Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Istituzione dell'Ordine del Tricolore - A.C. 1360
Riferimenti:
AC N. 1360/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 77
Data: 11/11/2008
Descrittori:
EX COMBATTENTI   INVALIDI E MUTILATI DI GUERRA
ONORIFICENZE E ONORANZE     
Organi della Camera: IV-Difesa


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Istituzione dell’Ordine del Tricolore

 

A.C. 1360

 

 

 

 

 

n. 77

 

 

11 novembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

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File: DI0056.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Il contenuto della proposta di legge  3

§      Art. 1 (Istituzione dell'Ordine del Tricolore)5

§      Art. 2 (Soggetti destinatari)6

§      Art. 3 (Insegna)7

§      Art. 4 (Composizione dell'Ordine)8

§      Art. 5 (Conferimento dell'onorificenza)9

§      Art. 6 (Assegno vitalizio ed esenzione da tributi)10

§      Art. 7 (Adeguamento pensionistico degli invalidi e mutilati di guerra)11

§      Art. 8 (Copertura finanziaria)14

§      Art. 9 (Entrata in vigore)15

§      L. 18 marzo 1968, n. 263 Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti20

§      D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (artt. 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 38 e Tabelle)23

Documentazione

§      M. Bon Valsassina, Voce Onorificenze, in Enc. Giur. Treccani59

 

 


Schede di lettura

 


Il contenuto della proposta di legge

Come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 1360, d'iniziativa del deputato Barani ed altri, il provvedimento in esame, recante Istituzione dell'Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra, intende attribuire ai partecipanti alla seconda guerra mondiale “un riconoscimento analogo a quello attribuito dalla legge 18 marzo 1968, n. 263 ai combattenti della guerra 1914-18”.

 

Al riguardo, si ricorda che la citata legge 18 marzo 1968, n. 263[1], emanata in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale, ha stabilito l'istituzione di un nuovo ordine onorifico, l'Ordine di Vittorio Veneto. Tale onorificenza è stata conferita ai combattenti della guerra 1914-18 decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione. Il conferimento dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta del ministro della difesa, ha comportato la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto nonché di un assegno annuo vitalizio (inizialmente fissato a lire 60.000, successivamente elevato fino a lire 150.000). La medesima legge n. 263 del 1968 ha, inoltre, stabilito la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18.

 

In relazione al provvedimento in esame si rammenta che nel corso della XIII legislatura la Camera dei deputati, nella seduta del 27 luglio 2000, ha approvato in prima lettura la proposta di legge A.C. 2681, recante Istituzione dell'Ordine del Tricolore e conferimento della relativa onorificenza ai combattenti della seconda guerra mondiale. Tale proposta di legge, trasmessa al Senato il 31 luglio 2000, era in stato di relazione all’Assemblea al momento dello scioglimento delle Camere.

Nella successiva XIV legislatura la Commissione difesa ha esaminato in sede referente una serie di proposte di legge di contenuto analogo (A.C. 577 ed abb.) giungendo all’approvazione di un “nuovo testo unificato” elaborato dal Comitato ristretto[2].

 

In particolare, l’articolo 1 del citato testo istituiva l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere della Patria. Ai sensi del successivo articolo 2 potevano beneficiare della citata onorificenza i cittadini italiani che avevano prestato servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi militari e civili della guerra 1940-1945 titolari della relativa pensione ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia.

 


Art. 1
(Istituzione dell'Ordine del Tricolore)


1. È istituito l'Ordine del Tricolore, di seguito denominato «Ordine», comprendente l'unica classe di cavaliere.

      2. L'onorificenza che attesta l'appartenenza all'Ordine ha le caratteristiche di cui all'articolo 3.


 

 

L'articolo 1 della proposta di legge A.C. 1360 istituisce un nuovo ordine onorifico, l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere, rimandando all’articolo 3 la definizione delle caratteristiche dell’insegna.

 

Da un punto di vista storico, si ricorda che l’articolo 78 dello Statuto albertino, che manteneva in vita gli ordini cavallereschi già esistenti, attribuiva al Re il potere di creare nuovi ordini cavallereschi e stabilirne gli statuti, come di fatto accadde. Con l’entrata in vigore della Costituzione, la competenza in merito alla istituzione di ordini cavallereschi è stata attribuita al Parlamento, considerato che il Capo dello Stato non gode di quella posizione di “fonte degli onori”[3] che lo Statuto albertino riconosceva al Re secondo la tradizione monarchica. Peraltro, a norma dell’articolo 87, ultimo comma della Costituzione, è il Presidente della Repubblica che conferisce le onorificenze istituite per legge. Come evidenziato dalla dottrina, non si tratta di un potere presidenziale proprio ed autonomo, bensì di una attribuzione prevalentemente formale di regola esercitata sia per quanto attiene alle concessioni, sia per le revoche, nei casi previsti, su proposta governativa. Il conferimento di una onorificenza attribuisce il diritto a portarne le insegne, nonché a far uso del titolo equestre.

Per quanto riguarda gli ordini cavallereschi della Repubblica, si ricorda che, da ultimo, la legge n. 263 del 1968 ha istituito il citato ordine cavalleresco di Vittorio Veneto, comprendente l’unica classe di cavaliere.

 


Art. 2
(Soggetti destinatari)


1. L'onorificenza è conferita a coloro che hanno prestato servizio militare, per almeno sei mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 e invalidi, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati e invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra e agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, nonché ai combattenti nelle formazioni dell'esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943-1945.


 

 

L'articolo 2 prevede che la nuova onorificenza venga conferita:

Ø      a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-45 e invalidi o nelle formazioni armate partigiane o gappiste regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà ;

Ø      ai combattenti della guerra 1940-45;

Ø      ai mutilati e invalidi della guerra 1940-45 titolari di pensione di guerra;

Ø      agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o prigionia;

Ø      ai combattenti nelle formazioni dell’esercito nazionale repubblicano durante il biennio 1943-1945.


Art. 3
(Insegna)


1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il Tricolore.

      2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri 37, composto da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

      3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.


 

 

L'articolo 3 indica talune delle caratteristiche dell'insegna del nuovo ordine rinviando a un decreto del Ministro della difesa la definizione dei dettagli.

 

In particolare, mentre i primi due commi dell’articolo in esame specificano che la citata insegna dovrà essere costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il Tricolore e che tale insegna dovrà essere sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri 37, il successivo comma 3 rinvia, invece, ad un decreto del Ministro della difesa la decisione relativa alla definizione dei disegni, alle misure dell'insegna e del nastro di seta.

 

In relazione alla formulazione della norma si osserva che il comma 3 delega al citato decreto ministeriale il compito di definire la misura del nastro di seta che dovrà sostenere l’insegna, misura che, per quanto riguarda la larghezza del nastro, appare già definita dal precedente comma 2 (millimetri 37).

 


Art. 4
(Composizione dell'Ordine)


1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

      2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da due generali, di cui uno dell'Aeronautica militare, e da un ammiraglio, in rappresentanza delle Forze armate, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dal presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e dal presidente dell'Istituto storico della Repubblica sociale italiana. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

      3. Il presidente e i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa


 

 

L’articolo 4 detta talune disposizioni riguardanti la composizione dell’istituendo ordine.

 

Al riguardo, ai sensi del comma 2 l'Ordine del Tricolore, è retto da un consiglio composto dai seguenti soggetti:

Ø      un tenente generale o un ufficiale con grado corrispondente, in funzione di presidente;

Ø      due generali (di cui uno dell’Aeronautica militare) e da un ammiraglio, in rappresentanza delle Forze armate;

Ø      il presidente nazionale dell'Associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

Ø      il presidente nazionale dell’Associazione dei combattenti e reduci;

Ø      il presidente nazionale dell'Associazione dei partigiani d’Italia;

Ø      il presidente dell’Istituto storico della repubblica sociale italiana.

 

Il presidente e i membri del Consiglio sono nominati, su proposta del Ministro della difesa, dal Presidente della Repubblica, che è il Capo dell'Ordine (commi 1 e 3). Viene precisato, inoltre, che il funzionamento del consiglio non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato

 

 

 

 


Art. 5
(Conferimento dell'onorificenza)


1. L'onorificenza dell'Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

      2. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.


 

 

Ai sensi dell’articolo 5, l’onorificenza dell’Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, a seguito di domanda rivolta all'Amministrazione della difesa, secondo modalità definite con decreto della medesima, dagli interessati in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2 della proposta in esame.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che, a norma dell’articolo 87, ultimo comma della Costituzione, è il Presidente della Repubblica che conferisce le onorificenze istituite per legge. Come evidenziato dalla dottrina[4], non si tratta di un potere presidenziale proprio ed autonomo, bensì di una attribuzione prevalentemente formale di regola esercitata sia per quanto attiene alle concessioni, sia per le revoche, nei casi previsti, su proposta governativa.

 


Art. 6
(Assegno vitalizio ed esenzione da tributi)


1. Agli insigniti dell'Ordine del Tricolore è concesso un assegno vitalizio annuo, non reversibile, di euro 200.

      2. La somma di cui al comma 1 è esente dalle imposte sui redditi e dalle relative addizionali ed è corrisposta a decorrere dal 1° gennaio 2008 in un'unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno.

      3. Alla liquidazione e al pagamento dell'assegno vitalizio provvedono le direzioni territoriali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze.

      4. Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefìci previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.


 

 

L’articolo 6 dispone l’assegnazione, ai soggetti insigniti dell’Ordine del Tricolore, di un assegno vitalizio annuo, non reversibile, di euro 200 da corrispondere in un’unica soluzione entro il 31 luglio di ogni anno. La somma è esente da imposte sui redditi e dalle relative addizionali. Al pagamento dell’assegno vitalizio provvedono le direzioni territoriali del Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze. E’ stabilita l’esenzione dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo per le domande e i documenti necessari per ottenere l’onorificenza.

 

Il citato articolo 6 prevede che tale assegnazione avrà luogo “a decorrere dal 1° gennaio 2008”; tale termine  è ovviamente da aggiornare.


Art. 7
(Adeguamento pensionistico degli invalidi e mutilati di guerra)


1. I trattamenti economici previsti dalle tabelle C), G), N) ed E) allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2009.

      2. In conseguenza dell'aumento disposto dal comma 1 del presente articolo sugli importi relativi alla tabella E) allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del medesimo testo unico, è aumentanto del 20 per cento.

 


 

 

L’articolo 7 dispone, al comma 1, l’aumento del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dei trattamenti economici in materia di pensioni di guerra previsti dalle seguenti tabelle allegate al T.U. di cui al D.P.R. 915/1978[5]:

§         Tabella C: Trattamento economico spettante ai mutilati ed invalidi di guerra;

§         Tabella G: Trattamento economico spettante ai congiunti dei caduti (vedove ed orfani minorenni; orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico);

§         Tabella N: Trattamento economico spettante alle vedove ed orfani (minorenni o maggiorenni inabili in stato di disagio economico) degli invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata;

§         Tabella E: Assegni di superinvalidità.

 

Le prestazioni in materia di pensioni di guerra sono disciplinate dal T.U. di cui al D.P.R. 915/1978, da leggersi in connessione con le tabelle ad esso allegate le quali definiscono, raggruppandole in categorie, le lesioni o infermità che danno diritto ai benefici economici e stabiliscono tali benefici in considerazione della gravità delle lesioni o infermità.

Il Titolo II del menzionato T.U., in particolare, individua i trattamenti diretti in favore dei mutilati ed invalidi a causa di guerra, su alcuni dei quali interviene l’incremento disposto dall’articolo in esame.

 

Si illustrano sinteticamente, di seguito, i trattamenti diretti interessati dall’incremento disposto dall’articolo in esame:

§       pensione vitalizia o assegno temporaneo - quest'ultimo è previsto nel caso la menomazione sia suscettibile di miglioramento col tempo - (art. 11 del T.U.): spetta per le menomazioni di cui alla tabella A, articolata inotto categorie in ordine decrescente rispetto alla gravità dell'invalidità o della mutilazione (alla prima appartengono gli invalidi più gravi, all'ottava i meno gravi); gli importi annui dei trattamenti pensionistici in oggetto, inizialmente indicati nella tabella C, sono statimodificati in senso migliorativo nel corso degli anni, dapprima con il D.P.R. 834/1981 e con la L. 656/1986, che hanno sostituito la tabella C, e in seguito con la L. 422/1990 (art. 5 e allegato III) e la L. 261/1991 (art. 1) che hanno rideterminato aumentandoli gli importi base in questione;

§       assegno di superinvalidità, non reversibile (art. 15, comma 1, del T.U.): si aggiunge alla pensione vitalizia o all’assegno temporaneo qualora le infermità del soggetto, oltre che nella tabella A, rientrino in una delle categorie - di particolare gravità - indicate nella tabella E; l’importo annuo dell'assegno, originariamente indicato nella medesima tabella E, è stata aumentata dapprima con il D.P.R. 834/1981 e con la L. 656/1986, che hanno sostituito la tabella E, e, da ultimo, con la L. 422/1990 (art. 1 e allegato I) che ha rideterminato l’importo base dell’assegno di superinvalidità[6];

§       assegno integrativo (art. 15, comma 2, del T.U.): spetta a quanti, riconosciuti grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U.), presentino lesioni o infermità che rientrano nella prima categoria della tabella A ma che non sono elencate nella tabella E (e pertanto non abbiano titolo a fruire dell'assegno di superinvalidità); l'importo dell'assegno integrativo, sempre non reversibile, è pari alla metà dell'assegno di superinvalidità previsto dalla lettera H della tabella E.

 

L’articolo in esame, come detto, dispone un incremento anche di alcuni trattamenti indiretti spettanti ai congiunti dei caduti per causa di guerra o ai superstiti degli invalidi, in particolare di quelli di cui alle tabelle G e N allegate al T.U. di cui al D.P.R. 915/1978.

Al riguardo, si ricorda che i trattamenti indiretti spettanti ai congiunti dei caduti per causa di guerra o ai superstiti degli invalidi sono disciplinati dalle disposizioni contenute nei titoli V (artt. da 37 a 56, in materia di diritti della vedova, del vedovo e degli orfani) e VI (artt. da 57 a 69, sui diritti dei genitori, dei collaterali e degli assimilati) del menzionato T.U. e dalle relative tabelle allegate.

In questo quadro rientra il trattamento economico spettante ai congiunti dei caduti stabilito dalle seguenti tabelle:

§         Tabella G: Vedove ed orfani minorenni nonché agli orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico;

§         Tabella I: Orfani maggiorenni inabili non in stato di disagio economico;

§         Tabella M: Genitori (Pensioni normali);

§         Tabella T: Collaterali;

§         Tabella S: Genitori (Pensioni speciali).

 

Inoltre, nello stesso ambito vanno annoverati i trattamenti economici spettanti alle vedove ed orfani degli invalidi deceduti per cause diverse dalla infermità pensionata di cui alle seguenti tabelle:

§         Tabella N: Vedove e orfani minorenni nonché orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico;

§         Tabella L: Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

 

 

Al comma 2 dell’articolo in esame, conseguentemente all’aumento disposto dal comma precedente degli importi degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella E, viene aumentato del 20% anche l’assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi di guerra ai sensi dell’articolo 38, quarto comma, del D.P.R. 915/1978 (T.U. in materia di pensioni di guerra).

 

Più in dettaglio si ricorda che l’articolo 38 del T.U. in materia di pensioni di guerra riconosce alle vedove dei grandi invalidi di guerra di prima categoria, in aggiunta al trattamento pensionistico spettante, un assegno supplementare, pari al 50% dell'importo dell'assegno di superinvalidità fruito in vita dai grandi invalidi, a condizione di aver convissuto con i danti causa e di aver prestato loro assistenza.

 

Si consideri, infine, che gli importi dei trattamenti pensionistici di guerra sono adeguati automaticamente con cadenza annuale, in misura percentuale pari all'aumento dell'indice di variazione delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria calcolato dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1 della L. 656/1986, come sostituito dall'art. 1 della L. 342/1989; gli importi spettanti per l'anno 2008 sono indicati nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 798 del 6 dicembre 2007.

 

 


Art. 8
(Copertura finanziaria)


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

.


 

 

L’articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento, determinata in 200 milioni di euro l’anno a decorrere dal 2009, e autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 


Art. 9
(Entrata in vigore)


    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Infine, l’articolo 9 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 




[1]    Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti.

[2]    Il citato nuovo testo unificato è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 10 dicembre 2003 della Commissione difesa della Camera dei deputati.

[3]    Cfr. Marino Bon Valsassina, voce Onorificenze, in Enciclopedia Giuridica Treccani. Tale voce enciclopedica è riportata in allegato al presente dossier.

[4]    Cfr. Marino Bon Valsassina, voce Onorificenze, cit.

[5]    D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

[6]    Si consideri, inoltre, che l’articolo 3 della L. 236/2000 ha disposto la corresponsione di un assegno di superinvalidità, non reversibile, in sostituzione degli assegni di integrazione di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 21 del T.U. in materia di pensioni di guerra approvato con il D.P.R. 915/1978, e in misura pari alla somma di tali assegni.