Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disposizioni concernenti la Commissione consultiva militare per il conferimento di decorazioni al valore militare - A.C. 684 e A.C. 685
Riferimenti:
AC N. 684/XVI   AC N. 685/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 51
Data: 24/09/2008
Descrittori:
COMMISSIONI E ORGANI CONSULTIVI   DECORAZIONI MILITARI
Organi della Camera: IV-Difesa


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni concernenti la Commissione consultiva militare per il conferimento di decorazioni al valore militare

A.C. 684 e A.C. 685

 

 

 

 

 

n. 51

 

 

24 settembre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento difesa

 

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File: DI0031.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      Quadro normativo  5

§      Le proposte di legge A.C. 684 e A.C. 685  9

§      R.D. 30 marzo 1933, n. 422 Organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare  19

§      Ministero della Difesa, Circolare n. 154/AG del 24 maggio 1948, Proposte di ricompensa al valor militare  23

§      Ministero della Difesa, Circolare n. 116520/1 del 31 dicembre 1948, Chiusure termini presentazione esposti o reclami relativi a ricompense al V.M. per la guerra 1940-45  23

§      Ministero della Difesa, Circolare n. 104550/L del 28 maggio 1949, Chiusure termini presentazione esposti o reclami relativi a ricompense al V.M. per la guerra 1940-45  23

§      D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1076 Nuove norme sulla composizione della commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare  29

§      L. 30 marzo 2004, n. 92 Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (art. 5)31

§      D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88 Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (artt. 1 e 2)33

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Le disposizioni relative alla concessione delle medaglie e della croce di guerra al valore militare sono contenute nel regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che individua la tipologia degli atti che possono dar luogo ad un'onorificenza al valore militare. Le decorazioni sono istituite per esaltare quegli atti di coraggio in imprese belliche, non richiesti dal puro e semplice compimento del dovere, che comportano un grave rischio personale, e che costituiscono esempi da imitare per gli appartenenti alle Forze armate (artt. 1 e 3). Il R.D. contempla la concessione di analogo riconoscimento anche per atti della stessa specie compiuti in tempo di pace (art. 4).

Le decorazioni al valor militare sono: le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare (che può essere concessa soltanto in tempo di guerra) (artt. 2 e 4).

Per la concessione dell’onorificenza in tempo di pace occorre che sia riconosciuto il carattere militare dell’impresa, che deve essere strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate sono istituite qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore (art. 5).

Le decorazioni vengono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa (art. 7), previo parere di una Commissione consultiva militare che si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire (art. 11).

La Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare è stata costituita con il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, che ne ha definito la composizione ed il funzionamento.

Il D.P.R. 31 dicembre 1973, n. 1076 ha novellato l’articolo 2 del R.D. n. 422/1933, in materia di composizione della commissione. La Commissione è composta: dal Presidente (un ufficiale in servizio permanente di una delle tre Forze armate, di grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, che dura in carica un anno e può essere rinnovato solo per un altro anno) e da cinque membri effettivi[1].

Membri supplenti sono: un generale dell'Esercito, un ammiraglio, un generale dell'Aeronautica.

La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti, sostituendosi i membri effettivi, in caso di assenza o di legittimo impedimento, con i membri supplenti.

Le proposte di conferimento delle onorificenza sono accompagnate dai documenti atti a comprovare la realtà e le circostanze del fatto ed a porre in evidenza tutti gli elementi del valore (art. 6 del R.D. n. 422/1933).

Per ciascuna proposta la Commissione esprime parere sulla convenienza della concessione e si pronuncia pure sul grado della decorazione da conferire e propone la formula della relativa motivazione (art. 8).

Di ciascuna seduta della Commissione è redatto apposito processo verbale (art. 9) ed i lavori hanno carattere riservato e non debbono essere portati a conoscenza né degli interessati né di altre persone (art. 10).

Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 88, recante regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, ha compreso la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare tra gli organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa.

Tali organismi durano in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e presentano, tre mesi prima della scadenza del termine di durata, una relazione sull'attività svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni.

L’articolo 8 del R.D. n. 1423 del 1932 stabilisce che, per i militari in servizio sotto le armi l'iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato, e deve essere corredata da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto; l’iter delle proposte procede per via gerarchica. Il terzo comma dello stesso articolo precisa che le proposte debbano essere trasmesse all'amministrazione centrale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi.

In considerazione della particolare situazione creatasi con il secondo conflitto mondiale, la circolare ministeriale n. 154/AG del 24 maggio 1948, ha fissato al 30 giugno 1948 la definitiva chiusura dei termini per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per fatti riferentisi alla guerra 1940-1945, mentre le circolari ministeriali nn. 116520/1 del 31 dicembre 1948 e 104550/L del 28 maggio 1949, hanno determinato la chiusura del termine per la presentazione di esposti e reclami per ottenere la revisione delle decisioni relative a tali proposte al 31 gennaio 1949.

L’articolo 10 prevede cheper i militari in congedo e per coloro che non appartengono alle forze armate, che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.

La proposta deve essere presentata al Comando della divisione militare competente per territorio (o al Comando similare per le altre forze armate) che la trasmette per la via gerarchica all'Amministrazione centrale competente.

Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente articolo 8 per quanto riguarda termini e modalità.

 

Contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo, così come non è ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa (art. 13).

 

 

 


Le proposte di legge A.C. 684 e A.C. 685

L’articolo unico della proposta di legge A.C. 684 prevede che la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valore militare, istituita ai sensi dell’articolo 1 del R.D. n. 422 del 1933, venga autorizzata, in deroga ai termini attualmente stabiliti dal R.D. n. 1423 del 1932, ad esaminare la documentazione per la concessione all'Associazione “Libero Comune di Fiume in esilio” della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’articolo 8, terzo comma, del R.D. n. 423 del 1932 stabilisce il principio generale in base al quale le proposte di conferimento delle onorificenza devono essere trasmesse all'Amministrazione centrale entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi (cfr. quadro normativo).

 

L'Associazione “Libero Comune di Fiume in esilio” è stata costituita nel 1966. Ai sensi dell’articolo 2 dello statuto, l ’Associazione si propone di:

Ø       “mantenere, rafforzare, nella ricostituita unità dell’antico Comune, i contatti fra gli esuli fiumani ed estendere e ribadire i vincoli di affetto e l’unità d’intenti anche a quanti si sentono legati agli stessi ideali avendo dato chiare manifestazioni di affinità spirituale e solidarietà con i cittadini di Fiume;

Ø       perpetuare il clima ideale della Città contribuendo a mantenere un saldo vincolo di concordia civica e di fraterna solidarietà, continuando in esilio l’amore delle tradizioni cittadine, promovendo la custodia e conservazione di ogni testimonianza e cimelio ed ispirando nei figli il culto di questi valori;

Ø       rivendicare in nome della storia, dell’arte e della cultura italiana di Fiume e del Carnato, nel rispetto della libertà e del diritto delle genti, il ritorno di quelle terre alla Patria italiana”.

 

Per quanto riguarda la proposta di legge A.C. 685, si osserva che tale provvedimento è formulato in maniera identica alla proposta di legge A.C. 684 sopra illustrata con l’unica differenza che la citata Commissione consultiva militare viene autorizzata dalla proposta di legge A.C. 685 ad esaminare la documentazione per la concessione all'Associazione “Libero Comune di Zara in esilio” della medaglia d’oro alla memoria dei suoi cittadini che in guerra e in pace hanno servito la Patria.

 

Con riferimento all’Associazione “Dalmati Italiani nel Mondo – Libero Comune di Zara in Esilio”, nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame si legge che nel 1958 “nel raduno di Napoli, nella sala dei Baroni al Maschio Angioino, gli zaratini, dopo aver solennemente dichiarato che il comune si afferma e si incardina soprattutto nella libera volontà unanimemente espressa dai cittadini, plebiscitariamente deliberarono la costituzione dell'Associazione “Libero Comune di Zara in esilio” (…) per mantenere fra i cittadini associati gli antichi vincoli di concordia civica, continuando in Patria il culto delle tradizioni cittadine, per rivendicare in nome della storia e della cultura italiana della Dalmazia, il diritto ad un libero plebiscito per il ritorno alla Patria dei padri”. Attualmente, l’Associazione persegue fini ed attività culturali tendenti a far conoscere la tipicità della terra dalmata “terra multietnica in cui la cultura e l’ingegno italiani hanno segnato secoli di storia”. L’associazione partecipa alle attività della Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati[2].

 

In relazione alla formulazione delle proposte di legge in esame, si osserva che entrambi i provvedimenti  nel richiamare la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valore militare fanno riferimento al D.P.R. n. 1076 del 1973, mentre andrebbe più correttamente citato il R.D. n. 422 del 1933 che ha previsto la costituzione della citata Commissione (cfr. quadro normativo).

 




[1]    I membri effettivi variano a seconda che si esaminino proposte di competenza delle diverse armi:

competenza dell’Esercito: 3 generali dell'Esercito, 1 ammiraglio, 1 generale dell'Aeronautica;

competenza della Marina: 2 generali dell'Esercito, 2 ammiragli, 1 generale dell'Aeronautica;

competenza dell’Aeronautica: 2 generali dell'Esercito, 2 generali dell'Aeronautica; 1 ammiraglio.

[2]    Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 92 del 2004, concernente l’Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, la citata Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati designa uno degli esperti che compongono la Commissione consultiva chiamata ad esaminare le domande per la concessione del riconoscimento previsto dall’articolo 3 della legge.