Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 42/XVI APRILE 2012
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 42    Progressivo: 2012
Data: 27/04/2012
Descrittori:
ATTIVITA' PARLAMENTARE NON LEGISLATIVA   CONTROLLO SUL GOVERNO
NOMINE IN ENTI   ORDINE DEL GIORNO
RELAZIONI GOVERNATIVE     


Notiziario mensile

Numero 42/XVI

APRILE 2012

L’attività di controllo parlamentare

MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare

INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a marzo 2012 4

a) L’ampiezza del campo di applicazione della L. n. 14/1978 a seguito dell’attuazione della normativa taglia-enti 10

b) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di marzo 2012 42

c) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di marzo 2012 o previste in scadenza entro il 31 maggio 2012 53

d) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 31 maggio 2012 59

Sezione II 67

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 67

In evidenza a marzo 2012 68

Note annunciate al 31 marzo 2012 in attuazione di atti di indirizzo 74

Ministero degli affari esteri 74

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 89

Ministro per la coesione territoriale 93

Ministero dell'economia e delle finanze 97

Ministero della giustizia 99

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 100

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 marzo 2012 102

Sezione III 103

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 103

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 104

In evidenza a marzo 2012 105

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 31 marzo 2012 110

Relazioni governative 110

Relazioni non governative 115

Nuove relazioni previste da fonti normative 117

Relazioni governative 117

Relazioni non governative 117

AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI























La sezione è ripartita in quattro sottosezioni che danno conto: 1) dell’ampiezza del campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, a seguito dell’attuazione data alla normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici (c.d. normativa taglia-enti); 2) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di marzo 2012 (e nella prima parte del mese di aprile 2012), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 3) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 31 maggio 2012 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 4) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 31 maggio 2012, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a marzo 2012


La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di marzoe l'inizio di quello di aprile, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di maggio. La sezione è composta da quattro sottosezioni, che danno rispettivamente conto dell'attuazione della normativa taglia-enti, delle cariche rinnovate nel mese di marzo e di quelle da rinnovare entro la fine di maggio, nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:


- Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 marzo 2012 annunciata alla Camera ed al Senato il 29 marzo 2012, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL. Si anticipa peraltro che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 aprile 2012, lo stesso Massimo De Felice è stato nominato, a decorrere dal 1° aprile 2012, commissario straordinario dell'INAIL fino alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto e comunque non oltre il 31 luglio 2012.


- Il Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 ha deliberato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di prorogare l'incarico di Gian Luigi Rondi a Commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori SIAE e gli incarichi dei subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino, scaduti il 9 marzo 2012.


- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti del 15 marzo 2012, d'intesa con le regioni competenti, ha proceduto alla nomina di Cesare Veronico a presidente dell'Enteparco nazionale dell'Alta Murgia, di Stefano Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano e di Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, con mandati di durata quinquennale.


- Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 2012, Angelo Sticchi Damiani è stato nominato per un quadriennio presidente dell'Automobile Club d'Italia ACI. Tale nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla 8ª Commissione del Senato e dalla IX Commissione della Camera.


- Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 2012, Giuseppe Alonzo è stato nominato per un quadriennio presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA. Tale nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla 9ª Commissione del Senato e dalla XIII Commissione della Camera.


- Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 1° marzo 2012 annunciata al Senato ed alla Camera rispettivamente l'8 ed il 12 marzo 2012, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 23 febbraio 2012 e per la durata di un quadriennio, Adriano De Maio presidente del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.


- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato la conferma di Domenico Totaro quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese per ulteriori tre mesi a decorrere dal 6 febbraio 2012, e di Vincenzo Santoro quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre per ulteriori due mesi a decorrere dal 10 febbraio 2012. Lo stesso Ministro ha altresì confermato Antonio Granara quale commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per ulteriori tre mesi a decorrere dal 4 febbraio 2012.


- Si anticipa che il Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2012, su proposta del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha deliberato in via definitiva la nomina di Pier Luigi Celli a presidente dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT, a seguito dei pareri favorevoli espressi dalla X Commissione della Camera e dalla 10ª Commissione del Senato rispettivamente il 13 ed il 27 marzo 2012.


- Si anticipa inoltre che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 28 marzo 2012 annunciata alla Camera ed al Senato rispettivamente il 3 e l'11 aprile 2012, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 27 marzo 2012, Stefano Gresta presidente dell'Istitutonazionale di geofisica e vulcanologia INGV, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto stesso.


- Nei mesi di marzo ed aprile sono previsti in scadenza i mandati dei commissari straordinari degli Enti parco nazionali della Majella, Franco Iezzi, e delle Cinque Terre, Vincenzo Santoro.



- Nel mese di aprile scadrà il mandato del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI Giuseppe Cosentino.


- Il 2 maggio scadranno i mandati di Claudio Varrone e Francesco Ruffo Scaletta rispettivamente a commissario straordinario e subcommissario dell'Unionenazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE, ora trasformato nell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI.


- Nel mese di maggio sono previsti in scadenza i mandati dei presidenti degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini, Massimo Marcaccio, dell'Aspromonte, Leo Autelitano, delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, Luigi Sacchini, dell'arcipelago di La Maddalena, Giuseppe Bonanno, d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giuseppe Rossi, nonché dei commissari straordinari dell'Ente Parco nazionaledell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, Domenico Totaro, e del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara.


- Si ricorda infine che il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione uscente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nominato il 25 marzo 2009, è scaduto il 31 dicembre 2011. Secondo lo statuto della RAI, gli amministratori restano in carica per la durata di tre anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica (nella fattispecie, entro 180 giorni dal 31 dicembre 2011). Il consiglio di amministrazione dovrebbe quindi essere rinnovato entro il 30 giugno 2012.


- Si informa che, a seguito delle dimissioni rassegnate il 14 marzo 2012 da Antonio Martone dalla presidenza della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT, nella seduta del 29 marzo 2012 la stessa Commissione ha eletto come nuovo presidente Romilda Rizzo. Peraltro, a seguito alla cessazione, intervenuta il 28 novembre 2011, dell'incarico di componente della CIVIT di Filippo Patroni Griffi, nominato Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché per effetto della riduzione del numero dei componenti delle autorità amministrative indipendenti di cui all'art. 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, la CIVIT risulta attualmente composta da quattro membri, e precisamente dal presidente Romilda Rizzo e dai commissari Antonio Martone, Luciano Hinna ed Alessandro Natalini.


- L'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2012), il cui disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, è stato approvato dall'Assemblea del Senato in prima lettura nella seduta del 4 aprile 2012, prevede la soppressione, a decorrere dal 2 marzo 2012, dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2000, successivamente denominata Agenzia per il terzo settore dal D.P.C.M. 26 gennaio 2011 n. 51. I compiti e le funzioni esercitati dalla soppressa Agenzia, quale organismo di controllo degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Su tale Agenzia, vedasi più specificamente infra nella sottosezione "a".


- E' stata pubblicata nel S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 71 la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Come preannunciato nella precedente pubblicazione, il testo definitivo dell'articolo 36 del suddetto decreto-legge istituisce una nuova autorità amministrativa indipendente, denominata Autorità di regolazione dei trasporti, competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, cui sono demandate le funzioni previste dal medesimo articolo 36 e dal successivo articolo 37. In particolare, all'Autorità di regolazione dei trasporti sono tra l'altro demandate le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza sui diritti autoportuali, nonché le funzioni già attribuite all'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che viene conseguentemente soppresso alla data di entrata in operatività dell'Autorità. Attualmente, il Direttore generale dell'URSF è nominato dal Governo previa acquisizione, sulla relativa proposta di nomina, del parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi della legge n. 111 del 2001 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'Autorità di regolazione dei trasporti è composta dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995 n. 481 (recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità). I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In sede di prima attuazione, è prevista la costituzione del collegio della suddetta Autorità entro il 31 maggio 2012.


- Il Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2012 ha approvato in via preliminare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, lo schema di statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali. Su tale schema dovranno esprimere i rispettivi pareri il Consiglio di Stato e le competenti Commissioni parlamentari. Tale Agenzia è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2012 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con sede in Roma, ai sensi dell'articolo 36 comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. Si precisa che a tale Agenzia sono attribuite le funzioni di concedente della rete, dapprima facenti capo ad Anas, mentre le funzioni regolatorie del settore saranno esercitate dall'Autorità di regolazione dei trasporti, della cui più recente istituzione si è riferito supra. Direttore generale della predetta Agenzia è Pasquale De Lise, la cui nomina, con mandato triennale, è stata deliberata dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011. Si precisa inoltre che il testo originario del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, recante proroga di termini, disponeva tra l'altro, all'articolo 11, commi 5 e 6, che in caso di mancata adozione dello statuto entro il 31 marzo 2012, l'Agenzia sarebbe stata soppressa ed i relativi compiti trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° aprile 2012.Tale disposizione è stata tuttavia soppressa dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2012 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 216 del 2011. Il nuovo e definitivo testo dell'articolo 11, commi 5 e 6, prevede solamente che fino alla adozione dello statuto dell'Agenzia, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le funzioni dell'Agenzia continuano ad essere svolte dai competenti uffici delle amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. Si precisa che per le nomine alle cariche dirigenziali dell'Agenzia non risulta previsto il preventivo controllo parlamentare, per cui delle relative vicende si dà conto solo per completezza, in connessione con l'Autorità di regolazione dei trasporti.


- Si anticipa che è stata pubblicata nel S.O alla G.U. n. 82 del 6 aprile 2012, la legge 4 aprile 2012, n. 35 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. In particolare, l'articolo 46 del predetto decreto-legge, prevede la possibilità di procedere alla trasformazione in soggetti di diritto privato degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, secondo quanto già previsto dall'articolo 2, comma 634, lettere b) ed f) della legge 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). A tale procedimento di riordino si potrà procedere con uno o più regolamenti da emanare, entro novanta giorni dal 7 aprile, data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale degli enti interessati.


- Si anticipa infine che il Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2012, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ha deliberato le nomine, che dovranno essere perfezionate con successivi decreti del Presidente della Repubblica, di Giuseppe Mazzarella, Maurizio Melani, Riccardo Maria Monti, Luigi Pio Scordamaglia e Paolo Zegna a componenti del consiglio di amministrazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (di seguito: "ICE - Agenzia"). Tale ente, dotato di dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, succede, insieme al Ministero dello sviluppo economico, all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero ICE, il quale è stato soppresso dall'articolo 14, commi 17 e seguenti, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011. In un primo momento, per effetto dell'entrata in vigore del suddetto decreto-legge, le funzioni e le risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso ICE era previsto che venissero trasferite al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Successivamente, l'articolo 22, comma 6 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto "Salva Italia"), convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ha tuttavia modificato i commi 18 e seguenti del citato articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, in primo luogo prevedendo l'istituzione appunto della nuova ICE - Agenzia, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. L'ICE - Agenzia opera al fine di sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Sono organi dell'ICE - Agenzia il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato dal consiglio di amministrazione al proprio interno. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, uno dei quali è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Si precisa tuttavia che, mentre per il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione del soppresso ICE sono state effettivamente attivate le procedure di controllo parlamentare di cui alla legge n. 14 del 1978, per le nomine alle cariche dirigenziali dell'ICE - Agenzia non risulta espressamente prevista dalla nuova disciplina, né al momento attivata, una forma di controllo parlamentare, benché l'Agenzia appaia palesemente rientrare nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.


a) L’ampiezza del campo di applicazione della L. n. 14/1978
a seguito dell’attuazione della normativa taglia-enti


Il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo negli enti pubblici è disciplinato, in via generale, dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (il cui contenuto è illustrato più avanti, in apertura della prossima sottosezione), che definisce il proprio campo di applicazione con riferimento agli “istituti ed enti pubblici, anche economici”. In tale campo intervengono altresì le disposizioni della normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici, nota come normativataglia-enti, la cui applicazione ha provocato, e potrebbe ancora provocare in futuro, una diminuzione tanto del numero degli enti pubblici quanto di quello delle nomine di competenza governativa da effettuarsi negli enti medesimi, restringendo di conseguenza l’estensione del campo di applicazione della legge n. 14/1978. Pertanto, in considerazione della sua evidente rilevanza per la delimitazione dell’oggetto della presente sezione, si procede di seguito ad una ricognizione preliminare degli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici.



    Negli ultimi anni la materia della soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Muoveva in quella direzione la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001, art. 28, secondo Governo Berlusconi), poi modificata dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 482 e seguenti, secondo Governo Prodi), che ponevano in relazione agli “enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali” un complesso di norme finalizzate al loro riordino, trasformazione o soppressione che sono rimaste sostanzialmente inattuate. A dare nuovo impulso al procedimento mirava quindi la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 2, commi da 634 a 641, secondo Governo Prodi), che peraltro, come le precedenti, affidava a successivi regolamenti di delegificazione governativi, adottati ai sensi della legge n. 400/1988, il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione. I princìpi e criteri direttivi da seguire prevedevano: la fusione degli enti e strutture che svolgessero attività analoghe o complementari; la trasformazione degli enti che non svolgessero funzioni di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato o la loro soppressione e liquidazione; la fusione, trasformazione o soppressione degli enti attivi in materie attribuite alle regioni o agli enti locali; la razionalizzazione degli organi degli enti e la riduzione del numero dei loro componenti; la previsione che per gli enti liquidati lo Stato rispondesse delle passività nei limiti dell’attivo delle liquidazioni; l’abrogazione dei finanziamenti pubblici agli enti soppressi o trasformati in soggetti di diritto privato; il trasferimento alle amministrazioni con preminente competenza nella materia delle funzioni degli enti soppressi (comma 634). Unicamente per 11 enti identificati nell’allegato A1 era direttamente prevista dalla legge la soppressione, ai sensi del comma 636, ove non riordinati entro il termine previsto per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione (col meccanismo, cioè, della c.d. ‘ghigliottina’).

    Molto più ‘interventista’, sebbene riferita a un campo di applicazione più ristretto (i soli “enti pubblici non economici”2) è invece la nuova disciplina della materia introdotta, a breve distanza di tempo, dall’art. 26 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (quarto Governo Berlusconi, come le seguenti fino al novembre 2011): generalizzando la clausola del predetto comma 636 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, l’art. 26 dispone esso stesso direttamente la soppressione automatica degli enti pubblici non economici, ad eccezione di quelli espressamente confermati o riordinati con una determinata procedura ed entro determinati termini, mediante una ‘ghigliottina’ da cui sono escluse unicamente talune categorie di enti identificati dalla legge stessa (cfr. infra). Peraltro, mentre si introduceva la nuova ‘ghigliottina generalizzata’, veniva meno la ‘ghigliottina specifica’, in quanto il comma 636 e l’allegato A della legge n. 244/2007 erano abrogati e gli 11 enti interessati venivano a rientrare nella disciplina generale recata dalla nuova legge (comma 3 dell’art. 26). D’altra parte, il medesimo comma 3 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 abrogava le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che prevedevano l’istituzione di un nuovo ente pubblico, l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, e l’art. 28 disponeva direttamente l’accorpamento di tre enti già esistenti in un unico nuovo organismo pubblico: veniva infatti istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, trasferendogli le funzioni e le risorse dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ARPAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM, di cui veniva contestualmente disposta la soppressione (comma 2). Con decreto interministeriale dovevano essere determinati, fra l’altro, gli organi di amministrazione e controllo e le modalità di costituzione e di funzionamento dell’ISPRA, tenendo conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche (comma 3).

    L’articolo 26 della legge n. 133/2008 è stato successivamente in parte novellato e in parte integrato da altre disposizioni, in primo luogo quelle volte a ribadire in modo più stringente gli obiettivi di risparmio nonché di contenimento strutturale di spesa, recate dall’art. 17, commi 1-9, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Pertanto, la legge n. 133/2008 sviluppa quanto già formulato dalla legge n. 244/2007, e ancora vigente come criteri direttivi,3 e costituisce dunque la ‘carta’ normativa del procedimento taglia-enti, recando la disciplina fondamentale del riordino e della soppressione degli stessi; nell’art. 17 della legge n. 102/2009 si trovava invece la disciplina fondamentale dei profili inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e soppressione degli enti persegue, successivamente a sua volta modificata ed integrata da altre disposizioni di legge.

    Interessati da questa normativa, come si è detto, sono gli enti pubblici non economici; in via interpretativa4, è stato chiarito che si tratta degli enti pubblici non economici statali. Il procedimento di riordino e soppressione di tali enti prevede due diverse procedure, il discrimine tra l’una e l’altra delle quali è dato dalle dimensioni degli enti, ossia se essi abbiano o meno una dotazione organica di personale inferiore a cinquanta unità. Le norme relative alle due procedure presentavano tuttavia alcuni profili problematici, quanto alla loro interpretazione e raccordo, per superare i quali, nonché per prorogare i termini originariamente assegnati al procedimento, è stato necessario introdurre ulteriori disposizioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, all’art. 10-bis, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’art. 7, comma 30.

    Il complesso della normativa così risultante stabiliva dunque, in sintesi, che dovessero esseresoppressi gli enti pubblici non economici (statali):

a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni (ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; autorità portuali; enti parco; enti di ricerca5) e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, e cioè entro il 20 novembre 20086. Anche gli enti così confermati possono comunque, specifica il citato art. 10-bis della legge n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, con appositi regolamenti;

b) con dotazione pari o superiore a 50 unità, con esclusione degli stessi enti di cui sopra, nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (periodo aggiunto dal citato comma 30 dell'articolo 7 della legge n. 122/2010), per i quali alla scadenza del termine previsto dalla legge non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Tali regolamenti sono poi emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, delle Commissioni parlamentari competenti. Il predetto termine di legge per l’attuazione del riordino degli enti è stato ripetutamente differito7; da ultimo, l'articolo 10-bis della citata legge di proroga termini n. 25 del 2010 ha stabilito che gli schemi di regolamento di riordino, adottati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, dovessero essere emanati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura.

Vale per entrambe le procedure quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 per cui, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l’elenco degli enti che risultano soppressi. Agli stessi Ministri vigilanti è stato attribuito dalla legge n. 102/2009 il potere di proposta per l’adozione dei regolamenti di riordino, originariamente posto in capo ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di governo, poi chiamati ad esprimere sui regolamenti di riordino unicamente il proprio concerto. In caso di soppressione di un ente è previsto che l’amministrazione vigilante succeda ad esso a titolo universale, in ogni rapporto (“anche controverso”), e ne acquisisca le risorse.

Circa l’esclusione dalla normativa taglia-enti degli enti di ricerca, va precisato che l’art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, al comma 2, la limita agli enti di ricerca di cui alla legge n. 165/2007, cioè quelli vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i quali siano adottati entro il 31 dicembre 2009 i decreti legislativi attuativi della delega al riordino ivi prevista. Il successivo comma 3 dell’art. 27 stabilisce inoltre l’esenzione anche dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI, qualora riordinati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. In altre parole, gli enti di ricerca esclusi dal procedimento taglia-enti sono unicamente quelli effettivamente riordinati per altra via, in attuazione della normativa speciale recata dalla legge-delega n. 165/2007 o tenendo conto della previsione generale di cui alla legge n. 244/2007.

Si segnala inoltre che uno speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, riguardava gli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: in base all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, tali enti, nonché le società controllate o vigilate dal Ministero, dovevano, “in vista del relativo necessario riordino”, adeguare i propri statuti entro il 30 aprile 2009 allo scopo di prevedere un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Conseguentemente, nei trenta giorni successivi all’adeguamento doveva procedersi al rinnovo dei relativi organi di amministrazione. In applicazione di tale disposizione (il cui ambito di applicazione era più vasto rispetto alla normativa taglia-enti propriamente intesa, riguardando anche gli enti pubblici economici, come ad esempio l’Ente nazionale risi, e le società), che di fatto anticipava per gli enti del comparto agro-alimentare l’intervento poi generalizzato dall’art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010 (cfr. infra), nel corso del 2009 risultano aver modificato i propri statuti i seguenti sette enti pubblici non economici: Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Istituto nazionale di economia agraria INEA, Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA, Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione INRAN, Ente nazionale sementi elette ENSE, che hanno tutti ridotto a 5 i componenti dei rispettivi CDA. Alcuni di tali enti, l’UNIRE, l’INRAN e l’ENSE, saranno poi interessati da provvedimenti di trasformazione, riordino o soppressione adottati ai sensi della normativa taglia-enti (cfr. infra). Nessuna modificazione statutaria risulta invece approvata per l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI, anch’esso controllato dal Ministero delle politiche agricole, peraltro da anni in regime commissariale e successivamente soppresso (cfr. infra).

SCHEMA RIEPILOGATIVO

La normativa taglia-enti stabilisce la soppressione degli enti pubblici non economici statali:

a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, di quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle autorità portuali, degli enti parco, degli enti di ricerca riordinati per altra via, e ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale del 19/11/2008.

b) con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, con le stesse esclusioni di cui al punto a), per i quali non vengano adottati i relativi schemi di regolamento governativo di riordino, in via preliminare entro il 31/10/2009 e in via definitiva entro il 31/10/2010, salvando comunque gli enti riordinati nella XVI Legislatura.


In attuazione della normativa taglia-enti il Governo ha progressivamente definito ed approvato in via preliminare una serie di schemi di regolamenti di riordino: quelli approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009 riguardavano un numero di enti pari a 96, ma tale numero complessivo non si riferisce solo agli enti interessati dal procedimento taglia-enti, che sono 55 (compresi 6 Enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusi, quindi, dall’autonomo riordino effettuato con il D.Lgs. n. 213/2009), bensì comprende anche enti espressamente esclusi da esso, come Autorità portuali (in numero di 20) ed Enti parco (in numero di 21).

Sono stati approvati in via preliminare complessivamente 29 schemi di regolamento, per il riordino di:

- Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” (nella seduta del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2008);

- Lega navale italiana, Unione italiana tiro a segno, Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, Casse militari (nella seduta del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2009);

- Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2009);

- enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell’economia e delle finanze (nella seduta del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009);

- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, Istituto opere laiche palatine pugliesi, Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2009);

- Ente italiano montagna EIM, Agenzia nazionale per i giovani, Automobile club d’Italia ACI, Club alpino italiano CAI, Agenzia nazionale per il turismo ENIT, Istituto postelegrafonici IPOST, enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, enti vigilati dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali (due distinti schemi riguardanti, rispettivamente, il settore lavoro ed il settore salute), Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione Guglielmo Marconi, Unione accademica nazionale, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, Istituto agronomico per l’oltremare, Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato, enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Accademia nazionale dei Lincei, Istituto nazionale di statistica ISTAT (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009).

L’elenco completo dei 96 enti inclusi negli schemi di regolamenti di riordino risulta il seguente: Accademia nazionale dei Lincei; Aero club d'Italia; Agenzia italiana del farmaco; Agenzia nazionale per i giovani; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Agenzia nazionale per il turismo; Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; Automobile club d'Italia; 20 Autorità portuali; Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; Cassa ufficiali della Guardia di finanza; 6 Casse militari; Club alpino italiano; Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; Consorzi dell'Adda, del Ticino, dell'Oglio; Consorzio parco nazionale dello Stelvio; Croce rossa italiana; Ente italiano montagna; Ente nazionale per l'aviazione civile; Ente parco nazionale del Gran Paradiso; 21 Enti parco; Fondazione Guglielmo Marconi; Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; Fondo di assistenza per i finanzieri; Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato; Fondi di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, finanzieri della Guardia di Finanza; Fondo di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle Finanze; INPS, INAIL, INPDAP, ENPALS, IPSEMA, ENAPPSMAD (integrazione logistico-funzionale) ed ISFOL; Istituto agronomico per l’oltremare; Istituto di studi e analisi economica; Istituto nazionale di statistica ISTAT; Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale; Istituto opere laiche palatine pugliesi; Istituto postelegrafonici; Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro; Istituto superiore di sanità; Lega navale italiana; Opera nazionale per i figli degli aviatori; Scuola archeologica italiana di Atene; Unione accademica nazionale; Unione italiana tiro a segno; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia.

L’adozione in via preliminare da parte del Governo dello schema di decreto di riordino, in attesa dell’approvazione definitiva entro il 31 ottobre 2010, valeva intanto la conferma per gli enti interessati, che altrimenti, ai termini di legge, avrebbero dovuto essere soppressi perché non sottoposti a riordino. Fra tali enti non rientrava l’Ente irriguo umbro toscano EIUT, la cui bozza di regolamento di riordino esaminata nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 non è stata approvata (cfr. infra).

Si segnala altresì che nella seduta del 28 ottobre 2009 il Governo ha approvato in via preliminare un ulteriore schema di regolamento di riordino di enti pubblici non economici, peraltro non ai sensi della normativa taglia-enti e nell’ambito del relativo procedimento, ma sulla base di altre disposizioni di legge che li riguardavano: si tratta del regolamento per l’unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, ai sensi del D.Lgs. n. 419/del 1999. Un altro schema di regolamento di questo tipo approvato in precedenza era quello per la riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 69/2009, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 luglio 2009, ed ulteriori analoghi schemi di regolamento approvati successivamente erano quello per il riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI e dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, quello di riordino dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM, approvati il 17 dicembre 20098, e quello di riordino del sistema delle Stazioni sperimentali per l’industria, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 99/2009 (seduta del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010). Per questi enti il previsto riordino seguiva quindi specifiche modalità, che potevano anche essere differenti da quelle seguite nell’ambito del procedimento taglia-enti.

Una nuova ed importante tappa del procedimento taglia-enti è stata successivamente aggiunta dalla citata legge n. 122/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 78/2010, che ha attuato un vasto intervento di c.d. ‘riduzione del perimetro della pubblica amministrazione’. Infatti l’art. 7 di tale legge - oltre ad intervenire al comma 30, come si è detto, sull’individuazione degli enti esclusi dalla soppressione - ha introdotto una serie di nuove disposizioni che hanno innanzitutto stabilito, ai commi da 1 a 17, la soppressione e il riordino immediati di taluni enti vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. In particolare, il comma 1 stabilisce la soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all’INAIL, che succede ad essi in tutti i rapporti attivi e passivi; allo stesso modo, i commi 2 e 3 provvedono a sopprimere l’Istituto postelegrafonici IPOST, le cui funzioni sono trasferite all’INPS, e il comma 3-bis sopprime l’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM (per il quale era inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 per l’esclusione dal procedimento taglia-enti mediante autonomo riordino: cfr. infra), attribuendo le relative funzioni all’INPDAP. Le risorse umane e strumentali degli enti soppressi sono trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché, per quanto riguarda l’ISPESL, con il Ministro della salute (commi 4 e 5).

I successivi commi 7, 8 e 9 intervengono in materia di riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui alla legge n. 479 del 1994, eliminando i consigli di amministrazione di tali enti ed attribuendone alcune funzioni ai presidenti (che continueranno ad essere nominati in base alle norme della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative); inoltre, viene stabilito che quando verranno rinnovati i consigli di indirizzo e vigilanza degli enti in questione, il numero dei loro componenti verrà ridotto almeno del trenta per cento. I commi da 10 a 14 prevedono poi, tra l'altro, l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti in oggetto, in modo da conformarli alle nuove norme, specificando che le nuove disposizioni si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, a cui il comma 16 trasferisce anche funzioni e personale di ruolo (nonché attività e passività di bilancio) del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD.

Ulteriori soppressioni di enti e trasferimenti delle relative funzioni sono previsti ai successivi commi 15, che sopprime l'Istituto affari sociali IAS e ne trasferisce le funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, in una delle macroaree già esistenti; 18, che sopprime un ente vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto di studi e analisi economica ISAE, le cui risorse e funzioni sono assegnate al ministero vigilante e all'ISTAT; 19, che sopprime un ente di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna EIM, al quale la Presidenza succede a titolo universale; 20, che sopprime una serie di enti elencati nell'allegato 2 alla legge, in cui sono specificate le amministrazioni a cui sono trasferiti i rispettivi compiti e attribuzioni. Si tratta in primo luogo di enti vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè tutte le otto Stazioni sperimentali per l'industria, a cui subentrano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA territorialmente competenti, e l'Istituto per la promozione industriale IPI, a cui subentra direttamente il Ministero dello sviluppo economico; poi, di un altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA9, e di un ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ente nazionale delle sementi elette ENSE10, ad entrambi i quali subentra l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN. Vengono altresì soppressi altri due enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e cioè il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, i cui compiti e attribuzioni passano al suddetto Ministero, nonché l'Ente teatrale italiano ETI11, a cui subentra il vigilante Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, il comma 21 sopprime l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN e trasferisce le sue funzioni e risorse al Consiglio nazionale delle ricerche e i commi da 31-ter a 31-septies sopprimono l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES, cui succede a titolo universale il Ministero dell’interno.

All’elenco degli enti così soppressi ha successivamente aggiunto un’altra voce l’art. 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, ai commi 5-quater e 5-quinquies, ha disposto l’aggiunta nell’allegato 2 della legge n. 122, e quindi la soppressione, del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, assegnando alla Camera di commercio di Brescia i relativi compiti e attribuzioni. Il Banco era stato appena riordinato con apposito provvedimento adottato ai sensi della normativa taglia-enti, il D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, che aveva, tra l’altro, portato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 11 a 5 (cfr. infra).

Il comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122 prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi (anche) degli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti: fermo restando quanto previsto dall'illustrato articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 122, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono al conseguente adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma 5 nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.

La legge n. 122/2010 segna dunque un ulteriore incremento del livello di ‘interventismo’ della normativa taglia-enti, disponendo essa stessa, come si è visto, la soppressione immediata di 23 enti pubblici non economici – poi portati a 24 dalla legge n. 10/2011 - e disciplinando direttamente il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, in un momento in cui non era ancora scaduto il termine del 31 ottobre 2010 per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino degli enti pubblici interessati dal procedimento12, e in un caso - quello dell’ETI - addirittura ritornando sulla procedura in materia di soppressione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità già definita con il D.M. 19 novembre 2008. Viene anche derogata la regola generale per cui, in caso di soppressione di un ente, è l’amministrazione vigilante a dovergli succedere, acquisendone le risorse: infatti, in numerosi casi le funzioni e le risorse degli enti soppressi sono attribuite ad altri enti pubblici, anziché alle amministrazioni vigilanti.

L’iter degli schemi di regolamento di riordino, già adottati dal Governo in via preliminare e il cui termine finale era stato frattanto posposto al 31 ottobre 2010, degli enti successivamente interessati dalla legge n. 122 si è quindi interrotto prima di giungere all’approvazione definitiva; lo stesso è accaduto anche per altri degli schemi di regolamento approvati entro il 31 ottobre 2009, per una serie di motivi fra cui di particolare rilievo appaiono le osservazioni in merito del Consiglio di Stato. Infatti, esaminandoli per l’espressione del prescritto parere, il Consiglio di Stato ha censurato gran parte di tali schemi, chiedendo al Governo di rimettervi mano sulla base del rilievo che il riordino era previsto in un’unica direzione, quella della riduzione degli organi collegiali di gestione e di alcuni posti di vertice interni degli enti, senza mai riguardare anche la riduzione degli uffici dirigenziali dei Ministeri vigilanti; e ciò in violazione della norma (art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 17 della legge n. 102/2009: cfr. infra) che stabilisce che l’operazione di riorganizzazione deve avvenire su entrambi i versanti con, in entrambi i casi, “corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”. I decreti governativi di riordino dovevano quindi dare attuazione a tutti i princìpi e criteri direttivi indicati dalla legge e non risultava condivisibile la tesi del Governo per cui al riordino degli enti potesse procedersi senza attuare taluni di essi purché fosse rispettato l’obiettivo di contenimento della spesa: secondo il Consiglio di Stato, “il concetto di ‘riordino’ non può essere schiacciato su quello di ‘risparmio’, sino ad ammettere che una qualsiasi operazione di riorganizzazione, tra quelle previste dal legislatore, sia adeguata se genera una riduzione di spesa”.

Come risultato, alla scadenza del 31 ottobre 2010 posta dalla legge per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino, i provvedimenti effettivamente adottati nell’ambito del procedimento taglia-enti risultano soltanto 16, cui si è aggiunto un ulteriore provvedimento di riordino adottato ai sensi di altre disposizioni di legge (quello relativo al CNIPA). L’elenco completo è il seguente:

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203, di riordino dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI;

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 205, di riordino della Lega navale italiana;

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209, di riordino dell’Unione italiana tiro a segno;

- D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, di riordino delle Casse militari, accorpate in un unico ente, la Cassa di previdenza delle Forze armate;

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 215, di riordino dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA;

- D.P.R. 13 dicembre 2009, n. 180, di privatizzazione della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”;

- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, di riordino dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188, di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (riguardante l’Aero club d’Italia e l’Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC);

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, di riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV;

- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 232, di riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei;

- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 237, di riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, di riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali13;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243, di riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244, di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261, di privatizzazione dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263, di privatizzazione dell’Istituto opere laiche palatine pugliesi.

A questi regolamenti di riordino, come si è detto, si è aggiunto, al di fuori del procedimento taglia-enti, il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, di riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, che veniva trasformato nel nuovo Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA.

Tutti gli altri 13 schemi di regolamento di riordino approvati dal Governo in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 non sono pervenuti all’approvazione definitiva, non risultando, anzi, essere mai stati neanche trasmessi al Parlamento per l’espressione del prescritto parere. Analogamente, non sono stati approvati definitivamente, ad eccezione di quello relativo al CNIPA, anche gli schemi di provvedimenti di riordino, adottati sulla base di disposizioni di legge diverse dalla normativa taglia-enti, relativi ad INVALSI, ENAM Stazioni sperimentali per l’industria, nonché a Giunta centrale per gli studi storici ed Istituti storici (benché trasmesso alle Camere per il prescritto parere, poi espresso dalle competenti Commissioni parlamentari) e all’ANSAS (anch’esso trasmesso al Parlamento per il parere, effettivamente espresso dalle competenti Commissioni parlamentari). Pertanto, INVALSI, ANSAS ed ENAM sono venuti a rientrare nel campo di applicazione della normativa taglia-enti, risultando inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 di cui all’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009, e l’ENAM, come si è visto, è stato poi soppresso dalla legge n. 122/2010 (sorte analoga toccherà poi all’ANSAS: cfr. infra).

Di conseguenza, i 14 enti pubblici non economici così riordinati e non trasformati in enti di diritto privato14 dovevano essere, a stretto rigore di legge, gli unici interessati dalla normativa taglia-enti ad essere confermati dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010; tutti gli altri dovevano intendersi soppressi, in quanto non inclusi negli schemi di riordino approvati entro il 31 ottobre 2009 oppure, benché ivi inclusi, non interessati da riordino approvato in via definitiva. E’ peraltro evidente che, in pratica, le cose non stanno in questi termini (cfr. infra sull’esito attuale della procedura taglia-enti e sui conseguenti riflessi in merito all’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine), come confermato anche dal fatto che la storia della normativa taglia-enti non si esaurisce affatto con la scadenza del termine del 31 ottobre 2010.

Ancora, infatti, nella complessa disciplina taglia-enti ha poi innovato la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che da una parte ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge n. 122/2010 e dall’altra ha proseguito nella linea di rafforzato interventismo inaugurata da quest’ultima legge, introducendo nuove disposizioni concernenti la soppressione e il riordino di singoli enti pubblici. Sotto il primo aspetto, l'art. 14, comma 15, della legge n. 111 chiarisce che le amministrazioni a cui sono trasferiti i compiti e le attribuzioni precedentemente spettanti agli enti di cui all’allegato 2 alla legge n. 122/2010, soppressi dall'art. 7, comma 20, della medesima legge, subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che gli stessi siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. Per quanto riguarda il secondo profilo, i commi da 17 a 27 dell’art. 15 della legge n. 111/2011 provvedono innanzitutto a sopprimere l’Istituto per il commercio estero ICE e a trasferirne le funzioni, le risorse umane, strumentali e finanziarie ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione; inoltre, in materia di riordino di enti pubblici intervengono i commi da 1 a 5 dell’art. 14, di modifica delle funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, i commi 28 e 29 del medesimo art. 14, che dispongono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 122/2010, la trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE15 nell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, con il conseguente subentro dell’ASSI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’UNIRE16, e i commi 7, 8 e 9 dell’art. 17, che autorizzano il Ministro della salute a provvedere con proprio decreto, entro il 30 giugno 2013, a modifiche all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP e ne prevedono la soppressione e liquidazione in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7, da concludersi entro il 31 dicembre 2013. Infine, l’art. 19, ai commi 1, 2 e 3, prevede, in materia di riordino degli enti di ricerca, la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS ed il ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE (si compie, dunque, l’operazione inversa rispetto a quella attuata con la legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 che, ai commi 610 e 611 dell’art. 1, aveva istituito l’ANSAS disponendone il subentro nei compiti e nelle funzioni già svolti dall’INDIRE e dagli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE, che erano contestualmente soppressi; questi ultimi Istituti, peraltro, non vengono ripristinati dalla legge n. 111/2011). Nulla viene precisato circa un eventuale riordino del ripristinando INDIRE rispetto alla configurazione che lo stesso aveva all’atto della sua precedente soppressione; sembra dunque doversi concludere che l’Istituto riprenderà il medesimo assetto che aveva prima dell’entrata in vigore dei commi 610 e 611 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.17

Da notare, inoltre, che in materia di controllo parlamentare sulle nomine, anche se al di fuori del quadro della normativa taglia-enti, incide anche l’art. 21, comma 4, lettera b) della legge n. 111/2011, che prevede il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, costituito nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si ricorda che sul procedimento taglia-enti era successivamente intervenuto anche il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che, al comma 31 dell’art. 1, aveva modificato il campo di applicazione della normativa taglia-enti definito dalla normativa precedente, ed in particolare dalle disposizioni basilari di cui all’art. 26 della legge n. 133/2008. In base a tali modificazioni, la platea degli enti pubblici non economici ricompresi nella prima procedura di soppressione in caso di assenza di riordino, cioè quelli di piccole dimensioni, veniva ampliata sia mediante l’innalzamento da 50 a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento, fra le quali non figurava più quella degli enti di ricerca, che potevano quindi essere interessati dalla soppressione anche se recentemente riordinati con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Veniva inoltre modificato il meccanismo di identificazione delle ulteriori esclusioni dalla soppressione generalizzata, che potevano essere stabilite per gli enti “di particolare rilievo” identificati dal Presidente del Consiglio dei ministri (anziché dai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa) con apposito decreto da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Era poi previsto che, sempre con DPCM adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi potessero essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. Pertanto, l’illustrata disposizione si configurava come ancora più ‘interventista’ di quelle recate dalla stessa legge n. 122/2010, attuando un’ulteriore intensificazione del ricorso diretto a norme di legge immediatamente precettive e dell’accentramento delle decisioni in ambito governativo ad un livello sempre più alto. A seguito dell’esame parlamentare, il comma 31 dell’art. 1 del D.L. n. 138/2001 è stato peraltro soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

Per quanto riguarda i profili della normativa taglia-enti direttamente inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e sfoltimento degli enti persegue, già la citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, comma 483) aveva quantificato i risparmi di spesa conseguenti alle norme da essa introdotte in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per il 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, la legge n. 296 aveva inoltre introdotto, al comma 621 dell’art. 1, una clausola di salvaguardia, con la previsione di una riduzione delle dotazioni del bilancio dello Stato relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati. Le norme della legge n. 296 sono state successivamente sostituite dalla citata legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 641), che ha mantenuto tuttavia fermi gli obiettivi di risparmio a decorrere dal 1° gennaio 2008, e la relativa clausola di salvaguardia, come pure ha fatto la successiva legge n. 102/2009, ai commi 1-9 dell’art. 17, a decorrere dall’anno 2009: pertanto, la misura complessiva dei risparmi di spesa da conseguire rimane pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

A questo scopo, il citato art. 17 della legge n. 102 aveva introdotto una scansione procedimentale finalizzata ad assicurare effettività ai risparmi di spesa perseguiti. Di qui, innanzitutto, la previsione (comma 3) che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009; le amministrazioni vigilanti competenti erano chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione, con l’indicazione degli enti assoggettati a riordino. Di qui la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze, in attesa dell’indicazione degli obiettivi di risparmio posti a ciascuna amministrazione vigilante, di rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, con decreti di accantonamento su cui le Commissioni parlamentari rendessero parere (commi 4 e 4-bis). O ancora, la previsione che le amministrazioni competenti, una volta condotto il riordino degli enti vigilati, adottassero interventi di contenimento strutturale della spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, sì da effettivamente raggiungere gli obiettivi di risparmio ricevuti (comma 5). E ancora, la previsione che finché quegli obiettivi non fossero conseguiti, amministrazioni ed enti non potessero procedere a nuove assunzioni di personale, con alcune esclusioni specificamente determinate (comma 7), e quella per cui le amministrazioni vigilanti dovevano comunicare alla Ragioneria generale e al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 novembre 2009, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed eventualmente alle spese del proprio apparato organizzativo (comma 8, primo periodo).

Nell’ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle amministrazioni vigilanti non risultassero conseguiti o fossero stati conseguiti in modo parziale, era prevista l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale si doveva operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti (comma 8, terzo periodo). A suggello del procedimento, era previsto che in caso di minori risparmi conseguiti a seguito del riordino degli enti di propria competenza, ciascuna amministrazione vigilante concorresse essa stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati, mediante una riduzione del suo stato di previsione della spesa (comma 9).

Tuttavia, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di assegnazione a ciascuna amministrazione degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dal 2009, che costituiva la prima e indispensabile fase del procedimento scandito dall’art. 17 della legge n. 102/2009, non è stato mai adottato: l’intero procedimento è rimasto così, di fatto, mutilo di una sua componente essenziale e destinato alla non applicazione. Di conseguenza, la predetta legge n. 25 del 2010 ha successivamente abrogato i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell’articolo 17 della legge n. 102/2009, lasciando dunque in piedi unicamente le disposizioni dei commi 4 e 4-bis che autorizzavano a rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, e stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese in tal modo indisponibili sono ridotte definitivamente (art. 2, comma 8-septies, della legge n. 25); le disposizioni del comma 6, che aggiornano i princìpi e criteri direttivi della delega per l’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 prevedendo la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti da riordinarsi e presso le amministrazioni vigilanti, con corrispondente riduzione, in entrambi i casi, degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; e quelle del secondo periodo del comma 8, in base alle quali le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione (fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti), sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Successivamente, la citata legge n. 122 del 2010, al comma 24 dell’art. 7, ha stabilito, in via generale, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi (quindi, anche agli enti pubblici non economici statali oggetto della normativa taglia-enti) sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni, dovevano stabilire il riparto delle risorse disponibili, con l’obiettivo di razionalizzare e riordinare il sistema delle funzioni strumentali dello Stato dipendenti dai rispettivi dicasteri: in pratica, ciascun Ministero vigilante veniva chiamato a ripensare il ruolo, le funzioni e le attribuzioni degli enti strumentali dello Stato posti sotto la propria vigilanza ed a fare le conseguenti scelte di ridimensionamento. Il successivo comma 31-octies ha poi stabilito che le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi dal medesimo art. 7, in esito all’applicazione delle norme delle leggi n. 133/2008 e n. 25/2010, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le proprie dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto.

Ancora, nella materia è intervenuta la recente legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (primo Governo Monti), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Le disposizioni introdotte da tale legge non costituiscono in senso stretto una nuova parte della normativa taglia-enti propriamente intesa, alla quale non fanno specifico riferimento, prevedendo anzi talune deroghe e innovazioni alla normativa stessa (come nel caso dell’inclusione delle Autorità amministrative indipendenti nelle misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi) ed affermando altresì specifiche ed ulteriori finalità (come la considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo); esse, tuttavia, rientrano pienamente nella materia della soppressione, razionalizzazione e riordino degli enti pubblici non economici a fini di riduzione della spesa pubblica complessiva, ragion per cui il loro inserimento nell’analisi condotta in questa sede appare pienamente giustificato.

Continuando nella linea di diretto interventismo ormai caratteristica delle norme in materia, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto innanzitutto, al comma 1, a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, due ulteriori enti previdenziali, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP e l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS18, attribuendo i relativi compiti e funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. I commi da 2 a 5 dell’art. 21 disciplinano la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi all’INPS, che deve provvedere entro i sei mesi successivi al proprio riassetto organizzativo e funzionale operando una razionalizzazione di organizzazione e procedure (comma 7). In considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS, il comma 6 dell’art. 21 stabilisce l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con sei ulteriori rappresentanti, ed il successivo comma 9 prolunga la durata in carica del Presidente dell’INPS fino al 31 dicembre 2014. In base al comma 8, dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS e dal conseguente riordino dell’INPS deve derivare una riduzione degli oneri complessivi di funzionamento dell’INPS in misura non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014; tali importi sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e si affiancano ai risparmi già preventivati a seguito delle misure di razionalizzazione organizzativa di INPS, INPDAP ed INAIL previste dall’art. 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) per complessivi 60 milioni di euro nel 2012, 10 milioni per il 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dal 2014.

Al comma 10, inoltre, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha disposto la soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI19: le sue funzioni, con le relative risorse umane e strumentali, ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al soggetto da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate, con la procedura definita dal successivo comma 11.

Analogamente, il comma 12 dell’articolo 21 ha disposto la soppressione dei tre Consorzi locali per i bacini prealpini (Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore; Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo; Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como) e l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, istituito sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli organi di amministrazione e controllo, la sede e le modalità di funzionamento del nuovo Consorzio nazionale dovevano essere determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente; peraltro, in materia è successivamente intervenuto il dietrofront disposto dalla legge n. 14/2012 (cfr. infra).

Ai commi da 13 a 21, l’articolo 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto infine alla soppressione e al trasferimento delle funzioni, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, di ulteriori enti pubblici non economici statali elencati nell’allegato A: si tratta dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, mentre le ulteriori funzioni passano al Ministero dell’ambiente; dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni passano in via transitoria (in attesa dei decreti attuativi) all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA e successivamente, in via definitiva, al Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni passano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM. Viene altresì soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare20 (comma 20). Anche in questo caso, viene dettagliatamente disciplinata direttamente dalla legge la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi alle amministrazioni incorporanti; non è però previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa, in quanto il comma 21 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi 13 e seguenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Altre disposizioni in materia di enti ed organismi pubblici sono state introdotte dall’art. 22 della legge n. 214/2011. Fra queste, il comma 2 prevede innanzitutto la riduzione delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e degli organismi strumentali comunque denominati: a questo scopo, con regolamenti governativi di delegificazione di cui alla legge n. 400/1988 devono essere riordinati, entro il termine di sei mesi, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti soggetti, assicurandone la riduzione del numero complessivo dei componenti; la decorrenza di tale riduzione, in base al successivo comma 4, è fissata nel primo rinnovo dei componenti degli organi collegiali successivo all’entrata in vigore della legge n. 214. Il comma 3 prevede poi un’analoga disciplina per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.

I commi da 6 a 9 dell’art. 22, sostituendo con una nuova formulazione i commi da 18 a 26 dell’art. 14 della legge n. 111/2011, disciplinano invece l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento di un nuovo Ente pubblico non economico statale, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. All’Agenzia sono trasferite alcune delle funzioni già esercitate dal soppresso Istituto per il commercio estero ICE (quelle di cui l’originario testo dell’art. 14 della legge n. 111/2011 prevedeva il passaggio al Ministero degli esteri), mentre per le restanti attribuzioni è confermato il già disposto trasferimento al Ministero dello sviluppo economico; conseguentemente, le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, nonché il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Istituto, vengono ripartiti fra il Ministero dello sviluppo economico e la nuova Agenzia. Organi dell’Agenzia sono il Consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno, e il Collegio dei revisori dei conti; i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico; uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. Le nomine in questione rientrano dunque nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.

Anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito dell’adozione delle misure illustrate, in quanto il comma 9 dell’art. 22 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzandosi allo scopo le risorse già destinate al soppresso Istituto per il commercio estero ICE.

L’art. 23 della legge n. 214/2011 ha inoltre apportato ulteriori innovazioni nella materia dei costi di funzionamento degli apparati amministrativi pubblici, includendovi tra l’altro per la prima volta (insieme ad Autorità di Governo, al CNEL ed alle Province, che in questa sede non rilevano in quanto non interessati dal controllo parlamentare sulle nomine) le Autorità amministrative indipendenti, che, pur essendo anch’esse enti pubblici non economici statali, erano in precedenza escluse dagli interventi disposti nell’ambito della complessiva normativa taglia-enti. Il comma 1 dell’art. 23 dispone infatti la riduzione del numero dei componenti di nove di tali Autorità: il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM è ridotto da 8 a 4 componenti, escluso il Presidente (e conseguentemente sono ridotti da 4 a 2, escluso il Presidente, i componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e i prodotti costituite nell’ambito dell’AGCOM); la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali passa da 9 a 5 componenti, compreso il Presidente; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture passa da 7 a 3 componenti, compreso il Presidente; il Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP passa da 6 a 3 componenti, compreso il Presidente; i membri dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB, della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT scendono da 5 a 3, compreso il Presidente.

Le riduzioni così disposte non interessano i componenti delle Autorità già nominati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011; ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti i componenti, le riduzioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo a tale data (comma 2). Vengono altresì introdotte le conseguenti modifiche alle modalità di funzionamento della CONSOB (commi 2-bis e 2-ter), nonché disposto il potenziamento delle funzioni dell’AGCOM (art. 35), e si stabilisce che il Presidente ed i componenti di tutte le Autorità amministrative indipendenti (non solo le nove interessate dal comma 1 dell’art. 23, quindi) non possono essere confermati alla cessazione della carica (comma 3 dell’art. 23). Infine, il successivo art. 37 delegava il Governo, fra l’altro, ad individuare, tra quelle esistenti, l’Autorità amministrativa indipendente cui attribuire specifiche funzioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti; la norma, peraltro è stata modificata a distanza di appena tre mesi.

Infatti, a modifica del predetto art. 37 della legge n. 214 del 2011 è successivamente intervenuta la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che all’art. 36, interamente riformulato nel corso dell’esame parlamentare21, istituisce direttamente una nuova autorità amministrativa indipendente denominata Autorità di regolazione dei trasporti, composta dal Presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità22. L’Autorità di regolazione dei trasporti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed esercita in particolare le funzioni di cui al medesimo art. 36 ed al successivo art. 37 del D.L. n. 1/2012; in sede di prima attuazione, il collegio dell’Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012 e l’Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti relativi all’organizzazione interna, al funzionamento ed alla pianta organica del personale di ruolo, che devono essere adottati entro trenta giorni dalla sua costituzione (e quindi entro il 30 giugno 2012). Nelle more dell’entrata in operatività dell’Autorità, le funzioni e le competenze ad essa attribuite continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati; a decorrere dalla sua entrata in operatività è soppresso l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente riduzione della dotazione organica di personale dirigenziale del Ministero e degli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. A seguito di tale soppressione verrà dunque meno un’ulteriore carica, quella del Direttore generale dell’URSF, attualmente ricompresa nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine23.

Ulteriori rilevanti innovazioni nel procedimento taglia-enti sono state introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che, all’art. 27-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge, ha annullato la manovra compiuta sui Consorzi per i laghi prealpini dalla legge n. 214/2011: seguendo il percorso inverso, infatti, il nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, scaturito dall’accorpamento dei tre preesistenti Consorzi locali, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 14 e sono ricostituiti i Consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda, che riprendono le funzioni esercitate precedentemente all’accorpamento disposto dalla legge n. 214/2011. E’ peraltro stabilito il riordino della struttura ed organizzazione dei ricostituiti Consorzi rispetto alla situazione precedente, in quanto con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, saranno approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione e controllo nonché le modalità di funzionamento dei Consorzi stessi, finalizzate ad accrescerne funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e gli altri amministratori dei tre Consorzi già soppressi che non siano cessati a qualsiasi titolo dalla carica continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.

Il successivo art. 29-bis della legge n. 14/2012 ha poi innovato nel procedimento di liquidazione del soppresso Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania EIPLI, prorogando al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate delle relative funzioni, risorse umane e strumentali e complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi.

Da ultimo, la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha introdotto, all’art. 46, comma 1, nuove disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa: tali enti possono, con appositi regolamenti governativi di delegificazione adottati ai sensi della legge n. 400/1988, essere trasformati in soggetti di diritto privato sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’art. 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge n. 244/2007, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la procedura per la trasformazione prevede la proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale. Gli enti vigilati dal Ministero della difesa sono attualmente l’Agenzia industrie difesa (che sembrerebbe però avere natura di ente pubblico economico), l’Associazione italiana della Croce rossa per le componenti ausiliarie delle Forze armate, nonché cinque enti già interessati dal riordino ai sensi della normativa taglia-enti: l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, l’Unione italiana tiro a segno UITS, la Lega navale italiana e la Cassa di previdenza delle Forze armate.

Si segnala infine che un altro provvedimento d’urgenza, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni in materia tributaria, tuttora all’esame delle Camere per la conversione in legge, ha poi disposto, all’art. 8, comma 23, la soppressione dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)24 e il trasferimento dei relativi compiti, funzioni e risorse strumentali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede di conseguenza ad adeguare il proprio assetto organizzativo senza nuovi o maggiori oneri. Chiamata ad operare affinché su tutto il territorio nazionale italiano fosse perseguita una "uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare" concernente le ONLUS, il Terzo settore e gli enti non commerciali, l’Agenzia svolgeva compiti di vigilanza e controllo per favorire la corretta applicazione della normativa vigente da parte degli organismi del Terzo settore, di promozione per favorire la conoscenza del settore stesso, la diffusione di buone pratiche e l’educazione alla cittadinanza attiva, e di indirizzo per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia. L’Agenzia per il Terzo settore era dotata di 1 Presidente e 4 componenti, ulteriori cariche che, in caso di conversione in legge delle illustrate disposizioni del D.L. n. 16/2012, escono dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.

Si segnala infine che è attualmente in corso, sulla base di nuove disposizioni di legge e con diverse procedure, il riordino di taluni enti pubblici non economici già interessati dalla normativa taglia-enti per i quali il relativo procedimento non era andato a buon fine: si tratta degli enti vigilati dal Ministero della salute, sulla base dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha delegato il Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, appunto, dal Ministero della salute, sulla base di specifici princìpi e criteri direttivi. Il relativo schema di decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare il 22 settembre 2011, è stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012, ed è quindi tornato all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Ai sensi di tale schema, il riordino dovrebbe riguardare l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Istituto superiore di sanità25, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e l’Associazione italiana della Croce rossa, quest’ultima oggetto di un separato schema di decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare l’11 novembre 2011 anch’esso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 183/2010 ed anch’esso esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012; non risulta che in tali schemi di decreto sia inclusa anche l’Agenzia italiana per il farmaco AIFA. Nel frattempo, peraltro, nella citata legge n. 14/2012, di conversione in legge del D.L. n. 216/2011, è stato aggiunto in sede di esame parlamentare il comma 2 dell’art. 1, che proroga al 30 giugno 2012 il termine per l’esercizio della delega per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero delle salute, di cui alla legge n. 183/2010, aggiungendo altresì taluni nuovi princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega; appare dunque evidente che gli schemi di decreto legislativo già esaminati dal Parlamento non saranno approvati in via definitiva e che il Governo presenterà tra breve alle Camere nuovi schemi di decreti legislativi di riordino.

Invece, non risulta ancora adottato in via preliminare alcuno schema di decreto per il riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che pure costituiscono anch’essi oggetto della delega di cui all’art. 2 della legge n. 183/2010. Analogamente, dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010 non risulta alcuna nuova iniziativa legislativa per il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Volendo, quindi, sintetizzare l'esito di quanto finora detto, per quanto riguarda gli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici, il quadro che emerge alla data di pubblicazione di questo Bollettino è il seguente.

Sono stati soppressi (cfr. la tabella seguente) 37 enti ed istituti pubblici non economici statali, con il conseguente trasferimento delle relative funzioni e risorse ad altri enti e pubbliche amministrazioni, a fronte dell’istituzione di 4 nuovi enti (l’ISPRA, risultante, come si è detto, dall’accorpamento di 3 enti precedentemente esistenti, l’ASSI, l’Agenzia ICE e la nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti). Sono state inoltre abrogate le disposizioni istitutive di un nuovo ente (l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione) previsto dalla legge n. 296 del 2006 ma non ancora costituito.

Gli enti soppressi rientravano per la quasi totalità - in 36 casi su 37 - nella categoria di quelli con dotazione organica pari o superiore a 50 unità di personale; fra gli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità risulta invece un’unica soppressione (quella dell’Ente teatrale ETI).

A seguito di tali soppressioni sono venuti meno 36 incarichi di Presidenti di enti pubblici di nomina governativa26 (nel caso del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, il Presidente era di diritto il Ministro delle politiche agricole e forestali) sulle cui proposte di nomina era prevista l’acquisizione del parere parlamentare, a fronte della previsione di 3 nuovi incarichi presidenziali (quelli dei Presidenti dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE e della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti) soggetti ad analogo controllo parlamentare, che a regime, quando saranno determinati gli organi di gestione dell’ASSI, saranno presumibilmente 4.

Sono stati altresì soppressi, complessivamente, 353 incarichi di altri amministratori di nomina governativa27, il cui conferimento costituiva oggetto di obbligatoria comunicazione al Parlamento, a fronte della previsione di 18 nuovi incarichi analoghi (quelli degli altri amministratori dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE e della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, nonché i 6 nuovi rappresentanti destinati ad integrare il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS), in attesa che siano determinati gli altri amministratori dell’ASSI .28


ENTI SOPPRESSI O TRASFORMATI

e relative nomine governative venute meno

AMMINISTRAZIONI SUBENTRANTI

nei compiti e nelle funzioni degli enti soppressi

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ARPAT

1 Presidente e 4 componenti del Cons. di Amminis.



Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione)

dotato di 1 Presidente e 6 componenti del CDA

Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA

1 Presidente e 4 componenti del CDA



Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Istituto postelegrafonici IPOST

1 Presidente e 6 componenti del CDA

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM

1 Presidente e 10 componenti del CDA

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP (poi a sua volta soppresso: cfr. infra)

Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD

1 Presidente e 12 componenti del CDA

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS (poi a sua volta soppresso: cfr. infra)

Istituto affari sociali IAS

1 Presidente e 5 componenti del CDA

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL

Istituto di studi e analisi economica ISAE

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Ministero dell'economia e delle finanze

Ente italiano montagna EIM

1 Presidente e 2 componenti del CDA

Presidenza del Consiglio dei ministri

Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari SSICA

1 Presidente e 17 componenti del CDA

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA Parma

Stazione sperimentale del vetro

1 Presidente e 17 componenti del CDA

CCIAA Venezia

Stazione sperimentale per la seta

1 Presidente e 8 componenti del CDA






CCIAA Milano

Stazione sperimentale per i combustibili

1 Presidente e 11 componenti del CDA

Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per la carta SSCCP

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG

1 Presidente e 17 componenti del CDA

Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi SSEA

1 Presidente e 17 componenti del CDA

CCIAA Reggio Calabria

Stazione sperimentale pelli e materie concianti

1 Presidente e 8 componenti del CDA

CCIAA Napoli

Istituto per la promozione industriale IPI

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero dello sviluppo economico

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale

1 Presidente e 4 componenti del CDA



Ministero per le politiche agricole e forestali

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO

7 componenti della Giunta esecutiva

Ente teatrale italiano ETI

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero per i beni e le attività culturali

Ente nazionale delle sementi elette ENSE29

1 Presidente e 4 componenti del CDA


Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN

Istituto nazionale conserve alimentari INCA

1 Presidente e 10 componenti del CDA


Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN

1 Presidente e 9 componenti del CDA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed altri enti e istituzioni di ricerca

Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Ministero dell’interno

Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali

1 Presidente e 10 componenti del CDA, già ridotti a 4 a seguito del riordino precedente alla soppressione

CCIAA Brescia


Istituto per il commercio estero ICE

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE (di nuova istituzione)

dotata di 1 Presidente e 4 componenti del CDA

Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI (di nuova istituzione, con organi amministrativi ancora da determinarsi in quanto l’ente è in regime commissariale dal momento della sua costituzione)

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP

1 Presidente e 24 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza



Istituto nazionale della previdenza sociale INPS (il cui Consiglio di indirizzo e vigilanza è conseguentemente integrato di 6 rappresentanti)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS

1 Presidente e 12 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza

Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI

1 Presidente, 3 vicepresidenti, 64 componenti del CDA

(Erano altresì previsti 3 deputazioni di sezione, composte in media da 18 membri, e 3 comitati esecutivi in seno alle deputazioni, composti da 8 membri ciascuno. L’Ente era peraltro in gestione commissariale dal 1979)


Soggetto non ancora specificato (da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate)

Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua

1 Presidente e 2 componenti

Autorità per l’energia elettrica e il gas e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare



Agenzia per la sicurezza nucleare

1 Presidente e 4 componenti

In via transitoria: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione: cfr. supra)

Successivamente, in via definitiva: Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

1 Presidente e 2 componenti

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

1 Presidente e 4 componenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Nel computo così effettuato non si tiene conto della soppressione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS e del conseguente ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, in quanto entrambi avranno luogo a decorrere dal 1° settembre 2012. Inoltre,non si tiene conto dell’intervenuta soppressione dell’Ente irriguo umbro toscano EIUT, rientrante nella categoria degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità, in quanto tale soppressione ha avuto luogo in base alla normativa speciale riguardante l’ente stesso e non in attuazione della normativa taglia-enti, della quale si può semmai dire che ha omesso di “salvarlo” riordinandolo e mutandone la natura giuridica: infatti, nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, l’ultima utile prima della scadenza prevista dalla legge per la durata dell’Ente (prorogata da ultimo al 6 novembre 2009), il Governo non ha approvato la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico presentata dal Ministro dell’agricoltura, per cui l’Ente è stato posto in liquidazione con Decreto ministeriale del 20 novembre successivo30.

Finora, tutti gli enti soppressi lo sono stati mediante specifica norma di legge che ha disposto direttamente la loro soppressione ed il trasferimento ad altri organismi delle relative funzioni e risorse; non risultano casi di soppressione conseguenti ai procedimenti di riordino e soppressione inizialmente previsti dall’originaria normativa taglia-enti, nemmeno a seguito dell’applicazione dell’istituto della ‘ghigliottina’ introdotto dalla legge n. 133/2008.

Risultano invece casi di riordino che hanno fatto perdere agli enti interessati la natura di ente pubblico: a seguito di riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti sono infatti venuti meno tre ulteriori enti pubblici non economici, trasformati con apposito regolamento in enti di diritto privato a ridosso della scadenza del 31 ottobre 2010. Si tratta, come si è visto, della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, trasformata con il D.P.R. 13 ottobre 2009, n. 180, dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261) e dell’Ente opere laiche palatine pugliesi (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263). Tutti e tre gli enti rientravano, come il soppresso EIUT, fra gli 11 di cui era direttamente prevista dalla legge n. 244 del 2007 la soppressione ove non riordinati entro il maggio 2008, poi “salvati” dalla legge n. 133 del 2008 per essere ricondotti alla procedura generale di riordino e soppressione. A seguito della trasformazione in fondazioni di diritto privato è espressamente previsto dai citati regolamenti che gli enti in questione si finanzino con entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica, e che il relativo statuto non possa prevedere la possibilità di ricevere contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici; inoltre, nei due regolamenti del 2010 la titolarità degli organi delle fondazioni è onorifica. Rimane peraltro la vigilanza sulle fondazioni da parte del Ministro competente (rispettivamente, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno). Le tre fondazioni subentrano nella titolarità del patrimonio già appartenente ai corrispondenti enti pubblici preesistenti; i rapporti di lavoro con il personale dipendente di tali enti pubblici sono integralmente confermati e proseguono con le fondazioni di diritto privato sulla base dell’applicazione, successivamente all'approvazione dei nuovi statuti, del contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto. Per quanto non disposto dai regolamenti di riordino, le fondazioni agiscono sulla base delle disposizioni del codice civile. In conseguenza dell’operazione così effettuata sono uscite dall’ambito del controllo parlamentare, complessivamente, altre 29 nomine governative, relative a 3 cariche di Presidente ed a 26 cariche di altri amministratori nei tre enti in questione31.

Ugualmente mediante riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti, come si è visto, sono stati riordinati, complessivamente, 13 enti pubblici non economici statali32; gli effetti di tale riordino sul campo di applicazione del controllo parlamentare sulle nomine, con l’indicazione delle 61 cariche amministrative venute meno nell’ambito di tali enti, sono ricostruiti nella tabelle che segue. Sono in via di accertamento, in collaborazione con gli uffici del Governo, gli effetti della scadenza del termine del 31 ottobre 2010 sugli altri enti pubblici non economici ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti e non effettivamente interessati da riordino; al momento, come si è detto, non risultano casi di soppressione comunicati dai Ministri vigilanti al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa, come stabilito dall’art. 26, comma 1, terzo periodo, della legge n. 133/2008.

ENTI RIORDINATI

NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV

1 componente del Collegio (passato da 4 a 3 componenti più il Presidente)

Accademia dei Lincei

0 (risulta modificata solo la composizione del Collegio dei revisori dei conti)

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

4 componenti del CDA (passato da 8 a 4 componenti più il Presidente)

Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente)

Lega navale italiana LNI

3 componenti del CDA (passato da 13 a 10 componenti più il Presidente)

Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente)

Aero Club d’Italia

6 componenti del Consiglio federale (passato da 11 a 5 componenti compreso il Presidente)

Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC

2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente)

Unione italiana tiro a segno UITS

4 componenti del Consiglio direttivo (passato da 16 a 12 componenti più il Presidente)

Istituto agronomico per l’oltremare IAO

4 componenti del Comitato di gestione (passato da 9 a 5 componenti compreso il Direttore generale)

Istituto nazionale di statistica ISTAT

5 componenti del Consiglio (passato da 10 a 5 componenti compreso il Presidente)

Cassa di previdenza delle Forze armate

21 componenti del CDA (i CDA delle sei Casse militari preesistenti contavano in totale 34 componenti compresi i Presidenti, mentre il CDA della Cassa di previdenza è composto da 13 membri compreso il Presidente)

Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato

3 componenti del CDA (passato da 6 a 3 componenti compreso il Presidente)


Mediante riordino effettuato invece ai sensi dell’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra), sono stati modificati gli statuti di 7 enti pubblici non economici controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la conseguente scomparsa di 12 cariche amministrative già rientranti nel campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine, come ricostruito nella tabella che segue. L’intervento così effettuato, che ai sensi di legge doveva essere preliminare a quello previsto dalla normativa taglia-enti (“in vista del relativo necessario riordino”), è stato di fatto definitivo per la maggior parte degli enti interessati, ad eccezione, come si è visto, di UNIRE, INRAN ed ENSE:

ENTI RIORDINATI

NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO

Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE33

2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente)

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA

3 componenti del CDA (passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente)

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN34

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)

Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA

3 componenti del CDA (passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente)

Istituto nazionale di economia agraria INEA

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)

Ente nazionale sementi elette ENSE35

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente)


Infine, mediante riordino effettuato, come si è visto, direttamente per legge, sono stati soppressi, complessivamente, 25 incarichi di componente di 9 Autorità amministrative indipendenti (cfr. la tabella seguente):

AUTORITA’ AMMINISTR. INDIPENDENTI

interessate dalla riduzione dei componenti

RIDUZIONE DEI COMPONENTI

disposta dalla legge n. 214/2011

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM

Da 8 a 4 componenti del Consiglio (-4)

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Da 7 a 3 componenti (-4)

Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG

Da 5 a 3 componenti (-2)

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Da 5 a 3 componenti (-2)

Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB

Da 5 a 3 componenti (-2)

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP

Da 6 a 3 componenti (-3)

Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP

Da 5 a 3 componenti (-2)

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT

Da 5 a 3 componenti (-2)

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Da 9 a 5 componenti (-4)





b) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di marzo 2012


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "d", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL


Presidente:


Massimo De Felice

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978, annunciata alla Camera ed al Senato il 29/03/2012


Procedura di nomina in corso

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Commissario straordinario:


Massimo De Felice

Nomina non ancora comunicata ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

10/04/2012


(decorrenza:

01/04/2012)

D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze



Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 marzo 2012 annunciata alla Camera ed al Senato il 29 marzo 2012, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Massimo De Felice a presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL. La richiesta è stata assegnata alla XI Commissione (Lavoro) della Camera ed alla 11ª Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato, che - si anticipa - ne ha iniziato l'esame nella seduta del 3 aprile 2012, senza ancora esprimere alcun parere.

Si anticipa peraltro che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 aprile 2012, lo stesso Massimo De Felice è stato nominato, a decorrere dal 1° aprile 2012, commissario straordinario dell'INAIL fino alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto e comunque non oltre il 31 luglio 2012.

Come ricordato nelle precedenti pubblicazioni, l'8 novembre 2011 è deceduto il presidente pro tempore dell'INAIL, Marco Fabio Sartori. Di conseguenza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 10 novembre 2011, Gian Paolo Sassi è stato nominato commissario straordinario dell'Ente sino al 31 marzo 2012.

La procedura per la nomina del presidente dell'INAIL (e dei presidenti degli altri enti previdenziali) è stata parzialmente modificata dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tale disposizione infatti, nel ribadire che la nomina del presidente avvenga previo il parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi della legge n. 14 del 1978, prevede altresì che venga acquisita l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Ente, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

In proposito si osserva che, sempre ai sensi del citato articolo 7, commi 7, 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono stati soppressi i consigli di amministrazione degli enti di previdenza ed assistenza, con l'attribuzione ai presidenti di alcune delle loro funzioni. È inoltre prevista la riduzione dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, in misura non inferiore al 30 per cento, all'atto del rinnovo dell'organo. Nella fattispecie, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL, attualmente composto da 25 membri, verrà a scadenza il 2 gennaio 2013.

L’INAIL, com'è noto, persegue l'obiettivo di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio e di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. Nell'ottica di contribuire alla riduzione del fenomeno infortunistico, l'Istituto adotta iniziative mirate al monitoraggio dell’occupazione e degli infortuni, alla formazione delle piccole e medie imprese in materia di prevenzione, al sostegno delle imprese che investono sulla sicurezza dei lavoratori.

L'articolo 7 del già citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, aveva altresì previsto al comma 1 la soppressione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA, nonchè dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all'INAIL che succede ai citati enti in tutti i rapporti attivi e passivi.

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Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Automobile

Club d'Italia

ACI

Presidente:


Angelo

Sticchi Damiani

Parere favorevole, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, della

8ª Commissione

del Senato in data 29/02/2012

e della

IX Commissione della Camera in data 06/03/2012


13/03/2012


Eletto dall'Assemblea dell'ente e nominato con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro vigilante.




Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 2012, Angelo Sticchi Damiani è stato nominato per un quadriennio presidente dell'Automobile Club d'Italia ACI. Tale nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2012, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Come ricordato nelle precedenti pubblicazioni, il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Sticchi Damiani con lettera del 14 febbraio 2012, annunciata alla Camera il 16 febbraio 2012 ed al Senato il 21 febbraio 2012. Su detta proposta avevano espresso parere favorevole dapprima l'8ª Commissione (lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, nella seduta del 29 febbraio 2012, e successivamente la IX Commissione (Trasporti) della Camera, nella seduta del 6 marzo 2012.

Sticchi Damiani era stato eletto dall'Assemblea dell'ACI il 1° dicembre 2011, in vista della scadenza del mandato del presidente in carica Enrico Gelpi. Come previsto infatti dall'articolo 19, commi 1 e 2, dello Statuto dell'ACI, il presidente è eletto dall’Assemblea dell'Ente ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa col Ministro vigilante. Dura in carica quattro anni e può essere confermato.

L'Automobile club d'Italia ACI, eretto in ente morale con R.D. 14 novembre 1926, n. 2481, è stato posto sotto la vigilanza del commissariato per il turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal D.P.R. 8 settembre 1950, n. 881, che ha approvato e reso esecutivo il nuovo Statuto dell'ente, tutt'ora in vigore, ancorché più volte modificato. Successivamente la vigilanza sull'Ente è passata al Ministero per il turismo e lo spettacolo, nonché da ultimo al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, l'ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Qualificato come ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A. e presso il CONI.

Per conto dello Stato l'ACI gestisce, attraverso i propri uffici provinciali, il pubblico registro automobilistico (PRA), mettendo a disposizione delle forze dell'ordine e delle amministrazioni pubbliche le informazioni ivi presenti per finalità fiscali, patrimoniali, ambientali, di studio e di ricerca. L'ACI altresì riscuote e controlla l'imposta provinciale di trascrizione e le tasse automobilistiche.

Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, la Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) ed il collegio dei revisori dei conti. Il presidente dell'ACI presiede il comitato esecutivo ed il consiglio generale, organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, che durano in carica per il medesimo quadriennio di validità dell’incarico del Presidente.


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Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura

CRA

Presidente:


Giuseppe Alonzo

Pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978, della

Commissione

(Agricoltura e

produzione agroalimentare) del

Senato il 25/01/2012.

e della XIII Commissione (Agricoltura) della Camera il 15/02/2012


13/03/2012

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali



Con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 2012, Giuseppe Alonzo è stato nominato per un quadriennio presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA. Tale nomina era stata deliberata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2012, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Si ricorda che il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla nomina di Alonzo con lettera del 23 dicembre 2011, annunciata alla Camera ed al Senato il 10 gennaio 2012. Su tale richiesta avevano espresso parere favorevole dapprima la 9ª Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato, nella seduta del 25 gennaio 2012, e successivamente la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera, nella seduta del 15 febbraio 2012.

Come segnalato nelle precedenti pubblicazioni, il precedente Esecutivo, nel Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2011, aveva deliberato la nomina di Domenico Sudano a presidente del CRA, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole le competenti Commissioni di Camera e Senato. Tuttavia alla citata delibera non aveva fatto seguito il decreto del Presidente della Repubblica con il quale si sarebbe perfezionata la nomina di Sudano a presidente dell'Ente.

Sudano era stato nominato commissario straordinario del CRA con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2011, con decorrenza dal 16 settembre 2011 fino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Contestualmente e per il medesimo periodo erano stati nominati quali subcommissari Antonio Michele Coppi e Carlo Simeone. Nell'incarico di commissario straordinario, Sudano era succeduto a Paolo Cescon che, coadiuvato dai subcommissari Francesco Adornato, Antonio Michele Coppi e Antonio Palmisano, era stato nominato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto del 19 gennaio 2011, dopo la scadenza del mandato quadriennale del precedente presidente Romualdo Coviello, avvenuta il 5 dicembre 2010, e decorso un successivo periodo di 45 giorni di prorogatio, ai sensi del D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994.

Da ultimo Giuseppe Alonzo era stato nominato commissario straordinario del CRA a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto peraltro non comunicato alle Camere.

Il CRA è stato istituito con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 di riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. E’ un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio. Il CRA ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni operative costituiscono gli istituti del Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria. Il Consiglio, attraverso tali istituti, svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica applicata e l'innovazione, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile; individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici e l’applicazione e il controllo delle biotecnologie; fornisce consulenza ai ministeri, alle regioni e alle province autonome; favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni; esegue ricerche per imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale. Tali attività sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università e le loro strutture di ricerca, con gli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e con altri enti pubblici di ricerca.


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Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell'Alta Murgia

Presidente:


Cesare Veronico

Pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978, della 13ª Commissione del Senato in data 01/02/2012 e della VIII Commissione della Camera in data 15/02/2012




15/03/2012

D. M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente


Ente parco nazionale del Gargano

Presidente:


Stefano Pecorella

Ente Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano

Presidente:


Fausto Giovanelli

Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese


Commissario straordinario:


Domenico Totaro

Nomine comunicate ed annunciate alla Camera il 21/03/2012 ed al Senato il 27/03/2012

ai sensi dell'art. 9 della L. 14/1978

07/02/2012


(decorrenza 06/02/2012)

D.M del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ente parco nazionale delle Cinque Terre

Commissario straordinario:


Vincenzo Santoro

07/02/2012


(decorrenza 10/02/2012)


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti del 15 marzo 2012, d'intesa con le regioni competenti, ha proceduto alla nomina di Cesare Veronico a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, di Stefano Pecorella a presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano e di Fausto Giovanelli a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, con un mandato di durata quinquennale. Come ricordato nelle precedenti pubblicazioni, sulle relative proposte di nomina avevano espresso parere favorevole la 13ª Commissione del Senato e la VIII Commissione della Camera rispettivamente in data 1° e 15 febbraio 2012.

A seguito della nomina del presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia, è contestualmente cessato l'incarico del commissario straordinario dell'Ente medesimo, da ultimo affidato peraltro allo stesso Veronico con decreto ministeriale del 30 gennaio 2012 per la durata massima di due mesi. Analogamente, con la nomina del presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano, è cessato l'incarico del commissario straordinario di tale Ente, affidato peraltro allo stesso Pecorella e più volte rinnovato, da ultimo in data 19 gennaio 2012 per la durata massima di due mesi.

Per quanto invece concerne l'Ente parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, si ricorda che per Giovanelli si tratta del secondo mandato alla guida dell'Ente, da lui già presieduto dal 20 novembre 2006 al 20 novembre 2011.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettere in data 15 marzo 2012, ha comunicato di aver confermato, con propri decreti del 7 febbraio 2012 annunciati alla Camera ed al Senato rispettivamente il 21 marzo ed il 27 marzo 2012, Domenico Totaro nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese per ulteriori tre mesi a decorrere dal 6 febbraio 2012 (e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco), nonché Vincenzo Santoro nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre per ulteriori due mesi a decorrere dal 10 febbraio 2012 (e comunque sempre non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco).

Gli enti parco nazionali sono disciplinati dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Commissario straordinario:


Antonio Granara

Nomina comunicata ed annunciata alla Camera il 21/03/2012 ed al Senato il 27/03/2012 ai sensi dell'art. 9 della L. 14/1978


03/02/2012


(decorrenza 04/02/2012)



D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 15 marzo 2012, ha comunicato di aver confermato, con proprio decreto del 3 febbraio 2012 annunciato alla Camera il 21 marzo 2012 ed al Senato il 27 marzo 2012, Antonio Granara quale commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per ulteriori tre mesi a decorrere dal 4 febbraio 2012 (e comunque non oltre la nomina del presidente dell'Ente parco).

Il Parco, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, vigilato dai tre suddetti ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla regione ed ha sede nel territorio del Comune di Iglesias. L’ente promuove, valorizza e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia nazionale del turismo

ENIT

Presidente:


Pier Luigi Celli

Pareri favorevoli della X Commissione della Camera in data 13/03/2012 e della

10ª Commissione del Senato in data 27/03/2012.


Procedura di nomina in corso


(Nomina deliberata in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 3/04/2012)



D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome



Si anticipa che il Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2012, su proposta del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, ha deliberato in via definitiva la nomina di Pier Luigi Celli a presidente dell'Agenzia nazionale del turismo ENIT. Sulla relativa proposta di nomina avevano infatti espresso parere favorevole dapprima la X Commissione (Attività produttive) della Camera in data 13 marzo 2012 e successivamente la 10ª Commissione del Senato in data 27 marzo 2012. Come riferito nelle precedenti pubblicazioni, il parere parlamentare su tale proposta di nomina era stato richiesto dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 27 gennaio 2012 annunciata alla Camera e al Senato il 7 febbraio 2012. La nomina di Celli alla guida dell'ENIT dovrà infine essere perfezionata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto dall'articolo 7, comma 1, dello statuto dell'Agenzia.

Si ricorda che Matteo Marzotto, già presidente dell'ente dal 24 luglio 2008, era stato nominato commissario straordinario con decreto del Ministro del turismo del 31 luglio 2009. In seguito, con D.P.C.M. del 13 luglio 2011 è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell'ente, che risulta composto dallo stesso Marzotto (in qualità di presidente dell'ente), da Mauro Di Dalmazio, Bernabò Bocca, Flavia Coccia e Maurizio Melucci. Il 27 settembre 2011 era quindi stata annunciata alla Camera la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Marzotto a presidente dell'Agenzia, ma tale richiesta è stata successivamente ritirata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 26 ottobre 2011.

Nata a seguito della trasformazione disposta con il D.L. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Agenzia nazionale del turismo è subentrata all'attività del soppresso Ente nazionale italiano per il turismo. L'Agenzia, dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, ha il compito di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione. Il D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207 reca il regolamento di organizzazione e disciplina dell'Agenzia.


c) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di marzo 2012
o previste in scadenza entro il 31 maggio 2012




Ente

Carica di riferimento e

titolari


Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Società italiana degli autori ed editori

SIAE

Commissario straordinario


Gian Luigi Rondi

(con i subcommissari Mario

Stella Richter e Domenico Luca Scordino)


Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

9/3/2012

D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali



Il 9 marzo 2012 è scaduto il mandato di Gian Luigi Rondi a Commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori SIAE, e quello dei subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino. Tali nomine, deliberate dal Consiglio dei ministri del 3 marzo 2011 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, erano state perfezionate con D.P.R. del 9 marzo 2011. Il presidente dell'Ente, Giorgio Assumma, si era infatti dimesso nel novembre 2010.

Il Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, ha deliberato di prorogare l'incarico del Commissario straordinario Rondi e dei subcommissari Stella Richter e Scordino. Tale deliberazione dovrà peraltro essere perfezionata con apposito provvedimento in cui dovrà essere specificata la durata della proroga dei predetti incarichi.

Sotto altro aspetto si precisa che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato D.P.R. del 9 marzo 2011, il commissario straordinario della SIAE ha l'incarico di adottare gli atti necessari ed opportuni al fine di assicurare il risanamento finanziario e l'equilibrio economico-gestionale dell'Ente, anche attraverso l'introduzione delle modifiche statutarie idonee ad assicurare una effettiva rappresentatività in seno agli organi sociali ai titolari dei diritti in rapporto ai relativi contributi economici, nonché attraverso eventuali altre modifiche che dovessero emergere come necessarie e idonee a garantire la funzionalità della SIAE, anche con riferimento alle modalità di costituzione e funzionamento degli organi deliberativi.

In ottemperanza di tale mandato, in data 7 marzo 2012 il commissario straordinario della SIAE ha deliberato lo schema del nuovo Statuto dell'Ente e lo ha trasmesso alle Autorità vigilanti. Come infatti specificato dal comma 2 dell'articolo 2 del sopracitato D.P.R., il commissario straordinario deve attenersi agli indirizzi formulati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per gli aspetti di natura strettamente finanziaria relativi alla gestione dell'Ente.

Originariamente istituita nel 1882 come Società italiana degli autori, la SIAE assume l'attuale denominazione nel 1927. Ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, la SIAE è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore. In particolare l'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore, senza tuttavia pregiudicare la facoltà per l'autore di esercitare direttamente i propri diritti. Nell'esercizio di tale attività la SIAE concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni, e ripartisce tali proventi tra gli aventi diritto.La SIAE altresì gestisce servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tuttavia l'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Lo statuto della SIAE, approvato con decreto interministeriale dei ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro e delle finanze del 4 giugno 2001, è stato modificato con analogo decreto interministeriale del 3 dicembre 2002 e con D.P.C.M. dell'11 dicembre 2008. Ai sensi dell'articolo 3 dello statuto, sono organi deliberativi dell'ente l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente. La SIAE é presente sul territorio tramite 13 sedi regionali, 34 filiali e oltre 600 mandatari.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale della Majella

Commissario straordinario:


Franco Iezzi

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

19/03/2012 e comunque non oltre la nomina del presidente

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Ente parco nazionale delle Cinque Terre

Commissario straordinario:


Vincenzo Santoro

10/04/2012

e comunque non oltre la nomina del presidente

Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese


Commissario straordinario:


Domenico Totaro

06/05/2012

e comunque non oltre la nomina del presidente

Ente parco nazionale dei Monti Sibillini

Presidente:


Massimo Marcaccio

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978

04/05/2012

D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente


Ente parco nazionale dell'Aspromonte

Presidente:


Leo Autelitano

04/05/2012

Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna


Presidente:


Luigi Sacchini

04/05/2012

Ente parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena

Presidente:


Giuseppe Bonanno

31/05/2012

Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

Presidente:


Giuseppe Rossi

31/05/2012

Tra i mesi di marzo e di maggio sono previsti in scadenza i mandati dei commissari straordinari degli Enti parco nazionali della Majella, Franco Iezzi, delle Cinque Terre, Vincenzo Santoro e dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese, Domenico Totaro.

Nel mese di maggio, peraltro, sono previsti in scadenza i mandati dei presidenti degli Enti parco nazionali dei Monti Sibillini, Massimo Marcaccio, dell'Aspromonte, Leo Autelitano, delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna, Luigi Sacchini, dell'arcipelago di La Maddalena, Giuseppe Bonanno, e d'Abruzzo, Lazio e Molise, Giuseppe Rossi.

Su questi enti in generale, si veda supra alla sottosezione "b".



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Commissario straordinario:


Antonio Granara

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

04/05/2012



D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Il 4 maggio 2012 scadrà il mandato di Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. Come già ricordato supra nella sottosezione "b", Granara era stato nominato commissario del parco sin dal 3 febbraio 2009 con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale mandato è stato più volte prorogato, da ultimo per la durata di tre mesi a decorrere dal 4 febbraio 2012.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI


(già Unione nazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE)


Commissario straordinario:


Claudio Varrone


(con il subcommissario Francesco

Ruffo Scaletta)

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

02/05/2012



D.P.C.M. su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali




Il 2 maggio 2012 scadranno i mandati di Claudio Varrone e Francesco Ruffo Scaletta rispettivamente a commissario straordinario e subcommissario dell'Unionenazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE, ente recentemente trasformato nell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e 29 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.

Varrone era stato nominato commissario straordinario dell'UNIRE con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 2 novembre 2010, fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione dell'Ente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del decreto. In seguito, alla luce della complessità delle problematiche inerenti il riordino dell'Ente, con analogo D.P.C.M. in data 16 marzo 2011, il mandato di Varrone è stato prorogato per un periodo non superiore a diciotto mesi, sempre a decorrere dal 2 novembre 2010 e sempre fino alla ricostituzione degli organi di amministrazione. Inoltre, a decorrere dal 16 marzo 2011 e per un periodo non superiore alla durata in carica del commissario straordinario, Ruffo Scaletta veniva nominato subcommissario dell'UNIRE con il compito di affiancare Varrone nella gestione dell'Ente medesimo.

La nomina di Varrone a commissario straordinario dell'UNIRE, nel novembre 2010, si rese necessaria a fronte delle dimissioni dal medesimo incarico presentate il 3 giugno 2010 da Tiziano Baggio (coadiuvato dai subcommissari Manin Carabba, Stefano Luciani e Sandro Viani) ed a fronte dell'impossibilità di nominare in sua vece Claudio Zucchelli, per il quale non era pervenuta la necessaria autorizzazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. Baggio peraltro fu nominato commissario straordinario il 13 marzo 2010 a seguito delle dimissioni del presidente uscente dell'UNIRE Goffredo Sottile e contestualmente allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Ente, nelle more del perfezionamento con D.P.R. della nomina dello stesso Baggio a presidente dell'UNIRE. Tale nomina tuttavia non venne più formalizzata, malgrado la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2010, avvenuta sulla base dei pareri favorevoli espressi sulla relativa proposta di nomina dalla 9° Commissione del Senato e dalla XIII Commissione della Camera, rispettivamente il 27 gennaio 2010 ed il 10 febbraio 2010.

L'UNIRE fu istituita come ente morale con il R.D. 24 maggio 1932, n. 624 con il compito di coordinare e disciplinare l'attività tecnica e sportiva degli organismi a struttura associativa preposti alle varie branche dell'attività ippica36. La legge 24 marzo 1942, n. 315 attribuì all'UNIRE il monopolio dell'esercizio di totalizzatori e scommesse per le corse ippiche, al fine di ripartirne i proventi netti tra le società e gli enti tecnici predetti e di erogare provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali approvati dal Ministero dell'agricoltura. Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 ha provveduto al riordino dell'UNIRE, quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, provvedendo altresì alla incorporazione nello stesso dei sopra citati enti tecnici del settore ippico a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 2 luglio 2004, viene approvato il nuovo Statuto dell'UNIRE. Con analogo decreto interministeriale del 31 agosto 2009 viene modificata la composizione del consiglio di amministrazione dell'UNIRE, in ottemperanza a quanto disposto dell'articolo 4-sexiesdecies del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, in materia di riordino degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per effetto di tale novella, la composizione del consiglio di amministrazione dell'UNIRE, che dapprima prevedeva un presidente e sei membri, viene ridotta a un presidente e quattro membri, sempre di nomina ministeriale, di cui tre di comprovata esperienza nel settore ippico ed uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Da ultimo, ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e 29, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, l'UNIRE è stato trasformato nell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, che è subentrata nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE, con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei programmi allevatoriali, affidare il servizio di diffusione delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Le disposizioni citate fissano inoltre in tre anni la durata degli incarichi del direttore generale dell'Agenzia, nonché dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori.

Si precisa peraltro che la trasformazione dell'UNIRE nell'ASSI non ha comportato di per sé stessa un formale rinnovo delle cariche commissariali in essere a tale momento: di fatto il commissario straordinario e il subcommissario attualmente in carica per l'ASSI sono stati formalmente nominati in capo all'UNIRE prima della sua trasformazione, ed hanno mantenuto i rispettivi incarichi in relazione al nuovo soggetto in quanto successore ex lege dell'UNIRE. È dunque evidente che l'ASSI è venuto in essere immediatamente in regime commissariale, all'esito del quale dovrà verosimilmente essere definito un nuovo statuto dell'Agenzia e conseguentemente costituiti gli organi (direttore generale, comitato direttivo e collegio dei revisori) di cui al citato comma 28 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011.





d) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 31 maggio 2012





Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV

Presidente.


Stefano Gresta

Nomina comunicata ed annunziata alla Camera il 3/4/2012, e al Senato l'11/4/2012 ai sensi dell'art. 11, co. 5, del D.Lsg. 213/2009


27/03/2012

      D.M. del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, su designazione dello stesso Ministro

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste

Presidente.


Adriano De Maio

Nomina comunicata ed annunziata al Senato l'8/3/2012 ed alla Camera il 12/3/2012, ai sensi dell'art. 11, co. 5, del D.Lsg. 213/2009


23/02/2012



Si anticipa che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 28 marzo 2012 annunciata alla Camera ed al Senato rispettivamente il 3 e l'11 aprile 2012, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 27 marzo 2012, Stefano Gresta presidente dell'Istitutonazionale di geofisica e vulcanologia INGV, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto stesso.

Gresta succede a Domenico Giardini che, nominato presidente del citato Ente con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, aveva rassegnato il 22 dicembre 2011 le proprie dimissioni, le quali erano state accettate a far data del 1° marzo 2012.

L'attuale presidente, peraltro, era già stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente sempre con decreto ministeriale del 10 agosto 2011.

Di conseguenza il consiglio di amministrazione dell'Istituto risulta attualmente composto, oltre che dal presidente Gresta, anche da Bernardino Chiaia, Antonio Meloni e Nicola Alessandro Pino, anch'essi nominati con decreto ministeriale del 10 agosto 2011. Sarà dunque necessaria la nomina di un componente ulteriore per completare la composizione dell'organo.

Costituito nel 1999, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) raccoglie e valorizza le competenze di cinque istituti già operanti quali l'Istituto nazionale di geofisica, l'Osservatorio vesuviano, l'Istituto internazionale di vulcanologia, l'Istituto di geochimica dei fluidi e l'Istituto per la ricerca sul rischio sismico. L'INGV, che sorveglia la sismicità e l'attività vulcanica sul territorio nazionale, opera in stretto contatto con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, con il Dipartimento della protezione civile e con le altre autorità preposte alla gestione delle emergenze. Coopera inoltre con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della difesa e degli affari esteri nel quadro di progetti strategici nazionali e internazionali.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera del 1° marzo 2012 annunciata al Senato ed alla Camera rispettivamente l'8 ed il 12 marzo 2012, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto in data 23 febbraio 2012, Adriano De Maio presidente del Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto stesso.

De Maio succede a Corrado Clini che, dopo essere stato nominato Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si era dimesso dalla presidenza del Consorzio il 30 gennaio 2012.

Con la nomina di De Maio viene quindi ripristinata la piena composizione del consiglio di amministrazione del predetto Ente, del quale fanno parte, oltre a De Maio, Paola Secchiero, nominata con decreto ministeriale del 10 agosto 2011, e Roberto Della Marina, nominato con decreto ministeriale dell'11 novembre 2011.

Istituito dall'articolo 12 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 102, quale consorzio obbligatorio con personalità giuridica di diritto pubblico, il Consorzio gestisce il Parco Scientifico Area Science Park di Trieste; svolge altresì attività di diffusione dell'innovazione alle imprese, di formazione avanzata e di promozione e valorizzazione della ricerca scientifica.

Gli enti di ricerca sono stati oggetto di recente riordino con il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D. Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e la modifica della composizione e delle relative modalità di nomina, anche per i presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

INVALSI


Commissario straordinario:


Giuseppe Cosentino

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978


(in via di ipotesi interpretativa)



04/04/2012


D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca


Il 4 aprile 2012 scade il mandato di Giuseppe Cosentino quale commissario straordinario presso l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI. Cosentino infatti era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 maggio 2011 per un periodo di sei mesi, ed il suo mandato era stato prorogato fino appunto al 4 aprile 2012 con altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Entrambi i decreti non sono stati comunicati al Parlamento. Si precisa peraltro che il 23 dicembre 2011 Cosentino aveva rassegnato le sue dimissioni dal suddetto incarico, rimettendo alla valutazione del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca la determinazione della data di efficacia delle stesse. Il 30 dicembre 2011 il Ministro disponeva quindi che per assicurare la continuità dell'attività dell'INVALSI, le dimissioni di Cosentino avrebbero avuto corso a decorrere dalla data di perfezionamento del provvedimento di nomina del nuovo commissario straordinario, peraltro non ancora comunicato alle Camere.

L’INVALSI è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto l’eredità del Centro europeo dell’educazione CEDE. L’istituto effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento permanente. In particolare l’INVALSI predispone annualmente i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli di apprendimento degli studenti nell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Inoltre l'Istituto predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini dell'elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore e svolge altri compiti relativi alla valutazione dell’insegnamento e dell’apprendimento, oltre che dell’organizzazione della scuola.

Nella G. U., serie generale, n. 229 del 1° ottobre 2011, è stato pubblicato il nuovo statuto dell'INVALSI. L'articolo 1, comma 1, dello statuto ribadisce la natura di ente di ricerca di diritto pubblico dell'istituto37, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante disposizioni per il riordino degli enti di ricerca. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, dello statuto, sono organi dell'INVALSI il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il consiglio tecnico-scientifico. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta (articolo 8, comma 3, nonché articolo 9, comma 1 dello Statuto), in linea con il dettato dell'articolo 8 del citato D. Lgs. 213 del 2009. Inoltre, secondo l'articolo 10, comma 1 dello statuto, il consiglio di amministrazione, nel rispetto del principio di pari opportunità, è composto dal presidente e da due membri di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale ed internazionale, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell’amministrazione scolastica.

Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine nell'ente in questione, si ricorda che il richiamato D. Lgs. n. 213 del 2009, nel provvedere al riordino degli enti di ricerca, ha stabilito tra l'altro che sulle candidature dei presidenti non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi dell'articolo 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine dei Presidenti e dei Consigli di amministrazione effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca. È pertanto dubbio che il decreto di nomina degli "altri amministratori" (come i Commissari straordinari) sia anch'esso soggetto ad obbligo di comunicazione al Parlamento: così sarebbe se, in assenza di espressa menzione nel citato comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009, si ritenesse ancora applicabile a tali nomine l'art. 9 della legge generale n. 14/1978; viceversa, ove l'applicabilità della legge generale dovesse ritenersi esclusa in presenza della norma speciale di cui al D.Lgs. n. 213/, non sussisterebbe più alcun obbligo di comunicazione a carico del Governo e le nomine degli "altri amministratori" degli enti di ricerca non sarebbero più soggette al controllo parlamentare. Tale seconda interpretazione parrebbe quella seguita dal Governo, che non risulta infatti aver trasmesso al Parlamento i decreti di nomina dei Commissari straordinari dell'INVALSI; la questione è comunque in via di approfondimento con i competenti uffici governativi.

Si ricorda inoltre che l'articolo 19, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto l'avvio, da parte dei commissari straordinari dell'INVALSI e dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, di un programma straordinario di reclutamento da concludere entro il 31 agosto 2012. La stessa norma prevede inoltre, a far data dal 1° settembre 2012, la decorrenza delle assunzioni, la soppressione dell'ANSAS ed il ripristino dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE che, articolato in tre nuclei territoriali, assume la natura di ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. L'articolo 19, comma 1, ultimo periodo del citato D.L. n. 98 del 2011 ha disposto in conseguenza l'abrogazione dei commi 610 e 611 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che previamente avevano istituito l'ANSAS e viceversa soppresso l'INDIRE), confermando peraltro la soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE, già ivi disposta.

Da ultimo si segnala che l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha attribuito all'INVALSI il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione (di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto-legge n. 225 del 2010 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 10 del 2011), costituito dallo stesso INVALSI, dall'INDIRE e dal corpo ispettivo. Nello svolgimento di tale funzione, in via sperimentale, l'INVALSI si avvale dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Data nomina


Data scadenza

Procedura di nomina

RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

Componenti del Consiglio di amministrazione:


Paolo Garimberti (presidente)

Angelo Maria Petroni











Guglielmo Rositani,

Giovanna Bianchi Clerici,

Rodolfo

De Laurentiis, Alessio Gorla,

Giorgio Van Straten,

Antonio Verro (Antonino Rizzo Nervo si è dimesso il 31/01/2012)




nominati dall'Assemblea degli azionisti il 25/3/2009 su designazione del Ministro

dell'economia e delle finanze;


(Garimberti nominato presidente il 26/03/2009 con il parere favorevole della Commissione di vigilanza sulla RAI)



designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI il 19/02/2009;

nominati dall'Assemblea degli azionisti il 25/3/2009

31/12/2011



organo da rinnovare entro 180 giorni

(entro il 30/06/2012)

7 componenti sono designati dalla Commissione di vigilanza sulla RAI,

2 componenti (tra cui il presidente) sono designati dall'azionista di maggioranza (Ministro dell'economia e delle finanze) ed eletti dall'assemblea degli azionisti


Si ricorda che il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione uscente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nominato il 25 marzo 2009, è scaduto il 31 dicembre 2011. Secondo lo statuto della RAI, gli amministratori restano in carica per la durata di tre esercizi sociali e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell'esercizio sociale relativo all'ultimo anno di carica (nella fattispecie, entro 180 giorni dal 31 dicembre 2011). Il consiglio di amministrazione dovrebbe quindi essere rinnovato entro il 30 giugno 2012.

Alla luce delle dimissioni presentate il 31 gennaio 2012 da Antonino Rizzo Nervo, l'organo risulta attualmente composto dal presidente Paolo Garimberti e dai consiglieri Giovanna Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentiis, Alessio Gorla, Angelo Maria Petroni, Guglielmo Rositani, Giorgio Van Straten ed Antonio Verro.

La normativa riguardante la nomina dei componenti del Cda e del presidente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., è stata profondamente innovata dalla legge n. 112 del 3 maggio 2004, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che prevede per queste nomine procedure differenziate a seconda che si sia proceduto o meno all’alienazione di una quota di azioni della società superiore al 10%.

In particolare la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo (che realizza canali televisivi, radiofonici e satellitari) contenuta nell’articolo 20 della suddetta legge, stabilisce al comma 9, riguardo alla nomina dei vertici dell’azienda, che: fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.



















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a marzo 2012


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 12 ordini del giorno, di 7 mozioni e di 6 risoluzioni.

Di tali attuazioni 17sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri, 4 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 dal Ministero dell'economia e delle finanze, 1 dal Ministero della giustizia, 1 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed 1 dal Ministro per la coesione territoriale.

Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 12 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

3 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4829, divenuto legge n. 214 del 2011, di “Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4829, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 156, di cui finora attuati 3;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 3209-bis-A-R e 3209-bis-B, divenuti legge n. 174 del 2011, concernente “Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera3209-bis-A-R e 3209-bis-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 17, di cui finora attuati 3;


1 attuazione dà seguito all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2984, divenuto legge n. 187 del 2011, concernente “Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero della giustizia;


1 attuazione dà seguito all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4589, divenuto legge n. 190 del 2011, concernente “Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri;


1 attuazione dà seguito all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4201, divenuto legge n. 194 del 2011, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri;


1 attuazione dà seguito all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4142, divenuto legge n. 198 del 2011, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri;


1 attuazione dà seguito all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4592, divenuto legge n. 204 del 2011, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4059-AR, divenutolegge n. 217 del 2011, concernenteDisposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.4059-AR, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 28, di cui finora attuati 1;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame degli Atti Camera 4865-AR e 4865-B, divenuti legge n. 14 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministro per la coesione territoriale.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera4865-AR e 4865-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 156, di cui finora attuati 1.


Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.


In particolare, nel periodo 1° - 31 marzo 2012 sono stati segnalati 205 ordini del giorno*, dei quali:


156 riferiti alla legge n. 14 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative” (Atti Camera 4865-AR e 4865-B).

31 sono stati inviati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 29 al Ministero dell'economia e delle finanze, 16 al Ministero dello sviluppo economico, 14 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 13 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 12 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 8 al Ministero dell'interno, 8 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 7 al Ministero della salute, 6 al Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, 5 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 al Ministero della difesa, 3 al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, 1 al Ministero degli affari esteri, 1 al Ministero della giustizia, 1 al Ministro per la coesione territoriale ed 1 al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;


42 riferiti alla legge n. 28 del 2012, di“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale” (A.C. 4999-A).

40 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 al Ministero dell'economia e delle finanze, 4 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 3 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, 2 al Ministero dello sviluppo economico ed 1 al Ministero dell'interno;


6 riferiti alla legge n. 13 del 2012 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa” (A.C. 4864).

3 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero della difesa, 3 al Ministero degli affari esteri ed 1 al Ministero dell'interno;


1 riferito alla legge n. 17 del 2012 concernente “Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011” (A.C. 4935) è stato inviato al Ministro per gli affari europei.



Nel periodo considerato sono state inoltre segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 8risoluzioni**:

- BRAGA ed altri n. 7/00780, sulle misure normative ed economiche di contrasto al disagio abitativo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- Guido DUSSIN ed altri n. 8/00163, sull'inserimento della strada statale 434 Transpolesana (SS 434) tra le opere prioritarie da avviare entro il 2013, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- DI GIUSEPPE ed altri n. 7/00749 e Marco CARRA ed altri n. 8/00164, concernenti iniziative per l'applicazione della normativa in materia di quote latte, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- ZUCCHI ed altri n. 8/00165, concernente iniziative per il contenimento delle nutrie e in materia di danni provocati all'agricoltura dalla fauna selvatica, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- DE CAMILLIS ed altri n. 8/00166, concernente iniziative per fronteggiare la grave situazione degli imprenditori agricoli sardi beneficiari di aiuti regionali giudicati illegittimi dall'Unione europea, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- ZAMPARUTTI ed altri n. 8/00167, sul funzionamento dell'impianto del termovalorizzatore “Fenice” di Melfi, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero della salute;

- Paolo RUSSO ed altri n. 8/00168, concernente iniziative da assumere in sede europea per il sistema agricolo italiano, con particolare riferimento ai temi delle risorse per il settore e dell'accesso al credito, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.


Sono state infine segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 7mozioni:

- PALAGIANO, BINETTI, MARTINI, Livia TURCO, DE CAMILLIS, STAGNO D'ALCONTRES, D'ANNA ed altri n. 1/00974, concernente iniziative per il potenziamento della “medicina di genere”, al Ministero della salute;

- BOCCIA, CORSARO, GALLETTI, DELLA VEDOVA ed altri n. 1/00902 (Nuova formulazione nel testo modificato), COMAROLI ed altri n. 1/00931 (Testo modificato nel corso della seduta), IANNACCONE ed altri n. 1/00936, BORGHESI ed altri n. 1/00938 (Nuova formulazione nel testo modificato), CAMBURSANO e BRUGGER n. 1/00939, GIANNI ed altri n. 1/00945 (Testo modificato nel corso della seduta),concernenti iniziative relative alla delimitazione dei soggetti titolati a partecipare alle aste della Banca centrale europea, al Ministero dell'economia e delle finanze.




Note annunciate al 31 marzo 2012
in attuazione di atti di indirizzo



Ministero degli affari esteri


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/3209/bis-A-R/3

Ordine del giorno

Angeli

Assemblea

15/03/12

III

Processo di informatizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione per i cittadini italiani residenti all'estero

9/3209/bis-A-R/4

Ordine del giorno

Fedi


Gli ordini del giorno Angeli ed altri n. 9/3209-bis-A-R/3 , accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 giugno 2010, e Fedi ed altri n. 9/3209-bis-A-R/4, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta dell'Assemblea, impegnavano l'esecutivo: a prevedere la possibilità di un sempre migliore accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione per i cittadini residenti all'estero e modalità di attivazione della posta certificata compatibili con la loro condizione di non presenza sul territorio, eventualmente autorizzando gli uffici consolari a provvedere al rilascio della modulistica di attivazione PEC; a valutare la possibilità di attribuire il codice fiscale sulla base dell'incrocio dei dati AIRE con le anagrafi consolari, dotando la rete diplomatico-consolare di adeguate risorse umane e finanziarie, nonché di costituire presso il Ministero degli affari esteri un apposito tavolo di concertazione con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'interno al fine di raccordare e armonizzare l'azione del Governo sulle materie fiscali e nei rapporti con le pubbliche amministrazioni dello Stato italiano.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“II Ministero degli affari esteri è stato fra le prime Amministrazioni ad adeguarsi al processo di informatizzazione, assicurandone applicazione, oltre che in Italia, ai servizi forniti ai cittadini italiani all'estero. In tal senso la Farnesina si è adeguata rapidamente a quanto previsto in materia di posta certificata dall'art. 16-bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del Decreto Legge del 29 novembre 2008, n. 185, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di Posta Elettronica Certificata ai cittadini.

La procedura, che attualmente prevede una fase di richiesta su un apposito portale e una successiva fase di attivazione presso gli uffici postali abilitati in Italia, è interamente gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione- e, in parte, è di competenza del Ministero degli esteri, che ha ottenuto risultati molto positivi dall'uso intensivo della PEC.

Alla data del 31 dicembre 2011, il numero delle caselle PEC attivate al MAE è di 604 unità, così distribuite:

- 259 per aree organizzative omogenee (1 per la Sede centrale e 258 per le Sedi all'estero);

- 134 per unità organizzative (80 per la Sede centrale e 54 per le Sedi all'estero);

- 211 per le attività istruttorie finalizzate al rilascio dei passaporti (2 per la Sede centrale e 209 per le Sedi all'estero).

Per quel che riguarda, invece, l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini residenti all'estero, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 71/2011 spetta all'Ufficio Consolare comunicare ai cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare il codice fiscale attribuito dalla competente Agenzia delle Entrate tramite il servizio telematico "Fisconline" dell'Agenzia delle Entrate. Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvede all'inoltro dei tesserini plastificati agli Uffici Consolari per la consegna agli interessati.

Da quanto precede emerge che la Farnesina svolge una funzione di raccordo tra il cittadino residente all'estero e l'Agenzia delle Entrate, alla quale fa capo ogni competenza in materia di attribuzione di codice fiscale e, in stretta collaborazione con il Ministero dell'interno, svolge un'azione finalizzata all'ottimale allineamento dei dati contenuti negli schedari consolari e nell'AIRE.

In tale quadro è stato predisposto il progetto congiunto "E-AIRE", per il miglioramento della qualità dei dati, attraverso la creazione di un'unica banca dati degli italiani residenti all'estero. II progetto ha infatti l'obiettivo di collegare gli Uffici Consolari e i Comuni - tramite i Ministeri dell'interno e degli affari esteri - per ogni comunicazione relativa all'AIRE, con il coinvolgimento dell'Agenzia delle Entrate e di altre Amministrazioni Pubbliche interessate. Il progetto prevede la totale dematerializzazione del modello "Cons01 ", che sarà sostituito da un flusso elettronico di dati, senza uso di carta.

Entrambi i progetti fanno parte di una attenta e costante attività di miglioramento e sviluppo dell'area informatica perseguita da anni da questo Ministero che ha portato risultati concreti in tutte le attività di competenza della Farnesina”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4201/1

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

15/03/12

III

Monitoraggio su eventuali coinvolgimenti delle imprese e dei centri di ricerca italiani nella messa in atto del piano sul nucleare del Sudafrica

L'ordine del giorno Di Stanislao n. 9/4201/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2011, impegnava l'esecutivo, nell'ambito dell'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, a monitorare eventuali coinvolgimenti delle imprese e dei centri di ricerca italiani nella messa in atto del piano sul nucleare del Sudafrica.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo pone una costante attenzione alle relazioni internazionali ed economiche con il Sudafrica, che risulta essere il Paese più sviluppato del continente africano in quanto produce il 33% del PIL dell'Africa Sub-sahariana, i tre quarti del PIL dell'area SADC ed è attualmente il 25° Paese per PIL al mondo.

Quella sudafricana può essere definita un' “economia in transizione”, con un sistema capitalistico avanzato e piuttosto diversificato. Il settore manifatturiero (15% del PIL) ed il terziario (circa 70% del PIL) sono diventati i settori più importanti, mentre l'agricoltura contribuisce alla formazione del PIL solo per il 2,5%. II settore minerario continua a ricoprire un ruolo importante e i prodotti minerari costituiscono la prima voce delle esportazioni. L'economia Sudafricana è affetta da diversi punti deboli quali l'altissimo livello di disoccupazione, la scarsa formazione professionale della forza lavoro e l'arretrata condizione sociale di una parte consistente della popolazione. Particolarmente preoccupante è la situazione relativa alla crescente inadeguatezza del sistema energetico, a fronte del notevole aumento della domanda, indotto dalla crescita dell'economia.

Per quanto attiene alle risorse energetiche il Sud Africa è il quinto produttore mondiale di carbone (245 milioni di t. annue). Nel Paese sono presenti inoltre giacimenti offshore di petrolio. L'azienda elettrica sudafricana Eskom genera circa il 95% dell'elettricità utilizzata in Sud Africa e circa il 45% dell'elettricità viene da questa venduta ai paesi limitrofi. La produzione elettrica si avvale innanzitutto di centrali alimentate a carbone e l'unica centrale nucleare è l'impianto di Koeberg. Il Paese è da tempo impegnato nelle questioni riguardanti i cambiamenti climatici e il positivo esito della Conferenza di Durban ne è la dimostrazione. Già in occasione del Vertice di Copenhagen, c'era stato l'annuncio di una volontaria limitazione delle emissioni di gas serra, nei termini del 34% entro il 2020 e del 42% entro il 2025.

Alla luce di questi obiettivi, il Governo sudafricano ha varato un nuovo piano di sviluppo energetico (Integrated Resource Plan/IRP), in base a cui il 42% di tutti i nuovi impianti che entreranno in funzione da qui al 2030 saranno alimentati da energie rinnovabili. L'IRP si pone l'obiettivo (invero ambizioso) di creare nei prossimi venti anni 52,248 MW di nuova capacità elettrica proveniente da un mix di fonti energetiche (eolico onshore, impianti solari termici concentrati, impianti solari fotovoltaici, impianti a biomassa e biogas). D'altronde, la questione energetica è centrale per lo sviluppo del Sud Africa, spesso vittima di 'blackout'. Nel novembre 2010 è stato presentato il New Growth Pact, piano programmatico finalizzato alla creazione di 5 milioni di posti di lavoro entro il 2020 e lo sviluppo della "green economy" dovrebbe fornirne 300.000.

Tra l'Italia ed il Sudafrica è in vigore dal 15 giugno 2000 un Accordo bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica. Il 23 novembre 2010 è stato siglato presso il Ministero della Scienza e della Tecnologia sudafricano il XIII Protocollo Esecutivo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Sud Africa per il triennio 2011-2013. Esso rappresenta un salto di qualità rispetto al passato sia per il coinvolgimento di grandi Enti di ricerca italiani (INAF, INFN e alcuni istituti del CNR), sia per l'elaborazione di progetti di grande rilevanza, con possibili ricadute economico-industriali per l'Italia. L'Ambasciata d'Italia a Pretoria, in stretta collaborazione con il locale Ufficio ICE, ha organizzato diverse attività di sostegno alle imprese italiane interessate ad investire nel settore delle energie rinnovabili. Oltre ad aver allestito uno stand apposito durante il recente vertice sul cambiamento climatico di Durban, ha organizzato nel quadro del "Power and Electricity World Africa" - una conferenza sui temi energetici del continente africano e ha assistito all'organizzazione di una missione imprenditoriale promossa dal Department of Trade and Industry e coordinata da Confindustria. La partecipazione di venti imprese italiane è stata l'occasione per approfondire le potenzialità del settore anche alla luce della prima tranche di "Request fo Proposals" per la produzione di energia da fonti rinnovabili (che devono comprendere proposte per il finanziamento, costruzione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con immissioni in rete di 3.725 MW), in linea con il piano di sviluppo energetico del paese. Da segnalare poi che durante la sua permanenza a Durban per l'High Level Segment della COP 17/CMP 7, il Ministro per l'Ambiente e la tutela del territorio e del mare, Dr. Corrado Clini, ha avuto un articolato e proficuo colloquio con la sua omologa sudafricana. In particolare la collaborazione potrebbe essere mirata all'acquisto di autobus ecologici da parte sudafricana, al settore della biodiversità, alla gestione di giardini botanici e al settore vinicolo. Da ultimo si segnala che dal 21 al 23 febbraio 2012, è in programma a Sandton (Johannesburg) un Energy 'Indaba', conferenza su tematiche energetiche promossa da un'organizzazione associata al World Energy Council (WEC). La conferenza prevede numerosi seminari ed incontri fra i rappresentanti dei vari settori energetici con particolare attenzione per quelli rinnovabili”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

1/00391

Mozione

Di Pietro

Assemblea

23/03/12

III

Iniziative per garantire la trasparenza delle informazioni relative all'aiuto pubblico allo sviluppo

1/00621

Mozione

Tempestini

1/00623

Mozione

Pezzotta

1/00625

Mozione

Antonione

1/00629

Mozione

Pisicchio

1/00712

Mozione

Di Biagio

1/00726

Mozione

Oliveri


Le mozioni Di Pietro ed altri n. 1/00391, Tempestini ed altri n. 1/00621, Antonione ed altri n. 1/00625, Oliveri ed altri n. 1/00726, accolte dal Governo ed approvate dall'Assemblea nella seduta del 26 ottobre 2011, Pezzotta ed altri n. 1/00623, Pisicchio ed altri n. 1/00629 e Di Biagio ed altri n. 1/00712, sulle quali il Governo si è rimesso all'Assemblea che le ha approvate sempre nella seduta del 26 ottobre 2011, impegnavano l'esecutivo ad adottare una pluralità di iniziative per garantire la trasparenza delle informazioni relative all'aiuto pubblico allo sviluppo. In particolare: a pubblicare on line in un unico sito tutte le valutazioni prodotte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, a pubblicare on line dopo la presentazione in Parlamento, le relazioni del dipartimento del tesoro relativamente all'azione verso banche e fondi di sviluppo e i documenti strategici come le programmazioni pluriennali per Paese (stream); a pubblicare on line, subito dopo la loro approvazione, tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, a sostenere – in linea con gli orientamenti a livello UE – l'adozione di misure per ottimizzare la trasparenza ed assicurare il massimo accesso alle informazioni sulle risorse di cooperazione allo sviluppo, facendo ricorso al consolidato sistema di rapportistica internazionale “Creditor Reporting System ++” (che costituisce lo standard internazionalmente accettato in ambito OCSE/DAC).

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

Il Governo italiano attribuisce grande importanza all'obiettivo di assicurare una più elevata qualità dell'aiuto pubblico allo sviluppo. In tale contesto, è proseguita l'azione della Cooperazione italiana per realizzare le azioni previste dai documenti programmatici, adottati a livello internazionale, in materia di efficacia degli aiuti, ed in particolare quelle tese a garantire la massima trasparenza delle iniziative di sostegno dei Paesi partner.

In linea con gli impegni assunti con le mozioni in esame, sono pubblicati sul sito web della Cooperazione italiana tutti gli atti di indirizzo programmatico approvati dai competenti organi e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE, nonché tutte le delibere del Comitato Direzionale).

Sono state trasmesse sia la Relazione Previsionale e Programmatica per le attività di cooperazione da realizzare nel corso del 2012 sia la Relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno 2010, trasmessa - secondo quanto previsto dalla Legge 49/87 - insieme alla Relazione 2010 su Banche e Fondi del Ministero dell'Economia e Finanze.

Per assicurare massima trasparenza, la Cooperazione italiana ha anche riattivato il suo tradizionale Bollettino ("La Cooperazione Italiana informa"), disponibile sul Portale della Cooperazione e inviato elettronicamente ad un vasto pubblico di interlocutori ed attori del settore. E' stato recentemente pubblicato anche il secondo numero del Bollettino, sul quale hanno trovato ampio risalto i temi dell'Efficacia degli Aiuti e gli esiti del IV Foro di Alto Livello di Busan, svoltosi tra la fine di novembre e i primi di dicembre 2011. In quest'ultimo numero sono state pubblicate altresì le Linee Guida della Cooperazione italiana per il triennio 2012-2014, che costituisce il documento di programmazione strategica approvato dal Comitato Direzionale nella seduta del 12 dicembre scorso.

Nel nuovo Bollettino sono riportati non solo tutti i documenti ufficiali, i trattati internazionali e le delibere e gli atti delle sessioni del Comitato Direzionale, ma anche testimonianze, interviste e approfondimenti sulle recenti attività ed interventi della Cooperazione italiana nel mondo.

Infine, va rilevato come l'Italia abbia attivamente partecipato, sempre in materia di trasparenza, alla definizione della posizione europea sulla Dichiarazione finale del IV Foro sull'Efficacia degli Aiuti di Busan, che mette in evidenza l'opportunità di mantenere il "Creditor Reporting System Plus Plus" (CRS ++) dell'OCSE come principale strumento ("standard") e parametro per le attività di reportistica in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, riconoscendo al contempo alla "Intemational Aid Transparency Initiative" (IATI) un ruolo di crescente rilievo nella realizzazione di iniziative per la trasparenza di qui al 2015”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4592/1

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

23/03/12

III

Miglioramento ed efficiente regolamentazione dei rapporti commerciali e degli investimenti con il Giappone


L'ordine del giorno Di Stanislao ed altri n. 9/4592/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 ottobre 2011, premesso che la Commissione europea ha recentemente pubblicato l'ultimo rapporto sulle barriere al commercio e agli investimenti, cui devono far fronte le imprese europee che vogliano orientarsi su mercati extra-UE e che il Giappone è il settimo mercato per importanza per quanto riguarda le esportazioni dell'UE, ma presenta ancora numerosi ostacoli alla libera circolazione dei beni e dei servizi stranieri, impegnava l'esecutivo a tenere in considerazione i rilievi della Commissione europea ed a valutare possibili soluzioni, anche all'interno della Commissione mista italo-nipponica prevista dall'Accordo, al fine di migliorare e regolarizzare in maniera efficiente i rapporti commerciali e gli investimenti con il Giappone.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

Sulla base delle decisioni adottate al Vertice UE-Giappone del 28 maggio 2011, è statoavviato da parte europea e giapponese un negoziato per finalizzare un possibile accordo di libero scambio.

Nella consapevolezza che il principale ostacolo all'accesso dei prodotti ed investimenti europei al mercato nipponico è rappresentato dalle barriere non tariffarie, l'UE auspica che Tokyo definisca una "road map" volta a rimuoverle.

Progressi in tale ambito appaiono indispensabili per creare le condizioni affinché un accordo di libero scambio sia effettivamente vantaggioso per entrambe le parti. Essi rappresentano un requisito fondamentale per favorire lo sviluppo dei negoziati commerciali fra UE e Giappone.

A tal fine l'Italia svolge una forte azione di sensibilizzazione sia in ambito UE sia verso la controparte nipponica. Di recente il Ministro degli Affari Esteri ed il Ministro dello Sviluppo Economico hanno inviato una lettera congiunta all'Alto Rappresentante Ashton ed al Commissario al Commercio De Gucht per ribadire le richieste italiane in proposito, sottolineando come risultati concreti in vista dell'eliminazione degli ostacoli non tariffari appaiano essenziali in vista di un possibile mandato negoziale del Consiglio alla Commissione europea.

In sintesi, il Governo rimane impegnato a sostenere i contatti in corso fra UE e Giappone affinché possano essere create le condizioni per un'adeguata apertura del mercato giapponese ai prodotti italiani ed europei, in linea con gli interessi del nostro sistema produttivo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4829-A/120

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

23/03/12

III

Risorse da impegnare a favore della cooperazione allo sviluppo nei Paesi teatro di missioni internazionali cui partecipa l'Italia


L'ordine del giorno Di Stanislao n. 9/4829-A/120, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, impegnava l'esecutivo ad adottare iniziative normative volte a utilizzare maggiori risorse per la cooperazione allo sviluppo dei Paesi in cui l'Italia è impegnata nelle missioni internazionali, in particolare l'Afghanistan, e deviare parte delle risorse destinate alle operazioni esclusivamente militari a progetti di cooperazione civile concordati attraverso un forum con le Ong e le associazioni che operano nei vari territori.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

L'Italia è impegnata nell'ambito delle principali missioni internazionali di pace nei teatri di crisi valorizzando 1'azione della Cooperazione civile per la ricostruzione e lo sviluppo dei Paesi coinvolti.

Anche grazie alla rapida conversione in legge del decreto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace nel 2012, che ha assegnato un significativo stanziamento agli interventi in ambito civile, la Cooperazione italiana continua ad operare in Paesi di importanza primaria quali Afghanistan, Libano, Iraq, Sudan e Sud Sudan, Somalia, Libia, Pakistan e Myanmar.

L'Afghanistan si conferma Paese prioritario tra i principali destinatari degli aiuti in linea con le Linee Guida della Cooperazione per il triennio 2012-2014. Dal 2001 ad oggi sono stati finanziati per l'Afghanistan interventi per circa 570 milioni di Euro (di cui oltre 87 milioni in iniziative di emergenza).

Le iniziative realizzate in loco sono state finalizzate principalmente a sostenere processi di rafforzamento istituzionale, formazione nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, della sanità, dell'agricoltura, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili della popolazione, come donne, bambini e disabili.

Per quel che concerne le condizioni di vita della popolazione afghana, l'inchiesta statistica realizzata dalla World Bank nel 2007-2008 e le fonti internazionali al momento disponibili (in particolare il rapporto UNDP sullo Sviluppo Umano 2011, il Country Programma 2010-2013 dell'UNDP e le statistiche UNICEF) evidenziano una linea di tendenza sostanzialmente positiva per quanto riguarda i principali indicatori di sviluppo.

Nel dettaglio, secondo UNDP, l'aspettativa di vita è aumentata dai 45,3 anni del 2000 ai 48,7 del 2011; la mortalità infantile, secondo dati UNICEF, è scesa da 197 per mille nel 1990 a 134 nel 2009, mentre la mortalità materna, è scesa a 1400 decessi su 100.000 parti nel 2008 e, secondo il Country Programma UNDP, a 800 su 100.000 nel 2011, risultando come uno dei progressi più significativi raggiunti negli ultimi anni.

Anche l'accesso all'educazione presenta, secondo le stesse agenzie, indicatori positivi: se nel 2000 la scolarizzazione prevista era di 2,2 anni, nel 2011 essa è salita a 9,1 anni per chi entra nel ciclo scolastico e a 3,3 anni in media per l'insieme della popolazione. Va peraltro sottolineato come prima del 2001 non vi fosse accesso scolastico per le bambine, mentre nel 2009, secondo i dati UNICEF, il tasso di frequenza scolastica femminile è salito al 60% nelle scuole primarie e al 33% nelle scuole secondarie.

Si segnala infine che il reddito pro-capite del Paese in esame è salito dai 435 dollari del 2005 ai 1.416 del 2011, anche se si riscontra tuttora un livello elevato di diseguaglianza nella distribuzione del reddito, per cui una percentuale molto elevata di popolazione (42%) vive ancora sotto la soglia della povertà.

Come confermato in occasione della recente Conferenza di Bonn, i dati collegati alle iniziative poste finora in essere in Afghanistan danno fiducia sul percorso di sviluppo in atto nel Paese, soprattutto per quanto riguarda sanità ed educazione.

Essi sono altresì testimonianza dell'efficacia delle scelte dei donatori e, per quanto riguarda il nostro Paese, dell'impegno profuso dalla Cooperazione italiana nelle attività di assistenza umanitaria in Afghanistan.

Alla Conferenza è intervenuto per l'Italia il Ministro degli Affari Esteri Terzi il quale ha sottolineato il carattere prioritario che 1'Afghanistan continua a rivestire nell'azione di politica estera del nostro Paese. Il titolare della Farnesina ha rimarcato in particolare che l'Italia, assieme ai partner della comunità internazionale, resterà al fianco di Kabul nel passaggio dalla transizione alla trasformazione anche dopo il 2014.

Alla Conferenza il Ministro Terzi ha anche annunciato l'intenzione di intensificare ulteriormente le relazioni bilaterali in una nuova cornice strutturata.

Si è pertanto lavorato per mettere a punto un importante accordo bilaterale di partenariato e cooperazione di lungo periodo, che è stato firmato in occasione della visita del Presidente Karzai a Roma il 26 gennaio 2012”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

7/00445

Risoluzione

Nirenstein

Commissione

23/03/12

III

Protocollo addizionale alla Convenzione sulla cybercriminalità


La risoluzione Nirenstein ed altri n. 7/00445, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 14 dicembre 2010, impegnava l'esecutivo a siglare il Protocollo addizionale alla Convenzione sulla cybercriminalità, relativo ai reati di tipo razzista e xenofobo commessi attraverso sistemi informatici, adottato dal Consiglio d'Europa nel 2003, in quanto strumento necessario per potenziare il coordinamento internazionale ed adottare procedure più spedite per il contrasto di reati a sfondo xenofobo e razzista sui mezzi informatici.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, relativo all'incriminazione di atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici è stato aperto alla firma il 28 gennaio 2003.

Questo strumento determina un'estensione della portata della Convenzione sulla Criminalità informatica (detta anche Convenzione sulla cybercriminalità, ratificata dall'Italia il 5 giugno 2008), comprese le sue disposizioni di cooperazione procedurali ed internazionali, per includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo.

Il Protocollo assicura alle Parti la possibilità di rafforzare le procedure di cooperazione internazionale previste dalla Convenzione per perseguire tale tipologia di reati. Ad oggi, 20 Stati sono parte del Protocollo mentre altri 15 lo hanno firmato e devono procedere alla sua ratifica.

Nell'ambito della costante azione del Governo contro ogni forma di antisemitismo, il Protocollo rappresenta uno strumento importante per intensificare ulteriormente la collaborazione internazionale nel contrasto dei reati a sfondo xenofobo e razzista sui mezzi informatici.

In linea con il mandato affidato all'Esecutivo con la risoluzione qui in esame, approvata dalla Commissione Affari Esteri della Camera con il parere pienamente favorevole del Governo, l'Italia ha firmato il Protocollo addizionale il 9 novembre 2011”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00156

Risoluzione conclusiva

Tempestini

Commissione

23/03/12

III

Conferenza di Bonn e condizione delle donne in Afghanistan


La risoluzione conclusiva Tempestini ed altri n. 8/00156, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 14 dicembre 2011, impegnava l'esecutivo a partecipare fattivamente all'attuazione delle Conclusioni della Conferenza di Bonn affinché il partenariato tra la comunità internazionale e l'Afghanistan possa consolidarsi ed evolvere nel passaggio dall'attuale fase della transizione a quella della trasformazione del Paese, sottolineando l'importanza del pieno recupero del contributo del Pakistan, assente alla Conferenza stessa; a continuare a promuovere, in coerenza con la linea tenuta dalla delegazione italiana a Bonn, l'inclusione dei diritti delle donne tra le priorità nelle discussioni e programmazioni relative alla ricostruzione afghana, quale elemento irrinunciabile delle negoziazioni di pace; a destinare, contestualmente al progressivo e graduale ritiro dei contingenti militari, già deciso in accordo con la comunità internazionale, una parte delle risorse che si libereranno ad interventi di cooperazione, volti a favorire la ricostruzione civile dell'Afghanistan e la tutela e promozione dei diritti umani, con particolare attenzione alla questione dei diritti delle donne e all'empowerment femminile; a sostenere la previsione nel Piano d'azione nazionale adottato in conformità alla risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, degli indicatori temporali, degli obiettivi quantitativi, degli indicatori di successo e delle informazioni sulle risorse finanziarie, in linea con quanto indicato dal Segretario Generale dell'ONU nel suo ultimo rapporto in materia del 29 settembre 2011.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

La Conferenza di Bonn ha costituito un'importante occasione per fare un bilancio dei progressi compiuti dall'Afghanistan negli ultimi dieci anni grazie all'aiuto della comunità internazionale. In un contesto ancora caratterizzato da oggettive criticità, sono stati raggiunti risultati di grande rilievo: una nuova Costituzione che riconosce parità fra uomo e donna, l'elezione al Parlamento di 69 donne, la crescita del tasso di scolarità per i bambini (7 milioni di cui 35% bambine rispetto ai 900 mila solo maschi sotto il regime talebano), l'aumento dell'istruzione universitaria femminile (passata dallo 0 al 19,3%), l'ampliamento dell'assistenza sanitaria (a favore del 64% della popolazione rispetto al precedente 8%).

Alla Conferenza è intervenuto per l'Italia il Ministro degli Affari Esteri Terzi il quale ha sottolineato il carattere prioritario che l'Afghanistan continua a rivestire nell'azione di politica estera del nostro Paese. Il titolare della Farnesina ha rimarcato in particolare che l'Italia, assieme ai partner della comunità internazionale, resterà al fianco di Kabul nel passaggio dalla transizione alla trasformazione anche dopo il 2014.

Alla Conferenza il Ministro Terzi ha anche annunciato l'intenzione di intensificare ulteriormente le relazioni bilaterali in una nuova cornice strutturata.

Si è pertanto lavorato ad un importante accordo bilaterale di partenariato e cooperazione di lungo periodo, che è stato firmato in occasione della visita del Presidente Karzai a Roma il 26 gennaio 2012.

L'Accordo mira a rafforzare, in un approccio di Sistema Paese, i vari filoni di collaborazione: dialogo politico e sicurezza, cooperazione allo sviluppo, relazioni economiche, lotta al narcotraffco, rapporti culturali. Esso inoltre richiama e valorizza le quattro intese bilaterali settoriali sottoscritte nel 2011: Accordo quadro di Cooperazione allo Sviluppo; Accordo di cooperazione di polizia in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori; MoU di cooperazione politica tra i due Ministeri degli Esteri; MoU di Cooperazione economica. L'Accordo prevede la formazione di una Commissione mista, presieduta dai due Ministri degli Esteri, incaricata di concordare e mettere a punto proposte operative di cooperazione elaborate dalle amministrazioni competenti.

L'intesa fa anche riferimento alla priorità che riveste la promozione dei diritti delle donne nella società afghana. L'Italia continuerà a sostenere in tale contesto i Programmi Prioritari Nazionali, anche con l'obiettivo di favorire l'applicazione della nuova normativa afghana, ed in particolare della Legge sull'eliminazione della violenza contro le donne. Si tratta di un impegno che l'Italia conduce in linea con le conclusioni della Conferenza di Bonn sulla condizione femminile e nel quadro dell'azione a sostegno dei diritti fondamentali sanciti a livello internazionale e recepiti dalla nuova Costituzione afghana.

Dal 2002 l'azione della Cooperazione italiana per lo sviluppo dell'Afghanistan in tali ambiti è stata incessante e si è concentrata sul canale multilaterale, tramite finanziamenti alle agenzie delle Nazioni Unite. Sono state così sostenute le iniziative e i piani di sviluppo da parte delle istituzioni afghane preposte alla formazione professionale delle donne parlamentari e di quelle elette nei Consigli provinciali; grande attenzione è stata assicurata alla promozione e tutela della salute riproduttiva, in particolare sotto il profilo della lotta alla mortalità materna ed infantile; priorità è stata assegnata all'attuazione del Piano d'Azione Nazionale locale per le Donne (NAPWA-National Action Plan for Women in Afghanistan) con particolare focus sui meccanismi di protezione per contrastare i rischi e sostenere le donne vittime di violenza e abusi.

L'Italia ha affiancato al sostegno multilaterale mirati progetti bilaterali realizzati in collaborazione con istituzioni e ONG locali e con l'intervento della cooperazione decentrata, stanziando risorse che hanno finanziato iniziative di sensibilizzazione sul ruolo della donna nelle comunità a livello provinciale, tramite UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo). Nel triennio 2009-2011 l'azione in questo settore fondamentale è proseguita valorizzando gli stanziamenti per la cooperazione civiledisposti con i decreti relativi alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4589/1

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

28/03/12

III

Modalità di funzionamento del Fondo monetario internazionale


L'ordine del giorno Di Stanislao ed altri n. 9/4589/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 ottobre 2011, impegnava l'esecutivo: a farsi portavoce di una revisione più ampia delle modalità di funzionamento del Fondo monetario internazionale, al fine di una riforma più incisiva, prendendo in considerazione le grandi novità dello scenario economico globale e del ruolo sempre più spiccato dei Paesi emergenti; ad adoperarsi al fine di giungere ad una rappresentanza unitaria dell'Unione Europea all'interno del Fondo monetario internazionale; a tenere in considerazione le criticità espresse dal FMI sull'attuale situazione economica e sociale dell'Italia, al fine di avere al suo interno un peso significativo non solo a livello quantitativo, ma anche qualitativo.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Da tempo è argomento centrale nei lavori delle Istituzioni Finanziarie Internazionali il tema della maggiore rappresentatività delle nuove realtà economiche all'interno degli organi internazionali preposti allo studio ed alla gestione delle problematiche economico-finanziarie. L'acuirsi degli effetti a livello internazionale legati alla delicata congiuntura attuale ha aumentato l'interesse relativo al possibile ruolo dei Paesi emergenti.

Determinanti sono stati gli sviluppi di tale processo, nel corso del 2010, sotto la Presidenza coreana del G20, con l'approvazione di una riforma del Fondo Monetario Internazionale, che l'Italia ha recepito con la legge 190 del 2011, il cui obiettivo è proprio l'aumento della presenza delle nuove economie emergenti e l'assunzione di impegni precisi su uno scadenzario per la revisione del sistema attuale.

Nel Comunicato della riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 tenutasi a Città del Messico il 25-26 febbraio scorso, si è avuta la conferma dell'impegno da parte degli Stati partecipanti alla ratifica della riforma entro l'ottobre 2012 (tempi che l'Italia, come sopra ricordato, ha rispettato), alla verifica dei risultati entro il gennaio 2013 e alla nuova revisione delle quote entro il gennaio 2014.

L'Italia è fra i sostenitori della rappresentanza unitaria dell'Unione Europea all'interno del FMI e partecipa attivamente al dibattito internazionale in corso al riguardo. Il nostro Paese assicura, inoltre, il proprio contributo agli approfondimenti in tema di innovazione dei rapporti internazionali in ambito economico, anche sulla base dell'importante impegno profuso nell'adozione di misure di consolidamento della finanza pubblica”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4142/1

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

28/03/12

III

Controllo sugli accordi fra Stati e imprese private in materia di scambio di armamenti


L'ordine del giorno Di Stanislao n. 9/4142/1, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 luglio 2011, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di un maggiore controllo sulle relazioni che intercorrono fra gli Stati e le imprese private in materia di scambio di armamenti, nonché la necessità di maggiori controlli governativi nell'ambito di rapporti tra imprese private.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

1. La legge 185/90 prevede un sistema di controllo e di autorizzazione rigoroso ed articolato che, in materia di armamenti convenzionali, è considerato fra i più avanzati in ambito europeo ed internazionale. Sulla base della delega parlamentare del 30 novembre 2011, il Governo sta perfezionando i contenuti di un decreto legislativo per il recepimento della Direttiva europea 43/2009.

All'introduzione di strumenti autorizzativi più flessibili dovrebbe corrispondere un rafforzamento della struttura dei controlli.

2. In merito all'Accordo tra Italia e Qatar, la collaborazione con il Qatar nel campo della difesa si inserisce nel quadro dell'approfondimento dei rapporti bilaterali, tenuto conto del crescente attivismo di Doha nell'ambito delle crisi regionali ed anche alla luce del profondo interesse delle autorità qatarine per le possibilità offerte dal sistema industriale italiano. É tra l'altro imminente la visita di Stato a Roma da parte dell'Emiro del Qatar, dalla quale ci si attende un progresso nel tenore delle relazioni e possibili sviluppi in tema di attrazione degli investimenti. L'art. 5 dell'Accordo di cooperazione nel settore della Difesa con il Qatar si conforma al modello di Accordi in tale settore attualmente in uso.

Inoltre, in fase di negoziazione, si è opportunamente evitato qualsiasi richiamo alla guerra, commutando la dizione "electronic warfare equipment" in "electronic equipment". Infine, il combinato disposto degli art. 1 e 5 è da intendersi come clausola di salvaguardia, in quanto richiama la necessità delle Parti di procedere "in conformità con le rispettive legislazioni e con gli obblighi internazionali" - allo scopo - "di agevolare e sviluppare la cooperazione delle rispettive capacità di difesa su base reciproca”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00160

Risoluzione conclusiva

Vernetti

Commissione

28/03/12

III

Repressione della popolazione tibetana


La risoluzione conclusiva Vernetti ed altri n. 8/00160, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta dell'8 febbraio 2012, impegnava l'esecutivo: a sollecitare, nel quadro dell'imminente Vertice UE-Cina, un passo formale affinché nella Repubblica Popolare Cinese vengano immediatamente interrotte le violenze nei confronti della popolazione e dei religiosi tibetani e nelle aree popolate dalla minoranza tibetana si crei un clima di dialogo e tolleranza;

a chiedere, nel quadro dello stesso imminente Vertice UE-Cina, la ripresa del dialogo fra il Governo della Repubblica Popolare Cinese e gli inviati del Dalai Lama, finalizzato all'individuazione di una soluzione condivisa, in grado di permettere alla comunità tibetana in Cina di godere di una genuina autonomia e di riaprire il Tibet al mondo esterno consentendo un accesso libero e senza condizioni ai media internazionali; a sollecitare, attraverso le istanze dedicate delle Nazioni Unite, in particolare l'Alto Commissariato per i diritti umani e il Consiglio per i diritti umani, un'azione di monitoraggio sulla situazione del rispetto dei diritti umani in Tibet.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo italiano, nell'ambito dell'impegno costante volto a rafforzare il ruolo della UE nel promuovere la tutela dei diritti umani in Tibet, ha dato seguito all'indirizzo politico della risoluzione 8-00160, formalizzando in vista del Vertice UE-Cina la sua posizione alla Presidenza del Consiglio europeo.

Accogliendo l'iniziativa italiana avanzata in sede COREPER (Comitato dei Rappresentanti Permanenti) dell'8 febbraio scorso, in cui veniva discussa la preparazione del Vertice UE-Cina, il Presidente Van Rompuy ha sollevato la questione tibetana nei colloqui con il Premier cinese Wen Jiabao, in occasione del Vertice tra Unione e Cina tenutosi a Pechino in data 14 febbraio 2012.

Come riferito dal SEAE, il Presidente Van Rompuy ha manifestato le rimostranze europee circa i casi di detenzioni arbitrarie e di interventi repressivi nella Regione Autonoma del Tibet e nelle prefetture autonome a maggioranza tibetana della Provincia del Sichuan. Egli ha parimenti rammentato come discutere di tali questioni in particolare e del rispetto dei diritti umani in generale sia nel mutuo interesse sino-europeo. Il Premier Wen Jiabao, a sua volta, ha specificato che la Cina è pronta a discuterne sulla base del rispetto reciproco.

Attraverso la nostra Rappresentanza presso le NU a Ginevra, in stretto raccordo con l'Unione Europea, stiamo inoltre predisponendo le misure atte a creare le condizioni per dare seguito alle indicazioni parlamentari ricevute nel modo più efficace, alla luce dell'agenda del Consiglio Diritti Umani e delle iniziative che saranno intraprese da parte dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani”.





Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4059-AR/40

Ordine del giorno

Realacci

Assemblea

20/03/12

VIII

Presentazione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di matrici di materiali di riporto


L'ordine del giorno Realacci ed altri n. 9/4059-AR/40, sul quale il Governo si è rimesso all'Assemblea che lo ha approvato nella seduta del 26 luglio 2011, impegnava l'esecutivo a presentare una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di chiarire che nel più ampio concetto di “terreno”, suolo e sottosuolo deve ricomprendersi anche la matrice materiale di riporto, sia quando detta matrice non sia contaminata e una volta escavata venga utilizzata nel medesimo sito, sia quando sia contaminata ma non venga escavata, rimanendo in sito, sia infine quando una volta escavata se ne debba valutare l'eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata escavata.

In merito a tale impegno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la seguente nota:

Si rende noto che è attualmente all'esame della Camera dei Deputati, già approvato dal Senato della Repubblica, il disegno di legge n. 4999 di conversione in legge del d.l. 25.1.2012, n. 2, recante misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale, il quale, all'art. 3, contiene disposizioni in materia di interpretazione autentica dell'articolo 185 del d.lgs. 152/2006, di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4829-A/74

Ordine del giorno

Taddei

Assemblea

20/03/12

VIII

Trasformazione dell'Ente irrigazione della Puglia, della Basilicata e dell'Irpinia (EIPLI) in un nuovo soggetto giuridico


L'ordine del giorno Taddei ed altri n. 9/4829-A/74, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, premesso che il disegno di legge di “Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (A.C. 4829), all'articolo 21, commi 10 ed 11, disponeva la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), impegnava l'esecutivo: ad adottare, eventualmente in sede di redazione ed approvazione del prossimo decreto milleproroghe, ulteriori provvedimenti correttivi della norma citata, che prevedessero, in luogo dello scioglimento e della messa in liquidazione dell'EIPLI, l'obbligo per l'Ente di provvedere al risanamento finanziario secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1055, della legge n. 269 del 2006, e la sua trasformazione in un nuovo soggetto giuridico partecipato dallo Stato e dalle regioni interessate, entro e non oltre 12 mesi della entrata in vigore della legge, e che sospendessero fino al 31 dicembre 2012 le procedure giudiziarie ed esecutive nei confronti dell'EIPLI, al fine di consentire l'effettivo risanamento finanziario dell'Ente.

In merito a tale impegno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso al seguente nota:

“Si segnala che l'art. 29 bis della legge n. 14 del 24.2.2012 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29.12.2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative", ha modificato l'articolo 21, comma 11, della citata legge 214 del 2011.

Detto comma recita:

"11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi, sono trasferiti, entro il 30 settembre 2012 al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle competenti amministrazioni dello Stato. Fino al decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lente soppresso. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi”.

Pertanto, il termine per la trasformazione dell'Ente Irrigazione della Puglia, della Basilicata e dell'Irpinia (EIPLI) viene prorogato al 30 settembre 2012, garantendo nel frattempo piena operatività al processo di risanamento avviato dalla gestione commissariale come presupposto per raggiungere l'obiettivo della trasformazione dell'ente con il coinvolgimento delle Regioni e del Governo nazionale”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4829-A/180

Ordine del giorno

Molteni Nicola

Assemblea

20/03/12

VIII

Soppressione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio

L'ordine del giorno Nicola Molteni ed altri n. 9/4829-A/180, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, premesso che l'articolo 21 del disegno di legge di “Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" (A.C. 4829), prevedeva la soppressione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, impegnava l'esecutivo a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata, al fine di adottare un prossimo provvedimento urgente volto a far sì che sia affidata alla regione Lombardia la podestà normativa di disporre la disciplina di riorganizzazione dei consorzi dell'Adda, del Ticino e dell'Oglio, secondo principi direttivi ispirati al rispetto della razionalizzazione dei costi e dell'ottimizzazione delle risorse, nonché della supremazia e dell'autonomia dei territori interessati.

In merito a tale impegno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la seguente nota:

“Si segnala che l'art. 27 bis della legge n. 14 del 24.2.2012 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29.12.2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative", ha disposto la soppressione del Consorzio laghi alpini e la ricostituzione del Consorzio del Ticino, del Consorzio dell'Oglio e del Consorzio dell'Adda”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00153

Risoluzione conclusiva

Cosenza

Commissione

20/03/12

VIII

Iniziative per il buon funzionamento degli impianti di depurazione in Campania e nelle altre regioni del Sud

La risoluzione conclusiva Cosenza n. 8/00153, accolta dal Governo ed approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) nella seduta del 26 ottobre 2011, impegnava l'esecutivo: ad effettuare un complessivo monitoraggio sulla situazione della depurazione delle acque in Campania; a verificare, ferme restando le competenze della regione in materia e nell'ottica di salvaguardare la salute pubblica, l'opportunità di propri interventi, anche di carattere normativo, volti a garantire nell'immediato la tutela delle coste campane e, in tal modo, contribuire a far sì che non si ripeta il disastro ambientale e turistico dell'estate 2009; a garantire tutto il sostegno necessario, per quanto nelle sue competenze, alla nuova giunta regionale della Campania e alle altre regioni dell'Italia meridionale in materia di bonifica e rimessa in funzione degli impianti di depurazione delle acque mal funzionanti e, ormai, essi stessi causa di inquinamento e di allontanamento dei turisti; ad attuare tutte le iniziative, anche di carattere normativo, ritenute necessarie per avviare un piano di ampio respiro volto a rendere finalmente efficienti tutti gli impianti di depurazione delle acque nel Mezzogiorno.

In merito a tale impegno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la seguente nota:

In merito alla problematica cui la Risoluzione in oggetto si riferisce, si premette che i competenti organi di questa Amministrazione sono sempre stati disponibili nell'ambito della concertazione con la Regione e con le altre Amministrazioni interessate a trovare idonee soluzioni alle problematiche ambientali presenti sul territorio Campano nel settore dell'inquinamento ed in particolare per gli agglomerati non depurati o non depurati adeguatamente. Infatti, in tale spirito di collaborazione sono stati sottoscritti l'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" il 30 dicembre 2003 ed il relativo Atto integrativo il 20 dicembre 2007, con i quali sono stati programmati e finanziati interventi finalizzati a risolvere le problematiche ambientali in atto. A seguito della sottoscrizione di tali Atti la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche partecipa al tavolo dei sottoscrittori dove si rimodulano gli interventi e vengono finanziati ulteriori interventi con nuove risorse disponibili o con risorse rinvenienti da economie derivanti da interventi in fase di attuazione.

Ciò premesso in merito alla risoluzione in oggetto si fa presente quanto segue:

1.E' in corso l'attività volta a definire un elenco di interventi da sottoporre a finanziamento con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Tali interventi sono finalizzati al superamento delle procedure di infrazione comunitaria in materia ambientale in particolare nel settore della depurazione e del collettamento, nonché alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela ambientale.

2. II MATTM si impegna a reperire ed a destinare adeguate risorse per il monitoraggio delle acque del golfo di Napoli e del litorale domizio conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

3. Nell'ambito di futuri, stipulandi Accordi di Programma Quadro o Atti integrativi si provvederà a collegare l'utilizzo di risorse pubbliche all'impegno della Regione a vigilare che tali risorse non siano utilizzate in presenza di situazioni di abusivismo edilizio e/o di scarichi illeciti.

4. Il MATTM prevederà, nei prossimi Atti di programmazione negoziata che verranno sottoscritti, ogni utile strumento di cooperazione sussidiaria qualora saranno disponibili le necessarie risorse finanziarie;

5. Il MATTM provvederà a coinvolgere la Regione per la predisposizione della relazione trimestrale sullo stato di attuazione dei lavori di adeguamento del sistema fognario e depurativo delle aree che insistono sul golfo di Napoli e sul litorale domizio”.


Ministro per la coesione territoriale


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/4865-AR/2

Ordine del giorno

Pepe Mario (PD)

Assemblea

29/03/12

X

Attuazione degli impegni assunti a livello europeo per il rilancio del Mezzogiorno

L'ordine del giorno Mario Pepe (PD) n. 9/4865-AR/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 26 gennaio 2012, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di promuovere, attraverso una forte e leale collaborazione istituzionale con le regioni e gli altri enti locali, misure specifiche per accelerare la realizzazione degli interventi già programmati, riguardanti le grandi opere strategiche, e garantire la qualità degli investimenti, concentrandoli su un numero ristretto di priorità a cominciare dalle aree maggiormente colpite dalla crisi economica e produttiva, come quelle della Campania interna ,dove si registra uno stato di precarietà diffusa.

In merito a tale impegno il Ministro per la coesione territoriale ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo ha focalizzato la propria attività sul rilancio dell'intervento al Sud fin dal primo momento della sua costituzione, anche confermando iniziative che erano state avviate dal precedente Governo, d'intesa con la Commissione europea, finalizzate a due obiettivi: accelerazione della spesa per evitare la perdita di risorse comunitarie e miglioramento della sua efficacia.

L'implementazione di tali obiettivi è in fase di realizzazione: per l'accelerazione della spesa, con le procedure individuate nel 2011 e 2012 dalla Delibera CIPE 1/2011 e dai documenti approvati dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria; per il miglioramento della sua efficacia, con l'adozione del Piano di Azione Coesione.

In particolare, per fronteggiare i gravi ritardi di attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali comunitari nel ciclo 2007-2013, con la Delibera CIPE 1/2011 era stata avviata, di intesa con la Commissione europea, un'azione per accelerarne l'attuazione. Con l'accordo di tutte le Regioni, delle Amministrazioni centrali interessate e del partenariato economico e sociale (componenti del Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria) erano stati infatti fissati target di impegno e spesa certificata alla Commissione europea, alle date, rispettivamente, del 31 maggio, del 31 dicembre 2011 e del 31 ottobre 2011, prevedendo una riprogrammazione obbligatoria in caso di mancato raggiungimento di questi target, graduata in funzione della distanza dagli stessi.

Questa azione di accelerazione, ha consentito di conseguire l'obiettivo dell'integrale utilizzo delle risorse comunitarie in scadenza al 31.12.2011 con la sola eccezione di un importo pari a 1,9 milioni di euro del POIN Attrattori.

Proseguendo sempre su questa linea, il Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria, lo scorso 27 febbraio, ha approvato un documento che fissa nuovi target di spesa certificata alla Commissione europea. In considerazione dell'approssimarsi della fine del periodo di programmazione si è scelto di prendere in considerazione, per fissare i target, non più gli impegni, ma esclusivamente le spese effettivamente sostenute e certificate alla Commissione europea, anche in considerazione dell'esigenza di accelerare i rimborsi comunitari. Su queste basi il documento approvato dal Comitato nazionale per il coordinamento e la sorveglianza della politica regionale unitaria ha individuato i seguenti target al 31 maggio e al 31 ottobre, per il 2012 e per il 2013, articolati come segue:

Parallelamente a questa azione di accelerazione, sin dalla seconda metà del mese di ottobre 2011 è stata avviata dal Governo una iniziativa più strutturale, volta a concentrare le risorse dei Fondi strutturali ancora disponibili su pochi assi di intervento e riqualificazione della spesa. L'iniziativa è stata annunciata e delineata con la lettera del Presidente del Consiglio al Presidente della Commissione europea e al Presidente del Consiglio europeo del 26 ottobre 2011 ed è stata accolta dal Vertice dei Paesi Euro dello stesso 26 ottobre 2011 nella dichiarazione approvata.

Su queste basi e sulla base dell'Accordo Governo-Regioni del Sud del 3 novembre 2011 è stato definito, di intesa con la Commissione europea, il Piano di Azione Coesione, inviato da questo Governo il 15 novembre u.s. e aggiornato nei suoi contenuti il 15 dicembre 2011 e il 7 febbraio 2012.

Scopo del Piano di Azione Coesione è quello di rilanciare i programmi in grave ritardo, garantendo una forte concentrazione delle risorse su quattro priorità: agenda digitale, istruzione, occupazione e ferrovie. II Piano si concentra sui Programmi regionali della Convergenza, estendendosi per alcune tipologie di intervento anche alle altre Regioni del Mezzogiorno che hanno colto l'opportunità di aderire a questo percorso che, ove condiviso, potrebbe essere esteso potenzialmente anche alle altre Regioni del Centro Nord.

Il Piano di Azione permette di aggredire tre delle cause del ritardo: la frammentazione degli interventi; il mancato orientamento al risultato; le difficoltà di indirizzo del centro.

Affronta tali criticità sulla base di quattro principi:

Le risorse del Piano d'Azione Coesione derivano da una riprogrammazione dei Programmi cofinanziati di 3.7 miliardi di euro, una parte significativa della quale basata sulla riduzione del cofinanziamento nazionale.

In particolare, per quanto riguarda i singoli temi:

Con il Piano di Azione è stata inoltre avviata la riforma del sistema di formazione professionale della Regione siciliana, finanziata con 595 MEURO derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del POR FSE della Regione, nel cui ambito è stato avviato un piano straordinario per l'occupazione dei giovani.

Il Governo ha, inoltre, avviato, nel contesto del Piano di Azione, il Progetto Pompei, per la messa in sicurezza delle insulae, realizzando in un contesto ad elevata criminalità, condizioni di assoluta sicurezza e legalità dei lavori.

Grazie all'ulteriore riprogrammazione in corso di definizione, il Piano si estenderà ai seguenti ambiti di intervento:

______________________________________

* Per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna- ivi definito - ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.












Ministero dell'economia e delle finanze


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00148

Risoluzione conclusiva

Rossi

Luciano

Commissione

28/03/12

VI

Destinazione degli alloggi della caserma Monte Grappa, situata ad Orvieto, al Centro addestrativo di specializzazione della Guardia di Finanza

La risoluzione conclusiva Luciano Rossi ed altri n. 8/00148, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 7 settembre 2011, impegnava l'esecutivo a compiere ogni atto idoneo ad evitare l'alienazione della palazzina ex Esercito rientrante nel compendio immobiliare della caserma Monte Grappa di Orvieto; ad assicurare che l'immobile, con ogni consentita urgenza, sia concesso in uso governativo alla Guardia di Finanza, vincolando tale assegnazione alla prosecuzione del rapporto di locazione in essere delle due unità immobiliari citate in premessa con gli attuali conduttori fino al termine delle esigenze abitative dei medesimi.

In merito a tale impegno il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“La "Palazzina alloggi", facente parte del compendio immobiliare demaniale denominato "Caserma Monte Grappa" di Orvieto, è stata inserita dal Ministero della Difesa nel decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010 che individua gli alloggi non più funzionali, da alienare, ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 403, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza segnala la perdurante esigenza di acquisire in uso governativo la predetta "Palazzina Alloggi", attesa l'insufficiente capacità alloggiativa del Centro addestrativo di specializzazione di Orvieto, che è divenuto l'odierno polo di corsi post-formazione di natura tecnico-operativa nei settori della difesa e della sicurezza della Guardia di Finanza.

Nel confermare la disponibilità di accettare l'assegnazione in uso governativo del predetto immobile, la Guardia di Finanza sottolinea l'inapplicabilità della procedura di alienazione delle unità immobiliare in argomento in virtù del disposto del citato articolo 306, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede la dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa, non realizzati su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio.

Tra questi ultimi, a parere del Comando Generale della Guardia di Finanza, non può senz'altro annoverarsi la predetta "Palazzina Alloggi", attesa la sua peculiare ubicazione all'interno del compendio immobiliare denominato Caserma Monte Grappa.

Pertanto, il predetto Corpo auspica che il Ministero della Difesa e l'Agenzia del Demanio, con la massima sollecitudine, concordino le modalità di espunzione dei 13 alloggi, siti nella città di Orvieto, individuati nel decreto direttoriale 22 novembre 2010 n. 14/2/5/2010, facenti parte del compendio immobiliare demaniale denominato "Caserma Monte Grappa" e dispongano, conseguentemente, la definitiva assegnazione in uso governativo alla Guardia di Finanza, delle unità abitative in argomento.

In merito alla due unità abitative del compendio immobiliare citato che risultano ancora occupate, il Comando Generale della Guardia di Finanza segnala al Ministero della Difesa l'opportunità di interessare i conduttori dei predetti appartamenti per conoscere il loro gradimento circa l'individuazione di una nuova soluzione abitativa nell'ambito di analoghi compendi in uso dello Stato Maggiore della Difesa, garantendo ai medesimi le medesime condizioni d'uso in locazione.

Per quanto di stretta competenza, l'Agenzia del Demanio sottolinea che la concessione del bene, di cui si discute, in uso governativo per le esigenze della Guardia di Finanza appare una soluzione idonea ad evitare il ricorso al mercato privato da parte della stessa consentendo il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione nell'utilizzo degli spazi declinati all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Tuttavia l'Agenzia del Demanio evidenzia di non poter procedere alla menzionata assegnazione in uso governativo della "Palazzina alloggi" finché il competente Dicastero della Difesa non provveda all'espunzione dell'immobile in questione dall'elenco contenuto nel citato decreto 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, riconsegnandolo alle filiali territoriali dell'Agenzia.

Occorre però precisare, a parere dell'Agenzia, che, anche a seguito dell'eventuale espunzione dell'immobile in questione dall'elenco individuato nel citato decreto direttoriale 14/2/5/2010, i due alloggi della Palazzina ancora utilizzati da personale militare potranno permanere nella disponibilità dell'Amministrazione delle Difesa qualora quest'ultima intenda mantenerne l'uso per le proprie finalità istituzionali”.







Ministero della giustizia



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2984-A/1

Ordine del giorno

Zeller

Assemblea

12/03/12

II

Deroga al divieto sancito con l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio, per i magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano


L'ordine del giorno Zeller ed altri n. 9/2984-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 29 settembre 2011, impegnava l'esecutivo ad applicare la deroga di cui all'art. 3-bis, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, anche al testo novellato dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006, soprattutto alla luce dell'attuale modifica normativa, volta a concedere maggiori funzioni ai magistrati ordinari subito dopo la conclusione del tirocinio.

In merito a tale impegno il Ministero della giustizia ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'ordine del giorno in oggetto indicato si segnala che l'art. 3-bis del decreto legge n. 193/2009, conv. in L. n. 24/2010, prevede che «non trova applicazione ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano ... il divieto contemplato dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni». La norma testè richiamata (art. 13, comma 2, dlgs. n. 160/2006) è stata recentemente modificata dall'art. 1 della legge 31 ottobre 2011, n. 187, ma l'eccezione per la provincia autonoma di Bolzano innanzi precisata è rimasta del tutto invariata; conseguentemente la stessa continuerà ad essere pienamente applicabile in riferimento ai magistrati destinati agli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano.

L'applicazione pratica della norma in questione è, in ogni caso, demandata al Consiglio superiore della magistratura e non al Governo”.






Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

8/00128

Risoluzione conclusiva

Russo

Paolo

Commissione

20/03/12

XIII

Interventi per sostenere e valorizzare la castanicoltura


La risoluzione conclusiva Paolo Russo ed altri n. 8/00128, accolta dal Governo ed approvata dalla XIII Commissione (Agricoltura) nella seduta del 22 giugno 2011, impegnava l'esecutivo a sostenere e valorizzare la castanicoltura, adottando tutte le iniziative necessarie ed opportune, anche attraverso la predisposizione di misure di carattere fiscale o indennitario, ovvero consistenti in contributi per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti e per il ripristino dei castagneti abbandonati; ad attivarsi affinché le predette iniziative e misure di sostegno possano essere applicate con urgenza, provvedendo tempestivamente all'individuazione, d'intesa con le regioni, dei territori interessati e alla definizione delle modalità e delle procedure di applicazione, anche con riferimento alle competenze dei diversi livelli di governo interessati; a prevedere che ogni misura a sostegno delle colture castanicole sia prioritariamente rivolta ai castagneti infestati dal cinipide del castagno.

In merito a tale impegno il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso la seguente nota:

“In riferimento alla richiesta di informazioni sull'attuazione della Risoluzione in oggetto, si premette che questa Amministrazione, ancor prima della sua approvazione, si era attivata per sostenere e valorizzare la castanicoltura che, anche a causa della diffusione del parassita "Cinipide del castagno", sta attraversando un periodo di crisi.

Infatti, già dal mese di gennaio 2010, è stato istituito uno specifico Tavolo di settore e la Conferenza permanente Stato-Regioni, al fine di proporre efficaci interventi sui territori adibiti alla castanicoltura, in data 18 novembre 2010 ha reso parere favorevole sul "Piano del settore castanicolo" (in accordo con i rappresentanti della filiera, le Comunità montane, le Associazioni per la tutela del prodotto "castagna" e le Amministrazioni locali) e, successivamente, anche per l'istituzione, nell'ambito del "Tavolo di filiera della frutta in guscio", di una specifica sezione per la castanicoltura, formalizzata poi con il D.M. n. 4824 del 10 marzo 2011.

Nel gennaio 2011, peraltro, anche al fine di garantire un'autonomia gestionale a livello territoriale, in sede di riunione del Tavolo di filiera è stato istituito un "Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico", per verificare la costituzione e ubicazione dei centri di moltiplicazione del Torymussinensys nei territori regionali impiegati per la castanicoltura da frutto.

Per ottimizzare e coordinare le predette azioni, onde evitare la sovrapposizione di interventi progettuali, lo scorso mese di febbraio sono state richieste alle Regioni dettagliate informazioni in merito alle azioni e ai programmi attivi, già finanziati o in corso di finanziamento.

Al momento, risultano pervenute talune proposte operative che, una volta esaminate, potranno essere presentate in forma progettuale definitiva e finanziate in funzione dell'importanza della coltura a livello regionale.

Occorre, tuttavia, evidenziare che le azioni in corso di programmazione al MiPAAF, benché intraprese sulla base dello specifico Piano ed essenziali per istituire i centri di riproduzione dell'antagonista naturale del cinipide, non sono in grado di risolvere il problema a breve, considerato che il "riequilibrio" tra le popolazioni del parassita e quelle dell'antagonista avviene in un periodo nel medio-lungo.

Questa Amministrazione, che ha già previsto un finanziamento di un milione di euro per attivare (sui territori regionali) le azioni prioritarie previste dal Piano nazionale di settore sta altresì predisponendo, di concerto con le Regioni, azioni ancora più incisive per una tempestiva salvaguardia del patrimonio castanicolo nazionale, supportate da ulteriori risorse sul piano scientifico.

Si rappresenta inoltre che il 24 giugno 2011, presso questa Amministrazione, si è riunito il Tavolo di Filiera della Frutta a Guscio sezione Castagne, integrato dal Gruppo di coordinamento tecnico-scientifico per approvare le azioni prioritarie e strategiche a livello regionale, le linee necessarie a sviluppare e completare la ricerca per la lotta al cinipide del castagno per i prossimi anni, nonché le ulteriori azioni di supporto sul territorio da affidare alle Associazioni, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di settore approvato dalla Conferenza permanente nel mese di novembre 2010. Nello specifico, sono stati stanziati appositi fondi non solo per realizzare (in 12 Regioni) 15 centri di moltiplicazione regionali di Torymus e le relative strutture per razionalizzare la lotta al cinipide, ma anche per finanziare 3 workshop formativi (in Piemonte, Lazio e Campania) per i tecnici regionali e delle Associazioni di categoria e per potenziare il centro di moltiplicazione dell'antagonista (Torymus sinensis) dell'Università di Torino, (Di.Va.Pra.), ove produrre il materiale biologico necessario per i costituendi centri regionali e per i lanci sulle aree colpite.

Si fa, infine, presente che sono in corso di valutazione due specifiche proposte progettuali.

La prima (presentata dal CRA secondo quanto previsto dall'azione n. 3 del Piano del settore castanicolo 2010-2013, relativa alle "Linea di Ricerca") è articolata in 11 Unità Operative sul territorio nazionale, cui aderiscono attivamente le Regioni, le Università ed i Centri ed Istituti di Ricerca.

L'altra proposta, presentata dall'INEA, tenendo conto delle indicazioni scaturite dal "Tavolo di Filiera della Frutta a Guscio sezione "Castagne”, è indirizzata alle Associazioni nazionali del castagno sul territorio e diretta a sviluppare analisi economiche, attività di divulgazione e orientamenti di politica territoriale partecipata, nonché a supportare le attività delle Regioni per i centri di moltiplicazione del Torymus”.

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 31 marzo
2012



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Rossi Luciano

Risoluzione conclusiva

8/00148

97

On.

Angeli

Ordine del giorno

9/3209/bis-A-R/3

74

On.

Antonione

Mozione

1/00625

78

On.

Cosenza

Risoluzione conclusiva

8/00153

91

On.

Di Biagio

Mozione

1/00712

78

On.

Di Pietro

Mozione

1/00391

78

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/4201/1

76

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/4592/1

79

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/4829-A/120

80

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/4589/1

85

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/4142/1

86

On.

Fedi

Ordine del giorno

9/3209/bis-A-R/4

74

On.

Molteni Nicola

Ordine del giorno

9/4829-A/180

91

On.

Nirenstein

Risoluzione

7/00445

82

On.

Oliveri

Mozione

1/00726

78

On.

Pepe Mario (PD)

Ordine del giorno

9/4865-AR/2

93

On.

Pezzotta

Mozione

1/00623

78

On.

Pisicchio

Mozione

1/00629

78

On.

Realacci

Ordine del giorno

9/4059-AR/40

89

On.

Russo Paolo

Risoluzione conclusiva

8/00128

100

On.

Taddei

Ordine del giorno

9/4829-A/74

89

On.

Tempestini

Mozione

1/00621

78

On.

Tempestini

Risoluzione conclusiva

8/00156

83

On.

Vernetti

Risoluzione conclusiva

8/00160

87

On.

Zeller

Ordine del giorno

9/2984-A/1

99


















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a marzo 2012


Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di marzo, si segnala l'invio, da parte del Ministro per i rapporti con il Parlamento, della prima relazione, predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”. La disposizione richiamata stabilisce che il Governo sia tenuto a trasmettere un’informativa annuale al Parlamento sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate. Il documento pervenuto alla Camera (Doc. CCXLV n. 1) fornisce dati aggiornati al 31 dicembre 2011.

Tra le prime relazioni è inoltre da annoverare quella trasmessa dal Ministro della difesa in ottemperanza all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130), recante “Proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria”. La norma istitutiva dell'obbligo prevede che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto - semestrale o annuale - di proroga delle missioni, il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui allo stesso decreto-legge n. 107 del 2011, con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. La richiamata disposizione prevede inoltre che, in base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza e nel rispetto degli impegni internazionali assunti, venga indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare. In proposito si ricorda che la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia fino al 31 dicembre 2012 è stata prevista con il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, e che quest'ultimo provvedimento ha disposto (art. 10-bis) che i Ministri degli affari esteri e della difesa, con cadenza quadrimestrale, rendano comunicazioni alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato delle missioni in corso e degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Sempre con riferimento al periodo considerato dalla presente pubblicazione, si evidenzia l'invio, da parte del Ministro della giustizia, della relazione sull'adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (Doc. XXVII, n. 35), prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 26 novembre 2010, n. 199. Tale disposizione, come modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, prevede che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 199, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione (ora per la pubblica amministrazione e la semplificazione), riferisca alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati, nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva*. In considerazione del carattere una tantum dell'adempimento,l'avvenuta trasmissione della relazione comportala conclusione dell'obbligo introdotto dalla disposizione richiamata.

Si riscontra inoltre l'invio, da parte del Ministro della salute, della relazione prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante “Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici”. La citata disposizione prevede che il Ministro della sanità (ora della salute) trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della legge nonché sugli aggiornamenti relativi alle sostanze e coloranti utilizzabili o meno per la produzione di cosmetici. Si richiama l'attenzione sul documento pervenuto alle Camere (Doc. LIX, n. 4), recante dati relativi agli anni 2009 e 2010, in quanto interviene a sanare un sensibile ritardo, considerato che il precedente, riferito agli anni 2007 e 2008, era stato inviato nel mese di settembre 2009.

Analogamente si segnala la trasmissione da parte della Fondazione Ugo Bordoni della relazione sull'attività svolta con riferimento all'anno 2010 (Doc. XXVII, n. 36), in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Nonostante la relazione debba essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno, infatti, la precedente conteneva i dati sull'attività svolta nel 2008, mentre non sono mai stati trasmessi alle Camere i dati riguardanti l'annualità 2009.Per completezza, si ricorda che la Fondazione Ugo Bordoni è un'istituzione privata di alta cultura e ricerca, che realizza studi scientifici e applicativi nelle materie delle comunicazioni elettroniche, dell'informatica, dell'elettronica, dei servizi pubblici a rete, della radiotelevisione e dei servizi audiovisivi e multimediali in genere, al fine di promuovere il progresso scientifico e l'innovazione tecnologica. La Fondazione svolge attività di consulenza nei confronti del Parlamento, del Governo, delle autorità amministrative indipendenti, delle amministrazioni pubbliche centrali e locali. Promuove iniziative di raccordo e di coordinamento con università ed enti di ricerca, svolge attività di formazione ed opera per la promozione e la tutela del patrimonio tecnologico e culturale del Paese.

Sul versante dell'individuazione di nuovi obblighi, si segnalano le relazioni introdotte dall'articolo 1, comma 3-bis, lettera b), e comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, recante “Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28. Ricordato che l'articolo 1 prevede interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania, si evidenzia che il comma 3-bis, lettera b), modifica l'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice ambientale), inserendo l'obbligo per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di presentare alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2013, una relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e contenente anche l'indicazione dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti.

Il successivo comma 3-ter hainvece previsto che, al fine di assicurare l'integrale attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nel quale si elencano le competenze statali in materia di gestione dei rifiuti, per lo più ascrivibili a funzioni di indirizzo e coordinamento) e di prevenire il determinarsi di situazioni di emergenza nel territorio nazionale connesse all'insufficienza dei sistemi e dei criteri di gestione del ciclo dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predisponga e presenti annualmente alle Camere, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione recante l'indicazione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, nonché l'individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle.

Un ulteriore nuovo obbligo di relazione al Parlamento è stato introdotto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. L'articolo 36 di tale decreto, interamente riformulato nel corso dell'esame parlamentare, al comma 1, lettera a), sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istituendo, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti che durano in carica sette anni. In sede di prima attuazione, il collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012 e l'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti relativi all'organizzazione interna, al funzionamento ed alla pianta organica del personale di ruolo. Tali regolamenti devono essere adottati entro trenta giorni dalla sua costituzione (e quindi entro il 30 giugno 2012). Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

L’Autorità provvede a garantire alle imprese e ai consumatori condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, alle infrastrutture portuali e aeroportuali, alle reti autostradali, alla mobilità delle merci e dei passeggeri in ambito nazionale, locale e urbano; a definire i criteri per la fissazione delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e delle modalità di finanziamento dei relativi oneri; a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico; a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere le funzioni di Autorità di vigilanza in attuazione della direttiva 2009/12/CE; con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere le funzioni di regolazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003.

Il successivo articolo 37 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede che l'Autorità indipendente di regolazione dei trasporti definisca, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento e che, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizzi l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale e che, in esito all'analisi compiuta, predisponga, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento. La data del 30 giugno 2013 è stata inserita dalle Camere in sede di conversione del provvedimento d'urgenza del Governo, mentre la versione originaria del decreto non prevedeva alcun termine per la trasmissione. La relazione in oggetto si aggiunge a quella già prevista dall'articolo 37, comma 5, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in base al quale l'Autorità deve rendere pubblici, nei modi più opportuni, i provvedimenti di regolazione e riferire annualmente alle Camere evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

Si segnala infine che l'articolo 36, comma 1, lettera f) del più volte citato decreto-legge n. 1 del 2012, come sostituto dalla legge di conversione n. 27 del 2012, ha altresì introdotto, all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, il comma 6-bis con il quale sisopprime, a decorrere dalla data di entrata in operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quale organismo con compiti di vigilanza sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari. Viene pertanto meno, a decorrere da tale data, anche l'obbligo di riferire annualmente al Parlamento sull'attività svolta da parte di tale Ufficio, previsto dall'articolo 37, comma 1-bis, del richiamato decreto legislativo n. 188 del 2003.


Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1° - 31 marzo 2012


Relazioni governative


Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 279/2002,

art. 5, co. 1

Stato di attuazione della legge n. 279 del 2002, recante modifica degli articoli

4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario

(Predisposta dal Ministero della giustizia e trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al triennio 2009-2011,

Doc. CXVII, n. 2)

II Giustizia

14/3/2012

D.Lgs. 66/1999,

art. 12, co. 1*

Relazione sull'incidente occorso all'aeromobile Cessna F 172N marche D-ECBF, in località Campo Tures (Bolzano), in data 19 settembre 2010

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)



Relazione sull'incidente occorso in data 1° giugno 2008 all'aeromobile PROCAER F. 15A marche I-ARWI, in località Passo della Borcola (Trento)

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)





IX Trasporti



22/3/2012






26/3/2012

*La norma istitutiva dell'obbligo prevede che per ciascuna inchiesta relativa ad un incidente l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione - ANSV, rediga una relazione. Tale relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'invio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica entro dodici mesi dalla data dell'incidente, salva l'ipotesi in cui l'inchiesta, per la sua complessità, si protragga oltre tale termine.

D.L. 39/2009,

art. 2-bis, co. 1*

Emergenza sismica del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo e stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica, anche con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche allo scopo stanziate

(Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile)

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2011, Doc. CCXLV, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

VIII Ambiente

29/3/2012

*La norma istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente.




Ministero degli affari esteri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 411/1985,

art. 3, co. 2

Attività svolta dalla Società Dante Alighieri

(Dati relativi all'attività svolta e bilancio consuntivo relativi all'anno 2011)

III Affari esteri

VII Cultura

22/3/2012






Ministro per gli affari europei

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 11/2005,

art. 15, co. 2*

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

(Dati relativi all'anno 2011,

Doc. LXXXVII, n. 5)

XIV Politiche dell'Unione europea

27/3/2012

*L'articolo 15 è stato integralmente sostituito dall'articolo 8, comma 1, della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009) che ha previsto l'obbligo al comma 2 (anziché al comma 1 come in precedenza), modificando anche il contenuto della relazione.




Ministro per gli affari regionali, turismo e sport

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Club alpino italiano – CAI

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2010, con allegati il bilancio d'esercizio e la pianta organica riferiti alla medesima annualità)

VII Cultura

6/3/2012

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto,

Tab. III

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Agenzia nazionale del turismo – ENIT

(Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2010, con allegati il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la pianta organica riferiti alla medesima annualità)

X Attività produttive

6/3/2012





Ministero della difesa

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.L. 107/2011

art. 9, co. 2*

Missioni militari e di polizia di cui al decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107

(Dati relativi all'anno 2011,

Doc. CCXLVI, n. 1)

(PRIMA RELAZIONE)

IV Difesa

29/3/2012

*L'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, è stato introdotto dalla legge di conversione 9 agosto 2011, n. 130. Il comma 2 di tale articolo prevede che, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di applicazione del decreto - semestrale o annuale - di proroga delle missioni, il Governo presenti al Parlamento una relazione analitica sulle missioni militari e di polizia di cui al decreto-legge stesso con riferimento all'evoluzione di ciascuna missione, agli obiettivi prefissati e alla verifica dei risultati conseguiti. In base alla relazione, ai fini di un contenimento degli oneri relativi alle missioni di pace e di sicurezza, nel rispetto degli impegni internazionali assunti, viene indicato un piano per la rimodulazione dell'impegno militare.

La proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia fino al 31 dicembre 2012 è stata disposta con il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.



Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 11/2005,

art. 15-bis, co. 2*

Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea

(Dati aggiornati al II trimestre 2011, Doc. LXXIII, n. 8)**

Tutte le Commissioni permanenti

19/3/2012

*La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche europee.

**La relazione ha assunto cadenza trimestrale (anziché semestrale) a seguito della modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lett. a), della L. 96/2010 (legge comunitaria 2009). Ai sensi della lett. b) del medesimo comma, nel caso delle procedure di infrazione avviate in conformità dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni devono essere trasmesse ogni mese.





Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 194/1978,

art. 16, co. terzo

Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza”

(Dati relativi al 2011, comprensiva dei dati relativi al periodo 1995-2011, Doc. XXXVII-bis, n. 4)

II Giustizia

XII Affari sociali

6/3/2012

L. 199/2010,

art. 5, co. 1*

Adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia

(Doc. XXVII, n. 35)

UNA TANTUM

II Giustizia

XI Lavoro

6/3/2012

*Il testo originario dell'articolo 5 è stato integrato dall'articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come sostituito dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 413/1998,

art. 5, co. 4

Stato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale

(Dati relativi all'anno 2010,

Doc. XL, n. 3)

IX Trasporti

21/3/2012



Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 70/1975,

art. 30, co. quinto,

Tab. V

Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), ora Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI)*

(Dati relativi all'attività svolta nel 2009 e nel 2010, con allegati i bilanci di previsione 2010 e 2011 e la consistenza dell'organico per le medesime annualità)

XIII

Agricoltura

19/3/2012

*La trasformazione dell'UNIRE in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI è stata disposta dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 98 del 2011.




Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 165/2001,

art. 53, co. 16

Dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e ai consulenti e collaboratori esterni

(Dati relativi agli anni 2009 e 2010, Doc. CLI, n. 4)

XI Lavoro

8/3/2012

L. 296/2006,

art. 1, co. 591

Dati relativi alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società

(Dati relativi all'anno 2011,

Doc. CCXXVI, n. 3)

I Affari costituzionali

V Bilancio

8/3/2012

Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 135/1990,

art. 8, co. 3

Stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l’infezione da HIV

(Dati relativi al 2010,

Doc. XCVII, n. 4)

XII Affari sociali

8/3/2012

L. 713/1986,

art. 2, co. 10

Stato di attuazione della legge n. 713 del 1986, recante norme per l’attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici

(Dati relativi agli anni 2009 e 2010,

Doc. LIX, n. 4)

XII Affari sociali

19/3/2012



Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 184/1975,

art. 5, co. unico

Stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia Aeronautica-Boeing per la produzione del velivolo B767

(Dati aggiornati al secondo semestre 2011, Doc. XXXIX, n. 8)

X Attività produttive

22/3/2012



Relazioni non governative


Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 239/2004,

art. 1, co. 12

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

(Dati relativi all'anno 2011, con aggiornamenti al mese di febbraio 2012,

Doc. CCXXV, n. 3)

X Attività produttiva

14/3/2012

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Basilicata

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2011)

VI Finanze

15/3/2012

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Piemonte

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2011)

VI Finanze

19/3/2012

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Molise

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2011)

VI Finanze

20/3/2012

DL 35/2005,

art. 7, co. 2

Fondazione Ugo Bordoni


Attività svolta

(Dati relativi all'anno 2010, Doc. XXVII, n. 36)

IX Trasporti

21/3/2012

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico dell'Emilia Romagna

Attività svolta

(Dati relativi al 2011, Doc. CXXVIII, n. 36)

I Affari costituzionali

26/3/2012

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico del Piemonte

Attività svolta

(Dati relativi al 2011, Doc. CXXVIII, n. 37)

I Affari costituzionali

26/3/2012

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Marche

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2011)

VI Finanze

26/3/2012

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente della regione Emilia Romagna

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi all'anno 2011)

VI Finanze

26/3/2012

D.Lgs 165/2001,

art. 46, co. 3

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2011)

V Bilancio

XI Lavoro

27/3/2012

L. 127/1997,

art. 16, co. 2

Difensore civico della Provincia autonoma di Trento

Attività svolta

(Dati relativi al 2011,

Doc. CXXVIII, n. 38)

I Affari costituzionali

28/3/2012



Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative



Fonte

Ministero competente

Oggetto

D.Lgs 152/2006,

art. 180, co. 1-bis*

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, risultati raggiunti ed eventuali criticità registrate nel perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti

*L'obbligo è stato introdotto a seguito della modifica del comma 1-bis, attuata dal comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28. La legge n. 28 del 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71.

D.L. 2/2012,

art. 1, co. 3-ter*

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Dati relativi alla gestione dei rifiuti, alla connessa dotazione impiantistica nelle varie aree del territorio nazionale e ai risultati ottenuti nel conseguimento degli obiettivi prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria, ed individuazione delle eventuali situazioni di criticità e delle misure atte a fronteggiarle

*Il comma 3-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, è stato inserito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71.



Relazioni non governative


Fonte

Soggetto competente

Oggetto

DL 1/2012,

art. 37, co. 1*

Autorità di regolazione dei trasporti**

Efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria

*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19, SO. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità predisponga la relazione, avente carattere una tantum, entro e non oltre il 30 giugno 2013.

**L'Autorità è stata istituita dall'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36, comma 1, lett. a) del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.


(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino

1Si trattava di: Unione italiana di tiro a segno UITS; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI; Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia EIPLI; Ente irriguo umbro toscano; Unione accademica nazionale UAN; Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”; Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA; Ente opere laiche palatine pugliesi; Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”; Pio istituto elemosiniere; Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani.

2La categoria degli enti pubblici non economici, da intendere quale ‘residuale’ rispetto alla categoria degli enti pubblici economici, è comunque assai ampia: in sintesi, ente pubblico non economico può dirsi qualsiasi ente pubblico che non operi secondo una logica di tipo imprenditoriale.

3Rimaneva infatti operante l’autorizzazione recata dalla legge n. 244, art. 2, comma 634, a regolamenti governativi di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici o strutture amministrative pubbliche partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, sulla base dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti.

4Vedasi la Circolare dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa del 20 ottobre 2008, n. 9, con la quale sono stati enunciati taluni criteri di interpretazione della normativa taglia-enti, chiarendo in particolare che la seconda procedura riguarda anche gli enti che, pur avendo un organico inferiore alle 50 unità, sono espressamente esclusi dall'applicazione della prima ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26; quest’ultimo criterio interpretativo, secondo il quale l’esclusione dalla prima fase del taglia-enti non comporta l’esclusione anche dalla seconda, ha investito uno dei profili maggiormente dubbi dell’originaria normativa taglia-enti.

5Questi ultimi sono stati oggetto di autonomo riordino, che giustificava la loro esclusione dal procedimento taglia-enti (cfr. il testo fra breve), con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca. La legge delega riguardava tuttavia solo gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli degli enti e la modifica della composizione e delle relative modalità di nomina, anche per i presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

6Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa erano stati confermati i seguenti enti pubblici non economici: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato olimpico nazionale italiano CONI; Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO; Lega italiana per la lotta ai tumori LILT; Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI; Ente teatrale italiano ETI. Quest'ultimo è stato poi comunque soppresso dal comma 20 del citato D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30/7/2010 (cfr. infra).

7Originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, è stato dapprima posposto al 31 dicembre 2008 dall’art. 26 della legge n. 133/2008 e successivamente al 30 giugno 2009 dall’art. 4 della legge n. 14/2009, per essere poi differito al 31 ottobre 2009 dall’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 102/2009 ed infine portato al 31 ottobre 2010 dall’art. 10-bis della legge n. 25/2010.

8INVALSI, ANSAS ed ENAM, come si è detto, erano stati esclusi dal procedimento taglia-enti, se autonomamente riordinati entro il 31 dicembre 2009, dall’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009.

9Di cui peraltro era già stata prevista la soppressione dall'articolo 46, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che recava una delega legislativa al Governo per l’adozione di un decreto di riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

10In attuazione dell’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), nel 2009 l’ENSE aveva riformato il proprio statuto portando a 5 (rispetto ai 9 precedenti) i componenti del proprio consiglio di amministrazione.

11Come detto supra (cfr. nota 5), quest'ultimo ente era stato in precedenza escluso dalla soppressione e confermato in vita dal D.M. 19 novembre 2008.

12Gli schemi di regolamento di riordino approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009, infatti, riguardavano tra l’altro, come si è detto, alcuni degli enti su cui è poi intervenuta la legge n. 122, come gli enti previdenziali INPDAP, ENPALS, IPSEMA , ENAPPSMAD ed IPOL, l’ISFOL, l’ISAE e l’EIM.

13Neanche quattro mesi dopo, come detto, il Banco veniva peraltro soppresso dall’art. 2 della legge n. 10/2011.

14Quasi subito, peraltro, ridotti a 13 (vedasi nota precedente).

15In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), il riordino degli organi di amministrazione dell’UNIRE era avvenuto con il Decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 31 agosto 2009, che aveva modificato la composizione del consiglio di amministrazione dell’ente portandone i componenti da sette a cinque.

16Peraltro, l’Agenzia ASSI risulta in regime commissariale fin dal momento della sua effettiva costituzione, non essendo ancora stato approvato uno statuto che ne disciplini l’attività e gli organi di gestione interni.

17Altre norme della legge n. 111/2011 relative ad enti ed organismi pubblici, ma non ascrivibili al complesso della normativa taglia-enti, sono i commi da 6 a 14 dell’art. 14, volti a costituire la società "Istituto Luce – Cinecittà Srl” ed a liquidare "Cinecittà – Luce Spa”, il comma 16 del medesimo art. 14, che integra la disciplina concernente la soppressione del Comitato per l'intervento nella Società italiana resine SIR, nonché l’art. 36, commi da 1 a 10, concernente il riordino dell’ANAS Spa.

18In attuazione della normativa taglia-enti, come si è visto, gli Enti in questione erano a loro volta subentrati nei compiti e nelle funzioni dei soppressi ENAM, nel caso dell’INPDAP, ed ENAPPSMAD, nel caso dell’ENPALS.

19Come si è visto, l’EIPLI era stato incluso fra gli 11 enti per i quali era stata inizialmente prevista la ‘ghigliottina’ in caso di mancato riordino dall’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007, successivamente abrogato dall’art. 26, comma 3, della legge n. 133/2008.

20La soppressione di tale Commissione risultava peraltro già disposta dall’art. 10, comma 26, della legge n. 106/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 70/2011.

21Il testo approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva, al comma 1 dell’art. 36, che il Governo, entro tre mesi dalla data di conversione in legge, presentasse un apposito disegno di legge volto ad istituire una specifica Autorità indipendente di regolazione dei trasporti (veniva comunque meno, quindi, la precedente delega ad attribuire le relative funzioni ad un’Autorità già esistente, di cui all’art. 37 della legge n. 214/2011); sino all’istituzione di tale nuova Autorità ed a decorrere dal 30 giugno 2012, le relative funzioni erano attribuite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.

22In base al richiamato comma 7, ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari; in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ai fini dell’espressione del parere, le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

23Per quanto non abbia natura di ente pubblico e non rientri quindi nella normativa e nel procedimento taglia-enti, l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari gode, ai sensi della legge n. 111/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98/2011, di autonomia organizzativa e contabile e il Direttore generale ad esso preposto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La relativa proposta di nomina è sottoposta al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro il termine di 20 giorni dalla richiesta; al fine dell’espressione del parere le Commissioni possono procedere all’audizione della persona designata. E’ altresì previsto che l’Ufficio riferisca annualmente al Parlamento sull’attività svolta.

24Così identificata nel citato D.L. n. 16/2012 benché ridenominata Agenzia per il Terzo settore dall’art. 1 del D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, recante modifiche al regolamento di organizzazione dell’Agenzia. Benché non si ritrovi un’espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all’Agenzia, la stessa è ricompresa fra le Autorità amministrative indipendenti nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.

25Questi due enti erano già stati oggetto, come si è visto, di schemi di regolamenti di riordino approvati dal Governo in via preliminare nell’ambito del procedimento taglia-enti.

26Il numero sale a 39 se si considerano anche i Presidenti dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.

27Il numero sale a 379 se si considerano anche gli altri amministratori dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.

28Il computo dei dati non tiene conto del soggetto non ancora specificato che subentrerà al soppresso EIPLI, in quanto, dovendo esso essere individuato o costituito da parte delle Regioni interessate, dovrebbe avere le caratteristiche di ente o istituto regionale, e non statale, per cui non dovrebbe essere ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine.

29Lo statuto dell’ENSE era già stato modificato nel 2009 in attuazione dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008, con la riduzione da 9 a 5 dei componenti del CDA (cfr. infra).

30L’EIUT era stato istituito fin dall’inizio “a termine”, per un periodo di trent’anni, dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, ed avrebbe quindi dovuto venir meno il 6 novembre 1991; peraltro, in prossimità di tale scadenza si era iniziata a delineare la sua possibile trasformazione in società per azioni, e a questo scopo il predetto termine di scadenza era stato prorogato di 10 anni, fino al 6 novembre 2001. A decorrere dal 1998, inoltre, dopo l’entrata in vigore delle leggi Bassanini, il progetto di trasformazione dell’EIUT si era orientato verso la costituzione di una spa pubblica e per accompagnare la transizione il Ministro dell’agricoltura non aveva rinnovato il Consiglio di amministrazione dell’EIUT, procedendo alla nomina di un commissario. Ciò nonostante, nel 2001 anche il nuovo termine stava per venire a scadenza senza che fosse intervenuta alcuna trasformazione, per cui furono accordate per legge una serie di ulteriori proroghe di durata annuale, mentre si faceva strada la nuova ipotesi, sorta nel 2007, di trasformare l’EIUT da ente pubblico non economico in ente pubblico economico. Nel frattempo, come si è visto, l’EIUT era stato inserito dalla legge n. 244 del 2007 fra gli 11 enti di cui era direttamente prevista dalla legge la soppressione ove non riordinati entro il termine previsto per l’emanazione degli appositi regolamenti, e poi ricondotto alla procedura generale taglia-enti dalla legge n. 133 del 2008. In attuazione di tale procedura, il Ministro dell’agricoltura presentava nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico, che non veniva però approvata. Posto in liquidazione il mese successivo, l’Ente è definitivamente venuto meno nel novembre 2011, con l’approvazione da parte delle regioni Umbria e Toscana di analoghe leggi regionali istitutive dell’Ente (regionale) acque umbro-toscane, destinato a subentrare all’EIUT. L’EIUT era dotato di 1 Presidente, 2 Vicepresidenti e 10 componenti del Consiglio di amministrazione, incarichi che escono anch’essi dal campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine; come si è detto, l’Ente era peraltro in regime commissariale dal 1998.

31Rispettivamente, 1 Presidente e 16 componenti del CDA per la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, 1 Presidente e 6 componenti del CDA per l’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III e 1 Presidente e 4 componenti del CDA per l’Ente opere laiche palatine pugliesi.

32Il computo non tiene conto del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, conteggiato invece fra gli enti soppressi (cfr. supra).

33Successivamente trasformata nella nuova Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI (cfr. supra).

34All’INRAN sono stati successivamente trasferiti i compiti e le funzioni dei soppressi Ente nazionale delle sementi elette ENSE e Istituto nazionale conserve alimentari INCA (cfr. supra).

35Successivamente soppresso con il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all’INRAN (cfr. supra).

36Si trattava in particolare del Jockey club italiano, della società degli Steeple Chases d'Italia, dell'Ente nazionale corse al trotto e dell'Ente nazionale per il cavallo italiano.

37 Detta qualifica era stata dapprima attribuita all'INVALSI dall'articolo 2, comma 2, del D. Lgs.n. 286 del 2004.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

*Le parole “e in merito al numero dei detenuti e alla tipologia dei reati a cui si applica il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena detentiva” sono state aggiunte al testo originario dell'articolo 5 dall'articolo 3, comma 1, lett. c), del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, come sostituito dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 9, ossia dal 21 febbraio 2012.