Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Estinzione dell'Istituto 'SS. Trinità e Paradiso' di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense - AA.C. 3772 e 3788 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 526 | ||||
Data: | 26/07/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
SIWEB
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n. 526/0 |
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Estinzione dell'Istituto 'SS. Trinità e Paradiso' di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico EquenseAA.C. 3772 e 3788Elementi per l’istruttoria legislativa |
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Numero del progetto di legge |
3772 |
3788 |
Titolo |
Estinzione dell'Istituto 'SS. Trinità e Paradiso' di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense |
Estinzione dell'Istituto 'SS. Trinità e Paradiso' di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense |
Iniziativa |
Parlamentare |
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Iter al Senato |
No |
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Numero di articoli |
2 |
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Date: |
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Presentazione alla Camera |
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Assegnazione |
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Commissione competente |
VII |
VII |
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Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) |
I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis , del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) |
Le proposte di legge, di identico contenuto[1], dispongono l'estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso»di Vico Equense (Napoli) ed il trasferimento del relativo patrimonio all’amministrazione comunale.
Ciò è motivato dalle relazioni illustrative con il venir meno della funzione educativa svolta dall’ente[2] e con la grave situazione finanziaria.
L’Istituto SS. Trinità e Paradiso, fondato nel XVII
secolo per volontà del Vescovo di Vico Equense con la finalità di provvedere
all’educazione delle fanciulle, fa parte del complesso degli Istituti pubblici di educazione femminile,
sorti in Italia in tempi diversi e poi disciplinati negli anni Trenta. In
particolare, il Regio Decreto
Secondo le disposizioni recate dai regi decreti, gli istituti di educazione femminile erano finalizzati ad assicurare alle allieve, alcune delle quali ospitate in regime di gratuità, l’educazione, lo sviluppo fisico-intellettuale e l’istruzione; essi erano abilitati al rilascio di titoli di studio riconosciuti, a condizione che gli ordinamenti scolastici fossero conformi a quelli statali. In ragione della funzione esercitata, agli istituti in questione erano annesse delle scuole (originariamente elementari e medie, in seguito anche istituti magistrali e di istruzione secondaria di secondo grado).
Le disposizioni recate dai due regi decreti – recentemente abrogati nell’ambito delle misure legislative finalizzate alla semplificazione normativa[5] - erano poi confluite in parte nell’art. 204 del D.lgs. 297/1994 (c.d. T.U. della scuola).
Le disposizioni dettate dall’art. 204 citato si applicano agli educandati femminili statali e, per la parte non esclusivamente riferibile a strutture statali, agli istituti pubblici di educazione femminile.
In particolare, agli istituti in questione è attribuita personalità giuridica pubblica; essi sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi[6], cui sono inviati per l'approvazione gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione. Il consiglio di amministrazione - composto, salva diversa previsione statutaria, da un presidente e due consiglieri che operano a titolo gratuito - è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato. L’organo può essere sciolto dal Ministro della pubblica istruzione quando, richiamato all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli, o per altri gravi motivi; in tal caso, l'amministrazione dell'ente è affidata dallo stesso Ministro, per la durata massima di un anno, ad un commissario straordinario che fruisce di un’ indennità posta a carico del bilancio dell'ente.
Gli istituti si dotano di uno statuto, deliberato dal c.d.a., contenente le norme sulla costituzione ed il funzionamento del consiglio medesimo, nonché la disciplina per la gestione del patrimonio[7] e per l'ammissione delle allieve, ferma restando l'osservanza dei princìpi informativi degli atti di fondazione. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.
Tra i compiti del c.d.a. rientrano le delibere su bilancio di previsione, conto consuntivo, contratti e convenzioni di qualsiasi natura, misura delle rette e di ogni altra contribuzione e sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio. L’organo di gestione cura, inoltre, la conservazione e l'incremento del patrimonio; vigila sul personale e sul funzionamento del convitto e delle scuole, ed esercita tutte le altre attribuzioni affidategli da leggi o regolamenti.
In anni più recenti, anche
in relazione all’esaurirsi dellafunzione svolta dagli
istituti di educazione femminile ed alla conseguente chiusura delle scuole ivi
operanti, alcune disposizioni hanno previsto la trasformazione degli istituti stessi:
in particolare,
Da ultimo, l’art. 2, comma 642, della L. finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha affidato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, l’individuazione e la messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile, di cui al R.D. n. 2392/1929 e alle tabelle annesse al R.D. n. 1312/1931, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati. Il decreto ministeriale previsto dalla disposizione citata non è stato sinora adottato[9].
Con riguardo specifico all’istituto SS. Trinità e Paradiso, da informazioni assunte presso il MIUR e dalla notizie riportate nelle relazioni illustrative alle pdl emerge quanto segue.
Il complesso monumentale «SS. Trinità e Paradiso» venne costruito per ospitare un ordine monastico. Nel 1676 venne fondato l'Istituto «SS. Trinità e Paradiso», come Conservatorio Femminile. Successivamente (R.D .n. 2301 del 1869) fu riconosciuto pubblico Istituto Femminile di Educazione, dipendente dal Ministero della Educazione (R.D. 1312/1931).
Il patrimonio - come si evince dalla relazione illustrativa della pdl A.C. 3772 - comprendeva un fabbricato di
Dall’anno scolastico 2000/2001 l'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» non esercita alcuna attività scolastica o educativa; tuttavia - come ante evidenziato - la gestione ha continuato ad essere affidata ad un c.d.a di nomina ministeriale, in presenza di alcune circostanze sostituito da un commissario straordinario.
Attualmente sono alle dipendenze dell’istituto un responsabile ed un assistente amministrativo, inquadrati secondo i livelli retributivi previsti dal CCNL comparto scuola.Il conto consuntivo dell’ente per l’anno 2009 è stato chiuso con un disavanzo di amministrazione di € 847.867,75. L’unica entrata di competenza discende dalla riscossione dei canoni derivanti dalla gestione del patrimonio; le spese sono quasi esclusivamente imputabili ai costi del personale dipendente e del consulente commercialista[11].
Nella struttura monumentale trovano sede oggi la biblioteca comunale, un centro anziani, l'associazione teatrale “Teatro Mio”, la scuola materna comunale, parte dell'Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “De Gennaro”, l'oratorio “Don Bosco”, l'Università della Terza Età (UNITRE).
L'articolo 1 di entrambe le pdl stabilisce l'estinzione dell'istituto (comma 1) ed il trasferimento del suo patrimonio mobiliare e immobiliare al comune di Vico Equense, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente (comma 2)[12].
Si prevede, inoltre,
che alla consegna all’amministrazione comunale di Vico Equense provvedano il
presidente del c.d.a. dell’istituto ed il dirigente dell’ufficio scolastico
regionale per
Si prescrive, infine, che il patrimonio dell'ente è utilizzato dal comune di Vico Equense per fini di istruzione e culturali, in attuazione delle volontà dei fondatori dell'Istituto medesimo.
Al riguardo si segnala che in modo pressoché identico dispongono le norme che disciplinano analoghe situazioni.
A suo tempo, infatti, l’art. 52 del citato R.D. 2392/1929 aveva previsto la liquidazione del patrimonio di un istituto pubblico di educazione nel caso che il suo fine statutario fosse esaurito o impraticabile ed il reinvestimento dei beni risultanti nel modo più affine alla volontà dei fondatori. Più recentemente, l’art. 1-sexies del D.L. 250/2005 ha previsto – come ante indicato - che gli istituti di educazione denominati Conservatori della Toscana si trasformino in fondazioni di diritto privato con finalità di istruzione, educazione e cultura e provvedano a costituire e finanziare una fondazione finalizzata al proseguimento dei compiti educativi dei conservatori non più attivi, quindi impossibilitati a svolgere autonomamente le medesime attività.
L’articolo 2 di entrambe le proposte di legge dispone l’esenzione da ogni tributo del trasferimento dei beni dell’ente al Comune, nonché dei relativi atti (tra cui, come sembra desumersi dalla lettera della disposizione, le forme di imposizione indiretta – bollo, registro, ipotecarie e catastali – cui sono ordinariamente sottoposti i trasferimenti).
Come di prassi, anche in tale circostanza viene quindi applicato il principio di neutralità fiscale per determinate vicende straordinarie coinvolgenti enti e società, quali la trasformazione, fusione o liquidazione e il conseguente trasferimento di patrimoni.
I due progetti di legge sono corredati da relazioni illustrative che ripercorrono la storia dell’istituto. La pdl A.C. 3788 reca in allegato una relazione sintetica sullo stato finanziario - gestionale dell’istituto che espone dati sulla situazione amministrativa e debitoria dell’ente.
L’intervento con legge appare necessario in quanto il contenuto delle due proposte deroga dalla disciplina generale della materia definita con una norma primaria (il citato art. 1, comma 642, della legge finanziaria 2008).
Ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva nelle materie riguardanti “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”. L’ente in oggetto,malgrado la rilevanza e l’ambito territoriale di operatività locali, risulta caratterizzato da elementi che possono farlo ritenere inquadrabile nell’ambito del sopra citato art. 117, secondo comma, lett. g): gli istituti pubblici di educazione femminile infatti “dipendono dal Ministero dell'educazione nazionale” – oggi Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – e sono sottoposti alla vigilanza dei suoi organi periferici; i relativi statuti sono soggetti ad approvazione governativa, così come governativa è la nomina del consiglio di amministrazione. Più in generale, essi, rientrano nel sistema pubblico di istruzione, nel suo complesso riconducibile nell’ambito dell’amministrazione statale .
L’esenzione disposta dall’art. 2 della proposta di legge potrebbe ricondursi alla materia di competenza esclusiva statale “sistema tributario e contabile dello Stato”, di cui art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.
Rileva, altresì, sia con riferimento all’originale funzione dell’Istituto, sia con riferimento alle finalità che devono essere conservate a seguito del trasferimento, la materia di legislazione concorrente “istruzione”. Infine, rileva la materia di legislazione concorrente “valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali”.
Come si è visto nel paragrafo Contenuto, una disciplina generale in materia è già recata dall’art. 1, comma 642, della L. finanziaria 2008.
Non risultano lavori legislativi in corso sulla stessa materia.
Dipartimento Cultura ( 3255 - *st_cultura@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze
di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
[1] Nella XIV
legislatura
[2] In
particolare, la relazione illustrativa
della pdl 3772 evidenzia che con delibera n. 11 del
[3] R.D.
[4] R.D.
[5] Le due
disposizioni sono state abrogate con decorrenza
[6] Attualmente, ai sensi dell’art.8 (Uffici scolastici regionali) del D.P.R. 17/2009 - recante riorganizzazione del MIUR -, l’articolazione periferica del Ministero è costituita da 18 uffici scolastici regionali, aventi sede nel capoluogo di regione, essi svolgono le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell'amministrazione (Provveditorati), fatte salve le competenze riconosciute delle istituzioni scolastiche autonome.
[7] Originariamente esso era costituito, in linea generale, da rendite patrimoniali discendenti da immobili o fondi agricoli, solitamente posseduti dagli enti in questione; dalle rette e tasse corrisposte dalle convittrici e dalle alunne iscritte; da contributi e sussidi dei privati e dello Stato.
[8] L’articolo dispone anche in materia di statuto ed assetto patrimoniale dei nuovi organismi.
[9] Da informazioni assunte presso il MIUR, risulta che l’iter di adozione del decreto è ancora in corso in quanto alla richiesta ministeriale di indicare gli istituti non più operanti, trasmessa agli uffici scolastici regionali, non tutte le strutture periferiche hanno dato compiuta risposta.
[10] La relazione illustrativa della pdl A.C. 3772 specifica che tali fonti di finanziamento si sono gradualmente ridotte, anche per la cessione dei fondi agricoli
[11] A quanto risulta dalle informazioni ministeriali, i
competenti Uffici del MIUR si sono già
espressi favorevolmente in merito ad un’iniziativa legislativa che prevedesse
lo scioglimento dell’ente ed il trasferimento all’amministrazione comunale del
relativo patrimonio, essendo esaurito il fine statutario dell’istituto (nota n.
14945 del
[12] La relazione
illustrativa alla pdl AC 3722 evidenzia che, con delibera n. 28 dell'