Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica; materia fiscale; proroga di termini - D.L. 97/2008 - A.C. 1496 (Riferimenti normativi) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 27 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 18/07/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di
allocazione della spesa pubblica; D.L. 97/2008 - A.C. 1496 |
Riferimenti normativi |
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n. 27/1 |
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18 luglio 2008 |
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: D08097a.doc
INDICE
§ Costituzione della Repubblica italiana (artt. 77 e 87)
§ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Disciplina dell'imposta di bollo. (art. 15)
§ Deliberazione del 29 aprile 1992, n. 6 del Comitato interministeriale dei prezzi
§ L. 18 ottobre 2001, n. 383. Primi interventi per il rilancio dell'economia. (art. 12)
§ L. 11 giugno 2004, n. 146. Istituzione della provincia di Monza e della Brianza. (art. 4)
§ L. 11 giugno 2004, n. 147. Istituzione della provincia di Fermo. (art. 5)
§ L. 11 giugno 2004, n. 148. Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani. (art. 4)
§ D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Codice delle assicurazioni private. (artt. 354 e 355)
§ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (artt. 182, 193, 194, 208, 212)
Costituzione
della Repubblica italiana
(artt. 77 e 87)
Art. 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [Cost. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [Cost. 61, 62].
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (1).
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(1) Vedi l'art. 78, Reg. Senato 17 febbraio 1971 e l'art. 96-bis Reg. Camera 18 febbraio 1971.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere [Cost. 74].
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione [Cost. 61].
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo [Cost. 71].
Promulga le leggi [Cost. 73, 74, 138] ed emana i decreti aventi valore di legge [Cost. 76, 77] e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione [Cost. 75, 138].
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere [Cost. 80].
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [Cost. 78].
Presiede il Consiglio superiore della magistratura [Cost. 104].
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica (1).
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(1) Con D.P.R. 9 ottobre 2000 (Gazz. Uff. 14 ottobre 2000, n. 241) è stato approvato il modello dello stendardo del Presidente della Repubblica.
Art. 2389.
Compensi degli amministratori.
I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea [c.c. 2364, n. 3].
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili [c.c. 2431] o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche (1).
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(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.
D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642.
Disciplina dell'imposta di bollo.
(art. 15)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3.
(2) Vedi, anche, il D.L. 2 ottobre 1981, n. 546. Per l'esenzione dall'imposta di bollo di cui al presente decreto vedi l'art. 2, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 settembre 1996, n. 181; Circ. 29 ottobre 1996, n. 210;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 28 dicembre 2001, n. 218/E; Nota 21 settembre 2001; Ris. 1 febbraio 2002, n. 34/E; Ris. 5 febbraio 2002, n. 36/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 175/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 296/E; Ris. 15 novembre 2002, n. 357/E; Ris. 25 marzo 2003, n. 71/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 76/E; Ris. 1 aprile 2003, n. 81/E; Ris. 8 agosto 2003, n. 171/E; Circ. 7 luglio 2004, n. 37/D; Ris. 9 dicembre 2004, n. 146/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 28/E; Ris. 5 maggio 2005, n. 59/E; Circ. 1 giugno 2005, n. 29/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 70/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 75/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 79/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 2 settembre 1998, n. 14(98);
- Ministero delle finanze: Circ. 13 agosto 1996, n. V/10/309/96; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 46/T; Circ. 4 marzo 1998, n. 73/T; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 1 luglio 1998, n. 171/E; Circ. 15 luglio 1998, n. 185/E; Nota 4 novembre 1998, n. V/10-90666; Circ. 15 aprile 1999, n. 85/E; Circ. 26 agosto 1999, n. 180/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Circ. 12 maggio 2000, n. 94/E; Circ. 6 luglio 2000, n. 139/E; Circ. 28 dicembre 2000, n. 240/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 8 gennaio 1996, n. 1/96; Circ. 23 dicembre 1996, n. 23/96;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 5 luglio 1996, n. 306.
(omissis)
Art. 15.
Pagamento in modo virtuale.
Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (17).
Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l'anno.
L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare (18).
Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva (19).
Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (20).
L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.
L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione (21).
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(17) Vedi il D.M. 7 giugno 1973, e il D.M. 10 febbraio 1988.
(18) Comma così modificato dall'art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(19) Comma così modificato dall'art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(20) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 136, L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(21) Così sostituito dall'art. 13, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1982, n. 359).
L.
5 agosto 1978, n. 468.
Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di
bilancio.
(artt. 11-ter e 17)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.
(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;
- Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 31 marzo 2003, n. 18; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12; Circ. 7 aprile 2005, n. 13;
- Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.
(omissis)
Art. 11-ter.
Copertura finanziaria delle leggi.
1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (57):
a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (58);
d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (59).
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.
4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (60).
6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (61).
6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (62).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (63) (64).
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(57) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione
(58) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(59) Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208.
(60) Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.
(61) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003, il Decr. 15 luglio 2003 e il Decr. 1° giugno 2006.
(62) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
(63) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(64) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).
(omissis)
Art. 17.
Assestamento e variazioni di bilancio.
Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, presenta al Parlamento un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.
Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Parlamento entro e non oltre il termine del 31 ottobre.
[Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'articolo 5, ultimo comma, della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate dopo tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo] (70).
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione, indicando, per ciascun capitolo di spesa, sia le dotazioni di competenza che quelle di cassa.
Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, le dotazioni di cassa in correlazione al trasporto all'esercizio successivo di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio precedente, limitatamente a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di cassa non presentino, nelle more dell'assestamento di cui al precedente primo comma, sufficienti disponibilità per il pagamento dei titoli trasportati.
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(70) Comma abrogato dall'art. 3, D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.
D.L.
27 giugno 1985, n. 312.
Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse
ambientale.
(convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 431)
(art. 1-quinquies)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 giugno 1985, n. 152.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 431 (Gazz. Uff. 22 agosto 1985, n. 197). L'art. 2 della citata legge ha, inoltre così disposto: «Le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 27 giugno 1985, n. 312 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».
(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione degli artt. 1-ter e 1-quinquies.
(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 novembre 1996, n. 142.
Art. 1-quinquies.
Le aree e i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici (16) (17) (18).
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(16) Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431.
(17) La Corte costituzionale con sentenza 21-28 luglio 1995, n. 417 (Gazz. Uff. 23 agosto 1995, n. 35, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo e terzo comma, e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania;
ha dichiarato, inoltre, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-quinquies, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
(18) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ad eccezione degli artt. 1-ter e 1-quinquies.
D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917.
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
(artt. 5, 61, 73 e 109)
(1) (2) (3) (4)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
(2) Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349, L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 del presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto disposto dal comma 351 del citato articolo 1.
(3) Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e il comma 124 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 20 gennaio 2004;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41; Circ. 21 ottobre 1996, n. 61; Informativa 15 gennaio 2002, n. 5; Informativa 10 novembre 2003, n. 54; Circ. 28 gennaio 2004, n. 3; Circ. 3 marzo 2005, n. 5;
- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Nota 31 maggio 2004;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1996, n. 67; Circ. 20 maggio 1996, n. 109; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 26 giugno 1996, n. 131; Circ. 1 ottobre 1996, n. 186; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ. 13 dicembre 1996, n. 252; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 4 marzo 1997, n. 46; Circ. 17 aprile 1997, n. 96; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Msg. 15 maggio 1997, n. 9333; Circ. 12 giugno 1997, n. 135; Circ. 12 agosto 1997, n. 187; Circ. 8 ottobre 1997, n. 201; Circ. 27 novembre 1997, n. 241; Circ. 22 dicembre 1997, n. 260; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 14 maggio 1998, n. 104; Circ. 5 giugno 1998, n. 121; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 9 ottobre 1998, n. 215; Circ. 20 aprile 1999, n. 90; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Msg. 31 ottobre 2001, n. 292; Msg. 17 aprile 2003, n. 163; Msg. 1 giugno 2004, n. 16946; Circ. 8 marzo 2005, n. 39;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 26 febbraio 1997, n. 1412; Circ. 7 agosto 1997, n. 137960;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nota 18 gennaio 2001, n. 10282/Pgli158;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 6 marzo 2000, n. 11;
- Ministero del tesoro: Circ. 29 gennaio 1996, n. 668; Circ. 20 maggio 1996, n. 686; Circ. 4 giugno 1997, n. 764; Circ. 26 gennaio 1998, n. 6;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 18 giugno 2001, n. 58/E; Circ. 18 giugno 2001, n. 59/E; Ris. 3 ottobre 2001, n. 148/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 177/E; Ris. 9 novembre 2001, n. 178/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 181/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 182/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 187/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 11/E; Ris. 18 gennaio 2002, n. 12/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 56/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 76/E; Ris. 8 marzo 2002, n. 79/E; Ris. 21 marzo 2002, n. 95/E; Lett.Circ. 22 marzo 2002, n. 6458; Ris. 28 marzo 2002, n. 98/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 102/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 104/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 106/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 108/E; Ris. 5 aprile 2002, n. 909-16127/2002; Ris. 23 aprile 2002, n. 124/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 131/E; Ris. 7 maggio 2002, n. 137/E; Ris. 9 maggio 2002, n. 140/E; Ris. 13 maggio 2002, n. 143/E; Ris. 15 maggio 2002, n. 146/E; Ris. 20 maggio 2002, n. 148/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 152/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 23920; Ris. 24 maggio 2002, n. 154/E; Ris. 27 maggio 2002, n. 158/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 162/E; Ris. 31 maggio 2002, n. 163/E; Ris. 5 giugno 2002, n. 171/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 186/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 187/E; Circ. 19 giugno 2002, n. 54/E; Circ. 20 giugno 2002, n. 55/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 203/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 204/E; Ris. 1 luglio 2002, n. 211/E; Ris. 3 luglio 2002, n. 214/E; Ris. 4 luglio 2002, n. 215/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 234/E; Ris. 18 luglio 2002, n. 237/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 240/E; Ris. 19 luglio 2002, n. 242/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 244/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 246/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 252/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 260/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 265/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 272/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 273/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 274/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 275/E; Ris. 9 agosto 2002, n. 276/E; Ris. 14 agosto 2002, n. 283/E; Ris. 16 agosto 2002, n. 285/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 299/E; Ris. 17 settembre 2002, n. 306/E; Nota 20 settembre 2002, n. 170586; Circ. 7 ottobre 2002, n. 4; Ris. 9 ottobre 2002, n. 322/E; Ris. 15 ottobre 2002, n. 326/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 337/E; Ris. 31 ottobre 2002, n. 343/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 351/E; Circ. 27 dicembre 2002, n. 87/E; Ris. 27 dicembre 2002, n. 395/E; Ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E; Circ. 5 febbraio 2003, n. 7/E; Ris. 13 febbraio 2003, n. 35/E; Nota 4 marzo 2003, n. 30900; Circ. 5 marzo 2003, n. 15/E; Ris. 12 marzo 2003, n. 60/E; Ris. 31 marzo 2003, n. 78/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 95/E; Circ. 23 maggio 2003, n. 29/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 114/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 127/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 145/E; Ris. 1 luglio 2003, n. 147/E; Ris. 12 agosto 2003, n. 175/E; Ris. 9 settembre 2003, n. 178/E; Ris. 20 ottobre 2003, n. 198/E; Ris. 29 ottobre 2003, n. 202/E; Ris. 29 dicembre 2003, n. 231/E; Circ. 30 dicembre 2003, n. 59/E; Circ. 29 gennaio 2004, n. 3/E; Ris. 23 febbraio 2004, n. 19/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 21/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 29/E; Ris. 10 marzo 2004, n. 34/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 43/E; Circ. 18 marzo 2004, n. 11/E; Ris. 4 maggio 2004, n. 67/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 69/E; Ris. 10 maggio 2004, n. 68/E; Ris. 28 maggio 2004, n. 78/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 96/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 104/E; Ris. 28 settembre 2004; Circ. 4 ottobre 2004, n. 42/E; Ris. 17 novembre 2004, n. 138/E; Ris. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 15 febbraio 2005, n. 17/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 26/E; Ris. 25 febbraio 2005, n. 27/E; Circ. 1 aprile 2005, n. 12/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 56/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 60/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 61/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 62/E; Ris. 17 maggio 2005, n. 63/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 71/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 72/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 74/E; Circ. 6 giugno 2005, n. 31/E; Ris. 10 giugno 2005, n. 77/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 78/E; Ris. 17 giugno 2005, n. 80/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 12 aprile 2000, n. 74/E;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 4 dicembre 2003, n. 92;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 maggio 1996, n. 181; Circ. 10 maggio 1996, n. 183; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 gennaio 1998, n. 17; Circ. 10 marzo 1998, n. 127;
- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 48/E; Circ. 28 marzo 1996, n. 81/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 128/E; Circ. 17 agosto 1996, n. 201/E; Circ. 5 novembre 1996, n. 269/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 37/E; Circ. 17 febbraio 1997, n. 42/E; Nota 18 marzo 1997, n. III/5-306; Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 29 aprile 1997, n. VI-12-1152/97; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 16 maggio 1997, n. 140/E; Circ. 23 maggio 1997, n. 142/E; Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 19 giugno 1997, n. 173/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 16 luglio 1997, n. 205/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 26 settembre 1997, n. 257/E; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E; Circ. 2 dicembre 1997, n. 304/E; Circ. 31 dicembre 1997, n. 336/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 8/E; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Nota 3 giugno 1998, n. 27; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 191/E; Circ. 24 luglio 1998, n. 194/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 20 novembre 1998, n. 268/E; Circ. 8 gennaio 1999, n. 14/E; Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E; Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 4 marzo 1999, n. 55/E; Ris. 16 aprile 1999, n. 75023; Circ. 29 aprile 1999, n. 98/E; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Circ. 9 agosto 1999, n. 176/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 25 febbraio 2000, n. 30/E; Circ. 21 aprile 2000, n. 81/E; Circ. 28 aprile 2000, n. 84/E; Circ. 3 maggio 2000, n. 89/E; Circ. 12 maggio 2000, n. 95/E; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E; Circ. 5 luglio 2000, n. 136/E; Nota 11 luglio 2000, n. 59266; Ris. 2 agosto 2000, n. 16520/2000; Circ. 30 novembre 2000, n. 220/E; Circ. 26 gennaio 2001, n. 9/E; Circ. 30 maggio 2001, n. 49/E; Circ. 12 dicembre 2001, n. 105/E; Ris. 17 dicembre 2001, n. 212/E; Ris. 28 dicembre 2001, n. 220/E; Ris. 8 gennaio 2002, n. 3/E; Ris. 10 gennaio 2002, n. 7/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96; Circ. 18 dicembre 1997, n. 13/97.
(omissis)
Art. 5.
Redditi prodotti in forma associata.
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili (15).
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali (16).
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;
b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;
c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (17) (18).
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(15) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 53 (Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Cost.
(16) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 25 marzo 1991, n. 102.
(17) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, gli artt. 7, 8 e 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 466 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2007 e il comma 2 dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81.
(18) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55 (Gazz. Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
(omissis)
Art. 61.[63, comma 4]
Interessi passivi.
1. Gli interessi passivi inerenti all’esercizio d’impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall’imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 15 (358).
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(358) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires) e poi dal comma 33 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 34 dello stesso articolo 1. Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati.
(omissis)
Art. 73. [87]
Soggetti passivi (415).
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonchè le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (416);
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (417);
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (418);
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (419).
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali (420).
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi (421).
4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti (422).
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato (423).
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5 (424) (425).
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti che detengano più del 50 per cento delle quote dei fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società (426).
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(415) L'art. 1, D.L. 2 maggio 1989, n. 156 (Gazz. Uff. 2 maggio 1989, n. 100), convertito in legge con L. 30 giugno 1989, n. 243 (Gazz. Uff. 1° luglio 1989, n. 152), ha disposto che i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'art. 87, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989, sono differiti al 30 maggio 1989. Vedi, anche, l'art. 9, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(416) Lettera così modificata dall'art. 1, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199, con la decorrenza indicata nell'art. 2 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e i commi 20, 102 e 134 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(417) Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, il comma 368 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e i commi 102 e 134 dell'art. 1, della citata legge n. 296 del 2006.
(418) Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, gli artt. 2 e 11, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.
(419) Lettera così modificata dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 466, l'art. 2, L. 13 maggio 1999, n. 133, gli articoli da 10 a 15, L. 21 novembre 2000, n. 342, il comma 3 dell'art. 3, L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'art. 14-vicies semel, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 134 e i commi 242 e seguenti dell'art. 1, della citata legge n. 296 del 2006.
(420) Periodo aggiunto dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(421) Comma così modificato prima dal comma 74 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dal comma 83 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 88 dello stesso articolo 1.
(422) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003.
(423) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione e con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 14 del medesimo art. 35.
(424) Comma aggiunto dal comma 13 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ai sensi di quanto disposto dal comma 14 del medesimo art. 35.
(425) Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2007 e il comma 325 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(426) Comma aggiunto dall’art. 82, comma 22, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
Art. 109. [75 e 98]
Norme generali sui componenti del reddito d'impresa.
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le società e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione è deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformità al piano di ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi (536).
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87 (537).
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis (538).
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 (539).
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei princìpi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili (540):
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata in conformità alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi (541) (542).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente (543) (544).
6. [Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione] (545).
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (546).
8. In deroga al comma 5 non è deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.
9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (547).
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(536) Comma aggiunto dall'art. 5-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 5-quinquies.
(537) Comma aggiunto dall'art. 5-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 5-quinquies.
(538) Comma aggiunto dall'art. 5-quinquies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso articolo 5-quinquies.
(539) Comma aggiunto dal comma 58 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 61 dello stesso articolo 1.
(540) Alinea così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38. Vedi, anche, l'art. 13 dello stesso decreto.
(541) Lettera così modificata prima dal comma 47 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 48 dello stesso art. 37 e poi dal comma 33 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 34 del medesimo articolo 1. Vedi, anche, il comma 48 del citato art. 1.
(542) Comma così modificato prima dall'art. 11, D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 e poi dal comma 10 dell'art. 6, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, con la decorrenza indicata nel comma 13 dello stesso articolo 6. Vedi, anche, l'art. 13 del citato D.Lgs. n. 38 del 2005 e l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(543) Comma così modificato dal comma 33 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 34 dello stesso articolo 1.
(544) Vedi, anche, i commi 276 e 282 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(545) Comma abrogato dal comma 33 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nel comma 34 dello stesso articolo 1.
(546) Vedi, anche, l'art. 4, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
(547) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dall'art. 13-bis, D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e dall'art. 5, D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 di riforma dell'imposizione sul reddito delle società (Ires). Il citato decreto legislativo n. 344 del 2003, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti sono stati eliminati. Vedi, anche, l'art. 4 del suddetto decreto legislativo n. 344 del 2003 e il comma 9 dell'art. 2, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 27, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.
D.P.R.
22 luglio 1998, n. 322.
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L.
23 dicembre 1996, n. 662.
(art. 3)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1998, n. 208.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 19 maggio 2003, n. 18; Circ. 28 gennaio 2004, n. 4; Circ. 4 febbraio 2004, n. 8;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 maggio 2000, n. 94; Circ. 31 maggio 2001, n. 119; Circ. 13 giugno 2001, n. 123; Circ. 8 marzo 2005, n. 39;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 12 aprile 2002, n. 115/E; Ris. 14 ottobre 2002, n. 325/E; Circ. 26 gennaio 2004, n. 2/E; Circ. 22 luglio 2004, n. 32/E; Circ. 30 maggio 2005, n. 24/E;
- Ministero delle finanze: Circ. 5 marzo 2001, n. 21/E.
Art. 3.
Modalità di presentazione ed obblighi di conservazione delle dichiarazioni.
1. Le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. secondo le disposizioni di cui ai commi successivi. I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, presentano la dichiarazione unificata annuale. È esclusa dalla dichiarazione unificata la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto degli enti e delle società che si sono avvalsi della procedura di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (19).
2. Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella unificata, sono presentate in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, dai soggetti tenuti per il periodo d'imposta cui si riferiscono le predette dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, dai soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta di cui all'articolo 4 e dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dai soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli studi di settore e dei parametri. Le predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate è gratuito per gli utenti. I soggetti di cui al primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche in forma unificata, in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, si avvalgono per la presentazione in via telematica del servizio telematico Internet ovvero di un incaricato di cui al comma 3 (20).
2-bis. Nell'àmbito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (21).
2-ter. I soggetti diversi da quelli indicati nei commi 2 e 2-bis, non obbligati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, possono presentare le dichiarazioni in via telematica, direttamente avvalendosi del servizio telematico Internet ovvero tramite un incaricato di cui al comma 3.
3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (22).
3-bis. I soggetti di cui al comma 3, incaricati della predisposizione delle dichiarazioni previste dal presente decreto, sono obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro (23) per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero dell’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento (24).
4. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono abilitati dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
5. Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla presentazione in via telematica, la dichiarazione può essere presentata all'Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.
6. Le banche e gli uffici postali rilasciano, anche se non richiesta, ricevuta di presentazione della dichiarazione. I soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella dichiarazione, contestualmente alla ricezione della stessa o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonché, entro trenta giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione della dichiarazione.
7. Le banche e la Poste italiane S.p.a. trasmettono in via telematica le dichiarazioni all'Agenzia delle entrate entro quattro mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione ovvero, per le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro quattro mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse, ove non diversamente previsto dalle convenzioni di cui al comma 11 (25).
7-bis. I soggetti di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, presentano in via telematica le dichiarazioni per le quali non è previsto un apposito termine entro un mese dalla scadenza del termine previsto per la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3, successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata dal contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1.
10. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5.
11. Le modalità tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Le modalità di svolgimento del servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e della Poste italiane S.p.a., comprese le conseguenze derivanti dalle irregolarità commesse nello svolgimento del servizio, sono stabilite mediante distinte convenzioni, approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (26).
12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla presentazione delle dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della trasmissione telematica si applica l'articolo 12-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e per le convenzioni e i decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente, le convenzioni e i provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo (27).
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(19) Comma così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, l'art. 34, comma 4, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(20) Comma così modificato prima dal comma 377 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(21) Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(22) All'individuazione di altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni si è provveduto con D.Dirig. 17 settembre 1998 (Gazz. Uff. 21 settembre 1998, n. 220), abrogato e sostituito dal D.Dirig. 18 febbraio 1999, con D.M. 12 luglio 2000, con D.M. 21 dicembre 2000 e con D.M. 19 aprile 2001. Vedi, anche, il Provv. 21 giugno 2007.
(23) L'originario importo di euro 0,5 è stato prima aumentato ad euro 0,51 con D.M. 2 marzo 2006 (Gazz. Uff. 10 marzo 2006, n. 58) e ad euro 0,52 con D.M. 12 marzo 2007 (Gazz. Uff. 4 aprile 2007, n. 79) e poi così rideterminato dal comma 4-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(24) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 61, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi così modificato dal comma 4-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 13 luglio 2005.
(25) Comma così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(26) Comma così modificato dal comma 4-bis dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 34, comma 4, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(27) Articolo prima modificato dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Vedi, anche, i commi da 4-ter a 4-quinquies dell'art. 39, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunti dalla relativa legge di conversione.
L.
23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(art. 17)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.
(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;
- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
(omissis)
Art. 17.
Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (34);
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (35).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (37).
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(34) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
(35) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(36) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.
(37) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.
L.
7 agosto 1990, n. 241.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi.
(artt. 7-13)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;
- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 8 ottobre 2001, n. 263000/090;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28; Circ. 14 marzo 1997, n. 17; Informativa 12 febbraio 2000, n. 12; Informativa 4 febbraio 2002, n. 13; Informativa 23 aprile 2002, n. 44; Circ. 27 maggio 2004, n. 33;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 gennaio 1996, n. 15; Circ. 11 luglio 1996, n. 142; Circ. 15 ottobre 1996, n. 199; Circ. 24 giugno 1998, n. 135; Circ. 1 agosto 2000, n. 141;
- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 giugno 1996, n. 30;
- Ministero degli affari esteri: Circ. 10 settembre 1997, n. 02391; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9;
- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 13 marzo 1996, n. 1333; Circ. 3 marzo 1997, n. 1246; Circ. 29 maggio 1997, n. 2407;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 8 ottobre 1996, n. 131/96; Circ. 14 gennaio 1997, n. 305/DG4/4; Circ. 14 febbraio 1997, n. 11MP0170; Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 12 maggio 1998, n. 43/98; Circ. 31 maggio 2000, n. B23/2000/MOT;
- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44;
- Ministero del commercio con l'estero: Circ. 24 dicembre 1997, n. 320388; Circ. 27 maggio 1998, n. 509289;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 17 giugno 1998, n. 85/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 20 ottobre 1999, n. 46; Circ. 20 marzo 2000, n. 14;
- Ministero del tesoro: Circ. 21 marzo 1997, n. 42; Circ. 18 aprile 1997, n. 141343; Circ. 20 gennaio 1998, n. 106022;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 2 agosto 2001, n. 75/E;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ris. 31 gennaio 1996, n. 289415;
- Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1997, n. 2; Circ. 9 marzo 1999, n. 24; Circ. 22 marzo 1999, n. 34; Circ. 13 aprile 1999, n. 300/A/42387/124/77; Circ. 4 maggio 1999, n. 49; Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 6 luglio 1999, n. 4/99; Circ. 6 giugno 2000, n. 63; Lett.Circ. 11 gennaio 2001, n. P48/4101;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 24 dicembre 2001, n. 176;
- Ministero della difesa: Circ. 12 giugno 1997, n. LEV.-C-56/U.D.G.;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 9; Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 16 gennaio 1996, n. 19; Circ. 29 febbraio 1996, n. 93; Circ. 4 marzo 1996, n. 100; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 19 aprile 1996, n. 155; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 30 dicembre 1996, n. 782; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 1 agosto 1997, n. 476; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 31 ottobre 1997, n. 675; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 2 aprile 1998, n. 175; Circ. 13 maggio 1998, n. 225; Circ. 29 maggio 1998, n. 252; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 11 giugno 1998, n. 601229; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 24 settembre 1998, n. 395; Nota 15 febbraio 2000, n. 1787; Nota 8 marzo 2000, n. 2855;
- Ministero delle finanze: Circ. 11 aprile 1996, n. 90/S; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 17 maggio 1996, n. 131/D; Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D; Circ. 11 marzo 1997, n. 73/D; Circ. 25 marzo 1997, n. 90/D; Circ. 4 aprile 1997, n. 95/S; Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 211/T; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49/E; Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S;
- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 28 giugno 2000, n. 4; Circ. 23 dicembre 2003;
- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 9 settembre 1996, n. GM98727/4205DL/CR;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 marzo 1997;
- Ministero marina mercantile: Circ. 13 novembre 1996, n. 113345;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 luglio 1996, n. 21; Circ. 1 ottobre 1996, n. 109; Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 25 agosto 1997, n. 15; Circ. 8 marzo 1999, n. 55/99; Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99; Circ. 5 marzo 2001, n. 27; Circ. 8 luglio 2002, n. 84/2002;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 30 luglio 1996, n. 1188/TC/PG; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 41; Circ. 25 gennaio 1996, n. 38; Circ. 25 gennaio 1996, n. 840; Circ. 29 gennaio 1996, n. 838; Circ. 31 gennaio 1996, n. 96; Circ. 6 febbraio 1996, n. 860; Circ. 6 febbraio 1996, n. 72; Circ. 12 febbraio 1996, n. 87; Circ. 19 febbraio 1996, n. 103; Circ. 13 marzo 1996, n. 160; Circ. 19 marzo 1996 n. 176; Circ. 20 marzo 1996 n. 676; Circ. 22 marzo 1996 n. 183; Circ. 17 aprile 1996, n. 236; Circ. 19 aprile 1996, n. 249; Circ. 23 aprile 1996, n. 252; Circ. 30 aprile 1996, n. 256; Circ. 2 maggio 1996, n. 30052; Circ. 15 maggio 1996, n. 93; Circ. 29 maggio 1996, n. 311; Circ. 2 giugno 1996, n. 316; Circ. 3 luglio 1996, n. 296; Circ. 3 luglio 1996, n. 309; Circ. 5 luglio 1996, n. 299; Circ. 5 luglio 1996, n. 306; Circ. 11 luglio 1996, n. 451; Circ. 16 luglio 1996, n. 656; Circ. 18 luglio 1996, n. 280; Circ. 3 ottobre 1996, n. 298; Circ. 14 novembre 1996, n. 676; Circ. 21 novembre 1996, n. 1138; Circ. 11 dicembre 1996, n. 843; Circ. 11 dicembre 1996, n. 1153; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610; Circ. 12 dicembre 1996, n. 1216; Circ. 16 dicembre 1996, n. 1234; Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98;
- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 9 febbraio 1998, n. 440.
(omissis)
Capo III
Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 7.
Comunicazione di avvio del procedimento (18).
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento (19).
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
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(18) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(19) Ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.
Art. 8.
Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (20).
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (21);
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (22);
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
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(20) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(21) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(22) Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 9.
Intervento nel procedimento (23).
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
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(23) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 10.
Diritti dei partecipanti al procedimento (24).
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
--------------------------------------------------------------------------------
(24) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 10-bis.
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali (25).
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(25) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 11.
Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (26).
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (27).
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (28).
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento (29).
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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(26) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(27) Comma così modificato dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(28) Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
(29) Comma aggiunto dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 12.
Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (30).
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
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(30) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 13.
Àmbito di applicazione delle norme sulla partecipazione (31).
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (32).
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(31) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(32) Comma così modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45.
Deliberazione del 29 aprile 1992, n. 6
del Comitato interministeriale dei prezzi
Prezzi dell'energia
elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel,
parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per
l'assimilabilita' a fonte rinnovabile.
(Provvedimento n. 6/1992).
LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP definisca, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio
dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti convenzionali;
Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che "assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova
produzione, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate, vengano definiti dal CIP ed aggiornati almeno con cadenza biennale" sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;
Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP definisca le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile;
Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14 novembre 1990;
Visti il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 e la raccomandazione della Commissione CEE n. 88/611/CEE del 18 novembre 1988;
Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991 "Primi indirizzi per il coordinamento degli strumenti pubblici in materia di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia";
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 896);
Delibera:
A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento entrano in vigore le seguenti disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili ed assimilate ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
Si considerano nel seguito tre classi di impianti:
a) alimentati da fonti rinnovabili: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;
b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili: quelli di cogenerazione, intesa come produzione combinata di
energia elettrica e di calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti; nonche' quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) alimentati da fonti convenzionali: quelli per la sola produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili commerciali ed altri impianti non rientranti nelle lettere precedenti.
TITOLO I
Condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile Un impianto e' assimilato agli impianti che utilizzano fonti
di energia rinnovabili quando l'indice energetico Ien verifica la seguente condizione:
Ee (1 Et)
Ien = ___ + ___ . ___ - a (maggiore o uguale) 0,51
Ec 0,9 Ec
dove:
Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, sulla base del programma annuale di utilizzo;
Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto;
Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali;
(1 Ee)
a = ____ - 1 ) . (0,51 - ___
0,51 Ec
Ai fini dell'assimilabilita' la comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere integrata con:
una dichiarazione giurata sul rispetto della suddetta condizione da parte del titolare dell'impianto o del suo legale rappresentante; elementi tecnici necessari a documentare il rispetto della suddetta condizione ed in particolare il programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto; progetto dettagliato di strumentazione dell'impianto necessaria per la verifica del rispetto della suddetta condizione.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta documentazione comunica all'interessato ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.) il valore dell'indice energetico dell'impianto.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica anche nel corso dell'esercizio la sussistenza della condizione tecnica di assimilabilita' anche avvalendosi per le verifiche sull'impianto di tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea. Le misurazioni sull'impianto verranno effettuate sulla base della normativa vigente.
Eventuali variazioni al programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto che vengono apportate nel corso dell'esercizio dell'impianto, non dovute a causa di forza maggiore, vanno comunicate preventivamente all'Enel.
L'Enel e' tenuto a informare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle variazioni che comportino il non rispetto della condizione di assimilabilita' o un diverso trattamento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di riscontro positivo, adotta i provvedimenti di conseguenza.
TITOLO II
Nuova energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate: prezzi di cessione ad imprese
distributrici acquirenti.
1. Per nuova energia si intende quella prodotta da impianti la cui data di entrata in servizio e' successiva al 30 gennaio 1991.
2. Il prezzo di cessione per la nuova produzione da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate assume valori
differenti per tipologia di fonte a seconda che si tratti di:
impianti che mettono a disposizione l'intera potenza o una quota di potenza prefissata (tipo A);
impianti che cedono le eccedenze (tipo B).
I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 1.
Quando il prezzo e' differenziato fra ore piene e ore vuote le fasce orarie sono quelle stabilite dal provvedimento CIP n. 45/90.
Nel presente provvedimento l'insieme delle ore di punta, di alto carico e di medio carico vengono denominate ore piene, ed ore vuote tutte le altre.
I prezzi di cessione sono basati sul costo evitato che risulta composto come segue:
Caso di prezzo Caso di prezzo unico differenziato
Ore piene Ore vuote
(L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)
__ __ __
Costo di impianto 26 43 _
Costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse 9 15 _
Costo di combustibile 37 37 37
Per gli impianti di tipo B il costo di impianto viene riconosciuto per il 20% nel prezzo base e per il restante 80% in funzione della regolarita' di cessione come riportato in tabella 2.
3. Il prezzo di cessione, oltre ai costi evitati sopra definiti, include per i primi otto anni di esercizio dell'impianto anche
le seguenti componenti, correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto.
Ore piene Ore vuote
(L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)
__ __ __
a) Idroelettrici: a serbatoio; a bacino;
ad acqua fluente oltre 3 MW . . . . . . . . _ 130 _
b) Idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW . . . . . . . . 45 75 _
c) Eolici e geotermici 78 130 _
d) Fotovoltaici, RSU, biomasse . . . . . . 150 250 _
e) Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui 45 75 _
f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:
idrocarburi:
Ien: 0,51 - 0,6 . . . _ 27 _
oltre 0,6 .. . . _ 40 _
carbone:
Ien oltre 0,51 . . . _ 50 _
g) Impianti idroelet trici potenziati _ 65 _
Nei casi di impianti per i quali la condizione di assimilabilita' di cui al precedente titolo I sussista con riferimento al
programma annuale di utilizzo solo per periodi inferiori all'anno, sull'energia ceduta in detti periodi viene corrisposta la componente spettante in base al presente punto.
Il riconoscimento dei suddetti prezzi e' alternativo ai contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e segue i
criteri di cumulo previsti per la legge stessa nella delibera CIPE del 26 novembre 1991. A tal fine il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante dovra' trasmettere al Ministero dell'industria e alla C.C.S.E. dichiarazione giurata di non aver fruito di contributi e di rinunciare ad eventuali contributi relativi a domande gia' presentate. Copia di detta dichiarazione sara' allegata alla convenzione di cessione.
4. In mancanza della suddetta dichiarazione giurata i prezzi di cessione vengono ridotti diminuendo le componenti di cui al punto 3 dei seguenti valori:
Ore piene Ore vuote
(L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)
__ __ __
a) Idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW . . . . . . . . _ 50 _
b) Idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW . . . . . . . . 20 34 _
c) Eolici e geotermici 30 50 _
d) Fotovoltaici, RSU, biomasse . . . . . . 52 86 _
e) Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui 20 34 _
f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:
idrocarburi:
Ien: 0,51 - 0,6 . . . _ 27 _
oltre 0,6 .. . . _ 31 _
carbone:
Ien oltre 0,51 . . . _ 35 _
g) Impianti idroelettrici potenziati _ 31 _
5. Nei casi in cui il prezzo di cessione e' differenziato tra ore piene ed ore vuote, se l'impianto ha funzionato per almeno3.200 ore piene secondo il programma annuale di utilizzo, il prezzo delle ore piene e' riconosciuto anche per le cessioni in ore vuote fino a raggiungere il totale dell'energia cedibile in ore piene secondo lo stesso programma di utilizzo.
Per impianti caratterizzati da particolari condizioni di funzionamento (ad esempio teleriscaldamento), sulla base di
accordi tra le parti, il prezzo di cessione previsto per le ore piene puo' essere applicato anche all'energia ceduta nelle ore vuote fino a concorrenza dell'energia producibile nelle ore piene secondo il programma annuale di utilizzo. Questo criterio si applica anche ai contributi alle imprese produttrici-distributrici.
6. Il prezzo di cessione, su richiesta del soggetto interessato, in alternativa al prezzo indicato nella tabella 1 o per le altre fonti rinnovabili non comprese in tale tabella, puo' essere fissato con provvedimento del Ministro-Presidente delegato del CIP, a seguito di accertamento dei costi da parte del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento CIP n. 15/89, con i criteri previsti al successivo titolo V.
7. Le componenti del prezzo di cessione vengono aggiornate dalla C.C.S.E. entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal 1› gennaio dello stesso anno sulla base dei criteri sottoindicati:
a) il costo evitato di impianto, il costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse nonche' i valori di cui alle lettere da a) a g) dei precedenti punti 3 e 4 vengono aggiornati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale registrata nell'anno solare precedente;
b) il costo evitato di combustibile di cui al precedente punto 2 si aggiorna in base alla variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del metano nell'anno 1992 riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi rispetto a quello dell'anno 1991.
Il valore risultante da tale aggiornamento sara' utilizzato come valore di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il 1993. I successivi aggiornamenti e conguagli si effettueranno con lo stesso criterio.
I valori aggiornati vengono arrotondati ai 10 centesimi di lira con il criterio commerciale.
8. Sono considerati potenziamenti di impianti idroelettrici quelli che determinano un aumento del 15% della producibilita' annua complessiva o di quella delle sole ore piene o del 30% nelle sole ore di punta; il conseguente trattamento si applica alla totale produzione.
L'accertamento di detti aumenti di producibilita' viene eseguito dal comitato tecnico.
9. I potenziamenti di impianti non idroelettrici hanno il seguente trattamento:
nel caso di impianti dismessi e non produttivi da almeno tre anni la riattivazione dell'impianto, con o senza potenziamento, segue nel suo complesso la regolamentazione degli impianti nuovi; i casi di potenziamento che non abbiano connessione funzionale ovvero non vincolino o non siano vincolati dal funzionamento dell'impianto esistente seguono la regolamentazione degli impianti nuovi limitatamente alla sezione aggiunta; altri casi di potenziamento vanno trattati come un unico impianto, comprensivo di quello esistente, e seguono la regolamentazione degli impianti nuovi quando la potenza aggiunta sia almeno pari a quella dell'impianto esistente.
L'accertamento della tipologia di potenziamento viene eseguito dal comitato tecnico.
10. I rifacimenti degli impianti esistenti che comportino l'acquisto o la costruzione della maggior parte dei componenti di impianto seguono la regolamentazione degli impianti nuovi, previo accertamento favorevole del comitato tecnico.
11. Agli impianti di pompaggio si applica il trattamento relativo:
agli impianti idroelettrici a serbatoio, limitatamente all'energia prodotta da eventuali apporti naturali di acqua non conseguenti al pompaggio;
agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, per l'energia non derivante da apporti naturali di acqua.
L'accertamento delle quantita' di energia derivante dagli apporti naturali viene effettuata dal comitato tecnico.
12. Agli impianti che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati si applica il trattamento relativo:
agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien fino a 0,6, se l'impianto ha una potenza elettrica inferiore a 30 MW e l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep; agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, se l'impianto e' di cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 30 MW e l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep.
Tali accertamenti vengono effettuati dal comitato tecnico.
13. In tutti i casi in cui e' previsto un accertamento da parte del comitato tecnico l'interessato deve presentare domanda al comitato stesso corredandola di tutta la documentazione tecnica-economica relativa all'impianto.
TITOLO III
Energia elettrica prodotta con impianti esistenti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate e con impianti utilizzanti fonti
convenzionali: prezzi di cessione ad imprese distributrici acquirenti.
1. Per impianti esistenti si intendono:
quelli la cui data di entrata in servizio e' antecedente al 31 gennaio 1991; quelli per i quali e' terminato il periodo di
corresponsione delle componenti di cui al precedente titolo II, punto 3.
I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 2.
2. L'aggiornamento di questi prezzi di cessione viene effettuato con i criteri indicati al precedente titolo.
3. Per gli impianti di cui alla tabella 2, punto 2, l'aggiornamento si effettua dall'anno in cui il costo evitato aggiornato risulti superiore ai prezzi indicati nella stessa tabella; da tale anno questi prezzi di cessione si aggiornano con i criteri indicati al titolo precedente.
4. Nel caso di cessioni da nuovi impianti alimentati da fonti convenzionali di tipo A che avvengano a seguito di gara, i prezzi di cessione devono considerarsi come massimali.
5. La norma di cui al precedente titolo II, punto 5, si applica anche agli impianti del presente titolo.
TITOLO IV
Quote del prezzo di cessione a carico della C.C.S.E. e contributi alle imprese produttrici-distributrici
A) Quote del prezzo di cessione.
I costi evitati di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse sono a carico dell'impresa distributrice acquirente.
Il costo evitato di combustibile per ogni kWh ceduto all'impresa acquirente e' a carico del conto per l'onere termico
della C.C.S.E.
La restante quota del prezzo e' a carico del conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate
definito al titolo VI.
B) Contributi alle imprese produttrici-distributrici.
1. Alla nuova energia elettrica prodotta ed immessa nella rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici con impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate viene riconosciuto un contributo pari alla somma del costo evitato di combustibile e della componente relativa alla specifica tipologia di impianto, definita nel precedente titolo II, punto 3.
2. Il contributo, nelle sue due componenti, segue la regolamentazione di cui alla precedente lettera A).
3. Per gli impianti che utilizzano combustibili fossili la componente relativa al costo di combustibile non e' cumulabile con il contributo onere termico della C.C.S.E.
C) Aggiornamenti.
Gli aggiornamenti delle quote di prezzo e dei contributi di cui alle precedenti lettere A) e B) seguono le norme previste al titolo II.
TITOLO V
Compiti del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate 1. Il comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al provvedimento CIP n. 15/89, effettua le attivita' istruttorie per gli accertamenti assegnatigli nei titoli precedenti.
2. Nell'espletamento delle istruttorie relative all'accertamento dei costi, il comitato si attiene ai seguenti criteri:
il costo evitato dell'impianto di riferimento "R" e' stabilito in 1,4 milioni/kW e segue il criterio di aggiornamento del titolo II, punto 7, lettera a);
per ciascuna tipologia di impianto si assume un costo convenzionale "C" pari al prodotto del costo dell'impianto di
riferimento "R" per i seguenti coefficienti:
per gli impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:
idrocarburi con Ien fino a 0,60 . . . . . . . . . . . . 1,0
idrocarburi con Ien oltre 0,60 . . . . . . . . . . . . . 1,2
carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4
per impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW e per impianti che utilizzano combustibili di processo o residui .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8
per impianti idroelettrici a serbatoio, a bacino, ad acqua fluente oltre 3 MW e per impianti eolici e geotermici
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6
per impianti fotovoltaici e per impianti che utilizzano RSU o biomasse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4
per i potenziamenti di impianti idroelettrici
. . . . . . 1,6
il costo dell'impianto proposto "A" viene accertato sulla base della documentazione presentata, al netto di ogni contributo come previsto al precedente titolo II, punto 3; esso comprende gli interessi di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente in vigore nel periodo di investimento, nonche' le connesse spese di progettazione, direzione lavori e generali, assunte in un limite massimo del 10%; qualora il costo accertato A risulti superiore almeno del 10% al costo "convenzionale" C, la componente prevista al precedente titolo II, punto 3, viene maggiorata del rapporto:
A - 0,6 R
___________
C - 0,6 R
entro la misura massima di 1,2 volte; il prezzo di cessione e' costituito dalla componente maggiorata come sopra detto a cui si aggiungono i costi evitati di impianto, di esercizio, di manutenzione e spese generali connesse nonche' di combustibile di cui al titolo II; il contributo per le imprese produttrici-distributrici e' costituito dalla componente maggiorata come sopra detto a cui si aggiunge il costo evitato di combustibile.
Nel caso in cui l'impianto abbia usufruito dei contributi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i contributi stessi dovranno essere detratti, nel calcolo della maggiorazione di cui sopra, anche dal costo convenzionale C.
3. Il Ministro-Presidente delegato del CIP, su proposta del comitato, fissa con proprio provvedimento il prezzo di cessione e la relativa quota a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico, nonche' i contributi per le imprese produttrici-distributrici.
Nell'attesa di tale provvedimento si applicano rispettivamente i prezzi di cui alla tabella 1 e i contributi forfettari di cui al titolo IV, lettera B).
TITOLO VI
Sovrapprezzo nuovi impianti
1. E' istituito presso la C.C.S.E. un "Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate".
Questo conto e' alimentato applicando, con la decorrenza prevista al successivo titolo VII, lettera C), sulle forniture di
energia elettrica, le seguenti aliquote di sovrapprezzo:
0,70 L/kWh per le forniture con consumo in bassa tensione;
0,50 L/kWh per le forniture con consumo in media tensione;
0,40 L/kWh per le forniture con consumo in alta tensione.
2. E' esonerata dall'applicazione del suddetto sovrapprezzo:
a) energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti per le destinazioni consentite dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, articoli 20, 22 e 23;
b) energia ceduta alle imprese distributrici;
c) energia ceduta da imprese produttrici-distributrici a titolo di permuta ad altre imprese nazionali sino a concorrenza dei ritiri di energia effettuati dalla stessa impresa nel corso di ciascun periodo contrattuale;
d) energia che le imprese municipalizzate cedono ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali obbligatori nei limiti della produzione non ammessa a contributo per l'onere termico;
e) energia destinata da societa' cooperative al soddisfacimento dei fabbisogni dei propri soci nei limiti delle loro disponibilita' di autoproduzione.
3. Per le modalita' di aggiornamento delle aliquote di versamento del sovrapprezzo e corresponsione dei contributi
valgono, in quanto applicabili, le stesse norme previste per il sovrapprezzo termico dal provvedimento CIP n. 3/1988 e
successive modificazioni.
TITOLO VII
Disposizioni generali per la cessione
A) Oneri di allacciamento.
Gli oneri per i nuovi collegamenti alla rete pubblica sono ripartiti in parti uguali tra il produttore cedente e l'impresa
acquirente quando trattasi di impianti di "tipo A", realizzati in regioni aventi un deficit di produzione di energia elettrica rispetto alla domanda; nel caso di impianti da fonti rinnovabili di cui alla lettera a) della premessa, gli oneri sono ripartiti per 1/3 a carico del cedente e per 2/3 a carico dell'impresa acquirente.
In tutti gli altri casi, ivi compresi i collegamenti relativi ad impianti di "tipo B" e gli adeguamenti dei collegamenti esistenti, gli oneri relativi sono a carico del produttore cedente.
B) Norme transitorie.
1. Si mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90.
La durata di corresponsione del prezzo di cessione di cui al titolo II e dei contributi di cui al titolo IV viene ridotta del periodo di esercizio antecedente alla data del presente provvedimento.
In tali casi e' fatta salva la facolta' di optare per la normativa prevista dai suddetti provvedimenti.
2. Nei casi in cui venga richiesto il regime della determinazione dei prezzi di cessione o dei contributi basata sul costo
accertato, gia' previsto dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90, l'accertamento stesso viene effettuato in base alle disposizioni di cui al titolo V del presente provvedimento.
In ogni caso e' fatta altresi' salva la facolta', per chi ha fatto domanda ai sensi dei suddetti provvedimenti CIP, di procedere con la normativa di accertamento dei costi dagli stessi prevista.
Nel caso che rimangano nel regime dei costi accertati in base al presente provvedimento, il comitato tecnico determinera' il trattamento da praticare sulla base delle nuove norme anche per i periodi pregressi.
3. Nei casi in cui venga richiesto il regime forfettario per i periodi pregressi nei quali detto regime non era previsto si applicano in alternativa all'accertamento del costo, i seguenti trattamenti dei prezzi di cessione e dei contributi:
periodo di vigenza del provvedimento CIP n. 34/90: si applicano i valori forfettari previsti nel presente provvedimento diminuiti del 6,5%; periodo di vigenza del provvedimento CIP n. 15/89: si applicano i valori forfettari previsti dal presente provvedimento, diminuiti del 13%.
I prezzi per le cessioni delle eccedenze si ricavano dai valori del presente provvedimento con lo stesso criterio di cui sopra; analogamente si procede per la determinazione di tutte le quote a carico della C.C.S.E. per l'energia ceduta e dei contributi alle imprese produttrici-distributrici.
4. Le precedenti norme transitorie si applicano anche nei casi di potenziamento di impianti.
5. Per gli impianti utilizzanti fonti assimilate a quelle rinnovabili la cui data di inizio lavori o di entrata in servizio e' successiva all'entrata in vigore del provvedimento CIP n. 34/90 e antecedente all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'accertamento della condizione di assimilabilita' puo' essere effettuato sulla base del criterio previsto nello stesso provvedimento n. 34/90 e con le procedure di cui al titolo I del presente provvedimento.
Qualora l'impianto risulti assimilabile in base a detto criterio, si procede alla verifica dell'indice energetico di cui al
precedente titolo I applicando il trattamento previsto per gli impianti con indice energetico fino a 0,6 anche per gli
impianti con Ien inferiore a 0,51.
Lo stesso trattamento si applica agli impianti per i quali e' stato avviato o espletato l'iter autorizzativo previsto dalle norme vigenti concernenti gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate.
C) Copertura finanziaria.
1. La quota parte del 45% dell'aliquota del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 27 del 18 settembre 1990 e' destinata alla copertura dell'onere termico dell'anno 1991.
Al completamento del recupero 1991, la suddetta aliquota viene utilizzata nella misura prevista al precedente titolo per l'istituzione del sovrapprezzo nuovi impianti.
Con la stessa decorrenza la quota della maggiorazione straordinaria che in base al provvedimento CIP n. 15/89 affluisce al conto contributo energia da fonti rinnovabili e assimilate, cessa detta destinazione e confluisce in pari data nel conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari.
Eventuali giacenze o insufficienze di disponibilita', al momento della chiusura del suddetto conto, saranno regolate nel conto onere termico.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti, non compatibili con il presente.
TITOLO VIII
Vettoriamento dell'energia elettrica
A) All'energia elettrica vettoriata, prodotta da impianti esistenti e nuovi alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati con fonti rinnovabili o assimilate, ferme restando le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i pedaggi e si detraggono le perdite indicati in tabella 3.
1) I pedaggi sono riferiti:
ai livelli di tensione: MT (inferiore a 50 kV), AT (da 50 kV fino a 150 kV) e AAT (superiore a 150 kV);
al percorso misurato in linea d'aria tra il punto di consegna (dal produttore all'impresa produttrice-distributrice) ed il
punto di riconsegna (dall'impresa produttrice-distributrice all'utenza del produttore) assumendo le seguenti distanze massime convenzionali in corrispondenza ai vari livelli di tensione delle reti:
a) rete di distribuzione MT . . . . 10 km
b) rete di distribuzione AT . . . . 40 km
c) rete di trasmissione AAT . . . . nessun limite
quando il percorso misurato come sopra detto eccede la distanza massima convenzionale di un livello di tensione, si passa convenzionalmente al livello di tensione superiore; al numero convenzionale di trasformazioni della tensione, addebitate per un numero massimo di tre consecutive; non si addebitano le eventuali trasformazioni all'interno dello stesso livello di rete; alla potenza massima convenzionale vettoriata che si determina come segue:
a) per i mesi del periodo invernale:
Pi = 0,14P1 + 0,36P2 + 0,50P4
b) per i mesi del periodo estivo escluso il mese di agosto:
Pe = 0,12P2 + 0,35P3 + 0,53P4
c) per il mese di agosto:
Pa = P4
dove:
P1, P2, P3, P4 sono le potenze attive vettoriate in ciascun mese rispettivamente in ore di punta invernali, di alto carico, di medio carico e vuote, di cui al provvedimento CIP n. 45/90. I valori di potenza attiva vettoriata, nel punto di consegna e di riconsegna, vengono determinati, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, con gli stessi criteri previsti dalle vigenti norme CIP per le forniture di energia elettrica a tariffe multiorarie.
2) Le perdite sono riferite al percorso misurato in linea d'aria ed al numero di trasformazioni, applicando le stesse norme che regolano i pedaggi; non si addebitano perdite:
al percorso che avviene sulla rete di trasmissione AAT quando l'energia vettoriata ha un flusso inverso a quello prevalente della trasmissione Enel; alla trasformazione da un livello di tensione inferiore ad uno superiore.
B) All'energia elettrica vettoriata, prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili od assimilate, sempre per le destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e 23, si applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A) con la riduzione dei valori dei pedaggi del 10% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
C) Disposizioni generali.
1) L'impresa che deve effettuare il vettoriamento provvede all'installazione delle necessarie apparecchiature di misura i cui oneri sono a carico del richiedente il vettoriamento nel punto di consegna dell'energia e dell'impresa nel punto di riconsegna.
2) Nel caso in cui per effettuare il vettoriamento richiesto occorra utilizzare impianti di una impresa distributrice diversa da quella che deve riconsegnare l'energia nel punto di utilizzazione, i pedaggi e le perdite sono ripartiti tra le imprese distributrici in modo proporzionale alle rispettive quote di rete interessate dal vettoriamento.
3) Gli oneri di collegamento alla rete pubblica sono a carico del richiedente il servizio.
4) I servizi di vettoriamento saltuari relativi a periodi inferiori a 1.000 ore annue sono regolati da accordi tra le parti.
5) I pedaggi per il servizio di vettoriamento vengono aggiornati sulla base del criterio indicato al titolo II, punto 7, lettera a).
TITOLO IX
Scambio dell'energia elettrica
A) All'energia elettrica scambiata, prodotta da impianti alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati con fonti rinnovabili od assimilate, ferme restando per l'energia scambiata le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i coefficienti indicati in tabella 4 che tengono conto delle diverse fasce orarie di consegna e riconsegna e delle perdite sulla rete che sono funzione della distanza e della tensione di riconsegna; al rapporto di scambio dovra' essere associato un contratto separato di fornitura di integrazione.
Le fasce orarie sono quelle di cui al provvedimento CIP n. 45/90.
B) All'energia elettrica scambiata, prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, sempre per le destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e 23, si applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A); il quantitativo dell'energia riconsegnata viene aumentato del 5% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
C) Oneri di collegamento alla rete pubblica.
Tali oneri sono a carico del richiedente il servizio.
TITOLO X
Produzione per conto
A) Impianti esistenti ed impianti nuovi alimentati con fonti convenzionali.
1. A fronte dell'impegno del produttore di rendere disponibile la capacita' produttiva dell'impianto eccedente i propri fabbisogni, vengono riconosciuti per il 1992 i seguenti corrispettivi:
per ogni kW di potenza reso disponibile:
7.320 lire al mese per oneri di capitale;
1.670 lire al mese per oneri di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;
per ogni kWh prodotto per conto:
80 lire per oneri di combustibile per un massimo di 1.000 ore di utilizzazione annua.
2. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 vengono aggiornati sulla base dei criteri di cui al titolo II, punto 7.
3. Gli oneri del collegamento alla rete pubblica sono a carico dell'impresa richiedente la produzione per conto.
B) Nuovi impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate.
1. Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
2. Si applicano le stesse condizioni previste alla lettera A); i corrispettivi sono maggiorati del 10% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
C) Disposizione transitoria.
I contratti in atto mantengono il trattamento preesistente fino alla loro scadenza.
Roma, 29 aprile 1992
Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO
D.M.
13 giugno 1994, n. 495.
Regolamento concernente disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardanti i termini e i responsabili dei
procedimenti.
(art. 6)
(1) (2) (3)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 1994, n. 187, S.O.
(2) Nella Tabella A, quadro I, numeri 56 e 57 e nel Quadro III, numero 18), sono state riportate le correzioni di cui all'avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1994, n. 305.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 25 agosto 1997, n. 15;
- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 8 luglio 2002, n. 84/2002.
(omissis)
Art. 6.
Termine finale del procedimento.
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , siano di competenza di amministrazioni diverse dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministero per i beni culturali e ambientali provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge (6).
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase d'integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.
6-bis. Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, nonché, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici (7).
--------------------------------------------------------------------------------
(6) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1994, n. 305.
(7) Comma aggiunto dall'art. 3, D.M. 19 giugno 2002, n. 165 (Gazz. Uff. 2 agosto 2002, n. 180).
D.Lgs.
9 luglio 1997, n. 241.
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
(art. 34)
(1) (2)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1997, n. 174.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 5 settembre 2003, n. 23;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 10 maggio 1999, n. 37;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 15 ottobre 1997, n. 205; Circ. 11 dicembre 1997, n. 251; Circ. 24 dicembre 1997, n. 265; Circ. 24 dicembre 1997, n. 263; Circ. 17 marzo 1998, n. 63; Circ. 8 aprile 1998, n. 79; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 16 maggio 1998, n. 108; Circ. 9 giugno 1998, n. 123; Circ. 27 luglio 1998, n. 170; Circ. 1 ottobre 1998, n. 205; Circ. 18 dicembre 1998, n. 259; Circ. 15 gennaio 1999, n. 10; Circ. 3 maggio 1999, n. 100; Circ. 12 maggio 1999, n. 103; Circ. 20 dicembre 1999, n. 220; Circ. 21 dicembre 1999, n. 226; Circ. 24 febbraio 2000, n. 51; Circ. 25 ottobre 2000, n. 181; Circ. 30 marzo 2001, n. 80; Circ. 7 maggio 2001, n. 98; Circ. 11 gennaio 2002, n. 13; Circ. 3 maggio 2002, n. 87; Circ. 12 maggio 2003, n. 85; Msg. 25 luglio 2003, n. 96; Circ. 31 luglio 2003, n. 138;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 27 giugno 2001, n. 64/E; Nota 10 agosto 2001, n. 1033/UDA; Circ. 21 gennaio 2002, n. 5/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 10/E; Ris. 20 dicembre 2002, n. 390/E; Circ. 13 febbraio 2003, n. 10/E; Ris. 8 agosto 2003, n. 173/E; Ris. 11 febbraio 2004, n. 14/E; Ris. 2 marzo 2004, n. 32/E; Ris. 2 marzo 2004, n. 33/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 105/E; Circ. 1 aprile 2005, n. 12/E;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 15 maggio 1998, n. 229;
- Ministero delle finanze: Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 19 febbraio 1998, n. 52/E; Circ. 4 marzo 1998, n. 75/E; Nota 17 aprile 1998, n. 61366; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 12 maggio 1998, n. 123/E; Circ. 13 maggio 1998, n. 125/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 146/E; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 12 febbraio 1999, n. 33/E; Nota 4 maggio 1999, n. 69306; Circ. 17 giugno 1999, n. 134/E; Circ. 22 giugno 1999, n. 138/E; Circ. 24 settembre 1999, n. 195/E; Circ. 24 marzo 2000, n. 55/E; Circ. 22 maggio 2001, n. 48/E;
- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 16 dicembre 1997, n. 91.
(omissis)
Art. 34.
Attività.
1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
2. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma l dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I centri prestano assistenza fiscale ai contribuenti che la richiedono e, in particolare:
a) elaborano e predispongono le dichiarazioni tributarie, nonché curano gli ulteriori adempimenti tributari;
b) redigono le scritture contabili;
c) verificano la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
d) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte;
e) comunicano ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni stesse, ai fini del conguaglio a credito o a debito in sede di ritenuta d'acconto;
f) inviano all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
4. In relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e l) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a) (70), del medesimo testo unico, i centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) e f) del comma 1 dell'articolo 32, svolgono le attività di cui alle lettere da c) a f) del comma 3 (71).
--------------------------------------------------------------------------------
(70) Il riferimento all'art. 49, comma 2, lettera a) deve intendersi effettuato all'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo.
(71) Il Capo V, con gli articoli da 32 a 40, è stato aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490. Vedi, anche, l'art. 2, D.P.C.M. 31 maggio 2007 e il comma 1 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei
tributi locali.
(art. 3)
(1) (2) (3) (4)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
(2) Vedi, anche, i commi 43, 44 e 45 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(3) La Corte costituzionale, con altra ordinanza 8-10 aprile 2002, n. 103 (Gazz. Uff. 17 aprile 2002, n. 16, serie speciale), ha dichiarato, la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con le tre ordinanze emesse il 25 luglio 2000, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 23, 35, 53 e 77 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, con entrambe le ordinanze, e dalla Commissione tributaria provinciale di Isernia, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione.
(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 5 gennaio 1998, n. 1; Circ. 9 gennaio 1998, n. 4; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 27 gennaio 1998, n. 16; Circ. 29 gennaio 1998, n. 19; Circ. 30 gennaio 1998, n. 20; Circ. 2 febbraio 1998, n. 23; Circ. 5 marzo 1998, n. 51; Circ. 5 marzo 1998, n. 54; Circ. 20 maggio 1998, n. 109; Circ. 23 giugno 1998, n. 133; Circ. 18 dicembre 1998, n. 259; Circ. 22 maggio 2000, n. 99; Circ. 24 febbraio 2004, n. 38; Circ. 18 marzo 2004, n. 52;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 marzo 1998, n. 30/98;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 febbraio 1998, n. 24/98;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40; Circ. 31 luglio 1998, n. 66; Circ. 23 febbraio 2000, n. 5;
- Ministero del tesoro: Circ. 26 gennaio 1998, n. 6; Circ. 12 febbraio 1998, n. 12; Circ. 29 luglio 1998, n. 65;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Lett.Circ. 25 giugno 2001, n. 17132; Ris. 28 dicembre 2001, n. 216/E; Circ. 2 gennaio 2002, n. 1/E; Ris. 29 gennaio 2002, n. 1/DPF; Ris. 31 gennaio 2002, n. 32/E; Circ. 11 marzo 2002, n. 13; Ris. 30 luglio 2002, n. 8/DPF; Ris. 21 ottobre 2002, n. 330/E; Ris. 26 febbraio 2003, n. 38/E; Ris. 5 marzo 2003, n. 57/E; Nota 17 marzo 2003, n. 38972; Circ. 16 aprile 2003, n. 3/DPF; Ris. 12 agosto 2003, n. 176/E; Nota 17 giugno 2004, n. 2004/59871; Ris. 10 agosto 2004, n. 116/E; Ris. 22 ottobre 2004, n. 131/E; Ris. 26 novembre 2004, n. 142/E; Circ. 5 aprile 2005, n. 13/E; Ris. 5 aprile 2005, n. 41/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 26 ottobre 1998, n. F.L.27/98; Circ. 19 gennaio 1999, n. F.L.5/99; Circ. 26 gennaio 1999, n. F.L.6/99; Circ. 25 marzo 1999, n. F.L.14/99; Circ. 1 aprile 1999, n. F.L.18/99;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 29 gennaio 1998, n. 221; Circ. 3 aprile 1998, n. 179; Circ. 15 maggio 1998, n. 229; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 23 dicembre 1998, n. 491; Circ. 15 luglio 1999, n. 174;
- Ministero della sanità: Circ. 22 aprile 1998, n. DPS-X40/98/1010;
- Ministero delle finanze: Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 19 gennaio 1998, n. 13/E; Circ. 19 gennaio 1998, n. 14/E; Circ. 30 gennaio 1998, n. 35/E; Circ. 13 febbraio 1998, n. 49/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E; Circ. 17 aprile 1998, n. 101/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 13 luglio 1998, n. 184/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 9 ottobre 1998, n. 235/E; Circ. 3 novembre 1998, n. 256/E; Circ. 12 novembre 1998, n. 263/E; Circ. 31 dicembre 1998, n. 296/E; Circ. 29 aprile 1999, n. 96/E; Circ. 18 maggio 1999, n. 109/E; Circ. 26 maggio 1999, n. 118/E; Circ. 27 maggio 1999, n. 120/E; Circ. 21 settembre 1999, n. 189/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 10 marzo 2000, n. 46/E; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E; Circ. 31 ottobre 2000, n. 53025; Circ. 20 dicembre 2000, n. 234/E; Circ. 29 dicembre 2000, n. 241/E;
- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 13 maggio 1998.
(omissis)
Art. 3.
Soggetti passivi.
1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta (14):
a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico (15) (16);
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell’articolo 34 (17);
e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma (18);
e-bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale (19).
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) i fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 , alla legge 14 agosto 1993, n. 344 , e alla legge 25 gennaio 1994, n. 86 ;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 ;
c) i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 , salvo quanto disposto nell'articolo 13 (20).
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(14) Alinea così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137 (Gazz. Uff. 11 maggio 1998, n. 107).
(15) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 marzo - 10 aprile 2003, n. 124 (Gazz. Uff. 16 aprile 2003, n. 15, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 5, commi 1 e 2, ultima parte, nel testo modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422 sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera
c); 11, comma 1, lettera b) numeri 1), 3) e 6), e 36 come modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, e dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, sollevate in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione.
(16) La Corte costituzionale, con ordinanza 18-26 giugno 2007, n. 242 (Gazz. Uff. 4 luglio 2007, n. 26, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, comma 1, lettera c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 3, 23, 24 e 53 della Costituzione; inoltre ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2, sollevata in riferimento all'art. 53 della Costituzione; infine ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'intero provvedimento sollevata in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione.
(17) Lettera così sostituita dal comma 32 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(18) Le attuali lettere e) ed e-bis) così sostituiscono l'originaria lettera e), per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto.
(19) Le attuali lettere e) ed e-bis) così sostituiscono l'originaria lettera e), per effetto di quanto disposto dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, con la decorrenza indicata nell'art. 3 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 1, D.P.C.M. 31 maggio 2007.
(20) La Corte costituzionale, con sentenza 10-21 maggio 2001, n. 156 (Gazz. Uff. 25 giugno 2001 - Edizione straordinaria), ha dichiarato:
a) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con l'ordinanza emessa il 6 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999, in riferimento agli artt. 3, 32 e 76 Cost., e con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Lecco, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 Cost.;
b) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze, in riferimento all'art. 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 53 Cost., e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 3 Cost.;
c) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 23 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con l'ordinanza emessa il 10 maggio 2000; dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia e dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza;
d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale: dell'art. 3, comma 1, lett. c), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 18 ottobre 1999; degli artt. 3, comma 1, lett. c), e 4, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Torino, con le due ordinanze emesse il 23 settembre 1999; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Parma; degli artt. 3, comma 1, lett. c), 4 e 8, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Como, con l'ordinanza emessa il 23 marzo 2000; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), e 8, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost.; degli artt. 2, 3, 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, con tutte e tre le ordinanze; degli artt. 8 e 11, comma 1, lett. c), numeri 1), 2), 3) e 4), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Genova; degli artt. 2, 3, comma 1, lett. c), 4, 8 e 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia; degli artt. 2, 3, 4 e 36, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza.
La Corte costituzionale, con ordinanza 5-23 luglio 2001, n. 286 (Gazz. Uff. 1° agosto 2001, n. 30, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del presente decreto sollevate dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Imperia, in riferimento agli articoli 3, 23, 35, 53 e 76 della Costituzione; dalla commissione tributaria regionale di Milano, in riferimento agli articoli 3, 35, 53, 76 e 77 della Costituzione; dalla commissione tributaria provinciale di Arezzo, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;
ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;
ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 sollevata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza;
ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4, 8 e 11 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Modena e della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, 4 e 36 sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Piacenza. Successivamente la Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 426 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 sollevata in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione.
D.Lgs.
5 giugno 1998, n. 204.
Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma
dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59 .
(art. 7)
(1)
--------------------------------------------------------------------------------
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1998, n. 151.
(omissis)
Art. 7.
Competenze del MURST.
1. A partire dal 1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'articolo 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951 , all'ASI, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186 , e all'articolo 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233 ; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399 ; agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , già concessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506 , nonché altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo è determinato ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attività, il MURST è autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonché dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della scienza e tecnologia (CNST), di cui all'articolo 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , è soppresso. Sono fatti salvi le deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168 , sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) ... (17);
b) nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) ... (18);
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) ... (19);
f) il comma 3 dell'articolo 2 è soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono soppressi e nel comma 3 dell'articolo 3 le parole «sentito il CNST» sono soppresse;
h) nel comma 2 dell'articolo 8 le parole da «il quale» fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'articolo 11 è soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , le parole da «previo parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. È abrogata ogni altra vigente disposizione che determina competenze del CNST.
7. È abrogato l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST, l'articolo 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte in cui sono previste loro osservazioni e proposte preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima applicazione del presente decreto, in assenza di approvazione del PNR, il Fondo speciale può essere ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , è inserito tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale ed è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , e successive modificazioni e integrazioni, alle quali si uniforma il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previsto dal predetto articolo 5, comma 4, della legge n. 266 del 1997 .
--------------------------------------------------------------------------------
(17) Sostituisce con le lett. da b) a b-ter) la lett. b) del comma 1, dell'art. 2, L. 9 maggio 1989, n. 168.
(18) Sostituisce la lett. d) del comma 1, dell'art. 2, L. 9 maggio 1989, n. 168.
(19) Sostituisce la lett. g) del comma 1, dell'art. 2, L. 9 maggio 1989, n. 168.
D.P.R.
22 luglio 1998, n. 322.
Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della L.
23 dicembre 1996, n. 662.
(art. 4)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 1998, n. 208.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 19 maggio 2003, n. 18; Circ. 28 gennaio 2004, n. 4; Circ. 4 febbraio 2004, n. 8;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 maggio 2000, n. 94; Circ. 31 maggio 2001, n. 119; Circ. 13 giugno 2001, n. 123; Circ. 8 marzo 2005, n. 39;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 12 aprile 2002, n. 115/E; Ris. 14 ottobre 2002, n. 325/E; Circ. 26 gennaio 2004, n. 2/E; Circ. 22 luglio 2004, n. 32/E; Circ. 30 maggio 2005, n. 24/E;
- Ministero delle finanze: Circ. 5 marzo 2001, n. 21/E.
(omissis)
Art. 4.
Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta (28).
1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'articolo 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1 (29).
2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi (30).
3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 può essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse (31).
3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attività di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresì, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1 (32).
4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.
4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno (33).
5. [Salvo l'obbligo di presentazione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché l'obbligo di presentazione di dichiarazione unificata di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, i sostituti d'imposta che, durante il periodo di imposta cui la dichiarazione si riferisce, abbiano corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle venti unità presentano la dichiarazione di cui al presente articolo mediante la consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di supporti magnetici, predisposti sulla base di programmi elettronici forniti o prestabiliti dall'amministrazione finanziaria] (34).
6. [Le amministrazioni di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi e assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo] (35).
6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento può essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali (36).
6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalità di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi (37).
6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione può essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (38) (39).
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(28) Rubrica così modificata dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126.
(29) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(30) Comma così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(31) In attuazione del presente comma vedi il D.M. 25 agosto 1999 e il Decr. 9 dicembre 2003.
(32) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126, con la decorrenza indicata nell'art. 6 dello stesso decreto e, dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dal commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Per la proroga del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770/2002 semplificato, vedi l'art. 2, D.P.C.M. 9 maggio 2002. Per la proroga del termine di trasmissione della dichiarazione, limitatamente all'anno 2008, vedi il comma 217 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 37-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e il comma 2 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(33) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto e poi così modificato, a decorrere dal 1° maggio 2007 ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, e dal comma 217 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(34) Comma soppresso dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.
(35) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi soppresso dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto.
(36) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e poi così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la decorrenza indicata nell'art. 19 dello stesso decreto. Vedi, anche, il Provv. 7 dicembre 2001, il Provv. 3 ottobre 2002, il Provv. 9 ottobre 2002, il Provv. 24 ottobre 2002, i due Provv. 11 febbraio 2004, il Provv. 22 giugno 2004, il Provv. 7 settembre 2004, i quattro Provv. 15 febbraio 2005, i due Provv. 17 dicembre 2007 e i due Provv. 18 dicembre 2007.
(37) Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 come modificato dalla relativa legge di conversione, e il comma 5 dell'art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dal comma 142 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 12 novembre 2007.
(38) Comma aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126 e poi così modificato a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 10 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Vedi, anche, il comma 9 dell'art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 12 novembre 2007.
(39) Vedi, anche, il comma 123 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
L.
15 marzo 1999, n. 62.
Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della
fisica e Centro di studi e ricerche.
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1999, n. 63.
(2) Sull'istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche, vedi il D.M. 5 gennaio 2000, n. 59.
Art. 1.
1. Nel centenario della Società italiana di fisica, la palazzina di proprietà del demanio, sita a Roma, in via Panisperna n. 89, attualmente utilizzata dagli uffici del Ministero dell'interno, viene dedicata alla memoria di Enrico Fermi ed al suo gruppo di scienziati e ricercatori che ivi ottennero risultati scientifici rivoluzionari per la cultura e la società del nostro tempo e destinata a Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», quale ente vigilato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Con l'istituzione del Museo storico della fisica sono ripristinati gli ambienti originali dell'aula magna, della biblioteca, dei laboratori e del Museo.
3. L'ordinamento del Museo è disciplinato con regolamento, emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali. Il direttore del Museo è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali (3).
4. Per l'istituzione del Museo è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per il 1999, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
5. Per il funzionamento del Museo il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica eroga appositi contributi a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a partire dal 1999, il quale è incrementato a tal fine di lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999.
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(3) Sull'istituzione del Museo della fisica e Centro studi e ricerche, vedi il D.M. 5 gennaio 2000, n. 59.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a lire 3 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, pari a lire 2 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
D.M.
31 maggio 1999, n. 164.
Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di
assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e
dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
(art. 13)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1999, n. 135.
(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:
- Ministero delle finanze: Nota 24 novembre 1999, n. 168865.
Capo III
Adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi da parte dei possessori
di redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Art. 13.
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'articolo 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
a) entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo (19).
2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purché siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo (20).
3. I possessori dei redditi indicati all'articolo 49, comma 2, lettera a) (21), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalità di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo a condizione che:
a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione;
b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purché uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3.
5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo:
a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle entrate (22).
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(19) Lettera così modificata prima dall'art. 1, D.M. 28 febbraio 2003, n. 46 (Gazz. Uff. 24 marzo 2003, n. 69), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 dello stesso decreto, e poi, a decorrere dal 1° maggio 2007, ai sensi di quanto disposto dai commi 12 e 14 dell'art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.
(20) Periodo aggiunto dall'art. 1, D.M. 7 maggio 2007, n. 63.
(21) Il riferimento all'art. 49, comma 2, lettera a) deve intendersi effettuato all'art. 47, comma 1, lettera c-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 34, L. 21 novembre 2000, n. 342. Vedi, anche, il comma 4 dello stesso articolo.
(22) Il riferimento al «decreto del Dipartimento delle entrate» deve intendersi effettuato al «provvedimento amministrativo», ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 1, D.M. 30 luglio 2001, n. 346.
L.
19 ottobre 1999, n. 370.
Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica.
(art. 2)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1999, n. 252.
(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Circ. 23 marzo 2000, n. 880/S.I.
(omissis)
Art. 2.
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
1. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi componenti secondo principi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti (3). Il Comitato:
a) fissa i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), ove costituito;
b) promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;
c) determina ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale, nonché della raccomandazione 98/561/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia della qualità nell'istruzione superiore;
e) predispone annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;
f) svolge i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1999, n. 229;
g) svolge, su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle università, nonché ai progetti e alle proposte presentati dalle medesime.
2. A decorrere dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto, unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'articolo 5, commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti dell'attività di valutazione di cui all'articolo 1 e al presente articolo.
3. Alla data di insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4. Alla data di cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del comma 23 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (4).
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(3) Con D.M. 4 aprile 2000 è stato disciplinato il funzionamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
(4) Per la soppressione del Comitato nazionale previsto dal presente articolo vedi il comma 141 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97. Per la proroga del Comitato nazionale previsto dal presente articolo vedi l'art. 14, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
D.M.
5 gennaio 2000, n. 59.
Regolamento recante istituzione del Museo della fisica e Centro studi e
ricerche, in Roma.
(art. 7)
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2000, n. 63.
(omissis)
Art. 7.
Presidente.
1. Il presidente è nominato fra personalità di alta qualificazione scientifica nel settore della fisica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende alle attività del Centro studi e ricerche, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere.
2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, è collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
D.M.
28 settembre 2000, n. 301.
Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia
e delle finanze.
(art. 5)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 250.
(2) La denominazione della Scuola Centrale Tributaria è stata così sostituita dall'art. 20, D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107 e dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.
(omissis)
Art. 5.
Incarichi.
1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento (13).
2. Il personale docente di cui al comma 1 è, comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità (14).
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal Rettore della Scuola, sentito il Consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'articolo 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori ordinari i quali sono attribuiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (15).
4. I professori della Scuola inquadrati acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera (16).
4-bis. Il trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, partecipano alle procedure di trasferimento tra università ivi previste e mantengano l'esercizio di funzioni presso la Scuola, può essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio (17).
5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non può superare le trenta unità.
5-bis. I ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili ai sensi del citato articolo 19, comma 15, nonché le modalità per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria (18).
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(13) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 22 novembre 2000, n. 359.
(14) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.
(15) Comma così modificato dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.
(16) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.M. 22 novembre 2000, n. 359 e poi dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.
(17) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.
(18) Comma aggiunto dall'art. 1, D.M. 29 marzo 2002, n. 80.
L.
18 ottobre 2001, n. 383.
Primi interventi per il rilancio dell'economia.
(art. 12)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 ottobre 2001, n. 248.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 marzo 2002; Nota 9 luglio 2002; Nota 4 marzo 2003; Nota 26 giugno 2003; Nota 14 novembre 2003;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 28 febbraio 2002, n. 23; Informativa 3 aprile 2002, n. 9;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 27 novembre 2001, n. 279; Msg. 7 dicembre 2001, n. 289; Circ. 13 marzo 2002, n. 49; Msg. 5 luglio 2002, n. 82; Msg. 5 settembre 2002, n. 201; Circ. 6 settembre 2002, n. 148; Circ. 26 maggio 2003, n. 92; Circ. 25 luglio 2003, n. 134;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 11 ottobre 2001, n. 88/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 191/E; Circ. 18 gennaio 2002, n. 4/E; Circ. 30 gennaio 2002, n. 9/E; Circ. 11 febbraio 2002, n. 17/E; Ris. 18 febbraio 2002, n. 47/E; Ris. 12 marzo 2002, n. 85/E; Ris. 20 marzo 2002, n. 93/E; Ris. 28 marzo 2002, n. 99/E; Ris. 12 aprile 2002, n. 117/E; Circ. 13 maggio 2002, n. 41/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 176/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 178/E; Circ. 20 giugno 2002, n. 56/E; Nota 21 giugno 2002, n. 123973; Circ. 30 luglio 2002, n. 60/E; Circ. 1 agosto 2002, n. 64/E; Circ. 2 agosto 2002, n. 65/E; Ris. 1 agosto 2002, n. 255/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 297/E; Ris. 24 dicembre 2002, n. 393/E; Ris. 22 gennaio 2003, n. 9/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 27/E; Ris. 25 marzo 2003, n. 70/E; Ris. 27 marzo 2003, n. 75/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 129/E; Ris. 15 settembre 2003, n. 180/E; Ris. 3 novembre 2003, n. 206/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 65/E;
- Ministero delle attività produttive: Circ. 6 novembre 2001, n. 3531/C; Circ. 27 dicembre 2001, n. 3537/C.
(omissis)
Capo V
Riorganizzazione dell'amministrazione finanziaria
Art. 12.
Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili.
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (34).
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti (35).
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. [I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del D.M. 28 settembre 2000, n. 301, del Ministro delle finanze partecipano alle procedure di trasferimento e mobilità tra università, con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità, vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione] (36).
4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.
5. L'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale (37).
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(34) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il D.P.R. 24 gennaio 2002, n. 33 e il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385. Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 34, comma 13-ter, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(35) Comma così modificato dall'art. 15-ter, D.L. 28 dicembre 2001, n. 452 aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(36) Periodo soppresso dall'art. 1, D.L. 24 settembre 2002, n. 209, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(37) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 e il D.Dirett. 30 maggio 2006.
L.
28 dicembre 2001, n. 448.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002).
(art. 19, co. 15)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Cassa depositi e prestiti: Circ. 29 aprile 2005, n. 1257;
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 30 gennaio 2002, n. 5; Circ. 31 gennaio 2003, n. 3; Circ. 3 febbraio 2003, n. 4;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 25 gennaio 2002; Nota 26 marzo 2002;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 26 giugno 2002, n. 59;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 2002, n. 17; Msg. 22 gennaio 2002, n. 22; Circ. 23 gennaio 2002, n. 24; Msg. 29 gennaio 2002, n. 2002/0027/000003; Circ. 22 febbraio 2002, n. 41; Circ. 1 marzo 2002, n. 44; Msg. 18 settembre 2002, n. 694; Circ. 1 ottobre 2002, n. 154; Circ. 23 ottobre 2002, n. 159; Circ. 11 novembre 2002, n. 168; Circ. 7 gennaio 2003, n. 2; Msg. 17 gennaio 2003, n. 5; Circ. 10 marzo 2003, n. 48; Msg. 24 aprile 2003, n. 136; Circ. 26 agosto 2003, n. 146; Msg. 3 novembre 2003, n. 375; Msg. 14 maggio 2004, n. 15055; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Circ. 16 dicembre 2004, n. 159;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 3 luglio 2002, n. DPSP/II/H;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 28 dicembre 2001, n. 2788/UDA; Ris. 21 gennaio 2002, n. 14/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 12/E; Circ. 31 gennaio 2002, n. 13/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 31/E; Circ. 1 febbraio 2002, n. 15/E; Circ. 26 febbraio 2002, n. 11; Circ. 28 marzo 2002; Ris. 6 maggio 2002, n. 136/E; Circ. 13 maggio 2002, n. 40/E; Circ. 5 giugno 2002, n. 47/E; Circ. 25 giugno 2002, n. 57/E; Ris. 2 ottobre 2002, n. 317/E; Circ. 6 novembre 2002, n. 81/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 4 marzo 2002, n. 1/2002; Circ. 30 giugno 2004, n. F.L.18/2004;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 28 febbraio 2002, n. 27; Nota 12 aprile 2002, n. U7/1692; Nota 16 maggio 2002, n. 9195; Circ. 11 giugno 2003, n. 52;
- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 14 gennaio 2002, n. 500586; Circ. 15 ottobre 2003, n. 946392; Circ. 11 dicembre 2003, n. 946477.
(omissis)
Art. 19.
Assunzioni di personale.
(omissis)
Comma 5.
I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre (70).
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(70) Per l'approvazione dei piani annuali 2002 concernenti le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco vedi il D.P.R. 8 agosto 2002.
D.L.
24 dicembre 2002, n. 282.
Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilità.
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 febbraio 2003, n.
27)
(art. 2)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 dicembre 2002, n. 301 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 21 febbraio 2003, n. 27 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2003, n. 44, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 17 aprile 2003, n. 158;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 11 febbraio 2003, n. 31/E; Circ. 21 febbraio 2003, n. 12/E; Circ. 24 febbraio 2003, n. 13/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 40/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 48/E; Circ. 17 marzo 2003, n. 1/T; Ris. 20 marzo 2003, n. 67/E; Circ. 30 aprile 2003, n. 25/E; Circ. 9 maggio 2003, n. 27/E; Ris. 23 maggio 2003, n. 115/E; Circ. 31 luglio 2003, n. 43/E;
- Ufficio italiano Cambi: Lett.Circ. 25 febbraio 2003, n. 20058.
(omissis)
Art. 2.
Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto.
1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2008. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2008 (4); sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2008 (5) (6).
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(4) Termine prorogato al 20 luglio 2008 dall'art. 1, D.P.C.M. 30 giugno 2008 (Gazz. Uff. 7 luglio 2008, n. 157). Lo stesso articolo 1 ha disposto che restino comunque fermi i termini previsti per il versamento delle rate successive alla prima.
(5) Termine prorogato al 20 luglio 2008 dall'art. 1, D.P.C.M. 30 giugno 2008 (Gazz. Uff. 7 luglio 2008, n. 157). Lo stesso articolo 1 ha disposto che restino comunque fermi i termini previsti per il versamento delle rate successive alla prima.
(6) Comma così modificato prima dall'art. 39, comma 14-undecies, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dall'art. 6-bis, D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dall'art. 1, comma 376, L. 30 dicembre 2004, n. 311, e dal comma 4 dell'art. 11-quaterdecies, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione, ed infine dal comma 91 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
L.
27 dicembre 2002, n. 289.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003).
(art. 61)
(1) (2)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Cassa depositi e prestiti: Circ. 25 febbraio 2003, n. 1250;
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 3 febbraio 2003, n. 4; Circ. 14 febbraio 2003, n. 9;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 19 marzo 2003; Nota 27 marzo 2003; Nota 10 aprile 2003; Nota 6 maggio 2003;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 23 gennaio 2003, n. 4; Informativa 13 febbraio 2003, n. 8; Informativa 14 febbraio 2003, n. 10; Informativa 25 febbraio 2003, n. 11; Circ. 5 agosto 2004, n. 49;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Msg. 31 dicembre 2002, n. 110; Msg. 13 gennaio 2003, n. 40; Circ. 17 gennaio 2003, n. 6; Circ. 17 gennaio 2003, n. 7; Msg. 21 gennaio 2003, n. 18; Circ. 22 gennaio 2003, n. 10; Msg. 22 gennaio 2003, n. 2; Msg. 22 gennaio 2003, n. 41; Circ. 27 gennaio 2003, n. 16; Circ. 27 gennaio 2003, n. 18; Msg. 30 gennaio 2003, n. 9; Msg. 30 gennaio 2003, n. 11; Circ. 10 febbraio 2003, n. 30; Msg. 11 febbraio 2003; Circ. 26 febbraio 2003, n. 42; Circ. 26 febbraio 2003, n. 44; Msg. 27 febbraio 2003, n. 66; Msg. 6 marzo 2003, n. 8; Msg. 6 marzo 2003, n. 76; Msg. 10 marzo 2003, n. 30; Msg. 20 marzo 2003, n. 37; Msg. 21 marzo 2003, n. 10; Msg. 25 marzo 2003, n. 256; Circ. 27 marzo 2003, n. 64; Msg. 9 aprile 2003, n. 284; Circ. 24 aprile 2003, n. 83; Circ. 16 maggio 2003, n. 88; Circ. 11 agosto 2003, n. 142; Msg. 2 ottobre 2003, n. 346; Msg. 15 ottobre 2003, n. 357; Msg. 28 ottobre 2003, n. 372; Msg. 27 novembre 2003, n. 391; Circ. 9 aprile 2004, n. 63; Msg. 31 maggio 2004, n. 16838; Circ. 16 giugno 2004, n. 95; Msg. 21 giugno 2004, n. 19566; Circ. 2 agosto 2004, n. 119; Msg. 2 agosto 2004, n. 24332; Msg. 5 agosto 2004, n. 24950; Msg. 17 agosto 2004, n. 30359; Msg. 4 novembre 2004, n. 934; Circ. 11 gennaio 2005, n. 2; Circ. 27 gennaio 2005, n. 10; Msg. 11 aprile 2005, n. 14972; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Nota 21 marzo 2003, n. 659;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 3 gennaio 2003, n. 2/E; Ris. 8 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 1/E; Circ. 15 gennaio 2003, n. 3/E; Circ. 20 gennaio 2003, n. 4/E; Circ. 24 gennaio 2003, n. 2/D; Ris. 31 gennaio 2003, n. 21/E; Circ. 4 febbraio 2003, n. 7; Circ. 11 febbraio 2003 , n. 1/DPF; Circ. 12 febbraio 2003, n. 1/COA/DG/2003; Ris. 12 febbraio 2003, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 2003, n. 11/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 41/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 42/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 43/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 45/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 46/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 47/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 49/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 51/E; Ris. 28 febbraio 2003, n. 52/E; Circ. 4 marzo 2003, n. 10/D; Ris. 13 marzo 2003, n. 62/E; Circ. 21 marzo 2003, n. 17/E; Circ. 27 marzo 2003, n. 19/E; Nota 27 marzo 2003, n. 2198/DPF; Ris. 4 aprile 2003, n. 85/E; Circ. 22 aprile 2003, n. 21/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 92/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 96/E; Circ. 28 aprile 2003, n. 22/E; Circ. 29 aprile 2003, n. 23/E; Circ. 30 aprile 2003, n. 24/E; Circ. 6 maggio 2003, n. 26/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 100/E; Ris. 8 maggio 2003, n. 101/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 103/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 104/E; Ris. 9 maggio 2003, n. 105/E; Circ. 12 maggio 2003, n. 28/E; Circ. 26 maggio 2003, n. 30/E; Nota 2 luglio 2003, n. 2003/30221/COA/UDC; Ris. 25 luglio 2003, n. 158/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 45/E; Nota 12 agosto 2003, n. 2003/35067/COA/UDC; Nota 6 novembre 2003, n. 179856; Circ. 27 novembre 2003, n. 51; Ris. 18 dicembre 2003, n. 225/E; Circ. 22 dicembre 2003, n. 57; Ris. 23 dicembre 2003, n. 229/E; Nota 15 marzo 2004, n. 1277/III/03; Nota 1 aprile 2004; Circ. 9 aprile 2004, n. 16/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 63/E; Ris. 13 maggio 2004, n. 72/E; Circ. 10 giugno 2004, n. 23/E; Circ. 30 giugno 2004, n. 29; Circ. 23 luglio 2004, n. 33/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 97/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 103/E; Circ. 17 settembre 2004, n. 41/E; Nota 22 settembre 2004, n. 140496; Ris. 28 dicembre 2004, n. 163/E; Ris. 23 febbraio 2005, n. 23/E; Ris. 3 maggio 2005, n. 53/E;
- Ministero dell'interno: Circ. 18 febbraio 2003, n. F.L.2/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Circ. 3 marzo 2003, n. 557/B.2334.12001(1); Circ. 4 marzo 2003, n. F.L.5/2003; Circ. 28 aprile 2003, n. 1/2003; Ris. 7 luglio 2003, n. 557/B.12161.1008;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 16 aprile 2003, n. 276; Nota 19 maggio 2003, n. 353;
- Ministero della difesa: Circ. 13 gennaio 2003, n. DGPM/IV/10/4/3948;
- Ministero della giustizia: Circ. 28 gennaio 2003; Nota 7 febbraio 2005;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04.
(omissis)
Art. 61.
Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree.
1. A decorrere dall'anno 2003 è istituito il fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'àmbito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con finalità di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1, nonché la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005 (367).
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla base del criterio generale di destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché:
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono finalizzate le risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle esigenze del mercato (368).
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai princìpi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (369).
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio già in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione sugli interventi effettuati nell'anno precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull'attività svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE, con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota pari al 70 per cento delle economie è riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attività produttive, oltre che per gli interventi previsti dal citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del 100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per cento delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alle aree ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto regolamento (370).
11. ... (371).
12. ... (372).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono essere concesse agevolazioni in favore delle imprese operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché nelle aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono, nell'àmbito di programmi di penetrazione commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione è riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a finalità regionale, nel rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unità previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facoltà di presentazione e le modalità delle relative istanze. I soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata, nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale (373).
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(367) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 e l'art. 8-bis nonché il comma 14-ter dell'art. 11, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 47, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, l'art. 1, comma 1152-bis, L. 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunto dal comma 538 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 547 del citato articolo 2 e il comma 158 dell'art. 3 della stessa legge n. 244 del 2007.
(368) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 17/2003 (Gazz. Uff. 7 luglio 2003, n. 155), modificata dalla Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 8/06 (Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183), con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), con Del.CIPE 13 novembre 2003, n. 83/2003 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2004, n. 48), modificata dalla Del.CIPE 20 dicembre 2004, n. 104/2004 (Gazz. Uff. 18 luglio 2005, n. 165), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 19/2004 (Gazz. Uff. 28 ottobre 2004, n. 254), con Del.CIPE 29 settembre 2004, n. 20/2004 (Gazz. Uff. 11 novembre 2004, n. 265) - modificata dalla Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 23/05 (Gazz. Uff. 28 novembre 2005, n. 277) - con Del.CIPE 18 marzo 2005, n. 19/2005 (Gazz. Uff. 27 settembre 2005, n. 225), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 34/05 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235), con Del.CIPE 27 maggio 2005, n. 35/2005 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2005, n. 237), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 1/06 (Gazz. Uff. 21 giugno 2006, n. 142), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 2/06 (Gazz. Uff. 22 giugno 2006, n. 143), con Del.CIPE 22 marzo 2006, n. 3/06 (Gazz. Uff. 23 giugno 2006, n. 144), con Del.CIPE 22 dicembre 2006, n. 175/2006 (Gazz. Uff. 23 aprile 2007, n. 94), con Del.CIPE 3 agosto 2007, n. 81/2007 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2007, n. 293) e con Del. 28 settembre 2007, n. 98/2007 (Gazz. Uff. 1° aprile 2008, n. 77) è stata disposta la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate in attuazione di quanto disposto dal presente comma.
(369) Con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 27/03 (Gazz. Uff. 14 agosto 2003, n. 188), corretta con Comunicato 7 ottobre 2003 (Gazz. Uff. 7 ottobre 2003, n. 233), è stato disposto, ai sensi del presente comma, l'aggiornamento dei criteri e delle modalità di attuazione delle misure di autoimpiego.
(370) Comma così modificato prima dall'art. 3, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 e poi dall'art. 8-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(371) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.
(372) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185.
(373) Vedi, anche, l'art. 51, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, l'art. 4, commi 128 e 129, L. 24 dicembre 2003, n. 350, l'art. 1, commi 341 e 415, L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'art. 1, commi 716, 863, 870, 925 e 926, L. 27 dicembre 2006, n. 296, l'art. 2, comma 299, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e l'art. 17, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. In attuazione di quanto disposto dal presente comma con Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 53/2003 (Gazz. Uff. 19 novembre 2003, n. 269) sono state concesse agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e con Provv. 17 dicembre 2003 sono stati approvati i modelli delle istanze con le relative istruzioni. Vedi, inoltre, quanto disposto dall’art. 43, commi 3 e 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
D.Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42.
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6
luglio 2002, n. 137.
(artt. 53-64, 141-bis, 143, 145, 146, 156 e 159)
(1) (2)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.
(2) Così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47).
Capo IV
Circolazione in àmbito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione
Art. 53.
Beni del demanio culturale.
1. I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice (84).
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(84) Comma così modificato della lettera dd) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(omissis)
Art. 54.
Beni inalienabili.
1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati (85):
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente (86);
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;
d) gli archivi;
d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) (87);
d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 (88).
2. Sono altresì inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 (89);
b) [le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53] (90);
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
d) [le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d)] (91).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli articoli 18 e 19 (92).
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.
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(85) Alinea così modificato dal numero 1) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(86) Lettera così sostituita dal numero 2) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(87) Lettera aggiunta dal numero 3) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(88) Lettera aggiunta dal numero 3) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(89) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(90) Lettera soppressa dal numero 4) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(91) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi soppressa dal numero 4) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(92) Periodo aggiunto dal numero 5) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Art. 55.
Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale.
1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero (93).
2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata:
a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il loro conseguimento;
d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso (94).
3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate;
b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;
c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta (95).
3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione (96).
3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene (97).
3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) (98).
3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al presente titolo (99).
3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5 (100).
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(93) Comma così modificato dal numero 1) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(94) Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi così sostituito dal numero 2) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(95) Comma così sostituito dal numero 2) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(96) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(97) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(98) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(99) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(100) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Art. 55-bis.
Clausola risolutiva.
1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
2. Il soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte dell'acquirente, dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando l'esercizio dei poteri di tutela, dà comunicazione delle accertate inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di alienazione (101).
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(101) Articolo aggiunto dalla lettera gg) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Art. 56.
Altre alienazioni soggette ad autorizzazione.
1. È altresì soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1;
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (102) (103).
2. L'autorizzazione è richiesta inoltre:
a) nel caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di cui al comma 1, lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte librarie;
b) nel caso di vendita, da parte di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di archivi o di singoli documenti (104).
3. La richiesta di autorizzazione è corredata dagli elementi di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) del medesimo articolo (105).
4. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera a), l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che i beni medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomata la pubblica fruizione (106).
4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, l'autorizzazione può essere rilasciata a condizione che dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica fruizione dei beni medesimi (107).
4-ter. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di alienazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari (108).
4-quater. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5 (109).
4-quinquies. La disciplina dettata ai commi precedenti si applica anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati (110).
4-sexies. Non è soggetta ad autorizzazione l'alienazione delle cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo (111).
4-septies. Rimane ferma l'inalienabilità disposta dall'articolo 54, comma 1, lettera d-ter) (112).
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(102) Lettera così modificata dal numero 1) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(103) Comma così sostituito dal numero 2) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(104) Comma così sostituito dal numero 2) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(105) Comma così sostituito dal numero 2) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(106) Comma così sostituito dal numero 2) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(107) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(108) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(109) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(110) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(111) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(112) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Art. 57.
Cessione di beni culturali in favore dello Stato.
1. Gli atti che comportano alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione (113).
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(113) Articolo prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi così sostituito dalla lettera ii) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Art. 57-bis.
Procedure di trasferimento di immobili pubblici.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad ogni procedura di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale, prevista dalla normativa vigente e attuata, rispettivamente, mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi.
2. Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo (114).
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(114) Articolo aggiunto dalla lettera ll) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Art. 58.
Autorizzazione alla permuta.
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati agli articoli 55 e 56 nonché di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati, anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.
Art. 59.
Denuncia di trasferimento.
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;
b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'àmbito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile (115).
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
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(115) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. z), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Sezione II
Prelazione
Art. 60.
Acquisto in via di prelazione.
1. Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la regione o agli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento (116).
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma 1.
3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata ai sensi del comma 2, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. La prelazione può essere esercitata anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
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(116) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dalla lettera mm) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Art. 61.
Condizioni della prelazione.
1. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
5. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
6. Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto.
Art. 62.
Procedimento per la prelazione.
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui àmbito si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.
2. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene (117).
3. Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. La proprietà del bene passa all'ente che ha esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica (118).
4. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4 (119).
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(117) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, come rettificato con Comunicato 24 maggio 2006 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 119).
(118) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. bb), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
(119) Comma così sostituito dalla lettera nn) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Sezione III
Commercio
Art. 63.
Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti.
1. L'autorità locale di pubblica sicurezza, abilitata, ai sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione medesima, presentata da chi esercita il commercio di cose rientranti nelle categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente decreto legislativo, di seguito indicato come «ALLEGATO A» (120).
2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche delle cose medesime. Con decreto adottato dal Ministro di concerto con il Ministro dell'interno sono definiti i limiti di valore al di sopra dei quali è obbligatoria una dettagliata descrizione delle cose oggetto delle operazioni commerciali.
3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al secondo periodo del comma 2 con ispezioni periodiche, effettuate anche a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale, da lui delegati. La verifica è svolta da funzionari della regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo 5, commi 2, 3 e 4. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza (121).
4. Coloro che esercitano il commercio di documenti, i titolari delle case di vendita, nonché i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente l'elenco dei documenti di interesse storico posti in vendita. Allo stesso obbligo sono soggetti i privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. Entro novanta giorni dalle comunicazioni di cui al presente comma il soprintendente può avviare il procedimento di cui all'articolo 13 (122).
5. Il soprintendente può comunque accertare d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile l'interesse storico particolarmente importante.
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(120) Comma così modificato dal numero 1) della lettera oo) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(121) Comma così modificato dal numero 2) della lettera oo) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(122) Comma così modificato dal numero 3) della lettera oo) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
Art. 64.
Attestati di autenticità e di provenienza.
1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi (123).
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(123) Comma così modificato dall lettera pp) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.
(omissis)
Art. 141-bis.
Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico.
1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo (212).
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(212) Articolo aggiunto dalla lettera n) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(omissis)
Capo III
Pianificazione paesaggistica
Art. 143.
Piano paesaggistico.
1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici (219).
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(219) Articolo così sostituito prima dall'art. 13, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dalla lettera p) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(omissis)
Art. 145.
Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.
La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali (222).
2. I piani paesaggistici possono prevedere misure di coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché con i piani, programmi e progetti nazionali e regionali di sviluppo economico (223).
3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette (224).
4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo (225).
5. La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo.
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(222) Comma così modificato dai numeri 1) e 2) della lettera r) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63
(223) Comma così modificato prima dall'art. 15, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 3) della lettera r) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(224) Comma così modificato prima dall'art. 15, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dal numero 4) della lettera r) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(225) Comma così sostituito dal numero 5) della lettera r) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela
Art. 146.
Autorizzazione.
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (226).
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(226) Articolo così sostituito prima dall'art. 16, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63. Vedi, anche, il D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
(omissis)
Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie
Art. 156.
Verifica ed adeguamento dei piani paesaggistici.
1. Entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti. Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5, comma 7 (248).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, il Ministero, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare la interoperabilità dei sistemi informativi.
3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro (249).
4. Qualora l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero ad essa non segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano adeguato, non trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 143 (250).
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(248) Comma così modificato dal numero 1) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(249) Comma così modificato dai numeri 2) e 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
(250) Articolo così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.
(omissis)
Art. 159.
Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica.
1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis (259).
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(259) Articolo così sostituito prima dall'art. 26, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dalla lettera hh) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.
D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154.
Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1,
comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2004, n. 146.
(omissis)
Art. 13.
Misure di sostegno creditizio e assicurativo.
1. Le regioni possono promuovere, nell'àmbito della propria autonomia e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, innovativi strumenti finanziari, di garanzia del credito, ovvero assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura. Allo scopo, possono essere destinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (8).
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(8) Vedi, anche, il comma 121 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il D.L. 3 luglio 2008, n. 114.
(omissis)
L. 11 giugno 2004, n. 146.
Istituzione della provincia di Monza e della Brianza.
(art. 4)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.
(omissis)
4. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali (3).
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
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(3) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l'art. 3, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
L. 11 giugno 2004, n. 147.
Istituzione della provincia di Fermo.
(art. 5)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.
(omissis)
Art. 5.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Fermo degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali (3).
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 3, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. Lo statuto provinciale determina la distribuzione degli uffici dell'amministrazione provinciale nel capoluogo.
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(3) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l'art. 3, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
L. 11 giugno 2004, n. 148.
Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani.
(art. 4)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 giugno 2004, n. 138.
(omissis)
Art. 4.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali (3).
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.
4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'àmbito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.
5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.
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(3) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l'art. 3, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005).
(art. 1, co. 28 e 29)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.
(2) La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;
- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;
- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;
- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;
- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;
- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005 , n. 2600.
Art. 1
(omissis)
Comma 28. [Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (30)] (31).
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(30) Periodo soppresso dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(31) A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Successivamente il presente comma è stato abrogato dal comma 24 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nello stesso comma 24, come modificato dall'art. 47, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Con D.M. 18 marzo 2005 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 68, S.O.), con D.M. 1° marzo 2006 (Gazz. Uff. 8 marzo 2006, n. 56, S.O.) e con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64) sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali per gli anni 2005, 2006 e 2007 previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Vedi, anche, l'art. 2-bis, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e l'art. 11-bis, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, aggiunto dalla relativa legge di conversione e l'art. 39-septies decies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con D.M. 8 luglio 2005 (Gazz. Uff. 11 luglio 2005, n. 159), con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.), con D.M. 3 agosto 2007 (Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187) e con D.M. 29 novembre 2007 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2007, n. 295), sono stati individuati gli enti beneficiari degli ulteriori contributi statali previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.) è stata rideterminata la misura dei contributi statali di cui al presente comma e sono state individuate le relative modalità di erogazione.
Comma 29. [Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema stabilito dal predetto decreto] (32).
(omissis)
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(32) Comma così sostituito dall'art. 1-ter, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. A modifica di quanto disposto dal presente comma, vedi il comma 138 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Successivamente il presente comma è stato abrogato dal comma 24 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, con la decorrenza indicata nello stesso comma 24, come modificato dall'art. 47, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Con D.M. 18 marzo 2005 (Gazz. Uff. 23 marzo 2005, n. 68, S.O.) e con D.M. 1° marzo 2006, (Gazz. Uff. 8 marzo 2006, n. 56, S.O.) sono stati individuati gli enti beneficiari dei contributi statali per gli anni 2005, 2006 e 2007 previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Con D.M. 8 luglio 2005 (Gazz. Uff. 11 luglio 2005, n. 159), con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.), con D.M. 3 agosto 2007 (Gazz. Uff. 13 agosto 2007, n. 187) e con D.M. 29 novembre 2007 (Gazz. Uff. 20 dicembre 2007, n. 295), sono stati individuati gli enti beneficiari degli ulteriori contributi statali previsti dal presente comma e sono state determinate le relative modalità di erogazione. Con D.M. 7 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo 2006, n. 66, S.O.) è stata rideterminata la misura dei contributi statali di cui al presente comma e sono state individuate le relative modalità di erogazione.
D.L. 31 gennaio 2005, n. 7
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità
dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte
di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti.
(convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43)
(art. 1)
(2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2005, n. 24 e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43 (Gazz. Uff. 1 aprile 2005, n. 75), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Titolo così modificato dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.
(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:
- Ministero dell'interno: Circ. 18 aprile 2005, n. 20/2005;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 5 aprile 2005, n. 448; Nota 22 aprile 2005, n. 452.
(omissis)
Art. 1.
Disposizioni per l'università.
1. Per l'anno 2005, i programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione di compatibilità finanziaria al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005 (4).
2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità (5).
2-bis. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei professori universitari, per le procedure di valutazione comparativa relative alla copertura di posti di professore ordinario e associato, di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, bandite successivamente alla data del 15 maggio 2005, la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole (6).
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(4) Comma così sostituito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.
(5) Comma così sostituito dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.
(6) Comma aggiunto dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 12, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
L. 18 aprile 2005, n. 62.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.
(art. 25)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, S.O.
(omissis)
Art. 25.
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi volti a definire un quadro normativo finalizzato al recepimento della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) compilazione di un unico testo normativo recante le disposizioni legislative in materia di procedure di appalto disciplinate dalle due direttive coordinando anche le altre disposizioni in vigore nel rispetto dei princìpi del Trattato istitutivo dell'Unione europea;
b) semplificazione delle procedure di affidamento che non costituiscono diretta applicazione delle normative comunitarie, finalizzata a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità degli strumenti giuridici;
c) conferimento all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in attuazione della normativa comunitaria, dei compiti di vigilanza nei settori oggetto della presente disciplina; l'Autorità, caratterizzata da indipendenza funzionale e autonomia organizzativa, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di organizzazione e di analisi dell'impatto della normazione per l'emanazione di atti di competenza e, in particolare, di atti amministrativi generali, di programmazione o pianificazione. I compiti di cui alla presente lettera sono svolti nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Autorità, che vi provvede con le strutture umane e strumentali disponibili sulla base delle disposizioni normative vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
d) adeguare la normativa alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 ottobre 2004 nella causa C-247/02.
2. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 (12).
4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni (13).
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(12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(13) In attuazione della delega prevista dal presente articolo vedi il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
(omissis)
D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Codice delle assicurazioni private.
(artt. 354 e 355)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.
(omissis)
Capo V - Abrogazioni
Art. 354.
Norme espressamente abrogate.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10, commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 11 novembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l'articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
l'articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l'articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
l'articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
l'articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la procedura sanzionatoria prevista dall'articolo 326, gli articoli di cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle materie rispettivamente disciplinate (287).
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti atti:
a) i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972, adottati ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
b) il D.M. 3 luglio 2003 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 dell'11 settembre 2003, adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato dall'articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L'ISVAP, allo scopo di attuare l'obiettivo di semplificazione di cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell'ambito delle proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del presente codice restano regolati dalle norme anteriori.
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(287) Comma così modificato dal comma 8 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
Art. 355.
Entrata in vigore.
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
(omissis)
L. 4 novembre 2005, n. 230.
Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.
(art. 1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 novembre 2005, n. 258.
Art. 1.
1. L'università, sede della formazione e della trasmissione critica del sapere, coniuga in modo organico ricerca e didattica, garantendone la completa libertà. La gestione delle università si ispira ai princìpi di autonomia e di responsabilità nel quadro degli indirizzi fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento; i professori di materie cliniche esercitano altresì, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca; i professori esercitano infine liberamente attività di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche ed editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
3. Ai professori universitari compete la partecipazione agli organi accademici e agli organi collegiali ufficiali riguardanti la didattica, l'organizzazione e il coordinamento delle strutture didattiche e di ricerca esistenti nella sede universitaria di appartenenza.
4. Il professore, a qualunque livello appartenga, nel periodo dell'anno sabbatico, concesso ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abilitato senza restrizione alcuna alla presentazione di richieste e all'utilizzo dei fondi per lo svolgimento delle attività.
5. Allo scopo di procedere al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari garantendo una selezione adeguata alla qualità delle funzioni da svolgere, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, per settori scientifico-disciplinari, procedure finalizzate al conseguimento della idoneità scientifica nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, distintamente per le fasce dei professori ordinari e dei professori associati, stabilendo in particolare:
1) le modalità per definire il numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica per ciascuna fascia e per settori disciplinari pari al fabbisogno, indicato dalle università, incrementato di una quota non superiore al 40 per cento, per cui è garantita la relativa copertura finanziaria e fermo restando che l'idoneità non comporta diritto all'accesso alla docenza, nonché le procedure e i termini per l'indizione, l'espletamento e la conclusione dei giudizi idoneativi, da svolgere presso le università, assicurando la pubblicità degli atti e dei giudizi formulati dalle commissioni giudicatrici; per ciascun settore disciplinare deve comunque essere bandito almeno un posto di idoneo per quinquennio per ciascuna fascia;
2) l'eleggibilità, ogni due anni, da parte di ciascun settore scientifico-disciplinare, di una lista di commissari nazionali, con opportune regole di non immediata rieleggibilità;
3) la formazione della commissione di ciascuna valutazione comparativa mediante sorteggio di cinque commissari nazionali. Tutti gli oneri relativi a ciascuna commissione di valutazione sono posti a carico dell'ateneo ove si espleta la procedura, come previsto al numero 1);
4) la durata dell'idoneità scientifica non superiore a quattro anni, e il limite di ammissibilità ai giudizi per coloro che, avendovi partecipato, non conseguono l'idoneità;
b) sono stabiliti i criteri e le modalità per riservare, nei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari, una quota pari al 25 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori associati con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni, compreso il servizio prestato come professore associato non confermato, maturata nell'insegnamento di materie ricomprese nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando di concorso o in settori affini, con una priorità per i settori scientifico-disciplinari che non abbiano bandito concorsi negli ultimi cinque anni;
c) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati è riservata una quota del 15 per cento aggiuntiva rispetto al contingente di cui alla lettera a), numero 1), ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai ricercatori confermati che abbiano svolto almeno tre anni di insegnamento nei corsi di studio universitari. Una ulteriore quota dell'1 per cento è riservata ai tecnici laureati già ammessi con riserva alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati bandita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e non valutati dalle commissioni esaminatrici;
d) nelle prime quattro tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori associati di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno;
e) nelle prime due tornate dei giudizi di idoneità per la fascia dei professori ordinari di cui alla lettera a), numero 1), l'incremento del numero massimo di soggetti che possono conseguire l'idoneità scientifica rispetto al fabbisogno indicato dalle università è pari al 100 per cento del medesimo fabbisogno (2).
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono bandite per la copertura dei posti di professore ordinario e professore associato esclusivamente le procedure di cui al comma 5, lettera a). Sono fatte salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore già bandite alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della delega di cui al comma 5 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. La copertura dei posti di professore ordinario e di professore associato da parte delle singole università, mediante chiamata dei docenti risultati idonei, tenuto conto anche di tutti gli incrementi dei contingenti e di tutte le riserve previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, deve in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti e delle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (3).
7. Per la copertura dei posti di ricercatore sono bandite fino al 30 settembre 2013 le procedure di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210. In tali procedure sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attività svolte in qualità di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonché di contrattisti ai sensi del comma 14 del presente articolo. L'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato ai sensi del presente comma è subordinata ai medesimi limiti e procedure previsti dal comma 6 per la copertura dei posti di professore ordinario e associato.
8. Le università procedono alla copertura dei posti di professore ordinario e associato a conclusione di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, riservate ai possessori della idoneità di cui al comma 5, lettera a). La delibera di chiamata definisce le fondamentali condizioni del rapporto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 16, prevedendo il trattamento economico iniziale attribuito ai professori di ruolo a tempo pieno ovvero a tempo definito della corrispondente fascia, anche a carico totale o parziale di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni pluriennali di durata almeno pari alla durata del rapporto. La quota degli oneri derivanti dalla copertura dei posti di professore ordinario o associato a carico delle università è soggetta ai limiti e alle procedure di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Nell'àmbito delle relative disponibilità di bilancio, le università, previa attestazione della sussistenza di adeguate risorse nei rispettivi bilanci, possono procedere alla copertura di una percentuale non superiore al 10 per cento dei posti di professore ordinario e associato mediante chiamata diretta di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano conseguito all'estero una idoneità accademica di pari livello ovvero che, sulla base dei medesimi requisiti, abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un periodo di docenza nelle università italiane, e possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama, cui è attribuito il livello retributivo più alto spettante ai professori ordinari. A tale fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), concede o rifiuta il nulla osta alla nomina.
10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e nell'àmbito delle relative disponibilità di bilancio, previo espletamento di procedure, disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di ricerca debitamente documentata, sulla base di criteri e modalità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo trattamento economico è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica.
11. Ai ricercatori, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati, sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli. Lo stesso titolo è attribuito, per il periodo di durata dell'incarico, ai ricercatori reclutati come previsto al comma 7, ove ad essi siano affidati corsi o moduli curriculari.
12. Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale. Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione. I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), né farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.
13. Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto.
14. Per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni. Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli. I contratti di cui al presente comma non sono cumulabili con gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Ai fini dell'inserimento dei corsi di studio nell'offerta formativa delle università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve tenere conto del numero dei professori ordinari, associati e aggregati e anche del numero dei contratti di cui al presente comma.
15. Il conseguimento dell'idoneità scientifica di cui al comma 5, lettera a), costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.
16. Resta fermo, secondo l'attuale struttura retributiva, il trattamento economico dei professori universitari articolato secondo il regime prescelto a tempo pieno ovvero a tempo definito. Tale trattamento è correlato all'espletamento delle attività scientifiche e all'impegno per le altre attività, fissato per il rapporto a tempo pieno in non meno di 350 ore annue di didattica, di cui 120 di didattica frontale, e per il rapporto a tempo definito in non meno di 250 ore annue di didattica, di cui 80 di didattica frontale. Le ore di didattica frontale possono variare sulla base dell'organizzazione didattica e della specificità e della diversità dei settori scientifico-disciplinari e del rapporto docenti-studenti, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai professori a tempo pieno è attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva nei limiti delle disponibilità di bilancio, in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico, nonché in relazione ai risultati conseguiti, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica. Per il personale medico universitario, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, resta fermo lo speciale trattamento aggiuntivo previsto dalle vigenti disposizioni.
17. Per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
18. I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
19. I professori, i ricercatori universitari e gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, ivi compreso l'assegno aggiuntivo di tempo pieno. I professori possono optare per il regime di cui al presente articolo e con salvaguardia dell'anzianità acquisita.
20. Per tutto il periodo di durata dei contratti di diritto privato di cui al comma 14, i dipendenti delle amministrazioni statali sono collocati in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali, ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione è prevista dagli ordinamenti di appartenenza, parimenti senza assegni né contributi previdenziali.
21. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del lavoro e delle politiche sociali, sono definite specifiche modalità per favorire l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea chiamati a ricoprire posti di professore ordinario e associato ai sensi dei commi 8 e 9, ovvero cui siano attribuiti gli incarichi di cui ai commi 10 e 12.
22. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 5 sono abrogati 1'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e gli articoli 1 e 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210. Relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013. Sono comunque portate a compimento le procedure in atto alla predetta data.
23. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentiti la CRUI e il CUN e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
24. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 5 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
25. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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(2) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164.
(3) Comma così modificato dall'art. 35, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
D.L. 10 gennaio 2006, n. 2
Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.
(Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81)
(art. 2-quater)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 11 marzo 2006, n. 81 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 2-quater.
Interventi nel settore agroenergetico.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura dell'1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura del 2,0 per cento (30). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente può godere della riduzione dell'accisa o quale aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti (31).
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o contratti ad essi equiparati (32).
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei siti di produzione (33).
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(30) Per la misura della quota minima relativa all'anno 2009 vedi i commi 139 e 140 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(31) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 23 aprile 2008, n. 100.
(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 29 aprile 2008, n. 110.
(33) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 11 marzo 2006, n. 81 e poi così sostituito dal comma 368 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(omissis)
D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161.
Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di
composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e
vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria.
(art. 7)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio 2006, n. 100.
(omissis)
Art. 7.
Disposizioni transitorie e finali.
1. I prodotti elencati nell'allegato I aventi un contenuto di COV superiore ai valori limite previsti nell'allegato II possono essere immessi sul mercato nei dodici mesi successivi alla data di applicazione del valore limite superato se si dimostra che gli stessi sono stati prodotti prima di tale data.
2. I valori limite previsti dall'allegato II, nei tre anni successivi alle date ivi previste, non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato I che, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.
3. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si provvede alla modifica degli allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva comunitaria recepita con il presente decreto.
(omissis)
D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216.
Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai
meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
(art. 8)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
(omissis)
Art. 8.
Autorità nazionale competente.
1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo (12).
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente ed è designato Punto di contatto per le attività JI e Autorità nazionale designata per le attività CDM (13).
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente (14).
2. Il Comitato ha il compito di:
a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico per la consultazione e sottoporlo all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;
b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emissione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all'articolo 9, comma 3, della direttiva n. 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle attività produttive;
d) disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalità definite nell'ambito del PNA;
e) definire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c), nonchè i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
f) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;
g) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;
h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;
i) approvare ai sensi dell'articolo 19 i raggruppamenti di impianti che svolgono un'attività elencata nell'allegato A;
l) impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;
m) accreditare i verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attività ai sensi dell'articolo 17;
n) definire i criteri di svolgimento delle attività di verifica e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quanto previsto dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell'articolo 16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
p) definire eventuali disposizioni attuative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all'allegato E, e di quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
q) definire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;
r) definire le modalità per la predisposizione e l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, sulla base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
s) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;
t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23;
t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso (15);
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14 (16);
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto (17).
2-bis. Il Comitato svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni (18).
3. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo (19).
3-bis. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri (20).
3-ter. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni (21).
3-quater. La Segreteria tecnica è composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: «GSE» (22).
4. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno definite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.
5. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deliberazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data adeguata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a), comma 2, da sottoporre alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2;
e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter (23).
5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto (24).
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze (25).
5-quater. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati (26).
5-quinquies. Per le attività di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta (27).
5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto (28).
6. [Per le attività di sua competenza il Comitato si avvale degli uffici della Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e degli uffici della Direzione generale energia e risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonchè dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il coordinamento tra i suddetti soggetti il Comitato può istituire apposito gruppo di lavoro. Per garantire la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti interessati all'attuazione del presente decreto, il Comitato promuove l'istituzione di appositi gruppi di lavoro anche su materie specifiche (29)] (30).
7. [La partecipazione al Comitato e ai gruppi di lavoro non dà luogo alla corresponsione di indennità, emolumenti, compensi o rimborsi spese] (31).
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(12) L’originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(13) L’originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(14) L’originario comma 1 è stato così sostituito, con gli attuali commi 1, 1-bis e 1-ter, dalla lettera a) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(15) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(16) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(17) Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(18) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(19) L’originario comma 3 è stato così sostituito, con gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera d) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(20) L’originario comma 3 è stato così sostituito, con gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera d) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(21) L’originario comma 3 è stato così sostituito, con gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera d) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(22) L’originario comma 3 è stato così sostituito, con gli attuali commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater, dalla lettera d) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(23) Lettera aggiunta dalla lettera e) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(24) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(25) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(26) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(27) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(28) Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(29) Vedi, anche, gli articoli 1, 9 e 10, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 78.
(30) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(31) Comma abrogato dalla lettera g) del comma 5 dell’art. 1, D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51.
(omissis)
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Norme in materia ambientale.
(artt. 182, 193, 194, 208, 212)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
(2) Nel presente decreto sono state riportate le modifiche disposte dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. A causa delle numerose inesattezze contenute nel citato decreto legislativo, il testo coordinato può risultare non corretto. Si procederà alla rielaborazione del testo dopo la pubblicazione di un annunciato provvedimento di rettifica.
(3) In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale contenute nel presente decreto vedi il comma 5 dell'art. 9, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284.
(omissis)
Art. 182.
Smaltimento dei rifiuti.
1. Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica, da parte della competente autorità, della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero di cui all'articolo 181. A tal fine, la predetta verifica concerne la disponibilità di tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché vi si possa accedere a condizioni ragionevoli.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, attraverso le migliori tecniche disponibili e tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nei decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme tecniche approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, tenendo conto di eventuali norme tecniche di settore esistenti, anche a livello comunitario.
5. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. Sono esclusi dal divieto le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinate al recupero per le quali è sempre permessa la libera circolazione sul territorio nazionale al fine di favorire quanto più possibile il loro recupero, privilegiando il concetto di prossimità agli impianti di recupero.
6. [Lo smaltimento dei rifiuti in fognatura è disciplinato dall'articolo 107, comma 3] (225).
7. Le attività di smaltimento in discarica dei rifiuti sono disciplinate secondo le disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.
8. [È ammesso lo smaltimento della frazione biodegradabile ottenuta da trattamento di separazione fisica della frazione residua dei rifiuti solidi urbani nell'ambito degli impianti di depurazione delle acque reflue previa verifica tecnica degli impianti da parte dell'ente gestore] (226).
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(225) Comma abrogato dall'art. 2, comma 19, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(226) Comma abrogato dall'art. 2, comma 19, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(omissis)
Art. 193.
Trasporto dei rifiuti.
1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.
5. La disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
6. La definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione e le modalità di numerazione, di vidimazione ai sensi della lettera b) e di gestione dei formulari di identificazione, nonché la disciplina delle specifiche responsabilità del produttore o detentore, del trasportatore e del destinatario sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tenendo conto delle specifiche modalità delle singole tipologie di trasporto, con particolare riferimento ai trasporti intermodali, ai trasporti per ferrovia e alla microraccolta. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni (244):
a) relativamente alla definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione, si applica il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145;
b) relativamente alla numerazione e vidimazione, i formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro IVA acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.
7. Il formulario di cui al presente articolo è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui all'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.
8. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, relativo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, è sostituita dal formulario di identificazione di cui al comma 1. Le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario di cui al comma 1 devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario (245).
9. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della parte quarta del presente decreto.
10. Il documento commerciale, di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 190, sostituisce a tutti gli effetti il formulario di identificazione di cui al comma 1.
11. La microraccolta dei rifiuti, intesa come la raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori svolta con lo stesso automezzo, dev'essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile. Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate, nello spazio relativo al percorso, tutte le tappe intermedie previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni dev'essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.
12. La sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera 1), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.
13. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392.
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(244) Alinea così modificato dall’art. 2, comma 25, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(245) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 25, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
Art. 194.
Spedizioni transfrontaliere.
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, e dal decreto di cui al comma 3.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del predetto regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del predetto regolamento.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti negli Stati di cui al comma 2;
d) le modalità di verifica dell'applicazione del principio di prossimità per i rifiuti destinati a smaltimento.
4. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto interministeriale 3 settembre 1998, n. 370.
5. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
6. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 259 del 1° febbraio 1993 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea, nonché, entro il 30 settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno precedente, previsti dall'articolo 13, comma 3, della Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto 1993, n. 340.
7. Ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui all'articolo 183, comma 1, lettera u), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 12.
(omissis)
Capo IV
Autorizzazioni e iscrizioni
Art. 208.
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
1. 1 soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle Autorità d'ambito e degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare, con preavviso di almeno venti giorni, anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di servizi e sulla base delle risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva, approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell'articolo 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato e ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
10. Ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti al comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; a tal fine, le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili (259).
13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente (260).
14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 194 del presente decreto.
15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ad esclusione della sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.
17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m) (261).
18. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione che la rilascia, all'Albo di cui all'articolo 212, comma 1, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 212, comma 23, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
19. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, oltre che allo stesso, anche all'Albo.
20. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata (262).
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(259) Periodo aggiunto dall’art. 2, comma 29-ter, lettera a), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(260) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 29-ter, lettera b), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(261) Comma così modificato dall’art. 2, comma 29-ter, lettera c), D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(262) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 2 dell'art. 8, D.L. 23 maggio 2008, n. 90.
(omissis)
Art. 212.
Albo nazionale gestori ambientali.
1. È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro delle attività produttive, con funzioni di vice-Presidente;
c) uno dal Ministro della salute;
d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze
e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
f) uno dal Ministro dell'interno;
g) tre dalle regioni;
h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
i) sei dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle associazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti;
l) due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte;
a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
e) [da due esperti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche] (265);
f) [da due esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative] (266).
4. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del loro mandato, rispettivamente dal Comitato nazionale e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti già previsti all'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, integrati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai nuovi componenti individuati ai sensi, rispettivamente, del comma 2, lettera 1), e del comma 3, lettere e) ed f), nel rispetto di quanto previsto dal comma 16.
5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti di imballaggio, a condizione che dispongano di evidenze documentali o contabili che svolgano funzioni analoghe, fermi restando gli adempimenti documentali e contabili previsti a carico dei predetti soggetti dalle vigenti normative. Per le aziende speciali, i consorzi e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata mediante apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani nei medesimi comuni (267).
6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.
7. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quarantapercento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nè ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritte in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) il versamento del diritto annuale di registrazione, che in fase di prima applicazione è determinato nella somma di 50 euro all'anno, ed è rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni delle imprese di cui al presente comma effettuate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni restano valide ed efficaci (268).
9. Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 195, comma 2, lettera h). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Le garanzie di cui al presente comma devono essere in ogni caso prestate in base alla seguente distinzione:
a) le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni impianto che viene gestito;
b) le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto devono prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni intervento di bonifica.
10. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sentito il parere del Comitato nazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione, nonché le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato. Fino all'emanazione del predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione.
11. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato regioni, sono fissati i criteri generali per la definizione delle garanzie finanziarie da prestare a favore delle regioni.
12. [È istituita, presso l'Albo, una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'articolo 183, comma 1, lettera u), per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e internazionali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le condizioni e le norme tecniche riportate nell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente] (269).
13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale .
14. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disposizioni la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti (270).
15. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
16. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'integrazione del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali con i rappresentanti di cui ai commi 2, lettera 1), e 3, lettere e) ed f), è subordinata all'entrata in vigore del predetto decreto. Sino all'emanazione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 13 dicembre 1995 (271).
17. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
18. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 8 e sono iscritte all'Albo mediante l'invio di comunicazione di inizio di attività alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni cinque anni e deve essere corredata da idonea documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, nonché delle deliberazioni del Comitato nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi (272):
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
c) il rispetto delle condizioni ed il possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità finanziaria.
19. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio di attività le Sezioni regionali e provinciali prendono atto dell'avventa iscrizione e inseriscono le imprese di cui al comma 18 in appositi elenchi dandone comunicazione al Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed all'interessato.
20. Le imprese iscritte all'Albo con procedura ordinaria ai sensi del comma 5 sono esentate dall'obbligo della comunicazione di cui al comma 18 se lo svolgimento dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'articolo 216 ed effettivamente avviati al riciclaggio e al recupero non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia di rifiuti per le quali tali imprese sono iscritte.
21. Alla comunicazione di cui al comma 18 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alle imprese che svolgono le attività di cui al comma 18 a seguito di comunicazione corredata da documentazione incompleta o inidonea, si applica il disposto di cui all'articolo 256, comma 1.
22. [I soggetti firmatari degli accordi e contratti di programma previsti dall'articolo 181 e dall'articolo 206 sono iscritti presso un'apposita sezione dell'Albo, a seguito di semplice richiesta scritta e senza essere sottoposti alle garanzie finanziarie di cui ai commi 8 e 9] (273).
23. Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di rifiuti, aggiornati ogni trenta giorni, nei quali sono inseriti, a domanda, gli elementi identificativi dell'impresa consultabili dagli operatori secondo le procedure fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I registri sono pubblici e, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono resi disponibili al pubblico, senza oneri, anche per via telematica, secondo i criteri fissati dal predetto decreto. Le Amministrazioni autorizzanti comunicano al Comitato nazionale, subito dopo il rilascio dell'autorizzazione, la ragione sociale dell'impresa autorizzata, l'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, i rifiuti oggetto dell'attività di gestione, la scadenza dell'autorizzazione e successivamente segnalano ogni variazione delle predette informazioni che intervenga nel corso della validità dell'autorizzazione stessa. Nel caso di ritardo dell'Amministrazione superiore a trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, l'impresa interessa ta può inoltrare copia autentica del provvedimento, anche per via telematica, al Comitato nazionale, che ne dispone l'inserimento nei registri (274).
24. [Le imprese che effettuano attività di smaltimento dei rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti stessi ai sensi dell'articolo 215 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo] (275).
25. [Le imprese che svolgono operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 216 sono iscritte in un apposito registro con le modalità previste dal medesimo articolo] (276).
26. Per la tenuta dei registri di cui ai commi 22, 23, 24 e 25 gli interessati sono tenuti alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione, per ogni tipologia di registro, pari a 50 euro, rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. I diritti di cui al commi 8, 24 e 25 sono versati, secondo le modalità di cui al comma 16, alla competente Sezione regionale dell'Albo, che procede a contabilizzarli separatamente e ad utilizzarli integralmente per l'attuazione dei medesimi commi.
27. La tenuta dei registri di cui ai commi 22 e 23 decorre dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 16.
28. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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(265) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(266) Lettera soppressa dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(267) Comma così modificato dall’art. 2, commi 30 e 31, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(268) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. L'iscrizione all'Albo prevista dal presente comma è stata disciplinata con Del. 26 aprile 2006 (Gazz. Uff. 22 maggio 2006, n. 117), modificata dall'art. 1, Del. 4 luglio 2007 (Gazz. Uff. 2 agosto 2007, n. 178), e con Del. 3 marzo 2008 (Gazz. Uff. 29 marzo 2008, n. 75).
(269) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(270) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 31, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(271) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.
(272) Alinea così modificato dall’art. 2, comma 31, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(273) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(274) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 maggio 2006. Con Comunicato 26 giugno 2006 (Gazz. Uff. 26 giugno 2006, n. 146) è stata segnalata l’inefficacia del suddetto D.M. 2 maggio 2006 il quale, non essendo stato inviato alla Corte dei Conti per essere sottoposto al preventivo e necessario controllo, non ha ottenuto la registrazione prevista dalla legge e, conseguentemente, non può considerarsi giuridicamente produttivo di effetti.
(275) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
(276) Comma abrogato dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
(convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248)
(artt. 13 e 35)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza.
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti.
2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma (42).
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data (43) (44).
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(42) Comma così modificato prima dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi dal comma 7 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(43) Comma così modificato dal comma 720 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(44) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(omissis)
Titolo III
Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi
Art. 35.
Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale.
1. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al secondo comma sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto.» (90).
3. Nel primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s'intende integrata anche se l'infedeltà dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» (91).
4. L'articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è abrogato.
5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.» (92).
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (93).
6-bis. All'articolo 30, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: «quinto» sono inserite le seguenti: «e sesto» (94).
6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 1.000.000 di euro (95).
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). - 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, primo comma:
1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457»;
2) dopo il numero 8-bis) è inserito il seguente:
«8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:
a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;
c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione» (96);
b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) [all'articolo 36, terzo comma, è soppresso l'ultimo periodo] (97);
d) nell'allegata Tabella A, parte III, la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa.» (98).
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dall'articolo 19-bis2 del citato decreto n. 633 del 1972, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8) e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (99).
10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter),»;
b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorchè assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;
c) nella Tariffa, parte prima, all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento» (100).
10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «a norma dell'articolo 2» sono aggiunte le seguenti: «, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è inserito il seguente:
«1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento» (101).
10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, ovvero banche e intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, limitatamente all'acquisto ed al riscatto dei beni da concedere o concessi in locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale, come modificate dal comma 10-bis del presente articolo, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente decorre dal 1° ottobre 2006 (102).
10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (103).
10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta (104).
10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis), della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, possono essere portate, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale (105).
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (106).
12. [All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonchè mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.»] (107).
12-bis. [Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma] (108).
13. Dopo il comma 5 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.» (109).
14. La disposizione di cui al comma 13 ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (110).
15. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni (111):
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle società con un numero di soci non inferiore a 100.» (112);
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.» (113);
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso nè può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonchè del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.» (114).
16. Le disposizioni del comma 15 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (115).
17. All'articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione.» (116).
18. Le disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e fusione deliberate dalle assemblee delle società partecipanti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le operazioni deliberate anteriormente alla predetta data resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (117).
19. Nell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121 è inserito il seguente: «121-bis. Le agevolazioni di cui al comma 121 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.» (118).
20. La disposizione del comma 19 si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (119).
21. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 497:
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito.»;
2) nel secondo periodo, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;
b) al comma 498, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.».
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa (120).
22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni (121).
22-bis. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
«b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità» (122).
23. I commi 21 e 22 si applicano agli atti pubblici formati ed alle scritture private autenticate a decorrere dal secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
23-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato (123).
23-ter. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni» (124).
24. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente: «Art. 53-bis (Attribuzioni e poteri degli uffici). - 1. Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonchè delle imposte ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.» (125).
b) all'articolo 74, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.» (126).
25. I dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate «agenti della riscossione», ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (127).
25-bis. In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all'individuazione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facoltà ed i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (128).
26. Ai medesimi fini previsti dal comma 25, gli agenti della riscossione possono altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonchè di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni (129).
26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati (130).
26-ter. Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento (131).
26-quater. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:
a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;
b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data del 1° gennaio 2005, con esclusione degli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 (132).
26-quinquies. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni» (133) (134).
27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo, somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.
Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni mediante posta elettronica certificata, nonchè le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.» (135).
28. L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore (136).
29. [La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione (137)] (138).
30. [Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 28 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore (139)] (140).
31. [Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. La competenza degli uffici degli enti impositori e previdenziali è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore (141)] (142).
32. [Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore (143)] (144).
33. [L'inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 è punita con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. Ai fini della presente sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore. La competenza dell'ufficio che irroga la presente sanzione è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore] (145) .
34. [Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente] (146) .
35. L'Agenzia delle dogane, nelle attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana e degli altri elementi che determinano l'accertamento doganale ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, ha facoltà di procedere, con le modalità previste dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'acquisizione dei dati e dei documenti relativi ai costi di trasporto, assicurazione, nolo e di ogni altro elemento di costo che forma il valore dichiarato per l'importazione, l'esportazione, l'introduzione in deposito doganale o IVA ed il transito. Per le finalità di cui al presente comma, la richiesta di informazioni e di documenti può essere rivolta dall'Agenzia delle dogane, agli importatori, agli esportatori, alle società di servizi aeroportuali, alle compagnie di navigazione, alle società e alle persone fisiche esercenti le attività di movimentazione, deposito, trasporto e rappresentanza in dogana delle merci. La raccolta e l'elaborazione dei dati per le finalità di cui al presente comma è considerata di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In caso di inottemperanza agli inviti a comparire ed alle richieste di informazioni di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 10.000 euro, oltre alle misure di sospensione e revoca delle autorizzazioni e delle facoltà concesse agli operatori inadempienti (147).
35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonchè dei contratti riguardanti i compensi per tali prestazioni e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti medesimi in relazione ai quali la società percepisce somme per il diritto di sfruttamento dell'immagine. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente con analoghe società estere. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni telematiche (148).
35-ter. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° ottobre 2006 (149).
35-quater. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 121-bis è inserito il seguente:
«121-ter. Per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 la quota di cui al comma 121 è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione» (150).
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(90) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 265 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(91) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 265 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(92) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(93) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(94) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(95) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(96) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(97) Lettera soppressa dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(98) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(99) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(100) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 292 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(101) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(102) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(103) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(104) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 14 settembre 2006.
(105) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(106) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 6 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 13 dicembre 2006, n. 289) sono stati individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi di quanto disposto dal presente comma.
(107) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, e successivamente abrogato dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(108) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248, poi così sostituito dal comma 69 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 ed infine abrogato dall’art. 32, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 ottobre 2007.
(109) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(110) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(111) Alinea così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(112) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(113) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(114) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(115) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(116) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(117) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(118) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(119) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(120) Gli attuali commi 22 e 22.1 così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dal comma 48 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 49 dello stesso articolo 1.
(121) Gli attuali commi 22 e 22.1 così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dal comma 48 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 2, Provv. 14 marzo 2007.
(122) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(123) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Vedi, anche, il comma 265 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(124) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(125) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(126) Lettera così modificata dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(127) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301) sono stati individuati i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui ai commi 25 a 26, del presente articolo.
(128) Comma aggiunto dal comma 7 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(129) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248. Con Provv. 18 dicembre 2006 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2006, n. 301) sono stati individuati i dipendenti degli agenti della riscossione che possono accedere ai dati di cui ai commi 25 a 26, del presente articolo.
(130) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(131) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(132) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così modificato dall'art. 41, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(133) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(134) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-13 marzo 2008, n. 57 (Gazz. Uff. 19 marzo 2008, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.
(135) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(136) Vedi, anche, il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74.
(137) Vedi, anche, il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74.
(138) Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(139) Vedi, anche, il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74.
(140) Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(141) Vedi, anche, il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74.
(142) Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(143) Vedi, anche, il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74.
(144) Comma abrogato dal comma 8 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(145) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi abrogato dal comma 8 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97. Vedi, anche, il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74.
(146) Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi abrogato dal comma 8 dell'art. 3, D.L. 3 giugno 2008, n. 97. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 25 febbraio 2008, n. 74.
(147) Comma così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(148) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 e poi così modificato dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262.
(149) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(150) Comma aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.
(omissis)
D.L.
3 ottobre 2006, n. 262
Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
(convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n.
286)
(art. 2, co. 102, 138, 141, 142)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2006, n. 230.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dello stesso articolo 1 ha così disposto: «2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.».
(omissis)
Art. 2.
(omissis)
comma 102. Per l’anno 2007 e fino al 30 giugno 2008 (48), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l’anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (49).
(omissis)
comma 138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell’efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
Comma 139. I risultati delle attività di valutazione dell’ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
(omissis)
comma 141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell’ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
Comma 142. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del soppresso CNVSU nonché, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
(omissis)
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(48) Per la proroga del termine vedi il comma 6 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(49) Comma così sostituito dal comma 407 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
(omissis)
D.L.
9 ottobre 2006, n. 263
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella
regione Campania. Misure per la raccolta differenziata.
(convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 6 dicembre 2006, n.
290)
(art. 5)
(1) (2) (3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2006, n. 235.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 6 dicembre 2006, n. 290 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2006, n. 285), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(3) Titolo così modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290. Vedi, anche, il D.L. 23 maggio 2008, n. 90.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione attualmente esposta al pericolo di epidemie e altri gravi pregiudizi alla salute e considerate altresì le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;
Tenuto conto dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania e della mancanza di valide alternative per lo smaltimento dei rifiuti fuori regione;
Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze inquinanti nell'atmosfera;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
Emana il seguente decreto-legge:
(omissis)
Art. 5.
Bonifica, messa in sicurezza e apertura discariche.
1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi provenienti dalle attività di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, che potranno essere destinati in via eccezionale fuori regione, sono utilizzate e messe in sicurezza le discariche già autorizzate o realizzate dal Commissario delegato-prefetto di Napoli, nonché le ulteriori discariche che il Commissario delegato può individuare per l'attuazione degli obiettivi fissati dal presente decreto. Nell'individuazione delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche, il Commissario delegato dovrà tenere conto del carico e degli impatti ambientali gravanti sulle aree su cui già insistono discariche, siti di stoccaggio o altri impianti in evidente stato di saturazione. A tal fine il Commissario delegato, nel disporre l'apertura di nuovi impianti, valuta prioritariamente la possibilità di individuare siti ubicati in aree diverse da quelle di cui al periodo precedente. La messa in sicurezza delle predette discariche è comunque assicurata in conformità alla normativa vigente assicurando comunque, con particolare riferimento alle misure di cui al presente articolo, il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità e degli enti locali nelle attività di cui al presente articolo (21).
2. Il Commissario delegato dispone, con procedure di somma urgenza, i necessari interventi di sistemazione delle discariche e delle relative infrastrutture, anche al fine di aumentarne le volumetrie disponibili, e provvede altresì agli atti conseguenziali per la messa in sicurezza, nonché alla bonifica dei territori interessati d'intesa con il Commissario delegato per la bonifica e la tutela delle acque nella regione Campania, che vi provvede a valere sulle risorse rese disponibili dal Programma operativo regionale per il finanziamento degli interventi strutturali comunitari nella regione Campania, nei limiti delle dotazioni finanziarie del settore «Gestione rifiuti» del Programma stesso, ferme restando possibili rimodulazioni finanziarie del medesimo Programma (22).
2-bis. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, è determinato l'importo del contributo da riconoscere ai comuni sede di discariche in corso di esercizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza, a valere sugli importi incassati con la tariffa di smaltimento comprensiva delle quote di ristoro, dei contributi e maggiorazioni, di cui agli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3479 del 14 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2005 (23).
2-ter. I comuni di cui al comma 2-bis, nonché i comuni sede di impianti di trattamento dei rifiuti, sede di termovalorizzatori, sede di siti di stoccaggio provvisorio di balle di rifiuti trattati, nonché sede di siti di stoccaggio definitivo degli scarti di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti, possono utilizzare i contributi riconosciuti a valere sugli importi incassati con la tariffa di cui al comma 2-bis anche per finalità di natura socio-economica (24).
2-quater. Il Commissario delegato, qualora le discariche siano situate in Campania e allocate in prossimità di centri abitati ricadenti in altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle regioni confinanti (25).
3. Il Commissario delegato può disporre, d'intesa con le regioni interessate, lo smaltimento ed il recupero fuori regione, nella massima sicurezza ambientale e sanitaria, di una parte dei rifiuti prodotti (26).
3-bis. Il trasferimento, in una regione nella quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, di una parte dei rifiuti prodotti può essere disposto dal Commissario delegato, solo previa intesa con la regione interessata e comunque tenendo conto del livello di esaurimento delle discariche esistenti nel territorio della regione medesima (27).
4. Al fine di assicurare il compiuto monitoraggio delle attività da porre in essere ai sensi del presente decreto e per garantire adeguati livelli di salubrità dell'ambiente a tutela delle collettività locali, il Commissario delegato si avvale dei soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo e verifica in materia igienico-sanitaria, definendo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le comunità locali tutte le necessarie iniziative per garantire piena informazione, partecipazione e trasparenza alle attività poste in essere.
5. Il Commissario delegato assicura il ciclo di smaltimento dei rifiuti sostituendosi ai sindaci ed ai Presidenti delle province della regione Campania per l'esercizio delle competenze di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 50 ed all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchè, avvalendosi dei prefetti della regione Campania territorialmente competenti, per l'esercizio dei poteri in materia di ordine e sicurezza pubblica di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (28).
5-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Commissario delegato, d'intesa con le regioni interessate, può sospendere il conferimento di rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento o di recupero esercitati nella regione Campania (29).
5-ter. Al fine di evitare maggiori pregiudizi alla grave situazione ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto nella regione Campania in materia di rifiuti, il Commissario delegato, con riferimento alle zone caratterizzate da un elevato impatto delle attività connesse al ciclo di smaltimento di rifiuti, propone al Presidente della regione Campania, limitatamente al periodo di permanenza dello stato di emergenza, modifiche del piano cave, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2006 (30).
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi da porre in essere ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli relativi all'affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 3, nonché quelli relativi alla bonifica, messa in sicurezza ed apertura delle discariche di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse derivanti dalla tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), nonché delle ulteriori dotazioni finanziarie disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato. Agli oneri derivanti dagli interventi in conto capitale si fa inoltre fronte integrando le disponibilità della citata contabilità speciale intestata al Commissario delegato con l'importo di 20 milioni di euro, per l'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (31).
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(21) Comma così sostituito dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(22) Comma così sostituito dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(25) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(26) Comma così sostituito dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(27) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(28) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(29) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(30) Comma aggiunto dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(31) Comma così sostituito dalla legge di conversione 6 dicembre 2006, n. 290.
(omissis)
L.
27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)
(art. 1, co. 271-279, 481, 518, 523, 527, 643, 648, 650, 651, 652)
(1).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.
Art. 1
(omissis)
271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279 (59).
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(59) Comma così modificato prima dal comma 284 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi dal comma 10-bis dell'art. 29, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97. Vedi, anche, il comma 53 dell'art. 1 della citata legge n. 244 del 2007.
272. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili (60).
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(60) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta (61).
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(61) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
274. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione (62).
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(62) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori dell'industria carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea (63).
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(63) Comma così modificato dal comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni dello stesso comma 1-bis. Per la regolamentazione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
276. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso (64).
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(64) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate (65).
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(65) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
278. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità (66).
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(66) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea (67).
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(67) Per l'estensione del credito di imposta previsto dal presente comma vedi il comma 1-bis dell'art. 15, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e, per la sua regolamentazione, vedi l'art. 2, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(omissis)
481. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze lo stanziamento è ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione alle finalità di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità. Le relative modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (152).
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(152) Con D.M. 19 aprile 2007 (Gazz. Uff. 29 maggio 2007, n. 123) è stata indetta la procedura di selezione e di reclutamento di professionalità altamente qualificate nelle materie di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
(omissis)
518. Per l'anno 2007, è autorizzato, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (161).
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(161) Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi il comma 86 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e il comma 1 dell'art. 2, D.L. 30 giugno 2008, n. 113. Con D.P.C.M. 1° ottobre 2007 (Gazz. Uff. 21 gennaio 2008, n. 17) si è provveduto alla ripartizione delle assunzioni previste dal presente comma.
(omissis)
523. Per gli anni 2008 e 2009 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004 (165).
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(165) Vedi, anche, il comma 102 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244, il D.P.C.M. 27 febbraio 2008 e l’art. 3, comma 102, L. 24 dicembre 2007, n. 244, sostituito dell’art. 66, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, i commi 10 e 11 del medesimo art. 66. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 2, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (168).
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(168) Comma prima così modificato dall’art. 2, comma 368, dall’art. 3, comma 88, L. 24 dicembre 2007, n. 244, e poi così sostituito dall’art. 66, comma 6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(omissis)
643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno (213).
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(213) Con D.P.C.M. 6 maggio 2008 (Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147) l'ISTAT è stato autorizzato, per l'anno 2008, ad assumere personale a tempo indeterminato. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 13, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008 (215).
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(215) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.L. 7 settembre 2007, n. 147 e l'art. 13, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 (216).
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(216) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 7 ssettembre 2007, n. 147 e l'art. 13, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta (217).
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(217) Sui limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.L. 7 settembre 2007, n. 147 e l'art. 13, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 (218).
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(218) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 7 ssettembre 2007, n. 147 e l'art. 13, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
D.M.
19 aprile 2007.
Indizione della procedura di selezione e di reclutamento di professionalità
altamente qualificate nelle materie di competenza del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, come indicato dall'articolo 1, comma 481,
della L. 27 dicembre 2006, n. 296
(1). (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2007, n. 123.
(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota al comma 481 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che prevede, per le finalità di potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2007, un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Considerato che il citato art. 1, comma 481, della legge finanziaria 2007 prevede, altresì, per le finalità di potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, che una quota, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante il regolamento di attuazione della disciplina di accesso alla dirigenza nelle amministrazioni dello Stato, ed, in particolare, l'art. 4 del citato decreto;
Atteso che il più volte citato art. 1, comma 481, della legge finanziaria 2007 stabilisce che le modalità di reclutamento connesse con il suddetto programma straordinario di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia, ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
Visto l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, che contempla, in sede di ripartizione tra le articolazioni dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze del contingente di personale ivi previsto, la possibilità di adottare modalità anche speciali per il reclutamento;
Considerato che il citato comma 481 della legge finanziaria per il 2007 consente l'indizione di una speciale procedura di selezione, rispondente a specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, volta al reclutamento, con modalità e tempi celeri, di professionalità altamente qualificate nelle materie di competenza del Dipartimento, nonchè alla valorizzazione del patrimonio di competenze e di professionalità acquisito dai funzionari dell'amministrazione nello svolgimento delle attività istituzionali;
Ritenuto che per i suddetti fini occorre definire requisiti d'accesso speciali, in deroga alla normativa vigente, volti a circoscrivere una categoria selezionata di destinatari, nonchè a prevedere una speciale riserva per il personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto di individuare i suddetti requisiti tenendo conto di specifiche esperienze professionali acquisite in materia di analisi dei dati di finanza pubblica e del possesso di specifici titoli accademici;
Ritenuto che la procedura di selezione dovrà essere incentrata sull'esame complessivo delle competenze specialistiche possedute dai candidati, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali maturate in materia di analisi dei dati di finanza pubblica, nonchè all'accertamento delle capacità manageriali, dell'attitudine a lavorare per obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di performance in linea con la missione istituzionale dell'amministrazione;
Considerate le carenze di organico nella qualifica dirigenziale nell'ambito degli uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Ritenuto che il più volte citato comma 481 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si configura come norma speciale che, nel prevedere un programma straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità, contempla la possibilità di bandire procedure concorsuali e di effettuare assunzioni anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia.
Decreta:
Art. 1.
Reclutamento di personale con qualifica dirigenziale.
1. In relazione alle indifferibili, peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico connesse con le finalità di potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, indicate dall'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad indire un'apposita procedura selettiva, da svolgersi mediante valutazione di titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, come specificato al comma 4, integrata da un colloquio, per il reclutamento di un contingente di ventisei unità nella qualifica dirigenziale.
2. Alla procedura selettiva di reclutamento sono ammessi a partecipare i soggetti muniti di laurea quadriennale ovvero specialistica, nelle classi di laurea individuate nel bando, conseguita con punteggio di 110/110 o votazione equivalente, nonchè di uno dei seguenti titoli: dottorato di ricerca in discipline economico-finanziarie o statistiche, conseguito presso istituti italiani o stranieri, ovvero esperienza professionale documentabile e successiva alla laurea, di almeno cinque anni, nel settore della finanza pubblica acquisita presso soggetti pubblici o privati. Sono, altresì, ammessi a partecipare alla selezione i dipendenti di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, muniti di laurea quadriennale ovvero specialistica, nelle classi di laurea individuate nel bando, che alla data di emanazione del bando stesso abbiano maturato almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Fino al 50% del contingente del comma 1 è riservato ai funzionari di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, appartenenti alle posizioni economiche C2 e C3, muniti di laurea quadriennale ovvero specialistica, nelle classi di laurea individuate nel bando, che alla data di emanazione del bando stesso, risultino in servizio presso il medesimo Ministero ed abbiano compiuto, anche complessivamente, almeno otto anni di servizio nelle suddette posizioni economiche.
4. La procedura selettiva di cui al comma 1 tiene conto dei titoli accademici e in misura prevalente delle competenze specialistiche possedute dai candidati, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali concretamente maturate nel campo dell'analisi e del monitoraggio della spesa pubblica e più in generale dei dati di finanza pubblica, ed è volta all'accertamento del possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine a lavorare per obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di performance in linea con la missione istituzionale dell'amministrazione. A tal fine la commissione esaminatrice è integrata da un esperto in public management. Nel bando di concorso saranno indicati in dettaglio i criteri di valutazione dei titoli, le tipologie delle prove e le relative modalità di svolgimento.
Art. 2.
Oneri finanziari.
1. Alle assunzioni derivanti dall'espletamento della procedura di cui all'art. 1, si provvede nel limite di spesa di 1 milione e 57 mila euro per l'anno 2007 e di 2 milioni e 114 mila euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo di quota parte dell'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
D.L.
3 agosto 2007, n. 117.
Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i
livelli di sicurezza nella circolazione
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 ottobre 2007, n. 160)
(art. 2)
(1). (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 2007, n. 180.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 ottobre 2007, n. 160 (Gazz. Uff. 3 ottobre 2007, n. 230), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 2.
Disposizioni in materia di limitazioni alla guida.
1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito del seguente:
«1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purchè la persona invalida sia presente sul veicolo.» (3);
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».
2. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a fare data dal 1° gennaio 2009 (4).
3. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.» (5);
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.».
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(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
(4) Comma così modificato dall'art. 22, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dal comma 4 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(5) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 ottobre 2007, n. 160.
(omissis)
D.L.
7 settembre 2007 n. 147.
Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari
(convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 25 ottobre 2007, n.
176)
(art. 3)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2007, n. 208.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 25 ottobre 2007, n. 176 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2007, n. 250), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Art. 3.
Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori.
1. [Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] (16).
1-bis. La qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è sottoposta, dopo tre anni dalla data di assunzione, alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'università e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione è ripetuta dopo ulteriori tre anni (17).
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(16) Comma modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176 e poi abrogato dall'art. 13, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176.
(omissis)
D.Lgs.
17 settembre 2007 n. 164.
Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e
abroga la direttiva 93/22/CEE
(art. 19)
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Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2007, n. 234, S.O.
(omissis)
Art. 19.
Disposizioni finali e transitorie.
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° novembre 2007.
2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al ricorrere delle medesime condizioni, si intendono autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente agli strumenti finanziari derivati.
3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonchè mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o più servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorità competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9.
11. Le società di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
12. Le società di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.
14. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, la riserva di attività di cui all'articolo 18 del medesimo decreto non pregiudica la possibilità per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti (2).
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(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
L.
24 dicembre 2007, n. 244.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008).
(art. 1, co. 139, 140, 359; art. 2 co. 17, 21, 121, 521, 634; art. 3, co. 24,
44-52)
(1).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
Art. 1
(omissis)
139. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1° gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell’anno precedente a tale decreto (14).
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(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 13 marzo 2008.
(omissis)
140. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:
a) dal 1° gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;
b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.
(omissis)
359. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008 (60), incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell’eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.
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(60) Per la proroga del termine vedi il comma 1 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
Art. 2
(omissis)
17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro il 30 settembre 2008 provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 27 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l’anno 2007 all’insieme delle comunità montane presenti nella regione (65).
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(65) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
21. L’effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 ottobre 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto (66).
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(66) Comma così modificato dall'art. 4, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
121. Al fine di favorire l’accesso al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura, le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
(omissis)
521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 470 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo e 10 milioni per il comparto della pesca, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 (153) che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008 (154). Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007 (155).
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(153) Per la proroga del termine vedi l'art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114.
(154) Per la proroga del termine vedi l'art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114.
(155) Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 3 luglio 2008, n. 114. Per l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 21-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (179), ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l’attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (180):
a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;
e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);
g) trasferimento, all’amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi (181).
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(179) Per la proroga del termine vedi il comma 3 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(180) Alinea così modificato dall’art. 26, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(181) Vedi, anche, l’art. 26, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(omissis)
Art. 3
(omissis)
24. I commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati a decorrere dal 1° agosto 2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli contributi per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari e siano state adottate le dichiarazioni di assunzioni di responsabilità di cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico (194).
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(194) Comma così modificato dall'art. 47, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d’opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell’organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell’applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all’interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell’anno. Alla Banca d’Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma (198).
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(198) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 90. Vedi, anche, il comma 4-bis dell'art. 24, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(omissis)
45. Per la Banca d’Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44 (199).
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(199) Comma così modificato dall'art. 42, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d’Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.
47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall’incarico, carica o mandato da ultimo conferito.
48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.
49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.
50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell’articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.
52. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell’insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.
(omissis)
D.L.
31 dicembre 2007, n. 248.
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio
2008, n. 31)
(artt. 3, 8-bis, 12, 15, 19, 26, 27, 28)
(1) (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31 (Gazz. Uff. 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(omissis)
Sezione II
Beni culturali e turismo
Art. 3.
Proroga dei termini in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere.
1. Il termine stabilito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, è prorogato al 30 giugno 2009 (10).
2. La proroga del termine di cui al comma 1 si applica alle strutture ricettive per le quali sia stato presentato, entro il 30 giugno 2005, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
2-bis. [Per le strutture che in occasione di rinnovo del certificato di prevenzione incendi abbiano avuto ulteriori prescrizioni che comportano per la loro realizzazione una spesa superiore a 100.000 euro, il termine per effettuare l'adeguamento è fissato al 30 giugno 2009] (11).
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(10) Comma così modificato dall'art. 6, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(11) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi abrogato dall'art. 6, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
Sezione IV
Salute
Art. 8-bis.
Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale.
1. È prorogato al 28 febbraio 2008 il termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, per la predisposizione, con decreto del Ministro della salute, di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali. A tal fine, e per incrementare la disponibilità di cellule staminali del cordone ombelicale ai fini di trapianto, sono autorizzati la raccolta autologa, la conservazione e lo stoccaggio del cordone ombelicale da parte di strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Centro nazionale trapianti e il Centro nazionale sangue. La raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale e previo consenso alla donazione per uso allogenico in caso di necessità per paziente compatibile. In relazione alle attività di cui al presente articolo, il Ministro della salute, con il decreto di cui al primo periodo, regolamenta le funzioni di coordinamento e controllo svolte dal Centro nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue per le rispettive competenze (35).
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(35) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e così modificato dall'art. 7, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
Sezione V
Università
Art. 12.
Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca (43).
1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2008 (44).
2. In attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, fino al 31 dicembre 2009 continuano ad applicarsi, relativamente a tale reclutamento, le disposizioni della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; gli organi accademici delle università, nell'ambito delle rispettive competenze, possono indire, entro il 30 novembre 2008, le relative procedure di valutazione comparativa (45).
2-bis. Nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (46).
3. Per l'anno 2008, continua ad applicarsi l'articolo 2, terzo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38. A decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006 (47).
3-bis. All'articolo 2, comma 429, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) definire, previa intesa tra la regione Basilicata e l'università degli studi della Basilicata, le modalità di utilizzo di eventuali trasferimenti regionali da parte dell'università medesima, fermo restando il calcolo del limite del 90 per cento di cui alla lettera c), al netto dei predetti trasferimenti, e assicurando l'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica» (48).
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(43) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(44) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(45) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi dall'art. 12, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(47) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(omissis)
Art. 15.
Disposizioni in materia di arbitrati.
1. Al fine di consentire la devoluzione delle competenze alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 19, 20, 21 e 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano dal 1° luglio 2008, e il termine del 30 settembre 2007 previsto dal citato comma 21, primo periodo, è differito al 30 giugno 2008. Al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 3 della citata legge n. 244 del 2007, le parole: «al 30 settembre e fino alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse (53) (54).
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(53) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(54) Per la proroga dei termini previsti dal presente articolo vedi l'art. 8, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(omissis)
Art. 19.
Contratti pubblici.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009 (61).
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(61) Comma prima rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9) e poi così modificato dal comma 5 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
Sezione IX
Agricoltura
Art. 26.
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura.
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (88).
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» (89).
2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: «colturali» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario» (90).
3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 (91).
4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1° luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi (92).
5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.
6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 31 dicembre 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni (93).
7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio (94).
7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2009» (95).
7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni (96).
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(88) Periodo così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(89) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(90) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(91) Comma prima rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9) e poi così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31. Con D.Dirett. 12 giugno 2008 (Gazz. Uff. 28 giugno 2008, n. 150) sono state indicate alcune società cooperative per le quali sono state ritenute ammissibili le garanzie prestate dai rispettivi soci.
(92) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(93) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi dall'art. 9, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(94) Comma prima rettificato con Comunicato 11 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 11 gennaio 2008, n. 9) e poi così modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(95) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(96) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
Art. 27.
Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica.
1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (98).
2. I commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati (99).
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(98) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(99) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
Sezione X
Sviluppo economico
Art. 28.
Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.
1. Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 31 dicembre 2008 in riferimento alle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per consentire il completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni. Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario, le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti di servizio con l'Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e vigenti all'atto del loro trasferimento alle regioni, fino al subentro di queste ultime nell'esercizio delle funzioni svolte dalla suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli. Per garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalità, i termini e le procedure per il graduale subentro delle regioni, da completarsi entro il 31 dicembre 2010, nelle funzioni di cui al secondo periodo, le attività che, in via transitoria, sono svolte dall'Agenzia anche dopo tale subentro, nonché le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale, secondo criteri che favoriscano l'attuazione dell'articolo 1, comma 461, della citata legge n. 296 del 2006, dei progetti regionali in materia di autoimprenditorialità e autoimpiego, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assegnate al Ministero dello sviluppo economico (100).
1-bis. Entro il 31 marzo 2008, a completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), senza alcun costo o spesa, ad eccezione degli eventuali costi notarili, l'importo di 150 milioni di euro, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. Entro il 30 giugno 2008, per il potenziamento di tali attività, la società ISA è autorizzata ad acquisire per incorporazione, secondo il vigente diritto societario, la società Buonitalia Spa, nonché ad apportare le modifiche al proprio statuto necessarie per ricomprendere negli scopi sociali le attività svolte dalla società Buonitalia Spa, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni. Nell'ambito della predetta incorporazione affluiscono alla società ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (101).
1-ter. Al fine dell'attuazione del Programma nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogata l'attività della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero. Al medesimo fine, le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito, entro e non oltre il 1° marzo 2008, dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dei trasporti (102).
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(100) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 e poi dall'art. 11, D.L. 30 giugno 2008, n. 113.
(101) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(102) Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31.
(omissis)
D.Lgs.
14 gennaio 2008, n. 21.
Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione
universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il
raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea
universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge
11 gennaio 2007, n. 1
(artt. 4 e 5)
(1).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 febbraio 2008, n. 32.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e l'università, e in particolare l'articolo 2, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, lettere a), b) e c);
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale, tra l'altro, sono stati istituiti il Ministero della pubblica istruzione ed il Ministero dell'università e della ricerca;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, di riforma degli ordinamenti universitari;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, ed in particolare gli articoli 1 e 4;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, concernente regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente modifiche al regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 11 gennaio 2007, n. 1;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
(omissis)
Art. 4.
Valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264
1. Il punteggio massimo degli esami di ammissione ai corsi universitari, di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è di 105 punti.
2. Nell'ambito di tale punteggio 80 punti sono assegnati sulla base del risultato del test di ingresso e 25 punti sono assegnati agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, appositamente certificati ai sensi dell'articolo 5, nell'ultimo triennio continuativo e nell'esame di Stato.
3. I 25 punti assegnati ai risultati conseguiti nel percorso scolastico sono determinati sulla base dei seguenti elementi:
a) la media complessiva, non inferiore a sette decimi, dei voti ottenuti negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni di frequenza della scuola secondaria superiore, ivi compreso lo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso per l'ammissione all'esame di Stato; nel caso di studenti che abbiano ottenuto l'accesso all'esame di Stato al termine del quarto anno - per merito o per frequenza di percorsi scolastici quadriennali - si prende in considerazione l'ultimo biennio;
b) la valutazione finale conseguita nell'esame di Stato, al termine dell'istruzione secondaria superiore, dal 20 per cento degli studenti con la votazione più alta attribuita dalle singole commissioni, e comunque non inferiore a 80 su 100. Il punteggio di cui alla presente lettera può essere assegnato anche per scaglioni, in relazione alla valutazione finale conseguita dallo studente;
c) la lode ottenuta nella valutazione finale dell'esame di Stato;
d) le votazioni, uguali o superiori agli otto decimi, conseguite negli scrutini finali di ciascuno degli ultimi tre anni in discipline, predefinite nel bando di accesso a corsi universitari, che abbiano diretta attinenza o siano comunque significative per il corso di laurea prescelto.
4. I punteggi da attribuire sulla base degli elementi di cui al comma 3 sono individuati, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della stessa legge, e, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della medesima legge, da parte dei singoli atenei nei relativi bandi.
5. Il Ministero della pubblica istruzione, entro la fine dell'anno scolastico, rende pubblici per ciascuna commissione di esame finale di Stato che abbia operato nella scuola statale o paritaria, sia la distribuzione, per fasce di punteggi, delle valutazioni conseguite dagli studenti nel predetto esame, sia il numero di studenti che rientrano nella condizione indicata nel comma 3, lettera b) (2).
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(2) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 9 dell’art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
Art. 5.
Certificazioni
1. Le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni del corso di istruzione frequentato e in sede di esame di Stato, di cui all'articolo 4, sono rilasciate dal dirigente scolastico dell'istituzione scolastica statale o paritaria frequentata dallo studente.
2. Per i candidati esterni che hanno superato l'esame di Stato a livelli valutativi di qualità così come previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), la certificazione è relativa soltanto a detto esame e viene rilasciata dal dirigente scolastico dell'istituto sede di esame.
3. Le certificazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate a richiesta dell'interessato (3).
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(3) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 9 dell’art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
D.M.
25 febbraio 2008, n. 74.
Regolamento concernente l'articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248 - Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di
versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi
obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere,
forniture e servizi. (2)
(1) (3).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 2008, n. 90.
(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
(3) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 8, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Visti, in particolare, i commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, con i quali è stata introdotta la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi;
Visto il comma 34 del predetto articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 che prevede l'adozione di un decreto interministeriale volto ad individuare la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti previsti nei commi da 28 a 33 dell'articolo 35 del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in cui si stabilisce che le norme ivi contenute disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione, nonché la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione, ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono;
Visto l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che individua i soggetti abilitati al compimento di talune attività di assistenza fiscale;
Visto l'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 luglio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14700/UCL del 13 settembre 2007;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Comunicazioni di dati relativi ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del subappalto (4)
[1. Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti.
2. L'appaltatore comunica al committente i dati di cui al comma 1, al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito, secondo quanto disposto dal comma 32 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
]
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(4)Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 8, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
Art. 2.
Documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali (5)
[1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento delle ritenute fiscali in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 2 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta in base al modello riportato nell'allegato 1 del presente decreto e delle copie del modello F24 di cui all'articolo 3 corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, riferito al singolo subappalto.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 2 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e all'utilizzo da parte dell'impresa subappaltatrice del modello F24 riferito al singolo subappalto per il versamento delle ritenute fiscali relative al personale impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati in subappalto.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della dichiarazione e delle copie del modello F24 riferito al singolo subappalto corredate delle ricevute attestanti l'avvenuto addebito, di cui al comma 1, ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.
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(5) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 8, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
Art. 3.
Modello F24 riferito al singolo subappalto (6)
[1. Ai fini del controllo dell'esatto versamento delle ritenute fiscali riferite ai soggetti impiegati nell'esecuzione di ogni singola opera o prestazione della fornitura o del servizio a favore dell'impresa appaltatrice, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le caratteristiche del modello F24 riferito al singolo subappalto che deve essere utilizzato da parte dell'impresa subappaltatrice, comprendenti comunque il codice fiscale dell'impresa appaltatrice e l'importo delle ritenute per le quali è attribuita la responsabilità solidale di cui al comma 28, dell'articolo 35, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.
2. In presenza di lavoratori utilizzati nell'esecuzione di più appalti, l'impresa subappaltatrice determina l'importo delle ritenute, da indicare nel modello F24 di cui al comma 1, in misura proporzionale alla percentuale di utilizzo della prestazione del dipendente con riguardo ai singoli appalti stipulati dalla predetta impresa.
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(6) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 8, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
Art. 4.
Documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi (7)
[1. L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente documentazione:
a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore;
3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e relativi importi contributivi versati;
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati rientranti nella comunicazione di cui all'articolo 1.
2. L'attestazione dell'avvenuto versamento di cui al comma 1 da parte dell'impresa subappaltatrice, può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero del professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sulla base del modello di cui all'allegato 3 al presente decreto. L'asseverazione rilasciata ai sensi del presente comma è alternativa al rilascio della documentazione di cui al comma 1.
3. Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione di cui al comma 1 ovvero della asseverazione di cui al comma 2 esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale prevista dal comma 28 dell'articolo 35 dei citato decreto-legge n. 223 del 2006 con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 1.
4. L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione prevista nel comma 3 da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste nel comma 33 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 nel caso di inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 32 del medesimo articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006.
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(7) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 8, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
Art. 5.
Efficacia (8)
[1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi di cui all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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(8) Il presente provvedimento è stato abrogato dall'art. 3, comma 8, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
Allegati
(omissis)
D.Lgs.
7 marzo 2008, n. 51.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante
attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai
meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto.
(1)
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 aprile 2008, n. 82.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1, comma 5;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, ed in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4;
Considerato che si ritiene necessario apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini di una più completa attuazione della citata direttiva 2003/87/CE, così da consentire all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Considerato, che, per permettere all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria anche l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione n. 280/2004/CE, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP. 1 della Convenzione-Quadro sui cambiamenti climatici;
Considerata la necessità di apportare al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, disposizioni integrative e correttive volte a definirne più opportunamente alcune modalità applicative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 29 gennaio 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo la parola: «congiunta» sono inserite le seguenti: «, di seguito JI»;
b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «pulito» sono inserite le seguenti: «, di seguito CDM»;
c) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) credito di emissione: unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:
1) unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;
2) unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo medesimo;»;
d) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) autorità nazionale designata, di seguito denominata: "DNA": l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;
a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato: “Punto di contatto”: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. L'autorizzazione è rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.».
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «il gestore di un impianto che esercita» sono sostituite dalle seguenti: «i gestori degli impianti che esercitano»;
b) al comma 2, dopo le parole: «all'autorità nazionale competente» sono inserite le seguenti: «non prima di centottanta giorni ed»;
c) al comma 4 le parole: «del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo» sono sostituite dalle seguenti parole: «del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3».
4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: «almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto» sono sostituite dalle seguenti parole: «non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le domande di autorizzazione inerenti le modifiche relative all'identità del gestore sono presentate all'Autorità Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto».
5. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo.
1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente ed è designato Punto di contatto per le attività JI e Autorità nazionale designata per le attività CDM.
1-ter. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.»;
b) al comma 2, dopo la lettera t), sono aggiunte le seguenti:
«t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;
t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni dei Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il Comitato svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni»;
d) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.
3-bis. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consultive, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis il Consiglio direttivo è integrato da due membri, nominati dal Ministro degli affari esteri.
3-ter. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
3-quater. La Segreteria tecnica è composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito: “GSE”»;
e) al comma 5, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) la relazione di cui al comma 1-ter»;
f) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.
5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5-quater. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.
5-quinquies. Per le attività di cui al comma 2-bis, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.
5-sexies. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 5-quater non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.»;
g) i commi 6 e 7 sono abrogati.
6. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) la legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.».
7. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro sessanta giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.».
8. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «E' istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT»;
b) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15, comma 5»;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera l).»;
d) il comma 6 è abrogato.
9. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: «C (2004)/130» sono aggiunte le seguenti: «e successive modificazioni».
10. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è inserito il seguente:
«Art. 14-bis. (Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas serra). - 1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato il "Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra", conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
2. L'APAT è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione dell'aggiornamento annuale dell'Inventario Nazionale dei gas serra nonché della sua trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
4 L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l'organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
11. All'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il terzo periodo è sostituito dal seguente:
«Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell'ambito del PNA. L'amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite.».
12. All'articolo 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: «al Comitato» sono inserite le seguenti: «e all'APAT».
13. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituto dal seguente:
«2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Consiglio direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
b) il comma 3 è sostituto dal seguente:
«3. E' istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato presso il Comitato il registro dei verificatori accreditati.»;
c) il comma 5 è abrogato.
14. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 7 è abrogato.
15. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate.»;
b) ai commi 4 e 5, dopo le parole: «un numero di quote di emissioni corrispondenti alle» sono inserite le seguenti: «quote di»;
c) al comma 7, le parole: «16, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «15, comma 5» e la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente «rilasciate»;
d) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate.»;
e) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte.».
16. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.»;
b) il comma 4 è abrogato.
17. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/2004.».
18. All'articolo 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «di cui agli articoli 4, 7 e 17» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresì della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.».
c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14 che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,».
19. All'Allegato C, punto 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: «dell'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13».
Art. 2.
Disposizioni finali
1. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 26 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del Protocollo di Kyoto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D.Lgs.
26 marzo 2008, n. 63.
Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
(1).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 aprile 2008, n. 84.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche alla Parte prima
1. Alla Parte prima del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 42 del 2004», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «del presente codice» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite»;
b) all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, le parole: «In riferimento ai beni paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «In riferimento al paesaggio,».
Art. 2.
Modifiche alla Parte terza
1. Alla Parte terza del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 131 è sostituito dal seguente:
«Articolo 131 (Paesaggio). - 1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici.
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.»;
b) l'articolo 132 è sostituito dal seguente:
«Articolo 132 (Convenzioni internazionali). - 1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.»;
c) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:
«Articolo 133 (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio). - 1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.»;
d) all'articolo 134:
1) al comma 1, lettera a), la parola: «indicati» è sostituita dalle seguenti: «di cui»;
2) al comma 1, lettera b), la parola: «indicate» è sostituita dalle seguenti: «di cui»;
3) al comma 1, lettera c), le parole: «gli immobili e le aree tipizzati, individuati e» sono sostituite dalle seguenti: «gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e»;
e) l'articolo 135 è sostituito dal seguente:
«Articolo 135 (Pianificazione paesaggistica). - 1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.»;
f) all'articolo 136:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «o di singolarità geologica» sono sostituite dalle seguenti: «, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «ivi comprese le zone di interesse archeologico» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi i centri ed i nuclei storici»;
3) al comma 1, lettera d), le parole: «considerate come quadri» sono soppresse;
g) all'articolo 137:
1) al comma 1, le parole: «Ciascuna regione istituisce una o più commissioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni istituiscono apposite commissioni,»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «nonché due dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché due responsabili»;
3) al comma 2, secondo periodo, la parola: «eventualmente» è sostituita dalle seguenti: «di norma» e le parole: «individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali»;
h) l'articolo 138 è sostituito dal seguente:
«Articolo 138 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico). - 1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonché, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.
2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.»;
i) all'articolo 139:
1) nella rubrica, le parole: «Partecipazione al procedimento» sono sostituite dalla seguente: «Procedimento»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree, corredata dalla relativa planimetria redatta in scala idonea alla loro identificazione,» sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto,» e, all'ultimo periodo, la parola: «interessata» è sostituita dalla seguente: «interessate»;
3) al comma 2, la parola: «territorialmente» è soppressa;
4) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale,»;
l) all'articolo 140:
1) al comma 1, le parole: «il termine di» sono soppresse, la parola «paesaggistico» è soppressa e, in fine, le parole: «degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136»;
2) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.»;
3) il comma 5 è abrogato;
m) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:
«Articolo 141 (Provvedimenti ministeriali). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.»;
n) dopo l'articolo 141 è inserito il seguente:
«Articolo 141-bis (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico). - 1. Il Ministero e le regioni provvedono ad integrare le dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
2. Qualora le regioni non provvedano alle integrazioni di loro competenza entro il 31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via sostitutiva. La procedura di sostituzione è avviata dalla soprintendenza ed il provvedimento finale è adottato dal Ministero, sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
3. I provvedimenti integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2 producono gli effetti previsti dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 140 e sono sottoposti al regime di pubblicità stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.»;
o) all'articolo 142:
1) al comma 1, lettera m), le parole: «individuate alla data di entrata in vigore del presente codice» sono soppresse;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Non sono comprese tra i beni elencati nel comma 1, le aree» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree»;
3) al comma 2, lettera a), le parole: «come zone A e B;» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B»;
4) al comma 2, lettera b), le parole: «come zone diverse dalle zone A e B, ed erano ricomprese» sono sostituite dalle seguenti: «come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese»;
5) al comma 3, primo periodo, le parole: «La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione, in tutto o in parte, abbia ritenuto, entro la data di entrata in vigore della presente disposizione,» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte»;
6) al comma 3, terzo periodo, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
p) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:
«Articolo 143 (Piano paesaggistico). - 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
a) ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135;
b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
d) eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'articolo 134, comma 1, lettera c), loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione;
f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela;
h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate;
i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell'articolo 135, comma 3.
2. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano, con particolare riferimento all'eventuale sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e 141 o di integrazioni disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il piano è approvato con provvedimento regionale entro il termine fissato nell'accordo. Decorso inutilmente tale termine, il piano, limitatamente ai beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Approvato il piano paesaggistico, il parere reso dal soprintendente nel procedimento autorizzatorio di cui agli articoli 146 e 147 è vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi nell'ambito dei beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, salvo quanto disposto al comma 4, nonché quanto previsto dall'articolo 146, comma 5.
4. Il piano può prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformità degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
5. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
6. Il piano può anche subordinare l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono la realizzazione di interventi senza autorizzazione paesaggistica, ai sensi del comma 4, all'esito positivo di un periodo di monitoraggio che verifichi l'effettiva conformità alle previsioni vigenti delle trasformazioni del territorio realizzate.
7. Il piano prevede comunque che nelle aree di cui al comma 4, lettera a), siano effettuati controlli a campione sugli interventi realizzati e che l'accertamento di significative violazioni delle previsioni vigenti determini la reintroduzione dell'obbligo dell'autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
8. Il piano paesaggistico può individuare anche linee-guida prioritarie per progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, valorizzazione e gestione di aree regionali, indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.
9. A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso. A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.»;
q) all'articolo 144:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale,»;
2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione.»;
3) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 143, comma 9»;
r) all'articolo 145:
1) al comma 1, in principio, le parole: «Il Ministero individua ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le» sono sostituite dalle seguenti: «La individuazione, da parte del Ministero, delle»;
2) al comma 1, in fine, dopo la parola «pianificazione» sono aggiunte le seguenti: «, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali»;
3) al comma 2, la parola: «prevedono» è sostituita dalle seguenti: «possono prevedere»;
4) al comma 3, dopo le parole: «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156» sono aggiunte le seguenti: «non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico,»;
5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.»;
s) l'articolo 146 è sostituito dal seguente:
«Articolo 146 (Autorizzazione). - 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante.
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizione di legge in materia di procedimento amministrativo.
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione rilascia l'autorizzazione ad esso conforme oppure comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134, ferme restando anche le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349.
15. Le disposizioni dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 13 non si applicano alle autorizzazioni per le attività minerarie di ricerca ed estrazione. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi della normativa in materia, che sono esercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profili paesaggistici, dal soprintendente competente. Il soprintendente si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, corredata della necessaria documentazione tecnica, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
t) all'articolo 147:
1) al comma 1, le parole: «conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.»;
2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349» sono sostituite dalle seguenti: «delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «I progetti sono corredati della documentazione prevista dal comma 3 dell'articolo 146.»;
u) all'articolo 148:
1) al comma 1, le parole: «Entro il 31 dicembre 2006 le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni» e, in fine, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
2) al comma 2, le parole: «, competenti per ambiti sovracomunali, in modo da realizzare il necessario coordinamento paesaggistico,» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti» e dopo le parole: «dagli articoli 146,» sono aggiunte le seguenti: «comma 7,»;
4) il comma 4 è soppresso;
v) all'articolo 149, comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;
z) all'articolo 150:
1) al comma 1, la parola: «ha» è sostituita dalla parola: «hanno»;
2) al comma 2, le parole: «Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su immobili od aree non ancora dichiarati di notevole interesse pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'inibizione o sospensione dei lavori disposta ai sensi del comma 1» e dopo la parola: «proposta» sono aggiunte le seguenti: «di dichiarazione di notevole interesse pubblico»;
3) il comma 3 è abrogato;
aa) all'articolo 151, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora sia stata ordinata, senza la intimazione della preventiva diffida prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a), la sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in precedenza dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione.»;
bb) all'articolo 152:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «la regione, tenendo in debito conto la funzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, tenuto conto della funzione»; la parola: «ha» è sostituita dalla seguente: «hanno»; le parole: «ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.» sono sostituite dalle seguenti: «comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti ai sensi delle disposizioni del presente Titolo. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;
3) il comma 2 è soppresso;
cc) all'articolo 153:
1) al comma 1, le parole: «è vietato collocare cartelli e» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la posa in opera di cartelli o», e le parole: «individuata dalla regione.» sono sostituite dalle seguenti: «, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.»;
2) al comma 2, le parole: «è vietato collocare cartelli» sono sostituite dalle seguenti: «è vietata la posa in opera di cartelli»; le parole: «ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli», e le parole: «della amministrazione competente individuata dalla regione» sono sostituite dalle seguenti: «del soprintendente»;
dd) l'articolo 154 è sostituito dal seguente:
«Articolo 154 (Colore delle facciate dei fabbricati). - 1. Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma 1, o dalla lettera m) dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta all'obbligo della preventiva autorizzazione, in base alle disposizioni degli articoli 146 e 149, comma 1, lettera a), l'amministrazione competente, su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente, o il Ministero, possono ordinare che alle facciate medesime sia dato un colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
2. Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di cui al comma 1 non ottemperino, entro i termini stabiliti, alle prescrizioni loro impartite, l'amministrazione competente, o il soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
3. Nei confronti degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3, lettere a) e d), dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13, e degli immobili di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente codice.»;
ee) all'articolo 155, dopo il comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Tutti gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale si conformano ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei vari contesti.
2-ter. Gli atti di pianificazione urbanistica o territoriale che ricomprendano beni paesaggistici sono impugnabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.»;
ff) all'articolo 156:
1) al comma 1, le parole: «1° maggio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «i piani previsti dall'articolo 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono sostituite dalle seguenti: «piani paesaggistici»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal comma 3 dell'articolo 143, possono stipulare intese» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 135, possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2,»;
3) al comma 3, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro.»;
gg) all'articolo 157:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, conservano efficacia a tutti gli effetti:» sono sostituite dalle seguenti: «Conservano efficacia a tutti gli effetti:»;
2) al comma 1, lettera a), le parole: «le notifiche» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «eseguite» è sostituita dalla seguente: «notificate»;
3) al comma 1, lettera c), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola: «emessi» è sostituita dalla seguente: «notificate»;
4) al comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
«d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;»;
5) al comma 1, lettera e), le parole: «i provvedimenti di dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni» e la parola «emessi» è sostituita dalla seguente: «notificate»;
hh) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:
«Articolo 159 (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo, determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell'articolo 143 o adeguata a termini dell'articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4 e 5.
3. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l'autorizzazione può essere concessa solo dopo l'adozione dei provvedimenti integrativi di cui all'articolo 141-bis.».
Art. 3.
Modifiche alla Parte quarta
1. Alla Parte quarta del decreto legislativo n. 42 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 167, comma 3, secondo periodo, le parole: «procede alla demolizione avvalendosi delle modalità operative» sono sostituite dalle seguenti: «procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità» e le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»;
b) all'articolo 181, comma 1, le parole: «dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Art. 4.
Modifiche alla Parte quinta
1. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 182 della Parte quinta del decreto legislativo n. 42 del 2004 le parole: «comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4, secondo periodo».
Art. 5.
Abrogazioni
1. All'articolo 82 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i commi 1 e 2 sono soppressi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81.
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(artt. 2, 18, 41, 306)
(1).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.
(omissis)
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
(omissis)
Art. 18.
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (4);
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
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(4) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 2 dell’art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(omissis)
Art. 41.
Sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva (5);
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
9. Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
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(5) Sui termini di applicabilità delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi il comma 2 dell'art. 4, D.L. 3 giugno 2008, n. 97.
(omissis)
Art. 306
Disposizioni finali
1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D.L. 23 aprile 2008, n.
80.
Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 giugno
2008, n. 111)
(1) (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2008, n. 97.
(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2008, n. 111.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la situazione finanziaria, manifestata nelle informazioni rese al mercato, dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. e considerato il ruolo di quest'ultima quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale e i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per ragioni di ordine pubblico e di continuità territoriale, detto servizio pubblico di trasporto aereo mediante la concessione da parte dello Stato ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. di un prestito di breve termine, a condizioni di mercato, della durata strettamente necessaria per non comprometterne la continuità operativa nelle more dell'insediamento del nuovo Governo, ponendolo in condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. E' disposta in favore di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., per consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità, l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni, a valere sulle disponibilità di cui alla contabilità speciale 1201 e in deroga alla procedura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; tali disponibilità vengono ricostituite alla restituzione dell'importo erogato, maggiorate degli interessi maturati ai sensi del comma 2-bis. (3)
2. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008. (4)
2-bis. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea 2007/C 319/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 29 dicembre 2007, e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento. (5)
2-ter. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale. (5)
2-quater. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale. (5)
2-quinquies. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma 2-ter si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo. (5)
2-sexies. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti. (5)
2-septies. All'onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 85 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale. (5)
2-octies. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1 per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-quinquies, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. (5)
3. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2 sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione. (3)
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(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 23 giugno 2008, n. 111.
(4) Comma così sostituito dalla legge di conversione 23 giugno 2008, n. 111, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies.
(5) Comma inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2008, n. 111, che ha sostituito l'originario comma 2 con gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies.
Art. Art. 1-bis. (6)
1. Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto di terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera.
2. Dalla data della delibera di cui al comma 1, Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. consente al soggetto individuato o a soggetti dallo stesso individuati quali interessati alla presentazione dell'offerta, previa assunzione di adeguati impegni di riservatezza, l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie alla presentazione dell'offerta stessa.
3. Nel periodo intercorrente tra l'individuazione del soggetto e la presentazione dell'offerta di cui al comma 1, le attività comunque finalizzate alla preparazione dell'offerta stessa non danno luogo ad obblighi informativi ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Le successive determinazioni in ordine alla cessione del controllo, alle eventuali operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento dell'operazione, alle eventuali indennità e manleve da rilasciarsi o agli impegni da assumersi in relazione alla situazione della società, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono assunte con delibera del Consiglio dei Ministri avendo prioritariamente riguardo alla salvaguardia degli interessi pubblici coinvolti rispetto ai termini economici e finanziari complessivi dell'offerta presentata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 80, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
5. Al fine di assicurare la continuità e l'economicità dell'azione amministrativa, gli incarichi di consulenza già conferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della procedura di privatizzazione di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. possono essere estesi, senza oneri aggiuntivi, anche oltre il termine originariamente previsto.
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(6) Articolo inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2008, n. 111.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D.L. 23 maggio 2008, n.
90.
Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione
civile
(convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 123)
(art. 1, 9, 10, 18)
(1) (2).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 maggio 2008, n. 120.
(2) Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2008, n. 123.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;
Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;
Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera;
Ravvisata l'ineludibile esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;
Ritenuto altresì di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;
Ritenuta la necessità di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonché interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio;
Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessità di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti;
Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;
Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18-26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. (3) (4)
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Alle attività di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili sulle gestioni esistenti e, in via residuale, sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato. (5)
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(3) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, con D.P.R. 30 maggio 2008 il dott. Guido Bertolaso è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza dal 23 maggio 2008.
(4) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, D.L. 17 giugno 2008, n. 107 e dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123 che ha abrogato il predetto D.L. 107/2008, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 della medesima legge di conversione 123/2008.
(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
Art. 9.
Discariche
1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; 20.03.99, fermo restando quanto previsto dal comma 3; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato, nel rispetto della distinzione tra categorie di discariche di cui alla normativa comunitaria tecnica di settore, lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18. (24)
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.99, salva diversa classificazione effettuata dal gestore prima del conferimento in discarica. (24)
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.
7-bis. Fatte salve le intese ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 19 del presente decreto, è vietato il trasferimento, lo smaltimento o il recupero di rifiuti in altre regioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (25)
8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
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(24) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(25) Comma inserito dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(omissis)
Art. 10.
Impianti di depurazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di pretrattamento, trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali. (26)
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, in una misura che non superi di oltre il 50 per cento i limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, emolumento o rimborso spese, avente il compito di valutare, in relazione agli obiettivi di qualità previsti dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, attraverso un'apposita pianificazione di monitoraggi continui, la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti, nonchè di proporre agli enti territorialmente competenti le eventuali misure di salvaguardia. (26)
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(26) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(omissis)
Art. 18.
Deroghe
1. Per le finalità di cui al presente decreto e fermo restando il rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, della sicurezza sul lavoro, dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni: (42)
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A, articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», articoli 5, 7, fermo il rispetto dell'articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999; articoli 8, 9 e 10, limitatamente alla tempistica e alle modalità ivi previste,14, fermo il rispetto dell'articolo 10 della citata direttiva 1999/31/CE, punto 2.4.2 dell'allegato I, quarto capoverso; (43)
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003, articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181; (43)
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4, commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182, 193, 194, limitatamente ai commi 5 e 6,202, 205, 208, 212, limitatamente ai commi da 5 a 13, 214, 215, 216, 238; (43)
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III, 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.
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(42) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
(43) Capoverso così modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2008, n. 123.
D.P.C.M. 30 maggio
2008.
Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito la regione Piemonte e la regione autonoma Valle
d'Aosta, nei giorni 29 e 30 maggio 2008.
(1).
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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2008, n. 127.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Considerato che gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte dei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta hanno determinato l'esondazione di fiumi e torrenti, nonché l'innesco di fenomeni franosi;
Considerato che i predetti fenomeni hanno provocato morti e dispersi, oltre ad ingenti danni alle infrastrutture ed edifici pubblici e privati;
Considerato, quindi, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione urgente finalizzata al superamento della grave situazione derivante dai citati eventi meteorologici mediante il ricorso a mezzi e poteri straordinari;
Ritenuto quindi, che nel caso di specie ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Decreta:
[Articolounico]
Per quanto esposto in premessa è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza nei territori della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 maggio 2008.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
D.L. 25 giugno 2008 n.
112.
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
Tributaria
(art. 66)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
(omissis)
Art. 66.
Turn over
1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole «per l'anno 2008» e le parole «per ciascun anno» sono sostituite dalle parole «per il medesimo anno».
3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».
5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.
10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverata dai relativi organi di controllo.
11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.
12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
13. Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il triennio 2009-2011 fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del personale delle università. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge n. 537 del 1993, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
14. Per il triennio 2010-2012 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.