Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Istituzione della decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana» - A.C. 1044
Riferimenti:
AC N. 1044/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 136
Data: 28/04/2009
Descrittori:
DONATORI DI SANGUE   ONORIFICENZE E ONORANZE
Organi della Camera: IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Istituzione della decorazione
«Al merito dei donatori di sangue
della Croce Rossa italiana»

A.C. 1044

 

 

 

 

 

 

 

n. 136

 

 

 

28 aprile 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172/ 066760-4404 – * st_Difesa@camera.it

 

 

 

 

 

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File: DI0112.doc


INDICE

Schede di lettura

§      Il contenuto della proposta di legge A.C. 1044  3

Quadro normativo  4

§      La Croce Rossa Italiana  4

§      Art. 1  7

§      Art. 2  6

§      Art. 3  12

§      Art. 4  14

§      Art. 5  15

§      Art. 6  16

§      Art. 7  17

§      D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382  25

§      D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa (art. 15)75

Documentazione

§      Stato maggiore della difesa, Regolamento per la disciplina delle uniformi, SMD-G-010, 18 giugno 2002 (art. 58)79

§      Delibera del Consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa Italiana n. 235 del 19 luglio 2007, Regolamento recante le norme per il conferimento delle onorificenze della Croce Rossa Italiana  79

 

 


Schede di lettura

 


Il contenuto della proposta di legge A.C. 1044

 

La proposta di legge in esame, composta da sette articoli più un allegato, reca talune disposizioni concernenti l’istituzione della decorazione “Al merito dei donatori di sangue della Croce rossa italiana” e la relativa disciplina riguardante i presupposti del conferimento e il relativo iter.

Come precisato più analiticamente in seguito (cfr. Commento all’articolato della proposta di legge, pag. 7), l’articolo 1 definisce l’ambito soggettivo di applicazione del beneficio previsto dalla proposta di legge in esame che potrà essere conferito unicamente ai soci della Croce rossa italiana appartenenti ad una Forza armata, ad un Corpo armato dello Stato o ad un organismo militarmente organizzato che abbiano effettuato un determinato numero di donazioni di sangue.

Il successivo articolo 2 reca le caratteristiche formali dell’istituenda Decorazione al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana“, mentre l’articolo 3 definisce l’iter procedurale per il conferimento. In particolare, viene precisato che la richiesta potrà essere presentata dal socio dopo il raggiungimento di dieci donazioni di sangue effettuate in favore dell'associazione, in costanza di iscrizione.

Ai sensi del successivo articolo 4 la concessione della decorazione dovrà essere accompagnata da un diploma, firmato dal presidente generale e controfirmato dal delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue» e dal direttore dell'ente.

Il successivo articolo 5 della proposta di legge in esame prevede che l’istituenda  decorazione al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa sia da ricomprendere tra quelle previste dall'articolo 58, primo comma, del regolamento per la disciplina delle uniformi approvato dal Capo di Stato maggiore della difesa.

L’articolo 6 ribadisce il carattere ulteriore della decorazione rispetto a qualsiasi altro riconoscimento tributabile in seno all'Associazione per i medesimi meriti e attribuzioni.

Da ultimo, l‘articolo 7 prevede chel’istituenda decorazione possa essere conferita in presenza di alti meriti nel campo della donazione del sangue, anche in difetto del

 


Quadro normativo

La Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana è un Ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale, con lo scopo di assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto. È posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, sottoposta alla vigilanza dello Stato e sotto il controllo del Ministero del Lavoro Salute e Politiche sociali e del Ministero della Difesa per quanto di competenza.

La C.R.I. è un'associazione di soccorso volontaria senza scopo di lucro che ha per scopo, in tempo di pace, di recare assistenza alla popolazione, soprattutto la più vulnerabile, integrando l'azione dello Stato e organizzando soccorsi all'estero mentre; in caso di conflitto, contribuisce con mezzi e personale propri alla sgombero ed alla cura dei feriti con l'allestimento di ospedali militari da campo, posti di pronto soccorso, ambulanze; organizza la difesa sanitaria, si occupa dello scambio di prigionieri, dello scambio della corrispondenza e pacchi e della ricerca dei dispersi.

La sua struttura, i suoi compiti e le sue attività sono regolate dal nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con D.P.C.M. del 6 maggio 2005, n. 97.

Tra i compiti definiti dallo Statuto vi è quello di promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le proprie strutture alle attività trasfusionali del Sevizio sanitario nazionale, anche costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati.

 

Lo Statuto (art. 9) definisce le seguenti categorie di soci:

a) soci ordinari, che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale;

b) soci attivi, i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;

c) soci benemeriti, ovvero persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;

d) soci onorari:, ovvero persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.

 

Nella categoria dei soci attivi lo Statuto annovera gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purché in regola con il versamento delle quote associative:

1) corpo militare;

2) corpo infermiere volontarie;

3) volontari del soccorso;

4) comitato nazionale femminile;

5) pionieri;

6) donatori di sangue.

Ai sensi dello Statuto della Croce Rossa Italiana i Volontari Croce Rossa Italiana, ai fini del più efficace coordinamento delle attività ed in relazione alle tipologie delle stesse, sono organizzati nelle Componenti volontaristiche del Corpo Militare, Corpo Infermiere Volontarie, Comitato Nazionale Femminile, Volontari del Soccorso, Pionieri e Donatori di Sangue.

 

Le Componenti operano nei diversi livelli istituzionali con pari dignità e con le stesse prerogative. Gli Organi dell’Associazione operanti ai vari livelli istituzionali devono assicurare, in rapporto alle risorse economiche disponibili, gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività delle Componenti, le quali sono tenute a contribuire allo sviluppo ed al potenziamento dell'Associazione.

Il Corpo delle Infermiere Volontarie ed il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, sono disciplinati secondo le disposizioni delle norme istitutive vigenti in materia.

La Componente Volontaristica dei Donatori di sangue è nata nell'immediato dopoguerra per affrontare il grave problema della carenza di sangue nel nostro Paese. Dal 1971 i Donatori di Sangue della C.R.I. hanno intensificato l’attività di sensibilizzazione al dono volontario del sangue, non occasionale ma periodico, portando la loro azione anche all'interno dei posti di lavoro. Dal 1997 le attività e l'organizzazione dei Donatori di Sangue sono state disciplinate, in conformità con quanto già avvenuto per le altre Componenti Volontaristiche, con l'approvazione ufficiale del Regolamento Nazionale della Componente.

Il compito istituzionale della Componente è quello di concorrere, mediante i proprio aderenti, al raggiungimento dell'autosufficienza nazionale ed all'aumento della sicurezza trasfusionale, con un'opera capillare di informazione e formazione sulla donazione su tutto il territorio nazionale.

Oltre alla diffusione della cultura della donazione volontaria, periodica e gratuita del sangue intero, viene proposta la donazione di specifici componenti del sangue, quali piastrine, globuli rossi, globuli bianchi o plasma secondo i più recenti e moderni concetti della medicina trasfusionale.

La Componente Donatori di Sangue è strutturata con cariche elettive che prevedono un Ispettore Nazionale, tre vice Ispettori Nazionali, Ispettori Regionali, Provinciali e di Gruppo.

Attualmente gli Ispettori Regionali sono 12, nelle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lazio, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, mentre in Liguria e nel Veneto sono stati nominati due Commissari regionali che svolgono analoghe funzioni.

I Vertici Provinciali sono presenti in 26 province , mentre i Gruppi dislocati su tutto il territorio nazionale sono 156.

 

 

 


Art. 1


 


1. È istituita la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana», per tributare un particolare riconoscimento ai soci della Croce Rossa italiana, in occasione del raggiungimento di prestabiliti numeri di donazioni effettuate.

2. Condizione per l'attribuzione della decorazione è l'appartenenza del socio a una Forza armata, a un Corpo armato dello Stato o a un organismo militarmente organizzato, soggetti al regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

3. L'appartenenza di cui al comma 2 può essere fatta valere in qualsiasi grado, posizione, ruolo o stato giuridico, sia in servizio che in congedo.

4. Sono equipollenti agli organismi di cui al comma 2 per l'attribuzione della decorazione, anche per l'eventuale personale in quiescenza: le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana; le Forze di polizia nazionali ad ordinamento civile; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli di regione o provincia autonoma; la polizia amministrativa locale dipendente dagli enti locali territoriali e in qualsiasi modo denominata o con qualsiasi competenza


L’articolo 1 della proposta di legge in esame, composto da 4 commi reca talune disposizioni riguardanti l’istituzione della “Decorazione al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana “.

 

In particolare il comma 1, nell’istituire la citata decorazione al merito precisa che la medesima potrà essere conferita ai soci della Croce Rossa italiana che abbiano effettuato un determinato numero di donazioni di sangue.

 

Il successivo comma 2 precisa poi che condizione per l'attribuzione della citata decorazione è l‘appartenenza del socio della Croce rossa ad una Forza armata, ad un Corpo armato dello Stato o ad un organismo militarmente organizzato, soggetti al regolamento di disciplina militare di cui al D.P.R. n. 545/1986.

 

Al riguardo, si ricorda che il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 reca approvazione del regolamento di disciplina militare ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.

L’articolo 1 del regolamento precisa che è considerato militare il cittadino che fa parte delle Forze armate volontariamente o in adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge sulla leva.

Ai sensi del successivo comma 3 l’appartenenza a tali corpi può essere fatta valere in qualsiasi grado, posizione, ruolo o stato giuridico, sia in servizio che in congedo.

Da ultimo, il comma 4 specifica che ai fini dell'attribuzione della decorazione agli organismi militarmente organizzati di cui al comma 2 sono equiparati, anche se in quiescenza:

Ø      le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana;

Ø      le Forze di polizia nazionali ad ordinamento civile;

Ø      il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quelli di regione o provincia autonoma;

Ø      la polizia amministrativa locale dipendente dagli enti locali territoriali e in qualsiasi modo denominata o con qualsiasi competenza.

 

Come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 1044, con il provvedimento in esame si è inteso “tributare ai soci di Croce Rossa, militari di qualsiasi grado, posizione o stato giuridico (o equiparati), un riconoscimento che possa visibilmente essere portato sull'uniforme militare in occasione del raggiungimento di prestabiliti numeri di donazioni effettuate in favore dell'Associazione. Ciò perché lo spirito di emulazione possa essere di sprone per l'incremento delle donazioni di sangue; non sottacendo, in ultima analisi, il ritenere che tale iniziativa possa contribuire a mantenere i vincoli di reciproca collaborazione con le istituzioni militari, in favore delle quali il movimento di Croce Rossa è storicamente sorto”.

 

In via generale si segnala che la possibilità di conferire onorificenze da parte della Croce rossa italiana è contemplata dal D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97 con il quale è stato approvato il nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa ed il cui articolo 15 prevede che la Croce rossa italiana possa conferire onorificenze a chi si sia distinto nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa (comma 1).

Il comma 2 rinvia ad un apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale la definizione delle proposte e delle modalità per il conferimento delle onorificenze.

Il comma 3 stabilisce che tale regolamento sia sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa.

Il citato regolamento è stato adottato con delibera del Consiglio direttivo nazionale della Croce rossa del 19 luglio 2007, n. 235.  

Le ricompense al merito previste dal citato articolo sono classificate in:

a) Gran Croce;

b) Medaglia d’oro;

c) Medaglia d’argento;

d) Medaglia di bronzo;

e) Diploma al merito.

La Gran Croce al merito viene conferita, per specialissimo riguardo e importanza dell’azione e dell’opera svolta, ai capi di Stato, ai regnanti, ai Principi di Case Reali , alle altissime cariche dello Stato, ai rappresentanti delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa.

Possono essere concesse la medaglia d’oro e d’argento al merito nei casi di azioni di straordinaria efficacia e di assoluta rilevanza che concorrono in maniera determinante ad accrescere il prestigio dell’Associazione ed affermare in maniera decisa i principi ispiratori del Movimento Internazionale di Croce Rossa, azioni che, per il particolarissimo grado di abnegazione, pregevolezza e singolarità spiccano in modo rilevante rispetto ai compiti normalmente affidati.

Di massima possono essere concesse la medaglia di bronzo e il diploma al merito in presenza di azioni che siano espressione di crescita e alto valore morale e che contribuiscono ad esaltare il prestigio dell’Associazione per la particolare originalità e acutezza delle soluzioni individuate.

 


Art. 2


1. La decorazione di cui all'articolo 1 è di grado unico, e la descrizione analitica è riportata nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Al fine di tributare un riconoscimento visibile per il numero di donazioni effettuate, la decorazione porta sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino da uniforme, stellette  a cinque punte di numero e colore diverso. Il nastro, il nastrino da uniforme, nonché i vari tipi e numeri di stellette sono descritti nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

3. I riconoscimenti della classe superiore sostituiscono quelli della classe inferiore.


 

L'articolo 2 della proposta di legge reca le caratteristiche formali della istituenda decorazione “Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana “.

In particolare, il comma 1 precisa che la decorazione è di grado unico e che la descrizione analitica è riportata nell'allegato 1 annesso alla medesima proposta di legge,

L’allegato 1 riporta le caratteristiche della decorazione (peso, misure, colori, scritte, ecc.). In particolare, il citato allegato precisa che la decorazione dovrà consistere in una medaglia di metallo bronzeo con attacco a nastro, del peso di grammi 25 circa, di forma circolare, del diametro di millimetri 40. Sul bordo circolare della semiarea superiore dovrà essere riportata la seguente scritta, in lettere lapidarie maiuscole romane, di una lunghezza pari a metà della circonferenza della medaglia: «CROCE ROSSA ITALIANA». All'interno della semiarea superiore della medaglia, così delimitata, centrato rispetto all'asse verticale della medaglia, dovrà essere raffigurato l'emblema di Croce Rossa. Nella semiarea inferiore dovrà essere riportata la seguente scritta, in lettere lapidarie maiuscole romane, suddivisa in tre righe, centrate singolarmente rispetto all'asse verticale della medaglia: «AL MERITO»/«DEI DONATORI»/«DI SANGUE».

Al fine di attribuire un riconoscimento visibile che, attraverso la decorazione, mostri il numero di donazioni effettuate, il comma2 dell’articolo in esame  stabilisce che la decorazione porti sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino da uniforme, stellette a cinque punte di numero e colore diverso.

Lo stesso comma fa rinvio al sopraccitato allegato 1 per quanto riguarda la descrizione del nastro, del nastrino da uniforme, nonché dei vari tipi e numeri di stellette.

Da ultimo, il comma 3 prevede che i riconoscimenti della classe superiore sostituiscano quelli della classe inferiore.

 

L’allegato 1 specifica i benefici di cui al comma 2 del presente articolo, consistenti in un determinato numero di stellette di bronzo, argento e oro, da applicare alla decorazione secondo la quantità di donazioni di sangue effettuate (i fregi vanno dalla singola stelletta d’argento per il raggiungimento delle venti donazioni alle tre stellette d’oro per le cento donazioni). In particolare, il citato allegato precisa che la decorazione (medaglia di metallo bronzeo), concessa dopo dieci donazioni, porterà sovrapposte, in posizione centrale sul nastro di sostegno e sul nastrino, stellette di numero e colore diverso con la seguente successione:

 

Ø       una stelletta di bronzo al raggiungimento delle venti donazioni di sangue;

Ø       due stellette di bronzo al raggiungimento delle trenta donazioni di sangue;

Ø       tre stellette di bronzo al raggiungimento delle quaranta donazioni di sangue;

Ø       una stelletta d'argento al raggiungimento delle cinquanta donazioni di sangue;

Ø       due stellette d'argento al raggiungimento delle sessanta donazioni di sangue;

Ø       tre stellette d'argento al raggiungimento delle settanta donazioni di sangue;

Ø       una stelletta d'oro al raggiungimento delle ottanta donazioni di sangue;

Ø       due stellette d'oro al raggiungimento delle novanta donazioni di sangue;

Ø       tre stellette d'oro al raggiungimento delle cento donazioni di sangue.

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che la medesima non reca una quantificazione dell’onere connesso alla istituzione della nuova decorazione, né provvede alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 27 della legge n, 468 del 1978 le leggi che comportano oneri a carico dei bilanci di enti che rientrano nell’ambito del settore pubblico devono contenere la previsione dell’onere stesso, nonché l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali

 


Art. 3


1. La decorazione di cui all'articolo 1 è concessa dal presidente generale della Croce Rossa italiana a seguito di designazioni che il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» effettua entro sei mesi dalla richiesta del socio, che può essere presentata dopo il raggiungimento di dieci donazioni di sangue effettuate in favore dell'associazione, in costanza di iscrizione, specificando a che organismo egli appartenga, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1.

2. La donazione di sangue effettuata nelle more dell'iscrizione alla Croce Rossa italiana è conteggiata a tutti gli effetti. Sono conteggiate anche le donazioni derivanti da periodi discontinui di iscrizione. La Croce Rossa italiana non è responsabile per l'eventuale perdita della documentazione relativa ai periodi anteriori all'ultimo. Sono conteggiate anche le donazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al raggiungimento del numero di donazioni previsto per l'attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 2, comma 2, il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue» effettua, entro sei mesi dalla richiesta del socio da presentare con le stesse modalità e contenuti di quella di cui al comma 1, l'annotazione prevista sul diploma di cui all'articolo 4, comprovante il diritto a fregiarsi delle stellette corrispondenti. Tale beneficio è considerato a tutti gli effetti come concesso dal presidente generale, a cui è delegato il vertice regionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue».

4. I dati dell'attestazione di cui al comma 3 devono essere contestualmente notificati agli organi nazionali, per l'aggiornamento della posizione meritoria del soggetto insignito.


 

L’articolo 3 della proposta di legge in esame definisce l’iter procedure per il conferimento della decorazione “Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana”.

Al riguardo, secondo quanto previsto dal comma 1, il socio interessato ad ottenere la decorazione dovrà inoltrare la relativa richiesta al delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei donatori di sangue il quale, entro sei mesi dalla data della richiesta, dovrà trasmettere le designazioni al presidente generale della Croce Rossa italiana che a sua volta provvede alla concessione della decorazione.

La richiesta potrà essere presentata dal socio dopo il raggiungimento di dieci donazioni di sangue effettuate in favore dell'associazione, in costanza di iscrizione, specificando quale sia il suo organismo di appartenenza, ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 1.

Il successivo comma 2 precisa, inoltre, che dovrà essere conteggiata a tutti gli effetti anche la donazione di sangue effettuata nelle more dell'iscrizione alla Croce Rossa italiana. Potranno essere, altresì, conteggiate le donazioni derivanti da periodi discontinui di iscrizione, così come le donazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge.

Lo stesso comma 2 dispensa la Croce Rossa italiana dalla responsabilità per l'eventuale perdita della documentazione relativa ai periodi anteriori all'ultimo.

In relazione al comma in esame nella relazione illustrativa della proposta di legge si legge che “per costituire un ulteriore impulso per eventuali soci, allontanatisi nel tempo dall'associazione”, si è ritenuto opportuno conteggiare “anche le donazioni effettuate in periodi antecedenti di iscrizione, anche non continui. A salvaguardia dell'Associazione, però, è stato stabilito che la Croce Rossa italiana non è responsabile per l'eventuale perdita della documentazione relativa ai periodi di iscrizione anteriori all'ultimo”.

Il comma 3 prevede, poi, che al raggiungimento del numero di donazioni previsto per l'attribuzione dei benefici di cui al precedente articolo 2, comma 2, il delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei “donatori di sangue” effettui, entro sei mesi dalla richiesta del socio da presentare con le stesse modalità e contenuti di quella di cui al comma 1, l'annotazione prevista sul diploma che accompagna la decorazione (previsto dal successivo l'articolo 4), comprovante il diritto a fregiarsi delle corrispondenti stellette. Lo stesso comma precisa che tale beneficio è da considerarsi, a tutti gli effetti, come concesso dal presidente generale, attraverso la delega al vertice regionale della componente volontaristica dei “donatori di sangue”.

Il comma 4 stabilisce che i dati contenuti nell’attestazione di cui al precedente comma 3 dovranno essere contestualmente notificati agli organi nazionali, per l'aggiornamento della posizione meritoria del soggetto insignito.

 


Art. 4


1. La decorazione è accompagnata da un diploma firmato dal presidente generale e controfirmato dal delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue» e dal direttore dell'ente, che deve riportare le diciture previste nell'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Il termine del procedimento amministrativo per il rilascio della decorazione e del diploma è di sei mesi dalla data di ricezione, da parte delle strutture centrali, della designazione di cui all'articolo 3, comma1.


 

Il comma 1 dell’articolo 4 stabilisce che l’istituenda decorazione dovrà essere accompagnata da un diploma firmato dal presidente generale e controfirmato dal delegato nazionale della componente volontaristica dei “donatori di sangue” e dal direttore dell'ente. Tale diploma dovrà riportare le diciture previste nel sopraccitato allegato 1 annesso al progetto di legge in esame.

A garanzia del socio, il successivo comma 2 individua in sei mesi il termine del procedimento amministrativo per il rilascio della decorazione e del diploma. Tale termine decorre dalla data di ricezione, da parte delle strutture centrali, della designazione di cui al comma 1 del precedente articolo 3,.

Ai sensi dell’allegato 1, le diciture previste per il diploma in esame sono le seguenti:

 

(Emblema di Croce Rossa italiana)

CROCE ROSSA ITALIANA

È conferita al socio ...........................................................

.........................

la decorazione «Al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa italiana».

il Presidente generale

....................................................................................

il Delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue»

....................................................................................

il Direttore

....................................................................................

Roma, ..........................................

(timbro).

 


Art. 5


1. La decorazione di cui all'articolo 1 della presente legge è da ricomprendere tra quelle previste dall'articolo 58, primo comma, del regolamento per la disciplina delle uniformi approvato dal Capo di Stato maggiore della difesa, pubblicazione SMD-G-010, edizione 2002.


 

L'articolo 5 della proposta di legge in esame prevede che l’istituenda  decorazione al merito dei donatori di sangue della Croce Rossa sia da ricomprendere tra quelle previste dall'articolo 58, primo comma, del regolamento per la disciplina delle uniformi approvato dal Capo di Stato maggiore della difesa.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 58 del regolamento per la disciplina delle uniformi (Pubblicazione SMD-G-010, edizione 2002) prevede che le decorazioni rilasciate dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare ordine di Malta non necessitino di autorizzazione.

Il brevetto delle decorazioni rilasciate dalla Santa Sede e dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro deve essere preventivamente autorizzato ai sensi degli articoli 2 e 3 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974. Le predette decorazioni, una volta trascritte a matricola, sono di uso autorizzato, ma non obbligatorio.

Non necessitano altresì di autorizzazione le decorazioni rilasciate per le operazioni ONU, NATO, WEO, che inoltre, all’atto del rilascio, sono trascritte a matricola.

 

 


Art. 6


1. La decorazione prevista dalla presente legge deve intendersi come ulteriore rispetto a qualsiasi altro riconoscimento tributabile in seno alla Croce Rossa italiana per i medesimi meriti e attribuzioni, e non inficia o limita nessun altro dei suddetti benefìci. Il diritto a fregiarsi della decorazione già concessa non viene perso, anche nel caso in cui i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 vengano meno.

2. Per i soci della Croce Rossa italiana che, alla data di entrata in vigore della  presente legge, abbiano già effettuato dieci o più donazioni di sangue, i termini per i procedimenti amministrativi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 4, comma 2, sono raddoppiati.

 


 

Il comma 1 dell’articolo in esame è volto a precisare il carattere ulteriore della istituenda decorazione rispetto a qualsiasi altro riconoscimento che, per i medesimi meriti e attribuzioni, la Croce Rossa italiana attribuisce al suo interno, e non inficia o limita nessun altro di tali benefìci.

Lo stesso comma riconosce il diritto a fregiarsi della decorazione già concessa anche nel caso in cui i requisiti soggettivi di cui all'articolo 1 vengano meno.

 

Il comma 2 raddoppia i termini relativi al procedimento di conferimento della decorazione (previsti dai commi 1 e 2 del precedente articolo 3 e dal comma 2 dell’articolo 4), in favore dei soci della Croce Rossa italiana che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già effettuato dieci o più donazioni di sangue.

 


Art. 7


1. Per alti meriti nel campo della donazione del sangue, la designazione di cui all'articolo 3, comma 1, può essere fatta anche in difetto del numero minimo di donazioni previsto. Tali designazioni non possono superare, per anno solare e per ogni delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei «donatori di sangue», le quattro unità. Le designazioni non effettuate nell'anno solare di competenza non sono riportate ad anni solari successivi o anticipate su anni precedenti.

2. Il comma 1 si applica anche al delegato nazionale della medesima componente, per il massimo di otto unità per ciascun anno solare.

3. Per le decorazioni rilasciate ai sensi del presente articolo il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito al raggiungimento del previsto numero di donazioni di sangue, senza alcuna riduzione.


 

L'articolo 7 della proposta di legge in esame prevede, al comma 1, che la designazione di cui all'articolo 3, comma 1 possa essere fatta , in presenza di alti meriti nel campo della donazione del sangue, anche in difetto del numero minimo previsto di dieci donazioni.

Tale deroga non può superare il numero di quattro designazioni, per ciascun anno solare e per ogni delegato regionale territorialmente competente della componente volontaristica dei “donatori di sangue”. Le designazioni non effettuate nell'anno solare di competenza non possono essere riportate ad anni solari successivi o anticipate su anni precedenti.

Il comma 2 prevede che il precedente comma 1 si applichi anche al delegato nazionale della componente volontaristica dei “donatori di sangue”, fino a un massimo di otto unità per ciascun anno solare.

Il comma 3 stabilisce infine che, per le decorazioni rilasciate ai sensi dell’articolo in esame, il riconoscimento di cui all'articolo 2, comma 2, è attribuito invece al raggiungimento del previsto numero di donazioni di sangue, senza alcuna riduzione.

 

In relazione all’articolo in esame, con particolare riferimento al comma 3, nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame si osserva che “per fare in modo che tali tipi di concessioni non incidano sulle attribuzioni delle «stellette» per le donazioni da venti a dieci, è stato previsto che l'attribuzione di tali benefìci avvenga  comunque al raggiungimento del numero effettivo di donazioni previsto. Per esemplificare, nel caso di un insignito per alti meriti senza alcuna donazione, allo stesso potrà essere attribuita la prima stelletta di bronzo solo al compimento della sua ventesima donazione, come un qualsiasi altro donatore di sangue socio di Croce Rossa”.

 

In relazione alla formulazione della norma, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di precisare meglio i presupposti in presenza dei quali è possibile ricorrere alla deroga in esame e ciò in quanto il riferimento al conseguimento di  meriti nel campo della donazione del sangue potrebbe risultare eccessivamente generico.