Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Termini in materia di candidature per le elezioni amministrative del maggio 2012 - D.L. 15/2012 - A.C. 5049 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 612 | ||||
Data: | 19/03/2012 | ||||
Descrittori: |
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19 marzo 2012 |
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n. 612/0 |
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Termini in materia di candidature per
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Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 5049 |
Numero del decreto-legge |
15/2012 |
Titolo del disegno di legge |
Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012 |
Iter al Senato |
Sì (A.S. 3174) |
Numero di articoli |
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testo originario |
2 |
testo approvato dal Senato |
2 |
Date: |
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emanazione |
27 febbraio 2012 |
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale |
27 febbraio 2012 |
trasmissione alla Camera |
14 marzo 2012 |
assegnazione |
14 marzo 2012 |
scadenza |
27 aprile 2012 |
Commissione competente |
I Commissione (Affari costituzionali) |
Pareri previsti |
V Commissione (Bilancio) |
Il decreto-legge n. 15 del 2012 anticipa, esclusivamente per il prossimo turno delle elezioni amministrative, i termini per la presentazione delle candidature per evitare che coincidano con le festività pasquali.
L’intervento normativo non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica, ma anzi determina una riduzione dei costi, “non risultando più necessario erogare, in conseguenza dell’apertura degli uffici comunali nei giorni di Pasqua e Pasquetta, compensi per prestazioni di lavoro straordinario festivo a benefico dei dipendenti” (così la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione presentato al Senato dal Governo; si veda anche il comunicato del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto-legge conversione del decreto-legge il 24 febbraio 2012).
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato presentato al Senato (A.S. 3174) ed esaminato dalla Commissione Affari costituzionali nelle sedute del 29 febbraio e del 6 marzo. Il 14 marzo è stato esaminato e approvato, senza modificazioni, rispetto al testo originario, dall’Assemblea del Senato.
L’articolo 1 del decreto-legge interviene nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni amministrative. In particolare, modifica, anticipandoli, i termini per la presentazione delle liste dei candidati per le prossime elezioni comunali. Per questo fine, dispone una deroga - per le prossime elezioni amministrative - alle disposizioni normative che regolano tali termini e segnatamente agli articoli 28, 8° comma, 32, 8° comma, e 33, 3° comma, del testo unico elettorale comunale del 1960 (DPR 570/1960).
Occorre, in via preliminare, richiamare brevemente la disciplina elettorale dei consigli comunali. Non viene qui considerata la disciplina elettorale riguardante le province, in precedenza regolata dalle medesime fonti normative dei comuni, in quanto il D.L. 201/2011 (art. 23, commi 14-21) ha trasformato i consigli provinciali in organi elettivi di secondo grado.
Per quanto riguarda il sistema elettorale, si ricorda che attualmente sindaco e consiglio sono eletti contestualmente ma è previsto un sistema di elezione differenziato in base alla popolazione. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti vige un sistema maggioritario ad un turno unico con premio di maggioranza (la lista che appoggia il candidato sindaco che ottiene più voti, conquista comunque i 2/3 dei seggi) e voto di preferenza. Nei comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti, invece, il sistema è proporzionale con correzione maggioritaria e doppio turno di votazione; vince al primo turno, infatti, il candidato sindaco che ottiene la maggioranza assoluta dei voti, altrimenti si va al ballottaggio tra i primi due candidati più votati. Per la distribuzione dei seggi alle liste (che possono collegarsi e sostenere un unico candidato sindaco) c'è una soglia di sbarramento del 3%; alla coalizione o lista vincente viene attribuito, a determinate condizioni, un premio di maggioranza (60% dei seggi). Questa disciplina, in precedenza contenuta nel testo unico delle elezioni comunali (DPR 570/1960) è ora recata dal testo unico degli enti locali (TUEL 267/2000) e dalla legge sull’elezione diretta del sindaco (L. 81/1993). Le norme relative al procedimento elettorale preparatorio sono solo in parte confluite nel TUEL, rimanendo parzialmente disciplinate dal testo unico del 1960: il numero di candidati delle liste, i dati dei candidati da riportare nelle liste, le modalità di collegamento ecc. sono ora disciplinati dagli articoli 71 (comuni sino a 15.000 abitanti) e 72-73 (oltre 15.000) del TUEL. Il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature è fissato dall’art. 3 dalla L. 81/1993. I termini per la presentazione delle candidature sono ancora disciplinati dal DPR 570/1960 ed in particolare dagli art. 28 e 32, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore e superiore a 15.000 abitanti (in realtà le due norme fanno riferimento a 10.000 abitanti, ma trovano applicazione i nuovi limiti demografici del TUEL).
I termini per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali sono stabiliti nell’arco temporale che va dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedente le votazioni; lo stabiliscono i citati articoli 28, 8° comma, (riferito ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti) e 32, 8° comma (per i comuni sopra i 15.000 abitanti) del DPR 570/1960.
Le date delle prossime elezioni amministrative sono state fissate dal decreto del Ministro dell’interno del 24 febbraio 2012 al 6 e 7 maggio, con eventuale ballottaggio il 20 e 21 maggio.
Pertanto, i termini di presentazione delle candidature sarebbero coincisi con il 6 aprile (Venerdì Santo) e il 7 aprile (Vigilia della Pasqua). Inoltre, le commissioni circondariali – organo di controllo che verifica la correttezza delle candidature entro il giorno successivo alla presentazione - si sarebbero dovute riunire e deliberare entro il giorno di Pasqua (art. 30 e 33).
Per evitare la coincidenza con queste festività, i termini per la presentazione delle liste
sono stati anticipati al 34° e 33° giorno precedente le elezioni, esclusivamente per le prossime amministrative, dall’articolo
Le commissioni circondariali una volta verificate le liste, qualora riscontrino incongruenze o errori sanabili possono richiedere ai presentatori di presentare nuovi documenti o integrare quelli presentati. Ai sensi dell’art. 33, 3° comma, del TUEL, le commissioni si riuniscono il 26° giorno per udire i delegati di lista e deliberano seduta stante. Tale termine sarebbe venuto a coincidere con martedì 10 aprile e i rappresentanti di lista avrebbero avuto a disposizione un giorno festivo (9 aprile Lunedì dell’Angelo) per poter presentare le proprie controdeduzioni o i nuovi documenti richiesti. Anche questo secondo termine è stato anticipato di 4 giorni dall’articolo in esame: dal 26° al 30° giorno antecedente le elezioni, e verrà a cadere il 6 aprile.
In conclusione, l’anticipazione dei termini sopra descritta consente lo svolgimento della fase della presentazione delle candidature nella settimana (lavorativa) precedente le festività pasquali.
Lo stesso risultato si sarebbe ottenuto con la posticipazione dei termini, ma tale soluzione è stata scartata per non determinare una compressione dei tempi di svolgimento della campagna elettorale (si veda l’intervento del Sottosegretario di Stato all’interno nel corso del’esame da parte della commissione affari costituzionali del Senato, seduta del 29 febbraio 2012).
Inoltre, i nuovi
termini risultano più congrui con quelli stabiliti per l’allestimento degli spazi
per l’affissione dei manifesti elettorali: infatti, in ogni comune la giunta
municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le
elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente
superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, all'affissione degli
stampati elettorali (art.
L’articolo 2 dispone in ordine alla immediata entrata in vigore del decreto legge: il girono stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 27 febbraio 2012.
L’art. 15, co. 2, lett. b), della L. 400/1998 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell’art. 72, 4° co., della Costituzione. Fra queste ultime vi è ricompresa la materia elettorale. Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo. Tali interventi, tuttavia, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.
L’immediato precedente del provvedimento in esame è rappresentato dal decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, recante disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011.
Il disegno di legge presentato dal Governo al Senato era corredato della sola relazione illustrativa.
Nelle premesse del decreto-legge viene richiamata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere, poiché la data del primo turno delle elezioni amministrative della primavera 2012 è stata fissata per domenica 6 maggio, una anticipazione dei termini per la presentazione delle liste e delle candidature, in deroga alla vigente disciplina e limitatamente alle elezioni amministrative della primavera del 2012, al fine di evitare che essi ricadano in coincidenza con le festività pasquali.
Il provvedimento costituisce esercizio della competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione, con riguardo alla legislazione elettorale […] di comuni, province e città metropolitane.
Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, si ricorda che esse hanno competenza legislativa esclusiva in materia di elezioni locali ai sensi dei rispettivi statuti. Tali regioni – in base alle rispettive leggi elettorali – rimettono la convocazione dei comizi alla competenza del presidente della giunta regionale. In alcuni casi le regioni si adeguano alla data scelta dal Governo, in modo tale che anche i comuni situati nel territorio delle regioni a statuto ordinario votano nello stesso giorno degli altri.
Nella regione Friuli
– Venezia Giulia, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto
del 6 marzo 2012, n.
Nelle altre regioni a statuto speciale non si è reso necessario uno spostamento dei termini, o perché ci sono termini diversi per la presentazione delle candidature, o perché non si voterà il 6 maggio, bensì in una data successiva.
Nella Regione siciliana si voterà per le elezioni comunali il 6-7 maggio prossimi (Giunta regionale Sicilia, Decreto assessoriale 6 marzo 2012, n. 13). Tuttavia, il termine per la presentazione delle candidature (più ampio di quello delle regioni a statuto ordinario) non è stato spostato e rimane fissato dal 30° al 25° giorno (dal 6 all’11 aprile) antecedente quello della votazione; (art. 17, penultimo comma e 20, ultimo comma, del D.P.Reg. 3/1960, e art. 1, lettera a), della L.R. 29/1977).
Nella regione
Trentino – Alto Adige, è in corso di adozione il decreto di indizione dei
comizi elettorali che presumibilmente fisserà la data al 20 maggio (si vota in
un solo comune nella provincia di Trento). La legge elettorale stabilisce che
le candidature devono essere presentate nel periodo compreso, nelle ore
d’ufficio, tra il 37° giorno e le ore 12 del 33° giorno antecedente quello
della votazione (art. 47, comma 4, DPReg 1° febbraio 2005 n. 1). Nella regione Valle d‘Aosta le prossime
elezioni amministrative (che interessano tre comuni) sono state fissate per il
27 maggio (D.P.Reg. 7 marzo 2012, n. 63). La presentazione delle candidature è
fissata dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la
data della votazione (art. 33, comma 13, e 34, comma
Nella regione Sardegna
non è stato ancora adottato il decreto di indizione dei comizi elettorali, ma
in ogni caso questi non potranno riunirsi il 6 maggio, perché il decreto deve
essere emanato non oltre il 55° giorno antecedente le elezioni (art. 2, comma
Si veda il paragrafo “Precedenti decreti-legge sulla stessa materia”.
E’ in corso di esame presso
Complessivamente, nel 2012, sono interessati al rinnovo dei
consigli comunali 1.017 comuni, di cui 777 delle regioni a statuto ordinario, e
240 delle Regioni a statuto speciale. Il 6 e 7 maggio si voterà in tutti i
comuni delle regioni a statuto ordinario e in quelli di Friuli – Venezia Giulia
(26 comuni) e Sicilia (146 comuni); mentre nelle restanti regioni a statuto
speciale si voterà in date successive (si veda in proposito il paragrafo “Rispetto
delle competenze legislative costituzionalmente definite”): ed in particolare
64 comuni in Sardegna,
Dipartimento Istituzioni ( 6760-9475 - *st_istituzioni@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.