Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Istituzione dell'Ordine del Tricolore - A.C. 1360 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1360/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 77
Data: 11/11/2008
Descrittori:
EX COMBATTENTI   INVALIDI E MUTILATI DI GUERRA
ONORIFICENZE E ONORANZE     
Organi della Camera: IV-Difesa

Casella di testo: Progetti di legge
 


11 novembre 2008

 

n. 77/0

Istituzione dell’Ordine del Tricolore

A.C. 1360

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1360

Titolo

Istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

9

Date:

 

presentazione alla Camera

23 giugno 2008

assegnazione

7 ottobre 2008

Commissione competente

IV (Difesa)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VI, XI

 


Contenuto

Come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 1360, il provvedimento in esame, composto da nove articoli, intende attribuire ai partecipanti alla seconda guerra mondiale “un riconoscimento analogo a quello attribuito dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 ai combattenti della guerra 1914-18”.

A tal fine, l'articolo 1 della proposta di legge istituisce un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.

Ai sensi del successivo articolo 2 la nuova onorificenza potrà essere conferita:

Ø       a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-45 e invalidi o nelle formazioni armate partigiane o gappiste regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

Ø       ai combattenti della guerra 1940-45;

Ø       ai mutilati e invalidi della guerra 1940-45 titolari di pensione di guerra;

Ø       agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o prigionia;

Ø       ai combattenti nelle formazioni dell’esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943-1945.

L'articolo 3 indica talune delle caratteristiche dell'insegna del nuovo ordine rinviando a un decreto del Ministro della difesa la definizione dei dettagli, mentre il successivo articolo 4 detta talune disposizioni riguardanti la composizione dell’istituendo ordine.

Ai sensi dell’articolo 5 le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, a seguito di domanda rivolta all'Amministrazione della difesa dagli interessati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 della proposta in esame.

L’articolo 6 dispone l’assegnazione, ai soggetti insigniti dell’Ordine del Tricolore, di un assegno vitalizio annuo, non reversibile, di euro 200 da corrispondere in un’unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno.

L’articolo 7 dispone, al comma 1, l’aumento del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dei trattamenti economici in materia di pensioni di guerra previsti da talune tabelle allegate al T.U. di cui al D.P.R. 915/1978 (T.U. in materia di pensioni di guerra) e al comma 2 un analogo aumento del 20% dell’assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra ai sensi dell’articolo 38, quarto comma, del citato  D.P.R. 915/1978.

L’articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l’articolo 9 la sua entrata in vigore.

 

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Con l’entrata in vigore della Costituzione, la competenza in merito alla istituzione di ordini cavallereschi è stata attribuita al Parlamento, considerato che il Capo dello Stato non gode di quella prerogativa che l’articolo 78 dello Statuto albertino riconosceva al Re secondo la tradizione monarchica. Peraltro, a norma dell’articolo 87, ultimo comma della Costituzione, è il Presidente della Repubblica che conferisce le onorificenze istituite per legge (per un approfondimento si veda il dossier relativo alla proposta di legge in esame).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 3 indica talune delle caratteristiche dell'insegna del nuovo ordine rinviando ad un decreto del Ministro della difesa la definizione dei dettagli.

Ai sensi dell’articolo 5 le modalità di presentazione delle domande volte ad ottenere l’onorificenza in esame sono definite con apposito decreto del Ministro della difesa.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge A.C. 1360, oltre ad istituire una nuova onorificenza in favore dei soggetti indicati dal sopra richiamato articolo 2 apporta, tra l’altro, talune modifiche agli importi indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 915/1978 (T.U. in materia di pensioni di guerra). La materia trattata è pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere d) (“difesa e Forze armate”) e o), (“previdenza sociale”) della Costituzione.

 

Coordinamento con la normativa vigente

 

L’articolo 7 della proposta di legge in esame, pur non novellando espressamente il T.U. di cui al D.P.R. 915/1978 (T.U. in materia di pensioni di guerra) incrementa taluni degli importi indicati nelle tabelle allegate al citato D.P.R. 915/1978.

Impatto sui destinatari delle norme

Come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 1360, il provvedimento in esame intende attribuire ai partecipanti alla seconda guerra mondiale “un riconoscimento analogo a quello attribuito dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 ai combattenti della guerra 1914-18”.

A tali soggetti, così come individuati nel dettaglio dall’art. 2, la proposta di legge in esame, oltre a prevedere il conferimento della nuova onorificenza, dispone taluni benefici di carattere economico.