Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Altri Autori: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera , Ufficio Stampa
Titolo: High Level Conference Defence and Security Industries and Markets Missione della IV Commissione Difesa - Bruxelles 23 maggio 2011
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 234
Data: 19/05/2011
Descrittori:
DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE   DIFESA NAZIONALE
Organi della Camera: IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione e ricerche

High Level Conference Defence and Security Industries and Markets
Missione della IV Commissione Difesa

 

Bruxelles, 23 maggio 2011

 

 

 

 

 

 

 

n. 234

 

 

 

 

19 maggio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

 

Servizio Biblioteca – Osservatorio della legislazione straniera

( 066760-2278 – * bib_segreteria@camera.it

Segreteria generale – ufficio stampa – u.o. Documentazione e rassegne stampa  - *  06 6760-3703 –  rassegnastampa@camera.it

 

 

 

 

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File: DI0377.doc

 


 

Sintesi generale  1

Schede di lettura

Contesto della visita  5

Direttiva 2009/43/CE (Semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa)6

L’articolo 24 del disegno di legge Comunitaria 2010 (C. 4059-A/R)8

Direttiva 2009/81/CE   13

Pubblicistica

§      N. Di Lenna - Istituto Affari Internazionali, La direttiva europea sul Procurement della Difesa, settembre 2009 (estratto)21

§      Fondazione ICSA, A. Nativi ‘Rapporto Difesa 2010, 12 maggio 2010 (estratto)21

§      M. Nones, Esportazioni militari, si cambia guardando all’Europa, in: www.affarinternazionali.it, 19 settembre 2010  21

§      Servizio Biblioteca – Legislazione straniera, La spesa per la difesa nella Spending Review del Regno Unito, Appunto 30/2010, 26 ottobre 2010  21

§      C. Jean, La potenza a debito, in: Aspenia n. 51/2010  21

§      M. Nones, Londra e Parigi voltano le spalle all’Ue, in: www.affarinternazionali.it, 24 febbraio 2011  21

§      M. Nones, L’Italia e gli accordi franco-britannici, in: www.affarinternazionali.it, 4 marzo 2011  21

§      A. Marrone - Istituto Affari Internazionali, Economia e industria della Difesa: tabelle e grafici, aprile 2011 (estratto)21

§      G. Gaiani, L’Europa e la Difesa che non c’è, in: Il Sole24ore, 8 maggio 2011  21

Legislazione comparata

Ruolo del Parlamento in materia di Difesa nei principali Paesi europei Francia  maggio 2007 (Estratto)67

Legge 29 luglio 2009, n. 928, Difesa, Francia  70

Legge 28 dicembre 2007, n. 53, Armi – esportazione, Spagna  72

Attività parlamentare

§      Finmeccanica ‘Le Best Practices nel settore della Difesa’ – Documentazione depositata nel corso dell’Audizione presso la IV Commissione Difesa della Camera dei deputati, del Presidente e Amministratore delegato, Pier Francesco Guarguaglini’ 1 aprile 2009  75

§      Camera – IV Commissione Difesa ‘Esame Legge comunitaria 2009, A.C. 2449-B’

Seduta del 16 febbraio 2010  100

§      Senato della Repubblica – 4° Commissione Difesa ‘Parere approvato dalla Commissione sul documento LXXXVII, n. 2’

Seduta del 24 novembre 2009  106

§      Senato della Repubblica – 4° Commissione Difesa ‘Parere approvato dalla Commissione sul documento LXXXVII, n. 3’

Seduta del 22 settembre 2010  107

§      Disegno di legge S. 2404 di recepimento della direttiva 2009/43/CE   108

§      Documento conclusivo approvato dalla Commissione Difesa della Camera dei deputati sull’acquisizione dei sistemi d’arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla Difesa a venti anni dall’entrata in vigore delle norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste dalla Legge 436/88 (legge Giacché)

Seduta del 13 ottobre 2010  109

§      Senato della Repubblica, 4° Commissione Difesa ‘Audizione del Presidente della Federazione italiana per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD)

Seduta del 18 maggio 2011  161

Riferimenti normativi

§      Dir. 2009/43/CE del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa  167

§      Dir. 2009/81/CE del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE   201

 

 

 

 

 


Sintesi generale

Il presente dossier è predisposto in occasione della partecipazione di una delegazione della IV Commissione difesa della Camera alla High Level Conference Defence and Security Industries and Markets organizzata per il 23 maggio 2011 dalla Commissione europea.

Il programma della Conferenza  (per dettagli cfr. infra “Il contesto della visita”) si concentra in particolare sull’implementazione delle due recenti direttive dell’Unione europea in materia di mercato della difesa: la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intracomunitari di materiali per la difesa e la direttiva 2009/81/CE sugli appalti nel settore della difesa.

Per un’illustrazione del contenuto di tali direttive si rinvia, infra, alle schede contenute nella sezione “Schede di lettura”, al materiale raccolto nella sezione pubblicistica (si veda in particolare l’estratto dal quaderno IAI curato da Nicola Di Lenna, La direttiva europea sul procurement della difesa) , nonché, nella sezione attività parlamentare, al paragrafo Le più recenti iniziative assunte dall’Unione europea e dagli Stati membri dell’estratto del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’acquisizione dei sistemi d’arma a vent’anni dall’entrata in vigore della “legge Giacché” approvato dalla IV Commissione difesa della Camera il 13 ottobre 2010.

Per quel che riguarda l’Italia si segnala che la delega per il recepimento della direttiva 2009/81/CE  è contenuta nella legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010). Quella per il recepimento della direttiva 2009/43/CE è ora inserita nel disegno di legge comunitaria 2010, attualmente all’esame della Camera (A.C. 4059-A/R). La direttiva 2009/43/CE è stata anche oggetto di un autonomo disegno di legge (S. 2404), assegnato alle Commissioni riunite esteri e difesa del Senato

Per il dibattito parlamentare su tali direttive nel corso dell’esame dei disegni di legge comunitaria 2009 e 2010, nonché per il contenuto del disegno di legge S. 2404, si rinvia alla sezione “Attività parlamentare”.

Le due direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE si collocano nel quadro di numerose iniziative assunte a livello europeo nel settore del mercato della difesa. Merita in particolare ricordare:

-       l’istituzione, nel 1998, dell’OCCAR, organizzazione multinazionale per la gestione dei programmi di armamento in cooperazione che coinvolge Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito)

-       l’istituzione, a seguito dell’avvio della politica europea di sicurezza e difesa nel 1999, dell’Agenzia europea della difesa, con il compito di: promuovere la cooperazione nel campo degli armamenti;migliorare la base tecnologica e industriale della difesa; supportare la creazione di un mercato europeo della difesa competitivo; promuovere le attività della ricerca nel campo della difesa (in pratica l’Agenzia è chiamata a divenire l’ambiente dove, sulla base della volontà degli Stati membri, si svilupperanno le idee fino al momento di passare alla fase di acquisizione e di sviluppo del progetto; a quel punto il progetto passerebbe all’OCCAR, chiamata ad agire come braccio operativo);

-       la sottoscrizione nel 2000, di un accordo quadro, denominato “lettera di intenti”, tra Francia, Gran Bretagna, Germania, Svezia, Spagna e Italia per stabilire regole comuni in settori determinanti per la cooperazione industriale nel settore della difesa;

-       la comunicazione della Commissione europea del dicembre 2006 che ha interpretato l’articolo 296 del Trattato istitutivo delle Comunità europee (ora art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che esclude dalla disposizioni del mercato interno le misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza  di uno degli Stati membri. La finalità della comunicazione è stata quella di circoscrivere l’applicazione dell’articolo 296, che, nella interpretazione estensiva invalsa nella prassi degli scorsi decenni, aveva praticamente escluso tutto il settore della difesa dalle regole del mercato unico europeo;

-       l’approvazione nel 2008 di un emendamento all’accordo quadro del 2000 in materia di licenza unica dei componenti per facilitare lo scambio di materiali tra gruppi industriali europei.

Per approfondimenti su tutti questi elementi si rinvia, infra, all’estratto del documento conclusivo dell’indagine conoscitiva della IV Commissione difesa già sopra richiamato, nonché agli interventi riprodotti nella sezione “pubblicistica”.

Da ultimo, si segnala come le iniziative a livello europeo si collochino in un contesto caratterizzato da profondi cambiamenti nelle politiche per la difesa, indotti in particolare dalle politiche di austerità conseguenza della crisi economica internazionale. Tale tema, che sta suscitando un ampio dibattito anche negli USA, ha portato in Europa, agli accordi di cooperazione franco-britannica dell’ottobre scorso.

Al riguardo, si rinvia, infra, agli interventi di Andrea Nativi, Carlo Jean, Michele Nones, Alessandro Marrone, Gianandrea Gaiani, nonché alla nota dell’Ufficio legislazione straniera della Biblioteca della Camera, tutti riportati nella sezione “Pubblicistica”. Per quel che riguarda l’assetto normativo dei principali Stati europei e degli USA in materia di procurement militare si rinvia al materiale riportato nella sezione “Legislazione comparata”.

 

 


Schede di lettura

 


Contesto della visita

HIGH LEVEL CONFERENCE DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES AND MARKETS

23 MAGGIO 2011 (ORE 14)

 

Organizzazione della Conferenza

La Conferenza di alto livello sull’industria ed il mercato nei settori della difesa e della sicurezza - organizzata dalla Commissione europea - ha luogo a Bruxelles, il prossimo 23 maggio nella sede del Parlamento europeo (Room Jan 4Q2- Jozsef Antall building). Il successivo 24 maggio è programmata la riunione del Consiglio dei ministri della difesa.

La Conferenza si articola in due panel, il primo dedicato al mercato della difesa ed il secondo al settore dell’industria. Il primo panel è introdotto dal Commissario per il mercato interno e i servizi, il francese Michel Barnier.

Nel corso del secondo panel è prevista la relazione del sottosegretario Crosetto e del presidente di Finmeccanica Guarguaglini. Il panel è introdotto dal Vice presidente della Commissione europea con delega all’industria e all’imprenditoria, Antonio Tajani, cui è affidata anche la relazione conclusiva dell’incontro, prevista per le ore 17 e 45.

Al termine è previsto un cocktail di saluto (ore 19).

I contenuti dell’incontro

La Conferenza intende discutere della situazione attuale e delle prospettive future del settore della difesa e della sicurezza, in prossimità della scadenza del termine per il recepimento di due importanti direttive “Difesa”: la direttiva 2009/43 sui trasferimenti, e la direttiva 2009/81 sugli appalti pubblici.

Saranno in particolare affrontati i seguenti quesiti:

quali risultati si possono aspettare dalle due direttive sulla difesa?

che cosa resta da fare per realizzare un mercato europeo della difesa e della sicurezza?

come consolidare la domanda su tale mercato?

come preservare in tempi di gravi ristrettezze di bilancio l’efficienza delle Forze armate e la competitività dell’industria del settore?

come sfruttare le sinergie tra difesa e sicurezza?

 


Direttiva 2009/43/CE
(Semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa)

La direttiva in titolo punta ad agevolare la circolazione dei prodotti destinati alla difesa - enumerati in un apposito allegato, fra cui si annoverano armi ad anima liscia di vario calibro, munizioni, bombe, siluri, razzi, missili, dispositivi esplosivi, apparecchiature per la direzione del tiro, veicoli di terra, agenti chimici o biologici tossici, materiali radioattivi, navi da guerra ed aeromobili - nel mercato interno e ad accrescere al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti transfrontalieri a beneficio delle forze armate e delle cooperazioni industriali europee. Essa dispone la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze, per la realizzazione di un sistema più razionale di licenze globali e generali, al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, avrà carattere eccezionale.

In particolare, essa stabilisce che il trasferimento di prodotti per la difesa fra Stati membri sia subordinato al rilascio di un’autorizzazione preventiva dello Stato membro da cui partono i prodotti - salvo i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle forze armate, di forniture effettuate dall’Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti o di programmi di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti, o ancora di fornitura di aiuti umanitari per fronteggiare catastrofi - , autorizzazione accordata sotto forma di una licenza di trasferimento. A tal riguardo, la direttiva individua tre tipi di licenze di trasferimento, generali, globali e, da accordare in via eccezionale, individuali, ognuna delle quali passibile di revoca o di sospensione per motivi di sicurezza o per il mancato rispetto delle condizioni per il rilascio. Mentre le licenze generali di trasferimento sono pubblicate dagli Stati membri e indirizzate a tutti i fornitori insediati sul loro territorio, le licenze globali di trasferimento sono attribuite a singoli fornitori che ne facciano apposita richiesta. Le licenze individuali di trasferimento, viceversa, attribuite su richiesta dei fornitori, devono essere limitate ad un solo trasferimento di prodotti, ad un solo destinatario e consentite solo in casi limitatissimi, fra cui quando sia necessario tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, l’ordine pubblico o per il rispetto dei regimi internazionali di non proliferazione.

Per quanto concerne i meccanismi di informazione, la direttiva istituisce un sistema di certificazione in grado di comprovare - per un massimo di cinque anni - l’affidabilità dell’impresa destinataria, in particolare in relazione alla sua capacità di rispettare le restrizioni all’esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro. Gli Stati membri a tal riguardo sono chiamati a designare le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri.

La norma comunitaria stabilisce altresì un generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, d’intesa con la Commissione.

La direttiva, entrata in vigore il 30 giugno 2009, reca come termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri la data del 30 giugno 2011.

 

Al momento la direttiva risulta recepita nell’ordinamento interno solo da Bulgaria e Lettonia.

 

 


L’articolo 24 del disegno di legge Comunitaria 2010
(C. 4059-A/R)

Art. 24
(Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa direttiva e nel rispetto dei princìpi contenuti nella medesima nonché nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell’8 dicembre 2008.

2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformità ai princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell’interno e dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalità e le procedure di cui all’articolo 1 con particolare riferimento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Commissioni parlamentari e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.

4. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell’esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano le citate autorizzazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo.

6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i princìpi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni.

L'articolo 24, inserito nel corso dell’esame del provvedimento presso la 14a Commissione del Senato, ove si è accolto un emendamento presentato del Governo e dallo stesso riformulato, contiene disposizioni in materia di trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

In relazione alla materia in esame si segnala che il 25 ottobre 2010 il Governo ha presentato al Senato l’A.S. 2404 (non ancora iniziato l’esame) recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE in materia di semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, delega al Governo per la riforma delle disposizioni su autorizzazione alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo, ed intermediazione dei prodotti per la difesa e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni; ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 16 dell'Accordo quadro ratificato e reso esecutivo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148.

Nello specifico, in virtù del comma 1 il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Essa mira a semplificare «le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità dei prodotti per la difesa» in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

L’attuale disciplina regolante i trasferimenti di materiali d’armamento trova riferimento esclusivamente in disposizioni nazionali, in particolare la legge 9 luglio 1990, n. 185, che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. Essa vieta l’autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell’Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese. Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione delle operazioni in questione: quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce; quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce; quando vi si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa. L’effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa, poi, è consentita solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi. Benché si trattasse di una legge sostanzialmente in linea con i criteri valutativi stabiliti dal codice di condotta europeo  - anche, se ovviamente, non poteva conoscere i futuri sviluppi sulle prescrizioni europee in materia di evidenza pubblica - secondo il Governo si tratta di una legge che risente delle mutate condizioni geopolitiche e del "forte aumento dell’interscambio di sottosistemi e componenti militari e dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa", per cui le stesse modifiche "hanno toccato la norma solo in alcuni limitati aspetti, rimanendo quest’ultima sostanzialmente inadeguata al nuovo assetto comunitario". Il processo di europeizzazione, particolarmente avanzato nel settore dei "beni duali", risulta, per i materiali per la difesa, tuttora fortemente condizionato dall’art. 346 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, che esclude esplicitamente questi materiali dal mercato interno. Eppure, nell'ambito dell’Unione Europea, i paesi membri conducono discussioni ed approfondimenti su aspetti di collaborazione nel settore, nel quadro dei comuni impegni discendenti da intese internazionali in materia, che si sono tradotti principalmente nell'adozione di specifici impegni politici riferiti in particolare:

·       al rispetto di un comune Codice di condotta nei trasferimenti di tali tipologie di materiali, attualmente sostituito ed integrato dalla Posizione comune 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008, in cui si definiscono le norme «per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari»;

·       all'adozione, nel luglio del 2002, di un’azione comune sul contributo dell’Unione Europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere;

·       all'adozione, il 23 giugno 2003 da parte del Consiglio, di una posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell’intermediazione delle armi.

A tali iniziative, va aggiunta la sottoscrizione nel luglio 2000 di un accordo quadro tra i sei principali paesi produttori di armamenti dell’Unione Europea, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, che comporta dirette ricadute sui sistemi autorizzativi esportativi nazionali dei paesi partecipanti all’accordo. Tale Accordo quadro - relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, noto come Accordo quadro/LOI - fu ratificato dalla legge 17 giugno 2003, n. 148, che apportò modifiche anche alla citata legge 9 luglio 1990, n. 185. I sei Paesi europei che hanno sottoscritto nel 2000 l’Accordo quadro/LOI, poi, hanno approvato a Bruxelles il 13 marzo 2008 un emendamento all’articolo 16 del medesimo Accordo quadro, volto ad introdurre una «licenza per l’interscambio di componenti» che consente di semplificare il controllo limitatamente a tali prodotti, migliorando l’efficienza delle imprese del settore e garantendo, nel contempo, ai Governi la supervisione sulle eventuali esportazioni verso Paesi terzi (alla sua ratifica ed al relativo ordine di esecuzione era volto l'articolo 8 del citato disegno di legge Atto Senato n. 2404).

Sempre al comma 1 si prescrive che l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva - in scadenza il 30 giugno 2011 - avvenga nel rispetto dei princìpi contenuti nella medesima direttiva, nonché delle citate posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio.

Il comma 2 aggiunge che tale delega deve essere esercitata in conformità ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185. Tale complesso normativo da un lato tende a dare efficacia vincolante alle posizioni comuni, dall'altro a salvaguardare il meccanismo di controllo frutto di una spinta d'opinione pubblica nazionale consacrata nella legge del 1990.

In riferimento alla posizione comune 2003/468/PESC, che all'articolo 4 facoltizzava gli Stati membri a richiedere un'autorizzazione scritta preventiva e ad istituire un apposito registro, il testo approvato non prende posizione. In proposito, va ricordato che - pur essendo disciplinato nella direttiva 2009/43/CE sia il "trasferimento" di prodotti per la difesa che l' "attraversamento" tra gli Stati membri - il disegno di legge governativo Atto Senato n. 2404 introduceva un limite alle operazioni di intermediazione, optando per non consentire l’intermediazione alle persone fisiche e concedendo di operare in regime di intermediazione solo alle imprese iscritte al registro delle imprese del settore difesa che hanno stabilito sul territorio italiano la loro sede legale ovvero hanno l’oggetto principale dell’impresa. La stessa definizione di intermediazione era appositamente statuita, come "la negoziazione o l’organizzazione di transazioni, compreso il finanziamento, dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti per la difesa da un Paese terzo a qualunque altro Paese terzo ovvero la vendita o l’acquisto di prodotti per la difesa ubicati in Paesi terzi"; vi si estendeva inoltre il controllo anche a quegli aspetti dell’intermediazione finanziaria effettuata per la produzione e l’esportazione dei prodotti per la difesa.

Il comma 3, invero, laddove dispone che i decreti legislativi sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell’interno e dell’economia e delle finanze (sentito il Ministro dello sviluppo economico e con particolare riferimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari), contempla "ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185".

Si deve quindi ritenere:

a) che, sebbene l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 escluda dalla segnalazione certificata di inizio attività gli atti rilasciati dalle  amministrazioni  preposte alla difesa nazionale (e l'articolo 20 dal silenzio assenso i procedimenti riguardanti la difesa nazionale), la delega debba ispirarsi ad una semplificazione procedimentale anche rispetto alla legge del 1990, ferma restando la natura preventiva dell'autorizzazione (prescritta dall'articolo 4 della direttiva);

b) restano dunque esclusi aggravamenti delle fattispecie penali previste nel capo VI nella legge del 1990 (a differenza di quanto previsto nel testo originario dell'emendamento 11.0.9 del Governo).

Dopo che il comma 4 ha previsto il potere regolamentare di esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi, il comma 5 esclude oneri a carico del bilancio delle pubbliche amministrazioni per quanto discenda dal procedimento autorizzatorio e dai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici: essi sono posti a carico dei soggetti interessati ed i proventi tariffari vengono riassegnati alle amministrazioni competenti.

L'intento semplificatorio affacciato al comma 3 riemerge al comma 6, ove ci si sofferma sui termini per gli adempimenti istruttori (pareri tecnici e autorizzazioni) connessi alle attività di certificazione di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE (riguardante i destinatari dei prodotti per la difesa che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri): da un lato li si riconduce ai "princìpi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185", dall'altro lato si esclude che tali tempi possano superare la durata massima di trenta giorni.


Direttiva 2009/81/CE

La direttiva 2009/81/CE interessa il coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. In tal senso la direttiva va a modificare le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Come è noto, il mercato della difesa nel suo complesso è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo, richiamando l’articolo 296 del Trattato della Comunità europea (ora articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

Tale articolo consente agli Stati membri di derogare dalle regolamentazioni comunitarie qualora ritengano siano in gioco interessi di sicurezza nazionali e con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d’arma e materiale bellico.

Negli anni Novanta del Novecento è però maturata la consapevolezza che un mercato europeo della difesa maggiormente concorrenziale poteva garantire prodotti più sofisticati ad un prezzo inferiore.

In questa ottica nel 1998 Francia, Germania, Italia e Regno Unito hanno costituito l’organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) per gestire congiuntamente programmi di sviluppo di sistemi d’arma complessi. Gli stessi paesi, più Spagna e Svezia, hanno firmato una lettera d’intenti allo scopo di favorire l’omogeneizzazione e il coordinamento delle regole di mercato del settore.

Nel 2004 è stata poi istituita l’Agenzia europea della difesa (EDA), con l’obiettivo di sviluppare una politica comune nel campo degli armamenti degli armamenti attraverso l’integrazione delle attività di ricerca e sviluppo. Nel 2005 la Commissione ha poi varato un piano di iniziative legislative.

All’interno di questo piano assumono particolare la direttiva in commento e la direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti intra-comunitari di prodotti militari.

La direttiva prevede, all’articolo 72, il 21 agosto 2011, come termine per il recepimento.

Si ricorda che la materia generale degli appalti pubblici di servizi, lavori e forniture è stata costantemente all’attenzione del legislatore comunitario. In particolare, devono essere richiamate le direttive 2004/17/CE e le direttive 2004/18/CE (recepite in Italia con il codice dei contratti pubblici di servizi, lavori e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006).

La direttiva, pur prevedendo una disciplina speciale, richiama in più punti le citate direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in particolare all’articolo 1 per la definizione di “appalti” si richiama l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2004/18/CE.

Tali disposizioni definiscono gli appalti di forniture, di lavori o servizi come contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori (amministrazioni o imprese pubbliche) e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

L’articolo 2 definisce l’ambito di applicazione della direttiva, individuandolo ne:

la fornitura di materiale militare e loro parti, componenti e/o sottoassiemi;

L’articolo 1, paragrafo 1, numero 6 della direttiva definisce materiale militare un materiale specificamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico.

la fornitura di materiale sensibile e loro parti, componenti e/o sottoassiemi;

L’articolo 1, paragrafo 1, numero 7 definisce “materiale sensibile”, “lavori sensibili” e “servizi sensibili” il materiale, i lavori, i servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate.

lavori, forniture e servizi direttamente legati ai materiali sopra richiamati;

lavori e servizi per fini specificamente militari, o lavori e servizi sensibili.

Viene fatta comunque salva l’applicazione degli articoli 30, 45, 46, 55 e 296 del Trattato.

Tali articoli prevedono:

·         l’impregiudicabilità di divieti o restrizioni  nazionali all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute, di protezione degli animali e della vegetazione, di protezione del patrimonio artistico, di tutela della proprietà industriale, purché non siano un mezzo di discriminazione arbitraria (art. 30 ora art. 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

·         l’esclusione dalle disposizioni sul mercato interno delle attività che negli Stati membri partecipino all’esercizio di pubblici poteri (art. 45 ora art. 51 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

·         l’impregiudicabilità delle disposizioni che prevedono un regime particolare per cittadini stranieri giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica (art. 46, ora art. 52 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

·         la previsione dell’applicazione delle disposizioni sopra richiamate anche al settore dei servizi (art. 55, ora art. 62 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea);

·         il già ricordato art. 296 (ora art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)

Inoltre specifiche esclusioni dall’applicazione della direttiva sono stabilite dagli articoli 12 e 13.  Tra queste si richiamano:

·         appalti aggiudicati in base a norme internazionali (art. 12)

·         appalti per i quali l’applicazione delle disposizioni della direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza (art. 13 lettera a) )

·         gli appalti per attività di intelligence (art. 13, lettera b) )

·         gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo (art. 13, lettera c) )

·         gli appalti aggiudicati da un governo ad un altro governo in materia di forniture di materiale militare o materiale sensibile (art. 13 lettera f) )

L’articolo 3 disciplina i casi di appalti misti, prevedendo in particolare che:

1)      un appalto che rientri in parte nell’ambito di applicazione della direttiva in commento ed in parte in quello delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE sono disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE in commento

2)      l’appalto unico che in parte rientri nell’ambito di applicazione della direttiva in commento ed in parte non risulti disciplinato né dalla direttiva in commento né dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  non è soggetta alla direttiva in commento purché il ricorso all’appalto unico risulti giustificato e non sia esclusivamente finalizzato all’esclusione dall’applicazione della disciplina comunitaria in materia.

L’articolo 4 stabilisce il principio generale che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agire con trasparenza.

Per l’individuazione delle linee essenziali della disciplina comunitaria in materia di appalti della difesa assumono particolare rilievo:

 

l’articolo 8 che definisce le “soglie” di applicazione della disciplina comunitaria;

l’articolo 18 e l’allegato III che definiscono le “specifiche tecniche”;

gli articoli da 25 a 29 che definiscono le procedure per gli appalti;

gli articoli da 30 a 34 in materia di pubblicazione di bandi e di avvisi

l’articolo 47 in materia di aggiudicazione dell’appalto.

 

In particolare:

l’articolo 8 prevede che la direttiva si applichi agli appalti il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è pari o superiore a:

·         412.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi;

·         5.150.000 euro per gli appalti di lavori.

Si ricorda che l’articolo 16 della direttiva 2004717/CE prevede soglie di 387.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi e di 4.845.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori

Vengono poi compiute delle specificazioni per il calcolo del valore stimato, nonché per i casi di appalti suddivisi in più lotti.

l’articolo 18 interviene sulle modalità di formulazione delle specifiche tecniche che devono risultare nella documentazione di appalto (bando di gara, capitolato di oneri, documenti descrittivi o di supporto);

Tali specifiche sono definite dall’allegato III come l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d’oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all’uso a cui sono destinati. Tra questi rientrano: i livelli della prestazione ambientale, la sicurezza, le dimensioni etc.).

L’articolo 18 precisa comunque, al paragrafo 2, che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti alla concorrenza.

Si collegano alle disposizioni dell’articolo 18, le disposizioni degli articoli 22 e 23.

L’articolo 22 prevede che in caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l’amministrazione aggiudicatrice precisa nella documentazione di appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

L’articolo 23 prevede che l’amministrazione aggiudicatrice precisi nella documentazione di appalto i suoi requisiti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento.

Con riferimento alle procedure da applicare l’articolo 25 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso alla procedura ristretta ovvero alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.

Solo a determinate condizioni (dettate rispettivamente dall’articolo 27 e dall’articolo 28) è possibile fare ricorso al dialogo competitivo ovvero alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

Nell’ambito della procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, che ai sensi dell’articolo 26, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per adeguarle ai requisiti indicati nel bando ed al fine di individuare l’offerta migliore ai sensi del successivo articolo 47 (v. infra).

Per procedura ristretta, ai sensi della definizione di cui all’articolo 1, numero 19), si prevedono le procedure alle quali ciascun operatore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta.

Ai sensi dell’articolo 27 è possibile fare ricorso al dialogo competitivo in caso di appalti particolarmente complessi, per i quali si ritenga che il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara ovvero alla procedura ristretta non garantisca l’aggiudicazione dell’appalto. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, con le medesime modalità del bando, un invito al dialogo e quindi avviano con i candidati selezionati un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. L’unico criterio di scelta è, nel caso del dialogo competitivo quello dell’offerta economica più vantaggiosa (v. infra).

In base all’articolo 28 si può procedere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara solo a determinate condizione che risultano differenziate in base alla circostanza che si tratti di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di appalti di servizi e forniture ovvero solo di appalti di forniture, o, ancora, di appalti di lavori e servizi o, infine, nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate.

In particolare:

·         per gli appalti di lavori, forniture e servizi si può procedere a tale procedura quando non siano state presentate offerte appropriate nell’ambito delle altre procedure o in caso di offerte irregolari;

·         nel caso di appalti di servizi e fornitureper servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli menzionati ai sensi dell’articolo 13 (v. supra) ovvero per prodotti fabbricati unicamente a fini di ricerca e sviluppo;

·         nel caso di appalti di forniture in caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario o per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime o per l’acquisto di forniture particolarmente vantaggiose;

·         nel caso degli appalti di lavori e di servizi per lavori di servizi complementari inizialmente non previsti e resisi necessari a condizione che siano aggiudicati all’operatore economico;

·         nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate qualora l’amministrazione aggiudicatrice deve procurarsi tali servizi da operatori economici che possono garantire la validità delle offerte per periodi così brevi che non è possibile rispettare il termine per le altre procedure.

Si segnala che l’articolo 16 prevede che per i servizi indicati nell’allegato II non si applichino tutte le disposizioni procedurali sopra richiamate ma solo gli obblighi in materia di specifiche tecniche di cui all’articolo 18 e di invio dell’esito della procedura di aggiudicazione di cui all’articolo 30, paragrafo 3.

In base all’allegato 2 si tratta di alcuni specifici servizi operanti nei settori dei servizi alberghieri e della ristorazione; dei servizi di trasporto complementari e ausiliari; dei servizi giuridici; dei servizi di collocamento e reperimento del personale; dei servizi sanitari e sociali.

Gli articoli da 30 a 34 indicano le modalità per le pubblicazioni di bandi e di avvisi, nonché i termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.

L’articolo 47 definisce i criteri di aggiudicazione dell’appalto che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rendere noti. Tali criteri sono:

a)      quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa definita come risultante dalla valutazione di diversi elementi quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l’assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell’approvvigionamento, l’interoperabilità e le caratteristiche operative;

b)      esclusivamente il prezzo più basso.

Infine, il Titolo IV (art. 55-75) della direttiva disciplina la procedura relativa ai ricorsi.

Il recepimento della direttiva nell’ordinamento interno è previsto dalla legge comunitaria 2009 (legge n. 96 del 2010).

 

Al momento la direttiva risulta recepita nell’ordinamento interno solo da Bulgaria e Lettonia.

 


Pubblicistica

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Legislazione comparata

 


Ruolo del Parlamento in materia di Difesa
nei principali Paesi europei
Francia

maggio 2007 (Estratto)

Il ruolo e le funzioni del Parlamento

Lo strumento legislativo maggiormente significativo, di cui dispone il Parlamento, in materia di difesa è l’approvazione della legge di programmazione militare il cui avvio risale alla fine degli anni Sessanta e nel corso degli ultimi anni ha acquisito una progressiva strutturazione formale. Dal punto di vista tecnico-giuridico, i riferimenti normativi che consentono di inquadrare questo tipo di leggi nel sistema delle fonti dell’ordinamento francese sono, rispettivamente l’articolo 34 della Costituzione che attribuisce al Parlamento competenza nella definizione dei principi fondamentali in materia di difesa prevede espressamente le “leggi di programma” che si configurano come “lois d’orientation”, con carattere eminentemente programmatico prive di una reale portata normativa cogente. Il loro valore, in altri termini, è quello di un impegno politico solenne, proposto dal Governo e votato dal Parlamento, della durata indicativa media di cinque anni, i cui contenuti possono tuttavia subire periodicamente modifiche e ridimensionamenti in relazione ad esigenze specifiche.

L’ultima legge di programmazione emanata, relativa al quinquennio 2003-2008, definisce gli orientamenti della politica di difesa e individua i mezzi necessari alla loro realizzazione. La sua articolazione consta di un breve articolato contenente l’approvazione del rapporto allegato al disegno di legge, che definisce puntualmente gli obiettivi da realizzare nel quinquennio, la previsione della spesa necessaria e l’obbligo, per il Governo, di presentare annualmente alle Camere, insieme al disegno di legge finanziaria, un rapporto sull’esecuzione della legge di programmazione militare.

Alla legge di programmazione militare si affianca l’esame annuale della loi de finances attraverso la quale si perviene alla effettiva puntualizzazione dei diversi capitoli di spesa, tra cui quelli relativi alla difesa, adeguando, se necessario, al contesto economico-finanziario corrente le previsioni contenute nella legge pluriennale. E’ proprio il voto sul bilancio che offre al Parlamento l’occasione di discutere la politica di difesa e di esercitare un controllo sulla realizzazione degli obiettivi fissati nella legge di programmazione.

Il ruolo e le funzioni della Commissione della difesa e delle forze armate dell’Assemblea nazionale

La commissione della difesa e delle forze armate fa parte delle sei commissioni che l’Assemblea nazionale è obbligata a nominare in seduta pubblica ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento. Ne fanno parte attualmente 76 deputati, designati proporzionalmente a ciascun gruppo politico. La scelta di dedicare una commissione agli affari della difesa riflette la volontà di conoscere le questioni relative alla materia nella loro specificità e sotto gli aspetti più tecnici e non solo strettamente legati agli affari militari.

Tradizionalmente essa analizza in modo dettagliato lo stato delle Forze armate, sia per quanto riguarda il personale che gli equipaggiamenti, e la loro capacità di rispondere ai bisogni del paese, in occasione dell’esame dei crediti militari previsti nella loi des finances. La Commissione adempie a questa funzione, in particolare, attraverso le audizioni del Ministro della difesa, dei Capi di stato maggiore, del direttore generale della Gendarmeria e del Delegato generale per gli armamenti. Oltre ai crediti iniziali della difesa la Commissione analizza ed esprime un parere sulle modifiche dei crediti militari previsti dalla legge finanziaria di rettifica e sui progetti di legge di regolamento del bilancio, procedure che offrono la possibilità all’organo parlamentare di fare il punto sull’esecuzione dei bilanci militari relativi agli esercizi precedenti.

Naturalmente anche l’esame delle leggi pluriennali di programmazione militare rientra nelle competenze della Commissione che, anche in questa occasione procede alle audizioni del Ministro della difesa e di molti esponenti del mondo militare. Nel rapporto  presentato dal Presidente della Commissione, in qualità di relatore, sull’ultimo progetto di legge, da un lato viene sottolineato il debole valore giuridico attribuito dall’ordinamento francese alla legge di programmazione, la cui traduzione concreta è affidata alle leggi finanziarie, dall’altro lato si sollecita il Governo a tenere nella massima considerazione le priorità votate dalla rappresentanza nazionale e ad informare con cadenza trimestrale il Parlamento, ed in particolare la Commissione stessa, del livello di utilizzazione dei crediti delle diverse armate, per consentire un reale controllo sull’attuazione della legge. L’impegno a rispettare le indicazioni contenute nella legge di programmazione 2003-2008 è stato confermato sia dal Presidente della Repubblica, in una dichiarazione del giugno 2004, sia nel Rapporto della Commissione difesa dell’Assemblea nazionale sul controllo dell’esecuzione dei crediti della difesa per l’esercizio 2006 , depositato il 21 febbraio 2007, in cui viene sottolineato il perfetto rispetto delle disposizioni della legge di programmazione.

La Commissione svolge anche una funzione di controllo sulle imprese pubbliche degli armamenti che si sostanzia essenzialmente nel vigilare, di concerto con la Commissione finanze, sulla loro gestione e nell’elaborare eventuali rapporti di informazione. Sempre in sede di esame annuale del bilancio, la Commissione esprime pareri sui conti speciali del tesoro relativi ad alcune attività industriali dello Stato nel settore degli armamenti, in particolare le operazioni di costruzione di navi militari . Da segnalare inoltre che due deputati ed un senatore fanno parte del Comitato dei prezzi di fabbricazione di armamenti, organismo incaricato di esaminare i prezzi di costo degli equipaggiamenti fabbricati da imprese pubbliche e private su incarico dello Stato.

Una parte rilevante dell’attività della Commissione difesa è dedicata alla elaborazione ed alla discussione di rapporti d’informazione che stanno sempre più acquistando un peso politico, determinato dalla quantità (la Commissione difesa ne produce in numero superiore rispetto alle altre commissioni) e dalla qualità dei rapporti stessi, il cui valore è accresciuto dalla possibilità di raccogliere le informazioni necessarie da un ventaglio di organismi e di persone sempre più vasto, negando così la qualità di fonte unica di informazione al Ministero della Difesa e riducendone il monopolio in materia militare. La Commissione si vede progressivamente riconoscere il diritto ad essere informata, prima tappa verso il diritto ad esercitare un controllo maggiormente incisivo.


Legge 29 luglio 2009, n. 928, Difesa, Francia

 

 

 

 

Loi n. 2009-928 du 29 juillet 2009 de programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (J.O. del 31 luglio 2009)

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020915137&dateTexte=)

 

La legge di programmazione militare 2009-2014 dà attuazione alla nuova strategia di difesa e di sicurezza militare lanciata dal Presidente della Repubblica con il Libro bianco del giugno 2008, nel quadro di una revisione generale delle politiche pubbliche (il Libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale è consultabile all’indirizzo http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000341/0000.pdf).

La legge comporta una riforma di grande ampiezza delle forze armate, ridefinendone i compiti, i contratti operativi, il dispiegamento dei vari elementi, i formats e pone un accento particolare sulla modernizzazione delle strutture. Il provvedimento affronta tutti gli aspetti della strategia di difesa e sicurezza nazionale che associa, senza confonderle, la politica per la difesa, la politica per la sicurezza interna, la politica estera e la politica economica.

Il provvedimento istituisce il Conseil de défense et de sécurité nationale, che sarà la sede nella quale il Presidente della Repubblica deciderà gli orientamenti della politica di sicurezza nazionale, e prevede un’apposita sezione del Consiglio dedicata ai servizi segreti: il Conseil national du renseignement.

La legge programma inoltre i mezzi finanziari di cui disporrà, nel bilancio statale, il capitolo relativo alla difesa e li ripartisce in funzione delle priorità fissate dal Libro bianco: 185 miliardi di euro saranno destinati alla voce «difesa» per gli anni dal 2009 al 2014, dei quali 101 miliardi per le strutture.

La riforma dell’amministrazione generale della difesa determinerà risparmi di spesa, liberando risorse necessarie da impiegare per un consistente rinnovamento delle strutture e delle condizioni lavorative del personale. Tutte le economie realizzate dal Ministero della difesa saranno integralmente reinvestite al suo interno.

Per quanto riguarda le attività che rientrano nell’ambito della difesa, sarà data priorità alla funzione strategica di conoscenza e prevenzione, alla modernizzazione dei mezzi di dissuasione, alla protezione della popolazione e del territorio e alle capacità d’intervento delle forze armate su un largo spettro di operazioni.

Il provvedimento dedica un’attenzione particolare alla protezione delle forze terrestri e dei materiali di norma impegnati a livello operativo.

 

segue


Vi sono inoltre disposizioni di accompagnamento relative al personale nel quadro delle diverse ristrutturazioni organiche.

Infine, secondo le indicazioni formulate dal Consiglio di Stato, la legge prevede una procedura specifica al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali relativi alla funzione giurisdizionale, alla sicurezza e alla salvaguardia degli interessi fondamentali della Nazione. La legge attribuisce alla Commission consultative du secret de la défense nationale, autorità amministrativa indipendente, lo svolgimento delle perquisizioni realizzate nei luoghi che conservano materiali coperti dal segreto della difesa nazionale o nei luoghi soggetti al segreto della difesa nazionale.

 

 

 

 

 


Legge 28 dicembre 2007, n. 53, Armi – esportazione, Spagna

 

 

 


Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso (BOE núm. 312)

(http://www.boe.es/boe/dias/2007/12/29/pdfs/A53670-53676.pdf)

 

In linea con gli impegni assunti a livello internazionale, il legislatore spagnolo ha approvato la legge in esame al fine di contrastare il traffico illecito e la proliferazione di armamenti e tecnologie a doppio uso a favore di Stati o soggetti non statali, che possono agire contro la pace e la sicurezza o essere coinvolti in attività terroristiche. Inoltre, considerando gli elevati costi umani derivanti dalla proliferazione e dalle esportazioni delle armi convenzionali, la nuova legge intende assicurare che tali esportazioni siano coerenti con gli impegni vigenti nel rispetto del diritto internazionale e che il loro uso non sia rivolto alla violazione dei diritti umani, a ravvivare conflitti armati e a contribuire in maniera significativa alla povertà.

L’articolo 4 dispone che i trasferimenti di materiali di difesa e di tecnologie a doppio uso siano sottoposti ad autorizzazione amministrativa e corredati da documenti di controllo, inclusa la clausola di non riesportazione, in modo da garantire che l’uso e la destinazione finale rispetti i limiti previsti dalla stessa procedura di autorizzazione. L’articolo 8 indica tassativamente i casi in cui le richieste di autorizzazione all’esportazione devono essere respinte. Ciò accade, ad esempio, quando esistono indizi razionali che i materiali potrebbero essere utilizzati per destabilizzare la pace a livello mondiale o di alcune regioni oppure potrebbero inasprire conflitti latenti o comunque essere utilizzati a fini di repressione interna o in situazioni di violazione dei diritti umani. L’autorizzazione sarà altrettanto negata nel caso in cui l’esportazione dei materiali contravvenga agli interessi generali della difesa nazionale e della politica estera della Spagna.

Tra le misure finalizzate al rafforzamento della trasparenza si segnala l’obbligo a carico del Governo di inviare al Congresso, con cadenza semestrale, le informazioni relative al valore delle esportazioni di armi e di materiali a doppio uso per Paese di destinazione, per categoria di prodotti, per uso finale dei prodotti e per natura, pubblica o privata, dell’utilizzatore finale. Il Governo, attraverso il Segretario di Stato del Turismo e Commercio, comparirà annualmente innanzi alla Commissione Difesa del Congresso per fornire informazioni sulle statistiche dell’ultimo periodo di riferimento. La Commissione Difesa formulerà un parere sulle informative ricevute ed elaborerà delle raccomandazioni per l’anno successivo.

 

 


 

Attività parlamentare

 


 

 

 


 

 

CAMERA - IV Commissione - 16 febbraio 2010

 

Legge comunitaria 2009
C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).


(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

 

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nel ricordare che la Commissione dovrà trasmettere la propria relazione alla XIV Commissione entro il termine del 25 febbraio 2010, prende atto della rinuncia da parte dei gruppi alla presentazione di emendamenti riferiti al provvedimento in esame.

Giuseppe FALLICA (PdL), relatore, ricorda che la Camera ha concluso l'esame del provvedimento in prima lettura nella seduta del 22 settembre 2009, approvando un testo di 25 articoli (il testo del disegno di legge originario presentato dal Governo constava di 9 articoli), e che il Senato ha concluso l'esame del provvedimento in seconda lettura nella seduta del 28 gennaio 2010, approvando un testo di 56 articoli.

Trattandosi dell'esame in terza lettura, la Camera è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dal Senato al testo già approvato dalla Camera.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa richiama la direttiva 2009/81/CE indicata nell'Allegato B, per la quale il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione, che riguarda il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Come noto, il mercato della difesa nel suo complesso è stato a lungo escluso dalla disciplina del mercato unico europeo, attraverso il richiamo all'articolo 296 del Trattato della Comunità europea (dopo il Trattato di Lisbona articolo 346) che consente agli Stati membri di derogare dalle regolamentazioni comunitarie qualora ritengano siano in gioco interessi di sicurezza nazionali e con riferimento alla produzione e commercio di sistemi d'arma e materiale bellico.

Negli anni Novanta del secolo scorso è tuttavia maturata la consapevolezza che un mercato europeo della difesa maggiormente concorrenziale poteva garantire prodotti più sofisticati ad un prezzo inferiore e si è aperto un processo che ha, tra le altre cose, condotto all'istituzione, nel 2004, dell'Agenzia europea della difesa. Tale tema è anche all'attenzione della Commissione Difesa che, uil prossimo 17 febbraio, concluderà, con l'audizione del Ministro La Russa, il ciclo di audizioni concernenti l'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, che ha tra i suoi obiettivi quello dell'acquisizione di informazioni sui possibili effetti dell'evoluzione della disciplina comunitaria sulle future acquisizioni dei programmi d'armamento.

All'interno di questa materia assume quindi particolare rilievo la citata direttiva.

In particolare, la direttiva 2009/81/CE interessa il coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti di lavori, di forniture e servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

La direttiva prevede, all'articolo 72, il 21 agosto 2011, come termine per il suo recepimento.

La direttiva, pur prevedendo una disciplina speciale, richiama in più punti le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, recepite in Italia con il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), soprattutto per quanto riguarda la nozione di appalti di forniture, di lavori o servizi che vengono definiti come contratti a titolo oneroso conclusi per iscritto fra uno o più enti aggiudicatori (amministrazioni o imprese pubbliche) e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori di servizi.

In particolare, l'articolo 2 della citata direttiva definisce il proprio ambito di applicazione, individuandolo: nella fornitura di materiale militare e loro parti, componenti e/o sottoassiemi, vale a dire di materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico; nella fornitura di materiale sensibile e loro parti, componenti e/o sottoassiemi, vale a dire il materiale, i lavori, i servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate; nei lavori, forniture e servizi direttamente legati ai materiali sopra richiamati; nei lavori e servizi per fini specificamente militari, o lavori e servizi sensibili.

Sono previste, peraltro, specifiche esclusioni dall'applicazione della direttiva medesima. Tra queste si richiamano: gli appalti aggiudicati in base a norme internazionali (articolo 12); gli appalti per i quali l'applicazione delle disposizioni della direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza (articolo 13 lettera a)); gli appalti per attività di intelligence (articolo 13, lettera b)); gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo (articolo 13, lettera c)); gli appalti aggiudicati da un governo ad un altro governo in materia di forniture di materiale militare o materiale sensibile (articolo 13 lettera f)).

L'articolo 4 stabilisce il principio generale che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono trattare gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agire con trasparenza.

Per l'individuazione delle linee essenziali della disciplina comunitaria in materia di appalti della Difesa assumono particolare rilievo: l'articolo 8 che definisce le «soglie» di applicazione della disciplina comunitaria; l'articolo 18 e l'allegato III che definiscono le «specifiche tecniche»; gli articoli da 25 a 29 che definiscono le procedure per gli appalti; l'articolo 47 in materia di aggiudicazione dell'appalto.

In particolare, l'articolo 8 prevede che la direttiva si applichi agli appalti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore a 412.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi e a 5.150.000 euro per gli appalti di lavori.

L'articolo 18 interviene sulle modalità di formulazione delle specifiche tecniche che devono risultare nella documentazione di appalto (bando di gara, capitolato di oneri, documenti descrittivi o di supporto), precisando, al paragrafo 2, che le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza.

Collegate alle disposizioni dell'articolo 18 sono quelle di cui agli articoli 22 e 23.

L'articolo 22 prevede che in caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate (e quindi riservate), l'amministrazione aggiudicatrice precisa nella documentazione di appalto le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

L'articolo 23 prevede che l'amministrazione aggiudicatrice precisi nella documentazione di appalto i suoi requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

Con riferimento alle procedure da applicare l'articolo 25 consente alle amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso alla procedura ristretta ovvero alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara. Nell'ambito della procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per adeguarle ai requisiti indicati nel bando ed al fine di individuare l'offerta migliore ai sensi del successivo articolo 47. Invece, per procedura ristretta, si intendono le procedure nelle quali ciascun operatore può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

In caso di appalti particolarmente complessi, per i quali si ritenga che il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara ovvero alla procedura ristretta non garantisca l'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 27, è possibile fare ricorso al dialogo competitivo. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, con le medesime modalità del bando, un invito al dialogo e quindi avviano con i candidati selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. L'unico criterio di scelta è, nel caso del dialogo competitivo, quello dell'offerta economica più vantaggiosa.

In base all'articolo 28 si può procedere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara solo a determinate condizioni che risultano differenziate in base alla circostanza che si tratti di appalti di lavori, forniture e servizi, ovvero di appalti di servizi e forniture ovvero solo di appalti di forniture, o, ancora, di appalti di lavori e servizi o, infine, nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le Forze armate.

L'articolo 47 definisce i criteri di aggiudicazione dell'appalto che le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rendere noti.

Tali criteri sono: quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa definita come risultante dalla valutazione di diversi elementi quali la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo di utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e le caratteristiche operative; esclusivamente il prezzo più basso.

In conclusione, ricorda che lo schema di decreto legislativo con cui sarà recepita la direttiva dianzi esaminata verrà trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del provvedimento in oggetto alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Tutto ciò considerato, poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione Difesa, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

 

La seduta termina alle 13.20.

 


CAMERA - IV Commissione - 16 febbraio 2011

 

Parere

ALLEGATO 2

Legge comunitaria 2010 (C. 4059 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010» (C. 4059 Governo, approvato dal Senato);
premesso che:
l'articolo 16 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa;
tale direttiva mira, in particolare, a semplificare le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese;
l'attuale disciplina della materia è contenuta nella legge 9 luglio 1990, n. 185 (adesso integrata dal Codice dell'ordinamento militare per la parte che riguarda il registro nazionale delle imprese che operano nel settore, segnatamente agli articoli 44 e seguenti), in cui si rinvengono in via generale e preventiva le fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore, nonché le misure sanzionatorie di carattere penale in caso di violazione delle prescrizioni normative;
il citato articolo 16 del disegno di legge comunitaria impone il rispetto dei principi della citata legge n. 185, in sede di esercizio della delega per il recepimento della direttiva (in scadenza il 30 giugno 2011), nonché in sede di disciplina di procedure semplificate e di individuazione di ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa; inoltre, è espressamente previsto che anche la disciplina dei tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di certificazione, avvenga secondo i princìpi di semplificazione e trasparenza di cui alla medesima legge n. 185, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni;
considerato che:
il processo di integrazione europeo nel campo della difesa e la progressiva razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria europea, hanno portato negli ultimi anni ad un forte aumento di trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa;
negli ultimi anni si sono realizzate a livello europeo diverse iniziative di carattere normativo che richiedono un parziale adeguamento della normativa nazionale in materia di autorizzazioni ai principi comunitari ivi contenuti, anche al fine di assicurare al mondo imprenditoriale ed industriale che opera nel settore della difesa, composto tra l'altro da molte piccole imprese, un quadro normativo certo che consente di operare in maniera trasparente in un mercato altamente competitivo;
in sede di esercizio della delega, l'Esecutivo dovrà tenere in dovuta considerazione i pareri delle Commissioni parlamentari, come esplicitamente evidenziato nel testo in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

 

 

 


 

SENATO

Legislatura 16º - 4ª Commissione permanente

Resoconto sommario n. 101 del 24/11/2009

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 2

 

 

La Commissione difesa,

 

esaminata la Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2008,

 

esprime, per quanto di competenza, all’unanimità,

 

parere favorevole senza osservazioni.

Si raccomanda, tuttavia, in occasione della presentazione delle attività relative al 2009, che:

 vengano effettuate analisi e valutazioni in merito ai risultati ottenuti ed alle prospettive di sviluppo, con specifico riferimento all’evoluzione della situazione nei teatri operativi internazionali in cui operano contingenti italiani;

 la relazione rechi una compiuta illustrazione degli orientamenti che il Governo intende perseguire sui più rilevanti provvedimenti all’esame dell’Unione europea;

 venga effettuato un coordinamento generale delle politiche specifiche, per quanto attiene alla relazione, con l’accuratezza delle informazioni nella stessa contenute.

 


 

 

SENATO

Legislatura 16º - 4ª Commissione permanente

Resoconto sommario n. 150 del 22/09/2010


PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 3

 

La Commissione difesa,

 

esaminata la Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2009,

 

esprime, per quanto di competenza,

 

parere favorevole

 con la seguente osservazione:

 

per quanto attiene alla situazione in Kosovo, si auspica un rafforzato impegno dell’Europa in relazione alla missione EULEX, in vista di un progressivo disimpegno della NATO, a tutela degli equilibri interni nella regione.


 

 


 

 

 

 


 

DIFESA (4ª)  MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2011

 

205ª Seduta (pomeridiana)

 

PROCEDURE INFORMATIVE

 

Audizione del Presidente della Federazione italiana per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui criteri per la pianificazione dell'ammodernamento degli armamenti e sullo stato della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto Difesa.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell’AIAD, ingegner Remo Pertica, accompagnato dal segretario generale, dottor Carlo Festucci.

 

L'ingegner PERTICA rileva innanzitutto che la Federazione delle industrie dell'aerospazio, della difesa e della sicurezza raggruppa, attualmente, più di 120 società con oltre 52.000 dipendenti, rappresentando un fatturato complessivo di oltre 13 miliardi di euro, di cui 7 in esportazione. Nel dettaglio, il settore concentra la maggior parte nell'ambito della ricerca e sviluppo (circa il 12 per cento della spesa complessiva del Paese), ma poco nella ricerca tecnologica, dove gli ultimi grandi investimenti risalgono agli anni ottanta del secolo scorso con l'apparecchio EH-101 (che posizionò l'industria elicotteristica nazionale ai vertici del settore), il velivolo AMX (che ha qualificato la politica industriale nel settore aeronautico negli anni a venire), ed il progetto terrestre Catrin, che già anticipava l'attuale dottrina net-centrica.

 

L'industria della Difesa ha poi sempre avuto negli anni un forte effetto trainante sull'economia del Paese, e genera utili risorse anche per realizzare importanti acquisizioni all'estero, che permettono di esportare la tecnologia italiana nel mondo e di conquistare  mercati importanti. Inoltre, l'industria della difesa contribuisce al bilancio dello Stato con 4,3 miliardi di euro, a fronte dei 4,6 dedicati dai ministeri della Difesa e dello Sviluppo economico al procurement ed alla ricerca e sviluppo. Tuttavia, per continuare a seguire questo percorso virtuoso, appare necessario non solo continuare ad innovare i prodotti ma anche difendere il mercato nazionale dalla concorrenza, sempre più forte e proveniente anche da società ubicate nei paesi emergenti.

 

L'Italia, infatti, è stata in grado di sviluppare ed esportare in tutto il mondo le proprie realizzazioni anche grazie a finanziamenti più elevati di quelli odierni (negli anni '80, infatti, il budget corrispondeva a circa 8 miliardi di euro attuali, a fronte dei 4,7 messi a disposizione nel 2011), che, al contrario, non consentono di sostenere adeguatamente i vari programmi e prendere parte alle collaborazioni internazionali in ruoli rappresentativi, e sotto questo aspetto si rendono necessari, per il futuro, degli interventi significativi. Le predette istanze, peraltro, sono particolarmente sentite anche in sede europea, come testimoniato dall’approvazione di due importanti direttive sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza ed in ordine alla semplificazione dei trasferimenti, all'interno dell'Unione, dei prodotti destinati alla difesa. Sempre in tale ambito, non vanno poi passate sotto silenzio le iniziative tese a sostenere la politica europea di sicurezza e difesa a sostegno dell'European Defence Technological & Industrial Base e dell'European Defence Equipment Market.

 

Nonostante questa forte spinta verso il rilancio dell'industria europea, anche attraverso il varo di programmi cooperativi internazionali, è stato recentemente siglato un accordo bilaterale franco-inglese, che prevede collaborazioni sul piano operativo tra le Forze armate dei due paesi e lo sviluppo di programmi industriali su base esclusiva, soprattutto per quanto attiene allo sviluppo degli aeromobili senza pilota, sia da ricognizione strategica (UAV), che da combattimento (UCAV), che potrebbero sostituire, nel futuro, gli attuali caccia Eurofighter. L'esclusione, da parte del predetto accordo, di tutte le altre nazioni dell'Unione rappresenta una grave minaccia per l'industria nazionale (che ad oggi impiega, nel settore aeronautico, 17.000 addetti di cui 11.000 presso la sola Finmeccanica), per la quale la possibilità di collaborare allo sviluppo di tali apparecchi potrebbe salvaguardare eccellenze e posti di lavoro. Sotto tale aspetto, l'AIAD si è fatta parte attiva nella difesa degli interessi nazionali, prendendo contatti con le associazioni industriali degli altri tre paesi firmatari della Letter of Intent (Germania, Spagna e Svezia), allo scopo di verificare il loro stato di allerta nei confronti dell'accordo franco-britannico, la possibilità di creare iniziative parallele tramite accordi bi e multilaterali e lanciare nuovi programmi cooperativi tra tutte le nazioni interessate (tra cui spiccano i mini satelliti lanciabili da piattaforme aeronautiche ed il cosiddetto elicottero aereo). Tali proposte, giudicate molto positivamente anche da parte francese ed inglese, ed al riguardo sono in corso azioni e discussioni (l'ultima avrà luogo proprio il 19 maggio, a Londra), per verificare possibili punti di intesa.

 

Dopo essersi soffermato sull'importanza del carattere duale rivestito da molti programmi di ricerca, che consente delle positive ricadute delle risorse in essi investite anche nel mondo civile, l'oratore compie una panoramica dei settori che vedono coinvolta l'industria italiana della difesa. Nel dettaglio, essi sono il settore aeronautico ed elettronico (dove ampio è lo spettro di prodotti offerti e dove spiccano importanti partnership commerciali che hanno portato alla realizzazione di prodotti di eccellenza), quello navale (dove l'azienda Fincantieri concentra le proprie risorse sulla semplificazione costruttiva delle navi militari, la riduzione degli equipaggi di bordo, la bassa osservabilità della nave, il rispetto dell'ambiente e la riduzione dei costi di esercizio), il settore missilistico (dove le maggiori sfide sono rappresentate dall'omogenizzazione dei requisiti interforze, dall'approntamento di efficaci pianificazioni finanziarie a medio e lungo termine e dalla risposta industriale in ordine a soluzioni modulari in grado di ridurre costi, rischi e tempi), il settore spaziale (che necessita di maggiori investimenti e dove l'esperienza italiana si concretizza in numerose applicazioni dual use), ed infine quello terrestre (particolarmente importante in quanto le forze di terra sono quelle, ad oggi, maggiormente sollecitate, anche in relazione agli impegni internazionali assunti dal Paese).

 

Conclude ponendo l'accento sulle maggiori priorità per l'industria della difesa italiana, ossia la certezza nella copertura finanziaria dei programmi, la valorizzazione delle eccellenze ed il sostegno al cosiddetto sistema-paese.

 

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore PEGORER (PD), invitando la Commissione a valutare l'opportunità di non esaurire la procedura informativa nell'odierna seduta, stanti i numerosi e particolari elementi di dettaglio emersi dall'illustrazione dell'ingegner Pertica che richiedono, per contro, un'analisi particolarmente ponderata.

 

         Alle considerazioni svolte dal senatore Pegorer si associa il senatore DEL VECCHIO (PD).

 

Il senatore ESPOSITO (PdL), relatore sull'indagine conoscitiva in titolo, osserva che la presente procedura informativa potrebbe concludersi anche successivamente allo svolgimento delle ulteriori audizioni previste dal programma dell'indagine. Ciò al fine di offrire alla Commissione uno spettro il più possibile completo di elementi di valutazione, anche in chiave comparativa.

 

Nell'associarsi a quanto rilevato dal relatore Esposito, il senatore TORRI (LNP) domanda chiarimenti in ordine ai programmi dual use.

 

Replica brevemente l'ingegner PERTICA, osservando che i programmi a carattere duale (ossia utilizzabili anche in ambito civile), investono tanto il campo aeronautico (gli UAV, infatti, ben potrebbero essere utilizzati anche per finalità di protezione civile), quanto quello navale (dove l'azienda Fincanteri si sta specializzando anche nella realizzazione di yacht di lusso), quanto ancora in quello informatico (come attestato dal programma di controllo del traffico approntato dalle regioni Liguria e Piemonte, che condivide alcune metodologie derivate da quelli di natura net-centrica).

 

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CANTONI ringrazia infine l'ingegner Pertica per la sua disponibilità, rinviando a prossima seduta il seguito della procedura informativa.

 

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

 

 


Riferimenti normativi

 


 

Dir. 2009/43/CE del 6 maggio 2009
che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa


(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 10 giugno 2009, n. L 146.
(2)  La presente direttiva è entrata in vigore il 30 giugno 2009.

 

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3) ,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4) ,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato prevede la realizzazione di un mercato interno che comporta l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione di merci e servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta.

(2) Le disposizioni del trattato che istituiscono il mercato interno si applicano a tutte le merci e a tutti i servizi forniti quale corrispettivo di una remunerazione, inclusi i prodotti per la difesa, ma non precludono agli Stati membri di adottare, a certe condizioni, altre misure in casi particolari, laddove lo ritengano necessario per la tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza.

(3) Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno della Comunità contengono disparità che possono impedire la circolazione di tali prodotti e che possono distorcere la concorrenza nel mercato interno ostacolando così l'innovazione, la cooperazione industriale e la competitività dell'industria della difesa nell'Unione europea.

(4) Gli obiettivi perseguiti in linea generale dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri includono la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità mediante sistemi di rigoroso controllo e di restrizione delle esportazioni e della proliferazione dei prodotti per la difesa in paesi terzi e altri Stati membri.

(5) Tali restrizioni alla circolazione dei prodotti per la difesa nella Comunità non possono essere eliminate in maniera generale attraverso la diretta applicazione dei principi della libera circolazione delle merci e dei servizi sanciti dal trattato, dato che tali restrizioni possono essere giustificate caso per caso in base agli articoli 30 o 296 del trattato, i quali continuano ad essere applicati dagli Stati membri purché siano soddisfatte le condizioni ivi contemplate.

(6) Le leggi e i regolamenti pertinenti degli Stati membri necessitano pertanto di essere armonizzati in modo da semplificare i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La presente direttiva riguarda solo norme e procedure in cui siano interessati i prodotti per la difesa e, di conseguenza, non incide sulle politiche degli Stati membri riguardanti il trasferimento di prodotti per la difesa.

(7) L'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti pertinenti degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri, né la loro discrezionalità con riguardo alla loro politica di esportazione di prodotti per la difesa.

(8) Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di perseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

(9) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prodotti per la difesa che si limitino all'attraversamento del territorio della Comunità, ossia ai materiali che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco, dove non deve essere tenuta, per gli stessi materiali, alcuna registrazione in una contabilità di magazzino approvata.

(10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti per la difesa indicati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea , compresi i loro componenti e le loro tecnologie.

(11) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'attuazione dell'azione comune 97/817/PESC del 28 novembre 1997 adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alle mine terrestri antipersona , né dovrebbe pregiudicare la ratifica e l'attuazione, da parte degli Stati membri, della Convenzione sulle munizioni a grappolo firmata a Oslo il 3 dicembre 2008.

(12) Gli obiettivi di salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità, generalmente perseguiti dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri che impongono restrizioni al trasferimento di prodotti per la difesa, esigono che il trasferimento di tali materiali all'interno della Comunità resti soggetto all'autorizzazione degli Stati membri d'origine e a garanzie negli Stati membri di destinazione.

(13) In considerazione delle garanzie previste dalla presente direttiva per la protezione di tali obiettivi, gli Stati membri non avranno più la necessità di introdurre o mantenere altre restrizioni per il loro raggiungimento, fatti salvi gli articoli 30 o 296 del trattato.

(14) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione delle disposizioni necessarie in materia di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Date la natura e le caratteristiche dei prodotti per la difesa, i motivi di ordine pubblico, come la sicurezza dei trasporti, la sicurezza dello stoccaggio, il rischio di sviamenti di destinazione e la prevenzione del crimine sono particolarmente rilevanti ai fini della presente direttiva.

(15) La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi , ed in particolare le formalità per il movimento di armi all'interno della Comunità. La presente direttiva lascia altresì impregiudicata l'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile , ed in particolare le disposizioni relative al trasferimento di munizioni.

(16) Ogni trasferimento di prodotti per la difesa all'interno della Comunità dovrebbe essere soggetto ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. In casi specifici elencati nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva.

(17) Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di negare o concedere l'autorizzazione preventiva. Conformemente ai principi costitutivi del mercato interno, l'autorizzazione dovrebbe essere valida in tutta la Comunità e nessuna altra autorizzazione per l'attraversamento di altri Stati membri o per l'ingresso nel territorio di altri Stati membri dovrebbe essere richiesta.

(18) Gli Stati membri dovrebbero stabilire il tipo di licenza adeguato per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa per ciascun tipo di trasferimento, nonché quali debbano essere le modalità e le condizioni cui subordinare ciascuna licenza di trasferimento, tenendo in considerazione il carattere sensibile del trasferimento.

(19) Per quanto riguarda i componenti, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'imporre restrizioni all'esportazione, per quanto possibile, accettando la dichiarazione d'uso dei destinatari tenendo conto del grado d'integrazione di tali componenti nei loro prodotti.

(20) Gli Stati membri dovrebbero determinare i destinatari delle licenze di trasferimento in maniera non discriminatoria a meno che non sia necessario per la tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza.

(21) Per facilitare i trasferimenti di prodotti per la difesa, gli Stati membri dovrebbero rilasciare o pubblicare licenze generali di trasferimento che autorizzino le imprese rispondenti ai requisiti stabiliti in ciascuna licenza generale a trasferire tali prodotti.

(22) Una licenza generale dovrebbe essere pubblicata per i trasferimenti di prodotti per la difesa alle forze armate, al fine di accrescere sensibilmente la sicurezza delle forniture per tutti gli Stati membri che scelgano di approvvigionarsi di tali prodotti nella Comunità.

(23) Una licenza generale dovrebbe essere pubblicata per i trasferimenti di componenti ad imprese europee certificate operanti nel settore della difesa, al fine di favorire la cooperazione e l'integrazione di tali imprese, in particolare facilitando l'ottimizzazione delle catene di fornitura e le economie di scala.

(24) Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa dovrebbero essere abilitati a pubblicare una licenza generale per i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in altri Stati membri partecipanti se tali trasferimenti sono necessari per l'esecuzione del predetto programma. Le condizioni della partecipazione a programmi di cooperazione intergovernativa di imprese stabilite negli Stati membri interessati ne risulterebbero in tal modo migliorate.

(25) Gli Stati membri dovrebbero poter pubblicare ulteriori licenze generali di trasferimento nei casi in cui, per la natura dei prodotti e dei destinatari, il rischio per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità sia molto basso.

(26) Laddove non possa essere pubblicata una licenza generale di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero, previa richiesta, concedere una licenza globale di trasferimento alle singole imprese, tranne che nei casi previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare licenze globali di trasferimento rinnovabili.

(27) Le imprese dovrebbero informare le autorità competenti dell'uso di licenze generali di trasferimento, ai fini della salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità e al fine di permettere una rendicontazione trasparente sui trasferimenti di prodotti per la difesa, in modo da assicurare un controllo democratico.

(28) Il grado di discrezionalità degli Stati membri nella determinazione delle modalità e delle condizioni del rilascio delle licenze di trasferimento generali, globali e individuali dovrebbe essere sufficientemente flessibile per consentire la prosecuzione della cooperazione in atto nell'attuale quadro internazionale di controllo delle esportazioni. Poiché la decisione di autorizzare o negare un'esportazione è, e dovrebbe rimanere, prerogativa di ciascuno Stato membro, tale cooperazione dovrebbe essere unicamente frutto del coordinamento volontario delle politiche di esportazione.

(29) Al fine di compensare la progressiva sostituzione del controllo individuale ex ante con un controllo generale ex post nello Stato membro d'origine dei prodotti per la difesa, si dovrebbero creare condizioni di fiducia reciproca, includendo garanzie che assicurino che tali prodotti non siano esportati in paesi terzi in violazione delle restrizioni all'esportazione. Questo principio dovrebbe essere rispettato anche nelle ipotesi in cui i prodotti per la difesa siano trasferiti numerose volte fra gli Stati membri prima di essere esportati in un paese terzo.

(30) Gli Stati membri cooperano nel quadro della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari , attraverso l'applicazione di criteri comuni e di meccanismi di notifica dei dinieghi e di consultazione, per accrescere la convergenza dell'applicazione delle rispettive politiche di esportazione nei paesi terzi di prodotti per la difesa. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di definire le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento di prodotti per la difesa, comprese eventuali limitazioni all'esportazione, in particolare ove ciò sia necessario ai fini della cooperazione nel quadro della predetta posizione comune.

(31) I fornitori dovrebbero informare i destinatari delle limitazioni cui sono soggette le licenze di trasferimento, in modo da creare fiducia reciproca nella capacità dei destinatari di rispettare tali limitazioni dopo il trasferimento, in particolare nel caso di una domanda di esportazione verso paesi terzi.

(32) Dovrebbe spettare alle imprese decidere se i benefici derivanti dalla possibilità di ricevere prodotti per la difesa usufruendo di una licenza generale di trasferimento giustifichino la domanda di certificazione. I trasferimenti tra imprese appartenenti a uno stesso gruppo dovrebbero beneficiare di un regime di licenza generale nei casi in cui le imprese del gruppo siano certificate nel rispettivo Stato membro di stabilimento.

(33) Criteri comuni per la certificazione sono necessari per permettere l'instaurarsi di una fiducia reciproca, in particolare nella capacità dei destinatari di rispettare le limitazioni all'esportazione per i prodotti per la difesa ricevuti usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro.

(34) Per favorire la fiducia reciproca, i destinatari di prodotti per la difesa trasferiti dovrebbero astenersi dall'esportare tali materiali quando la licenza di trasferimento prevede limitazioni all'esportazione.

(35) Le imprese dovrebbero dichiarare alle autorità competenti, quando presentano una domanda di licenza di esportazione in paesi terzi, se si sono attenute alle limitazioni all'esportazione imposte al trasferimento del materiale per la difesa dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di trasferimento. In tale contesto viene sottolineata la particolare rilevanza che continua a rivestire il meccanismo di consultazione tra gli Stati membri previsto dalla posizione comune 2008/944/PESC.

(36) Le imprese, al momento dell'esportazione verso un paese terzo di un prodotto per la difesa, ricevuto usufruendo di una licenza di trasferimento, dovrebbero fornire prova della licenza di esportazione alle competenti autorità doganali della frontiera esterna comune della Comunità.

(37) L'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato dovrebbe essere aggiornato per allinearlo rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

(38) È necessario, perché si creino progressivamente rapporti di fiducia reciproca, che gli Stati membri adottino misure efficaci, comprese sanzioni, per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle che impongono alle imprese di conformarsi ai criteri comuni di certificazione e di rispettare le limitazioni all'uso dei prodotti per la difesa successivo a un trasferimento.

(39) Qualora uno Stato membro d'origine abbia fondati motivi di dubitare del rispetto, da parte di un destinatario certificato, delle condizioni previste da una licenza generale di trasferimento, ovvero qualora uno Stato membro che rilascia una licenza ritenga che l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano esserne pregiudicati, esso dovrebbe, oltre che informare gli altri Stati membri e la Commissione, poter altresì sospendere provvisoriamente gli effetti di ogni licenza di trasferimento riguardante il destinatario in questione, tenuto conto della propria responsabilità per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità.

(40) Per favorire la reciproca fiducia, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per assicurare la conformità alla presente direttiva dovrebbe essere differita. Ciò consentirebbe, prima dell'applicazione di tali disposizioni, una valutazione dei progressi compiuti sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure prese.

(41) La Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione sull'attuazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.

(42) La presente direttiva non incide sull'esistenza o sul perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo e tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi come stabilito dall'articolo 306 del trattato.

(43) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la semplificazione delle norme e delle procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della diversità delle attuali procedure di rilascio delle licenze e del carattere transfrontaliero dei trasferimenti, e può quindi essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(45) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'allegato. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(46) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» , gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


(3)  Parere del 23 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 aprile 2009.

 

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Articolo 1
Oggetto

1.  La presente direttiva è volta a semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

2.  La presente direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

3.  L'applicazione della presente direttiva è soggetta agli articoli 30 e 296 del trattato.

4.  La presente direttiva non pregiudica la possibilità, per gli Stati membri, di perseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, purché nel rispetto delle disposizioni della direttiva stessa.

 

Articolo 2
Ambito d'applicazione

La presente direttiva si applica ai prodotti per la difesa di cui all'allegato.

 

 

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1)   «prodotto per la difesa»: ogni prodotto figurante nell'elenco di cui all'allegato;

2)   «trasferimento»: qualsiasi trasmissione o spostamento di un prodotto per la difesa da un fornitore ad un destinatario situato in un altro Stato membro;

3)   «fornitore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;

4)   «destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;

5)   «licenza di trasferimento»: un'autorizzazione rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro che permette ai fornitori di trasferire prodotti per la difesa ad un destinatario situato in un altro Stato membro;

6)   «licenza di esportazione»: un'autorizzazione a fornire prodotti per la difesa ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo;

7)   «attraversamento»: il trasporto di prodotti per la difesa attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione.

 

CAPO II

LICENZE DI TRASFERIMENTO

 

Articolo 4
 Disposizioni generali

1.  Il trasferimento di prodotti per la difesa tra Stati membri è soggetto ad un'autorizzazione preventiva. Non è richiesta ulteriore autorizzazione da parte di altri Stati membri per l'attraversamento degli Stati membri o per l'ingresso nel territorio dello Stato membro in cui è situato il destinatario di prodotti per la difesa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, quali, tra le altre, quelle in materia di sicurezza dei trasporti.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, se:

a)   il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate;

b)   le forniture sono effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti;

c)   il trasferimento è necessario per dare attuazione ad un programma di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti;

d)   il trasferimento è collegato alla fornitura di aiuti umanitari in caso di catastrofe o quale donazione in una situazione di emergenza; oppure

e)   il trasferimento è necessario o successivo ad una riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione ovvero una volta conclusa la stessa.

3.  Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può modificare il paragrafo 2 per includere i casi in cui:

a)   il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;

b)   l'obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all'adozione della presente direttiva, oppure

c)   il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7.

5.  Gli Stati membri definiscono il tipo di licenza di trasferimento per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa in questione in conformità alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 5, 6 e 7.

6.  Gli Stati membri definiscono tutte le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, comprese eventuali restrizioni all'esportazione di prodotti per la difesa a persone giuridiche o fisiche situate in paesi terzi, tenendo conto, tra l'altro, del rischio che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri possono avvalersi della possibilità di richiedere garanzie circa l'impiego finale, inclusi certificati relativi all'utilizzatore finale.

7.  Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento per i componenti in base a una valutazione del carattere sensibile del trasferimento fondata tra l'altro sui criteri seguenti:

a)   la natura dei componenti in relazione ai prodotti nei quali devono essere incorporati e a qualunque impiego finale dei prodotti finiti che presentano rischi potenziali;

b)   la rilevanza dei componenti in relazione ai prodotti nei quali sono incorporati.

8.  Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di componenti, gli Stati membri si astengono dall'imporre limitazioni all'esportazione per tali componenti laddove il destinatario fornisca una dichiarazione d'uso nella quale attesti che i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono o saranno integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali, salvo che a fini di manutenzione o riparazione.

9.  Gli Stati membri possono in qualsiasi momento revocare, sospendere o limitare l'uso delle licenze di trasferimento che hanno rilasciato, per ragioni di tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per il mancato rispetto delle modalità e condizioni cui è subordinata detta licenza di trasferimento.

 

Articolo 5
 Licenze generali di trasferimento

1.  Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nei rispettivi territori, che rispettino i termini e le condizioni indicati nella licenza medesima, ad effettuare trasferimenti di prodotti per la difesa specificati nella licenza stessa ad una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.

2.  Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, sono pubblicate licenze generali di trasferimento almeno quando:

a)   il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle forze armate di uno Stato membro;

b)   il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 9;

c)   il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;

d)   il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.

3.  Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più prodotti per la difesa possono pubblicare una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti ad altri Stati membri che partecipano a tale programma, in quanto necessari per la esecuzione di quest'ultimo.

4.  Gli Stati membri possono definire le condizioni di registrazione anteriormente alla prima utilizzazione di una licenza generale di trasferimento, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente direttiva.

Articolo 6
Licenze globali di trasferimento

1.  Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest'ultimo, licenze globali di trasferimento che autorizzano i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in uno o più altri Stati membri.

2.  Gli Stati membri determinano in ogni licenza globale di trasferimento i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa a cui essa si riferisce e i destinatari o la categoria di destinatari autorizzati.
La licenza globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni, che può essere rinnovato dagli Stati membri.

 

Articolo 7
 Licenze individuali di trasferimento

Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest'ultimo, licenze individuali di trasferimento, che autorizzano il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti per la difesa, da trasmettere a un destinatario in una o più spedizioni quando:

a)   la domanda di licenza è limitata a un solo trasferimento;

b)   è necessario per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri o per tutelare l'ordine pubblico;

c)   è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri; o

d)   uno Stato membro ha serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una licenza globale di trasferimento.

 

CAPO III

INFORMAZIONE, CERTIFICAZIONE ED ESPORTAZIONE SUCCESSIVA AL TRASFERIMENTO

 

Articolo 8
 Informazioni comunicate dai fornitori

1.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di prodotti per la difesa informino i destinatari dei termini e delle condizioni della licenza di trasferimento, comprese le limitazioni, relative all'impiego finale o all'esportazione di prodotti per la difesa.

2.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori informino in tempi ragionevoli le autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio si propongono di trasferire prodotti per la difesa della loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. Gli Stati membri possono determinare le informazioni supplementari eventualmente richieste in merito ai prodotti per la difesa trasferiti usufruendo di una licenza generale di trasferimento.

3.  Gli Stati membri garantiscono e verificano regolarmente che i fornitori tengano un registro dettagliato e completo dei loro trasferimenti, conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Stato membro, e definiscono gli obblighi in materia d'informazione cui è subordinata l'utilizzazione della licenza generale, globale o individuale di trasferimento. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni:

a)   la descrizione del materiale per la difesa e il suo riferimento in conformità dell'allegato;

b)   la quantità e il valore del materiale per la difesa;

c)   le date del trasferimento;

d)   il nome e l'indirizzo del fornitore e del destinatario;

e)   l'impiego finale e l'utilizzatore finale del materiale per la difesa, se noti; e

f)   la prova che il destinatario dei prodotti per la difesa in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento.

4.  Gli Stati membri garantiscono che i fornitori conservino i registri di cui al paragrafo 3 per un periodo almeno equivalente a quello previsto nella legislazione nazionale pertinente in vigore nello Stato membro in questione per quanto concerne gli obblighi degli operatori economici in materia di conservazione dei registri, ed in ogni caso per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. I registri sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio il fornitore ha trasferito i prodotti per la difesa.

 

Articolo 9
 Certificazione (3)

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).

2.  La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento. L'affidabilità dell'impresa destinataria viene valutata sulla base dei seguenti criteri:

a)   esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare prodotti per la difesa e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;

b)   attività industriale pertinente nel settore dei prodotti per la difesa all'interno della Comunità, in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;

c)   la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;

d)   l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;

e)   l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro; e

f)   la descrizione, controfirmata dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.

3.  Il certificato contiene le seguenti informazioni:

a)   l'autorità competente che rilascia il certificato;

b)   il nome e l'indirizzo del destinatario;

c)   una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2; e

d)   la data di rilascio e la durata di validità del certificato.

Il periodo di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.

4.  I certificati possono contenere ulteriori condizioni relative:

a)   alla comunicazione di informazioni richieste per la verifica della conformità ai criteri di cui al paragrafo 2;

b)   alla sospensione o alla revoca del certificato.

5.  Le autorità competenti verificano almeno ogni tre anni la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni indicate nei certificati di cui al paragrafo 4.

6.  Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati da un altro Stato membro a norma della presente direttiva.

7.  Se un'autorità competente di uno Stato membro constata che il titolare di un certificato stabilito nel proprio territorio non risponde più ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni di cui al paragrafo 4, adotta le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato. L'autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione.

8.  Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.
La Commissione pubblica nel suo sito Internet un registro centrale dei destinatari certificati dagli Stati membri.


(3) Per la certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa conformemente al presente articolo, vedi la Raccomandazione 11 gennaio 2011, n. 2011/24/UE.

 

Articolo 10
Limitazioni all'esportazione

Gli Stati membri garantiscono che i destinatari di prodotti per la difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, dichiarino alle proprie autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti, ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento, siano soggetti a limitazioni all'esportazione, di essersi attenuti a tali restrizioni, incluso, se del caso, l'ottenimento del necessario consenso dello Stato membro di origine.

 

CAPO IV

PROCEDURE DOGANALI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

 

Articolo 11
Procedure doganali

1.  Gli Stati membri garantiscono che l'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di prodotti per la difesa presso l'ufficio doganale competente a trattare la dichiarazione di esportazione, dimostri di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.

2.  Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario , uno Stato membro può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal suo territorio dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dalla Comunità dal suo territorio quando ritiene che:

a)   informazioni pertinenti non siano state prese in considerazione all'atto del rilascio della licenza di esportazione; ovvero

b)   le circostanze siano sostanzialmente cambiate dal rilascio della licenza di esportazione.

3.  Gli Stati membri possono prevedere che le formalità doganali relative all'esportazione di prodotti per la difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali.

4.  Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.

 

Articolo 12
 Scambio di informazioni

Gli Stati membri, agendo d'intesa con la Commissione, adottano tutte le misure idonee per stabilire una cooperazione e uno scambio di informazioni diretti tra le proprie autorità nazionali competenti.

 

CAPO V

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA

 

Articolo 13  Adattamento dell'allegato

1.  La Commissione aggiorna l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato di modo che esso corrisponda rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

2.  Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

 

Articolo 14
Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita da un comitato.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 15
Misure di salvaguardia

1.  Se uno Stato membro che rilascia una licenza ritiene che esista il serio rischio che un destinatario certificato a norma dell'articolo 9 in un altro Stato membro non rispetterà una delle condizioni allegate alla licenza generale di trasferimento, ovvero se ritiene che l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano essere pregiudicati, esso ne informa tale altro Stato membro e chiede una verifica della situazione.

2.  Qualora i dubbi di cui al paragrafo 1 persistano, lo Stato membro che ha rilasciato la licenza può sospendere provvisoriamente gli effetti della sua licenza generale di trasferimento nei riguardi dei destinatari in questione. Esso informa gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia. Lo Stato membro che ha adottato tale misura può decidere di revocarla qualora non la ritenga più giustificata.

 

Articolo 16
Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, in particolare nel caso in cui le informazioni fornite a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 10, in merito al rispetto delle limitazioni all'esportazione cui è soggetta una licenza di trasferimento, siano false o incomplete. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

 

Articolo 17
 Riesame e relazioni

1.  Entro il 30 giugno 2012, la Commissione riferisce sulle disposizioni adottate dagli Stati membri per recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali la presente direttiva, in particolare gli articoli da 9 a 12 e l'articolo 15.

2.  Entro il 30 giugno 2016, la Commissione riesamina l'attuazione della presente direttiva e trasmette una relazione in proposito al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se, e in che misura, gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti, anche per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno. Nella relazione essa riesamina l'applicazione degli articoli da 9 a 12 e dell'articolo 15 della presente direttiva e valuta gli effetti della direttiva stessa sullo sviluppo di un mercato europeo delle attrezzature di difesa e di una base industriale e tecnologica europea di difesa, tenendo conto, tra l'altro, della situazione delle piccole e medie imprese. Se necessario, la relazione è corredata da una proposta legislativa.

 

Articolo 18
Recepimento

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2012.
Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 19
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 20
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 6 maggio 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. KOHOUT

 

 

Allegato

Elenco di prodotti per la difesa (4)

Nota 1: I termini definiti nella sezione «Definizioni dei termini usati nel presente elenco» sono riportati tra virgolette.

Nota 2: In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

ML1 Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;

Nota: Il punto ML1.a. non si applica:

a. ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;

b. alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;

c. ai revolver, alle pistole e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.

b. armi ad anima liscia come segue:

1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;

2. altre armi ad anima liscia, come segue:

a. armi completamente automatiche;

b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d. silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegnifiamma per le armi di cui ai punti ML1.a, ML1.b o ML1.c.

Nota 1: Il punto ML1 non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.

Nota 2: Il punto ML1 non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui al punto ML3.

Nota 3: Il punto ML1 non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche.

Nota 4: Il punto ML1.d non si applica ai congegni di mira ottici senza trattamento elettronico dell'immagine, con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare.

ML2 Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1: Il punto ML2.a include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2: Il punto ML2.a non si applica alle armi come segue:

1. ai moschetti, ai fucili e alle carabine fabbricati prima del 1938;

2. alle riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890.

Nota 3: Il punto ML2.a non si applica ai lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m.

b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota: Il punto ML2.b non si applica alle pistole da segnalazione.

c. congegni di mira.

d. Supporti appositamente progettati per le armi di cui al punto ML2.a.

ML3 Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. munizioni per le armi di cui ai punti ML1, ML2 o ML12;

b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto ML3.a.

Nota 1: I componenti appositamente progettati di cui al punto ML3 comprendono:

a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/ corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;

b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;

c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d. bossoli combustibili per cariche esplosive;

e. submunizioni, comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2: Il punto ML3.a non si applica alle munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettile e alle munizioni demilitarizzate con bossolo forato.

ML3 b. (segue)

Nota 3: Il punto ML3.a non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

a. segnalazione;

b. allontanamento volatili; o

c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

ML4 Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

NB 1: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

NB 2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili, cfr. punto L4.c.

a. bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni, razzi, mine, missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali), appositamente progettati per uso militare;

Nota: Il punto ML4.a comprende:

a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;

b. ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.

b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettate per uso militare; e

2. appositamente progettate per maneggio, controllo, accensione, motorizzazione per una sola missione operativa, lancio, posizionamento, dragaggio, disinnesco, inganno, interferenza, detonazione, interruzione, eliminazione o rilevazione di quanto segue:

a. materiali di cui al punto ML4.a; o

b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota 1: Il punto ML4.b comprende:

a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;

b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2: Il punto ML4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota: Il punto ML4.c non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. sensori antimissile dei tipi seguenti:

1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o

2. sensori attivi ad impulsi Doppler;

ML4 c. Nota: (segue)

b. sistemi di contromisure;

c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e

d. installati su un «aeromobile civile» e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico «aeromobile civile» nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:

a. un certificato di tipo per uso civile; o

b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);

2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai «software»; e

3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'«aeromobile civile» in cui è installato.

ML5 Apparecchiature per la direzione del tiro, e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettati per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;

b. sistemi di acquisizione, designazione, telemetria, sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;

c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui ai punti ML5.a o ML5.b.

Nota: Ai fini del punto ML5.c, le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti ML5.a, ML5.b o ML5.c.

ML6 Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica

Ai fini del punto ML6.a, l'espressione «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi.

b. veicoli a trazione integrale che possono essere utilizzati come fuoristrada e sono stati fabbricati o equipaggiati con materiali atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

NB: Cfr. anche punto ML13.a.

Nota 1: Il punto ML6.a comprende:

a. carri armati ed altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui al punto ML4;

b. veicoli corazzati;

ML6 Nota 1: (segue)

c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde;

d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2: La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui al punto ML6.a comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile o in grado di essere impiegati anche sgonfi;

b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o cabine di guida);

c. speciali rinforzi o assemblaggi per armi;

d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3: Il punto ML6 non si applica alle automobili civili o ai furgoni progettati o modificati per il trasporto di valori, blindati o equipaggiati con protezione balistica.

ML7 Agenti chimici o biologici tossici, «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

a. agenti biologici e materiali radioattivi «adattati per essere utilizzati in guerra» per produrre danni alle popolazioni o agli animali, per degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;

b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:

1. agenti nervini per guerra chimica:

a. O-alchil (uguale o inferiore a C 10 , incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali:

Sarin (GB):O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e

Soman (GD):O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);

b. O-alchil (uguale o inferiore a C 10 , incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali:

Tabun (GA):O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);

c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C 10 , incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9);

2. agenti vescicanti per guerra chimica:

a. ipriti allo zolfo, quali:

1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5);

2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2);

ML7 b. 2. a. (segue)

3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8);

b. lewisiti, quali:

1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c. ipriti all'azoto, quali:

1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:

a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2);

4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:

a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4-diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) (agente arancione) (CAS 39277-47-9);

c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:

1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali:

DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3);

2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C 10 , incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali:

QL: O-etil-2-di-isopropilammino e metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

ML7 c. (segue)

3. clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);

4. clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

d. «agenti antisommossa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:

1. á-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) (CA) (CAS 5798-79-8);

2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinetrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruoro (ù-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b, f)-1,4-ossazina, (CR) (CAS 257-07-8);

5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina (cloruro di fenarsazina) (adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);

6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1: Il punto ML7.d non si applica agli «agenti antisommossa» singolarmente confezionati per difesa personale.

Nota 2: Il punto ML7.d non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.

e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:

1. materiali o agenti di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d; o

2. agenti per guerra chimica costituiti dai precursori di cui al punto ML7.c;

f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:

1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati;

2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b e loro componenti appositamente progettati;

3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui al punto ML7.a o ML7.b.

Nota: Il punto ML7.f.1 comprende:

a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;

b. gli indumenti protettivi.

NB: Per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

ML7 (segue)

g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui al punto ML7.a, ML7.b o ML7.d, e loro componenti appositamente progettati.

Nota: Il punto ML7.g non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.

NB: Cfr. anche voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

h. «biopolimeri» appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui al punto ML7.b e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

i. «biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1. «biocatalizzatori» appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui al punto ML7.b, risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

2. sistemi biologici, come segue: «vettori di espressione», virus o colture di cellule contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei «biocatalizzatori» di cui al punto ML7.i.1.

Nota 1: I punti ML7.b e ML7.d non si applicano alle seguenti sostanze:

a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. voce 1C450.a.5 dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;

b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);

c. cloro (CAS 7782-50-5);

d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr. voce 1C450.a.4 dell'elenco dell'UE dei beni a duplice uso;

e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8);

f. non utilizzato dal 2004;

g. bromuro di xilile, orto-: (CAS 89-92-9), meta-: (CAS 620-13-3), para-: (CAS 104-81-4);

h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);

i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);

j. bromo acetone (CAS 598-31-2);

k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);

l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0);

m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);

ML7 Nota 1: (segue)

n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2: Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui ai punti ML7.h e ML7.i.2 sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

ML8 «Materiali energetici», e relative sostanze, come segue:

NB 1: Cfr. anche voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

NB 2: Per le cariche e i dispositivi, cfr. il punto ML4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Note tecniche

1. Ai fini del punto ML8, il termine «miscela» si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci del punto ML8.

2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci del punto ML8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (per esempio il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante).

a. «esplosivi», come segue, e relative miscele:

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1);

2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 11907-74-1);

4. CL-20 (HNIW o esanitroesaziosowurtzitano) (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci ML8.g.3 e g.4 per i relativi «precursori»);

5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);

9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3'-diammino-2,2',4,4',6,6'-esanitrobifenolo o dipicrammide) (CAS 17215-44-0);

ML8 a. (segue)

11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8);

12. furazani, come segue:

a. DAAOF (diamminoazossifurazano);

b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3);

13. HMX e derivati (cfr. anche ML8.g.5 per i relativi «precursori»), come segue:

a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7- tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) (CAS 2691-41-0);

b. difluoroamminati analoghi di HMX;

c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazobiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) (CAS 130256-72-3);

14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9);

15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0);

16. imidazoli, come segue:

a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);

b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0);

c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);

d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);

e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo);

17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);

18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9);

19. polinitrocubani con più di 4 gruppi nitro;

20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) (CAS 38082-89-2);

21. RDX e derivati, come segue:

a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5 -trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) (CAS 121-82-4);

b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) (CAS 115029-35-1);

22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2);

23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6) (cfr. anche ML8.g.7 per i relativi «precursori»);

24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);

ML8 a. (segue)

25. tetrazoli, come segue:

a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);

b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);

26. tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8);

27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazodecalina) (CAS 135877-16-6) (cfr. anche punto ML8.g.6 per i relativi «precursori»);

28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (cfr. anche punto ML8.g.2 per i relativi «precursori»);

29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7);

30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazina) (CAS 229176-04-9);

31. triazine, come segue:

a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0);

b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) (CAS 130400-13-4);

32. triazoli, come segue:

a. 5-azido-2-nitrotriazolo;

b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) (CAS 1614-08-0);

c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);

d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo]ammina);

e. DBT (3,3'-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4);

f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9);

g. NTDNA (2-nitrotriazolo 5-dinitrammide) (CAS 75393-84-9);

h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);

i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo);

j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) (CAS 25243-36-1);

33. esplosivi non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi una delle caratteristiche seguenti:

a. una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o

b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);

34. esplosivi organici non elencati altrove nel punto ML8.a e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. sono in grado di produrre pressioni di detonazione uguali o superiori a 25 Gpa (250 Kbar) e

b. restano stabili per un periodo uguale o superiore a 5 minuti a temperature uguali o superiori a 523 K (250 °C);

ML8 (segue)

b. «propellenti», come segue:

1. qualsiasi «propellente» solido che rientri nella classe 1.1 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 250 secondi per composti non metallizzati, o maggiore di 270 secondi per composti di alluminio;

2. qualsiasi «propellente» solido che rientri nella classe 1.3 delle Nazioni Unite, avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di 230 secondi per composti non alogenati, 250 secondi per composti non metallizzati e 266 secondi per composti metallizzati;

3. «propellenti» dotati di forza costante superiore a 1.200 Kjoule/kg;

4. «propellenti» che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C);

5. «propellenti» basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (– 40 °C);

6. qualsiasi «propellente» che contenga sostanze di cui al punto ML8.a;

7. «propellenti», non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettati per uso militare;

c. materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:

1. combustibili per aeromobili appositamente concepiti per uso militare;

2. alano (ibrido di alluminio (CAS 7784-21-6);

3. carborani; decaborano (CAS 17702-41-9); pentaborani (CAS 19624-22-7 e 18433-84-6) e relativi derivati;

4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche punti ML8.d.8 e d.9 per i derivati ossidanti dell'idrazina):

a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%;

b. monometilidrazina (CAS 60-34-4);

c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);

d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

5. combustibili metallici sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, con tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

a. «metalli», come segue, e relative miscele:

1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 μm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;

ML8 c. 5. (segue)

b. miscele contenenti uno degli elementi seguenti:

1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm; o

2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85% e dimensioni delle particelle inferiori a 60 μm;

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati o i palmitati metallici [chiamati anche Octal (CAS 637-12-7)] e i gelificanti M1, M2 e M3;

7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;

8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 μm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99%;

9. sub-idruri di titanio (TiH n ) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;

Nota 1: I combustibili per aeromobili di cui al punto ML8.c.1 sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.

Nota 2: Il punto ML8.c.4.a non si applica alle miscele di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

Nota 3: Il punto ML8.c.5 si applica agli esplosivi e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 4: Il punto ML8.c.5.b.2 non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20%).

d. ossidanti, come segue, e relative miscele:

1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR12) (CAS 140456-78-6);

2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9);

3. composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:

a. altri alogeni;

b. ossigeno; o

c. azoto;

Nota 1: Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2). Cfr. voce 1C238 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

Nota 2: Il punto ML8.d.3 non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7);

5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2);

6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2);

7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8);

ML8 d. (segue)

8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);

9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);

10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Nota: Il punto ML8.d.10 non si applica all'acido nitrico fumante rosso non inibito.

e. leganti, plasticizzanti, monomeri e polimeri, come segue:

1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) (CAS 90683-29-7) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi «precursori»);

2. BAMO (bisazidometilossetano e suoi polimeri) (CAS 17607-20-4) (cfr. anche punto ML8.g.1 per i relativi «precursori»);

3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);

4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);

5. BTTN (trinitrato di butantriolo) (CAS 6659-60-5) (cfr. anche punto ML8.g.8 per i relativi «precursori»);

6. monomeri energetici, plasticizzanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:

a. gruppi nitrici;

b. nitruri;

c. nitrati;

d. nitrazo; o

e. difluoroammino;

7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;

8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);

9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);

11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;

12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);

13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10.000, come segue:

a. poli(epicloroidrindiolo);

b. poli(epicloroidrintriolo);

ML8 e. (segue)

14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486- 82-6 e 85954-06-9);

15. PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano)] (CAS 27814-48-8);

16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano) o poli-NMMO (poli[3-nitratometil-3-metilossetano]) (CAS 84051-81-0);

17. polinitroortocarbonati;

18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0);

f. «additivi», come segue:

1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);

2. BHEGA (bis-2-idrossietilglicolammide) (CAS 17409-41-5);

3. BNO (nitrileossido di butadiene) (CAS 9003-18-3);

4. derivati del ferrocene, come segue:

a. butacene (CAS 125856-62-4);

b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) (CAS 37206-42-l);

c. acidi carbossilici del ferrocene;

d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);

e. altri polimeri derivati dal ferrocene;

5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7);

6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3);

7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);

8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6);

9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);

10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6);

11. MAPO [tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido] (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;

12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) (CAS 85068-72-0);

ML8 f. (segue)

13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);

14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);

15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue:

a. neopentil (diallile) ossi, tris (diottile) fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;

c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;

16. policianodifluoramminoetilenossido;

17. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche (BITA o butilene immina trimessammide), isocianuriche o trimetiladipiche e sostituzioni di 2-metil o 2-etil sull'anello azirdinico;

18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8);

19. ossido ferrico sopraffino (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m2/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 μm;

20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;

21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;

22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8);

g. «precursori» come segue:

NB: Nel punto ML8.g i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici» ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.

1. BCMO (bis-clorometilossetano) (CAS 142173-26-0) (cfr. anche punti ML8.e.1 e ML8.e.2);

2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) (cfr. anche punto ML8.a.28);

3. HBIW (esabenzilesaazoisowurtzitano) (CAS 124782-15-6) (cfr. anche punto ML8.a.4);

4. TAIW (tetraacetildibenzilesaazoisowurtzitano) (cfr. anche punto ML8.a.4) (CAS 182763-60-6);

5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) (CAS 41378-98-7) (cfr. anche punto ML8.a.13);

6. 1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr. anche punto ML8.a.27);

ML8 g. (segue)

7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) (cfr. anche punto ML8.a.23);

8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6) (cfr. anche punto ML8.e.5).

Nota 5: Non utilizzato dal 2009.

Nota 6: Il punto ML8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i «materiali energetici» di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c:

a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);

b. polvere nera;

c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);

d. difluoroammina (CAS 10405-27-3);

e. nitroamido (CAS9056-38-6);

f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);

g. tetranitronaftalina;

h. trinitroanisolo;

i. trinitronaftalina;

j. trinitrossilene;

k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);

l. diottimaleato (CAS 142-16-5);

m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7);

n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;

o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);

p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0;

q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7);

r. etiletilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s. pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5);

t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;

u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) (CAS 82-71-3);

w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti];

x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) (CAS 603-54-3);

y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); (CAS 13114-72-2);

ML8 Nota 6: (segue)

z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile); (CAS 64544-71-4);

aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA)(CAS 119-75-5);

bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitropropanolo(CAS 918-52-5);

dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) (cfr. voce 1C011.d dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

ML9 Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:

NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. Navi e componenti, come segue:

1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

2. navi di superficie, diverse da quelle di cui al punto ML9.a.1, aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:

a. armi automatiche di calibro uguale o superiore a 12,7 mm di cui al punto ML1 o armi di cui ai punti ML2, ML4, ML12 o ML19, o «supporti» o rinforzi per tali armi;

Nota tecnica

Il termine «supporti» si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;

c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. «protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)»; e

2. «sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo» progettato a fini di decontaminazione; o

Note tecniche

1. La «protezione CBRN» è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrapressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria.

2. Il «sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo» è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b, ML5.c o ML11.a e aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. «protezione CBRN»;

2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;

ML9 a. 2. d. (segue)

3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto energia/propulsione o ridurre l'impatto ambientale; o

4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave;

b. motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. potenza all'asse superiore o uguale a 1,12 MW (1.500 hp); e

b. velocità di rotazione uguale o superiore a 700 giri/min;

2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp);

b. inversione rapida;

c. raffreddati a liquido; e

d. totalmente ermetici;

3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. potenza all'asse uguale o superiore a 37,3 KW (50 hp); e

b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale;

4. «sistemi di propulsione indipendenti dall'aria» appositamente progettati per sottomarini.

Nota tecnica

La «propulsione indipendente dall'aria» consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4, la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare.

c. apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

d. reti antisommergibile e reti antisiluri appositamente progettate per uso militare;

e. non utilizzato dal 2003;

f. passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare.

Nota: Il punto ML9.f include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondità superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondità. Il punto ML9.f non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione né agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche.

ML9 (segue)

g. cuscinetti silenziosi aventi una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare:

1. sospensioni a gas o magnetiche;

2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o

3. controlli per la soppressione delle vibrazioni.

ML10 «Aeromobili», «veicoli più leggeri dell'aria», veicoli aerei senza equipaggio, motori aeronautici ed apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue:

NB: Per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. punto ML11.

a. «aeromobili» da combattimento e loro componenti appositamente progettati;

b. altri «aeromobili» e «veicoli più leggeri dell'aria» appositamente progettati o modificati per uso militare, inclusi la ricognizione militare, l'attacco, l'addestramento militare, il trasporto ed il lancio di truppe o di equipaggiamenti militari, il supporto logistico, e loro componenti appositamente progettati;

c. veicoli aerei senza equipaggio e relative apparecchiature, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. veicoli aerei senza equipaggio, inclusi veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e «veicoli più leggeri dell'aria»;

2. loro lanciatori e assiemi di supporto a terra;

3. relative apparecchiature di comando e controllo;

d. motori aeronautici appositamente progettati o modificati per uso militare e loro componenti appositamente progettati;

e. attrezzature aviotrasportate, comprese le attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate per l'uso con gli «aeromobili» di cui al punto ML10.a o ML10.b o con i motori aeronautici di cui al punto ML10.d, e loro componenti appositamente progettati;

f. dispositivi ed apparecchiature per il rifornimento sotto pressione, apparecchiature appositamente progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte ed apparecchiature a terra, appositamente progettati per gli «aeromobili» di cui al punto ML10.a o ML10.b, o per i motori aeronautici di cui al punto ML10.d;

g. caschi militari di protezione e maschere di protezione e loro componenti appositamente progettati, apparecchiature di pressurizzazione per la respirazione e tute di volo parzialmente pressurizzate per l'impiego in «aeromobili», tute anti-g, convertitori di ossigeno liquido usati per «aeromobili» o missili, eiettori e dispositivi pirotecnici di eiezione d'emergenza di personale da «aeromobili»;

h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE,

2. paracadute frenanti;

3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione);

ML10 (segue)

i. sistemi automatici di guida per carichi paracadutati; apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare per lanci con apertura controllata a qualsiasi altezza, comprese le apparecchiature per l'uso dell'ossigeno.

Nota 1: Il punto ML10.b non si applica agli «aeromobili», o relative varianti, appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e

b. certificati per uso civile dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato membro o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar.

Nota 2: Il punto ML10.d non si applica a:

a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare e successivamente certificati dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato membro o di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar per l'impiego su «aeromobili civili», o loro componenti appositamente progettati;

b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per veicoli aerei senza equipaggio.

Nota 3: I punti ML10.b e ML10.d, per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per «aeromobili» o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare.

ML11 Apparecchiature elettroniche non indicate in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare;

Nota: Il punto ML11.a comprende:

a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) (cioè, apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di controdisturbo;

b. tubi ad agilità di frequenza;

c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio;

d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar;

e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura;

f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche;

ML11 a. Nota: (segue)

g. apparecchiature di guida e navigazione.

h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica;

i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence;

j. «sistemi automatizzati di comando e di controllo».

NB: Per il «software» associato al «sistema radio definito dal software» (SDR), cfr. punto ML21.

b. apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS).

ML12 Sistemi d'arma ad energia cinetica ad alta velocità e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica.

NB: Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. punti da ML1 a ML4.

Nota 1: Il punto ML12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica:

a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocità maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido;

b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia, di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; interfacce elettriche tra l'alimentazione di energia, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta;

c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno;

d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili.

Nota 2: Il punto ML12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione:

a. elettromagnetico;

b. elettrotermico;

c. a plasma;

d. a gas leggero; o

e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi).

ML13 Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue:

a. piastre blindate aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o

2. impiegabili per uso militare;

b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati;

c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari o a standard nazionali equiparabili, e loro componenti appositamente progettati (ossia il guscio, la cuffia e l'imbottitura di conforto degli elmetti);

d. indumenti antibalistici e protettivi fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o equivalenti, e loro componenti appositamente progettati.

Nota 1: Il punto ML13.b include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari.

Nota 2: Il punto ML13.c non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio.

Nota 3: I punti ML13.c e ML13.d non si applicano agli elmetti né agli indumenti antibalistici o protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale.

Nota 4: Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dal punto ML13 sono quelli appositamente progettati per uso militare.

NB 1: Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

NB 2: Per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML14 «Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui al punto ML1 o ML2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati.

Nota tecnica

Il termine «apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di «aeromobili» teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di «aeromobili» teleguidati, di unità di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri.

Nota 1: Il punto ML14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare.

Nota 2: Il punto ML14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive.

ML15 Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini;

b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche;

c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini;

d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica;

e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar;

f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai punti da ML15.a a ML15.e.

Nota: Il punto ML15.f comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione.

Nota 1: Al punto ML15, il termine componenti appositamente progettati comprende i materiali seguenti quando appositamente progettati per uso militare:

a. tubi convertitori di immagine all'infrarosso;

b. tubi intensificatori di immagine (non della prima generazione);

c. placche a microcanali;

d. tubi di telecamere a bassa luminosità;

e. assiemi di rilevazione (compresi i sistemi elettronici di interconnessione elettronica o di lettura);

f. tubi piroelettrici per telecamere;

g. sistemi di raffreddamento per sistemi di visione;

h. otturatori a scatto elettrico, del tipo a funzione fotocromatica o elettroottica, aventi tempi di chiusura inferiori a 100 μs, ad esclusione di otturatori che sono parti essenziali di cineprese ad alta velocità;

i. invertitori di immagine a fibra ottica;

j. fotocatodi a semiconduttori composti.

Nota 2: Il punto ML15 non si applica ai «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli.

NB: Per la classificazione dei congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. punti ML1, ML2 e ML5.a.

NB: Cfr. anche voci 6A002.a.2 e 6A002.b dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

ML16 Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati il cui uso in un prodotto oggetto del presente elenco è identificabile dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione, ed appositamente progettati per qualsiasi prodotto di cui ai punti da ML1 a ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 o ML19.

ML17 Apparecchiature varie, materiali e «biblioteche», come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. autorespiratori subacquei ed apparecchiature per il nuoto subacqueo, come segue:

1. apparecchiature a circuito chiuso e semichiuso (a rigenerazione d'aria) appositamente progettate per uso militare (cioè appositamente progettate per essere amagnetiche);

2. componenti appositamente progettati per essere impiegati per la conversione all'uso militare di apparecchiature a circuito aperto;

3. articoli esclusivamente progettati per uso militare in combinazione con autorespiratori subacquei ed apparecchiature di nuoto subacqueo;

b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare;

c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare;

d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento;

e. «robot», unità di comando di «robot» e «dispositivi di estremità» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare;

2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilità superiore a 839 K (566 °C); o

3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto ad impulsi elettromagnetici (EMP);

Nota tecnica

L'espressione «impulsi elettromagnetici» non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine.

f. «biblioteche» (parametric technical databases) appositamente progettate per uso militare con le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i «reattori nucleari», appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o «modificati» per uso militare;

h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

i. simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari;

j. officine mobili appositamente progettate o «modificate» per la manutenzione di apparecchiature militari;

k. generatori da campo appositamente progettati o «modificati» per uso militare;

l. container appositamente progettati o «modificati» per uso militare;

m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare;

ML17 (segue)

n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo «sviluppo» dei prodotti di cui ai punti ML4, ML6, ML9 o ML10;

o. apparecchiature di protezione laser (ad esempio, protezione degli occhi e dei sensori) appositamente progettate per uso militare.

p. «celle a combustibile» diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente progettate o «modificate» per uso militare.

Note tecniche

1. Ai fini del punto ML17, il termine «biblioteca» (parametric technical database) significa una raccolta di informazioni tecniche di natura militare, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di apparecchiature o sistemi militari.

2. Ai fini del punto ML17, per «modificato» si intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacità equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare.

ML18 Apparecchiature di produzione e relativi componenti, come segue:

a. apparecchiature di «produzione» appositamente progettate o modificate per la «produzione» dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e loro componenti appositamente progettati;

b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

Nota tecnica

Ai fini del punto ML18, il termine «produzione» comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo.

Nota: I punti ML18.a e ML18.b comprendono le seguenti apparecchiature:

a. nitratori di tipo continuo;

b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti:

1. azionati da uno o più motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp);

2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o

3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg;

c. presse per disidratazione;

d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari;

e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi;

f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacità di prodotto superiore a 227 kg;

g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi;

h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli esplosivi militari;

i. apparecchiature per ottenere sia la sfericità che l'uniformità delle particelle della polvere metallica di cui al punto ML8.c.8;

j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui al punto ML8.c.3.

ML19 Sistemi d'arma ad energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. sistemi a «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo;

d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi di cui ai punti da ML19.a a ML19.c, o per la difesa contro tali sistemi;

e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui al punto ML19;

f. sistemi «laser» a impulsi o ad onda continua appositamente progettati per causare cecità permanente alla visione non corretta, cioè alla visione a occhio nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva.

Nota 1: I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dal punto ML19 includono i sistemi le cui possibilità derivano dall'applicazione controllata di:

a. «laser» a impulsi o ad onda continua di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali;

b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva;

c. emettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante.

Nota 2: Il punto ML19 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta:

a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile;

b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio;

c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo;

d. apparecchiature di manipolazione, di propagazione o di puntamento del fascio;

e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli;

f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase;

g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno;

h. componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»;

i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi;

j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia;

k. nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi.

ML20 Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (– 170 °C);

Nota: Il punto ML20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricità, come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche.

b. apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti e trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto.

Nota: Il punto ML20.b non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore.

ML21 «Software», come segue:

a. «software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o la «utilizzazione» di apparecchiature, materiali o «software» contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

b. «software» specifico, diverso da quello di cui al punto ML21.a, come segue:

1. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari;

2. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari;

3. «software» per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche;

4. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, comunicazione, controllo e informazione (C 3 I) o applicazioni di comando, comunicazione, controllo, computer e informazione (C 4 I);

c. «software» non indicato ai punti ML21.a o ML21.b appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE.

ML22 «Tecnologia», come segue:

a. «tecnologia», diversa dalla tecnologia specificata al punto ML22.b, «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione» o alla «utilizzazione» dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;

b. «tecnologia», come segue:

1. «tecnologia» «necessaria» per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati;

2. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo» e alla «produzione» di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche;

ML22 b. (segue)

3. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione» o alla «utilizzazione» di agenti tossici, attrezzature o relativi componenti di cui ai punti da ML7.a a ML7.g;

4. «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione» o alla «utilizzazione» dei «biopolimeri» o delle colture di cellule specifiche di cui al punto ML7.h;

5. «tecnologia» «necessaria» esclusivamente per l'incorporazione dei «biocatalizzatori» di cui al punto ML7.i.l in sostanze vettori militari o materiali militari.

Nota 1: La «tecnologia» «necessaria» allo «sviluppo», alla «produzione» o alla «utilizzazione» dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco delle attrezzature militari dell'UE.

Nota 2: Il punto ML22 non si applica:

a. alla «tecnologia» minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) e la riparazione di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o per quei prodotti la cui esportazione sia stata autorizzata;

b. alla «tecnologia» di «pubblico dominio», «per la ricerca scientifica di base» e per le informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti;

c. alla «tecnologia» per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile.

DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO

Le definizioni dei termini usati nel presente elenco sono le seguenti:

Nota 1: Le definizioni si applicano in tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco.

Nota 2: Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati tra «virgolette doppie». Le definizioni di termini tra «virgolette singole» sono riportate in una nota tecnica che segue la pertinente voce. Negli altri casi hanno il significato comunemente accettato (dizionario).

ML7 «Adattato per essere utilizzato in guerra»

Qualsiasi modifica o selezione (tale da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) volta ad accrescere l'efficacia nel produrre il numero di vittime umane o animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente.

ML8 «Additivi»

Sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualità.

ML8, ML9 e ML10 «Aeromobile»

Veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante.

ML11 «Sistemi automatizzati di comando e di controllo»

Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unità, della nave, della sottounità o delle armi soggette al comando. Ciò si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore.

ML22 «Ricerca scientifica di base»

Lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici.

ML7, 22 «Biocatalizzatori»

Enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione.

Nota tecnica

Per «enzimi» si intendono i «biocatalizzatori» per specifiche reazioni chimiche o biochimiche.

ML7, 22 «Biopolimeri»

Macromolecole biologiche come segue:

a. enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche;

b. anticorpi, monoclonali, policlonali o anti-idiotipici;

c. recettori appositamente progettati o trattati.

Note tecniche

1. Per «anticorpi anti-idiotipici» si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi.

2. Per «anticorpi monoclonali» si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule.

3. Per «anticorpi policlonali» si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e è prodotto da più di un clone di cellule.

4. Per «recettori» si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche.

ML10 «Aeromobile civile»

Gli «aeromobili» elencati per deliberazione nelle liste pubbliche di certificazione di navigabilità aerea emesse dai servizi dell'aviazione civile per linee commerciali civili nazionali ed internazionali o per uso dichiaratamente civile, privato o di affari.

ML21, 22 «Sviluppo»

È relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche.

ML17 «Dispositivi di estremità»

Pinze, unità attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del «robot».

Nota tecnica

«Unità attiva di lavorazione»: dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilità al pezzo da lavorare.

ML4, 8 «Materiali energetici»

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. «Esplosivi», «Materiali pirotecnici» e «Propellenti» sono sottoclassi dei materiali energetici.

ML8, 18 «Esplosivi»

Sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione.

ML7 «Vettori di espressione»

Portatori (cioè plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti.

ML 17 «Cella a combustibile»

Un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricità a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna.

ML13 «Materiali fibrosi o filamentosi»

Comprendono:

a. monofilamenti continui;

b. filati e fasci di fibre continui;

c. nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria;

d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate;

e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza;

f. pasta di poliammide aromatica.

ML15 «Tubi intensificatori di immagine di prima generazione»

Tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali.

ML22 «Di pubblico dominio»

Si applica al presente elenco e qualifica la «tecnologia» o il «software» disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione.

Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una «tecnologia» o «software» di essere considerati come «di pubblico dominio».

ML5, 19 «Laser»

Assieme di componenti in grado di produrre nel tempo e nello spazio luce coerente amplificata per emissione stimolata di radiazione.

ML10 «Veicoli più leggeri dell'aria»

Palloni e dirigibili che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas più leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno.

ML17 «Reattore nucleare»

Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione.

ML8 «Precursori»

Specialità chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi.

ML21, 22 «Produzione»

Comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualità.

ML8 «Propellenti»

Sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantità di gas caldi a velocità controllate per effettuare un lavoro meccanico.

ML4, 8 «Prodotti pirotecnici»

Miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocità controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantità di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I prodotti piroforici sono un sottogruppo di prodotti pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria.

ML22 «Necessaria»

Nel modo in cui è applicato alla «tecnologia», si riferisce soltanto a quella porzione di «tecnologia» particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale «tecnologia» «necessaria» può essere condivisa da prodotti differenti.

ML7 «Agenti antisommossa»

Sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacità fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli «agenti antisommossa»).

ML17 «Robot»

Meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che può utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti:

a. in grado di eseguire più funzioni;

b. in grado di posizionare o orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale;

c. avente tre o più dispositivi di asservimento ad anello chiuso o aperto (compresi i motori passo-passo); e

d. dotato di «programmabilità accessibile all'utente» usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che può essere un controllore logico programmabile, ad esempio senza intervento meccanico.

Nota: La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti:

1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando;

2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioè dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici;

3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o più assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche;

4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioè dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. Il programma è variabile, ma la sequenza è attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente;

5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrale di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare.

ML21 «Software»

Raccolta di uno o più «programmi» o «microprogrammi» fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione.

ML19 «Qualificato per impiego spaziale»

Dispositivi progettati, fabbricati e controllati per rispondere a speciali requisiti elettrici, meccanici o ambientali necessari per il lancio e l'impiego di satelliti o di sistemi per il volo ad alte quote funzionanti ad altitudini uguali o superiori a 100 km.

ML8, 20 «Superconduttori»

Materiali, cioè metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioè che possono raggiungere una conduttività elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule).

Nota tecnica

Lo stato «superconduttore» di un materiale è individualmente caratterizzato da una «temperatura critica», un campo magnetico critico, che è funzione della temperatura ed una densità di corrente critica che è funzione sia del campo magnetico che della temperatura.

ML22 «Tecnologia»

Informazioni specifiche necessarie allo «sviluppo», «produzione», o «utilizzazione» di un prodotto. L'informazione può rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.

Note tecniche

1. I «dati tecnici» possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura.

2. La «assistenza tecnica» può rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza e può comportare il trasferimento di «dati tecnici».

ML21, 22 «Utilizzazione»

Funzionamento, installazione (inclusa installazione in sito), manutenzione (verifiche), riparazione, revisione e rimessa a nuovo.

 

(4) Allegato così sostituito dall'art. 1, paragrafo 1, Direttiva 22 novembre 2010, n. 2010/80/UE.


Dir. 2009/81/CE del 13 luglio 2009
relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 20 agosto 2009, n. L 216.
(2) La presente direttiva è entrata in vigore il 21 agosto 2009.

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (4),

considerando quanto segue:

 

(1) La sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro nei settori sia della difesa che della sicurezza.

(2) La formazione progressiva di un mercato europeo dei materiali per la difesa è indispensabile al rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea e allo sviluppo delle capacità militari necessarie per attuare la politica europea di sicurezza e di difesa.

(3) Gli Stati membri concordano sulla necessità di promuovere, sviluppare e sostenere una base industriale e tecnologica di difesa europea imperniata sulla capacità, competente e competitiva. Al fine di conseguire tale obiettivo, gli Stati membri possono avvalersi di strumenti diversi, in conformità del diritto comunitario, mirando ad un reale mercato europeo dei materiali per la difesa e ad instaurare condizioni uniformi a livello sia europeo che globale. Essi dovrebbero inoltre contribuire a sviluppare in profondità la diversificazione della base dei fornitori collegati alla difesa europea, in particolare sostenendo il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) e dei fornitori non usuali nella base industriale e tecnologica di difesa europea, promuovendo la cooperazione industriale e incentivando i fornitori a livello inferiore efficienti e reattivi. In tale contesto, dovrebbero tener conto della comunicazione interpretativa della Commissione del7 dicembre 2006 sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa e della comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2007 su una strategia per un'industria europea della difesa più forte e competitiva.

(4) Una condizione per la creazione di un mercato europeo dei materiali per la difesa è l'elaborazione di un quadro legislativo adeguato. Nel settore degli appalti ciò richiede un coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che soddisfi i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal trattato.

(5) Per conseguire tale obiettivo, nella sua risoluzione del17 novembre 2005 sul Libro verde «Gli appalti pubblici della difesa» (5), il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di elaborare una direttiva che tenga conto in particolar modo degli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza, sviluppi ulteriormente la politica estera e di sicurezza comune, contribuisca al rafforzamento della coesione europea e salvaguardi il carattere di «potenza civile» dell'Unione.

(6) Un miglior coordinamento delle procedure di aggiudicazione, ad esempio per gli appalti concernenti i servizi logistici, il trasporto e il deposito, è inoltre potenzialmente in grado di diminuire i costi nel settore della difesa e di ridurre considerevolmente l'impatto ambientale del settore.

(7) Tali procedure dovrebbero riflettere l'approccio globale dell'Unione in materia di sicurezza, che risponde alle evoluzioni dell'ambiente strategico. Con l'emergere di minacce asimmetriche e transnazionali, il confine fra sicurezza interna ed esterna e militare e non militare diventa sempre meno netto.

(8) Il materiale di difesa e di sicurezza è essenziale tanto per la sicurezza e la sovranità degli Stati membri quanto per l'autonomia dell'Unione. Di conseguenza, l'acquisto di beni e servizi nei settori della difesa e della sicurezza presenta spesso un carattere sensibile.

(9) Ne risultano esigenze particolari, specialmente nei settori della sicurezza dell'approvvigionamento e della sicurezza delle informazioni. Tali esigenze riguardano soprattutto l'acquisto di armi, di munizioni e di materiale bellico, nonché i servizi e i lavori ad essi strettamente connessi, destinati alle forze armate, ma anche determinati acquisti particolarmente sensibili nel settore della sicurezza non militare. In tali settori l'assenza di regimi normativi a livello dell'Unione ostacola la trasparenza sui mercati della difesa e della sicurezza tra gli Stati membri. Occorre migliorare rapidamente questa situazione. Sarebbe particolarmente utile istituire un regime normativo a livello dell'Unione in materia di sicurezza delle informazioni, che comprenda il riconoscimento reciproco dei nulla osta nazionali di sicurezza e consenta lo scambio di informazioni classificate tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e le imprese europee. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure concrete per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento tra uno Stato membro e l'altro, puntando sulla progressiva istituzione di un sistema di garanzie appropriate.

(10) Ai fini della presente direttiva, per materiale militare si dovrebbero intendere in particolare i tipi di prodotti compresi nell'elenco di armi, munizioni e materiale bellico adottato dal Consiglio con la decisione 255/58 del15 aprile 1958 (6) e gli Stati membri possono limitarsi ad usare solo tale elenco per il recepimento della presente direttiva. Tale elenco comprende solo materiale progettato, sviluppato e prodotto a fini specificamente militari. L'elenco è tuttavia generico e va interpretato in senso lato, alla luce dell'evolvere della tecnologia, delle politiche in materia di appalti pubblici e delle esigenze militari che portano allo sviluppo di nuovi tipi di materiale, ad esempio sulla base dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. Ai fini della presente direttiva, i «materiali militari» dovrebbero comprendere anche prodotti che, sebbene originariamente concepiti per uso civile, sono successivamente adattati a fini militari ed impiegati come armi, munizioni o materiale bellico.

(11) Nel settore specifico della sicurezza non militare, la presente direttiva dovrebbe applicarsi agli appalti aventi caratteristiche simili a quelle degli appalti nel settore della difesa e che sono altrettanto sensibili. Può trattarsi, in particolare, di aree in cui forze militari e non militari cooperano per adempiere alle stesse missioni e/o in cui lo scopo dell'appalto è di proteggere la sicurezza dell'Unione europea e/o degli Stati membri sul loro territorio o al di là di esso da gravi minacce provenienti da attori non militari e/o non governativi. Ciò può comprendere, ad esempio, la protezione delle frontiere, le attività di polizia e le missioni per la gestione delle crisi.

(12) La presente direttiva dovrebbe tener conto delle esigenze dell'autorità/dell'ente aggiudicatore per l'intero ciclo di vita dei prodotti, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale, produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione, logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento. Tali fasi comprendono, ad esempio, studi, valutazione, deposito, trasporto, integrazione, assistenza, smantellamento, distruzione e tutti gli altri servizi connessi al progetto originario. Taluni appalti possono comprendere la fornitura di parti, componenti e/o sottoassiemi da incorporare o apporre sui prodotti e/o la fornitura di strumenti specifici, impianti di prova o supporto.

(13) Ai fini della presente direttiva, «ricerca e sviluppo» dovrebbe coprire la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale. La ricerca di base comprende lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche particolari. Anche la ricerca applicata comprende lavori originali svolti per acquisire nuove conoscenze. Tuttavia, essa è diretta in primo luogo verso un fine o obiettivo pratico particolare. Lo sviluppo sperimentale comprende l'attività basata sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca e/o dall'esperienza pratica, al fine di iniziare la produzione di nuovi materiali, prodotti o dispositivi, mettere in atto nuovi processi, sistemi e servizi o migliorare considerevolmente quelli che già esistono. Lo sviluppo sperimentale può comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo.

«Ricerca e sviluppo» non comprende la costruzione e la qualificazione di prototipi di preproduzione, attrezzature e ingegneria industriale, progettazione o produzione industriale.

(14) La presente direttiva dovrebbe tener conto delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore per i lavori e i servizi che, sebbene non direttamente collegati alla fornitura di materiale militare o sensibile, sono necessari per soddisfare taluni requisiti militari o di sicurezza.

(15) L'aggiudicazione di appalti conclusi negli Stati membri da parte degli enti aggiudicatori di cui alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali , e da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

Gli obblighi in termini di trasparenza e concorrenza per gli appalti al di sotto delle soglie per l'applicazione della presente direttiva dovrebbero essere definiti dagli Stati membri nel rispetto di tali principi e tenendo conto, in particolare, delle fattispecie in cui è presente un interesse transfrontaliero. Spetta, in particolare, agli Stati membri stabilire le modalità più idonee per l'aggiudicazione di tali appalti.

Per gli appalti con valore superiore a una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate sui principi citati, in modo da garantirne gli effetti e l'apertura effettiva degli appalti alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme ed ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

(16) Il trattato, agli articoli 30, 45, 46, 55 e 296, prevede eccezioni specifiche all'applicazione dei principi da esso stesso fissati e, di conseguenza, all'applicazione del diritto derivato da tali principi. Ne consegue che nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire di imporre o applicare le misure che si rendessero necessarie per salvaguardare interessi riconosciuti come legittimi da tali disposizioni del trattato.

Ciò significa, in particolare, che l'aggiudicazione di appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva ne può essere esclusa per giustificati motivi di pubblica sicurezza o se ciò è necessario per la protezione di interessi essenziali di uno Stato membro in materia di sicurezza. Può trattarsi di appalti nei settori sia della difesa che della sicurezza che necessitano di così estremo rigore per la sicurezza dell'approvvigionamento o che sono talmente riservati e/o importanti per la sovranità nazionale che neppure le disposizioni specifiche della presente direttiva sono sufficienti per salvaguardare gli interessi essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza, la cui definizione è di esclusiva competenza degli Stati membri.

(17) Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, la possibilità di ricorrere a tali eccezioni dovrebbe essere interpretata in modo da non ampliarne l'effetto al di là di quanto è strettamente necessario per tutelare gli interessi legittimi che tali articoli permettono di salvaguardare. Pertanto, la mancata applicazione della presente direttiva deve, al contempo, essere proporzionata agli obiettivi perseguiti e ostacolare il meno possibile la libera circolazione delle merci e la libera prestazione di servizi.

(18) Gli appalti di armi, munizioni e materiale bellico aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori che operano nel settore della difesa sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. Anche gli altri appalti disciplinati dalla presente direttiva sono esclusi dall'applicazione dell'AAP in virtù dell'articolo XXIII dello stesso. L'articolo 296 del trattato e l'articolo XXIII, paragrafo1, dell'AAP hanno un ambito di applicazione diverso e sono soggetti a norme diverse per il ricorso giurisdizionale. Gli Stati membri possono comunque fare riferimento all'articolo XXIII, paragrafo 1, dell'AAP nei casi in cui non sia possibile invocare l'articolo 296 del trattato. Le due disposizioni devono quindi rispettare condizioni d'applicazione diverse.

Tale esclusione significa inoltre che, nel contesto specifico degli appalti della difesa e della sicurezza, gli Stati membri conservano la facoltà di decidere se le loro amministrazioni aggiudicatrici/i loro enti aggiudicatori possano o meno consentire ad operatori economici di paesi terzi di partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti. Essi dovrebbero prendere tale decisione sulla base del rapporto qualità/prezzo, riconoscendo la necessità di una base industriale e tecnologica di difesa europea che sia globalmente competitiva, l'importanza di mercati aperti ed equi e il conseguimento di vantaggi reciproci. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per una crescente apertura dei mercati. I loro partner dovrebbero inoltre fornire segnali di apertura, sulla base delle norme concordate a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda una concorrenza aperta e leale.

(19) Un contratto può essere considerato un appalto di lavori solo se il suo oggetto mira specificamente a realizzare attività relative alla divisione 45 del «Vocabolario comune per gli appalti» previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) («CPV»), anche se il contratto comprende la prestazione di altri servizi necessari alla realizzazione di tali attività. Gli appalti di servizi possono, in determinati casi, includere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto e costituiscono, quindi, solo una conseguenza eventuale o un completamento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualifica di appalto di lavori per il contratto in questione.

(20) Gli appalti della difesa e della sicurezza contengono spesso informazioni classificate, per le quali le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello Stato membro interessato, per motivi di sicurezza, richiedono la protezione da un accesso non autorizzato. Nel settore militare, gli Stati membri dispongono di sistemi di classificazione di tali informazioni per scopi militari. Tuttavia, nel settore della sicurezza non militare, esiste maggiore diversità tra le prassi degli Stati membri quando altre informazioni devono essere protette in modo simile. Occorre dunque ricorrere a un concetto che tenga conto della diversità delle prassi degli Stati membri e che consenta di inglobare sia il settore militare che quello non militare. In ogni caso, l'aggiudicazione degli appalti in questi settori non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti dalla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il suo regolamento interno, o della decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio.

Inoltre, l'articolo 296, paragrafo 1, lettera a), del trattato conferisce agli Stati membri la possibilità di escludere gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza dalle disposizioni della presente direttiva se l'applicazione di quest'ultima li obbligasse a fornire informazioni la cui divulgazione sia da essi considerata contraria agli interessi essenziali della loro sicurezza. Questo può essere, in particolare, il caso di appalti talmente sensibili da richiedere che la loro stessa esistenza debba essere tenuta segreta.

(21) Dovrebbe essere consentito alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di far ricorso ad accordi quadro, con la conseguenza che è necessario prevedere una definizione degli accordi quadro e delle norme specifiche. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore che concluda un accordo quadro, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, riguardante, in particolare, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se non tutte le condizioni sono state fissate in anticipo, riaprendo il confronto competitivo tra le parti dell'accordo quadro. La riapertura del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, in particolare il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe superare sette anni, tranne nei casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori.

(22) Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. Poiché l'uso della tecnica delle aste elettroniche è verosimilmente destinato a diffondersi, dovrebbe essere data una definizione comunitaria di dette aste ed esse dovrebbero essere disciplinate da norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto di tali principi. A tal fine dovrebbe essere previsto che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine deve inoltre essere possibile stabilire la rispettiva classificazione degli offerenti in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi dell'offerta diversi dal prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza, possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica con mezzi elettronici, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice/ dell'ente aggiudicatore, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di lavori e di servizi che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori, non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche.

(23) Le tecniche di acquisto centralizzato contribuiscono ad aumentare la concorrenza e ad ottimizzare gli acquisti. Di conseguenza, agli Stati membri dovrebbe essere consentito stabilire che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possano acquistare beni, lavori e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza. Pertanto dovrebbe essere stabilita una definizione comunitaria per le centrali di committenza nonché fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate in linea con la direttiva. Un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore tenuto ad applicare la presente direttiva dovrebbe in ogni caso poter agire come centrale di committenza. Nel contempo, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di designare enti pubblici europei non soggetti alla presente direttiva, come l'Agenzia europea per la difesa, quali centrali di committenza, purché questi enti applichino a tali acquisti norme d'appalto che rispettino tutte le disposizioni della presente direttiva.

(24) Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono trovarsi a dover aggiudicare un unico appalto di forniture parzialmente disciplinato dalla presente direttiva, mentre la parte rimanente rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE, oppure non è soggetto alla presente direttiva, alla direttiva 2004/17/CE o alla direttiva 2004/18/CE. Ciò si verifica quando gli appalti in questione non possono, per ragioni obiettive, essere separati e aggiudicati con contratti separati. In questi casi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dovrebbero poter aggiudicare un unico appalto, purché la decisione in tal senso non sia stata presa allo scopo di escludere gli appalti dall'applicazione della presente direttiva, della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE.

(25) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni coordinate genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori. Dato il valore medio degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, è opportuno allineare le soglie di applicazione della presente direttiva a quelle che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori devono già rispettare per l'applicazione della direttiva 2004/17/CE. Le soglie della presente direttiva dovrebbero essere riviste unitamente a quelle della direttiva 2004/17/CE, al momento della revisione di queste ultime soglie.

(26) È opportuno inoltre prevedere casi in cui la presente direttiva non si applica a causa dell'applicabilità di norme specifiche di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali o da intese tra Stati membri e paesi terzi. Le norme contenute in taluni accordi relativi allo stazionamento di truppe di uno Stato membro in un altro Stato membro o in un paese terzo oppure lo stazionamento di truppe di un paese terzo in uno Stato membro dovrebbero altresì precludere l'impiego di procedure d'aggiudicazione previste dalla presente direttiva. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi né ad appalti aggiudicati da organizzazioni internazionali per i propri fini né ad appalti che devono essere aggiudicati da uno Stato membro in conformità di norme applicabili specificatamente a tali organizzazioni.

(27) Nei settori della difesa e della sicurezza, taluni appalti sono talmente sensibili che sarebbe inappropriato applicare la presente direttiva, nonostante la sua specificità. Ciò vale per gli approvvigionamenti forniti dei servizi di intelligence o per gli approvvigionamenti per tutti i tipi di attività d'intelligence, comprese le attività di controspionaggio, quali definite dagli Stati membri. Ciò vale anche per altri acquisti particolarmente sensibili che richiedono un livello di riservatezza estremamente elevato, come ad esempio taluni acquisti destinati alla protezione delle frontiere oppure a combattere il terrorismo o la criminalità organizzata, acquisti relativi alla cifratura, o acquisti destinati specificatamente ad attività d'infiltrazione o ad altre attività analogamente sensibili svolte dalla polizia e dalle forze di sicurezza.

(28) Gli Stati membri conducono spesso programmi in cooperazione per sviluppare congiuntamente nuovi materiali per la difesa. Tali programmi sono particolarmente importanti in quanto aiutano a sviluppare nuove tecnologie e sostengono i costi elevati di ricerca e sviluppo di sistemi d'arma complessi. Alcuni di questi programmi sono gestiti da organizzazioni internazionali, in particolare dall'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) e dalla NATO (attraverso agenzie specifiche), o da agenzie dell'Unione, come l'Agenzia europea per la difesa, che aggiudicano poi gli appalti per conto degli Stati membri. La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a tali appalti. Per altri programmi in cooperazione gli appalti sono aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori di uno Stato membro anche per conto di un altro o di più Stati membri. Anche in questi casi la presente direttiva non dovrebbe applicarsi.

(29) Nel caso in cui le forze armate o le forze di sicurezza degli Stati membri conducano operazioni al di fuori delle frontiere dell'Unione e ove richiesto da esigenze operative, è opportuno autorizzare le amministrazioni aggiudicatrici/ gli enti aggiudicatori dispiegati sul terreno di operazioni a non applicare le norme della presente direttiva quando aggiudicano appalti a operatori economici localizzati nell'area delle operazioni, anche per quanto riguarda forniture civili direttamente collegate alla condotta di tali operazioni.

(30) Data la specificità del settore della difesa e della sicurezza, gli acquisti da parte di un governo di materiali, lavori e servizi da un altro governo dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

(31) Nell'ambito dei servizi, gli appalti relativi all'acquisto o alla locazione di beni immobili o a diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme sugli appalti.

(32) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono in genere prestati da organi o persone designate o selezionate secondo modalità che non possono essere disciplinate dalle norme sugli appalti.

(33) Anche i servizi finanziari sono affidati a persone od organismi a condizioni che non sono compatibili con l'applicazione delle norme sugli appalti.

(34) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria e l'apertura degli appalti di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. La presente direttiva non dovrebbe disciplinare il cofinanziamento di programmi di ricerca e sviluppo. Gli appalti di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice/ all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice/ dall'ente aggiudicatore, non sono quindi disciplinati dalla presente direttiva.

(35) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'inserimento nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'inserimento od il reinserimento dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti a tali laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti.

(36) Ai fini dell'applicazione della presente direttiva agli appalti di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa e a fini di monitoraggio, i servizi dovrebbero essere suddivisi in categorie che corrispondono a particolari voci della nomenclatura CPV ed essere riuniti in due allegati, a seconda del regime al quale sono soggetti. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato II, le pertinenti disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione. Tuttavia, al fine di applicare le disposizioni della presente direttiva anziché quelle della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE, occorre stabilire che i pertinenti appalti di servizi rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(37) Per quanto concerne gli appalti di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, ad appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi transfrontalieri. È necessario monitorare gli appalti degli altri servizi durante tale periodo transitorio prima che sia adottata una decisione sulla piena applicazione della presente direttiva.

(38) È necessario che le specifiche tecniche definite dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori permettano l'apertura degli appalti alla concorrenza. A tal fine deve essere possibile presentare offerte che riflettono la varietà delle soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche dovrebbero, da un lato, essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali. Dall'altro lato, in caso di riferimento alle norme europee o alle norme internazionali o nazionali, comprese le norme specifiche del settore della difesa, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori devono prendere in considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Tale equivalenza può essere valutata in particolare rispetto ai requisiti di interoperatività e di efficienza operativa. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono essere in grado di motivare tale decisione. Esistono d'altronde degli accordi internazionali di normalizzazione che mirano a garantire l'interoperatività delle forze armate e che possono avere forza di legge negli Stati membri. Nei casi in cui si applica uno di questi accordi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono esigere la conformità delle offerte alle norme descritte in detto accordo. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli offerenti siano al corrente degli aspetti ricoperti dai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice/ dall'ente aggiudicatore.

(39) I dettagli delle specifiche tecniche e le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicati, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in un documento equivalente.

(40) I subappaltatori potenziali non dovrebbero essere discriminati a motivo della nazionalità Nel contesto della difesa e della sicurezza può essere appropriato che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori obblighino l'aggiudicatario ad organizzare una gara trasparente e non discriminatoria per l'attribuzione di subappalti a terzi. Tale obbligo può applicarsi a tutti i subappalti o solo a subappalti specifici, scelti dall'amministrazione aggiudicatrice/ dall'ente aggiudicatore.

Inoltre, appare opportuno integrare il diritto dell'offerente a subappaltare con l'opzione offerta allo Stato membro di consentire o imporre alle sue amministrazioni aggiudicatrici/ai suoi enti aggiudicatori di chiedere che i subappalti che rappresentano almeno una certa quota del valore dell'appalto siano attribuiti a terzi con l'intesa che le imprese collegate non devono essere considerate terzi. Qualora sia richiesta tale quota, l'aggiudicatario dovrebbe aggiudicare i subappalti sulla base di una gara trasparente e non discriminatoria, di modo che tutte le imprese interessate abbiano la stessa possibilità di beneficiare dei vantaggi del subappalto. Nel contempo, ciò dovrebbe avvenire senza compromettere il corretto funzionamento della catena di approvvigionamento dell'aggiudicatario. Pertanto, la percentuale che può essere subappaltata a terzi su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore dovrebbe riflettere in modo appropriato l'oggetto e il valore del contratto.

Durante una procedura negoziata o un dialogo competitivo con requisiti di subappalto, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore e gli offerenti possono discutere i relativi requisiti o raccomandazioni al fine di garantire che l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore sia pienamente informato dell'impatto delle diverse opzioni di subappalto, in particolare su costo, qualità o rischio. In ogni caso, i subappaltatori inizialmente proposti dall'aggiudicatario dovrebbero essere liberi di partecipare alle gare organizzate per l'aggiudicazione dei subappalti.

Nel contesto dei mercati della difesa e della sicurezza gli Stati membri e la Commissione dovrebbero altresì incentivare lo sviluppo e la diffusione delle migliori prassi tra gli Stati membri e l'industria europea al fine di promuovere la libera circolazione e la competitività sui mercati del subappalto dell'Unione, nonché la gestione efficace di fornitori e PMI per ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo. Gli Stati membri dovrebbero comunicare a tutti gli aggiudicatari i vantaggi derivanti da appalti trasparenti e aperti alla concorrenza e dalla diversificazione dei fornitori per i subappalti, nonché sviluppare e diffondere la migliore prassi per la gestione della catena di approvvigionamento sui mercati della difesa e della sicurezza.

(41) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

(42) In particolare, le condizioni di esecuzione dell'appalto possono contenere requisiti previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori in materia di sicurezza delle informazioni e di sicurezza dell'approvvigionamento. Tali esigenze sono particolarmente importanti in considerazione del carattere sensibile del materiale oggetto della presente direttiva e riguardano tutta la catena di approvvigionamento.

(43) Al fine di garantire la sicurezza delle informazioni le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono chiedere, in particolare, impegni sia agli aggiudicatari sia ai subappaltatori per la protezione delle informazioni classificate dall'accesso non autorizzato nonché informazioni sufficienti dalle quali risulti che sono in grado di farlo. In mancanza di un regime comunitario in materia di sicurezza delle informazioni, spetta alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori o agli Stati membri definire tali requisiti in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e determinare se considerano i nulla osta di sicurezza rilasciati in conformità della legislazione nazionale di un altro Stato membro equivalenti a quelli rilasciati dalle proprie autorità competenti.

(44) La sicurezza dell'approvvigionamento può comportare una grande varietà di requisiti comprese, ad esempio, le regole interne fra filiale e casa madre in materia di diritti di proprietà intellettuale oppure la prestazione di servizi essenziali, le capacità in termini di manutenzione e revisione per garantire il supporto del materiale acquistato per tutto il ciclo di vita dello stesso.

(45) In ogni caso, nessuna condizione di esecuzione dell'appalto può riguardare esigenze diverse da quelle connesse all'esecuzione stessa dell'appalto.

(46) Le disposizioni legislative, regolamentari e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro si applicano all'esecuzione di un appalto purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di tali obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto.

(47) Gli appalti regolamentati dalla presente direttiva sono caratterizzati da esigenze particolari in termini di complessità, di sicurezza delle informazioni o di sicurezza dell'approvvigionamento. Soddisfare tali esigenze richiede spesso negoziati approfonditi al momento dell'aggiudicazione degli appalti. Di conseguenza, per gli appalti di cui alla presente direttiva, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono utilizzare la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara oltre alla procedura ristretta.

(48) Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che realizzano progetti particolarmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare quali soluzioni tecniche e/o soluzioni giuridico/finanziarie il mercato può offrire. Tale situazione può presentarsi in particolare per l'esecuzione di progetti che richiedono l'integrazione o la combinazione di capacità tecnologiche o operative plurime, o la realizzazione di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. In tal caso il ricorso alla procedura ristretta e alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara non sarebbe praticabile, perché non sarebbe possibile definire l'appalto con precisione sufficiente per consentire ai candidati di formulare le loro offerte. È necessario, dunque, prevedere una procedura flessibile che salvaguardi la concorrenza fra gli operatori economici e consenta alle amministrazioni aggiudicatrici/ agli enti aggiudicatori di esaminare tutti gli aspetti dell'appalto con ciascun candidato. Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo da limitare o distorcere la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte, imponendo nuovi requisiti sostanziali all'aggiudicatario ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello selezionato in quanto ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

(49) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono, avvalendosi di un «dialogo tecnico», sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri, a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.

(50) Circostanze eccezionali potrebbero rendere impossibile o del tutto inappropriato il ricorso alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dovrebbero dunque avere la possibilità di ricorrere, in casi e circostanze ben precisi, alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara.

(51) Talune circostanze dovrebbero essere in parte le stesse previste dalla direttiva 2004/18/CE. A tale proposito, è opportuno in particolare tenere conto del fatto che il materiale militare e di sicurezza è spesso tecnicamente complesso. Di conseguenza, l'incompatibilità e la sproporzione delle difficoltà tecniche di utilizzo e di manutenzione che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara nel caso degli appalti di forniture per consegne addizionali dovrebbero essere valutate alla luce di tale complessità e delle esigenze di interoperatività e di normalizzazione del materiale connesso. Tale è il caso, ad esempio, dell'integrazione di nuove componenti nei sistemi esistenti o della modernizzazione di tali sistemi.

(52) Può accadere che, per talune forniture rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva, un solo operatore economico sia in grado di eseguire l'appalto perché titolare di diritti esclusivi o per ragioni tecniche. In tal caso, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore dovrebbe poter aggiudicare appalti o accordi quadro direttamente a quell'operatore economico. Tuttavia, le ragioni tecniche in base alle quali un solo operatore economico può eseguire un appalto dovrebbero essere rigorosamente definite e giustificate caso per caso. Esse potrebbero comprendere, ad esempio, l'impossibilità rigorosamente tecnica che un candidato diverso dall'operatore economico selezionato consegua gli scopi richiesti o la necessità di utilizzare conoscenze, strumenti o mezzi specifici di cui solo un unico operatore dispone. Si può trattare, ad esempio, di modifiche o riconfigurazioni di materiale particolarmente complesso. Le ragioni tecniche possono anche derivare da requisiti specifici di interoperabilità o sicurezza che devono essere soddisfatti per garantire il funzionamento delle forze armate o delle forze di sicurezza.

(53) Inoltre, la specificità degli appalti oggetto della presente direttiva mostra l'esigenza di prevedere nuove circostanze che possono presentarsi nei settori da essa disciplinati.

(54) Le forze armate degli Stati membri possono essere chiamate ad intervenire in situazioni di crisi all'estero, ad esempio nel quadro di operazioni di mantenimento della pace. Al momento dell'avvio o nel corso di tale intervento, la sicurezza degli Stati membri e delle loro forze armate può rendere necessaria l'aggiudicazione di determinati appalti con una rapidità di esecuzione incompatibile con le consuete scadenze imposte dalle procedure di aggiudicazione previste dalla presente direttiva. Tali urgenze potrebbero verificarsi anche in relazione alle esigenze delle forze di sicurezza, ad esempio in caso di attacco terroristico nel territorio dell'Unione.

(55) L'incoraggiamento alla ricerca e allo sviluppo costituisce un mezzo cruciale per rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea e la liberalizzazione degli appalti contribuisce alla realizzazione di tale obiettivo. L'importanza della ricerca e dello sviluppo nel settore specifico giustifica la massima flessibilità nell'aggiudicazione degli appalti di forniture e servizi per la ricerca. Nel contempo, tuttavia, la flessibilità non dovrebbe ostacolare la concorrenza leale nelle fasi successive del ciclo di vita di un prodotto. Gli appalti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo dovrebbero quindi comprendere attività solo fino alla fase in cui si può ragionevolmente valutare la maturità di nuove tecnologie e ritenerle prive di rischi. Gli appalti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo non dovrebbero essere impiegati al di là di tale fase quale strumento per eludere le disposizioni della presente direttiva, compresa la predeterminazione dell'offerente per le fasi successive.

D'altro canto, non è opportuno che l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore organizzi appalti separati per le fasi successive se l'appalto che copre le attività di ricerca comprende già un'opzione per tali fasi ed è stato aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara, o, se del caso, mediante il dialogo competitivo.

(56) Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno prevedere disposizioni in merito alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, delle pertinenti informazioni prima e al termine della procedura di aggiudicazione. Inoltre, dovrebbero essere fornite ulteriori informazioni specifiche ai candidati e agli offerenti sull'esito di tale procedura. Tuttavia, è opportuno consentire alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di non divulgare alcune delle informazioni richieste qualora e nella misura in cui la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico, leda gli interessi commerciali legittimi di operatori economici oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale fra tali operatori. Alla luce della natura e delle caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi disciplinati dalla presente direttiva, sono particolarmente rilevanti in tal senso i motivi legati all'interesse pubblico relativi al rispetto delle disposizioni nazionali cogenti in materia di ordine pubblico, segnatamente in relazione alla difesa e alla sicurezza.

(57) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono apportare, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. Per quanto possibile, i mezzi e le tecnologie prescelti dovrebbero essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.

(58) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici di cui alla presente direttiva richiede la pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. A tal fine deve essere fornita loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È opportuno dunque garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati mediante strumenti adeguati, come i formulari standard di bandi di gara e il CPV che costituisce la nomenclatura di riferimento per gli appalti.

(59) Nel quadro della presente direttiva, alla trasmissione di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»). Le procedure di aggiudicazione degli appalti richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche e, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato il più possibile. Inoltre, l'esistenza di schemi di accreditamento volontari potrebbe creare un quadro favorevole per il miglioramento del livello di qualità dei servizi di certificazione per questi dispositivi.

(60) L'uso di mezzi elettronici comporta un risparmio di tempo. Di conseguenza, si dovrebbe prevedere una riduzione dei termini minimi per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione, in caso di utilizzazione di mezzi elettronici, a condizione, tuttavia, che i mezzi elettronici utilizzati siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario.

(61) La verifica dell'idoneità dei candidati e la loro selezione dovrebbero essere effettuate in condizioni di trasparenza. A tale scopo, è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono utilizzare per la selezione dei candidati e i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In questa prospettiva di trasparenza l'amministrazione aggiudicatrice/ l'ente aggiudicatore dovrebbe essere tenuto a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterrà, nonché il livello di competenza specifica degli operatori economici che può, ove appropriato, pretendere da loro prima di ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.

(62) L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può limitare il numero di candidati nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con la pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo. La riduzione del numero di candidati dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara. Per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici, può essere sufficiente un riferimento generico, nel bando di gara, alle ipotesi che figurano nella presente direttiva.

(63) Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di aggiudicazione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a essere discusse o negoziate. Tale riduzione dovrebbe assicurare, fintanto che il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consente, una reale concorrenza.

(64) Le pertinenti norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto.

(65) È opportuno evitare l'aggiudicazione di appalti a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee, di riciclaggio di capitali o di finanziamento di atti terroristici o di reati terroristici o legati al terrorismo. All'occorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dovrebbero richiedere ai candidati/offerenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore venga a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa degli appalti in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico interessato o una colpa grave. Dovrebbe inoltre essere possibile escludere gli operatori economici se l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore dispone di informazioni, se del caso fornite da fonti protette, dalle quali si evince che tali operatori non sono sufficientemente affidabili da escludere rischi per la sicurezza degli Stati membri. Tali rischi potrebbero derivare da talune caratteristiche dei prodotti forniti dal candidato o dalla struttura azionaria del candidato.

(66) Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o una colpa grave.

(67) Tenuto conto della natura sensibile dei settori della difesa e della sicurezza, l'affidabilità degli operatori economici che si aggiudicano gli appalti è essenziale. Tale affidabilità dipende in particolare dalla loro capacità di soddisfare i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e sicurezza delle informazioni. Inoltre, nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe impedire a un'amministrazione aggiudicatrice/a un ente aggiudicatore di escludere un operatore economico in qualsiasi momento del processo di aggiudicazione dell'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore dispone di informazioni secondo le quali l'aggiudicazione dell'intero appalto o di parte di esso a tale operatore economico potrebbe mettere a rischio gli interessi essenziali di tale Stato membro in materia di sicurezza.

(68) In assenza di un regime comunitario che disciplini la sicurezza delle informazioni, spetta alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori o agli Stati membri definire il livello di capacità tecnica richiesto in questo settore per partecipare ad una procedura di aggiudicazione e valutare se i candidati hanno raggiunto il livello di sicurezza richiesto. In molti casi, gli Stati membri hanno stipulato accordi bilaterali in materia di sicurezza, contenenti norme sul riconoscimento reciproco dei nulla osta nazionali di sicurezza. Le capacità degli operatori economici di altri Stati membri nel settore della sicurezza delle informazioni possono essere verificate anche nel caso in cui esistano siffatti accordi; tale verifica dovrebbe avvenire nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.

(69) L'aggiudicazione dell'appalto dovrebbe essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino che la valutazione delle offerte si svolga in modo trasparente e obiettivo in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza, è opportuno il ricorso a due soli criteri di aggiudicazione: quello del«prezzo più basso» e quello dell'«offerta economicamente più vantaggiosa».

(70) Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo, che è stato sancito dalla giurisprudenza, di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato sui criteri e sulle modalità che saranno applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi essi dovrebbero indicare l'ordine decrescente d'importanza di tali criteri.

(71) Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/ prezzo. A tal fine, stabiliscono i criteri economici e di qualità che, nel loro insieme, consentono di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

(72) Il rispetto degli obblighi di trasparenza e competitività dovrebbe essere garantito da un efficace sistema di ricorso, basato sul sistema previsto dalle direttive del Consiglio 89/665/CEE (7) e 92/13/CEE (8), modificate dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), per gli appalti disciplinati dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. Occorre, in particolare, prevedere la possibilità di contestare la procedura di aggiudicazione prima della firma del contratto, oltre alle garanzie necessarie ai fini dell'efficacia del ricorso, come il termine sospensivo. Dovrebbe essere altresì possibile contestare le aggiudicazioni dirette illegali o i contratti stipulati in violazione della presente direttiva.

(73) Tuttavia, le procedure di ricorso dovrebbero tener conto della tutela degli interessi in materia di difesa e di sicurezza in relazione alle procedure degli organi di ricorso, la scelta di provvedimenti provvisori o le sanzioni per le violazioni degli obblighi di trasparenza e competitività. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui alla presente direttiva, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che le circostanze eccezionali del caso in questione richiedono il rispetto di talune esigenze imperative connesse ad un interesse generale. Alla luce della natura e delle caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi disciplinati dalla presente direttiva, tali esigenze imperative dovrebbero riguardare innanzitutto gli interessi generali degli Stati membri nell'ambito della difesa e della sicurezza. Ciò può avvenire, ad esempio, laddove l'inefficacia di un contratto possa compromettere seriamente non solo la realizzazione del progetto specifico oggetto del contratto, ma l'esistenza stessa di un programma più ampio di difesa e/o di sicurezza di cui il progetto fa parte.

(74) Occorre che talune condizioni tecniche, e segnatamente quelle riguardanti i bandi, i prospetti statistici, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, siano adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. In tale prospettiva appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida.

(75) Le misure necessarie all'esecuzione della presente direttiva devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(76) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di rivedere gli importi delle soglie degli appalti allineandoli alle soglie stabilite dalla direttiva 2004/17/CE e di modificare determinati numeri di riferimento della nomenclatura CPV e le modalità di riferimento nei bandi e negli avvisi per posizioni specifiche della suddetta nomenclatura nonché le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica.

Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(77) Ove, per imperativi motivi d'urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter applicare la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell'adozione di tali misure.

(78) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale«Legiferare meglio» (10), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(79) La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione periodica per esaminare se il mercato degli equipaggiamenti per la difesa funzioni in modo aperto, trasparente e competitivo, incluso l'impatto della presente direttiva sul mercato, ad esempio sul coinvolgimento delle PMI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:


(3)  GU C 100 del 30.4.2009, pag. 114.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 luglio2009.

(5)  GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 463.

(6)  Decisione che fissa l'elenco di prodotti (armi, munizioni e materiale bellico) a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 223, paragrafo 1,lettera b) - divenuto articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato (documento n. 255/58). Verbale del 15 aprile 1958: documento n. 368/58.

(7)  Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relativeall'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazionedegli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395 del 30.12.1989,pag. 33).

(8)  Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

(9)  Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).

(10)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

TITOLO I

DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

 

Articolo 1
 Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

1)  «vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV): la nomenclatura di riferimento applicabile agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori, adottata con regolamento (CE) n. 2195/2002;

2)  «appalti»: contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/17/CE e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2004/18/CE;

3)  «appalti di lavori»: appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui alla divisione 45 del CPV o di un' opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore. Per «opera» s'intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica;

4)  «appalti di forniture»: appalti diversi dagli appalti di lavori che hanno per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Un appalto avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto di forniture»;

5)  «appalti di servizi»: appalti diversi dagli appalti di lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi.

Un appalto avente per oggetto sia prodotti che servizi è considerato un «appalto di servizi» se il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

Un appalto avente per oggetto dei servizi e che preveda attività di cui alla divisione 45 del CPV solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto di servizi;

6)  «materiale militare»: materiale specificatamente progettato o adattato per fini militari e destinato ad essere impiegato come arma, munizioni o materiale bellico;

7)  «materiale sensibile», «lavori sensibili» e «servizi sensibili»: materiale, lavori e servizi destinati alla sicurezza che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate;

8)  «informazioni classificate»: qualsiasi informazione o materiale, a prescindere da forma, natura o modalità di trasmissione, alla quale è stato attribuito un determinato livello di classificazione di sicurezza o un livello di protezione e che, nell'interesse della sicurezza nazionale e in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in vigore nello Stato membro interessato, richieda protezione contro appropriazione indebita, distruzione, rimozione, divulgazione, perdita o accesso da parte di un soggetto non autorizzato o contro qualsiasi altro tipo di pregiudizio;

9)  «governo»: il governo statale, regionale o locale di uno Stato membro o di un paese terzo;

10)  «crisi»: qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un paese terzo nella quale si è verificato un evento dannoso che superi chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute delle persone, o abbia un significativo impatto sui valori immobiliari ovvero richieda misure per approvvigionamenti vitali per la popolazione; si considera crisi anche la situazione in cui il verificarsi di un siffatto evento dannoso è considerato imminente; conflitti armati e guerre sono considerati crisi ai sensi della presente direttiva;

11)  «accordo quadro»: un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;

12)  «asta elettronica»: un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte, permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.

Di conseguenza, taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche;

13)  «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi»: una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

14)  «operatore economico»: un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi. Tale termine è utilizzato unicamente in un'ottica di semplificazione del testo;

15)  «candidato»: un operatore economico che ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo;

16)  «offerente»: un operatore economico che ha presentato un'offerta in una procedura ristretta o negoziata o in un dialogo competitivo;

17)  «amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori»: amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE ed enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2004/17/CE;

18)  «centrale di committenza»: un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE, oppure un ente pubblico europeo che:

-  acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, o

-  aggiudica appalti o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori;

19)  «procedure ristrette»: le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori possono presentare un'offerta;

20)  «procedure negoziate»: le procedure in cui l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore consulta gli operatori economici da essa/o scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;

21)  «dialogo competitivo»: una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore conduce un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte.

Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto è considerato «particolarmente complesso» quando l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non è oggettivamente in grado:

-  di definire, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o - di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto;

22)  «subappalto»: un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o più operatori economici al fine di eseguire l'appalto e avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

23)  «impresa collegata»: qualsiasi impresa su cui l'aggiudicatario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sull'aggiudicatario o che, come l'aggiudicatario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa. L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

-  detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa,

-  controlla una maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa, oppure

-  può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa;

24)  «scritto», «per iscritto»: qualsiasi insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto, e quindi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;

25)  «mezzo elettronico»: un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

26)  «ciclo di vita»: tutte le possibili fasi successive di un prodotto, vale a dire ricerca e sviluppo, sviluppo industriale, produzione, riparazione, modernizzazione, modifica, manutenzione, logistica, formazione, prove, ritiro e smaltimento;

27)  «ricerca e sviluppo»: tutte le attività comprendenti la ricerca di base, la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale, laddove quest'ultimo può comprendere la realizzazione di dimostratori tecnologici, vale a dire dispositivi che consentono di dimostrare le prestazioni di un nuovo concetto o tecnologia in un ambiente idoneo o rappresentativo;

28)  «commesse civili»: appalti non soggetti all'articolo 2, comprendenti la fornitura di prodotti, lavori o servizi non militari per fini logistici e aggiudicati in conformità delle condizioni specificate all'articolo 17.

 

Articolo 2
Ambito di applicazione

Fatti salvi gli articoli 30, 45, 46, 55 e 296 del trattato, la presente direttiva si applica agli appalti aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza che hanno come oggetto:

a)  la fornitura di materiale militare e loro parti, componenti e/o sottoassiemi;

b)  la fornitura di materiale sensibile e loro parti, componenti e/o sottoassiemi;

c)  lavori, forniture e servizi direttamente legati al materiale di cui alle lettere a) e b) per ognuno e tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

d)  lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili.

 

Articolo 3
Appalti misti

 

1.  Un appalto avente come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e in parte in quello della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE sono aggiudicati in conformità della presente direttiva, purché l'aggiudicazione dell'appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.

2.  L'aggiudicazione di un appalto avente come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell'ambito di applicazione della presente direttiva, mentre l'altra parte non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva 2004/17/CE né alla direttiva 2004/18/CE, non è soggetta alla presente direttiva, purché l'aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.

3.  La decisione di aggiudicare un appalto unico non può, tuttavia, essere presa al fine di escludere appalti dall'applicazione della presente direttiva, della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE.

 

Articolo 4
Principi di aggiudicazione degli appalti

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5
 Operatori economici

1.  I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.
Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il nome e le pertinenti qualifiche professionali delle persone responsabili dell'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

2.  I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono esigere che tali raggruppamenti assumano una forma giuridica specifica; tuttavia, al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per una soddisfacente esecuzione dell'appalto.

 

Articolo 6
Obblighi in materia di riservatezza delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 35, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore, in particolare la legislazione riguardante l'accesso all'informazione, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore, fermi restando i diritti acquisiti in virtù del contratto, non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici che essi considerano riservate; tali informazioni comprendono in particolare i segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

 

Articolo 7
Protezione delle informazioni classificate

 

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere le informazioni classificate che essi comunicano nel corso della procedura d'appalto e di aggiudicazione. Possono anche chiedere agli operatori economici di garantire che i loro subappaltatori rispettino tali requisiti.

 

CAPO II

SOGLIE, CENTRALI DI COMMITTENZA ED ESCLUSIONI

SEZIONE 1

SOGLIE

 

Articolo 8
 Importi delle soglie degli appalti

La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a)  387.000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi; (3)

b)  4.845.000 EUR per gli appalti di lavori. (4)


(3) Lettera così modificata dall'art. 3, paragrafo 1, n. 1), Regolamento 30 novembre 2009, n. 1177/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(4) Lettera così modificata dall'art. 3, paragrafo 1, n. 2), Regolamento 30 novembre 2009, n. 1177/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

 

Articolo 9
 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti e degli accordi quadro

1.  Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile al netto dall'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.
Quando l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2.  Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 32, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3.  Nessun progetto d'opera o progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato in appalti parziali distinti sostanzialmente identici o in altro modo al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.

4.  Per gli appalti di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori.

5.  .

a)  Quando un' opera prevista o un progetto di acquisto di servizi possono dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 8, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80.000 EUR per i servizi o a 1.000.000 EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo di tutti i lotti.

b)  Quando un progetto volto a ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione dell'articolo 8, lettere a) e b), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 8, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a80 000 EUR, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

6.  Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a)  se trattasi di appalto di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;

b)  se trattasi di appalto di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

7.  Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a)  il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, per tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure

b)  il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione della presente direttiva.

8.  Per gli appalti di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

a)  per i seguenti servizi:

i)  servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;

ii)  appalti riguardanti la progettazione: onorari, commissioni da pagare e altre modalità di remunerazione;

b)  per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:

i)  nell'ipotesi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;

ii)  nell'ipotesi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.

9.  Per gli accordi quadro il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro.

 

SEZIONE 2

CENTRALI DI COMMITTENZA

 

Articolo 10
 Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1.  Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

2.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, punto 18, sono considerati in linea con la presente direttiva nella misura in cui:

-  la centrale di committenza l'abbia rispettata, oppure

-  la centrale di committenza non sia un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, le disposizioni che applica per l'aggiudicazione dell'appalto siano conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva e gli appalti aggiudicati possano essere misure correttive efficienti comparabili a quelle previste al titolo IV.

 

SEZIONE 3

APPALTI ESCLUSI

 

Articolo 11
 Utilizzo delle esclusioni

Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati nella presente sezione possono essere utilizzati allo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva.

 

Articolo 12
 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da:

a)  norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi;

b)  norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c)  norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o ad appalti che devono essere aggiudicati da uno Stato membro in conformità di tali norme.

 

Articolo 13
 Esclusioni specifiche

La presente direttiva non si applica ai seguenti casi:

a)  gli appalti per i quali l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza;

b)  gli appalti per attività d'intelligence;

c)  gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente da almeno due Stati membri per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra Stati membri, questi ultimi comunicano alla Commissione l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;

d)  gli appalti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni;

e)  gli appalti di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

f)  gli appalti aggiudicati da un governo a un altro governo e concernenti:

i)  la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;

ii)  lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; o

iii)  lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;

g)  i servizi di arbitrato e di conciliazione;

h)  i servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;

i)  i contratti d'impiego;

j)  i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.

 

SEZIONE 4

INTESE SPECIALI

 

Articolo 14
 Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità delle loro disabilità, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Il bando di gara menziona la presente disposizione.

 

CAPO III

NORME APPLICABILI AGLI APPALTI DI SERVIZI

 

Articolo 15
 Appalti di servizi elencati nell'allegato I

 

Gli appalti aventi per oggetto i servizi disciplinati dall'articolo 2 ed elencati nell'allegato I sono aggiudicati in conformità degli articoli da 18 a 54.

 

Articolo 16
 Appalti di servizi elencati nell'allegato II

Gli appalti aventi per oggetto i servizi disciplinati dall'articolo 2 ed elencati nell'allegato II sono soggetti unicamente all'articolo 18 e all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 17  Appalti misti di servizi elencati negli allegati I e II

Gli appalti aventi per oggetto servizi disciplinati dall'articolo 2 ed elencati sia nell'allegato I sia nell'allegato II sono aggiudicati secondo gli articoli da 18 a 54 allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono aggiudicati conformemente all'articolo 18 e all'articolo 30, paragrafo 3.

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA DOCUMENTAZIONE DELL'APPALTO

 

Articolo 18
 Specifiche tecniche

1.  Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato II figurano nella documentazione dell'appalto (bando di gara, capitolato d'oneri, documenti descrittivi o di supporto).

2.  Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza.

3.  Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie (comprese quelle relative alla sicurezza dei prodotti) o i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, nel quadro di accordi internazionali di normalizzazione, al fine di garantire l'interoperabilità prevista da tali accordi, e purché siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono formulate:

a)  mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato III e, in ordine di preferenza:

-  alle norme civili nazionali che recepiscono norme europee,

-  alle omologazioni tecniche europee,

-  alle specifiche tecniche civili comuni,

-  alle norme civili nazionali che recepiscono norme internazionali,

-  ad altre norme civili internazionali,

-  ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione, o, se questi mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti,

-  alle specifiche tecniche civili originate dall'industria e da essa ampiamente riconosciute, o

-  agli «standard di difesa» nazionali, definiti all'allegato III, punto 3, e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard.

Ogni riferimento è accompagnato dalla menzione «o equivalente»;

b)  o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali; questi ultimi possono includere caratteristiche ambientali.

Detti parametri devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;

c)  o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d)  o mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per altre caratteristiche.

4.  Quando si avvale della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non può respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali ha fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte soddisfano in maniera equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

5.  Quando si avvale della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non può respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa/o prescritti.
Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore.
Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

6.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali definite dalle ecoetichettature europee o (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:

-  esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,

-  i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,

-  le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e

-  siano accessibili a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti e i servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; esse devono accettare qualsiasi altro strumento di prova appropriato quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

7.  Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di taratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

8.  A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

 

Articolo 19
 Varianti

1.  Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.

2.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano nel bando di gara se autorizzano o meno varianti. In mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.

3.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.

4.  Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.

 

Articolo 20
Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nella documentazione dell'appalto (bandi di gara, capitolato d'oneri, documenti descrittivi o di supporto). Tali condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell'approvvigionamento richieste dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore, in conformità degli articoli 21, 22 e 23, o a tenere conto di considerazioni ambientali o sociali.

 

Articolo 21
Subappalto

1.  L'aggiudicatario è libero di selezionare i suoi subappaltatori per tutti i subappalti che non sono coperti dai requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 e, in particolare, non deve essergli chiesto di discriminare subappaltatori potenziali a motivo della nazionalità.

2.  L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere invitata/o da uno Stato membro a chiedere all'offerente di:

-  indicare nella sua offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi e i subappaltatori proposti nonché l'oggetto dei subappalti per i quali essi sono proposti, e/o

-  indicare qualsiasi modifica che si verifichi a livello dei subappaltatori durante l'esecuzione dell'appalto.

3.  L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può obbligare o può essere invitata/o da uno Stato membro ad obbligare l'aggiudicatario ad applicare le disposizioni del titolo III a tutti o ad alcuni dei subappalti che l'aggiudicatario intende affidare a terzi.

4.  Gli Stati membri possono stabilire che l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore possa chiedere o possa essere invitata/o a chiedere all'aggiudicatario di subappaltare a terzi una quota dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che impone tale subappalto esprime tale percentuale minima sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e una massima. La percentuale massima non può superare il 30% del valore dell'appalto. Tale forcella è proporzionata all'oggetto e al valore dell'appalto nonché alla natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitività su quel mercato e le pertinenti capacità tecniche della base industriale.
Qualsiasi percentuale di subappalto rientrante nella forcella di valori indicati dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore è considerata soddisfare i requisiti del subappalto stabiliti nel presente paragrafo.
Gli offerenti possono proporre di subappaltare una parte del valore totale che supera il valore massimo della forcella richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore.
L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al primo comma.
L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligata/o da uno Stato membro a chiedere agli offerenti di specificare anche quale parte o quali parti della loro offerta intendono subappaltare oltre la percentuale richiesta nonché i subappaltatori che hanno già individuato.
L'aggiudicatario aggiudica subappalti corrispondenti alla percentuale che l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore gli chiede di subappaltare in conformità delle disposizioni del titolo III.

5.  In tutti i casi in cui uno Stato membro stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono respingere i subappaltatori selezionati dall'offerente nella fase della procedura di aggiudicazione relativa all'appalto principale o dall'aggiudicatario durante l'esecuzione dell'appalto, tale esclusione può basarsi esclusivamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per l'appalto principale. Se l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore rigetta un subappaltatore, deve fornire una giustificazione scritta all'offerente o all'aggiudicatario, indicando le ragioni per cui esso ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri.

6.  Le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono indicate nei bandi di gara.

7.  I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

 

Articolo 22
Sicurezza dell'informazione

Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell'appalto (bandi di gara, capitolato d'oneri, documenti descrittivi o di supporto) le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

A tale scopo, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può esigere che l'offerta contenga, fra l'altro, gli elementi seguenti:

a)  l'impegno dell'offerente e dei subappaltatori già individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell'appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell'appalto, in conformità delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b)  l'impegno dell'offerente ad ottenere l'impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappalterà durante l'esecuzione dell'appalto;

c)  informazioni sufficienti sui subappaltatori già individuati, che consentano all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacità necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto;

d)  l'impegno dell'offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto.

In assenza di armonizzazione a livello comunitario dei regimi nazionali di nulla osta di sicurezza, gli Stati membri possono prevedere che le misure e i requisiti di cui al secondo comma siano conformi alle loro disposizioni nazionali in materia di nulla osta di sicurezza. Gli Stati membri riconoscono i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale, fatta salva la possibilità di condurre ulteriori indagini in proprio e di tenerne conto, se stimato necessario.

 

Articolo 23
 Sicurezza dell'approvvigionamento

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell'appalto (bandi di gara, capitolato d'oneri, documenti descrittivi o di supporto) i suoi requisiti in materia di sicurezza dell'approvvigionamento.

A tale scopo, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può esigere che l'offerta contenga, fra l'altro, gli elementi seguenti:

a)  certificazione o documentazione la quale dimostri in modo soddisfacente per l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che l'offerente è in grado di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito delle merci connesse al contratto, inclusa qualsiasi documentazione di supporto ricevuta dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati;

b)  l'indicazione di qualsiasi restrizione dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore in materia di divulgazione, trasferimento o utilizzo dei prodotti o dei servizi o di qualsiasi risultato di tali prodotti e servizi che deriverebbe da intese sui controlli delle esportazioni o sulla sicurezza;

c)  certificazione o documentazione la quale dimostri che l'organizzazione e l'ubicazione della catena di approvvigionamento dell'offerente gli consentiranno di soddisfare i requisiti dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore in materia di sicurezza dell'approvvigionamento precisate nel capitolato d'oneri e l'impegno a garantire che eventuali cambiamenti della sua catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto non incideranno negativamente sul rispetto di tali condizioni;

d)  l'impegno dell'offerente a predisporre e/o conservare la capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;

e)  qualsiasi documentazione di supporto ricevuta dalle autorità nazionali dell'offerente in materia di soddisfacimento di esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice/ dell'ente aggiudicatore che possano presentarsi a seguito di una situazione di crisi;

f)  l'impegno dell'offerente a garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto;

g)  l'impegno dell'offerente ad informare tempestivamente l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore di qualsiasi cambiamento verificatosi nella sua organizzazione, della sua catena di approvvigionamento o nella sua strategia industriale che possa incidere sugli obblighi nei confronti di tale amministrazione/ente.

h)  l'impegno dell'offerente a fornire all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore, secondo termini e condizioni da concordare, tutti i mezzi specifici necessari per la produzione di parti di ricambio, componenti, insiemi e attrezzature speciali di prova, compresi disegni tecnici, licenze e istruzioni per l'uso, qualora non sia più in grado di provvedere a tali forniture.

Non può essere chiesto ad un offerente di ottenere da uno Stato membro un impegno che comprometterebbe la facoltà di tale Stato membro di applicare, in conformità del pertinente diritto internazionale o comunitario, i propri criteri nazionali in materia di autorizzazioni per l'esportazione, il trasferimento o il transito nella situazione vigente al momento di tale decisione di autorizzazione.

 

Articolo 24
Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

1.  L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località o nel paese terzo in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2.  L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della loro offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui i lavori devono essere effettuati o il servizio deve essere fornito.
Il primo comma non osta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 49 in materia di verifica delle offerte anormalmente basse.

 

CAPO V

PROCEDURE

 

Articolo 25
Procedure da applicare

Per aggiudicare gli appalti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante procedura ristretta o procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.

Nelle circostanze di cui all'articolo 27, essi hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante un dialogo competitivo.

Nei casi e nelle circostanze specifici espressamente previsti all'articolo 28, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

 

Articolo 26
Procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

1.  Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte da essi presentate per adeguarle ai requisiti indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti di supporto ed al fine di individuare l'offerta migliore ai sensi dell'articolo 47.

2.  Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

3.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso o meno a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

 

Articolo 27
Dialogo competitivo

1.  Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, qualora ritengano che il ricorso alla procedura ristretta o alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possano avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.

3.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 38 a 46 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.
Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate da un candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

4.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

5.  L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6.  Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi d'informazione non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 47.
Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore, l'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

8.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

 

Articolo 28
 Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Nei seguenti casi le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e giustificano il ricorso a tale procedura nell'avviso relativo agli appalti aggiudicati, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 3:

1)  nel caso degli appalti di lavori, forniture e servizi:

a)  qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura ristretta, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;

b)  in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con gli articoli 5, 19, 21, 24 e con il capo VII del titolo II, presentate in esito all'esperimento di una procedura ristretta, di una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o di un dialogo competitivo, nella misura in cui:

i)  le condizioni iniziali dell'appalto non sono sostanzialmente modificate; e

ii)  essi includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 39 a 46 che, nella procedura ristretta o nel dialogo competitivo precedenti, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

c)  quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7. Ciò può applicarsi, ad esempio, ai casi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera d);

d)  nella misura strettamente necessaria, quando per motivi di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori in questione, non è possibile osservare i termini imposti dalla procedura ristretta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice/ all'ente aggiudicatore;

e)  qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

2)  nel caso degli appalti di servizi e di forniture:

a)  per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli menzionati all'articolo 13;

b)  per prodotti fabbricati unicamente a fini di ricerca e di sviluppo, fatta eccezione per la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo;

3)  nel caso degli appalti di forniture:

a)  nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente oppure all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può superare i cinque anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e alle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore;

b)  per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

c)  per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

4)  nel caso degli appalti di lavori e di servizi:

a)  per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di circostanze impreviste, per l'esecuzione dei lavori o dei servizi quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che esegue tali lavori o presta tali servizi:

i)  qualora tali lavori o servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice/ all'ente aggiudicatore; oppure

ii)  qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non può superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale;

b)  per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori per l'applicazione dell'articolo 8.

Il ricorso a questa procedura è limitato ai cinque anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore;

5)  nel caso degli appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate o le forze di sicurezza di uno Stato membro di stanza o che devono essere stanziate all'estero, quando l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore deve procurarsi tali servizi da operatori economici che garantiscono la validità delle loro offerte solo per periodi così brevi che non è possibile rispettare il termine per la procedura ristretta o la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7.

 

Articolo 29
Accordi quadro

1.  Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di concludere accordi quadro.

2.  Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 47.
Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.
La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.
In tali circostanze eccezionali, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori forniscono una giustificazione adeguata per dette circostanze nell'avviso di cui all'articolo 30, paragrafo 3.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

3.  Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.
Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4.  Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:

-  mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure

-  qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, in conformità della procedura seguente:

a)  per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b)  le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c)  le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto resta riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d)  le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E DI TRASPARENZA

SEZIONE 1

PUBBLICAZIONE DI BANDI E AVVISI

 

Articolo 30
Bandi e avvisi

1.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono rendere noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato VI, punto 2:

a)  per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi;

I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

b)  per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi;

c)  per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare.

Gli avvisi di cui al primo comma sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma per il quale le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare appalti o accordi quadro.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VI, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

La pubblicazione degli avvisi di cui al primo comma è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all'articolo 33, paragrafo 3.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

2.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare un appalto o concludere un accordo quadro facendo ricorso a una procedura ristretta, a una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o al dialogo competitivo rendono note le loro intenzioni mediante un bando di gara.

3.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.
Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 29, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori sono esentati dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la divulgazione di tali informazioni ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e/o sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

 

Articolo 31
Pubblicazione non obbligatoria

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono pubblicare in conformità dell'articolo 32 avvisi o bandi concernenti appalti non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.

 

Articolo 32
 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1.  I bandi e gli avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato IV e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

2.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate all'allegato VI, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 33, paragrafo 7, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VI, punto 3.
I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VI, punto 1, lettere a) e b).

3.  I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VI, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VI, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 33, paragrafo 7, entro cinque giorni dal loro invio.

4.  I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

5.  I bandi e gli avvisi, nonché il loro contenuto non possono essere pubblicati a livello nazionale o su un profilo di committente prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
I bandi e gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicati su un profilo di committente conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, ma menzionano la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; essi fanno menzione della data di tale trasmissione.

6.  Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VI, punto 3, è limitato a 650 parole circa.

7.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

8.  La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice/ all'ente aggiudicatore una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data di tale pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

 

SEZIONE 2

TERMINI

 

Articolo 33
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

1.  Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2.  Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni a decorrere dalla data dell'invio del bando di gara.
Nelle procedure ristrette il termine minimo di ricezione delle offerte è di quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito.

3.  Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2, secondo comma, può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque non può mai essere inferiore a ventidue giorni.
Il termine decorre dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.
Il termine ridotto di cui al primo comma è consentito a condizione che l'avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato IV, sempreché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che l'avviso di preinformazione sia stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio del bando di gara.

4.  Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato VI, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2, primo comma, possono essere ridotti di sette giorni.

5.  Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2, secondo comma, è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore offra, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando in conformità dell'allegato VI, l'accesso diretto, illimitato e totale al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet sul quale tale documentazione è accessibile.
Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 4.

6.  Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui all'articolo 34, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

7.  Qualora, nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire:

-  un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a dieci giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VI, punto 3, e

-  nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

 

SEZIONE 3

CONTENUTO E MEZZI DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

 

Articolo 34
 Inviti a presentare offerte, a negoziare o a partecipare al dialogo

1.  Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e dei dialoghi competitivi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso del dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

2.  L'invito ai candidati contiene:

-  una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo e di ogni documento complementare, oppure

-  l'indicazione della modalità di accesso ai documenti di cui al primo trattino, quando sono messi direttamente a disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 33, paragrafo 5.

3.  Qualora il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un ente diverso dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale tale documentazione può essere richiesta e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

4.  Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo e/o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso di una procedura ristretta o di una procedura accelerata, tale termine è di quattro giorni.

5.  Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, l'invito comprende almeno:

a)  un riferimento al bando di gara pubblicato;

b)  il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte. Nel caso di dialogo competitivo, queste informazioni non sono contenute nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare un'offerta;

c)  in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;

d)  l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 38, oppure a integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 41 e 42;

e)  la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza dei criteri utilizzati per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

 

Articolo 35
Informazione dei candidati e degli offerenti

 

1.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di un appalto o alla conclusione di un accordo quadro, inclusi i motivi per cui essi hanno deciso di rinunciare all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici/ agli enti aggiudicatori.

2.  Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore, fatto salvo il paragrafo 3, comunica quanto prima e al più tardi entro quindici giorni a decorrere dalla ricezione di una richiesta scritta gli elementi seguenti:

a)  a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura;

b)  a ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, in particolare, per i casi di cui all'articolo 18, paragrafi 4 e 5, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali, e, per i casi di cui agli articoli 22 e 23, i motivi della sua decisione in merito alla non conformità ai requisiti di sicurezza dell'informazione e sicurezza dell'approvvigionamento;

c)  a ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile che è stata respinta, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.

3.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti o alla conclusione di accordi quadro, di cui al paragrafo 1, qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e/o sicurezza, o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di operatori economici sia pubblici che privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale fra tali operatori.

SEZIONE 4

COMUNICAZIONI

 

Articolo 36
 Regole applicabili alle comunicazioni

1.  Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.

2.  Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

3.  Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4.  Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.

5.  Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte ed ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a)  le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi alle esigenze dell'allegato VIII;

b)  gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte presentate per via elettronica possano effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata conforme al paragrafo 1 di tale direttiva;

c)  gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di a migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;

d)  i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 39 a 44 e all'articolo 46, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

6.  Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

a)  le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere presentate per iscritto o per telefono;

b)  qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

c)  le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono esigere, se necessario per motivi di prova giuridica, che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso essi indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

 

SEZIONE 5

VERBALI

 

Articolo 37
Contenuto dei verbali

1.  Per ogni appalto e accordo quadro l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore redige un verbale scritto volto a confermare che la procedura di selezione è stata condotta in maniera trasparente e non discriminatoria, contenente almeno le seguenti informazioni:

a)  il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice/ dell'ente aggiudicatore e l'oggetto e il valore dell'appalto o dell'accordo quadro;

b)  la procedura di aggiudicazione prescelta;

c)  in caso di dialogo competitivo, le circostanze che giustificano il ricorso a tale procedura;

d)  nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all'articolo 28 che giustificano il ricorso a tale procedura; se del caso, la giustificazione per il superamento dei termini di cui all'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, all'articolo 28, paragrafo 4, lettera b), terzo comma, nonché per il superamento del limite del 50% di cui all'articolo 28, paragrafo 4, lettera a), secondo comma;

e)  se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore ai sette anni;

f)  i nomi dei candidati presi in considerazione e i motivi della scelta;

g)  i nomi dei candidati esclusi e i motivi dell'esclusione;

h)  i motivi del rigetto delle offerte;

i)  il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende o sarà tenuto a subappaltare a terzi;

j)  eventualmente, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ha rinunciato ad aggiudicare un appalto o a concludere un accordo quadro.

2.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

3.  Il verbale o i suoi principali elementi sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.

 

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 38
Accertamento dell'idoneità dei candidati e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

1.  L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 47 e 49, tenuto conto dell'articolo 19, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 39 o 40, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 41 a 46 e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono richiedere, conformemente agli articoli 41 e 42, livelli minimi di capacità che i candidati devono possedere.
La portata delle informazioni di cui agli articoli 41 e 42 e i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.
Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.

3.  Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nei dialoghi competitivi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta o a dialogare. In questo caso:

-  le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo e, se del caso, il numero massimo di candidati che intendono invitare. Il numero minimo di candidati che intendono invitare non può essere inferiore a tre,

-  di conseguenza, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.

Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli di capacità minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste.

Se l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, può sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, nonché dell'articolo 32, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell'articolo 34. Questa opzione non pregiudica la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura.

4.  Nel contesto di una procedura di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non può includere operatori economici diversi da quelli che hanno presentato una domanda di partecipazione, o candidati che non siano in possesso delle capacità richieste.

5.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

 

SEZIONE 2

CRITERI DI SELEZIONE QUALITATIVA

 

Articolo 39
Situazione personale del candidato o dell'offerente

1.  È escluso dalla partecipazione a un appalto il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva, di cui l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore è a conoscenza, per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

a)  partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/733/GAI(5);

b)  corruzione, quale definita all'articolo 3 dell'atto del 26 maggio 1997 (6) ed all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI (7);

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (8);

d)  reato terroristico o reato connesso alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 ed all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI (9) ovvero istigazione, concorso, tentativo a commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;

e)  riciclaggio di proventi di attività criminose e finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE (10).

Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice/ dell'ente aggiudicatore, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.

2.  Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:

a)  che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;

b)  a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;

c)  nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale, quale ad esempio la violazioni delle vigenti disposizioni di legge sull'esportazione di attrezzature di difesa e/o di sicurezza;

d)  che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore, quale ad esempio la violazione degli obblighi in materia di sicurezza dell'informazione o di sicurezza dell'approvvigionamento in occasione di un appalto precedente;

e)  che, previo accertamento con qualsiasi mezzo di prova, comprese le fonti di dati protette, sia risultato privo dell'affidabilità necessaria per escludere rischi per la sicurezza dello Stato membro;

f)  che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore;

g)  che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore;

h)  che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione, o che non abbia fornito dette informazioni.

Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

3.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), f) o g), quanto segue:

a)  per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;

b)  per i casi di cui al paragrafo 2, lettere f) e g), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

4.  Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati e dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica la normativa applicabile in materia di protezione dei dati.


(5)  Azione comune 98/733/GAI del 21 dicembre 1998 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminalenegli Stati membri dell'Unione europea (GU L 351 del 29.12.1998,pag. 1).

(6)  Atto del Consiglio del 26 maggio 1997 che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c), del trattato sull'Unione europea la convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1).

(7)  Decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192del 31.7.2003, pag. 54).

(8)  GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49.

(9)  Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

(10)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e difinanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

 

Articolo 40
 Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Al candidato al quale lo Stato membro di origine o di residenza imponga l'obbligo d'iscrizione ad un albo professionale o registro commerciale ai fini dell'esercizio della sua attività professionale può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione a detto albo o registro o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all'allegato VII, parte A, per gli appalti di lavori, e all'allegato VII, parte B, per gli appalti di forniture e all'allegato VII, parte C, per gli appalti di servizi. Gli elenchi di cui all'allegato VII sono indicativi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri eventuali modifiche ai propri albi o registri nonché ai mezzi di prova indicati in questi elenchi.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi, se i candidati devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Il presente articolo si applica fatto salvo il diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

 

Articolo 41
 Capacità economica e finanziaria

1.  In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

a)  idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b)  presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese in cui l'operatore economico è stabilito;

c)  una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in funzione della data di costituzione o dell'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

2.  Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, far affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare all'amministrazione aggiudictrice/ all'ente aggiudicatore che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.

3.  Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano, nel bando di gara, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.

5.  L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore.

 

Articolo 42
Capacità tecniche e/o professionali

1.  Le capacità tecniche degli operatori economici possono di norma essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:

a)  .

i)  la presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore dall'autorità competente;

ii)  la presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati, in linea di massima, negli ultimi cinque anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:

-  quando il destinatario è stato un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente,

-  quando il destinatario è stato un privato, da un'attestazione dell'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico;

b)  l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;

c)  una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa e della regolamentazione interna in materia di proprietà intellettuale;

d)  una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice/ dall'ente aggiudicatore o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui l'operatore economico è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica dell'operatore economico e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;

e)  nel caso di appalti di lavori, di servizi o di forniture che coprono anche lavori o servizi di posa e di installazione, l'indicazione dei titoli di studio e professionali dell'operatore economico e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;

f)  per gli appalti di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g)  una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;

h)  una descrizione delle attrezzature, del materiale, dell'equipaggiamento tecnico, del numero degli effettivi e delle loro competenze e/o delle fonti di approvvigionamento - con un'indicazione della collocazione geografica qualora si trovi al di fuori del territorio dell'Unione - di cui dispone l'operatore economico per eseguire l'appalto, per far fronte ad eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore dovute a una crisi, o per garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto;

i)  per quanto riguarda i prodotti da fornire, la presentazione di:

i)  campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore;

ii)  certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante da riferimenti a determinate specifiche o norme;

j)  nel caso di appalti pubblici che fanno intervenire, richiedono o comportano informazioni classificate, delle prove della capacità di trattare, archiviare e trasmettere tali informazioni al livello di protezione richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore.

In assenza di armonizzazione a livello comunitario dei regimi nazionali di nulla osta di sicurezza, gli Stati membri possono prevedere che dette prove siano conformi alle pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni nazionali in materia di nulla osta di sicurezza. Gli Stati membri riconoscono i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale, fatta salva la possibilità di condurre ulteriori indagini in proprio e di tenerne conto, se stimato necessario.

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può, se del caso, concedere ai candidati che non detengono ancora il nulla osta di sicurezza un periodo addizionale per ottenerlo. In tal caso indica nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale essa va soddisfatta.

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può chiedere all'autorità nazionale di sicurezza dello Stato del candidato o all'autorità di sicurezza designata di tale Stato di verificare la conformità dei locali e delle istallazioni che potranno essere utilizzati, le procedure industriali e amministrative che si seguiranno, le modalità di gestione dell'informazione e/o la situazione del personale suscettibile di essere impiegato per l'esecuzione dell'appalto.

2.  Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, far affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve in tal caso provare all'amministrazione aggiudicatrice/ all'ente aggiudicatore che, per l'esecuzione dell'appalto, disporrà delle risorse necessarie, ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.

3.  Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 5 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4.  Nelle procedure di aggiudicazione di appalti aventi come oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la prestazione di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.

5.  L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore precisa nel bando di gara le referenze, tra quelle elencate al paragrafo 1, che ha selezionato nonché le altre referenze che devono essere fornite.

6.  L'operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore è autorizzato a provare la propria capacità tecnica e/o professionale mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore.

 

Articolo 43
Norme relative ai sistemi di gestione per la qualità

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti accreditati per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme relative ai sistemi di gestione per la qualità, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di gestione per la qualità basati sulle norme europee in materia e certificati da organismi indipendenti accreditati conformi alle norme europee relative all'accreditamento e alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi indipendenti accreditati stabiliti in altri Stati membri. Essi ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di sistemi equivalenti di gestione per la qualità prodotte dagli operatori economici.

 

Articolo 44
Norme di gestione ambientale

Qualora nei casi di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettera f), le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, essi fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

 

Articolo 45
 Documenti e informazioni complementari

L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 39 a 44.

 

Articolo 46
 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

1.  Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.
Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione alle disposizioni dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'articolo 39, paragrafo 2, lettere da a) a d) e h), dell'articolo 40, dell'articolo 41, paragrafi 1, 4, e 5, dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere da a) a i), dell'articolo 42, paragrafo 2 e paragrafo 4, e dell'articolo 43, nonché, se del caso, dell'articolo 44.
Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo 41, paragrafo 2, e all'articolo 42, paragrafo 2, per le domande di iscrizione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo e che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono dimostrare in tal caso all'autorità che stabilisce l'elenco ufficiale che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco ufficiale e che tali società devono continuare a soddisfare, durante lo stesso periodo, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

2.  Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso loro l'iscrizione nell'elenco o di ottenere la certificazione nonché la relativa classificazione.

3.  L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 39, paragrafo 1, dell'articolo 39, paragrafo 2, lettere da a) a d) e h), dell'articolo 40, dell'articolo 41, paragrafo 1, lettere b) e c), dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), punto i), dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) a g), per gli imprenditori, dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), punto ii), dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) ad e) ed i), per i fornitori, e dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 1, lettere da b) ad e) e g), per i prestatori di servizi.

4.  I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'elenco ufficiale.

5.  Per l'iscrizione degli operatori economici da parte di altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni diverse da quelle richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, da quelle previste dagli articoli da 39 a 43 e, se del caso, dall'articolo 44.
Tuttavia, siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi accettano altresì altri mezzi di prova equivalenti.

6.  Gli operatori economici possono richiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che stabilisce l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.

7.  Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione.

8.  Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande possono essere presentate.

 

SEZIONE 3

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

 

Articolo 47
 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1.  Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori per aggiudicare gli appalti sono:

a)  quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, la funzionalità, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione, la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interoperabilità e le caratteristiche operative; oppure

b)  esclusivamente il prezzo più basso.

2.  Fatto salvo il terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore precisa, nei documenti dell'appalto (bando di gara, capitolato d'oneri, documenti descrittivi o documenti complementari), la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
La ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.
Qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore indica nei documenti dell'appalto (bando di gara, capitolato d'oneri, documenti descrittivi o documenti complementari), l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.

 

Articolo 48
 Ricorso alle aste elettroniche

1.  Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste elettroniche.

2.  Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.
Alle stesse condizioni, possono ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro a norma dell'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino.
L'asta elettronica riguarda:

-  unicamente i prezzi quando l'appalto è attribuito al prezzo più basso, oppure

-  i prezzi e/o i nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere a un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.
Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a)  gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

b)  i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

c)  le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica ed eventualmente il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d)  le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

e)  le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f)  le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4.  Prima di procedere all'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.
Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori. L'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora d'inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5.  Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta presentata dall'offerente in questione, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, primo comma.
L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, nel corso dell'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula incorpora la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale è indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. A tale scopo, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.
Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

6.  In ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la loro classificazione rispettiva. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono annunciare, in qualsiasi momento, il numero di partecipanti alla fase dell'asta. Tuttavia, in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7.  Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

a)  in conformità della data e dell'ora preventivamente fissate, come indicato nell'invito a partecipare all'asta;

b)  quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;

c)  quando le fasi dell'asta fissate nell'invito a partecipare all'asta sono state completate.

Se le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori decidono di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase della medesima.

8.  Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 47, in funzione dei risultati dell'asta elettronica stessa.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'oneri.

 

Articolo 49
Offerte anormalmente basse

1.  Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore, prima di respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costituitivi dell'offerta in questione.
Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

a)  l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione dei servizi;

b)  le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori o per fornire i prodotti o per prestare i servizi;

c)  l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

d)  il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

e)  l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2.  L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3.  L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

 

 

TITOLO III

REGOLE APPLICABILI AI SUBAPPALTI

CAPO I

SUBAPPALTI AGGIUDICATI DA AGGIUDICATARI CHE NON SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI/ENTI AGGIUDICATORI

 

Articolo 50
Ambito di applicazione

1.  Qualora, ai sensi dell'articolo 21, paragrafi 3 e 4, si applichi il presente titolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che gli aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori applichino le disposizioni di cui agli articoli 51 e 53 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi.

2.  Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, non si considerano terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto, né le imprese ad esse collegate.
L'offerente include nella sua candidatura l'elenco completo di tali imprese. L'elenco è aggiornato a seguito di qualsiasi modifica intervenuta nelle relazioni tra le imprese.

 

Articolo 51
 Principi

L'aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio.

 

Articolo 52
 Soglie e disposizioni in materia di pubblicità

1.  Quando un aggiudicatario che non è un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore assegna un subappalto il cui valore stimato, al netto dell'IVA, non sia inferiore alle soglie di cui all'articolo 8, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso.

2.  Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all'allegato V e ogni altra informazione ritenuta utile dall'aggiudicatario, ove del caso con l'approvazione dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore.
Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformità ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3.  Gli avvisi di subappalto sono pubblicati ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 5.

4.  Non è richiesto un avviso di subappalto qualora un subappalto sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 28.

5.  L'aggiudicatario può pubblicare, ai sensi dell'articolo 32, avvisi di subappalto per i quali non è richiesta la pubblicità.

6.  Gli Stati membri possono inoltre disporre che l'aggiudicatario possa soddisfare il requisito relativo al subappalto di cui all'articolo 21, paragrafi 3 o 4, mediante l'assegnazione di subappalti sulla base di un accordo quadro concluso secondo le regole di cui agli articoli 51 e 53 e ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.
I subappalti basati su tale accordo quadro sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell'accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell'accordo quadro fin dall'inizio. Al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell'accordo quadro.
La durata di un accordo quadro non può superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.
Non si può ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

7.  Per l'assegnazione di subappalti che hanno un valore stimato, al netto dell'IVA, inferiore alla soglia di cui all'articolo 8, gli aggiudicatari applicano i principi del trattato in materia di trasparenza e concorrenza.

8.  Ai fini del calcolo del valore stimato del subappalto si applica l'articolo 9.

 

Articolo 53
Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori

Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dall'amministrazione aggiudicatrice/ dall'ente aggiudicatore, nonché ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacità richieste devono essere direttamente connesse all'oggetto del subappalto e i livelli di capacità richiesti devono essere commisurati con il medesimo.
L'aggiudicatario non è tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore, che nessuno dei subappaltatori partecipanti alla gara, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell'avviso di subappalto e impedirebbero quindi all'aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

SUBAPPALTI AGGIUDICATI DA AGGIUDICATARI CHE SONO AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI/ENTI AGGIUDICATORI

 

Articolo 54
 Norme da applicare

Qualora gli aggiudicatari siano amministrazioni aggiudicatrici/ enti aggiudicatori, al momento dell'assegnazione di un subappalto, essi si conformano alle disposizioni relative ai contratti principali di cui ai titoli I e II.

 

TITOLO IV

NORME DA APPLICARE AI RICORSI

 

Articolo 55
Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

1.  Le procedure di ricorso di cui al presente titolo si applicano agli appalti di cui all'articolo 2, fatte salve le deroghe di cui agli articoli 12 e 13.

2.  Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni di cui agli articoli da 56 a 62, sulla base del fatto che tali decisioni hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che recepiscono tale diritto.

3.  Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dal presente titolo tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

4.  Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità dettagliate che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.

5.  Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo a norma dell'articolo 57, paragrafo 2, o su qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso a norma dell'articolo 59.

6.  Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato presenti in primo luogo un ricorso presso l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.
Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.
La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

 

Articolo 56
Requisiti per le procedure di ricorso

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all'articolo 55 prevedano i poteri che consentono di:

a)  prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore e annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell'invito a presentare l'offerta, nei capitolati d'oneri o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione; oppure

b)  prendere con la massima sollecitudine, ove possibile con procedura d'urgenza e, ove necessario, con una procedura definitiva in materia, provvedimenti diversi da quelli previsti alla lettera a) intesi a riparare l'eventuale violazione ravvisata e ad impedire che siano danneggiati gli interessi coinvolti; in particolare disponendo il pagamento di una somma specifica, nei casi in cui la violazione non è stata riparata o non è stato impedito che si verificasse.

In entrambi i casi summenzionati, accordare un risarcimento danni alle persone lese dalla violazione.

2.  I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli 60 e 61 possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

3.  Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l'amministrazione aggiudicatrice/ l'ente aggiudicatore non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all'articolo 57, paragrafo 2, e all'articolo 60, paragrafi 4 e 5.

4.  Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 55, paragrafo 6, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

5.  Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché per l'interesse pubblico, in particolare gli interessi di difesa e/o di sicurezza, e decidere di non accordare tali provvedimenti, qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive.
La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.

6.  Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene chiesto a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l'organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.

7.  Eccetto nei casi di cui agli articoli da 60 a 62, gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su un contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.
Inoltre, tranne che nei casi in cui una decisione debba essere annullata prima della concessione di un risarcimento danni, uno Stato membro può prevedere che, dopo la conclusione di un contratto a norma dell'articolo 55, paragrafo 6, del paragrafo 3 del presente articolo o degli articoli da 57 a 62, i poteri dell'organo responsabile delle procedure di ricorso si limitino alla concessione di un risarcimento danni a qualsiasi persona lesa da una violazione.

8.  Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

9.  Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso, inoltre, devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato e che sia indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore e dall'organo di ricorso.
La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente ha le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice. Le decisioni adottate dall'organo indipendente producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

10.  Gli Stati membri garantiscono che gli organi responsabili delle procedure di ricorso competenti assicurino un livello adeguato di riservatezza delle informazioni classificate e delle altre informazioni contenute nei fascicoli trasmessi dalle parti e agiscano conformemente agli interessi di difesa e/o di sicurezza durante l'intera procedura.
A tal fine, gli Stati membri possono decidere che un organo specifico abbia giurisdizione unica sui ricorsi in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza.
In ogni caso, gli Stati membri possono stabilire che solamente i membri degli organi di ricorso personalmente autorizzati a trattare le informazioni classificate possano esaminare le domande di ricorso che contengano dette informazioni. Possono altresì imporre misure specifiche di sicurezza relative alla registrazione delle domande di ricorso, alla ricezione dei documenti e alla conservazione dei fascicoli.
Gli Stati membri determinano le modalità con cui gli organi di ricorso sono tenuti a conciliare la riservatezza delle informazioni classificate con il rispetto del diritto alla difesa e, nel caso di ricorso giurisdizionale o di ricorso presso un organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato, determinano dette modalità in modo da garantire che l'intera procedura rispetti il diritto a un processo equo.

 

Articolo 57
Termine sospensivo

1.  Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo 55, paragrafo 4, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 59.

2.  La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla presente direttiva non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.
Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L'esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può essere più oggetto di una procedura di ricorso.
I candidati sono considerati interessati se l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non ha messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti interessati.
La comunicazione della decisione di aggiudicazione ad ogni offerente e candidato interessato è accompagnata:

-  da una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, e

-  da una precisa indicazione del termine sospensivo esatto applicabile conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale di trasposizione del presente paragrafo.

 

Articolo 58
 Deroghe al termine sospensivo

Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all'articolo 57, paragrafo 2, non si applichino nei seguenti casi:

a)  se la presente direttiva non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

b)  se l'unico offerente interessato ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati;

c)  nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 29.

Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli 60 e 62, se:

-  è violato l'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e

-  il valore stimato dell'appalto è pari o superiore alle soglie stabilite all'articolo 8.

 

Articolo 59
Termini per la proposizione del ricorso

Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore nel quadro di o in relazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla presente direttiva debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest'ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore è stata inviata all'offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore è stata inviata all'offerente o al candidato o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore. La comunicazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera b), che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data di pubblicazione della decisione di cui trattasi.

 

Articolo 60
 Privazione di effetti

1.  Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

a)  se l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea senza che ciò sia consentito a norma della presente direttiva;

b)  in caso di violazione dell'articolo 55, paragrafo 6, dell'articolo 56, paragrafo 3, o dell'articolo 57, paragrafo 2, qualora tale violazione abbia privato l'offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto, quando tale violazione si aggiunge ad una violazione dei titoli I oII, se quest'ultima violazione ha influito sulle opportunità dell'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto;

c)  nei casi di cui all'articolo 58, lettera c), secondo comma, qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un accordo quadro.

2.  Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale. Il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione a quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest'ultimo caso gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni alternative a norma dell'articolo 61, paragrafo 2.

3.  Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che il rispetto di esigenze imperative legate ad un interesse generale, connesso in primo luogo agli interessi di difesa e/o sicurezza, impone che gli effetti del contratto siano mantenuti.
Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative legate ad un interesse generale ai sensi del primo comma soltanto se la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.
Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legata ad un interesse generale ai sensi del primo comma. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l'altro, i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell'operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.
Un contratto, comunque, non può essere considerato privo di effetti qualora le conseguenze di detta privazione mettano seriamente a repentaglio l'esistenza stessa di un programma di difesa o sicurezza più ampio indispensabile per garantire gli interessi di sicurezza di uno Stato membro.
In tutti i suddetti casi, gli Stati membri prevedono invece l'applicazione di sanzioni alternative a norma dell'articolo 61, paragrafo 2.

4.  Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), non si applichi quando:

-  l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ritiene che l'aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sia consentita a norma della presente direttiva,

-  l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di cui all'articolo 64 della presente direttiva in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto, e

-  il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di tale avviso.

5.  Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), non si applichi quando:

-  l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ritiene che l'aggiudicazione di un appalto sia conforme all'articolo 29, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino,

-  l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell'appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all'articolo 57, paragrafo 2, quarto comma, primo trattino, e

-  il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

 

Articolo 61
 Violazioni del presente titolo e sanzioni alternative

1.  In caso di violazione dell'articolo 55, paragrafo 6, dell'articolo 56, paragrafo 3, o dell'articolo 57, paragrafo 2, che non è contemplata dall'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell'articolo 60, paragrafi da 1 a 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative.

2.  Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni alternative sono:

-  l'irrogazione di sanzioni pecuniarie all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore, oppure

-  la riduzione della durata del contratto.

Gli Stati membri possono conferire all'organo di ricorso un'ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore e, nei casi di cui all'articolo 60, paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.

La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata ai fini del presente paragrafo.

 

Articolo 62
 Termini

1.  Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, debba avvenire:

a)  prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

-  l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, e degli articoli 31 e 32, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure

-  l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei motivi pertinenti di cui all'articolo 35, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 35, paragrafo 3, di detta direttiva. Quest'ultima opzione si applica anche ai casi di cui all'articolo 58, lettera c); e

b)  in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

2.  In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fatto salvo l'articolo 59.

 

Articolo 63
 Meccanismo correttore

1.  La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se, prima della stipula di un contratto, essa ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario in materia di appalti in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla presente direttiva.

2.  La Commissione notifica allo Stato membro interessato i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione con provvedimenti appropriati.

3.  Entro ventuno giorni civili dalla ricezione della notifica di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

a)  la conferma che la violazione è stata riparata;

b)  una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; oppure

c)  una notifica che la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione è stata sospesa dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore di propria iniziativa oppure nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a).

4.  Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione presunta costituisce già l'oggetto di un ricorso giurisdizionale o di altro tipo o di un ricorso quale quello di cui all'articolo 56, paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.

5.  In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione d'appalto in parte o del tutto collegata all'oggetto della procedura precedente. Questa notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.

 

Articolo 64 
 Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

L'avviso di cui all'articolo 60, paragrafo 4, secondo trattino, il cui formato è stabilito dalla Commissione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 67, paragrafo 2, contiene le informazioni seguenti:

a)  denominazione e recapito dell'amministrazione aggiu- dicatrice/dell'ente aggiudicatore;

b)  descrizione dell'oggetto dell'appalto;

c)  motivazione della decisione dell'amministrazione aggiu- dicatrice/dell'ente aggiudicatore di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

d)  denominazione e recapito dell'operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto; nonché

e)  se del caso, qualsiasi altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore.

 

TITOLO V

OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 65
  Obblighi statistici

Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto conformemente all'articolo 66 e relativo agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori nell'anno precedente.

 

Articolo 66
 Contenuto del prospetto statistico

Il prospetto statistico specifica il numero e il valore degli appalti aggiudicati dallo Stato membro o dal paese terzo degli aggiudicatari e riguarda, separatamente, gli appalti di lavori, di forniture e di servizi.

I dati di cui al primo comma sono articolati precisando le procedure utilizzate e specificano, per ciascuna procedura, le forniture, i servizi e i lavori individuati per gruppo della nomenclatura CPV.

Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i dati di cui al primo comma sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui all'articolo 28.

Il contenuto del prospetto statistico è fissato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

 

Articolo 67
Procedura di comitato

1.  La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio («il comitato»).

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Per quanto riguarda la revisione delle soglie di cui all'articolo 8, i termini previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e all'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a quattro, due e sei settimane, in considerazione dei vincoli in materia di termini derivanti dalle modalità di calcolo e di pubblicazione di cui all'articolo 69, paragrafo 1, secondo comma, e all'articolo 69, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE.

4.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Articolo 68
Revisione delle soglie

1.  In occasione della revisione delle soglie stabilite dalla direttiva 2004/17/CE, di cui all'articolo 69 di tale direttiva, la Commissione rivede anche le soglie di cui all'articolo 6 della presente direttiva allineando:

a)  la soglia di cui all'articolo 8, lettera a), della presente direttiva sulla soglia riveduta di cui all'articolo 16, lettera a), della direttiva 2004/17/CE;

b)  la soglia di cui all'articolo 8, lettera b), della presente direttiva sulla soglia riveduta di cui all'articolo 16, lettera b), della direttiva 2004/17/CE.

Tale revisione e tale allineamento, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono eseguiti conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 67, paragrafo 4.

2.  Il controvalore delle soglie fissato conformemente al paragrafo 1 nelle valute nazionali degli Stati membri che non partecipano all'euro è allineato sui controvalori delle soglie stabilite dalla direttiva 2004/17/CE di cui al paragrafo 1, calcolati conformemente all'articolo 69, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2004/17/CE.

3.  Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle valute nazionali sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

 

Articolo 69
Modificazioni

1.  La Commissione può modificare, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, quanto segue:

a)  le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi di cui all'articolo 30, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 65;

b)  le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato VI, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo.

c)  l'elenco di registri, dichiarazioni e certificati di cui all'allegato VII, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri.

2.  Secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 67, paragrafo 3, la Commissione può modificare i seguenti elementi non essenziali della presente direttiva:

a)  i numeri di riferimento della nomenclatura CPV indicati agli allegati I e II, nella misura in cui ciò lascia immutato l'ambito di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in tali allegati;

b)  le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui all'allegato VIII, lettere a), f) e g).

Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può avvalersi della procedura d'urgenza di cui all'articolo 67, paragrafo 4.

 

Articolo 70 
 Modifica della direttiva 2004/17/CE

Nella direttiva 2004/17/CEè aggiunto il seguente articolo:
«Articolo 22 bis
Appalti nei settori della difesa e della sicurezza
La presente direttiva non si applica agli appalti ai quali è applicata la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (*) né agli appalti ai quali tale direttiva non si applica in virtù dei suoi articoli 8, 12 e 13.
(*) GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.».

 

Articolo 71 
 Modifica della direttiva 2004/18/CE

L'articolo 10 della direttiva 2004/18/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Appalti nei settori della difesa e della sicurezza
Fatto salvo l'articolo 296 del trattato, la presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ad eccezione degli appalti ai quali si applica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (*).
La presente direttiva non si applica agli appalti ai quali non si applica la direttiva 2009/81/CE in virtù degli articoli 8, 12 e 13 di quest'ultima.
(*) GU L 217 del 20.8.2009, pag. 76.».

 

Articolo 72 
 Recepimento

1.  Entro il 21 agosto 2011, gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 73
 Riesame e relazioni

1.  Entro il 21 agosto 2012 la Commissione riferisce sulle disposizioni emanate dagli Stati membri al fine del recepimento della presente direttiva, in particolare dell'articolo 21 e degli articoli da 50 a 54.

2.  Entro il 21 agosto 2016 la Commissione verifica l'applicazione della presente direttiva e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione valuta in particolare se e in quale misura gli obiettivi della presente direttiva siano stati raggiunti per quanto riguarda il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di un mercato europeo dei materiali per la difesa e di una base industriale e tecnologica di difesa europea, compresa la situazione delle piccole e medie imprese. Se opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.

3.  La Commissione riesamina altresì l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 1, valutando in particolare se sia possibile armonizzare le condizioni di reintroduzione dei candidati o degli offerenti precedentemente condannati e pertanto esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici e, se del caso, presenta una proposta legislativa in tal senso.

 

Articolo 74
 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 75 
 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.- G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON


Allegato I
Servizi di cui agli articoli 2 e 15

N. categoria

Oggetto

Numero di riferimento CPV

1

Servizi di manutenzione e di riparazione

50000000- 5, da 50100000- 6 a 50884000- 5 (salvo da 50310000- 1 a 50324200- 4 e 50116510- 9, 50190000- 3, 50229000- 6, 50243000- 0) e da 51000000- 9 a 51900000- 1

2

Servizi connessi agli aiuti militari destinati all'estero

75211300-1

3

Servizi di difesa, servizi di difesa militare e servizi di difesa civile

75220000- 4, 75221000- 1, 75222000- 8

4

Servizi investigativi e assicurativi

Da 79700000- 1 a 79720000- 7

5

Servizi di trasporto terrestre

60000000- 8, da 60100000- 9 a 60183000- 4 (salvo 60160000- 7, 60161000- 4), e da 64120000- 3 a 64121200- 2

6

Servizi di trasporto aereo: trasporto di viaggiatori e di merci, ad esclusione dei trasporti di posta

60400000- 2, da 60410000- 5 a 60424120- 3 (salvo 60411000- 2, 60421000- 5), da 60440000- 4 a 60445000- 9 e 60500000- 3

7

Trasporto di posta per via terrestre e aerea

60160000- 7, 60161000- 4, 60411000- 2, 60421000- 5

8

Servizi di trasporto ferroviario

Da 60200000- 0 a 60220000- 6

9

Servizi di trasporto marittimo e per vie d'acqua

Da 60600000- 4 a 60653000- 0, e da 63727000- 1 a 63727200- 3

10

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

Da 63100000- 0 a 63111000- 0, da 63120000- 6 a 63121100- 4, 63122000- 0, 63512000- 1 e da 63520000- 0 a 6370000- 6

11

Servizi di telecomunicazione

Da 64200000- 8 a 64228200- 2, 72318000- 7, e da 72700000- 7 a 72720000- 3

12

Servizi finanziari: servizi di assicurazione

Da 66500000- 5 a 66720000- 3

13

Servizi informatici e servizi connessi

Da 50310000- 1 a 50324200- 4, da 72000000- 5 a 72920000- 5 (salvo 72318000- 7 e da 72700000- 7 a 72720000- 3), 79342410- 4, 9342410- 4

14

Servizi di ricerca e sviluppo (1) e prove di valutazione

Da 73000000- 2 a 73436000- 7

15

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

Da 79210000- 9 a 79212500- 8

16

Servizi di consulenza gestionale (2) e affini

Da 73200000- 4 a 73220000- 0, da 79400000- 8 a 79421200- 3 e 79342000- 3, 79342100- 4, 79342300- 6, 79342320- 2, 79342321- 9, 79910000- 6, 79991000- 7 e 98362000- 8

17

Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria; servizi di urbanistica e di paesaggistica; servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica; servizi di prova e di analisi tecnica

Da 71000000- 8 a 71900000- 7 (salvo 71550000- 8) e 79994000- 8

18

Servizi di pulizia degli edifici e servizi di gestione delle proprietà

Da 70300000- 4 a 70340000- 6 e da 90900000- 6 a 90924000- 0

19

Servizi di pulizia stradale e di raccolta dei rifiuti: servizi di risanamento e servizi analoghi

Da 90400000- 1 a 90743200- 9 (salvo 90712200- 3), da 90910000- 9 a 90920000- 2 e 50190000- 3, 50229000- 6, 50243000- 0

20

Servizi di addestramento e simulazione nei settori della difesa e della sicurezza

80330000- 6, 80600000- 0, 80610000- 3, 80620000- 6, 80630000- 9, 80640000- 2, 80650000- 5, 80660000- 8

(1) Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 13, lettera j).

(2) Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.

 

 

 



Allegato II
Servizi di cui agli articoli 2 e 16

N. categoria

Oggetto

Numero di riferimento CPV

21

Servizi alberghieri e di ristorazione

Da 55100000- 1 a 55524000- 9 e da 98340000- 8 a 98341100- 6

22

Servizi di trasporto complementari e ausiliari

Da 63000000- 9 a 63734000- 3 (salvo 63711200- 8, 63712700- 0, 63712710- 3), da 63727000- 1 a 63727200- 3 e 98361000- 1

23

Servizi giuridici

Da 79100000- 5 a 79140000- 7

24

Servizi di collocamento e reperimento di personale (1)

Da 79600000- 0 a 79635000- 4 (salvo 79611000- 0, 79632000- 3, 79633000- 0), e da 98500000- 8 a 98514000- 9

25

Servizi sanitari e sociali

79611000- 0 e da 85000000- 9 a 85323000- 9 (salvo 85321000- 5 e 85322000- 2)

26

Altri servizi

 

(1) Esclusi i contratti di lavoro.


Allegato III
Definizione di talune specifiche tecniche di cui all'Articolo 18

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti di lavori: l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare,nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova,l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché le tecniche o i metodi di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica chel'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che le compongono;

b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti di forniture o di servizi: le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita,la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;

2) «norma»: una specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione riconosciuto, da applicare su base ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria e che rientra in una delle categorie seguenti:

- norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,

- norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,

- norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;

3) «standard di difesa»: una specifica tecnica il cui rispetto non è obbligatorio e che è approvata da un organismo di normalizzazione specializzato nell'elaborazione di specifiche tecniche da applicare su base ripetuta o continuativa nel settore della difesa;

4) «omologazione tecnica europea»: la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto per un determinato scopo, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni di applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;

5) «specifica tecnica comune»: una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6) «riferimento tecnico»: qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze del mercato.


Allegato IV
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di cui all'articolo 30

COMUNICAZIONE IN CUI È ANNUNCIATA LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SU UN PROFILO DI COMMITTENTE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore

2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore

3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)

4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché - per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi, ad esempio il sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti.

3. Per gli appalti di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti, numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

Per gli appalti di servizi: importo complessivo delle commesse previsto per ciascuna delle categorie di servizi, numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti di servizi per categoria.

5. Se del caso, indicare che si tratta di un accordo quadro.

6. Se del caso, altre informazioni.

7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.

BANDO DI GARA

Procedure ristrette, procedure negoziate con previa pubblicazione di un bando di gara e dialoghi competitivi:

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti.

3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta;

b) eventualmente la motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate);

c) eventualmente, indicare che si tratta di un accordo quadro;

d) eventualmente, ricorso ad un'asta elettronica.

4. Forma dell'appalto.

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.

6. a) Appalti di lavori:

- natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV,

- indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti,

- nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

b) Appalti di forniture:

- natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura CPV. Quantità dei prodotti da fornire, specificando in particolare le opzioni riguardanti commesse complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni; opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV,

- nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti,

- nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

c) Appalti di servizi:

- Categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti di servizi previsti.

Nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,

- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,

- menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.

8. Ammissione o divieto di varianti.

9. Se del caso, indicazione della percentuale del valore globale dell'appalto che deve essere subappaltata a terzi tramite una procedura di aggiudicazione (articolo 21, paragrafo 4).

10. Se del caso, criteri di selezione riguardanti la situazione personale dei subappaltatori che può comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Informazioni e formalità necessarie per la valutazione delle competenze minime di carattere economico e tecnico che i subappaltatori devono possedere. Livello o livelli minimi di capacità eventualmente richiesti.

Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.

12. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.

13. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione;

b) indirizzo cui devono essere trasmesse;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.

17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione, informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.

18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte e durata dell'accordo quadro previsto.

19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

20. Per le procedure ristrette, le procedure negoziate o il dialogo competitivo, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.

21. Criteri di cui all'articolo 47 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri che determinano l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione o i criteri in ordine decrescente di importanza vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

22. Se del caso, data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VI o menzione della sua mancata pubblicazione.

23. Data d'invio del presente avviso.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta. Nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).

3. Appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni.

Appalti di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero/numeri di riferimento della nomenclatura CPV.

Appalti di servizi: categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento della nomenclatura CPV; quantità di servizi oggetto della commessa.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10. Se del caso, parte del contratto da subappaltare a terzi e relativo valore.

11. Se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore ai sette anni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VI.

13. Data di invio del presente avviso.


Allegato V
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di subappalto di cui all'Articolo 52

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo di posta elettronica dell'aggiudicatario e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.

2. a) Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi;

b) natura, quantità ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV;

c) natura dei prodotti da fornire, specificando gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi, numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV;

d) categoria del servizio e sua descrizione; numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV.

3. Termine di esecuzione eventualmente imposto.

4. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i documenti complementari.

5. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte;

b) indirizzo cui devono essere trasmesse;

c) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

6. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

7. Criteri obiettivi di selezione dei subappaltatori relativi alla loro situazione personale o alla valutazione della loro offerta.

8. Eventuali altre informazioni.

9. Data d'invio del presente avviso.


Allegato VI
Caratteristiche relative alla pubblicazione

1. Pubblicazione di avvisi e bandi

a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 30 e 52 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori o dagli aggiudicatari all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea nel formato previsto all'articolo 32. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, rispettano questa forma, come la comunicazione che annuncia tale pubblicazione.

I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 30 e 52 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma.

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2;

b) l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea conferma all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 32, paragrafo 8.

2. Pubblicazione di informazioni aggiuntive.

Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 30, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici.

3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: http://simap.europa.eu.


Allegato VII
Registri (5)

PARTE A

Appalti di lavori

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister»;

- per la Bulgaria, «[Testo in lingua bulgara]»;

- per la Repubblica ceca, «obchodní rejstøík»;

- per la Danimarca, «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»;

- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»;

- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»;

- per l'Irlanda, un imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;

- per la Grecia, «[Testo in lingua greca]» del ministero dell'ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici ([Testo in lingua greca]);

- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»;

- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Répertoire des métiers»;

- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»;

- per Cipro, l'imprenditore può essere invitato a presentare un certificato del «Council for the Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors ([Testo in lingua cipriota])», conformemente alla Registration and Audit of Civil Engineering and Building Contractors Law;

- per la Lettonia, «Uzòçmumu reìistrs» («Registro delle imprese»);

- per la Lituania, «Juridiniø asmenø registras»;

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»;

- per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzõi nyilvántartása»;

- per Malta, l'imprenditore prepara il suo «numru tà registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi¿jud (VAT) u n- numru tal- licenzja tà kummerc», e, in caso di partnership o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari;

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»;

- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»;

- per la Polonia, «Krajowy Rejestr S¹dowy» (Cancelleria nazionale);

- per il Portogallo, «Instituto da Construção e do Imobiliário» (INCI);

- per la Romania, «Registrul Comerþului»;

- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»;

- per la Slovacchia, «Obchodný register»;

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»;

- per la Svezia, «aktiebolags- , handels - eller föreningsregistren»;

- per il Regno Unito, un imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

PARTE B

Appalti di forniture

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce»/«Handelsregister»;

- per la Bulgaria, «[Testo in lingua bulgara]»;

- per la Repubblica ceca, «obchodní rejstøík»;

- per la Danimarca, «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»;

- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»;

- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»;

- per la Grecia, «[Testo in lingua greca]»;

- per la Spagna, «Registro Mercantil» o, nel caso di persone non registrate, una attestazione che precisi che la persona in questione ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;

- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Répertoire des métiers»;

- per l'Irlanda, il fornitore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» che attesti che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale, o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;

- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»;

- per Cipro, il fornitore può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies and Official Receiver» ([Testo in lingua cipriota]) o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare;

- per la Lettonia, «Uzòçmumu reìistrs» («Registro delle imprese»);

- per la Lituania, «Juridiniø asmenø registras»;

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»;

- per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzõi nyilvántartása»;

- per Malta, il fornitore prepara il suo «numru tà registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi¿jud (VAT) u n- numru tal- licenzja tà kummerc», e, in caso di partnership o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari;

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»;

- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»;

- per la Polonia, «Krajowy Rejestr S¹dowy» (Cancelleria nazionale);

- per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;

- per la Romania, «Registrul Comerþului»;

- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»;

- per la Slovacchia, «Obchodný register»;

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,

- per la Svezia, «aktiebolags- , handels - eller föreningsregistren»;

- per il Regno Unito, il fornitore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» che attesti che ha costituito una società o è iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

PARTE C

Appalti di servizi

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», e «Ordres professionnels - Beroepsorden»;

- per la Bulgaria, «[Testo in lingua bulgara]»;

- per la Repubblica ceca, «obchodní rejstøík»;

- per la Danimarca, «Erhvervs- og Selskabsstyrelsen»;

- per la Germania, «Handelsregister» «Handwerksrolle», «Vereinsregister»; «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»;

- per l'Estonia, «Registrite ja Infosüsteemide Keskus»;

- per l'Irlanda, un prestatore di servizi può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del«Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata;

- per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di studi di cui all'allegato I, il registro professionale «[Testo in lingua greca]»;

- per la Spagna, «Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado»;

- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Répertoire des métiers»;

- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato», o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»;

- per Cipro, il prestatore di servizi può essere invitato a presentare un certificato del «Registrar of Companies and Official Receiver» ([Testo in lingua cipriota]) o, se così non fosse, un attestato indicante che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare;

- per la Lettonia, «Uzòçmumu reìistrs» («Registro delle imprese»);

- per la Lituania, «Juridiniø asmenø registras»;

- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»;

- per l'Ungheria, «Cégnyilvántartás», «egyéni vállalkozók jegyzõi nyilvántartása», taluni «szakmai kamarák nyilvántartása» o, nel caso di alcune attività, un certificato che attesti che l'interessato è autorizzato a esercitare l'attività commerciale o la professione in questione;

- per Malta, il prestatore di servizi prepara il suo «numru tà registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi¿jud (VAT) u n- numru tal- licenzja tà kummerc», e, in caso di partnership o società, il relativo numero di registrazione rilasciato dall'autorità maltese dei servizi finanziari;

- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»;

- per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»;

- per la Polonia, «Krajowy Rejestr S¹dowy» (Cancelleria nazionale);

- per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»;

- per la Romania, «Registrul Comerþului»;

- per la Slovenia, «Sodni register» e «obrtni register»;

- per la Slovacchia, «Obchodný register»;

- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,

- per la Svezia, «aktiebolags- , handels - eller föreningsregistren»;

- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.


(5)  Ai fini dell'articolo 40, per «registri» si intendono quelli che figurano nel presente allegato e, nella misura in cui siano state apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti. Il presente allegato è meramente indicativo e lascia impregiudicata la compatibilità di detti registri con il diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

 

Allegato VIII
Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte

I dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte devono, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, garantire almeno che:

a) le firme elettroniche relative alle domande di partecipazione e alle offerte siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;

b) l'ora e la data esatte della ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte possano essere stabilite con precisione;

c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;

e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;

f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto;

g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;

h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.