Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 25/XVI OTTOBRE 2010 | ||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 25 Progressivo: 2010 | ||
Data: | 02/11/2010 | ||
Descrittori: |
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Notiziario mensile Numero 25/XVI OTTOBRE 2010 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
In evidenza a settembre 2010 4
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 33
In evidenza a settembre 2010 34
Note annunciate al 30 settembre 2010 in attuazione di atti di indirizzo 40
Ministero degli affari esteri 40
Ministero dell'economia e delle finanze 48
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 59
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 62
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 77
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 78
In evidenza a settembre 2010 79
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-30 settembre 2010 81
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici nel mese di settembre 2010, indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 novembre 2010 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 30 novembre 2010, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti, monitorando il mese di settembre 2010, con una proiezione previsionale sulle cariche in scadenza fino alla fine di novembre2010. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno conto sia delle cariche rinnovate nel mese di settembre, sia di quelle da rinnovare entro la fine di novembre 2010, nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
-Il 9 settembre 2010 è stata annunciata la comunicazione di nomina da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA. Nello stesso mese di settembre sono state comunicate dal Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare le proroghe dei mandati dei commissari straordinari degli Enti parco nazionali dell'Asinara, della Majella, del Gargano, del Gran Paradiso e dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese, nonché del commissario straordinario del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara.
-Sempre il 9 settembre 2010 è stato prorogato per un altro anno il mandato di Giovanni Lelli a commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA.
-Si anticipa che il 7 ottobre 2010 il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA.
-Nel mese di settembre 2010 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso per l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari le proposte di nomina di Mario Colombo a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN e di Tiziano Zigiotto a presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA.
-Tra settembre ed ottobre sono state esaminate dalle competenti Commissioni parlamentari le proposte di nomina di Rino Tarelli a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP e di Piergiorgio Crucioli a presidente dell'Opera nazionale figli degli aviatori ONFA.
-Nel mese di novembre 2010 sono previsti in scadenza gli incarichi del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste,dei commissari straordinari degli Enti parco nazionali del Gargano e dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonengrese e del presidente e di un componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
Per l’approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti si rinvia alle relative note.
CENNI SUL PROCESSO DI RIFORMA DEL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI
A) Stato deltaglia-enti
Da tempo la presente pubblicazione segue l'evolversi delle normative riguardanti il processo di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici, noto come normativataglia-enti.
Si ricorda che nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 era stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n. 25 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che all'art. 10-bis, termini in materia di “taglia-enti“ e di “taglia-leggi", tornava sulla suddetta normativa taglia-enti, volta a ridurre di numero, riformare e razionalizzare gli enti pubblici non economici, che ha come fondamento la legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per il 2008, (comma 634 e seguenti dell’articolo 2) e l’articolo 26 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008.
Riassumendo, quest'ultima norma (come interpretata e modificata dalle successive, tra cui il comma 30 dell'articolo 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010), stabiliva che dovessero essere soppressi gli enti pubblici non economici:
a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni1 e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, e cioè entro il 20 novembre 20082, che possono, specifica l'art. 10-bis della citata legge di proroga di termini n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 23della finanziaria 2008, con regolamenti sui quali il parere parlamentare non espresso dalle competenti Commissioni, non equivale più al parere favorevole;
b) quelli con dotazione pari o superiore a 50 unità, con esclusione degli stessi enti citati supra alla nota 1,nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (periodo aggiunto dal comma 30 dell'articolo 7 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito dalla legge 122 del 30 luglio 2010), per i quali alla scadenza del 31 ottobre 2009 non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della citata legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Per evitare la soppressione di questi ultimi la norma dell'articolo 10-bis della supra citata legge di proroga termini n. 25 del 2010, aveva stabilito che gli schemi di regolamento di riordino dovessero essere adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010 (salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura).
SCHEMA RIEPILOGATIVO
La normativa taglia-enti stabilisce la soppressione degli enti pubblici non economici: |
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a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, di quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, e ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale del 19/11/2008 |
b) con dotazione organica pari o superiore a 50 unità,con le stesse esclusioni di cui al punto a), per i quali non vengano adottati i relativi schemi di regolamento di riordino in via definitiva entro il 31/10/2010, salvando comunque gli enti riordinati nella XVI Legislatura |
B) D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010
Si ricorda che al suddetto procedimento taglia-enti ha aggiunto una nuova e importante tappa l'articolo 7, soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti, delD.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica4, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.
Nella tabella che segue si elencano gli enti soppressi dalla suddetta norma e le amministrazioni che ad essi subentrano,di cui si è dato conto dettagliatamente nello scorso numero della presente pubblicazione.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
a) Principali nomine
effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti
ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel
mese di settembre 2010
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora lo statuto o la stessa legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare, ulteriori rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, (convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444), sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA |
Componenti del Consiglio di amministrazione:
Domenico Di Giorgio, Ernesto Carbone, Paolo Giopp e Salvatore Grillo
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Nomine comunicate al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, annunciate alla Camera l'8/9/2010 |
4/8/2010
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D.M. del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui 1 designato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome |
Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha comunicato la nomina, per quattro anni, del nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA.
Si ricorda che con D.P.R. dello scorso 22 febbraio era stato rinnovato per la seconda volta l'incarico del presidente dell'istituto, Arturo Semerari (in carica dal 2002 e confermato con D.P.R. del 22 dicembre 2005), a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2009, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente ai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni agricoltura delle Camere. La procedura per il secondo rinnovo dell’incarico di Semerari era stata avviata dalConsiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, insieme a quella per i nuovi presidenti di altri enti vigilati dal suddetto Ministero, riordinati ai sensi del citato comma 1 dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171 del 2008, convertito dalla L. n. 205 del 2008. In conformità con tale norma, che prevedeva tra l’altro la modifica degli statuti degli enti in oggetto in modo che i loro consigli di amministrazione, da rinnovare entro trenta giorni dall'approvazione dei nuovi statuti, avessero al massimo cinque componenti compreso il presidente (di cui uno designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 9 del 13 gennaio 2010 è stata data notizia del D.M. del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 dicembre 2009, con cui sono state approvate, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 200 del 31 marzo 2001 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto), le modifiche all’art. 4, commi 4 e 6, dello statuto dell’istituto.
L’ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stato istituito con il D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278 con la denominazione di Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo ISMEA, poi trasformato, dal comma 5 dell’articolo 6 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, con la fusione con la Cassa per la formazione della proprietà contadina (istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121), nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo ISMEA, in seguito regolamentato dal D.P.R. n. 200 del 31 marzo 2001. L’istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale SISTAN (istituito con il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322), e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN (di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173). L'ISMEA, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e di specifiche convenzioni, funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale. Provvede inoltre, nel rispetto dei principi della sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, ad attività di ricerca, analisi e servizi informativi per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari. Costituisce altresì, ai sensi del citato D.Lgs. n. 419 del 1999, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative.
Con lettere annunciate alla Camera l'8 settembre 2010, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare ha comunicato proroghe di tre mesi, e comunque non oltre la nomina degli organi, dei mandati di Gianfranco Giuliante a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Majella e di Giancarlo Cugiolu a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Asinara, effettuate con decreti del 30 giugno e del 7 luglio 2010.
Con ulteriori decreti del 6 agosto 2010, comunicati al Parlamento con lettere del 17 e 20 settembre 2010, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha altresì prorogato gli incarichi dei commissari straordinari ancora dell'Ente parco nazionale della Majella, nonché di quellidelGargano, del Gran Paradiso e dell'Appennino lucano – Val d'Agri – Lagonegrese,sempreper tre mesi e comunque non oltre la nomina degli organi.
Glienti parco nazionali sono disciplinati dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
La nomina dei presidenti degli enti parco è disciplinata dal comma 3 dell’articolo 9 dalla supra citata legge n. 394/1991, secondo cui: il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva. Il successivo comma 4 specifica che: il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate (…), mentre il comma12 (come modificato dal comma 8 dell’articolo11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) stabilisce che gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni (eliminando così il precedente limite di una sola possibilità di riconferma).Sulle nomine dei presidenti di questi enti viene richiesto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della citata L. n. 14/1978.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Commissario straordinario:
Antonio Granara |
Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, annunciata alla Camera il 22/9/2010 |
6/8/2010 (decorrenza 4/8/2010) |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 6 agosto 2010 è stato anche rinnovato, nuovamente per sei mesi, con decorrenza dal 4 agosto 2010 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi, con decreto comunicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, annunciato alla Camera il 22 settembre 2010, il mandato commissariale di Antonio Granara presso il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. Granara, nominato per la prima volta con decreto del 27 gennaio 2009, è stato più volte confermato nell'incarico. Il Parco è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, vigilato dai tre suddetti ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla regione ed ha sede nel territorio del Comune di Iglesias. L’ente promuove, valorizza e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA |
Commissario straordinario:
Giovanni Lelli (con i subcommissari Enrico Elli e Pietro Maria Putti) |
Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
9/9/2010 |
D.M. del Ministro dello sviluppo economico |
Con decreto del 9 settembre 2010 è stato rinnovato per un altro anno il mandato a commissario straordinario di Giovanni Lelli (con i sub commissari Enrico Elli e Pietro Maria Putti) presso l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA, (che ha sostituitoil soppresso Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente ENEA) per garantirne l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali.
Il commissario e i suoi vice erano stati nominati inizialmente, sempre per dodici mesi, l’11 settembre 2009 dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Tale norma stabilisce infatti: 1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). 2. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile. 3. L’Agenzia (...) opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. L’Agenzia (...) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è soppresso. 4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità le specifiche funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e l’utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l’erogazione delle risorse dell’Agenzia (...). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l’eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. 5. Per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio del funzionamento dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario e due subcommissari. 6. Dall’attuazione del presente articolo, compresa l’attività dei commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA |
Presidente:
Bernardo De Bernardinis |
Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978, dalla Commissione 13° Territorio e ambiente (Senato) il 15/9/2010 e dalla Commissione VIII Ambiente (Camera) il 29/9/2010 |
Si anticipa che la nomina è stata deliberata dal C.d.m. del 7/10/2010 |
D.P.C.M, previa deliberazione del C.d.m. su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere motivato delle competenti Commissioni parlamentari (che devono esprimersi entro 20 giorni decorsi i quali si procede comunque alla nomina) |
Nel mese di settembre 2010 le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Bernardo De Bernardinis a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale ISPRA. Si anticipa che la nomina di De Bernardinis è stata poi deliberata dal Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2010.
L'ISPRA è stato istituito dall’articolo 28 dellalegge 6 agosto 2008, n. 133,Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che stabilisce:1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. L' ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici [APAT] di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica [INFS] di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare [ICRAM] di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. 4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)». 5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari. 6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (...) 8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica. (...)
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010 è stato pubblicato il D.M. 21 maggio 2010 n. 123 del Ministero dell'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Tale decreto, all'articolo 5 stabilisce che : 1. Il presidente e' nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale nelle materie di competenza dell'Istituto, previo parere motivato delle competenti commissioni parlamentari permanenti competenti per materia. Decorsi venti giorni dalla trasmissione alle commissioni, ove il parere non sia stato reso, si procede comunque alla nomina. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'ente; b) predispone il piano triennale delle attività e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante, tenendo conto degli eventuali suggerimenti e proposte di cui all'articolo 8, comma 2, e stipula la convenzione con il Ministro, di cui all'articolo 12, comma 4, predisposta in coerenza con le direttive generali anzidette; c) assicura l'unita' di indirizzo delle attività dell'ente; d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno di cui all'articolo 6, predisponendo i relativi atti, nonché provvede nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio stesso, ovvero nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva; e) convoca e presiede il consiglio scientifico; f) vigila sull'esecuzione delle delibere e verifica l'attività svolta dall'Istituto, avvalendosi del servizio di controllo interno; g) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.
Si ricorda che con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 23 luglio 2008, era stato nominato commissario straordinario Vincenzo Grimaldi, coadiuvato dai due subcommissari La Porta e Santori.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP
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Componente:
Rino Tarelli |
Si anticipa che il 6/10/2010 è stato espresso parere parlamentare favorevole ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 e dell'art. 18, co. 3, del D.lgs. 5 /12/ 2005, n. 252 dalla XI Commissione Lavoro (Camera) e dalla 11° Commissione Lavoro, previdenza sociale (Senato) |
Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 la richiesta di parere parlamentare, annunciata il 21 settembre 2010, sulla nomina di Rino Tarelli a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP.Si anticipa che su tale richiesta nel mese di ottobre è stato espresso parere parlamentare favorevole da parte delle competenti Commissioni di Camera e Senato.
Tarelli è destinato a sostituire uno dei componenti della commissione, Bruno Mangiatordi, il cui mandato è scaduto il 20 marzo 2010.
Riguardo alla procedura di nomina dei componenti della COVIP (istituita con l’art. 16 del D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, sostituito dall’art. 13 della L. 8 agosto 1995, n. 335), il comma 3 dell’articolo 18 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che: la COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 4005; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta (...)
Inoltre i primi due commi del suddetto articolo 18 del D.Lgs. n. 252/2005, stabiliscono che: 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare. 2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN
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Presidente:
Mario Colombo |
Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 e assegnata alla XIII Commissione Agricoltura (Camera) e alla 9° Commissione Agricoltura (Senato) il 28/9/2010 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.C.M. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, con lettera del 24 settembre 2010, annunciata alla Camera il 28 settembre 2010, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Mario Colombo a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN. Si ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso con lettere del 25 marzo e del 7 aprile 2010, ai sensi dell’articolo 1 della citata legge n. 14 del 1978, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina a presidente dell'ente di Gianvincenzo Zuccotti, parere poi non espresso.
Il presidente uscente Carlo Cannella era stato nominato per quattro anni con D.P.C.M. su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 7 marzo 2007, mentre con D.M. del 17 maggio 2007 erano stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell’istituto.
L’INRAN è un ente pubblico di ricerca sugli alimenti e la nutrizione che coniuga l’attività di ricerca nei suddetti campi con l’attività di informazione ed educazione del consumatore. L’istituto, nato nel 1999 dalla riforma del preesistente Istituto nazionale della nutrizione, è un ente pubblico di ricerca che opera sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. In particolare l’art.11 del D.Lgs. n. 454 del 1999 stabilisce che l’INRAN svolge attività di ricerca, informazione e promozione nel campo degli alimenti e della nutrizione, ai fini della tutela del consumatore e del miglioramento qualitativo delle produzioni agro-alimentari.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con quelli per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, del 17 febbraio 2010 (G.U. n. 49 del 1° marzo 2010), è stata approvata la modifica dell'articolo 5, comma 1 dello statuto dell’INRAN, secondo cui il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con D.M. del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui uno (e non più due) designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, conformemente al dettato del supra citato comma 1 dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205.
Si ricorda che, come anticipato supra nell'introduzione alla sezione, il comma 20 dell'articolo 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010, stabilisce che l'INRAN subentri sia all'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA, sia all'Ente nazionale delle sementi elette ENSE, che sono stati contestualmente soppressi.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di economia agraria INEA
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Presidente:
Tiziano Zigiotto |
Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 e assegnata alla XIII Commissione Agricoltura (Camera) e alla 9° Commissione Agricoltura (Senato) il 28/9/2010 |
Procedura di nomina in corso |
D.P.C.M. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la proposta di nomina di Tiziano Zigiotto a presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria INEA,ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, istituito, con personalità giuridica e gestione autonoma, dal Regio Decreto n. 1418 del 10 maggio 1928 allo scopo di eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle classi agricole.
L'INEA è stato ricompreso tra gli enti del comparto ricerca dalla legge n.70/75 e con D.P.R. 1708/65 è stato designato quale organo di collegamento tra lo Stato italiano e l'Unione europea per la creazione e la gestione della Rete d'informazione contabile agricola (RICA). Con D.M. del 31 marzo 1990 è stato inserito tra gli enti che fanno parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN).
L’ente è stato riordinato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 che ha dettato la disciplina per la riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
Tra settembre e ottobre 2010 le competenti commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole sulla proposta di nomina per un ulteriore triennio di Piergiorgio Crucioli a presidente dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori ONFA.L'8 giugno 2010, essendo stati nominati per un triennio l'8 giugno 2007, erano scaduti gli incarichi triennali del presidente dell'ONFA, del vicepresidente, Giuseppe Montefusco, e degli altri componenti del consiglio di amministrazione, attualmente sette, ma destinati, come spiegato infra, a ridursi a sei compresi il presidente e il vicepresidente6. Infatti sulla Gazzetta ufficiale n. 45 serie generale del 24 febbraio 2010, è stato pubblicato il D.P.R. n. 215 del 23 dicembre 2009, regolamento recante riordino dell’Opera nazionale dei figli degli aviatori ONFA, sempre a norma del citato (si veda supra nell'introduzione alla sezione) articolo 26, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze. L'ONFA è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa (art. 1, co. 1) e ne sono organi (art. 2, co. 1): il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori. 2: Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. È formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) un generale in congedo; c) i due generali dell’Aeronautica militare che, nell’ambito dello Stato maggiore dell’Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell’ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; d) un sottufficiale dell’Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; e) un genitore di assistito dall’ONFA. 3: Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell’Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell’ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all’articolo 3. È coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale (...). 5. (...) i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi. Art. 3. 1. L’organizzazione e il funzionamento dell’ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (...).
b) Principali
cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nel mese di settembre 2010
o previste in
scadenza entro il 30 novembre 2010
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Gargano |
Commissario straordinario:
Stefano Pecorella |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
1/11/2010 e comunque non oltre la nomina del presidente |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese |
Commissario straordinario:
Domenico Totaro |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
5/11/2010 e comunque non oltre la nomina del presidente |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Nel mese di novembre 2010, se non saranno stati nominati nel frattempo i nuovi presidenti, sono previsti in scadenza i mandati dei commissari straordinari degli enti parco nazionali del Gargano e dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, delle cui nomine si è dato conto supra nella sottosezione "a".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste |
Presidente:
Carlo Michellone |
Parere parlamentare ai sensi dell'art.1 della L. n. 14/1978 |
17/11/2010 |
D.P.C.M su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia
|
Componenti del consiglio di amministrazione:
Giuseppe Martini, Giorgio Zauli, Piero Nicolini, Francesco Russo, Giancarlo Ghirardi, Daniele Amati, Stefano Cristiani, Nicola Pangher, Franco Belci, Giorgio Gabassi, Gianfranco Imperato, Dino Baggio, Fabio Ruzzier e Michele Morgante |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
27/11/2010 |
Nominati con D.M. del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su indicazione del C.N.R., di università, enti locali, organizzazioni sindacali e camere di commercio del Friuli Venezia-Giulia |
A novembre 2010 sono previsti in scadenza i mandati di Gian Carlo Michellone come presidente del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e quelli dei componenti il consiglio di amministrazione, nominati per quattro anni nel novembre 2006.
Il Consorzio è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di ordinamento autonomo, finanziato principalmente da fondi pubblici e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e ricerca.
Per il conseguimento delle proprie finalità l'ente realizza, gestisce e promuove il Parco scientifico e tecnologico AREA Science Park, le cui principali attività sono la valorizzazione della ricerca e del territorio, il trasferimento tecnologico, la formazione delle risorse umane, l'attrazione di investimenti e la divulgazione scientifica. Il Parco opera da centro di raccordo tra il mondo accademico e l’industria, promuovendo e gestendo un alto numero di attività e servizi.
c) Principali
cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro il 30 settembre2010
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per l’energia elettrica e il gas |
Presidente:
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Parere parlamentare ai sensi del co. 7, art. 2 della L. n. 481 del 14/11/1995 |
27/11/2010 |
Nominati con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico previo parere vincolante delle Commissioni competenti a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti |
Componente:
Tullio Maria Fanelli |
Il 27 novembre 2010 scadranno i mandati del presidente Alessandro Ortis e dell'unico altro componente in carica, Tullio Maria Fanelli (nominati per sette anni il 27 novembre 2003) dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica e del gas. L'Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri7, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle attività produttive. Le designazioni effettuate dal Governo sono sottoposte al parere vincolante, espresso alla maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, dalle Commissioni parlamentari competenti e devono riguardare persone dotate di alta e riconosciuta professionalità, competenza e indipendenza nel settore. Gli incarichi durano sette anni e non sono rinnovabili.
L'Autorità ha il compito di perseguire le finalità indicate dalla citata legge n. 481 del 1995, con cui si vuole garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei settori dell'energia elettrica e del gas, nonché assicurare adeguati livelli di qualità dei servizi.
Le finalità indicate dalla legge istituiva devono essere perseguite assicurando la fruibilità e la diffusione [dei servizi] in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...). Il sistema tariffario deve inoltre armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 17 mozioni, 15 ordini del giorno ed 1 risoluzione.
Di tali attuazioni 13sono state trasmesse Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 9 dal Ministero degli affari esteri, 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze, 3 dal Ministero dell'interno e 3 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Si riscontra pertanto un andamento sostanzialmente costante nel numero delle attuazioni: 33 a fronte delle 36 del periodo luglio-agosto.
Sul piano del numero complessivo delle attuazioni trasmesse rispetto al totale degli atti segnalati a ciascun Dicastero, dall’inizio della legislatura ad oggi, nel mese di settembre si registra quale amministrazione maggiormente adempiente il Ministero della difesa, che ha dato seguito a 90 atti di indirizzo su 105 segnalati (con una percentuale di attuazione dell'86%). Seguono il Ministero degli affari esteri, con 126 atti attuati su 184(con una percentuale di attuazione del 68%), il Dipartimento per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, con 28 atti attuati su 50(con una percentuale di attuazione del 56%) ed il Ministero dell’interno, con 133 atti attuati su 243 (con una percentuale del 55%).
Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 15 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
5 rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3350, divenuto legge n. 73 del 2010,di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.3350, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 68, di cui finora attuati 10;
2 attuazioni rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1634, divenuto legge n. 169 del 2008, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.1634, epertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 232, di cui finora attuati 10;
2 attuazioni rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell’esamedell’Atto Camera 2041, divenuto legge n. 7 del 2009, concernente “Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferitiall’A.C. 2041, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 6 di cui finora attuati 4;
2attuazionidanno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2561, divenuto legge n. 102 del 2009, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.2561, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 164, di cui finora attuati 38;
2 attuazioni rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3210, divenuto legge n. 25 del 2010, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 3210, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 70, di cui finora attuati 13.
1 attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2937, divenuto legge n. 192 del 2009, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012”. Tale atti di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.2937, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 14, di cui finora attuati 6;
1 attuazione risponde all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2552, divenuto legge n. 204 del 2009, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003". Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione della legge cui essi si riferiscono sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, nel periodo 1° - 30 settembre 2010 sono stati così sollecitati 113 ordini del giorno*, dei quali:
49 riferiti alla legge n. 120 del 2010 concernente “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” (Atti Camera 44 e 44-B).
46 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 2 al Ministero dell'interno ed 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
26 riferiti alla legge n. 136 del 2010, concernente “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (A.C. 3290).
15 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero della giustizia, 9 al Ministero dell'interno, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed 1 al Ministero dell'economia e delle finanze;
16 riferiti alla legge n. 129 del 2010, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi” (A.C. 3660).
15 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico ed 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
12 riferiti alla legge n. 127 del 2010, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 103, recante disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo” (A.C. 3646).
7 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed 1 al Ministero dello sviluppo economico;
7 riferiti alla legge n. 126 del 2010 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia” (A.C. 3610).
6 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero degli affari esteri, 3 al Ministero della difesa ed 1 al Ministero dell'interno;
2 riferiti alla legge n. 152 del 2010, concernente “Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, finalizzate a garantire la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie” (A.C. 2128).
1 ordine del giorno è stato inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed 1 al Ministero dello sviluppo economico;
1 riferito alla legge n. 151 del 2010, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale e Dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 29 aprile 2008” (A.C. 3620).
Tale atto di indirizzo è stato inviato al Ministero degli affari esteri.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 5 risoluzioni*:
- MARIANI ed altri n. 8/00086, concernente il reperimento delle risorse necessarie per un tempestivo completamento dei lavori sulla SS 38, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Gioacchino ALFANO ed altri n. 8/00087, concernente l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Gioacchino ALFANO ed altri n. 8/00088, concernente la riassegnazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 169 del 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- MOFFA n. 8/00089, sulle iniziative concernenti le vittime dell'esposizione all'amianto nello stabilimento Goodyear di Cisterna di Latina, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- SOGLIA n. 8/00090, sulla garanzia fideiussoria richiesta ai concessionari del gioco “Bingo”, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Sono state inoltre segnalatedal Servizio per il Controllo parlamentare 6 mozioni:
- CICCHITTO, FRANCESCHINI, REGUZZONI, CASINI, BOCCHINO, DONADI ed altri n. 1/00423 (Nuova formulazione), concernente iniziative per l'istituzione di una Conferenza interparlamentare per la politica estera, di difesa e sicurezza europea, al Ministero degli affari esteri;
- ANTONIONE ed altri n. 1/00430, PEZZOTTA ed altri n. 1/00431 (Testo modificato nel corso della seduta), LO MONTE ed altri n. 1/00432 (Testo corretto e modificato nel corso della seduta), TEMPESTINI ed altri n. 1/00433 (Testo modificato nel corso della seduta), MOSELLA ed altri n. 1/00434 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti adempimenti ed iniziative dell'Italia nell'ambito degli “obiettivi di sviluppo del millennio” in vista del vertice delle Nazioni Unite del 20-22 settembre 2010, al Ministero degli affari esteri.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00338 Mozione |
Boniver |
Assemblea |
14/9/2010 |
III |
Iniziative per la tutela dei diritti umani a Cuba con particolare riferimento ai dissidenti politici e ai detenuti per reati di opinione |
1/00379 Mozione |
Misiti |
||||
1/00381 Mozione |
Tempestini |
||||
1/00383 Mozione |
Vietti |
Le mozioni Boniver ed altri n. 1/00338, Misiti ed altri n. 1/00379, Tempestini ed altri n. 1/00381, Vietti ed altri n. 1/00383, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 10 giugno 2010, impegnavano l'esecutivo ad esercitare le più opportune ed efficaci pressioni per ottenere la fine delle persecuzioni e dei maltrattamenti da parte del regime cubano nei confronti dei dissidenti politici e la liberazione dei detenuti per reati di opinione, a partire da quelli in gravi condizioni di salute.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
"Come è noto, nei primi giorni del mese di luglio 2010 il Governo cubano ha avviato un processo teso a porre in libertà tutti i detenuti per reati d'opinione tuttora rinchiusi nelle carceri cubane dopo la "primavera nera" del 2003. Le Autorità dell'isola si sono, inoltre, impegnate ad avvicinare ai luoghi di residenza i detenuti in cattive condizioni di salute. Tali risultati sono scaturiti dal dialogo portato avanti nelle ultime settimane tra il Governo e la Chiesa cattolica: un dialogo "tra cubani" che, secondo quanto ci è dato sapere, non si è limitato soltanto alla situazione dei detenuti per reati d'opinione, ma più in generale alle grandi problematiche che ancora si registrano sull'isola. Gli impegni assunti dal Governo cubano si stanno già realizzando ed il noto dissidente Guillermo Farinas, nel riconoscere la serietà dell'iniziativa, ha deciso di sospendere lo sciopero della fame.
Per quanto riguarda l'impegno del Governo italiano, si fa presente che nelle scorse settimane il Sottosegretario agli Esteri, prof. Vincenzo Scotti ha avuto modo di incontrare sia l'Ambasciatore cubano a Roma, sia il Vice Ministro della cultura dell'isola di passaggio in Italia. Ad entrambi, su indicazione dell'On. Ministro Frattini ha ribadito le aspettative del Governo e dell'Italia in materia di rispetto dei diritti umani ed in merito alla necessità di riforme che migliorino le condizioni di vita sull'isola. Ad entrambi ha espresso il fermo sostegno dell'Italia al dialogo tra Governo e Chiesa cubana, nella convinzione che risultati concreti in questo contesto avrebbero anche indotto il Sig. Farinas a desistere dallo sciopero della fame, come poi è difatti avvenuto. Ha, infine, confermato la disponibilità dell'Italia a sostenere con misure concrete il processo in atto. Oggi, dopo le prime liberazioni e l'arrivo del primo gruppo di dissidenti cubani a Madrid, si rinnova la disponibilità dell'Italia a ricevere quegli oppositori che volessero scegliere il nostro Paese. Al riguardo, da alcune settimane, siamo in contatto con le Autorità spagnole per valutare modi e tempi per un eventuale intervento italiano.
Restano naturalmente alcuni punti da chiarire e molte cose da fare. In primo luogo, si ritiene che la partenza per l'estero dei detenuti non debba costituire un obbligo per coloro che dissentono: semmai, una possibilità che viene offerta in alternativa a quella di tornare liberi e rimanere a vivere nel proprio Paese. Si considera, inoltre, indispensabile che vengano liberati tutti coloro che sono detenuti solamente in ragione delle loro opinioni politiche. Si auspica parimenti che il dialogo tra Governo e Chiesa cubana comporti rapide ed ineludibili riforme che consentano alla popolazione cubana maggiori spazi di libertà da un punto di vista politico ed economico. Già nel 1999, in occasione della visita di S.S. Giovanni Paolo II a Cuba, il Governo cubano aveva liberato un cospicuo numero di oppositori. Oggi, a seguito del dialogo tra Stato e Chiesa, assistiamo ad una nuova ondata di liberazioni. Si tratta di una manifestazione evidente del ruolo accorto, meritorio ed equilibrato che la Chiesa cattolica ha assunto nella società cubana e di come un dialogo "fra cubani" sia lo strumento migliore per risolvere i problemi dell'isola.
Le reazioni positive che gli ultimi avvenimenti hanno provocato negli Stati Uniti, in molti Paesi UE e fra le fila della stessa dissidenza ci confortano nella nostra linea di sostegno attivo al dialogo in corso. L'Italia si muove lungo queste direttrici attraverso contatti ad ogni livello, a Roma e a L'Avana, a Washington, a Bruxelles e nelle altre capitali europee, nella convinzione che la strada del dialogo - e non certo quella delle misure unilaterali e, quindi, controproducenti - rappresenti l'unico cammino percorribile per una pacifica e positiva transizione a Cuba”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2041/1 Ordine del giorno |
Saglia |
Assemblea |
14/9/2010 |
III |
Ricorso a forniture di produzione italiana nell'attuazione dell'art. 9, comma 2, del Trattato di amicizia tra Italia e Libia |
L'ordine del giorno Saglia ed altri n. 9/2041/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 gennaio 2009, impegnava l'esecutivo a monitorare l'attuazione dell'articolo 9, comma 2, del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra l'Italia e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008, che prevede l'impegno italiano a realizzare in Libia “progetti infrastrutturali base”, anche sotto il profilo dei materiali da utilizzare, favorendo il ricorso, nel pieno rispetto dell'Accordo, a forniture di produzione italiana.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“Il Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione firmato da Italia e Libia il 30 agosto 2008, ed entrato in vigore il 2 marzo 2009, ha raggiunto il duplice obiettivo di chiudere il “capitolo del passato”, con la soluzione dei contenziosi bilaterali, ed aprire la costruzione di una nuova fase delle relazioni italo-libiche, basata sul rispetto reciproco, la pari dignità e su un rapporto paritario e bilanciato, caratterizzato da un forte e ampio partenariato politico, economico e in tutti gli altri settori di collaborazione.
Il Trattato costituisce pertanto, come affermato nel Preambolo, il quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo di un rapporto “speciale e privilegiato” tra i due Paesi. In tale contesto in occasione della visita del Colonnello Gheddafi in Italia a giugno 2009, sono state firmate alcune Intese (Convenzione per evitare le doppie imposizioni, Memorandum di collaborazione economica e scientifica nel settore delle risorse marine, Memorandum per facilitare le procedure di rilascio dei visti, Scambio di Lettere sulla concessione di borse di studio a un contingente di cento studenti libici) che, insieme all'Accordo di Cooperazione nel settore industriale, economico e commerciale firmato a Tripoli il 1° aprile 2009 dal Ministro dello Sviluppo Economico, rappresentano un primo importante consolidamento della nuova fase aperta dal Trattato di Amicizia.
La collaborazione libica nell'applicazione del Trattato di Amicizia si è dimostrata ottima. Si sono più volte riuniti tutti gli organismi misti previsti dal Trattato, ai fine di procedere all'applicazione delle principali disposizioni dell'Accordo. In questa cornice, di notevole rilievo sono le attività della Commissione Mista per i progetti infrastrutturali, insediatasi nel novembre 2009. Particolare rilevanza è stata data all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 del Trattato che stabilisce l'impegno libico a proporre, in seno alla Commissione, importanti opere infrastrutturali, progetti industriali e investimenti da garantire a società italiane, sulla base di specifiche intese a trattativa diretta, ai fini della creazione di un forte partenariato e la piena realizzazione degli obiettivi dell'intesa.
I lavori della Commissione procedono a ritmo serrato e l'organismo si è riunito in numerose occasioni. Sono stati inoltre avviati gli aspetti tecnici correlati all'esecuzione, da parte di aziende italiane, del progetto dell'autostrada costiera la cui "prima pietra" è stata simbolicamente posta dal Presidente del Consiglio e dal Colonnello Gheddafi il 30 agosto 2009, in occasione del primo anniversario della firma del Trattato.
Nel quadro dell'impegno a rafforzare la collaborazione bilaterale in materia economico-industriale previsto dal Trattato di Amicizia, si inseriscono altresì il citato Accordo di cooperazione economica, commerciale e industriale firmato nell'aprile 2009, che prevede, tra le altre cose, l'istituzione in Libia di zone industriali riservate alle aziende italiane, nonché il progetto, proposto da parte libica, volto alla costituzione di un'area industriale riservata alle imprese italiane all'interno della Zona Franca di Misurata, attualmente allo studio in collaborazione con Confindustria e Unicredit. Si tratta di iniziative di particolare rilevanza in vista del rafforzamento della presenza delle imprese italiane in Libia in tutti i settori di interesse.
In sintesi, dopo la firma del Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione del 2008, la collaborazione tra Italia e Libia in ambito economico-commerciale appare positiva e caratterizzata da risultati concreti".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2041/8 Ordine del giorno |
Calvisi |
Assemblea |
14/9/2010 |
III |
Ottenimento da parte del Governo libico di adeguate garanzie sul rispetto delle norme di diritto internazionale in materia di immigrazione |
L'ordine del giorno Calvisi ed altri n. 9/2041/8, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 gennaio 2009, impegnava l'esecutivo: ad adoperarsi per ottenere adeguate garanzie da parte del Governo libico che le misure attuate in materia di immigrazione siano pienamente rispettose delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dei rifugiati; ad adottare ogni utile iniziativa presso l'Unione europea in occasione della richiesta di finanziamento per il sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, affinché il Governo libico acconsenta ad un'azione di monitoraggio sulle politiche in materia di immigrazione da parte dell'Alto commissario per i rifugiati.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“Le disposizioni dell'art. 19 del Trattato bilaterale di Amicizia, Partenariato e Cooperazione, firmato da Italia e Libia il 30 agosto 2008, riguardano l'impegno delle due Parti a intensificare la collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e all'immigrazione clandestina.
E' in tale quadro che sono state definite alcune Intese operative, in particolare il Protocollo firmato a febbraio 2009 dal Ministro dell'Interno Maroni con l'omologo libico (ad integrazione di due Protocolli firmati nel dicembre 2007 dall'allora Ministro Amato e dal Capo della Polizia), che ha introdotto l'esercizio di pattugliamenti marittimi congiunti con le Autorità libiche, il cui svolgimento ha condotto in questi ultimi mesi ad una sensibile riduzione degli sbarchi di clandestini sulle coste italiane.
Il perseguimento degli obiettivi dell'art. 19 deve essere collocato nel più ampio contesto tracciato dall'art. 6 dello stesso Trattato di Amicizia, che concerne specificamente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sancendo l'impegno delle due Parti ad agire conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Si tratta di una previsione di carattere generale che è da ritenersi sostanzialmente idonea a impegnare le Autorità di Tripoli al rispetto di norme e standard internazionali in materia, anche per quanto riguarda l'importante problematica dei rifugiati.
In tale ambito, si è potuta registrare negli ultimi anni una crescente sensibilità delle Autorità libiche ed una più chiara volontà di Tripoli a collaborare con le competenti organizzazioni internazionali per una migliore gestione del fenomeno. In particolare, l'attività in Libia dell'UNHCR e dell'OIM ha reso possibile l'esame nei Centri di raccolta di immigrati irregolari per il riconoscimento dello status di rifugiato, il rinnovo dei documenti di identità ai rifugiati soggiornanti in Libia, l'organizzazione di operazioni di ristabilimento ("resettlement") di rifugiati, per lo più eritrei e somali, in altri Paesi tra cui l'Italia (che ha 40 persone nel 2007, 29 nel 2008 e 67 nel 2009), a ulteriore conferma dell'impegno umanitario del nostro Paese in materia di tutela delle persone che necessitino di protezione internazionale.
La Libia, pur non essendo parte della Convenzione di Ginevra del 1951 e non disponendo di una legge sull'asilo, ha tuttavia ratificato la Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità Africana del 1969 sui rifugiati in Africa, testo riconosciuto dall'UNHCR, che impegna a garantire lo status di rifugiato secondo i criteri della Convenzione di Ginevra, e ritenuto complementare alla stessa Convenzione. Inoltre la Libia ha aderito alla Convenzione sulla tortura ed è soggetta alle procedure di monitoraggio dei diritti umani dell'ONU e dei principali organismi di vigilanza internazionali.
Il volet della tutela dei rifugiati riveste rilevanza anche nel contesto dei rapporti tra la Libia e l'Unione Europea. Il negoziato avviato nel 2008 e tuttora in corso per la conclusione di un Accordo Quadro comprende infatti un ampio capitolo migratorio, nel cui ambito la Commissione europea è impegnata, conformemente al mandato ricevuto dal Consiglio e dagli Stati membri, ad ottenere dalle Autorità libiche piene garanzie in materia di tutela di persone che necessitino di protezione internazionale.
Gli ultimi round negoziali hanno segnato importanti e incoraggianti progressi anche in questo settore.
In questa cornice di fondo, il Ministro degli Affari Esteri Frattini e in generale il Governo italiano seguono con grande attenzione l'evoluzione della problematica dei migranti irregolari e dei potenziali richiedenti asilo in Libia.
Si può osservare come 1'efficacia dell'azione svolta dall'Italia nei confronti delle Autorità libiche su tale tematica, anche in nome e per conto dell'Europa, ha trovato ulteriore conferma dall'esito delle recenti vicende, positivamente avviate a soluzione grazie al determinante intervento di mediazione del nostro Governo, che hanno riguardato la chiusura temporanea dell'Ufficio a Tripoli dell'UNHCR e il caso degli immigrati irregolari eritrei.
Se il nostro Paese si è sempre impegnato in un'attività di sensibilizzazione delle Autorità libiche, è tuttavia evidente che le problematiche messe in luce dal menzionato caso dei cittadini eritrei non possono essere risolte dalla sola nostra, pur privilegiata, relazione bilaterale. Il Governo ha quindi sollecitato un ruolo più incisivo dell'Unione Europea per definire misure comuni contro il fenomeno delle migrazioni illegali che tocca l'intera Europa e non solo la sua sponda mediterranea".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2561-A/49 Ordine del giorno |
Maran |
Assemblea |
28/9/2010 |
III |
Contributo annuale dell'Italia al Fondo globale per le pandemie |
9/2937-A/15 Ordine del giorno |
Barbi |
Gli ordini del giorno Maran ed altri n. 9/2561-A/49, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, e Barbi ed altri n. 9/2937-A/15, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2009, impegnavano l'esecutivo a versare quanto prima la quota di 130 milioni di euro, contributo annuale dell'Italia al Fondo Globale per le pandemie.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“L'impegno italiano nella lotta alle grandi pandemie e, più in generale, nella cooperazione in campo sanitario risponde ad una precisa scelta di priorità settoriali, come espressamente indicato nelle linee strategiche della Cooperazione italiana per il triennio 2010-2012 e confermato dalla nostra Presidenza del G8.
Alla stregua della cooperazione allo sviluppo dei nostri partners, anche la Cooperazione italiana è orientata al perseguimento degli Obiettivi del Millennio, tra cui l'Obiettivo 6 (lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e le altre malattie infettive).
Sul canale bilaterale, la Cooperazione italiana realizza iniziative specifiche di lotta all'HIV/AIDS in Paesi ad alta endemia (prevalentemente in Africa sub sahariana). Le iniziative forniscono assistenza tecnica ai programmi nazionali di controllo dell'HIV/AIDS e costituiscono un importante strumento per incrementare l'efficacia e le realizzazioni dei programmi finanziati attraverso il Fondo Globale per la lotta all'AIDS, la Tubercolosi e la malaria.
E' attiva, inoltre, nei programmi di formazione di quadri sanitari, di assistenza sociale agli orfani e alle famiglie colpite da AIDS e nel consolidamento delle strutture sanitarie di base, favorendo l'accesso universale a tali servizi, nel convincimento che il rafforzamento dei sistemi sanitari renda più efficace il contrasto alle singole malattie. Di particolare rilievo sono anche le attività di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale presso i gruppi a rischio, in particolare bambine e giovani donne, e le iniziative rivolte a prevenire la trasmissione del virus HIV dalla madre sieropositiva al neonato.
A livello internazionale, il nostro Paese sostiene l'azione dei principali organismi multilaterali impegnati nella promozione, della Salute Globale (UNICEF, Organizzazione Mondiale della Sanità, Banca Mondiale, Fondo ONU per la Popolazione) e, in particolare, del GFTAM - Fondo Globale per la Lotta all'AIDS, la Tubercolosi e la Malaria. Il Fondo nacque proprio sotto la nostra Presidenza G8 del 2001.
Tra il 2001 e il 2008, l'Italia ha erogato al Fondo una somma pari a 790 milioni di euro, risultando il terzo principale donatore dopo Stati Uniti e Francia. Questo ha permesso al nostro Paese di mantenere il proprio seggio unico nel Consiglio di Amministrazione del Fondo.
Per quanto riguarda la partecipazione finanziaria italiana al Fondo Globale per l'attuale triennio di finanziamento (2008 - 2010), mentre la prima annualità (130 milioni di euro) fu versata in anticipo alla fine del 2007, il versamento delle due successive è stato finora ostacolato dalle note, pressanti esigenze di risanamento della finanza pubblica, recentemente acuitesi a causa delle conseguenze della crisi finanziaria ed economica internazionale e delle sue gravi ripercussioni anche nel contesto dell'Unione Europea. Sono allo studio, peraltro, possibili soluzioni che, sempre nel rispetto dei vincoli sopracitati, cerchino di prendere in considerazione anche la prossima Conferenza di rifinanziamento del Fondo stesso, per il triennio 2011 - 2013".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2552-A/1 Ordine del giorno |
Malgieri |
Assemblea |
28/9/2010 |
III |
Accordi di cooperazione in campo militare con il Governo degli Emirati Arabi Uniti |
L’ordine del giorno Malgieri ed altri n. 9/2552-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 28 ottobre 2009, impegnava l’esecutivo, una volta entrato in vigore l'Accordo tra il Governo italiano e quello degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003, ad avviare un negoziato nei confronti della parte emiratina per adattare il testo dell'Accordo, con particolare riferimento all'articolo 7 in materia di applicabilità delle rispettive legislazioni nazionali, alle innovazioni intervenute nel panorama giuridico nazionale ed internazionale e nel dibattito parlamentare.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo italiano ha avviato un approfondimento tra le Amministrazioni competenti, nella prospettiva della riapertura del negoziato sulla clausola di giurisdizione dell'Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti in materia di cooperazione nel settore della Difesa, così come previsto dall'impegno assunto in sede parlamentare.
Tale negoziato va condotto nel più ampio contesto di articolati rapporti con le Autorità emiratine, rapporti che spaziano dal rinnovo dell'affitto della base di Al Bateen (da cui si effettuano i rifornimenti per l'Afghanistan) alla collaborazione in campo aeronautico, ad importanti relazioni economiche che vedono impegnati nell'area rilevanti gruppi industriali italiani.
Il Ministro degli Esteri Franco Frattini ha esteso al suo omologo emiratino un invito ad effettuare una visita in Italia. I prossimi colloqui bilaterali a Roma possono rappresentare un'occasione propizia anche per sondare l'atteggiamento della controparte sulla questione della clausola di giurisdizione, in modo da poter poi dare istruzione agli Uffici competenti di procedere con la fase esecutiva dell'approfondimento negoziale".
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 30 settembre 2010) |
184 |
Note di attuazione pervenute |
126 |
Percentuale di attuazione |
68% |
Ministero dell'economia e delle finanze
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00375 Mozione |
Reguzzoni |
Assemblea |
29/9/2010 |
VI |
Rafforzamento del contrasto all'evasione contributiva e fiscale con particolare riferimento al settore del commercio ambulante |
1/00377 Mozioni |
Lulli |
||||
1/00378 Mozione |
Borghesi |
||||
1/00380 Mozione |
Misiti |
||||
1/00382 Mozione |
Vietti |
Le mozioni Reguzzoni ed altri n. 1/00375, Lulli ed altri n. 1/00377, Borghesi ed altri n. 1/00378, Misiti ed altri n. 1/00380, Vietti ed altri n. 1/00382 , accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 10 giugno 2010, impegnavano l'esecutivo: a promuovere la cultura del rispetto delle regole tra gli operatori economici, attraverso campagne di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni di evasione ed elusione; a favorire un rapporto fisco/contribuente più collaborativo, a dare ulteriore sviluppo ai controlli delle aziende che producono merci per il commercio ambulante ed alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di evasione contributiva nel commercio e tra gli ambulanti, attraverso l'introduzione della richiesta del documento unico di regolarità contributiva da parte degli organismi competenti (INPS, regioni e comuni), ai fini del permanere o per l'ottenimento della licenza di commercio; impegnavano inoltre il Governo ad aprire un confronto in sede di Conferenza unificata per l'introduzione del suddetto documento unico.
In merito a tale impegno il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Circa l'impegno a promuovere la cultura del rispetto delle regole tra gli operatori economici anche attraverso campagne di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni di evasione ed elusione ed al fine di favorire un rapporto fisco/contribuente più collaborativo, basato su un rapporto di reciproca fiducia proseguendo, comunque, nell'azione di prevenzione, di controllo e di repressione del fenomeno dell'evasione fiscale e contributiva e rafforzando l'impegno profuso nella seconda parte del 2008 e per tutto il 2009, si osserva quanto segue.
L'Agenzia delle entrate, nell'ambito del perseguimento del suo compito istituzionale di favorire la Tax compliance e quindi di assistere adeguatamente i contribuenti nell'adempimento dei propri obblighi tributari, al fine di garantire il gettito fiscale per le esigenze di tutta la collettività, tende al miglioramento costante della qualità dei servizi erogati e all'implementazione dei canali per la loro erogazione.
I contribuenti possono ricevere informazioni e assistenza, oltre che recandosi negli uffici dell'Agenzia, prenotando un appuntamento con i funzionari degli uffici sia telefonicamente sia tramite il sito internet dell'Agenzia, chiamando il call center, usufruendo del servizio di webmail, prenotando una richiamata col servizio di call back all'indirizzo, usufruendo del servizio per ricevere informazioni tramite sms.
Inoltre, i contribuenti, direttamente o tramite gli intermediari previa autorizzazione, hanno la possibilità di accedere, direttamente da casa e in tutta sicurezza, a molte delle informazioni fiscali che li riguardano tramite il servizio telematico del “cassetto fiscale”.
Nel 2009 è stato ulteriormente rafforzata l'attività di assistenza e di informazione per i contribuenti migliorando ed implementando i canali informatico, telefonico e telematico. Un aumento dell'accessibilità per la fruizione dei servizi che tende a far privilegiare questi canali che evitano agli utenti di recarsi fisicamente presso gli uffici.
Gli intermediari ed i contribuenti in possesso di abilitazione telematica possono, poi, senza recarsi presso uno sportello dell'Agenzia delle entrate, utilizzare il nuovo canale telematico Civis per richiedere assistenza per le comunicazione di irregolarità.
Il servizio consente, tramite i sistemi informatici Entratel e Fisconline e senza la necessità di recarsi fisicamente presso uno sportello dell'Agenzia come detto innanzi, di richiedere assistenza per le comunicazione di irregolarità e gli avvisi telematici riguardanti i modelli dichiarativi, abbattendo i tempi di erogazione dei servizi e ottimizzando la struttura organizzativa mediante la distribuzione dei carichi di lavoro tra gli uffici con recupero di capacità operativa.
Il sistema Civis è ormai esteso a tutto il territorio nazionale e dall'analisi dei dati di monitoraggio si rileva che l'iniziativa sta avendo un crescente successo.
Allo scopo di rispondere più adeguatamente alle richieste dei contribuenti, ed alle particolari esigenze dei professionisti e degli intermediari, l'Agenzia è costantemente impegnata nello sviluppo di progetti tecnologici ed organizzativi che permettano di aumentare la capacità di erogazione dei servizi e diminuire i tempi di attesa.
L'Agenzia delle entrate è, inoltre, impegnata a consolidare, dal punto di vista operativo, gli importanti risultati ottenuti nell'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione nel corso del 2009 e a migliorare ulteriormente, rispetto al 2009, l'efficacia delle varie linee di attività di controllo, non solo in termini di recupero di evasione pregressa, ma anche di prevenzione dell'evasione in atto e futura.
Con particolare riguardo all'impegno richiesto nella promozione della cultura del rispetto delle regole attraverso campagne di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni di evasione, proprio con la priorità attribuita nel 2010 ad azioni da porre in essere ai predetti fini, ha privilegiato anche iniziative mirate a favorire il ravvedimento spontaneo da parte dei contribuenti e ad assicurare, nel contempo, la necessaria azione dissuasiva, mediante, ad esempio, l'invio di apposite comunicazioni ai contribuenti stessi.
A tale ultimo riguardo, ad esempio, al fine di sensibilizzare adeguatamente la platea dei contribuenti nei cui confronti si applicano gli studi di settore, anche nel 2010 è previsto l'invio di apposite comunicazioni finalizzate a segnalare la presenza di possibili anomalie concernenti i dati rilevanti per l'applicazione degli studi dei quali è obbligatoria l'indicazione nella dichiarazione.
In tali comunicazioni viene precisato che, qualora le anomalie evidenziate fossero riscontrate anche nei periodo d'imposta successivo a quelli esaminati, la posizione del contribuente sarà inserita in apposite liste selettive utilizzate per la formazione dei piani annuali di controllo.
Dette comunicazioni rappresentano, in sostanza, un invito a valutare attentamente le anomalie rilevate, in vista della presentazione del nuovo modello di dichiarazione.
Si prevede, dunque, che l'azione di controllo sia indirizzata nei confronti dei contribuenti destinatari di dette comunicazioni che risultino, a seguito del ricevimento delle stesse, non aver mutato il comportamento anomalo.
E' previsto, inoltre, il potenziamento di iniziative, già in corso, per la prevenzione ed il contrasto degli illeciti fiscali internazionali che riguarderanno, prioritariamente, i fenomeni di illecito trasferimento e/o detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero e di trasferimento della residenza all'estero a fini di evasione fiscale.
Il potenziamento di tali iniziative è realizzato anche mediante l'ottimale coordinamento con le attività di contrasto all'evasione internazionale sviluppate dalla Guardia di Finanza, anche ai fini di eventuali attività da svolgere fuori dai confini nazionali.
Più in generale, l'impegno dell'Agenzia nell'anno in corso, viene sviluppato nella direzione di un maggiore impulso a controlli mirati, finalizzati a prevenire e contrastare i fenomeni a maggior rischio di evasione e frode fiscale.
Con riguardo all'impegno in termini di coordinamento sul territorio dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps, delle "società concessionarie" e della Guardia di Finanza, l'Agenzia rileva quanto segue.
In relazione alla macro-tipologia di contribuenti comprendente le imprese di minori dimensioni ed i lavoratori autonomi, le sinergie operative ed il coordinamento con la Guardia di Finanza saranno costantemente perseguiti onde garantire che gli interventi, numerosi e di varia natura, siano articolati sul territorio in modo razionale ed idoneo a consentire gli auspicati effetti dissuasivi dell'evasione.
Con specifico riguardo alla platea dei soggetti che svolgono attività di commercio ambulante, si evidenzia la particolare incidenza della positività dei controlli effettuati dai verificatori dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza relativi alla corretta emissione degli scontrini/ricevute fiscali, sia da parte di operatori italiani, che comunitari ed extracomunitari.
Al riguardo, dalla data del 24 novembre 2006 fino al mese di giugno 2010 sono stati emessi circa 1.600 provvedimenti di sospensione della licenza/attività nei confronti dei soggetti che svolgono attività di commercio ambulante.
Si precisa, inoltre, che tutti i controlli svolti dagli organi ispettivi dell'Agenzia delle entrate hanno come obiettivo quello di verificare, oltre che il corretto adempimento degli obblighi fiscali, ove possibile, anche il corretto adempimento delle prescrizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro.
L'Agenzia è, infatti, impegnata nello sviluppo di sinergie con gli altri Organismi che svolgono attività ispettiva connessa a quella di competenza dell'Agenzia delle entrate, quali l'INPS.
Con riguardo, poi, al governo della riscossione, l'Agenzia, in funzione anche delle modifiche organizzative nel frattempo perfezionatesi, è impegnata a garantire l'impegno, sia prima che dopo la consegna dei ruoli, nello svolgimento delle attività necessarie a tutelare adeguatamente la pretesa erariale e, in tale direzione, come evidenziato in specifiche direttive fornite alle proprie articolazioni provinciali, opererà in stretto coordinamento operativo con gli agenti della riscossione competenti per l'ambito provinciale.
Nella consapevolezza, poi, che l'efficacia, non solo repressiva ma anche dissuasiva, degli interventi ha, comunque, come presupposto essenziale l'analisi del rischio di evasione, l'Agenzia ha, altresì, fornito precise direttive alle proprie articolazioni regionali e provinciali finalizzate alla promozione, con particolare riguardo al segmento delle imprese di medie dimensioni, di iniziative volte ad un'accurata mappatura delle imprese appartenenti anche alla macro-categoria economica del commercio e, all'interno di questa, per settori presenti nelle specifiche Province.
Ciò al fine di individuare, anche attraverso l'analisi dei trend dichiarativi degli ultimi anni, posizioni di bassa o nulla redditività reiterata nel tempo, di volumi d'affari IVA non coerenti con le potenzialità economiche delle aziende o di posizioni IVA a credito particolarmente rilevanti e non giustificate dalla ordinaria operatività dell'impresa.
Anche in tal caso, il coordinamento con la Guardia di Finanza è valorizzato proprio al fine di massimizzare l'efficacia delle attività istruttorie esterne.
E' poi importante evidenziare che anche il Comando Generale della Guardia di finanza è attento alla promozione di campagne di sensibilizzazione per il rispetto delle regole in campo fiscale, infatti il piano di comunicazione istituzionale del Corpo prevede specifiche iniziative tese a diffondere la cultura della legalità nel mondo delle imprese, nella società e nella scuola.
In particolare, è rivolta agli studenti delle scuole di secondo grado l'organizzazione di conferenze tenute da Ufficiali ed Ispettori del Corpo sulle attività di prevenzione dell'evasione e dei reati finanziari, secondo un piano didattico concertato con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Nello stesso ambito rientra la realizzazione di un fumetto che è stato diffuso tra gli alunni delle scuole elementari dei capoluoghi di provincia, ispirato ai valori di un "finanziere della nuova generazione" impersonato da un piccolo grifone.
Su un piano più generale, costante è l'attenzione dei Reparti operativi a curare i rapporti con gli organi d'informazione per far conoscere ai cittadini i risultati della lotta all'evasione fiscale ed alle frodi, fenomeni gravissimi che danneggiano non solo il bilancio dello Stato, ma anche le imprese oneste costrette a subire la concorrenza sleale di chi, ponendosi al di fuori della legalità, sovverte le regole del mercato.
Questo è il messaggio di fondo delle campagne d'informazione sviluppate nell'ultimo periodo in tema di lotta ai paradisi fiscali ed alle frodi IVA "carosello", parallelamente all'attuazione delle nuove misure di contrasto varate dal Governo e dal Parlamento con l'articolo 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e con l'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
I rapporti tra i militari della Guardia di Finanza ed i contribuenti si conformano ai principi di collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, che sono fissati dall'articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, approvato con legge n. 212 del 27 luglio 2000.
Le linee guida dell'attività di verifica dei Reparti del Corpo assicurano il massimo rispetto dei diritti e delle garanzie dei contribuenti, mediante metodologie trasparenti uniformi ed aperte ad ogni chiarimento delle parti interessate e dei professionisti loro consulenti.
Del resto, la circolare n. 1 del 2008, contenente le istruzioni di servizio per i verificatori, è pubblicata ed è liberamente accessibile sul sito internet del Corpo, a testimonianza del rispetto, della fiducia dei cittadini e della lealtà di comportamento dell'Amministrazione.
In concreto, i Garanti dei contribuenti delle varie Regioni non hanno individuato né segnalato nelle loro relazioni semestrali l'esistenza di casi di disfunzioni o irregolarità di particolare rilevanza che abbiano incrinato i rapporti di collaborazione con i cittadini.
La lotta all'evasione fiscale è il primo obiettivo strategico assegnato alla Guardia di Finanza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mediante la Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione dell'anno 2010.
Pertanto, i Reparti del Corpo sono già impegnati a proseguire ed a rafforzare le attività di verifica e controllo per il contrasto all'economia sommersa ed al lavoro nero; alle frodi tributarie ed all'evasione internazionale.
I risultati dell'azione di contrasto dell'evasione fiscale sono in sensibile aumento rispetto al 2009, che pure si era chiuso con il consuntivo più alto di recuperi di basi imponibili degli ultimi decenni.
Il rischio di sovrapposizioni d'interventi tra organi di controllo dell'Agenzia delle entrate dell'I.N.P.S. e della Guardia di Finanza è stato evitato grazie all'inserimento anche dell'I.N.P.S, da quest'anno, nel canale telematico di comunicazione delle informazioni pertinenti all'avvio, alla sospensione, alla ripresa ed alle conclusioni di tutti gli accessi, ispezioni e verifiche effettuate presso i contribuenti.
La procedura informatica M.U.V. - Modello Unificato di Verifica - viene alimentata tramite i terminali dislocati in tutti i Reparti del Corpo, i quali prima d'intraprendere un controllo autonomo vanno a riscontrare l'eventuale esistenza d'interventi in corso da parte dell'Agenzia delle Entrate o dell'I.N.P.S., ed in caso positivo assumono gli opportuni contatti di coordinamento.
Rientra nel piano d'azione del corrente anno, come appena detto, l'impegno a proseguire e rafforzare l'azione di contrasto al lavoro nero ed irregolare in tutti i settori economici a più intenso utilizzo di manodopera, ivi compreso il commercio all'ingrosso, al dettaglio. ed in forma ambulante.
Nel primo semestre del 2010, i Reparti del Corpo hanno incrementato del 33 per cento i verbali redatti nei confronti di datori di lavoro che impiegavano 4.177 dipendenti in nero/irregolari.
Con specifico riferimento all'azione di contrasto all'importazione ed al commercio di prodotti contraffatti o contenenti sostanze pericolose per la salute, cui si fa cenno nella mozione dell'On.le Borghesi ed altri, il Comando Generale della Guardia di finanza fa presente che nei primi sei mesi del 2010 sono stati sequestrati complessivamente 59 milioni di pezzi e sono state arrestate 98 persone per associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione (in numero 4 volte superiore rispetto a quello dello stesso periodo del 2009), grazie al rafforzamento delle strategie operative conseguenti ai nuovi strumenti investigativi delle consegne controllate e delle operazioni sotto copertura approvati dal Parlamento con la legge 23 luglio 2009, n. 99.
In questo contesto, il comparto della moda continua ad essere quello in cui si registrano i sequestri più ingenti (oltre 29 milioni di prodotti), con un trend in aumento di quasi il 38 per cento rispetto al 2009, mentre i prodotti pericolosi sequestrati (circa 24 milioni), sono più del doppio di quelli dello stesso periodo del 2009".
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 30 settembre 2010) |
1010
|
Note di attuazione pervenute |
29 |
Percentuale di attuazione |
3% |
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3210/55 Ordine del giorno |
Porta |
Assemblea |
21/9/2010 |
I |
Possibilità di prorogare il termine per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico, emigrate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain del 1920 e ai loro discendenti che ne facciano domanda |
L'ordine del giorno Porta ed altri n. 9/3210/55, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, impegnava l'esecutivo a predisporre misure idonee per continuare a rendere possibile, anche attraverso una ulteriore proroga del termine, già differito dalla legge n. 51 del 2003, al 31 dicembre 2010, la presentazione delle domande per il riconoscimento della cittadinanza italiana da parte delle persone originarie dei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico, emigrate prima dell'entrata in vigore del Trattato di Saint Germain del 1920 e ai loro discendenti che ne facciano domanda.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Si fa presente che la legge 14 dicembre 2000, n. 379, concernente "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti", è diretta a consentire ai soggetti emigrati all'estero prima del 16 luglio 1920 (data di entrata in vigore del Trattato di Saint Germain), che non si siano avvalsi della possibilità offerta dall'articolo 72 del Trattato, nonché ai loro discendenti, di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
I territori interessati dall'applicazione della legge n. 379/2000 si identificano con quelli ricompresi nelle attuali Province di Trento, Bolzano e Gorizia e con quelli, già italiani, ceduti alla Repubblica Jugoslava in forza del Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 e del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975.
I beneficiari della legge possono ottenere il riconoscimento tramite apposita dichiarazione presso l'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui risiedono o intendono stabilire la propria residenza, oppure presso l'Autorità diplomatica o consolare, se residenti all'estero (articolo 1 della legge n. 379/2000).
Il termine per la presentazione della dichiarazione, stabilito in cinque anni dall'entrata in vigore della citata legge n. 379/2000. (art. 1, comma 2) è stato prorogato per ulteriori 5 anni dall'art. 28-bis del D.L. 30 dicembre 2005, n.273, consentendo agli interessati di rendere la dichiarazione prevista sino a tutto il 2010.
Una ulteriore proroga del termine andrebbe valutata nell'ambito della riforma della legge sulla cittadinanza in corso di esame alla Camera dei Deputati (A.C. 103 e abb.).
Per completezza, per quel che concerne la procedura di riconoscimento, si fa presente che l'esame della documentazione prodotta dall'interessato viene svolto da parte di un'apposita Commissione interministeriale, istituita con Decreto del Ministro dell'Interno in data 2 marzo 2001, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia, nonché dell'Università "La Sapienza" di Roma.
La Commissione accerta il possesso dei requisiti previsti dalla legge, con particolare riguardo all'appartenenza al gruppo linguistico italiano.
Al fine di rendere più celere la definizione delle richieste, con D.M. del 13 gennaio 2009, è stato stabilito che per le istanze munite di documentazione completa per le quali le Autorità riceventi abbiano espresso parere favorevole, il rilascio del nulla osta al riconoscimento della cittadinanza italiana viene adottato dal Prefetto responsabile della Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze senza il preventivo avviso della Commissione interministeriale. Allo stesso scopo, a seguito delle indicazioni e direttive impartite in materia, viene posta particolare attenzione dai consolati italiani alle istanze appartenenti allo stesso nucleo familiare, ai fini della loro aggregazione in ragione del comune ascendente".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00353 Mozione |
Donadi |
Assemblea |
21/9/2010 |
I |
Iniziative in materia di politiche migratorie e di integrazione nonché per il contrasto al lavoro irregolare |
La mozione Donadi ed altri n. 1/00353, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 2010, impegnava l'esecutivo ad adottare iniziative, anche a carattere economico, in favore della tutela dei minori stranieri cosiddetti "non accompagnati"; ad affrontare il tema della politica migratoria come "questione europea" e non soltanto italiana, ricercando accordi diretti con gli Stati da cui provengono prevalentemente gli immigrati stranieri, in modo che essi, in cambio di adeguate forme di collaborazione di cui deve farsi carico l'Italia, diano pieno supporto al controllo dell'emigrazione dai loro Paesi; ad affrontare con gli Stati di provenienza anche il tema dei luoghi di espiazione delle pene nei paesi di origine, fin dalla detenzione in attesa di giudizio per i reati gravi, in modo da ridurre il numero delle persone detenute in Italia.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“La tematica dei minori stranieri non accompagnati ha assunto negli anni una importanza ed una problematicità che ha riguardato in generale tutta l'Europa, ma che assume caratteri particolari in Italia e in Spagna.
La legislazione italiana in materia è di assoluta garanzia, nel rispetto degli obblighi internazionali e, in particolare, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Essa assicura il diritto all'educazione, alle cure mediche, alla protezione dallo sfruttamento sul lavoro; garantisce il soggiorno ai minori non accompagnati e l'assistenza in centri protetti appositamente costituiti.
In Italia si registra un elevato numero di minori non accompagnati, la gran parte dei quali si colloca nella fascia di età ricompresa tra i 15 e i 17 anni. Attualmente risultano censiti 6.186 minori non accompagnati, provenienti principalmente dal Marocco, Egitto, Afghanistan ed Albania.
In ambito comunitario l'Italia svolge un ruolo propulsivo affinché nella nuova strategia quinquennale nel settore della Giustizia e degli Affari Interni, adottata con il Programma di Stoccolma nel dicembre 2009, venga garantita una sempre più adeguata tutela dei minori non accompagnati nell'ambito del contrasto all'immigrazione clandestina, ritenendo fondamentale lo sviluppo della collaborazione con i Paesi di origine dei minori, al fine di predisporre programmi di sostegno alle iniziative di ritorno assistito e di reintegrazione nelle famiglie di origine, ove ne ricorrano le condizioni.
Un gruppo particolarmente vulnerabile cui va prestata speciale attenzione con risposte adeguate, è costituito da minori non accompagnati che raggiungono gli Stati membri provenienti da Paesi terzi.
Lo sforzo dell'Italia è volto a fronteggiare la cooperazione con i Paesi di origine, individuando politiche adeguate per il sostegno di misure e modalità per l'accertamento dell'età, per l'identificazione e il rintraccio della famiglia di provenienza, prestando particolare attenzione al contrasto alla tratta degli esseri umani.
Il Consiglio Europeo ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione cui l'Italia ha fornito un determinante contributo, volta a sviluppare un piano di azione condiviso sui minori non accompagnati che consolidi e completi gli strumenti legislativi e finanziari applicabili, unitamente a misure di prevenzione, protezione ed assistenza al rimpatrio.
L'Italia si sta adoperando in tali sensi sottolineando, in particolare, l'esigenza di cooperazione con i paesi di origine per quanto riguarda la facilitazione del rimpatrio dei minori, nonché la prevenzione di nuovi flussi di arrivo.
Con specifico riguardo alla legislazione italiana si segnala, infine, che l'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha istituito il Comitato per i minori stranieri, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate.
Il Comitato è costituito da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dell'Interno (Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione), del Ministero della Giustizia, dell'ANCI, dell'Unione Province d'Italia (UPI) e di organizzazioni maggiormente rappresentative, operanti nel settore dei problemi della famiglia".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3210/73 Ordine del giorno |
Gozi |
Assemblea |
28/9/2010 |
I |
Obbligo di identificazione degli utenti che accedono ai servizi offerti dagli internet point e del monitoraggio delle operazioni effettuate |
L'ordine del giorno Gozi n. 9/3210/73, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 24 febbraio 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'applicazione della norma di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di controlli cui sono tenuti i titolari di un internet point, con particolare riferimento al monitoraggio delle operazioni dell'utente e l'archiviazione dei relativi dati.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“In relazione all'attuazione dell'ordine del giorno in oggetto indicato, accolto dal Governo in sede di conversione delle disposizioni relative alla proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di licenze per l'apertura di pubblici esercizi o circoli privati, nei quali sono messi a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchiature terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, con conseguente proroga dell'applicabilità ad essi del regime dei controlli di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni in materia di sorvegliabilità dei locali, per i profili di competenza, si rappresenta quanto segue.
Il decreto-legge 27 luglio 2005 n.144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2003 n. 155, ha introdotto misure volte a contrastare il fenomeno del terrorismo internazionale, anche con strumenti tipici di polizia amministrativa, allo scopo di renderne più mirate ed efficaci le potenzialità di prevenzione.
L'articolo 7, in particolare, ha previsto un'integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e di internet, stabilendo tra l'altro, a carico dei gestori, l'obbligo di identificazione delle persone che accedono ai servizi offerti dagli "internet point", di monitoraggio delle operazioni effettuate dagli utenti e di archiviazione dei relativi dati.
Con successivo decreto interministeriale del 16 agosto 2005, adottato di concerto tra i Dicasteri dell'interno, delle comunicazioni e per l'innovazione e le tecnologie, ai sensi del comma 4 dell'articolo in argomento, sono state fornite indicazioni utili allo svolgimento delle menzionate attività di controllo.
Inoltre, con circolare del 29 agosto 2005, sono stati interessati i competenti uffici periferici ai fini del monitoraggio delle diverse fasi applicative della normativa, delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati, nonché della segnalazione di eventuali situazioni di rilievo.
Nell'occasione, peraltro, non si è mancato di evidenziare che, mentre i comuni controlli amministrativi possono essere espletati, ai sensi dell'articolo 16 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a mezzo di ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, viceversa, quelli riguardanti l'accesso a dati di registrazione e di monitoraggio indicati dal richiamato decreto interministeriale 16 agosto 2005 sono riservati, ai sensi del citato decreto-legge n. 144/05, solo agli organi giudiziari o di polizia giudiziaria, nonché al personale della Polizia postale e delle comunicazioni, ai quali è consentito l'accesso ai dati inerenti il traffico telematico, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
Si soggiunge, infine, che, in attuazione del sopra delineato sistema normativo, nel corso del 2009 la Polizia postale e delle comunicazioni ha effettuato, spesso in collaborazione con gli Uffici DIGOS delle Questure, n. 1.214 controlli relativi all'osservanza delle nuove disposizioni sugli "internet point' , che hanno portato alla denuncia di 89 persone e all'irrogazione di 190 sanzioni amministrative per un valore complessivo di 213.323,00 Euro".
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 30 settembre 2010) |
243 |
Note di attuazione pervenute |
133 |
Percentuale di attuazione |
55% |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1634/7 Ordine del giorno |
De Angelis |
Assemblea |
14/9/2010 |
VII |
Iniziative volte a specificare i contenuti essenziali dell'insegnamento dell'educazione civica nonché l'obbligatorietà dello studio della materia |
9/1634/50 Ordine del giorno |
Mantini |
Gli ordini del giorno De Angelis ed altri n. 9/1634/7, e Mantini n. 9/1634/50, accolti dal Governo nella seduta dell'8 ottobre 2008, impegnavano l'esecutivo a specificare espressamente i contenuti essenziali dell'insegnamento dell'educazione civica e a garantire che essa sia prevista come materia obbligatoria nelle scuole per un minimo di un'ora la settimana, anche reperendo i necessari fondi.
In merito a tale impegno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
"Si fa riferimento agli ordini del giorno relativi all'attuazione dell'articolo 1 della legge 30 ottobre 2009, n.169 che ha introdotto il nuovo insegnamento "Cittadinanza e Costituzione".
Nella considerazione che non si tratta di una mera rivisitazione della tradizionale “educazione civica”, bensì di una sostanziale innovazione curricolare, sono previste come misure preliminari, oltre ad una specifica sperimentazione nazionale ai sensi dell'art.11 del d.P.R. n.275 del 1999, in vista di un più maturo assetto ordinamentale della materia, anche l'attivazione di azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione" per un totale di 33 ore all'anno nell'ambito delle aree storico - geografica e storico - sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Nel marzo del 2009 è stato diramato l'atto d'indirizzo per la sperimentazione dell'insegnamento della nuova materia.
Il documento illustra i nuclei tematici e gli obiettivi di apprendimento caratterizzanti l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola dell'infanzia al secondo ciclo di istruzione, evidenziando preliminarmente che in un momento ancora sperimentale come l'attuale, considerata l'autonomia delle scuole e, soprattutto, l'autonomia professionale e scientifica che deve essere riconosciuta ai docenti, è compito delle scuole e dei docenti distribuire nell'arco dei diversi anni di corso i contenuti declinati, attraverso i quali gli studenti sono chiamati a maturare le competenze da certificare alla conclusione di ogni grado di scuola, ed esprimere una valutazione sulla fruibilità delle indicazioni contenute nel documento stesso, che di seguito si sintetizzano.
Nella Scuola dell'infanzia: si dovranno trasmettere conoscenze specifiche sul concetto di famiglia, di scuola e di gruppo, i modi di agire corretti con i compagni, con i genitori, con gli insegnanti e con gli altri adulti.
Nella scuola primaria : si dovranno insegnare le prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza, in particolare i diritti fondamentali dell'uomo, il significato delle formazioni sociali, l'importanza della tutela del paesaggio, alcune basilari nozioni di educazione stradale, la salvaguardia della salute, il valore del rispetto delle regole.
Nella scuola secondaria di primo grado: si studierà la Costituzione, con una particolare attenzione ai diritti e ai doveri del cittadino e il diritto internazionale in materia di diritti umani.
Nella scuola secondaria di secondo grado: si dovrà approfondire lo studio della Costituzione anche attraverso l'analisi dell'attualità, la messa in pratica del proprio impegno nel volontariato, la promozione del rispetto e della tutela dell'ambiente, la promozione del fair play e dei valori positivi dello sport e i principi dell'educazione stradale.
Per favorire l'avvio della sperimentazione e creare un patrimonio di buone pratiche da immettere in un circuito nazionale, questo Ministero, tramite l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), con bando del 27 maggio 2009, ha invitato tutte le scuole interessate a presentare proposte innovative. La Commissione appositamente istituita ha esaminato i circa tremila progetti pervenuti e assegnato a 104 di essi, per un totale di 350 scuole coinvolte e distribuite su tutto il territorio nazionale, finanziamenti utili alla realizzazione e alla documentazione dei percorsi programmati.
Tutte le istituzioni scolastiche sono state comunque sollecitate a progettare e sperimentare propri percorsi didattici di "Cittadinanza e Costituzione", anche avvalendosi di opportunità presenti sul territorio o partecipando ad altri progetti interistituzionali".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2561-A/82 Ordine del giorno |
De Pasquale |
Assemblea |
14/9/2010 |
VII |
Iniziative per la validità dell'abilitazione all'insegnamento e del diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del DM 21 del 1985 |
L'ordine del giorno De Pasquale ed altri n. 9/2561-A/82, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative la validità dell'abilitazione all'insegnamento e del diploma di specializzazione per il sostegno dei docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto ministeriale n. 21 del 9 febbraio 2005.
In merito a tale impegno il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento al presente atto si rappresenta che in sede di conversione del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, recante disposizioni per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010 (legge 24.11.2009, n.167) è stata inserita un'apposita norma - articolo 1.4 sexies - che ha salvaguardato le aspettative delle categorie di docenti, citate nell'ordine del giorno.
Nello specifico tale norma dispone la validità dell'abilitazione all'insegnamento e del diploma di specializzazione per il sostegno conseguiti dai docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca con decreto n. 21 del 9 febbraio 2005, ai sensi del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che abbiano maturato il requisito di servizio di 360 giorni, reso in qualunque ordine e grado di scuola, entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai suddetti corsi speciali e che abbiano superato l'esame di Stato".
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 30 settembre 2010) |
464 |
Note di attuazione pervenute |
14 |
Percentuale di attuazione |
3% |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3350-A/27 Ordine del giorno |
Paladini |
Assemblea |
14/9/2010 |
XI |
Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro |
L'ordine del giorno Paladini ed altri n. 9/3350-A/27, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 maggio 2010, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni iniziativa volta a riservare una rinnovata attenzione al problema della sicurezza sui luoghi di lavoro; ad agevolare il confronto con le forze politiche dell'opposizione e le parti sociali al fine di trovare soluzioni efficaci finalizzate a porre un argine al dramma quotidiano delle morti e degli incidenti sul lavoro; a stanziare adeguate risorse per assistere le famiglie di quanti sono stati uccisi o resi invalidi sul posto di lavoro.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“La promozione di comportamenti rispettosi delle norme di legge applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed efficaci in funzione prevenzionistica è obiettivo che questo Ministero intende perseguire sia completando l'attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni - conosciuto anche come "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro -, sia favorendo ogni iniziativa promozionale idonea a determinare un accrescimento delle conoscenze in materia di salute e sicurezza nelle aziende, nei lavoratori e negli studenti, con particolare attenzione alla formazione.
Appare, infatti, palese l'importanza della formazione collegata al mondo del lavoro mettendo al centro dell'attenzione i lavoratori con il recupero della loro esperienza. Una formazione che deve essere ricca di contenuti e metodologie innovative che privilegino il luogo di lavoro e la partecipazione attiva dei destinatari della stessa.
In relazione allo specifico e gravissimo problema degli infortuni e delle morti bianche si appalesa necessario intervenire sia sulla formazione-informazione dei lavoratori e delle imprese, sia sulla prevenzione e sul rafforzamento dei controlli da parte degli enti preposti.
Questo Ministero è attivamente impegnato su tali fronti, nell'intento precipuo di favorire il dialogo e la collaborazione fra tutti i soggetti interessati, istituzionali e sociali, al fine di ridurre gli incidenti e le malattie professionali e favorire la diffusione di sempre più elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'esistenza in concreto di una efficace strategia di contrasto al fenomeno infortunistico non passa solo attraverso il completamento - mediante le fonti di rango secondario previste dal decreto legislativo n. 81/2008, e s.m.i. - del quadro giuridico di riferimento ma anche per mezzo della realizzazione di una serie di azioni pubbliche e private dirette a migliorare la prevenzione e i livelli di tutela in tutti gli ambienti di lavoro, soprattutto per mezzo di iniziative formative.
In tale ottica si colloca, ad esempio, la definizione, con Accordo in Conferenza Stato Regioni del 20 novembre 2008, dei criteri di impiego e l'attivazione delle somme (pari a 50 milioni di euro) di cui all'articolo 11, comma 7, del "testo unico", da destinare per attività promozionali della salute e sicurezza, tra le quali una campagna di comunicazione (per l'importo complessivo di 20 milioni di euro) sulla salute e sicurezza sul lavoro ed attività di formazione su base regionale (per complessivi 30 milioni di euro). Tali somme sono state regolarmente impegnate e sono a disposizione per le relative attività.
Con riferimento alle risorse stanziate per l'anno 2009 (pari a oltre 37 milioni di euro), è stato predisposto il decreto interministeriale con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti per attività promozionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro tra i seguenti tre temi:
a) progetti di investimento in materia di salute e sicurezza per le piccole e medie imprese (5 milioni di euro);
b) finanziamento di progetti formativi in materia (27 milioni di euro), dei quali oltre 14 da impegnare in una campagna nazionale di formazione, le cui finalità e caratteristiche vengano definite con accordo tra le parti sociali, da recepire in un bando INAIL, e 13 da impegnare su base regionale;
c) finanziamento di attività di istituti scolastici, universitari e di formazione dirette a inserire nei rispettivi programmi il tema della salute e sicurezza sul lavoro (5 milioni di euro).
Dal punto di vista contabile, tutte le risorse in oggetto sono state regolarmente impegnate e sono, quindi, totalmente disponibili per le rispettive attività.
In relazione, poi, allo specifico fenomeno degli infortuni sul lavoro ed alle forme di assistenza alle famiglie di quanti hanno perso la vita sul posto di lavoro, si evidenzia che con la legge 296/2006 (Finanziaria 2007) è stato istituito presso lo scrivente Ministero il c.d. Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro con lo scopo di fornire un tempestivo supporto ai familiari dei lavoratori, assicurati e non, ai sensi del T.U. n.1124/65, vittime di gravi infortuni sul lavoro. Il decreto del Ministro del lavoro del 19 novembre 2008, sostituendo il precedente decreto del 2 luglio 2007, ne ha definito le tipologie di benefici concessi, i requisiti e le modalità di accesso, oggetto di successiva circolare congiunta (Ministero del lavoro, INAIL e IPSEMA) n. 5/2009.
I compiti di erogazione delle prestazioni del Fondo sono stati attribuiti all'INAIL e all'IPSEMA (ora soppresso e confluito nell'INAIL), ciascuno per i propri ambiti di competenza, previo trasferimento delle necessarie risorse finanziarie da parte di questo Ministero, così come previsto dall'art. 7, comma 4 lett. d) e comma 7, lett. e); le prestazioni del Fondo sono erogate esclusivamente per infortuni verificatisi a far data dal 1° gennaio 2007.
Con riferimento alle risorse stanziate a sostegno del citato Fondo ricordiamo:
- per l'anno 2007 è stata erogata una somma pari a €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila);
- per gli anni 2008/2009 € 5.000.000,00 (cinquemilioni);
- per l'anno in corso € 10.000.000,00 (diecimilioni).
Pertanto, gli Istituti assicuratori provvedono, previo accertamento sommario - condotto congiuntamente agli uffici periferici dello scrivente Ministero - diretto alla verifica della sussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa ed il decesso del lavoratore, all'erogazione del sussidio nonché a corrispondere un anticipo di pari importo della somma erogata dai predetti Istituti a titolo di rendita ai superstiti già prevista dal d.P.R. n. 1124 del 1965.
Per quanto, poi, attiene nello specifico al decreto legislativo n. 106/2009, occorre evidenziare che, attraverso le modifiche apportate al decreto legislativo 81/2008, si è consentito il superamento delle difficoltà operative da più parti evidenziate nel corso dei primi mesi di applicazione delle nuove norme, perfezionando in tal modo il quadro normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rendendolo - oltre che pienamente coerente con le normative internazionali e comunitarie in materia - idoneo a costituire il fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno infortunistico.
Il risultato finale dell'intervento legislativo di riforma potrà comunque compiutamente apprezzarsi una volta che verrà completata l'emanazione di provvedimenti attuativi del T.U. di grande rilevanza e impatto sulle aziende e sui lavoratori.
Proprio a tal proposito molte delle iniziative dirette alla attuazione delle disposizioni del c.d. "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro sono devolute dal legislatore alla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, d.lgs: n. 81/2008; e s.m.i.), composta in maniera paritaria e tripartita da rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche centrali competenti in materia, delle Regioni, dei sindacati e delle organizzazioni dei datori di lavoro. Tale organismo è stato ricostituito con D.M. 3 dicembre 2008. La Commissione si è insediata in data 17 marzo 2009 e ha svolto quattordici riunioni (l'ultima delle quali in data 16 giugno 2010). Tale Commissione ha deciso di costituire nove gruppi "tecnici" di lavoro, nei quali è garantita la presenza paritetica di rappresentanti delle Amministrazioni Pubbliche (comprese le Regioni) e delle parti sociali, per affrontare in tali sedi gli argomenti attribuiti dalla Legge alla Commissione (si pensi, per tutte, alla elaborazione di linee metodologiche per la valutazione dello stress lavoro-correlato o, ancora, alla individuazione delle regole di funzionamento della c.d. "patente a punti" per il settore edile, prevista dall'articolo 27 del d.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) e per i quali si prevedono attività finalizzate alla attuazione del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro.
Al di fuori dei compiti della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro questo Ministero sta, altresì, completando talune ulteriori attività, previste dal d.lgs. n. 81/2008, e s.m.i., tra le quali la predisposizione di uno schema di decreto interministeriale per la costituzione e la regolamentazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (c.d. SINP), redatto con il costante coinvolgimento del soggetto gestore del trattamento dei relativi dati (INAIL) e con quello delle Regioni. Al momento, il testo sta per essere trasmesso formalmente ai Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e finanze per il prescritto concerto. All'esito si completerà la procedura di cui all'articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, e s.m.i., acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; la effettuazione di una serie di confronti, formali e informali, in qualità di Ministero concertante, su alcuni dei decreti (ex articolo 3 del "testo unico") diretti a identificare le "peculiari esigenze" di determinati settori e attività; la stesura di una bozza molto avanzata di decreto per l'individuazione delle modalità per la effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e dei criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati legittimati a realizzare tali verifiche (articolo 71, comma 13, d.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.).
Infine, sempre allo scopo di promuovere la diffusione di informazioni in materia, va rimarcato come lo scrivente Ministero abbia predisposto e messo a disposizione dell'utenza una sezione del sito internet specificamente dedicata alla diffusione di notizie e pubblicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00375 Mozione |
Reguzzoni |
Assemblea |
14/9/2010 |
XI |
Rafforzamento del contrasto all'evasione contributiva e fiscale con particolare riferimento al settore del commercio ambulante |
1/00377 Mozione |
Lulli |
||||
1/00378 Mozione |
Borghesi |
||||
1/00380 Mozione |
Misiti |
||||
1/00382 Mozione |
Vietti |
Le mozioni Reguzzoni ed altri n.1/00375, Lulli ed altri n. 1/00377, Borghesi ed altri n. 1/00378, Misiti ed altri n. 1/00380, Vietti ed altri n. 1/00382 , accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 10 giugno 2010, impegnavano l'esecutivo: a promuovere la cultura del rispetto delle regole tra gli operatori economici, attraverso campagne di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni di evasione ed elusione; a favorire un rapporto fisco/contribuente più collaborativo, a dare ulteriore sviluppo ai controlli delle aziende che producono merci per il commercio ambulante ed alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di evasione contributiva nel commercio e tra gli ambulanti, attraverso l'introduzione della richiesta del documento unico di regolarità contributiva da parte degli organismi competenti (INPS, regioni e comuni), ai fini del permanere o per l'ottenimento della licenza di commercio; impegnavano inoltre il Governo ad aprire un confronto in sede di Conferenza unificata per l'introduzione del suddetto documento unico.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il documento unico di regolarità contributiva (DURC), valido strumento per il contrasto al lavoro abusivo e irregolare e all'evasione ed elusione in ambito fiscale, è il certificato che; sulla base di un'unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile (per i lavori in edilizia) verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
Il possesso del DURC risulta oggi necessario sia per l'impresa che voglia operare nel settore degli appalti pubblici e in quello degli appalti privati in edilizia (ove si riscontra la più alta percentuale di lavoro "nero") sia al fine della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza sociale (art. l, comma 1175, legge n. 296/2006).
In particolare tale disposizione normativa, sviluppando una politica di "selezione" delle imprese che operano sul mercato, ha previsto che - fermi restando gli altri obblighi di legge ed "il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" - i benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Ciò premesso, con specifico riferimento al settore del commercio ambulante va evidenziato anzitutto che già l'art. 11 bis della legge n. 102/2009, di conversione del decreto legge n. 78/2009, aveva modificato l'art. 28 del d.lgs. n. 114/1998 prevedendo, fra l'altro, che l'autorizzazione all'esercizio della attività di commercio su aree pubbliche "è in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle Associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del Documento". L'art. 11 bis citato è intervenuto, altresì, a modifica dell'art. 29, comma 4, del d.lgs n. 114/1998, aggiungendo la lettera c-bis, che dispone la revoca dell'autorizzazione "nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC ( .).
Al riguardo la Direzione generale per l'attività ispettiva, con nota prot. 25/I/0014909 del 12/10/2009, aveva precisato che, a seguito della riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa esclusiva in materia di commercio è stata attribuita alle Regioni, le quali disciplinano autonomamente l'attività di commercio su aree pubbliche, assoggettandola a regimi autorizzatori propri.
In tal senso la Direzione ha inteso dunque chiarire che le previsioni del d.lgs. n. 114/1998 - come modificate dal citato decreto legge n. 78 - devono essere interpretate nel rispetto dei principi costituzionali delineati e quindi quali norme "di indirizzo" nei confronti della normativa regionale in materia, che risulta peraltro spesso disomogenea proprio in riferimento alle specifiche condizioni di rilascio e permanenza dell'autorizzazione all'attività in questione.
In altri termini la normativa statale, secondo quanto precisato, non poteva considerarsi di diretta applicazione, andando infatti ad interessare competenze che, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, risultano affidate alle Regioni.
Tali osservazioni sembrano peraltro aver avuto "conferma" nella successiva attività parlamentare, che ha inteso superare le criticità di cui sopra.
Va infatti rilevato che la questione appare ormai superata in forza dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 9, legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria- 2010); che ha modificato nuovamente gli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 114 del 1998.
In particolare, la disposizione citata stabilisce ora che "le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del DURC, di cui all'art. 1, comma 1176, della L. n. 296/2006".
Tale formulazione normativa sembra, dunque, riaffermare la potestà regionale di prevedere o meno l'introduzione della regolarità contributiva quale elemento necessario ai fini autorizzatori in questione.
Ogni intervento volto dunque a subordinare l'autorizzazione o l'esercizio dell'attività di commercio ambulante su aree pubbliche rimane oggi subordinato ad iniziative regionali, sebbene il Legislatore - attraverso la citata norma di carattere "promozionale" - abbia voluto sollecitare gli enti territoriali ad intervenire in materia".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3350-A/56 Ordine del giorno |
Madia |
Assemblea |
21/9/2010 |
XII |
Destinazione di risorse finanziarie a favore dei consumi delle fasce sociali che risentono maggiormente della crisi economica, quali le giovani coppie |
L'ordine del giorno Madia ed altri n. 9/3350-A/56, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 maggio 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di indirizzare parte delle corrispondenti risorse finanziarie per favorire i consumi di particolari fasce sociali che maggiormente risentono delle difficoltà prodotte dalla crisi economica, quali le giovani coppie.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“L'articolo 2, comma 39, delle legge 23.12.2009, n. 191 (finanziaria 2010) ha modificato la disciplina del Fondo speciale di garanzia .per l'acquisto della prima casa (art. 13, comma 3-bis, del D.L. n. 112/2008), sia per quanto riguarda la denominazione - che da Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diventa "Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa" - che la finalità del fondo stesso.
Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa è destinato alle giovani coppie o ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, attribuendo priorità a quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3350-A/57 Ordine del giorno |
Sbrollini |
Assemblea |
21/9/2010 |
XII |
Destinazione di risorse finanziarie a favore dei consumi delle fasce sociali che risentono maggiormente della crisi economica, quali gli anziani |
L'ordine del giorno Sbrollini ed altri n. 9/3350-A/57, accolto come raccomandazione dalGoverno nella seduta dell'Assemblea del 5 maggio 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di indirizzare parte delle corrispondenti risorse finanziarie per favorire i consumi di particolari fasce sociali che maggiormente risentono delle difficoltà prodotte dalla crisi economica, quali gli anziani.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“A sostegno dei consumi delle persone anziane che sperimentano difficoltà economiche è attivo il programma Carta Acquisti, introdotto, con la manovra finanziaria del giugno 2008, proprio per aiutare le famiglie e le persone anziane negli acquisti di generi alimentari, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e per il pagamento delle bollette domestiche di luce e gas.
Il programma è sostenuto finanziariamente tramite un fondo speciale istituito ai sensi dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno. 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Fondo per la Carta Acquisti è alimentato da risorse di origine pubblica e privata, queste ultime provenienti da specifiche donazioni.
Il beneficio economico corrisposto bimestralmente sulla carta è pari a 80,00 euro, incrementati a 100,00 euro per gli utilizzatori di gas grazie a una donazione E.N.I. Sulla base delle risorse già assegnate al Fondo a legislazione vigente il programma potrà proseguire fino a parte dell'anno 2012".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3350-A/58 Ordine del giorno |
Bossa |
Assemblea |
21/9/2010 |
XII |
Destinazione di risorse finanziarie a favore dei consumi delle fasce sociali che risentono maggiormente della crisi economica, quali lefamiglie con figli |
L'ordine del giorno Bossa ed altri n. 9/3350-A/58, accolto come raccomandazione dalGoverno nella seduta dell'Assemblea del 5 maggio 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di indirizzare parte delle corrispondenti risorse finanziarie per favorire i consumi di particolari fasce sociali che maggiormente risentono delle difficoltà prodotte dalla crisi economica, quali le famiglie con figli.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“A sostegno dei consumi delle famiglie con figli minori di tre anni che vivono difficoltà economiche è attivo il programma Carta Acquisti, introdotto con la manovra finanziaria del giugno 2008, proprio per aiutare le famiglie e le persone anziane negli acquisti di generi alimentari, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e per il pagamento delle bollette domestiche di luce e gas.
Il programma è sostenuto finanziariamente tramite un fondo speciale istituito ai sensi dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno. 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Fondo per la Carta Acquisti è alimentato da risorse di origine pubblica e privata, queste ultime provenienti da specifiche donazioni.
Il beneficio economico corrisposto bimestralmente sulla carta è pari a 80,00 euro, incrementati a 100,00 euro per gli utilizzatori di gas grazie a una donazione E.N.I. Sulla base delle risorse già assegnate al Fondo a legislazione vigente il programma potrà proseguire fino a parte dell'anno 2012"
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3350-A/59 Ordine del giorno |
Schirru |
Assemblea |
21/9/2010 |
XII |
Destinazione di risorse finanziarie a favore dei consumi delle fasce sociali che risentono maggiormente della crisi economica, quali le persone con disabilità |
L'ordine del giorno Schirru n. 9/3350-A/59, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 maggio 2010, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità, nell'eventuale predisposizione di futuri provvedimenti di sostegno della domanda, di indirizzare parte delle corrispondenti risorse finanziarie per favorire i consumi di particolari fasce sociali che maggiormente risentono delle difficoltà prodotte dalla crisi economica, quali le persone con disabilità.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
"Relativamente all'opportunità di indirizzare, nell'eventuale predisposizione di provvedimenti di sostegno alla domanda, parte delle risorse finanziarie per favorire i consumi di particolari fasce sociali quali le persone con disabilità, si evidenzia che è in corso di registrazione alla Corte dei Conti il decreto interministeriale 6 luglio 2010, ai fini della definitiva costituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.
L'Osservatorio - struttura consultiva e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità - ha infatti, tra gli altri, il compito di predisporre un programma biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (articolo 3, comma 5, lett. b), legge 18/2009)".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
8/00072 Risoluzione conclusiva |
Foti |
Commissione |
21/9/2010 |
XI |
Sviluppo dei fondi pensione |
La risoluzione conclusiva Antonino Foti ed altri n. 8/00072, accolta dal Governo ed approvata dalla XI Commissione (Lavoro) nella seduta dell'8 giugno 2010, impegnava l'esecutivo ad investire fortemente sulle potenzialità del sistema dei fondi pensione, in particolare valutando l'opportunità di sostenere eventuali iniziative organizzative, promozionali e di informazione, anche su impulso degli enti e delle strutture interessati dirette a mettere a sistema i fondi medesimi.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“La legge 243/2004, all'articolo 1, comma l, lett. c), ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari.
In attuazione della citata delega, è stato adottato il decreto legislativo 252/2005, il quale reca disposizioni tese ad incrementare l'entità di flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari, a garantire l'omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, a ridefinire la disciplina fiscale e a monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivante dalle contribuzioni degli iscritti.
Il sistema dei controlli sulla previdenza di secondo pilastro creato dalla nuova disciplina è così articolato:
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza della previdenza complementare mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali sulla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare;
- contestualmente, alla Commissione viene attribuito il compito di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche di secondo pilastro, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari ed al buon funzionamento del sistema.
La COVIP, tra l'altro, presenta annualmente una relazione del proprio Presidente sull'andamento della previdenza complementare e sulle relative prospettive di sviluppo. Sulla base degli ultimi dati diffusi dalla Commissione è emerso che, nonostante il nuovo quadro normativo abbia ampliato l'articolazione dell'offerta di forme pensionistiche complementari e rafforzato i flussi contributivi, il sistema della tutela di secondo pilastro si sta sviluppando lentamente. Hanno contribuito a frenare la diffusione della previdenza complementare il deterioramento del mercato del lavoro ed il massiccio ricorso alla cassa integrazione. Tali condizioni, infatti, hanno inciso sul reddito disponibile dei lavoratori e, in alcuni casi, ne hanno determinato, l'uscita dal sistema".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00356 Mozione |
Santelli |
Assemblea |
21/9/2010 |
XI |
Iniziative in materia di politiche migratorie e di integrazione nonché per il contrasto al lavoro irregolare |
La mozione Santelli ed altri n. 1/00356, accolta dal Governo ed approvatadall'Assemblea nella seduta dell'8 aprile 2010, impegnava l'esecutivo ad assumere una pluralità di iniziative per favorire la pacifica integrazione e la valorizzazione dell'apporto dei cittadini immigrati, contrastando i fenomeni di illegalità e di sfruttamento del lavoro irregolare, con particolare riguardo all'agricoltura, valutando la reale esigenza di manodopera straniera anche alla luce del periodo di crisi che l'Italia sta attraversando.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Nell'ambito della programmazione strategica dell'attività ispettiva per l'anno 2010, particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del lavoro non regolare dei cittadini stranieri immigrati ed ai settori dell'agricoltura e dell'edilizia, contraddistinti dal rilevante sfruttamento della manodopera, prevalentemente extracomunitaria e clandestina.
In tale ambito, l'azione di vigilanza è mirata a garantire che l'attività lavorativa dei cittadini extracomunitari si svolga nell'integrale rispetto della normativa vigente, al fine di realizzare un effettivo contrasto alle forme di impiego non regolare della manodopera in questione anche attraverso un'accurata azione di intelligence, che tenga conto delle peculiarità dei diversi ambiti territoriali ed attraverso un'approfondita ed attenta valutazione dei fenomeni di irregolarità esistenti a livello locale.
Le realtà economiche in questione sono infatti caratterizzate dalla frequente utilizzazione di lavoratori irregolari, in nero od anche extracomunitari privi di permesso di soggiorno, spesso reclutati in modo non conforme alle normative, con il conseguente ricorso ad intermediari illegali, manifestazione del diffuso fenomeno del caporalato.
Alla luce degli eventi avvenuti a Rosarno, è stato predisposto, altresì, un piano straordinario di vigilanza per l'agricoltura e l'edilizia nelle quattro Regioni meridionali (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) maggiormente interessate alle problematiche dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria.
Al fine di contrastare efficacemente il suddetto fenomeno, si è ritenuto opportuno indirizzare l'attività ispettiva in particolare nei confronti dei settori agricolo ed edile, con l'obiettivo di verificare n. 10.000 aziende agricole e n. 10.000 aziende edili e con l'impiego di 550 unità ispettive.
In particolare, in occasione di specifici incontri con i vertici delle Amministrazioni coinvolte nella vigilanza sono stati pianificati specifici accessi ispettivi nei settori in questione, affidati a gruppi operativi misti composti da personale ispettivo di questo Ministero, dell'INPS, dell'INAIL, nonché da militari dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
E' stato previsto inoltre il coinvolgimento dei locali Commissariati della Polizia di Stato, impegnati nelle procedure di identificazione degli eventuali cittadini extracomunitari clandestini, per le operazioni di rimpatrio.
Gli accertamenti ispettivi sono, pertanto, svolti congiuntamente dalle suddette unità ispettive, di diversa provenienza e professionalità, chiamate ad operare nei territori considerati, a seguito di un'accurata operazione di intelligence avente ad oggetto la individuazione di specifici obiettivi che, in edilizia, risultano strettamente connessi con i lavori affidati in appalto mentre, nel settore agricolo, sono legati alle colture stagionali, riferite ai diversi periodi dell'anno, anche mediante la predisposizione di una precisa calendarizzazione degli accessi ispettivi.
Si fa presente, infine, che questo Ministero ha collaborato all'elaborazione del Disegno di legge comunitaria 2010 in ordine all'applicazione della direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009, la quale introduce sanzioni proporzionali e dissuasive nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'Unione Europea, realizzando pertanto un efficace deterrente all'impiego di lavoratori extracomunitari irregolari.
Il contrasto alle forme di sfruttamento dei lavoratori immigrati rappresenta, pertanto, un obiettivo prioritario di questa Amministrazione, da perseguire anche in raccordo con le regioni, gli enti locali, i soggetti del terzo settore e le organizzazioni datoriali, attraverso il finanziamento di interventi finalizzati a prevenire ogni forma di sfruttamento, ghettizzazione e discriminazione dei lavoratori immigrati.
Con l'entrata in vigore della legge 94/2009, è stata per la prima volta introdotta nel decreto legislativo 286/1998 (T.U. immigrazione) una definizione di "integrazione", da intendersi come "quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società".
In coerenza, poi, con i principi comuni europei sull'integrazione e sulla base delle esperienze positive realizzate sia a livello centrale che locale, questo Ministero, come è noto, ha messo a punto il Piano Nazionale per l'Integrazione "Identità e incontro".
Concepito per favorire l'armonico inserimento dell'immigrato nel tessuto socioeconomico del Paese, il Piano, partendo dal presupposto che il processo di integrazione deve iniziare con la concezione dell'immigrato come persona, si articola in 4 assi fondamentali: lavoro, alloggio, salute e conoscenza della lingua italiana e dei principi che regolano la vita e la società in Italia.
Inoltre, attraverso le risorse del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, pari ad € 50.000.000,00, questa Amministrazione ha finanziato una serie di progetti presentati da Regioni, Enti locali ed Enti e Associazioni, finalizzati a favorire l'inclusione della popolazione immigrata.
Nell'ambito delle risorse del Fondo politiche migratorie, sono stati finanziati una serie di interventi finalizzati a: favorire la diffusione di ogni informazione utile all'inserimento dello straniero nella società di accoglienza e la conoscenza della lingua italiana, proteggere e integrare i minori stranieri non accompagnati, favorire l'integrazione delle donne immigrate.
Per quanto riguarda il primo ambito di intervento, è stato curato l'aggiornamento e la ristampa, in 27.000 copie, del vademecum "L 'immigrazione: come, dove, quando", consultabile e scaricabile anche dal sito internet del Ministero, al fine di consentire a tutti gli stranieri immigrati la conoscenza dei propri diritti e doveri e degli adempimenti amministrativi relativi al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
In data 28.12.2009 è stata sottoscritta con lo IAS una convenzione avente ad oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione redazionale e l'organizzazione dei contenuti di un portale informativo plurilingue sull'integrazione, attraverso il coinvolgimento attivo delle Amministrazioni competenti (centrali e locali) e degli enti privati e del terzo settore, da svilupparsi in linea con le piattaforme tecnologiche già installate presso il Ministero. L'obiettivo è quello di costituire un punto di riferimento per tutti gli attori che operano nel settore dell'integrazione, ed il luogo di raccolta e scambio di esperienze. La tempistica di realizzazione dell'intervento è stata prevista in 18 mesi, per un costo complessivo di € 450.000,00. La convenzione in parola è stata approvata con decreto del 28.12.2009.
Per quanto attiene alla diffusione della conoscenza della lingua italiana, sono stati sottoscritti nel dicembre 2009 accordi di programma con le Regioni e le Province autonome aventi ad oggetto la promozione e realizzazione, su scala nazionale, di corsi di lingua italiana - rivolti ai cittadini extracomunitari (adulti e minori) regolarmente presenti sul territorio nazionale - che prevedano il rilascio di una certificazione ufficiale delle competenze linguistiche acquisite.
In data 01.04.2010 è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010".
Il 21.04.2010 ha avuto avvio la procedura di presentazione delle domande on line.
Fino al 31.12.2010 i datori di lavoro potranno presentare le domande per i cittadini non comunitari residenti all'estero entro la quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome.
Lo stesso provvedimento, all'articolo 2, consente, inoltre, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, l'ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari. Nell'ambito di detta quota, sono ammesse sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permesso di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Ai sensi dell'articolo 3, sempre come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, sono ammessi in Italia 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine, ai sensi dell'articolo 23 del T.U. sull'immigrazione".
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00351 Mozione |
Romano |
Assemblea |
29/9/2010 |
XI |
Rilancio dello stabilimento Fiat di Termini Imerese |
La mozione Romano ed altri n. 1/00351, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 30 marzo 2010, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni utile iniziativa volta a salvaguardare i livelli occupazionali, la professionalità dei lavoratori e la capacità produttiva dello stabilimento FIAT di Termini Imerese.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Allo stato attuale non risulta pervenuta alcuna domanda di CIGS relativa allo stabilimento FIAT di Termini Imerese. Tuttavia occorre precisare che le Aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, presso la FIAT di Termini Imerese, hanno presentato istanza di trattamento di integrazione salariale alla competente Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 155/1981 e D.M. 31347 del 22.07.2002.
Pertanto, dovendo la contrazione dell'attività dell'azienda di mensa essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente, la quale deve essere già stata oggetto di specifici provvedimenti di integrazione salariale, si ritiene che lo stabilimento FIAT di Termini Imerese abbia presentato istanza per altro ammortizzatore sociale (CIGO) la cui trattazione esula dalle competenze dello scrivente Ministero".
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 30 settembre 2010) |
310 |
Note di attuazione pervenute |
162 |
Percentuale di attuazione |
52% |
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite
le note di attuazione annunciate
|
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Barbi |
Ordine del giorno |
9/2937-A/15 |
46 |
On. |
Boniver |
Mozione |
1/00338 |
41 |
On. |
Borghesi |
Mozione |
1/00378 |
49 |
On. |
Borghesi |
Mozione |
1/00378 |
66 |
On. |
Bossa |
Ordine del giorno |
9/3350-A/58 |
70 |
On. |
Calvisi |
Ordine del giorno |
9/2041/8 |
44 |
On. |
De Angelis |
Ordine del giorno |
9/1634/7 |
60 |
On. |
De Pasquale |
Ordine del giorno |
9/2561-A/82 |
62 |
On. |
Donadi |
Mozione |
1/00353 |
56 |
On. |
Foti |
Risoluzione conclusiva |
8/00072 |
72 |
On. |
Gozi |
Ordine del giorno |
9/3210/73 |
58 |
On. |
Lulli |
Mozioni |
1/00377 |
49 |
On. |
Lulli |
Mozione |
1/00377 |
66 |
On. |
Madia |
Ordine del giorno |
9/3350-A/56 |
69 |
On. |
Malgieri |
Ordine del giorno |
9/2552-A/1 |
47 |
On. |
Mantini |
Ordine del giorno |
9/1634/50 |
60 |
On. |
Maran |
Ordine del giorno |
9/2561-A/49 |
46 |
On. |
Misiti |
Mozione |
1/00379 |
41 |
On. |
Misiti |
Mozione |
1/00380 |
49 |
On. |
Misiti |
Mozione |
1/00380 |
66 |
On. |
Paladini |
Ordine del giorno |
9/3350-A/27 |
63 |
On. |
Porta |
Ordine del giorno |
9/3210/55 |
55 |
On. |
Reguzzoni |
Mozione |
1/00375 |
49 |
On. |
Reguzzoni |
Mozione |
1/00375 |
66 |
On. |
Romano |
Mozione |
1/00351 |
76 |
On. |
Saglia |
Ordine del giorno |
9/2041/1 |
42 |
On. |
Santelli |
Mozione |
1/00356 |
73 |
On. |
Sbrollini |
Ordine del giorno |
9/3350-A/57 |
69 |
On. |
Schirru |
Ordine del giorno |
9/3350-A/59 |
71 |
On. |
Tempestini |
Mozione |
1/00381 |
41 |
On. |
Vietti |
Mozione |
1/00383 |
41 |
On. |
Vietti |
Mozione |
1/00382 |
49 |
On. |
Vietti |
Mozione |
1/00382 |
|
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.
Il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari interessate per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di settembre, si segnala l'invio, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, della prima relazione, contenente i dati relativi al 2009, sull'attività della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima banca dati, (Doc. CCXXXV, n. 1) trasmessa dal Ministro della giustizia per i profili di sua competenza. La legge in questione ha previsto, infatti, l'istituzione, presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del laboratorio centrale del DNA, al quale viene riservata l'estrazione del profilo del DNA delle persone detenute o internate presso gli istituti penitenziari o sottoposte a misure alternative alla detenzione, la conservazione dei campioni biologici. Tali dati vengono trasmessi alla Banca dati nazionale, istituita presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per i fini investigativi di tutte le forze armate, allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. I Ministri dell’interno e della giustizia informano pertanto il Parlamento, con cadenza annuale, in ordine alle attività svolte, nel periodo di riferimento, rispettivamente dalla Banca dati nazionale del DNA e dal laboratorio centrale per la medesima Banca dati.
Tra le “prime relazioni” è da annoverare quella inviata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, in ordine al decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale. La citata disposizione prevede, che il Governo, qualora non intenda conformarsi all’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata su uno o più schemi di decreti legislativi in materia di federalismo fiscale, trasmetta alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall’intesa. La relazione trasmessa, pertanto, non è soggetta ad una trasmissione periodica, essendo la sua predisposizione subordinata all'effettivo verificarsi della condizione enunciata nella norma. Per completezza, si fa presenta che il medesimo articolo 2 della legge n. 42 del 2009, al comma 3, prevede l'invio di una relazione del Governo alle Camere anche in una seconda ipotesi, quella cioè del mancato raggiungimento dell'intesa.
Si riscontra, inoltre, l'invio da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, della relazione sullo stato di attuazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) (Doc. LXXXIII, n. 1) ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246: tale relazione contiene i dati relativi al biennio 2007-2008 e colma un ritardo nella trasmissione legato presumibilmente alla lunga fase di elaborazione del regolamento attuativo dell'AIR, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, che ha conferito una base normativa più organica a questo strumento di analisi, inserendosi in una linea di progressivo affinamento della strumentazione tecnica del Governo per l'attività normativa.
Si segnalano, da ultimo, tre relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70 sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell'organico dell'Istituto postelegrafonici - IPOST, vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, dell'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Ente italiano per la montagna (EIM), vigilato dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Tali enti sono stati soppressi dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le funzioni relative all'IPOST sono state attribuite all'INPS, quelle svolte dall'ENAM sono passate all’INPDAP, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri è succeduta a titolo universale all'EIM e le risorse strumentali e di personale dell'ente sono state trasferite al Dipartimento per gli affari regionali. Pertanto, l'obbligo di riferire alle Camere dovrà ritenersi concluso con la trasmissione dei dati relativi all'ultima fase di attività.
Va evidenziato che la relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi da 579 a 574, della legge n. 244 del 2007, concernenti la rilevazione dei fabbisogni annuali di beni e servizi delle amministrazioni statali e la definizione di indicatori di spesa sostenibili (Doc CLVII, n. 3, All. II), è stata trasmessa in allegato non più al DPEF, ma allo schema di Decisione di finanza pubblica che lo ha sostituito, a decorrere dal 2010, a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009.
Infine, si rileva che nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione non risultano introdotti nuovi obblighi di relazione. Tuttavia, si segnala l'entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, che all'articolo 126, comma 1, ha novellato il Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introducendo l'articolo 243-bis. Il comma 1 di tale articolo riproduce sostanzialmente l'obbligo di relazione in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche già previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, del quale è stata contestualmente prevista l'abrogazione. Come già avveniva in passato, la relazione deve essere presentata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali è stato aggiunto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 246/2005, art. 14, co. 10 |
Stato di attuazione dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) (Dati relativi al 2007 e 2008, Doc. LXXXIII n. 1) |
I Affari costituzionali |
8/9/2010 |
L. 241/1990, art. 27, co. 5 |
Trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione (Predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi e trasmessa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) (Dati relativi al 2009, Doc. LXXVIII n. 3) |
I Affari costituzionali |
8/9/2010 |
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1 |
Relazioni di inchiesta relative ai seguenti incidenti aerei: Discus B marche D-4091, avvenuto a Pradalunga (Bergamo) il 6/4/2009; Ventus 2A marche D-2615, avvenuto a Quart (Aosta) il 26/7/2007; Aliante ASW 19 marche D-7946, avvenuto in prossimità dell'aeroporto di Belluno il 10/4/2010. (Trasmesse dal ministro per i rapporti con il Parlamento) |
IX Trasporti |
8/9/2010 |
L. 42/2009, art. 2, co. 4, terzo periodo |
Motivazioni della difformità dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-regioni sugli schemi di decreto legislativo aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (Trasmessa dal ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi al decreto legislativo recante disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale) |
V Bilancio Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale |
23/9/2010 |
Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 144/1999, art. 1, co. 6 |
Rapporti sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e del sistema sul codice unico di progetto (Trasmessi dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di segretario del CIPE) (Dati relativi al I semestre 2009, Doc. IX-bis n. 4 e al II semestre 2009, Doc. IX-bis n. 5) |
V Bilancio |
8/9/2010 |
Ministero dell'economia e delle finanze |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 311/2004, art. 1, co. 229 |
Stato della liquidazione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Predisposta congiuntamente alla società FINTECNA Spa) (Dati relativi all'esercizio 2009, Doc. CVII n. 3) |
VI Finanze |
8/9/2010 |
D.L. 269/2003, art. 5, co. 16 |
Attività svolta e risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa (Dati relativi al 2009, Doc. CCXX n. 2) |
V Bilancio VI Finanze |
8/9/2010 |
L. 244/2007 art. 2, co. 576 |
Applicazione delle misure concernenti la rilevazione dei fabbisogni annuali di beni e servizi delle amministrazioni statali e definizione di indicatori di spesa sostenibili, di cui all'art. 2, commi da 579 a 574, della legge n. 244 del 2007 – legge finanziaria 2008 (Trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'economia e delle finanze) (Doc. LVII, n. 3, All. II*) |
V Bilancio
|
30/9/2010 |
* La relazione è stata trasmessa in allegato allo schema della Decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013 (Doc. LVII, n. 3). |
Ministero della giustizia |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 85/2009, art. 19, co. 1 |
Attività della Banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la medesima Banca dati (Dati relativi al 2009, Doc. CCXXXV, n. 1 – PRIMA RELAZIONE ) |
I Affari costituzionali II Giustizia |
14/9/2010 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. 5, Tab. II |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM)* (Dati relativi all'attività svolta nel 2009, corredati dal rendiconto generale e dal bilancio di previsione relativi alla medesima annualità e dal bilancio di previsione 2010) |
XI Lavoro |
15/9/2010 |
*L'Ente è stato soppresso dall'articolo 7, co. 3- bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010. |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 285/1997, art. 10, co. 1 |
Stato di attuazione della legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (Dati relativi al 2008, Doc. CLXIII n. 3) |
XII Affari sociali |
8/9/2010 |
L. 149/2001, art. 39, co. 1* |
Stato di attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, concernente modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile* (Dati aggiornati al mese di ottobre 2009, Doc. CCII n. 1) |
II Giustizia |
14/9/2010 |
*La relazione è stata presentata congiuntamente al Ministero della giustizia, come previsto dalla norma istitutiva dell'obbligo. |
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L. 438/1998, art. 3, co. 2 |
Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (Dati relativi all'anno finanziario 2008, Doc. XXVII n. 24) |
XII Affari sociali |
23/9/2010 |
L. 328/2000, art. 27, co. 3 |
Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale (Elaborato dalla Commissione di indagine sull'esclusione sociale) (Dati relativi al 2009, Doc. XLI n. 2) |
XII Affari sociali |
28/9/2010 |
Ministro per le pari opportunità |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 215/2003, art. 7, co. 2, lett. f) |
Effettiva applicazione del principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica ed efficacia dei meccanismi di tutela (Redatta dall'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali) (Dati relativi al 2009, Doc. CXXX n. 2) |
I Affari costituzionali |
16/9/2010 |
Ministro per le politiche europee |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 11/2005, art. 15, co. 2 |
Partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Dati relativi al 2009, Doc. LXXXVII n. 3) |
XIV Politiche Unione europea |
30/9/2010 |
Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. 5 |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell'Ente italiano per la montagna (EIM)* (Dati relativi all'attività svolta negli anni 2008 e 2009, comprensiva dei conti consuntivi, piante organiche e consistenza degli organici per le medesime annualità e dei bilanci di previsione relativi agli anni 2009 e 2010) |
VII Cultura |
21/9/2010 |
*L'Ente è stato soppresso dall'articolo 7, co. 19, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010. |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 194/1978, art. 16, co. primo |
Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza” (Dati preliminari 2009 e definitivi 2008, Doc. XXXVII n. 2) |
XII Affari sociali |
08/09/10 |
Ministero dello sviluppo economico |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 59/1992, art. 16, co. 1 |
Attività svolta in favore della cooperazione (Dati relativi al periodo 2007-2009, Doc. CXXVII n. 1) |
X Attività produttive |
8/9/2010 |
L. 100/1990, art. 2, co. 3 |
Stato di attuazione della legge recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all’estero (Trasmessa dal vice ministro dello sviluppo economico) (Dati relativi al 2009, Doc. LXXXV n. 3) |
X Attività produttive |
8/9/2010 |
L. 70/1975, art. 30, co. 5, Tab. I |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Istituto postelegrafonici – IPOST* (Dati relativi all'attività svolta nel 2009, rendiconto generale riferito alla medesima annualità, bilancio di previsione per il 2010 e relative piante organiche) |
XI Lavoro |
8/9/2010 |
*L'Istituto postelegrafonici - IPOST è stato soppresso dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010. |
Fonte istitutiva |
Soggetto competente |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 157/1992, art. 19-bis, co. 5 |
Regione Valle d'Aosta |
Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (Dati relativi alla stagione venatoria 2009/2010) |
XIII Agricoltura |
8/9/2010 |
L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. c) |
Regione Piemonte |
Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (Dati relativi al 2009, Doc. CCI, n. 19) |
XII Affari sociali |
8/9/2010 |
L. 157/1992, art. 19-bis, co. 5 |
Regione Piemonte |
Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (Dati relativi al 2009) |
XIII Agricoltura |
8/9/2010 |
L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. c) |
Regione Liguria |
Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) (Dati relativi al 2009, Doc. CCI, n. 20) |
XII Affari sociali |
14/9/2010 |
L. 289/2002, art. 52, co. 4, lett. c) |
Regione Puglia |
Attuazione degli adempimenti previsti dall'accordo del 14 febbraio 2002 tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa (Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) (Dati relativi al 2009, Doc. CCI, n. 21) |
XII Affari sociali |
14/9/2010 |
Fonte |
Ministero competente |
Oggetto |
D.Lgs. 30/2005, art. 243-bis L'articolo è stato aggiunto dall'articolo 126, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131* |
Ministero sviluppo economico Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro |
Applicazione delle norme previste dal capo II del Codice della proprietà industriale in materia di invenzioni biotecnologiche |
*Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2010, n. 192, S.O. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino
nessuna
1 E cioè con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT [delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato] pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca (...).
2 Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, erano stati confermati i seguenti enti pubblici non economici: Accademia della Crusca, Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Cassa conguaglio trasporti di Gas di petrolio liquefatto, Cassa conguaglio settore elettrico, Comitato olimpico nazionale italiano CONI, Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO, Lega italiana per la lotta ai tumori LILT, Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI e Ente teatrale italiano ETI. Quest'ultimo, come riportato infranella parte "B" dell'introduzione, è stato poi comunque soppresso dal comma 20 del citato D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30/7/2010.
3 Co. 634: Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi (...) c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi (...).
4 Interessanti ai fini della presente sezione sono anche, tra gli altri, i commi 2 e 5 dell'articolo 6. Il comma 2 infatti stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.
Il comma 5 prevede invece la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi degli enti in questione: fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 [su cui si veda infra], tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [sulla quale si veda infra al punto "B" della presente introduzione], con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6.
5 Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
6Come riportato supra nella nota 4 dell'introduzione, per il dettato del comma 5 dell'art. 7 del D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. n. 122 del 30/7/2010, il numero di tali componenti dovrebbe poi ridursi ulteriormente a cinque.
7 Articolo 1, comma 15, della legge 23 agosto 2004, n. 239 Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia. Anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 239, l'organo collegiale era costituito dal presidente e da due membri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge istitutiva 14 novembre 1995, n. 481.
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero. Pertanto la somma degli atti segnalati ai Ministeri può non coincidere con il totale degli atti da segnalare.
*Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea o delle Commissioni.