Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||||||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 43/XVI MAGGIO 2012 | ||||||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 43 Progressivo: 2012 | ||||||
Data: | 24/05/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Notiziario mensile Numero 43/XVI MAGGIO 2012 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 61
Note annunciate al 30 aprile 2012 in attuazione di atti di indirizzo 68
Ministero degli affari esteri 68
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 76
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 83
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 89
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 90
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 30 aprile 2012 94
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in quattro sottosezioni che danno conto: 1) dell’ampiezza del campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, a seguito dell’attuazione data alla normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici (c.d. normativa taglia-enti); 2) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di aprile 2012 (e nella prima parte del mese di maggio 2012), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 3) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 aprile 2012 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 4) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 30 giugno 2012, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di aprilee l'inizio di quello di maggio, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di giugno. La sezione è composta da quattro sottosezioni, che danno rispettivamente conto dell'attuazione della normativa taglia-enti, delle cariche rinnovate nel mese di aprile e di quelle da rinnovare entro la fine di giugno, nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- Le Commissioni Lavoro della Camera e del Senato non hanno espresso il parere sulla proposta di nomina di Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL. Peraltro, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo stesso Massimo De Felice è stato nominato commissario straordinario dell'Istituto a decorrere dal 1° aprile 2012 fino alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto, e comunque non oltre il 31 luglio 2012.
- Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 2012, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2012 su proposta del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, Pier Luigi Celli è stato nominato presidente dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT per la durata di un triennio.
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Domenico Totaro a presidente dell'Enteparco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese. Lo stesso Ministro, con propri decreti, ha nominato Massimo Avancini commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano, e Vittorio Alessandro commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre, entrambi per un periodo massimo di tre mesi.
- Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto, Stefano Gresta presidente dell'Istitutonazionale di geofisica e vulcanologia INGV, per la durata di un quadriennio.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Paolo Sestito è stato nominato per un semestre commissario straordinario dell'Istitutonazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI.
- Il 2 maggio scadono i mandati di Claudio Varrone e Francesco Ruffo Scaletta rispettivamente a commissario straordinario e subcommissario dell'Unionenazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE, ora Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI.
- Nel mese di maggio sono previsti in scadenza i mandati dei presidenti degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini, Massimo Marcaccio, dell'Aspromonte, Leo Autelitano, delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, Luigi Sacchini, dell'arcipelago di La Maddalena, Giuseppe Bonanno, d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giuseppe Rossi, nonché dei commissari straordinari dell'Ente Parco nazionaledell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, Domenico Totaro, e del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara.
- Entro il 31 maggio 2012 è prevista , in prima attuazione, la costituzione del collegiodell'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita dall'articolo 36 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Detta Autorità è composta dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. Le designazioni dei componenti, effettuate dal Governo, sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
- Il 30 giugno scade altresì il mandato di Matilde Mancini quale commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratoriISFOL.
- Si ricorda infine che il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione uscente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nominati il 25 marzo 2009, è scaduto il 31 dicembre 2011. Secondo lo statuto della RAI, gli amministratori restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data dell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica, che si è tenuta il 4 maggio 2012. Nella stessa seduta il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto di rinviare la discussione sulla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione alla prossima seduta dell'Assemblea, che è stata aggiornata al 6 giugno 2012.
- È stata pubblicata nel S.O n. 85 alla G.U. n. 99 del 28 aprile 2012, la legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. L'articolo 8, comma 23 del suddetto decreto-legge prevede la soppressione, a decorrere dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2000, successivamente denominata Agenzia per il terzo settore dal D.P.C.M. 26 gennaio 2011 n. 51. Come anticipato nel precedente numero della presente pubblicazione, i compiti e le funzioni esercitati dalla soppressa Agenzia, quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- È stata pubblicata nel S.O alla G.U. n. 82 del 6 aprile 2012, la legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. In particolare, l'articolo 46 del predetto decreto-legge, prevede la possibilità di procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, secondo quanto già previsto dall'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f) della legge 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). A tale procedimento di riordino si potrà procedere con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dal 7 aprile, data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale degli enti interessati.
- Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 2012, a seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2012 su proposta del Ministro dello sviluppo economico, Giuseppe Mazzarella, Maurizio Melani, Riccardo Maria Monti, Luigi Pio Scordamaglia e Paolo Zegna sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito: "ICE - Agenzia"). Il 30 aprile lo stesso consiglio di amministrazione ha nominato, al suo interno, Riccardo Maria Monti presidente dell'ICE - Agenzia. Tale ente, dotato di dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, succede, insieme al Ministero dello sviluppo economico, all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero ICE, il quale è stato soppresso dall'articolo 14, commi 17 e seguenti, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. In un primo momento, per effetto dell'entrata in vigore del suddetto decreto-legge, era previsto che le funzioni e le risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso ICE venissero trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Successivamente, l'articolo 22, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ha modificato i commi 18 e seguenti del citato articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, prevedendo appunto l'istituzione della nuova ICE - Agenzia, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. L'ICE - Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Sono organi dell'ICE - Agenzia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti. Come riferito supra,il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione al proprio interno. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, uno dei quali è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Si precisa tuttavia che, mentre per il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione del soppresso ICE sono state effettivamente attivate le procedure di controllo parlamentare di cui alla legge n. 14 del 1978, per le nomine alle cariche dirigenziali dell'ICE - Agenzia non risulta espressamente prevista dalla nuova disciplina, né al momento attivata, una forma di controllo parlamentare, benché l'Agenzia appaia palesemente rientrare nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.
- Si anticipa peraltro che il Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2012 ha approvato un disegno di legge recante misure di razionalizzazione amministrativa per la promozione del turismo all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese. Tale provvedimento, non ancora presentato alle Camere, oltre alla riorganizzazione dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT, estenderebbe la partecipazione alla cabina di regia dell’Agenzia - ICE al Ministro con delega al turismo e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e al Presidente dell’Alleanza delle cooperative italiane.
- È stata infine pubblicata nella G.U. n. 95 del 23 aprile 2012 la legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 "Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale". L'articolo 5, comma 1, lett. f) prevede "l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio". La creazione di tale nuovo organismo recepisce quanto disposto dalla direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell’8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Il nuovo soggetto, che dovrebbe avere natura eminentemente tecnica e non politica, in quanto organismo istituito presso le Camere non sembra potersi configurare come un autonomo ente pubblico né come una nuova autorità amministrativa indipendente. L'istituzione presso le Camere di un organismo indipendente di valutazione e verifica dei conti pubblici pone viceversa l'esigenza di coordinarne le funzioni con quelle già svolte dalla Corte dei Conti e da quelle parimenti attribuite alle stesse Camere dall'articolo 5, comma 4, della medesima legge costituzionale n. 1 del 2012.
a)
L’ampiezza del campo di applicazione della L. n.
14/1978
a seguito dell’attuazione della normativa
taglia-enti
Il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo negli enti pubblici è disciplinato, in via generale, dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (il cui contenuto è illustrato più avanti, in apertura della prossima sottosezione), che definisce il proprio campo di applicazione con riferimento agli “istituti ed enti pubblici, anche economici”. In tale campo intervengono altresì le disposizioni della normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici, nota come normativataglia-enti, la cui applicazione ha provocato, e potrebbe ancora provocare in futuro, una diminuzione tanto del numero degli enti pubblici quanto di quello delle nomine di competenza governativa da effettuarsi negli enti medesimi, restringendo di conseguenza l’estensione del campo di applicazione della legge n. 14/1978. Pertanto, in considerazione della sua evidente rilevanza per la delimitazione dell’oggetto della presente sezione, si procede di seguito ad una ricognizione preliminare degli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici.
Negli ultimi anni la materia della soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Muoveva in quella direzione la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001, art. 28, secondo Governo Berlusconi), poi modificata dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 482 e seguenti, secondo Governo Prodi), che ponevano in relazione agli “enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali” un complesso di norme finalizzate al loro riordino, trasformazione o soppressione che sono rimaste sostanzialmente inattuate. A dare nuovo impulso al procedimento mirava quindi la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 2, commi da 634 a 641, secondo Governo Prodi), che peraltro, come le precedenti, affidava a successivi regolamenti di delegificazione governativi, adottati ai sensi della legge n. 400/1988, il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione. I princìpi e criteri direttivi da seguire prevedevano: la fusione degli enti e strutture che svolgessero attività analoghe o complementari; la trasformazione degli enti che non svolgessero funzioni di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato o la loro soppressione e liquidazione; la fusione, trasformazione o soppressione degli enti attivi in materie attribuite alle regioni o agli enti locali; la razionalizzazione degli organi degli enti e la riduzione del numero dei loro componenti; la previsione che per gli enti liquidati lo Stato rispondesse delle passività nei limiti dell’attivo delle liquidazioni; l’abrogazione dei finanziamenti pubblici agli enti soppressi o trasformati in soggetti di diritto privato; il trasferimento alle amministrazioni con preminente competenza nella materia delle funzioni degli enti soppressi (comma 634). Unicamente per 11 enti identificati nell’allegato A1 era direttamente prevista dalla legge la soppressione, ai sensi del comma 636, ove non riordinati entro il termine previsto per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione (col meccanismo, cioè, della c.d. ‘ghigliottina’).
Molto più ‘interventista’, sebbene riferita a un campo di applicazione più ristretto (i soli “enti pubblici non economici”2) è invece la nuova disciplina della materia introdotta, a breve distanza di tempo, dall’art. 26 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (quarto Governo Berlusconi, come le seguenti fino al novembre 2011): generalizzando la clausola del predetto comma 636 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, l’art. 26 dispone esso stesso direttamente la soppressione automatica degli enti pubblici non economici, ad eccezione di quelli espressamente confermati o riordinati con una determinata procedura ed entro determinati termini, mediante una ‘ghigliottina’ da cui sono escluse unicamente talune categorie di enti identificati dalla legge stessa (cfr. infra). Peraltro, mentre si introduceva la nuova ‘ghigliottina generalizzata’, veniva meno la ‘ghigliottina specifica’, in quanto il comma 636 e l’allegato A della legge n. 244/2007 erano abrogati e gli 11 enti interessati venivano a rientrare nella disciplina generale recata dalla nuova legge (comma 3 dell’art. 26). D’altra parte, il medesimo comma 3 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 abrogava le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che prevedevano l’istituzione di un nuovo ente pubblico, l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, e l’art. 28 disponeva direttamente l’accorpamento di tre enti già esistenti in un unico nuovo organismo pubblico: veniva infatti istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, trasferendogli le funzioni e le risorse dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ARPAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM, di cui veniva contestualmente disposta la soppressione (comma 2). Con decreto interministeriale dovevano essere determinati, fra l’altro, gli organi di amministrazione e controllo e le modalità di costituzione e di funzionamento dell’ISPRA, tenendo conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche (comma 3).
L’articolo 26 della legge n. 133/2008 è stato successivamente in parte novellato e in parte integrato da altre disposizioni, in primo luogo quelle volte a ribadire in modo più stringente gli obiettivi di risparmio nonché di contenimento strutturale di spesa, recate dall’art. 17, commi 1-9, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Pertanto, la legge n. 133/2008 sviluppa quanto già formulato dalla legge n. 244/2007, e ancora vigente come criteri direttivi,3 e costituisce dunque la ‘carta’ normativa del procedimento taglia-enti, recando la disciplina fondamentale del riordino e della soppressione degli stessi; nell’art. 17 della legge n. 102/2009 si trovava invece la disciplina fondamentale dei profili inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e soppressione degli enti persegue, successivamente a sua volta modificata ed integrata da altre disposizioni di legge.
Interessati da questa normativa, come si è detto, sono gli enti pubblici non economici; in via interpretativa4, è stato chiarito che si tratta degli enti pubblici non economici statali. Il procedimento di riordino e soppressione di tali enti prevede due diverse procedure, il discrimine tra l’una e l’altra delle quali è dato dalle dimensioni degli enti, ossia se essi abbiano o meno una dotazione organica di personale inferiore a cinquanta unità. Le norme relative alle due procedure presentavano tuttavia alcuni profili problematici, quanto alla loro interpretazione e raccordo, per superare i quali, nonché per prorogare i termini originariamente assegnati al procedimento, è stato necessario introdurre ulteriori disposizioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, all’art. 10-bis, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’art. 7, comma 30.
Il complesso della normativa così risultante stabiliva dunque, in sintesi, che dovessero esseresoppressi gli enti pubblici non economici (statali):
a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni (ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; autorità portuali; enti parco; enti di ricerca5) e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, e cioè entro il 20 novembre 20086. Anche gli enti così confermati possono comunque, specifica il citato art. 10-bis della legge n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, con appositi regolamenti;
b) con dotazione pari o superiore a 50 unità, con esclusione degli stessi enti di cui sopra, nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (periodo aggiunto dal citato comma 30 dell'articolo 7 della legge n. 122/2010), per i quali alla scadenza del termine previsto dalla legge non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Tali regolamenti sono poi emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, delle Commissioni parlamentari competenti. Il predetto termine di legge per l’attuazione del riordino degli enti è stato ripetutamente differito7; da ultimo, l'articolo 10-bis della citata legge di proroga termini n. 25 del 2010 ha stabilito che gli schemi di regolamento di riordino, adottati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, dovessero essere emanati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura.
Vale per entrambe le procedure quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 per cui, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l’elenco degli enti che risultano soppressi. Agli stessi Ministri vigilanti è stato attribuito dalla legge n. 102/2009 il potere di proposta per l’adozione dei regolamenti di riordino, originariamente posto in capo ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di governo, poi chiamati ad esprimere sui regolamenti di riordino unicamente il proprio concerto. In caso di soppressione di un ente è previsto che l’amministrazione vigilante succeda ad esso a titolo universale, in ogni rapporto (“anche controverso”), e ne acquisisca le risorse.
Circa l’esclusione dalla normativa taglia-enti degli enti di ricerca, va precisato che l’art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, al comma 2, la limita agli enti di ricerca di cui alla legge n. 165/2007, cioè quelli vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i quali siano adottati entro il 31 dicembre 2009 i decreti legislativi attuativi della delega al riordino ivi prevista. Il successivo comma 3 dell’art. 27 stabilisce inoltre l’esenzione anche dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI, qualora riordinati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. In altre parole, gli enti di ricerca esclusi dal procedimento taglia-enti sono unicamente quelli effettivamente riordinati per altra via, in attuazione della normativa speciale recata dalla legge-delega n. 165/2007 o tenendo conto della previsione generale di cui alla legge n. 244/2007.
Si segnala inoltre che uno speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, riguardava gli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: in base all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, tali enti, nonché le società controllate o vigilate dal Ministero, dovevano, “in vista del relativo necessario riordino”, adeguare i propri statuti entro il 30 aprile 2009 allo scopo di prevedere un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Conseguentemente, nei trenta giorni successivi all’adeguamento doveva procedersi al rinnovo dei relativi organi di amministrazione. In applicazione di tale disposizione (il cui ambito di applicazione era più vasto rispetto alla normativa taglia-enti propriamente intesa, riguardando anche gli enti pubblici economici, come ad esempio l’Ente nazionale risi, e le società), che di fatto anticipava per gli enti del comparto agro-alimentare l’intervento poi generalizzato dall’art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010 (cfr. infra), nel corso del 2009 risultano aver modificato i propri statuti i seguenti sette enti pubblici non economici: Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Istituto nazionale di economia agraria INEA, Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA, Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione INRAN, Ente nazionale sementi elette ENSE, che hanno tutti ridotto a 5 i componenti dei rispettivi CDA. Alcuni di tali enti, l’UNIRE, l’INRAN e l’ENSE, saranno poi interessati da provvedimenti di trasformazione, riordino o soppressione adottati ai sensi della normativa taglia-enti (cfr. infra). Nessuna modificazione statutaria risulta invece approvata per l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI, anch’esso controllato dal Ministero delle politiche agricole, peraltro da anni in regime commissariale e successivamente soppresso (cfr. infra).
SCHEMA RIEPILOGATIVO
La normativa taglia-enti stabilisce la soppressione degli enti pubblici non economici statali: |
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a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, di quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle autorità portuali, degli enti parco, degli enti di ricerca riordinati per altra via, e ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale del 19/11/2008. |
b) con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, con le stesse esclusioni di cui al punto a), per i quali non vengano adottati i relativi schemi di regolamento governativo di riordino, in via preliminare entro il 31/10/2009 e in via definitiva entro il 31/10/2010, salvando comunque gli enti riordinati nella XVI Legislatura. |
In attuazione della normativa taglia-enti il Governo ha progressivamente definito ed approvato in via preliminare una serie di schemi di regolamenti di riordino: quelli approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009 riguardavano un numero di enti pari a 96, ma tale numero complessivo non si riferisce solo agli enti interessati dal procedimento taglia-enti, che sono 55 (compresi 6 Enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusi, quindi, dall’autonomo riordino effettuato con il D.Lgs. n. 213/2009), bensì comprende anche enti espressamente esclusi da esso, come Autorità portuali (in numero di 20) ed Enti parco (in numero di 21).
Sono stati approvati in via preliminare complessivamente 29 schemi di regolamento, per il riordino di:
- Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” (nella seduta del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2008);
- Lega navale italiana, Unione italiana tiro a segno, Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, Casse militari (nella seduta del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2009);
- Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2009);
- enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell’economia e delle finanze (nella seduta del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009);
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, Istituto opere laiche palatine pugliesi, Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2009);
- Ente italiano montagna EIM, Agenzia nazionale per i giovani, Automobile club d’Italia ACI, Club alpino italiano CAI, Agenzia nazionale per il turismo ENIT, Istituto postelegrafonici IPOST, enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, enti vigilati dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali (due distinti schemi riguardanti, rispettivamente, il settore lavoro ed il settore salute), Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione Guglielmo Marconi, Unione accademica nazionale, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, Istituto agronomico per l’oltremare, Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato, enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Accademia nazionale dei Lincei, Istituto nazionale di statistica ISTAT (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009).
L’elenco completo dei 96 enti inclusi negli schemi di regolamenti di riordino risulta il seguente: Accademia nazionale dei Lincei; Aero club d'Italia; Agenzia italiana del farmaco; Agenzia nazionale per i giovani; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Agenzia nazionale per il turismo; Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; Automobile club d'Italia; 20 Autorità portuali; Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; Cassa ufficiali della Guardia di finanza; 6 Casse militari; Club alpino italiano; Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; Consorzi dell'Adda, del Ticino, dell'Oglio; Consorzio parco nazionale dello Stelvio; Croce rossa italiana; Ente italiano montagna; Ente nazionale per l'aviazione civile; Ente parco nazionale del Gran Paradiso; 21 Enti parco; Fondazione Guglielmo Marconi; Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; Fondo di assistenza per i finanzieri; Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato; Fondi di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, finanzieri della Guardia di Finanza; Fondo di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle Finanze; INPS, INAIL, INPDAP, ENPALS, IPSEMA, ENAPPSMAD (integrazione logistico-funzionale) ed ISFOL; Istituto agronomico per l’oltremare; Istituto di studi e analisi economica; Istituto nazionale di statistica ISTAT; Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale; Istituto opere laiche palatine pugliesi; Istituto postelegrafonici; Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro; Istituto superiore di sanità; Lega navale italiana; Opera nazionale per i figli degli aviatori; Scuola archeologica italiana di Atene; Unione accademica nazionale; Unione italiana tiro a segno; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia.
L’adozione in via preliminare da parte del Governo dello schema di decreto di riordino, in attesa dell’approvazione definitiva entro il 31 ottobre 2010, valeva intanto la conferma per gli enti interessati, che altrimenti, ai termini di legge, avrebbero dovuto essere soppressi perché non sottoposti a riordino. Fra tali enti non rientrava l’Ente irriguo umbro toscano EIUT, la cui bozza di regolamento di riordino esaminata nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 non è stata approvata (cfr. infra).
Si segnala altresì che nella seduta del 28 ottobre 2009 il Governo ha approvato in via preliminare un ulteriore schema di regolamento di riordino di enti pubblici non economici, peraltro non ai sensi della normativa taglia-enti e nell’ambito del relativo procedimento, ma sulla base di altre disposizioni di legge che li riguardavano: si tratta del regolamento per l’unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, ai sensi del D.Lgs. n. 419/del 1999. Un altro schema di regolamento di questo tipo approvato in precedenza era quello per la riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 69/2009, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 luglio 2009, ed ulteriori analoghi schemi di regolamento approvati successivamente erano quello per il riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI e dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, quello di riordino dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM, approvati il 17 dicembre 20098, e quello di riordino del sistema delle Stazioni sperimentali per l’industria, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 99/2009 (seduta del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010). Per questi enti il previsto riordino seguiva quindi specifiche modalità, che potevano anche essere differenti da quelle seguite nell’ambito del procedimento taglia-enti.
Una nuova ed importante tappa del procedimento taglia-enti è stata successivamente aggiunta dalla citata legge n. 122/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 78/2010, che ha attuato un vasto intervento di c.d. ‘riduzione del perimetro della pubblica amministrazione’. Infatti l’art. 7 di tale legge - oltre ad intervenire al comma 30, come si è detto, sull’individuazione degli enti esclusi dalla soppressione - ha introdotto una serie di nuove disposizioni che hanno innanzitutto stabilito, ai commi da 1 a 17, la soppressione e il riordino immediati di taluni enti vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. In particolare, il comma 1 stabilisce la soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all’INAIL, che succede ad essi in tutti i rapporti attivi e passivi; allo stesso modo, i commi 2 e 3 provvedono a sopprimere l’Istituto postelegrafonici IPOST, le cui funzioni sono trasferite all’INPS, e il comma 3-bis sopprime l’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM (per il quale era inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 per l’esclusione dal procedimento taglia-enti mediante autonomo riordino: cfr. infra), attribuendo le relative funzioni all’INPDAP. Le risorse umane e strumentali degli enti soppressi sono trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché, per quanto riguarda l’ISPESL, con il Ministro della salute (commi 4 e 5).
I successivi commi 7, 8 e 9 intervengono in materia di riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui alla legge n. 479 del 1994, eliminando i consigli di amministrazione di tali enti ed attribuendone alcune funzioni ai presidenti (che continueranno ad essere nominati in base alle norme della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative); inoltre, viene stabilito che quando verranno rinnovati i consigli di indirizzo e vigilanza degli enti in questione, il numero dei loro componenti verrà ridotto almeno del trenta per cento. I commi da 10 a 14 prevedono poi, tra l'altro, l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti in oggetto, in modo da conformarli alle nuove norme, specificando che le nuove disposizioni si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, a cui il comma 16 trasferisce anche funzioni e personale di ruolo (nonché attività e passività di bilancio) del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD.
Ulteriori soppressioni di enti e trasferimenti delle relative funzioni sono previsti ai successivi commi 15, che sopprime l'Istituto affari sociali IAS e ne trasferisce le funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, in una delle macroaree già esistenti; 18, che sopprime un ente vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto di studi e analisi economica ISAE, le cui risorse e funzioni sono assegnate al ministero vigilante e all'ISTAT; 19, che sopprime un ente di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna EIM, al quale la Presidenza succede a titolo universale; 20, che sopprime una serie di enti elencati nell'allegato 2 alla legge, in cui sono specificate le amministrazioni a cui sono trasferiti i rispettivi compiti e attribuzioni. Si tratta in primo luogo di enti vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè tutte le otto Stazioni sperimentali per l'industria, a cui subentrano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA territorialmente competenti, e l'Istituto per la promozione industriale IPI, a cui subentra direttamente il Ministero dello sviluppo economico; poi, di un altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA9, e di un ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ente nazionale delle sementi elette ENSE10, ad entrambi i quali subentra l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN. Vengono altresì soppressi altri due enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e cioè il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, i cui compiti e attribuzioni passano al suddetto Ministero, nonché l'Ente teatrale italiano ETI11, a cui subentra il vigilante Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, il comma 21 sopprime l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN e trasferisce le sue funzioni e risorse al Consiglio nazionale delle ricerche e i commi da 31-ter a 31-septies sopprimono l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES, cui succede a titolo universale il Ministero dell’interno.
All’elenco degli enti così soppressi ha successivamente aggiunto un’altra voce l’art. 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, ai commi 5-quater e 5-quinquies, ha disposto l’aggiunta nell’allegato 2 della legge n. 122, e quindi la soppressione, del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, assegnando alla Camera di commercio di Brescia i relativi compiti e attribuzioni. Il Banco era stato appena riordinato con apposito provvedimento adottato ai sensi della normativa taglia-enti, il D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, che aveva, tra l’altro, portato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 11 a 5 (cfr. infra).
Il comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122 prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi (anche) degli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti: fermo restando quanto previsto dall'illustrato articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 122, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono al conseguente adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma 5 nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
La legge n. 122/2010 segna dunque un ulteriore incremento del livello di ‘interventismo’ della normativa taglia-enti, disponendo essa stessa, come si è visto, la soppressione immediata di 23 enti pubblici non economici – poi portati a 24 dalla legge n. 10/2011 - e disciplinando direttamente il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, in un momento in cui non era ancora scaduto il termine del 31 ottobre 2010 per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino degli enti pubblici interessati dal procedimento12, e in un caso - quello dell’ETI - addirittura ritornando sulla procedura in materia di soppressione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità già definita con il D.M. 19 novembre 2008. Viene anche derogata la regola generale per cui, in caso di soppressione di un ente, è l’amministrazione vigilante a dovergli succedere, acquisendone le risorse: infatti, in numerosi casi le funzioni e le risorse degli enti soppressi sono attribuite ad altri enti pubblici, anziché alle amministrazioni vigilanti.
L’iter degli schemi di regolamento di riordino, già adottati dal Governo in via preliminare e il cui termine finale era stato frattanto posposto al 31 ottobre 2010, degli enti successivamente interessati dalla legge n. 122 si è quindi interrotto prima di giungere all’approvazione definitiva; lo stesso è accaduto anche per altri degli schemi di regolamento approvati entro il 31 ottobre 2009, per una serie di motivi fra cui di particolare rilievo appaiono le osservazioni in merito del Consiglio di Stato. Infatti, esaminandoli per l’espressione del prescritto parere, il Consiglio di Stato ha censurato gran parte di tali schemi, chiedendo al Governo di rimettervi mano sulla base del rilievo che il riordino era previsto in un’unica direzione, quella della riduzione degli organi collegiali di gestione e di alcuni posti di vertice interni degli enti, senza mai riguardare anche la riduzione degli uffici dirigenziali dei Ministeri vigilanti; e ciò in violazione della norma (art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 17 della legge n. 102/2009: cfr. infra) che stabilisce che l’operazione di riorganizzazione deve avvenire su entrambi i versanti con, in entrambi i casi, “corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”. I decreti governativi di riordino dovevano quindi dare attuazione a tutti i princìpi e criteri direttivi indicati dalla legge e non risultava condivisibile la tesi del Governo per cui al riordino degli enti potesse procedersi senza attuare taluni di essi purché fosse rispettato l’obiettivo di contenimento della spesa: secondo il Consiglio di Stato, “il concetto di ‘riordino’ non può essere schiacciato su quello di ‘risparmio’, sino ad ammettere che una qualsiasi operazione di riorganizzazione, tra quelle previste dal legislatore, sia adeguata se genera una riduzione di spesa”.
Come risultato, alla scadenza del 31 ottobre 2010 posta dalla legge per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino, i provvedimenti effettivamente adottati nell’ambito del procedimento taglia-enti risultano soltanto 16, cui si è aggiunto un ulteriore provvedimento di riordino adottato ai sensi di altre disposizioni di legge (quello relativo al CNIPA). L’elenco completo è il seguente:
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203, di riordino dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI;
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 205, di riordino della Lega navale italiana;
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209, di riordino dell’Unione italiana tiro a segno;
- D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, di riordino delle Casse militari, accorpate in un unico ente, la Cassa di previdenza delle Forze armate;
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 215, di riordino dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA;
- D.P.R. 13 dicembre 2009, n. 180, di privatizzazione della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”;
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, di riordino dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188, di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (riguardante l’Aero club d’Italia e l’Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, di riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV;
- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 232, di riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei;
- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 237, di riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, di riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali13;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243, di riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244, di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261, di privatizzazione dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263, di privatizzazione dell’Istituto opere laiche palatine pugliesi.
A questi regolamenti di riordino, come si è detto, si è aggiunto, al di fuori del procedimento taglia-enti, il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, di riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, che veniva trasformato nel nuovo Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA.
Tutti gli altri 13 schemi di regolamento di riordino approvati dal Governo in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 non sono pervenuti all’approvazione definitiva, non risultando, anzi, essere mai stati neanche trasmessi al Parlamento per l’espressione del prescritto parere. Analogamente, non sono stati approvati definitivamente, ad eccezione di quello relativo al CNIPA, anche gli schemi di provvedimenti di riordino, adottati sulla base di disposizioni di legge diverse dalla normativa taglia-enti, relativi ad INVALSI, ENAM Stazioni sperimentali per l’industria, nonché a Giunta centrale per gli studi storici ed Istituti storici (benché trasmesso alle Camere per il prescritto parere, poi espresso dalle competenti Commissioni parlamentari) e all’ANSAS (anch’esso trasmesso al Parlamento per il parere, effettivamente espresso dalle competenti Commissioni parlamentari). Pertanto, INVALSI, ANSAS ed ENAM sono venuti a rientrare nel campo di applicazione della normativa taglia-enti, risultando inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 di cui all’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009, e l’ENAM, come si è visto, è stato poi soppresso dalla legge n. 122/2010 (sorte analoga toccherà poi all’ANSAS: cfr. infra).
Di conseguenza, i 14 enti pubblici non economici così riordinati e non trasformati in enti di diritto privato14 dovevano essere, a stretto rigore di legge, gli unici interessati dalla normativa taglia-enti ad essere confermati dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010; tutti gli altri dovevano intendersi soppressi, in quanto non inclusi negli schemi di riordino approvati entro il 31 ottobre 2009 oppure, benché ivi inclusi, non interessati da riordino approvato in via definitiva. E’ peraltro evidente che, in pratica, le cose non stanno in questi termini (cfr. infra sull’esito attuale della procedura taglia-enti e sui conseguenti riflessi in merito all’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine), come confermato anche dal fatto che la storia della normativa taglia-enti non si esaurisce affatto con la scadenza del termine del 31 ottobre 2010.
Ancora, infatti, nella complessa disciplina taglia-enti ha poi innovato la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che da una parte ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge n. 122/2010 e dall’altra ha proseguito nella linea di rafforzato interventismo inaugurata da quest’ultima legge, introducendo nuove disposizioni concernenti la soppressione e il riordino di singoli enti pubblici. Sotto il primo aspetto, l'art. 14, comma 15, della legge n. 111 chiarisce che le amministrazioni a cui sono trasferiti i compiti e le attribuzioni precedentemente spettanti agli enti di cui all’allegato 2 alla legge n. 122/2010, soppressi dall'art. 7, comma 20, della medesima legge, subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che gli stessi siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. Per quanto riguarda il secondo profilo, i commi da 17 a 27 dell’art. 15 della legge n. 111/2011 provvedono innanzitutto a sopprimere l’Istituto per il commercio estero ICE e a trasferirne le funzioni, le risorse umane, strumentali e finanziarie ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione; inoltre, in materia di riordino di enti pubblici intervengono i commi da 1 a 5 dell’art. 14, di modifica delle funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, i commi 28 e 29 del medesimo art. 14, che dispongono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 122/2010, la trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE15 nell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, con il conseguente subentro dell’ASSI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’UNIRE16, e i commi 7, 8 e 9 dell’art. 17, che autorizzano il Ministro della salute a provvedere con proprio decreto, entro il 30 giugno 2013, a modifiche all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP e ne prevedono la soppressione e liquidazione in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, da concludersi entro il 31 dicembre 2013. Infine, l’art. 19, ai commi 1, 2 e 3, prevede, in materia di riordino degli enti di ricerca, la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS ed il ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE (si compie, dunque, l’operazione inversa rispetto a quella attuata con la legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 che, ai commi 610 e 611 dell’art. 1, aveva istituito l’ANSAS disponendone il subentro nei compiti e nelle funzioni già svolti dall’INDIRE e dagli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE, che erano contestualmente soppressi; questi ultimi Istituti, peraltro, non vengono ripristinati dalla legge n. 111/2011). Nulla viene precisato circa un eventuale riordino del ripristinando INDIRE rispetto alla configurazione che lo stesso aveva all’atto della sua precedente soppressione; sembra dunque doversi concludere che l’Istituto riprenderà il medesimo assetto che aveva prima dell’entrata in vigore dei commi 610 e 611 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.17
Da notare, inoltre, che in materia di controllo parlamentare sulle nomine, anche se al di fuori del quadro della normativa taglia-enti, incide anche l’art. 21, comma 4, lettera b) della legge n. 111/2011, che prevede il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, costituito nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Si ricorda che sul procedimento taglia-enti era successivamente intervenuto anche il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che, al comma 31 dell’art. 1, aveva modificato il campo di applicazione della normativa taglia-enti definito dalla normativa precedente, ed in particolare dalle disposizioni basilari di cui all’art. 26 della legge n. 133/2008. In base a tali modificazioni, la platea degli enti pubblici non economici ricompresi nella prima procedura di soppressione in caso di assenza di riordino, cioè quelli di piccole dimensioni, veniva ampliata sia mediante l’innalzamento da 50 a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento, fra le quali non figurava più quella degli enti di ricerca, che potevano quindi essere interessati dalla soppressione anche se recentemente riordinati con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Veniva inoltre modificato il meccanismo di identificazione delle ulteriori esclusioni dalla soppressione generalizzata, che potevano essere stabilite per gli enti “di particolare rilievo” identificati dal Presidente del Consiglio dei ministri (anziché dai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa) con apposito decreto da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Era poi previsto che, sempre con DPCM adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi potessero essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. Pertanto, l’illustrata disposizione si configurava come ancora più ‘interventista’ di quelle recate dalla stessa legge n. 122/2010, attuando un’ulteriore intensificazione del ricorso diretto a norme di legge immediatamente precettive e dell’accentramento delle decisioni in ambito governativo ad un livello sempre più alto. A seguito dell’esame parlamentare, il comma 31 dell’art. 1 del D.L. n. 138/2001 è stato peraltro soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
Per quanto riguarda i profili della normativa taglia-enti direttamente inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e sfoltimento degli enti persegue, già la citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, comma 483) aveva quantificato i risparmi di spesa conseguenti alle norme da essa introdotte in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per il 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, la legge n. 296 aveva inoltre introdotto, al comma 621 dell’art. 1, una clausola di salvaguardia, con la previsione di una riduzione delle dotazioni del bilancio dello Stato relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati. Le norme della legge n. 296 sono state successivamente sostituite dalla citata legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 641), che ha mantenuto tuttavia fermi gli obiettivi di risparmio a decorrere dal 1° gennaio 2008, e la relativa clausola di salvaguardia, come pure ha fatto la successiva legge n. 102/2009, ai commi 1-9 dell’art. 17, a decorrere dall’anno 2009: pertanto, la misura complessiva dei risparmi di spesa da conseguire rimane pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.
A questo scopo, il citato art. 17 della legge n. 102 aveva introdotto una scansione procedimentale finalizzata ad assicurare effettività ai risparmi di spesa perseguiti. Di qui, innanzitutto, la previsione (comma 3) che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009; le amministrazioni vigilanti competenti erano chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione, con l’indicazione degli enti assoggettati a riordino. Di qui la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze, in attesa dell’indicazione degli obiettivi di risparmio posti a ciascuna amministrazione vigilante, di rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, con decreti di accantonamento su cui le Commissioni parlamentari rendessero parere (commi 4 e 4-bis). O ancora, la previsione che le amministrazioni competenti, una volta condotto il riordino degli enti vigilati, adottassero interventi di contenimento strutturale della spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, sì da effettivamente raggiungere gli obiettivi di risparmio ricevuti (comma 5). E ancora, la previsione che finché quegli obiettivi non fossero conseguiti, amministrazioni ed enti non potessero procedere a nuove assunzioni di personale, con alcune esclusioni specificamente determinate (comma 7), e quella per cui le amministrazioni vigilanti dovevano comunicare alla Ragioneria generale e al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 novembre 2009, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed eventualmente alle spese del proprio apparato organizzativo (comma 8, primo periodo).
Nell’ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle amministrazioni vigilanti non risultassero conseguiti o fossero stati conseguiti in modo parziale, era prevista l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale si doveva operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti (comma 8, terzo periodo). A suggello del procedimento, era previsto che in caso di minori risparmi conseguiti a seguito del riordino degli enti di propria competenza, ciascuna amministrazione vigilante concorresse essa stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati, mediante una riduzione del suo stato di previsione della spesa (comma 9).
Tuttavia, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di assegnazione a ciascuna amministrazione degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dal 2009, che costituiva la prima e indispensabile fase del procedimento scandito dall’art. 17 della legge n. 102/2009, non è stato mai adottato: l’intero procedimento è rimasto così, di fatto, mutilo di una sua componente essenziale e destinato alla non applicazione. Di conseguenza, la predetta legge n. 25 del 2010 ha successivamente abrogato i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell’articolo 17 della legge n. 102/2009, lasciando dunque in piedi unicamente le disposizioni dei commi 4 e 4-bis che autorizzavano a rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, e stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese in tal modo indisponibili sono ridotte definitivamente (art. 2, comma 8-septies, della legge n. 25); le disposizioni del comma 6, che aggiornano i princìpi e criteri direttivi della delega per l’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 prevedendo la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti da riordinarsi e presso le amministrazioni vigilanti, con corrispondente riduzione, in entrambi i casi, degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; e quelle del secondo periodo del comma 8, in base alle quali le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione (fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti), sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.
Successivamente, la citata legge n. 122 del 2010, al comma 24 dell’art. 7, ha stabilito, in via generale, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi (quindi, anche agli enti pubblici non economici statali oggetto della normativa taglia-enti) sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni, dovevano stabilire il riparto delle risorse disponibili, con l’obiettivo di razionalizzare e riordinare il sistema delle funzioni strumentali dello Stato dipendenti dai rispettivi dicasteri: in pratica, ciascun Ministero vigilante veniva chiamato a ripensare il ruolo, le funzioni e le attribuzioni degli enti strumentali dello Stato posti sotto la propria vigilanza ed a fare le conseguenti scelte di ridimensionamento. Il successivo comma 31-octies ha poi stabilito che le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi dal medesimo art. 7, in esito all’applicazione delle norme delle leggi n. 133/2008 e n. 25/2010, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le proprie dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto.
Ancora, nella materia è intervenuta la recente legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (primo Governo Monti), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Le disposizioni introdotte da tale legge non costituiscono in senso stretto una nuova parte della normativa taglia-enti propriamente intesa, alla quale non fanno specifico riferimento, prevedendo anzi talune deroghe e innovazioni alla normativa stessa (come nel caso dell’inclusione delle Autorità amministrative indipendenti nelle misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi) ed affermando altresì specifiche ed ulteriori finalità (come la considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo); esse, tuttavia, rientrano pienamente nella materia della soppressione, razionalizzazione e riordino degli enti pubblici non economici a fini di riduzione della spesa pubblica complessiva, ragion per cui il loro inserimento nell’analisi condotta in questa sede appare pienamente giustificato.
Continuando nella linea di diretto interventismo ormai caratteristica delle norme in materia, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto innanzitutto, al comma 1, a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, due ulteriori enti previdenziali, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP e l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS18, attribuendo i relativi compiti e funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. I commi da 2 a 5 dell’art. 21 disciplinano la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi all’INPS, che deve provvedere entro i sei mesi successivi al proprio riassetto organizzativo e funzionale operando una razionalizzazione di organizzazione e procedure (comma 7). In considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS, il comma 6 dell’art. 21 stabilisce l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con sei ulteriori rappresentanti, ed il successivo comma 9 prolunga la durata in carica del Presidente dell’INPS fino al 31 dicembre 2014. In base al comma 8, dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS e dal conseguente riordino dell’INPS deve derivare una riduzione degli oneri complessivi di funzionamento dell’INPS in misura non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014; tali importi sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e si affiancano ai risparmi già preventivati a seguito delle misure di razionalizzazione organizzativa di INPS, INPDAP ed INAIL previste dall’art. 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) per complessivi 60 milioni di euro nel 2012, 10 milioni per il 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dal 2014.
Al comma 10, inoltre, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha disposto la soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI19: le sue funzioni, con le relative risorse umane e strumentali, ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al soggetto da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate, con la procedura definita dal successivo comma 11.
Analogamente, il comma 12 dell’articolo 21 ha disposto la soppressione dei tre Consorzi locali per i bacini prealpini (Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore; Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo; Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como) e l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, istituito sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli organi di amministrazione e controllo, la sede e le modalità di funzionamento del nuovo Consorzio nazionale dovevano essere determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente; peraltro, in materia è successivamente intervenuto il dietrofront disposto dalla legge n. 14/2012 (cfr. infra).
Ai commi da 13 a 21, l’articolo 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto infine alla soppressione e al trasferimento delle funzioni, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, di ulteriori enti pubblici non economici statali elencati nell’allegato A: si tratta dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, mentre le ulteriori funzioni passano al Ministero dell’ambiente; dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni passano in via transitoria (in attesa dei decreti attuativi) all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA e successivamente, in via definitiva, al Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni passano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM. Viene altresì soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare20 (comma 20). Anche in questo caso, viene dettagliatamente disciplinata direttamente dalla legge la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi alle amministrazioni incorporanti; non è però previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa, in quanto il comma 21 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi 13 e seguenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Altre disposizioni in materia di enti ed organismi pubblici sono state introdotte dall’art. 22 della legge n. 214/2011. Fra queste, il comma 2 prevede innanzitutto la riduzione delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e degli organismi strumentali comunque denominati: a questo scopo, con regolamenti governativi di delegificazione di cui alla legge n. 400/1988 devono essere riordinati, entro il termine di sei mesi, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti soggetti, assicurandone la riduzione del numero complessivo dei componenti; la decorrenza di tale riduzione, in base al successivo comma 4, è fissata nel primo rinnovo dei componenti degli organi collegiali successivo all’entrata in vigore della legge n. 214. Il comma 3 prevede poi un’analoga disciplina per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
I commi da 6 a 9 dell’art. 22, sostituendo con una nuova formulazione i commi da 18 a 26 dell’art. 14 della legge n. 111/2011, disciplinano invece l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento di un nuovo Ente pubblico non economico statale, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. All’Agenzia sono trasferite alcune delle funzioni già esercitate dal soppresso Istituto per il commercio estero ICE (quelle di cui l’originario testo dell’art. 14 della legge n. 111/2011 prevedeva il passaggio al Ministero degli esteri), mentre per le restanti attribuzioni è confermato il già disposto trasferimento al Ministero dello sviluppo economico; conseguentemente, le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, nonché il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Istituto, vengono ripartiti fra il Ministero dello sviluppo economico e la nuova Agenzia. Organi dell’Agenzia sono il Consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno, e il Collegio dei revisori dei conti; i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico; uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. Le nomine in questione rientrano dunque nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.
Anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito dell’adozione delle misure illustrate, in quanto il comma 9 dell’art. 22 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzandosi allo scopo le risorse già destinate al soppresso Istituto per il commercio estero ICE.
L’art. 23 della legge n. 214/2011 ha inoltre apportato ulteriori innovazioni nella materia dei costi di funzionamento degli apparati amministrativi pubblici, includendovi tra l’altro per la prima volta (insieme ad Autorità di Governo, al CNEL ed alle Province, che in questa sede non rilevano in quanto non interessati dal controllo parlamentare sulle nomine) le Autorità amministrative indipendenti, che, pur essendo anch’esse enti pubblici non economici statali, erano in precedenza escluse dagli interventi disposti nell’ambito della complessiva normativa taglia-enti. Il comma 1 dell’art. 23 dispone infatti la riduzione del numero dei componenti di nove di tali Autorità: il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM è ridotto da 8 a 4 componenti, escluso il Presidente (e conseguentemente sono ridotti da 4 a 2, escluso il Presidente, i componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e i prodotti costituite nell’ambito dell’AGCOM); la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali passa da 9 a 5 componenti, compreso il Presidente; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture passa da 7 a 3 componenti, compreso il Presidente; il Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP passa da 6 a 3 componenti, compreso il Presidente; i membri dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB, della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT scendono da 5 a 3, compreso il Presidente.
Le riduzioni così disposte non interessano i componenti delle Autorità già nominati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011; ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti i componenti, le riduzioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo a tale data (comma 2). Vengono altresì introdotte le conseguenti modifiche alle modalità di funzionamento della CONSOB (commi 2-bis e 2-ter), nonché disposto il potenziamento delle funzioni dell’AGCOM (art. 35), e si stabilisce che il Presidente ed i componenti di tutte le Autorità amministrative indipendenti (non solo le nove interessate dal comma 1 dell’art. 23, quindi) non possono essere confermati alla cessazione della carica (comma 3 dell’art. 23). Infine, il successivo art. 37 delegava il Governo, fra l’altro, ad individuare, tra quelle esistenti, l’Autorità amministrativa indipendente cui attribuire specifiche funzioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti; la norma, peraltro è stata modificata a distanza di appena tre mesi.
Infatti, a modifica del predetto art. 37 della legge n. 214 del 2011 è successivamente intervenuta la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che all’art. 36, interamente riformulato nel corso dell’esame parlamentare21, istituisce direttamente una nuova autorità amministrativa indipendente denominata Autorità di regolazione dei trasporti, composta dal Presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità22. L’Autorità di regolazione dei trasporti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed esercita in particolare le funzioni di cui al medesimo art. 36 ed al successivo art. 37 del D.L. n. 1/2012; in sede di prima attuazione, il collegio dell’Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012 e l’Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti relativi all’organizzazione interna, al funzionamento ed alla pianta organica del personale di ruolo, che devono essere adottati entro trenta giorni dalla sua costituzione (e quindi entro il 30 giugno 2012). Nelle more dell’entrata in operatività dell’Autorità, le funzioni e le competenze ad essa attribuite continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati; a decorrere dalla sua entrata in operatività è soppresso l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente riduzione della dotazione organica di personale dirigenziale del Ministero e degli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. A seguito di tale soppressione verrà dunque meno un’ulteriore carica, quella del Direttore generale dell’URSF, attualmente ricompresa nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine23.
Ulteriori rilevanti innovazioni nel procedimento taglia-enti sono state introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che, all’art. 27-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge, ha annullato la manovra compiuta sui Consorzi per i laghi prealpini dalla legge n. 214/2011: seguendo il percorso inverso, infatti, il nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, scaturito dall’accorpamento dei tre preesistenti Consorzi locali, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 14 e sono ricostituiti i Consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda, che riprendono le funzioni esercitate precedentemente all’accorpamento disposto dalla legge n. 214/2011. E’ peraltro stabilito il riordino della struttura ed organizzazione dei ricostituiti Consorzi rispetto alla situazione precedente, in quanto con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, saranno approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione e controllo nonché le modalità di funzionamento dei Consorzi stessi, finalizzate ad accrescerne funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e gli altri amministratori dei tre Consorzi già soppressi che non siano cessati a qualsiasi titolo dalla carica continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.
Il successivo art. 29-bis della legge n. 14/2012 ha poi innovato nel procedimento di liquidazione del soppresso Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania EIPLI, prorogando al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate delle relative funzioni, risorse umane e strumentali e complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi.
Da ultimo, la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha introdotto, all’art. 46, comma 1, nuove disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa24: tali enti possono, con appositi regolamenti governativi di delegificazione adottati ai sensi della legge n. 400/1988, essere trasformati in soggetti di diritto privato sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’art. 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge n. 244/2007, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la procedura per la trasformazione prevede la proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale. Gli enti vigilati dal Ministero della difesa sono attualmente l’Agenzia industrie difesa (che sembrerebbe però avere natura di ente pubblico economico), l’Associazione italiana della Croce rossa per le componenti ausiliarie delle Forze armate, nonché cinque enti già interessati dal riordino ai sensi della normativa taglia-enti: l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, l’Unione italiana tiro a segno UITS, la Lega navale italiana e la Cassa di previdenza delle Forze armate.
La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni in materia tributaria, ha poi disposto, all’art. 8, comma 23, la soppressione dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)25 e il trasferimento dei relativi compiti, funzioni e risorse strumentali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede di conseguenza ad adeguare il proprio assetto organizzativo senza nuovi o maggiori oneri. Chiamata ad operare affinché su tutto il territorio nazionale italiano fosse perseguita una "uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare" concernente le ONLUS, il Terzo settore e gli enti non commerciali, l’Agenzia svolgeva compiti di vigilanza e controllo per favorire la corretta applicazione della normativa vigente da parte degli organismi del Terzo settore, di promozione per favorire la conoscenza del settore stesso, la diffusione di buone pratiche e l’educazione alla cittadinanza attiva, e di indirizzo per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia. L’Agenzia per il Terzo settore era dotata di 1 Presidente e 4 componenti, ulteriori cariche che escono quindi dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.
Si segnala infine che è attualmente in corso, sulla base di nuove disposizioni di legge e con diverse procedure, il riordino di taluni enti pubblici non economici già interessati dalla normativa taglia-enti per i quali il relativo procedimento non era andato a buon fine: si tratta degli enti vigilati dal Ministero della salute, sulla base dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha delegato il Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, appunto, dal Ministero della salute, sulla base di specifici princìpi e criteri direttivi. Il relativo schema di decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare il 22 settembre 2011, è stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012, ed è quindi tornato all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Ai sensi di tale schema, il riordino dovrebbe riguardare l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Istituto superiore di sanità26, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e l’Associazione italiana della Croce rossa, quest’ultima oggetto di un separato schema di decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare l’11 novembre 2011 anch’esso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 183/2010 ed anch’esso esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012; non risulta che in tali schemi di decreto sia inclusa anche l’Agenzia italiana per il farmaco AIFA. Nel frattempo, peraltro, nella citata legge n. 14/2012, di conversione in legge del D.L. n. 216/2011, è stato aggiunto in sede di esame parlamentare il comma 2 dell’art. 1, che proroga al 30 giugno 2012 il termine per l’esercizio della delega per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero delle salute, di cui alla legge n. 183/2010, aggiungendo altresì taluni nuovi princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega; appare dunque evidente che gli schemi di decreto legislativo già esaminati dal Parlamento non saranno approvati in via definitiva e che il Governo presenterà tra breve alle Camere nuovi schemi di decreti legislativi di riordino.
Invece, non risulta ancora adottato in via preliminare alcuno schema di decreto per il riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che pure costituiscono anch’essi oggetto della delega di cui all’art. 2 della legge n. 183/2010. Analogamente, dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010 non risulta alcuna nuova iniziativa legislativa per il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Volendo, quindi, sintetizzare l'esito di quanto finora detto, per quanto riguarda gli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici, il quadro che emerge alla data di pubblicazione di questo Bollettino è il seguente.
Sono stati soppressi (cfr. la tabella seguente) 37 enti ed istituti pubblici non economici statali, con il conseguente trasferimento delle relative funzioni e risorse ad altri enti e pubbliche amministrazioni, a fronte dell’istituzione di 4 nuovi enti (l’ISPRA, risultante, come si è detto, dall’accorpamento di 3 enti precedentemente esistenti, l’ASSI, l’Agenzia ICE e la nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti). Sono state inoltre abrogate le disposizioni istitutive di un nuovo ente (l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione) previsto dalla legge n. 296 del 2006 ma non ancora costituito.
Gli enti soppressi rientravano per la quasi totalità - in 36 casi su 37 - nella categoria di quelli con dotazione organica pari o superiore a 50 unità di personale; fra gli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità risulta invece un’unica soppressione (quella dell’Ente teatrale ETI).
A seguito di tali soppressioni sono venuti meno 36 incarichi di Presidenti di enti pubblici di nomina governativa27 (nel caso del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, il Presidente era di diritto il Ministro delle politiche agricole e forestali) sulle cui proposte di nomina era prevista l’acquisizione del parere parlamentare, a fronte della previsione di 3 nuovi incarichi presidenziali (quelli dei Presidenti dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE e della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti) soggetti ad analogo controllo parlamentare, che a regime, quando saranno determinati gli organi di gestione dell’ASSI, saranno presumibilmente 4.
Sono stati altresì soppressi, complessivamente, 353 incarichi di altri amministratori di nomina governativa28, il cui conferimento costituiva oggetto di obbligatoria comunicazione al Parlamento, a fronte della previsione di 18 nuovi incarichi analoghi (quelli degli altri amministratori dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE e della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, nonché i 6 nuovi rappresentanti destinati ad integrare il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS), in attesa che siano determinati gli altri amministratori dell’ASSI .29
ENTI SOPPRESSI O TRASFORMATI e relative nomine governative venute meno |
AMMINISTRAZIONI SUBENTRANTI nei compiti e nelle funzioni degli enti soppressi |
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ARPAT 1 Presidente e 4 componenti del Cons. di Amminis. |
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione) dotato di 1 Presidente e 6 componenti del CDA |
Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
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Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
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Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL |
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
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Istituto postelegrafonici IPOST 1 Presidente e 6 componenti del CDA |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS |
Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM 1 Presidente e 10 componenti del CDA |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP (poi a sua volta soppresso: cfr. infra) |
Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD 1 Presidente e 12 componenti del CDA |
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS (poi a sua volta soppresso: cfr. infra) |
Istituto affari sociali IAS 1 Presidente e 5 componenti del CDA |
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL |
Istituto di studi e analisi economica ISAE 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
Ministero dell'economia e delle finanze |
Ente italiano montagna EIM 1 Presidente e 2 componenti del CDA |
Presidenza del Consiglio dei ministri |
Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari SSICA 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA Parma |
Stazione sperimentale del vetro 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
CCIAA Venezia |
Stazione sperimentale per la seta 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
CCIAA Milano |
Stazione sperimentale per i combustibili 1 Presidente e 11 componenti del CDA |
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Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per la carta SSCCP 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
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Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
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Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi SSEA 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
CCIAA Reggio Calabria |
Stazione sperimentale pelli e materie concianti 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
CCIAA Napoli |
Istituto per la promozione industriale IPI 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico |
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero per le politiche agricole e forestali |
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO 7 componenti della Giunta esecutiva |
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Ente teatrale italiano ETI 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero per i beni e le attività culturali |
Ente nazionale delle sementi elette ENSE30 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN |
Istituto nazionale conserve alimentari INCA 1 Presidente e 10 componenti del CDA
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Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN 1 Presidente e 9 componenti del CDA |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed altri enti e istituzioni di ricerca |
Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
Ministero dell’interno |
Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali 1 Presidente e 10 componenti del CDA, già ridotti a 4 a seguito del riordino precedente alla soppressione |
CCIAA Brescia |
Istituto per il commercio estero ICE 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE (di nuova istituzione) dotata di 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI (di nuova istituzione, con organi amministrativi ancora da determinarsi in quanto l’ente è in regime commissariale dal momento della sua costituzione) |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP 1 Presidente e 24 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS (il cui Consiglio di indirizzo e vigilanza è conseguentemente integrato di 6 rappresentanti) |
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS 1 Presidente e 12 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI 1 Presidente, 3 vicepresidenti, 64 componenti del CDA (Erano altresì previsti 3 deputazioni di sezione, composte in media da 18 membri, e 3 comitati esecutivi in seno alle deputazioni, composti da 8 membri ciascuno. L’Ente era peraltro in gestione commissariale dal 1979)
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Soggetto non ancora specificato (da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate) |
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua 1 Presidente e 2 componenti |
Autorità per l’energia elettrica e il gas e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Agenzia per la sicurezza nucleare 1 Presidente e 4 componenti |
In via transitoria: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione: cfr. supra) Successivamente, in via definitiva: Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale 1 Presidente e 2 componenti |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 1 Presidente e 4 componenti |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Nel computo così effettuato non si tiene conto della soppressione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS e del conseguente ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, in quanto entrambi avranno luogo a decorrere dal 1° settembre 2012. Inoltre,non si tiene conto dell’intervenuta soppressione dell’Ente irriguo umbro toscano EIUT, rientrante nella categoria degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità, in quanto tale soppressione ha avuto luogo in base alla normativa speciale riguardante l’ente stesso e non in attuazione della normativa taglia-enti, della quale si può semmai dire che ha omesso di “salvarlo” riordinandolo e mutandone la natura giuridica: infatti, nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, l’ultima utile prima della scadenza prevista dalla legge per la durata dell’Ente (prorogata da ultimo al 6 novembre 2009), il Governo non ha approvato la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico presentata dal Ministro dell’agricoltura, per cui l’Ente è stato posto in liquidazione con Decreto ministeriale del 20 novembre successivo31.
Finora, tutti gli enti soppressi lo sono stati mediante specifica norma di legge che ha disposto direttamente la loro soppressione ed il trasferimento ad altri organismi delle relative funzioni e risorse; non risultano casi di soppressione conseguenti ai procedimenti di riordino e soppressione inizialmente previsti dall’originaria normativa taglia-enti, nemmeno a seguito dell’applicazione dell’istituto della ‘ghigliottina’ introdotto dalla legge n. 133/2008.
Risultano invece casi di riordino che hanno fatto perdere agli enti interessati la natura di ente pubblico: a seguito di riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti sono infatti venuti meno tre ulteriori enti pubblici non economici, trasformati con apposito regolamento in enti di diritto privato a ridosso della scadenza del 31 ottobre 2010. Si tratta, come si è visto, della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, trasformata con il D.P.R. 13 ottobre 2009, n. 180, dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261) e dell’Ente opere laiche palatine pugliesi (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263). Tutti e tre gli enti rientravano, come il soppresso EIUT, fra gli 11 di cui era direttamente prevista dalla legge n. 244 del 2007 la soppressione ove non riordinati entro il maggio 2008, poi “salvati” dalla legge n. 133 del 2008 per essere ricondotti alla procedura generale di riordino e soppressione. A seguito della trasformazione in fondazioni di diritto privato è espressamente previsto dai citati regolamenti che gli enti in questione si finanzino con entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica, e che il relativo statuto non possa prevedere la possibilità di ricevere contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici; inoltre, nei due regolamenti del 2010 la titolarità degli organi delle fondazioni è onorifica. Rimane peraltro la vigilanza sulle fondazioni da parte del Ministro competente (rispettivamente, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno). Le tre fondazioni subentrano nella titolarità del patrimonio già appartenente ai corrispondenti enti pubblici preesistenti; i rapporti di lavoro con il personale dipendente di tali enti pubblici sono integralmente confermati e proseguono con le fondazioni di diritto privato sulla base dell’applicazione, successivamente all'approvazione dei nuovi statuti, del contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto. Per quanto non disposto dai regolamenti di riordino, le fondazioni agiscono sulla base delle disposizioni del codice civile. In conseguenza dell’operazione così effettuata sono uscite dall’ambito del controllo parlamentare, complessivamente, altre 29 nomine governative, relative a 3 cariche di Presidente ed a 26 cariche di altri amministratori nei tre enti in questione32.
Ugualmente mediante riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti, come si è visto, sono stati riordinati, complessivamente, 13 enti pubblici non economici statali33; gli effetti di tale riordino sul campo di applicazione del controllo parlamentare sulle nomine, con l’indicazione delle 61 cariche amministrative venute meno nell’ambito di tali enti, sono ricostruiti nella tabelle che segue. Sono in via di accertamento, in collaborazione con gli uffici del Governo, gli effetti della scadenza del termine del 31 ottobre 2010 sugli altri enti pubblici non economici ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti e non effettivamente interessati da riordino; al momento, come si è detto, non risultano casi di soppressione comunicati dai Ministri vigilanti al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa, come stabilito dall’art. 26, comma 1, terzo periodo, della legge n. 133/2008.
ENTI RIORDINATI |
NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO |
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV |
1 componente del Collegio (passato da 4 a 3 componenti più il Presidente) |
Accademia dei Lincei |
0 (risulta modificata solo la composizione del Collegio dei revisori dei conti) |
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione |
4 componenti del CDA (passato da 8 a 4 componenti più il Presidente) |
Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente) |
Lega navale italiana LNI |
3 componenti del CDA (passato da 13 a 10 componenti più il Presidente) |
Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente) |
Aero Club d’Italia |
6 componenti del Consiglio federale (passato da 11 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC |
2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Unione italiana tiro a segno UITS |
4 componenti del Consiglio direttivo (passato da 16 a 12 componenti più il Presidente) |
Istituto agronomico per l’oltremare IAO |
4 componenti del Comitato di gestione (passato da 9 a 5 componenti compreso il Direttore generale) |
Istituto nazionale di statistica ISTAT |
5 componenti del Consiglio (passato da 10 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Cassa di previdenza delle Forze armate |
21 componenti del CDA (i CDA delle sei Casse militari preesistenti contavano in totale 34 componenti compresi i Presidenti, mentre il CDA della Cassa di previdenza è composto da 13 membri compreso il Presidente) |
Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato |
3 componenti del CDA (passato da 6 a 3 componenti compreso il Presidente) |
Mediante riordino effettuato invece ai sensi dell’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra), sono stati modificati gli statuti di 7 enti pubblici non economici controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la conseguente scomparsa di 12 cariche amministrative già rientranti nel campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine, come ricostruito nella tabella che segue. L’intervento così effettuato, che ai sensi di legge doveva essere preliminare a quello previsto dalla normativa taglia-enti (“in vista del relativo necessario riordino”), è stato di fatto definitivo per la maggior parte degli enti interessati, ad eccezione, come si è visto, di UNIRE, INRAN ed ENSE:
ENTI RIORDINATI |
NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO |
Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE34 |
2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA |
3 componenti del CDA (passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN35 |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA |
3 componenti del CDA (passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Istituto nazionale di economia agraria INEA |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Ente nazionale sementi elette ENSE36 |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Infine, mediante riordino effettuato, come si è visto, direttamente per legge, sono stati soppressi, complessivamente, 25 incarichi di componente di 9 Autorità amministrative indipendenti (cfr. la tabella seguente):
AUTORITA’ AMMINISTR. INDIPENDENTI interessate dalla riduzione dei componenti |
RIDUZIONE DEI COMPONENTI disposta dalla legge n. 214/2011 |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Da 8 a 4 componenti del Consiglio (-4) |
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture |
Da 7 a 3 componenti (-4) |
Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Autorità garante della concorrenza e del mercato |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP |
Da 6 a 3 componenti (-3) |
Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali |
Da 9 a 5 componenti (-4) |
b)
Principali nomine effettuate (o in corso di
perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di
applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di aprile 2012
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "d", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL
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Presidente:
Massimo De Felice |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, annunciata alla Camera ed al Senato il 29/03/2012. Parere non espresso dalla Commissione XI della Camera e dalla 11ª Commissione del Senato.
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Procedura di nomina in corso |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
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Commissario straordinario:
Massimo De Felice |
Nomina comunicata alla Camera il 16/04/2012 ed al Senato il 19/04/2012 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
10/04/2012
(decorrenza: 01/04/2012) |
D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
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Come ricordato nel precedente numero della presente pubblicazione, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 marzo 2012 annunciata alla Camera ed al Senato il 29 marzo 2012, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL. Tale richiesta è stata assegnata alla 11ª Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato, che l'ha esaminata nelle sedute del 3 e del 17 aprile 2012, senza tuttavia esprimere alcun parere. La stessa richiesta è stata altresì assegnata alla XI Commissione (Lavoro) della Camera che, dopo averla esaminata nelle sedute del 12 e del 18 aprile 2012, nella seduta del 26 aprile 2012 ha proceduto alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina di De Felice; constatata tuttavia la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, il presidente della Commissione ha rinviato il seguito dell'esame della medesima proposta di nomina. Il successivo 28 aprile 2012 è altresì scaduto il termine, già prorogato per la XI Commissione della Camera, previsto per l'espressione del parere. Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 del 1978, l'organo di governo cui compete la nomina "può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni".
Peraltro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 12 aprile 2012, annunciata alla Camera il 16 aprile 2012 ed al Senato il 19 aprile 2012, aveva comunicato la nomina, con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 aprile 2012, dello stesso Massimo De Felice a commissario straordinario dell'INAIL a decorrere dal 1° aprile 2012 fino alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto e comunque non oltre il 31 luglio 2012.
Pertanto, nelle more della definizione degli intendimenti del Governo in ordine alla nomina del nuovo presidente, l'INAIL permane, al massimo fino a tale data, in regime di gestione commissariale sotto la guida dello stesso De Felice. Si ricorda infatti che, a seguito del decesso dell'ultimo presidente dell'INAIL Marco Fabio Sartori, avvenuto l'8 novembre 2011, Gian Paolo Sassi era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto sino al 31 marzo 2012 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 10 novembre 2011.
La procedura per la nomina del presidente dell'INAIL (e dei presidenti degli altri enti previdenziali) è stata parzialmente modificata dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale disposizione infatti, nel ribadire che la nomina del presidente avvenga previo il parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della legge n. 14 del 1978, prevede altresì che venga acquisita l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
In proposito si osserva che, sempre ai sensi del citato articolo 7, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono stati soppressi i consigli di amministrazione degli enti di previdenza ed assistenza, con l'attribuzione ai presidenti di alcune delle loro funzioni. È inoltre prevista la riduzione dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, in misura non inferiore al 30 per cento, all'atto del rinnovo dell'organo. Nella fattispecie, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL, attualmente composto da 25 membri, verrà a scadenza il 2 gennaio 2013.
L’INAIL, com'è noto, persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Nell'ottica di contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori.
L'articolo 7 del già citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, aveva altresì previsto al comma 1 la soppressione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA, nonchè dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all'INAIL che succede ai citati enti in tutti i rapporti attivi e passivi.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale del turismo ENIT |
Presidente:
Pier Luigi Celli |
Pareri favorevoli della X Commissione della Camera in data 13/03/2012 e della 10ª Commissione del Senato in data 27/03/2012.
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18/04/2012
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome
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Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 2012, Pier Luigi Celli è stato nominato per tre anni presidente dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT. Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, la nomina di Celli era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2012, su proposta del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, a seguito dei pareri favorevoli sulla relativa proposta di nomina espressi dalla X Commissione Attività produttive della Camera in data 13 marzo 2012 e dalla 10ª Commissione (Industria, commercio e turismo) del Senato in data 27 marzo 2012. Il parere parlamentare su tale proposta di nomina era stato richiesto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 27 gennaio 2012 annunciata alla Camera e al Senato il 7 febbraio 2012.
A seguito della nomina del nuovo presidente dell'Ente, il consiglio di amministrazione dell'ENIT, rinnovato con il D.P.C.M. del 13 luglio 2011, risulta essere composto, oltre che dallo stesso Celli in qualità di presidente, da Mauro Di Dalmazio, Bernabò Bocca, Flavia Coccia e Maurizio Melucci.
Si ricorda che, prima dell'avvio della procedura relativa alla nomina testé conclusasi, Matteo Marzotto, già presidente dell'ENIT dal 24 luglio 2008, era stato nominato commissario straordinario con decreto del Ministro del turismo del 31 luglio 2009. Il 27 settembre 2011 era peraltro stata annunciata alla Camera la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Marzotto a presidente dell'Agenzia, ma tale richiesta è stata successivamente ritirata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 26 ottobre 2011.
Nata a seguito della trasformazione disposta con il D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Agenzia nazionale del turismo è subentrata all'attività del soppresso Ente nazionale italiano per il turismo. L'Agenzia, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, ha il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione. Il D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207 reca il regolamento di organizzazione e disciplina dell'Agenzia.
Il Consiglio dei Ministri del 16 aprile 2012, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro degli affari esteri, del Ministro per il turismo e del Ministro per la semplificazione, ha approvato un disegno di legge, non ancora presentato in Parlamento, recante disposizioni volte a riorganizzare l'ENIT ottimizzandone le risorse senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Lo stesso provvedimento prevede inoltre la partecipazione di un rappresentante del Ministero degli affari esteri al Consiglio di amministrazione dell’ENIT.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese
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Presidente:
Domenico Totaro |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata al Senato il 19/04/2012 ed alla Camera il 20/04/2012
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Procedura di nomina in corso |
D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente
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Ente parco nazionale delle Cinque Terre |
Commissario straordinario:
Vittorio Alessandro |
Nomina non ancora comunicata alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
18/4/2012 |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano |
Commissario straordinario:
Massimo Avancini |
Nomina comunicata ed annunciata al Senato il 2/5/2012 ed alla Camera il 3/5/2012 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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12/4/2012
(decorrenza 16/4/2012) |
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 11 aprile 2011, annunciata al Senato il 19 aprile 2012 ed alla Camera il 20 aprile 2012, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Domenico Totaro a presidente dell'Enteparco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese. Tale richiesta è stata assegnata alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato ed all'VIII Commissione (Ambiente) della Camera, ma non ne è ancora iniziato l'esame.
Si ricorda che Totaro è attualmente commissario straordinario dell'Ente parco sopra citato, essendo stato il suo mandato prorogato varie volte, da ultimo con decreto ministeriale del 7 febbraio 2012, per una durata massima di tre mesi fino al 6 maggio 2012 e comunque non oltre la nomina del presidente. Si osserva peraltro che lo stesso Ente parcoè rimasto in gestione commissariale sin dalla data della sua costituzione, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 dicembre 2007.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto del 18 aprile 2012, non ancora comunicato alle Camere, ha nominato Vittorio Alessandro commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre per tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. Alessandro succede nel predetto incarico a Vincenzo Santoro, il cui mandato è scaduto il 10 aprile 2012, nominato il 10 novembre 2011 a seguito delle dimissioni del precedente commissario straordinario Aldo Cosentino, più volte prorogato alla guida dell'Ente parco sin dal 1° ottobre 2010, affiancato altresì dal subcommissario Silvio Vetrano a decorrere dal 1° gennaio 2011. Ultimo presidente dell'ente è stato Franco Bonanini, dimessosi dall'incarico il 29 settembre 2010.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 20 aprile 2012 annunciata al Senato il 2 maggio 2012 ed alla Camera il 3 maggio 2012, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 12 aprile 2012, Massimo Avancini commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago toscano, fino alla nomina del presidente dell'Ente parco e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 16 aprile 2012.
Come ricordato in precedenti numeri della presente pubblicazione, il 20 novembre 2011 era scaduto il mandato quinquennale del presidente del suddetto Ente parco, Mario Tozzi, il quale ha proseguito ad operare in fino al 3 gennaio 2012 secondo il regime di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Successivamente la gestione dell'Ente parco è stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Alla scadenza del consiglio direttivo, avvenuta il 1° marzo 2012, anche tale gestione è stata protratta in regime di prorogatio, per ulteriori 45 giorni fino al 15 aprile 2012.
Per completezza, si ricorda che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 febbraio 2012 Massimo Avancini era stato nominato commissario straordinario dell'Ente parco dell'Alta Murgia, incarico nel quale era stato più volte confermato fino al 13 gennaio 2012.
Glienti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 legge quadro sulle aree protette, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Oltre al presidente, sono organi dell'Ente parco: il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. In particolare, il consiglio direttivo è composto dal presidente dell'Ente parco e da dodici componenti, nominati con decreto ministeriale sentite le regioni interessate, su designazione della comunità del parco, delle associazioni di protezione ambientale, di taluni enti di ricerca ed università, nonché del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e dello stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla comunità del parco ed una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco. Il consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali del medesimo Ente ed in particolare sullo statuto, sui bilanci, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco; esprime altresì parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale.
c)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nel mese di aprile 2012
o previste in
scadenza entro il 30 giugno 2012
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese
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Commissario straordinario:
Domenico Totaro |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
06/05/2012 e comunque non oltre la nomina del presidente |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Ente parco nazionale dei Monti Sibillini |
Presidente:
Massimo Marcaccio |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
04/05/2012 |
D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente
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Ente parco nazionale dell'Aspromonte |
Presidente:
Leo Autelitano |
04/05/2012 |
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Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna
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Presidente:
Luigi Sacchini |
04/05/2012 |
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Ente parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena |
Presidente:
Giuseppe Bonanno |
31/05/2012 |
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Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise |
Presidente:
Giuseppe Rossi |
31/05/2012 |
Nel mese di maggio sono previsti in scadenza i mandati del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, Domenico Totaro, nonché dei presidenti degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini, Massimo Marcaccio, dell'Aspromonte, Leo Autelitano, delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, Luigi Sacchini, dell'arcipelago di La Maddalena, Giuseppe Bonanno, e d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giuseppe Rossi.
La nomina dei presidenti degli enti parco è disciplinata dal comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394/1991, secondo cui: il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva. Ai sensi del successivo comma12 del medesimo articolo 9 (come modificato dal comma 8 dell’articolo 11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248), il presidente e gli altri organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni. Sulle nomine dei presidenti di questi enti viene richiesto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della citata L. n. 14/1978. Su questi enti in generale, si veda supra alla sottosezione "b".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Commissario straordinario:
Antonio Granara |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
04/05/2012
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D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Il 4 maggio 2012 scade anche il mandato di Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. Granara era stato nominato nel suddetto incarico il 3 febbraio 2009 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il suo mandato è stato più volte prorogato, da ultimo per la durata massima di tre mesi a decorrere dal 4 febbraio 2012, con decreto ministeriale del 3 febbraio 2012 annunciato alla Camera il 21 marzo 2012 ed al Senato il 27 marzo 2012.
Il Parco, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, vigilato dai tre suddetti ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla regione ed ha sede nel territorio del Comune di Iglesias. L’ente promuove, valorizza e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI
(già Unione nazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE)
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Commissario straordinario:
Claudio Varrone
(con il subcommissario Francesco Ruffo Scaletta) |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
02/05/2012
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D.P.C.M. su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
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Il 2 maggio 2012 scadono i mandati di Claudio Varrone e Francesco Ruffo Scaletta rispettivamente a commissario straordinario e subcommissario dell'Unionenazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE, ente recentemente trasformato nell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e 29 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.
Varrone era stato nominato commissario straordinario dell'UNIRE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 2 novembre 2010, fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del decreto. In seguito, alla luce della complessità delle problematiche inerenti il riordino dell'Ente, con analogo D.P.C.M. in data 16 marzo 2011, il mandato di Varrone è stato prorogato per un periodo non superiore a diciotto mesi, sempre a decorrere dal 2 novembre 2010 e sempre fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione. Inoltre, a decorrere dal 16 marzo 2011 e per un periodo non superiore alla durata in carica del commissario straordinario, Ruffo Scaletta veniva nominato subcommissario dell'UNIRE con il compito di affiancare Varrone nella gestione dell'Ente medesimo.
La nomina di Varrone a commissario straordinario dell'UNIRE, nel novembre 2010, si rese necessaria a fronte delle dimissioni dal medesimo incarico presentate il 3 giugno 2010 da Tiziano Baggio (coadiuvato dai subcommissari Manin Carabba, Stefano Luciani e Sandro Viani) ed a fronte dell'impossibilità di nominare in sua vece Claudio Zucchelli, per il quale non era pervenuta la necessaria autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Baggio peraltro fu nominato commissario straordinario il 13 marzo 2010 a seguito delle dimissioni del presidente uscente dell'UNIRE Goffredo Sottile e contestualmente allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente, nelle more del perfezionamento con D.P.R. della nomina dello stesso Baggio a presidente dell'UNIRE. Tale nomina tuttavia non venne più formalizzata, malgrado la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, avvenuta sulla base dei pareri favorevoli espressi sulla relativa proposta di nomina dalla 9° Commissione del Senato e dalla XIII Commissione della Camera, rispettivamente il 27 gennaio 2010 ed il 10 febbraio 2010.
L'UNIRE fu istituita come ente morale con il R.D. 24 maggio 1932, n. 624 con il compito di coordinare e disciplinare l'attività tecnica e sportiva degli organismi a struttura associativa preposti alle varie branche dell'attività ippica37. La legge 24 marzo 1942, n. 315 attribuì all'UNIRE il monopolio dell'esercizio di totalizzatori e scommesse per le corse ippiche, al fine di ripartirne i proventi netti tra le società e gli enti tecnici predetti e di erogare provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali approvati dal Ministero dell'agricoltura. Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 ha provveduto al riordino dell'UNIRE, quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvedendo altresì alla incorporazione nello stesso dei sopra citati enti tecnici del settore ippico a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 2 luglio 2004, viene approvato il nuovo Statuto dell'UNIRE. Con analogo decreto interministeriale del 31 agosto 2009 viene modificata la composizione del consiglio di amministrazione dell'UNIRE, in ottemperanza a quanto disposto dell'articolo 4-sexiesdecies del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, in materia di riordino degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per effetto di tale novella, la composizione del consiglio di amministrazione dell'UNIRE, che dapprima prevedeva un presidente e sei membri, viene ridotta a un presidente e quattro membri, sempre di nomina ministeriale, di cui tre di comprovata esperienza nel settore ed uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
Da ultimo, ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e 29, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, l'UNIRE è stato trasformato nell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, che è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE, con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei programmi allevatoriali, affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le disposizioni citate fissano inoltre in tre anni la durata degli incarichi del direttore generale dell'Agenzia, nonché dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori.
Si precisa peraltro che la trasformazione dell'UNIRE nell'ASSI non ha comportato di per sé stessa un formale rinnovo delle cariche commissariali in essere a tale momento: di fatto il commissario straordinario e il subcommissario attualmente in carica per l'ASSI sono stati formalmente nominati in capo all'UNIRE prima della sua trasformazione, ed hanno mantenuto i rispettivi incarichi in relazione al nuovo soggetto in quanto successore ex lege dell'UNIRE. È dunque evidente che l'ASSI è venuto in essere immediatamente in regime commissariale, all'esito del quale dovrà verosimilmente essere definito un nuovo statuto dell'Agenzia e conseguentemente costituiti gli organi (direttore generale, comitato direttivo e collegio dei revisori) di cui al citato comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
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Commissario straordinario:
Matilde Mancini
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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30/06/2012
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Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
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Il 30 giugno 2012, se non sarà nominato prima il nuovo presidente dell'Ente, scade il mandato di Matilde Mancini a commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL. Matilde Mancini era stata infatti nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre 2011, annunciato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011 e non comunicato alle Camere (nonostante la trasmissione fosse richiesta dalla legge n. 14 del 1978), a decorrere dal 1° gennaio 2012 in luogo di Sergio Trevisanato, il cui mandato di commissario straordinario dell'Ente era scaduto il 31 dicembre 2011.
Il decreto ministeriale sopra citato aveva tra l'altro precisato che la nomina di un nuovo commissario straordinario dell'ISFOL si rendeva necessaria nelle more della conclusione della procedura di nomina del relativo presidente. Si ricorda infatti che il Ministro per i rapporti con il Parlamento del precedente Esecutivo, con lettera in data 28 ottobre 2011 annunciata alla Camera ed al Senato il 2 novembre 2011, aveva avviato la procedura per la nomina del nuovo presidente dell'ISFOL, trasmettendo la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del suddetto Sergio Trevisanato. Tale richiesta era stata assegnata alla 11ª Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato ed alla XI Commissione Lavoro della Camera (che pure l'aveva esaminata nelle sedute del 9 e del 30 novembre 2011) senza che venisse espresso alcun parere. Finora il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in carica non ha tuttavia proceduto ad alcuna nomina, né ha trasmesso alle Camere alcuna richiesta di parere parlamentare su una nuova proposta di nomina a presidente dell'ISFOL.
Si ricorda che Trevisanato aveva già ricoperto l'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nel 2004 succedendo a Carlo Dell'Aringa. Trevisanato era stato quindi nominato presidente dell'ISFOL per quattro anni con D.P.C.M. del 23 aprile 2004, incarico nel quale è stato altresì confermato il 1° agosto 2008. Tale secondo mandato si è tuttavia concluso anticipatamente a seguito dell'adozione del nuovo statuto dell'Istituto, avvenuta con D.P.C.M. 11 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2011. Infatti l'articolo 16, comma 1, recante norme transitorie e finali, stabiliva tra l'altro che il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore dello statuto, decadessero con la nomina dei nuovi organi, alla quale provvedere entro i successivi 60 giorni.Considerato quindi anche l'ulteriore periodo di 45 giorni di prorogatio, previsto dal D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994, gli organi dell'ISFOL sono decaduti a decorrere dal 18 luglio 2011. Conseguentemente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto del 20 luglio 2011, nominava Trevisanato commissario straordinario a decorrere dal 18 luglio 2011 fino alla data di insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
L'ISFOL, istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973, è, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999, ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per effetto dell'articolo 7, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, sono state trasferite all'ISFOL le funzioni proprie dell'Istituto affari sociali IAS (di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 23 novembre 2007), contestualmente soppresso. L'ISFOL è succeduto allo IAS in tutti i rapporti attivi e passivi.
L'articolo 6, comma 1, del nuovo statuto dell'ISFOL prevede che il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
L'articolo 7, comma 2, del nuovo statuto prevede altresì una riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da 8 a 4 più il presidente. Essi sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne designa due; altri due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e uno dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
d)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro il 30 giugno 2012
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV |
Presidente.
Stefano Gresta |
Nomina comunicata ed annunziata alla Camera il 3/4/2012, e al Senato l'11/4/2012 ai sensi dell'art. 11, co. 5, del D.Lsg. 213/2009
|
27/03/2012 |
D.M. del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, su designazione dello stesso Ministro |
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 28 marzo 2012 annunciata alla Camera ed al Senato rispettivamente il 3 e l'11 aprile 2012, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 27 marzo 2012, Stefano Gresta presidente dell'Istitutonazionale di geofisica e vulcanologia INGV, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto stesso.
Gresta succede a Domenico Giardini che, nominato presidente del citato Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, aveva rassegnato il 22 dicembre 2011 le proprie dimissioni, le quali erano state accettate a far data del 1° marzo 2012.
L'attuale presidente, peraltro, era già stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente sempre con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.
Di conseguenza il consiglio di amministrazione dell'Istituto risulta attualmente composto, oltre che dal presidente Gresta, anche da Bernardino Chiaia, Antonio Meloni e Nicola Alessandro Pino, anch'essi nominati con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Sarà dunque necessaria la nomina di un componente ulteriore per completare la composizione dell'organo.
Costituito nel 1999, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) raccoglie e valorizza le competenze di cinque istituti già operanti quali l'Istituto nazionale di geofisica, l'Osservatorio vesuviano, l'Istituto internazionale di vulcanologia, l'Istituto di geochimica dei fluidi e l'Istituto per la ricerca sul rischio sismico. L'INGV, che sorveglia la sismicità e l'attività vulcanica sul territorio nazionale, opera in stretto contatto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Dipartimento della protezione civile e con le altre autorità preposte alla gestione delle emergenze. Coopera inoltre con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa e degli affari esteri nel quadro di progetti strategici nazionali e internazionali.
Gli enti di ricerca sono stati oggetto di recente riordino con il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante appunto delega in materia di riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D. Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e la modifica della composizione e delle relative modalità di nomina, anche per i presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI
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Commissario straordinario:
Paolo Sestito |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
(in via di ipotesi interpretativa)
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29/02/2012
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D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca |
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 febbraio 2012, Paolo Sestito è stato nominato commissario straordinario dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI, per il periodo di un semestre. Sestito è subentrato nel predetto incarico a Giuseppe Cosentino, che era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 per un periodo di sei mesi, ed il cui mandato era stato prorogato fino al 4 aprile 2012 con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 novembre 2011. Entrambi i decreti sopra citati non sono stati comunicati al Parlamento (sul punto vedasi infra). Tuttavia il 23 dicembre 2011 Cosentino aveva rassegnato le proprie dimissioni, rimettendo alla valutazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la determinazione della data di efficacia delle stesse. Il 30 dicembre 2011 il Ministro disponeva quindi che per assicurare la continuità dell'attività dell'INVALSI, le dimissioni di Cosentino avrebbero avuto effetto a decorrere dalla data della nomina del nuovo commissario straordinario, avvenuta appunto il 29 febbraio 2012.
L’INVALSI è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto l’eredità del Centro europeo dell’educazione CEDE. L’istituto effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale. Tra l'altro l’INVALSI predispone i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, nell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
Sono organi dell'INVALSI il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il consiglio tecnico-scientifico. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. In particolare, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale ed internazionale, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell’amministrazione scolastica.
Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine nell'ente in questione, si ricorda che il richiamato D. Lgs. n. 213 del 2009, nel provvedere al riordino degli enti di ricerca, ha stabilito tra l'altro che sulle candidature dei presidenti non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi dell'articolo 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca. È pertanto dubbio che il decreto di nomina degli "altri amministratori" (come i commissari straordinari) sia anch'esso soggetto ad obbligo di comunicazione al Parlamento: così sarebbe se, in assenza di espressa menzione nel citato comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009, si ritenesse ancora applicabile a tali nomine l'art. 9 della legge generale n. 14/1978; viceversa, ove l'applicabilità della legge generale dovesse ritenersi esclusa in presenza della norma speciale di cui al D.Lgs. n. 213/2009, non sussisterebbe più alcun obbligo di comunicazione a carico del Governo e le nomine degli "altri amministratori" degli enti di ricerca non sarebbero più soggette al controllo parlamentare. Tale seconda interpretazione parrebbe quella seguita dal Governo, che non risulta infatti aver trasmesso al Parlamento i decreti di nomina dei Commissari straordinari dell'INVALSI; la questione è comunque in via di approfondimento con i competenti uffici governativi.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. |
Componenti del Consiglio di amministrazione:
Paolo Garimberti (presidente)
Angelo Maria Petroni
Guglielmo Rositani, Giovanna Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentiis, Alessio Gorla, Giorgio Van Straten, Antonio Verro (Antonino Rizzo Nervo si è dimesso il 31/01/2012)
|
nominati dall'Assemblea degli azionisti il 25/3/2009 su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
(Garimberti nominato presidente il 26/03/2009 con il parere favorevole della Commissione di vigilanza sulla RAI)
designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI il 19/02/2009; nominati dall'Assemblea degli azionisti il 25/3/2009 |
31/12/2011
organo da rinnovare entro 180 giorni (entro il 30/06/2012) |
7 componenti sono designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI, 2 componenti (tra cui il presidente) sono designati dall'azionista di maggioranza (Ministro dell'economia e delle finanze) ed eletti dall'assemblea degli azionisti |
Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione uscente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nominati il 25 marzo 2009, è scaduto il 31 dicembre 2011. Secondo lo statuto della RAI, gli amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica (nella fattispecie, entro 180 giorni dal 31 dicembre 2011).
Di conseguenza, poiché il 4 maggio 2012 l'assemblea dei soci della RAI ha approvato il bilancio relativo all'anno 2011, il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione deve ritenersi effettivamente concluso.
Gli amministratori uscenti continuano tuttavia l'attività di gestione dell'azienda nelle more del rinnovo dell'organo predetto. A tal proposito, nella stessa seduta dell'assemblea dei soci del 4 maggio 2012, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto di rinviare la discussione sulla nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione alla prossima seduta dell'Assemblea, che è stata aggiornata al 6 giugno 2012.
Si ricorda che, alla luce delle dimissioni presentate il 31 gennaio 2012 da Antonino Rizzo Nervo, il consiglio di amministrazione uscente risultava composto dal presidente Paolo Garimberti e dai consiglieri Giovanna Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentiis, Alessio Gorla, Angelo Maria Petroni, Guglielmo Rositani, Giorgio Van Straten ed Antonio Verro.
La normativa riguardante la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e del presidente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., è stata profondamente innovata dalla legge n. 112 del 3 maggio 2004, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che prevede per queste nomine procedure differenziate a seconda che si sia proceduto o meno all’alienazione di una quota di azioni della società superiore al 10%.
In particolare la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo (che realizza canali televisivi, radiofonici e satellitari) contenuta nell’articolo 20 della suddetta legge, stabilisce al comma 9, riguardo alla nomina dei vertici dell’azienda, che: fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 19 ordini del giorno, di 5 mozioni e di 1 risoluzione.
Di tali attuazioni 18sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri, 4 dal Ministero della difesa, 1 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed 1 dal Ministero della salute.
Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 19 attuazioni relative ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
9 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4909, divenutolegge n. 9 del 2012, di“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4909, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 68, di cui finora attuati 9;
4 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4829, divenuto legge n. 214 del 2011, di “Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4829, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 156, di cui finora attuati 7;
2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4059-AR, divenutolegge n. 217 del 2011, concernente“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4059-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 28, di cui finora attuati 3;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4551, divenuto legge n. 130 del 2011, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4551, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 24, di cui finora attuati 14;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4374, divenutolegge n. 197 del 2011, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4374, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 3, di cui finora attuato 1;
1 attuazione dà seguito all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4454, divenutolegge n. 8 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 2010”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 4864, divenuto legge n. 13 del 2012 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4864, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 6, di cui finora attuato 1.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° - 30 aprile 2012 sono stati segnalati 284 ordini del giorno*, dei quali:
157 riferiti alla legge n. 27 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” (A.C. 5025).
69 sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 34 al Ministero dell'economia e delle finanze, 16 al Ministero della giustizia, 12 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 12 al Ministero della salute, 7 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 7 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 7 al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, 4 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 al Ministero dell'interno, 4 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 3 al Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, 2 al Ministero della difesa e 2 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
126 riferiti alla legge n. 35 del 2012, di“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” (Atti Camera 4940-A e 4940-B).
25 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dello sviluppo economico, 18 al Ministero dell'economia e delle finanze, 15 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 15 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 13 al Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, 12 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 10 al Ministero dell'interno, 5 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 4 al Ministero della giustizia, 4 al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, 3 al Ministero della difesa, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero per i beni e le attività culturali ed 1 al Ministero della salute;
1 riferito alla legge n. 36 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012 (A.C. 5049), inviato al Ministero dell'interno.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 9risoluzioni**:
- PEZZOTTA, SARUBBI ed altri n. 6/00105, sulla riduzione e razionalizzazione delle spese militari, con particolare riferimento al blocco del programma per la produzione e l'acquisto dei cacciabombardieri Joint Strike Fighter (JSF) F-35, al Ministero della difesa;
- Paolo RUSSO n. 7/00823(Nuova formulazione), sulla liquidazione della Società Buonitalia Spa, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- MEREU ed altri n. 7/00832, concernente il ripristino delle tratte a lunga percorrenza da e per il Mezzogiorno e la convocazione di un tavolo concertativo per il rilancio del settore ferroviario nel Meridione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VERNETTI ed altri n. 8/00169, sulla violazione dei diritti umani dei popoli della Papua occidentale, al Ministero degli affari esteri;
- SAGLIA ed altri n. 8/00170, sulla valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e la continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme, al Ministero dello sviluppo economico;
- DI STANISLAO ed altri n. 8/00171, sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subìti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito, al Ministero della difesa;
- BENAMATI ed altri n. 8/00172, sui fondi necessari al completamento della strada statale SS64 Porretana, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- VIOLA ed altri n. 8/00173, sulle procedure di realizzazione del sistema AV/AC, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- GAROFALO ed altri n. 8/00174, concernente il ripristino di un collegamento ferroviario notturno dalla Sicilia alle destinazioni finali di Torino, Milano e Venezia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Sono state infine segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 23mozioni:
- ESPOSITO, Osvaldo NAPOLI, ALLASIA, DELFINO, TOTO, MISITI, MARMO ed altri n. 1/00980 (Testo modificato nel corso della seduta),concernente iniziative volte a finanziare le opere e gli interventi previsti dal Piano strategico per il territorio interessato dalla direttrice Torino-Lione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- SERVODIO ed altri n. 1/00869(Nuova formulazione del testo modificato), DELFINO ed altri n. 1/00905(Testo modificato nel corso della seduta), BOSSI ed altri n. 1/00912 (Testo modificato nel corso della seduta), BECCALOSSI ed altri n. 1/00914(Testo modificato nel corso della seduta), DI GIUSEPPE ed altri n. 1/00915(Testo modificato nel corso della seduta),MISITI ed altri n. 1/00918(Testo modificato nel corso della seduta), DI BIAGIO ed altri n.1/00921(Testo modificato nel corso della seduta), COMMERCIO ed altri n. 1/00925, RUVOLO ed altri n. 1/00926(Testo modificato nel corso della seduta), concernenti iniziative in materia di uso e sviluppo delle agroenergie, con particolare riferimento agli impianti alimentati a biomasse, al Ministero dello sviluppo economico;
- GIDONI ed altri n. 1/00861 (Testo modificato nel corso della seduta), PORFIDIA ed altri n. 1/00862(Testo modificato nel corso della seduta), MOFFA ed altri n. 1/00907(Testo modificato nel corso della seduta), MISITI ed altri n. 1/00908, RUGGHIA ed altri n. 1/00909(Testo emendato e riformulato), CICU ed altri n. 1/00920(Testo emendato), PAGLIA ed altri n.1/00963(Testo emendato), sulla riduzione e razionalizzazione delle spese militari, con particolare riferimento al blocco del programma per la produzione e l'acquisto dei cacciabombardieri Joint Strike Fighter (JSF) F-35, al Ministero della difesa;
- MICCICHE' ed altri n. 1/00928, COMMERCIO ed altri n. 1/00934(Testo modificato nel corso della seduta), Aniello FORMISANO ed altri n. 1/00935(Testo modificato nel corso della seduta), RUVOLO ed altri n. 1/00940(Testo modificato nel corso della seduta), VERSACE ed altri n. 1/00941(Testo modificato nel corso della seduta) e D'ANTONI, FITTO, OCCHIUTO, BRIGUGLIO, OSSORIO n. 1/00976, concernenti iniziative per favorire gli interventi produttivi e l'occupazione nel Mezzogiorno, al Ministro per la coesione territoriale.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4374/2 Ordine del giorno |
Farina Coscioni |
Assemblea |
12/04/12 |
III |
Applicazione in sede europea delle disposizioni in materia di diritti fondamentali ed in particolare di diritti umani non negoziabili |
L'ordine del giorno Farina Coscioni ed altri n. 9/4374/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2011, impegnava l'esecutivo a richiamare l'importanza, in sede di Consiglio e presso la Commissione europea, delle disposizioni in materia di diritti fondamentali previsti dall'articolo 8 dell'Accordo di partenariato ACP-CE (accordo di Cotonou) (2010/C305 E/01) e in particolare del punto 32, volto a “rafforzare il principio delle clausole, con riferimento fra l'altro alle discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale ed alle discriminazioni nei confronti delle persone che vivono con l'HIV/AIDS”.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo italiano, tradizionalmente portatore di una posizione di alto profilo in tema di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, è costantemente impegnato a garantire che le disposizioni a tutela di tali diritti costituiscano elementi fondamentali degli accordi di partenariato conclusi fra la UE e i Paesi terzi e che alla loro violazione siano collegate adeguate misure sanzionatorie.
Con riferimento all'Accordo di Cotonou, che stabilisce la cornice del partenariato tra la UE ed i Paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), l'Italia svolge da tempo un ruolo attivo e propositivo a sostegno del monitoraggio del pieno rispetto delle disposizioni in materia di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contenute nell'accordo medesimo (artt 8 e 9). Già negli anni scorsi, essendo state constatate alcune violazioni al riguardo da parte di taluni Paesi ACP, sono state avviate, ai sensi dell'art. 96 dell'accordo, procedure di consultazione allo scopo di stimolare i partner ad una corretta e costante applicazione delle disposizioni in questione. Allorché tali consultazioni non hanno sortito gli effetti auspicati, da parte italiana è stata sostenuta la decisione europea di adottare misure sospensive dei benefici dell'accordo. In tale contesto si è prestata nondimeno particolare attenzione a salvaguardare le attività di cooperazione che non utilizzano il canale governativo e che vanno a diretto beneficio per la popolazione civile.
Tra la data di approvazione dell'ordine del giorno 9-4374-2 (27 luglio 2011) e i primi mesi del 2012 da parte europea sono state confermate le misure sospensive dei benefici dell'accordo (oggetto di revisione periodica ogni sei o dodici mesi) nei confronti di Zimbabwe, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Madagascar e Fiji. A seguito della positiva evoluzione riscontrata, si è invece deciso di ristabilire la piena cooperazione con il Niger (luglio 2011).
Il Governo italiano seguiterà a vigilare con attenzione sul rispetto delle clausole fondamentali dell'Accordo di Cotonou anche in futuro, continuando ad apportare un fattivo contributo all'attività posta in essere al riguardo dalle Istituzioni comunitarie”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4454/1 Ordine del giorno |
Di Stanislao |
Assemblea |
12/04/12 |
III |
Presenza commerciale italiana in Giordania |
L'ordine del giorno Di Stanislao ed altri n. 9/4454/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 ottobre 2011, impegnava l'esecutivo ad accrescere la presenza commerciale italiana in Giordania, costituendo una strategica piattaforma di lancio del made in Italy.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“La presenza economica italiana in Giordania si caratterizza principalmente sotto il profilo commerciale. Oltre all'Accordo bilaterale per la promozione e la protezione degli investimenti e alla Convenzione sulle doppie imposizioni, dal marzo 2012, è in vigore anche l'Accordo bilaterale sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, a completamento di un quadro giuridico bilaterale che offre importanti garanzie agli investitori italiani.
Le relazioni commerciali hanno soprattutto beneficiato di un nuovo impulso a seguito del Forum Economico Italo-Giordano, tenutosi ad Amman nel giugno 2010, che ha rappresentato la naturale prosecuzione del Forum di Milano e in occasione del quale sono state evidenziate le opportunità offerte dal paese, in particolare nel settore delle costruzioni, dei trasporti, nella logistica e nel campo delle fonti energetiche tradizionali e rinnovabili. Per il settore energetico, si segnala la conclusione, nel febbraio 2011, dell'Accordo di cooperazione nel campo del nucleare civile, che apre margini di cooperazione per le imprese italiane. Nell'ambito delle energie rinnovabili, invece, sono già in corso alcuni progetti che vedono la presenza di aziende italiane.
Sono state realizzate, e sono in fase di programmazione, iniziative e azioni promozionali che si concretizzano in missioni di imprenditori italiani nel paese, partecipazione ad importanti manifestazioni fieristiche e organizzazione di seminari e convegni.
Accanto agli operatori economici, anche le Amministrazioni Pubbliche italiane forniscono un valido sostegno alle controparti giordane, partecipando al programma europeo dei Gemellaggi amministrativi (Twinnings) che permette lo sviluppo di specifici progetti, sulla base delle richieste avanzate dalla Giordania in qualità di paese beneficiario, soprattutto in ambito doganale, nel settore agricolo e delle telecomunicazioni.
Il 2011 ha registrato ottimi risultati per l'interscambio bilaterale: l'Italia è diventata, in ambito europeo, il principale fornitore europeo del Regno, superando per la prima volta la Germania. L'ottimo risultato dell'Italia è ancora più evidente se valutato a livello mondiale con un inaspettato quarto posto tra i fornitori del Regno, preceduta da Arabia Saudita, Cina e USA.
In base ai dati dell'ISTAT relativi al 2011, l'interscambio è ammontato a 685,2 milioni di euro (+42,2% rispetto al 2010), le esportazioni italiane verso la Giordania si sono attestate a 627,6 milioni di euro (+49,4% rispetto al 2010), mentre le importazioni italiane dalla Giordania sono state di 57,6 milioni di euro (-6,9% rispetto al 2010), con un saldo positivo per l'Italia di 570 milioni di euro.
Sul fronte delle esportazioni italiane verso la Giordania, si è avuto un forte aumento (superiore al 300%) dei prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, e la conferma delle principali voci merceologiche del nostro export: gioielli e prodotti di oreficeria, metalli preziosi e non ferrosi, macchinari in generale, apparecchi meccanici ed elettrici, prodotti medicinali ed articoli in plastica”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4909/80 Ordine del giorno |
D'Amico |
Assemblea |
12/04/12 |
III |
Interventi per consentire ai detenuti stranieri di scontare la pena nel proprio Paese |
9/4909/81 Ordine del giorno |
Consiglio |
||||
9/4909/82 Ordine del giorno |
Fava |
||||
9/4909/83 Ordine del giorno |
Fedriga |
||||
9/4909/84 Ordine del giorno |
Fogliato |
||||
9/4909/85 Ordine del giorno |
Follegot |
||||
9/4909/87 Ordine del giorno |
Gidoni |
||||
9/4909/88 Ordine del giorno |
Giorgetti Giancarlo |
||||
9/4909/89 Ordine del giorno |
Goisis |
Gli ordini del giorno D'Amico ed altri n. 9/4909/80, Consiglio ed altri n. 9/4909/81, Fava ed altri n. 9/4909/82, Fedriga ed altri n. 9/4909/83, Fogliato ed altri n. 9/4909/84, Follegot ed altri n. 9/4909/85, Gidoni ed altri n. 9/4909/87, Giancarlo Giorgetti ed altri n. 9/4909/88 e Goisis ed altri n. 9/4909/89, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 febbraio 2012, impegnavano l'esecutivo: a proseguire ed ulteriormente sviluppare la politica di sottoscrizione di Accordi bilaterali al fine di consentire che i detenuti stranieri condannati in Italia possano scontare la pena nel loro Paese di origine, in particolare applicando la risoluzione del 3 luglio 2009 sulla “Cooperazione per l'esecuzione delle condanne penali”, contenuta nella dichiarazione di Vilnius dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE; ad attivarsi per garantire la piena applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Ministero degli Affari Esteri segue con grande attenzione, in coordinamento con il competente Ministero della Giustizia, la materia del trasferimento di detenuti stranieri e, in tale ambito, svolge una politica attiva di sottoscrizione d'intese finalizzate a consentire loro di scontare la pena nel Paese d'origine.
Si tratta di procedure di diversa natura, che possono essere attivate su impulso di uno Stato (estradizione) per ottenere la consegna di una persona accusata (estradizione processuale) o condannata (estradizione esecutiva), ovvero su richiesta del detenuto (trasferimento di persona condannata), al quale viene concessa la possibilità di espiare nel suo Paese d'origine una pena comminata all'estero.
In materia di estradizione, lo strumento giuridico che trova maggiore applicazione è la Convenzione europea del 13 dicembre 1957, entrata in vigore per l'Italia il 4 novembre 1963. Oltre ai Paesi del Consiglio d'Europa, la Convenzione è aperta all'adesione anche di Paesi terzi, fra cui risultano avervi già aderito anche alcuni Paesi citati negli ordini del giorno in esame, ovvero Bosnia-Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia e Romania. Con Marocco e Tunisia sono in vigore due convenzioni bilaterali, rispettivamente dal 22 maggio 1975 e dal 19 aprile 1972.
Con il "trasferimento delle persone condannate" è consentito ai cittadini di uno Stato, detenuti per scontare condanne definitive in un altro Stato, di essere trasferiti in quello di origine per la continuazione dell'espiazione della pena.. Lo strumento giuridico maggiormente applicato in tale ambito è la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, che l'Italia ha ratificato il 25 luglio 1988.
Anche in questo caso, oltre ai Paesi del Consiglio d'Europa, la Convenzione è aperta all'adesione di Paesi terzi, fra cui risultano avervi già aderito Romania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, FYROM, Montenegro, Serbia, e Slovenia.
Per quanto riguarda più specificamente la Romania, si segnala che con tale Paese è stata sottoscritta nel 2003 una specifica intesa ("Accordo sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine"), in vigore dall'aprile 2006, che estende l'ambito di applicazione della citata Convenzione di Strasburgo, realizzando - nei rapporti bilaterali tra i due Paesi - un quadro normativo più ampio in materia di esecuzione all'estero di giudicati penali.
Nell'attribuire grande importanza alla materia in questione, il Governo è impegnato a continuare a stipulare mirati accordi con i Paesi esteri, anche al fine di contribuire a ridurre il numero di detenuti stranieri presenti nel sistema carcerario italiano, consentendo loro di essere trasferiti nei Paesi di origine, nel pieno rispetto dei diritti garantiti dal diritto internazionale e dalla normativa vigente”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00806 Mozione |
Cicchitto |
Assemblea |
12/04/12 |
III |
Cooperazione con il Governo libico per la gestione dei flussi migratori originati dalla Libia durante il recente conflitto |
1/00810 Mozione |
Pezzotta |
||||
1/00811 Mozione |
Amici |
||||
1/00805 Mozione |
Orlando Leoluca |
||||
1/00820 Mozione |
Mecacci |
Le mozioni Cicchitto ed altri n. 1/00806, Pezzotta ed altri n. 1/00810, Amici ed altri n. 1/00811, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 18 gennaio 2012, Leoluca Orlando ed altri n. 1/00805 e Mecacci ed altri n. 1/00820, non accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella medesima seduta, impegnavano l'esecutivo ad assumere, con particolare riferimento alla visita del Presidente del Consiglio dei ministri a Tripoli del 21 gennaio 2012, le necessarie iniziative sul piano politico-diplomatico volte ad assicurare la piena applicazione di quanto previsto dagli articoli 1 e 6 del trattato italo-libico del 2008 e a consentire che le operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina siano pienamente conformi alle norme di diritto internazionale, in particolare per quel che concerne i richiedenti asilo, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e in linea con gli obblighi internazionali dell'Italia; a definire gli intendimenti in merito a quanti siano dovuti fuggire a seguito del conflitto libico e siano stati provvisoriamente accolti dalle varie istituzioni regionali italiane in quanto rifugiati; ad attivarsi nelle sedi opportune e a livello bilaterale affinché, quanto prima, la nuova dirigenza libica si adoperi per ratificare la convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati; a sostenere presso le sedi opportune la necessità di incrementare la cooperazione in materia di gestione dei processi migratori e di assicurare una maggior solidarietà a livello europeo per una miglior ripartizione delle responsabilità in tale ambito; a rivedere radicalmente la politica degli ultimi anni in materia di centri di identificazione ed espulsione e centri di accoglienza per richiedenti asilo.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il nostro Paese, confermando una consolidata tradizione, effettua regolarmente operazioni di ricerca e salvataggio in mare tramite le unità della Marina militare, della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, nel rispetto delle norme internazionali sulla tutela dei migranti e dei profughi, e in collaborazione con le Organizzazioni internazionali attive nel settore (OIM, UNHCR).
I recenti eventi nell'area mediterranea hanno determinato un significativo cambiamento del contesto politico complessivo. Nell'ambito dei rinnovati rapporti con i Paesi della Primavera araba, la collaborazione nel settore della gestione dei flussi migratori ricopre un rilievo centrale con eguale attenzione sia all'accoglienza dei migranti sia al contrasto dei flussi illegali e delle organizzazioni criminali dedite alloro sfruttamento.
Sul piano giuridico, la validità degli accordi con la Libia, inclusi quelli sui temi migratori, è stata ribadita dalla "Tripoli Declaration" sottoscritta dal Presidente del Consiglio in occasione della sua visita in Libia il 21 gennaio 2012. La riattivazione della collaborazione operativa sotto il profilo migratorio è pertanto inserita nel quadro delle relazioni con la nuova dirigenza libica che, proprio con la "Tripoli Declaration", ha confermato la volontà di costruire uno Stato fondato sulla democrazia e sul rispetto dei diritti dell'uomo. In occasione della visita a Tripoli del Presidente Monti, accompagnato dal Ministro degli Esteri Terzi e dal Ministro della Difesa Di Paola, si è altresì convenuto con le autorità libiche di rafforzare la cooperazione giudiziaria e la formazione dei giudici e della polizia. Il 3 aprile 2012 anche il Ministro dell'Interno Cancellieri si è recata in missione a Tripoli dove ha sottoscritto con il suo omologo libico un Processo verbale volto ad avviare una nuova fase di cooperazione bilaterale nel settore migratorio.
Nel dare attuazione agli accordi vigenti, l'Italia è impegnata a contemperare l'esigenza di contrastare l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani con il pieno rispetto degli standard internazionali in tema di diritti fondamentali, concentrando l'attenzione anche sul rilevante fattore di criticità rappresentato dall'attuale permeabilità dei confini terrestri e marittimi della Libia.
Al riguardo il Governo italiano ha offerto alla Libia collaborazione nel rafforzamento istituzionale e amministrativo nel campo dello stato di diritto e del controllo dei confini. Al contempo l'Italia svolge un'intensa azione di sensibilizzazione presso la Commissione europea per la rapida ripresa dei progetti e delle politiche europee nel settore dell'accoglienza dei migranti e dei rifugiati, come il progetto SAHMED realizzato dal Ministero dell'Interno italiano insieme all'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni.
Stiamo altresì lavorando, insieme ai principali partner mediterranei, su una serie di iniziative basate su un nuovo approccio alla tematica migratoria, non più limitato al solo volet del contrasto all'immigrazione irregolare, ma che affronti il fenomeno in tutti i suoi aspetti.
Nella riunione ministeriale del 5+5 e nel meeting Foromed, svoltisi su impulso del Ministro degli Esteri Terzi alla Farnesina il 20 febbraio 2012, è emerso come la necessità di un nuovo approccio sia dettata dall'esigenza di tenere conto della trasformazione dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo da territori di sola provenienza o transito a luoghi anche di destinazione dei migranti provenienti dai Paesi dell'Africa sub-sahariana.
Ciò implica l'identificazione di una nuova strategia, che l'Italia condivide, volta ad affrontare tutti i principali aspetti del tema migratorio nel pieno rispetto dei diritti umani: sostegno allo sviluppo socio-economico delle regioni più depresse; mobilità legale e "migrazione circolare"; sicurezza e lotta alle organizzazioni dedite al traffico di esseri umani; protezione e accoglienza dei migranti.
Elemento fondamentale di tale nuova strategia è il ruolo dell'Unione europea. a livello comunitario, l'Italia ha pertanto dato forte impulso all'apertura dei negoziati per istituire i "Partenariati di mobilità e sicurezza" con i Paesi della Sponda Sud del Mediterraneo.
In materia di solidarietà, il Consiglio Giustizia e Affari Interni del 26-27 gennaio scorso ha messo allo studio varie misure per fornire maggiore assistenza agli Stati membri i cui sistemi nazionali di asilo siano esposti a particolari pressioni migratorie.
Tra tali misure si possono menzionare l'istituzione di un meccanismo di valutazione e allerta rapida in materia di asilo, una maggiore assistenza tecnica e finanziaria da parte europea, il rafforzamento della collaborazione tra l'Ufficio Europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e l'Agenzia FRONTEX. Nell'occasione l'Italia ha ribadito la necessità che l'Unione europea dia finalmente vita ad un sistema di asilo europeo completo e coerente con i principi comunitari”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4829-A/48 Ordine del giorno |
Farina Gianni
|
Assemblea |
26/04/12 |
III |
Reperimento di risorse supplementari da destinare ai corsi di lingua italiana per i connazionali all'estero e modalità di gestione dell'intervento pubblico per la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo |
9/4829-A/139 Ordine del giorno |
Narducci |
Gli ordini del giorno Gianni Farina ed altri n. 9/4829-A/48 e Narducci ed altri n. 9/4829-A/139, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, impegnavano l'esecutivo a valutare la possibilità di reperire risorse supplementari per implementare il capitolo 3153 (promozione della lingua e della cultura italiana all'estero) del bilancio del Ministero degli affari esteri, al fine di salvaguardare almeno i livelli essenziali di offerta della lingua e della cultura italiana; a delineare un'ipotesi di coordinamento dell'intervento pubblico per la promozione della lingua e cultura italiane nel mondo da sottoporre al vaglio delle competenti Commissioni parlamentari.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“Il Ministero degli Affari Esteri ha proseguito con la massima attenzione l'azione di sostegno prioritario ai corsi di lingua e cultura italiana integrati nel sistema scolastico all'estero.
Rispetto alle altre iniziative previste (corsi per adulti e corsi di sostegno), questo tipo di corsi sono ritenuti i più rispondenti alla complessiva azione di promozione della nostra lingua all'estero e al mantenimento del legame culturale dei nostri connazionali con l'Italia. Sulla base di tali considerazioni, il Ministero degli Affari Esteri è impegnato a determinare l'assegnazione dei contributi agli enti che ne hanno fatto richiesta, nel limite delle risorse disponibili a seguito delle diminuzioni derivanti dalle impellenti necessità di risanamento del bilancio dello Stato.
Nel caso in cui, come auspicato, venissero assegnate al Ministero degli Affari Esteri risorse aggiuntive per il corrente anno finanziario, sarebbe possibile valutare la possibilità di erogare agli enti gestori contributi integrativi a favore di tali iniziative prioritarie.
L'insegnamento della lingua italiana costituisce al contempo una priorità dell'azione svolta dalla rete dei 90 Istituti Italiani di Cultura presenti in 60 paesi, che nel 2011 hanno organizzato più di 7.000 corsi di lingua italiana per oltre 70.000 studenti. Tale azione si avvale altresì dell'apporto dei 242 lettori di ruolo presenti in 238 Università del mondo in 88 Paesi e di quello delle 126 cattedre di lingua italiana attive in 54 Paesi.
Nel corso del 2011 si è provveduto altresì a fornire materiale per le biblioteche degli Istituti Italiani di Cultura e libri e sussidi didattici per l'insegnamento della lingua italiana a Istituzioni Scolastiche e Universitarie straniere.
Nell'ambito del rilancio e del rinnovamento delle strategie di promozione culturale, la riunione della Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all'Estero del 21 marzo 2012 ha consentito di condividere ed approvare importanti documenti di indirizzo predisposti su impulso del Ministro degli Esteri Terzi. I nuovi orientamenti rispondono all'obiettivo di valorizzare il ruolo fondamentale della diplomazia culturale, attuata mediante la rete delle Ambasciate e dei Consolati, degli Istituti di Cultura e degli Addetti Scientifici, anche al fine di promuovere i comparti di eccellenza della tecnologia e dell'industria italiana”.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4059-AR/24 Ordine del giorno |
Zamparutti |
Assemblea |
04/04/12 |
VIII |
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria al fine di scongiurare un'ulteriore procedura di infrazione in questo settore |
L'ordine del giorno Zamparutti ed altri n. 9/4059-AR/24, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 luglio 2011, impegnava l'esecutivo, anche alla luce di quanto previsto dalla risoluzione conclusiva Realacci ed altri n. 8/00074, riguardante iniziative volte a ridurre l'inquinamento atmosferico, ad introdurre con urgenza le misure previste dal decreto legislativo n. 155 del 2010 di attuazione della direttiva 2008/50/CE, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, al fine di scongiurare una ulteriore procedura di infrazione in questo settore e di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente.
In merito a tale impegno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la seguente nota:
“Si fa riferimento all'ordine del giorno 9/4059-AR/24 ZAMPARUTTI, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26.7.2011, relativo all'A.C. 4059-AR, divenuto legge n. 217 del 2011 (legge Comunitaria 2010), con il quale si richiede al Governo l'introduzione delle misure previste dal decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, al fine di tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente e per scongiurare l'apertura di una ulteriore procedura di infrazione nei confronti dell'Italia anche per i superamenti relativi al biossido di azoto.
A tal proposito si rappresenta quanto segue.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha operato un riordino dell'intera materia della qualità dell'aria, abrogando le disposizioni previgenti e riconducendole ad unità, sotto il minimo comun denominatore rappresentato dalla stessa direttiva.
Coerentemente con la precedente normativa il decreto 155/2010 non prevede a carico dello Stato specifici obblighi circa l'adozione di misure di risanamento della qualità dell'aria, fatti salvi i casi previsti all'articolo 9, comma 9. Tali obblighi infatti, sulla base del riparto delle competenze impartita dallo stesso decreto, spettano alle regioni e alle province autonome.
Tuttavia il Ministero dell'ambiente, al fine di supportare tali enti nel processo di raggiungimento dei valori limite previsti dalla normativa comunitaria, ha da tempo intrapreso una serie di iniziative destinate ad intervenire sull'intero territorio nazionale, senza limitarsi alle sole zone di superamento. Tali iniziative avviate fin dal 2002, hanno costituito il pacchetto di misure nazionali a sostegno dei piani regionali di qualità d'aria, che dal 2009 è stato integrato con una serie di misure aggiuntive relative al settore dei trasporti, al settore del riscaldamento civile ed al settore industriale.
Stante il permanere della situazione di criticità connessa ai superamenti della qualità dell'aria anche nell'anno 2011, che sulla base di stime nazionali potrebbe protrarsi anche oltre il 2015, il Ministro Clini, all'atto del suo insediamento, anche sollecitato dalle Regioni del bacino Padano in un incontro del 19 dicembre scorso a Milano, ha deciso di istituire presso il Ministero dell'Ambiente un gruppo di esperti in materia di emissioni da impianti industriali e valutazione e gestione della qualità dell'aria al fine di individuare specifiche misure volte a ridurre l'inquinamento atmosferico”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4551/8 Ordine del giorno |
Farina Coscioni |
Assemblea |
04/04/12 |
IV |
Applicazione del beneficio della supervalutazione previdenziale al personale militare impiegato in tutte le missioni internazionali |
L'ordine del giorno Farina Coscioni ed altri n. 9/4551/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 agosto 2011, impegnava l'esecutivo a valutare ogni opportuna iniziativa affinché il beneficio della supervalutazione previdenziale del servizio prestato dai combattenti ONU sia applicato in modo omogeneo al personale militare impiegato in tutte le missioni internazionali in corso.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo all'impegno di cui all'Ordine del Giorno in titolo, accolto dal Governo pro- tempore, si evidenzia preliminarmente che la problematica in esame è stata già oggetto di studio e approfondimento da parte degli organi previdenziali competenti, alla luce delle disposizioni dettate dagli articoli 15 e 24 del "Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato", emanato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, che consentono di riscattare i "servizi non statali e i periodi di tempi di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato".
L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), infatti, a seguito di un riesame della materia, con nota operativa n. 16 del 28 maggio 2008 ha rettificato l'iniziale interpretazione dell'articolo 59, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resa con precedente nota n. 8 del 17 marzo 2008, chiarendo che anche i benefici derivanti dalla supervalutazione previdenziale in favore del personale militare impiegato in missioni estere sotto il diretto comando ONU non possono essere computati in eccedenza rispetto alla limitazione temporale dei 5 anni stabilita dalla medesima disposizione e dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Nel contempo, il citato Istituto ha puntualizzato che, a decorrere dal 1° settembre 2007, al personale impiegato in missioni estere non sotto il diretto controllo ONU, nonché nelle altre missioni internazionali, quali le operazioni in ambito NATO o EU, viene riconosciuto ai fini previdenziali l'aumento di un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato all'estero, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 3 agosto 2009, n. 108, del 2009.
In tale quadro, l'estensione della supervalutazione prevista dal combinato disposto di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390 (Disciplina del computo delle campagne della guerra1940-45), alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746 (Estensione al personale militare, in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento, dei benefici combattentistici), nonché all'articolo 18 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), cui fa rinvio l'articolo 1858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), consistente nel beneficio di un intero anno di maturato previdenziale, in aggiunta al servizio effettivo ove siano svolti almeno tre mesi di attività, per anno solare, in operazioni diverse da quelle sotto diretto comando ONU, è tuttora all'esame anche in ambito interministeriale per le connesse valutazioni degli effetti sul sistema previdenziale pubblico e sul processo di revisione strutturale in corso del welfare nazionale, il Comparto difesa e sicurezza dovrà conformarsi anche ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. 'Salva Italia')”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4829-A/61 Ordine del giorno |
Mecacci |
Assemblea |
04/04/12 |
IV |
Iniziative volte a rivedere il programma pluriennale di acquisizione di sistemi d'arma |
L'ordine del giorno Mecacci ed altri n. 9/4829-A/61, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, impegnava l'esecutivo ad adottare le opportune iniziative volte a rivedere profondamente il programma pluriennale di acquisizione di sistemi d'arma.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo, e per esso il Ministro della difesa, è orientato a dare attuazione all'impegno assunto con l'Ordine del Giorno in argomento, di adottare iniziative volte a rivedere il programma pluriennale di acquisizione di sistemi d'arma.
In particolare, nell'ambito della complessiva revisione dello strumento militare nazionale, il cui quadro è stato esposto dallo stesso Ministro Giampaolo Di Paola nelle audizioni del 15 e del 29 febbraio 2012 presso le Commissioni congiunte Difesa, il programma Joint Strike Fighter (JSF), al quale l'Italia ha aderito all'inizio degli anni 2000 con un obiettivo programmatico di riferimento di 131 velivoli di prevista acquisizione, a seguito della revisione in chiave riduttiva delle capacità operative sostenibili, subirà un forte ridimensionamento.
L'esame fatto a livello tecnico e operativo, infatti, ha portato a ritenere perseguibile da un punto di vista operativo e di sostenibilità un obiettivo programmatico dell'ordine di 90 velivoli (41 in menodell'impegno iniziale), che sarà realizzato con una acquisizione per lotti, progressiva nel tempo e con una riduzione di spesa, rispetto a quella inizialmente preventivata, stimabile nell'ordine di circa 1/3 degli oneri iniziali del programma e, quindi, una riduzione certamente significativa e coerente con l'esigenza di provvedere ad una oculata revisione della spesa. Ciò stante, le competenti articolazioni del Ministero della difesa hanno già intrapreso le azioni necessarie a realizzare la riduzione del programma nei termini precedentemente indicati”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
8/00159 Risoluzione conclusiva |
Di Stanislao |
Commissione |
04/04/12 |
IV |
Coinvolgimento degli organi parlamentari nella definizione, da parte del Governo, delle linee guida di riforma del modello di difesa |
La risoluzione conclusiva Di Stanislao n. 8/00159 , accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 7 febbraio 2012, impegnava l'esecutivo a riferire in Parlamento, tenendo conto del ruolo consultivo del Consiglio supremo di difesa, sulle linee guida di revisione dello strumento militare, al fine di consentire alle Camere di assumere le decisioni di propria competenza.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo e, in particolare il Ministro della difesa, ha dato puntuale e piena attuazione all'impegno assunto accogliendo la risoluzione n. 8/00159, di riferire in Parlamento circa le linee guida in base alle quali, tenuto conto degli indirizzi emersi in sede di Consiglio supremo di difesa, si svilupperà il processo di revisione dello strumento militare.
Ciò è avvenuto attraverso l'audizione del Ministro della difesa davanti alle Commissioni congiunte Difesa, tenuta nelle sedute del 15 e 29 febbraio 2012, nel corso delle quali sono state illustrate in maniera esaustiva e particolareggiata sia le ragioni di carattere geo-strategico ed economico- finanziario che rendono necessaria e urgente la revisione dello strumento militare, sia gli elementi essenziali e le direttrici della riforma.
In particolare, in tale sede, è stato evidenziato come l'obiettivo principale delle modifiche da apportare alla struttura delle Forze armate sia costituito dalla realizzazione di uno strumento militare dotato delle capacità operative di elevato livello qualitativo e tecnologico richieste ai membri delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia fa parte, e in particolare dell'Unione Europea e della Nato, ma nel contempo adeguato e dimensionato alle risorse disponibili.
Su queste premesse, il Ministro della difesa ha, quindi, fornito ampia informazione sulle principali linee di intervento della riforma, nonché sulle relative possibili modalità attuative, basate sulla stabilità delle risorse finanziarie, che dovranno risultare coerenti con quelle destinate alla c.d. "Funzione difesa" dall'ultima legge di stabilità (circa 14,1 miliardi di euro), sulla flessibilità programmatica e di gestione del bilancio e sulla graduale riduzione delle spese per il settore personale, con contestuale reindirizzo delle risorse così recuperate nei settori dell'operatività e dell'addestramento, attualmente sacrificati”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4864-A/2 Ordine del giorno |
Chiappori |
Assemblea |
12/04/12 |
IV |
Valutazione dell'esperimento della cosiddetta mini-naja |
L'ordine del giorno Chiapporied altri n. 9/4864-A/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 gennaio 2012, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di riconsiderare l'esperimento della “mini-naja” o, quanto meno, ad intervenire per ridimensionarne significativamente la portata.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo all'Ordine del giorno in titolo, si comunica che l'iniziale disposizione recata dall'articolo 55, commi dal 5-bis al 5-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che aveva previsto l'effettuazione, in via sperimentale per il triennio 2010-2012, da parte delle Forze armate, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico rivolti ai giovani di ambo i sessi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con uno stanziamento di circa 6,5 milioni di euro per l'anno 2010, 5,8 milioni di euro per l'anno 2011 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2012, è stata poi modificata dall'articolo 29, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che ha previsto la possibilità di far proseguire i citati corsi a decorrere dal 2013, riducendo l'autorizzazione di spesa dai 7,5 milioni del 2012 a 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2013, che ha previsto la prosecuzione a regime dei corsi, con uno stanziamento ridotto a 1 milione di euro dal 2013.
Sulla base della prima disposizione sono stati finora tenuti diversi corsi, di durata non superiore a tre settimane, presso numerosi reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, nel corso dei quali sono state fornite ai giovani, come disposto dalle norme, le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.
L'iniziativa ha fatto registrare un diffuso interesse da parte di ragazzi e ragazze che si è tradotto in una consistente partecipazione ai citati corsi, denominati "Vivi Le Forze armate. Militare per tre settimane". In particolare, nel 2010 sono state registrate 8.250 domande con 1.800 partecipanti effettivi ai corsi, mentre nel 2011 le domande sono state più di 14.000 e i frequentatori dei corsi sono stati oltre 4.400, con la realizzazione dell'obiettivo che si proponeva la norma, vale a dire l'avvicinamento dei giovani ai valori delle Forze armate, con una formazione specifica al rispetto e alla difesa dei valori costituzionali, tra i quali, nel contesto globalizzato che caratterizza la comunità internazionale, quello della partecipazione alle organizzazioni che perseguono l'obiettivo di diffondere condizioni di giustizia, di pace e di solidarietà fra i popoli.
Sono attualmente in fase di pianificazione le attività dell'anno 2012, per le quali i fondi disponibili saranno impegnati per la specifica esigenza, nei limiti necessari a gestire i corsi programmati e, come avvenuto nei due anni precedenti e previsto a suo tempo nella relazione tecnica, a intervenire con lavori e apprestamenti di manutenzione e ammodernamento di infrastrutture comunque in uso e attuale e futuro di reparti delle Forze armate per le ordinarie funzioni istituzionali, tenendo anche presente la drastica riduzione dello stanziamento di legge destinato allo svolgimento dei corsi in argomento prevista a partire dal 2013.
Quanto sopra evidenzia come l'impegno assunto dal Governo con l'Ordine del giorno in parola sia tenuto presente nell'organizzazione dei prossimi corsi e nella gestione dei fondi per essi previsti”.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4059-AR/43 Ordine del giorno |
Oliverio |
Assemblea |
04/04/12 |
XIII |
Problematiche connesse al comparto apistico ed eventuali strategie da intraprendere al fine di scongiurarne la chiusura |
L'ordine del giorno Oliverio ed altri n. 9/4059-AR/43, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 luglio 2011, impegnava l'esecutivo a promuovere un tavolo istituzionale al fine di analizzare le problematiche connesse al settore apistico e di individuare le strategie da intraprendere onde fornire risposte adeguate alla crisi del settore, scongiurando il rischio della chiusura del comparto che inciderebbe negativamente sui livelli occupazionali; ad intervenire urgentemente per favorire l'approvazione di una norma che consenta l'introduzione di specie non autoctone in deroga al divieto, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su istanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse ad esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, nel rispetto della salute e del benessere delle specie autoctone.
In merito a tale impegno il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Per quanto riguarda l'analisi del fenomeno della moria delle api in correlazione all'utilizzo di concianti a base di neoticotinoidi e fipronil per la lavorazione della semente di mais, si riferisce che si è riunita nello scorso ottobre, presso il ministero della Salute, la Commissione Consultiva dei Prodotti Fitosanitari al fine di valutare i risultati del programma Apenet coordinato dal Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA).
Dalla relazione è emersa una complessità dei fattori di rischio per la salute delle api non ancora esaustivamente inquadrata ed è stata sottolineata la necessità di un coinvolgimento delle Regioni interessate alla produzione maidicola, per verificare l'applicabilità delle misure tecniche indicate dalla Relazione Apenet e per definire le conseguenti soluzioni operative, prevedendo piani di monitoraggio e controllo a livello territoriale.
Contemporaneamente, i dati scientifici sono stati inoltrati alla Commissione europea per un parere scientifico complessivo da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA).
Al fine di consentire tale valutazione delle ricerche effettuate, il Ministero della Salute, anche su indicazione di questo Ministero, ha stabilito, in via precauzionale, un'ulteriore proroga della sospensiva dell'impiego dei concianti suindicati, fissandone il termine al prossimo 30 giugno c.a..
Per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo Glycaspis brimblecombei, comunemente noto come "Psylla Lerp", su piante di Eucalyptus, si fa presente che il primo rinvenimento in Italia risale al 2010, sul territorio della regione Campania e della regione Sardegna, e, di recente, il suo areale di presenza sul territorio nazionale si è esteso alle regioni Sicilia, Calabria, Basilicata e Lazio.
I relativi ritrovamenti sono stati puntualmente segnalati dall'Ufficio competente alla Commissione europea e all'Organizzazione Europea e Mediterranea per la Protezione dei Vegetali (EPPO).
II suddetto organismo nocivo, rientrante nell'Alert List dell'EPPO fino al 2006, risulta ancora oggi escluso dall'elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui alla Direttiva 2000/29/CE.
Tra le specie parassitoidi storicamente impiegate nei programmi di controllo biologico si annovera Psyllaephagus bliteus, un imenottero Encyrtidae di origine australiana che è stato introdotto in California, Brasile, Messico e Cile.
Tuttavia, l'applicazione in Italia è ostacolata dal divieto di introduzione di specie non autoctone ai cui al D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che ha modificato il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
Per consentire la necessaria ampiezza di intervento di lotta biologica, sia contro gli organismi nocivi tra i quali il cinipide del castagno, questo Ministero ha collaborato, con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la definizione di un'opportuna soluzione normativa che non ha ancora trovato l'auspicata finalizzazione.
Per quanto riguarda il cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus), in seguito al parere favorevole della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincia Autonome di Trento e Bolzano, è stato istituito il "Tavolo di filiera della frutta in guscio", comprendente una specifica sezione per la "castanicoltura". Successivamente è stato sancito l'accordo sul "Piano di settore castanicolo" con la previsione di un finanziamento di un milione di euro per attivare le azioni prioritarie a supporto del Piano medesimo.
Inoltre, un "Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico", con funzioni di "cabina di regia", supporta la costituzione di Centri di moltiplicazione del parassitoide del cinipide del castagno, Torymus sinensys, nei territori regionali vocati alla castanicoltura da frutto, al fine di garantire una futura protezione dalla vespa cinese, ma soprattutto un'autonomia gestionale della problematica a livello territoriale.
Tale "Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico" ha il compito di valutare preventivamente le proposte operative e in fase successiva di selezionare i siti ove effettuare i lanci in pieno campo.
Per ottimizzare queste azioni ed evitare la sovrapposizione degli interventi progettuali, le Regioni hanno la funzione di monitorare gli interventi attivi, finanziati o in corso di finanziamento, e di relazionare periodicamente a questo Ministero.
Al tempo stesso, le Regioni hanno presentato proposte operative che, valutate positivamente dal "Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico", hanno permesso l'attivazione di 12 centri di moltiplicazione dell'antagonista naturale del cinipide, Torymus sinensys.
Infine, per favorire l'implementazione dei centri di moltiplicazione sono stati realizzati i necessari "workshop formativi" nelle Regioni Campania, Lazio e Piemonte, per consentire ai tecnici regionali una gestione coordinata delle attività dei centri stessi.
In ultimo, si fa presente che l'attuazione della lotta biologica al cinipide orientale del castagno con "Torymus sinensys" richiederà un arco di tempo di 4 - 5 anni per la stabilizzazione dell'equilibrio biologico tra insetto e parassitoide”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4829-A/81 Ordine del giorno |
Binetti |
Assemblea |
17/04/12 |
XII |
Presenza di personale qualificato negli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei farmaci di fascia C |
L'ordine del giorno Binetti ed altri n. 9/4829-A/81, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, impegnava l'esecutivo ad adottare opportune iniziative volte a garantire, attraverso un'adeguata presenza di personale competente (farmacisti), che nei nuovi punti di vendita dei farmaci di fascia C vengano assicurate tutte le funzioni essenziali abitualmente svolte nelle farmacie (dalla vendita con relativo controllo dei farmaci, all'informazione e all'educazione alla salute dei cittadini), commisurando il personale qualificato messo a disposizione del pubblico all'effettivo flusso di persone che abitualmente accedono al punto vendita, evitando rigorosamente di ricorrere a personale non specialista, abitualmente addetto alla vendita di altri prodotti perché questo potrebbe produrre un grave danno alla salute dei clienti, non correttamente informati.
In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:
“In data 9 marzo 2012 il Ministro della salute ha firmato il decreto ministeriale previsto dal comma 1 dell'art. 32 del decreto-legge 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che stabilisce i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che devono essere posseduti dagli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, per la vendita di medicinali e definisce gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del SSN.
Il decreto assegna alle Regioni e Province autonome l'espletamento e la periodicità delle attività ispettive e stabilisce che anche i citati esercizi commerciali partecipino al sistema della "Tracciabilità del Farmaco" provvedendo alla comunicazione di inizio attività, nonché alla comunicazione di ogni variazione o di cessazione dell'attività e assegna alle Regioni e Province autonome l'espletamento e la periodicità delle attività ispettive.
Tale decreto è in fase di registrazione presso la Corte dei Conti”.
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite
le note di attuazione annunciate
|
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Farina Gianni |
Ordine del giorno |
9/4829-A/48 |
74 |
On. |
Amici |
Mozione |
1/00811 |
72 |
On. |
Binetti |
Ordine del giorno |
9/4829-A/81 |
86 |
On. |
Chiappori |
Ordine del giorno |
9/4864-A/2 |
81 |
On. |
Cicchitto |
Mozione |
1/00806 |
72 |
On. |
Consiglio |
Ordine del giorno |
9/4909/81 |
70 |
On. |
D'Amico |
Ordine del giorno |
9/4909/80 |
70 |
On. |
Di Stanislao |
Ordine del giorno |
9/4454/1 |
69 |
On. |
Di Stanislao |
Risoluzione conclusiva |
8/00159 |
80 |
On. |
Farina Coscioni |
Ordine del giorno |
9/4374/2 |
68 |
On. |
Farina Coscioni |
Ordine del giorno |
9/4551/8 |
78 |
On. |
Fava |
Ordine del giorno |
9/4909/82 |
70 |
On. |
Fedriga |
Ordine del giorno |
9/4909/83 |
70 |
On. |
Fogliato |
Ordine del giorno |
9/4909/84 |
70 |
On. |
Follegot |
Ordine del giorno |
9/4909/85 |
70 |
On. |
Gidoni |
Ordine del giorno |
9/4909/87 |
70 |
On. |
Giorgetti Giancarlo |
Ordine del giorno |
9/4909/88 |
70 |
On. |
Goisis |
Ordine del giorno |
9/4909/89 |
70 |
On. |
Mecacci |
Mozione |
1/00820 |
72 |
On. |
Mecacci |
Ordine del giorno |
9/4829-A/61 |
79 |
On. |
Narducci |
Ordine del giorno |
9/4829-A/139 |
74 |
On. |
Oliverio |
Ordine del giorno |
9/4059-AR/43 |
83 |
On. |
Orlando Leoluca |
Mozione |
1/00805 |
72 |
On. |
Pezzotta |
Mozione |
1/00810 |
72 |
On. |
Zamparutti |
Ordine del giorno |
9/4059-AR/24 |
76 |
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.
Il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di aprile, si segnalano, in quanto intervengono dopo un significativo lasso di tempo dall'ultima trasmissione, la relazione sull'attività svolta nel 2011, predisposta dal Difensore civico della regione Liguria(Doc. CXXVIII, n. 42), ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, considerato che il precedente invio risaliva al 28 marzo 2008, con dati riferiti all'annualità 2007 (mentre non risultano tuttora trasmesse al Parlamento le informazioni riguardanti gli anni 2008-2010) e le analoghe relazioni del Difensore civico della regione Lombardia per il 2010 (Doc. CXXVIII, n. 43) e per il 2011 (Doc. CXXVIII, n. 44), in quanto l'ultima trasmissione aveva ad oggetto l'attività svolta negli anni 2008 e 2009.
Si ricorda che la norma istitutiva dell'obbligo prevede che i difensori civici istituiti presso le regioni e le province autonome inviino ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 16 della legge n. 127 del 1997 (come modificato dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191). Nello specifico, il comma 1 stabilisce che, a tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo, secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
Sempre in quanto interviene a sanare un ritardo si evidenzia la relazione, allegata al Documento di economia e finanza per il 2012, sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi da 569 a 574, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) concernenti la rilevazione dei fabbisogni annuali di beni e servizi delle amministrazioni statali e la definizione di indicatori di spesa sostenibili (Doc. LVII, n. 5, All. V). La prima relazione in attuazione dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 576, della citata legge n. 244 del 2007 era stata infatti trasmessa a settembre 2010 in allegato allo Schema di decisione di finanza pubblica per gli anni 2011-2013, mentre nell'anno successivo non era stata presentata alle Camere.
Risulta infine inviata a due anni di distanza dall'ultima trasmissione la relazione annuale, prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria (Doc. CLV, n. 3) che riporta dati dell'annualità 2009.
Sul versante dell'individuazione di nuovi obblighi, si registrano due relazioni introdotte da disposizioni legislative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato dalla presente pubblicazione. Tali relazioni sono previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*.
Per quanto attiene al primo dei nuovi adempimenti, il richiamato comma 2 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza, istituito presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relative ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 5 del 2012, il Casellario è alimentato dalle informazioni che gli enti erogatori di interventi e servizi sociali, al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, inviano all'INPS sui beneficiari, unitamente a quelle sulle prestazioni concesse, raccordando i flussi informativi di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Le comunicazioni degli enti erogatori, unitamente alle altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con riferimento al proprio ambito territoriale di azione, alle regioni e province autonome, ai comuni e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
La seconda delle nuove relazioni è stata introdotta dal comma 3, ultimo periodo, del richiamato articolo 16: tale disposizione prevede che, al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente.
Per completezza si segnala che l'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha soppresso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, trasferendo le funzioni e i compiti ad essa attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Viene pertanto meno l'obbligo di riferire al Parlamento sull'attività svolta da tale Agenzia previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, n. 329.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1* |
Relazione sull'incidente occorso in data 27 marzo 2009 all'aeromobile Cirrus SR22 G3 marche N221LD, presso l'aeroporto di Lugo di Romagna (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)
Relazioni sugli incidenti occorsi all'aeromobile Discus 2cT marche D-KETE, il 7 luglio 2007, in località Fuipiano Valle Imagna (Bergamo) e all'aeromobile Sukhoi Su-31 marche 1-JECT, il 26 agosto 2009, in località Cascina Stampa, nel comune di Cusago (Milano) (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) |
IX Trasporti
IX Trasporti |
4/4/2012
26/4/2012 |
*La norma istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione - ANSV -, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine. |
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L. 42/2009, art. 2, co. 4, quarto periodo |
Motivi del mancato adeguamento rispetto all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata Stato-regioni sullo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) |
V Bilancio Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale |
19/4/2012
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L. 185/1990, art. 5, co. 1 |
Operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia (Dati relativi al 2011, Doc. LXVII, n. 5) |
III Affari esteri IV Difesa |
26/4/2012 |
Ministero degli affari esteri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 374/1997, art. 9, co. 2 |
Attuazione della legge recante “Norme per la messa al bando delle mine antipersona” (Per la parte di propria competenza*) (Dati relativi al primo semestre 2011, Doc. CLXXXII, n. 6) |
III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive |
11/4/2012 |
*La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente dai Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'industria (ora sviluppo economico). In data 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, essendo cessate le attività di studio, sviluppo, nonché di produzione delle mine antipersona, di non avere più competenza sulla materia e, pertanto, di non avere più alcun contributo da formulare per la predisposizione della relazione. A seguito di una comunicazione del Ministero della difesa di analogo contenuto del 28 marzo 2012, l'obbligo risulta superato in via di fatto per entrambe le richiamate amministrazioni, mentre continua ad essere adempiuto dal solo Ministero degli affari esteri per quanto attiene ai profili di competenza di quest'ultimo. |
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L. 496/1995, art. 9, co. 2, lett. c) |
Stato di esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall’Italia (Dati relativi al 2011, Doc. CXXXI, n. 4) |
III Affari esteri |
11/4/2012 |
L. 484/1998, art. 4, co. 1, lett. c) |
Stato di esecuzione del Trattato per il bando totale degli esperimenti nucleari (Dati relativi al 2011, Doc. CXXXIX, n. 4) |
III Affari esteri |
11/4/2012 |
Ministro per gli affari europei |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 11/2005, art. 15-bis, co. 1 |
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati aggiornati al 31 marzo 2012, Doc. LXXIII-bis, n. 11) |
Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
12/4/2012 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 10, co. 9* |
Stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e relativi indirizzi (Dati 2011 e stima 2012) (Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Allegato III al Documento di economia e finanza 2012, Doc. LVII, n. 5) |
VIII Ambiente |
19/4/2012 |
*La relazione, predisposta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, era già prevista dall'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, ma non era mai stata inviata alle Camere in ottemperanza a tale normativa. L'articolo 26, comma 3, è stato abrogato dall'articolo 7, comma 4, della legge 7 aprile 2011, n. 39, e la disciplina della relazione è stata inserita nell'articolo 10, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il quale prevede che sia trasmessa in allegato al Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 11/2005, art. 15-ter, co. 1 |
Andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea (Dati relativi al IV trimestre 2011, Doc. CCXVIII, n. 12) |
V Bilancio XIV Politiche dell'Unione europea |
4/4/2012 |
L. 196/2009, art. 14, co. 4 |
Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche (Dati aggiornati al 30 settembre 2011, comprensivi del raffronto con i risultati del precedente biennio, Doc. XXV, n. 14) |
V Bilancio |
11/4/2012 |
L. 196/2009, art. 3, co. 1* |
Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica (Dati relativi al 2011) (Trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Allegato I al Documento di economia e finanza 2012, Doc. LVII, n. 5) |
V Bilancio |
19/4/2012 |
*Il comma 1 è stato modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a), della legge 7 aprile 2011, n. 39. La disposizione, come riformulata, prevede che il rapporto venga trasmesso in allegato al Documento di economia e finanza, da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. |
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L. 244/2007, art. 2, co. 576 |
Applicazione delle misure di cui all'articolo 2, commi da 569 a 574, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) concernenti la rilevazione dei fabbisogni annuali di beni e servizi delle amministrazioni statali e la definizione di indicatori di spesa sostenibili (Trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Allegato V al Documento di economia e finanza 2012, Doc. LVII, n. 5)* |
V Bilancio |
19/4/2012 |
*La norma istitutiva dell’obbligo prevede che la relazione debba essere trasmessa in allegato al documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). La L. 196/2009 ha sostituito il DPEF con la Decisione di finanza pubblica, a sua volta divenuta, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39, Documento di economia e finanza (DEF), da presentare alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno. |
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D.Lgs. 545/1992, art. 29, co. 2 |
Andamento dell’attività degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza (Dati relativi al 2009, Doc. CLV, n. 3) |
II Giustizia VI Finanze |
26/4/2012 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 289/2002, art. 71, co. 6
L. 196/2009, art. 10, co. 8
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Stato di attuazione degli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, concernente il programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale * Programma delle infrastrutture strategiche – Linee guida (Trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Allegato IV al Documento di economia e finanza 2012, Doc. LVII, n. 5);
Programma delle infrastrutture strategiche – Rapporto intermedio (Trasmesso dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Allegato IV-bis al Documento di economia e finanza 2012, Doc. LVII, n. 5) |
VIII Ambiente IX Trasporti |
19/4/2012
26/472012 |
*Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il Governo individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate, e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata, nel Documento di programmazione economico-finanziaria (ora DEF). L'articolo 71, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha integrato tale previsione prevedendo che il Governo proceda annualmente ad una verifica e riferisca alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 443 del 2001, con l'obiettivo di consentire al Parlamento di valutare l'efficacia della strumentazione adottata, in funzione della realizzazione tempestiva, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie, degli interventi di infrastrutturazione strategica di preminente interesse nazionale. A partire dal 2005 l'obbligo di riferire al Parlamento è stato assolto, in via di prassi, con la trasmissione del cd. Allegato infrastrutture al DPEF in quanto in tale Allegato si dava conto anche dello stato di attuazione delle infrastrutture strategiche. Pertanto, la relazione di cui al comma 6 dell'articolo 71 della legge n. 289 del 2002 non è stata più trasmessa come documento autonomo. L'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, ha ora espressamente previsto che il programma predisposto ai sensi della legge n. 443 del 2001, nonché lo stato di avanzamento del medesimo programma relativo all'anno precedente, predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia presentato in allegato al DEF. Nello specifico, con l'Allegato IV "si presenta il programma predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, e si anticipano, nelle linee generali, le proposte e le linee strategiche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende indicare nell'Allegato infrastrutture al DEF". L'Allegato IV-bis "persegue l'obiettivo di supportare quanto riportato nelle 'Linee guida Infrastrutture' anticipando una serie di dati che caratterizzeranno l'Allegato infrastrutture alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza propedeutico alla legge di bilancio 2013". |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 144/1999, art. 66, co. 3 |
Formazione continua in Italia (Dati relativi alle annualità 2010 e 2011, Doc. XLII, n. 4) |
XI Lavoro |
18/4/2012 |
Fonte istitutiva |
Soggetto competente |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 127/1997, art. 16, co. 2 |
Difensore civico del Molise |
Attività svolta (Dati relativi al 2011, Doc. CXXVIII, n. 39) |
I Affari costituzionali |
3/4/2012 |
L. 127/1997, art. 16, co. 2 |
Difensore civico della Basilicata |
Attività svolta (Dati relativi al 2011, Doc. CXXVIII, n. 40) |
I Affari costituzionali |
3/4/2012 |
L. 127/1997, art. 16, co. 2 |
Difensore civico della Toscana |
Attività svolta (Dati relativi al 2011, Doc. CXXVIII, n. 41) |
I Affari costituzionali |
4/4/2012 |
L. 157/1992, art. 19-bis, co. 5 |
Consiglio regionale del Veneto |
Stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE (Dati relativi alla stagione venatoria 2011-2012) |
XIII Agricoltura |
11/4/2012 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Campania |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2011) |
VI Finanze |
11/4/2012 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Puglia |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2011) |
VI Finanze |
11/4/2012 |
L. 127/1997, art. 16, co. 2 |
Difensore civico della Liguria |
Attività svolta (Dati relativi al 2011, Doc. CXXVIII, n. 42) |
I Affari costituzionali |
11/4/2012 |
L. 239/2004, art. 1, co. 89 |
Autorità per l'energia elettrica e il gas |
Monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita ed analisi dei possibili effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico nazionale (Dati relativi al 2009, Doc. XCVIII, n. 2 e relativi al 2010, Doc. XCVIII, n. 3) |
X Attività produttive |
26/4/2012 |
L. 127/1997, art. 16, co. 2 |
Difensore civico della Lombardia |
Attività svolta (Dati relativi al 2010, Doc. CXXVIII, n. 43 e relativi al 2011, Doc. CXXVIII, n. 44) |
I Affari costituzionali |
26/4/2012 |
Nuove relazioni previste da fonti normative (*)
Fonte |
Ministero competente |
Oggetto |
DL 5/2012, art. 16, co. 2* |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Stato di completamento del Casellario dell'assistenza di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e fruibilità dei dati da parte delle istituzioni pubbliche |
*Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 69, S.O. La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88. |
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DL 5/2012, art. 16, co. 3* |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Relazione sulle politiche sociali e assistenziali |
*Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012, n. 69, S.O. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino.
1Si trattava di: Unione italiana di tiro a segno UITS; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI; Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia EIPLI; Ente irriguo umbro toscano; Unione accademica nazionale UAN; Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”; Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA; Ente opere laiche palatine pugliesi; Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”; Pio istituto elemosiniere; Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani.
2La categoria degli enti pubblici non economici, da intendere quale ‘residuale’ rispetto alla categoria degli enti pubblici economici, è comunque assai ampia: in sintesi, ente pubblico non economico può dirsi qualsiasi ente pubblico che non operi secondo una logica di tipo imprenditoriale.
3Rimaneva infatti operante l’autorizzazione recata dalla legge n. 244, art. 2, comma 634, a regolamenti governativi di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici o strutture amministrative pubbliche partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, sulla base dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti.
4Vedasi la Circolare dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa del 20 ottobre 2008, n. 9, con la quale sono stati enunciati taluni criteri di interpretazione della normativa taglia-enti, chiarendo in particolare che la seconda procedura riguarda anche gli enti che, pur avendo un organico inferiore alle 50 unità, sono espressamente esclusi dall'applicazione della prima ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26; quest’ultimo criterio interpretativo, secondo il quale l’esclusione dalla prima fase del taglia-enti non comporta l’esclusione anche dalla seconda, ha investito uno dei profili maggiormente dubbi dell’originaria normativa taglia-enti.
5Questi ultimi sono stati oggetto di autonomo riordino, che giustificava la loro esclusione dal procedimento taglia-enti (cfr. il testo fra breve), con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca. La legge delega riguardava tuttavia solo gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli degli enti e la modifica della composizione e delle relative modalità di nomina, anche per i presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
6Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa erano stati confermati i seguenti enti pubblici non economici: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato olimpico nazionale italiano CONI; Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO; Lega italiana per la lotta ai tumori LILT; Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI; Ente teatrale italiano ETI. Quest'ultimo è stato poi comunque soppresso dal comma 20 del citato D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30/7/2010 (cfr. infra).
7Originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, è stato dapprima posposto al 31 dicembre 2008 dall’art. 26 della legge n. 133/2008 e successivamente al 30 giugno 2009 dall’art. 4 della legge n. 14/2009, per essere poi differito al 31 ottobre 2009 dall’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 102/2009 ed infine portato al 31 ottobre 2010 dall’art. 10-bis della legge n. 25/2010.
8INVALSI, ANSAS ed ENAM, come si è detto, erano stati esclusi dal procedimento taglia-enti, se autonomamente riordinati entro il 31 dicembre 2009, dall’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009.
9Di cui peraltro era già stata prevista la soppressione dall'articolo 46, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che recava una delega legislativa al Governo per l’adozione di un decreto di riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
10In attuazione dell’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), nel 2009 l’ENSE aveva riformato il proprio statuto portando a 5 (rispetto ai 9 precedenti) i componenti del proprio consiglio di amministrazione.
11Come detto supra (cfr. nota 5), quest'ultimo ente era stato in precedenza escluso dalla soppressione e confermato in vita dal D.M. 19 novembre 2008.
12Gli schemi di regolamento di riordino approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009, infatti, riguardavano tra l’altro, come si è detto, alcuni degli enti su cui è poi intervenuta la legge n. 122, come gli enti previdenziali INPDAP, ENPALS, IPSEMA , ENAPPSMAD ed IPOL, l’ISFOL, l’ISAE e l’EIM.
13Neanche quattro mesi dopo, come detto, il Banco veniva peraltro soppresso dall’art. 2 della legge n. 10/2011.
14Quasi subito, peraltro, ridotti a 13 (vedasi nota precedente).
15In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), il riordino degli organi di amministrazione dell’UNIRE era avvenuto con il Decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 31 agosto 2009, che aveva modificato la composizione del consiglio di amministrazione dell’ente portandone i componenti da sette a cinque.
16Peraltro, l’Agenzia ASSI risulta in regime commissariale fin dal momento della sua effettiva costituzione, non essendo ancora stato approvato uno statuto che ne disciplini l’attività e gli organi di gestione interni.
17Altre norme della legge n. 111/2011 relative ad enti ed organismi pubblici, ma non ascrivibili al complesso della normativa taglia-enti, sono i commi da 6 a 14 dell’art. 14, volti a costituire la società "Istituto Luce – Cinecittà Srl” ed a liquidare "Cinecittà – Luce Spa”, il comma 16 del medesimo art. 14, che integra la disciplina concernente la soppressione del Comitato per l'intervento nella Società italiana resine SIR, nonché l’art. 36, commi da 1 a 10, concernente il riordino dell’ANAS Spa.
18In attuazione della normativa taglia-enti, come si è visto, gli Enti in questione erano a loro volta subentrati nei compiti e nelle funzioni dei soppressi ENAM, nel caso dell’INPDAP, ed ENAPPSMAD, nel caso dell’ENPALS.
19Come si è visto, l’EIPLI era stato incluso fra gli 11 enti per i quali era stata inizialmente prevista la ‘ghigliottina’ in caso di mancato riordino dall’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007, successivamente abrogato dall’art. 26, comma 3, della legge n. 133/2008.
20La soppressione di tale Commissione risultava peraltro già disposta dall’art. 10, comma 26, della legge n. 106/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 70/2011.
21Il testo approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva, al comma 1 dell’art. 36, che il Governo, entro tre mesi dalla data di conversione in legge, presentasse un apposito disegno di legge volto ad istituire una specifica Autorità indipendente di regolazione dei trasporti (veniva comunque meno, quindi, la precedente delega ad attribuire le relative funzioni ad un’Autorità già esistente, di cui all’art. 37 della legge n. 214/2011); sino all’istituzione di tale nuova Autorità ed a decorrere dal 30 giugno 2012, le relative funzioni erano attribuite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.
22In base al richiamato comma 7, ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari; in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ai fini dell’espressione del parere, le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.
23Per quanto non abbia natura di ente pubblico e non rientri quindi nella normativa e nel procedimento taglia-enti, l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari gode, ai sensi della legge n. 111/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98/2011, di autonomia organizzativa e contabile e il Direttore generale ad esso preposto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La relativa proposta di nomina è sottoposta al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro il termine di 20 giorni dalla richiesta; al fine dell’espressione del parere le Commissioni possono procedere all’audizione della persona designata. E’ altresì previsto che l’Ufficio riferisca annualmente al Parlamento sull’attività svolta.
24Gli enti in questione erano già stati oggetto di un’iniziativa di riordino con la deliberazione in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 20 gennaio 2012, dello schema di regolamento in materia di ordinamento militare per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati; a tutt’oggi, tale schema di regolamento non ha avuto peraltro ulteriore seguito.
25Così identificata nel citato D.L. n. 16/2012 benché ridenominata Agenzia per il Terzo settore dall’art. 1 del D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, recante modifiche al regolamento di organizzazione dell’Agenzia. Benché non si ritrovasse un’espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all’Agenzia, la stessa era ricompresa fra le Autorità amministrative indipendenti nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.
26Questi due enti erano già stati oggetto, come si è visto, di schemi di regolamenti di riordino approvati dal Governo in via preliminare nell’ambito del procedimento taglia-enti.
27Il numero sale a 39 se si considerano anche i Presidenti dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.
28Il numero sale a 379 se si considerano anche gli altri amministratori dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.
29Il computo dei dati non tiene conto del soggetto non ancora specificato che subentrerà al soppresso EIPLI, in quanto, dovendo esso essere individuato o costituito da parte delle Regioni interessate, dovrebbe avere le caratteristiche di ente o istituto regionale, e non statale, per cui non dovrebbe essere ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine.
30Lo statuto dell’ENSE era già stato modificato nel 2009 in attuazione dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008, con la riduzione da 9 a 5 dei componenti del CDA (cfr. infra).
31L’EIUT era stato istituito fin dall’inizio “a termine”, per un periodo di trent’anni, dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, ed avrebbe quindi dovuto venir meno il 6 novembre 1991; peraltro, in prossimità di tale scadenza si era iniziata a delineare la sua possibile trasformazione in società per azioni, e a questo scopo il predetto termine di scadenza era stato prorogato di 10 anni, fino al 6 novembre 2001. A decorrere dal 1998, inoltre, dopo l’entrata in vigore delle leggi Bassanini, il progetto di trasformazione dell’EIUT si era orientato verso la costituzione di una spa pubblica e per accompagnare la transizione il Ministro dell’agricoltura non aveva rinnovato il Consiglio di amministrazione dell’EIUT, procedendo alla nomina di un commissario. Ciò nonostante, nel 2001 anche il nuovo termine stava per venire a scadenza senza che fosse intervenuta alcuna trasformazione, per cui furono accordate per legge una serie di ulteriori proroghe di durata annuale, mentre si faceva strada la nuova ipotesi, sorta nel 2007, di trasformare l’EIUT da ente pubblico non economico in ente pubblico economico. Nel frattempo, come si è visto, l’EIUT era stato inserito dalla legge n. 244 del 2007 fra gli 11 enti di cui era direttamente prevista dalla legge la soppressione ove non riordinati entro il termine previsto per l’emanazione degli appositi regolamenti, e poi ricondotto alla procedura generale taglia-enti dalla legge n. 133 del 2008. In attuazione di tale procedura, il Ministro dell’agricoltura presentava nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico, che non veniva però approvata. Posto in liquidazione il mese successivo, l’Ente è definitivamente venuto meno nel novembre 2011, con l’approvazione da parte delle regioni Umbria e Toscana di analoghe leggi regionali istitutive dell’Ente (regionale) acque umbro-toscane, destinato a subentrare all’EIUT. L’EIUT era dotato di 1 Presidente, 2 Vicepresidenti e 10 componenti del Consiglio di amministrazione, incarichi che escono anch’essi dal campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine; come si è detto, l’Ente era peraltro in regime commissariale dal 1998.
32Rispettivamente, 1 Presidente e 16 componenti del CDA per la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, 1 Presidente e 6 componenti del CDA per l’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III e 1 Presidente e 4 componenti del CDA per l’Ente opere laiche palatine pugliesi.
33Il computo non tiene conto del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, conteggiato invece fra gli enti soppressi (cfr. supra).
34Successivamente trasformata nella nuova Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI (cfr. supra).
35All’INRAN sono stati successivamente trasferiti i compiti e le funzioni dei soppressi Ente nazionale delle sementi elette ENSE e Istituto nazionale conserve alimentari INCA (cfr. supra).
36Successivamente soppresso con il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all’INRAN (cfr. supra).
37Si trattava in particolare del Jockey club italiano, della Società degli Steeple Chases d'Italia, dell'Ente nazionale corse al trotto e dell'Ente nazionale per il cavallo italiano.
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
* Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.