Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa - Schema di D.Lgs. n. 424 (art. 2, L. 183/2010) - Profili di interesse della IV Commissione difesa
Riferimenti:
SCH.DEC 424/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 371    Progressivo: 4
Data: 05/12/2011
Descrittori:
ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA ( CRI )     
Organi della Camera: IV-Difesa
Altri riferimenti:
L N. 183 DEL 04-NOV-10     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

 

Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa

Schema di D.Lgs. n. 424

(art. 2, L. 183/2010)

Profili di interesse della IV Commissione difesa

 

 

 

 

 

n. 371/4

 

 

 

5 dicembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

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File: DI0457.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Premessa  3

§      Quadro normativo  3

§      Contenuto del provvedimento(parti di competenza della Commissione difesa)8

§      Atti di sindacato ispettivo  10

Attività parlamentare

§      Senato della Repubblica, Commissione Sanità - Audizione dell’Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana Gabriele Lupini, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla croce rossa italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte, 16 giugno 2011  15

Camera dei deputati  Svolgimento di atti di sindacato ispettivo

§      Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01736  35

§      Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04097  38

§      Interrogazione a risposta scritta 4-10173  42

§      Interpellanza urgente 2-00117  46

§      Interrogazione a risposta scritta 4-00905  51

§      Interrogazione a risposta scritta 4-00650  56

§      Interrogazione a risposta scritta 4-00382  58

Giurisprudenza

§      Sentenza del Consiglio di Stato n. 09317 del 2008  65

Documentazione

§      Documentazione depositata dall’Ispettore Nazionale del Corpo militare CRI Gabriele Lupini nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla croce rossa italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell'ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte, Senato, Commissione Sanità, 16 giugno 2011  73

 

§       


SIWEB

Schede di lettura

 


Premessa

In relazione allo schema di decreto legislativo in oggetto, concernente la riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce rossa (CRI), l’Ufficio di presidenza della Commissione difesa, nella riunione del 30 novembre 2011, ha deliberato di chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzata, ai sensi del comma 4 dell’articolo 96-ter del Regolamento, a trasmettere i propri rilievi alla Commissione Affari sociali, competente per materia.

 

Il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 183 del 2010. Tale disposizione prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (vale dire entro il 24 novembre 2011), vengano adottati uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti.

 

Per quanto concerne l’esame del provvedimento nel suo complesso, compresi i presupposti normativi concernenti la delega di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 183/2010 si rinvia ai dossier nn. 371 e 371/0 predisposti dal dipartimento Affari sociali.

 

Nello specifico, i profili di interesse della Commissione difesa riguardano l’articolo 4 del provvedimento, che interviene sulla materia relativa al Corpo militare della Croce rossa italiana, l’articolo 6 nella parte riguardante le funzioni di vigilanza del Ministero della difesa sui corpi ausiliari delle Forze armate (Corpo militare e Corpo delle infermiere volontarie) e l’articolo 7 che definisce il ruolo del Ministero difesa nel procedimento di approvazione dello statuto provvisorio e definitivo della CRI.

 

Si segnala che il  provvedimento in esame, per l'altro corpo dell'Associazione ausiliario delle Forze armate, il corpo delle infermiere volontarie si limita a confermare la disciplina vigente -.

Quadro normativo

Il Corpo militare della Croce rossa italiana (CRI), assieme al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa , costituisce un Corpo ausiliario delle Forze armate istituito per l’assolvimento dei compiti umanitari stabiliti dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali.

Il Corpo Militare, ai sensi della normativa vigente, esplica le proprie attività istituzionali sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

In tempo di guerra il Corpo militare provvede all’assistenza, allo sgombero e alla cura dei feriti e delle vittime, tanto civili quanto militari; organizza ed esegue misure di difesa sanitaria antiaerea; disimpegna il servizio di ricerca e assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e dei rifugiati; svolge attività di assistenza sanitaria in relazione alla difesa civile. In tempo di pace il Corpo militare provvede al mantenimento e alla gestione dei centri di mobilitazione e delle basi logistiche; cura la custodia e il mantenimento delle dotazioni sanitarie; provvede all’addestramento e all’aggiornamento del proprio personale (anche – e soprattutto – in congedo); si occupa della diffusione del diritto internazionale umanitario e delle norme di pronto soccorso sanitario tra il personale delle Forze armate; concorre al servizio di assistenza sanitaria nel caso di grandi manifestazioni ed eventi, nonchè per esercitazioni militari; è impiegato in caso di calamità naturali o disastri, con funzioni di protezione civile.

 

Per quanto attiene all’organizzazione, attualmente il Corpo Militare è organizzato territorialmente in un Ispettorato Nazionale sito in Roma, in 11 Centri di Mobilitazione (Torino, Milano,Genova, Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari), in Nuclei Arruolamento e Attività Promozionale a livello locale (N.A.A.Pro.), in Centri Operativi Deposito Addestramento Militare (C.O.D.A.M.) e in Formazioni Sanitarie Campali compresi i Nuclei Operativi di Pronto Impiego (N.O.P.I.). Per l’espletamento dei servizi istituzionali connessi all’ausiliarietà delle Forze armate, il Corpo dispone di una serie di unità sanitarie campali e mezzi di livello tecnologicamente elevato in rapporto agli standard richiesti per i moderni impieghi operativi nei vari teatri.

 

Lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento, il trattamento economico e l'amministrazione del personale del Corpo militare della Croce rossa sono disciplinati dal "Codice dell'ordinamento militare" (D.Lgs. 66/2010) che ha assorbito quasi interamente il Regio Decreto n. 484 del 10 febbraio 1936 che per primo ha disciplinato la materia in esame e dal D.P.R. n. 90 del 2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).

Ai sensi dell’articolo 1653 del codice dell’ordinamento militare, nell’esercizio delle loro funzioni, gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.

Ai sensi dell’articolo 985, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il personale chiamato in servizio porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico militare.

Dopo la nomina, il medesimo personale presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e, quando presta servizio, è considerato anche pubblico ufficiale.

Per quanto attiene alla composizione del Corpo militare della Croce Rossa, come precisato dall'Ispettore nazionale del Corpo militare della CRI nel corso della seduta della Commissione Sanità del Senato del 16 giugno 2011[1], il Corpo è attualmente composto da:

Ø    un contingente di 848 unità (pari al 4 per cento del totale) in servizio continuativo;

Ø    un contingente di 350 persone richiamato in servizio temporaneamente (pari al 2 per cento).

Ø    un serbatoio di personale in congedo, pari a 19.587 unità (corrispondenti al 94 per cento della consistenza);arruolato su base volontaria e altamente specializzato: medici, odontoiatri, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori.

 

Gli iscritti nei ruoli in congedo del Corpo sono richiamati in servizio attivo, con precetto, al verificarsi di particolari emergenze nazionali o estere, ovvero per formazione e addestramento.. Le domande di arruolamento, corredate della documentazione richiesta, devono essere presentate presso il Centro di Mobilitazione competente territorialmente. Possono essere arruolati Ufficiali (ad es. medici, farmacisti, contabili ), Sottufficiali e truppa (ad es., infermieri, automobilisti, meccanici, cuochi, inservienti). All'atto dell'arruolamento può essere riconosciuto il grado posseduto dagli interessati se già rivestito nelle FF.AA.

Inoltre, possono essere arruolati, con nomina diretta al grado di Sergente: gli studenti di medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 4° anno di università e che diano prova di conoscere le norme del regolamento di disciplina militare; Caporal Maggiore: gli studenti di medicina e chirurgia che abbiano compiuto il 2° anno di università e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare, i militari in congedo che abbiano frequentato il corso di aiutanti di sanità, gli infermieri professionali diplomati; Caporale: gli studenti di farmacia che abbiano compiuto il 1° anno di corso e diano prova di conoscere il regolamento di disciplina militare.

 

Per quanto riguarda più specificatamente il contingente di personale militare in servizio continuativo, che rappresenta circa il 4 per cento del totale della forza del Corpo, si segnala che tale personale è preposto ad assicurare sia la gestione dell’Unità centrale e di quelle territoriali (Ispettorato nazionale e Centri di mobilitazione), che a supportare, su tutto il territorio nazionale, le molteplici attività della Croce rossa italiana, nonché degli enti militari e civili richiedenti.

Al riguardo, si segnala che nel corso della citata audizione al Senato, l’Ispettore nazionale del Corpo militare della CRI ha precisato che ”il personale in servizio continuativo (ossia assunto a tempo indeterminato) è  stato assunto in seguito a tre provvedimenti legislativi. In base alla legge n. 730 del 1986 è stata espletata una prova concorsuale con l’immissione in servizio di un certo numero di unità di personale, che aveva i requisiti richiesti e aveva superato le prove previste. Altre due selezioni concorsuali sono state effettuate fra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta, a seguito di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, in deroga alle leggi finanziarie dell’epoca, avevano autorizzato la Croce rossa italiana ad espletare delle prove concorsuali per l’immissione in servizio di questo personale. Per quanto attiene al personale richiamato in servizio, allo stato[2] viene richiamato un numero di militari pari soltanto al 2 per cento del ruolo generale del personale in congedo. Attualmente si tratta di 350 militari, che fanno riferimento ad una chiamata in servizio temporanea legata all’assolvimento di servizi civili dell’Associazione, assunti in maniera convenzionale. L’Associazione fa convenzioni con organismi pubblici e per assolvere a questa funzione ha scelto la via, fino ad oggi o fino a poco tempo fa, del richiamo in servizio di personale militare, trovandolo evidentemente più congeniale anche per la rapidità di risposta alla richiesta istituzionale”.

 

Per quanto riguarda l'accesso delle donne nel Corpo Militare, la normativa del Corpo non prevede l'arruolamento femminile. Alcuni ricorsi amministrativi in tal senso sono stati accolti ma da ultimo il Consiglio di Stato, (la sentenza è riportata nel dossier n. 371/4) ha accolto il ricorso presentato dal Ministero della difesa contro la decisione del TAR del Lazio che aveva annullato il provvedimento con il quale il Comandante del Corpo militare della CRI aveva respinto la domanda della ricorrente di arruolamento nel Corpo stesso.

 

Per quanto riguarda da ultimo, il bilancio relativo al Corpo militare della Croce rossa si segnala che, in generale, il bilancio della Croce Rossa è unico e la predisposizione, sia di quello di previsione che del consuntivo, ricade sotto le competenze del Direttore Generale dell’Ente. Per ciò che specificatamente attiene la gestione dei fondi derivanti dal contributo

ordinario del Ministero della Difesa di cui all’articolo 273 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, va osservato che tali fondi sono vincolati alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture di pertinenza dei Corpi CRI ausiliari delle FF.AA., al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza.

Al riguardo si ricorda l’articolo 11, comma 2 lett. e) del Regolamento di organizzazione e di funzionamento della CRI (sottoposto all’approvazione dei Ministeri vigilanti nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) che prevede, tra le competenze dell’Ispettore Nazionale del Corpo Militare, la proposizione al Presidente Nazionale della CRI di un piano annuale relativo all’acquisto di beni e servizi e forniture finanziati con fondi del Ministero della Difesa e finalizzati all’organizzazione delle funzioni ausiliarie attribuite al Corpo Militare.

Le competenze attribuite al vertice del Corpo Militare della CRI nella sfera finanziaria, stante la previsione di un Centro di Responsabilità Amministrativa in capo a un Dirigente civile dell’Ente CRI, attengono, quindi, esclusivamente alla pianificazione delle spese nell’ambito dei relativi capitoli di pertinenza, in quanto ogni effettiva determinazione di natura gestionale non è prevista attraverso provvedimenti a firma dello stesso vertice militare.


Contenuto del provvedimento
(parti di competenza della Commissione difesa)

L’articolo 3 dello Scema di decreto legislativo, al fine di ridurre gli oneri connessi al personale appartenente al Corpo militare della Croce rossa e assicurarne un razionale utilizzo, provvede all’istituzione di un apposito contingente ad esaurimento con un numero massimo di 848 unità, compreso l’ispettore nazionale[3], nel quale far confluire il personale attualmente appartenente al richiamato Corpo militare ed assunto a tempo indeterminato in virtù di precedenti provvedimenti di reclutamento.

Conseguentemente all’istituzione del nuovo contingente, il comma 2 dell’articolo 4 dispone l’abrogazione del ruolo speciale ad esaurimento istituito ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 730 del 1986[4] ed in base al quale sono state assunte in servizio continuativonel Corpo militare della Croce rossa 133 unità di personale.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto, la restante parte del personale è stata assunta, in misura pari a 122 unità, in base al d.p.c.m. 19 settembre 1986, in misura pari a 237 unità, in base al d.p.c.m. 9 novembre 1988 e, in misura pari a 358 unità, con decreto del Ministro della sanità del 12 febbraio 1988.

La medesima relazione precisa che la spesa annua complessiva per il citato personale in servizio continuativo è pari ad euro 47.429.923,37.

 

Il comma 3 definisce i tempi e le modalità della citata costituzione del nuovo contingente. In particolare, si prevede che, ai fini della citata costituzione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il Commissario straordinario della CRI, d’intesa con il Ministero della difesa, con unico atto di natura ricognitoria, provveda alla individuazione della categoria e della specialità di appartenenza di ciascuna unità di personale in servizio a tempo indeterminato alla data del 30 settembre 2011, specificando il grado e la relativa anzianità di servizio.

 

Con riguardo al richiamato personale immesso nel contingente ad esaurimento, il successivo comma 4 dispone, poi, talune limitazioni in merito alla disciplina degli avanzamenti al grado superiore in quanto si prevedeche questi saranno ammessi nei limiti delle vacanze che si verifichino rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 1 allegata alla relazione tecnica e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1684 a 1692 del codice dell’ordinamento militare, per gli avanzamenti relativi al personale direttivo e gli articoli da 1699 a 1709 del codice dell’ordinamento militare per il personale di assistenza.

 

Si segnala che, probabilmente per un errore materiale, il comma 4 fa riferimento alla tabella 1 allegata allo schema di decreto, mentre tale tabella è presente soltanto in allegato alla relazione tecnica.

 

Per il trattamento economico del personale appartenente all’istituendo contingente, il comma 5 rinvia alla normativa vigente.

 

Tale trattamento è attualmente disciplinato dall’articolo 1757 del codice dell’ordinamento militare. Ai sensi di tale disposizione in tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall’articolo 1799. Se assunto in servizio negli stabilimenti o uffici dell'Associazione, tale personale riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 è equiparato a quello del personale delle Forze armate.

I successivi commi 6 e 7 intervengonosulla normativa concernente le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana attualmente disciplinate dall'articolo 1668 del codice dell’ordinamento militare.

 

In base a tale disposizione, le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale. In nessun caso si può precettare personale senza l’autorizzazione di cui al comma 1. Senza la citata autorizzazione non è possibile precettare personale ad eccezione del personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche; in questi casi il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi la qualità di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati

 

In particolare, il nuovo comma 4-bisdel citato articolo 1668, introdotto dall’articolo 7 dello schema di decreto in esame, detta una disciplina limitativa per le chiamate in servizio del personale militare in oggetto stabilendo il principio generale in base al quale ciascun appartenente al Corpo militare può essere richiamato in servizio per il tempo strettamente necessario all’esigenza per la quale la chiamata è effettuata e, comunque, per un periodo anche non continuativo non superiore a tre mesi nell’anno solare.

La limitazione, tuttavia, non si applica al personale in servizio alla data del 30 settembre 2011 e che sia, senza interruzioni, nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore. (comma 7).

 

Al riguardo, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno chiarire se ai fini della deroga in oggetto sia sufficiente che quest'ultima condizione sia soddisfatta fino al termine del 30 settembre 2011 o se, invece, debba essere soddisfatta anche nel periodo successivo.

 

In via generale, in relazione all’articolo 4 nel suo insieme, si osserva che, sul piano della tecnica legislativa, appare opportuno costruire la disposizione in esame come novella al codice dell’ordinamento militare nel quale sono confluite tutte le disposizioni legislative che hanno regolato la materia in esame precedentemente all’entrata in vigore del codice.

Si osserva, ad esempio, che il comma 6 dell’articolo 4 introduce una deroga al nuovo comma 4-bis del citato articolo 1668 del codice dell’ordinamento militare, inserito dal comma 7 dell’articolo 4, che sembrerebbe ragionevole inserire all’interno del medesimo articolo.

 

L’articolo 6 concerne le funzioni di vigilanza sull'Associazione, da parte del Ministero della salute, nonché da parte del Ministero della difesa per i corpi ausiliari delle Forze armate. Le funzioni in oggetto comprendono, tra l'altro, il potere di emanare indirizzi, direttive (come previsto dalla disciplina di delega) nonché nel potere di controllo sulla attività svolta. L’articolo 7 prevede, poi, che il Ministero della difesa esprima l’intesa con gli altri Ministri vigilanti per l’approvazione dello Statuto provvisorio da parte del Commissario straordinario della CRI ed esprima il concerto sullo Statuto definitivo da adottarsi con DPCM  su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell’economia.

Atti di sindacato ispettivo

Nel corso della XVI legislatura sono state svolte alla Camera dei deputati diversi atti di sindacato ispettivo concernenti il Corpo militare della Croce Rossa con particolare riferimento alla richiamata questione che attiene al mancato accesso del personale femminile nel Corpo Militare (tali atti sono riportati nel dossier n.371/4).

 

 

 

 


Attività parlamentare

 


SIWEB

Camera dei deputati
Svolgimento di atti di sindacato ispettivo

 


Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01736

presentata da

GIANFRANCO PAGLIA

martedì 5 luglio 2011, seduta n.495

 

PAGLIA. -

Al Ministro della difesa.

- Per sapere - premesso che:

 

per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana dispone di un corpo militare, ausiliario delle Forze armate, il cui personale è disciplinato dal titolo V del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare», nonché dal libro V del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

 

gli iscritti nel corpo militare della Croce rossa italiana, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del regolamento di disciplina militare e dei codici penali militari;

 

a difendere il carattere militare del suddetto corpo ausiliario, di cui nel 2011 ricorrono i 145 anni dalla fondazione, sono stati negli ultimi anni tutti i Governi che si sono succeduti, sia di centrodestra, sia di centrosinistra, e da ultimo, per voce del Sottosegretario Crosetto, anche l'Esecutivo in carica;

 

ipotesi relative alla più generale trasformazione della natura della Croce rossa italiana, che oggi è un ente di diritto pubblico, sono state avanzate nella discussione sulla manovra correttiva dei conti pubblici, ma sono state oggi, a quanto pare, escluse dalle misure del decreto-legge inviate al vaglio del Presidente della Repubblica -:

 

se corrisponda al vero che è in atto da parte del commissario straordinario della Croce rossa italiana - nominato tre anni fa dal Presidente del Consiglio dei ministri e per due volte prorogato nell'incarico - la presentazione al Consiglio dei ministri di un progetto di smilitarizzazione del corpo militare della Croce rossa italiana, nell'ambito di un processo di riorganizzazione dell'ente, e se e come questa ipotesi si integri con il progetto di più generale «privatizzazione» della Croce rossa italiana.(3-01736)

 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

 

(Chiarimenti in merito ad ipotesi di riorganizzazione della Croce rossa italiana, con particolare riferimento all'eventuale smilitarizzazione del relativo corpo militare - n. 3-01736)

 

PRESIDENTE. L'onorevole Paglia ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-01736, concernente chiarimenti in merito ad ipotesi di riorganizzazione della Croce rossa italiana, con particolare riferimento all'eventuale smilitarizzazione del relativo corpo militare (Vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata).

 

GIANFRANCO PAGLIA. Signor Presidente, volevo sapere dal Ministro se corrisponda al vero che è in atto da parte del commissario straordinario della Croce rossa italiana - nominato tre anni fa dal Presidente del Consiglio dei ministri e per due volte prorogato nell'incarico - la presentazione al Consiglio dei ministri di un progetto di smilitarizzazione del corpo militare della Croce rossa italiana, nell'ambito di un processo di riorganizzazione dell'ente, e se e come questa ipotesi si integri con il progetto di più generale «privatizzazione» della Croce rossa italiana.

 

PRESIDENTE. Il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, Gianfranco Rotondi, ha facoltà di rispondere.

Pag. 59

 

GIANFRANCO ROTONDI, Ministro per l'attuazione del programma di Governo. Signor Presidente, il Ministero della difesa, come previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1980, n. 613, ha funzioni di vigilanza esclusivamente nei confronti del corpo militare della Croce rossa italiana e solo per ciò che attiene l'erogazione dei fondi per la preparazione del personale e l'acquisto di materiali e mezzi, al fine di assicurare costantemente l'efficienza dei relativi servizi in qualsiasi circostanza. Il personale militare della Croce rossa non appartiene alle Forze armate e non ha mai ricevuto una disciplina contestuale con quella del personale statale appartenente alle Forze armate, essendo tra l'altro personale non dell'amministrazione dello Stato, ma di un ente pubblico non economico.

Ciò premesso, quanto al personale della Croce rossa italiana appartenente alle due componenti ausiliarie delle Forze armate, si dà assicurazione che il Governo, auspice il Ministro della difesa, si farà carico di vigilare perché siano salvaguardate anche per il futuro, in sede di riforma della Croce rossa italiana, secondo quando previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 183 del 2010, la loro militarità ed il loro rapporto di ausiliarietà.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Paglia ha facoltà di replicare.

 

GIANFRANCO PAGLIA. Signor Presidente, io sottoscrivo le parole del Ministro della difesa, con la speranza che se lo ricordi, in quanto comunque il corpo militare della Croce Rossa ha 145 anni di storia, quindi, a mio avviso, vanno rispettati in tutti i sensi.


Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-04097

presentata da

ANTONIO RUGGHIA

martedì 25 gennaio 2011, seduta n.423

 

RUGGHIA, SCHIRRU, GAROFANI, VILLECCO CALIPARI, LAGANÀ FORTUGNO, RECCHIA, LA FORGIA, MOGHERINI REBESANI, GIANNI FARINA, VICO, CODURELLI, FRONER e MOTTA. -

Al Ministro della difesa.

- Per sapere - premesso che:

è già stata sottoposta più volte al Governo la necessità di rimuovere la condizione di discriminazione di genere che impedisce alle donne di arruolarsi come volontari nel Corpo militare della Croce rossa italiana;

in risposta all'interpellanza n. 2-00117 conclusa il 18 settembre 2008 concernente iniziative di carattere normativo per consentire alle donne di arruolarsi nel corpo militare della Croce rossa italiana, il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga rispose testualmente: «Nel più ampio quadro di rivisitazione della normativa sulla Croce rossa italiana, il Ministero della difesa ha costituito un gruppo di lavoro Difesa - Croce rossa italiana, nell'ambito del quale sarà esaminata anche la problematica cui fanno riferimento gli onorevoli interpellanti. Si segnala, per opportuna e doverosa informazione, che, in data 22 maggio 2008, è stato assegnato alla IV Commissione permanente della Camera dei Deputati il progetto di legge n. 298, di iniziativa parlamentare, recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il reclutamento delle cittadine italiane nel Corpo militare della Croce rossa italiana». In merito a questo disegno di legge, l'Amministrazione della difesa esprime la più totale e piena condivisione e, ove chiamata, anche in tempi molto rapidi, ad esprimersi, si pronuncerà con ogni favorevole predisposizione al riguardo»;

il 20 novembre del 2008, il commissario straordinario della CRI, Francesco Rocca, dava disposizione all'Ufficio legale dell'Associazione di prestare acquiescenza e dunque di ritirare ogni ricorso avverso la sentenza emessa dal T.A.R. del Lazio che aveva accettato il ricorso di una aspirante volontaria che si era vista respingere dal vertice della componente la domanda di ammissione al Corpo militare, sostenendo che «Il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa ha una lunga tradizione al "femminile". Negli anni sono molteplici gli esempi anche nel nostro Paese di tante donne impegnate all'interno dell'Associazione. Trovo quindi giusto e condivido che anche la CRI si adegui a questo ulteriore passo in avanti». Nel comunicato stampa della CRI, si leggeva testualmente: «Nei prossimi giorni verranno date precise disposizioni agli uffici affinché l'ordinamento del Corpo si adegui alla sentenza in tempi rapidissimi»;

ancora, nella seduta n. 116 del 19 gennaio 2009, anche in relazione alle posizioni espresse nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-03105, in data 16 gennaio, il Ministro della difesa, Ignazio La Russa, rispondeva all'interrogazione 4-00382 testualmente: «... nel più ampio quadro di rivisitazione della normativa sulla Croce rossa italiana, presso il Ministero della difesa è stato costituito un gruppo di lavoro difesa-CRI, nell'ambito del quale è in corso di esame anche la problematica cui fa riferimento l'interrogante. In conclusione, non può che ribadirsi la necessità di un intervento legislativo finalizzato alla definizione degli aspetti di criticità sino ad ora affrontati. Al riguardo, si segnala, per opportuna informazione, che in data 22 maggio 2008 è stato assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il progetto di legge n. 298, di iniziativa parlamentare, recante la «delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il reclutamento delle cittadine italiane nel corpo militare della Croce Rossa Italiana», in merito al quale il Dicastero, ove chiamato ad esprimersi, si pronuncerà con ogni favorevole predisposizione al riguardo;

nonostante le dichiarazioni assolutamente consonanti rese dal Ministro della difesa e dal sottosegretario di Stato, risulta da un'agenzia di stampa (il Velino 5 ottobre 2010) che il Ministero della difesa e la CRI si siano opposti alla sentenza del Tar (nel merito) con il ricorso al Consiglio di Stato, con una richiesta di sospensiva contro il diritto ad essere arruolata sostenuto da Stefania Ciamei;

per quanto riguarda la proposta di legge n. 298: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il reclutamento delle cittadine italiane nel Corpo militare della Croce rossa italiana», presentata il 29 aprile 2008, assegnata alla IV Commissione Difesa, l'iter parlamentare risulta ancora fermo -:

quali urgenti iniziative intenda intraprendere per rimuovere l'anacronistica ed incostituzionale preclusione all'arruolamento femminile nel Corpo militare della Croce rossa italiana, intervenendo su questo specifico aspetto anche attraverso un provvedimento urgente.

(5-04097)

 

 

TESTO DELLA RISPOSTA

 

Desidero rappresentare, in premessa, che la posizione del Dicastero relativamente al reclutamento delle cittadine italiane nel corpo militare della Croce Rossa italiana (CRI), non è cambiata rispetto a quanto riferito nelle risposte agli atti di sindacato ispettivo citati dagli Onorevoli interroganti.

In particolare, nel confermarne integralmente il contenuto, voglio ribadire, da un lato, la favorevole predisposizione del Dicastero in merito all'ingresso delle donne nel corpo militare della CRI e, dall'altro lato, la necessità che la definizione degli aspetti di criticità - che pure la questione presenta - vengano affrontati e risolti nell'ambito della proposta di legge citata nell'atto (A.C. n. 298), attualmente in esame presso le competenti Commissioni della Camera dei Deputati o, più propriamente, nell'ambito della «delega al governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute», di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Fatta questa doverosa premessa, passo ora ad affrontare la questione di merito posta con l'interrogazione in argomento che riguarda, in sostanza, l'opportunità dell'appello, presentato dal Dicastero al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del TAR del Lazio che aveva accolto il ricorso di un'aspirante volontaria per il corpo militare della CRI.

Al riguardo, nel sottolineare che l'Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto pienamente condivisibili le argomentazioni dell'Amministrazione militare sulla proposizione dell'appello, desidero specificare che la motivazione di fondo è rappresentata dal fatto che non è possibile, a termini di legge, estendere automaticamente alla Croce Rossa la normativa prevista per le Forze Armate, compreso l'arruolamento di personale femminile, attesa la natura giuridica dell'organizzazione (associazione avente natura di ente dotato di personalità di diritto pubblico).

Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4585/2010 ha sospeso l'esecutività della sentenza di 1o grado «... rilevato, sotto il profilo del fumus, che la complessità delle questioni giuridiche, anche di ordine costituzionale, proposte dalle parti meritano di essere approfondite nella competente sede di merito e che, nelle more è da ritenere prevalente la tutela del danno che patirebbe l'Amministrazione dall'esecuzione della sentenza appellata;...»

Tale posizione, del resto, è assolutamente in linea con un parere già reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Infatti, proprio in ordine all'arruolamento di personale femminile nel Corpo Militare della C.R.I., si è espresso - su richiesta dell'Amministrazione Difesa - il Consiglio di Stato - Sezione Terza che, con parere dell'11 ottobre 2005, ha escluso la possibilità di recepire il contenuto della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il reclutamento su base volontaria di personale femminile nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia dello Stato, mediante l'interpretazione estensiva dell'articolo 5 del regio decreto n. 484 del 1936, senza la necessaria revisione della normativa legislativa vigente.

Infatti, l'Alto Consesso ha osservato che il personale militare della C.R.I. è personale non dello Stato bensì di un ente dotato di personalità di diritto pubblico, così come riconosciuto dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con legge 20 novembre 1995, n. 490.

Proprio per la natura giuridica del Corpo, esso è regolato da autonoma normativa legislativa e regolamentare. Pertanto, «in mancanza dell'adeguamento della specifica normativa non sussistono spazi per poter pervenire, in via di interpretazione estensiva o analogica, a un'automatica estensione al Corpo Militare della C.R.I. delle disposizioni vigenti per il personale militare delle Forze Armate».

In tale contesto, dunque, è del tutto evidente che l'arruolamento nel Corpo Militare della C.R.I. rimanga tuttora disciplinato dall'articolo 5 del citato regio decreto n. 484 del 1936, il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli del Corpo abbia luogo in forza della posizione degli interessati nei confronti degli obblighi militari in aggiunta al possesso di ulteriori specifici requisiti.

Per i suesposti motivi, la soluzione della questione non può che avvenire con apposito intervento legislativo per il quale garantisco la costante attenzione della Difesa.


Interrogazione a risposta scritta 4-10173

presentata da

AUGUSTO DI STANISLAO

mercoledì 22 dicembre 2010, seduta n.412

 

DI STANISLAO. -

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della difesa.

- Per sapere - premesso che:

 

già da qualche anno, su iniziativa di giovani donne, è stata proposta un'azione tendente a riconoscere al personale femminile la possibilità di arruolamento nel Corpo militare della Croce rossa italiana;

 

tale iniziativa, promossa anche in sede giurisdizionale, ha portato ad un pronunciamento favorevole nel merito da parte del TAR del Lazio sede di Roma con sentenza n. 7944/08 depositata il 28 agosto 2008 e notificata il 24 settembre 2008;

 

risulta però la resistenza in giudizio in appello presso il Consiglio di Stato operata dal Ministero della difesa e dalla Croce rossa Italiana, attraverso l'Avvocatura dello Stato, nonostante l'arruolamento della prima e unica donna nel Corpo militare della Croce rossa italiana;

 

il Ministero della difesa riesce peraltro ad ottenere, inaspettatamente, un'ordinanza di sospensiva dell'efficacia della sentenza n. 7944/08 del Tar del Lazio, da parte del Consiglio di Stato sez. IV; mentre, la Croce rossa italiana non si è costituita;

 

si ha discriminazione quando una persona diverso, e peggiorativo a causa del genere (maschio o femmina), della religione, dell'orientamento sessuale e di forme di handicap;

 

si ricordano inoltre gli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione italiana, la dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni unite firmata a Parigi il 10 dicembre 1948; la Costituzione europea titolo II secondo i quali: il divieto di discriminazione lavorativa in base al sesso, dunque, è il divieto di porre in essere disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti che producano un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso; si ricordano altresì la Convenzione adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva con legge 14 marzo 1985, n. 132; il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, resa esecutiva con legge 13 ottobre 1975, n. 654 il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone;

 

Asso.fa.mil. - Associazione famiglie militari e del Corpo Militare CRI - da tempo denuncia la grave discriminazione in merito al divieto di arruolamento femminile esistente nell'ambito del corpo militare CRI -:

 

se il Governo intenda dare spiegazioni in merito alla vicenda citata in premessa;

 

se il Governo intenda rivalutare la possibilità di riconoscere al personale femminile il diritto di arruolamento nel Corpo militare della Croce rossa italiana al fine difendere i principi della pari dignità sociale e delle pari opportunità per evitare che i diritti sanciti dalla Costituzione vengano clamorosamente calpestati dagli enti interessati. (4-10173)

Atto Camera

 

 

Risposta scritta pubblicata giovedì 23 giugno 2011

nell'allegato B della seduta n. 491

All'Interrogazione 4-10173 presentata da

AUGUSTO DI STANISLAO

 

Risposta. - Desidero rappresentare, in premessa, da un lato, che nulla osta in via di principio all'ingresso delle donne negli enti dipendenti o vigilati dalla Difesa e, dall'altro lato, la necessità che la definizione degli aspetti di criticità - che pure la questione presenta - vengano affrontati e risolti in via legislativa.

Ad esempio, nell'ambito della proposta di legge (A.C. n. 298), attualmente in esame presso le competenti Commissioni della Camera dei Deputati o, più propriamente, nell'ambito della «delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute», di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010 n. 183.

Fatta questa doverosa premessa, passo ora ad affrontare la specifica questione di merito del Corpo militare della Cri, posta con l'interrogazione in esame che riguarda, in sostanza, l'appello, presentato dal Dicastero al Consiglio di Stato, avverso la sentenza del Tar del Lazio (n. 7944 del 2008 III sezione) che aveva accolto il ricorso di un'aspirante volontaria per il corpo militare della Cri.

Al riguardo, sottolineato che l'Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto pienamente condivisibili le argomentazioni dell'Amministrazione militare sulla proposizione dell'appello, dovuto in relazione alla disciplina del Corpo militare recata dal regio decreto n. 484 del 1936 e riassettata nel Codice dell'Ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, desidero specificare che la motivazione di fondo è rappresentata dal fatto che non è possibile, a termini di legge, estendere automaticamente alla Croce rossa la normativa prevista per le Forze armate, compreso l'arruolamento di personale femminile, attesa la natura giuridica dell'organizzazione (associazione avente natura di ente dotato di personalità di diritto pubblico).

Il Consiglio di Stato, già con ordinanza n. 4585 del 2010, ha sospeso l'esecutività della sentenza di 1o grado «...rilevato, sotto il profilo del fumus, che la complessità delle questioni giuridiche, anche di ordine costituzionale, proposte dalle parti meritano di essere approfondite nella competente, sede di merito e che, nelle more è da ritenere prevalente la tutela del danno che patirebbe l'Amministrazione dall'esecuzione della sentenza appellata;...».

Soprattutto, con successiva e definitiva sentenza n. 751 del 2 febbraio 2011, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello proposto dalla Difesa e, conseguentemente, ha annullato la citata sentenza di primo grado resa dal Tar del Lazio.

Tale posizione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, vale a dire del massimo organo di giustizia amministrativa, del resto, è assolutamente in linea con un parere già reso dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Infatti, proprio in ordine all'arruolamento di personale femminile nel Corpo militare della Cri, si era espresso - su richiesta dell'Amministrazione difesa - il Consiglio di Stato - Sezione terza che, con parere dell'11 ottobre 2005, ha escluso la possibilità di recepire il contenuto della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il reclutamento su base volontaria di personale femminile nelle Forze armate e nelle Forze di polizia dello Stato, mediante l'interpretazione estensiva dell'articolo 5 del citato regio decreto n. 489 del 1936, senza la necessaria revisione della normativa legislativa vigente.

L'Alto consesso aveva osservato che il personale militare della Cri è personale non dello Stato bensì di un ente dotato di personalità di diritto pubblico, come riconosciuto dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con legge 20 novembre 1995, n. 490.

Proprio per la natura giuridica del Corpo, esso è regolato da autonoma normativa legislativa e regolamentare. Pertanto, «in mancanza dell'adeguamento della specifica normativa non sussistono spazi per poter pervenire, in via di interpretazione estensiva o analogica, a un'automatica estensione al Corpo militare della Cri delle disposizioni vigenti per il personale militare delle Forze, armate».

Ma soprattutto vale considerare che, con la recente ricordata sentenza n. 751 del 2011, il Consiglio di Stato ha rilevato che «il corpo militare della Croce rossa italiana, anche se fa parte delle Forze armate dello Stato, è regolato da norme di legge speciali per cui deve dunque escludersi l'automatica applicabilità in favore dei dipendenti della Croce rossa delle norme dettate per le altre Forze armate ivi comprese quelle per cui è causa.

In ogni caso la sospensione della leva non fa venir meno il richiamo razionale tra la norma sull'arruolamento del Corpo militare della Cri e le norme sulla leva per cui, in assenza di una disposizione ad hoc in tal senso non può concludersi nel senso indicato nella sentenza impugnata.

Le donne non sono poi affatto escluse dalla Croce rossa, ma anzi ne costituiscono storicamente una delle strutture portanti essendo inserite a pieno titolo, fin dal 1908, nel Corpo infermiere volontarie, composto di socie dell'associazione le quali fin dall'articolo 1 del regio decreto 12 maggio 1942 n. 918, sono assimilate di rango al personale militare direttivo.

Sotto altro profilo se si considera che, l'ordinamento della Cri consente la partecipazione a titolo proprio delle donne nella Cri, sia pure quali volontarie a titolo gratuito; e che, nelle more del giudizio, l'articolo 5 del regio decreto n. 484 del 1936 è stato abrogato, deve anche ritenersi che non vi siano i presupposti richiesti per una questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, che appare infatti manifestamente inammissibile».

Per i suesposti motivi, la questione è, allo stato, stata correttamente affrontata e che, comunque, ogni modifica del quadro normativo non può che avvenire con apposito intervento legislativo, per il quale garantisco la costante attenzione della Difesa.

 

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.


Interpellanza urgente 2-00117

presentata da

LUDOVICO VICO

martedì 5 agosto 2008, seduta n.048

 

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per sapere - premesso che:

 

il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, disciplina lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana;

 

l'articolo 5 del citato regio decreto implicitamente esclude le donne dall'arruolamento nei ruoli del Corpo militare della Croce rossa, in quanto dispone che l'iscrizione in tali ruoli abbia luogo, tra l'altro, in funzione della posizione degli interessati rispetto agli obblighi di leva;

 

al tempo stesso, il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, disciplina il corpo delle infermiere volontarie costituito da sole donne, nell'ambito della stessa Croce rossa;

 

la recente evoluzione normativa che ha condotto, da un lato, all'istituzione del servizio militare femminile su base volontaria e, dall'altro, alla professionalizzazione del servizio militare richiede la modifica delle disposizioni del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, almeno nella parte in cui dettano prescrizioni sulla posizione nei confronti degli obblighi militari degli interessati all'arruolamento nel Corpo militare della Croce rossa -:

 

se intendano adottare ogni utile iniziativa di carattere normativo che - nel ridefinire la completa disciplina sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana - preveda anche per le donne la possibilità di arruolamento nel Corpo militare della Croce rossa italiana, eliminando l'attuale vincolo relativo alla posizione dei soggetti interessati rispetto agli obblighi di leva.

 

(2-00117)

«Vico, Sereni, Villecco Calipari, Sbrollini, Braga, Servodio, Siragusa, Graziano, Losacco, Rampi, Ginefra, Marchioni, Marco Carra, Zucchi, Velo, Froner, Portas, Fiorio, Trappolino, Coscia, Madia, Rossa, Pizzetti, Murer, Naccarato, Nannicini, Mosca, Amici, Rosato, Schirru, Mastromauro, Mariani, Pedoto, Rossomando, Ria».

 

 

Svolgimento di interpellanze urgenti (ore 10,15).

 

(Iniziative di carattere normativo per consentire alle donne di arruolarsi nel corpo militare della Croce rossa italiana - n. 2-00117)

 

PRESIDENTE. L'onorevole Vico ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00117, concernente iniziative di carattere normativo per consentire alle donne di arruolarsi nel corpo militare della Croce rossa italiana (Vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti).

 

LUDOVICO VICO. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, il reclutamento femminile è diventato una realtà socialmente acquisita anche nelle Forze armate italiane. Le donne, in base alla legge n. 255 del 1999, possono partecipare su base volontaria ai concorsi per il reclutamento di allievi ufficiali, sottufficiali e truppe nelle Forze armate, ovvero all'istituzione del servizio militare volontario femminile, che in tale maniera assicura il principio delle pari opportunità uomo-donna, così come previsto dall'articolo 3 della nostra Costituzione.

Il regio decreto del lontano 10 febbraio 1936, n. 484, che all'articolo 5 regolamenta l'arruolamento nel ruolo del personale direttivo e di assistenza della Croce rossa, esclude di fatto le donne dalla possibilità di arruolamento, su base volontaria, nella Croce rossa italiana. Le domande presentate dalle cittadine italiane che intendano svolgere servizio nella Croce rossa, arruolandosi su base volontaria, vengono infatti puntualmente rigettate, in quanto non previste dal regio decreto del 1936. D'altro canto, il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, disciplina il corpo delle infermiere volontarie, costituito da sole donne, nell'ambito della stessa Croce rossa.

La normativa che ha condotto, da un lato, all'istituzione del servizio militare femminile su base volontaria e, dall'altro, alla professionalizzazione del servizio militare, chiede la modifica delle disposizioni del regio decreto n. 484 del 1936, almeno nella parte in cui esso detta prescrizioni sulla posizione nei confronti degli obblighi militari degli interessati all'arruolamento nel corpo militare della Croce rossa.

Signor Presidente, signor sottosegretario, diventa perciò necessaria un'iniziativa utile di carattere normativo che, nel ridefinire la completa disciplina sullo stato giuridico, sul reclutamento, sull'avanzamento e sul trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa, preveda anche per le donne la possibilità di arruolamento nel corpo militare della Croce rossa, eliminando l'attuale vincolo alla posizione dei soggetti interessati rispetto agli obblighi di leva.

 

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga, ha facoltà di rispondere.

 

GIUSEPPE COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Se gli interpellanti sono d'accordo e la Presidenza acconsente, lascerò poi il testo completo della mia risposta e andrò più direttamente...

 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, la sua richiesta non può essere accolta.

 

GIUSEPPE COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Se la richiesta non può essere accolta...

 

PRESIDENTE. La sintetizzi!

 

GIUSEPPE COSSIGA, Sottosegretario di Stato per la difesa. ...il Presidente e l'interpellante dovranno farmi venia, perché mi sarà più difficile sintetizzare la stessa.

Con l'atto di sindacato ispettivo in esame gli onorevoli interpellanti chiedono di conoscere se i Ministri interpellati «intendano adottare ogni utile iniziativa di carattere normativo che preveda anche per le donne la possibilità di arruolamento nel Corpo militare della Croce rossa italiana».

A premessa della risposta a tali quesiti, appare opportuno illustrare il quadro normativo afferente la Croce rossa italiana. L'Associazione italiana della Croce rossa, in virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle leggi vigenti in Italia, dispone, fra i vari organismi volontaristici, di due corpi ausiliari delle Forze armate dello Stato: il Corpo militare, composto da soli volontari di sesso maschile, arruolabili ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, ed il Corpo delle infermiere volontarie, composto invece da sole donne che, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, sono assimilate di rango al citato personale militare direttivo, cioè agli ufficiali. L'attribuzione dei relativi compiti è disciplinata dallaPag. 19vigente legislazione italiana, mentre l'organizzazione dei servizi cui è destinato il Corpo militare della Croce rossa, in tempo di guerra, è determinata dal Ministero della difesa.

Per quanto riguarda il ruolo svolto dal Corpo militare della Croce rossa italiana, si ricorda che sin dal 1866, a seguito dell'adesione dell'Italia alla prima Convenzione di Ginevra firmata il 22 agosto 1864 «per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna», unità sanitarie militari mobilitate della Croce rossa italiana parteciparono agli eventi bellici secondo la regola fondamentale: «i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano».

In tale quadro, si osserva che il Corpo militare della Croce rossa italiana, in quanto corpo ausiliario delle Forze armate, è destinatario di specifico ed autonomo ordinamento, costituito dalle seguenti fonti normative, peraltro già citate in parte dagli onorevoli interpellanti: il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, concernente lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale militare della Croce rossa italiana; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, e successive modificazioni; il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2005, n. 1; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, di approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Per quanto concerne l'autonomia dell'ordinamento del Corpo militare della Croce rossa, si richiama l'ordinanza n. 273, datata 24/30 giugno 1999, della Corte costituzionale, laddove si afferma che « il personale militare della Croce rossa italiana non appartiene alle Forze amate o alle forze di polizia dello Stato ed anzi non ha mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze armate o alle forze di polizia». Pertanto, la Suprema Corte conclude affermando che non è possibile estendere automaticamente ai militari della Croce rossa italiana le disposizioni legislative rivolte al personale delle Forze armate ed a quello delle forze di polizia.

Ne consegue, pertanto, che mantiene attualità e vigenza il citato regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, che contiene norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana e che costituisce, pertanto, disciplina speciale rispetto alla legislazione delle Forze armate. Ne consegue che in ordine all'arruolamento di personale femminile nel Corpo militare della Croce Rossa, si è espresso il Consiglio di Stato - Sezione Terza che, con parere dell'11 ottobre 2005, ha escluso la possibilità di recepire il contenuto della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il reclutamento su base volontaria di personale femminile nelle Forze armate e nelle forze di polizia dello Stato, mediante l'interpretazione estensiva dell'articolo 5 del citato regio decreto n. 484 del 1936, senza la necessaria revisione normativa a livello di intervento legislativo.

L'Alto Consesso ha osservato che il personale militare della Croce rossa italiana è personale non dello Stato, ma di un ente dotato di personalità di diritto pubblico, così come riconosciuto dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con legge 20 novembre 1995, n. 490.

Quindi, per la natura giuridica del Corpo, esso è regolato da un'autonoma normativa legislativa e regolamentare. Pertanto, «in mancanza dell'adeguamento della specifica normativa non sussistono spazi per poter pervenire, in via di interpretazione estensiva o analogica, ad una automatica estensione al Corpo militare della CRI delle disposizioni vigenti per il personale militare delle Forze Armate», come forse sarebbe stato più semplice e più rapido anche per l'Amministrazione che sta rispondendo.

In tale contesto, dunque, è del tutto evidente che l'arruolamento nel Corpo militare della CRI rimane disciplinato dall'articolo 5 del citato regio decreto n. 484Pag. 20del 1936, il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli del Corpo abbia luogo in forza della posizione degli interessati, come citato dagli interpellanti, nei confronti degli obblighi militari, in aggiunta al possesso di ulteriori specifici requisiti.

Arriviamo, finalmente, alla risposta all'interpellanza. Nel più ampio quadro di rivisitazione della normativa sulla Croce rossa italiana, il Ministero della difesa ha costituito un gruppo di lavoro Difesa - Croce rossa italiana, nell'ambito del quale sarà esaminata anche la problematica cui fanno riferimento gli onorevoli interpellanti.

Si segnala, per opportuna e doverosa informazione, che, in data 22 maggio 2008, è stato assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei Deputati il progetto di legge n. 298, di iniziativa parlamentare, recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il reclutamento delle cittadine italiane nel Corpo militare della Croce rossa italiana».

In merito a questo disegno di legge, l'Amministrazione della difesa esprime la più totale e piena condivisione e, ove chiamata, anche in tempi molto rapidi, ad esprimersi, si pronuncerà con ogni favorevole predisposizione al riguardo.

 

PRESIDENTE. L'onorevole Vico ha facoltà di replicare.

 

LUDOVICO VICO. Signor Presidente, le conclusioni dell'onorevole Cossiga mi soddisfano e, ovviamente, mi permetto di richiamare la solerzia con cui il Governo ha inteso rispondere all'interpellanza nel quadro dell'impegno che vorrà assumere per le comunicazioni rese.


Interrogazione a risposta scritta 4-00905

presentata da

ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO

lunedì 4 agosto 2008, seduta n.047

 

COMMERCIO. -

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro della difesa.

- Per sapere - premesso che:

 

la Croce rossa italiana (CRI), eretta in corpo morale con la legge 30 maggio 1884, n. 1243, ha, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 (Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1995, n. 271), ad ogni effetto di legge qualifica e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici;

 

la natura pubblica della Croce rossa italiana è espressamente richiamata dall'articolo 5 dello Statuto dell'associazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97 (Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131);

 

per l'assolvimento dei suoi servizi in tempo di pace e di guerra la Croce rossa italiana dispone di un corpo militare ausiliario delle Forze armate dello Stato il cui personale è disciplinato per quanto concerne «lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico» dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, così come modificato dalla legge 25 luglio 1941, n. 883, e dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 379;

 

ai sensi degli articoli 29, 116 e 249 del citato regio decreto n. 484 del 1936, gli iscritti nel Corpo militare della Croce rossa italiana, chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del Regolamento di disciplina militare e del codice penale militare;

 

ai sensi della disciplina di cui al regio decreto n. 484 del 1936 e successive modificazioni, il Corpo militare della CRI dipende direttamente dal Presidente nazionale, mentre il Direttore generale esercita i poteri di gestione dell'associazione e tutte le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra cui l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

 

l'attuale contingente in servizio del Corpo militare della CRI è costituito da 917 militari in servizio continuativo, iscritto nel ruolo che la Croce rossa italiana ha istituito a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2004 e da 365 militari richiamati per diverse esigenze dell'associazione;

 

i militari della CRI, pur non essendo stati inclusi nei provvedimenti che negli anni hanno modificato le norme sullo stato sia degli ufficiali che dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, hanno tutti i doveri propri dei militari delle Forze armate dello Stato, ma non hanno invece gli stessi diritti e non usufruiscono di alcuna forma di benessere a favore del personale;

 

il personale militare della C.R.I. è impiegato con analoghe mansioni al fianco dei militari delle FF.AA. anche nei teatri operativi fuori area, recentemente in Iraq e attualmente in Afghanistan;

 

la Croce rossa italiana da quattro anni non provvede ad adeguare le misure degli stipendi del proprio personale militare dipendente, che interessa 1300 famiglie, a quelle degli ultimi contratti dell'Esercito, respingendo quanto statuito dall'articolo 116, ultimo comma, del regio decreto n. 484 del 1936;

 

i militari della Croce rossa italiana non percepiscono gli arretrati dovuti per promozioni di grado, in quanto la Croce rossa italiana rifiuta il riconoscimento della decorrenza assegni coincidente con l'anzianità assoluta, indicata sul provvedimento di promozione come avviene da 70 anni -:

 

quali iniziative intendano intraprendere al fine di adeguare gli stipendi del personale militare dipendente della Croce rossa italiana a quelli degli ultimi contratti dell'Esercito e per quale motivo sussista ad oggi un ritardo di quattro anni nel disporre il citato adeguamento;

 

per quale motivo da oltre un anno i militari della Croce rossa italiana non percepiscono gli arretrati spettanti dovuti a promozioni di grado e quali azioni intendano intraprendere affinché ai militari della Croce rossa italiana sia garantito il diritto agli arretrati per promozioni di grado;

 

quali iniziative si intendano adottare in favore dei 365 militari della CRI in servizio, in alcuni casi da oltre un decennio, e che alla data odierna risultano ancora con status di richiamati «temporanei».(4-00905)

Atto Camera

 

Risposta scritta pubblicata giovedì 15 gennaio 2009

nell'allegato B della seduta n. 115

All'Interrogazione 4-00905 presentata da

ROBERTO MARIO SERGIO COMMERCIO

 

Risposta. - A premessa della risposta ai singoli quesiti, appare opportuno illustrare il quadro normativo afferente la Croce Rossa Italiana (C.R.I.), per meglio comprendere la problematica in argomento.

L'associazione italiana della Croce Rossa Italiana, in virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle leggi vigenti in Italia, dispone, fra i vari organismi volontaristici, di un proprio corpo militare ausiliario delle Forze armate dello Stato, composto di cittadini che aderiscono volontariamente alle diverse categorie dei suoi ruoli e di un nucleo di personale in servizio continuativo che è impiegato per l'assolvimento dei compiti istituzionali a cui l'Associazione è preposta.

L'attribuzione di tali compiti è disciplinata, nella vigente legislazione italiana, dal disposto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 e dall'articolo 2 del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97. L'organizzazione dei servizi cui è destinato il Corpo militare della C.R.I. in tempo di guerra è determinata dal Ministero della difesa.

Per quanto riguarda il ruolo svolto dal Corpo militare della C.R.I., si ricorda che sin dal 1866, a seguito all'adesione dell'Italia alla prima convenzione di Ginevra firmata il 22 agosto 1864 «per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna», unità sanitarie militari mobilitate della C.R.I. parteciparono agli eventi bellici secondo la regola fondamentale «i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano»...

In tale quadro, si osserva che il Corpo militare della C.R.I., in quanto corpo ausiliario delle Forze armate, è destinatario di specifico ed autonomo ordinamento, costituito dalle seguenti fonti normative:

 

regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 e successive modificazioni, concernente lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale militare C.R.I;

 

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 e successive modificazioni;

 

decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2005, n.1;

 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, di approvazione del nuovo Statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa.

Circa l'autonomia dell'ordinamento del Corpo militare della C.R.I., si richiama l'ordinanza n. 273, datata 24-30 giugno 1999 della Corte Costituzionale, laddove si afferma che: «...il personale militare della Croce Rossa italiana non appartiene alle Forze armate o alle forze di Polizia dello Stato ed anzi non ha mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze armate o alle forze di Polizia...».

Pertanto, la Suprema Corte conclude affermando che non è possibile estendere automaticamente ai militari della C.R.I. le disposizioni legislative rivolte al personale delle Forze armate ed a quello delle forze di Polizia.

Tale linea interpretativa, tra l'altro, tiene debito conto del fatto che il personale della C.R.I. sia sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare nonché all'obbligo del giuramento.

Ne consegue, pertanto, che mantiene piena attualità il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, che contiene norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale appartenente al Corpo militare della C.R.I. e che costituisce disciplina speciale rispetto alla legislazione delle Forze armate.

Tanto premesso, si porta a conoscenza che il 22 settembre 2008 è stata trasmessa la relazione sulla verifica amministrativo-contabile effettuata dagli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze presso il comitato centrale della Croce Rossa italiana.

In merito alle irregolarità e disfunzioni emerse dalla verifica, attinenti anche ai corpi ausiliari delle Forze armate, il Ministero della salute e quello della difesa hanno intrapreso le azioni necessarie ad acquisire da parte dello stesso ente le giustificazioni o controdeduzioni ai citati rilievi ispettivi.

Ciò stante, è necessario evidenziare che, attesa la natura giuridica dell'ente nonché la autonoma normativa legislativa e regolamentare che disciplinano il Corpo militare della C.R.I., non è possibile per l'Amministrazione statale intraprendere le iniziative auspicate dall'onorevole interrogante, in quanto le stesse rientrano nell'esclusiva autonomia decisionale del presidente dell'associazione, ora commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 ottobre 2008, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 novembre 2008.

Ad ogni buon fine, si evidenzia che presso il Senato della Repubblica è all'esame il disegno di legge (A.S. 1167), già approvato dalla Camera dei deputati (ex A.C. 1441-quater), recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro», che, all'articolo 2, comma 2, delega il Governo a emanare uno o più decreti legislativi di riordino della Croce Rossa italiana.

Tale strumento normativo darà certamente la possibilità di aggiornare tutta la normativa che non risulta più adeguata all'evoluzione avvenuta nella Croce Rossa italiana e nelle Forze armate.

 

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.


Interrogazione a risposta scritta 4-00650

presentata da

GIORGIO HOLZMANN

martedì 15 luglio 2008 nella seduta n.035

 

HOLZMANN. -

Al Ministro per le pari opportunità, al Ministro della difesa.

- Per sapere - premesso che:

 

il precedente Ministro per le pari opportunità aveva annunciato la presentazione di un disegno di legge sull'argomento che non risulta mai pervenuto alla commissione relativa -:

 

quali siano le ragioni per le quali non sia ammesso l'arruolamento di donne all'interno del Corpo militare della Croce Rossa;

 

se e quali eventuali iniziative abbia in animo di adottare il Ministro per eliminare tale disuguaglianza, considerata la presenza femminile ormai in tutte le Forze Armate;

 

qualora sia in studio detta ipotesi, quali siano i termini e i tempi del succitato arruolamento.(4-00650)

Atto Camera

 

 

Risposta scritta pubblicata lunedì 24 novembre 2008

nell'allegato B della seduta n. 091

All'Interrogazione 4-00650 presentata da

GIORGIO HOLZMANN

 

Risposta. - In merito all'interrogazione in esame, concernente il divieto di arruolamento delle donne all'interno del Corpo militare della Croce Rossa italiana, questo, ministero, acquisiti gli opportuni elementi informativi da parte del ministero della difesa, rappresenta quanto segue.

Il Corpo militare della Croce rossa italiana, in quanto corpo ausiliario delle forze armate, ha un ordinamento autonomo e specifico, così come sottolineato dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 273, datata 24/30 giugno 1999.

Ne consegue, pertanto, che mantiene piena attualità il regio decreto n. 484 del 1936, recante norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale della Croce rossa italiana, il quale costituisce disciplina speciale rispetto alla legislazione delle forze armate.

In ordine all'arruolamento del personale femminile nel Corpo militare della Croce rossa italiana, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. III, il quale, con parere dell'11 ottobre 2005, ha escluso la possibilità di recepire il contenuto della legge n. 380 del 1999, concernente il reclutamento su base volontaria del personale militare femminile nelle forze armate e nelle forze di polizia dello Stato, mediante l'interpretazione estensiva dell'articolo 5 del regio decreto n. 484 del 1936, senza la necessaria revisione della normativa legislative vigente.

Infatti, l'alto consesso ha osservato che il personale militare della Croce rossa italiana è personale non dello Stato bensì di un ente dotato di personalità di diritto pubblico, così come riconosciuto dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con legge 20 novembre 1995, n. 490.

Proprio per la natura giuridica del Corpo, esso è regolato da autonoma normativa legislativa e regolamentare. Pertanto, l'arruolamento nel Corpo militare della Croce rossa italiana rimane disciplinato dall'articolo 5 del citato regio decreto 484 del 1936, il quale prevede che l'iscrizione nei ruoli dei corpo abbia luogo in forza della posizione degli interessati nei confronti degli obblighi militari in aggiunta al possesso di ulteriori specifici requisiti.

Preso atto di quanto sopra, si segnala che, in data 22 maggio 2008, è stato assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati, il progetto di legge n. 298, di iniziativa parlamentare, recante la «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il reclutamento delle cittadine italiane nel Corpo militare della Croce rossa italiana», il quale prevede la possibilità per le cittadine italiane che abbiano determinati requisiti di partecipare ai concorsi per il reclutamento nel Corpo militare della Croce rossa italiana e di cui si auspica una rapida approvazione. Lo stesso ministero della difesa, a tale proposito, afferma che, qualora interpellati sul progetto di legge menzionato, esprimeranno un parere favorevole.

 

Il Ministro per le pari opportunità: Maria Rosaria Carfagna.


Interrogazione a risposta scritta 4-00382

presentata da

MICHAELA BIANCOFIORE

martedì 17 giugno 2008 nella seduta n.018

 

BIANCOFIORE. -

Al Ministro della difesa, al Ministro per le pari opportunità.

- Per sapere - premesso che:

 

l'entrata in servizio di personale femminile nelle forze armate italiane è stata oggetto di dibattito e di grande attenzione da parte dell'opinione pubblica fin dagli anni '60 e ciò ha contribuito a creare una cultura ed una sensibilità di base sulla questione che ha condotto progressivamente all'istituzione - con la legge 20 ottobre 1999, n. 380 - del servizio militare volontario femminile;

 

il concetto di «donna soldato» nasce, dunque, come richiesta della società civile ma i dati ormai consolidati relativi all'attuazione della citata legge n. 380 del 1999 dimostrano come l'ingresso delle donne nelle forze armate e nella Guardia di finanza sia venuto incontro sia alle aspirazioni femminili sia alle esigenze delle forze armate stesse;

 

infatti, la possibilità di reclutamento femminile può essere considerata una diretta conseguenza dell'attuazione del nuovo modello di difesa, aderente ai nuovi compiti e scenari operativi previsti per le forze armate (incremento delle missioni di carattere internazionale, attività di peace-keeping) per assolvere ai quali è essenziale uno strumento professionale pienamente integrato con quelli dei Paesi europei e della NATO che, da molto più tempo hanno accolto personale femminile nelle loro fila;

 

l'unica eccezione nel contesto sopra descritto è costituita dal Corpo militare della Croce rossa italiana, corpo ausiliario delle forze armate dello Stato, il quale, unico fra i corpi armati dello Stato, non prevede la possibilità di arruolamento femminile;

 

tale impedimento oltre ad essere palesemente anacronistico ed incostituzionale, risulta in contrasto con quanto espressamente previsto dalla citata legge n. 380 del 1999 la quale tra i principi e criteri direttivi alla sua base annovera la realizzazione del principio di pari opportunità uomo-donna nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni ed incarichi;

 

si rileva, infine, che la progressione di carriera nel Corpo militare della Croce rossa italiana risulta praticamente «bloccata» dal momento che un ufficiale farmacista può aspirare solo al grado di maggiore mentre i colleghi dell'Esercito possono arrivare anche al grado di generale -:

 

 

quali concrete e tempestive iniziative si intenda intraprendere per rendere il Corpo militare della Croce rossa italiana più rispondente alle nuove esigenze di difesa, anche in materia di sviluppo delle carriere, in considerazione del fatto, che con l'abolizione della leva militare al Corpo militare della Croce rossa italiana sono stati attribuiti anche compiti in precedenza di pertinenza della sanità militare;

 

se non si ritenga assolutamente indispensabile ed urgente rimuovere l'anacronistica ed incostituzionale preclusione all'arruolamento femminile nel Corpo militare della Croce rossa italiana.(4-00382)

Atto Camera

 

 

Risposta scritta pubblicata lunedì 19 gennaio 2009

nell'allegato B della seduta n. 116

All'Interrogazione 4-00382 presentata da

MICHAELA BIANCOFIORE

 

Risposta. - Anche in relazione alle posizioni espresse nell'interrogazione a risposta scritta n. 4-03105, in data 16 gennaio 2008, presentata dal medesimo interrogante si ribadisce integralmente quanto già espresso in sede di risposta alla citata interrogazione, non avendo la situazione subito modifiche sostanziali in punto di diritto.

Appare opportuno, a premessa della presente risposta, richiamare il quadro normativo afferente la Croce Rossa Italiana (C.R.I.).

L'Associazione della Croce Rossa Italiana, in virtù delle convenzioni internazionali ed in forza delle leggi vigenti in Italia, dispone, fra i vari organismi volontaristici, di due corpi ausiliari delle Forze armate dello Stato:

 

il corpo militare, composto da soli volontari di sesso maschile arruolabili ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484;

 

il corpo delle infermiere volontarie composto da sole donne che, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, sono assimilate di rango al citato personale militare direttivo (ufficiali).

L'attribuzione di tali compiti è disciplinata dalla vigente legislazione italiana, mentre l'organizzazione dei servizi cui è destinato il Corpo militare della C.R.I., in tempo di guerra, è determinata dal Ministero della difesa.

Per quanto riguarda il ruolo svolto dal corpo militare della C.R.I., si ricorda che sin dal 1866, a seguito all'adesione dell'Italia alla prima Convenzione di Ginevra firmata il 22 agosto 1864 «per il miglioramento della sorte dei feriti in campagna», unità sanitarie militari mobilitate della C.R.I. parteciparono agli eventi bellici secondo la regola fondamentale «i militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano».

In tale quadro, evidenzio che il Corpo militare della C.R.I., in quanto corpo ausiliario delle Forze armate, è destinatario di specifico ed autonomo ordinamento, costituito dalle seguenti fonti normative:

 

regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484 e successive modificazioni, concernente lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale militare C.R.I.;

 

decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 e successive modificazioni;

 

decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 2005, n. 1;

 

decreto del Presidente Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, di approvazione del nuovo statuto dell'associazione italiana della Croce rossa.

Circa l'autonomia dell'ordinamento del Corpo militare della C.R.I., richiamo l'ordinanza n. 273, datata 24/30 giugno 1999 della Corte costituzionale, laddove si afferma che: «...il personale militare della Croce Rossa italiana non appartiene alle Forze Armate o alle forze di Polizia dello Stato ed anzi non ha mai ricevuto una disciplina legislativa contestuale con quella del personale statale, appartenente alle Forze Armate o alle forze di Polizia...».

Pertanto, la Suprema Corte conclude affermando che non è possibile estendere automaticamente ai militari della C.R.I. le disposizioni legislative rivolte al personale delle Forze armate ed a quello delle Forze di polizia.

Tale linea interpretativa, tra l'altro, tiene debito conto del fatto che il personale della C.R.I. sia sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale militare nonché all'obbligo del giuramento.

Ne consegue, pertanto, che mantiene piena attualità il regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, che contiene norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale del Corpo militare della C.R.I. e che costituisce disciplina speciale rispetto alla legislazione delle Forze Armate.

In ordine all'arruolamento di personale femminile nel Corpo militare della C.R.I., si è espresso - su richiesta dell'amministrazione Difesa - il Consiglio di Stato / sezione terza che, con parere dell'11 ottobre 2005, ha escluso la possibilità di recepire il contenuto della legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il reclutamento su base volontaria di personale femminile nelle Forze Armate e nelle forze di Polizia dello Stato, mediante l'interpretazione estensiva dell'articolo 5 del regio decreto n. 484 del 1936, senza la necessaria revisione della normativa e della legislazione vigente.

Infatti, l'alto consesso ha osservato che il personale militare della C.R.I. è personale non dello Stato bensì di un ente dotato di personalità di diritto pubblico, così come riconosciuto dall'articolo 7 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito con legge 20 novembre 1995, n. 490.

Proprio per la natura giuridica del corpo, esso è regolato da autonoma normativa legislativa e regolamentare. Pertanto, «in mancanza dell'adeguamento della specifica normativa non sussistono spazi per poter pervenire, in via di interpretazione estensiva o analogica, ad una automatica estensione al Corpo Militare della C.R.I. delle disposizioni vigenti per il personale militare delle Forze Armate».

In tale contesto, dunque, è del tutto evidente che l'arruolamento nel Corpo militare della C.R.I. rimanga tuttora disciplinato dall'articolo 5 del citato regio decreto n. 484 del 1936, il quale - come anzidetto - prevede che l'iscrizione nei ruoli del corpo abbia luogo in forza della posizione degli interessati nei confronti degli obblighi militari in aggiunta al possesso di ulteriori specifici requisiti.

Tuttavia, nel più ampio quadro di rivisitazione della normativa sulla Croce rossa italiana, presso il Ministero della difesa è stato costituito un gruppo di lavoro difesa-CRI, nell'ambito del quale è in corso di esame anche la problematica cui fa riferimento l'interrogante.

In conclusione, non può che ribadirsi la necessità di un intervento legislativo finalizzato alla definizione degli aspetti di criticità sino ad ora affrontati.

Al riguardo, si segnala, per opportuna informazione, che in data 22 maggio 2008 è stato assegnato alla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati il progetto di legge n. 298, di iniziativa parlamentare, recante la «delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a disciplinare il reclutamento delle cittadine italiane nel corpo militare della Croce Rossa Italiana», in merito al quale il Dicastero, ove chiamato ad esprimersi, si pronuncerà con ogni favorevole predisposizione al riguardo.

 

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.


Giurisprudenza

 


N. 00751/2011REG.PROV.COLL.

N. 09317/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9317 del 2008, proposto dal Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Croce Rossa Italiana;

contro

Ciamei Stefania, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Conticiani, con domicilio eletto presso Paola Conticiani in Roma, largo Messico 7;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III QUATER n. 07944/2008, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA ARRUOLAMENTO NELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Conticiani e l'avv. dello Stato Natale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Ministero della Difesa ha impugnato la decisione con cui il TAR del Lazio ha annullato il provvedimento con la quale il Comandante del Corpo militare della CRI ha respinto la domanda della ricorrente di arruolamento nel Corpo stesso.

Il gravame è affidato ad un unico articolato capo di doglianza con cui viene denunciata l’erroneità dell’interpretazione degli artt. 1 e 5 del R.D. n. 484/36 (come modificato dalla legge n. 883/41) in combinato disposto con l’art. 1 della legge n. 226/2004 e dell’art. 1 della legge n. 380/99; nonché degli artt. 32, 33 e 34 del D.Lgvo n. 189/2006 che hanno modificato gli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgvo n. 24/2000 e della Direttiva del Consiglio europeo 9 febbraio 1976 n. 76/207/CEE e dei principi ivi contenuti della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro.

Con Ord. n.4858/2008 è stata accolta l’istanza di sospensione della decisione impugnata.

Si è costituita in giudizio l’appellata lamentando in via pregiudiziale il difetto di interesse e, nel merito, l’infondatezza dell’appello.

Chiamata all’udienza pubblica di discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

___1. Deve in primo luogo esser disattesa l’eccezione preliminare di difetto di interesse del Ministero in quanto, contrariamente a quanto mostra di ritenere l’appellata e come sarà meglio evidente in seguito, il gravame investe unitariamente tutti i profili posti a base della decisione impugnata e contesta in maniera analitica la sostanza della motivazione e della sentenza su cui si è esteso, in via interpretativa, alle donne l’arruolamento nel Corpo Militare della Cri e del riferimento “agli esenti dalla leva” su cui è logicamente fondata la decisione impugnata, per cui non può affatto affermarsi che si sia formato il giudicato sul punto come vorrebbe la controinteressata.

___2. Nel merito la Difesa Erariale, riproponendo peraltro alcune argomentazioni già introdotte in primo grado, assume l’erroneità della decisione impugnata con riferimento:

-) all’argomentazione per cui la CRI sarebbe un corpo militare con un proprio ordinamento autonomo speciale distinto da quello delle Forze Armate;

-) al Parere del Consiglio di Stato, Sez. III dell’11 ottobre 2005 n. 2339/05, che avrebbe ribadito la mancanza di spazi per un’interpretazione estensiva al Corpo Militare della Cri delle norme per i volontari delle Forze armate;

-) alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 273/99, che ha escluso l’incostituzionalità della mancata estensione al personale Militare della CRI delle disposizioni sul riordino delle Forze Armate, che quindi mantengono una loro specificità;

-) all’erroneità dell’interpretazione del TAR: l’art. 5 del R.D. 10 febbraio 1936 n.484 collegherebbe la possibilità di arruolamento alla condizione di “cittadino” sottoposto agli obblighi di leva, ed anche il d.lgs. n.198/2006 non ha esteso il reclutamento del personale femminile al personale della Croce Rossa.

Del resto la Dir. 76/207/CEE prevede la facoltà degli Stati membri di escludere talune professioni in considerazione della loro natura e consente agli Stati membri di escludere dalla sua applicazione alcune attività nelle quali il sesso può essere una condizione determinante; la Corte di Giustizia, con sentenza dell’11 marzo 2003 C- 186/01 ha concluso che il diritto comunitario non osta a che la leva sia riservata ai soli uomini.

Inoltre la CRI arruola in via esclusiva il personale femminile nel Corpo Infermiere Volontarie.

L’assunto merita di essere condiviso.

L’esegesi “evolutiva” delle norma proposta dal TAR, seppure ispirata ad un astrattamente commendevole egualitarismo, a parere del Collegio non tiene però conto dell’interpretazione sistematica complessiva delle norme che disciplinano, sotto il profilo istituzionale, la Croce Rossa Italiana. In tale direzione, si tratta di quelle situazioni che gli anglosassoni definiscono “not justiciable”, nelle quali cioè la tutela dei singoli, presuppone necessariamente un radicale mutamento degli assetti istituzionali, di esclusiva competenza del legislatore.

La Sezione, nella medesima scia logica del Parere della III Sez. dell’11 ottobre 2005 n. 2339/05 ricordato anche dal Ministero, ritiene che non è possibile in via interpretativa estendere analogicamente al Corpo Militare della Cri le disposizioni vigenti per il personale Militare delle FF.AA.

A tal fine non pare sufficiente il riferimento fatto dal TAR al dato letterale per cui all’art. 5 comma 1 lett. a) l’arruolamento nel ruolo normale del corpo militare della CRI può essere disposto, tra l’altro, anche per i “cittadini” che “siano esenti da obblighi di leva”.

La lettera della legge non a caso parla di “cittadini” al maschile “esenti dalla leva” in quanto alla leva obbligatoria sono tenuti esclusivamente i soggetti maschi, senza che ciò sia sentito come un vulnus ai diritti comunitari costituzionali delle donne (così la G.U.E. 11.3.2003 n.186).

In tale direzione, proprio sotto il profilo strettamente letterale, il termine “cittadini” non è usato per caso al maschile, ma costituisce un coerente, e diretto, immediato riferimento alla leva. In sostanza, nel contesto normativo in vigore all’epoca del diniego impugnato in primo grado il riferimento è diretto alla disciplina di cui al DPR 14/02/1964 n. 237 che escludeva coloro che, a norma dell’art. 100, non raggiungessero una statura superiore a m. 1,54; ovvero appartenessero a classi di leva eccedenti il fabbisogno quantitativo e qualitativo per la formazione dei contingenti o scaglioni da incorporare.

L’allocuzione “esenti dalla leva” non deve quindi essere intesa con riferimento a coloro che in quanto appartenenti al genere femminile sono originariamente esclusi dagli obblighi di leva, ma ai soggetti che seppure ordinariamente soggetti all’obbligo ne sono poi esentati per ragioni particolari.

In definitiva, il fatto che non vi sia un’espressa disposizione che escluda le donne di per sé non autorizza a concludere per il loro arruolamento nel Corpo Militare della CRI perché l’espressione usata dal legislatore deve essere logicamente inquadrata nel complesso contesto delle disposizioni che regolano la CRI in rapporto con le FF.AA. .

In tale quadro poi, appare irrilevante che, in assenza di una specifica disposizione che autorizzi l’arruolamento delle donne, il servizio militare di leva sia stato sospeso sine die dalla legge 23 agosto 2004 n. 226 (che ha modificato il comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 215) istituendo le categorie di volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale, in quanto la predetta normativa non sostituisce affatto il servizio di leva obbligatorio con il servizio volontario, che restano su piani diversi.

La nuova disciplina costituisce attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne relativamente all'accesso al lavoro, in quanto la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/Cee impedisce l’applicazione di norme nazionali che escludano, in via generale, l’impiego delle donne dai servizi militari che comportino l’uso di armi e che, al contempo, ne autorizzano l’impiego solamente nei servizi di sanità e delle formazioni di musica militare (cfr. Corte giustizia CE, 11 gennaio 2000, n. 285).

Nondimeno è risolvente ai fini del decidere che l’art.1 del decreto legislativo 31 gennaio 2000 n. 24, che aveva inserito nel Codice delle pari opportunità approvato con decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006, la possibilità delle Forze Armate di avvalersi di personale maschile e femminile, ma non ha esteso tale disposizione anche alla CRI. Come è noto il corpo militare della Croce Rossa italiana, anche se fa parte delle Forze armate dello Stato, è regolato da norme di legge speciali per cui deve dunque escludersi l'automatica applicabilità in favore dei dipendenti della Croce Rossa delle norme dettate per le altre Forze armate (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 17 aprile 2000, n. 2286), ivi comprese quelle per cui è causa.

In ogni caso la sospensione della leva non fa venir meno il richiamo funzionale tra la norma sull’arruolamento del Corpo Militare della CRI e le norme sulla leva per cui, in assenza di una disposizione ad hoc in tal senso non può concludersi nel senso indicato nella sentenza impugnata.

Le donne non sono poi affatto escluse dalla Croce Rossa, ma anzi ne costituiscono storicamente una delle strutture portanti essendo inserite a pieno titolo, fin dal 1908, nel Corpo Infermiere Volontarie, composto di socie dell'associazione le quali fin dall’art.1 del RD 12/05/1942 n. 918, sono assimilate di rango al personale militare direttivo (allora contemplato dall'art. 1 del regio decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484).

Inoltre con il successivo D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 è stato approvato il Codice dell'ordinamento militare che, nel confermare all’art. 1729 l’assimilazione al personale militare direttivo di cui all'articolo 1626, ha parzialmente novato la norma dell’art.5 del R.D. n. 484/36, ma relativamente al problema che qui cale, ha tenuto tuttavia sostanzialmente fermo l’attuale assetto.

Sotto altro profilo se si considera che, l’ordinamento della CRI consente la partecipazione a titolo proprio delle donne nella CRI, sia pure quali volontarie a titolo gratuito; e che, nelle more del giudizio, l’art. 5 del R.D. n. 484/1936 è stato abrogato, deve anche ritenersi che non vi siano i presupposti richiesti per una questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione, che appare infatti manifestamente inammissibile.

In definitiva l’appello è fondato e deve essere accolto e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento della sentenza gravata.

Considerate la novità e la particolarità della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

___1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e per l’effetto annulla la sentenza n. 07944/2008 della Sez. III del Tar del Lazio.

___2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

 

 




[1]    L’audizione è stata svolta nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla Croce Rossa Italiana con particolare riguardo ai rapporti contrattuali nell’ambito sanitario del soccorso e alle prospettive di sviluppo delle attività istituzionalmente svolte.

[2]   I dati si riferiscono al 16 giugno 2011, data dell’audizione al Senato dell’ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana Gabriele Lupini.

[3]    L’Ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana, come previsto dalla legge 19 gennaio 2005, n. l , e dall’articolo 1683 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del Presidente nazionale dell’Associazione italiana della Croce rossa.

[4]    La legge reca disposizioni in materia di calamità naturali.