| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
| Titolo: | Frodi fiscali, riscossione e incentivi - D.L. 40/2010 - A.C. 3350 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
| Riferimenti: |
| ||||
| Serie: | Progetti di legge Numero: 319 | ||||
| Data: | 07/04/2010 | ||||
| Descrittori: |
| ||||
| Organi della Camera: |
VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo | ||||
|
7 aprile 2010 |
|
n. 319/0 |
Frodi fiscali, riscossione e incentiviD.L. 40/2010 - A.C. 3350Elementi per l’istruttoria legislativa |
||
|
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 3350 |
|
Numero del decreto-legge |
n. 40/2010 |
|
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori |
|
Iter Senato |
- |
|
Numero di articoli |
|
|
testo originario |
6 |
|
Date: |
|
|
emanazione |
26 marzo 2010 |
|
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
26 marzo 2010 |
|
assegnazione |
30 marzo 2010 |
|
scadenza |
25 maggio 2010 |
|
Commissioni competenti |
Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) |
|
Pareri previsti |
I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIII, XIV e Commissione questioni regionali |
L’articolo 1 reca disposizioni finalizzate a contrastare i fenomeni di frodi fiscali e finanziarie internazionali e nazionali.
I commi da
Il comma 4
introduce l’obbligo, a decorrere dal 1° maggio 2010, di notificare alla Camera
di commercio, all’Agenzia delle entrate, all’INPS e all’INAIL il trasferimento
della sede sociale all’estero esclusivamente tramite
Il comma 5 estende all’Istituto di previdenza dei marittimi (IPSEMA) e all’Agenzia delle entrate l’applicazione della disciplina già vigente in favore dell’INPS e finalizzata a garantire la riscossione delle somme dovute. In particolare, viene subordinato il rilascio dell’autorizzazione, da parte delle autorità marittime, alla dismissione di bandiera per la vendita della nave a soggetti stranieri, ovvero per la sua demolizione, alla preventiva verifica del pagamento dei crediti contributivi, assistiti da privilegi sui beni, vantati dall’INPS, dall’IPSEMA e dall’Agenzia delle entrate. In presenza di carichi fiscali pendenti, l’autorizzazione può essere rilasciata qualora il contribuente rilasci una garanzia fideiussoria di ammontare corrispondente all’importo del debito da versare.
Il comma 6 interviene sui procedimenti amministrativi di controllo della corretta fruizione dei crediti d’imposta, prevedendo la trasmissione, dall’Agenzia delle entrate alle amministrazioni e agli enti tenuti al recupero delle somme indebitamente fruite, dei dati relativi ai crediti d’imposta indicati nelle dichiarazioni fiscali ovvero utilizzati in compensazione per il pagamento di imposte, tributi o contributi. Le somme recuperate devono essere riversate alle entrate del bilancio dello Stato e non rilevano ai fini della determinazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per gli utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta.
Il comma 1 dell’articolo 2 modifica le vigenti disposizioni in materia di notifiche di atti e avvisi ai contribuenti in fase di accertamento e riscossione dei tributi.
La lettera a)prevede che l’Amministrazione finanziaria, in alternativa all’utilizzo delle procedure di cooperazione e dei canali consolari, possa validamente notificare atti ed avvisi ai soggetti non residenti a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento) all'indirizzo rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE o alla sede legale estera risultante dal registro delle imprese e, in mancanza di tali indirizzi, all'indirizzo estero indicato nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati, o nei modelli di dichiarazione annuale. Tali modalità di notifica operano validamente se i contribuenti non hanno comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto, con modalità disposte da apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate.
La lettera b)del comma 1 dispone che le disposizioni introdotte in materia di notifica operino simmetricamente ai fini della riscossione, precisando che le norme introdotte si applicano anche alla notifica delle cartelle di pagamento ai contribuenti non residenti.
Il comma 2, con riferimento alle attività dei concessionari statali generatrici di entrate erariali, vieta qualsiasi pratica o rapporto negoziale di natura commerciale tra concessionari e soggetti terzi non previsti in forma espressa e regolati negli atti di gara e sancisce la nullità di ogni provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato, con conseguente versamento delle somme percepite dai concessionari all'amministrazione statale concedente. La disposizione interviene altresì in materia di sistema sanzionatorio nel caso in cui vi siano delle inadempienze, anche a titolo di colpa, da parte dei concessionari, imponendo alle amministrazioni statali concedenti di procedere ad adeguamenti convenzionali o all'adozione di carte dei servizi.
Il comma 3 prevede che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, vengano adottate disposizioni attuative della disciplina recata dall’art. 29, comma 1-quater, del D.L. n. 207/2008, in materia di autoservizi pubblici non di linea, al fine di rideterminare i principi fondamentali della disciplina e di assicurarne omogeneità di applicazione in ambito nazionale.
Il comma 4 dell’articolo
L’articolo 3 introduce norme volte alla deflazione del contenzioso tributario, nell’ottica di razionalizzazione della riscossione.
In particolare, il comma 1 apporta modifiche alla disciplina vigente in materia di processo tributario, prevedendo modalità semplificate per la notifica e il deposito della sentenza emessa dagli organi giurisdizionali, facilitando la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale, accertamento con adesione ed acquiescenza e, infine, abrogando le disposizioni che subordinavano la proposizione dell’appello principale, da parte delle articolazioni periferiche dell’Amministrazione finanziaria, ad apposita autorizzazione da parte degli organi regionali.
Il comma 2 estende alle decisioni della Commissione tributaria centrale le vigenti norme sul pagamento del tributo in pendenza di processo, con finalità di accelerazione della riscossione delle imposte dovute in pendenza di giudizio.
Il comma 3, per porre rimedio alla crisi aziendale delle società di riscossione delle entrate degli enti locali, ne consente l’ammissione di diritto alle procedure di ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto-legge 347/2003, ove ne sussistano le condizioni.
Il comma 1 dell’articolo 4 istituisce un Fondo per il sostegno della domanda in particolari settori finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2010.La definizione delle modalità di erogazione, mediante contributi, delle risorse del Fondo è demandata ad un decreto interministeriale da adottare entro dieci giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge.
I commi da
Ai sensi del comma 5 con un decreto interministeriale sono definiti criteri e modalità di ripartizione e destinazione delle risorse del Fondo per la finanza d’impresa rimaste disponibili in bilancio relativamente al 2010, per le seguenti finalità: realizzazione di piattaforme navali multiruolo da destinare in via prioritaria ad operazioni di soccorso; interventi a favore del settore dell’alta tecnologia aeronautica; interventi a favore dell’emittenza televisiva e radiofonica locale; avvio dell’attività dell’Agenzia per la sicurezza nucleare.
Il comma 6 istituisce il Fondo per le infrastrutture portuali, destinato al finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale. Il Fondo è finanziato con una quota non superiore al 50 per cento delle risorse risultanti dalla revoca del finanziamento statale destinato alla realizzazione del Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma. Le modalità di revoca e di rassegnazione delle risorse sono definite dai commi 7 e 8; quest’ultimo demanda quindi ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, la destinazione della quota di finanziamento statale residua all'esito della procedura di revoca.
Il comma 9 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 1 (istituzione del Fondo per il sostegno della domanda finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro) e dal comma 2 dell’articolo 4 (agevolazioni fiscali per le imprese per investimenti in ricerca e sviluppo), nonché prevede l’utilizzo di parte delle maggiori entrate al fine di compensare gli effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica in conseguenza della insufficiente copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 5/2009, per la parte posta a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992.
L’articolo 5 è volto ad ampliare le tipologie di interventi rientranti nell’attività edilizia libera, prevedendo che essi non siano più realizzabili con la denuncia di inizio attività (cd. DIA), bensì senza alcun titolo abilitativo.
Dovrà comunque essere inoltrata, per la maggior parte di tali interventi tra i quali rientrano anche quelli di manutenzione straordinaria, una comunicazione all’amministrazione comunale, anche in via telematica, ed allegate, ove occorrano, le autorizzazioni obbligatorie ai sensi delle normative di settore. Viene, inoltre, semplificata anche la procedura relativa al rilascio del certificato di prevenzione incendi (CPI) per gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera.
Il provvedimento in esame reca quattro distinti ambiti di intervento:
• quello tributario, con il contrasto alle frodi fiscali e la razionalizzazione della riscossione tributaria, per il quale si possono richiamare due tipologie di decreti-legge: 1. il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 reca misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; 2. disposizioni analoghe sono presenti in diversi decreti-legge che, negli ultimi anni, hanno accompagnato la manovra finanziaria: si rammenta, tra gli altri, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
• il servizio taxi, in ordine al quale l’articolo 2, comma 3 fa seguito alla disciplina recata dall’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 ed alla sospensione dell’efficacia di tale ultime disposizioni operata dall’articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, prorogata al 31 marzo 2010, da ultimo, dall’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.
• il sostegno della domanda in particolari settori, attraverso l’incentivazione degli acquisti, per il quale si possono richiamare alcuni dei decreti-legge finalizzati a fronteggiare la particolare situazione economico-finanziaria determinatasi negli ultimi tempi su scala mondiale. Si rammenta, in particolare, il decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi;
• le misure di semplificazione in materia edilizia: il precedente più immediato è rinvenibile nell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, introdotto durante l’iter di conversione e recante disposizioni di semplificazione in materia edilizia.
Il preambolo al decreto legge sottolinea “la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, anche in adeguamento alla normativa comunitaria e di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori”.
Con riferimento all’articolo 1, il 16 marzo il Consiglio ECOFIN ha raggiunto (secondo una procedura legislativa speciale, corrispondente alla previgente procedura di consultazione) un accordo politico all'unanimità sulla proposta di direttiva relativa alla fatturazione elettronica per le dichiarazioni IVA (COM(2009)21).
Con riferimento all’articolo 2, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE del 31 marzo 2010, serie L, n. 84 la direttiva 2010/24/UE del 16 marzo,volta a reprimere l'evasione fiscale attraverso il rafforzamento dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri in materia di recupero delle imposte.
Con riferimento all’articolo
4, commi 2-4, si segnala che lo sviluppo
del settore della ricerca, in
particolare allo scopo di portare al 3%
del PIL i livelli d'investimento pubblico e privato combinati in tale
settore, figura tra gli obiettivi principali della futura Strategia “UE
Nella citata comunicazione
|
Servizio Studi – Dipartimento Finanze |
( 066760-9496 – *st_finanze@camera.it |
|
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
|
File: D10040_0.doc