Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Ristrutturazione di grandi imprese in crisi - DL 134/2008 - A.C. 1742
Riferimenti:
AC N. 1742/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 62
Data: 07/10/2008
Descrittori:
GRANDI IMPRESE   LIQUIDAZIONE DI IMPRESE
RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE     
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 166 DEL 27-OTT-08   AS N. 999/XVI
DL N. 134 DEL 28-AGO-08     


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Ristrutturazione
 di grandi imprese in crisi

D.L. 134/2008 - A.C. 1742

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 62

 

7 ottobre 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività produttive

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D08134.doc

 

 

 


INDICE

Schede di lettura

§      Articolo 1, commi 1-12  3

Procedure di contenzioso in sede comunitaria (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)18

Testo a fronte  28

§      Articolo 1, comma 13  41

§      Articolo 1, comma 13-bis  48

§      Articolo 1-bis  50

§      Articolo 2  52

§      Articolo 3  64

§      Articolo4  76

Normativa di riferimento

Normativa nazionale

§      R.D. 16 marzo 1942, n. 267 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (artt. 216-235, 238-241)79

§      L. 5 agosto 1978, n. 468 Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 9-ter)86

§      L. 10 ottobre 1990, n. 287 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (art. 19)87

§      L. 29 dicembre 1990, n. 428 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (artt. 43 e 63)88

§      L. 23 luglio 1991, n. 223 Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (artt. 4, 8, 25)91

§      D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art.t. 1 e 13)97

§      D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274 (artt. 3, 8, 13, 27, 38, 62, 63)99

§      D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 2)102

§      D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91 (art. 2)103

§      D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza  104

§      D.L. 5 ottobre 2004, n. 249 Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali (art. 1-bis e 1-quinquies)115

§      D.L. 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (art. 10)118

§      D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private (art. 2)119

§      D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 Disciplina delle forme pensionistiche complementari (art. 14)121

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 343)123

§      D.L. 23 aprile 2008, n. 80 Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo (art. 1-bis)124

§      D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (art.. 63)125

Normativa comunitaria

§      Com. 1 ottobre 2004 Comunicazione della Commissione  Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà  131


Schede di lettura

 


 

 

Articolo 1, commi 1-12

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 1

Articolo 1

         1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero».

        1. All'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di seguito denominato: «decreto-legge n. 347», dopo le parole: «"decreto legislativo n. 270",» sono inserite le seguenti: «ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto,»;

        2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 347, le parole: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27».

        2. Identico.

        3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.».

        3. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.».

        4. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono soppresse.

        4. Identico.

        5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.».

        5. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per "imprese del gruppo" si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma».

        6. Nella rubrica dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «del commissario straordinario».

        6. Identico.

 

        6-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa,».

        7. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 347, dopo le parole: «di cui all'articolo 27, comma 2,» sono inserite le seguenti: «lettera a), ovvero».

        7. Identico.

        8. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 è sostituito dal seguente:

        8. Identico.

            «4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), né quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale,

 

sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.».

 

        9. Al comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, le parole: «è presentato» sono sostituite dalle seguenti: «può anche essere presentato».

        9. Identico.

        10. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347, sono aggiunti i seguenti:

        10. Identico:

        «4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

        «4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e alle imprese del gruppo il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

        4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.

        4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.

        4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al

        4-sexies. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al

presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.

presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.

        4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.».

        4-septies. Identico».

        11. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, dopo la parola: «ristrutturazione» sono inserite le seguenti: «o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale».

        11. Identico.

        12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 347, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.».

        12. Identico.

 

 

L'articolo 1, commi da 1 a 12, introduce una serie di modifiche ed integrazioni al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cd. legge Marzano).

 

Il decreto legge n. 347 del 2003 (convertito, con modificazioni, con la legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza"), come modificato ed integrato da tre successivi decreti-legge (3 maggio 2004, n. 119, convertito con la legge 5 luglio 2004, n. 166; 29 novembre 2004, n. 281, convertito con la legge 28 gennaio 2005, n. 6 e 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con legge 29 aprile 2005, n. 71), ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova disciplina relativa alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza, finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente. Questo intervento normativo, successivo alla ben nota vicenda del gruppo Parmalat, si è collocato nel contesto di diversi interventi del legislatore, tutti adottati nel presupposto che la crisi e il conseguente rischio di cessazione di attività di imprese di rilevanti dimensioni sia un fenomeno da evitare, nell'interesse della collettività: di qui, la messa a punto di una disciplina che ha inteso contemperare, non senza difficoltà, l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori con quella di consentire la ristrutturazione economica e finanziaria delle imprese stesse.

La procedura di amministrazione straordinaria è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento con il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 29, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95 (c.d. legge Prodi): in estrema sintesi, la procedura prevista da tale disciplina era caratterizzata da un forte ruolo dell'amministrazione centrale, per effetto della nomina di uno o tre commissari da parte del Ministro vigilante, e rivolgeva una particolare attenzione alle modalità tecniche della ristrutturazione dell'impresa, ovvero del mantenimento, mediante cessione a terzi, dei nuclei produttivi ancora efficienti, facendo per il resto rinvio alla normativa sulla liquidazione coatta amministrativa.

La disciplina dettata dalla legge Prodi è rimasta in vigore per un ventennio, ma, anche a seguito delle numerose censure di illegittimità costituzionale e di violazione  delle disposizioni dei trattati comunitari volte a garantire la parità e la libertà di concorrenza, è stata sostituita dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 ("Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza", c.d. legge Prodi-bis) che, peraltro, si pone in posizione di continuità rispetto alla disciplina del 1979, nel ribadire la finalità della procedura di amministrazione straordinaria di conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa commerciale insolvente mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione dell'attività imprenditoriale, come recita testualmente l'articolo 1. Il decreto legislativo n. 270 ha previsto l'ammissione all'amministrazione straordinaria delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, in presenza di due requisiti:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;

b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, quanto dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Successivamente è intervenuto il decreto legge n. 347 del 2003 (c.d. Legge Marzano) che ha previsto misure volte a semplificare l'ammissione alla procedura concorsuale e a rafforzare i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa, per imprese con almeno 500 lavoratori subordinati e debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro.

In particolare, occorre ricordare che la disciplina di cui al decreto legge n. 347 prevede un diverso iter di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria rispetto a quello disciplinato dal decreto legislativo n. 270/ 1999.

Il decreto legislativo n.270 del 1999, infatti, prevede che la procedura prende avvio dall'accertamento da parte del Tribunale dello stato di insolvenza e della sussistenza delle condizioni occupazionali e debitorie previste dal decreto medesimo, e prosegue con la nomina del commissario giudiziale, al quale spetta tra l'altro il compito di redigere la relazione sulla sussistenza delle condizioni per il recupero dell'equilibrio economico dell'impresa che costituisce a sua volta la base sulla quale - acquisite le eventuali osservazioni dei creditori, dell'imprenditore insolvente e di ogni altro interessato e il parere del Ministero dello sviluppo economico - il Tribunale stesso decide  l'ammissione all'amministrazione controllata.

Il decreto legge n. 347 del 2003 (articolo 2), prevede invece che il Ministro dello sviluppo economico, valutata la sussistenza dello stato di insolvenza e dei requisiti  occupazionali e debitori indicati richiesti, possa procedere immediatamente, con proprio decreto, all'ammissione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario. L'autorità giudiziaria interviene solo dopo l'adozione del decreto ministeriale di apertura della procedura concorsuale, pronunciandosi sul ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale, presentato dall'impresa, ai sensi dell'art. 1 comma 1, contestualmente alla richiesta rivolta al Ministro. Più precisamente, l'art. 4 dispone che  entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di apertura della procedura, il Tribunale, sentito, ove necessario, il commissario straordinario, dichiari, se del caso, lo stato di insolvenza, con propria sentenza. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, restando in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

 

 

Il comma 1 novella l'articolo 1 del decreto legge n. 347/2003, al fine di estendere l’ambito di applicazione delle norme anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (ai sensi di quanto previsto alla lettera a), comma 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999).

Il testo previgente dell’articolo 1 del decreto-legge  n.347 del 2003 limitava l’applicazione delle procedure da esso introdotte unicamente al caso in cui le imprese intendessero avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria (ai sensi di quanto previsto alla lettera b), comma 2 dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 270 del 1999).

 

Il comma 2, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 1, modifica l'articolo 2, comma 1, dello decreto-legge n.347 del 2003, relativo alle procedure per l'ammissione immediata all’amministrazione straordinaria.

L’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.347 del 2003 prevede che l’impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro dello sviluppo economico, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la economica sede principale, l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, per avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali.

 

Il comma 3 integra il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge n. 347 del 2003, prevedendo che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell’incarico, anche in deroga alla vigente normativa in materia, possono essere disposte con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico, secondo le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto, che può anche prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura.

 

L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n.347 del 2003 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, valutata la presenza dei requisiti richiesti, dispone l'ammissione immediata dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del commissario straordinario. In base alla nuova disciplina,

L'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 del 1999 dispone che entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro competente nomini con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi (comma 1). Il successivo comma 1-bis si occupa delle incompatibilità: non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma. Il comma 2 limita la nomina di tre commissari ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura; il comma 3 prevede che il decreto di nomina sia comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94 (riguardante la possibilità di affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi relativi al procedimento, mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico); infine,  il comma 4 dispone la cessazione delle le funzioni del commissario giudiziale a seguito della nomina del commissario straordinario, salvo quanto previsto dall'articolo 34 (relativo ai giudizi in corso, nei quali è parte il commissario giudiziale).

 

I commi 4 e 5 novellano il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di estendere l’applicazione della disciplina da esso prevista (riferita ad entrambe le ipotesi di ristrutturazione finanziaria ovvero cessione dei complessi aziendali, in coerenza con quanto previsto al comma 1 del provvedimento) anche alle imprese del gruppo, intese anche come imprese che intrattengono rapporti contrattuali in via sostanzialmente esclusiva con l’impresa interessata dalla procedura, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell’attività.

 

Il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003 consente al giudice delegato[1] di autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, prima dell'autorizzazione del programma (deve intendersi anche del programma di cessione di complessi aziendali), quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla sua consistenza patrimoniale.

 

I commi 6, 7 e 8 recano modifiche di carattere formale della rubrica e del testo dell’articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n.347 del 2003, al fine di assicurare coerenza con quanto previsto al comma 1 (che, come detto, estende l’ambito di applicazione delle norme anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendale).

Il comma 9 modifica il comma 4-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di prevedere che il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario (entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione)

 

L’articolo 4 del decreto-legge n.347 del 2003 disciplina la procedura relativa all’accertamento dello stato di insolvenza e alla presentazione da parte del commissario straordinario del proprio programma di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali. Si prevede che il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i conseguenti provvedimenti. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla procedura, cessano gli effetti del decreto ministeriale (fatti salvi, in ogni caso, gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura). Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro dello sviluppo economico il proprio programma, considerando specificamente la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro dello sviluppo economico, per non più di ulteriori novanta giorni. Qualora il Ministro non autorizzi o non sia possibile adottare il programma di ristrutturazione o il programma di cessione dei complessi aziendali, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi.

 

 

Il comma 6-bisesclude l’applicabilità del comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n.347 del 2003 alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata (v.oltre).

 

Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto-legge n.347 del 2003 prevede che il Commissario straordinario presenti al Ministro dello sviluppo economico, entro 180 giorni dal decreto di nomina, il proprio programma (di ristrutturazione o di cessione dei complessi aziendali), considerando specificamente, anche ai fini del concordato, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche che abbiano investito in obbligazioni emesse o garantite dall’impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza.

 

Il comma 10 aggiunge quattro commi dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto legge n. 347 del 2003.

 

Il comma 4-quaterdispone, in deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (sull'alienazione dei beni delle imprese insolventi), e per le solo operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009, che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese del gruppo, il commissario straordinario possa individuare l'acquirente a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell’intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall’Italia. Il prezzo di cessione non deve essere inferiore a quello di mercato, risultante dalla perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all’ottavo dell’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267.

 

L'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 prevede che l'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità delle previsioni del programma autorizzato, venga effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), disponendo che la vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni venga effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità e che il valore dei beni venga preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.

L'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267 riguarda la vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco: il quarto comma esclude la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento, salva diversa convenzione; in base al quinto comma,  il  curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile[2]; il sesto comma si occupa della cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, prevedendo che anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, essa ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente. Secondo il settimo comma i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, mentre l'ottavo comma autorizza il curatore a procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile. Sono comunque fatte salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

 

Il comma 4-quinquies, sempre con riguardo a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dispone che le operazioni di concentrazione contemplate nel programma debitamente autorizzato, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legge n. 347 del 2003[3], rispondono a preminenti interessi generali e non sono soggette all'autorizzazione di cui all’articolo legge 10 ottobre 1990, n. 287 (fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge), ma, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, devono essere notificate preventivamente dalle parti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure  idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori. L'Autorità può tuttavia, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’operazione, prescrivere modificazioni ed integrazioni alle suddette misure e definire il termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.

 

La legge 10 ottobre 1990, n. 287, reca la disciplina per la tutela della concorrenza e del mercato ed istitutiva dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si applica alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese che non ricadono nell'ambito di applicazione degli articoli 65 e/o 66 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, degli articoli 85 e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE), dei regolamenti della CEE o di atti comunitari con efficacia normativa equiparata (c.d. concentrazioni comunitarie)[4].L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, qualora ritenga che una fattispecie al suo esame non rientri nell'ambito di applicazione della legge nazionale, ne informa la Commissione delle Comunità europee, cui trasmette tutte le informazioni in suo possesso. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale.

 

Per quanto concerne le intese restrittive della concorrenza, l'articolo 2 della legge n.287 del 1990 le definisce come gli  accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Sono vietate, e quindi nulle ad ogni effetto, le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali; impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico; ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

L'articolo 3 reprime l'abuso di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, vietando a tal fine: l'imposizione diretta o indiretta di  prezzi di acquisto, di vendita o di altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; l'impedimento o la limitazione della produzione, degli sbocchi o degli accessi al mercato, dello sviluppo tecnico o del progresso tecnologico, a danno dei consumatori; l'applicazione nei rapporti commerciali con altri contraenti di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; la subordinazione della conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi[5].

Per quanto concerne le operazioni di concentrazione, l’articolo 5stabilisce che l'operazione di concentrazione si realizza:

a) quando due o più imprese procedono a fusione;

b) quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese;

c) quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune.

La disposizione precisa, poi, che l'assunzione del controllo di un'impresa non si verifica nel caso in cui una banca o un istituto finanziario acquisti, all'atto della costituzione di un'impresa o dell'aumento del suo capitale, partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul mercato, a condizione che durante il periodo di possesso di dette partecipazioni, comunque non superiore a ventiquattro mesi, non eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse.

Gli articoli 6 e 16 prevedono che le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5 devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a cinquecento miliardi di lire, ovvero qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a cinquanta miliardi di lire.

L'Autorità valuta se le operazioni di concentrazione comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione. Se l'Autorità ritiene che un'operazione di concentrazione sia suscettibile di essere vietata, avvia un’istruttoria entro trenta giorni. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'inizio dell'istruttoria l’Autorità deve dare comunicazione alle imprese interessate ed al Ministro dello sviluppo economico delle proprie conclusioni nel merito. In particolare, quando accerti che l'operazione comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze (articolo 6, comma 2).

Ai sensi degli articoli 18 e 19, se l'operazione di concentrazione è già stata realizzata l’Autorità può prescrivere le misure necessarie a ripristinare condizioni di concorrenza effettiva, eliminando gli effetti distorsivi. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione vietate o non ottemperino alle misure prescritte, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva, l'Autorità può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente.

 

Il comma 4-sexiesprevede che le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria conservano, per sei mesi dalla data di ammissione alle procedure, le eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l’esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura concorsuale e, in caso di cessione di aziende e rami di aziende, sono trasferiti all’acquirente le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli.

Il comma 4-septies prevede che per l'attuazione delle procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può inoltre disporre la ulteriore proroga, entro un termine massimo di dodici mesi.

 

Il comma 4-ter  dell'articolo 4 del decreto legge n. 347 (non modificato dal provvedimento in esame) prevede che nel caso di mancato completamento del programma entro il termine assegnato, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, possa disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi.

 

Il comma 11 modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge n. 347 del 2003, al fine di prevedere che l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico su richiesta del commissario straordinario, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ad effettuare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell’impresa, possa essere finalizzata, oltre che alla ristrutturazione dell’impresa o del gruppo, come già previsto, anche alla salvaguardia del valore economico e produttivo, totale o parziale, dell’impresa o del gruppo.

 

Il comma 12 autorizza l'effettuazione delle medesime operazioni (di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell’impresa) anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, per motivi di urgenza, ferma restando la devoluzionealla cognizione del tribunale che ha dichiarato lo stato diinsolvenza, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999, degli atti del commissario straordinario.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999, il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.

 

 

 


 

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Esame da parte della Commissione europea delle misure riguardanti Alitalia

Decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134

Il 1° settembre 2008 il governo italiano ha notificato alla Commissione europea il decreto-legge n. 134/2008 recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.

La Commissione europea procederà ad un esame delle misure notificate ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 88 (ex articolo 93) del Trattato (CE) riguardante la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (cfr. infra). Entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della notifica completa,[6] la Commissione potrà decidere che la misura notificata è compatibile con il mercato comune (c.d. decisione di non sollevare obiezioni) o, in caso contrario, avviare un procedimento di indagine formale al fine di valutare il carattere di aiuto della misura.

 

Secondo fonti informali, il 2 ottobre - a seguito di contatti con rappresentanti del Governo italiano in merito all’analisi preliminare del D.L. 134/2008 e dell’invito a manifestare interesse pubblicato dal Commissario straordinario di Alitalia il 22 settembre 2008 - la Commissione avrebbe espresso, in una lettera inviata alla autorità italiane, alcune prime indicazioni in merito ai parametri cui essa intenderebbe attenersi nella fase di valutazione del piano industriale relativo alla vendita di Alitalia, non appena esso sarà comunicato alla Commissione.

In particolare, la Commissione avrebbe preannunciato l’intenzione di procedere a verificare innanzitutto:

§      l’assenza di possibili aiuti di Stato alla società acquirente degli assets di Alitalia (in particolare, la Compagnia aerea italiana -  CAI);

§      l’assenza di una continuità aziendale tra Alitalia e la nuova società acquirente, allo specifico fine di verificare se quest’ultima dovrà essere ritenuta responsabile della eventuale  restituzione di precedenti aiuti di Stato che fossero dichiarati illegali - con particolare riferimento al prestito-ponte di 300 milioni di euro, disposto dal D.L. n. 80 del 2008 (su cui vd. infra).

In particolare, con riguardo al primo aspetto, secondo la Commissione per escludere un nuovo aiuto di Stato la vendita degli assets di Alitalia dovrebbe essere operata:

-       a prezzo e condizioni di mercato (migliore offerta);

-       con procedura aperta, trasparente e non discriminatoria;

-       priva di condizioni di natura pubblicistica (ad es. obbligo di mantenere: livelli occupazionali, determinate condizioni di lavoro, un certo livello di attività o investimenti specifici).

Secondo la Commissione l’eventuale vendita ad un prezzo inferiore a quello di mercato, oltre a concretare un nuovo aiuto di Stato, potrebbe essere indizio della volontà di aggirare un obbligo di restituzione di aiuti ricevuti in precedenza da Alitalia (ad es. il prestito-ponte).

 

Con riguardo al secondo aspetto, ad avviso della Commissione per escludere una continuità tra la vecchia Alitalia e la nuova società sarebbe necessario esaminare l’eventuale presenza di elementi concordanti, tra i quali:

§      l’oggetto del trasferimento (attivi e passivi, mantenimento forza lavoro, gruppi di assets).;

§      il prezzo di vendita, che dovrebbe essere effettivamente di mercato;

§      l’identità degli azionisti o dei proprietari;

§      il momento in cui ha luogo il trasferimento (rispetto all’apertura di una procedura di indagine);

§      la logica economica dell’operazione.

Allo stato attuale delle proprie conoscenze del piano industriale su Alitalia, la Commissione avrebbe preso atto dell’intenzione italiana di vendere rami d’azienda (bundled assets) attraverso un cambio di proprietà. In relazione alla natura incondizionata della vendita, la Commissione avrebbe espresso la raccomandazione che non siano imposti vincoli quali la ripresa dei lavoratori (attraverso una individuazione precedente alla vendita o la necessità di mantenere una continuità “a medio termine” dell’impresa);

 

La Commissione avrebbe poi ribadito l’esigenza deI rispetto delle disposizioni comunitarie relative al funzionamento del mercato unico dell’aviazione, ritenendo necessario, in particolare:

§      che la nuova società sia titolare di una licenza di vettore aereo, attestante la conformità delle operazioni con le esigenze in materia di sicurezza;

§      che sia assicurato il trasferimento degli slots di Alitalia in conformità con le disposizioni del regolamento 793/2004, che consente varie opzioni (in base a tali disposizioni gli slots non potrebbero essere venduti, ma solo trasferiti tra società madre e filiali, ovvero nel quadro dell’acquisizione degli asset della società aerea alla quale sono direttamente collegati).

Infine, la Commissione avrebbe rammentato l’esigenza, ove necessario (ad esempio, in caso di fusione con AirOne), di valutare della conformità dell’operazione con le norme comunitarie in materia di concorrenza.

 

Indagine formale della Commissione sul prestito ad Alitalia

L’11 giugno 2008 la Commissione europea ha notificato all’Italia la decisione di avviare un procedimento di indagine formale, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato CE, in merito al prestito di 300 milioni di euro concesso ad Alitalia con il D.L. n. 80 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2008.

La decisione di apertura di un procedimento di indagine formale è stata assunta dalla Commissione in base al regolamento del Consiglio n. 659 del 1999 (cfr. infra),dopo un esame preliminare del prestito di cui al D.L. n. 80 del 2008, avviato dalla Commissione il 23 aprile 2008.

Nel corso dell’esame preliminare, come ricordato nel testo pubblicato, la Commissione ha chiesto al Governo italiano, con lettera del 24 aprile 2008, chiarimenti in merito alla natura e alle modalità di detto prestito, che sono stati forniti dal Governo con lettera del 30 maggio 2008. Tenuto conto delle argomentazioni del Governo italiano e delle ulteriori disposizioni relative al prestito di cui al D.L. n. 93 del 2008 (poi confluite nel testo del D.L. n. 80 in corso di conversione), la Commissione ha deciso di avviare un’indagine formale ritenendo in questa fase che il prestito ponte costituisca un aiuto di Stato e nutrendo dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato comune.

La Commissione ha invitato il Governo italiano a presentare le proprie osservazioni e qualunque informazione utile per valutare il prestito entro un mese dalla data di ricezione della decisione stessa. Il Governo italiano ha trasmesso le proprie osservazioni il 14 luglio 2008.

Il testo della decisione della Commissione è stato reso disponibile con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 22 luglio, unitamente ad un invito ai soggetti interessati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione.

L’intervallo di tempo tra la notifica e la pubblicazione discende dalla procedura prevista per la tutela del segreto d’ufficio nell’esame degli aiuti di Stato[7] in base alla quale prima di pubblicare le decisioni in materia la Commissione deve dare allo Stato interessato la possibilità di indicare, generalmente entro 15 giorni lavorativi, quali informazioni considera coperte dal segreto d'ufficio. Questo termine può essere prorogato con un accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Decorso tale termine senza che lo Stato membro interessato abbia indicato quali informazioni considera coperte dal segreto d'ufficio, la decisione è generalmente pubblicata nella versione integrale.

Il procedimento di indagine dovrà concludersi, ai sensi del regolamento n. 659 del 1999, entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

In esito al procedimento la Commissione potrà decidere che:

§      il prestito ponte non costituisce aiuto di Stato o, pur qualificabile come aiuto, è compatibile con il mercato comune (c.d. decisione positiva);

§      l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune (c.d. decisione negativa), nel qual caso all'aiuto in questione non potrà essere data esecuzione e, in linea di principio, le somme erogate dovranno essere recuperate.

In esito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Commissione di avviare la procedura di indagine formalein merito al prestito di 300 milioni di euro concesso ad Alitalia,alcune parti interessate (tra cui le compagnie aeree British Airways e Ryanair) avrebbero presentato osservazioni in merito alle quali  la Commissione ha invitato l’Italia a presentare chiarimenti.

Rilievi della Commissione sulla natura del prestito

Nella decisione con cui viene notificato all’Italia l’avvio di un procedimento di indagine formale, la Commissione, basandosi sulle informazioni a propria disposizione, effettua una valutazione preliminare della natura del prestito concesso dal governo italiano ad Alitalia, alla luce delle tre condizioni cumulative di cui all’articolo 87, paragrafo 1[8], del Trattato CE, in base alle quali una misura nazionale può configurare un aiuto di Stato:

§      se la misura in questione conferisce un vantaggio mediante risorse statali;

§      se il vantaggio è selettivo;

§      se la misura in questione falsa o rischia di falsare la concorrenza ed è suscettibile di incidere sugli scambi tra Stati membri.

Nei paragrafi seguenti sono riportate le specifiche considerazioni sul prestito concesso ad Alitalia, effettuate dalla Commissione ai sensi del citato articolo 87, paragrafo 1, del TCE.

Qualificazione della misura in oggetto come aiuto di Stato

La Commissione constata che il prestito concesso dal governo italiano ad Alitalia ha comportato un trasferimento di risorse statali. Concedendo ad Alitalia il suddetto aiuto lo Stato italiano, secondo la Commissione, non si sarebbe comportato come un azionista avveduto che persegue una politica strutturale, globale o settoriale, guidato da prospettive di redditività dei capitali investiti a più lungo termine rispetto a quelle di un investitore comune. L’intervento dello Stato italiano non è stato quello di un investitore privato che opera in una economia di mercato in quanto, data la grave situazione finanziaria di Alitalia, nessun investitore privato avrebbe accettato di concederle un prestito, tanto più un prestito in conto capitale che, in caso di liquidazione della compagnia, verrebbe rimborsato dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori. A sostegno della propria tesi la Commissione adduce il fatto che la decisione del governo italiano di concedere il prestito ad Alitalia è stata adottata il 22 aprile 2008, il giorno stesso del ritiro di un’offerta di acquisto di Alitalia e che l’adozione dei decreti-legge che si sono succeduti a favore della compagnia è stata motivata dall’aggravamento della situazione finanziaria della stessa.

Vantaggio economico selettivo

Al fine di valutare la natura dell’aiuto, la Commissione si è basata sulla situazione della compagnia aerea al momento della concessione del prestito e sulle circostanze della sua concessione, conformemente alla giurisprudenza costante secondo cui l’esistenza e la consistenza di un aiuto devono essere valutate tenendo conto della situazione al momento della sua concessione.

A tale proposito la Commissione ritiene che, qualunque sia l’uso dei fondi concessi, l’aiuto conferisca ad Alitalia un vantaggio economico di cui non avrebbe beneficiato in condizioni normali di mercato; la misura, inoltre,presenta un carattere selettivo, considerato che Alitalia ne è l’unica beneficiaria.

Alterazione della concorrenza

Secondo la Commissione la misura incide sugli scambi tra gli Stati membri considerato che riguarda un’impresa la cui attività di trasporto per sua natura influisce direttamente sugli scambi e riguarda numerosi Stati membri. Tale misura, inoltre, falsa o rischia di falsare la concorrenza all’interno del mercato interno in quanto riguarda una sola impresa che si trova in situazione di concorrenza con le altre compagnie aeree comunitarie nella sua rete europea.

Qualifica della misura come aiuto illegittimo

La Commissione ricorda che, in conformità dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione i progetti volti a modificare o a istituire aiuti. Se la Commissione ritiene che il progetto in questione non sia compatibile con il mercato comune in base a quanto disposto in tal senso dall’articolo 87 del TCE, essa invita lo Stato interessato a farle pervenire le proprie osservazioni e, qualora constati che la misura in questione configura un aiuto di Stato, obbliga lo Stato interessato a sopprimerlo o a modificarlo entro un determinato termine. Lo Stato membro non può dare esecuzione alle misure in questione prima che la suddetta procedura sia stata conclusa.

La Commissione ritiene che il prestito ad Alitalia sia illegittimo in quanto è stato concesso dal governo italiano in violazione delle disposizioni dell’articolo 88 sopra richiamate. Infatti, come precisa la Commissione, il governo italiano non ha notificato alla Commissione la misura in questione né in occasione dell’adozione del decreto-legge 22 aprile 2008, n. 80, con cui è stato concesso il prestito, né al momento dell’adozione del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, con cui è stata prevista la facoltà di imputare l’importo del prestito in conto capitale della compagnia.

Incompatibilità della misura con il mercato comune

La Commissione ritiene che l’aiuto in questione non possa essere considerato compatibile con il mercato comune in applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per la ristrutturazione ed il salvataggio delle imprese in difficoltà[9], che stabiliscono il principio dell’aiuto una tantum considerato che Alitalia ha già beneficiato di aiuti per la ristrutturazione ed il salvataggio (vedi infra l’apposito paragrafo). A tale riguardo la Commissione precisa che nella fattispecie non ritiene applicabili le eccezioni alla regola dell’aiuto una tantum collegate in particolare all’esistenza di circostanze eccezionali. Aggiunge altresì che nel caso di Alitalia, sebbene questa possa essere qualificata come impresa in difficoltà ai sensi dei suddetti orientamenti, non possono essere considerate soddisfatte le condizioni cumulative che consentono di considerare il prestito in oggetto come un aiuto al salvataggio. Il Governo italiano, infatti, non si è impegnato a fornire entro il termine di sei mesi a decorrere dall’attuazione della misura un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova del rimborso integrale del suddetto prestito.

Secondo la Commissione, inoltre, la misura non è riconducibile ad una delle fattispecie rientranti nelle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafi 2 e 3, del Trattato CE quali, tra l’altro, la configurazione della misura come importante progetto di comune interesse europeo, come una misura volta a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia italiana o destinata ad agevolare lo sviluppo di determinate attività a condizione di non alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

La Commissione ritiene, altresì, che al prestito concesso dal Governo italiano ad Alitalia non possano essere applicate nemmeno le deroghe previste dagli orientamenti della Commissione relativi all’applicazione degli articoli 87 e 88 (ex articoli 92 e 93) del Trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione, completati dagli orientamenti comunitari riguardanti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali.

La Commissione precisa, inoltre, che in questa fattispecie non possono essere autorizzati, come fatto in via eccezionale dalla stessa in altri casi, gli aiuti al funzionamento del trasporto aereo in conformità degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale del 1998, modificati nel 2000, per collegamenti aerei operati a partire dal territorio di regioni ultraperiferiche e per compensare i sovraccosti derivanti dagli svantaggi permanenti di tali regioni.

Infine, la Commissione ritiene di non poter considerare compatibile con il mercato comune il prestito a favore di Alitalia sulla base dell’argomentazione fornita dalle autorità italiane in merito alla necessità di garantire il servizio pubblico assicurato dalla compagnia per ragioni di ordine pubblico e di continuità territoriale.

La procedura di esame degli aiuti di Stato

L’art. 88, paragrafo 3, impone agli Stati membri, qualora intendano concedere un nuovo aiuto oppure modificarne uno già esistente, due obblighi specifici:

1) l’obbligo di notifica, che prescrive che gli Stati membri comunichino alla Commissione in tempo utile i progetti di aiuto;

2) l’obbligo disospensione”, che impone agli Stati membri interessati di astenersi dall’erogare l’aiuto fino a che la procedura di esame dell’aiuto stesso non sia stata oggetto di una decisione finale da parte della Commissione o siano scaduti i termini previsti a tal fine.

In base al regolamento del Consiglio n. 659 del 1999, recante le regole di procedura per l’applicazione dell’articolo 88 del Trattato CE, la Commissione procede all'esame dell’aiuto non appena esso le è notificato e, dopo un esame preliminare:

§      se constata che la misura notificata non costituisce aiuto, lo dichiara mediante una decisione;

§      se ritiene che sussistono dubbi in ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata, decide di avviare il procedimento d'indagine formale.

Tali decisioni devono essere adottate entro due mesi dalla notifica, decorsi i quali si ritiene che l'aiuto sia stato autorizzato dalla Commissione.

Gli aiuti concessi dagli Stati in mancanza della notifica e quindi dell’approvazione della Commissione europea sono automaticamente classificati come “illegali” e devono essere recuperati.

Qualora la Commissione avvii il procedimento di indagine formale la decisione deve esporre sinteticamente i punti di fatto e di diritto pertinenti, contenere una valutazione preliminare della Commissione relativa al carattere di aiuto della misura prevista ed esporre i dubbi attinenti alla sua compatibilità con il mercato comune. La decisione deve invitare inoltre lo Stato membro e tutti gli altri interessati a formulare le loro osservazioni entro un termine stabilito, di norma non superiore a un mese. In casi debitamente giustificati la Commissione può prorogare tale termine.

Anche il procedimento d'indagine formale si deve concludere con una decisione. La Commissione può decidere che la misura notificata non costituisce aiuto, ovvero che i dubbi relativi alla compatibilità della misura notificata con il mercato comune non sussistono più (c.d. decisione positiva), o che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato comune (c.d. decisione negativa), nel qual caso decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione. Per quanto possibile, la Commissione si adopera per adottare una decisione entro 18 mesi dall'avvio della procedura. Questo termine può essere prorogato di comune accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Per quanto riguarda il recupero degli aiuti l’articolo 14 prevede che nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (c.d. «decisione di recupero»). All'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione.

Nel caso in cui  lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee e qualora lo Stato membro interessato non si sia conformato alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, può procedere nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 228 del Trattato, chiedendo la condanna al pagamento di un’ammenda.

Si segnala che la mancata restituzione di un aiuto dichiarato in precedenza incompatibile rientra tra gli elementi che la Commissione valuta ai fini dell’autorizzazione di un nuovo regime di aiuti. In particolare, la Commissione – secondo una prassi avallata dalla Corte di giustizia (per tutte cfr. sentenza 15 maggio 1997, in C-355/95, c.d. “sentenza Deggendorf”) - è solita condizionare l’autorizzazione di nuovi aiuti all’impegno da parte dello Stato interessato a realizzare la restituzione di precedenti aiuti illegali. In caso contrario, la Commissione condiziona l’erogazione del nuovo aiuto alla restituzione di quello illegale, ritenendo che in simili circostanze sussista il grave rischio che il cumulo del nuovo e del precedente beneficio possa falsare la concorrenza in misura contraria all'interesse comunitario.

 

 

Aiuti concessi in precedenza ad Alitalia

Aiuti di Stato

Con decisione del 20 luglio 2004 la Commissione ha autorizzato, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato, laconcessionedi una garanzia di prestito pari a 400 milioni di euro da parte del governo italiano alla compagnia Alitalia, prevista dal D.L. n. 168 del 2004[10].

La decisione è stata adottata previa verifica della conformità delle misure recate dal decreto in oggetto agli orientamenti per gli aiuti destinati al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

In particolare, la Commissione ha accertato la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la erogazione, ai sensi dei suddetti orientamenti, di un aiuto al salvataggio, segnatamente con riferimento ai seguenti elementi:

§      il fatto che l’aiuto consista nella concessione di una garanzia per un prestito erogato a tassi di mercato e il cui rimborso deve avvenire non oltre i dodici mesi dall’ultimo versamento effettuato;

§      l’ammontare del prestito è limitato alla misura necessaria a mantenere la compagnia in attività;

§      l’impegno del Governo italiano a trasmettere alla Commissione, entro sei mesi dalla data di autorizzazione degli aiuti, un piano di liquidazione o un piano di ristrutturazione di Alitalia;

§      l’esistenza di gravi difficoltà sociali, in considerazione del fatto che il destino di 22.200 dipendenti di Alitalia, nonché di altri 8000 lavoratori è legato alle sorti della compagnia;

§      il già richiamato impegno del Governo italiano a non fornire nessun altro aiuto ad Alitalia in relazione ad un’eventuale futura ristrutturazione della stessa, in conformità con il principio dell’”aiuto unico”.

Tale principio, rafforzato dai nuovi orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà del 2004[11], intende impedire che si ricorra alla concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione per tenere artificialmente in vita le imprese. In particolare, gli orientamenti specificano che  la concessione di un aiuto per il salvataggio costituisce un'operazione a carattere straordinario, per cui gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi solo una volta. In base allo stesso principio, onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito alle imprese che sopravvivano solo grazie al sostegno ripetuto dello Stato, anche gli aiuti per la ristrutturazione possono essere concessi un'unica volta (cfr. più diffusamente il paragrafo Incompatibilità della misura con il mercato comune);

§      l’assenza di effetti di “spillover” negativo delle misure decise dal Governo italiano sugli altri Stati membri, in ragione delle condizioni rigorose definite dalla presente decisione.

La Commissione, inoltre, ha preso atto dell’impegno del Governo italiano a ridurre entro 12 mesi al massimo, la propria partecipazione al capitale di Alitalia dall’attuale 62% a meno del 50%, rilevando come tale impegno escluda la possibilità di una ricapitalizzazione della compagnia da parte dello Stato dopo la ristrutturazione della stessa.

 

Il 7 giugno 2005 la Commissione ha autorizzato il  piano di ristrutturazione di Alitalia[12] che figurava fra le condizioni poste dalla Commissione europea per autorizzare la concessione del citato prestito ad Alitalia da parte del Governo italiano. In particolare, la Commissione ha autorizzato la prospettata ricapitalizzazione di AZ Fly, e il previsto investimento di Fintecna in AZ Servizi, subordinandole ad alcune condizioni.

 

Si segnala, infine, che il 7 aprile 2004 la Commissione aveva autorizzato un accordo di cooperazione fra Air France e Alitalia dopo che le due compagnie avevano assunto alcuni impegni volti a salvaguardare la concorrenza fra la Francia e l'Italia. L'autorizzazione della Commissione era stata concessa per un periodo di sei anni a decorrere dal 12 novembre 2001, data di notifica dell’accordo.


Testo a fronte

D.L. 347/2003
(Testo vigente)

D.L. 347/2003
Testo modificato dal
D.L. 134/2008
(A.S. 999)

A.C. 1742

 

 

 

Art. 1
Requisiti per l'ammissione

Art. 1
Requisiti per l'ammissione

Art. 1
Requisiti per l'ammissione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria al decreto legislativo n. 270, ovvero del programma di cessione dei complessi aziendali, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

a) identica;

a) identica;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.

b) identica.

b) identica.

 

 

 

Art. 2
Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

Art. 2
Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

Art. 2
Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all’articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27.

1. Identico.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell’incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell’incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.

2-bis. Identico.

2-bis. Identico.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale.

3. Identico.

3. Identico

 

 

 

Art. 3
Funzioni del commissario straordinario

Art. 3
Funzioni del commissario straordinario

 

1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza (7).

1. Identico.

1. Identico.

1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.

1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.

1-bis. Identico.

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1 (10).

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1. Per “imprese del gruppo“ si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l’impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell’attività.

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1. Per “imprese del gruppo“ si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l’impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell’attività. Alle imprese del gruppo si applica la stessa disciplina prevista dal presente decreto per l'impresa soggetta alle procedure di cui al presente comma.

3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 (11).

3-bis. Identico.

3-bis. Identico.

 

 

 

 

 

 

Art. 4
Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione

Art. 4
Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario

Art. 4
Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario

1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili.

1. Identico.

1. Identico.

1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (13).

1-bis. Identico.

1-bis. Identico.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (14).

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54deldecreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a),  ovvero lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 deldecreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

2. Salvo che per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa di cui al comma 4-quater del presente articolo, e con esclusivo riferimento ai beni, rami e complessi aziendali oggetto della stessa, entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54deldecreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 deldecreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270 (15).

2-bis. Identico.

2-bis. Identico.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

3. Identico.

3. Identico.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del programma di ristrutturazione e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270 (16).

4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a), né quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell’articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

 

4-bis. Il programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione (17).

4-bis. Il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione.

 

4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi (18).

4-ter. Identico.

 

 

4-quater. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l’acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell’intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall’Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all’ottavo dell’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell’articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo e alle imprese del gruppo il commissario straordinario individua l’acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell’intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall’Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all’ottavo dell’articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell’autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all’Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell’operazione. L’Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.

4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell’articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell’autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell’operazione. L’Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19 della citata legge n.287 del 1990. Il presente comma si applica alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009.

 

4-sexies. L’ammissione delle società di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l’esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all’acquirente.

4-sexies. L’ammissione delle imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di ammissione alle procedure previste dal presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l’esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all’acquirente.

 

4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un’ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi.

4. Identico.

 

 

 

 

 

 

Art. 5
Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

Art. 5
Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

Art. 5
Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

1. Il Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

1. Il Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale dell'impresa o del gruppo. Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999.

1. Identico.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario richiede al Ministero delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo (38).

2. Identico.

2. Identico.

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro (39).

2-bis. Identico.

2-bis. Identico.

 

2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e successive modificazioni, i termini di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.218, e di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.428, sono ridotti della metà. Nell’ambito delle consultazioni di cui all’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d’azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e successive modificazioni, i termini di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.223, di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n.218, e di cui all’articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.428, sono ridotti della metà. Nell’ambito delle consultazioni di cui all’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d’azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

 

2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all’articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

 

 

 

Art. 7-bis.
Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare

 

 

Le dichiarazioni dello stato di insolvenza a norma dell'art. 4, comma primo, e dell'art. 3, comma terzo, del presente decreto e dell'art. 3 e dell'art. 82 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono equiparate alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni) solo nell'ipotesi in cui intervenga una conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, in corso o al termine della procedura, ovvero nell'ipotesi di accertata falsità dei documenti posti a base dell'ammissione alla procedura

 


 

Articolo 1, comma 13

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 1

Articolo 1

        13. All'articolo 5 del decreto-legge n. 347, dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

        13. Identico:

        «2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

        «2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

        2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.».

2-quater. Identico».

 

 

Il comma 13 dell’articolo 1, aggiungendo i commi 2-ter e 2-quaterall’articolo 5 del D.L. 347/2003[13], reca disposizioni inerenti all'integrazione salariale straordinaria e alla mobilità per i dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

 

In particolare, il comma 2-ter, primo periodo - che riguarda solo le società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali - riduce della metà i termini previsti dalle norme generali vigenti per:

§      le procedure di esame congiunto (con le rappresentanze sindacali aziendali e le rispettive associazioni di categoria, nonché con gli uffici ministeriali e regionali competenti) successivo alla comunicazione aziendale che prospetti la richiesta di integrazione salariale straordinaria o la sussistenza di eccedenze di personale;

§      l'obbligo di comunicazione preventiva (da parte del cedente e del cessionario) alle rappresentanze ed associazioni sindacali interessate dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di ramo d’azienda[14].

 

L'intervento di integrazione salariale straordinaria è riservato in via generale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. 223/1991[15], alle imprese industriali (nonché anche edili, imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di pulizia) che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la domanda, nonché alle imprese commerciali di spedizione e trasporto e agenzie di viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti (esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione e lavoro) e le imprese di vigilanza; le imprese artigiane, ai fini dell'applicazione dell'istituto in esame, sono equiparate a quelle industriali nel caso in cui un'altra impresa, che eserciti un "influsso gestionale prevalente" (determinato secondo i termini posti dall'articolo 12 della L. 223/1991) si avvalga a sua volta dell'intervento di integrazione straordinaria; anche per le imprese artigiane valgono i requisiti dimensionali stabiliti per le imprese industriali.

Le fattispecie nelle quali è possibile il ricorso alla CIGS sono le seguenti:

-        ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (per un periodo massimo pari, in linea ordinaria, a 24 mesi);

-        crisi aziendale (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 12 mesi);

-        casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata (per un periodo massimo, pari, in linea ordinaria, a 18 mesi).

 

L'importo del trattamento è eguale all’80% della retribuzione che sarebbe spettata, fino ad un limite massimo pari, nel 2008, a 858,58 euro mensili, ovvero a 1.031,93 nel caso in cui la retribuzione di riferimento sia superiore a 1.857,48 euro mensili (per la determinazione di quest’ultimo importo l’ammontare della retribuzione annua viene diviso per 12 mensilità)[16]. Sull'importo si applica l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori apprendisti (attualmente pari a 5,84 punti percentuali, interamente relativi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS).

In linea di massima, ai sensi dell’articolo 1 della L. 223/1991[17], i limiti di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria sono pari a 2 anni (se concessa per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale) o a 1 anno (se riconosciuta per crisi aziendale; in questo caso, un nuovo intervento, per la medesima causale, non può essere disposto prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione). Inoltre i trattamenti relativi alla medesima unità produttiva non possono avere una durata superiore a 36 mesi nell’arco di un quinquennio (il quale decorre dal mese iniziale del primo dei trattamenti in considerazione); nel computo sono inclusi anche i periodi di integrazione salariale ordinaria relativa a situazioni temporanee di mercato[18].

Il finanziamento degli interventi straordinari è ripartito tra:

-        contributi a carico delle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto e a carico dei relativi lavoratori. Tali contributi, previsti dall'articolo 9 della L. 407/1990[19], sono pari rispettivamente allo 0,6% e allo 0,3% della retribuzione;

-        contributi addizionali a carico delle imprese quando si avvalgano dell'intervento straordinario, pari al 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotti al 3% per le imprese fino a 50 dipendenti[20]; il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della L. 223/1991, è dovuto in misura doppia a partire dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla data di decorrenza del trattamento;

-        contributi a carico dello Stato.

 

La L. 223/1991, inolte, prevede una apposita procedura ai fini della collocazione in mobilità dei lavoratori. Si ricorda, al riguardo, che hanno diritto all’indennità di mobilità i lavoratori (con eccezione dei dirigenti) con rapporto a tempo indeterminato licenziati da imprese in CIGS che non siano in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi, ovvero licenziati da imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS qualora ricorrano i presupposti del licenziamento collettivo (cfr. infra).

Più in dettaglio, ai sensi dell’articolo 4 della citata L. 223/1991, le aziende in CIGS che nel corso o al termine del programma non possano garantire il reimpiego di tutti i lavoratori precedentemente sospesi, prima di effettuare il licenziamento anche di un solo dipendente devono seguire una particolare procedura di riduzione del personale, che si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori licenziati.

Analoga procedura deve essere seguita, come accennato, qualora si verifichi la fattispecie del licenziamento collettivo, cioè, ai sensi dell’articolo 24 della L. 223/1991, nel caso in cui le imprese che occupano più di 15 dipendenti[21], in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendono effettuare nell’arco temporale di 120 giorni almeno 5 licenziamenti in stabilimenti produttivi dislocati nella stessa provincia. Qualora sia assente il requisito quantitativo o quello temporale, si applica invece la disciplina sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

In entrambi i casi sopra indicati (riduzione di personale da parte di aziende in CIGS o licenziamento collettivo), ai sensi dell’articolo 4 della L. 223/1991, la procedura di riduzione del personale, preventiva rispetto al licenziamento e alla messa in mobilità, consta di una fase sindacale e di una fase amministrativa, nel corso delle quali il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali tentano prima tra loro ed eventualmente presso la Direzione provinciale del lavoro di trovare sbocchi alternativi al licenziamento. Se le parti non dovessero raggiungere alcun accordo, allora la procedura si conclude con la messa in mobilità dei lavoratori.

Più in dettaglio, in primo luogo, è previsto che il datore di lavoro deve versare un contributo d’ingresso[22] e deve comunicare alle RSA la propria intenzione di effettuare una riduzione di personale e di collocare i lavoratori in esubero in mobilità. Dopo aver ricevuto al comunicazione le RSA, entro 7 giorni, possono chiedere un esame congiunto della situazione di esubero con il datore di lavoro, al fine di giungere a soluzioni alternative. Dopo tale fase, il datore di lavoro comunica alla DPL competente l’esito del confronto con i sindacati e i motivi dell’eventuale mancato accordo. La DPL può tentare una mediazione ma, se anche in tale sede non si giunga ad una soluzione condivisa, il datore di lavoro può procedere al licenziamento dei lavoratori in esubero, che usufruiscono del trattamento di mobilità.

Se non vengono osservati tutti i passaggi procedurali sinteticamente descritti, può derivarne l’inefficacia dei licenziamenti, per cui i lavoratori avrebbero diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, da far valere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento, con qualsiasi atto scritto anche stragiudiziale.

 

Per quanto riguarda il trattamento di mobilità, l’articolo 7 della richiamata L. 223/1991, al comma 1, prevede che i lavoratori collocati in mobilità, in possesso di determinati requisiti, anche di anzianità aziendale[23], hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni.

L'indennità spetta nella seguente misura percentuale del trattamento di CIGS che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

-        per i primi dodici mesi: 100 per cento;

-        dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: 80 per cento.

Il comma 2 del medesimo articolo 7 dispone che nelle aree del Mezzogiorno, l’indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

-        per i primi dodici mesi: 100 per cento;

-        dal tredicesimo al quarantottesimo mese: 80 per cento.

 

Il trasferimento d’azienda, di cui all’articolo 2112 c.c., consiste nel trasferimento di un'entità economica, vista come un insieme organizzato di mezzi per lo svolgimento di una determinata attività, che mantiene la sua identità, sia pubblica sia privata, indipendentemente dal fatto che venga perseguito o meno un fine di lucro.

Il trasferimento può anche riguardare un ramo d’azienda, a condizione che l’attività ceduta sia idonea ad essere collocata utilmente sul mercato, costituendo un’entità economica suscettibile di essere oggetto di un'attività autonoma di impresa da parte dell’acquirente.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro, l’articolo 2112 c.c. stabilisce che il rapporto di lavoro continua con il cessionario e pertanto il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dall'anzianità di servizio raggiunta prima del trasferimento, nonché quelli previsti nel contratto individuale, con particolare riferimento ai diritti relativi all’inquadramento di categoria e retributivo. Le condizioni di lavoro determinate nel contratto collettivo collettivo sono mantenute fino alla data della sua scadenza o dell’entrata in vigore di un nuovo accordo.

Il soggetto cedente è obbligato in solido con il cessionario per tutti i crediti che il dipendente vantava al momento del trasferimento; tuttavia il lavoratore può liberare il cedente da tali obbligazioni.

Infine il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, ferma restando la facoltà del datore di lavoro di recedere dal rapporto secondo quanto previsto dalla disciplina sul licenziamento.

La normativa vigente prevede anche obblighi di informazione e di consultazione in caso di trasferimento d’azienda (o ramo d’azienda) in cui siano occupati più di 15 dipendenti.

In particolare, l’articolo 47 della L. 428 del 1990, in attuazione dell’articolo 7 della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, nel caso l’azienda occupi almeno 15 dipendenti, dispone che il cedente e il cessionario sono tenuti ad informare in tempo utile i rappresentanti dei lavoratori sulla data fissata o proposta per il trasferimento, sui motivi del trasferimento, sulle conseguenze giuridiche, economiche o sociali, nonché sulle misure previste nei confronti dei lavoratori medesimi.

 

Il secondo periodo del comma 2-terprevede che, nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento di azienda o di parte di essa di cui all’articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270[24], ovvero dopo lo svolgimento infruttuoso delle stesse, il commissario straordinario dell'impresa in amministrazione straordinaria e il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o di attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d’azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passino alle dipendenze del cessionario.

Si ricorda che il menzionato articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 270/1999 dispone che il commissario straordinario, il cessionario e i rappresentanti dei lavoratori possano convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze del cessionario e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro nel rispetto della normativa vigente in materia.

 

Si osserva pertanto che la disposizione in esame, a differenza del menzionato articolo 63, comma 4, del D.Lgs. 270/1999, sembra ammettere il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze del cessionario anche se non concordata con i rappresentanti dei lavoratori.

 

Il terzo periodo del comma 2-ter consente che i passaggi (anche solo parziali) di lavoratori alle dipendenze del cessionario siano effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o previa cessazione del rapporto di lavoro in essere e successiva assunzione da parte del cessionario.

Si osserva che andrebbe chiarito se il secondo e il terzo periodo del comma 2-ter riguardino anche le imprese (in amministrazione straordinaria) non operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. La ratio della norma comunque farebbe ritenere che l’intenzione del provvedimento sia quella di recare, con il comma 2-ter, una disciplina unitaria relativa solamente alle società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali.

 

Il comma 2-quater, relativo alle sole società in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, prevede che, con riferimento ai lavoratori, destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, dipendenti dalle società suddette, per agevolarne la ricollocazione, sono concessi, al datore di lavoro che li assuma, i benefici previsti dalla disciplina generale per i soggetti in mobilità.

 

Tutti i lavoratori collocati in mobilità, anche se non in possesso dei requisiti che danno diritto all’indennità di mobilità (cfr. supra), sono iscritti nelle liste di mobilità regionali, in modo da agevolarne la ricollocazione lavorativa.

Si ricorda, al riguardo, che gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, previsti dalla L. 223/1991, sono i seguenti:

a)     ai sensi dell’articolo 8, comma 4, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, è attribuito al datore un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore, contributo erogato per un numero di mesi non superiore a 12 ovvero a 24 o 36 mesi (questi ultimi due limiti si riferiscono ai soggetti di età superiore a 50 anni; in particolare, quello più elevato concerne i lavoratori che, oltre a possedere tale requisito anagrafico, risiedano nelle aree del Mezzogiorno o in quelle in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro sia superiore alla media nazionale);

b)    ai sensi dell’articolo 25, comma 9, in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato[25], è concesso al datore di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane;

c)     ai sensi dell’articolo 8, comma 2, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto, per l’intero periodo, il medesimo beneficio di cui alla precedente lett. a). Il beneficio è concesso per ulteriori 12 mesi qualora, nel corso del suo svolgimento, tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato[26].

 

La norma di cui al comma in esame, quindi, estende gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, previsti dalla L. 223/1991, anche con riferimento ai lavoratori in oggetto destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e conferma che i medesimi benefici si applicano anche in caso di eventuale mobilità conseguente al meccanismo di trasferimento dei lavoratori al cessionario di cui al terzo periodo del precedente comma 2-ter.

 


 

Articolo 1, comma 13-bis

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 1

 

        13-bis. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge n. 347, è inserito il seguente:

        «Art. 7-bis. - (Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare). - 1. Le dichiarazioni dello stato di insolvenza a norma dell'articolo 4, comma 1, e dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 3 e dell'articolo 82 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono equiparate alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, solo nell'ipotesi in cui intervenga una conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, in corso o al termine della procedura, ovvero nell'ipotesi di accertata falsità dei documenti posti a base dell'ammissione alla procedura».

 

 

Il comma 13-bis introduce, nel decreto legge 347 del 2004, un nuovo articolo 7-bis relativo all’ applicazione di alcune disposizioni penali contenute nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ( c.d. legge fallimentare).

Le disposizioni penali richiamate sono quelle di cui al Capo I (Reati commessi dal fallito), al Capo II (Reati commessi da persone diverse dal fallito) e al Capo IV (Disposizioni di procedura) del titolo VI della citata legge fallimentare.

 

I reati di cui al Capo I del regio decreto 16 marzo 1942 n. 26 sono i seguenti:

Bancarotta fraudolenta (art. 216); Bancarotta semplice (art. 217); Ricorso abusivo al credito (art. 218); Circostanze aggravanti e circostanza attenuante (art. 219); Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito (art. 220);  Fallimento con procedimento sommario (art. 221); Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 222).

I reati di cui al Capo II sono:

Fatti di bancarotta fraudolenta (art. 223); Fatti di bancarotta semplice (art. 224); Ricorso abusivo al credito (art. 225); Denuncia di crediti inesistenti (art. 226); Reati dell'institore (art. 227); Interesse privato del curatore negli atti del fallimento (art. 228); Accettazione di retribuzione non dovuta (art. 229); Omessa consegna o deposito di cose del fallimento (art. 230); Coadiutori del curatore (art. 231); Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito (art. 232); Mercato di voto (art. 233); Esercizio abusivo di attività commerciale (art. 234); Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari (art. 235).

Il Capo IV reca alcune disposizioni riguardanti l’esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento, la costituzione di parte civile e la riabilitazione civile del fallito.

 

Il nuovo articolo 7-bis, limita l’applicazione delle citate norme penali esclusivamente:

§      ai casi di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento in corso o al termine della procedura;

§      ai casi di accertata falsità dei documenti posti alla base della procedura di amministrazione straordinaria.

A tal fine è infatti stabilito che solo nelle suddette ipotesi le dichiarazioni dello stato di insolvenza delle grandi imprese in crisi, ai sensi del citato decreto legge n. 347 del 2004, nonché ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999, sono equiparate alla dichiarazione di fallimento.


 

Articolo 1-bis

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

 

Articolo 1-bis

 

        1. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, va interpretata nel senso che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti di cui al medesimo articolo, che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'articolo 51, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270 del 1999.

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n.270 del 1999, relativi alla disciplina dei contratti in corso e ai diritti dell’altro contraente. La disposizione, in particolare, è volta a precisare che l’esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto, da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dei contratti riconosciuta al commissario medesimo, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti ad asso riconosciuti in caso di subentro del commissario.

 

L’articolo 50 del decreto legislativo n.270 del 1999 prevede il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria (comma 1). Fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata, il contratto continua ad avere esecuzione (comma 2). Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma, l'altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto (comma 3).

 

L’articolo 51 del decreto legislativo n.270 del 1999 prevede che i diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare (comma 1). Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74[27] della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio (comma 2).

 

 

 

 


 

Articolo 2

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 2

Articolo 2

      1. I trattamenti di cassa integrazioni guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.

      1. I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa.

        2. All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, la parola: «derivanti» è sostituita dalla seguente: «derivate».

        2. Identico.

        3. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

        3. Identico.

        «1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego.».

 

        4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto l'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al relativo onere si provvede:

        4. Identico.

            a) quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

            b) quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

        5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente è integrata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

        5. Identico.

 

        5-bis. All'articolo 6-quater, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «di un euro a passeggero» sono sostituite dalle seguenti: «di due euro a passeggero». Al comma 3 del medesimo articolo 6-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto».

 

        5-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché nelle ipotesi ed al personale di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291».

 

        5-quater. Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.

 

 

I commi da 1 a 3 dell'articolo 2 modificano la disciplina sui trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, mentre i commi 4 e 5 recano norme finanziarie inerenti al presente decreto-legge.

 

In particolare, il comma 1 estende i limiti massimi di durata dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale in oggetto, modificando al riguardo la disciplina prevista dall’articolo 1-bis del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito dalla L. 3 dicembre 2004, n. 291[28].

 

Si ricorda che l’art. 1-bis del D.L. 249/2004 ha introdotto misure volte a fronteggiare la crisi occupazionale nel settore del trasporto aereo, ed in particolare quella riguardante il personale Alitalia[29].

Pertanto il comma 1 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro possa concedere il trattamento di cassa integrazione straordinaria (CIGS) al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società che dovessero derivare da questi a seguito di processi di riorganizzazione o di trasformazione societaria. Il trattamento ha la durata di 24 mesi.

Presupposto di tale concessione sono la stipula di specifici accordi in sede di governativa in caso di crisi occupazionale, ristrutturazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività.

Con la medesima decorrenza (1° gennaio 2005) è esteso ai medesimi lavoratori il trattamento di mobilità.

In conseguenza delle misure adottate, i vettori aerei e le società da questi derivanti, devono corrispondere – sempre a decorrere dal 1° gennaio 2005 - i contributi previsti per i trattamenti CIGS e di mobilità (CIGS: 0,90%; mobilità: 0,30%; addizionale CIGS: 4,50%; contributo d’ingresso alla mobilità: pari di norma a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore).

Il comma 2 estende ai datori di lavoro che assumono i lavoratori del settore del trasporto aereo, interessati dalle misure di cassa integrazione e di mobilità sopra descritte, entro il limite di 10 milioni di euro, i benefici previsti:

  dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/91, che riconosce al datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, un contributo mensile pari al 50 per cento  dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore; il contributo viene erogato per un numero di mesi non superiore a 12 ovvero a 24 ed a 36 mesi, rispettivamente per i lavoratori di età superiore a 50 anni e per quelli appartenenti alle aree suddette del Mezzogiorno o in quelle in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale;

  l’art. 25, comma 9, della legge n. 223/91, che, in caso di assunzione a tempo indeterminato, riduce la contribuzione a carico dei datori di lavoro, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti.

Il comma 3 dell’art. 1-bis quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 e 2 della disposizione in esame in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. La ripartizione degli oneri per ciascuno degli anni del periodo considerato è determinata, ai sensi del successivo comma 4, in: 47 milioni di euro nell’anno 2005; 76 milioni di euro nell’anno 2006; 77 milioni di euro nell’anno 2007; 74 milioni di euro nell’anno 2008; 72 milioni di euro nell’anno 2009; 37 milioni di euro nell’anno 2010.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede:

     per complessivi 336 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per l’occupazione. In particolare, si prevede l’istituzione, nell’ambito di detto Fondo, di una apposita voce contabile relativa ai trattamenti di cassa integrazione di cui al comma 1 e ai benefici di cui al comma 2. A tale voce contabile sono destinati 40 milioni di euro nel 2005, 64 milioni nel 2006, 67 milioni nel 2007, 64 milioni nel 2008, 64 milioni nel 2009 e 37 milioni di euro nel 2010;

     per complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1 nel periodo considerato. In particolare, tali maggiori entrate vengono annualmente quantificate in 7 milioni di euro nel 2005, 12 milioni nel 2006, 10 milioni nel 2007, 10 milioni nel 2008 e di 8 milioni di euro nel 2009.

Il comma 4 dispone che l’INPS provveda al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione di cui al comma 1 e dei benefici di cui al comma 2 nel limite del complessivo onere di 383 milioni di euro nel periodo 2005-2010, annualmente pari a 47 milioni di euro nell’anno 2005; 76 milioni di euro nell’anno 2006; 77 milioni di euro nell’anno 2007; 74 milioni di euro nell’anno 2008; 72 milioni di euro nell’anno 2009; 37 milioni di euro nell’anno 2010.

Le risultanze del monitoraggio devono essere comunicate al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, ovvero delle misure correttive di cui all’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468/1978.

II comma 5 dettava una disciplina di carattere generale per i lavoratori delle imprese ammesse al trattamento CIGS, ai quali veniva preclusa la possibilità di accedere agli incentivi al posticipo del pensionamento (cd. bonus previdenziale) previsti dall’art. 1, commi 12-17, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (di modifica del sistema previdenziale), limitatamente al periodo di ammissione dell’impresa al trattamento CIGS. Venivano comunque fatte salve le domande presentate prima dell’ammissione al trattamento di CIGS.

 

 

Più in dettaglio, per quanto concerne invece i contributi dovuti dai datori di lavoro per i trattamenti CIGS e di mobilità, si ricorda che l’art. 12 della L. 164/1975 stabilisce che la Cassa integrazione guadagni sia alimentata da:

  un contributo a carico delle imprese industriali nella misura dello 0,90% della retribuzione;

  un contributo addizionale a carico delle imprese nella misura del 4,5% dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Il contributo è dovuto in misura doppia a partire dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo alla data di decorrenza del trattamento (art. 1, comma 4, L. 223/1991). La misura del contributo raddoppia nel caso in cui l’azienda non rispetti i criteri di rotazione stabiliti dal decreto ministeriale di concessione della CIGS; è previsto inoltre un ulteriore aumento del 150% del contributo qualora l’azienda protragga il trattamento olte i 24 mesi (art. 1, comma 8, L: 223/1991);

  un contributo a carico dello Stato.

L’art. 16, comma 2, della medesima L. 223/1991 precisa poi che le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS devono corrispondere alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l’INPS, di cui all’art. 37 della Legge n. 88 del 1989, ai fini dell’indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione del personale, un contributo pari allo 0,30% delle retribuzioni assoggettate al contributo per la disoccupazione volontaria, nonché al pagamento – in 30 rate mensili - di una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore  (cd. “contributo d’ingresso” o “tassa d’ingresso”); tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale abba formato oggetto di accordo sindacale (art. 5, comma 4, L. 223/1991).

Il contributo d’ingresso alla mobilità riveste carattere di generalità, e può venir meno solo alla presenza di apposite previsioni normative. In particolare sono espressamente previste due possibili fattispecie di esonero:

1)  esonero totale per gli organi delle procedure concorsuali che dichiarino l’eccedenza di personale (art. 3, comma 3, L. 223/1991);

2)  esonero parziale dal versamento delle rate residue per l’azienda che abbia procurato ai lavoratori che ha posto in mobilità offerte di lavoro a tempo indeterminato che abbiano specifiche caratteristiche (art. 5, comma 5, L. 223/1991).

 

In particolare il comma in esame prevede che, sempre sulla base di specifici accordi in sede governativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria possa essere concesso fino a 48 mesi e il trattamento di mobilità fino a 36 mesi. Tali limiti massimi sono ammessi indipendentemente dall'età anagrafica dei lavoratori e dall'area geografica di riferimento.

Invece, nella normativa previgente, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 249/2004, il limite di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria per il personale in oggetto era pari a 24 mesi. Riguardo all'indennità di mobilità, nella disciplina previgente, nulla disponendo al riguardo il menzionato D.L. 249/2004, trovavano applicazione i limiti di durata previsti in materia per la generalità dei lavoratori.

Questi ultimi limiti sono pari a 12 mesi, elevati a 24 e a 36 mesi per i lavoratori che abbiano compiuto, rispettivamente, i 40 e i 50 anni; tali limiti sono, tuttavia, aumentati, nel territorio del Mezzogiorno, rispettivamente a 24, 36 e 48 mesi (art. 7, commi 1 e 2, della L. 223/1991: cfr. amplius supra).

 

Al comma 1, laddove si prevede che il trattamento di mobilità può essere concesso per un periodo massimo di 36 mesi, sarebbe opportuno precisare che resta ferma la relativa disciplina generale qualora dalla stessa derivi, nel caso concreto, la possibilità di fruire di tale trattamento per un periodo più esteso.

 

Il comma 2 si limita a correggere un errore materiale nella formulazione del primo periodo del citato articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 249/2004.

Si osserva tuttavia che analoga correzione andrebbe prevista al terzo periodo della menzionata disposizione.

 

Il comma 3 provvede a novellare l’articolo 1-quinquies del D.L. 249/2004, recante una disciplina di carattere generale in tema di decadenza dai trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione[30].

 

Il comma 1, primo periodo, concerne la decadenza del lavoratore dal trattamento di integrazione salariale straordinaria concessi:

§         alle imprese nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e crisi aziendale (art. 1, legge n. 223/91)

§         alle imprese nei casi di procedure concorsuali (art. 1, legge n. 223/91);

§         ai vettori aerei ed alle società da essi derivanti (art. 1-bis, comma 1, primo periodo del decreto in esame)

La decadenza si verifica in caso di:

§         rifiuto ad essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione - da svolgersi in un luogo distante al massimo 50 km dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici) ovvero in caso di frequenza irregolare al corso;

§         mancata accettazione ad essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità, sempre nei limiti di distanza indicati dal punto precedente.

Il secondo periodo del comma 1 prevede invece la decadenza dei lavoratori dai:

§         trattamenti di mobilità;

§         trattamenti di disoccupazione speciale o da indennità o sussidi erogati a fronte dello stato disoccupazione o inoccupazione;

§         trattamenti di CIGS per crisi aziendale prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame (trattasi dei casi di proroga della CIGS concessa per crisi aziendale);

§         trattamenti comunque concessi o prorogati ai sensi di normative speciali, anche in deroga all’ordinamento vigente.

Tale decadenza, che concerne anche i lavoratori ammessi ai trattamenti di sostegno al reddito prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, si verifica in caso di:

§         rifiuto ad essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione, ovvero in caso di frequenza irregolare al corso;

§         mancata accettazione di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza;

§         mancata accettazione ad essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità.

Anche in tali casi l’attività lavorativa o di formazione o riqualificazione deve svolgersi in un luogo distante al massimo 50 km dalla residenza del lavoratore o comunque  raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici.

Il comma1-bis prevede un obbligo di comunicazione all’INPS, da parte dei responsabili dell’attività formativa, delle agenzie per il lavoro e dei datori di lavoro, dei nominativi dei lavoratori che, non avendo adempiuto all’obbligo di partecipare all’attività formativa o di accettare un lavoro proposto, possono ritenersi decaduti dai trattamenti previdenziali (CIGS, mobilità, disoccupazione). Per i lavoratori che beneficiano del trattamento di mobilità, la comunicazione va indirizzata anche al servizio per l’impiego territorialmente competente, ai fini della cancellazione dalle relative liste.

A seguito della comunicazione di cui sopra l’INPS dichiara la decadenza dei soggetti in questione dai medesimi trattamenti, dandone comunicazione agli stessi soggetti.

Ai sensi del comma 1-ter, i soggetti dichiarati decaduti possono presentare ricorso alla DPL (Direzione provinciale del lavoro) competente contro i provvedimenti emessi dall’INPS, entro quaranta giorni. La DPL decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è quindi comunicata all’INPS e, nel caso della mobilità, al servizio per l’impiego competente.

Si dispone inoltre espressamente (comma 1-quater) che la mancata comunicazione all’INPS (ed eventualmente al servizio per l’impiego) dei nominativi dei lavoratori che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali, assume rilevanza ai fini della valutazione dell’attività svolta dalle agenzie per il lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 5, del d. lgs. 276/2003[31]. Si consideri che tale valutazione, nel caso di riscontrate gravi irregolarità, può condurre anche alla revoca dell’autorizzazione.

 

Con la modifica in esame, aggiungendo il comma 1-quinquies al citato l’articolo 1-quinquies, in primo luogo si dispone espressamente che la disciplina in tema di decadenza dai trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione contenuta nei commi da 1 a 1-quater del medesimo articolo 1-quinquies si applica anche al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. Tale disciplina, come detto, individua le ipotesi di decadenza nel rifiuto o nell'irregolare frequenza di un corso di formazione o riqualificazione, nonché - per quanto riguarda il trattamento di mobilità - nel rifiuto di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro o di un'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza (cfr. supra).

 

Lo stesso comma 3, inoltre, specifica che i lavoratori in oggetto, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego o presso le agenzie incaricate del programma di reimpiego.

 

Il comma 4, con riferimento agli oneri derivanti sia dall'articolo 2 in esame sia dal comma 13 del precedente articolo 1, incrementa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2009, l'evidenza contabile del Fondo per l'occupazione relativa agli ammortizzatori sociali per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. Ai sensi del medesimo comma 4, l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale straordinaria, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione degli stessi trattamenti e benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile.

Si osserva che andrebbe valutato se il controllo del rispetto dei limiti delle risorse finanziarie debba essere connesso alla fase della concessione ministeriale dei trattamenti, oltre che a quella dell'erogazione da parte dell'INPS.

 

Ai fini della copertura finanziaria dell'incremento summenzionato (pari a 30 milioni di euro annui), lo stesso comma 4, per il 2009, riduce nella misura corrispondente il Fondo per l'occupazione (come rifinanziato dal D.L. 112/2008) e, a decorrere dal 2010, opera una "riduzione lineare" degli stanziamenti di parte corrente della Tabella C[32] della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007).

 

In sostanziale corrispondenza con quest'ultima riduzione, il successivo comma 5 incrementa di 30 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014, il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (fondo destinato all'eventuale integrazione delle autorizzazioni di spesa di natura corrente iscritte nella suddetta Tabella C). Alla copertura finanziaria di tale incremento si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. 282/2004[33].

Si ricorda che il comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 282/2004 ha disposto che il maggior gettito determinato, con riferimento al 2005, dalla proroga dei termini di versamento della seconda e terza rata dei pagamenti relativi agli illeciti edilizi (di cui al precedente comma 1 dello stesso articolo 10, e pari a 2.215,5 milioni di euro), andasse a costituire la dotazione di un apposito fondo di spesa, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e denominato “Fondo per interventi strutturali di politica economica”. Il Fondo è destinato a agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

 

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, novellando l’articolo 6-quater del D.L. n. 7 del 2005, aumenta da 2,5 a 3,5 euro l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili. Le relative entrate sono destinate al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.

Lo stesso comma prevede inoltre che l’Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC comunichi semestralmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, destinatario delle maggiori entrate derivanti dall’incremento dell’addizionale, il numero dei passeggeri registrati all’imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto.

 

L’addizionale comunale sui diritti d’imbarco di passeggeri sugli aeromobili è stata istituita, dapprima in via transitoria[34], dall’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). L’addizionale è attualmente pari a 2,50 euro per ogni passeggero imbarcato.

I provvedimenti che, in momenti successivi, hanno variato la misura dell’addizionale hanno anche disposto in merito alla destinazione delle relative entrate.

In particolare l’articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003, che ha istituito l’addizionale nella misura di un euro, prevede la seguente assegnazione delle relative entrate:

§       quanto a 30 milioni di euro: versamento in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di compensare l’ENAV dei costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa;

§       per la parte eccedente 30 milioni di euro: versamento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno, che viene ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale:

-        per il 40 per cento a favore di comuni nel cui territorio ricade il sedime aeroportuale, ovvero il cui territorio confina con esso, in base a determinati criteri;

-        per l’60 per cento per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie.

 

Il successivo articolo 6-quater del D.L. n. 7del 2005[35], novellato dall’articolo in esame, che ha aumentato di un euro l’addizionale, destina le relative risorse Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del D.L. n. 249 del 2004[36], avente la finalità di favorire il mutamento o il rinnovamento delle professionalità ovvero di realizzare politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione dei lavoratori del menzionato settore.

 

Infine l’articolo 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ha incrementato l’addizionale di cinquanta centesimi di euro al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.

 

Il comma 5-ter, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca modifiche all’articolo 3-bis del D.L. 108/2002[37], recante una norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine.

Si consideri che il richiamato articolo 3-bis dispone che l’articolo 3, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 368/2001, deve essere inteso nel senso che il divieto ivi stabilito di effettuare assunzioni con contratti a tempo determinato presso unità produttive che abbiano in atto trattamenti di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, non trova applicazione nell'ipotesi di stipulazione di contratti di solidarietà da parte di imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS (articolo 5, comma 5, del D.L. 148/1993) e nell’ipotesi di concessione “in deroga” degli ammortizzatori sociali (articolo 2, comma 521, della L. 244/2007 - legge finanziaria per il 2008), limitatamente alle società di gestione aeroportuale e alle società da queste derivate.

Si ricorda che, per le imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS, l’articolo 5, comma 5, del citato D.L. 148/1993 ha previsto in via transitoria uno specifico beneficio, nel caso in cui esse avessero stipulato - entro il termine del 31 dicembre 1995 - contratti di solidarietà, che evitino o riducano le eccedenze di personale[38], nel corso della procedura di mobilità di cui all'articolo 24 della L. 223/1991. In tal caso, viene riconosciuto, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari al 50% del monte retributivo non erogato a seguito della riduzione di orario; tale misura, erogata in rate trimestrali, viene ripartita in parti uguali tra l'impresa e lavoratori interessati. Per questi ultimi, il contributo non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge; tuttavia, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, si tiene conto dell'intera retribuzione di riferimento.

L’applicazione della norma in questione è stata successivamente prorogata, volta per volta, nel corso degli anni, e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008, con l’articolo 2, comma 531, della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Si ricorda altresì che il comma 521 della legge finanziaria 2008 ha previsto, anche per l’anno 2008, la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti.

 

Con la modifica disposta dal comma 5-ter si dispone che il menzionato divieto di effettuare assunzioni a termine non si applica anche nell’ipotesi di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 249/2004, relativa alla concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria (e di mobilità) al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi (cfr. supra).

Si osserva che, per maggiore chiarezza della formulazione, sarebbe opportuno sopprimere le parole: “ed al personale”.

 

Infine il comma 5-quater, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, riconosce, nell’ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) concessa ai sensi del menzionato articolo 1-bis del D.L. 249/2004, ai lavoratori - che usufruiscono di tale trattamento - dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi assunti a tempo indeterminato e licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di mobilità (di cui agli articoli 4 e 24 della L. 223/1991: cfr. la scheda relativa all’articolo 1), il diritto a rientrare nel programma di CIGS e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.

 


 

Articolo 3

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 3

Articolo 3

        1. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di garantire la continuità aziendale di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., nonché di Alitalia Servizi S.p.A. e delle società da queste controllate, in considerazione del preminente interesse pubblico alla necessità di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, è posta a carico esclusivamente delle predette società. Negli stessi limiti è esclusa la responsabilità amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché di sindaco o di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari nelle società indicate nel primo periodo non può costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai soggetti interessati, il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento delle predette funzioni in altre società.

        1. Identico.

        2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove società, sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalità di attuazione del presente comma.

        2. Identico.

 

        2-bis. Per garantire la sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 sono inseriti i seguenti:

        «345-ter. Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

 

        345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari.

 

        345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

 

        345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione è ridotta della metà se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.

 

        345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza, che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

 

        345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e provvedono al relativo versamento anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1o gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater, nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies».

 

        2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

        «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».

 

        2-quater. Nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. I documenti giustificativi sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo precedente entro il termine indicato dal giudice delegato.

        3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2008, n. 111, è abrogato.

        3. Identico.

 

 

Il comma 1 introduce norme volte a escludere la responsabilità degli amministratori di Alitalia per atti compiuti dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto legge (28 agosto 2008). In primo luogo, si prevede che le responsabilità di amministratori, componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili per gli atti posti in essere - nel periodo indicato - sono a carico delle società Alitalia Sp.A. e Alitalia Servizi S.p.A.  Tale esimente è limitata ad atti e comportamenti adottati per garantire la continuità aziendale, in considerazione del preminente interesse di assicurare il servizio pubblico di trasporto aereo.

 

Con riguardo alla data di decorrenza della disposizione, si ricorda che il 18 luglio 2007 il C.d.A. di Alitalia ha dichiarato chiusa la procedura competitiva, a trattativa diretta, avviata sulla base dell’atto di indirizzo approvato dal Governo per la riforma del settore del trasporto aereo e la privatizzazione di Alitalia (sul punto, si veda infra).

 

In secondo luogo il comma 1 esime dalla responsabilità amministrativo-contabile, negli stessi limiti, i soggetti sopra indicati, nonché i pubblici dipendenti e dei soggetti titolari di incarichi pubblici.

Infine, l’ultimo periodo del comma 1 esclude che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo delle società in questione, possa costituire motivo per ritenere insussistente il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento di tali funzioni in altre società.

 

Con riferimento all’esclusione di responsabilità di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 3, si segnala che nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è emersa la questione della natura di tale responsabilità, anche in relazione al rispetto dei principi di cui all’articolo 27 della Costituzione. La norma non specifica infatti di quale tipo di responsabilità si tratti e in particolare se si faccia riferimento esclusivamente alla responsabilità civile o anche a quella penale.

Al riguardo si ricorda che la Commissione Giustizia nel corso dell’esame al Senato, nella seduta del 1 ottobre 2008, ha espresso parere favorevole sul provvedimento “a condizione che l'esimente dalla responsabilità prevista per gli  amministratori del gruppo Alitalia dal comma 1 dell'articolo 3 si intenda riferita unicamente alla responsabilità degli amministratori come definita dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile, e non si estenda alla responsabilità penale”.

 

 

Il comma 2 introduce una tutela per azionisti e obbligazionisti di Alitalia che non abbiano esercitato opzione per la conversione dei titoli in azioni di nuove società. A tal fine, si prevede l’applicazione dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 343, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

 

Si ricorda che tale norma ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia un fondo per l’indennizzo dei risparmiatori che siano rimaste vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto.

 

Per le modalità di attuazione della norma si fa rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio.

 

L’Assemblea del Senato ha aggiunto all’articolo 3 i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

Il comma 2-bis adotta una serie di misure per garantire una sollecita operatività del fondo di cui al citato comma 343 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Nel dettaglio, vengono introdotte dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1, una serie di disposizioni al fine di incrementare la provvista del fondo mediante l’individuazione di ulteriori apporti di risorse finanziarie.

Il nuovo comma 345-ter stabilisce innanzitutto che gli importi degli assegni circolari che non vengono riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto devono essere comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze. Successivamente, tali importi devono essere versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

 

Con riguardo al termine di prescrizione, l’articolo 86 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) stabilisce che, in quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla prescrizione.

L’articolo 94 del r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 (Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario) stabilisce che le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza. Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola «senza spese». Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui. L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

 

Il nuovo comma 345-quater stabilisce che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, sono devoluti al fondo di cui al comma 343, ove non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

 

Il richiamato articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private pone, nei rami vita, la seguente classificazione per ramo:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

 

Lo stesso comma 345-quater tiene comunque fermo quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari, secondo cui in caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13 dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, dello stesso d.lgs. n. 252 del 2005, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

 

Il nuovo comma 345-quinquies prevede che gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284, emessi dopo il 14 aprile 2001 debbano essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze, ove non siano reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto. Successivamente, devono essere versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Il richiamato articolo 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284 (Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) fa riferimento ai fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato.

 

Con riguardo al termine di prescrizione, l’articolo 8 del d.m. 19 dicembre 2000 (Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni) stabilisce che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta.

 

Il nuovo comma 345-sexies prevede l’applicazione, in caso di omessa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, nei termini prescritti, degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, della sanzione amministrativa nella misura prevista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento agli importi da versare al fondo.

 

Il richiamato articolo 1, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) prevede che nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila.

 

Lo stesso comma 345-sexies prevede la riduzione alla metà della sanzione se gli importi sono comunicati entro venti giorni dalla scadenza del termine.

Nei casi di falsa comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies, è disposta invece l’applicazione della sanzione amministrativa nella misura prevista dall’articolo 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento agli importi da versare al fondo.

 

Il richiamato articolo 1, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 prevede che se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito.

 

Per il caso di omesso versamento dei citati importi, si prevede infine l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del citato d.lgs. n. 471 del 1997, con riferimento ad ogni importo non versato.

 

Il richiamato articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 prevede che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Le sanzioni previste non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

 

Il nuovo comma 345-septies incarica il Ministero dell’economia e delle finanze di verificare il corretto adempimento degli obblighi legislativi e regolamentari previsti per le comunicazioni e i versamenti di cui ai sopra esaminati commi 345, 345-ter, 345-quater e 345-quinquies. Il Ministero può avvalersi anche della Guardia di finanza, che a tal fine opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.

 

Il nuovo comma 345-octies prevede che entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi della condizione di cui al primo periodo del comma 345-quater, le imprese di assicurazione devono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 345, gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e devono provvedere al relativo versamento.

Tali norme si applicano anche con riferimento agli importi per i quali gli eventi che determinano la prescrizione del diritto dei beneficiari si siano verificati dopo il 1º gennaio 2006 e di cui siano venute a conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Si precisa infine che, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e 345-quater nonché del relativo regolamento di attuazione, gli importi ivi indicati devono essere comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni previste ai sensi del comma 345-sexies".

 

Il nuovo comma 2-ter dell’articolo 3 in esame, come inserito dall’Assemblea del Senato, sostituisce il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile, secondo cui – dopo aver stabilito il primo comma che il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze – gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Il nuovo secondo comma, come sostituito, prevede invece ora che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

 

Il nuovo comma 2-quater dell’articolo 3 in esame, come inserito dall’Assemblea del Senato, stabilisce che nella procedura di amministrazione straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali.

Sui possessori dei titoli sopra richiamati incombe l’onere di presentare i documenti giustificativi entro il termine indicato dal giudice delegato.

 

Ai sensi dell’articolo 2417 del codice civile, il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le società fiduciarie. Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2399. Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società. Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

In particolare, ai sensi dell’articolo 2418, comma 2, del codice civile, il rappresentante comune, per la tutela degli interessi comuni, ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.

 

Il comma 3 reca l’abrogazione dell’articolo 1 bis, comma 4, del decreto legge n. 80 del 2008. Tale articolo 1 bis ha dettato una disciplina specifica per la cessione di Alitalia, prevedendo deroghe alla normativa vigente sulle partecipazioni azionarie possedute dallo Stato e sui relativi obblighi informativi. Il comma 4 - di cui si dispone l’abrogazione -  esenta le determinazioni relative alla cessione del controllo, alle operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento della operazione e alle indennità da rilasciarsi in relazione alla situazione della società, dall’osservanza dell’articolo 80, comma 7, della legge n. 289/2002. Tale norma prevede che il prezzo dei titoli nelle alienazioni delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato sia determinato con riferimento al valore di mercato nel momento dell’alienazione, tenendo conto dell’esigenza di incentivarne la domanda.

 

Si ricorda che il 29 dicembre 2006, sulla base dell’atto di indirizzo approvato dal Governo per la riforma del settore del trasporto aereo e la privatizzazione di Alitalia, che aveva indicato quale modalità di dismissione della quota azionaria la procedura competitiva a trattativa diretta, il Ministero del tesoro, azionista della compagnia di bandiera, mediante pubblico avviso, aveva sollecitato le manifestazioni di interesse, indicando i requisiti necessari per partecipare alla procedura. Cinque soggetti sono stati ammessi alla fase successiva e nel termine del 16 aprile sono pervenute tre offerte preliminari, contenenti, fra l'altro, una proposta di piano industriale ed un'offerta non vincolante. Le offerte provenivano da Ap Holding (Air One), dalla cordata UBM-TPG-MatlinPatterson e dalla cordata Aeroflot-Mediobanca. Nessuno dei proponenti, nel prescritto termine, ha presentato offerte. Preso atto dell’esito negativo della procedura, Il 18 luglio 2007 il C.d.A. di Alitalia ha chiuso l’operazione e dato avvio alla redazione di un nuovo piano industriale, le cui linee guida sono state poi approvate il 30 agosto 2007. Il piano veniva definito, nel comunicato diramato da Alitalia il 30 agosto 2007 “di sopravvivenza/transizione”, diretto a ridurre sensibilmente e rapidamente le perdite della società e l’erosione dei suoi mezzi, in attesa di decisioni definitive in ordine al futuro assetto proprietario ed industriale. A tal fine, esso conteneva scelte strategiche di forte discontinuità come ad esempio quella di sospendere i voli con risultati economici fortemente negativi e senza prospettive di recupero a breve termine.

In precedenza, il 31 luglio 2007, il Ministero dell'economia aveva sollecitato il nuovo vertice della società ad avviare un’ulteriore procedura competitiva,allo scopo di individuare tempestivamente soggetti - industriali e finanziari - in grado di promuovere il risanamento, lo sviluppo e il rilancio di Alitalia, disponibili ad acquisirne il controllo. Dei ventotto soggetti individuati, otto hanno espresso interesse e sei sono stati ammessi a proseguire le trattative. Il 6 dicembre 2007 sono pervenute ad Alitalia proposte non vincolanti di Air France-KLM e di Ap Holding. Il 21 dicembre 2007 il Consiglio di amministrazione di Alitalia ha comunicato di aver scelto all'unanimità Air France-KLM quale acquirente privilegiato, ritenendone la proposta particolarmente appropriata in vista della salvaguardia del complessivo patrimonio dell'azienda e del suo rapido e duraturo risanamento. Anche il Ministero dell’economia e delle finanze, il 28 dicembre 2007, si è espresso favorevolmente sulla trattativa in esclusiva con Air France-KLMe nella lettera del 23 gennaio 2008, indirizzata al presidente di Alitalia, ha rappresentato i profili di interesse generale che il Governo auspicava venissero considerati nell'ambito della trattativa, in quanto determinanti in vista della decisione definitiva. Il 14 marzo 2008 Air France-KLM ha presentato ad Alitalia un'offerta vincolante che il Consiglio di amministrazione ha accettato il 15 marzo 2008. Il 18 marzo, in una lettera inviata ad Alitalia, il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso l'impegno ad aderire per la totalità dei titoli detenuti alle previste offerte pubbliche di scambio e di acquisto. La lettera in questione ha soddisfatto la prima delle quattro condizioni cui Alitalia e Air France hanno subordinato l'efficacia del contratto stipulato il 15 marzo, insieme all’esplicito accordo con le organizzazioni sindacali, al superamento della causa intentata dalla SEA contro Alitalia, nonché alla concessione ad Alitalia, mediante decreto-legge, di una linea di credito per 300 milioni ed all’approvazione del nuovo Governo. Le trattative si sono interrotte il 2 aprile in seguito alla mancata adesione delle organizzazioni sindacali alle condizioni previste dal contratto stipulato il 15 marzo.

Il 21 aprile 2008 il gruppo Air France-KLM ha comunicato il ritiro della propria offerta del 14 marzo, non essendo state soddisfatte le condizioni preliminari cui era stata subordinata l’efficaciadel contratto con Alitalia S.p.a.

Con il decreto legge 23 aprile 2008, n. 80, Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo,il Governo ha disposto l’erogazione di un prestito a breve termine di 300 milioni di euro ad Alitalia, per consentire alla compagnia di far fronte ai propri pressanti fabbisogni di liquidità. Il 28 maggio il Consiglio di Amministrazione di Alitalia ha approvato il bilancio 2007, che ha fatto registrare – secondo notizie riportate dalla stampa – un passivo pari a 495 milioni di euro.

E’ entrata nel frattempo in vigore una norma – contenuta all’articolo 4 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie – con la quale si stabilisce che la somma di 300 milioni deve essere utilizzata da Alitalia per coprire le perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve inferiori al livello minimo legale. Tale norma, secondo la relazione del Governo, intende salvaguardare per un periodo di dodici mesi la continuità aziendale di Alitalia, assicurando le risorse necessarie al possibile risanamento, ed escludendo, in tale lasso temporale, il ricorso ad ipotesi di liquidazione. Essa risponde inoltre alla finalità di evitare che una riduzione delle riserve finanziarie della società al di sotto dei limiti legali possa compromettere l’esito delle procedure di dismissione e privatizzazione di Alitalia, che il Governo intende perseguire.

L’articolo 1 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97 "Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche' in materia fiscale e di proroga di termini", ha poi introdotto modifiche alla disciplina applicabile alla procedura di privatizzazione di Alitalia, prevedendo al comma 1 che, al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza, e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, (convertito dalla legge 30 luglio 1994, n. 474), il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati – advisor - che, anche nell'interesse di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.a., promuovano in esclusiva, per conto terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia entro il termine indicato nella stessa delibera.

Il comma 3 dello stesso articolo dispone che, nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Tali disposizioni sono state trasposte, con emendamento presentato dal Governo, nel testo del citato decreto legge n. 80/2008, convertito in legge dalla legge 23 giugno 2008, n. 111.

La Commissione europea ha intanto avviato – in data 11 giugno - una procedura volta ad accertare se il prestito del Governo italiano ad Alitalia costituisca aiuto di stato e se, in caso affermativo, sia compatibile con le regole comunitarie.

Sulla base delle norme contenute nel citato decreto legge n. 80, il C.d.A. di Alitalia ha quindi affidato all’istituto Intesa Sanpaolo il ruolo di advisor, al fine di individuare i soggetti interessati all’acquisizione e al rilancio della compagnia.

Il 26 agosto un gruppo di imprenditori e istituti bancari italiani ha costituito la Compagnia Aerea Italiana (CAI), con l’obiettivo di dare vita ad una nuova compagnia di bandiera, mediante acquisizione dei  principali asset – flotta, rotte, slot - di Alitalia. 

Il 29 agosto, a seguito della entrata in vigore del decreto legge n. 134/2008, il CdA di Alitalia ha chiesto l’ammissione alle procedure di amministrazione straordinaria ed ha presentato istanza al tribunale di Roma per la dichiarazione di insolvenza. Nella stessa giornata il Governo ha quindi nominato il professor Augusto Fantozzi commissario straordinario di Alitalia.


 

Articolo4

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

 

 

Articolo 4

 

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

L’articolo 4 dispone, come di consueto, in ordine all’entrata in vigore del decreto-legge.

 

 


Normativa nazionale

 


R.D. 16 marzo 1942, n. 267
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
(artt. 216-235, 238-241)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 aprile 1942, n. 81.

(2)  Vedi, anche, l'art. 39 del testo unico di cui al D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, l'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80 e il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

(3)  Il comma 2 dell'art. 147, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha disposto che tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti nel presente decreto siano soppressi.

 

TITOLO VI

Disposizioni penali.

Capo I

Reati commessi dal fallito

216. Bancarotta fraudolenta.

È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che:

1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti (376);

2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (377).

--------------------------------------------------

(376)  La Corte costituzionale, con ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 128 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

(377)  Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

--------------------------------------------------

217. Bancarotta semplice.

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:

1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;

4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;

5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

 

--------------------------------------------------

218. Ricorso abusivo al credito.

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni (378).

--------------------------------------------------

(378)  Articolo così sostituito dall'art. 32, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

 

--------------------------------------------------

219. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati (379);

2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

--------------------------------------------------

(379)  La Corte costituzionale, con ordinanza 27 marzo - 16 aprile 2003, n. 128 (Gazz. Uff. 23 aprile 2003, n. 16, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 216, primo comma, numero 1), e 219, secondo comma, numero 1), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

 

--------------------------------------------------

220. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.

È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.

Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

 

221. Fallimento con procedimento sommario.

Se al fallimento si applica il procedimento sommario le pene previste in questo capo sono ridotte fino al terzo.

 

--------------------------------------------------

222. Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

 

Capo II

Reati commessi da persone diverse dal fallito

223. Fatti di bancarotta fraudolenta.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se:

1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile (380);

2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società.

Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216 (381).

--------------------------------------------------

(380)  Numero così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

(381)  I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

--------------------------------------------------

224. Fatti di bancarotta semplice.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali:

1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

 

225. Ricorso abusivo al credito.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.

 

226. Denuncia di crediti inesistenti.

Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

 

--------------------------------------------------

227. Reati dell'institore.

All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.

 

--------------------------------------------------

228. Interesse privato del curatore negli atti del fallimento.

Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire 400.000 (382).

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici (383) (384).

--------------------------------------------------

(382)  La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(383)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-18 marzo 1999, n. 69 (Gazz. Uff. 24 marzo 1999, n. 12, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 228, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla stessa questione senza addurre nuovi o diversi profili, con ordinanza 13 aprile-3 maggio 2000, n. 129 (Gazz. Uff. 10 maggio 2000, n. 20, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 228.

(384)  Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

--------------------------------------------------

229. Accettazione di retribuzione non dovuta.

Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire 200.000 a 1.000.000 (385).

Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

--------------------------------------------------

(385)  La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

--------------------------------------------------

230. Omessa consegna o deposito di cose del fallimento.

Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 (386).

Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a lire 600.000 (387).

--------------------------------------------------

(386)  La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 cod. pen. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(387)  La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. Per effetto dell'art. 24 cod. pen. l'entità della sanzione non può essere inferiore a lire 10.000. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

--------------------------------------------------

231. Coadiutori del curatore.

Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento.

 

--------------------------------------------------

232. Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000 (388), chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.

Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.

La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

--------------------------------------------------

(388)  La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

--------------------------------------------------

233. Mercato di voto.

Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 (389).

La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.

--------------------------------------------------

(389)  La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

 

 

234. Esercizio abusivo di attività commerciale.

Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a lire 200.000 (390) (391).

--------------------------------------------------

(390)  La misura della multa è stata così elevata dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603,, nonché dall'art. 113, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689.

(391)  Il reato previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis, del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

--------------------------------------------------

235. Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.

Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000.

La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto (392).

--------------------------------------------------

(392)  Così sostituito dall'art. 48, L. 24 novembre 1981, n. 689. Successivamente, la sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita dalla sanzione amministrativa per effetto dell'art. 1, L. 28 dicembre 1993, n. 561. L'importo della sanzione è stato così fissato dall'art. 2 della legge sopracitata.

 

Capo IV

Disposizioni di procedura

238. Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento.

Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17.

È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

 

239. Mandato di cattura.

[Per i reati preveduti negli artt. 216, 222, 223, 227 e 236 in rapporto all'art. 216 primo e secondo comma, e nel caso di inosservanza dell'ordine di cui all'art. 16, n. 3, è obbligatoria la spedizione del mandato di cattura.

Negli altri casi il mandato di cattura è facoltativo] (396).

--------------------------------------------------

(396)  Articolo abrogato dall'articolo unico della L. 18 novembre 1964, n. 1217.

 

--------------------------------------------------

240. Costituzione di parte civile.

Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

 

241. Riabilitazione.

La riabilitazione civile del fallito estingue il reato di bancarotta semplice. Se vi è condanna, ne fa cessare l'esecuzione e gli effetti.

(omissis)


L. 5 agosto 1978, n. 468
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(art. 9-ter)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

 

9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente.

1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il «Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni», il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica (44).

--------------------------------------------------

(44)  Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 25 giugno 1999, n. 208.

 

(omissis)


L. 10 ottobre 1990, n. 287
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
(art. 19)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240.

 

 

19. Sanzioni amministrative pecuniarie per inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo di notifica.

1. Qualora le imprese realizzino un'operazione di concentrazione in violazione del divieto di cui all'articolo 18, comma 1, o non ottemperino alle prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, l'Autorità infligge sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato delle attività di impresa oggetto della concentrazione.

2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1 dell'articolo 16, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla data di notifica della sanzione di cui al presente comma.

 (omissis)


L. 29 dicembre 1990, n. 428
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)
(artt. 43 e 63)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1991, n. 10, S.O.

 

 

Capo VII

Lavoro

47. Trasferimenti di azienda.

1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni (20)prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi (21).

2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo (22).

3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (23).

4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto previsti dal presente articolo devono essere assolti anche nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia stata assunta da altra impresa controllante. La mancata trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti obblighi (24).

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675 , o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile (25).

--------------------------------------------------

(20) Per la riduzione del termine vedi il comma 2-ter dell'art. 5, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(21)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.

(22)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.

(23)  Il presente comma, che sostituiva i primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile, è stato così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.

(24)  Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18 (Gazz. Uff. 21 febbraio 2001, n. 43), a decorrere dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 3 dello stesso decreto.

(25)  Vedi, anche, l'art. 44, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

 

Capo X

Politica agricola

63. Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilità sui cereali.

1. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 13 giugno 1989, n. 242 e successive modificazioni e integrazioni, che omettono di acquisire in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità dovuto dal produttore, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, fermo restando l'obbligo di versare l'importo del prelievo non percepito e del pagamento dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento. Alla medesima sanzione soggiacciono i soggetti che omettono di adempiere all'obbligo di compilare i moduli previsti dal predetto decreto ministeriale (32).

2. I soggetti che non ottemperano nei termini e con le modalità prescritte all'obbligo di inviare agli organi di controllo provinciali la modulistica di cui agli articoli 2, comma 5, e 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1 e successive modificazioni e integrazioni, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 4 milioni e non superiore a lire 40 milioni (33) (34).

3. I soggetti che acquisiscono il prelievo di corresponsabilità ed omettono di versare l'intera somma dovuta o parte di essa nei termini e con le modalità prescritte dal decreto ministeriale di cui al comma 1 e successive modificazioni e integrazioni, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 10 milioni e non superiore a lire 200 milioni, fermo restando l'obbligo di effettuare il versamento di quanto dovuto ed il pagamento dell'interesse di mora di cui all'articolo 1, punto 5, del regolamento CEE n. 2712/89 della Commissione del 7 settembre 1989 (35).

4. Se il versamento di cui al comma 3 viene effettuato entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine prescritto, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di quattro volte.

5. I piccoli produttori, di cui all'articolo 12 del decreto ministeriale di cui al comma 1 e successive modificazioni e integrazioni, che omettono di pagare in tutto o in parte il prelievo di corresponsabilità per le quantità di cereale eccedenti il limite massimo di 25 tonnellate, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 2 milioni (36).

6. Per le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 .

7. Le sanzioni predette si applicano a decorrere dal 1° giugno 1991.

8. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalle disposizioni vigenti ove gli illeciti di cui al presente articolo costituiscano reato.

--------------------------------------------------

(32)  Comma così modificato dall'art. 59, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

(33)  Comma così modificato dall'art. 59, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

(34)  La Corte costituzionale, con ordinanza 7-11 giugno 1999, n. 236 (Gazz. Uff. 16 giugno 1999, n. 24, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(35)  Comma così modificato dall'art. 59, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

(36)  Comma così modificato dall'art. 59, L. 19 febbraio 1992, n. 142.

(omissis)


L. 23 luglio 1991, n. 223
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
(artt. 4, 8, 25)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O.

(2)  Vedi, anche, gli artt. 3-bis e 20-ter, D.L. 25 marzo 1997, n. 67, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Capo II

Norme in materia di mobilità

4. Procedura per la dichiarazione di mobilità.

1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300 , nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilità; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti (21) (22).

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti (23).

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni (24)dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni (25)dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla procedura di mobilità sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2 (26).

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure (27).

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36 (28).

--------------------------------------------------

(21)  Per l'interpretazione autentica del presente comma 3, vedi l'art. 8, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

(22)  Comma così modificato dell'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135).

(23)  Gli ultimi due periodi sono stati aggiunti dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135).

(24) Per la riduzione del termine vedi il comma 2-ter dell'art. 5, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(25) Per la riduzione del termine vedi il comma 2-ter dell'art. 5, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(26)  Vedi, anche, per i lavoratori occupati obbligatoriamente, l'art. 10, L. 12 marzo 1999, n. 68.

(27)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151 (Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135).

(28)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 26 novembre 1993, n. 478, il comma 4 dell'art. 22, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e il comma 18 dell'art. 1, L. 23 agosto 2004, n. 243.

 

--------------------------------------------------

8. Collocamento dei lavoratori in mobilità.

1. Per i lavoratori in mobilità, ai fini del collocamento, si applica il diritto di precedenza nell'assunzione di cui al sesto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal comma 4 (49).

3. Per i lavoratori in mobilità si osservano, in materia di limiti di età, ai fini degli avviamenti di cui all'art. 16, L. 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni dell'art. 2, L. 22 agosto 1985, n. 444. Ai fini dei predetti avviamenti le Commissioni regionali per l'impiego stabiliscono, tenendo conto anche del numero degli iscritti nelle liste di collocamento, la percentuale degli avviamenti da riservare ai lavoratori iscritti nella lista di mobilità.

4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'articolo 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti (50).

4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative (51) (52).

5. Nei confronti dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità trova applicazione quanto previsto dall'art. 27, L. 12 agosto 1977, n. 675 .

6. Il lavoratore in mobilità ha facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista.

7. Per le giornate di lavoro svolte ai sensi del comma 6, nonché per quelle dei periodi di prova di cui all'articolo 9, comma 7, i trattamenti e le indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16 sono sospesi. Tali giornate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata dei predetti trattamenti fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento.

8. I trattamenti e i benefici di cui al presente articolo rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88 (53).

--------------------------------------------------

(49)  Vedi l'art. 2, D.L. 14 giugno 1996, n. 318. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 68, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, l'art. 1-bis, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 2 dell'art. 13, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(50)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, l'art. 1-bis, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 2 dell'art. 13, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(51)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299.

(52)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-19 dicembre 2003, n. 367 (Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 51, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 1, e 8, comma 4-bis, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, e 38 della Costituzione.

(53)  Vedi, anche, l'art. 1, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come sostituito dall'art. 46, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

 

TITOLO II

Disposizioni varie in materia di mercato del lavoro

Capo I

Riforma delle procedure di avviamento

25. Riforma delle procedure di avviamento al lavoro.

1. [A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento (91) di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 , purché rapportate al tempo annuale di lavoro (92)] (93).

2. [Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale da destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrità e dell'affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale] (94).

3. [Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro può differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della Regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo] (95).

4. [Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento] (96).

5. [I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:

a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;

b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'articolo 6;

c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7] (97).

6. [Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento] (98).

7. [Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere assunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera] (99).

8. Le Commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilità e agli indici di disoccupazione nel territorio.

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni (100).

10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.

11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla Commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1.

12. [L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. È abrogata ogni disposizione contraria] (101) (102).

--------------------------------------------------

(91)  In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, reiterato, da ultimo con il D.L. 1° ottobre 1996, n. 511, non convertito in legge, sono stati emanati il D.M. 6 novembre 1995 (Gazz. Uff. 17 novembre 1995, n. 269) e il D.M. 16 maggio 1996 (Gazz. Uff. 31 maggio 1996, n. 126), rettificato con D.M. 2 agosto 1996 (Gazz. Uff. 17 agosto 1996, n. 192), i quali hanno determinato le circoscrizioni nelle quali la percentuale di riserva delle assunzioni, effettuate dai datori di lavoro, di cui al presente comma, è ridotta al sei per cento.

(92)  Vedi, anche, gli artt. 9-bis e 9-ter, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.

(93)  Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(94)  Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(95)  Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(96)  Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(97)  Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(98)  Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(99)  Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(100)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 14 febbraio 2003, n. 23, l'art. 1-bis, D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e il comma 2 dell'art. 13, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(101)  Comma abrogato dall'art. 8, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.

(102)  Per il regolamento di attuazione del presente art. 25, vedi il D.M. 21 dicembre 1992, n. 573.

 

(omissis)


D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662
(art.t. 1 e 13)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1998, n. 5, S.O.

(2)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 21 novembre 2000, n. 342 e il comma 114 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 

TITOLO I

Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

Capo I - Sanzioni in materia di imposte dirette

1. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette.

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa può essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte (4).

2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato (5).

3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

--------------------------------------------------

(4)  Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 14, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(5) Comma aggiunto dal comma 25 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

TITOLO II

Sanzioni in materia di riscossione

13. Ritardati od omessi versamenti diretti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (37). Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente (38).

--------------------------------------------------

(37)  Periodo aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(38)  Vedi, anche, l'art. 9-bis, L. 27 dicembre 2002, n. 289, aggiunto dall'art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

(omissis)


D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270
Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274
(artt. 3, 8, 13, 27, 38, 62, 63)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185.

(2)  Vedi, anche, il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

TITOLO II

Dichiarazione dello stato di insolvenza

Capo I

Procedimento

3.  Accertamento dello stato di insolvenza.

1. Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.

2. Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 («legge fallimentare»), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

 

8.  Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'industria, ovvero autonomamente, se l'indicazione non è pervenuta nel termine stabilito a norma dell'articolo 7, comma 3;

c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'articolo 5, comma 2;

d) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell'ammissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;

e) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all'esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;

f) stabilisce se la gestione dell'impresa, fino a quando non si provveda a norma dell'articolo 30, è lasciata all'imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale.

2. La nomina di tre commissari giudiziali è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. La sentenza è comunicata ed affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17, primo e secondo comma, della legge fallimentare, salvo quanto previsto dall'articolo 94 del presente decreto. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dell'industria.

 

Capo II

Organi

13.  Competenza del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza.

1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le norme ordinarie di competenza.

 

TITOLO III

Amministrazione straordinaria

Capo I

apertura della procedura

27.  Condizioni per l 'ammissione alla procedura.

1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali») (6);

b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni («programma di ristrutturazione») (7).

--------------------------------------------------

(6)  In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi gli artt. 4, comma 4-bis, e 4-bis, comma 11-bis, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunti dagli artt. 2 e 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

(7)  Vedi, anche, il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347.

 

38.  Nomina del commissario straordinario.

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.

1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma (8).

2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'articolo 94.

4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'articolo 34.

--------------------------------------------------

(8)  Comma aggiunto dall'art. 5, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

62.  Alienazione dei beni.

1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità delle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria.

2. La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità.

3. Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario (11).

--------------------------------------------------

(11) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 4-quater dell'art. 4, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunto dal comma 10 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

63.  Vendita di aziende in esercizio.

1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata a norma dell'articolo 62, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo.

2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.

3. La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.

4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia (12).

5. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento.

--------------------------------------------------

(12)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 14 febbraio 2003, n. 23.

 

(omissis)


D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284
Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(art. 2)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 1999, n. 192.

 

2.  Risorse.

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Cassa depositi e prestiti utilizza, oltre al proprio patrimonio:

a) i fondi provenienti dai depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e di altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato;

c) i fondi provenienti dalla assunzione di prestiti.

2. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, sono stabilite le caratteristiche e le altre condizioni dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 1, lettera b), nonché emanate le norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori.

3. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi; può inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera b).

 (omissis)


D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà, ai sensi dell'articolo 20 della L. 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91
(art. 2)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2000, n. 181.

 

 

2.  Esame congiunto della situazione aziendale.

1. L'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne dà tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente più rappresentative operanti nella provincia.

2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 è presentata, dall'imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.

3. La richiesta di esame congiunto è presentata:

a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall'intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola regione;

b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro, qualora l'intervento riguardi unità aziendali ubicate in più regioni. In tal caso, l'ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate (3).

4. Agli incontri per l'esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l'intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola provincia o in più province della medesima regione.

5. Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.

6. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti (4).

--------------------------------------------------

(3)  L'art. 2, comma 6, D.L. 3 maggio 2001, n. 158, ha disposto che il parere di cui al presente comma è rilasciato, fino alla modificazione delle relative disposizioni, dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto della situazione aziendale.

(4) Per la riduzione del termine di cui al presente comma vedi il comma 2-ter dell'art. 5, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

(omissis)


D.L. 23 dicembre 2003, n. 347
Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2003, n. 298.

(2) Provvedimento convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 18 febbraio 2004, n. 39 (Gazz. Uff. 20 febbraio 2004, n. 42), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

Emana il seguente decreto-legge:

 

1.  Requisiti per l'ammissione.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270», purché abbiano, singolarmente o, come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro (3).

--------------------------------------------------

(3)  Articolo prima modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39, poi sostituito dall'art. 1, D.L. 29 novembre 2004, n. 281 ed infine così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

2.  Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria.

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 270, ovvero tramite la cessione dei complessi aziendali di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo 27 (4).

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura (5).

2-bis. Il decreto di cui al comma 2 determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina altresì gli effetti di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 270 e agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario (6).

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato immediatamente al competente tribunale (7).

--------------------------------------------------

(4)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(5)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dal comma 3 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv.Min. 24 dicembre 2003.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 4-bis, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge diconversione.

(7)  Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39.

 

3.  Funzioni del commissario straordinario.

1. Il commissario straordinario, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza (8).

1-bis. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò sia necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività d'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa (9).

2. [Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni] (10).

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 270, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale che ha dichiarato l'insolvenza dell'impresa di cui all'articolo 2, comma 1. Per «imprese del gruppo» si intendono anche le imprese partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alle procedure previste dal presente decreto, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività (11).

3-bis. Le procedure relative alle imprese del gruppo di cui al comma 3 possono attuarsi unitariamente a quella relativa alla capogruppo, a norma dell'articolo 4, comma 2, ovvero in via autonoma, attraverso un programma di ristrutturazione o mediante un programma di cessione, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, commi 2 e 3 (12).

--------------------------------------------------

(8)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(9)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dal comma 4 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(10)  Comma abrogato dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(11)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39, poi dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come sostituito dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 5 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(12)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

4.  Accertamento dello stato di insolvenza e programma del commissario straordinario (13).

1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 3, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270. La sentenza determina, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili (14).

1-bis. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (15).

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), ovvero lettera b), del decreto medesimo, considerando specificamente, anche ai fini di cui all'articolo 4-bis, la posizione dei piccoli risparmiatori persone fisiche, che abbiano investito in obbligazioni, emesse o garantite dall'impresa in amministrazione straordinaria. Contestualmente, il commissario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 270, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (16).

2-bis. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato. Si applica, anche con riferimento alla relazione, la disposizione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 270 (17).

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro non autorizzi il programma di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), né quello di cui alla lettera b), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270 (18).

4-bis. Il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione. Se il programma di cessione è autorizzato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data dell'autorizzazione (19).

4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi (20).

4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (21).

4-quinquies. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, le operazioni di concentrazione connesse o contestuali o comunque previste nel programma debitamente autorizzato di cui al comma 2 del presente articolo, ovvero nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 5, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della stessa legge. Le parti sono, comunque, tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990 (22).

4-sexies. L'ammissione delle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, alla procedura di amministrazione di cui al presente decreto e lo stato economico e finanziario di tali società non comportano, per un periodo di sei mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alle procedure previste dal presente decreto. In caso di cessione di aziende e rami di aziende ai sensi del presente decreto, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente (23).

4-septies. Per le procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può disporre con le medesime modalità un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di 12 mesi (24).

--------------------------------------------------

(13) Rubrica così modificata dal comma 6 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(14)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(15)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi così modificato dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(16)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39, poi dall'art. 2 D.L. 3 maggio 2004, n. 119 ed infine dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(17)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(18)  Comma prima modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(19)  Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 e poi così modificato dal comma 9 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(20) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 8-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(21) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(22) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(23) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(24) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

4-bis. Concordato.

1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica ed interessi economici omogenei (25);

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, o giuridica, anche mediante accollo, fusione o altra operazione societaria; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi nonché a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito (26);

c-bis) l'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. Potranno costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato, potranno essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie, di cui all'articolo 6, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato (27).

1-bis. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di disporre la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi siano concrete possibilità di proporre il concordato (28).

2. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce (29).

3. [Ove siano previste diverse classi di creditori, la proposta di concordato è autorizzata dal Ministro delle attività produttive previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi] (30).

4. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato (31).

5. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi (32).

6. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi suddetti, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 7. I creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. I termini per proporre l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Non si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ma il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale sia stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate (33).

7. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 6, il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al comma 6. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto (34).

8. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato (35).

9. Se la maggioranza di cui al comma 8 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al comma 8, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili (36).

10. La sentenza che approva o respinge il concordato è pubblicata, oltre che a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore, provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza ed il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro delle attività produttive. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione avanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità sopra indicate. L'impugnazione della sentenza non ne può sospendere l'efficacia esecutiva (37) (38) (39).

11. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato (40).

11-bis. Ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270. Se il programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere, in deroga a quanto previsto dalla medesima lettera a), del decreto legislativo n. 270, una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del programma di cessione. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (41).

--------------------------------------------------

(25)  Lettera così sostituita dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

(26)  Lettera così modificata dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 come modificato dalla relativa legge di conversione.

(27)  Lettera aggiunta dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 come modificato dalla relativa legge di conversione.

(28)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

(29)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

(30)  Comma soppresso dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

(31)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

(32)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

(33)  Comma prima sostituito dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dall'art. 3, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22.

(34)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(35)  Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(36)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(37)  Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(38) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 456 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come modificato dal decreto-legge n. 119 del 2004, convertito nella legge n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

(39) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 118 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e aggiunto dall'art. 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

(40)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39.

(41)  Comma aggiunto dall'art. 3, D.L. 3 maggio 2004, n. 119.

 

4-ter. Accertamento del passivo.

1. L'accertamento del passivo, improntato a criteri di massima celerità e speditezza, è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 270.

2. Nel caso in cui sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato, si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis, anche in caso di mancata approvazione del concordato (42).

--------------------------------------------------

(42)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi così sostituito dall'art. 4, D.L. 3 maggio 2004, n. 119 come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

5.  Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo.

1. Il Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione o alla salvaguardia del valore economico e produttivo totale o parziale dell'impresa o del gruppo. Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza. Gli atti del Commissario straordinario restano devoluti alla cognizione del giudice di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (43).

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario richiede al Ministero delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo (44).

2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore individuale sia inferiore a 250.000 euro (45).

2-ter. Nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono ridotti della metà. Nell'ambito delle consultazioni di cui all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il Commissario e il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in Cassa integrazioni guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario (46).

2-quater. Nel caso di assunzione o trasferimento di lavoratori dipendenti di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, destinatari di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, al fine di agevolarne il reimpiego, sono garantiti i benefici di cui all'articolo 8, commi 2 e 4, e di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (47).

--------------------------------------------------

(43)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39, poi dall'art. 4-ter, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dai commi 11 e 12 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(44)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dall'art. 4-ter, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(45)  Comma aggiunto dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39.

(46) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(47) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 1, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

6.  Azioni revocatorie.

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dagli articoli 49 e 91 del decreto legislativo n. 270 anche nel caso di autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori (48) (49) (50).

1-bis. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga attraverso un concordato, si applica l'articolo 4-bis, comma 1, lettera c-bis) (51).

1-ter. I termini stabiliti dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo secondo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si computano a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi di conversione della procedura in fallimento (52) (53) (54) (55) (56).

--------------------------------------------------

(48)  Comma così modificato prima dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39 e poi dall'art. 4-ter, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(49) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 456 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come modificato dal decreto-legge n. 119 del 2004, convertito nella legge n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

(50) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 118 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e aggiunto dall'art. 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

(51)  Comma aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(52)  Comma aggiunto dall'art. 4-quater, D.L. 3 maggio 2004, n. 119, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(53) La Corte costituzionale, con sentenza 5-21 aprile 2006, n. 172 (Gazz. Uff. 26 aprile 2006, n. 17, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

(54) La Corte costituzionale, con ordinanza 4-7 dicembre 2006, n. 409 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dagli artt. 4-ter e 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 41 della Costituzione.

(55) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 456 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come modificato dal decreto-legge n. 119 del 2004, convertito nella legge n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

(56) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 marzo-5 aprile 2007, n. 118 (Gazz. Uff. 11 aprile 2007, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 2004, n. 39, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e aggiunto dall'art. 4-quater del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 2004, n. 166, nonché del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 4-bis, comma 10, come, rispettivamente, modificato dall'art. 4-ter e sostituito dall'art. 3 del decreto-legge n. 119 del 2004, modificati dalla legge di conversione n. 166 del 2004, questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione.

 

7.  Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003 del Consiglio ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali (57).

--------------------------------------------------

(57)  Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39.

 

8.  Disposizioni finali.

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili (58).

1-bis. La facoltà prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 è esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente decreto dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se è scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di procedura penale (59).

--------------------------------------------------

(58)  Comma così modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2004, n. 39.

(59) Comma agginto dal comma 502 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

9.  Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.L. 5 ottobre 2004, n. 249
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali
(art. 1-bis e 1-quinquies)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2004, n. 235 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 dicembre 2004, n. 291 (Gazz. Uff. 4 dicembre 2004, n. 285), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

1-bis.  1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie. Dalla data del 1° gennaio 2005, ai medesimi lavoratori è esteso il trattamento di mobilità. A decorrere dalla medesima data, i vettori e le società da questi derivanti sono tenuti al pagamento dei contributi previsti dalla vigente legislazione in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, ivi compreso quanto previsto all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (8).

2. Ai datori di lavoro che assumono i lavoratori di cui al comma 1, sospesi in cassa integrazione straordinaria o destinatari dell'indennità di mobilità, si estendono i benefìci di cui all'articolo 8, comma 4, ed all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991; non si applicano agli stessi i benefìci di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991. I benefìci di cui al presente comma sono concessi nel limite di 10 milioni di euro.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono determinati in complessivi 383 milioni di euro per il periodo 2005-2010. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a complessivi 336 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine è istituita nell'àmbito di detto Fondo apposita evidenza contabile, nella quale sono preordinati 40 milioni di euro per l'anno 2005, 64 milioni di euro per l'anno 2006, 67 milioni di euro per l'anno 2007, 64 milioni di euro per l'anno 2008, 64 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010 (9);

b) quanto a complessivi 47 milioni di euro, mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2005, 12 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007, 10 milioni di euro per l'anno 2008 e 8 milioni di euro per l'anno 2009.

4. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefìci contributivi, consentendo l'erogazione dei benefìci di cui ai commi 1 e 2 nel limite del complessivo onere pari, per il periodo 2005-2010, a 383 milioni di euro ed annualmente pari a 47 milioni di euro per l'anno 2005, 76 milioni di euro per l'anno 2006, 77 milioni di euro per l'anno 2007, 74 milioni di euro per l'anno 2008, 72 milioni di euro per l'anno 2009 e 37 milioni di euro per l'anno 2010. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 3.

5. I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, i quali non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (10).

--------------------------------------------------

(8) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(9) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

(10)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

1-quinquies.  1. Il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché ai sensi del primo periodo del comma 1 dell'articolo 1-bis del presente decreto, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente. Il lavoratore destinatario del trattamento di mobilità, la cui iscrizione nelle relative liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego, del trattamento di disoccupazione speciale, di indennità o sussidi, la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, ovvero destinatario dei trattamenti concessi o prorogati ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione, decade dai trattamenti medesimi, anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto individuale di inserimento nel mercato del lavoro, ovvero ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici (13).

1-bis. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati (14).

1-ter. Avverso gli atti di cui al comma 1-bis è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego (15).

1-quater. La mancata comunicazione di cui al comma 1-bis è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (16).

1-quinquies. Il regime delle decadenze di cui ai commi da 1 a 1-quater del presente articolo si applica ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del presente decreto. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti, i lavoratori beneficiari sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego o presso le Agenzie incaricate del programma di reimpiego (17).

--------------------------------------------------

(13)  Articolo aggiunto dalla legge di conversione 3 dicembre 2004, n. 291.

(14) Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 6 marzo 2006, n. 68.

(15) Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 6 marzo 2006, n. 68, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(16) Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 6 marzo 2006, n. 68.

(17) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 

(omissis)


D.L. 29 novembre 2004, n. 282
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica
(art. 10)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 novembre 2004, n. 280 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2004, n. 302), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi.

1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;

b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005»;

c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».

2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005 dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano dettato una diversa disciplina.

3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni, è abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre disposizioni contenute nel presente decreto.

5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1 (4).

--------------------------------------------------

(4) Per la riduzione del fondo di cui al presente comma vedi il comma 157 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, gli artt. 24, 29, comma 11, 47 e 50, commi 2 e 7-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione e l'art. 1, D.L. 8 aprile 2008, n. 60. Vedi, anche, il comma 1347 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, gli artt. 13, comma 3-quater, 63, comma 10, 81, comma 38-ter, e 84, comma 1-quater, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione, il comma 5 dell'art. 2, D.L. 28 agosto 2008, n. 134 e i commi 1 e 2 dell'art. 2, D.L. 29 settembre 2008, n. 150.

 

(omissis)


D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
Codice delle assicurazioni private
(art. 2)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

 

2. Classificazione per ramo.

1. Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

2. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella di cui al ramo V del comma 1 se è stata autorizzata ad esercitare anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico, con i relativi contratti può garantire in via complementare i rischi di danni alla persona, comprese l'incapacità al lavoro professionale, la morte in seguito ad infortunio, l'invalidità a seguito di infortunio o di malattia. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del comma 1, in via complementare ai relativi contratti, può garantire prestazioni di invalidità e di premorienza secondo quanto previsto nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.

3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente:

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste; persone trasportate;

2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme miste;

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automotori;

4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli ferroviari;

5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8;

10. Responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore);

11. Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore);

12. Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore);

13. Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;

14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; credito all'esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito agricolo;

15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;

16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all'occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

17. Tutela legale: tutela legale;

18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di difficoltà.

4. Nei rami danni l'autorizzazione rilasciata cumulativamente per più rami è così denominata:

a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;

b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10, «Assicurazioni auto»;

c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e 12, «Assicurazioni marittime e trasporti»;

d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5, 7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;

e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai beni»;

f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilità civile»;

g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;

h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».

5. Nei rami danni l'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:

a) sono connessi con il rischio principale;

b) riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale;

c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3 non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quando riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi o comunque connesse a tale utilizzazione.

6. L'ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla classificazione dei rischi all'interno dei rami nel rispetto del principio di equivalenza dell'autorizzazione nel territorio comunitario.

 

(omissis)


D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
Disciplina delle forme pensionistiche complementari
(art. 14)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 dicembre 2005, n. 289, S.O.

 

14. Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità.

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 11.

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

 (omissis)


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(art. 1, co. 343)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

Articolo 1, co.343. Indennizzi per risparmiatori vittime di frodi finanziarie.

Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

(omissis)


D.L. 23 aprile 2008, n. 80
Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo
(art. 1-bis)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2008, n. 97.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2008, n. 111.

 

Art. 1-bis. (6)

1.  Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto di terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera.

2.  Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.

3.  Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

[4.  Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o agli impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. (7)
]

5.  Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.

--------------------------------------------------

(6) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2008, n. 111.

(7) Comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. 28 agosto 2008, n. 134.

 


D.L. 25 giugno 2008, n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
(art.. 63)

--------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133.

 

Art. 63. Esigenze prioritarie

1.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.  La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.

3.  In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.

4.  Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la destinazione del contributo.

5.  Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.

6.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.

7.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

8.  Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni a decorrere dall’anno 2010, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. (110)

9.  All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole «quadriennio 2005-2008» sono sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».

9-bis.  Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. (111)

10.  Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all’anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l’anno 2008, 20,6 milioni di euro per l’anno 2009, 51,7 milioni di euro per l’anno 2010, 24,5 milioni di euro per l’anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l’anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011. (110)

[11.  All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.». (112)]

12.  Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma. (110)

13.  La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata. (110)

13-bis.  Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All’attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. (113)

13-ter.  All’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l’anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all’articolo 60, comma 8, del presente decreto. (113)

--------------------------------------------------

(110) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(111) Comma inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(112) Comma soppresso dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(113) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

 

(omissis)


Normativa comunitaria

 


Com. 1 ottobre 2004
Comunicazione della Commissione
Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

--------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 1° ottobre 2004, n. C 244. La data della comunicazione qui indicata è quella della pubblicazione nella G.U.U.E.

(2)  Testo rilevante ai fini del SEE.

 

1. Introduzione

1. I primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (3) furono adottati dalla Commissione nel 1994. Nel 1997 la Commissione ha aggiunto disposizioni specifiche per il settore agricolo (4). Una nuova versione degli orientamenti è stata adottata nel 1999 (5) e verrà a scadenza il 9 ottobre 2004.

2. Con la presente versione degli orientamenti, il cui testo si ispira alle versioni precedenti, la Commissione intende apportare determinate modifiche e fornire taluni chiarimenti resi necessari da una serie di fattori.

3. In primo luogo, alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, che hanno invitato gli Stati membri a continuare a ridurre gli aiuti di Stato in percentuale del PIL e a riorientarli verso obiettivi più orizzontali di interesse comune, tra i quali gli obiettivi di coesione, appare giustificato esaminare più da vicino le distorsioni create dagli aiuti per operazioni di salvataggio e di ristrutturazione. Ciò è in linea anche con le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno fissato l'obiettivo di accrescere la competitività dell'economia europea.

4. L'uscita delle imprese inefficienti rientra nel normale funzionamento del mercato. La norma non può essere che un'impresa in difficoltà venga salvata dallo Stato. Gli aiuti per le operazioni di salvataggio e di ristrutturazione, oltre ad essere stati in passato all'origine di alcuni tra i più controversi casi di aiuti di Stato, figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi. Pertanto, il principio generale del divieto di aiuti di Stato sancito dal trattato deve rimanere la regola e le deroghe a tale principio dovrebbero essere limitate.

5. Il principio dell'«aiuto una tantum» viene ulteriormente rafforzato, per impedire che si ricorra alla concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione per tenere artificialmente in vita le imprese.

6. Gli orientamenti del 1999 distinguono tra aiuti per il salvataggio e aiuti per la ristrutturazione: gli aiuti per il salvataggio sono definiti come un'assistenza temporanea intesa a mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il periodo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione e/o di liquidazione. In linea di principio, nel corso di tale periodo non potrebbe essere adottata alcuna misura di ristrutturazione finanziata tramite aiuti di Stato. Tuttavia, questa rigida distinzione tra salvataggio e ristrutturazione ha creato alcune difficoltà. Le imprese in difficoltà potrebbero aver bisogno di adottare, già nella fase del salvataggio, urgenti misure strutturali per arrestare o rallentare il peggioramento della situazione finanziaria. Pertanto, i presenti orientamenti ampliano la nozione di «aiuti per il salvataggio», in modo da permettere al beneficiario di adottare altresì misure urgenti, anche di carattere strutturale, quali la chiusura immediata di una filiale o altre forme di cessazione di attività in perdita. Dato il carattere urgente di tali aiuti, gli Stati membri dovrebbero poter optare per una procedura semplificata per l'ottenimento della relativa autorizzazione.

7. Per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione, gli orientamenti del 1999, al pari degli orientamenti del 1994, esigono un contributo cospicuo da parte del beneficiario della ristrutturazione. Nel quadro del presente riesame degli orientamenti, occorre riaffermare con ancora maggiore chiarezza il principio che il contributo deve essere reale e non deve contenere elementi di aiuto. Il contributo del beneficiario ha un duplice obiettivo: da una parte, serve a dimostrare che i mercati (proprietari, creditori) credono nella possibilità del ritorno alla redditività entro un periodo di tempo ragionevole. Dall'altra, garantisce che l'aiuto per la ristrutturazione sia limitato al minimo indispensabile per ripristinare la redditività dell'impresa, minimizzando le distorsioni della concorrenza. A questo scopo, la Commissione esigerà anche misure compensative per ridurre al minimo gli effetti sui concorrenti.

8. La concessione alle imprese in difficoltà di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione può essere considerata legittima solo a determinate condizioni. Essa può essere giustificata, ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale, perché occorre tener conto dei positivi effetti economici dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI), o ancora, in via eccezionale, perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. D'altra parte, non sarebbe giustificato tenere artificialmente in vita un'impresa in un settore in cui si registra una sovracapacità strutturale di lungo periodo, o qualora l'impresa sopravviva solo grazie all'intervento ripetuto dello Stato.

--------------------------------------------------

(3)  In G.U.C.E. 23 dicembre 1994, n. C 368.

(4)  In G.U.C.E. 19 settembre 1997, n. C 283. Cfr. anche la nota al titolo della sezione 5.

(5)  In G.U.C.E. 9 ottobre 1999, n. C 288.

 

2. Definizioni e campo di applicazione degli orientamenti, articolazione con altri testi in materia di aiuti di Stato

2.1. Nozione di impresa in difficoltà

9. Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.

10. In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:

a) nel caso di società a responsabilità limitata [1], qualora abbia perso più della metà del capitale sociale [2] e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società [3], qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o

c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

11. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In quest'ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.

12. Ai sensi dei presenti orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerga dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:

a) sia un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti, e

b) non faccia parte di un gruppo più grande [4], se non alle condizioni fissate al punto 13.

13. Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo e hanno titolo a ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

__________

[1] Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 222 del 14.8.1978), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.U.E. L 178 del 17.7.2003).

[2] Per analogia con le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (G.U.C.E. L 26 del 30.1.1977), modificato da ultimo dall'atto di adesione 2003.

[3] Ci si riferisce in particolare alle forme di società che figurano all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.

[4] Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione n. 68/2001 (G.U.C.E. L 10 al 13.1.2001), modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (G.U.U.E. L 63 del 28.2.2004).

 

 

2.2. Definizione di aiuti per il salvataggio e di aiuti per la ristrutturazione

14. Gli aiuti per il salvataggio e gli aiuti per la ristrutturazione sono disciplinati dagli stessi orientamenti, perché in entrambi i casi le autorità pubbliche hanno a che fare con imprese in difficoltà, e il salvataggio e la ristrutturazione, sebbene obbediscano a meccanismi diversi, rappresentano spesso due aspetti di una medesima operazione.

15. Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di sostenere temporaneamente un'impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un'acuta crisi di liquidità o nell'insolvenza tecnica. Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. Inoltre, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario. In altre parole, l'aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà. L'aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell'impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio.

16. Una volta che sia stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione o di liquidazione per il quale l'aiuto è stato richiesto, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione. Le misure da attuare immediatamente per contenere le perdite, ivi comprese le misure strutturali (ad esempio, il ritiro immediato da settori di attività in perdita), possono essere adottate tramite aiuti per il salvataggio, conformemente alle condizioni menzionate alla sezione 3.1 per gli aiuti individuali e alla sezione 4.3 per i regimi di aiuti. Tranne che in caso di ricorso alla procedura semplificata di cui alla sezione 3.1.2, lo Stato membro deve dimostrare la necessità dell'attuazione immediata delle misure strutturali. Di norma un aiuto per il salvataggio non può essere concesso per la ristrutturazione finanziaria.

17. La ristrutturazione, invece, si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. Di norma la ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento). Tuttavia, ai sensi dei presenti orientamenti, la ristrutturazione non può limitarsi solo ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

2.3. Campo di applicazione

18. I presenti orientamenti si applicano alle imprese operanti in tutti i settori d'attività, esclusi i settori del carbone [1] o dell'acciaio [2], fatte salve norme settoriali specifiche relative alle imprese in difficoltà nel settore interessato [3]. Fatta eccezione per il punto 79 [4], i presenti orientamenti si applicano al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni specifiche fissate nelle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (6). La sezione 5 contiene alcune disposizioni ulteriori relative all'agricoltura.

____________

[1] Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio (G.U.C.E. L 205 del 2.8.2002), modificato dall'atto di adesione 2003.

[2] Punto 19 della comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (G.U.C.E. C 152 del 26.6.2002). Punto 1 della comunicazione della Commissione sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e sugli aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica (G.U.C.E. C 70 del 19.3.2002). Misure opportune adottate nel quadro della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (G.U.C.E. C 70 del 19.3.2002).

[3] Norme specifiche di tale natura esistono per il settore dell'aviazione (G.U.C.E. C 350 del 10.12.1994).

[4] In altri termini, gli aiuti a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni specificate al punto 79 possono comunque essere esentati dalla notificazione individuale.

 

2.4. Compatibilità con il mercato comune

19. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato prevede che gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 possano essere considerati compatibili con il mercato comune. Gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà - eccezion fatta per gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, ossia gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, che non rientrano nell'ambito dei presenti orientamenti - possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi di detta disposizione la Commissione può autorizzare «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività (...), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l'aiuto fosse necessario per correggere disparità dovute a carenze del mercato o per assicurare la coesione economica e sociale.

20. L'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti. Nel caso in cui le imprese beneficiarie degli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione siano situate in aree assistite, la Commissione terrà conto degli aspetti di carattere regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato con le modalità descritte ai punti 55 e 56.

21. La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i presenti orientamenti vengano utilizzati per eludere i principi fissati nelle discipline, negli orientamenti e nelle linee direttrici in vigore.

22. La valutazione degli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione non deve essere influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che beneficia dell'aiuto.

 

2.5. Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza

23. Qualora all'impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali la Commissione abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, nell'esame di ogni eventuale aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell'effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non siano stati rimborsati [1].

__________

[1] Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione et al., Racc. 1997, pag. I-2549.

--------------------------------------------------

(6)  In G.U.C.E. 20 gennaio 2001, n. C 19.

 

3. Condizioni generali per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione notificati individualmente alla Commissione

24. La presente sezione si occupa unicamente degli aiuti notificati individualmente alla Commissione. A determinate condizioni, la Commissione può autorizzare anche regimi di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione: le condizioni di autorizzazione di tali regimi sono enunciate alla sezione 4.

 

3.1. Aiuti per il salvataggio

3.1.1. Condizioni

25. Perché possano essere autorizzati dalla Commissione, gli aiuti per il salvataggio, di cui alla definizione del punto 15, devono:

a) consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti [1]. In entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima tranche;

b) essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri;

c) essere corredati, all'atto della notificazione, di un impegno dello Stato membro interessato a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;

d) essere limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato. Tale importo può includere aiuti a favore di misure strutturali urgenti di cui alla precedente definizione. L'importo necessario dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. Per la fissazione dell'importo si terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato. Gli aiuti per il salvataggio di importo superiore al risultato della formula dovranno essere debitamente illustrati;

e) rispettare il principio di cui alla sezione 3.3 («aiuto una tantum»).

_____________

[1] Può essere fatta un'eccezione nel caso di aiuti per il salvataggio nel settore bancario, per consentire all'ente creditizio interessato di proseguire temporaneamente l'attività bancaria rispettando la legislazione prudenziale in vigore (direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U.C.E. L 126 del 26.5.2000). In ogni caso, gli aiuti accordati in forma diversa dalle garanzie sui prestiti o di prestiti che rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) devono soddisfare i principi generali applicabili agli aiuti per il salvataggio e non possono consistere in misure finanziarie strutturali relative ai fondi propri della banca. Gli eventuali aiuti concessi in forma diversa dalle garanzie sui prestiti o di prestiti che rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) saranno presi in considerazione ai fini della determinazione di eventuali misure compensative nel quadro di un piano di ristrutturazione, conformemente ai punti da 38 a 42.

 

26. Qualora lo Stato membro presenti, entro 6 mesi dalla data dell'autorizzazione, o, nel caso di aiuto non notificato, dall'attuazione della misura, un piano di ristrutturazione, il termine per il rimborso del prestito o per la cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano, a meno che la Commissione non decida che una tale proroga sia ingiustificata.

27. Fatti salvi il disposto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nel caso in cui lo Stato membro non comunichi:

a) un piano di ristrutturazione credibile e solido oppure un piano di liquidazione, o

b) la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata, prima della scadenza del termine di 6 mesi.

28. In ogni caso, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato, la Commissione può decidere di avviare il procedimento, qualora ritenga che vi sia stato un abuso nella concessione del prestito o della garanzia o che, dopo la scadenza del termine di 6 mesi, il mancato rimborso dell'aiuto non sia più giustificato.

29. L'autorizzazione di aiuti per il salvataggio non comporta la successiva automatica autorizzazione degli aiuti concessi nel quadro di un piano di ristrutturazione. Tali aiuti dovranno essere valutati autonomamente.

 

 

 

3.1.2. Procedura semplificata

30. La Commissione farà il possibile per adottare entro un mese la decisione relativa agli aiuti per il salvataggio che rispettino tutte le condizioni menzionate alla sezione 3.1.1 e che rispondano ai seguenti criteri cumulativi:

a) l'impresa interessata soddisfa almeno uno dei tre criteri fissati al punto 10;

b) l'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base della formula di cui all'allegato e non supera i 10 milioni di EUR.

 

3.2. Aiuti per la ristrutturazione

3.2.1. Principi di base

31. Gli aiuti per la ristrutturazione pongono particolari problemi sotto il profilo della concorrenza in quanto possono spostare una parte non equa dell'onere dell'aggiustamento strutturale e delle relative difficoltà sociali e industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti, nonché su altri Stati membri. In linea generale, pertanto, possono essere autorizzati solo nei casi in cui si possa dimostrare che la concessione di aiuti per la ristrutturazione non è contraria al comune interesse. Ciò è possibile solo se vengono soddisfatti criteri rigorosi e viene garantito che gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in attività dell'impresa (ad esempio qualora si accerti che l'effetto netto dei licenziamenti dovuti al fallimento dell'impresa, cumulati con gli effetti sui fornitori, aggraverebbero i problemi occupazionali oppure, eccezionalmente, che la scomparsa dell'impresa determinerebbe una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto) e, che in linea di principio, sono previste opportune misure compensative a favore dei concorrenti.

 

3.2.2. Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti

32. Ferme restando le disposizioni speciali per le aree assistite, le PMI e il settore agricolo (Cfr. punti 55, 56, 57, 59 e sezione 5), la Commissione autorizzerà gli aiuti soltanto alle seguenti condizioni:

 

Ammissibilità dell'impresa

33. L'impresa deve essere un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti (Cfr. punti da 9 a 13).

 

Ripristino della redditività a lungo termine

34. La concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dalla Commissione, tranne che nel caso delle PMI come previsto alla sezione 3.2.5.

35. Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti per la ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un piano di ristrutturazione realizzabile, che impegni lo Stato membro. Il piano deve essere presentato alla Commissione corredato di tutte le informazioni utili, tra cui in particolare uno studio di mercato. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione; potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, ma solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. La ristrutturazione deve prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.

36. Il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, in modo da consentire di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Esso deve tener conto, tra l'altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse - ottimiste, pessimiste e moderate - che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Esso deve permettere una transizione verso una nuova struttura che offra all'impresa prospettive di redditività a lungo termine e le consenta di funzionare con i propri mezzi.

37. Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio deve essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze. Nel caso in cui i problemi dell'impresa siano dovuti a carenze del sistema di governo societario, dovranno essere introdotti opportuni adeguamenti.

 

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

38. Devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi. In caso contrario, gli aiuti verranno considerati «contrari al comune interesse» e quindi incompatibili con il mercato comune. Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, la Commissione terrà conto dell'obiettivo del ripristino della redditività a lungo termine.

39. Tali misure possono comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati. Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, la Commissione terrà conto della struttura del mercato e delle condizioni della concorrenza, per assicurare che le misure non conducano ad un deterioramento della struttura di mercato, ad esempio in quanto hanno l'effetto indiretto di determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. Qualora uno Stato membro dimostri che una tale situazione verrà a determinarsi, le misure compensative dovrebbero essere congegnate in maniera tale da evitare che ciò si verifichi.

40. Le misure devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, alle dimensioni [1] e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. Dovrebbero essere attuate in particolare nei mercati in cui l'impresa si troverà a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione. Il grado di riduzione deve essere fissato caso per caso. La Commissione fisserà l'entità delle misure necessarie basandosi sullo studio di mercato allegato al piano di ristrutturazione, e, se del caso, sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, ivi comprese le informazioni fornite dalle parti interessate. La riduzione deve essere parte integrante della ristrutturazione così come delineata nel piano di ristrutturazione. Il principio in questione si applica a prescindere dal fatto che queste cessioni abbiano luogo prima o dopo la concessione dell'aiuto di Stato, purché rientrino nella stessa operazione di ristrutturazione. Ai fini della valutazione delle misure compensative, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che fossero comunque necessarie per ripristinare la redditività non saranno considerate come misure per la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato. Tale valutazione terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza.

41. Tuttavia, tale condizione non verrà di norma applicata alle piccole imprese, dato che si può ritenere che gli aiuti ad hoc alle piccole imprese non determinino di norma distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune, tranne se diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato o qualora il beneficiario operi in un mercato in cui si registri una sovracapacità di lungo periodo.

42. Qualora il beneficiario operi in un mercato che registri una sovracapacità strutturale di lungo periodo ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (7), potrebbe essere necessario ridurre fino al 100% [2] la capacità o la presenza sul mercato dell'impresa.

____________

[1] A questo riguardo, la Commissione può anche tener conto se l'impresa in oggetto è una media impresa o una grande impresa.

[2] In tali casi, la Commissione autorizzerà solo gli aiuti destinati a ridurre i costi sociali della ristrutturazione, conformemente alla sezione 3.2.6, e gli aiuti per la tutela dell'ambiente destinati alla bonifica di siti inquinati che verrebbero altrimenti abbandonati.

 

Aiuto limitato al minimo: contributo reale, privo di elementi di aiuto

43. L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. Tale valutazione terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri - ivi compresa la vendita di elementi dell'attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa - che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Il contributo è un indice del fatto che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività. Esso deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere il più elevato possibile.

44. Di norma la Commissione considererà adeguati i seguenti contributi [1] alla ristrutturazione: almeno 25% nel caso delle piccole imprese, almeno 40% nel caso delle medie imprese e almeno 50% nel caso delle grandi imprese. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati membri sono però tenuti a dimostrare, la Commissione può accettare un contributo inferiore.

45. Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, occorre evitare che l'aiuto venga erogato in una forma o per un importo tali da consentire all'impresa di disporre di liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per iniziative aggressive, perturbatrici del mercato e senza alcun rapporto con il piano di ristrutturazione. A tal fine, la Commissione esaminerà il livello del passivo dell'impresa a ristrutturazione avvenuta e dopo eventuali riporti o riduzioni di crediti, in particolare nel quadro della continuazione delle attività a seguito di una procedura concorsuale per insolvenza promossa nei confronti dell'impresa conformemente al diritto nazionale [2]. Inoltre, l'aiuto non deve servire a finanziare nuovi investimenti non indispensabili per il ripristino della redditività dell'impresa.

____________

[1] Cfr. punto 7. Tale contributo minimo non deve contenere alcun elemento di aiuto. Non è questo il caso, ad esempio, dei prestiti a tasso agevolato o assistiti da garanzia pubblica contenente elementi di aiuto.

[2] Cfr. punto 10, lettera c).

 

Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto

46. Oltre alle misure compensative di cui ai punti da 38 a 42, la Commissione può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l'aiuto possa falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse, qualora lo Stato membro interessato non si sia assunto l'impegno di adottare disposizioni analoghe. Ad esempio può obbligare lo Stato membro:

a) ad adottare esso stesso determinate misure (ad esempio, l'obbligo di aprire ad altri operatori comunitari determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività dell'impresa, nel rispetto della normativa comunitaria);

b) a imporre determinati obblighi all'impresa beneficiaria;

c) a non concedere all'impresa beneficiaria altri tipi di aiuto durante il periodo di ristrutturazione.

Piena attuazione del piano di ristrutturazione e rispetto delle condizioni stabilite

47. L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e deve assolvere qualunque altro obbligo previsto nella decisione di autorizzazione dell'aiuto adottata dalla Commissione. La Commissione considererà la mancata attuazione del piano o il non rispetto degli altri obblighi come un'applicazione abusiva dell'aiuto, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato.

48. Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e che richiedono importi cospicui, la Commissione potrà esigere che il pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione venga suddiviso in più tranche, e che il pagamento di ogni tranche sia subordinato:

i) alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta attuazione di ogni singola fase del piano di ristrutturazione, nel rispetto del calendario previsto; o

ii) alla previa autorizzazione della Commissione di ogni singolo pagamento, dopo verifica della corretta attuazione del piano di ristrutturazione.

 

Controllo e relazione annuale

49. La Commissione deve essere in grado di controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione, sulla base di relazioni regolari e dettagliate, trasmesse dallo Stato membro.

50. Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle grandi imprese, la prima di tali relazioni dovrà essere presentata alla Commissione, di regola, entro 6 mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni successive dovranno essere trasmesse alla Commissione, almeno su base annuale, a scadenza fissa, finché gli obiettivi del piano di ristrutturazione non saranno considerati raggiunti. Le relazioni annuali devono contenere tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di controllare l'attuazione del piano di ristrutturazione da essa approvato, di seguire il calendario dei versamenti all'impresa interessata e l'evoluzione della sua posizione finanziaria, nonché di verificare l'osservanza delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella decisione di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni devono contenere, in particolare, tutti i dati utili relativi agli aiuti concessi per qualunque finalità, a titolo individuale o nel quadro di un regime, che l'impresa ha ricevuto nel periodo di ristrutturazione (cfr. i punti da 68 a 71). Qualora sia necessaria la tempestiva conferma di talune informazioni essenziali, quali chiusure di impianti o riduzioni di capacità, la Commissione potrà richiedere relazioni più frequenti.

51. Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle PME, in generale, sarà sufficiente la trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto economico dell'impresa beneficiaria, a meno che la decisione di autorizzazione non contenga disposizioni più restrittive.

 

3.2.3. Modifica del piano di ristrutturazione

52. Se è stato autorizzato un aiuto per la ristrutturazione, lo Stato membro interessato può, nel corso del periodo di ristrutturazione, chiedere alla Commissione di accettare modifiche al piano di ristrutturazione e all'importo dell'aiuto. La Commissione può accettare tali modifiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a) il piano modificato deve anch'esso prevedere un ritorno alla redditività in tempi ragionevoli;

b) se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le eventuali misure compensative richieste devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;

c) se le misure compensative proposte sono inferiori a quelle inizialmente previste, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente;

d) il nuovo calendario per l'attuazione delle misure compensative può subire un ritardo rispetto al calendario inizialmente adottato soltanto per motivi non imputabili all'impresa o allo Stato membro. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente.

53. Se le condizioni imposte dalla Commissione o gli impegni assunti dagli Stati membri sono resi meno stringenti, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente, oppure devono essere imposte altre condizioni.

54. Qualora lo Stato membro modifichi un piano di ristrutturazione approvato senza informarne debitamente la Commissione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999 (aiuti attuati in modo abusivo), fatti salvi il disposto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato.

 

3.2.4. Aiuti per la ristrutturazione concessi nelle aree assistite

55. Dato che la coesione economica e sociale costituisce uno degli obiettivi prioritari della Comunità, secondo quanto sancito dall'articolo 158 del trattato, e che, a norma dell'articolo 159 [1], le altre politiche devono concorrere alla sua realizzazione, nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite la Commissione deve tener conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un atteggiamento permissivo per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Inoltre, per promuovere lo sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni interessate utilizzare le risorse di cui dispongono per sviluppare il più rapidamente possibile attività redditizie e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti a favore di imprese nelle aree assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. A questo riguardo, occorre altresì tener conto di possibili effetti di ricaduta negativa che potrebbero estendersi all'area interessata e alle altre aree assistite.

56. Pertanto, i criteri elencati ai punti da 32 a 54 si applicano anche alle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali, nelle aree assistite le condizioni di autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno rigorose per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative e l'entità del contributo del beneficiario. Se giustificato da esigenze di sviluppo regionale, nei casi in cui la riduzione della capacità o della presenza sul mercato appaia la misura più idonea per prevenire ingiustificate distorsioni della concorrenza, la riduzione richiesta nelle aree assistite potrà essere inferiore a quella imposta nelle altre aree. In tali casi, che lo Stato membro interessato è tenuto a dimostrare, si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

_____________

[1] L'articolo 159 del trattato CE recita: «L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione».

 

3.2.5. Aiuti per la ristrutturazione a favore delle PME

57. Generalmente gli aiuti concessi alle piccole imprese [2] alterano le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle medie e alle grandi imprese. Dato che tali considerazioni valgono anche nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, le condizioni indicate ai punti da 32 a 54 sono applicate in maniera meno rigida per i seguenti aspetti:

a) la concessione di aiuti alle piccole imprese non sarà subordinata, in linea generale, a misure compensative (Cfr. il punto 41), fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato;

b) gli obblighi in materia di contenuto delle relazioni saranno meno rigidi per le PMI (Cfr. punti 49, 50 e 51).

______________

[2] Come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (G.U.U.E. L 124 del 20.5.2003). La definizione che verrà applicata fino al 31 dicembre 2004 è quella contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione (G.U.C.E. L 107 del 30.4.1996).

 

58. Tuttavia, nel caso delle PMI trova piena attuazione il principio dell'«aiuto una tantum» (sezione 3.3).

59. Per le PMI il piano di ristrutturazione non deve essere approvato dalla Commissione. Tuttavia, il piano deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 35 a 37 ed essere approvato dallo Stato membro interessato, nonché comunicato alla Commissione. La concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla piena realizzazione del piano di ristrutturazione. Spetta agli Stati membri verificare il rispetto di tali requisiti.

 

3.2.6. Aiuti erogati a copertura dei costi soci ali della ristrutturazione

60. La realizzazione di un piano di ristrutturazione comporta, di regola, la riduzione o la totale cessazione delle attività in difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per la concessione dell'aiuto. Qualunque ne sia la ragione, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa.

61. La legislazione sul lavoro degli Stati membri prevede a volte regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di licenziamento e le pensioni anticipate vengano pagate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono considerati alla stregua di aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

62. Oltre alle indennità di licenziamento e alle pensioni anticipate a favore del personale, i regimi generali di previdenza sociale prevedono spesso che il governo si assuma l'onere delle indennità pagate dall'impresa ai lavoratori licenziati che vanno al di là degli obblighi legali o contrattuali cui l'impresa è soggetta. Se applicabili in maniera generale, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni prestabilite, e se prevedono la concessione automatica delle predette indennità, si ritiene che tali regimi non configurino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, a favore delle imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati [1].

63. L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o pensioni anticipate, imposto ad un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi dell'attività imprenditoriale, che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.

64. Se concessi a imprese in difficoltà, la Commissione non ha obiezioni a priori nei confronti di questi aiuti, dato che essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, e pertanto agevolano i cambiamenti strutturali e attenuano i problemi di ordine sociale.

65. Oltre che per sostenere i costi delle indennità di licenziamento e delle pensioni anticipate, gli aiuti vengono spesso concessi per finanziare, nel quadro di un piano di ristrutturazione, i corsi di formazione, i servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, il trasferimento e la formazione professionale, nonché l'assistenza a favore degli ex dipendenti che intendono avviare nuove attività. Se concessi ad imprese in difficoltà, la Commissione esprime sistematicamente parere favorevole su questo tipo di aiuti.

66. Gli aiuti illustrati ai punti da 62 a 65 devono essere chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione, dato che gli aiuti destinati alle misure di carattere sociale a favore esclusivamente dei lavoratori licenziati non vengono computati ai fini della determinazione dell'entità delle misure compensative di cui ai punti da 38 a 42.

67. Nell'interesse comune, la Commissione farà in modo, nel quadro del piano di ristrutturazione, di limitare al minimo gli effetti sul piano sociale della ristrutturazione in Stati membri diversi dallo Stato membro che concede l'aiuto.

____________

[1] Nella sentenza nella causa C-241/94 (Francia/Commissione, «Kimberly Clark Sopalin», Racc. 1996, pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il «Fonds national de l'emploi» su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (la sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione, che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato comune).

 

3.2.7. Necessità di informare la Commissione di tutti gli aiuti concessi all'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione

68. Nel caso in cui un aiuto per la ristrutturazione ricevuto da una grande impresa o da una media impresa venga esaminato ai sensi dei presenti orientamenti, la concessione di un qualsiasi altro aiuto nel corso del periodo di ristrutturazione, anche nel quadro di un regime già autorizzato, può influire sulla valutazione della Commissione dell'entità delle misure compensative richieste.

69. Nella notifica degli aiuti per la ristrutturazione concessi a favore di una grande impresa o di una media impresa devono essere indicati tutti gli altri aiuti di qualsiasi tipo previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione, a meno che non si applichino la regola de minimis o i regolamenti di esenzione. Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione la Commissione terrà conto di questi aiuti.

70. Ogni aiuto effettivamente concesso ad una grande o ad una media impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, ivi compresi aiuti accordati nel quadro di un regime autorizzato, deve essere notificato individualmente alla Commissione qualora quest'ultima non sia stata informata dell'aiuto al momento dell'adozione della decisione relativa all'aiuto per la ristrutturazione.

71. La Commissione vigila affinché la concessione di aiuti nel quadro di regimi autorizzati non venga utilizzata per eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

 

3.3. «Aiuto una tantum»

72. La concessione di un aiuto per il salvataggio costituisce un'operazione a carattere straordinario, mirante innanzitutto a tenere in attività l'impresa per un periodo limitato, durante il quale poter procedere ad una valutazione delle sue prospettive future. Non dovrebbe essere consentita la concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio che si limitino a mantenere la situazione esistente, rinviando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali su altri produttori più efficienti o su altri Stati membri. Pertanto, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi solo una volta (principio dell'«aiuto una tantum»). Per lo stesso principio, onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito alle imprese che sopravvivano solo grazie al sostegno ripetuto dello Stato, anche gli aiuti per la ristrutturazione possono essere concessi un'unica volta. Infine se un aiuto per il salvataggio viene concesso ad un'impresa che abbia già ricevuto aiuti per la ristrutturazione, si può ritenere che le difficoltà dell'impresa beneficiaria abbiano carattere ricorrente e che l'intervento ripetuto dello Stato determini distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune. I ripetuti interventi dello Stato non dovrebbero essere ammessi.

73. All'atto della notificazione alla Commissione di un progetto di aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l'impresa abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima della data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati [1]. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive, la Commissione non autorizzerà altri aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. Eccezioni alla regola sono consentite se:

a) l'aiuto per la ristrutturazione venga concesso successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di una stessa operazione di ristrutturazione, o

b) all'aiuto per il salvataggio, concesso conformemente alle condizioni di cui alla sezione 3.1.1, non abbia fatto seguito una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, purché:

i) si possa ragionevolmente ritenere che l'impresa sarà redditizia nel lungo periodo grazie alla concessione di aiuti per la ristrutturazione, e

ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili [2], non imputabili all'impresa.

c) in forza di circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili all'impresa.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) la procedura semplificata di cui alla sezione 3.1.2 non può essere applicata.

74. Le eventuali modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che porti al risanamento del suo bilancio, alla riduzione dei debiti o alla liquidazione dei debiti pregressi non pregiudicano l'applicazione di tale disposizione, purché si tratti del proseguimento dell'attività della medesima impresa.

75. Di norma, qualora un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, la Commissione non autorizzerà la concessione di nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione a favore del gruppo stesso o di imprese appartenenti al gruppo, a meno che non siano trascorsi 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive. Qualora un'impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell'impresa che ha già beneficiato degli aiuti, restano ammissibili a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione (subordinatamente al rispetto delle altre disposizioni dei presenti orientamenti). Gli Stati membri devono assicurare che non vengano trasferiti aiuti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all'impresa avente già beneficiato in precedenza di aiuti.

__________

[1] Per gli aiuti non notificati, la Commissione terrà conto nella sua valutazione del fatto che l'aiuto avrebbe potuto essere dichiarato compatibile con il mercato comune non come aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione ma come altro tipo di aiuto.

[2] Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell'impresa al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione e che non sia dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti dell'impresa o a decisioni del gruppo a cui l'impresa appartiene.

 

76. Qualora un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa, in particolare di un'impresa sottoposta ad uno dei procedimenti di cui al punto 74 o ad una procedura concorsuale per insolvenza promossa conformemente al diritto nazionale, e che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, all'impresa acquirente non si applica il principio dell'«aiuto una tantum», purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:

a) l'impresa acquirente sia chiaramente separata dall'altra impresa;

b) l'impresa acquirente abbia rilevato gli elementi dell'attivo dell'altra impresa al prezzo di mercato;

c) la liquidazione o l'amministrazione controllata e l'acquisizione dell'altra impresa non siano semplici espedienti per evitare l'applicazione del principio dell'«aiuto una tantum»: la Commissione può ritenere che si verifichi tale ipotesi qualora, ad esempio, le difficoltà incontrate dall'acquirente fossero state chiaramente prevedibili al momento in cui ha rilevato gli elementi dell'attivo dall'altra impresa.

77. In questa sede occorre tuttavia sottolineare che gli aiuti concessi per l'acquisizione degli elementi dell'attivo di un'impresa, essendo aiuti all'investimento iniziale, non possono essere autorizzati a norma dei presenti orientamenti.

--------------------------------------------------

(7)  In G.U.C.E. 19 marzo 2002, n. C 70.

 

4. Regimi di aiuti per le piccole e medie imprese

4.1. Principi generali

78. La Commissione autorizzerà regimi per la concessione di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione a favore di piccole e medie imprese in difficoltà solo nel caso in cui le imprese interessate rientrino nella definizione comunitaria di PMI. Fatte salve le disposizioni specifiche riportate in appresso, la compatibilità di detti regimi verrà valutata sulla base delle condizioni fissate nelle sezioni 2 e 3, ad eccezione della sezione 3.1.2 che non si applica ai regimi di aiuti. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime che non soddisfi una delle condizioni dovrà essere notificato individualmente alla Commissione e da essa preventivamente autorizzato.

 

4.2. Ammissibilità

79. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato, gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese nel quadro dei regimi che verranno autorizzati a partire dalla data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti saranno esonerati dall'obbligo di notificazione individuale unicamente nel caso in cui le imprese interessate soddisfino almeno uno dei tre criteri di cui al punto 10. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno dei tre criteri dovranno essere notificati individualmente alla Commissione affinché possa valutare se le imprese rientrano o no nella definizione di impresa in difficoltà. Analogamente, gli aiuti concessi ad imprese operanti in settori in cui si registra una sovracapacità strutturale di lungo periodo, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, devono essere notificati individualmente alla Commissione in modo che questa possa valutare l'applicazione del punto 42.

 

4.3. Condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio

80. Per poter essere autorizzati dalla Commissione i regimi che prevedono la concessione di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 25, lettere a), b), d) ed e). Inoltre, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione dell'impresa. Prima della fine di tale periodo, lo Stato membro deve avere approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure aver chiesto al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio.

81. Ogni aiuto per il salvataggio concesso per un periodo superiore a 6 mesi o non rimborsato dopo detto periodo deve essere notificato individualmente alla Commissione.

4.4. Condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione

82. La Commissione autorizzerà regimi di aiuti per la ristrutturazione unicamente nel caso in cui la concessione degli stessi sia subordinata all'attuazione completa da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione preliminarmente approvato dallo Stato membro e che soddisfi le condizioni seguenti:

a) ripristino della redditività: si applica il principio di cui ai punti da 34 a 37;

b) prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza: dato che gli aiuti a favore delle piccole imprese determinano minori distorsioni della concorrenza, non si applica il principio di cui ai punti da 38 a 42, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato; i regimi devono tuttavia esigere che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano. I punti da 38 a 42 si applicano, invece, alle medie imprese;

c) aiuti limitati al minimo necessario: si applica il principio di cui ai punti 43, 44 e 45;

d) modifica del piano di ristrutturazione: qualsiasi modifica del piano deve attenersi alle disposizioni di cui ai punti 52, 53 e 54.

 

4.5. Condizioni comuni di autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione

83. I regimi di aiuti devono specificare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una stessa impresa nell'ambito di un'operazione di concessione di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. Gli aiuti che superano tale importo devono essere notificati individualmente alla Commissione. L'importo massimo degli aiuti concessi per l'operazione congiunta di salvataggio e di ristrutturazione di una stessa impresa non può superare 10 milioni di EUR, anche in caso di cumulo con aiuti ottenuti da altre fonti o da altri regimi.

84. Inoltre, deve essere rispettato il principio dell'«aiuto una tantum»: si applicano le disposizioni della sezione 3.3.

85. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare individualmente le misure alla Commissione, nei casi in cui un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione.

 

4.6. Controllo e relazione annuale

86. I punti 49, 50 e 51 non si applicano ai regimi di aiuti. Tuttavia, l'autorizzazione del regime sarà subordinata all'obbligo di presentare, di norma su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni della Commissione sulle relazioni standardizzate [1]. La relazione deve comprendere anche un elenco di tutte le imprese beneficiarie e specificare per ciascuna impresa:

a) la denominazione;

b) il codice settoriale dell'impresa, corrispondente al codice di classificazione settoriale a tre cifre della NACE [2];

c) il numero di occupati;

d) il fatturato annuo e i valori dello stato patrimoniale;

e) l'importo dell'aiuto concesso;

f) l'importo e la forma del contributo del beneficiario;

g) se del caso, la forma e l'entità delle misure compensative;

h) se del caso, i dati relativi a eventuali aiuti per la ristrutturazione o assimilati ricevuti in passato dall'impresa;

i) se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta ad una procedura concorsuale per insolvenza prima della fine del periodo di ristrutturazione.

___________

[1] Cfr. allegato III, A e B (modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti) del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (G.U.U.E. L 140 del 30.4.2004).

[2] Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat).

 

5. Disposizioni applicabili agli aiuti per la ristrutturazione nel settore agricolo [3]

5.1. Misure compensative

87. In base ai punti da 38 a 42, 57 e 82, lettera b), l'obbligo di misure compensative non si applica, di regola, alle piccole imprese, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato. Nel settore agricolo la Commissione, di norma, esigerà misure compensative, conformemente ai principi enunciati ai punti da 38 a 42, da tutti i beneficiari di aiuti per la ristrutturazione, a prescindere dalle loro dimensioni.

 

5.2. Definizione di sovracapacità

88. Ai fini dei presenti orientamenti, la sovracapacità strutturale nel settore agricolo verrà definita dalla Commissione caso per caso, tenendo conto in particolare dell'entità e delle tendenze nel corso dell'ultimo triennio per la categoria di prodotto interessato, delle misure di stabilizzazione del mercato, in particolare delle restituzioni all'esportazione e dei ritiri dal mercato, dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e delle limitazioni settoriali previste dalla normativa comunitaria.

 

5.3. Ammissibilità a beneficiare dei regimi di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione

89. In deroga al punto 79, la Commissione può esonerare gli aiuti alle PMI anche dalla notificazione individuale se la PMI interessata non soddisfa almeno uno dei criteri di cui al punto 10.

__________

[3] Comprendente, ai fini dei presenti orientamenti, tutti gli operatori attivi nella produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato (agricoltura). Le misure di aiuto a favore di imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni della presente sezione. Gli aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione devono essere valutati sulla base delle norme generali dei presenti orientamenti. La pesca e l'acquacoltura non rientrano nel campo di applicazione della presente sezione.

 

5.4. Riduzioni di capacità

90. Nel caso di sovracapacità strutturale, si applica la condizione della riduzione o della chiusura definitiva di capacità di cui punti da 38 a 42. Le terre agricole possono essere riutilizzate dopo 15 anni dall'effettiva chiusura di capacità. Fino ad allora devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, secondo quanto previsto per le terre non più utilizzate a fini di produzione dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [1], nonché dalle misure di esecuzione adottate in materia.

91. Per le misure di aiuto destinate a prodotti o a operatori specifici, la riduzione di capacità di produzione deve essere almeno pari al 10% della capacità per la quale l'aiuto per la ristrutturazione viene effettivamente concesso. Nel caso di misure di carattere meno mirato, la riduzione della capacità di produzione deve essere almeno pari al 5%. Per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione accordati nelle zone svantaggiate [2], la riduzione di capacità richiesta viene diminuita di due punti percentuali. La Commissione non imporrà tali obblighi di riduzione qualora le decisioni di concessione di aiuti per la ristrutturazione adottate a favore di beneficiari in un dato settore nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi riguardino nel complesso meno dell'1% della capacità di produzione del settore nello Stato membro interessato. Questa regola può essere applicata a livello regionale nel caso di un regime di aiuti limitato ad una data regione.

92. La condizione della riduzione definitiva di capacità può essere soddisfatta a livello del mercato interessato (e non riguardare necessariamente riduzioni ad opera dei beneficiari degli aiuti per la ristrutturazione). Fatto salvo il rispetto delle disposizioni della politica agricola comune, gli Stati membri possono scegliere il sistema di riduzione della capacità che intendono applicare.

93. Lo Stato membro deve dimostrare che la riduzione di capacità sarebbe aggiuntiva ad ogni eventuale riduzione che verrebbe applicata in assenza di aiuti per la ristrutturazione.

94. Qualora la riduzione di capacità non venga attuata al livello del beneficiario degli aiuti, le misure per conseguire la riduzione devono essere realizzate entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto.

95. Per garantire l'efficace chiusura di capacità al livello del mercato interessato, lo Stato membro deve impegnarsi a non concedere aiuti di Stato per aumenti di capacità nel settore interessato. Tale impegno resta valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'effettiva attuazione della riduzione di capacità richiesta.

96. Per determinare l'ammissibilità a beneficiare di aiuti per la ristrutturazione e i relativi importi, non si terrà conto degli oneri derivanti dal rispetto delle quote comunitarie e delle relative disposizioni a livello dei singoli operatori.

____________

[1] In G.U.U.E. 21 ottobre 2003, n. L 270. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (G.U.U.E. L 161 del 30.4.2004).

[2] Secondo la definizione dell'articolo 13 e segg. del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (G.U.C.E. L 160 del 26.6.1999), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (G.U.U.E. L 91 del 30.3.2004).

 

5.5. Principio dell'«aiuto una tantum»

97. Il principio secondo cui gli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione possono essere concessi solo un'unica volta si applica anche al settore agricolo. Tuttavia, in luogo del periodo di dieci anni previsto nella sezione 3.3, si applica un periodo di cinque anni.

 

5.6. Controllo e relazione annuale

98. Per quanto riguarda il controllo e la relazione annuale nel settore agricolo, si applicano le disposizioni delle sezioni 3 e 4, ad eccezione dell'obbligo di fornire un elenco di tutti i beneficiari dei regimi e talune informazioni su ciascuno di essi (Cfr. punto 86). In caso di applicazione delle disposizioni di cui ai punti da 90 a 96, la relazione deve includere anche i dati concernenti la capacità di produzione che ha effettivamente beneficiato dell'aiuto per la ristrutturazione e la riduzione di capacità attuata.

 

6. Opportune misure di cui all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato CE

99. A norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione proporrà agli Stati membri, con apposita lettera, di adottare opportune misure, previste ai punti 100 e 101, relative ai loro regimi di aiuto già esistenti. La Commissione subordinerà l'autorizzazione di tutti i regimi futuri al rispetto delle disposizioni che seguono.

100. Gli Stati membri, che accetteranno la proposta della Commissione, dovranno adeguare entro sei mesi i rispettivi regimi di aiuti esistenti che resteranno operativi dopo il 9 ottobre 2004 per renderli conformi ai presenti orientamenti.

101. Gli Stati membri devono comunicare l'accettazione delle opportune misure entro un mese dal ricevimento della lettera con cui vengono loro proposte.

 

7. Data iniziale di applicazione e periodo di validità

102. La Commissione applicherà i presenti orientamenti dal 10 ottobre 2004 al 9 ottobre 2009.

103. Le notificazioni registrate dalla Commissione prima del 10 ottobre 2004 saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notificazione.

104. La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione e pertanto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

In tutti gli altri casi eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

 


 

Allegato

Formula [1] per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per il salvataggio per il quale è consentito il ricorso alla procedura semplificata:

 

EBITt + ammortamentot + (capitale circolantet - capitale circolantet-1) / 2

 

La formula si basa sul margine operativo dell'impresa (EBIT: utile al lordo di interessi, imposte e tasse) realizzato nell'esercizio anteriore alla concessione/notificazione dell'aiuto (indicato con t). A questo importo viene sommato l'ammortamento e al totale viene aggiunta la variazione del capitale circolante, calcolata come la differenza tra l'attivo e il passivo circolante [2] negli esercizi chiusi più recenti. Nel caso in cui venga operato un accantonamento sul margine operativo, ciò dovrà essere chiaramente indicato e il margine non dovrà includere l'accantonamento.

La formula deve consentire di stimare il flusso di cassa negativo dell'impresa nell'esercizio finanziario anteriore alla notificazione dell'aiuto (o alla concessione dell'aiuto, nel caso di aiuti non notificati). La metà di tale importo dovrebbe consentire di mantenere l'impresa in attività per un periodo di 6 mesi. Per questo il risultato della formula deve essere diviso per 2.

La formula può essere applicata solo nel caso in cui il margine sia di importo negativo.

Nel caso di risultato positivo, dovrà essere fornita una spiegazione dettagliata per dimostrare che l'impresa è in difficoltà secondo la definizione di cui ai punti 10 e 11.

Esempio:

Utile al lordo di interessi, imposte e tasse (milioni di EUR)

(12)

Ammortamento (milioni di EUR)

(2)

Stato patrimoniale (milioni di EUR)

31 dicembre X

31 dicembre XO

Attivo circolante

 

 

Liquidità o assimilati

10

5

Crediti

30

20

Rimanenze

50

45

Ratei e risconti attivi

20

10

Altri crediti

20

20

Totale attivo circolante

130

100

Passivo circolante

 

 

Debiti

20

25

Risconti passivi

15

10

Ratei passivi

5

5

Totale passivo circolante

40

40

Capitale circolante

90

60

Variazione del capitale circolante

(30)

 

 

 

________

[1] L'EBIT (utile al lordo di interessi, imposte e tasse, riportato nei conti annuali relativi all'esercizio anteriore alla domanda, indicato come t) deve essere maggiorato dell'ammortamento nello stesso periodo e della variazione del capitale circolante su un periodo di due anni (anno anteriore alla notificazione e anno precedente), diviso per due per determinare l'ammontare relativo a 6 mesi, ossia il periodo per il quale l'aiuto per il salvataggio è normalmente autorizzato.

[2] Attivo circolante: disponibilità liquide, crediti (verso clienti e debitori), altri crediti, ratei e risconti attivi, rimanenze.

Passivo circolante: debito finanziario, debiti commerciali (debiti verso fornitori e creditori), altri debiti, ratei e risconti passivi, debiti tributari.

 

 

Importo massimo dell'aiuto per il salvataggio = [-12 + 2 + (-30)] / 2 = -20 milioni di EUR

Dato che il risultato della formula è superiore a 10 milioni di EUR, la procedura semplificata di cui al punto 30 non può essere applicata. Se tale limite viene superato, lo Stato membro deve spiegare in che modo sono stati calcolati il fabbisogno futuro di liquidità dell'impresa e l'importo dell'aiuto per il salvataggio.

 



[1]     Il giudice delegato è nominato dal tribunale fallimentare con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza con funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura concorsuale (art. 16 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni).

[2]    L'articolo 2560 del Codice civile detta la disciplina dei debiti relativi all'azienda ceduta, prescrivendo che, in assenza del consenso dei creditori, l'alienante non è liberato dai debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento e che nel trasferimento di un'azienda commerciale anche l'acquirente dispone dei suddetti debiti, ove essi risultino dai libri contabili obbligatori,

[3]     L’articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 347 del 2003 (come modificato dal provvedimento in esame) prevede che il Ministro dello sviluppo economico, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, può autorizzare la cessione o l’utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell’impresa richiesti dal commissario straordinario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione o alla salvaguardia del valore economico dell’impresa o del gruppo. Per motivi di urgenza le medesime operazioni possono essere autorizzate anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza.

[4]     Al riguardo si fa presente, in particolare, che il Regolamento (CE) n.139/2004 reca una apposita disciplina delle concentrazioni di “dimensioni comunitaria”. Una concentrazione è di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EUR e

b) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

Una concentrazione che non supera le soglie sopra stabilite è tuttavia di dimensione comunitaria quando:

a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 2,5 miliardi di EUR;

      b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, il fatturato totale realizzato dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR;

c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membri di cui alla lettera b), il fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate è superiore a 25 milioni di EUR e

d) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 100 milioni di EUR; salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro.

[5]     L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate nel caso in cui diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento di tali finalità, né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

[6]     Come precisato nel citato regolamento n. 659 “la notifica è ritenuta completa se, entro due mesi dalla sua ricezione, o dalla ricezione di qualsiasi altra informazione supplementare richiesta dalla Commissione europea allo Stato membro in questione, la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro interessato. Se opportuno la Commissione potrà fissare scadenze più ravvicinate”.

[7]     Comunicazione della Commissione C(2003)4582 del 1° dicembre 2003, relativa al segreto d'ufficio.

[8]     L’articolo 87, paragrafo 1, del Trattato CE recita: “Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. 

[9]     Tali orientamenti, che sostituiscono quelli adottati nel 1999, sono contenuti nella comunicazione 2004/C 244/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C, n. 244, del 1° ottobre 2004. Si ricorda che il 30 novembre 2007 si è conclusa una consultazione promossa dalla Commissione europea per orientare il dibattito in vista della revisione degli attuali orientamenti che arriveranno a scadenza  nell’ottobre 2009. La Commissione, tra l’altro, ritiene che i futuri orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione dovranno chiaramente definire gli obiettivi che possono essere invocati dagli Stati membri per giustificare la concessione di questo tipo di aiuti.

[10]    Aiuto n. 279/2004.

[11]    Tali orientamenti, che sostituiscono quelli adottati nel 1999, sono contenuti nella comunicazione 2004/C 244/02, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C, n. 244, del 1° ottobre 2004. Si ricorda che il 30 novembre 2007 si è conclusa una consultazione promossa dalla Commissione europea per orientare il dibattito in vista della revisione degli attuali orientamenti che arriveranno a scadenza  nell’ottobre 2009. La Commissione, tra l’altro, ritiene che i futuri orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione dovranno chiaramente definire gli obiettivi che possono essere invocati dagli Stati membri per giustificare la concessione di questo tipo di aiuti.

[12]    Decisione numero C(2005)1651, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 69, dell’8 marzo 2006.

[13]   D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39.

[14]   Si ricorda che per ramo di azienda si intende, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un'articolazione "funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".

[15]    L. 23 luglio 1991, n. 223, “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”.

[16]    Articolo unico della L. 13 agosto 1980, n. 427, come modificato dall’articolo 1, comma 5, del D.L. 299/1994.

[17]    Come modificato dall’articolo 1, comma 4, del D.L. 299/1994.

[18]    Articolo 1, comma 9, della L. 223/1991, come modificato dall’articolo 4, comma 35, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, “Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale”, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della L. 28 novembre 1996, n. 608.

[19]    L. 29 dicembre 1990, n. 407, Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

[20]    Articolo 8 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, “Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.

[21]    Si tratta sostanzialmente delle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS.

[22]    Il contributo d’ingresso, previsto dall’articolo 4, comma 3, della L. 223 del 1991, è pari ad una mensilità di massimale lordo CIGS per ogni lavoratore che si intende licenziare. Tale versamento costituisce una anticipazione di quanto dovuto complessivamente all’INPS per la procedura di mobilità. Difatti, ai sensi dell’articolo 5 della L. 223/1991, nel corso della procedura il datore di lavoro è tenuto a versare, per ciascun lavoratore licenziato e beneficiario dell’indennità di mobilità, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento iniziale netto di mobilità spettante al lavoratore in 30 rate mensili, se il licenziamento è avvenuto dopo la utilizzazione della CIGS. Nel caso di riduzione del personale senza aver utilizzato prima la CIGS, il contributo complessivo è invece pari a nove volte il trattamento iniziale netto di mobilità. Comunque l’importo da pagare da parte del datore di lavoro è ridotto a tre volte il trattamento netto di mobilità nel caso in cui la messa in mobilità avviene previo accordo sindacale.

Si ricorda inoltre che è esonerata dal versamento delle residue rate del contributo d’ingresso dovuta l’azienda che procuri ai lavoratori offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi determinate caratteristiche (Circ. INPS n. 171/2001).

[23]    In particolare, ai sensi dell’articolo 16 della L. 223 del 1991, i lavoratori collocati in mobilità hanno diritto alla relativa indennità a condizione che, avendo un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine, possano vantare un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni, astensione per maternità e congedi parentali

[24]   Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274.

[25]   In questo caso la norma non richiede necessariamente, per fruire del beneficio, l’assunzione a tempo pieno.

[26]    In entrambi i casi lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano quindi dovuti per intero.

[27]    L’articolo 74 del R.D. 16-3-1942 n. 267 (Legge fallimentare), prevede, per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.

[28]   “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”.

[29]   Al riguardo si ricorda che il Protocollo d’intesa, siglato il 6 ottobre 2004 tra il Governo, le organizzazioni sindacali nazionali e di categoria e l’Alitalia, prevedeva “l’impegno del Governo a definire, mediante l’adozione di uno specifico provvedimento d’urgenza, ed in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, misure di sostegno al reddito ed all’occupazione applicabili ai vettori aerei.”

[30]   L’articolo 1-quinquies del D.L. 249/2004 riproduce sostanzialmente il contenuto dei periodi settimo, ottavo, nono e undicesimo del comma 137 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

[31]    Si ricorda che l’art. 4, comma 5, citato prevede che il Ministro del lavoro stabilisce con decreto le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro. Conseguentemente è stato emanato il D.M. 23 dicembre 2003 (Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l'iscrizione all'Albo delle agenzie per il lavoro), il cui art. 7 dispone in merito alla sospensione o revoca dell’autorizzazione per le agenzie del lavoro.

[32]   Si ricorda che la suddetta Tabella C concerne le norme per le quali la quantificazione delle dotazioni finanziarie permanenti è rimessa alla legge finanziaria.

[33]   D.L. 29 novembre 2004, n. 282, Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

[34]    Ai sensi del testo originario dell’articolo sopra citato, l’addizione avrebbe dovuto essere applicata per il solo anno 2004. Successivamente l’articolo 7-quater del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, ha novellato il citato articolo 2, comma 11, rendendo permanente l’addizionale.

[35]    D.L. 31 gennaio 2005 n. 7, recante “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

[36]    D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, recante “Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291

[37]   D.L. 11 giugno 2002, n. 108, Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172.

[38]   Si tratta, in particolare, dei contratti di solidarietà “difensivi”, strumento finalizzato ad evitare o limitare i licenziamenti attraverso una riduzione dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori di una determinata impresa. Da tale tipologia occorre distinguere i contratti di solidarietà “espansivi”, nei quali la riduzione dell'orario di lavoro viene utilizzata per incrementare l'occupazione (di fatto tale fattispecie non è stata praticamente quasi mai utilizzata).