Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||
Titolo: | Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa - D.L. 79/2012 - A.C. 5369 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 667 | ||
Data: | 19/07/2012 | ||
Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni |
19 luglio 2012 |
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n. 667/0 |
Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l’esercizio di delega legislativaD.L. 79/2012 - A.C. 5369Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 5369 |
Numero del decreto-legge |
Decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 |
Titolo del decreto-legge |
Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa. |
Iter al Senato |
Si (A.S. 3365) |
Numero di articoli |
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testo originario |
7 |
testo approvato dal Senato |
14 |
Date: |
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emanazione |
20 giugno 2012 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
20 giugno 2012, n. 142 |
approvazione del Senato |
17 luglio 2012 |
assegnazione |
18 luglio 2012 |
scadenza |
19 agosto 2012 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Pareri previsti |
II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), X (Attività produttive) XI (Lavoro), XII (Affari sociali) Commissione per le Questioni regionali e Comitato per la Legislazione |
Il decreto-legge reca disposizioni che attengono a diversi settori.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato introdotto un comma nell’articolo 1 del disegno di legge di conversione e sono state approvate le seguenti modifiche al decreto-legge: è stato soppresso l’art. 1, sono stati approvati emendamenti recanti articoli aggiuntivi (articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3-bis, 4-bis, 4-ter, 6-bis e6-ter) ed è stato introdotto un comma nell’art. 4.
In particolare, in merito al contenuto del testo, si illustra quanto segue.
Il comma 1-bis dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione differisce al 30 settembre 2012 il termine per l’esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute scaduto il 30 giugno 2012.
L’articolo 1, recante disposizioni in materia di armi riguardanti sia la definizione di categorie di armi, sia l’attività del Banco di prova, è stato soppresso in sede di esame presso il Senato.
L’articolo 2modifica la disciplina relativa all’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricati previsto dalla legislazione antiterrorismo. L’obbligo è ora posto in capo all’Agenzia delle entrate, competente per la registrazione dei contratti di affitto e di vendita degli immobili, sulla base di specifiche intese con il Ministero dell’interno. A tal fine, le norme in esame prevedono l’ampliamento dei casi in cui la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza; per le residue ipotesi in cui sussiste il predetto obbligo, le stesse norme ne dispongono modalità semplificate di adempimento prevedendo la possibilità della trasmissione dei dati per via telematica.
L’articolo 2-bis, novella il R.D. 773/1931,recante testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevedendo la comunicazione al questore e il controllo di p.s. per la somministrazione di alcoolici presso enti collettivi e circoli privati.
L’articolo 2-ter, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, introduce alcune disposizioni relative alla formazione degli allievi agenti della Polizia di Stato. In particolare, dal nono mese del corso al sesto, la nomina ad agenti in prova degli allievi, anticipandone la frequenza all’ applicazione pratica.
L’articolo 2-quater, la cui rubrica qualifica urgenti le relative disposizioni, interviene in tema limiti di età per il concorso per l’accesso ai ruoli di operatori, collaboratori, periti tecnici, direttori tecnici, direttivi medici e revisori tecnici della Polizia di Stato, prevedendo altresì che il concorso per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo di commissario avvenga non solo per esami, ma anche per titoli.
L’articolo 2-quinquies rinvia a un decreto ministeriale la determinazione dell’equipollenza di titoli, conseguiti all’esito di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato, con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale.
L’articolo 3 stabilisce, per l’accesso alle qualifiche di capo reparto e capo squadra dei vigili del fuoco, procedure interne semplificate, applicabili in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, riducendo la durata dei corsi di formazione da 3 mesi a 5 settimane e prevedendo che lo svolgimento delle predette procedure avvenga mediante selezione basata esclusivamente sui titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.
L’articolo 3-bis, al comma 1, stabilisce che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale, a decorrere dal 2013, delle attività di spegnimento con la flotta aerea antincendioavvalendosi di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni che partecipano a tali attività.
I commi 1 e 2 dell’articolo 4 riducono il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario del corpo dei vigili del fuoco che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa vigente. Le risorse che si rendono così disponibili consentiranno l’impiego di 12.800 volontari in più nel 2012. Il comma 2-bis estende al personale volontario il regime di assunzione per chiamata diretta dei familiari dei vigili del fuoco deceduti o invalidi per causa di servizio.
L’articolo 4-bis, ai commi 1 e 2, dispone l’assegnazione a specifici programmi dello stato di previsione del Ministero dell'interno di somme da reperire quale corrispettivo per l'accesso ai servizi del sistema INA – SAIA ovvero mediante la stipula di convenzioni. Il comma 3 dispone che le attività antincendio rese dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti di aviazione generale e nelle avio superfici, ai fini del rilascio della prescritta abilitazione ai servizi antincendio, siano prestate a titolo oneroso.
L’articolo 4-ter proroga al 31 dicembre 2014 i termini di validità delle graduatorie relative a due procedure selettive indette per assunzioni nel Corpo dei Vigili del Fuoco.
L’articolo 5 prevede la rassegnazione al Fondo esigenze urgenti e indifferibili e, in parte, al Fondo per il servizio civile nazionale, agli sportelli unici per l'immigrazione delle prefetture e agli uffici immigrazione delle questure, delle risorse del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell’usura, disponibili al termine di ogni esercizio finanziario.
L’articolo 6 trasforma l’ente pubblico “Fondazione Gerolamo Gaslini”, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, venendo meno, conseguentemente, le funzioni di alta vigilanza attribuite al Ministro dell’interno.
L’articolo 6-bis apporta una modifica alla disciplina sul c.d. election day, ossia la concentrazione delle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali in un'unica data, qualora si svolgano nello stesso anno, chiarendo che, per le elezioni degli organi degli enti locali sciolti per mafia, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali previste dal testo unico degli enti locali.
L’articolo 6-ter salvaguarda gli effetti delle deliberazioni del Consiglio dei ministri e delle dichiarazioni dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. A tali gestioni commissariali non si applicano le modifiche introdotte all’articolo 5 della legge n. 225/1992 dal decreto-legge n. 59 del 2012, relative alla disciplina dello stato di emergenza e del potere di ordinanza di protezione civile, nonché l’articolo 3, comma 2, del citato decreto legge n. 59, che regola la proroga delle gestioni commissariali in corso.
Al decreto legge sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnica e relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN).
In materia di esonero dall’obbligo di comunicazione dei cessione di fabbricati, oggetto dell’art. 2, si ricorda il D.L. 70/2011, art. 5, commi 1, lett. d) e 4 che ha esteso l’esonero ai contratti di compravendita immobiliare.
Con riferimento all’art. 3 che semplifica le procedure di reclutamento per le strutture operative del
Corpo dei vigili del fuoco, si ricordano: l’art. 10, co. 8-10 del D.L.13
maggio 2011, n. 70, (Semestre europeo -
Prime disposizioni urgenti per l’economia, conv. da L. 12 luglio 2011, n.
106), volto a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso
assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in seguito abrogato; il
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, conv. con L. 26 febbraio
2010, n. 25) che, all’art. 3, co.
Con riferimento all’art. 3-bis, si rammenta che, al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di gestione e funzionalità della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile nelle attività di contrasto agli incendi boschivi sono state introdotte alcune disposizioni relative alla gestione della flotta aerea anche dall’art. 16 del decreto legge 195/2009 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile) volte a autorizzare il Dipartimento ad incaricare un dirigente pubblico responsabile, con compiti di diretta e puntuale verifica dei processi di gestione del servizio prestato dalla società affidataria, con particolare riguardo alla congruità, all’efficienza ed all'efficacia delle prestazioni rese, anche in relazione alla manutenzione degli aeromobili ed alla formazione del personale. E’ stato inoltre previsto che, all'atto del subentro del Dipartimento all'affidataria del servizio di gestione della flotta aerea, la copertura degli oneri relativi alla gestione del servizio venga stabilita nel limite massimo di 53 milioni di euro annui, a valere sulle risorse di cui all'art. 3 della legge 225/1992.
In merito all’art. 5 e
al Fondo nazionale per il Servizio civile, oltre ai decreti recanti norme volte
a integrarne le disponibilità, si ricorda il D.L. 185/2008 che, all’art. 4,
comma
Nel preambolo del provvedimento vengono evidenziati i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza con riferimento alle disposizioni in tema di sicurezza dei cittadini, di funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici dell’Amministrazione dell’interno e di Fondo nazionale per il Servizio civile. Lo scopo di tali disposizioni è quello di “garantire livelli incrementali di sicurezza” e di “assicurare la piena efficienza operativa delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle impegnate nel settore dell’immigrazione, nonché la continuità dell’attività del Servizio civile nazionale”.
Il preambolo non menziona l’articolo 6, che prevede la trasformazione della Fondazione Gerolamo Gaslini, con sede in Genova, in fondazione con personalità giuridica di diritto privato, né sono presenti elementi in merito a tali motivazioni nella relazione.
In tema di presupposti per l’emanazione di decreti-legge, si rammenta che la giurisprudenza costituzionale, considerato che l'attribuzione della funzione legislativa al Governo ha carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale, e che l'assetto delle fonti normative è uno dei principali elementi che caratterizzano la forma di governo nel sistema costituzionale, sottolinea la qualificazione in termini di straordinarietà del caso che imponga la necessità di dettare con urgenza una disciplina (sent. 171/2007) Per la medesima giurisprudenza “la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura in primo luogo un vizio di illegittimità costituzionale del decreto-legge che risulti adottato al di fuori dell'ambito applicativo costituzionalmente previsto, e (…) il difetto di presupposti, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge, dovendosi escludere l'eventuale efficacia sanante di quest'ultima”(sent. 128/2008).
Rinviando al successivo paragrafo relativo alla specificità e omogeneità delle disposizioni per l’illustrazione degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia, si nota che, sotto il profilo della straordinaria necessità e urgenza del provvedere, non appaiono indifferenti le disposizioni contenute nel testo che rinviano a fonte secondaria l’introduzione di misure (art. 2 co. 3, art. 2-ter co. 1 e 2), senza indicarne il termine di adozione (art. 2-quinquies, 4-bis co. 2) o che stabiliscono termini di applicazione significativamente distanti nel tempo (art. 3 bis).
L’art. 1, per il quale il Senato ha approvato un emendamento soppressivo, interviene in materia di armi, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, 2° comma, lett. d).
Gli artt. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater intervengono nella materia ordine pubblico e sicurezza di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, 2° comma, lett. h).
L’art. 2-quinquies, che stabilisce equipollenze di titoli di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici con i titoli rilasciati da istituti professionali, intervenire su materia, quella del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) - i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – che rientra nella competenza legislativa esclusiva delle regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma Cost., spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il contenuto degli artt. 3, 3-bis, 4 e 4-bisè ascrivibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g)), Cost.).
L’art. 5, comma 2 interviene nella materie immigrazione (art. 117, 2° comma, lett. b ) nonché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, 2° comma, lett. m).
L’art. 6-bis, che reca disposizioni in tema di election day, è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, comma secondo, lett. f), organi dello Stato e relative leggi elettorali.
Il contenuto dell’art. 6-ter, è riconducibile alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. g)), Cost.); rileva, altresì, la materia protezione civile (art. 117, terzo comma, Cost.) rientrante fra le materie di legislazione concorrente.
L’art.1, comma 2,del disegno di legge di conversione differisce al 30 settembre 2012 il termine per l’esercizio della delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, scaduto il 30 giugno 2012: Ciò “al fine di coordinare la riforma dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino della protezione civile, allo scopo di realizzare un compiuto sistema di gestione delle emergenze”.
La previsione della finalità sopra riportata, sembra introdurre un ulteriore principio nella originaria disposizione di delega del cui termine si dispone il differimento, che potrebbe essere valutata con riferimento all’art. 76 Cost..
L’articolo 3 semplifica l’accesso alle strutture operative del Corpo dei vigili del fuoco, prevedendo procedure straordinarie di reclutamento per l’ammissione ai ruoli di caposquadra e capo reparto del Corpo, motivate dalla relazione illustrativa dalla necessità di sopperire a grave carenza di organico.
In tema di procedure d reclutamento, con riferimento all’art. 97 Cost. si ricorda la giurisprudenza costituzionale in tema concorsi pubblici che in molteplici occasioni ha affermato “la natura comparativa ed aperta della procedura, quale elemento essenziale del concorso pubblico” (sent. 30/2012), chiarendo che deroghe a tali principi possono “essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (sentenza n. 299 del 2011). In particolare, nella citata sent. 30/2012 si evidenzia, con riferimento alle norme scrutinate, che “sia l’ampia riserva di posti, pari in questo caso quasi alla metà dei posti disponibili in atto e che si verrebbero a determinare in un prossimo futuro, in favore di una determinata categoria di concorrenti, sia la valorizzazione in sede concorsuale dei titoli di servizio” conducono ad escludere nella fattispecie il rispetto del “principio della par condicio fra i vari concorrenti, in assenza del quale la procedura di selezione dei migliori aspiranti è indubbiamente viziata e, in definitiva, non idonea ad assicurare la soddisfazione delle finalità sia di trasparenza che di efficienza dell’operato della Pubblica Amministrazione cui è ispirato l’art. 97 della Cost.”. In termini analoghi si vedano le sent. n. 293 del 2009, n. 52 e n. 299 del 2011 e, da ultimo, n. 177 del 2012.
Dal titolo del D.L. emerge la vocazione plurisettorialedegli interventi oggetto delle relative disposizioni. La relazione allegata al provvedimento specifica in merito che “il tratto caratterizzante ed unificante di dette disposizioni è costituito dalla loro connotazione emergenziale, variamente atteggiata a seconda dei contesti settoriali di intervento, sia che attengano alla operatività di una componente essenziale del soccorso tecnico urgente, sia che riguardino l’affinamento di strumenti di prevenzione e contrasto delle più serie minacce all’ordine e alla sicurezza pubblica, rappresentate dal terrorismo e dalla criminalità organizzata”.
Dalla relazione non emerge la riconducibilità a tale tratto dell’art. 6 del D.L.; né, in ogni caso, alle suddette specificazioni della stessa relazione può farsi riferimento per le numerose disposizioni, recanti ulteriori interventi, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato.
La specificità ed omogeneità di contenuto dei decreti-legge è oggetto di prescrizione dell’art. 15, comma 3, della legge n. 400/1988, che dispone che “i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo”.
E’ vero che tale articolo non ha, “in sé e per sé, rango costituzionale” e non può “quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio” di legittimità costituzionale, ma esso “costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell’art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell’intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell’eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento” (Corte cost. sent. 22/2012).
Tuttavia, va rilevato che, anche la più recente giurisprudenza costituzionale (sent. cit.) ritiene coerente con i presupposti per l’emanazione di decreti legge previsti dall’art. 77 Cost. un’urgente necessità del provvedere che riguardi “una pluralità di norme accomunate (..) anche dall’intento di fronteggiare situazioni straordinarie complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all’unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare”.
Con riferimento a disposizioni
inserite in decreto-legge nel corso dell’esame parlamentare, la stessa
pronuncia ha rilevato che ”il loro carattere di eterogeneità rispetto
all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra
la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i
provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui al secondo comma dell'art.
77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso
straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi
dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa
delegazione da parte del Parlamento. In definitiva, l'innesto nell'iter di conversione dell'ordinaria
funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia
procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione
d'urgenza e potere di conversione; ne discende che se tale legame viene
interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., non deriva dalla
mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee
aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non
possono collegarsi a tali condizioni preliminari, ma per l'uso improprio, da
parte del Parlamento, di un potere che
Come evidenziato in tema di rispetto delle competenze costituzionalmente stabilite, l’art. 2-quinquies, nel disporre in tema di equipollenze di titoli di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici con i titoli rilasciati da istituti professionali, interviene su materia - quella del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), i cui percorsi rappresentano una delle componenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione – che appartiene alla competenza legislativa esclusiva delle regioni, ai sensi dell’art. 117, terzo comma Cost., spettando invece allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.
L’articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione differisce in maniera non testuale il termine di esercizio della delega prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente agli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute. Tale termine era già stato differito in maniera non testuale dall’articolo 1, comma 2 della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative).
Le circostanze nelle quali viene disposto questo secondo differimento sono analoghe a quelle verificatesi in occasione del primo: in entrambi i casi il Governo ha presentato, in prossimità della scadenza del termine della delega, uno schema di decreto legislativo riguardante il riordino della Croce rossa: lo schema n. 424 è stato trasmesso alle Camere il 18 novembre 2012, sei giorni prima della scadenza del termine di delega, originariamente fissato al 24 novembre 2011 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 183 del 2010); lo schema n. 491 è stato trasmesso il 28 giugno 2012 (il termine è poi scaduto il 30 giugno).
In entrambi i casi sono emersi dubbi circa la possibilità di applicare l'ulteriore proroga di due mesi del termine per l’esercizio della delega, prevista dall’articolo 2, comma 1 della legge n. 183 del 2010 qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni precedenti (ma non anche successivamente, come generalmente previsto dalle altre leggi delega).
Il termine è stato pertanto differito in entrambe le occasioni introducendo un comma aggiuntivo nell’articolo unico di un disegno di legge di conversione.
Il Comitato per la legislazione, nella precedente occasione
(oltre al differimento del richiamato termine di delega si era in presenza di
ulteriori disposizioni incidenti su questa e su altra delega), nella seduta del
22 febbraio
Come sopra già evidenziato con riferimento all’art. 76 Cost., si segnala infine che la disposizione in esame connette il differimento del termine per l’esercizio della delega “Al fine di coordinare la riforma dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con il riordino del servizio della protezione civile, nell’intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze”: l’attuazione di tale finalità comporterebbe una integrazione dei principi e criteri direttivi della delega, che non contengono alcun riferimento al sistema nazionale di gestione delle emergenze.
L’art. 2-ter comma 1 reca una norma transitoria che, nelle more dell’attuazione della riforma della disciplina dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato (disposta dal comma 2), ne prevede l’immediata operatività in alcune parti, rinviando, quanto alla definizione delle modalità di svolgimento e della durata del periodo di applicazione pratica, a decreto del Capo della polizia. Non appare di immediata evidenza la necessità di prevedere una disposizione transitoria la cui efficacia è subordinata all’emanazione di un provvedimento attuativo analogo a quello previsto dalla disposizione a regime.
L’articolo 4-bis, comma 2, demanda la propria attuazione ad un decreto di natura non regolamentare.
Si rammenta in proposito che
L’articolo 2 introduce alcune disposizioni di deroga all’obbligo di comunicazione di cessione di immobili disciplinato dall’articolo 12 della legge antiterrorismo (D.L. 59/1978) senza modificarlo testualmente. Andrebbe valutata in proposito l’opportunità di intervenire in forma di novella del D.L. 59/1978.
L’articolo 2-bis reintroduce, nell’ambito dell’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, una disposizione relativa alla somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, in luogo di una disposizione recentemente abrogata ad opera dell’articolo 13, comma 1, lettera g) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Con riferimento agli art. 3, 3-bis, 4 e 4-bis co. 3, si segnala che presso il Senato è in corso di esame in Commissione il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), recante diverse disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’art. 2, co. 7 esclude le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dalla riduzione delle dotazioni organiche dallo stesso disposte; l’art. 5, commi 2-4: autorizza i vigili del fuoco a derogare al divieto, a decorrere dall'anno 2013, di effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per autovetture e buoni taxi; l’art. 14, co. 2 e 8 sposta al biennio 2010-2011 le facoltà DI assunzioni riconosciute anche ai vigili del fuoco in deroga al blocco del turn over. La predetta facoltà è fissata nella misura del 20% per il triennio 2012-2014, del 50% nell’anno 2015 e del 50% a decorrere dall’anno 2016 (comma 2). Il successivo comma 8 prevede che le strutture interessate dalle predette limitazioni adottano le opportune misure per destinare a servizi effettivamente operativi un numero di unità di personale non inferiore a quello corrispondente alle minori assunzioni da esso derivanti; tra le predette misure è inclusa anche la revisione della nozione di servizi operativi operata in conformità con linee guida stabilite con DPCM. In ogni caso i dipendenti di età inferiore a 32 anni, salvo casi eccezionali, devono essere utilizzati a servizi operativi.
All’art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, ove si prevede che le attività del Dipartimento dei Vigili del fuoco stabilite dal primo periodo siano esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, si valuti l’opportunità di un coordinamento con il disposto dell’art. 5, comma 5, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343 – in base al quale, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Capo del Dipartimento della protezione civile formula le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di competenza della Presidenza del Consiglio – in quanto non vi è alcun riferimento alle suddette indicazioni che il Capo del Dipartimento della protezione civile adotta sulla base delle citate direttive.
Inoltre, in merito alla stessa disposizione, andrebbe verificato l’ambito dei soggetti cui è delegabile il potere di direttiva alla luce dell’art. 1 bis, commi 2 e 3 e previsioni del D.L. 59/2010, convertito dalla legge n. 100 del 20102, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, che circoscrive tale ambito a Ministri con portafoglio e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri segretario del Consiglio.
L’articolo 6, primo periodo, dispone la trasformazione dell’ ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini» in fondazione di diritto privato, in tal modo implicitamente abrogando l’art. 1 della legge 21 novembre 1950, n. 897, recante l’erezione in ente di diritto pubblico della «Fondazione Gerolamo Gaslini». Il secondo periodo dello stesso articolo stabilisce la cessazione dell’efficacia delle disposizioni della citata legge “con particolare riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell’interno l’esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della predetta fondazione”. Pertanto si potrebbe valutare l’opportunità di disporre espressamente l’abrogazione della citata legge invece di ricorrere per singoli articoli a strumenti differenziati di inibizione della produzione di effetti giuridici. Inoltre, appare opportuno verificare se il richiamo all’iscrizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.36,1 contenuto nel secondo periodo dell’articolo 6, non produca l’effetto di subordinare all’adempimento di un soggetto di natura privata la cessazione di effetti di una disposizione di legge. Ancora, appare utile chiarire quale natura abbia il medesimo ente nel periodo di tempo intercorrente tra la trasformazione disposta dal primo periodo dell’art. 6 - efficace con la pubblicazione del D.L. - e l’effettiva iscrizione nel registro delle persone giuridiche private; tale accertamento appare rilevante soprattutto ai fini della rappresentanza e della responsabilità per gli atti posti in essere medio tempore. Può, in tal senso, essere opportuno precisare che la fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell’ente, in essere alla data di trasformazione. Inoltre, non essendo dettata alcuna specifica disciplina legislativa si potrebbe valutare l’opportunità di prevedere che la fondazione è disciplinata dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
L’articolo 6-ter,comma 2 dispone che le modifiche all’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 “non sono applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo”. Sembrerebbe così realizzarsi una sorta di reviviscenza dell’articolo 5 della legge n. 225 del 1992 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 59 del 2012, limitatamente a determinate gestioni commissariali.
La medesima disposizione prevede che “a tali gestioni non si
applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo
Al medesimo articolo
6-ter, comma 1, lettera a), andrebbe valutata l’opportunità di
richiamare l’art. 1 dell’O.P.C.M. del 22 luglio 2011, n.
Si segnala che la proposta di legge AC
L’articolo 2 introduce alcune disposizioni in deroga all’obbligo di comunicazione di cessione di immobili disciplinato dal’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978, senza modificarlo testualmente. Andrebbe valutata l’opportunità di intervenire in forma di novella del citato decreto-legge.
L’art. 2-quinquies che rinvia a decreto ministeriale la determinazione dell’equipollenza di titoli conseguiti all’esito di corsi di formazione, aggiornamento professionale, perfezionamento e specialistici del personale dei ruoli non dirigenziali e non direttivi della Polizia di Stato con quelli rilasciati da istituti professionali, anche ai fini dell’ammissione agli esami di maturità professionale, appare necessario chiarire quali siano i titoli con cui si intende stabilire l’equipollenza rilevanti prima dello svolgimento degli esami di maturità; in merito alla stessa disposizione si rileva che non è stabilito alcun termine per l’emanazione del previsto decreto.
L’art. 4-bis, co. 3, stabilisce un principio di onerosità, peraltro non meglio quantificato e senza alcun rinvio a norme attuative che ne definiscano le caratteristiche.
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