Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||||||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 48/XVI NOVEMBRE 2012 | ||||||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 48 Progressivo: 2012 | ||||||
Data: | 28/11/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Notiziario mensile Numero 48/XVI NOVEMBRE 2012 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 91
Note annunciate al 31 ottobre 2012 in attuazione di atti di indirizzo 97
Ministero degli affari esteri 97
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 104
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 110
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 117
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 118
In evidenza ad ottobre 2012 119
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 ottobre 2012 123
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in quattro sottosezioni che danno conto: 1) dell’ampiezza del campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, a seguito dell’attuazione data alla normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici (c.d. normativa taglia-enti); 2) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di ottobre 2012 (e nella prima parte del mese di novembre 2012), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 3) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2012 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 4) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 31 dicembre 2012, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di ottobree l'inizio di quello di novembre 2012, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di dicembre 2012. La sezione è composta da quattro sottosezioni, che danno rispettivamente conto dell'attuazione della normativa taglia-enti, delle cariche rinnovate nel mese di ottobre 2012, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di dicembre 2012 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina a direttore dell'Agenziaper le erogazioni in agricoltura AGEA di Guido Tampieri, in ordine al quale ha peraltro comunicato alle Camere la nomina a commissario straordinario del medesimo Ente. Si anticipa che su tale proposta la 9ª Commissione (Agricoltura, produzione agroalimentare) del Senato ha espresso parere favorevole.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, ha nominato per quattro anni Paolo Costa presidente dell'Autorità portuale di Venezia e Gian Luigi Miazza presidente dell'Autorità portuale di Savona. Si anticipa peraltro che la IX Commissione (Trasporti) della Camera e l' 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità portuale di Salerno.
- Le Commissioni Cultura della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Stefano Rulli a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, nonchésulle proposte di nomina di Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della medesima Fondazione.
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominatoGiuseppe Bonanno presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena, Domenico Pappaterra presidente dell'Ente parco nazionaledel Pollino, nonchéFranco Iezzi presidente dell'Ente parco nazionale della Majella.
- Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 ottobre 2012, in corso di perfezionamento, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano è stato prorogato fino al completamento delle attività liquidatorie e conservative, e comunque non oltre il 30 giugno 2013.
- Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ha prorogato il commissariamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, fino alla data di adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 37, comma 4, della legge n. 99/2009, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dal 28 settembre 2012.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012, non ancora comunicato alle Camere, il mandato di Paolo Sestito a Commissario straordinario dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI è stato prorogato fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre la data di ricostituzione degli organi di indirizzo e di amministrazione dell'Ente.
- Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto in data 11 luglio 2012 non ancora comunicato alle Camere, ha nominato per la durata di un quadriennio Salvatore Tudisca, Francesco Adornato e Rita Clementi quali componenti del consiglio di amministrazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA.
- Si anticipa che il Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 ha approvato lo statuto dell'Istituto perla vigilanza sulle assicurazioni IVASS. Inoltre, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su designazione del Governatore della Banca d'Italia, ha nominato Riccardo Cesari e Alberto Corinti consiglieri dell'Istituto.
- Nel mese di novembre scadono i mandati dei commissari straordinari del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, Antonio Granara, dell'Ente parconazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, e della Società italiana degli autori ed editori SIAE, Gianluigi Rondi (con i subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino).
- Nel mese di dicembre scadranno invece i mandati del presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, Antonio Finocchiaro, e del commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, Matilde Mancini.
- È stato pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 263 del 10 novembre 2012 il testo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. L'articolo 14, comma 2, del predetto decreto-legge configura l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà1. Ai sensi del successivo comma 4, sono organi dell'Istituto il consiglio di indirizzo, il direttore e il collegio sindacale. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo strategico ed è composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà. Il direttore dell'INMP è nominato dal Ministro della salute, rappresenta legalmente l’Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni, sono disciplinati il funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto. Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che proprio in quanto qualificato "ente con personalità giuridica di diritto pubblico", l'INMP dovrebbe ritenersi assoggettato alla disciplina generale di cui alla legge n. 14/1978.
- Il Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2012 ha preso atto della nomina di Agostino Ragosa a direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, istituita e disciplinata dagli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1342. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato per tre anni dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri vigilanti3 e previo avviso pubblico4, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Sono altresì organi della nuova Agenzia il comitato di indirizzo ed il collegio dei revisori dei conti. Entro 45 giorni dalla nomina del direttore generale dovrà essere approvato lo statuto dell'Agenziacon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri5. Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che la nuova Agenzia, costituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può ritenersi sprovvista della personalità giuridica di diritto pubblico ed in quanto tale sottratta alla disciplina generale di cui alla legge n. 14/1978, alla quale peraltro non viene fatto alcun rimando dalle norme istitutive, che nemmeno prevedono discipline speciali in tal senso.
- Il Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012 ha approvato in via preliminare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il nuovo statuto dell’Aero club d'Italia (AeCI), il cui testo verrà sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. Il nuovo statuto dell'ente, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 188, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede tra l'altro: la riduzione dei membri del consiglio federale a 5 unità (dalle 11 attuali, compreso il presidente); la possibilità di rinnovare il mandato del presidente per 2 mandati consecutivi dopo il primo; il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di compiti di vigilanza già attribuiti al Ministero per i beni e le attività culturali.
- Secondo quanto specificato dal rappresentante del Governo nella seduta dell'8 novembre 2012 della Commissione XI (Lavoro) della Camera, l'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, è soppressa dal 30 settembre 2012, in quanto non risulta adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 36 del decreto-legge n. 98 del 2011, con il quale si sarebbero dovute individuare le unità di personale da trasferire alla suddetta Agenzia. Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, il predetto termine soppressivo è stato da ultimo prorogato dall'articolo 12, comma 78, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Per effetto dell'avvenuta soppressione dell'Agenzia, le attività ed i compiti di essa sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha quindi istituito al suo interno una Struttura di vigilanza sulle concessioni autostradali.
Per l'approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
a)
L’ampiezza del campo di applicazione della L. n.
14/1978
a seguito dell’attuazione della normativa
taglia-enti
Il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo negli enti pubblici è disciplinato, in via generale, dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (il cui contenuto è illustrato più avanti, in apertura della prossima sottosezione), che definisce il proprio campo di applicazione con riferimento agli “istituti ed enti pubblici, anche economici”. In tale campo intervengono altresì le disposizioni della normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici, nota come normativataglia-enti, la cui applicazione ha provocato, e potrebbe ancora provocare in futuro, una diminuzione tanto del numero degli enti pubblici quanto di quello delle nomine di competenza governativa da effettuarsi negli enti medesimi, restringendo di conseguenza l’estensione del campo di applicazione della legge n. 14/1978. Pertanto, in considerazione della sua evidente rilevanza per la delimitazione dell’oggetto della presente sezione, si procede di seguito ad una ricognizione preliminare degli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici.
1. Il nucleo originario della normativa taglia-enti
Negli ultimi anni la materia della soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Muoveva in quella direzione la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo Governo Berlusconi, come la successiva), che, all’art. 28, conferiva al Governo delega per l’individuazione degli enti, amministrazioni, agenzie ed altri soggetti pubblici da sopprimere od accorpare con enti od organismi aventi analoghe finalità. Tale delega, peraltro, non fu mai esercitata e per accelerare la prevista operazione di riduzione delle pubbliche amministrazioni, l’anno successivo la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all’art. 34, comma 23, invertì il percorso logico disegnato dalla legge dell’anno precedente, modificandone l’art. 28 nel senso di attribuire al Governo delega per l’individuazione, entro il 30 giugno 2003, degli enti ed organismi pubblici ritenuti indispensabili, disponendone se necessario anche la trasformazione in soggetti di diritto privato ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi pubblici, con automatica soppressione degli enti non inclusi nell’elenco alla scadenza del termine previsto (c.d. “ghigliottina”).
Anche questa delega, nonostante i suoi termini fossero stati successivamente più volte prorogati, non fu peraltro esercitata e qualche anno dopo la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo Governo Prodi, come la successiva), all’art. 1, comma 482 e seguenti, ritornava sul percorso logico di base, novellando nuovamente l’art. 28 della legge n. 448/2001 nel senso di eliminare l’impostazione “per esclusione” fondata sull’individuazione degli enti da conservare ed il meccanismo della “ghigliottina” introdotti dalla legge n. 289/2002 e attribuendo al Governo delega, da esercitare entro il 30 giugno 2007, perché procedesse al riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici nonché delle strutture amministrative pubbliche. Nemmeno in questo caso la delega fu però effettivamente esercitata e a dare nuovo impulso al procedimento provvide quindi la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi da 634 a 641), che abrogava l’art. 28 della legge n. 448/2001 ma ne conservava l’impostazione di fondo come da ultimo ridisegnata dalla legge n. 296/2006, affidando a successivi regolamenti di delegificazione governativi, adottati ai sensi della legge n. 400/1988, il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione. Veniva peraltro modificato il campo di applicazione dell’intervento di riforma, limitandosi tale ambito all’area statale (“enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali”). I princìpi e criteri direttivi da seguire prevedevano: la fusione degli enti e strutture che svolgessero attività analoghe o complementari; la trasformazione degli enti che non svolgessero funzioni di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato o la loro soppressione e liquidazione; la fusione, trasformazione o soppressione degli enti attivi in materie attribuite alle regioni o agli enti locali; la razionalizzazione degli organi degli enti e la riduzione del numero dei loro componenti; la previsione che per gli enti liquidati lo Stato rispondesse delle passività nei limiti dell’attivo delle liquidazioni; l’abrogazione dei finanziamenti pubblici agli enti soppressi o trasformati in soggetti di diritto privato; il trasferimento alle amministrazioni con preminente competenza nella materia delle funzioni degli enti soppressi (comma 634). Un piccolo spazio veniva inoltre recuperato per il meccanismo della c.d. “ghigliottina”: infatti, unicamente per 11 enti identificati nell’allegato A6 era direttamente prevista dalla legge la soppressione, ai sensi del comma 636, ove non riordinati entro il termine (30 giugno 2008) previsto per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione.
Come le precedenti7, anche la delega recata dalla legge n. 244/2007 non è stata peraltro esercitata, anche a causa della crisi di governo del gennaio 2008 e dello scioglimento anticipato delle Camere nel febbraio successivo. Nel periodo tra il 2001 ed il 2008, dunque, limitate operazioni di riordino e trasformazione sono state condotte sugli enti pubblici solo mediante specifiche disposizioni legislative (fra cui – in carica il secondo Governo Berlusconi - il Decreto legislativo n. 173/2003 che ha trasformato l’Agenzia del demanio da ente pubblico non economico in ente pubblico economico, il D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti da soggetto pubblico a società per azioni di diritto privato, e il D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005, con il quale l’Ente nazionale italiano per il turismo ENIT è stato trasformato in Agenzia nazionale del turismo – ENIT) diverse dalla normativa appositamente apprestata per la politica di intervento pubblico nel settore.
Molto più ‘interventista’ di questa, sebbene riferita a un campo di applicazione più ristretto (i soli “enti pubblici non economici”8) è invece la nuova disciplina della materia introdotta, a breve distanza di tempo, dall’art. 26 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (quarto Governo Berlusconi, come le seguenti fino al novembre 2011): generalizzando la clausola del predetto comma 636 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, l’art. 26 dispone esso stesso direttamente la soppressione automatica degli enti pubblici non economici, ad eccezione di quelli espressamente confermati o riordinati con una determinata procedura ed entro determinati termini, mediante una ‘ghigliottina’ da cui sono escluse unicamente talune categorie di enti identificati dalla legge stessa (cfr. infra). Peraltro, mentre si introduceva la nuova ‘ghigliottina generalizzata’, veniva meno la ‘ghigliottina specifica’, in quanto il comma 636 e l’allegato A della legge n. 244/2007 erano abrogati e gli 11 enti interessati venivano a rientrare nella disciplina generale recata dalla nuova legge (comma 3 dell’art. 26)9. D’altra parte, il medesimo comma 3 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 abrogava le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che prevedevano l’istituzione di un nuovo ente pubblico, l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, e l’art. 28 disponeva direttamente l’accorpamento di tre enti già esistenti in un unico nuovo organismo pubblico: veniva infatti istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, trasferendogli le funzioni e le risorse dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ARPAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM, di cui veniva contestualmente disposta la soppressione (comma 2). Con decreto interministeriale dovevano essere determinati, fra l’altro, gli organi di amministrazione e controllo e le modalità di costituzione e di funzionamento dell’ISPRA, tenendo conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche (comma 3).
L’articolo 26 della legge n. 133/2008 è stato successivamente in parte novellato e in parte integrato da altre disposizioni, in primo luogo quelle volte a ribadire in modo più stringente gli obiettivi di risparmio nonché di contenimento strutturale di spesa, recate dall’art. 17, commi 1-9, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Pertanto, la legge n. 133/2008 sviluppa quanto già formulato dalla legge n. 244/2007, e ancora vigente come criteri direttivi,10 e costituisce dunque la ‘carta’ normativa del procedimento taglia-enti, recando la disciplina fondamentale del riordino e della soppressione degli stessi; nell’art. 17 della legge n. 102/2009 si trovava invece la disciplina fondamentale dei profili inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e soppressione degli enti persegue, successivamente a sua volta modificata ed integrata da altre disposizioni di legge.
Interessati da questa normativa, come si è detto, sono gli enti pubblici non economici; in via interpretativa11, è stato chiarito che si tratta degli enti pubblici non economici statali. Il procedimento di riordino e soppressione di tali enti prevede due diverse procedure, il discrimine tra l’una e l’altra delle quali è dato dalle dimensioni degli enti, ossia se essi abbiano o meno una dotazione organica di personale inferiore a cinquanta unità. Le norme relative alle due procedure presentavano tuttavia alcuni profili problematici, quanto alla loro interpretazione e raccordo, per superare i quali, nonché per prorogare i termini originariamente assegnati al procedimento, è stato necessario introdurre ulteriori disposizioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, all’art. 10-bis, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’art. 7, comma 30.
Il complesso della normativa così risultante stabiliva dunque, in sintesi, che dovessero esseresoppressi gli enti pubblici non economici (statali):
a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni (ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; autorità portuali; enti parco; enti di ricerca12) e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, e cioè entro il 20 novembre 2008. Anche gli enti così confermati possono comunque, specifica il citato art. 10-bis della legge n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, con appositi regolamenti. Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa sono stati confermati i seguenti nove enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto13; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato olimpico nazionale italiano CONI; Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO; Lega italiana per la lotta ai tumori LILT; Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI; Ente teatrale italiano ETI14;
b) con dotazione pari o superiore a 50 unità, con esclusione degli stessi enti di cui sopra, nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (periodo aggiunto dal citato comma 30 dell'articolo 7 della legge n. 122/2010), per i quali alla scadenza del termine previsto dalla legge non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Tali regolamenti sono poi emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, delle Commissioni parlamentari competenti. Il predetto termine di legge per l’attuazione del riordino degli enti è stato ripetutamente differito15; da ultimo, l'articolo 10-bis della citata legge di proroga termini n. 25 del 2010 ha stabilito che gli schemi di regolamento di riordino, adottati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, dovessero essere emanati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura.
Vale per entrambe le procedure quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 per cui, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l’elenco degli enti che risultano soppressi. Agli stessi Ministri vigilanti è stato attribuito dalla legge n. 102/2009 il potere di proposta per l’adozione dei regolamenti di riordino, originariamente posto in capo ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di governo, poi chiamati ad esprimere sui regolamenti di riordino unicamente il proprio concerto. In caso di soppressione di un ente è previsto che l’amministrazione vigilante succeda ad esso a titolo universale, in ogni rapporto (“anche controverso”), e ne acquisisca le risorse.
Circa l’esclusione dalla normativa taglia-enti degli enti di ricerca, va precisato che l’art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, al comma 2, la limita agli enti di ricerca di cui alla legge n. 165/2007, cioè quelli vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i quali siano adottati entro il 31 dicembre 2009 i decreti legislativi attuativi della delega al riordino ivi prevista. Il successivo comma 3 dell’art. 27 stabilisce inoltre l’esenzione anche dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI, qualora riordinati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. In altre parole, gli enti di ricerca esclusi dal procedimento taglia-enti sono unicamente quelli effettivamente riordinati per altra via, in attuazione della normativa speciale recata dalla legge-delega n. 165/2007 o tenendo conto della previsione generale di cui alla legge n. 244/2007.
Si segnala inoltre che uno speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, riguardava gli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: in base all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, tali enti, nonché le società controllate o vigilate dal Ministero, dovevano, “in vista del relativo necessario riordino”, adeguare i propri statuti entro il 30 aprile 2009 allo scopo di prevedere un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Conseguentemente, nei trenta giorni successivi all’adeguamento doveva procedersi al rinnovo dei relativi organi di amministrazione. In applicazione di tale disposizione (il cui ambito di applicazione era più vasto rispetto alla normativa taglia-enti propriamente intesa, riguardando anche gli enti pubblici economici, come ad esempio l’Ente nazionale risi, e le società), che di fatto anticipava per gli enti del comparto agro-alimentare l’intervento poi generalizzato dall’art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010 (cfr. infra), nel corso del 2009 risultano aver modificato i propri statuti i seguenti sette enti pubblici non economici: Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Istituto nazionale di economia agraria INEA, Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA, Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione INRAN, Ente nazionale sementi elette ENSE, che hanno tutti ridotto a 5 i componenti dei rispettivi CDA. Alcuni di tali enti, l’UNIRE, l’INRAN e l’ENSE, saranno poi interessati da provvedimenti di trasformazione, riordino o soppressione adottati ai sensi della normativa taglia-enti (cfr. infra). Nessuna modificazione statutaria risulta invece approvata per l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI, anch’esso controllato dal Ministero delle politiche agricole, peraltro da anni in regime commissariale e successivamente soppresso (cfr. infra).
SCHEMA RIEPILOGATIVO
La normativa taglia-enti stabilisce la soppressione degli enti pubblici non economici statali: |
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a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, di quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle autorità portuali, degli enti parco, degli enti di ricerca riordinati per altra via, e ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale del 19/11/2008. |
b) con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, con le stesse esclusioni di cui al punto a), nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per i quali non vengano adottati i relativi schemi di regolamento governativo di riordino, in via preliminare entro il 31/10/2009 e in via definitiva entro il 31/10/2010, salvando comunque gli enti riordinati nella XVI Legislatura. |
2. L’impostazione degli schemi di regolamenti di riordino
In attuazione della normativa taglia-enti il Governo ha progressivamente definito ed approvato in via preliminare una serie di schemi di regolamenti di riordino: quelli approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009 riguardavano un numero di enti pari a 96, ma tale numero complessivo non si riferisce solo agli enti interessati dal procedimento taglia-enti, che sono 55 (compresi 6 Enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusi, quindi, dall’autonomo riordino effettuato con il D.Lgs. n. 213/2009), bensì comprende anche enti espressamente esclusi da esso, come Autorità portuali (in numero di 20) ed Enti parco (in numero di 21).
Sono stati approvati in via preliminare complessivamente 29 schemi di regolamento16, per il riordino di:
- Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” (nella seduta del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2008);
- Lega navale italiana, Unione italiana tiro a segno, Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, Casse militari (nella seduta del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2009);
- Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2009);
- enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell’economia e delle finanze (nella seduta del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009);
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, Istituto opere laiche palatine pugliesi, Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2009);
- Ente italiano montagna EIM, Agenzia nazionale per i giovani, Automobile club d’Italia ACI, Club alpino italiano CAI, Agenzia nazionale per il turismo ENIT, Istituto postelegrafonici IPOST, enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, enti vigilati dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali (due distinti schemi riguardanti, rispettivamente, il settore lavoro ed il settore salute), Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione Guglielmo Marconi, Unione accademica nazionale, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, Istituto agronomico per l’oltremare, Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato, enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Accademia nazionale dei Lincei, Istituto nazionale di statistica ISTAT (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009).
L’elenco completo dei 96 enti inclusi negli schemi di regolamenti di riordino risulta il seguente: Accademia nazionale dei Lincei; Aero club d'Italia; Agenzia italiana del farmaco; Agenzia nazionale per i giovani; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Agenzia nazionale per il turismo; Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; Automobile club d'Italia; 20 Autorità portuali; Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; Cassa ufficiali della Guardia di finanza; 6 Casse militari; Club alpino italiano; Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; Consorzi dell'Adda, del Ticino, dell'Oglio; Consorzio parco nazionale dello Stelvio; Croce rossa italiana; Ente italiano montagna; Ente nazionale per l'aviazione civile; Ente parco nazionale del Gran Paradiso; 21 Enti parco; Fondazione Guglielmo Marconi; Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; Fondo di assistenza per i finanzieri; Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato; Fondi di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, finanzieri della Guardia di Finanza; Fondo di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle Finanze; INPS, INAIL, INPDAP, ENPALS, IPSEMA, ENAPPSMAD (integrazione logistico-funzionale) ed ISFOL; Istituto agronomico per l’oltremare; Istituto di studi e analisi economica; Istituto nazionale di statistica ISTAT; Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale; Istituto opere laiche palatine pugliesi; Istituto postelegrafonici; Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro; Istituto superiore di sanità; Lega navale italiana; Opera nazionale per i figli degli aviatori; Scuola archeologica italiana di Atene; Unione accademica nazionale; Unione italiana tiro a segno; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia.
L’adozione in via preliminare da parte del Governo dello schema di decreto di riordino, in attesa dell’approvazione definitiva entro il 31 ottobre 2010, valeva intanto la conferma per gli enti interessati, che altrimenti, ai termini di legge, avrebbero dovuto essere soppressi perché non sottoposti a riordino. Fra tali enti non rientrava l’Ente irriguo umbro toscano EIUT, la cui bozza di regolamento di riordino esaminata nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 non è stata approvata (cfr. infra).
Si segnala altresì che nella seduta del 28 ottobre 2009 il Governo ha approvato in via preliminare un ulteriore schema di regolamento di riordino di enti pubblici non economici, peraltro non ai sensi della normativa taglia-enti e nell’ambito del relativo procedimento, ma sulla base di altre disposizioni di legge che li riguardavano: si tratta del regolamento per l’unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, ai sensi del D.Lgs. n. 419/del 1999, che reca la disciplina di un precedente procedimento di riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici analogo a quello successivamente introdotto dalla normativa “taglia-enti”17. Un altro schema di regolamento di questo tipo approvato in precedenza era quello per la riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 69/2009, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 luglio 2009, ed ulteriori analoghi schemi di regolamento approvati successivamente erano quello per il riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI e dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, quello di riordino dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM, approvati il 17 dicembre 200918, e quello di riordino del sistema delle Stazioni sperimentali per l’industria, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 99/2009 (seduta del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010). Per questi enti il previsto riordino seguiva quindi specifiche modalità, che potevano anche essere differenti da quelle seguite nell’ambito del procedimento taglia-enti.
3. L’evoluzione del nucleo originario: prima fase
Una nuova ed importante tappa del procedimento taglia-enti è stata successivamente aggiunta dalla citata legge n. 122/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 78/2010, che ha attuato un vasto intervento di c.d. ‘riduzione del perimetro della pubblica amministrazione’. Infatti l’art. 7 di tale legge - oltre ad intervenire al comma 30, come si è detto, sull’individuazione degli enti esclusi dalla soppressione - ha introdotto una serie di nuove disposizioni che hanno innanzitutto stabilito, ai commi da 1 a 17, la soppressione e il riordino immediati di taluni enti vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. In particolare, il comma 1 stabilisce la soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all’INAIL, che succede ad essi in tutti i rapporti attivi e passivi; allo stesso modo, i commi 2 e 3 provvedono a sopprimere l’Istituto postelegrafonici IPOST, le cui funzioni sono trasferite all’INPS, e il comma 3-bis sopprime l’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM (per il quale era inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 per l’esclusione dal procedimento taglia-enti mediante autonomo riordino: cfr. infra), attribuendo le relative funzioni all’INPDAP. Le risorse umane e strumentali degli enti soppressi sono trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché, per quanto riguarda l’ISPESL, con il Ministro della salute (commi 4 e 5).
I successivi commi 7, 8 e 9 intervengono in materia di riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui alla legge n. 479 del 1994, eliminando i consigli di amministrazione di tali enti ed attribuendone alcune funzioni ai presidenti (che continueranno ad essere nominati in base alle norme della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative); inoltre, viene stabilito che quando verranno rinnovati i consigli di indirizzo e vigilanza degli enti in questione, il numero dei loro componenti verrà ridotto almeno del trenta per cento. I commi da 10 a 14 prevedono poi, tra l'altro, l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti in oggetto, in modo da conformarli alle nuove norme, specificando che le nuove disposizioni si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, a cui il comma 16 trasferisce anche funzioni e personale di ruolo (nonché attività e passività di bilancio) del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD.
Ulteriori soppressioni di enti e trasferimenti delle relative funzioni sono previsti ai successivi commi 15, che sopprime l'Istituto affari sociali IAS e ne trasferisce le funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, in una delle macroaree già esistenti; 18, che sopprime un ente vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto di studi e analisi economica ISAE, le cui risorse e funzioni sono assegnate al ministero vigilante e all'ISTAT; 19, che sopprime un ente di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna EIM, al quale la Presidenza succede a titolo universale; 20, che sopprime una serie di enti elencati nell'allegato 2 alla legge, in cui sono specificate le amministrazioni a cui sono trasferiti i rispettivi compiti e attribuzioni. Si tratta in primo luogo di enti vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè tutte le otto Stazioni sperimentali per l'industria, a cui subentrano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA territorialmente competenti, e l'Istituto per la promozione industriale IPI, a cui subentra direttamente il Ministero dello sviluppo economico; poi, di un altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA19, e di un ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ente nazionale delle sementi elette ENSE20, ad entrambi i quali subentra l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN. Vengono altresì soppressi altri due enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e cioè il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, i cui compiti e attribuzioni passano al suddetto Ministero, nonché l'Ente teatrale italiano ETI21, a cui subentra il vigilante Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, il comma 21 sopprime l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN e trasferisce le sue funzioni e risorse al Consiglio nazionale delle ricerche e i commi da 31-ter a 31-septies sopprimono l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES, cui succede a titolo universale il Ministero dell’interno.
All’elenco degli enti così soppressi ha successivamente aggiunto un’altra voce l’art. 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, ai commi 5-quater e 5-quinquies, ha disposto l’aggiunta nell’allegato 2 della legge n. 122, e quindi la soppressione, del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, assegnando alla Camera di commercio di Brescia i relativi compiti e attribuzioni. Il Banco era stato appena riordinato con apposito provvedimento adottato ai sensi della normativa taglia-enti, il D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, che aveva, tra l’altro, portato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 11 a 5 (cfr. infra); l’ente, peraltro, ritornerà in essere poco più di un anno dopo (cfr. infra).
Ulteriori disposizioni, di carattere più generale ed onnicomprensivo, attinenti al riordino (anche) degli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti sono quelle recate, in un ambito più vasto, dai commi 2 e 5 dell’art. 6 della legge n. 122. Il comma 2, infatti, stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica: essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, essi non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di queste norme determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Il comma 2 non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle Università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle Camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.
Il comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122 prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi di tutti gli enti ed organismi pubblici, inclusi, quindi, gli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti: fermo restando quanto previsto dall'illustrato articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 122, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono al conseguente adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma 5 nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. In attuazione dell’art. 6, comma 5, della legge 122/2010 risulta adottato, con D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207, il nuovo regolamento riguardante la disciplina di organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo, che ha ridotto da 10 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione dell’ente; di tale riduzione, in quanto, come si è detto, conseguente ad una norma di legge non riconducibile alla normativa taglia-enti propriamente intesa, non si tiene peraltro conto nella ricostruzione dello stato d’attuazione e degli effetti di tale normativa.
La legge n. 122/2010 segna dunque un ulteriore incremento del livello di ‘interventismo’ della normativa taglia-enti, disponendo essa stessa, come si è visto, la soppressione immediata di 23 enti pubblici non economici – poi portati a 24 dalla legge n. 10/2011 - e disciplinando direttamente il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, in un momento in cui non era ancora scaduto il termine del 31 ottobre 2010 per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino degli enti pubblici interessati dal procedimento22, e in un caso - quello dell’ETI - addirittura ritornando sulla procedura in materia di soppressione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità già definita con il D.M. 19 novembre 2008. Viene anche derogata la regola generale per cui, in caso di soppressione di un ente, è l’amministrazione vigilante a dovergli succedere, acquisendone le risorse: infatti, in numerosi casi le funzioni e le risorse degli enti soppressi sono attribuite ad altri enti pubblici, anziché alle amministrazioni vigilanti.
4. L’iter degli schemi di regolamenti di riordino
L’iter degli schemi di regolamento di riordino, già adottati dal Governo in via preliminare e il cui termine finale era stato frattanto posposto al 31 ottobre 2010, degli enti successivamente interessati dalla legge n. 122 si è quindi interrotto prima di giungere all’approvazione definitiva; lo stesso è accaduto anche per altri degli schemi di regolamento approvati entro il 31 ottobre 2009, per una serie di motivi fra cui di particolare rilievo appaiono le osservazioni in merito del Consiglio di Stato. Infatti, esaminandoli per l’espressione del prescritto parere, il Consiglio di Stato ha censurato gran parte di tali schemi, chiedendo al Governo di rimettervi mano sulla base del rilievo che il riordino era previsto in un’unica direzione, quella della riduzione degli organi collegiali di gestione e di alcuni posti di vertice interni degli enti, senza mai riguardare anche la riduzione degli uffici dirigenziali dei Ministeri vigilanti; e ciò in violazione della norma (art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 17 della legge n. 102/2009: cfr. infra) che stabilisce che l’operazione di riorganizzazione deve avvenire su entrambi i versanti con, in entrambi i casi, “corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”. I decreti governativi di riordino dovevano quindi dare attuazione a tutti i princìpi e criteri direttivi indicati dalla legge e non risultava condivisibile la tesi del Governo per cui al riordino degli enti potesse procedersi senza attuare taluni di essi purché fosse rispettato l’obiettivo di contenimento della spesa: secondo il Consiglio di Stato, “il concetto di ‘riordino’ non può essere schiacciato su quello di ‘risparmio’, sino ad ammettere che una qualsiasi operazione di riorganizzazione, tra quelle previste dal legislatore, sia adeguata se genera una riduzione di spesa”.
Come risultato, alla scadenza del 31 ottobre 2010 posta dalla legge per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino, i provvedimenti effettivamente adottati nell’ambito del procedimento taglia-enti risultano soltanto 16, cui si sono aggiunti due ulteriori provvedimenti di riordino adottati ai sensi di altre disposizioni di legge (quelli relativi al CNIPA e all’Istituto per il credito sportivo). L’elenco completo è il seguente:
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203, di riordino dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI;
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 205, di riordino della Lega navale italiana LNI23;
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209, di riordino dell’Unione italiana tiro a segno UITS24;
- D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, di riordino delle Casse militari, accorpate in un unico ente, la Cassa di previdenza delle Forze armate25;
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 215, di riordino dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA;
- D.P.R. 13 dicembre 2009, n. 180, di privatizzazione della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”;
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, di riordino dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188, di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (riguardante l’Aero club d’Italia e l’Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, di riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV;
- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 232, di riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei;
- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 237, di riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione26;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, di riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali27;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243, di riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244, di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261, di privatizzazione dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263, di privatizzazione dell’Istituto opere laiche palatine pugliesi.
A questi regolamenti di riordino, come si è detto, si sono aggiunti, al di fuori del procedimento taglia-enti propriamente inteso, il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, di riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, che veniva trasformato nel nuovo Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA28, e il D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207, recante il nuovo regolamento di organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo.
Tutti gli altri 13 schemi di regolamento di riordino approvati dal Governo in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 non sono pervenuti all’approvazione definitiva, non risultando, anzi, essere mai stati neanche trasmessi al Parlamento per l’espressione del prescritto parere. Analogamente, non sono stati approvati definitivamente, ad eccezione di quelli relativi al CNIPA e all’Istituto per il credito sportivo, anche gli schemi di provvedimenti di riordino adottati sulla base di disposizioni di legge diverse dalla normativa taglia-enti, relativi ad INVALSI, ENAM Stazioni sperimentali per l’industria, nonché a Giunta centrale per gli studi storici ed Istituti storici (benché trasmesso alle Camere per il prescritto parere, poi espresso dalle competenti Commissioni parlamentari) e all’ANSAS (anch’esso trasmesso al Parlamento per il parere, effettivamente espresso dalle competenti Commissioni parlamentari). Pertanto, INVALSI, ANSAS ed ENAM sono venuti a rientrare nel campo di applicazione della normativa taglia-enti, risultando inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 di cui all’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009; l’INVALSI è stato comunque riordinato, praticamente in contemporanea, con l’art. 17 del citato D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, con cui si è attuata la generale riforma degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca29, le cui restanti norme avrebbero dovuto applicarsi anche all’ANSAS, mentre l’ENAM, cui tale riforma non avrebbe dovuto applicarsi perché non avente natura di ente di ricerca per quanto vigilato dal MIUR, è stato poi soppresso, come si è visto, dalla legge n. 122/2010 (sorte analoga toccherà poi all’ANSAS in base alla legge n. 111/2011: cfr. infra). Per quanto riguarda l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, il suo riordino ha avuto luogo anch’esso al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, con l’approvazione, mediante il D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, del nuovo regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ente, adottato tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 ma non della restante normativa taglia-enti successivamente intervenuta, che nel nuovo regolamento non è mai citata30.
Di conseguenza, i 14 enti pubblici non economici così riordinati e non trasformati in enti di diritto privato31 dovevano essere, a stretto rigore di legge, gli unici interessati dalla normativa taglia-enti ad essere confermati dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010; tutti gli altri dovevano intendersi soppressi, in quanto non inclusi negli schemi di riordino approvati entro il 31 ottobre 2009 oppure, benché ivi inclusi, non interessati da riordino approvato in via definitiva. E’ peraltro evidente che, in pratica, le cose non stanno in questi termini, non risultando che alcun Ministro vigilante abbia comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, l’elenco degli enti soppressi previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 (cfr. infra sull’esito attuale della procedura taglia-enti e sui conseguenti riflessi in merito all’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine), e come confermato anche dal fatto che la storia della normativa taglia-enti non si esaurisce affatto con la scadenza del termine del 31 ottobre 2010.
5. L’evoluzione del nucleo originario: seconda fase
Infatti, nella complessa disciplina taglia-enti ha poi innovato la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che da una parte ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge n. 122/2010 e dall’altra ha proseguito nella linea di rafforzato interventismo inaugurata da quest’ultima legge, introducendo nuove disposizioni concernenti la soppressione e il riordino di singoli enti pubblici. Sotto il primo aspetto, l'art. 14, comma 15, della legge n. 111 chiarisce che le amministrazioni a cui sono trasferiti i compiti e le attribuzioni precedentemente spettanti agli enti di cui all’allegato 2 alla legge n. 122/2010, soppressi dall'art. 7, comma 20, della medesima legge, subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che gli stessi siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. Per quanto riguarda il secondo profilo, i commi da 17 a 27 dell’art. 15 della legge n. 111/2011 provvedono innanzitutto a sopprimere l’Istituto per il commercio estero ICE e a trasferirne le funzioni, le risorse umane, strumentali e finanziarie ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione; inoltre, in materia di riordino di enti pubblici intervengono i commi da 1 a 5 dell’art. 14, di modifica delle funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, i commi 28 e 29 del medesimo art. 14, che dispongono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 122/2010, la trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE32 nell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, con il conseguente subentro dell’ASSI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’UNIRE33, e i commi 7, 8 e 9 dell’art. 17, che autorizzano il Ministro della salute a provvedere con proprio decreto, entro il 30 giugno 2013, a modifiche all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP, prorogano al 31 dicembre 2013 il progetto di sperimentazione gestionale dell’Istituto34 e ne prevedono la soppressione e liquidazione in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto medesimo35. Infine, l’art. 19, ai commi 1, 2 e 3, prevede, in materia di riordino degli enti di ricerca, la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS ed il ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE (si compie, dunque, l’operazione inversa rispetto a quella attuata con la legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 che, ai commi 610 e 611 dell’art. 1, aveva istituito l’ANSAS disponendone il subentro nei compiti e nelle funzioni già svolti dall’INDIRE e dagli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE, che erano contestualmente soppressi; questi ultimi Istituti, peraltro, non vengono ripristinati dalla legge n. 111/2011). Nulla viene precisato circa un eventuale riordino del ripristinando INDIRE rispetto alla configurazione che lo stesso aveva all’atto della sua precedente soppressione; sembra dunque doversi concludere che l’Istituto riprenderà il medesimo assetto che aveva prima dell’entrata in vigore dei commi 610 e 611 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.36
Da notare, inoltre, che in materia di controllo parlamentare sulle nomine, anche se al di fuori del quadro della normativa taglia-enti, incideva anche l’art. 21, comma 4, lettera b) della legge n. 111/2011, che prevedeva il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, costituito nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti37. Tuttavia, a seguito dell’istituzione da parte della legge n. 27/2012 (cfr. infra) della nuova Autorità di regolazione dei trasporti, tale procedura dovrebbe essere venuta meno il 30 giugno 2012, data prevista per l’entrata in funzione della nuova Autorità con la conseguente soppressione dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari; si segnala peraltro che al momento in cui il presente dossier è stato predisposto, la nuova Autorità non risultava ancora operativa.
Infine, la legge n. 111/2011 ha introdotto altresì, al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, nuove disposizioni in materia di liquidazione degli enti in stato di dissesto finanziario e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari: l’art. 15 di tale legge, infatti, stabilisce, al comma 1, che quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l’ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, l’ente stesso può essere posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; conseguentemente, gli organi dell’ente decadono ed è nominato un commissario che provvede alla liquidazione dell’ente entro i tre anni successivi, con possibilità di proroga per ulteriori due anni, dopodiché le eventuali residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante. Viene altresì disciplinata l’allocazione delle funzioni, dei compiti e del personale a tempo indeterminato dell’ente soppresso nel Ministero vigilante, in altra amministrazione ovvero in un’agenzia costituita ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 300/1999 (cioè un’agenzia priva di autonoma personalità giuridica, non un nuovo ente pubblico), con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato all’ente soppresso. La stessa procedura può essere seguita, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 15, su richiesta del commissario nominato in sostituzione degli organi statutari negli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato il cui bilancio non sia deliberato nei termini di legge ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, qualora il commissario stesso verifichi l’impossibilità di adottare le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente. Sulla base di tali disposizioni, come si è detto (cfr. supra), è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, con la conseguente nomina di un commissario liquidatore, mediante Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 novembre 2011, l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente ISIAO, che non aveva ottemperato alle richieste del Ministero vigilante di adottare un circostanziato piano di rientro ed una radicale revisione delle attività sulla base delle limitate risorse a disposizione e si trovava, a giudizio del Governo, in situazione di grave dissesto finanziario, nell’impossibilità di perseguire le sue finalità statutarie e di assolvere alle sue funzioni indispensabili, nonché di far fronte ai debiti contratti nei confronti di terzi. Con Decreto dcl Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012 le funzioni, i compiti ed il personale dipendente dell’ISIAO sono stati allocati nel Ministero degli affari esteri, cui sono state altresì attribuite le risorse finanziarie correlate per legge; conseguentemente, la dotazione organica del Ministero è stata incrementata di un numero di posti pari alle unità di personale a tempo indeterminato effettivamente trasferite. Da notare che l’ISIAO, già rientrante fra i 9 Enti di minori dimensioni confermati in essere in quanto necessari con il citato decreto interministeriale del 19 novembre 2008, non era stato successivamente interessato da alcun provvedimento di riordino ed aveva autonomamente provveduto, con apposite delibere modificative del proprio statuto adottate il 28 aprile 2010, a ridurre i componenti dei propri organi direttivi, portando fra l’altro da dieci a sette membri la composizione del Consiglio di amministrazione; tali modifiche, deliberate ai sensi dell’art. 2, comma 634, lettera d), della legge n. 244/2007, non risultavano peraltro allineate alle successivamente intervenute disposizioni del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 che, come si è detto (cfr. supra), hanno stabilito la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi degli enti pubblici. Comunque, a seguito di tali vicende, risultano uscite dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine governative ulteriori dieci nomine, benché di esse non si tenga conto ai fini del computo degli effetti della normativa taglia-enti di cui al presente lavoro.
Si ricorda che sul procedimento taglia-enti era successivamente intervenuto anche il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che, al comma 31 dell’art. 1, aveva modificato il campo di applicazione della normativa taglia-enti definito dalla normativa precedente, ed in particolare dalle disposizioni basilari di cui all’art. 26 della legge n. 133/2008. In base a tali modificazioni, la platea degli enti pubblici non economici ricompresi nella prima procedura di soppressione in caso di assenza di riordino, cioè quelli di piccole dimensioni, veniva ampliata sia mediante l’innalzamento da 50 a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento, fra le quali non figurava più quella degli enti di ricerca, che potevano quindi essere interessati dalla soppressione anche se recentemente riordinati con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Veniva inoltre modificato il meccanismo di identificazione delle ulteriori esclusioni dalla soppressione generalizzata, che potevano essere stabilite per gli enti “di particolare rilievo” identificati dal Presidente del Consiglio dei ministri (anziché dai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa) con apposito decreto da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Era poi previsto che, sempre con DPCM adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi potessero essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. Pertanto, l’illustrata disposizione si configurava come ancora più ‘interventista’ di quelle recate dalla stessa legge n. 122/2010, attuando un’ulteriore intensificazione del ricorso diretto a norme di legge immediatamente precettive e dell’accentramento delle decisioni in ambito governativo ad un livello sempre più alto. A seguito dell’esame parlamentare, il comma 31 dell’art. 1 del D.L. n. 138/2001 è stato peraltro soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
Se ha cassato le nuove norme in materia di soppressione degli enti, la legge n. 148/2011 ha tuttavia mantenuto quelle del D.L. n. 138 in materia di riordino degli stessi: infatti, l’art. 1, ai commi da 2 a 5, reca un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni già interessate dall’art. 74 della legge n. 112/2008 e dall’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25/2010, che sono tenute, entro il 31 marzo 2012, ad apportare un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in aggiunta a quelle risultanti dall’applicazione dei citati art. 74 e 2 ed in misura non inferiore al 10 per cento delle stesse, nonché ad effettuare una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, anche in questo caso ulteriore e con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione degli art. 74 e 2 (comma 3 dell’art. 1 della legge n. 148/2011). Anche in questo caso, alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 4) e vengono specificamente individuate le amministrazioni esonerate dall’applicazione delle norme (comma 5).
6. I profili direttamente inerenti al contenimento di spesa
Per quanto riguarda i profili della normativa taglia-enti direttamente inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e sfoltimento degli enti persegue, già la citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, comma 483) aveva quantificato i risparmi di spesa conseguenti alle norme da essa introdotte in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per il 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, la legge n. 296 aveva inoltre introdotto, al comma 621 dell’art. 1, una clausola di salvaguardia, con la previsione di una riduzione delle dotazioni del bilancio dello Stato relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati. Le norme della legge n. 296 sono state successivamente sostituite dalla citata legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 641), che ha mantenuto tuttavia fermi gli obiettivi di risparmio a decorrere dal 1° gennaio 2008, e la relativa clausola di salvaguardia, come pure ha fatto la successiva legge n. 102/2009, ai commi 1-9 dell’art. 17, a decorrere dall’anno 2009: pertanto, la misura complessiva dei risparmi di spesa da conseguire rimane pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.
A questo scopo, il citato art. 17 della legge n. 102 aveva introdotto una scansione procedimentale finalizzata ad assicurare effettività ai risparmi di spesa perseguiti. Di qui, innanzitutto, la previsione (comma 3) che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009; le amministrazioni vigilanti competenti erano chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione, con l’indicazione degli enti assoggettati a riordino. Di qui la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze, in attesa dell’indicazione degli obiettivi di risparmio posti a ciascuna amministrazione vigilante, di rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, con decreti di accantonamento su cui le Commissioni parlamentari rendessero parere (commi 4 e 4-bis). O ancora, la previsione che le amministrazioni competenti, una volta condotto il riordino degli enti vigilati, adottassero interventi di contenimento strutturale della spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, sì da effettivamente raggiungere gli obiettivi di risparmio ricevuti (comma 5). E ancora, la previsione che finché quegli obiettivi non fossero conseguiti, amministrazioni ed enti non potessero procedere a nuove assunzioni di personale, con alcune esclusioni specificamente determinate (comma 7), e quella per cui le amministrazioni vigilanti dovevano comunicare alla Ragioneria generale e al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 novembre 2009, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed eventualmente alle spese del proprio apparato organizzativo (comma 8, primo periodo).
Nell’ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle amministrazioni vigilanti non risultassero conseguiti o fossero stati conseguiti in modo parziale, era prevista l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale si doveva operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti (comma 8, terzo periodo). A suggello del procedimento, era previsto che in caso di minori risparmi conseguiti a seguito del riordino degli enti di propria competenza, ciascuna amministrazione vigilante concorresse essa stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati, mediante una riduzione del suo stato di previsione della spesa (comma 9).
Tuttavia, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di assegnazione a ciascuna amministrazione degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dal 2009, che costituiva la prima e indispensabile fase del procedimento scandito dall’art. 17 della legge n. 102/2009, non è stato mai adottato: l’intero procedimento è rimasto così, di fatto, mutilo di una sua componente essenziale e destinato alla non applicazione. Di conseguenza, la predetta legge n. 25 del 2010 ha successivamente abrogato i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell’articolo 17 della legge n. 102/2009, lasciando dunque in piedi unicamente le disposizioni dei commi 4 e 4-bis che autorizzavano a rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, e stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese in tal modo indisponibili sono ridotte definitivamente (art. 2, comma 8-septies, della legge n. 25); le disposizioni del comma 6, che aggiornano i princìpi e criteri direttivi della delega per l’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 prevedendo la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti da riordinarsi e presso le amministrazioni vigilanti, con corrispondente riduzione, in entrambi i casi, degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; e quelle del secondo periodo del comma 8, in base alle quali le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione (fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti), sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.
Successivamente, la citata legge n. 122 del 2010, al comma 24 dell’art. 7, ha stabilito, in via generale, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi (quindi, anche agli enti pubblici non economici statali oggetto della normativa taglia-enti) sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni, dovevano stabilire il riparto delle risorse disponibili, con l’obiettivo di razionalizzare e riordinare il sistema delle funzioni strumentali dello Stato dipendenti dai rispettivi dicasteri: in pratica, ciascun Ministero vigilante veniva chiamato a ripensare il ruolo, le funzioni e le attribuzioni degli enti strumentali dello Stato posti sotto la propria vigilanza ed a fare le conseguenti scelte di ridimensionamento. Il successivo comma 31-octies ha poi stabilito che le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi dal medesimo art. 7, in esito all’applicazione delle norme delle leggi n. 133/2008 e n. 25/2010, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le proprie dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto.
7. I nuovi sviluppi estensivi: prima fase
Ma la rapida evoluzione normativa della materia non è cessata neppure con i descritti interventi direttamente rivolti al contenimento di spesa, e si è anzi sviluppata allargandosi al di là dei confini del procedimento taglia-enti finora illustrati. Ancora, infatti, è poi intervenuta la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (primo Governo Monti), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Le disposizioni introdotte da tale legge non costituiscono in senso stretto una nuova parte della normativa taglia-enti propriamente intesa, alla quale non fanno specifico riferimento, prevedendo anzi talune deroghe e innovazioni alla normativa stessa (come nel caso dell’inclusione delle Autorità amministrative indipendenti nelle misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi) ed affermando altresì specifiche ed ulteriori finalità (come la considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo); esse, tuttavia, rientrano pienamente nella materia della soppressione, razionalizzazione e riordino degli enti pubblici non economici a fini di riduzione della spesa pubblica complessiva, ragion per cui il loro inserimento nell’analisi condotta in questa sede appare pienamente giustificato.
Continuando nella linea di diretto interventismo ormai caratteristica delle norme in materia, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto innanzitutto, al comma 1, a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, due ulteriori enti previdenziali, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP e l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS38, attribuendo i relativi compiti e funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. I commi da 2 a 5 dell’art. 21 disciplinano la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi all’INPS, che deve provvedere entro i sei mesi successivi al proprio riassetto organizzativo e funzionale operando una razionalizzazione di organizzazione e procedure (comma 7). In considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS, il comma 6 dell’art. 21 stabilisce l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con sei ulteriori rappresentanti, ed il successivo comma 9 prolunga la durata in carica del Presidente dell’INPS fino al 31 dicembre 2014. In base al comma 8, dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS e dal conseguente riordino dell’INPS deve derivare una riduzione degli oneri complessivi di funzionamento dell’INPS in misura non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014; tali importi sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e si affiancano ai risparmi già preventivati a seguito delle misure di razionalizzazione organizzativa di INPS, INPDAP ed INAIL previste dall’art. 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) per complessivi 60 milioni di euro nel 2012, 10 milioni per il 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dal 2014.
Al comma 10, inoltre, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha disposto la soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI39: le sue funzioni, con le relative risorse umane e strumentali, ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al soggetto da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate, con la procedura definita dal successivo comma 11.
Analogamente, il comma 12 dell’articolo 21 ha disposto la soppressione dei tre Consorzi locali per i bacini prealpini (Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore; Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo; Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como) e l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, istituito sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli organi di amministrazione e controllo, la sede e le modalità di funzionamento del nuovo Consorzio nazionale dovevano essere determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente; peraltro, in materia è successivamente intervenuto il dietrofront disposto dalla legge n. 14/2012 (cfr. infra).
Ai commi da 13 a 21, l’articolo 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto infine alla soppressione e al trasferimento delle funzioni, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, di ulteriori enti pubblici non economici statali elencati nell’allegato A: si tratta dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, mentre le ulteriori funzioni passano al Ministero dell’ambiente; dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni passano in via transitoria (in attesa dei decreti attuativi) all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA e successivamente, in via definitiva, al Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni passano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM. Viene altresì soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare40 (comma 20). Anche in questo caso, viene dettagliatamente disciplinata direttamente dalla legge la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi alle amministrazioni incorporanti; non è però previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa, in quanto il comma 21 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi 13 e seguenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Altre disposizioni in materia di enti ed organismi pubblici sono state introdotte dall’art. 22 della legge n. 214/2011. Fra queste, il comma 2 prevede innanzitutto la riduzione delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e degli organismi strumentali comunque denominati: a questo scopo, con regolamenti governativi di delegificazione di cui alla legge n. 400/1988 devono essere riordinati, entro il termine di sei mesi, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti soggetti, assicurandone la riduzione del numero complessivo dei componenti; la decorrenza di tale riduzione, in base al successivo comma 4, è fissata nel primo rinnovo dei componenti degli organi collegiali successivo all’entrata in vigore della legge n. 214. Il comma 3 prevede poi un’analoga disciplina per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
I commi da 6 a 9 dell’art. 22, sostituendo con una nuova formulazione i commi da 18 a 26 dell’art. 14 della legge n. 111/2011, disciplinano invece l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento di un nuovo Ente pubblico non economico statale, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. All’Agenzia sono trasferite alcune delle funzioni già esercitate dal soppresso Istituto per il commercio estero ICE (quelle di cui l’originario testo dell’art. 14 della legge n. 111/2011 prevedeva il passaggio al Ministero degli esteri), mentre per le restanti attribuzioni è confermato il già disposto trasferimento al Ministero dello sviluppo economico; conseguentemente, le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, nonché il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Istituto, vengono ripartiti fra il Ministero dello sviluppo economico e la nuova Agenzia. Organi dell’Agenzia sono il Consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno, e il Collegio dei revisori dei conti; i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico; uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. Le nomine in questione rientrano dunque nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.
Anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito dell’adozione delle misure illustrate, in quanto il comma 9 dell’art. 22 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzandosi allo scopo le risorse già destinate al soppresso Istituto per il commercio estero ICE.
L’art. 23 della legge n. 214/2011 ha inoltre apportato ulteriori innovazioni nella materia dei costi di funzionamento degli apparati amministrativi pubblici, includendovi tra l’altro per la prima volta (insieme ad Autorità di Governo, al CNEL ed alle Province, che in questa sede non rilevano in quanto non interessati dal controllo parlamentare sulle nomine) le Autorità amministrative indipendenti, che, pur essendo anch’esse enti pubblici non economici statali, erano in precedenza escluse dagli interventi disposti nell’ambito della complessiva normativa taglia-enti. Il comma 1 dell’art. 23 dispone infatti la riduzione del numero dei componenti di nove di tali Autorità: il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM è ridotto da 8 a 4 componenti, escluso il Presidente (e conseguentemente sono ridotti da 4 a 2, escluso il Presidente, i componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e i prodotti costituite nell’ambito dell’AGCOM); la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali passa da 9 a 5 componenti, compreso il Presidente; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture passa da 7 a 3 componenti, compreso il Presidente; il Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP passa da 6 a 3 componenti, compreso il Presidente; i membri dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB, della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT scendono da 5 a 3, compreso il Presidente.
Le riduzioni così disposte non interessano i componenti delle Autorità già nominati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011; ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti i componenti, le riduzioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo a tale data (comma 2). Vengono altresì introdotte le conseguenti modifiche alle modalità di funzionamento della CONSOB (commi 2-bis e 2-ter), nonché disposto il potenziamento delle funzioni dell’AGCOM (art. 35), e si stabilisce che il Presidente ed i componenti di tutte le Autorità amministrative indipendenti (non solo le nove interessate dal comma 1 dell’art. 23, quindi) non possono essere confermati alla cessazione della carica (comma 3 dell’art. 23). Infine, il successivo art. 37 delegava il Governo, fra l’altro, ad individuare, tra quelle esistenti, l’Autorità amministrativa indipendente cui attribuire specifiche funzioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti; la norma, peraltro è stata modificata a distanza di appena tre mesi.
Infatti, a modifica del predetto art. 37 della legge n. 214 del 2011 è successivamente intervenuta la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che all’art. 36, interamente riformulato nel corso dell’esame parlamentare41, istituisce direttamente una nuova autorità amministrativa indipendente denominata Autorità di regolazione dei trasporti, composta dal Presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità42. L’Autorità di regolazione dei trasporti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed esercita in particolare le funzioni di cui al medesimo art. 36 ed al successivo art. 37 del D.L. n. 1/2012; in sede di prima attuazione, il collegio dell’Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012 e l’Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti relativi all’organizzazione interna, al funzionamento ed alla pianta organica del personale di ruolo, che devono essere adottati entro trenta giorni dalla sua costituzione (e quindi entro il 30 giugno 2012). Nelle more dell’entrata in operatività dell’Autorità, le funzioni e le competenze ad essa attribuite continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati; a decorrere dalla sua entrata in operatività è soppresso l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente riduzione della dotazione organica di personale dirigenziale del Ministero e degli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. A seguito di tale soppressione verrà dunque meno un’ulteriore carica, quella del Direttore generale dell’URSF, attualmente ricompresa nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.
8. I nuovi sviluppi estensivi: seconda fase
Nella più recente, e tuttora aperta, fase della normativa taglia-enti, ulteriori rilevanti innovazioni sono state introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che, all’art. 27-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge, ha annullato la manovra compiuta sui Consorzi per i laghi prealpini dalla legge n. 214/2011: seguendo il percorso inverso, infatti, il nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, scaturito dall’accorpamento dei tre preesistenti Consorzi locali, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 14 e sono ricostituiti i Consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda, che riprendono le funzioni esercitate precedentemente all’accorpamento disposto dalla legge n. 214/2011. E’ peraltro stabilito il riordino della struttura ed organizzazione dei ricostituiti Consorzi rispetto alla situazione precedente, in quanto con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, saranno approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione e controllo nonché le modalità di funzionamento dei Consorzi stessi, finalizzate ad accrescerne funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e gli altri amministratori dei tre Consorzi già soppressi che non siano cessati a qualsiasi titolo dalla carica continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.
Il successivo art. 29-bis della legge n. 14/2012 ha poi innovato nel procedimento di liquidazione del soppresso Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania EIPLI, prorogando al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate delle relative funzioni, risorse umane e strumentali e complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi.
Ancora, la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha introdotto, all’art. 46, comma 1, nuove disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa: tali enti possono, con appositi regolamenti governativi di delegificazione adottati ai sensi della legge n. 400/1988, essere trasformati in soggetti di diritto privato sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’art. 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge n. 244/2007, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la procedura per la trasformazione prevede la proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale. Gli enti vigilati dal Ministero della difesa sono attualmente l’Agenzia industrie difesa (che sembrerebbe però avere natura di ente pubblico economico), l’Associazione italiana della Croce rossa per le componenti ausiliarie delle Forze armate, nonché cinque enti già interessati dal riordino ai sensi della normativa taglia-enti: l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, l’Unione italiana tiro a segno UITS, la Lega navale italiana e la Cassa di previdenza delle Forze armate. Alla data di ultimazione del presente dossier non risulta l’adozione di alcun atto da parte del Governo in attuazione dell’illustrato art. 46, comma 1, della legge n. 35/2012. Gli enti vigilati dal Ministero della difesa sono altresì oggetto di un’ulteriore iniziativa di riordino attuata mediante lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento in materia di ordinamento militare per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati, deliberato in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2012, in attuazione dell'articolo l, commi da 3 a 5, della citata legge n. 148/2011 (cfr. supra); peraltro, l’unico ente vigilato effettivamente interessato da tale schema di regolamento risulta l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, il cui consiglio di amministrazione, mediante la modifica dell’art. 55 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, viene portato da 6 a 5 membri (si recepisce così anche al livello normativo l’operazione di adeguamento alle nuove disposizioni sulla composizione degli organi di amministrazione di tutti gli enti pubblici introdotte dall’art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010, già attuata con l’adozione del nuovo statuto dell’ONFA successivamente al riordino dell’ente effettuato con il D.P.R. n. 215/2009: cfr. supra). Trasmesso alle Camere l’8 maggio 2012, sullo schema di regolamento in questione si è avuta l’espressione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato nella prima settimana di giugno 2012; il testo risulta adottato da parte del Consiglio dei ministri nella seduta del 3 agosto 2012 per la trasmissione alla Presidenza della Repubblica.
La medesima legge n. 35/2012 ha poi stabilito la riviviscenza del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni, soppresso dall’art. 2, commi 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 225/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 10/2011 (cfr. supra): infatti, ai sensi dell’art. 62 della legge n. 35, le disposizioni elencate nella tabella A allegata alla legge stessa erano abrogate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, e fra tali disposizioni rientrano, al n. 297, i citati commi 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 225/2010 che avevano disposto la soppressione del Banco. L’ente è pertanto tornato in essere nel giugno 2012, nella sua configurazione successiva al riordino effettuato in attuazione della normativa taglia-enti con il citato D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, tanto che la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. n. 95/2012 (cfr. infra), gli ha poi assegnato, all’art. 23, comma 12-sexiesdecies, l’ulteriore compito di classificare le armi comuni secondo le categorie previste dalla normativa europea.
La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni in materia tributaria, ha poi disposto, all’art. 8, comma 23, la soppressione dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)43 e il trasferimento dei relativi compiti, funzioni e risorse strumentali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede di conseguenza ad adeguare il proprio assetto organizzativo senza nuovi o maggiori oneri. Chiamata ad operare affinché su tutto il territorio nazionale italiano fosse perseguita una "uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare" concernente le ONLUS, il Terzo settore e gli enti non commerciali, l’Agenzia svolgeva compiti di vigilanza e controllo per favorire la corretta applicazione della normativa vigente da parte degli organismi del Terzo settore, di promozione per favorire la conoscenza del settore stesso, la diffusione di buone pratiche e l’educazione alla cittadinanza attiva, e di indirizzo per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia. L’Agenzia per il Terzo settore era dotata di 1 Presidente e 4 componenti, ulteriori cariche che escono quindi dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.
Si segnala inoltre che è attualmente in corso, sulla base di nuove disposizioni di legge e con diverse procedure, il riordino di taluni enti pubblici non economici già interessati dalla normativa taglia-enti per i quali il relativo procedimento non era andato a buon fine: si tratta degli enti vigilati dal Ministero della salute, sulla base dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha delegato il Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, appunto, dal Ministero della salute, sulla base di specifici princìpi e criteri direttivi. Un primo schema di decreto legislativo in tal senso era stato approvato dal Governo Berlusconi in via preliminare il 22 settembre 2011 ed esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012, tornando quindi all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Ai sensi di tale schema, il riordino avrebbe dovuto riguardare l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Istituto superiore di sanità44, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e l’Associazione italiana della Croce rossa, quest’ultima oggetto di un separato schema di decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare l’11 novembre 2011 anch’esso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 183/2010 ed anch’esso esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012; nei due schemi di decreto non risultava inclusa l’Agenzia italiana per il farmaco AIFA. Il Governo non ha peraltro proceduto all’approvazione definitiva dei decreti nel termine previsto e nel frattempo, nella citata legge n. 14/2012, di conversione in legge del D.L. n. 216/2011, è stato aggiunto in sede di esame parlamentare il comma 2 dell’art. 1, che proroga al 30 giugno 2012 il termine per l’esercizio della delega per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero delle salute, di cui alla legge n. 183/2010, aggiungendo altresì taluni nuovi princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega.
Conseguentemente, il nuovo Governo Monti ha approvato in via preliminare, nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012, un nuovo schema di decreto legislativo di riordino dell’Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Tale schema di decreto, trasmesso al Parlamento il 7 giugno 2012 e sul quale le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato si sono effettivamente espresse nel mese di giugno, è stato quindi approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva divenendo il Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Esso stabilisce che la riorganizzazione dei predetti enti sia effettuata attraverso tre azioni: la semplificazione e lo snellimento della loro organizzazione e struttura amministrativa, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità; la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento; e la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero della salute e gli enti stessi, prevedendo la possibilità per il Ministero di emanare indirizzi e direttive nei loro confronti. La riorganizzazione sarà effettuata senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda gli effetti sul campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine, il D.Lgs. n. 106/2012 riduce di 4 componenti il Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità ISS, che passa da 8 membri più il Presidente a 5 membri compreso il Presidente, e di 10 componenti il Consiglio direttivo nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori LILT, che passa da 14 membri più il Presidente a 5 membri compreso il Presidente (cfr. infra); rimane invece invariata la composizione del CDA dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mentre degli Istituti zooprofilattici sperimentali non si tiene conto nel presente lavoro in quanto enti pubblici regionali nell’ambito del servizio sanitario nazionale, non rientranti, quindi, nella normativa taglia-enti né nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.
Nella seduta del 28 giugno 2012 il Consiglio dei ministri ha altresì approvato in via preliminare un separato schema di decreto legislativo per la riorganizzazione della Croce rossa italiana (come già accaduto per il precedente Esecutivo, anche in questo caso non risulta prevista la riorganizzazione dell’Agenzia italiana per il farmaco), da attuarsi entro il 30 settembre 2012: a tale data, “al fine di coordinare la riforma dell’associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell’intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze”, è stato infatti ulteriormente prorogato dall’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2012, n. 7945, il termine del 30 giugno 2012 per l’esercizio della delega per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero delle salute. Lo schema di decreto, trasmesso al Parlamento il 28 giugno 2012 e sul quale le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato si sono effettivamente espresse nel mese di settembre, è stato quindi approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva il 28 settembre 2012 ed è divenuto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. La riorganizzazione, che segue princìpi di semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, mira a quattro obiettivi: 1) valorizzare l’attività dei volontari della CRI; 2) garantire un assetto della CRI più corrispondente ai principi di autonomia e indipendenza del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; 3) completare il risanamento della gestione; 4) modulare il contributo pubblico alla CRI agli obblighi di servizio, favorendo nel contempo la crescita del finanziamento privato. Per raggiungere questi obiettivi è previsto un processo di graduale trasformazione dell’attuale Ente in associazione privata di interesse pubblico, distinto in tre fasi. Nel corso della prima fase, da concludersi il 31 dicembre 2013, data in cui cesserà il commissariamento in essere, l’attuale ente pubblico Associazione italiana della Croce rossa CRI assumerà un ordinamento democratico provvisorio e si predisporranno gli atti preparatori alla fase successiva (art. 1). La seconda fase, che avrà inizio dal 1° gennaio 2014, vedrà il riordino dell’attuale CRI, che, pur mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico, assumerà la denominazione di “Ente strumentale alla Croce rossa italiana” come ente non economico non più a natura associativa, separato dalla nuova associazione privata di interesse pubblico denominata Associazione della Croce rossa italiana, da qualificarsi come associazione di promozione sociale; a questa si trasferiranno tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari, mentre l’Ente pubblico rimarrà limitato a funzioni di concorso allo sviluppo dell’Associazione mediante il supporto tecnico-logistico della sua attività (art. 2). Durante questa fase il nuovo Ente pubblico gestirà il patrimonio per ripianare i debiti e provvederà a ricollocare il personale in eccedenza (salvo quello assunto con contratto di diritto privato dall’Associazione). La terza fase, che inizierà a gennaio 2016, prevede la soppressione e messa in liquidazione dell’Ente e il trasferimento all’Associazione di tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI in qualità di ente pubblico, nonché dei beni mobili e delle risorse strumentali necessari all’erogazione dei servizi in convenzione e degli altri rapporti attivi e passivi dell’ente (art. 3). Specifiche disposizioni riguardano poi i Corpi militari ausiliari delle Forze armate (art. 5) e il personale dipendente dall’attuale ente pubblico (art. 6). Anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di risparmi a seguito della riorganizzazione dell’Ente, limitandosi l’art. 9 del D.Lgs. n. 178/2012 a stabilire che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, gli organi del nuovo Ente pubblico strumentale alla CRI da costituirsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 saranno il Presidente, che coinciderà con il Presidente nazionale della nuova Associazione di diritto privato, un Comitato nominato dal Ministro della salute con proprio decreto e composto dal Presidente e sei componenti, il Collegio dei revisori dei conti e un amministratore con compiti di rappresentanza legale e di gestione nominato dal Ministro della salute; tali nomine si aggiungeranno all’attuale quadro delle nomine governative rientranti nell’ambito del controllo parlamentare, in quanto nell’assetto degli organi amministrativi dell’attuale Associazione italiana della Croce rossa, stabilito dallo statuto approvato con il D.P.R. 6 maggio 2005, n. 97, non risultano nomine di competenza governativa, trattandosi di ente pubblico a natura associativa.
Non risulta, invece, ancora adottato in via preliminare alcuno schema di decreto per il riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che pure costituiscono anch’essi oggetto della delega di cui all’art. 2 della legge n. 183/2010. Allo stesso modo, non risulta attualmente in itinere alcuna nuova iniziativa legislativa per il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: infatti, dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010 e la conseguente decadenza dell’originario schema di decreto approvato in via preliminare il 28 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri del nuovo Governo Monti aveva approvato un nuovo schema di decreto di riordino, trasmesso alle Camere il 19 giugno 2012 per l’espressione dei prescritti pareri, concernente 23 enti parco nazionali, i redivivi Consorzi dell’Adda, del Ticino e dell’Oglio, il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna ed il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; peraltro, tale schema di decreto è stato successivamente ritirato dal Governo il 20 luglio 2012.
Da ultimo, sono recentemente intervenuti tre nuovi provvedimenti d’urgenza con cui il Governo ha ulteriormente innovato nel campo della normativa taglia-enti, intesa nel senso lato illustrato all’inizio del paragrafo 7. Il primo di essi è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che, agli articoli da 19 a 22, stabilisce, al fine di realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, l’istituzione della nuova Agenzia per l’Italia digitale e la conseguente soppressione di un Dipartimento della Presidenza del Consiglio e di due enti pubblici già operanti nel settore, l’Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione46. La nuova Agenzia, che opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità ed è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico e dell’istruzione, università e ricerca, non risulta dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico ed è costituita sulla base, oltre che del D.L. n. 83/2012, degli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi – si ricorda – alle Agenzie, definite come “strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici”. Non sembra, quindi, di trovarsi di fronte ad un nuovo ente pubblico, per cui dell’Agenzia per l’Italia digitale, che non dovrebbe essere compresa nell’ambito di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine, non si terrà conto nell’ambito del quadro riassuntivo di cui al paragrafo 9.
L’art. 20 del D.L. n. 83/2012 specifica le funzioni della nuova Agenzia, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con l’Agenda digitale europea e con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana istituita dall’art. 47 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012. All’Agenzia sono attribuite le funzioni già svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni già svolte dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti, con il passaggio all’Agenzia stessa del personale necessario allo svolgimento di tali funzioni già in servizio presso l’Istituto, nonché le funzioni di coordinamento, indirizzo e regolazione già affidate a DigitPA e quelle proprie dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, che sono soppressi a decorrere dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge; l’Agenzia assicura altresì il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, l’art. 22, comma 2, prevede che gli organi attualmente in carica continuino a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale della nuova Agenzia e deliberino altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi; il predetto Direttore generale, peraltro, eserciterà in via transitoria, in qualità di commissario straordinario e fino alla nomina degli altri organi dell’Agenzia, le funzioni svolte dagli enti e dal Dipartimento soppressi. Con riferimento a tale Dipartimento, viene precisato che in considerazione del trasferimento delle relative funzioni, le strutture della Presidenza del Consiglio sono conseguentemente adeguate con successivo decreto del Presidente del Consiglio, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 22.
Il personale di ruolo delle amministrazioni soppresse, fatto salvo il diritto di opzione per il personale a tempo indeterminato del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le risorse finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti alla nuova Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale (art. 22, comma 3). Ai sensi dell’art. 21, sono organi della nuova Agenzia il Direttore generale, nominato dal Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri vigilanti e previo avviso pubblico entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, il Comitato di indirizzo ed il Collegio dei revisori dei conti. Lo statuto dell’Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale e prevederà in particolare che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. L’effettiva dotazione delle risorse umane dell’Agenzia, nei limiti del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 22 e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza entro il limite massimo di 150 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenzia stessa sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio, o del Ministro delegato, di concerto con i ministri dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale dell’Agenzia (comma 6 dell’art. 22).
Da notare che, diversamente da quanto accaduto in altri casi di soppressione di enti pubblici esistenti accompagnata dalla contemporanea istituzione di altri organismi destinati ad ereditarne i compiti e le funzioni, agli illustrati articoli da 19 a 22 del D.L. n. 83/2012 è riconnesso uno specifico risparmio di spesa: all’art. 22, comma 8, che stabiliva fin dall’emanazione del decreto-legge che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che alle attività previste si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, si è infatti affiancato il comma 5 dell’art. 20, inserito nel corso dell’esame parlamentare, in base al quale la nuova Agenzia opererà in base al principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi in misura comunque non inferiore a 12 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013, rispetto alla spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni nel settore informatico nel 2012.
Il secondo provvedimento d’urgenza recentemente intervenuto è il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. Durante l’esame parlamentare, tuttavia, il contenuto di tale decreto-legge è stato riversato, mediante apposito maxiemendamento governativo, nel terzo provvedimento d’urgenza, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; è pertanto con la legge n. 135 che sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni originariamente introdotte con il D.L. n. 87/2012, che sarà lasciato decadere senza essere a sua volta convertito in legge.
L’art. 23-quater della legge n. 135/2012 (già art. 3 del D.L. n. 87) reca innanzitutto norme per l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato AAMS e dell’Agenzia del territorio: a decorrere dal 1° dicembre 2012, la prima sarà incorporata nell’Agenzia delle dogane, che assumerà la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, e la seconda nell’Agenzia delle entrate. Da notare che l’AAMS non risulta dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, per cui non costituisce un ente pubblico soggetto alla normativa sul controllo parlamentare sulle nomine47, mentre lo è l’Agenzia del territorio, una delle quattro Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio e Agenzia del demanio) attualmente configurate come enti pubblici, non economici o economici, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico che, in conformità alle disposizioni di legge (contenute nel D.Lgs. n. 300/1999) e dei rispettivi statuti, godono di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria48.
Le funzioni attualmente esercitate dall’AAMS e dall’Agenzia del territorio saranno trasferite, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente all’Agenzia delle dogane e all’Agenzia delle entrate (comma 2); il trasferimento avrà luogo mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, data entro la quale saranno altresì adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria del l’operazione di incorporazione (comma 3). Entro la stessa data saranno deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione degli enti incorporati i bilanci di chiusura degli enti medesimi, mentre i comitati di gestione delle Agenzie incorporanti saranno rinnovati, anche al fine di tenere conto delle nuove funzioni trasferite (comma 4). I successivi commi 5, 6, 7 e 8 disciplinano nei dettagli il trasferimento del personale attualmente dipendente dall’AAMS e dall’Agenzia del territorio e delle risorse finanziarie disponibili sui bilanci degli enti medesimi.
Il comma 9 dell’art. 23-quater della legge n. 135/2012 stabilisce inoltre la soppressione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, nata, come si è visto, dalla trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE ma non ancora costituita al momento della sua soppressione (cfr. supra). Le funzioni esercitate dall’ASSI, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, sono ripartite fra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il trasferimento avrà luogo mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012. Il trasferimento del personale attualmente dipendente dall’ASSI e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell’ente sono disciplinati in maniera analoga a quanto già disposto nei commi precedenti con riferimento all’AAMS e all’Agenzia del territorio.
Anche in questo caso, come si è visto in precedenza per molti casi analoghi con l’eccezione della legge n. 134/2012, alle illustrate disposizioni dell’art. 23-quater della legge n. 135/2012 non è riconnesso alcuno specifico effetto di risparmio di spesa, limitandosi il comma 11 di tale articolo a stabilire che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, l’art. 23-quinquies della legge n. 135/2012 (già art. 4 del D.L. n. 87/2012) compie nei confronti delle Agenzie fiscali e del Ministero dell’economia e delle finanze la stessa operazione già compiuta dalla legge n. 148/2011 in materia di riordino degli enti pubblici in generale: infatti, tale articolo reca un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle predette amministrazioni, che sono tenute, entro il 31 ottobre 2012, ad apportare un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche (per il Ministero, in aggiunta a quelle risultanti dall’applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011 ed in misura non inferiore al 20 per cento delle stesse; per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli), nonché ad effettuare una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, anche in questo caso ulteriore e con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le Agenzie, dell'articolo 23-quater della stessa legge n. 135/2012. Anche in questo caso, alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Ancora, la medesima legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del terzo dei predetti provvedimenti d’urgenza recentemente adottati dal Governo, il citato D.L. n. 95/2012, oltre alle illustrate disposizioni già contenute nel D.L. n. 87/2012 ed in essa confluite in sede di esame parlamentare, reca altresì ulteriori innovazioni e integrazioni alla già vastissima normativa taglia-enti.
In primo luogo, l’art. 12, comma 19, della legge n. 135 interviene, a fini dichiarati di semplificazione procedurale, su una delle norme basilari dell’intera costruzione, cioè l’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 (cfr. supra), stabilendo che i regolamenti di delegificazione governativi ivi previsti, da adottarsi ai sensi della legge n. 400/1988 allo scopo di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici, sono emanati, anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi istituito dall’art. 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Si tratta, con tutta evidenza, di un nuovo passo sulla strada dell’accentramento e della concentrazione ai livelli superiori di governo dei poteri di gestione dell’intero procedimento taglia-enti, che determina un ulteriore incremento del livello di “interventismo” della normativa vigente in materia.
Altre disposizioni del medesimo art. 12 della legge n. 135/2012 provvedono poi a nuove soppressioni e riordini di enti pubblici non economici. Innanzitutto, i commi 1 e 2 dell’art. 12 dispongono la soppressione dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN49 e l’attribuzione delle funzioni già esercitate dall’INRAN al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA50, nonché all’Ente risi limitatamente alle competenze nel settore delle sementi elette; sono invece soppresse le funzioni che erano state attribuite all’INRAN a seguito della soppressione dell’Istituto nazionale conserve alimentari INCA. La suddivisione fra CRA ed Ente risi delle risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso INRAN sarà effettuata con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (comma 3 dell’art. 12); conseguentemente, il nuovo organico del CRA è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca (comma 4), mentre il personale già dipendente dall’INCA trasferito all’INRAN a seguito della soppressione dell’INCA è posto in mobilità ai sensi del Decreto legislativo n. 165 del 12001 (comma 5). Il comma 6 dell’art. 12 disciplina infine l’ordinaria amministrazione necessaria a garantire la continuità dei rapporti già in capo al soppresso Istituto, affidata al Direttore generale dell’INRAN per un periodo massimo di dodici mesi.
I successivi commi da 7 a 17 dell’art. 12 della legge n. 135 procedono al riordino dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, benché, come si è visto, l’Agenzia fosse già stata oggetto di riordino effettuato nel corso del 2009 nell’ambito dello speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, relativo agli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in base all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra). I commi 7 e 8 dell’art. 12 stabiliscono che le funzioni di coordinamento relativo al finanziamento della politica agricola comune dell’Unione europea già svolte dall’AGEA siano trasferite, a decorrere dal 1° ottobre 2012, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che agirà come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi strutturali in agricoltura; sono invece confermate in capo all’Agenzia tutte le altre funzioni da essa attualmente esercitate. L’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’AGEA da riallocare presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali sarà effettuata con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (comma 9 dell’art. 12); conseguentemente, l’organico dell’AGEA sarà ridotto del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia, e la residua consistenza numerica complessiva del personale dipendente dall’AGEA costituirà il limite massimo della sua dotazione organica (comma 12). I commi 10 e 11 disciplinano dettagliatamente il trasferimento dall’AGEA al Ministero del personale interessato.
I commi 13 e 14 dell’art. 12 rideterminano gli organi dell’AGEA, identificandoli nel Direttore dell’Agenzia, il cui incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta, e nel Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti; vengono dunque meno tanto il Consiglio di amministrazione, già riformato in occasione del riordino del 2009 con la riduzione dei suoi componenti da 8 a 5, quanto il Presidente dell’Agenzia, benché debba notarsi che per la nomina del nuovo Direttore che ne prende il posto è comunque conservato il preventivo controllo parlamentare: il Direttore è infatti nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza. Sempre con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sarà adottato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma, il nuovo Statuto dell’Agenzia e saranno determinati i compensi dei titolari dei nuovi organi (comma 15).
Da notare che, anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito della soppressione dell’INRAN e del riordino dell’AGEA, in quanto il comma 18 dell’art. 12 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sempre nel campo agroalimentare, il comma 18-bis dell’art. 12 della legge n. 135/2012 provvede a sopprimere la società Buonitalia S.p.a. in liquidazione e ad attribuire all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE l’attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell’ambito della promozione all’estero delle produzioni agroalimentari italiane e gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole. All’Agenzia ICE, istituita, come si è visto, dall’art. 14 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, come modificato dall’art. 22 della legge n. 214/2011 (cfr. supra), sono trasferiti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 135/2012, i compiti e le funzioni e le risorse umane della soppressa Buonitalia S.p.a. in liquidazione nonché, entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, le eventuali risorse strumentali e finanziarie residue; il trasferimento ha luogo con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
I successivi commi da 49 a 58 dell’art. 12 della legge n. 135/2012 dispongono la soppressione dell’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” con la decadenza dei relativi organi statutari, ed il trasferimento delle relative funzioni, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, previo accertamento da parte di quest’ultimo della sussistenza e attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni stesse. Già denominata Istituto italiano di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”, trasformato nell’attuale Associazione, al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, dall’art. 10, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, l’Associazione, avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicurava la vigilanza ed a supporto del quale essa operava quale ente strumentale seguendo le direttive impartite allo scopo di approfondire lo studio dell’imprenditorialità cooperativa e diffonderne la conoscenza, aveva comunque conservato la personalità giuridica di diritto pubblico e costituiva quindi un ente pubblico non economico rientrante nel campo d’applicazione della normativa taglia-enti.
I poteri già attribuiti al Presidente dell’Associazione ed al Consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 7 e un massimo di 15, passano, nella fase di liquidazione, a un dirigente delegato nominato dal Ministro dello sviluppo economico (comma 50), mentre rimane in carica il Collegio dei revisori con l’incarico di controllare l’attività del dirigente delegato ai fini della redazione del bilancio di chiusura dell’ente soppresso (comma 51). Il personale in servizio presso la soppressa Associazione è trasferito al Ministero dello sviluppo economico; il trasferimento è disciplinato dettagliatamente dai commi 54 e 55.
Analogamente, i commi da 59 a 70 dell’art. 12 della legge n. 135/2012 dispongono la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della Fondazione Valore Italia con lo scioglimento e la decadenza dei relativi organi statutari, ed il trasferimento di una parte delle relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione Valore Italia è stata istituita dal Ministero (allora denominato) delle attività produttive il 30 settembre 2005 quale persona giuridica di diritto pubblico destinata all’attuazione dell’art. 4, commi 68 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la realizzazione della “Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy”, e costituisce quindi un ente pubblico non economico rientrante nel campo d’applicazione della normativa taglia-enti. Alla data prevista per la soppressione, i poteri di Presidente e Consiglio di amministrazione, composto da 5 membri compreso il Presidente, passeranno ad un Commissario liquidatore che provvederà alle operazioni di liquidazione entro il 30 giugno 2014 (comma 60), mentre rimarrà in carica il Collegio dei revisori con l’incarico di controllare l’attività del commissario ai fini della redazione del bilancio di chiusura dell’ente soppresso (comma 64).
Il commissario verificherà altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nel progetto per la realizzazione della predetta Esposizione permanente senza oneri per lo Stato: ove constati tale disponibilità, il commissario provvederà al trasferimento ai soggetti subentranti dei relativi rapporti ed attività in essere, mentre, in caso contrario, tutti i predetti rapporti ed attività si risolveranno di diritto il 30 giugno 2014 senza che sia dovuta alcuna compensazione (comma 61). Il programma per la “realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali”, attualmente gestito dalla Fondazione a seguito di convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, passerà invece in gestione diretta al Ministero stesso, che utilizzerà allo scopo le risorse finanziarie già trasferite alla Fondazione (comma 62). Il personale in servizio presso la Fondazione sarà trasferito al Ministero dello sviluppo economico, che incrementerà di conseguenza la propria dotazione organica (comma 65); il trasferimento è disciplinato dettagliatamente dai commi 66 e 67. Le risorse strumentali della Fondazione saranno acquisite al patrimonio del Ministero (comma 69).
Ulteriori disposizioni recate dall’art. 12 della legge n. 135/2012 in materia di normativa taglia-enti sono costituite dai commi 87 e 90. Il primo di tali commi, al fine di accelerare la definizione delle procedure per la soppressione dell’INPDAP e la sua confluenza nell’INPS disposte dalla legge n. 214/2011 (cfr. supra) ed assicurare il conseguimento dei previsti risparmi di spesa, stabilisce che all’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta; il secondo disciplina invece il processo di riordino dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL in funzione del contenimento dei costi degli organismi collegiali, stabilendo che l’attuale regime di commissariamento dell’Istituto, iniziato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2011, è prorogato fino all’approvazione del nuovo statuto dell’ISFOL volto a riordinare l’ente secondo regole di contenimento della spesa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Anche in questo caso, come già per l’AGEA, l’ISFOL era già stato oggetto di un recente riordino: a seguito, infatti, del trasferimento all’Istituto delle funzioni già svolte dal soppresso Istituto affari sociali IAS, disposto dalla legge n. 122/2010 (cfr. supra), è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011 il nuovo statuto dell’ente, attualmente vigente, che ha tra l’altro portato a 5, compreso il Presidente, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, in attuazione dell’art. 6, comma 5, della medesima legge n. 122/2010. Peraltro, tale riordino ha avuto luogo, almeno formalmente, in via autonoma e non in esplicita attuazione né della normativa taglia-enti, né dello specifico riordino degli enti di ricerca disposto con il D.Lgs. n. 213/2009 ai sensi dell'art. 1 della legge 165/2007, che riguardava, come si è detto, solo gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per cui di esso non si tiene conto ai fini della valutazione degli effetti della normativa taglia-enti.
In aggiunta alle illustrate disposizioni dell’art. 1251, la legge n. 135/2012 impatta altresì sulla normativa taglia-enti con l’art. 13, che stabilisce l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS e il suo subentro nei compiti e nelle funzioni attualmente svolti dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP, di cui è prevista la soppressione52.
L’IVASS, espressamente qualificato come persona giuridica di diritto pubblico operante sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità (si tratta dunque di un ente pubblico non economico statale, ricompreso nel campo di applicazione della disciplina taglia-enti), opera con piena autonomia e indipendenza senza essere sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici e privati e riferendo al Parlamento e al Governo sulla propria attività (commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 13), per cui appare configurato come una vera e propria Autorità amministrativa indipendente. All’IVASS, come detto, sono trasferite le funzioni già affidate all’ISVAP dalla normativa vigente (comma 6), tranne la tenuta del ruolo dei periti assicurativi e la gestione del centro di informazione istituito dal D.Lgs. n. 209/2005, che passano alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. (commi 35 e 36), e la tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi con la connessa vigilanza sui soggetti in esso iscritti, che, attribuite all’IVASS solo transitoriamente, saranno poi trasferite ad un apposito organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, che sarà istituito entro due anni con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400/1988 e sarà soggetto alla vigilanza dell’IVASS (comma 38).
Organi dell’IVASS, ai sensi del comma 10 dell’art. 13, sono il Presidente, che coincide con il Direttore generale della Banca d’Italia (comma 11), il Consiglio, cui spetta l’amministrazione generale dell’ente, composto dal Presidente e due Consiglieri nominati con Decreto del presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che restano in carica sei anni con possibilità di rinnovo per una sola volta (commi 13, 14 e 15), e il Direttorio integrato, costituito dal Direttorio della Banca d’Italia integrato dai due Consiglieri dell’IVASS, cui spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’ente e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa, e in ogni caso i provvedimenti a carattere normativo (commi 17, 18 e 20). Nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai Consiglieri dell’IVASS anche singolarmente, salvo ratifica collegiale (comma 22).
Per quanto riguarda la tempistica del subentro dell’IVASS all’ISVAP, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 gli organi dell’ISVAP sono decaduti e il suo Presidente ha assunto le funzioni di commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente (comma 28); entro 120 giorni da tale data, sono nominati i consiglieri dell’IVASS ed è predisposto lo statuto del nuovo ente (comma 30), deliberato dal Direttorio della banca d’Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri (comma 24); alla data di entrata in vigore dello statuto, il commissario straordinario dell’ISVAP decadrà automaticamente dalle funzioni (comma 31), l’ISVAP sarà soppresso e l’IVASS gli succederà in tutte le funzioni, le competenze ed i poteri, nonché in tutti i rapporti attivi e passivi, con le eccezioni già viste (comma 32).
All’IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell’ISVAP, nonché il personale da questo dipendente, in relazione al quale è determinata la dotazione del nuovo ente; tale personale conserva di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza (comma 32). Il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’IVASS sarà definito entro 120 giorni dal subentro all’ISVAP dal Consiglio di amministrazione, senza oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bilancio dell’ISVAP (comma 33); entro lo stesso termine il Consiglio definirà un piano di riassetto organizzativo finalizzato a realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento del soppresso ISVAP (comma 34). La contabilità dell’IVASS sarà verificata da revisori esterni sulla base della normativa vigente per la Banca d’Italia, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei conti sul soppresso ISVAP (comma 39).
Infine, ulteriori disposizioni della legge n. 135/2012 che incidono sulla normativa taglia-enti, intesa in senso lato, sono l’art. 2 e l’art. 14, relativi alla riduzione delle spese per il personale e all’ulteriore riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, l’art. 11, che prevede il riordino delle Scuole pubbliche di formazione, e l’art. 8, che disciplina la riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali.
In particolare, l’art. 2 dispone un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni, fra cui gli enti pubblici non economici, già interessate dall’art. 74 della legge n. 112/2008, dall’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25/2010 e dall’art. 1, comma 3, della legge n. 148/2011 (cfr. supra), nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. A tali riduzioni si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerando che le riduzioni stesse possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione (comma 5). Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di riduzione entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 6); sono dettagliatamente disciplinati i casi di esclusione dalle nuove riduzioni così disposte o di loro applicazione in misura particolare, mentre alle amministrazioni interessate è fatto obbligo di adottare, entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di riduzione, i nuovi regolamenti di organizzazione (comma 10).
L’art. 14 completa il quadro innovando in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di mobilità, al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'art. 16, comma 1, della legge n. 111/2011, e prorogando di un anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015, nonché estendendo tali limiti ai corpi di polizia e ai vigili del fuoco (commi 1 e 2). Disposizioni speciali sono recate dai commi successivi per una serie di enti ed organismi pubblici (università, enti di ricerca, camere di commercio, vigili del fuoco, corpi di polizia, comparto scuola, ecc.).
L'articolo 11 reca disposizioni in merito al riordino, mediante regolamenti governativi di delegificazione, delle Scuole pubbliche di formazione, degli istituti di formazione e delle altre strutture competenti, al fine di razionalizzare le spese di funzionamento e di personale da queste sostenute, individuando i criteri per la riforma del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, nonché per assicurare il coordinamento delle funzioni svolte dagli istituti di formazione; in particolare, fra i criteri per l’emanazione dei regolamenti è prevista l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe (comma 1). Il comma 2 prevede altresì il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.
L’art. 8, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, fa obbligo a tutti gli enti pubblici non territoriali di adottare una serie di iniziative di risparmio e razionalizzazione di spesa, in aggiunta alle quali i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione predisposto dall’ISTAT, nonché alle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale e delle università e degli enti di ricerca, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010; a loro volta, gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, hanno l’obbligo di adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi in misura corrispondente (comma 3).
Si segnala altresì che alla prevista data del 1° settembre 2012 si è effettivamente attuata l’operazione, prevista dall’art. 19, commi 1, 2 e 3, della legge n. 111/2011 in materia di riordino degli enti di ricerca (cfr. supra), di soppressione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS e ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni precedentemente svolti dall’ANSAS. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012 è stato infatti nominato, con decorrenza appunto dal 1° settembre successivo, il Commissario straordinario del ripristinato INDIRE, in attesa della costituzione degli organi statutari, con il conseguente venir meno dell’ANSAS (che, come si è visto, non essendo andata a buon fine la procedura di riordino ai sensi dell’art. 27 della legge n. 69/2009, era rimasto privo di statuto e in regime commissariale fin dal momento della sua costituzione).
Da ultimo, il recente decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è intervenuto sull’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP, inizialmente costituito, come si è visto, come progetto gestionale in via di sperimentazione (cfr. supra): in base all’art. 14, comma 2, del D.L. n. 158/2012, “al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate”, l’INMP viene configurato come ente pubblico a tutti gli effetti, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonoma organizzativa, amministrativa e contabile, sotto la vigilanza del Ministero della salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà; ai sensi del successivo comma 3, l’Istituto è altresì centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Sono organi dell’INMP il consiglio di indirizzo, il direttore e il collegio sindacale. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo strategico ed è composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà. Il direttore dell’INMP è nominato dal Ministro della salute, ha la rappresentanza legale dell’Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinati il funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto (comma 4). I successivi commi 5 e 6 si occupano del finanziamento dell'INMP, mentre il comma 7 provvede ad abrogare le illustrate disposizioni della legge n. 111/2011 che prevedevano la soppressione e liquidazione dell’Istituto in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto gestionale entro il 31 dicembre 2013. La conversione in legge delle illustrate disposizioni del D.L. n. 158/2012, ad opera della legge 8 novembre 2012, n. 189, ha comportato pertanto, ai fini della valutazione degli effetti della normativa taglia-enti, l’istituzione di un quinto nuovo ente pubblico (cfr. infra).
9. Quadro di sintesi riassuntivo
Volendo, quindi, sintetizzare l'esito di quanto finora detto, per quanto riguarda gli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici, il quadro che emerge alla data di pubblicazione di questo Bollettino è il seguente.
Sono stati soppressi (cfr. la tabella seguente) 41 enti ed istituti pubblici non economici statali, con il conseguente trasferimento delle relative funzioni e risorse ad altri enti e pubbliche amministrazioni, a fronte dell’istituzione di 5 nuovi enti (l’ISPRA, risultante, come si è detto, dall’accorpamento di 3 enti precedentemente esistenti, l’Agenzia ICE, la nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, l’INDIRE e l'INMP). Sono state inoltre abrogate le disposizioni istitutive di due nuovi enti (l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione e l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI) previsti, rispettivamente, dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n 111 del 2011, ma non ancora costituiti.
Gli enti soppressi rientravano per la quasi totalità - in 39 casi su 41 - nella categoria di quelli con dotazione organica pari o superiore a 50 unità di personale; fra gli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità risultano invece due sole soppressioni (l’Ente teatrale ETI e l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
A seguito di tali soppressioni sono venuti meno 39 incarichi di Presidenti di enti pubblici di nomina governativa53 (nel caso del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, il Presidente era di diritto il Ministro delle politiche agricole e forestali, mentre l’ANSAS era privo di statuto e in regime commissariale fin dal momento della sua costituzione) sulle cui proposte di nomina era prevista l’acquisizione del parere parlamentare, a fronte della previsione di 5 nuovi incarichi presidenziali (quelli dei Presidenti dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE, della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti e dell’INDIRE, oltre a quello del direttore dell'INMP) soggetti ad analogo controllo parlamentare.
Sono stati altresì soppressi, complessivamente, 374 incarichi di altri amministratori in enti pubblici non economici54, il cui conferimento rientrava nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine, a fronte della previsione di 24 nuovi incarichi analoghi (quelli degli altri amministratori dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE, della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, dell’INDIRE, nonché i 6 nuovi rappresentanti destinati ad integrare il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, e i due componenti del consiglio di indirizzo dell'INMP di nomina ministeriale55).56
ENTI SOPPRESSI O TRASFORMATI e relative nomine governative venute meno |
AMMINISTRAZIONI SUBENTRANTI nei compiti e nelle funzioni degli enti soppressi |
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ARPAT 1 Presidente e 4 componenti del Cons. di Amminis. |
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione) dotato di 1 Presidente e 6 componenti del CDA |
Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
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Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
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Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL |
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
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Istituto postelegrafonici IPOST 1 Presidente e 6 componenti del CDA |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS |
Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM 1 Presidente e 10 componenti del CDA |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP (poi a sua volta soppresso: cfr. infra) |
Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD 1 Presidente e 12 componenti del CDA |
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS (poi a sua volta soppresso: cfr. infra) |
Istituto affari sociali IAS 1 Presidente e 5 componenti del CDA |
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL |
Istituto di studi e analisi economica ISAE 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
Ministero dell'economia e delle finanze |
Ente italiano montagna EIM 1 Presidente e 2 componenti del CDA |
Presidenza del Consiglio dei ministri |
Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari SSICA 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA Parma |
Stazione sperimentale del vetro 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
CCIAA Venezia |
Stazione sperimentale per la seta 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
CCIAA Milano |
Stazione sperimentale per i combustibili 1 Presidente e 11 componenti del CDA |
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Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per la carta SSCCP 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
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Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
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Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi SSEA 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
CCIAA Reggio Calabria |
Stazione sperimentale pelli e materie concianti 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
CCIAA Napoli |
Istituto per la promozione industriale IPI 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico |
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero per le politiche agricole e forestali |
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO 7 componenti della Giunta esecutiva |
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Ente teatrale italiano ETI 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero per i beni e le attività culturali |
Ente nazionale delle sementi elette ENSE57 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN (poi a sua volta soppresso: cfr. infra) |
Istituto nazionale conserve alimentari INCA 1 Presidente e 10 componenti del CDA |
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Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN 1 Presidente e 9 componenti del CDA |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed altri enti e istituzioni di ricerca |
Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
Ministero dell’interno |
Istituto per il commercio estero ICE 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE (di nuova istituzione) dotata di 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Inizialmente: Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI (di nuova istituzione, ma soppressa prima dell’effettiva costituzione dalla legge n. 135/2012) Successivamente: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Agenzia delle dogane e dei monopoli |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP 1 Presidente e 24 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS (il cui Consiglio di indirizzo e vigilanza è conseguentemente integrato di 6 rappresentanti) |
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS 1 Presidente e 12 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI 1 Presidente, 3 vicepresidenti, 64 componenti del CDA (Erano altresì previsti 3 deputazioni di sezione, composte in media da 18 membri, e 3 comitati esecutivi in seno alle deputazioni, composti da 8 membri ciascuno. L’Ente era peraltro in gestione commissariale dal 1979)
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Soggetto non ancora specificato (da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate) |
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua 1 Presidente e 2 componenti |
Autorità per l’energia elettrica e il gas e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Agenzia per la sicurezza nucleare 1 Presidente e 4 componenti |
In via transitoria: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione: cfr. supra) Successivamente, in via definitiva: Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale 1 Presidente e 2 componenti |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 1 Presidente e 4 componenti |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA 1 Presidente e 3 componenti del CDA |
Agenzia per l’Italia digitale (di nuova istituzione ma non configurata come ente dotato di autonoma personalità giuridica) |
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione 1 Presidente e 8 componenti del CDA, già ridotti a 4 a seguito del riordino precedente alla soppressione |
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Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA e Ente risi, tranne che per le funzioni attribuite all’INRAN a seguito della soppressione dell’INCA, che vengono soppresse |
Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” 1 Presidente e 15 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico, previo accertamento della sussistenza e attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni |
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS 1 Commissario straordinario (lo statuto dell’ente non era mai stato approvato ed esso si trovava in regime commissariale fin dal momento della costituzione) |
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE(di nuova istituzione) dotato di 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Nel computo così effettuato non si tiene conto dell’istituzione dell’IVASS con la connessa soppressione dell’ISVAP, in quanto i relativi effetti avranno luogo alla data di entrata in vigore dello Statuto dell'IVASS, né dell’incorporazione dell’Agenzia per il territorio nell’Agenzia delle entrate e della soppressione della Fondazione Valore Italia disposte dalla stessa legge n. 135/2012, in quanto avranno luogo a decorrere, rispettivamente, dal 1° dicembre 2012 e dal 1° gennaio 2014, né, tanto meno, della trasformazione dell’attuale ente Associazione italiana della Croce rossa CRI nell’Ente strumentale alla Croce rossa italiana, prevista per quest’ultima data. Non si tiene altresì conto della trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona ASP del Pio istituto elemosiniere, in quanto trattasi di materia attribuita alla competenza regionale, né dell’intervenuta soppressione dell’Ente irriguo umbro toscano EIUT, rientrante nella categoria degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità, in quanto tale soppressione ha avuto luogo in base alla normativa speciale riguardante l’ente stesso e non in attuazione della normativa taglia-enti, della quale si può semmai dire che ha omesso di “salvarlo” riordinandolo e mutandone la natura giuridica: infatti, nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, l’ultima utile prima della scadenza prevista dalla legge per la durata dell’Ente (prorogata da ultimo al 6 novembre 2009), il Governo non ha approvato la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico presentata dal Ministro dell’agricoltura, per cui l’Ente è stato posto in liquidazione con Decreto ministeriale del 20 novembre successivo58.
Finora, tutti gli enti soppressi lo sono stati mediante specifica norma di legge che ha disposto direttamente la loro soppressione ed il trasferimento ad altri organismi delle relative funzioni e risorse; non risultano casi di soppressione conseguenti ai procedimenti di riordino e soppressione inizialmente previsti dall’originaria normativa taglia-enti, nemmeno a seguito dell’applicazione dell’istituto della ‘ghigliottina’ introdotto dalla legge n. 133/2008.
Risultano invece casi di riordino che hanno fatto perdere agli enti interessati la natura di ente pubblico: a seguito di riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti sono infatti venuti meno tre ulteriori enti pubblici non economici, trasformati con apposito regolamento in enti di diritto privato a ridosso della scadenza del 31 ottobre 2010. Si tratta, come si è visto, della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, trasformata con il D.P.R. 13 ottobre 2009, n. 180, dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261) e dell’Ente opere laiche palatine pugliesi (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263). Tutti e tre gli enti rientravano, come il soppresso EIUT, fra gli 11 di cui era direttamente prevista dalla legge n. 244 del 2007 la soppressione ove non riordinati entro il maggio 2008, poi “salvati” dalla legge n. 133 del 2008 per essere ricondotti alla procedura generale di riordino e soppressione. A seguito della trasformazione in fondazioni di diritto privato è espressamente previsto dai citati regolamenti che gli enti in questione si finanzino con entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica, e che il relativo statuto non possa prevedere la possibilità di ricevere contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici; inoltre, nei due regolamenti del 2010 la titolarità degli organi delle fondazioni è onorifica. Rimane peraltro la vigilanza sulle fondazioni da parte del Ministro competente (rispettivamente, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno). Le tre fondazioni subentrano nella titolarità del patrimonio già appartenente ai corrispondenti enti pubblici preesistenti; i rapporti di lavoro con il personale dipendente di tali enti pubblici sono integralmente confermati e proseguono con le fondazioni di diritto privato sulla base dell’applicazione, successivamente all'approvazione dei nuovi statuti, del contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto. Per quanto non disposto dai regolamenti di riordino, le fondazioni agiscono sulla base delle disposizioni del codice civile. In conseguenza dell’operazione così effettuata sono uscite dall’ambito del controllo parlamentare, complessivamente, altre 29 nomine governative, relative a 3 cariche di Presidente ed a 26 cariche di altri amministratori nei tre enti in questione59.
Ugualmente mediante riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti, come si è visto, sono stati riordinati, complessivamente, 13 enti pubblici non economici statali60; gli effetti di tale riordino sul campo di applicazione del controllo parlamentare sulle nomine, con l’indicazione delle 63 cariche amministrative venute meno nell’ambito di tali enti, sono ricostruiti nella tabella che segue. Sono in via di accertamento, in collaborazione con gli uffici del Governo, gli effetti della scadenza del termine del 31 ottobre 2010 sugli altri enti pubblici non economici ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti e non effettivamente interessati da riordino; al momento, come si è detto, non risultano casi di soppressione comunicati dai Ministri vigilanti al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa, come stabilito dall’art. 26, comma 1, terzo periodo, della legge n. 133/2008.
ENTI RIORDINATI |
NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO |
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV |
1 componente del Collegio (passato da 4 a 3 componenti più il Presidente) |
Accademia dei Lincei |
0 (risulta modificata solo la composizione del Collegio dei revisori dei conti) |
Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente) |
Lega navale italiana LNI |
3 componenti del CDA (passato da 13 a 10 componenti più il Presidente) |
Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente) |
Aero Club d’Italia |
6 componenti del Consiglio federale (passato da 11 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC |
2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Unione italiana tiro a segno UITS |
4 componenti del Consiglio direttivo (passato da 16 a 12 componenti più il Presidente) |
Istituto agronomico per l’oltremare IAO |
4 componenti del Comitato di gestione (passato da 9 a 5 componenti compreso il Direttore generale) |
Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali |
6 componenti del CDA (passato da 11 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Istituto nazionale di statistica ISTAT |
5 componenti del Consiglio (passato da 10 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Cassa di previdenza delle Forze armate |
21 componenti del CDA (i CDA delle sei Casse militari preesistenti contavano in totale 34 componenti compresi i Presidenti, mentre il CDA della Cassa di previdenza è composto da 13 membri compreso il Presidente) |
Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato |
3 componenti del CDA (passato da 6 a 3 componenti compreso il Presidente) |
Mediante riordino effettuato invece ai sensi di norme speciali, ulteriori rispetto alla normativa taglia-enti propriamente intesa e integrative della stessa (l’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205,e l’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché, per l’AGEA, i commi da 13 a 15 dell’art. 12 della legge n. 135/2012: cfr. supra), sono stati modificati gli statuti di 7 enti pubblici non economici controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (mediante delibere dei competenti organi degli enti successivamente recepite con decreti del Ministro di settore di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze) e di 3 enti vigilati dal Ministero della salute (cfr. supra),con la conseguente scomparsa di 30 cariche amministrative già rientranti nel campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine, come ricostruito nella tabella che segue. Per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestalil’intervento così effettuato, che ai sensi di legge doveva essere preliminare a quello previsto dalla normativa taglia-enti (“in vista del relativo necessario riordino”), è stato di fatto definitivo per la maggior parte degli enti interessati, ad eccezione, come si è visto, di UNIRE, INRAN ed ENSE:
ENTI RIORDINATI |
NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO |
Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE61 |
2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA |
3 componenti del CDA (passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN62 |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA |
7 componenti del CDA (dapprima passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente, successivamente soppresso insieme con il Presidente, sostituito peraltro dal Direttore) |
Istituto nazionale di economia agraria INEA |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Ente nazionale sementi elette ENSE63 |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Istituto superiore di sanità ISS |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Lega italiana per la lotta contro i tumori LILT |
10 componenti del Consiglio direttivo nazionale (passato da 15 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Infine, mediante riordino effettuato, come si è visto, direttamente per legge, sono stati soppressi, complessivamente, 25 incarichi di componente di 9 Autorità amministrative indipendenti (cfr. la tabella seguente):
AUTORITA’ AMMINISTR. INDIPENDENTI interessate dalla riduzione dei componenti |
RIDUZIONE DEI COMPONENTI disposta dalla legge n. 214/2011 |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Da 8 a 4 componenti del Consiglio (-4) |
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture |
Da 7 a 3 componenti (-4) |
Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Autorità garante della concorrenza e del mercato |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP |
Da 6 a 3 componenti (-3) |
Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali |
Da 9 a 5 componenti (-4) |
b)
Principali nomine effettuate (o in corso di
perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di
applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di ottobre 2012
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "d", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS |
Consiglieri:
Riccardo Cesari, Alberto Corinti |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
(in via di ipotesi interpretativa)
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Nomine deliberate dal Consiglio dei Ministri del 9/11/2012, in attesa di essere perfezionate con D.P.R.
|
D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
|
Si anticipa che il Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 ha approvato lo statuto dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS ed ha altresì nominato Riccardo Cesari e Alberto Corinti consiglieri dell'Istituto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su designazione del Governatore della Banca d'Italia. La nomina di Cesari e Corinti dovrà infine essere perfezionata con l'emanazione di apposito decreto del Presidente della Repubblica.
Come riferito nei precedenti numeri del Bollettino, l'articolo 13 del decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ha istituito l'IVASS attribuendo ad esso le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP64. In particolare, alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia dal 7 luglio 2012, gli organi dell'ISVAP sono decaduti ed il presidente dell'Istituto soppresso, Giancarlo Giannini, ha assunto la funzione di commissario per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.
La nomina dei consiglieri e la predisposizione dello statuto dell'IVASS ad opera del Direttorio della Banca d'Italia dovevano intervenire, ai sensi del comma 30 del ricordato articolo 13, entro i 120 giorni successivi alla decadenza degli organi dell'ISVAP. In base ai successivi commi 31 e 32, alla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS, l'ISVAP sarà soppresso, il commissario straordinario decadrà automaticamente e l'IVASS succederà all'ISVAP in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e i rapporti attivi e passivi.
Sono organi dell'IVASS il presidente, il consiglio ed il Direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Presidente dell'IVASS è il Direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri, i predetti Cesari e Corinti, scelti - come previsto dal comma 13 del suddetto articolo 13 - tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. I due consiglieri, che restano in carica per sei anni rinnovabili una sola volta, integrano altresì il Direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.
L'IVASS è stato istituito al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. L'Istituto opera in base a principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed
economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Codice delle assicurazioni private. L'IVASS ed i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia ed indipendenza e non
sono sottoposti alle direttive di altri soggetti.
Sotto il profilo del controllo parlamentare, premesso che l'IVASS dispone di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del comma 2 del predetto articolo 13, si osserva che sebbene la nomina dei consiglieri avvenga su proposta del Governatore della Banca d'Italia (o su sua designazione, come riferito nel comunicato della Presidenza del Consiglio), la delibera della nomina stessa è assunta dal Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, prima di essere formalizzata in un decreto del Presidente della Repubblica. Di conseguenza, qualora si considerasse preminente il dato sostanziale della deliberazione governativa, potrebbe ritenersi, in via di ipotesi interpretativa, applicabile alla fattispecie il dettato dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, laddove esso prevede che "le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti... effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Venezia |
Presidente:
Paolo Costa |
Pareri favorevoli espressi dalla IX Commissione della Camera il 12/9/2012 e dalla 8ª Commissione del Senato il 20/9/2012, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978
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1/10/2012
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D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio (in caso di mancata intesa, nell'ambito di una terna proposta dalla stessa regione)
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Autorità portuale di Savona |
Presidente:
Gian Luigi Miazza |
Pareri favorevoli espressi dalla 8ª Commissione del Senato il 17/10/2012 e dalla IX Commissione della Camera il 24/10/2012, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978
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31/10/2012
(decorrenza: 6/11/2012) |
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Autorità portuale di Salerno |
Presidente:
Andrea Annunziata |
Pareri favorevoli espressi dalla IX Commissione della Camera il 6/11/2012 e dalla 8ª Commissione del Senato il 7/11/2012, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978
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Procedura di nomina in corso |
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 1° ottobre 2012 notificato in pari data, ha nominato Paolo Costa presidente dell'Autorità portuale di Venezia per un periodo di quattro anni.
Come anticipato nel precedente numero del Bollettino, lo stesso Ministro aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 26 luglio 2012 annunciata alla Camera ed al Senato rispettivamente il 10 e l'11 settembre 2012. Al riguardo, la IX Commissione (Trasporti) della Camera e l'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 12 e del 20 settembre 2012.
Per Costa si tratta dunque del secondo, e quindi ultimo, mandato alla presidenza dell'Autorità portuale lagunare. Il 2 luglio 2012 era infatti scaduto il suo primo quadriennio, essendo stato nominato con decreto ministeriale del 1° luglio 2008, notificato il successivo 2 luglio 2008. Costa peraltro era già stato nominato commissario straordinario della Autorità portuale veneziana il 23 maggio 2008 durante l'espletamento della procedura per la sua prima nomina a presidente.
Si precisa infine che con la nomina di Costa a presidente decade automaticamente l'incarico di commissario straordinario della predetta Autorità portuale, che era stato affidato allo stesso Costa con decreto ministeriale del 10 agosto 2012, notificato il 13 agosto 2012 e non comunicato alle Camere. La durata massima di tale incarico era prevista in sei mesi a decorrere dal 17 agosto 2012.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, inoltre, con proprio decreto del 31 ottobre 2012 notificato il 6 novembre 2012, ha nominato Gian Luigi Miazza presidente dell'Autorità portuale di Savona. La richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina65 era stata trasmessa dal Ministro con lettera del 4 ottobre 2012, annunciata alla Camera ed al Senato il 9 ottobre 2012. Tale richiesta era stata quindi assegnata alla 8ª Commissione del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 17 ottobre 2012 esprimendo parere favorevole, ed alla IX Commissione della Camera, che l'ha esaminata nelle sedute del 17 e del 24 ottobre 2012, esprimendo in quest'ultima parere favorevole.
Anche in questo caso, con la nomina di Miazza a presidente decade di diritto l'incarico di commissario straordinario dell'Autorità portuale savonese, che era stato affidato a Cristoforo Canavese
con decreto ministeriale del 21 settembre 2012, notificato il 24 settembre 2012 e non comunicato alle Camere. La durata massima di tale incarico era prevista in sei mesi a decorrere dal 24 settembre 2012. L'8 agosto 2012 era infatti scaduto il secondo ed ultimo mandato quadriennale dello stesso Canavese a presidente dell'Autorità portuale ligure, disposto con decreto ministeriale del 5 agosto 2008, notificato l'8 agosto 2008. La prima nomina di Canavese era stata invece disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 2004, notificato il 22 luglio 2004.
Infine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 19 ottobre 2012, annunciata alla Camera ed al Senato rispettivamente il 25 ed il 29 ottobre 2012, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Andrea Annunziata a presidente dell'Autorità portuale di Salerno. Si anticipa che su tale proposta la IX Commissione della Camera e l' 8ª Commissione del Senato hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 6 e del 7 novembre 2012.
Come ricordato nel precedente Bollettino, il 7 novembre 2012 scade infatti il primo mandato a presidente dell'Autorità portuale salernitana dello stesso Annunziata che, succedendo a Fulvio Bonavitacola, era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 novembre 2008, notificato il 7 novembre 2008.
L'Autorità portuale, disciplinata dalla legge n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'autorità ha compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Ulteriori competenze rilevanti riguardano le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, la vigilanza sulle tariffe, la concessione delle aree demaniali e delle banchine.
L’articolo 8, commi 1 e 1-bis, della legge n. 84 del 1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli, con atto motivato, può richiedere la comunicazione di una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.
Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.
Ai sensi, infine, dell’art. 8, co. 2, della legge n. 84 del 1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena |
Presidente:
Giuseppe Bonanno |
Parere favorevole espresso dalla VIII Commissione della Camera il 3/10/2012 ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978. Parere non espresso dalla 13ª Commissione del Senato.
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22/10/2012 |
D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente |
Ente parco nazionale del Pollino |
Presidente:
Domenico Pappaterra |
Pareri favorevoli espressi dalla 13ª Commissione del Senato il 18/9/2012 e dalla VIII Commissione della Camera il 19/9/2012 ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
12/10/2012
(decorrenza: 15/10/2012) |
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Ente parco nazionale della Majella |
Presidente:
Franco Iezzi |
12/10/2012
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Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto del 22 ottobre 2012, ha nominato Giuseppe Bonanno presidente dell'Ente parconazionale dell'Arcipelago de La Maddalena per cinque anni. La relativa proposta di nomina è stata assegnata alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera, che l'ha esaminata nelle sedute del 2 e del 3 ottobre 2012, esprimendo in quest'ultima parere favorevole. La stessa proposta è stata altresì assegnata alla 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, che invece non ha espresso il parere nei termini regolamentari previsti. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 del 1978, l'organo di governo cui compete la nomina "può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni".
Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, il 31 maggio 2012 era scaduto il mandato quinquennale dello stesso Giuseppe Bonanno a presidente del predetto Ente parco, incarico conferitogli con D.M. del 31 maggio 2007 e dal quale era effettivamente decaduto il 15 luglio 2012 allo spirare dei 45 giorni in regime di prorogatio previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Per Bonanno si tratta dunque del secondo mandato presidenziale alla guida dell'Ente parco, del quale era stato precedentemente nominato commissario straordinario con D.M. del 15 dicembre 2006.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto del 12 ottobre 2012, ha nominato Domenico Pappaterra presidente dell'Ente parconazionale del Pollino per cinque anni a decorrere dal 15 ottobre 2012. Come riferito nel precedente numero del Bollettino, la 13ª Commissione del Senato e l'VIII Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina nelle rispettive sedute del 18 e del 19 settembre 2012.
Per Pappaterra si tratta dunque del secondo mandato alla presidenza del predetto Ente parco, del quale era già stato nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale del 31 agosto 2007. In precedenza lo stesso Pappaterra era stato anche nominato commissario straordinario dell'Ente parco dal 7 maggio 2007 fino alla sua nomina a presidente.
Lo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto in data 12 ottobre 2012, ha altresì nominato Franco Iezzi presidente dell'Ente parco nazionale della Majella per cinque anni.Anche in questo caso, la 13ª Commissione del Senato e l'VIII Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina nelle rispettive sedute del 18 e del 19 settembre 2012.
Iezzi era stato nominato commissario straordinario dell'Ente parco sin dal febbraio 2011 ed il suo mandato era stato reiteratamente prorogato, da ultimo fino al 19 settembre 2012.
Gli enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Oltre al presidente, sono organi dell'Ente parco il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. Tutti i mandati sono di durata quinquennale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Ordine Mauriziano FOM |
Commissario:
Giovanni Zanetti
con il Vice-commissario Cristiana Maccagno
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Nomina non ancora comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
8/10/2012
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D.P.C.M. sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per i beni e le attività culturali |
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2012, in corso di perfezionamento, è stato prorogato fino al completamento delle attività liquidatorie e conservative, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano FOM. L'11 ottobre 2012 venivano infatti a scadenza i mandati del commissario Giovanni Zanetti, del vice-commissario Cristiana Maccagno e del comitato di vigilanza, che erano stati prorogati per il periodo massimo di un anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2011.
Zanetti e Maccagno erano stati originariamente nominati con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 per un periodo di due anni, a seguito del commissariamento della predetta Fondazione (e dello scioglimento dei relativi organi di amministrazione, controllo e vigilanza) disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Più precisamente, con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 venivano nominati, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, da un componente nominato dalla Regione Piemonte e da tre creditori dell'Ente individuati dal presidente del comitato.
I mandati di tutte le suddette cariche venivano prorogati per due anni con il successivo D.P.C.M. del 9 ottobre 2009. Con nota del 18 febbraio 2011, tuttavia, Braja rinunciava all'incarico di vice-commissario. Gli incarichi di Zanetti e Maccagno (nonché del comitato di vigilanza) sarebbero quindi venuti a scadere l'11 ottobre 2011, ma, come detto, erano stati ulteriormente prorogati per un anno per concludere gli adempimenti commissariali e le procedure liquidatorie e conservative della FOM. Ed in effetti risulta essere stato approvato nel mese di aprile 2012 il Piano di Soddisfazione dei creditori del Dissesto Ospedaliero, predisposto appunto dal commissario in carica.
L'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante appunto il nuovo ordinamento dell’Ordine. L'articolo 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ha istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine Mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), trasferiti invece all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, istituita con legge della Regione Piemonte.
Scopo della FOM è la gestione del patrimonio e dei beni trasferiti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di sua proprietà, ed il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sulla gestione del patrimonio della Fondazione è previsto vigili un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla regione Piemonte e dall'Ordinario diocesano di Torino.
La Fondazione è subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, è stato approvato lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano.
In seguito, a causa del profondo dissesto finanziario della FOM, il legislatore ne ha disposto il commissariamento, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Al commissario sono attribuite tra l'altro l'attività di gestione e liquidazione nel rispetto dei valori storico-culturali. Tali attività sono peraltro controllate, come ricordato all'inizio, da un comitato di vigilanza.
Si segnala che, benché la Fondazione Ordine Mauriziano appaia un ente pubblico66 ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, non risultano precedenti di trasmissione al Parlamento da parte del Governo di proposte o comunicazioni di nomina nell'Ente stesso.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
(che sostituiscel’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA)
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Commissario straordinario:
Giovanni Lelli
Subcommissari:
Pietro Maria PuttiePiergiuseppe Maranesi |
Nomina non ancora comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
5/10/2012
(decorrenza: 28/9/2012)
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D.M. del Ministro dello sviluppo economico |
Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 5 ottobre 2012, ha disposto la proroga del commissariamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, fino alla data di adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 37, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dal 28 settembre 2012. Sono stati quindi parimenti prorogati i mandati del commissario Giovanni Lelli e dei subcommissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi.
Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva infatti nominato per un periodo di dodici mesi Lelli commissario dell'Agenzia, che veniva a sostituire il soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA. Il Ministro aveva inoltre nominato Pietro Maria Putti ed Enrico Elli in qualità di subcommissari, con il compito di coadiuvare il commissario svolgendo le attività dallo stesso delegate. Detti incarichi venivano successivamente prorogati, con analoghi decreti ministeriali, per ulteriori dodici mesi a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e successivamente dal 23 settembre 2011. Tuttavia, a seguito delle dimissioni rassegnate da Enrico Elli dalla carica di subcommissario, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 27 settembre 2011, nominava in sua vece Piergiuseppe Maranesi.
L'Agenzia ENEA è un ente di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile. L’Agenzia opera in piena autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Come peraltro previsto dall'art. 37, comma 4, della legge n. 99/2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati tra l'altro gli organi di amministrazione e di controllo dell'Agenzia, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione del personale, nonché quelle per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA
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Componenti del Consiglio di amministrazione:
Salvatore Tudisca Francesco Adornato Rita Clementi
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Nomine non ancora comunicate al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
11/7/2012
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D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali |
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto in data 11 luglio 2012 non ancora comunicato alle Camere, ha nominato per la durata di un quadriennio Salvatore Tudisca, Francesco Adornato e Rita Clementi quali componenti del consiglio di amministrazione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA. Come specificato dall'articolo 1 del suddetto decreto, il consiglio di amministrazione del CRA, presieduto dal presidente dell'Ente Giuseppe Alonzo, dovrà essere integrato con un componente ulteriore designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 9, co. 1, dello statuto dell'Ente.
L'articolo 2 dello stesso decreto ministeriale dispone altresì la cessazione della gestione commissariale del CRA.
Detto Ente era stato commissariato il 19 gennaio 2011, dopo la scadenza del mandato quadriennale del precedente presidente Romualdo Coviello, avvenuta il 5 dicembre 2010, e decorso un successivo periodo di 45 giorni di prorogatio, ai sensi del D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994. Con tale decreto era stato nominato commissario straordinario Paolo Cescon, coadiuvato dai subcommissari Francesco Adornato, Antonio Michele Coppi e Antonio Palmisano. In seguito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2011, con decorrenza dal 16 settembre 2011, era stato nominato commissario straordinario del CRA Domenico Sudano, con i subcommissari Antonio Michele Coppi e Carlo Simeone, a decorrere dal 16 settembre 2011 fino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione e comunque non oltre il 31 dicembre 201167. Da ultimo Giuseppe Alonzo era stato nominato commissario straordinario del CRA per sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto peraltro non comunicato alle Camere.
Si ricorda infine che Giuseppe Alonzo è stato nominato per un quadriennio presidente del CRA con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 2012. Tale nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole dapprima la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nella seduta del 25 gennaio 2012, e successivamente la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, nella seduta del 15 febbraio 2012.
Il CRA, istituito con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 di riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, è un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Il CRA, attraverso gli istituti scientifici e tecnologici operanti nel suo ambito, valorizza la ricerca scientifica e l'innovazione anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile, nell'alveo della collaborazione scientifica con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti pubblici di ricerca.
c)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nel mese di ottobre 2012
o previste in
scadenza entro il 31 dicembre 2012
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Commissario straordinario:
Antonio Granara |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
4/11/2012
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D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Il 4 novembre 2011 scade il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara, che era stato prorogato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 27 luglio 2012 per la durata di tre mesi a decorrere dal 4 agosto 2012, e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio.
Il Parco, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla Regione ed ha sede nel Comune di Iglesias. L’ente promuove e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Circeo |
Commissario straordinario:
Gaetano Benedetto |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
7/11/2012
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D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Il 7 novembre 2012 scade il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, che era stato nominato per un periodo massimo di tre mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7 agosto 2012.
Sugli enti parco in generale, si veda supra alla sottosezione "b".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Società italiana degli autori ed editori SIAE |
Commissario straordinario:
Gian Luigi Rondi (con i subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino)
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
30/11/2012 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali
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Il 30 novembre 2012 scade il mandato di Gian Luigi Rondi a commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori SIAE, nonché quello dei subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino. Le loro nomine, deliberate dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, erano state perfezionate con D.P.R. del 9 marzo 2011. Alla scadenza di tali mandati, la loro proroga era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 e successivamente formalizzata con D.P.R. del 5 aprile 2012. La gestione commissariale della SIAE si è resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente Giorgio Assumma nel novembre 2010.
Come previsto dall'art. 1, co. 2, del D.P.R. 9 marzo 2011, il commissario straordinario della SIAE ha l'incarico di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale dell'Ente, anche attraverso l'introduzione di modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della SIAE, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi. In ottemperanza di tale mandato, il 7 marzo 2012 il commissario straordinario della SIAE ha deliberato lo schema del nuovo Statuto dell'Ente e lo ha trasmesso alle Autorità vigilanti.
Istituita nel 1882 come Società italiana degli autori, la SIAE assume l'attuale denominazione nel 1927 e, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, è ente pubblico economico a base associativa che svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore68. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e ripartisce tali proventi tra gli aventi diritto. Gestisce altresì servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.
L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tuttavia l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Lo statuto della SIAE attualmente in vigore, approvato con decreto interministeriale dei Ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro e delle finanze del 4 giugno 2001, è stato modificato con analogo decreto interministeriale del 3 dicembre 2002, con D.P.C.M. dell'11 dicembre 2008 e da ultimo con D.P.C.M. del 5 aprile 2012, recependo le modifiche adottate dal commissario straordinario il 2 agosto 2011. Ai sensi dell'articolo 3 di tale statuto, sono organi deliberativi dell'Ente l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente.
La SIAE é presente sul territorio tramite 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari69.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP
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Presidente:
Antonio Finocchiaro |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
3/12/2012
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D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
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Il 3 dicembre 2012 scadrà il mandato del presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, Antonio Finocchiaro, che era stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2008 e dopo che sulla relativa richiesta di parere parlamentare avevano espresso parere favorevole l'XI Commissione (Lavoro) della Camera e l'11ª Commissione (Lavoro e previdenza sociale) del Senato in data 19 novembre2008. I componenti della COVIP sono infatti nominati, nel rispetto della disciplina di cui alla legge n. 14/1978, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, la composizione della COVIP è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Il relativo mandato dura quattro anni ma, per effetto del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, i componenti della COVIP non possono più essere confermati nell'incarico come originariamente previsto dalla legge istitutiva.
Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non sono stati nominati nuovi commissari in loro vece, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la ridotta consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201/2011. La Commissione risulta dunque attualmente composta dal presidente Antonio Finocchiaro e dai commissari Rino Tarelli e Giuseppe Stanghini.
La COVIP, istituita con il D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, è regolata dall'articolo 18 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato D.Lgs. n. 252/2005, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze70.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
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Commissario straordinario:
Matilde Mancini
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
31/12/2012
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Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
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Il 31 dicembre 2012, qualora non intervenga precedentemente la nomina del presidente, scadrà il mandato di Matilde Mancini a commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL. Come ricordato infatti nei precedenti numeri della presente pubblicazione, Mancini era stata nominata, a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2011, annunciato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011 e non comunicato alle Camere71. Tale mandato commissariale, scaduto il 30 giugno 2012, era stato prorogato a decorrere dal 1° luglio 2012 dal predetto Ministro con proprio decreto del 2 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2012 e non comunicato alle Camere.
Si anticipa che il Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha avviato la procedura per la nomina di Pietro Antonio Varesi a presidente dell'ISFOL.
Peraltro, si osserva che nelle premesse del citato D.M. del 2 luglio 2012 viene dato atto di come, nell’ambito della revisione degli assetti della pubblica amministrazione, l’ISFOL potrà essere interessato da una riorganizzazione volta a migliorarne l’efficienza e l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, rivedendone la governance. In tal senso, una specifica disposizione è contenuta nell’articolo 12, comma 90, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. Tale norma prevede infatti che il commissariamento dell’ISFOL sia prorogato fino all’approvazione del nuovo statuto, volto a riordinare l’Istituto secondo regole di contenimento della spesa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.
Si ricorda al riguardo che un nuovo statuto dell’ISFOL era stato recentemente adottato con D.P.C.M. 11 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2011. L'articolo 6, comma 1, di tale statuto prevede che il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. L'articolo 7, comma 2, del nuovo statuto prevede altresì una riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da 8 a 4, più il presidente. Essi sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne designa due; altri due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e uno dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca72.
L'ISFOL, istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973, è, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999, ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per effetto dell'articolo 7, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, sono state trasferite all'ISFOL le funzioni proprie dell'Istituto affari sociali IAS (di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 23 novembre 2007), contestualmente soppresso. L'ISFOL è succeduto allo IAS in tutti i rapporti attivi e passivi73.
Per mera completezza di informazione, si precisa che il 7 novembre 2012 scade il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Salerno, Andrea Annunziata; tuttavia - come riferito nella sottosezione "b" alla quale si rimanda - il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha già richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Annunziata a presidente dell'Autorità e su tale richiesta si sono peraltro favorevolmente espresse le Commissioni parlamentari competenti.
d)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro il 31 dicembre 2012
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA
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Direttore:
Guido Tampieri |
Parere favorevole espresso dalla 9ª Commissione del Senato il 6/11/2012, ai sensi dell'art. 12, co. 14, del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012. Parere non ancora espresso dalla XIII Commissione della Camera.
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Procedura di nomina in corso
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Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
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Commissario straordinario:
Guido Tampieri
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Nomina comunicata ed annunciata alla Camera il 30/10/2012 ed al Senato il 5/11/2012 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
12/9/2012
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
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Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera del 15 ottobre 2012 annunciata alla Camera ed al Senato il 23 ottobre 2012, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Guido Tampieri a direttore dell'Agenziaper le erogazioni in agricoltura AGEA. Si anticipa che su tale proposta la 9ª Commissione (Agricoltura, produzione agroalimentare) del Senato ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 novembre 2012. La XIII Commissione (Agricoltura) della Camera ha invece esaminato la medesima proposta nella seduta del 6 novembre 2012 (dopo averla rinviata in quella del 31 ottobre 2012) senza tuttavia esprimere ancora alcun parere.
Lo stesso Ministro, con lettera del 26 ottobre 2012, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2012 e -si anticipa - al Senato il 5 novembre 2012, ha altresì comunicato, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14 del 1978, la nomina dello stesso Guido Tampieri a commissario straordinario dell'AGEAcon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2012, fino alla definizione delle procedure per la nomina del direttore dell'Agenzia a comunque per un periodo massimo di nove mesi.
Si ricorda che la struttura organizzativa dell'AGEA è stata profondamente modificata dal decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 201274.
In particolare, l'art. 12, commi 13 e 14, del predetto decreto-legge, nel testo originario in vigore dal 7 luglio 2012, prevedeva quali soli organi dell'AGEA il direttore ed il collegio dei revisori dei conti, sopprimendo il consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Quanto invece alla carica apicale, la nuova disciplina prevedeva che il direttore venisse nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali per tre anni rinnovabili una sola volta.
Sulla base di siffatto quadro normativo, il predetto Guido Tampieri veniva nominato direttore dell'AGEA con D.M. in data 11 luglio 2012, non comunicato alle Camere.
In seguito, la legge n. 135/2012, nel convertire il citato decreto-legge n. 95/2012 a decorrere dal 15 agosto 2012, modificava la procedura di nomina del direttore dell'AGEA introducendo la trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Si è così avuta la conferma che nella volontà del legislatore il direttore dell'Agenzia, ai fini del controllo parlamentare sulla nomina, nella sostanza corrisponde del tutto ad un presidente di un ente pubblico. Può quindi ritenersi che il controllo parlamentare sulle cariche al vertice dell'AGEA non abbia subito modifiche sostanziali, salvo ovviamente l'intervenuta soppressione del consiglio di amministrazione.
In conseguenza del mutato contesto normativo, il D.P.C.M. del 12 settembre 2012 disponeva la nomina di Tampieri a commissario straordinario dell'Agenzia e la contestuale cessazione dalla carica del direttore dell'Agenzia. Come specificato nelle premesse del decreto, ciò avveniva nelle more della riedizione della procedura per la nomina del direttore, che avrebbe poi preso le mosse con la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Tampieri, annunciata come detto alle Camere il 23 ottobre 2010.
L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, istituita con il D.Lgs. 165/1999, è organismo pagatore dello Stato per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea75. Quanto alle sue più recenti vicende, si ricorda che la sentenza del TAR Lazio Sez. I del 17 gennaio 2012 aveva annullato il D.P.C.M. del 23 giugno 2011 che aveva disposto il commissariamento dell'Agenzia e la contestuale nomina di Mario Iannelli a commissario straordinario. Per effetto di tale pronuncia erano stati quindi reintegrati gli organi precedentemente in carica, ossia il presidente Dario Fruscio ed il consiglio di amministrazione composto da Carlo Liviantoni, Maria Antonietta Mazzone, Giorgio Piazza e il già citato Guido Tampieri. Tali organi sono successivamente decaduti per effetto delle disposizioni del ricordato decreto-legge n. 95/2012.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC
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Presidente:
Stefano Rulli
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Pareri favorevoli espressi dalla VII Commissione della Camera il 3/10/2012, e dalla 7ª Commissione del Senato il 17/10/2012, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 426/1997
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Procedura di nomina in corso |
D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali |
Componenti del Consiglio di amministrazione:
Nicola Giuliano, Aldo Grasso, Carlo Verdone
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Pareri favorevoli espressi dalla VII Commissione della Camera il 3/10/2012, e dalla 7ª Commissione del Senato il 6/11/2012 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 426/1997
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D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali. |
Come riferito nel precedente numero del Bollettino, il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 14 settembre 2012, annunciata alla Camera ed al Senato il 18 settembre 2012, ha richiesto il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Stefano Rulli a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, nonché di Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della medesima Fondazione.
In proposito si osserva che la VII Commissione (Cultura) della Camera ha esaminato le suddette proposte nella seduta del 2 ottobre 2012 ed ha espresso parere favorevole su ciascuna di esse in quella del 3 ottobre 2012. La 7ª Commissione (Istruzione) del Senato, invece, dopo aver esaminato le proposte nelle sedute del 25 settembre, del 2 e del 10 ottobre 2012, in quella del 17 ottobre ha espresso parere favorevole limitatamente alla proposta di nomina di Stefano Rulli a presidente della Fondazione CSC. Nel rinviare l'esame delle rimanenti proposte di nomina, anche nella seduta del 24 ottobre 2012, i componenti della predetta Commissione hanno infatti sottolineato la necessità che, nella composizione del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione CSC, venga garantita un'equa rappresentanza di genere alla luce di quanto previsto dalla legge n. 120 del 2011. Si anticipa infine che, nella seduta del 6 novembre 2012, avendo il rappresentante del Governo preannunciato la imminente presentazione della proposta di nomina di Olga Cuccurullo quale componente del consiglio di amministrazione della Fondazione CSC designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, la 7ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole sulle proposte di nomina relative ai predetti Giuliano, Grasso e Verdone.
Ai sensi, infatti, dell'articolo 6 del del D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, come modificato e integrato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32, recante la disciplina della Fondazione CSC, il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.Peraltro, sempre ai sensi dell'articolo 6 del citato D.Lgs. 426/1997, il consiglio di amministrazione della Fondazione può essere integrato da "due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo"76.
Si ricorda inoltre che il 23 luglio 2012 erano scaduti i mandati, tutti quadriennali, del presidente Francesco Alberoni e dei consiglieri di amministrazione Giuseppe (Pupi) Avati, Dario Edoardo Viganò, Giancarlo Giannini (nominati su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali) e Giorgio Tino (nominato su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze).
Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge n. 419/1942, è stato trasformato nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato dall'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 426/1997, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 32/2004. Finalità dell'Ente, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi. Organi della Fondazione sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e riconfermabili per non più di due volte.
La Fondazione, peraltro, è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione, per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 426/1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è tuttavia la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”77.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI
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Commissario straordinario:
Paolo Sestito |
Comunicazione al Parlamento non ancora effettuata ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
(in via di ipotesi interpretativa)
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3/8/2012
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D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca |
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012, non ancora comunicato alle Camere, il mandato di Paolo Sestito a Commissario straordinario dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI è stato prorogato fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre la data di ricostituzione degli organi di indirizzo e di amministrazione dell'Ente. Come riferito nei precedenti numeri del Bollettino, il predetto mandato commissariale era stato conferito a Sestito per un semestre con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012. Il precedente commissario straordinario, Giuseppe Cosentino, aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica il 23 dicembre 2011.
L’INVALSI è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto l’eredità del Centro europeo dell’educazione CEDE. L’istituto effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale. Tra l'altro l’INVALSI predispone i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, nell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
Sono organi dell'INVALSI il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il consiglio tecnico-scientifico. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. In particolare, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale ed internazionale, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell’amministrazione scolastica.
Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine nell'ente in questione, si ricorda che il richiamato D. Lgs. n. 213 del 2009, nel provvedere al riordino degli enti di ricerca, ha stabilito tra l'altro che sulle candidature dei presidenti non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi dell'articolo 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca. È pertanto dubbio che il decreto di nomina degli "altri amministratori" (come i commissari straordinari) sia anch'esso soggetto ad obbligo di comunicazione al Parlamento: così sarebbe se, in assenza di espressa menzione nel citato comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009, si ritenesse ancora applicabile a tali nomine l'art. 9 della legge generale n. 14/1978; viceversa, ove l'applicabilità della legge generale dovesse ritenersi esclusa in presenza della norma speciale di cui al D.Lgs. n. 213/2009, non sussisterebbe più alcun obbligo di comunicazione a carico del Governo e le nomine degli "altri amministratori" degli enti di ricerca non sarebbero più soggette al controllo parlamentare. Tale seconda interpretazione parrebbe quella seguita dal Governo, che non risulta infatti aver trasmesso al Parlamento i decreti di nomina dei Commissari straordinari dell'INVALSI.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 13 ordini del giorno e di 1 risoluzione.
Di tali attuazioni 5sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri, 5 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 2 dal Ministero dell'interno, 1 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 1 dal Ministero della salute.
Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 13 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
5 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5389, divenutolegge n. 135 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5389, epertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 125, di cui finora attuati 5;
2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5358, divenuto legge n. 114 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5358, epertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 4, di cui finora attuati 2;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4829, divenuto legge n. 214 del 2011, di “Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero della salute.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4829, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 156, di cui finora attuati 10;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame degli Atti Camera 4865-AR e 4865-B, divenuti legge n. 14 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera4865-AR e 4865-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 156, di cui finora attuati 15;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5109, divenuto legge n. 44 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5109, epertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 135, di cui finora attuati 2;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5058 divenuto legge n. 110 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5058, epertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 2, di cui finora attuato 1;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5359, divenuto legge n. 116 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), con allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5359, epertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 2, di cui finora attuato 1;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5341, divenuto legge n. 119 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione”.Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5341, epertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 5, di cui finora attuato 1.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 31 ottobre 2012 sono stati segnalati 85 ordini del giorno*, dei quali:
75 riferiti alla legge n. 171 del 2012, di “Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto” (A.C. 5423).
66 sono stati inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 14 al Ministero dello sviluppo economico, 5 al Ministero della salute, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero della difesa ed 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
3 riferiti alla legge n. 172 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno” (A.C. 2326).
3 sono stati inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 2 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
2 riferiti alla legge n. 167 del 2012, concernente “Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi” (A.C. 4003), inviati al Ministero della salute;
2 riferiti alla legge n. 173 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione dell’articolo 10, fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008” (A.C. 4250), inviati al Ministero degli affari esteri ed al Ministero per i beni e le attività culturali;
2 riferiti alla legge n. 178 del 2012, concernente “Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici” (A.C. 3222).
2 sono stati inviati al Ministero della difesa, 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed 1 al Ministero dell'interno;
1 riferito alla legge n. 165 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d’acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997” (A.C. 4975), inviato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 12 risoluzioni**:
- BORGHESI e PORCINO n. 6/00112(Testo modificato nel corso della seduta), FUCCI ed altri n. 6/00113 e MAGGIONI ed altri n. 6/00114(Testo modificato nel corso della seduta), sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5), al Ministro per gli affari europei;
- CIRIELLI ed altri n. 7/00998, RUGGHIA ed altri n. 7/01010, DI STANISLAO ed altri n. 7/01017 e LAGANA' FORTUGNO n. 7/01022, sull'assunzione di nuovo personale dell'Arma dei carabinieri, al Ministero della difesa;
- BARBATO ed altri n. 8/00201, concernente misure per il contenimento del costo delle polizze RC auto e per contrastare l'abbandono del mercato assicurativo nelle aree del Mezzogiorno, al Ministero dello sviluppo economico;
- Antonino FOTI ed altri n. 7/00906, POLI ed altri n. 7/00985, SCARPETTI ed altri n. 8/00202, sulle strategie industriali e occupazionali della Ansaldobreda, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dello sviluppo economico;
- GNECCHI ed altri n. 8/00203, sull'obbligatorietà dell'iscrizione dei liberi professionisti o lavoratori esercenti attività autonome alla gestione separata dell'INPS, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
8/00193 Risoluzione conclusiva |
Antonione |
Commissione |
24/10/12 |
III |
Interpretazione dell'allegato VIII al Trattato di pace del 1947 relativo al porto di Trieste |
La risoluzione conclusiva Antonione ed altri n. 8/00193, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 18 luglio 2012, impegnava l'esecutivo a chiarire la corretta interpretazione dei trattati internazionali con riferimento alla potestà del Governo italiano di modificare o spostare il cosiddetto punto franco all'interno del porto vecchio di Trieste.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“A seguito della Risoluzione n. 8-00193, la Farnesina ha condotto uno studio approfondito sulle disposizioni del Trattato di Pace di Parigi del 1947 relative al Porto di Trieste.
È emerso che l'articolo 34 dell'Allegato VI prevedeva la creazione, nel Territorio Libero di Trieste, di un Porto Franco amministrato in conformità alle disposizioni contenute nello strumento internazionale costituente l'Allegato VIII al Trattato. Con il Memorandum di Londra del 1954, lo Stato italiano è subentrato nella titolarità delle funzioni e dei compiti sul Porto Franco al Territorio libero di Trieste. Infatti, a partire da quella data, si è impegnato a mantenere ed amministrare il funzionamento del Porto in armonia con gli artt. da 1 a 20 del Trattato di Pace del 1947.
Con il Trattato di Osimo del 1975 è stata poi definitivamente sancita la spartizione dell'ex Territorio Libero di Trieste. Il Porto Franco è al di fuori della linea doganale ma entro i confini politici italiani. Si tratta di un'entità caratterizzata da un regime internazionale di franchigia e, tuttavia, assorbita nella sfera delle competenze generali dello Stato sovrano.
Posto quindi che sull'Italia grava l'obbligo internazionale di continuare a mantenere le facilitazioni doganali e normative in termini di libertà e eguaglianza che sono tipiche del regime consuetudinario dei porti franchi, si osserva che, allo stesso tempo, l'obbligo non implica l'immodificabilità assoluta dei punti franchi. La facoltà di estendere le zone franche è infatti palesemente prevista sia dall'articolo 3, comma 4 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace, per cui: “Nel caso in cui sia necessario di allargare l'area del Porto Franco, ciò potrà farsi su proposta del Direttore del Porto franco con decisione del Consiglio del Governo e con l'approvazione dell'Assemblea popolare”, sia dall'articolo 16 del Decreto n. 29 del 1955 del Commissario Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste per cui: “L'area del «Porto Franco» potrà essere estesa, qualora ciò sia ritenuto necessario nell'interesse del traffico e dello sviluppo economico del porto”.
Sulla base di tali considerazioni, si ritiene anzitutto corretta l'interpretazione che vede attribuire la piena disponibilità di tali zone alla potestà governativa. Quanto all'ipotesi di spostare o accorpare le aree franche all'interno di strutture portuali o retro-portuali, si fa presente che nessuna norma dell'allegato VIII del Trattato di Pace prevede espressamente tale facoltà e nessuno spunto, inoltre, offre la lettera del Memorandum di Londra del 1954. Ciononostante, si ritiene possibile proporre una duplice interpretazione del termine “allargare": una, più stretta e letterale, che prevede esclusivamente la possibilità di ampliare le aree già esistenti nei luoghi prestabiliti, e un'altra, più dinamica, che include la possibilità di spostare tali zone, garantendo, tuttavia, l'uso di tali strutture portuali in condizioni di parità per tutto il commercio internazionale, come è usuale negli altri porti liberi del mondo, nel rispetto dei limiti previsti e stabiliti dall'Allegato VIII del Trattato di Pace del 1947.
Dal punto di vista del potere decisorio (normativo od amministrativo che sia) sul porto franco triestino, infine, si ricorda che il porto franco di Trieste non ha oggi uno status internazionale, essendo del tutto sottoposto alla sovranità italiana, la quale è però limitata dalla necessità, sancita dagli strumenti internazionali sopra richiamati, di garantire la libertà di utilizzo di alcune parti del porto e delle relative strutture portuali secondo la prassi dei porti franchi, così come si è espressa la giurisprudenza italiana che ha sempre riconosciuto i punti franchi triestini come ricompresi nel territorio italiano ma qualificandoli di extradoganalità. Ne consegue che la riduzione o l'eliminazione dei punti franchi potrebbe legittimamente avere luogo solo con il consenso degli altri Stati nei confronti dei quali l'obbligo è stato da ultimo assunto con il Memorandum del 1954 e con l'accordo di cooperazione economica bilaterale siglato nel 1975 con la Jugoslavia (cui è succeduta la Slovenia). Per contro, altre diverse disposizioni sui punti franchi tali da non alterare la funzione del porto franco di Trieste possono rientrare nelle competenze delle autorità centrali o locali italiane conformemente al diritto interno e nel rispetto di altre norme interne rilevanti, come ad esempio quelle in materia urbanistica, ovvero di protezione ambientale”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5358/2 Ordine del giorno |
Ossorio |
Assemblea |
24/10/12 |
III |
Meccanismo Europeo di Stabilità e politiche economiche dell'Unione europea |
9/5358/4 Ordine del giorno |
Gozi |
||||
9/5359/2 Ordine del giorno |
Marinello |
Gli ordini del giorno Ossorio n. 9/5358/2, Gozi ed altri n. 9/5358/4 e Marinello ed altri n. 9/5359/2, accoltidal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 luglio 2012, impegnavano l'esecutivo a perseguire il rafforzamento del metodo comunitario quale strumento centrale del processo di integrazione europea e ad accettare, sul modello di diversi altri paesi europei, il fiscal compact come vincolo di finanza pubblica; ad assicurare alle Camere una adeguata informazione preventiva e successiva su tutte le decisioni relative all'attuazione del fiscal compact e del Meccanismo europeo di stabilità; a favorire meccanismi di controllo da parte delle competenti istituzioni dell'Unione europea sull'operato del MES e dei suoi dirigenti e dipendenti.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Nell'ampio processo di revisione della governance economica della zona euro il Governo italiano ha continuato a svolgere, coerentemente con l'indirizzo politico espresso dal Parlamento, la sua azione volta ad integrare la necessaria disciplina fiscale con nuovi strumenti per la stabilità e per la crescita. Come auspicato dal Parlamento, infatti, l'agenda europea si sta concentrando non solo sulle misure per stabilizzare i mercati e contenere i tassi d'interesse sui titoli pubblici, ma anche sulle riforme strutturali per sostenere la crescita dell'Europa.
In questo contesto, l'Italia continua la propria azione politica a livello europeo tesa a sottolineare la necessaria complementarietà tra disciplina fiscale e sostegno alla crescita. In occasione dei recenti incontri bilaterali il Presidente del Consiglio Monti, il Cancelliere Merkel e il Presidente Hollande, si è sottolineata l'importanza di una rapida attuazione delle misure decise al Consiglio Europeo di giugno in tema di stabilizzazione dei mercati, ma anche di promuovere iniziative in tema di rilancio della crescita ("Growth Compact"). Inoltre, nella riunione informale dei Ministri degli Affari Europei di Nicosia dello scorso 30 agosto, l'Italia ha sostenuto l'esigenza di addivenire ad un Quadro Finanziario Pluriennale dell'UE per il 2014-2020 che, senza trascurare le necessità di rigore nelle finanze pubbliche, risponda alle esigenze di crescita e occupazione dei Paesi membri.
Il Governo ha inoltre completato (con il deposito degli strumenti di ratifica, avvenuto lo scorso 14 settembre) l'iter dei nuovi trattati per rafforzare la governance dell'Unione Economica Monetaria: in primo luogo, l'art. 136 del TFUE, emendato con Decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2012; in secondo luogo, il Trattato che istituisce un Meccanismo Europeo di Stabilità (MES), sottoscritto dai 17 Paesi dell'eurozona il 2 febbraio 2012, che ha l'obiettivo di fornire assistenza finanziaria, secondo una rigorosa condizionalità, ai Paesi in difficoltà; in terzo luogo, il Trattato sulla Stabilità, il Coordinamento e la Governance nell'Unione Economica e Monetaria (TSCG o "Fiscal Compact"), sottoscritto il 2 marzo 2012 da 25 Stati membri dell'UE in ambito intergovernativo, di cui il Governo italiano auspica l'inclusione nell'alveo istituzionale dei Trattati UE come indicato in prospettiva dall'accordo stesso.
Per quanto attiene specificamente all'introduzione di controlli da parte delle competenti istituzioni dell'Unione sull'operato del MES e dei suoi dirigenti e dipendenti, il Governo italiano si impegna ad assicurare le necessarie condizioni di trasparenza attraverso le consuete modalità di informazione alle Camere e in conformità con le disposizioni dello stesso trattato.
Il Governo intende anche favorire la piena attuazione delle disposizioni ex art. 2 ed ex art. 13 del "Fiscal Compact" che conferiscono ai parlamenti nazionali un preciso ruolo nella determinazione delle politiche di bilancio e nei meccanismi di correzione del disavanzo pubblico.
In un'ottica di medio-lungo periodo, si focalizzeranno gli sforzi comuni sul processo di rafforzamento della governance economica dell'UEM e sul fronte dell'integrazione finanziaria, fiscale ed economica, nonché della legittimità democratica, come è stato riaffermato sia al Consiglio Europeo di giugno dando mandato al Presidente Van Rompuy di tracciare un percorso di interventi organici sulla riforma della governance, nonché nel corso degli incontri di settembre tra il Presidente Monti, il Presidente della Commissione Barroso e il Presidente Van Rompuy.
Al Consiglio Europeo di ottobre si attende la presentazione di un primo rapporto interinale sul processo di riforma (la relazione finale è attesa per dicembre). Quale primo passo lungo tale strada, la Commissione ha presentato il 12 settembre una proposta legislativa per l'istituzione di un'Autorità di vigilanza bancaria a livello europeo, che, in base alle decisioni del Vertice di giugno, renderà possibili interventi diretti di ricapitalizzazione delle banche da parte del MES. Il progetto di "Unione bancaria" comprende anche uno schema di garanzie sui depositi ed un meccanismo di risoluzione delle banche in crisi.
Sempre nell'ottica di una riforma di lungo periodo dell'architettura istituzionale europea, l'Italia ha partecipato al Gruppo informale di riflessione sul futuro dell'Europa, promosso dal Ministro degli Esteri tedesco Guido Westerwelle, ed ha contribuito attivamente presentando puntuali proposte. In questa sede il Ministro Terzi ha evidenziato tre fondamentali linee direttrici per lo sviluppo dell'architettura istituzionale europea: 1) il rafforzamento dell'azione esterna dell'Unione Europea; 2) l'importanza di preservare il metodo comunitario; 3) l'esigenza di avvicinare l'Unione Europea ai cittadini.
Per quanto concerne il rafforzamento dell'azione esterna della UE, il Governo ha sottolineato la necessità di una maggiore integrazione trasversale tra tutti gli strumenti dell'azione esterna (sia quelli di prevalente competenza dell'Alto Rappresentante, sia quelli di prevalente competenza della Commissione), facendo valere anche la convinzione che occorra far leva su tutti gli strumenti di cui l'UE dispone (la politica commerciale, la politica di allargamento e di vicinato, gli strumenti dell'aiuto allo sviluppo e i negoziati globali sul cambiamento climatico, l'approccio globale ai flussi migratori) per consentirle di affermarsi quale attore globale.
Il Governo italiano, inoltre, insiste da sempre sull'importanza di preservare e rafforzare il metodo comunitario e quindi il ruolo della Commissione, in modo che essa possa espletare il suo ruolo nel migliore dei modi possibili.
Infine, il Governo ha sottolineato l'urgenza di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione Europea ritenendo che, l'identificazione dei cittadini europei con le istituzioni dell'UE sia assolutamente centrale per il progresso dell'integrazione europea”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5058/1 Ordine del giorno |
Di Stanislao |
Assemblea |
29/10/12 |
III |
Lotta alla corruzione, con particolare riferimento alla sottoscrizione del Protocollo aggiuntivo della Convenzione penale sulla corruzione |
L'ordine del giorno Di Stanislao n. 9/5058/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 giugno 2012, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di avviare tutte le opportune iniziative, anche legislative, a cominciare dalla ratifica del Protocollo aggiuntivo della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, al fine di migliorare la posizione dell'Italia nell'ambito della lotta alla corruzione e di recepire le raccomandazioni del GRECO (Group of States against Corruption) e giungere alla scadenza del 30 settembre 2013 in linea con le direttive europee.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Consiglio d'Europa, nato con lo scopo di difendere e promuovere la democrazia pluralista, i diritti dell'uomo, lo stato di diritto, ha, fin dalla sua nascita, giocato un ruolo centrale nella lotta alla corruzione, percepita come minaccia alle istituzioni democratiche e ai fondamenti morali della società e come freno allo sviluppo economico.
L'orientamento del Consiglio d'Europa nella lotta alla corruzione si sviluppa in tre ambiti strettamente collegati tra loro: l'elaborazione di norme e di standard europei, il controllo sul rispetto di tali norme ed un sostegno mirato ai Paesi e alle regioni nell'ambito dei programmi di cooperazione tecnica.
Nell'ottobre 1997, il Secondo Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa decise di affrontare più compiutamente la sfida nata dal dilagare della corruzione e dal crimine organizzato in ambito paneuropeo. Il Comitato dei Ministri fu quindi incaricato di predisporre determinati principi guida che potessero fungere da impulso allo sviluppo della legislazione interna degli Stati membri.
Nel Novembre 1997, il Comitato dei Ministri, nel corso della l01a Sessione, adottò la Risoluzione (97) 24 che diede istruzioni al GMC (Multidisciplinary Group on Corruption) per la predisposizione di una bozza di accordo sulla creazione di un efficiente strumento di monitoraggio dell'adeguamento statuale agli standard anti-corruzione predisposti dal Consiglio d'Europa.
Nacque così, nel maggio 1998, il GRECO (Group of States against Corruption), al quale non aderiscono solo gli Stati membri del Consiglio d'Europa: il numero dei partecipanti è infatti aumentato negli anni in maniera regolare, ad oggi ne sono membri 49 Stati, tra cui anche l'Italia.
Contestualmente alla nascita del GRECO, il Comitato dei Ministri ha aperto alla firma degli Stati membri due importanti Convenzioni (Civile e Penale sulla Corruzione — STE 173 e 174), la cui ratifica prevede automaticamente l'adesione all'Accordo parziale sul GRECO.
Compito basilare del GRECO, oltre al monitoraggio della lotta alla corruzione negli Stati membri, è procedere all'identificazione delle lacune presenti nelle politiche nazionali; esso può suggerire agli Stati di intraprendere determinate riforme legislative ed istituzionali, inoltre, rappresenta "un forum" per la condivisione di buone pratiche in materia di prevenzione e rilevamento della corruzione.
Il monitoraggio del GRECO si svolge a due livelli, prevedendo una procedura di valutazione orizzontale (in cui tutti i membri sono coinvolti nel corso di un "Evaluation Round", strumento di monitoraggio ciclico che di volta in volta analizza determinate tematiche anti-corruzione) che porta all'adozione di raccomandazioni miranti a favorire le riforme legislative ritenute necessarie, e una procedura di conformità in cui sono valutate le misure intraprese dagli Stati al fine di dare seguito alle predette raccomandazioni attraverso informazioni raccolte direttamente in incontri con rappresentanti del settore pubblico e della società civile.
È dunque rilevante che l'Italia faccia parte del GRECO dal 30 giugno 2007, dal quale riceve direttive sulla situazione interna per la verifica di inadempienze legislative in materia di corruzione, nonché indicazioni in conformità alla linea stabilita dal Comitato per sanare tali situazioni.
Alla Convenzione penale sulla Corruzione - il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Parlamento il 21 giugno scorso - è inoltre collegato un Protocollo addizionale, ancora aperto alla firma, che ha lo scopo di estendere il campo di applicazione della Convenzione penale anti corruzione mirando all'armonizzazione delle legislazioni nazionali, al miglioramento della cooperazione internazionale nel perseguire il reato di corruzione, alla predisposizione di un adeguato quadro normativo, e penale, volto alla criminalizzazione di tale pratica, facendo esplicito riferimento alla Corruzione attiva di arbitri nazionali, alla Corruzione passiva di arbitri nazionali, alla Corruzione di arbitri stranieri o di giurati stranieri e nazionali.
L'Italia ha posto la firma alla Convenzione in esame e deve ora ratificare, impegno prossimo che il Governo intende assumersi, ben consapevole dei risvolti politici internazionali che tale ratifica comporterà nei rapporti con gli altri Stati che hanno già ratificato”.
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5341/4 Ordine del giorno |
Dussin |
Assemblea |
23/10/12 |
VIII |
Possibilità di partecipare alle gare d’appalto per le imprese già qualificate nella categoria OG11, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 |
L'ordine del giorno Dussin ed altri n. 9/5341/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 luglio 2012, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di consentire alle imprese che hanno già acquisito l'attestato di qualificazione nella categoria OG11 secondo le percentuali richieste dall'articolo 79 del nuovo regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (D.P.R. 207 del 2010), di utilizzare tale attestato già durante il periodo transitorio, prorogato dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, fino al 5 dicembre 2012, consentendo in tal modo a quelle imprese di partecipare alle gare per le quali è richiesta la qualificazione nella categoria OG11.
In merito a tale impegno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la seguente nota:
“Si osserva in via preliminare che il decreto legge n. 73 del 2012 è nato dall'esigenza di affrontare le difficoltà emerse nella riemissione integrale dei certificati di esecuzione dei lavori, difficoltà più volte segnalate dagli operatori del settore (stazioni appaltanti, SOA ed imprese) e dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
In sede di conversione del decreto è stato introdotto un regime transitorio semplificato per la riemissione di detti certificati lavori relativi alle categorie di lavorazione modificate dal nuovo regolamento, con il quale viene superata la necessità di adottare il decreto ministeriale originariamente previsto a tale scopo.
In particolare, il regime semplificato prevede una conversione di tipo automatico tra le vecchie e le nuove categorie che consente l'utilizzo dei certificati lavori già emessi.
Tale regime semplificato riguarda tutte le categorie variate, ivi compresa la categoria OG11 (Impianti tecnologici), per la quale si è prevista una attribuzione convenzionale delle lavorazioni eseguite alle categorie OS 3 (Impianti idrico-sanitari), OS 28 (Impianti termici e di condizionamento) e OS 30 (Impianti elettrici), di cui la OG 11 si compone, nella misura pari rispettivamente al 20%, 40% e 40%.
Con riferimento alle specifiche problematiche richiamate nell'ordine del giorno, pur comprendendo le ragioni nello stesso espresse, nel merito si evidenzia che le disposizioni regolamentari di cui all'art. 357 del D.P.R. n. 207 del 2010 sono necessarie sia per agevolare il passaggio alla nuova normativa di settore sia per venire incontro alle esigenze di salvaguardia del corretto svolgimento delle attività connesse e conseguenti alle nuove disposizioni in modo da consentire alle SOA e alle stazioni appaltanti di organizzarsi per porre in essere le attività di competenza.
Le citate norme hanno la chiara finalità di tutelare il mercato, garantire una leale concorrenza ed assicurare la par conditio tra i vari operatori economici che devono realizzare opere pubbliche la cui esecuzione presuppone la qualificazione nelle categorie modificate rispetto al D.P.R. n. 34 del 2000.
Infatti, sarebbe contrario sia all'interesse pubblico che all'interesse privato far operare sul mercato imprese che, a fronte di una diversa qualificazione nelle varie categorie modificate rispetto al previgente D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (tra le quali rientra la categoria 0G11) e, quindi, di una diversa idoneità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, possono eseguire lo stesso tipo di lavorazioni.
In particolare si rileva che il dettato normativo disposto dal comma 17 dell'articolo 357 del D.P.R. 207 del 2010 prevede espressamente che le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle categoria OG11 possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, termine prorogato fino al 5 dicembre 2012.
Tale previsione va letta in combinato disposto con quanto previsto dal comma 16 dello stesso articolo 357 del D.P.R. 207 del 2010 che dispone, tra l'altro, che fino al trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento, termine prorogato fino al 5 dicembre 2012, i bandi siano predisposti applicando le disposizioni del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e richiedendo la categoria OG11 prevista nel relativo allegato A. Lo stesso comma prevede, poi, che fino al 5 dicembre 2012, ai fini della partecipazione alle gare riferita alle lavorazione di cui alla categoria OG11, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria avviene mediante presentazione della attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata dalle SOA in vigenza del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
Le richiamate norme costituiscono un insieme di disposizioni tra loro coordinate, finalizzate in particolare a tenere conto della specificità della categoria 0G11; per tale categoria il nuovo regolamento ha introdotto forti innovazioni sia nella declaratoria della categoria stessa che nei requisiti di ordine speciale richiesti per qualificarsi, che risultano sostanzialmente differenti rispetto a quelli previsti dal D.P.R. 34 del 2000.
Peraltro, secondo la richiamata previsione normativa, i bandi pubblicati fino al prossimo 5 dicembre 2012 devono richiedere la qualificazione nella categoria OG11 rilasciata ai sensi del D.P.R. 34 del 2000 e non del D.P.R. 207 del 2010.
Si evidenzia infine che l'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici, fino ad oggi, non è intervenuta in merito.
Pertanto questo Ministero, per le motivazioni testé rappresentate, tenendo conto delle valutazioni della competente Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, considerato altresì ormai l'approssimarsi del termine del 5 dicembre 2012, non ritiene opportuno proporre modifiche normative finalizzate a rendere possibile l'utilizzo anticipato, rispetto al termine del 5 dicembre 2012, delle attestazioni rilasciate nella categoria OG11 ai sensi del D.P.R. 207 del 2010.
Resta fermo l'impegno di questo Ministero e dell'Autorità di vigilanza per i contratti pubblici di affrontare a breve, congiuntamente, le tematiche più generali connesse alla qualificazione nella categoria 0G11, al fine di fornire i chiarimenti e gli indirizzi necessari per gli operatori di settore”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4865-AR/22 Ordine del giorno |
Porta |
Assemblea |
9/10/12 |
I |
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza da parte delle persone originarie dei territori appartenuti all’ex Impero austro-ungarico |
L'ordine del giorno Porta ed altri n. 9/4865-AR/22, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 gennaio 2012, impegnava l'esecutivo a considerare l'opportunità di un'iniziativa normativa volta a concedere una ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza a beneficio dei provenienti dai territori dell'ex Impero austro-ungarico.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Una eventuale riapertura dei termini per la presentazione dell'istanza di acquisto della cittadinanza da parte delle persone originarie dei territori appartenuti all'ex impero Austro-Ungarico, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, da proporre in via legislativa, si inserirebbe nell'ambito di un complesso procedimento, che comporta oggettive difficoltà di indagine, atteso che richiede, tra l'altro; la verifica dell'appartenenza al gruppo etnico-linguistico italiano e la ricostruzione delle vicende personali relative al periodo storico di riferimento (la disposizione si applica alle persone emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920)”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5109-AR/91 Ordine del giorno |
Di Stanislao |
Assemblea |
29/10/12 |
I |
Regolamentazione del comparto dei giochi e verifica sull’utilizzo della quota di gettito da esso proveniente destinata alle attività di ricostruzione post-terremoto in Abruzzo |
L'ordine del giorno Di Stanislao ed altri n. 9/5109-AR/91, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 aprile 2012, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di verificare l'effettivo stanziamento e l'eventuale utilizzo, in termini di quantità, tempistica e modalità, delle risorse provenienti dai giochi destinate alle attività di ricostruzione post terremoto in Abruzzo; ad avviare controlli più scrupolosi delle pratiche di richiesta di licenza per l'apertura di sale giochi e ad assumere iniziative finalizzate a predisporre precisi criteri restrittivi al fine di arginare i danni educativi determinati, soprattutto nei giovani, dalla pratica eccessiva di distrazioni connesse all'utilizzo di apparecchi automatici per il gioco; ad introdurre maggiori restrizioni in materia di monopolio dei giochi e offerta via web in relazione ad obiettivi prioritari quali la tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi, il contrasto ad una spesa eccessiva dei cittadini collegata al gioco nonché la prevenzione di turbative all'ordine sociale.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno in oggetto, si precisa, preliminarmente, che il decreto-legge n. 138/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178/2002, individua nell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato l'ente regolatore preposto a realizzare l'attività amministrativa diretta all'organizzazione e al controllo dell'intero comparto dei giochi.
In particolare, per quanto riguarda l'“offerta via web” di giochi, si rappresenta che la gestione e il rilascio delle autorizzazioni per effettuare i giochi d'azzardo on line sono affidati alla predetta amministrazione, che ha competenza esclusiva in materia.
Sono, invece, attribuite alla Polizia Postale e delle Comunicazioni e alla Guardia di Finanza le attività di monitoraggio dei siti e la contestazione delle violazioni amministrative ai providers inadempienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 538, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).
L'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato e il Servizio Postale e delle Comunicazioni collaborano in ordine alle segnalazioni dei siti che gestiscono giochi illeciti senza la prevista autorizzazione; ove, in seguito alle verifiche condotte, sia accertata una violazione della normativa, i nominativi dei responsabili dei providers vengono comunicati all'Ufficio Regionale del Monopolio di Stato per i provvedimenti di competenza.
Sotto diverso profilo, il legislatore ha previsto che, in considerazione dei molteplici interessi sottesi al gioco, e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, coloro che lo gestiscono devono essere titolari di apposita licenza di polizia (si vedano, al riguardo, gli articoli 86 e 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), affinché sia garantito il corretto svolgimento del gioco, siano tutelati i consumatori e siano prevenute infiltrazioni criminali.
In merito, è opportuno precisare che sono inquadrabili come sale pubbliche da gioco esclusivamente quegli esercizi pubblici esplicitamente richiamati al primo comma del citato articolo 86; per tali esercizi la competenza autorizzatoria all'apertura è rimessa al sindaco.
Invece, gli esercizi dedicati al gioco con apparecchi VLT (Video Lottery Terminal), di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 gennaio 2010, non sono riconducibili, quanto a qualificazione e disciplina autorizzatoria, alle citate sale pubbliche da gioco.
Infatti, il primo periodo dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge n. 40/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2010, prevede che per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sia necessaria la titolarità della licenza ex articolo 88 del Testo unico stesso, che viene rilasciata dal Questore.
Stabilito il differente ambito di applicazione delle due autorizzazioni, non va sottaciuto che allorquando una licenza di polizia è inerente a un'attività economica, come nel caso di specie, è necessario che vi sia compatibilità tra l'esercizio del diritto fondamentale di libertà di iniziativa economica garantito dall'articolo 41 della Costituzione e i limiti imposti dalle disposizioni di legge a salvaguardia del fondamentale interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Ciò premesso, con riferimento all'ordine del giorno in argomento, si osserva che la disciplina relativa al rilascio delle licenze in parola è oggetto di costante e puntuale applicazione da parte dei Questori, sia all'atto del rilascio sia successivamente, in sede di controllo sull'attività svolta dai titolari.
In relazione ai "danni educativi determinati soprattutto nei giovani, dalla pratica eccessiva di distrazioni connesse all'utilizzo di apparecchi automatici per il gioco", si osserva che la vigente legislazione appresta significative forme di tutela dei minori: infatti, l'articolo 24, comma 20, del decreto-legge n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, stabilisce che "è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita di denaro ai minori di anni diciotto”.
Il successivo comma 21 prevede che “il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici ai minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in forma ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni: ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento”.
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5389/34 Ordine del giorno |
Rao |
Assemblea |
23/10/12 |
I |
Riordino delle Scuole pubbliche di formazione |
9/5389/106 Ordine del giorno |
Losacco |
Gli ordini del giorno Rao ed altri n. 9/5389/34 e Losacco n. 9/5389/106, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, impegnavano l'esecutivo a considerare l'opportunità di assicurare che il riordino delle Scuole pubbliche di formazione avvenga salvaguardando anche le attività di formazione attualmente curate dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale.
In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha trasmesso la seguente nota:
“In riferimento agli ordini del giorno in oggetto indicati - accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati del 7 agosto 2012 - si rappresenta che in ottemperanza all'impegno in essi assunto questa Amministrazione sta predisponendo gli opportuni interventi normativi e regolamentari finalizzati all'attuazione di quanto proposto in sede parlamentare.
In via preliminare si osserva che l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in .favore delle zone terremotate nel maggio 2012" dispone la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale. Tale disposizione stabilisce che il Ministero dell'interno subentri, a titolo universale, alla predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale ivi in servizio siano trasferite al medesimo Dicastero.
Per quanto riguarda, poi, il piano di riordino delle scuole pubbliche di formazione, si rappresenta che - in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" - è allo studio degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione un documento recante le linee di intervento del piano di razionalizzazione del sistema delle scuole della PA.
Com'è noto, l'articolo 11, comma 1, della cosiddetta "Spendig Review" ha disposto infatti l'emanazione di uno o più regolamenti volti ad “ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare la qualità delle attività formative dei dirigenti e dei funzionari pubblici, garantendone l'eccellenza e l'interdisciplinarietà” nonché ad individuare “idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, gli istituti di formazione e le altre strutture competenti [e a riformare] il sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici anche mediante adeguati meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente (...)”.
Il predetto documento individua le seguenti quattro aree d'intervento, ciascuna delle quali sarà oggetto di una sezione del regolamento:
- coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione, attraverso l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di funzioni coincidenti o analoghe (art. 11, co. 1, lett. a) e la precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna scuola (art. 11, co. 1, lett. b);
- disciplina della formazione specialistica e permanente (art. 11. co. 1. lett. d) anche attraverso forme di razionalizzazione e coordinamento (art. 11, co. 1, lett. f e lett. i) delle risorse, delle strutture, dei programmi e dei locali adibiti alla formazione (art. 11, co. 1 lett. e);
- disciplina del reclutamento dei dirigenti e dei funzionari e formazione d'ingresso degli stessi, concentrando tendenzialmente in una sola scuola centrale esistente l'attività (art. 11, co. 1, lett. c), nonché prevedendo convenzioni quadro tra la scuola centrale e gli enti territoriali (art. 11, co. 1, lett. g);
- revisione della disciplina degli incarichi di docenza.
In conclusione, sulla base di quanto dedotto e in riscontro all'impegno assunto dal Governo nella seduta del 7 agosto scorso, è proposito di questa Amministrazione intervenire nel sistema delle scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni al fine di pervenire ad una migliore allocazione delle risorse e ad una più utile attività formativa dei dirigenti e dei funzionari pubblici”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5389/4 Ordine del giorno |
Foti Tommaso |
Assemblea |
23/10/12 |
I |
Riforma dell'ordinamento provinciale |
9/5389/27 Ordine del giorno |
Pizzolante |
||||
9/5389/30 Ordine del giorno |
Minardo |
L'ordine del giorno Tommaso Foti ed altri n. 9/5389/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assembla del 7 agosto 2012, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di consentire alle province di adottare gli atti amministrativi prodromici a dare effettività alle previsioni di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1989, n. 439, finalizzati a sottoporre eventuali modifiche dei limiti locali territoriali alla consultazione referendaria delle collettività locali interessate; l'ordine del giorno Pizzolante ed altri n. 9/5389/27, accolto dal Governo nella seduta dell'Assembla del 7 agosto2012, impegnava l'esecutivo, in sede di attuazione del riordino delle province, a valutare l'opportunità di garantire la più corretta e funzionale ubicazione di tutte quelle istituzioni o uffici legati allo Stato connessi alla sussistenza dell'ente provincia, individuando a tale fine una funzionale collocazione degli uffici predetti tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio; l'ordine del giorno Minardo ed altri n. 9/5389/30, accolto dal Governo nella seduta dell'Assembla del 7 agosto 2012,impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere che le denominazioni delle nuove province non coincidano con quelle di una delle province accorpate, nonché di garantire l'invarianza dei servizi ai cittadini.
In merito a tali impegni il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Come noto, il processo di riforma dell'ordinamento provinciale è stato avviato con l'emanazione da parte del Governo del decreto-legge 6 dicembre 2011. n. 201, noto come "Salva-Italia", ed ha inizialmente interessato gli organi di governo e le funzioni delle province.
Tale processo di riforma - in piena armonia con gli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei per il contenimento della spesa dell'ordinamento territoriale - è poi proseguito inserendosi organicamente nell'ambito della così detta Spending review (decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95).
Sostanzialmente, tale processo di riordino è finalizzato alla riduzione del numero delle province mediante il coinvolgimento di tutti i livelli di governo nel rispetto delle prerogative costituzionali delle Autonomie territoriali. Infatti, le singole scelte, volte a concretizzare il riordino dei vari territori, vengono demandate ai Consigli delle autonomie locali (CAL) o, in mancanza, ad analoghi organi di raccordo tra Regioni ed enti locali, e alle Regioni stesse. I primi dovranno adottare e trasmettere le ipotesi di riordino alla rispettiva Regione che, sulla base delle ipotesi ricevute, provvederà ad elaborare le proposte e a trasmetterle al Governo entro il 23 ottobre 2012.
Nelle more della conversione in legge del citato decreto n. 95/2012, il Governo ha deliberato in merito alla individuazione dei requisiti demo-territoriali che, salvo limitate eccezioni, tutte le Province dovranno possedere al termine del riordino, stabilendo che l'estensione territoriale non dovrà essere inferiore a 2.500 km quadrati e la popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti.
Allo stato attuale, quindi, il Governo è in attesa delle proposte di riordino che dovranno pervenire dalle singole Regioni.
In merito alla dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali si fa presente che tali uffici e servizi saranno ubicati tendenzialmente nei comuni capoluogo; ciascuna provincia, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e all'esito del processo di riduzione, potrà comunque articolarne diversamente la dislocazione sul proprio territorio, sempre che sussistano esigenze oggettive e sia garantita la riduzione della spesa.
Per quante concerne, infine, il profilo relativo alla denominazione da attribuire alle nuove province e, in particolare, all'esigenza di vietare che le denominazioni stesse coincidano con una sola delle province accorpate, si sottolinea che anche in tale ambito si intende valorizzare l'autonomia organizzativa degli enti locali coinvolti nel processo di riordino. Gli stessi, infatti, potranno provvedere alla individuazione del nomen da attribuire alle nuove realtà locali, tramite gli organi cui è demandato in concreto il riordino stesso.
Sotto tale ultimo profilo si ritiene infatti che, non potendo in alcun modo essere limitata l'autonomia dei suddetti organi, le denominazioni attribuite potranno anche contenere elementi innovativi”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4829-A/30 Ordine del giorno |
Pepe Mario (Misto-R-A) |
Assemblea |
11/10/12 |
XII |
Copertura assicurativa professionale del personale medico |
L'ordine del giorno Mario Pepe (Misto-R-A)n. 9/4829-A/30, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, impegnava l'esecutivo ad adottare iniziative volte a regolamentare i contratti di assicurazione stipulati dal personale medico per i rischi derivanti dall'esercizio delle loro funzioni.
In merito a tale impegno il Ministero della salute, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“In riferimento all'impegno contenuto nell'ordine del giorno indicato in oggetto, il Ministero della salute fa presente che la tematica sulla responsabilità professionale del personale medico è stata inserita nel decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo mediante un più alto livello di tutela della salute”.
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite
le note di attuazione annunciate
|
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Antonione |
Risoluzione conclusiva |
8/00193 |
97 |
On. |
Di Stanislao |
Ordine del giorno |
9/5058/1 |
101 |
On. |
Di Stanislao |
Ordine del giorno |
9/5109-AR/91 |
107 |
On. |
Dussin |
Ordine del giorno |
9/5341/4 |
104 |
On. |
Foti Tommaso |
Ordine del giorno |
9/5389/4 |
111 |
On. |
Gozi |
Ordine del giorno |
9/5358/4 |
99 |
On. |
Losacco |
Ordine del giorno |
9/5389/106 |
110 |
On. |
Marinello |
Ordine del giorno |
9/5359/2 |
99 |
On. |
Minardo |
Ordine del giorno |
9/5389/30 |
111 |
On. |
Ossorio |
Ordine del giorno |
9/5358/2 |
99 |
On. |
Pepe Mario (Misto-R-A) |
Ordine del giorno |
9/4829-A/30 |
114 |
On. |
Pizzolante |
Ordine del giorno |
9/5389/27 |
111 |
On. |
Porta |
Ordine del giorno |
9/4865-AR/22 |
107 |
On. |
Rao |
Ordine del giorno |
9/5389/34 |
110 |
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di ottobre si segnala, innanzitutto, la trasmissione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, della prima relazione sull'attività svolta, nell'anno 2011, dallo stesso Dicastero, in qualità di Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale. L'obbligo cui si è data attuazione è previsto dall'articolo 2, comma 21, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, che ha contestualmente istituito l'Agenzia di regolamentazione per il settore postale quale autorità nazionale di regolamentazione. Il comma 21 disponeva, pertanto, che il Ministro dello sviluppo economico trasmettesse al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente. L'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha tuttavia soppresso l'Agenzia e ne ha trasferito le funzioni, ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 21, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Conseguentemente, per l'anno 2011, le funzioni di regolamentazione del settore postale sono state svolte dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della disposizione transitoria prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni.
Si evidenzia poi, in quanto interviene dopo un significativo lasso di tempo dall'ultima trasmissione, la relazione, presentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e a pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, con dati aggiornati al secondo trimestre 2012, (Doc. CIX, n. 11): il precedente invio aveva ad oggetto dati riferiti al secondo trimestre 2010.
Si segnala anche la trasmissione da parte delMinistero dello sviluppo economico della relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato con la società Poste italiane Spa (Doc. CXIII, n. 3), ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”. Tale disposizione prevede che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (da intendersi attualmente dello sviluppo economico) comunichi alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ciascun anno, a decorrere dal 1997, lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma e dal piano d'impresa triennale, da presentarsi, secondo quanto stabilito dal comma 23 dell'articolo 2, dal consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, indicante i provvedimenti necessari per il riassetto dell'azienda e le modalità della loro realizzazione. Si precisa che in merito alla relazione pervenuta ciò che si evidenzia non è il ritardo nella trasmissione al Parlamento, considerato che la precedente (Doc. CXIII, n. 2) era stata inviata dal Ministero nel mese di aprile 2011, ma il fatto che quel documento illustrava dati riferiti al 2008, mentre la relazione successiva fornisce dati relativi al 2011: risultano pertanto non inviate alle Camere le informazioni attinenti le annualità 2009 e 2010.
Sul fronte delle nuove relazioni si registra la disposizione introdotta dall'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), recante “Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)”, con la quale si prevede che il Ministro della salute informi il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal decreto stesso. Si ricorda che il citato decreto legislativo, in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, intende procedere al riordino della C.R.I. mediante un processo di graduale privatizzazione, distinto in tre fasi: una prima fase, che si concluderà il 31 dicembre 2013, in cui cessa il commissariamento; una seconda fase, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nella quale si costituisce una nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata “Associazione della Croce rossa italiana” alla quale sono trasferiti tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari, mentre contestualmente alla CRI, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico e assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, sono affidate funzioni di supporto logistico, di gestione del patrimonio e del personale e di risanamento del debito; una terza fase, nella quale, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'ente pubblico è soppresso e messo in liquidazione e sono trasferite all'Associazione tutte le funzioni da esso esercitate. Per completezza, si segnala che non risulta abrogata dal decreto legislativo n. 178 del 2012 la relazione, prevista dall'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, che il Ministro della salute deve presentare alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), sulla base della documentazione inviata annualmente dalla medesima Associazione.
Un ulteriore nuovo adempimento, avente carattere eventuale, è previsto dall'articolo 3 della legge 26 ottobre 2012, n. 183 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2012, n. 253), recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012”. I commi 2 e 3 di tale articolo prevedono che, nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provveda con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma “Giustizia civile e penale” e comunque della missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia e che riferisca, senza ritardo, alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alle misure adottate. La disposizione, riproduce, quindi, con riferimento allo scostamento rispetto ad una specifica previsione di spesa, un obbligo di riferire alle Camere già introdotto, in via generale, dall'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, ancor prima, dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per tutte le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri. Per inciso, si rileva che la mancata individuazione di un termine certo entro il quale il Governo è tenuto ad informare le Camere (come già ricordato, la dizione utilizzata è “senza ritardo”) non consente un'oggettiva valutazione della tempestività della trasmissione della relazione.
Si evidenziano, inoltre, due disposizioni che intervengono sul contenuto di relazioni già previste da norme vigenti. Nello specifico, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre, n. 231, all'articolo 3, comma 1, lettera m), ha previsto che l'Autorità integri la relazione annuale al Governo e al Parlamento sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, di cui all'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge n. 481 del 1995, con un'apposita sezione avente particolare riferimento allo stato e alle condizioni del servizio idrico integrato.
Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2012, n. 230, avente ad oggetto “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del Testo Unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”, all'articolo 31, comma 4, dispone che la Banca d'Italia, nell'ambito della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da trasmettere al Parlamento e al Governo entro il 30 giugno di ciascun anno, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, fornisca alle Camere informazioni in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.
Da ultimo, si segnala la conclusione dell'obbligo per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di riferire sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell’organico dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ex UNIRE78) e dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione – INRAN, ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70. Entrambi gli enti richiamati sono stati infatti soppressi79 dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, rispettivamente dall'articolo 23-quater, comma 9, e dall'articolo 12, comma 1. Le relazioni inviate dal Dicastero nel mese di ottobre, recanti i dati relativi all'attività svolta nel 2011 e la consistenza dell'organico, con allegato il bilancio di previsione 2012 esauriscono pertanto l'adempimento previsto.
Ministero degli affari esteri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 58/2001, art. 6, co. 1 |
Stato di attuazione della legge n. 58 del 2001 concernente l’istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (Dati relativi al 2011, Doc. CLXXIII, n. 4) |
III Affari esteri |
11/10/2012 |
L. 948/1982, art. 3, co. quarto |
Attività svolta dagli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (Dati relativi al 2011, Doc. CLXXII, n. 5) |
III Affari esteri |
15/10/2012 |
L. 49/1987, art. 2, co. 2 |
Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo (Dati relativi alla previsione per il 2013, Allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno 2013)* |
III Affari esteri |
17/10/2012 |
*La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che la relazione debba essere inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero. |
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L. 344/1991, art. 9, co. unico |
Stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani (Dati relativi al 2011, Doc. CVI, n. 4) |
III Affari esteri |
24/10/2012 |
L. 374/1997, art. 9, co. 2* |
Attuazione della legge recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona” (Trasmessa dal Ministro degli affari esteri per la parte di propria competenza) (Dati relativi al secondo semestre 2011, Doc. CLXXXII, n. 7) |
III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive |
24/10/2012 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e pertanto di non avere alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 374 del 1997. A seguito di un'analoga comunicazione del Ministero della difesa del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo. |
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D.L. 4/2007, art. 2, co. 2-bis |
Situazione, risultati e prospettive della missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq (Dati relativi al 2011, Doc. LIII, n. 4) |
III Affari esteri IV Difesa |
31/10/2012 |
Ministro per gli affari europei |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 11/2005, art. 15-bis, co. 1 |
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati aggiornati al 30 settembre 2012, Doc. LXXIII-bis, n. 13)* |
Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
23/10/2012 |
*La frequenza della trasmissione è passata da semestrale a trimestrale a seguito della modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lett. a), della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009). |
Ministero per i beni e le attività culturali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 42/2004, art. 84, co. 2* |
Attuazione delle norme sulla circolazione dei beni culturali ed attuazione in Italia e all'estero degli atti comunitari indicati dalla legge riguardante la circolazione dei beni culturali appartenenti agli Stati membri e la restituzione dei beni illecitamente usciti da uno Stato dell'Unione europea (Dati relativi all'anno 2011; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (A.C 5535), stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, Tab. 13) |
VII Cultura |
17/10/2012** |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione debba essere inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero, da presentarsi entro il 15 ottobre di ogni anno. **La data riportata è quella della presentazione alla Camera del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015" (A.C 5535). |
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L. 163/1985, art. 6, co. unico |
Utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e andamento complessivo dello spettacolo (Dati relativi al 2011, Doc. LVI, n. 5) |
VII Cultura |
29/10/2012 |
Ministero della difesa |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 548, co. 1, lett. a)* |
Spesa complessiva per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente (Dati aggiornati al 31 dicembre 2011; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, stato di previsione del Ministero della difesa, Tab.11, A.C. 5535**) |
IV Difesa |
17/10/2012*** |
*L'articolo 548, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera a), della L. 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice. **La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa. ***La data riportata è quella della presentazione alla Camera del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015” (AC 5535). |
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D.Lgs. 66/2010, art. 548, co. 1 lett. b)* |
Stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione ed ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi (Dati aggiornati al 31 dicembre 2011; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, stato di previsione del Ministero della difesa, Tab.11, A.C. 5535**) |
IV Difesa |
17/10/2012*** |
*L'articolo 548, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell'ordinamento militare” ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera b), della L. 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice. **La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa. ***La data riportata è quella della presentazione alla Camera del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015” (AC 5535). |
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D.Lgs. 66/2010, art. 548, co. 1 lett. c)* |
Attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, opere, mezzi e beni destinati direttamente alla difesa nazionale (Dati aggiornati al 31 dicembre 2011; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, stato di previsione del Ministero della difesa, Tab.11, A.C. 5535**) |
IV Difesa |
17/10/2012*** |
*L'articolo 548, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell'ordinamento militare” ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 1, comma 4, della L. 436/1988, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 849, del medesimo Codice. **La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa. ***La data riportata è quella della presentazione alla Camera del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015” (AC 5535). |
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D.Lgs. 66/2010, art. 548, co. 1, lett. d)* |
Stato di attuazione dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture (Dati aggiornati al 31 dicembre 2011; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, stato di previsione del Ministero della difesa, Tab.11, A.C. 5535**) |
IV Difesa |
17/10/2012*** |
*L'articolo 548, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice dell'ordinamento militare” ha confermato l'adempimento previsto dall'articolo 45, comma 3, della L. 958/1986, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 840, del medesimo Codice. **La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia allegata al disegno di legge di bilancio - stato di previsione del Ministero della difesa. ***La data riportata è quella della presentazione alla Camera del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015” (AC 5535). |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 296/2006, art. 1, co. 5 |
Risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (Dati aggiornati al 31 dicembre 2011, Doc. LXVIII, n. 4) |
V Bilancio VI Finanze |
3/10/2012 |
D.Lgs. 231/2007, art. 5, co. 1* |
Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (Dati relativi al 2011, Doc. CCIX, n. 5) |
II Giustizia VI Finanze |
4/10/2012 |
*L'articolo 2, comma 1, lett. a) e l'articolo 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 151/2009 hanno previsto che alla relazione debba essere allegato il rapporto della UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) di cui all'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. 231/2007 unitamente a una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF. |
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D.Lgs. 545/1992, art. 29, co. 2
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Andamento dell’attività degli organi di giurisdizione tributaria (Dati riferiti al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010, Doc. CLV, n. 4) |
II Giustizia VI Finanze |
10/10/2012 |
D.Lgs. 143/1998, art. 18, co. 1 |
Attività svolta dalla SIMEST S.p.a. quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione ed all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (Dati relativi al 2011, Doc. XXXV-bis, n. 5) |
X Attività produttive |
11/10/2012 |
L. 209/2000, art. 6, co. 1 |
Stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati (Dati aggiornati al 30 giugno 2012, Doc. CLXXXIII, n. 5) |
III Affari esteri |
15/10/2012 |
L. 882/1977, art. 1, co. terzo* |
Andamento dei rapporti con il Fondo monetario internazionale (Dati relativi al periodo 1° maggio 2011-30 aprile 2012; allegata al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Tab. 2 A.C. 5535) |
V Bilancio |
17/10/2012* |
*La data riportata è quella della presentazione alla Camera del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015” (A.C. 5535). |
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DL. 185/2008, art. 9, co. 1-ter |
Rapporto concernente l'analisi e la revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio* (Dati relativi al 2011, Doc. CCVII, n. 54-bis) |
I Affari costituzionali V Bilancio VI Finanze |
23/10/2012 |
*Il rapporto costituisce parte integrante della relazione del Ministero dell'economia e delle finanze sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, della cui trasmissione cui è stato dato annuncio all'Assemblea in data 2 agosto 2012 (Doc. CCVIII n. 54). |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 289/202, art. 71, co. 6* |
Stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, concernente il programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale (Programma delle infrastrutture strategiche aggiornato al mese di settembre 2012 – Allegato II alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, Doc. LVII, n. 5-bis)** |
V Bilancio tutte le Commissioni permanenti Commissione per la questioni regionali |
1°/10/2012 |
*A partire dal 2005 l'obbligo di riferire al Parlamento è stato assolto, in via di prassi, con la trasmissione del cd. Allegato infrastrutture al DPEF, predisposto ai sensi dell'articolo 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, in quanto in tale Allegato si riferisce anche sullo stato di attuazione delle infrastrutture strategiche. Pertanto, la relazione di cui al comma 6 dell'articolo 71 della legge n. 289 del 2002 non è stata più trasmessa come documento autonomo. L'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, ha ora espressamente previsto che il programma predisposto ai sensi della legge n. 443 del 2001, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia trasmesso in allegato al DEF (da presentarsi alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno). **Il programma delle infrastrutture strategiche (Doc. LVII, n. 5-bis) è stato preceduto dall'Allegato IV e dall'Allegato IV-bis al Documento di economia e finanza 2012 (Doc. LVII, n. 5), annunciati, rispettivamente, nelle sedute dell'Assemblea del 19 e del 24 aprile 2012: il primo illustra le Linee guida del Programma delle infrastrutture strategiche; con il secondo si “persegue l'obiettivo di supportare quanto riportato nelle 'Linee guida Infrastrutture' anticipando una serie di dati che caratterizzeranno l'Allegato infrastrutture alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza propedeutico alla legge di bilancio 2013", effettivamente trasmesso il 1° ottobre 2012 dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze. |
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L. 270/1997, art. 2, co. 14
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Stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e a pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (Dati aggiornati al II trimestre del 2012, Doc. CIX, n. 11) |
VIII Ambiente |
3/10/2012 |
L. 798/1984, art. 4, co. quarto* |
Stato di attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (Predisposta dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo istituito ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge n. 798 del 1984) (Dati aggiornati al 31 dicembre 2011, Doc. CXLVII, n. 5) |
VIII Ambiente |
24/10/2012 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa al Parlamento "alla data di presentazione del disegno di legge relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato", ossia entro il 15 ottobre di ogni anno. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 845/1978, art. 20, co. secondo, primo e secondo periodo |
Stato e previsioni delle attività di formazione professionale (Dati relativi al 2011 - Allegata allo stato di previsione del Ministero per il 2012*) |
XI Lavoro |
2/10/2012 |
*La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che la relazione debba essere inviata in allegato al disegno di legge di bilancio, stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto, Tab. V
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Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ex UNIRE)* (Dati relativi all'attività svolta nel 2011 e consistenza dell'organico, con allegato il bilancio di previsione 2012) |
XIII Agricoltura |
29/10/2012 |
*La trasformazione dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI era stata prevista dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha poi disposto la soppressione dell'ASSI a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione dello stesso decreto-legge n. 95 (15 agosto 2012). L'obbligo, pertanto, si è concluso con la trasmissione dei dati relativi all'ultima fase dell'attività svolta. Le funzioni attribuite all'ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto, Tab. VI
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Attività svolta bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione – INRAN* (Dati relativi all'attività svolta nel 2011 e consistenza dell'organico, con allegato il bilancio di previsione 2012) |
XIII Agricoltura |
29/10/2012 |
*L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha soppresso l'INRAN a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge 95/2012 (7 luglio 2012). L'obbligo, pertanto, si è concluso con la trasmissione dei dati relativi all'ultima fase dell'attività svolta. Per effetto di detta soppressione le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 454 del 1999 sono attribuiti al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA; le competenze acquisite dall'INRAN nel settore delle sementi elette sono attribuite all'Ente risi, mentre le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA sono soppresse. |
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L. 70/1975, art. 30, co. quinto |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA (Dati relativi all'attività svolta nel 2011 e consistenza dell'organico, con allegati il conto consuntivo riferito alla medesima annualità e il bilancio di previsione 2012) |
XIII Agricoltura |
29/10/2012 |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto, Tab. VI |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Istituto nazionale di economia agraria – INEA (Dati relativi all'attività svolta nel 2011 e consistenza dell'organico, con allegati il conto consuntivo riferito alla medesima annualità e il bilancio di previsione 2012) |
XIII Agricoltura |
29/10/2012 |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 194/1978, art. 16, co. primo |
Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” (Dati preliminari 2011 e definitivi 2010, Doc. XXXVII, n. 4) |
XII Affari sociali |
9/10/2012 |
D.L. 282/1986, art. 8, co. 5 |
Attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia (Dati relativi al 2011, Doc. LXXVI, n. 5) |
XIII Affari sociali |
31/10/2012 |
L. 284/1997, art. 2, co. 7 |
Stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l’educazione e la riabilitazione visiva (Dati relativi al 2011, Doc. CXXXIII, n. 6) |
XIII Affari sociali |
31/10/2012 |
L. 123/2005, art. 6, co. 1 |
Celiachia (Dati relativi al 2011, Doc. CCX, n. 5) |
XIII Affari sociali |
31/10/2012 |
Ministero dello sviluppo economico |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 662/1996, art. 2, co. 24
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Stato di attuazione degli obiettivi previsti dal contratto di programma stipulato con la società Poste italiane Spa (Dati relativi al 2011, Doc. CXIII, n. 3) |
IX Trasporti |
15/10/2012 |
D.Lgs. 261/1999, art. 2, co. 21* |
Attività svolta dal Ministero dello sviluppo economico** in qualità di Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale (Dati relativi al 2011, Doc. CCXLIX, n. 1) (PRIMA RELAZIONE) |
IX Trasporti |
23/10/2012 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, che ha contestualmente istituito l'Agenzia di regolamentazione per il settore postale quale autorità nazionale di regolamentazione. L'articolo 21, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha soppresso l'Agenzia e le relative funzioni sono state trasferite, dal comma 14 del medesimo articolo 21, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. **Per l'anno 2011, le funzioni di regolamentazione del settore postale sono state svolte dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della disposizione transitoria prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999, e successive modificazioni. |
Nuove relazioni previste da fonti normative (*)
Fonte |
Ministero competente |
Oggetto |
D.Lgs. 178/2012 art. 8, co. 5* |
Ministero della salute |
Adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 178 del 2012 riguardanti la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)** |
*Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale19 ottobre 2012, n. 245. **Il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, si proceda alla costituzione di una nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana", e che, contestualmente, all'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico e assume la denominazione di "Ente strumentale alla Croce Rossa italiana", siano affidate funzioni di supporto logistico e di risanamento del debito. Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'Ente è soppresso e messo in liquidazione e tutte le funzioni da esso esercitate sono trasferite all'Associazione. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro della salute informi il Parlamento con relazioni semestrali sugli adempimenti previsti dal decreto stesso. |
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L. 183/2012 art. 3, co. 3* |
Ministero dell'economia e delle finanze |
Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 3, comma 1, della legge n. 183 del 2012, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere |
*La legge 26 ottobre 2012, n. 183, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2012, n. 253. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino.
1Con l'art. 1, comma 827, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) era stata autorizzata la spesa per il triennio 2007 - 2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di un progetto di sperimentazione gestionale finalizzato alla realizzazione a Roma di un istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà. Tale sperimentazione era stata peraltro prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 17, commi 7-9, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011.
2All'Agenzia per l'Italia digitale sono state attribuite le funzioni già svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ISCOM (organo tecnico-scientifico del Ministero dello sviluppo economico) in materia di sicurezza delle reti, nonché quelle già affidate a DigitPA e all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, che sono soppressi dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83/2012.
3Ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4Pubblicato nella G.U. n. 217 del 17 settembre 2012.
5In particolare, ai sensi dell'art. 21 del citato decreto-legge n. 83/2012, lo statuto prevede che il comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata.
6Si trattava di: Unione italiana di tiro a segno UITS; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI; Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia EIPLI; Ente irriguo umbro toscano EIUT; Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”; Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA; Ente opere laiche palatine pugliesi; Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”; Pio istituto elemosiniere; Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani; Unione accademica nazionale UAN. Per quest’ultimo ente, peraltro, l’art. 5, comma 2-bis, della legge n. 31/2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 248/2007, aveva prorogato al 31 dicembre 2008 il termine fissato per l’eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato, successivamente mai avvenuta.
7Da notare come il comma 640 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, nell’abrogare l’art. 28 della legge n. 448/2001, facesse comunque salvi “i regolamenti emanati in applicazione” dello stesso, benché non ne risulti alcuno.
8La categoria degli enti pubblici non economici, da intendere quale ‘residuale’ rispetto alla categoria degli enti pubblici economici, è comunque assai ampia: in sintesi, ente pubblico non economico può dirsi qualsiasi ente pubblico che non operi secondo una logica di tipo imprenditoriale.
9Peraltro, il Pio istituto elemosiniere di Venzone, che sembra essere l’ente incluso nel citato Allegato, veniva trasformato da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona ASP, in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, del Friuli Venezia Giulia, mediante il Decreto dell’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 4 agosto 2008, n. 10, con il quale veniva altresì attuato il riordino dell’ente mediante l’approvazione del nuovo Statuto. Non risulta che la legittimità di tale operazione, in particolare sotto il profilo della competenza regionale ad attuarla, sia mai stata contestata dallo Stato; probabilmente il fatto che l’Istituto doveva essere considerato IPAB ope legis, in quanto istituito anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 6972/1890, ha portato a considerare il suo riordino come rientrante in una materia, l’assistenza e beneficenza pubblica, attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, nonostante il suo inserimento nell’allegato A della legge n. 244/2007.
10Rimaneva infatti operante l’autorizzazione recata dalla legge n. 244, art. 2, comma 634, a regolamenti governativi di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici o strutture amministrative pubbliche partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, sulla base dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti.
11Vedasi la Circolare dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa del 20 ottobre 2008, n. 9, con la quale sono stati enunciati taluni criteri di interpretazione della normativa taglia-enti, chiarendo in particolare che la seconda procedura riguarda anche gli enti che, pur avendo un organico inferiore alle 50 unità, sono espressamente esclusi dall'applicazione della prima ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26; quest’ultimo criterio interpretativo, secondo il quale l’esclusione dalla prima fase del taglia-enti non comporta l’esclusione anche dalla seconda, ha investito uno dei profili maggiormente dubbi dell’originaria normativa taglia-enti.
12Questi ultimi sono stati oggetto di autonomo riordino, che giustificava la loro esclusione dal procedimento taglia-enti (cfr. il testo fra breve), con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca. La legge delega riguardava tuttavia solo gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli degli enti e lamodifica della composizione e delle relative modalità di nomina, anche per i presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
13Quest’ultima è altresì oggetto di specifiche disposizioni che ne prevedono l’autonomo riordino al di fuori della normativa taglia-enti: infatti, la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha disposto, all’art. 27, commi 3, 6 e 7, la soppressione di due enti pubblici già operanti nel settore dell’energia, il Fondo Bombole Metano e l’Agenzia nazionale delle scorte di riserva, e l’attribuzione delle funzioni da essi svolte alla Cassa conguaglio GPL, che è succeduta a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne ha acquisito le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, con il D.M. 22 dicembre 2009 l’attività della Cassa conguaglio è stata prorogata fino al riordino della stessa a seguito delle citate disposizioni della legge n. 99/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, prevedendosi altresì che con successivi decreti si debba provvedere all’aggiornamento della composizione degli organi di gestione della Cassa ed al riordino della stessa a seguito dell’attribuzione delle nuove funzioni; tale riordino, peraltro, non risulta ancora effettuato.
14Quest'ultimo, comunque, è stato poi soppresso dall’art. 7, comma 20, del citato D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30/7/2010, e la stessa sorte ha successivamente subìto l’Agenzia per le ONLUS ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (cfr. infra). Al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, inoltre, l’Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente nomina di un commissario liquidatore, l’11 novembre 2011, sulla base delle disposizioni in materia di liquidazione degli enti in stato di dissesto finanziario recate dall’art. 15, comma 1, della legge n. 111/2011, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 98/2011 (cfr. infra).
15 Originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, è stato dapprima posposto al 31 dicembre 2008 dall’art. 26 della legge n. 133/2008 e successivamente al 30 giugno 2009 dall’art. 4 della legge n. 14/2009, per essere poi differito al 31 ottobre 2009 dall’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 102/2009 ed infine portato al 31 ottobre 2010 dall’art. 10-bis della legge n. 25/2010.
16Circa gli effetti di tali schemi di riordino, il Ministro Calderoli, in una dichiarazione resa alla stampa il 29 ottobre 2009, parlava di “almeno 480 poltrone tagliate, con un risparmio di circa 71 milioni di euro, nonché l’ulteriore razionalizzazione degli organi amministrativi, consultivi e gestionali, con ulteriori risparmi per lo Stato non quantificabili, senza contare gli ulteriori risparmi al momento ancora non quantificabili che si avranno quando scatterà la soppressione degli enti non sottoposti a riordino” grazie al meccanismo della “ghigliottina”; tale dichiarazione si riferiva peraltro al riordino di 44 enti pubblici non economici (e non dei 55 effettivamente rientranti negli schemi di decreto) più 21 enti parco e 20 autorità portuali.
17L’unificazione strutturale della Giunta centrale e degli Istituti storici, nonché delle Deputazioni e Società di storia patria, era stata già disposta con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2001, sulla base delle norme del D.Lgs. n. 419/1999 che prevedevano l’unificazione ed il sistema strutturato a rete degli enti appartenenti allo stesso settore di attività; tuttavia il conseguente regolamento di attuazione, adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 dopo un iter travagliato durante il quale erano state fra l’altro disattese le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sul relativo schema, era stato impugnato davanti alla giustizia amministrativa e successivamente sospeso nella sua efficacia, in quanto potenzialmente lesivo dell’autonomia della ricerca scientifica, con l’ordinanza del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006, n. 716. Con lo schema di regolamento approvato il 28 ottobre 2009 il Governo, anziché procedere ad un nuovo riordino sulla base della normativa taglia-enti introdotta a partire dal 2007, intendeva completare il già intrapreso riordino ai sensi del D.Lgs. n. 419/1999 modificando quelle parti del D.P.R. n. 255/2005 che apparivano lesive dell’autonomia della ricerca, eliminando dal riordino le Deputazioni e Società di storia patria (che, in considerazione della loro successivamente riconosciuta natura privatistica, erano state espunte dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 419/1999 e dal D.P.C.M. 23 maggio 2001 con l’art. 5, comma 1, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27) e lasciando inalterato il restante contenuto del sospeso D.P.R. n. 255, che prevedeva tra l’altro la trasformazione della Giunta centrale per gli studi storici in Giunta storica nazionale; il nuovo schema di decreto di riordino, peraltro, non giungerà mai all’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri (cfr. infra).
18INVALSI, ANSAS ed ENAM, come si è detto, erano stati esclusi dal procedimento taglia-enti, se autonomamente riordinati entro il 31 dicembre 2009, dall’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009.
19Di cui peraltro era già stata prevista la soppressione dall'articolo 46, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che recava una delega legislativa al Governo per l’adozione di un decreto di riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
20In attuazione dell’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), nel 2009 l’ENSE aveva riformato il proprio statuto portando a 5 (rispetto ai 9 precedenti) i componenti del proprio consiglio di amministrazione.
21Come detto supra (cfr. nota 5), quest'ultimo ente era stato in precedenza escluso dalla soppressione e confermato in vita dal D.M. 19 novembre 2008.
22Gli schemi di regolamento di riordino approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009, infatti, riguardavano tra l’altro, come si è detto, alcuni degli enti su cui è poi intervenuta la legge n. 122, come gli enti previdenziali INPDAP, ENPALS, IPSEMA , ENAPPSMAD ed IPOL, l’ISFOL, l’ISAE e l’EIM.
23Peraltro, il decreto di riordino della LNI, adottato nel 2009, risulta non allineato al disposto del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra), cui non è stato ancora adeguato.
24Vedasi la nota precedente.
25La Cassa risulta il terzo ente, con LNI e UITS, il cui decreto di riordino, adottato nel 2009, risulta non allineato al disposto del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra).
26Successivamente soppressa dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cfr. infra).
27Neanche quattro mesi dopo, come detto, il Banco veniva peraltro soppresso dall’art. 2 della legge n. 10/2011.
28Anch’esso successivamente soppresso dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cfr. infra).
29Ai sensi del citato art. 17 è stato poi adottato, con Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 11 del 2 settembre 2011, il nuovo statuto dell’INVALSI, alla stregua del quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto dal presidente e da due membri, almeno uno dei quali proveniente dal mondo della scuola, nel rispetto del principio di pari opportunità. Per completezza di informazione si precisa che in origine, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, il consiglio di amministrazione dell'INVALSI era costituito dal presidente dell'Istituto e da quattro componenti, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Il successivo D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286 prevedeva la sostituzione del consiglio di amministrazione con il comitato direttivo, composto dal presidente e da sei membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal presidente della Conferenza Stato-regioni. In seguito l'art. 1, co. 612, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), oltre a sostituire la dizione di comitato direttivo con quella di comitato di indirizzo, ne ha ampliato ulteriormente la consistenza: presidente e otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, non più di quattro dei quali provenienti dal mondo della scuola. Per effetto invece del successivo art. 1, co. 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, il comitato di indirizzo risultava composto dal presidente e da due membri, almeno uno dei quali proveniente dal mondo della scuola e sempre nel rispetto del principio di pari opportunità. L'art. 17, co. 1, del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, citato nel testo, disponeva appunto che l'INVALSI mantenesse la natura giuridica e le competenze definite dalle ultime tre fonti normative citate, prevedendo altresì la permanenza in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto dei membri del comitato di indirizzo. L'assetto definitivo della struttura dell'INVALSI è stato infine fissato dal ricordato statuto adottato il 2 settembre 2011, al quale tuttavia non è stata ancora data attuazione, versando tuttora l'Istituto in gestione commissariale.
30Come risultato, la composizione degli organi direttivi dell’ANVUR (il Presidente e un Consiglio direttivo di 7 membri) non risulta variata rispetto a quanto previsto dal precedente regolamento di funzionamento approvato con il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, ed appare non allineata alle previsioni del del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra).
31Quasi subito, peraltro, ridottisi a 13 e successivamente a 12 (vedasi note precedenti).
32In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), il riordino degli organi di amministrazione dell’UNIRE era avvenuto con il Decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 31 agosto 2009, che aveva modificato la composizione del consiglio di amministrazione dell’ente portandone i componenti da sette a cinque.
33Successivamente, peraltro, prima della sua effettiva costituzione (l’Agenzia risultava in regime commissariale fin dal momento della nascita, non essendo ancora stato approvato uno statuto che ne disciplinasse l’attività né costituiti gli organi di gestione interni), l’ASSI sarà a sua volta soppressa dalla legge n. 135/2012 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (cfr. infra).
34L’INMP era infatti stato costituito quale sperimentazione gestionale promossa dal Ministero della salute, ed il relativo stanziamento era stato previsto dall’art. 1, comma 827, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).
35L’Istituto ha poi assunto la natura di vero e proprio ente pubblico con il D.L. n. 158/2012 (cfr. infra).
36Altre norme della legge n. 111/2011 relative ad enti ed organismi pubblici, ma non ascrivibili al complesso della normativa taglia-enti, sono i commi da 6 a 14 dell’art. 14, volti a costituire la società "Istituto Luce – Cinecittà Srl” ed a liquidare "Cinecittà – Luce Spa”, il comma 16 del medesimo art. 14, che integra la disciplina concernente la soppressione del Comitato per l'intervento nella Società italiana resine SIR, nonché l’art. 36, commi da 1 a 10, concernente il riordino dell’ANAS Spa.
37Per quanto non abbia natura di ente pubblico e non rientri quindi nella normativa e nel procedimento taglia-enti, l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari gode, ai sensi della legge n. 111/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98/2011, di autonomia organizzativa e contabile e il Direttore generale ad esso preposto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La relativa proposta di nomina è sottoposta al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro il termine di 20 giorni dalla richiesta; al fine dell’espressione del parere le Commissioni possono procedere all’audizione della persona designata. E’ altresì previsto che l’Ufficio riferisca annualmente al Parlamento sull’attività svolta.
38In attuazione della normativa taglia-enti, come si è visto, gli Enti in questione erano a loro volta subentrati nei compiti e nelle funzioni dei soppressi ENAM, nel caso dell’INPDAP, ed ENAPPSMAD, nel caso dell’ENPALS.
39Come si è visto, l’EIPLI era stato incluso fra gli 11 enti per i quali era stata inizialmente prevista la ‘ghigliottina’ in caso di mancato riordino dall’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007, successivamente abrogato dall’art. 26, comma 3, della legge n. 133/2008.
40La soppressione di tale Commissione risultava peraltro già disposta dall’art. 10, comma 26, della legge n. 106/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 70/2011.
41Il testo approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva, al comma 1 dell’art. 36, che il Governo, entro tre mesi dalla data di conversione in legge, presentasse un apposito disegno di legge volto ad istituire una specifica Autorità indipendente di regolazione dei trasporti (veniva comunque meno, quindi, la precedente delega ad attribuire le relative funzioni ad un’Autorità già esistente, di cui all’art. 37 della legge n. 214/2011); sino all’istituzione di tale nuova Autorità ed a decorrere dal 30 giugno 2012, le relative funzioni erano attribuite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.
42In base al richiamato comma 7, ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari; in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ai fini dell’espressione del parere, le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.
43Così identificata nel citato D.L. n. 16/2012 benché ridenominata Agenzia per il Terzo settore dall’art. 1 del D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, recante modifiche al regolamento di organizzazione dell’Agenzia. Benché non si ritrovasse un’espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all’Agenzia, la stessa era ricompresa fra le Autorità amministrative indipendenti nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.
44Questi due enti erano già stati oggetto, come si è visto, di schemi di regolamenti di riordino approvati dal Governo in via preliminare nell’ambito del procedimento taglia-enti.
45Recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
46Come si è visto, entrambi gli enti erano stati recentemente riordinati, il primo, sulla base di norme di legge speciali che lo riguardavano, con il D.Lgs. n. 177 del 2009, e il secondo, nell’ambito della procedura taglia-enti, con il D.P.R. n. 237 del 2010 (cfr. supra).
47La trasformazione dell’AAMS in Agenzia fiscale con autonoma personalità giuridica era stata disposta dall’articolo 40, commi da 2 a 6, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (con decorrenza inizialmente stabilita al 1° ottobre 2008). Tali norme affidavano ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra l’altro, l’individuazione della data dalla quale le funzioni svolte dall'AAMS dovevano passare alla nuova Agenzia, con contestuale soppressione della stessa AAMS; peraltro, lo schema di decreto ministeriale recante le norme per l’istituzione dell’Agenzia fiscale dei Monopoli di Stato attuative del D.L. n. 159/2007, trasmesso al Parlamento il 12 ottobre 2011, non è stato mai approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva, benché su di esso si fossero effettivamente espresse le competenti Commissioni di Camera e Senato fra il novembre 2011 e il febbraio 2012.
48Si segnala peraltro che, nonostante appaiano con tutta evidenza enti pubblici ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, il controllo parlamentare sulle nomine nelle Agenzie fiscali, nella prassi, non si attua in base alle disposizioni di tale legge, ed in particolare a quelle, che sembrerebbero applicabili, relative agli “altri amministratori” di cui all’art. 9, ma alle norme dell’art. 19, comma 9, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la comunicazione al Parlamento da parte del Governo degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, di cui e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Sotto questo aspetto, dunque, le Agenzie fiscali dotate di personalità giuridica risultano equiparate alle Agenzie “ordinarie”, non dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, costituite sulla base del Decreto legislativo n. 300 del 1999.
49All’INRAN, come si è detto, erano stati attribuiti i compiti e le funzioni già esercitati dai soppressi Ente nazionale delle sementi elette ENSE e Istituto nazionale conserve alimentari INCA; l’Istituto era stato inoltre oggetto di riordino effettuato ai sensi dell’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra).
50Anch’esso, come si è detto, oggetto di riordino effettuato ai sensi dell’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra).
51Ulteriori interventi previsti nel medesimo art. 12 riguardano la Commissione scientifica CITES, l’ARCUS S.p.A., la Promuovi Italia S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A., l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori, il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare FONDINPS e la CONI Servizi S.p.A., tutti enti ed organismi, peraltro, non ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti, così come la Fondazione Centro sperimentale di cinematografiaCSC, l’Organismo di indirizzo ODI di cui all’art. 2, comma 118, della legge n. 191/2009 (finanziaria per il 2010) e l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi ICBSA, la cui soppressione era peraltro prevista da norme successivamente soppresse durante l’esame al Senato del D.L. n. 95/2012. Analogamente, altre disposizioni dell’art. 12 soppresse durante l’esame al Senato del D.L. n. 95 prevedevano la soppressione o l’incorporazione di altri enti pubblici non economici ricompresi a pieno titolo nella normativa taglia-enti, e precisamente dell’Ente nazionale per il microcredito e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP.
52In materia, il testo originario dell’art. 13 del D.L. n. 95/2012 prevedeva l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui attribuire le funzioni già affidate all’ISVAP, nonché parte di quelle già spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, la quale avrebbe dovuto subire una sorte analoga a quella dell’ISVAP (immediata decadenza degli organi amministrativi in carica e commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione). Le disposizioni concernenti la COVIP, peraltro, sono state stralciate nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge ed il testo finale dell’art. 13, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, prevede, come si vedrà, la soppressione del solo ISVAP e l’attribuzione delle relative funzioni ad un nuovo istituto denominato IVASS (e non più IVARP).
53Il numero sale a 42 se si considerano anche i Presidenti dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.
54Il numero sale a 400 se si considerano anche gli altri amministratori dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.
55Il consiglio di indirizzo dell'INMP è composto infatti da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà.
56Il computo dei dati non tiene conto del soggetto non ancora specificato che subentrerà al soppresso EIPLI, in quanto, dovendo esso essere individuato o costituito da parte delle Regioni interessate, dovrebbe avere le caratteristiche di ente o istituto regionale, e non statale, per cui non dovrebbe essere ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine.
57Lo statuto dell’ENSE era già stato modificato nel 2009 in attuazione dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008, con la riduzione da 9 a 5 dei componenti del CDA (cfr. infra).
58L’EIUT era stato istituito fin dall’inizio “a termine”, per un periodo di trent’anni, dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, ed avrebbe quindi dovuto venir meno il 6 novembre 1991; peraltro, in prossimità di tale scadenza si era iniziata a delineare la sua possibile trasformazione in società per azioni, e a questo scopo il predetto termine di scadenza era stato prorogato di 10 anni, fino al 6 novembre 2001. A decorrere dal 1998, inoltre, dopo l’entrata in vigore delle leggi Bassanini, il progetto di trasformazione dell’EIUT si era orientato verso la costituzione di una spa pubblica e per accompagnare la transizione il Ministro dell’agricoltura non aveva rinnovato il Consiglio di amministrazione dell’EIUT, procedendo alla nomina di un commissario. Ciò nonostante, nel 2001 anche il nuovo termine stava per venire a scadenza senza che fosse intervenuta alcuna trasformazione, per cui furono accordate per legge una serie di ulteriori proroghe di durata annuale, mentre si faceva strada la nuova ipotesi, sorta nel 2007, di trasformare l’EIUT da ente pubblico non economico in ente pubblico economico. Nel frattempo, come si è visto, l’EIUT era stato inserito dalla legge n. 244 del 2007 fra gli 11 enti di cui era direttamente prevista dalla legge la soppressione ove non riordinati entro il termine previsto per l’emanazione degli appositi regolamenti, e poi ricondotto alla procedura generale taglia-enti dalla legge n. 133 del 2008. In attuazione di tale procedura, il Ministro dell’agricoltura presentava nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico, che non veniva però approvata. Posto in liquidazione il mese successivo, l’Ente è definitivamente venuto meno nel novembre 2011, con l’approvazione da parte delle regioni Umbria e Toscana di analoghe leggi regionali istitutive dell’Ente (regionale) acque umbro-toscane, destinato a subentrare all’EIUT. L’EIUT era dotato di 1 Presidente, 2 Vicepresidenti e 10 componenti del Consiglio di amministrazione, incarichi che escono anch’essi dal campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine; come si è detto, l’Ente era peraltro in regime commissariale dal 1998.
59Rispettivamente, 1 Presidente e 16 componenti del CDA per la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, 1 Presidente e 6 componenti del CDA per l’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III e 1 Presidente e 4 componenti del CDA per l’Ente opere laiche palatine pugliesi.
60Il computo non tiene conto dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, conteggiata invece fra gli enti soppressi (cfr. supra).
61Successivamente trasformata nella nuova Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, poi a sua volta soppressa dalla legge n. 135/2012 (cfr. supra).
62Successivamente soppresso dall’art. 12 della legge n. 135/2012 (cfr. supra).
63Successivamente soppresso con il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all’INRAN, poi a sua volta soppresso (cfr. supra).
64Ulteriori funzioni sono state attribuite all'IVASS in materia di contrasto alle frodi assicurative dall'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, attualmente all'esame della 10ª Commissione (Industria, commercio e turismo) del Senato in prima lettura.
65Si precisa che la candidatura di Miazza è stata individuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti all'interno della terna di nominativi a lui proposte dal Presidente della Regione Liguria, dopo che con questi non si era raggiunta l'intesa sulla candidatura che il predetto Ministro aveva scelto entro una distinta terna di nominativi avanzata dai comuni, dalla Provincia e dalla camera di commercio competenti per territorio.
66In tal senso depongono Corte dei Conti, Sez. Giur. reg. Piemonte, 1° settembre 2005, n. 223, nonché Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2010, n. 3511.
67Si ricorda che il precedente Esecutivo, nel Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2011, aveva deliberato la nomina di Domenico Sudano a presidente del CRA, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole le competenti Commissioni di Camera e Senato. Tuttavia alla citata delibera non aveva fatto seguito il decreto del Presidente della Repubblica con il quale si sarebbe perfezionata la nomina di Sudano a presidente dell'Ente.
68In particolare l'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore, senza tuttavia pregiudicare la facoltà per l'autore di esercitare direttamente i propri diritti.
69Da rilevare che tra i mesi di febbraio e luglio 2012 la Commissione VII (Cultura) della Camera ha svolto una indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la SIAE, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima.
70Per mera completezza si ricorda che il testo originario dell'art. 13 del decreto-legge n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutiva l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui sarebbero state attribuite le funzioni già affidate all'ISVAP ed alla COVIP, ad eccezione di quelle da ultimo attribuite alla Commissione dall'articolo 14 del decreto-legge n. 98/2011, che sarebbero state invece assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La COVIP avrebbe dovuto soggiacere alla decadenza dei propri organi in carica e ad un commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione. Tali previsioni concernenti la COVIP sono state però stralciate dalla legge di conversione n. 135/2012.
71Mancini succedeva, con decorrenza 1° gennaio 2012, a Sergio Trevisanato, il cui mandato di commissario straordinario dell'Ente era scaduto il 31 dicembre 2011.
72Lo stesso statuto prevede all’articolo 16 che il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore, decadono con la nomina dei nuovi organi, alla quale provvedere entro i successivi 60 giorni. Per effetto di tale norma, decorsi gli ulteriori 45 giorni di prorogatio di cui al D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994, si era concluso anticipatamente il secondo mandato presidenziale di Sergio Trevisanato, che era stato quindi nominato commissario straordinario dal 18 luglio 2011 al 31 dicembre 2011. Peraltro il Ministro per i rapporti con il Parlamento del precedente Esecutivo, con lettera del 28 ottobre 2011 annunciata alla Camera ed al Senato il 2 novembre 2011, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina sempre di Trevisanato a presidente dell'Istituto, ma la stessa non ha avuto seguito.
73Vedasi in tal senso il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 maggio 2012, pubblicato nella G.U. n. 209 del 7 settembre 2012.
74Prima dell'emanazione del suddetto decreto-legge, erano organi dell'AGEA il presidente ed il consiglio di amministrazione, composto dal predetto presidente e da ulteriori quattro membri. In particolare, il presidente era nominato per tre anni (rinnovabili non più di due volte) con D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sulla relativa proposta di nomina, anche per effetto del richiamo all'art. 3 della legge n. 400/1988 operato dall'art. 9 del D. Lgs. 165/1999 istitutivo dell'AGEA, le Commissioni XIII della Camera e 9ª del Senato erano chiamate ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 1 della legge n. 14/1978 recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.
75L'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 ha attribuito le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della Politica agricola comune al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agirà quindi come unico rappresentante dello Stato nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR.
76Il 6 settembre 2011 era stata trasmessa alle Camere la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Paolo Tenna e Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione per l'anno 2011, in qualità di rappresentanti delle regioni Piemonte e Lombardia quali enti contributori della Fondazione. Dette proposte di nomina non hanno tuttavia avuto seguito, malgrado i pareri favorevoli espressi dalla 7ª Commissione del Senato il 14 settembre 2011 e dalla Commissione VII della Camera il 19 ottobre 2011.
77Si ricorda che dal testo definitivamente convertito in legge del decreto-legge n. 95/2012, cosiddetto spending review n. 2, sono state espunte le disposizioni che prevedevano la soppressione della Fondazione CSC ed il trasferimento alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà delle funzioni svolte dalla Cineteca nazionale.
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
78La trasformazione dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI era stata disposta dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
79La soppressione dell'ASSI decorre dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge n. 95 del 2012 (15 agosto 2012). Le funzioni attribuite all'ASSI dalla normativa vigente, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, sono ripartite tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
L'INRAN è stato soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95 del 2012 (7 luglio 2012). Per effetto di detta soppressione sono attribuiti al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – CRA le funzioni ed i compiti già affidati all'INRAN ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo n. 454 del 1999, sono attribuite all'Ente risi le competenze dell'INRAN acquisite nel settore delle sementi elette, mentre le funzioni dell'INRAN già svolte dall'ex INCA sono soppresse.