Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali - A.A.C. 5613, 4547, 4818 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 5613/XVI   AC N. 4547/XVI
AC N. 4818/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 739
Data: 13/12/2012
Descrittori:
BENI CULTURALI ED ARTISTICI   QUALIFICA PROFESSIONALE
RESTAURI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali

A.A.C. 5613, 4547, 4818

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 739

 

 

 

13 dicembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: CU0501.doc

 


INDICE

Premessa  1

Il quadro normativo vigente  3

Schede di lettura

Articoli 1 e 2 A.C. 5613 (Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo n. 42/2004 e clausola generale di invarianza finanziaria)11

§      Acquisizione diretta della qualifica di restauratore di beni culturali11

§      Acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità  21

§      Acquisizione diretta della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali22

§      Acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità  23

§      Modalità di attribuzione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali24

§      Clausola generale di invarianza finanziaria  24

A.C. 4547 e A.C. 4818  25

 


SIWEB

Premessa

La proposta di legge A.C. 5613, già approvata dal Senato e risultante dall’unificazione del disegno di legge n. 2794, di iniziativa parlamentare, e del disegno di legge n. 2997, di iniziativa del Governo, novella l’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42 del 2004, modificando la disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali.

Il testo si compone di due articoli: la disciplina sostanziale è recata dall’art. 1, mentre l’art. 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Come emerso anche durante il dibattito al Senato[1], l’intervento si è reso necessario perché numerose imprese del settore erano di fatto escluse dalla possibilità di ottenere la qualificazione necessaria per partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici per l’esecuzione di lavori di restauro.

 

All’A.C. 5613 sono stati abbinati gli A.A.C. 4547 e 4818.

 

Preliminarmente, si ritiene utile ricapitolare sinteticamente il sistema normativo vigente e le vicende relative al concorso per l’acquisizione della qualifica di restauratore bandito nel settembre 2009 e sospeso nel novembre 2010, al fine di meglio comprendere le novità proposte con l’intervento normativo in esame.

Seguiranno la scheda di lettura dell’articolato dell’A.C. 5613 e la scheda di lettura sintetica riferita agli A.A.C. 4547 e 4818.


Il quadro normativo vigente

Le figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali sono disciplinate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) all’art .29 e, per la disciplina transitoria, all’art. 182[2].

In particolare, l’art. 29 del Codice ha previsto che, fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva dai restauratori di beni culturali (co. 6). Ha, inoltre, demandato a un regolamento ministeriale, da emanarsi d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione dei profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione[3] dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici (co. 7) e ad un regolamento interministeriale MIBAC-MIUR la definizione dei criteri e dei livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro (co. 8). Il medesimo articoloha disposto, altresì, che l’insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del D.lgs. 368/1998, nonché dai centri istituiti da soggetti pubblici e privati accreditati secondo modalità e requisiti minimi organizzativi e di funzionamento definiti con regolamento interministeriale. I regolamenti stabiliscono anche le modalità di rilascio del titolo – abilitante alle attività di manutenzione e restauro – conseguito a superamento dell’esame finale, che assume valore di esame di Stato. Il titolo è equiparato alle “lauree universitarie di secondo livello”(co. 9).

Con modifica introdotta nel 2006 (D.lgs.n. 156/2006) è stato, inoltre, disposto che, dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle stesse disposizioni (co. 9-bis).

Con riguardo alla formazione delle figure che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione, l’art. 29 ha stabilito che essa è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale e che i relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni (co. 10).

In attuazione delle disposizioni recate dai commi da 7 a 9 dell’art. 29 citatosono stati emanati i D.M. 26 maggio 2009, nn. 86[4] e 87[5],concernenti, rispettivamente, la definizione dei profili di competenza delle figure professionali indicatee la definizione dei criteri e dei livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame (pubblicati nella GU n. 160 del 13 luglio 2009).

In particolare, l’art. 1 del D.M. 87/2009 ha previsto che la formazione del restauratore di beni culturali si struttura in un corso a ciclo unico, articolato in 300 crediti formativi[6]. L’art. 2, co. 2, del medesimo decreto ha disposto, altresì, che il percorso formativo del restauratore di beni culturali, ferma restando l’unicità della professione, è articolato in relazione ai percorsi formativi professionalizzanti individuati nell’allegato B, ossia:

 

1

Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura

2

Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile

Manufatti scolpiti in legno

Arredi e strutture lignee

Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

3

Materiali e manufatti tessili e pelle

4

Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici

Materiali e manufatti in metallo e leghe

5

Materiale librario e archivistico

Manufatti cartacei e pergamenacei

Materiale fotografico, cinematografico e digitale

6

Strumenti musicali

Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

 

L’art. 182 del Codice ha definito la disciplina relativa all’acquisizione della qualifica di restauratorein via transitoria, agli effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis”.

Quanto alla figura di collaboratore restauratore di beni culturali, il medesimo articolo ha determinato la disciplina per l’acquisizione della relativa qualifica “nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10”.

Successivamente il MIBAC, nel documento recante le linee guida applicative dell’art. 182 del Codice[7], ha precisato che le disposizioni citate intendono disciplinare “la fase transitoria (o meglio: di prima applicazione[8], poiché gli effetti abilitanti che ne discendono sono durevoli) finalizzata al conseguimento delle qualifiche professionali da parte dei soggetti che, al momento dell’entrata della disposizione, hanno già compiuto un percorso formativo e/o un’attività di restauro di beni culturali”.

In base al testo vigente dell’art. 182, la qualifica di restauratore è acquisita direttamente – c.d. conseguimento ope legis –, ove in possesso di determinati requisiti (co. 1), ovvero può essere acquisita attraverso il superamento di una prova di idoneità, con valore di esame di stato abilitante, cui è possibile accedere ove in possesso di altri requisiti (co. 1-bis). La relativa qualifica è attribuita con provvedimenti del MIBAC che danno luogo all’inserimento in un apposito elenco.

In particolare, acquisiscono direttamente la qualifica di restauratore di beni culturali (co. 1):

a)  coloro che hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’art. 9 del D.lgs. 368/1998 – si tratta di: Istituto centrale del restauro (ora, ai sensi del DPR 233/2007, Istituto superiore per la conservazione ed il restauro); Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro (ora, ai sensi del medesimo DPR 233/2007, Istituto per il restauro e conservazione del patrimonio archivistico e librario) – purché iscritti ai corsi prima del 31 gennaio 2006;

b)  coloro che, alla data di entrata in vigore del DM n. 420 del 2001 – recante modifiche al D.M. n. 294 del 2000, che aveva individuato i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici –, hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a 2 anni e hanno svolto per un periodo comunque non inferiore a 2 anni attività di restaurodei beni suddetti. Tale attività deve essere stata svolta direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dalle scuole di restauro statale di cui al sopra citato art. 9 del D.lgs. 368/1998[9];

c)  coloro che, sempre alla data di entrata in vigore del DM 420/2001, hanno svolto attività di restauro per almeno 8 anni, secondo le specifiche già richiamate alla lett. b).

 

Possono, altresì, acquisire la qualifica di restauratore, previo superamento di una prova di idoneità (co.1-bis):

a)  coloro che, alla data del 31 luglio 2009, hanno svolto attività di restauro per almeno 4 anni;

b)  i diplomati in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale, purché iscritti ai corsi prima del 31 gennaio 2006;

c)  i diplomati presso scuole di restauro statali o regionali di durata non inferiore a due anni, purché iscritti ai corsi prima del 31 gennaio 2006[10];

d)  coloro che hanno conseguito un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché iscritti ai corsi prima del 31 gennaio 2006;

d-bis)coloro che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del co. 1-quinquies, lettere a), b) e c), purché abbiano svolto, alla data del 30 giugno 2007, un periodo di attività di restauro per almeno tre anni.

La qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è acquisita direttamente da coloro che risultano in possesso di determinati requisiti (co. 1-quinquies, lett. a), b) e c)), ovvero dai candidati che, avendo sostenuto la prova di idoneità di cui al comma 1-bis e non essendo risultati idonei, vengano tuttavia giudicati idonei ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (co. 1-quinquies, lett. d)).

In particolare, acquisiscono direttamente la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (co. 1-quinquies):

a)  coloro che hanno conseguito un diploma di laurea “triennale” in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;

b)  i diplomati presso scuole di restauro statali o regionali di durata non inferiore a tre anni;

c)  coloro che, alla data del 31 luglio 2009, hanno svolto lavori di restauro di beni per almeno quattro anni.

 

Le modalità per lo svolgimento della richiamata prova di idoneità in applicazione del regime transitorio di cui all’art. 182, co. 1-bis e 1-quinquies, del Codicesono state stabilite con D.I. 30 marzo 2009, n. 53 (pubblicato nella G.U. n. 121 del 27 maggio 2009).

In particolare, il D.I. 53/2009 ha affidato l’indizionedella provadi idoneità ad un decreto ministeriale, ha individuato la documentazione da presentare per comprovare il possesso dei diversi requisiti, ha previsto l’articolazione della prova in due prove scritte – la prima, consistente in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla; la seconda, consistente nella progettazione di un intervento di restauro avente ad oggetto un manufatto – e in una prova teorico-pratica – consistente nell’esecuzione di interventi su manufatti o fac-simili – e ha disposto che, ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta e della prova teorico-pratica,il candidato doveva indicare l’ambito di competenza, fra quelli indicati nell’allegato A, sostanzialmentecoincidenti con i percorsi formativi professionalizzanti di cui all’all. B del D.M. 87/2009.

 

Il Bando di selezione pubblica è stato pubblicato il 29 settembre 2009[11].

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande – fissato al 31 dicembre 2009 dall'art. 3, co. 1, del bando – è stato poi prorogato al 30 aprile 2010, mentre il termine di scadenza per la presentazione delle attestazioni in ordine all'attività di restauro svolta – fissato al 31 marzo 2010 dall'art. 3, co. 6, del bando – è stato prorogato al 31 luglio 2010[12].

Come ricapitolato nell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata all’A.S. 2997, a seguito della pubblicazione del bando sono, infatti, emerse alcune problematiche applicative ed interpretative, connesse, in particolare, alla necessità di acquisire un’attestazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in ordine al possesso del requisito consistente nello svolgimento di un’attività di restauro qualificata.

Ciò – evidenziava sempre l’AIR – ha determinato forti rimostranze da parte delle associazioni di categoria e l’instaurarsi di contenziosi.

Successivamente, l’art. 1, co. 4-bis, del D.L. 194 del 2009 (L. 25/2010), ha posticipato alcuni termini previsti dall’art. 182 del Codice. In particolare, intervenendo sul comma 1-bis, lett. a), è stataspostata al 31 luglio 2009 (invece che alla data di entrata in vigore del DM 24 ottobre 2001, n. 420) la data alla quale doveva essere maturato il periodo di pratica professionale di almeno quattro anni necessario per partecipare alla prova di idoneitàper l’acquisizione della qualifica di restauratore; inoltre,modificando il comma 1-quinquies, lett. c), è stata differita al 31 luglio 2009 (invece che al 1° maggio 2004) la data alla quale doveva essere maturato il periodo di pratica professionale di almeno quattro anni necessario per acquisire direttamente la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali.

Di conseguenza, i termini di scadenza per la presentazione delle domande e per la trasmissione telematica delle attestazioni in ordine all'attività di restauro svolta sono stati nuovamente prorogati, dapprima, rispettivamente, al 30 giugno 2010 e al 30 settembre 2010[13]e, poi, al 30 settembre 2010 e al 30 novembre 2010[14].

In seguito, le risoluzioni 7-00238 e 7-00320 approvate dalle Commissioni riunite VII e VIII della Camera il 28 settembre 2010, nel nuovo testo 8-00091[15], e la risoluzione Doc. XXIV, n. 12[16], approvata dalla 7ª Commissione del Senato il 29 settembre 2010, a conclusione dell’esame dell’Affare assegnato n. 374, hanno impegnato il Governo a prevedere un’ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, nonché una revisione della disciplina dei requisiti prevista dall’art. 182 del Codice. Conseguentemente, i suddetti termini di presentazione delle domande e di trasmissione delle attestazioni sono stati prorogati, rispettivamente, al 30 novembre 2010 e al 31 gennaio 2011[17].

Infine, nel novembre 2010 è stata disposta la sospensione della procedura[18], in attesa dell'iter parlamentare necessario alla revisione dell'art. 182 del Codice[19].

 


Schede di lettura

 


Articoli 1 e 2 A.C. 5613
(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo n. 42/2004 e
clausola generale di invarianza finanziaria)

Preliminarmente si evidenzia, come accennato in apertura di questo lavoro, che le disposizioni introdotte continuano a disciplinare l’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali “in via transitoria, agli effetti indicati all’art. 29, comma 9-bis” e l’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali “nelle more dell’attuazione dell’articolo 29, comma 10”.

In particolare, con riferimento alla qualifica di restauratore, il provvedimento in esame prevede l’acquisizione diretta in esito ad apposita procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività (commi da 1 a 1-quater dell’art. 182), ovvero l’acquisizione previo superamento di una prova di idoneità (comma 1-quinquies dell’art. 182).

Analogamente, per l’acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali (commi 1-sexies e 1-septies dell’art. 182).

Acquisizione diretta della qualifica di restauratore di beni culturali

L’articolo 1, comma 1,sostituisce i commi da 1 a 1-quinquies dell’art. 182 del Codice con 8 nuovi commi.

Nello specifico, il comma 1 del novellato art. 182 del Codice stabilisce che acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali colui che ha maturato, nell’ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici, una “adeguata competenza professionale”. In tale ultima espressione sono, in realtà, inclusi i titoli di studio conseguiti, nella misura in cui – come si vedrà infra – in un caso è prevista l’attribuzione della qualifica in totale mancanza di esperienza lavorativa.

Inoltre, si prevede che la qualifica di restauratore può essere richiesta per uno o più settori di competenza, tra quelli individuati dalla parte II dell’allegato B - aggiunto dal comma 2 dell’art. 1 -, che ricalcano sostanzialmente i percorsi formativi professionalizzanti previsti dall’all. B del D.M. 87/2009 e, dunque, anche gli ambiti di competenza da scegliere per lo svolgimento di alcune prove, indicati nell’all. A del D.I. 53/2009.


In particolare:

 

Percorsi formativi professionalizzanti

(DM 87/2009)

Settori di competenza

(A.C. 5613)

1

Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura

1

Materiali lapidei, musivi e derivati

2

Superfici decorate dell'architettura

2

Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile

Manufatti scolpiti in legno

Arredi e strutture lignee

Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

3

Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile

4

Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee

5

Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti

3

Materiali e manufatti tessili e pelle

6

Materiali e manufatti tessili, organici e pelle

4

Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici

Materiali e manufatti in metallo e leghe

7

Materiali e manufatti ceramici e vitrei

8

Materiali e manufatti in metallo e leghe

5

Materiale librario e archivistico

Manufatti cartacei e pergamenacei

Materiale fotografico, cinematografico e digitale

9

Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei

10

Materiale fotografico, cinematografico e digitale

6

Strumenti musicali

Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

11

Strumenti musicali

12

Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici

 

Dunque, mentre il D.I. 53/2009 dispone che gli ambiti di competenza devono essere indicati ai fini dello svolgimento di alcune prove di esame, nel provvedimento in commento i settori di competenza continuano a mantenere un’evidenza anche dopo l’acquisizione della qualifica.

Infatti, il comma 1-bis del novellato art. 182 del Codice dispone che la qualifica in questione è attribuita, in esito ad una procedura di selezione pubblica, con provvedimenti del Ministeroche danno luogo all’inserimento in un elenco “suddiviso in settori di competenza”(primo periodo del comma), ovvero in più elenchi (terzo periodo del comma).

Con riferimento ai “provvedimenti del Ministero” (espressione che farebbe intendere che si tratti di atti amministrativi), si evidenzia che si riprende l’espressione già utilizzata nel testo vigente dell’art. 182, co. 1-quater, del Codice. Si ricorda, tuttavia, che l’art. 7, co. 1, del D.I. 53/2009 aveva, poi, fatto riferimento ad un decreto del Ministro.

Nel/i medesimo/i elenco/elenchi – gestito/i dal Ministero senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, reso/iaccessibile/i a tutti gli interessati e tempestivamente aggiornato/i–saranno iscritti anche i soggetti che conseguiranno la qualifica in applicazione delle disposizioni recate dall’art. 29, co. 7-9, del Codice.

Alla luce del combinato disposto del comma 1 – che fa riferimento all’acquisizione della qualifica di restauratore “per il settore o i settori specifici richiesti” e del comma 1-bis – che fa riferimento ad un elenco dei restauratori suddiviso per settori di competenza, ovvero a più elenchi – sembrerebbe opportuno chiarire se resti ferma la previsione di “unicità della professione di restauratore” di cui all’art. 2, co. 2, del D.M. 87/2009.

Sotto il profilo della formulazione del testo, potrebbe essere opportuno sostituire le parole “ai sensi dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9” con le parole “in applicazione dell’articolo 29, commi 7, 8 e 9”.

 

Il comma 1-ter del novellato art. 182 del Codice prevede che la procedura di selezione pubblica è indetta entro il 31 dicembre 2012. Entro lo stesso termine, sono altresì definite con decreto ministeriale, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative, le linee guida per l’espletamento della medesima. Ai sensi del comma 1-bis del novellato art. 182, essa si conclude entro il 30 giugno 2015.

La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, nonché nell’attribuzione dei relativi punteggi, secondo quanto indicato nella I parte dell’allegato B (tabelle 1, 2 e 3).

Per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali è necessario raggiungere il punteggio di 300, pari al numero di crediti formativi fissato dall’art. 1 del D.M. 87/2009, al quale il testo fa riferimento.

In particolare, il comma 1-ter specifica che i punteggi previsti dalla tabella 1 della I parte dell’allegato B spettano a coloro che hanno conseguito il titolo di studio alla data del 30 giugno 2012, ovvero a quanti lo conseguono entro la data del 31 dicembre 2014, purché risultino iscritti ai relativi corsi alla medesima data del 30 giugno 2012.

Nello specifico, la tabella 1 prevede l’attribuzione dei seguenti punteggi:

§      300 punti per il Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all’art. 9 del D.lgs. 368/1998 (v. ante, anche per le attuali denominazioni delle scuole). Si tratta del caso, cui si faceva riferimento ante,in cui non è necessario aver maturato alcuna esperienza lavorativa;

§      75 punti per ciascun anno di durata del corso per:

-     Diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di durata almeno biennale;

-     Attestato di qualifica professionale rilasciato da una scuola di restauro regionale, al termine dei corsi di formazione professionale disciplinati dalla legge n. 845/1978, ovvero titoli conseguiti all’estero di cui venga valutata l’”equipollenza” direttamente “nell’ambito della procedura di selezione pubblica”.

     Con riferimento ai corsi di formazione professionale, si ricorda, in particolare, che l’art. 14 della L. 845/1978dispone che, al termine degli stessi[20], gli allievi sostengono prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita, superate le qualiconseguono attestati, rilasciati dalle regioni, checostituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

 

Con riferimento alla formulazione del testo, nella tabella 1 è necessario aggiornare i riferimenti agli istituti sede delle scuole di restauro. In particolare, occorre sostituire le parole “Istituto centrale del restauro” con “Istituto superiore per la conservazione ed il restauro” (ai sensi dell’art. 15, co. 3, lett. g), del DPR 233/2007) e le parole “Istituto centrale per la patologia del libro” con “Istituto per il restauro e conservazione del patrimonio archivistico e librario” (ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. e), del medesimo DPR 233/2007).

 

§       50 punti per ciascun anno di durata del corso per:

-      Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti[21], con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso.

Dal punto di vista della formulazione del testo, è necessario specificare, anche in analogia con quanto disposto dal comma 1-quinquies del novellato art. 182 (v. infra),che si tratta di diploma “accademico.”

-      Titoli riconosciuti “equipollenti al diploma di Restauro” conseguito presso le Accademie di belle arti, per un massimo di 150 punti attribuibili.

     Al riguardo si segnala che, nella seduta della 7a Commissione del Senato del 18 settembre 2012, il sottosegretario competente ha evidenziato che la previsione del limite massimo sopra indicato deriva dalla necessità di evitare che, nel caso dei diplomi di vecchio ordinamento sperimentale, che possono avere anche una durata di quattro anni, il punteggio possa essere superiore a quello di primo livello del nuovo ordinamento, considerato che il percorso di studi triennale, pur avendo un minore numero di annualità, presenta un impianto formativo maggiormente specialistico.

Alla luce del chiarimento reso dal sottosegretario, sembrerebbe opportuno esplicitare che si fa riferimento ai titoli rilasciati a conclusione dei percorsi sperimentali del vecchio ordinamento. Sembrerebbe, inoltre, opportuno chiarire se anche in tal caso è necessaria la presenza di almeno un insegnamento in restauro per ciascun anno di corso.

 

§      37,50 punti per ciascun anno di durata del corso per:

-     Laurea in Beni culturali (L-1)[22];

-     Laurea specialistica in Conservazione e restauro del patrimonio storico artistico (12/S)[23];

-     Laurea in Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (L-43) e Laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali (LM-11).

Al riguardo, si ricorda che la classe di laurea L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali e la classe di laurea magistrale LM-11 in Conservazione e restauro dei beni culturali, definite, ai sensi dell'art. 4 del DM n. 270 del 2004, dai DD.MM. 16 marzo 2007, sono state soppresse e sostituite, rispettivamente, con la nuova classe di laurea L-43 Diagnostica per la conservazione dei beni culturali e con la nuova classe di laurea magistrale LM-11 Scienze per la conservazione dei beni culturali dal D.M. 28 dicembre 2010, in relazione alla definizione – perfezionata poi con il già citato D.M. 2 marzo 2011– della nuova classe di laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 in Conservazione e Restauro dei beni culturali, abilitante per la figura del Restauratore dei beni culturali, prevista dall'art. 1, co. 4, del D.M. 87/2009.

-     Diploma di laurea in “Conservazione dei beni culturali”, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM-11, ai sensi dell’art. 2 del DM 9 luglio 2009.

Il DM 9 luglio 2009 ha individuato le equiparazioni tra diplomi di laurea di ordinamento previgente al DM n. 509/1999 (vecchio ordinamento), lauree specialistiche ex DM n. 509/1999 e lauree magistrali ex DM n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi[24].

Peraltro, con differente DM recante la stessa data (9 luglio 2009) è stata definita, altresì, l’equiparazione, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, tra classi delle lauree ex DM n. 509/1999 e classi delle lauree ex DM n. 270/2004. In particolare, la tabella allegata al decreto stabilisce la corrispondenza tra la classe di laurea 41-Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali (ex DM 509/1999) e la classe di laurea L-43 (ex DM 270/2004), nonché la corrispondenza tra la classe di laurea 13-Scienze dei beni culturali (ex DM 509/1999) e la classe di laurea L-1 (ex DM 270/2004).

Occorre, dunque, valutare se non occorra fare riferimento anche alle equiparazioni da ultimo indicate.

 

Per completezza, si segnala che, nella sopra citata seduta della 7a Commissione del Senato del 18 settembre 2012, il sottosegretario competente ha sollecitato una valutazione più congrua dei titoli universitari, considerando il punteggio di 37,50 per ogni anno di corsoeccessivamente inferiore a quello degli altri titoli di studio, con particolare riferimento al caso degli attestati di qualifica professionale conseguiti presso le scuole di restauro regionali, cui è attribuito un punteggio di 75 per anno.

 

Nell’ambito della tabella 1 è precisato che i punteggi relativi ai titoli di studio – evidentemente nei casi diversi da quello di conseguimento del diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’art. 9 del D.lgs. 368/1998 – sono cumulabili fino ad un punteggio complessivo di 200. Tuttavia, fermo restando il limite massimo indicato, i titoli di studio delle università e delle Accademie di belle artisono cumulabili solo tra loro, nel modo seguente: le lauree L-1 e L-43 e il diploma di primo livello in Restauro delle Accademie delle belle arti sono cumulabili solo con la laurea specialistica 12/S, con la laurea magistrale LM-11, ovvero con il diploma di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti.

 

La tabella 2 della I parte dell’allegato B concerne l’attribuzione di punteggio al personale di ruolo delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, a seguito del superamento di un pubblico concorso, nonché al personale docente di restauro presso le Accademie di belle arti per i settori disciplinari indicati.

Al riguardo, il comma 1-ter del novellato art. 182 del Codice specifica che il punteggio spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 giugno 2012.

In particolare, in base alla tabella 2:

§      al dipendente di ruolo delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali inquadrato nel profilo di restauratore di beni culturali sono attribuiti 300 punti;

§      al dipendente di ruolo delle amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali inquadrato nel profilo di assistente tecnico restauratore sono attribuiti 225 punti, cumulabili con i punteggi di cui alla tabella 1 qualora i titoli siano stati conseguiti successivamente all’inserimentonel suddetto profilo.

Al riguardo, nella seduta della 7a Commissione del Senato del 28 febbraio 2012, uno dei relatori ha evidenziato che la previsione di computare i titoli solo se conseguiti dopo l’inserimento nel profilo professionale è volta ad evitare che un medesimo titolo sia computato due volte, la prima come titolo per accedere al concorso presso la pubblica amministrazione, la seconda come titolo per accedere alla qualificazione professionale.

Inoltre, con riferimento a queste due ultime fattispecie, nella seduta della 7a Commissione del Senato del 1° febbraio 2012, lo stesso relatore aveva messo in evidenza l'incongruenza insita nella normativa vigente, per cui i restauratori già inquadrati nei ruoli delle Amministrazioni di tutela dei beni culturali a seguito del superamento di appositi concorsi per gli specifici profili professionali devono essere sottoposti alla prova di idoneità.

§      al docente di restauro presso le Accademie di belle arti, limitatamente ai settori disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 sono attribuiti 300 punti.

I settori artistico-disciplinari delle Accademie di Belle Arti sono stati definiti con DM 3 luglio 2009[25]. In particolare, relativamente al restauro, il provvedimento ha individuato i seguenti settori: ABPR24-Restauro per la pittura; ABPR25-Restauro per la scultura; ABPR26-Restauro per la decorazione; ABPR27-Restauro dei materiali cartacei; ABPR27-Restauro dei supporti audiovisivi; ABPR28- Restauro dei supporti audiovisivi, citati nel testo, nonchéABPR29-Chimica e fisica per il restauro; ABST49-Teoria e storia del restauro.

Successivamente, in relazione al nuovo percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale abilitante alla professione di restauratore dei beni culturali, il suddetto decreto è stato integrato dal D.I. 30 dicembre 2010, n. 302[26], che ha individuato ulteriori 5 settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e i relativi campi disciplinari di competenza. Si tratta, in particolare, di: ABPR72-Tecniche della pittura per il restauro; ABPR73-Tecniche della scultura per il restauro; ABPR74-Tecniche di formatura e di fonderia per il restauro; ABPR75-Tecniche della decorazione per il restauro; ABPR76-Tecniche e tecnologie grafiche per il restauro.

Occorre, dunque, valutare se non occorra tener conto delle novità indicate.

 

La tabella 3 della I parte dell’allegato B concerne l’attribuzione di punteggio per l’esperienza professionale consistente nell’attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, prevedendo l’attribuzione di 37,50 punti per ciascun anno.

Al riguardo, il comma 1-ter del novellato art. 182 del Codice specifica che il punteggio spetta per l’attività di restauro presa in carico alla data di entrata in vigore del provvedimento e che si concluda entro il 31 dicembre 2014.

Sempre in ordine all’esperienza professionale, e al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, il comma 1-quater del novellato art. 182reca una serie di specifiche.

La lettera a) delinea i contorni dell’“attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici”, rimandando alle attività caratterizzantiil profilo di competenza del restauratore di beni culturali,come individuate dall’allegato A del regolamento di cui al citato DM n. 86 del 2009.

L’allegato A citato individuale attività che caratterizzano la professionalità del restauratoresuddividendole come segue:

A)      esame preliminare;

B)      progettazione;

C)      intervento;

D)      documentazione e divulgazione;

E)      ricerca e sperimentazione.

 

La lettera b) precisa che è riconosciuta l’attività di restauro direttamente ed effettivamente svolta dall’interessatoin proprio, ovvero in rapporto di lavoro dipendente – inclusi i rapporti alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali –, o di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

Pertanto, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare, viene eliminato il riferimento alla “responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento” ed è considerata anche l’attività svolta nell’ambito di contratti a progetto[27], nonché, esplicitamente, quella alle dipendenze di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali.

 

Con riferimento alla “regolare esecuzione” dell’attività, la medesima lettera b) dispone che essa venga “certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica”, a differenza del testo vigente dell’art. 182 del Codice[28] che prevede che la stessa è certificata dall’autorità preposta alla tutela dei beni o dalle scuole di restauro statale di cui all’art. 9 del D.lgs. 368/1998.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 197 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 163/2006) dispone che ai contratti relativi ai beni culturali si applicano, fra l’altro, le disposizioni in materia di programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori (parte II, titolo III, capo I, del d.lgs.), tra le quali l’art. 141, relativo al collaudo dei lavori. E’ lo stesso art. 141, al comma 3, a disporre che il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione per lavori di importo fino a 500.000 euro[29]. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

A sua volta, l’art. 237 del DPR n. 207/2010, attuativo del Codice dei contratti pubblici, dispone che il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

Sull’argomento è, peraltro, utile ricordare che la nota n. 13 delle Linee guida applicative dell’art. 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio evidenzia, in relazione al fatto che “la redazione dei certificati di buon esito (prevista inequivocabilmente per i lavori pubblici a partire dal DPR 34/2000) può ritenersi consolidata soltanto alla fine degli anni ‘90”, che “per i lavori precedenti, e comunque in mancanza di un certificato, gli Uffici interessati sono tenuti a verificare ‘ora per allora’ la corretta esecuzione degli interventi conservativi, e ciò anche attraverso presunzioni, in relazione al buono stato attuale del bene oggetto degli interventi o alla circostanza che non si sono verificati, nel periodo successivo l’intervento, deterioramenti o danni particolari, che non siano imputabili, secondo un canone di media valutazione, all’azione del tempo o a fatti accidentali esogeni”.

Per completezza, infine, si ricorda che l’art. 250 del DPR 207/2010 prevede che al termine dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale è predisposta dal direttore dei lavori, tra l’altro, una relazione tecnico-scientifica con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente[30].

 

Sembrerebbe, dunque, che la previsione inerente la certificazione della regolare esecuzione nell’ambito della procedura di selezione pubblica sia ora volta a sancire in via legislativa il superamento di eventuali difficoltà nel reperimento del certificato di regolare esecuzione.

Cionondimeno, non risulta del tutto chiaro il meccanismo di rilascio della certificazione della regolare esecuzione nell’ambito della procedura di selezione pubblica, con particolare riferimento al raccordo di tale previsione con quella recata dall’art. 197 del Codice dei contratti pubblici (e dall’art. 237 del DPR 207/2010).

 

Inoltre, ai sensi della lettera c), l’attività svolta deve risultare da “atti di data certa” – formati in occasione dell’affidamento dell’appalto, in corso d’opera, o a conclusione dell’appalto, compresi atti concernenti l’organizzazione ed i rapporti di lavoro dell’impresa appaltatrice – ed “emanati, ricevuti o anche custoditi” dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dalle scuole di restauro statale di cui all’art. 9 del D.lgs. 368/1998.

Si conferma, così, quanto già previsto dal testo vigente dell’art. 182, co. 1-ter, lett. b), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dove, tuttavia, tali “atti di data certa” servono a documentare il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell’intervento. La norma ora proposta, inoltre, contiene, rispetto al testo vigente, ulteriori specifiche riferite al momento di formazione degli atti.

Tali specifiche, tuttavia, erano già presenti nel paragrafo 5.2.2. delle Linee guida applicative dell’art. 182 del Codice, che evidenziava che “la formula normativa sopra esaminata, nel riferirsi agli ‘atti’ (‘emanati, ricevuti o comunque custoditi’) persegue l’obiettivo di assicurare che il ruolo ricoperto dall’interessato risulti, ovvero possa desumersi da una traccia documentale certa”. Nello stesso paragrafo sono poi forniti alcuni esempi di atti che possono assumere rilevanza.

 

La lettera d) – confermando quanto previsto dal testo vigente dell’art. 182, co. 1-ter, lett. a), del Codice – dispone che la durata dell’attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori e precisa che è possibile cumulare più lavori eseguiti nello stesso periodo.

Al riguardo, può essere utile ricordare che il paragrafo 3 dell’Addendum alle Linee guida applicative dell’art. 182 del Codice precisa che, “in mancanza di un’espressa indicazione dei termini previsti per la consegna e l’ultimazione dei lavori, rinvenibile nel contratto di appalto o in altri atti adottati dall’Amministrazione, sarà compito dell’organo al quale è demandata l’attestazione dell’attività dichiarata e documentata dall’interessato, stabilire anche la durata presumibile del tipo di intervento svolto (considerandone in concreto la dimensione e la complessità). Analoga valutazione tecnico-discrezionale dovrà essere effettuata in presenza di ritardi nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine stabilito (per impedire che il ritardo non giustificato da sopravvenute difficoltà determini l’attestazione di maggiori requisiti)”.

Acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità

Il comma 1-quinquies del novellato art. 182 del Codice prevede la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore previo superamento di prove di idoneità distinte in relazione alla platea cui si riferiscono, con valore di esame di Stato abilitante. In particolare:

§      alla prima prova di idoneità possono accedere coloro che hanno acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, ai sensi del comma 1-sexies del novellato art. 182 (v. infra).

Al riguardo, occorre valutare se non si debba fare riferimento anche ai soggetti che abbiano acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-septies del novellato art. 182 (v. infra);

§      alla seconda prova di idoneità – che si svolge presso le istituzioni sede dei corsi di secondo livello (le quali vi provvedono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) – possono accedere coloro che, attraverso un percorso di studi di durata complessiva almeno quinquennale, abbiano conseguito “la laurea o il diploma accademico di primo livello in restauro delle Accademie di belle arti, nonché la laurea specialistica o magistrale ovvero il diploma accademico di secondo livello in restauro delle Accademie di belle arti, corrispondenti ai titoli previsti nella tabella 1 dell’allegato B”.

Letteralmente, il riferimento sembrerebbe essere, oltre che al diploma accademico in restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, alle sole classi di laurea L-1 e L-43, alla classe di laurea specialistica 12 /S e alla classe di laurea magistrale LM-11.

Al riguardo, appare necessario un chiarimento in considerazione del fatto che la tabella 1 dell’allegato B include anche il Diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, se equiparato dalle università alle classi 12/S o LM-11.

La stessa tabella, inoltre, include anche i titoli riconosciuti equipollenti al diploma accademico in restauro conseguito presso le Accademie di belle arti.

La questione dovrebbe essere chiarita, anche al fine di evitare contenziosi.

Peraltro, con riferimento al diploma accademico in Restauro di primo o di secondo livello, potrebbe essere opportuno precisare se la condizione, specificata nell’ambito della medesima tabella 1, relativa alla presenza di almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso, sia necessaria anche ai fini della partecipazione alla prova di idoneità.

Inoltre, si prevede che i titoli di studio indicati devono essere conseguiti “entro il termine e nel rispetto della condizione previsti dal comma 1-ter”.

Tale richiamo sembrerebbe consentire la partecipazione alla prova di idoneità a coloro che hanno conseguito i titoli alla data del 30 giugno 2012, ovvero a quanti li conseguono entro la data del 31 dicembre 2014, purché iscritti ai relativi corsi alla medesima data del 30 giugno 2012.

Si tratta di un ulteriore aspetto da chiarire.

 

Con un medesimo decreto MIBAC-MIUR, da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata, entro il 31 dicembre 2012, sono definite le modalità di svolgimento di entrambe le prove di idoneità.

Si evidenzia, infine, che – a differenza di quanto previsto per l’attribuzione della qualifica in esito alla procedura di selezione pubblica di cui al comma 1-bis del novellato art. 182 del Codice, non risulta definita la tipologia di atto con il quale si provvede all’attribuzione della qualifica in esito al superamento delle prove di idoneità (si veda, invece, per l’attribuzione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, il co. 1-octies).

Acquisizione diretta della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali

Il comma 1-sexies del novellato art. 182 del Codice dispone che la qualifica di collaboratore restauratore è attribuita in esito ad una procedura di selezione pubblica da indire entro il 31 dicembre 2012.

A differenza di quanto si dispone con riguardo all’acquisizione della qualifica di restauratore, non è prevista l’emanazione di linee guida per l’espletamento della medesima procedura, né viene fissato un termine entro il quale la stessa deve essere conclusa.

In particolare, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore coluiche, alla data di pubblicazione del bando relativo alla procedura di selezione pubblica, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

§      abbia conseguito uno dei titoli di studio indicati nella tabella 1 della I parte dell’allegato B (ad eccezione del diploma conseguito presso una scuola di restauro statale di cui all’art. 9 del D.lgs. 368/1998), con alcune differenze. In particolare:

-     con riferimento all’attestato di qualifica professionale rilasciato da una scuola di restauro regionale ai sensi della legge n. 845/1978, si introduce la specifica che il corso deve avere durata non inferiore a due anni (con abbreviazione di un anno rispetto a quanto prevede il testo vigente dell’art. 182, co. 1-quinquies, lett. b)[31] e non sono menzionati i titoli conseguiti all’estero di cui venga valutata l’”equipollenza”;

-     relativamente al diploma (accademico: v. ante) in Restauro presso le Accademie di belle arti, si introduce la specifica che esso deve essere rilasciato al termine di un corso almeno triennale (come nel testo vigente dell’art. 182, co. 1-quinquies, lett. a), non è richiestala presenza di almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso e non sono menzionati i titoli riconosciuti equipollenti.

Al riguardo, dunque, ferme restando le osservazioni già formulate nel paragrafo relativo all’acquisizione diretta della qualifica di restauratore, si valuti la necessità di un approfondimento.

 

§      risulti inquadrato nei ruoli di amministrazioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento di un concorso relativo al profilo di assistente tecnico restauratore;

§      abbia svolto per almeno 4 anni attività di restauro di beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, dimostrata da una dichiarazione del datore di lavoro o da una autocertificazione dell’interessato. Per questi aspetti, si conferma sostanzialmente la disciplina già prevista dal testo vigente dell’art. 182, co. 1-quinquies, lett. c)[32], rispetto al quale, tuttavia, è eliminato il visto di buon esito degli interventi rilasciato dagli organi ministeriali competenti, sostituito ora dalla previsione della “regolare esecuzione certificata nell’ambito della procedura di selezione pubblica. Tale previsione è analoga a quanto previsto per l’attività lavorativa finalizzata all’acquisizione della qualifica di restauratore.

Acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità

Il comma 1-septies del novellato art. 182 del Codice prevede la possibilità di acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali previo superamento di una prova di idoneità.

Si tratta di una novità rispetto al testo vigente dell’art. 182 del Codice, che disciplina solo l’acquisizione diretta della qualifica.

Alla prova di idoneità – da svolgersi secondo modalità stabilite con decreto ministeriale, da emanare, d’intesa con la Conferenza unificata, entro il 30 giugno 2014 – possono parteciparecoloro che hanno conseguito i requisiti previsti dal comma 1-sexiestra il 31 ottobre 2012 e il 30 giugno 2014”.

Al riguardo, si segnala l’incongruenza del termine iniziale (31 ottobre 2012), in considerazione del fatto che, in base al comma 1-sexies, chi possiede i requisiti alla data di pubblicazione del bando della selezione pubblica (da indire entro il 31 dicembre 2012), acquisisce direttamente la qualifica.

Modalità di attribuzione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali

Il comma 1-octies dispone – in termini generali, cioè, con riferimento sia all’acquisizione diretta, sia all’acquisizione previo superamento della prova di idoneità – che la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali è attribuita con provvedimenti del Ministero (dunque, come nel caso dell’attribuzione della qualifica di restauratore, sembrerebbe che si faccia riferimento a provvedimenti amministrativi, e non più a un decreto del Ministro come, invece, nell’art. 7, co. 3, del D.I. 53/2009).

Alla tenuta dell’elenco provvede il Ministero, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Clausola generale di invarianza finanziaria

L’articolo 2 reca la clausola generale di invarianza finanziaria.

 


A.C. 4547 e A.C. 4818

Le proposte di legge AA.C. 4547 e 4818, abbinate al disegno di legge A.C. 5613, intervengono anch’esse sulla disciplina transitoria recata dall’articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Entrambe prevedono solo l’acquisizione diretta delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica basata sulla valutazione di titoli e attività, e non anche – a differenza di quanto disposto dal provvedimento trasmesso dal Senato – l’acquisizione delle stesse qualifiche previo superamento di una prova di idoneità.

Inoltre, entrambe prevedono che le modalità di espletamento della procedura sono stabile da una commissione permanente, composta da rappresentanti del MIUR, della Conferenza Stato-regioni e delle organizzazioni sindacali e associazioni professionali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Gli ulteriori termini della disciplina prevista per l’acquisizione delle qualifiche sono confrontabili, in linea generale e con varie differenze, con le relative norme presenti nell’A.C. 5613.

Inoltre, la sola pdl 4545 reca anche disposizioni in materia di esercizio di professioni dei beni culturali, sul cui ambito interviene anche l’A.C. 1614[33], il cui esame è stato avviato dalla VII Commissione nella seduta del 13 novembre 2012.

 



[1]    Si veda seduta della 7a Commissione del 1 febbraio 2012, in sede di avvio dell’esame.

[2]    Al riguardo, si veda, per altre figure professionali operanti nel settore, il dossier del Servizio Studi n. 724/0, del 9 novembre 2012, predisposto in occasione dell’avvio dell’esame dell’A.C. 1614, Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di professioni dei beni culturali.

[3]    In base allo stesso art. 29, la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto. Per manutenzione si intende il complesso di attività ed interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento della sua integrità, efficienza funzionale ed identità. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate alla sua integrità materiale e al suo recupero, nonché alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

[4] http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1257244009989_D.M._26_maggio_2009_n._86.pdf

[5] http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1257244057555_D.M._26_maggio_2009__n._87.pdf

[6]    Per completezza, si ricorda che, in attuazione dell’art. 1, co. 4, del D.M. 87/2009, il D.M. 2 marzo 2011 (G.U. n. 139 del 17 giugno 2011) ha definito la classe di laurea magistrale a ciclo unico LMR/02 in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali.

[7]    Emanate in allegato alla Circolare MIBAC n. 35 del 12 agosto 2009: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1250080811610_Linee_Guida_applicative.pdf . Un Addendum alle stesse linee guida è stato adottato con circolare MIBAC n. 36 del 21 settembre 2009: http://www.unsabeniculturali.it/circolari_segratariato_generale/Circolare_m._36.pdf .

[8]    Lo stesso concetto è ripreso dalla relazione illustrativa dell’A.S. 2997.

[9]    Nel paragrafo 3 delle linee guida applicative dell’art. 182 del Codice, dopo aver evidenziato che la funzione di riconoscimento e attribuzione delle qualifiche professionali spetta unicamente allo Stato e, per esso, al Ministero, si specifica che “un ruolo significativo, nel sub procedimento finalizzato all’attestazione del requisito consistente nello svolgimento di attività di restauro qualificata, verrà svolto anche dagli organi regionali, nella misura in cui l’attività di restauro che l’interessato intenda far valere come requisito sia stata svolta su beni culturali oggetto delle competenze di tutela spettanti alle Regioni; ciò avviene qualora gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale prevedano competenze in materia di tutela (è il caso della Sicilia, della Valle d’Aosta, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano), oppure dette funzioni siano state trasferite o delegate con leggi statali alle Regioni (è il caso, per tutte le Regioni, di quella parte del patrimonio culturale oggi individuata dall’articolo 5, comma 2, del Codice). Le Regioni e le province autonome, relativamente ai lavori eseguiti su beni la cui tutela rientra nelle loro competenze, potranno organizzare il procedimento di rilascio delle attestazioni da parte dei propri organi o degli organi ai quali abbiano eventualmente delegato le funzioni di tutela”. Nel paragrafo 1 dell’Addendum alle Linee guida, si specifica che gli organi ministeriali competenti ad attestare lo svolgimento di attività di restauro sono, oltre alle Soprintendenze di settore e agli Istituti centrali, anche le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, gli Archivi di Stato e le Biblioteche statali.

[10]   Mentre nelle Linee guida il numero delle ore al di sotto del quale non può ritenersi rilevante un corso di una scuola di restauro statale o regionale era stato indicato, “in via orientativa”, in 1.600, nell’Addendumtale indicazione è stata modificata in 1.200 ore complessive. Ciò, considerando il fatto che, fino al 1996 – sulla base della previsione che i percorsi formativi professionali disciplinati dalla L. 845/1978 si strutturavano su cicli formativi, in numero massimo di 4, ciascuno della durata non superiore alle 600 ore – molti istituti formativi hanno articolato la formazione su 2 cicli, corrispondenti a 1.200 ore.

[11]   G.U. – Serie Concorsi, n. 75 del 29 settembre 2009.

[12]   L’avviso – pubblicato nella G.U. Serie Concorsi n. 99 del 29 dicembre 2009 – motivava la proroga “in considerazione del rilevante interesse per la procedura avviata”.

[13]   Avviso pubblicato nella G.U. – Serie Concorsi – n. 34 del 30 aprile 2010.

[14]   Avviso pubblicato nella G.U. – Serie Concorsi – n. 52 del 2 luglio 2010.

[15] http://xvi.intra.camera.it/824?tipo=A&anno=2010&mese=09&giorno=28&view=&commissione=0708#data.20100928.com0708.allegati.all00010

[16]   http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/507224.pdf

[17]   Avviso pubblicato nella G.U. – Serie Concorsi – n. 81 del 12 ottobre 2010.

[18]   Nell’AIR citata è indicato che erano state presentate circa 15.750 istanze, corredate di oltre 500.000 documenti.

[19]   Avviso pubblicato nella G.U. – Serie Concorsi – n. 95 del 30 novembre 2010.

[20]   L’art. 8, secondo comma, della L. 845/1978 dispone, fra l’altro, che le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Sull’argomento, si veda anche, ante, nota n. 10.

[21]   Ai sensi dell’art. 2 della L. 508/1999, le Accademie di belle arti istituiscono e attivano corsi di formazione, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione, e rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, oltre che di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale. In attuazione del co. 7, lett. h), del medesimo art. 2 - che ha previsto l’emanazione di uno o più regolamenti di delegificazione per la definizione, tra l’altro, dei criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, per la definizione degli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi – è stato emanato il DPR n. 212 del 2005 che ha determinato i criteri generali per gli ordinamenti didattici delle Istituzioni AFAM, basati sul sistema dei crediti formativi accademici. Inoltre, l’art. 5 del DPR ha disciplinato l’ordinamento didattico generale, stabilendo, in particolare, che, fino all’adozione del regolamento previsto dall’art. 2, co. 7, lett. h), della L. 508 del 1999, i corsi di secondo livello sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto ministeriale, sentito il CNAM.

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo livello nelle Accademie di Belle Arti sono stati definiti con D.M. 30 settembre 2009, n. 123 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/settembre/dm-30092009-n-123.aspx ).

In seguito, sulla base dell’art. 1 del DM 87/2009 - che, come ante evidenziato, ha disposto che la formazione del restauratore si struttura in un corso a ciclo unico -, è stato definito, con il decreto interministeriale MIUR-MIBAC 30 dicembre 2010, n. 302 (http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/dicembre/di-30122010.aspx ), il nuovo percorso formativo a ciclo unico di durata quinquennale [corso di diploma accademico di secondo livello di durata quinquennale in Restauro (DASLQ01)], da svolgersi presso le Accademie di belle arti. A titolo di esempio, con DM 4 aprile 2012, n. 70 è stata disposta l’attivazione, presso l’Accademia di belle arti di Bologna, del corso di diploma accademico di II livello di durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di “restauratore di beni culturali”: http://attiministeriali.miur.it/anno-2012/aprile/dm-04042012-(1).aspx .

Per quanto concerne, infine, il titolo finale da rilasciare a conclusione dei corsi di secondo livello autorizzati in via sperimentale presso le Accademie di belle arti (oltre che presso i Conservatori di musica), esso è stato definito con DM 12 marzo 2007, n. 39:http://attiministeriali.miur.it/anno-2007/marzo/dm-12032007-n-39.aspx.

[22]   Definita, ai sensi dell'art. 4 del DM n. 270 del 2004, con D.M. 16 marzo 2007.

[23]   Definita, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 509/1999, con D.M. 28 novembre 2000.

[24]   In particolare, la tabella delle corrispondenze allegata al decreto considera il diploma di laurea in “Conservazione dei beni culturali” di cui alla Tab. XIII-ter del R.D. n. 1652 del 1938 (come modificata dal DPR n. 484 del 1983 e dal D.M. 21 ottobre 1991) equiparato, per quanto qui interessa, oltre che alla laurea specialistica 12/S e magistraleLM-11, sopra richiamate, anche alla laurea specialistica 11/S Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale.

[25]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2009/luglio/dm-03072009-(3).aspx

[26]  http://attiministeriali.miur.it/anno-2010/dicembre/di-30122010.aspx

[27]   Il riferimento a casi di rapporto di lavoro “a progetto” era, in realtà, già stato contemplato nel paragrafo 5.2.2. delle linee guida applicative dell’art. 182 del Codice.

[28]   Si vedano, in particolare: co. 1, lett. b) e c); co. 1-bis, lett. a) e d-bis).

[29]   Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente 1 milioni di euro, la sostituzione del certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione è rimessa alla facoltà del soggetto appaltante.

[30]   Inoltre, nel corso dell’esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l’ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto delle norme che affidano in via esclusiva l’esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro ai restauratori (art. 29, co. 6, del D.lgs. 42/2004).

[31]   La stessa abbreviazione, rispetto a quanto prevede il testo vigente dell’art. 182, co. 1-quinquies, lett. b), riguarda il diploma conseguito presso una scuola di restauro statale.

[32]   Al riguardo, il paragrafo 5.2.1. delle Linee guida applicative dell’art. 182 del Codice evidenziava che la normativa “ammette la certificazione e l’autocertificazione privata soltanto ai fini del conseguimento della qualifica di collaboratore restauratore”, mentre “per il conseguimento della qualifica di restauratore, tenendo conto della delicatezza delle competenze professionali e delle responsabilità connesse alla qualifica, richiede che la dimostrazione dei requisiti avvenga sulla base di documentazione certa e, nel caso dell’attività svolta, mediante ‘attestazione’ dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali cui si riferisce l’attività svolta”.

[33]   Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.