Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||||
Titolo: | Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armate - A.C. 1655 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 508 | ||||
Data: | 01/07/2011 | ||||
Descrittori: |
|
1° luglio 2011 |
|
n. 508/0 |
||
|
Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armateA.C. 1655Elementi per l’istruttoria legislativa |
|
||
Numero del progetto di legge |
1655 |
Titolo |
Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armate |
Iniziativa |
parlamentare |
Iter al Senato |
no |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
|
presentazione alla Camera |
17 settembre 2008 |
assegnazione |
19 dicembre 2008 |
Commissione competente |
IV Difesa |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali e V Bilancio |
La proposta di legge in esame prevede l'avanzamento nel grado di tenente colonnello degli ufficiali (attualmente con il grado di maggiore o grado corrispondente) i cui ruoli ad esaurimento sono stati istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (ora confluito nell’articolo 2210 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) e, precisamente, nell'Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo; nelle altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo; nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica; nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo.
Per tali ruoli ad esaurimento, la normativa attualmente vigente, prevede il grado apicale di maggiore o grado corrispondente con il limite di età fissato a 63 anni. Come si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge “l’avanzamento nel grado di tenente colonnello appare un allineamento opportuno con gli altri ruoli, nonché un riconoscimento gratificante per il personale che ha prestato servizio nelle Forze armate per oltre trentacinque anni”.
In particolare, l’articolo
unico della proposta di legge in esame, introducendo un ulteriore comma all'articolo
38 del decreto legislativo n. 490 del 1997 (ora confluito nell’articolo 2241 del Codice
dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) prevede,
con decorrenza 1°gennaio
Tale comma aggiuntivo stabilisce, altresì che nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i maggiori aventi quindici anni di anzianità nel grado di tenente.
Come rilevato nella relazione illustrativa della presente proposta di legge, “l'istituzione del grado di tenente colonnello non comporterebbe oneri per l'amministrazione, in quanto lo stipendio del personale interessato, all'atto della promozione, sarà già equiparato, ai fini stipendiali al grado di colonnello”.
Il citato articolo 2210 del Codice, nel quale, come accennato, è confluito l'articolo 53 della legge n. 212 del 1983, prevede i seguenti ruoli ad esaurimento degli ufficiali:
a) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell’Esercito italiano;
b) ruolo tecnico-amministrativo dell’Esercito italiano;
c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della Marina militare;
d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare;
e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto;
f) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell’Aeronautica militare;
g) ruolo unico degli specialisti dell’Aeronautica militare;
h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri;
i) ruolo tecnico-operativo dell’Arma dei carabinieri.
Nel medesimo articolo si precisa che gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio vi permangano a esaurimento e che i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei ruoli di cui alle precedenti lettere b), d), e), g) e i), siano così stabiliti:
- maggiore o grado corrispondente: 63 anni;
- ufficiali inferiori: 61 anni.
L’articolo 2241 del Codice dell’ordinamento militare, nel quale, come accennato, è confluito l'articolo 38 del decreto legislativo n. 490 del 1997, disciplina, a sua volta, l’avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano, del ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare e il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica militare. L’articolo stabilisce che l’avanzamento al grado di capitano e al grado di maggiore abbia luogo ad anzianità e che nelle aliquote di valutazione siano inclusi gli ufficiali aventi rispettivamente cinque anni di anzianità di grado da tenente e sette anni di anzianità di grado da capitano, precisando inoltre che, ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, siano altresì inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianità di servizio dalla nomina a tenente. Inoltre si fa presente che l’articolo 2250 del Codice militare stabilisce che, ferma restando l'anzianità richiesta, la promozione degli ufficiali del ruolo a esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianità di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialità, purché non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.
Si ricorda che in passato erano state presentate alla Camera, nelle ultime due legislature, tre analoghe proposte di legge, le quali peraltro non vennero esaminate e precisamente: nella XIV legislatura la proposta di legge n. 3719 e nella XV legislatura le proposte di legge n. 2884 e n. 2996.
Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare alla medesima è allegata unicamente la relazione illustrativa del provvedimento.
La proposta di legge in esame interviene su disposizioni legislative di rango primario e su materia coperta da riserva di legge. Si giustifica, pertanto, l’utilizzo dello strumento legislativo.
La proposta di legge in esame apporta una modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ora confluito nell’articolo 2241 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010) in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armate.
La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione lettere d) (Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi)
Ai sensi dell’articolo 1 della proposta di legge in esame il coordinamento con la normativa vigente è rimesso alla tecnica della novellazione.
Al riguardo, si segnala, che occorre modificare i
riferimenti normativi indicati nel citato articolo
Per quanto riguarda, in generale, il riordino del personale appartenente alle forze armate e di polizia si segnala che sono all’esame delle commissioni riunite affari costituzionali e difesa della Camera le proposte di legge A.C. 137 ed abb., concernenti il riordino delle carriere del personale direttivo e non direttivo delle forze di polizia e delle forze armate, al fine di pervenire ad un quadro normativo che assicuri una maggiore valorizzazione del citato personale e un più armonico percorso professionale.
La proposta di legge in esame mira a realizzare l’avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armate.
Destinatari del possibile impatto della disciplina recata dal provvedimento in esame sono, pertanto, gli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri, al ruolo tecnico-amministrativo delle altre Armi e Corpi, nonché al ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica.
Come in precedenza rilevato occorre aggiornare i riferimenti normativi indicati nel citato articolo 1 della proposta di legge in esame in quanto le disposizioni normative ivi richiamate, ovvero gli articoli 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e 53 della legge n. 212 del 1983, sono state abrogate ed il loro contenuto è stato, rispettivamente, riprodotto negli articoli 2241 e 2210 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
A tali disposizioni, occorre, quindi fare riferimento.
Dipartimento Difesa ( 06.6760.4172 - *st_difesa@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: DI0400_0.doc