Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale - D.L. n. 10/2010 - A.C. 3322 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 313 | ||||
Data: | 17/03/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
17 marzo 2010 |
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n. 313/0 |
Competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme socialeD.L. n. 10/2010 - A.C. 3322Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di conversione |
3322 |
Numero del decreto-legge |
n. 10 del 2010 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
|
testo originario |
4 |
testo approvato dal Senato |
4 |
Date: |
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emanazione |
12 febbraio 2010 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
12 febbraio 2010 |
approvazione del Senato |
16 marzo 2010 |
assegnazione |
17 marzo 2010 |
scadenza |
13 aprile 2010 |
Commissione competente |
Giustizia |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) |
Il decreto-legge, il cui disegno di conversione è stato approvato all’unanimità dal Senato nella seduta del 16 marzo (AS 2007), consta di 4 articoli.
L’articolo 1, comma 1, novellando l’articolo 5 c.p.p., interviene in materia di competenza per materia della Corte d’assise e incide, conseguentemente, sulla competenza residuale del tribunale (art. 6 c.p.p.).
L’articolo 5 c.p.p., nel testo antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge, attribuiva aIla competenza di tale giudice:
a) i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione) e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stupefacenti);
b) i delitti consumati previsti dagli articoli 579 (Omicidio del consenziente), 580 (istigazione o aiuto al suicidio), 584 (Omicidio preterintenzionale) del codice penale;
c) ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto), 588 (Rissa) e 593 (Omissione di soccorso) del codice penale;
d) delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (la legge n. 645 del 1952 reca sanzioni sulla riorganizzazione del partito fascista), dalla legge n. 962 del 1967 (sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio) e nel titolo I del libro II del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
La competenza per materia del tribunale è individuata in via residuale: in base all’articolo 6 c.p.p. il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace (la cui competenza per materia è definita dall’articolo 4 del d.lgs. n. 274 del 2000).
Il testo del comma 1 trasmesso dal Senato prevede la sostituzione integrale della lettera a) e l’inserimento di una lettera d-bis)(cfr. testo a fronte).
Tale testo deriva dall’approvazione dell’emendamento 1.100 della Commissione. Come ha spiegato il relatore, “il criterio riassuntivo è il seguente: assegnare alla corte d'assise tre famiglie di reati. La prima è quella dei delitti contro l'integrità della persona, dall'omicidio in giù, comprendendo tutto ciò che aggredisce l'integrità della persona fisica e i suoi diritti a tale integrità. La seconda famiglia è quella dei delitti che vanno a colpire la persona nel bene fondamentale della libertà. A tale riguardo, abbiamo inserito nelle competenze della corte d'assise (mentre in precedenza non era previsto) il sequestro di persona a scopo di estorsione (…). In più, sono state affidate a tale corte altre competenze inizialmente non previste (..), ossia i reati di recente istituzione, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, vale a dire quelli che attengono alla riduzione in schiavitù e alla tratta degli esseri umani: una famiglia di reati spregevoli che suscitano forte allarme sociale e che ineriscono al bene della libertà e dell'autodeterminazione della persona. Una terza famiglia di reati, peraltro già prevista dall'articolo 5 del codice di procedura penale, è quella dei delitti contro lo Stato, la sicurezza dello Stato, l'unità nazionale, i rapporti di alto lignaggio dello Stato anche con la comunità internazionale, nonché quelli che attengono alle minacce di tipo terroristico allo Stato e alla convivenza civile della comunità nazionale.” (cfr. seduta dell’Assemblea del Senato del 16 marzo)
Dalla sostituzione della lettera a) deriva:
§ l’esclusione della competenza della Corte d’assise (da cui conseguentemente deriva la competenza del tribunale) per i delitti, comunque aggravati, di associazioni di tipo mafioso anche straniere (anche quindi se dall’applicazione di circostanze aggravanti deriva la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni);
§ la competenza della Corte d’assise per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione (punito con la reclusione da 25 a 30 anni).
La nuova lettera d-bis) radica nella competenza della Corte d’assise i seguenti ulteriori delitti consumati o tentati:
§ associazione a delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico immigrazione (ipotesi aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) (articolo 416, sesto comma, c.p.);
§ riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.), Tratta di persone (Art. 601 c.p.) e Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.);
§ delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni.
L’articolo 1, comma 2, e l’articolo 2 dettano due disposizioni transitorie, la prima di portata generale, la seconda specificamente riferita ai procedimenti in corso relativi al delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniere.
L’articolo 1, comma 2, prevede in particolare l’applicabilità dei nuovi criteri di ripartizione della competenza tra tribunale e corte d’appello anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge (ovvero, in base all’art. 4, al 13 febbraio 2010, giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U.) limitatamente ai casi in cui, alla data del 30 giugno 2010, non sia stata esercitata l’azione penale.
L’articolo 2, derogando a tale regola generale per i procedimenti in corso relativi ai delitti, comunque aggravati, di cui all’articolo 416-bis c.p., prevede la competenza del tribunale, anche nell’ipotesi in cui sia stata già esercitata l’azione penale, salvo che, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte d’assise.
La relazione illustrativa giustifica tale ultima disposizione in relazione al rischio concreto dell’annullamento di dibattimenti importanti e complessi incardinati presso i tribunali nonché della scadenza di termini di custodia cautelare a seguito della sentenza n. 4964 dell’8 febbraio 2010.
Con tale sentenza, la Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto negativo di competenza fra un tribunale e una corte di assise, ha affermato che l’aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge n. 251 del 2005 in relazione al delitto di cui all’art. 416-bis c.p. ha determinato un diverso riparto di competenza tra Tribunale e Corte d´Assise. In particolare, l’aumento di pena per l’ipotesi aggravata di associazione armata nei confronti di promotori, direttori ed organizzatori di cui all’art. 416-bis, comma quarto, c.p., fissata dall´art. 1 della legge n. 251 del 2005, nella reclusione da dieci a ventiquattro anni, determina la sopravvenuta competenza della Corte d’assise, qualora la consumazione del reato associativo (che ha carattere permanente) si sia protratta oltre la data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. La Cassazione ha aggiunto che le ipotesi (anche aggravate) di partecipazione all’associazione rimangono di competenza del tribunale, ma sussistendo una connessione tra procedimenti a carico di dei partecipi di rango primario e quelli nei confronti di partecipi di rango secondario, in base all’articolo 15 c.p.p., viene attratto nella competenza della Corte d’assise anche il procedimento per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa necessariamente connesso.
Gli articoli 3 e 4, infine, contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la norma di entrata in vigore.
Il testo originario del disegno di legge di conversione (AS 2007) era corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e del testo delle norme espressamente modificate o abrogate (allegato previsto dall’art. 17, comma 30, della legge n. 127 del 1997).
La relazione illustrativa richiama il decreto-legge n. 29 del 1999 (convertito dalla legge n. 109 del 1999), che ha escluso la competenza della Corte d’assise per i delitti, comunque aggravati, di rapina ed estorsione, e, con norma transitoria, ha previsto l’applicazione del nuovo riparto di competenza ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento, salvo che, prima di tale data, fosse stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.
Nelle premesse del decreto-legge, la straordinaria necessità ed urgenza viene collegata all’esigenza “di apportare modifiche alla disciplina della competenza per materia della Corte di assise, al fine di prevenire le difficoltà pratiche conseguenti ai recenti indirizzi giurisprudenziali in tema di attribuzione della competenza per il reato di associazione di tipo mafioso aggravato” (su cui cfr. sopra) nonché alla necessità di consentire una migliore organizzazione dell’amministrazione della giustizia.
In relazione a tale ultima esigenza, nel corso dell’esame al Senato il Governo ha accolto un ordine del giorno che lo impegna ad assumere le opportune iniziative volte a conseguire l'obiettivo di incrementare significativamente la dotazione di personale dell'amministrazione della giustizia - sia giudicante che amministrativo - quale passaggio fondamentale per lo svolgimento dei processi penali, con priorità per le aree del Paese maggiormente interessate da fenomeni di criminalità organizzata e caratterizzate da una significativa incidenza di reati di grave allarme sociale; a potenziare ulteriormente le dotazioni organiche e strumentali della Procura nazionale antimafia e della Direzione investigativa antimafia; a rafforzare gli strumenti investigativi e di indagine, nell'ambito delle attività di contrasto e prevenzione dei reati di grave allarme sociale compresi quelli di cui al presente decreto-legge”.
Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di competenza esclusiva dello stato di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (nella parte giurisdizione e norme processuali).
Il decreto-legge, con disposizioni specifiche ed omogenee, interviene esclusivamente sul profilo della materia della competenza per materia della Corte d’assise.
Il coordinamento con la normativa vigente si realizza attraverso la tecnica della novellazione.
L’AS 1440, recante la riforma del processo penale, in corso di esame presso la Commissione giustizia del Senato, interviene sull’articolo 5 c.p.p., con norme volte ad estendere (in termini sostanzialmente più ampi rispetto al testo del decreto-legge trasmesso dal Senato) la competenza della corte di assise, con la finalità di assicurare la diretta partecipazione dei cittadini all’amministrazione della giustizia nei processi relativi ai delitti di maggiore gravità ed allarme sociale.
Il nuovo riparto di competenze è destinato a trovare applicazione anche ai procedimenti in corso nei limiti fissati dalle disposizioni transitorie (art. 1, comma 2 e art. 2).
Testo a fronte
Art. 5 c.p.p. (Competenza della Corte d’assise) |
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Testo originario |
Testo modificato dal decreto-legge n. 10 del 2010 |
Testo trasmesso dal Senato |
1. La corte di assise è competente |
1. La corte di assise è competente |
1. La corte di assise è competente |
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; |
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso anche straniere, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; |
a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; |
b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 del codice penale; |
Identico |
Identico |
c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;
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Identico |
Identico |
d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni;
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Identico |
Identico |
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d-bis) per i delitti consumati o tentati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, esclusi i delitti previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, comunque aggravati, e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, salvo che si tratti di delitti indicati nelle lettere a), b), c) e d). |
d-bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni. |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia |
( 066760-9559 – *st_giustizia@camera.it |
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File: D10010_0.doc