Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 38/XVI DICEMBRE 2011
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 38    Progressivo: 2011
Data: 30/12/2011
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO
NOMINE IN ENTI   ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONI GOVERNATIVE     


Notiziario mensile

Numero 38/XVI

DICEMBRE 2011

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare

INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a novembre 2011 4

a) L’ampiezza del campo di applicazione della L. n. 14/1978 7

a seguito dell’attuazione della normativa taglia-enti 7

b) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di novembre 2011 21

c) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di novembre 2011 o previste in scadenza entro il 31 gennaio 2012 33

d) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 gennaio 2012 39

Sezione II 47

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 47

In evidenza a novembre 2011 48

Note annunciate al 30 novembre 2011 in attuazione di atti di indirizzo 53

Ministero degli affari esteri 53

Ministero della difesa 75

Ministero dell'economia e delle finanze 87

Ministero dell'interno 90

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 96

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 novembre 2011 100

Sezione III 103

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 103

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 104

In evidenza a novembre 2011 105

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 30 novembre 2011 108

Relazioni governative 108

Relazioni non governative 112

Nuove relazioni previste da fonti normative 113

Relazioni governative 113

Relazioni non governative 113

AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.


















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI




















La sezione è ripartita in quattro sottosezioni che danno conto: 1) dell’ampiezza del campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, a seguito dell’attuazione data alla normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici (c.d. normativa taglia-enti); 2) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di novembre 2011 (e nella prima parte del mese di dicembre 2011), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 3) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 gennaio 2012 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 4) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 31 gennaio 2012, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a novembre 2011


La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di novembree l'inizio di quello di dicembre 2011, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di gennaio 2012. La sezione è composta da quattro sottosezioni, che danno rispettivamente conto dell'attuazione della normativa taglia-enti, delle cariche rinnovate nel mese di novembre 2011, e di quelle da rinnovare entro la fine di gennaio 2012, nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:


- Nel mese di novembre 2011, il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato Giovanni Pitruzzella presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM, in sostituzione di Antonio Catricalà nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali CGS ha successivamente eletto presidente Roberto Alesse, già componente della Commissione, in sostituzione di Giovanni Pitruzzella. I Presidenti delle Camere hanno altresì nominato Sergio Gallo e Luciano Berarducci componenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP,essendo scaduti i mandati di Giuseppe Brienza ed Alessandro Botto, nonché Vincenzo Spadafora quale titolare dell'Autorità garanteper l'infanzia e l'adolescenza, istituita dalla legge 12 luglio 2011, n. 112.


- Sempre nel mese di novembre 2011, Giuseppe Cosentino è stato confermato, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, commissario straordinario dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI.


- Nello stesso mese, a seguito del decesso del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, Marco Fabio Sartori, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato la nomina di Gian Paolo Sassi a commissario straordinario dell'Istituto.


          -Nello stesso periodo il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato la nomina di Vincenzo Santoro quale nuovo commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Cinque terre, in sostituzione del dimissionario Aldo Cosentino, nonché la conferma dei commissari straordinari degli Enti parco nazionali della Majella, Franco Iezzi, dell'AppenninoLucano - Val d'Agri – Lagonegrese, Domenico Totaro, dell'AltaMurgia, Massimo Avancini, e del Gargano, Stefano Pecorella.


- Sempre nel mese di novembre 2011, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha nominato Gennaro Ferrara a componente del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR, nonché Roberto Della Marina a componente del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.


- Nelle sedute del 9 novembre e del 30 novembre 2011 la Commissione XI Lavoro della Camera ha esaminato la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Sergio Trevisanato a presidente dell'Istitutoper lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, parimenti assegnata alla 11ª Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato; non è stato tuttavia espresso alcun parere su tale proposta. Con lettera in data 15 novembre 2011, annunciata alla Camera ed al Senato il 29 novembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova. Tale richiesta è stata assegnata alla IX Commissione Trasporti della Camera ed alla 8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, che ha espresso parere favorevole.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 2011, Alessandro Natalini e Romilda Rizzo sono stati nominati componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT.


- Il 18 novembre 2011 sono scaduti i mandati del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a.


    - Nei mesi di novembre e dicembre 2011 sono previsti in scadenza i mandati dei commissari straordinari degli Enti parco nazionali dell'AppenninoLucano - Val d'Agri – Lagonegrese, Domenico Totaro, del Gargano, Stefano Pecorella, e della Majella, Franco Iezzi, nonché i mandati dei presidenti degli Enti parco nazionali dell'Appennino tosco-emiliano, Fausto Giovanelli, e dell'Arcipelago toscano, Mario Tozzi.


    - A dicembre 2011 scadranno i mandati dei presidenti delle Autorità portuali di Messina e Marina di Carrara, rispettivamente Dario Lo Bosco e Luigi Guccinelli, nonché i mandati del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia e quello di Antonio Pilati a componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM. A fine mese scade inoltre il mandato di Sergio Trevisanato a commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL.


- Nel mese di gennaio 2012 sono altresì previsti in scadenza i mandati del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia Massimo Avancini, nonché del commissario straordinario dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS Amalia Ghisani.


- In materia di trasporti, il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto un nuovo caso di controllo parlamentare su una nomina governativa. L’art. 21, comma 4, lettera b) di tale decreto-legge, modificando l’art. 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, attribuisce all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, costituito nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autonomia organizzativa e contabile nei limiti delle risorse economico-finanziarie ad esso assegnate e vi prepone “un soggetto scelto tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari”, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La relativa proposta di nomina è sottoposta al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro il termine di 20 giorni dalla richiesta; al fine dell’espressione del parere le Commissioni possono procedere all’audizione della persona designata. E’ altresì previsto che l’Ufficio riferisca annualmente al Parlamento sull’attività svolta.


- Si anticipa infine che il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, in corso di conversione in legge, prevede lasoppressione e la incorporazione di taluni enti pubblici ed autorità indipendenti, nonchè la riduzione del numero dei componenti di altre autorità indipendenti. Per quanto specificamente concerne gli enti citati nella presente pubblicazione, si precisa che il suddetto decreto-legge prevede al momento la soppressione dell'ENPALS e la sua incorporazione da parte dell'INPS, nonchè la riduzione dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali CGS, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT. Per una trattazione esaustiva della materia si rinvia ad una prossima pubblicazione.


Per l’approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti si rinvia alle relative note.



a) L’ampiezza del campo di applicazione della L. n. 14/1978

a seguito dell’attuazione della normativa taglia-enti


Il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo negli enti pubblici è disciplinato, in via generale, dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (il cui contenuto è illustrato più avanti, in apertura della prossima sottosezione), che definisce il proprio campo di applicazione con riferimento agli “istituti ed enti pubblici, anche economici”. In tale campo intervengono altresì le disposizioni della normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici, nota come normativataglia-enti, la cui applicazione ha provocato, e potrebbe ancora provocare in futuro, una diminuzione tanto del numero degli enti pubblici quanto di quello delle nomine di competenza governativa da effettuarsi negli enti medesimi, restringendo di conseguenza l’estensione del campo di applicazione della legge n. 14/1978. Pertanto, in considerazione della sua evidente rilevanza per la delimitazione dell’oggetto della presente sezione, si procede di seguito ad una ricognizione preliminare degli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici. Si avverte che la ricognizione non comprende al momento gli effetti del recentissimo decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, attualmente in corso di esame parlamentare per la conversione in legge, di cui si darà conto nel prossimo numero di questo Bollettino.


    Negli ultimi anni la materia della soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Muoveva in quella direzione la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001, art. 28, secondo Governo Berlusconi), poi modificata dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 482 e seguenti, secondo Governo Prodi), che ponevano in relazione agli “enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali” un complesso di norme finalizzate al loro riordino, trasformazione o soppressione che sono rimaste sostanzialmente inattuate. A dare nuovo impulso al procedimento mirava quindi la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 2, commi da 634 a 641, secondo Governo Prodi), che peraltro, come le precedenti, affidava a successivi regolamenti di delegificazione governativi, adottati ai sensi della legge n. 400/1988, il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione. I princìpi e criteri direttivi da seguire prevedevano: la fusione degli enti e strutture che svolgessero attività analoghe o complementari; la trasformazione degli enti che non svolgessero funzioni di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato o la loro soppressione e liquidazione; la fusione, trasformazione o soppressione degli enti attivi in materie attribuite alle regioni o agli enti locali; la razionalizzazione degli organi degli enti e la riduzione del numero dei loro componenti; la previsione che per gli enti liquidati lo Stato rispondesse delle passività nei limiti dell’attivo delle liquidazioni; l’abrogazione dei finanziamenti pubblici agli enti soppressi o trasformati in soggetti di diritto privato; il trasferimento alle amministrazioni con preminente competenza nella materia delle funzioni degli enti soppressi (comma 634). Unicamente per 11 enti identificati nell’allegato A1 era direttamente prevista dalla legge la soppressione, ai sensi del comma 636, ove non riordinati entro il termine previsto per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione (col meccanismo, cioè, della c.d. ‘ghigliottina’).

    Molto più ‘interventista’, sebbene riferita a un campo di applicazione più ristretto (i soli “enti pubblici non economici”2) è invece la nuova disciplina della materia introdotta, a breve distanza di tempo, dall’art. 26 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (quarto Governo Berlusconi, come le seguenti): generalizzando la clausola del predetto comma 636 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, l’art. 26 dispone esso stesso direttamente la soppressione automatica degli enti pubblici non economici, ad eccezione di quelli espressamente confermati o riordinati con una determinata procedura ed entro determinati termini, mediante una ‘ghigliottina’ da cui sono escluse unicamente talune categorie di enti identificati dalla legge stessa (cfr. infra). Peraltro, mentre si introduceva la nuova ‘ghigliottina generalizzata’, veniva meno la ‘ghigliottina specifica’, in quanto il comma 636 e l’allegato A della legge n. 244/2007 erano soppressi e gli 11 enti interessati venivano a rientrare nella disciplina generale recata dalla nuova legge (comma 3 dell’art. 26). D’altra parte, il medesimo comma 3 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 abrogava le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che prevedevano l’istituzione di un nuovo ente pubblico, l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, e l’art. 28 disponeva direttamente l’accorpamento di tre enti già esistenti in un unico nuovo organismo pubblico: veniva infatti istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, trasferendogli le funzioni e le risorse dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ARPAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM, di cui veniva contestualmente disposta la soppressione (comma 2). Con decreto interministeriale dovevano essere determinati, fra l’altro, gli organi di amministrazione e controllo e le modalità di costituzione e di funzionamento dell’ISPRA, tenendo conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche (comma 3).

    L’articolo 26 della legge n. 133/2008 è stato successivamente in parte novellato e in parte integrato da altre disposizioni, in primo luogo quelle volte a ribadire in modo più stringente gli obiettivi di risparmio nonché di contenimento strutturale di spesa, recate dall’art. 17, commi 1-9, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Pertanto, la legge n. 133/2008 sviluppa quanto già formulato dalla legge n. 244/2007, e ancora vigente come criteri direttivi,3 e costituisce dunque la ‘carta’ normativa del procedimento taglia-enti, recando la disciplina fondamentale del riordino e della soppressione degli stessi; nell’art. 17 della legge n. 102/2009 si trovava invece la disciplina fondamentale dei profili inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e soppressione degli enti persegue, successivamente a sua volta modificata ed integrata da altre disposizioni di legge.

    Interessati da questa normativa, come si è detto, sono gli enti pubblici non economici; in via interpretativa, è stato chiarito che si tratta degli enti pubblici non economici statali. Il procedimento di riordino e soppressione di tali enti prevede due diverse procedure, il discrimine tra l’una e l’altra delle quali è dato dalle dimensioni degli enti, ossia se essi abbiano o meno una dotazione organica di personale inferiore a cinquanta unità. Le norme relative alle due procedure presentavano tuttavia alcuni profili problematici, quanto alla loro interpretazione e raccordo, per superare i quali, nonché per prorogare i termini originariamente assegnati al procedimento, è stato necessario introdurre ulteriori disposizioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, all’art. 10-bis, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’art. 7, comma 30.

    Il complesso della normativa così risultante stabiliva dunque, in sintesi, che dovessero esseresoppressi gli enti pubblici non economici (statali):

a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni (ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; autorità portuali; enti parco; enti di ricerca4) e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, e cioè entro il 20 novembre 20085. Anche gli enti così confermati possono comunque, specifica il citato art. 10-bis della legge n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, con appositi regolamenti;

b) con dotazione pari o superiore a 50 unità, con esclusione degli stessi enti di cui sopra, nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (periodo aggiunto dal citato comma 30 dell'articolo 7 della legge n. 122/2010), per i quali alla scadenza del termine previsto dalla legge non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Tali regolamenti sono poi emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, delle Commissioni parlamentari competenti. Il predetto termine di legge per l’attuazione del riordino degli enti è stato ripetutamente differito6; da ultimo, l'articolo 10-bis della citata legge di proroga termini n. 25 del 2010 ha stabilito che gli schemi di regolamento di riordino dovessero essere adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura.

Vale per entrambe le procedure quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 per cui, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l’elenco degli enti che risultano soppressi. In caso di soppressione di un ente è previsto che l’amministrazione vigilante succeda ad esso a titolo universale, in ogni rapporto (“anche controverso”), e ne acquisisca le risorse.


SCHEMA RIEPILOGATIVO

La normativa taglia-enti stabilisce la soppressione degli enti pubblici non economici statali:

a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, di quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, e ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale del 19/11/2008.

b) con dotazione organica pari o superiore a 50 unità,con le stesse esclusioni di cui al punto a), per i quali non vengano adottati i relativi schemi di regolamento governativo di riordino in via definitiva entro il 31/10/2010, salvando comunque gli enti riordinati nella XVI Legislatura.


Una nuova ed importante tappa del procedimento taglia-enti è stata successivamente aggiunta dalla citata legge n. 122/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 78/2010, che ha attuato un vasto intervento di c.d. ‘riduzione del perimetro della pubblica amministrazione’. Infatti l’art. 7 di tale legge - oltre ad intervenire al comma 30, come si è detto, sull’individuazione degli enti esclusi dalla soppressione - ha introdotto una serie di nuove disposizioni che hanno innanzitutto stabilito, ai commi da 1 a 17, la soppressione e il riordino immediati di taluni enti vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. In particolare, il comma 1 stabilisce la soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all’INAIL, che succede ad essi in tutti i rapporti attivi e passivi; allo stesso modo, i commi 2 e 3 provvedono a sopprimere l’Istituto postelegrafonici IPOST, le cui funzioni sono trasferite all’INPS, e il comma 3-bis sopprime l’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM, attribuendo le relative funzioni all’INPDAP. Le risorse umane e strumentali degli enti soppressi sono trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché, per quanto riguarda l’ISPESL, con il Ministro della salute (commi 4 e 5).

I successivi commi 7, 8 e 9 intervengono in materia di riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui alla legge n. 479 del 1994, eliminando i consigli di amministrazione di tali enti ed attribuendone alcune funzioni ai presidenti (che continueranno ad essere nominati in base alle norme della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative); inoltre, viene stabilito che quando verranno rinnovati i consigli di indirizzo e vigilanza degli enti in questione, il numero dei loro componenti verrà ridotto almeno del trenta per cento. I commi da 10 a 14 prevedono poi, tra l'altro, l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti in oggetto, in modo da conformarli alle nuove norme, specificando che le nuove disposizioni si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, a cui il comma 16 trasferisce anche funzioni e personale di ruolo (nonché attività e passività di bilancio) del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD.

Ulteriori soppressioni di enti e trasferimenti delle relative funzioni sono previsti ai successivi commi 15, che sopprime l'Istituto affari sociali IAS e ne trasferisce le funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, in una delle macroaree già esistenti; 18, che sopprime un ente vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto di studi e analisi economica ISAE, le cui risorse e funzioni sono assegnate al ministero vigilante e all'ISTAT; 19, che sopprime un ente di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna EIM, al quale la Presidenza succede a titolo universale; 20, che sopprime una serie di enti elencati nell'allegato 2 alla legge, in cui sono specificate le amministrazioni a cui sono trasferiti i rispettivi compiti e attribuzioni. Si tratta in primo luogo di enti vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè tutte le otto Stazioni sperimentali per l'industria, a cui subentrano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA territorialmente competenti, e l'Istituto per la promozione industriale IPI, a cui subentra direttamente il Ministero dello sviluppo economico; poi, di un altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA7, e di un ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ente nazionale delle sementi elette ENSE, ad entrambi i quali subentra l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN. Vengono altresì soppressi altri due enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e cioè il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, i cui compiti e attribuzioni passano al suddetto Ministero, nonché l'Ente teatrale italiano ETI8, a cui subentra il vigilante Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, il comma 21 sopprime l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN e trasferisce le sue funzioni e risorse al Consiglio nazionale delle ricerche.

All’elenco degli enti così soppressi ha successivamente aggiunto un’altra voce l’art. 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, ai commi 5-quater e 5-quinquies, ha disposto l’aggiunta nell’allegato 2 della legge n. 122, e quindi la soppressione, del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, assegnando alla Camera di commercio di Brescia i relativi compiti e attribuzioni.

Il comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122 prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi (anche) degli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti: fermo restando quanto previsto dall'illustrato articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 122, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono al conseguente adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma 5 nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

La legge n. 122/2010 segna dunque un ulteriore incremento del livello di ‘interventismo’ della normativa taglia-enti, disponendo essa stessa, come si è visto, la soppressione immediata di 23 enti pubblici non economici – poi portati a 24 dalla legge n. 10/2011 - e disciplinando direttamente il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, in un momento in cui non era ancora scaduto il termine del 31 ottobre 2010 per l’adozione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici interessati dal procedimento, e in un caso - quello dell’ETI - addirittura ritornando sulla procedura in materia di soppressione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità già definita con il D.M. 19 novembre 2008. Viene anche derogata la regola generale per cui, in caso di soppressione di un ente, è l’amministrazione vigilante a dovergli succedere, acquisendone le risorse: infatti, in numerosi casi le funzioni e le risorse degli enti soppressi sono attribuite ad altri enti pubblici, anziché alle amministrazioni vigilanti.

Da ultimo, nella complessa disciplina taglia-enti ha innovato la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che da una parte ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge n. 122/2010 e dall’altra ha proseguito nella linea di rafforzato interventismo inaugurata da quest’ultima legge, introducendo nuove disposizioni concernenti la soppressione e il riordino di singoli enti pubblici. Sotto il primo aspetto, l'art. 14, comma 15, della legge n. 111 chiarisce che le amministrazioni a cui sono trasferiti i compiti e le attribuzioni precedentemente spettanti agli enti di cui all’allegato 2 alla legge n. 122/2010, soppressi dall'art. 7, comma 20, della medesima legge, subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che gli stessi siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. Per quanto riguarda il secondo profilo, i commi da 17 a 27 dell’art. 15 della legge n. 111/2011 provvedono innanzitutto a sopprimere l’Istituto per il commercio estero ICE e a trasferirne le funzioni, le risorse umane, strumentali e finanziarie ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione; inoltre, in materia di riordino di enti pubblici intervengono i commi da 1 a 5 dell’art. 14, di modifica delle funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, i commi 28 e 29 del medesimo art. 14, che dispongono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 122/2010, la trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE nell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, con il conseguente subentro dell’ASSI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’UNIRE, e i commi 7, 8 e 9 dell’art. 17, che autorizzano il Ministro della salute a provvedere con proprio decreto a modifiche all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP e ne prevedono la soppressione e liquidazione in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7.9

Da notare, inoltre, che in materia di controllo parlamentare sulle nomine, anche se al di fuori del quadro della normativa taglia-enti, incide anche l’art. 21, comma 4, lettera b) della legge n. 111/2011, che prevede il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, costituito nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cfr., più diffusamente supra, nella sezione In evidenza a novembre 2011 di questo fascicolo).

Si ricorda, infine, che sul procedimento taglia-enti era successivamente intervenuto anche il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che, al comma 31 dell’art. 1, aveva modificato il campo di applicazione della normativa taglia-enti definito dalla normativa precedente, ed in particolare dalle disposizioni basilari di cui all’art. 26 della legge n. 133/2008. In base a tali modificazioni, la platea degli enti pubblici non economici ricompresi nella prima procedura di soppressione in caso di assenza di riordino, cioè quelli di piccole dimensioni, veniva ampliata sia mediante l’innalzamento da 50 a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento, fra le quali non figurava più quella degli enti di ricerca, che potevano quindi essere interessati dalla soppressione anche se recentemente riordinati con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Veniva inoltre modificato il meccanismo di identificazione delle ulteriori esclusioni dalla soppressione generalizzata, che potevano essere stabilite per gli enti “di particolare rilievo” identificati dal Presidente del Consiglio dei ministri (anziché dai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa) con apposito decreto da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Era poi previsto che, sempre con DPCM adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi potessero essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. Pertanto, l’illustrata disposizione si configurava come ancora più ‘interventista’ di quelle recate dalla stessa legge n. 122/2010, configurando un’ulteriore intensificazione del ricorso diretto a norme di legge immediatamente precettive e dell’accentramento delle decisioni in ambito governativo ad un livello sempre più alto. A seguito dell’esame parlamentare, il comma 31 dell’art. 1 del D.L. n. 138/2001 è stato peraltro soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

Per quanto riguarda i profili della normativa taglia-enti direttamente inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e sfoltimento degli enti persegue, già la citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, comma 483) aveva quantificato i risparmi di spesa conseguenti alle norme da essa introdotte in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per il 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, la legge n. 296 aveva inoltre introdotto, al comma 621 dell’art. 1, una clausola di salvaguardia, con la previsione di una riduzione delle dotazioni del bilancio dello Stato relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati. Le norme della legge n. 296 sono state successivamente sostituite dalla citata legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 641), che ha mantenuto tuttavia fermi gli obiettivi di risparmio a decorrere dal 1° gennaio 2008, e la relativa clausola di salvaguardia, come pure ha fatto la successiva legge n. 102/2009, ai commi 1-9 dell’art. 17, a decorrere dall’anno 2009: pertanto, la misura complessiva dei risparmi di spesa da conseguire rimane pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

A questo scopo, il citato art. 17 della legge n. 102 aveva introdotto una scansione procedimentale finalizzata ad assicurare effettività ai risparmi di spesa perseguiti. Di qui, innanzitutto, la previsione (comma 3) che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009; le amministrazioni vigilanti competenti erano chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani dirazionalizzazione, con l’indicazione degli enti assoggettati a riordino. Di qui la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze, in attesa dell’indicazione degli obiettivi di risparmio posti a ciascuna amministrazione vigilante, di rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, con decreti di accantonamento su cui le Commissioni parlamentari rendessero parere (commi 4 e 4-bis). O ancora, la previsione che le amministrazioni competenti, una volta condotto il riordino degli enti vigilati, adottassero interventi di contenimento strutturale della spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, sì da effettivamente raggiungere gli obiettivi di risparmio ricevuti (comma 5). E ancora, la previsione che finché quegli obiettivi non fossero conseguiti, amministrazioni ed enti non potessero procedere a nuove assunzioni di personale, con alcune esclusioni specificamente determinate (comma 7), e quella per cui le amministrazioni vigilanti dovevano comunicare alla Ragioneria generale e al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 novembre 2009, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed eventualmente alle spese del proprio apparato organizzativo (comma 8, primo periodo).

Nell’ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle amministrazioni vigilanti non risultassero conseguiti o fossero stati conseguiti in modo parziale, era prevista l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale si doveva operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti (comma 8, terzo periodo). A suggello del procedimento, era previsto che in caso di minori risparmi conseguiti a seguito del riordino degli enti di propria competenza, ciascuna amministrazione vigilante concorresse essa stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati, mediante una riduzione del suo stato di previsione della spesa (comma 9).

Tuttavia, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di assegnazione a ciascuna amministrazione degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dal 2009, che costituiva la prima e indispensabile fase del procedimento scandito dall’art. 17 della legge n. 102/2009, non è stato mai adottato: l’intero procedimento è rimasto così, di fatto, mutilo di una sua componente essenziale e destinato alla non applicazione. Di conseguenza, la predetta legge n. 25 del 2010 ha successivamente abrogato i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell’articolo 17 della legge n. 102/2009, lasciando dunque in piedi unicamente le disposizioni dei commi 4 e 4-bis che autorizzavano a rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, e stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese in tal modo indisponibili sono ridotte definitivamente (art. 2, comma 8-septies, della legge n. 25); le disposizioni del comma 6, che aggiornano i princìpi e criteri direttivi della delega per l’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007; e quelle del secondo periodo del comma 8, in base alle quali le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione (fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti), sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Successivamente, la citata legge n. 122 del 2010, al comma 24 dell’art. 7, ha stabilito, in via generale, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi (quindi, anche agli enti pubblici non economici statali oggetto della normativa taglia-enti) sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni, dovevano stabilire il riparto delle risorse disponibili, con l’obiettivo di razionalizzare e riordinare il sistema delle funzioni strumentali dello Stato dipendenti dai rispettivi dicasteri: in pratica, ciascun Ministero vigilante veniva chiamato a ripensare il ruolo, le funzioni e le attribuzioni degli enti strumentali dello Stato posti sotto la propria vigilanza ed a fare le conseguenti scelte di ridimensionamento.

Sintetizzando, quindi, l'esito di quanto finora detto, per quanto riguarda gli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici, il quadro che emerge alla data di pubblicazione di questo Bollettino è il seguente.

Sono stati soppressi 28 enti ed istituti pubblici non economici statali, con il conseguentetrasferimento delle relative funzioni e risorse ad altri enti e pubbliche amministrazioni, a fronte dell’istituzione di 1 nuovo ente (l’ISPRA, risultante, come si è detto, dall’accorpamento di 3 enti precedentemente esistenti) (cfr. la tabella seguente). Sono state inoltre abrogate le disposizioni istitutive di un nuovo ente (l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione) previsto dalla legge n. 296 del 2006 ma non ancora costituito.

Gli enti soppressi rientravano per la quasi totalità - in 27 casi su 28 - nella categoria di quelli con dotazione organica pari o superiore a 50 unità di personale; fra gli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità risulta invece un’unica soppressione (quella dell’ETI).

A seguito di tali soppressioni sono venuti meno 27 incarichi di Presidenti di enti pubblici di nomina governativa (nel caso del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, il Presidente era di diritto il Ministro delle politiche agricole e forestali) sulle cui proposte di nomina era prevista l’acquisizione del parere parlamentare, a fronte della previsione di 1 nuovo incarico presidenziale soggetto ad analogo controllo parlamentare (quello del Presidente dell’ISPRA).

Sono stati altresì soppressi, complessivamente, 226 incarichi di altri amministratori di nomina governativa, il cui conferimento costituiva oggetto di obbligatoria comunicazione al Parlamento, a fronte della previsione di 6 nuovi incarichi analoghi (quelli degli altri amministratori dell’ISPRA).


ENTI SOPPRESSI

e relative nomine governative venute meno

AMMINISTRAZIONI SUBENTRANTI

nei compiti e nelle funzioni degli enti soppressi

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ARPAT

1 Presidente e 4 componenti del Cons. di Amminis.




Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione)

dotato di 1 Presidente e 6 componenti del CDA

Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA

1 Presidente e 4 componenti del CDA



Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Istituto postelegrafonici IPOST

1 Presidente e 6 componenti del CDA

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM

1 Presidente e 10 componenti del CDA

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP

Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD

1 Presidente e 12 componenti del CDA

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS

Istituto affari sociali IAS

1 Presidente e 5 componenti del CDA

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL

Istituto di studi e analisi economica ISAE

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Ministero dell'economia e delle finanze

Ente italiano montagna EIM

1 Presidente e 2 componenti del CDA

Presidenza del Consiglio dei ministri

Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari SSICA

1 Presidente e 17 componenti del CDA

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA Parma

Stazione sperimentale del vetro

1 Presidente e 17 componenti del CDA

CCIAA Venezia

Stazione sperimentale per la seta

1 Presidente e 8 componenti del CDA






CCIAA Milano

Stazione sperimentale per i combustibili

1 Presidente e 11 componenti del CDA

Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per la carta SSCCP

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG

1 Presidente e 17 componenti del CDA

Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi SSEA

1 Presidente e 17 componenti del CDA

CCIAA Reggio Calabria

Stazione sperimentale pelli e materie concianti

1 Presidente e 8 componenti del CDA

CCIAA Napoli

Istituto per la promozione industriale IPI

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero dello sviluppo economico

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale

1 Presidente e 4 componenti del CDA



Ministero per le politiche agricole e forestali

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO

7 componenti della Giunta esecutiva

Ente teatrale italiano ETI

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero per i beni e le attività culturali

Ente nazionale delle sementi elette ENSE

1 Presidente e 4 componenti del CDA


Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN

Istituto nazionale conserve alimentari INCA

1 Presidente e 10 componenti del CDA

Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN

1 Presidente e 9 componenti del CDA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed altri enti e istituzioni di ricerca

Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali

1 Presidente e 10 componenti del CDA

CCIAA Brescia

Istituto per il commercio estero ICE

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero dello sviluppo economico e Ministero degli affari esteri


Finora, tutti gli enti soppressi lo sono stati mediante specifica norma di legge che ha disposto direttamente la loro soppressione ed il trasferimento ad altri organismi delle relative funzioni erisorse; non risultano casi di soppressione conseguenti ai procedimenti di riordino e soppressione inizialmente previsti dall’originaria normativa taglia-enti, nemmeno a seguito dell’applicazione dell’istituto della ‘ghigliottina’ introdotto dalla legge n. 133/2008.

Al di là dell’indubbia significatività della soppressione di una trentina di enti pubblici dopo dieci anni di norme inattuate e inutili tentativi in tal senso, è comunque difficile formarsi non già una valutazione compiuta, ma anche un’idea precisa della portata e della rilevanza dei risultati conseguiti dalla normativa taglia-enti in materia di soppressioni degli enti non più necessari, in assenza di un quadro conoscitivo sufficientemente completo sul numero degli enti interessati dalla normativa stessa. Al riguardo occorre infatti rilevare che sui risultati finora conseguiti, comunque si vogliano valutare, ed in particolare sul mancato apporto degli originari meccanismi procedurali - ‘ghigliottina’ compresa - alle soppressioni effettuate, ha influito, con ogni probabilità, la mancanza di una specifica fase preliminare di ricognizione e censimento degli enti pubblici non economici esistenti, a differenza di quanto accaduto per meccanismi analoghi che invece si basavano, come ad esempio nel caso del c.d. procedimento taglia-leggi, sulla previsione di tale fase istruttoria di individuazione dello stock di atti normativi primari vigenti.

A conferma di questo assunto, proprio la scarsa articolazione e cogenza di una preliminare fase di individuazione degli enti pubblici esistenti è stata indicata da più parti come uno dei fattori che hanno inciso negativamente sull’attuazione dell’originario procedimento taglia-enti, concorrendo al suo scarso successo attuativo e determinando la necessità del ricorso a nuove norme di legge sempre più ‘interventiste’ ed immediatamente precettive. In particolare, tale mancata ricognizione potrebbe avere ingenerato l’iniziale convinzione che gli enti di piccole dimensioni che si sarebbero ritrovati inclusi nella prima delle due procedure di riordino e soppressione previste, quella riguardante gli enti con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, fossero molto numerosi, convinzione poi smentita nelle fasi successive del procedimento. Lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta ha dichiarato nel dicembre 2009 in sede parlamentare che, in concreto, gli enti rispondenti alle caratteristiche individuate dalla legge per l’inclusione in tale prima procedura sono risultati in tutto soltanto nove (tutti confermati, previa richiesta delle rispettive Amministrazioni vigilanti, con il citato D.M. del 19 novembre 2008, cui ha fatto peraltro seguito, come si è visto, la successiva legislazione che ha disposto la soppressione dell’ETI). Tale probabile erronea valutazione iniziale parrebbe poi confermata dalla successiva adozione dell’art. 1, comma 31, del D.L. n. 138 del 2011, con il quale si provvedeva ad ampliare la platea degli enti di piccole dimensioni ricompresi nella prima procedura, sia mediante l’innalzamento a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento; l’intervento, che comportava in pratica la riapertura e la rivisitazione dell’intera e già esaurita prima fase del procedimento taglia-enti, i cui risultati dovevano quindi essere stati valutati insoddisfacenti, è stato peraltro vanificato, come detto in precedenza, dalla mancata conversione in legge del comma 31 da parte del Parlamento. La mancanza di un quadro conoscitivo completo sugli enti esistenti ha inoltre impedito, sempre a detta del Ministro Brunetta, una seria analisi delle funzioni svolte e dei servizi resi da ciascuno di essi, in assenza della quale si è frequentemente ingenerata la tendenza a ricorrere alle previste ipotesi di esclusione dalla soppressione sulla base di difese acritiche e in maniera generalizzata.

Di conseguenza, il Ministro Brunetta si era impegnato davanti alla Commissione parlamentare per la semplificazione, il 16 dicembre 2009, ad acquisire e rendere disponibile alle Camere il predetto quadro conoscitivo completo; a sua volta, il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli aveva annunciato nella stessa sede, il 4 novembre 2009, l’avvio da parte del Governo di una ricognizione di tutti gli enti destinatari di contributi pubblici, volta a considerare, alla luce della loro natura giuridica e della loro attività, l’opportunità di confermare o meno tale forma di finanziamento. Non risultano, peraltro, successive comunicazioni ufficiali da parte del Governo sull’esito dell’una e dell’altra ricognizione. Il 17 luglio 2009 il Ministro Calderoli, in una dichiarazione rilasciata alla stampa, aveva parlato di “circa 34mila enti inutili”, che “spesso svolgono compiti che non spettano loro”, destinati a ridursi drasticamente in applicazione della normativa taglia-enti: se questo fosse realmente il “parco-enti” interessato dalla normativa (ma molti dubbi sussistono al riguardo, considerato anche che lo stesso Ministro ebbe successivamente a parlare, in un’altra dichiarazione alla stampa resa l’8 novembre 2010, di 714 enti che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato per un importo annuale attualmente pari a 9 miliardi e 400 milioni di euro), la percentuale degli enti soppressi fino a questo momento ammonterebbe allo 0,08% del totale.



b) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di novembre 2011


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Qualora lo statuto o la stessa legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare, ulteriori rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gargano


Commissario straordinario:


Stefano Pecorella


Nomine

comunicate ed annunciate alla Camera il 17/11/2011 ed al Senato il 29/11/2011

ai sensi

dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

30/08/2011

(decorrenza

4/09/2011)

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Ente parco nazionale della Majella

Commissario straordinario:


Franco Iezzi

15/09/2011

(decorrenza 19/09/2011)

Ente parco nazionale dell'Alta Murgia

Commissario straordinario:


Massimo Avancini

11/10/2011

(decorrenza 13/10/2011)

Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese


Commissario straordinario:


Domenico Totaro

4/11/2011

(decorrenza 6/11/2011)

Ente parco nazionale delle Cinque Terre

Commissario straordinario:


Vincenzo Santoro

10/11/2011



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 11 e 12 novembre 2011, annunciate alla Camera nella seduta del 17 novembre 2011 ed al Senato nella seduta del 29 novembre 2011, ha comunicato le nomine, con propri decreti, dei commissari straordinari di alcuni enti parco. Tali comunicazioni sono state trasmesse rispettivamente alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera ed alla 13ª Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato.

Più specificamente, con decreto del 30 agosto 2011 è stata disposta la conferma di Stefano Pecorella a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano, a decorrere dal 4 settembre 2011 per tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Parimenti, con decreto in data 15 settembre 2011, Franco Iezzi è stato confermato commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Majella, a decorrere dal 19 settembre 2011 per tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente.

Con decreto dell'11 ottobre 2011, il Ministro ha altresì confermato Massimo Avancini commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, a far data dal 13 ottobre 2011 per tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. In proposito si ricorda che, con sentenza n. 264 del 5 ottobre 2011 (depositata il 12 ottobre 2011), la Corte costituzionale, pronunciandosi in ordine ad un conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia, aveva annullato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 2011 con il quale Avancini era stato nominato commissario straordinario senza che fosse avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l'intesa con la Regione Puglia per la nomina del Presidente dell'ente parco in questione.Con decreto in data 4 novembre 2011, è stato inoltre confermato l'incarico di Domenico Totaro a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, a decorrere dal 6 novembre 2011 per tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente.

Infine, con proprio decreto in data 10 novembre 2011, il Ministro ha nominato Vincenzo Santoro commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre, a decorrere dal 10 novembre 2011 per tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Santoro subentra ad Aldo Cosentino, che aveva rassegnato le sue dimissioni il 10 novembre 2011.

Glienti parco nazionali sono disciplinati dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.




Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Consiglio nazionale delle ricerche

CNR

Componente del consiglio di amministrazione:


Gennaro Ferrara


Nomine comunicate e annunciate alla Camera il 23/11/2011 ai sensi dell'art. 11, co. 5, del D.Lgs. 213/2009 e dell'art. 9 della L. n. 14/1978

26/10/2011


      D.M. del Ministro dell'istruzione, università e ricerca su indicazione dei ricercatori CNR, della Conferenza dei rettori delle università italiane, della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome, di Confindustria e di Unioncamere

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Componente del consiglio di amministrazione:


Roberto

Della Marina


11/11/2011


D.M. del Ministro dell'istruzione università e ricerca, su designazione della comunità scientifica



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 11 novembre 2011, annunciata alla Camera il 23 novembre 2011, ha comunicato la nomina, con proprio decreto del 26 ottobre 2011, di Gennaro Ferrara a componente del Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta.

Si precisa che la nomina di Ferrara era stata proposta al Ministro dalla Conferenza Stato - Regioni. L'articolo 7, comma 1, dello statuto del CNR (deliberato l'8 marzo 2011 e pubblicato nella G.U., serie generale, n. 90 del 19 aprile 2011) prevede infatti che tre dei componenti del Consiglio di amministrazione (fra i quali il presidente) siano designati dal Ministro e due siano scelti dal Ministro su indicazione dei ricercatori dello stesso CNR, della conferenza dei Rettori delle università italiane, della Conferenza Stato - regioni, della Confindustria e di Unioncamere.

Con la nomina di Ferrara viene completata la composizione del Consiglio di amministrazione del CNR. Con proprio decreto del 10 agosto 2011, il Ministro aveva infatti già nominato presidente Francesco Profumo (divenuto poi Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 16 novembre 2011), nonché Maria Cristina Messa e Gloria Saccani componenti del suddetto Consiglio, oltre a Vico Valassi (nominato componente con successivo decreto del 15 settembre 2011).

Istituito con R.D. 18 novembre 1923, n. 2895, il CNR è divenuto, ai sensi del D.Lgs. 4 giugno 2003 n. 127, ente pubblico nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, avente il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare l'attività di ricerca nei principali settori di sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. Punti cardine della missione del CNR sono tra l'altro: lo svolgimento dell'attività di ricerca sostenendo l'innovazione e la competitività del sistema industriale; la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca; la somministrazione di attività di consulenza al Governo e ad altre istituzioni su temi strategici per il Paese e la collettività; lo sviluppo della qualificazione delle risorse umane.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 16 novembre 2011, annunciata alla Camera il 23 novembre 2011, ha inoltre comunicato la nomina, con proprio decreto dell'11 novembre 2011, di Roberto Della Marina a componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Il mandato, quadriennale, è rinnovabile una sola volta.

Si precisa che la nomina di Della Marina era stata proposta al Ministro dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello statuto del Consorzio (approvato con determinazione n. 4 del 1° marzo 2011, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 90 del 19 aprile 2011). L'articolo 7, comma 1, del medesimo statuto prevede invece che altri due dei componenti del Consiglio di amministrazione (fra i quali il presidente) siano designati dal Ministro.

Con la nomina di Della Marina viene completata la composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio. Con proprio decreto del 10 agosto 2011, il Ministro aveva infatti già nominato presidente Corrado Clini (divenuto poi Ministro dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare il 16 novembre 2011) e Paola Secchiero componente del suddetto Consiglio.

Istituito dall'articolo 12 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 102, quale consorzio obbligatorio con personalità giuridica di diritto pubblico, il Consorzio gestisce il Parco Scientifico Area Science Park di Trieste; svolge altresì attività di diffusione dell'innovazione alle imprese, di formazione avanzata e di promozione e valorizzazione della ricerca scientifica.

Si sottolinea infine come le nomine suddette sono state effettuate con la nuova procedura stabilita dal D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca, che ha tra l’altro previsto la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti, la modifica della loro composizione e la revisione delle relative modalità di nomina. Per quanto specificamente concerne i presidenti, le Commissioni parlamentari competenti non sono più chiamate ad esprimersi sulle relative candidature; rimane prevista la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

INVALSI


Commissario straordinario:


Giuseppe Cosentino

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978.

La presente nomina risulta peraltro

non comunicata alla Camera né al Senato.


5/11/2011


D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca



Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, ha prorogato fino al 4 aprile 2012, e comunque non oltre l'eventuale nomina degli organi statutari di indirizzo e di amministrazione, il mandato di Giuseppe Cosentino quale commissario straordinario presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI. Cosentino era infatti stato nominato commissario straordinario dell'Istituto con decreto del presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2011 per un periodo di sei mesi, con scadenza il 5 novembre 2011. La proroga della nomina non è stata peraltro comunicata al Parlamento.

L’INVALSI è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto l’eredità del Centro europeo dell’educazione CEDE. L’istituto effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. In particolare l’INVALSI gestisce il Sistema nazionale di valutazione SNV, studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica, effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole, predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado, predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore e svolge altri compiti relativi alla valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento, oltre che dell’organizzazione della scuola.

Si segnala che, con decreto del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia scolastica del 2 settembre 2011, pubblicato nella G. U., serie generale n. 229 del 1° ottobre 2011, è stato adottato il nuovo statuto dell'INVALSI10.

L'articolo 1, comma 1, dello statuto ribadisce la natura di ente di ricerca di diritto pubblico dell'istituto11, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante disposizioni per il riordino degli enti di ricerca.

Secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, dello statuto, sono organi dell'INVALSI il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il consiglio tecnico-scientifico. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta (articolo 8, comma 3, nonché articolo 9, comma 1 dello Statuto), in linea con il dettato dell'articolo 8 del citato D. Lgs. 213 del 2009.

Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine nell'ente in questione, si ricorda che il richiamato D. Lgs. 213 del 2009, nel provvedere al riordino degli enti di ricerca, ha stabilito tra l'altro che sulle candidature dei presidenti non si esprimano più le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi dell'articolo 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

Il presidente ed il consiglio di amministrazione sono selezionati con le procedure previste dall’articolo 11 del citato D. Lgs. 213 del 2009. Il presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguate conoscenze dei sistemi di istruzione e formazione, di ricerca e dei sistemi di valutazione in Italia e all'estero. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'istituto (articolo 8, comma 2 dello statuto).

Inoltre, secondo l'articolo 10, comma 1 dello statuto, il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto dal presidente e da due membri di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale ed internazionale, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell’amministrazione scolastica.

Si segnala inoltre che l'articolo 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto l'avvio, da parte dei commissari straordinari dell'INVALSI e dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, di un programma straordinario di reclutamento da concludere entro il 31 agosto 2012. La stessa norma prevede inoltre, a far data dal 1° settembre 2012, la decorrenza delle assunzioni, la soppressione dell'ANSAS ed il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE che, articolato in tre nuclei territoriali, assume la natura di ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. L'articolo 19, comma 1, ultimo periodo del citato D.L. n. 98 del 2011 dispone in conseguenza l'abrogazione dei commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che previamente avevano istituito l'ANSAS e viceversa soppresso l'INDIRE), confermando peraltro la soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE, già ivi disposta.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL


Commissario straordinario:


Gian Paolo Sassi

Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978 e annunciata alla Camera il 17/11/2011


10/11/2011

D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze



L'8 novembre 2011 è deceduto il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, Marco Fabio Sartori. Con decreto in data 10 novembre 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Gian Paolo Sassi è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto sino alla nomina del nuovo presidente e comunque non oltre il 31 marzo 2012. La nomina di Sassi, annunciata alla Camera nella seduta del 17 novembre 2011, è stata assegnata alla XI Commissione Lavoro della Camera.

L’INAIL, com'è noto, persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Nell'ottica di contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori.

L'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha previsto, al comma 1, la soppressione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA, nonchè dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all'INAIL che succede ai citati enti in tutti i rapporti attivi e passivi. I successivi commi 7, 8 e 9 del predetto articolo 7, modificano altresì la disciplina generale degli enti pubblici di previdenza ed assistenza. È prevista infatti la riduzione dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, nonché l'eliminazione dei consigli di amministrazione, con l'attribuzione ai presidenti di alcune delle loro funzioni. La nomina dei presidenti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Contestualmente alla richiesta di parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978, si provvede ad acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente interessato, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura di nomina

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

ISFOL

Presidente:


Sergio Trevisanato



Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978 e annunciata alla Camera il 2/11/2011.

Parere non espresso dalle Commissioni VII della Camera e 11ª del Senato.


Procedura di nomina in corso

D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti



Come anticipato nella precedente pubblicazione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2011, annunciata alla Camera ed al Senato il 2 novembre 2011, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Sergio Trevisanato a presidente dell'Istitutoper lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL. Tale richiesta è stata assegnata alla VII Commissione Lavoro della Camera, che l'ha esaminata nelle sedute del 9 e del 30 novembre 2011 ed alla 11ª Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato. Su tale proposta le Commissioni non hanno tuttavia espresso alcun parere.

Si ricorda che, a seguito dell'adozione del nuovo statuto dell'Istituto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto del 20 luglio 2011 (pubblicato nella G.U. del 1° agosto 2011), aveva nominato Trevisanato commissario straordinario dell'ISFOL a decorrere dal 18 luglio 2011 fino alla data di insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. In precedenza Trevisanato aveva già ricoperto l'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nel 2004 succedendo a Carlo Dell'Aringa, prima di esserne nominato presidente per due mandati quadriennali consecutivi, il secondo dei quali conclusosi anticipatamente a seguito dell'adozione del nuovo statuto dell'Istituto, avvenuta con D.P.C.M. 11 gennaio 2011 (pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2011).

L'ISFOL, istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973, è, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999, ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per effetto dell'articolo 7, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, sono state trasferite all'ISFOL le funzioni proprie dell'Istituto affari sociali IAS (di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 23 novembre 2007), contestualmente soppresso. L'ISFOL, che è succeduto allo IAS in tutti i rapporti attivi e passivi, haquindi adottato, come precedentemente ricordato, un nuovo statuto.

L'articolo 6, comma 1, del nuovo statuto prevede che il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari, duri in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.

L'articolo 7, comma 2, del nuovo statuto prevede altresì una riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da 8 a 4 più il presidente. Essi sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne designa due; altri due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e uno dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

L'articolo 16, comma 1, del nuovo statuto, recante norme transitorie e finali, stabilisce tra l'altro che il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto decadono con la nomina dei nuovi organi cui si provvede entro i successivi 60 giorni.Considerato quindi anche l'ulteriore periodo di 45 giorni di prorogatio, previsto dal D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994, gli organi dell'ISFOL sono decaduti a decorrere dal 18 luglio 2011. Con la medesima decorrenza, fino alla data di insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, Sergio Trevisanato è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura di nomina

Autorità portuale di Genova


Presidente:


Luigi Merlo



Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978 e annunciata a Camera e Senato il 29/11/2011;

l' 8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato ha espresso parere favorevole il 6/12/2011.


Procedura di nomina in corso

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio



Con lettera del 15 novembre 2011, annunciata alla Camera ed al Senato il 29 novembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova. Merlo era già stato nominato presidente della suddetta Autorità il 6 febbraio 2008 ed il relativo mandato, quadriennale e rinnovabile una sola volta, sarebbe venuto a scadenza il 6 febbraio 2012. Si anticipa che su tale richiesta, assegnata alla IX Commissione Trasporti della Camera, l'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato ha espresso parere favorevole in data 6 dicembre 2011.

Le autorità portuali sono state istituite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti. L’autorità portuale ha inoltre poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle suddette attività ed alle condizioni di igiene del lavoro, sovrintende alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture, ed ha competenza nell’affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L’art. 8 della suddetta legge n. 84/1994 stabilisce che i presidenti di questi enti siano nominati dall’allora Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio.







c) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di novembre 2011
o previste in scadenza entro il 31 gennaio 2012




 Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo

ARCUS S.p.a.

Presidente:


Ludovico Ortona

Parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

18/11/2011


D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Componenti del consiglio di amministrazione:


Mauro Mainardi,

Luca Zanotto,

Sergio Colombo,

Mario Belfiore,

Marcello Franco e

Giacomo De Ghislazoni Cardoli

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; tre componenti sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze



Il 18 novembre 2011 sono scaduti, essendo stati nominati per 3 anni con decreto del 18 novembre 2008, i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., nonché del presidente Ludovico Ortona, nominato il 1°luglio 2010 al posto del dimissionario Salvatore Italia.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291) il consiglio di amministrazione della società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni parlamentari.

ARCUS S.p.a. è stata costituita nel febbraio 2004 dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi della citata legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i programmi di indirizzo sono oggetto di decreti annuali adottati dal Ministro per i beni le attività culturali, che esercita altresì i diritti dell’azionista, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo scopo della società è quello di sostenere, anche finanziariamente, progetti concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture del Paese.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano

Presidente:


Fausto Giovanelli

Parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

20/11/2011

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con le regioni competenti

Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano

Presidente:


Mario Tozzi

Ente parco nazionale del Gargano

Commissario straordinario:


Stefano Pecorella

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

4/12/2011 e comunque non oltre la nomina del presidente

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Ente parco nazionale della Majella

Commissario straordinario:


Franco Iezzi

19/12/2011 e comunque non oltre la nomina del presidente

Ente parco nazionale dell'Alta Murgia

Commissario straordinario:


Massimo Avancini

13/01/2012

e comunque non oltre la nomina del presidente


Il 20 novembre 2011 sono scaduti i mandati dei presidenti degli Enti parco nazionali dell'Appennino tosco-emiliano e dell'Arcipelago toscano, rispettivamente Fausto Giovanelli e Mario Tozzi.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394/1991, il presidente dell'ente parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva. Il comma 4 del medesimo articolo 9 specifica che il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate. Infine il comma 12 del citato articolo 9 (come modificato dal comma 8 dell’articolo11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) stabilisce che gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni. Sulle nomine dei presidenti di questi enti viene richiesto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della citata L. n. 14/1978.

Nei mesi di dicembre 2011 e gennaio 2012, se non saranno sopraggiunte nuove nomine o proroghe, sono peraltro previsti in scadenza i mandati (tutti di durata trimestrale) dei commissari straordinari degli Enti parco nazionali del Gargano, Stefano Pecorella, della Majella, Franco Iezzi e dell'Alta Murgia, Massimo Avancini.

Su questi enti in generale, si veda supra alla sottosezione "b".



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Fondazione

La Biennale

di Venezia

Presidente:


Paolo Baratta



Parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978


19/12/2011

D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari


Membro del consiglio di amministrazione:


Giorgio Orsoni (vicepresidente), Luca Zaia,

Amerigo Restucci e Giuliano

Da Empoli

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali


Il 19 dicembre 2011 scadranno i mandati dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione La Biennale di Venezia, nonché del presidente Paolo Baratta. Baratta era stato nominato insieme al nuovo consiglio di amministrazione il 19 dicembre 2007, a seguito delle dimissioni anticipate del precedente presidente Croff e del consiglio di amministrazione, i cui mandati sarebbero scaduti il 15 gennaio 2008.

Il Governo aveva già avviato la procedura di nomina del nuovo presidente: il Ministro per i beni e le attività culturali aveva infatti trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla nomina di Giulio Malgara con lettera del 6 ottobre 2011, annunciata alla Camera il 12 ottobre 2011. Tuttavia la VII Commissione della Camera, nella seduta del 26 ottobre 2011, aveva respinto la proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina e successivamente il Ministro aveva dichiarato che la proposta di nomina non avrebbe più avuto ulteriore corso.

La Biennale di Venezia, le cui origini datano al 1895, è una istituzione culturale che organizza manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee, come la Mostra internazionale d'arte cinematografica, l'Esposizione internazionale d'arte, la Mostra internazionale di architettura e il Festival della danza. Negli stessi settori, la Biennale promuove iniziative editoriali e, per mezzo dell'Archivio storico delle arti contemporanee, cura la conservazione della documentazione sulla sua storia. L’Istituzione attuale nasce nel 1998 dalla trasformazione dell'ex Ente autonomo La Biennale di Venezia in Società di Cultura, figura giuridica di diritto privato atipica, che con il D.Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2004 è stata trasformatain fondazione.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità portuale di Messina

Presidente:


Dario Lo Bosco

Parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978


20/12/2011

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio


Autorità portuale di Marina di Carrara

Presidente:


Luigi Guccinelli



Il 20 dicembre 2011 scadranno i mandati dei presidenti delle Autorità portuali di Messina, Dario Lo Bosco, e di Marina di Carrara, Luigi Guccinelli, nominati con decreti ministeriali del 17 dicembre 2007, notificati il 20 dicembre 2007. Si precisa che per Guccinelli è in scadenza il secondo ed ultimo mandato alla guida dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, della quale era già stato presidente dal 6 ottobre 2003 al 6 ottobre 2007, nonché commissario dal 23 novembre 2007 al 20 dicembre 2007. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, infatti, il presidente dell'autorità portuale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Su questi enti in generale, si veda supra alla sottosezione "b".



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo

ENPALS

Commissario straordinario:


Amalia Ghisani

Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978 e annunciata alla Camera il 3/10/2011 e al Senato il 6/10/2011

31/01/2012



D.M del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze




Il 31 gennaio 2012 scadrà l'incarico di Amalia Ghisani a commissario straordinario dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS. Il 3 ottobre 2011 infatti era stata annunciata alla Camera la comunicazione di tale nomina, avvenuta in data 13 settembre 2011 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La durata del mandato è prevista sino al completamento del processo in corso di incorporazione del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e attori drammatici ENAPPSMSAD, e comunque non oltre il 31 gennaio 2012. La stessa nomina era stata successivamente annunciata al Senato il 6 ottobre 2011.

L'ENPALS è stato istituito con il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, per la gestione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo.

L’ordinamento ed il funzionamento dell'ente è stato disciplinato con il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 26.

A partire dal 2008 (anno durante il quale sono cessati per compiuto quadriennio gli ordinari organi di amministrazione) non essendo state ancora definite le procedure attuative relative all’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione e riordino previsti nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti pubblici non economici, l’ENPALS ha operato in regime commissariale, al pari degli altri enti previdenziali nazionali.

Tale situazione è stata superata con l'emanazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stato rideterminato l'assetto ordinamentale degli enti pubblici previdenziali. La norma ha, infatti, stabilito che gli organi delle amministrazioni soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. 479/1994 sono: il presidente, che assorbe le funzioni precedentemente svolte dal consiglio di amministrazione; il consiglio di indirizzo e vigilanza, nel frattempo ricostituito con D.P.C.M. del 2 gennaio 2009; il collegio dei sindaci ed il direttore generale.

Inoltre, con l'articolo 7, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stata disposta, a decorrere dal 31 maggio 2010, la soppressione dell'ENAPPSMSAD ed il contestuale trasferimento delle relative funzioni all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso.

Da ultimo, nella G.U., serie generale n. 269, del 18 novembre 2011 è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 22 luglio, con cui è stato disposto il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso ENAPPSMSAD all'ENPALS.

Si anticipa infine che l'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, in corso di conversione in legge, ha previsto la soppressione dell'ENPALS e l'attribuzione delle relative funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, che succede all'ENPALS in tutti i rapporti attivi e passivi.





d) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 31 gennaio 2012



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM

Presidente:


Giovanni Pitruzzella

18/11/2011


18/11/2018


Nominati con Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Componente:


Antonio

Pilati

29/12/2004


29/12/2011




Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 270 del 19 novembre 2011 è stata pubblicata la Determinazione 18 novembre 2011 con la quale il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato Giovanni Pitruzzella presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM, in sostituzione di Antonio Catricalà. Pitruzzella era stato precedentemente nominato presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali CGS, con D.P.R. del 3 agosto 2009. Catricalà, invece, già presidente della suddetta Autorità dal 18 febbraio 2005, è stato successivamente nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 16 novembre 2011; dalla medesima data fino alla nomina di Pitruzzella, le funzioni di presidente dell'Autorità erano state provvisoriamente esercitate da Antonio Pilati in qualità di componente più anziano per nomina. Per completezza si precisa che, a seguito della nomina di Pitruzzella alla presidenza della suddetta Autorità, in data 21 novembre 2011 la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali CGS ha eletto all'unanimità suo presidente Roberto Alesse, già componente della Commissione medesima.

Si segnala inoltre che il mandato di Pilati a componente della predetta Autorità scade il 29 dicembre 2011, essendo stato nominato il 29 dicembre 2004 in sostituzione del dimissionario Giorgio Guazzaloca.

Gli altri componenti dell’autorità attualmente in carica sono: Piero Barucci, Carla Rabitti Bedogni (nominati il 3 marzo 2007) e Salvatore Rebecchini, nominato il 12 febbraio 2009.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato(nota anche come antitrust) è stata istituita dall’art. 10 della L. 10 ottobre 1990, n. 287,Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (G. U. del 13 ottobre 1990, n. 240), secondo cui, tra l’altro, essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.

All’Autorità sono state assegnate anche competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, così come stabilito dal Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, nonché in materia di conflitti di interessi, come stabilito dalla legge n. 215 del 20 luglio 2004.

L'Autorità ha quindi compiti di vigilanza contro gli abusi di posizione dominante e le intese o cartelli che possano ledere o restringere la concorrenza, controlla le operazioni di concentrazione, verifica il rispetto del divieto di pubblicità ingannevole e valuta e sanziona i casi di conflitto d'interesse dei componenti del Governo.

Si anticipa che l'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, in corso di conversione in legge, ha previsto, al comma 1, lett. d), la riduzione del numero dei componenti dell'Autorità dai cinque attuali a tre, compreso il Presidente. Tale disposizione, come specificato dal successivo comma 2, non si applica ai componenti già nominati al 6 dicembre 2011. Inoltre, l'articolo 35 del decreto-legge n. 201 del 2011 attribuisce ulteriori poteri all'Autorità sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità garante

per la vigilanza

sui contratti

pubblici di lavori

servizi e forniture

AVCP


Componenti:


Sergio Gallo

Luciano Berarducci

18/11/2011


18/11/2018


Nominati con Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica



Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 270 del 19 novembre 2011 è stata pubblicata la Determinazione 18 novembre 2011 con la quale il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato, con mandato settennale e non rinnovabile, Sergio Gallo e Luciano Berarducci componenti dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP. Si ricorda che lo scorso 4 agosto 2011 erano scaduti i mandati di Giuseppe Brienza ed Alessandro Botto.

Gli altri componenti dell’Autorità attualmente in carica sono: Piero Calandra, Andrea Camanzi (entrambi nominati il 3 marzo 2007), Alfredo Meocci (nominato il 26 giugno 2008), Giuseppe Borgia (nominato il 24 settembre 2009) e Sergio Santoro (nominato il 27 luglio 2010), che ha assunto la reggenza della carica di presidente dell'Autorità dal 29 luglio 2011.

Il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, abrogando la L. 11 febbraio 1994, n. 109, ha trasformato l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attribuendole maggiore indipendenza funzionale ed autonomia organizzativa.

L'autorità è un organo collegiale costituito da sette membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, scelti tra personalità operanti in settori tecnici, economici e giuridici, con riconosciuta professionalità.

L’art. 47-quater del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, aggiunto dalla legge n. 31 del 28 febbraio 2008 di conversione del citato decreto-legge, ha prolungato i mandati del presidente e dei componenti dell’Autorità garante per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture da cinque a sette anni non rinnovabili (come i mandati del presidente e dei componenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e della Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB).

Ai sensi delle norme citate e dell'articolo 1, comma 67, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005, l'autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara. Inoltre l’autorità segnala al Governo e al Parlamento fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici; formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici; esprime pareri non vincolanti relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando ipotesi di soluzione; provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni.

Si anticipa che l'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, in corso di conversione in legge, ha previsto al comma 1, lett. b), la riduzione del numero dei componenti dell'Autorità dai sette attuali a tre, compreso il Presidente. Tale disposizione, come specificato dal successivo comma 2, non si applica ai componenti già nominati al 6 dicembre 2011.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità garante

per l'infanzia e l'adolescenza


Componenti:


Vincenzo Spadafora

29/11/2011


29/11/2015


Nominati con Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica



Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 279 del 30 novembre 2011 è stata pubblicata la Determinazione 29 novembre 2011 con la quale il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati hanno nominato Vincenzo Spadafora titolare dell’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Tale Autorità è stata recentemente istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, "al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali ... dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti". L'Autorità "esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati ... con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica".

Come precisato dall'articolo 2 della predetta legge istitutiva, l'Autorità garante è organo monocratico. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta. Il titolare dell'Autorità garante è scelto tra persone di notoria indipendenza, di indiscussa moralità e di specifiche e comprovate professionalità, competenza ed esperienza nel campo dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età.

Gli articoli 3 e 4 della legge n. 112 del 2011 attribuiscono all'Autorità funzioni consultive, di indirizzo e di segnalazione, anche nei confronti del Governo, nonché il compito di promuovere attività conoscitive e di indagine, segnatamente in sinergia con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con i garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. In tal senso, il comma 7 del predetto articolo 3, prevede altresì l'istituzione della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, presieduta dall'Autorità e composta dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza o da figure analoghe, ove istituiti. L'Autorità riferisce annualmente alle Camere sull'attività svolta.

L'articolo 5 della suddetta legge n. 112 del 2011 prevede inoltre che le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data nomina

Procedura di nomina

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

CIVIT

Componenti:


Alessandro Natalini

e Romilda Rizzo

Pareri favorevoli espressi ai sensi del co. 3 dell' art. 13 del D.Lgs.n. 150/2009 dalle Commissioni I Affari costituzionali (Camera) il 9/11/2011 e 1° Affari costituzionali (Senato) il 28/9/2011

15/11/2011


D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazio-ne e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei 2/3 dei componenti

Con D.P.R. in data 15 novembre 2011 Alessandro Natalini e Romilda Rizzo sono stati nominati componenti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che, a seguito della decisione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 24 ottobre 2011, di deliberare il nuovo avvio della procedura di nomina di Natalini e Rizzo a componenti della Commissione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento (con lettera del 26 ottobre 2011, annunciata alla Camera il 2 novembre 2011) ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, aveva trasmesso nuovamente alla Camera le richieste di parere parlamentare sulle suddette nomine, sulle quali la I Commissione Affari costituzionali della Camera si era espressa favorevolmente il 9 novembre 2011. Natalini e Rizzo sostituiscono Pietro Micheli e Luisa Torchia, che si erano dimessi, rispettivamente, il 14 gennaio e il 30 giugno 2011. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva precedentemente trasmesso (con lettera del 1° settembre 2011, annunciata alla Camera il 6 settembre 2011), una prima richiesta di parere parlamentare sulle due proposte di nomina. Mentre la 1ªCommissione del Senato aveva espresso parere favorevole su tali proposte il 28 settembre 2011, presso la I Commissione della Camera, il 21 settembre 2011, non era stato raggiunto il quorum previsto di due terzi dei componenti.

Le suddette proposte di nomina necessitano infatti di un parere favorevole espresso con maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione, secondo quanto richiesto dal citato articolo 13 del D.Lgs. n. 150 del 2009. La norma dispone che: 1. in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f) della legge 4 marzo 2009, n. 15 [delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti], è istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (...) che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività svolta. (...). 3. La Commissione è organo collegiale composto da cinque componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato in tema di servizi pubblici, management, misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. I componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni della Commissione. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e possono essere confermati una sola volta. In occasione della prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, i componenti eleggono nel loro ambito il Presidente della Commissione. (...).

Si anticipa che l'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, in corso di conversione in legge, ha previsto al comma 1, lett. h), la riduzione del numero dei componenti dell'Autorità dai cinque attuali a tre, compreso il Presidente. Tale disposizione, come specificato dal successivo comma 2, non si applica ai componenti già nominati al 6 dicembre 2011. Peraltro, come stabilito dal successivo comma 3, il presidente e i componenti della Commissione non possono essere confermati alla cessazione della carica.



















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a novembre 2011


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 29 ordini del giorno, 20 mozionie 7 risoluzioni.

Di tali attuazioni 35sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri, 11 dal Ministero della difesa, 5 dal Ministero dell'interno, 3 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 2 dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Si riscontra pertanto un andamento costante nel numero delle attuazioni: 56 a fronte delle 53 del mese di ottobre.


Sul piano del numero complessivo delle attuazioni trasmesse rispetto al totale degli atti segnalati a ciascun Dicastero, dall’inizio della legislatura ad oggi, nel mese di novembre si registrano quali amministrazioni maggiormente adempienti il Ministero degli affari esteri, con 293 atti di indirizzo attuati su 310 segnalati ed il Ministero della difesa, con 165 atti attuati su 174 (con una percentuale di attuazione per entrambi del 95%). Seguono il , il Ministero dell’interno, con 227atti attuati su 337 (con una percentuale del 67%) ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con 227 atti attuati su 493 (con una percentuale di attuazione del 46%).



Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 29 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

9 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4551, divenuto legge n. 130 del 2011, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della difesa.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4551, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 24, di cui finora attuati 12;


5 attuazioni rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4470, divenuto legge n. 154 del 2011, concernenteRatifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008”Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 4470, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 5, tutti attuati;


4 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4357, divenuto legge n. 106 del 2011, di “Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero della difesa, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4357, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 153, di cui finora attuati 6;


4 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4612, divenuto legge n. 148 del 2011, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della difesa.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4612, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 188, di cui finora attuati 4;


3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3175, divenuto legge n. 50 del 2010, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.3175, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 17, di cui finora attuati 4;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2180, divenuto legge n. 94 del 2009, concernente "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2180, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 32, di cui finora attuati 10;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3638, divenuto legge n. 122 del 2010 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.3638, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 342, di cui finora attuati 55;


1 attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3725, divenuto legge n. 163 del 2010 di “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 3725, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 32, di cui finora attuati 7;


1 attuazione risponde all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4388, divenutolegge n. 152 del 2011, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione della legge cui essi si riferiscono sulla Gazzetta Ufficiale.


Per quanto riguarda la presente pubblicazione, si evidenzia che il mutamento della compagine governativa verificatosi nel mese di novembre ha comportato una diversa articolazione delle competenze dei Dicasteri e dei Dipartimenti, nonché degli incarichi in capo ai singoli Ministri, con un conseguente mutamento delle rispettive denominazioni: nell'ambito di questo paragrafo, pertanto, le amministrazioni interessate dalle segnalazioni di cui si dà conto sono indicate, a seconda se tali segnalazioni siano state concretamente effettuate prima o dopo le dimissioni del IV Governo Berlusconi, con denominazioni diverse.


In particolare, nel periodo 1° - 30 novembre 2011 sono stati sollecitati 37 ordini del giorno*, dei quali :


17 riferiti alla legge n. 174 del 2011, concernenteDisposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (Atti Camera 3209-bis-A-R e 3209-bis-B).

3 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero degli affari esteri, 2 al Ministero dell'economia e delle finanze, 2 al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 1 al Ministero per i beni e le attività culturali, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero dell'interno, 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 al Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territorialeed 1 al Ministro per la semplificazione normativa;


10 riferiti alla legge n. 180 del 2011, concernente “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” (Atti Camera 98-A e 98-B).

6 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed 1 al Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione;


10 riferiti alla legge n. 183 del 2011, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2010)” (A.C. 4773).

6 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 al Ministero della giustizia ed 1 al Ministero dello sviluppo economico.


Nel periodo considerato sono state inoltre segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 14 mozioni**:

- GARAVINI ed altri n. 1/00655, DI BIAGIO ed altri n. 1/00663, ZACCHERA ed altri n. 1/00672, TASSONE ed altri n. 1/00716 (Nuova formulazione), Leoluca ORLANDO ed altri n. 1/00717, MOSELLA ed altri n. 1/00718 e LO MONTE ed altri n. 1/00727, concernenti iniziative relative alle procedure per il voto degli italiani all'estero, alla luce delle vicende delle ultime consultazioni referendarie al Ministero degli affari esteri ed al Ministero dell'interno;

- DAMIANO ed altri n. 1/00745, PALADINI ed altri n. 1/00750, POLI ed altri n. 1/00751 (Testo modificato nel corso della seduta), CAZZOLA, FEDRIGA, MOFFA ed altri n. 1/00752 (Nuova formulazione), LO MONTE ed altri n. 1/00755 e MOSELLA ed altri n. 1/00758 (Testo modificato nel corso della seduta),concernenti iniziative relative all'accesso al trattamento previdenziale per i lavoratori in mobilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- REGUZZONI, ABRIGNANI, LULLI, Anna Teresa FORMISANO, RAISI, CIMADORO e COMMERCIO n. 1/00759, concernente iniziative per garantire la piena attuazione della legge n. 55 del 2010 e per promuovere una specifica normativa europea in materia di marchio di origine al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministro per le politiche europee.



Note annunciate al 30 novembre 2011
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4551/25

Ordine del giorno

Sarubbi

Assemblea

03/11/2011

III

Struttura del prossimo decreto-legge relativo alle missioni internazionali


L'ordine del giorno Sarubbi ed altri n. 9/4551/25, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, impegnava l'esecutivo, ai fini della predisposizione dei prossimi decreti-legge relativi alle missioni internazionali, ad inserire prima le disposizioni riferite alle missioni militari e successivamente quelle di proroga degli interventi di cooperazione che si intendano finanziare, tenendone conto anche nel relativo titolo.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministero degli affari esteri ha preso buona nota dell'impegno, formulato con l'ordine del giorno in questione, volto a strutturare il prossimo decreto-legge inserendo prima le disposizioni riferite alle missioni militari e successivamente quelle di proroga di interventi di cooperazione.

La Farnesina è pertanto in contatto con il Ministero della Difesa per approfondire la questione, nella prospettiva della futura predisposizione dei prossimi provvedimenti relativi alle missioni internazionali di pace”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4551/15

Ordine del giorno

Touadi

Assemblea

09/11/2011

III

Attuazione della risoluzione ONU sulla situazione nella regione del Darfur


L'ordine del giorno Touadi ed altri n. 9/4551/15, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, impegnava l'esecutivo ad attivarsi quanto prima presso i membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite affinché si garantiscano tutte le risorse necessarie a dare tempestiva ed integrale attuazione alla risoluzione n. 1769 del 2007 sulla situazione nella regione del Darfur, sia riguardo al dispiegamento dei caschi blu, sia riguardo all'invio dei 18 elicotteri a medio carico richiesti dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon; ad adottare ogni iniziativa utile nelle opportune sedi internazionali al fine di contribuire alla sopravvivenza degli oltre due milioni di sfollati presenti nei campi profughi che attualmente dipendono esclusivamente dalle agenzie umanitarie; ad intraprendere una iniziativa diplomatica presso gli altri Stati membri dell'Unione Europea e la Repubblica popolare cinese per esercitare una pressione congiunta sul governo del Sudan al fine di contribuire alla fine delle ostilità nella regione del Darfur ed al ripristino della legalità internazionale.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“La missione ibrida Unione Africana/ONU in Darfur UNAMID è stata istituita il 31 luglio 2007 con la Risoluzione 1769 del Consiglio di Sicurezza, sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, con il compito principale di proteggere la popolazione civile. Il mandato prevede, nello specifico, che la missione ristabilisca le condizioni di sicurezza necessarie all'assistenza umanitaria e faciliti il pieno accesso al territorio da parte degli operatori umanitari; contribuisca alla protezione dei civili e prevenga gli attacchi contro di essi; vegli sull'attuazione dei diversi accordi di cessate il fuoco siglati a partire dal 2004; sostenga l'attuazione dell'Accordo di pace per il Darfur (DPA); favorisca un processo politico inclusivo, che faciliti la mediazione congiunta Nazioni Unite/Unione Africana; assicuri la sicurezza necessaria al ritorno degli sfollati e dei rifugiati alle terre di origine. Alla data di luglio 2011 risultano impegnate nella missione UNAMID circa 23.000 unità su un totale di 25.987 autorizzate, tra cui: 17.760 militari; 239 osservatori militari; 5.074 ufficiali di polizia. A tali unità offrono sostegno 1.145 esponenti del personale civile internazionale, 2.835 di quello locale e 486 volontari delle Nazioni Unite.

L'Italia contribuisce alla missione con un Ufficiale di staff presso il Comando di El Fasher. L'attività di sostegno logistico approvata nel 2009 e finanziata con un importo di circa 5 milioni di Euro con gli appositi decreti missioni internazionali era stata prorogata sino al I semestre del 2010. Tale somma non è, tuttavia, stata ancora impiegata, a causa del protrarsi delle difficoltà connesse all'emissione dei relativi visti di ingresso e sorvolo da parte delle autorità sudanesi.

Più in generale, dall'inizio del 2011 il Consiglio di Sicurezza delle NU insiste sul principio della "responsibility to protect" anche con riferimento ad UNAMID, riaffermando il suo sostegno all'atteggiamento più proattivo assunto dalla missione, che è finalizzato alla completa attuazione del suo mandato mirato alla protezione dei civili e a garantire l'assistenza umanitaria. Il Segretario Generale dell'ONU ha in più occasioni invitato la comunità internazionale a mantenere intatto il suo impegno costruttivo nei confronti di tutti gli attori sudanesi, incoraggiandoli a lavorare attivamente per una pacifica e durevole soluzione delle diverse situazioni di conflitto.

Il Governo italiano intende proseguire nel suo impegno a favore della pace, anche attraverso il dialogo con tutti gli attori chiave dell'area. In accordo con il Segretariato Generale delle Nazioni Unite e l'Unione Europea, l'Italia sostiene il negoziato di pace fra tutte le parti in causa. E' in tale prospettiva che il nostro Paese ha sostenuto con forza, insieme ai partners europei, la mediazione tra il Governo di Khartoum e le fazioni ribelli darfuriane ad opera delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana, affidata al mediatore congiunto Djibril Bassolé (ex Ministro degli Affari Esteri del Burkina Faso). Risultato positivo della mediazione è stata la convocazione a Doha dal 27 al 31 maggio 2011 della "All Darfur Stakeholder Conference", che ha riunito Governo sudanese, movimenti ribelli, rifugiati, sfollati, società civile, elementi appartenenti alla diaspora, leader politici dell'opposizione e alcuni partner internazionali. La Conferenza ha elaborato un documento per un piano di pace omnicomprensivo, il Doha Document for Peace in Darfur (DDPD).

Il 14 luglio 2011, il Governo del Sudan e uno dei principali movimenti ribelli darfuriani, il "Liberation and Justice Movement" (LJM), hanno firmato un accordo che li impegna al rispetto del DDPD. Una Commissione incaricata di curare i seguiti, creata per monitorare e sostenere l'attuazione dell'accordo, si è riunita per la prima volta l'11 settembre 2011. Il DDPD è stato aperto alla firma degli altri movimenti ribelli darfuriani, che hanno però rifiutato di sottoscriverlo. E' attualmente in corso un'intensa azione diplomatica internazionale che ha l'obiettivo di portare al tavolo dei negoziati anche gli altri gruppi non firmatari. In tale contesto, l'Italia si è fatta attiva promotrice di una posizione comune a livello europeo basata sul concetto che solo una pressione equilibrata sul Governo di Khartoum è sui vari movimenti ribelli del Darfur possa portare a una soluzione duratura della crisi e a una pacificazione dell'area.

In occasione della visita che il Ministro Frattini ha compiuto in Cina dal 18 al 21 luglio 2011 per presenziare alla quarta riunione del "Comitato Governativo Italia-Cina", i due Paesi hanno ribadito il reciproco impegno a mantenere uno stretto raccordo ed una particolare attenzione alle questioni attinenti il continente africano. In tale quadro, da parte italiana non si è mancato di sottolineare, in occasione dei frequenti contatti diplomatici con le Autorità cinesi, la valenza che attribuiamo all'importante contributo da parte cinese alle iniziative internazionali aventi come obiettivo la soluzione della crisi in Darfur”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4470/1

Ordine del giorno

Zamparutti

Assemblea

09/11/2011

III

Superamento della pena di morte in tutti gli Stati del Cariforum e raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell'Accordo di partenariato economico CE-Cariforum

9/4470/2

Ordine del giorno

Evangelisti

9/4470/3

Ordine del giorno

Pianetta

9/4470/4

Ordine del giorno

Barbi

9/4470/5

Ordine del giorno

Di Stanislao


Gli ordini del giorno Zamparutti ed altri n. 9/4470/1, Evangelisti ed altri n. 9/4470/2, Pianetta ed altri n. 9/4470/3 e Barbi ed altri n. 9/4470/4, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2011, impegnavano l'esecutivo ad avviare, di concerto con i partner europei, tutte le opportune iniziative volte a far avanzare le legislazioni nazionali dei Paesi membri del Cariforum che ancora prevedono la pena di morte verso una moratoria de iure, modificando di conseguenza la propria posizione in seno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in occasione del prossimo voto sulla risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni previsto per il 2012; a promuovere in sede comunitaria adeguate iniziative nei confronti dei paesi membri del Cariforum che dovessero riprendere le esecuzioni.

L'ordine del giorno Di Stanislao n. 9/4470/5, accolto anch'esso dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2011, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni possibile iniziativa volta a garantire le giuste risorse da utilizzare per la realizzazione di interventi di lotta alla povertà, di promozione della salute e di tutela dell'ambiente per una giusta attuazione dell'Accordo di partenariato economico (APE), in quanto l'integrazione e la cooperazione regionali sono fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico degli Stati del Cariforum; a monitorare l'uso efficiente di questi fondi, anche per compensare l'eventuale perdita del gettito doganale e rispondere alle esigenze in materia di concorrenza e di promozione dello sviluppo.

In merito a tali impegni il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Firmato a Bridgetown (Barbados) il 18 ottobre 2008 e recentemente ratificato dal nostro paese (Legge di autorizzazione: 24 agosto 2011 n. 154), l'Accordo di Partenariato Economico (APE) tra l'UE e i 15 Paesi del Cariforum costituisce la prima intesa completa, ovvero inclusiva degli aspetti "non-trade" (tra cui servizi, concorrenza, circolazione delle persone) e delle misure di cooperazione allo sviluppo (c.d. "misure di accompagnamento"), siglata con una regione ACP.

Attraverso una partnership commerciale atta a promuovere sia l'integrazione regionale che il graduale inserimento del Cariforum nell'economia mondiale, l'Accordo favorisce lo sviluppo sostenibile della regione ed il perseguimento degli obiettivi di democrazia, diritti umani, lotta alla povertà.

L'intesa non solo introduce una liberalizzazione commerciale asimmetrica a vantaggio dei Paesi caraibici, ma si spinge a disciplinare materie quali proprietà intellettuale, gestione degli appalti pubblici, ambiente, ampliando così la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio e agli investimenti.

In tale contesto, l'UE fornisce ai partner supporto nell'adeguamento alle norme internazionali e nel rafforzamento delle capacità istituzionali e delle infrastrutture , mentre gli Stati caraibici si impegnano ad avviare a livello nazionale e regionale riforme che la UE sostiene attraverso misure di cooperazione.

Convinta del ruolo fondamentale del commercio quale leva per lo sviluppo economico in un contesto di relazioni asimmetriche con l'UE, l'Italia ha sostenuto con vigore la conclusione dell'Accordo di Partenariato Economico con i Paesi del Cariforum, che rappresenta a nostro avviso uno strumento essenziale per stimolare l'integrazione dell'area caraibici e gli scambi "Sud-Sud", garantendo stabilità alla regione e una maggiore partecipazione dei paesi ACP nell'economia e del commercio globale. In questo contesto abbiamo fornito pieno sostegno alla Commissione che ha stanziato 83 meuro destinati a tre diversi programmi regionali: EPA support programma, Caribbean Single Market support Programma e OECS programma, assicurando già per l'anno in corso un positivo risultato in termini di implementazione.

Quanto al tema dei diritti umani/pena di morte evidenziato dagli ordini del giorno, va segnalato che in sede UE, a partire dal 1992, tutti gli Accordi di partenariato con i Paesi terzi contengono la cosiddetta "clausola democratica", la quale, nelle intese più recenti, è rafforzata da una disposizione finale che prevede misure sospensive in caso di mancato rispetto di disposizioni in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto. L'esempio più noto di tale "clausola democratica" è dato dal combinato disposto degli artt. 9 (individuazione del rispetto dei diritti umani, dei principi di democrazia, stato di diritto e good governance come elementi essenziali dell'Accordo) e 96 (disposizioni procedurali per il caso di violazione degli elementi essenziali) dell'Accordo di Cotonou, che hanno trovato più volte applicazione.

Contenendo un espresso richiamo ai summenzionati articoli dell'Accordo di Cotonou, l'Accordo di Partenariato Economico con i Paesi CARIFORUM prevede strumenti idonei a favorire il dialogo e l'avanzamento delle giurisprudenza dei singoli Paesi in relazione all'abolizione della pena di morte. Scopo precipuo delle citate clausole non è infatti tanto prevedere la possibilità di disporre di strumenti coercitivi, ma soprattutto favorire il dialogo con i Paesi terzi in materia di diritti umani e l'introduzione di misure positive al riguardo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

6/00071

Risoluzione

Cicchitto

Assemblea

18/11/2011

III

Comunicazioni del Governo sulla crisi libica

6/00072

Risoluzione

Franceschini

1/00633

Mozione

Franceschini

Impegno italiano in Libia

1/00634

Mozione

Galletti

1/00636

Mozione

Reguzzoni

7/00520

Risoluzione

Nirenstein

Commissioni riunite III e IV

III e IV

Risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1973 del 17 marzo 2011


Le risoluzioni Nirenstein ed altri n. 7/00520, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) nella seduta del 18 marzo 2011, Cicchitto ed altri n. 6/00071 e Franceschini ed altri n. 6/00072, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 24 marzo 2011, le mozioni Franceschini ed altri n. 1/00633 e Galletti ed altri n. 1/00634, sulle quali il Governo si è rimesso all'Assemblea, approvate nella seduta del 4 maggio 2011, e Reguzzoni ed altri n. 1/00636, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella medesima seduta, impegnavano l'esecutivo ad intraprendere una decisa e forte azione politica sul piano internazionale finalizzata ad una soluzione, per via diplomatica, della crisi libica volta a ristabilire condizioni di stabilità, pace e rispetto dei diritti umani, ad assumere ogni iniziativa, nello scrupoloso rispetto della risoluzione n. 1973 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 marzo 2011 e delle relative prescrizioni, per assicurare la protezione delle popolazioni della regione, nonché a tenere costantemente informato il Parlamento.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo ha costantemente tenuto informato il Parlamento degli sviluppi relativi alla crisi libica ed in particolare circa l'impegno profuso dal nostro Paese in difesa delle popolazioni libiche colpite dalle violenze del regime di Gheddafi, nel quadro dell'azione condotta - su mandato delle Nazioni Unite - dalla NATO, alla quale abbiamo voluto da subito affidare il ruolo di direzione delle operazioni.

L'intervento militare della NATO si è svolto in piena conformità alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU 1970 e 1973. Le azioni sono state mirate esclusivamente ad obiettivi militari delle forze leali al regime e da parte italiana si è costantemente vigilato affinché le operazioni rimanessero nel solco del mandato ricevuto dal Consiglio Atlantico e affinché l'uso degli assetti e delle basi italiane avvenisse in un quadro strettamente legato agli obiettivi sanciti dalle Risoluzioni dello stesso Consiglio di Sicurezza.

L'Operazione "Unified Protector" (OUP), lanciata dalla NATO alla fine dello scorso mese di marzo, si è articolata lungo tre direttive, contemplate nelle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: rafforzamento dell'embargo di armi verso la Libia, assicurato tramite pattugliamento navale del Mediterraneo; il rispetto della no-fly zone imposta dalle Nazioni Unite; la protezione dei civili e delle aree da loro popolate.

La missione, conclusasi lo scorso 31 ottobre, ha sempre escluso la presenza di unità alleate direttamente sul suolo libico per lo svolgimento di azioni militari a sostegno del CNT: un aspetto importante che ha costituito un elemento centrale del mandato e sulla cui stretta osservanza il Governo italiano ha attentamente vigilato.

L'Italia è stato tra i primi paesi a riconoscere il Comitato Nazionale Transitorio quale unica legittima autorità di governo libica ed ha mantenuto costanti contatti con lo stesso CNT anche attraverso l'invio a Bengasi di un proprio rappresentante diplomatico.

L'Italia ha inoltre fatto parte del Gruppo di Contatto sulla Libia, svolgendo un ruolo propulsivo e di coordinamento, insieme ai partner maggiormente coinvolti nella crisi libica. In tale ambito, siamo stati tra i promotori di un progressivo riconoscimento a livello internazionale del CNT e dello stabilimento di un sistema di sostegno della Comunità Internazionale, attraverso le Nazioni Unite, per la ricostruzione del paese.

Abbiamo ricoperto la co-presidenza del Gruppo di Contatto sulla Libia dal 13 aprile al 19 giugno, ospitando a Roma la seconda riunione del Gruppo alla quale hanno preso parte anche rappresentanti di tutte le Organizzazioni Internazionali e Regionali interessate alla crisi, ivi incluse Unione Africana e Lega Araba.

Sono state condotte insieme ai partner internazionali, all'Unione Europea ed ai paesi del mondo arabo, una serie di attività volte a diffondere nell'opinione pubblica internazionale la consapevolezza dei crimini commessi da Gheddafi e dal suo regime e sono state intraprese iniziative tese a mettere fuori uso i mezzi televisivi e radiofonici utilizzati dal colonnello per fini propagandistici.

L'Italia ha anche partecipato attivamente alla convocazione e realizzazione della conferenza di Parigi del 1° settembre scorso nel corso della quale è stata decisa la creazione dei “Friends of the New Libya”, gruppo riunitosi per la prima volta a New York il 20 settembre sotto la presidenza del Segretario Generale ONU Ban Ki-Moon.

L'emergenza umanitaria in Libia è stata affrontata attraverso un intervento coordinato delle principali organizzazioni internazionali competenti (OIM, UNHCR), cui l'Italia ha fornito un apprezzato e tempestivo sostegno provvedendo tra l'altro al trasferimento nel nostro Paese, lo scorso marzo, di 120 rifugiati eritrei che si trovavano in condizioni di estrema criticità a Tripoli. Inoltre, in risposta all'appello “Libya Evacuation and Stabilization Project” lanciato dall'OIM, l'Italia ha erogato un contributo volontario del valore di 500.000 Euro, volto a facilitare il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi fuggiti dalla Libia verso Egitto e Tunisia. Riguardo all'arrivo di richiedenti asilo, il dispositivo operativo nazionale ha potuto contare: sulla fase VI del Progetto Praesidium, finanziato dal Ministero dell'Interno ed attivo a Lampedusa, in Sicilia ed in Puglia; su una rete di Centri di accoglienza; su di un “Patto Territoriale per la Sicurezza” in base al quale Governo, Regioni ed Enti locali hanno raggiunto un'intesa per un'accoglienza distribuita sul territorio nazionale di sfollati e richiedenti asilo.

Le misure finanziarie di carattere restrittivo nei confronti di alcune entità e persone libiche sono state adottate dal Consiglio dell'UE ai sensi dell'art. 215 del Trattato sul Funzionamento dell'UE e in osservanza delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1970 e 1973 al fine di impedire il finanziamento del regime di Gheddafi. Tali misure sono di natura temporanea e, come tali, non possono in alcun modo implicare l'espropriazione delle persone e delle entità che possiedono i fondi che sono congelati. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità delle persone e delle entità listate di pagare i debiti contratti con le imprese europee, l'art. 10 del Regolamento (UE) n. 204/2011 prevede una deroga per i contratti precedenti. Questa deroga permette alle competenti autorità degli Stati membri di liberare i fondi congelati delle persone e delle entità (inserite nella lista) nella misura necessaria ad effettuare i pagamenti dovuti nell'ambito di un contratto, accordo o obbligazione che siano sorti prima della data del loro inserimento nella lista. Trattandosi di risorse congelate la cui titolarità appartiene alla Libia, devono essere le Autorità libiche ad indicare l'utilizzazione di tali risorse per soddisfare crediti pregressi.

Il Governo ha posto in essere un'ampia azione per fronteggiare i flussi migratori irregolari verificatisi a fronte della crisi nel mediterraneo. Abbiamo ottenuto l'avvio di un'operazione Frontex di pattugliamento marittimo e sollecitato la finalizzazione di accordi di lavoro operativi tra l'agenzia e i paesi della regione (in particolare con la Tunisia).

Ci siamo attivati a livello europeo per favorire una comune visione europea che assicuri un sistema effettivo di condivisione degli oneri tra gli Stati membri per far fronte all'emergenza migratoria. Le Conclusioni del Consiglio Europeo del 23-24 giugno scorso hanno recepito le richieste italiane sottolineando la necessità di giungere alla creazione di un Sistema Europeo Comune d'Asilo entro il 2012 che assicuri un alto livello di protezione e preveda procedure eque ed efficaci in grado di prevenire gli abusi e consentire un rapido esame delle domande di asilo al fine di garantire la sostenibilità del sistema. La Commissione si è impegnata inoltre a presentare una Comunicazione su “una solidarietà intra-europea rafforzata” finalizzata a creare un quadro comprensivo e coerente per una migliore condivisione degli oneri derivanti dall'accoglienza dei rifugiati.

L'Italia sta inoltre sostenendo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni e l'UNHCR nelle attività svolte in Libia a favore della popolazione locale e dei cittadini stranieri che si trovano nel Paese. In questo quadro, il 17 giugno scorso è stato firmato un Memorandum di collaborazione in materia migratoria con cui le Autorità libiche si impegnano al rispetto dei diritti umani universalmente riconosciuti e ad affrontare le questioni di carattere migratorio nel pieno rispetto del diritto di asilo e delle libertà fondamentali. Le autorità transitorie libiche si sono altresì pubblicamente impegnate ad aderire alle principali Convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

In ogni occasione di incontro con le nuove autorità libiche è stato inoltre ribadito il comune intendimento di procedere ad una rapida riattivazione, non appena ve ne saranno le condizioni, di tutti gli accordi bilaterali in vigore, in linea anche con le pubbliche dichiarazioni del CNT in merito alla volontà di rispettare i pregressi impegni internazionali. In particolare, è stata più volte sottolineata la necessità di provvedere alla riattivazione del Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione del 2008 che definisce il quadro di riferimento del privilegiato, tradizionale partenariato italo-libico”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4388/1

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

18/11/2011

III

Interscambi commerciali tra l'Italia e l'Argentina

L'ordine del giorno Di Stanislao n. 9/4388/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2011, impegnava l'esecutivo a considerare e valutare le analisi e le indicazioni della Commissione europea in materia di scambi commerciali ed a farsi portavoce con il Governo della Repubblica argentina degli ostacoli ancora presenti al fine di rendere maggiormente trasparente e produttivo l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“In considerazione del fatto che la politica commerciale esterna è, in base all'art. 133 del Trattato sul Funzionamento della UE, materia di competenza esclusiva della UE, il Governo ha provveduto ad aggiornare lo scorso 9 settembre le competenti istanze comunitarie sugli sviluppi concernenti gli ostacoli posti da parte argentina alle importazioni di merci comunitarie e, in particolare, italiane.

Le misure (licenze non automatiche di importazione) riguardano ormai il 16% delle esportazioni comunitarie nel Paese, per un valore di oltre 1 miliardo di euro. Il Governo ha, in particolare, ribadito la gravità delle ripercussioni subite dalle nostre aziende esportatrici (fra le quali Indesit, Ariston, Ermenegildo Zegna, Fendi, Snaidero).

Su impulso prevalentemente italiano, la Commissione europea ha rilevato criticità provenientida 15 aziende di 3 Stati membri dell'Unione (11 italiane), ed ha confermato che si continuerà ad esercitare pressione sulla controparte argentina, anche per valutare se sussistano valide ragioni per adire l'organo per la risoluzione delle controversie presso 1'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), eventualmente concretizzando tale passo entro sei mesi con altri Paesi colpiti dalla misure argentine, fra i quali USA, Giappone, Turchia, Svizzera, Corea, Perù e Canada, portando tale comune istanza presso l'OMC.

Il Commissario al commercio De Gucht è stato, inoltre, sensibilizzato circa le forti preoccupazioni per le misure argentine, che penalizzano severamente le esportazioni italiane, nel corso di una sua visita a Roma il 28 ottobre scorso.

In sede bilaterale l'argomento è tenuto sotto costante attenzione sia da parte della nostra Ambasciata a Buenos Aires - che ha agito nei confronti delle Autorità locali per tutelare e difendere gli interessi delle nostre aziende in loco - sia da parte della Amministrazione centrale del Ministero Affari Esteri, che non ha mancato occasione di inserire la questione negli incontri avuti con le autorità di Buenos Aires.

Da ultimo, il Ministro Frattini ha sollevato il tema durante l'incontro del 4 ottobre scorso con il suo omologo argentino, Ministro Hector Timerman, a margine della V Conferenza Italia - America Latina. In tale sede, il Ministro argentino ha sottolineato l'opportunità di risolvere pragmaticamente tale problema, sia per via bilaterale, sia attraverso il dialogo in corso fra Unione Europea e OMC, evidenziando la disponibilità delle competenti Autorità argentine in tal senso.

Pertanto, su tali basi costruttive, il Governo continuerà, nel quadro delle relazioni bilaterali con l'Argentina, a seguire tale tematica in modo prioritario.

La soluzione della questione è infatti considerata propedeutica ad un miglioramento delle relazioni commerciali tra l'Italia e l'Argentina, che, dopo anni di relativa stasi, hanno avuto recentemente una fase di rinnovato slancio. Tale slancio è stato peraltro favorito da alcuni importanti incontri fra le Autorità dei due Paesi, che ha consentito l'avvio di un dialogo politico ad alto livello. La visita in Argentina del Ministro Frattini, a cavallo tra i mesi di marzo e aprile, è stata infatti reciprocata da quella della Presidente Kirchner in Italia il 2 giugno scorso, mentre in aprile si è svolta la seconda Commissione Economica Bilaterale”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4612/188

Ordine del giorno

Ruggeri

Assemblea

18/11/2011

III

Ottimizzazione delle risorse relative alla gestione del personale e del patrimonio immobiliare all'estero del Ministero degli affari esteri


L'ordine del giorno Ruggeri n. 9/4612/188, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2011, impegnava l'esecutivo, nell'ambito della prevista riorganizzazione della spesa pubblica, a mantenere inalterati i livelli delle prestazioni della rete diplomatico-consolare per cittadini ed imprese, nonché per l'attività di promozione del sistema Paese e di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, ottimizzando le risorse attinenti la gestione del personale e del patrimonio immobiliare all'estero.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministero degli affari esteri ha da tempo avviato, nel quadro del programma di riorganizzazione della spesa pubblica, una ristrutturazione della rete diplomatico-consolare che salvaguardi i livelli di efficienza e operatività del servizio alla comunità italiana all'estero.

Il piano elaborato va inquadrato in un progetto complessivo volto ad assicurare, oltre alla qualità dei servizi erogati, una nuova articolazione della rete, più razionale e moderna, e quindi più adeguata alla nuova realtà internazionale (integrazione europea, Paesi emergenti, mutata presenza italiana all'estero).

Al contempo, il piano mira a garantire la sostenibilità della rete nel suo insieme, attraverso un'analisi costi/benefici finalizzata al miglior utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili. Le risorse così recuperate sono destinate ad essere "reinvestite" nella stessa rete, anche alla luce delle nuove esigenze di presenza italiana nello scenario globale (operatività in aree di rilevante importanza geo-economica), ed in coerenza con gli obblighi comunitari ("Servizio europeo per l'azione esterna").

Particolare attenzione riveste la realizzazione di innovative piattaforme informatiche, progetto cui è stato attribuita priorità dal punto di vista dei tempi di realizzazione e delle risorse dedicate, sia per evitare possibili disagi alle collettività all'estero, sia per rendere più economica ed efficiente la gestione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione della Farnesina, nella linea di semplificazione dell'azione amministrativa.

In tale contesto, il Piano - presentato alle Commissioni Esteri, al CGIE e alle Organizzazioni Sindacali - è stato rivisto nei tempi di realizzazione inizialmente ipotizzati, proprio in funzione degli approfondimenti logistici sulle Sedi interessate e sui servizi all'utenza, che si intende mantenere ad un livello qualitativo elevato.

Con riferimento ai provvedimenti già portati a compimento, si sottolinea come, al fine di ridurre al minimo l'impatto delle chiusure per le nostre collettività che risiedono in quelle circoscrizioni, è stata prevista in alcuni casi la permanenza in loco di strutture più snelle in luogo degli Uffici soppressi, dopo aver consultato gli interlocutori coinvolti”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00481

Mozione

Adornato

Assemblea

18/11/2011

III

Iniziative volte alla revisione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione Italia-Libia

1/00482

Mozione

Misiti

1/00484

Mozione

Antonione


Le mozioni Adornato ed altri n. 1/00481 ed Antonione ed altri n. 1/00484, non accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 9 novembre 2010, nonché la mozione Misiti ed altri n. 1/00482, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella medesima seduta, impegnavano l'esecutivo a proseguire nell'attuazione degli impegni sanciti dal Trattato italo-libico di amicizia, in vista dell'auspicata creazione di un forte ed ampio partenariato bilaterale in tutti i settori di collaborazione; a svolgere un ruolo di stimolo, avvalendosi dell'esperienza maturata nei rapporti con la Libia e dell'eccellente stato delle relazioni bilaterali, sulla tematica del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche nell'ambito del negoziato per la conclusione di un accordo quadro tra l'Unione europea e la Libia; nell'ottica dell'azione di controllo e regolamentazione dei flussi migratori svolta dal Governo anche a garanzia dei necessari livelli di sicurezza in Italia, a proseguire nella collaborazione con Tripoli in materia di lotta all'immigrazione clandestina e di contrasto alle attività delle organizzazioni criminali dedite al traffico di esseri umani; ad adottare iniziative politico-diplomatiche presso le autorità libiche affinché vengano garantite alle imprese meridionali pari opportunità di accesso alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali previste in Libia nell'ambito degli accordi di partenariato di Bengasi del 2008.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“A seguito della situazione di conflitto venutasi a creare in Libia a partire dal febbraio 2011 è stata decisa la temporanea sospensione delle attività previste dal Trattato di Amicizia del 2008, ivi inclusa la realizzazione di opere infrastrutturali di base. E previsto che, non appena ve ne siano le condizioni, il Trattato venga riattivato e vengano di nuovo riuniti gli organismi misti in esso contemplati. Sarà quindi cura del Governo assicurare, in tale ambito, pari opportunità di accesso a tutte le imprese interessate nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali previste dal Trattato.

L'uscita di scena di Gheddafi attira l'attenzione sulle sfide della nuova Libia e su quelli che dovranno essere i suoi impegni immediati per quanto attiene alla salvaguardia dei diritti umani. E' difficile immaginare che il nuovo Governo sia in grado, da solo e da subito, di cancellare le numerose criticità che caratterizzavano il precedente regime, molte delle quali trovano la loro causa in fattori endemici propri di tutti i Paesi dell'area.

Tali fattori emergevano già in occasione dell'Esame Periodico Universale (UPR) da parte del Consiglio Diritti Umani nel corso del quale era stata evidenziata la necessità di considerare l'ipotesi di una moratoria delle esecuzioni, in vista dell'abolizione della pena capitale; riformare il codice penale, riducendo reati punibili con la pena di morte; affidare tutte le prigioni al Ministero della Giustizia e migliorare le condizioni di detenzione; continuare ed intensificare la collaborazione con le ONG e le organizzazioni internazionali.

Va detto che proprio grazie all'esercizio UPR, a cui l'Italia partecipa attivamente, era stato possibile raggiungere qualche obiettivo anche con il regime libico alla fine del 2009, prima dello scoppio della guerra civile. In particolare, miglioramenti si erano registrati in campo economico (rispetto della proprietà privata, possibilità di avviare attività commerciali) e per quanto riguarda la libertà di movimento (viaggi all'interno ed all'estero praticamente senza restrizioni).

Con lo scoppio della guerra civile e l'intervento NATO, il 3 marzo l'Assemblea Generale ha adottato per consenso una Risoluzione che prevedeva la sospensione della Libia dal Consiglio Diritti Umani, a seguito della Risoluzione S 15/1 adottata dal Consiglio Diritti Umani dopo la Sessione Speciale del 25 febbraio che ha inoltre deciso l'urgente invio di una Commissione d'Inchiesta sulle violazioni dei diritti umani e i responsabili delle medesime. Tale Commissione ha emesso specifiche raccomandazioni rivolte, oltre che alle autorità di Tripoli, allo stesso Consiglio Nazionale Transitorio. A questo si chiedeva in particolare di: garantire l'immediata attuazione del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, ove applicabile, e svolgere le indagini complete e imparziali sugli asseriti crimini commessi, perseguendo i responsabili; risarcire adeguatamente le vittime, o le rispettive famiglie, e prevenire il ripetersi dei crimini commessi; permettere alle organizzazioni umanitarie l'accesso pieno ed illimitato a tutti i centri di detenzione, con facoltà di intervistare riservatamente i reclusi; compiere ulteriori sforzi per garantire lo stretto controllo sulle armi in possesso dei singoli.

La nota evoluzione dei fatti ha portato all'ordine del giorno la questione del reintegro del CNT nelle membership del Consiglio Diritti Umani. La relativa Risoluzione, che l'Italia ha deciso con convinzione di co-patrocinare, sarà prossimamente adottata dall'Assemblea Generale. Si rileva che da ultimo diverse ONG internazionali e lo stesso Alto Commissariato hanno riportato notizie su numerosi casi di violazione dei diritti umani perpetrate dalle forze militari riconducibili al CNT, quali abusi nei confronti dei detenuti, in quanto non esiste ancora una polizia funzionante e le autorità carcerarie operano nel quadro di un sistema giudiziario paralizzato; violenze sessuali contro la popolazione femminile nei campi di sfollati; arresti di massa, detenzioni arbitrarie e maltrattamenti ai danni di lavoratori migranti africani accusati di essere mercenari assoldati dal Colonnello.

Quanto all'Accordo Quadro, che doveva servire a “normalizzare” i rapporti tra l'UE e la Libia, a seguito delle rivolte in atto nel Paese, l'UE aveva deciso il 22 febbraio scorso di sospenderne i negoziati (giunti ormai alla IX sessione). L'Accordo Quadro avrebbe contribuito a rafforzare la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo nel Mediterraneo. Tripoli aveva infatti manifestato aperture sui temi sensibili quali dialogo politico, risoluzione dei contenziosi bilaterali pendenti, diritti umani, trattamento dei rifugiati, mentre - al momento della sospensione - le maggiori criticità si registravano in materia migratoria (tema cruciale la riammissione dei cittadini dei Paesi Terzi) e commerciale, tanto da indurre la Commissione a prospettare uno scorporo dei negoziati sulla creazione della zona di libero scambio, per giungere quanto prima alla finalizzazione dell'Accordo.

Già a seguito dell'avvento del CNT, da parte della Commissione Europea era stata espressa la piena disponibilità a riprendere i negoziati per l'Accordo Quadro, non appena ciò fosse stato richiesto da parte delle nuove autorità libiche. Affinché ciò possa avvenire, è necessario che le nuove autorità siano nel pieno delle funzioni e che sia superata la fase di transizione. L'Accordo quadro dovrà costituire la base per il futuro dialogo politico, economico, sociale e per la cooperazione e rappresenta premessa per la piena titolarità libica ad accedere alle risorse dello strumento europeo di partenariato e vicinato ENPI (5,7 miliardi complessivi per l'est e il sud di qui al 2013 già programmati e 1,24 miliardi supplementari annunciati).

Sul piano bilaterale, il 17 giugno 2011, è stato firmato un Memorandum d'Intesa con il Comitato Nazionale Transitorio Libico sul contrasto all'immigrazione clandestina. Il Memorandum d'Intesa riafferma l'impegno dell'Italia e del CNT ad una gestione condivisa del fenomeno migratorio, in primis attraverso l'Applicazione dell'Accordo bilaterale per la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope e all'immigrazione illegale, firmato a Roma il 13 dicembre 2000, e a rispettare i successivi Protocolli di collaborazione in materia migratoria (del 2007, del 2009 e del 7 dicembre 2010), tutti richiamati nel citato Memorandum. Sulla base di tale Memorandum, le due parti procederanno allo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione illegale, sulle organizzazioni illegali che li favoriscono, sui modus operandi e sugli itinerari seguiti e sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e passaporti, nonché alla reciproca assistenza e cooperazione nella lotta all'immigrazione illegale, incluso il rimpatrio di immigrati in posizione irregolare.

Le Autorità transitorie libiche hanno pubblicamente dichiarato di voler ratificare le principali convenzioni internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali. In tale ambito si inquadra la probabile ratifica della Convenzione ONU sui rifugiati di cui alla mozione in esame, che potrà con ogni probabilità avvenire una volta insediato un governo democraticamente eletto.

A seguito della liberazione di Tripoli, le principali agenzie delle Nazioni Unite, ivi inclusa l'UNHCR, sono già di fatto operanti in Libia con la piena collaborazione ed il sostegno delle Autorità transitorie libiche. L'Italia è impegnata in un dialogo costante con le autorità di Tripoli anche sul tema della protezione dei migranti e dei rifugiati sul suolo libico, questione riguardo alla quale vi è una forte aspettativa nei confronti del nuovo ciclo libico da parte di tutta la Comunità Internazionale. Al riguardo, si conferma il vivo auspicio italiano a favore della piena ripresa delle attività dell'UNHCR in Libia, oltre alla riattivazione - non appena ricorrano le condizioni - dei progetti di collaborazione nel settore migratorio, come nel caso dei progetti finanziati dall'UE per il monitoraggio dei centri di raccolta libici di immigrati e richiedenti asilo, che erano stati sospesi con l'acuirsi della crisi”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00447

Mozione

Cristaldi

Assemblea

18/11/2011

III

Iniziative a favore della pesca, con particolare riferimento alla cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo


1/00477

Mozione

Agostini

1/00478

Mozione

Di Giuseppe

1/00479

Mozione

Delfino

1/00483

Mozione

Lo Monte


Le mozioni Cristaldi ed altri n. 1/00447, Agostini ed altri n. 1/00477, Di Giuseppe ed altri n. 1/00478, Delfino ed altri n. 1/00479 e Lo Monte ed altri n. 1/00483, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 9 novembre 2010, impegnavano l'esecutivo ad adottare una pluralità di iniziative, anche in ambito internazionale, per il rilancio del settore ittico, atte a ridurre l'impatto della crisi e delle misure comunitarie in materia; nel quadro dei rapporti italo-libici, ad adottare ogni utile misura diplomatica volta a modificare la decisione libica di estendere il controllo delle acque sino a 72 miglia dalla propria costa, nel rispetto del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra l'Italia e la Grande Giamahiria araba popolare socialista.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“La firma, avvenuta il 10 giugno 2009, del Memorandum bilaterale per la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore delle risorse marine, in applicazione dell'art. 17, comma 4 del Trattato italo-libico di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, ha posto le basi per lo sviluppo, da parte dei nostri operatori economici dell'intera filiera ittica, di “partnership” e “joint ventures” con enti e controparti libiche, prevedendo in particolare l'elaborazione di specifiche intese sull'esercizio delle correlate attività economiche.

Il Governo italiano, fermo restando che non può concludere con Paesi terzi dell'UE specifici Accordi in materia di pesca, essendo questi di competenza esclusiva delle istituzioni comunitarie, si è impegnato, attraverso un'azione sinergica condotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in un intenso dialogo con Tripoli per la piena applicazione del MoU del 10 giugno 2009 e per la conclusione di specifiche intese tra operatori italiani e controparti libiche sugli aspetti economici ed industriali della collaborazione nel settore in questione. Tale dialogo, rimasto sospeso nel corso della crisi in Libia, è destinato ad essere tempestivamente riattivato con le nuove autorità libiche.

Va peraltro positivamente tenuta presente la recente firma di un protocollo d'intesa tra il Distretto della Pesca di Mazara del Vallo e l'Associazione libica per lo sviluppo delle risorse marine che appare essere un segnale della rinnovata disponibilità libica a riavviare il dialogo su questa materia in termini costruttivi.

Da parte del Governo rimane costante l'impegno a negoziare la delimitazione della piattaforma continentale non ancora definita e il limite esterno delle aree marine (zona di pesca o zona economica esclusiva) e ad assumere iniziative per giungere a una regolamentazione definitiva in materia, anche perché l'Italia - pur non avendo ancora proclamato una zona economica esclusiva - ha previsto l'istituzione di “zone di protezione ecologica” oltre il limite esterno del mare territoriale.

Lo stabilimento e la delimitazione della piattaforma continentale rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri UE. Pertanto, un eventuale negoziato tra uno Stato membro ed un Paese terzo volto a delimitare la piattaforma dovrebbe svilupparsi esclusivamente a livello bilaterale, e non in sede europea. A tale proposito è necessario comunque osservare che in nessun punto la piattaforma continentale italiana e quella libica si sovrappongono.

Quanto all'eventuale negoziato per la delimitazione del limite esterno della Zona Economica Esclusiva e della Zona di pesca, l'Italia per il momento non ha formalizzato alcun atto di proclamazione di tali aree perché attualmente è ritenuto prematuro.

Nelle sedi appropriate rimane fermo l'impegno a sottolineare l'opportunità che la Libia ratifichi la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Non si è mancato inoltre di sensibilizzare i nostri interlocutori libici circa l'adesione della Libia alla Convenzione di Montego Bay: tutti i Paesi che si affacciano sul Mare Mediterraneo, salvo Tripoli ed Ankara, sono, infatti, parti di tale trattato.

Sebbene le norme di tale Convenzione in materia di regime e di delimitazione di spazi marini siano riproduttive di principi di diritto internazionale generale, l'adesione della Libia renderebbe, infatti, l'applicazione pratica delle disposizioni più agevole anche sotto il profilo procedurale.

Infine, nella fattispecie del contenzioso relativo alla pesca, il Governo italiano rimane fortemente impegnato ad assumere le più opportune iniziative volte a concretizzare gli impegni sanciti dall'articolo 17, comma 4 del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Grande Giamahiria Araba Popolare Socialista”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00655

Mozione

Garavini

Assemblea

18/11/2011

III

Iniziative relative alle procedure di voto degli italiani all'estero, alla luce delle vicende delle ultime consultazioni referendarie

1/00663

Mozione

Di Biagio

1/00672

Mozione

Zacchera

1/00716

Mozione

Tassone

1/00717

Mozione

Orlando Leoluca

1/00718

Mozione

Mosella

1/00727

Mozione

Lo Monte

Le mozioni Garavini ed altri n. 1/00655, DI BIAGIO ed altri n. 1/00663, Zacchera ed altri n. 1/00672, Tassone ed altri n. 1/00716, Leoluca Orlando ed altri n. 1/00717, Mosella ed altri n. 1/00718 e Lo Monte ed altri n. 1/00727, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 3 novembre 2011, impegnavano l'esecutivo a fornire elementi in merito alle disfunzioni segnalate nel voto all'estero, anche in occasione dei recenti referendum; ad avviare in tempi brevi un'indagine consolare per verificare, caso per caso, quale sia il grado di trasparenza del voto, quanti siano i plichi inviati e ritornati, se vi sia o vi sia stato il fondato sospetto di operazioni irregolari da parte di singoli candidati o schieramenti; a promuovere una riforma della legge in vigore per adeguare le operazioni di voto all'estero a criteri di trasparenza, segretezza e tempestività.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministero degli affari esteri ha avviato un'approfondita indagine sull'andamento delle procedure elettorali in occasioni delle ultime consultazioni referendarie nonché una sistematica analisi dei relativi dati ricevuti dalla rete diplomatico-consolare.

Gli approfondimenti legati all'indagine sono finalizzati a superare, in occasione delle future consultazioni elettorali, gli inconvenienti tecnici emersi. Dall'esame delle relazioni non sono in ogni caso emersi elementi che possano far pensare ad operazioni irregolari.

Le procedure di voto all'estero in occasione dei referendum del 12-13 giugno si sono svolte generalmente in modo corretto e, compatibilmente con la complessità degli adempimenti, sono state efficacemente espletate, mentre specifiche, localizzate criticità sono state nel complesso affrontate e risolte positivamente. Ciò grazie all'eccezionale impegno anche in questa occasione, come in quelle passate, della rete diplomatico-consolare.

Un inconveniente tecnico nella compilazione delle liste degli elettori ha comportato un errore nell'indicazione - sul plico elettorale - del cognome del coniuge di alcune nostre connazionali residenti in Germania, determinando in alcuni casi la mancata consegna del plico, in quanto sulle cassette postali in Germania è indicato di solito solo il cognome del marito. L'errore tecnico è stato tempestivamente individuato e l'Amministrazione degli esteri è intervenuta immediatamente con puntuali istruzioni operative alle Sedi interessate, indicando loro - sulla base dei dati informatici disponibili - i nominativi delle elettrici potenzialmente interessate dal problema.

I plichi restituiti dalle Poste tedesche per mancata consegna dovuta al suddetto errore sono stati peraltro prontamente registrati in un apposito elenco e, dopo aver sostituito la busta esterna, sono stati inviati nuovamente alle connazionali con il cognome del coniuge corretto, in tempo utile per la restituzione del plico votato agli Uffici consolari (9 giugno, ore 16 locali).

È, peraltro, possibile sottolineare - come risultato positivo delle ultime consultazioni referendarie - un significativo aumento della percentuale di plichi consegnati correttamente e non restituiti dalle poste locali (a causa, ad esempio, di indirizzi o nominativi errati). Il regolare recapito è salito al 90% dei casi rispetto all'84% delle votazioni del 2009. Si tratta di un esito rilevante non solo in termini percentuali ma anche in termini assoluti (335 mila restituzioni rispetto alle 486 mila del 2009) a fronte di un aumento dell'8,29% degli aventi diritto al voto.

Nel contesto dei complessi adempimenti previsti dall'attuale sistema di voto all'estero in una circoscrizione elettorale estesa sui cinque continenti, si tratta di un risultato importante, che costituisce il frutto del sostanziale miglioramento dell'allineamento fra i dati dell'AIRE e gli schedari consolari, allineamento che ha superato il 91% dei nominativi rispetto al 79% del 2004, grazie al costante impegno profuso in questi anni dalla collaborazione tra il Ministero dell'interno ed il Ministero degli esteri.

A tale riguardo si fa inoltre presente che la Farnesina ha avviato, d'intesa con il Ministero dell'interno, un'ulteriore iniziativa per intensificare la bonifica dei dati, con l'obiettivo di individuare e sollecitare la regolarizzazione delle posizioni il cui aggiornamento dall'estero non sia ancora stato recepito dai Comuni italiani. Ciò allo scopo di proseguire nello sforzo volto al pieno allineamento tra i dati dell'AIRE e quelli degli schedari consolari al fine di ridurre ulteriormente la percentuale di plichi restituiti per mancata consegna.

Quanto all'esigenza di assicurare il diritto di voto dei connazionali all'estero, la legge 459/2001 prevede che gli elettori che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto presso il proprio domicilio il plico elettorale possono richiederne un duplicato (art. 12, comma 5). Di tale facoltà sia l'Amministrazione centrale degli esteri che la rete diplomatico-consolare hanno dato ampia comunicazione a beneficio degli elettori all'estero.

Nella prospettiva di una riforma della legge sul voto all'estero, la Farnesina conferma la disponibilità a fornire, attraverso l'attività e l'esperienza sul campo della rete diplomatico-consolare, ogni utile contributo di carattere tecnico per consentire al Parlamento di apportare eventuali correttivi alla normativa vigente”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3638/299

Ordine del giorno

Mecacci

Assemblea

18/11/2011

III

Misure a sostegno delle imprese italiane operanti in Libia, Tunisia ed Egitto

9/4551/16

Ordine del giorno

Vannucci

9/4551/20

Ordine del giorno

Gottardo

9/4551/23

Ordine del giorno

Rosato

8/00118

Risoluzione conclusiva

Tempestini

Commissione


Gli ordini del giorno Mecacci ed altri n. 9/3638/299, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 luglio 2010, Vannucci ed altri n. 9/4551/16, Gottardo ed altri n. 9/4551/20 e Rosato ed altri n. 9/4551/23, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, nonché la risoluzione conclusiva Tempestini ed altri n. 8/00118, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 13 aprile 2011, impegnavano l'esecutivo ad adottare provvedimenti volti a tutelare e sostenere le imprese italiane operanti in Libia, Tunisia ed Egitto, a seguito della crisi socio-politica verificatasi in quei Paesi.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“In concomitanza con il diffondersi della primavera araba, il Governo ha attuato una mirata azione di assistenza e sostegno alle aziende italiane coinvolte nella crisi. Oltre all'immediato intervento volto a minimizzare i rischi per i connazionali e i beni e gli stabilimenti delle aziende italiane operanti in Libia, Tunisia ed Egitto, svolto, ove possibile, in raccordo con le locali autorità e con i partner internazionali, l'Italia ha attuato una strategia differenziata a seconda delle diverse realtà locali.

Per quanto riguarda la Tunisia, alla luce anche dei limitati danni subiti dalle nostre aziende operanti nel paese, ci si è concentrati sul rilancio dell'economia tunisina e sulle iniziative volte a favorire la ripresa delle attività delle nostre società nel Paese. In tale quadro si collocano la riunione presso il MAE del Tavolo Tunisia a febbraio 2011, e la missione a Tunisi del Ministro dello sviluppo economico a giugno 2011, iniziative apprezzate non solo dal mondo imprenditoriale italiano ma anche dalle stesse autorità di Tunisi.

Relativamente all'Egitto, il Governo italiano ha costantemente sviluppato un'azione di monitoraggio e di sostegno/tutela degli interessi delle aziende e degli investimenti italiani sul territorio egiziano. Tale azione si è sviluppata in particolare anche con apposite sensibilizzazioni ai massimi livelli politici egiziani in materia di sicurezza dei lavoratori e degli impianti, interruzione delle attività, ritardati o mancati pagamenti da parte di Enti pubblici egiziani ed ipotesi di rinazionalizzazioni di aziende private a seguito di sentenze giudiziarie.

Per quanto concerne la Libia, il Ministero degli esteri opera per sostenere la riattivazione delle attività delle imprese italiane in Libia, il riconoscimento da parte delle nuove autorità libiche dei contratti in essere e dei relativi crediti, l'utilizzo per il loro pagamento di depositi presso banche italiane in corso di scongelamento nell'ambito delle finalità poste dalle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Si opererà anche per l'ottemperanza da parte delle autorità libiche di quanto disposto in materia di danni derivanti da eventi bellici dall'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti.

A settembre scorso il nostro Ministro degli esteri si è recato a Tripoli ove il Presidente Jalil e le altre autorità incontrate hanno ribadito il desiderio di continuare ad avere l'Italia quale primo partner economico del Paese.

Per riavviare e promuovere la presenza in Libia del nostro tessuto di piccole e medie imprese, il Ministro ha inoltre promosso, assieme al Ministro dello sviluppo economico, una riunione svoltasi alla Farnesina con i principali interlocutori istituzionali e del mondo imprenditoriale attivi nell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese in vista della ripresa delle loro attività in Libia.

L'incontro, con la partecipazione di Confindustria, RETE, Unioncamere, Camera di commercio italo-libica, banche impegnate in Libia, SACE e SIMEST, ha consentito un esame con le associazioni degli operatori economici medio-piccoli dei problemi di coloro che operano in Libia e dell'azione del Governo per tutelarne e promuoverne gli interessi, nonché per presentare le modalità con le quali si intende facilitare la loro partecipazione alla ricostruzione ed alla ripresa economica della Libia liberata.

In numerosi contatti con le Autorità libiche è stato costantemente reiterato che ci attendiamo il pieno rispetto dei contratti conclusi con le imprese italiane, ottenendo a più riprese assicurazioni dal Presidente Jalil che tutti gli accordi e contratti legittimamente conclusi saranno onorati, previa valutazione della congruità dei valori di tali contratti.

Le Autorità libiche hanno inoltre fatto stato della disponibilità ad utilizzare per i crediti derivanti da contratti in essere i fondi scongelati o in corso di scongelamento con le salvaguardie e per le fattispecie previste dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2009, comprensive delle attività dirette alla realizzazione, alla riabilitazione e al ripristino di infrastrutture civili e di servizi per la popolazione.

Nel frattempo, le banche italiane presso le quali sono depositati fondi libici hanno avviato con il sostegno del Ministero degli esteri e dell'Ambasciata italiana a Tripoli contatti con le controparti libiche per la definizione di loro documentate richieste di utilizzo dei fondi congelati. In tale ambito, ad una delegazione di tali banche recatasi a fine ottobre a Tripoli, il Ministro dell'economia ha indicato la disponibilità ad esaminare e a certificare i crediti vantati da aziende italiane in Libia derivanti da contratti in essere una cui lista, basata su quanto fornito al riguardo da Confindustria, ANCE, Camera di Commercio italo-libica ed altre fonti è stata consegnata alle autorità libiche.

Al nuovo governo libico sarà anche richiesto di onorare quanto disposto dall'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti del 13 dicembre 2000 che prevede il risarcimento da parte libica dei danni provocati ad imprese italiane in Libia da eventi bellici.

Le misure restrittive nei confronti di alcune entità e persone sono state adottate dal Consiglio dell'UE ai sensi dell'art. 215 del Trattato sul finanziamento della UE (TFUE) e in osservanza delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 1970 e 1973 al fine di impedire il finanziamento del regime di Gheddafi ritenuto responsabile della violenta repressione del popolo libico. Tali misure sono di natura temporanea e, come tali, in alcun modo possono implicare l'espropriazione delle persone e delle entità che possiedono i fondi che sono congelati. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità delle persone e delle entità listate di pagare i debiti contratti con le imprese europee, l'art. 10 del Regolamento (UE) n. 204/2011 prevede una deroga per i contratti precedenti.

Questa deroga permette alle competenti autorità degli Stati membri di liberare i fondi congelati delle persone e delle entità inserite nella lista nella misura necessaria a tali soggetti di essere in grado di effettuare i pagamenti dovuti nell'ambito di un contratto, accordo o obbligazione sorti prima della data del loro inserimento nella lista. Trattandosi di risorse congelate la cui titolarità appartiene alla Libia, devono essere le Autorità libiche ad indicare l'utilizzazione di tali risorse per soddisfare crediti pregressi.

Il citato art. 5 della L. 7/2009, (Legge di “Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008”), elenca le fonti di copertura finanziaria per gli impegni derivanti dall'esecuzione degli artt. 8, 10, 19 dell'Accordo suddetto.

Tali risorse non possono essere destinate ad usi diversi da quelli previsti nel Trattato, a meno che l'Accordo stesso non venga modificato. In altri termini, il Governo non può procedere unilateralmente a rimborsi in favore delle società italiane e delle persone fisiche coinvolte nella crisi socio-politica sviluppatasi in Libia, e che hanno dovuto interrompere le proprie attività con abbandono dei siti e degli impianti e conseguente rimpatrio delle maestranze a partire dal febbraio 2011, utilizzando le risorse finanziarie stanziate in base al Trattato bilaterale di amicizia.

Un'ultima questione riguarda il pregresso contenzioso sui crediti vantati da oltre 100 aziende italiane nei confronti di Amministrazioni libiche, risalenti a lavori e forniture effettuati in gran parte negli anni '80; il Trattato di Amicizia prevede all'art. 13 l'impegno di Italia e Libia a ricercare una soluzione adeguata. Fino allo scoppio della crisi politica in Libia non è stato possibile trovare una soluzione definitiva del contenzioso, in quanto le offerte di pagamento proposte dalle Autorità di Tripoli sono state ritenute insoddisfacenti da parte dei creditori, in particolare da parte delle Associazioni rappresentative degli stessi. II Ministero degli Affari Esteri ha sempre mantenuto costantemente aperto il dialogo su questa problematica con le Autorità libiche, e si ripropone di riavviare la discussione con le nuove Autorità nel quadro della riattivazione del Trattato di Amicizia.

In questo quadro, rimane costante l'impegno dell'Italia a promuovere il rilancio degli investimenti italiani nella regione Mediterranea sia sul piano bilaterale lavorando con i singoli Paesi affinché sussistano condizioni politiche, economiche e normative idonee a favorire una nostra sempre maggiore e stabile presenza imprenditoriale, sia sul piano multilaterale, in ogni sede opportuna, sostenendo in particolare la creazione di strumenti finanziari per gli investimenti che possa favorire una sempre migliore integrazione politica economica e sociale dei Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo”.





Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 novembre 2011)

310

Note di attuazione pervenute

293

Percentuale

di attuazione

95%



Ministero della difesa


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4551/7

Ordine del giorno

Beltrandi

Assemblea

12/11/2011

IV

Pagamento delle indennità al personale appartenente alla Marina militare impegnato nella missione Active Endeavour


L'ordine del giorno Beltrandi ed altri n. 9/4551/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, impegnava l'esecutivo ad individuare ogni utile iniziativa per consentire al Ministero della difesa di effettuare il pagamento delle indennità e dei relativi arretrati a tutto il personale della Marina militare partecipante alla missione Active Endeavour, segnatamente adottando misure volte a prevedere che l'indennità di missione di cui al Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, sia corrisposta, oltre che al personale impegnato nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati dalle missioni internazionali, anche a quello operante nelle zone di intervento stabilite ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo e, in particolare, per la parte di competenza, il Ministro della difesa ha dato piena attuazione all'impegno, preso con l'ordine del giorno in oggetto, di porre in essere ogni utile iniziativa per consentire al Ministero della difesa di effettuare il pagamento delle indennità e dei relativi arretrati a tutto il personale della Marina militare partecipante alla missione Active Endeavour, come già indicato nella nota di attuazione all'ordine del giorno n. 9/3996-A/6, inviata al Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati con lettera n. 8/30861 in data 25/8/2011.

Va soggiunto che in considerazione dell'impegno, è stato, altresì, dato mandato alle articolazioni tecniche del Dicastero di approfondire l'ulteriore questione posta nell'ambito delle proposte per la predisposizione dei prossimi decreti-legge di proroga delle missioni internazionali, in linea con le esigenze di sostanziale parità di trattamento per le missioni della stessa natura e di contenimento delle spese legate al contingente quadro di finanza pubblica”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4551/6

Ordine del giorno

Mecacci

Assemblea

12/11/2011

IV

Abrogazione degli incentiviagli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo ed al personale addetto al controllo del traffico aereo, nonché obbligo per i membri degli organi della rappresentanza militare in missione ad utilizzare le strutture di forza armata

L'ordine del giorno Mecacci ed altri n. 9/4551/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, impegnava l'esecutivo ad emanare con urgenza e comunque non oltre il 30 settembre 2011, le opportune disposizioni al fine di dare compiuta attuazione all'impegno assunto nel corso della seduta dell'Assemblea del Senato del 26 luglio 2011, ovvero ad abrogare gli articoli 1803, 1804, 1816, 1815, 2162, 2261, 2262 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (recante Codice dell'ordinamento militare), nonché gli articoli 3 e 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42; impegnava altresì l'esecutivo ad emanare opportune disposizioni affinché i membri degli organi di rappresentanza militare di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, siano tenuti ad assolvere il loro mandato utilizzando, ogni volta che sia possibile, le strutture di Forza armata, qualora siano inviati in missione isolata per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1478 del suddetto decreto legislativo n. 66 del 2010, ovvero al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica o grado più elevato o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Con riguardo all'impegno, assunto dal Governo con l'ordine del giorno in oggetto, ad emanare opportune disposizioni affinché i membri degli organi della rappresentanza militare inviati in missione siano tenuti ad assolvere il loro mandato utilizzando, ogni volta che sia possibile, le strutture di Forza armata, si evidenzia che l'articolo 4, comma 105, del disegno di legge n. 2968, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), introduce, per tutto il personale appartenente alle amministrazioni statali - e quindi anche per i membri degli organi della rappresentanza militare - l'obbligo ad usufruire di vitto e alloggio in strutture dell'amministrazione in occasione delle missioni in territorio nazionale, ove disponibili.

Circa l'impegno di abrogare gli incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e al personale addetto al controllo del traffico aereo, si sottolinea che la questione sarà presa in esame, tenendo conto di tutte le problematiche connesse, nell'ambito degli approfondimenti in corso per l'individuazione di proposte di legge finalizzate all'introduzione di ulteriori misure per il riordino delle Forze armate”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4357-A/8

Ordine del giorno

Commercio

Assemblea

18/11/2011

IV

Esclusione dei beni ubicati sul territorio della Regione Sicilia dall'elenco degli immobili in uso al Ministero della difesa da assoggettare a procedura di alienazione


L'ordine del giorno Commercio ed altri n. 9/4357-A/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2011, impegnava l'esecutivo a prevedere un intervento normativo finalizzato ad espungere dall'elenco degli immobili in uso al Ministero della difesa da assoggettare a procedura di alienazione tutti i beni siti in Sicilia.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

L'O.d.G. n. 9/4357-A/8 concerne l'avvenuto inserimento di alcuni beni ubicati sul territorio della Regione Siciliana nell'elenco degli immobili in uso al Ministero della difesa, da assoggettare alle procedure di valorizzazione e dismissione di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (oggi riassettato nell'articolo 307 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), allegato al decreto del Direttore generale della Direzione generale dei lavori e del demanio n. 13/2/5/2010 dell'8 settembre 2010.

La questione è oggetto di un conflitto di attribuzione proposto avanti alla Corte Costituzionale dalla Regione siciliana con ricorso del 4 marzo 2011, fondato su presupposti analoghi a quelli enunciati nelle premesse dell'impegno e, in particolare, sul convincimento che, per effetto dell'articolo 32 dello Statuto regionale, i beni statali che cessino dall'utilizzazione per fini istituzionali debbano in ogni tempo essere assegnati alla Regione.

II Governo, nella consapevolezza della rilevanza che la questione potrebbe assumere anche in relazione a eventuali, future dismissione di altri beni militari, con deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2011, ha determinato di costituirsi in giudizio, sulla considerazione che il citato articolo 32 è stato sempre diversamente interpretato dalla giurisprudenza. Infatti, in varie pronunce della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato, si è affermato che esso, similmente alla norma contenuta nello Statuto del Friuli Venezia Giulia e diversamente da quanto previsto dagli Statuti delle altre Regioni autonome, obblighi a trasferire alla Regione Siciliana i soli beni non utilizzati a fini istituzionali alla data di entrata in vigore dello Statuto e non anche quelli dismessi in epoca successiva, per i quali detto trasferimento, non costituendo adempimento di un obbligo doveroso dello Stato nei confronti delle Regioni, deve trovare il proprio titolo specifico in una legge, o comunque in atti che suppongano la libera volontà dello Stato di procedere al trasferimento stesso.

Ciò stante, il Ministero della difesa provvederà in conformità alla pronuncia della Corte Costituzionale, non appena questa sarà resa nota a seguito dell'udienza pubblica tenutasi lo scorso 8 novembre”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4551/14

Ordine del giorno

Schirru

Assemblea

18/11/2011

IV

Bonifica delle aree limitrofe al Poligono di Quirra


L'ordine del giorno Schirru ed altri n. 9/4551/14, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, impegnava l'esecutivo ad avviare con urgenza le necessarie misure sanitarie e di bonifica dell'area circostante il Poligono di Quirra, anche avvalendosi dell'apporto del genio militare, al fine di rendere nuovamente fruibile alla cittadinanza l'area interessata, nonché di consentire il recupero delle attività agro-pastorali presenti sul territorio.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo e, in particolare, per la parte di competenza, il Ministro della difesa hanno attivamente operato, fin dall'inizio della Legislatura, per assicurare una attenta tutela della salute del proprio personale e dei cittadini che abitano nelle aree limitrofe del Poligono interforze del Salto di Quirra, come sottolineato dal Sottosegretario di Stato On.le COSSIGA il 21 settembre u.s. presso la IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati.

In particolare, per quanto concerne l'impegno assunto con l'O.d.G. in oggetto ad assumere iniziative volte ad avviare con urgenza le necessarie misure sanitarie e di bonifica delle aree oggetto del presunto danno ambientale contestato dalla Procura della Repubblica, si evidenzia che il Ministero della difesa sta provvedendo a circoscrivere le stesse con apposite recinzioni per impedire l'accesso nella zona degli animali ivi allevati. Successivamente si provvederà alla pulizia delle aree medesime per renderle di nuovo fruibili.

Al fine di instaurare un rapporto collaborativo e di reciproca fiducia con le Autorità locali e la popolazione residente, il 7 novembre u.s. il Sottosegretario di Stato On.le COSSIGA, ha incontrato a Cagliari, nella sede dell'Assessorato regionale all'agricoltura, alla presenza dell'Assessore Oscar Cherchi, i sindaci dei comuni interessati e i rappresentanti della ASL di Cagliari e Lanusei, per illustrare le azioni intraprese e discutere le problematiche legate agli usi civili del territorio, con particolare riferimento alle attività agro-pastorali. All'incontro erano presenti anche i rappresentanti delle Prefetture di Cagliari e Nuoro, le associazioni agricole di categoria, una delegazione di allevatori e gli organi di stampa”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4551/25

Ordine del giorno

Sarubbi

Assemblea

18/11/2011

IV

Struttura del prossimo decreto-legge relativo alle missioni internazionali


L'ordine del giorno Sarubbi ed altri n. 9/4551/25, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, impegnava l'esecutivo, ai fini della predisposizione dei prossimi decreti-legge relativi alle missioni internazionali, ad inserire prima le disposizioni riferite alle missioni militari e successivamente quelle di proroga degli interventi di cooperazione che si intendano finanziare, tenendone conto anche nel relativo titolo.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“In attuazione dell'impegno assunto con l'ordine del giorno n. 9/4551/25, tenuto conto di quanto avvenuto in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, nel corso della quale il titolo è stato modificato, in occasione della predisposizione del prossimo decreto-legge saranno assunte tutte le necessarie iniziative al fine di recepire l'indicata articolazione del provvedimento, inserendo prima le disposizioni riferite alle missioni militari e successivamente quelle concernenti la proroga degli interventi di cooperazione che si intendono finanziare, tenendone conto anche nel relativo titolo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4612/73

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

18/11/2011

IV

Adozione di un piano di riordino delle Forze armate ed assunzione di misure di ottimizzazione delle spese per i sistemi d'arma


L'ordine del giorno Di Stanislao ed altri n. 9/4612/73, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2011, impegnava l'esecutivo ad adottare un piano di riordino delle Forze armate volto alla riduzione degli effettivi e delle spese correnti per ottenere un risparmio annuo non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dal 2012; ad assumere misure di ottimizzazione della spesa pubblica per il recupero di risorse attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma, condotta sulla base di un riesame delle più immediate necessità operative e delle prioritarie esigenze di sicurezza dei contingenti impegnati fuori area.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“Premesso che né l'articolo 535 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, né il decreto del Ministro della difesa 10 febbraio 2011, recante "Approvazione dello statuto della società Difesa servizi S.p.A.", sono stati abrogati, il Governo e, per quanto di competenza, il Ministro della difesa, confermano il proprio impegno, assunto, come raccomandazione, con l'Ordine del Giorno in oggetto, ad adottare un piano di riordino delle Forze armate e misure di ottimizzazione della spesa pubblica attraverso una rimodulazione delle spese per i sistemi d'arma.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, si evidenzia che il Ministero della difesa, ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Dicastero dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2011, adottato ai sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è intervenuto proprio sugli oneri correlati ai sistemi d'arma con una rimodulazione delle spese di investimento che ha portato ad una riduzione della spesa, in termini di saldo netto da finanziare, pari a 1.446,9 milioni di euro, nell'anno 2012, a 606,2 milioni di euro nell'anno 2013 e a 786,1 milioni di euro nell'anno 2014 (vds, elenco 1 di cui all'articolo 3 della legge di stabilità 2012). La rimodulazione delle spese in tale settore è stata operata ponendo quale esigenza prioritaria indefettibile la massima tutela e sicurezza del personale militare impiegato nei contingenti all'estero.

Per quel che attiene all'adozione di un piano di riorganizzazione delle Forze armate, nel premettere che si tratta di processi particolarmente complessi che richiedono un'attuazione graduale, il Ministero della difesa sta proseguendo gli approfondimenti, già avviati da tempo, tesi a individuare un nuovo assetto organizzativo delle Forze armate, maggiormente snello ed efficace e soprattutto adeguato ad assolvere, con la massima efficacia e tempestività, agli impegni cui esse sono chiamate sia in campo nazionale che all'estero, e sostenibile sotto il profilo finanziario. Sulla base degli esiti di tali approfondimenti, saranno adottati i provvedimenti legislativi necessari per realizzare il nuovo assetto organizzativo individuato come quello da perseguire”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4612/120

Ordine del giorno

Rugghia

Assemblea

18/11/2011

IV

Impiego prioritario dei proventi derivanti dalla dismissione degli immobili militari per la sicurezza dei contingenti militari impegnati nelle missioni fuori area


L'ordine del giorno Rugghia ed altri n. 9/4612/120, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2011, impegnava l'esecutivo ad acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari competenti prima di impegnare i proventi derivanti dalla dismissione degli immobili militari nel settore degli investimenti ed a garantire comunque priorità a quegli investimenti direttamente collegati con la sicurezza dei contingenti militari impegnati nelle missioni fuori area.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“In ordine all'impegno assunto con l'Ordine del Giorno n. 9/4612/120, premesso che la specifica disciplina relativa alle dismissioni di immobili militari non più utili alla Difesa prevede che i proventi derivanti dalla alienazione di tali cespiti vengano destinati al conto capitale, il Governo, e per la parte di competenza, il Ministero della difesa, coerentemente all'impegno assunto, non mancherà di dare prioritario impiego di tali fondi agli investimenti direttamente collegati alla sicurezza del personale militare impegnato nelle missioni fuori area”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4612/132

Ordine del giorno

Del Tenno

Assemblea

18/11/2011

IV

Termini per la conclusione della procedura di dismissione degli immobili della Difesa suscettibili di alienazione


L'ordine del giorno Del Tenno ed altri n. 9/4612/132, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 settembre 2011, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni intervento applicativo volto ad assicurare la piena coerenza, nella fase di attuazione, tra l'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), che ha previsto che le procedure di valorizzazione dei beni immobili della Difesa in dismissione siano concluse nel termine perentorio di 180 giorni dal loro avvio, e l'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011 n. 130), in base al quale l'intera procedura di alienazione con il trasferimento agli acquirenti deve concludersi entro sessanta giorni dall'adozione del parere di congruità richiesto alla commissione di cui all'articolo 307, comma 10, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

La dismissione degli immobili non più funzionali alle esigenze istituzionali dell'Amministrazione della difesa costituisce un obiettivo prioritario del Ministro della difesa e del Governo nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e all'ammodernamento del patrimonio immobiliare in relazione al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, nonché al conseguimento di ulteriori risorse finanziarie.

I diversi interventi normativi già adottati o in via di perfezionamento in materia di gestione del patrimonio infrastrutturale del Ministero della difesa sono stati pertanto orientati al perseguimento delle citate finalità.

L'articolo 307 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, reca la disciplina concernente le dismissione dei beni immobili del Dicastero diversi dagli alloggi di servizio, che trovano invece regolamentazione all'articolo 306 del medesimo Codice. In particolare, il citato articolo 307, al comma 10, lettera b), prevede che la determinazione del valore dei beni da porre all'asta, a cura della competente Direzione generale dei lavori e del demanio, sia determinata sulla base di un parere di congruità espresso da un'apposita commissione nominata dal Ministro della difesa. La medesima disposizione, alla lettera d), come modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, nel disciplinare la destinazione dei proventi derivanti dal perfezionamento delle procedure di dismissione, detta una serie di disposizioni volte a contenere i tempi di conclusione delle conferenze di servizi e degli accordi di programma diretti alla valorizzazione degli immobili della Difesa.

Nello stesso alveo di interventi si colloca la disposizione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, inserita in sede di conversione dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, la quale prevede che l'articolo 307, comma 10, lettera b), sia interpretato nel senso che gli oneri di funzionamento della commissione citata siano a carico dell'acquirente privato; nel contempo è stato previsto un termine contenuto per la conclusione delle procedure già avviate. Si tratta, in sostanza, di un intervento che, da una parte, ha rimosso i possibili ostacoli burocratici al funzionamento della commissione, determinati dalla carenza di risorse dell'Amministrazione e, dall'altra, ha dato maggiore speditezza alle procedura.

In materia, l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha introdotto una modifica al medesimo articolo 307, al comma 10, lettera d), prevedendo che le procedure di valorizzazione dei beni in dismissione siano concluse nel termine perentorio di 180 giorni dal loro avvio.

Si tratta, quindi, di disposizioni volte a disciplinare due aspetti separati e distinti delle procedure di dismissione correlati all'obiettivo finale di trarre il massimo valore possibile dal patrimonio immobiliare della Difesa: la commissione di cui alla citata lettera b) svolge un'attività indipendente e propedeutica alla successiva fase di alienazione dei beni, mentre la lettera d) è riferita alla conclusione delle procedure di valorizzazione dei beni attraverso gli strumenti costituiti dalle conferenze dei servizi con i comuni, le province e le regioni, ovvero dagli accordi di programma. La concreta attuazione delle disposizioni in argomento troverà ulteriore e concreto impulso nell'ambito del più generale programma di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico in atto”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00148

Risoluzione conclusiva

Rossi Luciano

Commissione

18/11/2011

IV

Destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di Finanza


La risoluzione conclusivaLuciano Rossi ed altri n. 8/00148, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 7 settembre 2011, impegnava l'esecutivo a compiere ogni atto idoneo ad evitare l'alienazione della palazzina ex Esercito rientrante nel compendio immobiliare della caserma Monte Grappa di Orvieto e ad assicurare che l'immobile sia concesso in uso governativo alla Guardia di Finanza, vincolando tale assegnazione alla prosecuzione del rapporto di locazione in essere di tali unità immobiliari con gli attuali conduttori, fino al termine delle esigenze abitative dei medesimi.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'Ordine del Giorno in oggetto, nel confermare l'impegno assunto, si comunica che il miglioramento della situazione abitativa del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa costituisce un obiettivo prioritario del Ministro della difesa e del Governo nell'ambito delle iniziative finalizzate a incrementare il benessere del personale e a garantire la massima operatività dello strumento militare derivato dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate.

In tale quadro, è stata promossa una strategia innovativa che ha portato alla formulazione, nel medio e lungo periodo, di una politica finalizzata alla realizzazione di interventi dl ristrutturazione su scala nazionale e interforze, e nell'immediato a recuperare gli alloggi non utilizzati per carenze manutentive, ad alimentare il "fondo casa" di cui all'articolo 1836 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, istituito per la concessione di mutui agevolati a favore del personale delle Forze armate e alimentato attraverso una quota parte (quindici per cento) degli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio, nonché all'alienazione degli alloggi non più funzionali ai compiti istituzionali delle Forze armate, perché non più rispondenti alle mutate esigenze logistico-operative dello strumento militare.

Relativamente alla destinazione della caserma Monte Grappa di Orvieto (TR), si evidenzia che le 13 unità abitative di servizio in parola, che interessano la Guardia di Finanza, sono ubicate in una palazzina adiacente alla Caserma e dispongono di ingresso autonomo e aree pertinenziali ad uso esclusivo. Tutte risultano incluse nell'elenco degli alloggi destinati all'alienazione ai sensi dell'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; pertanto, l'eventuale esclusione dei 13 alloggi dalle procedure di vendita, oltre a penalizzare la Difesa in termini di mancati ritorni finanziari, determinerebbe presumibile contenzioso con i conduttori degli alloggi ai quali spetta per legge e regolamento la prelazione all'acquisto dell'immobile stesso.

Ciò stante, il Governo e, per la parte di competenza, il Ministero della difesa, è impegnato comunque ad individuare, nei limiti della vigente legislazione, e a porre in essere ogni possibile azione volta a consentire il trasferimento alla Guardia di Finanza della disponibilità della porzione di immobile comprendente la palazzina ex Esercito, rientrante nel compendio immobiliare della caserma Monte Grappa di Orvieto”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00151

Risoluzione conclusiva

Cirielli

Commissione

18/11/2011

IV

Tempestiva adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni una tantum al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011


La risoluzione conclusiva Cirielli ed altri n. 8/00151, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 18 ottobre 2011, premesso che l'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui, per il biennio 2011-2012, con lo scopo di riconoscere al personale del Comparto difesa-sicurezza “misure perequative” da quantificare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, impegnava l'esecutivo: a procedere, senza ulteriori indugi, all'emanazione del citato decreto relativo all'anno 2011; a provvedere tempestivamente, per i due anni seguenti, all'adozione degli ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, uno per ciascun anno, utilizzando integralmente le risorse disponibili per il singolo anno di riferimento, prevedendo di poter utilizzare nell'anno 2012 le risorse eventualmente eccedenti stanziate per l'anno 2011; a riferire tempestivamente, presso le competenti Commissioni parlamentari, circa i criteri adottati nella predisposizione dello schema di decreto; ad escludere il comparto difesa-sicurezza dalla possibilità di proroga dei tagli di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 per l'anno 2014 e, più in generale, dai tagli apportati alle retribuzioni, almeno per la fattispecie relativa agli effetti economici delle progressioni di carriera.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo e il Ministero della difesa, per quanto di competenza, hanno attivamente operato per dare attuazione agli impegni posti con la Risoluzione indicata in oggetto. Con riguardo al c.d. blocco della massa salariale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, deve rilevarsi come la formulazione generale e sintetica di tale norma, sin dall'inizio, abbia effettivamente posto problemi interpretativi per il comparto sicurezza e difesa, in quanto contraddistinto da istituti propri, esclusivi e differenziati, sia per la retribuzione fissa, sia accessoria, quali l'assegno funzionale, l'incremento parametrale per truppa/agenti, sergenti/brigadieri/sovrintendenti e marescialli/ispettori, l'omogeneizzazione dirigenziale dei direttivi militari e civili, oltre alle indennità operative e pensionabili, ai trattamenti di missione e di trasferimento, ai compensi per lavoro straordinario e da ultimo alle stesse misure perequative degli effetti dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, da adottare ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis del medesimo decreto-legge.

Ciò stante, il Ministero della difesa, d'intesa con tutti gli altri Ministeri competenti per il comparto difesa e sicurezza (costituito dalle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e dalle Forze armate) e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'attività volta alla predisposizione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, non si è limitato a individuare misure perequative degli effetti dell'articolo 9, comma 21, del citato decreto-legge, ma ha anche ricercato strumenti idonei a consentire ulteriori perequazioni a favore del comparto proprio con riferimento agli effetti del citato articolo 9, comma 1, possibilmente senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in ragione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica dettate dalla contingente situazione economica internazionale, e di quelle concernenti il rispetto dei principi di equità generale nell'ambito del pubblico impiego. Ciò al fine di assicurare la piena funzionalità dello strumento militare e valorizzare concretamente, anche sul piano economico, la specificità del comparto riconosciuta per la prima volta in via generale e definitiva dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010.

In particolare, con riguardo al primo ed al secondo degli impegni assunti con l'accoglimento della Risoluzione in argomento, il Governo ha dato piena attuazione agli impegni. Infatti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2011, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, è stata individuata per gli anni 2011, 2012 e 2013, la ripartizione tra le Amministrazioni interessate delle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'articolo l del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2011, n. 74. Il Ministero della Difesa, al fine di garantire nei tempi più rapidi la corresponsione dell'assegno una tantum, ha predisposto, d'intesa con gli altri ministeri interessati, ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, lo schema di decreto ministeriale che consentirà, ad avvenuta registrazione, la tempestiva attribuzione dei predetti assegni al personale delle Forze armate.

Per quanto riguarda il terzo punto, il Governo ha puntualmente adempiuto all'impegno di riferire in Parlamento sugli aspetti che attengono al personale del comparto difesa e sicurezza. Per quanto riguarda la Difesa, il Sottosegretario di Stato, On. Giuseppe Cossiga, ha riferito: il 3 maggio 2011 in Assemblea, alla Camera, nel corso della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni una tantum al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; l'11 e il 18 ottobre 2011 in IV Commissione, alla Camera, nel corso della discussione in merito alle risoluzioni n. 7-00700 Cirielli e 7-00710 Rugghia, sulla tempestiva adozione del decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'erogazione degli assegni una tantum al personale individuato dal decreto-legge n. 27 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2011 e sull'eventuale riconoscimento di benefici fiscali.

Con riguardo al quarto impegno, riferito alla possibilità prevista nel decreto legge n. 98 de1 2011 di prorogare le misure di blocco dei meccanismi di progressione stipendiale anche all'anno 2014, in cui non sono previsti stanziamenti sul fondo di perequazione, si conferma l'intendimento di continuare ad operare al fine di valorizzare concretamente, anche sul piano economico, 1a specificità del comparto riconosciuta per la prima volta in via generale e definitiva dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010”.






Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 novembre 2011)

174

Note di attuazione pervenute

165

Percentuale

di attuazione

95%


Ministero dell'economia e delle finanze

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00631

Mozione

Narducci

Assemblea

09/11/2011

VI

Iniziative concernenti i rapporti tra Italia e Svizzera con particolare riferimento alle doppie imposizioni e ad altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio


La mozione Narducci ed altri n. 1/00631, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 7 giugno 2011, impegnava l'esecutivo a intraprendere le necessarie iniziative con il Governo della Confederazione elvetica al fine di aprire un proficuo dialogo sulle tematiche fiscali a tutela delle migliaia di lavoratori frontalieri; a riprendere al più presto il negoziato sulla nuova convenzione fiscale per evitare la doppia imposizione sul reddito e sulla sostanza, formulando e discutendo in quella sede le legittime richieste d'interesse nazionale; a porre in essere tutte le iniziative per la ridefinizione tra Italia e Svizzera della materia del lavoro transfrontaliero, fermo restante la validità degli accordi in materia di ristorni fiscali ai comuni di frontiera, adeguandola alle giuste esigenze di reciprocità; ad adoperarsi nelle opportune sedi internazionali affinché la Confederazione elvetica possa essere esclusa dalla cosiddetta black list in relazione al concreto rispetto delle regole sulla trasparenza finanziaria.

In merito a tale impegno il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso la seguente nota:

“Come chiarito in precedenti documenti di sindacato ispettivo di analogo contenuto, l'Amministrazione finanziaria rappresenta la disponibilità tecnica ad intraprendere le opportune iniziative con il Governo della Confederazione elvetica al fine di riaprire il dialogo sulle tematiche fiscali a tutela dei lavoratori frontalieri italiani”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00127

Risoluzione conclusiva

Fluvi

Assemblea

18/11/2011

VI

Iscrizione a fini tributari delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI


La risoluzione conclusiva Fluvi ed altri n. 8/00127, approvata dalla VI Commissione (Finanze) nella seduta del 22 giugno 2011, impegnava l'esecutivo a tener conto della delibera del Presidente del CONI n. 52/29 del 19 maggio 2011, successivamente condivisa con delibera del Consiglio nazionale del CONI n. 1438 del 7 giugno 2011, e ad assumere conseguentemente i provvedimenti necessari al fine di assicurare che le società e le associazioni dilettantistiche, che non abbiano ottemperato all'iscrizione nell'apposito registro istituito dal CONI ma alle quali sia stato attribuito il riconoscimento provvisorio da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, si intendano, anche ai fini tributari, iscritte nel registro del CONI fino al 31 dicembre 2010; a chiarire che, a partire dall'anno sportivo in scadenza al 31 dicembre 2011, il predetto riconoscimento provvisorio possa essere integrato con l'iscrizione nel Registro del CONI entro il termine indicato nella già citata delibera CONI n. 52/59 del 19 maggio 2011; a dare istruzioni agli organi competenti affinché siano sospesi gli effetti degli eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate che si fondino sulla mancata iscrizione al Registro del CONI delle predette società o associazioni sportive dilettantistiche.

In merito a tale impegno il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso la seguente nota:

“Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

Per la fruizione dei benefici fiscali previsti per gli organismi sportivi dilettantistici dalla normativa di settore, le società e le associazioni devono necessariamente aver ottenuto il riconoscimento da parte del CONI mediante iscrizione al relativo Registro nazionale, anche a seguito della delibera n. 52/29 del 2011 citata nella Risoluzione in argomento.

Ai fini delle attività di controllo sulla corretta fruizione delle agevolazioni fiscali si farà riferimento, quindi, ai nuovi elenchi, che saranno trasmessi dal CONI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 136 del 2004, delle società e associazioni sportive dilettantistiche che risultino iscritte al Registro nazionale del CONI, anche con effetto retroattivo, in base alla richiamata delibera n. 52/29.

Si evidenzia al riguardo che, al fine di tenere conto di quanto previsto da quest'ultima delibera, negli scorsi mesi di giugno e di luglio sono state effettuate più riunioni con i rappresentanti del CONI, aventi ad oggetto i nuovi elenchi dei soggetti riconosciuti dallo stesso organismo alla data del 31 dicembre 2010.

A seguito degli accordi intervenuti, il 3 agosto u.s. il CONI ha concluso la trasmissione dei nuovi elenchi delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dallo stesso CONI per le annualità 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. Tali elenchi contengono, in particolare, i soggetti:

- “ISCRITTI” nel Registro nazionale del CONI;

- “AFFILIATI” alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) e agli Enti di promozione sportiva (EPS), che non avevano perfezionato l'iscrizione al suddetto Registro alla data del 31 dicembre 2010, ma che sono comunque riconosciuti dal CONI in base alla predetta delibera n. 52/29.

Ciò premesso, si rappresenta che i predetti elenchi sono stati trasmessi in data 4 agosto u.s. alle competenti Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, fornendo specifiche istruzioni operative.

Nell'ambito di tali istruzioni è stato precisato, tra l'altro, che entrambe le tipologie dei soggetti sopra menzionati (iscritti e affiliati) possono fruire delle agevolazioni fiscali previste per il settore sportivo in quanto riconosciuti a tutti gli effetti dal CONI.

Inoltre, riguardo ai soggetti presenti come “affiliati” negli elenchi trasmessi, si potrà procedere al riesame in autotutela degli eventuali atti di accertamento emessi nei loro confronti e al relativo annullamento per la parte in cui il recupero sia fondato sulla mancata iscrizione al Registro nazionale del CONI.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del “Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria”, approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, non si potrà procedere all'annullamento in autotutela qualora in merito alla questione in esame sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, considerato che dalle informazioni rinvenute dalle applicazioni informatiche in uso risultano pendenti controversie aventi ad oggetto la problematica in esame, si provvederà a fornire le istruzioni per l'abbandono del contenzioso in essere, qualora ne ricorrano i presupposti”.






Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 novembre 2011)

1608

Note di attuazione pervenute

40

Percentuale

di attuazione

2%


Ministero dell'interno


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3175/18

Ordine del giorno

Capodicasa

Assemblea

03/11/2011

I

Titoli per l'iscrizione all'Albo nazionale degli amministratori giudiziari


L'ordine del giorno Capodicasa ed altri n. 9/3175/18, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2010, impegnava l'esecutivo a comprendere, fra i soggetti che possano essere iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, i laureati che abbiano conseguito un master, promosso da università, all'interno del quale siano stati svolti specifici moduli di alta specializzazione sull'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'attuazione dell'ordine del giorno in oggetto indicato, si rappresenta che l'istituzione e la gestione dell'Albo degli amministratori giudiziari non rientrano nella sfera di attribuzioni di questo Ministero, ma sono devolute alla competenza del Ministero della giustizia, a norma del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, vigente in materia.

Al riguardo, si osserva, comunque, che gli articoli 3 e 7 del predetto provvedimento dispongono che la frequentazione di corsi di formazione post-universitaria in materia di gestione di aziende o di crisi aziendali non costituisce un requisito sufficiente per l'iscrizione all'Albo degli amministratori giudiziari, pur essendo una condizione necessaria, affinché il soggetto eventualmente interessato possa ottenere l'iscrizione stessa con precedenza rispetto agli avvocati e ai dottori commercialisti che tali corsi non abbiano seguito.

Infatti, le conoscenze di elevato livello specialistico conseguite conferiscono al candidato un “titolo” equiparabile, ai fini della maturazione del diritto all'iscrizione all'Albo degli amministratori giudiziari, a due anni di appartenenza all'Albo professionale di provenienza”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2180-A/40

Ordine del giorno

Volontè

Assemblea

12/11/11

I

Iniziative volte a salvaguardare un livello qualitativo adeguato del servizio svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco


L'ordine del giorno Volontè ed altri n. 9/2180-A/40, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 maggio 2009, impegnava l'esecutivo ad ogni utile iniziativa per salvaguardare il livello qualitativo del servizio prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è chiamato ad assicurare la fondamentale funzione di salvaguardia dell'incolumità pubblica e della tutela dei beni e dell'ambiente, attraverso le missioni istituzionali del soccorso pubblico, della prevenzione incendi, della protezione e della difesa civile.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco persegue, inoltre, la missione di preminente interesse pubblico finalizzata alla sicurezza della vita umana e all'incolumità delle persone attraverso le azioni della prevenzione e del soccorso.

Pur costituendo parte integrante del sistema di sicurezza complessivamente inteso, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assolve, come noto, compiti diversi da quelli del mantenimento dell'ordine pubblico e della prevenzione e repressione dei reati, nonché da quelli di difesa esterna dello Stato, rispettivamente assicurati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza e dalle Forze armate, apparati tradizionalmente ricompresi nei comparti sicurezza e difesa.

In questa prospettiva deve collocarsi la scelta legislativa di non comprendere i Vigili del Fuoco nella categoria delle Forze di Polizia individuate dalla legge 1° Aprile 1981, n. 121, così come l'istituzione di un apposito comparto di negoziazione “Vigili del Fuoco e soccorso pubblico”, operata con la citata legge n. 252 del 2004.

Ciò posto sul piano generale, negli ultimi anni un'ampia serie di interventi normativi ha segnato sul piano ordinamentale e retributivo un progressivo avvicinamento tra i predetti apparati dello Stato.

La riforma attuata dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 è incentrata su una ristrutturazione di ruoli, qualifiche e avanzamenti professionali sostanzialmente corrispondente a quelli propri delle Forze di Polizia, rispetto al passato, un sistema basato su progressioni di carriera più rapide, anche attraverso promozioni a ruolo aperto.

Le differenze tuttora esistenti, specie con riferimento al trattamento economico e previdenziale, tra il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quello delle Forze di Polizia, sono in via di progressivo superamento, come dimostrano i più recenti interventi legislativi, specificamente rivolti ad affermare il ruolo di centralità del Corpo Nazionale.

Su questo piano, particolarmente significativo è il riconoscimento della specificità del ruolo assegnato al personale del comparto "soccorso pubblico" operato dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; specificità condivisa dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con Forze Armate, Forze di Polizia e pienamente ribadita dall'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ai fini della definizione degli ordinamenti e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.

Ulteriori passi in avanti, sotto il profilo dell'armonizzazione del trattamento economico, si sono registrati sia con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale è stata ripristinata l'indennità di missione anche per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, analogamente a quanto già previsto per il personale dei comparti sicurezza e difesa sia con il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, col quale sono state assegnate, per la speciale indennità di soccorso esterno, risorse per ulteriori 15 milioni di euro.

Sussistono, infatti, dal punto di vista previdenziale e pensionistico, alcune differenze rispetto alle Forze di Polizia, che potranno essere colmate nell'ambito del percorso di progressiva omogeneizzazione avviato nel corso della legislatura.

Le misure adottate per l'armonizzazione dei trattamenti economici si inseriscono, peraltro, in un contesto di disposizioni nel cui ambito il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diversamente dal passato, risulta espressamente ricompreso assieme ai comparti sicurezza e difesa.

In primo luogo, ad esempio, l'autorizzazione alla copertura al 100% del turnover annuale (disposizione confermata dall'art. 16, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

E' stato, inoltre, previsto - segnatamente all'art. 8, comma 11 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - un Fondo destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali.

La dotazione iniziale del fondo, pari a 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, è stata incrementata a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 con le ulteriori misure perequative introdotte dal decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 2011 che ha disposto, altresì, esplicitamente che il fondo stesso sia destinato alla corresponsione di assegni una-tantum al personale interessato”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3175/5

Ordine del giorno

Cristaldi

Assemblea

12/11/11

I

Concessione di adeguate risorse alle amministrazioni locali per la destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata a finalità istituzionali o sociali

9/3175/8

Ordine del giorno

Tassone


Gli ordini del giorno Cristaldi ed altri n. 9/3175/5 e Tassone n. 9/3175/8, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 marzo 2010, impegnavano l'esecutivo a garantire la concreta disponibilità di risorse tali da consentire alle amministrazioni locali una effettiva e razionale gestione dei beni confiscati e destinati a finalità istituzionali o sociali e a prevedere l'assoluta priorità nella concessione di contributi e finanziamenti a quei comuni che, acquisendo patrimoni confiscati alla criminalità organizzata, provvedano alla sistemazione ed alla ristrutturazione degli stessi per l'allocazione di sedi per le Forze dell'ordine.

In meritoa tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

Al riguardo, si rappresenta che, nei limiti delle ridotte risorse economiche a sua disposizione, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per quanto possibile, assicura l'agibilità e la ristrutturazione del bene da destinare.

Ove ciò non sia realizzabile, gli stessi enti territoriali destinatari dei beni in argomento, in presenza di specifiche condizioni, possono provvedere alla sistemazione ed alla ristrutturazione necessarie, attraverso l'utilizzazione della dotazione finanziaria propria del programma “P.O.N. Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo Convergenza 2007/2013, Obiettivo Operativo 2.5”, del quale la predetta Agenzia è responsabile e che costituisce una risorsa per il finanziamento di progetti di riutilizzazione a fini sociali dei beni confiscati e di iniziative destinate a migliorare la gestione degli stessi.

Ad oggi risultano approvati 42 progetti.

La Commissione Europea, peraltro, nel quadro del menzionato Obiettivo 2.5, ha altresì autorizzato l'ammissione a finanziamento anche di progetti di ristrutturazione di immobili confiscati destinati a caserme delle Forze dell'ordine.

L'autorizzazione ha riguardo ad un progetto per ciascuna delle quattro regioni che usufruiscono del programma: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4357-A/58

Ordine del giorno

Rosato

Assemblea

12/11/2011

I

Revisione dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione a quanto previsto dal progetto “Soccorso Italia in 20 minuti”


L'ordine del giorno Rosato ed altri n. 9/4357-A/58, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 21 giugno 2011, impegnava l'esecutivo a presentare, entro 90 giorni, un progetto di revisione dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base a quanto previsto dal progetto “Soccorso Italia in 20 minuti”, attuando un piano di assunzioni attraverso l'utilizzo delle graduatorie esistenti, in particolare relativa al concorso per 814 posti, approvata con decreto del Capo del dipartimento dei vigili del fuoco in data 14 luglio 2010, e quella relativa alla procedura concorsuale di stabilizzazione prevista nella legge finanziaria 2007.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“La carenza di risorse finanziarie, legata alla persistente obiettiva esigenza di contenimento della spesa pubblica, non consente, allo stato, di dar luogo alla revisione dell'organico in base a quanto previsto dal progetto “Soccorso Italia in 20 minuti”.

Nondimeno, in funzione della auspicata realizzazione dello stesso, è in atto una sua attenta e approfondita riconsiderazione, anche al precipuo fine di rimuovere le criticità emerse negli ultimi tempi a seguito delle trasformazioni, di natura strutturale e funzionale, intervenute nell'assetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quel che concerne più precisamente le assunzioni, si precisa che, nell'ambito della stabilizzazione di personale, prevista nelle manovre di finanza pubblica del 2007 e del 2008, si è provveduto alla selezione di coloro che hanno prestato servizio volontario nel Corpo e che sono risultati in possesso dei requisiti specifici (iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni; espletamento di non meno di 120 giorni di servizio) e dei requisiti ordinari, richiesti dalla normativa per l'accesso alla qualifica.

Pertanto, nel limite degli stanziamenti previsti dalle disposizioni di legge concernenti la stabilizzazione, si è proceduto all'assunzione del personale volontario che ha superato la relativa procedura selettiva, attingendo alla graduatoria di 6.080 unità, approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in data 28 aprile 2008.

In particolare, sono stati sottoposti alla prova motoria e alla successiva visita medica 3.257 candidati tra quelli utilmente collocati in graduatoria e 1.943 di essi sono stati assunti, dopo aver superato i relativi corsi di formazione, che si sono tenuti negli anni 2008 e 2010.

Le procedure di stabilizzazione in argomento si sono concluse nel 2010, allo scadere della validità della predetta graduatoria.

Ulteriori assunzioni potrebbero aver luogo solamente in virtù di espressa previsione normativa che, prorogando la validità della stessa oltre il 31 dicembre 2010, detti disposizioni per la stabilizzazione degli interessati.

Allo stato, non sussistendo ulteriori procedure selettive aperte, le assunzioni con la qualifica di vigile del fuoco, nel prossimo triennio, potranno avvenire unicamente utilizzando la graduatoria del concorso pubblico a 814 posti, approvata con decreto del Capo del Dipartimento in data 14 luglio 2010, che consta di 7.599 idonei, e presenta una riserva, pari al 25% dei posti messi a concorso, in favore del personale volontario.

Peraltro, a partire dal 2010, il problema degli organici dei vigili del fuoco è stato affrontato con un approccio più sistematico, nell'intento di garantire la piena copertura del turn over, autorizzato, al pari delle Forze di polizia, dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

In questa prospettiva, nell'anno in corso, è prevista l'assunzione di 1.008 unità, comprensive sia di personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, che di personale appartenente ai ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici”.






Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 novembre 2011)

337

Note di attuazione pervenute

227

Percentuale

di attuazione

67%


Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3725/8

Ordine del giorno

Angeli

Assemblea

03/11/2011

XI

Organizzazione, gestione e funzionamento dell'Ufficio italiano della navigazione


L'ordine del giorno Angeli ed altri n. 9/3725/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 settembre 2010, impegnava l'esecutivo a prevedere, con appositi interventi di natura normativa, l'organizzazione, la gestione e il funzionamento nell'ambito dell'INAIL dell'Ufficio Italiano della Navigazione, ente dotato di autonomia in considerazione della peculiarità e specificità del servizio espletato, con la conseguente confluenza in tale organismo delle risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie del soppresso IPSEMA, al quale subentra in tutte le sue funzioni.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“L'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto, come è noto, la soppressione dell'IPSEMA e l'attribuzione delle relative funzioni all'INAIL.

Sono, dunque, state attribuite al medesimo Ente sia funzioni previdenziali, in origine strettamente afferenti all'IPSEMA, sia funzioni assicurative, tuttora strettamente afferenti all'INAIL.

Tale assetto organizzativo consente una razionalizzazione ed una maggiore efficienza dei servizi offerti al settore marittimo, prima suddivisi tra i due Enti.

Al riguardo l'INAIL, in ragione della complessità del quadro ordinamentale del settore marittimo, ha provveduto ad attivare le azioni necessarie a garantire la continuità dei servizi nei confronti dell'utenza. Tale attività, infatti, è stata anche accompagnata da un'analisi puntuale, tuttora in fase di svolgimento, delle funzioni prima svolte dall'IPSEMA, al fine di giungere alla definizione di un nuovo modello organizzativo che, in un'ottica di efficienza delle risorse disponibili, valorizzi anche la specificità del settore della navigazione”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4357-A/3

Ordine del giorno

Beltrandi

Assemblea

03/11/2011

XI

Utilizzo delle risorse confluite nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale per interventi dedicati alla non autosufficienza ed alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare


L'ordine del giorno Beltrandi ed altri n. 9/4357-A/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2011, impegnava l'esecutivo: ad integrare il Programma nazionale di riforma (PNR) con l'indicazione degli interventi dedicati alla non auto sufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici che s'intendono realizzare con le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale espressamente vincolate a queste finalità; a prevedere che gli interventi per la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare siano rivolti a potenziare tutte le tipologie di servizi di assistenza per l'infanzia e per le persone non autosufficienti, ad incentivare la flessibilità dell'orario di lavoro e di tutte le altre misure volte a introdurre nuove modalità organizzative e gestionali dei tempi di lavoro family friendly, a facilitare l'uso del part-time volontario e a introdurre il voucher universale per i servizi alla persona; a reintegrare la dotazione del citato Fondo utilizzata per fini diversi nel 2010 e nel 2011; a favorire interventi legislativi volti ad incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, al fine di configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro; a disporre che il ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere entro il 31 ottobre 2011, un dettagliato programma pluriennale sugli interventi dedicati alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici con l'indicazione delle dotazioni del Fondo citato che saranno utilizzate a tal fine in ciascuna annualità.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“La legge 13 dicembre 2010 n. 220, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011), ha previsto, al comma 40 dell'articolo 1 che “La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 924 milioni di euro per l'anno 2011” e che “una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge”.

Tale elenco prevede infatti, fra l'altro, la somma di euro 100 milioni per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (istitutiva del succitato Fondo per le non autosufficienze). II d.P.C.M. 18 maggio 2011, recante "Ripartizione delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220", ha, dunque, disposto l'utilizzo di tale somma e, così come disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 78873 del 22 luglio 2011, le corrispondenti risorse sono state assegnate a questo Ministero che sta predisponendo, di concerto con le altre amministrazioni interessate, il relativo decreto di riparto per l'anno in corso”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4357-A/107

Ordine del giorno

Binetti

Assemblea

03/11/2011

XI

Semplificazione della normativa in tema di collocamento obbligatorio


L'ordine del giorno Binetti ed altri n. 9/4357-A/107, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2011, impegnava l'esecutivo a valutare la possibilità di semplificare la normativa in tema di collocamento obbligatorio al fine di una sua migliore applicazione, senza introdurre alcun onere a carico del bilancio pubblico ed in linea con gli interessi dei lavoratori disabili, in vista di una loro migliore e maggiore occupabilità.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Relativamente all'impegno del governo di “valutare la possibilità di semplificare la normativa in tema di collocamento obbligatorio ai fine di una sua migliore applicazione, con riferimento all'istituto della compensazione territoriale”, che “costituisce un inutile appesantimento burocratico che impedisce alle aziende plurilocalizzate o che sono parte di un gruppo di poter assumere i lavoratori diversamente abili nelle sedi e nelle imprese ove questo è più semplice”, si segnala che il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 9 prevede: "(....) i datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e i datori di lavoro privati di imprese che sono parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 possono assumere in una unità produttiva o, ferme restando le aliquote d'obbligo di ciascuna impresa, in una impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo aventi sede in Italia.









Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 30 novembre 2011)

493

Note di attuazione pervenute

227

Percentuale

di attuazione

46%



Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 30 novembre
2011



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Adornato

Mozione

1/00481

63

On.

Agostini

Mozione

1/00477

67

On.

Angeli

Ordine del giorno

9/3725/8

96

On.

Antonione

Mozione

1/00484

63

On.

Barbi

Ordine del giorno

9/4470/4

56

On.

Beltrandi

Ordine del giorno

9/4551/7

75

On.

Beltrandi

Ordine del giorno

9/4357-A/3

97

On.

Binetti

Ordine del giorno

9/4357-A/107

98

On.

Capodicasa

Ordine del giorno

9/3175/18

90

On.

Cicchitto

Risoluzione

6/00071

58

On.

Cirielli

Risoluzione conclusiva

8/00151

84

On.

Commercio

Ordine del giorno

9/4357-A/8

77

On.

Cristaldi

Mozione

1/00447

67

On.

Cristaldi

Ordine del giorno

9/3175/5

92

On.

Del Tenno

Ordine del giorno

9/4612/132

81

On.

Delfino

Mozione

1/00479

67

On.

Di Biagio

Mozione

1/00663

69

On.

Di Giuseppe

Mozione

1/00478

67

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/4470/5

56

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/4388/1

61

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/4612/73

79

On.

Evangelisti

Ordine del giorno

9/4470/2

56

On.

Fluvi

Risoluzione conclusiva

8/00127

87

On.

Franceschini

Risoluzione

6/00072

58

On.

Franceschini

Mozione

1/00633

58

On.

Galletti

Mozione

1/00634

58

On.

Garavini

Mozione

1/00655

69

On.

Gottardo

Ordine del giorno

9/4551/20

71

On.

Lo Monte

Mozione

1/00483

67

On.

Lo Monte

Mozione

1/00727

69

On.

Mecacci

Ordine del giorno

9/3638/299

71

On.

Mecacci

Ordine del giorno

9/4551/6

76

On.

Misiti

Mozione

1/00482

63

On.

Mosella

Mozione

1/00718

69

On.

Narducci

Mozione

1/00631

87

On.

Nirenstein

Risoluzione

7/00520

58

On.

Orlando Leoluca

Mozione

1/00717

69

On.

Pianetta

Ordine del giorno

9/4470/3

56

On.

Reguzzoni

Mozione

1/00636

58

On.

Rosato

Ordine del giorno

9/4551/23

71

On.

Rosato

Ordine del giorno

9/4357-A/58

93

On.

Rossi Luciano

Risoluzione conclusiva

8/00148

83

On.

Ruggeri

Ordine del giorno

9/4612/188

62

On.

Rugghia

Ordine del giorno

9/4612/120

80

On.

Sarubbi

Ordine del giorno

9/4551/25

53

On.

Sarubbi

Ordine del giorno

9/4551/25

79

On.

Schirru

Ordine del giorno

9/4551/14

78

On.

Tassone

Mozione

1/00716

69

On.

Tassone

Ordine del giorno

9/3175/8

92

On.

Tempestini

Risoluzione conclusiva

8/00118

71

On.

Touadi

Ordine del giorno

9/4551/15

53

On.

Vannucci

Ordine del giorno

9/4551/16

71

On.

Volontè

Ordine del giorno

9/2180-A/40

90

On.

Zacchera

Mozione

1/00672

69

On.

Zamparutti

Ordine del giorno

9/4470/1

56




















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a novembre 2011

Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di novembre, si segnalano, in particolare, alcuni documenti attesi da tempo.

Si tratta, in primo luogo, della relazione annuale, predisposta dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e trasmessa alle Camere dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 129, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sulla farmacovigilanza, contenente i dati del 2010 (Doc. CLXXXV, n. 3). La precedente relazione risaliva al 4 settembre 2009 e riferiva in merito all'annualità 2008, mentre allo stato non risultano trasmessi alle Camere i dati relativi al 2009.

Il secondo documento riguarda invece la relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale, trasmessa dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con i dati relativi agli anni 2009 e 2010 (Doc. CCXIII, n. 2): in tal modo le informazioni si saldano con quelle trasmesse in data 18 gennaio 2010, riferite al biennio 2007-2008. Si ricorda che la disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, istituisca appositi regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria e che riferisca annualmente al Parlamento e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5 percento di ciascuno stanziamento. In attuazione di tale disposizione sono stati emanati tre decreti ministeriali (decreti del Ministro dello sviluppo economico 27 marzo 2008, n. 87, 23 luglio 2009, e 21 aprile 20110, n. 101) che, a loro volta, introducono obblighi di relazioni annuali da parte del medesimo Dicastero alla Commissione europea, relativi alle agevolazioni concesse sulla base del regime di aiuti e comprendenti gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità di aiuto.

Sempre nell'ambito dei documenti che intervengono a colmare un ritardo nell'adempimento dell'obbligo, si evidenzia la relazione sullo stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Tale relazione (Doc. LXXVII, n. 2), trasmessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 7, comma 30, della legge 1° agosto 2002, n. 166, aggiorna al 30 giugno 2011 i dati forniti, considerato che gli ultimi trasmessi risalivano al 31 dicembre 2008.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha inviato la relazione sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, prevista dall'articolo 59, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, contenente dati aggiornati al 31 dicembre 2010 (Doc. CLXXVI n. 2):al riguardo si fa presente che la relazione precedente riportava dati relativi al periodo 2005-2007.

Per concludere il panorama delle relazioni inviate al Parlamento con sensibile ritardo rispetto alla trasmissione precedente, si evidenzia l'invio, da parte della Regione Abruzzo, della relazione sull'attuazione degli adempimenti previsti dall'Accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (Doc. CCI, n. 36), ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Peraltro, tale documento fornisce i dati relativi al solo 2010, mentre i precedenti risalivano al 2006: non risultano pertanto trasmessi i dati riferiti al periodo 2007-2009.

Sul fronte delle nuove relazioni, si segnala invece la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, che reca tre distinti obblighi di relazione alle Camere.

La legge in esame, approvata all'unanimità dalle Camere, è finalizzata a definire lo statuto giuridico delle micro, piccole e medie imprese (di seguito indicate con l’acronimo MPMI), recependo a tal fine le indicazioni rivolte agli Stati membri dall’Unione europea con lo Small Business Act (ovvero la Carta europea dei diritti per le MPMI) della Commissione COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, attuato con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2010.

Tra le finalità del provvedimento vi sono il sostegno per l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne, la valorizzazione del potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle MPMI e, infine, l’adeguamento dell'intervento pubblico alle esigenze delle MPMI. Tra i princìpi che concorrono a definire lo statuto sono elencati, tra gli altri, la libertà di iniziativa economica e concorrenza, la semplificazione burocratica, la progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, il diritto di queste ultime all’accesso al credito informato, corretto e non vessatorio e, infine, misure di semplificazione amministrativa.

Limitando l'esame del provvedimento alle disposizioni che prevedono obblighi di relazioni alle Camere, si segnalano tre disposizioni. La prima è recata dall'articolo 7, comma 3, e prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri predisponga, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, valuti il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmetta al Parlamento.

La seconda disposizione è contenuta nell'articolo 17 che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per le MPMI, con la finalità, fra l’altro, di analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle MPMI, prevedendo un interscambio tra il Garante e gli enti e le istituzioni interessate, fra cui, principalmente, Parlamento, Governo ed enti territoriali. Ai sensi del comma 1, lettera e), di tale articolo, il Garante è tenuto a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. La relazione deve contenere una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle MPMI e individuare le misure da attuare per favorirne la competitività. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento. Il comma 3 del medesimo articolo 17 prevede altresì che il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, renda comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione stessa.

Infine, l'ultima disposizione introdotta dall'articolo 18 prevede la predisposizione da parte del Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle MPMI. Il provvedimento, da presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno, è volto a definire gli interventi in materia per l’anno successivo e reca, oltre a una o più deleghe, norme di immediata applicazione per favorire e promuovere le MPMI. Ai sensi del comma 3, al disegno di legge dovrà essere allegata una relazione sullo stato di conformità della normativa vigente in materia di imprese rispetto ai princìpi ed obiettivi dello Small Business Act; sull’attuazione degli interventi programmati, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; sull'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle MPMI; sulle ulteriori specifiche misure da adottare per favorire la competitività delle MPMI, al fine di garantire l’equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° - 30 novembre 2011


Relazioni governative




Ministero degli affari esteri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 8/2008,

art. 2, co. 11-bis

Situazione, risultati raggiunti e prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 8 del 2008

(Dati relativi al 2010, Doc. CCXVII, n. 3)

III Affari esteri

IV Difesa

2/11/2011

L. 374/1997,

art. 9, co. 2*

Attuazione della legge recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”

(Trasmessa dal Ministro degli affari esteri per la parte di propria competenza)

(Dati relativi al secondo semestre 2010, Doc. CLXXXII, n. 5)

III Affari esteri

IV Difesa

X Attività produttive

8/11/2011

*La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora sviluppo economico).

L. 80/1999,

art. 1, co. 2

Attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell’uomo, tutela e rispetto dei diritti umani in Italia

(Dati relativi al 2010, Doc. CXXI, n. 4)

III Affari esteri

17/11/2011





Ministero per i beni e le attività culturali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 19/1998,

art. 24, co. 3

Attività svolta dalla Fondazione "La Biennale di Venezia"

(Dati relativi al 2010, Doc. CLXX, n. 4)

VII Cultura

2/11/2011

L. 163/1985,

art. 6, co. unico

Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo dello spettacolo

(Dati relativi al 2010, Doc. LVI, n. 4)

VII Cultura

3/11/2011




Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 143/1998,

art. 18, co. 1

Attività svolta dalla SIMEST S.p.a. quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano

(Dati relativi al 2010, Doc. XXXV-bis, n. 4)

X Attività produttive

2/11/2011

L. 209/2000,

art. 6, co. 1

Stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati

(Dati aggiornati al 30 giugno 2011, Doc. CLXXXIII, n. 4)

III Affari esteri

2/11/2011

D.L. 155/2008,

art. 5, co. 1-ter

Attuazione degli interventi volti a garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali

(Dati aggiornati al 30 giugno 2011, Doc. CCXXXI, n. 7)

V Bilancio

VI Finanze

7/11/2011

L. 11/2005,

art. 15-bis, co. 2*

Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Dati aggiornati al I trimestre 2011, Doc. LXXIII, n. 7)

Tutte le commissioni permanenti

17/11/2011

*La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche europee.

**La relazione ha assunto cadenza trimestrale (anziché semestrale) a seguito della modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lett. a), della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009). Ai sensi della lett. b) del medesimo comma, nel caso delle procedure di infrazione avviate in conformità dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni devono essere trasmesse ogni mese.


Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 553/1996,

art. 6-ter,

co. 1*

Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al I semestre 2011, Doc. CXVI-bis, n. 6)

II Giustizia

12/11/2011

*La norma istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente.




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 166/2002,

art. 30, co. 7*



Stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

(Dati aggiornati al 30 giugno 2011, Doc. LXXVII, n. 2)

I Affari costituzionali

IV Difesa

12/11/2011

*La norma istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Comitato di cui all'articolo 30, comma 5, della L. 166/2002, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L. 798/1984,

art. 4, co. quarto

Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2010, Doc. CXLVII, n. 4)

VIII Ambiente

17/11/2011

*La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa al Parlamento “alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato”.




Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 488/1999,

art. 59, co. 5


Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2010, Doc. CLXXVI, n. 2)

XIII Agricoltura

2/11/2011




Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 219/2006,

art. 129, co. 2,

lett. f)


Farmacovigilanza

(Predisposta dall’Agenzia italiana del farmaco – AIFA)

(Dati relativi al 2010, Doc. CLXXXV, n. 3)

XII Affari sociali

2/11/2011

L. 284/1997,

art. 2, co. 7

Stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l’educazione e la riabilitazione visiva

(Dati relativi al 2010, Doc. CXXXIII, n. 5)

XII Affari sociali

17/11/2011




Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 296/2006,

art. 1, co. 845

Stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale

(Dati relativi agli anni 2009 e 2010, Doc. CCXXIII, n. 2)

X Attività produttive

12/11/2011

L. 100/1990,

art. 2, co. 3

Stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero

(Dati relativi al 2010, Doc. LXXXV, n. 4)

X Attività produttive

17/11/2011




Relazioni non governative


Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 289/2002,

art. 52, co. 4,

lett. c)


Regione Abruzzo

Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi all'anno 2010, Doc. CCI, n. 36)

XII Affari sociali

30/11/2011




Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative


Fonte

Ministero competente

Oggetto

L. 180/2011,

art. 7, co. 3*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265.

L. 180/2011,

art. 17, co. 1, lett. e)*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Attività svolta dal Garante per le micro, piccole e medie imprese

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265.

La norma istitutiva dell'obbligo prevede che relazione sia predisposta, entro il 28 febbraio di ogni anno, dal Garante per le micro, piccole e medie imprese, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dello sviluppo economico e delle infrastrutture) e che il Presidente del Consiglio dei Ministri la trasmetta entro trenta giorni al Parlamento. Il comma 3 dell'articolo 17 prevede inoltre che il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione .

L. 180/2011,

art. 18, co. 3*

Sviluppo economico

Interventi realizzati e misure da adottare per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese**

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2011, n. 265.

**La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo che il Governo è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 180 del 2011, entro il 30 giugno di ogni anno.









Relazioni non governative


Nessuna








(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino.

1Si trattava di: Unione italiana di tiro a segno UITS; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI; Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia EIPLI; Ente irriguo umbro toscano; Unione accademica nazionale UAN; Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”; Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA; Ente opere laiche palatine pugliesi; Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”; Pio istituto elemosiniere; Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani.

2La categoria degli enti pubblici non economici, da intendere quale ‘residuale’ rispetto alla categoria degli enti pubblici economici, è comunque assai ampia: in sintesi, ente pubblico non economico può dirsi qualsiasi ente pubblico che non operi secondo una logica di tipo imprenditoriale.

3Rimaneva infatti operante l’autorizzazione recata dalla legge n. 244, art. 2, comma 634, a regolamenti governativi di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici o strutture amministrative pubbliche partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, sulla base dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti.

4Questi ultimi sono stati oggetto di autonomo riordino con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca: ai fini del controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli degli enti e la modifica della composizione e delle relative modalità di nomina, anche per i presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

5 Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa erano stati confermati i seguenti enti pubblici non economici: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato olimpico nazionale italiano CONI; Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO; Lega italiana per la lotta ai tumori LILT; Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI; Ente teatrale italiano ETI. Quest'ultimo è stato poi comunque soppresso dal comma 20 del citato D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30/7/2010 (cfr. infra).

6Originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, è stato dapprima posposto al 31 dicembre 2008 dall’art. 26 della legge n. 133/2008 e successivamente al 30 giugno 2009 dall’art. 4 della legge n. 14/2009, per essere poi differito al 31 ottobre 2009 dall’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 102/2009 ed infine portato al 31 ottobre 2010 dall’art. 10-bis della legge n. 25/2010.

7Di cui peraltro era già stata prevista la soppressione dall'articolo 46, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che recava una delega legislativa al Governo per l’adozione di un decreto di riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

8Come detto supra (cfr. nota 5), quest'ultimo ente era stato in precedenza escluso dalla soppressione e confermato in vita dal D.M. 19 novembre 2008.

9Altre norme della legge n. 111/2011 relative ad enti ed organismi pubblici, ma non ascrivibili al complesso della normativa taglia-enti, sono i commi da 6 a 14 dell’art. 14, volti a costituire la società "Istituto Luce – Cinecittà Srl” ed a liquidare "Cinecittà – Luce Spa”, il comma 16 del medesimo art. 14, che integra la disciplina concernente la soppressione del Comitato per l'intervento nella Società italiana resine SIR, l’art. 19, commi 1, 2 e 3, che prevedono, in materia di riordino degli enti di ricerca, la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS ed il ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE (si compie, dunque, l’operazione inversa rispetto a quella attuata con la legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 che, ai commi 610 e 611 dell’art. 1, aveva istituito l’ANSA disponendone il subentro nei compiti e nelle funzioni già svolti dall’INDIRE e dagli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE, che erano contestualmente soppressi; questi ultimi Istituti, peraltro, non vengono ripristinati dalla legge n. 111/2011), nonché l’art. 36, commi da 1 a 10, concernente il riordino dell’ANAS Spa.

10Come specificato nell'articolo 1 del decreto, nonché dall'articolo 20, comma 1, dello statuto, lo statuto stesso è emanato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Tale potere sostitutivo è previsto, in sede di prima attuazione, qualora i consigli di amministrazione in carica degli enti di ricerca, integrati da cinque esperti di nomina ministeriale, non deliberino entro sei mesi dalla entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213.

11 Detta qualifica era stata dapprima attribuita all'INVALSI dall'articolo 2, comma 2, del D. Lgs.n. 286 del 2004.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.