Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - D.L. n. 4/2010 - A.C. 3175 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 293 | ||||
Data: | 15/02/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
II-Giustizia |
15 febbraio 2010 |
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n. 293/0 |
Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzataD.L. n. 4/2010 - A.C. 3175Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di conversione |
3175 |
Numero del decreto-legge |
4 febbraio 2010, n. 4 |
Titolo del decreto-legge |
Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata |
Numero di articoli |
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testo originario |
11 |
Date: |
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emanazione |
4 febbraio 2010 |
pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
4 febbraio 2010 |
approvazione del Senato |
no |
assegnazione |
8 febbraio 2010 |
scadenza |
5 aprile 2010 |
Commissione competente |
I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) |
Pareri previsti |
Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 8ª (Ambiente) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 10ª (Att. produt.), 11ª (Lavoro), Questioni regionali e del Comitato per la Legislazione. |
L’articolo 1 istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con sede a Reggio Calabria.L’Agenziaha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.
L’articolo 2 identifica, quali organi dell’Agenzia, il direttore, il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori e l’articolo 3 definisce le attribuzioni di tali organi.
L’articolo 4 rimette l’organizzazione dell’Agenzia rimette ad uno o più regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica; prevede altresì che i rapporti tra l'Agenzia e Agenzia del demanio in merito all'amministrazione ed alla custodia dei beni confiscati siano regolati da un’apposita convenzione non onerosa.
L’articolo 5 interviene sia in materia di sequestro e confisca antimafia (novellando, al comma 1, gli articoli 2-sexies-2-duodecies della legge n. 565 del 1975), sia in relazione alle specifiche ipotesi di confisca penale obbligatoria disciplinate dall’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (comma 2).
Le lettere a)-c) del comma 1 modificano gli articoli 2-sexies-2-octies della legge n. 565 del 1975, in materia di gestione dei beni sequestrati, attribuendo i compiti attualmente spettanti all’amministratore giudiziario all’Agenzia.
La novella sostanzialmente ridimensiona le funzioni del giudice delegato e il ruolo dei soggetti iscritti all’Albo nazionale degli amministratori giudiziari (i quali spetterà esclusivamente il compito di coadiuvare l’Agenzia nella gestione dei beni, allorché chiamati dalla medesima). Non muta la disciplina delle spese per la conservazione e amministrazione dei beni e dei compensi dell’amministratore, salva l’abrogazione della disposizione che prevedeva il riconoscimento del trattamento previsto per il dirigente superiore nell’ipotesi di trasferimento fuori della residenza dell’amministratore.
Le lettere d)-f) intervengono sull’amministrazione e destinazione dei beni confiscati, novellando gli articoli 2-novies-2-undecies della legge n. 575.
La nuova Agenzia si sostituisce all’Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati e al prefetto, per l’adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati.
Con specifico riferimento al profilo della destinazione:
§ nei casi di trasferimento di beni immobili agli enti territoriali, si introduce la previsione secondo cui, se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;
§ viene estesa anche ai beni mobili la disciplina dettata per i beni mobili registrati (affidamento dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale), prevedendosi inoltre la possibilità di affidare i medesimi beni alla stessa Agenzia.
La lettera g) novella l’articolo 2-duodecies, comma 4,della legge n. 575 del 1965, integrando il contenuto del regolamento ivi previsto, che dovrà disciplinare anche la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale.
Il comma 2 modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati con riferimento alle ipotesi particolari di confisca penale di cui all’articolo 12-sexies (vedi sopra) del decreto-legge n. 306 del 1992 (convertito dalla legge n. 356 del 1992).
Si introduce una disciplina differenziata in relazione alla natura del delitto:
§ nel caso di procedimenti per i delitti di particolare allarme sociale di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. si applicano direttamente le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dai sopra commentati articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della n. 575 del 1965;
§ nei casi di sequestro e confisca per delitti diversi le stesse disposizioni si applicano nei limiti della compatibilità; in tali casi il tribunale nomina un amministratore.
L’articolo 6 esplicita l’applicazione alla ‘ndrangheta della legge n. 565 del 1975 e dell’articolo 416-bis (Associazione di tipo mafioso anche straniere) c.p.
L’articolo 7 detta disposizioni volte a garantire l’immediata operatività dell’Agenzia, che sostituisceil Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali.
Gli articoli 8 e 9, rispettivamente, attribuiscono all’Avvocatura dello Stato la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell’Agenzia nazionale e prevedono la competenza del TAR Lazio per le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del decreto-legge, ivi incluse quelle cautelari, precisando inoltre la rilevabilità d’ufficio delle questioni di competenza.
Gli articoli 10 e 11 rispettivamente recano la norma di copertura finanziaria e la clausola di immediata entrata in vigore del provvedimento.
Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e dell’allegato, previsto dall’articolo 17, comma 30, della legge n. 127 del 1997, recante il testo delle norme espressamente modificate o abrogate dal decreto-legge. Al provvedimento non sono allegate né l'analisi tecnico-normativa (ATN), né l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Le premesse del decreto-legge sottolineano la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in relazione all'eccezionale incremento delle procedure penali e di prevenzione relative al sequestro ed alla confisca di beni sottratti alla criminalità organizzata e all’eccezionale numero di beni già confiscati e non ancora destinati a finalità istituzionali e di utilità sociale; si ritiene quindi necessario e urgente istituire un organismo che assicuri l'unitaria ed efficace amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni mafiose, anche attraverso uno stabile raccordo con l'autorità giudiziaria e le amministrazioni interessate, al fine di garantire un rapido utilizzo di tali beni.
La necessità di procedere alla creazione di una struttura centrale che si occupasse della gestione e destinazione dei beni confiscati era stata sottolineata nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare antimafia in un documento approvato all’unanimità (Doc. XXIII, n. 3) e ripresa dal Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali nella sua relazione del 2009.
Il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie di competenza esclusiva dello Stato contemplate dall’art. 117, secondo comma, Cost.: ordinamento penale e giustizia amministrativa (lett. l) e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (lett. g).
Il decreto-legge reca un complesso di disposizioni finalizzate al contrasto della criminalità organizzata, anche attraverso una riforma organica della gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali.
L’articolo 2 prevede un decreto del Presidente della Repubblica per la nomina del direttore dell’agenzia (comma 2), un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la nomina dei membri del consiglio direttivo (comma 4) ed un decreto ministeriale per la determinazione dei relativi compensi (comma 6).
L’articolo 4 rimette l’organizzazione dell’Agenzia rimette ad uno o più regolamenti, da emanare con decreto del Presidente della Repubblica.
L’articolo 5, al comma 1, lett. g), novella l’articolo 2-duodecies, comma 4,della legge n. 575 del 1965, integrando il contenuto del regolamento attualmente previsto per la disciplina della raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati: si prevede che il regolamento disciplini anche la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale.
Il Comitato per la legislazione, nel parere reso l’11 febbraio ha formulato una condizione riferita all'articolo 5, comma 1, lettera d), che, attraverso la novella l'articolo 2-nonies della legge n. 575 del 1965, attribuisce alla nuova Agenzia competenze precedentemente spettanti all'Agenzia del demanio. Con tale condizione, si evidenzia la necessità di adeguare a tale nuova disciplina anche l'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che, nel descrivere i compiti dell'Agenzia del demanio, prevede che ad essa sia "altresì attribuita la gestione dei beni confiscati".
Inoltre, con riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera f), numero 3), che, novellando l'articolo 2-undecies della citata legge n. 575, esplicita che i compiti in esso previsti passano alla istituenda Agenzia, il Comitato osserva che:
§ dovrebbe prevedersi esplicitamente la necessità di un provvedimento dell'Agenzia anche al comma 2, lettera c), del citato articolo 2-undecies, in modo del tutto analogo a quanto il numero 2) della medesima lettera f) introduce nel resto dell'articolo 2-undecies;
§ con riferimento a quest'ultimo articolo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere anche il secondo periodo del comma 3-bis, che continua a prevedere la figura dell'amministratore giudiziario, ormai superata con riferimento all'area di operatività della legge n. 575.
Con riferimento all’articolo 3, comma 2, andrebbe chiarito il contenuto innovativo della disposizione in relazione ai casi di vendita, demolizione o distruzione già previsti dalla legge n. 575/1965, con particolare riferimento ai beni improduttivi e ai casi eccezionali previsti dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, con riferimento ai quali andrebbe inoltre valutata l’opportunità di una maggiore specificazione.
Il Senato sta esaminando due proposte di legge (AS 582 e 1496) che intervengono in materia, delegando anche il Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione.
Il Consiglio dei ministri del 28 gennaio ha approvato un disegno di legge recante due deleghe al Governo, una per predisporre un testo unico per il coordinamento, l'armonizzazione e la modifica della normativa in tema di misure di prevenzione antimafia, l'altra in materia di documentazione antimafia.
Il provvedimento attribuisce ad un unico soggetto, l’istituenda Agenzia, la qualità di amministratore dei beni sequestrati e confiscati e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni.
Nella fase dell’amministrazione dei beni, esso in particolare ridimensiona le funzioni del giudice delegato. Per quanto poi riguarda il ruolo dei soggetti iscritti all’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, esso consiste nel coadiuvare l’Agenzia, allorché chiamati dalla medesima, nella gestione dei beni.
Con riferimento al giudice delegato, la relazione spiega che “l'iniziativa è destinata […] a liberare il giudice delegato da una serie di incombenze con effetti positivi anche sulla funzionalità degli uffici giudiziari, nonché a determinare consistenti risparmi nelle spese di gestione e di amministrazione finora sostenute”.
L’articolo 2 recala disciplina degli organi dell’agenzia, senza però specificare la durata del mandato né l’eventuale rinnovabilità degli incarichi.
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