Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||||
Titolo: | Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma - A.C. 2434 Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 180 | ||||
Data: | 12/06/2009 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l’Europa di Parma A.C. 2434 |
Schede di lettura |
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n. 180 |
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12 giugno 2009 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Cultura ( 066760-3255 – * st_cultura@camera.it |
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I dossier dei servizi e
degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione
interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: CU0124.doc |
INDICE
§ Art. 1 (Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l’Europa di Parma)
§ Art. 2 (Strutture scolastiche )
§ Art. 3 (Copertura finanziaria)
Normativa di riferimento
§ L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ L. 11 gennaio 1996, n. 23. Norme per l'edilizia scolastica (art. 3)
§ L. 6 marzo 1996, n. 151. Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994
§ L. 10 gennaio 2006, n. 17. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato Scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1. co. 1342)
Documentazione
§ Scuola per l’Europa di Parma: informazioni generali (dal sito www.scuolaperleuropa.eu)
§ Accordo tra le Amministrazioni provinciale e comunale di Parma, per la realizzazione della nuova sede della scuola per l’Europa di Parma, 9 novembre 2007 (dal sito www.scuola.parma.it)
§ Convenzione di accreditamento e di cooperazione tra le Scuole europee e la Scuola per l’Europa di Parma (Italia), luglio 2007
§ Convenzione aggiuntiva alla Convenzione di accreditamento e di cooperazione del 26 luglio 2007 tra le Scuole europee e la Scuola per l’Europa di Parma (Italia), 14 gennaio 2009
Art. 1
(Riassetto giuridico-funzionale della Scuola per l’Europa di Parma)
Il comma 1 attribuisce alla Scuola per l’Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e l’autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale.
Prevede, inoltre, che
Ai sensi del comma 2,
La relazione illustrativa evidenzia che l’attribuzione della personalità giuridica consentirà alla Scuola di poter agire con maggiore autonomia: in particolare, i benefici si potranno riscontrare con riferimento all’attività di ricerca e di sperimentazione didattico educativa – laddove si potranno sviluppare innovazioni di tipo metodologico e di tipo disciplinare, nel rispetto, comunque, delle finalità del sistema scolastico delle Scuole europee – e con riferimento all’ autoregolamentazione delle attività amministrative, contabili e finanziarie, con l’eliminazione di complesse procedure preliminari di autorizzazione.
Sempre la relazione sottolinea l’atipicità della Scuola che, per il modello pedagogico e organizzativo, si ispira alla Scuola europea di Varese, ma che dipende ed è finanziata dal Governo italiano, anziché dal Consiglio superiore delle Scuole europee.
Si reputa preliminarmente utile fornire qualche indicazione sul sistema delle Scuole europee, che sono state create nel 1953 per l’istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee.
Il 21 giugno 1994 è,
quindi, intervenuta, in Lussemburgo,
In base allo Statuto, l’insegnamento impartito nelle Scuole comprende l’istruzione fino al termine degli studi medi superiori e può articolarsi in un ciclo materno, in un ciclo elementare di cinque anni e in un ciclo secondario di sette anni.
Gli studi sono compiuti nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca: si tratta, peraltro, di un elenco che può essere adeguato dal Consiglio superiore (sul quale, si veda infra). Però, allo scopo di favorire l’unità della Scuola e la reciproca intesa e comprensione fra gli alunni appartenenti alle varie sezioni linguistiche, alcuni corsi sono tenuti in comune per classi dello stesso livello.
Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea. I titolari della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e possono iscriversi all’università.
Nelle Scuole europee l’insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore. Essi conservano i diritti all’avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dalla normativa nazionale.
A ciascuna Scuola
europea è riconosciuta la personalità
giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni
Stato membro,
Gli organi comuni a tutte le Scuole europee sono il Consiglio superiore - che stabilisce il
regolamento generale delle Scuole e definisce l’orientamento degli studi e
l’organizzazione[1] -, il Segretario
generale – che risponde del proprio operato al Consiglio superiore -, i Consigli di ispezione – di cui uno per
il ciclo materno ed elementare e uno per il ciclo secondario, i quali vigilano
sulla qualità dell’insegnamento impartito nelle Scuole – e
Ogni Scuola europea è amministrata dal Consiglio di amministrazione – competente in materia di bilancio – ed è gestita dal Direttore che ha autorità sul personale assegnato alla Scuola e risponde del proprio operato al Consiglio superiore, dal quale è nominato[2].
Il bilancio delle Scuole è alimentato con i contributi degli Stati membri – ai quali spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti –, il contributo dell’UE – che deve coprire la differenza fra l’importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate – i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo, le entrate proprie della scuola, in particolare le tasse scolastiche, e altre entrate varie.
Nello Statuto sono elencate 10 Scuole europee, tra le quali quella di Varese. La creazione di una nuova Scuola può essere decisa dal Consiglio superiore, previo accordo con lo Stato membro ospitante in merito alla messa a disposizione, a titolo gratuito, e alla manutenzione, di locali adeguati alle esigenze della nuova Scuola
Attualmente esistono 14 Scuole europee[3] frequentate da circa 21.000 studenti.
A questo punto, per meglio inquadrare le disposizioni recate dai commi 3 e successivi, si ritiene utile operare una breve ricostruzione normativa specifica sulla Scuola per l’Europa di Parma.
Il decreto è stato adottato a
seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di
governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare[4], e del conseguente Accordo di sede fra
Il decreto n.
41/2004 ha, quindi, autorizzato l’attivazione della Scuola per il triennio scolastico 2004/05 - 2006/2007 e ha previsto tre
sezioni linguistiche - francofona, anglofona e italiana – e un progressivo
ampliamento, nel corso del triennio, delle classi. Ha previsto, inoltre, che
alle classi fossero ammessi, oltre ai figli dei dipendenti dell’Agenzia europea
per la sicurezza alimentare, anche i figli dei dipendenti delle aziende convenzionate
con la medesima Agenzia e gli studenti, sia italiani che non italiani, che avessero
scelto di frequentare
Ha, inoltre, previsto che le classi potessero essere costituite in deroga ai parametri numerici stabiliti dalla normativa nazionale[5].
Quanto al personale docente, è stata prevista - con esclusione di quello occorrente per il funzionamento delle classi della sezione linguistica italiana - l’assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale. Ciò, in considerazione dei requisiti particolari richiesti (docenti di madre lingua con titoli di studio conseguiti nel Paese d’origine e dichiarati equipollenti a titoli abilitanti alla professione di insegnante secondo la normativa nazionale). Sono stati, inoltre, previsti l’assunzione con contratto di durata annuale, rinnovabile e previa selezione per titoli e per colloquio, nonché l’applicazione,sia al personale docente che al personale amministrativo, del C.C.N.L. del comparto scuola.
Nell’ottobre
2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato
Di conseguenza, nel mese di luglio 2007 è stata
sottoscritta
Dalla Convenzione risulta che l’accordo verte sull’insegnamento europeo impartito nei cicli materno, primario e secondario fino al 5° anno[7], nonché che l’onere derivante dalla sua esecuzione è di competenza esclusiva della Scuola.
Con decreto interministeriale n. 66 del 30 luglio 2007, è stata, quindi, autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola per l’Europa di Parma, associata al sistema delle Scuole europee. Rispetto al decreto interministeriale del 2004, l’assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale viene riferita a tutto il personale docente e si prevede che l’organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è definito dal direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna. Si stabilisce, altresì, che il servizio prestato nella Scuola è da considerarsi equiparato al corrispondente servizio prestato nelle Scuole italiane.
Si disciplinano, inoltre, gli organi della Scuola, così individuati: Consiglio di amministrazione; Comitato tecnico scientifico, con compiti di coordinamento degli studi, promozione delle iniziative, organizzazione delle attività di formazione e di raccordo con i Consigli di ispezione delle Scuole europee; due Consigli di educazione, rispettivamente, per il ciclo materno e primario e per il ciclo secondario, con compiti di proposta al Comitato tecnico-scientifico; i Consigli di classe del ciclo primario e secondario, con compiti di valutazione degli alunni; i Consigli di disciplina del ciclo primario e secondario; l’Assemblea plenaria dei docenti dei diversi cicli, chiamata ad esprimere pareri sull’organizzazione della scuola; il Consiglio d’insegnamento del ciclo materno per la programmazione degli interventi educativo - didattici e i Consigli di insegnamento per materie dei cicli primario e secondario per la programmazione e la verifica relative all’applicazione dei programmi; i Comitati del personale docente e non docente; il Comitato degli studenti; l’Associazione dei genitori. E’, inoltre, previsto un dirigente dell’Amministrazione scolastica, individuato dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna,per l’esecuzione delle deliberazioni degli organi.
L’art. 1, c. 1342, della legge finanziaria per il 2007[8] ha, poi, autorizzato, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma.
Il 14 gennaio 2009 è stata, infine,
sottoscritta una Convenzione aggiuntiva,
con la quale l’equivalenza del
livello pedagogico già riconosciuta con
Con
riferimento all’ultimo passaggio illustrato nella ricognizione normativa, la
relazione illustrativa evidenzia che il tutoraggio della Scuola europea di
Varese vi sarà per il solo primo anno: dopo il riconoscimento, a partire dal 2010,
Questo,
unitamente al fatto che la sede provvisoria in cui
I commi 3 e 4 individuano
la platea dei soggetti che possono
frequentare
A tal fine, si conferma che
Si ribadisce, quindi, che l’apprendimento plurilingue deve essere coerente con il sistema delle Scuole europee e che, quindi, devono essere adottati i relativi ordinamenti e i programmi[10].
A conclusione del percorso di studi si consegue il titolo di “baccelliere europeo”.
Si ricorda che le linee direttrici del Baccalaureato europeo sono state definite con decisione del Consiglio superiore delle Scuole europee Doc. 2005 –D 342-fr-4 del 26 aprile 2005. E’ stato, quindi, adottato il relativo regolamento[11], che prevede che possono iscriversi agli esami del Baccalaureato europeo gli alunni che hanno frequentato regolarmente almeno gli ultimi due anni dell’insegnamento secondario alla Scuola europea e che il numero di prove scritte è compreso tra un minimo di quattro e un massimo di sei, mentre il numero di prove orali è compreso tra un minimo di tre e un massimo di cinque. Per essere dichiarato promosso, l’alunno deve aver ottenuto la media del 60% nell’insieme delle materie.
E’ stato, inoltre, adottato il Regolamento di applicazione del Regolamento del Baccalaureato europeo[12], in vigore dall’anno scolastico 2008-2009.
Con riferimento al comma 3, si ricorda che nel sistema normativo italiano si parla ormai solo di “scuola dell’infanzia”, espressione usata nel comma 4.
Inoltre, si potrebbe valutare l’opportunità di semplificare i commi 3 e 4 nei loro riferimenti al sistema delle Scuole europee, in considerazione del fatto che il principio è già esplicitato nel comma 1.
Il comma 5 concerne la costituzione delle sezioni e delle classi, per la quale si conferma la deroga al numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale (si veda ante, sezione “note”).
Il comma 6 disciplina
gli organi della scuola, prevedendo
il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico, il direttore,
il collegio dei revisori dei conti e gli organi collegiali presenti nelle 14
Scuole europee di tipo I. La relazione illustrativa, d’altro canto, evidenzia
che
Da una ricostruzione effettuata con gli uffici
ministeriali, le espressioni “Scuole
europee di tipo I “ e “Scuole europee di tipo II”, rappresentano una
convenzione di linguaggio alla quale si è giunti a seguito della Risoluzione del Parlamento europeo sul
futuro finanziamento delle Scuole europee del 17 febbraio 2002, citata nel
preambolo della Convenzione aggiuntiva del 14 gennaio 2009, prima indicata: con
tale Risoluzione, il Parlamento europeo, considerando una serie di eventi che
imponevano di esaminare il futuro finanziamento delle Scuole europee[13] e considerando che la creazione di nuove Scuole
europee non era prevista nelle vigenti prospettive finanziarie, raccomandava
che i figli del personale delle istituzioni comunitarie in servizio nei paesi
dell’Unione che non sono sede di Scuole europee potessero anche essi usufruire
di una scolarizzazione della stessa natura di quella assicurata da dette Scuole
e chiedeva, quindi, che il Consiglio superiore delle Scuole europee e
A seguito di ciò, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha istituito un gruppo di lavoro con il compito di riflettere sulle possibilità e sulle modalità di diffusione dell’insegnamento europeo finalizzato al conseguimento del Baccalaureato europeo in scuole diverse dalla 14 Scuole europee funzionanti.
Il Consiglio superiore ha, quindi, approvato nel 2005 i “requisiti dell’insegnamento europeo, nonché le procedure che le autorità nazionali/locali o le scuole interessate sono tenuti a soddisfare per ottenere il beneplacito del Consiglio superiore”, già prima citati[14].
La distinzione fra Scuole europee di tipo I, di tipo II, nonché di tipo III, compare nelle conclusioni della riunione ministeriale sul futuro delle Scuole europee svoltasi a Bruxelles il 13 novembre 2006, di cui al Documento 2007-D-151, appunto quale convenzione di linguaggio per distinguere le diverse tipologie di scuole che possono impartire l’insegnamento europeo con conseguimento del baccalaureato europeo.
Al tipo I, si legge nel documento, appartengono “le attuali classiche Scuole europee”.
Le Scuole di tipo II sono scuole nazionali o internazionali che assicurano l’educazione europea ai figli del personale dell’Unione europea nelle sedi dove si trovano le Agenzie europee o equivalenti e che sono autorizzate a proporre il Baccalaureato europeo. Esse devono ricevere l’accreditamento dal Consiglio superiore delle Scuole europee. Vi sono comprese le Scuole di Parma, di Dunshauglin (Irlanda), di Heraklion (Creta), di Strasburgo, di Helsinky e di Cadarache (Francia).
Le Scuole di tipo III potrebbero essere costituite, indipendentemente dall’esistenza di una Agenzia o di una istituzione dell’Unione europea, qualora uno Stato membro decida di prendere questa iniziativa[15].
Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, adottato ai sensi dell’art. 17, c. 3, della legge n. 400 del 1998[16]:
Ø la disciplina dell’assetto amministrativo della Scuola e del trattamento giuridico-economico del personale (per il trattamento economico, però, si veda anche infra, il comma 11);
Ø l’indicazione delle funzioni e della composizione degli organi di cui al comma 6;
Ø l’indicazione del numero dei contratti a tempo determinato attivabili (si veda infra, commento al comma 8);
Ø l’indicazione dei criteri di accesso per gli alunni che non siano figli di dipendenti dell’Autorità per la sicurezza alimentare.
Si valuti l’opportunità di precisare che i criteri di accesso da definire per gli alunni di cui al comma 3 si riferiscono agli alunni di cui al secondo periodo dello stesso comma 3.
I commi da
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 674 del d.lgs. n. 297 del 1994[17]stabilisce che, salve le esplicite disposizioni in esso presenti, al personale in servizio all'estero presso le «Scuole europee» si applicano le norme derivanti dagli accordi internazionali.
E, come si è già
visto prima, la disposizione alla quale fare riferimento nel caso specifico è
l’Accordo di Sede fra
L’Accordo, all’art. 2, comma 5, lettera a), terzo periodo, prevede che il reclutamento del personale avverrà attraverso nomine in deroga, anche facendo ricorso a contratti di prestazione d’opera di durata annuale rinnovabili.
Il comma 8 prevede che
Si prevede, però, che
La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che il numero del personale che si ritiene necessario per il funzionamento della Scuola – dal Dirigente al collaboratore scolastico compresi – è pari a 78 unità nell’anno scolastico 2009-2010 e a 92 unità a partire dall’anno scolastico 2010-2011: ciò, in ragione sia della crescita delle attività amministrative, sia della messa a regime dell’istruzione secondaria superiore. Quanto al numero dei contratti di prestazione d’opera, la medesima relazione li quantifica in un massimo di dieci, compresi nelle 92 unità di cui sopra.
Ai sensi dell’articolo 2222 c.c., si configura un contratto d’opera quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Inoltre, il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato, salvo le disposizioni contenute in leggi speciali, dall’articolo 2230 e ss. c.c., in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, e con le altre disposizioni richiamate.
Il prestatore d'opera deve eseguire personalmente l'incarico assunto, anche se può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.
Nel caso in cui l'esercizio di un'attività professionale sia condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da soggetti non iscritti non comporta il diritto e la titolarità di azione per il pagamento della retribuzione.
Si ricorda, infine, che l’articolo 40, comma 1, della L. 449/1997[19] ha disposto la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
In considerazione della
possibilità proposta dal terzo periodo del comma 8, e chiara l’impossibilità,
per
Il comma 9 riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca[20] fra soggetti in possesso di specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione in almeno 2 lingue comunitarie. Il direttore è il rappresentante legale della Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5.
L’art. 21 dello Statuto delle Scuole europee, ratificato con la già citata legge n. 151 del 1996, stabilisce che il Direttore deve essere in possesso delle competenze e dei titoli che nel proprio paese sono richiesti per poter assumere la direzione di un istituto di istruzione i cui diplomi finali danno accesso all’università.
Al riguardo, si ricorda che di recente, in attuazione dell’art. 1, c. 618, della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), è intervenuto il regolamento per il reclutamento dei dirigenti scolastici (DPR n. 140 del 2008), il cui articolo 4 prevede che possa partecipare al concorso per titoli ed esami il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso dei seguenti requisiti:
a) servizio effettivamente prestato, dopo la nomina in ruolo, di almeno cinque anni in qualsiasi ordine di scuola;
b) laurea magistrale o titolo equiparato, ovvero laurea conseguita in base al precedente ordinamento[21].
Il comma 10 prevede
che il personale dirigente, docente e ATA dei ruoli metropolitani che presta
servizio presso
La relazione tecnica quantifica le spese per le competenze
stipendiali del personale, che concorrono alla determinazione dell’onere
finanziario recato dal disegno di legge. Conseguentemente, la previsione di
“assegni a carico della Scuola” è stata spiegata in ambito ministeriale come
norma derivante dalla circostanza che
Quanto al posto lasciato vacante nella sede di titolarità, si prevede che esso possa essere coperto solo con altro personale di ruolo in soprannumero o con personale assunto a tempo determinato (supplenti).
Se il collocamento fuori ruolo ha durata non superiore ad un anno scolastico, i docenti e il personale ATA, all’atto del rientro, sono assegnati nella sede di titolarità al momento del collocamento fuori ruolo. In ogni altra ipotesi, all’atto del rientro in ruolo, essi hanno priorità di scelta fra le sedi disponibili.
Infine, il comma 10 stabilisce che il servizio prestato nella Scuola è equiparato al servizio prestato nelle scuole italiane.
Il comma 11 disciplina il trattamento economico del personale della Scuola, stabilendo che al direttore, al personale docente e al personale ATA è corrisposta una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole europee di tipo I,limitatamente alla durata dell’incarico e senza diritto alla conservazione all’atto del rientro nel ruolo di appartenenza.
Ai docenti di madre lingua straniera è, altresì, corrisposta una indennità di prima sistemazione.
Art. 2
(Strutture scolastiche )
I commi 1 e
2 dell’articolo 2 pongono a carico del comune e della provincia di Parma
le spese relative alla sede in cui deve operare
In particolare, il comma 1, richiamando l’accordo di programma stipulato il 9 novembre 2007, pone a carico degli enti indicati gli oneri per la costruzione della nuova sede della Scuola. Resta fermo il finanziamento di 2,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, disposto con la legge finanziaria 2007 per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede: al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, allo stato attuale, l’ufficio scolastico provinciale di Parma dispone di 4,6 milioni di euro, che saranno trasferiti al comune di Parma dopo aver acquisito la progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera e la quantificazione dei relativi costi di costruzione[23].
Come emerge dal decreto ministeriale
n. 41 del 2004, l’11 giugno 2004 è stato sottoscritto un accordo fra il rettore
del Convitto “M. Luigia” di Parma e la provincia, con il quale si è convenuto
che
Il comma 2 pone a carico dei medesimi enti le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede della Scuola, nonché le spese per l’arredamento e quelle per le utenze (elettricità, telefono, acqua, gas, riscaldamento) e per i relativi impianti,sulla base di quanto prevede la legge n. 23 del 1996.
L’art. 3, comma 1, della legge n. 23 del 1996[24] prevede che alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici provvedono i comuni per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie e le province per quelli da destinare a sede di istituti di istruzione secondaria superiore.
Il comma 2 dello stesso articolo pone a carico dei medesimi enti le spese per le utenze e per gli impianti, nonché quelle di arredamento e per l’ufficio.
Il comma 3 prevede il parere obbligatorio preventivo della provincia e del comune di Parma sull’adeguatezza dei locali ai fini dell’allestimento e dell’impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti. Ove i locali non siano adeguati, i medesimi enti assumono l’impegno ad adeguarli contestualmente all’impianto delle attrezzature. La disposizione corrisponde esattamente a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 3 della già citata legge n. 23 del 1996.
Il comma 1 quantifica, anzitutto, gli oneri derivanti dall’attuazione della legge in 2,569 milioni di euro per l’anno 2009 e in 9,562 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010.
La relazione tecnica riassume come segue la quantificazione della spesa:
|
2009 |
2010 |
2011 e seguenti |
Spese di investimento |
--------- |
944.000 |
--------- |
Spese di funzionamento |
20.400 |
500.000 |
500.000 |
Spese di personale |
2.548.529 |
8.117.464 |
9.061.221 |
Totale |
2.568.929 |
9.561.464 |
9.561.221 |
Si prevede, quindi, che l’onere quantificato per il 2009 è coperto mediante corrispondente
riduzione del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”
dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
L’onere quantificato a decorrere dal 2010,pari, come si è detto, a9,562 milioni di euro, è coperto mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).
Il FISPE è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.
Nella legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008)[25] il Fondo risulta dotato di 77,8 milioni di euro. Il Fondo è iscritto nell’ambito del Ministero dell’economia e finanze, Missione politiche economico finanziarie e di bilancio, u.p.b. 1.2.3 (Missione Politiche economiche e di bilancio, Programma “Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio”), cap. 3075.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] In particolare, in materia didattica,
il Consiglio superiore, su parere del Consiglio di ispezione, fissa i programmi
e gli orari per ogni anno di studio e formula raccomandazioni sulla scelta dei
metodi; provvede al controllo dell’insegnamento attraverso i Consigli di
ispezione; stabilisce l’età prescritta per essere ammessi ai vari cicli di
istruzione e le norme che autorizzano il passaggio alla classe o al ciclo
superiori, nonché le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio
compiuti presso
[2] Il Direttore deve essere in possesso delle competenze e dei titoli che nel proprio paese sono richiesti per poter assumere la direzione di un istituto di istruzione secondaria superiore.
[3] Alicante, Bergen, Bruxelles I, Bruxelles II, Bruxelles III, Bruxelles IV, Culham, Francfort, Karlsruhe, Luxemburg I, Luxemburg II, Mol, Munich, Varese.
[4] L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata istituita nel gennaio 2002 come fonte indipendente di consulenza e di comunicazioni sui rischi associati alla catena alimentare. L’ambito dicompetenza dell’EFSA comprende la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la nutrizione, il benessere e la salute degli animali, nonché la protezione e la salute delle piante. http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753820_AboutEfsa.htm
[5] La disciplina della formazione delle classi è principalmente recata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331. Quest’ultimo prevede, in linea di massima, per le classi di scuola materna (ora: scuola dell’infanzia) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola elementare (ora: scuola primaria) un massimo di 25 alunni ed un minimo di 10; per la scuola secondaria di primo grado un massimo di 25 alunni ed un minimo di 15; per la scuola secondaria di secondo grado, non meno di 25 allievi. Le classi che accolgano portatori di handicap (art. 10, come sostituito dal D.M. 3 giugno 1999, n. 141) sonocostituite con non più di 20 alunni; disposizioni particolari sono poi dettate per la classi intermedie di ciascun ordine di scuole, per le sezioni ospedaliere e per le zone disagiate.
Si ricorda, però, che l’art. 1, comma 605, lettera a), della legge
finanziaria
Da ultimo, l’art. 64 del
decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del
[6] La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che si è trattato del primo esempio di “Scuola associata” che, per la validità del modello, ha già formato oggetto di analoghe iniziative da parte di altri Paesi dell’Unione europea.
[7] Risulta, altresì, che l’accreditamento viene concesso per un periodo di due anni scolastici, con inizio il 1° settembre 2007 e scadenza il 31 agosto 2009. Con richiesta formulata almeno sei mesi prima della scadenza, e in seguito al parere del Consiglio d’ispezione, l’accreditamento può essere prolungato per periodi successivi di due anni scolastici.
[8] Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
[9] L’estensione dell’equivalenza è accordata per un periodo di 3 anni, con inizio il 4 settembre 2007 e scadenza il 31 agosto 2010.
[10] A partire dall’indirizzo di seguito indicato, si possono visionare i programmi di studio della Scuola europea di Varese http://www.scuolaeuropeadivarese.it/id44.htm. Nella sezione “Documentazione” del presente dossier sono riportate le informazioni generali sul funzionamento della Scuola per l’Europa di Parma, disponibili all’indirizzo http://www.scuolaperleuropa.eu/Infgenerali/tabid/56/Default.aspx.
[13] Si citano, fra gli altri, l’apertura di due nuove Scuole europee (Alicante e Francoforte), la creazione di nuove Agenzie dell’UE, l’allargamento dell’UE.
[14] La procedura per ottenere il beneplacito si articola nei seguenti passaggi: 1) presentazione di un dossier di interesse generale; 2) presentazione di un piano di conformità alle specifiche dell’insegnamento europeo; 3) una ispezione da parte degli ispettori inviati dal Consiglio superiore; 4) l’esame del rapporto degli ispettori da parte del Consiglio superiore e la conseguente decisione.
[15] Il primo progetto pilota per Scuole
europee di tipo III dovrebbe nascere nel settembre
[16] Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 17, c. 3, prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
[17] Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
[18] Le disposizioni vigenti sono recate dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. In particolare, l’art. 1, comma 1, lett. a), prevede che l'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.
[19] Legge 27 dicembre 1997, n. 449, Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998).
[20] L’art. 12 dello Statuto delle Scuole europee affida la nomina del Direttore di ogni Scuola europea al Consiglio superiore.
[21] Il concorso è indetto con cadenza triennale con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso si articola in due prove scritte ed una prova orale seguite dalla valutazione dei titoli e si conclude con la formulazione della graduatoria di merito e lo svolgimento di un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio.
[22] Al riguardo, si ricorda che l’art. 657 del già citato d.lgs. n. 297 del 1994 dispone che le spese per il trattamento economico metropolitano del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, collocato fuori ruolo, in servizio, fra le altre, presso le scuole europee, rimangono a carico dell'amministrazione di appartenenza. Stabilisce, altresì, che il trattamento economico continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.
[23]A questa cifra si perviene a seguito della decurtazione delle spese di funzionamento, quantificate in euro 500.000 per ciascun anno del triennio (Nota MPI 0017636 del 22/10/2007).
[24] Legge 11 gennaio 1996, n. 23, Norme per l’edilizia scolastica.
[25] Cfr. D.M. economia e finanze 30 dicembre 2008 , recante la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del bilancio di previsione per il 2009.