Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento difesa | ||
Titolo: | La cassa di previdenza delle forze armate | ||
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 137 | ||
Data: | 05/05/2010 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | IV-Difesa |
5 maggio 2010 |
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n. 137/0 |
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Quadro normativo degli enti previdenziali della Difesa
L’articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) - nel perseguire obiettivi di stabilità e crescita, di riduzione del complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche e di miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi - aveva previsto l’adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché di strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa. L’articolo 26, comma 1, del D.L. 112/2008 ha confermato la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, a tale scadenza, non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti dal citato comma 634.
Il regolamento di riordino delle Casse militari ha accorpato in un unico organismo previdenziale le sei casse militari facenti capo al Ministero della difesa. Tali casse, che rappresentano delle persone giuridiche aventi natura pubblicistica e che si sostanziano altresì quali veri e propri organi del citato dicastero (Consiglio di Stato, parere n. 3581 del 19 novembre 2002), sono preposte alla gestione di forme obbligatorie di previdenza complementare, con onere contributivo gravante esclusivamente sul personale militare ad esse iscritto. Le sei Casse militari sono:
Ø Cassa ufficiali Esercito, compresi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, disciplinata dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, dalla legge 9 maggio 1940, n. 371, dalla legge 7 novembre 1969, n. 832, e dal decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 416;
Ø Cassa ufficiali Marina, disciplinata dalla legge 14 giugno 1934, n. 1015, e dalla legge 6 giugno 1940, n. 733;
Ø Cassa ufficiali Aeronautica, disciplinata dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35;
Ø Fondo di previdenza sottufficiali Esercito, compresi i sottufficiali, gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, disciplinato dal R.D.L. 22 giugno 1933, n. 930, dalla legge 7 novembre 1969, n. 832, e dalla legge 27 dicembre 1988, n. 55;
Ø Cassa sottufficiali Marina, disciplinata dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226 e dal d. Lgs. Lgt. 7 settembre 1945, n. 615;
Ø Cassa sottufficiali Aeronautica, disciplinata dalla legge 19 maggio 1939, n. 894.
L’alimentazione finanziaria di ciascuna gestione previdenziale - totalmente autonoma e separata sotto il profilo patrimoniale - è assicurata dai contributi degli iscritti e dagli interessi attivi, realizzati con la sottoscrizione di titoli di Stato (unici strumenti finanziari d’investimento previsti), nonché da rendite per locazione di alcuni immobili in proprietà alle casse.
Attualmente, per lo svolgimento dei propri compiti, ciascuna cassa si avvale di un consiglio di amministrazione (nei 6 organi il numero complessivo dei membri è di 34 unità) e di un comitato di sindaci (per un totale di 19 componenti), nonché di elementi di organizzazione operanti presso le singole Forze armate per lo svolgimento dei seguenti compiti (ciascuno funzionale ai rispettivi ufficiali e sottufficiali): attività previdenziali in senso stretto, gestione contabile delle somme trattenute al personale a titolo di contribuzioni, gestione dei patrimoni, procedure contabili e predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, attività di contenzioso e funzioni connesse alla vigilanza svolta dal Ministro della difesa.
Si segnala che il Codice
dell’Ordinamento militare e il Testo unico delle disposizioni regolamentari,
approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 12
marzo 2010 e in attesa di pubblicazione, contengono disposizioni riguardanti
Il regolamento n. 211/2009 prevede
Gli organi della Cassa di previdenza, che restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un solo ulteriore mandato, sono:
Ø il Consiglio di amministrazione, composto da 13 membri nominati dal Ministro della difesa (e 9 supplenti), con poteri di indirizzo, programmazione amministrazione e controllo nei confronti di ciascun ente previdenziale. Il consiglio è costituito da 9 membri appartenenti al personale militare in servizio attivo (2 Esercito, 2 Marina, 2 Aeronautica, 3 carabinieri), un magistrato contabile, un dirigente del Ministero dell’Economia, un esperto del settore attuariale e un rappresentante degli ufficiali in quiescenza;
Il Testo unico delle disposizioni regolamentari stabilisce che il Consiglio di amministrazione è composto da 11 membri titolari (e 9 supplenti) di cui: 9 appartenenti al personale militare in servizio attivo (2 Esercito, 2 Marina, 2 Aeronautica, 3 carabinieri), un rappresentante degli ufficiali in quiescenza e un dirigente designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Rimangono invariate le competenze e le modalità di funzionamento.
Ø il Presidente, scelto tra i membri effettivi del Consiglio Il presidente è scelto tra i membri effettivi del consiglio (escluso i rappresentante del personale in quiescenza) e nominato su proposta del Ministro della difesa, con parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per la nomina a presidente di un membro militare del Consiglio, è designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate. Tra i compiti del presidente sono da segnalare:
· la rappresentanza legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa;
· l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa;
· la presidenza e la convocazione del consiglio di amministrazione.
Il Testo unico delle disposizioni regolamentari stabilisce che il Presidente è scelto tra i 9 militari in servizio membri del Consiglio di amministrazione, ma senza indicazione specifica del grado ricoperto, e nominato con le stesse modalità e con gli stessi compiti previsti dal regolamento n. 211/2009.
Ø il Collegio dei revisori, costituito da 7 membri effettivi e 2 supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, 4 sono tratti dal personale in servizio di ciascuna Forza armata, uno è designato dalla Corte dei conti e 2 sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Testo unico delle disposizioni regolamentari stabilisce che il Collegio dei revisori è composto da 5 membri effettivi (e 2 supplenti), di cui: 4 sono tratti dal personale in servizio di ciascuna Forza armata e uno è designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, relative ai singoli fondi previdenziali gestiti dalla Cassa, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, sono regolate dalRegolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici (D.P.R. n. 97/2003), per quanto applicabile.
Tali attività, nonché l’istruttoria del contenzioso sulla gestione dei suddetti fondi, sono espletate nell’ambito delle strutture già esistenti presso il Ministero della difesa, nonché sulla base di direttive organizzative provenienti dal capo di Stato maggiore della Difesa. Tutto ciò, all’interno di un quadro di economia gestionale, ha la finalità di razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l’utilizzo delle risorse umane e strumentali, già preposte settorialmente a compiti di gestione per il funzionamento delle attuali singole casse militari.
Le istruzioni tecnico-applicative per l’armonizzazione degli iter attuativi del regolamento sono stabilite con decreto del Ministero della difesa e di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. n. 211/2009 (ovvero entro il 30 marzo 2010). Entro lo stesso termine è prevista la nomina del consiglio di amministrazione, del presidente e del collegio dei revisori della cassa.
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