Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza - A.C. 1551
Riferimenti:
AC N. 1551/XVI     
Serie: Note per la I Commissione affari costituzionali    Numero: 11
Data: 22/09/2008
Descrittori:
DIRITTI DELL'UOMO   RATIFICA DEI TRATTATI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Note per la I Commissione22 settembre 2008                                                                                                                               n. 11

Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza

A.C. 1551

Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale

 

Numero del progetto di legge

1551

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza, fatto a Vilnius il 3 maggio 2002

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date:

 

adozione quale testo base

18 settembre 2008

richiesta di parere

18 settembre 2008

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede e stato dell’iter

In corso l’esame in sede referente

Iscrizione nel programma dell’Assemblea

 

 


Contenuto

L'adozione del Protocollo n. 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, avvenuta a Vilnius il 3 maggio 2002, si pone a coronamento di un lungo processo evolutivo che in seno al Consiglio d'Europa ha progressivamente posto l'accento sulla opportunità della completa eliminazione del ricorso alla pena di morte.

Nel Protocollo n. 13 in esame, in sostanza, vi è l’esatta riproposizione del testo del Protocollo n. 6, dal quale è stato però eliminato l’articolo 2 che consentiva agli Stati di mantenere nella propria legislazione il ricorso alla pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra.

La novità del Protocollo n. 13 risiede quindi nell’affermazione che la pena di morte è abolita in qualsiasi circostanza.

Il Protocollo è entrato in vigore il 1° luglio 2003 (tra i Paesi dell’Europa occidentale, oltre alla ratifica dell’Italia manca ancora anche quella della Spagna).

Va osservato che, per quanto concerne l'ordinamento italiano, la ratifica del Protocollo n. 13 si colloca nel processo di sempre più completa partecipazione italiana al sistema convenzionale del Consiglio d'Europa e non introduce nessuna innovazione sostanziale nel nostro ordinamento.

Ciò premesso, per ciò che concerne il contenuto specifico del Protocollo n. 13, esso consta di un preambolo e di otto articoli.

L'articolo 1 prevede l'abolizione della pena di morte, la quale non solo non dovrà essere eseguita, ma neanche comminata.

Gli articoli 2-3 riguardano rispettivamente il divieto di deroghe e il divieto di riserve da parte degli Stati che ratifichino o aderiscano al Protocollo: ciò vale naturalmente a mantenere l'impatto innovativo dello strumento in tutta la sua portata.

L'articolo 4 si riferisce all'applicazione territoriale del Protocollo n. 13 e prevede in particolare la facoltà di qualsiasi Stato che aderisce al Protocollo, sia al momento della firma che al momento della ratifica o adesione, di specificare i territori di applicazione del Protocollo medesimo:

L'articolo 5 concerne il rapporto tra il Protocollo n. 13 e la Convenzione, e stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del Protocollo saranno considerate alla stregua di articoli aggiuntivi della Convenzione.

Gli articoli 6-8 contengono le clausole finali del protocollo

 

Il disegno di legge di ratifica consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Relazioni allegate

Il disegno di legge 1551 è accompagnato da un’analisi tecnico-normativa (ATN).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell’ambito delle materie di cui all’articolo 117, comma 2, lettera a) della Costituzione (politica estera e rapporti internazionali dello Stato), demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Come ricordato anche nell’analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge, la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, entrata in vigore il 25 ottobre 2007, ha soppresso la previsione dell'articolo 27, quarto comma, della Costituzione, che lasciava aperta la possibilità di applicare la pena di morte ai soli casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Con tale modifica, si è proceduto ad adeguare la Costituzione all’abolizione totale della pena di morte, già disposta nella legislazione ordinaria dalla L. 589/1994, che aveva soppresso ogni riferimento alla pena capitale ancora esistente nel codice penale militare di guerra.