Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Stabilità del sistema creditizio e continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali D.L. 155/2008 (A.C. 1762) e D.L. 157/2008 (A.C. 1774)
Riferimenti:
AC N. 1762/XVI   AC N. 1774/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 63
Data: 15/10/2008
Descrittori:
CREDITO   CRISI ECONOMICA
ECONOMIA NAZIONALE     
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
DL N. 155 DEL 09-OTT-08   DL N. 157 DEL 13-OTT-08


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Stabilità del sistema creditizio e continuità nell’erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell’attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

D.L. 155/2008 (A.C. 1762)
e
D.L. 157/2008 (A.C. 1774)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 63

 

 

15 ottobre 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto con la collaborazione dei dipartimenti Bilancio e Giustizia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08155.doc


INDICE

 

Schede di lettura

D.L. 155/2008 – A.C. 1762

§      Articolo 1 (Ricapitalizzazione delle banche)3

§      Articolo 2 (Procedure straordinarie)11

§      Articolo 3 (Deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie e garanzia statale sui finanziamenti della Banca d‘Italia)13

§      Articolo 4 (Garanzia statale a favore dei depositanti)18

§      Articolo 5 (Disposizioni di attuazione)23

D.L. 157/2008 – A.C. 1774

§      Articolo 1 (Garanzia dello Stato sulle passività delle banche e operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche)25

§      Articolo 2 (Disposizioni di attuazione e copertura finanziaria)30

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)33

Allegato

§      State aid: Overview of national rescue measures and deposit guarantee schemes  51

 


Schede di lettura


D.L. 155/2008 – A.C. 1762

 

Articolo 1
(Ricapitalizzazione delle banche)

 


1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione può essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.

2. La sottoscrizione e' effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:

a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;

c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.

3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.

4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualità di socio di banca popolare e' acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.

6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.


 

 

Il comma 1 interviene sulla disciplina della capitalizzazione delle banche autorizzando il Ministero dell’economia e delle finanze a sostenere finanziariamente gli istituti di credito che si trovano in situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d’Italia.

 

La disciplina comunitaria degli aiuti di Stato ha la sua fonte primaria negli articoli 87, 88 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità europea. L'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, stabilisce che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato comune, fatta salva la possibilità di preventiva autorizzazione dell’aiuto medesimo, nonché un sistema di deroghe espressamente individuato.

Sono considerate aiuti di Stato le misure che rispondono ai seguenti quattro requisiti:

-        deve trattarsi di misure che comportano un trasferimento di risorse statali;

-        deve conferire un vantaggio economico che l'impresa non avrebbe ottenuto nel corso normale della sua attività;

-        deve essere selettivo e incidere sull'equilibrio esistente tra un'impresa e i suoi concorrenti;

-        deve avere un effetto potenziale sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

L'articolo 88 del Trattato conferisce alla Commissione il compito di controllare gli aiuti di Stato e impone inoltre agli Stati membri l'obbligo di informare preventivamente la Commissione di ogni progetto volto a istituire aiuti ("obbligo di notifica"). La mancata ottemperanza da parte degli Stati membri a tale obbligo dinotifica preventivo[1] fa sì che l’aiuto sia considerato illegale fin dall’inizio, con conseguente obbligo di restituzione del beneficio.

 

Tra le discipline che la giurisprudenza ha qualificato “aiuto di Stato” si segnalano alcuni prestiti agevolati e garanzie statali (dec. della Commissione 89/348/CEE del 23 novembre 1988, sentt. 24 ottobre 1996, in C-62/95 e 63/95, 5 ottobre 2000, in C-288/96) e alcuni conferimenti di capitale da parte dello Stato o di un ente pubblico nelle imprese (sentt. 21 marzo 1991, in C-303/88 e in C-305/89).

Si segnala che, con particolare riferimento alla presenza di privilegi di carattere patrimoniale in favore dello Stato, la Corte di Giustizia ha elaborato alcuni principi in merito alla c.d. golden share, ossia al possesso di una partecipazione complessiva al capitale sociale dotata di diritti speciali (sentenze della Corte di Giustizia relative alle cause Spagna C-463/00, Francia C-483/99, Belgio C-503/99 e Paesi Bassi C-282/04 e c-293/04). In riferimento alle due ultime cause citate, nella sentenza del 28 settembre 2006 la Corte ha stabilito che “costituisce limitazione alla libertà di circolazione dei capitali, sancita dall'art. 56 CE, l'introduzione ed il mantenimento – a seguito di un'attività di privatizzazione di ente pubblico - di una partecipazione al capitale dotata di diritti speciali (cosiddetta "golden share") il cui esercizio - da parte dello Stato - non sia giustificato da puntuali ragioni imperative di interesse generale (nella specie, il mantenimento del servizio postale universale), potendosi influenzare, determinare ovvero escludere l'adozione di decisioni gestionali importanti per l'attività della società. L'attribuzione di tali prerogative non comporta infatti un mero effetto dissuasivo nei confronti dei potenziali investimenti nel portafoglio dell'ente privatizzato ma limita di fatto la partecipazione effettiva alla gestione della società da parte degli altri azionisti.”.

 

In merito al profilo comunitario, la norma potrebbe rientrare nella disciplina degli aiuti di Stato. Si segnala, tuttavia, che nel Consiglio Ecofin del 7 ottobre u.s., come poi confermato anche nel successivo Consiglio riunitosi il 12 ottobre sopra richiamato, i ministri europei finanziari hanno sottoscritto l’impegno a prendere le misure necessarie per migliorare la sicurezza e la stabilità del sistema bancario e per proteggere i depositi dei risparmiatori. In particolare, gli accordi riguardano, tra l’altro, la previsione di una maggiore flessibilità nell’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato al sistema finanziario e la possibilità di fornire sostegni che dovranno avere carattere temporaneo.

 

L’intervento del Ministero disciplinato dall’articolo in esame riguarda l’aumento di capitale sociale delle banche e può intervenire attraverso:

§      la sottoscrizione diretta di nuove azioni, attraverso la quale il Ministero diviene socio della banca partecipata;

§      la concessione di garanzie statali per la sottoscrizione di aumenti del capitale sociale da parte di altri soggetti[2].

 

Le modalità di attuazione della norma in esame sono da stabilire con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere della Banca d’Italia, da emanare ai sensi del successivo articolo 5 del provvedimento in esame.

L’aumento del capitale sociale deve essere deliberato dalla banca e, ai sensi del comma in esame, il Ministero può intervenire, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, purché si sia in presenza delle seguenti condizioni:

§      l’aumento del capitale sociale non deve risultare perfezionato prima del 9 ottobre 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). In altre parole, non rilevando la data della delibera di aumento del capitale sociale, la disposizione in commento risulta applicabile anche alle operazioni di ricapitalizzazione ancora in corso, purché non perfezionate;

§      la presenza di un programma di stabilizzazione e rafforzamento della durata non inferiore a 36 mesi.

 

Per effetto di un rinvio contenuto nell’articolo 2 del provvedimento in esame (v. infra) la ricapitalizzazione delle banche effettuata con l’intervento dello Stato è ammessa anche per gli istituti di credito per i quali è attivata l’amministrazione straordinaria o la gestione provvisoria.

 

Prima della sottoscrizione (comma 2), la Banca d’Italia esegue una propria valutazione diretta ad accertare, in primo luogo, la presenza dei requisiti indicati nel comma 1 nonché l’adeguatezza del piano di stabilizzazione presentato per la delibera di aumento del capitale sociale. In secondo luogo, la Banca d’Italia esegue una verifica sulle politiche dei dividendi previste per il periodo interessato dal programma di stabilizzazione e rafforzamento, relativamente alle quali i successivi commi recano una specifica disciplina.

 

Il comma 3 dispone, indipendentemente dal periodo di tempo previsto per l’attuazione del programma di stabilizzazione, un regime di favore per le azioni del ministero rispetto a tutte le altre categorie di azioni nella distribuzione dei dividendi fino alla data di cessione delle stesse.

 

Il comma 3, pur non prevedendolo espressamente, sembrerebbe diretto a qualificare come “azioni privilegiate” i titoli acquistati dal Ministero.

 

Le azioni privilegiate[3] danno diritto alla distribuzione di un dividendo o a un rimborso in caso di liquidazione della società prima che vengano distribuiti utili o rimborsate quote alle azioni ordinarie. Solitamente, inoltre, non danno il diritto di votare nelle assemblee ordinarie dei soci ma solo in quelle straordinarie.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame chiarisce che la norma è diretta a tutelare gli interessi dei contribuenti assicurando un ritorno finanziario per l’intervento pubblico.

 

Per tutto il periodo in cui il Ministero detiene le partecipazioni, non è possibile variare il programma di stabilizzazione e rafforzamento senza una preventiva approvazione del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia (comma 4).

 

Il comma 5 reca disposizioni derogatorie, rispetto alla disciplina generale, applicabili nell’ipotesi di acquisto di azioni delle banche cooperative. In particolare:

§      non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al Capo V del Titolo II, del Testo unico bancario (TUB)[4];

Il citato Capo V (articoli da 28 a 37) reca disposizioni in materia di banche cooperative. In particolare, ai sensi dell’articolo 30, comma 2, (banche popolari) nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50% del capitale sociale. In caso di superamento del limite, le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione e trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. Per quanto concerne, invece, le banche di credito cooperativo, l’articolo 34 dispone che nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. La stessa norma, inoltre, precisa che per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa.

§      la qualità di socio di banca popolare è acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni;

§      alle banche partecipate dal Ministero dell’economia e finanze non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle società cooperative.

L’articolo 30, comma 1, e l’articolo 34, comma 3, del sopra citato TUB stabiliscono, rispettivamente, che nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che la norma è diretta a “consentire che l’intervento pubblico nel capitale delle banche cooperative possa garantire l’esercizio di poteri commisurati alla partecipazione acquisita”.

 

Il comma 6 dispone la inapplicabilità della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto per le partecipazioni acquisite dal Ministero dell’economia e finanze.

 

Si segnala che, a differenza di quanto disposto dal comma 5 che reca una disciplina applicabile limitatamente “alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del presente articolo”, il comma 6 introduce una norma di carattere generale che trova applicazione in tutte le ipotesi di acquisto di partecipazioni da parte del medesimo Ministero.

 

In dettaglio, è esclusa l’applicazione dell’articolo 106, comma 1 e articolo 109, comma 1, del Testo unico di intermediazione finanziaria (TUIF) di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998.

L’articolo 106, comma 1, del TUIF dispone l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria (OPA) quando, a seguito di acquisto, si raggiunga una partecipazione complessiva superiore al 30%. In tal caso, l’OPA deve essere rivolta a tutti gli altri soci e deve riguardare la totalità dei titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati.

L’articolo 109, comma 1, del TUIF estende gli obblighi in materia di OPA anche ai soggetti che, agendo di concerto, raggiungono a seguito degli acquisti la predetta percentuale del 30%.

 

Andrebbe chiarito se, come sembrerebbe in base al tenore della norma, le disposizioni contenute nei commi da 2 a 6 (verifica della Banca d’Italia, distribuzione privilegiata dei dividendi, deroghe per le banche cooperative, disapplicazione della disciplina OPA) trovino applicazione alla sola ipotesi di acquisto diretto di partecipazioni e non anche all’ipotesi in cui il Ministero, in luogo dell’acquisto, fornisca, ai sensi del comma 1, garanzie per l’aumento del capitale sociale.

 

I commi 7 ed 8 dispongono in ordine al reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli eventuali interventi di sostegno pubblico alle ricapitalizzazioni bancarie previsti dal presente articolo.

 

In particolare, il comma 7 dispone che le risorse necessarie per ciascuna operazione siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ed iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

 

Ai sensi del comma 8, i suddetti decreti del Presidente del Consiglio e i correlati decreti di variazione di bilancio devono essere trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

 

Tali risorse – il cui importo non è quantificato -  sono individuate, in relazione ad ogni singola operazione,  mediante:

a)  la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione di alcune categorie di spesa assimilabili in larga parte a spese di carattere obbligatorio o aventi natura obbligatoria, cui si aggiungono altre specifiche spese ritenute “indisponibili”. Si tratta, in particolare, delle dotazioni di ciascuna missione connesse a:

§      stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse;

§      spese per interessi;

§      poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni;

§      trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

§      le risorse destinate al fondo ordinario delle università; alla ricerca; al finanziamento del 5 per mille dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, nonché, in generale, le spese dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

b)  la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa.

Si ricorda, preliminarmente, che la Banca d’Italia, nel Bollettino Economico n. 54 del mese di ottobre 2008, ha rilevato, con riferimento ai due decreti-legge oggetto del presente dossier, che “le misure previste in entrambi i decreti hanno carattere cautelativo e non determineranno necessariamente un aggravio della spesa pubblica. Eventuali interventi di ricapitalizzazione delle banche e di scambio temporaneo di titoli non modificherebbero l’indebitamento netto trattandosi di operazioni finanziarie. Si registrerebbe invece un aumento del debito lordo e del fabbisogno, pari alle risorse reperite sui mercati finanziari, che verrebbe riassorbito al momento della cessione delle attività acquisite. L’estensione della garanzia sui depositi e sulle altre passività, nonché le garanzie sulle operazioni di scambio temporaneo di titoli, determinerebbero un impatto sui conti solo nell’eventualità di una loro attivazione”.

Con riferimento alle suddette modalità di reperimento delle risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni previste dal presente articolo, si osserva come la procedura prevista abbia un carattere innovativo anche rispetto alle recenti disposizioni previste in materia di flessibilità di bilancio dall’articolo 60 del decreto legge n. 112 del 2008. Si demanda infatti ad un DPCM da trasmettere al Parlamento e alla Corte dei Conti l’individuazione delle riduzioni di dotazioni finanziarie stabilite nella legge di bilancio e di singole autorizzazioni legislative di spesa.

c)  l’utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali, nonché sui conti di tesoreria intestati ad Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia;

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 11-ter della legge di contabilità generale, nel caso di copertura finanziaria assicurata mediante utilizzo di disponibilità di stanziamenti contenuti in contabilità speciali o in conti di tesoreria, prevede che sia indicata esplicitamente l'autorizzazione di spesa che si intende ridurre.

d)  l’emissione di titoli del debito pubblico.

 

Si osserva, al riguardo, come tale modalità di copertura, che non rientra tra le modalità di copertura finanziaria delle leggi tipizzate dall’articolo 11-ter della legge di contabilità generale, sia stata utilizzata in passato per far fronte ad esigenze di carattere straordinario.

 

Si ricorda, in particolare, l’articolo 11 della legge n. 488 del 1998 e successive modificazioni (legge finanziaria per il 1999), il quale, ai fini del rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese, conseguente ad una sentenza della Corte di Giustizia europea, aveva autorizzato il Ministro dell’economia ad effettuare emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese tra il 1999 ed il 2001; la norma specificava che tali emissioni non avrebbero concorso al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio.

 

Andrebbero comunque valutati gli effetti delle eventuali emissioni di titoli sull’andamento della spesa per interessi e sulle previsioni relative alla riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL.

 


 

Articolo 2
(Procedure straordinarie)

 


1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidità, che possa recare pregiudizio alla stabilità del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.


 

 

Il comma 1 disciplina l’ipotesi di crisi delle banche italiane dovute alla presenza di problemi di liquidità, prevedendo, in tali ipotesi, l’applicazione delle disposizioni contenute negli “articoli 70 e seguenti” del Testo unico bancario (TUB)[5].

Secondo quanto precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, il comma in esame amplia all’ipotesi di gravi crisi di liquidità il ricorso alla procedura di amministrazione straordinaria e alla gestione provvisoria delle banche.

 

Il testo della norma contiene il riferimento “agli articoli 70, e seguenti” del testo unico bancario. Poiché tale provvedimento è costituito da 162 articoli e la relazione illustrativa allegata al provvedimento si riferisce alle ipotesi di amministrazioni straordinaria e gestione provvisoria, sarebbe opportuno meglio circoscrivere le norme cui la disposizione in commento intende fare riferimento.

 

Il Titolo IV del TUB (articoli da 70 a 105) reca disposizioni in materia di “disciplina della crisi”. In particolare, nella sezione I (Amministrazione straordinaria) gli articoli da 70 a 75 del TUB dispongono in materia di amministrazione straordinaria e l’articolo 76 disciplina la gestione provvisoria delle banche in crisi.

L’amministrazione straordinaria è disposta con decreto dal Ministro dell’economia e finanze, su proposta della Banca d’Italia, quando:

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca;

b) siano previste gravi perdite del patrimonio;

c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

La Banca d’Italia, con proprio provvedimento, nomina uno o più commissari straordinari, per le funzioni di amministrazione, e un comitato di vigilanza per le funzioni di controllo.

Per effetto del provvedimento, vengono sospese le ordinarie funzioni delle assemblee e degli altri organi. La procedura dura un anno, salvo alcune ipotesi che possono prevedere periodo di ulteriori sei mesi, ovvero ulteriori proroghe disposte dalla Banca d’Italia per un periodo non superiore ad altri due mesi.

La gestione provvisoria è disciplinata dall’articolo 76 ai sensi del quale, nei casi di assoluta urgenza, la Banca d'Italia può nominare uno o più commissari provvisori che assumono i poteri di amministrazione della banca. La gestione provvisoria non può, in ogni caso, avere una durata superiore a due mesi.

 

Ai sensi del comma 2 le operazioni di ricapitalizzazione delle banche effettuate con l’intervento dello Stato e disciplinate dall’articolo 1, alla cui scheda si rinvia, del provvedimento in esame sono applicabili anche alle aziende di credito sottoposte ad amministrazione straordinaria o alla gestione provvisoria.

A tal fine è richiesta una preventiva autorizzazione della Banca d’Italia ed è disposto che la delibera di aumento del capitale debba essere effettuata, sentito il Comitato di sorveglianza, dai commissari straordinari.

 


 

Articolo 3
(Deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie e garanzia statale sui finanziamenti della Banca d‘Italia)

 


1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance).


 

 

L’articolo 3 in esame reca deroghe alla normativa civilistica in materia di garanzie in relazione ai finanziamenti della Banca d‘Italia nonché la previsione di una garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d‘Italia.

 

Con riguardo alla disciplina normativa riguardante i finanziamenti erogati della Banca d’Italia, si ricorda che l’articolo 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 (Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali), in materia di strumenti di politica monetaria e operazioni della Banca, ha previsto, al comma 2, che per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

Il comma 3 specifica che i titoli o le altre attività ricevibili dalla Banca d'Italia a garanzia o in contropartita delle operazioni da essa poste in essere nell'assolvimento dei compiti del SEBC sono determinati secondo le disposizioni adottate in applicazione dello statuto del SEBC. Il comma 4 ha stabilito che le attribuzioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia in materia di determinazione delle norme e condizioni per le operazioni della Banca sono esercitate nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla BCE in applicazione di esso. Il comma 5 precisa infine che, fermo restando quanto previsto nel presente articolo, la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti.

L’articolo 18, comma 2, n. 10) dello Statuto della Banca d’Italia prevede che spetti al Consiglio Superiore la determinazione delle norme e delle condizioni delle operazioni della banca.

L’articolo 18 dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali (SEBC) e della BCE prevede che al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 3 in esame stabilisce che qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidità, la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.

 

Gli articoli 1264 e 1265 del codice civile disciplinano gli effetti della cessione del credito nei confronti, rispettivamente, del debitore ceduto e dei terzi.

Come è noto, la cessione del credito (artt. 1260 e seguenti c.c.) è il contratto in base al quale il creditore (cedente) trasferisce ad altri il suo diritto di credito, realizzando così una modifica del rapporto obbligatorio, che resta inalterato in tutti i restanti elementi (la persona del debitore ceduto e la prestazione). Il credito è quindi trasferito con le garanzie personali e reali, i privilegi e gli altri eventuali accessori.

Non è richiesto il consenso del debitore ceduto ai fini del perfezionamento del negozio (art. 1260 c.c.), salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o il trasferimento sia vietato per legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione è efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata. Prima della notifica (o dell'accettazione) della cessione, il debitore può ritenere, in buona fede, che il suo debito permanga nei confronti del cedente e dunque pagare nelle mani di quest'ultimo; dopo la notifica, invece, il pagamento all'originario creditore (cedente) non libera il debitore, che potrà essere costretto dal cessionario a un nuovo pagamento. Se non vi è stata notifica, ma il debitore è comunque al corrente dell'avvenuta cessione, il pagamento deve essere effettuato a favore del cessionario. Ove il debitore, pur essendo a conoscenza della cessione, paghi all'originario creditore, egli può essere costretto a ripetere il pagamento al cessionario, se quest'ultimo prova che il debitore era comunque al corrente della cessione.

La notifica della cessione consente comunque di risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito. In base all’art. 1265 c.c., se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che ancorché posteriore è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa. La stessa norma si applica allorché il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.

L’articolo 2800 del codice civile disciplina gli effetti del pegno di un credito. Il pegno (artt. 2784 e seguenti c.c.) è un diritto reale concesso al creditore dal debitore o da un terzo su un bene mobile a garanzia del credito. Il bene viene così destinato al soddisfacimento del credito qualora il debitore non adempia i propri obblighi. Possono essere oggetto di pegno, oltre ai beni mobili, anche le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi a oggetto beni mobili. Per costituire il pegno occorre la consegna del bene; quest'ultima deve inoltre risultare da una scrittura con data certa indicante sia il credito che la cosa data in pegno, se il creditore intende farsi pagare con prelazione. Ai sensi dell’art. 2800 c.c., quando il pegno riguarda un credito, la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da atto scritto e la costituzione di esso sia notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.

L’articolo 1, comma 1, lettera q) del d.lgs. 21 maggio 2004, n. 170, recante attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria, fa riferimento alla prestazione della garanzia, definendola come l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attività finanziarie, in esito ai quali le attività finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la notificazione al debitore della costituzione del pegno stesso o della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore.

L’articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto n. 170 del 2004 fa riferimento al fatto che la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia provata per iscritto. La prova deve consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia. A tale fine è sufficiente la registrazione degli strumenti finanziari sui conti degli intermediari ai sensi degli articoli 30 e seguenti del d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante sul conto di pertinenza.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 in esame stabilisce inoltre che ai medesimi finanziamenti si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

L’articolo 67 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) disciplina l’azione revocatoria fallimentare, che può essere proposta dal curatore fallimentare con riferimento agli atti posti in essere dal debitore quando già si trovava in stato di insolvenza. L’articolo 67 indica quali atti sono soggetti ad azione revocatoria (commi 1 e 2) e quali ne sono esclusi (comma 3).

In particolare, sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

-        gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;

-        gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

-        i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

-        i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti nei 6 mesi che precedono la dichiarazione di fallimento.

Sono invece sottratti all'azione revocatoria:

-        i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

-        le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

-        le vendite ed i preliminari di vendita trascritti, i cui effetti non siano cessati, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;

-        gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia specifici requisiti;

-        gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata nonché dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare;

-        i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;

-        i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Il comma 4 del citato articolo 67 stabilisce che le disposizioni appena descritte non sono applicabili alla Banca d’Italia, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario, facendo altresì salva la peculiare disciplina dettata dalle leggi speciali (comma 4).

 

Il comma 2 dell’articolo 3 in esame riconosce al Ministero dell'economia e delle finanze la facoltà di rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, richiamando in particolare i cosiddetti casi di emergency liquidity assistance (i.e., offerta di liquidità di ultima istanza).

Secondo l’illustrazione della Banca d’Italia[6], l’emergency liquidity assistance (cosiddetta ELA) è uno strumento per l’erogazione di credito di ultima istanza al quale può farsi ricorso solo in casi eccezionali, venute meno possibili soluzioni di mercato. L’ELA viene attivato dalle autorità nazionali sulla base dell’articolo 105 del Trattato sull’Unione europea che, nell’attribuire la gestione della politica monetaria al SEBC, assegna la tutela della stabilità finanziaria agli Stati membri, con il contributo delle istituzioni sopranazionali. La distinzione tra l’ELA e le altre operazioni di credito della banca centrale sta principalmente nella diversità delle finalità perseguite. Ad esempio, la marginal lending facility dell’Eurosistema è un’operazione con cui si soddisfano ordinarie esigenze di liquidità delle singole banche; le operazioni di ELA sono invece operazioni straordinarie effettuate in situazioni di emergenza.

 

Sulla funzione di emergency liquidity assistance delle banche centrali v. D.He, Emergency Liquidity Support Facilities, IMF Working Paper No. 00/79, April 2000.

 


 

Articolo 4
(Garanzia statale a favore dei depositanti)

 

1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

L’articolo 4 integra la vigente disciplina italiana in tema di garanzia sui depositi, aggiungendo ai sistemi di natura privatistica già presenti nell’ordinamento (ai sensi dell’articolo 96 del D.Lgs. n. 385 del 1993[7] - Testo unico bancario - TUB) la possibilità di rilascio, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di una garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane, che può essere concessa fino a 36 mesi dall’entrata in vigore delle norme in commento (quindi fino all’ottobre 2011).

 

La disciplina sui sistemi di garanzia dei depositi ha origine dalla direttiva 94/19/CEE, la quale prevede un livello minimo di garanzia pari a 20.000 euro per singolo depositante.

 

Il legislatore italiano ha recepito la suddetta direttiva con il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659[8].

 

Le norme hanno modificato il Testo Unico Bancario, inserendovi la Sez. IV del titolo IV, sostituendo integralmente l'articolo 96 e aggiungendo gli articoli 96-bis, 96-ter e 96-quater.

In particolare, ai sensi dell’articolo 96-bis, comma 5, del Testo Unico così modificato, il limite massimo di rimborso in Italia non può essere inferiore a 103.291,38 euro per depositante.

 

Gli articoli da 96 a 96-quater del citato D.Lgs. n. 385/1993 disciplinano il funzionamento del sistema di garanzia sui depositi. Le banche italiane sono obbligate ad accedere a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia (articolo 96 del TUB). Sono obbligate all’adesione anche  le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia, salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente; possono aderirvi le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. Tali sistemi hanno natura di diritto privato e le relative risorse finanziarie sono fornite dalle banche aderenti.

In Italia è operativo il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario ed avente oggi la forma di consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d’Italia, la cui attività è disciplinata dal relativo Statuto e Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Aderiscono al Fondo tutte le banche italiane (circa 300), ad eccezione di quelle di credito cooperativo aderenti al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria

 

Ai sensi dell’articolo 96-bis del TUB, l’attivazione dei rimborsi previsti dai sistemi di garanzia è conseguente all’ipotesi di liquidazione coatta amministrativa delle banche; la medesima norma reca disposizioni in ordine ai crediti ammessi al rimborso, nonché elenca le ipotesi di esclusione dalla tutela.

In particolare, l’esclusione opera per:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale (riciclaggio e reimpiego);

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19 (recante la disciplina dell’autorizzazione, da parte della Banca d’Italia, all’acquisizione di partecipazioni rilevanti ovvero di controllo);

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Il rimborso avviene in due fasi: un primo anticipo (sino a 20.000 euro) viene versato entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Tale termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. Alla Banca d'Italia spetta la determinazione di modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto e l’aggiornamento del limite di 20.000 euro, per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.

 

Il comma 96-ter disciplina i poteri della Banca d’Italia sui sistemi di garanzia. In particolare l’Autorità:

a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario;

b) coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza;

c) disciplina le modalità di rimborso, anche con riferimento ai casi di cointestazione;

d) autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia e le esclusioni delle banche dai sistemi stessi;

e) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri cui aderiscono le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia sia equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani;

f) disciplina la pubblicità che le banche sono tenute ad attuare per informare i depositanti sul sistema di garanzia cui aderiscono e sull'inclusione nella garanzia medesima delle singole tipologie di crediti;

g) disciplina le procedure di coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo stesso;

h) emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione

 

Infine, l’articolo 96-quater disciplina l’ipotesi di esclusione delle banche dai sistemi di garanzia. Gli istituti possono essere esclusi dal sistema a seguito di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione ai sistemi stessi.

 

Durante il consiglio Ecofin n. 2894 del 7 ottobre 2008, i ministri delle finanze dell’UE hanno caldamente raccomandato alla Commissione Europea di provvedere a modificare senza ritardo alcune regole applicabili alle banche. Gli Stati Membri hanno infatti trovato un accordo per promuovere l’aumento delle garanzie sui depositi a una soglia minima di 50.000 euro, anche in considerazione del fatto che la legislazione di diversi Stati Membri già prevede un importo superiore alla predetta soglia.

Conformemente agli impegni assunti in sede di Ecofin, la Commissione europea ha proposto una revisione delle norme comunitarie relative ai sistemi di garanzia dei depositi (comunicato stampa del 15 ottobre 2008). Le nuove norme mirano a migliorare la protezione dei depositanti e a mantenere la loro fiducia nella rete di sicurezza finanziaria. Secondo la proposta, il livello di garanzia minimo dei depositi sarà aumentato in un anno da 20.000 euro a 100.000 euro (passando per una fase intermedia nella quale sarà portato a 50.000 euro), fatta salva la facoltà di ciascuno Stato membro di fissare livelli più elevati. Inoltre, il termine di rimborso in caso di fallimento bancario sarà ridotto da tre mesi a tre giorni.

Le principali modifiche proposte alla direttiva 94/19/CEE sono le seguenti:

-        Livello di garanzia dei depositi. Gli Stati membri sono invitati a portare il livello di garanzia ad almeno 50.000 euro e, dopo un anno da tale aumento, ad almeno 100.000 euro. La direttiva attuale fissa a 20.000 euro il livello di garanzia minimo dei depositi, anche se ogni Stato membro ha la facoltà di fissare un livello più elevato. Secondo le stime, il regime attuale copre il 65% circa dei depositi. I nuovi livelli (50.000 e 100.000 euro) permetterebbero di coprire, rispettivamente, l’80% e il 90% dei depositi.

-        Soppressione della coassicurazione (sistema nel quale il depositante sopporta una parte delle perdite). Gli Stati membri devono fare in modo che la totalità dei depositi garantiti sia rimborsata. Ai sensi della direttiva attuale, gli Stati membri possono limitare la garanzia al 90% dell’importo dei depositi.

-        Riduzione del termine di rimborso. Il termine entro cui il sistema di garanzia dei depositi deve rimborsare i depositanti in caso di fallimento della loro banca sarà ridotto a tre giorni. Attualmente questo termine è di tre mesi e può anche essere esteso a nove mesi.

I principali sistemi esteri di garanzia dei depositi

In Francia, il “Fonds de Garantie des Dépôts”, istituito dalla legge 25 giugno 1999 sul risparmio e la sicurezza finanziaria, ha come scopo principale di indennizzare il più rapidamente possibile i depositanti, ma in certe condizioni e, in particolare, entro un limite di 70.000 euro.

In Irlanda, in data 22 settembre 2008 il Ministro delle finanze ha annunciato la decisione del governo di innalzare la garanzia sui depositi, per le banche e le società di costruzione, da 20.000 a 100.000 euro per depositante e per ciascuna istituzione. La copertura si applicherà al 100 per cento sui depositi di ciascuna persona fisica, non ponendo limiti al totale dell'importo assicurato.

In Gran Bretagna, la Financial Services Authority (FSA), in data 3 ottobre 2008, ha innalzato il massimale di garanzia dei depositi, portandolo da un ammontare di 35.000 sterline a 50.000 sterline per depositante. L’aumento si applica dal 7 ottobre 2008.

Negli Stati Uniti opera, con analogo meccanismo, il Federal Deposit Insurance Corporation – FIDC: nel dettaglio, in data 3 Ottobre 2008 il  Congresso ha temporaneamente aumentato la garanzia sui depositi offerta dal FDIC da 100,000 dollari a 250,000 dollari per depositante fino al 31 dicembre 2009.


 

Articolo 5
(Disposizioni di attuazione)

 


1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto.

2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7.


 

 

L’articolo 5 in esame reca disposizioni di attuazione del decreto in esame, nonché di copertura finanziaria della garanzia statale sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, nonché della garanzia statale sui depositi.

 

In particolare, il comma 1 demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere della Banca d’Italia, di stabilire criteri, condizioni e modalità di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale, nonché di attuazione del presente decreto.

Il termine per l’adozione dei suddetti decreti è di 30 giorni dalla data in vigore del presente decreto.

 

Il comma 2 dispone che in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze siano elencate, come richiesto dall’articolo 13 della legge n. 468/1978[9], le garanzie concesse dallo Stato ai sensi dell’articolo 3, comma 2 (garanzia statale rilasciata sui finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità) e dell’articolo 4 (garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi).

 

La norma prevede altresì che alla copertura finanziaria dei relativi eventuali oneri derivanti dalla concessione delle suddette garanzie statali si provveda attraverso l’utilizzodelle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La citata disposizione prevede l’emanazione di appositi decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio - o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate - con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

 

La dotazione del Fondo di riserva, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è annualmente determinata, con apposita disposizione, dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.

Per l’esercizio 2009, l’articolo 2, comma 7, del disegno di legge di bilancio stabilisce la dotazione finanziaria del Fondo in 900 milioni di euro (U.P.B. 25.2.3, cap. 3000, del programma “Fondi di riserva e speciali” nell’ambito della missione”Fondi da ripartire”).

Per quanto concerne le disponibilità del Fondo relativamente all’anno 2008, secondo le informazioni fornite della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 14 ottobre 2008 risultano iscritte sul Fondo risorse pari a 309 milioni di euro, peraltro già interamente accantonate per provvedimenti in itinere. Il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2008, approvato definitivamente dal Parlamento l’8 ottobre scorso e non ancora pubblicato in G.U., prevede il rifinanziamento del Fondo di riserva per le spese obbligatorie di un importo complessivamente pari a 200 milioni di euro per il 2008.

 

La norma specifica che le risorse prelevate dal predetto Fondo di riserva sono imputate nell’ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine. Tra questi vi rientra il capitolo 7407 “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative” - iscritto nella U.P.B. 8.1.7 del programma “Incentivi alle imprese”, nell’ambito della missione “Competitività e sviluppo delle imprese” del Ministero dell’economia e delle finanze - che nel disegno di legge di bilancio per il 2009 presenta una dotazione finanziaria di 79 milioni di euro.

 

 


D.L. 157/2008 – A.C. 1774

 

Articolo 1
(Garanzia dello Stato sulle passività delle banche e operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche)

 


1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente. L'onere di tali operazioni per le banche controparti è definito tenuto conto delle condizioni di mercato.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

4. I crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili, che prevale su ogni altro privilegio.

5. Le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuate sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'ade­guatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacità di fare fronte alle obbligazioni assunte.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.


 

 

Le misure contenute nell’articolo 1 in esame sono state adottate in via d’urgenza dal Governo, come si legge nelle premesse del decreto-legge, considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte immediate alle turbolenze dei mercati finanziari nonché l'accordo raggiunto il 12 ottobre 2008 dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi dell'area Euro su un piano d'azione concertato per fare fronte alla crisi finanziaria, al fine di garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali, integrando il programma per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilità finanziaria, definito con il precedente decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.

L’articolo 1 in esame prevede, in generale, una garanzia dello Stato sulle passività delle banche e un meccanismo di operazioni di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche. Si autorizza inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, a concedere la garanzia dello Stato sulle operazioni stipulate da banche italiane, al fine di ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 1 in esame autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle passività delle banche italiane, con scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 2009.

Il comma 2 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane o passività delle banche italiane controparti aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 2009.

La norma in esame specifica che le emissioni di titoli di Stato relative a tali operazioni e quelle di emissione di titoli del debito pubblico effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (cfr la relativa scheda contenuta nel presente dossier), possono essere effettuate in deroga ai limiti previsti al riguardo dalla legislazione vigente.

 

La disciplina in materia di emissioni di titoli di Stato è contenuta nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico”. Ai sensi dell’articolo 3, il Ministro dell’economia, nel limite annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio diprevisione dello Stato, il Ministro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanaredecreti cornice che consentano al Tesoro:

a) di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l’ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l’importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

b) di disporre, per promuovere l’efficienza dei mercati finanziari, l’emissione temporanea di tranche di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; tali operazioni, in considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito conto di tesoreria; i conseguenti effetti finanziari vengono imputati all’entrata del bilancio dello Stato, ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante. Con le stesse modalità si provvede sul mercato interbancario ad operazioni di prestito di strumenti finanziari di cui alla lettera a); c) di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio, nonché a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali. Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro può derogare alle norme di contabilità di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.

 

Sempre il comma 2 specifica poi che per definire l'onere di tali operazioni per le banche controparti si debba tener conto delle condizioni di mercato.

La norma è diretta, come chiarisce la Relazione illustrativa, a fornire alle banche che si trovano temporaneamente sprovviste di strumenti finanziari inclusi nelle categorie ammesse o accettate come garanzia nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema, titoli di Stato utilizzabili come garanzia per ottenere finanziamenti dell’Eurosistema.

 

Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato, a condizioni di mercato, sulle operazioni stipulate da banche italiane per ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema.

Tale autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 2009.

La norma, come chiarisce la Relazione illustrativa, estendendo la facoltà di concedere garanzie statali a favore dei soggetti che mettano a disposizione delle banche titoli utili da concedere all’Eurosistema per le operazioni di rifinanziamento, è diretta a promuovere e agevolare il trasferimento dei titoli richiesti dall’Eurosistema a garanzia del rifinanziamento dagli altri comparti del mercato finanziario alle banche, che versano nella necessità di reperire liquidità.

 

Il comma 4 stabilisce che i crediti del Ministero dell'economia e delle finanze rivenienti dalle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assistiti da privilegio generale sui beni mobili ed immobili dei debitori.

La norma chiarisce che tale privilegio generale sui beni mobili ed immobili prevale su ogni altro privilegio.

 

I privilegi costituiscono, con i pegni e le ipoteche, cause legittime di prelazione del credito (art. 2741 c.c.). Essi, derogando al principio della par condicio creditorum, forniscono una garanzia reale, che assicura al creditore una preferenza nel soddisfacimento su determinati beni del debitore.

Il fondamento del privilegio - accordato non dall’autonomia dei privati (come pegni e ipoteche) ma dalla legge - deriva dalla causa del credito (art. 2745 c.c.), cioè dallo scopo pratico o dalla giustificazione economica del credito stesso. La sua costituzione può essere tuttavia subordinata dalla legge alla convenzione delle parti o a particolari forme di pubblicità.

I privilegi, che sono tipici e previsti in via esclusiva dalla legge, si distinguono in generali e speciali (art. 2746 c.c.):

-        il privilegio generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore[10] (artt. 2751-2754 c.c.);

-        quello specialesi esercita su particolari categorie di beni mobili e immobili.

Con riferimento all’efficacia del privilegio, l’art. 2747 c.c. stabilisce che il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili che ne formano oggetto, salvo quanto disposto da specifiche disposizioni di legge (art. 2913-2916). Inoltre, se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato, può esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

Per quanto concerne l’efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche, l’art. 2748 prevede che, in assenza di diverse previsioni di legge, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio. I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono di norma preferiti ai creditori ipotecari.

Il privilegio si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione e agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente. Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita (art. 2749).

Nel caso di più crediti concorrenti, la legge determina altresì l’ordine dei privilegi (artt. 2777-2783-bis c.c). Qualora con crediti assistiti dal privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado (art. 2781 c.c.).

I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo. Analogo criterio si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito (art. 2782 c.c.).

Infine, quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice (art. 2783 c.c.).

 

Il comma 5 condiziona l’effettuazione delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 alla valutazione da parte della Banca d'Italia:

a) dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente;

b) della capacità della banca richiedente di fare fronte alle obbligazioni assunte.

 

Il comma 6 specifica che il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare le operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 anche nei confronti delle banche delle quali lo stesso Ministero ha sottoscritto aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (cfr. supra l’apposita scheda di commento).

 


 

Articolo 2
(Disposizioni di attuazione e copertura finanziaria)

 


1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabiliti criteri, condizioni e modalità delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, e di attuazione del presente decreto.

2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 1, commi 1 e 3, sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7.

3. Le maggiori entrate derivanti dal presente decreto sono riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 2 in esame affida a decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di stabilire criteri, condizioni e modalità:

a)      delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche o passività delle banche;

b)      della garanzia dello Stato sulle passività delle banche e sulle operazioni stipulate da banche italiane per ottenere la temporanea disponibilità di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento presso l'Eurosistema, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3;

c)      di attuazione del presente decreto.

 

Si rileva che non è previsto un termine per l’emanazione dei decreti di attuazione

Il comma 2 dispone che le garanzie concesse dallo Stato ai sensi delle citate disposizioni siano elencate in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come peraltro prevede l’articolo 13 della legge n. 468 del 1978[11].

 

La norma prevede altresì che alla copertura finanziaria dei relativi eventuali oneri derivanti dalla concessione delle suddette garanzie statali si provveda attraverso l’utilizzodelle risorse del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

La citata disposizione prevede l’emanazione di appositi decreti mediante i quali il Ministro dell’economia e finanze provvede ad aumentare gli stanziamenti di capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio - o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate - con risorse prelevate a valere sul Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

 

La dotazione del Fondo di riserva, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è annualmente determinata, con apposita disposizione, dalla legge di approvazione del bilancio di previsione.

Per l’esercizio 2009, l’articolo 2, comma 7, del disegno di legge di bilancio stabilisce la dotazione finanziaria del Fondo in 900 milioni di euro (U.P.B. 25.2.3, cap. 3000, del programma “Fondi di riserva e speciali” nell’ambito della missione”Fondi da ripartire”).

Per quanto concerne le disponibilità del Fondo relativamente all’anno 2008, secondo le informazioni fornite della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 14 ottobre 2008 risultano iscritte sul Fondo risorse pari a 309 milioni di euro, peraltro già interamente accantonate per provvedimenti in itinere. Il disegno di legge di assestamento del bilancio per il 2008, approvato definitivamente dal Parlamento l’8 ottobre scorso e non ancora pubblicato in G.U., prevede il rifinanziamento del Fondo di riserva per le spese obbligatorie di un importo complessivamente pari a 200 milioni di euro per il 2008.

 

La norma specifica che le risorse prelevate dal predetto Fondo di riserva sono imputate nell’ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. del medesimo Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è allegato l'elenco dei capitoli relativi a spese obbligatorie, per i quali è possibile l’utilizzo del Fondo di riserva delle spese obbligatorie e d’ordine.

Tra questi vi rientra il capitolo 7407 “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative” - iscritto nella U.P.B. 8.1.7 del programma “Incentivi alle imprese”, nell’ambito della missione “Competitività e sviluppo delle imprese” del Ministero dell’economia e delle finanze - che nel disegno di legge di bilancio per il 2009 presenta una dotazione finanziaria di 79 milioni di euro.

 

Il comma 3 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame siano riassegnate all’apposito capitolo istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del D.L. 9 ottobre 2008, n. 155, nel quale sono iscritte le risorse necessarie per finanziare le eventuali operazioni previste dal medesimo decreto n. 155, come individuate, per ciascuna operazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Aiuti di Stato alle istituzioni finanziarie

Il 13 ottobre 2008 la Commissione ha presentato – facendo seguito all’invito rivoltole dal Consiglio ECOFIN del 7 ottobre 2008 e dal vertice dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri della zona euro del 12 ottobre 2008 (cfr infra) - una comunicazione relativa all’applicazione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle misure prese nei confronti di istituzioni finanziarie nel contesto dell’attuale crisi finanziaria globale.

Negli ultimi mesi la Commissione, in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri, si era già espressa in relazione a numerose misure di aiuto volte sia al salvataggio di specifiche istituzioni finanziarie sia, soprattutto nelle ultime settimane, alla stabilizzazione dei sistemi creditizi nazionali. Per un quadro completo delle misure prese dalla Commissione si rimanda al prospetto riassuntivo pubblicato dalla Commissione europea e riportato in allegato al presente dossier.

Il documento – che non ha in sé carattere giuridicamente vincolante - è volto a chiarire i criteri ai quali la Commissione intende attenersi per valutare, sotto il profilo della compatibilità con le norme relative agli aiuti di Stato, i provvedimenti che gli Stati membri hanno adottato o adotteranno in difesa delle istituzioni finanziarie rilevanti per i sistemi nazionali.

Gli aiuti di Stato in questione saranno valutati dalla Commissione sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera b) TCE in forza del quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro. La Commissione, pur riaffermando che, in accordo con la prassi delle decisioni adottate in materia, il concetto di grave perturbazione dell’economia debba continuare ad interpretarsi in senso molto restrittivo, riconosce che il livello raggiunto dalla corrente crisi dei mercati finanziari e le possibili conseguenze sulle economie degli Stati membri ne giustificano l’applicazione per gli aiuti di Stato rivolti a stabilizzare i sistemi creditizi degli Stati membri o al salvataggio di singoli istituti finanziari rilevanti per i sistemi bancari degli Stati membri.

In considerazione della particolare gravità della crisi finanziaria e dell’esigenza di assicurare la certezza del diritto, la Commissione europea si impegna ad assumere le decisioni relative all’esame degli aiuti a favore di istituzioni finanziarie in tempi rapidissimi, se necessario in 24 ore o nel corso del fine settimana.

La comunicazione definisce i principi e criteri di valutazione in relazione alle diverse tipologie di aiuto alle istituzioni finanziarie.

 

 

Garanzie a copertura delle passività delle istituzioni finanziarie

Con riferimento ai meccanismi di garanzie a protezione delle passività delle istituzioni finanziarie, copncessi da uno stato membro mediante dichiarazioni, legislazione o regimi contrattuali, la comunicazione stabilisce che:

-        i criteri per l’ammissibilità delleistituzioni finanziarie ai meccanismi di garanzia previsti dagli schemi di aiuto, devono essere obiettivi, avendo riguardo all’effettiva rilevanza nel sistema bancario e nell’economia nazionale di tali istituzioni, e non discriminatori, nel senso che occorre evitare indebite ricadute negative sui mercati degli Stati membri confinanti e nel mercato interno, in generale. Il principio di non discriminazione va, inoltre, applicato anche dal punto di vista della nazionalità, per cui tutte le banche operanti nello Stato membro dovranno essere coperte da tali schemi di aiuto;

-        sono ammissibili, nel contesto di una crisi sistemica generale, garanzie generali a protezione dei depositi di piccoli risparmiatori e dei debiti da loro contratti;

-        per ciò che riguarda le garanzie con finalità diverse dalla protezione dei depositi al risparmio, le tipologie di debiti e le passività da coprire devono essere selezionate in base all’ammontare disponibile nonché alla specificità e all’origine delle difficoltà e limitate a quanto è strettamente necessario per fronteggiare gli aspetti rilevanti della crisi finanziaria, poiché esse potrebbero ritardare i necessari processi di adeguamento e generare pericolosi moral hazard;

-        il sostanziale blocco del prestito interbancario dovuto alla perdita di fiducia tra istituzioni finanziarie può altresì giustificare, secondo la Commissione, garanzie nei confronti di certi tipi di depositi ottenuti da istituzioni finanziarie ed anche strumenti di debito a breve e medio termine, limitatamente all’ammontare massimo dell’importo non adeguatamente protetti da altri strumenti;

-        l’estensione della copertura di qualsiasi tipo di garanzia a tipi di debito diversi da quelli contemplati negli orientamenti, saranno esaminati dalla Commissione con particolare attenzione;

-        tali garanzie non dovranno, in linea di principio, includere forme di debito privo di garanzie o forme indiscriminate di copertura di tutte le passività.

-        la durata e l’applicazione di qualsiasi tipo di meccanismo di garanzia non riguardante i depositi dei risparmiatori devono essere limitati al minimo necessario. In particolare, la Commissione considera necessario che gli aiuti abbiano una durata massima compresa tra sei mesi e due anni siano sottoposti a revisione ogni sei mesi per verificare l’opportunità di mantenerle in essere o valutare eventuali adattamenti necessari per fronteggiare l’evoluzione della situazione dei mercati finanziari. I risultati di tale revisione andranno sottoposti alla Commissione. Ogni eventuale estensione oltre i due anni dovrà essere valutata dalla Commissione in relazione all’andamento della crisi;

-        nell’applicare il principio generale per cui l’ammontare e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati allo stretto necessario, gli Stati membri devono assicurare che il costo delle garanzie sia coperto in maniera significativa dai beneficiari e/o dal settore interessato e che il sistema di garanzie sia basato su un adeguato compenso da parte elle singole istituzioni finanziarie beneficiarie e/o del settore finanziario in generale;

-        i sistemi di aiuto devono prevedere meccanismi appropriati finalizzati a minimizzare i rischi di effetti negativi nei confronti di altre banche, incluse quelle di altri Stati membri, e i rischi di potenziale abuso derivante dalla determinazione di possibili situazioni di vantaggio da parte dei beneficiari nei confronti dei concorrenti non protetti dalle garanzie, nonché disposizioni che consentano agli Stati membri di intervenire in casi del genere applicando sanzioni quali il ritiro delle garanzie;

-        i meccanismi di garanzia dovrebbero essere accompagnati dalle necessarie misure di assestamento per il sistema in generale o per procedere alla ristrutturazione o liquidazione di beneficiari individuali;

-        nel caso in cui sia necessario intervenire in situazioni di emergenza per il salvataggio di singole istituzioni, occorre, non appena possibile, accertare la possibilità di ristrutturare tali istituzioni beneficiarie oppure di procedere alla loro liquidazione. In tal caso, la Commissione valuterà gli eventuali piani di ristrutturazione in base a criteri volti ad assicurare: il ripristino dell’efficienza economico-finanziaria di tali istituzioni; che l’aiuto sia di entità minima e che ci sia una partecipazione sostanziale dei privati al costo della ristrutturazione; che non si verifichino indebite distorsioni della concorrenza e ingiustificati benefici derivanti dall’attivazione delle misure di garanzia. La Commissione, inoltre, considererà in maniera differente le misure rivolte ad istituzioni bancarie solide, le cui difficoltà sono dovute essenzialmente alla crisi di liquidità, da interventi finanziari rivolti a istituzioni con problemi strutturali di solvibilità dovuti, ad esempio, al modello imprenditoriale o alla strategia d’investimento.

 

Ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie

Secondo la Commissione, una seconda misura sistemica per rispondere all’attuale crisi finanziaria può essere rappresentata dalla creazione di meccanismi di ricapitalizzazione da usare a sostegno delle istituzioni finanziarie fondamentalmente solide. Anche in questo caso, secondo la Commissione, restano validi i criteri enunciati a proposito dei meccanismi di garanzia e cioè: obiettività, non discriminazione, efficacia nel tempo, limitazione allo stretto necessario, difesa contro possibili abusi e distorsioni indebite della concorrenza, distinzione istituzioni solide e istituzioni in difficoltà strutturale. La particolare natura delle misure di ricapitalizzazione richiede però, ad avviso della Commissione, alcune specifiche considerazioni:

-        l’ammissibilità deve essere considerata sulla base di criteri oggettivi, quali il bisogno di assicurare un sufficiente livello di capitalizzazione;

-        i conferimenti di capitale devono essere limitati al minimo necessario e non dovrebbero consentire ai beneficiari di impegnarsi in strategie commerciali o di espansione;

-        gli apporti di capitale nelle istituzioni finanziarie devono essere realizzati in termini che ne minimizzino il montante.

 

Condizioni per altre forme di sostegno alla liquidità

La Commissione ritiene che non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e non devono essere pertanto notificate le misure generali a sostegno della liquidità, non selettive e aperte a tutti gli attori del mercato, concesse da autorità pubbliche, ad esempio, le Banche centrali. In tale contesto, anche un aiuto rivolto ad una specifica istituzione bancaria non costituisce aiuto di Stato rispetta le seguenti condizioni:

-        l’istituzione finanziaria è solvente al momento del provvedimento e quest’ultimo non fa parte di un più ampio pacchetto di aiuti;

-        l’agevolazione è interamente garantita da garanzie collaterali, in funzione della qualità e del valore di mercato dell’istituzione;

-        la banca centrale applica un tasso d’interesse aggiuntivo sul beneficiario;

-        la misura è presa su iniziativa della Banca centrale e, in particolare, non è sostenuta da nessun altra contro-garanzia statale.

Revisione del livello di garanzia minimo dei depositi bancari

Facendo seguito all’invito rivoltole dal Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008, il 15 ottobre 2008 la Commissione COM(2008) 661/3 ha presentato una proposta di direttiva volta alla revisione alla direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. In particolare, la proposta, al fine di migliorare la protezione dei depositanti e a mantenere la loro fiducia nella rete di sicurezza finanziaria, prospetta le seguenti misure:

-        aumento del livello di garanzia dei depositi. La proposta impegna gli Stati membri a portare il livello di garanzia minimo da 20.000 euro, come previsto dalla direttiva vigente, ad almeno 50.000 euro e, dopo un anno da tale aumento, ad almeno 100.000 euro. La Commissione ricorda che, secondo le proprie stime, il regime di garanzia attuale copre il 65% circa dei depositi, mentre nuovi livelli di garanzia (50.000 e 100.000 euro) permetterebbero di coprire, rispettivamente, l’80% e il 90% dei depositi;

-        soppressione della coassicurazione (sistema nel quale il depositante sopporta una parte delle perdite), al fine di assicurare che la totalità dei depositi garantiti sia rimborsata. La direttiva attuale agli Stati membri di limitare la garanzia al 90% dell’importo dei depositi;

-        riduzione a tre giorni del termine entro cui il sistema di garanzia dei depositi deve rimborsare i depositanti in caso di fallimento della loro banca, attualmente pari a tre mesi ed estensibile fino a nove mesi.

Il Vertice dei paesi della zona euro – 12 ottobre 2008

Il 12 ottobre 2008 si è svolto a Parigi un vertice straordinario dei capi di Stato e di governo dei Paesi della zona euro. In esito alla riunione è stata adottata una dichiarazione contenente un piano di azione per fronteggiare le attuali turbolenze finanziarie.

Con la dichiarazione i capi di Stato e di governo dei Paesi della zona euro:

-        rilevano l’urgenza di mettere in atto un’azione concertata, tenuto conto dei problemi persistenti nel mercato interbancario e degli effetti della crisi finanziaria sull’economia reale;

-        si impegnano “a coordinare le misure necessarie per risolvere le conseguenze della crisi finanziaria sull’economia reale, conformemente alle conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008” (sulle quali v. infra);

-        accolgono con favore la decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) di mobilizzare 30 miliardi di euro per il sostegno alle PMI europee[12] e di rinforzare la sua capacità di intervento nei progetti per le infrastrutture.

-        invitano i partner europei ad adottare i principi concordati nella dichiarazione per agire in maniera congiunta, evitando “il ricorso a misure nazionali che potrebbero influenzare negativamente il funzionamento del mercato unico o danneggiare gli altri Stati membri”;

-        sottolineano, in considerazione dell’eccezionalità della situazione attuale, la necessità che la Commissione europea continui ad agire rapidamente e ad applicare con flessibilità le decisioni in materia di aiuti di Stato.

La dichiarazione considera, pertanto, indispensabile che i governi UE e della zona euro, le banche centrali e le autorità di supervisione si accordino su un approccio comune coordinato che miri a sei obiettivi in relazione ai quali sono individuate le specifiche misure da adottare:

 

1) Garantire sufficienti liquidità alle istituzioni finanziarie

A questo proposito, la dichiarazione:

-        accoglie favorevolmente la recente decisione della BCE e di altre banche centrali di ridurre i loro tassi di interesse di riferimento;

-        approva le decisioni della BCE volte a migliorare le condizioni di rifinanziamento delle banche europee e a fornire maggiore finanziamento a lungo termine e attende che le banche centrali prevedano tutti i mezzi necessari ad adattarsi all’attuale contesto dei mercati.

 

2) Facilitare il finanziamento delle banche:

A completamento delle azioni di rifinanziamento a breve termine intraprese dalla BCE sul mercato interbancario, i Paesi della zona Euro:

-        si dichiarano pronti ad adottare misure concertate e coordinate per migliorare il funzionamento del mercato monetario nel segmento a lungo termine per rimediare ai problemi di liquidità delle banche solvibili;

-        esprimono il proprio compiacimento per le iniziative prese da alcuni Stati membri per facilitare il finanziamento a medio termine delle banche, in particolare attraverso l’acquisto di asset di alta qualità o lo scambio di titoli di Stato. I Paesi della zona euro potranno fornire, per un periodo definito e a condizioni determinate, direttamente o indirettamente, la loro garanzia, un’assicurazione o qualunque altro dispositivo similare, alle nuove emissione delle banche, per una durata fino a cinque anni. I Governi possono ugualmente, allo stesso scopo, procedere all’acquisizione diretta di queste emissioni. Tenendo conto delle condizioni di mercato di ciascun paese, questa garanzia potrà essere rivolta in particolare a certe categorie di operazioni;

-        convengono che, qualunque sia il meccanismo prescelto, esso debba essere applicato un modo da non falsare la concorrenza leale tra istituti e da impedire possibili abusi a discapito degli istituti che non ne dovessero beneficiare. Di conseguenza:

-        il prezzo di tali strumenti dovrà almeno riflettere il loro valore in condizioni normali di mercato;

-        potranno beneficiare dell’intervento tutti gli istituti finanziari registrati e operanti nei paesi della zona euro nonché le filiali di istituti finanziari stranieri che svolgano un’attività significativa, a condizione che rispettino le esigenze regolamentari di capitale minimo e altri criteri non discriminatori;

-        i governi potranno imporre delle condizioni ai beneficiari, compreso il loro impegno a finanziare l’economia reale;

-        i dispositivi adottati presenteranno un limite massimo, avranno durata limitata e si riguarderanno, sotto il controllo delle autorità finanziarie, le emissioni realizzate prima del 31 dicembre 2009.

 

3) Apportare agli istituti finanziari le risorse di capitale perché continuino a finanziare correttamente l’economia;

Al fine di permettere alle istituzioni finanziarie di rafforzare i loro fondi propri e di assicurare un finanziamento sufficiente delle economie della zona euro, i governi della zona:

-        hanno convenuto che ogni Stato membro metta a disposizione degli istituti finanziari nuovi fondi propri, attraverso, ad esempio, l’acquisizione di azioni privilegiate o altri strumenti comparabili, compresi titoli non-dilutive. Le condizioni di prezzo di tali strumenti terranno conto delle situazioni di mercato e della valutazione degli istituti finanziari interessati e dovranno essere coerenti tra Stati membri;

-        si impegnano a fornire questi capitali in volume sufficiente continuando al contempo a favorire in tutti i modi possibili la ricerca di capitali privati. Gli istituti finanziari interessati dovranno essere obbligati ad accettare delle limitazioni in contropartita, in particolare al fine di prevenire possibili conseguenze dannose per gli istituti non beneficiari;

-        chiedono immediatamente alle autorità di vigilanza nazionali, conformemente allo spirito di Basilea II, di applicare le regole prudenziali anche nella prospettiva di stabilizzare il sistema finanziario.

 

4) Apportare una ricapitalizzazione sufficiente alle banche in difficoltà

I governi della zona euro richiamano il loro impegno ad impedire il fallimento degli istituti finanziari che presentino un rischio per il sistema finanziario nel suo insieme, individuando a tal fine i mezzi appropriati, compreso l’apporto di nuovi capitali. In questi casi i governi dovranno soprattutto garantire che siano rispettati gli interessi dei contribuenti e che gli azionisti e i manager si assumano la loro parte di responsabilità in tali interventi. Le ricapitalizzazioni d’urgenza dovranno essere accompagnate da piani di ristrutturazione adeguati.

 

5) Assicurare una adeguata flessibilità nella applicazione delle regole contabili in considerazione dell’eccezionalità delle attuali circostanze

A questo scopo, i governi della zona euro accolgono con favore le iniziative della Commissione volte a dare applicazione alle conclusioni del consiglio Ecofin del 7 ottobre, relativamente alla classificazione degli strumenti finanziari tra “trading” e “ banking book” e sottolineano l’esigenza che gli istituti finanziari e non finanziari possano contabilizzare, per quanto necessario, i loro attivi, prendendo in conto i loro modelli di valutazione dei rischi di inadempimento, piuttosto che valori di mercato probabilmente non più appropriati. I governi chiedono pertanto alle autorità competenti di provvedere nei prossimi giorni.

 

6) Rafforzare le procedure di cooperazione tra paesi europei

I governi della zona euro, considerando che nelle circostanze attuali una gestione efficace della crisi rende necessario un seguito istantaneo e costante e richiamano la necessità di rafforzare le procedure che permettono lo scambio di informazioni tra i governi e i presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della BCE e dell’Eurogruppo, nell’attesa che il Consiglio europeo adotti un meccanismo destinato a migliorare la gestione della crisi tra paesi europei.

Il Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008

Nella riunione del 7 ottobre 2008 il Consiglio Ecofin, tra le altre cose, ha adottato conclusioni sui seguenti temi:

§      Risposte immediate alle attuali turbolenze finanziarie

§      Stabilità finanziaria e sorveglianza finanziaria”.

§      Una risposta coordinata dell’Unione europea al rallentamento economico”.

In particolare, per quanto la strategia di breve termine in risposta alle turbolenze finanziarie, i Ministri degli Stati membri dell’UE hanno convenuto di sostenere le istituzioni finanziarie sistemiche, impegnandosi a coordinare strettamente gli interventi e a prendere in considerazione i potenziali effetti transfrontalieri delle decisioni assunte sul piano nazionale: l’intervento pubblico dovrà pertanto essere deciso a livello nazionale all’interno di un quadro coordinato

Al fine di tutelare gli interessi dei depositanti e la stabilità del sistema, il Consiglio ha sottolineato l'opportunità di un approccio che comprenda, tra gli altri strumenti, la ricapitalizzazione delle pertinenti istituzioni finanziarie caratterizzate da una vulnerabilità sistemica.

I Ministri hanno concordato di ispirare la loro azione ai seguenti principi comuni:

§      gli interventi dovrebbero essere tempestivi e il sostegno dovrebbe, in linea di massima, essere temporaneo;

§      deve essere prestata attenzione  agli interessi dei contribuenti;

§      gli azionisti attuali dovrebbero sopportare le debite conseguenze dell'intervento;

§      il governo dovrebbe essere in grado di indurre un cambiamento di gestione;

§      la dirigenza non dovrebbe trarre indebiti benefici - i governi possono anche avere la competenza ad intervenire in relazione alla remunerazione;

§      i legittimi interessi dei concorrenti devono essere tutelati, in particolare tramite le regole in materia di aiuti di Stato;

§      dovrebbero essere evitati effetti negativi di traboccamento.

In tale quadro il Consiglio si è impegnato ad assicurare una celere cooperazione in ambito UE, in riferimento al Memorandum di intesa del 14 maggio scorso ( si veda infra), in particolare per quanto riguarda gli istituti finanziari transfrontalieri.

I Ministri hanno inoltre sottolineato la necessità di evitare distorsioni di trattamento tra banche statunitensi e banche europee dovute a disparità tra le rispettive regole contabili[13].

Il Consiglio ha inoltre ritenuto che l'applicazione del patto di stabilità e crescita dovrebbe parimenti riflettere le attuali circostanze eccezionali, in conformità delle disposizioni del patto stesso.

 

Nelle conclusioni su “Stabilità finanziaria e vigilanza finanziaria” il Consiglio Ecofin, riconoscendo che probabilmente le economie dell'UE e della zona euro sperimenteranno una crescita lenta nel 2008 e 2009, e tenendo conto dell'attuale tensione straordinaria sui mercati finanziari globali e del potenziale impatto della situazione economica, ha convenuto che è necessario continuare a perseguire una risposta coordinata a livello europeo, nell'ambito delle rispettive responsabilità degli Stati membri, abbinandola alla flessibilità degli Stati membri nell'adattare la loro risposta alla rispettiva situazione individuale, e continuare ad attuare riforme strutturali solide a livello nazionale per rafforzare la resilienza a futuri shock.

In tale quadro, relativamente ai  progressi nell'attuazione della tabella di marcia dell'ottobre 2007 ( vedi infra), il Consiglio Ecofin:

-        si compiace dei lavori del Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria (CEBS) relativi alla trasparenza e degli sforzi della maggior parte delle banche per seguire gli orientamenti del CEBS sulle buone prassi in materia di relazione[14]. Invita tutte le banche a fare ulteriori progressi per quanto riguarda la trasparenza riguardo alla valutazione dei rischi e le metodologie di gestione.

-        rammenta l'urgenza di migliorare le prassi delle banche in materia di valutazione delle esposizioni e sollecita  le autorità di vigilanza e gli organi di normazione contabile a garantire il corretto funzionamento del quadro per l'informativa finanziaria attraverso orientamenti precisi su una valutazione che possa essere applicata in modo coerente in tutti gli istituti;

-        accoglie con favore le proposte della Commissione relative a modifiche della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD)[15] che coprono settori quali la gestione dei rischi, un eventuale quadro di vigilanza per i gruppi transfrontalieri, la gestione delle crisi e requisiti più rigorosi in materia di cartolarizzazione al fine di rafforzare ulteriormente il quadro prudenziale esistente e la gestione del rischio nel settore finanziario, nonché le proposte di modifica della Commissione al fine di assicurare un'opportuna attenuazione dei rischi associati al modello "originate and distribute". Pur riconoscendo i numerosi vantaggi apportati da questo modello negli ultimi anni, il Consiglio rileva che esso ha anche introdotto maggiore complessità e opacità, sollevando una serie di preoccupazioni rispetto a potenziali conflitti di interessi e adeguati incentivi per valutare i titoli negoziati. In questo contesto, il Consiglio attende con interesse le proposte della Commissione in materia di agenzie per la valutazione dei crediti a seguito delle conclusioni del Consiglio del luglio 2008 (si veda infra[16]);

-        sollecita la piena e tempestiva attuazione della tabella di marcia sulle azioni per far fronte alle turbolenze finanziarie in corso e il coordinamento con le iniziative esaminate in sedi internazionali quali in particolare il Forum per la stabilità finanziaria, il Fondo monetario internazionale e gli organismi internazionali di normazione;

-        rammenta che nell'attuale situazione è importante monitorare e correggere i potenziali effetti prociclici. Coerentemente con i lavori del Forum per la stabilità finanziaria e del comitato di Basilea, il Consiglio conviene di istituire un gruppo di lavoro europeo incaricato di valutare più ampiamente la gamma di risposte politiche atte ad attenuare i potenziali effetti prociclici indebiti del sistema finanziario.

-        sottolinea la necessità di assicurare il funzionamento degli accordi in materia di stabilità transfrontaliera come previsto nel Memorandum d'intesa sulla stabilità finanziaria approvato dai ministri, le banche centrali e le autorità di vigilanza finanziaria dell'UE.

-        resta pienamente impegnato a potenziare l'efficacia della vigilanza del settore finanziario in Europa: ciò richiede maggiore convergenza e armonizzazione nell'attuazione delle norme e un rafforzamento della vigilanza riguardo ai gruppi transfrontalieri.

 

Nelle conclusioni relative ad una “Risposta europea al rallentamento economico”, rilevando come gli shock che attualmente colpiscono gli Stati membri siano in gran parte comuni, il Consiglio Ecofin sottolinea l’esigenza di una risposta coordinata a livello dell'UE, fondata su una comprensione comune dei problemi esistenti, che includa, oltre ad alcuni aspetti comuni, specificità nazionali – in considerazione del fatto che esistono alcune variazioni nelle situazioni iniziali e nel modo in cui gli shock si ripercuotono sulle economie degli Stati membri.

Il Consiglio ritiene pertanto che la strategia degli Stati membri dell'UE potrebbe fondarsi sui seguenti elementi:

§      a livello macroeconomico e strutturale, far sì che le politiche nazionali siano in grado di favorire la crescita in modo sostenibile;

§      ristabilire la fiducia sui mercati finanziari ed evitare l'eccessiva contrazione dei crediti nei riguardi delle PMI nell'UE;

§      sul fronte esterno, contribuire a creare un clima più favorevole.

In particolare, sottolineando che le turbolenze finanziarie sono una componente centrale dell'attuale rallentamento economico mondiale, il Consiglio ritiene che la risposta essenziale nel breve periodo rimanga il ripristino della fiducia nel sistema finanziario attraverso la completa attuazione della tabella di marcia dell'Ecofin. Pur rilevando che, al riguardo, le istituzioni finanziarie compiono sforzi incessanti per migliorare la diffusione dell'informativa circa la loro esposizione ai rischi, il Consiglio osserva tuttavia che tali sforzi devono ancora essere adeguatamente valutati dalle autorità di vigilanza bancaria nell'ambito del CEBS e ricorda inoltre che per la fine dell'anno sono attese proposte di revisione del quadro prudenziale previsto per la cartolarizzazione nell'ambito della direttiva sui requisiti patrimoniali. Riguardo alla valutazione degli attivi, il Consiglio sottolinea l’urgenza di norme rivedute dall'International Accounting Standards Board, in mancanza delle quali le persistenti preoccupazioni riguardo al trattamento contabile degli attivi continueranno a minare la fiducia degli investitori.

Parimenti, per offrire alle PMI una migliore accessibilità e disponibilità di risorse finanziarie, il Consiglio ricorda che il gruppo BEI adotterà una serie di riforme volte a potenziare i suoi prodotti finanziari per le PMI e ad offrire uno sviluppo sostanziale dei suoi prestiti globali ai partner bancari, in termini sia quantitativi che qualitativi, a effettivo beneficio delle PMI, contribuendo in tal modo anche all'iniziativa "Small Business Act". La BEI propone di aumentare del 50%, a concorrenza di 15 miliardi di euro ripartiti nel biennio 2008-2009, il livello dei prestiti alle PMI, prevedendo inoltre una nuova linea di prodotto che consenta la ripartizione del rischio con le banche. In tale quadro il Consiglio invita pertanto la Banca europea per gli investimenti e la Commissione a istituire un gruppo di lavoro, in consultazione anche con gli investitori istituzionali europei, incaricato di riferire sull'evoluzione della risposta coordinata, ponendo un accento particolare sui programmi e le infrastrutture nel settore energetico.

Il Consiglio Ecofin del 9 ottobre 2007 e successivi sviluppi

Come già accennato, le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008 fanno riferimento al quadro delineato dal Consiglio stesso nell’ottobre 2007 e volto a promuovere la trasparenza e la responsabilità nel settore finanziario, in coordinamento con i partner internazionali, in particolare nell'ambito del Financial Stability Forum.

Si ricorda a tale proposito che il Consiglio Ecofin del 9 ottobre 2007 ha approvato uno specifica Tabella di marcia relativa alle azioni da intraprendere nel corso del 2008 in risposta alle turbolenze finanziarie.

Le azioni previste dalla tabella di marcia sono raggruppate attorno a quattro assi di intervento:

§      Accrescere la trasparenza per investitori, mercati e regolatori:

   Completa e rapida informazione da parte degli istituti finanziari sulle esposizioni al rischio in bilancio e fuori bilancio (on- and off-balance sheet risk exposures), sugli ammortamenti e le perdite (diminuzioni di valore e valutazioni a valore equo per attività complesse e illiquide), coerente con le principali pratiche informative (a livello UE: l'industria).

   Tenendo conto che il riesame dell'informativa al pubblico sui tipi e l'ammontare delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, transazioni individuali rilevanti ed esposizioni delle società veicolo (SPV) a carico delle banche ha rivelato l'eterogeneità di tali pratiche, si invitano le autorità di vigilanza bancaria ad intensificare i lavori su tali questioni e, in particolare, ad esaminare orientamenti complementari (a livello UE: il CEBS in coordinamento con l'industria[17] e la Commissione nella capacità di controllo).

   Organizzazione di dati statistici esaurienti e frequenti sui mercati creditizi a beneficio delle autorità di vigilanza e, se del caso, del pubblico (a livello UE: l'industria e la Commissione nella capacità di controllo).

Migliorare gli standard di valutazione, comprese le attività illiquide:

   Convenire un approccio comune per quanto concerne la valutazione contabile delle attività illiquide e le implicazioni per le pratiche di gestione del rischio da parte delle banche; assicurare il corretto funzionamento del quadro per l'informativa finanziaria attraverso orientamenti precisi su una valutazione che possa essere applicata in modo coerente in tutti gli istituti; considerare il miglioramento delle valutazioni di mercato più in generale (a livello UE: CEBS, professione contabile, industria e Commissione; a livello mondiale: Financial Stability Forum (FSF), IASB, International Organization of Securities Commissions (IOSCO),Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS)).

   Valutare l'applicazione di standard validi di valutazione degli attivi presso gli investitori non bancari (p.es. gestori di patrimoni, fondi pensione, ecc.), specie in relazione ad attività (potenzialmente) illiquide (a livello UE: professione contabile, industria, Comitato delle autorità europee di vigilanza sulle assicurazioni e delle pensioni (CEIOPS), Comitato dei regolatori dei valori mobiliari (CESR) e Commissione; a livello mondiale: IASB, IOSCO, BCBS)

Rafforzare le norme prudenziali e la gestione dei rischi nel settore finanziario

   Esaminare un eventuale potenziamento dei sistemi di garanzia dei depositi nell'UE, comprese le tematiche relative alla comunicazione tra le autorità e i depositanti (a livello UE: Commissione, CSF)[18].

   Valutare il livello delle norme di gestione dei rischi presso gli investitori non bancari (p.es. gestori di patrimoni, fondi pensione,ecc.), specie in relazione ad attività (potenzialmente) illiquide (a livello UE: CESR, CEIOPS, industria e Commissione; a livello mondiale: IOSCO).

   Migliorare la valutazione e la gestione del rischio di liquidità da parte delle banche convenendo standard minimi solidi per consentire alle banche di resistere a condizioni di mercato critiche (a livello dell'UE: comitato di supervisione bancaria della BCE e Commissione, in coordinamento con il CEBS; a livello mondiale: BCBS).

   Esaminare la necessità di un concetto più ampio di concentrazione dei rischi, compresi i mercati all'ingrosso e interbancari, ed esposizioni intragruppo, nel quadro della revisione dell'UE sui grandi rischi (a livello UE: CEBS e Commissione).

   Esaminare il quadro normativo Basilea II/direttiva sui requisiti patrimoniali in ordine alle esposizioni di liquidità bancaria verso i veicoli per l'emissione di cambiali finanziarie garantite da attività (ABCP conduits) e le società veicolo (SPV) per tener conto degli insegnamenti riguardanti, nel settore bancario: 1) gli incentivi a spostare le esposizioni fuori bilancio; 2) la disciplina e la gestione dei rischi di liquidità e reputazionali a seguito del trasferimento alle SPV e ai veicoli finanziari; 3) la valutazione e il trattamento delle SPV e il riacquisto forzato di attivi (forced asset buy-back) (a livello UE: Commissione; a livello mondiale: BCBS).

   Individuare ed eliminare qualsiasi opportunità di arbitraggio regolamentare ed esaminare il quadro Basilea II/direttiva sui requisiti patrimoniali in ordine alle esposizioni risultanti dal portafoglio di negoziazione delle banche stesse, compreso il trattamento dei rischi legati ad operazioni di warehousing e al rischio di pipeline ad esse connesso (a livello UE: Commissione, in coordinamento con il

   CEBS; a livello mondiale: BCBS).

Migliorare il funzionamento dei mercati, compreso il ruolo delle agenzie di classamento creditizio

   Esaminare le strutture d'incentivo sui mercati creditizi e le implicazioni dei modelli "originate to distribute" delle banche per i mercati creditizi (comitato di supervisione bancaria della BCE, in coordinamento con la Commissione e il CEBS).

   Esaminare le disposizioni che disciplinano l'emissione e la vendita (scorretta) di crediti ipotecari (Stati membri e Commissione).

   Prendere in esame come migliorare la cooperazione (mondiale) tra le autorità di vigilanza, anche al di fuori dell'UE, tenendo conto delle proposte di potenziamento della cooperazione, rinnovo e miglioramento degli strumenti di gestione delle crisi come stabilito dal Consiglio ECOFIN del 9 ottobre 2007 sulla scorta delle raccomandazioni del Comitato Economico e Finanziario (a livello UE: CEF[19] e Commissione per le modifiche previste alla direttiva sui requisiti patrimoniali; a livello mondiale: FSF).

   Esaminare il ruolo delle agenzie per la valutazione dei crediti e gli usi dei rating creditizi, specie per quanto riguarda gli strumenti finanziari strutturati, i conflitti di interesse, la trasparenza dei metodi di rating, i ritardi nella rivalutazione del rating (rating reassessment) e i processi di approvazione regolamentare. Entro maggio 2008, la IOSCO dovrebbe rivedere i suoi "Principi fondamentali del codice di condotta per le agenzie di rating" (una versione riveduta è stata pubblicata il 26 marzo per consultazione) (a livello UE: Commissione, sulla scorta delle relazioni CESR ed ESME; a livello mondiale: IOSCO).

   Esaminare l'organizzazione dei mercati del credito non regolamentati (CESR, Comitato per i servizi finanziari[20] (CSF)).

Nella stessa data il Consiglio Ecofin ha inoltre adottato i“Principi comuni per la gestione delle crisi finanziarie transfrontaliere”, nei quali è stata affermata la necessità di una diligente cooperazione tra le istituzioni competenti degli Stati membri e l’esigenza di limitare l’intervento pubblico a casi di grave turbamento dell’economia e di superiore impatto sociale e una Tabella di marcia strategica per il rafforzamento delle disposizioni dell’UE in materia di stabilità finanziaria, in cui sono state dettagliatamente individuate le azioni da intraprendere a livello UE entro il 2009.

Nel primo documento gli Stati membri convengono su nove principi comuni da seguire nella gestione delle crisi finanziarie transfrontaliere che coinvolgano almeno un gruppo bancario il quale abbia rilevanti attività transfrontaliere, stia affrontando gravi problemi che si prevede abbiano effetti sistemici almeno in uno Stato membro e sia considerato a rischio di insolvenza:

1.  l'obiettivo della gestione delle crisi è proteggere la stabilità del sistema finanziario in tutti i paesi interessati e nell'UE nel suo insieme e ridurre al minimo le potenziali conseguenze economiche dannose al costo collettivo globale più basso. L'obiettivo non è evitare i fallimenti di banche;

2.  in una situazione di crisi, la priorità sarà sempre attribuita alle soluzioni del settore privato, che si baseranno il più possibile sulla situazione finanziaria di un gruppo bancario nel suo insieme. La direzione di un ente in difficoltà sarà ritenuta responsabile, gli azionisti non saranno salvati e i creditori e i depositanti non assicurati dovrebbero aspettarsi di affrontare delle perdite;

3.  il ricorso al denaro pubblico per risolvere una crisi non deve mai essere dato per scontato e sarà preso in considerazione per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia e qualora si valuti che le prestazioni sociali globali siano superiori al costo della ricapitalizzazione a spese dello Stato. Le circostanze e la tempistica di un eventuale intervento pubblico non possono essere stabilite anticipatamente. Ogni volta che si fa ricorso a denaro pubblico occorre applicare condizioni rigorose e uniformi;

4.  la gestione di una crisi transfrontaliera è una questione di interesse comune a tutti gli Stati membri colpiti. Se un gruppo bancario ha rilevanti attività transfrontaliere in vari Stati membri, le autorità di questi paesi coopereranno con diligenza e si prepareranno in tempi normali il più possibile per suddividere un potenziale onere fiscale. Se si ricorre a risorse pubbliche, i costi netti di bilancio diretti sono suddivisi tra gli Stati membri colpiti,sulla base di criteri equi ed equilibrati che tengano conto delle conseguenze economiche della crisi nei paesi colpiti e del quadro delle autorità di vigilanza dei paesi d'origine e ospitanti;

5.  le disposizioni e gli strumenti per la gestione delle crisi transfrontaliere saranno elaborati in modo flessibile per consentirne l'adattamento alle caratteristiche specifiche di una crisi, di singoli enti, voci di bilancio e mercati. Le disposizioni transfrontaliere si baseranno su disposizioni nazionali efficaci e sulla cooperazione tra autorità di vari paesi. Le autorità competenti negli Stati membri colpiti da una crisi dovrebbero essere in grado di valutare prontamente la natura sistemica della crisi e le sue conseguenze transfrontaliere in base a una terminologia comune e a un quadro analitico comune;

6.  le disposizioni per la gestione delle crisi e per la soluzione delle crisi saranno coerenti con le disposizioni in materia di vigilanza e di prevenzione delle crisi. Tale coerenza riguarda in particolare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità e il ruolo di coordinamento delle autorità di vigilanza del paese d'origine;

7.  la piena partecipazione alla gestione e alla soluzione di una crisi sarà assicurata in una fase precoce per quegli Stati membri che possono essere colpiti tramite singoli enti o infrastrutture, tenendo conto dell'eventualità di dover agire rapidamente per risolvere la crisi;

8.  le azioni strategiche nel contesto della gestione delle crisi manterranno parità di condizioni. In particolare, gli interventi pubblici devono essere conformi alle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;

9.  le disposizioni in materia di stabilità finanziaria terranno conto, ove necessario, della dimensione globale. Le autorità dei paesi terzi saranno coinvolte, ove opportuno.

 

Il secondo documento, la Tabella di marcia strategica, contiene l’indicazione delle azioni da intraprendere a livello UE al fine di stabilire procedure e principi per migliorare la cooperazione e il livello di preparazione e di condurre un riesame degli strumenti per la prevenzione, gestione e soluzione delle crisi. In particolare, sono previste le misure seguenti:

Procedure e principi per migliorare la cooperazione e il livello di preparazione

-        Ottobre 2007: l’adozione, poi avvenuta, da parte dei Ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali di principi comuni per la gestione delle crisi transfrontaliere.

-        Fine 2007: la decisione, poi adottata dal Consiglio ECOFIN del 4 dicembre 2007, sull’inclusione della dimensione UE nei mandati nazionali delle autorità di vigilanza, vale a dire dell'obbligo di cooperare e tener conto dei problemi riguardanti la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri.

-        Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare e firmare specifici accordi di cooperazione volontaria tra le rispettive autorità non appena possibile.

-        Primavera 2008: le autorità di vigilanza dell'UE, i Ministri delle finanze e le banche centrali  firmeranno un memorandum d'intesa allargato per tutta l'UEbasato sul memorandum d'intesa del 2005 e recante principi comuni di gestione delle crisi, compresa la condivisione degli oneri fiscali e un quadro analitico comune. Un allegato conterrà orientamenti pratici per la gestione delle crisi ( il memorandum è stato adottato il 14 maggio 2008).

-        Fine 2008: le autorità degli Stati membri si avvarranno del quadro analitico comune per valutare le crisi finanziarie transfrontaliere.

-        2007-2009: la Commissione proporrà entro la fine del 2008 modalità per precisare gli obblighi in materia di cooperazione comprese eventuali modifiche della legislazione bancaria dell'UE, in particolare al fine di chiarire gli obblighi che incombono all'autorità di vigilanza, banche centrali e ministri delle finanze in materia di scambio di informazioni e di cooperazione in situazioni di crisi, potenziare i diritti all'informazione e il coinvolgimento dei paesi ospitanti; precisare il ruolo delle autorità di vigilanza consolidatrici, agevolare il tempestivo coinvolgimento delle parti interessate nelle situazioni di crisi e valutare se a tal fine siano necessarie modifiche di ordine legislativo, anche per rafforzare gli obblighi giuridici per la collaborazione delle autorità di vigilanza e la condivisione delle informazioni. Relazione della Commissione al Comitato economico e finanziario del Consiglio entro la fine del 2007.

-        2009: il Comitato economico e finanziario effettuerà un'esercitazione di simulazione di crisi a livello UE nella primavera del 2009 come prova per le modalità proposte e riferirà ai Ministri ECOFIN nell'autunno del 2009.

Riesame degli strumenti per la prevenzione, gestione e soluzione delle crisi

-        2008: il Comitato per i servizi finanziari e la Commissione individueranno ostacoli specifici all'uso degli strumenti nelle situazioni transfrontaliere e proporranno modifiche, assicureranno la disponibilità degli strumenti pertinenti a livello nazionale e la funzionalità degli strumenti per la gestione e soluzione delle crisi tenendo conto della dimensione transfrontaliera.

-        2008: la Commissione e gli Stati membri si adopereranno per stabilire in quali condizioni una grave crisi bancaria può essere considerata dalla Commissione un "grave turbamento dell'economia" (ai sensi del trattato e delle norme in materia di aiuti di Stato) e la Commissione valuterà l'eventualità di uno snellimento delle procedure, incentrando l'attenzione sulle modalità per trattare con rapidità gli accertamenti nel settore degli aiuti di Stato in circostanze critiche

-        2007-2009: la Commissione valuterà l'eventuale estensione del campo d'applicazione della vigente direttiva sulla liquidazione degli enti creditizi[21], per includervi, con l'obiettivo di un'accresciuta efficienza, le affiliate insolventi nonché il risanamento e la liquidazione ottimali dei gruppi bancari transfrontalieri, tenendo in debito conto gli interessi di tutti i soggetti interessati;

-        2007-2009: verranno proseguiti i lavori della Commissione con l'obiettivo di chiarire il contenuto dalla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi[22], in particolare: accordo pratico e precisazione del campo d'applicazione della direttiva e dei compiti del sistemi di garanzia dei depositi, accordi di garanzia integrativa (topping-out), scambio di informazioni tra sistemi, riduzione dei ritardi dei rimborsi e miglioramento dell'informazione dei depositanti. Saranno coinvolti i sistemi di garanzia dei depositi e le autorità competenti degli Stati membri. Si attendono risultati definitivi entro il marzo del 2009.

-        2007-2009: accanto alla revisione della direttiva sulla liquidazione, seguita da una proposta della Commissione alla metà del 2009, la Commissione effettuerà uno studio di fattibilità sulla riduzione degli ostacoli ai trasferimenti transfrontalieri di attivi, introducendo nel contempo adeguate tutele nella legislazione sulle banche, l'insolvenza e le società, tenendo conto del fatto che la riassegnazione degli attivi in una situazione di crisi incide sulla facoltà dei soggetti interessati in vari organismi giuridici di introdurre ricorsi. L'obiettivo generale è quello di rafforzare la prevalenza delle soluzioni private, evitare la separazione controproducente degli attivi e facilitare la gestione regolare delle crisi.

 

Il Consiglio Ecofin del 14 maggio 2008 ha condotto una ampia verifica dello stato di attuazione del Programma di lavoro e della Tabella di marcia strategica, approvandone gli aggiornamenti. In attuazione della Tabella di marcia strategica su indicata, il Consiglio ha inoltre approvato un nuovo Memorandum di intesa (MoU) tra ministri delle finanze, governatori delle banche centrali e autorità di vigilanza degli Stati membri, per una cooperazione più intensa nelle crisi finanziarie transfrontaliere.

Un monitoraggio specifico dell’andamento di attuazione del programma di lavoro è stato inoltre compiuto dal Consiglio Ecofin dell’8 luglio 2008 soprattutto per quanto riguarda le misure previste in materia di trasparenza del mercato e agenzie di rating.

Proposta di direttiva sui requisiti di capitale

In linea con le indicazioni della Tabella di marcia sulla stabilità finanziaria del 9 ottobre 2007 e del Libro bianco sui servizi finanziari, il 1 ottobre 2008, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva [23]che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE[24] (direttive sui requisiti di capitale – CRD) per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi

La proposta di direttiva, si basa, tra le altre cose sui risultati di una ampia consultazione pubblica svolta dalla Commissione europea tra il 3 aprile e il 16 giugno 2008 .

La finalità delle direttive sui requisiti patrimoniali (2006/48/CE e 2006/49/CE), adottate sulla base dell'accordo di Basilea II del G10 nel giugno 2006, è garantire la solidità finanziaria delle banche e delle imprese di investimento. Insieme tali direttive stabiliscono di quanti fondi propri debbano disporre le banche e le imprese di investimento per coprire i loro rischi e proteggere i loro depositanti. Rilevando la necessità di un regolare aggiornamento e perfezionamento di tale quadro giuridico, al fine di soddisfare le esigenze del sistema finanziario nel suo insieme, la Commissione propone le seguenti principali modifiche alla normativa vigente:

-        migliorare la gestione dei grandi fidi: le banche non potranno concedere prestiti oltre un certo limite ad una singola controparte. Di conseguenza, nel mercato interbancario le banche non potranno prestare o collocare denaro presso altre banche oltre un certo limite e saranno soggette a restrizioni effettive anche sui prestiti contratti in ordine sia all'entità del prestito che alla controparte;

-        migliorare la vigilanza dei gruppi bancari transfrontalieri: per i gruppi bancari che operano in più Stati membri dell'UE saranno costituiti collegi di autorità di vigilanza. La proposta della Commissione intende definire i diritti e le responsabilità delle rispettive autorità nazionali di vigilanza al fine di renderne più efficace la collaborazione;

-        migliorare la qualità del capitale delle banche: la proposta introduce criteri a livello dell'UE per valutare se il capitale "ibrido", che ha una componente di fondi propri ed una componente di debito, sia ammissibile ai fini del computo del capitale globale della banca - dal cui importo dipende in che misura la banca può concedere prestiti;

-        migliorare la gestione del rischio di liquidità: per i gruppi bancari che operano in più Stati membri dell'UE, anche la loro gestione del rischio di liquidità – vale a dire come finanziano le loro operazioni su base giornaliera - verrà discussa e coordinata nel quadro dei collegi di autorità di vigilanza. La Commissione sottolinea che queste disposizioni rispecchiano i lavori in corso presso il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e il Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria;

-        migliorare la gestione del rischio per i prodotti cartolarizzati: saranno rese più severe le norme sul debito cartolarizzato – il cui rimborso dipende dall'andamento di un pool di crediti specifici. Le imprese cedenti che riconfezionano i prestiti in titoli negoziabili saranno tenute a mantenere un certo grado di esposizione al rischio rispetto a tali titoli (non meno del 5 %), mentre le imprese che investono nei titoli saranno tenute a prendere le proprie decisioni solo dopo aver esercitato pienamente la dovuta diligenza. In caso contrario saranno soggette a gravi sanzioni patrimoniali.

La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.


Allegato

State aid: Overview of national rescue measures and deposit guarantee schemes


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[1]    Sono fatti salvi alcuni casi espressamente previsti, come quello degli aiuti c.d. de minimis.

[2]    La disciplina ordinaria vigente in merito al mancato pagamento delle quote sottoscritte dal socio è contenuta nell’articolo 2344 del codice civile, ai sensi del quale è prevista la pubblicazione della diffida di pagamento nella Gazzetta Ufficiale e, trascorsi inutilmente 15 giorni dalla pubblicazione, l’ azione per l’esecuzione del conferimento. Se gli amministratori ritengano inutile tale procedura, possono vendere le azioni, offrendole prima ai soci in proporzione alle quote già possedute,. Se la vendita non ha luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

[3]    L’articolo 2348 cod.civ., nello stabilire che le azioni devono essere di uguale valore e devono conferire ai loro possessori uguali diritti, dispone la possibilità di prevedere nello statuto categorie di azioni fornite di diritti diversi. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. In ogni caso, tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria devono conferire uguali diritti.

[4]    Decreto legislativo n. 385 del 1993.

[5]    Decreto legislativo n. 385 del 1993.

[6]    V. la Relazione della Banca d’Italia al Parlamento e al Governo per il 2006, pag. 54.

[7]    D.Lgs. 1 settembre 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

[8]    Recante il recepimento della direttiva 94/19/CEE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

[9]    La legge di contabilità generale n. 468 del 1978 prevede che in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

[10]   Eccezionalmente, la legge riconosce il privilegio generale immobiliare, come nel caso di crediti per le imposte sui redditi immobiliari (art. 2771 c.c.).

[11]   La legge n. 468/1978 dispone che in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro siano elencate le garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti.

[12]   La decisione in questione è stata adottata dal Consiglio di amministrazione della BEI il 23 settembre scorso, secondo quanto auspicato dal Consiglio Ecofin informale di Nizza del 12-13 settembre 2008.

[13]   A tale proposito il Consiglio ha preso atto della flessibilità manifestata nell'applicazione della valutazione ai prezzi di mercato in ottemperanza ai principi di informativa finanziaria enunciati nei recenti orientamenti emanati dalloInternational Standards Accounting Board (IASB), raccomandando fermamente l’applicazione di questi nuovi orientamenti da parte dei supervisori e dei revisori contabili nell'UE. Il Consiglio ha inoltre esortato lo IASB e il Financial Accounting Standards Board (FASB) a collaborare sulla questione della riclassificazione delle attività e ha accolto con favore la disponibilità, manifestata dalla Commissione a presentare quanto prima opportune misure, nell’auspicio che la questione sia risolta entro la fine del mese, in previsione di un'attuazione a decorrere dal terzo trimestre in conformità delle pertinenti procedure.

[14]   Dando seguito alle indicazioni del Consiglio Ecofin dell’ottobre 2007 ( si veda infra)i l 18 giugno 2008 il CEBS ha pubblicato una relazione sulla trasparenza bancaria nelle attività e prodotti colpiti dalle recenti turbolenze finanziarie, individuando esempi di buone prassi.

[15]   Proposta di direttiva COM(2008) 602, presentata dalla Commissione europea il 1 ottobre 2008. Si veda infra.

[16]   Una consultazione pubblica in materia è stata svolta dalla Commissione europea tra il 31 luglio e il 5 settembre 2008.

[17]   Si veda in proposito la nota n. 6.

[18]   La Commissione ha effettivamente presentato una proposta legislativa in materia il 15 ottobre 2008. Si veda nota n. 3.

[19]   IL CEF è un’ organo consultivo della Comunità, istituito il 10 gennaio 1999, conformemente all'articolo 114, paragrafo 2, del trattato CE. Gli Stati membri dell’Unione europea, la Commissione europea e la BCE possono nominarne non più di due membri ciascuno.

[20]   Il Comitato per i servizi finanziari (CSF) è stato istituito il 18 febbraio 2003 dal Consiglio Ecofin con l’incarico di procedere a riflessioni strategiche intersettoriali, separatamente dal processo legislativo, valutare lo stato di attuazione e di avanzamento nonché fornire consulenza su questioni di politica interna relative al mercato unico, ed esterna (come l’OMC). E’ composto da rappresentanti ad alto livello degli Stati membri e della Commissione europea. La Banca centrale europea e i pertinenti comitati di regolamentazione della Comunità, partecipano in qualità di osservatori.

[21]   Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 concernente il risanamento e la liquidazione degli enti creditizi.

[22]   Si veda la nota n. 3.

[23]   COM (2008) 602.

[24]   Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) e direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione).