Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Iscrizione di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO) - Schema di Regolamento n. 209 (art. 17, co. 2 L. 400/1988; art. 2, co. 7, L. 537/1993) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 209/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 190
Data: 17/05/2010
Descrittori:
DIPLOMI E TITOLI DI STUDIO   PIANI DI STUDIO
SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE   SCUOLE INTERNAZIONALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88   L N. 537 DEL 24-DIC-93

SIWEB

 

17 maggio 2010

 

n. 190/0

 

Iscrizione di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO)

Schema di Regolamento n. 209
(art. 17, co. 2 L. 400/1988; art. 2, co. 7, L. 537/1993)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

209

Titolo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, di istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO)

Ministro competente

Istruzione, università e ricerca

Norma di riferimento

L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 2; L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, co. 7

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione

28 aprile 2010

assegnazione

29 aprile 2010

termine per l’espressione del parere

29 maggio 2010

Commissione competente

VII (Cultura)

 


Contenuto

Lo schema di regolamento è finalizzato a prevedere l’adeguamento dei piani di studio di baccellierato internazionale in relazione al nuovo quadro ordinamentale operato ai sensi dell’art. 64 del D.L. 112 del 2008, che ha previsto, fra l’altro, la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola[1]. Il titolo dello schema, peraltro, fa riferimento alla semplificazione del procedimento di iscrizione delle istituzioni scolastiche associate al sistema International Baccalaureate Organization (IBO) nell’elenco di cui all’art. 2 della L. 738/1986: ciò, in quanto adottato ai sensi dell’art. 2, c. 7, della L. 537/1993 (sulla quale si veda infra, paragrafo “Legge di autorizzazione”), e in quanto abroga il primo DPR emanato ai sensi della disposizione citata.

Preliminarmente, si ricapitola il quadro normativo.

Con legge 30 ottobre 1986, n. 738, il diploma di baccellierato internazionale[2] riconosciuto dall’Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra è stato riconosciuto nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado e ne è stata sancita l’equipollenza ai fini dell’iscrizione all’università. A tal fine si è previsto che, quando tra gli esami superati per il suo conseguimento non è compreso quello di lingua italiana, l’immatricolazione è subordinata al superamento di una prova di conoscenza della lingua italiana, secondo modalità stabilite caso per caso dalle autorità accademiche.

Per essere riconosciuto, il diploma deve essere conseguito presso le istituzioni scolastiche iscritte in un elenco curato dal MIUR. L’elenco è formato sulla base di criteri fissati previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed è aggiornato ogni tre anni: in esso sono iscritti i collegi del Mondo Unito[3] e le istituzioni scolastiche italiane e straniere che siano state riconosciute dall’Ufficio del baccellierato internazionale e che dimostrino di essere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale attraverso la documentazione relativa ai piani di studio, alle strutture utilizzate e ai requisiti professionali dei docenti e dei dirigenti. L’elenco indica le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall’ordinamento scolastico italiano. L’iscrizione è disposta con decreto del Ministro - che acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini della determinazione delle affinità - e può essere sospesa o revocata con decreto motivato quando venga meno uno dei requisiti di idoneità o risultino violazioni di leggi o regolamenti o sussistano gravi ragioni di ordine morale o didattico.

I criteri per l’iscrizione nell’elenco sono stati approvati con Ordinanza ministeriale 19 dicembre 1989[4]. Successivamente, con disposizione di interpretazione autentica, la L. 17 febbraio 1992, n. 202 ha disposto che con l’espressione “istituzioni scolastiche italiane” si intendono le istituzioni scolastiche statali e quelle pareggiate o legalmente riconosciute, con esclusione delle scuole private che non risultino sedi di esame statale di maturità.

La L. 738 del 1986 e la L. 202/1992 sono poi confluite negli artt. 391 e 392 del d.lgs. n. 297 del 2004, c.d. Testo unico sulla scuola.

A seguito della L. 537 del 1993, è stato emanato il DPR 18 aprile 1994, n. 777, recante Semplificazione dei procedimenti di iscrizione nell’elenco di cui sopra, che ha abrogato gli artt. 391 e 392 del Testo unico.

In particolare, l’art. 1 del DPR 777/1994 ribadisce quanto già stabilito dalla L. 738/1986 circa la prova di verifica della lingua italiana propedeutica all’immatricolazione all’università. L’art. 2 precisa che per la determinazione delle affinità dei diplomi con quelli previsti dall’ordinamento italiano il Ministero deve acquisire il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione riguardo al piano di studio modello a cui gli studenti devono uniformare il loro corso di studio di baccellierato internazionale. Ribadisce, inoltre, che per l’ammissione al biennio di baccellierato internazionale è necessario che l’allievo sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado in conformità all’ordinamento scolastico di provenienza[5]. Quanto alle cause di sospensione o revoca dell’iscrizione nell’elenco, l’art. 3 del DPR introduce, rispetto alla L. 738/1986, la sopravvenuta revoca del riconoscimento da parte dell’Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed elimina, invece, il riferimento alle ragioni di ordine morale. Infine, non è più prevista la clausola dell’aggiornamento triennale dell’elenco.

 

Rispetto al quadro normativo così delineato, con particolare riferimento al DPR 777/1994, il provvedimento in esame:

·         ribadisce il riconoscimento in Italia del diploma di baccellierato internazionale riconosciuto dall’Ufficio del baccellierato internazionale con sede in Ginevra, ove ricorrano le condizioni previste, e la sua equipollenza al diploma di istruzione secondaria di secondo grado ai fini dell’iscrizione all’università e agli altri istituti superiori;

·         affida all’autonomia universitaria la decisione circa l’eventuale prova di verifica della conoscenza della lingua italiana propedeutica all’immatricolazione (finora, obbligatoria). Conferma, altresì, che le modalità della prova sono definite di volta in volta dalle autorità accademiche, precisando che a tal fine si dovrà fare riferimento alle classi di laurea attivate presso la facoltà a cui lo studente intende iscriversi;

·         stabilisce che nell’elenco curato dal MIUR sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia e all’estero[6];

·         conferma che l’iscrizione nell’elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l’avvenuto riconoscimento da parte dell’Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra e alla determinazione delle affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall’ordinamento scolastico italiano;

·         conferma, altresì, gli elementi che devono essere indicati nell’elenco: denominazione e sede del collegio e dell’istituzione, affinità dei diplomi, eventuale presenza, fra gli esami superati per conseguire il diploma, di una prova di conoscenza della lingua italiana;

·         conferma anche la previa acquisizione del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione ai fini della individuazione dei piani di studio – sulla cui base sono stabilite le affinità dei diplomi - a tal fine richiamando, a fini di coerenza, il riordino della scuola secondaria di secondo grado. I piani di studio sono recepiti con decreto del Ministro;

·         prevede che nell’elenco permangono i collegi del Mondo unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia che hanno già ottenuto l’iscrizione, previa verifica della coerenza dei piani di studio;

·         conferma che per l’ammissione al biennio di baccellierato internazionale lo studente deve essere in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in conformità con l’ordinamento scolastico di provenienza;

·         conferma le cause che possono determinare la sospensione o la revoca dell’iscrizione nell’elenco già previste dal DPR 777/1994.

A differenza del DPR 777/1994, che è entrato in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (art. 5), in questo caso non viene indicato un termine di decorrenza dell’entrata in vigore: si applica, quindi, la regola generale prevista dall’art. 73 della Costituzione e dall’art. 10 delle preleggi, in base ai quali le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.

L’analisi dell’impatto della regolamentazione allegata evidenzia che, come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell’impatto della regolamentazione[7], il MIUR effettuerà una verifica dopo un biennio dall’entrata in vigore del provvedimento.

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di regolamento sonoallegati: la relazione illustrativa; l’analisi tecnico-normativa; l’analisi dell’impatto della regolamentazione; il parere del Consiglio di Stato.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

L’art. 2, comma 7, della L. 537 del 1993 ha previsto l’emanazione di regolamenti volti a semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi indicati nell’elenco 4, tra i quali vi è il procedimento di iscrizione di istituzioni scolastiche associate al sistema IBO. Come si è visto ante, a ciò si è dato seguito in prima istanza con il DPR n. 777 del 1994.

Le Commissioni parlamentari competenti devono esprimersi entro 30 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i regolamenti sono comunque emanati.

Procedura di emanazione

Ai sensi dell’art. 17, c. 2, della L. 400/1988, come modificato dall’art. 5 della L. 69/2009, i regolamenti di delegificazione sono adottati con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La disciplina dell’istruzione non rientra tra le materie in cui l’UE ha competenza normativa. Ai sensi dell’art. 165 del Trattato sul funzionamento dell’UE(TFUE), ex art.149 del TCE, infatti, l’attività dell’Unione si espleta nella deliberazione di indirizzi ed azioni incentivanti, con esclusione esplicita di “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”. Le azioni sono, tra l’altro, volte a favorire la mobilità di studenti e insegnanti, promuovendo il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

L’art. 2, comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono recepiti i piani di studio individuati dal Ministero, previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sulla cui base sono stabilite le affinità dei percorsi di baccellierato internazionale.

Coordinamento con la normativa vigente

Lo schema di DPR abroga esplicitamente il DPR 777 del 1994.

Formulazione del testo

All’articolo 1, comma 3, primo periodo, dopo la parola “diploma” deve essere inserita la preposizione “di”.

 

 

 

 

 

 


Testo a fronte tra il D.P.R. n. 777/1994 e lo schema di regolamento n. 209

D.P.R. n. 77/1994

Schema di regolamento n. 209

Art. 1.
Oggetto ed ambito di applicazione.

Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 , di istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.

1. II presente regolamento disciplina i procedimenti di iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche associate al sistema di organizzazione del baccellierato internazionale.

2. Il diploma di baccellierato internazionale, riconosciuto dall'Ufficio del baccellierato internazionale con sede a Ginevra, è riconosciuto sul territorio italiano alla stregua di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado ove ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento.

2. Identico

3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma di baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria con durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non fosse stato contemplato dal corso di studi per il quale si è conseguito il diploma suddetto, ai fini dell'immatricolazione è prevista una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità verranno definite di volta in volta dalle competenti autorità accademiche.

3. Ai fini dell'iscrizione all'università ed agli altri istituti superiori, il diploma baccellierato è equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di durata quinquennale. Qualora l'insegnamento della lingua italiana non sia contemplato dal percorso di studi in relazione al quale è stato conseguito il diploma suddetto, ai fimi dell'immatricolazione, i singoli atenei, nell'esercizio della propria autonomia, possono prevedere una prova che verifichi la conoscenza della lingua italiana, le cui modalità, con particolare riferimento alle classi di laurea previste dalla facoltà, a cui lo studente intende iscriversi, saranno, di volta in volta, definite dalle competenti autorità accademiche.

4. Ai fini del presente regolamento, il Ministero della pubblica istruzione è definito come «Ministero».

4. Ai fini del presente regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università, e della ricerca è definito come “Ministero".

Art. 2.
Iscrizione all'elenco.

Art. 2
Iscrizione all'elenco

1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sono iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche italiane e straniere idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. L'iscrizione all'elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l'avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra e alla determinazione delle affinità dei diplomi ril.asciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

1. Il Ministero cura la formazione di un elenco nel quale sona iscritti i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti in Italia e all'estero, idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini delI'ordinamento italiano. L'iscrizione nell'elenco è subordinata alla presentazione di un documento attestante l’avvenuto riconoscimento da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ed alla determinazione delle affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano.

2. L'elenco di cui al comma 1 dovrà indicare, a cura del Ministero, la denominazione ufficiale e la sede del collegio e dell'istituzione; le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall'ordinamento italiano; l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza della lingua italiana.

2. L'elenco di cui al comma 1 deve indicare, a cura del Ministero, la denominazione e la sede del collegio e dell'istituzione, le affinità dei diplomi rilasciati con quelli previsti dall’ordinamento italiano e l'eventuale presenza, tra gli esami superati al fine di conseguire il diploma, di una prova di conoscenza di lingua italiana.

3. Il Ministero deve acquisire, per la determinazione delle affinità di cui al comma 2, il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione riguardo al piano di studio-modello a cui gli studenti devono uniformare il loro corso di studio di baccellierato internazionale.

3. Il Ministero acquisisce il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ai fini del1'individuazione dei piani di studio, in coerenza, con il riordino della scuola secondaria di secondo grado, in attuazione dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n. 133, sulla cui base stabilire le affinità di cui al comma 2 dei percorsi di baccellierato internazionale. Detti piani di studio sono recepiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Nell'elenco di cui al comma 1, sono iscritti di diritto i collegi del Mondo Unito e le istituzioni italiane e straniere che abbiano già ottenuto l'iscrizione all'elenco previsto dall'art. 391 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Per l'ammissione al biennio di baccellierato internazionale è necessario che l'allievo sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza.

4. Nell'elenco di cui al comma 1 permangono i collegi del Mondo Unito e le istituzioni scolastiche straniere operanti in Italia, che hanno già ottenuto l'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 738, previa verifica della coerenza dei piani di studio con quelli individuati ai sensi del comma precedente.

 

5. Per l’ammissione al biennio di baccellierato internazionale, è necessario che lo studente sia in possesso di promozione o di idoneità alla classe terza o quarta di istituto secondario di secondo grado, in conformità con l'ordinamento scolastico di provenienza.

Art. 3.
Sospensione o revoca dell'iscrizione all'elenco.

Art. 3
Sospensione e revoca dell’iscrizione all'elenco

1. L'iscrizione all'elenco può essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, qualora il Ministero accerti violazioni delle disposizioni delle leggi o dei regolamenti vigenti o per la sopravvenuta revoca del riconoscimento del diploma da parte dell'Ufficio del baccellierato internazionale di Ginevra ovvero quando sussistano gravi ragioni di ordine didattico. Gli effetti del provvedimento decorrono dalla sua comunicazione alle istituzioni cui viene sospesa o revocata l'iscrizione.

1. Identico

Art. 4.
Abrogazione di norme.

Art. 4
Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati, ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , gli articoli 391 e 392 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 recante: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di inscrizione nell'elenco, di cui all'art. 2 della legge 30 ottobre 1986, n. 735, di Istituzioni Scolastiche associate al sistema IRO.”

Art. 5

Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Servizio Studi – Dipartimento Cultura

( 066760-3255 – *st_cultura@camera.it

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[1]   I regolamenti per il riordino di licei e istituti tecnici e professionali sono stati emanati dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010, ma non sono ancora pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

[2]    Il Baccalaureato internazionale (IB) nacque a Ginevra nel 1968 come programma di preparazione all’università, mentre oggi è strutturato in 3 programmi per studenti da 3 a 19 anni. Le prime scuole erano soprattutto scuole private internazionali, mentre oggi più della metà delle scuole associate sono scuole pubbliche. http://ibo.org/history/index.cfm.

[3]   I collegi del Mondo Unito sono 12 scuole internazionali legalmente riconosciute, dove è possibile frequentare l’ultimo biennio della scuola secondaria di II grado. Ad esse accedono studenti scelti a seguito di selezioni effettuate dalle Commissioni nazionali operanti in più di 130 paesi. Il piano di studi, definito su base individuale, prevede lo studio di 6 materie, di cui 3 a livello superiore e 3 a livello medio. La lingua d’insegnamento è l’inglese. Il corpo docente è reclutato su base internazionale. I collegi sono dislocati in Africa, America, Asia ed Europa: in Italia è presente il Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, con sede a Duino (Trieste), istituito ai sensi dell’art. 46 della L. 102/1978 e dotato, a partire dal 2005, di un contributo statale di 2,4 milioni di euro annui per l’erogazione di borse di studio agli studenti dei Paesi dell’Europa orientale e in via di sviluppo, e a quelli provenienti da zone di confine (L.146/2005). I diplomi rilasciati dal Collegio finora sono stati parificati legalmente al diploma di maturità scientifica o linguistica. Per il biennio 2009-2011 presso i collegi sono stati messi a concorso 25 posti, dei quali 14 assegnati al Collegio dell’Adriatico. Questi ultimi sono attribuiti a candidati residenti nelle regioni dalle cui amministrazioni sono state assegnate borse di studio. http://www.istruzione.it/getOM?idfileentry=53073.  Si veda anche http://www.it.uwc.org/collegi/ib.html.

[4]   GU n. 9 del 12 gennaio 1990. L’O.M. è divisa in due sezioni. Nella prima, riferita ai collegi del Mondo unito e alle istituzioni scolastiche straniere, si prescrive che il biennio di baccellierato internazionale deve configurarsi come ciclo di studi successivo ad un biennio o ad un triennio di istruzione secondaria superiore, che segue i cicli di studi corrispondenti alla scuola dell’obbligo italiana. Nel caso di scuola straniera di baccellierato operante in Italia, è necessario che essa sia una sezione o una derivazione di una istituzione scolastica straniera operante all’estero. Nella seconda sezione, riferita alle istituzioni scolastiche meramente private italiane si prevede che esse devono attivare un corso di durata quinquennale che segua i cicli di studio corrispondenti alla scuola dell’obbligo italiano. Il corso di baccellierato internazionale deve configurarsi come biennio terminale del corso quinquennale.

[5]   In applicazione del DPR è intervenuta l’O.M. 21 gennaio 1997, che, richiamato nella premessa il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione riguardo al piano di studio modello, ha indicato tra i documenti da allegare alla domanda di iscrizione l’elenco e i relativi programmi delle discipline del biennio di baccellierato internazionale i cui corsi sono effettivamente attivati dalla scuola, con l’indicazione del livello avanzato o medio.

[6]   Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche italiane, si ricorda che l’art. 1-bis del D.L. 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2006, ha previsto che le scuole non statali di cui al Capo II, Tit. VIII, del d.lgs. 297/1994 (pareggiate e legalmente riconosciute) fossero ricondotte alle tipologie di scuole paritarie, di cui alla L. 62/2000, e di scuole non paritarie. Le prime corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione e fanno parte del sistema nazionale di istruzione.

[7]La VIR consiste nella valutazione del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e' effettuata sugli atti normativi in merito ai quali è stata svolta l'analisi d'impatto della regolamentazione, dopo un biennio dalla data della loro entrata in vigore, nonché, anche in mancanza di una precedente AIR, sui decreti legislativi e sulle leggi di conversione dei decreti-legge. Successivamente alla prima  effettuazione, la  VIR viene svolta a cadenze biennali.