Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2011, relativo all'acquisizione di centoquarantanove 'Automezzi Logistici Protetti', in varie tipologie, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell'esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi caratterizzati da elevata minaccia balistica ed IED - Atto del Governo n. 420 (art. 536, co. 1, lett. b, Codice ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66)
Riferimenti:
SCH.DEC 420/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 365
Data: 07/11/2011
Descrittori:
ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI   DL 2010 0066
SPESA MILITARE     
Organi della Camera: IV-Difesa

 

 

7  novembre 2011

 

n. 365/0

 

 

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2011, relativo all’acquisizione di centoquarantanove “Automezzi Logistici Protetti”, in varie tipologie, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell’esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi caratterizzati da elevata minaccia balistica ed IED

Atto del Governo n. 420
(art. 536, co. 1, lett. b, Codice ordinamento militare
di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66)

 

 

Numero Atto del Governo

420

Titolo

Richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2011, relativo all’acquisizione di centoquarantanove “Automezzi Logistici Protetti”, in varie tipologie, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell’esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi caratterizzati da elevata minaccia balistica ed IED

Ministro competente

Difesa  

Norma di riferimento

art. 536, co. 1, lett. b, Codice ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Date:

 

presentazione

3 novembre 2011

assegnazione

3 novembre 2011

termine per l’espressione del parere

3 dicembre 2011

Commissione competente

IV (Difesa)

 


Presupposti normativi: la procedura per l'acquisto di nuovi sistemi d'arma finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio

 

La disciplina dell’acquisto dei sistemi d’arma è stata innovata dall’abrogata legge 4 ottobre 1988, n. 436, "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa" (c.d “legge Giacché”) il cui contenuto è attualmente oggetto degli articoli 536 e seguenti del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010)[1].

 

Sui programmi d’arma e sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 nel corso della XVI Legislatura la Commissione difesa ha svolto un’indagine conoscitiva, conclusasi il 13 ottobre 2010 con l’approvazione di un documento conclusivo.

 

In particolare, l’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare (che riproduce l’articolo 1 della citata “legge Giacché )dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati:

a)       con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;

b)       con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che sono chiamate ad esprimerlo entro un termine di trenta giorni.

 

In proposito, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 ha rilevato che, da un lato, l’esclusione dal parere parlamentare in presenza di provvedimenti di mantenimento delle dotazioni “suscita perplessità dal momento che, essendo il quadro di riferimento molto dinamico, nulla esclude che in ordine al medesimo armamento di cui si intenda mantenere le dotazioni, il Parlamento, in presenza di uno scenario mutato rispetto al passato, possa svolgere una diversa valutazione”; dall’altro, “la nozione di ordinario stanziamento di bilancio  non ha mai trovato una puntuale definizione normativa a causa della difficoltà di collegarla a parametri obiettivi. Tale difficoltà risulta oggi ancora più evidente ove si consideri che la legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplinacontabile, all’articolo 23, sembra implicitamente escludere la possibilità di collegare tale nozione al parametro forse più obiettivo utilizzato in via di prassi nel passato, ossia quello della spesa storica. Infatti, tale articolo vieta la formulazione delle previsioni di spesa sulla base del mero calcolo della spesa storica incrementale e conferma la funzione programmatoria del bilancio a legislazione vigente affermatasi negli ultimi anni”. In tal senso, le conclusioni del documento prospettano l’opportunità di includere nel novero dei programmi oggetto di controllo parlamentare “tutti i programmi di armamento a prescindere dalla loro forma di finanziamento, a valere o meno sugli ordinari stanziamenti del Ministero della difesa, compresi quelli destinati al mantenimento o al ripianamento delle scorte”.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 548 del Codice dell’ordinamento militare (che riproduce l’art. 1, comma 5, della legge n. 436/1988) in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è contenuta la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma aggiornata al 31 dicembre precedente, con indicazione dei capitoli specifici ai quali l’onere è imputato.

Il Ministro della difesa, infine, deve riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'attuazione dei programmi aventi ad oggetto la manutenzione straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi destinati direttamente alla difesa nazionale.

 

Il programma

Il Ministro della difesa, in data 27 ottobre 2011, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 536, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 66 del 2010, la richiesta di parere parlamentare in ordine al programma pluriennale di A/R SMD n. 03/2011. La richiesta è stata quindi assegnata, in data 3 novembre 2011, alla IV Commissione (Difesa), che è chiamata ad esprimere il prescritto parere entro il 3 dicembre 2011.

 

Il programma in esame è finalizzatoall’acquisizione di centoquarantanove “Automezzi Logistici Protetti”, in varie tipologie, per incrementare il livello di protezione delle forze impegnate nell’esecuzione di attività logistiche nei contesti operativi, caratterizzati sia da elevata minaccia balistica e sia dal pericolo derivante dagli ordigni esplosivi improvvisati, più comunemente conosciuti come IED (Improvised Explosive Device).

Gli ordigni esplosivi improvvisati (IED) possono essere di varie dimensioni e forme e contenere quantitativi differenti di esplosivo o di altro materiale destinato a nuocere o arrecare danni, questo rende difficoltoso prevederne la potenza, che può essere anche molto superiore ad una mina anticarro di produzione industriale. Un ordigno esplosivo improvvisato può contenere anche componenti incendiari o relativi alla guerra chimica, nucleare o batteriologica. In alcuni casi, l'IED viene "indossato" dal terrorista-suicida che si fa esplodere in prossimità del bersaglio ( Per un approfondimento si veda la scheda relativa al Programma n.419  riguardante l’acquisizione di 65 “Veicoli Tattici Medi Multiruolo VTMM in versioni dedicate alla capacità di bonifica di aree e itinerari, per equipaggiare gli assetti specialistici del Genio dell’Esercito italiano).

Più precisamente, come riportato nella scheda illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame, il programma è finalizzato all’acquisizione di mezzi logistici, già in servizio nell’Esercito, dotati di un adeguato standard di protezione della cabina di guida, il quale si sostanzia specificamente in:

Ø       un kit di protezione balistica, composto sia da pannelli e sia da vetri balistici, per avere una protezione almeno di livello 3 dello STANAG 4569;

Ø       una protezione antimina almeno di livello 2°  dello STANAG 4569;

Ø       una capacità Counter Radio Controlled (C-RCIED).

Si ricorda che il sistema di protezione STANAG 4569 (Standardization Agreement - Protection levels for Occupants of Logistic and Light Armoured Vehicles) è un tipo di protezione suddiviso in 5 livelli utilizzato in ambito NATO per proteggere gli occupanti di veicoli logistici e di corazzati leggeri, il quale stabilisce procedure, anche tecniche, termini, condizioni, equipaggiamenti e così via, tra i membri dell’Alleanza Atlantica.

Per “Capacità Counter Radio Controlled (C-RCIED o, più precisamente, Counter Remote Control Improvised Explosive Device), si intende la dotazione di un dispositivo o contatore, funzionante con onde radio, finalizzato alla difesa dall’esplosione di ordigni esplosivi improvvisati (IED).

Secondo quanto riportato dalla scheda illustrativa, poiché si è constatato che nei teatri operativi libanese e afghano c’è uno squilibrio delle condizioni di sicurezza tra il personale militare preposto a compiti operativi a bordo di piattaforme protette di tipo VTLM (Veicoli tattici leggeri multiruolo) e quello a bordo di autocarri non protetti, è sorta l’esigenza di estendere gli standard di protezione balistica e antimina dei mezzi tattici in servizio anche agli autocarri usati per lo svolgimento di funzioni del “Combat Service Support” (CSS), ossia concernenti le essenziali capacità, funzioni, attività e compiti necessari a sostenere gli elementi delle forze nei teatri delle operazioni a tutti i livelli di crisi e/o di guerra.

Per quanto concerne gli aspetti addestrativi, il personale preposto dovrà seguire sia un addestramento di familiarizzazione con il nuovo assetto, sia un addestramento sulla manutenzione ordinaria e straordinaria compresi interventi urgenti resi necessari in caso di avaria della piattaforma. Tale addestramento, il quale sarà gestito senza ulteriori costi dalla ditta fornitrice del programma d’arma, è suddiviso in due livelli: il 1° per un’aliquota di operatori/manutentori per soddisfare immediate esigenze di impiego nell’ambito della cosiddetta “Fascia logistica di aderenza” (FLA); il 2° per un’aliquota di manutentori operanti nell’ambito della “Fascia logistica di sostegno” (FLS) e per gli istruttori preposti al futuro addestramento degli ulteriori operatori/manutentori di 1° livello e i manutentori di 2° livello.

La durata prevista del programma, come riferisce la scheda illustrativa, è di  un anno a partire dal 2011 e con conclusione nel 2012 .

Il costo del programma pluriennale è stimato complessivamente in 80,7 milioni di euro che graveranno sui capitoli di Ammodernamento e Rinnovamento dello Stato di previsione del Ministero della difesa .

Si ricorda altresì che tale programma avrà uno sviluppo di massima, in relazione agli oneri, così suddiviso: 37,1 milioni di euro per il 2011 e 43,6 milioni di euro per il 2012.

Si segnala altresì che in relazione al programma in esame, la Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa per il 2012, non reca alcuna informazione in ordine allo stanziamento per la presente acquisizione inclusa nei programmi della componente terrestre. Mentre, nella Nota aggiuntiva per il 2011 pubblicata nel mese di marzo, pur non riportando specificamente l’onere relativo alla presente acquisizione, prevede nel settore dell’investimento denominato “Ammodernamenti minori, Supporti operativi/addestrativi, Logistica” e precisamente nella voce “Programmi della componente terrestre”, uno stanziamento di 108,3 milioni di euro, che potrebbe riguardare il programma in esame.

Il programma non prevede una cooperazione internazionale.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, si segnalano prevalentemente quelli della meccanica e dell'elettronica.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – *st_difesa@camera.it

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File: DI0438_0.doc



[1] Precedentemente all’approvazione della legge n. 436 del 1988 il finanziamento di tutti i programmi di armamento avveniva con apposite leggi. In particolare, negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate, furono approvate le cosiddette leggi “promozionali” (leggi n. 57 del 1975; n. 38 del 1977; n. 372 del 1977) che consentirono, tra l’altro, l’acquisizione di mezzi come i carri Leopard, le fregate classe Maestrale e il velivolo Tornado.