Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 47/XVI OTTOBRE 2012
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 47    Progressivo: 2012
Data: 31/10/2012
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO
NOMINE IN ENTI   ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONI GOVERNATIVE     


Notiziario mensile

Numero 47/XVI

OTTOBRE 2012

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare


INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a settembre 2012 4

a) L’ampiezza del campo di applicazione della L. n. 14/1978 a seguito dell’attuazione della normativa taglia-enti 8

b) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di settembre 2012 62

c) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di settembre 2012 o previste in scadenza entro il 30 novembre 2012 75

d) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 30 novembre 2012 80

Sezione II 85

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 85

In evidenza a settembre 2012 86

Note annunciate al 30 settembre 2012 in attuazione di atti di indirizzo 91

Ministero degli affari esteri 91

Ministero dell'interno 103

Ministero della salute 119

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 30 settembre 2012 123

Sezione III 125

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 125

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 126

In evidenza a settembre 2012 127

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 settembre 2012 135

Relazioni governative 135

Relazioni non governative 141

Nuove relazioni previste da fonti normative 142

Relazioni governative 142

Relazioni non governative 143


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI























La sezione è ripartita in quattro sottosezioni che danno conto: 1) dell’ampiezza del campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, a seguito dell’attuazione data alla normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici (c.d. normativa taglia-enti); 2) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di settembre 2012 (e nella prima parte del mese di ottobre 2012), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 3) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 novembre 2012 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 4) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 30 novembre 2012, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a settembre 2012


La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di settembree l'inizio di quello di ottobre 2012, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di novembre 2012. La sezione è composta da quattro sottosezioni, che danno rispettivamente conto dell'attuazione della normativa taglia-enti, delle cariche rinnovate nel mese di settembre 2012, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di novembre 2012 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti


IN QUESTO NUMERO:


- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha nominato Cristoforo Canavese commissario straordinario dell'Autorità portuale di Savona per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 24 settembre 2012. Si anticipa che lo stesso Ministro ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gian Luigi Miazza a presidente della medesima Autorità portuale ed ha nominato Paolo Costa presidente dell'Autorità portuale di Venezia per quattro anni a decorrere dal 1° ottobre 2012.


- Con decreto in corso di perfezionamento del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2012, Ludovico Ortona è stato nominato amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. fino al 31 dicembre 2013.


- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2012, Guido Tampieri è stato nominato commissario straordinario dell'Agenziaper le erogazioni in agricoltura AGEA fino alla definizione delle procedure per la nomina del direttore dell'Agenzia a comunque per un periodo massimo di nove mesi.


- La 13ª Commissione del Senato e l'VIII Commissione della Camera hanno espresso parere favorevole sulle proposte di nomina di Franco Iezzi a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella e di Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parco nazionaledel Pollino. Si anticipa poi che l'VIII Commissione della Camera ha altresì espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Giuseppe Bonanno a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha invece nominato, con propri decreti, Gaetano Benedetto commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Circeo e Giuseppe Rossi commissario straordinario dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Lo stesso Ministro ha inoltre confermato per ulteriori tre mesi Antonio Granara quale commissario straordinario del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.


- Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato, a decorrere dal 1° settembre 2012, Giovanni Biondi commissario straordinario dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa INDIRE, che con la stessa decorrenza è subentrato alla soppressa Agenzianazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS.


- Si anticipa che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 5 ottobre 2012 in corso di perfezionamento, ha disposto la proroga del commissariamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, fino alla data di adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 37, comma 4, della legge n. 99/2009, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dal 28 settembre 2012.


- Si anticipa inoltre che il 3 ottobre la VII Commissione (Cultura) della Camera ha espresso parere favorevole sulle proposte di nomina di Stefano Rulli a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, nonché di Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della medesima Fondazione.


- Nel mese di ottobre è previsto in scadenza il mandato del commissario straordinario della Fondazione Ordine Mauriziano, Giovanni Zanetti (con il vicecommissario Cristiana Maccagno).


- Nel mese di novembre scadranno invece i mandati del presidente dell'Autorità portuale di Salerno, Andrea Annunziata, e dei commissari straordinari del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, Antonio Granara, dell'Ente parconazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, e della Società italiana degli autori ed editori SIAE, Gianluigi Rondi (con i subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino).


- È stato pubblicato nella G.U. n. 214 del 13 settembre 2012 il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Il relativo disegno di legge di conversione (atto 5440-A) è attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera. In particolare, l'articolo 14, comma 2, del predetto decreto-legge configura l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP come ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà1. Sono organi dell'Istituto il consiglio di indirizzo, il direttore e il collegio sindacale. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo strategico ed è composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà. Il direttore dell'INMP è nominato dal Ministro della salute, rappresenta legalmente l’Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni, sono disciplinati il funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto. Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che proprio in quanto qualificato "ente con personalità giuridica di diritto pubblico", l'INMP dovrebbe pertanto ritenersi assoggettato alla disciplina generale di cui alla legge n. 14/1978.


- È stato pubblicato nella G.U. n. 217 del 17 settembre 2012, l'avviso pubblico per la selezione del direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale. Come ricordato nel precedente numero del Bollettino, tale Agenzia è stata istituita dall'articolo 19 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 1342. Sono organi della nuova Agenzia il direttore generale, il comitato di indirizzo ed il collegio dei revisori dei conti. Il direttore generale è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con gli altri Ministri vigilanti3 e previo avviso pubblico, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. L'incarico è di durata triennale. Entro 45 giorni dalla nomina del direttore generale è approvato lo statuto dell'Agenzia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In particolare lo statuto prevede che il comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata. Quanto ai profili relativi al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, si osserva che la nuova Agenzia, costituita ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può ritenersi sprovvista della personalità giuridica di diritto pubblico ed in quanto tale sottratta alla disciplina generale di cui alla legge n. 14/1978, alla quale peraltro non viene fatto alcun rimando dalle norme istitutive, che nemmeno prevedono discipline speciali in tal senso.


Per l'approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) L’ampiezza del campo di applicazione della L. n. 14/1978
a seguito dell’attuazione della normativa taglia-enti


Il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo negli enti pubblici è disciplinato, in via generale, dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (il cui contenuto è illustrato più avanti, in apertura della prossima sottosezione), che definisce il proprio campo di applicazione con riferimento agli “istituti ed enti pubblici, anche economici”. In tale campo intervengono altresì le disposizioni della normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici, nota come normativataglia-enti, la cui applicazione ha provocato, e potrebbe ancora provocare in futuro, una diminuzione tanto del numero degli enti pubblici quanto di quello delle nomine di competenza governativa da effettuarsi negli enti medesimi, restringendo di conseguenza l’estensione del campo di applicazione della legge n. 14/1978. Pertanto, in considerazione della sua evidente rilevanza per la delimitazione dell’oggetto della presente sezione, si procede di seguito ad una ricognizione preliminare degli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici.





1. Il nucleo originario della normativa taglia-enti

Negli ultimi anni la materia della soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Muoveva in quella direzione la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo Governo Berlusconi, come la successiva), che, all’art. 28, conferiva al Governo delega per l’individuazione degli enti, amministrazioni, agenzie ed altri soggetti pubblici da sopprimere od accorpare con enti od organismi aventi analoghe finalità. Tale delega, peraltro, non fu mai esercitata e per accelerare la prevista operazione di riduzione delle pubbliche amministrazioni, l’anno successivo la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all’art. 34, comma 23, invertì il percorso logico disegnato dalla legge dell’anno precedente, modificandone l’art. 28 nel senso di attribuire al Governo delega per l’individuazione, entro il 30 giugno 2003, degli enti ed organismi pubblici ritenuti indispensabili, disponendone se necessario anche la trasformazione in soggetti di diritto privato ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi pubblici, con automatica soppressione degli enti non inclusi nell’elenco alla scadenza del termine previsto (c.d. “ghigliottina”).

Anche questa delega, nonostante i suoi termini fossero stati successivamente più volte prorogati, non fu peraltro esercitata e qualche anno dopo la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo Governo Prodi, come la successiva), all’art. 1, comma 482 e seguenti, ritornava sul percorso logico di base, novellando nuovamente l’art. 28 della legge n. 448/2001 nel senso di eliminare l’impostazione “per esclusione” fondata sull’individuazione degli enti da conservare ed il meccanismo della “ghigliottina” introdotti dalla legge n. 289/2002 e attribuendo al Governo delega, da esercitare entro il 30 giugno 2007, perché procedesse al riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici nonché delle strutture amministrative pubbliche. Nemmeno in questo caso la delega fu però effettivamente esercitata e a dare nuovo impulso al procedimento provvide quindi la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi da 634 a 641), che abrogava l’art. 28 della legge n. 448/2001 ma ne conservava l’impostazione di fondo come da ultimo ridisegnata dalla legge n. 296/2006, affidando a successivi regolamenti di delegificazione governativi, adottati ai sensi della legge n. 400/1988, il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione. Veniva peraltro modificato il campo di applicazione dell’intervento di riforma, limitandosi tale ambito all’area statale (“enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali”). I princìpi e criteri direttivi da seguire prevedevano: la fusione degli enti e strutture che svolgessero attività analoghe o complementari; la trasformazione degli enti che non svolgessero funzioni di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato o la loro soppressione e liquidazione; la fusione, trasformazione o soppressione degli enti attivi in materie attribuite alle regioni o agli enti locali; la razionalizzazione degli organi degli enti e la riduzione del numero dei loro componenti; la previsione che per gli enti liquidati lo Stato rispondesse delle passività nei limiti dell’attivo delle liquidazioni; l’abrogazione dei finanziamenti pubblici agli enti soppressi o trasformati in soggetti di diritto privato; il trasferimento alle amministrazioni con preminente competenza nella materia delle funzioni degli enti soppressi (comma 634). Un piccolo spazio veniva inoltre recuperato per il meccanismo della c.d. “ghigliottina”: infatti, unicamente per 11 enti identificati nell’allegato A4 era direttamente prevista dalla legge la soppressione, ai sensi del comma 636, ove non riordinati entro il termine (30 giugno 2008) previsto per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione.

Come le precedenti5, anche la delega recata dalla legge n. 244/2007 non è stata peraltro esercitata, anche a causa della crisi di governo del gennaio 2008 e dello scioglimento anticipato delle Camere nel febbraio successivo. Nel periodo tra il 2001 ed il 2008, dunque, limitate operazioni di riordino e trasformazione sono state condotte sugli enti pubblici solo mediante specifiche disposizioni legislative (fra cui – in carica il secondo Governo Berlusconi - il Decreto legislativo n. 173/2003 che ha trasformato l’Agenzia del demanio da ente pubblico non economico in ente pubblico economico, il D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti da soggetto pubblico a società per azioni di diritto privato, e il D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005, con il quale l’Ente nazionale italiano per il turismo ENIT è stato trasformato in Agenzia nazionale del turismo – ENIT) diverse dalla normativa appositamente apprestata per la politica di intervento pubblico nel settore.

Molto più ‘interventista’ di questa, sebbene riferita a un campo di applicazione più ristretto (i soli “enti pubblici non economici”6) è invece la nuova disciplina della materia introdotta, a breve distanza di tempo, dall’art. 26 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (quarto Governo Berlusconi, come le seguenti fino al novembre 2011): generalizzando la clausola del predetto comma 636 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, l’art. 26 dispone esso stesso direttamente la soppressione automatica degli enti pubblici non economici, ad eccezione di quelli espressamente confermati o riordinati con una determinata procedura ed entro determinati termini, mediante una ‘ghigliottina’ da cui sono escluse unicamente talune categorie di enti identificati dalla legge stessa (cfr. infra). Peraltro, mentre si introduceva la nuova ‘ghigliottina generalizzata’, veniva meno la ‘ghigliottina specifica’, in quanto il comma 636 e l’allegato A della legge n. 244/2007 erano abrogati e gli 11 enti interessati venivano a rientrare nella disciplina generale recata dalla nuova legge (comma 3 dell’art. 26)7. D’altra parte, il medesimo comma 3 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 abrogava le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che prevedevano l’istituzione di un nuovo ente pubblico, l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, e l’art. 28 disponeva direttamente l’accorpamento di tre enti già esistenti in un unico nuovo organismo pubblico: veniva infatti istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, trasferendogli le funzioni e le risorse dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ARPAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM, di cui veniva contestualmente disposta la soppressione (comma 2). Con decreto interministeriale dovevano essere determinati, fra l’altro, gli organi di amministrazione e controllo e le modalità di costituzione e di funzionamento dell’ISPRA, tenendo conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche (comma 3).

L’articolo 26 della legge n. 133/2008 è stato successivamente in parte novellato e in parte integrato da altre disposizioni, in primo luogo quelle volte a ribadire in modo più stringente gli obiettivi di risparmio nonché di contenimento strutturale di spesa, recate dall’art. 17, commi 1-9, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Pertanto, la legge n. 133/2008 sviluppa quanto già formulato dalla legge n. 244/2007, e ancora vigente come criteri direttivi,8 e costituisce dunque la ‘carta’ normativa del procedimento taglia-enti, recando la disciplina fondamentale del riordino e della soppressione degli stessi; nell’art. 17 della legge n. 102/2009 si trovava invece la disciplina fondamentale dei profili inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e soppressione degli enti persegue, successivamente a sua volta modificata ed integrata da altre disposizioni di legge.

Interessati da questa normativa, come si è detto, sono gli enti pubblici non economici; in via interpretativa9, è stato chiarito che si tratta degli enti pubblici non economici statali. Il procedimento di riordino e soppressione di tali enti prevede due diverse procedure, il discrimine tra l’una e l’altra delle quali è dato dalle dimensioni degli enti, ossia se essi abbiano o meno una dotazione organica di personale inferiore a cinquanta unità. Le norme relative alle due procedure presentavano tuttavia alcuni profili problematici, quanto alla loro interpretazione e raccordo, per superare i quali, nonché per prorogare i termini originariamente assegnati al procedimento, è stato necessario introdurre ulteriori disposizioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, all’art. 10-bis, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’art. 7, comma 30.

Il complesso della normativa così risultante stabiliva dunque, in sintesi, che dovessero esseresoppressi gli enti pubblici non economici (statali):

a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni (ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; autorità portuali; enti parco; enti di ricerca10) e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, e cioè entro il 20 novembre 2008. Anche gli enti così confermati possono comunque, specifica il citato art. 10-bis della legge n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, con appositi regolamenti. Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa sono stati confermati i seguenti nove enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato olimpico nazionale italiano CONI; Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO; Lega italiana per la lotta ai tumori LILT; Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI; Ente teatrale italiano ETI11;

b) con dotazione pari o superiore a 50 unità, con esclusione degli stessi enti di cui sopra, nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (periodo aggiunto dal citato comma 30 dell'articolo 7 della legge n. 122/2010), per i quali alla scadenza del termine previsto dalla legge non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Tali regolamenti sono poi emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, delle Commissioni parlamentari competenti. Il predetto termine di legge per l’attuazione del riordino degli enti è stato ripetutamente differito12; da ultimo, l'articolo 10-bis della citata legge di proroga termini n. 25 del 2010 ha stabilito che gli schemi di regolamento di riordino, adottati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, dovessero essere emanati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura.

Vale per entrambe le procedure quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 per cui, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l’elenco degli enti che risultano soppressi. Agli stessi Ministri vigilanti è stato attribuito dalla legge n. 102/2009 il potere di proposta per l’adozione dei regolamenti di riordino, originariamente posto in capo ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di governo, poi chiamati ad esprimere sui regolamenti di riordino unicamente il proprio concerto. In caso di soppressione di un ente è previsto che l’amministrazione vigilante succeda ad esso a titolo universale, in ogni rapporto (“anche controverso”), e ne acquisisca le risorse.

Circa l’esclusione dalla normativa taglia-enti degli enti di ricerca, va precisato che l’art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, al comma 2, la limita agli enti di ricerca di cui alla legge n. 165/2007, cioè quelli vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i quali siano adottati entro il 31 dicembre 2009 i decreti legislativi attuativi della delega al riordino ivi prevista. Il successivo comma 3 dell’art. 27 stabilisce inoltre l’esenzione anche dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI, qualora riordinati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. In altre parole, gli enti di ricerca esclusi dal procedimento taglia-enti sono unicamente quelli effettivamente riordinati per altra via, in attuazione della normativa speciale recata dalla legge-delega n. 165/2007 o tenendo conto della previsione generale di cui alla legge n. 244/2007.

Si segnala inoltre che uno speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, riguardava gli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: in base all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, tali enti, nonché le società controllate o vigilate dal Ministero, dovevano, “in vista del relativo necessario riordino”, adeguare i propri statuti entro il 30 aprile 2009 allo scopo di prevedere un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Conseguentemente, nei trenta giorni successivi all’adeguamento doveva procedersi al rinnovo dei relativi organi di amministrazione. In applicazione di tale disposizione (il cui ambito di applicazione era più vasto rispetto alla normativa taglia-enti propriamente intesa, riguardando anche gli enti pubblici economici, come ad esempio l’Ente nazionale risi, e le società), che di fatto anticipava per gli enti del comparto agro-alimentare l’intervento poi generalizzato dall’art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010 (cfr. infra), nel corso del 2009 risultano aver modificato i propri statuti i seguenti sette enti pubblici non economici: Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Istituto nazionale di economia agraria INEA, Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA, Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione INRAN, Ente nazionale sementi elette ENSE, che hanno tutti ridotto a 5 i componenti dei rispettivi CDA. Alcuni di tali enti, l’UNIRE, l’INRAN e l’ENSE, saranno poi interessati da provvedimenti di trasformazione, riordino o soppressione adottati ai sensi della normativa taglia-enti (cfr. infra). Nessuna modificazione statutaria risulta invece approvata per l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI, anch’esso controllato dal Ministero delle politiche agricole, peraltro da anni in regime commissariale e successivamente soppresso (cfr. infra).


SCHEMA RIEPILOGATIVO

La normativa taglia-enti stabilisce la soppressione degli enti pubblici non economici statali:

a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, di quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle autorità portuali, degli enti parco, degli enti di ricerca riordinati per altra via, e ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale del 19/11/2008.

b) con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, con le stesse esclusioni di cui al punto a), nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per i quali non vengano adottati i relativi schemi di regolamento governativo di riordino, in via preliminare entro il 31/10/2009 e in via definitiva entro il 31/10/2010, salvando comunque gli enti riordinati nella XVI Legislatura.



2. L’impostazione degli schemi di regolamenti di riordino

In attuazione della normativa taglia-enti il Governo ha progressivamente definito ed approvato in via preliminare una serie di schemi di regolamenti di riordino: quelli approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009 riguardavano un numero di enti pari a 96, ma tale numero complessivo non si riferisce solo agli enti interessati dal procedimento taglia-enti, che sono 55 (compresi 6 Enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusi, quindi, dall’autonomo riordino effettuato con il D.Lgs. n. 213/2009), bensì comprende anche enti espressamente esclusi da esso, come Autorità portuali (in numero di 20) ed Enti parco (in numero di 21).

Sono stati approvati in via preliminare complessivamente 29 schemi di regolamento13, per il riordino di:

- Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” (nella seduta del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2008);

- Lega navale italiana, Unione italiana tiro a segno, Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, Casse militari (nella seduta del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2009);

- Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2009);

- enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell’economia e delle finanze (nella seduta del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009);

- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, Istituto opere laiche palatine pugliesi, Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2009);

- Ente italiano montagna EIM, Agenzia nazionale per i giovani, Automobile club d’Italia ACI, Club alpino italiano CAI, Agenzia nazionale per il turismo ENIT, Istituto postelegrafonici IPOST, enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, enti vigilati dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali (due distinti schemi riguardanti, rispettivamente, il settore lavoro ed il settore salute), Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione Guglielmo Marconi, Unione accademica nazionale, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, Istituto agronomico per l’oltremare, Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato, enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Accademia nazionale dei Lincei, Istituto nazionale di statistica ISTAT (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009).

L’elenco completo dei 96 enti inclusi negli schemi di regolamenti di riordino risulta il seguente: Accademia nazionale dei Lincei; Aero club d'Italia; Agenzia italiana del farmaco; Agenzia nazionale per i giovani; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Agenzia nazionale per il turismo; Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; Automobile club d'Italia; 20 Autorità portuali; Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; Cassa ufficiali della Guardia di finanza; 6 Casse militari; Club alpino italiano; Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; Consorzi dell'Adda, del Ticino, dell'Oglio; Consorzio parco nazionale dello Stelvio; Croce rossa italiana; Ente italiano montagna; Ente nazionale per l'aviazione civile; Ente parco nazionale del Gran Paradiso; 21 Enti parco; Fondazione Guglielmo Marconi; Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; Fondo di assistenza per i finanzieri; Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato; Fondi di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, finanzieri della Guardia di Finanza; Fondo di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle Finanze; INPS, INAIL, INPDAP, ENPALS, IPSEMA, ENAPPSMAD (integrazione logistico-funzionale) ed ISFOL; Istituto agronomico per l’oltremare; Istituto di studi e analisi economica; Istituto nazionale di statistica ISTAT; Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale; Istituto opere laiche palatine pugliesi; Istituto postelegrafonici; Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro; Istituto superiore di sanità; Lega navale italiana; Opera nazionale per i figli degli aviatori; Scuola archeologica italiana di Atene; Unione accademica nazionale; Unione italiana tiro a segno; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia.

L’adozione in via preliminare da parte del Governo dello schema di decreto di riordino, in attesa dell’approvazione definitiva entro il 31 ottobre 2010, valeva intanto la conferma per gli enti interessati, che altrimenti, ai termini di legge, avrebbero dovuto essere soppressi perché non sottoposti a riordino. Fra tali enti non rientrava l’Ente irriguo umbro toscano EIUT, la cui bozza di regolamento di riordino esaminata nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 non è stata approvata (cfr. infra).

Si segnala altresì che nella seduta del 28 ottobre 2009 il Governo ha approvato in via preliminare un ulteriore schema di regolamento di riordino di enti pubblici non economici, peraltro non ai sensi della normativa taglia-enti e nell’ambito del relativo procedimento, ma sulla base di altre disposizioni di legge che li riguardavano: si tratta del regolamento per l’unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, ai sensi del D.Lgs. n. 419/del 1999, che reca la disciplina di un precedente procedimento di riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici analogo a quello successivamente introdotto dalla normativa “taglia-enti”. Un altro schema di regolamento di questo tipo approvato in precedenza era quello per la riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 69/2009, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 luglio 2009, ed ulteriori analoghi schemi di regolamento approvati successivamente erano quello per il riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI e dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, quello di riordino dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM, approvati il 17 dicembre 200914, e quello di riordino del sistema delle Stazioni sperimentali per l’industria, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 99/2009 (seduta del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010). Per questi enti il previsto riordino seguiva quindi specifiche modalità, che potevano anche essere differenti da quelle seguite nell’ambito del procedimento taglia-enti.


3. L’evoluzione del nucleo originario: prima fase

Una nuova ed importante tappa del procedimento taglia-enti è stata successivamente aggiunta dalla citata legge n. 122/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 78/2010, che ha attuato un vasto intervento di c.d. ‘riduzione del perimetro della pubblica amministrazione’. Infatti l’art. 7 di tale legge - oltre ad intervenire al comma 30, come si è detto, sull’individuazione degli enti esclusi dalla soppressione - ha introdotto una serie di nuove disposizioni che hanno innanzitutto stabilito, ai commi da 1 a 17, la soppressione e il riordino immediati di taluni enti vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. In particolare, il comma 1 stabilisce la soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all’INAIL, che succede ad essi in tutti i rapporti attivi e passivi; allo stesso modo, i commi 2 e 3 provvedono a sopprimere l’Istituto postelegrafonici IPOST, le cui funzioni sono trasferite all’INPS, e il comma 3-bis sopprime l’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM (per il quale era inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 per l’esclusione dal procedimento taglia-enti mediante autonomo riordino: cfr. infra), attribuendo le relative funzioni all’INPDAP. Le risorse umane e strumentali degli enti soppressi sono trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché, per quanto riguarda l’ISPESL, con il Ministro della salute (commi 4 e 5).

I successivi commi 7, 8 e 9 intervengono in materia di riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui alla legge n. 479 del 1994, eliminando i consigli di amministrazione di tali enti ed attribuendone alcune funzioni ai presidenti (che continueranno ad essere nominati in base alle norme della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative); inoltre, viene stabilito che quando verranno rinnovati i consigli di indirizzo e vigilanza degli enti in questione, il numero dei loro componenti verrà ridotto almeno del trenta per cento. I commi da 10 a 14 prevedono poi, tra l'altro, l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti in oggetto, in modo da conformarli alle nuove norme, specificando che le nuove disposizioni si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, a cui il comma 16 trasferisce anche funzioni e personale di ruolo (nonché attività e passività di bilancio) del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD.

Ulteriori soppressioni di enti e trasferimenti delle relative funzioni sono previsti ai successivi commi 15, che sopprime l'Istituto affari sociali IAS e ne trasferisce le funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, in una delle macroaree già esistenti; 18, che sopprime un ente vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto di studi e analisi economica ISAE, le cui risorse e funzioni sono assegnate al ministero vigilante e all'ISTAT; 19, che sopprime un ente di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna EIM, al quale la Presidenza succede a titolo universale; 20, che sopprime una serie di enti elencati nell'allegato 2 alla legge, in cui sono specificate le amministrazioni a cui sono trasferiti i rispettivi compiti e attribuzioni. Si tratta in primo luogo di enti vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè tutte le otto Stazioni sperimentali per l'industria, a cui subentrano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA territorialmente competenti, e l'Istituto per la promozione industriale IPI, a cui subentra direttamente il Ministero dello sviluppo economico; poi, di un altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA15, e di un ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ente nazionale delle sementi elette ENSE16, ad entrambi i quali subentra l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN. Vengono altresì soppressi altri due enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e cioè il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, i cui compiti e attribuzioni passano al suddetto Ministero, nonché l'Ente teatrale italiano ETI17, a cui subentra il vigilante Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, il comma 21 sopprime l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN e trasferisce le sue funzioni e risorse al Consiglio nazionale delle ricerche e i commi da 31-ter a 31-septies sopprimono l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES, cui succede a titolo universale il Ministero dell’interno.

All’elenco degli enti così soppressi ha successivamente aggiunto un’altra voce l’art. 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, ai commi 5-quater e 5-quinquies, ha disposto l’aggiunta nell’allegato 2 della legge n. 122, e quindi la soppressione, del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, assegnando alla Camera di commercio di Brescia i relativi compiti e attribuzioni. Il Banco era stato appena riordinato con apposito provvedimento adottato ai sensi della normativa taglia-enti, il D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, che aveva, tra l’altro, portato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 11 a 5 (cfr. infra); l’ente, peraltro, ritornerà in essere poco più di un anno dopo (cfr. infra).

Ulteriori disposizioni, di carattere più generale ed onnicomprensivo, attinenti al riordino (anche) degli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti sono quelle recate, in un ambito più vasto, dai commi 2 e 5 dell’art. 6 della legge n. 122. Il comma 2, infatti, stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica: essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, essi non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di queste norme determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Il comma 2 non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle Università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle Camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

Il comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122 prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi di tutti gli enti ed organismi pubblici, inclusi, quindi, gli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti: fermo restando quanto previsto dall'illustrato articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 122, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono al conseguente adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma 5 nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. In attuazione dell’art. 6, comma 5, della legge 122/2010 risulta adottato, con D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207, il nuovo regolamento riguardante la disciplina di organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo, che ha ridotto da 10 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione dell’ente; di tale riduzione, in quanto, come si è detto, conseguente ad una norma di legge non riconducibile alla normativa taglia-enti propriamente intesa, non si tiene peraltro conto nella ricostruzione dello stato d’attuazione e degli effetti di tale normativa.

La legge n. 122/2010 segna dunque un ulteriore incremento del livello di ‘interventismo’ della normativa taglia-enti, disponendo essa stessa, come si è visto, la soppressione immediata di 23 enti pubblici non economici – poi portati a 24 dalla legge n. 10/2011 - e disciplinando direttamente il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, in un momento in cui non era ancora scaduto il termine del 31 ottobre 2010 per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino degli enti pubblici interessati dal procedimento18, e in un caso - quello dell’ETI - addirittura ritornando sulla procedura in materia di soppressione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità già definita con il D.M. 19 novembre 2008. Viene anche derogata la regola generale per cui, in caso di soppressione di un ente, è l’amministrazione vigilante a dovergli succedere, acquisendone le risorse: infatti, in numerosi casi le funzioni e le risorse degli enti soppressi sono attribuite ad altri enti pubblici, anziché alle amministrazioni vigilanti.


4. L’iter degli schemi di regolamenti di riordino

L’iter degli schemi di regolamento di riordino, già adottati dal Governo in via preliminare e il cui termine finale era stato frattanto posposto al 31 ottobre 2010, degli enti successivamente interessati dalla legge n. 122 si è quindi interrotto prima di giungere all’approvazione definitiva; lo stesso è accaduto anche per altri degli schemi di regolamento approvati entro il 31 ottobre 2009, per una serie di motivi fra cui di particolare rilievo appaiono le osservazioni in merito del Consiglio di Stato. Infatti, esaminandoli per l’espressione del prescritto parere, il Consiglio di Stato ha censurato gran parte di tali schemi, chiedendo al Governo di rimettervi mano sulla base del rilievo che il riordino era previsto in un’unica direzione, quella della riduzione degli organi collegiali di gestione e di alcuni posti di vertice interni degli enti, senza mai riguardare anche la riduzione degli uffici dirigenziali dei Ministeri vigilanti; e ciò in violazione della norma (art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 17 della legge n. 102/2009: cfr. infra) che stabilisce che l’operazione di riorganizzazione deve avvenire su entrambi i versanti con, in entrambi i casi, “corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”. I decreti governativi di riordino dovevano quindi dare attuazione a tutti i princìpi e criteri direttivi indicati dalla legge e non risultava condivisibile la tesi del Governo per cui al riordino degli enti potesse procedersi senza attuare taluni di essi purché fosse rispettato l’obiettivo di contenimento della spesa: secondo il Consiglio di Stato, “il concetto di ‘riordino’ non può essere schiacciato su quello di ‘risparmio’, sino ad ammettere che una qualsiasi operazione di riorganizzazione, tra quelle previste dal legislatore, sia adeguata se genera una riduzione di spesa”.

Come risultato, alla scadenza del 31 ottobre 2010 posta dalla legge per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino, i provvedimenti effettivamente adottati nell’ambito del procedimento taglia-enti risultano soltanto 16, cui si sono aggiunti due ulteriori provvedimenti di riordino adottati ai sensi di altre disposizioni di legge (quelli relativi al CNIPA e all’Istituto per il credito sportivo). L’elenco completo è il seguente:


- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203, di riordino dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI;

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 205, di riordino della Lega navale italiana LNI19;

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209, di riordino dell’Unione italiana tiro a segno UITS20;

- D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, di riordino delle Casse militari, accorpate in un unico ente, la Cassa di previdenza delle Forze armate21;

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 215, di riordino dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA;

- D.P.R. 13 dicembre 2009, n. 180, di privatizzazione della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”;

- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, di riordino dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188, di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (riguardante l’Aero club d’Italia e l’Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC);

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, di riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV;

- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 232, di riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei;

- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 237, di riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione22;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, di riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali23;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243, di riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244, di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261, di privatizzazione dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263, di privatizzazione dell’Istituto opere laiche palatine pugliesi.

A questi regolamenti di riordino, come si è detto, si sono aggiunti, al di fuori del procedimento taglia-enti propriamente inteso, il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, di riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, che veniva trasformato nel nuovo Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA24, e il D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207, recante il nuovo regolamento di organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo.

Tutti gli altri 13 schemi di regolamento di riordino approvati dal Governo in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 non sono pervenuti all’approvazione definitiva, non risultando, anzi, essere mai stati neanche trasmessi al Parlamento per l’espressione del prescritto parere. Analogamente, non sono stati approvati definitivamente, ad eccezione di quelli relativi al CNIPA e all’Istituto per il credito sportivo, anche gli schemi di provvedimenti di riordino adottati sulla base di disposizioni di legge diverse dalla normativa taglia-enti, relativi ad INVALSI, ENAM Stazioni sperimentali per l’industria, nonché a Giunta centrale per gli studi storici ed Istituti storici (benché trasmesso alle Camere per il prescritto parere, poi espresso dalle competenti Commissioni parlamentari) e all’ANSAS (anch’esso trasmesso al Parlamento per il parere, effettivamente espresso dalle competenti Commissioni parlamentari). Pertanto, INVALSI, ANSAS ed ENAM sono venuti a rientrare nel campo di applicazione della normativa taglia-enti, risultando inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 di cui all’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009, e l’ENAM, come si è visto, è stato poi soppresso dalla legge n. 122/2010 (sorte analoga toccherà poi all’ANSAS: cfr. infra).

Di conseguenza, i 14 enti pubblici non economici così riordinati e non trasformati in enti di diritto privato25 dovevano essere, a stretto rigore di legge, gli unici interessati dalla normativa taglia-enti ad essere confermati dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010; tutti gli altri dovevano intendersi soppressi, in quanto non inclusi negli schemi di riordino approvati entro il 31 ottobre 2009 oppure, benché ivi inclusi, non interessati da riordino approvato in via definitiva. E’ peraltro evidente che, in pratica, le cose non stanno in questi termini, non risultando che alcun Ministro vigilante abbia comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, l’elenco degli enti soppressi previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 (cfr. infra sull’esito attuale della procedura taglia-enti e sui conseguenti riflessi in merito all’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine), e come confermato anche dal fatto che la storia della normativa taglia-enti non si esaurisce affatto con la scadenza del termine del 31 ottobre 2010.




5. L’evoluzione del nucleo originario: seconda fase

Infatti, nella complessa disciplina taglia-enti ha poi innovato la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che da una parte ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge n. 122/2010 e dall’altra ha proseguito nella linea di rafforzato interventismo inaugurata da quest’ultima legge, introducendo nuove disposizioni concernenti la soppressione e il riordino di singoli enti pubblici. Sotto il primo aspetto, l'art. 14, comma 15, della legge n. 111 chiarisce che le amministrazioni a cui sono trasferiti i compiti e le attribuzioni precedentemente spettanti agli enti di cui all’allegato 2 alla legge n. 122/2010, soppressi dall'art. 7, comma 20, della medesima legge, subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che gli stessi siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. Per quanto riguarda il secondo profilo, i commi da 17 a 27 dell’art. 15 della legge n. 111/2011 provvedono innanzitutto a sopprimere l’Istituto per il commercio estero ICE e a trasferirne le funzioni, le risorse umane, strumentali e finanziarie ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione; inoltre, in materia di riordino di enti pubblici intervengono i commi da 1 a 5 dell’art. 14, di modifica delle funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, i commi 28 e 29 del medesimo art. 14, che dispongono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 122/2010, la trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE26 nell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, con il conseguente subentro dell’ASSI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’UNIRE27, e i commi 7, 8 e 9 dell’art. 17, che autorizzano il Ministro della salute a provvedere con proprio decreto, entro il 30 giugno 2013, a modifiche all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP, prorogano al 31 dicembre 2013 il progetto di sperimentazione gestionale dell’Istituto28 e ne prevedono la soppressione e liquidazione in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto medesimo29. Infine, l’art. 19, ai commi 1, 2 e 3, prevede, in materia di riordino degli enti di ricerca, la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS ed il ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE (si compie, dunque, l’operazione inversa rispetto a quella attuata con la legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 che, ai commi 610 e 611 dell’art. 1, aveva istituito l’ANSAS disponendone il subentro nei compiti e nelle funzioni già svolti dall’INDIRE e dagli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE, che erano contestualmente soppressi; questi ultimi Istituti, peraltro, non vengono ripristinati dalla legge n. 111/2011). Nulla viene precisato circa un eventuale riordino del ripristinando INDIRE rispetto alla configurazione che lo stesso aveva all’atto della sua precedente soppressione; sembra dunque doversi concludere che l’Istituto riprenderà il medesimo assetto che aveva prima dell’entrata in vigore dei commi 610 e 611 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.30

Da notare, inoltre, che in materia di controllo parlamentare sulle nomine, anche se al di fuori del quadro della normativa taglia-enti, incideva anche l’art. 21, comma 4, lettera b) della legge n. 111/2011, che prevedeva il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, costituito nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti31. Tuttavia, a seguito dell’istituzione da parte della legge n. 27/2012 (cfr. infra) della nuova Autorità di regolazione dei trasporti, tale procedura dovrebbe essere venuta meno il 30 giugno 2012, data prevista per l’entrata in funzione della nuova Autorità con la conseguente soppressione dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari; si segnala peraltro che al momento in cui il presente dossier è stato predisposto, la nuova Autorità non risultava ancora operativa.

Infine, la legge n. 111/2011 ha introdotto altresì, al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, nuove disposizioni in materia di liquidazione degli enti in stato di dissesto finanziario e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari: l’art. 15 di tale legge, infatti, stabilisce, al comma 1, che quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l’ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, l’ente stesso può essere posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; conseguentemente, gli organi dell’ente decadono ed è nominato un commissario che provvede alla liquidazione dell’ente entro i tre anni successivi, con possibilità di proroga per ulteriori due anni, dopodiché le eventuali residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante. Viene altresì disciplinata l’allocazione delle funzioni, dei compiti e del personale a tempo indeterminato dell’ente soppresso nel Ministero vigilante, in altra amministrazione ovvero in un’agenzia costituita ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 300/1999 (cioè un’agenzia priva di autonoma personalità giuridica, non un nuovo ente pubblico), con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato all’ente soppresso. La stessa procedura può essere seguita, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 15, su richiesta del commissario nominato in sostituzione degli organi statutari negli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato il cui bilancio non sia deliberato nei termini di legge ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, qualora il commissario stesso verifichi l’impossibilità di adottare le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente. Sulla base di tali disposizioni, come si è detto (cfr. supra), è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, con la conseguente nomina di un commissario liquidatore, mediante Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 novembre 2011, l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente ISIAO, che non aveva ottemperato alle richieste del Ministero vigilante di adottare un circostanziato piano di rientro ed una radicale revisione delle attività sulla base delle limitate risorse a disposizione e si trovava, a giudizio del Governo, in situazione di grave dissesto finanziario, nell’impossibilità di perseguire le sue finalità statutarie e di assolvere alle sue funzioni indispensabili, nonché di far fronte ai debiti contratti nei confronti di terzi. Con Decreto dcl Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012 le funzioni, i compiti ed il personale dipendente dell’ISIAO sono stati allocati nel Ministero degli affari esteri, cui sono state altresì attribuite le risorse finanziarie correlate per legge; conseguentemente, la dotazione organica del Ministero è stata incrementata di un numero di posti pari alle unità di personale a tempo indeterminato effettivamente trasferite. Da notare che l’ISIAO, già rientrante fra i 9 Enti di minori dimensioni confermati in essere in quanto necessari con il citato decreto interministeriale del 19 novembre 2008, non era stato successivamente interessato da alcun provvedimento di riordino ed aveva autonomamente provveduto, con apposite delibere modificative del proprio statuto adottate il 28 aprile 2010, a ridurre i componenti dei propri organi direttivi, portando fra l’altro da dieci a sette membri la composizione del Consiglio di amministrazione; tali modifiche, deliberate ai sensi dell’art. 2, comma 634, lettera d), della legge n. 244/2007, non risultavano peraltro allineate alle successivamente intervenute disposizioni del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 che, come si è detto (cfr. supra), hanno stabilito la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi degli enti pubblici. Comunque, a seguito di tali vicende, risultano uscite dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine governative ulteriori dieci nomine, benché di esse non si tenga conto ai fini del computo degli effetti della normativa taglia-enti di cui al presente lavoro.

Si ricorda che sul procedimento taglia-enti era successivamente intervenuto anche il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che, al comma 31 dell’art. 1, aveva modificato il campo di applicazione della normativa taglia-enti definito dalla normativa precedente, ed in particolare dalle disposizioni basilari di cui all’art. 26 della legge n. 133/2008. In base a tali modificazioni, la platea degli enti pubblici non economici ricompresi nella prima procedura di soppressione in caso di assenza di riordino, cioè quelli di piccole dimensioni, veniva ampliata sia mediante l’innalzamento da 50 a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento, fra le quali non figurava più quella degli enti di ricerca, che potevano quindi essere interessati dalla soppressione anche se recentemente riordinati con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Veniva inoltre modificato il meccanismo di identificazione delle ulteriori esclusioni dalla soppressione generalizzata, che potevano essere stabilite per gli enti “di particolare rilievo” identificati dal Presidente del Consiglio dei ministri (anziché dai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa) con apposito decreto da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Era poi previsto che, sempre con DPCM adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi potessero essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. Pertanto, l’illustrata disposizione si configurava come ancora più ‘interventista’ di quelle recate dalla stessa legge n. 122/2010, attuando un’ulteriore intensificazione del ricorso diretto a norme di legge immediatamente precettive e dell’accentramento delle decisioni in ambito governativo ad un livello sempre più alto. A seguito dell’esame parlamentare, il comma 31 dell’art. 1 del D.L. n. 138/2001 è stato peraltro soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

Se ha cassato le nuove norme in materia di soppressione degli enti, la legge n. 148/2011 ha tuttavia mantenuto quelle del D.L. n. 138 in materia di riordino degli stessi: infatti, l’art. 1, ai commi da 2 a 5, reca un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni già interessate dall’art. 74 della legge n. 112/2008 e dall’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25/2010, che sono tenute, entro il 31 marzo 2012, ad apportare un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in aggiunta a quelle risultanti dall’applicazione dei citati art. 74 e 2 ed in misura non inferiore al 10 per cento delle stesse, nonché ad effettuare una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, anche in questo caso ulteriore e con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione degli art. 74 e 2 (comma 3 dell’art. 1 della legge n. 148/2011). Anche in questo caso, alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 4) e vengono specificamente individuate le amministrazioni esonerate dall’applicazione delle norme (comma 5).

6. I profili direttamente inerenti al contenimento di spesa

Per quanto riguarda i profili della normativa taglia-enti direttamente inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e sfoltimento degli enti persegue, già la citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, comma 483) aveva quantificato i risparmi di spesa conseguenti alle norme da essa introdotte in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per il 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, la legge n. 296 aveva inoltre introdotto, al comma 621 dell’art. 1, una clausola di salvaguardia, con la previsione di una riduzione delle dotazioni del bilancio dello Stato relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati. Le norme della legge n. 296 sono state successivamente sostituite dalla citata legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 641), che ha mantenuto tuttavia fermi gli obiettivi di risparmio a decorrere dal 1° gennaio 2008, e la relativa clausola di salvaguardia, come pure ha fatto la successiva legge n. 102/2009, ai commi 1-9 dell’art. 17, a decorrere dall’anno 2009: pertanto, la misura complessiva dei risparmi di spesa da conseguire rimane pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

A questo scopo, il citato art. 17 della legge n. 102 aveva introdotto una scansione procedimentale finalizzata ad assicurare effettività ai risparmi di spesa perseguiti. Di qui, innanzitutto, la previsione (comma 3) che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009; le amministrazioni vigilanti competenti erano chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione, con l’indicazione degli enti assoggettati a riordino. Di qui la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze, in attesa dell’indicazione degli obiettivi di risparmio posti a ciascuna amministrazione vigilante, di rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, con decreti di accantonamento su cui le Commissioni parlamentari rendessero parere (commi 4 e 4-bis). O ancora, la previsione che le amministrazioni competenti, una volta condotto il riordino degli enti vigilati, adottassero interventi di contenimento strutturale della spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, sì da effettivamente raggiungere gli obiettivi di risparmio ricevuti (comma 5). E ancora, la previsione che finché quegli obiettivi non fossero conseguiti, amministrazioni ed enti non potessero procedere a nuove assunzioni di personale, con alcune esclusioni specificamente determinate (comma 7), e quella per cui le amministrazioni vigilanti dovevano comunicare alla Ragioneria generale e al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 novembre 2009, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed eventualmente alle spese del proprio apparato organizzativo (comma 8, primo periodo).

Nell’ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle amministrazioni vigilanti non risultassero conseguiti o fossero stati conseguiti in modo parziale, era prevista l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale si doveva operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti (comma 8, terzo periodo). A suggello del procedimento, era previsto che in caso di minori risparmi conseguiti a seguito del riordino degli enti di propria competenza, ciascuna amministrazione vigilante concorresse essa stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati, mediante una riduzione del suo stato di previsione della spesa (comma 9).

Tuttavia, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di assegnazione a ciascuna amministrazione degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dal 2009, che costituiva la prima e indispensabile fase del procedimento scandito dall’art. 17 della legge n. 102/2009, non è stato mai adottato: l’intero procedimento è rimasto così, di fatto, mutilo di una sua componente essenziale e destinato alla non applicazione. Di conseguenza, la predetta legge n. 25 del 2010 ha successivamente abrogato i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell’articolo 17 della legge n. 102/2009, lasciando dunque in piedi unicamente le disposizioni dei commi 4 e 4-bis che autorizzavano a rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, e stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese in tal modo indisponibili sono ridotte definitivamente (art. 2, comma 8-septies, della legge n. 25); le disposizioni del comma 6, che aggiornano i princìpi e criteri direttivi della delega per l’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 prevedendo la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti da riordinarsi e presso le amministrazioni vigilanti, con corrispondente riduzione, in entrambi i casi, degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; e quelle del secondo periodo del comma 8, in base alle quali le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione (fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti), sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Successivamente, la citata legge n. 122 del 2010, al comma 24 dell’art. 7, ha stabilito, in via generale, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi (quindi, anche agli enti pubblici non economici statali oggetto della normativa taglia-enti) sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni, dovevano stabilire il riparto delle risorse disponibili, con l’obiettivo di razionalizzare e riordinare il sistema delle funzioni strumentali dello Stato dipendenti dai rispettivi dicasteri: in pratica, ciascun Ministero vigilante veniva chiamato a ripensare il ruolo, le funzioni e le attribuzioni degli enti strumentali dello Stato posti sotto la propria vigilanza ed a fare le conseguenti scelte di ridimensionamento. Il successivo comma 31-octies ha poi stabilito che le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi dal medesimo art. 7, in esito all’applicazione delle norme delle leggi n. 133/2008 e n. 25/2010, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le proprie dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto.


7. I nuovi sviluppi estensivi: prima fase

Ma la rapida evoluzione normativa della materia non è cessata neppure con i descritti interventi direttamente rivolti al contenimento di spesa, e si è anzi sviluppata allargandosi al di là dei confini del procedimento taglia-enti finora illustrati. Ancora, infatti, è poi intervenuta la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (primo Governo Monti), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Le disposizioni introdotte da tale legge non costituiscono in senso stretto una nuova parte della normativa taglia-enti propriamente intesa, alla quale non fanno specifico riferimento, prevedendo anzi talune deroghe e innovazioni alla normativa stessa (come nel caso dell’inclusione delle Autorità amministrative indipendenti nelle misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi) ed affermando altresì specifiche ed ulteriori finalità (come la considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo); esse, tuttavia, rientrano pienamente nella materia della soppressione, razionalizzazione e riordino degli enti pubblici non economici a fini di riduzione della spesa pubblica complessiva, ragion per cui il loro inserimento nell’analisi condotta in questa sede appare pienamente giustificato.

Continuando nella linea di diretto interventismo ormai caratteristica delle norme in materia, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto innanzitutto, al comma 1, a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, due ulteriori enti previdenziali, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP e l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS32, attribuendo i relativi compiti e funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. I commi da 2 a 5 dell’art. 21 disciplinano la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi all’INPS, che deve provvedere entro i sei mesi successivi al proprio riassetto organizzativo e funzionale operando una razionalizzazione di organizzazione e procedure (comma 7). In considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS, il comma 6 dell’art. 21 stabilisce l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con sei ulteriori rappresentanti, ed il successivo comma 9 prolunga la durata in carica del Presidente dell’INPS fino al 31 dicembre 2014. In base al comma 8, dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS e dal conseguente riordino dell’INPS deve derivare una riduzione degli oneri complessivi di funzionamento dell’INPS in misura non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014; tali importi sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e si affiancano ai risparmi già preventivati a seguito delle misure di razionalizzazione organizzativa di INPS, INPDAP ed INAIL previste dall’art. 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) per complessivi 60 milioni di euro nel 2012, 10 milioni per il 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dal 2014.

Al comma 10, inoltre, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha disposto la soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI33: le sue funzioni, con le relative risorse umane e strumentali, ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al soggetto da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate, con la procedura definita dal successivo comma 11.

Analogamente, il comma 12 dell’articolo 21 ha disposto la soppressione dei tre Consorzi locali per i bacini prealpini (Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore; Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo; Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como) e l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, istituito sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli organi di amministrazione e controllo, la sede e le modalità di funzionamento del nuovo Consorzio nazionale dovevano essere determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente; peraltro, in materia è successivamente intervenuto il dietrofront disposto dalla legge n. 14/2012 (cfr. infra).

Ai commi da 13 a 21, l’articolo 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto infine alla soppressione e al trasferimento delle funzioni, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, di ulteriori enti pubblici non economici statali elencati nell’allegato A: si tratta dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, mentre le ulteriori funzioni passano al Ministero dell’ambiente; dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni passano in via transitoria (in attesa dei decreti attuativi) all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA e successivamente, in via definitiva, al Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni passano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM. Viene altresì soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare34 (comma 20). Anche in questo caso, viene dettagliatamente disciplinata direttamente dalla legge la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi alle amministrazioni incorporanti; non è però previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa, in quanto il comma 21 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi 13 e seguenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Altre disposizioni in materia di enti ed organismi pubblici sono state introdotte dall’art. 22 della legge n. 214/2011. Fra queste, il comma 2 prevede innanzitutto la riduzione delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e degli organismi strumentali comunque denominati: a questo scopo, con regolamenti governativi di delegificazione di cui alla legge n. 400/1988 devono essere riordinati, entro il termine di sei mesi, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti soggetti, assicurandone la riduzione del numero complessivo dei componenti; la decorrenza di tale riduzione, in base al successivo comma 4, è fissata nel primo rinnovo dei componenti degli organi collegiali successivo all’entrata in vigore della legge n. 214. Il comma 3 prevede poi un’analoga disciplina per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.

I commi da 6 a 9 dell’art. 22, sostituendo con una nuova formulazione i commi da 18 a 26 dell’art. 14 della legge n. 111/2011, disciplinano invece l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento di un nuovo Ente pubblico non economico statale, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. All’Agenzia sono trasferite alcune delle funzioni già esercitate dal soppresso Istituto per il commercio estero ICE (quelle di cui l’originario testo dell’art. 14 della legge n. 111/2011 prevedeva il passaggio al Ministero degli esteri), mentre per le restanti attribuzioni è confermato il già disposto trasferimento al Ministero dello sviluppo economico; conseguentemente, le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, nonché il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Istituto, vengono ripartiti fra il Ministero dello sviluppo economico e la nuova Agenzia. Organi dell’Agenzia sono il Consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno, e il Collegio dei revisori dei conti; i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico; uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. Le nomine in questione rientrano dunque nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.

Anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito dell’adozione delle misure illustrate, in quanto il comma 9 dell’art. 22 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzandosi allo scopo le risorse già destinate al soppresso Istituto per il commercio estero ICE.

L’art. 23 della legge n. 214/2011 ha inoltre apportato ulteriori innovazioni nella materia dei costi di funzionamento degli apparati amministrativi pubblici, includendovi tra l’altro per la prima volta (insieme ad Autorità di Governo, al CNEL ed alle Province, che in questa sede non rilevano in quanto non interessati dal controllo parlamentare sulle nomine) le Autorità amministrative indipendenti, che, pur essendo anch’esse enti pubblici non economici statali, erano in precedenza escluse dagli interventi disposti nell’ambito della complessiva normativa taglia-enti. Il comma 1 dell’art. 23 dispone infatti la riduzione del numero dei componenti di nove di tali Autorità: il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM è ridotto da 8 a 4 componenti, escluso il Presidente (e conseguentemente sono ridotti da 4 a 2, escluso il Presidente, i componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e i prodotti costituite nell’ambito dell’AGCOM); la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali passa da 9 a 5 componenti, compreso il Presidente; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture passa da 7 a 3 componenti, compreso il Presidente; il Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP passa da 6 a 3 componenti, compreso il Presidente; i membri dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB, della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT scendono da 5 a 3, compreso il Presidente.

Le riduzioni così disposte non interessano i componenti delle Autorità già nominati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011; ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti i componenti, le riduzioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo a tale data (comma 2). Vengono altresì introdotte le conseguenti modifiche alle modalità di funzionamento della CONSOB (commi 2-bis e 2-ter), nonché disposto il potenziamento delle funzioni dell’AGCOM (art. 35), e si stabilisce che il Presidente ed i componenti di tutte le Autorità amministrative indipendenti (non solo le nove interessate dal comma 1 dell’art. 23, quindi) non possono essere confermati alla cessazione della carica (comma 3 dell’art. 23). Infine, il successivo art. 37 delegava il Governo, fra l’altro, ad individuare, tra quelle esistenti, l’Autorità amministrativa indipendente cui attribuire specifiche funzioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti; la norma, peraltro è stata modificata a distanza di appena tre mesi.

Infatti, a modifica del predetto art. 37 della legge n. 214 del 2011 è successivamente intervenuta la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che all’art. 36, interamente riformulato nel corso dell’esame parlamentare35, istituisce direttamente una nuova autorità amministrativa indipendente denominata Autorità di regolazione dei trasporti, composta dal Presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità36. L’Autorità di regolazione dei trasporti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed esercita in particolare le funzioni di cui al medesimo art. 36 ed al successivo art. 37 del D.L. n. 1/2012; in sede di prima attuazione, il collegio dell’Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012 e l’Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti relativi all’organizzazione interna, al funzionamento ed alla pianta organica del personale di ruolo, che devono essere adottati entro trenta giorni dalla sua costituzione (e quindi entro il 30 giugno 2012). Nelle more dell’entrata in operatività dell’Autorità, le funzioni e le competenze ad essa attribuite continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati; a decorrere dalla sua entrata in operatività è soppresso l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente riduzione della dotazione organica di personale dirigenziale del Ministero e degli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. A seguito di tale soppressione verrà dunque meno un’ulteriore carica, quella del Direttore generale dell’URSF, attualmente ricompresa nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.


8. I nuovi sviluppi estensivi: seconda fase

Nella più recente, e tuttora aperta, fase della normativa taglia-enti, ulteriori rilevanti innovazioni sono state introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che, all’art. 27-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge, ha annullato la manovra compiuta sui Consorzi per i laghi prealpini dalla legge n. 214/2011: seguendo il percorso inverso, infatti, il nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, scaturito dall’accorpamento dei tre preesistenti Consorzi locali, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 14 e sono ricostituiti i Consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda, che riprendono le funzioni esercitate precedentemente all’accorpamento disposto dalla legge n. 214/2011. E’ peraltro stabilito il riordino della struttura ed organizzazione dei ricostituiti Consorzi rispetto alla situazione precedente, in quanto con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, saranno approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione e controllo nonché le modalità di funzionamento dei Consorzi stessi, finalizzate ad accrescerne funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e gli altri amministratori dei tre Consorzi già soppressi che non siano cessati a qualsiasi titolo dalla carica continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.

Il successivo art. 29-bis della legge n. 14/2012 ha poi innovato nel procedimento di liquidazione del soppresso Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania EIPLI, prorogando al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate delle relative funzioni, risorse umane e strumentali e complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi.

Ancora, la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha introdotto, all’art. 46, comma 1, nuove disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa: tali enti possono, con appositi regolamenti governativi di delegificazione adottati ai sensi della legge n. 400/1988, essere trasformati in soggetti di diritto privato sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’art. 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge n. 244/2007, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la procedura per la trasformazione prevede la proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale. Gli enti vigilati dal Ministero della difesa sono attualmente l’Agenzia industrie difesa (che sembrerebbe però avere natura di ente pubblico economico), l’Associazione italiana della Croce rossa per le componenti ausiliarie delle Forze armate, nonché cinque enti già interessati dal riordino ai sensi della normativa taglia-enti: l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, l’Unione italiana tiro a segno UITS, la Lega navale italiana e la Cassa di previdenza delle Forze armate. Alla data di ultimazione del presente dossier non risulta l’adozione di alcun atto da parte del Governo in attuazione dell’illustrato art. 46, comma 1, della legge n. 35/2012. Gli enti vigilati dal Ministero della difesa sono altresì oggetto di un’ulteriore iniziativa di riordino attuata mediante lo schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento in materia di ordinamento militare per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati, deliberato in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2012, in attuazione dell'articolo l, commi da 3 a 5, della citata legge n. 148/2011 (cfr. supra); peraltro, l’unico ente vigilato effettivamente interessato da tale schema di regolamento risulta l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, il cui consiglio di amministrazione, mediante la modifica dell’art. 55 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, viene portato da 6 a 5 membri (si recepisce così anche al livello normativo l’operazione di adeguamento alle nuove disposizioni sulla composizione degli organi di amministrazione di tutti gli enti pubblici introdotte dall’art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010, già attuata con l’adozione del nuovo statuto dell’ONFA successivamente al riordino dell’ente effettuato con il D.P.R. n. 215/2009: cfr. supra). Trasmesso alle Camere l’8 maggio 2012, sullo schema di regolamento in questione si è avuta l’espressione dei prescritti pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato nella prima settimana di giugno 2012; il testo risulta adottato da parte del Consiglio dei ministri nella seduta del 3 agosto 2012 per la trasmissione alla Presidenza della Repubblica.

La medesima legge n. 35/2012 ha poi stabilito la riviviscenza del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni, soppresso dall’art. 2, commi 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 225/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 10/2011 (cfr. supra): infatti, ai sensi dell’art. 62 della legge n. 35, le disposizioni elencate nella tabella A allegata alla legge stessa erano abrogate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, e fra tali disposizioni rientrano, al n. 297, i citati commi 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 225/2010 che avevano disposto la soppressione del Banco. L’ente è pertanto tornato in essere nel giugno 2012, nella sua configurazione successiva al riordino effettuato in attuazione della normativa taglia-enti con il citato D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, tanto che la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. n. 95/2012 (cfr. infra), gli ha poi assegnato, all’art. 23, comma 12-sexiesdecies, l’ulteriore compito di classificare le armi comuni secondo le categorie previste dalla normativa europea.

La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni in materia tributaria, ha poi disposto, all’art. 8, comma 23, la soppressione dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)37 e il trasferimento dei relativi compiti, funzioni e risorse strumentali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede di conseguenza ad adeguare il proprio assetto organizzativo senza nuovi o maggiori oneri. Chiamata ad operare affinché su tutto il territorio nazionale italiano fosse perseguita una "uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare" concernente le ONLUS, il Terzo settore e gli enti non commerciali, l’Agenzia svolgeva compiti di vigilanza e controllo per favorire la corretta applicazione della normativa vigente da parte degli organismi del Terzo settore, di promozione per favorire la conoscenza del settore stesso, la diffusione di buone pratiche e l’educazione alla cittadinanza attiva, e di indirizzo per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia. L’Agenzia per il Terzo settore era dotata di 1 Presidente e 4 componenti, ulteriori cariche che escono quindi dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.

Si segnala inoltre che è attualmente in corso, sulla base di nuove disposizioni di legge e con diverse procedure, il riordino di taluni enti pubblici non economici già interessati dalla normativa taglia-enti per i quali il relativo procedimento non era andato a buon fine: si tratta degli enti vigilati dal Ministero della salute, sulla base dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha delegato il Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, appunto, dal Ministero della salute, sulla base di specifici princìpi e criteri direttivi. Un primo schema di decreto legislativo in tal senso era stato approvato dal Governo Berlusconi in via preliminare il 22 settembre 2011 ed esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012, tornando quindi all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Ai sensi di tale schema, il riordino avrebbe dovuto riguardare l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Istituto superiore di sanità38, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e l’Associazione italiana della Croce rossa, quest’ultima oggetto di un separato schema di decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare l’11 novembre 2011 anch’esso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 183/2010 ed anch’esso esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012; nei due schemi di decreto non risultava inclusa l’Agenzia italiana per il farmaco AIFA. Il Governo non ha peraltro proceduto all’approvazione definitiva dei decreti nel termine previsto e nel frattempo, nella citata legge n. 14/2012, di conversione in legge del D.L. n. 216/2011, è stato aggiunto in sede di esame parlamentare il comma 2 dell’art. 1, che proroga al 30 giugno 2012 il termine per l’esercizio della delega per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero delle salute, di cui alla legge n. 183/2010, aggiungendo altresì taluni nuovi princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega.

Conseguentemente, il nuovo Governo Monti ha approvato in via preliminare, nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012, un nuovo schema di decreto legislativo di riordino dell’Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Tale schema di decreto, trasmesso al Parlamento il 7 giugno 2012 e sul quale le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato si sono effettivamente espresse nel mese di giugno, è stato quindi approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva divenendo il Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Esso stabilisce che la riorganizzazione dei predetti enti sia effettuata attraverso tre azioni: la semplificazione e lo snellimento della loro organizzazione e struttura amministrativa, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità; la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento; e la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero della salute e gli enti stessi, prevedendo la possibilità per il Ministero di emanare indirizzi e direttive nei loro confronti. La riorganizzazione sarà effettuata senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda gli effetti sul campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine, il D.Lgs. n. 106/2012 riduce di 4 componenti il Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità ISS, che passa da 8 membri più il Presidente a 5 membri compreso il Presidente, e di 10 componenti il Consiglio direttivo nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori LILT, che passa da 14 membri più il Presidente a 5 membri compreso il Presidente (cfr. infra); rimane invece invariata la composizione del CDA dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mentre degli Istituti zooprofilattici sperimentali non si tiene conto nel presente lavoro in quanto enti pubblici regionali nell’ambito del servizio sanitario nazionale, non rientranti, quindi, nella normativa taglia-enti né nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.

Nella seduta del 28 giugno 2012 il Consiglio dei ministri ha altresì approvato in via preliminare un separato schema di decreto legislativo per la riorganizzazione della Croce rossa italiana (come già accaduto per il precedente Esecutivo, anche in questo caso non risulta prevista la riorganizzazione dell’Agenzia italiana per il farmaco), da attuarsi entro il 30 settembre 2012: a tale data, “al fine di coordinare la riforma dell’associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell’intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze”, è stato infatti ulteriormente prorogato dall’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2012, n. 7939, il termine del 30 giugno 2012 per l’esercizio della delega per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero delle salute. Lo schema di decreto, trasmesso al Parlamento il 28 giugno 2012 e sul quale le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato si sono effettivamente espresse nel mese di settembre, è stato quindi approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva il 28 settembre 2012. La riorganizzazione, che segue princìpi di semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, mira a quattro obiettivi: 1) valorizzare l’attività dei volontari della CRI; 2) garantire un assetto della CRI più corrispondente ai principi di autonomia e indipendenza del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; 3) completare il risanamento della gestione; 4) modulare il contributo pubblico alla CRI agli obblighi di servizio, favorendo nel contempo la crescita del finanziamento privato. Per raggiungere questi obiettivi è previsto un processo di graduale trasformazione dell’attuale Ente in associazione privata di interesse pubblico, distinto in tre fasi. Nel corso della prima fase, da concludersi il 31 dicembre 2013, data in cui cesserà il commissariamento, la CRI assumerà un ordinamento democratico provvisorio e si predisporranno gli atti preparatori alla fase successiva. La seconda fase, che avrà inizio a gennaio 2014, porterà alla costituzione di una nuova associazione privata di interesse pubblico della CRI, da qualificarsi come associazione di promozione sociale; a questa si trasferiranno tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari, mentre l’Ente Croce Rossa rimarrà limitato, cambiando denominazione, a funzioni di supporto tecnico-logistico dell’attività dell’Associazione. Durante questa fase il nuovo Ente gestirà il patrimonio per ripianare i debiti e provvederà a ricollocare il personale in eccedenza (salvo quello assunto con contratto di diritto privato dall’Associazione). La terza fase, che inizierà a gennaio 2016, prevede la soppressione e messa in liquidazione dell’Ente, mentre all’Associazione saranno trasferite tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI in qualità di ente pubblico.

Non risulta, invece, ancora adottato in via preliminare alcuno schema di decreto per il riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che pure costituiscono anch’essi oggetto della delega di cui all’art. 2 della legge n. 183/2010. Allo stesso modo, non risulta attualmente in itinere alcuna nuova iniziativa legislativa per il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: infatti, dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010 e la conseguente decadenza dell’originario schema di decreto approvato in via preliminare il 28 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri del nuovo Governo Monti aveva approvato un nuovo schema di decreto di riordino, trasmesso alle Camere il 19 giugno 2012 per l’espressione dei prescritti pareri, concernente 23 enti parco nazionali, i redivivi Consorzi dell’Adda, del Ticino e dell’Oglio, il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna ed il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; peraltro, tale schema di decreto è stato successivamente ritirato dal Governo il 20 luglio 2012.

Da ultimo, sono recentemente intervenuti tre nuovi provvedimenti d’urgenza con cui il Governo ha ulteriormente innovato nel campo della normativa taglia-enti, intesa nel senso lato illustrato all’inizio del paragrafo 7. Il primo di essi è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che, agli articoli da 19 a 22, stabilisce, al fine di realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, l’istituzione della nuova Agenzia per l’Italia digitale e la conseguente soppressione di un Dipartimento della Presidenza del Consiglio e di due enti pubblici già operanti nel settore, l’Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione40. La nuova Agenzia, che opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità ed è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico e dell’istruzione, università e ricerca, non risulta dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico ed è costituita sulla base, oltre che del D.L. n. 83/2012, degli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi – si ricorda – alle Agenzie, definite come “strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici”. Non sembra, quindi, di trovarsi di fronte ad un nuovo ente pubblico, per cui dell’Agenzia per l’Italia digitale, che non dovrebbe essere compresa nell’ambito di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine, non si terrà conto nell’ambito del quadro riassuntivo di cui al paragrafo 9.

L’art. 20 del D.L. n. 83/2012 specifica le funzioni della nuova Agenzia, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con l’Agenda digitale europea e con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana istituita dall’art. 47 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012. All’Agenzia sono attribuite le funzioni già svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni già svolte dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti, con il passaggio all’Agenzia stessa del personale necessario allo svolgimento di tali funzioni già in servizio presso l’Istituto, nonché le funzioni di coordinamento, indirizzo e regolazione già affidate a DigitPA e quelle proprie dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, che sono soppressi a decorrere dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge; l’Agenzia assicura altresì il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, l’art. 22, comma 2, prevede che gli organi attualmente in carica continuino a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale della nuova Agenzia e deliberino altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi; il predetto Direttore generale, peraltro, eserciterà in via transitoria, in qualità di commissario straordinario e fino alla nomina degli altri organi dell’Agenzia, le funzioni svolte dagli enti e dal Dipartimento soppressi. Con riferimento a tale Dipartimento, viene precisato che in considerazione del trasferimento delle relative funzioni, le strutture della Presidenza del Consiglio sono conseguentemente adeguate con successivo decreto del Presidente del Consiglio, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 22.

Il personale di ruolo delle amministrazioni soppresse, fatto salvo il diritto di opzione per il personale a tempo indeterminato del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le risorse finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti alla nuova Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale (art. 22, comma 3). Ai sensi dell’art. 21, sono organi della nuova Agenzia il Direttore generale, nominato dal Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri vigilanti e previo avviso pubblico entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, il Comitato di indirizzo ed il Collegio dei revisori dei conti. Lo statuto dell’Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale e prevederà in particolare che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. L’effettiva dotazione delle risorse umane dell’Agenzia, nei limiti del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 22 e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza entro il limite massimo di 150 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenzia stessa sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio, o del Ministro delegato, di concerto con i ministri dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale dell’Agenzia (comma 6 dell’art. 22).

Da notare che, diversamente da quanto accaduto in altri casi di soppressione di enti pubblici esistenti accompagnata dalla contemporanea istituzione di altri organismi destinati ad ereditarne i compiti e le funzioni, agli illustrati articoli da 19 a 22 del D.L. n. 83/2012 è riconnesso uno specifico risparmio di spesa: all’art. 22, comma 8, che stabiliva fin dall’emanazione del decreto-legge che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che alle attività previste si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, si è infatti affiancato il comma 5 dell’art. 20, inserito nel corso dell’esame parlamentare, in base al quale la nuova Agenzia opererà in base al principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi in misura comunque non inferiore a 12 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013, rispetto alla spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni nel settore informatico nel 2012.

Il secondo provvedimento d’urgenza recentemente intervenuto è il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. Durante l’esame parlamentare, tuttavia, il contenuto di tale decreto-legge è stato riversato, mediante apposito maxiemendamento governativo, nel terzo provvedimento d’urgenza, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; è pertanto con la legge n. 135 che sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni originariamente introdotte con il D.L. n. 87/2012, che sarà lasciato decadere senza essere a sua volta convertito in legge.

L’art. 23-quater della legge n. 135/2012 (già art. 3 del D.L. n. 87) reca innanzitutto norme per l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato AAMS e dell’Agenzia del territorio: a decorrere dal 1° dicembre 2012, la prima sarà incorporata nell’Agenzia delle dogane, che assumerà la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, e la seconda nell’Agenzia delle entrate. Da notare che l’AAMS non risulta dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, per cui non costituisce un ente pubblico soggetto alla normativa sul controllo parlamentare sulle nomine41, mentre lo è l’Agenzia del territorio, una delle quattro Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio e Agenzia del demanio) attualmente configurate come enti pubblici, non economici o economici, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico che, in conformità alle disposizioni di legge (contenute nel D.Lgs. n. 300/1999) e dei rispettivi statuti, godono di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria42.

Le funzioni attualmente esercitate dall’AAMS e dall’Agenzia del territorio saranno trasferite, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente all’Agenzia delle dogane e all’Agenzia delle entrate (comma 2); il trasferimento avrà luogo mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, data entro la quale saranno altresì adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria del l’operazione di incorporazione (comma 3). Entro la stessa data saranno deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione degli enti incorporati i bilanci di chiusura degli enti medesimi, mentre i comitati di gestione delle Agenzie incorporanti saranno rinnovati, anche al fine di tenere conto delle nuove funzioni trasferite (comma 4). I successivi commi 5, 6, 7 e 8 disciplinano nei dettagli il trasferimento del personale attualmente dipendente dall’AAMS e dall’Agenzia del territorio e delle risorse finanziarie disponibili sui bilanci degli enti medesimi.

Il comma 9 dell’art. 23-quater della legge n. 135/2012 stabilisce inoltre la soppressione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, nata, come si è visto, dalla trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE ma non ancora costituita al momento della sua soppressione (cfr. supra). Le funzioni esercitate dall’ASSI, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, sono ripartite fra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il trasferimento avrà luogo mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012. Il trasferimento del personale attualmente dipendente dall’ASSI e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell’ente sono disciplinati in maniera analoga a quanto già disposto nei commi precedenti con riferimento all’AAMS e all’Agenzia del territorio.

Anche in questo caso, come si è visto in precedenza per molti casi analoghi con l’eccezione della legge n. 134/2012, alle illustrate disposizioni dell’art. 23-quater della legge n. 135/2012 non è riconnesso alcuno specifico effetto di risparmio di spesa, limitandosi il comma 11 di tale articolo a stabilire che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l’art. 23-quinquies della legge n. 135/2012 (già art. 4 del D.L. n. 87/2012) compie nei confronti delle Agenzie fiscali e del Ministero dell’economia e delle finanze la stessa operazione già compiuta dalla legge n. 148/2011 in materia di riordino degli enti pubblici in generale: infatti, tale articolo reca un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle predette amministrazioni, che sono tenute, entro il 31 ottobre 2012, ad apportare un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche (per il Ministero, in aggiunta a quelle risultanti dall’applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011 ed in misura non inferiore al 20 per cento delle stesse; per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli), nonché ad effettuare una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, anche in questo caso ulteriore e con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le Agenzie, dell'articolo 23-quater della stessa legge n. 135/2012. Anche in questo caso, alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Ancora, la medesima legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del terzo dei predetti provvedimenti d’urgenza recentemente adottati dal Governo, il citato D.L. n. 95/2012, oltre alle illustrate disposizioni già contenute nel D.L. n. 87/2012 ed in essa confluite in sede di esame parlamentare, reca altresì ulteriori innovazioni e integrazioni alla già vastissima normativa taglia-enti.

In primo luogo, l’art. 12, comma 19, della legge n. 135 interviene, a fini dichiarati di semplificazione procedurale, su una delle norme basilari dell’intera costruzione, cioè l’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 (cfr. supra), stabilendo che i regolamenti di delegificazione governativi ivi previsti, da adottarsi ai sensi della legge n. 400/1988 allo scopo di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici, sono emanati, anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi istituito dall’art. 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Si tratta, con tutta evidenza, di un nuovo passo sulla strada dell’accentramento e della concentrazione ai livelli superiori di governo dei poteri di gestione dell’intero procedimento taglia-enti, che determina un ulteriore incremento del livello di “interventismo” della normativa vigente in materia.

Altre disposizioni del medesimo art. 12 della legge n. 135/2012 provvedono poi a nuove soppressioni e riordini di enti pubblici non economici. Innanzitutto, i commi 1 e 2 dell’art. 12 dispongono la soppressione dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN43 e l’attribuzione delle funzioni già esercitate dall’INRAN al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA44, nonché all’Ente risi limitatamente alle competenze nel settore delle sementi elette; sono invece soppresse le funzioni che erano state attribuite all’INRAN a seguito della soppressione dell’Istituto nazionale conserve alimentari INCA. La suddivisione fra CRA ed Ente risi delle risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso INRAN sarà effettuata con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (comma 3 dell’art. 12); conseguentemente, il nuovo organico del CRA è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca (comma 4), mentre il personale già dipendente dall’INCA trasferito all’INRAN a seguito della soppressione dell’INCA è posto in mobilità ai sensi del Decreto legislativo n. 165 del 12001 (comma 5). Il comma 6 dell’art. 12 disciplina infine l’ordinaria amministrazione necessaria a garantire la continuità dei rapporti già in capo al soppresso Istituto, affidata al Direttore generale dell’INRAN per un periodo massimo di dodici mesi.

I successivi commi da 7 a 17 dell’art. 12 della legge n. 135 procedono al riordino dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, benché, come si è visto, l’Agenzia fosse già stata oggetto di riordino effettuato nel corso del 2009 nell’ambito dello speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, relativo agli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in base all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra). I commi 7 e 8 dell’art. 12 stabiliscono che le funzioni di coordinamento relativo al finanziamento della politica agricola comune dell’Unione europea già svolte dall’AGEA siano trasferite, a decorrere dal 1° ottobre 2012, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che agirà come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi strutturali in agricoltura; sono invece confermate in capo all’Agenzia tutte le altre funzioni da essa attualmente esercitate. L’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’AGEA da riallocare presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali sarà effettuata con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (comma 9 dell’art. 12); conseguentemente, l’organico dell’AGEA sarà ridotto del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia, e la residua consistenza numerica complessiva del personale dipendente dall’AGEA costituirà il limite massimo della sua dotazione organica (comma 12). I commi 10 e 11 disciplinano dettagliatamente il trasferimento dall’AGEA al Ministero del personale interessato.

I commi 13 e 14 dell’art. 12 rideterminano gli organi dell’AGEA, identificandoli nel Direttore dell’Agenzia, il cui incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta, e nel Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti; vengono dunque meno tanto il Consiglio di amministrazione, già riformato in occasione del riordino del 2009 con la riduzione dei suoi componenti da 8 a 5, quanto il Presidente dell’Agenzia, benché debba notarsi che per la nomina del nuovo Direttore che ne prende il posto è comunque conservato il preventivo controllo parlamentare: il Direttore è infatti nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza. Sempre con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sarà adottato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma, il nuovo Statuto dell’Agenzia e saranno determinati i compensi dei titolari dei nuovi organi (comma 15).

Da notare che, anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito della soppressione dell’INRAN e del riordino dell’AGEA, in quanto il comma 18 dell’art. 12 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sempre nel campo agroalimentare, il comma 18-bis dell’art. 12 della legge n. 135/2012 provvede a sopprimere la società Buonitalia S.p.a. in liquidazione e ad attribuire all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE l’attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell’ambito della promozione all’estero delle produzioni agroalimentari italiane e gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole. All’Agenzia ICE, istituita, come si è visto, dall’art. 14 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, come modificato dall’art. 22 della legge n. 214/2011 (cfr. supra), sono trasferiti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 135/2012, i compiti e le funzioni e le risorse umane della soppressa Buonitalia S.p.a. in liquidazione nonché, entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, le eventuali risorse strumentali e finanziarie residue; il trasferimento ha luogo con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

I successivi commi da 49 a 58 dell’art. 12 della legge n. 135/2012 dispongono la soppressione dell’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” con la decadenza dei relativi organi statutari, ed il trasferimento delle relative funzioni, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, previo accertamento da parte di quest’ultimo della sussistenza e attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni stesse. Già denominata Istituto italiano di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”, trasformato nell’attuale Associazione, al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, dall’art. 10, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, l’Associazione, avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicurava la vigilanza ed a supporto del quale essa operava quale ente strumentale seguendo le direttive impartite allo scopo di approfondire lo studio dell’imprenditorialità cooperativa e diffonderne la conoscenza, aveva comunque conservato la personalità giuridica di diritto pubblico e costituiva quindi un ente pubblico non economico rientrante nel campo d’applicazione della normativa taglia-enti.

I poteri già attribuiti al Presidente dell’Associazione ed al Consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 7 e un massimo di 15, passano, nella fase di liquidazione, a un dirigente delegato nominato dal Ministro dello sviluppo economico (comma 50), mentre rimane in carica il Collegio dei revisori con l’incarico di controllare l’attività del dirigente delegato ai fini della redazione del bilancio di chiusura dell’ente soppresso (comma 51). Il personale in servizio presso la soppressa Associazione è trasferito al Ministero dello sviluppo economico; il trasferimento è disciplinato dettagliatamente dai commi 54 e 55.

Analogamente, i commi da 59 a 70 dell’art. 12 della legge n. 135/2012 dispongono la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della Fondazione Valore Italia con lo scioglimento e la decadenza dei relativi organi statutari, ed il trasferimento di una parte delle relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione Valore Italia è stata istituita dal Ministero (allora denominato) delle attività produttive il 30 settembre 2005 quale persona giuridica di diritto pubblico destinata all’attuazione dell’art. 4, commi 68 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la realizzazione della “Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy”, e costituisce quindi un ente pubblico non economico rientrante nel campo d’applicazione della normativa taglia-enti. Alla data prevista per la soppressione, i poteri di Presidente e Consiglio di amministrazione, composto da 5 membri compreso il Presidente, passeranno ad un Commissario liquidatore che provvederà alle operazioni di liquidazione entro il 30 giugno 2014 (comma 60), mentre rimarrà in carica il Collegio dei revisori con l’incarico di controllare l’attività del commissario ai fini della redazione del bilancio di chiusura dell’ente soppresso (comma 64).

Il commissario verificherà altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nel progetto per la realizzazione della predetta Esposizione permanente senza oneri per lo Stato: ove constati tale disponibilità, il commissario provvederà al trasferimento ai soggetti subentranti dei relativi rapporti ed attività in essere, mentre, in caso contrario, tutti i predetti rapporti ed attività si risolveranno di diritto il 30 giugno 2014 senza che sia dovuta alcuna compensazione (comma 61). Il programma per la “realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali”, attualmente gestito dalla Fondazione a seguito di convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, passerà invece in gestione diretta al Ministero stesso, che utilizzerà allo scopo le risorse finanziarie già trasferite alla Fondazione (comma 62). Il personale in servizio presso la Fondazione sarà trasferito al Ministero dello sviluppo economico, che incrementerà di conseguenza la propria dotazione organica (comma 65); il trasferimento è disciplinato dettagliatamente dai commi 66 e 67. Le risorse strumentali della Fondazione saranno acquisite al patrimonio del Ministero (comma 69).

Ulteriori disposizioni recate dall’art. 12 della legge n. 135/2012 in materia di normativa taglia-enti sono costituite dai commi 87 e 90. Il primo di tali commi, al fine di accelerare la definizione delle procedure per la soppressione dell’INPDAP e la sua confluenza nell’INPS disposte dalla legge n. 214/2011 (cfr. supra) ed assicurare il conseguimento dei previsti risparmi di spesa, stabilisce che all’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta; il secondo disciplina invece il processo di riordino dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL in funzione del contenimento dei costi degli organismi collegiali, stabilendo che l’attuale regime di commissariamento dell’Istituto, iniziato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2011, è prorogato fino all’approvazione del nuovo statuto dell’ISFOL volto a riordinare l’ente secondo regole di contenimento della spesa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Anche in questo caso, come già per l’AGEA, l’ISFOL era già stato oggetto di un recente riordino: a seguito, infatti, del trasferimento all’Istituto delle funzioni già svolte dal soppresso Istituto affari sociali IAS, disposto dalla legge n. 122/2010 (cfr. supra), è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011 il nuovo statuto dell’ente, attualmente vigente, che ha tra l’altro portato a 5, compreso il Presidente, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, in attuazione dell’art. 6, comma 5, della medesima legge n. 122/2010. Peraltro, tale riordino ha avuto luogo, almeno formalmente, in via autonoma e non in esplicita attuazione né della normativa taglia-enti, né dello specifico riordino degli enti di ricerca disposto con il D.Lgs. n. 213/2009 ai sensi dell'art. 1 della legge 165/2007, che riguardava, come si è detto, solo gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per cui di esso non si tiene conto ai fini della valutazione degli effetti della normativa taglia-enti.

In aggiunta alle illustrate disposizioni dell’art. 1245, la legge n. 135/2012 impatta altresì sulla normativa taglia-enti con l’art. 13, che stabilisce l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS e il suo subentro nei compiti e nelle funzioni attualmente svolti dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP, di cui è prevista la soppressione46.

L’IVASS, espressamente qualificato come persona giuridica di diritto pubblico operante sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità (si tratta dunque di un ente pubblico non economico statale, ricompreso nel campo di applicazione della disciplina taglia-enti), opera con piena autonomia e indipendenza senza essere sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici e privati e riferendo al Parlamento e al Governo sulla propria attività (commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 13), per cui appare configurato come una vera e propria Autorità amministrativa indipendente. All’IVASS, come detto, sono trasferite le funzioni già affidate all’ISVAP dalla normativa vigente (comma 6), tranne la tenuta del ruolo dei periti assicurativi e la gestione del centro di informazione istituito dal D.Lgs. n. 209/2005, che passano alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. (commi 35 e 36), e la tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi con la connessa vigilanza sui soggetti in esso iscritti, che, attribuite all’IVASS solo transitoriamente, saranno poi trasferite ad un apposito organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, che sarà istituito entro due anni con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400/1988 e sarà soggetto alla vigilanza dell’IVASS (comma 38).

Organi dell’IVASS, ai sensi del comma 10 dell’art. 13, sono il Presidente, che coincide con il Direttore generale della Banca d’Italia (comma 11), il Consiglio, cui spetta l’amministrazione generale dell’ente, composto dal Presidente e due Consiglieri nominati con Decreto del presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che restano in carica sei anni con possibilità di rinnovo per una sola volta (commi 13, 14 e 15), e il Direttorio integrato, costituito dal Direttorio della banca d’Italia integrato dai due Consiglieri dell’IVASS, cui spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’ente e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa, e in ogni caso i provvedimenti a carattere normativo (commi 17, 18 e 20). Nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai Consiglieri dell’IVASS anche singolarmente, salvo ratifica collegiale (comma 22).

Per quanto riguarda la tempistica del subentro dell’IVASS all’ISVAP, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 gli organi dell’ISVAP sono decaduti e il suo Presidente ha assunto le funzioni di commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente (comma 28); entro 120 giorni da tale data, sono nominati i consiglieri dell’IVASS ed è predisposto lo statuto del nuovo ente (comma 30), deliberato dal Direttorio della banca d’Italia ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri (comma 24); alla data di entrata in vigore dello statuto, il commissario straordinario dell’ISVAP decade automaticamente dalle funzioni (comma 31), l’ISVAP è soppresso e l’IVASS gli succede in tutte le funzioni, le competenze ed i poteri, nonché in tutti i rapporti attivi e passivi, con le eccezioni già viste (comma 32).

All’IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell’ISVAP, nonché il personale da questo dipendente, in relazione al quale è determinata la dotazione del nuovo ente; tale personale conserva di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza (comma 32). Il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’IVASS sarà definito entro 120 giorni dal subentro all’ISVAP dal Consiglio di amministrazione, senza oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bilancio dell’ISVAP (comma 33); entro lo stesso termine il Consiglio definirà un piano di riassetto organizzativo finalizzato a realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento del soppresso ISVAP (comma 34). La contabilità dell’IVASS sarà verificata da revisori esterni sulla base della normativa vigente per la Banca d’Italia, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei conti sul soppresso ISVAP (comma 39).

Infine, ulteriori disposizioni della legge n. 135/2012 che incidono sulla normativa taglia-enti, intesa in senso lato, sono l’art. 2 e l’art. 14, relativi alla riduzione delle spese per il personale e all’ulteriore riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, l’art. 11, che prevede il riordino delle Scuole pubbliche di formazione, e l’art. 8, che disciplina la riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali.

In particolare, l’art. 2 dispone un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni, fra cui gli enti pubblici non economici, già interessate dall’art. 74 della legge n. 112/2008, dall’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25/2010 e dall’art. 1, comma 3, della legge n. 148/2011 (cfr. supra), nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. A tali riduzioni si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerando che le riduzioni stesse possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione (comma 5). Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di riduzione entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 6); sono dettagliatamente disciplinati i casi di esclusione dalle nuove riduzioni così disposte o di loro applicazione in misura particolare, mentre alle amministrazioni interessate è fatto obbligo di adottare, entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di riduzione, i nuovi regolamenti di organizzazione (comma 10).

L’art. 14 completa il quadro innovando in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di mobilità, al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'art. 16, comma 1, della legge n. 111/2011, e prorogando di un anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015, nonché estendendo tali limiti ai corpi di polizia e ai vigili del fuoco (commi 1 e 2). Disposizioni speciali sono recate dai commi successivi per una serie di enti ed organismi pubblici (università, enti di ricerca, camere di commercio, vigili del fuoco, corpi di polizia, comparto scuola, ecc.).

L'articolo 11 reca disposizioni in merito al riordino, mediante regolamenti governativi di delegificazione, delle Scuole pubbliche di formazione, degli istituti di formazione e delle altre strutture competenti, al fine di razionalizzare le spese di funzionamento e di personale da queste sostenute, individuando i criteri per la riforma del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, nonché per assicurare il coordinamento delle funzioni svolte dagli istituti di formazione; in particolare, fra i criteri per l’emanazione dei regolamenti è prevista l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe (comma 1). Il comma 2 prevede altresì il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.

L’art. 8, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, fa obbligo a tutti gli enti pubblici non territoriali di adottare una serie di iniziative di risparmio e razionalizzazione di spesa, in aggiunta alle quali i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione predisposto dall’ISTAT, nonché alle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale e delle università e degli enti di ricerca, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010; a loro volta, gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, hanno l’obbligo di adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi in misura corrispondente (comma 3).

Si segnala altresì che alla prevista data del 1° settembre 2012 si è effettivamente attuata l’operazione, prevista dall’art. 19, commi 1, 2 e 3, della legge n. 111/2011 in materia di riordino degli enti di ricerca (cfr. supra), di soppressione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS e ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni precedentemente svolti dall’ANSAS. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012 è stato infatti nominato, con decorrenza appunto dal 1° settembre successivo, il Commissario straordinario del ripristinato INDIRE, in attesa della costituzione degli organi statutari, con il conseguente venir meno dell’ANSAS (che, come si è visto, non essendo andata a buon fine la procedura di riordino ai sensi dell’art. 27 della legge n. 69/2009, era rimasto privo di statuto e in regime commissariale fin dal momento della sua costituzione).

Da ultimo, il recente decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, attualmente all’esame delle Camere in pendenza di conversione, è intervenuto sull’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP, inizialmente costituito, come si è visto, come progetto gestionale in via di sperimentazione (cfr. supra): in base all’art. 14, comma 2, del D.L. n. 158/2012, “al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate”, l’INMP viene configurato come ente pubblico a tutti gli effetti, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonoma organizzativa, amministrativa e contabile, sotto la vigilanza del Ministero della salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà; ai sensi del successivo comma 3, l’Istituto è altresì centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Sono organi dell’INMP il consiglio di indirizzo, il direttore e il collegio sindacale. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo strategico ed è composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà. Il direttore dell’INMP è nominato dal Ministro della salute, ha la rappresentanza legale dell’Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinati il funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto (comma 4). I successivi commi 5 e 6 si occupano del finanziamento dellINMP, mentre il comma 7 provvede ad abrogare le illustrate disposizioni della legge n. 111/2011 che prevedevano la soppressione e liquidazione dell’Istituto in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto gestionale entro il 31 dicembre 2013. In caso di conversione in legge delle illustrate disposizioni del D.L. n. 158/2012, di cui non si tiene per il momento conto ai fini della valutazione degli effetti della normativa taglia-enti, ci troveremmo quindi di fronte all’istituzione di un quinto nuovo ente pubblico (cfr. infra).


9. Quadro di sintesi riassuntivo

Volendo, quindi, sintetizzare l'esito di quanto finora detto, per quanto riguarda gli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici, il quadro che emerge alla data di pubblicazione di questo Bollettino è il seguente.

Sono stati soppressi (cfr. la tabella seguente) 41 enti ed istituti pubblici non economici statali, con il conseguente trasferimento delle relative funzioni e risorse ad altri enti e pubbliche amministrazioni, a fronte dell’istituzione di 4 nuovi enti (l’ISPRA, risultante, come si è detto, dall’accorpamento di 3 enti precedentemente esistenti, l’Agenzia ICE, la nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti e l’INDIRE). Sono state inoltre abrogate le disposizioni istitutive di due nuovi enti (l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione e l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI) previsti, rispettivamente, dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n 111 del 2011, ma non ancora costituiti.

Gli enti soppressi rientravano per la quasi totalità - in 39 casi su 41 - nella categoria di quelli con dotazione organica pari o superiore a 50 unità di personale; fra gli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità risultano invece due sole soppressioni (l’Ente teatrale ETI e l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

A seguito di tali soppressioni sono venuti meno 39 incarichi di Presidenti di enti pubblici di nomina governativa47 (nel caso del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, il Presidente era di diritto il Ministro delle politiche agricole e forestali, mentre l’ANSAS era privo di statuto e in regime commissariale fin dal momento della sua costituzione) sulle cui proposte di nomina era prevista l’acquisizione del parere parlamentare, a fronte della previsione di 4 nuovi incarichi presidenziali (quelli dei Presidenti dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE, della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti e dell’INDIRE) soggetti ad analogo controllo parlamentare.

Sono stati altresì soppressi, complessivamente, 374 incarichi di altri amministratori in enti pubblici non economici48, il cui conferimento rientrava nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine, a fronte della previsione di 22 nuovi incarichi analoghi (quelli degli altri amministratori dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE, della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti e dell’INDIRE, nonché i 6 nuovi rappresentanti destinati ad integrare il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS).49


ENTI SOPPRESSI O TRASFORMATI

e relative nomine governative venute meno

AMMINISTRAZIONI SUBENTRANTI

nei compiti e nelle funzioni degli enti soppressi

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ARPAT

1 Presidente e 4 componenti del Cons. di Amminis.




Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione)

dotato di 1 Presidente e 6 componenti del CDA

Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA

1 Presidente e 4 componenti del CDA



Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Istituto postelegrafonici IPOST

1 Presidente e 6 componenti del CDA

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM

1 Presidente e 10 componenti del CDA

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP (poi a sua volta soppresso: cfr. infra)

Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD

1 Presidente e 12 componenti del CDA

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS (poi a sua volta soppresso: cfr. infra)

Istituto affari sociali IAS

1 Presidente e 5 componenti del CDA

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL

Istituto di studi e analisi economica ISAE

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Ministero dell'economia e delle finanze

Ente italiano montagna EIM

1 Presidente e 2 componenti del CDA

Presidenza del Consiglio dei ministri

Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari SSICA

1 Presidente e 17 componenti del CDA

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA Parma

Stazione sperimentale del vetro

1 Presidente e 17 componenti del CDA

CCIAA Venezia

Stazione sperimentale per la seta

1 Presidente e 8 componenti del CDA






CCIAA Milano

Stazione sperimentale per i combustibili

1 Presidente e 11 componenti del CDA

Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per la carta SSCCP

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG

1 Presidente e 17 componenti del CDA

Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi SSEA

1 Presidente e 17 componenti del CDA

CCIAA Reggio Calabria

Stazione sperimentale pelli e materie concianti

1 Presidente e 8 componenti del CDA

CCIAA Napoli

Istituto per la promozione industriale IPI

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero dello sviluppo economico

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale

1 Presidente e 4 componenti del CDA



Ministero per le politiche agricole e forestali

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO

7 componenti della Giunta esecutiva

Ente teatrale italiano ETI

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero per i beni e le attività culturali

Ente nazionale delle sementi elette ENSE50

1 Presidente e 4 componenti del CDA


Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN (poi a sua volta soppresso: cfr. infra)

Istituto nazionale conserve alimentari INCA

1 Presidente e 10 componenti del CDA

Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN

1 Presidente e 9 componenti del CDA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed altri enti e istituzioni di ricerca

Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Ministero dell’interno


Istituto per il commercio estero ICE

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE (di nuova istituzione)

dotata di 1 Presidente e 4 componenti del CDA

Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Inizialmente: Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI (di nuova istituzione, ma soppressa prima dell’effettiva costituzione dalla legge n. 135/2012)

Successivamente: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP

1 Presidente e 24 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza



Istituto nazionale della previdenza sociale INPS (il cui Consiglio di indirizzo e vigilanza è conseguentemente integrato di 6 rappresentanti)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS

1 Presidente e 12 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza

Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI

1 Presidente, 3 vicepresidenti, 64 componenti del CDA

(Erano altresì previsti 3 deputazioni di sezione, composte in media da 18 membri, e 3 comitati esecutivi in seno alle deputazioni, composti da 8 membri ciascuno. L’Ente era peraltro in gestione commissariale dal 1979)


Soggetto non ancora specificato (da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate)

Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua

1 Presidente e 2 componenti

Autorità per l’energia elettrica e il gas e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare




Agenzia per la sicurezza nucleare

1 Presidente e 4 componenti

In via transitoria: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione: cfr. supra)

Successivamente, in via definitiva: Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

1 Presidente e 2 componenti

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

1 Presidente e 4 componenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA

1 Presidente e 3 componenti del CDA


Agenzia per l’Italia digitale (di nuova istituzione ma non configurata come ente dotato di autonoma personalità giuridica)

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

1 Presidente e 8 componenti del CDA, già ridotti a 4 a seguito del riordino precedente alla soppressione

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA e Ente risi, tranne che per le funzioni attribuite all’INRAN a seguito della soppressione dell’INCA, che vengono soppresse

Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”

1 Presidente e 15 componenti del CDA

Ministero dello sviluppo economico, previo accertamento della sussistenza e attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS

1 Commissario straordinario (lo statuto dell’ente non era mai stato approvato ed esso si trovava in regime commissariale fin dal momento della costituzione)

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE(di nuova istituzione)

dotato di 1 Presidente e 4 componenti del CDA


Nel computo così effettuato non si tiene conto dell’istituzione dell’IVASS con la connessa soppressione dell’ISVAP, in quanto avranno luogo entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, né dell’incorporazione dell’Agenzia per il territorio nell’Agenzia delle entrate e della soppressione della Fondazione Valore Italia disposte dalla stessa legge n. 135/2012, in quanto avranno luogo a decorrere, rispettivamente, dal 1° dicembre 2012 e dal 1° gennaio 2014. Non si tiene altresì conto della trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona ASP del Pio istituto elemosiniere, in quanto trattasi di materia attribuita alla competenza regionale, né dell’intervenuta soppressione dell’Ente irriguo umbro toscano EIUT, rientrante nella categoria degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità, in quanto tale soppressione ha avuto luogo in base alla normativa speciale riguardante l’ente stesso e non in attuazione della normativa taglia-enti, della quale si può semmai dire che ha omesso di “salvarlo” riordinandolo e mutandone la natura giuridica: infatti, nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, l’ultima utile prima della scadenza prevista dalla legge per la durata dell’Ente (prorogata da ultimo al 6 novembre 2009), il Governo non ha approvato la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico presentata dal Ministro dell’agricoltura, per cui l’Ente è stato posto in liquidazione con Decreto ministeriale del 20 novembre successivo51.

Finora, tutti gli enti soppressi lo sono stati mediante specifica norma di legge che ha disposto direttamente la loro soppressione ed il trasferimento ad altri organismi delle relative funzioni e risorse; non risultano casi di soppressione conseguenti ai procedimenti di riordino e soppressione inizialmente previsti dall’originaria normativa taglia-enti, nemmeno a seguito dell’applicazione dell’istituto della ‘ghigliottina’ introdotto dalla legge n. 133/2008.

Risultano invece casi di riordino che hanno fatto perdere agli enti interessati la natura di ente pubblico: a seguito di riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti sono infatti venuti meno tre ulteriori enti pubblici non economici, trasformati con apposito regolamento in enti di diritto privato a ridosso della scadenza del 31 ottobre 2010. Si tratta, come si è visto, della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, trasformata con il D.P.R. 13 ottobre 2009, n. 180, dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261) e dell’Ente opere laiche palatine pugliesi (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263). Tutti e tre gli enti rientravano, come il soppresso EIUT, fra gli 11 di cui era direttamente prevista dalla legge n. 244 del 2007 la soppressione ove non riordinati entro il maggio 2008, poi “salvati” dalla legge n. 133 del 2008 per essere ricondotti alla procedura generale di riordino e soppressione. A seguito della trasformazione in fondazioni di diritto privato è espressamente previsto dai citati regolamenti che gli enti in questione si finanzino con entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica, e che il relativo statuto non possa prevedere la possibilità di ricevere contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici; inoltre, nei due regolamenti del 2010 la titolarità degli organi delle fondazioni è onorifica. Rimane peraltro la vigilanza sulle fondazioni da parte del Ministro competente (rispettivamente, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno). Le tre fondazioni subentrano nella titolarità del patrimonio già appartenente ai corrispondenti enti pubblici preesistenti; i rapporti di lavoro con il personale dipendente di tali enti pubblici sono integralmente confermati e proseguono con le fondazioni di diritto privato sulla base dell’applicazione, successivamente all'approvazione dei nuovi statuti, del contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto. Per quanto non disposto dai regolamenti di riordino, le fondazioni agiscono sulla base delle disposizioni del codice civile. In conseguenza dell’operazione così effettuata sono uscite dall’ambito del controllo parlamentare, complessivamente, altre 29 nomine governative, relative a 3 cariche di Presidente ed a 26 cariche di altri amministratori nei tre enti in questione52.

Ugualmente mediante riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti, come si è visto, sono stati riordinati, complessivamente, 13 enti pubblici non economici statali53; gli effetti di tale riordino sul campo di applicazione del controllo parlamentare sulle nomine, con l’indicazione delle 63 cariche amministrative venute meno nell’ambito di tali enti, sono ricostruiti nella tabelle che segue. Sono in via di accertamento, in collaborazione con gli uffici del Governo, gli effetti della scadenza del termine del 31 ottobre 2010 sugli altri enti pubblici non economici ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti e non effettivamente interessati da riordino; al momento, come si è detto, non risultano casi di soppressione comunicati dai Ministri vigilanti al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa, come stabilito dall’art. 26, comma 1, terzo periodo, della legge n. 133/2008.


ENTI RIORDINATI

NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV

1 componente del Collegio (passato da 4 a 3 componenti più il Presidente)

Accademia dei Lincei

0 (risulta modificata solo la composizione del Collegio dei revisori dei conti)

Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente)

Lega navale italiana LNI

3 componenti del CDA (passato da 13 a 10 componenti più il Presidente)

Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente)

Aero Club d’Italia

6 componenti del Consiglio federale (passato da 11 a 5 componenti compreso il Presidente)

Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC

2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente)

Unione italiana tiro a segno UITS

4 componenti del Consiglio direttivo (passato da 16 a 12 componenti più il Presidente)

Istituto agronomico per l’oltremare IAO

4 componenti del Comitato di gestione (passato da 9 a 5 componenti compreso il Direttore generale)

Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali

6 componenti del CDA (passato da 11 a 5 componenti compreso il Presidente)

Istituto nazionale di statistica ISTAT

5 componenti del Consiglio (passato da 10 a 5 componenti compreso il Presidente)

Cassa di previdenza delle Forze armate

21 componenti del CDA (i CDA delle sei Casse militari preesistenti contavano in totale 34 componenti compresi i Presidenti, mentre il CDA della Cassa di previdenza è composto da 13 membri compreso il Presidente)

Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato

3 componenti del CDA (passato da 6 a 3 componenti compreso il Presidente)


Mediante riordino effettuato invece ai sensi di norme speciali, ulteriori rispetto alla normativa taglia-enti propriamente intesa e integrative della stessa (l’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205,e l’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché, per l’AGEA, i commi da 13 a 15 dell’art. 12 della legge n. 135/2012: cfr. supra), sono stati modificati gli statuti di 10 enti pubblici non economici controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero della salute, con la conseguente scomparsa di 30 cariche amministrative già rientranti nel campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine, come ricostruito nella tabella che segue. Per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestalil’intervento così effettuato, che ai sensi di legge doveva essere preliminare a quello previsto dalla normativa taglia-enti (“in vista del relativo necessario riordino”), è stato di fatto definitivo per la maggior parte degli enti interessati, ad eccezione, come si è visto, di UNIRE, INRAN ed ENSE:


ENTI RIORDINATI

NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO

Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE54

2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente)

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA

3 componenti del CDA (passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente)

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN55

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)

Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA

7 componenti del CDA (dapprima passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente, successivamente soppresso insieme con il Presidente, sostituito peraltro dal Direttore)

Istituto nazionale di economia agraria INEA

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)

Ente nazionale sementi elette ENSE56

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente)

Istituto superiore di sanità ISS

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente)

Lega italiana per la lotta contro i tumori LILT

10 componenti del Consiglio direttivo nazionale (passato da 15 a 5 componenti compreso il Presidente)

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)


Infine, mediante riordino effettuato, come si è visto, direttamente per legge, sono stati soppressi, complessivamente, 25 incarichi di componente di 9 Autorità amministrative indipendenti (cfr. la tabella seguente):


AUTORITA’ AMMINISTR. INDIPENDENTI

interessate dalla riduzione dei componenti

RIDUZIONE DEI COMPONENTI

disposta dalla legge n. 214/2011

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM

Da 8 a 4 componenti del Consiglio (-4)

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Da 7 a 3 componenti (-4)

Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG

Da 5 a 3 componenti (-2)

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Da 5 a 3 componenti (-2)

Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB

Da 5 a 3 componenti (-2)

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP

Da 6 a 3 componenti (-3)

Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP

Da 5 a 3 componenti (-2)

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT

Da 5 a 3 componenti (-2)

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Da 9 a 5 componenti (-4)



b) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di settembre 2012


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "d", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Autorità portuale di Venezia

Presidente:


Paolo Costa

Pareri favorevoli

espressi dalla

IX Commissione della Camera

il 12/9/2012 e dalla

8ª Commissione del Senato il 20/9/2012,

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978


1/10/2012



D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio


Autorità portuale di Savona

Commissario straordinario:


Cristoforo Canavese

Nomina non ancora comunicata ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978


21/09/2012


(decorrenza:

24/09/2012)

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti


Presidente:


Gian Luigi Miazza

Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978, annunciata alla Camera ed al Senato il 9/10/2012


Procedura di nomina in corso

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta

dalla stessa regione



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 1° ottobre 2012 notificato in pari data, ha nominato Paolo Costa presidente dell'Autorità portuale di Venezia per un periodo di quattro anni.

Come anticipato nel precedente numero del Bollettino, lo stesso Ministro aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla relativa proposta di nomina con lettera del 26 luglio 2012 annunciata alla Camera ed al Senato rispettivamente il 10 e l'11 settembre 2012. Al riguardo, la IX Commissione (Trasporti) della Camera e l'8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 12 e del 20 settembre 2012.

Per Costa si tratta dunque del secondo, e quindi ultimo, mandato alla presidenza dell'Autorità portuale lagunare. Il 2 luglio 2012 era infatti scaduto il suo primo quadriennio, essendo stato nominato con decreto ministeriale del 1° luglio 2008, notificato il successivo 2 luglio 2008. Costa peraltro era già stato nominato commissario straordinario della Autorità portuale veneziana il 23 maggio 2008 durante l'espletamento della procedura per la sua prima nomina a presidente.

Si precisa infine che con la nomina di Costa a presidente decade automaticamente l'incarico di commissario straordinario della predetta Autorità portuale, che era stato affidato allo stesso Costa con decreto ministeriale del 10 agosto 2012, notificato il 13 agosto 2012 e non comunicato alle Camere. La durata massima di tale incarico era prevista in sei mesi a decorrere dal 17 agosto 2012.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 21 settembre 2012, notificato il 24 settembre 2012 ma non ancora comunicato alle Camere, ha nominato Cristoforo Canavese commissario straordinario dell'Autorità portuale di Savona fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 24 settembre 2012.

Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, l'8 agosto 2012 era infatti scaduto il secondo ed ultimo mandato quadriennale dello stesso Canavese a presidente della suddetta Autorità portuale. La sua nomina a commissario straordinario interviene dunque dopo l'avvenuta decorrenza dei 45 giorni in regime di prorogatio previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Canavese era stato confermato presidente dell'Autorità portuale savonese con decreto ministeriale del 5 agosto 2008, notificato l'8 agosto 2008. La sua prima nomina era stata invece disposta con decreto ministeriale del 15 luglio 2004, notificato il 22 luglio 2004.

Si anticipa peraltro che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 4 ottobre 2012, annunciata alla Camera ed al Senato il 9 ottobre 2012, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Gian Luigi Miazza a presidente dell'Autorità portuale di Savona. Tale richiesta è stata assegnata alla IX Commissione della Camera e alla 8ª Commissione del Senato. Per completezza di informazione, si precisa che la candidatura di Miazza è stata individuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti all'interno della terna di nominativi a lui proposte dal Presidente della Regione Liguria, dopo che con questi non si era raggiunta l'intesa sulla candidatura che il predetto Ministro aveva scelto entro una distinta terna di nominativi avanzata dai comuni, dalla Provincia e dalla camera di commercio competenti per territorio.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla legge n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'autorità ha compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Ulteriori competenze rilevanti riguardano le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, la vigilanza sulle tariffe, la concessione delle aree demaniali e delle banchine.

L’articolo 8, commi 1 e 1-bis, della legge n. 84 del 1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli, con atto motivato, può richiedere la comunicazione di una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.

Ai sensi, infine, dell’articolo 8, comma 2, della predetta legge n. 84 del 1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

AGEA


Commissario straordinario:


Guido Tampieri

Nomina non ancora comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978


12/9/2012



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali



Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 2012, Guido Tampieri è stato nominato commissario straordinario dell'Agenziaper le erogazioni in agricoltura AGEA fino alla definizione delle procedure per la nomina del direttore dell'Agenzia a comunque per un periodo massimo di nove mesi.

Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, la struttura organizzativa dell'AGEA è stata profondamente modificata dall'articolo 12, commi 13 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, norme peraltro emendate dalla legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012.

Prima dell'emanazione del suddetto decreto-legge, erano organi dell'AGEA il presidente ed il consiglio di amministrazione, composto dal predetto presidente e da ulteriori quattro membri. In particolare, il presidente era nominato per tre anni (rinnovabili non più di due volte) con D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sulla relativa proposta di nomina, anche per effetto del richiamo all'art. 3 della legge n. 400/1988 operato dall'art. 9 del D. Lgs. 165/1999 istitutivo dell'AGEA, le Commissioni XIII della Camera e 9ª del Senato erano chiamate ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 1 della legge n. 14/1978 recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

L'art. 12, commi 13 e 14, del decreto-legge n. 95/2012, nel testo originario in vigore dal 7 luglio 2012, prevedevano quali soli organi dell'AGEA il direttore ed il collegio dei revisori dei conti. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia veniva dunque soppresso. Quanto invece alla carica apicale, la nuova disciplina prevedeva che il direttore venisse nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali per tre anni rinnovabili una sola volta.

Sulla base di siffatto quadro normativo, Guido Tampieri veniva nominato direttore dell'AGEA con D.M. in data 11 luglio 2012, non comunicato alle Camere.

In proposito si osserva che, anche in mancanza di un esplicito richiamo alla legge n. 14/1978 nelle nuove norme sull'AGEA, quest'ultima doveva ritenersi ugualmente soggetta alla disciplina del controllo parlamentare sulle nomine, in qualità di ente pubblico non economico. Pertanto, se da un lato la denominazione di "direttore" dell'AGEA poteva valere ad escludere l'obbligo per il Governo di richiedere alle Commissioni parlamentari il parere sulla proposta di nomina (onere previsto dall'art. 1 della legge n. 14/1978 per i presidenti ed i vicepresidenti), d'altra parte si sarebbe conseguentemente dovuto far rientrare il direttore dell'Agenzia nel novero degli "altri amministratori" per la cui nomina è prevista la comunicazione alle Camere (ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978).

In seguito, la legge n. 135/2012, nel convertire il citato decreto-legge n. 95/2012 a decorrere dal 15 agosto 2012, modificava la procedura di nomina del direttore dell'AGEA introducendo la trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Si è così avuta la conferma che nella volontà del legislatore il direttore dell'Agenzia, ai fini del controllo parlamentare sulla nomina, nella sostanza corrisponde del tutto ad un presidente di un ente pubblico. Può quindi ritenersi che il controllo parlamentare sulle cariche al vertice dell'AGEA non abbia subito modifiche sostanziali, salvo ovviamente l'intervenuta soppressione del consiglio di amministrazione.

In conseguenza del mutato contesto normativo, Tampieri è stato quindi nominato commissario straordinario dell'Agenzia. Anche per tale nomina, tuttavia, dovrebbero valere le considerazioni dianzi svolte in ordine alla sua comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, istituita con il D.Lgs. 165/1999 per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore delle erogazioni finanziate dai fondi agricoli europei, è stata oggetto di un consistente riordino nel citato decreto-legge n. 95/2012 che, oltre a rivederne la governance nei termini sopra illustrati, ha attribuito le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della Politica agricola comune al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agirà quindi come unico rappresentante dello Stato nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR.

Per quanto infine concerne le cariche in essere presso l'AGEA prima dell'emanazione del ricordato decreto-legge n. 95/2012, si ricorda che il D.P.C.M. del 23 giugno 2011 con il quale Mario Iannelli fu nominato commissario straordinario dell'Agenzia, era stato annullato dalla sentenza del TAR Lazio Sez. I del 17 gennaio 2012, a seguito della quale erano stati quindi reintegrati gli organi precedentemente in carica, ossia il presidente Dario Fruscio ed il consiglio di amministrazione composto da Carlo Liviantoni, Maria Antonietta Mazzone, Giorgio Piazza e lo stesso Guido Tampieri.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena

Presidente:


Giuseppe Bonanno

Parere favorevole

espresso dalla

VIII Commissione della Camera

il 3/10/2012

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978.

Parere non ancora espresso dalla

13ª Commissione

del Senato


Procedura di nomina in corso

D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente

Ente parco nazionale del Pollino

Presidente:


Domenico Pappaterra

Pareri favorevoli espressi dalla

13ª Commissione

del Senato

il 18/9/2012 e dalla

VIII Commissione della Camera

il 19/9/2012

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978

Procedura di nomina in corso

Ente parco nazionale della Majella

Presidente:


Franco Iezzi

Ente parco nazionale

del Circeo

Commissario straordinario:


Gaetano Benedetto

Nomina comunicata al Senato il 6/9/2012 ed alla Camera il 10/9/2012

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978


7/8/2012


D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Commissario straordinario:


Giuseppe Rossi

Nomina comunicata alla Camera il 24/7/2012 ed al Senato il 6/9/2012,

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978


12/7/2012


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 18 settembre 2012, annunciata alla Camera e al Senato il 25 settembre 2012, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Giuseppe Bonanno a presidente dell'Ente parconazionale dell'Arcipelago de La Maddalena. Si anticipa che tale proposta è stata assegnata alla VIII Commissione (Ambiente) della Camera, che l'ha esaminata nelle sedute del 2 e del 3 ottobre 2012, esprimendo in quest'ultima parere favorevole. La proposta è stata altresì assegnata alla 13ªCommissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato che non ne ha ancora avviato l'esame.

Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, il 31 maggio 2012 era scaduto il mandato quinquennale dello stesso Giuseppe Bonanno a presidente del predetto Ente parco, incarico conferitogli con D.M. del 31 maggio 2007 e dal quale era effettivamente decaduto il 15 luglio 2012 allo spirare dei 45 giorni in regime di prorogatio previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Per Bonanno si tratterebbe dunque del secondo mandato presidenziale alla guida dell'Ente parco, del quale era stato precedentemente nominato commissario straordinario con D.M. del 15 dicembre 2006.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 9 agosto 2012 annunciata alla Camera il 10 settembre 2012 e al Senato l'11 settembre 2012, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Domenico Pappaterra a presidente dell'Ente parconazionale del Pollino. Su tale proposta la 13ª Commissione del Senato e l'VIII Commissione della Camera hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 18 e del 19 settembre 2012.

Per Pappaterra si tratterebbe del secondo mandato alla presidenza del predetto Ente parco, del quale era già stato nominato presidente per cinque anni con decreto ministeriale del 31 agosto 2007. In precedenza lo stesso Pappaterra era stato anche nominato commissario straordinario dell'Ente parco dal 7 maggio 2007 fino alla sua nomina a presidente.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 1° agosto 2012 annunciata alla Camera il 10 settembre 2012 e al Senato l'11 settembre 2012, ha inoltre trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Franco Iezzi a presidente dell'Ente parco nazionale della Majella. Anche in relazione a tale richiesta, la 13ª Commissione del Senato e l'VIII Commissione della Camera hanno espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 18 e del 19 settembre 2012. Iezzi era stato nominato commissario straordinario dell'Ente parco sin dal febbraio 2011 ed il suo mandato è stato reiteratamente prorogato, da ultimo fino al 19 settembre 2012.

Sempre il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto del 7 agosto 2012, annunciato al Senato ed alla Camera il 6 e il 10 settembre 2012, ha nominato Gaetano Benedetto commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Circeo per tre mesi a decorrere dalla data del suddetto decreto e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco. Il 2 luglio 2012 era infatti scaduto il mandato quinquennale dello stesso Benedetto a presidente del medesimo Ente parco, alla cui guida era stato nominato con D.M. del 2 luglio 2007.

Infine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 18 luglio 2012, annunciata alla Camera il 24 luglio 2012 ed al Senato il 6 settembre 2012, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 12 luglio 2012, Giuseppe Rossi quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, a decorrere dalla data del suddetto decreto e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco. Il 31 maggio 2012 era infatti scaduto il mandato quinquennale dello stesso Giuseppe Rossi a presidente del ricordato Ente parco ed il 14 luglio 2012 sono altresì scaduti gli ulteriori 45 giorni di prorogatio di cui al D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994. Rossi, peraltro, era già stato nominato commissario straordinario del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 12 giugno 2006, ed il suo incarico commissariale era stato più volte prorogato fino alla sua nomina a presidente dello stesso, a decorrere dal 31 maggio 2007.

Glienti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Oltre al presidente, sono organi dell'Ente parco il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. Tutti i mandati sono di durata quinquennale.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Commissario straordinario:


Antonio Granara

Nomina comunicata ed annunciata alla Camera ed al Senato il 6/9/2012

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

27/7/2012


(decorrenza:

4/8/2012)



D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 7 agosto 2012, annunciata alla Camera ed al Senato il 6 settembre 2012, ha comunicato la conferma, con proprio decreto del 27 luglio 2012, di Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per ulteriori tre mesi a decorrere dal 4 agosto 2012. Granara infatti era già stato nominato nel suddetto incarico il 3 febbraio 2009 ed il suo mandato è stato più volte prorogato, da ultimo per la durata massima di tre mesi a decorrere dal 4 maggio 2012. Ai sensi del comma 2 dell'articolo unico del suddetto decreto ministeriale, il commissario straordinario provvederà a relazionare con cadenza bimestrale al Ministro in merito alle azioni poste in essere per la migliore funzionalità del Parco.

Il Parco, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla Regione ed ha sede nel territorio del Comune di Iglesias. L’ente promuove, valorizza e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa

INDIRE


Commissario straordinario:


Giovanni Biondi

Nomina non ancora comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978


3/8/2012


(decorrenza:

1°/9/2012)

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca



Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto in data 3 agosto 2012, ha nominato Giovanni Biondi commissario straordinario dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa INDIRE, a decorrere dal 1° settembre 2012 e fino al 28 febbraio 2013.

Come ricordato nei precedenti numeri del Bollettino, l'INDIRE, che era stato soppresso dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e le cui funzioni erano state rilevate dall'Agenzianazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, è stato ripristinato a far data dal 1° settembre 2012 per effetto dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che, abrogando la disposizione sopra citata, ha contestualmente disposto la soppressione dell'ANSAS ed ha confermato peraltro la soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE57.

Il 31 agosto 2012 è infatti scaduto il mandato del commissario straordinario dell'ANSAS, Stefania Fuscagni, che era stata nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, al posto dei precedenti commissari Onorato Grassi, Flaminio Galli e Leopolda Boschetti. Tale mandato, scaduto il 30 giugno 2010, era stato rinnovato fino al 31 dicembre 2010 con analogo D.P.C.M. del 30 luglio 2010. Infine, l'articolo 2, comma 4-sepdiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, aveva disposto la proroga fino al 31 agosto 2012 di tale mandato commissariale.

Ai sensi del citato articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, l'INDIRE viene qualificato come ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.

Peraltro, per effetto del ripristino dell'INDIRE, conseguente all'abrogazione della disposizione che ne prevedeva la soppressione, possono ritenersi parimenti ripristinate le norme concernenti le funzioni attribuite all'Istituto e la relativa organizzazione, recate dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 20 luglio 1999, n. 258. In particolare, tali norme sottoponevano l'INDIRE - che succedeva alla Biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'articolo 292 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, riservando al relativo Ministro (oggi: dell'istruzione, dell'università e della ricerca) l'individuazione delle priorità strategiche con propria direttiva. L'Istituto, cui veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico, dovrebbe pertanto essere retto - una volta superata l'attuale fase di gestione commissariale - da un consiglio di amministrazione costituito da un presidente e da quattro componenti, nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il loro mandato sarebbe triennale e rinnovabile una sola volta.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA


(che sostituiscel’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA)


Commissario straordinario:


Giovanni Lelli



Subcommissari:


Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

5/10/2012


(decorrenza:

28/9/2012)


D.M. del Ministro dello sviluppo economico


Si anticipa che, secondo quanto risulta alla data di redazione del presente Bollettino, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 5 ottobre 2012 in corso di perfezionamento, ha disposto la proroga del commissariamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, fino alla data di adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 37, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dal 28 settembre 2012.

Come ricordato nel precedente numero della presente pubblicazione, il 23 settembre 2012 è scaduto il mandato di Giovanni Lelli a commissario dell’Agenzia ENEA, con i subcommissari Pietro Maria Putti e Piergiuseppe Maranesi.

Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto dell'11 settembre 2009, aveva infatti nominato per un periodo di dodici mesi Lelli commissario dell'Agenzia, che veniva a sostituire il soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA. Il Ministro aveva inoltre nominato Pietro Maria Putti ed Enrico Elli in qualità di subcommissari, con il compito di coadiuvare il commissario svolgendo le attività dallo stesso delegate. Detti incarichi venivano successivamente prorogati, con analoghi decreti ministeriali, per ulteriori dodici mesi a decorrere dapprima dal 9 settembre 2010 e successivamente dal 23 settembre 2011. Tuttavia, a seguito delle dimissioni rassegnate da Enrico Elli dalla carica di subcommissario, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto del 27 settembre 2011, nominava in sua vece Piergiuseppe Maranesi.

L'Agenzia ENEA è un ente di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile. L’Agenzia opera in piena autonomia sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Come peraltro previsto dall'art. 37, comma 4, della legge n. 99/2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono determinati tra l'altro gli organi di amministrazione e di controllo dell'Agenzia, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione del personale, nonché quelle per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia.





c) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di settembre 2012
o previste in scadenza entro il 30 novembre 2012





Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Fondazione Ordine Mauriziano

Commissario:


Giovanni Zanetti


con il

Vice-commissario

Cristiana Maccagno


Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

11/10/2012



D.P.C.M. sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per i beni e le attività culturali


L'11 ottobre 2012 scadono gli incarichi del commissario della Fondazione Ordine Mauriziano, Giovanni Zanetti, del vice-commissario Cristiana Maccagno e del comitato di vigilanza, che erano stati prorogati per un anno, con decorrenza 11 ottobre 2011, e comunque non oltre il completamento delle attività liquidatorie e conservative, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 ottobre 2011.

Zanetti e Maccagno erano stati nominati con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007, per un periodo di due anni a decorrere dalla data del decreto, a seguito del commissariamento della predetta Fondazione (e dello scioglimento dei relativi organi di amministrazione, controllo e vigilanza) disposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Più precisamente, con D.P.C.M. dell'11 ottobre 2007 venivano nominati, oltre a Zanetti e Maccagno, anche Alessandro Braja in qualità di vice-commissario, nonché un comitato di vigilanza composto da un presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali, da un componente nominato dalla Regione Piemonte e da tre creditori dell'Ente individuati dal presidente del comitato.

I mandati di tutte le suddette cariche venivano prorogati per due anni con il successivo D.P.C.M. del 9 ottobre 2009. Con nota del 18 febbraio 2011, tuttavia, Braja rinunciava all'incarico di vice-commissario. Gli incarichi di Zanetti e Maccagno (nonché del comitato di vigilanza) sarebbero quindi venuti a scadere l'11 ottobre 2011, ma, come sopra anticipato, sono stati ulteriormente prorogati per un anno a fronte della necessità di concludere gli adempimenti commissariali e le procedure delle attività liquidatorie e conservative della Fondazione. Ed in effetti risulta essere stato approvato nel mese di aprile 2012 il Piano di Soddisfazione dei creditori del Dissesto Ospedaliero, predisposto appunto dal commissario in carica.

L'Ordine Mauriziano è previsto dalla XIV disposizione finale della Costituzione, la quale dispone che esso “è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge”. In attuazione di tale norma, è intervenuta la legge 5 novembre 1962, n. 1596, recante appunto il nuovo ordinamento dell’Ordine. L'articolo 2 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, ha istituito la Fondazione Ordine Mauriziano, cui è stato trasferito il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente Ordine mauriziano, ad eccezione dei presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino), trasferiti invece all'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, istituita con legge della Regione Piemonte.

Scopo della Fondazione è la gestione del patrimonio e dei beni trasferiti, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di sua proprietà, ed il risanamento del dissesto finanziario dell'Ente anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Sulla gestione del patrimonio della Fondazione è previsto vigili un comitato di cinque membri nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dalla regione Piemonte e dall'ordinario diocesano di Torino.

La Fondazione è subentrata all’Ente in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ad eccezione dei rapporti di lavoro e dei contratti concernenti l’esercizio delle attività sanitarie, come specificato dall'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, è stato approvato lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano.

Più recentemente, a causa del profondo dissesto finanziario della Fondazione, il legislatore ne ha disposto il commissariamento, ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Al commissario sono attribuite tra l'altro l'attività di gestione e liquidazione nel rispetto dei valori storico-culturali. Tali attività sono peraltro controllate, come ricordato all'inizio, da un comitato di vigilanza.

Si segnala che, benché la Fondazione Ordine Mauriziano appaia un ente pubblico ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, non risultano precedenti di trasmissione al Parlamento da parte del Governo di proposte o comunicazioni di nomina nell'Ente stesso.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Commissario straordinario:


Antonio Granara

Comunicazione al Parlamento

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

4/11/2012



D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Il 4 novembre 2011 scadrà il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara, che era stato prorogato, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 27 luglio 2012 per la durata di tre mesi a decorrere dal 4 agosto 2012, e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio.

Su tale Ente e la relativa nomina, vedasi più approfonditamente la sottosezione "b".


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale

del Circeo

Commissario straordinario:


Gaetano Benedetto

Comunicazione al Parlamento

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978

7/11/2012


D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Qualora non dovesse frattanto intervenire la nomina del nuovo presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo, il 7 novembre 2012 scadrà il mandato del commissario straordinario del predetto Ente parco, Gaetano Benedetto, che era stato nominato per un periodo massimo di tre mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7 agosto 2012.

Per mera completezza di informazione, si precisa che il 19 settembre 2012 è scaduto anche il mandato di Franco Iezzi a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Majella; tuttavia - come già riferito nella sottosezione "b", alla quale si rimanda - il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva già richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Franco Iezzi a presidente dell'Ente parco abruzzese e su tale richiesta l'VIII Commissione della Camera e la 13ª Commissione del Senato hanno espresso parere favorevole.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità portuale di Salerno

Presidente:


Andrea Annunziata


Richiesta di parere parlamentare si sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978


7/11/2012


D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio



Il 7 novembre 2012 scadrà il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Salerno, Andrea Annunziata, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 novembre 2008, notificato il 7 novembre 2008. Per Annunziata, succeduto a Fulvio Bonavitacola, si tratta del primo mandato alla guida dell'Autorità portuale salernitana.

Si ricorda infatti che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente dell'Autorità portuale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Sulle autorità portuali in genere, vedasi supra alla sottosezione "b".


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Società italiana degli autori ed editori

SIAE

Commissario straordinario:


Gian Luigi Rondi

(con i subcommissari Mario

Stella Richter e Domenico Luca Scordino)


Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

30/11/2012

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali



Il 30 novembre 2012 scadrà il mandato di Gian Luigi Rondi a commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori SIAE, nonché quello dei subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino. Le loro nomine, deliberate dal Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, erano state perfezionate con D.P.R. del 9 marzo 2011. Alla scadenza di tali mandati, la loro proroga era stata deliberata dal Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 e successivamente formalizzata con D.P.R. del 5 aprile 2012. La gestione commissariale della SIAE si è resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente Giorgio Assumma nel novembre 2010.

Come previsto dall'art. 1, co. 2, del D.P.R. 9 marzo 2011, il commissario straordinario della SIAE ha l'incarico di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale dell'Ente, anche attraverso l'introduzione di modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della SIAE, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi. In ottemperanza di tale mandato, il 7 marzo 2012 il commissario straordinario della SIAE ha deliberato lo schema del nuovo Statuto dell'Ente e lo ha trasmesso alle Autorità vigilanti.

Istituita nel 1882 come Società italiana degli autori, la SIAE assume l'attuale denominazione nel 1927 e, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, è ente pubblico economico a base associativa che svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore58. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e ripartisce tali proventi tra gli aventi diritto. Gestisce altresì servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tuttavia l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Lo statuto della SIAE attualmente in vigore, approvato con decreto interministeriale dei Ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro e delle finanze del 4 giugno 2001, è stato modificato con analogo decreto interministeriale del 3 dicembre 2002, con D.P.C.M. dell'11 dicembre 2008 e da ultimo con D.P.C.M. del 5 aprile 2012, recependo le modifiche adottate dal commissario straordinario il 2 agosto 2011. Ai sensi dell'articolo 3 di tale statuto, sono organi deliberativi dell'Ente l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente.

La SIAE é presente sul territorio tramite 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari59.


d) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 30 novembre 2012







Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo

ARCUS S.p.a.

Amministratore unico:


Ludovico Ortona


Non previsto

per tale carica

dall’art. 9 della

L. n. 14/1978 e

dall’art. 10 della

L. n. 352/1997 (sostituito

dall’art. 2 della

L. n. 291/2003)

17/09/2012

Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze



Con decreto in corso di perfezionamento del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 17 settembre 2012, Ludovico Ortona è stato nominato amministratore unico della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. fino al 31 dicembre 2013.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, aveva previsto la messa in liquidazione di ARCUS S.p.a. Si precisa che la formulazione originaria del comma 24 dell'articolo 12 del predetto decreto-legge non specificava la decorrenza del collocamento in liquidazione, che doveva pertanto riferirsi alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo d'urgenza, ossia al 7 luglio 2012. Tuttavia la successiva legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni del citato decreto-legge, introduceva nella predetta disposizione la decorrenza della liquidazione di ARCUS S.p.a. dal 1° gennaio 2014.

L'intervenuta previsione di un più prolungato periodo di attività della suddetta Società, ha dunque posto il problema della sua governance nelle more della sua collocazione in liquidazione60. Il 18 novembre 2011 erano infatti scaduti i mandati del presidente uscente di ARCUS S.p.a., il predetto Ludovico Ortona, e dei componenti del consiglio di amministrazione da lui stesso presieduto. In proposito si ricorda che Ortona era stato nominato presidente, in luogo del dimissionario Salvatore Italia, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 1°luglio 2010, previ i pareri favorevoli espressi il 26 maggio 2010 dalla VII Commissione (Cultura) della Camera ed il 22 giugno 2010 dalla 7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato. I componenti del consiglio di amministrazione - ossia Mauro Mainardi, Paolo Dalla Vecchia61, Sergio Colombo, Mario Belfiore, Marcello Franco e Giacomo De Ghislanzoni Cardoli, questi ultimi tre su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze - erano stati invece nominati per tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 18 novembre 200862.

Si ricorda peraltro che, a fronte di tale situazione, il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 30 dicembre 2011, annunciata alla Camera ed al Senato il 10 gennaio 2012, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di conferma di Ludovico Ortona a presidente diARCUS S.p.a.. Sebbene su tale proposta la 7ª Commissionedel Senato e la VII Commissione della Camera avessero espresso parere favorevole rispettivamente il 1° ed il 2 febbraio 2012, la procedura di nomina non aveva tuttavia avuto ulteriore seguito.

Il parere delle Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina del presidente di ARCUS S.p.a è previsto dall'ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291). Tale disposizione costituisce dunque la fonte normativa speciale del controllo parlamentare su ARCUS: quest'ultima infatti, avendo veste giuridica di società di capitali, non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge generale n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici” ed è stata sempre ritenuta inapplicabile alle società di diritto comune.

Peraltro il controllo parlamentare su ARCUS S.p.a. è limitato alla sola nomina del presidente, in quanto la legge speciale non fa menzione delle nomine degli “altri amministratori” per le quali l’art. 9 della legge n. 14/1978 prevede la comunicazione alle Camere. Per tale motivo può ritenersi che la nomina di Ortona ad "amministratore unico" della società, non rientrando nella suddetta fattispecie del "presidente", non sia soggetta ad alcuna forma di controllo parlamentare. Tale valutazione pare confermata dalla mancata trasmissione al Parlamento da parte del Governo della proposta di nomina di Ortona ad amministratore unico. Può inoltre ritenersi che, alla luce della durata del mandato conferito all'amministratore unico e della prevista liquidazione della società, il controllo parlamentare su ARCUS S.p.a sia sostanzialmente venuto meno.

Si precisa infine che la nomina dell'amministratore unico di ARCUS S.p.a. è avvenuta ai sensi delle nuove norme concernenti i consigli di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, introdotte dall'articolo 4 (nello specifico, vedasi il comma 4, quarto periodo) del già citato decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

ARCUS S.p.a. è stata costituita nel febbraio 2004 dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi della citata legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i programmi di indirizzo sono oggetto di decreti annuali adottati dal Ministro per i beni le attività culturali, che esercita altresì i diritti dell’azionista, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo scopo della società è quello di sostenere, anche finanziariamente, progetti concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture del Paese.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura di nomina

Fondazione

Centro sperimentale di cinematografia

CSC


Presidente:


Stefano Rulli



Richiesta di parere parlamentare

ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 426/1997

annunciata alla Camera ed al Senato il 18/9/2012.


Pareri favorevoli

espressi dalla

VII Commissione della Camera

il 3/10/2012.

Pareri non ancora espressi dalla

7ª Commissione

del Senato


Procedura di nomina in corso

D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali

Componenti del Consiglio di amministrazione:


Nicola Giuliano,

Aldo Grasso,

Carlo Verdone





D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera del 14 settembre 2012, annunciata alla Camera ed al Senato il 18 settembre 2012, ha richiesto il parere parlamentare sulle proposte di nomina di Stefano Rulli a presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, nonché di Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone a componenti del consiglio di amministrazione della medesima Fondazione. Si anticipa che la VII Commissione (Cultura) della Camera ha esaminato le suddette proposte nella seduta del 2 ottobre 2012 ed ha espresso parere favorevole su ciascuna di esse in quella del 3 ottobre 2012. La 7ª Commissione (Istruzione) del Senato ha invece esaminato le proposte nelle sedute del 25 settembre, del 2 e del 10 ottobre 2012 senza esprimere alcun parere.

Il 23 luglio 2012 erano infatti scaduti i mandati, tutti quadriennali, del presidente Francesco Alberoni e dei consiglieri di amministrazione Giuseppe (Pupi) Avati, Dario Edoardo Viganò, Giancarlo Giannini (nominati su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali) e Giorgio Tino (nominato su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze).

Ai sensi, infatti, dell'articolo 6 del del D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, come modificato e integrato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32, recante la disciplina della Fondazione CSC, il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze.Peraltro, sempre ai sensi dell'articolo 6 del citato D.Lgs. 426/1997, il consiglio di amministrazione della Fondazione può essere integrato da "due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo"63.

Alle richieste di parere parlamentare sopra riferite, seguirà dunque almeno l'ulteriore richiesta di parere parlamentare sulla nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge n. 419/1942, è stato trasformato nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato dall'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 426/1997, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 32/2004. Finalità dell'Ente, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi. Organi della Fondazione sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e riconfermabili per non più di due volte.

La Fondazione, peraltro, è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione, per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 426/1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è tuttavia la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”64.

















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a settembre 2012


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 23 ordini del giorno, di 5 mozioni e di 1 risoluzione.

Di tali attuazioni 17sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri, 10 dal Ministero dell'interno e 2 dal Ministero della salute.

Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 23 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

4 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4909, divenuto legge n. 9 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 4909, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 68, di cui finora attuati 14;


4 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5342, divenuto legge n. 118 del 2012 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero”.Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5342, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 5, di cui finora attuati 4;


3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4433, divenuto legge n. 153 del 2011, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 4433, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 3, tutti attuati;

3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 4940-A e 4940-B, divenuti legge n. 35 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera4940-A e 4940-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 126, di cui finora attuati 9;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 4865-AR e 4865-B, divenuti legge n. 14 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera4865-AR e 4865-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 156, di cui finora attuati 14;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4864, divenuto legge n. 13 del 2012 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4864, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 6, di cui finora attuati 4;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3443, divenuto legge n. 98 del 2010, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 63, recante disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.3443, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 4, tutti attuati;

1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5025, divenuto legge n. 27 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.5025, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 157, di cui finora attuato 1;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4999-A, divenuto legge n. 28 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 4999-A, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 42, di cui finora attuati 2;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5109, divenutolegge n. 44 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5109, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 135, di cui finora attuato 1;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5287, divenuto legge n. 99 del 2012, di “Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5287, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 2, di cui finora attuato 1.


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.


In particolare, nel periodo 1° - 30 settembre 2012 sono stati segnalati 333 ordini del giorno*, dei quali:


172 riferiti alla legge n. 134 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese” (A.C. 5312).

42 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 38 al Ministero dello sviluppo economico, 21 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 19 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 14 al Ministero della giustizia, 12 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 12 al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, 11 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 7 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 5 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 3 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 2 al Ministero della difesa, 2 al Ministro per la coesione territoriale, 2 al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, 1 al Ministero degli affari esteri, 1 al Ministero per i beni e le attività culturali ed 1 al Ministero dell'interno;


125 riferiti alla legge n. 135 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (A.C. 5389).

25 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 20 al Ministero dell'interno, 19 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 15 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 10 al Ministero della salute, 10 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 7 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 6 al Ministero degli affari esteri, 5 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 5 al Ministero della giustizia, 5 al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, 4 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 4 al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2 al Ministero per i beni e le attività culturali, 2 al Ministero della difesa ed 1 al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

25 riferiti alla legge n. 131 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l’esercizio di delega legislativa”. (A.C. 5369).

21 sono stati inviati al Ministero dell'interno, 2 al Ministero della difesa, 2 al Ministero della salute, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;


11 riferiti alla legge n. 132 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria” (A.C. 5323), inviati al Ministero della salute.



Nel periodo considerato sono state inoltre segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 5 risoluzioni**:

- TOTO ed altri n. 7/00936, CROSIO ed altri n. 7/00947 e COMPAGNON ed altri n. 7/00950, concernenti le modalità applicative delle disposizioni concernenti il rilevamento a distanza delle violazioni al codice della strada, al Ministero dell'interno;

- CENNI ed altri n. 8/00199, concernente iniziative per il sostegno dell'olivicoltura italiana, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- CALLEGARI ed altri n. 8/00200, concernente interventi per l'emergenza causata dalla siccità, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Sono state infine segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare5mozioni:

- MONTAGNOLI, BRAGA, BECCALOSSI, VOLONTE', MORONI, CESARIO, BORGHESI ed altri n. 1/01122, concernente iniziative in materia di gestione del servizio pubblico di navigazione sui laghi prealpini, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- VELTRONI ed altri n. 1/01144 (Nuova formulazione), CICCHITTO ed altri n. 1/01145 (Nuova formulazione), OSSORIO ed altri n. 1/01149 (Nuova formulazione), GALLETTI e DELLA VEDOVA ed altri n. 1/01150, in ordine alla costituzione di parte civile dello Stato nel procedimento penale in corso di svolgimento a Palermo relativo alla cosiddetta trattativa Stato-mafia, al Ministero della giustizia.


Note annunciate al 30 settembre 2012
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00187

Risoluzione conclusiva

Tempestini

Commissione

05/09/12

III

Sulla condizione femminile in Afghanistan in vista della Conferenza di Tokyo


La risoluzione conclusiva Tempestini ed altri n. 8/00187, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 5 luglio 2012, impegnava l'esecutivo, in occasione della Conferenza di Tokyo dell'8 luglio 2012: a ribadire il proprio impegno nel considerare la lotta alla violenza sulle donne in Afghanistan come obiettivo prioritario dello sviluppo, adottando ogni iniziativa utile volta ad attribuire risorse più consistenti per la concreta attuazione del Piano nazionale per le donne afgane (NAPWA) e per la legge per l'eliminazione della violenza contro le donne (EVAW); ad adottare ogni iniziativa utile per lo sviluppo di un Piano d'azione nazionale afgano per l'attuazione della risoluzione n. 1325, con particolare attenzione alla partecipazione delle donne nella costruzione della pace e favorendo un loro ruolo più attivo nel settore della cooperazione per la sicurezza per l'Afghanistan.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“L'impegno costante dedicato ormai da anni dall'Italia alla situazione dell'Afghanistan ha avuto come uno degli obiettivi principali, oltre il sostegno alla ricostruzione di quel Paese, assicurare forme accettabili di parità e tutela della condizione femminile.

Dal 2002 ad oggi, il nostro Paese, attraverso la Cooperazione italiana, ha sostenuto le attività di UNFPA (United Nations Population Fund), UNIFEM e ILO, volti alla formazione professionale delle donne parlamentari e di quelle elette nei Consigli provinciali, alla tutela della salute riproduttiva,, alla lotta alla mortalità materno-infantile, nonché al “Piano d'Azione Nazionale locale per le Donne” (NAPWA) con particolare focus sui meccanismi di protezione e di sostegno alle donne vittime di violenza e abusi.

Il primo ed immediato seguito dato agli impegni assunti con la risoluzione in esame si è concretizzato nella posizione negoziale assunta dalla delegazione italiana, guidata dal Sottosegretario de Mistura, alla Conferenza di Tokyo sull'Afghanistan.

Tale posizione negoziale ha consentito di incidere sulla formulazione delle Conclusioni della Conferenza in modo da rendere più stringente il linguaggio relativo ai diritti umani, e delle donne in particolare.

Nel suo intervento alla Conferenza di Tokyo il Sottosegretario De Mistura ha annunciato un contributo pluriennale molto significativo per le forze di sicurezza afghane e per la ricostruzione del Paese insieme agli altri Paesi della comunità internazionale, contributi che tuttavia saranno messi in dubbio qualora i Parlamenti vedessero sviluppi negativi o nessun miglioramento nella protezione dei diritti umani e specialmente i diritti delle donne.

Più precisamente, grazie alla posizione assunta dall'Italia, è stato possibile:

1) il rafforzamento del principio di condizionalità degli aiuti internazionali rispetto agli impegni assunti dal governo afghano in una serie di settori (governance, lotta alla corruzione, sviluppo democratico, sostenibilità fiscale) fra i quali il rispetto e la promozione dei diritti delle donne;

2) il rafforzamento del riferimento all'impegno assunto dal Governo afghano in materia di diritti delle donne, nell'affermazione del ruolo di partecipazione della società civile e soprattutto delle donne a sostegno del processo di pace, alla luce dell'attuazione della Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza (nel punto 9 della Dichiarazione di Tokyo) e all'impegno afghano a dar attuazione sia alla legge per l'eliminazione della violenza contro le donne (EVAW) che al “Piano Nazionale per le Donne” (NAPWA, che contempla anche l'attuazione della Ris. 1325) recepiti come specifico indicatore del “Mutual Accountability Framework” quali parametri precisi per misurare il rispetto di tale impegno.

Circa il rispetto e il rafforzamento dell'applicazione della Risoluzione 1325 in loco la nostra Ambasciata segnala che le Rappresentanze occidentali in Afghanistan, fra le quali molto attiva è quella finlandese, stanno concretizzando azioni attraverso gruppi di lavoro a sostegno di un “Technical Advisory Group”, non ancora costituitosi, che dovrebbe essere composto da rappresentanti della comunità internazionale con funzioni di consulenza rispetto al “Working Group”afghano.

Il Governo italiano, anche attraverso la nostra Ambasciata, monitorerà da vicino, insieme ai partner europei ed internazionali, i passi concreti che dovranno essere presi da parte afghana per dare attuazione agli impegni assunti”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00971

Mozione


Mogherini Rebesani

Assemblea

05/09/12

III

Iniziative per il disarmo e la non proliferazione nucleare in occasione del Vertice NATO del maggio 2012

1/00988

Mozione

Misiti

1/00993

Mozione

Pianetta

1/01004

Mozione

Moffa

1/01009

Mozione

Ossorio


Le mozioni Mogherini Rebesani ed altri n. 1/00971, Misiti ed altri n. 1/00988, Pianetta ed altri n. 1/00993, Moffa ed altri n. 1/01004 e Ossorio ed altri n. 1/01009, accoltedal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 15 maggio 2012, impegnavano l'esecutivo ad assumere, in tutte le sedi internazionali proprie e, in particolare, in vista del Vertice NATO del maggio 2012, iniziative a sostegno delle misure di disarmo e di non proliferazione nucleare.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Il Vertice NATO, svoltosi a Chicago il 20 maggio, ha adottato il documento di Riesame della Postura di Deterrenza e Difesa della NATO (Deterrence and Defence Posture Review, d'ora in avanti DDPR), che si può annoverare tra i principali risultati del Summit dei Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza e che rappresenta un sostanziale aggiornamento del contributo che le forze nucleari, le forze convenzionali, la difesa missilistica e gli strumenti di controllo degli armamenti, disarmo e non proliferazione forniscono alla sicurezza dei territori e delle popolazioni alleate.

Il Governo italiano nelle fasi del negoziato, si è scrupolosamente attenuto agli impegni indicati negli atti parlamentari in esame ed il testo definitivo della DDPR riflette quest'azione, come di seguito illustrato:

- il paragrafo 10 della DDPR riconosce “l'importanza delle garanzie negative di sicurezza indipendenti e unilaterali offerte dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e dalla Francia”.

- il paragrafo 11 della DDPR ribadisce la tensione degli Alleati “a creare le condizioni e a considerare opzioni utili per l'ulteriore riduzione delle armi nucleari tattiche assegnate alla NATO”, mentre il paragrafo 26 sancisce che “la NATO è pronta a considerare ulteriori riduzioni del suo parametro di armi nucleari tattiche assegnate all'Alleanza nel contesto di passi reciproci da parte della Russia”.

Parimenti, nella DDPR gli Alleati si impegnano a “continuare e a sviluppare e a scambiare idee sulla trasparenza e sulla costruzione della fiducia con la Federazione Russa nel Consiglio NATO - Russia, con l'obiettivo di sviluppare proposte dettagliate” per favorire la comprensione reciproca delle posture nucleari di Russia e Nato in Europa (paragrafo 25): tale linguaggio è coerente con il costante sforzo profuso dal Governo italiano per favorire la progressiva evoluzione delle relazioni tra NATO e Russia ed in linea con gli impegni contenuti negli atti parlamentari in esame. Il riferimento al rafforzamento del dialogo con Mosca non è confinato, nella DDPR, alle sole questioni nucleari, figurandovi altresì un impegno dell'Alleanza, “in uno spirito di reciprocità, massima trasparenza e fiducia reciproca, a ricercare la cooperazione con la Russia in materia di difesa missilistica”, settore nel quale a Chicago si sono registrate nuove importanti decisioni.

La DDPR riconosce altresì (sezione V) il “ruolo importante” che il controllo degli armamenti, il disarmo e la non-proliferazione hanno nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza dell'Alleanza e più in generale verso relazioni internazionali più sicure, stabili e prevedibili a livelli più bassi di forze e armamenti. Si tratta di una posizione che rispecchia lo storico impegno dell'Italia nei tre ambiti fondamentali citati ai fini della pace e della sicurezza su scala globale.

Si ritiene pertanto che - sia pure nei limiti di un negoziato multilaterale complesso e su una questione di grande delicatezza e sensibilità politica (soprattutto per alcuni Alleati di più recente accessione) - la DDPR rifletta le linee che il Governo ha difeso in fase di stesura del testo, tenendo conto degli impegni cui è stato vincolato dal Parlamento.

Quanto agli aspetti di non proliferazione e disarmo, nel contesto G8 (quest'anno sotto la presidenza di turno americana) il Governo ha contribuito fattivamente all'adozione - in occasione del Vertice dei Capi di Stato e di Governo di Camp David (18-19 maggio 2012) - della specifica “Dichiarazione sulla Non Proliferazione e il Disarmo” nella quale si ritrovano alcuni fra i riferimenti di fondo delle nostre priorità in materia. E' il caso ad esempio della ribadita centralità del Trattato di Non Proliferazione Nucleare (d'ora in avanti, TNP) che “rimane la pietra d'angolo del regime di non proliferazione nucleare e il fondamento essenziale per il perseguimento, del disarmo e degli usi pacifici dell'energia nucleare”, in linea con gli impegni previsti dalle mozioni.

L'Italia ha inoltre partecipato attivamente alla prima sessione, svoltasi a Vienna dal 30 aprile all'11 maggio, del Comitato Preparatorio per la Conferenza di Riesame del TNP del 2015, contribuendo ad alimentare la volontà condivisa degli Stati parte di impegnarsi per un esito positivo e consensuale della Conferenza. Il governo condivide - insieme all'UE, e ai Paesi G8 a partire dalla Dichiarazione dell'Aquila del 2009 sulla non proliferazione - l'ambizione di creare le condizioni per un mondo libero da armi nucleari e siamo fautori dell'attuazione di misure concrete per realizzare tale prospettiva, fra le quali mette conto ricordare gli sforzi per 1'entrata in vigore del CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) e l'avvio di un negoziato per un FMCT (Fissile Material Cut Off Treaty).

Nel contesto del citato primo Comitato Preparatorio particolare interesse ha avuto il rapporto effettuato in plenaria dal facilitatore della Conferenza internazionale – da tenersi entro la fine del 2012 - sull'istituzione di una Zona Libera da Armi di Distruzione di Massa in Medio Oriente, il Segretario di Stato agli Esteri finlandese Jaakko Laajava. Per sostenere il processo che il facilitatore sta portando avanti attraverso una fitta rete di incontri, il Governo si è adoperato in ambito UE a favore di una decisione del Consiglio di prossima adozione che prevede attività specifiche fra cui l'organizzazione di un seminario finalizzato a sviluppare misure di “confidence building”.

Relativamente al controllo degli armamenti convenzionali in Europa (paragrafo 29), l'Italia continua ad adoperarsi per favorire la creazione di condizioni che consentano di superare la situazione creatasi con la sospensione da parte russa dell'applicazione del Trattato CFE nel 2007, cui come noto ha fatto seguito ne1 2011, dopo molti anni di negoziato, la sospensione da parte dei Paesi CFE della NATO”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5287/2

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

12/09/12

III

Tutela dei diritti umani in Siria


L'ordine del giorno Di Stanislao ed altri n. 9/5287/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 luglio 2012, impegnava l'esecutivo, compatibilmente con la situazione della sicurezza nel quadro del coordinamento assicurato dall'ONU, a mettere in campo iniziative e aiuti concreti per la tutela dei diritti umani, con particolare riferimento a donne e bambini, a sostegno dell'Unicef e di tutte le ONG che operano in Siria.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“A seguito della crisi in Siria, tutte le attività ordinarie della Cooperazione italiana nel Paese sono state sospese, in linea con la politica adottata dall'Unione Europea, e l'azione si è concentrata sugli interventi d'emergenza ed umanitari.

Su impulso del Ministro Terzi, la Cooperazione si è prontamente attivata per far fronte all'emergenza umanitaria, operando in collaborazione con le Agenzie delle Nazioni Unite. Dal dicembre 2011 il contributo italiano è quantificabile complessivamente in circa 2,1 milioni di euro.

Nel dicembre 2011 la Cooperazione, in collaborazione con 1'UNHCR, ha organizzato un volo umanitario diretto in Libano per l'invio di 17 tonnellate di beni di prima necessità a favore dei rifugiati siriani nel Paese.

In giugno 2012 sono stati inviati dal deposito UNHRD (United Nations Humanitarian Response Depot) di Brindisi 2 kit medici per la cura di patologie generali a favore di 20 mila persone per un periodo di 3 mesi. Tali kit sono stati distribuiti nelle località giordane di Mafraq e Ramtha, al confine con la Siria.

Sono stati inviati a Damasco 3 kit medici utili per la cura di patologie generali a favore di 10 mila persone per un periodo di 3 mesi e 3 kit per il trattamento di traumi bellici, per la cura di 300 pazienti in totale. I kit in parola sono stati distribuiti dall'UNHCR in collaborazione con la Mezzaluna Rossa Siriana (SARC).

Grazie ad un'operazione congiunta MAE-Protezione Civile-Associazione Nazionale Alpini, è stato inviato al confine tra Siria e Giordania un poliambulatorio da campo, composto da 5 tensostrutture in grado di assistere sino a 100 persone al giorno. II poliambulatorio, consegnato alle Autorità giordane il 15 luglio 2012, fornisce servizi di tipo medico-cardiologico, traumatologico, ostetrico e pediatrico. Al fine di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e la qualità dei servizi prestati all'interno della struttura medica menzionata, nonché in favore dei profughi ospitati nel campa di Zaatari, è stato peraltro istituito un fondo in loco del valore di 50 mila euro presso la nostra Ambasciata ad Amman. E' stato altresì richiesto alle Autorità giordane di aprire le strutture del poliambulatorio alle Agenzie ONU che ne facciano richiesta.

In linea con il tradizionale impegno della Cooperazione italiana a favore dei gruppi vulnerabili, con particolare riguardo a donne e minori in situazioni di conflitto armato, il 25 luglio scorso è stato inoltre erogato un contributo di 500 mila euro per il sostegno ai programmi dell'UNICEF. Il contributo italiano è indirizzato a favore dei minori siriani rifugiati, in particolare al fine di consentirne l'inserimento nelle scuole pubbliche libanesi, nonché per tutelare i minori dai rischi di sfruttamento o coinvolgimento nel conflitto siriano. L'Italia ha infine erogato un contributo di 500 mila euro a UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) a sostegno di un piano di assistenza alimentare d'emergenza a favore dei rifugiati palestinesi residenti in Siria.

Nel quadro dell'intensa azione umanitaria, la Cooperazione è impegnata nella predisposizione di nuovi invii di kit medici ed altri generi di prima necessità per il tramite delle Agenzie internazionali presenti in loco, in particolare I'UNHCR”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4433/1

Ordine del giorno

Evangelisti

Assemblea

12/09/12

III

Relazioni tra Italia e Marocco

9/4433/2

Ordine del giorno

Narducci

9/4433/3

Ordine del giorno

Di Stanislao


Gli ordini del giorno Evangelisti ed altri n. 9/4433/1 e Narducci ed altri n. 9/4433/2, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2011, e Di Stanislao ed altri n. 9/4433/3, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea limitatamente al dispositivo nella medesima seduta, impegnavano l'esecutivo ad operare affinché la questione del Sahara occidentale sia affrontata e risolta con il dialogo politico e il negoziato diplomatico, nel rigoroso rispetto dei diritti umani e dei diritti dei popoli; ad invitare le autorità marocchine a mantenere e a rafforzare la scelta della via del dialogo per le riforme e del negoziato sotto egida ONU sulla questione del Sahara occidentale, anche come base per l'ulteriore sviluppo della collaborazione in ambito militare; a verificare e a farsi promotore di un'ampia tutela dei diritti umani da parte del Governo del Regno del Marocco al fine di dare la giusta attuazione all'Accordo sulla cooperazione militare tra il Governo italiano ed il Governo del Marocco.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Il Marocco si è distinto negli ultimi anni per i significativi progressi registrati nel settore sociale e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali: ha intrapreso un ambizioso cammino di sviluppo nei settori dell'educazione, della sanità e dei servizi di base, grazie soprattutto all'impegno avviato nel 2005 con il piano di interventi nell'ambito dell'Iniziativa Nazionale di Sviluppo Umano, fortemente voluta da Re Mohammed VI, che ha permesso un significativo miglioramento degli indicatori socio-economici di base.

Una tappa fondamentale nel processo di adeguamento dell'ordinamento marocchino agli standard internazionali, favorita dalla partecipazione di una delegazione parlamentare marocchina alla XIX Sessione del Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (23-24 marzo 2012), è costituita dalla riforma costituzionale, approvata con referendum popolare il 1° luglio 2011, che ha sancito nella Costituzione il riconoscimento dei diritti umani, con particolare attenzione alla questione delle minoranze, ebraica e berbera, il rafforzamento dell'indipendenza del potere giudiziario, il potenziamento degli organismi governativi.

A riprova del livello di maturità raggiunto dal sistema democratico marocchino, si segnala, oltre allo svolgimento in modo trasparente e pacifico delle elezioni legislative del 25 novembre 2011, come confermato dai principali osservatori internazionali, anche l'elezione del Marocco come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per il biennio 2012-2014, quale riconoscimento della comunità internazionale all'impegno di Rabat a favore della pace, della democrazia e delle libertà fondamentali.

Nel recente esame periodico universale del Consiglio Diritti Umani dell'ONU (sessione 21 maggio-4 giugno 2012) a cui è stato sottoposto il Marocco, sono stati riconosciuti notevoli progressi compiuti dal Paese in materia di diritti umani e libertà fondamentali e non sono stati rilevati comportamenti lesivi, come confermato anche dalle ONG e dalle Organizzazioni internazionali operanti nel Paese.

In tale occasione l'Italia ha salutato con favore gli sviluppi politici nel Paese e raccomandato il proseguimento del dibattito interno per l'abolizione della pena di morte, per la quale il Marocco si è impegnato a proseguire con l'applicazione della moratoria e a mettere in campo tutti gli sforzi necessari all'abolizione.

L'Italia ha anche sostenuto le raccomandazioni relative alla ratifica dello Statuto della Corte Penale internazionale nonché del secondo Protocollo aggiuntivo al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici con l'auspicio che le Autorità marocchine possano favorire un miglioramento delle condizioni dei detenuti, anche attraverso un aumento delle risorse destinate al sistema carcerario, secondo i suggerimenti formulati dal Comitato contro la Tortura.

I progressi compiuti in materia di diritti umani hanno permesso al Parlamento del Marocco di ottenere lo status di “Partner per la Democrazia con l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa”, primo Parlamento nord-africano a ricevere tale riconoscimento.

L'Italia ha sempre mantenuto in merito alla questione del Sahara Occidentale una posizione equilibrata e di equidistanza, reiterata in ogni occasione di incontro bilaterale, da ultimo nei colloqui fra il Ministro Terzi e il Ministro degli Esteri marocchino, El Othmani a margine della Ministeriale Esteri del Dialogo 5+5 del 20 febbraio 2012.

In tale occasione è stata ribadita la necessità che solo nell'ambito del dialogo diretto tra Marocco e Fronte Polisario, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, potrà essere trovata una soluzione giusta e duratura del contenzioso sul Sahara Occidentale che garantisca il diritto all'autodeterminazione del popolo Saharawi, in linea con le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale dell'ONU.

Abbiamo sempre appoggiato gli sforzi del Segretario Generale dell'ONU e del suo inviato personale in vista del buon esito dei colloqui diretti fra le Parti. Nonostante il prolungato stallo del negoziato tra Marocco e Fronte Polisario e la recente inattesa decisione del Governo marocchino di “sfiduciare” l'Inviato Speciale dei Segretario Generale dell'ONU per il Sahara Occidentale, auspichiamo l'avvio di un dialogo franco, aperto e senza precondizioni fra le Autorità marocchine e il Fronte Polisario in vista del perseguimento di concreti progressi negoziali.

Sul fronte umanitario, prosegue l'impegno dell'Italia a sostegno del popolo Saharawi con lo stanziamento anche nel 2012 di un contributo di 30.000 € a favore del programma dell'UNHCR Confidence Building Measures (CBM), volto a favorire l'instaurazione di un clima di fiducia tra le parti, mediante la realizzazione di scambi di visite tra familiari saharawi residenti nel Sahara Occidentale e nei campi profughi di Tindouf”.



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3443-A/2

Ordine del giorno

Di Biagio

Assemblea

27/09/12

III

Sugli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero

9/4865-AR/23

Ordine del giorno

Garavini

9/5342/1

Ordine del giorno

Angeli

9/5342/2

Ordine del giorno

Porta

9/5342/3

Ordine del giorno

Garavini

9/5342/5

Ordine del giorno

Di Biagio


Gli ordini del giorno Di Biagio ed altri n. 9/3443/2, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 25 maggio 2010, Garavini ed altri n. 9/4865-AR/23, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 gennaio 2012, Angeli n. 9/5342/1, Porta ed altri n. 9/5342/2, Garavini ed altri n. 9/5342/3,Di Biagio ed altri n. 9/5342/5, accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 12 luglio 2012, impegnavano l'esecutivo: ad adottare iniziative normative volte al tempestivo rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), assicurando il rispetto dei requisiti costituzionali della segretezza e della personalità del voto, qualora sia espresso mediante tecnologia informatica, nonché alla riforma della normativa vigente su tali organismi rappresentativi; a considerare l'opportunità di non distogliere dal finanziamento delle politiche migratorie la parte residua dei fondi destinati al rinnovo dei COMITES e del CGIE.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Nel quadro dell'assistenza e del servizio alle collettività italiane all'estero, il Governo tiene in grande considerazione l'esigenza, da tempo avvertita da più parti, di una riforma degli Organismi rappresentativi dei nostri connazionali (Comites e CGIE) che persegua il duplice obiettivo di conseguire significativi risparmi nelle relative spese di elezione e funzionamento - esigenza tanto più stringente nell'attuale contesto di finanza pubblica - e di assicurare al contempo maggior efficacia alla loro azione.

Proprio la questione della riforma dei Comites e CGIE è stata al centro dei lavori del Comitato di Presidenza del CGIE tenutosi nei giorni 5-6 giugno 2012, a margine del quale il Ministro degli Esteri Terzi ed il Segretario Generale del CGIE Carozza hanno convenuto di costituire un tavolo di lavoro MAE-CGIE per concordare le linee guida di una possibile revisione complessiva della normativa in materia. In occasione del Comitato di Presidenza del 18 e 19 settembre 2012 si è inoltre stabilito che il tavolo di lavoro si concentri in particolare sull'analisi dei differenti livelli di rappresentanza allo scopo di ottimizzarne la sinergia.

A livello normativo, il decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67 (convertito, con modificazioni, in legge 23 luglio 2012, n. 118), rinviando le elezioni per il rinnovo di Comites e CGIE in vista di un possibile riordino della normativa, ha significativamente destinato 3.359.000 euro alle politiche per gli italiani nel mondo, ed in particolare al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana (nella misura di 2.000.000 euro), all'assistenza diretta ed indiretta dei connazionali all'estero (nella misura di 1.339.000 euro) e al funzionamento dei Comites (200.000 euro).

Tali risorse aggiuntive, intervenendo in un momento particolarmente delicato di finanza pubblica, si tradurranno in contributi integrativi agli enti gestori per il mantenimento delle iniziative prioritarie e l'eventuale realizzazione di ulteriori interventi di promozione della lingua e cultura italiana, per il rifinanziamento delle attività di assistenza diretta e indiretta a favore dei nostri connazionali all'estero in condizioni di indigenza e anche per il funzionamento dei Comites prorogati.

Il decreto legge 67/2012 ha altresì previsto che le prossime elezioni dei Comites avvengano anche mediante l'utilizzo di tecnologia informatica. Un regolamento, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, dovrà stabilire le modalità di votazione e scrutinio. L'obiettivo è quello di individuare modalità che garantiscano il rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto e consentano al medesimo tempo la maggiore partecipazione possibile.

Il Ministero degli Esteri ha già avviato al proprio interno i lavori in vista della predisposizione di tale regolamento e, in collaborazione con la rete degli uffici consolari, ha intrapreso un'operazione di raccolta degli indirizzi email dei nostri connazionali residenti all'estero, che potranno essere utilizzati - oltre che per il voto informatico - anche in vista dell'attivazione della piattaforma digitale di servizi consolari a distanza.

In sintesi il Governo continuerà a mettere a disposizione del Parlamento la propria esperienza e le proprie valutazioni al fine della massima valorizzazione degli Organismi in questione”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4864-A/6

Ordine del giorno

Evangelisti

Assemblea

27/09/12

III

Risorse da destinare al Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria (GFATM)


L'ordine del giorno Evangelisti ed altri n. 9/4864-A/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 gennaio 2012, impegnava l'esecutivo a prevedere un aumento della quota delle risorse da destinare agli interventi di cooperazione internazionale e un esplicito riferimento alle iniziative da assumere per l'assistenza sanitaria, per la lotta all'Aids, alla tubercolosi e alla malaria; a prevedere che, in caso di intervento della Croce rossa nelle missioni fuori area in cui l'Italia è impegnata, tale intervento sia finanziato opportunamente.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“L'Italia attribuisce da tempo grande importanza al tema della salute globale, che ha fortemente e molto positivamente caratterizzato l'azione e la visibilità del nostro Paese in materia di cooperazione allo sviluppo negli ultimi anni. Seppur in un contesto condizionato dalla progressiva riduzione delle risorse finanziarie disponibili, in ragione delle note esigenze di contenimento della spesa pubblica, l'impegno della Cooperazione Italiana in campo sanitario risponde ad una precisa scelta di priorità settoriali, come riconfermato nelle Linee Guida della Cooperazione allo Sviluppo della Farnesina per il triennio 2012-2014 e testimoniato dall'adozione delle linee guida sulla Salute approvate nel 2009.

L'impegno della Cooperazione italiana si è concretizzato, dal 2001 al 2008, attraverso l'attiva partecipazione al Fondo Globale per la lotta all'AIDS, Tubercolosi e Malaria (GFATM), un importante meccanismo di prevenzione e cura delle tre pandemie. Dal 2001 al 2008 il nostro Paese ha erogato al GFATM una somma superiore a 1 miliardo di dollari (pari a circa 790 milioni di euro). La partecipazione al Fondo Globale non rappresenta peraltro l'unico strumento di lotta alle grandi pandemie. La Cooperazione italiana continua, infatti, a realizzare iniziative specifiche di lotta all'HIV/AIDS in Paesi ad alta endemia (prevalentemente in Africa Subsahariana), fornendo assistenza tecnica ai programmi nazionali di controllo dell'HIV/AIDS. In collaborazione con l'OMS, la Cooperazione italiana sostiene inoltre il controllo delle forme di tubercolosi resistenti ai farmaci e promuove l'integrazione dei servizi di cura per la TB e l'HIV/AIDS.

Di particolare rilievo sono le attività di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale presso i gruppi a rischio - in particolare bambine e giovani donne - e le iniziative volte a prevenire la trasmissione del virus HIV dalla madre sieropositiva al neonato (PMTCT-Preventing Child to Mother Transmission). La Cooperazione italiana è altresì attiva nei programmi di formazione di quadri sanitari nonché di assistenza sociale agli orfani e alle famiglie colpite da AIDS Merita altresì ricordare che il nostro Paese assicura il proprio contributo allo sviluppo delle fonti innovative di finanziamento, tra cui, in particolare, l' “International Finance Facility for Immunisation” e l' “Advanced Market Commitment”, finalizzati a sostenere, rispettivamente, le vaccinazioni nei PVS e la ricerca e sviluppo di nuovi vaccini contro le malattie endemiche.

La nostra Cooperazione allo Sviluppo, inoltre, ha in essere diverse iniziative di lotta alle grandi pandemie nei Paesi in via di sviluppo maggiormente colpiti (prevalentemente in Africa Subsahariana). Ulteriori progetti in campo sanitario sono posti in essere dal nostro Paese, attraverso la Cooperazione italiana, per rafforzare i sistemi sanitari di base, per contrastare i fattori di rischio sociali ed ambientali, per garantire la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, nonché per potenziare i servizi a favore delle classi di popolazione più vulnerabili, come donne e bambini, nel rispetto degli Obiettivi del Millennio 4, 5 e 6, che prevedono, rispettivamente, specifici interventi a favore di una riduzione della mortalità infantile, della salute materna e della lotta ad AIDS, malaria e tubercolosi.

Al riguardo si segnala che l'aiuto pubblico allo sviluppo complessivamente erogato dall'Italia nel 2011 per iniziative nel settore della salute sul canale bilaterale ammonta a circa 75 milioni di dollari, che, pur nella maggiore limitatezza delle disponibilità rispetto agli anni precedenti, permetteranno comunque di mantenere costante l'impegno italiano in campo sanitario.

Nel quadro del tradizionale appoggio a programmi di sviluppo gestiti da Organizzazioni Internazionali nel settore dell'intervento umanitario, l'Italia ha da sempre assicurato alla FICROSS (Federazione Internazionale delle Croci Rosse e delle Mezze Lune Rosse), al cui interno la Croce Rossa Italiana continua a rivestire un ruolo di primo piano, un significativo sostegno finanziario, soprattutto sul canale dell'emergenza, attraverso finanziamenti della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri. In particolare, sin dal 1998 è attivo presso la Federazione un fondo bilaterale di emergenza che viene rifinanziato annualmente, finalizzato a sostenere gli interventi della FICROSS nel caso di crisi o catastrofe umanitaria. Nel corso degli ultimi otto anni il contributo totale a tale fondo è stato superiore ai 12 milioni di euro”.


Ministero dell'interno


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4940-A/62

Ordine del giorno

Vignali

Assemblea

05/09/12

VIII

Sorvegliabilità da parte delle Forze dell’ordine dei circoli privati, con riferimento alla somministrazione di bevande alcoliche


L'ordine del giorno Vignali n. 9/4940-A/62, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2012, impegnava l'esecutivo ad adottare le opportune iniziative necessarie a garantire l'applicazione delle norme in tema di somministrazione di bevande alcoliche anche agli spacci annessi ai circoli privati ed enti collettivi.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'attuazione dell'ordine del giorno in oggetto indicato, che impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative allo scopo di garantire la sicurezza e l'incolumità di coloro che frequentano gli spacci annessi a circoli privati ed enti collettivi, dopo l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che sottoponeva a licenza di polizia l'apertura degli esercizi in argomento (art. 13, comma 1, lett. g), decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), si rappresenta quanto segue.

L'articolo 2-bis del sopravvenuto decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile), convertito con modificazioni dalla legge 2012, n. 131, dopo il comma 1 dello stesso articolo 86 del T.U:L.P.S., ha inserito un nuovo comma che prevede che "Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al Questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma" (attività alberghiere, di ristorazione e mescita soggette a licenza del Questore).

Inoltre, nell'ambito dei lavori per la predisposizione del decreto legislativo "correttivo" del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della Direttiva comunitaria relativa ai servizi nel mercato interno (2006/123/CE), è stata formulata una proposta di emendamento per l'introduzione di una disposizione di salvaguardia dei controlli e dei poteri, attribuiti alle autorità, agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza nei confronti di tutte le attività concernenti la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico la cui apertura è soggetta non più a licenza, ma a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4940-B/17

Ordine del giorno

Molgora

Assemblea

05/09/12

I

Semplificazione delle procedure per l’ottenimento del porto d’armi a finalità di caccia e tiro a segno


L'ordine del giorno Molgora n. 9/4940-B/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2012, impegnava l'esecutivo a predisporre ulteriori interventi di semplificazione della normativa in tema di procedure per il rilascio del porto d'armi a finalità di caccia e tiro a segno.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“Si fa riferimento all'ordine del giorno in oggetto, per confermare la piena disponibilità di questo Ministero a fornire i contributi tecnico-normativi di competenza nel caso di iniziative governative che diano inizio a processi di semplificazione amministrativa nei settori dell'ottenimento del porto d'armi a finalità di caccia e tiro a segno, nonché per la produzione di materiali esplodenti.

Si soggiunge che, in relazione all'attività istituzionale volta al recepimento delle direttive comunitarie in materia, nonché al perseguimento degli obiettivi di trasparenza e di semplificazione delle attività amministrative inerenti ai provvedimenti autorizzatori di competenza delle Autorità di pubblica sicurezza, l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è da tempo promotrice di iniziative di concertazione con i rappresentanti delle diverse realtà imprenditoriali dei settori interessati”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4909/59

Ordine del giorno

Forcolin

Assemblea

05/09/12

I

Potenziamento degli organici del personale delle Forze dell'ordine


L'ordine del giorno Forcolin ed altri n. 9/4909/59, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2012, impegnava l'esecutivo ad adottare iniziative volte a far fronte ad un maggiore e più puntuale controllo del territorio attraverso il potenziamento degli organici del personale delle Forze dell'ordine.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione agli auspicati potenziamenti degli organici del personale delle Forze dell'ordine, si precisa che, ai sensi del previgente testo dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, a decorrere dall'anno 2010, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, “nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente”, il che rendeva di difficile realizzazione l'ipotesi di procedere al potenziamento dell'organico effettivo, considerato anche che, al 31 dicembre 2011, si registrava una carenza complessiva, tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza di 30.108 unità.

Ciò premesso, si fa presente che, per l'anno 2012, questo Ministero ha intrapreso le procedure concorsuali per l'assunzione di 2.097 unità di personale della Polizia di Stato, come di seguito specificate: 80 commissari; 12 direttivi medici; 70 direttori tecnici; 7 orchestrali-periti tecnici capo; 3 orchestrali-periti tecnici; 56 vice revisori tecnici-infermieri; 1.869 allievi agenti.

Tale programma, peraltro, deve tenere conto dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (c.d. “spending review”), in conseguenza della quale anche questa Amministrazione ha registrato un oggettivo ridimensionamento delle assunzioni programmate.

In particolare, la fonte normativa d'urgenza, ha esteso al biennio 2010/2011 il riferimento temporale per le limitazioni delle assunzioni precedentemente previsto dal sopra richiamato articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, soggiungendo che “la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016”.

La disposizione è stata mantenuta in sede di conversione nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riduzione del menzionato programma di assunzioni”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4909/105

Ordine del giorno

Stefani

Assemblea

05/09/12

I

Rafforzamento dei mezzi di difesa finalizzati ad un più capillare controllo del territorio


L'ordine del giorno Stefani ed altri n. 9/4909/105, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2012, impegnava l'esecutivo a valutare quali fossero le iniziative necessarie all'incremento della dotazione dei mezzi di difesa finalizzato ad un maggior e più capillare controllo del territorio.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“Negli anni 2009-2011, gli stanziamenti a legislazione vigente della missione “Ordine pubblico e sicurezza” hanno subito forti riduzioni in applicazione sia dell'articolo l, comma 507, della legge finanziaria per il 2007, sia dell'articolo 60 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), con il quale sono stati ridotti gli stanziamenti di bilancio di tutte le Amministrazioni statali per il triennio 2009-2011, a causa delle improrogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica, nel quadro della generale crisi economica e finanziaria.

Peraltro, le assegnazioni previste, per l'esercizio economico 2011, sono state oggetto, oltre che delle richiamate decurtazioni, anche dell'ulteriore taglio lineare del 10%, disposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122), recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Inoltre, mentre per il 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze, in sede di valutazione delle proposte di bilancio presentate, aveva assentito ad alcune specifiche richieste formulate eccedenti il plafond originariamente fissato, per il 2011 il bilancio è stato di totale derivazione della precedente manovra di finanza pubblica recata con il predetto decreto legge n. 78 del 2010 e con la relativa legge di conversione.

Ne è conseguito che gli stanziamenti iniziali, contenuti dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2011, hanno subito una diminuzione complessiva di 145 milioni di euro per la missione “Ordine pubblico e sicurezza”, rispetto a quelli disposti per l'anno 2010.

La decurtazione ha inciso in misura maggiore sulle voci “Consumi intermedi” e “Investimenti”, ovvero quelle destinate fondamentalmente all'acquisto di beni e servizi per le quali la legge di bilancio 2011 ha previsto una riduzione rispettivamente pari a circa 308 milioni di euro e a circa 42 milioni di euro.

Inoltre, in applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 13, della legge di stabilità 2011, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto sui capitoli classificati rimodulabili (quindi sia sui “Consumi intermedi” che sugli “Investimenti”) accantonamenti, poi resi definitivi, per complessivi 65,2 milioni di euro.

Pur nel quadro delle descritte restrizioni economiche, non si è mancato di attivare tutte le iniziative volte a ottenere ulteriori stanziamenti e, in particolare, sono stati assegnati ai capitoli del competente Dipartimento ulteriori incrementi delle risorse finanziarie, le cui somme più significative sono pervenute dai seguenti Fondi:

- Fondo Spese Impreviste: € 47.100.000,00;

- Fondo Esigenze Correnti: € 3.501.612,00;

- Fondo Unico di Giustizia: € 88.500.000,00;

- Fondo di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 per l'Emergenza del Nord Africa: € 103.000.000,00.

Sono stati, inoltre, ottenuti ulteriori €296.772.285,00 per debiti pregressi al 31 dicembre 2011.

Per l'anno 2012, relativamente ai capitoli appartenenti alla categoria dei “Consumi Intermedi”, occorre segnalare un incremento dello stanziamento iniziale del 17,6%, rispetto a quello dell'anno 2011.

Questo Ministero, inoltre, per meglio monitorare la spesa e destinare le risorse disponibili nei settori che presentano maggiori criticità, sta operando un'attenta programmazione della spesa anche alla luce della “spending review” cui è chiamata la Pubblica Amministrazione.

Sulla base di tale programmazione, è stata già effettuata la ripartizione del Fondo per il potenziamento e il finanziamento di oneri indifferibili previsto dall'articolo 33, comma 8, legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), per una somma complessiva di € 115.402.097,00, e l'integrazione dal Fondo esigenze correnti per € 25.805.711,00, risorse già ottenute in via definitiva.

Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni di autoveicoli, si rappresenta, infine, che, con le prossime distribuzioni di “volanti”, pianificate tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, si provvederà a ripianare la carenza di autovetture per il controllo del territorio e a sostituire, ove necessario, quelle con maggior carico chilometrico”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4909/17

Ordine del giorno

Ferranti

Assemblea

05/09/12

I

Monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del novellato articolo 558 del codice di procedura penale in materia di custodia dell’arrestato presso strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria


L'ordine del giorno Ferranti ed altri n. 9/4909/17, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2012, impegnava l'esecutivo a monitorare gli effetti derivanti dall'applicazione del novellato articolo 558 del codice di procedura penale, in tema di custodia dell'arrestato presso le strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Per quel che concerne le “difficoltà operative e organizzative riscontrate presso gli uffici di polizia giudiziaria” si ritiene che la problematica sollevata sia stata sostanzialmente superata dall'entrata in vigore della legge di conversione, la quale, rispetto all'originaria impostazione della novella, ha introdotto il comma 4-bis dell'articolo 558 del codice di procedura penale, in cui è previsto, in linea di principio, che l'arrestato “sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna 1'arrestato” soltanto in caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di luoghi ove eseguire gli arresti domiciliari, “o quando essi sono ubicati fuori dal circondano in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato”, fermo restando il disposto del comma 4-ter relativo al solo arresto in flagranza per i reati di furto e rapina.

La nuova norma soggiunge che l'arrestato deve comunque essere ristretto in una casa circondariale “in caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità” di strutture nella disponibilità della polizia giudiziaria, “o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza .... ovvero se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini”.

Quanto alla conformità agli standard di sicurezza, igiene, salubrità, rispetto della riservatezza e idoneità delle strutture nelle quali custodire le persone arrestate, cui fa cenno l'atto parlamentare, si rappresenta che, da un censimento effettuato nel 2009 a cura del Dipartimento della pubblica sicurezza, con riferimento alle strutture di proprietà di privati e di enti locali ovvero in uso governativo adibiti a sedi di organismi della Polizia di Stato, è risultato che 379 camere di sicurezza, su un totale di 706, erano da ritenersi non idonee a fini di polizia connessi ad una breve detenzione.

Nella circostanza, è stato quantificato in circa in circa 14 milioni di euro il fabbisogno occorrente al mero adeguamento delle strutture ai fini di polizia e in 32 milioni quello volto, invece, a sopperire alle esigenze di una detenzione vera e propria.

Il combinato disposto degli articoli 1576 e 1609 del codice civile, applicabile estensivamente agli edifici in uso governativo, pone a carico dell'usuario i soli lavori di manutenzione ordinaria, ma i cennati interventi potrebbero farsi rientrare, in tutto o in parte, fra le opere di adattamento alle esigenze della Polizia di Stato, il cui onere viene assunto ordinariamente dal Ministero dell'interno.

La persistente grave carenza dei relativi stanziamenti di bilancio, tuttavia, non consente, al momento, di fronteggiare tali oneri neppure in parte.

Peraltro, a decorrere dal prossimo esercizio finanziario, entrerà a regime il sistema del c.d. “Manutentore unico”, introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011 n. 111, per effetto del quale, fra l'altro, saranno costituiti due appositi fondi, rispettivamente per le spese di parte corrente e di conto capitale per la manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ed impiegati dall'Agenzia del demanio, che potrà utilmente essere interessata della problematica”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4909/32

Ordine del giorno

Di Biagio

Assemblea

05/09/12

I

Incremento delle risorse destinate alle Forze di polizia e possibilità di procedere a nuove assunzioni a seguito delle ulteriori funzioni ad esse attribuite in tema di custodia dell’arrestato


L'ordine del giorno Di Biagio n. 9/4909/32, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2012, impegnava l'esecutivo a procedere a nuove assunzioni di personale delle Forze di polizia, al fine di far fronte alle nuove responsabilità in capo ad esse derivanti dalla nuova normativa in tema di custodia dell'arrestato.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“In merito all'attuazione dell'ordine del giorno in oggetto indicato, con il quale si impegna il Governo a verificare la possibilità di incrementare le potenzialità delle Forze di polizia attraverso un riadeguamento delle risorse finanziarie e la possibilità di procedere a nuove assunzioni, per gli aspetti di competenza, si rappresenta quanto segue.

Per quel che concerne le risorse finanziarie destinate al “comparto sicurezza”, in relazione ad atti parlamentari di analogo tenore si è già avuto modo di precisare che, pur nel quadro delle restrizioni imposte dall'attuale critica situazione economica, non si è mancato di attivare tutte le iniziative volte a ottenere ulteriori stanziamenti che hanno condotto all'assegnazione, ai capitoli del competente Dipartimento di questo Ministero, di ulteriori incrementi di dotazioni, i cui contributi più significativi sono pervenuti dai seguenti Fondi:

- Fondo Spese Impreviste: € 47.100.000,00;

- Fondo Esigenze Correnti: € 3.501.612,00;

- Fondo Unico di Giustizia: € 88.500.000,00;

- Fondo di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3951 per l'Emergenza del Nord Africa: € 103.000.000,00.

Sono stati, inoltre, ottenuti ulteriori € 296.772.285,00 per debiti pregressi al 31 dicembre 2011.

Per l'anno 2012, relativamente ai capitoli appartenenti alla categoria dei “Consumi Intermedi”, eccone segnalare un incremento dello stanziamento iniziale del 17,6%, rispetto a quello dell'anno 2011.

Questo Ministero, inoltre, per meglio monitorare la spesa e destinare le risorse disponibili nei settori che presentano maggiori criticità, ha operato un'attenta programmazione della spesa anche alla luce della “spending review” cui è chiamata la Pubblica Amministrazione.

Sulla base di tale programmazione, è stata già effettuata la ripartizione del Fondo per il potenziamento e il finanziamento di oneri indifferibili previsto dall'articolo 33, comma 8, legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), per una somma complessiva di € 115.402.097,00, e l'integrazione dal Fondo esigenze correnti per € 25,805.711,00, risorse già ottenute in via definitiva.

Quanto, invece, agli auspicati potenziamenti di personale, si rammenta che, ai sensi del previgente testo dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, a decorrere dall'anno 2010, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, “nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente”, il che rendeva di difficile realizzazione l'ipotesi di procedere al potenziamento dell'organico effettivo, considerato anche che, al 31 dicembre 2011, si registrava una carenza complessiva, tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, di 30.108 unità.

Ciò premesso, si fa presente che, per l'anno 2012, questo Ministero ha intrapreso le procedure concorsuali per l'assunzione di 2.097 unità di personale della Polizia di Stato, come di seguito specificate: 80 commissari; 12 direttivi medici; 70 direttori tecnici; 7 orchestrali-periti tecnici capo; 3 orchestrali-periti tecnici; 56 vice revisori tecnici-infermieri; 1.869 allievi agenti.

Tale programma, peraltro, deve tenere conto dell'entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (c.d. “spending review”), in conseguenza della quale anche questa Amministrazione ha registrato un oggettivo ridimensionamento delle assunzioni programmate.

In particolare, la fonte normativa d'urgenza, ha esteso al biennio 2010/2011 il riferimento temporale per le limitazioni delle assunzioni precedentemente previsto dal sopra richiamato articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, soggiungendo che “la predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016”.

La disposizione è stata mantenuta in sede di conversione nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con conseguente riduzione del menzionato programma di assunzioni”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4865-AR/36

Ordine del giorno

Quartiani

Assemblea

05/09/12

I

Adozione di iniziative normative volte a consentire ai comuni di recuperare le sanzioni non versate da singoli candidati, partiti e raggruppamenti politici a seguito di violazione degli spazi di affissione durante le campagne elettorali


L'ordine del giorno Quartiani ed altri n. 9/4865-AR/36, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 gennaio 2012, impegnava l'esecutivo a prevedere in un prossimo provvedimento la possibilità per i comuni di recuperare le sanzioni non versate dai candidati, dai partiti e dai raggruppamenti politici a seguito di violazione degli spazi di affissione durante le campagne elettorali.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'attuazione dell'ordine del giorno in oggetto indicato, in materia di recupero delle sanzioni dovute dai candidati, dai partiti e dai raggruppamenti politici alle amministrazioni comunali per violazione degli spazi di affissione durante le campagne elettorali, si rappresenta quanto segue.

L'eventuale iniziativa legislativa, intesa a prevedere la possibilità di trattenere le somme in argomento direttamente dai relativi rimborsi elettorali, ricade nelle valutazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Questo Ministero potrebbe, invece, farsi carico della gestione di un fondo per i comuni, appositamente creato ed alimentato con le somme così trattenute, in virtù di una specifica disposizione normativa, che demandi, altresì, ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la determinazione dei criteri e le modalità di assegnazione delle somme stesse”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4999-A/53

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

05/09/12

I

Iniziative di contrasto al mercato nero dei pneumatici dismessi


L'ordine del giorno Di Stanislao ed altri n. 9/4999-A/53, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 15 marzo 2012, impegnava l'esecutivo ad affrontare in maniera più incisiva ed efficace il business delle ecomafie e del mercato nero dei pneumatici dismessi; ad affrontare la questione sotto il profilo ambientale ed ecologico in termini di inquinamento e bonifica dei territori.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“In questi ultimi anni l'illecito smaltimento degli pneumatici fuori uso ha assunto una notevole importanza in tema di impatto ambientale-sanitario e costituisce fonte di profitto per gli speculatori, soprattutto attraverso il ricorso a collaudate forme di evasione fiscale.

Nel 2010 è stato perfezionato il sistema nazionale di raccolta di PFU (acronimo di pneumatici fuori uso), quale risultante dell'accordo tra i 6 principali produttori operanti in Italia.

Inoltre, con l'approvazione del D.M. 11 aprile 2011, n. 82, è entrato in vigore il nuovo sistema di gestione degli PFU che attribuisce ai produttori ed importatori di pneumatici l'obbligo di garantire il loro corretto recupero, senza comportare alcun aggravio per gli operatori di settore.

In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura l'ammontare del contributo necessario a far fronte ai relativi oneri. In tal modo, il costo del ritiro è stato scorporato in fattura, reso univoco, controllabile e tracciabile in ogni passaggio, così da rendere più agevoli le verifiche di carattere fiscale.

Le Forze di polizia, nel tempo, hanno individuato e sottoposto a sequestro numerose discariche illegali di pneumatici usati sull'intero territorio nazionale, riscontrando che il maggior numero di accumulo riguarda le regioni centro meridionali. Il fenomeno è sicuramente legato alla volontà da parte dei commercianti di sottrarsi agli adempimenti fiscali.

Tra le attività investigative di maggior rilievo si ricorda 1'“Operazione Brooklyn” del Corpo Forestale dello Stato, conclusa l'8 giugno 2007, con l'esecuzione di oltre 50 perquisizioni su tutta la penisola presso ditte di rivendita gomme, noleggio mezzi, officine, autodemolizioni e privati, che ha consentito di scoprire un traffico illecito di rifiuti speciali destinato alla Sicilia, nonché di sequestrare migliaia di pneumatici, mezzi per i trasporti, carri ferroviari ed altro. Tale traffico riguardava pneumatici usati, già destinati allo smaltimento in discarica, acquistati per importi modesti presso le officine degli operatori del settore per essere, quindi, riutilizzati.

Non meno rilevante è l'organizzazione di traffici internazionali di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, tra i quali gli stessi pneumatici esausti. Il modus operandi più utilizzato da tali imprenditori si sostanzia nell'emissione di false certificazioni attestanti l'esportazione di materie prime secondarie, specialmente in paesi del sud-est asiatico e/o dell'Africa sub-equatoriale.

Significativa, al riguardo, è l'“Operazione Gold Plastic”, conclusasi il 6 dicembre 2011, con l'esecuzione di 54 o.c.c. in carcere nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di illecito traffico di materie plastiche, gomma e, per l'appunto, pneumatici fuori uso con destinazione finale il sud-est asiatico. Nel medesimo contesto operativo - che ha interessato 13 regioni del territorio nazionale - sono stati sottoposti a sequestro preventivo 21 aziende e beni per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro.

Si allega, per completezza d'informazione, l'elenco delle operazioni positive riferite al triennio 2010-2012.

Si soggiunge, infine, che questo Ministero ha fornito alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti un resoconto sulle attività illecite in materia ambientale accertate dai Reparti della Polizia Stradale nel periodo dicembre 2009-marzo 2012; attività che hanno anche annoverato il sequestro di locali ed aree adibiti ad autodemolizione abusiva di veicoli, i cui sistemi comprendono, come è noto, anche pneumatici.


ALLEGATO

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

Servizio Analisi Criminale

OPERAZIONI POSITIVE ANNI 2010, 2011 e 2012

10 febbraio 2010 — Palermo — La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane, presso il locale porto, hanno sequestrato 11 container carichi di rifiuti (circa 268.000 chilogrammi di pneumatici fuori uso) in procinto di essere imbarcati su una nave destinata in Corea. I contenitori erano stati sottoposti a controllo a seguito di un'attenta attività di analisi dei rischi. Dall'esame della documentazione relativa al carico è stato appurato che l'impianto di smaltimento coreano destinatario della spedizione non era abilitato alle operazioni di "recupero e riciclo".

3 maggio 2010 — Caserta — La Guardia di Finanza ha sequestrato un'area di circa 3500 metri quadri illecitamente adibita a discarica. Nella zona dove sorgeva la discarica - in cui erano stati depositati pneumatici usati, elettrodomestici, rottami metallici, ammassati alla rinfusa e la carcassa di un'autovettura - c'era una zona boschiva e incontaminata, ricca di flora e fauna. Il terreno sequestrato di proprietà privata costeggia un torrente e i rifiuti sono stati nascosti nel corso del tempo all'interno di alcune grotte artificiali ricavate nelle immediate vicinanze, con il rischio di inquinamento delle falde acquifere. Il proprietario del sito, è stato denunciato per violazione dalla normativa in tema di tutela ambientale. L'intera area sottoposta a sequestro giudiziario si presume sia stata bonificata.

29 luglio 2010 — Caserta — L'Arma dei Carabinieri ha sequestrato un'area adibita a discarica abusiva. Nel terreno sono stati rinvenuti rifiuti di ogni tipo, fusti e filtri contenenti olii esausti, parti e carcasse di veicoli, pneumatici fuori uso e rottami ferrosi.

6 agosto 2010 — Ancona - La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane, nel corso dei consueti controlli finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, hanno sequestrato nel porto 1.215 pneumatici. I copertoni erano contenuti all'interno di un container destinato a essere esportato in Costa d'Avorio da parte di una società della provincia di Macerata. Dal controllo effettuato dai funzionari doganali e dalla perizie di esperti del settore si è accertato che gli pneumatici erano "fuori uso" e pertanto da considerarsi rifiuti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente.

6 settembre 2010 — Napoli - La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane, a seguito di attività investigative, hanno sequestrato nel locale porto 11 container contenenti circa 300 tonnellate di rifiuti speciali, pronti per essere esportati in Malesia. Il carico era costituito da pneumatici usati, dichiarati come combustibile destinato a un cementificio malese. L'illecito è stato messo in atto da una società operante in Campania che, non disponendo delle necessarie autorizzazioni, ha tentato di sottrarsi ai controlli doganali previsti dalla normativa sulla gestione degli impianti di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali o pericolosi. Il rappresentante legale della società coinvolta è stato denunciato a piede libero all'Autorità giudiziaria per attività di gestione rifiuti non autorizzata.

22 dicembre 2010 — Caserta — L'Arma dei Carabinieri ha sequestrato un'area di circa 1000 metri quadrati adibita a discarica abusiva, anche di tipo pericoloso. Tra i rifiuti sversati, hanno trovato anche carcasse e parti di veicoli, batterie esauste, pneumatici in disuso, fusti e filtri di olio motore abbandonati e altri rottami ferrosi, tutto materiale inquinante, depositato e smaltito senza alcun tipo di autorizzazione. I due responsabili affittuari del terreno sono stati denunciati per deposito e smaltimento illecito di rifiuti.

15 febbraio 2011 — Caserta — La Guardia di Finanza ha sequestrato 5 appezzamenti di terreno, per un totale di circa 20.000 metri quadrati, illecitamente adibiti a discariche abusive di rifiuti speciali. L'operazione ha consentito di rinvenire un'elevata quantità di rifiuti, molti dei quali rientranti nella categoria di quelli speciali e tossici, tra cui pneumatici usati, catrame, bitume, elettrodomestici, carcasse di autoveicoli, nonché materiale eternit.

18 febbraio 2011 — Salerno — La Guardia di Finanza ha sequestrato una discarica abusiva di 9.000 metri quadrati. L'area sottoposta a vincolo paesaggistico ed ubicata in prossimità della zona archeologica di Paestum era stata invasa da 800 m3 di rifiuti speciali pericolosi. Sono stati rinvenuti, in adiacenza a terreni coltivati, migliaia di pneumatici, carcasse di roulotte, cumuli di materiale coibentanti e di gomma in genere, materiale plastico, mobili ed altro. Il proprietario del fondo è stato deferito per i reati di danneggiamento e deturpamento ambientale perpetrati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, oltre alle specifiche violazioni in materia di illecito smaltimento dei rifiuti.

22 febbraio 2011 — Cosenza — La Guardia di Finanza ha sequestrato due aree di circa 1600 metri quadrati adibite a discarica abusiva, nonché un capannone adibito ad auto demolizione, ove sono state rinvenute numerose carcasse di autovetture, ricambi auto usati intrisi d'olio, nonché numerose batterie e pneumatici usurati. I rifiuti sequestrati ammontano ad un peso complessivo superiore alle 50 tonnellate. Due persone sono state denunciate.

15 marzo 2011 — Taranto — La Guardia di Finanza ha sequestrato 2 aree di circa 2.000 metri quadrati adibite a discarica abusiva, sulle quali erano state stoccate 360 tonnellate di rifiuti speciali costituiti da materiale edile di risulta, onduline in fibre di cemento contenenti amianto, pneumatici, materiale ferroso e plastico. Due persone sono state denunziate all'Autorità Giudiziaria.

15 aprile 2011- Lodi — Il Corpo Forestale dello Stato, nell'ambito di una attività investigativa coordinata dalla locale Autorità Giudiziaria, ha rinvenuto, in un'area a ridosso della tratta ferroviaria Milano - Piacenza, un terrapieno con una enorme quantità di rifiuti interrati. Dai primi accertamenti, eseguiti con 1'A.R.P.A., risulterebbe la presenza anche di rifiuti pericolosi, quali lastre di eternit, batterie d'auto e pneumatici. Il cumulo di terreno è lungo 250 metri, alto 4 metri e largo 12 metri. L'area è di proprietà privata ma destinata a verde pubblico ed attrezzata a giardino pubblico. Il Pubblico Ministero, intervenuto sul luogo dell'operazione, ha disposto il sequestro dell'intera area.

29 maggio 2011 — Frosinone — L'Arma dei Carabinieri ha denunciato 3 persone, responsabili di gestione illecita di rifiuti. Gli indagati sono stati sorpresi a bordo di un autocarro con il quale stavano trasportando circa 300 metri quadrati di eternit, senza la prescritta autorizzativa allo smaltimento. Nel corso delle contestuali indagini, sono stati sottoposti a sequestro ulteriori 300 mq di eternit nei pressi di un capannone industriale, occultati sotto notevole quantitativo di pneumatici di varie dimensioni, anch'esso sottoposto a sequestro.

9 giugno 2011 — Caserta — La Guardia di Finanza ha sequestrato un'area di oltre 11.000 mq., adibita a discarica abusiva. All'interno di tale struttura, su cui è poggiato un manufatto in cemento armato in evidente stato di abbandono, ignoti, dopo avere rimosso il cancello di entrata, hanno effettuato ingenti sversamenti di rifiuti di ogni tipo, molti dei quali rientranti nella categoria di quelli speciali e tossici; tra cui pneumatici usati, catrame, bitume, elettrodomestici, centinaia di contatori elettrici (parte dei quali dati alle fiamme), materassi, R.S.U., nonché materiale eternit.

11 agosto 2011 — Vado Ligure — La Guardia di Finanza e l'Ufficio delle Dogane hanno rinvenuto all'interno di 2 contenitori, oltre 1200 televisori, frigoriferi, pneumatici, prodotti contenenti elevate concentrazioni di metalli pesanti, oli inquinanti e gas che distruggono lo strato di ozono, tutti prodotti altamente inquinanti per i quali è vietata l'esportazione. La merce rinvenuta era proveniente dal nord Italia e destinata a Paesi del Centro Africa. I prodotti, che erano a diretto contatto con derrate alimentari - pasta, olio, bevande - ed articoli sanitari per l'infanzia, sono stati sequestrati.

23 agosto 2011 — Seminara (RC) — La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro un'area di circa 5.000 metri quadrati utilizzata come una discarica abusiva, anche di rifiuti speciali, quali elettrodomestici, materiale ferroso, autovetture, autocarri, materiale in plastica, vernici e pneumatici. Il proprietario del terreno è stato deferito per violazione della normativa ambientale.

12 novembre 2011 — Ugento (LE) — La Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro un'area di macchia mediterranea di circa 6 ettari, adibita a discarica abusiva. Le zone, in condizioni di assoluto degrado ambientale, risultavano caratterizzate dalla presenza di materiale inerte derivante da lavorazioni edili, comprese alcune lastre di eternit, pneumatici fuori uso, plastiche, vetri, guaine catramate, parti di televisori rottamati, altri elettrodomestici fuori uso e così via.

6 dicembre 2011 — Taranto e Territorio Nazionale — La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane, nell'ambito dell'operazione "Gold Plastic", hanno dato esecuzione a 54 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettante persone, responsabili di illecito traffico transfrontaliero, di ingenti quantitativi di rifiuti speciali costituiti da materie plastiche, gomma e pneumatici fuori uso. Nel medesimo contesto operativo sono state sottoposte a sequestro preventivo 21 aziende e beni per un valore di oltre 6 milioni di euro. L'operazione, che ha interessato 13 regioni italiane, costituisce l'epilogo di una complessa ed articolata attività investigativa, avviata nei primi mesi del 2009. Le attività investigative hanno ricostruito un traffico illecito di rifiuti speciali esportati dall'Italia verso diversi paesi del Sud-est asiatico per mezzo di 1.507 container, per un quantitativo complessivo di circa 34.000.000 kg., pari ad un illecito giro di affari dell'importo suindicato di oltre 6 milioni di euro. L'ammontare dell'illecito traffico è stato determinato contabilizzando sia gli ingenti costi con dolo evitati per lo smaltimento dei rifiuti presso siti italiani autorizzati e sia per i cospicui compensi percepiti "in nero", spostati anche su conti bancari esteri. In tale periodo, presso il porto di Taranto ed altri scali marittimi nazionali, sono stati sottoposti a sequestro oltre 2.600.000 kg. di rifiuti speciali, pronti per essere illecitamente spediti a mezzo di 114 containers. La spedizione dei rifiuti speciali avveniva mediante la predisposizione di falsa documentazione commerciale e doganale riportante dati non veritieri in ordine alla tipologia del materiale, al paese di destinazione nonché all'impianto di recupero finale, compromettendo pertanto la loro tracciabilità a tutela dell'ambiente. Nella maggior parte dei casi i rifiuti speciali non erano stati oggetto di alcun trattamento preliminare e potrebbero essere stati utilizzati come materia prima per la produzione di giocattoli, casalinghi, biberon e prodotti sanitari destinati alla commercializzazione sull'intero territorio nazionale ed europeo.

6 marzo 2012 — Napoli — L'Agenzia delle Dogane ha sequestrato 23.940 kg. di rifiuti destinati in Burkina Faso, costituiti da pneumatici non più idonei al riutilizzo, un motore non bonificato e altra merce non dichiarata avente caratteristiche di rifiuto. Il controllo del carico ha permesso di evitare lo smaltimento illegale di rifiuti a basso costo in Paesi in via di sviluppo, eludendo le direttive in materia. Per violazione alle norme in materia ambientale, si è proceduto al sequestro penale del contenitore.

10 marzo 2012 — Ancona — La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato un container con 2.500 pneumatici destinati in Camerun. Gli pneumatici risultavano, dalla dichiarazione dell'esportatore, in buono stato, ma per gli esperti del settore erano fuori uso e quindi da considerarsi rifiuti, ai sensi del Testo Unico Leggi Ambientali. La merce è stata sequestrata in quanto l'autore, un cittadino del Camerun, si è reso colpevole di traffico illecito e gestione non autorizzata di rifiuti.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5109-AR/114

Ordine del giorno

Garavini

Assemblea

05/09/12

I

Previsione di una riforma organica delle disposizioni in materia di gioco d’azzardo


L'ordine del giorno Garavini ed altri n. 9/5109-AR/114, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 aprile 2012, impegnava l'esecutivo a prevedere un prossimo provvedimento normativo di riforma organica delle disposizioni di contrasto al gioco d'azzardo.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Si fa riferimento all'ordine del giorno indicato in oggetto, presentato nel corso della discussione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (legge 26 aprile 2012, n. 44) e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati del 19 aprile 2012.

Al riguardo, per gli aspetti di pertinenza, nel condividere le osservazioni circa l'inopportunità di eliminare, dal novero dei soggetti per i quali operano i divieti di partecipazione a gare e di rilascio o rinnovo di concessioni in tema di giochi pubblici, i parenti e gli affini entro il terzo grado della persona condannata o indagata per reati tipici di criminalità organizzata, si segnala che la materia forma oggetto del disegno di legge recante “Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d'azzardo”, attualmente all'esame del Parlamento (A.S. 3104), nel quale potranno essere inserite anche le auspicate disposizioni restrittive”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4864-A/7

Ordine del giorno

Compagnon

Assemblea

12/09/12

I

Predisposizione dei decreti attuativi in materia di porto e trasporto di armi e relativi munizionamenti a bordo delle navi


L'ordine del giorno Compagnon ed altri n. 9/4864-A/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 gennaio 2012, impegnava l'esecutivo ad emanare tempestivamente i decreti attuativi di cui all'articolo 5, comma 5-ter, della legge 2 agosto 2011, n.130, di conversione del decreto legge 12 luglio 2011, n. 107, relativi al porto e al trasporto delle armi e del relativo munizionamento a bordo delle navi.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, è stato istituito, presso questo Ministero, un tavolo tecnico cui hanno partecipato anche rappresentanti del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha provveduto a predisporre la bozza di decreto attuativo previsto dall'art. 5, comma 5-ter, come modificato dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

Lo schema del predetto provvedimento è attualmente all'esame del Consiglio di Stato per il competente parere”.



Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5025/120

Ordine del giorno

Molteni Laura

Assemblea

05/09/12

XII

Iniziative di contrasto alla commercializzazione on line di prodotti farmaceutici ed assimilati e monitoraggio della filiera produttiva dei farmaci con riferimento ai principi attivi


L'ordine del giorno Laura Molteni ed altri n. 9/5025/120, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 marzo 2012, impegnava l'esecutivo ad adottare iniziative volte a contrastare la commercializzazione on line di prodotti farmaceutici ed assimilati ed a monitorare la filiera produttiva dei farmaci con riferimento ai principi attivi.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

In riferimento agli impegni richiesti al Governo con l'Ordine del giorno in esame, questo Ministero risponde sulla base degli elementi di competenza acquisiti presso l'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA).

L'AIFA, nell'ambito delle proprie attività di competenza istituzionale, ha inteso comunicare quanto segue.

a) Per quanto riguarda l'impegno “ad assumere azioni di significativo contrasto telematico nei confronti dei siti internet che offrono farmaci parafarmaci, integratori e principi attivi on line”, in ragione della localizzazione territoriale dei siti web (che determina la legislazione applicabile alle transazioni commerciali), che dei vincoli sulle transazioni commerciali, di fatto è possibile portare a termine l'acquisto di un farmaco on line, sia dall'Europa che da paesi terzi - ove la vendita potrebbe a tutti gli effetti essere legale (es. gli Stati Uniti). In tali casi, l'unica possibilità di intervento per le autorità competenti è rappresentata dai controlli esperibili presso le aree doganali o di smistamento (come, ad esempio, porti ed aeroporti) - sebbene a campione e in modo non sistematico – per verificare l'arrivo in Italia di medicinali in violazione delle disposizioni vigenti sia in materia di vendita al pubblico che di regolare importazione.

Le stesse considerazioni valgono anche per i prodotti commercializzati on line i quali, in quanto pubblicizzati come meri integratori alimentari o prodotti dietetici, sono liberamente acquistabili, ancorché costituiscano, in virtù della loro effettiva composizione, veri e propri “prodotti medicinali”, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett.a) del d. lgs. n. 219/2006.

Una soluzione a tale vuoto normativo potrà essere rappresentata, almeno in parte, dal recepimento, da parte degli Stati Membri, delle modifiche apportate alla Direttiva 2001/83/CE dalla Direttiva 2011/62/CE, che prevede, tra l'altro, una maggiore regolamentazione delle farmacie on line. Il recepimento delle disposizioni comunitarie contribuirà alla regolamentazione del settore ed avrà, in particolare, un notevole impatto sul controllo delle Autorità regolatorie europee sulla produzione e sull'importazione di principi attivi. La Direttiva in questione prevede, infatti, che i produttori e gli importatori di principi attivi debbano essere obbligatoriamente registrati presso le Autorità regolatorie nazionali, le quali dovranno quindi sviluppare un adeguato sistema di valutazione delle officine di produzione e degli importatori di principi attivi che includa anche le ispezioni. Secondo l'AIFA, quindi, l'attuazione della direttiva seguirà l'impostazione italiana e questo avrà, come positiva conseguenza, una maggiore tutela della salute pubblica in relazione alla qualità dei principi attivi provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.

b) Per quanto concerne l'impegno ad “implementare le innovazioni previste, ossia le registrazioni di produttori, il controllo sulla tracciabilità, sugli importatori e l'aumento dei controlli per il contenimento del rischio”, l'AIFA segnala, in primo luogo, che in Italia il fenomeno della contraffazione è pressoché inesistente: la percentuale dei farmaci contraffatti presenti nel nostro mercato è pari allo 0,1%, grazie principalmente al sistema di tracciabilità del farmaco, che consente il monitoraggio, attraverso il bollino a lettura ottica, di ogni singola confezione nonché alle riferite attività di prevenzione e contrasto portate avanti, ormai da diversi anni, dalla “task force” IMPACT Italia.

In secondo luogo, negli ultimi anni sono state predisposte dall'AIFA, in collaborazione con il Ministero della salute ed i NAS, attività continuative di investigazione, informazione al pubblico e formazione degli operatori che hanno permesso di ridurre la portata del fenomeno della contraffazione e di procedere, altresì, a sequestri di farmaci illegali e alla chiusura di siti internet.

Recentemente, I'AIFA ha realizzato due ulteriori studi specifici, finalizzati, rispettivamente, a circoscrivere il fenomeno delle farmacie on line e ad indagare le tecniche di promozione e diffusione di anabolizzanti e steroidi attraverso la rete dei “social network”. Nel maggio 2011, l'AIFA ha, inoltre, siglato un memorandum d'intesa con il servizio privato statunitense di verifica e controllo delle farmacie on line “LegitScript”, che ha già prodotto alcuni significativi risultati, come la chiusura di una serie di siti illegali localizzati negli Stati Uniti, ma realizzati con pagine in italiano e destinati a fornire il nostro mercato.

c) Per quanto attiene l'impegno ad “attuare meccanismi per una puntuale tracciabilità documentale all'interno della filiera produttiva dei farmaci, con riferimento ai principi attivi, volta a verificare che ogni etichetta del farmaco contenga anche il luogo di provenienza e le modalità di produzione dei principi attivi medesimi”, l'AIFA fa presente che, in primo luogo, la tracciabilità dei principi attivi è assicurata, nel rispetto della disciplina di settore, sia per la produzione sia per l'importazione. Se i principi attivi vengono importati direttamente dall'utilizzatore finale (produttore della specialità medicinale) ciò viene tracciato nel dossier di registrazione del medicinale, che è soggetto ad autorizzazione da parte di AIFA. Se i principi attivi vengono importati da un produttore di principi attivi, il quale sottopone il principio attivo importato ad ulteriori trasformazioni, o se vengono importati per una successiva distribuzione, ciò viene autorizzato dall'AIFA secondo quanto previsto nell'art. 54 del d.lgs. n. 219/2006.

In secondo luogo, I'AIFA segnala che nessuna disposizione, né nazionale né comunitaria, prevede modalità di etichettatura che contengano il luogo di provenienza della produzione del principio attivo. Un provvedimento in tal senso da parte dell'AIFA sembrerebbe limitativo della libertà di circolazione delle merci e, più in generale, della concorrenza, nella misura in cui non risulta giustificato da esigenze di tutela della salute pubblica.

d) infine, con riguardo all'impegno a “verificare che ogni principio attivo farmacologico e prodotti intermedi per l'industria farmaceutica importato da Paesi extracomunitari sia accompagnato dal certificato “GMP”, ovvero un certificato di buona fabbricazione emesso da un'agenzia regolatoria europea”, l'AIFA fa presente di avere posto da tempo la propria attenzione al problema della contraffazione farmaceutica anche riferita alle farmacie on line illegali, che spesso sono responsabili della diffusione di prodotti contraffatti, non in conformità alle norme GMP (Good Manufacturing Practice) riconosciute a livello mondiale.

Nello specifico, l'AIFA segnala che, ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'art. 54 del d.lgs. n. 219/2006, “per le materie prime anche importate da Stati terzi deve essere disponibile un certificato di conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciato all'officina di produzione dalle Autorità competenti di uno Stato dell'Unione Europea”.

Tale disposizione si applica dal 3 luglio 2013 (termine prorogato dal comma 1, art. 10 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 14/2012). Fino a tale data, ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, “le materie prime devono essere corredate di una certificazione di qualità che attesti la conformità alle norme di buona fabbricazione rilasciata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza le materie prime. Resta ferma la possibilità, per l'AIFA, di effettuare ispezioni dirette a verificare la conformità delle materie prime alla certificazione resa”. Ad oggi, peraltro, il sistema di controllo messo in atto dall'AIFA permette di evidenziare le criticità del settore e dimostra una certa lungimiranza per quanto riguarda il controllo sulle officine di produzione e importazione di principi attivi.

La qualità dei principi attivi prodotti in Italia è riconosciuta a livello internazionale grazie alla costante supervisione dell'Autorità regolatoria italiana: tutte le officine produttrici di principi attivi sono state infatti regolarmente ispezionate fin dal 1991, e ciò costituisce sicuramente una garanzia sia per i potenziali clienti sia per le Autorità regolatorie dei paesi in cui vengono presentate le domande di autorizzazione all'immissione in commercio”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4940-B/2

Ordine del giorno

Farina Coscioni

Assemblea

05/09/12

XII

Requisiti di cronicità ed invalidità ai fini dell’attribuzione del diritto di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie


L'ordine del giorno Farina Coscioni ed altri n. 9/4940-B/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2012, impegnava l'esecutivo a stabilire che, ai fini dell'attribuzione del diritto di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, i requisiti di cronicità e di invalidità possono essere alternativi.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

In riferimento all'ordine del giorno in oggetto, con il quale si chiede l'impegno da parte del Governo ad adottare urgenti e necessarie iniziative perché il riferimento in questione - dicitura riportata nel disegno di legge - sia inteso alle malattie croniche o invalidanti, il Ministero della salute comunica le proprie osservazioni e deduzioni, che di seguito si rendono.

L'art. 4, comma 4 bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede la predisposizione di un decreto da parte del Ministero della salute per definire il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione, fa riferimento alle patologie previste dal decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche ed integrazioni, che individua le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate.

Si ritiene opportuno evidenziare che la definizione “croniche e invalidanti” è contenuta sia nel titolo che nell'articolo 1 del medesimo decreto e con essa si vuole intendere che le due condizioni (cronicità e invalidità) insieme all'onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento, devono essere contemporaneamente presenti, per far sì che al paziente venga attribuito il diritto all'esenzione, così come previsto nel decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124”.


Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 30 settembre
2012



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Angeli

Ordine del giorno

9/5342/1

99

On.

Compagnon

Ordine del giorno

9/4864-A/7

117

On.

Di Biagio

Ordine del giorno

9/3443-A/2

99

On.

Di Biagio

Ordine del giorno

9/5342/5

99

On.

Di Biagio

Ordine del giorno

9/4909/32

109

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/5287/2

95

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/4433/3

96

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/4999-A/53

111

On.

Evangelisti

Ordine del giorno

9/4433/1

96

On.

Evangelisti

Ordine del giorno

9/4864-A/6

100

On.

Farina Coscioni

Ordine del giorno

9/4940-B/2

122

On.

Ferranti

Ordine del giorno

9/4909/17

107

On.

Forcolin

Ordine del giorno

9/4909/59

104

On.

Garavini

Ordine del giorno

9/5342/3

99

On.

Garavini

Ordine del giorno

9/5109-AR/114

117

On.

Garavini

Ordine del giorno

9/4865-AR/23

99

On.

Misiti

Mozione

1/00988

93

On.

Moffa

Mozione

1/01004

93

On.

Mogherini Rebesani

Mozione

1/00971

93

On.

Molgora

Ordine del giorno

9/4940-B/17

104

On.

Molteni Laura

Ordine del giorno

9/5025/120

119

On.

Narducci

Ordine del giorno

9/4433/2

96

On.

Ossorio

Mozione

1/01009

93

On.

Pianetta

Mozione

1/00993

93

On.

Porta

Ordine del giorno

9/5342/2

99

On.

Quartiani

Ordine del giorno

9/4865-AR/36

111

On.

Stefani

Ordine del giorno

9/4909/105

105

On.

Tempestini

Risoluzione conclusiva

8/00187

91

On.

Vignali

Ordine del giorno

9/4940-A/62

103




















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a settembre 2012


Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di settembre si segnala, innanzitutto, l'invio, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del primo Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato (Doc. CCXLVIII, n. 1), ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma 1 di tale articolo prevede che ogni tre anni, a partire da quello successivo all'istituzione della banca dati di cui all'articolo 1365 della citata legge n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche sulla base delle attività di cui all'articolo 39 della legge n. 196 del 2009, concernenti l'analisi e la valutazione della spesa, elabori un rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato che illustra la composizione e l'evoluzione della spesa, i risultati conseguiti con le misure adottate ai fini del suo controllo e quelli relativi al miglioramento del livello di efficienza delle stesse amministrazioni. Il comma 4 del medesimo articolo 41 stabilisce che il rapporto di cui trattasi sia predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio ed inviato al Parlamento66.

Per quanto attiene ai documenti che interrompono un ritardo nella trasmissione alle Camere, si evidenzia la relazione, trasmessa dal Ministro per gli affari regionali, turismo e sport, ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70, sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell’organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con dati relativi al 2010 e 2011 e con i relativi allegati. La precedente relazione, recante dati riferiti al 2009, con allegati la rimodulazione del budget annuale e il bilancio d'esercizio relativi alla medesima annualità, era stata trasmessa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel mese di novembre 2010. In merito a tale obbligo si ricorda che, nell'ambito del Governo Monti, le funzioni di indirizzo e vigilanza sul CONI, da cui consegue l'obbligo di trasmissione della relazione, sono state conferite al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2011 (articolo 4, comma 1, lett. e).

Un altro ritardo nell'ottemperanza di obblighi nei confronti del Parlamento è stato sanato con l'invio, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della relazione sullo stato di attuazione del piano quinquennale degli interporti, con dati aggiornati al 31 dicembre 2011, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 4 agosto 1990, n. 240, recante “Interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità”: Il precedente documento, trasmesso nel mese di ottobre 2010, conteneva, infatti, dati fino al 31 dicembre 2009.

Si ricorda che il richiamato articolo 2 della legge n. 240 del 1990 prevede che il comitato dei Ministri di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 24567, predisponga, su proposta elaborata congiuntamente dai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate, uno schema di piano quinquennale degli interporti da trasmettere alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari. Il comma 5 dell'articolo 2 stabilisce inoltre che, a decorrere dalla fine del secondo anno dall'approvazione del piano, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), trasmetta annualmente alle Camere, perché sia esaminata dalle competenti Commissioni permanenti, una relazione sullo stato di attuazione del piano stesso.

Va rilevato che la legge 5 marzo 2001, n. 57, all'articolo 24, comma 1, avente ad oggetto interventi a favore delle infrastrutture intermodali, ha disposto che, al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete logistica, il Governo fosse delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge68 n. 57, un decreto legislativo per il riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati dallo stesso articolo 24. Il comma 2 di tale articolo prevedeva inoltre che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti di cui alla legge n. 240 del 1990, e successive modificazioni fossero abrogate: la delega così autorizzata non è stata tuttavia esercitata.

Un'altra relazione che interviene ad interrompere un sensibile ritardo è quella, avente ad oggetto l'attività svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in conformità di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante “Soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo-AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Il comma 4 prevede che l'Agenzia presenti annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati69. Si consideri che i penultimi dati trasmessi alle Camere erano relativi agli anni 2005 e 2006 (Doc. CLXXXVI n. 1, annunciato nel mese di gennaio 2010), mentre la nuova relazione fornisce dati riferiti agli anni dal 2007 al 2011, con particolare riferimento alle attività degli organismi pagatori dell'AGEA negli anni dal 2009 al 2011 e alle attività dell'area coordinamento dell'AGEA negli anni dal 2007 al 2011 (Doc. CLXXXVI, n. 2).

Sempre sotto il medesimo profilo si evidenzia la relazione inviata dal Consiglio regionale della Toscanasullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La relazione pervenuta era attesa dal giugno 2011, considerato che i penultimi dati trasmessi riguardavano la stagione venatoria 2009, ed è peraltro relativa alla sola stagione venatoria 2011: non ottempera dunque all'obbligo di riferire in merito al 2010. Si ricorda che l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 stabilisce che le deroghe in materia di prelievo venatorio siano disciplinate dalle regioni in conformità alle prescrizioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della richiamata legge n. 157 e che debbano menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa. Il comma 5 dell'articolo 19-bis dispone, infine, che entro il 30 giugno di ogni anno ciascuna regione trasmetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS)70 nonché alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle deroghe in questione.

Da ultimo, si evidenzia la relazione inviata dal Ministro per la coesione territoriale, sull'attività svolta ed i risultati conseguiti dall'Unità tecnica finanza di progetto (Doc. CLXXV, n. 4), con dati relativi al 2011, atteso che la precedente, trasmessa alle Camere nel mese di ottobre 2010, conteneva dati relativi all'anno 2009 (Doc. CLXXXVI n. 4). In merito al ritardo nella trasmissione al Parlamento, si precisa che la relazione sull'attività dell'Unità tecnica finanza di progetto per l'anno 2010 è stata approvata con delibera CIPE 3 agosto 2011, n. 75/2011 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2011, n. 296), ma non risulta inviata alle Camere.

Si ricorda che l'obbligo di cui trattasi è disciplinato dall'articolo 7, comma 11, della legge 17 maggio 1999, recante “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, in conformità del quale il CIPE deve presentare al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti71. Si ricorda che l'Unità tecnica - Finanza di progetto è stata istituita, nell'ambito del CIPE, dal comma 1 del suddetto articolo 7 con il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati.

Sul versante dell'individuazione di nuovi obblighi si segnalano gli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 3, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2012 che istituiscono, rispettivamente, il Comitato per gli anniversari di interesse nazionale ed il Comitato storico scientifico per il Centenario della prima guerra mondiale. Ad entrambi gli organismi in questione è conferito il compito di predisporre il programma delle manifestazioni celebrative e di promuovere, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attività organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti e organizzazioni a vario titolo coinvolti nelle celebrazioni: le norme introduttive dell'obbligo dispongono che i presidenti dei nuovi Comitati riferiscano, ogni quattro mesi, sulle attività svolte al Consiglio dei Ministri che ne informa il Parlamento.

Per quanto attiene al Comitato storico scientifico per il Centenario della prima guerra mondiale, si precisa che il decreto istitutivo stabilisce che lo stesso concluda i propri lavori con l'espletamento di tutte le attività connesse alla celebrazione dell'evento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Un nuovo obbligo di relazione viene introdotto dall'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, recante “Regolamento per l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza72, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112”. Tale disposizione stabilisce che il Garante, entro dieci giorni dall'approvazione del conto finanziario (prevista a sua volta entro il 30 aprile di ogni anno), lo trasmetta ai Presidenti delle Camere insieme alla relazione nella quale sono illustrati i risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera p), della citata legge n. 112 del 2011, istitutiva dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, quest'ultima deve altresì inviare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione avente ad oggetto l'attività svolta nell'anno precedente.

Da ultimo, due ulteriori nuovi obblighi di relazione, aventi carattere eventuale, sono introdotti dalle leggi 31 agosto 2012, nn. 163 e 164, recanti, rispettivamente, “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione” e “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008”: le leggi richiamate (rispettivamente all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 3, comma 3) prevedono che nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate, il Ministro dell'economia e delle finanze adotti con proprio decreto le misure necessarie alla copertura finanziaria del maggior onere e riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure attuate. Tali disposizioni, riproducono, quindi, con riferimento allo scostamento rispetto a specifiche previsioni di spesa, un obbligo di riferire alle Camere già introdotto, in via generale, dall'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, ancor prima, dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per tutte le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri. Per inciso, si rileva che la mancata individuazione di un termine certo entro il quale il Governo è tenuto ad informare le Camere (come già ricordato, la dizione utilizzata è “senza ritardo”) non consente un'oggettiva valutazione della tempestività della trasmissione della relazione.

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato i risultati del riscontro effettuato in merito alle ragioni del ritardo nella trasmissione di talune relazioni da obbligo di legge, segnalato dal Servizio per il controllo parlamentare nell'ambito della propria attività istituzionale di monitoraggio. In proposito, si ricorda che tale monitoraggio è finalizzato ad informare i parlamentari, tramite apposite schede, sullo stato di adempimento degli obblighi a riferire al Parlamento di competenza di ciascun Ministero e sulla tempestività con cui ciascuna amministrazione assolve gli impegni a suo carico, ma anche ad accertare, sulla base delle informazioni acquisite attraverso costanti contatti dagli stessi Ministeri, se un obbligo mantenga un carattere di attualità o sia da ritenersi superato in via di fatto, ossia per ragioni diverse dalla formale abrogazione della disposizione che l'ha introdotto.

In questa logica il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che deve ritenersi non più attuale l'obbligo di riferire, ai sensi della legge 26 maggio 1975, articolo 5, comma unico, sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica-Boeing per la produzione del velivolo B767, in quanto tale progetto è, di fatto, concluso73.

Quanto alla relazione sullo stato di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, da presentarsi al Parlamento entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della stessa legge n. 10, il Ministero ha chiarito che la disposizione istitutiva dell'obbligo deve intendersi implicitamente abrogata dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità74. Tale comma prevede a sua volta la trasmissione al Parlamento ed alla Conferenza unificata, per la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, da parte del Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico)75, di una relazione, contenente un'analisi del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali per l'incremento del consumo di elettricità da fonti rinnovabili, i cui contenuti sono analiticamente prescritti dallo stesso comma 3 (lettere da a a h). Il Ministero dello sviluppo economico riferisce che, al momento, l'unica relazione prodotta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, è stata trasmessa nel 2009 a cura dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia: non risulta tuttavia che tale documento sia stato ufficialmente inviato alle Camere.

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, recante “Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica”, dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) eserciti la vigilanza sul Comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784 (Comitato per l'intervento nella SIR e in settori ad alta tecnologia) e presenti annualmente al Parlamento una relazione sull'attività del Comitato stesso: al riguardo il Ministero dello sviluppo economico ha segnalato che tale obbligo non risulta più attuale in quanto l'attività del Comitato è cessata ed allo stesso è subentrata Fintecna Spa. L'ultima relazione in conformità dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1993, contenente dati relativi agli anni dal 2003 al 2009 (Doc. CXXIV n. 1), è stata trasmessa alla Camera nel mese di luglio 2011.

Il Dicastero ha altresì comunicato di considerare di fatto concluso l'obbligo, introdotto dall'articolo 11, comma unico, della legge 29 gennaio 1986, n. 26, recante “Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia”, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) presenti al Parlamento ogni tre anni, a decorrere dal 1° marzo 1986, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla stessa legge n. 26. Va peraltro rilevato che, dopo la relazione da ultimo trasmessa ai sensi della disposizione istitutiva dell'obbligo, annunciata nella seduta dell'Assemblea del 6 settembre 2011, contenente i dati relativi al triennio 2007-2009 (Doc. LXV n. 2), la successiva era attesa entro la fine del 2014 e quindi il Dicastero non risultava in ritardo quanto all'adempimento dell'obbligo in questione. Tuttavia, il Ministero ha rappresentato che, essendo cessato nell'anno 2009 il trasferimento dei fondi e non essendo stata rifinanziata la legge per il triennio 2010-2012, non è più stata predisposta alcuna relazione. Si rileva comunque che, non essendo intervenuta una formale abrogazione dell'obbligo, non è da escludersi per il futuro l'approvazione di una nuova autorizzazione di spesa.

Analoga considerazione può estendersi alla previsione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, ai

sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico), sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, deve presentare annualmente al Parlamento, anche sulla base dei rapporti annuali predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto, una relazione sullo stato di attuazione della citata legge n. 257 del 1992. Anche in questo caso il Ministero dello sviluppo economico ha motivato il superamento in via di fatto dell'obbligo con la mancanza di ulteriori disponibilità, sicché la previsione di cui trattasi avrebbe esaurito la sua fase applicativa nei primi anni 200076.

Infine, il Ministero ha segnalato come avente esaurito la sua fase applicativa la previsione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale”. Il richiamato comma 3 dispone che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora dello sviluppo economico) monitori gli effetti dell'indennizzo in relazione agli obiettivi di razionalizzazione della rete commerciale e presenti una relazione annuale al Parlamento. L'indennizzo in questione, inizialmente riconosciuto a determinate categorie di soggetti con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, è stato poi differito, da ultimo, fino al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. A tal fine, le relative domande potevano essere presentate fino al 31 gennaio 201277. Poiché l'ultima relazione inviata al Parlamento contiene dati relativi al 2001, pur se la norma da cui scaturisce l'obbligo ha attualmente cessato di produrre effetti, si rileva l'opportunità della trasmissione al Parlamento di un ulteriore documento, che illustri gli effetti conseguiti dall'intervento in questione fino allo spirare del termine fissato per la presentazione delle domande.



Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-30 settembre 2012



Relazioni governative


Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 39/2009,

art. 14,

co. 5-quarter

Quadro degli interventi operati a seguito del sisma dell'aprile del 2009

(Predisposta dal presidente della regione Abruzzo e presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento*)

(Dati aggiornati al 30 giugno 2011, Doc. CCXLV-bis, n. 2)

VIII Ambiente

5/9/2012

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga predisposta dal presidente della regione Abruzzo ed inoltrata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri.




Ministero degli affari esteri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente – ISIAO*

(Dati relativi al 2011, con allegati il rendiconto contabile e la pianta organica relativi alla medesima annualità)

III Affari esteri

5/9/2012

*L'ISIAO è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con il decreto del Ministro degli esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 novembre 2011, sulla base delle disposizioni in materia di liquidazione degli enti in stato di dissesto finanziario recate dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 15 luglio 2011, n. 111.

L. 80/1999,

art. 1, co. 2

Attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, tutela e rispetto dei diritti umani in Italia

(Dati relativi al 2011,

Doc. CXXI, n. 5)

III Affari esteri

5/9/2012


Ministro per gli affari regionali, turismo e sport

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto



Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)*

(Dati relativi al 2010 e 2011 con i relativi allegati)

VII Cultura

5/9/2012

*Le funzioni di indirizzo e vigilanza sul CONI, da cui consegue l'obbligo di trasmissione della relazione, sono state conferite al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport con DPCM 13 dicembre 2011, articolo 4, comma 1, lett. e).




Ministero per i beni e le attività culturali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto,

Tab. VII

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Accademia nazionale dei Lincei

(Dati relativi all’attività svolta nel 2011 con allegati il bilancio di previsione e relative variazioni, la pianta organica ed il conto consuntivo riferito alla medesima annualità)

VII Cultura

5/9/2012




Ministro per la coesione territoriale

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 144/1999,

art. 7, co. 11

Attività svolta e risultati conseguiti dall'Unità tecnica finanza di progetto

(Approvata dal CIPE)

(Dati relativi al 2011,

Doc. CLXXV, n. 4*)

V Bilancio

5/9/2012

*La relazione è stata trasmessa dal Ministro per la coesione territoriale in qualità di segretario del CIPE.


Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Unione nazionale ufficiali in congedo – UNUCI

(Dati relativi al 2011, con allegati il bilancio consuntivo e la relativa pianta organica riferiti alla medesima annualità e il bilancio di previsione per il 2012)

IV Difesa

5/9/2012





Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 196/2009,

art. 41, co. 4*

Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato

(Doc. CCXLVIII, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

V Bilancio

5/9/2012

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Rapporto sia predisposto entro il 20 luglio dell'ultimo anno di ciascun triennio, a decorrere dall'anno successivo all'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della banca dati di cui all'articolo 13 della L. 196/2009.

L. 11/2005,

art. 15-bis, co. 2*

Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Dati aggiornati al III trimestre 2011, Doc. LXXIII, n. 9)**

Tutte le Commissioni

5/9/2012

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche europee.

**La relazione ha assunto cadenza trimestrale (anziché semestrale) a seguito della modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lett. a), della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009). Ai sensi della lett. b) del medesimo comma, nel caso delle procedure di infrazione avviate in conformità dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni devono essere trasmesse ogni mese.

L. 196/2009,

art. 14, co. 4

Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche

(comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio;

Dati aggiornati al 31 marzo 2012,

Doc. XXV, n. 15)

V Bilancio

5/9/2012

L. 196/2009,

art. 10-bis,

co. 3, 4 e 5*

Relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali

(Allegato I, vol. I e II, alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012

Doc. LVII, n. 5-bis)

V Bilancio

24/9/2012

*L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39. Il comma 3 dell'articolo 10-bis prevede che le relazioni siano trasmesse con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, da presentarsi entro il 20 settembre di ogni anno. Un obbligo di analogo contenuto era già previsto dall'articolo 10, commi 6, 7 e 8, come originariamente previsto della citata L. 196/2009 e prima ancora dall'articolo 15, commi terzo e quarto, della legge 8 agosto 1978, n. 468.



Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e i segretari giudiziari

(Dati relativi al 2011, corredati dai bilanci di previsione e consuntivo riferiti alla medesima annualità)

XI Lavoro

5/9/2012

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria – EAP

(Dati relativi al 2011, corredati dal bilancio preventivo, dal conto consuntivo e dalla pianta organica riferiti alla medesima annualità)

XI Lavoro

10/9/2012



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 264/2006,

art. 15, co. 4

Stato di attuazione degli interventi relativi all'adeguamento delle gallerie stradali della rete transeuropea

(Dati relativi agli interventi realizzati nel 2011 e previsti per l'anno 2012,

Doc. CCXLIV, n. 2)

VIII Ambiente

IX Trasporti

XIV Politiche dell'Unione europea

5/9/2012

L. 240/1990,

art. 2, co. 5*


Stato di attuazione del piano quinquennale degli interporti

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2011)

IX Trasporti

11/9/2012

*L'obbligo doveva venire meno al momento dell'adozione del decreto legislativo previsto dalla legge delega n. 57 del 2001, articolo 24, comma 1, che tuttavia non risulta emanato.





Ministero dell'interno

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2011,

Doc. CCVIII, n. 55)

I Affari costituzionali

V Bilancio

19/9/2012





Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 285/1997,

art. 10, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza

(Dati relativi al 2010,

Doc. CLXIII, n. 5)

XII Affari sociali

20/9/2012

D.L. 510/1996,

art. 1, co. 23

Andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili

(Dati relativi al I semestre 2011,

Doc. XIX, n. 9)

XI Lavoro

26/9/2012





Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 165/1999,

art. 4, co. 4


Attività svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA

(Dati relativi agli anni dal 2007 al 2011, con particolare riferimento alle attività degli organismi pagatori dell'AGEA negli anni dal 2009 al 2011 e alle attività dell'area coordinamento dell'AGEA negli anni dal 2007 al 2011, Doc. CLXXXVI, n. 2)

XIII Agricoltura

XIV Politiche dell'Unione europea

17/9/2012



Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 239/2003,

art. 1-quater,

co. 8*

Rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici

(Dati relativi al periodo 1°gennaio-30 giugno 2012)

VIII Ambiente

X Attività produttive

5/9/2012

*La disposizione istitutiva dell'obbligo stabilisce che il Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) comunichi trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle autorizzazioni. Il Ministero ha tuttavia evidenziato che, per ragioni inerenti alla modalità di raccolta dei dati, la trasmissione della relazione ha luogo, in via di prassi, con cadenza semestrale.





Relazioni non governative


Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 157/1992,

art. 19-bis,

co. 5


Regione Toscana

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE

(Dati aggiornati al 2011)

XIII Agricoltura

5/9/2012

L. 289/2002,

art. 52, co. 4,

lett. c)

Regione Piemonte

Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa

(Dati relativi al 2011,

Doc. CCI, n. 41)

XII Affari sociali

5/9/2012

L. 157/1992,

art. 19-bis,

co. 5


Regione Piemonte

Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE

(Dati aggiornati al 2011)

XIII Agricoltura

5/9/2012

L. 102/1990,

art. 10

Regione Lombardia

Stato di attuazione della legge recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto 1987

(Doc. CVIII, n. 5)

VIII Ambiente

5/9/2012

L. 215/2004,

art. 8, co. 1

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse

(Dati aggiornati al 30 giugno 2012, Doc. CLIII, n. 9)

I Affari costituzionali

5/9/2012





Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative





Fonte

Ministero competente

Oggetto

DPCM 3/8/2012,

art. 3, co. 3*

Presidente del Consiglio dei ministri

Attività del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale

*Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2012, n. 205.

DPCM 3/8/2012,

art. 3, co. 3*

Presidente del Consiglio dei ministri

Attività del Comitato storico scientifico per il Centenario della prima guerra mondiale

*Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2012, n. 205.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che il Comitato concluda i lavori con l'espletamento di tutte le attività connesse alla celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

L. 163/2012,

art. 5, co. 3*

Ministero dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 5, comma 2, della legge n. 163 del 2012, recante “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 31 agosto 2012, n. 163, è stata pubblicata nel S.O. n. 187/L alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012.











(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.

L. 164/2012,

art. 3, co. 3*

Ministero dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 164 del 2012, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008” e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 31 agosto 2012, n. 164, è stata pubblicata nel S.O. n. 187/L alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2012.




Relazioni non governative


Fonte

Soggetto competente

Oggetto

D.P.C.M. 168/2012,

art. 18, co. 3*

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Risultati complessivi della gestione in correlazione con la programmazione finanziaria

*Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2012.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Garante trasmetta ai Presidenti delle Camere il conto finanziario e la relazione sui risultati complessivi della gestione entro dieci giorni dall'approvazione, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, ossia entro il 10 maggio.



1L'INMP era già stato costituito quale sperimentazione gestionale promossa dal Ministero della salute, ed il relativo stanziamento era stato previsto dall'art. 1, comma 827, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007). Tale sperimentazione era stata peraltro prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 17, commi 7-9, del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011.

2All'Agenzia per l'Italia digitale sono state attribuite le funzioni già svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ISCOM (organo tecnico-scientifico del Ministero dello sviluppo economico) in materia di sicurezza delle reti, nonché quelle già affidate a DigitPA e all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, che sono soppressi dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 83/2012.

3Ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4Si trattava di: Unione italiana di tiro a segno UITS; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI; Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia EIPLI; Ente irriguo umbro toscano EIUT; Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”; Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA; Ente opere laiche palatine pugliesi; Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”; Pio istituto elemosiniere; Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani; Unione accademica nazionale UAN. Per quest’ultimo ente, peraltro, l’art. 5, comma 2-bis, della legge n. 31/2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 248/2007, aveva prorogato al 31 dicembre 2008 il termine fissato per l’eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato, successivamente mai avvenuta.

5Da notare come il comma 640 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, nell’abrogare l’art. 28 della legge n. 448/2001, facesse comunque salvi “i regolamenti emanati in applicazione” dello stesso, benché non ne risulti alcuno.

6La categoria degli enti pubblici non economici, da intendere quale ‘residuale’ rispetto alla categoria degli enti pubblici economici, è comunque assai ampia: in sintesi, ente pubblico non economico può dirsi qualsiasi ente pubblico che non operi secondo una logica di tipo imprenditoriale.

7Peraltro, il Pio istituto elemosiniere di Venzone, che sembra essere l’ente incluso nel citato Allegato, veniva trasformato da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona ASP, in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, del Friuli Venezia Giulia, mediante il Decreto dell’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 4 agosto 2008, n. 10, con il quale veniva altresì attuato il riordino dell’ente mediante l’approvazione del nuovo Statuto. Non risulta che la legittimità di tale operazione, in particolare sotto il profilo della competenza regionale ad attuarla, sia mai stata contestata dallo Stato; probabilmente il fatto che l’Istituto doveva essere considerato IPAB ope legis, in quanto istituito anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 6972/1890, ha portato a considerare il suo riordino come rientrante in una materia, l’assistenza e beneficenza pubblica, attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, nonostante il suo inserimento nell’allegato A della legge n. 244/2007.

8Rimaneva infatti operante l’autorizzazione recata dalla legge n. 244, art. 2, comma 634, a regolamenti governativi di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici o strutture amministrative pubbliche partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, sulla base dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti.

9Vedasi la Circolare dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa del 20 ottobre 2008, n. 9, con la quale sono stati enunciati taluni criteri di interpretazione della normativa taglia-enti, chiarendo in particolare che la seconda procedura riguarda anche gli enti che, pur avendo un organico inferiore alle 50 unità, sono espressamente esclusi dall'applicazione della prima ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26; quest’ultimo criterio interpretativo, secondo il quale l’esclusione dalla prima fase del taglia-enti non comporta l’esclusione anche dalla seconda, ha investito uno dei profili maggiormente dubbi dell’originaria normativa taglia-enti.

10Questi ultimi sono stati oggetto di autonomo riordino, che giustificava la loro esclusione dal procedimento taglia-enti (cfr. il testo fra breve), con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca. La legge delega riguardava tuttavia solo gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli degli enti e lamodifica della composizione e delle relative modalità di nomina, anche per i presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

11Quest'ultimo è stato poi comunque soppresso dall’art. 7, comma 20, del citato D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30/7/2010, e la stessa sorte ha successivamente subìto l’Agenzia per le ONLUS ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (cfr. infra). Al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, inoltre, l’Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente nomina di un commissario liquidatore, l’11 novembre 2011, sulla base delle disposizioni in materia di liquidazione degli enti in stato di dissesto finanziario recate dall’art. 15, comma 1, della legge n. 111/2011, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 98/2011 (cfr. infra).

12 Originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, è stato dapprima posposto al 31 dicembre 2008 dall’art. 26 della legge n. 133/2008 e successivamente al 30 giugno 2009 dall’art. 4 della legge n. 14/2009, per essere poi differito al 31 ottobre 2009 dall’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 102/2009 ed infine portato al 31 ottobre 2010 dall’art. 10-bis della legge n. 25/2010.

13Circa gli effetti di tali schemi di riordino, il Ministro Calderoli, in una dichiarazione resa alla stampa il 29 ottobre 2009, parlava di “almeno 480 poltrone tagliate, con un risparmio di circa 71 milioni di euro, nonché l’ulteriore razionalizzazione degli organi amministrativi, consultivi e gestionali, con ulteriori risparmi per lo Stato non quantificabili, senza contare gli ulteriori risparmi al momento ancora non quantificabili che si avranno quando scatterà la soppressione degli enti non sottoposti a riordino” grazie al meccanismo della “ghigliottina”; tale dichiarazione si riferiva peraltro al riordino di 44 enti pubblici non economici (e non dei 55 effettivamente rientranti negli schemi di decreto) più 21 enti parco e 20 autorità portuali.

14INVALSI, ANSAS ed ENAM, come si è detto, erano stati esclusi dal procedimento taglia-enti, se autonomamente riordinati entro il 31 dicembre 2009, dall’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009.

15Di cui peraltro era già stata prevista la soppressione dall'articolo 46, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che recava una delega legislativa al Governo per l’adozione di un decreto di riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

16In attuazione dell’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), nel 2009 l’ENSE aveva riformato il proprio statuto portando a 5 (rispetto ai 9 precedenti) i componenti del proprio consiglio di amministrazione.

17Come detto supra (cfr. nota 5), quest'ultimo ente era stato in precedenza escluso dalla soppressione e confermato in vita dal D.M. 19 novembre 2008.

18Gli schemi di regolamento di riordino approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009, infatti, riguardavano tra l’altro, come si è detto, alcuni degli enti su cui è poi intervenuta la legge n. 122, come gli enti previdenziali INPDAP, ENPALS, IPSEMA , ENAPPSMAD ed IPOL, l’ISFOL, l’ISAE e l’EIM.

19Peraltro, il decreto di riordino della LNI, adottato nel 2009, risulta non allineato al disposto del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra), cui non è stato ancora adeguato.

20Vedasi la nota precedente.

21La Cassa risulta il terzo ente, con LNI e UITS, il cui decreto di riordino, adottato nel 2009, risulta non allineato al disposto del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra).

22Successivamente soppressa dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cfr. infra).

23Neanche quattro mesi dopo, come detto, il Banco veniva peraltro soppresso dall’art. 2 della legge n. 10/2011.

24Anch’esso successivamente soppresso dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cfr. infra).

25Quasi subito, peraltro, ridottisi a 13 e successivamente a 12 (vedasi note precedenti).

26In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), il riordino degli organi di amministrazione dell’UNIRE era avvenuto con il Decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 31 agosto 2009, che aveva modificato la composizione del consiglio di amministrazione dell’ente portandone i componenti da sette a cinque.

27Successivamente, peraltro, prima della sua effettiva costituzione (l’Agenzia risultava in regime commissariale fin dal momento della nascita, non essendo ancora stato approvato uno statuto che ne disciplinasse l’attività né costituiti gli organi di gestione interni), l’ASSI sarà a sua volta soppressa dalla legge n. 135/2012 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (cfr. infra).

28L’INMP era infatti stato costituito quale sperimentazione gestionale promossa dal Ministero della salute, ed il relativo stanziamento era stato previsto dall’art. 1, comma 827, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

29L’Istituto ha poi assunto la natura di vero e proprio ente pubblico con il D.L. n. 158/2012 (cfr. infra).

30Altre norme della legge n. 111/2011 relative ad enti ed organismi pubblici, ma non ascrivibili al complesso della normativa taglia-enti, sono i commi da 6 a 14 dell’art. 14, volti a costituire la società "Istituto Luce – Cinecittà Srl” ed a liquidare "Cinecittà – Luce Spa”, il comma 16 del medesimo art. 14, che integra la disciplina concernente la soppressione del Comitato per l'intervento nella Società italiana resine SIR, nonché l’art. 36, commi da 1 a 10, concernente il riordino dell’ANAS Spa.

31Per quanto non abbia natura di ente pubblico e non rientri quindi nella normativa e nel procedimento taglia-enti, l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari gode, ai sensi della legge n. 111/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98/2011, di autonomia organizzativa e contabile e il Direttore generale ad esso preposto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La relativa proposta di nomina è sottoposta al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro il termine di 20 giorni dalla richiesta; al fine dell’espressione del parere le Commissioni possono procedere all’audizione della persona designata. E’ altresì previsto che l’Ufficio riferisca annualmente al Parlamento sull’attività svolta.

32In attuazione della normativa taglia-enti, come si è visto, gli Enti in questione erano a loro volta subentrati nei compiti e nelle funzioni dei soppressi ENAM, nel caso dell’INPDAP, ed ENAPPSMAD, nel caso dell’ENPALS.

33Come si è visto, l’EIPLI era stato incluso fra gli 11 enti per i quali era stata inizialmente prevista la ‘ghigliottina’ in caso di mancato riordino dall’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007, successivamente abrogato dall’art. 26, comma 3, della legge n. 133/2008.

34La soppressione di tale Commissione risultava peraltro già disposta dall’art. 10, comma 26, della legge n. 106/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 70/2011.

35Il testo approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva, al comma 1 dell’art. 36, che il Governo, entro tre mesi dalla data di conversione in legge, presentasse un apposito disegno di legge volto ad istituire una specifica Autorità indipendente di regolazione dei trasporti (veniva comunque meno, quindi, la precedente delega ad attribuire le relative funzioni ad un’Autorità già esistente, di cui all’art. 37 della legge n. 214/2011); sino all’istituzione di tale nuova Autorità ed a decorrere dal 30 giugno 2012, le relative funzioni erano attribuite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.

36In base al richiamato comma 7, ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari; in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ai fini dell’espressione del parere, le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

37Così identificata nel citato D.L. n. 16/2012 benché ridenominata Agenzia per il Terzo settore dall’art. 1 del D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, recante modifiche al regolamento di organizzazione dell’Agenzia. Benché non si ritrovasse un’espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all’Agenzia, la stessa era ricompresa fra le Autorità amministrative indipendenti nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.

38Questi due enti erano già stati oggetto, come si è visto, di schemi di regolamenti di riordino approvati dal Governo in via preliminare nell’ambito del procedimento taglia-enti.

39Recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

40Come si è visto, entrambi gli enti erano stati recentemente riordinati, il primo, sulla base di norme di legge speciali che lo riguardavano, con il D.Lgs. n. 177 del 2009, e il secondo, nell’ambito della procedura taglia-enti, con il D.P.R. n. 237 del 2010 (cfr. supra).

41La trasformazione dell’AAMS in Agenzia fiscale con autonoma personalità giuridica era stata disposta dall’articolo 40, commi da 2 a 6, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (con decorrenza inizialmente stabilita al 1° ottobre 2008). Tali norme affidavano ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra l’altro, l’individuazione della data dalla quale le funzioni svolte dall'AAMS dovevano passare alla nuova Agenzia, con contestuale soppressione della stessa AAMS; peraltro, lo schema di decreto ministeriale recante le norme per l’istituzione dell’Agenzia fiscale dei Monopoli di Stato attuative del D.L. n. 159/2007, trasmesso al Parlamento il 12 ottobre 2011, non è stato mai approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva, benché su di esso si fossero effettivamente espresse le competenti Commissioni di Camera e Senato fra il novembre 2011 e il febbraio 2012.

42Si segnala peraltro che, nonostante appaiano con tutta evidenza enti pubblici ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, il controllo parlamentare sulle nomine nelle Agenzie fiscali, nella prassi, non si attua in base alle disposizioni di tale legge, ed in particolare a quelle, che sembrerebbero applicabili, relative agli “altri amministratori” di cui all’art. 9, ma alle norme dell’art. 19, comma 9, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la comunicazione al Parlamento da parte del Governo degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, di cui e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Sotto questo aspetto, dunque, le Agenzie fiscali dotate di personalità giuridica risultano equiparate alle Agenzie “ordinarie”, non dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, costituite sulla base del Decreto legislativo n. 300 del 1999.

43All’INRAN, come si è detto, erano stati attribuiti i compiti e le funzioni già esercitati dai soppressi Ente nazionale delle sementi elette ENSE e Istituto nazionale conserve alimentari INCA; l’Istituto era stato inoltre oggetto di riordino effettuato ai sensi dell’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra).

44Anch’esso, come si è detto, oggetto di riordino effettuato ai sensi dell’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra).

45Ulteriori interventi previsti nel medesimo art. 12 riguardano la Commissione scientifica CITES, l’ARCUS S.p.A., la Promuovi Italia S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A., l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori, il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare FONDINPS e la CONI Servizi S.p.A., tutti enti ed organismi, peraltro, non ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti, così come la Fondazione Centro sperimentale di cinematografiaCSC, l’Organismo di indirizzo ODI di cui all’art. 2, comma 118, della legge n. 191/2009 (finanziaria per il 2010) e l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi ICBSA, la cui soppressione era peraltro prevista da norme successivamente soppresse durante l’esame al Senato del D.L. n. 95/2012. Analogamente, altre disposizioni dell’art. 12 soppresse durante l’esame al Senato del D.L. n. 95 prevedevano la soppressione o l’incorporazione di altri enti pubblici non economici ricompresi a pieno titolo nella normativa taglia-enti, e precisamente dell’Ente nazionale per il microcredito e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP.

46In materia, il testo originario dell’art. 13 del D.L. n. 95/2012 prevedeva l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui attribuire le funzioni già affidate all’ISVAP, nonché parte di quelle già spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, la quale avrebbe dovuto subire una sorte analoga a quella dell’ISVAP (immediata decadenza degli organi amministrativi in carica e commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione). Le disposizioni concernenti la COVIP, peraltro, sono state stralciate nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge ed il testo finale dell’art. 13, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, prevede, come si vedrà, la soppressione del solo ISVAP e l’attribuzione delle relative funzioni ad un nuovo istituto denominato IVASS (e non più IVARP).

47Il numero sale a 42 se si considerano anche i Presidenti dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.

48Il numero sale a 400 se si considerano anche gli altri amministratori dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.

49Il computo dei dati non tiene conto del soggetto non ancora specificato che subentrerà al soppresso EIPLI, in quanto, dovendo esso essere individuato o costituito da parte delle Regioni interessate, dovrebbe avere le caratteristiche di ente o istituto regionale, e non statale, per cui non dovrebbe essere ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine.

50Lo statuto dell’ENSE era già stato modificato nel 2009 in attuazione dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008, con la riduzione da 9 a 5 dei componenti del CDA (cfr. infra).

51L’EIUT era stato istituito fin dall’inizio “a termine”, per un periodo di trent’anni, dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, ed avrebbe quindi dovuto venir meno il 6 novembre 1991; peraltro, in prossimità di tale scadenza si era iniziata a delineare la sua possibile trasformazione in società per azioni, e a questo scopo il predetto termine di scadenza era stato prorogato di 10 anni, fino al 6 novembre 2001. A decorrere dal 1998, inoltre, dopo l’entrata in vigore delle leggi Bassanini, il progetto di trasformazione dell’EIUT si era orientato verso la costituzione di una spa pubblica e per accompagnare la transizione il Ministro dell’agricoltura non aveva rinnovato il Consiglio di amministrazione dell’EIUT, procedendo alla nomina di un commissario. Ciò nonostante, nel 2001 anche il nuovo termine stava per venire a scadenza senza che fosse intervenuta alcuna trasformazione, per cui furono accordate per legge una serie di ulteriori proroghe di durata annuale, mentre si faceva strada la nuova ipotesi, sorta nel 2007, di trasformare l’EIUT da ente pubblico non economico in ente pubblico economico. Nel frattempo, come si è visto, l’EIUT era stato inserito dalla legge n. 244 del 2007 fra gli 11 enti di cui era direttamente prevista dalla legge la soppressione ove non riordinati entro il termine previsto per l’emanazione degli appositi regolamenti, e poi ricondotto alla procedura generale taglia-enti dalla legge n. 133 del 2008. In attuazione di tale procedura, il Ministro dell’agricoltura presentava nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico, che non veniva però approvata. Posto in liquidazione il mese successivo, l’Ente è definitivamente venuto meno nel novembre 2011, con l’approvazione da parte delle regioni Umbria e Toscana di analoghe leggi regionali istitutive dell’Ente (regionale) acque umbro-toscane, destinato a subentrare all’EIUT. L’EIUT era dotato di 1 Presidente, 2 Vicepresidenti e 10 componenti del Consiglio di amministrazione, incarichi che escono anch’essi dal campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine; come si è detto, l’Ente era peraltro in regime commissariale dal 1998.

52Rispettivamente, 1 Presidente e 16 componenti del CDA per la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, 1 Presidente e 6 componenti del CDA per l’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III e 1 Presidente e 4 componenti del CDA per l’Ente opere laiche palatine pugliesi.

53Il computo non tiene conto dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, conteggiata invece fra gli enti soppressi (cfr. supra).

54Successivamente trasformata nella nuova Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, poi a sua volta soppressa dalla legge n. 135/2012 (cfr. supra).

55Successivamente soppresso dall’art. 12 della legge n. 135/2012 (cfr. supra).

56Successivamente soppresso con il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all’INRAN, poi a sua volta soppresso (cfr. supra).

57Il citato articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011 aveva anche disposto l'avvio, da parte dei commissari straordinari dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI, e dell'ANSAS, di un programma straordinario di reclutamento da concludere entro il 31 agosto 2012, fissando sempre al 1° settembre 2012 la decorrenza delle assunzioni.

58In particolare l'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore, senza tuttavia pregiudicare la facoltà per l'autore di esercitare direttamente i propri diritti.

59Da rilevare che tra i mesi di febbraio e luglio 2012 la Commissione VII (Cultura) della Camera ha svolto una indagine conoscitiva sull'applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la SIAE, con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima.

60Per tale successiva fase, infatti, i commi 25 e 26 dell'articolo 12 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, prevedono la nomina, con mandato fino al 31 dicembre 2014 non prorogabile, di un commissario liquidatore nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

61Successivamente sostituito da Luca Zanotto.

62Ai sensi di quanto previsto dallo statuto della Società, il consiglio di amministrazione e il presidente dovevano essere rinnovati in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, riunitasi nei giorni 10 e 11 maggio 2012.

63Il 6 settembre 2011 era stata trasmessa alle Camere la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Paolo Tenna e Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione per l'anno 2011, in qualità di rappresentanti delle regioni Piemonte e Lombardia quali enti contributori della Fondazione. Dette proposte di nomina non hanno tuttavia avuto seguito, malgrado i pareri favorevoli espressi dalla 7ª Commissione del Senato il 14 settembre 2011 e dalla Commissione VII della Camera il 19 ottobre 2011.

64Si ricorda che dal testo definitivamente convertito in legge del decreto-legge n. 95/2012, cosiddetto spending review n. 2, sono state espunte le disposizioni che prevedevano la soppressione della Fondazione CSC ed il trasferimento alla s.r.l. Istituto Luce Cinecittà delle funzioni svolte dalla Cineteca nazionale.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

65 L'articolo 13, al comma 1, recita: “Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica , l'ISTAT e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA, divenuta DigPA, poi soppressa dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati”.

66 L'obbligo di cui all'articolo 41, comma 4, della legge n. 196 del 2009 appare sostanzialmente corrispondente a quello già previsto dal comma 67, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, soppresso dall’articolo 41, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

67 La legge 15 giugno 1984, n. 245, recante “Elaborazione del piano generale dei trasporti”, all'articolo 2, comma 1, dispone che: per l'elaborazione del piano generale dei trasporti di cui al precedente articolo 1, sia costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un Comitato composto dal Ministro dei trasporti, che lo presiede, e dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della marina mercantile, del turismo e dello spettacolo, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nonché da cinque presidenti delle regioni designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni; che il Comitato concluda i suoi lavori, sulla base dei quali il Ministro dei trasporti predispone lo schema del piano generale dei trasporti, entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge n. 245; che lo schema del piano, previo esame del CIPE, sia trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti che si pronunciano nei termini fissati dai regolamenti parlamentari.

68 Termine prorogato al 31 dicembre 2002 dall'articolo 37, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166.

69 L'articolo 12, commi da 7 a 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recita: 7.Al fine di ridurre la spesa di funzionamento, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, a decorrere dal 1° ottobre 2012, le funzioni di coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n. 1290 del 2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune sono svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA e al FEASR, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.

8. Restano ferme in capo ad AGEA tutte le altre funzioni previste dalla vigente normativa.

9. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali. A tal fine, e fermo restando quanto previsto al comma 12, la dotazione organica di AGEA attualmente esistente è ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, AGEA adegua il proprio assetto organizzativo.

70 L'INFS è stato soppresso come autonomo ente pubblico dall'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e accorpato, assieme all'ARPAT e all'ICRAM, nell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA.

71 La relazione è stata trasmessa dal Ministro per la coesione territoriale in qualità di segretario del CIPE.

72 L'Autorità è stata istituita dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2011, n. 112, ed esercita le funzioni ed i compiti ad essa assegnati con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerachica.

73 L'ultima relazione, ai sensi della legge 26 maggio 1975, articolo 5, comma unico, contenente dati aggiornati al secondo semestre 2011 (Doc. XXXIX n. 8), è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 22 marzo 2012.

74 L'ultima relazione trasmessa in ottemperanza dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 10 del 1991, con dati relativi al 2004 (Doc. CXXXIV n. 5), risale al febbraio 2006.

75 La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

76 L'ultima relazione pervenuta alle Camere sullo stato di attuazione delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (redatta con il contributo del Ministero della salute) riferita agli anni 2005 2006 2007 2008 (Doc. CCXXVII n. 1 ) è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 18 febbraio 2010.

77 Il decreto legislativo n. 207 del 1996, istituiva, in attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitassero, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

L'art. 2 disponeva che l'indennizzo spettasse ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, fossero in possesso dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne; b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

L'erogazione dell'indennizzo era subordinata, nel periodo indicato (comma 1), alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attività commerciale; b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto; c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'art. 72, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha poi previsto che l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, fosse concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovassero in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004. L'arco temporale di riferimento è stato poi indicato dall'articolo 1, comma 272 della legge 311 del 2004 (legge finanziaria 2005) nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. Da ultimo, l'art. 19-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008, n. 185, aggiunto dalla relativa legge di conversione, lo ha differito al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011, prevedendo altresì che le domande di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 potessero essere presentate fino al 31 gennaio 2012.