Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||||
Titolo: | Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale - D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A - Schede di lettura | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 88 Progressivo: 2 | ||||||
Data: | 12/01/2009 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze | ||||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Misure per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
D.L. 185/2008 - A.C. 1972-A
Schede di lettura
n. 88/2
12 gennaio 2009
Il presente dossier è stato coordinato dai Dipartimenti Bilancio e Finanze dall’area Finanza pubblica, con la collaborazione degli altri Dipartimenti competenti del Servizio studi.
Dipartimento Bilancio e politica economica
SIWEB
Dipartimento Finanze
SIWEB
I
dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione
interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
File: D08185a.doc
I N D I C E
§ Articolo 1 (Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza)
§ Articolo 2, comma 5-ter (Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)
§ Articolo 2-bis (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari)
§ Articolo 2-ter (Utilizzo del risparmio per interessi degli enti locali)
§ Articolo 3, commi 1 e 8-13 (Blocco e riduzione delle tariffe)
§ Articolo 3, commi 2-7 (Pedaggi autostradali)
§ Articolo 4, commi 1-1-bis (Fondo per il credito per i nuovi nati)
§ Articolo 4, comma 2 (Disposizioni per i volontari del servizio civile nazionale)
§ Articolo 4, commi 4-5 (Anticipazione del trattamento di fine rapporto)
§ Articolo 5 (Detassazione contratti di produttività)
§ Articolo 6, commi 4-bis-4-ter (Disposizioni concernenti territori colpiti da eventi sismici)
§ Articolo 6, commi 4-quater-4-quinquies (Proroga detrazione fiscale per carichi di famiglia)
§ Articolo 6-bis (Disposizioni in materia di disavanzi sanitari)
§ Articolo 7 (Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)
§ Articolo 8 (Revisione congiunturale speciale degli studi di settore)
§ Articolo 10 (Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP)
§ Articolo 11 (Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)
§ Articolo 13 (Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA)
§ Articolo 14, comma 5 (Disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria)
§ Articolo 14, commi 6-9 (Disposizioni in materia di fondi comuni di investimento speculativi)
§ Articolo 15, commi 10-12 (Riallineamento maggiori valori a seguito di operazioni straordinarie)
§ Articolo 15, commi 13-15 (Valutazione dei titoli)
§ Articolo 15, commi 16-23 (Rivalutazione di beni immobili)
§ Articolo 16, commi 1-5-bis (Soppressione di adempimenti tributari)
§ Articolo 16, commi 12-bis-12-undecies (Documentazione informatica)
§ Articolo 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese)
§ Articolo 18, comma 4-bis (Disposizioni concernenti l’emergenza abitativa)
§ Articolo 18, comma 4-ter (Infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere)
§ Articolo 18,commi 4-quater-4-quinquies (Disposizioni per Roma capitale)
§ Articolo 18, comma 4-sexies (Incentivi per la progettazione di opere e lavori)
§ Articolo 18, commi 4-septies-4-octies (Società che forniscono servizi di committenza)
§ Articolo 18-bis (Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici)
§ Articolo 19, comma 18 (Latte artificiale e pannolini)
§ Articolo 19, comma 18-bis (Ricerca in oftalmologia)
§ Articolo 19, commi 18-ter–18-quater (Prepensionamento per il personale iscritto all’I.N.P.G.I.)
§ Articolo 19-bis (Istituzione del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile)
§ Articolo 19-ter (Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)
§ Articolo 21 (Finanziamento legge obiettivo)
§ Articolo 22, commi 1-2 (Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti)
§ Articolo 22, comma 3 (Expo Milano)
§ Articolo 24 (Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi)
§ Articolo 25 (Ferrovie e trasporto pubblico locale)
§ Articolo 26 (Privatizzazione della società Tirrenia)
§ Articolo 27, commi 1-21-bis (Accertamenti)
§ Articolo 27, comma 21-ter (Disposizioni relative al Fondo unico giustizia)
§ Articolo 28 (Escussione delle garanzie prestate a favore della P.A.)
§ Articolo 30 (Controlli sui circoli privati)
§ Articolo 30-bis (Disposizioni fiscali in materia di giochi)
§ Articolo 31, commi 1-2 (IVA servizi televisivi)
§ Articolo 31, comma 3 (Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico)
§ Articolo 32-bis (Semplificazione delle modalità di riscossione coattiva)
§ Articolo 33 (Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale)
§ Articolo 35 (Copertura finanziaria)
§ Articolo 36 (Entrata in vigore)
Articolo 1
(Bonus straordinario per famiglie,
lavoratori pensionati e non autosufficienza)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 1. (Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza). |
Articolo 1. (Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza). |
1. È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: |
1. Identico. |
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1; |
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b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2; |
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c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c); |
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d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico; |
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e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro. |
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2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo: |
2. Identico. |
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste; |
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b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo di cui all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare. |
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3. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, la facoltà prevista al comma 12: |
3. Identico. |
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore ad euro quindicimila; |
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b) euro trecento per il nucleo familiare di due componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila; |
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c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila; |
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d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila; |
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e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila; |
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f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila; |
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g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro trentacinquemila. |
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4. Il beneficio di cui al comma 1 è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. |
4. Identico. |
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, i seguenti elementi informativi: |
5. Identico. |
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale; |
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b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela; |
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c) di essere in
possesso dei requisiti previsti ai commi l e |
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6. La richiesta è presentata entro il 31 gennaio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso. |
6. La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso. |
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata
presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro
il mese di febbraio e marzo |
7. Identico. |
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile. |
8. Identico. |
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10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 aprile del |
10. Identico. |
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11. Identico. |
12. Il beneficio di cui al comma 1 può essere richiesto, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008. |
12. Identico. |
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 è erogato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c) prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del comma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalità di cui al comma 6. |
13. Identico. |
14. Il sostituto d'imposta e gli enti
pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio
spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio |
14. Identico. |
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile. |
15. Identico. |
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia
delle entrate, entro il 30 giugno |
16. Identico. |
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17. Identico. |
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo; |
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b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008. |
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19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini. |
19. Identico. |
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20. Identico. |
a) ai benefìci erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente; |
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b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9, eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati. |
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21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria. |
21. Identico. |
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. |
22. Identico. |
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
23. Identico. |
L’articolo 1 assegna per il 2009 un beneficio economico (bonus) straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l’attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all’ammontare del reddito complessivo.
A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito un Fondo, per l'anno 2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in esame (comma 22).
Requisiti
Il reddito complessivo di riferimento deve essere determinato, nel 2008, esclusivamente da:
a) reddito da lavoro dipendente;
b) reddito da pensione;
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente indicati all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c)
Si tratta in particolare:
- i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (lettera a);
- le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (lettera c-bis);
- le remunerazioni dei sacerdoti di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge n. 222/1985, nonché le congrue e i supplementi di congrua di cui all'articolo 33, primo comma, della legge n. 343/1974 (lettera d);
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, (lettera i, limitatamente alla previsione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del TUIR).
d) redditi diversi indicati all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico.
e) i titolari di redditi fondiari,come definitidall’articolo 25 del TUIR (redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati), solo se realizzati unitamente ai redditi indicati alle lettere precedenti, e per un ammontare non superiore a 2.500 euro. Conseguentemente non beneficiano del bonus i soggetti che realizzano esclusivamente redditi fondiari indipendentemente dall’ammontare degli stessi.
Dal beneficio sono pertanto esclusi i soggetti titolari di partita IVA.
Il comma 2 specifica che nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si devono considerare il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e gli altri familiari conviventi come definiti dall’art. 433 c.c. nei limiti indicati dall’articolo 12, comma 1, lett. d) del TUIR. Ai fini del computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito complessivo, come definito dall'articolo 8 del TUIR, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.
Determinazione del bonus
Il comma 3 differenzia l’ammontare del bonus in dipendenza del numero di componenti del nucleo
familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito
complessivo familiare riferiti al periodo
d'imposta 2007 per il quale sussistano i requisiti indicati dal comma
Il bonus viene così determinato:
a) 200 euro nei confronti dei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti del nucleo familiare, con reddito fino a 15.000 euro;
b) 300 euro per il nucleo familiare di due componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17.000 euro;
c) 450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, con reddito complessivo familiare fino a 17.000 euro;
d) 500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;
e) 600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;
f) 1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, con reddito complessivo familiare fino a 20.000 euro;
g) 1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del TUIR, con reddito complessivo familiare fino a 35.000 euro.
Il comma 4 specifica che il bonus è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusa la c.d. “social card[1]”.
Modalità di erogazione
Il beneficio è erogato dai sostituti d'imposta presso i quali i soggetti beneficiari del bonus prestano l'attività lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta autocertificata prodotta dai soggetti interessati.
La richiesta è presentata entro il 28 febbraio 2009 (termine così modificato dalle Commissioni riunite V e VI rispetto alla data del 31 gennaio 2009 indicata nel testo originario) al sostituto di imposta, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (9 dicembre 2009).
La richiesta può essere effettuata anche mediante i soggetti indicati dall'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, ai quali non spetta alcun compenso (comma 6).
Si tratta di:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai sensi del comma 21 tali soggetti sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.
Il bonus viene erogato dal sostituto d'imposta e dagli enti pensionistici ai quali
è stata presentata la richiesta, rispettivamente entro il mese di febbraio e marzo
Il beneficio viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile (comma 8).
Qualora il beneficio sia richiesto in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008 (comma 12) il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile e maggio 2009 (comma 14), in relazione ai dati autocertificati presentati entro il 31 marzo 2009 (comma 13).
In tal caso Il beneficio viene erogato dal sostituto d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici erogano il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile (comma 15).
L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14:
§ è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso compensazione (articolo 17 D.Lgs. n. 241/1997) a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione;
§ deve essere indicato nel modello 770;
§ non concorre alla formazione del limite di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.
Il comma 9 specifica, altresì, che l'utilizzo del sistema del versamento unificato da parte degli enti pubblici (indicati alla Tabelle A e B della legge n. 720 del 1984) è limitato ai soli importi da compensare; le altre amministrazioni pubbliche (indicate all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), sottoposte ai vincoli della tesoreria unica, recuperano l'importo erogato dal monte delle ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile del 2009 (se riferito al periodo di imposta 2007) o entro il 30 giugno 2009 (se riferito al periodo di imposta 2008), anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), le richieste ricevute, fornendo comunicazione dell'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione (commi 10 e 16).
Relativamente alle richieste riferite al periodo d’imposta 2007, qualora il beneficio non sia erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta di ammissione al bonus, può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), ai quali non spetta alcun compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo (comma 11).
Per i casi in cui i requisiti siano riferiti al periodo d’imposta 2008 la richiesta può essere presentata (comma 17):
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche mediante i soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (commercialisti, ragionieri, CAF, ecc), ai quali non spetta compenso, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.
Ai sensi del comma
Il comma 19 disciplina la restituzione degli importi da parte dei soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte; l’Agenzia delle entrate è autorizzata (comma 20) ad effettuare i necessari controlli.
Il comma 23 dispone circa il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo da parte degli Enti previdenziali e dell'Agenzia delle entrate, i cui risultati dovranno essere comunicati al Ministero del lavoro ed al Ministero dell'economia, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter), comma 7, della legge n. 468 del 1978.
La disposizione richiamata prevede che qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 2. (Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE). |
Articolo 2. (Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE). |
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato con riferimento al maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. |
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. |
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1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi dell'articolo 1202 del codice civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali è prevista la rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcun onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza rilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono essere forniti al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per eventuali attività aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso, le banche e gli intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalità connesse alle operazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non applicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti. |
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. |
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009. |
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 16, comma 9, del presente decreto. |
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per la comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma e le modalità tecniche per garantire ai medesimi operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, pari alla parte di rata a carico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto. |
4. Gli oneri derivanti dal comma 3 sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. |
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2009, sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. |
5. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.Lgs. 1o settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del D.Lgs. 1o settembre 1993, n. 385. |
5. A partire dal 1o gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. |
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5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009, rispetto all'importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del monitoraggio di cui al comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenze delle famiglie più numerose o con componenti portatori di handicap, nonché al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore. |
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(omissis) |
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5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. |
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5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate ad incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
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5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
L’articolo
In particolare, la norma dispone che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso variabile da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato applicando il tasso maggiore tra il 4 per cento - senza “spread” - e l’ importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato.
Viene inoltre disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l’obbligo di assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
Nel dettaglio, il comma
1 dell’articolo
Si ritiene che la misura del 4 per cento, non altrimenti specificata, debba intendersi riferita al tasso di interesse complessivo del mutuo.
Il cosiddetto spread rappresenta solitamente il margine di guadagno della banca che, sommato al tasso interbancario di riferimento che la banca paga per reperire la liquidità sul mercato interbancario (solitamente l'Euribor nel caso dei mutui a tasso variabile), determina il tasso di interesse applicato al mutuo.
Il criterio di calcolo indicato dalla norma non si applica qualora le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore a quella calcolata
Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano soltanto all’importo delle rate che devono essere corrisposte nel corso del 2009.
Di conseguenza, coloro che hanno stipulato mutui a tasso variabile dovranno corrispondere le rate dovute nel corso del 2009 per un importo limitato, che non potrà essere superiore all’ammontare calcolato al tasso del 4 per cento ovvero, se maggiore, alla cifra calcolata secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso.
Il comma 1-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, dispone la non applicazione degli onorari notarili,bensì del solo rimborso delle spese, all’autenticazione degli atti di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesiper acquisto, ristrutturazione e costruzione dell’abitazione principale entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento. La norma si applica ai mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria, con la finalità, tra l’altro, di escludere a carico del mutuatario alcun costo relativo alla surrogazione.
Sarà necessario fornire al notaio sia la quietanza della prima banca che il mutuo della seconda, affinché siano prodotti unitamente all’atto di surrogazione.
Rimangono a carico del cliente gli onorari per le attività aggiuntive non necessarie all’operazione, ove espressamente richieste dal cliente medesimo.
La disposizione prevede inoltre che per le formalità concernenti le operazioni di portabilità dei mutui disciplinate dall’articolo 8 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7[3] non debbano essere applicati, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, costi di alcun genere nei confronti dei clienti.
Si ricorda che il richiamato articolo 8 del d.l. n. 7 del 2007 (come modificato dall’articolo 2, comma 450, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008), in tema di portabilità del mutuo e surrogazione, stabilisce (comma 1) che in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà si surrogazione per volontà del creditore, di cui all'articolo 1202 del codice civile. In tale ipotesi di surrogazione (comma 2) il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. E’ nullo (comma 3) ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione; la nullità del patto non comporta la nullità del contratto. La ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (comma 4).
Il comma 2 dell’articolo in esame, come modificato nel corso dell’esame del decreto-legge nelle commissioni riunite V e VI, chiarisce che le disposizioni del comma 1 si applicano ai mutui per l'acquisto la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale garantiti da ipoteca, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di frazionamento da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008.
.
Si ricorda che le citate categorie catastali identificano le seguenti tipologie immobiliari urbane: A/1 abitazioni di tipo signorile; A/8 abitazioni in ville; A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico.
Il medesimo comma 2 estende l’introdotta disciplina in tema di rate dei finanziamenti a tasso variabile anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
Il
richiamato articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito in legge dalla legge 24 luglio 2008, n.
Nel caso di applicazione ai mutui così rinegoziati, l’effetto è a valere sul conto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
Il comma 3 dell’articolo in esame, modificato nel corso dell’esame in sede referente, prevede che la differenza tra gli importi dovuti dal mutuatario delle rate determinati secondo il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui sia corrisposta dallo Stato.
Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di stabilire le modalità per comunicare alle banche e agli intermediari finanziari i contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili all’Anagrafe tributaria, possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della differenza da parte dello Stato.
Si attribuisce agli operatori un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, pari alla quota di rata a carico dello Stato.
Il citato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate fissa le modalità tecniche per garantire tale credito agli operatori, nonché per effettuare il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche nell’ottica dell’emanazione dei provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali, di cui all’articolo 12, comma 9 del provvedimento in esame (v. scheda di lettura relativa all’articolo 12).
Si rileva che né nella norma né nella relazione di accompagnamento al testo originale del decreto-legge si ravvisano indicazioni in ordine alle ragioni obiettive in base alle quali l’intervento di sostegno recato dall’articolo è rivolto esclusivamente ai soggetti che hanno stipulato un mutuo a tasso variabile.
Il comma 4 esame, modificato durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, precisa che gli oneri derivanti dalla corresponsione di una quota di rata da parte dello Stato sono pari a 350 milioni di euro per il 2009 e sono coperti con le maggiori entrate derivanti dal decreto-legge in commento.
Secondo il comma 5,
come modificato durante l’esame del
provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, sia le banche che gli intermediari finanziari iscritti
negli appositi albi -questi ultimi non compresi nell’ambito applicativo delle
norme, secondo la formulazione originaria del comma
Il sito web della Banca d’Italia indica il tasso BCE per le operazioni di rifinanziamento principali al 3,25 per cento effettivo dal 12 novembre 2008.
E’ previsto inoltre che il tasso complessivo applicato in tali contratti debba essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.
Si rileva che non viene indicato dalla norma il meccanismo di indicizzazione che dovrebbe avere come base il tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento principali.
Il comma 5 prosegue stabilendo che banche e intermediari sono tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni, dovendo gli stessi trasmettere alla banca centrale, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati.
Il comma 5 punisce poi l'inosservanza delle disposizioni ivi recate e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario - TUB), prevedendo inoltre l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 145 dello stesso TUB.
Il richiamato articolo 144 del TUB prevede, al comma 1, che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, nonché dei dipendenti è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni per l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26, commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3, 114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5, del TUB o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
Il comma 2. stabilisce che le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel medesimo comma o per non aver vigilato affinché le stesse fossero osservate da altri. Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, e 112, è applicabile la sanzione prevista dal comma 1.
Il comma 3 stabilisce che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire centoventicinque milioni per l'inosservanza delle norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie.
Il comma 4 stabilisce che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, comma 4, lettera a).
Il comma 5 stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
Il
richiamato articolo 145 del TUB prevede la procedura sanzionatoria,
stabilendo che per le violazioni previste cui è applicabile una sanzione amministrativa,
Il comma 5-bis, inserito durante l’esame del provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, prevede che le eventuali minori spese a carico dello Stato per l’anno 2009 - rispetto al già previsto importo di 350 milioni – registrate all’esito dell’attività di monitoraggio dei flussi finanziari (di cui al comma 3), relativi all’assunzione da parte dello Stato di una quota delle rate dei mutui a tasso variabile, siano destinate all’ulteriore finanziamento degli assegni familiari.
Si demanda ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la destinazione di tali somme, la ridefinizione dei livelli di reddito e degli assegni dei nuclei familiari, al fine di tutelare determinati soggetti svantaggiati (famiglie numerose e portatori di handicap), nonché nell’ottica di assimilare le posizioni dei titolari di redditi di lavoro dipendente a quelle dei titolari di reddito di lavoro autonomo che si sono adeguati agli studi di settore.
Per l’analisi dell’introdotto comma 5-ter si veda la relativa scheda di lettura.
I commi da 5-quater a 5-sexies (introdotti durante l’esame del provvedimento in sede referente) estendono, a partire dal 1° gennaio 2009, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al citato articolo 144, comma 4 dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni sulla portabilità dei mutui recate dal D.L. n. 7 del 2007, come modificato dalla della legge finanziaria 2008.
L’ammontare di tali sanzioni è destinato a incrementare il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, istituito dalla legge finanziaria 2008, con una dotazione originaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (articolo 1, comma 475 della citata legge n. 244 del 2007). Si dispone che il regolamento attuativo del fondo sia emanato, con decreto del Ministero dell’economia e finanze da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
Articolo 2,
comma 5-ter
(Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 2. (Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE). |
Articolo 2. (Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread è costituito dal saggio BCE). |
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5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro. |
Il comma 5-ter, aggiunto durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, prevede l’incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di 20 milioni di euro per l’anno 2009.
Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,istituito dall’art. 11 della legge n. 431/1998, è il principale strumento previsto dalla normativa nazionale in materia di agevolazioni alle locazioni, in quanto le sue risorse sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. La dotazione del Fondo viene quantificata ogni anno dalla legge finanziaria, mentre le singole regioni ed i comuni possono mettere a disposizione ulteriori risorse.
L’ultima ripartizione
delle risorse del Fondo è stata disposta con il DM 3 settembre 2007. La legge
finanziaria
Per l’anno 2009, invece, la dotazione del citato Fondo - iscritta nel capitolo 1690 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – è pari a 161,8 milioni di euro. Per gli anni successivi la previsione è pari a 144,7 milioni di euro per il 2010 e 110,7 milioni di euro per il 2011. Rispetto alla dotazione dell’anno precedente si registra una consistente riduzione pari a -43,8 milioni di euro, nonché un trend pressoché decrescente a partire dal 2002, come risulta dalla tabella sottostante. Si nota quindi come lo stanziamento previsto dal comma in esame consente di dimezzare la riduzione citata.
Anno |
Leggi finanziarie |
Stanziamenti (mil/euro) |
2001 |
L. 23 dicembre 2000, n. 388 |
335,70 |
2002 |
L. 28 dicembre 2001, n. 448 |
249,18 |
2003 |
L. 27 dicembre 2002, n. 289 |
246,50 |
2004 |
L. 24 dicembre 2003, n. 350 |
246,01 |
2005 |
L. 30 dicembre 2004, n. 311 |
230,14 |
2006 |
L. 23 dicembre 2005, n. 266 |
310,66 |
2007 |
L. 27 dicembre 2006 n. 296 |
210,99 |
2008 |
L. 24 dicembre 2007, n. 244 |
205,59 |
2009 |
L. 22 dicembre 2008, n. 203 |
161,83 |
Si ricorda che nella
seduta del 18 dicembre 2008 l’VIII Commissione (Ambiente) della Camera ha
approvato la risoluzione 8-00024
(Martella ed altri) concernente una strategia organica per la politica della
casa, in cui, tra l’altro,
Articolo 2-bis
(Ulteriori disposizioni concernenti
contratti bancari)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 2-bis. (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari). |
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1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. |
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2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. |
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3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. |
L’articolo 2-bis, introdotto durante l’esame nelle commissioni riunite V e VI, reca la disciplina di alcune clausole relative a contratti bancari.
Nel dettaglio, il comma 1 prevede la sanzione della nullità per le seguenti tipologie di clausole:
- clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto, ove il saldo del cliente risulti a debito per un ,periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero in caso di utilizzi in assenza di fido.
La commissione di massimo scoperto[4] è il corrispettivo pagato dal cliente all’intermediario per compensare l’onere, in capo a quest’ultimo, di dover essere sempre in grado di fronteggiare l’utilizzo di somme oltre il fido accordato al cliente sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo;
- clausole – comunque denominate - che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma;
- clausole che prevedano una remunerazione all’istituto bancario indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi.
Il medesimo comma dispone che la sanzione della nullità non operi in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, ovvero il compenso per la messa a disposizione delle somme unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate.
La predeterminazione di tali elementi deve essere effettuata in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, con specifica evidenziazione e rendicontazione con cadenza massima annuale, assieme all'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.
La norma infine fa salva, comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.
Il comma 2 prevede che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali che prevedono una remunerazione, in favore della banca, che dipende dall’effettiva durata dell’utilizzo dei fondi siano comunque rilevanti, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, ai fini dell’applicazione di una serie di disposizioni:
- le norme del Codice civile (articolo 1815 c.c.) in materia di interessi usurari;
- le norme che configurano la fattispecie penale di usura, ai sensi dell’articolo 644 del Codice penale;
- le norme amministrative e penali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1996, n. 108 recante disposizioni in materia di usura (per cui cfr. infra).
Il medesimo comma
demanda al Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita
Il comma 1 dell’articolo 2 dispone che il Ministro del
tesoro, sentiti
Ai sensi del comma 2, la classificazione delle
operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata
annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti
Secondo il comma 3, le banche e gli intermediari finanziari ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi di cui supra.
Infine (comma 4) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del citato comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.
Infine, il comma 3 dell’articolo in esame stabilisce l’obbligo di adeguamento dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento, entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Si precisa che tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo per la modifica unilaterale, prevista pei contratti di durata, di tassi, prezzi e altre condizioni contrattuali, ove essa sia stata pattuita.
La norma opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile, che sancisce l’inefficacia delle condizioni generali di contratto favorevoli a chi le ha predisposte, ove esse non siano specificamente approvate per iscritto dall’altra parte.
Articolo 2-ter
(Utilizzo del risparmio per interessi
degli enti locali)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 2-ter. (Utilizzo del risparmio degli enti locali). |
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1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilità interno degli enti locali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del medesimo patto di stabilità interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale per impegni già assunti, se finanziate da risparmi derivanti: |
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a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiato nei bilanci di previsione; |
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b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti. |
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2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti sui saldi dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di cinque milioni di euro per l'anno 2009. |
L’articolo in esame, aggiunto durante l’esame in sede referente dalle Commissioni V e VI, prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l’anno 2009[5], le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti:
§ dai minori oneri per interessi che derivano dalla riduzione dei tassi di interesse sui mutui ovvero dalla rinegoziazione dei mutui stessi, se tale minore onere non risulti già conteggiato nei bilanci di previsione;
§ dai minori oneri per interessi registrati a seguito dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.
Al riguardo, si ricorda che l’articolo 11 del decreto-legge n. 159 del 2007 (legge n. 222 del 2007) ha previsto alcune disposizioni volte ad incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni.
Il comma 1 del citato articolo
I predetti contributi, disposti entro il limite di 90 milioni di euro nel triennio di riferimento, sono attribuiti a valere sul Fondo ordinario previsto all’articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 504 del 1992, mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali.
La corresponsione dei contributi si basa su una certificazione da presentare, secondo le modalità che sono state stabilite con decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2008[6].
All’attuazione delle disposizioni in esame si provvede con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Le modalità di attuazione delle disposizioni devono garantire che gli effetti da esse derivanti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, non eccedano 5 milioni di euro per l’anno 2009[7].
La disposizione in esame risulta analoga ad altre disposizioni vigenti, tutte sostanzialmente finalizzate ad agevolare, attraverso l’esclusione di alcune tipologie di spese in conto capitale dal calcolo dei saldi relativi al Patto di stabilità, la realizzazione degli investimenti infrastrutturali degli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno.
A tale riguardo, si ricorda il comma 8 dell’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), come riformulato dal comma 41 della legge finanziaria per il 2009, il quale prevede che non vengano conteggiate nel saldo di riferimento dell’anno 2007 alcune voci di entrata (nello specifico, quelle derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare) qualora le relative risorse siano destinate dagli enti locali alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito.
Analogamente, l’articolo 2, comma 41, lett. b), della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) prevede l’esclusione dal computo del saldo di alcune voci di entrata provenienti dallo Stato e le relative spese, di parte corrente e in conto capitale, sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza conseguente a calamità naturali.
Si ricorda, inoltre, che la legge finanziaria per il 2009, che reca varie modifiche ed integrazioni alla vigente disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali, ha introdotto anche alcune norme volte ad escludere l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per gli enti locali per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno - di cui all’articolo 77-bis, commi 20 e 21, del D.L. n. 112/2008[8]- nelle ipotesi in cui tale mancato rispetto sia conseguente a spese relative a nuovi interventi infrastrutturali.
In particolare:
§ l’articolo 2, comma 41, lett. f) - che inserisce il comma 21-bis nell’art. 77-bis del D.L. n. 112 - stabilisce la non applicazione delle misure sanzionatorie nel caso in cui il mancato rispetto del Patto per l’anno 2008 sia conseguente a pagamenti concernenti spese per investimenti, effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa e a fronte di impegni già regolarmente assunti entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008 (25 giugno 2008);
§
l’articolo 2, comma 48 prevede l’esclusione delle sanzioni agli enti locali qualora il
mancato rispetto del Patto sia dovuto a spese
relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del Ministero
dell’economia, approvato d’intesa con
Sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell’economia è prevista, inoltre, l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Articolo 3,
commi 1 e 8-13
(Blocco e riduzione delle tariffe)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). |
Articolo 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). |
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico. Sono fatte salve, per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo. |
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2009, è sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali l'applicazione della disposizione di cui al presente comma è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo. |
(omissis) |
(omissis) |
8. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggio sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione. |
8. Identico. |
9. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Hanno accesso alla compensazione anche le famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro. La compensazione della spesa è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 448 del 2001. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. |
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, è riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1o gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed è riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti, nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalità di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007. Nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio. |
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9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro. |
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico ai seguenti princìpi: |
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti princìpi: |
a) il prezzo dell'energia è determinato in base ai diversi prezzi di vendita offerti, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda; |
a) il prezzo dell'energia è determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda; |
b) l'Autorità può effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone dove si verificano anomalie nell'offerta o non ci sia un sufficiente livello di concorrenza; |
b) è istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura del mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d) con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità; |
c) è adottata ogni altra misura idonea a favorire una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia. |
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il Gestore del mercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità sono pubblicate con cadenza mensile; |
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d) è attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell'energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno; |
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e) è attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b) con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie. |
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10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati. |
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10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure con riferimento ai seguenti aspetti: |
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a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la negoziazione dell'energia elettrica e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i Paesi limitrofi; |
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b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti. |
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, adegua le proprie deliberazioni ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, ai seguenti princìpi e criteri direttivi: |
a) i servizi di dispacciamento vanno assicurati attraverso l'acquisto di energia dagli impianti essenziali, individuati dal gestore della rete di trasmissione nazionale, che saranno remunerati con il prezzo offerto dagli stessi impianti il giorno prima; nei casi in cui tale misura risulti economicamente inefficace, ovvero gli impianti continuino a non operare in piena concorrenza, la remunerazione del mercato dei servizi di dispacciamento è determinata dall'Autorità, in modo da assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa copertura dei costi dei produttori; |
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come individuati sulla base dei criteri fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in conformità ai princìpi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema e un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per significativi periodi di tempo; |
b) è adottata ogni altra misura idonea a favorire, nell'ambito dei servizi di dispacciamento, una maggiore concorrenza nella produzione e nell'offerta di energia. |
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali. |
12. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale, suddivide la rete rilevante in non più di tre macro-zone. |
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, può suddividere la rete rilevante in non più di tre macro-zone. |
13. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente Consiglio dei Ministri. |
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina è adottata, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. |
L’articolo 3 reca disposizioni finalizzate a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese.
In tale ottica, il comma 1 sospende - dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sino a tutto il 2009 - l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici. Con una precisazione introdotta dalle Commissioni V e VI si è previsto che sono fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione di tali diritti, contributi o tariffe.
Fanno eccezione rispetto a tale sospensione:
§ i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;
§ le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell’energia elettrica e del gas (il riferimento a questi ultimi settori è stato inserito nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni V e VI).
Per il settore autostradale e per i settori dell'energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell’articolo in esame.
Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali, l'applicazione della predetta sospensione è rimessa all'autonoma decisione dei competenti organi di governo.
Il comma 8 prevede il monitoraggio, da parte dell’Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG), sull'andamento dei prezzi relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale nel mercato interno, tenendo in considerazione la diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.
Entro il 28 febbraio 2009, la stessa Autorità adotta le misure e formula ai Ministri competenti le proposte necessarie per assicurare che le famiglie fruiscano dei vantaggi derivanti dalla diminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi.
Si segnala che in data 10 aprile 2008 è stato firmato dal Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Alessandro Ortis e dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, Antonio Lirosi, un Protocollo d’intesa per intensificare la collaborazione fra le due istituzioni nel monitoraggio dei prezzi dell’elettricità e del gas, in uno scenario in cui le tensioni internazionali sui prezzi delle materie prime energetiche producono impatti significativi sui costi del sistema produttivo italiano e delle famiglie.
L’elemento cardine della collaborazione fra l’Autorità e il Garante riguarderà l’attivazione di specifiche iniziative e verifiche, il cui coordinamento operativo sarà assicurato da un gruppo di lavoro congiunto, che si avvarrà anche delle segnalazioni dei cittadini e delle associazioni dei consumatori presso le due istituzioni.
Il comma 9, integrato e modificato nel corso dell’esame presso le Commissioni V e VI, in primo luogo estende l’accesso alla tariffa elettrica agevolata introdotta dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007 (cfr. infra)anche ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
Si osserva che non è chiara la portata normativa della disposizione, dal momento che il menzionato decreto del 28 dicembre 2007 già riconosce la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica anche ai clienti in gravi condizione di salute. In particolare, l’articolo 3 riconosce tale compensazione ai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica, al fine di compensare la maggiore onerosità connessa all'utilizzo di dette apparecchiature.
Andrebbe quindi chiarito se la disposizione non intenda invece estendere ai clienti in gravi condizioni di salute le stesse agevolazioni tariffarie previste dall’articolo 2 del menzionato decreto per i clienti domestici in condizioni di disagio economico (riduzione della spesa dell'utente medio indicativamente del 20%).
Lo stesso comma introduce - a decorrere dal 1° gennaio 2009 - un regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas (cd. bonus gas) che si affianca a quello gia previsto per il settore elettrico.
Bonus elettrico
La tutela dei clienti domestici in particolari condizioni di disagio costituisce uno dei cardini della riforma del sistema tariffario dell’elettricità conseguente alla completa liberalizzazione del settore elettrico (dal lato della domanda) avviata a partire dal 1° luglio 2007. La riforma a tutela dei clienti domestici in particolari condizioni di disagio ha richiesto l’intervento congiunto e coordinato del Governo che ha provveduto, con il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, alla definizione dei criteri di individuazione dei soggetti aventi diritto alla compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di elettricità e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per quanto riguarda la definizione delle tariffe.
Il decreto del 28 dicembre 2007[9] del Ministro dello sviluppo economico ha provveduto alla definizione dei criteri e modalità per l’applicazione di tariffe elettriche agevolate (bonus) per soggetti economicamente svantaggiati e in particolari condizioni di salute, in attuazione di quanto disposto dalla legge finanziaria 2006 (L. n. 266/05, art. 1, comma 375[10]), nonché dal decreto-legge 18 giugno del 2007, n. 73[11], per superare il sistema agevolativo allora in vigore nel quale l'agevolazione del prezzo dell'energia (detta "fascia sociale") non veniva riservata a chi si trovava in reali condizioni di disagio economico, ma era riconosciuta a tutti i clienti con bassi consumi. Pertanto le famiglie numerose, e con redditi bassi, superando la soglia di consumo determinata per lo sconto, perdevano il diritto all'agevolazione, mentre famiglie composte da una o due persone, con bassi consumi, ne godevano appieno.
La definizione della compensazione spetta all’Autorità per l'energia elettrica ed il gas, che vi provvede nell'ambito della revisione dell'ordinamento tariffario per i clienti domestici del settore elettrico
Si ricorda che l’art. 46, comma 1-bis, del DL 31 dicembre 2007, n. 248[12] ha prevista l’applicazione anche al settore del gas delle disposizioni di cui al citato comma 375 che prevedeva, appunto, la definizione con decreto ministeriale dei criteri per l’applicazione di tariffe elettriche agevolate ai clienti economicamente svantaggiati.
Secondo quanto disposto dal decreto 28 dicembre
Il bonus sociale si applica in favore di:
- clienti domestici, intestatari di una fornitura elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 kW, in condizioni di disagio economico con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 7.500 euro annui (si tratta di un indicatore che permette di misurare la condizione economica delle famiglie, tenendo conto del reddito, del patrimonio mobiliare-immobiliare e delle caratteristiche di numerosità e tipologia. E’ già ampiamente utilizzato per l’accesso ad altre prestazioni a carattere sociale, soprattutto a livello locale. A titolo puramente esemplificativo, un nucleo familiare composto da padre, madre e due figli, monoreddito, in affitto e senza ulteriori disponibilità patrimoniali, rientra nella soglia ISEE di 7.500 con reddito annuo lordo fino a circa 23.400 euro);
- clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche necessarie per la loro esistenza in vita e alimentate ad energia elettrica.
Il valore del ‘bonus’ sarà differenziato a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare (60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4). A regime, si stima che potranno beneficiare della compensazione sociale circa 5 milioni di clienti disagiati, ai quali saranno assegnati, nel complesso circa 384 milioni di euro l’anno. Un ulteriore bonus fino a 150 euro è destinato ai cittadini utilizzatori di macchinari salvavita energivori.
Gli oneri derivanti dalla compensazione sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (ovvero i costi sostenuti per gli interventi effettuati sul sistema elettrico nel suo complesso per realizzare finalità di interesse dell’intera collettività individuate dal Governo). Per la copertura dei suddetti oneri l'AEEG istituisce un’apposita componente tariffaria applicata alla generalità dell'utenza, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico[13].
Le modalità applicative per l’attivazione del nuovo regime di tutela sociale sulle bollette dell’energia elettrica ai clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, sono state emanate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con le delibere ARG/elt 117/08 del 6 agosto 2008 e ARG/elt 152/08.
Il sistema sarà pienamente operativo dal gennaio 2009 e prevede che il godimento del bonus possa essere anche retroattivo per tutto il 2008, per le richieste effettuate entro il 28 febbraio 2009 (delibera ARG/elt 117/08).
Per accedere alle compensazioni i clienti domestici possono presentare domanda al Comune di residenza fornendo gli elementi informativi (dati anagrafici, alcuni dati contenuti nella bolletta, attestazione ISEE, ecc.). I moduli sono reperibili sia sul sito dell’Autorità che presso i comuni.
Per l'accesso alla compensazione relativamente all'anno 2009 e, retroattivamente all'anno 2008, si deve presentare richiesta entro il 28 febbraio 2009.
Nel caso di persone in gravi condizioni di salute, la richiesta deve essere corredata del certificato ASL che attesta le condizioni di salute di uno dei componenti del nucleo familiare tali da richiedere l'uso delle apparecchiature medico-terapeutiche ad alto consumo di energia.
Il Comune rilascia al cliente un certificato che riconosce la titolarità a godere della compensazione e provvede a comunicare all'impresa distributrice di energia elettrica le informazioni necessarie ad attivare l'agevolazione, applicata dal secondo mese successivo alla comunicazione del Comune.
La compensazione della spesa, che tiene conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali (precisazione introdotta dalle Commissioni V e VI), viene riconosciuta in modo differenziato in relazione alle diverse zone climatiche ed in forma parametrata al numero di componenti la famiglia, in modo tale da produrre una riduzione della spesa dell'utente medio, al netto delle imposte, indicativamente del 15%.
La procedura di accesso al bonus gas prevede la presentazione di un'apposita richiesta al comune di residenza secondo le modalità stabilite per l’accesso alle tariffe elettriche agevolate (cfr. supra).
La norma dispone che gli oneri derivanti dalla compensazione siano coperti, nelle regioni a statuto ordinario, con le risorse stanziate ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 26/2007 e dell’art. 14, comma 1, della legge n. 448/2001. Una modifica apportata dalle Commissioni V e VI prevede che, per il solo 2009, continui ad essere destinata alle finalità di cui dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 26/2007 la somma di 47 milioni di euro.
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità) all’art. 2, comma 3, concernente interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, stabilisce che a decorrere dal 2009 i relativi stanziamenti siano quantificati in tabella C della legge finanziaria (art. 11, co. 3, lett. d), L. 5 agosto 1978, n. 468). Il comma 4 dello stesso articolo dispone conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, l’abrogazione del richiamato art. 14 della legge 448/2001 (finanziaria 2002) disciplinante a sua volta la riduzione dell’imposta di consumo sul gas metano e contenente la previsione della quantificazione degli stanziamenti in tabella C a decorrere dal 2005.
Le suddette risorse di bilancio, come risulta dalla relazione tecnica che accompagna il d.d.l. di conversione in esame, sono iscritte nella tabella C del disegno di legge AS 1209 (finanziaria per il 2009) sotto la dicitura “art. 14, comma 1, legge 448/2001” (MEF), e ammontano a 96,5 milioni di euro per il 2009, 88,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Lanorma stabilisce che qualora le risorse dovessero risultare insufficienti a coprire gli oneri derivanti dalle agevolazioni, la parte mancante deve essere posta a carico dei titolari di utenze non domestiche mediante l’istituzione, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di un’apposita componente tariffaria destinata ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio del settore elettrico. All’AEEG è altresì demandata la definizione delle altre misure tecniche necessarie per l’attribuzione del bonus gas.
Riguardo alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, si segnala che l’art. 16 del d.d.l. AS 1195 ("Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"), approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato, ne dispone la soppressione prevedendo il trasferimento della gestione delle relativa attività (oltre che le risorse strumentali, finanziarie e di personale) all’Acquirente unico S.p.a., fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici S.p.a. (GSE).
Il comma 9-bis, introdotto dalle Commissioni V e VI, riconosce come destinatarie delle tariffe elettriche agevolate e della compensazione della spesa per la fornitura di gas anche le famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20 mila euro.
Si ricorda che l’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è lo strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata e che viene calcolato sulla base della composizione del nucleo famigliare, dei redditi percepiti e dal patrimonio immobiliare e mobiliare posseduto da ciascun componente.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109[14], modificato dall’art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2008 (L. 244/07) individua criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche (articolo 1). In particolare, il comma 3-bis, attribuisce alle autorità competenti in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la facoltà di utilizzare l'indicatore della situazione economica equivalente calcolato dall'I.N.P.S. per la eventuale definizione di condizioni agevolate di accesso ai servizi di rispettiva competenza. Ai fini della determinazione dell’ISEE rilevano, ai sensi dell’articolo 2, la composizione del nucleo familiare, la somma dei redditi percepiti dal nucleo familiare e la situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare. Con riferimento a ciascuna prestazione sociale, l’ente erogatore può prevedere ulteriori requisiti necessari che comunque si aggiungono a quelli previsti per il rilascio dell’attestazione ISEE (articolo 3).
I commi da 10 a 13 intervengono in materia di disciplina del mercato elettrico e di dispacciamento dell’energia elettrica.
In particolare il comma 10, modificato dalle Commissioni V e VI, in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effetti anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire minori oneri per le famiglie e le imprese riducendo il prezzo dell’energia elettrica, detta alcuni principi a cui, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Ministero dello sviluppo economico deve conformare la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi di attuazione (compreso il termine finale del processo di adeguamento di cui alla lettera a): cfr. infra), dopo aver consultato l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
Tali principi prevedono:
a) la determinazione del prezzo dell'energia, al termine del processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti, sulla base dei diversi prezzi di vendita offerti sul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal gestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;
b) l’istituzione, in sede di prima applicazione, di un mercato infragiornaliero dell’energia, in sostituzione dell’attuale mercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato del giorno prima e l’apertura del mercato dei servizi di dispacciamento, con la partecipazione di tutti gli utenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell’energia sarà determinato in base ad un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità;
c) il mantenimento, da parte del Gestore del mercato elettrico, della riservatezza sulle informazioni relative alle offerte di acquisto e vendita per 7 giorni al massimo, fatti salvi i casi in cui sussista un obbligo di comunicazione. La pubblicazione delle informazioni sugli impianti abilitati e le reti, sulle loro manutenzioni e indisponibilità avrà cadenza mensile;
d) l’attuazione della riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la cui gestione è affidata al concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento, al fine di consentire di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la sicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamento sono assicurati attraverso l’acquisto delle risorse necessarie dagli operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo dell’energia sarà determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per le offerte ai prezzi più bassi fino al completo soddisfacimento del fabbisogno;
e) l’attuazione dell’integrazione funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento, favorendo una maggiore flessibilità operativa ed efficienza economica attraverso un meccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.
In sostanza, rispetto al testo iniziale, la modifica più rilevante introdotte al comma 10 nel corso dell’esame in sede referente, per quanto riguarda i principi a cui deve conformarsi la disciplina del mercato elettrico, consiste nella previsione che il meccanismo di formazione dei prezzi di cui alla lettera a), basato sul prezzo dichiarato (pay as bid), si applicherà solamente al termine di un processo di adeguamento disciplinato dalle lettere seguenti del medesimo comma. Tale processo di adeguamento è caratterizzato, in particolare, dall’istituzione di un mercato infragiornaliero dell’energia in sostituzione dell’attuale mercato di aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, nonché dall’integrazione sul piano funzionale del mercato infragiornaliero con il mercato dei servizi di dispacciamento.
Il comma 10-bis, introdotto dalle Commissioni V e VI, dispone che il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al Governo, adotti misure di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato per promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
Si ricorda che, nel testo iniziale del decreto in esame, era prevista invece la possibilità da parte dell'AEEG di effettuare interventi di regolazione asimmetrici, di carattere temporaneo, nelle zone con anomalie nell'offerta o con insufficiente livello di concorrenza (comma 10, lettera b)).
Il comma 10-ter, introdotto dalle Commissioni V e VI, prevede l’invio di una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell’energia da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2009. Tale segnalazione, che viene resa pubblica, può contenere anche proposte per il miglioramento dell’organizzazione dei mercati, per la promozione della concorrenza e per l’eliminazione di eventuali anomalie del mercato. Entro il mese di gennaio dell’anno successivo, il Ministro dello sviluppo economico può adottare uno o più decreti sulla base di tali proposte dell’AEEG, in particolare riguardo a misure per:
§ promuovere l’integrazione dei mercati regionali europei dell’energia elettrica, anche tramite piattaforme comuni per la negoziazione e l’allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i paesi limitrofi;
§ sviluppare i mercati a termini fisici e finanziari dell’energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, per garantire un’ampia partecipazione degli operatori, un’adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.
Il mercato elettrico in Italia nasce per effetto del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nell’ambito del processo di recepimento della direttiva comunitaria sulla creazione di un mercato interno dell’energia (96/92/CE).
Per quanto concerne la disciplina del mercato elettrico[15], si ricorda che con decreto del 19 dicembre 2003 il Ministro delle attività produttive ha emanato il Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, che ha attribuito al Gestore del mercato elettrico (GME) a partire dall’8 gennaio 2004, la responsabilità delle proprie funzioni relativamente all’organizzazione e alla gestione economica del mercato elettrico. Il testo integrato è stato modificato da ultimo, con il decreto del 17 settembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, che ha introdotto il mercato a termine fisico dell’energia elettrica con obbligo di consegna e ritiro (MTE), nonché la previsione del ruolo di controparte centrale del GME anche per le contrattazioni concluse sul Mercato dei certificati verdi.
Si ricorda che dal 31 marzo 2004 è
attiva in Italia
A partire dal gennaio 2005 è stata avviata la partecipazione attiva della domanda: tutti i clienti idonei[16] (cioè i clienti che hanno il diritto di contrattare liberamente le condizioni di fornitura di energia elettrica) hanno la facoltà di acquistare l’energia elettrica di cui necessitano direttamente in Borsa.
A partire da tale data non sono più solo i produttori a stabilire quantità di energie associate a determinati prezzi, ma che anche gli utilizzatori, in qualità di compratori, che possono comunicare a che prezzo sono disposti a comprare energia elettrica. L’incontro di queste due dinamiche stabilisce il prezzo.
Attualmente nella Borsa elettrica (Italian Power Exchange – Ipex) il meccanismo di formazione del prezzo è il prezzo marginale di equilibrio (system marginal price). Il meccanismo di formazione dei prezzi delineato dal punto a) del comma in esame e da realizzarsi al termine del periodo di adeguamento, invece, è quello di tipo basato sul prezzo dichiarato (pay as bid).
Con riferimento alla struttura del mercato elettrico, esso si articola nel Mercato elettrico a pronti e Mercato elettrico a termine. A sua volta, il Mercato elettrico a pronti si articola in:
Il comma 11, modificato dalle Commissioni V e VI, detta i principi e i criteri direttivi ai quali l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) dovrà adeguare le proprie deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica, entro il termine previsto dal precedente comma 10 (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) e per le stesse finalità ivi indicate: riduzione degli oneri per le famiglie e le imprese e riduzione del prezzo dell'energia elettrica.
Si ricorda che l’attività di dispacciamento, consistente nella gestione dei flussi di energia sulla rete in modo che l'offerta e la domanda siano sempre in equilibrio, garantendo così la continuità e la sicurezza della fornitura del servizio, è svolta da Terna S.p.a., la società principale proprietaria della rete di trasporto nazionale (98,3%) per effetto del DPCM 11 maggio 2004, subentrata al GRTN. Terna è concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento riservate allo Stato. Le regole per la valorizzazione dell'energia di sbilanciamento (ovvero l’energia che eccede l'energia programmata, che invece è valorizzata nel mercato del giorno prima) che si determina nel mercato del dispacciamento sono stabilite dalla delibera dell'Autorità n. 111/06[17].
I principi e i criteri direttivi dettati dal comma in esame sono di seguito elencati:
§ obbligo di presentazione di offerte nei mercati da parte di soggetti che dispongono di impianti o raggruppamenti di impianti essenzialiper il fabbisogno dei servizi di dipacciamento – come individuati secondo criteri fissati dall’AEEG conformemente ai presenti principi – alle condizioni stabilite dalla stessa Autorità, che provvede a predisporre meccanismi volti a garantire la minimizzazione degli oneri per il sistema ed un'equa remunerazione dei produttori. Sono ritenuti essenzialiper il fabbisogno dei servizi di dispacciamento gli impianti che risultano indispensabili, sotto il profilo tecnico e strutturale, per risolvere congestioni di rete o per mantenere adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per periodi di tempo significativi;
§ adozione di misure atte a migliorare l’efficienza del mercato dei servizi per il dispacciamento, l’incentivazione della riduzione del costo di approvvigionamento dei suddetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivo per i clienti finali.
Il comma 12, modificato dalle Commissioni V e VI, consente la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone, cui potrà provvedere il Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’AEEG, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame.
Si evidenzia che nel comma in esame la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone viene prevista in via solamente eventuale, affidandola ad una decisione discrezionale del Ministro dello sviluppo economico, mentre il testo iniziale del decreto prevedeva un obbligo per l’AEEG di effettuare tale suddivisione.
Si ricorda che con una recente delibera (ARG/elt n.
116/08) l’AEEG ha parzialmente approvato una proposta di suddivisione della
rete rilevante in zone predisposta da Terna S.p.a. per il triennio 2009-
Nell’ambito del procedimento istruttorio per la valutazione della proposta di Terna di revisione del numero e dell’estensione delle zone nel mercato elettrico, l’AEEG ha redatto un documento (DCO 24/08,Fondamenti e razionali delle zone: impatto potenziale sul mercato elettrico) con il quale ha inteso portare a conoscenza di operatori, consumatori e soggetti interessati, benefici e criticità che il sistema zonale mantiene nel mercato elettrico italiano, alla luce di quattro anni di operatività del medesimo mercato.
Infine il comma 13, modificato dalle Commissioni V e VI, stabilisce che, decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa disciplina venga transitoriamente adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Si osserva che andrebbe valutato se sia congruo il riferimento anche al comma 12, dal momento che in tale comma la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone sembra prevista in via solamente eventuale, affidandola ad una decisione discrezionale del Ministro dello sviluppo economico.
Articolo 3,
commi 2-7
(Pedaggi autostradali)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). |
Articolo 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). |
2. Ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi tariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a decorrere dal 1o maggio 2009. |
2. Identico. |
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali. |
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali. |
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 è altresì sospesa la riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1o gennaio 2009, così come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
4. Identico. |
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» è aggiunto il seguente periodo: |
5. Identico. |
«Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.». |
|
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi; |
a) identica; |
b) i commi 87 e 88 sono abrogati; |
b) identica. |
c) il comma 89 è sostituito dal seguente: «All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: |
6-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: |
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende applicare nonché la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Il provvedimento motivato può riguardare esclusivamente le verifiche relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi, nonché alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.»; |
a) identica; |
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. |
b) identica. |
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati nelle convenzioni;». |
7. Identico. |
Il comma 2, ferma restando la piena efficacia e validità delle previsioni tariffarie contenute negli atti convenzionali vigenti, prevede la sospensione fino al 30 aprile 2009 degli incrementi tariffari autostradali relativi all’anno 2009. Tali aumenti saranno invece applicati a decorrere dal 1° maggio 2009.
Il comma 3 prevede che, entro il 30 aprile 2009, con apposito DPCM, siano approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
Lo stesso comma
disciplina le modalità di emanazione
del citato decreto, stabilendo che esso debba essere redatto su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio
Il comma 4 prevede, sempre fino al 30 aprile 2009, anche la sospensione della riscossione dell'incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1° gennaio 2009, così come stabilito dall'art. 1, comma 1021, della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006).
Nella relazione tecnica viene segnalato che tale disposizione “comporta minori entrate nell’importo di 87 milioni di euro per l’ANAS”.
Relativamente al richiamato comma 1021 della legge finanziaria 2007, si ricorda che esso ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade. L’importo del sovrapprezzo è pari:
a) per
le classi di pedaggio A e B, a 2 millesimi di euro a chilometro dal 1° gennaio
b) per
le classi di pedaggio 3, 4 e
Lo stesso comma dispone che i conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa., quale corrispettivo forfetario delle sue prestazioni volte ad assicurare l'adduzione del traffico alle tratte autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in gestione alla stessa ANAS Spa, nonché che conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.
Il comma 5 integra il disposto dell’art. 8-duodecies, comma 2, del DL n. 59/2008, aggiungendo un periodo volto a consentire alle società concessionarie, ove ne facciano richiesta, di concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio.
Relativamente all’art. 8-duodecies del citato DL n. 59/2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101), si ricorda che con tale articolo è stata modificata la disciplina relativa alle convenzioni dell’Anas S.p.A., introdotta dall'articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286). Con tale modifica si è avuta l’approvazione ex lege di tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.A. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 59/2008 (tra le quali Autostrade per l’Italia).
In proposito, si ricorda che nel corso dell’audizione presso la 13a Commissione del Senato[18] il Presidente dell’Anas si è soffermato sui vantaggi[19] della convenzione perfezionata con Autostrade per l’Italia e sulle modalità di funzionamento della nuova formula utilizzata per il calcolo delle tariffe che - a suo avviso - risulterebbero più vantaggiose per gli utenti, anche rispetto a quanto previsto in altri ordinamenti europei. In particolare il Presidente ha espresso, offrendo una serie di dati tecnici, un “giudizio favorevole sul contenuto delle nuove convenzioni uniche approvate ed in particolare su quella con Autostrade per l’Italia, con specifico riguardo al nuovo meccanismo di determinazione delle tariffe in essa previsto. La necessità di tenere conto dei vincoli posti dalla convenzione previgente, anche alla luce di una pronuncia del Consiglio di Stato, ed i nuovi criteri, rendono il nuovo meccanismo di determinazione delle tariffe più vantaggioso rispetto a quanto in precedenza previsto. Sulla base di proiezioni attendibili è possibile infatti stimare un minore incremento dell’aumento tariffario di almeno il 6 per cento nel quinquennio prossimo, rispetto agli oneri che sarebbero derivati in conseguenza dell’applicazione della formula previgente di calcolo delle tariffe”.
Su quest’ultimo punto analoghe considerazioni sono state svolte dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo cui “il nuovo meccanismo tariffario che prevede il recupero a fine di ciascun anno del 70% dell’inflazione reale comporta in realtà un risparmio in termini tariffari del 6% a fine quinquennio di regolazione. La vecchia convenzione di Autostrade, infatti, prevedeva il recupero a fine anno dell’inflazione programmata e a fine quinquennio il recupero del 100% dell’inflazione reale oltre agli interessi sulla parte non corrisposta. Tale meccanismo è peraltro in linea con i maggiori paesi europei nei quali è previsto il recupero annuale dell’inflazione reale anche fino alla misura del 100% (Francia: 70%; Portogallo: 90%; Spagna: 100%)”.
Si ricorda, peraltro, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sollevato alcune perplessità - con la segnalazione AS 455[20] - circa “gli effetti distorsivi derivanti dalla modalità di regolamentazione delle tariffe autostradali” prevista nella citata convenzione unica. In particolare, in relazione alla sottrazione al confronto concorrenziale l’Autorità ribadisce, tra l’altro, i seguenti principi:
- il ricorso a procedure ad evidenza pubblica per aggiudicare il diritto temporaneo di servire il mercato (concorrenza per il mercato) rappresenta “il metodo più idoneo per creare meccanismi concorrenziali artificiali in settori, come la costruzione e gestione delle tratte autostradali, con le caratteristiche di monopolio naturale”;
- l’introduzione di forme di concorrenza comparativa, rendendo possibile il confronto delle prestazioni economiche di imprese che gestiscono tratte omogenee e che operano pertanto in condizioni “simili”, rafforza l'efficacia dei meccanismi di incentivazione a disposizione del regolatore.
Inoltre, l’Autorità auspica che il sistema prescelto di adeguamento delle tariffe sia definito in modo tale da garantire la massima efficienza produttiva ed allocativa, così che i benefici in termini di minori costi possano tradursi in tariffe più basse per i consumatori.
Tali riflessioni sono state ribadite nel corso dell’audizione presso
Il periodo aggiuntivo introdotto dal comma 5 dell’articolo in commento prevede quindi che la formula del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio sia basata:
§ su di una percentuale fissa, per l'intera durata della convenzione, dell'inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati;
§ sulleseguenti componenti per la specifica copertura degli investimenti:
- quelli di cui all'art. 21, del DL n. 355/2003, vale a dire quelli contenuti nel piano degli investimenti allegato alle convenzioni, ivi incluso l’eventuale piano di interventi aggiuntivi;
- quelli nuovi, come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39;
Si ricorda che con la delibera CIPE 26 gennaio 2007, n. 1 è stata approvata la «Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale». Tale direttiva prevede modalità e criteri omogenei per la redazione delle convenzioni, specifica le modalità applicative del sistema tariffario nel settore autostradale, prevede la remunerazione degli investimenti dei concessionari in proporzione all’effettivo stato di avanzamento del progetto, e disciplina l’aggiornamento del piano economico finanziario al termine di un periodo quinquennale. La successiva delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 39[21], ha sostituito integralmente la delibera n. 1 del 2007 ed il documento tecnico alla stessa allegato, definendo in termini più precisi il suo ambito di applicazione e per il resto confermando sostanzialmente le disposizioni della precedente direttiva.
Ai sensi del punto 2.5 dell’allegato[22] alla citata delibera, vengono definiti nuovi investimenti “le opere incluse nelle convenzioni accessive a concessioni autostradali affidate successivamente alla data del 3 ottobre 2006, di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nonché gli investimenti inclusi nelle convenzioni e negli eventuali atti aggiuntivi vigenti alla stessa data ma non ancora inseriti nei piani economico-finanziari”.
- quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.
Ai sensi del punto 2.6 dell’allegato alla delibera CIPE n. 39/2007, il parametro X “è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all’inizio di ogni periodo regolatorio e costante all’interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l’assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell’incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione”.
Come sottolineato da più parti, la formula semplificata prevista dal comma in esame sembra ricalcare quella prevista dalla nuova convenzione unica con Autostrade per l’Italia (ASPI). La norma in commento consente quindi di estendere anche alle altre concessionarie che ne facciano richiesta, la formula tariffaria utilizzata da ASPI.
Si osserva peraltro che la formulazione del testo non chiarisce esplicitamente che la modifica si riferisce a tutte le concessionarie autostradali e non solo a quelle che avevano già sottoscritto gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 59 del 2008.
Il comma 6 provvede a modificare in più parti i commi dell’art. 2 del D.L. n. 262/2006 con cui, nel corso della XV legislatura, era stata ridisegnata l’articolazione delle funzioni dell’ANAS quale soggettoconcedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali. Le modifiche recate dal comma in esame prevedono:
a) la soppressione degli ultimi due periodi del comma 84;
Si ricorda che gli ultimi due periodi del comma 84 prevedono che qualora non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82 (vale a dire, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione), il concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta di convenzione e che qualora il concedente ritenga di non accettare la proposta, si provvede all’estinzione del rapporto concessorio, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.
b) l’abrogazione dei commi 87 e 88;
I commi 87 e 88 prevedono l’estinzione del rapporto concessorio nei seguenti casi:
- il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del piano finanziario ovvero della revisione della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, non convenga sulla convenzione unica;
- ANAS S.p.A. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della proposta di convenzione.
Il comma 87 prevede, altresì, che in tali casi ANAS S.p.A. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara e che nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale.
Relativamente alle lettere a) e b) in commento, si fa notare che probabilmente la ragione delle soppressioni e abrogazioni previste risiede nella necessità di eliminare norme su cui da più parti sono state espresse riserve[23].
Il comma 6-bis[24] novella il citato articolo 21 del D.L. n. 355/2003, riguardante la procedura per l’approvazione delle variazioni tariffarie.
La riscrittura operata dal comma in esame conferma l’abrogazione (già prevista dal comma 89, lettera b), del citato articolo 2 del D.L. n. 262/2006) dei commi 1, 2 e 6 dell’art. 21 del DL n. 355/2003, mentre provvede a riscrivere il testo del comma 5 del medesimo articolo 21.
Il nuovo testo del comma 5 prevede una semplificazione che si esplica, nella sostanza, in un accorpamento (e in una riduzione dei termini previsti per le varie fasi dell’iter) delle due procedure previste dal testo previgente per l’approvazione delle variazioni tariffarie annuali, come risulta dallo schema seguente:
Nuovo testo (procedura unica) |
Testo previgente (due distinte procedure) |
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entro il 31 ottobre |
entro il 30 settembre |
entro il 31 ottobre |
Il concessionario provvede a comunicare al concedente: - le variazioni tariffarie che intende applicare; - la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. |
Il concessionario comunica al concedente le variazioni tariffarie che intende applicare. |
In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. |
nei successivi 30 giorni |
nei successivi 45 giorni |
nei successivi 30 giorni |
Il concedente, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. |
Il concedente, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze. |
Il concedente, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze. |
nei successivi 15 giorni |
nei successivi 30 giorni |
nei successivi 30 giorni |
I citati Ministri, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato. |
I citati Ministri, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato. |
I citati Ministri, di concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato. |
Nel nuovo testo previsto dal comma in esame viene poi introdotto un periodo volto a disciplinare il contenuto del provvedimento motivato, che può riguardare esclusivamente le verifiche relative:
- alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale e dei relativi conteggi;
- alla sussistenza di gravi inadempienze delle disposizioni previste dalla convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugno precedente.
Si osserva che la lettera b) del comma 6-bis in esame, che abroga alcuni commi dell’articolo 21 del D.L. n. 355/2003, appare superflua in quanto tali commi sono già stati abrogati dall’articolo 2, comma 89, del D.L. n. 262/2006.
Il comma 7 prevede la riscrittura della lettera b) del comma 5 dell’art. 11 della legge n. 498/1992, come modificato dall'art. 2, comma 85, del DL n. 262/2006.
Si ricorda che il comma 85 dell’art. 2 del DL n. 262/2006 ha novellato il comma 5 dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, elencando, tra gli obblighi cui sono soggette le società concessionarie autostradali, anche quello (previsto dalla lettera b) di “mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale, come individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture”.
La modifica in esame attribuisce l’individuazione dei requisiti di solidità patrimoniale che le concessionarie devono garantire, non più ad un decreto interministeriale, ma alle convenzioni.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). |
Articolo 3. (Blocco e riduzione delle tariffe). |
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13-bis. Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dell'imposta provinciale di trascrizione. |
Il comma 13-bis, introdotto nel corso dell’esame del decreto nelle commissioni riunite V e VI, riduce a 50 euro, dall’originaria misura di 150,80 euro, l’imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l’iscrizione al PRA di ipoteche convenzionali o per il residuo prezzo sui veicoli.
Anche la cancellazione delle suindicate ipoteche è esente dalla medesima imposta.
Si ricorda che l’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[25] ha attribuito alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999. E’ stato demandato ad un decreto del Ministro delle finanze di stabilire le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.
Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla tabella allegata al D.M. 27 novembre 1998, n. 435.
Nel dettaglio, l'importo base nazionale ammonta a 150,81 euro per gli autoveicoli nuovi, usati con potenza effettiva del motore fino a 53 kilowatt e usati rivenduti con atti soggetti a Iva; gli esemplari usati più potenti sono soggetti ad una tassazione di 3,5119 euro a kilowatt.
Articolo 4,
commi 1-1-bis
(Fondo per il credito per i nuovi nati)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 4. (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale). |
Articolo 4. (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale). |
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato
nell'anno di riferimento è istituito presso |
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato
nell'anno di riferimento è istituito presso |
|
1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 è
altresì integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la
corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di
nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di
malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. |
Il comma 1 dell’articoloin esame è volto ad agevolare l’accesso al credito per le famiglie con un
figlio nato o adottato nel periodo 2009-
Al Fondo è concessa una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011: alla copertura del relativo dell’onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.
Viene poi demandata ad un apposito decreto non regolamentare emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle disposizioni riguardanti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo e di rilascio ed operatività delle garanzie.
Si deve rammentare che il decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223 (articolo 19, comma 1) ha istituito presso
Tale fondo è espressamente finalizzato a:
- realizzare e promuovere interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali;
- supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia.
Successivamente l’articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha disposto un ulteriore stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Tali risorse devono essere utilizzate per le seguenti finalità:
- istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore;
- iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;
- iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
- iniziative di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia ;
- valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;
- sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.
La citata legge finanziaria per il
- finanziare un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
- realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;
- promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
Al riparto delle risorse per il 2007, pari a 220 milioni di euro, si è provveduto con il decreto ministeriale 2 luglio 2007.
Successivamente, il decreto ministeriale del 19
dicembre
Da ultimo, la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) ha ampliato il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo, con particolare riferimento alla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.
Un decreto ministeriale del 22 gennaio
Si ricorda, infine, che l’articolo 46-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n.
Si ricorda infine che
Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, integra, per il 2009, il “Fondo per il credito per i nuovi nati” di 10 milioni di euro. L’integrazione è disposta per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o con bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori delle malattie rare di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
L’articolo 5 del decreto legislativo 124/1998 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) ha stabilito che con due distinti regolamenti sono individuate, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti (lett. a)) e le malattie rare (lett. b)) che danno diritto a prestazioni sanitarie in regime di esenzione. Con il D.M. 18 marzo 2001, n. 279 è stato adottato il Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie.
Le disposizioni in commento specificano, inoltre, che, in ogni caso, l’ammontare complessivo dei contributi per il 2009 non deve superare il predetto importo di10 milioni di euro.
Articolo 4,
comma 2
(Disposizioni per i volontari del
servizio civile nazionale)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 4. (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale). |
Articolo 4. (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale). |
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti: |
2. Identico. |
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi. |
|
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. |
|
4-ter. Dal 1o gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1o gennaio 2009». |
|
Il comma 2 interviene in materia di riconoscimento del periodo di servizio
civile ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e
privato. In particolare, viene riscritto il comma 4 dell’articolo 9 del D.Lgs.
5 aprile 2002, n. 77[27], prevedendo che siano riscattabili i periodi
corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio
La norma riguarda i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, gli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e quelli della gestione separata[28] di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[29].
La domanda indicata al presente comma viene presentata secondo le modalità disciplinate all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338[30]. Tale norma prevede che nelle ipotesi di omesso versamento dei contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti il datore di lavoro può chiedere all’INPS la costituzione di una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. A tal fine, il datore di lavoro deve esibire all’INPS documenti di data certa dai quali possano evincersi l’effettiva esistenza e durata del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione corrisposta al lavoratore. In ogni caso, il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro, salvo il risarcimento del danno, sempre ché fornisca all’INPS le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione. In ogni caso per la costituzione della rendita il datore di lavoro o il lavoratore devono versare la riserva matematica calcolata sulla base di precise tariffe[31]
La norma in commento introduce poi due ulteriori commi all’articolo 9 del D.Lgs. n. 77/2002. Il comma 4-bis prevede che gli oneri da riscatto possano essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili, senza interessi per la rateizzazione.
Infine, con il comma 4-ter,
si prevede la cessazione a partire dal 1°
gennaio 2009 di qualsiasi obbligo contributivo ai fini del precedente comma
Nella relazione illustrativa si ricorda che il regime precedente all’introduzione del decreto legislativo n. 77 del 2002 era basato sull’obiezione di coscienza. Agli obiettori in servizio sostitutivo civile era riconosciuto il beneficio previdenziale secondo il principio della contribuzione figurativa, senza richiedere oneri finanziari né all’ufficio nazionale né all’obiettore. La norma in esame è volta, pertanto, a superare la copertura previdenziale del periodo di servizio civile volontario a carico del Fondo nazionale del servizio civile, introducendo un sistema di contribuzione volontaria a carico dei soggetti che hanno prestato il servizio medesimo. Tale norma risulta particolarmente urgente per garantire che ai giovani volontari che saranno avviati già dal gennaio 2009 si applichi il nuovo sistema contributivo, condizione quest’ultima indispensabile per liberare quelle risorse finanziarie assolutamente necessarie per assicurare il funzionamento del complessivo sistema del servizio civile. Tale sistema, dopo gli anni di applicazione della normativa di settore, contribuisce fortemente a sostenere gli interventi di assenza alle famiglie con forti problematicità costituendo un prezioso sostegno umano e psicologico ma anche materiale ed economico. La presenza dei giovani volontari impegnati nei vari progetti di assistenza è fondamentale e spesso sussidiaria se non sostitutiva rispetto agli interventi e alle misure che dovrebbero essere garantiti dallo Stato attraverso la rete del welfare.
Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, la norma in esame prevedendo il venir meno della spesa connessa al versamento della contribuzione a carico del Fondo nazionale del servizio civile determina minori entrate contributive per l’INPS e pertanto è finanziariamente neutra. Si sottolinea, inoltre, che il riscatto previsto determina la possibilità di maggiori entrate per gli enti previdenziali e quindi la maggiore spesa pensionistica futura sarà completamente coperta dai contributi per oneri di riscatto versati dai lavoratori interessati.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 4. (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale). |
Articolo 4. (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale). |
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di
euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in
ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di
impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente
non superiore, nell'anno |
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di
euro, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in
ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di
impiego del comparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente
non superiore, nell'anno |
Il comma 3 riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa
e soccorso pubblico, in ragione della
specificità dei compiti e delle condizioni di stato e dell’impiego, titolare di
un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno
Nel testo iniziale del decreto-legge la riduzione d’imposta era limitata al solo trattamento accessorio dei fondi di produttività. A seguito di un emendamento[32] approvato dalle commissioni di merito è stato soppresso il riferimento ai fondi di produttività
Tale riduzione, nonché le modalità applicative della stessa, verranno disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. In seguito a un emendamento approvato dalle Commissioni riunite[33], il termine per l’emanazione del decreto è stato fissato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego risulta essere formato da una serie di voci legate sia al comparto sia ad ogni singola amministrazione di appartenenza. A puro titolo esemplificativo, per il comparto Ministeri tale trattamento risulta composto, tra gli altri, dalle seguenti voci principali: indennità di amministrazione; retribuzione di posizione; retribuzione di risultato; assegno personale pensionabile; indennità extracontrattuale non finanziata con FUA; indennità di turno; trattamento accessorio all’estero; compensi per oneri, rischi e disagi; indennità di funzione per posizione organizzativa; compensi per produttività; incentivi alla mobilità.
Nella relazione tecnica si dà conto del procedimento con il quale si è pervenuti alla determinazione dell’onere complessivo previsto nella norma in commento. Per il comparto sicurezza e difesa, così come per il personale del soccorso pubblico, si è considerato l’80 per cento degli importi dei fondi di efficienza dei servizi istituzionali rilevati nel conto annuale 2007, maggiorati degli aumenti contrattuali di regime per il biennio 2006-2007. Da qui è stata ipotizzata una riduzione del carico fiscale per l’IRPEF, addizionali regionali e comunali limitatamente ai soli compensi accessori previsti dai fondi di efficienza dei servizi istituzionali (Corpi e Forze Armate) e dal fondo di amministrazione (Corpo dei Vigili del Fuoco) pari in media al 18 per cento. Pertanto, il maggior costo per lo Stato nel limite massimo di spesa di 60 milioni di euro è stato così ripartito: per le Forze Armate e di Polizia in 46,53 milioni di euro; per i vigili del Fuoco in 13,46 milioni di euro.
Si fa presente che il successivo articolo 5 del decreto-legge in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia) ha previsto la proroga delle analoghe misure sperimentali di detassazione dei contratti di produttività nel settore privato.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 4. (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale). |
Articolo 4. (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale). |
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3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1o gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno. |
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3-ter. Le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono stabilite nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. |
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3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
I commi da 3-bis a 3-quater, frutto dell’approvazione di un emendamento da parte delle Commissioni riunite in sede referente, destinano a specifiche finalità le risorse del fondo per il servizio antincendi negli aeroporti istituito dall’art. 1, co. 1328, secondo periodo, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006), destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno.
Il menzionato comma 1328, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, oltre a prevedere l’incremento di 50 centesimi a passeggero dell’addizionale sui diritti d’imbarco sugli aeromobili, istituisce un fondo di 30 milioni di euro, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato.
Alla ripartizione del suddetto fondo si procede con decreti del Ministero dell’interno da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
Il fondo deve essere ripartito tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione del Ministero dell’interno.
Le disponibilità di detto fondo sono destinate dal comma 3-bis alle seguenti finalità di valorizzazione e miglioramento della qualità del servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco:
§ una quota del 40 per cento all’attuazione di “patti per il soccorso pubblico”, che dovrebbero essere stipulati annualmente tra il Governo e le associazioni sindacali del Corpo e dovrebbero essere finalizzati al miglioramento della qualità del servizio di soccorso prestato dal relativo personale;
§ la restante quota del 60 per cento, alla valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico, mediante l’istituzione di una speciale indennità operativa relativa al servizio di soccorso tecnico urgente espletato all’esterno.
Il comma 3-ter rimette la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse ai procedimenti negoziali collettivi concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come disciplinati in via generale dall’art. 37 e (per il personale direttivo e dirigente) dall’art. 83 del D.Lgs. 217/2005[34], recante l’ordinamento del personale del Corpo.
Il comma 3-quater reca la consueta autorizzazione al ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 4,
commi 4-5
(Anticipazione del trattamento di fine
rapporto)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 4. (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale). |
Articolo 4. (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale). |
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola «definite» è sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e». |
4. Identico. |
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. |
5. Identico. |
I commi 4 e 5 novellano l’articolo 7, comma 3, della legge n. 53 del 2000, concernente l’estensione ai dipendenti pubblici della disciplina sulle anticipazioni del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati.
Nella versione fino ad ora vigente, l'art. 7, comma 3, della L. 8 marzo 2000, n. 53[35], demanda ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la definizione delle "modalità applicative" di tale estensione (tale decreto non è stato ancora emanato).
Il comma 4 specifica che il decreto ministeriale suddetto deve individuare - oltre alle modalità applicative - i requisiti ed i criteri per l'estensione.
Il comma 5 prevede che il medesimo decreto ministeriale sia emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Si osserva che l'estensione dovrebbe riguardare solo i dipendenti pubblici in regime di trattamento di fine rapporto e non quelli in regime di trattamento di fine servizio[36].
Si ricorda, infine, che i casi in cui i dipendenti privati hanno diritto ad anticipazioni del trattamento di fine rapporto, in base alla normativa vigente, sono i seguenti:
- spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli[37];
- periodi di congedo parentale, di congedo per la formazione ovvero per la formazione continua[38].
Articolo 5
(Detassazione contratti di produttività)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 5. |
Articolo 5. |
1. Per il
periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate le misure
sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall'articolo
2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano
applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con
esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di
lavoro dipendente non superiore, nell'anno
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Identico. |
La norma proroga all’anno 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato limitatamente alle remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. Si tratta, in sostanza, della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale.
Tale regime è stato introdotto, in via temporanea, dall’articolo 2 del decreto legge n. 93 del 2008[39],
L’articolo 2 del D.L. n. 93/2008 ha introdotto, in via transitoria per il periodo luglio-dicembre 2008, un regime fiscale agevolato in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2007, hanno realizzato un reddito annuo per lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro. Il beneficio fiscale consiste nell’applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10% in luogo del regime di tassazione ordinaria. Resta ferma, per il lavoratore, la facoltà di optare per l’applicazione del regime di tassazione ordinaria. L’agevolazione introdotta riguarda i redditi per lavoro straordinario (comma 1, lettera a)), lavoro supplementare (comma 1, lettera b)) per incrementi di produttività (comma 1, lettera c)). L’ammontare della remunerazione sulla quale applicare l’imposta sostitutiva non può, in ogni caso, superare l’importo massimo di 3.000 euro lordi.
Sono beneficiari i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno realizzato un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro. Concorrono alla formazione del predetto importo anche le remunerazioni assoggettata ad imposta sostitutiva ai sensi del citato articolo 2 del DL n. 93/2008.
L’ammontare massimo di remunerazione agevolabile è fissato in misura pari a 6.000 euro.
Rispetto
all’agevolazione introdotta dal D.L. n. 93/2008, viene elevato da
L’ammontare della
remunerazione agevolata, inoltre, viene elevata da
La norma precisa, infine, che qualora il sostituto d’imposta che dovrà applicare il regime sostitutivo d’imposta sia diverso da quello che ha rilasciato la certificazione dei redditi per il 2008 (c.d. CUD), il lavoratore dovrà rilasciare apposita attestazione nella quale dichiara l’ammontare del reddito conseguito nell’anno 2008.
La relazione tecnica attribuisce alla norma i seguenti effetti di minor gettito (IRPEF e addizionali).
milioni di euro
anno |
2009 |
2010 |
2011 |
Totale |
-400 |
-128 |
0 |
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 6. (Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi). |
Articolo 6. (Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi). |
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto. |
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. |
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto, con le modalità e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale, come determinata ai sensi del comma 1. |
2. Identico. |
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. |
3. Identico. |
4. Il rimborso di cui al comma 2 è eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. |
4. Identico. |
Il comma 1 dispone la deducibilità ai fini IRES e IRPEF del 10 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) pagata a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008.
La deducibilità è ammessa in base al criterio di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 99, comma 1, del Testo Unico sulle imposte sui redditi (TUIR, DPR n. 917 del 1986).
Quest’ultima norma si riferisce al principio della deducibilità delle imposte diverse dalle imposte sui redditi, nonché diverse dalle imposte per le quali la rivalsa sia obbligatoria o facoltativa, con riferimento alle società e agli enti commerciali residenti. Tuttavia, la deducibilità dell’IRAP in esame deve ritenersi estesa anche ai soggetti che producono reddito d’impresa imponibile ai fini IRPEF, tenuto conto delle norme di carattere generale di cui all’articolo 55, comma 3, del TUIR per le quali, se non diversamente specificato, il reddito prodotto da attività commerciali è considerato reddito d’impresa e all’articolo 56 del TUIR, per il quale il reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni del citato testo unico in materia di redditi di società ed enti commerciali residenti[40], le quali si applicano altresì alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
Tenuto conto del predetto profilo, nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI è stata modificata la rubrica dell’articolo in esame al fine di includere anche la deduzione dall’IRPEF.
La relazione illustrativa al decreto in esame, infatti, chiarisce che la norma in esame è volta a introdurre una deroga al principio generale di indeducibilità dell’IRAP dalle imposte statali[41] e a rendere deducibile tale imposta, ai fini delle imposte sui redditi, considerato che essa colpisce, precisa la relazione, il costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato, nonché gli interessi passivi e gli oneri assimilati al netto degli interessi attivi e dei proventi assimilati[42].
La percentuale forfetaria del 10 per cento è applicata all’imposta dovuta dai soggetti passivi che vienecalcolatasul valore delle produzione netta di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997 (c.d. decreto IRAP) da:
- società di capitali e gli enti commerciali (articolo 5);
- società di persone e imprese individuali (articolo 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziari (articolo 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- imprese esercenti arti e professioni (art. 8).
La relazione illustrativa peraltro chiarisce che la deducibilità è ammessa a favore di tutti i soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri “ordinari”, compresi i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) ed e-bis) del decreto IRAP. Tra i beneficiari della deducibilità in esame devono pertanto essere considerate anche le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nonché le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
Ai sensi del comma 1, la quota deducibile determinata in via forfetaria è riferibile:
a) alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
b) alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4.bis.1 del medesimo decreto IRAP.
Ad eccezione del comma 4-bis, i suddetti commi dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 prevedono, nell’ambito delle spese sostenute dal datore di lavoro, alcuni casi di deducibilità per i costi del personale dipendente e assimilato, effettivamente sostenuti ovvero per importi forfetari in base alla quantità e alla qualità dei lavoratori assunti.
Il comma 4-bis reca invece deduzioni forfetarie stabilite in funzione degli scaglioni di valore imponibile dichiarati, indipendentemente dalla presenza o assenza di spese di personale.
Tenuto conto che la deduzione, fissata in misura forfetaria pari al 10 per cento, è riferita ad oneri deducibili parzialmente ai fini IRAP (costo del lavoro dipendente e agli interessi passivi), andrebbe chiarito se la norma trovi applicazione anche nei confronti dei soggetti che non sostengono i richiamati oneri.
Il comma 2 riconosce un rimborso forfetario, fissato in misura non superiore al 10% dell’IRAP pagata, ai soggetti che hanno già presentato istanza per il rimborso dell’imposta riferita agli interessi passivi e al costo del lavoro dipendente relativa ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2008. Ai fini della individuazione delle annualità interessate si considera il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di versamento stabilito dall’articolo 38 del DPR n. 602/1973[43].
Per i contribuenti che al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del presente decreto) non hanno presentato alcuna istanza di rimborso, il comma 3 riconosce ugualmente il diritto al rimborso mediante presentazione tardiva all’Agenzia delle entrate della predetta istanza, esclusivamente per via telematica, purché sia ancora pendente il predetto termine di decadenza di 48 mesi.
Il comma 4, infine, prevede un limite di spesa pari a 100 milioni di euro per il 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e 400 milioni di euro per il 2011 per il rimborso delle istanze di cui al comma 2 in base all’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
La norma prevede infine:
- l’eventuale completamento dei rimborsi mediante integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi;
- la definizione delle modalità di presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione attuativa dell’articolo in esame mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Gli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto legge, in termini di cassa, sono riportati nella seguente tabella:
milioni di euro
|
2009 |
2010 |
2011 |
Minor gettito |
-1.089,8 |
-657,4 |
-642,4 |
Articolo 6,
commi 4-bis-4-ter
(Disposizioni concernenti territori
colpiti da eventi sismici)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 6. (Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi). |
Articolo 6. (Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi). |
|
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine è autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010, di 7 milioni di euro per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Le risorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. |
|
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro per l'anno 2009, 64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. |
Il comma 4-bis, inserito durante l’esame in sede referente, estende l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 3 del D.L. n. 162 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 201/2008, e concernenti i territori dell’Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.
La disposizione precisa che i territori ove debbono risiedere o avere domicilio i soggetti interessati dall’estensione operata dal comma in esame sono quelli indicati dai seguenti decreti del Ministero dell’economia e delle finanze:
- il DM 14 novembre 2002 (G.U. n. 270/2002) recante sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari in taluni comuni della provincia di Campobasso interessati dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002, che riguarda i comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano;
- il DM 15 novembre 2002 (G.U. n. 272/2002) recante sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti, alla data del 31 ottobre 2002, in alcuni comuni delle province di Campobasso e Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002”, che riguarda i comuni di Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello e Ururi nella provincia di Campobasso e Castelnuovo Monterotaro in provincia di Foggia;
- il DM 9 gennaio 2003 (G.U. n. 16/2003) recante sospensione dei termini degli adempimenti tributari per i soggetti residenti nei comuni di Provvidenti in provincia di Campobasso e Pietra Montecorvino in provincia di Foggia.
Lo scopo della disposizione è quello di definire la posizione tributaria e contributiva dei soggetti che hanno beneficiato di provvedimenti di sospensione dei relativi pagamenti.
In particolare, si estende ai citati territori la decurtazione degli importi da pagare al 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo sospeso, nonché la dilazione del pagamento in 120 rate mensili e l’ambito soggettivo di applicazione di tali benefici.
Con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate si determinano le modalità di effettuazione degli adempimenti tributari, da effettuarsi entro il 16 gennaio 2009.
Sono anche previste le conseguenze del mancato versamento delle somme dovute per la definizione, e per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze.
Le
disposizioni recate dai commi da
In base al comma 2 dell’articolo 3, i soggetti interessati[45] dovranno corrispondere il 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate nelle norme a cui è fatto rinvio, al netto dei versamenti già eseguiti. Gli adempimenti dovranno essere corrisposti in 120 rate mensili di pari importo, vale a dire mediante una rateizzazione operante in dieci anni, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese e a decorrere da giugno 2009.
Il comma 2-bis estende tali disposizioni ai soggetti privati e, limitatamente ai pagamenti relativi a contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, ai soggetti pubblici che hanno usufruito della sospensione. Tale ultima disposizione è una deroga esplicita all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, che prevede l’applicazione delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati dalle ordinanze stesse.
Il comma 3 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di effettuazione degli adempimenti tributari – diversi dai versamenti – non eseguiti in virtù delle sospensioni accordate.
In ogni caso, gli adempimenti suddetti devono essere effettuati entro il 16 gennaio 2009. I sostituti di imposta che – ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2668 del 1997[46]- hanno chiesto la sospensione dell’effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione delle relative posizioni, effettuando direttamente il versamento dell’importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dall’articolo in esame.
Il comma 4stabilisce che il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determini l’inefficacia della definizione stessa. In tale caso, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Lo stesso comma 4 prevede inoltre che – per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze - si applichino le disposizioni dell’art. 14 del D.P.R. n. 602 del 1973e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, riguardanti, rispettivamente, le iscrizioni a ruolo dei crediti relativi alle prestazioni tributarie e contributive. Si stabilisce, inoltre, che - per le somme iscritte a ruolo oggetto della sospensione - il mancato versamento alle prescritte scadenze comporti la riscossione coattiva delle rate non pagate.
Il comma 5rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello a mezzo del quale gli interessati devono comunicare le modalità e i dati di definizione della propria posizione tributaria. Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.
Il comma 4-ter, per la copertura dell’onere derivante dal comma precedente, quantificato in 54,9 milioni di euro per l’anno 2009, 32 milioni per l’anno 2010 e 7 milioni per l’anno 2011, nonché 4 milioni a decorrere dal 2012 e fino al 2019, si provvede mediante costituzione di apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Tale fondo ha una dotazione pari a 178,2 milioni per il 2009, 64 milioni per il 2010, 7 milioni per l’anno 2011 e 4 milioni di euro a decorrere dal 2012 e fino al 2019, ed è alimentato da una corrispondente riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).
Articolo 6,
commi 4-quater-4-quinquies
(Proroga detrazione fiscale per carichi
di famiglia)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 6. (Deduzione dall'IRES della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi). |
Articolo 6. (Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi). |
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4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) le parole: «e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, 2009 e 2010»; |
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b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011». |
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4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è ridotto di 1,3 milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno 2011. |
Il comma 4-quater, introdotto nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, proroga all’anno 2010 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta, in via temporanea per gli anni 2007, 2008 e 2009, dall’articolo 1, comma 1324, della legge n. 296 del 2006.
La legge finanziaria per il 2007[47] ha introdotto, limitatamente al triennio 2007-2009, il diritto alle detrazioni per carichi di famigliaai soggetti non residenti a condizione che essi dimostrino:
- che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato;
- di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono disciplinate dall’articolo 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR e sono riconosciute in presenza del coniuge, di figli, indipendentemente dalla loro età, e degli altri soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile[48], che risultino a carico del contribuente, in quanto titolari di redditi propri non superiori a 2.840,51 euro.
I soggetti non residenti[49], ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del TUIR non hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia.
La lettera b) del comma in esame stabilisce che la detrazione fiscale non rileva ai fini della determinazione dell’acconto d’imposta sul reddito delle persone fisiche da versare per l’anno 2011.
Il comma 4-quinquies,
introdotto dalle Commissioni V e VI in sede referente, dispone una
riduzionedi 1,3 milioni di euro per il 2010 e di 4,7 milioni per il 2011 del Fondo
da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa
previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008 (legge n.
126 del 2008) allo scopo di
attribuire alle Amministrazioni un margine di parziale reintegro delle
dotazioni finanziarie dei programmi di spesa che risultano ridotte in
applicazione del comma 1del citato articolo
Si ricorda che quest’ultima disposizione riduce le autorizzazioni di spesa riferite alle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, al decreto-legge n. 248 del 2007 (c.d. “proroga termini”) e al decreto-legge n. 269 del 2003 (collegato alla legge finanziaria 2004) per complessivi 1.010,5 milioni per il 2008, 842,3 milioni per il 2009 e a 644,5 milioni per il 2010.
Il predetto Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia[51] con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2008, 120 milioni di euro per l’anno 2009 e 55,5 milioni di euro per l’anno 2010, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. Successivamente, l’art. 60, co. 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 (legge n. 133 del 2008) ha integrato il Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
Si segnala che il Fondo è stato oggetto di numerose decurtazioni e pertanto le dotazioni correnti, al lordo degli eventuali impieghi, non coincidono complessivamente con gli stanziamenti sopra richiamati.
Articolo 6-bis
(Disposizioni in materia di disavanzi
sanitari)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 6-bis. (Disposizioni in materia di disavanzi sanitari). |
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1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non è stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro. L'autorizzazione di cui al presente comma può essere deliberata a condizione che la regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato. |
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2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogate a titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabiliti l'entità, i termini e le modalità del predetto recupero, in relazione ai mancati obiettivi regionali. |
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3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, con riferimento all'anno 2008, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, non si applicano le misure previste dall'articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente all'importo corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. |
Nel corso dell’esame in sede referente, è stato aggiunto l’articolo 6-bis, che introduce nuove disposizioni in materia di spesa sanitaria.
Con il comma 1 si autorizza l’erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria[52] in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi[53] per il riequilibrio economico finanziario e nelle quali non sia stato nominato il commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi.
In particolare, la disposizione estende l’applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154[54] anche nei confronti delle regioni che si trovano nella situazione sopra descritta e ne facciano richiesta.
Il citato comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 154 del 2008 prevede, con deliberazione del Consiglio dei ministri, l'erogazione totale o parziale del maggior finanziamento della spesa sanitaria a carico dello Stato in favore di quelle regioni che hanno sottoscritto accordi per il conseguimento dell'equilibrio economico e nelle quali è stato nominato il commissario ad acta[55]. Tale previsione opera in derogaa quanto stabilito dall’articolo 8 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005[56] e dagli accordi per il rientro dai disavanzi, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il manifestarsi, in conseguenza della mancata erogazione del maggior finanziamento, di una situazione di emergenza finanziaria regionale tale da compromettere gli impegni finanziari assunti dalla regione stessa, nonché l’ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionale, con possibili gravi ripercussioni sistemiche;
b) l’adozione, da parte del commissario ad acta, entro il termine indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di provvedimenti significativi in termini di effettiva e strutturale correzione degli andamenti della spesa, da verificarsi ad opera del Tavolo di verifica degli adempimenti[57] e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza[58], di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
Il finanziamento può essere deliberato a condizione che la regione interessata provveda alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il termine del 31 dicembre 2008.
Ai sensi del comma 2 le somme sono erogate alle regioni a titolo di anticipazione e possono essere recuperate, con modalità deliberate dal Consiglio dei ministri, a valere su somme spettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione non attui il citato piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita dallo stesso.
Il comma 3 è volto ad assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi all’attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari con riferimento all’anno 2008.
In particolare, si dispone che le regioni, per le quali non sono stati raggiunti gli obiettivi di risanamento e riequilibrio economico finanziario individuati dai Piani di rientro, non sono tenute ad incrementare, oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive[59], limitatamente all’importo per il quale le citate regioni hanno adottato, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura idonee e congrue a realizzare l’equilibrio nel settore sanitario per il medesimo anno.
Resta ferma comunque l’applicazione dell’articolo 4 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159[60].
L’articolo 4 del decreto-legge n. 159 del 2007prevedela nomina di commissari ad acta per le regioni che non rispettano gli adempimenti previsti dai Piani di rientro dai deficit sanitari, al fine di assicurare il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile. In particolare, il comma 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di diffidare la regione ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano di rientro dai deficit sanitari.
Il comma 2 prevede la nomina di un commissario ad acta, per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nell’ipotesi che la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui gli atti e le azioni posti in essere, valutati dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.
La norma contempla, altresì, la facoltà del commissario ad acta di disporre motivatamente, nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e delle aziende ospedaliere universitarie, la sospensione dalle funzioni in atto, che possono essere affidate a un soggetto attuatore.
Da ultimo, il comma 2-bis prevede che icrediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari, per i quali sia stata inoltrata ai creditori richiesta di informazioni da rendere entro un termine definito, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati e comunque non prima di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in questione, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta.
A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti in questione non producono interessi.
Articolo 7
(Pagamento
dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 7. (Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo). |
Articolo 7. (Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo). |
1. Per gli anni solari 2009, 2010 e 2011, in via sperimentale, le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
1. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, né a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al presente comma la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo. |
2. Identico. |
L’articolo 7, modificato nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, interviene sulla disciplina relativa alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto disponendo che l’IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizio diviene esigibile al momento dell’incasso qualora quest’ultimo sia successivo al momento dell’emissione della fattura.
Il testo originario del decreto legge dispone che la disciplina della c.d. IVA ad esigibilità differita trovi applicazione in via temporanea per il triennio 2009-2011. Con emendamento approvato nelle commissioni riunite V e VI viene introdotto a regime il criterio di cassa in luogo di quello di competenza ai fini della determinazione del debito IVA.
Ai sensi dell’articolo 6, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 le cessioni di beni mobili si considerano effettuate (e, pertanto, la relativa IVA diviene esigibile) al momento della consegna o spedizione del bene stesso. Per i beni immobili la cessione è efficace ai fini IVA al momento della stipulazione del contratto.
L’IVA esigibile, al netto dell’IVA detraibile (ossia di quella relativa agli acquisti di beni o servizi e regolarmente registrata negli appositi libri contabili) deve essere versata dal contribuente entro il giorno 16 del mese successivo[61] a quello cui si riferisce la liquidazione dell’imposta (articolo 1 del D.P.R. n. 100/1998).
L’articolo 6 del DPR n. 633/1972 prevede, tuttavia, alcune deroghe all’applicazione della disciplina generale. In particolare, il secondo periodo del quinto comma individua le ipotesi in cui l’esigibilità dell’imposta è determinata in base al criterio di cassa (c.d. regime IVA in sospensione d’imposta che si applica, ad esempio, nel caso di fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni).
La norma estende l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di esercenti attività di impresa, arte o professione. Sono, pertanto, escluse le operazioni effettuate nei confronti dei privati consumatori, per le quali la mancanza di una documentazione dalla quale emergano dati del cliente farebbe nascere notevoli incertezze applicative.
Il comma 2 della norma in esame, in merito all’ambito soggettivo di applicazione della norma, rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione del volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione in commento.
La relazione tecnica allegata al provvedimento, al fine di stimare gli effetti finanziari, ipotizza che la soglia possa essere fissata in misura pari a 200.000 euro.
Sono in ogni caso esclusi dall’applicazione del criterio per cassa i soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e quelli che applicano il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge).
Il differimento dell’esigibilità dell’IVA è ammesso per un periodo massimo di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione, trascorso il quale l’imposta diviene esigibile anche in caso di mancato incasso della stessa. Tale termine annuale non si applica se l’acquirente è assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
Ai fini della fruizione del beneficio, il contribuente deve indicare nella fattura che si tratta di vendita effettuata con imposta a esigibilità differita. In assenza di tale esplicita indicazione, all’imposta indicata in fattura si applica l’esigibilità immediata.
Ai sensi del comma 2, l’efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/CE[62].
Si ricorda, infatti, che
in base all’articolo 88 del Trattato[63],
La mancata ottemperanza a tale obbligo di notifica preventivo- dal quale si è esentati solo in alcuni casi espressamente previsti, come quello degli aiuti c.d. de minimis – o all’obbligo di attendere l’autorizzazione, fa sì che l’aiuto sia considerato automaticamente illegale fin dall’inizio. Ciò comporta la restituzione dell’aiuto dal momento in cui l’illegalità è sorta, cioè normalmente dal momento in cui se ne è usufruito.
Successivamente all’autorizzazione comunitaria, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze saranno stabilite le modalità attuative della norma in esame nonché, come già precisato e sulla base delle risorse disponibili, la determinazione del volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione in commento.
Gli effetti finanziari stimati dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto legge, in termini di cassa, sono riportati nella seguente tabella:
milioni di euro
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Totale |
-188 |
-31 |
-31 |
+157 |
Articolo 8
(Revisione congiunturale speciale degli
studi di settore)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 8 |
Articolo 8 |
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007. |
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in deroga all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. |
L’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 195/1999 individua i presupposti necessari per l’utilizzabilità degli studi di settore[64] in sede di accertamento. In particolare, si stabilisce la regola generale in base alla quale gli studi di settore si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore, purché i relativi decreti ministeriali di approvazione siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore[65].
L’articolo 8 stabilisce che, in deroga al predetto termine stabilito nel D.P.R. 195/1999, gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. A tal fine è necessario il previo parere della commissione prevista dall’articolo 10, comma 7, della legge n. 146/1998[66].
Si tratta di una commissione di esperti, istituita con decreto del Ministro delle finanze, tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni categoriali e degli ordini professionali. Tale commissione ha il compito, prima della pubblicazione degli studi di settore, di esprimere il proprio parere in ordine “alla idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono”.
Viene precisato che ai fini dell’integrazione si tiene conto dei dati della contabilità nazionale, nonché di ulteriori elementi acquisibili presso operatori specializzati e delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.
Benché la norma non lo precisi espressamente, sembra da ritenere che, sulla base delle regole generali che presiedono all’utilizzabilità degli studi di settore a fini accertativi, anche le integrazioni in esame debbano essere oggetto di pubblicazione.
Si segnala inoltre che la norma non specifica se la facoltà integrativa disposta nell’articolo in commento costituisca una norma a regime ovvero se, come potrebbe essere presumibile, andrà esercitata limitatamente al periodo di tempo nel quale sulle risultanze degli studi di settore opereranno gli “effetti della crisi economica e dei mercati” (come riporta il primo periodo dell’articolo) che costituiscono il presupposto della facoltà integrativa medesima.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 9. (Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.). |
Articolo 9. (Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.). |
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, individuati dall'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la successiva erogazione ai contribuenti. |
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonché per essere trasferite alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da più di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti. |
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, il comma 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato. |
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati. |
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. |
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche con priorità per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario. |
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3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che può essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda la cedibilità del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. |
Il comma 1 della norma in esame aggiunge un periodo al comma 12, articolo 15-bis, del decreto-legge n. 81 del 2007[67] in materia di rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
La citata norma del decreto-legge n. 81
autorizzava la spesa di 5.700 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e
La legge
finanziaria
Conseguentemente, la citata Relazione Unificata per il 2008, sulla base del normale processo di validazione e liquidazione delle istanze ordinarie ha stimato rimborsi per un importo di 400 milioni per ciascun anno del triennio 2009-2011.
La nuova disposizione introdotta al comma 12 dell’articolo 15-bis del citato decreto-legge n. 81 del 2007, pertanto, prevede che, relativamente agli anni 2008 e 2009, le risorse che risultano disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull’autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali (5.700 milioni per ciascun anno) siano iscritte sul fondo di cui all’articolo 50, della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005). Si tratta di un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato allo scopo di estinguere i debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni e organismi vari.
Il citato articolo 50 della legge finanziaria per il
Per il 2007, la dotazione è stata ulteriormente ridotta di 100 milioni dal D.L. n. 23/2007, a copertura parziale dell’onere relativo alla soppressione della quota fissa sulla ricetta riguardante le prestazioni di specialistica ambulatoriale, e successivamente reintegrata di tale somma (100 milioni) dall’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 81/2007 (legge n. 127/2007).
Per quanto concerne le disponibilità finanziarie relative all’anno 2008, si ricorda che la dotazione del Fondo, iscritta nel bilancio 2008 nell’importo di 150 milioni di euro (u.p.b. 25.1.3 della missione “Fondi da ripartire”, programma “Fondi da assegnare” del Ministero dell’economia e finanze) è stata ridotta di 25 milioni dall’articolo 1-bis, comma 7, del decreto legge n. 149/2008 (legge n. 184/2008) quale copertura finanziaria per il completamento dei servizi istituzionali dell'UNIRE. Pertanto, per il 2008, risultano disponibili sul Fondo circa 125 milioni di euro.
Per il 2009, il Fondo non presenta alcuna dotazione.
La relazione tecnica a corredo della norma in esame chiarisce che la nuova disposizione prevede l’integrazione del fondo per i debiti pregressi al fine sia di consentire all’amministrazione finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali, sia per estinguere i debiti maturati nei confronti dei ministeri, il cui pagamento, secondo i criteri di contabilità nazionale, è considerato come regolazione debitoria pregressa.
Secondo quanto previsto dalla nuova disposizione introdotta, le risorse da iscrivere al predetto fondo per l’anno 2008 e 2009 sono finalizzate, rispettivamente:
- all’estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare è accertato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008;
Tale circolare ha individuato i principi e le regole cui le amministrazioni dello Stato devono attenersi, al fine di attuare le misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, inserite nelle leggi finanziarie per il 2007 e 2008. Tra esse si iscrivono, ad esempio, le attività di analisi e revisione dei programmi di spesa (c.d. “spending review”), volte a migliorare il controllo dei conti pubblici e la qualità della spesa.
- ad essere trasferite nella contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle entrate- Fondi di Bilancio” per essere erogate ai contribuenti a seguito di rimborsi richiesti da più di dieci anni e per i quali valgono le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 139, della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale comma stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e all’imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Nel dettaglio, il citato comma 139, articolo 1, della legge finanziaria per il 2008 dispone che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti a titolo di capitale ed interessi per i crediti riferiti all’IRPEF e all’IREG producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.
A seguito di un emendamento approvato dalle Commissioni V e VI in sede referente, è stata disposta nell’ultimo periodo del comma 1 la soppressione del riferimento a tale disposizione, anche per ragioni di coordinamento con le modifiche approvate nel successivo comma 2.
Il comma 2 dispone infatti che, per effetto della disposizione contenuta al comma precedente, venga abrogato l’articolo 1, comma 140-bis della legge finanziaria per il 2008(legge n. 244 del 2007). L’abrogazione, per effetto di un emendamento approvato nel corso dell’esame del decreto in sede referente, è stata estesa altresì ai commi 139 e 140 del medesimo articolo 1 della legge finanziaria 2008, relativi, rispettivamente, alla maturazione di interessi giornalieri, decorsi più di 10 anni dalla richiesta del rimborso dei crediti fiscali IRPEF e IRPEG (v. supra), e alla decorrenza del periodo sul quale calcolare i suddetti interessi. Nel dettaglio, con quest’ultima disposizione si prevede che la quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2008, con riferimento ai rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data ovvero, in tutti gli altri casi, dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso.
Il comma 140-bis, introdotto dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 97 del 2008[69], inoltre ha modificato la disciplina dei rimborsi fiscali per crediti ultradecennali riferiti all’imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche (IRPEF e IRPEG) e all’imposta sul reddito delle società (IRES), disponendo che una quota degli stanziamenti previsti per i rimborsi dei crediti ultradecennali fosse invece destinata al rimborso dei crediti maturati in data più recente[70].
Pertanto, a seguito dell’abrogazione dei suddetti commi, sulle somme oggetto di richieste di rimborso per crediti fiscali IRPEF e IRPEG ultradecennali non ancora soddisfatte non maturano interessi e le quote degli stanziamenti previsti per i rimborsi dei crediti ultradecennali sono ad essi interamente destinate.
Il comma 3, inoltre, dispone che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono stabilite le modalità per favorire l’intervento di imprese di assicurazione e della SACE s.p.a[71] nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Con una integrazione al comma in esame disposta nel corso dell’esame in sede referente presso le Commissioni V e VI, è stata prevista una priorità per i casi in cui venga contestualmente offerta una riduzione dell’importo del credito originario.
Infine, dalle Commissioni V e VI riunite in sede referente, è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità previste da ultimo nel decreto-legge n. 112 del 2008 rispettivamente agli articolo 77-ter e 77-bis[72], di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l’esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Tale certificazione, che deve essere emanata entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del creditore, è finalizzata a consentire che il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile possa essere ceduto pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Gli effetti nei confronti del debitore ceduti decorrono a far data dalla predetta certificazione che può essere rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto escluda la possibilità di cedere il credito medesimo.
Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Articolo 10
(Riduzione
dell'acconto IRES ed IRAP)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 10 |
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1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ridotta di 3 punti percentuali. |
Identico. |
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
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3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti le modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del comma 1, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica. |
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L’articolo 10 prevede, al comma 1, la riduzione di tre punti percentuali della misura dell’acconto per l’anno 2008 ai fini dell’ imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da parte dei soggetti Ires (società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società che esercitano attività commerciali, altri soggetti assimilati).
Per effetto della norma, pertanto, l’acconto IRES passa dal 100% al 97%, mentre quello IRAP[73] passa dal 99% al 96%.
Per i contribuenti che abbiano già pagato l’acconto secondo le misure ordinarie, compete un credito d’imposta corrispondente al maggiore importo versato, da utilizzare in compensazione sulle imposte altrimenti dovute (comma 2).
Poiché l’ultimo giorno per effettuare i versamenti è stato quello di lunedì 1° dicembre, e, pertanto, è da presumere che molti soggetti non abbiano utilizzato la riduzione di aliquota, l’Agenzia delle entrate ha segnalato, con un comunicato stampa del 26 novembre u.s., che il recupero in compensazione con l’F24 sarà possibile già con i versamenti in scadenza il prossimo 16 dicembre.
Il comma 3 rinvia ad un DPCM la individuazione delle modalità e dei termini per il versamento delle somme non corrisposte in applicazione del comma 1, ossia del minore acconto IRES e IRAP pagato dai contribuenti. Tale versamento, ai sensi della norma in esame, doveva essere effettuato entro l’anno 2008.
L’articolo 42, comma 6, del decreto legge n. 207 del 2008 (c.d. decreto milleproroghe) attualmente all’esame parlamentare per la conversione in legge dispone, senza novellare il comma in esame, dispone la proroga al 31 marzo 2009 del termine per l’emanazione del citato decreto.
La relazione tecnica allegata al provvedimento, riferita al testo originario del decreto legge, non attribuisce alla norma alcun effetto finanziario.
In merito agli effetti
finanziari, tuttavia, si segnala che il richiamato decreto milleproroghe, nel
disporre lo slittamento al 31 marzo 2009 del termine per l’emanazione del DPCM,
stima l’onere per il
Articolo 11
(Potenziamento
finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 11. (Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato). |
Articolo 11. (Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia dello Stato). |
1. Nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2. |
1. Identico. |
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. |
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è integrato con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane. |
3. Il 30 per cento per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. |
3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. |
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato. |
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. |
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. |
5. Identico. |
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5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo Milano 2015, è autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009. |
Il comma 1 destina 450 milioni (quale limite massimo) al rifinanziamento del Fondo di garanzia previsto dall’articolo 15 della legge n. 266 del 1997.
Il
richiamato articolo
La relazione illustrativa recisa che disposizione si ritiene necessaria in attesa dell’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto all'articolo 1, comma 848 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) di definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d’impresa, istituito dal comma 847 della medesima legge finanziaria, nel quale confluiscono varie risorse provenienti dai diversi fondi (tra cui quello previsto dall’articolo 15 della legge n. 266 del 1997), di cui si dispone la soppressione.
I 450 milioni di rifinanziamento (quale limite massimo) sono reperiti a valere sulle risorse derivanti dall’attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.
L’articolo 2, ai commi da
Il comma 555 prevede che in sede di prima applicazione il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al precedente comma 554 sia adottato entro il mese di febbraio 2008.
Il comma 556 autorizza, infine, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad iscrivere, ai fini del finanziamento degli interventi sopra elencati e nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche delle agevolazioni derivanti dalla legge n. 488/92 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008 (Gazz. Uff. 2 luglio 2008, n. 153) sono state accertate le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate nella misura complessiva di 785 milioni di euro.
Il comma 2 estende gli interventi di garanzia alle imprese artigiane.
L’articolo 15 della legge n. 266 del 1997, al comma
Alla disposizione è stata data attuazione con
l’emanazione del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.
Il comma 3 dell’articolo 15 prevedeva, inoltre la stipula di una apposita convenzione tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale. La convenzione prevede, inoltre, un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.
Conseguentemente il comma 2 dispone l’integrazione dell’organo competente a deliberare in materia di concessione delle garanzie con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle imprese artigiane.
Il comma 3 riserva il 30% dei 450 milioni (limite massimo) di rifinanziamento del fondo di garanzia agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi previsto dall’articolo 13 del D.L. n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.
Con il termine “confidi” si intendono i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi al fine di agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive
Il comma 20 del richiamato articolo 13 dispone che i confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15.000 imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
Il comma 4 stabilisce che gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996[75], sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, “comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato”. Tale parte del comma è stata soppressa nel corso dell’esame in sede referente, ed ivi sostituita con una nuova disposizione, nella quale si precisa che la garanzia dello Stato relativa al Fondo in esame viene iscritta (in conformità alla vigente normativa contabile[76]) nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia; agli eventuali oneri che dovessero derivare dall’eventuale attivazione della garanzia si provvede a carico delle risorse iscritte nella unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero medesimo.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2009 è presente l’allegato n. 22 recante l’elenco degli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative. Le relative risorse sono allocate sul cap. 7407/Economia, per un ammontare pari a 79 milioni di euro.
Inoltre il comma 5 dispone che la dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
Si ricorda che la società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal titolo I del D.Lgs. 143/1998 e successivamente dal D.Lgs. n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, economico, commerciale e dei cambi, ovvero per eventi eccezionali, come le catastrofi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.
Nel corso dell’esame in sede referente è stato infine introdotto il comma 5-bis, in cui si prevede che per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per gli eventi sportivi correlati all’Expo Milano 2015, “è autorizzato il rilascio di garanzie” nei limiti di 13 milioni di euro per l’anno 2009[77].
In proposito si segnala che la formulazione della disposizione recata dal comma 5-bis, nonché la previsione di un onere corrispondente all’integrale importo delle garanzie in questione, sembrano far presumere che queste non siano riconducibili alla garanzia dello Stato prevista dall’articolo 13 della L. 468/1978, di cui sopra si è detto. In tale ipotesi potrebbe tuttavia essere opportuno fornire indicazioni circa i caratteri specifici di tali garanzie, quali ad esempio la titolarità delle stesse ed i meccanismi procedurali per l’ eventuale attivazione.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 12. (Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali). |
Articolo 12. (Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali). |
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile, computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati. |
1. Identico. |
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza. |
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Può essere inoltre prevista, a favore dell'emittente, la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di solvibilità della banca né del gruppo bancario di appartenenza. In ogni caso, il programma di intervento di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi. |
3. Identico. |
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti finanziari di cui al comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate al comma 1. |
4. Identico. |
5. La sottoscrizione è, altresì, condizionata: |
5. Identico: |
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione; |
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, alle modalità con le quali garantire adeguati livelli di liquidità ai creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; |
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. Il codice etico è trasmesso al Parlamento. |
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali. |
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5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere. |
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e categoria economica; a tale fine presso le Prefetture è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture. |
6. Identico. |
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è effettuata sulla base di una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. |
7. Identico. |
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate delibera anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente articolo. L'esercizio della facoltà di conversione è sospensivamente condizionato alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale. |
8. Identico. |
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante: |
9. Identico. |
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali; |
|
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa; |
|
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo; |
|
d) emissione di titoli del debito pubblico. |
|
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9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. |
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti. |
10. Identico. |
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà. |
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà. |
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al presente articolo. |
12. Identico. |
|
12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190. |
L’articolo 12 autorizza il
Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre
Il Ministero dell'economia e delle finanze può sottoscrivere gli strumenti finanziari a condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate dalla legge, essendo la sottoscrizione inoltre condizionata all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al livello e alle condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie, e a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione nonché all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere, su richiesta delle banche interessate, strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile.
In linea generale, ogni azione attribuisce il diritto di voto. Tuttavia, salve diverse disposizioni di legge, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato ovvero subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, ma il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale. Alcune tipologie di strumenti finanziari (forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, da distribuire ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate) possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati.
Tali strumenti finanziari saranno computabili nel patrimonio di vigilanza e saranno emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate su mercati regolamentati o da società capogruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
Il comma 2 stabilisce che gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente.
A favore
dell'emittente può essere inoltre prevista la facoltà di rimborso o riscatto, qualora
Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite V e VI hanno aggiunto un periodo alla fine del comma, ai sensi del quale in ogni caso il programma di intervento oggetto dell’articolo in esame debba ha l’obiettivo di terminare entro dieci anni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del decreto legge in esame.
Secondo il comma 3, la remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 può dipendere, in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili ai sensi dell'articolo 2433 del codice civile.
Il richiamato articolo 2433 del codice civile stabilisce che la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
Sempre il comma 3 specifica che, in tal caso, la delibera con la quale l'assemblea decide sulla destinazione degli utili è vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli strumenti finanziari stessi.
I commi 4 e 5 dell’articolo in esame dettano le condizioni alle quali è subordinata l’operazione di sottoscrizione degli strumenti finanziari.
Nella specie, il comma 4 subordina la sottoscrizione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze alla condizione che l'operazione risulti economica nel suo complesso, tenga conto delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle finalità indicate al comma 1.
Il comma 5, lettera a), subordina ulteriormente la sottoscrizione, in primo luogo, all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un apposito protocollo d’intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, che riguardi:
a) il livello del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie;
b) le condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle famiglie;
c) politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione.
Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite V e VI hanno modificato la lettera a) in esame, includendo nel suddetto protocollo anche l’assunzione, da parte dell’emittente, dell’impegno di garantire adeguati livelli di liquidità per i creditori delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo sconto di crediti certi e senza alcun onere a carico per la finanza pubblica.
Il comma 5, lettera b), subordina la sottoscrizione all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico, che dovrà contenere, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali.
Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite V e VI hanno aggiunto un nuovo comma 5-bis, diretto a prevedere la trasmissione al Parlamento degli schemi dei protocolli d’intenti di cui alla lettera a) e dei suddetti codici etici; in tale ultimo caso, si conferma peraltro quanto già disposto dalla vigente formulazione del comma 5, lettera b), salvo il fatto che viene ora prevista la trasmissione alle Camere degli schemi dei codici etici e non più la loro versione integrale.
Il comma 6, prevede che sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle finanze debba riferire periodicamente al Parlamento.
Il Ministro, in particolare, dovrà fornire dati disaggregati per regione e categoria economica.
A tal fine viene istituito presso le Prefetture uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati.
Si precisa che dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, a legislazione vigente, per le Prefetture.
Al riguardo, si ricorda che attualmente i Nuclei di ricerca economica delle Sedi territoriali della Banca d’Italia elaborano una serie di dati sul finanziamento all’economia che confluiscono nel Bollettino Statistico pubblicato periodicamente dalla Banca. A titolo di esempio, l’ultimo numero del Bollettino contiene, fra l’altro, le informazioni sugli impieghi di seguito indicate.
Informazioni sull’intermediazione creditizia
Impieghi |
Distribuzione per localizzazione (regioni) e comparti di attività economica della clientela |
Impieghi |
Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) e grandi raggruppamenti di banche |
Impieghi |
Distribuzione per localizzazione (aree geografiche) e branche di attività economica della clientela |
Impieghi |
Distribuzione per localizzazione degli sportelli (regioni) e della clientela (aree geografiche) |
Finanziamenti non bancari |
Distribuzione per forma tecnica e localizzazione della controparte (aree geografiche) |
Finanziamenti non bancari |
Distribuzione per forma tecnica e comparti di attività economica della controparte |
Credito al consumo |
Distribuzione per localizzazione della clientela (regioni) |
Impieghi |
Distribuzione per localizzazione degli sportelli (comuni) |
Impieghi |
Distribuzione per localizzazione degli sportelli (aree geografiche) e per localizzazione (aree geografiche) e comparti di attività economica della clientela |
Impieghi |
Distribuzione per localizzazione della clientela (province) e gruppi dimensionali di banche |
Impieghi |
Distribuzione per localizzazione degli sportelli (province) |
Impieghi |
Distribuzione per localizzazione (province) e settori e sottosettori di attività economica della clientela |
Il comma 7 subordina la sottoscrizione degli strumenti finanziari ad una valutazione da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche dell'operazione e della computabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. Il comma 8 dell’articolo in esame prevede che sia l'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate a deliberare anche in merito all'emissione degli strumenti finanziari, condizionando sospensivamente l'esercizio della facoltà di conversione alla deliberazione in ordine al relativo aumento di capitale.
I commi 9 e 10 dispongono in ordine al reperimento delle risorse necessarie per finanziare le operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali di cui ai commi precedenti.
A tal fine, le norme in oggetto riproducono pressoché integralmente la clausola di copertura già adottata dall’articolo 1, commi 8 e 9, del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155 - recante “Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali” - al fine di finanziare eventuali interventi di sostegno pubblico alle ricapitalizzazioni bancarie previsti dal decreto medesimo.
Anche nella fattispecie in esame si prevede infatti che le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione di obbligazioni bancarie siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia.
I suddetti decreti del Presidente del Consiglio e i correlati decreti di variazione di bilancio devono essere trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.
Tali risorse – il cui importo non è quantificato - sono individuate, in relazione ad ogni operazione, mediante:
a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, cui si aggiungono altre specifiche spese ritenute “indisponibili”. Si tratta, in particolare, delle dotazioni di ciascuna missione connesse a:
- stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;
- spese per interessi;
- poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni;
- trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;
- le risorse destinate al fondo ordinario delle università; alla ricerca; al finanziamento del 5 per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché, in generale, le spese dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.
b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa.
c) l’utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l’Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia;
d) l’emissione di titoli del debito pubblico.
Con riferimento alle suddette modalità di reperimento delle risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni previste dal presente articolo, si osserva come la procedura prevista abbia un carattere innovativo anche rispetto alle più recenti disposizioni previste in materia di flessibilità di bilancio dall’articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008, posto che si demanda ad un DPCM da trasmettere al Parlamento e alla Corte dei Conti l’individuazione delle riduzioni di dotazioni finanziarie stabilite nella legge di bilancio e di singole autorizzazioni legislative di spesa[78].
Nel corso dell’esame in sede referente le Commissioni riunite V e VI, hanno introdotto un nuovo comma 9-bis volto ad introdurre un meccanismo atto ad assicurare un puntuale esercizio della funzione di controllo delle Camere relativamente all'eventuale utilizzo con atto amministrativo di risorse autorizzate con legge di bilancio o comunque predeterminate con legge. E’ stato infatti disposto che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione tecnica, debbano essere trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario da esprimersi entro quindici giorni; il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, è chiamato a trasmettere nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni da esprimersi entro dieci giorni dalla data di trasmissione, decorsi inutilmente i quali i decreti potranno comunque essere adottati.
Il comma 11 dell’articolo in esame, considerata l’esigenza di rapidità nell’esecuzione degli interventi di ripatrimonializzazione delle banche, secondo quanto spiega la relazione illustrativa al provvedimento, prevede la non applicabilità delle regole sulle maggioranze qualificate previste dal codice civile in caso di esclusione del diritto di opzione per l’adozione delle relative deliberazioni societarie.
Nella specie, il comma 11 stabilisce che le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile adottate ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.
Il codice civile (articolo 2441) consente di escludere o limitare il diritto di opzione - quando l'interesse della società lo esige - con deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.
Le norme del codice dispongono inoltre (articolo 2443, comma primo) che lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può prevedere anche la suddetta deliberazione di esclusione o limitazione del diritto di opzione. Inoltre (articolo 2443,secondo comma), tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
L’articolo 1 del
decreto-legge n. 155 del
Il richiamato articolo
2368 del codicereca disposizioni in
tema di costituzione e funzionamento dell’assemblea ordinaria e straordinaria
dei soci. La prima si costituisce con l'intervento di tanti soci che
rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse le azioni prive del
diritto di voto nell'assemblea medesima, e delibera a maggioranza assoluta,
salvo prescrizioni più stringenti dello. L'assemblea straordinaria delibera con
il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale
sociale, in assenza di diversa prescrizione statutaria. Sono previste regole
speciali per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.
Ai sensi dell’articolo
Sempre il comma 11 dispone la riduzione alla metà dei termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico dell’intermediazione finanziaria – TUIF).
Il comma 12 prevede le disposizioni di attuazione, affidando
ad un decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
Infine, il comma 12-bis - aggiunto dalle Commissioni riunite V e VI nel corso dell’esame in sede referente – dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze - nell’ambito della relazione trimestrale al Parlamento sull’attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità del sistema creditizio, di cui all’articolo 5, comma 1-ter, del citato D.L. n. 155/2008 – riferisca alle Camere anche in ordine all’evoluzione degli interventi di sottoscrizione di obbligazioni bancarie speciali effettuati ai sensi dell’articolo in esame.
Articolo 13
(Adeguamento europeo della disciplina in
materia di OPA)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 13. (Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA). |
Articolo 13. (Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA). |
1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: |
1. L'articolo 104 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: |
«1. Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter. |
«Art. 104. - (Difesa). - Identico». |
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. |
|
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo comma, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. |
|
2. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee di cui al comma 1-bis sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.». |
|
2. L'articolo 104-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue: |
2. L'articolo 104-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue: |
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 3». |
a) identica; |
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» sono aggiunte le seguenti parole: «e al diritto di voto». |
b) identica. |
3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue: |
3. L'articolo 104-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è modificato come segue: |
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e 104-bis, commi 2 e 3,» sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»; |
a) identica; |
b) il comma 2 è soppresso; |
b) identica; |
c) il comma 4 è sostituito dal seguente: |
c) identica. |
«4. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo 114. |
|
L’articolo
Gli articoli 104, 104-bis e 104-ter del TUF erano stati modificati ovvero inseriti nel suddetto
testo unico dal recente D.Lgs. 19 novembre 2007, n.
L’articolo 9 della citata direttiva ha infatti stabilito in generale che l'organo di amministrazione della società emittente è tenuto ad ottenere l'autorizzazione preventiva dell'assemblea generale degli azionisti prima di intraprendere qualsiasi atto od operazione che possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta pubblica di acquisto, ad eccezione della ricerca di altre offerte, e, in particolare, prima di procedere all'emissione di azioni che possano avere l'effetto di impedire durevolmente all'offerente di acquisire il controllo della società emittente.
L’articolo
L’articolo 12 dispone tuttavia che gli Stati membri possono riservarsi il diritto di non esigere che le società con sede sociale nel loro territorio applichino i citati articolo 9, paragrafi 2 e 3, e articolo 11. Quando si avvalgono di tale opzione, gli Stati membri devono comunque conferire alle società con sede sociale nel loro territorio la facoltà, che è reversibile, di applicare l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 11.
Lo Stato italiano ha recepito in un primo tempo la direttiva con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229 dando attuazione agli articoli 9 e 11 della stessa, non avvalendosi quindi del diritto di non esigere che le società con sede sociale nel territorio nazionale applichino i citati articolo 9, paragrafi 2 e 3, e articolo 11.
L’articolo 104 del TUF (Difese), come novellato dal comma 4 dell’articolo 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229, di recepimento della direttiva 2004/25/CE, aveva infatti previsto che, salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.
L’articolo 104-bis del TUF (Regola di neutralizzazione), come inserito dal comma 5 dell’articolo 2 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229, di recepimento della direttiva 2004/25/CE, aveva poi previsto in generale che nel periodo di adesione all'offerta non hanno effetto nei confronti dell'offerente le limitazioni al trasferimento di titoli previste nello statuto né hanno effetto, nelle assemblee chiamate a decidere sugli atti e le operazioni previsti dall'articolo 104, le limitazioni al diritto di voto previste nello statuto o da patti parasociali.
L’articolo
Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo
I commi 1-bis ed 1-ter dell’articolo 104 prevedono che, salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione dell’offerta e fino alla chiusura dell'offerta stessa ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada.
Il comma 2, lettera a), dell’articolo
La lettera b) del comma 2 dell’articolo 13 aggiunge, al comma 7, dopo le parole «in materia di limiti di possesso azionario» le parole: «e al diritto di voto».
Analogamente, il comma 3, lettera a), dell’articolo
Il comma 3, lettera b), dell’articolo
Il comma 3, lettera c), dell’articolo
Si ricorda che l’articolo 21, comma 2, della direttiva 2004/25/CE prevede che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla citata direttiva.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 14. (Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)). |
Articolo 14. (Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)). |
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai soggetti che, anche
attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività
d'impresa in settori non bancari né finanziari l'autorizzazione prevista
dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo è rilasciata dalla Banca
d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo e, in
quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione. Con
riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la competenza
professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero, considerata
l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di
esercitare, la competenza professionale specifica nel settore finanziario. |
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Al comma 8-bis
del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» sono soppresse.
Ai soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura
rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari
l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del medesimo decreto legislativo è
rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo
stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di
attuazione. Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la
competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero,
considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire
consente di esercitare, la competenza professionale specifica nel settore
finanziario. |
Il comma 1 dell’articolo
La direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/44/CE, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE, provvede a modificare le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.
Nel dettaglio, la norma in esame abroga i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario[79] (TUB).
Il comma 6
dell’articolo 19 del TUB stabilisce
che i soggetti che, anche attraverso
società controllate, svolgono in misura
rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non
possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei
diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o
quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini,
Il comma 7
dell’articolo 19 del TUB stabilisce
che
In relazione a tale abrogazione, il comma 1 disciplina quindi il potere di autorizzazione della Banca d’Italia nei confronti dei soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari.
Nella specie, si dispone che l'autorizzazione prevista dall'articolo 19 del TUB possa essere rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni previste dallo stesso articolo 19 del TUB e, in quanto compatibili, dalle relative disposizioni di attuazione.
Il richiamato articolo 19 del TUB stabilisce, al comma 1, che
Ai sensi del comma 8, se
alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a
Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità,
Il comma 1
dell’articolo in esame prevede inoltre che
Alla Banca d'Italia viene quindi attribuito il potere di chiedere ai soggetti interessati ogni informazione utile per condurre le valutazioni di competenza.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 14. (Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)). |
Articolo 14. (Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)). |
2. Il primo periodo del comma l dell'articolo 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.». |
2. Identico. |
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109,
dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in
cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia
si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e
seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o
nell'articolo 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il
comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti
inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del
congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi
alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che |
3. Identico. |
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12». |
4. Identico. |
I commi da
Nella specie, l’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 109 del 2007 stabilisce che l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorità che ha disposto il sequestro o la confisca. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle relative attività. A tale fine può compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari di comprovata capacità tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attività ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività produttiva. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.
Secondo la relazione illustrativa al provvedimento in esame, il sistema così creato si è rivelato rigido, in quanto impone il ricorso all’Agenzia del demanio anche nei casi in cui l’esiguo valore economico ovvero la natura della risorsa economica congelata consentirebbe il ricorso a modalità alternative di custodia e di gestione dei beni.
Il comma 2 dell’articolo
Il comma 3 dell’articolo
Ciò al fine di tenere conto delle peculiarità della struttura organizzativa aziendale e della natura dei vari soggetti, per i quali l’ordinamento appresta una disciplina normativa di carattere speciale.
I richiamati articoli 70 e seguenti del TUB riguardano le ipotesi e la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle banche; l’articolo 98 riguarda l’amministrazione straordinaria della capogruppo; l’articolo 100 riguarda l’amministrazione straordinaria delle società del gruppo.
Il richiamato articolo 56 del TUF ha riguardo all’amministrazione straordinaria e allo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle SIM, delle società di gestione del risparmio e delle SICAV.
In tali casi il nuovo comma 18-bis prevede che il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre, durando l'amministrazione straordinaria per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso.
Viene disposta l’applicabilità,
in quanto compatibili, delle seguenti disposizioni dell’articolo 18,
intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma
2, ultimo periodo, comma 7, commi da
Il comma 4 dell’articolo
Articolo 14,
comma 5
(Disposizioni
in materia di imprese in amministrazione
straordinaria)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 14. (Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)). |
Articolo 14. (Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)). |
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente comma: |
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: |
«4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.». |
«3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.». |
Il comma 5 dell’articolo 14, intervenendo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, dispone una integrazione dell’articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (c.d. legge Prodi-bis).
L’integrazione disposta dal comma in esame stabilisce che le operazioni - previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell’impresa in stato di insolvenza - di cessione dei complessi aziendali («programma di cessione dei complessi aziendali»: art. 27, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 270/99) o, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dei complessi di beni e contratti(«programma di cessione dei complessi di beni e contratti»: art. 27, comma 2, lettera b-bis), del D.Lgs. 270/99), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti dell'articolo 2112 c.c.
La procedura di amministrazione straordinaria è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 29, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi). Si trattava di una procedura caratterizzata da un forte ruolo dell'amministrazione centrale, per effetto della nomina di uno o tre commissari da parte del Ministro vigilante, e rivolgeva una particolare attenzione alle modalità tecniche della ristrutturazione dell'impresa, ovvero del mantenimento, mediante cessione a terzi, dei nuclei produttivi ancora efficienti, facendo per il resto rinvio alla normativa sulla liquidazione coatta amministrativa.
La disciplina dettata
dalla legge Prodi è rimasta in vigore per un ventennio, ma, anche a seguito
delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione delle
disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà
di concorrenza, è stata sostituita dal decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ("Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza", c.d. legge Prodi-bis) che, peraltro, si pone in
posizione di continuità rispetto alla disciplina del 1979, nel ribadire la
finalità della procedura di amministrazione straordinaria di conservazione del
patrimonio produttivo della grande impresa commerciale insolvente mediante
prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale. Il
decreto legislativo n.
a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 347 del 2003 (c.d. Legge Marzano) che ha previsto misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. In particolare, la disciplina di cui al decreto legge n. 347 prevede un diverso iter di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria rispetto a quello disciplinato dal decreto legislativo n. 270/ 1999.
Per quanto concerne, specificamente, le parti del decreto legislativo n. 270 del 1999 sulle quali interviene la disposizione in esame, si fa presente che l’articolo 27 definisce le condizioni per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che le imprese dichiarate insolventi vi siano ammesse qualora presentino “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico”, che deve potersi realizzare, in alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»);
b-bis)per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»)[80].
L’articolo 56 definisce il contenuto del programma che il commissario straordinario è chiamato a redigere, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed in conformità agli indirizzi di politica industriale da esso adottati, secondo uno degli indirizzi fissati dall’articolo 27. Il programma deve indicare:
a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione (comma 1).
Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori (comma 2).
Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato (comma 3).
Il trasferimento d’azienda – disciplinato dall’articolo 2112 c.c. e dall’articolo 47[81] della legge comunitaria per il 1990 (L. 29 dicembre 1990, n. 428), come modificati dal D.Lgs. 2 febbraio 20001, n. 18[82], di recepimento della direttiva n. 98/50/CE – consiste nel trasferimento di un'entità economica, vista come un insieme organizzato di mezzi per lo svolgimento di una determinata attività, che mantiene la sua identità, sia pubblica sia privata, indipendentemente dal fatto che venga perseguito o meno un fine di lucro.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro, l’articolo 2112 c.c. stabilisce che il rapporto di lavoro continua con il cessionario e pertanto il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dall'anzianità di servizio raggiunta prima del trasferimento, nonché quelli previsti nel contratto individuale, con particolare riferimento ai diritti relativi all’inquadramento di categoria e retributivo. Le condizioni di lavoro determinate nel contratto collettivo applicato al momento della cessione sono mantenute fino alla data della sua scadenza, a meno che il cessionario non applichi un altro contratto collettivo (che quindi prevale).
Il soggetto cedente è obbligato in solido con il cessionario per tutti i crediti che il dipendente vantava al momento del trasferimento; tuttavia il lavoratore può liberare il cedente da tali obbligazioni.
Il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto secondo quanto previsto dalla disciplina sul licenziamento.
Infine, sempre secondo quanto previsto dall’art. 2112 c.c., il trasferimento può anche riguardare un ramo d’azienda, a condizione che l’attività ceduta sia idonea ad essere collocata utilmente sul mercato, costituendo un’entità economica suscettibile di essere oggetto di un'attività autonoma di impresa da parte dell’acquirente, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Si osserva che andrebbe attentamente valutata la compatibilità della disposizione in esame con la disciplina comunitaria e, in particolare, con la direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
In particolare, l’articolo 5 della menzionata direttiva prevede che le disposizioni volte al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese o di parti d’imprese, di cui ai precedenti articoli 3 e 4[83], non si applicano (a meno che gli Stati membri dispongano diversamente) ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente.
In pratica, la direttiva 2001/23/CE, in caso di trasferimento di azienda o di ramo di azienda, prevede la possibilità per le normative nazionali degli Stati membri di non applicare le tutele per i lavoratori previste dalla medesima direttiva, purché:
§ il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga;
§ tale procedura sia aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso.
Si
consideri, riguardo a quest’ultimo aspetto, che
Sempre con riferimento ai diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda, si ricorda che l’art. 47 della legge comunitaria per il 1990 (L. 29 dicembre 1990, n. 428), al comma 6, dispone che, qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione con le rappresentanze sindacali (di cui ai precedenti commi) sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.
Infine, si ricorda che
una disposizione analoga a quella in esame (seppur non del tutto coincidente
nella formulazione) è prevista dall’articolo 3-bis del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162[84], approvato dal Senato, attualmente in corso di
esame presso
Articolo 14,
commi 6-9
(Disposizioni
in materia di fondi comuni di investimento speculativi)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 14. (Attuazione della Direttiva europea sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)). |
Articolo 14. (Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione dell'industria nelle banche; disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund)). |
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, sino al 31 dicembre 2009: |
6. Identico. |
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali. |
|
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate. |
|
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate. |
7. Identico. |
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione. |
8. Identico. |
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi. |
9. Identico. |
I commi da
Si ricorda che, secondo
le disposizioni recate dal D.Lgs. n. 58 del 1998, recante il testo unico
dell’intermediazione finanziaria (TUF), il fondo
comune di investimento è gestito dalla società
di gestione del risparmio che lo ha istituito o da altra società di
gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria
istituzione sia fondi istituiti da altre società. La custodia degli strumenti
finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è
affidata a una banca depositaria. Il rapporto di partecipazione al fondo comune
di investimento è disciplinato dal regolamento
del fondo.
Ai sensi dell’articolo 39 del TUF, il regolamento di ciascun fondo comune di investimento
definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica
la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la
banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti,
regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
Nel dettaglio, il comma 6 dell’articolo
Secondo la lettera a)
del comma 6, qualora le richieste di
rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento
del valore complessivo netto del fondo,
Con riguardo alla sorte delle quote non rimborsate, si stabilisce che esse siano trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali.
La lettera b)
del comma 6 autorizza
Verrebbero così a sussistere un «fondo aperto», i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo, e un «fondo chiuso», in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.
Si ricorda che, per
quanto riguarda la struttura dei fondi comuni di investimento, l’articolo 37 del TUF affida al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di
determinare, con regolamento adottato sentite
In tale ipotesi, si stabilisce che ciascun partecipante dovrebbe ricevere un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo, disponendosi inoltre che il nuovo fondo non possa emettere nuove quote e che le quote del nuovo fondo vengano rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.
I commi 7, 8 e 9 dell’articolo
Se ne dispone l’applicabilità anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.
Occorre osservare che tale ultima disposizione, incide retroattivamente – con riguardo, in particolare, alla sospensione del rimborso delle quote ed al trasferimento delle quote ad un fondo chiuso - su obblighi di natura contrattuale già sorti tra privati e dei quali è stato già richiesto l’adempimento dalle controparti. Essa, pertanto, ad evidente tutela del diritto complessivo di tutti i partecipanti al fondo a conseguire il risultato economico di gestione, determina di fatto una compressione, benché di carattere eventuale (in quanto effettuabile solo se ne ricorrono i presupposti stabiliti in norma), del diritto del singolo partecipante. Apparirebbe dunque opportuno stabilire espressamente il termine (dies a quo) da cui ha efficacia la disposizione in commento, che ora è nel testo riferito genericamente alle domanda già presentate.
Il comma 8 abroga i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione, mentre il comma 9 affida alla Banca d'Italia il compito di definire con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo.
Le norme attuative dovranno avere particolare riferimento alla definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera b), alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 15. (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili). |
Articolo 15. (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili). |
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, esplicano efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del medesimo articolo 1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni dei periodi precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP, come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del 2007. |
1. Identico. |
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al comma 1, esistenti all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio. |
2. Identico. |
3. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze che derivano: |
3. Identico: |
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del citato testo unico, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei princìpi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007; |
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le modifiche apportate agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei princìpi contabili internazionali. Sono esclusi i disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei princìpi contabili internazionali dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché quelli che sono derivati dalle deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si sarebbero, comunque, determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello stesso testo unico, così come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del 2007; |
b) dall'applicazione dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo n. 38 del 2005, nonché dall'applicazione della soppressa disposizione della lettera b) dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico. |
b) dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38. |
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al
comma 3, lettera a), può essere attuato sulla totalità delle
differenze positive e negative e, a tal fine, l'opzione è esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre |
4. Identico. |
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a), può essere attuato, tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento è assoggettato ad imposta sostitutiva dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per cento del relativo importo. Il saldo negativo non è comunque deducibile. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. |
5. Identico. |
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007 sono intervenute aggregazioni aziendali disciplinate
dagli articoli 172, 173 e 176 del citato testo unico, come modificati dalla
legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono il bilancio in base ai
princìpi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali
operazioni può applicare le disposizioni dei commi 4 o |
6. Identico. |
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al
comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre |
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al
comma 3, lettera b), può essere attuato tramite opzione esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre
|
|
7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni
dei commi da |
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche in caso di: |
8. Identico. |
a) variazioni che intervengono nei princìpi contabili IAS/IFRS adottati, rispetto ai valori e alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale; |
|
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei princìpi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
|
|
8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8. |
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. |
9. Identico. |
(omissis) |
(omissis) |
|
12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi. |
Le disposizioni in esame, modificate nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, introducono la facoltà, per le società che applicano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), di optare per il riallineamento dei valori contabili, con riferimento alle divergenze determinate dall’applicazione di diversi criteri fiscali.
I principi contabili internazionali sono regole di redazione del bilancio adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. L’applicazione dei principi contabili internazionali in ambito europeo è diretta ad armonizzare l'informazione finanziaria presentata dalle società, a garantire un elevato livello di trasparenza e comparabilità dei bilanci e a garantire un efficiente funzionamento del mercato comunitario dei capitali e del mercato interno. Nel corso degli anni, con successivi Regolamenti della Commissione europea, sono stati approvati i criteri da applicare per la valutazione delle voci da iscrivere in bilancio (c.d. IAS/IFRS).
L’applicazione degli IAS è obbligatoria per alcuni soggetti (società quotate diverse dalle compagnie di assicurazione e società appartenenti a gruppi bancari) ed è opzionale per gli altri soggetti.
Il D.Lgs. n. 38/2005, emanato in attuazione del regolamento CE n. 1606/2002, reca disposizioni dirette ad armonizzare l’applicazione dei principi contabili internazionali con la normativa fiscale nazionale in materia di reddito d’impresa.
Le società che applicano per la prima volta gli IAS determinano, necessariamente, dei disallineamenti di valore (dovuti unicamente all’applicazione di diversi principi contabili) tra il bilancio chiuso nell’esercizio precedente (redatto sulla base dei principi civilistici e fiscali italiani) e il bilancio di apertura del primo anno di applicazione degli IAS (redatto in base ai principi internazionali IAS/IFRS). Ciò è dovuto alle necessarie rettifiche delle attività e delle passività iscritte nello stato patrimoniale cui corrispondono delle variazioni in termini di conto economico, di riserva di patrimonio netto, riserva in sospensione di imposta (imposte anticipate ovvero imposte differite).
In particolare, l’articolo 13 reca disposizioni di natura transitoria in materia di applicazione dei principi contabili internazionali. I commi 2, 5 e 6 consentono, per i soggetti che adottano gli IAS, l’applicazione delle precedenti disposizioni fiscali in materia di valutazione delle rimanenze finali di beni, di costi capitalizzati ovvero dei costi già dedotti e che, in base agli IAS, vengono iscritti all’attivo patrimoniale e degli accantonamenti contabili in appositi fondi che, in base agli IAS, sono eliminati dal passivo patrimoniale.
Sulla materia è intervenuta, da ultimo, la legge finanziaria per il 2008[85] la quale, modificando l’articolo 83 del TUIR, ha introdotto, con decorrenza 2008, una specifica disciplina fiscale per i soggetti IAS diretta ad avvicinare il regime fiscale italiano con quello internazionale al fine di ridurre i disallineamenti contabili.
Tra le novità introdotte, si segnala il passaggio dal principio di neutralità degli effetti IAS ai fini fiscali al principio di derivazione dal risultato di bilancio, ovvero alla centralità, ai fini della determinazione della base imponibile, del risultato del conto economico secondo gli IAS. In sostanza, per i soggetti IAS il reddito imponibile è determinato sulla base dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili internazionali anche se questi rappresentano una deroga alle tradizionali regole fiscali. Ciò anche in considerazione del fatto che, a seguito della eliminazione del prospetto delle deduzione extracontabili (quadro EC), le società non possono più evidenziare le divergenze tra i valori contabili determinate in base ai principi contabili internazionali e la normativa fiscale[86].
Nell’anno 2008, pertanto, le società che avevano adottato gli IAS dal 2005 (ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005) rilevano due tipologie di divergenze:
- quelle sorte in sede di prima applicazione degli IAS (c.d. FTA, ossia First time Application);
- quelle ulteriori, venutesi a creare nei periodi d’imposta successivi e che, fino al 2007, erano evidenziate nel quadro EC.
Il comma 1 conferma quanto disposto dalla legge n. 244 del 2007[87] (finanziaria 2008) ed in particolare:
§ i nuovi criteri di derivazione dell’imponibile fiscale del bilancio IAS, disciplinati dall’articolo 83 del TUIR, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e producono effetti anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, come modificata dalla medesima legge finanziaria per il 2008[88].
In sostanza, dal 2008 le nuove disposizioni fiscali previste dall’art. 83 del TUIR consentiranno di ridurre le ulteriori divergenze che, annualmente si formano;
§ rimane confermato, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 1, comma 61, secondo periodo, della finanziaria 2008, ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell’imposta degli esercizi precedenti al 2008 se prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58 del medesimo articolo 1. Tale clausola di salvaguardia è stata introdotta, come precisato nella relazione illustrativa, in considerazione della situazione di incertezza in cui si sono trovate ad operare le imprese che hanno adottato gli IAS negli anni precedenti.
Pertanto, se, da un lato, la nuova disciplina fiscale per i soggetti IAS (art. 83 del TUIR) riduce, dal 2008, il fenomeno della formazione di nuove divergenze fiscali, dall’altro lato i soggetti in esame continuano a riportare dei disallineamenti dei valori dei cespiti aziendali formatisi sia in sede di prima applicazione degli IAS (FTA) sia nei successivi esercizi fino al 2007.
La relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che, in base alle modifiche introdotte dalla finanziaria 2008, le “imprese assumono le vicende gestionali ai fini fiscali in base non più alle qualificazioni giuridico-formali degli atti negoziali ma al principio della prevalenza della sostanza sulla forma”. Tali modifiche rilevano tuttavia dal 2008 mentre “per le vicende pregresse si sono rese applicabili le precedenti disposizioni che assegnavano rilevanza alle qualificazioni giuridiche. Questo ha determinato un disallineamento – di difficoltosa gestione amministrativa – dei valori civili e fiscali dei cespiti aziendali” che si è determinato sia in sede di prima applicazione dei principi contabili (FTA) sia nei successivi esercizi fino al 2007.
Il comma 2 introduce la facoltà di riallineare le differenze, emerse dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui al comma 1 rispetto ai valori del bilancio iniziale riferito al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i valori al 1° gennaio 2009).
Il riallineamento produce effetti ai fini IRES, IRAP e di eventuali addizionali.
La relazione illustrativa chiarisce che la disciplina “ha carattere esclusivamente opzionale” e che, pertanto, le imprese possono scegliere di continuare a gestire i disallineamenti (tra valori civili e fiscali) in base al c.d. doppio binario.
Il comma 3, modificato nel corso dell’esame in sede referente, individua l’ambito di applicazione della disciplina in commento. In particolare, il riallineamento può essere richiesto per i disallineamenti originati:
a) dall’adozione dei nuovi principi introdotti dall’articolo 1, comma 58, della finanziaria 2008. Si tratta, come già ricordato, di divergenze riconducibili ai diversi criteri di qualificazione, classificazione, valutazione e imputazione temporale ai fini fiscali utilizzati nel bilancio del 2007 che non si sarebbero manifestate se le modifiche introdotte dalla finanziaria 2008 avessero trovato applicazione a decorrere dal primo anno di applicazione degli IAS.
Per questa tipologia di disallineamento sono previste due modalità di riallineamento, alternative tra loro a scelta del contribuente, disciplinate dai successivi commi 4 e 5.
Non rientrano in questa tipologia di riallineamento alcune divergenze le quali, invece, sono incluse nella tipologia prevista dalla successiva lettera b).
Il testo originario del decreto legge esclude dalla lettera a) i disallineamenti che derivano dalla soppressione del prospetto delle deduzioni extracontabili (quadro EC) nonché quelli emersi in sede di prima applicazione degli IAS (c.d. FTA) per effetto dei commi 2, 5 e 6 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 38/2005 - si tratta della valutazione dei beni fungibili (comma 2), dell’iscrizione nell’attivo patrimoniale, in qualità di costi capitalizzati, di voci già imputate al conto economico ovvero della eliminazione dall’attivo patrimoniale di costi capitalizzati da imputare nel conto economico (comma 5) e dell’eliminazione dal passivo patrimoniale di fondi di accantonamento (comma 6).
Con emendamento approvato nelle commissioni riunite V e VI alcune tipologie di divergenze precedentemente incluse nelle fattispecie di cui alla lettera b) sono state inserite nella lettera a). Si tratta, in particolare, dei disallineamenti emersi in sede di prima applicazione degli IAS su valori diversi da quelli relativi ai beni fungibili, agli ammortamenti, alle rettifiche di valore e ai fondi di accantonamento.
b) dalle divergenze emerse in sede di prima applicazione degli IAS con riferimento ai beni fungibili e all’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento.
Come precisato nella lettera a), la lettera b) recepisce le modifiche apportate nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente. Il testo originario faceva riferimento a tutte le divergenze emerse in sede di prima applicazione degli IAS.
Le modalità per il riallineamento di questa tipologia di disallinementi sono disciplinate dal successivo comma 7.
La relazione illustrativa chiarisce che il riallineamento non può, in ogni caso, applicarsi ai “disallineamenti che sono destinati a prodursi anche in vigenza del nuovo articolo 83 del TUIR[89]. A titolo esemplificativo, la relazione richiama le “plus/minusvalutazioni degli strumenti finanziari rilevate a patrimonio netto, del fair value dei beni d’investimento e dei derivati di copertura di cash flow, dei disallineamenti attinenti all’avviamento e ai beni immateriali a vita indefinita suscettibili di ammortamento solo ai fini fiscali e quindi in via extracontabile, ecc.”.
L’opzione per il riallineamento delle divergenze indicate nella lettera a) del comma 3 può avvenire, in via alternativa, ai sensi del comma 4 o del comma 5. e deve essere effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (il 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Il comma 4 disciplina il riallineamento della totalità delle differenze positive e negative risultanti dalle voci interessate di cui al comma 3, lettera a).
Qualora il saldo finale delle differenze sia positivo, tale valore è assoggettato ad aliquota ordinaria (IRES, IRAP e eventuali addizionali) separatamente dall’imponibile complessivo. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte relative alla dichiarazione in cui viene esercitata l’opzione (giugno 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Se, invece, il saldo finale è negativo, la deduzione concorre, per quote costanti in cinque annualità, alla formazione dell’imponibile complessivo a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (dal 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Il comma 5 disciplina il riallineamento delle singole voci individuate nella lettera a) del comma 3 (in alternativa al riallineamento totale delle medesime voci previsto dal comma 4).
La norma chiarisce che per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura.
Il saldo di ciascuna fattispecie, se positivo, è assoggettato ad imposta sostitutiva dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali, fissata in misura pari al 16%. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte relative alla dichiarazione in cui viene esercitata l’opzione (giugno 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Se, viceversa, il saldo di ciascuna fattispecie è negativo non è ammessa la deduzione ai fini fiscali.
Il comma 6 dispone la facoltà di applicare i riallineamenti previsti nei commi 4 e 5 anche nelle ipotesi di aggregazioni aziendali, di cui agli articoli 172, 173 e 176 del TUIR (rispettivamente, fusione, scissione e regime fiscale del conferente e del conferitario), operate tra soggetti che redigono il bilancio in base agli IAS.
In particolare, si dispone che il soggetto beneficiario di tali operazioni può applicare in modo autonomo la disciplina dei riallineamenti con riferimento ai disallineamenti di ciascuno dei soggetti interessati dall’aggregazione.
Le divergenze indicate nella lettera b) del comma 3 possono, ai sensi del comma 7, essere riallineate mediante opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (il 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Le modalità attuative sono quelle indicate nell’articolo 1, comma 48, della legge n. 244/2008.
Il citato comma 48 della
legge finanziaria
Per effetto del rinvio, la misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva è determinata per scaglioni di maggiori valori. In particolare:
§ per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12%;
§ per maggiori valori compresi fra 5 e 10 milioni di euro: 14%;
§ per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.
Appare opportuno segnalare che la disciplina cui si rinvia prevede anche la possibilità di effettuare una rivalutazione parziale delle voci interessate.
Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo delle imposte relative alla dichiarazione in cui viene esercitata l’opzione (giugno 2009 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Il medesimo comma 7, inoltre, prevede – limitatamente al riallineamento delle rimanenze di merci di cui al sopra ricordato articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 38/2005 - l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 81, commi 21, 23 e 24, del DL n. 112/2008. Il riferimento al comma 21 è stato introdotto con emendamento approvato nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI.
L’articolo 81, commi da
In particolare, il comma 21 stabilisce che il maggior valore attribuito alle rimanenze finali può essere assoggettato ad imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP fissata in misura pari al 16%. Tale maggior valore non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso.
Ai sensi del comma 23, il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva è riconosciuto ai fini fiscali (c.d. affrancamento) a decorrere dall’esercizio successivo a quello dell’applicazione dei nuovi criteri di valutazione. Il medesimo comma, inoltre, prevede una disciplina transitoria, applicabile fino al terzo esercizio successivo dalla data di entrata in vigore, che interessa le svalutazioni delle rimanenze dovute alla riduzione dei prezzi, come disciplinato dall’articolo 92, comma 5, del TUIR[91] ovvero la valutazione nei casi di diminuzione delle quantità in rimanenza[92].
Il citato comma 23, inoltre, disciplina il regime delle valutazioni di rimanenze nell’ipotesi di conferimento d’azienda. In particolare, si dispone che fino al terzo esercizio successivo, si trasferiscono al conferitario il diritto alla riliquidazione e l’obbligo di versamento dell’imposta sostitutiva solo se:
- prima del conferimento d’azienda, l’attività svolta dal conferitario nonera inclusa tra quelle indicate nel comma 1 dell’articolo 92-bis del TUIR;
- il conferitario applichi lo stesso metodo di valutazioni utilizzate dal conferente.
In assenza dei predetti requisiti, si rende definitiva l’imposta sostitutiva versata dal conferente e il valore delle rimanenze rideterminato da quest’ultimo. Le successive svalutazioni effettuate dal conferitario ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del TUIR, sono deducibili in misura pari al 50% del loro ammontare fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2011.
Ai sensi del comma 24, nel caso di cessione di azienda entro il termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2011, sul maggior valore attribuito alle rimanenze l’aliquota di imposta sostitutiva è elevata al 27,5%.
Ai sensi del comma 7-bis,
introdotto nel corso dell’esame nelle
commissioni riunite V e VI, per l’applicazione delle disposizioni dei commi
da
Il comma 8 stabilisce che le disposizioni contenute nei precedenti commi trovano applicazione, ove compatibili, per il riallineamento delle differenze che intervengono successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, per effetto di modifiche dei principi contabili IAS/IFRS adottati o in sede di prima applicazione di tali principi contabili (se effettuata successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007).
Il comma 8-bis, introdotto nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative delle disposizioni contenute nel comma 8.
Il comma 9 dispone il rinvio alla disciplina prevista per le imposte sui redditi, in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni.
Nel corso dell’esame del provvedimento nelle commissioni riunite V e VI, è stato approvato un emendamento che ha introdotto il comma 12-bisall’articolo in esame. Tale comma prevede la facoltà di applicare la disciplina della rivalutazione agevolata prevista dall’articolo 1, comma 48, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) ai fini del riallineamento delle differenze emerse in sede di prima applicazione degli IAS - per effetto del già citato articolo 13, commi 2, 5 e 6, del D.Lgs. n. 38/2005 - purché indicati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.
Ai sensi del citato articolo 1, comma 48, le c.d. deduzioni extracontabili - ovvero delle componenti negative del reddito non contabilizzate nel conto economico ai fini civilistici ma relativamente alle quali era ammessa la deduzione ai fini fiscali alle particolari condizioni fissate dall’articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR - possono essere recuperate a tassazione mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La misura dell’aliquota dell’imposta sostitutiva è determinata per scaglioni di maggiori valori. In particolare:
- per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12%;
- per maggiori valori compresi fra 5 e 10 milioni di euro: 14%;
- per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.
Gli effetti
finanziari, in termini di cassa e riferiti al testo originario del decreto
legge, indicati nella relazione tecnica riguardano, oltre alle disposizioni in
commento anche quelle relative ai commi da
L’ammontare complessivo degli effetti finanziari stimati è riportato nella seguente tabella:
milioni di euro
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Art. 15, co. 1-9 e art. 15, co. 10-12 |
2.457 |
-416,9 |
-913,9 |
-632,3 |
Articolo 15,
commi 10-12
(Riallineamento maggiori valori a seguito
di operazioni straordinarie)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 15. (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili). |
Articolo 15. (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili). |
|
|
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad
attività diverse da quelle indicate nel medesimo comma |
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per
riallineare i valori fiscali ai maggiori valori attribuiti in bilancio ad
attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata già esercitata l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del 2007, il contribuente procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la differenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. |
12. Identico. |
I commi da
Il riallineamento delle divergenze emerse dalla medesime aggregazioni effettuate dai soggetti IAS è disciplinato, invece, dal comma 6 dell’articolo in esame alla cui scheda si rinvia.
Nel dettaglio, si interviene sulla disciplina dei conferimenti di azienda di cui all’articolo 176 del TUIR, che - limitatamente al comma 2-ter e per effetto di un rinvio normativo contenuto, rispettivamente, nell’articolo 172, comma 10-bis, e nell’articolo 173, comma 15-bis - trova applicazione anche nelle operazioni di fusione e di scissione societaria.
Il comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR[93] dispone la facoltà, per la società conferitaria, di optare per un regime di tassazione sostitutivo ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio a seguito del conferimento. L’opzione può essere esercitata nell’esercizio in cui è avvenuto il conferimento ovvero in quello successivo. L’imposta - sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP – è stabilita per scaglioni di maggiori valori, ed in particolare:
- per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12%;
- per maggiori valori compresi fra 5 e 10 milioni di euro: 14%;
- per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.
I maggiori valori sono riconosciuti ai fini dell’ammortamento a partire dal periodo d’imposta nel quale è stata esercitata l’opzione. In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggior ammortamento dedotto e l’imposta sostitutiva versata è scomputata dall’imposta sui redditi.
Il comma 10 introduce una ulteriore facoltà, oltre a quella prevista dal citato articolo 176 del TUIR, per l’affrancamento dei maggiori valori risultanti dalle operazioni di fusione, scissione e conferimenti aziendali applicabile limitatamente alle voci relative all’avviamento, ai marchi d’impresa e alle altre attività immateriali. In base alle modifiche apportate nelle commissioni riunite V e VI, è espressamente prevista la possibilità di riallineare i predetti valori anche in misura parziale.
La nuova facoltà prevede:
§ il pagamento di un’imposta sostitutiva fissata in misura pari al 16%. Si applica, in sostanza, l’aliquota massima prevista dalla disciplina contenuta nel comma 2-ter ;
§ il riconoscimento ai fini fiscali dei maggiori valori decorre dal periodo d’imposta nel quale è versata l’imposta sostitutiva. La disciplina contenuta nel comma 2-ter stabilisce la decorrenza dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione;
§ il
periodo di ammortamento dei maggiori
valori dell’avviamento e dei marchi d’impresa affrancati viene ridotto da
§ i maggiori valori delle altre attività immateriali possono essere ammortizzate anche ai fini fiscali nel limite della quota imputata al conto economico. Con emendamento[94] approvato nel corso di esame in sede referente, è stato soppresso il limite di quota annua di ammortamento deducibile fissato, nel testo originario del decreto legge, a 1/9 del valore medesimo.
Il comma 11 estende l’ambito di applicazione del riallineamento di cui al comma 10 anche ad altri valori che risultano iscritti tra le attività dello stato patrimoniale.
Nel corso dell’esame nelle commissioni riunite V e VI, il comma in esame è stato modificato al fine di chiarire che i riallineamenti possono essere effettuati con riferimento alle attività diverse da quelle indicate nell’articolo 176, comma 2-ter del TUIR.
L’opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie, come definite nel comma 5 dell’articolo in esame e alla cui scheda si rinvia.
Sui maggiori valori riconosciuti è prevista l’applicazione delle aliquote ordinarie dell’IRES, dell’IRPEF e dell’IRAP ed eventuali maggiorazioni (il riferimento all’IRPEF è stato introdotto nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI). Il regime impositivo ha natura autonoma in quanto i maggiori valori non concorrono alla formazione dell’imponibile complessivo ed il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione.
In base alle modifiche apportate in sede referente, nel caso in cui si intenda riallineare il valore dei crediti iscritti nell’attivo patrimoniale, si applica l’imposta sostitutiva in misura pari al 20%.
Ai sensi del comma 12, la facoltà di optare per il riallineamento dei valori contabili disposto dai commi 10 e 11 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 (ossia dal 2007 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia già esercitato l’opzione prevista dall’articolo 1, comma 47 della legge n. 244/2007[95], è possibile riliquidare l’imposta versando la differenza entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (tale termine, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, scade a giugno 2009).
La relazione tecnica
allegata al provvedimento indica gli effetti delle disposizioni in esame in
soli termini di competenza. Gli effetti di cassa sono indicati cumulativamente
agli effetti prodotti dai precedenti commi da
Articolo 15,
commi 13-15
(Valutazione dei titoli)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 15. (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili). |
Articolo 15. (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili). |
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima relazione semestrale regolarmente approvati anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere estesa all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. |
13. Identico. |
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. |
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con regolamento, che disciplina altresì le modalità applicative degli istituti prudenziali in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche e margine di solvibilità di cui ai Capi III e IV del Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le disposizioni di cui al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo. |
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai comma 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. |
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 13 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14 ed i valori di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi. |
I commi da
Ciò in quanto, come precisato anche nella relazione allegata al provvedimento, tenuto conto della eccezionale turbolenza dei mercati finanziari i valori espressi nei mercati stessi possono risultare “inattendibili”.
Ai sensi del comma 13 i soggetti che non applicano gli IAS possono indicare in bilancio il valore risultante dall’ultimo bilancio ovvero, se disponibile, dalla relazione semestrale, senza svalutare ulteriormente i titoli in commento. La deroga non si applica in caso di perdite di carattere durevole.
Il criterio di valutazione si applica all’esercizio in corso alla data del 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). La norma, tuttavia, prevede la possibilità di estendere l’ambito temporale, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche all’esercizio successivo.
Il comma 14 reca specifiche disposizioni con riferimento alle imprese del settore assicurativo al fine, come precisato nella relazione illustrativa, “di salvaguardare la stabilità del settore e garantire gli interessi degli assicurati”.
In particolare, per
l’applicazione della deroga di cui al comma
Inoltre, ai sensi del comma 15, le imprese di assicurazione sono obbligate ad effettuare accantonamento d utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione dei titoli in oggetto. Nel caso di realizzo di utili inferiori al predetto ammontare, la riserva deve essere integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza, mediante “utili degli esercizi successivi”.
Articolo 15,
commi 16-23
(Rivalutazione di beni immobili)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 15. (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili). |
Articolo 15. (Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili). |
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. |
16. Identico. |
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili. |
17. Identico. |
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta. |
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente decreto, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta. |
19. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 23. |
19. Identico. |
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 10 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 7 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. |
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione. |
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. |
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. |
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 20 e 21 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86. |
23. Identico. |
Le disposizioni in commento modificate nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite V e VI, introducono la facoltà di rivalutare gli immobili iscritti nel bilancio societario relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
La relazione illustrativa chiarisce che la finalità è quella di consentire ai soggetti interessati l’adeguamento ai valori effettivi della rappresentazione contabile dei beni immobili, senza rinunciare al carattere oneroso della rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.
L’ambito soggettivo riguarda le società di capitali di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR[96], le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice ed equiparate purché non adottino, nella redazione del bilancio, i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Il comma 16 non include nell’ambito soggettivo le persone fisiche esercenti attività d’impresa. Tuttavia, tenuto conto che il successivo comma 23 rinvia - in quanto compatibili - ad altre disposizioni tra le quali l’articolo 15 della legge n. 342 del 2000[97] e che quest’ultima prevede l’estensione “anche alle imprese individuali”, appare opportuno un chiarimento diretto a confermare la suddetta esclusione.
La relazione illustrativa afferma che il rinvio contenuto nel comma 23 agli articoli 11, 13 e 15 della legge n. 342/2000 e ai relativi decreti di attuazione, purché compatibili con quelle dettate dalla legge in commento, ha la finalità “di conservare un patrimonio di interpretazioni già provato e consolidato nel tempo”.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione le aree fabbricabili e agli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (c.d. beni merce).
Ai sensi del comma 17 la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio relativo al periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2007 (ossia il 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame).
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria e deve essere annotata nell’inventario o nella nota integrativa. Ciò in quanto, come chiarito dalla relazione, si intende tutelare la veridicità e la correttezza della situazione patrimoniale e finanziaria del soggetto che effettua la rivalutazione.
Il comma 17 precisa che si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.
Il maggior valore attribuito agli immobili determina un saldo attivo di rivalutazione che può essere imputato al capitale ovvero può essere accantonato in un’apposita riserva, che ai fini fiscali costituisce una riserva in sospensione d’imposta (comma 18), in quanto rinvia il pagamento dell’imposta sul plusvalore (regime ordinario di tassazione) al momento dell’utilizzo contabile della quota iscritta nella riserva.
I commi 19 e 20 prevedono la possibilità di affrancare fiscalmente, rispettivamente, il saldo attivo di rivalutazione e il maggior valore attribuito agli immobili attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e di eventuali addizionali.
Le misure delle aliquote d’imposta, alcune delle quali modificate nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI, sono:
- pari al 10%, per l’affrancamento fiscale della riserva relativa al saldo attivo di rivalutazione;
- pari al 7% (in luogo del 10% previsto nella norma originaria) per l’affrancamento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili ammortizzabili;
- pari al 4% (in luogo del 7% previsto nella norma originaria) per l’affrancamento fiscale del maggior valore attribuito agli immobili non ammortizzabili.
Il comma 20 precisa che il valore della riserva da affrancare deve essere al netto dell’eventuale imposta sostitutiva pagata per l’affrancamento del maggior valore degli immobili.
Poiché, ai sensi del comma 20, il riconoscimento della rivalutazione degli immobili produce effetti, ai fini fiscali, a decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, il comma 21 stabilisce che nel caso di cessione, assegnazione ai soci, utilizzo per finalità estranee all’impresa ovvero al consumo personale degli immobili rivalutati prima del sesto periodo successivo l’affrancamento non produce effetti fiscali e la plusvalenza è determinata con riferimento al valore dell’immobile risultante prima della rivalutazione.
Il periodo d’imposta a decorrere dal quale sono riconosciuti gli effetti ai fini fiscali della rivalutazione è stato modificato con emendamento approvato nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI. In particolare, l’originario terzo esercizio è stato spostato al quinto esercizio e, conseguentemente, anche il termine per la cessione o assegnazione del cespite è stata spostata dal quarto al sesto esercizio successivo.
Andrebbe chiarito se, nell’ipotesi prevista dal comma 21, il pagamento dell’imposta sostitutiva effettuato per la rivalutazione è riconosciuto ai fini della liquidazione dell’imposta ordinaria sulla plusvalenza.
Il comma 22 stabilisce che il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta nel quale viene eseguita la rivalutazione ovvero in tre rate annuali la prima delle quali con la medesima scadenza prevista per il versamento unico. In caso di rateizzazione, si applica il tasso di interesse in misura pari al 3 per cento annuo.
E’ inoltre espressamente prevista la possibilità di compensare l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
Nel corso dell’esame
del provvedimento in sede referente è stato rettificato un errore formale
contenuto nel testo originario del decreto legge; si rinviava, infatti, alle
imposte sostitutive di cui ai commi 20 e
Il comma 23, infine, prevede l’applicazione, ove compatibile, delle disposizioni contenute negli articoli 11, 13 e 15 della legge n. 342/2000, nel decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001 n. 162[98] e nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 19 aprile 2002 n. 86[99].
Le norme richiamate si riferiscono ad una analoga disciplina di rivalutazione di beni iscritti nei bilanci societari. In particolare, l’articolo 11 riguarda i criteri da applicare per la determinazione del maggior valore assegnato ai beni nonché gli obblighi a carico degli amministratori e dei sindaci, l’articolo 13 disciplina le ipotesi di riduzione della riserva relativa al saldo attivo di rivalutazione e l’articolo 15 reca disposizioni con riferimento ai soggetti beneficiari e ai regimi di contabilità applicata.
La relazione tecnica attribuisce alla norma, nel testo originario del decreto legge, i seguenti effetti finanziari in termini di cassa:
milioni di euro
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Maggior gettito |
+ 300,2 |
+ 77,2 |
+ 79,5 |
- 97,9 |
Articolo 16,
commi 1-5-bis
(Soppressione di adempimenti tributari)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
|
|
Articolo 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese). |
Articolo 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese). |
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico. |
a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»; |
|
b) il comma 10 è soppresso. |
|
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati. |
2. Identico. |
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati. |
3. Identico. |
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati. |
4. Identico. |
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni: |
5. Identico: |
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»; |
a) identica; |
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»; |
b) identica; |
c) al comma 1, lettera c), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo». |
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo». |
|
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA. |
Il comma 1 ridefinisce la disciplina dell’interpello (c.d. antielusivo) a seguito della soppressione del “Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive”, disciplinato dall’articolo 21 della legge n. 413 del 1991.
Il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive è stato istituito con l'articolo 21, comma 1, della legge n. 413/1991 che ha demandato a tale organo il compito di emettere pareri su richieste dei contribuenti riguardanti l'applicazione ai casi concreti delle disposizioni richiamate nel comma 2 del medesimo articolo.
Il D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006, ha previsto, tra l'altro, all'art. 29, che, per realizzare la finalità di contenimento della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi operanti nelle predette amministrazioni, si proceda al "... riordino degli organismi, anche mediante soppressione ...". In particolare, ai sensi del comma 3 del citato art. 29, le amministrazioni non statali provvedono con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti.
Il successivo comma 4 dell'articolo
In quanto non individuato dai provvedimenti richiamati dal citato comma 4 dell'art. 29 del D.L. n. 223 del 2006, è soppresso, tra l'altro, il comitato Consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. Con la soppressione dell'organismo in parola, devono ritenersi implicitamente abrogate le disposizioni recate dall'art. 21 della legge n. 413 del 1991 che disciplinano l'attività del Comitato consultivo e l'efficacia dei relativi pareri.
Secondo
Il comma
La lettera a), aggiungendo un ulteriore al comma 9 dell’articolo 21, dispone che la mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso, assegnando all’Agenzia quelle competenze precedentemente di pertinenza del soppresso Comitato consultivo.
Ai sensi del comma 9 il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni antielusive richiamate nel comma 2 del medesimo articolo, può richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata.
Il comma
Il comma 33 stabilisce che i soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate (articolo 22 del D.P.R. n. 633/1972), comprese le imprese operanti nella grande distribuzione, hanno l’obbligo di trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri ricavati dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi.
Il comma 34 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità tecniche e dei termini in base ai quali provvedere alla trasmissione telematica delle informazioni. L’esercente è comunque tenuto agli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi, nonché ad emettere la fattura in presenza di richiesta del cliente.
Il comma 35 concede un credito di imposta di 100 euro, utilizzabile in compensazione, per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori, finalizzato alla trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito di imposta, la cui misura è indipendente dal numero di apparecchi adattati, è concesso successivamente all’esecuzione dell’adattamento e al pagamento della relativa fattura.
Il comma 36, nel fare salve le disposizioni concernenti le violazioni degli obblighi di registrazione e contabilità, commina una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i mille e i quattromila europer il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi 33 e 34.
Il comma 37 specifica che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008.
Il comma 37-bis stabilisce che gli apparecchi misuratori fiscali immessi sul mercato a decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese esercenti il commercio.
Il comma 37-ter prevede l’emanazione entro 180 giorni, di un regolamento recante disposizioni atte a disciplinare le modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi medesimi.
Il comma 3 dell’articolo in esame abroga i commi da
Il comma 30 obbliga i titolari di partita IVA a comunicare, per via telematica, all’Agenzia delle entrate l’importo e la tipologia dei crediti che saranno oggetto della successiva compensazione, in caso di operazioni di compensazione per importi superiori a 10.000 euro. Il contribuente deve far inviare tale comunicazione entro il quinto giorno precedente quello in cui intende effettuare l’operazione di compensazione. Qualora l’Agenzia delle entrate non trasmetta al contribuente una comunicazione recante differenti indicazioni entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, il contribuente può eseguire l’operazione di compensazione (silenzio-assenso).
Il comma 31 rimette ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità, anche graduali, di attuazione del comma 30.
Il comma 32 destina al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica parte delle maggiori entrate derivanti dalla trasmissione telematica dei dati fiscali a fini di compensazione dell’IVA prevista dai precedenti commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per il 2007. Il comma dispone, altresì, la riduzione di 183,8 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa del Fondo per il 2008.
Secondo la relazione illustrativa “la scelta origina dalle difficoltà riscontrate nella fase applicativa del controllo preventivo, costituite dalla mancanza, al momento della ricezione delle comunicazioni, di dati esaustivi utili per riscontro in tempo reale dei crediti da compensare, dal ristretto termine concesso per l’esecuzione dei controlli, nonché per la notifica dell’eventuale provvedimento di diniego, da eseguirsi esclusivamente per via telematica. L’adempimento abrogato avrebbe, infine, comportato un effettivo aggravio per il contribuente, costretto ad eseguire la comunicazione per ogni operazione di compensazione per importi superiori al limite di 10.000 euro”.
Il comma
In particolare, tutti i soggetti passivi IVA individuati con riferimento alle cessioni previste all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972, specificamente per le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici sono tenuti a memorizzare le singole operazioni su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio (comma 363).
Si demanda ad un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate la definizione delle modalità di operazione della memorizzazione (comma 364).
Si stabilisce inoltre
che le norme suesposte (contenute nei commi da
Infine, il comma 366
stabilisce che, in attesa dell’operatività delle predette disposizioni, a
partire dal 1° gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate e
Il comma
In particolare viene ridotta la sanzione per le fattispecie indicate al comma 1.
Il nuovo testo stabilisce che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un dodicesimo (anziché un ottavo) del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un decimo (anziché un quinto)del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un dodicesimo (anziché un ottavo)del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero a dodicesimo (anziché un ottavo)del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di IVA, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame nelle Commissioni riunite V e VI, interviene sulla disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA recando una norma interpretativa della lettera h) del comma 4 dell’articolo 50-bis del decreto legge n. 331/1993.
L’articolo 50-bis del decreto legge n. 331/1993 disciplina il regime di deposito Iva il quale consente alle merci comunitarie introdotte in Italia di fruire della non imponibilità al tributo, rinviando l’imposizione al momento dell'estrazione dei beni, se ed in quanto destinati al consumo nel territorio dello Stato. La sospensione opera solo se i beni non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi. Sono individuati, a tal fine, sia i soggetti che possono essere autorizzati dall’Amministrazione finanziaria a gestire i depositi IVA sia gli adempimenti a carico dei medesimi soggetti.
In particolare, ai sensi del comma 4, lettera h) del citato articolo 50-bis, sono effettuate senza pagamento dell'IVA le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni.
Il comma in esame stabilisce che la richiamata lettera h) si interpreta nel senso che le prestazioni di servizio in essa indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.
La necessità di intervenire con apposita norma interpretativa è dovuta al fatto che mentre nel caso dei beni è fisicamente individuabile il momento dell’entrata e dell’uscita del bene dal deposito, la prestazione di servizi su un bene del deposito non è altrettanto fisicamente individuabile.
Pertanto, la norma in esame stabilisce che il momento di “uscita” dal deposito fiscale del servizio offerto, ossia il momento in cui diviene imponibile ai fini IVA, è determinato in base all’immissione nel mercato del bene sul quale il servizio è stato operato.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese). |
Articolo 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese). |
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. |
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. |
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. |
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. |
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. |
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili. |
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui al comma 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. |
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. |
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti al sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. |
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza. |
(omissis) |
(omissis) |
11. I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, sono abrogati. |
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, è abrogato. |
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti: |
12. Identico. |
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71. |
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5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.». |
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Il comma 6, modificato dalle Commissioni riunite V e VI, impone alle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare nella domanda di iscrizione al registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni e l’integrità del contenuto delle stesse.
Si ricorda che il Registro delle imprese, tenuto da un apposito Ufficio presso le camere di commercio, è stato istituito dall’articolo 8 della legge n. 580 del 1993[100]. Al Registro sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che esercitano un’attività imprenditoriale, previa denuncia alla camera di commercio. La registrazione garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano e ne testimonia l’esistenza, l’attività esercitata e gli eventi aventi rilievo giuridico durante la sua attività. Contestualmente all’iscrizione, l’Ufficio preposto della camera di commercio, in collegamento con il Ministero dell’economia e delle finanze, assegna il numero di iscrizione al Registro che coincide con il Codice fiscale.
Con il Registro delle imprese (che ha avviato l'attuazione degli articoli 2188 del codice civile) sono stati gradualmente unificati i registri e gli elenchi in precedenza esistenti per le varie attività imprenditoriali. Attualmente il registro si articola in due sezioni, una ordinaria e una speciale, (alle quali il D.Lgs. 96/2001 ne ha affiancata una ulteriore per le Società tra avvocati)[101].
Dal 1° novembre 2003 è entrato in vigore l'obbligo (secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 2, della legge 340 del 2000) di presentazione di domande, denunce ed atti al Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico con firma digitale.
La posta elettronica certificata, le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l’ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l’integrità del contenuto del messaggio, è prevista e disciplinata dal D.P.R. 68/2005[102] e dovrebbe rappresentare lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni pubbliche.
Il termine ultimo per la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica, da parte di tutte le imprese già costituite in forma societaria all’entrata in vigore del decreto-legge in esame, è fissato in tre anni a far data dalla medesima entrata in vigore.
La disposizione in esame precisa infine che l’iscrizione nel registro delle imprese del suindicato indirizzo e le sue eventuali variazioni successive sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Il comma 7, modificato dalle Commissioni riunite V e VI, impone ai professionisti iscritti in albi di comunicare all’Ordine o al Collegio di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (o analogo indirizzo di posta elettronica come definito al comma 6) entro un anno dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame.
Sarà poi cura degli Ordini e dei Collegi rendere consultabile esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni (testo così modificato nel corso dell’esame in sede referente) in via telematica l’elenco riservato dei propri iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica.
La disposizione si applica a tutte le professioni regolamentate per le quali il legislatore prescriva un albo; a titolo meramente esemplificativo, e limitandoci agli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, si ricordano le professioni di agronomo, di architetto, di biologo, di chimico, di commercialista e di esperto contabile, di consulente dal lavoro, di geologo, di geometra, di giornalista, di ingegnere e di psicologo. Peraltro, la disposizione segue quanto recentemente previsto per gli avvocati dall’art. 51, comma 5, del decreto legge n. 112 del 2008[103]. In particolare, tale norma novellando il R.D.L. n. 1578 del 1933, che disciplina la professione di avvocato[104], ha previsto che all’interno dell’albo degli avvocati debba essere indicato, per ogni professionista, il relativo indirizzo di posta elettronica.
I commi 8 e 9 integrano, senza direttamente novellarla, la disciplina recata all’art. 47 dal Codice dell’amministrazione digitale[105] in materia di comunicazioni tra le amministrazioni pubbliche, allo scopo di portare a regime l’uso della posta elettronica certificata quale ordinario e tendenzialmente unico strumento di comunicazione, in alternativa all’invio postale di documenti cartacei.
L’articolo 47 del Codice già oggi dispone, al co. 1, che “le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma mediante l’utilizzo della posta elettronica”, sancendone la validità ai fini del procedimento amministrativo quando sia verificata la provenienza. Ai fini di tale verifica sono considerate valide (co. 2) le comunicazioni:
- sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- dotate di protocollo informatizzato;
- di cui è comunque possibile accertare altrimenti la provenienza, ai sensi della normativa o delle regole tecniche vigenti;
- trasmesse mediante posta elettronica certificata.
Il comma 3 fa obbligo alle pubbliche amministrazioni centrali di:
- istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo (in altre parole, per ciascuna area organizzativa omogenea);
- utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti, entro otto mesi dall’entrata in vigore del Codice (termine scaduto il 1° settembre 2006).
Quanto alla posta elettronica certificata, il Codice (art. 48), nel far rinvio al regolamento che la disciplina (il citato D.P.R. 68/2005), stabilisce in via generale che:
- essa deve essere necessariamente utilizzata per le comunicazioni che richiedano una ricevuta di invio e una ricevuta di consegna;
- l’invio mediante posta elettronica certificata equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione a mezzo posta;
- le relative data e ora di trasmissione e di ricezione sono opponibili ai terzi.
I co. 589 e 590 dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) recano disposizioni volte a sanzionare il mancato uso della posta elettronica certificata da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti pubblici non economici nazionali. Quando tale mancato uso (certificato dal CNIPA che, a tal fine, effettua monitoraggi anche a campione) supera il 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, la norma prevede la riduzione, nell’esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell’anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.
Ai sensi del comma
Il successivo comma 9, modificato nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite Bilancio e Finanze, completa la disciplina disponendo che, per le amministrazioni che abbiano adempiuto a tali obblighi e per i soggetti indicati dai commi 6 e 7 dell’articolo in esame, ovvero le imprese costituite in forma societaria nonché i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’invio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata non richiede che il destinatario dichiari previamente la propria disponibilità ad accettarne l’utilizzo.
Il comma 10 assicura la consultazione
telematica libera e senza oneri (da
parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini) degli
indirizzi di posta elettronica certificata presenti nel registro delle imprese o negli albi
o elenchi costituiti al sensi dell’articolo
Si segnala l’opportunità di una riformulazione, almeno parziale, dei commi sin qui illustrati, in termini di novella al Codice dell’amministrazione digitale; ciò anche alla luce dell’art. 89 del medesimo Codice, ai sensi del quale “i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino [da parte del Codice, dovrebbero essere] attuati esclusivamente mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni contenute nel […] Codice” medesimo[107].
Il comma 11, anch’esso modificato nel corso dell’esame congiunto delle commissioni, abroga il comma 4 dell’articolo 4 del regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata, di cui al citato D.P.R. 68/2005.
Ai sensi del citato co. 4 le imprese possono dichiarare la volontà di accettare, nei reciproci rapporti, l’invio di posta elettronica certificata, mediante indicazione nell’atto di iscrizione al registro delle imprese.
Il comma 12 novella l’art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale, sostituendo i commi 4 e 5 nei termini che seguono:
D.Lgs. 82/2005, art. 23 |
D.Lgs. 82/2005, art. 23 |
[…] |
[…] |
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71. |
4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è assicurata da chi lo detiene mediante l’utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71. |
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71. |
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione dell’originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all’originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico. |
[…] |
[…] |
I due commi affrontano il tema della “dematerializzazione” dei documenti, sotto il profilo dell’efficacia giuridica delle copie su supporto informatico di documenti formati all’origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico (il nuovo testo definisce tali documenti “analogici”, introducendo nel Codice un termine sin qui recato da atti di natura non legislativa[108]).
Della dematerializzazione trattano anche gli artt. 42 (con riguardo alle
pubbliche amministrazioni) e 43 del Codice: il co. 1 di quest’ultimo articolo,
in particolare, dispone che “I documenti degli archivi, le scritture contabili,
la corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la
conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia
effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e la
loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo
Il testo previgente distingue l’ipotesi in cui il documento (analogico) originale sia unico da quello in cui non lo sia. Nel secondo caso, la copia su supporto informatico sostituisce ad ogni effetto di legge l’originale se la conformità è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l’uso della firma digitale; in caso di originale unico la conformità, agli stessi fini, dev’essere invece autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico.
La novella operata dal
comma
Viene tuttavia introdotta una possibile eccezione per talune tipologie di documenti analogici originali unici, per le quali emergano “esigenze di natura pubblicistica” (non meglio esplicitate nel testo). Per tali documenti, individuati da un futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri:
§ potrà permanere l’obbligo di conservazione dell’originale analogico
§ ovvero, qualora sia consentita la dematerializzazione (idest, “conservazione ottica sostitutiva”), la loro conformità all’originale dovrà essere autenticata (come in precedenza) da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, con dichiarazione firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese). |
Articolo 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese). |
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10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31,
comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a
richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento
delle partecipazioni di cui all'articolo 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico
dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi
dell'articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. |
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10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis. |
I commi 10-bis e 10-ter, inseriti nel corso dell’esame in sede referente, pongono l’obbligo, a carico degli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000[109], di richiedere la registrazione in via telematica il trasferimento delle partecipazioni di cui all’articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge n. 112/2008[110].
Ai sensi del richiamato comma 2-quater dell’articolo 31 della legge n. 340/2000 per intermediari abilitati si intendono i soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.
L’articolo 36, comma 1-bis, del decreto legge n. 112/2008 ha introdotto la facoltà di sottoscrivere con firma digitale il trasferimento delle partecipazioni azionarie. Il medesimo comma, inoltre, stabilisce che entro trenta giorni dalla sottoscrizione, l’intermediario abilitato ai sensi del sopra richiamato articolo 31, comma 2-quater, della legge n. 340/2000 è tenuto a depositare l’atto di trasferimento presso l’ufficio del registro delle imprese competente.
Potrebbe risultare opportuno modificare direttamente il comma 1-bis dell’articolo 36, del decreto legge n. 112/2008 richiamato dalla norma in esame.
Ai sensi del comma 10-bis gli intermediari sono tenuti al pagamento contestuale dell’imposta di registro liquidata ai sensi del DPR n. 131/1986[111] e sono responsabili ai sensi dell’articolo 57, commi 1 e 2, del medesimo DPR n. 131.
L’articolo 57, comma 1, del DPR n. 131/1986 dispone la responsabilità solidale tra i pubblici ufficiali che hanno redatto, ricevuto o registrato l’atto e le parti contraente per il mancato pagamento dell’imposta dovuta. Ai sensi del comma 2 la responsabilità solidale dei pubblici ufficiali non si estende alle imposte complementari e suppletive.
Per quanto concerne l’imposta di bollo, il comma in esame rinvia alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del DPR n. 642/1972. Ai sensi della richiamata norma, l’imposta di bollo sugli atti di cessione di quote sociali soggetti a registrazione telematica è pari a 15 euro in misura fissa.
Il comma 10-ter rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità e dei termini di esecuzione degli adempimenti telematici introdotti dal comma 10-bis.
Articolo 16,
commi 12-bis-12-undecies
(Documentazione informatica)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Articolo 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese). |
Articolo 16. (Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese). |
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12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente: |
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«Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. |
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Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. |
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Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. |
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Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. |
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I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile». |
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12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004. |
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12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»; |
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b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»; |
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c) il settimo comma è sostituito dal seguente: |
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«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale». |
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12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse. |
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12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». |
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12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) il numero 1) del primo comma è abrogato; |
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b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto». |
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12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse. |
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12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese». |
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12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il secondo periodo è soppresso. |
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12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci». |
Nell’ottica di semplificazione e di riduzione dei costi delle imprese i commi da 12-bis a 12-undecies dell’art. 16, aggiunti nel corso dell’esame presso le Commissioni riunite, introducono alcune novelle al codice civile.
Il comma 12-bis aggiunge il nuovo art. 2215-bis (Documentazione informatica) che prevede la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. Tale documentazione informatica va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia su diversi tipi di supporto per gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione e gli altri obblighi previsti dalla legge a carico dell’impresa sono assolti dalla marcatura temporale (ogni 3 mesi) e dalla firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto delegato
La documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria.
Il comma 12-ter prevede che gli obblighi di bollatura della documentazione informatica di cui all’art. 2215 c.c. sono assolti ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004.
Il D.M. 23 gennaio 2004 “Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto” rinvia (articolo 7) alle modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Tali modalità consistono nella comunicazione all'Ufficio delle entrate competente dell’indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo l'interessato presenta all'Ufficio delle entrate una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta. Gli estremi della comunicazione effettuata all'Ufficio delle Entrate, dovranno obbligatoriamente essere riportati sulla modulistica informatica che richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa.
Il comma 12-quater novella l’art. 2470 c.c. individuando, in particolare, nel deposito presso il registro delle imprese (anziché nell’iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta ai sensi del successivo comma 12-septies) il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie (primo comma). Sia la modifica del secondo comma che quella del settimo comma sono di stretto coordinamento con la novella introdotta.
I commi 12-quinquies e 12-sexies coordinano il testo degli artt. 2471 c.c. e 2742 c.c. con la citata soppressione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci, rispettivamente eliminando l’obbligo di iscrizione nel libro dei soci dell’eventuale espropriazione di partecipazioni societarie (art. 2471) e precisando che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall’iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci (art. 2472).
Il comma 12-septies novella l’art. 2478 c.c. eliminando, come accennato, il libro dei soci dall’elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta (n. 1 del primo comma); per coordinamento, il secondo comma prevede che gli amministratori debbano tenere, oltre che il libro delle decisioni da loro stessi assunte, il solo libro delle decisioni dei soci (l’ulteriore modifica del secondo comma ha solo carattere formale).
Il comma 12-octiesnovella l’art. 2478-bis c.c. limitando alla copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito (entro 30 gg.) presso il registro delle imprese; si sopprime contestualmente l’obbligo di presentazione in tale sede dell’elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali,
Il comma 12-nonies modifica l’art. 2479-bis in materia di convocazione dell’assemblea, coordinandone il testo con l’eliminazione dell’obbligo di tenuta del libro dei soci; in mancanza di indicazioni nell’atto costitutivo, la convocazione avviene, quindi, con lettera raccomandata spedita almeno 8 gg. prima dell’adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese.
Il comma 12-decies, analogamente, novella il comma 1-bis dell’art. 36 del DL 112/2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” (convertito, con modifiche, dalla L. 133/2008) eliminando l’obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni societarie con firma digitale.
Il comma 12-undecies, infine, reca una disposizione transitoria che prevede, in particolare, l’entrata in vigore di parte della nuova disciplina trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Per permettere i necessari adempimenti, alle società a responsabilità limitata è concesso di depositare una dichiarazione a firma degli amministratori per integrare il contenuto del registro delle imprese con le risultanze del libro dei soci (di cui non è più obbligatoria la tenuta).
Articolo 16-bis
(Misure di semplificazione per le
famiglie e per le imprese)
A.C. 1972 |
A.C. 1972-A |
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Art. 16-bis. (Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese). |
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1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. |
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2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare. |
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3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1. |
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4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
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5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri. |
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6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. |
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7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. |
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8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
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9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)»; |
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b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: |
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«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per ogni fine di legge». |
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10. In attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. |
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11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro. |
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12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui all'articolo 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni». |
L’articolo 16-bis, introdotto dalle Commissioni riunite V e VI nel corso dell’esame in sede referente, ponendosi in linea di continuità con le disposizioni contenute nel precedente articolo 16, è finalizzato a promuovere ulteriormente l’utilizzo delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche.
I commi da 1 a 4 prevedono nuove modalità per l’effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche (iscrizioni, modifiche, cancellazioni) e delle comunicazioni concernenti lo stato civile (nascite, morti, matrimoni, ecc.).
Il comma 1 stabilisce che i cittadini comunichino all’ufficio competente (vedi infra) le mutazioni relative alle proprie posizioni anagrafiche e le comunicazioni dello stato civile; l’ufficio di anagrafe trasmette, entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, le variazioni all’Indice Nazionale della Anagrafi (INA), il quale le rende disponibili alle amministrazioni pubbliche.
L’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente è regolato dalla L. 1228/1954[112] e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 223/1989[113]).
La gestione dell’anagrafe è organizzata su base territoriale: la legge stabilisce che ogni Comune deve tenere l'anagrafe della popolazione residente; nei comuni di maggiori dimensioni, l'ufficio di stato civile può essere organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe. Nell'anagrafe della popolazione sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1 della L. 1228/1954).
Ogni cittadino è obbligato a chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, l’iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e a dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche (art. 2 della L. 1228/1954); le dichiarazioni anagrafiche che egli è tenuto a rendere concernono i seguenti fatti (artt. 6 e 13 del D.P.R. 223/1989):
- trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- cambiamento di abitazione;
- cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- cambiamento della qualifica professionale;
- cambiamento del titolo di studio.
Le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone sono effettuate dall'ufficiale di stato civile (art. 12 del D.P.R. 223/1989).
L’Indice Nazionale della Anagrafi (INA), istituito, presso il Ministero dell’Interno, dall’art. 1-novies del D.L. 44/2005[114], che ha novellato l’art. 1 della L. 1228/1954, è alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni e consente agli organi dello stesso Ministero l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione per assicurare la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle pubbliche amministrazioni per la componente anagrafica e di residenza, a livello nazionale; l’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali per consentire, alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate, la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni.
L’art. 62 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005[115]) stabilisce che l’INA è realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività.
Con il D.M. 240/2005[116] è stato adottato il regolamento di gestione dell'INA, che disciplina le modalità di aggiornamento dell’INA da parte dei comuni e le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche centrali e locali dell’Indice.
Il comma 2 dispone che la richiesta al cittadino da parte dell’amministrazione di presentare documenti diversi da quelli ritenuti indispensabili per la formazione e l’annotazione degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d’ufficio ai fini della responsabilità disciplinare.
L’art. 43 del Testo unico sulla documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000[117]) stabilisce che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere ai cittadini atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano comprovabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. L’art. 74 dispone che costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma del Testo unico; la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui ci sia l'obbligo del dipendente dell’amministrazione di accettare la dichiarazione sostitutiva; il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.
Il comma 3 demanda ad uno o più decreti del ministro della pubblica amministrazione e dell’innovazione e del ministro dell’interno, adottati con il parere della Conferenza unificata, le modalità per l’effettuazione da parte dei cittadini delle dichiarazioni anagrafiche e delle comunicazioni concernenti lo stato civile.
Il comma 4 reca la clausola di invarianza della spesa per l’attuazione delle norme illustrate.
Per quanto riguarda le modifiche introdotte dai commi 1-3, si valuti l’opportunità di procedere con la tecnica della novellazione sui testi normativi richiamati.
I commi da 5 a 8 sono finalizzati a diffondere l’uso della posta elettronica certificata tra i cittadini.
Il comma 5 prevede che venga assegnata, a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, una casella di posta elettronica certificata (PEC), da utilizzare per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche. Si dispone inoltre che la posta elettronica certificata venga usata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, non prevedendosi oneri per le comunicazioni effettuate tramite la casella di PEC.
La disposizione in esame riprende in qualche modo alcuni principi generali contenuti nel Codice dell’amministrazione digitale, nel quale si afferma preliminarmente il principio generale secondo cui le pubbliche amministrazioni centrali e locali sono tenute ad organizzarsi, rideterminando le proprie strutture e procedimenti secondo le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale” (art. 2).
Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra pubblica amministrazione e cittadini, il Codice pone in capo ai cittadini e alle imprese il diritto all’uso delle tecnologie, ovvero il diritto di richiedere e di ottenere l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali, entro i limiti posti dal Codice. Tale diritto è esercitabile anche nei riguardi delle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e amministrative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa (art. 3).
Il diritto di comunicare in rete con la pubblica amministrazione e di ottenere l’erogazione di servizi in linea è ribadito con particolare riguardo alla partecipazione al procedimento amministrativo (con riferimento alle comunicazioni relative all’avvio del procedimento e alle varie fasi di esso) e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei diritti sanciti dalla legge 241/1990.
Le pubbliche amministrazioni devono consentire agli utenti l’utilizzo di strumenti informatici per l’invio di atti e documenti.
Lo strumento ordinario per le comunicazioni informatiche tra cittadini e amministrazioni è individuato nella posta elettronica certificata (le cui caratteristiche consentono di attestare la data e l’ora di spedizione e di ricezione nonché, grazie alla firma elettronica, la provenienza e l’integrità del contenuto), prevista e disciplinata da uno specifico regolamento (D.P.R. 68/2005[118]).
Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (art. 6).
L’art. 48, comma 2, del Codice, infine, stabilisce che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
Il comma 6 impone alle amministrazioni pubbliche l’uso della posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni che hanno come destinatari i dipendenti delle medesime amministrazioni, anche in questo caso con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta.
L’art. 47 del Codice dispone che entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del Codice stesso (a partire dal 1° settembre 2007) le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
La definizione delle modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini è demandata dal comma 7 ad un D.P.C.M, da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione.
Il riferimento, contenuto anche nell’art. 8 del Codice, è alle diseguaglianze tra la popolazione nell'accesso alle nuove tecnologie informatiche (digital divide) dovuto sia all'analfabetismo informatico degli utenti per quanto riguarda l’utilizzo del computer, sia alle carenze di carattere economico.
Con lo stesso D.P.C.M sono definite le modalità di attivazione del servizio rivolto ai cittadini mediante gara pubblica, prevedendosi anche il ricorso a strumenti di project financing e di quanto previsto dal comma 6 per i pubblici dipendenti, utilizzando in quest’ultimo caso gli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni pubbliche.
Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7 incidono su un settore normativo già regolato dal Codice dell’amministrazione digitale e dal D.P.R. 68/2005. Si valuti pertanto l’opportunità di intervenire con novelle ai due testi richiamati, al fine di non comprometterne i caratteri di unitarietà, tenuto anche conto che l’art. 89 del Codice stabilisce "la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nel presente Codice”.
Per la copertura degli oneri derivanti dall’assegnazione e dall’uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, il comma 8 autorizza l’utilizzo delle risorse attribuite al “progetto Fondo di garanzia per le PMI” con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.
Il comma 9 introduce due novelle all’articolo 1, comma 213, delle legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), in materia di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato.
In particolare, alla lettera a) si prevede che il decreto che il Ministero dell’economia e finanze deve emanare di concerto con il Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione per l’attuazione delle nuove norme di fatturazione elettronica, debba essere conforme a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC).
Il Sistema pubblico di connettività è una rete infrastrutturale prevista dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD) volta a favorire la cooperazione interistituzionale che coinvolge numerosi soggetti tra cui, ex officio, il presidente del Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione (CNIPA), otto rappresentanti di pubbliche amministrazioni centrali e otto rappresentanti di regioni ed enti locali. Tali soggetti si riuniscono con frequenza mensile al fine di affrontare e proporre soluzioni di carattere operativo relativamente all’attuazione del CAD[119].
Si ricorda inoltre che il sopra citato comma 213 dispone che il menzionato decreto ministeriale debba in particolare contenere:
- regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione elettronica;
- regole tecnico-informatiche per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il sistema di interscambio;
- linee guida per l’adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate;
- eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;
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