Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Titolo: | Personale a tempo determinato della scuola DL 134/2009 - A.C. 2724 - schede di lettura e normativa di riferimento | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 217 | ||
Data: | 05/10/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Personale a tempo determinato della scuola D.L. 134/2009 – A.C. 2724 |
Schede di lettura e normativa di riferimento |
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n. 217 |
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5 ottobre 2009 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Lavoro ( 066760-4974 / 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Servizio Studi – Dipartimento Cultura ( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it
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File: D09134.doc |
INDICE
Schede di lettura (Articolo 1)
§ Comma 1
§ Comma 2
§ Comma 3
§ Comma 4
Riferimenti normativi
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 33 e 34)
§ L. 11 luglio 1980, n. 312. Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato (art. 53)
§ D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola
§ Circolare Ministeriale 20 settembre 1996 n. 595
§ D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt. 399-401 e 554)
§ L. 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 40, co. 2)
§ L. 3 maggio 1999, n. 124Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (artt. 1-3, 4)
§ Circolare Ministeriale 3 gennaio 2001, n. 2
§ D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES (artt. 6 e 10)
§ L. 18 luglio 2003, n. 186. Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 605)
§ L. 3 febbraio 2006, n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui. (art. 1-ter)
§ D.M. 13 giugno 2007, n. 131 Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124
§ D.M. 8 aprile 2009, n. 42 Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011
§ D.M. 29 settembre 2009, n. 82 concernente la precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole
Normativa comunitaria
§ Dir. 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
§ Dir. 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE. Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
Giurisprudenza nazionale
§ Tribunale del Lavoro di Roma - sentenza 9 luglio 2008, n. 12644/08
§ Tribunale di Tivoli - sentenza 11 marzo 2009 n. 911/09
Giurisprudenza internazionale
§ Corte di Giustizia delle Comunità europee – Sez. II – sentenza 13 settembre 2009 (Causa C-307/05)
Documentazione
§ Interrogazione a risposta scritta on. Turco ed altri n. 4-03884 - XVI legislatura, Camera dei deputati
Schede di lettura (Articolo 1)
1. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente: «14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo».
Il comma 1 modifica l’articolo 4 della L. 124/1999[1], in materia di supplenze, aggiungendo un comma 14-bis con il quale si stabilisce l’impossibilità, in qualsiasi caso, di trasformazione dei contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze (di cui ai commi 1, 2 e 3 del richiamato articolo 4) in contratti a tempo indeterminato.
Allo stesso tempo, i richiamati contratti a tempo determinato non consentono la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima dell’immissione in ruolo.
Si tratta di una disposizione a carattere generale, riguardante (a differenza della più ristretta platea dei soggetti beneficiari delle misure di cui ai commi 2, 3 e 4; v. oltre) tutto il personale a tempo determinato della scuola.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, le richiamate modifiche si rendono necessarie a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 settembre 2007 (Causa C-307/05)[2], la quale ha confermato il principio del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato contenuto nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Il punto 27 della sentenza dispone che “tenuto conto dell’importanza del principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione, che fanno parte dei principi generali del diritto comunitario, alle disposizioni previste dalla direttiva 1999/70 e dall’accordo quadro al fine di garantire ai lavoratori a tempo determinato di beneficiare degli stessi vantaggi riservati ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive, dev’essere riconosciuta una portata generale, in quanto costituiscono norme di diritto sociale comunitario di particolare importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto prescrizioni minime di tutela”.
Al riguardo, si ricorda che la clausola 4, punto 1, del richiamato accordo quadro ha disposto che, “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il problema che pone la Corte, in sostanza (punto 50 della sentenza), è “se possa costituire una ragione oggettiva la mera circostanza che la differenza di trattamento, nella specie esistente tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato in ordine agli scatti di anzianità, sia prevista dalla legge o da un accordo sottoscritto dai rappresentanti sindacali del personale e dell’amministrazione”.
La stessa Corte, nel ricordare precedenti decisioni per quanto attiene alla nozione di ragioni oggettive che, secondo la clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro, giustifichino il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione (punto 52 della sentenza), ha dichiarato che (punto 53) “la nozione di «ragioni oggettive», dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Per contro” prosegue la sentenza, (punto 54), “una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, non soddisferebbe i criteri precisati al punto precedente. In particolare “(punto 55)”, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione generale, senza relazione con il contenuto concreto dell’attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto. Orbene” prosegue la Corte, (punto 56 della sentenza) “la stessa interpretazione si impone, per analogia, in relazione all’identica nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro”.
In definitiva, “tale nozione dev’essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest’ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo. Tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Conseguentemente, occorre risolvere la seconda e terza questione sollevata dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato.” (punti 57, 58 e 59 della sentenza).
A fronte delle argomentazioni della Corte, nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si precisa “che il rapporto di lavoro che s'instaura tra il docente supplente e l'amministrazione scolastica ha caratteristiche del tutto peculiari, tali da giustificare e da rendere necessaria una diversità di trattamento, poiché il regime specifico delle supplenze nel settore della scuola si caratterizza quale disciplina separata e speciale, nell'ambito dei rapporti di lavoro a tempo determinato, in ragione della necessità di garantire, attraverso la continuità didattica, il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione e allo studio (articoli 33 e 34 della Costituzione) e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo”. La relazione, inoltre, evidenzia che tale disposizione si rende necessaria stante il fatto che le supplenze “sono caratterizzate sia dalla precarietà del rapporto, legata all'assenza del titolare, sia dalla mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro. Di conseguenza”, prosegue la relazione, “anche il trattamento economico è legato alla precarietà e alla discontinuità del rapporto del supplente con l'amministrazione e, quindi, legittimamente esso è riferito, per ciascun periodo di supplenza, allo stipendio iniziale del docente di ruolo, non essendo configurabile per i rapporti di lavoro del personale supplente un'effettiva progressione di carriera”.
Si reputa ora opportuno fornire un riepilogo normativo della disciplina in materia di supplenze e in materia di retribuzione del personale docente non di ruolo.
La disciplina in materia di supplenze
Si ricorda che l’articolo 4 della legge 124/1999 distingue tre tipologie di supplenze - che danno luogo al conferimento di incarichi a tempo determinato- e indica a quali graduatorie si attinge per le nomine dei docenti:
Ø supplenze annuali (ovvero, dal 1° settembre al 31 agosto) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che presumibilmente rimangano tali per l'intero anno scolastico, qualora non si possano utilizzare docenti di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o docenti in soprannumero (art. 4, comma 1);
Ø supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche (ovvero, dal 1° settembre al 30 giugno) per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti,che si rendano di fattodisponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico, ovveroper la copertura di ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario (art. 4, comma 2);
Ø supplenze temporanee più brevi nei casi diversi da quelli citati, per esempio assenze per malattie (art. 4, comma 3); il conferimento di queste ultime è consentito solo per l’effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la retribuzione compete limitatamente a tale durata (art. 4 comma 10).
Nei casi di supplenze annuali e di supplenze fino al termine delle attività didattiche, per l’assegnazione degli incarichi si utilizzanole graduatorie provinciali (art. 4, comma 6) (si veda infra, commento comma 2).Al conferimento degli incarichi provvedono i dirigenti degli organi periferici del Ministero competenti per territorio[3], di norma entro il 31 luglio di ciascun anno; per l’anno scolastico 2009-2010 il termine è stato posticipato al 31 agosto 2009[4]. Decorsa tale data, vi provvedono i dirigenti scolastici.
Per le supplenze temporanee(art. 4, comma 7) si utilizzano le graduatorie di circolo[5] o di istituto (si veda infra, commento comma 2)ed il conferimento dell’incarico compete al dirigente di ciascuna istituzione scolastica autonoma.
La retribuzione del personale docente non di ruolo
L’articolo 53, comma 3, della L. 312/1980[6], prevede il riconoscimento di specifici aumenti retributivi legati all’anzianità maturata dal personale docente non di ruolo (scatti biennali del 2,50%).
A tale riguardo si fa peraltro presente che nella prassi amministrativa tale norma è stata considerata abrogata per effetto della riforma della contrattazione collettiva nel settore pubblico (disposta dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 165/2001), con la conseguenza che - trattandosi di un trattamento economico non previsto dal CCNL di settore - gli scatti biennali in questione non (sono stati e non) sono riconosciuti ai docenti non di ruolo (con l’eccezione degli insegnanti precari di religione). Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza (Tribunale di Tivoli, sentenza 11 marzo 2007, n. 2693; Tribunale di Roma, sentenza 9 luglio 2008, n. 12644, allegate al presente dossier) è di recente intervenuta nel senso della vigenza dell’articolo 53, comma 3, della legge n. 312/1980, riconoscendo anche ai docenti con incarico annuale il diritto agli scatti biennali del 2,5% (ravvisando una disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione)[7].
Per quanto concerne, specificamente, gli insegnanti non di ruolo di religione, l’articolo 53, comma 6, della legge n. 312/1980,prevede un ulteriore riconoscimento di anzianità retributiva, in base al quale dopo 4 anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all’80% di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo.
Tale norma (dichiaratamente intesa a beneficiare i precari di religione in considerazione del fatto che non era previsto per essi un apposito ruolo) ha continuato a trovare applicazione anche a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 186/2003, che ha disposto l’istituzione del ruolo degli insegnanti di religione cattolica.
Da ultimo, l’articolo 1-ter della legge n. 27/2006, ha disposto, per i soli insegnanti di religione, che i destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento.
2. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999, n. 124, e nei regolamenti attuativi relativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, l'amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed al personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
Il comma 2, secondo la relazione illustrativa, è volto a “contemperare le disposizioni del comma precedente”.
Merita peraltro evidenziare che i commi 2, 3 e 4, diversamente dal comma 1 (che interessa tutti i precari della scuola), riguardano esclusivamente il personale a tempo determinato della scuola titolare di incarico a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche nell’anno scolastico 2008-2009[8]
Il comma 2, al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, prevede per l'anno scolastico 2009-2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella L. 124/1999, e nei relativi regolamenti attuativi in riferimento al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A., che l'amministrazione scolastica assegni le supplenze per assenza temporanea dei titolari, con precedenza assoluta ed a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto, al personale docente inserito nelle graduatorie ad esaurimento[9], ed al personale A.T.A. inserito nelle graduatorie permanenti[10], nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento.
Tali assegnazioni operano a condizione che il personale indicato:
§ sia stato destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell'anno scolastico 2008-2009;
§ non abbia potuto stipulare per l'anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili;
§ non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.
In relazione a tale disposizione, il 29 settembre 2009 è stato emanato il DM n. 82[11]che, con riferimento alla seconda condizione sopra indicata, ha individuato anche la fattispecie di “aver ottenuto la nomina per un numero di oreinferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi (per una illustrazione più ampia del DM 82/2009 si veda infra).
Secondo la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la disposizioni in esame “consentirebbe al personale individuato di percepire nei periodi di espletamento delle supplenze brevi la retribuzione contrattuale; gli stessi sarebbero destinatari di un maggiore numero di rapporti di lavoro, sulla base della dichiarata disponibilità e dell'organizzazione in rete delle istituzioni scolastiche ai fini della gestione delle supplenze. La proposta, inoltre, consente una maggiore efficienza, con risparmio di tempo e di risorse, in quanto il conferimento delle supplenze viene gestito con riferimento a personale qualificatosi e già dichiaratosi disponibile per l'espletamento delle stesse”. Allo stesso tempo, prosegue la relazione, la disposizione “realizza un'economia di spesa per l'INPS, a causa della minore erogazione dell'indennità di disoccupazione (il docente impegnato in supplenze fruisce di periodi minori di disoccupazione) e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dovendosi in caso contrario comunque retribuire le supplenze con personale inserito nelle singole graduatorie di istituto”.
Si reputa opportuno riepilogare, di seguito, la normativa sulle graduatorie per il personale docente e il personale ATA.
La normativa sulle graduatorie
1 - DOCENTI
1.1 - Le graduatorie provinciali
Si ricorda preliminarmente che l’art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola[12], prevedendo la soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili[13].
L’accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50, per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.
Le graduatorie per l’insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio e sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti[14]:
· prima fascia: riservata, ai sensi dell'art. 401 del D.Lgs 297/1994 (come sostituito dall’art. 1 della L. 124/1999), ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
· seconda fascia: costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli (ovvero, avevano superato un concorso per titoli ed esami o un esame di abilitante ed avevano effettuato 360 giorni di servizio presso la scuola statale nel triennio precedente);
· terza fascia, numericamente più cospicua: costituita dai docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. In quest’ultima fascia sono stati inseriti nel tempo i nuovi aspiranti, ovvero gli idonei dei concorsi a cattedre, equanti hanno conseguito l’abilitazione al termine delle scuole di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS)[15].
Si ricorda, poi, che:
· a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, ai sensi dell’art. 1, c. 4, del DL 97/2004[16], gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie permanenti, per tutte e tre le fasce sopra indicate, sono effettuati con cadenza biennale, anziché annuale come per il passato;
· a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, ai sensi dell’art. 1, c. 1, del medesimo DL 97/2004,le graduatorie permanenti sono rideterminate, limitatamente all'ultima fascia prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del DL 255/2001, in base alla tabella allegata al decreto stesso (si veda infra, dopo il commento del comma 4 del decreto legge in esame).
Va ricordato infine, che, a partire dal 1° gennaio 2007, le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento[17].
Da ultimo, con DM 8 aprile 2009, n. 42, sono state impartite disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento di tali graduatorie per il personale docenteed educativo, relativamente al biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011.
1.2 - Graduatorie di circolo e di istituto
La disciplina per la predisposizione di tali graduatorie è attualmente recata dall’art. 5 del DM 131/2007[18], che ha apportato modifiche ed integrazioni al DM 201/2000.
Il dirigente scolastico (artt. 5-7), sulla base delle domande prodotte, costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola o alla tipologia di posto, ai fini del conferimento:
· delle supplenze annuali e temporanee (fino al termine delle attività didattiche) per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;
· delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
Per ciascun posto di insegnamento viene costituita presso l’istituto una graduatoria, distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine:
Ø la I Fascia comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; questi ultimi hanno diritto, in ordine di graduatoria, alla precedenza nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti;
Ø la II Fascia comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento ma forniti di specifica abilitazione o idoneità al concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
Ø la III Fascia comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
Con DM 28 maggio 2009, n. 56, sono state impartite istruzioni per la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto da utilizzare negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011.
2. – PERSONALE A.T.A.
L’articolo 554 del D.Lgs. 297/1994 dispone l’ammissione del personale A.T.A. (amministrativo, tecnico ed ausiliario) ai concorsi provinciali per l’accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale[19].
In particolare, ai richiamati concorsi viene ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
I titoli di studio richiesti sono stabiliti da regolamento.
Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica vengono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dal successivo articolo 587 del D.Lgs. 297/1994, concernente le assunzioni tramite gli uffici provinciali del lavoro (attuali Centri per l’impiego).
Tale articolo ha disposto l’applicazione al personale A.T.A., esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, delle disposizioni di cui all'articolo 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56[20], le nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo.
Infine, le graduatorie relative ai concorsi citati hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, dietro presentazione di apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
Merita ricordare che il CCNL relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, del 29 novembre 2007, ha recato alcune modifiche al profilo del personale A.T.A., confermando altresì alcune modifiche adottate nei precedenti CCNL. In particolare, l’articolo 46 del CCNL ha stabilito l’individuazione dei profili professionali del personale ATA attraverso la tabella A allegata al CCNL medesimo[21]. Lo stesso articolo ha altresì disposto che le modalità di accesso restano disciplinate dalle disposizioni di legge in vigore, tranne per i requisiti culturali, che sono individuati dalla tabella B allegata.
Infine, sempre lo stesso articolo ha articolato il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative, in 5 aree comprendenti ciascuno uno o più profili professionali; con annessa tabella di corrispondenza (tabella C).
Il successivo articolo 47 ha disciplinato la mobilità professionale del personale A.T.A. individuando 2 diverse procedure di passaggio (tra le aree e all’interno dell’area di appartenenza), stabilendo altresì che i richiamati passaggi sino possibili nei limiti della dotazione organica e dell’aliquota di posti prevista a tal fine.
Il DM 29 settembre 2009, n. 82 (attuativo del DL in esame)
L’art. 1 del DM specifica i requisiti del personale docente e A.T.A. avente titolo all’inclusione in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, denominati (art. 3 del DM) “elenchi prioritari”, da utilizzare per l’assegnazione delle supplenze temporanee a prescindere dall'inserimento nelle graduatorie di istituto.
Si tratta del:
- personale docente, inserito nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (di cui all’art. 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006);
- personale A.T.A, inserito nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D.Lgs. 297/1994, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75, e 24 marzo 2004, n. 35, (recanti norme per la formazione delle graduatorie provinciali ed il conseguente inserimento in quelle di circolo ed istituto al fine del conferimento delle supplenze).
Il personale in questione deve, inoltre:
- aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, una nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie citate;
- non aver ottenuto, per l’anno scolastico in corso, una nomina per una delle suddette tipologie di insegnamento, posti o profili professionali per carenza di disponibilità, o averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di cattedre o posti interi.
Il personale citato – con le differenziazioni di seguito indicate - conserva titolo a beneficiare delle disposizioni di cui al DL 134/2009 anche qualora, per l’anno in corso, abbia rinunciato:
- ad un contratto nella provincia di appartenenza per un orario inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi (personale docente e ATA);
- ad un contratto, anche ad orario intero, disponibile nelle province aggiuntive (ulteriori rispetto a quella di appartenenza) (personale docente).
Si ricorda in proposito che, da ultimo, il DM 42/2009 (recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo), in relazione alla necessità di favorire il rapido esaurimento delle graduatorie, ha consentito al personale interessato di scegliere, oltre alla provincia di appartenenza, ulteriori tre province nelle quali figurare in coda rispetto al personale incluso nella terza fascia[22] .
Mantengono, inoltre, il diritto ad essere interpellati per supplenze più lunghe (art 4, comma 1) i docenti di scuola dell’infanzia e primaria che sono impegnati in supplenze di durata sino a 10 giorni avendo manifestato la propria disponibilità in tal senso all’atto dell’iscrizione nelle graduatorie di circolo o di istituto (secondo quanto prevede l’art. 7, del DM 131/2007).
Sono esclusi dalla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 2, del DL 134/2009, oltre alle categorie già indicate dal medesimo[23]:
· quanti, nell’anno scolastico in corso, rinuncino ad una supplenza conferita per l’intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o delle correlate graduatorie di circolo o di istituto (art. 1, comma 4, del D.M.);
· quanti sono impegnati nei progetti attivati ai sensi di convenzioni con le regioni di cui all’art 1, comma 3 del DL 134/2009, salvo che le convenzioni stesse non prevedano diversamente (art. 4, comma 2 del DM).
L’art. 2 del DM indica le modalità per la presentazione delle domande, da inoltrare - entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009 - all’istituzione scolastica presso la quale l’interessato ha prestato servizio, per supplenza annuale o sino al termine dell’attività didattica, nell’anno scolastico 2008/2009. E’ prescritta l’indicazione di sedi preferenziali sulla base dell’articolazione territoriale in distretti scolastici[24].
A cura delle istituzioni scolastiche tali domande sono trasmesse alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale scelta dall’interessato. L’USR redige gli “elenchi prioritari”.
Viene inoltre specificato (art. 5) che la presentazione delle istanze vincola all’accettazione delle proposte di contratto di supplenza, pena la decadenza da tale diritto e dal conseguimento del relativo punteggio, nonché dell’indennità di disoccupazione.
Si esclude, invece, ogni penalizzazione nel caso di rinuncia ad una supplenza, anche in corso, per:
· accettazione di un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, resosi disponibile successivamente;
· accettazione di incarichi per la partecipazione a progetti regionali;
· accettazione di una supplenza temporanea conferita – anche nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari - sulla base delle graduatorie di circolo o istituto.
Si prevede, infine, (cfr. art. 6 del DM e nota esplicativa del ministero) che restano valide le graduatorie di circolo e di istituto (e, pertanto, i contratti di supplenza già stipulati in base ad esse) fino alla piena efficacia dei nuovi elenchi prioritari, che decorre dalla data della loro diffusione.
3. L'amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori dell'indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
Il comma 3 prevede la facoltà, per l'amministrazione scolastica, di promuovere, in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, specifici progetti inerenti ad attività di carattere straordinario, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, della durata di tre mesi, prorogabili a otto.
Tali progetti devono essere realizzati prioritariamente mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al precedente comma, a condizione che gli stessi siano percettori dell'indennità di disoccupazione. Tale formulazione esclude, quindi, che i docenti destinatari delle supplenze di cui al comma 2 - ai quali, in virtù dell’incarico, non è più corrisposta l’indennità di disoccupazione - possano essere utilizzati nei progetti di cui al comma 3.
E’ utile, peraltro, evidenziare che l’art. 4, comma 2, del già citato DM n. 82/2009 disciplina l’ipotesi inversa: prevede, infatti, che coloro che sono impegnati in progetti attivati sulla base di convenzioni con le regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee, salva diversa previsione recata dalle singole convenzioni.
A tali lavoratori può essere corrisposta un'indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.
Al riguardo, si segnala che appare opportuno valutare, con riferimento ai docenti destinatari degli incarichi ivi previsti, le conseguenze discendenti dal fatto che la corresponsione di una “indennità di partecipazione” è rimessa alla piena discrezionalità dell’amministrazione scolastica competente.
Appare inoltre opportuno chiarire i contenuti delle “attività di carattere straordinario” attivabili dalle amministrazioni scolastiche, nonché i criteri che presiedono alla scelta del personale da utilizzare.
Infine, andrebbe chiarito se la proroga dei progetti (della durata ordinaria di 3 mesi) possa essere disposta per periodi inferiori a 8 mesi.
Si ricorda che il sottosegretario Pizza, intervenendo in sede di discussione delle recenti mozioni concernenti misure in favore del personale precario della scuola[25], ha evidenziato che “sono già stati stipulati accordi con alcune regioni, quali la Campania, la Lombardia, la Puglia, il Molise, il Veneto, la Sardegna e la Sicilia, per dare sostegno ai precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale. Tali accordi prevedono appunto la realizzazione di progetti per il rafforzamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle diverse realtà territoriali; in questi progetti è esplicitamente previsto il coinvolgimento prioritario dei precari che non avranno riconfermato l'incarico annuale. Altri accordi di analogo contenuto sono in fase di conclusione con altre regioni; dopo l'emanazione della norma, qualora necessario, questi accordi già sottoscritti saranno adattati al nuovo quadro normativo al fine di espandere il più possibile la platea di insegnanti ed ATA[26]”.
L’indennità di disoccupazione
L'indennità ordinaria di disoccupazione è liquidata in presenza di un'anzianità assicurativa pari ad almeno 2 anni nonché di un anno di contribuzione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 19, comma 1, del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636). I lavoratori precari e stagionali, fermo restando il requisito assicurativo di 2 anni, maturano il diritto all'indennità (cd. indennità di disoccupazione con requisiti ridotti) anche con lo svolgimento di 78 giornate lavorative nell'anno (articolo 7 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, e articolo 1 del D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito dalla L. 1° giugno 1991, n. 169).
Tale istituto, nel corso degli anni, è stato interessato da molteplici interventi legislativi, volti soprattutto all’aumento sia della durata sia della misura del trattamento delle indennità ordinarie di disoccupazione.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, per il periodo 2009-2012 l’indennità di disoccupazione può essere ottenuta anche in caso di sospensione dal lavoro. Per quanto attiene all’indennità di disoccupazione con requisiti normali, la sua durata, ai sensi dell’articolo 1, commi 25 e 26, della L. 247/2007, è pari a 8 mesi per i soggetti con meno di 50 anni di età, e 12 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni. La percentuale di commisurazione dell’indennità alla retribuzione è pari al 60% per i primi 6 mesi, 50% per i successivi 2 mesi, 40% per i mesi ulteriori. L’indennità viene corrisposta direttamente dall’INPS a decorrere dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto.
Per quanto attiene all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, l’articolo 7, comma 3, del D.L. 86/1988 dispone che hanno diritto a tale indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell’ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria (fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa). I citati lavoratori hanno diritto alla indennità in questione per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso, e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate. La percentuale di commisurazione è pari al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni ed al 40% per i successivi giorni fino ad un massimo di 180 giorni (articolo 1, comma 26, della L. 247/2007).
4. Al personale di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell'intero anno di servizio ai soli fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il comma 4 dispone che ai docenti ed al personale ATA utilizzati per le supplenze temporanee o per i progetti regionali di formazione, ai sensi dei commi 2 e 3, sia riconosciuto il punteggio equivalente ad un anno di servizio ai soli fini del collocamento nelle rispettive graduatorie[27]. La formulazione del comma lascia, quindi, intendere che la valutazione dell’intero anno di servizio verrà attribuita a prescindere dall’effettiva durata della supplenza o della partecipazione ai progetti formativi regionali.
Si ricorda che per il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con handicap, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese, o frazione di almeno 16 giorni, 2 punti fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti. Così stabilisce, da ultimo, il DM 8 aprile 2009, n. 42, che ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie dei docenti per il biennio 2009/2011[28] .
Per quanto attiene il personale A.T.A., si ricorda che il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 75[29], ha individuato i punteggi al fine della valutazione dei titoli per l’inserimento negli elenchi provinciali ad esaurimento e per la corrispondente introduzione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al richiamato personale appartenente ai diversi profili professionali (assistente amministrativo, assistente tecnico, infermiere cuoco, guardarobiere, collaboratore scolastico), ordinati in specifiche tabelle. Lo stesso decreto ha disciplinato le diverse procedure per l’ammissione alle richiamate graduatorie.
Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 33 e 34)
Art. 33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Art. 34. La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (33).
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(33) Vedi art. 9, comma primo.
L. 11 luglio 1980, n. 312.
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare
dello Stato
(art. 53)
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(1) Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 12 luglio 1980, n. 190.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(omissis)
Art. 53.
Personale non di ruolo.
Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.
Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.
Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.
Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.
Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra (91) (92).
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(91) Vedi, anche, l'art. 25, D.P.R. 4 dicembre 1981, n. 761 nonché l'art. 2, D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209.
(92) Per la disapplicazione delle norme contenute nella presente legge, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23 maggio 2001, n. 316.
(omissis)
D.P.R. 23
agosto 1988, n. 399.
Norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale
del comparto scuola
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 settembre 1988, n. 213,S.O.
(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1988, registro n. 78, atti di Governo, foglio n. 31) con il quale all'on. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico della funzione pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1988 (registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1988, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 230) con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988);
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1988, con la quale (respinte o ritenute inammissibili le osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali dissenzienti o che abbiano dichiarato di non partecipare alle trattative) è stata autorizzata, previa verifica delle compatibilità finanziarie, la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale del comparto scuola di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, raggiunto in data 9 giugno 1988 fra la delegazione di parte pubblica composta come previsto dal citato art 8 e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CIDA, CISAL, CONFEDIR, CISAS, USPPI e le organizzazioni sindacali di categoria ad esse aderenti (CISL-Scuola, CISL-SISM, CISL-SINASCEL, UIL-Scuola, CONFSAL-SNALS, CONFEDIR-LANDS e CONFEDIR-ANP, CISAL-Scuola, CISAS-Scuola, USPPI-Scuola) e le organizzazioni sindacali SNIA ed UNAMS; accordo sottoscritto, successivamente, in data 15 giugno 1988 dalla FIS, in data 8 luglio 1988 dalla GILDA, in data 27 luglio 1988 dalla CGIL e CGIL-Scuola, in data 3 agosto 1988 dalla CISNAL e CISNAL-Scuola, partecipanti alle trattative ed al quale hanno aderito le seguenti organizzazioni sindacali non partecipanti alle trattative: CILDI in data 16 giugno 1988, CONF.A.I.L. in data 30 giugno 1988, CONFILL.FILS in data 7 luglio 1988, SEIOS in data 8 luglio 1988, CONSAL in data 27 luglio 1988 e la C.I.D.I.L. in data 9 agosto 1988;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 5 agosto 1988 ai sensi dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ai fini del recepimento e dell'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il personale del comparto scuola, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il triennio 1988-90;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana il seguente decreto:
(omissis)
Art. 3.
Trattamento economico.
(omissis)
Comma 6. Il personale docente di cui all'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che si trovi nelle condizioni previste dal comma stesso ha titolo ad un trattamento economico corrispondente, a seconda del tipo di scuola in cui presta servizio, a quello spettante ai docenti laureati della scuola secondaria superiore ovvero ai docenti della scuola materna o elementare. Il posto orario di insegnamento con trattamento economico intero è costituito nelle scuole materne con ventisette ore settimanali a decorrere dal 1° settembre 1988 e con venticinque ore settimanali dal 1° settembre 1990.
Comma 7. Nei confronti del personale che maturi i requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, successivamente al 30 giugno 1988, i periodi computati ai sensi della normativa concernente l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio sono utili, nei limiti previsti per il personale docente di ruolo, per l'inquadramento economico di cui all'art. 4. Le predette disposizioni si applicano anche al personale con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a dodici ore nelle scuole materne ed elementari, nonché, qualora sia stato imposto da ragioni strutturali, nelle scuole secondarie. Il relativo trattamento economico è corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento rispetto a quello previsto per la costituzione del posto orario.
Comma 8. Il personale docente di cui al comma 6, in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, ha diritto ad assentarsi dal servizio per gravi motivi per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante è corrisposta per intero nel primo mese e nella misura del cinquanta per cento nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni (10).
(omissis)
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(10) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(11) Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente comma, nei confronti del personale non dirigenziale della Scuola, vedi l'allegato A al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Circolare Ministeriale 20 settembre 1996 n. 595
COMPETENZA e MODALITA' APPLICATIVE DELL'INQUADRAMENTO
ex CCNL 4-8-1995
Oggetto: Comparto scuola. Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 4/08/95.
Inquadramento, trattamento e progressione economica del personale.
Si fa seguito alla C.M. n. 276 del 5 Agosto 1995 e si forniscono i chiarimenti per l'inquadramento del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali di cui alla tab. B annessa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto il 4 Agosto 1995. Il personale interessato è quello in servizio alla data dell'1 gennaio 1996. Gli articoli del contratto da prendere in considerazione ai fini che qui interessano sono il 27, il 66, il 67 ed il 68.
1 - PRIMO INQUADRAMENTO
1.1 - Personale docente, educativo ed A.T.A.
Per una corretta applicazione di quanto previsto dal contratto in esame, si ritiene utile, in via preliminare, formulare alcune considerazioni di carattere generale.
Il passaggio dalla struttura stipendiale di cui al D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399 a quella prevista dal nuovo contratto avviene sulla base dell'anzianità da ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995, come precisato nell'art. 66 -comma 2. Il disposto del successivo comma 3, che prevede la corresponsione dell'assegno "ad personam", pari alla differenza tra l'eventuale maggiore trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995 e quello di primo inquadramento, è finalizzato al solo mantenimento del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995.
Dal quadro normativo di seguito esaminato, deve intendersi escluso ogni riferimento alle ore che, pur facendo parte integrante della cattedra, eccedono il normale orario settimanale di insegnamento e sono oggetto di separata remunerazione.
Il comma 2 dell'art. 66, nel fare riferimento all'anzianità da ciascuno maturata alla data del 31 dicembre 1995, nulla rileva in ordine alle caratteristiche dell'anzianità medesima, nel senso che non fa alcuna distinzione, com'è invece previsto dalla pregressa normativa, tra l'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e quella valutabile ai soli fini dell'attribuzione degli aumenti biennali.
Ciò stante, è da ritenere che le anzianità sopra indicate (così come già avvenuto in applicazione dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 399/88, al raggiungimento di determinate anzianità di servizio), siano entrambe ugualmente utili ai fini dell'inquadramento nelle nuove posizioni stipendiali, previste dalla tabella B annessa al C.C N.L.
Per effetto del rinvio operato dal comma 6 dell'art. 66 del CCNL, restano confermate le norme concernenti il riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo previste dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370 e successive modificazioni e integrazioni nonché le relative disposizioni applicative così come definite all'art. 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399. In particolare, per il personale ATA, ai sensi del comma 13 del predetto art. 4, l'anzianità utile va determinata valutando direttamente, in complesso, il servizio di ruolo nella cattedra di appartenenza, il servizio non di ruolo eventualmente prestato nelle diverse qualifiche ed anche l'eventuale servizio di ruolo prestato nelle carriere inferiori.
Le disposizioni concernenti la parte economica, contenute nel CCNL, non concernono, in alcun modo, l'indennità integrativa speciale che, pertanto, rimane assoggettata alla sua specifica disciplina.
L'art. 67 del CCNL prevede che al personale il quale nel corso del biennio 1996/97, in ragione dell'anzianità riconosciuta al 31 dicembre 1995, non consegua nella nuova struttura il passaggio stipendiale successivo a quello di primo inquadramento, venga attribuito il rateo degli aumenti retributivi previsti dalle tabelle annesse al D.P.R. n. 399/88, in corso di maturazione alla stessa data del 31 dicembre 1995.
Tra il personale destinatario della disposizione anzidetta rientra anche il personale che, vantando al 31 dicembre 1995 un'anzianità pari o superiore a 35 anni, viene ad essere inquadrato nell'ultimo scaglione previsto dalla tabella B annessa al CCNL e, quindi, non consegue ulteriori miglioramenti economici della nuova struttura stipendiale.
Gli aumenti retribuitivi considerati dalla norma citata concernono sia lo stipendio sia l'indennità di funzione di cui al D.P.R. 399/88 in corso di maturazione alla data del 31 dicembre 1995, possono essere considerati a tal fine solo i passaggi alla posizione stipendiale immediatamente successiva a quella in godimento e gli aumenti biennali convenzionali eventualmente conseguibili, medio tempore, nella stessa posizione stipendiale in godimento alla data del 31 dicembre 1995, per effetto dell'anzianità utile ai soli fini economici.
Il rateo è determinato dal rapporto tra l'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 nella posizione stipendiale in godimento e quella tabellare, necessaria per conseguire il beneficio economico in corso di maturazione. In termini monetari detto rapporto va poi applicato alla differenza tra il trattamento economico annuo in corso di maturazione (per stipendio e indennità di funzione) e quello in godimento.
Considerato che le posizioni stipendiali e gli aumenti sono attribuiti nell'ordinamento di cui al D.P.R. n. 399/88 dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto, le eventuali frazioni di anzianità vanno sempre arrotondate per eccesso a mese intero.
Il beneficio da attribuire a titolo di rateo viene calcolato, come previsto dal comma 3 dell'art. 67, ragguagliandolo agli anni interi del biennio 1996 e 1997 e, previa riduzione del 25% dovrà essere poi corrisposto, nell'ambito del biennio stesso, in rate mensili decorrenti, rispettivamente dall'1 luglio 1996 e dall'1 gennaio 1997 a seconda che gli incrementi economici di cui trattasi sarebbero stati conseguiti, ai sensi del D.P.R. n. 399/88, nel corso dell'anno 1996 o dell'anno 1997. L'importo delle rate mensili risulterà pari ad 1/18 dell'intero importo se decorrenti dall'1 luglio 1996 o ad 1/12 se decorrenti, invece, dall'1 gennaio 1997. Per omogeneità con la retribuzione, l'importo dei ratei dovrà essere calcolato in ragione annua, moltiplicando per 12 la rata mensile.
Le posizioni stipendiali in cui è differenziato il trattamento economico previsto dal CCNL, sono attribuite, in connessione allo sviluppo della professionalità del personale interessato, al termine dei periodi in cui è articolata la tabella B annessa al contratto stesso, previo assolvimento degli obblighi inerenti alle funzioni proprie dell'area di appartenenza e alla partecipazione alle attività di formazione e di aggiornamento.
La partecipazione a tali attività, secondo quanto prescritto dall'art. 27 del CCNL, è da ritenersi condizionante per il conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quella di primo inquadramento. La durata complessiva della stessa è stabilita, in via generale dal predetto art. 27, in misura non inferiore a 100 ore, da svolgere nel periodo di permanenza in ciascuno scaglione stipendiale, ad eccezione di quello iniziale (da 0 a 2 anni) nel quale la durata è pari a 50 ore; fa altresì eccezione il personale ATA con le qualifiche di collaboratore scolastico e di assistente amministrativo ed equiparate, per il quale la durata è fissata in misura non inferiore a 60 ore, ridotte a 30 nell'ambito del rispettivo scaglione iniziale.
Per il conseguimento della posizione immediatamente successiva a quella di primo inquadramento la durata dell'attività di formazione e di aggiornamento è proporzionalmente ridotta in misura corrispondente all'anzianità residua determinata in sede di inquadramento stesso, rispetto al numero degli anni complessivamente previsti per il passaggio alla posizione successiva.
Ai fini anzidetti deve ritenersi utile la partecipazione a tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento incluse nel piano della singola scuola di cui all'art. 28, punto 7, del citato contratto e, più in generale, la partecipazione alle diverse tipologie di attività formative previste dalla direttiva n. 43 dell'1 febbraio 1996, che ha dato attuazione all'art. 28 sopracitato.
Rientrano in tale previsione, tra l'altro, i corsi di riconversione professionale di cui all'art. 473 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, le iniziative formative cofinanziate dall'Unione Europea, le iniziative formative finalizzate all'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, quelle di formazione, specializzazione e perfezionamento promosse e realizzate dall'università e dai concorsi universitari.
Sono altresì utili ai fini anzidetti, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del CCNL, le attività di formazione iniziale previste per il periodo di prova, nonché i corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno di cui all'art. 325 del citato D.L.vo n. 297/1994.
Tutte le attività soprarichiamate, da considerare utili ai fini del conseguimento delle posizioni stipendiali successive a quelle di primo inquadramento, debbono essere state realizzate dopo la nomina in ruolo.
La partecipazione ad iniziative formative diverse da quelle deliberate dalla singola scuola, anche se effettuate per un numero di ore di per sé sufficiente a soddisfare il presupposto per il passaggio alla successiva posizione stipendiale, non fa venir meno il diritto dovere del docente di partecipare -successivamente al completamento delle predette iniziative- ad altre attività formative indicate nel piano della scuola, salvo eventualmente il diritto al compenso per le attività aggiuntive di formazione svolte oltre le trenta ore annue senza esonero dagli altri obblighi di servizio.
Fatte tali premesse, si precisa che le operazioni di inquadramento del personale docente, educativo ed ATA sono effettuate secondo la sequenza sotto elencata:
Determinazione dell'anzianità complessiva, senza alcuna distinzione come sopra precisato, quale risulta alla data del 31 dicembre 1995, per effetto dell'inquadramento di cui al D.P.R. n. 399/88;
Individuazione, nella tab. B annessa al nuovo contratto, dello scaglione in cui è compresa l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995, ed esposizione del relativo stipendio;
Determinazione dell'eventuale importo da corrispondere a titolo di assegno "ad personam", pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995 e lo stipendio relativo allo scaglione di inquadramento. Nel trattamento economico al 31 dicembre 1995 vanno compresi: lo stipendio di cui alla tab. A annessa al D.P.R. 399/88, l'indennità di funzione di cui alla tab. B del medesimo decreto presidenziale, la somma di L. 20.000 mensili lode di cui all'art. 7 -comma 1 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 e l'importo del miglioramento stipendiale di cui alla tab. A2 del CCNL assegno "ad personam" va riassorbito con il passaggio alla successiva posizione stipendiale;
Determinazione dell'anzianità residua, previo arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a sei mesi, trascurando quelle pari o inferiori;
Indicazione dell'anzianità necessaria per conseguire la posizione stipendiale successiva a quella di primo inquadramento, tenuto conto dell'eventuale anzianità residua;
Calcolo dei ratei di cui all'art. 67 del CCNL, da attribuire qualora l'interessato non consegua una successiva posizione stipendiale nell'ambito del biennio 1996/97. In proposito si evidenzia che non si fa luogo all'attribuzione dei ratei di cui trattasi anche nelle ipotesi in cui il passaggio alla posizione stipendiale successiva a quella individuata alla precedente lettera b) si determini per effetto dell'arrotondamento ad anno intero delle frazioni di anzianità residua.
Premesso quanto sopra, si riportano alcuni esempi di inquadramento nel nuovo sistema retributivo, partendo dalle anzianità maturate al 31 dicembre 1994 secondo la normativa di cui al D.P.R. n. 399/88, al fine di evidenziare le variazioni economiche che il contratto introduce a partire dall'1 gennaio 1995, data dalla quale decorrono, appunto, i primi miglioramenti economici previsti dal contratto stesso.
Vedi tabella n. 81.1
Vedi tabella n. 82.1
Vedi tabella n. 83.1
Vedi tabella n. 84.1
1.2 - Capi di istituto
Per ciò che concerne l'inquadramento dei capi d'istituto nella nuova struttura retributiva prevista dal CCNL, si ritiene utile, in via preliminare, sottolineare come, salvo rarissimi casi, l'anzianità maturata ai fini della posizione stipendiale di cui al D.P.R. n. 399/88 non corrisponde all'anzianità relativa all'indennità di funzione, poiché, come è noto, nell'anzianità utile alla posizione stipendiale si tiene conto oltre che del servizio prestato da capo d'istituto anche di quello prestato nel ruolo docente, mentre ai fini dell'indennità di funzione si considera unicamente il servizio direttivo.
Ciò premesso, l'inquadramento del suddetto personale nella nuova struttura retributiva avviene, ai sensi dell'art. 66, comma 4, del CCNL, secondo la sottoriportata sequenza:
Determinazione degli importi annui lordi percepiti al 31 dicembre 1995 a titolo di stipendio e di indennità di funzione, in relazione alle posizioni di cui alle tabelle A e B del D.P.R. 399/88 in godimento alla data del 31 dicembre 1995;
Somma degli importi di cui al punto precedente cui va aggiunto il miglioramento stipendiale previsto dalla tab. A2 del CCNL;
Individuazione nella tab. B del CCNL dello scaglione cui corrisponde uno stipendio pari o immediatamente inferiore al totale di cui al punto b) e temporizzazione dell'importo eccedente sulla base della griglia stipendiale di cui alla tabella stessa;
Determinazione dell'anzianità totale pari al numero degli anni corrispondenti allo scaglione anzidetto cui va aggiunta l'anzianità derivante dalla temporizzazione e il periodo di servizio compreso tra la data di conseguimento della posizione stipendiale in godimento ai sensi del D.P.R. n. 399/88 e la data del 31 dicembre 1995;
Inquadramento nelle posizioni stipendiali di cui alla tab. B del CCNL in funzione dell'anzianità come sopra calcolata, previo arrotondamento ad anno intero delle frazioni superiori a 6 mesi; non si tiene conto di quelle pari o inferiori;
Indicazione dell'anzianità necessaria per conseguire l'ulteriore posizione stipendiale;
Calcolo dei ratei eventualmente spettanti ai sensi dell'art. 67 del CCNL, qualora l'interessato non consegua una successiva posizione stipendiale nel biennio 1996/97.
I ratei non competono qualora l'inquadramento definitivo di cui alla precedente lettera e) si sia determinato nello scaglione successivo a quello individuato alla lettera c).
Si riporta, di seguito, un esempio riferito, anche in questo caso, alle anzianità maturate al 31 dicembre 1994, allo scopo di evidenziare le variazioni economiche successive alla data stessa.
Vedi tabella n. 85.1
1.3 - Direttori Amministrativi dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti e delle Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica
Il nuovo CCNL ha definitivamente stabilito l'appartenenza al comparto scuola del personale di cui sopra, precisando, altresì, al comma 8 dell'art. 66, i criteri da applicare per il suo inquadramento che avviene con la sequenza di seguito illustrata:
Determinazione della retribuzione come definita dall'art. 63 del CCNL, in godimento alla data del 31 dicembre 1995, comprendente lo stipendio tabellare e la retribuzione individuale di anzianità con esclusione dell'indennità integrativa speciale, da corrispondere separatamente;
Inquadramento nella tab. B del CCNL, con riferimento allo scaglione cui corrisponde una posizione stipendiale di importo immediatamente inferiore alla retribuzione di cui alla precedente lettera a);
Determinazione e temporizzazione della differenza tra l'eventuale, maggiore retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995 e lo stipendio dello scaglione anzidetto, da attribuire a titolo di assegno "ad personam" riassorbibile;
L'anzianità corrispondente alla temporizzazione di cui al punto c), maggiorata di anni 2 come previsto dal citato art. 66, comma 8, è utile per il passaggio allo scaglione successivo.
Pur non precisando nulla al riguardo l'art. 66, comma 8, del CCNL, si ritiene che per uniformità a quanto stabilito per le altre categorie di personale, anche nel caso di specie le frazioni di anzianità superiori a mesi sei si arrotondano ad anno intero, mentre si trascurano quelle pari o inferiori.
Nei confronti del personale di cui trattasi non si fa luogo all'attribuzione dei ratei previsti dall'art. 67 del CCNL, in quanto il personale stesso nell'ordinamento retributivo di provenienza, riferito al comparto "Ministeri", non godeva di progressione economica per anzianità
Si riporta di seguito un esempio di inquadramento.
Vedi tabella n. 86.1
La suddetta retribuzione annua lorda consente l'inquadramento dell'interessato nel terzo scaglione di cui alla tab. B del CCNL (da anni 9 a 14 - L. 21.345.000 a.l.), cui corrisponde l'anzianità di anni 9.
La differenza tra il trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1995 e lo stipendio corrispondente allo scaglione anzidetto, pari a L. 2.133.500 (L. 23.478.500 - 21.345.000), va temporizzata, tenendo presente che per il passaggio allo scaglione successivo (da anni 15 a 20 - L. 24.572.000) è richiesta una permanenza di anni 6, pari a giorni 2.160 (360 x 6) e il relativo incremento stipendiale a l. ammonta a L. 3.227.000 (L. 24.572.000 - 21.345.000).
Considerato che un giorno è da valutarsi in L. 1.494,98 (L. 3.227 000 : 2.160 gg.), la somma residuale di L. 2.133.500, temporizzata, corrisponde a giorni 1.432 (L. 2.133.500 : 1.489,98), cioè pari ad anni 3, mesi 11, giorni 22, da arrotondare ad anni 4.
All'anzianità derivante dalla temporizzazione va aggiunta la maggiorazione di anni 2 per cui la complessiva anzianità residua risulta di anni 6 e comporta l'inquadramento nel quarto scaglione (da anni 15 a 20) cui corrisponde lo stipendio a.l. di L. 24.572.000, di importo superiore alla retribuzione in godimento al 31 dicembre 1995.
Il successivo scaglione (da anni 21 a 27 - L. 28.000.000) è conseguibile dopo ulteriori 6 anni, l'1 gennaio 2002, previa frequenza di n. 100 ore di attività formativa e di aggiornamento.
1.4 - Insegnanti di religione
Gli insegnanti di religione, per quanto concerne il trattamento economico, si distinguono, ai sensi della normativa pregressa, nelle seguenti tre categorie:
Docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio d'insegnamento e con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore, nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario discenda da esigenze strutturali (vedasi in proposito C.M. n. 206/1990). Essi, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 399/88, in quanto abbiano mantenuto il suddetto orario settimanale d'insegnamento, sono equiparati, per quanto riguarda in particolare la progressione economica, agli altri docenti di ruolo;
Docenti di religione incaricati annuali nella scuola secondaria ai quali, non ricorrendo le condizioni previste dal punto precedente, si applica, ai fini del trattamento economico, il disposto di cui all'art. 53, comma 5, della L. 11 luglio 1980, n. 312, che prevede l'attribuzione di aumenti biennali, pari a 2,50% dello stipendio iniziale spettante, per ogni biennio di servizio prestato;
Docenti di religione di scuola secondaria, già equiparati ai docenti di ruolo a norma del citato art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. n 399/88, ai quali sia stato poi conferito un insegnamento per un orario inferiore a quello previsto nel precedente punto 1). Nei confronti di tale personale la progressione economica viene bloccata nell'ultima posizione stipendiale maturata, e vengono attribuiti solo aumenti biennali convenzionali per ogni biennio di servizio prestato, a norma del combinato disposto dell'art. 53, comma 5, della legge n. 312/1980 e dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 399/1988.
Tale normativa trova conferma nell'art. 66, comma 7, del nuovo CCNL. Ne consegue che, ai fini dell'inquadramento del personale anzidetto nella nuova struttura retributiva, si procede come segue:
Per gli insegnanti di religione di cui al precedente punto 1) essendo questi equiparati ai docenti di ruolo, l'inquadramento all'1 gennaio 1996 viene effettuato, in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 1.1, sulla base dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995;
Ai docenti di cui al precedente punto 2) a decorrere dall'1 gennaio 1996, viene attribuito lo stipendio iniziale di lire 16.205 000 a.l., previsto dal nuovo CCNL per i docenti della scuola secondaria di II grado, maggiorato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso (L. 405.125 a.l.) per ogni biennio di servizio utile ai sensi del D.P.R. n. 399/88;
Per il personale di cui al precedente punto 3), l'inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tab. B del CCNL previsto per il personale docente della scuola secondaria di II grado, nel qual è compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31 dicembre 1995. L'anzianità eccedente quella iniziale dello scaglione di inquadramento, maggiorata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, è computabile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi nella misura del 2,50% dello stipendio iniziale di L. 16.205.000 a.l., previsto dal CCNL (pari a L 405.125 a.l.).
Vedi tabella n. 87.1
Tuttavia prestando l'interessato servizio per 10 ore settimanali, il trattamento effettivo da corrispondersi sarà ridotto a 10/18, pari, cioè, a L. 9.962.927 a.l.
La residua frazione di servizio prestato di anni 1 e mesi 4, da arrotondare ad anni 1, è utile ai fini dell'attribuzione del successivo aumento biennale del 2,50%, conseguibile l'1 gennaio 1997.
2. INTERRUZIONI E SUPERVALUTAZIONI DEL SERVIZIO
L'art. 81 del CCNL stabilisce che "per tutte le materie e gli istituti non disciplinati dal presente contratto, ai sensi dell'art. 72 del D.L.vo n. 29 del 1993, rimangono in vigore le norme di legge e contrattuali vigenti".
Alla luce della suddetta statuizione, si ritiene che siano tuttora applicabili le norme che, in relazione alla mancata prestazione del servizio, ne impediscono la relativa valutazione.
Il citato art. 81 del CCNL ha, inoltre, confermato la vigenza delle particolari norme concernenti la supervalutazione del servizio, i cui benefici si sostanziano nella attribuzione di una maggiorazione di anzianità che comporta una accelerazione della progressione economica. E' da ritenere che nella nuova struttura retributiva i benefici in questione -ove non siano stati in precedenza già riconosciuti- debbano essere riconosciuti mediante l'attribuzione dello scaglione stipendiale in corso di maturazione, con un anticipo temporale corrispondente a quello della supervalutazione, ferma restando la misura oraria delle attività di formazione necessaria per il conseguimento dello scaglione stipendiale di cui trattasi.
3. BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N. 336/70
Come è noto, nella determinazione del trattamento economico assumono particolare rilievo i cosiddetti "benefici", segnatamente, gli aumenti biennali previsti per gli ex combattenti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, che sono correlati, in via generale, ad anzianità convenzionali e consentono, di fatto, accelerazione di carriera e miglioramenti stipendiali.
Detti benefici, in quanto previsti da una norma speciale, sono sottratti alla contrattazione delle parti e, conseguentemente, sono riconoscibili anche nella nuova struttura retributiva prevista dal CCNL in esame.
Al riguardo, va osservato, in via preliminare, come il legislatore, volendo attribuire i benefici economici di cui trattasi a particolari categorie di dipendenti, anziché quantificarli in termini monetari, li ha commisurati all'importo di un aumento periodico o biennale che all'epoca era pari al 2,50% dello stipendio iniziale della classe di appartenenza dell'interessato, fissando così, oltre alla misura del beneficio, anche il criterio di riferimento. (Cfr. Consiglio di Stato, parere n. 742/92 espresso nell'Adunanza Generale del 17 maggio 1993).
Ne consegue che nel nuovo ordinamento retributivo previsto al CCNL gli stessi benefici devono essere calcolati in misura pari al 2,50% dello stipendio della posizione retributiva in godimento e di cui alla tab. B del contratto stesso.
Peraltro, rimangono inalterati, per l'attribuzione dei benefici di cui trattasi, i criteri ed i requisiti richiesti dalla disposizione che li prevede, come parimenti rimangono inalterate le condizioni che ne determinano il riassorbimento.
Nulla è innovato circa l'applicazione del beneficio di cui all'art 2 della stessa legge n. 336/70, il quale prevede che il personale ex combattente, destinatario della disposizione, possa chiedere all'atto del collocamento a riposo, in alternativa agli aumenti biennali, l'attribuzione del grado o della qualifica superiore.
Al fine di evitare ulteriori aggravi di lavoro per gli istituti scolastici e per le Direzioni provinciali del Tesoro, l'applicazione provvisoria degli inquadramenti del personale della scuola nelle nuove posizioni stipendiali, secondo i criteri stabiliti dalla presente circolare, sarà effettuato esclusivamente attraverso un flusso informativo diritto tra i sistemi informativi di questa Amministrazione e della Direzione generale per i servizi periferici entro le scadenze che saranno successivamente comunicate.
La presente circolare viene emanata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del Tesoro- Ragioneria Generale dello Stato - IGOP. La stessa è concordata, a norma dell'art. 190 delle vigenti Istruzioni Generali sui Servizi del tesoro; con la Direzione Generale dei Servizi Periferici di detto Dicastero. Le SS.LL. sono pregate di riprodurla e di trasmetterla, per gli adempimenti di competenza, ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative dei rispettivi territori, compresi i direttori dei conservatori e delle accademie ed i coordinatori degli ISIA.
Con l'occasione si rende noto che è in corso di perfezionamento l'accordo siglato l'1 luglio 1996 dall'ARAN e dalle organizzazioni sindacali del comparto scuola, con il quale si dà l'interpretazione autentica dell'art. 66 del CCNL-scuola del 4 Agosto 1995, per la parte relativa alle modalità di inquadramento dei capi d'istituto. Alla stregua di tale interpretazione l'anzidetto art. 66 deve intendersi nel senso che l'inquadramento dei capi d'istituto va disposto in base al comma 2 o, in alternativa, in base al comma 4 dell'articolo medesimo, secondo il criterio del trattamento più favorevole. I provvedimenti predisposti dalle SS.LL. sulla base di quanto sopra saranno resi esecutivi successivamente al perfezionamento dell'anzidetto accordo.
D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (artt.
399-401 e 554)
____________________________
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 121, così come modificata dalla legge 26 aprile 1993, n. 126, che autorizza il Governo ad emanare un testo unico concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 7 settembre e del 22 dicembre 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Emana il seguente decreto-legislativo:
(omissis)
Sezione II: Reclutamento del personale docente ed educativo
Art. 399
Accesso ai ruoli.
1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge (384) (385).
---------------------------------------
(384) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.
(385) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 3 maggio 1999, n. 124.
------------------------------------------
Art. 400
Concorsi per titoli ed esami.
01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'àmbito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (386).
02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che determina altresì l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e della approvazione della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. I vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione (387).
03. I bandi relativi al personale educativo, nonché quelli relativi al personale docente della scuola materna e della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda (388).
1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.
2. È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.
3. Nel concorso per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare, oltre alle prove di cui al comma 1, i candidati possono sostenere una prova facoltativa, scritta e orale, di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere e della specifica capacità didattica in relazione alle capacità di apprendimento proprie della fascia di età dei discenti. Detta prova è integrata da una valutazione di titoli specifici; ad essa sono ammessi i candidati che abbiano conseguito la votazione di almeno ventotto quarantesimi sia nella prova scritta che nella prova orale.
4. Per la valutazione della prova facoltativa le commissioni giudicatrici dispongono di dieci punti, in aggiunta a quelli previsti dal comma 9.
5. Il Ministero della pubblica istruzione determina le lingue straniere oggetto della prova, nonché, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i relativi programmi, il punteggio minimo necessario per il superamento della prova facoltativa ed i criteri di ripartizione del punteggio aggiuntivo di cui al comma 4 tra prova d'esame e titoli. È attribuita specifica rilevanza al possesso della laurea in lingue e letterature straniere, per il cui conseguimento siano stati sostenuti almeno due esami in una delle lingue straniere come sopra determinate.
6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.
7. Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.
8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
9. Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli.
10. Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
11. La valutazione delle prove scritte e grafiche ha luogo congiuntamente secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1989, n. 116. Peraltro, l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva.
12. Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studio universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 , i candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge (389).
13. Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.
14. Nei concorsi per titoli ed esami è attribuito un particolare punteggio anche all'inclusione nelle graduatorie di precedenti concorsi per titoli ed esami, relativi alla stessa classe di concorso o al medesimo posto.
15. La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.
15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria può essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie informatiche (390).
16. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle graduatorie.
17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente (391).
18. [La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale cui si riferisce la partecipazione al concorso] (392).
19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.
20. I provvedimenti di nomina sono adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
21. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
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(386) Comma inserito dall'art. 1, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(387) Comma inserito dall'art. 1, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(388) Comma inserito dall'art. 1, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(389) Vedi, anche, il D.M. 24 novembre 1998.
(390) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(391) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 3 maggio 1999, n. 124.
(392) Comma abrogato dall'art. 1, L. 3 maggio 1999, n. 124.
Art. 401
Graduatorie permanenti.
1. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.
3. [Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti sono improntate a princìpi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono già inclusi in graduatoria (393)] (394).
4. La collocazione nella graduatoria permanente non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie nazionali dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270 .
6. La nomina in ruolo è disposta dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative (395).
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(393) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 marzo 2000, n. 123 e il D.M. 7 dicembre 2000, n. 426.
(394) Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 7 aprile 2004, n. 97, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(395) Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 3 maggio 1999, n. 124. Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 2, D.L. 3 luglio 2001, n. 255. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 7 aprile 2004, n. 97.
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(omissis)
Art. 554
Accesso ai ruoli della terza e quarta qualifica funzionale.
1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione (473).
2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.
3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.
4. Ai fini della partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.
5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587 (474).
6. I titoli di studio richiesti sono stabiliti con regolamento. Per l'accesso ai posti relativi ai profili professionali di collaboratore tecnico e di collaboratore amministrativo, il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua i titoli di studio da ritenere equivalenti al diploma di qualifica professionale richiesto per l'ammissione al concorso.
7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.
8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.
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(473) Vedi, anche, l'O.M. 20 ottobre 1997. Successivamente, con O.M. 30 maggio 2000, si è provveduto per l'indizione e per lo svolgimento, per l'anno scolastico 1999-2000, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.
(474) Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 novembre 1994, n. 272. Successivamente, con O.M. 30 maggio 2000, si è provveduto per l'indizione e per lo svolgimento, per l'anno scolastico 1999-2000, dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali della terza e quarta qualifica funzionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.
L. 27 dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 40, co. 2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.
(omissis)
Art. 40
Personale della scuola.
(omissis)
Comma 2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1° settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.
(omissis)
L. 3 maggio 1999, n. 124
Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico (artt. 1-3, 4)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 maggio 1999, n. 107.
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art. 1
Accesso ai ruoli del personale docente.
1. ... (3).
2. ... (4).
3. ... (5).
4. ... (6).
5. Il comma 18 dell'articolo 400 del testo unico è abrogato.
6. ... (7).
7. All'articolo 404 del testo unico, il comma 14 e il secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente, la costituzione delle commissioni esaminatrici e l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli, sono abrogati.
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(3) Sostituisce l'art. 399, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
(4) Premette i commi 01, 02 e 03 all'art. 400, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
(5) Aggiunge il comma 15-bis all'art. 400, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
(6) Sostituisce il comma 17 dell'art. 400, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
(7) Sostituisce l'art. 401, D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.
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art. 2
Norme transitorie relative al personale docente.
1. Nella prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, hanno titolo all'inclusione, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto, e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge (8).
2. Fra i docenti di cui al comma 1 sono compresi anche quelli che abbiano superato gli esami della sessione riservata di cui al comma 4 (9).
3. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, stabilisce anche le modalità della prima integrazione delle graduatorie permanenti.
4. Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio. L'ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l'esclusione dall'esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso. La commissione esaminatrice è composta da docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno di nomina ministeriale. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 36.630 milioni per l'anno 1999, si provvede con le disponibilità di pari importo di cui all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che vengono conservate in bilancio alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. Tali somme vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (10) (11).
5. I commi 27, 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.
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(8) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 1, D.L. 3 luglio 2001, n. 255.
(9) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 1, D.L. 3 luglio 2001, n. 255.
(10) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 28 agosto 2000, n. 240 e l'art. 1, D.L. 31 luglio 2003, n. 230.
(11) La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 178 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La stessa Corte con altra ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 180 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 33 della Costituzione.
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(omissis)
Art. 4
Supplenze
1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti (17).
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a princìpi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola», pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì al personale docente ed ATA delle Accademie e dei Conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il Conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 sono abrogati gli articoli 272, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.
14-bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, non possono in alcun caso trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi prima della immissione in ruolo (18).
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(17) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 25 maggio 2000, n. 201, il D.M. 13 dicembre 2000, n. 430 e il D.M. 13 giugno 2007, n. 131.
(18) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 134.
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Circolare Ministeriale 3 gennaio 2001, n. 2
Oggetto: Docenti di religione - Ricostruzione di carriera e trattamento economico
La legge 28 luglio 1961, n.831 stabilisce che i docenti non di ruolo incaricati nella scuola secondaria, e quindi anche i docenti di religione, hanno diritto all'attribuzione degli aumenti biennali in ragione del 2,50% della misura iniziale dello stipendio, per ogni biennio di insegnamento prestato con orario di cattedra e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive.
L'art.53, comma 6, della legge 11 luglio 1980, n.312 dispone che ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento di cattedra.
L'art.2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n.209 ha previsto la ricostruzione di carriera per i docenti di religione che abbiano un posto orario di insegnamento con trattamento di cattedra ed almeno un quadriennio di servizio anche ad orario parziale.
Lo stesso comma 8 ha anche riconosciuto ai docenti della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado.
L'art.3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n.399 ha esteso le disposizioni relative alla ricostruzione di carriera anche ai docenti di religione nelle scuole materne ed elementari con orario settimanale non inferiore alle 12 ore, nonché al personale della scuola secondaria, qualora la riduzione di orario, non inferiore alle 12 ore, discenda da ragioni strutturali.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti a questo Ufficio inerenti la ricostruzione di carriera e il trattamento economico dei docenti di religione, si forniscono chiarimenti in proposito, alla luce delle norme sopracitate.
A) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
La domanda deve essere presentata, al dirigente scolastico competente all'emanazione del provvedimento, dal personale interessato entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto, cioè dall'anno scolastico in cui il servizio è reso su un posto di insegnamento con trattamento di cattedra o per dodici ore settimanali nei termini più sopra precisati, ferma restando la condizione di una precedente prestazione per almeno quattro anni, anche ad orario parziale e discontinuo. Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi sia nelle scuole materne ed elementari sia nelle scuole secondarie dal 1° giugno 1977, attesa l'assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado disposta dal D.L.19 giugno 1970, n.370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica.
Secondo quanto previsto dall'art.3 del succitato D.L.370/1970, il servizio viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, mentre il servizio eccedente i quattro anni viene valutato agli effetti giuridici ed economici, in aggiunta a tali quattro anni, nella misura di due terzi e ai soli effetti economici nella misura di un terzo; sono utili al riguardo i servizi resi dall'anno scolastico 1961/62 in poi.
Per il personale, in possesso dei requisiti per la ricostruzione di carriera, l'inquadramento, in base al C.C.N.L. del 4 agosto 1995, va effettuato considerando sia l'anzianità valida ai fini giuridici ed economici che quella valida soltanto ai fini economici.
Gli interessati hanno diritto di chiedere il riconoscimento del beneficio di cui all'art.1 della legge 24 maggio 1970, n.336, recante norme a favore di ex-combattenti e categorie equiparate. Sempre a domanda è riconoscibile, secondo la normativa vigente, l'eventuale servizio militare prestato; tale riconoscimento è valido ai fini giuridici ed economici, comportando l'anticipazione della posizione stipendiale in corso di maturazione.
Ai docenti di religione, che non siano in possesso dei requisiti richiesti per la ricostruzione di carriera, sono attribuiti aumenti biennali, calcolati nella misura del 2,50% sulla posizione stipendiale iniziale, per ogni biennio di servizio prestato.
Ove vengano a cessare le condizioni che hanno dato luogo al diritto del riconoscimento alla progressione di carriera gli interessati hanno diritto all'attribuzione di aumenti biennali, in ragione del 2,50% della posizione stipendiale iniziale per ogni biennio di servizio.
Qualora i requisiti previsti per il diritto alla ricostruzione di carriera si verifichino nuovamente, la progressione di carriera riprende aggiungendo, all'anzianità maturata all'atto dell'interruzione, il periodo di servizio durante il quale non c'è stata progressione di carriera, valutandolo agli effetti della carriera nella misura di due terzi ai fini giuridici ed economici e di un terzo ai soli fini economici. Gli eventuali aumenti biennali in godimento sono riassorbiti con il passaggio alla posizione stipendiale successiva.
A decorrere dal 1° settembre 1990 i docenti di religione sprovvisti di titolo non hanno diritto alla ricostruzione della carriera, anche se in possesso degli altri requisiti, e all'attribuzione degli aumenti biennali.
Analogamente i servizi resi dal 1° settembre 1990, senza il titolo di studio, non sono riconoscibili ai fini della progressione di carriera.
Il servizio prestato come docente di religione, con il possesso di tutti i requisiti prescritti, è valutabile ai fini della carriera, ai sensi del succitato D.L.370/1970, alla stregua degli altri servizi di ruolo e/o non di ruolo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Resta ovviamente fermo che al personale con orario di servizio inferiore a quello previsto per la costituzione del posto orario (18 ore settimanali per la scuola secondaria, 24 ore per la scuola elementare e 25 ore per la scuola materna) il trattamento economico va corrisposto in misura proporzionale all'orario settimanale di attività educativa o di insegnamento.
B) INQUADRAMENTO ECONOMICO
L'inquadramento economico è effettuato sulla base della natura del contratto di assunzione, della posizione giuridica conseguita e dell'ordine di scuola di servizio secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti all'epoca della prestazione lavorativa.
Con la presente si forniscono le indicazioni per gli inquadramenti economici alla luce dei seguenti rinnovi contrattuali di data più recente.
1) C.C.N.L. del 4 agosto 1995
L'inquadramento deve essere disposto a seconda della natura del contratto di lavoro degli interessati.
Pertanto:
n per i docenti di religione nelle scuole materne, elementari e secondarie con almeno un quadriennio di insegnamento e con orario settimanale di attività educativa o di insegnamento non inferiore a 12 ore , nelle scuole materne ed elementari, e nelle scuole secondarie con orario settimanale di 18 ore o inferiore, entro il limite di 12, qualora la riduzione di orario derivi da esigenze strutturali, l'inquadramento al 1°gennaio 1996 viene effettuato sulla base dell'anzianità riconosciuta ai fini giuridici ed economici e di quella valutabile ai soli fini economici, con attribuzione dello stipendio riportato nella tabella B annessa al C.C.N.L. del 4 agosto 1995 in corrispondenza dell'anzianità maturata;
n ai docenti di religione incaricati annuali, per i quali non ricorrono le condizioni previste dal punto precedente, è attribuito lo stipendio iniziale, previsto dalla suddetta tabella B , incrementato di tanti aumenti biennali del 2,50% dello stipendio stesso per ogni biennio di servizio utile ai sensi del D.P.R. 23 agosto 1988, n.399;
n ai docenti di religione per i quali , essendo venute meno le condizioni per il diritto alla ricostruzione di carriera, è bloccata la progressione economica nell'ultima posizione stipendiale maturata, l'inquadramento viene effettuato nello scaglione stipendiale di cui alla tabella B richiamata, nel quale è compreso il numero degli anni corrispondenti alla posizione stipendiale in godimento alla data del 31 dicembre 1995. L'anzianità eccedente quella iniziale dello scaglione di inquadramento, aumentata del servizio prestato dalla data di attribuzione della posizione stipendiale in godimento fino alla data del 31 dicembre 1995, è computabile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali, da calcolarsi in ragione del 2,50% dello stipendio iniziale.
2) C.C.N.L. del 1° agosto 1996
Gli importi mensili lordi, indicati nella tabella A , allegata al C.C.N.L. del 1° agosto 1996, sono attribuiti, alle scadenze ivi previste, agli insegnanti di religione in relazione alla posizione maturata da ciascun interessato nell'ambito della categoria di appartenenza, come individuata nel precedente punto 1.
3) C.C.N.L. del 26 maggio 1999
Gli importi mensili lordi indicati nelle tabelle D1 e D2, allegate al C.C.N.L. del 26 maggio 1999, sono attribuiti rispettivamente dal 1° novembre 1998 e dal 1° giugno 1999 agli insegnanti di religione in relazione alla posizione maturata da ciascuno interessato nell'ambito della categoria di appartenenza, come individuata nel precedente punto 1.
(omissis)
La presente circolare viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con preghiera di riprodurla e di trasmetterla con la massima urgenza a tutte le istituzioni scolastiche della provincia.
(omissis)
D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES
(artt. 6 e 10)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235.
(2) Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e l’art. 36, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’art. 49, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
(omissis)
Art. 6.
Principio di non discriminazione.
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
Art. 10.
Esclusioni e discipline specifiche.
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8 (15).
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi (16);
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni (17).
8. [Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi] (18).
9. [È affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223] (19).
10. [In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso] (20).
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(15) Comma così modificato dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(16) Lettera così sostituita dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(17) Lettera così sostituita dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(18) Comma abrogato dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1.
(19) Comma abrogato dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.
(20) Comma abrogato dal comma 41 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 43, 92 e 94 dello stesso articolo 1. La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n. 44 (Gazz. Uff. 12 marzo 2008, n. 12, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente comma.
L. 18 luglio 2003, n. 186.
Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 luglio 2003, n. 170.
Art. 1.
Ruoli degli insegnanti di religione cattolica.
1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado, quale previsto dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, e successive modificazioni, sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per àmbiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento.
2. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», e dalla contrattazione collettiva (3).
3. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato ai docenti di sezione o di classe riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica, ai sensi del punto 2.6 della Intesa di cui al comma 1, e successive modificazioni, che siano disposti a svolgerlo.
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(3) Vedi, anche, l'art. 1-ter, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
Art. 2.
Dotazioni organiche dei posti per l'insegnamento della religione cattolica.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti (4).
2. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'àmbito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.
3. Le dotazioni organiche per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare sono stabilite dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nell'àmbito dell'organico complessivo di ciascuna regione, nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nel territorio di pertinenza di ciascuna diocesi, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 3. In sede di prima applicazione della presente legge, le predette dotazioni organiche sono stabilite nella misura del 70 per cento dei posti funzionanti nell'anno scolastico precedente quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.
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(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 30 settembre 2004, e i tre D.M. 21 aprile 2008. Vedi, anche, il D.P.R. 17 gennaio 2006 e il D.P.R. 23 aprile 2007.
Art. 3.
Accesso ai ruoli.
1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni, per i posti annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.
2. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale, con frequenza triennale, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con possibilità di svolgimento in più sedi decentrate, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'articolo 400, comma 01, del testo unico, e successive modificazioni. Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati.
3. I titoli di qualificazione professionale per partecipare ai concorsi sono quelli stabiliti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, e successive modificazioni.
4. Ciascun candidato deve inoltre essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e può concorrere soltanto per i posti disponibili nel territorio di pertinenza della diocesi.
5. Relativamente alle prove di esame, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 400, comma 6, del testo unico, che prevedono l'accertamento della preparazione culturale generale e didattica come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuti specifici dell'insegnamento della religione cattolica.
6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente scolastico o da un ispettore tecnico, e composte da due docenti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità, titolari di insegnamento pertinente con l'accertamento di cui al comma 5. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici sono nominati dal dirigente regionale e scelti nell'àmbito della regione in cui si svolgono i concorsi.
7. Le commissioni compilano l'elenco di coloro che hanno superato il concorso, valutando, oltre al risultato delle prove, esclusivamente i titoli di cui al comma 3. Il dirigente regionale approva l'elenco ed invia all'ordinario diocesano competente per territorio i nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per occupare i posti delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2, commi 2 e 3. Dall'elenco dei docenti che hanno superato il concorso il dirigente regionale attinge per segnalare all'ordinario diocesano i nominativi necessari per coprire i posti che si rendano eventualmente vacanti nelle dotazioni organiche durante il periodo di validità del concorso.
8. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'àmbito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle disposizioni vigenti si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico, purché non si fruisca della mobilità professionale o della diversa utilizzazione o mobilità collettiva, di cui all'articolo 4, comma 3.
10. Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio (5).
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(5) Vedi, anche, il D.P.R. 22 dicembre 2004.
Art. 4.
Mobilità.
1. Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi, per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola. Tale mobilità professionale è subordinata all'inclusione nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto, al riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio ed all'intesa con il medesimo ordinario.
2. La mobilità territoriale degli insegnanti di religione cattolica è subordinata al possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e all'intesa con il medesimo ordinario.
3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali.
1. Il primo concorso per titoli ed esami, intendendo per titolo anche il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo anche in ordini e gradi scolastici diversi, e siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4 (6).
2. Il programma di esame del primo concorso è volto unicamente all'accertamento della conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli orientamenti didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola ai quali si riferisce il concorso e degli elementi essenziali della legislazione scolastica.
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 261.840 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Restano ferme le potestà legislative e amministrative delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di scuola dell'infanzia e di istruzione elementare e secondaria, ai sensi dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige e delle relative norme di attuazione. Resta altresì fermo quanto previsto dal numero 5, lettera c), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
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(6) La Corte costituzionale, con sentenza 5-20 luglio 2006, n. 297 (Gazz. Uff. 26 luglio 2006, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, sollevata in riferimento agli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.
Art. 6.
Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
L. 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 605)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
Art. 1
(omissis)
Comma 605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze (228);
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza (229);
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.
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(228) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 8 gennaio 2008 e il D.M. 21 novembre 2008.
(229) Lettera così modificata dal comma 415 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 17 luglio 2007. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 25 settembre 2009, n. 134.
L. 3 febbraio 2006, n. 27.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 5 dicembre 2005, n.
250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in
favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione
di mutui.
(art. 1-ter)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2006, n. 29.
(omissis)
Art. 1-ter - (Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica). - 1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento.
(omissis)
D.M. 13 giugno 2007, n. 131
Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2007, n. 194.
(2) Emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;
Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
Visto il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente e educativo, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;
Considerata la necessità di apportare modifiche e integrazioni alle norme contenute nel predetto regolamento;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, reso in data 1° giugno 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Disponibilità di posti e tipologia di supplenze.
1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata «legge», nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:
a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.
3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.
4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.
6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.
7. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:
per le supplenze annuali il 31 agosto;
per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche;
per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.
8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
Art. 2
Graduatorie ad esaurimento.
1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, di cui al comma 2 del precedente articolo 1, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiornate secondo le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e secondo le disposizioni di legge al riguardo vigenti.
2. Il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento può rinunciare, in via definitiva o limitatamente ad un biennio scolastico, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, manifestando esclusivo interesse per l'assunzione a tempo indeterminato.
3. Al personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento di due province sono conferite supplenze soltanto nella provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta.
4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego, fatte salve le specifiche ipotesi previste dalla disciplina contrattuale.
5. Nello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
Art. 3.
Conferimento delle supplenze a livello provinciale.
1. Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito informatico di ciascun ufficio scolastico provinciale:
del quadro definito ed esaustivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
del calendario delle convocazioni.
Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, dei predetti dati viene pubblicizzata ulteriormente una versione aggiornata in tempo reale che tenga conto delle operazioni già effettuate.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze mediante l'accettazione scritta della relativa proposta di assunzione gli aspiranti, utilmente collocati in graduatoria, presenti alla convocazione, personalmente o tramite persona munita di specifica delega, e gli aspiranti che abbiano fatto pervenire, nei tempi previsti, delega preventiva di accettazione al dirigente responsabile delle operazioni in questione. Non hanno titolo a conseguire le supplenze gli aspiranti che non siano presenti alla convocazione e che non si siano giovati di alcuna delle tipologie di delega sopra specificate.
3. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 5, l'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze prima, nei riguardi degli aspiranti che abbiano tuttora titolo al completamento d'orario secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 4 mediante, se del caso, i possibili frazionamenti d'orario e, poi, nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati oggetto di proposte di assunzione. Gli aspiranti che abbiano rinunciato ad una proposta di assunzione non hanno più titolo ad ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria.
5. Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino ai termine delle attività didattiche per l'accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento.
Art. 4.
Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico.
1. L'aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purchè non svolte in contemporaneità.
Art. 5.
Graduatorie di circolo e di istituto.
1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.
2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nella corrispondente graduatoria ad esaurimento. Analogamente, gli aspiranti abilitati inclusi nella II fascia, sono graduati secondo la tabella di valutazione, dei titoli, utilizzata per le graduatorie ad esaurimento di III fascia. Gli aspiranti inclusi nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, annessa al presente Regolamento (Allegato A). Per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal dirigente dell'ufficio scolastico provinciale o da un suo delegato e composte da un dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un docente titolare di strumento musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La commissione è nominata dal competente dirigente dell'ufficio scolastico provinciale.
5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di aggiornamento delle corrispondenti graduatorie ad esaurimento e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di aggiornamento delle predette graduatorie. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità biennale.
6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia fino a un massimo complessivo di 20 istituzioni scolastiche con il limite, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell'infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni. Nell'ambito del numero delle istituzioni sopra specificato, gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio. In occasione del verificarsi di tali supplenze brevi sino a 10 giorni, nelle scuole interessate si darà luogo a scorrimento prioritario assoluto della graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che hanno fornito tale disponibilità. Le modalità di interpello, accettazione e presa di servizio degli aspiranti a supplenze temporanee vengono definite, con provvedimento ministeriale emanato o richiamato annualmente, secondo criteri che, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole in relazione alla durata del periodo per cui necessita la sostituzione, potranno prevedere l'utilizzo del telefono cellulare, ovvero della posta elettronica, i cui dati di riferimento dovranno essere indicati dagli aspiranti nello specifico modulo di domanda.
7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime. Resta comunque preclusa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, la cumulabilità di rapporti di lavoro in due diverse province.
9. Avverso le graduatorie di circolo e di istituto è ammesso reclamo alla scuola che ha provveduto alla valutazione della domanda entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria all'albo della scuola e la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene, altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo.
Art. 6.
Elenchi di sostegno.
1. Per le disponibilità di posti per le attività didattiche di sostegno ad alunni portatori di handicap psicofisici, della vista e dell'udito si dà luogo alla costituzione, per tutti gli ordini e gradi di scuole, dei relativi elenchi di sostegno, cui hanno accesso gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l'insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno. Detti elenchi sono suddivisi secondo la medesima articolazione in fasce di cui al precedente articolo 5, comma 3; per la scuola secondaria di secondo grado vengono disposti elenchi distinti per ciascuna delle aree disciplinari secondo cui risultano suddivisi i relativi insegnamenti. Gli aspiranti sono inclusi negli elenchi di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella rispettiva graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nell'elenco di scuola secondaria di primo grado in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola media e col punteggio correlato a tale graduatoria. Gli aspiranti sono inclusi nei distinti elenchi di scuola secondaria di secondo grado in base alla migliore collocazione di fascia e correlato punteggio con cui figurano in una qualsiasi graduatoria di scuola secondaria di secondo grado riferibile alla medesima area disciplinare.
2. Nell'attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l'inclusione negli elenchi medesimi.
3. Nella scuola secondaria di secondo grado, l'esaurimento dello specifico elenco dell'area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, individuata secondo la normativa vigente, comporta il conferimento del posto tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
Art. 7.
Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto.
1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, dirigenti scolastici conferiscono supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:
a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento;
b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le graduatorie di circolo e di istituto, in base all'attivazione di apposita procedura informatizzata, recano indicazioni che, al momento della loro consultazione da parte della scuola interessata, evidenziano la situazione aggiornata della posizione specifica di occupazione, ovvero di inoccupazione da parte degli aspiranti inclusi nella graduatoria medesima, in modo che siano interpellati esclusivamente gli aspiranti che, ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento, si trovino nelle condizioni di accettare, anche parzialmente ai fini del completamento di orario, la tipologia di supplenza offerta. Ai fini del costante e tempestivo aggiornamento dei dati indispensabili per il regolare funzionamento della procedura informatizzata in questione, le scuole comunicano al Sistema informativo le notizie richieste il giorno stesso della stipula del contratto e dell'assunzione in servizio del supplente.
3. Fatta salva la possibilità per i docenti in servizio di prestare ore eccedenti all'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali, per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e la relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 10 della legge e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.
4. Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
5. Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
6. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
7. Nelle scuole dell'infanzia e primaria, in caso di supplenze pari o inferiori a 10 giorni, si dà luogo a scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti di prima, seconda e terza fascia che abbiano fornito esplicita disponibilità all'accettazione di tale tipologia di supplenze brevi, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 6. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare si dà luogo alle operazioni di proroga o conferma, disciplinate ai commi 4 e 5, del supplente assunto con i criteri di precedenza suesposti solo se il periodo di ulteriore assenza non è superiore a 10 giorni mentre si procede all'attribuzione della supplenza mediante il normale scorrimento delle graduatorie ove il sopravvenuto periodo di assenza ecceda tale limite.
8. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite, ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, ai candidati che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria, agli aspiranti forniti del titolo di laurea di Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi, ovvero, a coloro che, inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria, siano anche in possesso di titolo valido per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola secondaria di 1° grado ovvero di 2° grado. Agli aspiranti in possesso dei predetti titoli vengono attribuite le supplenze secondo l'ordine di posizione da essi occupato nella relativa graduatoria scolastica.
9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici.
10. Nell'anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all'inizio dell'a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.
Art. 8.
Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.
1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l'esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l'anno scolastico in corso:
a) supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:
1. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;
2. la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;
3. l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
b) supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:
1) la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;
2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;
3) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento;
c) supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria:
1) la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell'articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d'orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione;
2) la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
3) l'abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell'anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.
3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.
4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.
Art. 9.
Disposizioni finali e di rinvio.
1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione che detta disposizioni anche per l'attuazione delle relative procedure informatizzate.
2. Hanno titolo a presentare domanda di inclusione nelle graduatorie o a permanere nelle stesse, coloro che al 1° settembre del relativo anno di vigenza non abbiano compiuto il 65° anno di età.
3. Nei casi in cui è previsto l'accesso all'insegnamento di cittadini comunitari in possesso di titolo di studio rilasciato all'estero e dichiarato equipollente, è richiesto altresì il requisito dell'accertamento della competenza linguistica italiana che, secondo le disposizioni vigenti impartite con circolare ministeriale n. 39 del 21 maggio 2005, è attestata dall'università per stranieri di Perugia.
4. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure. La certificazione sanitaria di idoneità all'impiego deve essere prodotta una sola volta nel periodo di vigenza delle graduatorie, in occasione dell'attribuzione del primo rapporto di lavoro.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche al personale educativo.
6. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
Allegato A
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA, VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO.
A) Titoli di studio d'accesso.
1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio: punti 12
più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110
più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.
La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, deve essere rapportata su base 110.
Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.
Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purchè congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.
Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione nè ai sensi del presente punto A) nè dei successivi punti della tabella di valutazione.
B) Altri titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici (fino ad un massimo di 12 punti).
1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo.
2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere, che danno titolo all'insegnamento nella scuola secondaria, di cui al decreto ministeriale n. 39/98, in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco): punti 6 per ogni titolo.
La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).
3) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A):
per il superamento di un concorso per esami e titoli nei Conservatori di musica: punti 3.
C) Altri titoli culturali e professionali (fino ad un massimo di 22 punti).
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:
1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12. Si valuta un solo titolo.
2) Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6. Si valuta un solo titolo.
3) Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria punti 3.
4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria punti 1.
È possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.
5) Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A), per il diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia nazionale di S. Cecilia, relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 3.
D) Titoli di servizio.
1) Servizio specifico:
a) per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in: scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni convittuali statali:
per ogni anno: punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà;
b) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media:
per ogni anno: punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico).
2) Servizio non specifico:
a) per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).
Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà;
b) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media (cl. 77/A) si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati:
per ogni anno: punti 6;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1 (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).
3) Altre attività di insegnamento.
Per ogni altra attività d'insegnamento non curricolare o, comunque, di natura prettamente didattica svolta presso:
a) le scuole di cui ai punti 1 e 2;
b) i corsi di insegnamento nel settore dell'infanzia, primario, secondario e artistico;
c) gli istituti di istruzione universitaria italiani o comunitari, riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;
d) gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;
e) le Accademie;
f) i Conservatori;
g) i corsi presso amministrazioni statali;
h) i corsi presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzati e controllati:
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 0,50 (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico);
E) Titoli artistici, (limitatamente alla graduatoria di strumento musicale nella scuola media) (fino ad un massimo di 66 punti).
a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo in poi):
per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2;
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;
b) attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1 a punti 6;
c) primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3;
d) idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di enti lirici o orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6): da punti 1 a punti 3;
e) composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6): da punti 0,5 a punti 1;
f) corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi:
allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2;
per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1;
g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo): da punti 0,2 a punti 1.
_________
Note al punto D).
TITOLI DI SERVIZIO
1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari esteri nonchè in scuole di Paesi dell'Unione europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane è definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.
3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.
4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.
7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero sino al termine delle attività nella scuola dell'infanzia.
8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.
10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purchè prestato in costanza di nomina.
11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.
12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.
13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.
14) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come specifico nella corrispondente graduatoria e come servizio non specifico nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole, di cui al punto 1 è valutato come servizio non specifico nella graduatoria di istitutore.
15) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
16) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.
17) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.
18) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, ai sensi dei punti 1, 2 e 3 danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.
19) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.
I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.
Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.
20) La valutazione dei titoli professionali è effettuata dalla Commissione regionale di cui alla C.M. n. 110 del 14 giugno 2001.
Nota al punto E).
TITOLI ARTISTICI
I titoli artistici debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza dalla specifica Commissione costituita ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.
Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.
Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.
Vengono valutati anche i titoli artistici conseguiti prima del titolo di accesso.
D.M. 8 aprile 2009, n. 42
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni;
VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
VISTA la legge n. 268 del 22 novembre 2002, ed in particolare l’art. 6;
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’ a.s. 2004/2005;
VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui sono stati disposti l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09;
VISTO il D.M. n. 73 del 17 febbraio 2006 con cui i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico, COBASLID, – attivati presso le Accademie di Belle Arti – sono equiparati ai corsi universitari di specializzazione all’insegnamento secondario, S.S.I.S.;
VISTO il D.M. n.56 del 31 ottobre 2006, come integrato dal D.M. n. 11 del 30 gennaio 2007, concernente l’attivazione di corsi di specializzazione sul sostegno per i docenti abilitati con i citati corsi COBASLID;
VISTO IL D.M. 137 del 28 settembre 2007, con il quale il Ministro dell’Università e della Ricerca ha istituito un percorso didattico biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale e di strumento musicale;
VISTA la normativa comunitaria di cui alle direttive 2005/36/CE e 2006/100/CE, attuata con decreto legislativo 9 Novembre 2007, n. 206, che prevede il reciproco riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di docente da parte di ciascuno degli Stati membri dell’Unione Europea;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell’art. 1;
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e in particolare l’art. 2, comma 416;
VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all’art. 64, commi 1, 2, 3 e 4;
VISTO il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge n. 169 del 30 ottobre 2008, in particolare l’articolo 5 bis, che dispone l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento per talune categorie di personale e la collocazione di detto personale nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti, nonchè l’art. 6, che conferisce nuovamente valore abilitante alla laurea in scienze della formazione primaria;
VISTO il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in particolare l’art. 36, comma 1 bis;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella scuola media, allegato B al D.M. 27 marzo 2000, n. 123, concernente il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12 febbraio 2002, tuttora vigente per la I e la II fascia delle graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto dall’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 143/04, di utilizzare, quale titolo di accesso, l’abilitazione conseguita presso le S.S.I.S ;
VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie approvata con D.M. 27 del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell’art. 1, comma 607 della legge 296/06 come integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007;
D E C R E T A:
ART. 1
Integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Norme comuni alla I, II e III fascia delle graduatorie - Scelta di altre tre province
1. Sono disposti per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, costituite ai sensi del Decreto Direttoriale del 16 marzo 2007.
2. A norma dell’art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di cui al precedente comma 1 avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 11. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.
3. Il personale docente ed educativo, a pieno titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, ovvero la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.
4. Le situazioni soggette a scadenza (diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle del relativo modulo; in mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. In particolare gli interessati debbono indicare se hanno titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede, di cui agli artt. 21 e 33 della legge n. 104/92, compilando l’apposito modulo, Allegato A.
5. Ai fini dell’assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’art. 8 della legge n. 68/99, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento o di nuova iscrizione, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione. Il diritto all’assunzione sui posti riservati è riconosciuto nella provincia in cui l’aspirante è inserito, ma non nelle tre province di cui al successivo comma 11.
6. Il personale docente ed educativo già inserito nelle graduatorie ad esaurimento di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, nelle stesse province. Qualora lo stesso personale, avendone titolo, in quanto in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, intenda iscriversi in altra graduatoria, deve farne richiesta ad una delle due province in cui è già inserito. Analogamente il personale già inserito nella graduatoria di una sola provincia, a pieno titolo o con riserva, può chiedere di essere inserito in altre graduatorie ad esaurimento, solo nella medesima provincia.
7. Al punteggio posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti successivamente al 19 aprile 2007- termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indetta ai sensi del Decreto Direttoriale 16 marzo 2007- ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 19 aprile 2007. I servizi svolti successivamente a quest’ultima data debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito. Sono valutabili esclusivamente servizi di insegnamento curricolare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.
8. Il personale non inserito nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 , può presentare domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. La domanda non può essere presentata per le province di Trento e Bolzano e per la Regione Valle d’Aosta, per le quali vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio.
9. I titoli, che danno diritto all’accesso alle graduatorie ad esaurimento, conseguiti dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma entro il 30 giugno 2009, sono valutati solo a tale fine e non per il miglioramento del punteggio in altre graduatorie. Sono valutati solo i titoli culturali, professionali e di servizio conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 11.
10. A parità di punteggio e prima ancora dell’applicazione dei titoli di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.
11. Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/ permanenza/ conferma/ aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009/2011, con esclusione delle province di Trento e Bolzano e della Regione Valle d’Aosta. Il personale che si avvale di tale opportunità viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguiti nella provincia di appartenenza, ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati, collocandosi, quindi, complessivamente in non più di quattro province.
12. I candidati iscritti in prima fascia, che sono già inseriti in due province, possono operare la scelta delle ulteriori tre province in una soltanto delle istanze di permanenza/aggiornamento collocandosi, quindi in non più di cinque province.
ART. 2
Norme specifiche per coloro che sono già inseriti nella I e II fascia della graduatoria ad esaurimento
1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con D.M. del 12 febbraio 2002, n. 11, modificata ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/ 2004 (allegato 1).
2. A norma dell’art. 1, comma 3, della legge n. 143/04, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) non costituisce titolo d'accesso per la I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.
3. Non costituiscono, altresì, titoli di accesso alle suddette fasce i diplomi di Didattica della musica, i Diplomi accademici di secondo livello che abilitano all’insegnamento, rispettivamente, di educazione musicale o di strumento musicale nella scuola media, la laurea in Scienze della formazione primaria e i diplomi abilitanti di II livello ad indirizzo didattico delle Accademie di Belle Arti, di seguito denominati COBASLID, non previsti nel citato D.M. n. 11/02.
ART. 3
Norme specifiche per la terza fascia
1. Per il personale iscritto nella III fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione, di cui al D.M. 27 del 15 marzo 2007, integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 (allegato 2).
2. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato nel caso in cui l’interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Non è possibile, invece, spostare i 24 punti, già attribuiti, da una graduatoria ad altra. Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni, conseguite con un unico corso S.S.I.S. o con un corso di Didattica della musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite e certificate, a scelta dell’interessato.
3. A decorrere dall’ a.s. 2003/04 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell’art. 1, comma 605 della legge n. 296/06, rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna, di cui alla legge n. 90 del 1 marzo 1957.
4. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali o riconosciute, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.
6. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica, la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L’attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità del servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell’infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.
7. I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.
8. Sono valutati come il Dottorato di ricerca i Diplomi di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto ( allegato 4 ).
9. I titoli accademici, di cui ai punti C. 5, C. 6, C. 7 e C. 8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o della U.E..
10. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l’esame finale previsto dai rispettivi statuti universitari, coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli previsti dal punto C. 7 della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2).
ART. 4
Inserimento a pieno titolo e con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, esclusa quella di strumento musicale (modello 2)
1. Possono presentare domanda di inserimento, a pieno titolo, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all’art. 11, compilando il modello 2, gli aspiranti sotto indicati, già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso o per il posto cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero che la conseguono entro il 30 giugno 2009. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la scelta della provincia, le limitazioni di cui al precedente art. 1, comma 6. La collocazione in graduatoria, disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti (a pettine), riguarda le seguenti categorie:
a) i docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (art. 5 bis, comma 1, legge 169/08);
b) i docenti che frequentano il primo corso biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati, finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A (art. 5 bis, comma 2, legge 169/08);
c) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciato da uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento direttoriale deve essere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009.
2. Possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all’art. 11, ai sensi dell’art. 5 bis della legge n. 169/08, compilando il modello 2, coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008:
a) al corso di laurea in Scienze della formazione primaria.
b) ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l’insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A ;
3. La collocazione in graduatoria del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 è disposta ,con riserva, “a pettine”, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
4. Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 giugno 2009, dovrà produrre entro la stessa data del 30 giugno 2009 apposita dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento del titolo. La dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo, sarà effettuata entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009, esclusivamente con modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159. A tal fine, si indicano di seguito le modalità e i termini per l’utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda:
a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web - registrazione”, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero (www.pubblica.istruzione.it).
b) inserimento della dichiarazione sostitutiva via web; detta operazione viene effettuata dal 1° giugno 2009 al 30 giugno 2009 nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento”, che sarà presente sul sito internet del Ministero.
5. L’abilitazione o l’idoneità conseguita dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma entro il 30 giugno 2009, viene valutata ai soli fini dell’accesso alla graduatoria e non come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.
6. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all’a.s. 2010/11.
ART. 5
Norme specifiche per lo strumento musicale nella scuola media - cl. 77/A
1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola media, classe 77/A, inserito nella II fascia delle graduatorie ad esaurimento -comprensiva anche dell’eventuale graduatoria “di coda” costituita in precedenti aggiornamenti-e nella III fascia di ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il quale è incluso in graduatoria.
2. Possono presentare domanda di inserimento, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di strumento musicale di una sola provincia, compilando il modello 2, gli aspiranti sotto indicati, già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso cui aspirano alla data di scadenza per la presentazione delle domande o che la conseguono entro il 30 giugno 2009. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la scelta della provincia, i divieti di cui al precedente art. 1, comma 8. La collocazione in graduatoria, disposta “a pettine” sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti, riguarda:
a) i docenti che hanno frequentato o stanno frequentando il primo corso di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 del D.M. 137/07 (art.5 bis, comma 2, legge 169/08).
b) I docenti in possesso di abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea, che ottengono con formale provvedimento ministeriale il riconoscimento, ai sensi delle direttive comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, recepite con decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dopo aver conseguito, l’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc” rilasciato dalla Università per Stranieri di Perugia. Per tali docenti il predetto riconoscimento deve essere ottenuto obbligatoriamente dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009.
3. Tutti i candidati possono indicare nella istanza di iscrizione/conferma /aggiornamento altre tre province in cui figurare in graduatoria ad esaurimento per il biennio 2009/2011. Per la scelta delle ulteriori tre province, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 11.
4. La dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo, sarà effettuata, come prescritto dall’art. 4, comma 4, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009, esclusivamente con modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 6, saranno inclusi in graduatoria con riserva.
5. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all’allegato 3.
6. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione. Per gli aspiranti che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto, vale il riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento distinte per l’insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione costituita ai sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al D.M. 131 del 13 giugno 2007.
ART. 6
Attività didattica di sostegno - Didattica differenziata Montessori
1. Gli aspiranti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, ovvero conseguano detto titolo entro il termine del 30 giugno 2009, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell’udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano già in possesso di abilitazione o idoneità per l’insegnamento su posto comune o la conseguano entro il 30 giugno 2009. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo citato entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, secondo quanto previsto dall’art.4, comma 4, non saranno inclusi negli elenchi del sostegno per l’ a.s. 2009/2010. Per l’ a.s. 2010/2011 saranno emanate apposite disposizioni per l’iscrizione in elenchi aggiuntivi del personale che abbia conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno dopo la data citata.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria. All’elenco citato è aggiunto, in coda, altro elenco articolato nelle fasce relative al personale che ha scelto la provincia ai sensi dell’art. 1, comma 11.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola media, col punteggio conseguito per tale graduatoria. All’elenco citato è aggiunto, in coda, altro elenco articolato nelle fasce relative al personale che ha scelto la provincia ai sensi dell’art. 1, comma 11.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di Strumento musicale nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale vengono inclusi nell’elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di secondo grado sono predisposti, per ciascuna area disciplinare, distinti elenchi di sostegno, articolati in fasce, secondo la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170. Agli elenchi citati sono aggiunti, in coda, altri elenchi articolati in fasce per ciascuna area disciplinare, relative al personale che ha scelto la provincia ai sensi dell’art.1, comma 11. Gli aspiranti sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all’inserimento, nell’ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria. Nelle scuole secondarie di II grado in caso di esaurimento degli elenchi di sostegno della specifica area su cui si deve disporre la nomina, il conferimento del posto avviene, ai fini delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche, tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento, comprese nell’area disciplinare di appartenenza, a scelta dell’interessato e, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell’area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla sola graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.
6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l’indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
7. Il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.
8. Il personale che abbia già dichiarato in occasione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando il modello B, a condizione che non abbia conseguito né il titolo di specializzazione, né l’idoneità o l’abilitazione all’insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.
9. Per accedere all’insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori. Il predetto titolo di specializzazione deve essere posseduto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda ovvero alla data del 30 giugno 2009, in conformità a quanto precisato dal precedente comma 1 per i titoli di specializzazione sul sostegno.
ART. 7
Graduatorie ad esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell’udito
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché secondo i precedenti articoli in quanto compatibili. Per il personale già iscritto in graduatoria valgono, per la scelta della provincia, i divieti di cui al precedente art. 1, comma 8.
2. Hanno titolo a chiedere l’inserimento nelle suddette graduatorie coloro che appartengono alle categorie di cui all’art. 5 bis della legge 169/08 e alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ovvero alla data del 30 giugno 2009, siano in possesso di :
a) abilitazione o idoneità all'insegnamento su posto comune, relativa alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità; b)titolo di specializzazione monovalente o polivalente per l’attività di sostegno agli alunni disabili, non vedenti e sordomuti.
3. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata nelle province ove siano presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l’intervento del sistema informativo.
5. Con analoga procedura manuale vengono costituite le graduatorie d’istituto per le predette istituzioni speciali, secondo le specifiche indicazioni che saranno fornite. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite delle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
6. L’immissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell’istituto per almeno 5 anni.
7. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell’interessato.
8. Per coloro che conseguono il titolo abilitante o di sostegno dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma entro il 30 giugno 2009, la dichiarazione sostitutiva della certificazione concernente l’avvenuto conseguimento del titolo, dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009. Coloro che per qualunque motivo non conseguono il titolo abilitante o il titolo di sostegno entro la data del 30 giugno 2009, ovvero non provvedano ad inviare la citata dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2009, vengono inseriti con riserva in graduatoria.
ART. 8
Conferma dell’iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva (modello 1)
1. Debbono chiedere di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:
a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, in quanto in attesa del conseguimento di titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande (entro il 30 giugno 2009 ovvero dopo il 30 giugno 2009).
b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l’esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso procedura abilitante.
2. Possono chiedere lo scioglimento della riserva con la quale sono inseriti in graduatoria ad esaurimento, compilando il modello 1:
a) i docenti, di cui all’art. 36, comma 1 bis della legge n 14/09, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, in quanto esclusi dai corsi speciali abilitanti indetti con D.M. n. 85 del 18 novembre 2005 per mancanza del requisito del servizio, che siano in possesso di entrambe le sotto indicate condizioni:
-servizio di insegnamento di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, dal 1° settembre 1999 al 22 dicembre 2005, data di scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi;
- superamento degli esami di Stato, a conclusione dei predetti corsi, conseguendo, con riserva, l’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento.
b) i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per essere in attesa del conseguimento di titolo che hanno già acquisito alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. I candidati di cui ai precedenti commi 1 e 2 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono inseriti con riserva.
4. Per gli aspiranti che permangono in posizione di riserva per l’intero biennio 2009/2011, la presentazione dei titoli valutabili può essere effettuata in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relativo al biennio successivo.
5. Il personale che non è in possesso del titolo abilitante alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ma che lo consegue entro il 30 giugno 2009, dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell’avvenuto conseguimento del titolo, entro e non oltre il sopra citato termine del 30 giugno 2009, esclusivamente con modalità web conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, secondo le prescrizioni di cui all’art. 4, comma 4.
6. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati definitivamente dalla graduatoria, come precisato all’art. 1, comma 2.
7. L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I fascia.
8. Con successivo decreto ministeriale sarà fissato il termine entro il quale sarà disposto lo scioglimento della riserva, previa autocertificazione del conseguimento del titolo, nei confronti dei docenti che conseguiranno l’abilitazione in tempo utile per le assunzioni relative all’ a.s. 2010/11.
ART. 9
Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento
1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 e sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente autorizzati. Le stesse graduatorie sono, altresì, utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per la scelta della provincia e delle sedi per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto per il biennio scolastico 2009/2011. Le sedi scolastiche per il citato biennio potranno essere scelte anche in provincia diversa rispetto alle province prescelte ai sensi del presente decreto.
3. L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre province, in cui il candidato è iscritto, salvo che si tratti di candidato incluso in prima fascia in due diverse province; in tal caso il candidato, nominato in una delle due province di appartenenza o in una delle province opzionali collegate alla provincia di appartenenza, può mantenere l’altra provincia di appartenenza.
4. La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la decadenza dalla relativa graduatoria nella predetta provincia, ma non comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso nelle altre province in cui il candidato è iscritto.
Art. 10
Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, idoneità che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996 e legge n. 226 del 23 agosto 2005).
2. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) conoscenza della lingua italiana;
c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. Non possono partecipare alla procedura:
a)coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b)coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
ART. 11
Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1. La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva o di scioglimento della riserva, di inclusione nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, deve essere presentata alla sede provinciale dell’Ufficio scolastico regionale, con le eccezioni di cui all’ultimo comma del presente articolo, utilizzando gli appositi modelli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto (modelli 1 e 2), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso dell’avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso all’albo degli Uffici scolastici regionali e inserito sul sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo (www.pubblica.istruzione.it). Nel modello di domanda è contenuta anche la sezione che permette la scelta di ulteriori tre province, alle quali non deve essere inoltrata alcuna domanda.
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni, oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione, come indicato al precedente art. 5, deve essere prodotta dai candidati di strumento musicale nella scuola media, a meno che abbiano già presentato la relativa certificazione o attestazione per l’iscrizione nelle graduatorie di istituto per il biennio 2007/09; in tal caso possono far riferimento alla predetta documentazione e al relativo punteggio conseguito. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli posseduti di idoneità all’insegnamento della lingua inglese e di specializzazione all’insegnamento a favore degli alunni disabili, il diritto alla riserva dei posti (allegato 5) o alla preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
3. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano. Per i candidati, che prestano servizio o sono residenti all’estero, le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità diplomatica.
4. E’ ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la competente autorità assegna all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
5. E’ motivo di esclusione: a) la domanda presentata fuori termine; b) la domanda priva della firma del candidato;
6. Per le province di Bolzano e Trento e per regione Valle d’Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti per territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.
7. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all’art 1, concernenti l’obbligo di presentare la domanda di iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia , fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 1, comma 11.
8. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
ART. 12
Pubblicazione graduatorie ed elenchi di sostegno - Reclami e ricorsi
1. Il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione all’albo della sede provinciale delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto. In coda alla III fascia vengono collocati, secondo la fascia di appartenenza e con il relativo punteggio, i docenti che hanno scelto la provincia ai sensi del precedente art. 1, comma 11.
2. Nelle ulteriori tre province, di cui all’art. 1, comma 11, l’aspirante è graduato secondo il punteggio acquisito nella provincia di appartenenza, che gestisce la relativa domanda; al candidato stesso sono riconosciute le altre situazioni personali ad eccezione del titolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati. All’atto della pubblicazione le graduatorie non debbono indicare dati sensibili. Sono indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, del titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno o all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico differenziato Montessori. Ai fini dello svolgimento delle attività su posto di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti appositi elenchi, nei quali sono evidenziati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21/05, che all’art. 7, comma 9, prescrive la priorità per gli interessati alla nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato. Per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altra situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specifica idoneità all’insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all’insegnamento nella scuola primaria o con la laurea in Scienze della formazione primaria, in cui è riportato il superamento dell’esame linguistico o, in subordine, il possesso della laurea in lingua straniera, inglese. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all’Autorità scolastica che ha gestito la domanda di integrazione e aggiornamento delle stesse. La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
3. Ultimate le operazioni di propria competenza, il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive.
4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi, condizionatamente all’esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
ART. 13
Trattamento dei dati personali
1. L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
ART. 14
Disposizioni particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell’art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
ART. 15
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con D.M. n. 123 del 27 marzo 2000, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nella legge 30 ottobre 2008 n. 169.
D.M. 29 settembre 2009, n. 82
concernente la precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze
per assenza temporanea del personale in servizio nelle scuole
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell’art. 1;
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e in particolare l’art. 64;
VISTO il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. , adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131, ai sensi dell’art. 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA l’OM n. 48 dell’8 maggio 2009, che prevede l’obbligo della registrazione dei contratti e delle eventuali rinunce da parte delle istituzioni scolastiche mediante apposite procedure informatiche;
CONSIDERATO che il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente disponibili e autorizzati secondo l’iter previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall’art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
CONSIDERATO che in relazione al numero delle cattedre e dei posti disponibili dopo l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto e a conclusione delle operazioni di avvio dell’anno scolastico 2009/10, il personale di cui sopra non ha trovato la possibilità di conseguire per il medesimo anno scolastico la nomina annuale o fino al termine della attività didattiche; CONSIDERATO che a tutela delle posizioni occupazionali del personale di cui sopra, finalizzate alla conservazione del posto di lavoro e alla graduale immissione in ruolo, si ritiene necessario, in attuazione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, prevedere la realizzazione di particolari interventi e misure per il conferimento delle supplenze da assegnare utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, che rimangono comunque valide anche per la copertura delle ulteriori disponibilità.
Per i motivi espressi in premessa,
D E C R E T A:
Art. 1
1) Il personale docente, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2009/2010 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario, per l’anno scolastico in corso, delle disposizioni del presente decreto.
2) Tale personale: -deve aver conseguito, nell’anno scolastico 2008/2009, nomina a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche, per le classi di concorso, posti o profili professionali relativi alle graduatorie di cui al comma 1; -deve essersi trovato nella condizione di non poter ottenere, per l’anno scolastico in corso, nomina per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili o di averla ottenuta per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
3) E’, altresì, beneficiario delle disposizioni di cui al presente decreto il personale che, nell’anno scolastico in corso abbia rinunciato ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi. Parimenti rientra fra i beneficiari il personale docente che abbia rinunciato ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell’inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province opzionali aggiuntive.
4) Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico in corso, rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.
5) Al personale che ha titolo a fruire dei benefici di cui al presente decreto sono conferite dai dirigenti scolastici le supplenze per assenze del personale in servizio, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.
6) Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo-2004, ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o per l’inserimento in esse. Il punteggio viene attribuito per la medesima classe di concorso, posto di insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato utilmente servizio nell’ a.s. 2008-2009.
7) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009.
Art. 2
1) Il personale di cui all’art. 1 è utilizzato per le supplenze conferite dai dirigenti scolastici per effetto dell’ assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria, anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia di appartenenza (dove è stata valutata l’istanza di partecipazione alla procedura delle graduatorie ad esaurimento) che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo restando che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in cui il contratto è stato stipulato.
2) Il personale interessato presenta apposita istanza, entro il termine perentorio del 9 ottobre 2009, dichiarando la propria disponibilità, secondo il modello allegato, indirizzato ad uno degli Uffici seguenti per il tramite dell’istituzione scolastica in cui ha prestato servizio nell’ a.s. 2008/2009: alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la graduatoria ad esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale ATA, le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004; alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di circolo o istituto è inserito per l’ a.s. 2009/2010; -in via obbligatoria, –ai fini del completamento d’orario -alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad esaurimento il personale docente è inserito, qualora abbia stipulato, nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto.
3) Qualora la provincia nella quale l’interessato ha dichiarato la propria disponibilità sia diversa da quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto, la sua inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce dei benefici di cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
4) Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole, nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la scelta delle sedi deve essere operata per distretti. Ne consegue che nell’istanza in questione devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio, scegliendo:
- almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 2 a 5;
-almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 6 a 10;
- almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti compreso da 11 a 16;
- almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti superiore a 16;
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria, disciplinate dall’art. 5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1 solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Art. 3
1) Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A., nelle graduatorie permanenti - e in subordine in quelle ad esaurimento - citate all’art. 1.
Qualora l’interessato abbia chiesto di essere incluso negli elenchi prioritari in una delle province opzionali aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua posizione rimane comunque subordinata rispetto agli aspiranti, beneficiari delle disposizioni di precedenza di cui al presente decreto, inclusi nella graduatoria ad esaurimento di appartenenza di tale provincia, a meno che la provincia non coincida con quella in cui è inserito nelle graduatoria di circolo o di istituto.
2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano immediatamente registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato motivo.
Art. 4
1) Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art. 5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata superiore.
2) Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.
Art. 5
1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo, viene offerta in corso di altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all’indennità di disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.
3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regioni.
4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto.
Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione degli elenchi prioritari di cui all’art. 3, abbia accettato una supplenza per effetto dell’inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto, in provincia diversa, semprechè tale supplenza perduri al momento della chiamata dall’elenco prioritario.
Art. 6
Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari di cui all’art 3.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A..
Dir. 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE
Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato
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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 10 luglio 1999, n. L 175. Entrata in vigore il 10 luglio 1999.
(2) Termine di recepimento: 10 luglio 2001. Direttiva recepita con D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
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Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, le disposizioni dell'accordo sulla politica sociale annesso al protocollo sulla politica sociale allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, sono state inserite negli articoli da 136 a 139 del trattato che istituisce la Comunità europea;
(2) le parti sociali possono, a norma dell'articolo 139 paragrafo 2 del trattato, richiedere congiuntamente che gli accordi a livello comunitario siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;
(3) il punto 7 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori stabilisce tra l'altro che la realizzazione del mercato interno deve portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori nella Comunità europea. Tale processo avverrà mediante il ravvicinamento di tali condizioni, che costituisca un progresso, soprattutto per quanto riguarda le forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro interinale e il lavoro stagionale;
(4) il Consiglio non è stato in grado di deliberare sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza (3), né sulla proposta di direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro (4);
(5) le conclusioni del Consiglio europeo di Essen hanno sottolineato la necessità di provvedimenti per "incrementare l'intensità occupazionale della crescita, in particolare mediante un'organizzazione più flessibile del lavoro, che risponda sia ai desideri dei lavoratori che alle esigenze della competitività";
(6) la risoluzione del Consiglio del 9 febbraio 1999 relativa agli orientamenti in materia di occupazione per il 1999 invita le parti sociali a tutti i livelli appropriati a negoziare accordi per modernizzare l'organizzazione del lavoro, comprese forme flessibili di lavoro, al fine di rendere le imprese produttive e competitive e di realizzare il necessario equilibrio tra la flessibilità e la sicurezza;
(7) la Commissione, in base all'articolo 3, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale, ha consultato le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria relativa alla flessibilità dell'orario di lavoro e alla sicurezza dei lavoratori;
(8) la Commissione, reputando a seguito di tale consultazione che un'azione comunitaria era opportuna, ha nuovamente consultato le parti sociali sul contenuto della proposta in questione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 di detto accordo;
(9) le organizzazioni intercategoriali a carattere generale Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP), Confederazione europea dei sindacati (CES) hanno informato la Commissione, con lettera congiunta del 23 marzo 1998, che intendevano avviare il procedimento previsto all'articolo 4 di detto accordo; che esse hanno chiesto alla Commissione, con lettera congiunta, un periodo supplementare di tre mesi; la Commissione è venuta incontro a questa richiesta prorogando il periodo previsto per le trattative fino al 30 marzo del 1999;
(10) il 18 marzo 1999 dette organizzazioni intercategoriali hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e che esse hanno trasmesso alla Commissione la loro domanda congiunta affinché sia data attuazione a tale accordo quadro con decisione del Consiglio su proposta della Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'accordo sulla politica sociale;
(11) il Consiglio, nella sua risoluzione del 6 dicembre 1994 "relativa ad alcune prospettive di una politica sociale dell'Unione europea: contributo alla convergenza economica e sociale dell'Unione", ha invitato le parti sociali a sfruttare le possibilità di concludere accordi, in quanto sono di norma più vicine alla realtà sociale e ai problemi sociali;
(12) le parti contraenti, nel preambolo all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso il 6 giugno 1997, hanno annunciato di voler considerare la necessità di simili accordi relativi ad altre forme di lavoro flessibile;
(13) le parti sociali hanno voluto attribuire particolare attenzione al lavoro a tempo determinato, pur dichiarando le proprie intenzioni di esaminare l'esigenza di accordi analoghi per il lavoro temporaneo;
(14) le parti contraenti hanno voluto concludere un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che stabilisce i principi generali e i requisiti minimi per i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato; hanno espresso l'intenzione di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo l'applicazione del principio di non discriminazione, nonché di creare un quadro per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato;
(15) l'atto appropriato per l'attuazione dell'accordo quadro è costituito da una direttiva ai sensi dell'articolo 249 del trattato; tale atto vincola quindi gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lascia ad essi la scelta della forma e dei mezzi;
(16) in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità definiti dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere meglio perseguiti a livello comunitario; la presente direttiva non eccede quanto è necessario per realizzare tali obiettivi;
(17) per quanto riguarda i termini utilizzati nell'accordo quadro la presente direttiva, senza definirli precisamente, lascia agli Stati membri il compito di provvedere alla loro definizione secondo la legislazione e/o la prassi nazionale, come per altre direttive adottate nel settore sociale che utilizzano termini simili, purché dette definizioni rispettino il contenuto dell'accordo quadro;
(18) la Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva, in linea con la propria comunicazione del 14 dicembre 1993 concernente l'attuazione del protocollo sulla politica sociale, e alla propria comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti contraenti, del loro mandato e della legittimità di ciascuna clausola dell'accordo quadro; i firmatari hanno una rappresentatività cumulativa sufficiente;
(19) la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale sottoponendo loro il testo dell'accordo corredato della sua proposta di direttiva e della rispettiva relazione in linea con la sua comunicazione riguardante l'attuazione dell'accordo sulla politica sociale;
(20) il Parlamento europeo ha adottato il 6 maggio 1999 una risoluzione sull'accordo quadro delle parti sociali;
(21) l'attuazione dell'accordo quadro contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 136 del trattato,
ha adottato la presente direttiva:
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(3) Pubblicate nella G.U.C.E. 8 settembre 1990, n. C 224 e G.U.C.E. 5 dicembre 1990, n. C 305.
(4) Pubblicata nella G.U.C.E. 8 settembre 1990, n. C 224.
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Articolo 1
Scopo della presente direttiva è attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato, che figura nell'allegato, concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE).
Articolo 2
Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 10 luglio 2001 o si assicurano che, entro tale data, le parti sociali introducano le disposizioni necessarie mediante accordi. Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri possono fruire di un periodo supplementare non superiore ad un anno, ove sia necessario e previa consultazione con le parti sociali, in considerazione di difficoltà particolari o dell'attuazione mediante contratto collettivo. Essi devono informare immediatamente la Commissione di tali circostanze.
Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo paragrafo, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999.
Per il Consiglio
Il presidente
M. Naumann
CES-UNICE-CEEP
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(Si omettono gli Allegati)
(omissis)
Dir. 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE.
Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 2 dicembre 2000, n. L 303. Entrata in vigore il 2 dicembre 2000.
(2) Termine di recepimento: 2 dicembre 2003. Direttiva recepita con D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216.
Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,
vista la proposta della Commissione (3),
visto il parere del Parlamento europeo (4),
visto il parere del Comitato economico e sociale (5),
visto il parere del Comitato delle regioni (6),
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri e rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
(2) Il principio della parità di trattamento tra uomini e donne è ormai consolidato da un consistente corpus di norme comunitarie, in particolare dalla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.
(3) Nell'attuazione del principio della parità di trattamento, la Comunità deve mirare, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato CE, ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne, soprattutto in quanto le donne sono spesso vittime di numerose discriminazioni.
(4) Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, dai patti delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti civili e politici e ai diritti economici, sociali e culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui tutti gli Stati membri sono firmatari. La Convenzione n. 111 dell'Organizzazione internazionale del lavoro proibisce la discriminazione in materia di occupazione e condizioni di lavoro.
(5) È importante rispettare tali diritti e tali libertà fondamentali. La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà di associazione tra cui il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
(6) La carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere qualsiasi forma di discriminazione, compresa la necessità di intraprendere azioni appropriate per l'integrazione sociale ed economica degli anziani e dei disabili.
(7) Il trattato CE annovera tra i suoi obiettivi il coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione. A tal fine nel trattato CE è stato incorporato un nuovo capitolo sull'occupazione volto a sviluppare una strategia coordinata europea a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile.
(8) Gli orientamenti in materia di occupazione per il 2000, approvati dal Consiglio europeo a Helsinki il 10 e 11 dicembre 1999, ribadiscono la necessità di promuovere un mercato del lavoro che agevoli l'inserimento sociale formulando un insieme coerente di politiche volte a combattere la discriminazione nei confronti di gruppi quali i disabili. Esse rilevano la necessità di aiutare in particolar modo i lavoratori anziani, onde accrescere la loro partecipazione alla vita professionale.
(9) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.
(10) Il 29 giugno 2000 il Consiglio ha adottato la direttiva 2000/43/CE che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, la quale assicura una protezione contro tali discriminazioni nel settore dell'occupazione e delle condizioni di lavoro.
(11) La discriminazione basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali può pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del trattato CE, in particolare il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la solidarietà e la libera circolazione delle persone.
(12) Qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali nei settori di cui alla presente direttiva dovrebbe essere pertanto proibita in tutta la Comunità. Tale divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi anche nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, ma non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l'ammissione e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all'occupazione e alle condizioni di lavoro.
(13) La presente direttiva non si applica ai regimi di sicurezza sociale e di protezione sociale le cui prestazioni non sono assimilate ad una retribuzione, nell'accezione data a tale termine ai fini dell'applicazione dall'artico 141 del trattato CE, e nemmeno ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dallo Stato allo scopo di dare accesso al lavoro o di salvaguardare posti di lavoro.
(14) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono l'età pensionabile.
(15) La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali. Tali norme possono prevedere in particolare che la discriminazione indiretta sia stabilita con qualsiasi mezzo, compresa l'evidenza statistica.
(16) La messa a punto di misure per tener conto dei bisogni dei disabili sul luogo di lavoro ha un ruolo importante nel combattere la discriminazione basata sull'handicap.
(17) La presente direttiva non prescrive l'assunzione, la promozione o il mantenimento dell'occupazione né prevede la formazione di un individuo non competente, non capace o non disponibile ad effettuare le funzioni essenziali del lavoro in questione, fermo restando l'obbligo di prevedere una soluzione appropriata per i disabili.
(18) La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.
(19) Inoltre, per salvaguardare la capacità delle proprie forze armate, gli Stati membri possono decidere di escluderle in tutto o in parte dalle disposizioni della presente direttiva relative all'handicap o all'età. Gli Stati membri che operano tale scelta devono definire il campo d'applicazione della deroga in questione.
(20) È opportuno prevedere misure appropriate, ossia misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell'handicap, ad esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.
(21) Per determinare se le misure in questione danno luogo a oneri finanziari sproporzionati, è necessario tener conto in particolare dei costi finanziari o di altro tipo che esse comportano, delle dimensioni e delle risorse finanziarie dell'organizzazione o dell'impresa e della possibilità di ottenere fondi pubblici o altre sovvenzioni.
(22) La presente direttiva lascia impregiudicate le legislazioni nazionali in materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano.
(23) In casi strettamente limitati una disparità di trattamento può essere giustificata quando una caratteristica collegata alla religione o alle convinzioni personali, a un handicap, all'età o alle tendenze sessuali costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a condizione che la finalità sia legittima e il requisito sia proporzionato. Tali casi devono essere indicati nelle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione.
(24) L'Unione europea, nella dichiarazione n. 11 sullo status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, ha riconosciuto espressamente che rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri e inoltre, che rispetta lo status delle organizzazioni filosofiche e non confessionali. In tale prospettiva, gli Stati membri possono mantenere o prevedere disposizioni specifiche sui requisiti professionali essenziali, legittimi e giustificati che possono essere imposti per svolgervi un'attività lavorativa.
(25) Il divieto di discriminazione basata sull'età costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione. Tuttavia in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate e richiedono pertanto disposizioni specifiche che possono variare secondo la situazione degli Stati membri. È quindi essenziale distinguere tra le disparità di trattamento che sono giustificate, in particolare, da obiettivi legittimi di politica dell'occupazione, mercato del lavoro e formazione professionale, e le discriminazioni che devono essere vietate.
(26) Il divieto di discriminazione non dovrebbe pregiudicare il mantenimento o l'adozione di misure volte a prevenire o compensare gli svantaggi incontrati da un gruppo di persone di religione o convinzioni personali determinate o avente determinati handicap, età o tendenze sessuali e tali misure possono autorizzare l'esistenza di organizzazioni di persone di religione o convinzioni personali determinate o aventi determinati handicap, età o tendenze sessuali se il loro principale obiettivo è la promozione di necessità specifiche delle persone stesse.
(27) Nella sua raccomandazione 86/379/CEE del 24 luglio 1986 concernente l'occupazione dei disabili nella Comunità, il Consiglio ha definito un quadro orientativo in cui si elencano alcuni esempi di azioni positive intese a promuovere l'occupazione e la formazione di portatori di handicap, e nella sua risoluzione del 17 giugno 1999 relativa alle pari opportunità di lavoro per i disabili, ha affermato l'importanza di prestare un'attenzione particolare segnatamente all'assunzione e alla permanenza sul posto di lavoro del personale e alla formazione e all'apprendimento permanente dei disabili.
(28) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando liberi gli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può servire da giustificazione per un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
(29) Le vittime di discriminazione a causa della religione o delle convinzioni personali, di un handicap, dell'età o delle tendenze sessuali dovrebbero disporre di mezzi adeguati di protezione legale. Al fine di assicurare un livello più efficace di protezione, anche alle associazioni o alle persone giuridiche dovrebbe essere conferito il potere di avviare una procedura, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giustizia.
(30) L'efficace attuazione del principio di parità richiede un'adeguata protezione giuridica in difesa delle vittime.
(31) Le norme in materia di onere della prova devono essere adattate quando vi sia una presunzione di discriminazione e, nel caso in cui tale situazione si verifichi, l'effettiva applicazione del principio della parità di trattamento richiede che l'onere della prova sia posto a carico del convenuto. Non incombe tuttavia al convenuto provare la religione di appartenenza, le convinzioni personali, la presenza di un handicap, l'età o l'orientamento sessuale dell'attore.
(32) Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare le norme in materia di onere della prova ai procedimenti in cui spetta al giudice o ad altro organo competente indagare sui fatti. I procedimenti in questione sono pertanto quelli in cui l'attore non deve dimostrare i fatti, sui quali spetta al giudice o ad altro organo competente indagare.
(33) Gli Stati membri dovrebbero promuovere il dialogo fra le parti sociali e, nel quadro delle prassi nazionali, con le organizzazioni non governative ai fini della lotta contro varie forme di discriminazione sul lavoro.
(34) La necessità di promuovere la pace e la riconciliazione tra le principali comunità dell'Irlanda del Nord richiede l'inserimento di disposizioni specifiche nella presente direttiva.
(35) Gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente direttiva.
(36) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, dietro richiesta congiunta di queste, l'attuazione della presente direttiva, per quanto riguarda le disposizioni che rientrano in convenzioni collettive, a condizioni che adottino tutti i provvedimenti necessari che consentano loro di garantire, in qualsiasi momento, i risultati imposti dalla presente direttiva.
(37) In base al principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato CE l'obiettivo della presente direttiva, in particolare la realizzazione di una base omogenea all'interno della Comunità per quanto riguarda la parità in materia di occupazione e condizioni di lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e dell'impatto dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato a tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo,
ha adottato la presente direttiva:
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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2000, n. C177 E.
(4) Parere reso il 12 ottobre 2000.
(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 18 luglio 2000, n. C 204.
(6) Pubblicato nella G.U.C.E. 8 agosto 2000, n. C 226.
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Obiettivo.
La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.
Articolo 2
Nozione di discriminazione.
1. Ai fini della presente direttiva, per "principio della parità di trattamento" si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.
2. Ai fini del paragrafo 1:
a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:
i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che
ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi.
3. Le molestie sono da considerarsi, ai sensi del paragrafo 1, una discriminazione in caso di comportamento indesiderato adottato per uno dei motivi di cui all'articolo 1 avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo. In questo contesto, il concetto di molestia può essere definito conformemente alle leggi e prassi nazionali degli Stati membri.
4. L'ordine di discriminare persone per uno dei motivi di cui all'articolo 1, è da considerarsi discriminazione ai sensi del paragrafo 1.
5. La presente direttiva lascia impregiudicate le misure previste dalla legislazione nazionale che, in una società democratica, sono necessarie alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione dei reati e alla tutela della salute e dei diritti e delle libertà altrui.
Articolo 3
Campo d'applicazione.
1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:
a) alle condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro, sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla promozione;
b) all'accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;
c) all'occupazione e alle condizioni di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e la retribuzione;
d) all'affiliazione e all'attività in un'organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.
2. La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati.
3. La presente direttiva non si applica ai pagamenti di qualsiasi genere, effettuati dai regimi statali o da regimi assimilabili, ivi inclusi i regimi statali di sicurezza sociale o di protezione sociale.
4. Gli Stati membri possono prevedere che la presente direttiva, nella misura in cui attiene le discriminazioni fondate sull'handicap o sull'età, non si applichi alle forze armate.
Articolo 4
Requisiti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato.
2. Gli Stati membri possono mantenere nella legislazione nazionale in vigore alla data d'adozione della presente direttiva o prevedere in una futura legislazione che riprenda prassi nazionali vigenti alla data d'adozione della presente direttiva, disposizioni in virtù delle quali, nel caso di attività professionali di chiese o di altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, una differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali non costituisca discriminazione laddove, per la natura di tali attività, o per il contesto in cui vengono espletate, la religione o le convinzioni personali rappresentino un requisito essenziale, legittimo e giustificato per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica dell'organizzazione. Tale differenza di trattamento si applica tenuto conto delle disposizioni e dei principi costituzionali degli Stati membri, nonché dei principi generali del diritto comunitario, e non può giustificare una discriminazione basata su altri motivi.
A condizione che le sue disposizioni siano d'altra parte rispettate, la presente direttiva non pregiudica pertanto il diritto delle chiese o delle altre organizzazioni pubbliche o private la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che agiscono in conformità delle disposizioni costituzionali e legislative nazionali, di esigere dalle persone che sono alle loro dipendenze un atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell'etica dell'organizzazione.
Articolo 5
Soluzioni ragionevoli per i disabili.
Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Ciò significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l'onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili.
Articolo 6
Giustificazione delle disparità di trattamento collegate all'età.
1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Tali disparità di trattamento possono comprendere in particolare:
a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi;
b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;
c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o la necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che la fissazione per i regimi professionali di sicurezza sociale di un'età per poter accedere o aver titolo alle prestazioni pensionistiche o all'invalidità, compresa la fissazione per tali regimi di età diverse per lavoratori o gruppi o categorie di lavoratori e l'utilizzazione, nell'ambito di detti regimi, di criteri di età nei calcoli attuariali non costituisca una discriminazione fondata sull'età purché ciò non dia luogo a discriminazioni fondate sul sesso.
Articolo 7
Azione positiva e misure specifiche.
1. Allo scopo di assicurare completa parità nella vita professionale, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure specifiche dirette a evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui all'articolo 1.
2. Quanto ai disabili, il principio della parità di trattamento non pregiudica il diritto degli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro né alle misure intese a creare o mantenere disposizioni o strumenti al fine di salvaguardare o promuovere il loro inserimento nel mondo del lavoro.
Articolo 8
Requisiti minimi.
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione contro la discriminazione già predisposto dagli Stati membri nei settori di applicazione della presente direttiva.
Capo II
Mezzi di ricorso ed esecuzione
Articolo 9
Difesa dei diritti.
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri riconoscono alle associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che, conformemente ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, abbiano un interesse legittimo a garantire che le disposizioni della presente direttiva siano rispettate, il diritto di avviare, in via giurisdizionale o amministrativa, per conto o a sostegno della persona che si ritiene lesa e con il suo consenso, una procedura finalizzata all'esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le norme nazionali relative ai termini per la proposta di azioni relative al principio della parità di trattamento.
Articolo 10
Onere della prova.
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia di prova più favorevoli alle parti attrici.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai procedimenti penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì alle azioni legali promosse ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 ai procedimenti in cui spetta al giudice o all'organo competente indagare sui fatti.
Articolo 11
Protezione delle vittime.
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i dipendenti dal licenziamento, o da altro trattamento sfavorevole da parte del datore di lavoro, quale reazione a un reclamo interno all'impresa o a un'azione legale volta a ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
Articolo 12
Diffusione delle informazioni.
Gli Stati membri assicurano che le disposizioni adottate in virtù della presente direttiva, insieme alle pertinenti disposizioni già in vigore, siano portate all'attenzione delle persone interessate con qualsiasi mezzo appropriato, per esempio sui luoghi di lavoro, in tutto il loro territorio.
Articolo 13
Dialogo sociale.
1. Gli Stati membri, in conformità delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, prendono le misure adeguate per incoraggiare il dialogo tra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento, tra l'altro attraverso il monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, contratti collettivi, codici di comportamento e ricerche o scambi di esperienze e di buone pratiche.
2. Gli Stati membri, nel rispetto delle rispettive tradizioni e prassi nazionali, incoraggiano le parti sociali, lasciando impregiudicata la loro autonomia, a concludere al livello appropriato, accordi che fissino regole antidiscriminatorie negli ambiti di cui all'articolo 3 che rientrano nella sfera della contrattazione collettiva. Tali accordi devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva e dalle relative misure nazionali di attuazione.
Articolo 14
Dialogo con le organizzazioni non governative.
Al fine di promuovere il principio della parità di trattamento gli Stati membri incoraggiano il dialogo con le competenti organizzazioni non governative che, conformemente alle rispettive legislazioni e prassi nazionali, hanno un interesse legittimo a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fondate su uno dei motivi di cui all'articolo 1.
Capo III
Disposizioni particolari
Articolo 15
Irlanda del Nord.
1. Per far fronte alla sottorappresentazione di una delle principali comunità religiose nei servizi di polizia dell'Irlanda del Nord, le disparità di trattamento in materia di assunzione in tali servizi, anche per quanto riguarda il personale ausiliario, non costituiscono una discriminazione, in quanto siffatte disparità sono espressamente autorizzate dalla legislazione nazionale.
2. Per mantenere un equilibrio nelle opportunità d'impiego per gli insegnanti nell'Irlanda del Nord e contribuire nel contempo al superamento delle divisioni storiche tra le principali comunità religiose presenti, le disposizioni della presente direttiva connesse alla religione e alle convinzioni personali non sono applicabili all'assunzione degli insegnanti nelle scuole dell'Irlanda del Nord, in quanto ciò è espressamente autorizzato dalla legislazione nazionale.
Capo IV
Disposizioni finali
Articolo 16
Conformità.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che:
a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative contrarie al principio della parità di trattamento siano abrogate;
b) tutte le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti di lavoro o nei contratti collettivi, nei regolamenti interni delle aziende o nelle regole che disciplinano il lavoro autonomo e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro siano o possano essere dichiarate nulle e prive di effetto oppure siano modificate.
Articolo 17
Sanzioni.
Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 2 dicembre 2003 e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.
Articolo 18
Attuazione.
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2003 o possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi. In tal caso gli Stati membri si assicurano che, entro il 2 dicembre 2003, le parti sociali stabiliscano mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che gli Stati membri devono prendere le misure necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Per tener conto di condizioni particolari gli Stati membri possono disporre se necessario di tre anni supplementari, a partire dal 2 dicembre 2003 ovvero complessivamente di sei anni al massimo, per attuare le disposizioni relative alle discriminazioni basate sull'età o sull'handicap. In tal caso essi informano immediatamente la Commissione. Gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale periodo supplementare presentano ogni anno una relazione alla Commissione sulle misure adottate per combattere le discriminazioni basate sull'età e sull'handicap e sui progressi realizzati in vista dell'attuazione della direttiva. La Commissione presenta ogni anno una relazione al Consiglio.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 19
Relazione.
1. Entro il 2 dicembre 2005 e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per consentirle di redigere una relazione destinata al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto, ove opportuno, delle posizioni delle parti sociali e delle organizzazioni non governative competenti. Conformemente al principio dell'integrazione di genere, la relazione fornisce altresì una valutazione dell'impatto delle disposizioni adottate su donne e uomini. Alla luce delle informazioni ricevute, la relazione contiene all'occorrenza proposte volte a rivedere e aggiornare la presente direttiva.
Articolo 20
Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 21
Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.
Per il Consiglio
Il Presidente
É. Guigou
Interrogazione a risposta scritta on. Turco ed altri n. 4-03884 - XVI legislatura, Camera dei deputati
MAURIZIO TURCO, FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in relazione ad una richiesta da parte della Commissione europea relativa ad una denuncia su eventuali discriminazioni tra gli insegnanti di religione cattolica e gli altri insegnanti per quanto riguarda l'accesso alla professione, il dottor Luciano Chiappetta direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 5 marzo 2009 inviava una nota prot. AOODGPRE 2897 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
in ordine a detta nota si osserva quanto segue:
a) è vero che «la legge 831 del 1961 prevede l'attribuzione di aumenti biennali del 2,50 per cento per tutti i docenti non di ruolo incaricati». Infatti l'articolo 7 della legge 831 del 28 luglio 1961, ha previsto che «gli stipendi spettanti agli insegnanti incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento sono suscettibili di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di insegnamento prestato con trattamento di cattedra o per non meno di 18 ore settimanali con qualifica non inferiore a «valente» e con diritto al trattamento economico durante le vacanze estive»;
b) è del tutto irrilevante la soppressione della figura di docente incaricato prevista dalla legge n. 270 del 1982 richiamata dal direttore generale Chiappetta in quanto, prima di tale soppressione, era già intervenuta la legge n. 312 del 1980 che aveva attribuito al «personale non di ruolo della scuola pubblica» il trattamento prima previsto solo per gli «insegnanti incaricati». Infatti, l'articolo 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, ha riconosciuto al personale non di ruolo della scuola pubblica (a tutto il personale precario della scuola pubblica) il diritto ad aumenti di stipendio (scatti stipendiali) biennali del 2,50 per cento da calcolarsi sullo stipendio tabellare allegato al Contratto collettivo nazionale, comprensivo anche dell'indennità integrativa speciale;
c) non è vero che gli insegnanti di religione non fossero precari e che per tale motivo non avrebbero goduto degli scatti stipendiali biennali del 2,50 per cento. Infatti, non essendovi, sino al 2003, alcun ruolo di insegnamento della religione cattolica, gli insegnanti di religione dovevano, necessariamente, essere considerati personale non di ruolo (e quindi con termine corrente «precari»), alla stregua di tutto l'altro personale non immesso in ruolo nella scuola pubblica: quindi tutti gli insegnati precari ed il personale amministrativo che lavorava in virtù di contratti a tempo determinato, come accadeva anche per gli insegnanti di religione;
d) peraltro è vero che la legge n. 312 del 1980 (ultimo comma dell'articolo 53) ha previsto per gli insegnanti di religione anche degli scatti di anzianità (più propriamente progressione della carriera per usare il termine della legge). Recita, infatti, testualmente l'articolo in questione: «Articolo 53 Personale non di ruolo. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, a personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.
Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.
Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le
supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1o giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.
Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.
Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.
Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra».Pertanto, solo per gli insegnanti di religione che non avrebbero potuto accedere ad un ruolo, e ciò sino al 2003 quando lo stesso venne istituito, venne attivato, con la legge del 1980 un ulteriore meccanismo che agganciava la progressione economica degli insegnanti di religione (per l'appunto destinati ad essere sempre precari sino al 2003) nella misura pari all'80 per cento di quella degli insegnanti di ruolo. È di fatti, come correttamente sostiene il direttore generale Chiappetta, gli insegnanti di religione precari, cioè coloro che non sono entrati in ruolo in seguito al concorso bandito nel 2005, pari al 30 per cento del totale degli insegnanti di religione, continuano «ad avere il trattamento economico del passato, ma la maggior parte di essi ha una progressione economica di carriera comunque agganciata a quella del personale di ruolo in quanto sono in possesso dei requisiti già previsti dalla citata legge 312/80»;
e) soffermandosi su tale dato si può constatare come sopravviva, nel nostro ordinamento, una norma che non ha più alcuna ragione d'essere. Infatti, in seguito all'istituzione del ruolo degli insegnanti di religione, non v'è alcuna plausibile ragione perché solo agli insegnanti di religione venga consentito di avere una progressione di carriera pari all'80 per cento di quella prevista per gli insegnanti di ruolo; ci si chiede perché mai tale miglior trattamento deve essere riservato, in via esclusiva, agli insegnanti precari di religione e perché mai tutti gli altri insegnanti precari delle altre materie non dovrebbero beneficiare di tale trattamento quando nel nostro ordinamento giuridico vivono norme che impongono allo Stato il rispetto dei principi di uguaglianza, di parità di trattamento e di imparzialità (articoli 3 e 97 Cost. direttiva 2000/78/CE e contrariamente alle sentenze della corte di Cassazione - Cass. S.U. 8453 del 26 agosto 1998; Cass. S.U. 8497 del 6 agosto 1999 e Cass. 7617/01, sezione lavoro del 9 marzo-5 giugno 2001). È evidente che, diversamente da quanto sostenuto dal dottor Chiappetta, in difesa dello Stato italiano, tali principi subiscano quotidiane violazioni da parte della pubblica amministrazione italiana;
f) altrettanto errato, ad avviso degli interroganti, è quanto sostenuto dal dottor Chiappetta in ordine agli scatti stipendiali biennali del 2,50 per cento. Sostiene, infatti, il dottor Chiappetta che di tale trattamento ne benefici soltanto una piccola minoranza di insegnanti di religione. Ciò è un dato pacifico in quanto provato oltre che dalla relazione del viceministro della pubblica istruzione, Mariangela Bastico (atti parlamentari della XV legislatura,
seduta n. 216 del 3 ottobre 2007) nella quale si sostiene che la norma (articolo 53 legge 312/80) è in vigore e che il Governo discriminava gli insegnanti precari diversi dalla religione soltanto per motivi di bilancio («Non ho, infatti, accettato
l'ordine del giorno, perché non ha alcun tipo di sostenibilità economica: se applicassimo il medesimo meccanismo della progressione di carriera a tutti gli insegnanti il costo sarebbe assolutamente insostenibile»), anche dalle circolari ministeriali n. 595 del 20 settembre 1996 e n. 2 del 3 gennaio 2001, avente ad oggetto «docenti di religione - ricostruzione di carriera e trattamento economico». Nell'applicazione concreta è stato necessario adire il giudice ordinario per far riconoscere, anche agli insegnanti precari delle materie diverse dalla religione, il diritto al godimento degli scatti stipendiali biennali del 2,50 per cento (Tribunale del Lavoro di Roma, presidente dottor Mario Petrucci, con la sentenza del 9 luglio 2008, n. 12644/08 nonché Tribunale di Tivoli con la sentenza dell'11 marzo 2009 n. 911/09): diritto riconosciuto, nell'applicazione concreta, soltanto agli insegnanti di religione;
g) in conclusione, ad avviso degli interroganti, contrariamente a quanto dedotto dal dottor Chiappetta in subjecta materia, può agevolmente ritenersi quanto segue: lo Stato italiano ha violato e viola la direttiva 2000/78/CE in quanto mantiene una norma che attribuisce un trattamento economico (progressione di carriera ex articolo 53, ultimo comma, legge 312/80) soltanto agli insegnanti di religione e non anche agli insegnanti delle altre materie, pur quando sono venute meno le ragioni (assenza di un ruolo degli insegnanti di religione nella scuola pubblica - istituito nel 2003 con legge 186/03) che lo avevano originato;
lo Stato italiano ha violato e viola la direttiva 2000/78/CE in quanto riconosce, di fatto esclusivamente agli insegnanti di religione e non anche agli insegnanti delle altre materie, il diritto al godimento degli scatti stipendiali biennali del 2,50 per cento (ex articolo 53, terzo comma, della legge 312 del 1980) -:
se sia a conoscenza di quanto affermato dal dottor Luciano Chiappetta, nella nota Prot. AOODGPRE 2897 indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie il 5 marzo 2009;
quali siano le ragioni per cui docenti che si sono rivolti al giudice del lavoro abbiano visto riconoscersi la progressione di carriera ex articolo 53, ultimo comma, della legge 312/80 e il Ministero abbia già corrisposto gli emolumenti arretrati.
(4-03884)
[1] Legge 3 maggio 1999, n. 124, Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.
[2] Si fa presente che la sentenza in oggetto riguarda una norma dell’ordinamento spagnolo, e non interviene, pertanto, in modo diretto sulla disciplina italiana (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 234 CE, dallo Juzgado de lo Social n. 1 de San Sebastian (Spagna), con decisione 6 luglio 2005, pervenuta in cancelleria il 4 agosto 2005).
[3] Da ultimo, il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17), disciplinando gli Uffici periferici del Ministero (art. 8), specifica che in ciascun capoluogo di regione ha sede un Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale costituente un autonomo centro di responsabilità amministrativa; a livello provinciale e/o subprovinciale operano i centri servizi amministrativi, ora denominati Uffici Scolastici Provinciali.
[4] La disciplina generale è recata dall’art. 4 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 20 agosto 2001, n. 333. La proroga per l’anno scolastico 2009/2010 è stata disposta dall’art. 36, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.
[5] Il circolo didattico costituisce una circoscrizione amministrativa, affidata al direttore didattico, che raggruppa classi di più scuole elementari (ora, scuole primarie). Per la scuola materna l'istituzione dei circoli, pure prevista dal D.P.R. n. 416/1974 (art. 30: ora, art. 44 del D.Lgs 297/1994) non è stata mai effettuata; trova quindi ancora applicazione la norma transitoria (art. 33 del D.P.R. n. 416/1974: ora, art. 47 del D.Lgs. 297/1994) in base alla quale, per esempio, gli organi collegiali della scuola materna sono costituiti presso il competente circolo didattico di scuola elementare.
[6] Legge 11 luglio 1980, n. 312, Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.
[7] Nella sentenza 2693 del 2007 del Tribunale di Tivoli si afferma che l’articolo 53, comma 3, della legge n.312/1980 è applicabile “al personale non di ruolo assunto con incarico annuale e con esclusione, quindi, delle supplenze aventi una durata inferiore (rimanendo quindi estranea al presente giudizio la questione relativa alla cumulabilità degli incarichi infra-annuali al fine della maturazione del diritto agli scatti di anzianità). Sulla base di tali considerazioni”, prosegue la sentenza, “deve ritenersi che il vigente quadro normativo interno induca a ritenere che il diritto alla maturazione degli scatti biennali si applichi al personale non di ruolo, in forza di espletamento di incarichi, annuali (a nulla quindi rilevando che le disposizioni successive, tra cui quella fondamentale contenuta nella l. 124/99, all’art. 4, definiscano sotto la generale classificazione di “supplenze” tutti gli incarichi di durata annuale o inferiore)”.
[8] Secondo stime giornalistiche i docenti precari della scuola ammontano complessivamente a circa 250.000 unità, mentre la platea dei beneficiari delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sarebbe di circa 10-12 mila unità.
[9] Previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006).
[10] Di cui all'articolo 554 del D.Lgs. 297/1994.
[11] Il DM 82/2009 è stato inviato agli USR, alle sedi provinciali e alle istituzioni scolastiche unitamente alla nota esplicativa 30 settembre 2009, Prot. n. AOODGPER 14655 D.G. http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2009/prot14655_09.shtml#destinatari.
[12] L’articolo citato ha sostituito gli artt. 399 e 401 del D.Lgs. 297/1994 ed integrato l’art. 400 del medesimo D.Lgs.
[13] Per la prima integrazione ha recato indicazioni l’art. 2 della medesima legge 124/1999. Le disposizioni sull’integrazione a regime sono recate dall’art. 2, c. 1, del già citato DL 255/2001, come modificato dall’art. 1 del DL 97/2004.
[14] Tale articolazione consegue da disposizioni diverse succedutesi nel tempo: la legge 124/1999; il DM 123/2000, il DL 255/2001 (che ha recato norme di interpretazione autentica della legge e del DM citati in relazione al contenzioso amministrativo da essi ingenerato), l’art.1 del DL 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 143/2004.
[15] Le SSIS sono state istituite dalla legge 341/1990 (art. 4) e poi ridisciplinate con vari provvedimenti. L’accesso a tali scuole è stato sospeso dall’art. 64, comma 4-ter, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, in relazione alla ridefinizione delle procedure per l’accesso alla docenza (art. 2, comma 416, della legge finanziaria 2008).
[16] Decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 4 giugno 2004, n. 143.
[17] Art. 1, c. 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).
[18] D.M. 13 giugno 2007 n. 131, Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124.
[19] Si ricorda che il CCNL comparto Scuola personale non dirigente - parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995, del 4 agosto 1995, ha modificato le qualifiche funzionali del personale A.T.A., in relazione alle qualifiche di cui al D.P.R. 588/1985, istituendo 3 distinte aree (A, B e C) in luogo dei precedenti livelli di qualifica funzionale. In relazione a ciò, la tabella II allegata al richiamato CCNL, nel coordinare la corrispondenza tra vecchie e nuove posizioni, ha stabilito che dell’Area A facessero parte i livelli da I/1 a III/1, dell’Area B i livelli da III/2 a III/4 e dell’Area C i livelli da IV/1 a IV/4.
[20] “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro”. L’articolo 16 disciplina le assunzioni di determinate amministrazioni pubbliche, disponendo che queste effettuino le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento (attualmente Centri per l’impiego) ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
[21] Le cinque aree sono rispettivamente l’area A, la As, la B, la C e la D.
[22] Ferma restando, per gli aspiranti inclusi in prima fascia all’atto della prima integrazione delle graduatorie disciplinata dalla legge 124/1999, la facoltà di chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inseriscono dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria (tale facoltà origina dall’art. 17, comma 4, del D.L. 140/1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 246/1988).
[23] Personale già destinatario di un contratto a tempo indeterminato in qualunque provincia o collocato a riposo dal 1° settembre 2009 ( art. 1, comma 7, del D.M.).
[24] Ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 297/1994 (cosiddetto T.U. della scuola), il territorio di ciascuna regione è suddiviso in comprensori, che assumono la denominazione di «distretti scolastici», individuati con DM. Ciascun distretto, che non può comunque avere estensione maggiore della provincia, deve corrispondere ad un àmbito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti (fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione).
[25] Ghizzoni ed altri n. 1-00229, Leoluca Orlando ed altri n. 1-00232, Centemero, Goisis ed altri n. 1-00235, Capitanio Santolini ed altri n. 1-00237 e Lo Monte ed altri n. 1-00238.
[26]https://leg16.camera.it/resoconti/dettaglio_resoconto.asp?idLegislatura=16&idSeduta=0219&resoconto=stenografico&tit=00090&fase=
[27] Si esclude pertanto, per esempio, il computo di un intero anno di servizio a fini di ricostruzione della carriera o dell’indennità di fine rapporto.
[28] Più precisamente, il DM conferma la tabella di valutazione dei titoli di servizio allegata al DM 15 marzo 2007 n. 27.
[29] Con il decreto ministeriale 24 marzo 2004, n. 35, ha definito i richiamati elenchi per il conferimento di supplenze al personale A.T.A. con profilo professionale di "Addetto alle aziende agrarie”.