| Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
| Titolo: | Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza - A.C. 1551 | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Note per la I Commissione affari costituzionali Numero: 11 | ||||
| Data: | 22/09/2008 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
22
settembre 2008 n.
11
Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanzaA.C. 1551Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale |
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Numero del progetto di legge |
1551 |
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Titolo |
Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002 |
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Iniziativa |
Governo |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
3 |
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Date: |
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adozione quale testo base |
18 settembre 2008 |
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richiesta di parere |
18 settembre 2008 |
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Commissione competente |
III (Affari esteri) |
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Sede e stato dell’iter |
In corso l’esame in sede referente |
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Iscrizione nel programma dell’Assemblea |
Sì |
L'adozione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, avvenuta a Vilnius il 3 maggio 2002, si pone a coronamento di un lungo processo evolutivo che in seno al Consiglio d'Europa ha progressivamente posto l'accento sulla opportunità della completa eliminazione del ricorso alla pena di morte.
Nel Protocollo n. 13 in esame, in sostanza, vi è l’esatta riproposizione del testo del Protocollo n. 6, dal quale è stato però eliminato l’articolo 2 che consentiva agli Stati di mantenere nella propria legislazione il ricorso alla pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra.
La novità del Protocollo n. 13 risiede quindi nell’affermazione che la pena di morte è abolita in qualsiasi circostanza.
Il Protocollo è entrato in vigore il 1° luglio 2003 (tra i Paesi dell’Europa occidentale, oltre alla ratifica dell’Italia manca ancora anche quella della Spagna).
Va osservato che, per quanto concerne l'ordinamento italiano, la ratifica del Protocollo n. 13 si colloca nel processo di sempre più completa partecipazione italiana al sistema convenzionale del Consiglio d'Europa e non introduce nessuna innovazione sostanziale nel nostro ordinamento.
Ciò premesso, per ciò che concerne il contenuto specifico del Protocollo n. 13, esso consta di un preambolo e di otto articoli.
L'articolo 1 prevede l'abolizione della pena di morte, la quale non solo non dovrà essere eseguita, ma neanche comminata.
Gli articoli 2-3 riguardano rispettivamente il divieto di deroghe e il divieto di riserve da parte degli Stati che ratifichino o aderiscano al Protocollo: ciò vale naturalmente a mantenere l'impatto innovativo dello strumento in tutta la sua portata.
L'articolo 4 si riferisce all'applicazione territoriale del Protocollo n. 13 e prevede in particolare la facoltà di qualsiasi Stato che aderisce al Protocollo, sia al momento della firma che al momento della ratifica o adesione, di specificare i territori di applicazione del Protocollo medesimo:
L'articolo 5 concerne il rapporto tra il Protocollo n. 13 e la Convenzione, e stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del Protocollo saranno considerate alla stregua di articoli aggiuntivi della Convenzione.
Gli articoli 6-8 contengono le clausole finali del protocollo
Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge 1551 è accompagnato da un’analisi tecnico-normativa (ATN).
Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Come ricordato anche nell’analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, entrata in vigore il 25 ottobre 2007, ha soppresso la previsione dell'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, che lasciava aperta la possibilità di applicare la pena di morte ai soli casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Con tale modifica, si è proceduto ad adeguare la Costituzione all’abolizione totale della pena di morte, già disposta nella legislazione ordinaria dalla L. 589/1994, che aveva soppresso ogni riferimento alla pena capitale ancora esistente nel codice penale militare di guerra.