Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, sostegno ai settori autotrasporto, agricoltura e pesca, opere per il G8 e adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria D.L. 162/2008 A.C. 1936
Riferimenti:
AC N. 1936/XVI   DL N. 162 DEL 23-OTT-08
Serie: Progetti di legge    Numero: 84
Data: 26/11/2008
Descrittori:
CALAMITA' NATURALI   CONTRIBUTI PUBBLICI
CONTROLLO DEI PREZZI   GRUPPO DEGLI OTTO PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI ( G8 )
IMPRESE DI TRASPORTO   INDUSTRIA EDILIZIA
MARCHE   PESCA
PRODUZIONE AGRICOLA   UMBRIA
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, sostegno ai settori autotrasporto, agricoltura e pesca, opere per il G8 e adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria

D.L. 162/2008 A.C. 1936

Schede di lettura e normativa di riferimento

 

 

 

 

n. 84

 

 

26 novembre 2008

 


 

 

 

Il presente dossier è stato redatto in collaborazione con i dipartimenti Agricoltura, Attività produttive, Giustizia, Finanze, Lavoro e Trasporti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08162.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      Art. 1 (Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)3

§      Art. 1-bis (Esigenze indifferibili)15

§      Art. 1 ter (Disposizioni in materia di arbitrati)17

§      Art. 2 (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto)19

§      Art. 2-bis (Disposizioni relative al trasporto di veicoli)29

§      Art. 2-ter (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione)31

§      Art. 2-quater (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284)33

§      Art. 2-quinquies (Modifica all’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)35

§      Art. 3, comma 1 (Finanziamento della Presidenza italiana del G8)37

§      Art. 3, commi 2-5 (Definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria)41

§      Art. 3-bis (Disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria)47

§      Art. 3-ter (Interpretazione autentica)49

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Ue)53

Normativa di riferimento

§      Codice civile (Art. 2112)57

§      L. 7 agosto 1982 n. 529 Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. (art. 4)58

§      L. 9 gennaio 1991 n. 9 Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. (art. 20)59

§      D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada. (artt. 98 e 99)60

§      D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509 Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.62

§      L. 24 aprile 1998 n. 128 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997). (art. 53)63

§      D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274. (art. 56)66

§      D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144. (art. 9)67

§      L. 27 dicembre 2002 n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 2003).(Art. 61)68

§      D.L. 1 ottobre 2005 n. 202 Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.71

§      D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.  (artt. 6, 7, 9, 11 e 12)73

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE . (artt. 128, 133 e 142)77

§      L. 27 dicembre 2006 n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 comma 1020)82

§      D.P.C.M. 21 settembre 2007 Approvazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001.83

§      D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (art. 15)87

§      D.L. 3 giugno 2008 n. 97 Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (art. 4-bis e 4-ter)88

§      D.L. 25 giugno 2008 n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (artt. 9 e 83-bis)92

§      D.L. 7 ottobre 2008 n. 154 Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. (art. 6)96

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi)

L'articolo 1 del decreto-legge, che interessa i costruttori che operano nel settore dei lavori pubblici, reca nuove disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi di quei materiali da costruzione che hanno subito rilevanti aumenti nel corso del 2008; tali misure sono volte non solo a riequilibrare i rapporti contrattuali tra stazioni appaltanti e imprese appaltatrici modificatisi in seguito al rilevante aumento del costo di alcuni materiali, ma anche, come sottolinea la relazione illustrativa, ad evitare un eventuale blocco nella realizzazione di quelle infrastrutture di particolare rilevanza per lo sviluppo del Paese, con prevedibili e gravi conseguenze anche sul piano dell'occupazione.

 

La motivazione dell'intervento legislativo è da rinvenirsi nel citato aumento dei prezzi che avrebbe – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa - reso insufficienti le compensazioni già operanti - ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) - nel caso in cui la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi sia superiore al 10 per cento.

La relazione tecnica sottolinea come si registrino aumenti consistenti per i seguenti materiali da costruzione: ferro, rame e bitume. Secondo i dati riportati dagli operatori di settore, prosegue la relazione tecnica, la quotazione del ferro nel primo semestre 2008 è aumentata di circa il 100 per cento con una incidenza significativa sul costo totale di costruzione; il costante aumento del rame è dovuto al considerevole incremento della domanda a causa delle necessità dell’industria, di interventi speculativi e dalla sua adozione come bene rifugio; nel corso del primo semestre 2008 si rileva un aumento di circa il 34 per cento del bitume. Secondo dati ISTAT riportati dalla stessa relazione, l’incremento di tali materiali ha conseguentemente fatto salire anche i costi globali di costruzione nel 2008 (4,5% per le infrastrutture di trasporto, 3,4% per l’edilizia pubblica). L’aumento del prezzo dei materiali considerati riguarda, infatti, per il 30% le infrastrutture di trasporto e per un ulteriore 30% l’edilizia pubblica. Il restante 40% si riferisce ad opere coinvolte solo marginalmente dal fenomeno, quali le infrastrutture idriche, le opere di protezione dell’ambiente e di difesa del territorio, le opere relative ai beni culturali, le opere di urbanizzazione.

Dai dati forniti, invece, da dieci grandi imprese di costruzione - impegnate nella realizzazione di 18 opere (due terzi delle quali facenti parte della legge obiettivo) - che hanno interpellato il Ministro delle infrastrutture – risulterebbe un aumento dei costi di 1.150 milioni di euro su un investimento totale di 9.536 milioni (+ 12%). Per alcune di tali opere, quali il Passante di Palermo e i maxilotti della strada statale Jonica, l’incremento sarebbe del 17%[1]. Le imprese rilevano l’incremento di alcuni principali materiali e costi di costruzione, quali acciaio (tondino e profilato o lamiere), cemento, gasolio, bitume, nonché, in alcuni casi, anche energia elettrica e costi finanziari. Per l’acciaio gli aumenti sono superiori al 100%, con punte del 205% per la nuova stazione ad alta velocità di Bologna (tondino), del 203% per il passante ferroviario di Palermo (profilati), del 344% per il macrolotto 5 della Salerno Reggio Calabria (tondino), del 204% per la metropolitana di Brescia.

In proposito, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha recentemente segnalato al Parlamento e al Governo[2] che la normativa vigente non sembra in grado di far fronte all’attuale situazione del mercato italiano e internazionale.

Le criticità della norma vigente, secondo l’Autorità, riguardano soprattutto la lunghezza del procedimento, i limiti temporali di individuazione dell’incremento dei prezzi e la definizione delle “circostanze eccezionali”. Si suggerisce quindi di semplificare il meccanismo superando le cadenze temporali troppo rigide della norma e costruendo forme di intervento maggiormente modulate rispetto al rapporto tra il periodo di svolgimento delle prestazioni e l’incremento dei prezzi. In particolare, al fine di rendere più efficace la norma, si suggerisce la revisione del meccanismo di adeguamento, riconoscendo alle imprese, che dimostrino di aver sopportato il maggior costo dei materiali, l’incremento dei prezzi (al netto dell’alea del 10%), indipendentemente dall’anno di formulazione dell’offerta; condizione necessaria affinché avvenga la compensazione è che l’esecuzione dell’appalto abbia raggiunto una buona percentuale di avanzamento (almeno il 30%) e che sia stato rispettato il cronoprogramma. L’Autorità ritiene opportuno, tuttavia, che la procedura di determinazione della “compensazione” sia contrattata tra impresa e stazione appaltante, sulla base di parametri oggettivi. Il procedimento, una volta attivato, dovrebbe essere semplice, trasparente e preciso con riferimento alle quantità del materiale presente nelle unità di misura, in modo da poter risalire con certezza – conoscendo la quantità della lavorazione eseguita nel periodo, in base alla contabilità redatta dalla direzione dei lavori – alla specifica quantità di materiale impiegato che dà diritto alla compensazione. Infine, conclude l’Autorità, per rendere più efficace la norma, andrebbe rivisto il meccanismo con riferimento alla rilevazione dei prezzi che dovrebbe essere su base mensile, con la pubblicazione di un indice semestrale, in modo da poter compensare le imprese realmente interessate dagli aumenti delle materie prime.

 

Il comma 1 prevede quindi che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per fronteggiare il repentino aumento del prezzo di alcuni materiali da costruzione verificatosi nel corso del solo anno 2008, rilevi - entro il 31 gennaio 2009 - con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale (secondo la modifica introdotta dal Senato), in aumento o in diminuzione, superiori all'8% del prezzo dei materiali più significativi impiegati nella costruzione dell'opera.

Il medesimo comma precisa che le disposizioni dell’articolo in esame costituiscono deroga espressa alla disciplina recata dal citato articolo 133 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006)[3].

Si fa notare, infatti, che le nuove disposizioni sulla compensazione non prevedono alcuna modifica del sistema compensativo a regime, ma si limitano ad intervenire unicamente sui lavori eseguiti e contabilizzati nel 2008[4],in quanto il meccanismo previsto fa riferimento, unicamente, alla possibilità di ottenere una compensazione sui prezzi dei singoli materiali da costruzione che saranno rilevati dal Ministero il prossimo 31 gennaio 2009.

 

L’articolo 133 del d.lgs. 163 del 2006 detta le norme relative al sistema di adeguamento dei prezzi per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, prevedendo diversi meccanismi:

§         il prezzo chiuso;

§         l’anticipazione del pagamento del prezzo di alcuni materiali da costruzione;

§         la compensazione dell’aumento o diminuzione dei prezzi dei singoli materiali da costruzione.

Ai predetti appalti non si applica, infatti, la norma generale di cui al comma 1 dell’art. 1664 del Codice civile, che reca l’istituto della revisione prezzi per effetto di circostanze imprevedibili.

 

Si ricorda preliminarmente che l’art. 133 è stato recentemente modificato dal d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152, per risolvere le problematiche derivanti, nel mercato delle opere pubbliche, dalla lievitazione dei prezzi di taluni materiali da costruzione.

In tal senso, il nuovo comma 1-bis, prevede che, fermi restando gli attuali divieti di anticipazione del prezzo d’appalto, nel bando di gara l’amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili ed imputabili all’acquisto dei materiali, può individuare i singoli materiali da costruzione per i quali anticipare all’appaltatore il pagamento del prezzo, secondo modalità e tempi che verranno stabiliti nel contratto d’appalto, ferma restando l’applicazione dei prezzi contrattuali o dei prezzi elementari desunti dagli stessi. L’anticipazione del pagamento è tuttavia subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo particolari condizioni indicate nello stesso comma. Viene, inoltre, precisato che, per tali materiali non è possibile applicare l’istituto del cd. “prezzo chiuso” (comma 3), di quello della cd. compensazione per l’aumento del costo dei materiali (commi da 4 a 7).

 

Modifiche più limitate sono state apportate al meccanismo del prezzo chiuso e alla procedura di adeguamento dei prezzi dei singoli materiali (c.d. compensazione) dettati rispettivamente dal comma 3 e dai commi 4-7 del medesimo art. 133.

 

Il prezzo chiuso consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi – nel caso in cui la differenza tra il tasso d’inflazione reale ed il tasso di inflazione programmata nell’anno precedente sia superiore al 2% – all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori. Tale percentuale è fissata da un decreto del Ministro delle Infrastrutture da emanare – a seguito delle recenti modifiche introdotte dal d.lgs. n. 152 del 2008 - entro il 31 marzo di ogni anno. Il meccanismo del prezzo chiuso è finalizzato a garantire la certezza di spesa dell’amministrazione, con l’unica eccezione di eventuali aumenti convenzionalmente riferiti ad indici inflattivi di carattere generale. L’applicazione del prezzo chiuso è legata all’indice di inflazione programmata e non a indici specifici di settore nonché alla durata dei lavori (superiore all’anno) e riguarda tutte le categorie di lavorazione (generali e specializzate). Con l’introduzione del nuovo comma 3-bis, si prevede poi l’obbligo per l’appaltatore di formulare apposita istanza di applicazione del prezzo chiuso entro un termine di decadenza, fissato in 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Con D.M. 6 dicembre 2006 e D.M. 5 settembre 2008 sono stati indicati gli scostamenti percentuali tra tasso d’inflazione reale e quello programmato per gli anni compresi tra il 1993 ed il 2005 e per gli anni 2006 e 2007. Tali scostamenti sono risultati al di sotto del 2% e pertanto non si sono mai verificate le condizioni per attivare l’istituto in questione.

 

La compensazione dispone, in deroga al principio generalizzato del divieto di revisione prezzi, l’adeguamento dei prezzi di singoli materiali da costruzione previsti nel contratto di appalto, qualora, per effetto di circostanze eccezionali, i prezzi di tali materiali subiscano variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture nell’anno di presentazione dell’offerta da parte dell’impresa.

Ai fini dell’adeguamento dei prezzi dei singoli materiali la norma vigente[5] prevede che debbano verificarsi le seguenti circostanze:

§         l’aumento sia determinato da “circostanze eccezionali”;

§         l’aumento ecceda del 10% il prezzo rilevato dal Ministero nell’anno di presentazione dell’offerta;

§         l’aumento abbia luogo nell’anno successivo a quello di presentazione dell’offerta e sia rilevato con DM da emanare - a seguito delle modifiche introdotte al comma 6 dal citato d.lgs. n. 152/2008 - entro il 31 marzo dell’anno successivo alla variazione.

In tal caso si adotterà il meccanismo delle compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse di cui al comma 7. La compensazione viene, pertanto, determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori (comma 5).

Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 6).

Con l’introduzione del nuovo comma 6-bis, si prevede poi l’obbligo per l’appaltatore, a pena di decadenza, di formulare apposita istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella G.U. del predetto decreto ministeriale.

Per la copertura finanziaria delle compensazioni si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono essere utilizzate anche le somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata (comma 7).

 

Si precisa quindi che la norma in esame interviene sul solo meccanismo delle compensazioni per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione (comma 2).

La compensazione è determinata – secondo le modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato - applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell’anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni (comma 3).

 

Il comma 4 indica le modalità per avanzare l’istanza di compensazione:

§         per variazioni in aumento, a pena di decadenza, spetterà all’appaltatore presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni;

§         per le variazioni in diminuzione, la procedura sarà avviata d’ufficio dalla stazione appaltante sempre entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto. Il responsabile del procedimento dovrà accertare, con proprio provvedimento, il credito della stazione appaltante, procedendo ad eventuali recuperi.

 

Per le variazioni in aumento, qualora il collaudatore o il responsabile del procedimento abbiano accertato, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’impresa esecutrice, la compensazione è subordinata alla costituzione, da parte dell’appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo dell’adeguamento. La garanzia è escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l’imputabilità del ritardo all’impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento (comma 5).

 

Il comma 6 esclude l'applicabilità della disciplina di compensazione per i materiali da costruzione oggetto di pagamento mediante il descritto meccanismo dell’anticipazione previsto dall'articolo 133, comma 1-bis.

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2008, già rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, continua ad applicarsi la normativasulla compensazione di cui al medesimo articolo 133, commi 4 e 5 (comma 7).

 

Si ricorda che con DM 24 luglio 2008[6] il Ministero delle infrastrutture ha rilevato le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, ai sensi del comma 6 dell’art. 133, con riferimento ai prezzi medi dell'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali intervenute nel 2007. Nella tabella recata dall’art. 1 del DM vengono indicati quali materiali più significativi i fili di rame conduttori da 0,5 mm e le lamiere in acciaio «Corten», i cui prezzi hanno subito aumenti percentuali nel 2007 rispetto ai prezzi medi del 2006 rispettivamente di 14,09 e 13,39%.

Nel decreto precedente, D.M. 2 gennaio 2008[7], che aveva rilevato i prezzi medi per il 2005 e le variazioni percentuali annuali per il 2006 i materiali interessati erano il filo rame conduttore da 0,5 mm e le condutture e tubi in rame, per i quali era stato registrato un aumento percentuale rispettivamente del 41,64 e del 43,93%.

 

I commi 8, 9 e 10 individuano le fonti di finanziamento delle maggiori spese derivanti dalle compensazioni, prevedendo un meccanismo “a cascata”.

Dapprima i fondi andranno reperiti all'interno del quadro economico dell'opera che ha subito l'aumento (comma 8). Nel caso questi siano insufficienti, si dovranno rimodulare gli altri lavori contenuti nell'elenco annuale, a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011, ovvero ridimensionando o cancellando opere ritenute non prioritarie (comma 9). Infine, se anche questo dovesse risultare insufficiente, si potrà attingere al Fondo per l'adeguamento prezzi gestito dal Ministero delle infrastrutture (comma 10).

 

Il comma 8 dispone, infatti, che a regime il finanziamento delle maggiori spese per le compensazioni derivi dalle risorse indicate dal descritto comma 7 dell’art. 133.

 

Il comma 9 si applica nel caso di insufficienza delle risorse indicate dal finanziamento ordinario previsto dal precedente comma 8.

In tale eventualità, pertanto, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'art. 128 del Codice dei contratti pubblici. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009- 2011.

 

Si rammenta che l’art. 128, comma 1, del Codice dei contratti pubblici disciplina la programmazione dei lavori pubblici di singolo importo superiore a 100.000 euro, prevedendo un programma triennale e aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie (comma 9).

 

Qualora il ricorso della stazione appaltante ai propri fondi o alla rimodulazione dei lavori e delle risorse sia risultato ancora insufficiente, si potrà attingere al Fondo per l'adeguamento prezzi, che viene istituito con il successivo comma 11, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro (comma 10) che, secondo la modifica introdotta al Senato, costituisce tetto massimo di spesa.

Potranno far ricorso al Fondo tutti i soggetti tenuti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, quindi anche le piccole e medie imprese impegnate soprattutto in appalti con gli enti locali sul territorio, ad eccezione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatici, ai sensi dell’art. 142, comma 4, del Codice dei contratti[8].

 

Il comma 4 dell’art. 142 dispone che i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della sezione IV del capo II (Concessioni di lavori pubblici). Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del capo II.

 

Il comma 10-bis - introdotto nel corso dell’esame al Senato - reca una norma interpretativa ai fini della applicazione della disciplina del Codice dei contratti pubblici. In particolare, esso sembra escludere dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all’applicazione del Codice le fondazioni[9] e gli ex enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza trasformati in associazioni o in fondazioni[10], a condizione che essi non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario. Sono comunque fatte salve le misure di pubblicità sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 25 del Codice, l’«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi o, in alternativa, il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

L’Allegato III del Codice reca gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti, al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I (Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice), II (Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari), IV (Contenzioso) e V (Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie – Abrogazioni)[11].

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si osserva che tale norma dovrebbe intervenire direttamente quale novella al predetto articolo 3 del Codice dei contratti pubblici.

 

Il primo periodo del comma 11 istituisce, per le finalità di cui al comma precedente, un apposito Fondo per l'adeguamento prezzi nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

Il secondo periodo del comma prevede che al relativo onere si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge n.289/2002, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per un importo di 900 milioni di euro per l'anno 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPEla facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Mezzogiorno e il 15% al Centro Nord.

 

Per quanto riguarda le risorse del FAS disponibili si ricorda che nel d.d.l. di bilancio di previsione per il 2009 (A.S.1210/3), esse sono allocate sul cap. 8425, UPB 2.1.6 – Investimenti, nell’ambito della missione n. 28 “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, programma 2.1 “Politiche per lo sviluppo economico e il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate. L’importo indicato per il 2009 è pari a 5.999,1 milioni di euro, che, tuttavia, deve essere ridotto dei 900 milioni ai sensi della disposizione in esame; di 9 milioni per effetto del successivo articolo 3, comma 2, del D.L. in esame, nonché di 528 milioni ai sensi del D.L. n. 154/2008 (Contenimento della spesa sanitaria e regolazioni contabili con le autonomie locali), approvato dal Senato e, attualmente, all’esame della Camera dei deputati (A.C. 1891). Ulteriori 200 milioni del FAS sono utilizzati a copertura degli oneri previsti dall’articolo 3 del D.L. n. 180/08 (Fondo alloggi e residenze universitarie e borse di studio universitari meritevoli), in corso di esame al Senato (A.S. 1197) a valere sulle risorse FAS 2007-2013 assegnate dal CIPE al MIUR per il programma di propria competenza. Il medesimo D.L. n. 180/08, ai fini di copertura degli oneri per l’assunzione di ricercatori universitari (art. 1, co. 3), dispone una riduzione “lineare” delle risorse che, relativamente al FAS, impatta per 5,4 milioni nel 2009. Occorre inoltre considerare gli effetti – non ancora contabilizzati nel ddl di bilancio 2009 - dell’articolo 11, comma 12, del D.L. n. 90 del 2008, che autorizza il Ministro dell'ambiente a promuovere la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati per la realizzazione di idonee iniziative di compensazione ambientale e bonifica, poste a carico delle risorse del FAS, nel limite massimo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Conseguentemente, le risorse effettivamente disponibili del FAS nel 2009 ammonterebbero, attualmente, a 4.309,7 milioni di euro (si veda anche la tavola allegata all’art. 3, commi 2-5, del decreto in esame).

Occorre, infine, segnalare, in relazione alla riduzione delle risorse del FAS disposta dal comma in esame a fini di copertura finanziaria, che tale riduzione risulta in misura superiore di tre volte rispetto alla dotazione prevista per il suddetto fondo per l’adeguamento dei prezzi, in quanto il coefficiente di spendibilità delle risorse del FAS è “più basso”, stante l’articolata procedura di spesa ad esso sottesa[12]. Il coefficiente è specificamente valutato dalla Ragioneria generale dello Stato nell’ordine del 30 per cento annuo, nel senso che a fronte di un qualsiasi tipo di rifinanziamento del FAS il primo anno appare spendibile solo il 30 per cento delle risorse, così come il secondo anno; solo nel terzo esercizio le risorse potranno risultare completamente erogate.

 

In relazione all’utilizzazione delle risorse del FAS si osserva come esse non siano destinate a finanziare interventi ricadenti nelle aree sottoutilizzate - nel rispetto del tradizionale riparto delle risorse tra le due macro aree del Mezzogiorno e del Centro Nord (rispettivamente 85 e 15 per cento) – ma vengano invece trasferite ad un costituendo Fondo per l’adeguamento dei prezzi finalizzato a gestire compensazioni a favore di appaltatori senza alcuna distinzione di carattere territoriale.

Per quanto riguarda l’istituzione del nuovo fondo per l’adeguamento dei prezzi, occorrerebbe chiarire se le risorse ivi iscritte siano di conto capitale ovvero di parte corrente; in tale ultima ipotesi si determinerebbe infatti una fattispecie di dequalificazione della spesa, essendo le risorse del FAS, utilizzate a copertura,  qualificate in conto capitale.

 

Il terzo periodo del comma 11 incrementa il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (Contenimento della spesa sanitaria e regolazioni contabili con le autonomie locali) in termini di sola cassa, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

 

Il richiamato art. 6, comma 2, del decreto legge n. 154 del 2008 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (come introdotto dal comma 512 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, finanziaria 2007), dotato, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l’anno 2010 e di 175 milioni di euro per l’anno 2011.

Il fondo – già istituito, limitatamente all’anno 2007, dall’art. 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 – è finalizzato a compensare gli effetti negativi scaturenti in termini di cassa da specifici contributi di importo fisso costante con onere a carico dello Stato (limiti di impegno), concessi in virtù di autorizzazioni legislative (cfr. infra).

Al suo utilizzo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti.

In particolare, i commi 511 e 512 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007 sono intervenuti ad integrazione della disciplina dei contributi pluriennali, contenuta nella legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003), articolo 4, comma 177, con il fine di garantire che dall'utilizzo delle risorse relative ad autorizzazioni legislative riguardanti limiti di impegno o contributi pluriennali derivino effetti sui conti pubblici compatibili con gli obiettivi programmati.

Si ricorda in proposito che la legge finanziaria per il 2004, al citato articolo 4, comma 177, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la trasformazione dei limiti di impegno - cioè degli stanziamenti pluriennali di importo costante che corrispondono a contributi da erogarsi a carico del bilancio dello Stato in favore di soggetti non statali, finalizzati a permettere l’accensione di mutui per la realizzazione di investimenti – in contributi pluriennali dello Stato [13].

Lo scopo principale della trasformazione dei limiti di impegno in contributi pluriennali con la previsione di un concorso parziale da parte dello Stato (ai sensi del richiamato comma 177) è stato, in sostanza, di evitare che lo Stato, a seguito dell’autorizzazione di limiti di impegno, potesse di fatto configurarsi come contraente diretto di mutui, con conseguente imputazione – secondo le regole contabili europee del SEC95 - nel primo esercizio di attivazione dei relativi effetti sull’indebitamento netto del conto delle amministrazioni pubbliche e sul livello del debito. Con lo strumento del contributo pluriennale, avrebbe dovuto essere computata ai fini dell’indebitamento netto soltanto la quota iscritta in bilancio e corrispondente alla rispettiva annualità. Si è posto tuttavia un problema in relazione agli interventi da finanziare comunque mediante l’attivazione di specifici mutui, per i quali i soggetti attuatori non possono concorrere con proprie risorse al pagamento della relativa rata di ammortamento.

In questi casi, poiché la loro attivazione sarebbe stata produttiva di impatto non previsto sui saldi di contabilità nazionale, l’art. 1, comma 511, della legge finanziaria per il 2007 ha previsto l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo per la compensazione degli effettifinanziarinon previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, nonché l’utilizzo del predetto fondo secondo una specifica procedura.

Il Fondo è stato dotato – in termini di cassa - di 520 milioni di euro per il solo anno 2007, ed ha avuto la caratteristica di una posta di bilancio unicamente finalizzata a compensare gli effetti finanziari derivanti dalle operazioni di mutuo attivate con onere a carico dello Stato.

 

L’ultimo periodo rimanda ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo che dovrà garantire due condizioni:

§         la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione;

§         la proporzionalità nell’assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

 

 

LE TAPPE PER IL RIMBORSO


Il Ministro delle infrastrutture rileva, con DM, entro il 31 gennaio 2009 gli aumenti di materiali da costruzione oltre la soglia dell’8%

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L’indennizzo si calcola sulla quota di aumento eccedente l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2008 ed eccedenti il 10 % complessivo se riferite a più anni

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L’appaltatore presenta alla stazione appaltante la richiesta di indennizzo entro 30 gg. dalla pubblicazione del DM

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Nel caso che il collaudatore o il responsabile del procedimento accertino ritardi sul cronoprogramma dovuti all’impresa esecutrice, si fa luogo a compensazioni in aumento previa costituzione, da parte dell’appaltatore, di garanzia fideiussoria

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La stazione appaltante prova a reperire le risorse all’interno del quadro economico dell’opera

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Nel caso esse siano insufficienti, la stazione appaltante rimodula gli altri lavori contenuti nell’elenco annuale

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Se anche questo dovesse risultare insufficiente, si potrà attingere al Fondo per l'adeguamento prezzi

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Il Ministero delle infrastrutture stabilisce i criteri di accesso al Fondo garantendo pari trattamento alla piccola, media e grande impresa di costruzione.

 


Art. 1-bis
(Esigenze indifferibili)

L’articolo 1-bis novella il comma 1020 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (n. 296/2006) relativo al canone annuo a carico degli enti concessionari ANAS.

Si ricorda che il citato comma 1020 è intervenuto sul canone annuo a carico degli enti concessionari (disciplinato dall’art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537), sotto due profili:

a)    sotto il profilo dell’entità del canone, che è stato incrementato dall’1 al 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari;

b)    sotto il profilo della destinazione di tali somme: il comma 1020 ha infatti previsto che una parte delle medesime, pari al 42 per cento, sia corrisposta direttamente all’ANAS, che a sua volta provvede a destinarla alle sue attività di vigilanza e controllo sui concessionari, secondo direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture.

La modifica in esame riguarda le modalità di destinazione del canone. Viene infatti previsto che la destinazione alle attività di vigilanza e controllo sui concessionari avvenga prioritariamente e fino alla concorrenza dei relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle concessionarie.

Tale modifica sembra finalizzata a vincolare l’utilizzo delle somme in oggetto alle attività indicate.

Dal bilancio 2007 dell’Anas[14] risulta che l'ammontare del canone di concessione per l'anno 2007, destinato all'Anas per le predette attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali, pari ad 45,029 milioni di euro, è stato utilizzato per soli 14,715 milioni di euro (a copertura dei costi sostenuti nell’esercizio dall’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali per l’espletamento delle attività di vigilanza e di controllo sulle concessionarie, previste dal comma 1020), rinviando agli anni successivi la quota non spesa di 30,314 milioni di euro, che andrà a sommarsi a quella che maturerà negli stessi anni.

Tali dati, a giudizio di alcuni, manifestano “l'oggettiva incapacità dell'Anas di utilizzare tali ingenti risorse e la necessità che tali risorse non siano utilizzate per altre finalità”[15].

Si ricorda altresì che nel corso della XV legislatura è stato approvato un insieme di disposizioni finalizzate, da un lato, ad articolare e meglio definire le funzioni e i poteri dell’ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali (art. 2, commi 82-90, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262[16]) e, dall’altro, a disciplinare il relativo finanziamento (art. 1, commi 1018-1021, 1023-1026 e 1028 della legge finanziaria 2007)[17].

Tra i compiti attribuiti all’ANAS dalle norme vigenti rientrano quelli relativi alla costruzione di nuove strade e autostrade, anche a pedaggio, sia direttamente che mediante concessione a terzi, alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e al controllo sulla gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione[18].

 


Art. 1 ter
(Disposizioni in materia di arbitrati)

La disposizione differisce al 30 marzo 2009 i terminidi cui all’art. 15 del D.L. 248 del 2007[19], in materia di divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (previsto dall’art. 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008).

Tali termini, fissati dal suddetto articolo 15, al 30 giugno 2008, erano stati già differiti - dall’articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 -alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della devoluzione delle competenze sulle controversie nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello (di cui al D.Lgs 168/2003) e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

 

L’articolo 3, commi da 19 a 22 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008) vieta, alle pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi[20]. Si ricorda che per "compromesso" si intende l'accordo con il quale le parti consensualmente decidono di derogare alla giurisdizione ordinaria e di deferire una controversia tra loro già insorta alla cognizione di un arbitro unico o di un collegio di arbitri (art. 807 c.p.c.).Per "clausola compromissoria" si intende la clausola inserita in un contratto o il patto ad esso accessorio nel quale i contraenti prevedono che le future ed eventuali controversie che tra loro potranno insorgere in ordine a quel contratto saranno giudicate da arbitri (art. 808 c.p.c.). Ai sensi dei commi 19 e 20, il divieto si applica:

§         alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

§         alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni suddette;

§         agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate da questi ultimi.

Le conseguenze della violazione del divieto sono individuate nella nullità delle clausole compromissorie ovvero dei compromessi comunque sottoscritti e nella configurabilità dell’illecito disciplinare e nella responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

Sull’entrata in vigore delle richiamate disposizioni della legge finanziaria 2008 è intervenuto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) che ne ha previsto, all’articolo 15, il differimento dell’applicabilità al 1° luglio 2008 al fine, esplicitamente indicato nella disposizione, di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale[21], le cui competenze avrebbero dovuto essere perciò estese, con apposito provvedimento normativo[22], alla materia dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n. 163/2006.

Lo stesso art. 15 ha differito altresì il termine fissato dal comma 21 dell’art. 3 della stessa legge finanziaria 2008. Il comma 21 specifica che per quanto riguarda i contratti di forniture e servizi già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si siano ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, le PA sono tenute a declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole inserite nei contratti; dalla data della comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. Il richiamato articolo 15 ha prorogato tale termine (pur senza novellare espressamente il citato comma 21) al 30 giugno 2008. Anche tale termine è stato prorogato dall’articolo 4-bis, comma 12, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129 - alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della devoluzione delle competenze sulle controversie nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello (di cui al D.Lgs 168/2003) e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Con la disposizione in esame viene prorogato al 30 marzo 2009.

 

 

 


Art. 2
(Disposizioni in materia di agricoltura, pesca professionale e autotrasporto)

L’articolo 2 reca, ai commi 1 e 2, norme relative ad interventi di sostegno per i settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto, volti a fronteggiare lo stato di crisi determinato nei predetti settori dall’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.

 

Il comma 1 sostituisce interamente l’art. 9, co. 2, del decreto-legge n. 112 del 2008.

L’art. 9, co. 2 – nella versione anteriore all’emanazione del decreto in esame – assegnava all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa) il compito, dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008) sino al 31 dicembre 2008, di provvedere, utilizzando le proprie risorse, nell’ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure al fine di mantenere i livelli di competitività dei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto.

Per effetto di tale sostituzione, vengono precisate le modalità procedurali, la tempistica e la copertura finanziaria di una serie di interventi volti a fronteggiare la grave crisi dei settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto, conseguente all’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, al fine di consentire il mantenimento dei livelli di competitività.

La definizione nel dettaglio delle misure di sostegno – sia di carattere patrimoniale che finanziario – viene rimessa ad appositi decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il termine ultimo per l’adozione dei suddetti decreti è fissato al 15 novembre 2008.

Entro il successivo 30 novembre 2008 devono essere definite le procedure attuative delle misure di sostegno, attraverso l’emanazione di appositi bandi.

La copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di sostegno è assicurata – nel limite di 230 milioni di euro – dalle risorse dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa.

 

Si precisa che – limitatamente al suddetto importo e agli scopi sopra indicati – le risorse dell’Agenzia, giacenti fuori della Tesoreria statale[23], devono essere rese immediatamente indisponibili, per poi essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base (u.p.b.):

•      del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per 200 milioni di euro);

•      del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (per 30 milioni di euro).

Le somme riassegnate secondo le modalità sopra indicate devono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2008.

Secondo la Relazione tecnica del Governo, “la disposizione non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto si tratta di risorse detenute dall’Agenzia al di fuori della tesoreria statale, che saranno versate all’entrata, riassegnate alla spesa e utilizzate entro il 31 dicembre 2008. A tal fine è fissata una precisa tempistica per l’adozione delle misure attuative”.

E’ espressamente previsto che le misure di sostegno di cui all’articolo in esame debbano rispettare i vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

 

Per quanto riguarda in particolare il settore della pesca, l’emergenza determinata dal rialzo dei prezzi dei prodotti petroliferi ha già dato luogo all’adozione di specifici provvedimenti in sede comunitaria e nazionale.

L’8 luglio 2008 la Commissione europea ha presentato una comunicazione (COM(2008)453) e una proposta di regolamento (COM(2008)454) recanti un pacchetto di misure di emergenza volte a promuovere la ristrutturazione delle flotte pescherecce europee maggiormente colpite dall’attuale crisi del carburante.

Il Regolamento (CE) n. 744/2008 è stato quindi adottato il 24 luglio 2008 e resterà in vigore sino al 31 dicembre 2010.

Le misure previste sono:

·       Misure d’urgenza: aiuto urgente eccezionale per il fermo temporaneo delle attività di pesca per un periodo massimo di tre mesi, a condizione che l’imbarcazione faccia parte di un piano di ristrutturazione (art. 6);

·       Misure a favore dei navigli che partecipano ad un programma di adattamento della flotta: possono beneficiare di tali aiuti solo le flotte i cui costi legati all’energia rappresentano almeno il 30% dei costi di produzione e che si impegnano a ridurre definitivamente la loro capacità di pesca di almeno il 30% che può essere ridotto al 20% per le flotte di dimensioni particolarmente contenute (art. 12); soppressione di tutte le restrizioni che limitano l’accesso ai premi per il fermo definitivo dell’attività (art. 14); aiuto per un periodo supplementare di fermo temporaneo della loro attività da un minimo di sei settimane fino a tre mesi, secondo i casi (art. 15); riduzione del tasso obbligatorio di partecipazione privata al finanziamento della modernizzazione delle macchine e dei motori (art. 16); in caso di rimpiazzo dei navigli con navigli di minore capacità e di minore consumo di carburante, aiuto al ritiro parziale in funzione della capacità soppressa e a determinate condizioni;

·       Misure generali che non rientrano nei programmi di adattamento delle flotte: aumento del tasso di cofinanziamento da parte del Fondo europeo per la pesca (FEP) degli investimenti destinati a ridurre il consumo di carburante, ivi compreso il rimpiazzo dei motori ausiliari (art. 7); estensione dell’aiuto concesso dal FEP per finanziare il disarmo anticipato, ivi compreso il prepensionamento dei pescatori e degli altri lavoratori esercitanti attività legate alla pesca (art. 8); sostegno del FEP delle attività di audit in materia di energia e di ristrutturazione così come dei progetti pilota volti a migliorare l’efficacia energetica nel settore della pesca (artt. 9 e 10);

·       Misure che semplificano il ricorso al sostegno comunitario: aumento del tasso di cofinanziamento da parte del FEP delle azioni rientranti nel quadro legislativo del regolamento fino al 95% del totale delle spese pubbliche; raddoppio del prefinanziamento da parte del FEP dei programmi operativi che passerà dal 7% al 14% (art. 20).

In applicazione degli accordi raggiunti in sede comunitaria, l’art. 4-ter del D.L. n. 97/2008[24] ha introdotto un pacchetto di misure volte a fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore della pesca a seguito dell’aumento del prezzo del gasolio e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia.

Tali misure sono:

§         un fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca, con concessione di un premio alle imprese e di una indennità giornaliera ai marittimi imbarcati (commi 1-3 e 5);

§         l’attivazione immediata della misura di arresto definitivo nell’ambito dei Piani di disarmo previsti dal Fondo europeo per la pesca - FEP (commi 4 e 6);

§         l’estensione al comparto della pesca della Cassa integrazione guadagni straordinaria (commi 7-9).

In attuazione delle disposizioni del D.L.n. 114/2008 sono stati adottati i seguenti decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali:

- D.M. 18 luglio 2008, Fermo di emergenza temporaneo della pesca per l’anno 2008 (G.U. 10 ottobre 2008, n. 238)[25];

- D.M. 8 agosto 2008, Modalità di arresto definitivo delle attività delle unità da pesca (G.U. 10 ottobre 2008, n. 238).

 

Con riferimento al settore dell’autotrasporto si segnala il Protocollo d’intesa del 25 giugno 2008 tra i Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno, del lavoro, salute e politiche sociali e dello sviluppo economico da una parte e le Associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto dall’altra, avente lo scopo di avviare a soluzione le problematiche del settore, con particolare riferimento alla situazione di crisi determinatasi in conseguenza dell’aumento del costo del gasolio. In seguito a tale intesa, con l’articolo 83-bis del D.L. n. 112/2008, sono state introdotte una serie di misure finalizzate a:

§       disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore (commi 3-11);

§       interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all’imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale (commi 23-29);

§       prorogare per l’anno 2009 le agevolazioni per l’acquisto di veicoli di ultima generazione (comma 30).

 

Il comma 2 abroga espressamente l’art. 9, co. 3, del citato D.L. n. 112 del 2008.

L’abrogazione trova fondamento nel fatto che il comma 3 risulta superato dalle innovazioni apportate dall’articolo in commento.

Ai sensi dell’art. 9, co. 3, del d.-l. n. 112 del 2008, infatti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri competenti (Economia e finanze, Infrastrutture e trasporti, Politiche agricole, alimentari e forestali), si sarebbe dovuta approvare entro il 24 agosto 2008 (60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 112) una convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa, che avrebbe definito le modalità attuative e indicato le risorse necessarie per l’applicazione delle misure di sostegno ai settori dell’agricoltura, della pesca professionale e dell’autotrasporto.

Altresì, l’art. 9, co. 3, ribadiva l’applicazione delle modalità di utilizzo delle disponibilità giacenti sui conti correnti intestati all’Agenzia previste dalla normativa vigente.

 

I primi due commi dell’articolo 2 in esame contengono disposizioni di immediata applicazione per la sola parte relativa alla copertura finanziaria, e assumono invece natura procedurale per quanto riguarda la concreta individuazione degli strumenti da utilizzare a sostegno dei settori in crisi, che è demandata ad appositi decreti interministeriali.

 

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le inderogabili esigenze conseguenti all'attuazione del precedente comma 1, nonché al fine di potenziare l'azione di tutela e valorizzazione del sistema agroalimentare italiano, ad assumere, in deroga alla normativa vigente, i vincitori e gli idonei dei concorsi conclusi alla data del 31 dicembre 2006, per un numero complessivo massimo fino a 68 unità, limitatamente ad un importo massimo di spesa fino ad euro 100.000 per il 2008 e di un importo massimo di spesa a regime di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Si ricorda che il comma 5-ter dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001[26], introdotto dall’articolo 3, comma 87, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), prevede, con riferimento al reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche, che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

 

Il comma in esame dispone quindi che al relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del D.L. 202/2005[27].

 

Il richiamato comma 3-ter reca un’autorizzazione di spesa (e la relativa copertura finanziaria) per l’attuazione della disposizione di cui al precedente comma 3-bis, che ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonché mangimistiche, operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

Più specificamente, il richiamato comma 3-ter ha disposto per la menzionata finalità un’autorizzazione di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, provvedendo al relativo onere, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, tramite corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 228/2001[28] (per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo[29]) e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, tramite corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'U.P.B. di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

 

Il comma 2-ter, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, siano stabiliti i criteri per la fissazione di un contributo che i soggetti “produttori e utilizzatori” di prodotti tutelati da denominazioni di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) dovranno versare  ai consorzi di tutela delle singole produzioni, all’atto in cui vengono immessi nel sistema di controllo. Tale contributo viene definito come “di ammissione” e sembra assumere portata innovativa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, che prevede invece il riparto tra tutti i produttori e gli utilizzatori dei costi derivanti dalle attività svolte dal Consorzio.

A questo riguardo andrebbe valutata anche l’opportunità di formulare la norma come novella all’art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, che disciplina l’attività dei Consorzi di tutela.

 

Ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 14 luglio 1992, n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, era di competenza degli Stati membri la individuazione delle strutture di controllo deputate alla verifica della conformità ad un disciplinare dei prodotti che utilizzassero le DOP e le IGP, strutture che potevano essere identificate nelle autorità designate e/o negli organismi privati a tal fine autorizzati dallo Stato membro. L’elenco di tali soggetti, che dovevano garantire obiettività ed imparzialità nei confronti del "controllato", nonché disporre di esperti e mezzi adeguati, doveva essere inoltrato alla Commissione UE. Nel caso che gli organismi privati di controllo non rispondessero più alle condizioni richieste, lo Stato membro doveva procedere alla revoca dell’autorizzazione, informandone la Commissione, che avrebbe provveduto alla cancellazione del soggetto dall’elenco da essa tenuto. I costi dei controlli erano infine posti a carico dei produttori che utilizzassero le denominazioni protette.

A decorrere dal 31 marzo 2006 tali norme sono state sostituite dal nuovo regolamento CE n. 510/06 sulle DOP e IGP[30] che con gli artt. 10 e 11 reca norme dal contenuto sostanzialmente analogo.

 

L’Italia ha provveduto agli adempimenti di cui sopra nel 1998, con l’art. 53 della legge n. 128/98 (legge comunitaria 1995-1997)[31], successivamente integrato da numerosi decreti ministeriali: la disciplina che ne deriva configura un sistema piramidale di più autorità, ciascuna con compiti specifici.

L’autorità nazionale preposta al coordinamento delle attività di controllo è il Ministero delle risorse agricole e forestali, che agisce di concerto con le regioni; al ministero compete poi la designazione delle autorità pubbliche deputate ai controlli, nonché la concessione dell’autorizzazione a quelle private.

L’articolo 53, con i commi 15 e ss, ha poi definito le linee generali per la costituzione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP, ai quali ha assegnato, oltre alle generali funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione dei consumatori e cura generale degli interessi legati alla produzione protetta, anche la possibilità di svolgere le seguenti specifiche attività[32]:

§         avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere funzioni consultive sul prodotto;

§         definire programmi diretti al miglioramento qualitativo del prodotto, sia in termini di sicurezza igienico-sanitaria che di caratteristiche organolettiche;

§         promuovere l’adozione di delibere relative: ad una programmazione produttiva in funzione del mercato; ad un piano di miglioramento della qualità; alla concentrazione dell’offerta;

§         collaborare nell’attività di vigilanza contro gli abusi, la concorrenza sleale, le contraffazioni, l’uso improprio della denominazione. Tali funzioni, che possono essere svolte nei confronti di chiunque ed in ogni fase della produzione, debbono essere esercitate nel rispetto di direttive ministeriali; agli agenti vigilatori dipendenti dei consorzi può quindi essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza (lettera d) del comma 15);

§         detenere gli eventuali marchi collettivi, indicati nel disciplinare, che identificano il prodotto a condizione che la utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati (comma 16).

L’attività di vigilanza consentita ai consorzi è stata disciplinata con il D.M. 12 ottobre 2000[33] che stabilisce che tale attività, che deve avvenire in collaborazione con l’Ispettorato centrale repressione frodi, è sostanzialmente diretta al controllo della fase di commercializzazione, e consiste sia nella verifica che i prodotti già certificati dagli organismi di controllo rispondano ai requisiti enunciati nel disciplinare, sia nell’accertamento che il mercato non venga turbato da prodotti similari che traggano in inganno i consumatori. Il DM pone inoltre il divieto assoluto per gli agenti vigilatori dei consorzi di effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo o di autocontrollo sulle produzioni.

Nel definire i requisiti di rappresentatività necessari per il riconoscimento dei consorzi, con il D.M. 12 aprile 2000[34] è stata data attuazione al comma 17 del citato art. 53 della legge n. 128, che richiede che negli organi sociali consortili siano rappresentati anche i produttori e trasformatori della filiera. In merito il decreto individua con l’art. 4 le seguenti categorie di “produttori ed utilizzatori”[35] della filiera che debbono entrare nella compagine sociale, stabilendo anche che questi debbano rappresentare almeno i 2/3 della produzione oggetto della medesima DOP:

a) «caseifici» nella filiera formaggi;

b) «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati ;

c) «imprese di lavorazione» nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati;

d) «olivicoltori» nella filiera grassi (oli);

e) «allevatori» nella filiera carni fresche;

f) «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni;

g) «preparatori» nella filiera prodotti panetteria;

h) «elaboratori» nella filiera aceti diversi dagli aceti di vino;

i) «imprese di lavorazione» nella filiera oli essenziali;

l) «apicoltori» o «caseifici» nella filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vari tipo, escluso il burro, ecc.);

m) «agricoltori» nella filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè.

Quanto al riparto dei costi derivanti dalle attività dalla legge attribuite ai consorzi, il comma 16 dell’art. 53 li ha posti a carico di tutti i produttori e utilizzatori, demandando ad un decreto ministeriale di definire i criteri di carico. Il D.M. n. 410/2000[36] ha fatto gravare tali costi su tutti i soggetti aderenti ad un consorzio, e sui “produttori e utilizzatori” di una DOP o IGP rientranti in una delle categorie come sopra individuate dall’art. 4 del D.M. 12 aprile 2000 (sui requisiti di rappresentatività) ed aggiornate in conseguenza del riconoscimento di nuove denominazioni tutelate.

I criteri di riparto delle quote fra ciascuna categoria sono definiti all’art. 2 del D.M. n. 410, il quale precisa altresì che in nessun caso possono gravare sui soggetti non consorziati le spese consortili relative alle attività che esulino da quelle individuate dal comma 15.

 

Il comma 2-quater, introdotto durante l’esame al Senato, modifica l’art. 9 del D.lgs. n. 185/2000, estendendo a tutto il territorio nazionale i benefici disposti in caso di assunzione da parte di giovane agricoltore della conduzione di una azienda agricola, nel contempo modificando le condizioni d’accesso in modo da ampliare la platea dei soggetti beneficiari.

 

Le disposizioni in commento sono volte ad armonizzare la normativa nazionale con le nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato per le piccole e medie imprese agricole (Regolamento CE n. 1857/2006[37]), la cui applicabilità non è più limitata, come in passato, a determinate zone del territorio nazionale[38]. Disposizioni di tenore analogo a quelle del comma in esame erano contenute in uno schema di decreto legislativorecante disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi nn. 227/2001, 99/2004 e 102/2005 sulla modernizzazione e regolazione dei mercati in agricoltura[39], presentato dal Governo nello scorcio finale della scorsa legislatura; il provvedimento non è stato tuttavia emanato nel corso della legislatura[40].

 

Il D.Lgs. n. 185/2000[41] è intervenuto a riordinare l’intera normativa in materia di agevolazioni all’imprenditorialità giovanile, novellando la disciplina dei nuovi incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, nonché del prestito d’onore[42].

L’ambito territoriale di applicazione delle norme, delimitato dall’art. 2, si estende a tutte le aree obiettivo 1 e 2 dei fondi comunitari (programmazione 2000-2006), alle aree ammesse alla deroga per gli aiuti di Stato a finalità regionale (art. 87.3.c. del Trattato), nonché alle c.d. “aree svantaggiate”, di cui al D.M. Lavoro 14 marzo 1995 e successive modificazioni. L’articolo 67 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha esteso le agevolazioni per la sola imprenditorialità giovanile ai comuni montani del Centro-Nord con meno di 5.000 abitanti.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi, per investimenti ed entro i massimali fissati dall’Unione europea, contributi a fondo perduto e mutui agevolati di durata non superiore a 15 anni compreso il preammortamento; contributi a fondo perduto in conto gestione, ancora nei limiti fissati dall'Unione europea; assistenza tecnica per la realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative (art. 3 del D.lgs. 185).

Per quanto riguarda in particolare la nuova imprenditorialità in agricoltura, i soggetti beneficiari, individuati dal comma 1 dell’art. 9 del D.lgs. 185, sono i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell’azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative relative alla produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura (art. 10). Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 228/2001[43], è considerato giovane imprenditore agricolo l’imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni, mentre negli altri settori di attività previsti dal D.Lgs n. 185/2000 è richiesta una età compresa fra i 18 e 35 anni.

L’articolo 23 del D.Lgs. n. 185 affida a Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere alla selezione delle domande e alla erogazione delle agevolazioni, nonché all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate. La società Sviluppo Italia è, dunque, l’ente autorizzato a stipulare i contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure agevolative.

Il regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo I del D.lgs. 185, adottato con il D.M. n. 250/04[44], per quanto riguarda gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori. rimanda con l’articolo 8 all’art. 8 del regolamento comunitario n. 1257/99[45] che prevede la concessione di tali aiuti a condizione che l'agricoltore non abbia ancora compiuto 40 anni, possieda conoscenze e competenze professionali adeguate e si insedi, in qualità di capo, per la prima volta in un'azienda agricola; l’azienda deve inoltre dimostrare redditività e rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. L'aiuto al primo insediamento può consistere in un premio unico o in un abbuono d'interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dal primo insediamento Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attività può essere accordato, per un periodo di tre anni dal primo insediamento, un ulteriore sostegno di importo non superiore a 30.000 euro.

Le condizioni relative al finanziamento di investimenti sono definite dall’art. 4, che esclude gli investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti; quelle per l’attività di formazione e per l’assistenza tecnica sono regolate dagli artt. 9 e 10.

 

La lettera a) del comma in esame premette un comma 01 all’articolo 9 del D.lgs. n. 185 estendendo all’intero territorio nazionale i benefici di cui al capo III (artt. 9 e 10) del titolo I del D.lgs. n. 185/2000.

 

La lettera b) del comma 2-quater in esame modifica il comma 1 dell’art. 9 del D.lgs. n. 185 sopprimendo le parole “al familiare”, in tal modo eliminando la condizione che, per poter beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 3 dello stesso D.lgs. 185, il giovane imprenditore debba subentrare nella conduzione di un’azienda familiare.

 

La lettera c) del comma 2-quater aggiungendo un comma 2-bis all’art. 9 del D.lgs. 185 richiede il possesso dei seguenti requisiti quando i soggetti beneficiari assumano la forma societaria:

-          l’amministratore deve essere un giovane imprenditore agricolo;

-          la maggioranza assoluta numerica dei componenti la società deve essere costituita da giovani compresi fra 18 e 39 anni d’età;

-          la maggioranza assoluta delle quote deve essere detenuta da giovani di età compresa fra 18 e 39 anni.

Sotto il profilo soggettivo le disposizioni attuali, di cui al comma 2 dell’art. 9 del D.lgs. 185, richiedono semplicemente che gli imprenditori subentranti siano residenti nei comuni delle aree nel cui ambito si applica il provvedimento, ovvero i territori di cui all’art. 2 del decreto legislativo; se a subentrare è una società, è necessario che all’atto della presentazione della domanda questa abbia la propria sede legale, amministrativa ed operativa nel territori di cui all’articolo 2. Tuttavia l’art. 5 del D.lgs. 185 stabilisce, in linea generale, che i benefici di cui all’art. 3 (cui rinvia espressamente l’art. 9 in materia di imprenditorialità agricola) possano essere concessi alle società, anche nella forma di cooperative - ma con la esclusione delle ditte individuali, delle società di fatto e delle società aventi un unico socio - purché “composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione”.


Art. 2-bis
(Disposizioni relative al trasporto di veicoli)

L’articolo 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, disciplina il trasporto di veicoli da parte di altri veicoli, provvisti del foglio di via e della targa provvisoria.

Il foglio di via, disciplinato dall’articolo 99 del Codice della strada[46], consente, unitamente alla targa provvisoria, la circolazione di veicoli, motoveicoli e rimorchi, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, per operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione e per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati. Il foglio di via è rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e contiene l’indicazione del percorso che il veicolo deve effettuare, la durata, di norma non superiore a sessanta giorni, e le eventuali prescrizioni tecniche.

Il comma 1 dell’articolo in esame prevede due distinte fattispecie di trasporto, entrambe inserite come novelle al sopra citato articolo 99 del Codice della strada.

La prima, disciplinata dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 99 cit., riguarda le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, alle quali viene permesso di trasportare, sino ai transiti di confine, veicoli nuovi di fabbrica utilizzando, direttamente o avvalendosi di altri soggetti a ciò abilitati, veicoli nuovi di categoria N[47] (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote) o O (rimorchi, compresi i semirimorchi), muniti del foglio di via e della targa provvisoria. Sia i veicoli mediante i quali viene effettuato il trasporto, sia quelli trasportati devono essere destinati all’esportazione.

La seconda fattispecie, contenuta nel nuovo comma 1-ter, si riferisce ai veicoli di categoria N o O, muniti del foglio di via e della targa provvisoria, che trasportano altri veicoli o loro parti, tutti destinati a partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati. In questa ipotesi non è richiesto che i veicoli siano nuovi.

 

Si segnala che la possibilità di trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi, provvisti di targa provvisoria e di foglio di via, è prevista, con esclusivo riferimento alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e rimorchi, dall’articolo 98, comma 4-bis, del Codice della strada. Tale disposizione, recentemente introdotta dal D.L. n. 248/2007[48], viene abrogata dal comma 2 dell’articolo 2-bis in esame.

La disposizione abrogata, rispetto a quella ora contenuta nel nuovo comma 1-bis, aveva un campo di applicazione più ampio in quanto non prevedeva limitazioni dal punto di vista delle finalità del trasporto.

Si osserva infine che l’attuale collocazione come novella all’articolo 99 del Codice della strada appare più opportuna di quella precedente, poiché l’articolo 98 dello stesso Codice[49] disciplina la circolazione di prova di veicoli, muniti di targa di prova, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.

 


Art. 2-ter
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario in concessione)

L’articolo 2 ter dispone - al fine di garantire la continuità nella erogazione del servizio di trasporto in regime di concessione – la soppressione della norma abrogativa della legge n. 14 del 1965, recante “Regolazione delle assuntorie nelle ferrotramvie esercitate in regime di concessione”. In particolare, l’articolo in esame interviene sul decreto legge n. 112/2008 - convertito dalla legge n. 133/2008 - recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. L’articolo 24 di tale decreto ha previsto l’abrogazione di una serie di norme, elencate in allegato al decreto stesso; con la disposizione in esame, viene soppressa l’abrogazione della legge n. 14/1965.

 

Va ricordato che la legge  n. 14/1965 prevede una dettagliata disciplina del rapporto tra società concessionarie di ferrovie e assuntori di stazioni, di fermate e di passaggi a livello. Si intende per assuntoria la stazione ferroviaria gestita da un soggetto – assuntore – e dai suoi coadiutori, sulla base di  un accordo concluso con la società concessionaria. La legge, oltre a stabilire che le assuntorie debbano essere autorizzate dal Ministero dei trasporti, prevede che nell’ambito delle funzioni rimesse all’assuntore siano compresi i servizi di biglietteria, di ricevimento e spedizione di merci, di pulizia, custodia e sorveglianza dei locali. Possono altresì essere attribuiti i servizi di manovra, sorveglianza e custodia dei passaggi a livello contigui. Sono comunque esclusi dai compiti affidati agli assuntori compiti relativi al movimento e circolazione dei treni, che devono essere svolti direttamente dal personale della società concessionaria.   

 

Per quanto riguarda i profili applicativi della norma in esame, occorre ricordare come l’articolo 24 del decreto legge n. 112/2008 preveda l’abrogazione delle leggi indicate nell’allegato a far data dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto stesso, termine non ancora giunto a scadenza. Pertanto la legge n. 14/1965 è tuttora vigente e, per effetto dell’articolo 2 ter in esame, resterà in vigore anche dopo il predetto termine. Viene in tal senso garantita, come espressamente indicato dalla norma, la continuità nel servizio pubblico di trasporto ferroviario gestito in regime di concessione.


Art. 2-quater
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284)

L’articolo 2-quater, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, espungendo dal testo del D.Lgs. n. 284/2005[50] ogni riferimento alle Sezioni regionali della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e ai Comitati regionali per l’Albo degli autotrasportatori, i quali costituiscono le articolazioni periferiche rispettivamente della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, sopprime i suddetti organi.

 

La Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, disciplinata dal Titolo I del D.Lgs. n. 284/2005, opera alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria. Essa è composta di rappresentanti degli organismi pubblici e privati coinvolti nel settore ed è chiamata a svolgere attività propositiva, di studio, di monitoraggio e di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore dell’autotrasporto e della logistica.

Le Sezioni regionali della Consulta, sono nominate dal Presidente della Consulta e sono organi della Consulta stessa. Esse danno esecuzione alle direttive della Consulta aventi implicazione territoriale e formulano proposte per l'adozione di iniziative nel proprio ambito territoriale. Collaborano inoltre con i corrispondenti Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.

Il Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori, disciplinato dal Titolo II del D.Lgs. n. 284/2005 e operante nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha come compito principale quello di provvedere alla formazione e alla pubblicazione dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, l’iscrizione al quale è condizione necessaria per l’esercizio della professione di autotrasportatore. Il Comitato è composto da un Consigliere di Stato, che lo preside, e da rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e Province autonome, delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

I Comitati regionali per l’Albo degli autotrasportatori, nell'ambito territoriale di competenza:

§       danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;

§       formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori;

§       collaborano con le corrispondenti Sezioni regionali della Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse;

§       forniscono alle autorità competenti l'elenco delle associazioni di categoria riconosciute rappresentative.

 

L’articolo 2-quater, come sopra indicato, abroga le disposizioni del D.Lgs. n. 284/2005 che contengono riferimenti alle Sezioni regionali della Consulta e ai Comitati regionali per l’Albo degli autotrasportatori. In particolare si tratta dei seguenti articoli:

§      articolo 6, comma 1, lettera h), che stabilisce che le Sezioni regionali sono organi della Consulta e ne determina la composizione;

§      articolo 6, comma 12, relativo alle funzioni delle Sezioni regionali della Consulta;

§      articolo 7, comma 2, nella parte in cui rinvia a un regolamento per la determinazione della dotazione di personale, le disposizioni organizzative e i criteri e le modalità per la designazione dei componenti delle Sezioni regionali della Consulta;

§      articolo 9, comma 2, lettera b), che attribuisce al Comitato centrale per l’Albo il compito di coordinare l'attività dei Comitati regionali e di vigilare su di essa;

§      articolo 11 che determina la composizione, la durata in carica e le funzioni dei Comitato regionali per l’Albo;

§      articolo 12, comma 2, ultimo periodo, che demanda a un regolamento la fissazione dei criteri e delle modalità per la designazione dei componenti dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e di quelle del movimento cooperativo.

 

Tra le disposizioni abrogate non è compresa la lettera c) dell’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 284/2005, la quale attribuisce al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori il compito di decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali. Si ritiene che la mancata abrogazione possa essere determinata dalla necessità di consentire al Comitato centrale di decidere sui ricorsi già presentati alla data di entrata in vigore dell’articolo in esame.


Art. 2-quinquies
(Modifica all’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

L’articolo 2-quinquies modifica una norma contenuta all’articolo 83-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, e recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.

Si ricorda che l’articolo 83-bis, ai commi 1 e 2, introduce criteri di misurazione del prezzo del gasolio per autotrazione, finalizzati a verificarne l’incidenza sui costi delle imprese di trasporto. A tal fine, il comma 1 attribuisce all’Osservatorio sulle attività di autotrasporto il compito di determinare mensilmente il costo medio del carburante per km di percorrenza per ogni tipologia di veicolo, sulla base di rilevazioni mensili affidate al Ministero dello sviluppo economico. I commi successivi recano una disciplina transitoria, prevedendo, al comma 4 che, nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta, deve essere indicata la quota a carico del mittente per i costi del carburante sostenuti dal trasportatore, quota da calcolarsi sulla base dei nuovi criteri di cui al citato comma 1. Il comma 5 prevede un meccanismo di adeguamento del corrispettivo a carico del mittente per i contratti di durata eccedente i trenta giorni, qualora il prezzo del carburante sia aumentato, dopo il primo mese, di oltre il 2%. Per i casi di contratto non stipulato in forma scritta, il comma 6 prevede che l’indicazione del corrispettivo del carburante a carico del mittente sia contenuta nella fattura emessa dal trasportatore. Il comma 7 stabilisce che l’ulteriore parte del corrispettivo dovuto al vettore, deve risultare almeno pari a quella calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 83-bis, comma 2, che attribuisce all’Osservatorio sull’autotrasporto di determinare semestralmente la quota dei costi di esercizio delle imprese rappresentata dai costi del carburante. Se tale quota risulti inferiore, il comma 8 prevede che il vettore possa chiedere al mittente il pagamento della differenza.

Lo stesso comma 8, al secondo periodo, precisa che per i contratti non stipulati con la forma scritta, l’azione giudiziaria per il recupero di tali somme si prescrive in cinque anni dalla conclusione della prestazione, mentre per i contratti stipulati in forma scritta il temine di prescrizione è di un anno. Quest’ultima disposizione viene ora abrogata dall’articolo  3 quinquies in esame.

Si segnala che la soppressione di tale norma è stata motivata, in sede di discussione presso la VIII Commissione del Senato, in quanto considerata superflua, posto che l’articolo 2951 del codice civile già prevede, in via generale, che i diritti derivanti dal contratto di trasporto si prescrivono in un anno. 

Si rileva inoltre che la modifica consegue all’impegno assunto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel verbale di intesa sottoscritto il 13 novembre 2008 con le associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto, e concernente l’attuazione della nuova normativa recata dal citato articolo 83 bis della legge n. 133/2008.

 


Art. 3, comma 1
(Finanziamento della Presidenza italiana del G8)

L'articolo 3, comma 1, autorizza in favore della regione Sardegna, la spesa di 233 milioni di euro per le opere connesse al “grande evento” relativo alla Presidenza italiana del G8, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) già destinate alla regione Sardegna da pregresse delibere CIPE.

 

L’Italia è chiamata, infatti, ad assumere nel 2009 la Presidenza del G8, che culminerà con il vertice che si terrà, nel mese di luglio 2009, nell’isola La Maddalena. Conseguentemente, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007 si è provveduto a dichiarare «grande evento»[51] tutte le manifestazioni e gli incontri connessi alla Presidenza del G8 che si terranno dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009.

Successivamente, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2007, n. 3629[52] è stata disposta la programmazione e l’organizzazione degli interventi da realizzare nell’isola.

Con ulteriori ordinanze[53] sono state apportate poi dettate ulteriori disposizioni al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’evento.

Da ultimo con l’ordinanza del 29 agosto 2008, n. 3698[54] sono state individuate le risorse finanziarie per lo svolgimento delle iniziative connesse allo svolgimento del grande evento.

Si osserva, al riguardo, che la citata ordinanza aveva già previsto l’assegnazione di una parte delle risorse finanziarie recate dall’articolo in esame.

L’articolo 1 dell’ ordinanza n. 3698 riserva” le seguenti risorse finanziarie:

a) quanto a euro 18.266.397,68 dalle somme rinvenienti dalle delibere CIPE 165/2006 e 179/2006, di applicazioni delle sanzioni sulle assegnazioni della Regione ex delibere CIPE 36/2002 e 17/2003;

b) quanto a euro 103.690.371,00 sulle assegnazioni della Regione ex delibera CIPE 20/2004, non impegnate nei termini prescritti dalla delibera 14/2006 (punto 5.1), di cui euro 9.840.000,00 relative alla quota E.4.1 «Riserva per infrastrutture complementari ai contratti di localizzazione» e euro 93.850.371 relative alla quota ex punto 5.1 della delibera stessa;

c) quanto a euro 522.000.000,00 quale anticipazione a valere sulle attribuzioni del Programma attuativo FAS 2007/2013 - regione Sardegna - di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166;

d)  quanto a euro 96.200.000,00 quale anticipazione a valere sul programma interregionale FAS 2007/2013 «Attrattori culturali, naturali e turismo» di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 a carico delle risorse da destinare al territorio della regione Sardegna.

Si ricorda, in merito alle risorse finanziarie per il G8, che anche l’ordinanza 3663 del 19 marzo 2008, ha previsto (art. 1, comma 1) 70 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie del FAS, cui ai aggiungono ulteriori 30 milioni di euro, sempre a carico del FAS, a valere sulle economie della regione Sardegna disponibili sulle risorse FAS assegnate con delibere antecedenti al 31 dicembre 2006 (comma 2). A seguito di tale ordinanza, con delibera della regione Sardegna n. 44/41 del 6 agosto 2008[55], sono state individuate economie disponibili pari a 25,7 milioni di euro ed individuati i restanti 4,3 milioni di euro dalle risorse di cui alla delibera CIPE n. 35 del 2005.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 in esame dispone, inoltre, che il finanziamento della spesa venga posto a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) istituito dall'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

 

La legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPEla facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Mezzogiorno e il 15% al Centro Nord.

 

Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie del FAS si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 11, del decreto in esame.

 

Il comma 1, lettera a) reperisce 18,266 milioni di euro dalle delibere CIPE n. 165[56] e n. 179 del 2006[57] - con cui sono state decurtate e riassegnate risorse per le aree depresse - a seguito dell'applicazione delle sanzioni sulle assegnazioni alla regione Sardegna ai sensi delle delibere CIPE n. 36 del 2002[58] e n. 17 del 2003[59].

 

Si ricorda che con le delibere n. 36 del 2002 e n. 17 del 2003 sono state introdotte regole stringenti per la programmazione e l’impegno delle risorse assegnate alle amministrazioni centrali e alle regioni per interventi infrastrutturali, oltre a sanzioni per i ritardi nella programmazione e nella stipula di impegni delle risorse assegnate. In particolare la delibera n. 36 del 2002 ha stabilito (al punto 7.3) una decurtazione delle risorse assegnate nel caso di ritardi nella presentazione degli atti programmatici previsti e le risorse che si renderanno disponibili a seguito di tale decurtazione saranno finalizzate (al punto 7.4): per il 40% incrementeranno il fondo di premialità da attribuire nel 2005 con i criteri (al punto 8) della stessa delibera n. 36; per il 30%, saranno riprogrammate dal CIPE per priorità varie e, per il restante 30%, saranno attribuite - in proporzione alle quote ripartite con la delibera n. 36 - alle sole amministrazioni che avranno impegnato integralmente dette quote e che avranno anche programmato, entro il 31 dicembre 2003, tutte le risorse ripartite con le precedenti delibere del CIPE. La delibera n. 17 del 2003, nel confermare sostanzialmente le regole e i metodi fissati con la delibera n. 36 del 2002, ha stabilito (al punto 6.4) che le risorse assegnate con la suddetta delibera non impegnate entro il 31 dicembre 2005, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti – quali risultano dai dati forniti dalle Amministrazioni centrali e regionali destinatarie delle risorse stesse – saranno riprogrammate dal CIPE.

 

A valere sulle risorse assegnate alla regione Sardegna, con la delibera CIPE n. 165 del 2006 sono stati, pertanto, decurtati 5.970.000 euro e ulteriori 12.296.397,68 euro con la delibera CIPE n. 179 del 2006. Conseguentemente, l’ammontare complessivo delle risorse decurtate alla regione Sardegna (18,266 milioni di euro) vengono nuovamente riassegnate alla regione ai sensi della lettera a) del comma in esame.

 

Il comma 1, lettera b) reperisce 103,690 milioni di euro dalle assegnazioni alla regione Sardegna di cui alla delibera CIPE n. 20 del 2004[60] non impegnate nei termini prescritti dalla delibera CIPE n. 14 del 2006[61].

 

Nella delibera n. 20 del 2004, con la quale è stato attuato il riparto specifico delle risorse destinate agli investimenti pubblici da attuare a cura delle regioni e delle amministrazioni centrali, la quota delle risorse (periodo 2004-2007) destinata alla regione Sardegna per interventi da ricomprendere nell’ambito delle intese istituzionali di programma ammonta a 284,9 milioni di euro (allegato 7).

La delibera CIPE n. 14 del 2006, prevede – al punto 5.1 – che le risorse del FAS programmate in interventi per i quali non si sia raggiunto l’obiettivo di aggiudicare i lavori - ovvero i servizi o le forniture nel caso non si tratti di opere pubbliche - entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione della delibera CIPE di riferimento saranno disimpegnate e verranno riprogrammate dal CIPE, secondo le procedure contabili previste dall’art. 5, comma 3, della legge n. 144/1999.

 

Il comma 1, lettera c) reperisce 111,044 milioni di euro nell'ambito delle risorse destinate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 166 del 2007[62] , per la realizzazione di programmi strategici di interesse regionale.

 

Nella delibera CIPE n. 166 del 2007 - al punto 1.1.3 – sono indicate risorse per la realizzazione di programmi di interesse strategico regionale nelle Regioni del Mezzogiorno per un ammontare totale di 18.069,2 milioni di euro per il periodo 2007-2013, dei quali 2.278,538 milioni di euro alla regione Sardegna (tavola 4).

 

Come riportato nella relazione tecnica al d.d.l. di conversione (A.S. 1152), il finanziamento è reperito:

§      per l’importo di 121,956 milioni, da pregresse delibere CIPE relative alla precedente programmazione 2000/2006;

§      per l’importo di 111,044 milioni, dalle risorse relative alla programmazione 2007/2013.

La norma non comporta, pertanto, effetti finanziari in quanto l’utilizzo delle risorse soggiace comunque ai vincoli di spesa delle regioni ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

 

Si osserva che la formulazione del testo non specifica l’annualità di bilancio (2008 o 2009) cui riferire l’autorizzazione di spesa di 233 milioni di euro, che include, peraltro, anche risorse relative ad assegnazioni pluriennali di quote del FAS decorrenti dal 2002 (e quindi da considerare in conto residui) e risorse relative al ciclo di programmazione 2007-2013 (da considerare presumibilmente in conto competenza).


Art. 3, commi 2-5
(Definizione degli adempimenti tributari e contributivi per le regioni Marche ed Umbria)

Le disposizioni recate dai commi da 2 a 5 dell’articolo 3 consentono di definire la posizione dei soggetti che hanno beneficiato della sospensioni dei termini dei versamenti tributari e previdenziali nelle regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997, previste dall’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giungo 2008, n. 103.

 

Con l’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 è stata prevista la possibilità, per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi - individuati da una serie di ordinanze citate dallo stesso comma - di definire la propria posizione corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo al netto dei versamenti già eseguiti e nella misura e con le modalità che dovranno essere stabilite, nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, con DPCM (a tutt’oggi non ancora emanato), su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.

Successivamente l’art. 2, comma 1, del decreto legge n. 61 del 2008 ha disposto anche alcune agevolazioni nella restituzione dei versamenti fiscali e tributari sospesi nelle due regioni che consistono nella restituzione del 40% dei tributi e contributi sospesi, senza aggravi di sanzioni o interessi, mediante una rateizzazione operante in dieci anni e autorizzando, a tal fine, un’ulteriore spesa - rispetto a quella già disposta dal citato comma 109 - di 17,82 milioni di euro per il 2008, 51,73 per il 2009 e 39,51 per il 2010.

 

In base al comma 2 dell’articolo 3 in esame, i soggetti interessati dovranno corrispondere il 40% dell’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni indicate nelle norme a cui è fatto rinvio, al netto dei versamenti già eseguiti. Gli adempimenti dovranno essere corrisposti in 120 rate mensili di pari importo, vale a dire mediante una rateizzazione operante in dieci anni, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese e a decorrere da giugno 2009 (decorrenza modificata dal Senato rispetto all’indicazione di gennaio 2009 prevista dal testo originario del D.L.).

Si osserva che i soggetti interessati sono quelli individuati dall’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 e dall’art. 2 del citato decreto legge n. 61 del 2008.

 

L’art. 2, comma 109, della legge n. 244 del 2007 individua quali destinatari della disposizione coloro che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi previste dalle seguenti ordinanze:

- dall’art. 14, commi 1, 2 e 3 dell’ordinanza del n. 2668 del 28 settembre 1997;

- dall’art. 2, comma 1, dell’ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997;

- dall’art. 2, comma 2, dell’ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998;

- coloro che hanno usufruito della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi prevista dall’art. 13 dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2668 del 28 settembre 1997.

Si richiamano brevemente le disposizioni delle citate ordinanze.

L’art. 14 dell’ordinanza n. 2668/1997[63]prevede che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni colpiti dal sisma, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d’acconto. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative (comma 2). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei territori danneggiati dal sisma.

Il comma unico dell’art. 2 dell’ordinanza n. 2728/1997[64] dispone che il termine di cui al richiamato art. 14 dell’ordinanza n. 2668/1997 è prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa negli stessi comuni, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale

L’art. 2 dell’ordinanza n. 2908/1998[65]proroga fino al 30 giugno 1999 il termine del 31 dicembre 1998 di cui agli artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728/97. Gli adempimenti conseguenti alla ripresa della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30% della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e i lavoratori autonomi

L’art. 13 dell’ordinanza n. 2668/1997[66] sospende, nei confronti dei soggetti residenti nei comuni gravemente danneggiati dal sisma, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all’art. 31 della legge n. 41 del 1986. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

A tali soggetti si aggiungono anche quelli indicati dall’art. 2 del decreto legge n. 61 del 2008, che fa riferimento anche all’art. 1 dell’ordinanza n. 2728/1997[67]che dispone che il termine di cui all’art. 13 dell’ordinanza n. 2668/1997 sia prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti residenti nei comuni di cui all’art. 1, commi 2 e 3, ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all’art. 1, comma 1 della stessa ordinanza, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

 

Le agevolazioni previste dal comma 2, come modificato dal Senato, comporteranno un onere quantificato in 15 milioni per il 2008 e in 3 milioni per il 2009, a cui si provvederà mediante riduzione del FAS per un importo di 45 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni per il 2009, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Si ricorda che la legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese in un fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPEla facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Mezzogiorno e il 15% al Centro Nord.

 

Nella successiva tavola sono riportate le disponibilità iniziali del FAS previste per il 2008 dalla legge di bilancio e per il 2009 dal disegno di legge di bilancio e l’indicazione delle disposizioni che hanno utilizzato il FAS a copertura degli oneri.

 


Risorse Fondo per le aree sottoutilizzate

2008

2009

Disponibilità iniziali

4.543,3

8.978,8

Agevolazione proroga rottamazione frigoriferi (art. 1, co. 22, finanziaria 2008)

0

-550,0

D.L. n. 90/2008, art. 11 – Bonifiche ambientali

-47,0

-47,0

D.L. n. 90/2008, art. 17 – Fondo per l’emergenza rifiuti in Campania

-450,0

0

D.L. 97/2008, art. 4 bis, comma 9  - Emergenza rifiuti

-90,0

-90,0

D.L. 112/2008, art. 60, co. 10 (accantonamenti ex co. 507)

0

-531,5

D.L. 112/2008, art. 60, co. 1 (taglio lineare)

0

-1.796,8

D.L. 112/2008, art. 60, co. 3 -  (rimodulazione)

0

-11,4

D.L. n. 154/2008, art. 6 – incremento del finanziamento SSN e regolazione contabile pregressa finalizzata al ristoro delle minori entrate ICI

-781,8

-528,0

D.L. n. 162/2008 – copertura oneri art. 1 (Fondo adeguamento prezzi) e art. 3, co. 2 (Agevolazioni terremotati Umbria e Marche)

-45,0

-909,0

D.L. n. 180, art. 3, co. 1 – Fondo alloggi e residenze universitarie

0

-65,0

D.L. n. 180, art. 3, co. 2 – Borse di studio universitari meritevoli

0

-135

D.L. n. 180, art. 4 – Copertura oneri art. 1, co. 3 Assunzione ricercatori universitari (taglio lineare sul bilancio)

0

-5,4

Disponibilità

3.129,5

4.309,7

 

La suddetta riduzione delle risorse del FAS a fini di copertura finanziaria risulta in misura superiore di tre volte rispetto agli oneri derivanti dalle agevolazioni di cui al comma 2, in quanto, secondo la Ragioneria generale dello Stato, il coefficiente di spendibilità delle risorse del FAS è “più basso”, posta l’articolata procedura di spesa ad esso sottesa[68]. Il coefficiente è specificamente valutato nell’ordine del 30 per cento annuo, nel senso che a fronte di un qualsiasi tipo di rifinanziamento del FAS il primo anno appare spendibile solo il 30 per cento delle risorse, così come il secondo anno; solo nel terzo anno le risorse potranno risultare completamente erogate.

La riduzione delle risorse del FAS in termini di saldo netto da finanziare comporta, peraltro, un effetto positivo in termini di fabbisogno e indebitamento che si trascina anche per gli anni successivi.

Tali effetti positivi sono utilizzati – ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 in esame – al fine di incrementare di 15 milioni di euro per il 2009, 18 milioni  per il 2010 e 3 milioni per il 2011, in termini di sola cassa, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 11, terzo periodo, del decreto-legge in esame incrementa, a sua volta, tale fondo, sempre in termini di sola cassa, in misura pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

 

Per quanto riguarda il funzionamento del Fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali, si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 1, comma 11, terzo periodo, del decreto in esame.

 

Il comma 3 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione delle modalità di effettuazione degli adempimenti tributari – diversi dai versamenti – non eseguiti in virtù delle sospensioni accordate.

In ogni caso, gli adempimenti suddetti devono essere effettuati entro il 16 gennaio 2009.

I sostituti di imposta che – ai sensi dell’art. 14 dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2668 del 1997[69]- hanno chiesto la sospensione dell’effettuazione delle ritenute alla fonte si avvalgono della definizione delle relative posizioni, effettuando direttamente il versamento dell’importo dovuto alle scadenze e con le modalità previste dall’articolo in esame.

L’art. 14 dell’ordinanza n. 2668/1997 prevede che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d’imposta, che alla data del 26 settembre 1997 avevano il domicilio, o la residenza nei comuni colpiti dal sisma, sono sospesi, a decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all’accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all’amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali (comma 1). Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d’imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni colpiti dal sisma, comprese le persone fisiche, aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nei predetti comuni. I sostituti d’imposta, ovunque fiscalmente domiciliati, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d’acconto ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del d.P.R. n. 600 del 1973. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie od assicurative di cui all’art. 2195, commi 1 e 4, del codice civile (comma 2). Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei territori danneggiati dal sisma.

 

Il comma 4 stabilisce che il mancato versamento delle somme dovute per la definizione, entro le scadenze previste dal comma 2, non determini l’inefficacia della definizione stessa.

In tale caso, si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di mancato o tardivo versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

L’omesso o insufficiente versamento, a saldo o in acconto, delle imposte dovute in base alla dichiarazione è punito con la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato (art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997).

La medesima sanzione è applicata nel caso di omesso o insufficiente versamento di ritenute alla fonte.

L’omessa o insufficiente applicazione di ritenute alla fonte è, invece, soggetta ad una sanzione amministrativa pari al 20% delle somme non trattenute, oltre a quella prevista per il mancato versamento (art. 14 D.Lgs. n. 471 del 1997).

Per quanto riguarda il tardivo versamento, l’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, che detta le norme relative al c.d. ravvedimento in vigore dal 1° aprile 1998, consente di sanare la violazione mediante il pagamento di una sanzione in misura ridotta (un ottavo del minimo della sanzione, la quale è pari al 30% dell’importo non versato: dunque il 3,75% dello stesso), maggiorata degli interessi legali calcolati su base giornaliera, entro trenta giorni dal termine previsto per l’adempimento.

Lo stesso comma 4 prevede inoltre che – per il recupero delle somme non corrisposte alle prescritte scadenze - si applichino le disposizioni dell’art. 14 del D.P.R. n. 602 del 1973e dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, riguardanti, rispettivamente, le iscrizioni a ruolo dei crediti relativi alle prestazioni tributarie e contributive.

L’art. 14 del D.P.R. n. 602 del 1973 disciplina le iscrizioni a ruolo, prevedendo che siano iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis e 36-ter, del D.P.R. n. 600 del 1973, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie.

L’articolo 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 disciplina dettagliatamente l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali. Si prevede – tra l’altro - che i contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici siano iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo al concessionario, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.

Si stabilisce, inoltre, che - per le somme iscritte a ruolo oggetto della sospensione - il mancato versamento alle prescritte scadenze comporti la riscossione coattiva delle rate non pagate.

Il comma 5 rimette ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello a mezzo del quale gli interessati devono comunicare le modalità e i dati di definizione della propria posizione tributaria.

Nel medesimo provvedimento è stabilito anche il termine di presentazione del modello.


Art. 3-bis
(Disposizioni in materia di imprese in amministrazione straordinaria)

L’articolo 3-bis, introdotto dal Senato, integra l’articolo 56 del decreto legislativo n.270 del 1999, al fine di stabilire che le operazioni previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell’impresa in stato di insolvenza non costituiscono trasferimento di azienda o di ramo o parti d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile.

 

La procedura di amministrazione straordinaria è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 29, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi). Si trattava di una procedura caratterizzata da un forte ruolo dell'amministrazione centrale, per effetto della nomina di uno o tre commissari da parte del Ministro vigilante, e rivolgeva una particolare attenzione alle modalità tecniche della ristrutturazione dell'impresa, ovvero del mantenimento, mediante cessione a terzi, dei nuclei produttivi ancora efficienti, facendo per il resto rinvio alla normativa sulla liquidazione coatta amministrativa.

La disciplina dettata dalla legge Prodi è rimasta in vigore per un ventennio, ma, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione  delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ("Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza", c.d. legge Prodi-bis) che, peraltro, si pone in posizione di continuità rispetto alla disciplina del 1979, nel ribadire la finalità della procedura di amministrazione straordinaria di conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa commerciale insolvente mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale. Il decreto legislativo n. 270 ha previsto l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, in presenza di due requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 347 del 2003 (c.d. Legge Marzano) che ha previsto misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro. In particolare, la disciplina di cui al decreto legge n. 347 prevede un diverso iter di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria rispetto a quello disciplinato dal decreto legislativo n. 270/ 1999.

 

Per quanto concerne, specificamente, le parti del decreto legislativo n.270 del 1999 sulle quali interviene la disposizione in esame, si fa presente che l’articolo 27 definisce le condizioni per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, prevedendo che le imprese dichiarate insolventi vi siano ammesse qualora presentino “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico”, che deve potersi realizzare, in alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»);

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»);

b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi di beni e contratti»)[70].

L’articolo 56 definisce il contenuto del programma che il commissario straordinario è chiamato a redigere, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico ed in conformità agli indirizzi di politica industriale da esso adottati, secondo uno degli indirizzi fissati dall’articolo 27. Il programma deve indicare:

a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;

b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;

d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione (comma 1).

Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori (comma 2).

Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato (comma 3).

 

L’articolo 2112 del codice civile prevede che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

 

 


Art. 3-ter
(Interpretazione autentica)

L’articolo 3-ter, introdotto dal Senato, reca l’interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 4, della legge n.9 del 1991.

 

La legge n. 9 del 1991, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale, all’articolo 20 contiene disposizioni relative agli autoproduttori di energia elettrica. Il comma 4 dispone, al primo periodo, la proroga sino al 31 dicembre 2001 delle forniture di energia elettrica previste dal regime di garanzia stabilito ai tempi della nazionalizzazione dell’energia elettrica.

Si tratta delle forniture di energia elettrica ad una speciale categoria di “autoproduttori virtuali”, cioè quelle imprese industriali che erano proprietarie di impianti di produzione di energia elettrica destinata ai propri autoconsumi e che, per effetto della legge di nazionalizzazione dell’energia elettrica[71], avevano dovuto cedere i propri impianti a fronte di garanzie di fornitura di energia elettrica a prezzi agevolati (a norma degli articoli  6, 7 e 8 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165[72]).

Si ricorda che la legge di nazionalizzazione esentava, come regola generale, dalla nazionalizzazione del sistema elettrico le imprese che producevano energia elettrica essenzialmente per l'autoconsumo (autoproduttori) e che potevano quindi conservare i loro impianti di generazione. Tuttavia, il ramo d'azienda idroelettrico della società Terni[73] era stato nazionalizzato nonostante la società fosse autoproduttore, in ragione del suo carattere strategico per l'approvvigionamento energetico del paese.

Con decreto del Presidente della repubblica n. 1165/63 l'Italia ha concesso alla società un indennizzo[74] per il trasferimento dei suoi beni di generazione elettrica. L'indennizzo è stato concesso sotto forma di una tariffa agevolata per l'energia elettrica per il periodo 1963-1992.

Nel 1964 la società Terni è stata suddivisa in tre società: Terni Acciai Speciali che produce acciaio, Nuova Terni Industrie Chimiche che produce prodotti chimici e Cementir che produce cemento. Queste imprese sono state successivamente privatizzate e rilevate da ThyssenKrupp, Norsk Hydro e Caltagirone.

La tariffa agevolata ha continuato a essere applicata, alle stesse condizioni, alle tre società ex-Terni. Il principale beneficiario, in termini di quantità di energia sovvenzionata sia in valore assoluto, sia in proporzione al consumo totale di energia elettrica della società, è ThyssenKrupp.

La durata della tariffa speciale coincideva con la durata generale delle concessioni di derivazione idroelettrica in Italia, che dovevano scadere nel 1992.

Nel 1991 l'Italia ha prorogato fino al 2001, con la legge 9 gennaio 1991, n. 9, le concessioni idroelettriche esistenti e, come si è detto, anche la tariffa agevolata a favore delle società ex-Terni. Nell'arco dei successivi 6 anni (2002-2007) il quantitativo di energia elettrica sovvenzionata fornito alle società ex-Terni doveva progressivamente diminuire (phasing-out) in modo che il vantaggio tariffario sparisse entro la fine del 2007, come previsto dal secondo periodo del comma 4, descritto di seguito.

 

Il secondo periodo del comma 4, di cui la norma in esame reca l’interpretazione autentica, dispone che dal 31 dicembre 2001 tali forniture verranno ridotte in misura “progressivamente decrescente”, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529 , nei successivi sei anni.

Con tale disposizione si intende assicurare che la cessazione del regime speciale avvenga in modo graduale, per consentire alle società autoproduttrici espropriate un graduale adattamento.

L'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529[75], a cui la norma rinvia, regolamenta la fornitura, da parte dell'ENEL, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica “di quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni”.

 

Secondo la norma in esame, dunque, la dicitura “progressivamente decrescente” andrebbe interpretata nel senso che la sequenza delle riduzioni annuali dovrebbe avvenire nel senso che quella del secondo anno sia doppia di quella del primo anno, quella del terzo tripla di quella del primo e così via.

 

La diminuzione graduale dei quantitativi di energia elettrica forniti alle società ex-Terni al prezzo agevolato durante il periodo di riduzione progressiva (2002-2007) è illustrata alla tabella seguente[76]:

 

Anno

GWh

MW

 

2001

1620

270

2002

1389

231

2003

1157

193

2004

926

154

2005

694

116

2006

463

77

2007

231

39

 

Con la legge n. 80/2005 l'Italia ha disposto, all'articolo 11, comma 11, l'interruzione della riduzione progressiva e una nuova proroga della tariffa Terni fino al 2010. L'articolo 11 comma 13 della legge ha stabilito l'applicazione della misura dal 1° gennaio 2005. Poco tempo dopo le concessioni idroelettriche sono state generalmente prorogate fino al 2020.

Su tale seconda proroga della tariffa la Commissione UE ha avviato il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato e il 20 novembre 2007, a seguito della decisione CR36/2006, ne ha stabilito l’incompatibilità.

Da tale pronuncia deriva quindi probabilmente la necessità di fornire un’interpretazione autentica per le modalità di applicazione del regime transitorio.

 

 

Si ricorda infine che la tariffa agevolata Terni inizialmente era gestita e pagata dalla società statale ENEL, che deteneva una posizione di monopolio nella produzione, trasmissione, importazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica in Italia.

Nel 2002, mano a mano che il mercato dell'energia elettrica veniva gradualmente liberalizzato e ENEL non vi deteneva più una posizione monopolistica, l'onere finanziario derivante dai sistemi delle tariffe agevolate è stato trasferito da ENEL alla generalità dell'utenza elettrica. Le componenti compensative dovute alle società ex-Terni erano anticipate dai distributori di energia elettrica che venivano poi rimborsati dall'ente statale Cassa Conguaglio per il settore elettrico mediante un prelievo parafiscale riscosso attraverso la componente A4 della tariffa dell'energia elettrica.

Nel 2004 la AEEG ha deciso di trasferire la gestione amministrativa dei regimi di tariffe speciali interamente alla Cassa Conguaglio. Dal settembre 2004 le società ex-Terni pagano ormai il prezzo di mercato per l'energia elettrica che acquistano (sul mercato liberalizzato) e ricevono dalla Cassa Conguaglio un rimborso corrispondente alla differenza tra il prezzo pagato e il prezzo agevolato cui hanno diritto (la componente compensativa) detratte le spese di trasporto, misurazione e vendite. I costi sono pagati dagli utenti elettrici in Italia attraverso il prelievo parafiscale citato al punto.

Successivamente all'avvio del procedimento d'indagine formale da parte della Commissione, la AEEG, con delibera n. 190/06, ha subordinato i pagamenti a norma della legge 80/2005 alla concessione, da parte delle società ex-Terni, di una garanzia contro il rischio di recupero dell'aiuto.

Nella stessa delibera, la AEEG ha previsto, in alternativa, la possibilità di pagare nel 2006 a titolo di acconto gli importi di aiuto che sarebbero maturati fino alla fine del precedente regime (2007) in base alla legge 9/1991. Per tali importi, la AEEG non ha richiesto una garanzia. Questa è l'opzione prescelta dalle società ex-Terni e attuata dalla AEEG. Ad eccezione di tali pagamenti anticipati, tutti gli altri pagamenti effettuati alle società dalla Cassa Conguaglio in base alla legge 80/2005 sono assistiti da una garanzia.

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Ue)

Il 15 ottobre 2008 la Commissione europea ha presentatoil Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di commercializzazione, esigenze di produzione e sistemi di qualità (COM(2008) 641).

Con il documento la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate su come instaurare il quadro politico e normativo più adatto  per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti agricoli europei, senza imporre costi ed oneri aggiuntivi. In particolare, la consultazione mira a verificare se gli strumenti esistenti sono adeguati e in che modo potrebbero essere migliorati e quali nuove iniziative sarebbero auspicabili.

Il Libro verde osserva, infatti, che la normativa UE vigente stabilisce alcuni dei più rigorosi requisiti minimi di produzione del mondo, in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, identità e composizione dei prodotti, tutela ambientale, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali, in risposta alle aspirazioni espresse dai consumatori e dai cittadini dell’UE.

Il Libro verde è diviso in tre sezioni, che trattano i seguenti aspetti: esigenze di produzione e norme di commercializzazione; regimi specifici dell'UE in materia di qualità, come quelli relativi alle indicazioni geografiche, alle specialità tradizionali e all'agricoltura biologica; sistemi di certificazione della qualità dei prodotti alimentari.

Per quanto concerne specificamente le indicazioni geografiche, la Commissione ricorda l’esistenza di quattro sistemi di qualità specifici a livello comunitario per promuovere le indicazioni geografiche, l’agricoltura biologica, le specialità tradizionali e i prodotti delle regioni ultraperiferiche dell’UE. Tali sistemi consentono ai consumatori di identificare i prodotti caratterizzati da particolari qualità legate all’origine e/o al metodo di produzione. Le indicazioni riportate in etichetta sono controllate da un’autorità pubblica o da un organismo di certificazione privato. Con il Libro verde la Commissione si propone di approfondire i vari aspetti di tali sistemi ed esaminare l’opportunità di introdurne di altri, come ad esempio i prodotti ad alto valore naturale o di montagna, il Welfare Quality (un progetto volto ad elaborare norme europee per la valutazione del benessere in azienda), un marchio di  origine UE e l’estensione del marchio di qualità ecologica (ecolabel) ai prodotti agricoli trasformati, o l’introduzione di un altro eventuale sistema che incoraggi l’innovazione.

La consultazione terminerà il 31 dicembre 2008. Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione elaborerà una comunicazione, presumibilmente nel maggio 2009, ed eventualmente alcune proposte legislative in materia.

 

Nella notte tra 19 e il 20 novembre 2008 il Consiglio dei ministri dell’UE ha raggiunto l’accordo politico sul pacchetto di misure (COM(2008)306/4) volte ad ammodernare, semplificare e snellire la politica agricola comune, nell’ambito della cosiddetta “valutazione dello stato di salute della PAC”.

Si tratta più precisamente di:

-   una proposta di regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

-   una proposta di regolamento che modifica alcuni regolamenti al fine di adeguare la politica agricola comune;

-   una proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

-   una proposta di decisione recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013).

In particolare, l’accordo prevede che gli Stati membri possano utilizzare fino al 10% dei loro massimali nazionali destinati ai pagamenti diretti per concedere un sostegno agli agricoltori che operano in settori importanti per la protezione o il miglioramento dell'ambiente, ovvero per il miglioramento della qualità dei prodotti e della loro commercializzazione.

Il contributo potrà essere anche erogato a titolo di contributo per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto (per coprire le perdite dovute a fenomeni climatici), ovvero sotto forma di contributi a fondi di mutualizzazione per malattie degli animali e delle piante.

Tale sostegno finanziario potrà anche essere destinato ad affrontare svantaggi specifici a carico degli agricoltori del settore del latte, delle carni bovine, delle carni ovine e caprine e del settore del riso attivi in zone vulnerabili dal punto di vista economico o sensibili dal punto di vista dell'ambiente. Il sostegno finanziario in questo caso deve essere limitato al 3,5% (2,5% nella proposta iniziale della Commissione) dei massimali nazionali di aiuto.

L’accordo prevede inoltre che il massimale per gli aiuti agli investimenti dei giovani agricoltori sia elevato da 55 a 77 mila euro.

I provvedimenti, già esaminati dal Parlamento europeo nell’ambito della procedura di consultazione verranno adottati senza ulteriore dibattito in una delle prossime sessioni del Consiglio.


Normativa di riferimento

 


Codice civile (Art. 2112)

2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.

In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.

Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (1) (2).

Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (3).

-----------------------

(1) Comma così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Lo stesso articolo 32 ha, inoltre, disposto che restano fermi i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia. Il testo del presente comma in vigore prima della suddetta modifica era il seguente: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità.».

(2) Articolo prima modificato dall'art. 47, L. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto. Il testo in vigore fino a tale data così disponeva: «Trasferimento dell'azienda.

In caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto dell'azienda».

(3) Comma aggiunto dall'art. 32, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 9, D.Lgs, 6 ottobre 2004, n. 251. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.Lgs. n. 251 del 2004 era il seguente: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 1676».


L. 7 agosto 1982 n. 529
Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. (art. 4)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1982, n. 222.

(omissis)

4.  L'ENEL fornirà, al costo di esercizio dell'impianto e per una durata di quindici anni dalla scadenza della concessione, ai titolari delle concessioni di grande derivazione idroelettrica le cui opere gli siano state trasferite ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , e dell'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342 , quantitativi di potenza e di energia elettrica corrispondenti, per i primi sei anni, alla produzione degli impianti trasferiti e progressivamente decrescenti per i successivi nove anni.

Ai consumi di energia fornita ai sensi del precedente comma non si applica il sovrapprezzo termico di cui al provvedimento 6 luglio 1974, n. 34, del Comitato interministeriale dei prezzi, e successive modificazioni.

Le imprese elettriche degli enti locali, alle quali fossero assentite, ai sensi dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1975, n. 393 , le concessioni scadute di grande derivazione idroelettrica delle imprese autoproduttrici, sono tenute ad adempiere gli obblighi di cui ai due commi precedenti.

 


L. 9 gennaio 1991 n. 9
Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali. (art. 20)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.

(omissis)

20. Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali.

1. ... (22).

2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonché tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.

3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6, D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4, L. 7 agosto 1982, n. 529 , nei successivi sei anni.

5. ... (23).

6. È abrogato l'art. 13, D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36 , come modificato dall'articolo 21, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342 .

7. I limiti del 70 per cento di cui al n. 6), dell'art. 4, L. 6 dicembre 1962, n. 1643 , non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. [Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 7 agosto 1982, n. 529 , il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto, su istanza del concessionario con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'Enel, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge. Tale durata massima si applica anche per le concessioni prolungate a favore delle imprese degli enti locali ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 2 maggio 1990, n. 102.] (24) .

 

--------------------------------------------------------------------------------

(22)  Sostituisce con tre capoversi il terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4, L. 6 dicembre 1962, n. 1643.

(23)  Sostituisce l'art. 10, D.L. 17 marzo 1980, n. 68.

(24)  Comma abrogato dall'art. 24, L. 25 agosto 1991, n. 282.

 


D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Nuovo codice della strada. (artt. 98 e 99)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O.

(omissis)

98. Circolazione di prova.

1. [Le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto, non sono soggetti all'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 i veicoli che facciano circolare per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento. I detti veicoli, però, devono essere provvisti di una autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega] (385).

2. [La validità dell'autorizzazione è annuale; può essere confermata previa verifica dei requisiti necessari] (386).

3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (387).

4-bis. Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito il trasporto di veicoli nuovi di fabbrica per il tramite di altri veicoli nuovi provvisti di targa provvisoria (388).

 

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(385)  Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(386)  Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

(387)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

(388) Comma aggiunto dall'art. 29-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

99. Foglio di via.

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (389).

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (390) può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 22 a euro 88.

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (391).

 

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(389)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(390)  La denominazione dell'ufficio è stata così sostituita ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.

(391)  Con D.M. 29 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 30 dicembre 2006, n. 302) si è provveduto, ai sensi dell'art. 195, commi 3 e 3-bis del presente decreto, all'aggiornamento biennale della sanzione nella misura sopra riportata.

 

 


D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 509
Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 agosto 1994, n. 196.

 

1. Enti privatizzati.

1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

2. Gli enti trasformati continuano a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile e secondo le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di trasformazione e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse.

3. Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione. Agli enti stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali (4).

4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1, gli enti adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono essere approvati ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri:

a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri di composizione degli organi stessi, così come previsti dagli attuali ordinamenti (5);

b) determinazione dei requisiti per l'esercizio dell'attività istituzionale, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili dell'associazione o fondazione. Tale professionalità è considerata esistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata;

c) previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'eventuale adeguamento di esse si provvede, nella fase di prima applicazione, mediante accantonamenti pari ad una annualità per ogni biennio.

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(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 luglio 1997, n. 248 (Gazz. Uff. 23 luglio 1997, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 18 e 38 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 26 maggio-3 giugno 1999, n. 214 (Gazz. Uff. 9 giugno 1999, n. 23, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione.

(5)  La Corte costituzionale, con sentenza 27 gennaio-5 febbraio 1999, n. 15 (Gazz. Uff. 10 febbraio 1999, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.


L. 24 aprile 1998 n. 128
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997). (art. 53)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 maggio 1998, n. 104, S.O.

(omissis)

53. Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità.

1. - In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero delle politiche agricole e forestali è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto 25 maggio 1998, del Ministro per le politiche agricole pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1998.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a:

a) conformità alla norma europea EN 45011 del 26 giugno 1989;

b) disponibilità di personale qualificato sul prodotto specifico e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo;

c) adeguatezza delle relative procedure.

3. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui al comma 2.

4. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi, accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 13.

5. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero delle politiche agricole e forestali si avvale delle strutture del Ministero stesso e degli enti vigilati.

6. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi degli articoli 5 e 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 7 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali un elenco degli organismi privati che soddisfino i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), la indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)».

8. La scelta dell'organismo privato è effettuata tra quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7:

a) dai soggetti proponenti le registrazioni, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

b) dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza, per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta è presentata dai soggetti proponenti le registrazioni;

c) dai produttori, singoli o associati, che intendono utilizzare attestazioni di specificità registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, individuando l'organismo di controllo nella corrispondente sezione dell'elenco previsto al comma 7 e comunicando allo stesso l'inizio della loro attività.

9. In assenza della scelta di cui al comma 8, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare o gli organismi privati che devono essere iscritti all'elenco di cui al comma 7. Nel caso di indicazione di autorità pubbliche, queste, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, devono soddisfare i requisiti di cui al comma 2 e devono essere iscritti all'elenco.

10. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

11. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, tra loro coordinate. Ogni produzione riconosciuta ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 è soggetta al controllo di uno o più organismi privati autorizzati o delle autorità pubbliche designate, competenti per territorio, fra loro coordinate.

12. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle regioni o province autonome per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

13. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro sessanta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 4.

14. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'elenco di cui al comma 7 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni.

Tali attività sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. I consorzi di tutela già riconosciuti svolgono le funzioni di cui al presente comma su incarico dell'autorità nazionale preposta ai sensi delle leggi vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le modalità e i contenuti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purché rispondano ai requisiti di cui al comma 17 del presente articolo;

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, alla vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della IGP o della attestazione di specificità da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo delegato. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca (66).

16. I segni distintivi dei prodotti a DOP, IGP e STG sono quelli indicati nei rispettivi disciplinari vigenti ai sensi dei citati regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92. Gli eventuali marchi collettivi che identificano i prodotti DOP, IGP e STG, sono detenuti, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. I marchi collettivi medesimi sono utilizzati come segni distintivi delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP, IGP e STG, come tali attestate dalle strutture di controllo autorizzate ai sensi del presente articolo, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse. I costi derivanti dalle attività contemplate al comma 15 sono a carico di tutti i produttori e gli utilizzatori secondo criteri stabiliti con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali (67).

17. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 marzo 2000, sono stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i criteri che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie dei produttori e dei trasformatori interessati alle DOP, IGP e STG negli organi sociali dei consorzi stessi (68).

18. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro due anni dalla data di pubblicazione dei decreti di cui al comma 17 alle disposizioni emanate ai sensi del presente articolo (69).

19. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione (70).

 

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(66)  In attuazione di quanto disposto nella presente lettera vedi il D.M. 12 aprile 2000.

(67)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 settembre 2000, n. 410.

(68)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.M. 12 aprile 2000 e il D.M. 12 ottobre 2000.

(69)  Comma così modificato dall'art. 125, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(70)  Articolo così sostituito dall'art. 14, L. 21 dicembre 1999, n. 526.


D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270
Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274. (art. 56)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185.

(omissis)

56.  Contenuto del programma.

1. Il programma deve indicare:

a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;

b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;

c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;

d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione.

2. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.

3. Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta a quanto stabilito nel comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.

 


D.Lgs. 21 aprile 2000 n. 185
Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144. (art. 9)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2000, n. 156.

(omissis)

9.  Soggetti beneficiari.

1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefìci di cui all'articolo 3, i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola al familiare, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'articolo 10, comma 1 (10).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'articolo 2. Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2 (11).

3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2.

 

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(10)  Comma così modificato prima dal comma 7 dell'art. 8, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e poi dal comma 420 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(11)  Comma così modificato prima dall'art. 3, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e poi dal comma 420 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 


L. 27 dicembre 2002 n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2003).
(Art. 61)

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.

(omissis)

61.  Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree.

1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 (366).

2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:

a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato (367).

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (368).

6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.

7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento (369).

11. ... (370).

12. ... (371).

13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale (372).

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(366)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 8-bis nonché il comma 14-ter dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 47, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, l'art. 1, comma 1152-bis, L. 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dal comma 538 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 547 del citato articolo 2, il comma 158 dell'art. 3 della stessa legge n. 244 del 2007, il comma 11 dell'art. 1 e il comma 2 dell'art. 3, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162.

(367)  Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003 (Gazz. Uff. 7 luglio 2003, n. 155), modificata dalla Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 8/06 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183), con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 83/2003 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), modificata dalla Del.CIPE 20 dicembre 2004, n. 104/2004 (Gazz. Uff. 18 luglio 2005, n. 165), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 19/2004 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2004, n. 254), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 20/2004 (Gazz. Uff. 11 novembre 2004, n. 265) - modificata dalla Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 23/05 (Gazz. Uff. 28 novembre 2005, n. 277) - con Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 19/2005 (Gazz. Uff. 27 settembre 2005, n. 225), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 34/05 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 35/2005 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 1/06 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 2/06 (Gazz. Uff. 22 giugno 2006, n. 143), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 3/06 (Gazz. Uff. 23 giugno 2006, n. 144), con Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 175/2006 (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94), con Del.CIPE 3 agosto 2007, n. 81/2007 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2007, n. 293) e con Del. 28 settembre 2007, n. 98/2007 (Gazz. Uff. 1° aprile 2008, n. 77) è stata disposta la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di quanto disposto dal presente comma.

(368)  Con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), è stato disposto, ai sensi del presente comma, l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.

(369)  Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 e poi dall'art. 8-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(370)  Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(371)  Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.

(372)  Vedi, anche, l'art. 51, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 4, commi 128 e 129, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, commi 341 e 415, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, commi 716, 863, 870, 925 e 926, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 2, comma 299, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 17, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. In attuazione di quanto disposto dal presente comma con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 53/2003 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269) sono state concesse agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e con Provv. 17 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli delle istanze con le relative istruzioni. Vedi, inoltre, quanto disposto dall’art. 43, commi 3 e 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dall'art. 6, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154.


D.L. 1 ottobre 2005 n. 202
Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 ottobre 2005, n. 229 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 novembre 2005, n. 244 (Gazz. Uff. 30 novembre 2005, n. 279), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  (art. 5)

(omissis)

5. Interventi urgenti nel settore avicolo.

1. L'AGEA è autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri prodotti avicoli freschi per un quantitativo non superiore a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari (18).

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura non regolamentare, determina le modalità di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1 (19).

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute (20).

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, e fino al 31 ottobre 2006, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari, nonché il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (21).

3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali (22).

3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la ristrutturazione delle imprese coinvolte nella situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e le imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa al Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (23).

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (24).

 

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(18)  Comma così sostituito dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(19)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 13 gennaio 2006.

(20)  Comma così modificato dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(21)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244 e poi così sostituito dal comma 7 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 116 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Per il termine relativo agli adempimenti di cui al presente comma vedi il comma 3 dell'art. 2, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

(22)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244. Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma vedi il comma 15 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 2 dell'art. 46-quater, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione, i commi 176 e 268 dell'art. 1 e il comma 132 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 3 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e il comma 5 dell'art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171.

(23)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 30 novembre 2005, n. 244.

(24)  Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 


D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284
Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.  (artt. 6, 7, 9, 11 e 12)

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 gennaio 2006, n. 6, S.O.

(omissis)

6. Organi.

1. Sono organi della Consulta:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea generale, composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e da tutti i componenti;

c) il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e da quindici membri dell'Assemblea generale, dei quali cinque in rappresentanza delle Amministrazioni pubbliche, quattro in rappresentanza delle associazioni di categoria, uno in rappresentanza delle associazioni del movimento cooperativo e cinque in rappresentanza delle altre categorie economiche e sociali. I componenti del Comitato esecutivo sono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Presidente, tenuto conto delle indicazioni delle parti interessate;

d) il Segretario generale, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su designazione del Presidente, che lo sceglie fra persone, anche estranee alla Pubblica amministrazione, di comprovata competenza ed esperienza nel settore del trasporto stradale di merci e della logistica;

e) il Comitato scientifico, composto da un Presidente, da sei membri e da un Segretario, anche estraneo alla Pubblica amministrazione, tutti nominati dal Presidente della Consulta, sentita l'Assemblea generale;

f) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Presidente del Comitato centrale, dal Segretario generale e dal Presidente del Comitato scientifico;

g) l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, composto di dieci membri, scelti dal Presidente fra i componenti dell'Assemblea aventi specifica professionalità in materie statistiche ed economiche;

h) le Sezioni regionali, nominate dal Presidente della Consulta composte ciascuna da un Presidente, scelto dal Presidente della Consulta fra i dirigenti del Dipartimento per i trasporti terrestri in servizio presso il corrispondente SIIT, da un Vicepresidente, designato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato avente sede nel capoluogo di regione, e da sette rappresentanti delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi. Per ogni componente delle Sezioni regionali è nominato un supplente.

2. I componenti degli organi della Consulta durano in carica tre anni e possono essere confermati.

3. I componenti degli organi della Consulta possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

4. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.

5. L'Assemblea generale è l'organo deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.

6. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il conseguimento delle finalità assegnate alla Consulta.

7. Il Segretario generale è l'organo esecutivo della Consulta, collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attività ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile della Consulta stessa.

8. Il Comitato scientifico fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle attività ed alle iniziative della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti il Piano nazionale della logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.

9. L'Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorità istituzionali.

10. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32.

11. Il Segretario generale ed il Presidente del Comitato scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.

12. Le Sezioni regionali danno esecuzione alle direttive dell'Assemblea generale aventi implicazione territoriale e formulano proposte per l'adozione di iniziative nell'àmbito territoriale di competenza. Esse collaborano altresì con i corrispondenti Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse.

13. Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza, può istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea (5).

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(5) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93.

 

7. Organizzazione e funzionamento.

1. La realizzazione dei programmi di attività e la gestione amministrativa e contabile della Consulta sono curate dal Segretario generale, che si avvale di dipendenti della Pubblica amministrazione, nell'àmbito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

a) affari generali, gestione del personale, contabilità ed aspetti finanziari;

b) attuazione del Piano nazionale della logistica;

c) politiche di investimento e di sostegno alle imprese;

d) realizzazione di iniziative a favore dell'intermodalità;

e) certificazione di qualità e sicurezza;

f) comunicazione e pubblicità.

2. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dì concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e per le sezioni regionali, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento con i Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all'articolo 11. Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti delle sezioni regionali in rappresentanza delle categorie dell'autotrasporto e della logistica, e dei settori della produzione e dei servizi (6).

 

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(6) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93.

(omissis)

9. Attribuzioni.

1. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'àmbito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Comitato centrale ha le seguenti attribuzioni:

a) curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell'Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi;

b) coordinare l'attività dei Comitati regionali e vigilare su di essa;

c) decidere, in via definitiva, sui ricorsi avverso i provvedimenti dei Comitati regionali;

d) determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto, in base a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale;

e) collaborare con la Consulta, provvedendo, in particolare, sulla base degli indirizzi dettati dalla Consulta stessa, ad effettuare studi preordinati alla formulazione delle strategie di governo del settore dell'autotrasporto, a realizzare iniziative di formazione del personale addetto ai controlli sui veicoli pesanti ed a partecipare al finanziamento delle connesse operazioni, ad attuare iniziative di assistenza e di sostegno alle imprese di autotrasporto, ad esprimere il proprio avviso su progetti di provvedimenti amministrativi in materia di autotrasporto, a formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici (9);

f) accreditare gli organismi di certificazione di qualità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 (10);

g) verificare, in collaborazione con la Consulta, il rispetto dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché la tutela delle professionalità esistenti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m);

h) attuare le direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in materia di autotrasporto;

i) curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;

l) proporre alla Consulta iniziative specifiche, nell'interesse del settore dell'autotrasporto (11).

 

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(9)  Gli indirizzi di cui alla presente lettera sono stati definiti con Del. 27 giugno 2006, n. 14/06.

(10)  In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi la Del. 27 giugno 2006, n. 15/06.

(11) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93.

(omissis)

11. Organi periferici.

1. I Comitati regionali per l'Albo degli autotrasportatori sono composti ciascuno da un Presidente, scelto dal Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri fra i dirigenti in servizio presso il corrispondente Servizio integrato infrastrutture e trasporti (SIIT), da un Vicepresidente, eletto fra i componenti in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, da quattro rappresentanti degli uffici periferici a livello provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri, da un rappresentante per ciascuno degli organi periferici del Ministero dell'interno e del lavoro e politiche sociali, da un rappresentante dell'assessorato ai trasporti della regione interessata, da sei rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e da un rappresentante delle associazioni del movimento cooperativo.

2. I componenti dei Comitati regionali durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.

3. I Comitati regionali, relativamente all'àmbito territoriale di competenza:

a) danno esecuzione alle direttive del Comitato centrale;

b) formulano proposte in ordine alla formazione ed alla tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori;

c) collaborano con le corrispondenti Sezioni regionali della Consulta, per il conseguimento di obiettivi di comune interesse;

d) forniscono alle autorità competenti l'elenco delle associazioni di categoria riconosciute rappresentative.

4. Avverso i provvedimenti adottati dai Comitati regionali nei confronti delle imprese di autotrasporto, è ammesso ricorso al Comitato centrale, entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento (13).

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(13) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93.

 

12. Organizzazione e funzionamento.

1. L'attività e la gestione amministrativa e finanziaria del Comitato centrale sono curate dal Capo della Segreteria, nominato dal Presidente fra i funzionari del Dipartimento per i trasporti terrestri, che si avvale di dipendenti dello stesso Dipartimento, nell'àmbito dell'attuale dotazione organica, con particolare riguardo alle seguenti aree di intervento:

a) affari generali, gestione del personale, contabilità;

b) iniziative di sostegno alle imprese di autotrasporto ed alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

c) sicurezza e controlli;

d) studi e ricerche di settore;

e) formazione e informazione;

f) certificazione di qualità.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, è stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32. Con lo stesso regolamento, sono fissati i criteri e le modalità per la designazione dei componenti dei Comitati regionali in rappresentanza delle associazioni di categoria degli autotrasportatori e di quelle del movimento cooperativo (14).

 

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(14) Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93.

 


D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE . (artt. 128, 133 e 142)

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

(2) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, e' stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6. Il D.M. 25 giugno 2008 (Gazz. Uff. 12 settembre 2008, n. 214) ha disposto che il presente decreto non si applichi agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione di servizi di corriere espresso, nazionali e internazionali.

(omissis)

128. Programmazione dei lavori pubblici.

(art. 14, L. n. 109/1994)

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio - economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall’articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell’articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità (179).

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l’Osservatorio (180).

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti (181).

 

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(179) Comma così modificato dal n. 1) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(180) Comma così modificato prima dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e poi dal n. 2) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(181) Comma così modificato dal n. 3) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). Il parere di compatibilità con i documenti programmatori vigenti è stato espresso:

- per il programma triennale 2005-2007 del Ministero per i beni e le attività culturali con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 41/2006 (Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174);

- per il programma triennale 2006-2008 di edilizia statale con Del.CIPE 24 aprile 2007, n. 18/07 (Gazz. Uff. 20 giugno 2007, n. 141).

(omissis)

133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi.

(art. 26, L. n. 109/1994)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal regolamento di cui all'articolo 5, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto (185) (186).

1-bis. Fermi i vigenti divieti di anticipazione del prezzo, il bando di gara può individuare i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili e imputabili all'acquisto dei materiali, prevedono le modalità e i tempi di pagamento degli stessi, ferma restando l'applicazione dei prezzi contrattuali ovvero dei prezzi elementari desunti dagli stessi, previa presentazione da parte dell'esecutore di fattura o altro documento comprovanti il loro acquisto nella tipologia e quantità necessarie per l'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto, previa accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori, a condizione comunque che il responsabile del procedimento abbia accertato l'effettivo inizio dei lavori e che l'esecuzione degli stessi proceda conformemente al cronoprogramma. Per tali materiali non si applicano le disposizioni di cui al comma 3, nonché ai commi da 4 a 7 per variazioni in aumento. Il pagamento dei materiali da costruzione è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è immediatamente escussa dal committente in caso di inadempimento dell'affidatario dei lavori, ovvero in caso di interruzione dei lavori o non completamento dell'opera per cause non imputabili al committente. L'importo della garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero del pagamento da parte delle stazioni appaltanti. Da tale norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (187).

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento (188) (189).

3-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di applicazione del prezzo chiuso, ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al medesimo comma 3 (190).

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7 (191) (192).

5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori (193).

6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (194).

6-bis. A pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 4, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6 (195).

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate (196).

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

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(185) Comma così modificato dalla lettera dd) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. Da ultimo, la misura del tasso di interesse di mora è stata fissata, per il periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2007, al 5,95% dal D.M. 24 ottobre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264). Per i periodi precedenti vedi nota al comma 1 dell'art. 26, L. 11 febbraio 1994, n. 109.

(186) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(187) Comma aggiunto dal n. 1) della lettera gg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(188) Comma così modificato prima dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e poi dal n. 2) della lettera gg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(189) Il D.M. 6 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2006, n. 288) e il D.M. 5 settembre 2008 (Gazz. Uff. 12 settembre 2008, n. 214) hanno, rispettivamente, stabilito che per gli anni compresi tra il 1993 e il 2005 e per gli anni 2006 e 2007, non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata.

(190) Comma aggiunto dal n. 3) della lettera gg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).

(191) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(192) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162.

(193) In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162.

(194) Comma così modificato prima dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6 e poi dal n. 4) della lettera gg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162. All'attuazione di quanto disposto dal presente comma si è provveduto con D.M. 11 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2006, n. 240), con D.M. 2 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 9 gennaio 2008, n. 7) e con D.M. 24 luglio 2008 (Gazz. Uff. 4 agosto 2008, n. 181), corretto con Comunicato 11 agosto 2008 (Gazz. Uff. 11 agosto 2008, n. 187).

(195) Comma aggiunto dal n. 5) della lettera gg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.). In deroga a quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162.

(196) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(omissis)

142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile.

(artt. 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; art. 2, L. n. 109/1994)

1. Il presente capo disciplina le concessioni di lavori pubblici e gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici (206).

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente codice, le concessioni affidate nelle circostanze previste dagli articoli 17, 18, 22, 31. Ad esse si applica l’articolo 27.

3. Alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice.

4. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all’osservanza della sezione IV del presente capo. Si applicano, in tale ipotesi, in quanto compatibili, le disposizioni della parte I, parte IV, parte V, nonché le norme della parte II, titolo I e titolo II, in tema di pubblicità dei bandi, termini delle procedure, requisiti generali e qualificazione degli operatori economici, subappalto, progettazione, collaudo, piani di sicurezza, che non siano specificamente derogate dalla sezione IV del presente capo (207).

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(206) Comma così modificato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

(207) Comma così modificato dalla lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.


L. 27 dicembre 2006 n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1 comma 1020)

 

Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

Articolo 1

(omissis)

Comma 1020. A decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina alle sue attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3 dell'articolo 163, le parole: «, ove non vi siano specifiche professionalità interne,» sono soppresse. Le convenzioni accessive alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente comma.

 

 


D.P.C.M. 21 settembre 2007
Approvazione del «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2008, n. 112.

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il proprio decreto in data 10 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della citata legge n. 183 del 1989, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali;

Visto in particolare l'art. 17, comma 6-ter, della medesima legge n. 183 del 1989, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione;

Considerato che, in base a quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, per le province autonome di Trento e di Bolzano il Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche vale anche quale Piano di bacino di rilievo nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 170, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che al comma 1 prevede che, limitatamente alle procedure di adozione ed approvazione dei Piani di bacino, fino all'entrata in vigore della parte seconda del decreto medesimo, continuano ad applicarsi le procedure di adozione ed approvazione dei Piani di bacino previste dalla legge n. 183 del 1989;

Considerato che tali procedure consistono:

1) nell'adozione del progetto di Piano di bacino da parte del Comitato istituzionale, di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente interessate con la precisione dei tempi, luoghi e modalità, ove chiunque sia interessato possa prendere visione e consultare la documentazione;

2) nel deposito del progetto di Piano e della relativa documentazione almeno presso le sedi delle regioni e delle province territorialmente interessate ove sono disponibili per la consultazione per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dell'avvenuta adozione;

3) nella predisposizione, presso ogni sede di consultazione, di un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti;

4) nell'inoltro alle regioni territorialmente interessate delle osservazioni sul progetto di Piano entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al punto 3;

5) nella formulazione da parte delle regioni entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine di un parere sul progetto di Piano;

6) nell'adozione da parte del Comitato istituzionale, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri suddetti, del piano di bacino;

7) nell'approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa delibera del Consiglio dei Ministri, e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, che proroga l'entrata in vigore della parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, che ha prorogato le Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183 del 1989;

Considerato che con la delibera n. 9 del 6 maggio 1998 il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino, ha adottato il «Progetto di piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave» e che l'avviso di adozione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1998, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 28 del 7 luglio 1998, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27 dell'8 luglio 1998 e nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto n. 67 del 24 luglio 1998, con le precisazioni previste dal succitato articolo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 183 del 1989, le componenti del Piano di cui trattasi sono fondamentalmente di interesse della regione del Veneto, ricadendo il bacino del Piave solo assai marginalmente all'interno delle regioni autonome Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 18, comma 6, della legge n. 183 del 1989, sono state costituite, per quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione del progetto di Piano le sedi di consultazione presso le regioni e le province territorialmente interessate e che, decorso tale termine, nei quarantacinque giorni successivi sono state presentate osservazioni sul progetto di Piano;

Vista la deliberazione del consiglio regionale n. 59, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 113 del 26 dicembre 2000, con la quale la regione del Veneto si è espressa circa le osservazioni pervenute ed ha formulato il parere previsto dall'art. 18, comma 9, della legge n. 183/1989 sul progetto di Piano proponendo in particolare:

1) di modificare l'algoritmo di definizione della portata di minimo deflusso di rispetto di cui all'art. 5 delle norme di attuazione del Piano;

2) di integrare l'art. 5 delle Norme di attuazione mediante ulteriori prescrizioni per la valutazione del minimo deflusso di rispetto per le piccole sorgenti;

3) di assegnare, nel contesto dell'art. 6 delle Norme di attuazione una diversa articolazione alla durata temporale delle nuove concessioni ovvero delle concessioni in rinnovo, in funzione degli usi;

4) di integrare l'art. 9 delle Norme di attuazione mediante apposite misure finalizzate alla salvaguardia delle acque di falda;

5) di subordinare la possibilità di effettuare riduzioni delle competenze irrigue assentite alle risultanze di un apposito studio sulle idroesigenze;

Visto l'art. 6 della delibera n. 3 del 5 febbraio 2001, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 della legge n. 183 del 1989, ha adottato il «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del fiume Piave», recependo sostanzialmente le osservazioni e le prescrizioni avanzate dalla regione del Veneto;

Visto l'art. 4 del succitato provvedimento con il quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino ha fissato in via transitoria e per la durata di un anno i criteri di applicazione della portata di minimo deflusso di rispetto, riservandosi, a conclusione del periodo sopraccitato, di valutare eventuali diversi criteri applicativi;

Vista la delibera n. 3 del 1° agosto 2002 con la quale il Comitato istituzionale ha rinnovato per un ulteriore anno il periodo di applicazione dei criteri;

Vista la delibera n. 3 del 3 marzo 2004 con la quale il Comitato istituzionale ha fissato in via definitiva i criteri applicativi della portata di minimo deflusso di rispetto prevista nel Piano stralcio per la gestione della risorsa idrica del bacino del Piave;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2004 concernente le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4, del decreto legislativo dell'11 maggio 1999, n. 152;

Vista la delibera n. 6 del 19 giugno 2007 con la quale il Comitato istituzionale ha preso atto delle attività di coordinamento e di aggiornamento del documento di Piano per il recepimento delle pregresse determinazioni del Comitato istituzionale, nonché ha stabilito un termine temporale entro il quale il Piano in questione andrà aggiornato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;

 

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

 

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il «Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del bacino del Piave» adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 del 5 febbraio 2001. Il Piano si compone degli elaborati di seguito specificati che fanno parte integrante del presente decreto:

a)  relazione, comprendente:

1)  premesse;

2)  fase conoscitiva;

3)  fase propositiva;

4)  fase programmatica;

5)  atti tecnico-amministrativi;

6)  norme di attuazione;

7)  bibliografia;

8)  tabelle e figure, comprensive delle tavole n. 2 (carta della precipitazione media annua), n. 3 (carta delle temperature massime del mese di luglio), e n. 4 (carta delle temperature minime di gennaio);

b)  elaborati cartografici, comprendenti:

1)  tav. 1 - immagine generale del bacino del Piave;

2)  tav. 5 - carta della rete idrografica;

3)  tav. 6 - carta delle sorgenti;

4)  tav. 7 - la rete di monitoraggio;

5)  tav. 7-bis - carta delle stazioni di misura di qualità delle acque superficiali;

6)  tav. 8 - carta degli ambiti territoriali di particolare pregio ambientale e naturalistico;

7)  tav. 8-bis - carta delle aree a tutela ambientale (rete natura 2000);

8)  tav. 9 - carta della qualità delle acque superficiali;

9)  tav. 10 - carta delle utilizzazioni idroelettriche;

10)  tav. 11 - carta del rischio di inquinamento dei pozzi e degli acquedotti;

11)  tav. 12 - carta della proposta dei nuovi assetti;

12)  tav. 13 - carta delle tratte e delle aree omogenee.

 

Art. 2.

Il presente decreto e gli allegati al Piano sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la difesa del suolo - e presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.

Gli elaborati di tale Piano sono altresì disponibili nel sito web dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione al seguente indirizzo: www.adbve.it.

L'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini ufficiali delle regioni territorialmente competenti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.L. 31 dicembre 2007 n. 248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (art. 15)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

(omissis)

15. Disposizioni in materia di arbitrati.

1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse (54) (55).

 

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(54) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.

(55) Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo vedi il comma 12 dell'art. 4-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, aggiunto dalla relativa legge di conversione. La stessa modifica era stata disposta dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2008, n. 113, non convertito in legge, le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.


D.L. 3 giugno 2008 n. 97
Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. (art. 4-bis e 4-ter)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 giugno 2008, n. 128.

(omissis)

Art. 4-bis Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse (13)

1.  All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

2.  Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all’articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 31 dicembre 2008.

3.  Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

4.  I termini di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146, all’articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e all’articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’interno, concernente i provvedimenti necessari per l’istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.

5.  All’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2008».

6.  All’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 luglio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2008».

7.  All’articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo le parole: «per quelli in costruzione,» sono inserite le seguenti: «con riferimento alla parte organica dei rifiuti,»

b)  le parole: «tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2008».

8.  Considerata l’impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall’obiettivo "Convergenza" del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell’anno 2008, 30 milioni nell’anno 2009 e 20 milioni nell’anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefìci a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente comma è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

9.  Per far fronte all’intervento di cui al comma 8 si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

10.  All’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 1, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009»;

b)  il comma 2-bis è abrogato.

11.  All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2009».

12.  I termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

13.  All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

14.  All’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

15.  All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

16.  All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «fino al 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2009» e le parole: «entro il 30 giugno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2008». Resta fermo quanto previsto dall’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

17.  Per l’anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all’articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l’anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell’anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell’organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato.

18.  Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(13) Articolo inserito dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129.

 

Art. 4-ter Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca (14)

1.  In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa, l’arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per una durata di trenta giorni nell’arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2.  In conseguenza del fermo d’emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione è rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l’applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, è autorizzata l’erogazione di una indennità giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 5, per garantire a ciascun membro dell’equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all’evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalità di cui al comma 5, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, valutato in 35 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, con le specifiche assegnazioni finanziarie dell’Asse prioritario 1 - misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni di euro, direttamente a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalità di cui all’articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.  Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

4.  Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013, il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell’Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l’intero periodo di programmazione.

5.  Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l’entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche nonché le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, nonché le competenti Commissioni parlamentari (16).

6.  Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 4, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima (15) .

7.  All’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «di cui 20 milioni per il settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e 10 milioni per il comparto della pesca» e le parole: «460 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni».

8.  Per l’attuazione del comma 7, i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n. 244 del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.

9.  All’onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

10.  Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(14) Articolo inserito dalla legge di conversione 2 agosto 2008, n. 129.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 8 agosto 2008.

(16) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 luglio 2008 e il D.Dirett. 31 luglio 2008.

 


D.L. 25 giugno 2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. (artt. 9 e 83-bis)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(omissis)

Art. 9. Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

1.  All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a)  le parole «può essere» sono modificate con le parole: «è adottato»;

b)  al primo periodo, dopo le parole «a due punti percentuali rispetto» è aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».

2.  Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno di natura patrimoniale e finanziaria nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2008. Entro il successivo 30 novembre 2008 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui sopra, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede nel limite di 230 milioni di euro con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., giacenti fuori dalla Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per 200 milioni di euro, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, ed utilizzate entro il 31 dicembre 2008.

3.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

4.  L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

(omissis)

Art. 83-bis. Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto di terzi (186)

1.  L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un’adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.

2.  Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.

3.  Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica con riferimento all’impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4.  Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, lo stesso contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico determinato ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, moltiplicato per il numero dei chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nel contratto o nella fattura.

5.  Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, così come già individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell’ultimo adeguamento effettuato.

6.  Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell’ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell’esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura.

7.  La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2.

8.  Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l’azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell’articolo 2951 del codice civile.

9.  Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d’ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell’articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all’albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l’esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dell’importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. ll giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell’articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l’importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l’esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell’articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.

10.  Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, l’importo dell’adeguamento automatico del corrrispettivo dovuto dal committente per l’incremento dei costi del carburante sostenuto dal vettore è calcolato sulla base delle rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico e si applica ai corrispettivi per le prestazioni di trasporto pattuite nei mesi precedenti qualora le variazioni intervenute nel prezzo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto. Inoltre, la quota di cui al comma 2, è pari al 30 per cento per i veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o superiore a 3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate.

11.  Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento agli aumenti intervenuti nel costo del gasolio a decorrere dal 1° luglio 2008 o dall’ultimo adeguamento effettuato.

12.  ll termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali siano parte i soggetti che svolgono professionalmente operazioni di trasporto, è fissato in trenta giorni dalla data di emissione della fattura da parte del creditore, salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

13.  In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

14.  Ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la sanzione dell’esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonché la sanzione dell’esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.

15.  Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate dall’autorità competente.

16.  Non si dà luogo all’applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l’autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.

17.  Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

18.  Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

19.  All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea».

20.  All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse.

21.  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22.  Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, determina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23.  Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto sul fondo di cui all’articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all’imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

24.  Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a)  la quota di indennità percepita nell’anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b)  l’importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall’articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

25.  Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

26.  Per l’anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito di imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. ll credito di imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (187) .

27.  Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai medesimi commi, nonché le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29 (188) .

28.  Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma.

29.  Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l’anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l’anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

30.  Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all’anno 2009, nell’ambito degli interventi consentiti in attuazione dell’articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31.  ll Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

 

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(186) Articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(187) Vedi, anche, il provv. 8 ottobre 2008.

(188) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 8 ottobre 2008.

 


D.L. 7 ottobre 2008 n. 154
Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali. (art. 6)

 

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2008, n. 235.

(omissis)

Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali

1.  Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, comma 8, e 1, comma 5, pari, rispettivamente, a 260 milioni di euro per l'anno 2008 e 434 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 780 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 525 milioni di euro per l'anno 2009.

2.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti. (2)

 

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(2) Per l'incremento del fondo di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 11 e l'art. 3, comma 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162.

 



[1]     Edilizia e territorio 27 ottobre – 1 novembre 2008 (Il Sole 24 ore)

[2]     Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento del 31 luglio 2008 consultabile al sito http://www.mediagraphic.it/public/normative/Atto%20di%20segnalazione%20A.V.C.P.%20del%2031-07-2008.pdf

[3]     Al riguardo merita ricordare che la delega relativa al d.lgs. n. 163 del 2006 – oramai scaduta - era recata dall’articolo 25, comma 3, della legge n. 62 del 2005 (Legge comunitaria 2004). Tale disposizione autorizzava il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 (attuativi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) codice (vale a dire entro il 1° luglio 2008), ad adottare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 1, commi 2, 3 e 4, della stessa legge n. 62 del 2005. Da ultimo, il 30 giugno 2008 il governo ha quindi presentato al Parlamento il terzo decreto correttivo (d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152).

[4]     In un comunicato del 28 ottobre 2008 l’OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica) aveva sollecitato il riavvio del tavolo di confronto con il Ministero delle infrastrutture per una soluzione organica e stabile del “caro-materiali” , nonché per la problematica dei ritardi nei pagamenti dei progettisti. Sempre secondo l’OICE, il decreto legge in esame, pur nel lodevole intento di risolvere i problemi che hanno le imprese con i repentini aumenti dei prezzi dei materiali, offre uno strumento parziale sia perché limitato al solo anno 2008, sia perché non si applica a materie prime correlate e funzionali all’esecuzione dei lavori (Fonte www.oice.it ).

[5]     La norma in questione è stata introdotta dal legislatore in relazione all’aumento considerevole, nel 2004, del prezzo dell’acciaio e del rame, a fronte di un indice di inflazione contenuto (sotto il 2%). Fino a quella data gli aumenti dei prezzi delle materie prime e dei materiali si erano verificati in modo pressoché uniforme.

[6]     Pubblicato nella G.U. 4 agosto 2008, n. 181.

[7]     Pubblicato nella G. U. 9 gennaio 2008, n. 7.

[8]     Con tale disposizione sono stati accolti i rilievi dell'Ance che aveva sollecitato che il citato fondo fosse messo a disposizione di tutte le stazioni appaltanti (Regioni, Province, Comuni, Enti locali) - con la sola esclusione dei concessionari - e non solo delle amministrazioni centrali e che fossero garantiti a tutte le imprese di costruzione, piccole, medie e grandi sia l'accesso al fondo stesso, sia la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse (si veda l’ultimo periodo del comma in esame).

[9]     di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 recante Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461

[10]    di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

[11]    L’Allegato III prevede due gruppi di enti:

1. Organismi (Società «Stretto di Messina», Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC, Ente nazionale per l'assistenza al volo – ENAV, ANAS S.p.A)

2. Categorie (Enti portuali e aeroportuali,  Consorzi per le opere idrauliche,  Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università, Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,  Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici, Enti di ricerca e sperimentazione, Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,  Consorzi di bonifica, Enti di sviluppo e di irrigazione,  Consorzi per le aree industriali, Comunità montane,  Enti preposti a servizi di pubblico interesse,  Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,  Enti culturali e di promozione artistica).

[12]    La procedura di spesa delle risorse del FAS è nella nota ministeriale così sintetizzata: riparto programmatico del CIPE, valutazione periodica della fattibilità degli interventi programmati; e degli atti propedeutici per l’attuazione delle delibere, stime sulla spendibilità, richiesta di variazioni di bilancio, D.M. di ripartizione, impegno e pagamento delle risorse.

[13]    È stata specificamente prevista la trasformazione da limiti di impegno in contributi pluriennali dello Stato delle somme per la realizzazione di investimenti, di forniture di interesse nazionale e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari.

[14]    http://www.stradeanas.it/index.php?/file/download/10425.

[15]    Interrogazione a risposta scritta Filippi n. 4/00822 annunciata nella seduta n. 94 del 18 novembre 2008

(www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=16&id=00320552&part=doc_dc-allegatob_ab-sezionetit_icrdrs-atto_400822&parse=no).

[16]    La disciplina relativa alle convenzioni dell’Anas S.p.A., introdotta dal citato comma 82, è stata modificata dall’art. 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (convertito dalla legge n. 101/2008) al fine di superare la procedura comunitaria di infrazione n. 2006/2419.

[17]    Sul contenuto di tali disposizioni si rinvia al capitolo “Viabilità stradale e autostradale” del dossier di inizio della XVI legislatura, disponibile all’indirizzo internet

 www.camera.it/cartellecomuni/leg15/RapportoAttivitaCommissioni/testi/08/08_cap14.htm.

[18]    Per ulteriori approfondimenti si rinvia al sito internet dell’Anas, in particolare alla pagina http://www.stradeanas.it/index.php?/content/index/arg/profilo.

[19] Decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[20] La relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria 2008 individua la ratio del divieto nell'esigenza di correggere criticità manifestatesi in maniera non occasionale o episodica, ma anzi con tale costanza e gravità da determinare diversi rilievi sul punto dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella relazione annuale (Doc. XLIII, n. 2) relativa all’anno 2006.

[21]    Con il decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168 è stata data attuazione alla delega contenuta nell’art. 16 della legge n. 273 del 2002 che prevedeva l’istituzione - presso un limitato numero di tribunali e corrispondenti corti d’appello - di sezioni specializzate (di primo e secondo grado) in materia di proprietà industriale e intellettuale. In particolare, ai sensi dell’art. 1, i tribunali distrettuali e le relative corti d’appello interessate all’istituzione delle sezioni, in accordo a quanto previsto dalla delega, sono quelle di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

[22]    Secondo quanto risulta dalla relazione illustrativa del D.L. 113 del 2008, non convertito, le disposizioni attuative della devoluzione delle competenze alle suddette sezioni specializzate non sono state ancora predisposte.

[23]    Le risorse in questione sembrerebbero essere le c.d. “disponibilità liquide” dell’Agenzia depositate presso il sistema bancario. Infatti, sui conti correnti della tesoreria statale sono presenti le risorse che vengono assegnate all’Agenzia per le attività di promozione di impresa che essa svolge a seguito di specifiche disposizioni legislative (auto impiego, auto imprenditorialità, ecc.), mentre sui conti bancari è presente parte del capitale sociale che, attraverso gli interessi che i depositi producono, permettono il funzionamento delle strutture dell’Agenzia stessa (c.d. autofinanziamento). Una analoga modalità di copertura degli oneri è prevista dall’articolo 2, comma 21, del d.d.l finanziaria 2009 (A.S. 1209), che alla copertura dei oneri (100 milioni) recati dalle agevolazioni tributarie in favore del settore dell’autotrasporto (commi 17-20) si provveda a valere sulle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., giacenti fuori dalla tesoreria statale.

 

[24] D.L. 3 giugno 2008, n. 97, Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. L’art. 4-ter del D.L. n. 97 ha recepito, in sede di conversione, le disposizioni contenute nel D.L. 3 luglio 2008, n. 114, Misure urgenti per fronteggiare l’aumento delle materie prime e dei carburanti nel settore della pesca, nonché per il rilancio competitivo del settore, (gli effetti del quale sono fatti salvi dall’art. 2, comma 4, del d.d.l. di conversione).

[25] Le modalità di attuazione del D.M. 18 luglio 2008 sono state definite con decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura in data 31 luglio 2008 (G.U. 10 ottobre 2008, n. 238).

[26]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[27]    D.L. 1º ottobre 2005, n. 202, Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 novembre 2005, n. 244.

[28]    D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57. Il richiamato articolo 1, comma 2, ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, come modificato dallo stesso articolo in oggetto, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

[29]    L’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 228/2001 stabilisce che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 c.c. (recante appunto la definizione di imprenditore agricolo), come sostituito dal comma 1 dello stesso articolo 1, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

[30]    Reg. (CE) 20 marzo 2006 n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

[31]    L’articolo in questione è stato successivamente interamente sostituito ad opera dell’articolo 14 della successiva legge 21 dicembre 1999, n. 526 Comunitaria 1999, a sua volta modificata dall’art. 125, co. 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, finanziaria 2001.

[32]    Per la costituzione dei consorzi è richiamato l’art. 2602 c.c. che stabilisce che: Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali

[33]    D.M. 12 ottobre 2000 “Collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP” (G.U. n. 272/2000), che ha sostituito il D.M. del 12/4/2000 (G.U. n. 97/2000).

[34]    D.M. 12 aprile 2000 “Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatitvità dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) (G.U. n. 97/2000).

[35]    La selezione dei “produttori utilizzatori” invece di quella dei “produttori trasformatori” è conseguente, come viene enunciato nelle premesse del decreto, alla messa a carico dei primi dei costi sopportati dai consorzi in relazione alle attività da loro svolte.

[36]    D.M. 12-09-2000, n. 410 “Adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali”, (G.U. n. 9/2001).

[37] Regolamento di esenzione CE n. 1857/2006, Regolamento della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001 (G.U. L 358 del 16 dicembre 2006).

 

[38] Il nuovo regolamento esonera dall'obbligo di notifica alla Commissione gli aiuti agli investimenti concessi agli agricoltori, fino ad un massimo del 40%, che diviene 50% nelle zone svantaggiate; queste soglie possono essere elevate al 50% e, nelle zone svantaggiate, al 60% quando i beneficiari siano giovani agricoltori.

[39]    Si tratta dello schema di D.Lgs. n. 235, con riferimento al quale è stato predisposto il dossier Studi Atti del Governo n. 204 del marzo 2008.

[40]    Sullo schema la Commissione agricoltura della Camera ha espresso nella seduta del 31 marzo 2008 un parere favorevole con condizioni ed osservazioni. La Commissione agricoltura del Senato non ha invece espresso il parere, essendosi constatata nella seduta del 2 aprile 2008 la mancanza del numero legale.

[41]    D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 , Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[42]    Tali incentivi erano in precedenza regolati dal decreto -legge n. 26 del 1995 e, per il prestito d’onore, dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.

[43]    Introdotto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 99/2004.

[44]    D.M. 16-7-2004 n. 250 “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185”.

[45]    Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999 “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti”, ora sostituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

[46]    D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[47]    La classificazione dei veicoli è contenuta nell’articolo 47 del Codice della strada.

[48]    Articolo 29-ter del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[49]    Si segnala, per completezza di esposizione, che il citato articolo 98 del Codice della strada è stato parzialmente abrogato dal D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, recante “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli”. L’articolo 98 contiene attualmente solo le sanzioni per chi adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso, mentre la disciplina sostanziale di tale tipologia di circolazione è contenuta nel citato D.P.R..

[50]    D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, recante “Riordino della Consulta generale per l’autotrasporto e del Comitato centrale per l’Albo nazionale degli autotrasportatori”.

[51]    Si ricorda che, l’art. 5-bis, comma 5, del decreto legge n. 343 del 2001, convertito in legge, con modificazioni dall’art. 1 della legge n. 401 del 2001, prevede che le disposizioni relative alla deliberazione dello stato di emergenza e al potere di ordinanza (di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992) vengano applicare anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile.

[52]    Pubblicata nella G. U. 24 novembre 2007, n. 274. All’art. 11 viene autorizzata una spesa di 2 milioni di euro, con onere a carico del Fondo per la protezione civile, per l’avvio delle iniziative connesse all’ordinanza stessa da porre in essere nel 2007.

[53]    Modificata dall'art. 15, O.P.C.M. 16 gennaio 2008, n. 3642 (G. U. 25 gennaio 2008, n. 21), dall'art. 6, O.P.C.M. 29 gennaio 2008, n. 3652 (G. U. 2 febbraio 2008, n. 28), dall'art. 7, O.P.C.M. 19 marzo 2008, n. 3663 (G. U. 21 marzo 2008, n. 69), dall'art. 3, O.P.C.M. 13 giugno 2008, n. 3684 (G. U. 25 giugno 2008, n. 147), dall'art. 4, O.P.C.M. 4 agosto 2008, n. 3696 (G. U. 12 agosto 2008, n. 188).

[54]    Pubblicata nella G. U. 13 settembre 2008, n. 215.

[55]    http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_72_20081015103525.pdf

[56]    “Aggiornamento dati decurtazione risorse delibere CIPE nn. 36/2002 e 99/2005 e conseguente rassegnazione”, pubblicata sulla G.U. n. 94 del 24 aprile 2007 e consultabile al sito internet http://www.cipecomitato.it/delibere/E060165.doc

[57]       “Applicazione del punto 6.4 della delibera CIPE n. 17/2003 decurtazione delle risorse” pubblicata sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 2007 e consultabile al sito internet http://www.cipecomitato.it/delibere/E060179.doc

[58]    “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002)” pubblicata sulla G.U. n. 167 del 18 luglio 2002, n. 167 e consultabile sul sito internet http://www.cipecomitato.it/delibere/E020036.doc .

[59]    “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, art.61)” pubblicata nella G.U. del 7 luglio 2003, n. 155 consultabile sul sito inteenet http://www.cipecomitato.it/delibere/E030017.doc

[60]    “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento legge n. 208/1998 periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004). (Deliberazione n. 20/2004)” pubblicata nella G. U. 11 novembre 2004, n. 265 e consultabile al sito internet http://www.cipecomitato.it/delibere/E040020.doc .

[61]    “Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro. (Deliberazione n. 14/06)”, pubblicata nella G. U. 3 novembre 2006, n. 256 e consultabile sul sito internet http://www.cipecomitato.it/delibere/E060014.doc .

[62]    “Attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate. (Deliberazione n. 166/2007)” pubblicata nella G. U. 13 maggio 2008, n. 111, S.O. e consultabile sul sito internet http://www.cipecomitato.it/delibere/E070166.doc

[63]    http://www.protezionecivile.regione.umbria.it/static/normativa/202.pdf 

[64]    http://www.protezionecivile.regione.umbria.it/static/normativa/221.pdf

[65]    http://www.protezionecivile.regione.umbria.it/static/normativa/221.pdf

[66]    http://www.protezionecivile.regione.umbria.it/static/normativa/202.pdf

[67]    http://www.protezionecivile.regione.umbria.it/static/normativa/209.pdf

[68]    La procedura di spesa delle risorse del FAS è nella nota ministeriale così sintetizzata: riparto programmatico del CIPE, valutazione periodica della fattibilità degli interventi programmati; e degli atti propedeutici per l’attuazione delle delibere, stime sulla spendibilità, richiesta di variazioni di bilancio, D.M. di ripartizione, impegno e pagamento delle risorse.

[69]    Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 1997

[70]    Tale lettera aggiunta dal comma 1-bis dell'art. 1, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

[71]    L'Italia ha nazionalizzato il settore elettrico con legge del 6 dicembre 1962 n. 1643, che disponeva il trasferimento delle centrali elettriche all'epoca esistenti in Italia alla nuova società di stato ENEL, che doveva detenere il monopolio della produzione, distribuzione e fornitura di energia elettrica

[72]    Le condizioni della tariffa agevolata (cd. tariffa Terni) sono state stabilite agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1165/63 "Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dei complessi di beni organizzati destinati alle attività di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962 n. 1643 esercitate dalla "Terni – società per l'Industria e l'Elettricità" S.p.A." Il decreto stabiliva che ENEL fornisse alla società Terni un quantitativo fisso di energia elettrica (1 025 000 MWh annui) equivalente al consumo della società Terni nel 1961, più un quantitativo extra (595 000 MWh annui) che corrispondeva al suo previsto consumo addizionale derivante da investimenti avviati, ma non ancora completati nel 1962. Il prezzo agevolato era stato calcolato raffrontando due metodi alternativi e applicando alla società il più favorevole dei due.

[73]    All'epoca della nazionalizzazione la società Terni era una società statale attiva nel campo della siderurgia, dei prodotti chimici e del cemento. Lo Stato esercitava il controllo effettivo sulla società attraverso una partecipazione di maggioranza nel capitale, detenuta dalla holding pubblica IRI e dal gruppo statale Finsider. Inoltre, la società Terni possedeva e operava una centrale idroelettrica. La maggior parte dell’energia elettrica prodotta era utilizzata per alimentare i processi manifatturieri delle società.

[74]    La legge n. 9/1991 è stata notificata alla Commissione, la quale ha dichiarato compatibili in base alle regole sugli aiuti di Stato gli aiuti disposti.

[75]    recante Regolamentazione dei rapporti tra l'ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, in materia di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

[76]    La tabella e l’excursus storico della vicenda sono tratti dalla decisione CR36/2006 della Commissione UE.