Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Tempio ossario di Timau ai cimiteri di guerra A.C. 3578 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3578/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 430
Data: 07/02/2011
Organi della Camera: IV-Difesa

 

7 febbraio 2011

 

n. 430/0

Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Tempio ossario
di Timau ai cimiteri di guerra

A.C. 3578

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

3578

Titolo

Modifica all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48, concernente l'equiparazione del Tempio ossario di Timau ai cimiteri di guerra

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

24 giugno 2010

assegnazione

28 giugno 2010

Commissione competente

IV Difesa

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali e V Bilancio

 

 


Contenuto

La proposta di legge A.C. 3578, come precisato nella relativa relazione illustrativa, è finalizzata “a fornire maggiore tutela” al Tempio ossario di Timau (provincia di Udine) “affinché possa rappresentare, a imperitura memoria, il giusto tributo di ricordo e di gratitudine dell'Italia ai caduti le cui spoglie sono ivi onorate”.

Il Tempio ossario di Timau fu costruito negli anni 1936 e 1937, sul luogo della preesistene chiesa del Cristo di Timau, distrutta durante la Prima guerra mondiale dai soldati italiani in ritirata. Il Tempio fu inaugurato nel novembre 1937 e consacrato nel maggio 1939.

All'interno e all'esterno del Tempio, sono custodite le spoglie di 1.764 caduti della Grande Guerra provenienti dal Fronte dell'Alto But e dintorni; 298 salme appartengono a militari ignoti. Tra i caduti sepolti nel Tempio si contano 73 soldatiaustroungarici (di cui 65 ignoti). Riposa nel Tempio anche una delle «portatrici carniche», volontarie che costituirono una vera forza di supporto ai combattenti al fronte, colpita durante il servizio.

 

I loculi sono stati ricavati negli archi delle pareti del Tempio sia all'interno che all'esterno sotto il porticato, con i nominativi riportati su lastre di bronzo.

All'interno, oltre alle figure del fante e del crocifisso di Giannino Castiglioni e le pitture realizzate da Vanni Rossi e Giovanni Pellis, è esposta la "Madonna della Neve" opera del pittore Fragiacomo di Venezia, realizzata nel 1916 per la cappelleta del Pal Grande voluta da Don Janes e dal Tenente Colonnello Ugo Pizzarello, cappellano e comandante del Battaglione "Tolmezzo".

Nello specifico, il comma unico dell'articolo 1 della proposta di legge prevede che il Tempio ossario di Timau sia inserito nell'elenco dei monumenti sacrari equiparati ai cimiteri di guerra.

Tale elenco era originariamente indicato dal comma 1, dell'articolo 1, della legge n.48 del 2005. La legge n. 48/2005 è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) e il suo contenuto è stato trasposto nell’articolo 275 del medesimo Codice.

La legge 31 marzo 2005, n. 48, ha equiparato, a tutti gli effetti, ai cimiteri di guerra: il Monumento sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti); il Monumento sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi» di Medea (Gorizia); il Sacrario nazionale Mater Captivorum di Melle, in Valle Varaita (Cuneo) e il Tempio Sacrario di Terranegra con il museo dell'ex internato denominato «Tempio nazionale dell'internato ignoto» (Padova).

La disciplina dei sepolcreti di guerra è regolata dagli articoli da 265 a 275 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010).

L’articolo 265 comprende, tra i sepolcreti di guerra, i cimiteri, gli ossari e i sacrari di guerra. Fatte salve determinate eccezioni, i sepolcreti, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato.

La sistemazione, la manutenzione e la custodia dei cimiteri di guerra è di competenza del Commissario generale per le onoranze ai Caduti in guerra (articolo 267), che esercita le proprie funzioni alla diretta dipendenza del Ministro della difesa e alle cui dipendenze opera l'ufficio centrale per la cura e per le onoranze dei Caduti in guerra (articolo 266). Sono di competenza del Commissario gli accordi con le singole amministrazioni dello Stato e con gli enti locali e, tramite il Ministero degli affari esteri, con le rappresentanze dello Stato all'estero.

Il Commissario può provvedere agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture relativi alla sistemazione delle sepolture militari, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione (articolo 268).

L’articolo 271 stabilisce che i sepolcreti, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'amministrazione finanziaria, siano dati in consegna, ove possibile, a cura del Commissario mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.

A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell’economia e delle finanze, su proposta del Commissario, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna.

Gli stanziamenti e le gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati sono disciplinati dal successivo articolo 567 del Codice, che prevede che le spese per l’attuazione dei compiti di cui all’articolo 267, ivi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l’espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra, gravino sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. La gestione dei fondi è demandata al Commissario generale.

Relazioni allegate

La proposte di legge, di iniziativa parlamentare, è corredata della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge è necessario in quanto la normativa attualmente in vigore, che elenca i cimiteri di guerra, è di rango primario.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge in esame, al fine di inserire il Tempio ossario di Timau nell'elenco dei monumenti sacrari equiparati ai cimiteri di guerra, novella il comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 48.

Al riguardo, come in precedenza rilevato, si osserva che il citato riferimento normativo è stata abrogato dall'art. 2268, comma 1, del citato Codice dell'ordinamento militare e il suo contenuto è stato trasposto nell’articolo 275 del medesimo Codice, al quale pertanto occorre far riferimento.

Formulazione del testo

In relazione alla copertura finanziaria del provvedimento in esame andrebbe valutata l’opportunità di prevedere espressamente che gli oneri derivanti dall’inserimento del Tempio ossario di Timau nell'elenco dei monumenti sacrari equiparati ai cimiteri di guerra gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa la cui gestione è demandata al Commissario generale.

Si segnala, inoltre, la necessità di far riferimento all’articolo 275 del Codice dell’ordinamento militare il cui contenuto corrisponde alla legge n. 48 del 2005, abrogata dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) e richiamata nella proposta di legge.

 


 

 

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