesco Morosini” di Venezia, è un istituto scolastico di formazione della Marina Militare il cui scopo è quello di stimolare nei giovani l’interesse alla vita sul mare orientandoli, nel corso degli studi, verso le attività ad essa connesse. Come le altre Scuole Militari, la scuola persegue lo scopo principale di preparare i futuri allievi delle Accademie Militari.

 

La scuola navale "Francesco Morosini” ha durata triennale e può essere frequentata, previo superamento di una selezione mediante concorso, solo da allievi che hanno completato il biennio del ginnasio o i primi due anni del liceo scientifico, corsi di studio che vengono proseguiti all’interno dell’istituto, secondo le direttive e i programmi ministeriali.

 

Lo sbocco ideale per gli allievi dell’istituzione è quello dell’Accademia Navale di Livorno, di cui la scuola mutua l’organizzazione, pur con numerose varianti che la rendono adatta ai giovani allievi.

 

Le Scuole Militari (o Collegi militari) sono scuole superiori ad ordinamento militare, comprendenti percorsi formativi di Liceo Classico, Scientifico e Scientifico Europeo, cui possono accedere i ragazzi a partire dai 15 anni (ovvero dal Liceo per il Classico e dal III° per lo Scientifico), con lo scopo di prepararli per l'accesso alle Accademie Militari. La tradizione delle Scuole Militari è nata con la Scuola Militare Nunziatella di Napoli (Esercito e Arma dei carabinieri) e la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia; in anni recenti, è stata riaperta la Scuola Militare Teulièdi Milano e la Scuola Militare Aeronautica Douhet di Firenze.

 

Le Accademie Militari sono le istituzioni formative degli Ufficiali di carriera delle diverse Forze Armate; istituzioni in cui, oltre a conseguire un diploma di Laurea (che, in base all'Accademia ed al percorso di inquadramento scelto può essere in Scienze Strategiche, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, etc.), si riceve una formazione militare approfondita. I percorsi formativi d'Accademia, compreso il proseguimento dei corsi che si segue presso le Scuole d'Applicazione d'Arma post-Accademia, durano 4 o 5 anni.

 

Le Accademie Militari sono:

 

Ø                       l’Accademia dell'Esercito e dell’Arma dei Carabinieri[1], a Modena;

Ø                       l’Accademia dell'Aeronautica, a Pozzuoli;

Ø                       l’Accademia Navale, a Livorno;

Ø                       l’Accademia della Guardia di Finanza, a Bergamo.

 

Le Scuole di Guerra sono invece istituti formativi avanzati, riservati agli Ufficiali di carriera delle Forze Armate con diversi anni di esperienza, che vi devono frequentare i corsi di perfezionamento e preparazione alle responsabilità di comando superiore nel momento di passaggio dai ranghi degli Ufficiali "inferiori" a quelli degli Ufficiali "superiori" (per l'Esercito, ad esempio, nel momento del passaggio al grado di Maggiore).

 

Esistono poi le cosiddette Scuole di Formazione (da non confondersi né con le Scuole Superiori Militari, né con le Scuole d'Applicazione d'Arma), che sono centri o istituti interni alle diverse Forze Armate, e che forniscono l'inquadramento iniziale per Sottufficiali o Truppa addetta a particolari ruoli/specialità. Erogano inoltre corsi di formazione, di breve o media durata, al personale già inquadrato (Truppa, Sottufficiali, Ufficiali), per il conseguimento di particolari competenze operative e specialistiche.

 

 

L’attuale Comandante della Scuola Navale Morosini è il Capitano di Vascello Sandro Palone, il Direttore Corsi Allievi è il Capitano di Fregata Umberto Spolaor e il Vicepreside è il Professore Salvatore Orobello.

Attualmente nella scuola sono in corso di svolgimento i seguenti corsi:

Ø      1° Corso Prometheus (2011-2014), comandato dal Tenente di Vascello Marco Zanet;

Ø      2°Corso Oceanus  (2010-2013), comandato dal Tenente di Vascello Vincenzo Pullez;

Ø      3° Corso Hermes (2009-2012), comandato dal Capitano di Corvetta Fabio Divina.

 

Per quanto riguarda il funzionamento delle scuole militari, compresa la Scuola Navale Militare "Francesco Morosini”, il terzo comma dell’articolo 218 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs n. 66 del 2010) stabilisce che le relative disposizioni sono adottate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 529 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.p.r. n. 90 del 2010):

 

Ø      le spese per il mantenimento, il corredo, l’equipaggiamento e l’istruzione degli allievi delle scuole militari sono a carico dell’Amministrazione;

 

Ø      gli allievi delle scuole militari sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalità previste dall’ articolo 787 del codice. Le somme riscosse per le rette costituiscono proventi riassegnabili.

 

Ai sensi dell’articolo 787 la misura della retta annuale è stabilita, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

È accordato il beneficio della retta intera gratuita agli orfani di guerra o equiparati e agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa del servizio. È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per benemerenze di famiglia:

a)  ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;

b)  ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.

È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nel primo anno del liceo classico e nel terzo anno del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui all’ articolo 713, solo se hanno superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore agli otto decimi. Uguale beneficio è concesso agli allievi che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, solo se hanno riportato una media complessiva non inferiore agli otto decimi.

Il beneficio della gratuità o semi gratuità per benemerenze di famiglia non è accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno in corso per insuccesso negli esami.

 

Ø      Le paghe nette giornaliere spettano agli allievi dalla data del compimento del quindicesimo anno di età, nelle seguenti misure, in vigore dal 1° luglio 2009:

a)  allievi del primo anno: euro 3,42;

b)  allievi del secondo anno: euro 3,75;

c)  allievi del terzo anno: euro 4,10.

 

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è autorizzato ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1° luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione.

 

Infine, per quanto riguarda, invece, più specificatamente, l’organizzazione formativa della Marina militare, ai sensi dell’articolo 116 del Codice questa fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:

a)  L'Accademia navale;

b)  la Scuola navale militare «Francesco Morosini»;

c)  l'Istituto di Studi Militari Marittimi;

d)  le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;

e)    il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.

 

Ulteriore normativa concernente le scuole militari

L’ordinamento delle scuole militari è retto dal Libro I, Titolo VI (Istituti di istruzione e formazione), Capo II (scuole militari) del codice del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 15-3-2010 n. 66)il quale reca, tra l’altro, le disposizioni fondamentali riguardanti i corsi di studio, i titoli per la partecipazione ai concorsi di ammissione ai collegi, le relative graduatorie, la retta scolastica e i criteri di valutazione degli iscritti.

 

In particolare, l’articolo 649 del Codice stabilisce il principio secondo il quale nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili.

 

Analoghe riserve di posti in favore dei diplomati presso scuole militari sono previste:

Ø      dall’articolo 673 del Codice, secondo il quale i bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili.

Ø      dall’681 del Codice in base al quale la quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e degli ispettori dell’Arma dei carabinieri, di cui all’ articolo 645, è altresì riservata ai diplomati presso le scuole militari;

Ø      dall’ articolo 702 del Codice ai sensi del quale i bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.

 

 

 




[1]    Si segnala che la Scuola Ufficiali dei Carabinieri provvede, a sua volta, a formare gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri provenienti dall'Accademia Militare di Modena.