Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: L'attività delle Commissioni nella XV legislatura Commissione Cultura
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 1    Progressivo: 7
Data: 14/05/2008
Descrittori:
COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI   TUTELA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Documentazione e ricerche

L’attività delle Commissioni
nella XV legislatura

Commissione Cultura

 

 

 

 

n. 1/7

parte seconda

 

14 maggio 2008

 


La documentazione di inizio legislatura predisposta dal Servizio Studi e, quanto ad alcune parti, dall’Ufficio per i Rapporti con l’Unione europea, dal Servizio Biblioteca, dal Servizio Bilancio dello Stato, dal Servizio Commissioni e dal Servizio per il Controllo parlamentare, si compone di:

§         un dossier ipertestuale su CD-ROM (Documentazione e ricerche, n. 1), che illustra analiticamente le principali politiche legislative e attività istituzionali svolte dalla Camera dei deputati nel corso della XV legislatura;

§         14 fascicoli di accompagnamento (Documentazione e ricerche, nn. da 1/1 a 1/14 – prima parte) recanti, per ciascuna Commissione, una nota di sintesi sulle aree tematiche di interesse, sull’attività svolta e sugli adempimenti governativi nelle materie di competenza;

§         14 volumi (Documentazione e ricerche, nn. da 1/1 a 1/14 – seconda parte) recanti, per ciascuna Commissione, un estratto del dossier ipertestuale concernente le politiche legislative e l’attività istituzionale nelle materie di competenza.

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: CU0001b

 


INDICE

Politiche legislative e attività istituzionale

Scuola, università e ricerca

Ministeri istruzione e università  5

§      Il Ministero della pubblica istruzione  6

§      Il Ministero dell’università e della ricerca  8

§      Razionalizzazione degli organismi collegiali9

§      Riordino degli Istituti di ricerca e valutazione  10

Ordinamenti scolastici13

§      Attività parlamentare  18

Personale insegnante  21

§      Dotazioni organiche  21

§      Reclutamento e formazione iniziale  22

§      Stato giuridico e trattamento economico  25

Dirigenti scolastici27

Gestione delle risorse per la scuola  31

Ordinamento delle università  37

§      Le nuove classi di laurea e di laurea magistrale  37

§      Altre misure sugli ordinamenti didattici39

§      Alta formazione artistica e musicale  41

§      Attività parlamentare  42

Programmazione del sistema universitario  43

Valutazione università e ricerca  47

Docenti universitari53

Finanziamento delle università  59

§      Il sistema di finanziamento  59

§      Le manovre finanziarie della legislatura  59

§      Specifici interventi di finanziamento  63

Ricerca scientifica e tecnologica  65

§      La riforma degli enti di ricerca  65

§      Il personale degli enti di ricerca  66

§      Gli interventi di sostegno alla ricerca  68

Cultura, spettacolo e sport

Ministero dei beni culturali75

Beni ed attività culturali81

Cinema e spettacolo  87

Diritto d’autore  93

Sport99

Informazione e comunicazioni

Il sistema radiotelevisivo  107

Editoria  113

Attività presso le istituzioni dell’Unione europea (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Cultura  121

§      Dialogo interculturale  121

§      Multilinguismo  121

§      Agenda europea per la cultura  122

Istruzione  123

§      Istruzione e apprendimento permanente  123

§      Efficienza ed equità  125

§      Modernizzazione delle università  125

§      Erasmus Mundus  126

§      Conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2008  126

Politiche legislative nei principali Paesi europei (a cura del Servizio Biblioteca – Ufficio Legislazione straniera)

Riforme dell’istruzione  131

§      Francia  131

§      Regno Unito  131

§      Spagna  133

Schede di approfondimento

Scuola, università e ricerca

Obbligo scolastico  139

Esami e percorsi di orientamento  145

§      I precedenti145

§      La riforma degli esami di maturità (L. n. 1/2007, art. 1)146

§      L’orientamento scolastico e la valorizzazione dell’eccellenza (L. n. 1/2007, art. 2)150

Riordino degli enti di ricerca  155

Cultura, spettacolo e sport

Codice dei beni culturali165

Fondazioni lirico-sinfoniche  177

Riforma della Siae  183

Diritti radiotelevisivi191

Sicurezza nello sport199

 

 


SIWEB

Politiche legislative e attività istituzionale

 


Scuola, università e ricerca

 


Ministeri istruzione e università

Nell’ambito del processo di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, intervenuto ad inizio legislatura con il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181[1], le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca, già accorpate con il d.lgs. n. 300/1999[2] nel Ministero dell’istruzione e della ricerca scientifica (MIUR), sono state nuovamente distribuite in due distinti dicasteri: il Ministero della pubblica istruzione (MPI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) (per una ricostruzione generale del riassetto dei Ministeri (vedi capitolo Assetto dei ministeri, nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).

In particolare, al Ministero della pubblica istruzione (art. 1, co. 7) sono state trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni in materia di istruzione non universitaria attribuite all’ex MIUR dall'articolo 50, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 300 del 1999 (organizzazione generale dell’istruzione scolastica, assegnazione risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, valutazione del sistema scolastico, riconoscimento dei titoli di studio in ambito europeo ed internazionale, istruzione superiore e formazione tecnica superiore).

Parallelamente, al Ministero dell’università e della ricerca (art. 1, co. 8) sono state devolute le funzioni in materia di istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica di cui alla lettera b) del medesimo articolo 50, comma 1, del d.lgs. n. 300/1999 nonché i poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento riguardanti le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge n. 508/1999[3].

Il d.l. n. 181/2006 ha altresì indicato la tipologia organizzativa dei due dicasteri, prevedendo la struttura per dipartimenti nel Mpi, e il modello a direzioni generali per il Mur[4] (in precedenza, il Miur era articolato in tre dipartimenti).

Per rendere operativo sin dall’inizio il c.d. “spacchettamento”, è stato dapprima emanato il D.P.C.M. 14 luglio 2006[5], con il quale si è disposta l’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite, nonché l’individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione.

Successivamente, sono stati adottati, per ciascun ministero, i regolamenti di organizzazione delle strutture amministrative e degli uffici di diretta collaborazione, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Peraltro, si deve sottolineare che nella predisposizione degli schemi di regolamento ci si è dovuti attenere alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296[6] (l. finanziaria 2007) che, all’art. 1, commi da 404 a 416, ha stabilito un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento (per un approfondimento sul punto, vedi la scheda Il processo di riorganizzazione interna, nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).

Di seguito, si analizza sinteticamente il nuovo assetto organizzativo dei due ministeri. Tuttavia, occorre segnalare che la l. finanziaria per il 2008[7] (art. 1, co. 376-377) ha previsto che, a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni originarie di cui al d.lgs. n. 300/1999, ossia è pari a dodici. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei ministeri, ivi comprese quelle recate dal D.L. 181/2006 (vedi la scheda La composizione dei successivi Governi, nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).

Il Ministero della pubblica istruzione

Nel dettaglio della nuova organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260[8] dispone che lo stesso sia articolato in due dipartimenti: dipartimento per l’istruzione e dipartimento per la programmazione. All’interno dei dipartimenti operano otto direzioni generali, nel numero di quattro per ciascun dipartimento. In totale, l’amministrazione centrale del dicastero comprende 74 uffici di livello dirigenziale non generale (di cui 7 con compiti di studio, consulenza e ricerca).

Al fine di garantire il coordinamento delle attività svolte e per formulare proposte al Ministro per l’emanazione di indirizzi e direttive, il regolamento ha previsto una Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali, presieduta dal Ministro che provvede a convocarla periodicamente.

A livello periferico, il Ministero è, invece, articolato negli uffici scolastici regionali, che hanno sede in ciascun capoluogo di regione e costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa. Il numero complessivo è di 18 uffici. A questi (di livello dirigenziale generale) sono assegnate le funzioni di governo complessivo del sistema scolastico della regione, fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti. Gli uffici scolastici regionali si articolano al loro interno per funzioni e sul territorio, a livello provinciale, in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali, ai quali è preposto un dirigente di livello dirigenziale non generale.

In attuazione del nuovo assetto organizzativo, si è proceduto con d.m. 27 febbraio 2008 alla individuazione ed organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale.

Con riferimento alle strutture di staff del Ministro, il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259[9] individua gli uffici di diretta collaborazione istituiti all’interno del dicastero della pubblica istruzione come segue: ufficio di gabinetto; segreteria del Ministro; ufficio legislativo; ufficio stampa; segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato; servizio di controllo interno; segreteria tecnica.

Rispetto alla tipizzazione degli uffici di diretta collaborazione dell’ex Miur si osserva la presenza di un nuovo ufficio, corrispondente alla segreteria tecnica, alla quale è affidato il compito di assicurare al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tra tutti gli uffici, solo il gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa.

Il limite del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito in 194 unità, di cui 1 di qualifica dirigenziale di livello generale e 14 aventi qualifica dirigenziale di livello non generale.

Le posizioni dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione (Capo di gabinetto, Capo dell'ufficio legislativo, Capo della segreteria particolare e Segretario particolare del Ministro e dei Sottosegretari, Capo dell'ufficio stampa, componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno) sono da intendersi aggiuntive. Inoltre, oltre al contingente così determinato, il Ministro può assumere collaboratori con contratto a tempo determinato in numero massimo di 18 unità, nonché consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, anche in tal caso in numero non superiore a 18 unità[10].

Il Ministero dell’università e della ricerca

Il regolamento di organizzazione del Ministero dell’università è stato adottato con D.P.R. 19 novembre 2007, n. 264[11], ai sensi del quale il dicastero si articola nel segretariato generale e in sei uffici dirigenziali generali.

Al segretario generale sono affidati prevalentemente compiti di coordinamento amministrativo, tecnico ed istruttorio, nonché la cura delle relazioni con il pubblico e della comunicazione istituzionale, la redazione del bilancio, la cura dei rapporti tra il Ministero e l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema universitario (vedi capitoloValutazione università e ricerca, pag. 47).

Per quanto concerne le unità di primo livello, sono previsti quattro uffici con funzioni finali relative ai principali settori di intervento del dicastero (direzione generale dell’università; direzione generale dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; direzione generale dello studente e del diritto allo studio; direzione generale della ricerca) e due che svolgono compiti strumentali all’esercizio della missione istituzionale del dicastero (direzione affari generali e del personale e direzione generale dei sistemi informativi).

Il segretariato generale e le unità di primo livello sono complessivamente articolati al loro interno in 43 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti devono essere definiti con apposito decreto ministeriale di natura non regolamentare.

Il D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57[12] ha provveduto a dettare l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro. Tutte le attività di supporto all’organo di direzione politica e di raccordo con questo e le strutture dell’amministrazione sono coordinate dal Gabinetto, il quale costituisce centro di responsabilità amministrativa ai fini della gestione del bilancio. In tale ambito sono costituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione:

§      ufficio di Gabinetto (nel cui ambito opera il consigliere diplomatico del Ministro);

§      uffici della segreteria del Ministro;

§      ufficio legislativo;

§      ufficio stampa (nel cui ambito opera il portavoce);

§      segreterie dei Sottosegretari di Stato;

§      servizio del controllo interno.

A differenza di quanto determinato in passato, nell’area della diretta collaborazione figura anche la segreteria tecnica per il coordinamento della politica della ricerca, istituita dal d.lgs n. 204/1998[13], la quale coadiuva il Ministro nelle funzioni di coordinamento, programmazione e valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica.

Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è fissato in 100 unità, di cui 9 dirigenti, scelti prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altra amministrazione pubblica. A questi si aggiungono non più di 12 collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato ed un massimo di 12 incarichi di collaborazione per esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero. Sono da considerarsi aggiuntivi rispetto ai contingenti sopra riportati le posizioni dei responsabili dei singoli uffici, nonché i componenti della segreteria tecnica (11 membri).

Razionalizzazione degli organismi collegiali

Nel corso della legislatura sono stati adottati alcuni provvedimenti di riordino degli organismi operanti presso i Ministeri, in attuazione dell’articolo 29 del d.l. n. 223/2006[14]. Tale disposizione ha, infatti, stabilito una riduzione del 30 per cento della spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche, rispetto alla spesa sostenuta nel 2005, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle singole amministrazioni. Le misure che possono essere adottate riguardano: soppressione o accorpamento delle strutture, eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; razionalizzazione delle competenze; diminuzione dei componenti degli organismi; riduzione dei compensi.

Per quanto riguarda il Ministero della pubblica istruzione,sono stati confermati 61 organismi e soppressi 36, realizzando un risparmio di spesa pari a circa 417 mila euro (D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75 e D.P.C.M. 23 aprile 2007).

Per gli organismi operanti presso il Ministero dell’università, si è provveduto con D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97 e D.P.C.M. 4 maggio 2007, i quali hanno confermato 27 organi, mentre ne risultano soppressi 8 per un risparmio di spesa pari a circa 959 mila euro[15].

In entrambi i casi, per gli organismi che continuano ad operare presso i Ministeri è prevista una riduzione della spesa per gli oneri di funzionamento, compresi i compensi e i gettoni di presenza per i componenti degli stessi. La durata degli organi è limitata a tre anni, trascorsi i quali occorre valutarne la perdurante utilità per poterne prorogare la durata.

Riordino degli Istituti di ricerca e valutazione

Ancora in relazione ad esigenze di razionalizzazione della spesa, la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha disposto il riordino di alcuni istituti che svolgono attività di supporto del Ministero della pubblica istruzione nel settore della ricerca educativa e della valutazione del sistema scolastico. Alla data dello scioglimento delle Camere, tuttavia, la riforma non era stata perfezionata con l’adozione dei necessari adempimenti; nelle more dell’adozione di questi ultimi, con successivi DPCM, è stata protratta la durata in carica degli amministratori straordinari, nominati ai sensi della medesima legge finanziaria, in attesa della costituzione dei nuovi organi di gestione.

Con riguardo alle strutture oggetto di riordino, si ricorda che l’art. 1, co. 610 e 611, della l. finanziaria per il 2007 ha istituito l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, destinata ad assumere i compiti di aggiornamento, ricerca e documentazione espletati dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), dei quali si è prevista la soppressione.

L’ordinamento dell’Agenzia è stato demandato ad un regolamento governativo (da emanare ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge n. 400/1988[16]) indicante anche la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti assegnati alle strutture soppresse. Lo schema di regolamento è in corso di emanazione.

La medesima legge finanziaria (art. 1, co. 612-614) ha inoltre riordinato gli organi di gestione dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione e ha esteso l’attività dell’istituto alla formulazione di proposte e procedure per la valutazione dei dirigenti scolastici. Altre disposizioni nel corso della legislatura hanno attribuito all’INVALSI ulteriori compiti in materia di osservazione dei livelli di apprendimento e predisposizione delle prove degli esami conclusivi dei corsi di istruzione secondaria[17].

 

 


Ordinamenti scolastici

Per quanto attiene l’ordinamento scolastico, l’attività legislativa nella XV legislatura sembra poter essere ricondotta a due linee direttrici: da un lato, la proroga dei termini per l’avvio del riordino del secondo ciclo di istruzione delineato dalla cosiddetta “riforma Moratti[18]; dall’altro, l’adozione di disposizioni in varia misura innovative rispetto all’impianto della riforma citata.

Riguardo al primo filone di interventi, si ricorda che, poco dopo l’inizio della legislatura, l’art. 1 della legge di conversione del dl 173/2006[19] ha prorogato, fino a trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, i termini per l’emanazione di disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi riguardanti il diritto-dovere all’istruzione, l’alternanza scuola lavoro, il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, la formazione dei docenti e le procedure concorsuali (emanati nel corso del 2005)[20]. Il medesimo articolo ha inoltre rinviato all’anno scolastico e formativo 2008–2009 l’avvio della riforma del secondo ciclo di istruzione[21]; un’ulteriore proroga  all’anno scolastico 2009-2010 è stata poi disposta dall’art13, comma 1-quater del dl 7/2007[22],anche in ragione delle innovazioni ordinamentali introdotte dal medesimo articolo[23] e di cui si darà conto di seguito.

Sul secondo versante, si ripercorrono di seguito sinteticamente le misure legislative che hanno modificato l’assetto ordinamentale della “riforma Moratti” o introdotto ulteriori innovazioni; tali misure hanno interessato di fatto tutti gli ordini di scuole.

Con riguardo alla scuola dell’infanzia è stata prevista l’attivazione di sezioni sperimentali (cd.”classi primavera”) destinate ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età[24], previo accordo in sede di Conferenza unificata[25]; alle nuove spese si è fatto fronte utilizzando le risorse destinate dalla “legge Moratti” alla sperimentazione delle iscrizioni anticipate alla scuola dell’infanzia ed alla scuola primaria[26], pari a 66,2 milioni di euro annui[27].

Si è poi disposta[28] la reintroduzione nella scuola primaria delle classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali, compreso il tempo mensa) facendo riferimento al modello didattico anteriore al D.Lgs. 59/2004[29].

Tra le disposizioni di maggiore portata adottate nel corso della legislatura figura senz’altro l’innalzamento a dieci anni (coincidenti con i sedici anni di età) dell’obbligo di istruzione, introdotto a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008 dalla legge finanziaria 2007[30] unitamente all’innalzamento a 16 anni dell’età minima per l’accesso al lavoro. Si è previsto, peraltro, che l’adempimento dell’obbligo sia espletato nelle istituzioni scolastiche o (limitatamente ai primi due anni di applicazione) nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale (attivati ai sensi dell’Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003)[31].

Innovazioni consistenti[32] sono state apportate alla disciplina degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell’istruzione. Per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado è stato ripristinato il giudizio di ammissione[33] all’esame, formulato dal consiglio di classe;si è introdotta inoltre un’ulteriore prova scritta a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento[34]. Una riforma di più ampia portata ha interessato i cosidetti “esami di maturità (esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). La nuova disciplina[35] - formulata come novella alla legge 425/1997[36] - può sinteticamente riassumersi nella previsione di criteri più rigorosi per l’ammissione alle prove, con particolare riferimento ai candidati esterni; nell’individuazione di nuove modalità di valutazione (che valorizzino il profitto del candidato nell’intero percorso scolastico) e nella ridefinizione della composizione della commissione d’esame, con l’inclusione di membri esterni. A tali innovazioni si è accompagnato il conferimento di una delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi aventi per oggetto la realizzazione di percorsi di orientamento al proseguimento degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro; nonché la valorizzazione dell’eccellenza scolastica (vedi schedaEsami e percorsi di orientamento, pag. 145).

Con riguardo all’istruzione secondaria, nel corso della legislatura è stato modificato l’impianto del secondo ciclo, delineato dalla cd “legge Moratti” e dal D.Lgs. 226/2005[37] ed articolato nel sistema dell’istruzione, costituito dai licei, e nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale[38] L’art. 13 del DL 7/2007[39] ha, infatti, proceduto al ripristino dei percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e professionali; tali percorsi non erano menzionati dal citato d.lgs. 226/2005 che li sostituiva con due specifici indirizzi liceali (economico e tecnologico)[40]. Il medesimo articolo ha affidato a regolamenti ministeriali (da emanarsi entro il 31 luglio 2008) il riordino dell’istruzione professionale[41] secondo le seguenti linee direttrici: riduzione degli indirizzi e del monte ore annuale; individuazione di un’area comune di istruzione; ridefinizione delle discipline connessa al potenziamento delle attività di laboratorio e tirocinio[42].

Si è contestualmente prevista[43] l’eventuale costituzione – a livello provinciale e subprovinciale - di “Poli tecnico professionali”, comprensivi di istituti tecnici; istituti professionali; strutture formative preposte alla realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale[44]; istituti tecnici superiori, risultanti dalla trasformazione degli attuali Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore[45].

La legge finanziaria 2007[46] ha, inoltre, previsto la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, tramite un decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottare previo parere della Conferenza unificata[47].

Va segnalata, infine, una disposizione finalizzata ad innalzare la qualità del servizio scolastico e conseguire economie di spesa, che tuttavia non ha avuto seguito anche in relazione allo scioglimento delle Camere. Si tratta dell’art. 2, commi 417-425, della legge finanziaria per il 2008 [48] che ha affidato ad un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, l’indicazione di linee guida per la sperimentazione di un nuovo, più efficiente, modello di organizzazione scolastica, inizialmente riferito ad ambiti provinciali ed eventualmente estensibile, dopo un triennio, a tutto il territorio nazionale[49].

Proseguendo nel riordino dell’istruzionenon statale avviato nella XIV legislatura dall’art. 1-bis, delDL 250/2005[50] sono stati adottati i regolamenti previsti dal medesimo articolo[51]; inoltre è stata disposta dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, co. 642) la messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile[52], subordinatamente alla verifica del venir meno dei loro scopi statutari.

Va segnalato ancora, conclusivamente, che con gli artt. 12 e 13 della legge comunitaria 2005[53] è stata ulteriormente perfezionata la procedura di riconoscimento dei titoli di studio (di istruzione di primo e di secondo grado) e delle qualifiche conseguite da cittadini comunitari o di Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione Elvetica.

Attività parlamentare

Con riguardo all’attività svolta dalla VII Commissione, si ricorda che essa ha avviato il 31 gennaio 2007 un'indagine conoscitiva sulle problematiche connesse alla riforma del secondo ciclo del sistema educativo nazionale di istruzione e di quello di istruzione e formazione professionale.

L’indagine ha preso in considerazione anche l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, appena disposto con la legge finanziaria per il 2007 ed il suo possibile espletamento nelle strutture formativeregionali.Il documento conclusivo, approvato il 13 marzo 2008, ha evidenziato, tra l’altro, l’esigenza di favorire la sinergia tra il “sapere” e il “saper fare”, superando la dicotomia esistente in talune discipline tra l’insegnamento teorico e quello pratico e, nello stesso tempo, orientando i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali verso la diffusione di “saperi” da considerare irrinunciabili. E’ stata, inoltre, sottolineata l’opportunità di una sempre maggiore concertazione tra Stato e Regioni in materia di istruzione, in linea con quanto auspicato nel documento approvato nel luglio 2006 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Con riguardo all’attività legislativa merita ricordare che la VII Commissione ha concluso l’esame in sede referente del ddl C. 2272-ter, risultante dallo stralcio di quattro articoli in materia di istruzione del cosidetto “ddl Bersani” sulle liberalizzazioni[54]. Essa ha, inoltre, avviato, nell’aprile 2007, l’esame, in sede referente, di tre proposte di legge (A.C. 1278 e abb.) in materia di istruzione: la pdl A.C. 1600, di iniziativa popolare, disegnava un intervento organico di riforma del sistema di istruzione; le altre due (C. 1278 e C. 1299) erano incentrate su temi più circoscritti, riguardanti, rispettivamente, il diritto allo studio e l’obbligatorietà e gratuità dell’istruzione fino a 18 anni. Infine, nel luglio 2007 è stato avviato, l’esame, in sede referente, di tre progetti legge (A.C.2843, già approvato dal Senato, C. 563 e C. 2474) finalizzati a garantire la piena fruizione del diritto allo studio a soggetti affetti da difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), quali la dislessia, la disgrafia e la discalculia (difficoltà nella lettura, nella scrittura e nello svolgimento di calcoli). La commissione è pervenuta all’adozione di un testo base elaborato dal comitato ristretto (31 ottobre 2007).

 

 


Personale insegnante

Nel corso della legislatura sono state varate disposizioni inerenti gli organici del personale docente, le procedure di reclutamento e riconversione professionale, nonché la formazione iniziale e lo stato giuridico.

Merita segnalare, peraltro, che una più razionale programmazione del fabbisogno di docenti, un’adeguata incentivazione economica e la modifica del sistema di reclutamento figurano tra i fattori di riqualificazione del sistema scolastico indicati nel Quaderno bianco sulla scuola(settembre 2007), contenente le risultanze di un’analisi condotta dai Ministri dell’Istruzione e dell’Economia e finanze.

Dotazioni organiche

La consistenza delle dotazioni organiche del personale della scuola è stata oggetto delle misure dirazionalizzazione della spesa introdotte, come già avvenuto nel passato, dalle leggi finanziarie.

In particolare, la legge finanziaria per il  2007 (L. n. 296/2006, art. 1, comma 605), ha demandato a decreti del Ministro della pubblica istruzione (adottati di concerto con altri dicasteri interessati):

-    la revisione dei parametri per la formazione delle classi, nell’ottica dell’incremento del rapporto numerico alunni/classe;

-    la ridefinizione dell’organico degli insegnanti di sostegno (allo scopo di modificare il rapporto numerico di un docente ogni 138 alunni frequentanti le scuole della provincia)[55].

A titolo informativo si ricorda che sono state contestualmente adottate altre disposizioni di contenimento della spesa (art. 1, commi 605-620, L. 296/2006) che hanno interessato la formazione dei docenti sprovvisti di titolo per l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria (al fine di razionalizzarne l’utilizzo nelle classi), la riduzione degli orari dell’istruzione professionale, le iniziative per la mobilità e riconversione dei docenti soprannumerari.

La legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, commi 411-414) è intervenuta indirettamente sulle dotazioni organiche del personale scolastico introducendo misure più restrittive per la formazione delle classi e demandando ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la ridefinizione graduale del numero dei docenti di sostegno. Questi ultimi, dall’anno scolastico 2008-2009, non potranno superare il 25 per cento dell’organico di diritto del 2006-2007, fino a raggiungere nel 2010-2011 una consistenza pari al 70 per cento dei posti attivati nel 2006/2007[56].

Merita, inoltre, segnalare alcune disposizioni recate dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 finalizzate ad agevolare, tramite la frequenza di appositi corsi di specializzazione, la riconversione professionale dei docenti soprannumerari, la cui riutilizzazione dovrà essere completata entro l’anno scolastico 2009/2010, nonché la mobilità dei docenti dichiarati inidonei all’insegnamento, tramite l’iscrizione in un ruolo speciale ad esaurimento[57].

Reclutamento e formazione iniziale

Con la previsione di un Piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 mila docenti per gli anni 2007-2009[58](art.1, comma 605, lettera c), della già citata legge finanziaria 2007)  si è tentato di dare soluzione al problema del precariato[59].

Il decreto interministeriale 3 luglio 2007, n. 56 ha poi fornito, per l’anno scolastico 2007-2008, le istruzioni operative per le assunzioni citate che interessano 50 mila docenti[60] (ivi compresi i 10 mila già autorizzati nel corso della XIV legislatura[61]). Con D.M. 17 luglio 2007 sono state infine programmate le nomine per il triennio scolastico 2007/2009, confermando quelle già disposte per il 2007 e prevedendo 100 mila assunzioni di docenti[62].

Nel corso della legislatura si è dato inoltre avvio alla modifica delle modalità di reclutamento dei docenti; tale riforma non è pervenuta a compimento per lo scioglimento anticipato delle Camere. Si ricorda, infatti, che la legge finanziaria per il 2007 ha disposto la trasformazione delle graduatoriepermanenti dei docenti (allora aggiornate con cadenza biennale) in graduatorie ad esaurimento[63] (art. 1, comma 605, L. n. 296/2007) facendo salva l’inclusione in queste ultime - per il biennio 2007-2008 – degli insegnanti abilitati nonché l’inserimento con riserva di quanti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, stessero già frequentando una serie di corsi abilitanti. A tale misura si è accompagnata[64] la delegificazione della tabella di valutazione dei titoli per l’inserimento in graduatoria, affidata ad un decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, e la previsione di una ridefinizione dei relativi punteggi.

Il decreto ministeriale 16 marzo 2007 ha provveduto a tali adempimenti dando attuazione, tra l’altro, alla sentenza n. 11 del 2007 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l’attribuzione di un punteggio doppio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, disposta dalla precedente tabella di valutazione dei titoli (allegata al DL 97/2004 convertito con modif. dalla legge 143/2004); la Corte ha ritenuto in proposito che il beneficio dovesse limitarsi ai docenti delle scuole elementari pluriclasse.

Sul reclutamento e formazione iniziale è intervenuta recentementelalegge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007)[65], che ha rinviato ad un regolamento del Ministro della pubblica istruzione[66] la definizione di una nuova disciplina, prevedendo, comunque, l’utilizzazione dello strumento del concorso, da bandire con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili e fermo restando il regime autorizzatorio delle assunzioni.

La disposizione in commento ha abrogato contestualmente le norme adottate nel corso della legislatura precedente (l’art. 5 della cd. “legge Moratti[67]e il D.Lgs. 227/2005[68]) che prevedevano l’accesso alla docenza attraverso concorsi banditi con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione del fabbisogno ed affidavano la formazione degli insegnanti a corsi di laurea magistrale e corsi accademici di secondo livello (istituiti, rispettivamente, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica)[69].

Per effetto delle abrogazioni menzionate, e nelle more dell’adozione del regolamento previsto dalla legge finanziaria per il 2008, la formazione dei docenti resta disciplinata dalla legge 341/1990[70] che prevede un apposito titolo di laurea quadriennale (in scienza della formazione) per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari, ed un titolo di specializzazione post-laurea (in esito a corsi biennali) per l’insegnamento nelle scuole secondarie. Tali modalità (che individuano una formazione iniziale della durata di quattro e sei anni) hanno continuato a trovare applicazione in ragione della mancata emanazione degli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 227/2005 e necessari per la concreta realizzazione delle procedure definite da quest’ultimo.

Merita, infine, ricordare una misura relativa agli insegnanti delle scuole materne paritarie. L’art. 1,comma 8, del DL n. 147/2007[71] ha esteso ai docenti attualmente in servizio il riconoscimento del valore abilitante dei diplomi conseguiti presso scuole o istituti magistrali[72] (che la legge 62/2000[73] limitava ai docenti in servizio alla data dell’entrata in vigore); ciò è previsto finoalla conclusione di corsi abilitanti appositamente istituiti per la categoria di docenti sopra menzionata.

Stato giuridico e trattamento economico

Con riguardo allo stato giuridico, va segnalata la modifica dell’apparato sanzionatorio relativo al personale docente, operata dall’art. 2 del citato DL n. 147/2007, allo scopo di snellire e rendere più incisive le procedure. La disposizione ha novellato gli artt. 503, 506 e 468 del D.Lgs. n. 297/1994 (cosidetto “Testo Unico della scuola[74]”) concernenti rispettivamente la irrogazione di sanzioni disciplinari, la sospensione cautelare ed il trasferimento del personale direttivo e docente per incompatibilità ambientale.

Per quanto attiene il trattamento economico una prima misura è stata adottata con il DL n. 210/2006[75], che ha adeguato lo stanziamento di bilancio destinato ai compensi per gli esami “di maturità” al fine di assicurarne il regolare svolgimento nell’anno scolastico 2005/2006[76]; analogo adeguamento dell’autorizzazione di spesa alla nuova composizione delle commissioni d’esame è stato effettuato con legge n. 1/2007 (art. 3)[77]. L’art. 1, comma 3, del citato DL 147/2007 ha, poi, nuovamente incrementato le risorse destinate agli esami di Stato (per importo complessivo di 183 milioni di euro a decorrere dal 2007) allo scopo di elevare, come evidenziato dalla relazione tecnica al ddl di conversione, i compensi dei componenti delle commissioni (vedi scheda Esami e percorsi di orientamento).

Nella legge finanziaria per il 2008 sono state introdotte inoltre specifiche autorizzazioni di spesa a favore del personale della scuola. In particolare, l’art. 3, comma 131, ha incrementato le risorse già destinate per il biennio 2006-2007[78]alla contrattazione collettiva nazionale per il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, per l’importo di 1.081 milioni di euro per il 2008 e di 220 milioni a decorrere dal 2009 ed ha prescritto che 564 milioni, relativi allo stanziamento 2008, siano resi immediatamente disponibili per il personale del comparto scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali derivanti dagli accordi e dalle intese intervenuti in materia di pubblico impiego nel 2007. Il comma 132 del medesimo articolo ha destinato ulteriori risorse (pari a 210 milioni di euro a decorrere dal 2008) allo sviluppo professionale ed alla valorizzazione della carriera docente, in attuazione dell’Accordo del 6 aprile 2007, confluito nel recente C.C.N.L. del 29 novembre 2007[79].

Per fare fronte agli oneri effettivamente sostenuti dalle scuole è stato disposto, per l’esercizio 2007 e poi nuovamente a decorrere dal 2008, un incremento dell’ autorizzazione di spesa per il pagamento delle supplenze brevi[80] (art. 11, comma 1, del Decreto Legge n. 81/2007[81]; art. 2, comma 5, del DL più volte richiamato DL 147/2007); è stata nel contempo trasferita dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell’economia e delle finanze la competenza all’ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni spettanti ai supplenti di personale scolastico docente e non docente.

Merita segnalare infine che, nell’ambito delle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008, sono previste, rispettivamente, detrazioni d’imposta per il personale docente, anche non di ruolo purché con incarico annuale, per l’acquisto di un personal computer nuovo fino a un importo massimo di 1.000 euro[82] e per le spese sostenute, nel limite massimo di 500 euro, per aggiornamento e  formazione[83] .

 


Dirigenti scolastici

Le disposizioni adottate nel corso della legislatura riguardano principalmente il reclutamento e la valutazione della dirigenza scolastica.

Si ricorda preliminarmente che l’art. 29 del d.lgs. 165/2001[84] ha definito la proceduragenerale per il reclutamento dei dirigenti (tra docenti in possesso di specifici titoli di studio e di servizio) articolandola in quattro fasi:

·         selezione per titoli;

·         concorso di ammissione;

·         corso di formazione;

·         esame finale.

Il medesimo articolo ha inoltre dettato disposizioni particolari per un corso concorso riservato a docenti titolari di incarico di presidenza per almeno un triennio.

Sulla base di tale disciplina (e di alcune disposizioni legislative approvate nella scorsa legislatura) sono stati banditi nel 2002[85] e nel 2006[86] due concorsi “riservati” a candidati in possesso di specifici requisiti; nel 2004 è stato invece bandito il primo corso-concorso ordinario. In ragione della complessità della procedura e del gran numero di partecipanti il concorso ordinario è ancora in fase di espletamento, lo stesso dicasi per la selezione bandita nel 2006.

 

Nel corso della XV legislatura si è proceduto, da un lato, a delegificare la disciplina del reclutamento della dirigenza delineando peraltro una nuova procedura (ancora non perfezionata), dall’altro, a rideterminare le modalità di nomina dei dirigenti prevedendo, con una serie di “sanatorie”, un allargamento della platea degli aventi diritto, dai vincitori agli idonei e, in qualche caso, a quanti abbiano espletato con esito positivo le prime fasi dell’attuale sistema di selezione.

Tali determinazioni possono collegarsi, tra l’altro, alla volontà di porre termine ad un corposo contenzioso amministrativo e di utilizzare graduatorie già disponibili per la copertura dei numerosi posti vacanti.

L’art. 1, comma 618, della legge finanziaria per 2007 (L. 296/2006) ha affidato a un regolamento di delegificazione la ridefinizione delle modalità del concorso per i dirigenti scolastici indicando i seguenti criteri:

·         cadenza triennale;

·         unificazionedei tre settori della dirigenza scolastica (scuole elementari e medie; scuole secondarie superiori; istituti educativi[87]);

·         accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, subordinatamente al requisito di un quinquennio di servizio;

·         previsione di una preselezione, mediante prove di carattere culturale e professionale e successive prove scritte ed orali;

·         periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento sinora prevista.

 

Il comma 619 ha poi introdotto una disciplina transitoria per le nomine dei dirigenti scolastici fino all’anno scolastico 2008/2009, prevedendo che i posti disponibili venissero assegnati ad alcune categorie di candidati al corso concorso ordinario bandito nel 2004 (ancora in fase di espletamento), con precedenza rispetto ai candidati ai corsi concorsi riservati (banditi nel 2002 e nel 2006).

Su tale impianto è intervenuto in seguito l’art. 1, comma 6-sexies del DL 300/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 17/2007[88], che ha fissato al 31 dicembre 2007 il termine per l’emanazione del regolamento (termine tuttavia spirato senza che si pervenisse all’adozione del provvedimento) ed ha modificato la disciplina transitoria sopra richiamata.

La disposizione specifica che, ai fini della prevista nomina di alcune categorie di candidati al corso concorso ordinario del 2004 (nomine da effettuare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 in attesa della nuova disciplina), i candidati ammessi pleno jure alla fase di formazione del medesimo concorso siano anteposti ai candidati ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa.

Da ultimo, l’art. 24-quinquies del DL 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge 17/2008[89] ha previsto che, una volta espletate le nomine nell’ordine prescritto dalla legge finanziaria 2007 (cioè vincitori del corso concorso ordinario del 2004, poi vincitori dei corsi concorsi riservati del 2002 e del 2006, quindi candidati risultati idonei ai corsi concorsi o alle prime fasi di questi ultimi[90]), gli idonei non immessi in ruolo per mancanza di posti vacanti nel settore scolastico per cui hanno sostenuto la prova[91] - possano optare per un settore formativo diverso o per un'altra regione (previo inserimento in coda nelle relative graduatorie di riferimento).

Si dispone infine che le graduatorie dei tre concorsi finora banditi siano trasformate in graduatorie ad esaurimento.

La norma appena sintetizzata, a fronte delle carenze determinatesi nel ruolo dei dirigenti, dà corso alla copertura di sedi vacanti utilizzando candidati collocati utilmente nelle graduatorie di concorsi già banditi o candidati che abbiano positivamente espletato alcune fasi di questi ultimi; ciò nelle more della ridefinizione delle modalità di reclutamento.

Nel corso della legislatura è stata introdotta infine un’importante innovazione in materia di valutazione della dirigenza. Quest’ultima era effettuata nel passato attraverso il sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici (SI.VA.DI.S.), adottato sperimentalmente dall’anno scolastico 2003/2004. La legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 613), nell’ambito di un più generale riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI), ha affidato all’ente il compito di formulare proposte (al Ministro della pubblica istruzione) e definire le procedure per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, ferme restando le garanzie fissate nel Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003[92].

 


Gestione delle risorse per la scuola

Si ricorda preliminarmente che le dotazioni del bilancio di competenza del Ministero della Pubblica istruzione non registrano, nel corso degli ultimi anni, grandi variazioni e che le risorse sono impegnate principalmente per il funzionamento delle strutture scolastiche e per la corresponsione degli stipendi al personale.

In particolare, per l’esercizio finanziario 2008, il Ministero dispone (ai sensi della legge di bilancio) di 42.457,6 milioni di euro; per il 2007 la dotazione (indicata dalla legge di assestamento 2007) ammontava a 42.396 milioni di euro: il confronto con i dati relativi agli anni precedenti non presenta immediata evidenza in quanto nella XIV legislatura le competenze (e le risorse) relative all’istruzione scolastica erano attribuite, unitamente a quelle relative all’istruzione universitaria, ad un unico ministero (dell’istruzione, università e ricerca).

Merita segnalare, inoltre, che lo stato di previsione del Ministero è stato interessato dalle manovre di carattere generale (accantonamenti e tagli lineari) disposte con la finalità di ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni.

Si cita, a titolo di esempio, l’art. 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 che ha disposto l’accantonamento di una quotadelle dotazioni delle unità previsionali di base relative a determinate categorie economiche[93] (accantonamento poi revocato - per alcuni capitoli dello  stato di previsione del ministero - dall’art. 7, comma 2, del D.L.81/2007[94]). Inoltre sono state interessate dalle riduzioni lineari previste dalle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 (art. 1, comma 509, L. 296/2006; art. 3, comma 151, L. 244/2007) le autorizzazioni di spesa determinate in Tabella C delle medesime leggi; ciò ha interessato principalmente il Fondo per l’offerta formativa e gli interventi perequativi[95], istituito dalla legge 440/1997, che costituisce un canale di finanziamento di numerose attività scolastiche.

Per quanto riguarda più specificamente la gestione delle risorse per il settore scolastico, la XV legislatura è stata caratterizzata da:

Ø      l’adozione di misure di contenimento della spesa;

Ø      la programmazione ed il finanziamento di iniziative di riordino e potenziamento del settore;

Ø      assunzioni ed incrementi stipendiali per il personale;

Ø      incentivazione di finanziamenti da parte dei privati;

Ø      snellimento delle procedure di spesa.

Tali politiche sono state realizzate principalmente nell’ambito delle leggi finanziarie (per il 2007 e per il 2008) e di provvedimenti d’urgenza: se ne dà conto di seguito brevemente, rinviando al capitolo relativo al personale scolastico per l’esposizione degli interventi specificamente riferiti a quest’ultimo.

La legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha introdotto:

-              all’art. 1, commi 605-620, interventi di razionalizzazione aventi per oggetto il numero di alunni per classe ed il rapporto numerico insegnanti di sostegno/alunni, il monitoraggio delle supplenze brevi, la formazione di insegnanti elementari nella didattica dell’inglese al fine di una diversa distribuzione nelle classi, la riduzione degli orari dell’istruzione professionale, la mobilità e la riconversione professionale dei docenti, la riorganizzazione degli istituti di supporto del ministero, le procedure concorsuali per la dirigenza scolastica.

Dal complesso delle disposizioni citate era calcolato il conseguimento di economie di spesa pari a 448,20 milioni di euro per l’anno 2007, 1.324,50 milioni per il 2008, 1.402,20 milioni a decorrere dal 2009 (art. 1 comma 620); tale previsione, come si dirà nel prosieguo, è stata poi rimodulata dalla legge finanziaria per il 2008[96].

-              all’art. 1, commi 622-636 e 875, interventi a sostegno dell’istruzione (finanziati con 220 milioni di euro a decorrere dal 2007 e con stanziamenti già autorizzati da leggi precedenti): ridefinizione dell’obbligo scolastico; norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro; progetti sperimentali destinati ai bambini da 24 a 36 mesi (cosidette “classi primavera”); riorganizzazione dell'IFTS (Istruzione e formazione tecnica superiore) e dell’istruzione degli adulti; potenziamento dell’offerta formativa delle scuole; agevolazioni relative ai libri di testo per l’istruzione secondaria superiore. Sono state inoltre assegnate specifiche risorse alle seguenti finalità: attivazione dei piani di edilizia scolastica (50 milioni di euro per l’anno 2007 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009); potenziamento delle attrezzature tecnologiche (30 milioni di euro per gli esercizi 2007-2009); sostegno alle scuole non statali[97], con priorità per le scuole di infanzia (100 milioni di euro a decorrere dal 2007, da assegnare secondo parametri definiti annualmente dal ministero).

-              all’art 1, co. 601, misure volte a migliorare le procedure di spesa quali la riaggregazione degli stanziamenti di varie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero in due soli Fondi, destinati, rispettivamente, al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed alle competenze dovute al personale della scuola (con esclusione degli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato)[98].Tra le misure della legge finanziaria per il 2007 finalizzate ad una migliore gestione delle risorse va, inoltre, citata la deroga concessa per l’utilizzo nell’esercizio 2007 (art. 1, comma 602) degli stanziamenti del “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, giacenti al termine del 2006 a causa del mancato perfezionamento delle procedure di spesa.

Con riguardo all’afflusso di finanziamenti da parte dei privati a favore di istituzioni scolastiche è stata poi introdotta, a decorrere dal 2007 (art. 13, commi 3-8, DL n. 7/2007[99]), un’agevolazione fiscale consistente in una detrazione d’imposta per le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado (per le imprese è stata prevista, invece, una deduzione dal reddito)[100].

Nel prosieguo dell’esercizio 2007 al settore dell’istruzione sono state attribuite ulteriori risorse riferite al medesimo anno:

·         per l’adempimento dell’obbligo (150 milioni di euro ai sensi dell’art. 12 DL 159/2007[101]);

·          per l’istituzione delle “classi primavera”.

Per tale ultima finalità, in attuazione dell’accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 14 giugno 2007, è stato autorizzato (art. 1, comma 7, DL 147/2007[102]) l’utilizzo di 9,9 milioni di euro in conto residui della spesa autorizzata per asili nido nei luoghi di lavoro (fondo di rotazione previsto dall’art. 91 della legge finanziaria 2003).

Con la legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007) è proseguita la manovra di razionalizzazione delle spese per l’istruzione (art. 2, commi 411- 426).

Le misure di contenimento riguardano (art. 2, comma 411, L. 244): l’assorbimento dei docenti soprannumerari e la revisione dei parametri per la formazione delle classi[103].

Va segnalato, tuttavia, che da tali misure, sommate a quelle già adottate con la legge finanziaria precedente, si calcola (art. 2, comma 412) di conseguire per il triennio 2008-2010 risparmi inferiori a quellia suo tempo indicati nella legge finanziaria 2007; si prevede infatti una riduzione di 819,50 milioni di euro rispetto alle economie previste per il 2008; di 505,20 milioni rispetto alle previsioni per il 2009; di 184,20 milioni rispetto alle previsioni per il 2010. A partire dal 2011 è invece previsto un incremento delle economie pari a 29,8 milioni di euro.

Altre disposizioni della medesima legge finanziaria atte a produrre futuri risparmi hanno per oggetto la rideterminazione dell’organico dei docenti di sostegno nel triennio 2008-2010 e la revisione delle procedure di formazione e reclutamento del personale docente; a queste fa riscontro l’incremento delle assunzioni di personale amministrativo tecnico ed ausiliario - A.T.A., già autorizzate nel 2007 (art. 2 commi 413-416)[104].

Va segnalata, inoltre, una disposizione, finalizzata a conseguire economie di spesa ed innalzare la qualità del servizio scolastico, che tuttavia non ha avuto seguito anche in relazione allo scioglimento delle Camere. Si tratta dell’art. 2, commi 417-425, della legge finanziaria per il 2008 [105] che ha affidato ad un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, l’indicazione di linee guida per la sperimentazione di un nuovo, più efficiente, modello di organizzazione scolastica, inizialmente riferito ad ambiti provinciali ed eventualmente estensibile, dopo un triennio, a tutto il territorio nazionale[106].

Si ricorda infine che, sempre nell’ambito della legge finanziaria 2008, si è disposto (art. 2, commi 276-277) l’incremento di 20 milioni di euro del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio allo scopo di realizzare l’adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici. Si è, inoltre, riservato fino al 15 per cento dellaspesa autorizzata dalla precedente legge finanziaria (e cioè fino ad un massimo di 33 milioni di euro) per specifiche finalità delsettore scolastico: servizi dell’amministrazione ministeriale, attività di ricerca, cooperazione culturale con i Paesi stranieri (art.  2, comma 427).

Sul finire della legislatura, durante l’esame parlamentare del DL248/2007, cd. “milleproroghe[107], sono state adottate altre due disposizioni volte alla razionalizzazione della spesa: a partire dal 2008 la tassa raccolta rifiuti sarà corrisposta ai comuni in forma forfettaria[108] direttamente dal Ministero della Pubblica Istruzione anziché dalle singole scuole (art. 33-bis del DL); inoltre è stata prescritta la quantificazione delle somme indisponibili sulle contabilità speciali aperte ai sensi dell’art. 5-ter del DL 452/1001[109], al fine di un riutilizzo di queste ultime, nell’esercizio 2008, per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 48, comma 1-ter, del DL)[110].

 

 


Ordinamento delle università

Le nuove classi di laurea e di laurea magistrale

Nel corso della XV legislatura si è dato seguito alla riforma degli ordinamenti didattici universitari, già avviata nella XIII legislatura ed oggetto di riordino durante la XIV. In particolare, si è proceduto alla ridefinizione delle classi di appartenenza dei corsi di studio con due decreti del Ministro dell’università del 16 marzo 2007, in attuazione del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, che da ultimo ha definito l’architettura didattica dei corsi universitari e i limiti dell’autonomia degli atenei. La nuova determinazione delle classi di laurea è stata, dunque, strumentale alla ristrutturazione dei contenuti della formazione universitaria.

Al riguardo, merita ricordare che in base al d.m. n. 270 del 2004 (c.d. riforma Moratti) – che ha apportato significative correzioni all’architettura dei percorsi universitari basati sulla formula del c.d. “3+2”, introdotta nel 1999 (d.m. n. 509/1999[111]) – i corsi di studio universitari sono articolati nei seguenti livelli e titoli: laurea, di durata triennale[112]; laurea magistrale[113]: il titolo è conseguibile dopo la laurea (o il diploma universitario triennale) attraverso l’acquisizione di 120 crediti formativi; diploma di specializzazione, nei soli casi previsti da specifiche disposizioni legislative o in applicazione di direttive dell'Unione europea; dottorato di ricerca; master annuale di I e II livello, caratterizzato dall'offerta di formazione aggiuntiva e di aggiornamento professionale.

I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative sono raggruppati in classi di appartenenza. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello ed appartenenti alla stessa classe hanno identico valore legale (innovazione introdotta dal DM n. 270/2004).

Il regolamento del 2004 ha dettato i soli criteri generali per l’ordinamento degli studi universitari, rinviando(art. 10):

·         a successivi decreti ministeriali[114], la prescrizione di indicazioni più puntuali sugli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale;

·         ai regolamenti didattici degli atenei, emanati nel rispetto delle previsioni  e dei vincoli dei decreti sopra citati, la concreta determinazione degli ordinamenti didattici e dell’organizzazione generale dell’attività didattica.

Sul finire della XIV legislatura, gli schemi di quattro decreti ministeriali (recanti nuova determinazione delle classi di laurea, laurea magistrale, lauree magistrali sanitarie e in scienze criminologiche e della sicurezza) erano stati trasmessi alle Camere per il prescritto parere parlamentare; quest’ultimo è stato reso dalla VII Commissione nella seduta del 1° marzo 2006.

All’inizio della XV legislatura (22 maggio 2006) tali decreti, sui quali peraltro la Corte dei Conti aveva espresso alcune osservazioni, sono stati ritirati dal Ministro dell'università e della ricerca al fine di un riesame della materia. In seguito, si è proceduto ad una revisione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali, con i due citati d.m. 16 marzo 2007[115], i quali sostituiscono la precedente disciplina che risale al 2000[116] ed introducono alcuni elementi di innovazione.

I decreti prevedono 43 classi di laurea (finora erano 42) e 94 classi di laurea magistrale (finora erano 108); per ciascuna di queste sono stabiliti gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili.

Quanto alle principali novità, si segnala che i decreti introducono un limite massimo degli esami che i regolamenti didattici di ateneo possono richiedere per i corsi di studio: in particolare, sono stabiliti al massimo 20 esami per la laurea e 12 per la laurea magistrale[117]. È, in secondo luogo, previsto che in caso di mobilità degli studenti tra diversi atenei o facoltà per la frequenza di corsi appartenenti alla medesima classe, deve essere garantito il riconoscimento di almeno la metà dei crediti maturati fino a quel momento[118]. La terza principale innovazione riguarda i requisiti per l’istituzione di un corso di studio: le università devono di norma attivare corsi in cui almeno la metà dei docenti impiegati sia rappresentata da professori o ricercatori di ruolo[119].

In attuazione dei decreti sulle classi, il Ministro, con d.m. 26 luglio 2007[120], ha adottato le linee guida per l’istituzione e l’attivazione da parte delle università dei nuovi corsi di studio. Nello specifico, il decreto fissa gli obiettivi da perseguire nella riprogettazione dei percorsi formativi, chiarisce alcune possibili ambiguità delle norme, individua alcune azioni specifiche di miglioramento raccomandate alle Università e definisce i requisiti richiesti per i nuovi corsi di studio.

Con l’obiettivo di invertire il trend alla proliferazione di corsi di laurea, manifestatosi negli anni più recenti, per l’istituzione di un corso si richiede: a) la effettiva disponibilità di un numero di docenti di ruolo non inferiore a 4 per ciascun anno e per il numero di anni di corso attivi; b) un livello di copertura dei settori scientifico-disciplinari previsti per le attività di base e caratterizzanti pari ad almeno il 50%. Con la medesima finalità, si prevede inoltre che l’attivazione di più corsi nell’ambito della stessa classe debba essere motivata ed autorizzata dal Consiglio universitario nazionale (CUN).

Le linee guida fissano anche il numero massimo di studenti considerato ‘sostenibile’ per le diverse tipologie di corso di laurea (v. allegato 3), nonché i requisiti minimi di contenuto che devono essere indicati nei regolamenti di ateneo al fine di garantire maggiore trasparenza e comparabilità dell’offerta formativa.

Quanto alla tempistica, si prevede una graduale attivazione dei nuovi percorsi formativi, in base alla quale le università sono chiamate a modificare i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'a.a. 2008/2009 e concludere entro l'a.a. 2009/2010.

Altre misure sugli ordinamenti didattici

Sempre in materia di percorsi universitari, sono state introdotte alcune disposizioni settoriali con l’art. 2, commi 146-148, del D.L. n. 262/2006 (collegato alla manovra finanziaria per il 2007)[121].

In particolare, il comma 146 ha elevato da uno a due anni la durata delle scuole di specializzazione per le professioni legali per coloro che abbiano conseguito una laurea specialistica o magistrale in scienze giuridiche. In tal modo, questa è stata equiparata alla durata richiesta per chi ha conseguito una laurea quadriennale del vecchio ordinamento[122]. La norma è stata introdotta con il dichiarato obiettivo di evitare l’aggravio di spesa derivante dall’istituzione contemporanea di due distinti corsi di specializzazione: uno annuale e l’altro biennale. Allo stesso tempo, però, si è affidato ad un regolamento del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Giustizia, l’eventuale articolazione annuale della scuola solo per i laureati del nuovo ordinamento a partire dall’anno accademico 2007-2008.

L’art. 2, comma 147, del decreto, modificando la disciplina vigente (art. 22, co. 13 della l. finanziaria per il 2002[123]), ha fissato in un massimo di sessanta (equivalenti ad un anno di corso) i crediti formativi riconoscibili, per il conseguimento di una laurea, ai dipendenti pubblici che abbiano frequentato scuole di formazione presso le amministrazioni di appartenenza. Contestualmente, la determinazione dei criteri per il riconoscimento è stata rimessa alle università che vi provvedono attraverso i regolamenti di ateneo, mentre in precedenza ciò avveniva mediante convenzioni tra atenei e pubbliche amministrazioni.

Da ultimo, l’art. 2, comma 148, prevede una nuova disciplina riguardante la procedura di accreditamento dei corsi di studio a distanza, attivati da università statali e non, nonché delle c.d. “università telematiche”, rinviandone la definizione ad un regolamento ministeriale, da emanare con decreto del Ministro dell’università e ricerca, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, nel rispetto dei principi giàenunciati all’art. 26, co. 5, della legge 289/2002 (l. finanziaria per il 2003[124]). La norma in commento prescrive, inoltre, lo svolgimento di verifiche da parte del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU)[125], oltre che sulle università in attesa di riconoscimento anche su quelle già autorizzate al rilascio dei titoli accademici.

Da ultimo, è importante segnalare che nel corso della legislatura è stato emanato il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206[126] in attuazione della direttiva 2005/36/CE, la quale, in sostituzione delle precedenti direttive adottate in materia, prevede un sistema generale di riconoscimento dei titoli, che si applica a tutte le professioni regolamentate e ai lavoratori cittadini di uno Stato membro (per una sintesi delle nuove disposizioni, si rinvia al capitoloInterventi in materia di professioni, nel dossier relativo alla Commissione Giustizia).

Alta formazione artistica e musicale

Le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (Afam) sono regolate dalla legge n. 508/1999[127], che ha riordinato il sistema mediante attribuzione di un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè: le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l’Accademia nazionale di danza.

Nel corso della XV legislatura, sono stati adottati provvedimenti volti a dare attuazione al regolamento sugli ordinamenti didattici delle istituzioni, adottato nella precedente legislatura con D.P.R. n. 212/2005[128].

In particolare, i due d.m. 22 gennaio 2008 disciplinano gli obiettivi formativi qualificanti e le relative attività di formazioneper icorsi di primo livello dei Conservatori di Musica e delle Accademie di Belle Arti. In conformità ai requisiti generali previsti dai decreti, i Conservatori e le Accademie provvederanno a disciplinare i propri ordinamenti didattici con appositi regolamenti.

Per quanto concerne l’assetto ordinamentale, si segnala, inoltre, che con d.P.R.31 ottobre 2006, n. 295[129] sono state modificate le modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali, già disciplinate dal precedente regolamento di cui al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132. In base alle nuove norme, il presidente delle istituzioni artistiche e musicali è nominato dal Ministro dell’università nell’ambito di una terna di soggetti definita dal consiglio accademico entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell’incarico del presidente uscente[130]. I soggetti proposti devono possedere requisiti di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché avere comprovata esperienza gestionale di enti o istituzioni nei settori della formazione artistica, musicale e coreutica.

Da ultimo, sono state adottate specifiche misure di impatto finanziario. In tale prospettiva, la legge finanziaria per il 2007[131], al comma 1145,ha stanziato risorse pari a 20 milioni di euro per l’anno 2007 a favore delle accademie e delle istituzioni superiori musicali, coreutiche e per le industrie artistiche, riservando 10 milioni alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati e 10 milioni di euro al funzionamento amministrativo e didattico. Successivamente, sempre in favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, l’articolo 2, comma 435 della legge finanziaria per il 2008[132] ha disposto un’autorizzazione annua di spesa di 10 milioni di euro.

Attività parlamentare

Con riguardo all’attività svolta dalla VII Commissione nel corso della legislatura, merita altresì ricordare che essa avviato, nel gennaio 2007, l’esame, in sede referente, di una proposta di legge (A.C. 1743) riguardante i professori universitari incaricati esterni[133] e, nell’ottobre 2007, di cinque proposte di legge (A.C. 1619 e abb.) in materia di soppressione dell’accesso programmato ai corsi universitari.

Da ultimo, si ricorda che la Commissione ha concluso l’esame di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 28, 522, 1620), approvando un testo unificato concernente l’abrogazione dell’equipollenza della laurea in scienze motorie alla laurea in fisioterapia[134], come peraltro già segnalato nella documentazione di inizio legislatura, predisposta dal Servizio Commissioni.

 


Programmazione del sistema universitario

Il sistema di programmazione delle università è stato riformato con l’articolo 1-ter del DL 7/2005[135],che hadettato nuove norme per la programmazione e valutazione del sistema universitario a partire dal 2006 ed ha contestualmente abrogato alcuni articoli del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25[136], che in precedenza disciplinavano la materia.

In particolare, il DL n. 7 del 2005 prescrive che le università predispongano annualmente (entro il 30 giugno) piani triennali recanti:

-       i corsi di studio da attivare, nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;

-       il programma di sviluppo della ricerca scientifica;

-       le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

-       i programmi di internazionalizzazione;

-       il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo determinato e indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità.

I programmi debbono tener conto delle risorse acquisibili autonomamente ed essere conformi a linee di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari. I programmi predisposti dalle università, ad eccezione del profilo relativo al fabbisogno di personale, sono sottoposti alla valutazione del Ministero e periodicamente monitorati[137]. Al fine di ancorare l’assegnazione dei finanziamenti statali alla programmazione, il nuovo sistema prevede che dei programmi delle università si tiene conto nella ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

Nel corso della XV legislatura sono stati adottati i provvedimenti necessari a dare l’avvio alla nuova procedura[138]. Nella definizione delle linee strategiche è emerso l’obiettivo prioritario di contenere l’aumento delle sedi universitarie, la proliferazione dei corsi di studio e l’istituzione di nuove università.

Con tali obiettivi, alcune misure della programmazione sono state dapprima anticipate con disposizioni di legge. In particolare, il d.l. n. 262/2006[139] (art. 2, comma 148) ha sospeso l’istituzione di nuove università telematiche fino all’entrata in vigore del regolamento che dovrà riordinare i criteri per l’abilitazione delle stesse (vedi capitoloOrdinamento delle università, pag. 37).

Inoltre, l’articolo 1, comma 653, della l. finanziaria per il 2007[140] ha disposto il divieto temporaneo - per il triennio 2007-2009 - di istituire nuove facoltà e corsi di studio in comuni diversi da quello ove l’ateneo ha la sede legale e amministrativa, prevedendo una deroga per:

§      i comuni confinanti;

§      le attività di razionalizzazione dell’offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti nelle regioni Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano;

§      l’istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della regione.

In un secondo tempo, sono state dettate le linee di indirizzo ministeriali per il triennio 2007-2009 con d.m. 3 luglio 2007, n. 362, al quale gli atenei devono uniformarsi nella stesura dei programmi.

Il decreto ha ribadito l’adozione da parte delle università di programmi triennali, oggetto di monitoraggio e valutazione ex post da parte del Ministero, che, a tal fine, prende in considerazione i risultati dell’attuazione degli stessi con riferimento ai miglioramenti ed ai peggioramenti che caratterizzano gli esiti delle attività di ciascuna università. I parametri e i criteri per il monitoraggio sono definiti sulla base di indicatori quali-quantitativi, i quali sono stati individuati con successivo d.m. 18 ottobre 2007, n. 506[141].

Le linee d'indirizzo per il triennio individuano gli obiettivi specifici da raggiungere e le possibili linee d'azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative[142]. Tra queste si segnalano:

a)            la razionalizzazione dei corsi di studio, mediante una ottimizzazione del rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti in modo da minimizzare i casi di sovraffollamento ed evitare la proliferazione di corsi (non specifici) con basso numero di iscritti;

b)            la qualificazione dell’offerta formativa, anche mediante l’attivazione o il rafforzamento di corsi di studio caratterizzati da: minori tempi di inserimento lavorativo dei laureati; presenza di docenti e studenti stranieri; minore frammentazione degli insegnamenti. In tale ambito, il Ministero considera strategico il potenziamento dell’alta formazione, anche mediante l’istituzionalizzazione e il consolidamento delle attività delle Scuole superiori e delle Scuole di dottorato, sulla base di criteri da definire con apposito decreto ministeriale;

c)            lo sviluppo della ricerca scientifica, ponendo particolare attenzione: alle azioni di partecipazione alle reti dei distretti tecnologici; alla creazione di spin-off[143]; alla realizzazione di laboratori scientifici congiunti pubblico-privati;

d)            la promozione di azioni specifiche a favore degli studenti, al fine di assicurare un più stretto rapporto con la scuola, con particolare riferimento ai servizi di orientamento, e di sostenere la formazione integrativa durante il percorso formativo;

e)            il potenziamento delle misure di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti italiani e delle misure di accoglienza di studenti stranieri.

Come accennato, in base al nuovo sistema, l’attuazione dei programmi da parte delle università,in termini di risultati, viene valutata ai fini dell'allocazione delle risorse.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che in prima applicazione non è possibile disporre degli esiti della valutazione, il decreto ha stabilito che la ripartizione del Fondo per la programmazione e lo sviluppo allo scopo di sostenere l'attuazione dei programmi e la realizzazione dei risultati da parte delle Università avviene, relativamente agli anni 2007 e 2008, utilizzando il modello per la ripartizione teorica del FFO[144], mentre per il 2009, nella proporzione di due terzi, sulla base del modello citato e, per un terzo, sulla base delle variazioni degli indicatori fissati con il citato d.m. n. 506/2007[145].

Considerata l'entità delle risorse e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle attività delle Università attualmente esistenti, il decreto sulla programmazione ha infine precisato che, nel corso degli anni 2007-2009, non si darà luogo alla istituzione di nuove Università statali.

 

 


Valutazione università e ricerca

Tragli obiettivi più rilevanti delle politiche legislative per l’università e la ricerca nel corso della XV legislatura figura certamente il potenziamento del sistema di valutazione[146].

In tale direzione, l’articolo 2, commi 138-142,delD.L. n. 262/2006[147]ha previsto l’istituzione della Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Secondo quanto emerso dalla relazione illustrativa al provvedimento, il progetto governativo, pur partendo dal riconoscimento dell’importante ruolo svolto in questi anni dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)[148] e dal Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)[149], è stato mosso dalla esigenza di implementare il ruolo degli organismi di valutazione, rafforzandone soprattutto la “terzietà”. In secondo luogo, la costituzione dell’Agenzia risponde all’opportunità di razionalizzare il sistema di valutazione delle università e, insieme, degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, al fine di integrare le due grandi reti della ricerca pubblica.

La legge istitutiva assegna all’Agenzia tre funzioni principali (art. 2, co. 138):

a)  valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca;

b)  coordinamento delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca[150];

c)  valutazione dell’efficienza e dell’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

Il d.l. n. 262/2006 ha altresì stabilito che, una volta entrato a regime il nuovo sistemacon l’effettiva operatività dell’ANVUR, vengano soppressi gli attuali organismi preposti alla valutazione, ossia CIVR e CNVSU, nonché i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana (art. 2, co. 141).

Per l’attuazione del nuovo sistema, il citato d.l. n. 262/2006 ha previsto l’adozione di un regolamento di delegificazione, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari (art. 2, co. 140), volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell’ANVUR, ivi incluse la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo direttivo[151].

Il regolamento è stato adottato quasi al termine della legislatura con d.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64[152]. Si divide in due capi, il primo dedicato alla definizione dei principi generali e alla disciplina delle attività dell’ente, mentre il secondo riguarda l’organizzazione.

Per quanto riguarda i principi, tra i punti maggiormente qualificanti del testo, si stabilisce che l’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, ed è sottoposta al controllo della Corte dei conti (art. 2, co. 1).

Con la finalità di garantire autonomia operativa, il regolamento precisa che l’Agenzia agisce in piena indipendenza per quanto riguarda i propri criteri, i metodi e gli strumenti di valutazione, tenendo conto di quelli riconosciuti a livello internazionale e sulla base di programmi approvati dal Ministero di cui comunque rimane ferma la vigilanza (art. 2, co. 3-5). Si prescrive, inoltre, che la stessa attività dell’Agenzia sia oggetto di valutazione periodica, da effettuarsi mediante rapporti redatti da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro, anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore (art. 2, co. 7).

Gli articoli da 3 a 6 del regolamento disciplinano le attività principali dell’Agenzia, specificando nel dettaglio quanto stabilito dalla legge istitutiva[153]. In linea generale, l'ANVUR svolge le valutazioni esterne delle attività istituzionali delle università e degli enti di ricerca, relativamente alla loro qualità, efficacia, efficienza ed economicità (art. 4). È oggetto di valutazione anche l'integrazione tra attività didattiche e di ricerca delle università.

In tale quadro, è compito dell’Agenzia: a) stabilire i requisiti vincolanti per l'istituzione di nuove università o per l'attivazione di qualunque tipo di corso di studio universitario; b) definire i criteri e i parametri per la valutazione periodica delle strutture didattiche universitarie e di ricerca; c) indirizzare, coordinare e vigilare le attività proprie dei nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; d) valutare l’efficienza e l’efficacia degli accordi di programma e dei programmi di esclusiva competenza del Ministero; e) promuovere e diffondere la cultura della qualità e della valutazione nell’ambito della didattica universitaria e della ricerca, anche mediante la predisposizione di appositi progetti di ricerca e protocolli formativi.

Tra le ulteriori funzioni dell'ANVUR, occorre poi segnalare che, al fine di assicurare il collegamento tra i risultati della valutazione e la ripartizione dei finanziamenti pubblici – principio già richiamato dalle norme istitutive dell’Agenzia[154] - il D.P.R. n. 64/2008 (art. 3, co. 2-5) dispone che l’Agenzia propone al Ministero i criteri per la ripartizione per ciascun anno di:

Ø        una quota del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'art. 5 della legge n. 537 del 1993[155];

Ø        una quota del Fondo ordinario degli enti pubblici di ricerca, di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 204/1998[156].

L'ammontare di tali quote, non consolidabile, dipenderà dalla qualità dei risultati delle attività compiute da atenei ed enti di ricerca. L’Agenzia determina altresì il c.d. costo standard degli studenti universitari (comprensivo anche dei costi per la ricerca universitaria), necessario ai fini del calcolo della quota di riequilibrio del Fondo per il finanziamento ordinario delle università[157].

Oltre all’elaborazione dei criteri per la ripartizione dei fondi, l’Agenzia dispone di un potere di segnalazione al Ministro per l’adozione di provvedimenti premiali o sanzionatori nei casi di università che hanno registrato rapidi miglioramenti o scostamenti negativi rispetto agli standard prefissati.

Infine, l’ANVUR svolge alcuni compiti complementari alle attività di valutazione, quali: raccolta e analisi dei dati (art. 6), consulenza, formazione e promozione culturale. Inoltre, ha il compito di redigere un rapporto generale sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca a cadenza biennale, da inviare al Governo e al Parlamento (art. 5)[158].

Accanto alle funzioni elencate nel regolamento, vanno considerate due ulteriori attribuzioni dell’Agenzia, disposte da singole norme di legge, approvate nel corso della legislatura. In particolare, si ricorda che l’ANVUR: a) valuta la qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori dopo tre anni dalla data di assunzione (art. 3, co. 1-bis, d.l. 147/2007[159]; vedi capitolo Docenti universitari, pag. 53), b) collabora con il MUR alla realizzazione di un osservatorio nazionale sugli iscritti ai corsi di laurea (art. 3, co. 6, d.lgs. n. 21/2008).

Per quanto concerne l’organizzazione dell’ente, disciplinata dagli articoli da 7 a 12 del regolamento, occorre in premessa sottolineare che, pur ispirandosi al modello di agenzia delineato negli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 300/1999[160], l’ANVUR se ne discosta sotto il profilo strutturale, in ragione dei compiti specifici che la normativa attribuisce all’ente.

Nel dettaglio, il regolamento prevede cinque organi: Presidente, Consiglio direttivo, Direttore, Comitato consultivo e Collegio dei revisori dei conti (art. 7).

Il Presidente è l’organo di rappresentanza legale dell’Agenzia, ne assicura l’unitarietà degli indirizzi e l’operatività, convoca e presiede il Consiglio direttivo, da cui è eletto tra i suoi componenti (art. 8).

Il Consiglio direttivo, che rappresenta l’organo di governo dell’ente, è formato da 7 membri scelti tra personalità di riconosciuta qualificazione ed esperienza nell’istruzione superiore e nella ricerca, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’università, sentite le commissioni parlamentari competenti (art. 9). Almeno due membri devono essere persone esterne alle università e agli enti di ricerca italiani, da scegliere tra due rose di nomi, indicate rispettivamentedall'European research council e dalla European university association. Gli altri cinque componenti sono scelti in una rosa di persone indicate da un Comitato di selezione nominato dal Ministro tra personalità di alta e riconosciuta qualificazione scientifica e culturale[161]. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, approva il piano annuale delle attività, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; nomina il Direttore e i consulenti dell'ente; approva i rapporti di valutazione.

Il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell'organizzazione interna e dell'attività gestionale dell'Agenzia. In particolare, cura l'esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio direttivo, alle cui sedute partecipa senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante (art. 10)[162].

Il Comitato consultivo, formato da componenti designati in rappresentanza delle università, della comunità scientifica nazionale ed internazionale, degli enti territoriali e delle parti sociali, dà pareri e formula proposte al Consiglio direttivo, in particolare sui programmi annuali di attività e sui documenti riguardanti la scelta dei criteri e dei metodi di valutazione (art. 11). Infine, il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'Agenzia (art. 12).

La determinazione della dotazione organica dell’Agenzia è rinviata ad un successivo regolamento delegificato, alla cui entrata in vigore è legata anche la soppressione del CNVSU e del CIVR[163].

 

 


Docenti universitari

Con riguardo alla disciplina dei docenti universitari, merita preliminarmente ricordare che nel corso della XIV legislatura il Parlamento ha approvato un’ampia riforma della materia.

In particolare, la legge 4 novembre 2005, n. 230[164] ha dettato nuove norme relative allo stato giuridico e all’accesso al ruolo dei professori universitari (ordinari e associati), nonché ulteriori disposizioni sui ricercatori, così riformando largamente la precedente normativa, contenuta nella legge n. 210/1998[165].

In sintesi, la legge n. 230/2005 ha introdotto un nuovo sistema di reclutamento dei professori, basato su un procedimento articolato in due stadi: innanzitutto, è richiesto il conseguimento della c.d. idoneità scientifica nazionale, sulla base di procedure nazionali, bandite dal Ministero distintamente per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari. Il secondo stadio della disciplina concorsuale consiste in una procedura di valutazione comparativa che ciascuna università svolge, sulla base di propri regolamenti autonomi, per selezionare le persone da chiamare a coprire i posti banditi dall’ateneo. In attuazione della legge è stato successivamente emanato il D.Lgs. n. 164/2006[166], che ha specificato ulteriormente principi e criteri per quanto concerne il conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale ai fini del reclutamento nel ruolo dei professori universitari.

Anche in relazione ai ricercatori, la legge n. 230 ha stabilito nuove modalità di accesso alla carriera accademica, mediante contratti di lavoro a tempo determinato (articolo 1, comma 14). Tuttavia, la legge ha previsto un’efficacia differita per tali misure, stabilendo che fino al 30 settembre 2013 continuano ad applicarsi le procedure concorsuali previste dalla legge n. 210/1998, per la copertura dei posti di ricercatore a tempo indeterminato (articolo 1, comma 7).

Completato il quadro delle norme primarie, con l’inizio della XV legislatura si sono evidenziate due tendenze principali, riguardanti rispettivamente i professori e i ricercatori.

Quanto ai primi, occorre segnalare che nel corso della legislatura non sono stati adottati dal Governo gli ulteriori e necessari provvedimenti volti a dare attuazione alle disposizioni contenute nella l. n. 230/2005 e nel d.lgs. n. 164/2006. Si è così venuto a determinare nei fatti un sostanziale blocco dei concorsi per l’accesso ai ruoli di professore universitario.

D’altra parte, secondo le linee programmatiche del Governo, espresse all’inizio della legislatura[167], il testo di riforma della docenza avrebbe dovuto essere modificato, presentando numerose difficoltà applicative. Il Governo aveva dunque manifestato l’intenzione di discutere un provvedimento organico di correzione della legge sul reclutamento e la carriera dei docenti in un secondo tempo, ossia dopo l’avvio con successo del nuovo sistema di valutazione, basato sull’ANVUR (vedi capitoloValutazione università e ricerca, pag. 47). Parallelamente, sono state presentate sul tema alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, delle quali la Commissione Cultura ha avviato l’esame, senza tuttavia arrivare a concludere, nel periodo di riferimento, la discussione in sede referente[168].

Al termine della legislatura, per consentire almeno parzialmente il riavvio del turn over, è stato approvato l’articolo 12, comma 2, del d.l. n. 248/2007 (c.d. mille proroghe)[169], il quale dispone la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa per l’accesso al ruolo dei professori universitari, prevedendo, a tal fine, la temporanea reviviscenza della precedente disciplina, contenuta nelle disposizioni di cui alla legge n. 210/1998 (già abrogata, per le parti di competenza, dalla legge n. 230/2005) e al relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117. Tale possibilità è consentita per le università che bandiscono i relativi concorsi entro il 30 giugno 2008.

Nel testo originario, la disposizione prevedeva, inoltre, che alle procedure concorsuali si applicassero le condizioni previste dall’art. 1, co. 2-bis, del d.l. n. 7/2005[170], ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. Tale inciso è stato eliminato dal testo della disposizione in sede di conversione, per cui i concorsi banditi possono prevedere due idoneità[171].

L’intervento più ampio del Parlamento in relazione al personale docente delle università ha, tuttavia, riguardato il reclutamento dei ricercatori. Le novità principali sono contenute nella legge finanziaria per l’anno 2007[172] (articolo 1, commi 647-652).

In primo luogo, la legge ha previsto l’adozione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, da emanare con decreto del Ministro dell’università e della ricerca entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in attesa di una più ampia riforma dello stato giuridico dei ricercatori (comma 647). La disposizione richiedeva che il decreto si soffermasse, in particolare, sulle modalità procedurali e sui criteri di valutazione dei titoli didattici e dell'attività di ricerca, al fine di garantire celerità, trasparenza e allineamento agli standard internazionali. Le nuove modalità si dovevano applicare ai concorsi banditi dalle università dopo l’emanazione del predetto decreto.

In secondo luogo, al fine di favorire l’ingresso nel mondo della ricerca e di ridurre il fenomeno del precariato, la legge ha disposto un piano straordinario triennale di assunzione dei ricercatori universitari, mediante la definizione – ad opera del decreto di cui sopra - di un numero aggiuntivo di posti da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008 (comma 648). Per la realizzazione del piano, sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009 (comma 650)[173].

In attuazione della legge finanziaria, il Ministro dell’università e della ricerca ha predisposto uno schema di regolamento contenente numerose novità rispetto alla disciplina contenuta nella legge n. 210/1998, ancora attualmente vigente, e nel relativo regolamento di attuazione[174]. Le innovazioni previste dal documento riguardano, in particolare, la previsione di un doppio livello di valutazione del candidato (uno esterno, a cura di esperti italiani ed internazionali, ed uno interno, affidato alla commissione giudicatrice dell’ateneo che bandisce il concorso), la modifica delle prove da sostenere e la riduzione dei settori scientifico-disciplinari[175].

Tuttavia, il procedimento per l’adozione del decreto ministeriale contenente le procedure con cui assegnare i posti da ricercatore messi a disposizione dalla finanziaria 2007 si è protratto per l’intera durata della legislatura e, al termine di questa, non risulta ancora concluso[176].

Per tale motivo, nelle more dell’adozione del regolamento e al fine di garantire comunque l’operatività del piano straordinario di assunzione dei ricercatori universitari, il Parlamento ha approvato due disposizioni.

In un primo momento, l’articolo 3 del d.l. n. 147/2007[177] ha consentito l’utilizzabilità delle somme stanziate per il reclutamento per l’anno 2007, destinando il relativo importo (pari a 20 milioni di euro) ad incremento dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO). In attuazione di tale disposizione, il Ministro ha stabilito con D.M. n. 565 del 14 novembre 2007 e D.M. n. 620 del 30 novembre 2007 la ripartizione tra le università statali dei fondi necessari per l’attivazione delle procedure di reclutamento.

Sul finire della legislatura, è stato da ultimo approvato l’articolo 12, comma 2-bis del d.l. n. 248/2007 (c.d. mille proroghe), ai sensi del quale si è precisato che, nelle more dell’attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui alla legge finanziaria per il 2007, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore emanati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (1° marzo 2008). La norma specifica altresì che a tali procedure concorsuali si applica la disciplina attualmente in vigore, ossia quella prevista dalla legge n. 210/1998 e dal relativo regolamento di attuazione.

Infine, occorre segnalare ulteriori misure relative allo stato giuridico e al trattamento economico del personale docente, approvate nel corso della legislatura.

Con l’articolo 23 del d.l. n. 223/2006[178] si è disposta, a fini di contenimento della spesa, la eliminazione del parere del CUN sulle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore universitario bandite fino al 30 settembre 2013, nonché su quelle per professore ordinario e associato bandite secondo la normativa previgente alla legge n. 230/2005, nonché per le procedure di conferma in ruolo.

L’articolo 3, comma 1-bis, del citato d.l. n. 147/2007 ha introdotto alcune misure sulla valutazione dei ricercatori. In particolare, si stabilisce che la qualità dell'attività scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto è sottoposta, dopo tre anni dalla data di assunzione, alla valutazione dell'ANVUR. La procedura si ripeterà dopo ulteriori tre anni. Qualora la valutazione sia negativa, il Ministero, in sede di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario, provvede a detrarre dalla quota spettante all'università interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari[179].

Nella legge finanziaria per il 2008[180], l’articolo 2, comma 434, ha stabilito la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione. L’attuazione prevede le seguenti scansioni: dal 1° gennaio 2008, il periodo di collocamento fuori ruolo è ridotto a due anni; dal 1° gennaio 2009, è ridotto ad un annoe dal 1° gennaio 2010 è abolito in via definitiva. Una volta a regime, l’eliminazione del collocamento fuori ruolo comporta l’obbligo di pensionamento per tutti i professori ordinari al compimento del 72° anno di età e per i professori associati al compimento del 67° anno di età.

Infine, l’articolo 13 del d.l. n. 248/2007 estende ai ricercatori incaricati presso la Scuola superiore dell’economia e delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (31 dicembre 2007), la disciplina sul termine per il giudizio di conferma a cui sono soggetti i ricercatori universitari[181]. Inoltre, consente agli stessi di partecipare alleprocedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica ovvero presso le amministrazioni di inquadramento e le agenzie.

 

 


Finanziamento delle università

Il sistema di finanziamento

Il sistema di finanziamento delle università è stato complessivamente riformato dall’art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537[182], in base al quale le risorse statali sono ripartite in tre distinti fondi, identificati in rapporto agli oggetti e non alle categorie della spesa (come in precedenza) ed imputati ciascuno a un corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. I fondi sono:

a) Fondo per il finanziamento ordinario delle università, che attiene al funzionamento degli atenei e comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria[183];

b) Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, che comprende la quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti;

c) Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, che include le risorse destinate al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi comprese le nuove iniziative didattiche[184].

Le manovre finanziarie della legislatura

Nel corso della XV legislatura si sono registrate due principali evoluzioni nelle scelte legate al finanziamento del sistema universitario.

Per un verso, le risorse stanziate sono state interessate dai processi di risparmio e di razionalizzazione della spesa che, più in generale, hanno caratterizzato l’intero periodo di riferimento. Per altro e distinto profilo, è stata avviata una riflessione sui criteri di finanziamento degli atenei (con particolare riguardo alla fonte di approvvigionamento più consistente, ossia il Fondo per il finanziamento ordinario delle università - FFO), che ha portato, nell’agosto 2007, all’impegno sottoscritto dal Ministro dell’università e dal Ministro dell’economia per un Patto per l’università e la ricerca, volto ad individuare le priorità strategiche da seguire per ridare slancio ai processi di efficacia ed efficienza del “sistema università”. Il nucleo principale degli impegni assunti dai due Ministri, che si sono basati su un documentodi analisi e proposta curato dalla Commissione tecnica per la finanza pubblica (CTFP)[185], hanno riguardato in particolare la necessità di assicurare una programmazione di medio periodo delle dotazioni finanziarie, legata sia alla definizione chiara degli obiettivi, sia alla introduzione di incentivi per elevare la qualità della didattica e della ricerca.

In relazione al contenimento della spesa, occorre innanzitutto considerare che, nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, la l. finanziaria per il 2007[186] (art. 1, co. 637) ha stabilito la riduzione di un punto percentuale rispetto ai tre trienni precedenti (1998-2006) del tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario per il sistema universitario statale, determinato nella misura del 3 per cento. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (co. 642)[187].

In secondo luogo, merita ricordare che le risorse per l’università sono state interessate dalle manovre di carattere generale (accantonamenti e tagli lineari) disposte con la finalità di ridurre la spesa delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l’art. 1, co. 507, della l. finanziaria per il 2007 ha disposto l’accantonamento – e conseguente indisponibilità - di una quota delle dotazioni delle unità previsionali di base relative a determinate categorie economiche. Ciò ha interessato principalmente il Fondo per l’edilizia universitaria e il Fondo per la programmazione (vedi infra)[188].

Per quanto riguarda la determinazione e la finalizzazione delle risorse a sostegno del sistema universitario, si riportano di seguito brevi sintesi sugli andamenti dei singoli Fondi, così come determinati dalle manovre finanziarie della legislatura.

Il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) è stato finanziato con la l. finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) per risorse pari a 7.087,8 milioni di euro (con un incremento, in valore assoluto, di 170 milioni di euro sull’anno precedente). Nel corso dell’esercizio finanziario, tale dotazione è stata incrementata di 5 milioni di euro (art. 7, co. 1, d.l. n. 81/2007) ed, infine, di ulteriori 20 milioni di euro (art, 3. co. 1, d.l. n. 147/2007), da destinare esclusivamente al reclutamento straordinario di ricercatori nelle università, previsto dalla l. n. 296/2006 (vedi capitoloDocenti universitari, pag. 53)[189].

Per quanto concerne l’esercizio finanziario 2008, il Fondo ha subito un parziale decremento. Complessivamente, infatti, la legge n. 244/2007[190] reca un’autorizzazione di spesa pari a circa 6.865,7 milioni di euro. Nell’ambito di tale stanziamento, alcune risorse presentano uno specifico vincolo di destinazione. In particolare, si tratta di: 5 milioni di euro per l’anno 2008 (art. 2, co. 432) a titolo di contributo straordinario alle Università che hanno avviato la procedura di statizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell’ultimo triennio[191]; e di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinati ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca (art. 2, co. 430).

Da ultimo, le risorse del Fondo sono state integrate per 16 milioni di euro ai sensi dell’articolo 13-bis del D.L. n. 248/2007 (c.d. milleproroghe)[192], nonché per ulteriori 6,6 milioni, finalizzati all’integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca (art. 1, co. 75, l. n. 247/2007[193]).

Tuttavia, occorre rilevare che, parallelamente alla diminuzione dello stanziamento diretto in favore del FFO, la l. finanziaria per il 2008 (art. 2, co. 428-429) ha istituito un nuovo Fondo, con una dotazione pari a 550 milioni di euro per il triennio 2008-2009, destinato ad incrementare le disponibilità del FFO per sostenere in via prioritaria le spese derivanti dagli adeguamenti retributivi del personale docente e dai rinnovi contrattuali del personale non docente degli atenei. Recependo parte delle indicazioni espresse nel documento della CTFP (vedi supra), tali disposizioni prevedono che l’assegnazione delle risorse aggiuntive sia subordinata all’adozione di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze[194]. Tra gli obiettivi del Piano sono compresi il contenimento delle spese per il personale (garantendo il rispetto effettivo del limite del 90 per cento sul FFO[195]), il riequilibrio finanziario degli atenei e la ridefinizione del vincolo dell’indebitamento[196].

Per quanto riguarda il Fondo per l’edilizia universitaria si è registrata una complessiva diminuzione delle risorse a disposizione, secondo una tendenza già evidenziata nell’anno precedente all’inizio della legislatura.

Infatti, con la manovra finanziaria per il 2007, le risorse iscritte a bilancio erano pari a 50 milioni di euro, pari alla metà della dotazione prevista per l’anno 2006. Inoltre, la disponibilità è stata ridotta a meno di 35 milioni, in conseguenza degli accantonamenti disposti in attuazione di quanto previsto ai commi 507 e 758 della legge finanziaria 2007. In occasione del riparto del Fondo, disposto con decreto del Ministro sottoposto al parere delle Camere, la Commissione Cultura, considerata l’insufficienza delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dagli accordi di programma già stipulati dal Ministero con gli atenei, ha richiamato la necessità di prevedere stanziamenti adeguati per la realizzazione di strutture e impianti universitari idonei al settore[197]. Di fatto, con la manovra di metà anno, è stata disposta un’integrazione di risorse per l’edilizia universitaria per il 2007 pari a 75 milioni di euro (artt. 6, co. 8 e 7, co. 1 del d.l. n. 81/2007).

Da ultimo, con la seconda legge finanziaria della legislatura, l’ammontare del Fondo per l’edilizia per il 2008 è sceso a 15 milioni di euro.

Anche in relazione al Fondo per la programmazione si registra nel corso della legislatura una diminuzione, in termini assoluti, degli stanziamenti di bilancio. Per l’anno 2007 è stata autorizzata una spesa pari a circa 117 milioni di euro[198]. Per l’anno 2008, l’autorizzazione di spesa è scesa a 92,3 milioni di euro.

Specifici interventi di finanziamento

Nel corso della legislatura sono state stanziate per il triennio 2007-2008 risorse pari a 500.000 euro per le spese di funzionamento della Fondazione Collegio europeo di Parma[199](art. 1, co. 654, l. n. 296/2006) ed a2,8 milioni di euro, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma (art. 1, co. 1342, l. n. 296/2006).

Nei confronti della Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet (Facoltà della Seconda Università degli studi di Napoli[200]) è stata prevista nel 2007 una riduzione del finanziamento statale per 1,5 milioni di euro (v. tabella E, l. n. 296/2006), successivamente ripristinato a decorrere dal 2008 (art. 2, co. 557, l. n. 244/2008).

Nel quadro degli interventi finalizzati a sostenere gli studi post-lauream, il d.l n. 81/2007(art. 7, co. 1) ha incrementato di 10 milioni di euro per il 2007 le risorse destinate alle borse di studio post lauream, ossia per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e di specializzazione presso università italiane e straniere a favore dei laureati.

Infine, la legge finanziaria per il 2008 ha disposto uno stanziamento di 11 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, a favore delle Scuole superiori ad ordinamento speciale e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale (art. 2, co. 431)[201].

 

Da ultimo, merita ricordare l’adozione di alcune misure di natura fiscale, poste a beneficio di studenti, docenti ed università.

In tale ambito, la l. finanziaria per il 2007 (art. 1, co. 603 e 604) equipara ai collegi universitari legalmente riconosciuti tutti i collegi universitari privati, gestiti da fondazioni, enti morali nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità richieste dalla legge e siano iscritti nei registri delle prefetture. Da ciò deriva innanzitutto l’esenzione dal pagamento dell’IVA. L’equiparazione consente inoltre ai collegi privati di accedere ai finanziamenti pubblici per alloggi e residenze universitarie.

I commi 296 e 297 hanno riconosciuto ai docenti delle università statali, per l’anno 2007, una detrazione dall’imposta lorda del 19% delle spese documentate, fino a un importo massimo di 1.000 euro, per l’acquisto di un personal computer nuovo.

Per migliorare le condizioni degli studenti fuori sede, l’articolo 1, comma 208, della l. finanziaria per il 2008 concede una detrazione d’imposta sui canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione massima fruibile è di 500 euro annui.

 

 


Ricerca scientifica e tecnologica

La riforma degli enti di ricerca

Nel corso della XV legislatura è proseguita l’attività di riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica[202], limitatamente all’ordinamento degli enti pubblici di ricerca.

 

Già durante la XIV legislatura, questi erano stati interessati da singoli decreti legislativi di riordino ispirati dall’esigenza di assicurare maggior competitività al settore (mediante attribuzione di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile, separazione tra compiti e responsabilità di programmazione e compiti e responsabilità di gestione amministrativa all’interno dell’ente, rispetto del principio della pianificazione triennale delle attività di ricerca, ecc.). Inoltre, erano state adottate misure di accorpamento e scorporo di singole strutture con la finalità di assicurare maggiore omogeneità alle aree di ricerca interessate[203].

 

La XV legislatura si è aperta con un ulteriore intervento legislativo, diretto a provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca. L’art. 2, co. 143-145, del d.l. n. 262/2006[204] (collegato alla manovra finanziaria per il 2007) prevedeva a tal fine l’adozione di regolamenti di delegificazione. Successivamente, è stato confermato l’obiettivo, ma avvalendosi di un diverso strumento, ossia i decreti legislativi, come avvenuto nel più recente passato. Il Parlamento ha, infatti, approvato, la legge 27 settembre 2007, n. 165, che ha conferito al Governo la delega per il riordino degli enti di ricerca posti sotto la vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca (vedi schedaRiordino degli enti di ricerca, pag. 155).

La delega autorizza il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi – entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge (25 aprile 2009) – al fine di riordinare la disciplina relativa “agli statuti e agli organi di governo” degli enti secondo principi e criteri direttivi, tra i quali figurano, in particolare, il riconoscimento dell’autonomia statutaria e l’attribuzione all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)del compito di valutare i risultati dell’attività degli enti, anche in relazione all’assegnazione dei finanziamenti statali (vedi capitoloValutazione università e ricerca, pag. 47).

Da ultimo, tra gli elementi più innovativi, si segnala che la legge ridisciplina le ipotesi di commissariamento degli enti di ricerca.

Il personale degli enti di ricerca

Le leggi finanziarie approvate nel corso della legislatura hanno recato, in deroga al blocco del “turn over” previsto negli ultimi anni, una serie di disposizioni volte a favorire processi di stabilizzazione del personale precario e di reclutamento presso le pubbliche amministrazioni. Tali misure hanno riguardato anche il personale degli enti di ricerca (docente e non), in relazione al quale sono state, in alcuni casi, introdotte norme ad hoc, più favorevoli rispetto a quelle previste per la generalità delle p.a.

Norme di carattere generale sono contenute nel comma 519 della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006[205]), il quale ha disposto per il 2007 che una quota pari al 20% di quanto stanziato nel Fondo per le assunzioni nelle p.a., di cui all’articolo 1, co. 96, ultimo periodo, della legge finanziaria per il 2005 (L. 311/2004), sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che presti o abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato per almeno tre anni presso le pubbliche amministrazioni sottoposte al “blocco del turn over” di cui di cui all’articolo 1, co. 95 della medesima legge finanziaria (compresi quindi gli enti di ricerca), purché sia stato assunto mediante procedura concorsuale o, in mancanza, venga sottoposto ad apposite prove selettive[206] (per un approfondimento, vedi capitolo Stabilizzazione del personale delle P.A., nel dossier relativo alla Commissione Lavoro). Per gli anni 2008 e 2009, la stabilizzazione può essere effettuata nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni dell’anno precedente[207].

Sempre al fine di limitare il fenomeno del “precariato”, sono state introdotte disposizioni più restrittive sull’uso delle forme di lavoro flessibile (per un approfondimento, si rinvia al capitolo Utilizzo di lavoro flessibile dalle P.A., nel dossier relativo alla Commissione Lavoro).

In tale direzione, il comma 538 della l. finanziaria per il 2007 ha disposto un abbassamento del limite entro cui, a decorreredal 2007, le pubbliche amministrazioni (compresi gli enti di ricerca) possono avvalersi di personale con rapporti di lavoro “flessibile”, portandolo dal 60% al 40% della spesa sostenuta per le stesse ragioni nel 2003[208]. Tale limite è stato ulteriormente ridotto al 35% dalla l. finanziaria per il 2008[209]. Quest’ultima[210] ha, altresì, novellato la disciplina in materia di lavoro flessibile nelle p.a. (di cui all’art. 36, d.lgs. n. 165/2001[211]), prevedendo, oltre alle ipotesi di carattere generale[212], che le università e gli enti di ricerca possono ricorrere a forme contrattuali flessibili per svolgere progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo ordinario di finanziamento delle università.

Accanto agli interventi ora citati, occorre ricordare le disposizioni relative alla possibilità di assumere nuovo personale a tempo indeterminato (per una sintesi di carattere generale, si rinvia al capitolo Assunzioni del personale pubblico, nel dossier relativo alla Commissione Lavoro).

In questo caso, sono state dettate di norme di carattere specifico per gli enti di ricerca pubblici. Infatti, la l. finanziaria per il 2007 (comma 643) ha autorizzato tali enti, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alla cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatasi nell’anno precedente[213]. Per il 2010, si applica, invece, la disposizione di carattere generale contenuta nella l. finanziaria per il 2008 (art. 3, co. 102), in base alla quale le assunzioni sono consentite nel limite di una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni dell’anno precedente.

In aggiunta a tali misure, la l. finanziaria per il 2007 (comma 651) ha disposto per il 2007, in analogia a quanto stabilito per i ricercatori delle università (vedi capitoloDocenti universitari, pag. 53) un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori presso gli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR. A tal fine è stata autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 (co. 652). La norma prevedeva che il piano fosse bandito dal Ministro dell’università entro il 30 aprile 2007, definendo il numero complessivo dei ricercatori da assumere e le modalità procedimentali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta. Non essendo stato predisposto il bando in questione, l’articolo 3 del D.L. 147/2007[214] ha assegnato l’importo di 7,5 milioni di euro, destinato per il 2007, al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, da ripartire tra gli enti con la finalità di assicurare comunque l’assunzione di ricercatori mediante l’espletamento delle procedure di reclutamento vigenti.

Gli interventi di sostegno alla ricerca

Gli interventi destinati a sostenere la ricerca, predisposti nel corso della legislatura, hanno riguardato sia finanziamenti rivolti ad attività specifiche, sia misure finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici e privati del settore.

In premessa, occorre ricordare che, analogamente a quanto previsto per le università, la l. finanziaria per il 2007 ha ridotto di un punto percentuale rispetto al triennio precedente il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario nella misura del 4 per cento per gli enti pubblici di ricerca (comma 638)[215].

Accanto a ciò, le leggi finanziarie approvate nella legislatura hanno stanziato risorse per la ricerca scientifica, anche mediante la costituzione di nuovi fondi. In tal senso, una importante misura di razionalizzazione è rappresentata dall’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo, disciplinato dall’art. 1, co. 870-874, della finanziaria per il 2007, confluiscono le risorse annuali del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)[216]; del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB)[217]; del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS, per la parte di competenza del Ministero dell'università e della ricerca)[218] e le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università (PRIN).

Il FIRST è alimentato in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE, nell'ambito del riparto del citato Fondo per le aree sottoutilizzate. Per la fase di avvio del FIRST e per consentire un impatto più incisivo degli interventi in attuazione del Piano nazionale della ricerca, è stata assegnata al Fondo una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 (per un approfondimento, vedi capitolo Fondo investimenti ricerca (First), nel dossier relativo alla Commissione Attività produttive).

A decorrere dall’anno 2008, è previsto che una quota non inferiore al 10 per cento del FIRST sia destinata in favore dei progetti di ricerca di base presentati dai ricercatori di età inferiore ai quaranta anni (art. 2, co. 313-315, l. finanziaria 2008[219]). I progetti di ricerca devono essere previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un apposito comitato, composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani[220].

Disposizioni in favore dei giovani ricercatori sono state adottate anche nel settore della ricerca sanitaria (vedi capitolo Ricerca sanitaria, nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali), prevedendo una quota di riserva del Fondo sanitario nazionale, pari al 5 per cento per il 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008, in favore dei progetti presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni (art. 1, co. 814, l. n. 296/2006[221]).

Per il solo anno 2008 è stata inoltre prevista l’istituzione di un Fondo di promozione della ricerca di base, con una dotazione di 10 milioni (art. 2, co. 318-320, l. n. 244/2007). Le fondazioni bancarie che decidono di destinare parte delle proprie risorse alla ricerca di base possono chiedere contributi in misura non superiore al 20 per cento delle risorse impiegate a valere su e nei limiti delle disponibilità del Fondo. I contributi sono legati alla durata effettiva del Fondo e comunque non possono essere richiesti per più di tre anni.

 

Ulteriori stanziamenti in favore di singoli interventi per la ricerca, autorizzati dal Parlamento nel corso della legislatura, riguardano:

-             l’istituzione presso il Ministero dell’Università e ricerca di un Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie, con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni per il 2008 (art. 2, co. 178, l. n. 244/2007);

-             un incremento annuo di 3,5 milioni, a partire dal 2008, del contributo statale per le spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (art. 2, co. 312, l. n. 244/2007);

-             un finanziamento di 3 milioni per gli anni 2008-2009, destinato al funzionamento del centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate, di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione (art. 2, co. 436, l. n. 244/2007);

-             un contributo di 10 milioni per l’anno 2007, destinato alle opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca ed attività industriali di Erzelli nel comune di Genova (art. 23, co. 1, d.l. n. 159/2007[222]).

 

In ultimo, si segnala che, per incrementare le risorse a disposizione, le leggi finanziarie approvate nel corso della legislatura hanno confermato la possibilità di destinazione del cinque per mille dell’imposta sul reddito a varie finalità, ivi incluso il finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università[223].

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali e gli incentivi, si ricorda che è stato introdotto un credito d’imposta per gli investimenti e i costi sostenuti dalle imprese per la ricerca e l’innovazione, per tre anni, a decorrere dal periodo d'imposta 2007 e fino al periodo d'imposta 2009, nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo (art. 1, co. 280-284, l. n. 296/2006). La misura agevolativa, nella forma di credito d’imposta, sale dal 10 al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (art. 66, l. n. 244/2007). È fissato un limite massimo di importo su cui applicare il credito d’imposta, pari a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta[224].

 

 

 


Cultura, spettacolo e sport

 


Ministero dei beni culturali

Nel corso della XV Legislatura è stato nuovamente ridisegnato l’assetto del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) nel tentativo di razionalizzare e rendere maggiormente efficienti le strutture deputate alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese (per una ricostruzione generale del riassetto dei Ministeri, vedi capitolo Assetto dei ministeri, nel dossier relativo alla Commissione Affari costituzionali).

Si ricorda, in proposito, che il Dicastero è stato oggetto di due precedenti riforme, la prima, attuata con D.P.R. 441/2000, incentrata sulla figura del segretario generale, delle direzioni generali di settore e dei sopraintendenti regionali; la seconda, introdotta con D.P.R. 173/2004, basata su un’articolazione del Ministero in quattro Dipartimenti, dieci Direzioni generali e diciassette direzioni generali regionali.

Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[225], ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, ha modificato l’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300[226], articolando il Ministero in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro[227]. Il decreto-legge in titolo ha quindi soppresso i dipartimenti, restituito la figura del Segretario generale e ridefinito il numero delle direzioni generali.

L’art. 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2007[228] ha imposto, inoltre, la riduzione, in misura non inferiore al 10 per cento, degli uffici di livello dirigenziale generale; il successivo comma 1133 ha, però, specificato che per gli uffici di livello dirigenziale generale del MiBAC occorre tener conto di quanto già disposto dall’art. 2, comma 94, del D.L. n. 262 del 2006, che ha reintrodotto la figura del Segretario generale in luogo dei 4 Capo Dipartimenti.

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Con tale provvedimento, l’amministrazione del Ministero è stata configurata, prevedendo:

·         1 segretario generale, chiamato a svolgere compiti di coordinamento delle strutture amministrative rispetto all’indirizzo del Ministro, nonché di vigilanza sull’osservanza delle direttive impartite[229];

·         9 uffici dirigenziali generali centrali[230]. Rispetto al precedente assetto organizzativo, merita segnalare la soppressione della Direzione per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico ed il suo accorpamento con quella per i beni architettonici; la divisione delle competenze della ex Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione in due strutture (una competente per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali, l’altra per il bilancio e la programmazione economica)[231]; nonché, l’accorpamento delle funzioni in materia di paesaggio con quelle relative alle arti contemporanee in una unica direzione. Quanto ai compiti delle direzioni generali tecniche, si rileva il trasferimento alle direzioni regionali della funzione inerente la tutela del paesaggio, a fronte di un rafforzamento in capo alle direzioni centrali dell’azione di difesa dello stesso paesaggio;

·         2 uffici dirigenziali di livello generale presso il Gabinetto del Ministro;

·         2 incarichi di funzione dirigenziale di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero, anche in posizione di fuori ruolo;

·         2 tipologie di organi consultivi centrali: il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici ed i Comitati tecnico-scientifici[232]. Al riguardo, si ricorda che già con D.P.R. 12 gennaio 2007, n. 2, erano state apportate alcune modifiche alla disciplina riguardante tali organi, poi, inserita agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 233/2007. La novità più significativa apportata con tale ultimo provvedimento riguarda la possibilità di prorogare la durata del Consiglio per ulteriori tre anni (periodo di durata dell’incarico) sulla base di una relazione sull’attività svolta, presentata al Ministro per i beni culturali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quanto ai comitati tecnico-scientifici, è stato ridotto il numero dei componenti ciascun Comitato, che passa da cinque a quattro, di cui due di nomina del Ministro, uno in rappresentanza del personale tecnico-scientifico e uno, scelto tra i professori universitari, designato dal Consiglio universitario nazionale;

·         7 istituti centrali[233]. Il regolamento procede all’individuazione degli istituti, rinviando alla disciplina ancora in vigore - in attesa dei regolamenti che dovranno essere emanati – la regolazione dell’attività degli stessi;

·         11 istituti dotati di autonomia speciale[234], rappresentati prevalentemente dalle Soprintendenze speciali, alcune di nuova creazione, altre già presenti nella struttura ministeriale. Anche in tal caso, il regolamento non si esprime sul contenuto dell’autonomia speciale di questi Istituti, preferendo, in attesa di una riforma complessiva del settore, il rinvio alle disposizioni contenute nel D.P.R. 805/1975[235];

·         17 uffici dirigenziali generali periferici[236]. Gli uffici in esame sono stati interessati da una profonda riforma, essendo oggi chiamati a coordinare le attività delle strutture periferiche del Ministero (le sopraintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici e per i beni storici, artistici ed etnoantropologici, nonché le sopraintendenze archivistiche, gli archivi di Stato, le biblioteche statali ed i musei presenti nel territorio regionale); in passato tali strutture non erano in alcun modo collegate alle direzioni regionali, ma afferivano direttamente alle direzioni generali centrali. Tali uffici sono, altresì, chiamati a curare i rapporti con gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Per il resto delle competenze vi è una tendenziale conferma di quelle già previste nel precedente regolamento di organizzazione, di cui al D.P.R. 173/2004, salva la nuova attribuzione, in via diretta, delle funzioni di verifica e di dichiarazione di “interesse culturale”. Si segnala, infine, che, in seguito al parere espresso dalla VII Commissione Cultura della Camera nella seduta del 10 ottobre 2007, è stato inserito un nuovo comma 4 all’articolo 17 secondo il quale i direttori generali possono delegare alcuni compiti[237], fatti salvi i progetti e le iniziative di rilevanza regionale ovvero intersettoriale. Merita, infine, ricordare che le direzioni generali regionali dispongono, previa istruttoria delle soprintendenze di settore, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di beni culturali, ai sensi dell'articolo 115 del Codice e che svolgono le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi conservativi da effettuarsi con fondi dello Stato, o affidati in gestione allo Stato, sui beni culturali presenti nel territorio di competenza[238];

·         soprintendenze per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici, alle quali viene ascritta in via prevalente la funzione di tutela del patrimonio culturale;

·         soprintendenze archivistiche;

·         archivi di Stato;

·         biblioteche statali;

·         musei.

In relazione alle dotazioni organiche del personale dirigenziale, sono previsti 32 Uffici dirigenziali di prima fascia e 216 Uffici dirigenziali di seconda fascia.

 

 


Beni ed attività culturali

In materia di beni ed attività culturali, nel corso della XV Legislatura è stata attuata una politica di razionalizzazione degli strumenti finanziari ed organizzativi esistenti, unitamente al finanziamento di nuove iniziative culturali.

Quanto alle prime misure, si ricorda che, oltre alla riforma dell’organizzazione ministeriale (vedi capitolo Ministero dei beni culturali, pag. 75) e alla riforma del Codice dei beni culturali (vedi scheda Codice dei beni culturali, pag. 165), si è intervenuti ripetutamente sulle norme che regolano l’organizzazione della Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo, l’Arcus SpA.

Tale società per azioni è stata istituita dall’art. 2 della legge 291/2003[239] per il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. L’articolo citato ha, inoltre, disposto che la società potesse, nei limiti delle quote già preordinate come limiti d’impegno, contrarre mutui a valere sulle risorse da individuare ai sensi dell’art. 60, co. 4, della legge finanziaria 2003[240], secondo criteri definiti dalla medesima disposizione. Si ricorda, in proposito, che l’articolo della legge finanziaria richiamato ha riservato il 3% degli stanziamenti per le infrastrutture ad interventi a favore dei beni e delle attività culturali rinviando, appunto, per la definizione dei criteri ad un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Nelle more dell’adozione di tale regolamento, il D.L. 72/2004[241], ha poi introdotto una disciplina transitoria disponendo (articolo 3) che con decreto interministeriale[242] fossero indicati i limiti di impegno relativi agli esercizi 2003 e 2004 sui quali effettuare il computo della quota del 3 per cento[243].

Il medesimo DL ha, inoltre, previsto l’adozione (con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) di un programma degli interventi da finanziare[244]a favore delle attività culturali e dello spettacolo; ha poi affidato ad una convenzione[245], da stipulare tra la ARCUS ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione dei criteri per larealizzazione degli interventi[246] ed ha introdottoilconcerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i decreti di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione della società ARCUS, originariamente affidati alMinistro per i beni e le attività culturali[247].

In relazione alla disciplina transitoria dettata dall’art. 3 del DL 72/2004, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 7 aprile 2004 ha quantificato i limiti di impegno per gli esercizi finanziari 2003 e 2004[248].

 La disciplina transitoria è stata poi prorogata, con successive disposizioni fino al 30 giugno 2008[249]; sono stati pertanto emanati Decreti interministeriali che hanno indicato i limiti di impegno per gli anni più recenti, tenendo conto, tra l’altro, della destinazione di un ulteriore 2 per cento a progetti di intervento sui beni e le attività culturali, introdotta per gli esercizi finanziari  2005 e 2006, dall’art. 3, comma 2, del citato DL 7/2005 e prorogata per il 2007 dall’art. 1, comma 102, del DL 262/2006.

 

Un ulteriore intervento organizzativo ha riguardato la riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del1997[250], al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, ha autorizzato l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149[251]. La norma richiamata prevede che il Ministro approvi, entro il mese di agosto dell'anno precedente a quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.

L’articolo 1, comma 1143, della finanziaria 2007[252] ha modificato l’art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 67 del 1997, consentendo una tantumla riprogrammazione delle risorse giacenti nelle contabilità speciali non impegnate entro il 30 novembre 2006; in tal modo tali risorse hanno potuto essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione. L’ art. 2, comma 386, della legge finanziaria 2008 ha, infine, modificato tale disciplina al fine di rendere permanente tale possibilità di riutilizzo. Si è disposto, infatti, che siano riprogrammati con decreto ministeriale gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i quali, al 31 dicembre dell’anno successivo all’approvazione, non siano state avviate procedure di gara o affidamenti. Le risorse in questione possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini della realizzazione dei nuovi interventi, ove possibile, nell’ambito della stessa Regione.

Infine, si è previsto che entro il 31 gennaio di ogni anno, i responsabili degli uffici titolari delle contabilità speciali siano tenuti a comunicare alla direzione generale centrale competente i programmi e gli interventi per i quali non sono iniziate le procedure di gara o non sono stati definiti gli affidamenti diretti, allo scopo di procedere alla riprogrammazione degli interventi.

Un altro importante intervento di razionalizzazione nella gestione dei servizi ha riguardato l’affidamento dei servizi aggiuntivi degli istituti e dei luoghi di cultura.

L’articolo 14 del decreto-legge 159/2007[253] ha previsto una razionalizzazione delle modalità di affidamento dei cosiddetti “servizi aggiuntivi”, introdotti dalla “legge Ronchey” e attualmente elencati dall’articolo 117 del Codice dei beni culturali e del paesaggio[254]. Il comma 1 ha, infatti, disposto che l’affidamento dei servizi in questione da parte delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggisticie degli Istituti dotati di autonomia speciale venga effettuato in forma integrata sia in relazione alle varie tipologie di servizi sia in relazione ai diversi istituti e luoghi della cultura. La norma ha previsto, quindi, l’adozione del principio dell’integrazione, comportante l’affidamento attraverso un’unica procedura concorsuale di tutti i servizi aggiuntivi erogabili nel complesso degli istituti o luoghi della cultura presenti nel territorio di competenza dell’autorità concedente.

Lo stesso articolo 14 del d.l. n. 157/2007, al comma 2, ha affidato ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro per i beni e le attività culturalila disciplina dell’organizzazione dei servizi aggiuntivi[255]. E’ stato, inoltre, previsto che, in sede di prima applicazione, l’affidamento integrato dei servizi in questione possa avvenire con termini iniziali differenziati garantendo la scadenza naturale dei rapporti concessori in corso. Ai sensi del comma 3, nelle more dell’entrata in vigore della disciplina sull’affidamento integrato dei servizi aggiuntivi, i rapporti in atto restano efficaci fino alla loro scadenza o, se scaduti, fino all’aggiudicazione delle gare da bandirsi entro il 28 febbraio 2008. In ordine a tale scadenza è intervenuto successivamente l’articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[256], che hanovellato l’art. 14, comma 3, del citato D.L. 159/2007, fissando al30 aprile 2008(anziché al28 febbraio)il termineper l’emanazione dei bandi di garaper l’affidamento in concessione dei servizi aggiuntivi.

Sempre in ordine agli interventi di razionalizzazione della spesa effettuati, si ricorda che il collegato alla manovra finanziaria 2007[257], all’articolo 1, comma 17, ha soppresso il finanziamento concesso (dall’ art. 52, comma 37, della L. 448/2001) agli istituti di cultura stranieri appartenenti all'Unione Internazionale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte in Roma. Il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ha, poi, previsto, all’articolo 16, un termine fisso di centottanta giorni per la predisposizione del piano di liquidazione dei beni della Fondazione Ordine Mauriziano (al riguardo vedi capitoloEnti del settore sanitario, nel dossier relativo alla Commissione Affari sociali).

Numerose sono state, poi, le misure di intervento per la promozione di specifiche iniziative o a favore di singole istituzioni o enti.

In particolare, la legge finanziaria 2007, al comma 1136, ha istituito un Fondo per l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie locali, finanziato (dal successivo comma 1137) con 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e finalizzato al sostegno di interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano; al comma 1138 ha assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio, individuati annualmente con decreto ministeriale, previo parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.Il comma 1142 ha previsto, inoltre, una spesa annua di 79 milioni di euro per il 2007 e di 87 milioni di euro a decorrere dal 2008 al fine di consentire interventi urgenti connessi al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici. Le somme sono destinate annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ai vari interventi e progetti. Il comma 1144 ha, infine, apportato alcune modificazioni alla legge 17 aprile 2003, n. 91, istitutiva del Museo Nazionale della Shoah, cambiandone in particolare la denominazione in Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah.

Successivamente l’art. 36 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ha previsto che, entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, il Comitato promotore del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia definisse le attività da realizzare[258] e, nel frattempo, entro un mese dall’entrata in vigore del D.L. medesimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisse un Comitato dei garanti per la verifica ed il monitoraggio del programma[259].  Per il finanziamento degli interventi è stata, inoltre, stanziata una somma di 140 milioni di euro per il 2007; un’ulteriore autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l’esercizio 2008 è stata poi disposta dalla legge finanziaria per il 2008.

La stessa legge finanziaria reca ulteriori interventi finanziari che interessano: le iniziative a tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale; la manutenzione straordinaria dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell’Unesco; la Fondazione festival pucciniano; il restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri; il Centro per il libro e la lettura; nonché specifiche iniziative di  tutela e restauro di beni culturali e di salvaguardia di beni paesaggistici.

Si ricorda, infine, che la VII Commissione Cultura della Camera ha svolto un’indagine conoscitiva sull’arte figurativa contemporanea, approvando un documento conclusivo[260] nel quale si auspica: la revisione della normativa in ordine alla qualificazione giuridica dell’artista; l’introduzione di incentivi per i giovani che si affacciano al mondo dell’arte; una maggiore qualificazione degli istituti di formazione; una riduzione dell’IVA per agevolare il mercato dell’arte; un maggiore sfruttamento degli spazi espositivi da parte dello Stato e delle regioni, creando una vera e propria rete che faccia sistema e che realizzi economie di scala; un maggiore interessamento dei media e dell’informazione al settore.

 


Cinema e spettacolo

Le problematiche del cinema e dello spettacolo dal vivo sono state oggetto di un’indagine conoscitiva avviata dalla 7° Commissione Istruzione del Senato. Secondo quanto riportato dal relatore sui provvedimenti di riforma del cinema[261] (A.S. 1120, 1559, 1646, 1659), le audizioni svolte hanno fatto emergere alcune lacune di cui soffre il settore che possono, così, essere sintetizzate:

·           scarsità della produzione cinematografica italiana;

·           difficoltà per la produzione indipendente e nel mercato della distribuzione;

·           mancanza di norme che promuovano l’effettivo pluralismo del mercato cinematografico ed audiovisivo;

·           invecchiamento ed inadeguatezza dell’attuale disciplina statale per il sostegno e la promozione della cinematografia;

·           rapporto sbilanciato tra la forza imprenditoriale della produzione cinematografica e audiovisiva italiana e quella delle televisioni;

·           scarsa capacità dei prodotti italiani di incidere sul mercato nazionale;

·           forte indice di concentrazione delle produzioni italiane che si registra sia nella distribuzione cinematografica, sia nella raccolta di pubblico;

·           staticità di consumi cinematografici nelle sale.

Nella passata Legislatura, il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 - nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia - ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione (art. 12 del d.lgs) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 le finalità del Fondo riguardano:

a)  finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b)  contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c)  contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche;

d)  contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche;

e)  contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Il Fondo è ripartito annualmente tra le suddette finalità con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche (comma 4).

La legge n. 296 del 2006 - legge finanziaria per il 2007 - ha previsto, (articolo 1, comma 1140) che al Fondo sia assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo é finalizzato ad interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ad ulteriori esigenze del settore dello spettacolo; si dispone, inoltre, in deroga al comma 4 del citato articolo 12, che gli interventi siano stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

La medesima legge (articolo 1, comma 1151) ha introdotto all’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 28 del 2004 alcune modifiche formali (volte a sostituire il termine “finanziamento” con il termine “sostegno” o “contributo”) ed ha sostituito l’articolo 13, rendendo lo Stato “co-produttore” del film che ha finanziato.

A tal fine, il nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 28 del 2004 prevede l’erogazione di un contributo “pro quota” al costo del film (in misura non superiore al 50 per cento del costo del film per i lungometraggi e fino al 100 per cento per i cortometraggi di interesse culturale, per un costo industriale massimo definito con decreto ministeriale). Lo Stato acquisisce la completa titolarità dei diritti del film qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia restituita almeno una quota parte delle risorse erogate, da definirsi mediante decreto ministeriale insieme con le modalità di erogazione del contributo stesso.

Restano sostanzialmente invariate le norme concernenti la revoca dei contributi, i contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, i premi di qualità.

La legge finanziaria per il 2008 (L. n. 244/2007), ha, in parte, accolto quanto previsto nei provvedimenti di riforma del cinema all’esame del Senato prima richiamati e rimasti allo stato di proposte di legge, disponendo, all’art. 1, commi 325-343, alcune incentivazioni fiscali per il cinema.

I commi da 325 a 336 introducono, infatti, meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno). La determinazione delle modalità applicative è affidata ad un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

I commi da 337 a 341 e il comma 343 sono tesi ad avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello, prevedendo un limite di spesa pari a 5 milioni per il 2008, 10 milioni per il 2009 e 15 milioni per il 2010. Il comma 342 assegna, inoltre, un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010 al Fondo per la produzione, distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche operanti nell’ambito cinematografico, destinato alla realizzazione, al ripristino e all’adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche.

Inoltre, all’articolo 2, commi 301-302, sono state apportate alcune modifiche all’articolo 44 del testo unico della radiotelevisione (D.lgs n. 177/2005), in modo da prevedere l’obbligo per le emittenti televisive di riservare nella programmazione e nell’acquisizione di opere cinematografiche, nell’ambito della quota di riserva già stabilita per le opere europee, una sottoquota per le opere di espressione originale italiana. Più in particolare, in materia di programmazione, è stato previsto che le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view devono riservare il 20 per cento della quota (pari al 10 per cento) destinata alla diffusione di opere europee realizzate da produttori europei, alla visione di opere cinematografiche di espressione originale italiana (nel caso delle emittenti pubbliche l’obbligo riguarda il 10 per cento della quota destinata ai film europei, pari 20 per cento della programmazione). In materia di finanziamento ed acquisizione di opere cinematografiche, le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi ed i fornitori di programmi in pay-per-view sono tenuti a destinare a favore delle opere cinematografiche di espressione originale italiana il 30 per cento della quota (pari al 10 per cento) degli introiti che già la legislazione vigente chiede che siano vincolati all’acquisto delle opere europee prodotte negli ultimi cinque anni (nel caso di programmi a pagamento la quota è del 35%). La concessionaria del servizio pubblico televisivo è chiamata a riservare al finanziamento e all’acquisto di opere di origine italiana, il 20 per cento della quota (pari al 15 per cento) dei ricavi destinati all’acquisto o al finanziamento delle opere europee prodotte negli ultimi cinque anni, con una riserva non inferiore al 5%, da destinare ad opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia. Ulteriore novità consiste nell’aver reso partecipi della promozione delle opere audiovisive europee anche gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili.

Si fa presente, al riguardo, che il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[262], è intervenuto nuovamente in materia, disponendo che per l’anno 2008 la verifica in ordine al rispetto dei vincoli in materia di programmazione è prorogata per un periodo di sei mesi[263] e che l’Autorità delle telecomunicazioni è chiamata a stabilire, con proprio regolamento, i criteri per la valutazione delle richieste di deroghe ai vincoli in ordine alla programmazione di opere europee, qualora le emittenti non abbiano realizzato utili negli ultimi due anni di esercizio, ovvero detengano una quota di mercato inferiore all’1%, ovvero abbiano natura di canali tematici. [264].

Il comma 2-quinquies, infine, modifica l’articolo 44, comma 3, del D.Lgs. n. 177/2005, con riferimento al vincolo per le emittenti televisive di destinare una percentuale dei ricavi al finanziamento e all’acquisto di opere europee prodotte negli ultimi cinque anni. Il comma in questione, sopprimendo quest’ultima delimitazione, estende, quindi, l’ambito di applicazione della norma anche alle opere prodotte in periodi precedenti.

 

Si ricorda, infine, che la VI Commissione finanze della Camera aveva cominciato l’esame del disegno di legge C. 2303, recante agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo mentre la VII Commissione Cultura della Camera aveva avviato l’esame del disegno di legge d’iniziativa governativa C. 3014, recante norme a tutela dei minori nella visione di film e di videogiochi. Tale ultimo provvedimento intendeva superare il meccanismo attualmente in vigore della c.d. censura preventiva sui film, introducendo un meccanismo di auto responsabilizzazione degli operatori cinematografici in ordine alla classificazione dei film, con riguardo, in particolare, agli interessi dei minori.

 

 

In materia di spettacolo, si ricorda che la riforma costituzionale del 2001 - secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004 ) – ha contemplato tale materianell’ambito della “promozione e organizzazione di attività culturali”, demandandola alla competenza concorrente tra Stato e regioni. La sentenza citata ha evidenziato che se il sostegno finanziario degli spettacoli, attualmente gestito dallo Stato attraverso il Fondo Unico dello spettacolo (FUS)[265], è riconducibile a tale materia, ciò però non significa l'automatica sopravvenuta incostituzionalità della legislazione statale vigente nel settore in conseguenza del principio della continuità dell'ordinamento, più volte richiamato dalla stessa Corte dopo la modifica del Titolo V. La Corte ha, comunque, sottolineato la necessità ineludibile che, in tale ambito, caratterizzato da una procedura accentrata, il legislatore statale riformi profondamente le leggi vigenti per adeguarle alla mutata disciplina costituzionale.

In attesa di un intervento di riforma organico, il Ministero per i beni e le attività culturali ha emanato, nel 2007, i nuovi decreti recanti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi previsti dal Fondo in favore delle attività teatrali (decreto 12 novembre 2007)[266], musicali (decreto 9 novembre 2007)[267], di danza (decreto 8 novembre 2007)[268], e delle attività circensi e di spettacolo viaggiante (decreto 20 novembre 2007)[269].

Al Fondo unico per lo spettacolo sono stati assegnati i seguenti stanziamenti:

2006: 377.301 euro

2007: 441.301 euro

2008: 513.544 euro.

Si ricorda, inoltre, che la Camera aveva approvato il testo del disegno di legge di iniziativa governativa, recante norme a tutela del consumatore e per agevolare le attività produttive (all’esame del Senato al momento dello scioglimento delle Camere. C. 2272 e S. 1644) il quale prevedeva, all’articolo 26, l’attribuzione alleimprese di spettacolo della naturadi piccola e media impresa secondo la disciplina comunitaria, consentendo, pertanto, a queste ultime di essere destinatarie di contributi e finanziamenti agevolati. Con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione, la disposizione faceva riferimento agli organismi operanti nei settori delle attivita` teatrali, musicali e di danza, nonché di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa.

La VII Commissione Cultura della Camera aveva, inoltre, iniziato l’esame di alcune proposte di legge (A.C. 122, 185, 407 e 2451)volte a valorizzare il settore musicale, attraverso l’istituzione di organismi per la realizzazione di progetti in materia e l’erogazione di fondi per il finanziamento degli stessi; tali provvedimenti non sono divenuti legge per scioglimento anticipato delle Camere.

Si ricorda, comunque, che in tale settore l’art. 6-quater del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, haassegnato per l'anno 2008 un contributo complessivo di 5 milioni di euro a enti e organismi di riconosciuto prestigio operanti nel settore della musica. Per l’individuazione di tali enti è prevista l’emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto ministeriale adottato di concerto dai Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali.

 

 


Diritto d’autore

Con riguardo ai provvedimenti adottati in materia di diritto d’autore nel corso della XV legislatura, la misura certamente più rilevante, che ha impegnato l’attività del Parlamento, è costituita dall’approvazione della legge di riforma della Società italiana degli autori ed editori (Siae).

Per il resto, si è confermata la tendenza, già evidenziata nel corso delle precedenti legislature, ad adottare singole misure correttive ed integrative della l. n. 633/1941[270], ossia la legge principale in materia di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi al suo esercizio (di seguito, Lda). Tali interventi si sono resi necessari per adeguare la normativa italiana alle direttive comunitarie adottate in materia.

Con riferimento alla Siae (vedi schedaRiforma della SIAE, pag. 183), occorre in premessa ricordare che già nel corso della XIV legislatura il Parlamento aveva delegato il governo, nell’ambito di un più ampio riassetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di diritto d’autore, a riordinare la Società. Tale delega, in origine contenuta nella l. n. 137/2002[271], era stata riproposta con l. n. 186/2004[272] e successivamente scaduta nel luglio 2006. Nel corso della XV legislatura, l’iniziativa in materia è stata adottata direttamente dal Parlamento, il quale, all’esito di un procedimento presso le competenti commissioni in sede legislativa, è giunto all’approvazione, con il voto favorevole di tutte le componenti politiche, della legge 9 gennaio 2008, n. 2[273]. Le disposizioni introdotte sostituiscono la precedente disciplina, di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 419/1999[274], e dispongono alcune rilevanti novità per quanto riguarda l’assetto istituzionale della Siae.

In particolare, la legge modifica la configurazione giuridica dell’organismo, riconoscendone la natura di «ente pubblico economico a base associativa». Correllativamente, è disposta l’applicazione della disciplina privatistica per tutti i profili di attività dell’ente, nonché l’attribuzione della giurisdizione sulle controversie al giudice ordinario. È stata inoltre semplificata la procedura di nomina del Presidente della Società.

Con riferimento alla finalità di dare attuazione alla normativa comunitaria nel settore, nel corso della legislatura sono state approvate singole disposizioni, generalmente nell’ambito di provvedimenti a carattere generale.

Un primo intervento ha riguardato la disciplina del prestito di esemplari a stampa delle opere, eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, materia regolatadall’articolo 69 della legge n. 633 del 1941[275]. In base alla disciplina originaria, nell’ipotesi di prestito a fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, si disponeva che non fosse necessaria l’autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto e non fosse a questo dovuta alcuna remunerazione.

In attuazione della direttiva 92/100/CEE[276], è stato approvato l’articolo 2, commi 132-134 del d.l. n. 262/2006[277], cheha modificato tale disciplina, eliminando il principio della gratuità del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli effettuati dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.

Per la realizzazione di tale obiettivo, il legislatore ha previsto l’istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico, volto ad assicurare la remunerazione del prestito in esame. Tale Fondo è ripartito dalla Siae tra gli aventi diritto sulla base di indirizzi stabiliti con decreto del Ministro, previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle associazioni di categoria interessate. Per tale attività viene corrisposta alla Siae una provvigione, determinata con ulteriore decreto (art. 2, co. 132). In prima applicazione, al Fondo è stata attribuita una dotazione pari a 0,25 milioni di euro per il 2006, 2,2 per il 2007 e 3 per il 2008 (art. 2, co. 133).

Ulteriori disposizioni correttive sono state introdotte in materia di diritto di seguito, ossia il diritto spettante all'autore e ai suoi eredi per 70 anni dalla sua morte, sulle vendite successive alla prima, degli originali di opere d'arte figurative (dipinti, collages, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro e fotografie), nonché di manoscritti.

La disciplina in materia, contenuta nella Lda (articoli 144-155) era già stata modificata nel corso della XIV legislatura con il d.lgs. n. 118/2006[278] al fine di dare attuazione alla normativa comunitaria, dettata con la direttiva 2001/84/CE[279]. Tale disciplina stabilisce che il diritto di seguito sussiste purché il prezzo di vendita non sia inferiore a 3000 euro e solo quando alla rivendita partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte, come case d’asta, gallerie o commercianti di opere d’arte; ne risultano pertanto escluse le transazioni dirette tra privati. Il compenso dovuto all’autore è a carico del venditore e viene calcolato come una percentuale sul prezzo di vendita, per cui varia in base al valore dell’opera.

Con l'articolo 11 della legge comunitaria 2007[280]è stata apportata una correzione alla normativa di recepimento, che ha riguardato la misura dei compensi dovuti per il diritto di seguito, proprio al fine di rendere più aderente la formulazione della normativa nazionale alla normativa comunitaria di riferimento. In particolare, è stato modificato l'art. 150, comma 2, lettera a), Lda, innalzando il compenso spettante all’autore qualora il prezzo di vendita sia fino a 50.000 euro.

Peraltro, sempre in relazione al diritto di seguito, merita segnalare che il 5 marzo 2008 è entrato in vigore il regolamento attuativo del d.lgs. n. 118/2006. Adottato con D.P.R. 29 dicembre 2007, n. 275[281], il regolamento stabilisce le modalità operative e le procedure necessarie per far valere il diritto. In particolare, l’incasso e la ripartizione dei compensi tra gli autori sono assegnati alla Siae, che dovrà pubblicare ogni tre mesi sul proprio sito internet l’elenco delle dichiarazioni pervenute e delle vendite effettuate nel trimestre precedente[282].

Ancora in materia di diritto d’autore, occorre segnalare che la legge di riforma della Siae(legge n. 2/2008), all’articolo 2, introduce un nuovo comma 1-bis all’articolo 70 della legge sul diritto d’autore, in base al quale si consente la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico, purchè tale utilizzo non sia a scopo di lucro. I limiti all'uso didattico o scientifico sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

Con riferimento alla proprietà industriale, merita ricordare alcuni provvedimenti adottati nel corso della legislatura.

In particolare, il comma 851 della legge finanziaria per il 2007[283] ha previsto la reintroduzione[284], da attuare mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico - dei diritti su brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e di modelli, nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa[285]. La norma in esame ha stabilito l’esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione dei brevetti e dei modelli di utilità, per le università e le amministrazione pubbliche con finalità di ricerca nonché per le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il d.l. n. 10/2007[286] (art. 4, co. 4) ha introdotto alcune modifiche al Codice della proprietà industriale, approvato con il decreto legislativo n. 30 del 2005, relative ai diritti di utilizzazione economica dei disegni e dei modelli industriali, al fine di allineare la normativa nazionale con quella comunitaria.

Infine, si segnala che il Parlamento ha approvato la legge n. 224/2007[287], con la quale si è proceduto alla ratifica ed esecuzione dell’Atto, sottoscritto a Monaco il 29 novembre 2000, con il quale sono state adottate a livello internazionale le modifiche alla Convenzione di Monaco del 1973 sul brevetto europeo.

 


Sport

Si segnala preliminarmente che, all’inizio della XV legislatura, il D.L. n. 181/2006[288], (art. 1, comma 19) ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, una serie di funzioni attinenti lo sport che in  precedenza erano esercitate dal Ministro per i beni e le attività culturali (ai sensi degli artt. 52, comma 1, e 53 del D.Lgs. n. 300/1999[289]); in particolare, si tratta della vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano e sull'Istituto per il credito sportivo[290]. Tali funzioni si aggiungono alle competenze sull’impiantistica sportiva, già spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (previo parere del Comitato olimpico nazionale italiano e della Conferenza unificata).

Si ricorda in proposito che alle regioni sono attribuite da tempo le funzioni amministrative in materia di impiantistica sportiva (art. 157 del D.lgs 112/1998) relativamente all’elaborazione dei programmi straordinari di costruzione o di ristrutturazione di impianti e all’adeguamento di questi ultimi alle norme di sicurezza. All’autorità di governo competente è, invece, attribuita -dal medesimo D.Lgs.- la definizione dei criteri e dei parametri della programmazione, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

Con riguardo ai provvedimenti adottati nel settore dello sport nel corso della XV legislatura, prosegue la tendenza, già riscontrata nella XIV legislatura, alla frammentazione degli interventi legislativi - contenuti per lo più in decreti-legge o leggi finanziarie - che hanno riguardato diversi profili: la prevenzione dei fenomeni di violenza nelle manifestazioni sportive, il riordino dell’Istituto per il credito sportivo, misure di sostegno a specifiche attività sportive ovvero ad eventi di particolare rilievo.

Un provvedimento a sé, di particolare importanza, ha riguardato la revisione della disciplina della titolarità esclusiva dei diritti di trasmissione in televisione degli eventi sportivi, attribuita a suo tempo alle singole squadre dal DL 15/1999[291].

Sulla base della delega conferita al Governo dalla legge n. 106/2007[292], il recente D.Lgs. n. 9/2008[293] ha disposto la contitolarità del diritto all’utilizzazione della competizione sportiva a fini economici tra soggetto organizzatore e partecipanti alla competizione stessa; l’introduzione di un sistema di commercializzazione in forma centralizzata e l’applicazione di un meccanismo predeterminato per il riparto degli introiti.

Per quanto attiene specificamente il campionato di calcio di serie A, si è disposto che, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, una quota del 40 per cento delle risorse derivanti dalla cessione dei diritti televisivi sarà divisa in parti uguali tra i soggetti partecipanti al campionato, due ulteriori quote del 30 per cento saranno assegnate, rispettivamente, sulla base dei risultati sportivi e del bacino di utenza, ferma restando la destinazione di una parte degli introiti alla mutualità generale, in modo da incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile e dilettantistico(vedi schedaDiritti radiotelevisivi, pag. 191).

Con il decreto legge n. 8/2007[294] il Governo ha inteso offrire più efficaci strumenti normativi per contrastare il verificarsi di fenomeni di violenza durante lo svolgimento di competizioni sportive, con particolare riferimento al gioco del calcio. Con tale finalità sono state pertanto adottate, o rafforzate, misure di carattere preventivo quali l’estensione di un particolare sistema di sicurezza ad impianti di capienza superiore a 7500 persone; la nominatività dei titoli di accesso; la previsione di modalità per la selezione e formazione da parte delle società sportive del personale addetto a garantire il rispetto del regolamento d’uso degli impianti (c.d.“stewards”). E’ stata, altresì, prescritta l’adozione di un codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi[295], in particolare calcistici, e sono stati previsti un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico nonché la promozione di iniziative didattiche per la diffusione dei valori fondamentali della cultura sportiva. In parallelo è stato significativamente ampliato il novero dei comportamenti da ritenersi illeciti ed inasprito il regime delle sanzioni da irrogare a fronte di questi ultimi (vedi scheda Sicurezza nello sport, pag. 199).

Alcune iniziative a sostegno dell’attività sportiva sono state adottate nell’ambito delle leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008[296].

In particolare sono stati istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un “Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale[297]”, destinato, tra l’altro, alla partecipazione ai Giochi olimpici di Pechino, con la dotazione di 33 milioni di euro per il 2007 e di ulteriori 10 milioni per il 2008[298] nonché un “Fondo per lo sport di cittadinanza”, dotato di 20 milioni di euro per l’ anno 2008, 35 milioni per il 2009 e 40 milioni di euro per l’anno 2010[299].

Con riferimento all’impiantistica sportiva merita segnalare, sempre nell’ambito delle due leggi finanziarie citate sopra, l’assegnazione di finanziamenti per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali per i “XVI Giochi del Mediterraneo" (Pescara 2009) e per i Campionati mondiali di nuoto (Roma 2009) nonché per l’impiantistica destinata ai Campionati mondiali ciclismo su pista 2012[300] ed ai mondiali maschili di pallavolo (2010[301]).

Ancora con riguardo all’impiantistica sportiva sono state adottate disposizioni volte a rifinanziare e riorganizzare l'Istituto per il credito sportivo (ICS).

Si ricorda che l’istituto è un ente pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, istituito con legge n. 1295/1957[302], originariamente preposto alla concessione di mutui in conto interessi per la costruzione e l'ampliamento di impianti sportivi o per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive; le sue funzioni sono state poi estese (art. 4, co. 14, della legge finanziaria 2004[303]) dal credito per lo sport alle attività culturali, ai sensi dell'art. 151 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993[304].) Soggetti destinatari dei mutui sono gli enti locali, il CONI, le Federazioni sportive nazionali; Società Associazioni sportive ed Enti di promozione sportiva.

All’inizio della XV legislatura, nel quadro di un più ampio riordino delle funzioni relative allo sport, la vigilanza sull’istituto, pur rimanendo anche in capo al Ministro per i beni e le attività culturali in ragione delle funzioni in materia assegnate all’ente nel 2004, è stata attribuita, come già accennato, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri (l’art. 1 comma 19, lettera a), del citato DL 181/2006). La legge finanziaria 2007 (art. 1, commi 1294-1296) ha poi stanziato a favore dell’ICS 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009 (mantenendo comunque ferma l’assegnazione del 2,45% della posta dei concorsi pronostici). Successivamente l’art. 28, comma 3, del DL n. 159/2007[305], collegato alla manovra finanziaria per il 2008, ha assegnato all'Istituto 18 milioni di euro (a valere sulle risorse del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionalecitato in questa scheda)a parziale compensazione del credito vantato nei confronti della SPORTASS (cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi, contestualmente soppressa). Il medesimo articolo[306] ha, poi, attribuito all’Istituto ulteriori 20 milioni di euro per il 2007, finalizzati al programma straordinario per l'impiantistica destinata alcalcio professionistico (di cui all’art. 11 del DL 8/2007[307]); la somma in questione incrementa il Fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti.

Parallelamente alle misure finanziarie sono state adottate misure di riordino dell’Istituto stesso: la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1297, poi modificato dall’art. 11-sexies del D.L. n. 8 del 2007) ha previsto la riduzione del 30 per cento delle spese sostenute per gli organi di gestione e la riorganizzazione degli organi di gestione (da effettuare con l’approvazione di un nuovo statuto)[308].

Nel corso della legislatura sono stati inoltre autorizzati stanziamenti o agevolazioni a favore della pratica sportiva o degli enti di settore.

In particolare, in continuità con gli orientamenti della legge finanziaria 2006[309] (articolo 1, comma 580), che aveva assegnato al Comitato Italiano Paralimpico 0,5 milioni di euro per gli esercizi 2006, 2007 e 2008 per la promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità, le due leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 hanno incrementato notevolmente tali stanziamenti fino al 2010. E’ stato poi erogato un contributo straordinario a favore del CONI[310] (elevando di 12 milioni di euro per l'anno 2007 l'autorizzazione di spesa di 450 milioni già disposta a favore dell’ente per il quadriennio 2005-2008 dalla legge finanziaria 2005 [311]).

Merita infine segnalare due misure fiscali volte afavorire l’attività sportiva dei giovani e le erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.

La legge finanziaria 2007[312] ha accordato una detrazione del 19 per cento dall’imposta lorda per le spese di iscrizione annuale dei bambini e ragazzi fino a 18 anni ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altri impianti sportivi; tale detrazione, per l’importo massimo di 210 euro annui, si applica per gli esercizi finanziari dal 2006 al 2008. Si è previsto inoltre che le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute dal C.O.N.I., possano rientrare tra i beneficiari della quota del 5 per mille del reddito IRE (ex IRPEF) liberamente destinata dal contribuente per gli esercizi 2007 e 2008 (art. 20 del DL n. 159/2007; art. 45 del DL 248/2007[313]).

Si ricorda infine, per quanto attiene l’attività conoscitiva svolta dalla Commissione VII, l’effettuazione di nuova indagine (dopo quella condotta nella XIV legislatura) sulle vicende relative al calcio professionistico, con particolare riferimento al sistema delle regole e dei controlli, in relazione agli illeciti riscontrati al termine del campionato di calcio di Serie A 2005/2006.

L’indagine ha inteso approfondire in particolare i seguenti temi: l’evoluzione degli eventi relativi alle violazioni con particolare riferimento alle cause scatenanti; la riferibilità delle circostanze verificatesi alle regole interne al mondo del calcio, con particolare riguardo al finanziamento delle società professionistiche e al sistema dei controlli; le connessioni con le questioni relative all’utilizzo dei diritti televisivi, anche rispetto all’uso delle nuove tecnologie; la necessità di prevedere meccanismi trasparenti nell’esercizio della professione degli agenti di calciatori; l’indipendenza e l’autonomia degli operatori del settore arbitrale e la ridefinizione del sistema sanzionatorio per condotte illecite.

Il documento conclusivo, approvato il 10 luglio 2007, ha posto in luce il legame tra i fenomeni degenerativi del calcio e la subordinazione dello sport alla sola logica economica; si è prospettata pertanto una riforma delle società sportive volta principalmente ad evitarne la quotazione in borsa al fine recidere la connessione tra il risultato economico-finanziario e quello sportivo. La commissione ha auspicato inoltre la possibilità, per le società sportive, di costruire nuovi stadi o adeguare quelli già esistenti ed ha invitato gli organi di autogoverno del calcio ad individuare autonomamente – vale a dire senza interventi legislativi – soluzioni idonee alle questioni emerse e, soprattutto, a promuovere un processo riformatore interno al mondo del calcio.

Con riguardo ai progetti di legge in itinere si ricorda che la Commissione Cultura aveva avviato l’esame della pdl C. 2217, volta a disciplinare l’utilizzo degli impianti sportivi. Era stato inoltre programmato l’esame del ddl C. 3251[314], concernente la sicurezza nella pratica degli sport invernali; tale iniziativa non ha avuto seguito per lo scioglimento anticipato delle Camere.

 

 


Informazione e comunicazioni

 


Il sistema radiotelevisivo

Nel corso della XV Legislatura, il sistema radiotelevisivo è stato interessato da alcune specifiche disposizioni di modifica e da due importanti provvedimenti di riforma che sono rimasti, però, allo stato di proposte.

Il riferimento è, in primis, al disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo, noto come progetto Gentiloni (A.C. 1825), approvato in sede referente dalle Commissioni riunite VII Istruzione e IX Trasporti della Camera dei deputati. I punti salienti del provvedimento consistevano nella progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti nella fase di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale; nell’imposizione di limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo (il conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al 45% del totale dei ricavi pubblicitari nel settore veniva considerato come posizione dominante vietata), nonché nella previsione che le frequenze televisive analogiche ridondanti sarebbero dovute essere liberate e restituite (per una ricostruzione più analitica dei contenuti del disegno di legge di riforma, si veda il capitolo Disciplina del sistema televisivo, nel dossier relativo alla Commissione Trasporti).

È stata, inoltre, avviata una riflessione sulla riforma del servizio pubblico generale radiotelevisivo, attraverso l’esame di un disegno di legge governativo esaminato in sede referente dall’8° Commissione Trasporti del Senato.

Il provvedimento prevedeva la costituzione di una Fondazione, chiamata a gestire in concessione, per il tramite di Rai S.p.A., il servizio pubblico radiotelevisivo.

Alla Fondazione veniva assegnato il compito di: garantire la prestazione del servizio pubblico; assicurare l’autonomia dal potere politico ed economico; verificare il valore pubblico della programmazione; assicurare l’efficienza della gestione di Rai S.p.A.

Il Consiglio della Fondazione veniva individuato come l’organo al quale riservare l’individuazione delle linee generali. Esso risultava composto da 11 membri, di cui quattro nominati dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, uno ciascuno dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, dal Consiglio nazionale dei consumatori, dall’Accademia nazionale dei Lincei, dalla Conferenza dei Rettori, ed uno, infine, eletto dai dipendenti della Rai.

La Rai S.p.A. veniva chiamata a realizzare le attività del servizio pubblico, anche attraverso il coordinamento delle attività delle società operative del Gruppo. Il Consiglio di Rai S.p.A. risultava composto da cinque membri nominati dal Consiglio della Fondazione.

La Carta del servizio pubblico era chiamata a stabilire le linee generali di svolgimento del servizio pubblico.

Per quanto concerne il canone di abbonamento, veniva previsto il divieto di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi da esso derivanti per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

Veniva, infine, stabilito che, entro sei mesi dal suo insediamento, il Consiglio della Fondazione avrebbe dovuto provvedere a riorganizzare la Rai S.p.A. sulla base dei seguenti principi: unitarietà e proprietà pubblica di Rai S.p.A.; controllo azionario delle attività aziendali in capo alla Fondazione; separazione tra l’attività di gestione della rete e l’attività di fornitura dei contenuti; diversificazione tra le attività di servizio pubblico finanziate dal canone di abbonamento e le attività commerciali finanziate attraverso la pubblicità.

Per quanto riguarda, invece, le specifiche disposizioni approvate nel corso della legislatura, si ricorda che con il collegato alla manovra finanziaria 2007[315] è stata disposta: la riduzione (art. 2, commi 120 e 121), a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'80 al 60 per cento del rimborso delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale,sostenute dalle imprese radiofoniche che trasmettano programmi informativisu avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari; la possibilità (art. 2, comma 123) per le predette imprese di radiodiffusione sonora e televisiva, nonché per i canali tematici satellitari di richiedere - a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007 - le riduzioni tariffarie per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da Società autorizzate ad espletare i predetti servizi.

L’articolo 10-bisdel decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[316], è intervenuto in materia di contributi diretti alle trasmissioni radiotelevisive in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, operanti nelle regioniautonome, proponendo un’interpretazione autentica dei requisiti già previsti dall’art. 3, comma 2-ter, della legge 250/1990[317].

Si ricorda che l’articolo 3, comma 2-ter, della legge 250/1990 (come modificato dall’art. 1, comma 717, della legge finanziaria 2007[318]) assegna, per quanto qui interessa[319], contributi diretti alle imprese che editino quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché alle emittenti radiotelevisive che trasmettano programmi nelle citate lingue e nelle medesime regioni; ciò è previsto nel limite del 50 per cento dei costi di produzione e ad esclusione dei contributi concessi in caso di ridotte entrate pubblicitarie (art. 3, comma 11, della legge 250/1990). Si escludono comunque dai benefici editori o proprietari di altri giornali o emittenti, oltre quelle in lingua, e si prescrive contestualmente il possesso di alcuni altri requisiti già richiesti (dalla medesima legge 250/1990) per l’accesso a contributi da parte di imprese editrici di giornali quotidiani. In particolare, è previsto che le imprese: editino la testata stessa da almeno tre anni; abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo; abbiano adottato con norma statutaria il divieto di distribuzione degli utili nell'esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi; abbiano sottoposto l'intero bilancio di esercizio cui si riferiscono i contributi alla certificazione di una società di revisione scelta tra quelle di cui all'elenco apposito previsto dalla CONSOB. Con riguardo alle emittenti radiofoniche e televisive l’art. 3, comma 2-ter, in questione specifica inoltre che i contributi sono concessi nel limite complessivo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2007, 2008, 2009.

L’articolo citato del d.l. n. 159/2007 introduce all’art. 3, comma 2-ter, della legge 250/1990, un comma 2-quinquies, recante una norma di interpretazione autentica del comma 2-ter, in materia di criteri per la concessione dei contributi ivi previsti. Peraltro, la norma, così come formulata, sembra configurarsi piuttosto come modificativa della disciplina dettata dal comma 2-ter. In particolare, si prevede che: la trasmissione di programmi in lingua, almeno in parte autoprodotti o prodotti da terzi su commissione, deve coprire oltre la metà del tempo totale di trasmissione ed essere erogata tra le ore 06.00 e le ore 22.00 di ciascuna giornata; le imprese devono possedere i requisiti indicati dall’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del DL n. 5/2001, convertito dalla legge n. 66/2001[320]; l’importo di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è ripartito in base al numero delle domande, fra emittenti radiofoniche e televisive.

La legge finanziaria 2007 ha modificato, al comma 1247 dell’articolo 2, i requisiti per accedere ai contributi a favore delle emittenti radiofoniche organi di partiti politici, previsti dall’articolo 4 della legge 250/1990, riservandoli a quelle imprese che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. Le altre radio o canali satellitari che al 31 dicembre 2005 hanno maturato il diritto ai contributi continuano a percepire in via transitoria i contributi, fino alla redifinizione dei requisiti di accesso. Il 15% dello stanziamento relativo ai contributi spetta alle emittenti radiofoniche che esercitano legittimamente alla data di entrata in vigore della finanziaria.

La legge finanziaria 2008[321] ha previsto, all’art. 1, comma 132, l’esenzione dal pagamento del canone RAI (limitatamente all’apparecchio ubicato nel luogo di residenza) per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità (si pone comunque un limite massimo di 500.00 euro). Il medesimo provvedimento ha disposto, all’articolo 2, comma 295, che - a decorrere dalle domande relative all’anno 2007 - le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall’articolo 11 della legge n. 67/1987[322], e dagli articoli 4 e 8 della legge n. 250/1990, siano rimborsate direttamente all’impresa radiotelevisiva, nella misura del 40 per cento dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA[323]. Ilcomma 296 ha previsto, inoltre, un incremento di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2008, e di ulteriori 5 milioni di euro per il 2009, del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali, di cui all’articolo 52, comma 18, della leggen. 448/2001 (legge finanziaria per il 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie. La ripartizione dei contributi secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome (di cui al D.M. n. 292/2004[324]) deve essere effettuata entro il 30 maggio di ogni anno, attribuendo in via provvisoria a tali enti un importo pari al 90 per cento della somma assegnata nell’anno precedente, e procedendo poi alla rideterminazione definitiva a seguito delle risultanze dei conteggi ufficiali. Il comma 297 ha,altresì,modificato l’articolo 145, comma 19, della legge n. 388/2000 (l. finanziaria 2001).

Tale norma disponeva che l’erogazione delle somme destinate al sostegno dell’emittenza locale, di cui all’articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488/1999 (l. finanziaria per il 2000), avvenisse entro il 30 settembre di ogni anno; ove si fossero verificati ritardi nelle procedure, doveva essere erogato alle singole emittenti, entro la predetta data, un acconto pari al 90 per cento della quota spettante.

In particolare, la disposizione ha anticipato i termini ora citati al 31 luglio. L’anticipazione del termine appare conseguente a quanto previsto dal comma 296, che, come detto, dispone l’attribuzione dell’acconto del 90 per cento del contributo alle regioni e province autonome entro il 31 maggio.

Il comma 298 ha apportato, infine, un’integrazione a quanto previsto dall’articolo 10,comma 1, secondo periodo, del collegato alla finanziaria 2008[325], il quale aveva stabilito un tetto alle provvidenze, prevedendo che il contributo non potesse in ogni caso essere superiore al costo complessivo di produzione e distribuzione sostenuti dall’avente diritto nell’anno precedente, nonché al costo del lavoro per il personale composto da grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori. Il comma 298 ha premesso alla disposizione richiamata una specifica, in base alla quale restano fermi i limiti all’ammontare dei contributi indicati nell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. In tal modo, si è esplicitato che il tetto alle provvidenze stabilito con l’articolo 10, comma 1, del d.l. n. 159/2007 non ha efficacia derogatoria rispetto ai limiti stabiliti nella legge n. 250/1990.

 


Editoria

Nel settore dell’editoria e dei prodotti editoriali, la legge finanziaria per il 2007[326] aveva previsto, all’articolo 1, co. 1245, che il Governo elaborasse, entro sei mesi, una proposta di riforma del settore; tale proposta, in attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell’informazione, avrebbe dovuto riguardare il prodotto, il mercato editoriale e le provvidenze pubbliche ed essere finalizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica nonché la creazione di nuovi posti di lavoro, in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma avrebbe dovuto tener conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie di agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l’editoria destinata alle comunità italiane all’estero e le imprese no profit.

In attuazione di ciò, il Governo ha istituito una commissione di giuristi, professori universitari ed esperti nel settore editoriale; tale commissione ha promosso numerose audizioni ed ha delineato un progetto di riforma, approvato, come disegno di legge, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007.

Inoltre, il collegato alla manovra finanziaria 2007[327] (articolo 2, co. 117 e 118) aveva delegato il Governo a procedere, con regolamenti di delegificazione, al riordino e alla semplificazione della disciplina delle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici nonché di quelle radiofoniche e televisivi.

Nelle more di attuazione di tali riforme, che non hanno poi visto la luce per lo scioglimento anticipato delle Camere, sono stati approvati alcuni singoli e specifici interventi, volti soprattutto a razionalizzare la spesa nel settore, rivedendo, di conseguenza, i parametri ed i criteri di erogazione di alcune provvidenze pubbliche a favore del settore.

In tal senso si ricorda che l’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[328], ha ridotto[329] di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 l’autorizzazione di spesa per il settore dell’editoria, di cui alla legge n. 67 del 1987[330].

Pertanto, lo stanziamento originariamente determinato nella finanziaria 2006 in 421.480 euro per il 2006, 391.480 euro per il 2007 e 386.480 per il 2008 è stato riderteminato come segue: 420.480 per il 2006, 341.480 per il 2007 e 336.480 per il 2008.

Il provvedimento contiene, però, anche disposizioni di natura estensiva, prevedendo, al comma 3-bis del medesimo articolo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il contributo integrativo di cui all’articolo 3, comma 11[331], della legge n. 250 del 1990 spetti anche ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero e, al comma 3-ter, che per accedere ai contributi di cui all’articolo 3, comma 10, della legge n. 250 del 1990 non sia più necessario il requisito della rappresentanza parlamentare per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici, purché alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

Il collegato alla manovra finanziaria 2007[332] ha introdotto alcune specifiche disposizioni che hanno disposto:

-              l’obbligo di inserire nella testata la dichiarazione che lo stampato fruisce dei contributi statali diretti (art. 2, co 119);

-              la modifica (art. 2, co 122) dei criteri recati dall’articolo 27 della legge n. 416 del 1981 per il riconoscimento delle agenzie di stampa, stabilendo che siano considerate a diffusione nazionale solo le agenzie di stampa i cui notiziari sono distribuiti in abbonamento a titolo oneroso ad almeno 15 testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana;

-              la revisione, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2006, della disciplina di erogazione dei contributi diretti alle imprese editrici (commi 124-127), stabilendo che: il contributo fisso di cui al comma 8[333], lettera a) dell’articolo 3 della L. n. 250/1990 sia calcolato sui costi risultanti dal bilancio anziché sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi[334]; per accedere ai contributi previsti dal comma 8 e 11[335] dell’art. 3 il requisito relativo alle entrate pubblicitarie (che non devono superare il 30 per cento dei costi complessivi) deve essere calcolato sull’anno di riferimento dei contributi e non più sull’anno precedente; il numero massimo di copie per le quali è prevista l’erogazione del contributo – pari a euro 0,2 – per copia stampata è ridotto da quarantamila a trentamila copie di tiratura media; qualora nella liquidazione dei contributi relativi all’anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell’applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all’anno 2003, non si procede all’ulteriore recupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato;

-              la modifica di alcune norme introdotte dalla legge finanziaria per il 2006 in materia di contributi all’editoria (commi 128- 130),prevedendo che: il termine di decadenza di un anno tra la presentazione della richiesta relativa ai contributi e l’invio della prescritta documentazione si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti; i costi per le collaborazioni, anche giornalistiche, siano ammessi finoal 10 per cento degli altri costi in base ai quali è calcolato il contributo; il requisito per l’accesso ai contributi - vale a dire la condizione che le collaborazioni siano composte solo da giornalisti professionisti, pubblicisti o poligrafici - si interpreti nel senso che detta composizione consente l’erogazione dei contributi relativi all’anno 2006 qualora realizzata nel corso del medesimo anno;

-              il rimborso (comma 135),entro sei mesi,alla società Poste Italiane delle somme ancora dovute in relazione alle tariffe postali agevolate per l’editoria, con una rateizzazione di dieci anni.

Successivamente l’articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159[336], ha disposto:

-              al comma 1, una riduzione pari al 2 per cento, relativamente agli anni 2007 e 2008, di una parte dei contributi diretti all’editoria previsti dalla legge n. 250 del 1990[337], prevedendo che il contributo non può in ogni caso essere superiore al costo complessivo di produzione e distribuzione sostenuti dall’avente diritto nell’anno precedente, nonché al costo del lavoro per il personale composto da grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori;

-              al comma 2, che il termine per la presentazione della documentazione finalizzata all’accesso alle provvidenze è fissato al 30 settembre successivo alla“scadenza di presentazione” della domanda di contributo. Il nuovo termine si applica a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007;

-              al comma 3, che la presentazione della documentazione necessaria entro il termine stabilito rappresenta un onere nei confronti degli aventi diritto, previsto a pena di decadenza dal diritto alla percezione del contributo;

-              al comma 4, che il requisito della regolarità contributiva previdenziale, relativa all’anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere posseduto dalle medesime imprese sempre entro il termine del 30 settembre a pena di decadenza[338];

-              al comma 5, che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, vengano ridotte le agevolazioni tariffarie postali per la spedizione di prodotti editoriali, per un importo pari al 7 per centodegli importi annui, di ammontare complessivo inferiore al milione di euro, versati a ciascuna impresa beneficiaria e del 12 per centodegli importi annui, di ammontare complessivo superiore al milione di euro, versati a ciascuna impresa beneficiaria;

-              al comma 6, che la società Poste Italiane Spa applica le previste riduzioni mediante opportuni conguagli[339];

-              al comma 7, che le pubblicazionidedicate prevalentemente all’illustrazione di prodotti e servizi contraddistinti da un proprio marchio o altro elemento distintivo, sono equiparate ai giornali di pubblicitàe pertanto escluse dalle agevolazioni tariffarie;

-              al comma 8, che il requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legge 353/2003, secondo il quale l’accesso di singole pubblicazioni alle agevolazioni tariffarie non può avvenire se, su base annua, le inserzioni pubblicitarie sono andate oltre il 45 per centodell'intero stampato - debba essere verificato - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - per ogni singolo numerodi pubblicazioni spedite;

-              alcomma 9 che è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2007, al fine di assicurare l’erogazione dei contributi diretti all’editoria di cui alla legge n. 250/1990, relativi all’anno 2006;

-              al comma 10, che è disposta l’abrogazione dell’articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n.224[340], secondo il quale la corresponsione delle rate di ammortamento dei mutui agevolati concessi alle imprese editoriali poteva essere effettuata – a date condizioni - anche da soggetti diversi dalle imprese stesse.

La legge finanziaria 2008[341],ha previsto, all’articolo 2, commi 293-298, alcune disposizioni in materia di editoria.

In particolare:

-              il comma 293 ha stabilito che, a decorrere dai contributi relativi all’anno 2007,, le imprese editrici di giornali e periodici devono presentare anche il modello dei costi di testata;

-              il comma 294ha disposto che la liquidazione della somma disponibile per i contributi all’editoria avviene, una volta accertata la sussistenza dei requisiti per l’erogazione, in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascun avente diritto[342].

 


Attività presso le istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 


Cultura

Dialogo interculturale

Il 2008 è stato proclamato,con decisione n.1983/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, Anno del dialogo interculturale. Con tale iniziativa si intende sensibilizzare coloro che vivono nell’Unione europea a partecipare appieno alla gestione della diversità culturale presente in Europa e a sviluppare una cittadinanza europea attiva aperta al mondo, rispettosa della diversità culturale e dei principi di libertà e democrazia, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. La celebrazione dell’anno del dialogo interculturale figura tra le priorità della Commissione per il 2008.

L'Anno europeo del dialogo interculturale 2008è un'iniziativa congiunta dell'Unione europea e degli Stati membri con il coinvolgimento della società civile europea. Le attività dell'Anno europeo beneficiano di un finanziamento di 10 milioni di euro, inteso a sostenere la campagna di informazione, indagini e studi sul dialogo interculturale, nonché a cofinanziare sette progetti europei di eccellenza e 27 progetti nazionali – uno per ciascuno Stato membro – sul dialogo interculturale nell'UE.

Multilinguismo

Tra le iniziative prioritarie annunciate dalla Commissione nel programma legislativo e di lavoro per il 2008 figura la pubblicazione di una comunicazione sul multilinguismo. Con tale documento la Commissione intenderebbe fornire alcuni orientamenti per creare una migliore sinergia tra le politiche dell'UE e quelle degli Stati membri in materia di multilinguismo, in particolare ricorrendo al metodo aperto di coordinamento[343] e mediante un migliore utilizzo delle iniziative e dei programmi europei. La nuova strategia della Commissione dovrebbe contribuire a migliorare l'occupabilità dei cittadini, la competitività delle imprese europee, il dialogo interculturale e l'inclusione sociale, nonché a creare uno spazio europeo per il dialogo con i cittadini. Tale strategia dovrebbe pertanto abbracciare tutte le politiche dell'UE, coinvolgere tutte le parti interessate ed essere elaborata e attuata in stretta cooperazione con tutti gli Stati membri.

La presentazione della comunicazione sul multilinguismo fa seguito a quanto annunciato nella precedente comunicazione della Commissione “Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo” (COM(2005)596), presentata il 22 novembre 2005, con cui la Commissione, per la prima volta, ha proposto una strategia per la promozione di un approccio globale del multilinguismo nella società europea e che ha consentito, tra l’altro, la creazione di un gruppo di alto livello sul multilinguismo[344] che ha compiti di sostegno e consulenza alla Commissione in materia.

Agenda europea per la cultura

Il 10 maggio 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione su un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)242) che propone, per la prima volta, una strategia culturale a livello europeo che comprenda anche l’aspetto delle relazioni dell’Europa con i paesi terzi.

La comunicazione definisce tre grandi obiettivi che costituiscono nel loro insieme una strategia culturale per le istituzioni europee, gli Stati membri e i settori della cultura e della creazione artistica:

§      la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale;

§      la promozione dellacultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;

§      la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE.

Il Consiglio europeo del 13-14 dicembre 2007 ha approvato l'agenda europea per la cultura ed un piano di lavoro (2008–2010), adottato dal Consiglio il 15 novembre 2007, che definisce una serie di azioni prioritarie finalizzate, tra l’altro, a: migliorare le condizioni per consentire la mobilità degli artisti; promuovere l'accesso alla cultura; ottimizzare il potenziale delle industrie culturali e creative; promuovere e attuare la convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.

 


Istruzione

Istruzione e apprendimento permanente

Il 12 novembre 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione “L'apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e l'innovazione” - Progetto di relazione congiunta 2008 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione delprogramma di lavoro“Istruzione e formazione 2010” (COM(2007)703). Le relazioni congiunte sono documenti essenziali per misurare il contributo dell'istruzione al processo di Lisbona e vengono adottate con cadenza biennale dalla Commissione e dal Consiglio.

Il programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010”, approvato dal Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, costituisce il quadro di riferimento strategico per lo sviluppo delle politiche dell'istruzione e della formazione a livello comunitario al fine di rendere, entro il 2010, i sistemi d'istruzione e di formazione in Europa un punto di riferimento di qualità a livello mondiale, secondo quanto stabilito dagli obiettivi della strategia di Lisbona.

In particolare esso persegue tre obiettivi strategici: aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nell’Unione europea; agevolare l’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione; aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione.

Nella comunicazione la Commissione, tra l’altro, propone misure d’intervento nei seguenti settori:

§      attuazione dell’apprendimento permanente per ottenere efficienza ed equità, tra l’altro: migliorando la base delle conoscenze; rendendo più sostenibili i finanziamenti ai sistemi d’istruzione; potenziando l'attrattività dell'istruzione e formazione professionale (IFP); garantendo equità di accesso, di partecipazione, di trattamento e di risultati; dedicando particolare attenzione alla situazione dei migranti; garantendo un insegnamento di qualità elevata attraverso una migliore preparazione professionale per gli insegnanti;

§      innovazione e creatività, tra l’altro, potenziando l'eccellenza, la creatività e l'apprendimento ad apprendere in tutti i sistemi e a tutti i livelli di istruzione e formazione;

§      gestione e applicazione dei risultati del programma Istruzione e formazione 2010, rafforzando il ricorso al metodo aperto di coordinamento[345] nell'istruzione e nella formazione, potenziando i collegamenti tra l'attuazione e lo sviluppo degli orientamenti di Lisbona e il programma di lavoro Istruzione e formazione 2010;

§      periodo successivo al 2010, iniziando fin da subito la riflessione in merito alle priorità principali del programma di lavoro per il periodo successivo al 2010.

La relazione è stata approvata dal Consiglio il 28 febbraio 2008.

Il 27 settembre 2007 la Commissioneha presentato un piano d’azione in materia di educazione degli adulti E’ sempre il momento di imparare” (COM(2007)558).

Il piano d’azione della Commissione, il cui obiettivo generale è dare attuazione ai messaggi chiave contenuti nella comunicazioneNon è mai troppo tardi per apprendere (COM(2006)614), presentata dalla Commissione il 23 ottobre 2006, propone azioni nei seguenti ambiti:

-      analisi degli effetti sull'educazione degli adulti prodotti dalle riforme realizzate negli Stati membri in tutti i settori dell'istruzione e della formazione;

-      migliore qualità delle prestazioni nel settore dell'educazione degli adulti;

-      maggiori possibilità offerte agli adulti di acquisire almeno la qualifica di livello immediatamente superiore a quella precedentemente posseduta;

-      accelerazione del processo di valutazione delle competenze e abilità sociali, loro convalida e riconoscimento in termini di risultati di apprendimento;

-      migliore monitoraggio del settore dell'educazione degli adulti.

Il 16 gennaio 2008 il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente il piano d’azione della Commissione approvando una risoluzione d’iniziativa, estranea cioè ad un procedimento legislativo.

Il piano d’azione in materia di educazione degli adulti completa il quadro dei provvedimenti riguardanti il settore dell’apprendimento permanente recentemente approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, quali l’istituzione di un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente per il periodo 2007-2013[346], l’adozione di una raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente[347], o la raccomandazione relativa all’istituzione di un Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (QEQ)[348]. La Commissione è altresì impegnata nella creazione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET[349]). Sulla base dei risultati di un ampio processo consultivo, svolto su un documentodella Commissione (SEC(2006)1431) e concluso nel 2007, il 9 aprile 2008 la Commissione ha presentato una proposta di raccomandazione (COM(2008)180) con cui invita gli Stati membri ad adottare il sistema ECVET al fine di favorire la mobilità dei cittadini europei nell’insegnamento e nella formazione professionale. Tale dispositivo, che ogni Stato membro può adottare su base volontaria e può attuare in modo autonomo, non intenderebbe sostituire i sistemi nazionali bensì facilitare, in Europa, il trasferimento, la capitalizzazione e il riconoscimento dei risultati dell’apprendimento da un sistema o un contesto di formazione all’altro.

Efficienza ed equità

Il 15 dicembre 2007 si è conclusa una consultazione lanciata dalla Commissione eintesa ad identificare, sulla base del documento di lavoro “Le scuole per il 21° secolo” (SEC(2007)1009), le iniziative necessarie a garantire la qualità d'istruzione richiesta nel 21° secolo nei diversi contesti nazionali, e in che modo la cooperazione europea potrebbe contribuire a sostenere gli Stati membri nell'ammodernamento dei loro sistemi d’istruzione.

La consultazione completa il quadro delle iniziative della Commissione inerenti all’efficienza ed equità dei sistemi scolastici, individuati dalla Commissione quali temi chiave per promuovere il processo di modernizzazione dei sistemi d’istruzione e di formazione negli Stati membri, nel quadro della rinnovata strategia di Lisbona.

In tale ambito la Commissione ha in precedenza presentato:

§      l’8 settembre 2006, la comunicazione: “Efficienza ed equità nei sistemi europei di istruzione e formazione” (COM(2006)481).

§      il 6 agosto 2007, la comunicazione “Migliorare la qualità degli insegnanti” (COM(2007)392) che contiene una serie di proposte e orientamenti per migliorare la qualità della formazione degli insegnanti nell’UE.

Modernizzazione delle università

Il 10 maggio 2006, la Commissione ha presentato la comunicazione “Portare avanti l’agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione” (COM(2006)208) con cui si sottolinea l’importanza della ristrutturazione e dell’ammodernamento delle università per il successo della strategia di Lisbona.

La Commissione europea individua nove ambiti in cui si dovrebbero apportare cambiamenti per far sì che le università d’Europa, procedendo con approcci differenziati in relazione al contesto nazionale e regionale, possano raggiungere l’eccellenza nelle funzioni di insegnamento e di ricerca. Tra tali ambiti, la Commissione considera prioritario rendere lo spazio europeo dell’istruzione superiore e lo spazio europeo della ricerca più visibili e attraenti nel mondo.

Il 23 dicembre 2007 il Consiglio ha approvato una risoluzionesulla modernizzazione delle università per la competitività dell'Europa in un'economia globale della conoscenza in cui, tra l’altro, invita gli Stati membri ad adottare le necessarie misure per modernizzare gli istituti di istruzione superiore e per ampliare l'accesso all'istruzione superiore. Il Consiglio, inoltre, invita la Commissione ad individuare, nel quadro dell'agenda di Lisbona, eventuali azioni per sostenere gli Stati membri in tale sforzo, in particolare, nell'ambito del programma Istruzione e formazione 2010 e del follow‑up del Libro verde sullo Spazio europeo della ricerca, incoraggiando altresì i partenariati tra università e settore industriale/privato (vedi anche capitolo Attività UE: Innovazione e ricerca, nel dossier relativo alla Commissione Attività produttive).

Erasmus Mundus

Il 12 luglio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce un programma d'azione comunitaria per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2009-2013) (COM (2007)395).

La proposta è intesa ad ampliare la portata del programma Erasmus Mundus, attualmente in corso, fino al termine fine dell'attuale quadro finanziario (2013). L’obiettivo complessivo della proposta è di promuovere la cooperazione nel campo dello sviluppo sociale e umano in generale attraverso un sistema internazionale di borse di studio, che aumenti l’interesse mondiale per l’istruzione superiore in Europa, ne promuova la presenza, incoraggi il rafforzamento della qualità dell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale attraverso la cooperazione coi paesi terzi.

Il Consiglio del15-16 novembre 2007 ha definito un orientamento generale in vista dell’approvazione di una posizione comune nella riunione del 21 maggio 2008. Il Parlamento europeo potrebbe esaminare il provvedimento nella seduta del 2 settembre in vista dell’approvazione in prima lettura, secondo la procedura di codecisione, entro la fine del 2008.

Conclusioni del Consiglio europeo di primavera 2008

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008, nelle sue conclusioni, ritiene necessario compiere ogni sforzo per elevare la qualità dell’istruzione attraverso investimenti maggiori e più efficaci sia nel capitale umano sia per promuovere la creatività lungo tutto il corso della vita.

Tale aspetto è considerato essenziale per favorire il passaggio verso una "economia basata sulla conoscenza" e creare posti di lavoro migliori e più numerosi. Il Consiglio europeo, infatti, considera il rafforzamento dell’istruzione un modo efficace per combattere l'ineguaglianza e la povertà, e per ridurre la disoccupazione giovanile. In tale contesto invita, tra l’altro, gli Stati membri a rendere Internet ad alta velocità accessibile a tutte le scuole entro il 2010,ritenendo che il pieno sviluppo del potenziale d'innovazione e di creatività dei cittadini europei, basato sulla cultura europea e l'eccellenza in campo scientifico, sia un fattore fondamentale per la crescita futura.

Il Consiglio europeo, infine, invita la Commissione a presentare una valutazione esauriente dei futuri bisogni europei per quanto riguarda le competenze fino al 2020, che tenga conto delle ripercussioni dei cambiamenti tecnologici e dell'invecchiamento della popolazione e a proporre iniziative per anticipare le esigenze future.

 


Politiche legislative nei principali Paesi europei
(a cura del Servizio Biblioteca – Ufficio Legislazione straniera)


Riforme dell’istruzione

Francia

La Loi n. 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités[350] incide profondamente sull’organizzazione e il funzionamento delle università pubbliche, accordando loro l’autonomia e i mezzi necessari per affermare l’eccellenza scientifica e garantire ai giovani il diritto allo studio.

 

In particolare, nel titolo I vengono ridefiniti gli obiettivi del sistema universitario pubblico, mentre nel titolo II si fonda la governance degli atenei sul presidente e sul consiglio di amministrazione, del quale si estendono le competenze in merito alla creazione di scuole ed istituti interni all’università. Il titolo III è dedicato alle nuove responsabilità delle università: si crea un nuovo sistema di finanziamento fondato su un budget globale e si attribuiscono nuove competenze al presidente e al consiglio di amministrazione in merito alla gestione delle risorse umane, in particolare rispetto alle procedure di selezione e di assunzione dei professori. L’autonomia è rafforzata dalla previsione della possibilità di trasferire alle università la piena proprietà dei beni mobili e immobili a loro disposizione. Infine, per quanto riguarda gli studenti, viene ribadito il principio della libertà di iscrizione al primo ciclo di studi universitari senza alcuna selezione.

Regno Unito

Diversi provvedimenti legislativi approvati nel Regno unito negli ultimi due anni hanno riguardato il sistema dell’istruzione secondaria e della formazione professionale.

Per primo è stata approvato l’Education and Inspection Act 2006 (promulgato l’8 novembre 2006).[351]

 

L’atto, che per la maggior parte si applica esclusivamente all’Inghilterra e al Galles, è suddiviso in dieci parti: la parte prima attribuisce nuovi compiti alle autorità locali nel promuovere la varietà nell’offerta educativa e la possibilità di massimizzare il potenziale educativo di ciascuno studente; la parte seconda disciplina l’istituzione di nuove scuole e le modalità per la trasformazione e la chiusura di quelle esistenti. La parte terza contiene disposizioni riguardanti le scuole finanziate con fondi pubblici, che dovranno stabilire dei parents councils per assicurare la partecipazione dei genitori alla gestione della scuola, oltre a vietare i colloqui di selezione degli studenti al momento dell’iscrizione. La quarta parta assegna nuovi poteri alle autorità locali per intervenire nel caso di scuole di livello insufficiente. La parte quinta contiene proposte di riforma dei curricula scolastici volte ad offrire maggiori possibilità di scelta agli studenti. La parte sesta riguarda i trasporti scolastici e gli standard per la refezione. La parte settima riguarda la disciplina degli studenti, che dovrà essere severa e coinvolgere maggiormente i genitori. La parte ottava prevede la riforma degli ispettorati scolastici e la creazione dell’Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills. Le parti nona e decima contengono disposizioni miscellanee e di carattere generale e tecnico.

 

La seconda legge approvata in tema di istruzione e formazione è il Further Education and Trainig Act 2007 (promulgato il 23 ottobre 2007).[352]

 

La legge, che attua le proposte contenute nel libro bianco “Further Education: Raising Skills, Improving Life Chances”, è composta da quattro parti. La prima parte riguarda la riforma del Learning and Skills Council for England (LSC), organo incaricato della pianificazione e del finanziamento dell’istruzione superiore: ne vengono ridotti i membri e le sezioni locali. Vengono inoltre attribuiti all’LSC nuovi doveri in merito alla promozione della varietà nell’offerta formativa. La seconda parte riguarda l’amministrazione degli istituti di istruzione superiore: viene trasferita all’LSC la competenza relativa la costituzione e allo scioglimento degli istituti e i poteri di intervento nei confronti delle scuole di livello insufficiente; si rendono necessarie le consultazioni preliminari con studenti e imprenditori locali prima di prendere decisioni che li riguardino. La parte terza affida all’ITB (Industrial Training Board) il compito di avviare consultazioni ampie, anche al di fuori delle organizzazioni imprenditoriali, prima di poter istituire un imposta a carico delle imprese per il finanziamento di programmi di formazione industriale. La quarta parte contiene disposizioni varie, tra le quali l’estensione delle competenze dell’Assemblea Nazionale per il Galles in materia di istruzione superiore e formazione.

 

Per ultimo, da ricordare l’Education and Skills Bill (progetto di legge approvato in commissione alla Camera dei Comuni il 28 febbraio 2008).[353]

Il progetto, presentato dal Governo nel novembre 2007, intende incentivare il proseguimento dell’istruzione o della formazione professionale oltre l’età attualmente fissata dalla legge, dagli attuali 16 anni di età a 17 anni entro il 2013 e a 18 anni entro il 2015.

 

Il progetto è suddiviso in cinque parti. Nella prima parte si impone alle local education authorities (LEAs) di controllare il rispetto delle nuove disposizioni, anche attraverso intimazioni a frequentare nei confronti dei giovani inadempienti, o, nei casi più gravi, provvedimenti giudiziari.

La parte seconda disciplina il trasferimento alle LEAs di servizi di consulenza e sostegno attualmente forniti dal Connexions Service; alle LEAs spetterà anche la valutazione dei bisogni educativi e formativi di ciascuno studente, da effettuare durante l’ultimo anno scolastico e che dovrà essere riportata in un apposito documento, lo statement of special education needs. Gli istituti di istruzione secondaria dovranno fornire l’orientamento al lavoro, mentre il Learning and Skills Council (LSC) dovrà organizzare le strutture per l’apprendistato e il praticantato dei giovani tra 16 e 18 anni.  La parte terza riguarda la formazione degli adulti, e dà a LSC l’incarico di provvedere all’organizzazione dei corsi per chi ha più di 19 anni. Nella parte quarta si trasferiscono all’Ispettorato centrale dell’istruzione dei servizi e della formazione i compiti di regolamentazione e registrazione delle scuole indipendenti, oltre ad alcune disposizioni riguardanti le scuole non finanziate con fondi pubblici. La parte quinta, infine, contiene disposizioni varie e conferisce all’Assemblea nazionale del Galles alcune competenze in materia di istruzione e formazione dei minori di 16 anni.

Spagna

Negli ultimi due anni, due leggi approvate in Spagna hanno riguardato il sistema educativo e universitario.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (approvata il 3 maggio 2006)[354] si ispira a tre principi fondamentali:

·            educazione di qualità per tutti i cittadini coniugata con una effettiva eguaglianza di opportunità per tutti;

·            collaborazione tra tutte le componenti del sistema educativo;

·            convergenza del sistema di educazione e formazione nazionale verso gli obiettivi stabiliti dall’Unione europea.

Per realizzare tali principi occorre agire su diversi aspetti complementari: la formazione come processo che investe l’intera vita, la flessibilità del sistema educativo per favorire il passaggio dalla formazione al lavoro, la maggiore autonomia dei centri di insegnamento associata all’introduzione di meccanismi valutazione e di verifica dei risultati da essi conseguiti, una particolare attenzione alla formazione degli insegnanti, la semplificazione normativa e amministrativa.

 

La legge si articola in otto titoli, preceduti da un titolo preliminare e seguiti da numerose disposizioni aggiuntive, transitorie, abrogative e finali. Il titolo preliminare enumera i principi e i fini dell’istruzione e contiene disposizioni riguardanti gli ordini e i gradi di insegnamento, i curricula scolastici e la collaborazione tra le diverse amministrazioni. Il titolo I disciplina i diversi ordini e gradi di insegnamento e contiene disposizioni riguardo la formazione professionale e degli adulti. Il titolo II enuncia il principio dell’ equità nell’istruzione e contiene disposizioni sugli alunni con speciali necessità educative mentre il titolo III riguarda in particolare la formazione e la valutazione dei docenti. Il titolo IV è dedicato ai centri ed istituti scolastici, distinti in pubblici, privati e privati parificati. Il titolo V disciplina le forme di partecipazione, autonomia e direzione degli istituti scolastici ed elenca le competenze e le funzioni degli organi collegiali. Il titolo VI riguarda la valutazione del sistema scolastico, precisandone finalità e ambito, e attribuendo un ruolo di spicco al riformato Istituto della Valutazione. Il titolo VII riguarda il regime dei controlli e delle ispezioni sui centri di insegnamento da parte delle autorità competenti. Il titolo VIII, aggiunto in sede parlamentare, riguarda le risorse economiche necessarie a dare attuazione alla legge ed impegna lo Stato e le Comunità autonome ad elaborare piani di incremento della spesa pubblica nei successivi dieci anni.

 

Per quanto riguarda il sistema universitario, invece, da ricordare la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modífica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades,[355] che intende far fronte ad alcune lacune delle riforma universitaria del 2001 e favorire l’attuazione di accordi sottoscritti a livello comunitario con particolare riguardo al settore della ricerca.

 

L’esigenza di armonizzare i sistemi educativi universitari a livello europeo ha portato alla riorganizzazione dei corsi in base a tre cicli: laurea (Grado), master (Máster) e dottorato (Doctorado). La volontà di rafforzare l’autonomia degli atenei, sebbene accompagnata dall’introduzione di più penetranti sistemi di valutazione dell’attività, ha portato a prevedere una maggiore flessibilità nelle modalità di elezione dei rettori, che possono essere scelte dalle singole università.

Al fine di migliorare la collaborazione tra le università e le diverse entità territoriali sono state creati la Conferenza Generale della Politica Universitaria e il Consiglio delle Università, presieduto dal Ministro e composto dai rettori e da cinque membri scelti dal Ministro. La legge, oltre a modificare le modalità di selezione dei docenti delle università pubbliche, ha introdotto anche delle novità nelle tipologie contrattuali dei docenti, che ora ricadono in sei categorie (Aiuti, Aiuti Professori, Professori Ordinari, Professori Associati, Professori Visitatori e Professori Emeriti).

La legge istituisce l’Agenzia Nazionale di Valutazione della Qualità e dell’Accreditamento al fine di assicurare l’autonomia delle università e di garantire contemporaneamente la qualità dei servizi offerti. Un altro punto fondante è quello della collaborazione tra il mondo della ricerca universitaria e le imprese, da realizzarsi sia attraverso la creazione di istituti misti di ricerca che attraverso meccanismi di scambio di personale tra i due settori.

La partecipazione degli studenti alla definizione del sistema universitario viene favorita con l’elaborazione di uno Statuto dello studente universitario e con l’istituzione del Consiglio degli studenti universitari.

L’università, propulsore di valori positivi come l’uguaglianza, la tolleranza e la non discriminazione, deve mostrare particolare attenzione alle pari opportunità tra uomini e donne e nei confronti dei disabili, promuovendo azioni positive per l’inserimento e la partecipazione effettiva di questi ultimi.

 


Schede di approfondimento

 


Scuola, università e ricerca

 


Ordinamenti scolastici

Obbligo scolastico

Si ricorda preliminarmente che nel corso della XIV legislatura la legge n. 28 marzo 2003, n. 53 (cosiddetta “legge Moratti”)[356] ha delineato una nuova articolazione del sistema dell’istruzione, ridefinendo, tra l’altro, i percorsi scolastici, il diritto dovere all’istruzione, la formazione dei docenti ed introducendo l’alternanza scuola lavoro.

La legge, in particolare, ha delegato il Governo alla definizione del sistema educativo di istruzione e formazione (art. 2) articolato:

-          nella scuola dell’infanzia;

-          in un primo ciclo, comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado;

-          in un secondo ciclo, comprendente il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, di competenza regionale.

Per il sistema di istruzione e formazione professionale, lo Stato determina i livelli essenziali delle prestazioni (L.E.P.), costituenti il requisito per l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni formative delle Regioni. Ai sensi del successivo D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226[357], recante riordino del secondo ciclo, che ha provveduto alla definizione dei L.E.P., questi ultimi attengono in particolare a: l’offerta formativa, l’orario minimo annuale, i requisiti dei docenti, la valutazione e la certificazione delle competenze, le strutture ed i servizi delle istituzioni formative.I titoli e le qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore; essi consentono inoltre di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica e musicale, previa frequenza di apposito corso annuale. I percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni sono stati avviati in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2003-2004, sulla base dell’Accordo quadro siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003[358], cioè prima dell’emanazione del d.lgs. 226/2005; ciò al fine di assicurare comunque agli studenti in uscita dal primo ciclo degli studi un’offerta formativa alternativa all’istruzione scolastica, in attesa della piena definizione dei percorsi delineati dalla cd. “legge Moratti”. Il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, emanato in attuazione della citata legge 53/2003, ha poi disciplinato il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ampliando l’obbligo formativo per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica, di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età e disponendo che tale diritto–dovere potesse trovare compimento nelle istituzioni scolastiche, nelle strutture della istruzione e formazione professionale o nell’apprendistato[359].

Su tale impianto normativo è intervenuta la legge finanziaria per il 2007[360] che ha ridefinito l’obbligo di istruzione elevandolo a dieci anni (sedici anni di età), a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, edha contestualmente elevato da 15 a 16 anni l’età minima per l’accesso al lavoro[361]. La disposizione in commento prevede che l’adempimento dell’obbligo sia espletato nelle istituzioni scolastiche o (limitatamente ai primi due anni di applicazione) nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale[362] per i quali ha confermato i finanziamenti già disposti dall’art. 28 del citato D.Lgs. 226/2005.

Il provvedimento ha escluso pertanto l’assolvimento dell’obbligo nell’ambito dell’apprendistato, prevedendo tuttavia una deroga per la provincia autonoma di Bolzano dove, in relazione al particolare sistema di formazione professionale[363], l’ultimo anno dell’obbligo può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.

 

La disposizione prescrive, inoltre, l’accreditamento delle strutture formative per l’assolvimento dell’obbligo da parte delle regioni, sulla base di criteri generali da definire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata. Sono, comunque, autorizzati accordi tra Ministero e regioni per l’effettuazione di progetti finalizzati in particolare alla riduzione della dispersione e al successo nell'assolvimento dell'obbligo. Questi ultimi potranno essere realizzati da strutture formative accreditate inserite in apposito elenco predisposto secondo criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza Stato-regioni.

La citata legge finanziaria 2007 ha poi ribadito il regime di gratuità dei primi tre anni delle scuole superiori o dei percorsi di istruzione e formazione professionale [364] ed ha rinviato ad un regolamento ministeriale[365] la definizione dei curricola del primo biennio degli istituti di istruzione secondaria superiore.

Il regolamento in questione, adottato con Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, ha indicato i saperi e le competenze che assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria, pur nel rispetto della diversificazione dell’offerta formativa e degli obiettivi dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio. Tali indicazioni, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, si applicano anche ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo quadro in sede di Conferenza unificata 19 giugno 2003.

Per il recepimento di tali indicazioni nei curricola dei primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore di ordine classico, scientifico, tecnico, professionale e artistico, previsti dagli ordinamenti vigenti, le istituzioni scolastiche potranno avvalersi degli strumenti offerti dall’autonomia didattico organizzativa loro conferita[366], con particolare riferimento alle forme di flessibilità nell’articolazione del monte ore annuale di ciascuna disciplina ed alla definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione nonché all’utilizzazione della quota di flessibilità oraria del 20% dei curricola  nell'ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni[367].

Il regolamento in particolare definisce le otto competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire a 16 anni: imparare ad imparare; saper progettare; comprendere messaggi di genere e complessità diversi nella varie forme della comunicazione e saper comunicare in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi; interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere, o contribuire a risolvere, situazioni problematiche; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità.

Tali competenze sono acquisibili attraverso conoscenze ed abilità riferite a quattro “assi culturali” (dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, storico-sociale) per ciascuno dei quali vengono specificate le abilità/capacità/conoscenze il cui possesso è necessario alla conclusione del percorso dell’obbligo.

Occorre peraltro rilevare che il regolamento si richiama esplicitamente agli orientamenti emersi nel contesto europeo; fa, infatti, riferimento, con riguardo alle finalità dell’obbligo, alle competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dalla Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio 18 dicembre 2006, mentre per l’articolazione dei saperi in abilità/capacità e conoscenze, ripropone il sistema di descrizione previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche- EQF.[368]

Le Linee Guida, diramate dal Ministero della pubblica istruzione il 27 dicembre 2007, hanno, poi, indicato le misure per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione, specificando, tra l’altro, che le modalità operative dell’azione didattica dovranno riguardare l’individuazione delle strategie più appropriate per l’interazione disciplinare; l’approfondimento degli aspetti fondanti i quattro assi culturali su cui si definiscono le competenze chiave; la più adeguata utilizzazione degli spazi di flessibilità curricolare e organizzativa offerti dall’autonomia scolastica.

Con riguardo ai finanziamenti, in fase di prima attuazione, le istituzioni scolastiche si avvalgono delle assegnazioni accreditate sui loro bilanci, con particolare riferimento a:

·         risorse tratte dal Fondo per l’offerta formativa cui alla legge 440/1997[369], finalizzate specificamente all’ampliamento dei Piani dell’offerta formativa ed alla formazione del personale della scuola;

·         risorse relative agli specifici stanziamenti per la realizzazione dell’obbligo di istruzione;

·         eventuali risorse aggiuntive utilizzabili nell’ambito del Piano operativo nazionale[370], di cui è titolare il Ministero della Pubblica istruzione, o messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti Locali.

Merita ricordare, inoltre, che per l’adempimento dell’obbligo è stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2007 (art. 12 del DL 159/2007[371], convertito con modificazioni dalla legge 222/2007)[372].

 

Con Decreto ministeriale 29 novembre 2007 sono state, infine, indicate le modalità di adempimento dell’obbligo di istruzione, in via transitoria, nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Il decreto introduce nuovi criteri generali per l’accreditamento delle strutture formative da parte delle Regioni, per assicurare agli studenti ed alle famiglie livelli di prestazioni omogenei su tutto il territorio nazionale e per garantire l’acquisizione dei saperi e delle competenze previsti dal citato Regolamento sull’obbligo di istruzione (D.M. n. 139/2007); si prevede inoltre, la possibilità per le Regioni di stipulare intese con il Ministero per la realizzazione di progetti sperimentali per la prevenzione ed il contrasto della dispersione scolastica nonché per favorire il successo formativo dei giovani (ciò in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 624, della legge finanziaria per il 2007).

 

 


Ordinamenti scolastici

Esami e percorsi di orientamento

I precedenti

Gli esami di maturità, più propriamente “esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”, si svolgono al termine dei corsi di studio del ginnasio-liceo classico, del liceo scientifico, degli istituti tecnici e professionali oppure al termine di appositi corsi integrativi (annuali) per diplomati di istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio (per es. liceo artistico, istituti d'arte, alcuni istituti professionali).

L’esame finaleè necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistico musicale; in esito alla prova si consegue il titolo di diploma con specifica del corso di studi seguito e dell’eventuale indirizzo (art. 2, comma 1, lett. g), della legge n. 53/2003, cosidetta “Legge Moratti[373]; artt. 13 e 14 del D.Lgs 226/2005[374]).

Per l’accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.[375]) può essere sufficiente l’ammissione al quinto anno.

La legge n. 425 del 1997[376]ha definito a suo tempo le finalità delle prove (“verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi”) ed ha dettato criteri generali per il loro svolgimento (ammissione, composizione delle commissioni, caratteristiche e sedi delle prove, valutazione, certificazioni) rinviando la disciplina di dettaglio ad un regolamento di delegificazione (poi emanato con D.P.R. 323/1998[377]).

Ai sensi di quest’ultima, gli esami conclusivi sono articolati in tre prove scritte ed un colloquio orale avente carattere multidisciplinare ed attinente ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso[378]. Le prove scritte sono volte rispettivamente ad accertare: la padronanza della lingua e le capacità critiche; la conoscenza di una delle materie caratterizzanti il corso di studi; la competenza sui programmi didattici di varie materie dell’ultimo anno scolastico, verificata attraverso risposte a quesiti o trattazioni di argomenti, a carattere pluridisciplinare.

Si ricorda infine che alcuni anni dopo la legge n. 425/1997, ai fini della razionalizzazione della spesa, la legge finanziaria 2002 (Legge n. 448 del 2001, art. 22), circoscrivendo i casi di previsione di membri esterni nelle commissioni[379].

La riforma degli esami di maturità (L. n. 1/2007, art. 1)

Nel corso della XV legislatura la legge 11 gennaio 2007, n. 1[380] ha novellato la citata legge n. 425/1997 introducendo modifiche destinate ad entrare a regime dall'anno scolastico 2008/09 ed ha promosso un maggior raccordo tra il percorso scolastico e quelli successivi di studio o di lavoro.

Il provvedimento segue due linee direttrici, prevedendo in primo luogo: criteri più rigorosi per l’ammissione alle prove (con particolare riferimento ai candidati esterni); nuove modalità di valutazione (connesse al profitto dell’intero percorso scolastico); una diversa composizione della commissione d’esame con la previsione generalizzata della presenza di membri esterni (art. 1 della legge, recante novelle alla L. n.  425/1997).

Viene altresì disposta la realizzazione di percorsi di orientamento verso il proseguimento degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro e valorizzazione dell’eccellenza scolastica (entrambi gli obiettivi sonoconseguiti tramite decreti legislativi per i quali, come sarà specificato nel prosieguo, vengono dettati dall’art. 2 della legge principî e criteri direttivi).

Sempre nella XV legislatura, ulteriori modifiche relative all’individuazione della sede d’esame per i candidati esterni ed al limite di spesa per le commissioni d’esame sono state apportate dall’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 147/2007[381].

Si riepilogano di seguito, per temi, le principali innovazioni introdotte dalla legge n. 1/2007; merita comunque ricordare che alcune disposizioni erano già contenute nel D.Lgs. n. 226/2005[382], recante riordino del secondo ciclo di istruzione.

 

Con riguardo all’ammissione dei candidati:

§      introduzione del giudizio di ammissione agli esami (a suo tempo abolito dalla legge n. 425/1997) e dell’obbligo di aver recuperatoeventuali debiti formativi[383]contratti nei precedenti anni scolastici (tale condizione è richiesta a partire dall’anno scolastico 2008/2009);

§      nuovi -più stringenti - requisiti per i cosiddetti “ottisti” (studenti ammessi agli esami, per merito, senza aver frequentato l’ultimo anno di corso); a questi ultimi oltre alla (già prevista) votazione di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno, si richiede infatti una votazione non inferiore a sette decimi (in ciascuna materia) nei due anni antecedenti ed una carriera scolastica priva di ripetenze;

§      residenza deicandidati esterni nel comune (o al massimo nella provincia) dell’istituto scolastico richiesto quale sede d’esame, al fine di evitare il concentrarsi dei cosidetti “privatisti” presso alcuni istituti;

§      ampliamento del contenuto dell’esame preliminare sostenuto dai candidati esterni per l’ammissione all’esame di Stato (oltre che, come in passato, sulle materie degli anni di corso non frequentati l’esame verte anche sulle materie dell’ultimo anno);

§      introduzione di una disciplina più specifica per la ripartizione dei privatisti tra le commissioni di esame degli istituti statali e paritari (nel numero massimo del 50 per cento degli interni) e divieto di costituire più di una commissione per soli privatisti presso gli istituti statali (gli unici presso i quali tali commissioni possono essere costituite[384]);

§      estensione delle disposizioni previste per i candidati esterni, ai candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero.

 

Con riguardo alle prove d’esame:

§      accentuazione del carattere tecnico-pratico della seconda prova scritta per gli istituti tecnici, professionali ed artistici ed eventuale svolgimento della stessa anche in più di un giorno di lavoro;

§      conferma dell’attribuzionedella scelta delleprime due prove scritte al Ministro della pubblica istruzioneed assegnazione dellapredisposizione dei modelli per la terza prova (poi scelta dalle commissioni d’esame) all’ Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, con contestuale modifica delle competenze assegnate a quest’ultimo;

§      valorizzazione dei risultati conseguiti negli ultimi anni del percorso scolastico attraverso la modifica della ripartizione dei punteggi fra i tre momenti di valutazione (prove scritte, colloquio, credito scolastico[385]); in particolare si incrementa il “peso” attribuito al credito scolastico (da 20 a 25 punti) e si riduce il “peso” attribuito al colloquio (da 35 a 30 punti) mentre resta invariato il punteggio massimo (45 punti) per gli scritti; tale innovazione sarà operante a partire dall’anno scolastico 2008/2009[386];

§      eventuale attribuzione di una lode (sul modello di quanto avviene all’università) a studenti che conseguano il massimo punteggio senza fruire del bonus di cinque punti concesso dalla commissione.

 

Con riguardo alla commissione di esame:

§      ripristino della composizione mista delle commissioni di esame, con commissari esterni al cinquanta per cento ed un presidente esterno per ogni commissione (e non, come per il passato, per ogni sede scolastica);

§      definizione, per legge, del numero massimo dei componenti la commissione in sei unità (in precedenza il numero massimo era di otto membri ed era fissato da un decreto ministeriale);

§      rinvio alla contrattazione collettiva per l’indicazione dei compensi delle commissioni d’esame; conferma dell’attribuzione allo Stato dell’onere per i compensi dei commissari esterni e dei presidenti delle commissioni degli istituti paritari, pareggiati e legalmente riconosciuti[387]; determinazione  in 138 milioni di euro a decorrere dal 2007 del limite complessivo della spesa per le commissioni d’esame[388].

Con riguardo all’attuazione data alla legge n. 1/2007 si segnala che:

·         alle attività di recupero dei debiti formativi e di prevenzione di ripetenze ed abbandoni sono stati assegnati, per il 2007, 30 milioni di euro (derivanti da autorizzazione di spesa disposta per l’apertura delle scuole in orario extracurricolare dall’art. 1, comma 627, della legge finanziaria 2007[389]);

·         il decreto ministeriale 22 maggio 2007, n. 42, ha definito le modalità di attribuzione dei crediti scolastici e di recupero dei debiti formativi a partire dal terzultimo anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

·         il decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80 e l’ordinanza 5 novembre 2007, n. 92, hanno ulteriormente specificato le modalità di recupero delle insufficienze; in particolare si prevede la realizzazione di interventi didattico-educativi (tenuti dagli insegnanti della scuola o con la collaborazione di soggetti esterni) per gli studenti che abbiano conseguito insufficienze agli scrutini intermedi; saranno poi effettuati corsi estivi e una verifica finale (da concludere entro il 31 agosto ) sulla base della quale si formulerà il giudizio definitivo di promozione o bocciatura. Resta comunque affidata ai genitori la scelta di modalità di recupero alternative a quelle proposte dalla scuola; queste ultime non potranno avere durata inferiore a 15 ore e saranno programmate dal consiglio di classe.

 

A titolo informativo si segnala che il Ministero della Pubblica istruzione, in data 10 marzo 2008, ha reso noti i risultati conseguiti dagli studenti iscritti nelle scuole superiori nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2007-2008.Dall’indagine emerge che, nei diversi ordini di scuole, una media complessiva del 70% degli studenti ha riportato almeno un’insufficienza; il settore nel quale si registra una media più elevata di studenti con insufficienze (80%) sono gli istituti professionali.

L’orientamento scolastico e la valorizzazione dell’eccellenza (L. n. 1/2007, art. 2)

Come già anticipato sopra, l’art. 2 della legge 1/2007 ha delegato il Governo a definire, attraverso decreti legislativi, percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza.

 

I principi e criteri direttivi indicati dalla legge sono così riassumibili:

·         realizzazione - nell’ultimo anno del corso di studi – di attività di orientamento, verso il proseguimento degli studi ovvero verso le professioni e il lavoro;

·         potenziamento del raccordo tra la scuola e le istituzioni di formazione post-secondaria (anche attraverso la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica per l’ammissione ai corsi di laurea);

·         valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari, attraverso l’assegnazione di una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato (cosidetto “ numero chiuso”) in ragione del profitto dell’ultimo triennio e del punteggio conseguito nell’esame di Stato, con riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto;

·         valorizzazione dell’eccellenza degli studenti, attraverso la previsione di incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore (a tale scopo viene autorizzato un finanziamento annuo di 5 milioni di euro);

·         individuazione di appositemodalità per la certificazione del risultato di eccellenza.

 

La delega è stata attuata attraverso i decreti legislativi n. 262 del 2007[390] relativo alla promozione delle eccellenze; e nn. 21 e 22 del 2008,[391]concernenti, rispettivamente, i percorsi di orientamento alla scelta di corsi di laurea, di formazione artistico musicale, di formazione tecnica superiore, nonché i percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro.

 

Con riguardo alla valorizzazione dei risultati scolastici - avente tra l’altro lo scopo di incoraggiare la prosecuzione del percorso di studi nei licei, negli istituti tecnico-professionali[392] e nella formazione tecnica superiore - il D.Lgs. n. 262/2007 prevede che, a partire dall’anno scolastico 2007/2008[393], siano realizzate specifiche iniziative nel triennio finale delle scuole secondarie superiori statali e paritarie.

Si fa riferimento, in particolare, a confronti e competizioni - organizzate prima dalla singola scuola poi, in successione, a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale - secondo un programma annuale (adottato con decreto di natura non regolamentare) indicante le discipline interessate, le tipologie di certificazione, le procedure per l’accreditamento dei soggetti deputati ad organizzare il riconoscimento delle eccellenze, il calendario delle iniziative e l’utilizzo delle disponibilità recate dalla legge (5 milioni di euro annui).

Il provvedimento precisa che si prenderanno in considerazione i risultati individuali ma anche le prestazioni di gruppo (specie per il settore tecnico professionale) e che il sistema di certificazione sarà standardizzato e valido a livello internazionale, come è ormai possibile nel settore delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.

La certificazione dell’eccellenza comporterà l’acquisizione di un credito formativo e di incentivi di vario tipo (benefit e accreditamenti per l’accesso a biblioteche e musei, ammissione a tirocini formativi, viaggi di istruzione e benefici di tipo economico).

 

La realizzazione dei percorsi di orientamento alla prosecuzione degli studi ed all’inserimento nel mondo del lavoro, di cui ai Decreti legislativi n. 21 e 22 del 2008, è prevista, a partire dall’anno scolastico 2008/2009, secondo le seguenti linee direttrici.

Ai sensi del D.Lgs. 21/2008 (orientamento all’istruzione post-secondaria e valorizzazione del profitto scolastico ai fini dell’ammissione ai corsi a numero chiuso):

·         gli istituti di istruzione secondaria superiore statali e paritari, da un lato, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dall’altro,  realizzano forme di  raccordo, costituite nel caso delle scuole da percorsi di orientamento ed autovalutazione delle competenze (specie nell’ultimo anno di corso); nel caso delle università dalla predisposizione di progetti specifici;

·         il raccordo sopra citato è assicurato inoltre tramite la partecipazione di docenti scolastici alla predisposizione delle prove selettive ai corsi di laurea “a numero chiuso[394] e di docenti universitari ad iniziative di orientamento scolastiche;

·         viene introdotto un meccanismo di valorizzazione dei risultati scolastici conseguiti prima dell’accesso all’università; in particolare una quota del punteggio dei test di ammissione ad alcuni corsi di laurea[395] (fino a un massimo di 25 punti su 105) verrà infatti determinata tenendo conto dei voti riportati agli scrutini finali negli ultimi tre anni, del voto dell’esame di maturità, nonché dei risultati conseguiti nelle discipline caratterizzanti  il corso di laurea;

·         l’attività di monitoraggio delle iniziative intraprese è affidata ad una Commissione nazionale (composta pariteticamente da rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca), in raccordo con l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI[396]) e con l'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR[397]) (vedi capitolo Valutazione università e ricerca).

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 22/2008 (disciplina dei percorsi di orientamento alla scelta di professioni e lavoro):

·         le istituzioni scolastiche realizzeranno, nell’ambito della loro autonomia (ed in collaborazione con centri territoriali per l’impiego, strutture formative accreditate, cooperative, amministrazioni pubbliche, associazioni di volontariato, enti che curano i servizi di inserimento delle persone con disabilità), iniziative volte a consentire agli studenti la conoscenza delle opportunità offerte dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dai percorsi finalizzati alle professioni ed al lavoro;

·         tali attività, rivolte agli studenti dell’ultimo anno di ciascun corso, saranno programmate dai consigli di classe, tenendo  conto delle vocazioni dei ragazzi  e del fabbisogno occupazionale e professionale;

·         resta ferma la disciplina dei percorsi dell’alternanza scuola-lavoro, recata dal d.lgs. n. 77/2005;

·         il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro (di cui all’art. 3 del D.lgs. n. 77/2005[398]) è chiamato ad esercitare un’attività di verifica delle azioni di orientamento e dei risultati unitamente alla Commissione nazionale prevista dal D.lgs. n. 21/2008 (citata sopra), all’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI) ed all’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia scolastica[399].

 

 


Ricerca scientifica e tecnologica

Riordino degli enti di ricerca

La legge 27 settembre 2007, n. 165, che trae origine da un disegno di legge governativo, ha conferito al Governo la delega per il riordino degli enti di ricerca posti sotto la vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca, riconoscendo, tra l’altro, a questi ultimi l’autonomia statutaria già esercitata dalle università.

 

Il ddl in questione, presentato al Senato il 13 dicembre 2006, rivede la scelta operata dal decreto-legge n. 262/2006[400] (collegato alla manovra finanziaria per il 2007) che autorizzava il Governo al riordino degli enti di ricerca a carattere non strumentale attraverso lo strumento di regolamenti di delegificazione[401]; in particolare il disegno di legge, uniformandosi alla richiesta dell’odg del Senato n. 9/1132/20[402], ha previsto il ricorso a decreti legislativi.

 

Il testo del ddl (A.S. 1214) è stato esaminato in prima lettura dal Senato che vi ha apportato numerose modifiche; queste ultime hanno integrato i criteri di delega, includendovi una procedura specifica per l’emanazione degli statuti e per eventuali iniziative di commissariamento, l’assegnazione di finanziamenti connessi ai risultati conseguiti, la limitazione della possibilità di scorporare o unificare strutture già operanti[403].

Nel corso dell’esame del ddl alla Camera (A.C. 2599) sono stati accolti altri emendamenti che sono intervenuti, in particolare, sulle modalità e sui limiti dell’esercizio dell’autonomia statutaria, esplicitamente riconosciuta dal provvedimento agli enti di ricerca[404]; nonché sulla procedura di adozione dei decreti delegati.

Il provvedimento è stato poi approvato definitivamente dal Senato il 19 settembre 2007[405].

 

Si precisa preliminarmente che la platea dei destinatari della nuova disciplina – individuabili in ragione del ministero vigilante - comprende: l’Agenzia spaziale italiana (ASI)[406];il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)[407]; il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste[408];; l’Istituto italiano di studi germanici[409]; l’Istituto nazionale di alta matematica (INDAM)[410]; l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF)[411]; l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)[412]; l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)[413]; l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)[414]; l’Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)[415]; il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"[416]; la Stazione zoologica "Anton Dohrn"[417].

Si segnala in proposito che l’art. 1, commi 1279-1280, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha disposto l’istituzione dell’Ente italiano montagna (EIM), finalizzato al supporto dello sviluppo socioeconomico e culturale delle zone montane e posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio, prevedendo che l’istituto subentri nelle funzioni dell’Istituto nazionale della montagna (IMONT)[418] - originariamente posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione università e ricerca.

 

La legge n. 165/2007 delinea la disciplina relativa alla riorganizzazione degli enti pubblici di ricerca - da realizzare senza oneri finanziari per lo Stato- e provvede all’abrogazione delle disposizioni che autorizzavano il ricorso a regolamenti di delegificazione [419].

 

In particolare, l’art. 1 autorizza il Governo ad emanare uno opiù decreti legislativi – entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge (25 aprile 2009) – al fine di provvedere al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (comma 1).

 

I citati decreti legislativi sono tenuti al rispetto dei principî e criteri direttivi di cui all’art. 18 della legge n. 59 del 1997[420], nonché di quelli indicati dalla legge n.165/2007, e cioè:

·         riconoscimento dell’autonomia statutaria degli enti di ricerca, ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicarne missione ed obiettivi in raccordo con il Programma nazionale della ricerca (PNR)[421] e con gli obiettivi strategici dell’Unione europea[422]. Per tale principio si fa riferimento all’art. 33, sesto comma, della Costituzione che autorizza istituzioni di alta cultura, università ed accademie a darsi ordinamenti autonomi nel rispetto di limiti fissati per legge nonché alle indicazioni contenute nella Carta europea dei ricercatori[423] (lettera a);

·         formulazione, deliberazione ed emanazione degli statuti[424] da parte degli organi statutari degli singoli enti, previo un controllo di legittimità e di merito esercitato dal Ministro dell’università e della ricerca, nelle medesime forme previste per gli statuti delle università (articolo 6[425], commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168[426]), e supportato dal parere delle Commissioni parlamentari competenti (lettera b);

·         adozione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell’università e della ricerca (lettera c);

·         attribuzione all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR)[427]del compito di valutare i risultati dell’attività degli enti di ricerca ed assegnazione dei finanziamenti statali anche in relazione agli esiti di tale valutazione (lettere d) ed e)) (vedi capitoloValutazione università e ricerca, pag. 47);

·         riordino degli organi statutari secondo linee di indirizzo così sintetizzabili:

-           riduzione del numero dei componenti (lettera f);

-           individuazione dei presidenti e dei membri di nomina governativa dei consigli di amministrazione nell’ambito di rose di candidati proposte da appositi comitati, nominati dal Governo, rappresentativi della comunità scientifica anche internazionale e dei membri designati dai ricercatori (con esclusione del personale del Ministero dell'università e della ricerca) (lettera f);

-           attribuzione al Governo della nomina di metà dei membri del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (lettera g);

-           introduzione del metodo della valutazione comparativa della qualità scientifica per la nomina dei direttori delle strutture di ricerca (lettera h);

-           previsione di norme contro la discriminazione tra uomini e donne (lettera n);

·         adozione di misure organizzative finalizzate a valorizzare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, nonché il ruolo dei consigli scientifici (lettera i);

·         promozione dell’internazionalizzazione dell’attività di ricerca nonché della collaborazione con le attività svolte dalle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione nella produzione (lettere l) e m)).

 

 

Attraverso i citati decreti legislativi il Governo è autorizzato inoltre (art. 1, comma 2) a

Ø      procedere all’ accorpamento o viceversa alla separazione di enti o loro strutture, limitatamente ai settori della fisica della materia, dell’otticae dell’ingegneria navale (lettera a);

Ø      riordinare l’Istituto italiano di tecnologia (lettera b).

 

In relazione al comma 2 si segnala quanto segue.

·         Il riferimento ai settori della fisica della materia e dell’ottica riguarda l’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM)[428] e l’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) di Firenze[429]. Si ricorda  che il d.lgs. del 4 giugno 2003, n. 127[430], recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche(C.N.R.) ha disposto tra l’altro (art. 23) la confluenza in quest’ultimo delle due strutture citate. Il d.lgs. ha previsto comunque il mantenimento della denominazione e della sede degli istituti nonché la salvaguardia (in particolare per l’INFM ) delle forme di collaborazione con le università, della specificità dei rapporti di lavoro e dell’autonomia gestionale delle strutture. Secondo quanto disposto dal d.lgs., le modalità organizzative dell’aggregazione sono state indicate dal Regolamento di organizzazione del CNR (art. 54 del regolamento adottato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005[431]).

·         Il riferimento all’ingegneria navale sembra avere per oggetto l’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), avente sede a Roma, comunemente denominato Vasca Navale. L’istituto, originariamente creato per soddisfare le richieste degli organi tecnici della Marina militare, delle altre Amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, è un ente di ricerca nel campo dell’idrodinamica navale e marittima. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico (R.D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 530[432]), a partire dal 1999 è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile (art. 10 dlgs 381/1999[433]) ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dei Trasporti. La legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, commi 1042 e 1043) ha previsto che il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell’Università e della Ricerca, provveda alla riorganizzazione dell’INSEAN, anche attraverso fusione ed accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il raggiungimento delle medesime finalità di promozione della ricerca in campo navale.

·         L’Istituto Italiano di Tecnologia, istituito con l’articolo 4 del D.L. n. 269/2003[434] è una fondazione, con sede a Genova, finalizzata alla promozione della ricerca tecnologica in collegamento con organismi similari operanti in Italia e all’estero. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Lo statuto della fondazione, approvato con D.P.R. 31 luglio 2005[435], individua i compiti dell’IIT, gli organi e la loro composizione.

Merita ricordare che, per l’anno 2007, l’istituto non ha fruito di risorse statali in relazione al definanziamento operato dalla tabella E della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006)[436]. Per l’esercizio 2008 all’Istituto sono stati attribuiti 80 milioni di euro sul cap. 7380 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, nell’ambito del Programma Ricerca di base e applicata (12.5) e della Missione Ricerca e innovazione. Sul cap. 7381 sono inoltre allocati 10 milioni di euro destinati al rimborso della Cassa depositi e prestiti per finanziamenti all’istituto.

 

Con riguardo alle modalità di adozione dei decreti legislativi ( art. 1, commi 3 e 4)si precisa, tra l’altro, che essi debbano essere emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze; si prescrive inoltre che siano corredati dalla relazione tecnica sugli effetti finanziari e sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Si autorizza infine (art. 1, comma 6)l’emanazione di decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti di riordino degli enti di ricerca, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei primi, nel rispetto dei medesimi principi e procedure.

 

Viene infine ampliato il novero dei casi di commissariamento degli enti di ricerca (art. 1, comma 5); infatti, facendo salve le procedure vigenti, si consente al Governo di intervenire, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, qualora siano state approvate modifiche statutarie inerenti la missione degli enti e la loro struttura di governo; sia accertata la difficoltà di funzionamento o il mancato raggiungimento degli obiettivi indicati (dal Governo medesimo).

 

Si ricorda che in linea di massima la procedura di commissariamento è definita dai decreti legislativi relativi ai singoli enti di ricerca (si citano a titolo di esempio: l’art. 15, comma 6, del D.Lgs.127/2003 relativo a CNR; l’art. 13, comma 6, del D.Lgs 128/2003 relativo all’ASI; l’art. 14, comma 6, del D.Lgs 138/2003 relativo a INAF; l’art. 13, comma 6, del D.Lgs.138/2004 relativo a I.N.RI.M); si prevede in particolare che - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’istruzione università e ricerca sia disposta la decadenza degli organi in carica (ad eccezione del collegio dei revisori) e nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.

Le circostanze che determinano il commissariamento sono attualmente indicate nei decreti legislativi relativi agli enti di ricerca: gravi irregolarità, difficoltà finanziarie perduranti, esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero il verificarsi della contemporanea cessazione (prima della scadenza del mandato) del presidente e di un terzo dei componenti del Consiglio di amministrazione.

 

 


Cultura, spettacolo e sport

 


Beni ed attività culturali

Codice dei beni culturali

Nel corso della XV legislatura è stata completata la riforma del Codice dei beni culturali e del paesaggio (adottato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42[437]), ad opera di due decreti legislativi correttivi:

-            il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, che ha apportato alcune modifiche alla Parte del Codice relativa ai beni culturali;

-            il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, che ha introdotto alcune novità in relazione al paesaggio (per la cui analisi si rinvia al capitolo Governo del territorio, nel dossier relativo alla Commissione Ambiente).

Si tratta del secondo significativo intervento di correzione ed integrazione del Codice, che già sul finire della XIV legislatura era stato oggetto di una prima revisione, conclusasi con l’emanazione dei decreti legislativi 24 marzo 2006, n. 156 e n. 157[438].

Per quanto d’interesse, le modifiche introdotte al Codice dal d.lgs. n. 62/2008[439], relativo ai beni culturali, possono essere raggruppate in cinque diversi ambiti riguardanti:

-          la disciplina applicabile agli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali;

-          la circolazione internazionale dei medesimi beni;

-          la normativa relativa ai beni archivistici;

-          le dismissioni e le concessioni in uso di immobili pubblici di interesse culturale;

-          ulteriori modifiche non aventi carattere organico.

Disciplina applicabile agli enti ecclesiastici proprietari di beni culturali

Per quanto riguarda il primo settore di intervento, le modifiche introdotte hanno avuto la finalità di fugare alcuni dubbi interpretativi nell’applicazione del Codice. In particolare, con riferimento ai soggetti sui quali gravano obblighi in ordine alla conservazione ed alienazione dei beni culturali, il Testo unico del 1999, poi confermato dal Codice del 2004, aveva adottato la definizione di “persone giuridiche private senza fine di lucro” al posto di quella originaria contenuta nella legge di tutela del 1° giugno 1939, n. 1089, che faceva riferimento agli “enti ed istituti legalmente riconosciuti”. In proposito, il Consiglio di Stato (parere della Sez. II del 17 gennaio 2007) ha espresso un parere negativo circa la possibilità di utilizzare la nozione di “persone giuridiche private senza scopo di lucro” per includervi anche gli enti religiosi. Tale interpretazione ha avuto delle ricadute pratiche importanti ai fini dell’esclusione di tali enti dal novero dei soggetti obbligati a richiedere un’autorizzazione preventiva per l’alienazione dei beni culturali di loro proprietà (mentre in passato era pacifico che essi rientrassero tra gli enti ed istituti legalmente riconosciuti). Le modifiche introdotte hanno inteso, quindi, porre rimedio a tale esclusione, così come interpretata dal Consiglio di Stato, ripristinando la dizione originaria laddove era stata modificata e specificando che in tale dizione sono compresi gli “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”[440].

Circolazione internazionale dei beni culturali

Un secondo ambito di modifiche riguarda la normativa in materia di circolazione internazionale dei beni culturali, in relazione alla quale sono state introdotte nuove disposizioni, dirette a coordinare le norme nazionali con gli accordi internazionali e le disposizioni comunitarie in materia.

In particolare, il nuovo art. 7-bis del Codice precisa che le espressioni di identità culturale e collettiva, di cui alle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali[441], sono assoggettate alla disciplina del Codice solo quando siano espresse con testimonianze materiali e sussistano i requisiti previsti dall’articolo 10 per la qualificazione delle stesse come “beni culturali”.

Al fine di fugare alcuni dubbi interpretativi sorti in ambito applicativo, il nuovo art. 64-bis del Codice chiarisce che il controllo sulla circolazione è volto a preservare l’integrità del patrimonio nazionale in tutte le sue componenti (co. 1); tale controllo costituisce funzione di preminente interesse nazionale (co. 2). Si specifica, inoltre, che i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci (co. 3).

In base al nuovo art. 87-bis, le tipologie di beni culturali che la legge 30 ottobre 1975, n. 873, di ratifica della Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali del 1970, elenca come costitutive del patrimonio culturale dello Stato non sono da considerare comprensive dell’intera gamma dei beni tutelati dalla legge nazionale, ma delimitano semplicemente l’ambito oggettivo delle misure che lo Stato è tenuto ad adottare, a norma della Convenzione, per impedire e prevenire l’importazione, l’esportazione ed il trasferimento di proprietà illecite di beni culturali[442].

Con riferimento alla disciplina concernente l’attestato di libera circolazione che viene rilasciato dall’ufficio di esportazione per quei beni la cui uscita definitiva dal territorio della Repubblica è soggetta ad autorizzazione, si segnala la specifica dei principi e dei criteri direttivi che devono essere seguiti dagli uffici di esportazione nel momento in cui occorre accertare il valore artistico o storico delle cose ai fini della valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione[443].

Ulteriori modifiche di carattere sostanziale riguardano:

-          l’articolo 70, dove si specifica che il potere dell’amministrazione di proporre l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione deve essere esercitato prima di aver esaurito quello inerente il rilascio o il diniego dell’attestato di libera circolazione;

-          l’articolo 72, dove si precisa, in materia di ingresso di beni nel territorio nazionale, che per provare la legittima provenienza dall’estero delle cose d’arte non è ammessa la presentazione di atti di notorietà o di dichiarazioni sostitutive;

-          l’articolo 74, in materia di esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea, con il quale si esplicita che gli uffici di esportazione del Ministero sono da considerarsi le autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione (co. 2); la licenza di esportazione può essere rilasciata contestualmente all’attestato di libera circolazione, e in tal caso ha validità sei mesi, o separatamente, non oltre trenta mesi dal rilascio dell’attestato (co. 3); per gli oggetti indicati nell’Allegato A può essere concessa, a richiesta e secondo determinate condizioni, anche la licenza di esportazione temporanea (co. 4); le disposizioni concernenti l’esportazione  dal territorio dell’Unione europea non si applicano agli oggetti che sono entrati nel territorio italiano con licenza di esportazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea (co. 5).

Le integrazioni alla disciplina dei beni archivistici

Un terzo blocco di disposizioni contenute nel decreto n. 62/2008 introduce integrazioni e correzioni alla disciplina codicistica degli archivi.

 

Ai sensi dell’articolo 101, co. 2, lett. c), del Codice, per «archivio» s’intende una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

In particolare, il Codice dei beni culturali disciplina la materia degli archivi sotto un triplice profilo[444]:

a)       definisce la natura giuridica degli archivi e dei documenti conservati nei medesimi;

b)       impone l’obbligo della conservazione e dell’ordinamento degli archivi;

c)       impone l’obbligo di istituire archivi storici e di redigere il loro inventario.

 

Le modifiche introdotte possono essere distinte in base alla finalità e all’oggetto.

In particolare, alcune di queste riguardano la disciplina degli obblighi di conservazione e di ordinamento degli archivi, posti in capo agli enti pubblici (Stato, regioni, province, comuni ed enti pubblici non territoriali). La finalità del legislatore delegato è stata quella di porre rimedio ad alcune incongruenze della disciplina del Codice, che, in questa materia, non ha riprodotto in maniera esatta e coordinata le disposizioni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409[445].

All’articolo 30, comma 4, del Codice è stato reintrodotto l’obbligo di istituire sezioni separate per gli archivi storici, cioè quelli costituiti da documenti relativi agli affari esauritida oltre quaranta anni. Parallelamente, è stato aggiunto un nuovo comma all’articolo 43, in base al quale il Ministero, su proposta del soprintendente archivistico, può, alternativamente:

1)      disporre il deposito coattivo negli archivi di Stato delle sezioni separate di archivio, ovvero di quella parte degli archivi degli enti pubblici che avrebbe dovuto costituirne parte separata;

2)      istituire d’ufficio la sezione separata presso l’ente inadempiente.

In entrambi i casi, gli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti sono posti a carico dell’ente a cui l’archivio appartiene.

 

Nella precedente versione, l’articolo 30 del Codice poneva in capo agli enti solo un obbligo di inventario degli archivi storici, senza prevedere espressamente la creazione di sezioni specializzate. Con la novella è stato recuperato il contenuto di disposizioni, già previste negli artt. 30, co. 1, lett. c), e 33 del D.P.R. n. 1409/1963[446], abrogati con l’entrata in vigore del t.u. di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

 

Il decreto ha introdotto, inoltre, due disposizioni in materia di deposito degli archivi, motivate dalla necessità di recepire a livello normativo prassi ormai diffuse tra gli uffici amministrativi che, tuttavia, non sono state finora regolate.

Con la prima è stata prevista, all’articolo 41del Codice, una nuova ipotesi di deposito “volontario” presso gli archivi di Stato, cioè il deposito avente ad oggetto documenti di interesse storico riguardanti affari esauriti da meno di 40 anni (in caso di documentazione più risalente, infatti, il deposito è obbligatorio). Con la novella, tali documenti possono essere versati presso gli archivi di Stato sulla base di accordi con i responsabili delle amministrazioni versanti, mentre precedentemente era prevista questa possibilità solo in presenza di un pericolo di dispersione o di danneggiamento dei documenti.

Con la seconda, è stato integrato l’articolo 44, comma 5, affinché fosse possibile, in deroga al principio generale per il quale le «spese del deposito sono a carico dell’ente depositante», che il Ministero se ne potesse far carico, in tutto o in parte, «in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte del depositante».

 

Sempre in riferimento alla disciplina degli archivi, si segnalano, infine, due correzioni alla disciplina codicistica.

Il decreto ha disposto l’abrogazione dell’articolo 42, comma 3-bis, del Codice, introdotto con il d.l. n. 115/2005[447],il quale aveva previsto l’istituzione di un archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da disciplinare secondo disposizioni contenute in apposito D.P.C.M., al pari di quanto già statuito in favore degli organi costituzionali. Peraltro, tale disposizione non aveva ricevuto alcuna attuazione.

Con la modifica all’articolo 122 (consultabilità dei documenti degli archivi), si è precisato che l’amministrazione competente a decidere in merito all’istanza di accesso ai documenti non liberamente consultabili (ossia quelli con dati sensibili o dichiarati di carattere riservato) è l’amministrazione che deteneva il documento prima del deposito o del versamento ovvero – qualora tale ufficio fosse stato soppresso – quella subentrata nell’esercizio delle relative competenze.

La disciplina delle dismissioni e delle concessioni in uso di immobili pubblici di interesse culturale

Il decreto correttivo contiene, inoltre, norme sui procedimenti di dismissione e di utilizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza scopo di lucro.

Le modifiche introdotte riguardano pertanto la sezione I del capo IV della Parte seconda del Codice (Alienazione e altri modi di trasmissione), di cui agli articoli 53-59.

 

A tal proposito, si ricorda che il Codice ha introdotto il concetto di demanio culturale, al quale sono ricondotte le tipologie di beni indicate all’art. 822 del Codice civile (art. 53)[448]. Il Codice distingue, in linea generale, due categorie di beni: quelli in ogni caso inalienabili e quelli alienabili a determinate condizioni, tra i quali possono rientrare anche beni compresi nel demanio culturale (artt. 54-55). L’alienazione dei beni - appartenenti o meno al demanio culturale (art. 55) - è comunque subordinata al rilascio di un’autorizzazione ministeriale recante prescrizioni volte ad assicurarne la tutela, nonché a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. n. 156/2006, la fruizione e la valorizzazione.

 

Il comune denominatore delle modifiche è costituito dalla volontà di rafforzare il sistema di controllo sulle procedure di dismissione del patrimonio culturale. A tal fine, le soluzioni proposte recuperano l’impianto normativo del D.P.R. n. 283/2000[449], ossia il regolamento che disciplinava le alienazioni dei beni del demanio storico-artistico prima dell’adozione del Codice e che questo ha espressamente abrogato.

Di seguito, si indicano le innovazioni principali[450].

Innanzitutto, con la novella all’articolo 55 del Codice è stata sostituita la disciplina relativa alla alienazione di beni immobili del demanio culturale[451], per la quale è necessaria l’autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali[452].

Rispetto al testo previgente, si è prescritto, innanzitutto, che la richiesta di autorizzazione sia corredata da maggiori indicazioni. Oltre alla destinazione d’uso del bene in atto e al programma delle misure per garantirne la conservazione, già previste, il proprietario del bene deve indicare obiettivi, tempi e modalità di valorizzazione che si intendono conseguire con l’alienazione, la destinazione d’uso del bene prevista e le modalità di fruizione pubblica (art. 55, co. 2, come sostituito).

Sono state, altresì, modificate le condizioni e le modalità per l’alienazione.

Ai sensi del comma 3, come sostituito, il Ministero deve indicare nel provvedimento di autorizzazione le prescrizioni in ordine alle misure di conservazione del bene, le condizioni di fruizione pubblica, nonché la valutazione sui tempi e le modalità previsti per il conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta. L’autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d’uso proposta, in seguito alla alienazione, sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione del bene, ovvero risulti incompatibile con il suo carattere storico-artistico (comma4).

È stata, inoltre, prevista la facoltà, in capo al Ministero, di concordare con il soggetto interessato il contenuto del provvedimento richiesto (comma 5). Sono poi dettati requisiti specifici qualora la richiesta di alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o commerciale (comma 6)[453].

 

Parallelamente all’art. 55, la novella all’articolo 56 è servita ad aggiornare il procedimento per l’alienazione dei beni culturali di proprietà pubblica e privata non afferenti al demanio culturale e per i quali non valga il regime di inalienabilità di cui all’articolo 54 (cfr. art. 2, co. 1, lett. ah), d.lgs. n. 62/2008). L’articolo 57 – che nel testo previgente raccoglieva alcune norme sull’autorizzazione ad alienare, riordinate dal decreto correttivo rispettivamente negli articoli 55 e 56 – disciplina l’ipotesi residuale della cessione di beni culturali in favore dello Stato, che non ha bisogno di preventiva autorizzazione (cfr. art. 2, co. 1, lett. ai), d.lgs. n. 62/2008).

 

Una seconda novità riguarda la reintroduzione - all’art. 55-bis - della clausola risolutiva espressa, già prevista dal D.P.R. n. 230/2000 (art. 11). Oggetto della clausola solo le prescrizioni e condizioni inserite nel provvedimento di autorizzazione, che devono essere riportate nell’atto di alienazione e costituiscono obbligazioni ai sensi dell’art. 1456 c.c.[454]. L’inadempimento dell’obbligazione da parte dell’acquirente, qualora sia verificato dal soprintendente, deve essere comunicato al soggetto alienante e comporta la risoluzione ipso iure dell’atto di alienazione.

Infine, con l’introduzione dell’articolo 57-bis si è estesa l’applicabilità delle procedure di autorizzazione di cui agli articoli 55 e 56 (come aggiornate) ad ogni ipotesi prevista dalla normativa vigente di dismissione o di valorizzazione e utilizzazione di beni immobili pubblici di interesse culturale (comma 1).

Qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione, vengono riportate nell’atto di concessione o nel contratto di locazione le prescrizioni e le condizioni contenute nell’atto di autorizzazione. L’eventuale inosservanza di queste, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni appartengono, può dar luogo alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo (comma 2).

L’introduzione di questo nuovo articolo è apparsa necessaria anche in ragione di quanto previsto nella legge finanziaria per il 2007[455] in materia di valorizzazione degli immobili pubblici.

 

A tale proposito, si ricordano, in particolare, due disposizioni introdotte dalla l. n. 296/2006. L’art. 1, comma 259, della legge ha inserito un nuovo articolo 3-bis nel d.l. n. 351/2001[456], il quale prevede la possibilità di concedere o locare a terzi i beni immobili di proprietà dello Stato[457].La concessione e la locazione sono assentite a titolo oneroso per un periodo non superiore a cinquanta anni e risultano finalizzate alla riqualificazione e riconversione dei beni. La procedura per l’attuazione di quanto disposto prevede il ricorso ad una conferenza di servizi o alla promozione di accordi di programma con gli enti territoriali interessati. È previsto che le concessioni e le locazioni siano assegnate con procedura ad evidenza pubblica, per un periodo tale da garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e comunque non eccedente i cinquanta anni. A predisporre i bandi è chiamata l’Agenzia del demanio; in particolare, in caso di revoca della concessione, deve essere previsto il riconoscimento di un indennizzo all’affidatario.

Si ricorda inoltre il comma 262 che ha disciplinato, nell’ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, programmi unitari di valorizzazione degli immobili pubblici per la promozione dello sviluppo locale. A tal fine, sono stati introdotti i commi 15-bis e 15-ter all’articolo 3 del citato d.l. n. 351/2001. In particolare, il nuovo comma 15-bis prevede che l’Agenzia del demanio possa individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di valorizzazione unico. Nella predisposizione dei programmi in commento dovrà essere valutata in maniera prioritaria la possibilità di valorizzare gli immobili pubblici, mediante concessione d'uso o locazione, nonché attraverso l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le pari opportunità.

Ulteriori modifiche non aventi carattere organico

Il decreto in esame apporta ulteriori integrazioni al Codice, che non possono essere catalogate per materie omogenee e che sono di seguito sinteticamente indicate[458].

Le correzioni apportate all’articolo 11servono a chiarire che le tipologie di oggetti elencati nel medesimo articolo non sono considerate tout court “beni culturali” e dunque integralmente assoggettate alla disciplina dei beni culturali, bensì si tratta di cose protette da singole disposizioni del Codice, espressamente richiamate per ciascuna tipologia.

L’articolo 18 è stato integrato al fine di precisare che il potere ispettivo del Ministero per i beni e le attività culturali ha ad oggetto non solo i beni culturali e le cose di cui all’articolo 12, ma anche le aree di tutela indiretta di cui all’articolo 45. Parallelamente, all’articolo 19 si è chiarito che il potere ispettivo esercitato dai soprintendenti ha ad oggetto non soltanto l’esistenza e lo stato di conservazione o custodia dei beni culturali, ma anche l’accertamento dell’ottemperanza, da parte degli obbligati, alle prescrizioni impartite per la tutela delle aree vincolate.

A seguito della nuova formulazione dell’articolo 37, il Ministero può erogare contributi in conto interessi non solo sui mutui, ma anche sulle altre forme di finanziamento accordate ai privati per gli interventi di conservazione autorizzati.

La modifica all’articolo 39, comma 2, ha circoscritto la competenza del Ministero a seguire gli interventi conservativi sui beni culturali dello Stato. Infatti, qualora tali beni siano in uso o in consegna di altre amministrazioni o comunque di altri soggetti, ricadono su questi ultimi l’attività di progettazione e quella successiva di esecuzione, mentre nella precedente formulazione tale responsabilità valeva solo nel caso in cui si trattasse di beni immobili.

All’articolo 49, in materia di affissione di manifesti e cartelli pubblicitari, si specifica che la trasmissione dell’assenso eventualmente espresso dal soprintendente agli enti competenti a rilasciare l’autorizzazione deve essere effettuata dai soggetti interessati al provvedimento abilitativo.

All’articolo 63, è esplicitato che le ispezioni periodiche cui procede il soprintendente per controllare il rispetto degli obblighi posti in capo ai commercianti di cose antiche o usate, possono essere effettuate anche «a mezzo dei carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale», da lui delegati. In via analoga, si specifica che, in caso di scoperta fortuita di beni culturali, il soprintendente deve informare i carabinieri (articolo 90). Nella stessa materia, è altresì previsto, mediante una integrazione all’articolo 92, che il premio di rinvenimento per le cose trovate non spetta al concessionario dell’attività di ricerca sull’immobile dove è avvenuto il ritrovamento, qualora l’attività medesima rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari.

All’articolo 101 sono state integrate le nozioni di museo e di biblioteca, inserendo la catalogazione tra le funzioni tipiche delle relative strutture.

All’articolo 112, comma 9, è stato specificato che accordi per la valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica possono essere stipulati anche con associazioni culturali o di volontariato che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

All’articolo 115, comma 6, è stato previsto che la risoluzione del rapporto concessorio o di servizio può avvenire in ragione dell’inadempimento degli obblighi previsti (mentre nel testo previgente si indicava il ‘grave’ inadempimento come causa di risoluzione).

All’articolo 119, riguardante la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, è prescritto che anche le università e gli istituti di formazione possono stipulare apposite convenzioni con i rappresentanti degli istituti di cultura (in precedenza, il testo faceva riferimento esclusivamente alle scuole).

All’articolo 120, riguardante la sponsorizzazione di beni culturali, viene meglio definito l’ambito oggettivo e soggettivo, considerato in rapporto ai possibili beneficiari; è, inoltre, ribadito il potere di vigilanza del Ministero, sia in ordine alla compatibilità fra le iniziative ipotizzate e le esigenze di tutela, sia con riguardo alla corretta realizzazione delle iniziative autorizzate a beneficiare del contributo rinveniente dallo sponsor.

All’articolo 182, recante disposizioni transitorie, è previsto che possa acquisire la qualifica di restauratore colui che abbia acquisito il titolo di collaboratore restauratore ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo di almeno tre anni, attività di restauro.

Da ultimo, si segnala che l’articolo 4 del decreto legislativo ha disposto l’abrogazione delle seguenti disposizioni (co. 1):

-          art. 1, comma 3, della legge 19 aprile 1990, n. 84[459], dove si prevede che i beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell’identità culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci;

-          art. 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127[460], dove si prevede che nell’esercizio della delega di cui al Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti, il Governo può prevedere il trasferimento della gestione dei musei statali alle regioni, alle province e ai comuni;

-          art. 14-duodecies del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115[461], in base al quale è stato istituito l’archivio storico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 2, infine, dispone che l’autorizzazione di spesa conseguente a provvedimenti finanziari a favore di beni immobili di interesse storico-artistico, di cui all’articolo 5, comma 5, della legge n. 352/1997[462] riviva nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del Testo Unico del 1999 (il quale aveva disposto l’abrogazione dell’intero articolo 5) e l’entrata in vigore del Codice del 2004, che, non solo, ha abrogato il testo unico del 1999, incluse le disposizioni abrogative ivi contenute, ma ha specificamente disposto la soppressione del solo articolo 7 della legge n. 352 del 1997, facendo rivivere implicitamente l’articolo 5.

 


Cinema e spettacolo

Fondazioni lirico-sinfoniche

Nel corso della XV Legislatura sono state apportate alcune modifiche alla normativa riguardante le Fondazioni lirico sinfoniche.

 

Al riguardo, si ricorda che la legge n. 800 del 1967 ha dichiarato il “rilevante interesse generale” dell’attività lirica e concertistica “in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale delle collettività nazionali” ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza dell’autorità di Governo competente (all’epoca Ministero del turismo e dello spettacolo).

Nel corso della XIII legislatura gli enti operanti nel settore musicale sono stati trasformati (D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367[463]) in fondazioni di diritto privato, al fine di eliminare rigidità organizzative connesse alla natura pubblica dei soggetti e di rendere disponibili risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 163/1985[464].

Attualmente le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14[465].

Il D.Lgs. 367/1996 (novellato più volte nel corso degli anni) oltre a prescrivere (artt. 1 e 2) la citata trasformazione degli enti lirici in fondazioni di diritto privato ed a disciplinarne il procedimento(artt. 5-9):

§       individua le finalità (art. 3) di tali fondazioni nel perseguimento, senza scopo di lucro, della diffusione dell'arte musicale, della formazione professionale dei quadri artistici e dell'educazione musicale della collettività;

§       stabilisce (nel medesimo art. 3) che esse provvedano direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, realizzino anche in sedi diverse (in Italia o all’estero) spettacoli lirici, di balletto e concerti, svolgendo eventualmente attività commerciali ed accessorie; ed operino secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza nel rispetto del vincolo di bilancio;

§       detta (art. 10) norme generali sul contenuto indispensabile degli statuti (scopo dell’ente, composizione, competenze, poteri degli organi[466]) definendo tra l’altro il ruolo dei soggetti privati. In proposito è stabilito che l’apporto economico complessivo di questi ultimi al patrimonio dell’ente non possa superare il quaranta per cento del patrimonio stesso, che la possibilità di nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione sia riservata ai soli fondatori privati i quali assicurino, anche in consorzio tra loro, un apporto annuo non inferiore all’otto per cento del totale dei finanziamenti pubblici e che la permanenza dei rappresentanti nel c.d.a. sia subordinata alla continuità dell’apporto;

§       indica (artt. 11-14) gli organi di gestione della fondazione e le loro funzioni. In particolare gli organi sono: il presidente (il sindaco del comune che ospita la fondazione stessa[467]); il consiglio di amministrazione (composto da un numero di membri variabile - da sette a nove - tra i quali rappresentanti del Governo[468] e della regione); il sovrintendente e il collegio dei revisori (costituito da tre membri e un supplente)[469].

§       reca norme generali sul personale artistico e tecnico  la cui retribuzione è regolata dal contratto collettivo nazionale (art. 22 e 23);

§       dispone in materia di erogazioni liberali, patrimonio e gestione; scritture contabili e bilancio, adempimenti tributari (artt. 15-18, 25), nonché in materia di contributi statali, prescrivendo in proposito (art. 24) da ultimo[470] che i criteri di riparto del F.U.S. siano determinati con decreto ministeriale in relazione alla quantità e qualità della produzione ed agli interventi posti in essere per la riduzione della spesa;

§       assoggetta le fondazioni alla vigilanza (art. 19) dell’autorità di Governo (oggi Ministero per i beni e le attività culturali) e conferma il controllo della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria (art. 15);

§       disciplina l’amministrazione straordinaria (art. 21, novellato dalla legge finanziaria 2008[471]) prescrivendo lo scioglimento facoltativo del c.d.a. in caso di irregolarità amministrative o violazioni di norme, lo scioglimento obbligatorio qualora il conto economico registri per due esercizi consecutivi una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio o qualora quest’ultimo subisca perdite di analoga gravità[472].

Negli anni successivi, ulteriori disposizioni hanno interessato tali Fondazioni, nonostante non siano state formulate come novella al D.Lgs. 367/1996.

Più in particolare, l’articolo 3-ter del DL 7/2005[473] ha inteso ottimizzare la gestione e favorire il contenimento dei costi per gli allestimenti e per il personale.

A tal fine ha disposto (commi 1 e 2) il coordinamento tra le fondazioni sulla base di indicazioni ministeriali[474]; ha dettato norme in materia di contrattazione nazionale e integrativa (commi 3-5, 8[475]); ha vietato per l'anno 2005 le assunzioni di personale a tempo indeterminato[476] e posto un limite all’utilizzo del personale a tempo determinato (tale limite è individuato nel 15 per cento dell'organico funzionale).

La legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 595) ha poi vietato le assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2006 e 2007 e disposto che, per il medesimo periodo, l’utilizzo di personale a tempo determinato non potesse superare il 20% dell’organico funzionale.

 

Quanto agli interventi disposti nel corso della XV legislatura, si ricorda che il comma 389dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2008[477] ha introdotto alcune disposizioni di modifica del loro ordinamento, prevedendo, più in particolare, che i componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, ed i commissari straordinari possono, a decorrere dal 1° gennaio 2008, essere riconfermati una sola volta. I commissari ed i consiglieri che hanno superato il limite del mandato decadono una volta approvato il bilancio 2007.

Peraltro, l’articolo 5 del decreto-legge n. 248/2007, recante proroga di termini, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2008 della durata degli organi di gestione di alcune Fondazioni vigilate dal Ministero per i beni e le attività culturali in scadenza nel corso dell’anno, tra le quali rientrano anche quelle facenti capo alle fondazioni lirico sinfoniche. Il comma 1-bis del medesimo articolo ha previsto, inoltre, che i consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato, di cui al D.Lgs. 367/1996, in carica al momento della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, possono essere confermati al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzioni di continuità[478].

Semprela legge finanziaria 2008, all’art. 2, comma 392,ha confermato - per il triennio 2008-2010 - il divieto di assunzioni a tempo indeterminato (con una deroga per i posti in organico effettivamente vacanti e previa autorizzazione del ministero) ed ha posto il limite del 15 per cento dell’organico per l’utilizzo di personale a tempo determinato. La legge ha, poi, istituito (commi 393-394) un apposito Fondo (dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010) finalizzato alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che presentino particolari requisiti ed ha demandato la ripartizione del contributi ad un decreto annuale del Ministro per i beni e le attività culturali (come accennato sopra, la legge finanziaria 2008 ha contestualmente modificato il D.Lgs. 367/1996 in materia di conferma del c.d.a. e dei commissari straordinari nonché di ricorso all’amministrazione straordinaria).

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 7, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 248/2007 prevede la possibilità di concedere, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, anticipazioni economiche ai dipendenti delle fondazioni in condizioni di equilibrio economico-finanziari, da riassorbirsi con la successiva stipula dei contratti integrativi aziendali.

 

Si ricorda, infine, che il collegato alla manovra finanziaria 2007[479] ha recato, all’articolo 2, commi 104-107, specifiche disposizioni in merito al teatro Petruzzelli di Bari. In particolare, il provvedimento ha disposto che alla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari non si applicano, se non a partire dal 2010, le norme generali sul finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche prolungando, pertanto, il periodo durante il quale la Fondazione, anziché concorrere al riparto delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo assegnate alle fondazioni, fruisce di un contributo speciale a valere sulle entrate derivanti dal gioco del lotto[480]. Tale disposizione ha, inoltre, disposto l’esproprio dell’immobile a favore del comune di Bari, assegnando al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo straordinario di 8 milioni di euro per l’anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione.

 


Diritto d’autore

Riforma della Siae

Con la L. 9 gennaio 2008, n. 2, sono state adottate nuove disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), volte a ridefinire la natura giuridica dell’ente e il regime applicabile alle attività di relativa competenza. Fino all’entrata in vigore della legge, la materia era disciplinata dall’articolo 7 del d.lgs. n. 419/1999[481] (recante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali), le cui disposizioni sono state contestualmente abrogate.

L’intervento legislativo, attuato mediante procedimento in sede deliberante e con il consenso di tutte le forze politiche, è stato volto essenzialmente ad affermare una maggiore autonomia della SIAE attraverso il riconoscimento di uno ‘statuto’ privatistico e la conseguente limitazione della possibilità di applicare alla Società le regole proprie delle pubbliche amministrazioni.

Sono quattro le novità più significative introdotte dalla legge di riforma.

In primo luogo, la Società viene qualificata come «ente pubblico economico a base associativa» (art. 1, co. 1), a differenza di quanto previsto dalla normativa previgente, che riconosceva alla SIAE la natura di “ente pubblico a base associativa”.

Il riconoscimento esplicito della natura economica dell’ente accoglie un consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo il quale la SIAE esercita a scopo di lucro un’attività imprenditoriale retribuita nel campo della intermediazione dei servizi, curando l’interesse generale alla tutela della proprietà intellettuale, considerata patrimonio culturale del Paese[482]. E, pertanto, sulla base di questi rilievi può essere considerata un “ente pubblico economico”.

 

Si ricorda che nella categoria degli enti pubblici economici sono generalmente compresi gli enti operanti nel campo della produzione, degli scambi e dei servizi come imprenditori, ma legati ad un ente pubblico di riferimento, che può essere lo Stato o gli altri enti pubblici territoriali. Essi sono soggetti ad una disciplina giuridica che presenta profili privatistici e pubblicistici insieme.

Fino al 1999 nessun atto normativo individuava esplicitamente la natura giuridica della SIAE. Sul punto, giova ricordare che l’ente nasce come Società Italiana degli Autori (SIA), associazione privata, fondata in Milano ed eretta in Ente morale con r.d. 1 febbraio 1891, n. 53, costituita al fine di provvedere alla difesa dei diritti e all’assistenza mutualistica dei membri volontariamente iscritti.

Nel 1921 l’associazione assumeva, a norma di legge, il servizio di accertamento e riscossione, per conto dello Stato, dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e successivamente, con lo statuto adottato con r.d. n. 2138/1927, mutava la propria denominazione in Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Nell’ordinamento dell’ente erano stati inseriti alcuni elementi pubblicistici, quali l’attribuzione all’autorità governativa della nomina di taluni organi[483] e l’obbligo di sottoporre il bilancio al Ministero delle corporazioni.

La successiva legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione dei diritti di autore[484], ha modificato la denominazione dell’associazione in Ente italiano per i diritti di autore (EIDA), definendolo “ente di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti di autore”. Allo stesso ha affidato in esclusiva ogni forma di attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti di autore, pur consentendo ai singoli autori di esercitare direttamente i diritti medesimi.

Qualche anno più tardi, con il d.lgs. 20 luglio 1945, n. 433, è stata ripristinata la precedente denominazione (SIAE), successivamente confermata dall’articolo 7, comma 1, del d.lgs. 20 ottobre 1999, n. 419, che definisce la Società “ente pubblico a base associativa”, e dall’articolo 9 della legge 18 agosto 2000, n. 248[485].

 

In materia di funzioni della SIAE, la legge n. 2/2008 opera un rinvio a quanto prescritto dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), che rappresenta la disciplina di base dell’intera materia del diritto d’autore. Inoltre, prevede che la SIAE eserciti le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e possa effettuare, altresì, la gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni o enti privati.

A tale riguardo, si ricorda che la SIAE svolge una molteplicità di funzioni, tra cui:

a)    attività di tutela giuridica ed economica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi in Italia e all’estero. Tale funzione deriva dalla riserva in via esclusiva che la legge n. 633/1941 dispone in favore della SIAE, di ogni attività di intermediazione, diretta o indiretta (di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione), per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione e radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate (art. 180, comma 1, l. n. 633/1941). Nell’ambito di tale attività di tutela, la Società effettua, in particolare, (art. 180, comma 2) la cessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni, nonché la ripartizione dei proventi medesimi a favore degli aventi diritto[486];

b)    servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti per conto dello Stato o di enti pubblici o privati (art. 181, comma 2, l. n. 633/1941). In particolare, in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, è affidata alla SIAE la collaborazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA nell’accertamento delle imposte che riguardano le attività di spettacolo (cinema, sport, teatro, musica, mostre e fiere, pay-tv) e d’intrattenimento, come le discoteche e gli apparecchi da divertimento (biliardi, biliardini, videogiochi, casinò)[487]. In base a questa stessa convenzione, alla SIAE è anche affidato il compito di monitorare e fornire al Ministero dati sull’andamento delle varie attività di spettacolo. Per l’espletamento delle funzioni previste dalla convenzione, la SIAE ha diritto ad un compenso. Sulla stessa base giuridica, si fonda la convenzione stipulata con l’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals), in virtù della quale la SIAE svolge attività di sportello sul territorio nazionale per la ricezione e il rilascio della documentazione prevista per l’assolvimento degli obblighi contributivi dovuti all’Enpals dalle imprese operanti nei settori dello spettacolo e dello sport;

c)    funzioni di vigilanza sulle attività di riproduzione e duplicazione, distribuzione, vendita, noleggio o altra utilizzazione, fabbricazione e importazione, svolte in contrasto con le norme a tutela del diritto di autore (art. 182-bis, l. n. 633/1941);

d)     servizi speciali nel campo dell’industria cinematografica, tra cui, in particolare, la tenuta del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche[488] e del registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore[489] (art. 103, commi 2 e 5, l. n. 633/1941), nonché la rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche (art. 8, d.m. 16 luglio 2004[490]);

e)    rilascio del contrassegno obbligatorio da apporre sui supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali (art. 181-bis, l. n. 633/1941);

f)      ripartizione delle risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente Stato-regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione a valere sulle risorse del Fondo, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (art. 2, comma 132, d.l. n. 262/2006[491]).

Oltre alle funzioni elencate e a quelle demandategli da altre disposizioni di legge, la Società può esercitare ulteriori compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto (art. 181, l. n. 633/1941).

 

Oltre ad operare una sintetica ricognizione delle funzioni già previste dalla normativa vigente, la legge n. 2/2008 prevede in capo alla SIAE un compito ulteriore, consistente nella promozione, d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, di studi e iniziative volte a incentivare i giovani autori e ad agevolare la fruizione a fini didattici ed educativi delle opere dell’ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

 

Una seconda innovazione introdotta dalla legge, direttamente collegata alla nuova configurazione giuridica dell’ente, è quella per la quale l’attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. In conseguenza della ‘privatizzazione’ della disciplina, la legge stabilisce altresì che tutte le controversie concernenti le attività dell’ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La portata della disposizione è sancita in modo assoluto, rientrandovi anche le controversie riguardanti le modalità di gestione dei diritti, nonché l’organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali (art. 1, co. 2). Sono fatte salve solo le competenze degli organi della giurisdizione tributaria, connesse alle attività di natura tributaria attualmente svolte dalla Società, ossia quelle di accertamento e di riscossione di imposte.

La nuova formulazione si discosta dalla disciplina previgente, la quale escludeva dall’applicazione della disciplina privatistica l’esercizio delle ‘funzioni pubbliche’ attribuite alla SIAE dalla legge (art. 7, co. 2, d.lgs. n. 419/1999). E conformemente a tale assetto, in questi anni la giurisdizione in materia di controversie concernenti l’attività dell’ente è stata ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla base del criterio costituzionale che fa riferimento alla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.

 

In particolare, in base all’analisi della giurisprudenza, rientrano nel sindacato di legittimità del giudice amministrativo le questioni relative all’esercizio del potere di auto organizzazione, attinenti al piano istitutivo e funzionale della struttura, e comprendenti sia i rapporti tra l’ente-impresa e l’ente politico di controllo o vigilanza, sia quelli relativi alla costituzione ed organizzazione della struttura, integrante una fase preliminare rispetto alla concreta effettuazione dell’attività oggetto dell’impresa. Vi rientrano altresì le controversie relative agli atti della SIAE aventi ad oggetto i rapporti tra organi ovvero l’esercizio di poteri e facoltà connessi alla struttura dell’ente medesimo[492].

Viceversa, gli atti di diversa natura che attengono all’esercizio dell’impresa e, come tali, a situazioni giuridiche perfette instaurate su base negoziale rientrano normalmente nella giurisdizione ordinaria.

 

Un terzo profilo di innovazione riguarda i rapporti tra SIAE e Ministero. La legge conferma i poteri di controllo ministeriale sull’ente (articolo 1, comma 3). In particolare, la Società resta sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, che la esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri. L’attività è svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

 

Si ricorda che dal 1999 al 2005 le funzioni di vigilanza sulla Società erano demandate esclusivamente al Ministro per i beni e le attività culturali. Il coinvolgimento della Presidenza del Consiglio è stato previsto dall’articolo 2, co. 1 e 2, del D.L. 26 aprile 2005 n. 63[493], il quale ha affiancato al Ministero per i beni e le attività culturali la Presidenza (in particolare, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria[494]) per l’esercizio dei compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d’autore e vigilanza sulla SIAE.

 

La novità più consistente sul punto riguarda il contenuto dei poteri di controllo ministeriale sull’attività dell’ente. In particolare, non si fa più alcun riferimento esplicito alla vigilanza ministeriale sui criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d’autore, che il disposto dell’art. 7, co. 7, del d.lgs. n. 419/1999, prescriveva fossero determinati annualmente dalla Siae e sottoposti al Ministro vigilante per l’approvazione.

 

Da ultimo, la legge n. 2/2008 introduce alcune novità con riguardo alla nomina del Presidente della Società (articolo 1, comma 4).

Fino all’entrata in vigore della legge, la materia non era disciplinata da fonti di rango primario e si applicava l’articolo 8 dello statuto della Siae, in base al quale il presidente è designato dall’Assemblea[495] e nominato ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 400/1988[496], ovvero con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

La nuova disciplina - stabilita per legge - prevede una procedura analoga, ma meno onerosa, in quanto non richiede la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri ed il parere delle commissioni parlamentari.

 

Resta ferma, invece, la procedura di adozione dello statuto della Società, che è deliberato dall’Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione. Lo statuto è poi approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Rispetto al testo contenuto nel decreto legislativo n. 419 del 1999, la nuova disciplina, da un lato, non specifica più che lo statuto sia deliberato ‘a maggioranza’ dei componenti dell’Assemblea. Dall’altro, è scomparso ogni riferimento a principi, criteri o indirizzi relativi al contenuto dello statuto stesso, lasciando così margini più ampi di autodeterminazione agli organi dell’ente[497].

A tale proposito, si ricorda che l’art. 7 del d.lgs. n. 419/1999, oltre a fissare la procedura di adozione dello statuto dell’ente (comma 5), stabiliva alcuni criteri da rispettare nella redazione dello stesso. In particolare, il comma 4 della norma richiamata disponeva che lo statuto assicuri un’adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente, una ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell’effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l’applicazione di provvigioni sui diritti d’autore in coerenza con l’ordinamento vigente in sede europea.

 

Merita, infine, segnalare che tra le disposizioni contenute nell’articolo 7 del d.lgs. n. 419/1999 ed abrogate per l’effetto dell’entrata in vigore della legge n. 2/2008, figura anche l’obbligo in capo alla Società di garantire la separazione contabile tra la gestione relativa alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi.

 


Sport

Diritti radiotelevisivi

Sulla base della delega conferita al Governo dalla legge n. 106/2007[498], il recente D.Lgs. n. 9/2008[499] ha disposto la contitolarità del diritto all’utilizzazione della competizione sportiva a fini economici tra soggetto organizzatore e partecipanti alla competizione stessa; l’introduzione di un sistema di commercializzazione in forma centralizzata e l’applicazione di un meccanismo predeterminato per il riparto degli introiti.

Per quanto attiene specificamente il campionato di calcio di serie A, si è disposto che, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, una quota del 40 per cento delle risorse derivanti dalla cessione dei diritti televisivi sarà divisa in parti uguali tra i soggetti partecipanti al campionato, due ulteriori quote del 30 per cento saranno assegnate, rispettivamente, sulla base dei risultati sportivi e del bacino di utenza, ferma restando la destinazione di una parte degli introiti alla mutualità generale, in modo da incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile e dilettantistico

Più in particolare, la legge 19 luglio 2007, n. 106, ha disposto una delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti radiotelevisivi e su reti di trasmissione elettroniche degli eventi sportivi professionistici.

Il testo si compone di un solo articolo recante i principi, i criteri direttivi e le modalità per l’esercizio della delega da parte del Governo.

L’ambito oggettivo della disciplina si riferisce a tutti gli eventi sportivi professionistici.

I principi (comma 2) ai quali attenersi nell’esercizio della delega prevedevano:

-              Il riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva e della specificità del fenomeno sportivo - lett. a) e b);

-              l’attribuzione, in capo al soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla stessa competizione, della contitolarità del diritto all’utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, compatibilmente con la tutela riservata da parte dell’ordinamento ai diritti di trasmissione - lett. c);

-              l’assegnazione della titolarità esclusiva dei diritti di archivio a ciascun soggetto partecipante alla competizione - lett. d);

-              l’introduzione di un sistema di commercializzazione in forma centralizzata dei diritti in esame, prevedendo, altresì, che il soggetto organizzatore dell’evento, al quale spetta l’esclusiva della commercializzazione dei diritti, deve agevolare la fruibilità da parte dell’utenza locale di tale offerta, anche attraverso la possibilità di acquisire i diritti su singoli eventi, qualora gli stessi siano rimasti invenduti o non siano stati trasmessi da chi li ha acquisiti in origine – lett. e);

-              la garanzia del diritto di cronaca – lett. f);

-              l’equa ripartizione delle risorse economiche in modo da assicurare l’equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive- lett.g);

-              la destinazione di una quota delle risorse ai fini di mutualità generale del sistema – lett. h);

-              la tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi – lett. i).

I criteri di delega (comma 3) prevedevano che:

-           l’organizzatore della competizione sportiva sia il soggetto competente a commercializzazione in forma centralizzata i diritti audiovisivi, salva la possibilità per i soggetti partecipanti alla competizione di sfruttare economicamente i diritti audiovisivi secondari (lett. a);

-           gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo che hanno acquisito i diritti debbano procedere alla relativa diffusione, salvo che non siano autorizzati dal soggetto organizzatore dell’evento, in caso di mancato utilizzo, a rivenderli ad altri operatori della comunicazione della stessa o di diversa piattaforma, ivi comprese le emittenti locali (lett. b);

-           l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante per la concorrenza possano prevedere specifiche procedure di regolazione e di vigilanza, anche in vista dell’evoluzione tecnologica del settore, ed in modo da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione e il non formarsi di posizioni dominanti (lett. c);

-           sia vietato: l’acquisto dei diritti per piattaforme diverse da quelle per le quali l’operatore è in possesso del titolo abilitativi; la sublicenza dei diritti acquisiti; nonché la cessione, in tutto o in parte, dei relativi contratti di licenza (lett. d);

-           la disciplina della commercializzazione dei diritti sul mercato internazionale debba conformarsi ai principi di cui al comma 2 (lett. e);

-           la disciplina del diritto di cronaca debba assicurare il rispetto dei vincoli comunitari e nazionali in materia di trasmissione televisiva di eventi di particolare rilevanza per la società (lett. f);

-           la commercializzazione dei diritti su piattaforme emergenti possa essere oggetto di una disciplina specifica che preveda misure di sostegno alla concorrenza (lett. g);

-           debba essere fissato un termine non superiore a tre anni per la durata dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi, allo scopo di garantire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti (lett. h);

-           le modalità di ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti possano essere determinate dal soggetto preposto all’organizzazione della competizione sportiva in modo da attribuire una quota in parti eguali e per la restante parte, tenendo conto del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti, fermo restando che una quota delle risorse debba essere destinata alla mutualità generale, in modo da incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile, la valorizzazione delle categorie dilettantistiche, la sicurezza degli impianti sportivi nonché il finanziamento di due progetti volti al sostegno di discipline sportive diverse da quella calcistica (lett. i e l);

-           la vigilanza ed il controllo sulla corretta applicazione della nuova normativa debbano essere assicurate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (lett. m);

-           la nuova normativa trovi applicazione a tutte le competizioni sportive che avranno inizio dal 1° luglio 2007 e dovrà essere previsto un periodo transitorio, in modo da distinguere tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data ( lett. n) e o).

 

In attuazione della delega in esame, è stato emanato il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Il provvedimento si compone di IV Titoli.

Il Titolo I reca all’articolo 1 i principi e all’articolo 2 alcune definizioni di termini utilizzati nel provvedimento in esame.

Il Titolo II disciplina la titolarità e l’esercizio dei diritti audiovisivi.

Il Capo I detta le regole generali.

In tal senso l’articolo 3 prevede che l’organizzatore della competizione (il soggetto cui è demandata l’organizzazione della competizione da parte della federazione sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale) e gli organizzatori degli eventi (la società sportiva che si assume l’organizzazione della competizione nell’impianto sportivo di cui ha disponibilità) siano contitolari dei diritti audiovisivi (diritti, di durata pari a cinquanta anni, che comprendono la riproduzione delle immagini dell’evento, la comunicazione al pubblico, l’utilizzazione delle immagini per fini commerciali) mentre spetta all’organizzatore dell’evento la titolarità del diritto di archivio (conservazione delle immagini per l’archivio).

L’articolo 4 disciplina le modalità di esercizio dei diritti audiovisivi. L’utilizzo dei diritti audiovisivi spetta all’organizzatore della competizione sportiva (co. 1) mentre l’esercizio del diritto di archivio spetta alla società che organizza l’evento che potrà, comunque, consentire alla società ospite la conservazione nel proprio archivio delle immagini (co. 2). Gli organizzatori degli eventi possono esercitare autonomamente i diritti audiovisivi secondari, relativi alle sintesi e alle repliche delle immagini (co. 3). La produzione audiovisiva dell’evento spetta alla società che organizza la competizione o all’organizzatore della competizione (commi 4 e 5). In entrambi i casi gli organizzatori dovranno mettere a disposizione degli assegnatari dei diritti televisivi l’accesso al segnale (comma 7).

L’articolo 5 disciplina il diritto di cronaca, prevedendo che:

-            non pregiudica i titolari dei diritti audiovisivi la comunicazione al pubblico del risultato sportivo;

-            le emittenti televisive possono trasmettere nell’ambito dei telegiornali immagini dell’evento, purché non superiori a otto minuti complessivi per giornata e quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento, conformemente a quanto stabilito da un regolamento che dovrà essere emanato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

-            l’organizzatore della competizione e dell’evento hanno l’obbligo di mettere a disposizione degli operatori della comunicazione estratti di immagini salienti e correlate.

Il Capo II si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi, suddividendo la normativa in V Sezioni.

La Sezione I, Norme generali, prevede:

-            all’articolo 6, che l’organizzatore della competizione deve stabilire le linee guida per la commercializzazione dei diritti, deliberate, per ciascuna competizione, dall’Assemblea delle società sportive che partecipano alla competizione, con una maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto, ed approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato;

-            all’articolo 7, che l’organizzatore della competizione deve offrire i diritti audiovisivi a tutti gli operatori della comunicazione di tutte le piattaforme, attraverso distinte procedure selettive, se del caso, individuando un intermediario indipendente al quale concedere in licenza tutti i diritti audiovisivi relativi ad una competizione (questi può procedere alla formazione e alla modifica dei pacchetti, previa autorizzazione delle due Autorità competenti) o costituendo una o più società con funzioni di advisor.

La Sezione II si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato nazionale e prevede:

-            all’articolo 8, che l’organizzatore della competizione deve offrire i diritti audiovisivi attraverso più procedure competitive che riguardino una singola piattaforma o più piattaforme, disponendo, in tal caso, più pacchetti;

-            all’articolo 9, che solo gli operatori in possesso del prescritto titolo abilitativo possono partecipare alle procedure competitive, salvo l’ipotesi di cessione di tutti i diritti ad un intermediario indipendente (viene previsto il divieto di acquisire in esclusiva tutti i pacchetti relativi alle dirette);

-            all’articolo 10, che i contratti di licenza hanno una durata massima di 3 anni.

La Sezione III detta norme in materia di esercizio dei diritti audiovisivi da parte degli operatori della comunicazione e degli intermediari indipendenti, prevedendo:

-            all’articolo 11, che gli operatori della comunicazione esercitano i diritti audiovisivi loro assegnati sulla piattaforma per la quale possiedono il titolo abilitativi, non potendo subconcedere in licenza a terzi i medesimi diritti, salva autorizzazione da parte dell’organizzatore della competizione alla ritrasmissione, direttamente o da parte di terzi, dei prodotti audiovisivi o ad accordi di distribuzione del segnale su altre piattaforme (l’intermediario indipendente può subconcedere in licenza i diritti, purché non modifichi i pacchetti - si ricorda, in proposito che l’art. 7, comma 6, prevede, nel caso in cui l’organizzatore della competizione scelga un intermediario indipendente al quale affidare la commercializzazione dei diritti, la possibilità per lo stesso intermediario di procedere alla modifica dei pacchetti);

-            all’articolo 12, intitolato, tutela degli utenti, che, in caso di mancato esercizio dei diritti audiovisivi da parte dell’assegnatario, l’organizzatore della competizione può consentire l’acquisizione di tali diritti ad altri operatori della comunicazione (le linee guida sono chiamate a stabilire le forme di agevolazione per le emittenti locali le quali, in caso di diritti invenduti o inutilizzati, potrebbero acquistare gli stessi a prezzi commisurati al bacino d’utenza);

-            all’articolo 13, che l’organizzatore dell’evento può realizzare prodotti audiovisivi e distribuirli direttamente agli utenti ed ha diritto di accedere ai servizi commerciali di piattaforme gestite da terzi.

La Sezione IV si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi sulle piattaforme emergenti e sulla piattaforma radiofonica, prevedendo:

-            all’articolo 14, che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, con cadenza almeno biennale, le piattaforme emergenti. I diritti audiovisivi relativi a tali piattaforme sono offerti su base non esclusiva e la relativa commercializzazione, al fine di evitare la formazione di posizioni dominanti, avviene per singola piattaforma;

-            all’articolo 15, che, per la piattaforma radiofonica, l’organizzatore della competizione può predisporre per i mercati nazionale ed internazionale un solo pacchetto, da assegnare ad un solo operatore della comunicazione, salva la possibilità per le altre emittenti radiofoniche di poter diffondere brevi estratti in diretta degli eventi della competizione.

La Sezione V si occupa della commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale, stabilendo:

-            all’articolo 16, che le modalità di commercializzazione sul mercato internazionale sono definite nelle linee guida e che l’organizzatore della competizione può concedere in licenza i diritti audiovisivi direttamente agli operatori della comunicazione che operano nei singoli Paesi o ad uno o più intermediari;

-            all’articolo 17, che i contratti di licenza debbono prevedere misure per evitare indebite captazioni delle immagini.

Il Capo III reca norme a tutela dei diritti audiovisivi ed è composto da un solo articolo (art. 18) che attribuisce la legittimazione ad agire a tutela dei diritti audiovisivi al solo organizzatore della competizione.

Il Capo IV si occupa della vigilanza e del controllo, prevedendo:

-            all’articolo 19, che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l’Autorità garante della concorrenza dispongono, su richiesta dell’organizzatore della competizione, in ordine alle possibili deroghe al divieto di concedere in sublicenza ai terzi i diritti televisivi;

-            all’articolo 19 e 20 che le due Autorità sono chiamate a vigilare, per i profili di competenza, sul rispetto delle norme contenute nel provvedimento.

Il Titolo III si occupa della ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi.

Il meccanismo individuato prevede che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi siano ripartitite tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, dedotte le quote destinate alla mutualità generale e quelle destinate alla mutualità per le categorie inferiori (art. 21).

La quota destinata alla mutualità generale (art. 22)non può essere inferiore al 4% delle risorse complessive e deve essere impiegata per le seguenti finalità:

·         sviluppo dei settori giovanili delle società professionistiche;

·         sostegno degli investimenti per la sicurezza degli impianti sportivi;

·         finanziamento di due progetti l’anno a favore di discipline sportive diverse da quelle calcistiche.

Per la realizzazione delle finalità sopra indicate è istituita la “Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre”. L’articolo 23ne disciplina la natura, le funzioni e l’organizzazione.

L’articolo 24 prevede che l’organizzatore del campionato di calcio di serie A destini una quota annua non inferiore al 6% del totale delle risorse derivanti dai diritti audiovisivi per sostenere l’attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori.

Le restanti risorse sono ripartite come segue:

Ø      una quota non inferiore al 40% è ripartita in parti uguali tra tutte le squadre partecipanti alla competizione;

Ø      le quote restanti sono suddivise in base al bacino d’utenza e ai risultati sportivi conseguiti da ciascuna squadra; tale ultima quota non può essere inferiore a quella relativa al bacino d’utenza.

I criteri di ripartizione delle risorse sono determinati con deliberazione adottata dall’assemblea di categoria dall’organizzazione della competizione con la maggioranza di tre quarti degli aventi diritto al voto.

In sede di prima applicazione, tenuto conto delle decisioni assunte dall’organizzatore di campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse per il campionato di serie A è così stabilita (l’applicazione avverrà a decorrere dalla stagione sportiva 2010-2011):

Ø      una quota pari al 40% delle risorse da dividere in parti uguali;

Ø      una quota pari al 30% da assegnare sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

Ø      una quota pari al 30% secondo il bacino d’utenza.

La quota relativa al risultato sportivo è, così, definita:

-      10% in base ai risultati conseguiti a partire dalla stagione sportiva 1946/1947;

-      15% in ragione dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive;

-      5% sulla base del risultato conseguito nell’ultima competizione sportiva.

La quota relativa al bacino d’utenza è così calcolata:

-            25% sulla base del numero dei sostenitori della squadra;

-            5% sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.

Il Titolo IV reca disposizioni transitorie, di coordinamento e finali.

In particolare, l’articolo 27 stabilisce che gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti audiovisivi, in corso alla data di entrata in vigore del decreto e stipulati prima del 31 maggio 2006, sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010. Gli effetti dei contratti di licenza, cessione o alienazione dei diritti televisivi stipulati dopo il 31 maggio 2006 sono fatti salvi fino al 30 giugno 2010 solo se stipulati da soggetti diversi da quelli di cui al periodo precedente o con un oggetto diverso. Affinché durante il periodo transitorio sia garantita un’equa ripartizione delle risorse economiche, le società iscritte al campionato di serie A sono tenute a ridistribuire all’interno della stessa categoria una quota percentuale delle risorse derivanti dalla contrattazione individuale, quota che deve essere determinata dall’Assemblea di categoria entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento. L’organizzatore del campionato è tenuto, inoltre, ad assicurare una quota delle risorse derivanti dalla contrattazione individuale alla Fondazione; individua, altresì, un’ulteriore quota da destinare alle categorie professionistiche inferiori.

 

 


Sport

Sicurezza nello sport

Per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza che si sono verificati, con sempre maggiore frequenza, nel corso dello svolgimento di competizioni sportive, con particolare riferimento al gioco del calcio, (vedi scheda Violenza negli stadi, nel dossier relativo alla Commissione Giustizia) iI Governo ha approvato il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.[500]

Il provvedimento, ampiamente modificato ed integrato nel corso dell’esame parlamentare, si compone di 19 articoli oltre quello relativo all’entrata in vigore.

 

In particolare l'articolo 1, comma 1, vieta che le competizioni riguardanti il gioco del calcio si svolgano in presenza di pubblico negli stadi per i quali non si sia ancora provveduto ad adeguare le strutture e le modalità di accesso alle disposizioni previste dall’art. 1-quater del D.L. 28/2003[501], e ciò fino all’avvenuta realizzazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti.

Le determinazioni in materia – sia quelle concernenti la durata del divieto sia, è da intendere, le deroghe per i titolari di abbonamento - sono adottate dai prefetti competenti per territorio, in conformità alle indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Il comma 2 introduce il comma 7-bis al già citato articolo 1-quater del DL n. 28/2003, attraverso il quale sono posti in capo alle società che organizzano competizioni nazionali riguardanti il calcio divieti relativi alle modalità di vendita e alla cessione dei titoli d’accesso.

In primo luogo, a tali società è vietato porre in vendita o cedere - a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente - alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi dove si svolgono le competizioni, riservati ai sostenitori della squadra ospitata (primo periodo). In secondo luogo, è altresì vietato porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a quattro[502] (secondo periodo). L’inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 10.000 euro a 150.000 euro.

Il comma 3 dispone in ordine all’efficacia nel tempo dei divieti di vendita sopra illustrati. È previsto, in primo luogo, che i divieti si applichino alle competizioni sportive calcistiche programmate per i giorni successivi all’8 febbraio 2007, data di entrata in vigore del decreto legge in esame.

I commi 3-bise 3-ter, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, recano disposizioni relative ai titoli di accesso per gli impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 unità in occasione di competizioni calcistiche. Le norme in commento prevedono in particolare che la richiesta di acquisto dei titoli sia effettuata dietro presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo e che il personale addetto agli impianti controlli la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo l’esibizione di un valido documento di identità. L’ingresso all’impianto è negato in caso di: a) difformità tra l’intestazione del titolo di accesso e documento di identità esibito; b) mancata esibizione del documento di identità.

Il successivo comma 3-quater, prevede, poi, un’apposita sanzione amministrativa, variabile da 5.000 a 20.000 euro, nel caso in cui il personale addetto alla vendita e alla verifica dei titoli di accesso abbia omesso di effettuare i controlli previsti dal medesimo articolo 1.

Al riguardo, il comma in esame precisa che tale sanzione trova applicazione solamente nel caso in cui l'omissione dei citati controlli non costituisca reato.

Il successivo comma 3-quinquies vieta alle società sportive concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, di adibire ai citati controlli personale sanzionato in virtù del precedente comma 3-quater.

 

L’ articolo 2 apporta talune modifiche alla disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche".

In particolare, è stata introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso agli impianti sportivi nei confronti di quelle persone che, sebbene non denunciate o condannate per specifici reati, risultano abbiano tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. Il medesimo articolo 2 incrementa, inoltre, la pena attualmente prevista nei casi di violazione del divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di comparire durante le ore di svolgimento delle gare presso gli uffici di polizia.

 

L’articolo 2-bis introduce un reato di natura contravvenzionale punito con l’arresto da tre mesi ad un anno, e consistente nella violazione del divieto di esporre negli impianti sportivi striscioni o cartelli che incitano alla violenza o che contengono ingiurie o minacce.

 

L’articolo 2-ter  prevede che con decreto del Ministro dell’interno siano stabiliti i requisiti e le modalità di selezione e formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei biglietti nonché le modalità di collaborazione con le forze dell’ordine. In ottemperanza a tale disposizione è stato emanato il decreto 8 agosto 2007, recante norme per l’organizzazione ed il servizio degli “steward” negli impianti sportivi[503].

 

L’ articolo 3 novella gli  artt. 6-bis, comma 1, e 6-ter della legge 401/1989, concernenti, rispettivamente, i reati di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. In entrambe queste ipotesi, le fattispecie penali sono state ampliate nel loro contenuto e le rispettive sanzioni aumentate.

 

L’articolo 3-bis, introduce, poi, una nuova aggravante al delitto di danneggiamento, da applicarsi nel caso in cui il danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi sia realizzato al fine d’impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

 

L’articolo 4 novella, invece, gli articoli 8 e 8-bis della citata legge quadro 401/1989, apportando modifiche alla disciplina dell'arresto in flagranza effettuato durante o in occasione di manifestazioni sportive, con particolareriferimento al c.d. “arresto differito”.

 

L’articolo 5 interviene sull'articolo 1-septies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, al fine di integrare il sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d’uso degli impianti, mentre il successivo articolo 6 estende le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza commesse in occasione di competizioni sportive.

 

L’articolo 7 reca, poi, modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

 

Il successivo articolo 8 stabilisce, poi, il divieto per le società sportive di corrispondere facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti da divieti o prescrizioni di cui all’articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale, mentre il successivo articolo 9 introduce, al comma 1, il divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai citati soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui al citato articolo  6 della legge n. 401 del 1989, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. divieto di cui al comma 1.

 

L’articolo 10 modifica l’articolo 1-quaterdel d.l. 28/2003, inserendo un nuovo comma 5-bis, che prevede una specifica disciplina, anche procedurale, per l’adeguamento degli impianti sportivi alle misure di sicurezza previstedall’articolo novellato.

Il nuovo comma 5-bis stabilisce in primo luogo, l’obbligo per le società utilizzatricidi provvedere all’adeguamento degli impianti sportivi.

Le misure strutturali oggetto dell’adeguamento riguardano gli impianti previsti al comma 1 dell’articolo 1-quater, e quindi, gli impianti di capienza superiore alle diecimila unità.

Occorre, però, considerare che l’articolo 11-quater del decreto-legge in esame, modificando il comma 1-quater del d.l. 28/2003 riduce, a partire dalla stagione calcistica 2007-2008 - da 10.000 a 7.500 unità il limite minimo di capienza degli impianti per i quali sono previste le misure di sicurezza (titoli di accesso numerati; varchi di ingresso, video-sorveglianza, separazione tra i tifosi delle due squadre) indicate dallo stesso articolo 1-quater ; pertanto, le misure strutturali in oggetto riguardano attualmente tutti gli impianti con capienza superiore alle 7.500 unità.

 

Le misure da adottare ai fini dell’adeguamento, previste ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1-quater, sono:

§         metal detector ai varchi di ingresso degli impianti finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, con verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature;

§         strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze;

§         mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.

 

La realizzazione delle misure sopra indicate da parte delle società utilizzatrici degli impianti deve avvenire “in accordo con i proprietari degli stessi”, identificabili in gran parte dei casi negli enti locali.

Il comma 5-bis, oltre a prevedere che le società utilizzatrici provvedano all’adeguamento degli impianti, delinea uno specifico procedimento per il rilascio alla società utilizzatrice dell’impianto del provvedimento abilitativo eventualmente necessario per l’adeguamento alle prescrizioni di legge.

Il procedimento risulta così schematizzabile:

-          l'amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo richiesto provvede entro  quarantotto ore dalla  proposizione della relativa istanza;

-          in alternativa, l’amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla  proposizione dell’istanza, convoca una conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241[504];

-          in caso di convocazione della conferenza, questa è chiamata a  pronunciarsi entro le successive ventiquattro ore;

-          allo scadere del termine (quarantotto ore in assenza di una convocazione della conferenza dei servizi e settantadue ore in caso di convocazione della conferenza dei servizi), il silenzio vale come assenso, per cui l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.

 

L’articolo 11 prevede - al comma 1 – la convocazione da parte del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno, di un tavolo di concertazione per definire, nel termine di centoventi giorni dalla data di convocazione, peraltro non indicata nel testo, un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica, al fine di maggiore rispondenza alle nuove esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.

 

Il comma 2 specifica i soggetti tenuti a partecipare al tavolo nazionale di concertazione. Essi sono:

-            i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell’interno , dell’economia e delle finanze;

-            il CONI (Comitato olimpico nazionale italiano);

-            i rappresentanti dell’ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani);

-            i rappresentanti delle regioni;

-            i rappresentanti delle organizzazioni sportive.

 

L’articolo 11-bispromuove la diffusione di valori e principi sanciti dalla Carta olimpica. A tal fine dispone[505]:

·       l’adozione di un programma di iniziative da realizzarenelle scuole, nelle università, nei luoghi di svolgimento della pratica sportiva a livello giovanile ; esso sarà predisposto - senza oneri per lo Stato - dal  Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri della pubblica istruzione, dell’università e ricerca, delle politiche per la famiglia;

·       la realizzazione di forme di intesa con le regioni e gli enti locali da parte del ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, unitamente al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ;

·       la promozione, da parte del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, di specifiche azioni, principalmente rivolte ai giovani, con associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.

 

L’articolo 11-ter prevede che le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare biglietti gratuiti per i minori di anni quattordici, accompagnati da un genitore o da un parente, nella misura massima di un minore per ciascun adulto e per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell’anno.

 

L’articolo 11-quinquiesstabilisce che le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti devono osservare, nelle trasmissioni di commento degli eventi sportivi, ed in particolare di quelli calcistici, quanto stabilito dal Codice di autoregolamentazione dell’informazione sportiva. Tale Codice, recita la norma, è inteso a diffondere una cultura sportiva leale tra i giovani e a ridurre conseguentemente gli episodi di violenza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Con decreto del Ministro delle Comunicazioni del 21 gennaio 2008, n. 36, è stato adottato il suddetto Codice, sottoscritto il 25 luglio 2007 da tutti gli operatori che svolgono la professione giornalistica in campo sportivo. Il provvedimento è costituito da un preambolo e dai sei articoli. L’articolo 1 stabilisce alcuni principi generali, definendo cosa debba intendersi per informazione sportiva, le regole alle quali la diffusione di tale informazione deve essere informata (principio di legalità, correttezza e rispetto della dignità altrui), nonché prevedendo l’impegno ad evitare qualsiasi forma di incitazione di comportamenti contrari a legge e la conferma dei doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa. L’articolo 2 stabilisce le modalità nelle quali esercitare il diritto di informazione sportiva. In tal senso, il commento degli eventi sportivi deve essere rispettoso della dignità delle persone, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali. Le parti devono evitare il ricorso ad espressioni minacciose o ingiuriose e devono stigmatizzare condotte violente, lesive dell’integrità fisica delle persone o materiale di beni pubblici o privati. Nel caso di utilizzo di immagini particolarmente forti, il conduttore dovrà avvertire gli spettatori, facendo presente che le sequenze che saranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori. L’articolo 3 detta alcuni principi in materia di conduzione di trasmissioni radiofoniche e televisive. In tal senso, è previsto che le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti assicurino che i conduttori televisivi abbiano adeguata conoscenza del Codice. In caso di violazioni dello stesso, il conduttore dissocia immediatamente l’emittente dall’accaduto e può anche sospendere la trasmissione o allontanare il responsabile dell’accaduto. Nel caso di trasmissioni registrate, è possibile procedere ad un controllo preventivo delle stesse, se del caso, escludendo episodi contrari al Codice. In caso di violazione del Codice, è obbligatorio trasmettere un messaggio nel quale l’emittente si dissocia dall’accaduto, esprimendo la sua deplorazione. E’ possibile valutare l’idoneità dei soggetti responsabili di violazioni a partecipare ad ulteriori trasmissioni. Le stesse emittenti possono, nel rispetto del Codice in materia di trattamento dei dati personali, adottare misure per individuare i soggetti che si collegano telefonicamente alle trasmissioni. L’articolo 4dispone che le parti sottoscrittici del Codice si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport. L’articolo 5 affida all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il controllo del rispetto del Codice. L’articolo 6, infine, prevede che, in caso di violazioni al Codice, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 35, comma 4-bis, del Testo unico della radiotelevisione. Delle sanzioni è data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per eventuali provvedimenti connessi all’erogazione di contributi (per le imprese televisive e radiofoniche locali l’adesione al Codice costituisce requisito per l’ammissibilità ai contributi di cui all’art. 45, co. 3, della L. n. 448/1988) e alle associazioni sportive competenti per gli eventuali provvedimenti riguardanti l’accesso agli stadi.

 

Infine, l’articolo 11-sexies del decreto legge in esame apporta alcune modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da contenere i costi di funzionamento degli organi dell’Istituto per il credito sportivo. In particolare è stato previsto che il Consiglio di amministrazione è composto da:

-      un membro designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze;

-      un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente;

-      un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali;

-      un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A;

-      un membro designato dalla Giunta del Comito olimpico nazionale italiano (CONI);

-      tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto.

 

 

 



[1]    D.L. 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233.

[2]    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[3]    Legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[4]    Cfr. art. 1, co. 8-bis, d.l. n. 181/2006. Dapprima, il decreto legge prevedeva il modello dipartimentale anche per il Ministero dell’università; la modifica è intervenuta ad opera dell’art. 2, co. 137, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della l. 24 novembre 2006, n. 286.

[5]    D.P.C.M. 14 luglio 2006, recante Competenze e Uffici del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca.

[6]    Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[7]    L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[8]    Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

[9]    Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione.

[10]   Il comma 2 della disposizione in commento specifica che la durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

[11]   Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca».

[12]   Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.

[13]   D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 2, comma 3).

[14]   D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

[15]   I risultati finali ottenuti dalle singole amministrazione nel programma di riordino sono stati presentati nel Consiglio dei ministri dell’11 maggio 2007.

[16]   L. 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio.

[17]   Cfr. articolo 1, D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 25 ottobre 2007, n. 176; nonché articolo 1, L. 11 gennaio 2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[18]   Si ricorda che la legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha delineato una nuova articolazione del sistema dell’istruzione, rimettendone l’attuazione a decreti legislativi ed ha contestualmente dettato alcune disposizioni immediatamente applicative concernenti l’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e la valutazione dei titoli dei docenti scolastici. Le deleghe citate riguardano in particolare: la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione articolato in due cicli; la valutazione del sistema educativo; la formazione iniziale dei docenti; l’alternanza scuola-lavoro. In attuazione delle deleghe sono stati delineati il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) ed il riordino del secondo ciclo nonché l’indicazione dei livelli essenziali di prestazione relativi all’istruzione e formazione professionale di competenza regionale (d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226). E’ stato inoltre ridefinito il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76); è stata disciplinata l’alternanza scuola-lavoro come modalità di formazione nel secondo ciclo sia nei licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77); è stato riordinato il servizio nazionale di valutazione del sistema educativo (d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286); sono state modificate la formazione iniziale per l’accesso alla docenza, nonché le relative procedure concorsuali per la copertura del 50 per cento dei posti in organico (d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 227).

[19]   Legge 12 luglio 2006, n. 228, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.

[20]   Il D.Lgs.227/2005, concernente formazione iniziale dei docenti e procedure di reclutamento, è stato poi abrogato dall’art. 2, comma 416, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007).

[21]   Giova ricordare che la riforma del primo ciclo (comprendente la scuola primaria e secondaria di primo grado) avviata dall’anno scolastico 2004-2005 è ormai entrata a regime.

[22]   Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli.

[23]   Per completezza di informazione si ricorda che l’art. 1, comma 7, della legge di conversione del DL 173/2006 ha prorogato l’assetto dell’organico delle scuole secondarie di primo grado fino all’anno scolastico 2008–2009, mentre esso avrebbe dovuto essere ridefinito (art. 14,comma 3, del d.lgs. n. 59 del 2004) con l’entrata a regime della riforma del primo ciclo (anno scolastico 2006-2007).

[24]   E’ stato contestualmente abrogato l'articolo 2 del D.Lgs. 59/2004 (recante riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione) ai sensi del quale possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la disciplina degli ingressi anticipati alla scuola materna viene pertanto sostituita con la previsione di un percorso specifico per i bambini dai due ai tre anni.

[25]   Art. 1, comma 630, della legge finanziaria 2007.

[26]   Articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

[27]   Ulteriori risorse, messe a disposizione dai Ministeri dell’istruzione, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale sono state individuate in sede di Conferenza unificata (Accordi 14 giugno 2007 e 20 marzo 2008).

[28]   Art. 1, co. 1, del D.L. 7 settembre 2007, n. 147 Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Tale organizzazione didattica deve essere comunque realizzata, senza oneri aggiuntivi, nell’ambito degli organici di diritto del personale docente indicati a livello regionale, secondo le determinazioni assunte dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[29]   D.Lgs. 19 febbraio 2004 n. 59 Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Il DL 147 richiama in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

[30]   Art. 1, commi 622-624, legge 296/2006.

[31]   Per tale profilo la nuova disciplina si discosta dalle misure relative al diritto dovere all’istruzione e alla formazione per una durata minima di 12 anni o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, disposto dalla legge Moratti e dal d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 ed espletabile nelle istituzioni scolastiche, nelle strutture della istruzione e formazione professionale o nell’apprendistato[31].

[32]  Art. 1 del citato  DL 147/2007.

[33]   Tale giudizio era previsto dall’art. 177, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 (TU della scuola), abrogato dall’art. 19 del D.Lgs. 59/2004 (recante norme generali per la scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53).

[34]   Tale prova viene selezionata dal Ministro della pubblica istruzione tra testi predisposti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

[35]   L. 11 gennaio 2007, n. 1, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[36]   Legge 10 novembre 1997, n. 425.

[37]   D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il d.lgs è stato predisposto ai sensi degli art 1, 2 e7 della Legge 53/2003 (cosiddetta “legge Moratti”).

[38]   La cui competenza è regionale ed in esito al quale si conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione indicati dalla legge statale.

[39]   Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

[40]   Si ricorda che la relazione governativa al ddl di conversione del D.L. motivava tale scelta con lo stato di incertezza determinatasi nella popolazione scolastica in ordine alla formazione assicurata dai costituendi licei economico e tecnologico, con prevedibile calo delle iscrizioni e contestuale depotenziamento dell'istruzione tecnico-professionale nonché dell’offerta di personale tecnico alle imprese.

[41]   Con riguardo agli istituti professionali va, inoltre, ricordato che, nell’ambito di misure di razionalizzazione della rete scolastica, l'art. 1, comma 605, lett. f) della legge finanziaria 2007 ha previsto la riduzione dell’orario settimanale di tale settore dell’istruzione; il DM 25 maggio 2007, n. 41 ha poi ridotto il monte ore settimanale (da 40 a 36 ore) a partire dall'anno scolastico 2007/2008.

[42]  Al fine di realizzare adeguati raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e l’istruzione e formazione professionale di competenza regionale è stata altresì disposta l’emanazione di linee guida (non adottate alla data di scioglimento delle Camere) da definire in sede di Conferenza unificata.

[43]   Art. 13 del citato DL 7/2007.

[44]   Specificati dal Capo III del d.lgs. n. 226 del 2005.

[45]   Si ricorda che l’art. 69 della L. 144/1999 aveva dato corso ad una nuova tipologia di formazione tecnico-professionale di livello non universitario istituendo percorsi finalizzati a specifiche competenze e programmati dalle regioni sulla base di indirizzi risultanti dall’intesa tra i Ministri dei settori interessati (istruzione, lavoro, università e ricerca scientifica) , la Conferenza unificata e le parti sociali. Con successivi provvedimenti sono stati individuati gli standard formativi di 37 figure tecnico professionali. La legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, commi 631 e 875) ha poi disposto l’emanazione di linee guida per un riordino della formazione tecnica superiore ed autorizzato un finanziamento specifico. Con DPCM 25 gennaio 2008 (G.U. 11 aprile 2008) è stato adottato il provvedimento in questione che definisce l’IFTS e configura gli Istituti tecnici superiori.

[46]   Art. 1, comma 632.

[47]A tale adempimento ha provveduto il decreto 25 ottobre 2007 che, secondo le indicazioni della legge, ha riarticolato le strutture citate su base provinciale (denominandole Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e le ha dotate di autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, nonché di un proprio organico, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale.

[48]   Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[49]   L’atto in questione deve recare, tra l’altro, indicazioni sulle tipologie di interventi possibili (con riguardo alla distribuzione della rete scolastica ed alla formazione delle classi), sulle modalità di coordinamento con gli enti locali, sul monitoraggio dei risultati didattici e delle economie di spesa nonché sulla finalizzazione di queste. Esso doveva essere emanato entro il 31 marzo 2008, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata.

[50]   D.L. 31gennaio 2005 n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti) convertito, con modificazioni dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Tale provvedimento ha ricondotto le diverse tipologie di scuole non statali menzionate dal Titolo VIII del D.Lgs. 24 aprile 1994, n. 297(cd. Testo Unico della scuola), alle due categorie indicate dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

[51]   Si tratta dei regolamenti ministeriali recanti modalità per l’inclusione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie (DM 29 novembre 2007, n. 263) e per il riconoscimento della parita' scolastica (DM 29 novembre 2007, n. 267); nonché del regolamento governativo per la stipula delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie (DPR 9 gennaio 2008, n. 23).

[52]   Di cui, rispettivamente, al R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392, ed alla tabella allegata al R.D. 1° ottobre 1931, n. 1312.

[53]   Legge 25 gennaio 2006, n. 29.

[54]Il testo licenziato per l’aula, notevolmente diverso dal ddl originario, constava di 6 articoli recanti disposizioni in materia di personale, ordinamenti scolastici, finanziamenti e gestione delle risorse. Ulteriori modifiche sono state apportate dall’Assemblea della Camera che lo ha approvato (10 ottobre 2007) e trasmesso al Senato (A.S. 1848). Si ricorda tuttavia che alcune disposizioni contenute nel ddl erano confluite nel D.L. 7 settembre 2007, n. 147 (recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico) altre  sono state inserite durante l’esame parlamentare nel ddl di conversione, poi divenuto legge 25 ottobre 2007, n. 176. Il testo trasmesso al Senato (il citato A.S.1848) si componeva di sei articoli aventi per oggetto rispettivamente: disposizioni varie in materia di ordinamenti e personale scolastico (in parte connesse al ripristino dell’istruzione tecnico-professionale); riconoscimento di titoli conseguiti all’estero da studenti extracomunitari; istituzione di un Fondo per le assegnazioni perequative a favore delle istituzioni scolastiche autonome; finanziamenti per l’edilizia scolastica; ridefinizione dei programmi di promozione dei valori dello sport; proroga di termini per l’adozione di decreti legislativi correttivi del d.lgs. 226/2005 (riordino del secondo ciclo di istruzione).

 

[55]   Attraverso i citati decreti ministeriali è prevista inoltre la ridefinizione dell’organico del personale ATA (amministrativo, tecnico ausiliario).

[56]   In base alla relazione tecnica al ddl finanziaria 2008, le classi dell’organico di diritto per l’A.S. 2006-2007 erano 375.722 ed erano attivati 92.185 posti di sostegno; Il tetto imposto dalla norma in commento (equivalente a 93.930 posti) interromperebbe il trend di crescita fino ad oggi registrato, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili. Secondo dati ministeriali i disabili iscritti nell’anno scolastico 2007/08 sono 174.586, con un personale docente di sostegno di circa 90 mila unità.

[57]   Art. 1, commi 608 e 609, L. n. 296/2006; art. 2, comma 411, e art. 3, comma 127, L. n 244/2007.

[58]   Art. 1, comma 605, lettera c), della citata legge finanziaria 2007. E’ previsto analogo Piano triennale per l’assunzione di 20 mila unità di personale personale A.T.A(amministrativo, tecnico ed ausiliario) nel medesimo triennio.

[59]   Si è disposto comunque che le assunzioni fossero sottoposte a verifica annuale ed effettuate nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997. Questi ultimi stabiliscono che, a decorrere dal 2000, il Consiglio dei ministri determini entro il 31 gennaio di ogni anno il numero massimo delle assunzioni da effettuare nella pubblica amministrazione (compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica del personale e con l’espletamento delle procedure di mobilità) determinandone criteri, modalità e termini.

[60]   Il medesimo DM disciplina le assunzioni di 10 mila unità di personale non docente (ATA).

[61]   L’articolo 1-bis del DL 7 aprile 2004, n. 97 convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, aveva previsto un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2008. Nelle more dell’emanazione di quest’ultimo, in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico 2005-2006, l’articolo 3 del DL 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, aveva autorizzato assunzioni di personale docente e A.T.A, rispettivamente nel numero di 35.000 e 5.000 unità. Con DM 18 ottobre 2005 è stato poi adottato il Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nel triennio scolastico 2005/2007: oltre a confermare le 35.000 assunzioni già disposte per l’anno scolastico 2005/2006, il piano ne prevede 20.000 per il 2006/2007 e 10.000 per il 2007/2008.

[62]   Il D.M. 17 luglio 2007 prevede inoltre l’assunzione di 10 mila unità di personale ATA per il biennio  scolastico 2007/2008 e 2008/2009. La legge finanziaria  2008 (art. 2, comma 415) ha poi incrementato di 10.000 unità (cioè da 20.000 a 30.000) il contingente di immissioni in ruolo di personale ATA disposto con la citata legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 605, lettera c) ). Con riguardo agli ATA l’art. 3, comma 147, della legge finanziaria 2008 ha previsto che, in sede di rinnovo contrattuale per il biennio economico 2008-2009, venga esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della l. 3 maggio 1999, n. 124.

[63]   Ai sensi dell’art. 399 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, cosiddetto “Testo unico della scuola”, (come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124) tali graduatorie sono utilizzate per l’accesso ai ruoli del personale docente nella misura del 50 per cento dei posti, mentre per il restante 50 per cento si attinge alle graduatorie dei vincitori di concorso.

[64]   Art. 1, comma 607.

[65]   Art. 2, comma 416.

[66]   Il provvedimento - per la cui adozione non è fissato un termine - risulta dal concerto con il Ministro per l’università e la ricerca, previa consultazione dei ministri dell’economia e delle riforme nella pubblica amministrazione; l’atto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

[67]    Legge 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[68]    D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227, Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[69]    Il d.lgs. 227/2005 prevedeva inoltre che, con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, fossero individuate le classi dei corsi di laurea sopraccitati. Al provvedimento non ha tuttavia fatto seguito l’adozione dei decreti, richiamati.

[70]   Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), artt.. 3, co. 2 e 4, co. 2.

[71]   D.L. 7 settembre 2007, n. 147 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitarii) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[72]   Le scuole magistrali, di durata triennale, avevano lo scopo di preparare gli insegnanti delle scuole materne, previo conseguimento di un titolo di abilitazione. Gli istituti magistrali, di durata quadriennale, rilasciavano un diploma valido per l’accesso ai concorsi di insegnante elementare. In relazione alla normativa adottata in materia di formazione dei docenti (L. 341/1990 ) tali percorsi di istruzione sono stati gradualmente soppressi (DM 10 marzo 1997) a partire dall’anno scolastico 1998-1999.

[73]   L. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

[74]    Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[75]   Decreto-legge 12 giugno 2006, n. 210 (Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione) convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 235.

[76]   Il DL ha elevato da 40,24 milioni di euro a 103,151 milioni di euro l’importo previsto dalla normativa vigente.

[77]   Legge 11 gennaio 2007, n. 1 Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione.

[78]   Art. 1, comma 546, della legge finanziaria per il 2007.

[79]   “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007”, pubblicato sulla G.U. del 17 dicembre 2007, n. 292.

[80]   Le somme in questione confluiscono nel cap. 1204 del ministero della P.I. L’articolo 1, comma 129, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria per il 2005) aveva posto un tetto a tale spesa a decorrere dal 2005.

[81]   Decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modif. dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[82]   Art. 1, commi 296 e 297, L. n. 296/2006.

[83]   Art. 1, comma 207, L.  n. 244/2007.

[84]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[85]   Il bando di concorso ( decreto direttoriale 17 dicembre 2002) fa riferimento all’art. 29, comma 3, del D.Lgs.165/2001.

[86]   Con DM 3 ottobre 2006 è stato bandito un Corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di 1458 dirigenti scolastici (per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi), riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno (ai sensi dell'art. 1-sexies del DL 7/2005 convertito con modif. dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e dell'art. 3-bis del DL 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modif. dalla legge 17 agosto 2005, n. 168).

[87]   Si tratta dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile, dei quali peraltro la legge finanziaria per il 2008 ha disposto la graduale messa in liquidazione (art. 2, co. 642).

[88]   Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2007, n. 17.

[89]   Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[90]   Si tratta delle nomine previste oltre che dall’art. 1, comma 619, della legge finanziaria 2007, dall’art. 1, comma 605, ultimo periodo. La circolare ministeriale 36 aprile 2007, n. 40, ha specificato l’ordine di conferimento degli incarichi ai sensi della legge finanziaria 2007.

[91]   Attualmente l’art. 29 del D.Lgs.165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) prevede l’espletamento di un corso concorso distinto per settori formativi (elementari e medie; scuole secondarie superiori; convitti) ed espletato in ambito regionale.

[92]   Art. 20(Verifica dei risultati e valutazione del dirigente).

[93]   Va segnalato tuttavia che, con riguardo allo stato di previsione della pubblica istruzione, l’art. 1, comma 507, limitava la riduzione lineare all’importo massimo di 40 milioni di euro.

[94]   D.L. 2 luglio 2007, n. 81, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono state integralmente ripristinate le risorse relative al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (18,6 milioni) e al Fondo da destinare alle scuole non statali (9,2 milioni).

[95]   La legge 18 dicembre 1997, n. 440 ,ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” definendone obiettivi e  modalità di utilizzazione. Tra gli obiettivi figurano: la formazione del personale della scuola; la realizzazione di interventi perequativi finalizzati ad incrementare l’offerta formativa, anche attraverso l’integrazione degli organici provinciali; lo sviluppo dell’autonomia scolastica; l’innalzamento del tasso di scolarità, (art. 1 L. 440). Le disponibilità del Fondo, indicate in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell’art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144) sono ripartite annualmente con decreto interministeriale (previo parere parlamentare) dando attuazione, per l’utilizzazione delle somme, a direttive del ministro della pubblica istruzione sottoposte anche esse a parere parlamentare (art. 2 della legge). Alle direttive citate è affidata l’indicazione di: interventi prioritari; criteri per la ripartizione delle somme; modalità per la gestione, il monitoraggio e la valutazione degli interventi medesimi. Di fatto, dopo l’approvazione della legge, si è sempre provveduto con un unico atto (direttiva ministeriale) all’indicazione di obiettivi e strumenti contestualmente alla ripartizione dei fondi disponibili.

[96]  Con riguardo ai risparmi previsti occorre, inoltre, ricordare che il mancato conseguimento di questi ultimi avrebbe dovuto dare luogo all’applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia (disposta all’articolo 1, comma 621, lett. b) della finanziaria 2007) consistente in una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero della pubblica istruzione (con l’eccezione degli stanziamenti relativi alle competenze per il personale) fino alla concorrenza delle economie da realizzare. Tale circostanza non si è poi verificata per il 2007 a seguito della disapplicazione disposta, limitatamente a tale esercizio finanziario, dall’art. 12, comma 2, del DL 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 222/2007.

[97]Con riguardo a tale ultimo finanziamento, merita segnalare che la Corte costituzionale con sentenzan. 50 del 2008, confermando un orientamento espresso in precedenza, ha dichiarato illegittimi i contributi statali diretti alle scuole paritarie (di cui appunto all’art. 1, comma 635, L. 296/2007) in quanto costituiscono una destinazione vincolata in materia di competenza concorrente (art. 117, terzo comma della Costituzione).

[98]   La disposizione in commento ha permesso la diretta assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, eliminando le fasi intermedie del transito di somme dagli Uffici scolastici regionali alle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali e da queste alle scuole. Va segnalato tuttavia che, nello stato di previsione del ministero relativo al 2008, riarticolato secondo la riclassificazione del bilancio dello Stato in Missioni e Programmi, gli stanziamenti dei due Fondi sono stati nuovamente distribuiti, senza una specifica previsione normativa di rango primario, in diversi capitoli relativi al personale ed al funzionamento delle scuole dei quattro Programmi intitolati ai diversi gradi dell’istruzione: istruzione prescolastica, primaria, secondaria di primo e di secondo grado.

[99]   Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

[100]Alla copertura dell’onere, calcolato in 54 milioni di euro per il 2008 e 31 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede per il 2008 a valere sulle contabilità speciali ove affluiscono risorse del Ministero della Pubblica istruzione per essere destinate a istituzioni scolastiche e articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali (art. 5-ter del DL n. 452/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16/2002). A partire dal 2009 si provvede a valere sugli stanziamenti assegnati al settore scolastico dalla legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 634) e cioè 220 milioni di euro a decorrere dal 2007.

[101]D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[102]D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Il medesimo DL ha incrementato l’autorizzazione di spesa per gli esami di maturità (art. 1, comma 3) e trasferito - dal Ministero della pubblica istruzione al Ministero dell’economia e delle finanze - la competenza all’ordinazione dei pagamenti delle supplenze per maternità (art. 2, comma 5). Si ricorda in proposito che in precedenza l’art. 1 del DL legge 2 luglio 2007, n. 81, ha autorizzato - per l’esercizio finanziario 2007 - la spesa di 180 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi del personale docente tecnico ed amministrativo delle istituzioni scolastiche; ciò in relazione alla situazione debitoria dei bilanci delle istituzioni scolastiche allora preposte alla liquidazione delle competenze.

[103]La norma si riferisce in particolare alle classi prime dei percorsi liceali sperimentali, alle classi iniziali dell’istruzione secondaria di secondo grado ed alle classi istituite all’inizio dell’anno scolastico in relazione alle effettive iscrizioni.

[104]Tra le disposizioni che prevedono assegnazione di risorse merita, infine, segnalare l’attribuzione di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, al funzionamento dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni; la disposizione dovrebbe interessare 14 licei, nove dei quali localizzati in Sicilia.

[105]Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[106]L’atto in questione deve recare, tra l’altro, indicazioni sulle tipologie di interventi possibili (con riguardo alla distribuzione della rete scolastica ed alla formazione delle classi), sulle modalità di coordinamento con gli enti locali, sul monitoraggio dei risultati didattici e delle economie di spesa nonché sulla finalizzazione di queste. Esso doveva essere emanato entro il 31 marzo 2008, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza unificata.

[107]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31.

[108]L’importo corrisponde alla cifra concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in 38,734 milioni di euro.

[109]Si ricorda che le contabilità speciali sono conti particolari accesi, a favore di amministrazioni, enti o funzionari, presso le sezioni di tesoreria provinciale, alimentati dalle somme versate a favore degli intestatari e da questi utilizzati per i propri pagamenti, mediante l’emissione di appositi titoli di spesa (ordini di pagamento). L’articolo 5-ter del DL n. 452/2001( convertito con modificazioni dalla legge n. 16/2002) ha consentito l’apertura di apposite contabilità speciali ove possono affluire le risorse finanziarie del Ministero dell’istruzione da destinare a istituzioni scolastiche e uffici costituenti articolazioni territoriali degli uffici scolastici regionali.

[110]Si segnala che il Ministero della pubblica istruzione è uno dei cinque dicasteri inclusi nel Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review) avviato dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006 art. 1, comma 480) nell’ambito del processo di riforma delle procedure di finanza pubblica che è sfociato nella riclassificazione del bilancio statale (in missioni e programmi) a partire dall’esercizio 2008. La legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007, art. 3, commi 67-74) ha disposto la prosecuzione del monitoraggio e lo ha esteso a tutti i ministeri, affidando tra l’altro alle Commissioni parlamentari competenti per materia, l’esame dell’efficacia della spesa delle amministrazioni statali. - Per la descrizione più analitica di tale processo si veda la schedaLa spending review, nel dossier relativo alla Commissione Bilancio. In forza di tale programma il Ministero dell'economia, avvalendosi della Commissione tecnica per la finanza pubblica, ha effettuato un’analisi i cui risultati sono stati esposti nel Libro verde della spesa pubblica (6 settembre 2007). In seguito nel Rapporto intermedio sulla revisione della spesa (13 dicembre 2007) la Commissione tecnica per la finanza pubblica ha condotto un’analisi specifica sulla gestione delle risorse dei 5 ministeri (Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti) oggetto dell’indagine avviata nel 2007. Per quanto attiene al settore dell’istruzione, il Rapporto (riprendendo in parte i rilievi già emersi nel Quaderno bianco della scuola, presentato dal Ministro della pubblica istruzione nel settembre 2007) individua tra i principali elementi di criticità della spesa l’elevato rapporto insegnanti/studenti; la carente programmazione degli organici; le disfunzioni nella gestione del servizio scolastico; la frammentazione delle competenze tra centro e periferia.

 

[111]  D.M. 3 novembre 1999, n. 509, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei.

[112]Il corso di laurea prevede un percorso di base comune per gli studenti del primo anno e la possibilità di articolazione, in seguito, in due percorsi differenziati: un percorso metodologico o culturale (propedeutico alla prosecuzione degli studi) o un percorso professionalizzante finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro ed all’esercizio delle attività professionali regolamentate (c.d. modello a Y).

[113]Nell’articolazione dei percorsi formativi prevista dal d.m. n. 509/1999, il secondo livello di formazione era rappresentato dalla c.d. laurea specialistica, che è stata successivamente sostituita, nel sistema introdotto dal d.m. n. 270/2004, dalla laurea magistrale.

[114]Approvati (secondo le indicazioni dell’art. 17, co. 95, della legge n. 127/1997) previo parere del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio nazionale degli studenti universitari e delle Commissioni parlamentari competenti.

[115]Recanti, rispettivamente, Determinazione delle classi delle lauree universitarie e Determinazione delle classi di laurea magistrale.

[116]Le classi di laurea e di laurea specialistica sono state dapprima determinate, in attuazione del d.m. n. 509/1999, rispettivamente con d.m. 4 agosto 2000 e d.m. 28 novembre 2000.

[117]Articolo 4, comma 2, dd.mm. 16 marzo 2007.

[118]Articolo 3, comma 9, dd.mm. 16 marzo 2007.

[119]Articolo 1, comma 9, dd.mm. 16 marzo 2007. Le disposizioni citate richiedono, infatti, che insegnamenti corrispondenti ad almeno la metà dei crediti richiesti per ciascun corso (pari a 90 nel caso di laurea e a 60 nel caso di laurea magistrale) siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati.

[120]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio (attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale).

[121]Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2006, n. 286.

[122]La norma in commento ha sostituito il comma 3-bis dell’art. 16 del D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398.

[123]L. 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).L’art. 22, comma 13, della legge finanziaria 2002 ha disposto che al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, sia riconosciuto un credito formativo per il conseguimento del titolo di laurea (triennale o specialistica, ora denominata magistrale). Per le modalità di riconoscimento dei crediti formativi la norma fa rinvio ad apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università. Secondo quanto emerso da notizie di stampa, la disposizione citata ha determinato la stipula di numerose convenzioni tra università e ministeri (dell'Interno, della Difesa, dell'Economia) o collegi professionali. In base a queste ultime gli interessati hanno fruito di consistenti abbreviazioni del percorso universitario.

[124]Si ricorda in proposito che l’art. 26, co. 5, della legge n. 289/2002 ha dettato la prima disciplina dei corsi di studio a distanza rimettendo ad un decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca la definizione dei criteri e delle procedure per l’accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni autorizzate al rilascio dei relativi titoli accademici. In attuazione della disposizione richiamata, il DM 17 aprile 2003 ha poi specificato i requisiti e la procedura per l’accreditamento di corsi di studio a distanza (attivati da università statali e non) nonché delle “Università telematiche” (denominazione introdotta dallo stesso DM). In relazione al DM citato sono state istituite numerose università telematiche.

[125]Si ricorda che in base alla riforma degli organi di valutazione del sistema universitario e della ricerca, prevista dall’art. 2, co. 138-142, D.L. 262/2006, il CNVSU sarà sostituito dalla nuova Agenzia per la valutazione del sistema universitario (ANVUR).

[126]Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

[127]L. 21 dicembre 1999, n. 508, Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[128]D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508.

[129]Regolamento recante disposizioni correttive e integrative al D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, in materia di modalità di nomina dei presidenti delle istituzioni artistiche e musicali.

[130]L’originaria formulazione prevedeva che il presidente fosse nominato dal Ministro, sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. Tale disposizione è stata annullata dalla sentenza n. 4293 del 2005 del Consiglio di Stato, in quanto ritenuta lesiva del principio di autonomia delle istituzioni AFAM. La norma introdotta interviene quindi a colmare il vuoto normativo creatosi per effetto della predetta pronuncia.

[131]L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[132]L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[133]La pdl A.C. 1743 (di iniziativa degli on. Adenti e Li Causi) prevedeva l’inquadramento dei professori universitari incaricati esterni nel ruolo ad esaurimento dei professori incaricati, equiparandoli ai professori associati e ne disciplinava il trattamento economico, con oneri a carico delle università.

[134]Tale equipollenza è attualmente prevista dall'articolo 1-septies del d.l. 5 dicembre 2005, n. 250, recante Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

[135]  D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti,convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.

[136]Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[137]  Sui risultati della valutazione il Ministro dell'università e della ricerca riferisce al Parlamento al termine di ciascun triennio.

[138]In proposito, si ricorda che sul finire della XIV legislatura, con Decreti Ministeriali 10 aprile 2006 e 11 aprile 2006 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca aveva definito rispettivamente: le linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009 ed i criteri per il monitoraggio e la valutazione (ex post) dei risultati dei programmi. Con nota ministeriale 26 maggio 2006 è stato poi comunicato che in data 22 maggio 2006 il neo insediato Ministro dell'Università e della Ricerca aveva richiesto alla Corte dei Conti, per ulteriori approfondimenti, la restituzione dei decreti sopra citati, ivi depositati ai fini della registrazione.

[139]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[140]L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[141]Nel decreto sono riportati, sulla base di un documento predisposto al riguardo dal CNVSU, ventuno indicatori di risultato, distribuiti fra le cinque aree di attività della programmazione.

[142]Al fine di valorizzare le specifiche vocazioni scientifiche e disciplinari e le situazioni territoriali di ciascuna Università, gli atenei possono effettuare specifiche opzioni relativamente alle ponderazioni da attribuire ai risultati nelle cinque diverse aree di attività alle quali si riferiscono le linee generali di indirizzo, entro i limiti, minimo e massimo, del 10% e 30% per ciascuna area. Gli Istituti universitari statali ad ordinamento speciale possono effettuare le predette opzioni entro il solo limite massimo del 50% per ciascuna area di attività.

[143]Il termine spin-off indica la creazione di una società indipendente ed autonoma, derivante dallo scorporo di una determinata attività aziendale (spin-off industriale) o di attività di ricerca (spin-off di ricerca o accademico). Nello spin-off di ricerca professori, ricercatori universitari o personale di ricerca delle istituzioni pubbliche di ricerca danno vita ad un'iniziativa imprenditoriale, al fine di valorizzare e trasferire sul mercato il know how e le tecnologie sviluppati nell'ambito dell'attività di ricerca.

[144]Si ricorda che con D.M. 28 luglio 2004 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha approvato il Modello di Valutazione del Sistema Universitario predisposto dal CNSVU ai fini della ripartizione di una quota del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), che è stato applicato sperimentalmente per la durata di un triennio a decorrere dall’esercizio finanziario 2004.

[145]Considerati i tempi con i quali sono stati effettivamente adottati i provvedimenti della programmazione, che non hanno consentito da parte delle Università l’adozione di azioni utili per il 2007, il Ministero ha fissato al 30 giugno 2008 la data entro la quale le università devono adottare gli atti di programmazione per il residuo biennio 2008-2009.

[146]Si ricorda che nel corso della XIV legislatura erano state presentate alcune proposte legislative volte all’introduzione di un nuovo sistema di valutazione delle università, sia in occasione della discussione del ddl di riforma dello stato giuridico dei docenti universitari (poi divenuto legge n. 230 del 2005), sia in sede di esame del ddl finanziaria per il 2006. Tuttavia, in entrambi i casi, le disposizioni sulla valutazione erano state soppresse o accantonate.

[147]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[148]Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNSVU) è previsto dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, in sostituzione del precedente Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, con il compito, tra l’altro, di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche.

[149]Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall’art. 5 del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 204, è un organismo di nomina governativa che dura in carica quattro anni ed è composto da sette membri, anche stranieri, di comprovata ed elevata esperienza e competenza in campo scientifico, sociale e produttivo. L’attività del CIVR si articola in varie iniziative che comprendono la sperimentazione e diffusione di metodologie e tecniche pratiche di valutazione, la determinazione di criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca e dalle istituzioni scientifiche, la formulazione di criteri per la costituzione di appositi comitati interni di valutazione per gli enti di ricerca e, d’intesa con le pubbliche amministrazioni, la progettazione ed effettuazione di attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati nonché di progetti o programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati. Inoltre, il CIVR effettua la valutazione dell’efficacia degli interventi statali per la ricerca applicata al fine di sostenere l’incremento quantitativo e qualitativo della ricerca industriale e delle sue applicazioni, nonché la ricaduta economico-finanziaria ed occupazionale.

[150]I Nuclei di valutazione interna delle Università sono stati istituiti secondo le prescrizioni dell’art. 5, co. 2, della l. n. 537/1993 con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il ruolo e le funzioni di tali organismi di valutazione degli atenei sono stati successivamente rafforzati con le disposizioni della l. 19 ottobre 1999, n. 370 e dei decreti sulla programmazione del sistema universitario relativi agli ultimi trienni.

[151]L’art. 2, co. 142, ha previsto, infine, un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

[152]Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). La VII Commissione Cultura, in data 11 ottobre 2007, ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento (atto Camera n. 166) con alcune condizioni, alcune delle quali sono state recepite dal Governo nella determinazione del contenuto finale del regolamento.

[153]L'articolo 1, co. 2 e 3, del decreto chiarisce che le attività dell’ANVUR sono svolte nei confronti di:

-     università, statali e libere (ivi comprese le scuole ad ordinamento speciale);

-     enti e istituzioni pubbliche di ricerca non universitari, sottoposti a vigilanza esclusiva del Ministero dell'università e della ricerca;

-     enti privati di ricerca destinatari di finanziamenti pubblici, relativamente alle somme erogate dal Ministero;

-     enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza esclusiva del Ministero dell'università e della ricerca, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministro dell’università e della ricerca e gli altri Ministri vigilanti.

[154]Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2, comma 139, del D.L. n. 262 del 2006, i risultati delle attività di valutazione dell’ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

[155]L. 24 dicembre 1993, n. 537, Interventi correttivi di finanza pubblica.

[156]D. Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[157]A tal proposito, si ricorda che l'art. 5, co. 3, della legge 537 del 1993 prevede che nel FFO siano comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio precedente (criterio della spesa storica), che è decrescente nel tempo; ed una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro, relativi a standard dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca.

[158]La valutazione deve essere effettuata in riferimento sia al sistema nel suo complesso sia alle grandi aree disciplinari che lo compongono, ponendo attenzione a: a) i principali parametri qualitativi e quantitativi; b) il grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Governo e dal Parlamento; c) il rapporto tra risorse e risultati.

[159]D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari. La norma si applica ai ricercatori assunti dalle università a seguito di concorsi banditi successivamente alla data del 25 ottobre 2007.

[160]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[161]Il regolamento prevede che comunque nel Consiglio direttivo debbano essere presenti almeno due donne e due uomini. L’articolo 9 prevede altresì il regime delle incompatibilità dei membri del Consiglio.

[162]Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente ed è scelto tra persone di documentata competenza e comprovata esperienza nel campo della valutazione delle attività del sistema delle università e della ricerca, nonché nel campo della direzione e gestione di apparati e risorse. Le candidature sono presentate dagli interessati, unitamente al proprio curriculum, in base ad un bando pubblico emanato dal Presidente, che prevede anche lo svolgimento, da parte del Consiglio direttivo, di un colloquio con una rosa ristretta di candidati determinata dal Consiglio direttivo in base ai curricula presentati.

[163]Entro novanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio direttivo adotta i regolamenti, sottoposti ad approvazione ministeriale, concernenti il bilancio, la gestione delle spese, la copertura dei posti di pianta organica e le regole deontologiche per lo svolgimento delle attività di valutazione (art. 13).

[164]Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.

[165]L. 3 luglio 1998, n. 210, Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[166]D.lgs. 6 aprile 2006, n. 164, Riordino della disciplina sul reclutamento dei professori universitari.

[167]Le dichiarazioni del Ministro sono state rese nel corso dell’audizione svolta presso la VII Commissione della Camera dei deputati sulle linee programmatiche del suo dicastero. Cfr. il resoconto stenografico della seduta di martedì, 4 luglio 2006. Le linee programmatiche del Governo sono state ulteriormente chiarite in sede di risposta alla interrogazione a risposta immediata in assemblea n. 3/00550 (seduta di mercoledì, 24 gennaio 2007, n. 97).

[168]Si tratta degli atti Camera 1969 (Tessitore ed altri), "Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari" e 2446 (Migliore ed altri), "Nuove disposizioni in materia di stato giuridico, reclutamento e valutazione dei docenti universitari".

[169]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, l. 28 febbraio 2008, n. 31.

[170]D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 marzo 2005, n. 43.

[171]Contestualmente, il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato in Senato, ai sensi del quale, ritenuta la norma sulla doppia idoneità nei concorsi universitari una misura che rischia di mettere in discussione la capacità di programmare gli organici delle università e di ritardare la necessaria riforma delle modalità di reclutamento dei docenti, il Governo è invitato, pur nei limiti del proprio mandato, a mettere in atto tutte le misure necessarie perché questo provvedimento non pregiudichi le azioni future di innovazione del sistema (odg 12.100 – Ranieri ed altri).

[172]L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[173]In via analoga, è stato autorizzato per il 2007 un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori presso gli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, bandito entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2008 (comma 652).

[174]D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della L. 3 luglio 1998, n. 210. Ai sensi di questo, i concorsi da ricercatore sono banditi e svolti dalle università. La commissione giudicatrice è composta di tre membri, di cui un membro interno (ordinario o associato confermato), designato dalla facoltà, affiancato da commissari in servizio presso altri atenei, di cui un ricercatore confermato e un professore di fascia diversa da quello nominato dalla facoltà. Ai fini della selezione dei candidati, il reclutamento dei ricercatori si articola, oltre che nella valutazione dei titoli, in due prove scritte (una delle quali sostituibile con una prova pratica) e in un colloquio. La commissione può indicare un solo vincitore per ciascun posto di ricercatore.

[175]Il Ministro dell’università ha riferito alla VII Commissione in merito allo schema di regolamento nel corso dell’audizione svolta in data 13 giugno 2007.

[176]Lo schema di regolamento è stato inviato al CUN e alla CRUI per il parere in data 3 maggio 2007. Successivamente è stato sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato. Da ultimo, il regolamento è stato inviato alla Corte dei Conti, la quale, con nota n. 49/P del 13 marzo 2008 ha comunicato che la Sezione di controllo di legittimità nell’adunanza del 13 marzo 2008 ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione al regolamento.

[177]D.L. 7 settembre 2007, n. 147, recante Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della l. 25 ottobre 2007, n. 176.

[178]D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248.

[179]Un ordine del giorno accolto al Senato nella seduta del 17 ottobre 2007 (odg 3.100 – Ranieri ed altri) ha impegnato il Governo a rivedere nella prima occasione legislativa il contenuto di tale disposizione.

[180]L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[181]L’articolo 31, comma 1, del D.P.R. n. 382/1980 prevede che i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, sono sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale composta, per ogni raggruppamento di discipline, da tre professori di ruolo, di cui due ordinari e uno associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti designati dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti del gruppo di discipline.

[182]  “Interventi correttivi di finanza pubblica”. L’articolo 5 ha dato sostanziale attuazione alla riforma del sistema di trasferimento delle risorse finanziarie alle università, già delineata dall'articolo 7, comma 2, della l. 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) e differita dall'articolo 16, comma 6, della medesima legge alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia universitaria.

[183]  Non è invece inclusa nel fondo, e continua quindi ad essere erogata a parte, la quota delle spese per la ricerca scientifica universitaria destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del D.P.R. n. 382 del 1982 (che ora sono confluite – ai sensi dell’art. 1, co. 870, della legge 296/2006 – nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica - FIRST) nonché la spesa per l'attività sportiva universitaria.

[184]L’ammontare di tutti e tre i fondi è determinato annualmente dalla tabella C della legge finanziaria.

[185]Misure per il risanamento finanziario e l’incentivazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema universitario”, pubblicato il 31 luglio 2007 dal Ministero dell’economia e delle finanze. Le osservazioni critiche sul sistema universitario ivi contenute sono state in parte raccolte nel Libro Verde sulla spesa pubblica (paragrafo 2.3), presentato il 6 settembre 2007.

[186]L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[187]Il comma 637 ha demandato, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

[188]L’accantonamento è stato poi revocato - per alcuni capitoli dello stato di previsione del ministero - dall’art. 7, comma 2, del D.L. 81/2007, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 127/2007.

[189]  I criteri per la ripartizione tra le università della dotazione assegnata sono stati stabiliti con D.M. 9 ottobre 2007 (prot. n. 486/2007).

[190]L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[191]Si tratta, in particolare, dell’Università di Urbino «Carlo Bo».

[192]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della l. 28 febbraio 2008, n. 31.

[193]L. 24 dicembre 2007, n. 247, Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale. La disposizione citata autorizza una spesa pari a 8 milioni, di cui 6,6 destinati alle università e la restante parte agli enti di ricerca.

[194]Il decreto ministeriale è stato emanato in data 30 aprile 2008 e pubblicato il 6 maggio nel sito internet del MUR, insieme con il decreto che stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) per l'anno 2008.

[195]Si ricorda che l’art. 51, co. 4, della l. 449/1997 prevede che il livello massimo di spesa per il personale di ruolo delle università statali sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il FFO non possa eccedere il 90 per cento. Il mancato rispetto del limite comporta che le università interessate non possono procedere a nuove assunzioni, se non nel limite del 35 per cento del risparmio determinato dalle cessazioni dell’anno precedente.

[196]Nonostante l’approvazione di tale norma, il successivo d.l. n. 248/2007 (art. 12, co. 1) ha prorogato fino al 31 dicembre 2008 la disposizione di cui all’art. 5, d.l. n. 97/2004, in base alla quale gli atenei possono, al fine di evitare che le spese fisse ed obbligatorie superino il 90% dei trasferimenti statali, non tener conto degli aumenti retributivi del personale docente e delle spese per il personale universitario chiamato a svolgere la propria attività presso il Servizio sanitario nazionale.

[197]Cfr. Atto del governo n. 86, su cui la Commissione Cultura ha reso il parere in data 17 maggio 2007.

[198]Una parte di queste risorse (pari a 15,3 milioni) è stata accantonata e resa indisponibile ai sensi dell’art. 1, comma 507, della l. n. 296/2006. Successivamente, in virtù dell’art. 7, co. 2, d.l. n. 81/2007, le risorse sono state completamente sbloccate.

[199]La Fondazione Collegio europeo di Parma è una fondazione di diritto privato senza scopo di lucro – istituita nel 2004 con il subentro al Consorzio Collegio Europeo di Parma fondato nel 1988, cui partecipano, tra gli altri, la Regione Emilia Romagna e il Comune e la Provincia di Parma – finalizzata a favorire l’alta formazione di esperti nelle materie relative al processo di integrazione europea e a svolgere attività di formazione, informazione, ricerca e divulgazione scientifica e didattica sull’Unione europea. La Fondazione rilascia titoli di studio non aventi valore legale.

[200]  Si ricorda che l’art. 1, co. 278, della l. 30 novembre 2004, n. 311 (l. finanziaria 2005) ha disposto la trasformazione della Scuola in Facoltà di studi politici Jean Monnet ed autorizzato la spesa annua di 2 milioni di euro a decorrere dal 2005.

[201]Si tratta di risorse vincolate nell’ambito del Fondo integrativo del FFO previsto dall’art. 2, comma 428, della medesima legge finanziaria (vedi supra).

[202]Il processo di riordino complessivo del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica era stato avviato nel corso XIII legislatura, sulla base della delega legislativa recata nell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59 (“legge Bassanini 1”). Le principali direttrici della riforma erano individuabili, in estrema sintesi, nella realizzazione di un sistema di governo della ricerca, nel riordino degli enti pubblici di ricerca e nel potenziamento dell'efficacia degli interventi a sostegno della ricerca industriale. In attuazione della delega sono stati adottati, in particolare, il D.Lgs. 204/1998, che ha definito i momenti di programmazione e coordinamento, il riordino degli organi consultivi, gli strumenti e le procedure per la valutazione della ricerca ed ha avviato un processo di coordinamento dei flussi finanziari, nonché ulteriori decreti di riordino di singoli enti.

[203]Tali decreti sono stati adottati, nel biennio 2003-2004, in attuazione dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che ha riaperto i termini per l’esercizio delle deleghe previste dalla legge 59/1997, nonchè sulla base delle linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002 e adottate dal CIPE il 19 aprile 2002. I mutamenti introdotti dalle norme di riordino sono poi divenuti operativi con l’adozione, tra il 2004 e il 2006, dei nuovi regolamenti organizzativi dei singoli enti di ricerca.

[204]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[205]L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[206]A tal fine e per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, è stata disposta (comma 520), per l’anno 2007, la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, di un apposito Fondo (finanziato con 20 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro a partire dal 2008), destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al precedente comma 519, nonché all'assunzione di vincitori di concorso. Secondo quanto disposto dall’art. 3, co. 86, della l. finanziaria per il 2008 (l. n. 244/2007), le assunzioni autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 520 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

[207] Cfr. art. 1, co. 526 e 644, l. n. 296/2007.

[208]Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 529, per il triennio 2007-2009, nelle procedure di assunzione di personale a tempo determinato deve essere riservata una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali le amministrazioni hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006. Tale disposizione si applica agli enti di ricerca (comma 644).

[209]Cfr. art. 3, co. 80, l. n. 244/2007.

[210]Cfr. art. 3, co. 79, l. n. 244/2007.

[211]D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[212]In linea generale, le amministrazioni possono utilizzare le forme contrattuali di lavoro flessibile solo allo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi.

[213]Il comma 649 ha inoltre previsto per l'anno 2007 - qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi - il mantenimento in servizio del personale con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato, ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523. Quest’ultimo ha stabilito, per la generalità delle pubbliche amministrazioni, la possibilità di assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

[214]D.L. 7 settembre 2007, n. 147, Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 25 ottobre 2007, n. 176.

[215]La norma citata stabilisce, infatti, che gli enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato (comma 639).

[216]Il Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è un fondo a carattere rotativo, che opera con le modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree depresse.

[217]Il Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'esercizio 2001, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale. Il FIRB finanzia, in particolare: a) progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private; b) progetti di ricerca di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture; c) progetti strategici di sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali; d) costituzione, potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale.

[218]Il Fondo per le aree sottoutilizzate è stato istituito, a decorrere dal 2003, dall’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con finalità di riequilibrio economico e sociale.

[219]L. 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

[220]All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento del comitato, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante l’incremento delle aliquote di base per il calcolo dell’imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico (comma 315).

[221]La disposizione è stata così modificata dall’art. 2, co. 316-317, l. n. 244/2007 (finanziaria 2008).

[222]D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 29 novembre 2007, n. 222.

[223]Si cfr. le disposizioni di cui all’art. 1, co. 1234-1237, della l. n. 296/2006 (finanziaria 2007), successivamente confermate, con parziali modifiche, anche per il 2008 dall’art. 3, co. 5-8, l. n. 244/2007 (finanziaria 2008).

[224]Inoltre, la l. finanziaria per il 2007, modificando i principi per la determinazione del valore della produzione netta agli effetti dell’IRAP, ha confermato la deducibilità, tra gli altri, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (art. 1, co. 260, l. n. 296/2006).

[225]Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[226]Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[227]Sono stati, inoltre, conferiti, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[227], due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero (art. 2, comma 94).

[228]L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[229]Il Segretariato generale si articola in 22 uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e centrali, nonché gli Ispettori; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

[230]Direzione generale per l'organizzazione, l'innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali; Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure; Direzione generale per i beni archeologici; Direzione generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee; Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; Direzione generale per gli archivi, Direzione generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore; Direzione generale per il cinema; Direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

Possono, inoltre, essere conferiti, al di fuori della relativa dotazione organica e per un periodo di sei anni a decorrere dal 30 gennaio 2004, fino a 6 incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale, anche presso enti od organismi vigilati, anche in posizione di fuori ruolo. Può essere, altresì, conferito ad un dirigente al quale non sia affidata la titolarità di ufficio dirigenziale di livello generale un incarico di consulenza, studio e ricerca.

[231]Nei pareri resi sullo schema di regolamento dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dal Consiglio di Stato è stata sottolineata l’opportunità di riunificare le funzioni in questione in una unica struttura al fine di evitare duplicazioni.

[232]Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici; Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e paesaggistici; Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; Comitato tecnico-scientifico per gli archivi; Comitato tecnico-scientifico per i beni librari e gli istituti culturali; Comitato tecnico-scientifico per la qualità architettonica e urbana e per l'arte contemporanea; nonché Comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura.

[233]Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la demoetnoantropologia (di nuova istituzione), Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario (che assorbe l'Istituto centrale per la patologia del libro e il Centro fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato), Istituto centrale per gli archivi, Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi - che subentra alla Discoteca di Stato.

[234]Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei Comuni della Gronda lagunare; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; Istituto superiore per la conservazione ed il restauro (che subentra all'Istituto centrale del restauro); Biblioteca nazionale centrale di Roma; Biblioteca nazionale centrale di Firenze; Centro per il libro e la lettura; Archivio centrale dello Stato.

[235]D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

[236]Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.

[237]I compiti delegabili attengono a: la verifica della sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fini di lucro; dichiarazione di interesse culturale delle cose di proprietà privata; imposizione ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali di interventi necessari per la conservazione; concessione dell’uso dei beni culturali in consegna al Ministero; stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico; promozione, presso le scuole di ogni ordine e grado, della diffusione della storia dell’arte e della conoscenza del patrimonio culturale della regione; vigilanza sulla realizzazione delle opere d’arte negli edifici pubblici.

[238]Si ricorda, inoltre, che in ogni regione è istituito un Comitato regionale di coordinamento, organo collegiale a competenza intersettoriale. Il Comitato esprime pareri: a) obbligatoriamente, in merito alle proposte di dichiarazione di interesse culturale o paesaggistico aventi ad oggetto beni od aree suscettibili di tutela intersettoriale, nonché in merito alle proposte di prescrizioni di tutela indiretta; b) a richiesta del direttore regionale, su ogni questione di carattere generale concernente la materia dei beni culturali.

[239]L’ art. 2 della L. 16 ottobre 2003, n. 291( Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a) sostituisce l’art. 10 del la legge 8 ottobre 1997, n. 352. Il capitale iniziale della ARCUS (8 milioni di euro) è stato interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d’intesa con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell’azionista.

[240]Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

[241]D.L. 22 marzo 2004, n. 72 (Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacoloconvertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n.128).

[242]Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali.

[243]A valere sugli stanziamenti di cui all’art. 13, comma 1, della legge 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) .

[244]A tale adempimento ha provveduto il decreto interministeriale 7 luglio 2004.

[245]Lo strumento della “convenzione” pertanto sostituisce quello del “decreto ministeriale”previsto dall’art. 60 della legge 289/2002 per la definizione dei criteri di effettuazione degli interventi.

[246]La convenzione è stata stipulata il 9 luglio 2004 ed approvata con decreto interministeriale 30 luglio 2004.

[247]  La norma ha pertanto modificato in tal senso l’articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

[248]L’importo è stato quantificato, rispettivamente, in 89.594.000 euro e 85.152.000 euro; conseguentemente, la quota riservata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali è stata determinata in 2.680.000 euro a decorrere dal 2003 e 2.550.000 euro a decorrere dal 2004.

[249]Per il 2005 e il 2006 la proroga è stata disposta dall’art. 3, comma 1, del DL 7/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge 43/2005); per il 2007 dall’art. 2, comma 102, del DL 262/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge 286/2006); per i primi 6 mesi del 2008 dall’art. 2, comma 407, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007). Con riguardo al DL 262 /2006, si segnala, per completezza di informazione, che esso ha affidato al concerto dei Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali la localizzazione e la vigilanza sugli interventi di Arcus S.p.a. (art.2, comma 103).

[250]  D.L. 25 marzo 1997, n. 67, recante Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 1997, n. 135.

[251]  D.L. 20 maggio 1993, n. 149, recante Interventi urgenti in favore dell'economia, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 237.

[252]L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[253]D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[254]       D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. L’art. 117 del Codice dei beni culturali dispone che, negli istituti e nei luoghi della cultura (musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali) possano essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico (cosiddetti “servizi aggiuntivi”).

Le varie tipologie di servizi sono:

a)   il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b)   i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c)   la gestione di raccolte discografiche, di discoteche e biblioteche museali;

d)   la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e)   i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f)    i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g)   l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali.

Tali servizi possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.

Per la gestione dei servizi medesimi l’art. 117 del Codice rinvia alle forme previste dall'articolo 115; per l’incasso ed il riparto dei canoni di concessione all'articolo 110 del Codice.

[255]Cfr. D.M. 29 gennaio 2008, Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura (G.U. n. 88 del 14 aprile 2008).

[256]D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008.

[257]Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria  convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[258]Si fa riferimento al Comitato dei Ministri denominato «150 anni dell'Unità d'Italia» di cui al DPCM 24 aprile 2007 (G.U. 28 maggio 2007).

[259]Con D.P.C.M. 23 novembre 2007 è stato dichiarato “Grande evento” il  complesso  delle  iniziative e degli  interventi  afferenti  alle  celebrazioni  per  il  150° Anniversario   dell'Unita'   d'Italia nel periodo 2008-2010 e, specialmente, nell'anno 2011. Con ordinanza n. 3632 del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottata in pari data, è stato nominato il Comitato dei garanti, composto da 18 membri, e sono state emanate  disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unita' d'Italia.

[260]Approvato in data 15 gennaio 2008.

[261]Resoconto sommario della seduta n. 109 della 7ª Commissione Istruzione pubblica del 25 luglio 2007.

[262]Decreto-legge n. 248/2007, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[263]Art. 39, comma 2-bis.

[264]Art. 39, comma 2-ter.

[265]  I principali destinatari di contribuiti a valere sul F.U.S. sono: i teatri stabili ad iniziativa pubblica o privata; i teatri stabili di innovazione; le imprese di produzione operanti nei diversi settori, compresa l’attività circense, lo spettacolo viaggiante, i parchi di divertimento; le istituzioni concertistico orchestrali; le associazioni musicali ed i complessi bandistici; soggetti che svolgano attività di promozione culturale e formazione del pubblico o attività di perfezionamento professionale; gestori di sale teatrali; soggetti pubblici e privati organizzatori di rassegne e festival inerenti i diversi settori.

 

 

[266]G.U. n. 9 dell’11 gennaio 2008.

[267]G.U. n. 9 dell’11 gennaio 2008.

[268]G.U. n. 9 dell’11 gennaio 2008.

[269]G.U. n. 9 dell’11 gennaio 2008.

[270]L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[271]L. 6 luglio 2002, n. 137, Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici (articolo 10).

[272]L. 27 luglio 2004, n. 186, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse (articolo 2).

[273]Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori.

[274]D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[275]La disciplina non riguarda il prestito degli spartiti e delle partiture musicali, nonché materiali audiovisivi (questi ultimi purché siano decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione).

[276]Dir. 92/100/CEE del 19 novembre 1992, Direttiva del Consiglio concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale.

[277]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 24 novembre 2006, n. 286.

[278]D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118, Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

[279]La direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 ha inteso armonizzare le normative degli Stati membri in merito alla tutela riconosciuta al diritto di seguito - considerata come parte integrante del diritto d’autore - nonché eliminare possibili disparità di trattamento che possono determinare una distorsione della concorrenza nel mercato interno, anche fra quei paesi che già avevano disciplinato nei rispettivi ordinamenti il diritto in esame (come, ad esempio, l’Italia). In particolare, la direttiva ha inciso profondamente sia sull’ambito di applicazione del diritto, sia sulla misura dei compensi dovuti all’autore.

[280]L. 25 febbraio 2008, n. 34, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007).

[281]Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. La normativa di dettaglio sul diritto di seguito è contenuta nel Capo IV del R.D. 18 marzo 1942, n. 1369 (articoli 44-48), che reca il regolamento di esecuzione della L. n. 633/1941. Il D.P.R. n. 275/2007, è pertanto intervenuto a modificare ed aggiornare tali norme.

[282]Nel dettaglio, il regolamento prevede che, entro il termine di novanta giorni dall'effettuazione della vendita dell'opera d'arte o del manoscritto, i soggetti interessati presentino alla SIAE una dichiarazione, contenente le generalità del dichiarante e dell'autore del manoscritto o dell'opera venduta, il prezzo raggiunto nella vendita, il genere artistico dell'opera, ecc. La Società, ricevuta la dichiarazione, ne restituisce copia al dichiarante con la data di ricezione. Entro il primo mese di ciascun trimestre la SIAE comunica per iscritto agli aventi diritto l'ammontare dei compensi resisi disponibili nel trimestre precedente e pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle dichiarazioni e delle vendite effettuate nel trimestre precedente. Dopo sessanta giorni dalla comunicazione, l’ente versa i compensi dovuti, detratta la provvigione ad essa spettante ai sensi dell'articolo 154 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

[283]L. 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007).

[284]Si ricorda che l'articolo 1, comma 352, della legge finanziaria per il 2006 (L. 266/2005) aveva previsto la soppressione della tassa sui brevetti e l’esenzione dall’imposta di bollo per istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali.

[285]  L'invenzione industriale è la soluzione ad un problema tecnico non ancora risolto. Essa si realizza come un nuovo metodo o processo di lavorazione industriale, uno strumento, utensile o dispositivo meccanico che costituisce un'innovazione rispetto allo stato della tecnica, atto ad essere applicato in campo industriale. Il modello di utilità consiste in un ritrovato che fornisce particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti. Per disegno o modello s'intende, invece, l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale o dei materiali del prodotto stesso o del suo ornamento.

[286]D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 6 aprile 2007, n. 46.

[287]L. 29 novembre 2007, n. 224, Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000.

[288]DL 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

[289]D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300,Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[290]Con DPCM 15 giugno 2006 le funzioni in materia di attività sportive e politiche giovanili sono state attribuite, al Ministro senza portafoglio on. Giovanna Melandri.

[291]D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

[292]L 19 luglio 2007, n. 106, Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale.

[293]D.Lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

[294]D.L..8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.

[295]Il codice di autoregolamentazione dell'informazione sportiva, denominato “Codice media e sport”, è stato recepito con Decreto 21 gennaio 2008 n. 36  dal Ministro delle Comunicazioni, di concerto con il Ministro delle Politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della Giustizia.

[296]L. 27 dicembre 2006, n. 296; L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[297]Art. 1, comma 1291, Legge 296/2006.

[298]Art. 2, comma 566 legge 244/2007.

[299]Art. 2, comma 564 L. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

[300]Art. 2 commi 253, 271, 272-273 Legge 244/2007 (legge finanziaria 2007); art. 1, comma 1292, L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

[301]L. 244/2007, art. 2,comma 567. A tale finalità sono destinati 3 milioni di euro a valere sul Fondo per gli eventi sportivi, a tal fine incrementato.

[302]  Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma, modificata e integrata dalla legge 18 febbraio 1983, n. 50.

[303]L. 350/2003.

[304]  D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. L'art. 151 stabilisce che l'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal medesimo testo unico, dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.

[305]D.L. 1° ottobre 2007 n. 159 Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[306]Art. 28, comma 4.

[307]  Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive, conv, con mod., dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

[308]In particolare per ciascuno dei nove membri del consiglio di amministrazione, sono stati così individuati i soggetti competenti alla designazione:

·          tre membri, tra i quali è scelto il Presidente, sono designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attività culturali;

·          tre membri sono indicati rispettivamente dalle regioni e dalle autonomie locali, dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., e dalla Giunta Nazionale del CONI;

·          tre membri sono designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto.

In relazione a tali disposizioni, si è provveduto alla costituzione dei nuovi organi dell’istituto (DPCM 3 maggio 2007) ed alla rideterminazione dei compensi a questi spettanti (DPCM 22 novembre 2007); mentre lo statuto dell’ente risulta ancora in corso di revisione (il testo vigente è pertanto quello approvato con decreto del ministero per i beni e le attivita' culturali 4 agosto 2005).

[309]Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

[310]L’art. 28, comma 4 -quinquies, del citato D.L. n. 159/2007.

[311]Art. 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[312]L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 319.

[313]D.L. 31 dicembre 2007” Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” convertito con modificazioni dalla legge . 28 febbraio 2008, n. 31.

[314]Il ddl era abbinato a quattro proposte di iniziativa parlamentare (AC 1114, AC 2191, AC 2256, AC 2256).

[315]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[316]Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222

[317]L. 7 agosto 1990, n. 250, Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa.

[318]L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[319]Per completezza di informazione, si segnala che la medesima disposizione (articolo 3, comma 2-ter della legge 250/1990) assegna contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all’estero sempre in subordine al possesso di determinati requisiti.

[320]Tali requisiti sono i seguenti:

­       per le emittenti di radiodiffusione sonora in àmbito locale a carattere commerciale, è richiesta la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

­       per le emittenti di radiodiffusione sonora in àmbito nazionale a carattere commerciale, è richiesta la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

­       per le emittenti di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, è richiesta la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro;

­       i legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;

­       uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti.

[321]L. 24 dicembre 2007, n. 244.

[322]  Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

[323]Si ricorda che, in base all’articolo 11, comma 1, della legge n. 67/1987, le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 2007: a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28, legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite; b) al rimborso del 60 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale. Inoltre, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento, le quali: a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale; b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno del 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20; c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'articolo 9 è corrisposto a cura della Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge n. 416/1981, per il quinquennio 1986-1990, un contributo annuo fisso pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi avendo riferimento, per la prima applicazione, agli esercizi 1985 e 1986, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a due miliardi. Secondo il comma 3, le imprese di cui al precedente comma 2 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge n. 416 del 1981, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, nonché alle agevolazioni di credito di cui al successivo art. 20 e al rimborso previsto dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

[324]Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefìci previsti dall'articolo 45, comma 3, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

[325]D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, recante Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[326]Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[327]Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[328]Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

[329]Già la legge finanziaria 2006 aveva modificato in senso restrittivo i requisiti per l’accesso ai contributi e le modalità di erogazione; estendendo la non cumulabilità tra i diversi tipi di contributi; limitando l’aumento su base annua dei costi ammissibili per il calcolo del contributo al tasso programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi; e rideterminando - in 0,20 euro - il contributo per copia stampata alle imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, era stato, altresì, rifinanziato il credito agevolato e il credito di imposta alle imprese editoriali, introdotti dalla 7 marzo 2001, n. 62; ed istituita un’addizionale alle imposte sul reddito, in presenza di redditi derivanti da produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.

[330]“Rinnovo della L. 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria”, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006).

[331]Il comma 11 prevede che, ove le entrate pubblicitarie sono inferiori al 30 per cento dei costi d’esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto previsto al comma 10, lett. a) e b). A sua volta, il comma 10 dell’articolo 3 stabilisce che alle imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o nel Parlamento europeo avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano è corrisposto: a) un contributo fisso annuo di importo pari al 40 % dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiano e 600 milioni per i periodici; b) un contributo variabile, calcolato secondo parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo o un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicennali o mensili, con un contributo, comunque, fisso di 400 milioni nel caso di tirature medie superiori a 10.000 copie.

[332]Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[333]Il comma 8 prevede che i contributi alle imprese editrici sono determinati nella seguente misura:

a) un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento dei costi risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa; b) contributi variabili nelle seguenti misure: 1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie; 2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie; 3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.

[334]Analoga disposizione è prevista con riferimento ai contributi riservati agli organi di partiti o movimenti politici, il cui ammontare viene d’ora in avanti calcolato sulla base dei costi risultanti dal bilancio.

[335]Il comma 11 stabilisce che a decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.

[336]Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

[337]In particolare i contributi oggetto di riduzione sono quelli di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, nonché all’articolo 4 della legge n. 250/1990, ossia quelli erogati in favore di: imprese editrici di giornali quotidiani (articolo 3, commi 2 e 2-bis della L. n. 250/1990); imprese editrici e emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige (articolo 3, comma 2-ter della L. n. 250/1990); imprese editrici di giornali quotidiani italiani editi e diffusi all'estero (articolo 3, comma 2-ter della L. n. 250/1990); cooperative giornalistiche editrici di periodici (articolo 3, comma 2-quater della L. n. 250/1990); imprese editrici di quotidiani o periodici che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forzepolitiche che abbiano una determinata rappresentanza parlamentare (articolo 3, commi 10 e 11 della L. n. 250/1990); imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento (articolo 4 della L. n. 250/1990).

[338]Il requisito della regolarità contributiva previdenziale si intende soddisfatto – in base alla norma in esame – anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.

 

[339]Va rilevato, al riguardo, che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato con una segnalazione inviata il 28 ottobre 2007 ai Presidenti delle Camere e al Governo, ha rilevato che il mantenimento del regime tariffario agevolato in favore di Poste Italiane, di cui al DL n. 353/2003, si pone in contrasto con le norme poste a tutela della concorrenza e del mercato. Tale disciplina determinerebbe, infatti, “un’evidente e grave distorsione concorrenziale, in quanto operatori postali diversi da Poste Italiane non sono in grado di praticare offerte competitive agli editori” per le prestazioni cui la normativa stessa si riferisce.

[340]Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

[341]Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[342]Tali modalità di liquidazione “proporzionale riguardano i contributi previsti per le imprese editrici e radiofoniche, di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 250/1990 e per i soggetti esercenti la radiodiffusione televisiva locale, di cui all’articolo 23, comma 3, della legge n. 223/1990;per i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite, di cui all’articolo 7, comma 13, della legge n. 112/2004.

[343]  Conformemente al principio della sussidiarietà, il metodo aperto di coordinamento completa e sostiene le iniziative nazionali senza addivenire all’adozione di misure legislative a livello europeo. In particolare, il metodo implica la fissazione di obiettivi comuni, la loro attuazione nelle strategie di politica nazionali e, come parte integrante di un processo di scambio reciproco di esperienze, il controllo regolare dei progressi raggiunti sulla base, per quanto possibile, di indicatori concordati e definiti congiuntamente.

[344]  Il gruppo di alto livello sul multilinguismo è stato istituito dalla Commissione con decisione 2006/644/CE del 20 settembre 2006 e comprende 11 esperti provenienti da vari paesi europei.

[345]Conformemente al principio della sussidiarietà, il metodo aperto di coordinamento completa e sostiene le iniziative nazionali senza addivenire all’adozione di misure legislative a livello europeo. In particolare, il metodo implica la fissazione di obiettivi comuni, la loro attuazione nelle strategie di politica nazionali e, come parte integrante di un processo di scambio reciproco di esperienze, il controllo regolare dei progressi raggiunti sulla base, per quanto possibile, di indicatori concordati e definiti congiuntamente.

[346]Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006.

[347]Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2006/962/CE  del 18 dicembre 2006.

[348]La proposta di raccomandazione relativa all’istituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente (COM(2006)479) è stata formalmente adottato dal Consiglio istruzione del 14 febbraio 2008.

[349]  ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training.

[350]  Il testo ufficiale della legge è consultabile in Internet, all’indirizzo http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRX0757893L.

[351]  Il testo ufficiale della legge è consultabile in Internet, all’indirizzo http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/pdf/ukpga_20060040_en.pdf.

[352]  Il testo ufficiale della legge è consultabile in Internet, all’indirizzo http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2007/pdf/ukpga_20070025_en.pdf.

[353]  Il testo del progetto di legge, come modificato dalla commissione, è consultabile in Internet, all’indirizzo http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmbills/081/2008081.pdf.

[354]  Il testo ufficiale della legge può essere consultato in Internet, all’indirizzo http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf

[355]  Il testo ufficiale della legge è disponibile in Internet all’indirizzo http://www.boe.es/boe/dias/2007/04/13/pdfs/A16241-16260.pdf.

[356]Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[357]D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[358]L’accordo specifica che tali percorsi devono avere durata triennale; prevedere le attività e le discipline attinenti la formazione culturale nonché le aree professionali interessate; assicurare la qualifica professionale, riconosciuta a livello nazionale e corrispondente al secondo livello europeo, cioè alla capacità di scegliere autonomamente ed utilizzare tecniche e strumenti per l'esercizio di un’attività ben definita (in corrispondenza con la definizione recata nella Decisione 85/368/CE del 1985). Il documento ha previsto inoltre la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti (compresi quelli acquisiti in apprendistato), delle certificazioni e dei titoli, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici. A tali adempimenti hanno provveduto: con riguardo agli standard formativi, l’Accordo, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni, del 15 gennaio 2004; con riguardo alle certificazioni, un Accordo tra i Ministeri dell’istruzione università e ricerca, del Lavoro, le Regioni e gli Enti locali, siglato in data 28 ottobre 2004.

[359]Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha delineato la nuova organizzazione del mercato del lavoro e della relativa disciplina legale. In particolare, l’articolo 48 prevede il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

[360]Legge 296/2006, art. 1, commi 622-624.

[361]L’art. 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977/1967 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti ) disponeva che l'età minima per l'ammissione al lavoro fosse fissata “al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria” e comunque non fosse inferiore ai 15 anni compiuti.

[362]Attivati ai sensi dell’ Accordo siglato in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003.

[363]Con riferimento al sistema dell’istruzione e della formazione professionale della Provincia autonoma di Bolzano, si ricorda che il D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ha incluso, all’articolo 8, tra le materie di competenze esclusiva della Provincia, l’addestramento e formazione professionale, mentre ai sensi dell’articolo 9 l’apprendistato e l’istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica) rientrano tra le materie di competenza concorrente. Successivamente, il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, ha definito le norme di attuazione dello statuto concernenti addestramento e formazione professionale mentre il D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato e integrato dal D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 434, ha dettato le norme di attuazione dello statuto in materia di ordinamento scolastico.

[364]Già previsto e finanziato dagli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 recante norme generali sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

[365]Da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

[366]Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

[367]Tale quota è stata fissata dal decreto del Ministro della Pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47.

[368]  Si ricorda che è in corso di definizione il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework –EQF); in materia la Commissione europea ha presentato il 5 settembre 2006 una proposta di raccomandazione (COM(2006)479) con l’obiettivo di fornire uno strumento per confrontare le qualifiche dei diversi sistemi di istruzione e di formazione nell’UE. L’elemento chiave è la definizione di otto livelli di riferimento che descrivono le conoscenze e le capacità di chi apprende. Il 24 ottobre 2007 è stata approvata la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente (COM(2006)0479 – C6-0294/2006 – 2006/0163(COD).

[369]La legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito nello stato di previsione del MInistero della pubblica istruzione, a partire dall’esercizio finanziario 1997, il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione. Le principali finalità indicate dalla legge sono la realizzazione dell’autonomia scolastica; l’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; la formazione del personale della scuola; la promozione dell’istruzione post-secondaria non universitaria e della formazione continua; gli interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico. Le disponibilità del fondo, indicate annualmente in Tabella C della legge finanziaria, sono ripartite con direttive del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari. Il riparto dei fondi (185,9 milioni di euro) per il 2007 è stato definito dalla Direttiva n. 81 del 5 ottobre.

[370]Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" è uno dei 7 programmi operativi nazionali previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) finanziati dai Fondi Strutturali Europei Obiettivo 1. La titolarità di questo programma è assegnata al Ministero dell'istruzione -. Il PON Scuola si avvale di due Fondi: il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed ha come ambito di riferimento territoriale le scuole pubbliche di 6 Regioni del Mezzogiorno, ossia: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Tra gli obiettivi del programma figurano la riduzione della dispersione scolastica; lo sviluppo della società della conoscenza e dell'informazione;l'ampliamento delle competenze di base e dell’educazione permanente; l'integrazione con il mondo del lavoro (stages, accreditamento competenze, certificazione); la formazione dei docenti e del personale scolastico.

[371]Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale, convertito con modificazioni dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222 .

[372]Ulteriori informazioni sull’attuazione dell’obbligo, con riferimento anche ad esperienze avviate da singole istituzioni scolastiche, disponibili sui siti internet http://www.indire.it/obbligoistruzione/ e www.istruzione.it

[373]La legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".

[374]D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[375]Il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), è stato istituito dall’art. 69 della L. 144/1999, che ha inteso dare avvio ad una nuova tipologia di formazione tecnico-professionale di livello non universitario attraverso corsi finalizzati a fornire specifiche competenze e programmati dalle regioni sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata e le parti sociali. Con successivi provvedimenti sono stati individuati gli standard formativi di 37 figure tecnico professionali. La legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 631) ha disposto il riordino di tale settore della formazione secondo linee guida (recentemente adottate con DPCM 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. dell’11 aprile 2008). Inoltre l’articolo 13, comma 2, del DL 7/2007 (convertito con modif. dalla legge 40/2007) ha incluso i corsi in questione tra le componenti dei  “ Poli tecnico-professionali “ed ha attribuito loro la nuova denominazione di “Istituti tecnici superiori”.

[376]Legge 10 novembre 1997, n. 425, "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".

[377]D.P.R. 23 luglio-1998 n. 323 “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 424”.

[378]Art. 3 della legge n. 425/1997; art. 4 del DPR n. 323/1998 (Regolamento di attuazione).

[379]La legge 425/1997 prevedeva (art. 4) che ogni commissione d’esame fosse composta da un massimo di otto membri (per metà interni e per metà esterni all’istituto) e da un  presidente esterno. Membri esterni e presidente erano tuttavia comuni a due commissioni. La legge 448/2001 (art. 22, comma 7) ha operato una distinzione tra scuole statali e paritarie, nelle quali la commissione d’esame è costituita dai docenti della classe, e scuole legalmente riconosciute e pareggiate nelle quali viene nominata  una commissione “mista” (metà interni e metà esterni).La medesima legge ha previsto la nomina di un solo presidente per ogni istituto sede d’esame.

[380]Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università.

[381]D.L. 7 settembre 2007, n. 147 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2007, n. 176.

[382]In particolare l’art. 13 del D.Lgs. ripristinava il giudizio di ammissione all’esame (abolito dalla legge n.425/1997); l’art. 14 prevedeva la possibilità di prove di laboratorio e stabiliva requisiti per l’ammissione per merito e per l’ammissione dei privatisti nonchè criteri per l’assegnazione di costoro alle commissioni d’esame. Le disposizioni citate, confluite - anche se con modifiche - nella legge n. 1/2007, sono state abrogate dalla medesima.

[383]La nozione di “debito formativo” trae origine dall’abolizione degli esami di riparazione (disposta da una serie di decreti-legge l’ultimo dei quali, il D.L. 28 giugno 1995, n. 253, è stato convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 352) e dalla conseguente attivazione di interventi didattici ed integrativi destinati agli alunni che allo scrutinio finale avessero riportato l’insufficienza in una o più materie. In sostanza, tale debito (cosiddetto “sei rosso”) si configura come una carenza in determinate discipline, ritenuta non talmente grave da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi dell’anno scolastico successivo. Il debito andava “saldato” con la partecipazione produttiva ad appositi interventi didattici realizzati dalla scuola, nell’ambito della propria autonomia didattico organizzativa (art. 4 DPR n. 275/1999) nell’anno scolastico successivo a quello in cui è stato riscontrato. Il debito formativo comporta comunque una penalizzazione (art. 11 del DPR n. 323/1998) nell’attribuzione del credito scolastico (punteggio assegnato a discrezione del consiglio di classe, in sede di scrutinio finale degli ultimi tre anni di corso, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 425/1997).

[384]Su tale prescrizione, già contenuta nell’art. 14 del D.Lgs. n. 226/2005, si é espressa la Corte costituzionale (Sentenza n. 220 del 2007) escludendone l’illegittimità per contrasto con gli artt. 3, 33, 41, 76 e 118 della Costituzione.

[385]Si ricorda che le nozioni credito scolastico e formativo sono state introdotte dalla citata legge n. 425/1997. Ai sensi dell’art 5 di quest’ultima il credito scolastico è un punteggio attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, "ad ogni alunno che ne sia meritevole" (pertanto, non necessariamente a tutti). Esso non può superare 20 punti nell’arco del triennio e viene sommato al punteggio attribuito dalla commissione in esito agli esami conclusivi. Ai candidati esterni (sempre ai sensi della L. n. 425/1997) il credito viene assegnato dalla commissione d'esame sulla base del curriculum scolastico, dei crediti formativi (tra i quali rientrano esperienze professionali documentabili) e dei risultati delle prove preliminari. L’attribuzione del punteggio (art. 11 e 12 del citato DPR n. 323/1998) si basa  sul profitto, sulla frequenza e sulla partecipazione alle attività complementari ed integrative nonché su eventuali crediti formativi, consistenti in ogni qualificata esperienza - debitamente documentata - dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi (DM 24 febbraio 2000) sono attinenti ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale in centesimi risultante dalla somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato (ai sensi della art. 4, comma 6, della L. 425/1997).

[386]Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame disponeva (e continua a disporre) di un bonus, fino a un massimo di 5 punti, da attribuire ai candidati che abbiano un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

[387]Si ricorda che l’art. 1-bis del DL 250/2005 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2006), ha ricondotto le tipologie di scuole non statali previste dal d.lgs. n. 297/1994 (cosidetto T.U. della scuola) - e cioè, per l’istruzione secondaria: le scuole non statali, legalmente riconosciute e pareggiate - alle due categorie configurate dalla legge n. 62/2000: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Queste ultime, qualificate come tali in relazione ad una serie di caratteristiche, sono incluse in apposito elenco affisso all’albo dell’ufficio scolastico regionale (preposto alla vigilanza) e non sono abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. Ai sensi del provvedimento sopra commentato le categorie di “scuole legalmente riconosciute” (di cui all’art. 355 del T.U.) e “scuole pareggiate” gestite da enti pubblici o ecclesiastici (art. 356 del T.U.), vanno pertanto a scomparire: si esclude infatti il rilascio di ulteriori riconoscimenti legali o pareggiamenti, consentendo il completamento dei corsi già attivati sulla base di provvedimenti amministrativi adottati in passato.

[388]Per quanto attiene il trattamento economico destinato ai commissari di esame si ricorda che, nella XV legislatura, il DL 12 giugno 2006, n. 210 (convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 235) aveva già elevato di 63 milioni di euro lo stanziamento di bilancio ( 40 milioni di euro) al fine di assicurarne il regolare svolgimento degli esami nell’anno scolastico 2005/2006; dopo l’emanazione della legge 1/2007 che ha adeguato l’autorizzazione di spesa alla nuova composizione delle commissioni d’esame, l’art. 1, comma 3, del DL 147/2007 ha ulteriormente incrementato le risorse destinate agli esami di Stato (per importo complessivo di 183 milioni di euro a decorrere dal 2007) allo scopo di elevare, come evidenziato dalla relazione tecnica al ddl di conversione, i compensi dei componenti delle commissioni.

[389]Con circolare del ministro della pubblica istruzione 29 agosto 2007 è stata assegnata a tale finalità una parte dell’importo complessivo (64 milioni di euro ) riservato all’attuazione dell’art. 1, comma 627, della legge finanziaria 2007 (”Progetto scuole aperte”).

[390]D.lgs. 29 dicembre 2007, n. 262, Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione.

[391]D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1; D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22, Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1

[392]Si ricorda che il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese) interviene, all’articolo 13, sulla disciplina recata dal D.Lgs. n. 226/2005 (recante riordino del secondo ciclo di istruzione), sostituendo il sistema dei licei, quale articolazione, insieme all’istruzione e formazione professionale, del secondo ciclo, con il sistema dell'istruzione secondaria superiore del quale fanno parte i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali contemplati all’articolo 191 del D.Lgs. n. 297/2004 (cosidetto “Testo unico dell’istruzione”).

[393]Si ricorda che la Direttiva n. 65 del 26 luglio 2007 ha stabilito, in via sperimentale, l'assegnazione di un buono di 1.000 euro pro capite per l'acquisto di libri ed altri sussidi didattici, per i circa 3000 studenti che hanno conseguito il punteggio di 100 e lode agli esami conclusivi dell'anno scolastico 2006-2007, E' stato interessato da questa misura lo 0.6% degli studenti dell'ultimo anno di corso.

[394]La legge 2 agosto 1999, n. 264, ha dettato una disciplina generale dell’accesso a numero programmato (cosidetto “numero chiuso”). La legge individua, in primo luogo, i corsi universitari il cui accesso é soggetto a programmazione a livello nazionale (art. 1); essi sono:

o         corsi di laurea in medicina e chirurgia; in medicina veterinaria; in odontoiatria e protesi dentaria; corsi di diploma universitario nel settore sanitario; corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie; corsi di specializzazione dei medici;

o         corsi di laurea in architettura;

o         corsi di laurea in scienza della formazione primaria e scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario;

o         scuole di specializzazione delle professioni legali;

o         corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.

[395]Si tratta dei corsi disciplinati in attuazione di norme comunitarie nonché dei corsi di laurea in scienza della formazione primaria e scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (art. 1, comma 1, lett. a) e b), della legge 264/1999).

[396]  L’Istituto nazionale di valutazione del sistema dell’istruzione (INVALSI) è stato inizialmente disciplinato dal d.lgs. n. 286/2004. La legge finanziaria 2007 (L296/2006, art. 1, commi 612-615) ha poi modificato la composizione degli organi direttivi dell’istituto ed ha attribuito a quest’ultimo la valutazione dei dirigenti scolastici. L’art. 1, comma 5, del DL 147/2007 (convertito con modificazioni dalla legge 176/2007) è intervenuto ancora sulla composizione degli organi dell’istituto. Nelle more della costituzione dei nuovi organi, con DPCM 2ottobre 2007 è stata disposta da ultimo la proroga al 30 giugno 2008 dell’incarico dei commissari straordinari nominati il 10 gennaio 2007.

[397]Si ricorda che il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, ha istituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Con DPR 21 febbraio 2008, n. 64, (GU n. 84 del 9-4-2008) è stato emanato il Regolamento concernente la composizione ed il funzionamento della nuova struttura.

 

[398]D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, recante Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Il provvedimento definisce l’alternanza quale modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo (sia nei licei che nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale), volta ad assicurare ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro. La realizzazione dei percorsi in alternanza avviene attraverso la stipula, da parte delle istituzioni scolastiche o formative, di una convenzione a titolo gratuito con i soggetti disponibili ad accogliere i giovani nelle proprie strutture. AI sensi del D.Lgs. i criteri generali per le convenzioni, le risorse finanziarie, i requisiti dei soggetti interessati ed i modelli di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze sarebbero stati definiti con decreto ministeriale, previa intesa con la Conferenza unificata e sulla base delle indicazioni di un apposito Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro. Tali adempimenti non risultano, allo stato, perfezionati.

[399]  L’Agenzia per lo sviluppo dell’autonomia scolastica è stata istituita con l’articolo 1, commi 610-611, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006). Essa dovrà assumere i compiti di ricerca, formazione e aggiornamento svolti dagli istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), che sono stati contestualmente soppressi. All’organizzazione dell’Agenzia avrebbe dovuto provvedere un regolamento in attesa del quale sono stati nominati, con DPCM 10 gennaio 2007, commissari straordinari il cui incarico è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 2008 (con DPCM 13 novembre 2008).

[400]Art. 2, commi 143-145, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[401]Adottati ai sensi dell’art. 17, co. 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). L’art. 17, comma 2, stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (regolamenti di delegificazione).

[402]L’odg (G2 800), presentato dai Senn. Legnini ed altri durante l’esame del ddl di conversione del DL 262/2006, era stato accolto dal Governo.

[403]L’aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge il 2 maggio 2007; sono stati contestualmente accolti dal Governo come raccomandazione 2 odg (G1 e G2) volti a stabilizzare il rapporto di lavoro dei ricercatori; è stato inoltre accolto un odg (G.3) volto ad assicurare al settore della ricerca risorse più consistenti, a partire dalla legge finanziaria 2008, anche in base alla valutazione dei risultati.

[404]La Camera dei deputati ha approvato il ddl il 12 luglio 2007; sono stati accolti dal Governo tre ordini del giorno (odg. n. 4, n. 21 e n. 23) volti ad assicurare all’attività di ricerca maggiori risorse finanziarie anche attraverso l’attrazione di capitali privati ed il ricorso ad agevolazioni fiscali.

[405]Nella seduta del 19 settembre 2007 è stato accolto dal governo l’odg G100 che impegnava l’esecutivo a non procedere al riordino dell’Istituto italiano di tecnologia prima di aver riferito in Commissione in merito all’attività da quest’ultimo svolta, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alle eventuali difficoltà riscontrate.

[406]Di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.).

[407]Di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

[408]Di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste. Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 9, comma 1).

[409]Di cui al decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui (art. 1-quinquies).

[410]Di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, Riordino dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.

[411]Di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).

[412]Di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1967, Riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.).

[413]Di cui al decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[414]Di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 399, Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste e al D.lgs. 29 settembre 1999, n. 381 (art 7, comma 1).

[415]Di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[416]Di cui alla legge 15 marzo 1999, n. 62, Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche.

[417]Di cui alla legge 20 gennaio 1982, n. 886.

[418]Di cui all’art. 6-bis del DL 25 ottobre 2002, n. 236, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

[419]Il citato art. 2, commi 143-145 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.

[420]Quanto ai principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, l’articolo 18 della legge n. 59/1997 (cosidetta “Bassanini 1”) prescrive:

-      individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca anche con riferimento alla dimensione europea ed internazionale (lett. a));

-      riordino degli enti operanti nel settore, secondo criteri di programmazione (relativamente alla struttura, al funzionamento ed al personale) e con finalità di flessibilità, autonomia ed efficienza (lett. b));

-      snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nella piccola e media industria, individuando un momento decisionale unitario ed evitando sovrapposizioni di interventi da parte delle p.a. (lett. c)) ;

-      previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati (lett. d));

-      riordino degli organi consultivi, garantendo una rappresentanza oltre che ad università ed enti di ricerca anche al mondo della produzione e dei servizi (lett. e));

-      programmazione e coordinamento dei flussi finanziari (lett. f));

-      valorizzazione della professionalità, autonomia e mobilità dei ricercatori (lett. g)).

[421]Si ricorda che il D.Lgs. 204/1998 ha indicato come principale strumento di programmazione e coordinamento della ricerca, il Programma nazionale della ricerca (PNR), di durata triennale ma aggiornato annualmente, elaborato sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) ed approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che si avvale di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno e coordinata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora MUR). In applicazione del D.Lgs. citato il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – sulla base delle Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo - approvate dal CIPE il 19 aprile 2002- ha elaborato il Programma nazionale della ricerca (PNR) per gli anni 2005-2007, che è stato adottato dal CIPE il 18 marzo 2005.

[422]Questi ultimi sono definiti periodicamente dal “Programma quadro pluriennale di ricerca e sviluppo tecnologico” (strumento adottato a partire dal 1984) che indica le linee generali delle azioni da realizzare e stabilisce l’importo della partecipazione finanziaria comunitaria. Recentemente, con decisione n. 1982/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, è stato approvato il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

[423]La Carta, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, reca una serie di princìpi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità ed i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori.

[424]Con riguardo all’autonomia statutaria conferita agli enti di ricerca si ricorda che l’art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca) della legge 168/1989 aveva già attribuito agli enti di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile- ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione- unitamente alla facoltà di darsi ordinamenti autonomi, con propri regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali. Ai sensi dell’articolo citato i regolamenti di cui sopra sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti per legge e trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nella forma della richiesta motivata di riesame. I regolamenti sono poi emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

[425]L’art. 6 della legge 168/1989 dispone che gli statuti ed i regolamenti di ateneo siano deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. Al Ministro spetta il potere di rinviare gli statuti e i regolamenti all'università proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

[426]Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

[427]Si ricorda che il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, ha istituito l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Con DPR 21 febbraio 2008, n. 64, (G.U. n. 84 del 9 aprile 2008) è stato emanato il Regolamento concernente la composizione ed il funzionamento della nuova struttura; gli artt. 3 e 5 del provvedimento disciplinano la valutazione degli enti di ricerca.

[428]INFM svolge ricerche interdisciplinari nel campo delle scienze fisiche della materia e delle loro applicazioni tecnologiche. L’attività di ricerca dell’Istituto si svolge presso strutture di ricerca dislocate in sedi diverse sul territorio nazionale e attraverso il suo Gruppo Operativo a Grenoble.

[429]L’istituto predispone ed attua programmi di attività, ricerca, sviluppo e formazione nei campi dell'ottica compresa la qualificazione e certificazione dei sistemi ottici e delle loro applicazioni ivi incluse quelle industriali, anche in collaborazione con università, enti, consorzi partecipati o costituiti o altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali.

[430]Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

[431]Si veda in particolare l’art. 54 (Disposizioni generali per l'aggregazione degli Enti di ricerca al CNR) del Regolamento (pubblicato nella G.U. n. 124 del 30/05/2005 - Supplemento Ordinario n. 101).

[432]Modificazioni al R.D.L. 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente «Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale.

[433]D.Lgs. 29-9-1999 n. 381, Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[434]Recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge n. 326/2003.

[435]Lo statuto è stato pubblicato, per comunicato, nella G. U. 14 settembre 2005, n. 214. Il testo è scaricabile dal sito web della fondazione, all’indirizzo http://www.iit.it/files/pdf/rules/Statuto.pdf.

[436]Le somme assegnate all’istituto sono allocate annualmente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze; fino al 2007: UPB 3.2.3.50 Istituto Italiano di Tecnologia (cap. 7380).

[437]Si ricorda che il Codice è stato adottato dal Governo sulla base della delega di cui all’art. 10, co. 1, della l. 6 luglio 2002, n. 137, sostituendo il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) che, nella XIII legislatura, aveva raccolto e riordinato la legislazione esistente in materia. L’intervento di “riassetto” e “codificazione” delle disposizioni legislative (secondo i termini utilizzati dalla legge delega n. 137 del 2002), si è posto in particolare l’obiettivo di adeguare le norme alle modifiche introdotte dalla riforma costituzionale del 2001 agli articoli 117 e 118 Cost.

      Il Codice si divide in cinque parti. La parte prima (articoli 1-9), è dedicata all’individuazione dei principi generali della materia. La parte seconda del Codice (articoli 10-130) è dedicata ai beni culturali ed articolata in tre titoli aventi ad oggetto, rispettivamente, la tutela (artt. 10-100), la fruizione e la valorizzazione (artt. 101-127), nonché alcune norme transitorie e finali (artt. 128-130). Le disposizioni contenute nella parte terza del decreto n. 42/2004 (artt. 131-159) sono intitolate ai beni paesaggistici, di cui è definito il relativo regime giuridico. Tali beni, infatti, pur ricondotti al concetto di “patrimonio culturale”, sono oggetto di separata considerazione da parte del Codice, sotto il profilo sia della nozione, sia della disciplina normativa. La parte quarta del Codice (artt. 160-181) disciplina le sanzioni e consta di due titoli, concernenti le sanzioni amministrative (artt. 160-168) e penali (artt. 169-181), mentre la parte quinta reca le disposizioni transitorie e finali e le abrogazioni (artt. 182-185).

[438]Il termine per l’emanazione dei decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative del Codice, originariamente fissato in due anni dall’art. 10, co. 4, della legge delega n. 137/2002, è stato differito a quattro anni, da calcolarsi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo recante il Codice (1° maggio 2004), in virtù della novella disposta con l. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 1, co. 3).

[439]Il d.lgs. n. 62/2008 consta di quattro articoli. I primi tre articoli introducono le novelle al testo del Codice dei beni culturali, mentre l’ultimo articolo reca le abrogazioni ed una disposizione di interpretazione autentica.

[440]Nel dettaglio, il riferimento è agli articoli 1, comma 5, 10, comma 1, 30, comma 2, e 56, comma 1, lett. b), comma 2, lett. b) del Codice.

[441]La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale è stata adottata nel corso della 32ma Conferenza Generale dell’Unesco il 3 novembre 2003 a Parigi. La Convenzione è entrata in vigore il 20 aprile 2006 ed è stata ratificata con l. 27 settembre 2007, n. 167. Con l’espressione patrimonio immateriale s’intendono: tradizioni, saperi, espressioni linguistiche e artistiche quali teatro e musica, celebrazioni religiose e riti, tecniche tradizionali di artigianato e arti varie, assieme ai processi creativi sottesi a queste realtà.

      La Convenzione per la protezione e la promozione delle diversità culturali, approvata dalla 33ma Conferenza Generale dell’Unesco il 20 ottobre 2005 a Parigi, è stata ratificata con l. 19 febbraio 2007, n. 16.

[442]Analogo discorso vale per l’articolo 87 del Codice, al quale sono apportate modifiche volte a chiarire che l’elenco dei beni elencati nella Convenzione UNIDROIT (sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995) non è esaustivo dei beni tutelati, essendo finalizzato prevalentemente ad individuare quei beni per i quali sorge, negli Stati che sono parte della medesima Convenzione, gli obblighi di assistenza reciproca e di restituzione previsti dall’articolato.

[443]Premesso che, nelle modifiche ai commi 1, 2, 3, 6 e 7 dell’art. 68 del Codice, si specifica che gli oggetti d’arte da presentare agli uffici di esportazione sono “cose”, il comma 4 precisa che le cose presentate devono essere valutate in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte e devono presentare interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico.

[444]Cfr. E. Gustapane, Archivi, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2006.

[445]Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato.

[446]Le norme citate fanno riferimento ai poteri in capo al Ministero dell’interno in quanto l’amministrazione degli archivi di Stato è dipesa da questo fino al 1975. Attualmente questa compete al Ministero per i beni e le attività culturali.

[447]Cfr. art. 14-duodecies, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 agosto 2005, n. 168.

[448]Si ricorda che, ai sensi dell’art. 822 c.c., fanno parte del demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico ed artistico, le raccolte dei musei, degli archivi, delle biblioteche e delle pinacoteche. Caratteristiche tipiche dei beni demaniali sono l’inalienabilità (art. 823 c.c.) e l’imprescrittibilità o inusucapibilità. La demanialità è stabilita in base a disposizioni di legge. Peraltro, è rimesso ad atti amministrativi l’accertamento della corrispondenza dei singoli beni alle caratteristiche fisiche del genere investito della demanialità. Tali atti hanno carattere meramente dichiarativo e non costitutivo e consistono generalmente nell’iscrizione dei beni negli appositi elenchi formati dall’amministrazione ed approvati con decreti presidenziali o ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La cessazione della demanialità di un bene può essere determinata, oltre che da fatto naturale, da un atto volontario dell’amministrazione la quale deliberi di sottrarre il bene al servizio cui l’aveva destinato in precedenza (art. 829, primo comma c.c.). Il passaggio dei beni dal demanio al patrimonio dello Stato (c.d. sdemanializzazione) deve essere dichiarato dall’autorità amministrativa con atto di cui deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale.

[449]D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico.

[450]Si ricordano altresì le modifiche agli artt. 53 e 54 del Codice. In particolare, la novella all’articolo 53 è tesa a chiarire, rafforzando il vincolo, che i beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non “nei limiti e con le modalità” previsti dal Codice. Le modifiche all’articolo 54 sono funzionali a riordinare le diverse tipologie di beni inalienabili, in modo da raggruppare, al comma 1, le fattispecie di inalienabilità permanente relative a tipologie di beni demaniali e, al comma 2, sia le ipotesi di inalienabilità permanente relative a beni pubblici non demaniali, sia quelle di inalienabilità temporanea.

[451]Tale disciplina non riguarda i beni del demanio culturale indicati nell’articolo 54, comma 1, del Codice.

[452]Le modifiche apportate sono chiaramente ispirate a quanto già stabilito dagli artt. 7, 8 e 10, D.P.R. n. 283/2000.

[453]Il nuovo comma 7 conferma che il provvedimento autorizzatorio alla vendita consiste in un atto di sdemanializzazione del bene. Con il comma 8, infine, si richiede una preventiva autorizzazione per l’esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati, ai sensi dell’articolo 21, co. 4 e 5, del Codice (come già nel testo previgente).

[454]Ai sensi dell’articolo 1456, i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

[455]L. 27 dicembre 2006, n. 296.

[456]D.L. 25 settembre 2001, n. 351, Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001. Il decreto-legge n. 351 del 2001 contiene una serie di disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge hanno introdotto una nuova procedura di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, la cartolarizzazione.

[457]L’articolo 1 del D.L. n. 351 del 2001 prevede che, per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individua i singoli beni, distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile. Si prevede inoltre che l’Agenzia del demanio, con propri decreti dirigenziali, individui i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi.

[458]Alcune di queste modifiche sono state dettate da esigenze di drafting legislativo (v. articoli 10, co. 3 e 4; 20, co. 1; 21, co. 1; 33, co. 4; 38, co. 2; 39, co. 3; 52, co. 1; 60, co. 1; 62, co. 4; 63, co. 1 e 4; 64; 94; 96; 104, co. 3; 115, co. 3, del Codice) ovvero dalla necessità di coordinamento con la normativa vigente (v. artt. 14; 21, co. 3; 25; 26; 29; 46, co. 5; 107, co. 2, del Codice).

[459]L. 19 aprile 1990, n. 84, recante Piano organico di inventariazione, catalogazione ed elaborazione della carta del rischio dei beni culturali, anche in relazione all’entrata in vigore dell’Atto unico europeo: primi interventi.

[460]L. 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

[461]D.L. 30 giugno 2005, n. 115, recante Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[462]L. 8 ottobre 1997, n. 352, Disposizioni sui beni culturali.

[463]  Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato.

[464]Legge 30 aprile 1985, n. 163, Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”. L’art. 1 della legge ha istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo (oggi, del Ministero per i beni e le attività culturali) il Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.), destinato a finanziare le diverse attività ed alimentato da un importo da definirsi annualmente in sede di legge finanziaria (tabella C). L’art. 2 della legge stabilisce, per quanto qui interessa, che il Fondo sia ripartito annualmente tra i diversi settori dello spettacolo in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all’1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante. La modalità di riparto è tuttavia in corso di ridefinizione in relazione al nuovo testo dell’art. 117 della Costituzione (legge n 3/2001) che, secondo l’interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n. 255 del 2004 e 285 del 2005), attribuisce la materia dello spettacolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni, nell’ambito della promozione e organizzazione di attività culturali; la legge 15 novembre 2005, n. 239, ha pertanto introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali di riparto.

[465]  Si tratta degli enti lirici e istituzioni concertistiche assimilate originariamente indicati dall’art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, di cui il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 ha disposto la graduale trasformazione in fondazioni di diritto privato (Teatro comunale di Bologna, il Teatro Maggio musicale fiorentino, il Teatro “Carlo Felice” di Genova, Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro lirico G. Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona; Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, teatro lirico G.B. da Palestrina di Cagliari); a questi si è aggiunta, a seguito della legge 11 novembre 2003, n. 310, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Tale fondazione, finanziata a valere sui fondi del gioco del lotto per il periodo 2004-2009, rientrerà successivamente nel riparto della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata agli enti lirici (così dispone l’art. 1 della citata legge 310/2003, come modificato da ultimo dall’art. 2, comma 104, del DL 262/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 286/2006).

[466]Si prevede, tra l’altro, che le modifiche statutarie, deliberate dagli organi competenti, siano approvate anche dall’autorità di Governo (ora Ministero per i beni e le attività culturali).

[467]  Fa eccezione l’Accademia di Santa Cecilia.

[468]Nel caso di c.d.a. composti da nove membri spettano al Governo almeno due rappresentanti.

[469]Dalla disciplina generale si discosta il c.d.a. dell’Accademia di Santa Cecilia: esso è composto da 13 membri (compresi il presidente ed il sindaco di Roma), dei quali uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali, uno dalla regione Lazio e cinque eletti dal corpo accademico (artt. 10 e 11, D.Lgs. 367/1996).

[470]L’articolo 24 è stato sostituito dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 1148) ed integrato dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, art. 2, comma 395). Con decreto ministeriale 15 dicembre 2006 è stata tuttavia confermata, per l'anno 2007, la modalità di riparto del FUS adottata negli anni precedenti (di cui al decreto ministeriale 10 giugno 1999, n. 239).

[471]Art. 2, comma 389, della legge 244/2007.

[472]L’art. 21 (Amministrazione straordinaria) è stato modificato da ultimo nei termini sopra sintetizzati dall’art. 2, comma 389, lettera b), della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), con decorrenza dagli esercizi 2008-2009.

[473]Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge n. 43 del 31 Marzo 2005 (recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280). Per completezza di informazione si segnala che l’art. 3 -bis, comma 1, del DL in commento reca disposizioni in materia di concorso finanziario dello Stato alle manifestazioni liriche autorizzandolo anche nel caso di enti aventi scopo di lucro purché gli utili siano reinvestiti in nuove manifestazioni.

[474]Adottate con il Decreto 28 febbraio 2006, Disposizioni in materia di coordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche.

[475]In particolare, il comma 3 reca una norma di principio in materia di contrattazione collettiva, prevedendo che nel contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle citate fondazioni debbano essere previste clausole atte a garantire l’utilizzazione ottimale dei dipendenti, in considerazione delle professionalità e delle esigenze produttive delle fondazioni stesse, con particolare riferimento ai dipendenti che fanno parte dei corpi artistici o a coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o professionale. Il comma 4 specifica che i contratti integrativi aziendali devono limitarsi a trattare materie stabilite dal contratto collettivo nazionale entro i limiti da questo posti, e non possono derogare dai vincoli di bilancio. Il comma 5 (recentemente sostituito dal comma 4-ter dell’art. 7 del d.l. n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31) disciplina l’eventuale concessione di anticipi economici nelle more della stipula dei contratti integrativi e reca altre norme relative a questi ultimi.

[476]La disposizione reca una deroga per le fondazioni con bilancio verificato dell'anno precedente almeno in pareggio.

[477]Legge n. 244 del 2007.

[478]La relazione illustrativa al ddl di conversione del decreto-legge specifica che tale proroga si rende necessaria, considerata la scadenza dei consigli di amministrazione di alcune fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di assicurare continuità di gestione in un delicato momento, in cui le fondazioni stesse sono chiamate ad adeguarsi alle nuove norme.

[479]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[480]Con riguardo alla disciplina dei finanziamenti assegnati alla Fondazione l’articolo in commento (comma 1) novella la citata legge 310/2003 (intervenendo sull’articolo 1, commi 5 e 6).

[481]D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, recante Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[482]  Così la pronuncia della C. conti, sez. contr. enti, 24 maggio 1993, n. 85; v. anche Cass., sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841. In tempi più recenti, cfr. Cons. St., VI, 1 marzo 1996, n. 297; Cass., sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431. Anche l’Autorità garante per la concorrenza, con determinazione del 28 luglio 1995, n. 3195, ha ritenuto che la SIAE, quale entità che esercita una attività economica, ossia l’intermediazione dei diritti d’autore, favorendo transazioni che comportano lo sfruttamento commerciale delle opere, è impresa e, in quanto tale, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica, è soggetto rilevante per la normativa in materia di concorrenza.

[483]Successivamente, con lo statuto del 1936, la nomina di tutti gli organi di amministrazione fu demandata all’autorità governativa e alle confederazioni professionali.

[484]L. 22 aprile 1941, n. 633, recante Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[485]L. 18 agosto 2000, n. 248, recante Nuove norme di tutela del diritto di autore.

[486]L’ente provvede alla riscossione dei compensi per le riproduzioni di opere e alla ripartizione, al netto di una provvigione, fra gli autori ed editori aventi diritto (art. 68, commi 4 e 5, e art. 181-ter, l. n. 633/1941).

[487]L’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nel testo riformulato dall’art. 12, co. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, dispone che il Ministro delle finanze possa affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto (di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), l’accertamento e la riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori. L’ultima convenzione, approvata con D.M. 7 giugno 2000, è relativa al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2009.

[488]L’art. 22 del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1994) ha istituito il pubblico registro per la cinematografia presso la SIAE ed ha autorizzato l’emanazione di un apposito regolamento (adottato con D.P.C.M. 8 aprile 1998, n. 163), recante norme per l’iscrizione al registro e per la sua tenuta nonché disposizioni relative agli atti soggetti a trascrizione, tra i quali figurano appunto quelli connessi all’utilizzazione delle opere cinematografiche.

[489]In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

[490]D.M. 16 luglio 2004, Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche.

[491]D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

[492]Si cfr. per tutte, Cass., sez. un., 19 marzo 1997, n. 243, nonché C. Stato, sez. VI, 2 settembre 2003, n. 4873.

[493]D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 25 giugno 2005, n. 109.

[494]V. D.P.C.M. 20 aprile 2006, Compiti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

[495]L’articolo 5 dello statuto della SIAE include tra i compiti dell’Assemblea la designazione del presidente con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione.

[496]L. 23 agosto 1988 n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[497]Il Governo aveva tuttavia accolto un ordine del giorno che lo impegnava a promuovere una revisione dell’attuale statuto della SIAE, nel senso di prevedere una rappresentanza degli autori, pari ai due terzi, in tutti gli organismi dirigenti. Si v. Odg 2221/VII/2 Ghizzoni.

[498]L 19 luglio 2007, n. 106, Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale.

[499]D.Lgs. 9 gennaio 2008 n. 9 Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse.

[500]Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80.

[501]  D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88. L’art. 1-quater del D.L. 28/2003 ha introdotto precise disposizioni in ordine all’organizzazione delle gare ed ai requisiti degli impianti sportivi, anche con riguardo all’emissione di biglietti in numero congruo alla capienza dell’impianto. Le misure richieste hanno ad oggetto la numerazione dei biglietti d’accesso, la presenza di metal detectors ai varchi d’ingresso, la presenza di strumenti per la rilevazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all’interno dell’impianto sia nelle immediate vicinanze, l’installazione di mezzi atti alla separazione delle tifoserie. Le modalità di attuazione dell’art. 1-quater del D.L 28/2003 sono state definite ad opera di tre decreti del ministro dell’interno emanati in data 6 giugno 2005.

[502]Nel testo originario del decreto legge, i titoli di accesso da vendere o cedere alla stessa persona fisica non possono superare le dieci unità.

[503]Pubblicato nella G.U. 23 agosto 2007, n. 195. La VII Commissione della Camera dei deputati ha espresso il prescritto parere sullo schema di decreto in data 26 luglio 2007.

[504]Legge 7 agosto1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[505]Il testo dell’articolo riproduce i contenuti l’art. 1 del disegno di legge di iniziativa governativa AS 1348 (Interventi per la prevenzione del fenomeno della violenza connessa a competizioni calcistiche), presentato al Senato il 22 febbraio 2007, del quale non è stato ancora avviato l’esame. La relazione al ddl specifica che esso reca misure di complemento dell’intervento normativo disposto con il decreto legge in esame.