Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Termini in materia di candidature per le elezioni amministrative del maggio 2012 - D.L. 15/2012 - A.C. 5049
Riferimenti:
AC N. 5049/XVI   DL N. 15 DEL 27-FEB-12
Serie: Progetti di legge    Numero: 612
Data: 19/03/2012
Descrittori:
CANDIDATURE ELETTORALI   DECRETO LEGGE 2012 0015
TERMINI ELETTORALI     

 

19 marzo 2012

 

n. 612/0

 

Termini in materia di candidature per
le elezioni amministrative del maggio 2012

D.L. 15/2012 - A.C. 5049

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5049

Numero del decreto-legge

15/2012

Titolo del disegno di legge

Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012

Iter al Senato

Sì (A.S. 3174)

Numero di articoli

 

testo originario

2

testo approvato dal Senato

2

Date:

 

emanazione

27 febbraio 2012

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

27 febbraio 2012

trasmissione alla Camera

14 marzo 2012

assegnazione

14 marzo 2012

scadenza

27 aprile 2012

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

V Commissione (Bilancio)

 

 


Contenuto

Il decreto-legge n. 15 del 2012 anticipa, esclusivamente per il prossimo turno delle elezioni amministrative, i termini per la presentazione delle candidature per evitare che coincidano con le festività pasquali.

L’intervento normativo non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi determina una riduzione dei costi, “non risultando più necessario erogare, in conseguenza dell’apertura degli uffici comunali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, compensi per prestazioni di lavoro straordinario festivo a benefico dei dipendenti” (così la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato al Senato dal Governo; si veda anche il comunicato del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto-legge conversione del decreto-legge il 24 febbraio 2012).

 

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato al Senato (A.S. 3174) ed esaminato dalla Commissione Affari costituzionali nelle sedute del 29 febbraio e del 6 marzo. Il 14 marzo è stato esaminato e approvato, senza modificazioni, rispetto al testo originario, dall’Assemblea del Senato.

 

L’articolo 1 del decreto-legge interviene nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni amministrative. In particolare, modifica, anticipandoli, i termini per la presentazione delle liste dei candidati per le prossime elezioni comunali. Per questo fine, dispone una deroga - per le prossime elezioni amministrative - alle disposizioni normative che regolano tali termini e segnatamente agli articoli 28, 8° comma, 32, 8° comma, e 33, 3° comma, del testo unico elettorale comunale del 1960 (DPR 570/1960).

Occorre, in via preliminare, richiamare brevemente la disciplina elettorale dei consigli comunali. Non viene qui considerata la disciplina elettorale riguardante le province, in precedenza regolata dalle medesime fonti normative dei comuni, in quanto il D.L. 201/2011 (art. 23, commi 14-21) ha trasformato i consigli provinciali in organi elettivi di secondo grado.

Per quanto riguarda il sistema elettorale, si ricorda che attualmente sindaco e consiglio sono eletti contestualmente ma è previsto un sistema di elezione differenziato in base alla popolazione. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti vige un sistema maggioritario ad un turno unico con premio di maggioranza (la lista che appoggia il candidato sindaco che ottiene più voti, conquista comunque i 2/3 dei seggi) e voto di preferenza. Nei comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti, invece, il sistema è proporzionale con correzione maggioritaria e doppio turno di votazione; vince al primo turno, infatti, il candidato sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti, altrimenti si va al ballottaggio tra i primi due candidati più votati. Per la distribuzione dei seggi alle liste (che possono collegarsi e sostenere un unico candidato sindaco) c'è una soglia di sbarramento del 3%; alla coalizione o lista vincente viene attribuito, a determinate condizioni, un premio di maggioranza (60% dei seggi). Questa disciplina, in precedenza contenuta nel testo unico delle elezioni comunali (DPR 570/1960) è ora recata dal testo unico degli enti locali (TUEL 267/2000) e dalla legge sull’elezione diretta del sindaco (L. 81/1993). Le norme relative al procedimento elettorale preparatorio sono solo in parte confluite nel TUEL, rimanendo parzialmente disciplinate dal testo unico del 1960: il numero di candidati delle liste, i dati dei candidati da riportare nelle liste, le modalità di collegamento ecc. sono ora disciplinati dagli articoli 71 (comuni sino a 15.000 abitanti) e 72-73 (oltre 15.000) del TUEL. Il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature è fissato dall’art. 3 dalla L. 81/1993. I termini per la presentazione delle candidature sono ancora disciplinati dal DPR 570/1960 ed in particolare dagli art. 28 e 32, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore e superiore a 15.000 abitanti (in realtà le due norme fanno riferimento a 10.000 abitanti, ma trovano applicazione i nuovi limiti demografici del TUEL).

I termini per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali sono stabiliti nell’arco temporale che va dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente le votazioni; lo stabiliscono i citati articoli 28, 8° comma, (riferito ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti) e 32, 8° comma (per i comuni sopra i 15.000 abitanti) del DPR 570/1960.

Le date delle prossime elezioni amministrative sono state fissate dal decreto del Ministro dell’interno del 24 febbraio 2012 al 6 e 7 maggio, con eventuale ballottaggio il 20 e 21 maggio.

Pertanto, i termini di presentazione delle candidature sarebbero coincisi con il 6 aprile (Venerdì Santo) e il 7 aprile (Vigilia della Pasqua). Inoltre, le commissioni circondariali – organo di controllo che verifica la correttezza delle candidature entro il giorno successivo alla presentazione - si sarebbero dovute riunire e deliberare entro il giorno di Pasqua (art. 30 e 33).

Per evitare la coincidenza con queste festività, i termini per la presentazione delle liste sono stati anticipati al 34° e 33° giorno precedente le elezioni, esclusivamente per le prossime amministrative, dall’articolo 1 in esame, ossia al 2 e 3 aprile; automaticamente è stato anche anticipato (al 4 aprile) il termine entro il quale le commissioni circondariali dovranno completare la verifica delle medesime liste.

Le commissioni circondariali una volta verificate le liste, qualora riscontrino incongruenze o errori sanabili possono richiedere ai presentatori di presentare nuovi documenti o integrare quelli presentati. Ai sensi dell’art. 33, 3° comma, del TUEL, le commissioni si riuniscono il 26° giorno per udire i delegati di lista e deliberano seduta stante. Tale termine sarebbe venuto a coincidere con martedì 10 aprile e i rappresentanti di lista avrebbero avuto a disposizione un giorno festivo (9 aprile Lunedì dell’Angelo) per poter presentare le proprie controdeduzioni o i nuovi documenti richiesti. Anche questo secondo termine è stato anticipato di 4 giorni dall’articolo in esame: dal 26° al 30° giorno antecedente le elezioni, e verrà a cadere il 6 aprile.

In conclusione, l’anticipazione dei termini sopra descritta consente lo svolgimento della fase della presentazione delle candidature nella settimana (lavorativa) precedente le festività pasquali.

Lo stesso risultato si sarebbe ottenuto con la posticipazione dei termini, ma tale soluzione è stata scartata per non determinare una compressione dei tempi di svolgimento della campagna elettorale (si veda l’intervento del Sottosegretario di Stato all’interno nel corso del’esame da parte della commissione affari costituzionali del Senato, seduta del 29 febbraio 2012).

Inoltre, i nuovi termini risultano più congrui con quelli stabiliti per l’allestimento degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali: infatti, in ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, all'affissione degli stampati elettorali (art. 2, L. 212/1956).

 

L’articolo 2 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del decreto legge: il girono stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 27 febbraio 2012.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1998 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, 4° co., della Costituzione. Fra queste ultime vi è ricompresa la materia elettorale. Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo. Tali interventi, tuttavia, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.

L’immediato precedente del provvedimento in esame è rappresentato dal decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato era corredato della sola relazione illustrativa.

 

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nelle premesse del decreto-legge viene richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, poiché la data del primo turno delle elezioni amministrative della primavera 2012 è stata fissata per domenica 6 maggio, una anticipazione dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, in deroga alla vigente disciplina e limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del 2012, al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festività pasquali.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, con riguardo alla legislazione elettorale […] di comuni, province e città metropolitane.

Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, si ricorda che esse hanno competenza legislativa esclusiva in materia di elezioni locali ai sensi dei rispettivi statuti. Tali regioni – in base alle rispettive leggi elettorali – rimettono la convocazione dei comizi alla competenza del presidente della giunta regionale. In alcuni casi le regioni si adeguano alla data scelta dal Governo, in modo tale che anche i comuni situati nel territorio delle regioni a statuto ordinario votano nello stesso giorno degli altri.

Nella regione Friuli – Venezia Giulia, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto del 6 marzo 2012, n. 55, ha stabilito la convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli comunali nel territorio della regione per il 6 e 7 maggio 2012, in coincidenza con quelli delle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda la presentazione delle candidature, la legge regionale fa rinvio al testo unico del 1960 “nonché a tutte le altre norme vigenti in materia” (art. 1, L.R. 14/1995). Per recepire le disposizioni del decreto-legge in esame la Giunta regionale ha presentato un disegno di legge che ne prevede l’applicazione anche ai comuni della regione. Il provvedimento è stato approvato in Commissione e ne è prevista la votazione dall’Assemblea del Consiglio il 20 marzo.

Nelle altre regioni a statuto speciale non si è reso necessario uno spostamento dei termini, o perché ci sono termini diversi per la presentazione delle candidature, o perché non si voterà il 6 maggio, bensì in una data successiva.

Nella Regione siciliana si voterà per le elezioni comunali il 6-7 maggio prossimi (Giunta regionale Sicilia, Decreto assessoriale 6 marzo 2012, n. 13). Tuttavia, il termine per la presentazione delle candidature (più ampio di quello delle regioni a statuto ordinario) non è stato spostato e rimane fissato dal 30° al 25° giorno (dal 6 all’11 aprile) antecedente quello della votazione; (art. 17, penultimo comma e 20, ultimo comma, del D.P.Reg. 3/1960, e art. 1, lettera a), della L.R. 29/1977).

Nella regione Trentino – Alto Adige, è in corso di adozione il decreto di indizione dei comizi elettorali che presumibilmente fisserà la data al 20 maggio (si vota in un solo comune nella provincia di Trento). La legge elettorale stabilisce che le candidature devono essere presentate nel periodo compreso, nelle ore d’ufficio, tra il 37° giorno e le ore 12 del 33° giorno antecedente quello della votazione (art. 47, comma 4, DPReg 1° febbraio 2005 n. 1). Nella regione Valle d‘Aosta le prossime elezioni amministrative (che interessano tre comuni) sono state fissate per il 27 maggio (D.P.Reg. 7 marzo 2012, n. 63). La presentazione delle candidature è fissata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione (art. 33, comma 13, e 34, comma 11, L.R. 4/1995).

Nella regione Sardegna non è stato ancora adottato il decreto di indizione dei comizi elettorali, ma in ogni caso questi non potranno riunirsi il 6 maggio, perché il decreto deve essere emanato non oltre il 55° giorno antecedente le elezioni (art. 2, comma 3, L.R. 2/2005).

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si veda il paragrafo “Precedenti decreti-legge sulla stessa materia”.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Collegamento con lavori legislativi in corso

E’ in corso di esame presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera l’esame di due proposte di legge in materia di autenticazione delle firme e di presentazione delle candidature (A.C. 1475 e A.C. 4294). Il 7 dicembre 2011 è stato adottato un testo base che tra l’altro introduce una differenziazione, per diverse elezioni, del termine di presentazione delle liste di candidati e di quello di presentazione delle relative sottoscrizioni. In particolare, per quanto riguarda le elezioni comunali, i termini di presentazione delle candidature vengono anticipati al 37° e 36° giorno antecedenti le elezioni.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Complessivamente, nel 2012, sono interessati al rinnovo dei consigli comunali 1.017 comuni, di cui 777 delle regioni a statuto ordinario, e 240 delle Regioni a statuto speciale. Il 6 e 7 maggio si voterà in tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario e in quelli di Friuli – Venezia Giulia (26 comuni) e Sicilia (146 comuni); mentre nelle restanti regioni a statuto speciale si voterà in date successive (si veda in proposito il paragrafo “Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite”): ed in particolare 64 comuni in Sardegna, 3 in Trentino – Alto Adige e 1 in Valle d’Aosta.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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