Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |
---|---|
Autore: | Servizio Controllo Parlamentare |
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 51/XVI MARZO 2013 |
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 51 Progressivo: 2013 |
Data: | 28/03/2013 |
|
Notiziario mensile Numero 51/XVI MARZO 2013 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
In evidenza nel periodo 1° gennaio – 15 marzo 2013 4
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 91
In evidenza nel periodo 1° gennaio - 15 marzo 2013 92
Note annunciate al 15 marzo 2013 in attuazione di atti di indirizzo 100
Ministero degli affari esteri 100
Ministero per i beni e le attività culturali 117
Ministro per la coesione territoriale 119
Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione 144
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 166
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 168
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 175
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 176
In evidenza a gennaio 2013 177
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° gennaio – 15 marzo 2013 188
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in quattro sottosezioni che danno conto: 1) dell’ampiezza del campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, a seguito dell’attuazione data alla normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici (c.d. normativa taglia-enti); 2) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nei mesi di gennaio e febbraio 2013 (e nella prima parte del mese di marzo 2013), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 3) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 aprile 2013 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 4) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 30 aprile 2013, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando i mesi di gennaio, febbraio e l'inizio di quello di marzo 2013, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di aprile 2013. La sezione è composta da quattro sottosezioni, che danno rispettivamente conto dell'attuazione della normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici (c.d. normativa taglia-enti), delle cariche rinnovate nei mesi di gennaio e febbraio 2013, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di aprile 2013 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 2013 Ernfried Obrist è stato nominato presidente dell'Unione italiana tiro a segno UITS per il quadriennio olimpico 2013 - 2016.
- Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 15 febbraio 2013, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Catania, Cosimo Aiello, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
- Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti, ha nominato per tre mesi Oliviero Olivieri commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini ed ha confermato per tre mesi i commissari straordinari dell'Ente parco nazionale del Circeo, Gaetano Benedetto, dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, Antonio Alvaro, e del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, Antonio Granara.
- La 12ª Commissione del Senato, nella seduta del 30 gennaio 2013, ha espresso parere favorevole sulla proposta di nomina di Fabrizio Oleari a presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS.
- Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, sulla quale la 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro) della Camera non hanno tuttavia espresso alcun parere.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2013, Pietro Antonio Varesi è stato nominato per quattro anni presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL. È con ciò venuto meno il mandato di commissario straordinario dell'Istituto, precedentemente affidato allo stesso Varesi.
- Per effetto dell'ordinanza pronunciata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, in data 8 gennaio 2013 e depositata il 9 gennaio 2013, Hercules Haralambides è stato reintegrato alla guida dell'Autorità portuale di Brindisi.
- Nel mese di gennaio 2013 è scaduto il mandato del presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone.
- Nel mese di febbraio 2013 sono scaduti inoltre i mandati dei presidenti delle Autorità portuali di Palermo, Antonino Bevilacqua e di Napoli, Luciano Dassatti, nonché quelli dei commissari straordinari dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI, Paolo Sestito, e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa INDIRE, Giovanni Biondi.
- Sempre nel febbraio 2013 è altresì scaduto il mandato di Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, nonché quelli di Enza Signorelli Pupillo, Pietrangelo Buttafuoco, Monica Centanni ed Antonino Portoghese a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA.
- Nel mese di marzo 2013 sono invece previsti in scadenza i mandati del presidente dell'Autorità portuale di Ancona, Luciano Canepa, e del commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori SIAE, Gian Luigi Rondi, con i subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino.
- Infine ad aprile 2013 scadranno i mandati del presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS, Enrico Garaci e dei componenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL.
- La 7ª Commissione (Istruzione pubblica) del Senato, nella seduta del 23 gennaio 2013, ha espresso parere favorevole condizionato sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il commissariamento dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM. Ai sensi infatti dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 165/2007 il Governo può procedere, con decreto sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, al commissariamento degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in caso, tra l'altro, di comprovata difficoltà di funzionamento degli stessi. Detta ipotesi è stata ravvisata dal Governo nella fattispecie dell'INRIM, alla luce delle dimissioni rassegnate il 12 dicembre 2012 da Paolo Vigo e da Aldo Godone dalla carica di componente del consiglio di amministrazione1. Tale organo, infatti, risulta composto dai due membri dimissionari e dal presidente dell'ente, Alberto Carpinteri. Ai sensi dell'articolo 1 dello schema di D.P.C.M. in esame, il consiglio di amministrazione dell'INRIM è sciolto ed il presidente dell'ente cessa dalla carica; contestualmente è prevista la nomina di Rodolfo Zich a commissario straordinario dell'INRIM fino alla nomina dei nuovi organi dell'ente, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 213/1999.
- Il Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2013 ha approvato in via definitiva lo schema di regolamento concernente la trasformazione in ente di diritto privato dell'Unione nazionale degli ufficiali in congedo d'Italia UNUCI. Su tale schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 16 novembre 2012, aveva espresso parere favorevole la 4ª Commissione (Difesa) del Senato il 13 febbraio 2013. La procedura di privatizzazione dell'UNUCI è stata avviata ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, ai sensi del quale gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, quale appunto è l'UNUCI, possono essere trasformati, con appositi regolamenti di delegificazione, in soggetti di diritto privato sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’articolo 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).
- Il Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013 ha approvato in via definitiva lo schema di regolamento concernente il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante tra l'altro disposizioni volte a ridurre la composizione degli organi collegiali degli Enti parco nazionali, dei Consorzi dell’Adda, del Ticino e dell’Oglio, e del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna. Su tale atto avevano espresso parere favorevole con condizioni la 13ª Commissione (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato in data 18 dicembre 2012 e l'VIII Commissione (Ambiente) della Camera in data 22 gennaio 2013.
Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.
a)
L’ampiezza del campo di applicazione della L. n.
14/1978
a seguito dell’attuazione della normativa
taglia-enti
Il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo negli enti pubblici è disciplinato, in via generale, dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (il cui contenuto è illustrato più avanti, in apertura della prossima sottosezione), che definisce il proprio campo di applicazione con riferimento agli “istituti ed enti pubblici, anche economici”. In tale campo intervengono altresì le disposizioni della normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici, nota come normativa taglia-enti, la cui applicazione ha provocato, e potrebbe ancora provocare in futuro, una diminuzione tanto del numero degli enti pubblici quanto di quello delle nomine di competenza governativa da effettuarsi negli enti medesimi, restringendo di conseguenza l’estensione del campo di applicazione della legge n. 14/1978. Pertanto, in considerazione della sua evidente rilevanza per la delimitazione dell’oggetto della presente sezione, si procede di seguito ad una ricognizione preliminare degli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici.
1. Il nucleo originario della normativa taglia-enti
Negli ultimi anni la materia della soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Muoveva in quella direzione la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo Governo Berlusconi, come la successiva), che, all’art. 28, conferiva al Governo delega per l’individuazione degli enti, amministrazioni, agenzie ed altri soggetti pubblici da sopprimere od accorpare con enti od organismi aventi analoghe finalità. Tale delega, peraltro, non fu mai esercitata e per accelerare la prevista operazione di riduzione delle pubbliche amministrazioni, l’anno successivo la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all’art. 34, comma 23, invertì il percorso logico disegnato dalla legge dell’anno precedente, modificandone l’art. 28 nel senso di attribuire al Governo delega per l’individuazione, entro il 30 giugno 2003, degli enti ed organismi pubblici ritenuti indispensabili, disponendone se necessario anche la trasformazione in soggetti di diritto privato ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi pubblici, con automatica soppressione degli enti non inclusi nell’elenco alla scadenza del termine previsto (c.d. “ghigliottina”).
Anche questa delega, nonostante i suoi termini fossero stati successivamente più volte prorogati, non fu peraltro esercitata e qualche anno dopo la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo Governo Prodi, come la successiva), all’art. 1, comma 482 e seguenti, ritornava sul percorso logico di base, novellando nuovamente l’art. 28 della legge n. 448/2001 nel senso di eliminare l’impostazione “per esclusione” fondata sull’individuazione degli enti da conservare ed il meccanismo della “ghigliottina” introdotti dalla legge n. 289/2002 e attribuendo al Governo delega, da esercitare entro il 30 giugno 2007, perché procedesse al riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici nonché delle strutture amministrative pubbliche. Nemmeno in questo caso la delega fu però effettivamente esercitata e a dare nuovo impulso al procedimento provvide quindi la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi da 634 a 641), che abrogava l’art. 28 della legge n. 448/2001 ma ne conservava l’impostazione di fondo come da ultimo ridisegnata dalla legge n. 296/2006, affidando a successivi regolamenti di delegificazione governativi, adottati ai sensi della legge n. 400/1988, il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione. Veniva peraltro modificato il campo di applicazione dell’intervento di riforma, limitandosi tale ambito all’area statale (“enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali”). I princìpi e criteri direttivi da seguire prevedevano: la fusione degli enti e strutture che svolgessero attività analoghe o complementari; la trasformazione degli enti che non svolgessero funzioni di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato o la loro soppressione e liquidazione; la fusione, trasformazione o soppressione degli enti attivi in materie attribuite alle regioni o agli enti locali; la razionalizzazione degli organi degli enti e la riduzione del numero dei loro componenti; la previsione che per gli enti liquidati lo Stato rispondesse delle passività nei limiti dell’attivo delle liquidazioni; l’abrogazione dei finanziamenti pubblici agli enti soppressi o trasformati in soggetti di diritto privato; il trasferimento alle amministrazioni con preminente competenza nella materia delle funzioni degli enti soppressi (comma 634). Un piccolo spazio veniva inoltre recuperato per il meccanismo della c.d. “ghigliottina”: infatti, unicamente per 11 enti identificati nell’allegato A2 era direttamente prevista dalla legge la soppressione, ai sensi del comma 636, ove non riordinati entro il termine (30 giugno 2008) previsto per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione.
Come le precedenti3, anche la delega recata dalla legge n. 244/2007 non è stata peraltro esercitata, anche a causa della crisi di governo del gennaio 2008 e dello scioglimento anticipato delle Camere nel febbraio successivo. Nel periodo tra il 2001 ed il 2008, dunque, limitate operazioni di riordino e trasformazione sono state condotte sugli enti pubblici solo mediante specifiche disposizioni legislative (fra cui – in carica il secondo Governo Berlusconi - il Decreto legislativo n. 173/2003 che ha trasformato l’Agenzia del demanio da ente pubblico non economico in ente pubblico economico, il D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti da soggetto pubblico a società per azioni di diritto privato, e il D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005, con il quale l’Ente nazionale italiano per il turismo ENIT è stato trasformato in Agenzia nazionale del turismo – ENIT) diverse dalla normativa appositamente apprestata per la politica di intervento pubblico nel settore.
Molto più ‘interventista’ di questa, sebbene riferita a un campo di applicazione più ristretto (i soli “enti pubblici non economici”4) è invece la nuova disciplina della materia introdotta, a breve distanza di tempo, dall’art. 26 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (quarto Governo Berlusconi, come le seguenti fino al novembre 2011): generalizzando la clausola del predetto comma 636 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, l’art. 26 dispone esso stesso direttamente la soppressione automatica degli enti pubblici non economici, ad eccezione di quelli espressamente confermati o riordinati con una determinata procedura ed entro determinati termini, mediante una ‘ghigliottina’ da cui sono escluse unicamente talune categorie di enti identificati dalla legge stessa (cfr. infra). Peraltro, mentre si introduceva la nuova ‘ghigliottina generalizzata’, veniva meno la ‘ghigliottina specifica’, in quanto il comma 636 e l’allegato A della legge n. 244/2007 erano abrogati e gli 11 enti interessati venivano a rientrare nella disciplina generale recata dalla nuova legge (comma 3 dell’art. 26)5. D’altra parte, il medesimo comma 3 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 abrogava le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che prevedevano l’istituzione di un nuovo ente pubblico, l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, e l’art. 28 disponeva direttamente l’accorpamento di tre enti già esistenti in un unico nuovo organismo pubblico: veniva infatti istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, trasferendogli le funzioni e le risorse dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ARPAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM, di cui veniva contestualmente disposta la soppressione (comma 2). Con decreto interministeriale dovevano essere determinati, fra l’altro, gli organi di amministrazione e controllo e le modalità di costituzione e di funzionamento dell’ISPRA, tenendo conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche (comma 3).
L’articolo 26 della legge n. 133/2008 è stato successivamente in parte novellato e in parte integrato da altre disposizioni, in primo luogo quelle volte a ribadire in modo più stringente gli obiettivi di risparmio nonché di contenimento strutturale di spesa, recate dall’art. 17, commi 1-9, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Pertanto, la legge n. 133/2008 sviluppa quanto già formulato dalla legge n. 244/2007, e ancora vigente come criteri direttivi,6 e costituisce dunque la ‘carta’ normativa del procedimento taglia-enti, recando la disciplina fondamentale del riordino e della soppressione degli stessi; nell’art. 17 della legge n. 102/2009 si trovava invece la disciplina fondamentale dei profili inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e soppressione degli enti persegue, successivamente a sua volta modificata ed integrata da altre disposizioni di legge.
Interessati da questa normativa, come si è detto, sono gli enti pubblici non economici; in via interpretativa7, è stato chiarito che si tratta degli enti pubblici non economici statali. Il procedimento di riordino e soppressione di tali enti prevede due diverse procedure, il discrimine tra l’una e l’altra delle quali è dato dalle dimensioni degli enti, ossia se essi abbiano o meno una dotazione organica di personale inferiore a cinquanta unità. Le norme relative alle due procedure presentavano tuttavia alcuni profili problematici, quanto alla loro interpretazione e raccordo, per superare i quali, nonché per prorogare i termini originariamente assegnati al procedimento, è stato necessario introdurre ulteriori disposizioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, all’art. 10-bis, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’art. 7, comma 30.
Il complesso della normativa così risultante stabiliva dunque, in sintesi, che dovessero essere soppressi gli enti pubblici non economici (statali):
a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni (ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; autorità portuali; enti parco; enti di ricerca8) e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, e cioè entro il 20 novembre 2008. Anche gli enti così confermati possono comunque, specifica il citato art. 10-bis della legge n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, con appositi regolamenti. Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa sono stati confermati i seguenti nove enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto9; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato olimpico nazionale italiano CONI; Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO; Lega italiana per la lotta ai tumori LILT; Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI; Ente teatrale italiano ETI10;
b) con dotazione pari o superiore a 50 unità, con esclusione degli stessi enti di cui sopra, nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (periodo aggiunto dal citato comma 30 dell'articolo 7 della legge n. 122/2010), per i quali alla scadenza del termine previsto dalla legge non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Tali regolamenti sono poi emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, delle Commissioni parlamentari competenti. Il predetto termine di legge per l’attuazione del riordino degli enti è stato ripetutamente differito11; da ultimo, l'articolo 10-bis della citata legge di proroga termini n. 25 del 2010 ha stabilito che gli schemi di regolamento di riordino, adottati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, dovessero essere emanati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura.
Vale per entrambe le procedure quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 per cui, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l’elenco degli enti che risultano soppressi. Agli stessi Ministri vigilanti è stato attribuito dalla legge n. 102/2009 il potere di proposta per l’adozione dei regolamenti di riordino, originariamente posto in capo ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di governo, poi chiamati ad esprimere sui regolamenti di riordino unicamente il proprio concerto. In caso di soppressione di un ente è previsto che l’amministrazione vigilante succeda ad esso a titolo universale, in ogni rapporto (“anche controverso”), e ne acquisisca le risorse.
Circa l’esclusione dalla normativa taglia-enti degli enti di ricerca, va precisato che l’art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, al comma 2, la limita agli enti di ricerca di cui alla legge n. 165/2007, cioè quelli vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i quali siano adottati entro il 31 dicembre 2009 i decreti legislativi attuativi della delega al riordino ivi prevista. Il successivo comma 3 dell’art. 27 stabilisce inoltre l’esenzione anche dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI, qualora riordinati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. In altre parole, gli enti di ricerca esclusi dal procedimento taglia-enti sono unicamente quelli effettivamente riordinati per altra via, in attuazione della normativa speciale recata dalla legge-delega n. 165/2007 o tenendo conto della previsione generale di cui alla legge n. 244/2007.
Si segnala inoltre che uno speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, riguardava gli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: in base all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, tali enti, nonché le società controllate o vigilate dal Ministero, dovevano, “in vista del relativo necessario riordino”, adeguare i propri statuti entro il 30 aprile 2009 allo scopo di prevedere un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Conseguentemente, nei trenta giorni successivi all’adeguamento doveva procedersi al rinnovo dei relativi organi di amministrazione. In applicazione di tale disposizione (il cui ambito di applicazione era più vasto rispetto alla normativa taglia-enti propriamente intesa, riguardando anche gli enti pubblici economici, come ad esempio l’Ente nazionale risi, e le società), che di fatto anticipava per gli enti del comparto agro-alimentare l’intervento poi generalizzato dall’art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010 (cfr. infra), nel corso del 2009 risultano aver modificato i propri statuti i seguenti sette enti pubblici non economici: Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Istituto nazionale di economia agraria INEA, Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA, Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione INRAN, Ente nazionale sementi elette ENSE, che hanno tutti ridotto a 5 i componenti dei rispettivi CDA. Alcuni di tali enti, l’UNIRE, l’INRAN e l’ENSE, saranno poi interessati da provvedimenti di trasformazione, riordino o soppressione adottati ai sensi della normativa taglia-enti (cfr. infra). Nessuna modificazione statutaria risulta invece approvata per l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI, anch’esso controllato dal Ministero delle politiche agricole, peraltro da anni in regime commissariale e successivamente soppresso (cfr. infra).
SCHEMA RIEPILOGATIVO
La normativa taglia-enti stabilisce la soppressione degli enti pubblici non economici statali: |
|
a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, di quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle autorità portuali, degli enti parco, degli enti di ricerca riordinati per altra via, e ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale del 19/11/2008. |
b) con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, con le stesse esclusioni di cui al punto a), nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per i quali non vengano adottati i relativi schemi di regolamento governativo di riordino, in via preliminare entro il 31/10/2009 e in via definitiva entro il 31/10/2010, salvando comunque gli enti riordinati nella XVI Legislatura. |
2. L’impostazione degli schemi di regolamenti di riordino
In attuazione della normativa taglia-enti il Governo ha progressivamente definito ed approvato in via preliminare una serie di schemi di regolamenti di riordino: quelli approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009 riguardavano un numero di enti pari a 96, ma tale numero complessivo non si riferisce solo agli enti interessati dal procedimento taglia-enti, che sono 55 (compresi 6 Enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusi, quindi, dall’autonomo riordino effettuato con il D.Lgs. n. 213/2009), bensì comprende anche enti espressamente esclusi da esso, come Autorità portuali (in numero di 20) ed Enti parco (in numero di 21).
Sono stati approvati in via preliminare complessivamente 29 schemi di regolamento12, per il riordino di:
- Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” (nella seduta del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2008);
- Lega navale italiana, Unione italiana tiro a segno, Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, Casse militari (nella seduta del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2009);
- Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2009);
- enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell’economia e delle finanze (nella seduta del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009);
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, Istituto opere laiche palatine pugliesi, Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2009);
- Ente italiano montagna EIM, Agenzia nazionale per i giovani, Automobile club d’Italia ACI, Club alpino italiano CAI, Agenzia nazionale per il turismo ENIT, Istituto postelegrafonici IPOST, enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, enti vigilati dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali (due distinti schemi riguardanti, rispettivamente, il settore lavoro ed il settore salute), Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione Guglielmo Marconi, Unione accademica nazionale, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, Istituto agronomico per l’oltremare, Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato, enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Accademia nazionale dei Lincei, Istituto nazionale di statistica ISTAT (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009).
L’elenco completo dei 96 enti inclusi negli schemi di regolamenti di riordino risulta il seguente: Accademia nazionale dei Lincei; Aero club d'Italia; Agenzia italiana del farmaco; Agenzia nazionale per i giovani; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Agenzia nazionale per il turismo; Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; Automobile club d'Italia; 20 Autorità portuali; Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; Cassa ufficiali della Guardia di finanza; 6 Casse militari; Club alpino italiano; Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; Consorzi dell'Adda, del Ticino, dell'Oglio; Consorzio parco nazionale dello Stelvio; Croce rossa italiana; Ente italiano montagna; Ente nazionale per l'aviazione civile; Ente parco nazionale del Gran Paradiso; 21 Enti parco; Fondazione Guglielmo Marconi; Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; Fondo di assistenza per i finanzieri; Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato; Fondi di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, finanzieri della Guardia di Finanza; Fondo di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle Finanze; INPS, INAIL, INPDAP, ENPALS, IPSEMA, ENAPPSMAD (integrazione logistico-funzionale) ed ISFOL; Istituto agronomico per l’oltremare; Istituto di studi e analisi economica; Istituto nazionale di statistica ISTAT; Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale; Istituto opere laiche palatine pugliesi; Istituto postelegrafonici; Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro; Istituto superiore di sanità; Lega navale italiana; Opera nazionale per i figli degli aviatori; Scuola archeologica italiana di Atene; Unione accademica nazionale; Unione italiana tiro a segno; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia.
L’adozione in via preliminare da parte del Governo dello schema di decreto di riordino, in attesa dell’approvazione definitiva entro il 31 ottobre 2010, valeva intanto la conferma per gli enti interessati, che altrimenti, ai termini di legge, avrebbero dovuto essere soppressi perché non sottoposti a riordino. Fra tali enti non rientrava l’Ente irriguo umbro toscano EIUT, la cui bozza di regolamento di riordino esaminata nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 non è stata approvata (cfr. infra).
Si segnala altresì che nella seduta del 28 ottobre 2009 il Governo ha approvato in via preliminare un ulteriore schema di regolamento di riordino di enti pubblici non economici, peraltro non ai sensi della normativa taglia-enti e nell’ambito del relativo procedimento, ma sulla base di altre disposizioni di legge che li riguardavano: si tratta del regolamento per l’unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, ai sensi del D.Lgs. n. 419/del 1999, che reca la disciplina di un precedente procedimento di riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici analogo a quello successivamente introdotto dalla normativa “taglia-enti”13. Un altro schema di regolamento di questo tipo approvato in precedenza era quello per la riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 69/2009, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 luglio 2009, ed ulteriori analoghi schemi di regolamento approvati successivamente erano quello per il riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI e dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, quello di riordino dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM, approvati il 17 dicembre 200914, e quello di riordino del sistema delle Stazioni sperimentali per l’industria, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 99/2009 (seduta del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010). Per questi enti il previsto riordino seguiva quindi specifiche modalità, che potevano anche essere differenti da quelle seguite nell’ambito del procedimento taglia-enti.
3. L’evoluzione del nucleo originario: prima fase
Una nuova ed importante tappa del procedimento taglia-enti è stata successivamente aggiunta dalla citata legge n. 122/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 78/2010, che ha attuato un vasto intervento di c.d. ‘riduzione del perimetro della pubblica amministrazione’. Infatti l’art. 7 di tale legge - oltre ad intervenire al comma 30, come si è detto, sull’individuazione degli enti esclusi dalla soppressione - ha introdotto una serie di nuove disposizioni che hanno innanzitutto stabilito, ai commi da 1 a 17, la soppressione e il riordino immediati di taluni enti vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. In particolare, il comma 1 stabilisce la soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all’INAIL, che succede ad essi in tutti i rapporti attivi e passivi; allo stesso modo, i commi 2 e 3 provvedono a sopprimere l’Istituto postelegrafonici IPOST, le cui funzioni sono trasferite all’INPS, e il comma 3-bis sopprime l’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM (per il quale era inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 per l’esclusione dal procedimento taglia-enti mediante autonomo riordino: cfr. infra), attribuendo le relative funzioni all’INPDAP. Le risorse umane e strumentali degli enti soppressi sono trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione15, nonché, per quanto riguarda l’ISPESL, con il Ministro della salute (commi 4 e 5).
I successivi commi 7, 8 e 9 intervengono in materia di riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui alla legge n. 479 del 1994, eliminando i consigli di amministrazione di tali enti ed attribuendone alcune funzioni ai presidenti (che continueranno ad essere nominati in base alle norme della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative); inoltre, viene stabilito che quando verranno rinnovati i consigli di indirizzo e vigilanza degli enti in questione, il numero dei loro componenti verrà ridotto almeno del trenta per cento. I commi da 10 a 14 prevedono poi, tra l'altro, l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti in oggetto, in modo da conformarli alle nuove norme, specificando che le nuove disposizioni si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, a cui il comma 16 trasferisce anche funzioni e personale di ruolo (nonché attività e passività di bilancio) del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD.
Ulteriori soppressioni di enti e trasferimenti delle relative funzioni sono previsti ai successivi commi 15, che sopprime l'Istituto affari sociali IAS e ne trasferisce le funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, in una delle macroaree già esistenti; 18, che sopprime un ente vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto di studi e analisi economica ISAE, le cui risorse e funzioni sono assegnate al ministero vigilante e all'ISTAT; 19, che sopprime un ente di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna EIM, al quale la Presidenza succede a titolo universale; 20, che sopprime una serie di enti elencati nell'allegato 2 alla legge, in cui sono specificate le amministrazioni a cui sono trasferiti i rispettivi compiti e attribuzioni. Si tratta in primo luogo di enti vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè tutte le otto Stazioni sperimentali per l'industria, a cui subentrano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA territorialmente competenti, e l'Istituto per la promozione industriale IPI, a cui subentra direttamente il Ministero dello sviluppo economico; poi, di un altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA16, e di un ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ente nazionale delle sementi elette ENSE17, ad entrambi i quali subentra l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN. Vengono altresì soppressi altri due enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e cioè il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, i cui compiti e attribuzioni passano al suddetto Ministero, nonché l'Ente teatrale italiano ETI18, a cui subentra il vigilante Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, il comma 21 sopprime l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN e trasferisce le sue funzioni e risorse al Consiglio nazionale delle ricerche e i commi da 31-ter a 31-septies sopprimono l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES, cui succede a titolo universale il Ministero dell’interno.
All’elenco degli enti così soppressi ha successivamente aggiunto un’altra voce l’art. 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, ai commi 5-quater e 5-quinquies, ha disposto l’aggiunta nell’allegato 2 della legge n. 122, e quindi la soppressione, del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, assegnando alla Camera di commercio di Brescia i relativi compiti e attribuzioni. Il Banco era stato appena riordinato con apposito provvedimento adottato ai sensi della normativa taglia-enti, il D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, che aveva, tra l’altro, portato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 11 a 5 (cfr. infra); l’ente, peraltro, ritornerà in essere poco più di un anno dopo (cfr. infra).
Ulteriori disposizioni, di carattere più generale ed onnicomprensivo, attinenti al riordino (anche) degli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti sono quelle recate, in un ambito più vasto, dai commi 2 e 5 dell’art. 6 della legge n. 122. Il comma 2, infatti, stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica: essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, essi non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di queste norme determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Il comma 2 non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle Università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle Camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.
Il comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122 prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi di tutti gli enti ed organismi pubblici, inclusi, quindi, gli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti: fermo restando quanto previsto dall'illustrato articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 122, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono al conseguente adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma 5 nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. In attuazione dell’art. 6, comma 5, della legge 122/2010 risulta adottato, con D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207, il nuovo regolamento riguardante la disciplina di organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo, che ha ridotto da 10 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione dell’ente; di tale riduzione, in quanto, come si è detto, conseguente ad una norma di legge non riconducibile alla normativa taglia-enti propriamente intesa, non si tiene peraltro conto nella ricostruzione dello stato d’attuazione e degli effetti di tale normativa.
La legge n. 122/2010 segna dunque un ulteriore incremento del livello di ‘interventismo’ della normativa taglia-enti, disponendo essa stessa, come si è visto, la soppressione immediata di 23 enti pubblici non economici – poi portati a 24 dalla legge n. 10/2011 - e disciplinando direttamente il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, in un momento in cui non era ancora scaduto il termine del 31 ottobre 2010 per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino degli enti pubblici interessati dal procedimento19, e in un caso - quello dell’ETI - addirittura ritornando sulla procedura in materia di soppressione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità già definita con il D.M. 19 novembre 2008. Viene anche derogata la regola generale per cui, in caso di soppressione di un ente, è l’amministrazione vigilante a dovergli succedere, acquisendone le risorse: infatti, in numerosi casi le funzioni e le risorse degli enti soppressi sono attribuite ad altri enti pubblici, anziché alle amministrazioni vigilanti.
4. L’iter degli schemi di regolamenti di riordino
L’iter degli schemi di regolamento di riordino, già adottati dal Governo in via preliminare e il cui termine finale era stato frattanto posposto al 31 ottobre 2010, degli enti successivamente interessati dalla legge n. 122 si è quindi interrotto prima di giungere all’approvazione definitiva; lo stesso è accaduto anche per altri degli schemi di regolamento approvati entro il 31 ottobre 2009, per una serie di motivi fra cui di particolare rilievo appaiono le osservazioni in merito del Consiglio di Stato. Infatti, esaminandoli per l’espressione del prescritto parere, il Consiglio di Stato ha censurato gran parte di tali schemi, chiedendo al Governo di rimettervi mano sulla base del rilievo che il riordino era previsto in un’unica direzione, quella della riduzione degli organi collegiali di gestione e di alcuni posti di vertice interni degli enti, senza mai riguardare anche la riduzione degli uffici dirigenziali dei Ministeri vigilanti; e ciò in violazione della norma (art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 17 della legge n. 102/2009: cfr. infra) che stabilisce che l’operazione di riorganizzazione deve avvenire su entrambi i versanti con, in entrambi i casi, “corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”. I decreti governativi di riordino dovevano quindi dare attuazione a tutti i princìpi e criteri direttivi indicati dalla legge e non risultava condivisibile la tesi del Governo per cui al riordino degli enti potesse procedersi senza attuare taluni di essi purché fosse rispettato l’obiettivo di contenimento della spesa: secondo il Consiglio di Stato, “il concetto di ‘riordino’ non può essere schiacciato su quello di ‘risparmio’, sino ad ammettere che una qualsiasi operazione di riorganizzazione, tra quelle previste dal legislatore, sia adeguata se genera una riduzione di spesa”.
Come risultato, alla scadenza del 31 ottobre 2010 posta dalla legge per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino, i provvedimenti effettivamente adottati nell’ambito del procedimento taglia-enti risultano soltanto 16, cui si sono aggiunti due ulteriori provvedimenti di riordino adottati ai sensi di altre disposizioni di legge (quelli relativi al CNIPA e all’Istituto per il credito sportivo). L’elenco completo è il seguente:
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203, di riordino dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI;
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 205, di riordino della Lega navale italiana LNI20;
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209, di riordino dell’Unione italiana tiro a segno UITS21;
- D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, di riordino delle Casse militari, accorpate in un unico ente, la Cassa di previdenza delle Forze armate22;
- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 215, di riordino dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA;
- D.P.R. 13 dicembre 2009, n. 180, di privatizzazione della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”;
- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, di riordino dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188, di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (riguardante l’Aero club d’Italia e l’Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, di riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV;
- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 232, di riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei;
- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 237, di riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione23;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, di riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali24;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243, di riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244, di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261, di privatizzazione dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;
- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263, di privatizzazione dell’Istituto opere laiche palatine pugliesi.
A questi regolamenti di riordino, come si è detto, si sono aggiunti, al di fuori del procedimento taglia-enti propriamente inteso, il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, di riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, che veniva trasformato nel nuovo Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA25, e il D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207, recante il nuovo regolamento di organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo.
Tutti gli altri 13 schemi di regolamento di riordino approvati dal Governo in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 non sono pervenuti all’approvazione definitiva, non risultando, anzi, essere mai stati neanche trasmessi al Parlamento per l’espressione del prescritto parere. Analogamente, non sono stati approvati definitivamente, ad eccezione di quelli relativi al CNIPA e all’Istituto per il credito sportivo, anche gli schemi di provvedimenti di riordino adottati sulla base di disposizioni di legge diverse dalla normativa taglia-enti, relativi ad INVALSI, ENAM Stazioni sperimentali per l’industria, nonché a Giunta centrale per gli studi storici ed Istituti storici (benché trasmesso alle Camere per il prescritto parere, poi espresso dalle competenti Commissioni parlamentari) e all’ANSAS (anch’esso trasmesso al Parlamento per il parere, effettivamente espresso dalle competenti Commissioni parlamentari). Pertanto, INVALSI, ANSAS ed ENAM sono venuti a rientrare nel campo di applicazione della normativa taglia-enti, risultando inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 di cui all’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009; l’INVALSI è stato comunque riordinato, praticamente in contemporanea, con l’art. 17 del citato D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, con cui si è attuata la generale riforma degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca26, le cui restanti norme avrebbero dovuto applicarsi anche all’ANSAS, mentre l’ENAM, cui tale riforma non avrebbe dovuto applicarsi perché non avente natura di ente di ricerca per quanto vigilato dal MIUR, è stato poi soppresso, come si è visto, dalla legge n. 122/2010 (sorte analoga toccherà poi all’ANSAS in base alla legge n. 111/2011: cfr. infra). Per quanto riguarda l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, il suo riordino ha avuto luogo anch’esso al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, con l’approvazione, mediante il D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, del nuovo regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ente, adottato tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 ma non della restante normativa taglia-enti successivamente intervenuta, che nel nuovo regolamento non è mai citata27.
Di conseguenza, i 14 enti pubblici non economici così riordinati e non trasformati in enti di diritto privato28 dovevano essere, a stretto rigore di legge, gli unici interessati dalla normativa taglia-enti ad essere confermati dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010; tutti gli altri dovevano intendersi soppressi, in quanto non inclusi negli schemi di riordino approvati entro il 31 ottobre 2009 oppure, benché ivi inclusi, non interessati da riordino approvato in via definitiva. E’ peraltro evidente che, in pratica, le cose non stanno in questi termini, non risultando che alcun Ministro vigilante abbia comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, l’elenco degli enti soppressi previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 (cfr. infra sull’esito attuale della procedura taglia-enti e sui conseguenti riflessi in merito all’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine), e come confermato anche dal fatto che la storia della normativa taglia-enti non si esaurisce affatto con la scadenza del termine del 31 ottobre 2010.
5. L’evoluzione del nucleo originario: seconda fase
Infatti, nella complessa disciplina taglia-enti ha poi innovato la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che da una parte ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge n. 122/2010 e dall’altra ha proseguito nella linea di rafforzato interventismo inaugurata da quest’ultima legge, introducendo nuove disposizioni concernenti la soppressione e il riordino di singoli enti pubblici. Sotto il primo aspetto, l'art. 14, comma 15, della legge n. 111 chiarisce che le amministrazioni a cui sono trasferiti i compiti e le attribuzioni precedentemente spettanti agli enti di cui all’allegato 2 alla legge n. 122/2010, soppressi dall'art. 7, comma 20, della medesima legge, subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che gli stessi siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. Per quanto riguarda il secondo profilo, i commi da 17 a 27 dell’art. 15 della legge n. 111/2011 provvedono innanzitutto a sopprimere l’Istituto per il commercio estero ICE e a trasferirne le funzioni, le risorse umane, strumentali e finanziarie ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione; inoltre, in materia di riordino di enti pubblici intervengono i commi da 1 a 5 dell’art. 14, di modifica delle funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, i commi 28 e 29 del medesimo art. 14, che dispongono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 122/2010, la trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE29 nell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, con il conseguente subentro dell’ASSI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’UNIRE30, e i commi 7, 8 e 9 dell’art. 17, che autorizzano il Ministro della salute a provvedere con proprio decreto, entro il 30 giugno 2013, a modifiche all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP, prorogano al 31 dicembre 2013 il progetto di sperimentazione gestionale dell’Istituto31 e ne prevedono la soppressione e liquidazione in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto medesimo32. Infine, l’art. 19, ai commi 1, 2 e 3, prevede, in materia di riordino degli enti di ricerca, la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS ed il ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE (si compie, dunque, l’operazione inversa rispetto a quella attuata con la legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 che, ai commi 610 e 611 dell’art. 1, aveva istituito l’ANSAS disponendone il subentro nei compiti e nelle funzioni già svolti dall’INDIRE e dagli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE, che erano contestualmente soppressi; questi ultimi Istituti, peraltro, non vengono ripristinati dalla legge n. 111/2011). Il ripristinato INDIRE, peraltro, è stato immediatamente sottoposto a gestione commissariale, nel corso della quale è stato adottato il suo nuovo statuto33, che ha previsto una configurazione dell'Ente parzialmente differente rispetto a quella vigente prima della sua soppressione.34
Da notare, inoltre, che in materia di controllo parlamentare sulle nomine, anche se al di fuori del quadro della normativa taglia-enti, incideva anche l’art. 21, comma 4, lettera b) della legge n. 111/2011, che prevedeva il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, costituito nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti35. Tuttavia, a seguito dell’istituzione da parte della legge n. 27/2012 (cfr. infra) della nuova Autorità di regolazione dei trasporti, tale procedura dovrebbe essere venuta meno il 30 giugno 2012, data prevista per l’entrata in funzione della nuova Autorità con la conseguente soppressione dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari; si segnala peraltro che al momento in cui il presente dossier è stato predisposto, la nuova Autorità non risultava ancora operativa.
Infine, la legge n. 111/2011 ha introdotto altresì, al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, nuove disposizioni in materia di liquidazione degli enti in stato di dissesto finanziario e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari: l’art. 15 di tale legge, infatti, stabilisce, al comma 1, che quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l’ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, l’ente stesso può essere posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; conseguentemente, gli organi dell’ente decadono ed è nominato un commissario che provvede alla liquidazione dell’ente entro i tre anni successivi, con possibilità di proroga per ulteriori due anni, dopodiché le eventuali residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante. Viene altresì disciplinata l’allocazione delle funzioni, dei compiti e del personale a tempo indeterminato dell’ente soppresso nel Ministero vigilante, in altra amministrazione ovvero in un’agenzia costituita ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 300/1999 (cioè un’agenzia priva di autonoma personalità giuridica, non un nuovo ente pubblico), con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato all’ente soppresso. La stessa procedura può essere seguita, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 15, su richiesta del commissario nominato in sostituzione degli organi statutari negli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato il cui bilancio non sia deliberato nei termini di legge ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, qualora il commissario stesso verifichi l’impossibilità di adottare le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente. Sulla base di tali disposizioni, come si è detto (cfr. supra), è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, con la conseguente nomina di un commissario liquidatore, mediante Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 novembre 2011, l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente ISIAO, che non aveva ottemperato alle richieste del Ministero vigilante di adottare un circostanziato piano di rientro ed una radicale revisione delle attività sulla base delle limitate risorse a disposizione e si trovava, a giudizio del Governo, in situazione di grave dissesto finanziario, nell’impossibilità di perseguire le sue finalità statutarie e di assolvere alle sue funzioni indispensabili, nonché di far fronte ai debiti contratti nei confronti di terzi. Con Decreto dcl Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012 le funzioni, i compiti ed il personale dipendente dell’ISIAO sono stati allocati nel Ministero degli affari esteri, cui sono state altresì attribuite le risorse finanziarie correlate per legge; conseguentemente, la dotazione organica del Ministero è stata incrementata di un numero di posti pari alle unità di personale a tempo indeterminato effettivamente trasferite. Da notare che l’ISIAO, già rientrante fra i 9 Enti di minori dimensioni confermati in essere in quanto necessari con il citato decreto interministeriale del 19 novembre 2008, non era stato successivamente interessato da alcun provvedimento di riordino ed aveva autonomamente provveduto, con apposite delibere modificative del proprio statuto adottate il 28 aprile 2010, a ridurre i componenti dei propri organi direttivi, portando fra l’altro da dieci a sette membri la composizione del Consiglio di amministrazione; tali modifiche, deliberate ai sensi dell’art. 2, comma 634, lettera d), della legge n. 244/2007, non risultavano peraltro allineate alle successivamente intervenute disposizioni del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 che, come si è detto (cfr. supra), hanno stabilito la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi degli enti pubblici. Comunque, a seguito di tali vicende, risultano uscite dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine governative ulteriori dieci nomine, benché di esse non si tenga conto ai fini del computo degli effetti della normativa taglia-enti di cui al presente lavoro.
Si ricorda che sul procedimento taglia-enti era successivamente intervenuto anche il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che, al comma 31 dell’art. 1, aveva modificato il campo di applicazione della normativa taglia-enti definito dalla normativa precedente, ed in particolare dalle disposizioni basilari di cui all’art. 26 della legge n. 133/2008. In base a tali modificazioni, la platea degli enti pubblici non economici ricompresi nella prima procedura di soppressione in caso di assenza di riordino, cioè quelli di piccole dimensioni, veniva ampliata sia mediante l’innalzamento da 50 a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento, fra le quali non figurava più quella degli enti di ricerca, che potevano quindi essere interessati dalla soppressione anche se recentemente riordinati con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Veniva inoltre modificato il meccanismo di identificazione delle ulteriori esclusioni dalla soppressione generalizzata, che potevano essere stabilite per gli enti “di particolare rilievo” identificati dal Presidente del Consiglio dei ministri (anziché dai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa) con apposito decreto da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Era poi previsto che, sempre con DPCM adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi potessero essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. Pertanto, l’illustrata disposizione si configurava come ancora più ‘interventista’ di quelle recate dalla stessa legge n. 122/2010, attuando un’ulteriore intensificazione del ricorso diretto a norme di legge immediatamente precettive e dell’accentramento delle decisioni in ambito governativo ad un livello sempre più alto. A seguito dell’esame parlamentare, il comma 31 dell’art. 1 del D.L. n. 138/2001 è stato peraltro soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
Se ha cassato le nuove norme in materia di soppressione degli enti, la legge n. 148/2011 ha tuttavia mantenuto quelle del D.L. n. 138 in materia di riordino degli stessi: infatti, l’art. 1, ai commi da 2 a 5, reca un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni già interessate dall’art. 74 della legge n. 112/2008 e dall’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25/2010, che sono tenute, entro il 31 marzo 2012, ad apportare un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in aggiunta a quelle risultanti dall’applicazione dei citati art. 74 e 2 ed in misura non inferiore al 10 per cento delle stesse, nonché ad effettuare una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, anche in questo caso ulteriore e con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione degli art. 74 e 2 (comma 3 dell’art. 1 della legge n. 148/2011). Anche in questo caso, alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 4) e vengono specificamente individuate le amministrazioni esonerate dall’applicazione delle norme (comma 5).
6. I profili direttamente inerenti al contenimento di spesa
Per quanto riguarda i profili della normativa taglia-enti direttamente inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e sfoltimento degli enti persegue, già la citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, comma 483) aveva quantificato i risparmi di spesa conseguenti alle norme da essa introdotte in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per il 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, la legge n. 296 aveva inoltre introdotto, al comma 621 dell’art. 1, una clausola di salvaguardia, con la previsione di una riduzione delle dotazioni del bilancio dello Stato relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati. Le norme della legge n. 296 sono state successivamente sostituite dalla citata legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 641), che ha mantenuto tuttavia fermi gli obiettivi di risparmio a decorrere dal 1° gennaio 2008, e la relativa clausola di salvaguardia, come pure ha fatto la successiva legge n. 102/2009, ai commi 1-9 dell’art. 17, a decorrere dall’anno 2009: pertanto, la misura complessiva dei risparmi di spesa da conseguire rimane pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.
A questo scopo, il citato art. 17 della legge n. 102 aveva introdotto una scansione procedimentale finalizzata ad assicurare effettività ai risparmi di spesa perseguiti. Di qui, innanzitutto, la previsione (comma 3) che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009; le amministrazioni vigilanti competenti erano chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione, con l’indicazione degli enti assoggettati a riordino. Di qui la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze, in attesa dell’indicazione degli obiettivi di risparmio posti a ciascuna amministrazione vigilante, di rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, con decreti di accantonamento su cui le Commissioni parlamentari rendessero parere (commi 4 e 4-bis). O ancora, la previsione che le amministrazioni competenti, una volta condotto il riordino degli enti vigilati, adottassero interventi di contenimento strutturale della spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, sì da effettivamente raggiungere gli obiettivi di risparmio ricevuti (comma 5). E ancora, la previsione che finché quegli obiettivi non fossero conseguiti, amministrazioni ed enti non potessero procedere a nuove assunzioni di personale, con alcune esclusioni specificamente determinate (comma 7), e quella per cui le amministrazioni vigilanti dovevano comunicare alla Ragioneria generale e al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 novembre 2009, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed eventualmente alle spese del proprio apparato organizzativo (comma 8, primo periodo).
Nell’ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle amministrazioni vigilanti non risultassero conseguiti o fossero stati conseguiti in modo parziale, era prevista l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale si doveva operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti (comma 8, terzo periodo). A suggello del procedimento, era previsto che in caso di minori risparmi conseguiti a seguito del riordino degli enti di propria competenza, ciascuna amministrazione vigilante concorresse essa stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati, mediante una riduzione del suo stato di previsione della spesa (comma 9).
Tuttavia, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di assegnazione a ciascuna amministrazione degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dal 2009, che costituiva la prima e indispensabile fase del procedimento scandito dall’art. 17 della legge n. 102/2009, non è stato mai adottato: l’intero procedimento è rimasto così, di fatto, mutilo di una sua componente essenziale e destinato alla non applicazione. Di conseguenza, la predetta legge n. 25 del 2010 ha successivamente abrogato i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell’articolo 17 della legge n. 102/2009, lasciando dunque in piedi unicamente le disposizioni dei commi 4 e 4-bis che autorizzavano a rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, e stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese in tal modo indisponibili sono ridotte definitivamente (art. 2, comma 8-septies, della legge n. 25); le disposizioni del comma 6, che aggiornano i princìpi e criteri direttivi della delega per l’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 prevedendo la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti da riordinarsi e presso le amministrazioni vigilanti, con corrispondente riduzione, in entrambi i casi, degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; e quelle del secondo periodo del comma 8, in base alle quali le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione (fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti), sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.
Successivamente, la citata legge n. 122 del 2010, al comma 24 dell’art. 7, ha stabilito, in via generale, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi (quindi, anche agli enti pubblici non economici statali oggetto della normativa taglia-enti) sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni, dovevano stabilire il riparto delle risorse disponibili, con l’obiettivo di razionalizzare e riordinare il sistema delle funzioni strumentali dello Stato dipendenti dai rispettivi dicasteri: in pratica, ciascun Ministero vigilante veniva chiamato a ripensare il ruolo, le funzioni e le attribuzioni degli enti strumentali dello Stato posti sotto la propria vigilanza ed a fare le conseguenti scelte di ridimensionamento. Il successivo comma 31-octies ha poi stabilito che le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi dal medesimo art. 7, in esito all’applicazione delle norme delle leggi n. 133/2008 e n. 25/2010, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le proprie dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto.
7. I nuovi sviluppi estensivi: prima fase
Ma la rapida evoluzione normativa della materia non è cessata neppure con i descritti interventi direttamente rivolti al contenimento di spesa, e si è anzi sviluppata allargandosi al di là dei confini del procedimento taglia-enti finora illustrati. Ancora, infatti, è poi intervenuta la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (primo Governo Monti), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Le disposizioni introdotte da tale legge non costituiscono in senso stretto una nuova parte della normativa taglia-enti propriamente intesa, alla quale non fanno specifico riferimento, prevedendo anzi talune deroghe e innovazioni alla normativa stessa (come nel caso dell’inclusione delle Autorità amministrative indipendenti nelle misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi) ed affermando altresì specifiche ed ulteriori finalità (come la considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo); esse, tuttavia, rientrano pienamente nella materia della soppressione, razionalizzazione e riordino degli enti pubblici non economici a fini di riduzione della spesa pubblica complessiva, ragion per cui il loro inserimento nell’analisi condotta in questa sede appare pienamente giustificato.
Continuando nella linea di diretto interventismo ormai caratteristica delle norme in materia, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto innanzitutto, al comma 1, a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, due ulteriori enti previdenziali, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP e l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS36, attribuendo i relativi compiti e funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. I commi da 2 a 5 dell’art. 21 disciplinano la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi all’INPS, che deve provvedere entro i sei mesi successivi al proprio riassetto organizzativo e funzionale operando una razionalizzazione di organizzazione e procedure (comma 7). In considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS, il comma 6 dell’art. 21 stabilisce l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con sei ulteriori rappresentanti37, ed il successivo comma 9 prolunga la durata in carica del Presidente dell’INPS fino al 31 dicembre 2014. In base al comma 8, dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS e dal conseguente riordino dell’INPS deve derivare una riduzione degli oneri complessivi di funzionamento dell’INPS in misura non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014; tali importi sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e si affiancano ai risparmi già preventivati a seguito delle misure di razionalizzazione organizzativa di INPS, INPDAP ed INAIL previste dall’art. 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) per complessivi 60 milioni di euro nel 2012, 10 milioni per il 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dal 2014.
Al comma 10, inoltre, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha disposto la soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI38: le sue funzioni, con le relative risorse umane e strumentali, ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al soggetto da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate, con la procedura definita dal successivo comma 11.
Analogamente, il comma 12 dell’articolo 21 ha disposto la soppressione dei tre Consorzi locali per i bacini prealpini (Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore; Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo; Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como) e l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, istituito sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli organi di amministrazione e controllo, la sede e le modalità di funzionamento del nuovo Consorzio nazionale dovevano essere determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente; peraltro, in materia è successivamente intervenuto il dietrofront disposto dalla legge n. 14/2012 (cfr. infra).
Ai commi da 13 a 21, l’articolo 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto infine alla soppressione e al trasferimento delle funzioni, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, di ulteriori enti pubblici non economici statali elencati nell’allegato A: si tratta dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, mentre le ulteriori funzioni passano al Ministero dell’ambiente; dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni passano in via transitoria (in attesa dei decreti attuativi) all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA e successivamente, in via definitiva, al Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni passano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM. Viene altresì soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare39 (comma 20). Anche in questo caso, viene dettagliatamente disciplinata direttamente dalla legge la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi alle amministrazioni incorporanti; non è però previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa, in quanto il comma 21 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi 13 e seguenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Altre disposizioni in materia di enti ed organismi pubblici sono state introdotte dall’art. 22 della legge n. 214/2011. Fra queste, il comma 2 prevede innanzitutto la riduzione delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e degli organismi strumentali comunque denominati: a questo scopo, con regolamenti governativi di delegificazione di cui alla legge n. 400/1988 devono essere riordinati, entro il termine di sei mesi, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti soggetti, assicurandone la riduzione del numero complessivo dei componenti; la decorrenza di tale riduzione, in base al successivo comma 4, è fissata nel primo rinnovo dei componenti degli organi collegiali successivo all’entrata in vigore della legge n. 214. Il comma 3 prevede poi un’analoga disciplina per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
I commi da 6 a 9 dell’art. 22, sostituendo con una nuova formulazione i commi da 18 a 26 dell’art. 14 della legge n. 111/2011, disciplinano invece l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento di un nuovo Ente pubblico non economico statale, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. All’Agenzia sono trasferite alcune delle funzioni già esercitate dal soppresso Istituto per il commercio estero ICE (quelle di cui l’originario testo dell’art. 14 della legge n. 111/2011 prevedeva il passaggio al Ministero degli esteri), mentre per le restanti attribuzioni è confermato il già disposto trasferimento al Ministero dello sviluppo economico; conseguentemente, le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, nonché il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Istituto, vengono ripartiti fra il Ministero dello sviluppo economico e la nuova Agenzia. Organi dell’Agenzia sono il Consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno, e il Collegio dei revisori dei conti; i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico; uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. Le nomine in questione rientrano dunque nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.
Anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito dell’adozione delle misure illustrate, in quanto il comma 9 dell’art. 22 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzandosi allo scopo le risorse già destinate al soppresso Istituto per il commercio estero ICE.
L’art. 23 della legge n. 214/2011 ha inoltre apportato ulteriori innovazioni nella materia dei costi di funzionamento degli apparati amministrativi pubblici, includendovi tra l’altro per la prima volta (insieme ad Autorità di Governo, al CNEL ed alle Province, che in questa sede non rilevano in quanto non interessati dal controllo parlamentare sulle nomine) le Autorità amministrative indipendenti, che, pur essendo anch’esse enti pubblici non economici statali, erano in precedenza escluse dagli interventi disposti nell’ambito della complessiva normativa taglia-enti. Il comma 1 dell’art. 23 dispone infatti la riduzione del numero dei componenti di nove di tali Autorità: il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM è ridotto da 8 a 4 componenti, escluso il Presidente (e conseguentemente sono ridotti da 4 a 2, escluso il Presidente, i componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e i prodotti costituite nell’ambito dell’AGCOM); la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali passa da 9 a 5 componenti, compreso il Presidente; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture passa da 7 a 3 componenti, compreso il Presidente; il Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP passa da 6 a 3 componenti, compreso il Presidente; i membri dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB, della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT scendono da 5 a 3, compreso il Presidente.
Le riduzioni così disposte non interessano i componenti delle Autorità già nominati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011; ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti i componenti, le riduzioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo a tale data (comma 2). Vengono altresì introdotte le conseguenti modifiche alle modalità di funzionamento della CONSOB (commi 2-bis e 2-ter), nonché disposto il potenziamento delle funzioni dell’AGCOM (art. 35), e si stabilisce che il Presidente ed i componenti di tutte le Autorità amministrative indipendenti (non solo le nove interessate dal comma 1 dell’art. 23, quindi) non possono essere confermati alla cessazione della carica (comma 3 dell’art. 23). Infine, il successivo art. 37 delegava il Governo, fra l’altro, ad individuare, tra quelle esistenti, l’Autorità amministrativa indipendente cui attribuire specifiche funzioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti; la norma, peraltro è stata modificata a distanza di appena tre mesi.
Infatti, a modifica del predetto art. 37 della legge n. 214 del 2011 è successivamente intervenuta la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che all’art. 36, interamente riformulato nel corso dell’esame parlamentare40, istituisce direttamente una nuova autorità amministrativa indipendente denominata Autorità di regolazione dei trasporti, composta dal Presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità41. L’Autorità di regolazione dei trasporti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed esercita in particolare le funzioni di cui al medesimo art. 36 ed al successivo art. 37 del D.L. n. 1/2012; in sede di prima attuazione, il collegio dell’Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012 e l’Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti relativi all’organizzazione interna, al funzionamento ed alla pianta organica del personale di ruolo, che devono essere adottati entro trenta giorni dalla sua costituzione (e quindi entro il 30 giugno 2012). Nelle more dell’entrata in operatività dell’Autorità, le funzioni e le competenze ad essa attribuite continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati; a decorrere dalla sua entrata in operatività è soppresso l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente riduzione della dotazione organica di personale dirigenziale del Ministero e degli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. A seguito di tale soppressione verrà dunque meno un’ulteriore carica, quella del Direttore generale dell’URSF, attualmente ricompresa nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.
8. I nuovi sviluppi estensivi: seconda fase
Nella più recente, e tuttora aperta, fase della normativa taglia-enti, ulteriori rilevanti innovazioni sono state introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che, all’art. 27-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge, ha annullato la manovra compiuta sui Consorzi per i laghi prealpini dalla legge n. 214/2011: seguendo il percorso inverso, infatti, il nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, scaturito dall’accorpamento dei tre preesistenti Consorzi locali, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 14 e sono ricostituiti i Consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda, che riprendono le funzioni esercitate precedentemente all’accorpamento disposto dalla legge n. 214/2011. E’ peraltro stabilito il riordino della struttura ed organizzazione dei ricostituiti Consorzi rispetto alla situazione precedente, in quanto con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, saranno approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione e controllo nonché le modalità di funzionamento dei Consorzi stessi, finalizzate ad accrescerne funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e gli altri amministratori dei tre Consorzi già soppressi che non siano cessati a qualsiasi titolo dalla carica continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.
Il successivo art. 29-bis della legge n. 14/2012 ha poi innovato nel procedimento di liquidazione del soppresso Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania EIPLI, prorogando al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate delle relative funzioni, risorse umane e strumentali e complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi.
Ancora, la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha introdotto, all’art. 46, comma 1, nuove disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa: tali enti possono, con appositi regolamenti governativi di delegificazione adottati ai sensi della legge n. 400/1988, essere trasformati in soggetti di diritto privato sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’art. 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge n. 244/2007, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la procedura per la trasformazione prevede la proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale42. In attuazione del predetto art. 46 del decreto-legge n. 5/2012, il Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2013 ha approvato in via definitiva lo schema di regolamento concernente la trasformazione in ente di diritto privato dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI. Su tale schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 16 novembre 2012, la 4ª Commissione del Senato aveva espresso parere favorevole il 13 febbraio 2013.
Gli enti vigilati dal Ministero della difesa sono altresì oggetto di un’ulteriore iniziativa di riordino attuata mediante il Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 191 recante ulteriori modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati, in attuazione dell'articolo l, commi da 3 a 5, della citata legge n. 148/2011 (cfr. supra). Peraltro, l’unico ente vigilato effettivamente interessato da tale intervento risulta l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, il cui consiglio di amministrazione (mediante la modifica dell’art. 55 del predetto Testo Unico di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) viene portato da 6 a 5 membri. Si recepisce così anche a livello normativo l’adeguamento al disposto dell’art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010, in base al quale gli organi di amministrazione di tutti gli enti pubblici, anche economici, devono essere costituiti da un numero non superiore a cinque componenti. Tale adeguamento sul piano numerico risultava peraltro già conseguito ai sensi dell'art. 10 del nuovo statuto dell’ONFA, adottato con decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011, successivamente al riordino dell’ente effettuato con il D.P.R. n. 215/2009: cfr. supra.
La medesima legge n. 35/2012 ha poi stabilito la riviviscenza del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni, soppresso dall’art. 2, commi 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 225/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 10/2011 (cfr. supra): infatti, ai sensi dell’art. 62 della legge n. 35, le disposizioni elencate nella tabella A allegata alla legge stessa erano abrogate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, e fra tali disposizioni rientrano, al n. 297, i citati commi 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 225/2010 che avevano disposto la soppressione del Banco. L’ente è pertanto tornato in essere nel giugno 2012, nella sua configurazione successiva al riordino effettuato in attuazione della normativa taglia-enti con il citato D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, tanto che la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. n. 95/2012 (cfr. infra), gli ha poi assegnato, all’art. 23, comma 12-sexiesdecies, l’ulteriore compito di classificare le armi comuni secondo le categorie previste dalla normativa europea.
La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni in materia tributaria, ha poi disposto, all’art. 8, comma 23, la soppressione dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)43 e il trasferimento dei relativi compiti, funzioni e risorse strumentali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede di conseguenza ad adeguare il proprio assetto organizzativo senza nuovi o maggiori oneri. Chiamata ad operare affinché su tutto il territorio nazionale italiano fosse perseguita una "uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare" concernente le ONLUS, il Terzo settore e gli enti non commerciali, l’Agenzia svolgeva compiti di vigilanza e controllo per favorire la corretta applicazione della normativa vigente da parte degli organismi del Terzo settore, di promozione per favorire la conoscenza del settore stesso, la diffusione di buone pratiche e l’educazione alla cittadinanza attiva, e di indirizzo per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia. L’Agenzia per il Terzo settore era dotata di 1 Presidente e 4 componenti, ulteriori cariche che escono quindi dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.
Si segnala inoltre che è attualmente in corso, sulla base di nuove disposizioni di legge e con diverse procedure, il riordino di taluni enti pubblici non economici già interessati dalla normativa taglia-enti per i quali il relativo procedimento non era andato a buon fine: si tratta degli enti vigilati dal Ministero della salute, sulla base dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha delegato il Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, appunto, dal Ministero della salute, sulla base di specifici princìpi e criteri direttivi. Un primo schema di decreto legislativo in tal senso era stato approvato dal Governo Berlusconi in via preliminare il 22 settembre 2011 ed esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012, tornando quindi all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Ai sensi di tale schema, il riordino avrebbe dovuto riguardare l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Istituto superiore di sanità44, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e l’Associazione italiana della Croce rossa, quest’ultima oggetto di un separato schema di decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare l’11 novembre 2011 anch’esso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 183/2010 ed anch’esso esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012; nei due schemi di decreto non risultava inclusa l’Agenzia italiana per il farmaco AIFA. Il Governo non ha peraltro proceduto all’approvazione definitiva dei decreti nel termine previsto e nel frattempo, nella citata legge n. 14/2012, di conversione in legge del D.L. n. 216/2011, è stato aggiunto in sede di esame parlamentare il comma 2 dell’art. 1, che proroga al 30 giugno 2012 il termine per l’esercizio della delega per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero delle salute, di cui alla legge n. 183/2010, aggiungendo altresì taluni nuovi princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega.
Conseguentemente, il nuovo Governo Monti ha approvato in via preliminare, nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012, un nuovo schema di decreto legislativo di riordino dell’Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Tale schema di decreto, trasmesso al Parlamento il 7 giugno 2012 e sul quale le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato si sono effettivamente espresse nel mese di giugno, è stato quindi approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva divenendo il Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Esso stabilisce che la riorganizzazione dei predetti enti sia effettuata attraverso tre azioni: la semplificazione e lo snellimento della loro organizzazione e struttura amministrativa, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità; la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento; e la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero della salute e gli enti stessi, prevedendo la possibilità per il Ministero di emanare indirizzi e direttive nei loro confronti. La riorganizzazione sarà effettuata senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda gli effetti sul campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine, il D.Lgs. n. 106/2012 riduce di 4 componenti il Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità ISS, che passa da 8 membri più il Presidente a 5 membri compreso il Presidente, e di 10 componenti il Consiglio direttivo nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori LILT, che passa da 14 membri più il Presidente a 5 membri compreso il Presidente (cfr. infra); rimane invece invariata la composizione del CDA dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mentre degli Istituti zooprofilattici sperimentali non si tiene conto nel presente lavoro in quanto enti pubblici regionali nell’ambito del servizio sanitario nazionale, non rientranti, quindi, nella normativa taglia-enti né nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.
Nella seduta del 28 giugno 2012 il Consiglio dei ministri ha altresì approvato in via preliminare un separato schema di decreto legislativo per la riorganizzazione della Croce rossa italiana (come già accaduto per il precedente Esecutivo, anche in questo caso non risulta prevista la riorganizzazione dell’Agenzia italiana per il farmaco), da attuarsi entro il 30 settembre 2012: a tale data, “al fine di coordinare la riforma dell’associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell’intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze”, è stato infatti ulteriormente prorogato dall’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2012, n. 7945, il termine del 30 giugno 2012 per l’esercizio della delega per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero delle salute. Lo schema di decreto, trasmesso al Parlamento il 28 giugno 2012 e sul quale le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato si sono effettivamente espresse nel mese di settembre, è stato quindi approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva il 28 settembre 2012 ed è divenuto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. La riorganizzazione, che segue princìpi di semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, mira a quattro obiettivi: 1) valorizzare l’attività dei volontari della CRI; 2) garantire un assetto della CRI più corrispondente ai principi di autonomia e indipendenza del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; 3) completare il risanamento della gestione; 4) modulare il contributo pubblico alla CRI agli obblighi di servizio, favorendo nel contempo la crescita del finanziamento privato. Per raggiungere questi obiettivi è previsto un processo di graduale trasformazione dell’attuale Ente in associazione privata di interesse pubblico, distinto in tre fasi. Nel corso della prima fase, da concludersi il 31 dicembre 2013, data in cui cesserà il commissariamento in essere, l’attuale ente pubblico Associazione italiana della Croce rossa CRI assumerà un ordinamento democratico provvisorio e si predisporranno gli atti preparatori alla fase successiva (art. 1). La seconda fase, che avrà inizio dal 1° gennaio 2014, vedrà il riordino dell’attuale CRI, che, pur mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico, assumerà la denominazione di “Ente strumentale alla Croce rossa italiana” come ente non economico non più a natura associativa, separato dalla nuova associazione privata di interesse pubblico denominata Associazione della Croce rossa italiana, da qualificarsi come associazione di promozione sociale; a questa si trasferiranno tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari, mentre l’Ente pubblico rimarrà limitato a funzioni di concorso allo sviluppo dell’Associazione mediante il supporto tecnico-logistico della sua attività (art. 2). Durante questa fase il nuovo Ente pubblico gestirà il patrimonio per ripianare i debiti e provvederà a ricollocare il personale in eccedenza (salvo quello assunto con contratto di diritto privato dall’Associazione). La terza fase, che inizierà a gennaio 2016, prevede la soppressione e messa in liquidazione dell’Ente e il trasferimento all’Associazione di tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI in qualità di ente pubblico, nonché dei beni mobili e delle risorse strumentali necessari all’erogazione dei servizi in convenzione e degli altri rapporti attivi e passivi dell’ente (art. 3). Specifiche disposizioni riguardano poi i Corpi militari ausiliari delle Forze armate (art. 5) e il personale dipendente dall’attuale ente pubblico (art. 6). Anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di risparmi a seguito della riorganizzazione dell’Ente, limitandosi l’art. 9 del D.Lgs. n. 178/2012 a stabilire che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, gli organi del nuovo Ente pubblico strumentale alla CRI da costituirsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 saranno il Presidente, che coinciderà con il Presidente nazionale della nuova Associazione di diritto privato, un Comitato nominato dal Ministro della salute con proprio decreto e composto dal Presidente e sei componenti, il Collegio dei revisori dei conti e un amministratore con compiti di rappresentanza legale e di gestione nominato dal Ministro della salute; tali nomine si aggiungeranno all’attuale quadro delle nomine governative rientranti nell’ambito del controllo parlamentare, in quanto nell’assetto degli organi amministrativi dell’attuale Associazione italiana della Croce rossa, stabilito dallo statuto approvato con il D.P.R. 6 maggio 2005, n. 97, non risultano nomine di competenza governativa, trattandosi di ente pubblico a natura associativa.
Non risulta, invece, ancora adottato in via preliminare alcuno schema di decreto per il riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che pure costituiscono anch’essi oggetto della delega di cui all’art. 2 della legge n. 183/2010.
Per quanto invece riguarda il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si ricorda che, dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010, il Consiglio dei ministri del Governo Monti aveva ripresentato alle Camere il relativo schema di decreto il 19 giugno 2012, ritirandolo tuttavia il 25 luglio 2012. Lo schema è stato infine ripresentato il 7 dicembre 2012. Esso reca disposizioni concernenti gli organi degli Enti parco nazionali, i redivivi Consorzi dell’Adda, del Ticino e dell’Oglio, il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna ed il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit. Tale schema di regolamento, sul quale hanno espresso parere favorevole con condizioni la 13ª Commissione del Senato in data 18 dicembre 2012 e l'VIII Commissione della Camera il 22 gennaio 2013, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2013.
Da ultimo, sono recentemente intervenuti tre nuovi provvedimenti d’urgenza con cui il Governo ha ulteriormente innovato nel campo della normativa taglia-enti, intesa nel senso lato illustrato all’inizio del paragrafo 7. Il primo di essi è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che, agli articoli da 19 a 22, stabilisce, al fine di realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, l’istituzione della nuova Agenzia per l’Italia digitale e la conseguente soppressione di un Dipartimento della Presidenza del Consiglio e di due enti pubblici già operanti nel settore, l’Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione46. La nuova Agenzia, che opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità ed è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico e dell’istruzione, università e ricerca, non risulta dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico ed è costituita sulla base, oltre che del D.L. n. 83/2012, degli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi – si ricorda – alle Agenzie, definite come “strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici”. Non sembra, quindi, di trovarsi di fronte ad un nuovo ente pubblico, per cui dell’Agenzia per l’Italia digitale, che non dovrebbe essere compresa nell’ambito di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine, non si terrà conto nell’ambito del quadro riassuntivo di cui al paragrafo 9.
L’art. 20 del D.L. n. 83/2012 specifica le funzioni della nuova Agenzia, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con l’Agenda digitale europea e con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana istituita dall’art. 47 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012. All’Agenzia sono attribuite le funzioni già svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni già svolte dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti, con il passaggio all’Agenzia stessa del personale necessario allo svolgimento di tali funzioni già in servizio presso l’Istituto, nonché le funzioni di coordinamento, indirizzo e regolazione già affidate a DigitPA e quelle proprie dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, che sono soppressi a decorrere dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge; l’Agenzia assicura altresì il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, l’art. 22, comma 2, prevede che gli organi attualmente in carica continuino a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale della nuova Agenzia e deliberino altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi; il predetto Direttore generale, peraltro, eserciterà in via transitoria, in qualità di commissario straordinario e fino alla nomina degli altri organi dell’Agenzia, le funzioni svolte dagli enti e dal Dipartimento soppressi. Con riferimento a tale Dipartimento, viene precisato che in considerazione del trasferimento delle relative funzioni, le strutture della Presidenza del Consiglio sono conseguentemente adeguate con successivo decreto del Presidente del Consiglio, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 22.
Il personale di ruolo delle amministrazioni soppresse, fatto salvo il diritto di opzione per il personale a tempo indeterminato del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le risorse finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti alla nuova Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale (art. 22, comma 3). Ai sensi dell’art. 21, sono organi della nuova Agenzia il Direttore generale, nominato dal Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri vigilanti e previo avviso pubblico entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, il Comitato di indirizzo ed il Collegio dei revisori dei conti. Lo statuto dell’Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale e prevederà in particolare che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. L’effettiva dotazione delle risorse umane dell’Agenzia, nei limiti del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 22 e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza entro il limite massimo di 150 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenzia stessa sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio, o del Ministro delegato, di concerto con i ministri dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale dell’Agenzia (comma 6 dell’art. 22).
Da notare che, diversamente da quanto accaduto in altri casi di soppressione di enti pubblici esistenti accompagnata dalla contemporanea istituzione di altri organismi destinati ad ereditarne i compiti e le funzioni, agli illustrati articoli da 19 a 22 del D.L. n. 83/2012 è riconnesso uno specifico risparmio di spesa: all’art. 22, comma 8, che stabiliva fin dall’emanazione del decreto-legge che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che alle attività previste si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, si è infatti affiancato il comma 5 dell’art. 20, inserito nel corso dell’esame parlamentare, in base al quale la nuova Agenzia opererà in base al principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi in misura comunque non inferiore a 12 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013, rispetto alla spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni nel settore informatico nel 2012.
Il secondo provvedimento d’urgenza recentemente intervenuto è il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. Durante l’esame parlamentare, tuttavia, il contenuto di tale decreto-legge è stato riversato, mediante apposito maxiemendamento governativo, nel terzo provvedimento d’urgenza, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; è pertanto con la legge n. 135 che sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni originariamente introdotte con il D.L. n. 87/2012, che sarà lasciato decadere senza essere a sua volta convertito in legge.
L’art. 23-quater della legge n. 135/2012 (già art. 3 del D.L. n. 87) reca innanzitutto norme per l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato AAMS e dell’Agenzia del territorio: a decorrere dal 1° dicembre 2012, la prima sarà incorporata nell’Agenzia delle dogane, che assumerà la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, e la seconda nell’Agenzia delle entrate. Da notare che l’AAMS non risulta dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, per cui non costituisce un ente pubblico soggetto alla normativa sul controllo parlamentare sulle nomine47, mentre lo è l’Agenzia del territorio, una delle quattro Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio e Agenzia del demanio) attualmente configurate come enti pubblici, non economici o economici, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico che, in conformità alle disposizioni di legge (contenute nel D.Lgs. n. 300/1999) e dei rispettivi statuti, godono di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria48.
Le funzioni attualmente esercitate dall’AAMS e dall’Agenzia del territorio saranno trasferite, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente all’Agenzia delle dogane e all’Agenzia delle entrate (comma 2); il trasferimento avrà luogo mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, data entro la quale saranno altresì adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria del l’operazione di incorporazione (comma 3). In attuazione di tale prescrizione, sono stati emanati due distinti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 novembre 2012. Entro il 31 dicembre 2012 saranno deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione degli enti incorporati i bilanci di chiusura degli enti medesimi, mentre i comitati di gestione delle Agenzie incorporanti saranno rinnovati, anche al fine di tenere conto delle nuove funzioni trasferite (comma 4). I successivi commi 5, 6, 7 e 8 disciplinano nei dettagli il trasferimento del personale attualmente dipendente dall’AAMS e dall’Agenzia del territorio e delle risorse finanziarie disponibili sui bilanci degli enti medesimi.
Il comma 9 dell’art. 23-quater della legge n. 135/2012 stabilisce inoltre la soppressione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, nata, come si è visto, dalla trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE ma non ancora costituita al momento della sua soppressione (cfr. supra). Le funzioni esercitate dall’ASSI, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, sono ripartite fra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il trasferimento avrà luogo mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012. Il trasferimento del personale attualmente dipendente dall’ASSI e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell’ente sono disciplinati in maniera analoga a quanto già disposto nei commi precedenti con riferimento all’AAMS e all’Agenzia del territorio.
Anche in questo caso, come si è visto in precedenza per molti casi analoghi con l’eccezione della legge n. 134/2012, alle illustrate disposizioni dell’art. 23-quater della legge n. 135/2012 non è riconnesso alcuno specifico effetto di risparmio di spesa, limitandosi il comma 11 di tale articolo a stabilire che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Infine, l’art. 23-quinquies della legge n. 135/2012 (già art. 4 del D.L. n. 87/2012) compie nei confronti delle Agenzie fiscali e del Ministero dell’economia e delle finanze la stessa operazione già compiuta dalla legge n. 148/2011 in materia di riordino degli enti pubblici in generale: infatti, tale articolo reca un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle predette amministrazioni, che sono tenute, entro il 31 ottobre 2012, ad apportare un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche (per il Ministero, in aggiunta a quelle risultanti dall’applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011 ed in misura non inferiore al 20 per cento delle stesse; per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli), nonché ad effettuare una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, anche in questo caso ulteriore e con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le Agenzie, dell'articolo 23-quater della stessa legge n. 135/2012. Anche in questo caso, alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Ancora, la medesima legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del terzo dei predetti provvedimenti d’urgenza recentemente adottati dal Governo, il citato D.L. n. 95/2012, oltre alle illustrate disposizioni già contenute nel D.L. n. 87/2012 ed in essa confluite in sede di esame parlamentare, reca altresì ulteriori innovazioni e integrazioni alla già vastissima normativa taglia-enti.
In primo luogo, l’art. 12, comma 19, della legge n. 135 interviene, a fini dichiarati di semplificazione procedurale, su una delle norme basilari dell’intera costruzione, cioè l’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 (cfr. supra), stabilendo che i regolamenti di delegificazione governativi ivi previsti, da adottarsi ai sensi della legge n. 400/1988 allo scopo di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici, sono emanati, anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi istituito dall’art. 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Si tratta, con tutta evidenza, di un nuovo passo sulla strada dell’accentramento e della concentrazione ai livelli superiori di governo dei poteri di gestione dell’intero procedimento taglia-enti, che determina un ulteriore incremento del livello di “interventismo” della normativa vigente in materia.
Altre disposizioni del medesimo art. 12 della legge n. 135/2012 provvedono poi a nuove soppressioni e riordini di enti pubblici non economici. Innanzitutto, i commi 1 e 2 dell’art. 12 dispongono la soppressione dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN49 e l’attribuzione delle funzioni già esercitate dall’INRAN al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA50; sono invece soppresse le funzioni che erano state attribuite all’INRAN a seguito della soppressione dell’Istituto nazionale conserve alimentari INCA. La suddivisione fra CRA ed Ente risi delle risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso INRAN sarà effettuata con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (comma 3 dell’art. 12); conseguentemente, il nuovo organico del CRA è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca (comma 4), mentre il personale già dipendente dall’INCA trasferito all’INRAN a seguito della soppressione dell’INCA è posto in mobilità ai sensi del Decreto legislativo n. 165 del 12001 (comma 5). Il comma 6 dell’art. 12 disciplina infine l’ordinaria amministrazione necessaria a garantire la continuità dei rapporti già in capo al soppresso Istituto, affidata al Direttore generale dell’INRAN per un periodo massimo di dodici mesi.
I successivi commi da 7 a 17 dell’art. 12 della legge n. 135 procedono al riordino dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, benché, come si è visto, l’Agenzia fosse già stata oggetto di riordino effettuato nel corso del 2009 nell’ambito dello speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, relativo agli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in base all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra). I commi 7 e 8 dell’art. 12 stabiliscono che le funzioni di coordinamento relativo al finanziamento della politica agricola comune dell’Unione europea già svolte dall’AGEA siano trasferite, a decorrere dal 1° ottobre 2012, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che agirà come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi strutturali in agricoltura; sono invece confermate in capo all’Agenzia tutte le altre funzioni da essa attualmente esercitate. L’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’AGEA da riallocare presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali sarà effettuata con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (comma 9 dell’art. 12); conseguentemente, l’organico dell’AGEA sarà ridotto del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia, e la residua consistenza numerica complessiva del personale dipendente dall’AGEA costituirà il limite massimo della sua dotazione organica (comma 12). I commi 10 e 11 disciplinano dettagliatamente il trasferimento dall’AGEA al Ministero del personale interessato.
I commi 13 e 14 dell’art. 12 rideterminano gli organi dell’AGEA, identificandoli nel Direttore dell’Agenzia, il cui incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta, e nel Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti; vengono dunque meno tanto il Consiglio di amministrazione, già riformato in occasione del riordino del 2009 con la riduzione dei suoi componenti da 8 a 5, quanto il Presidente dell’Agenzia, benché debba notarsi che per la nomina del nuovo Direttore che ne prende il posto è comunque conservato il preventivo controllo parlamentare: il Direttore è infatti nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza. Sempre con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sarà adottato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma, il nuovo Statuto dell’Agenzia e saranno determinati i compensi dei titolari dei nuovi organi (comma 15).
Da notare che, anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito della soppressione dell’INRAN e del riordino dell’AGEA, in quanto il comma 18 dell’art. 12 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Sempre nel campo agroalimentare, il comma 18-bis dell’art. 12 della legge n. 135/2012 provvede a sopprimere la società Buonitalia S.p.a. in liquidazione e ad attribuire all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE l’attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell’ambito della promozione all’estero delle produzioni agroalimentari italiane e gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole. All’Agenzia ICE, istituita, come si è visto, dall’art. 14 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, come modificato dall’art. 22 della legge n. 214/2011 (cfr. supra), sono trasferiti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 135/2012, i compiti e le funzioni e le risorse umane della soppressa Buonitalia S.p.a. in liquidazione nonché, entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, le eventuali risorse strumentali e finanziarie residue; il trasferimento ha luogo con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione51.
I successivi commi da 49 a 58 dell’art. 12 della legge n. 135/2012 dispongono la soppressione dell’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” con la decadenza dei relativi organi statutari, ed il trasferimento delle relative funzioni, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, previo accertamento da parte di quest’ultimo della sussistenza e attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni stesse. Già denominata Istituto italiano di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”, trasformato nell’attuale Associazione, al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, dall’art. 10, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, l’Associazione, avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicurava la vigilanza ed a supporto del quale essa operava quale ente strumentale seguendo le direttive impartite allo scopo di approfondire lo studio dell’imprenditorialità cooperativa e diffonderne la conoscenza, aveva comunque conservato la personalità giuridica di diritto pubblico e costituiva quindi un ente pubblico non economico rientrante nel campo d’applicazione della normativa taglia-enti.
I poteri già attribuiti al Presidente dell’Associazione ed al Consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 7 e un massimo di 15, passano, nella fase di liquidazione, a un dirigente delegato nominato dal Ministro dello sviluppo economico (comma 50), mentre rimane in carica il Collegio dei revisori con l’incarico di controllare l’attività del dirigente delegato ai fini della redazione del bilancio di chiusura dell’ente soppresso (comma 51). Il personale in servizio presso la soppressa Associazione è trasferito al Ministero dello sviluppo economico; il trasferimento è disciplinato dettagliatamente dai commi 54 e 55.
Analogamente, i commi da 59 a 70 dell’art. 12 della legge n. 135/2012 dispongono la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della Fondazione Valore Italia con lo scioglimento e la decadenza dei relativi organi statutari, ed il trasferimento di una parte delle relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione Valore Italia è stata istituita dal Ministero (allora denominato) delle attività produttive il 30 settembre 2005 quale persona giuridica di diritto pubblico destinata all’attuazione dell’art. 4, commi 68 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la realizzazione della “Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy”, e costituisce quindi un ente pubblico non economico rientrante nel campo d’applicazione della normativa taglia-enti. Alla data prevista per la soppressione, i poteri di Presidente e Consiglio di amministrazione, composto da 5 membri compreso il Presidente, passeranno ad un Commissario liquidatore che provvederà alle operazioni di liquidazione entro il 30 giugno 2014 (comma 60), mentre rimarrà in carica il Collegio dei revisori con l’incarico di controllare l’attività del commissario ai fini della redazione del bilancio di chiusura dell’ente soppresso (comma 64).
Il commissario verificherà altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nel progetto per la realizzazione della predetta Esposizione permanente senza oneri per lo Stato: ove constati tale disponibilità, il commissario provvederà al trasferimento ai soggetti subentranti dei relativi rapporti ed attività in essere, mentre, in caso contrario, tutti i predetti rapporti ed attività si risolveranno di diritto il 30 giugno 2014 senza che sia dovuta alcuna compensazione (comma 61). Il programma per la “realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali”, attualmente gestito dalla Fondazione a seguito di convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, passerà invece in gestione diretta al Ministero stesso, che utilizzerà allo scopo le risorse finanziarie già trasferite alla Fondazione (comma 62). Il personale in servizio presso la Fondazione sarà trasferito al Ministero dello sviluppo economico, che incrementerà di conseguenza la propria dotazione organica (comma 65); il trasferimento è disciplinato dettagliatamente dai commi 66 e 67. Le risorse strumentali della Fondazione saranno acquisite al patrimonio del Ministero (comma 69).
Ulteriori disposizioni recate dall’art. 12 della legge n. 135/2012 in materia di normativa taglia-enti sono costituite dai commi 87 e 90. Il primo di tali commi, al fine di accelerare la definizione delle procedure per la soppressione dell’INPDAP e la sua confluenza nell’INPS disposte dalla legge n. 214/2011 (cfr. supra) ed assicurare il conseguimento dei previsti risparmi di spesa, stabilisce che all’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta; il secondo disciplina invece il processo di riordino dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL in funzione del contenimento dei costi degli organismi collegiali, stabilendo che l’attuale regime di commissariamento dell’Istituto, iniziato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2011, è prorogato fino all’approvazione del nuovo statuto dell’ISFOL volto a riordinare l’ente secondo regole di contenimento della spesa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Anche in questo caso, come già per l’AGEA, l’ISFOL era già stato oggetto di un recente riordino: a seguito, infatti, del trasferimento all’Istituto delle funzioni già svolte dal soppresso Istituto affari sociali IAS, disposto dalla legge n. 122/2010 (cfr. supra), è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011 il nuovo statuto dell’ente, attualmente vigente, che ha tra l’altro portato a 5, compreso il Presidente, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, in attuazione dell’art. 6, comma 5, della medesima legge n. 122/2010. Peraltro, tale riordino ha avuto luogo, almeno formalmente, in via autonoma e non in esplicita attuazione né della normativa taglia-enti, né dello specifico riordino degli enti di ricerca disposto con il D.Lgs. n. 213/2009 ai sensi dell'art. 1 della legge 165/2007, che riguardava, come si è detto, solo gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per cui di esso non si tiene conto ai fini della valutazione degli effetti della normativa taglia-enti.
In aggiunta alle illustrate disposizioni dell’art. 1252, la legge n. 135/2012 ha impattato altresì sulla normativa taglia-enti con l’art. 13, stabilendo l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS e il suo subentro nei compiti e nelle funzioni svolti dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP, di cui ha previsto la soppressione53.
L’IVASS, espressamente qualificato come persona giuridica di diritto pubblico operante sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità (si tratta dunque di un ente pubblico non economico statale, ricompreso nel campo di applicazione della disciplina taglia-enti), opera con piena autonomia e indipendenza senza essere sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici e privati e riferendo al Parlamento e al Governo sulla propria attività (commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 13), per cui appare configurato come una vera e propria Autorità amministrativa indipendente. All’IVASS, come detto, sono trasferite le funzioni già affidate all’ISVAP dalla normativa vigente (comma 6), tranne la tenuta del ruolo dei periti assicurativi e la gestione del centro di informazione istituito dal D.Lgs. n. 209/2005, che passano alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. (commi 35 e 36), e la tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi con la connessa vigilanza sui soggetti in esso iscritti, che, attribuite all’IVASS solo transitoriamente, saranno poi trasferite ad un apposito organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, che sarà istituito entro due anni con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400/1988 e sarà soggetto alla vigilanza dell’IVASS (comma 38).
Organi dell’IVASS, ai sensi del comma 10 dell’art. 13, sono: il Presidente, che coincide con il Direttore generale della Banca d’Italia (comma 11); il Consiglio, cui spetta l’amministrazione generale dell’ente, composto dal Presidente e due Consiglieri nominati con Decreto del presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che restano in carica sei anni con possibilità di rinnovo per una sola volta (commi 13, 14 e 15); e il Direttorio integrato, costituito dal Direttorio della Banca d’Italia integrato dai due Consiglieri dell’IVASS, cui spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’ente e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa, e in ogni caso i provvedimenti a carattere normativo (commi 17, 18 e 20). Nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai Consiglieri dell’IVASS anche singolarmente, salvo ratifica collegiale (comma 22).
Per quanto specificamente concerne il subentro dell’IVASS all’ISVAP, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, ossia dal 7 luglio 2012, gli organi dell’ISVAP sono decaduti e il suo Presidente ha assunto le funzioni di commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente (articolo 13, comma 28). Entro 120 giorni da tale data, avrebbero dovuto essere nominati i consiglieri dell’IVASS e predisposto lo statuto del nuovo ente (comma 30). In effetti, lo statuto dell'IVASS è stato deliberato dal Direttorio della banca d’Italia il 31 ottobre 2012 e, previa delibera del Consiglio dei ministri in data 9 novembre 2012, è stato successivamente approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I consiglieri dell'IVASS sono stati nominati, parimenti previa delibera del Consiglio dei ministri in data 9 novembre 2012, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 2012. Alla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS, ossia dal 1° gennaio 201354, l’ISVAP è soppresso ed il suo commissario straordinario decaduto (comma 31): l’IVASS succede pertanto all'ISVAP in tutte le funzioni, le competenze ed i poteri, nonché in tutti i rapporti attivi e passivi, con le eccezioni già viste (comma 32).
All’IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell’ISVAP, nonché il personale da questo dipendente, in relazione al quale è determinata la dotazione del nuovo ente; tale personale conserva di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza (comma 32). Il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’IVASS sarà definito entro 120 giorni dal subentro all’ISVAP dal Consiglio di amministrazione, senza oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bilancio dell’ISVAP (comma 33); entro lo stesso termine il Consiglio definirà un piano di riassetto organizzativo finalizzato a realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento del soppresso ISVAP (comma 34). La contabilità dell’IVASS sarà verificata da revisori esterni sulla base della normativa vigente per la Banca d’Italia, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei conti sul soppresso ISVAP (comma 39).
Infine, ulteriori disposizioni della legge n. 135/2012 che incidono sulla normativa taglia-enti, intesa in senso lato, sono l’art. 2 e l’art. 14, relativi alla riduzione delle spese per il personale e all’ulteriore riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, l’art. 11, che prevede il riordino delle Scuole pubbliche di formazione, e l’art. 8, che disciplina la riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali.
In particolare, l’art. 2 dispone un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni, fra cui gli enti pubblici non economici, già interessate dall’art. 74 della legge n. 112/2008, dall’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25/2010 e dall’art. 1, comma 3, della legge n. 148/2011 (cfr. supra), nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. A tali riduzioni si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerando che le riduzioni stesse possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione (comma 5). Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di riduzione entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 6); sono dettagliatamente disciplinati i casi di esclusione dalle nuove riduzioni così disposte o di loro applicazione in misura particolare, mentre alle amministrazioni interessate è fatto obbligo di adottare, entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di riduzione, i nuovi regolamenti di organizzazione (comma 10).
L’art. 14 completa il quadro innovando in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di mobilità, al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'art. 16, comma 1, della legge n. 111/2011, e prorogando di un anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015, nonché estendendo tali limiti ai corpi di polizia e ai vigili del fuoco (commi 1 e 2). Disposizioni speciali sono recate dai commi successivi per una serie di enti ed organismi pubblici (università, enti di ricerca, camere di commercio, vigili del fuoco, corpi di polizia, comparto scuola, ecc.).
L'articolo 11 reca disposizioni in merito al riordino, mediante regolamenti governativi di delegificazione, delle Scuole pubbliche di formazione, degli istituti di formazione e delle altre strutture competenti, al fine di razionalizzare le spese di funzionamento e di personale da queste sostenute, individuando i criteri per la riforma del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, nonché per assicurare il coordinamento delle funzioni svolte dagli istituti di formazione; in particolare, fra i criteri per l’emanazione dei regolamenti è prevista l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe (comma 1). Il comma 2 prevede altresì il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.
L’art. 8, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, fa obbligo a tutti gli enti pubblici non territoriali di adottare una serie di iniziative di risparmio e razionalizzazione di spesa, in aggiunta alle quali i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione predisposto dall’ISTAT, nonché alle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale e delle università e degli enti di ricerca, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010; a loro volta, gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, hanno l’obbligo di adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi in misura corrispondente (comma 3).
Si segnala altresì che alla prevista data del 1° settembre 2012 si è effettivamente attuata l’operazione, prevista dall’art. 19, commi 1, 2 e 3, della legge n. 111/2011 in materia di riordino degli enti di ricerca (cfr. supra), di soppressione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS e ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni precedentemente svolti dall’ANSAS. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012 è stato infatti nominato, con decorrenza appunto dal 1° settembre successivo, il Commissario straordinario del ripristinato INDIRE, in attesa della costituzione degli organi statutari, con il conseguente venir meno dell’ANSAS (che, come si è visto, non essendo andata a buon fine la procedura di riordino ai sensi dell’art. 27 della legge n. 69/2009, era rimasto privo di statuto e in regime commissariale fin dal momento della sua costituzione).
Da ultimo, il recente decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è intervenuto sull’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP, inizialmente costituito, come si è visto, come progetto gestionale in via di sperimentazione (cfr. supra): in base all’art. 14, comma 2, del D.L. n. 158/2012, “al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate”, l’INMP viene configurato come ente pubblico a tutti gli effetti, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonoma organizzativa, amministrativa e contabile, sotto la vigilanza del Ministero della salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà; ai sensi del successivo comma 3, l’Istituto è altresì centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Sono organi dell’INMP il consiglio di indirizzo, il direttore e il collegio sindacale. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo strategico ed è composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà. Il direttore dell’INMP è nominato dal Ministro della salute, ha la rappresentanza legale dell’Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinati il funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto (comma 4). I successivi commi 5 e 6 si occupano del finanziamento dell'INMP, mentre il comma 7 provvede ad abrogare le illustrate disposizioni della legge n. 111/2011 che prevedevano la soppressione e liquidazione dell’Istituto in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto gestionale entro il 31 dicembre 2013. La conversione in legge delle illustrate disposizioni del D.L. n. 158/2012, ad opera della legge 8 novembre 2012, n. 189, ha comportato pertanto, ai fini della valutazione degli effetti della normativa taglia-enti, l’istituzione di un quinto nuovo ente pubblico (cfr. infra).
9. Quadro di sintesi riassuntivo
Volendo, quindi, sintetizzare l'esito di quanto finora detto, per quanto riguarda gli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici, il quadro che emerge alla data di pubblicazione di questo Bollettino è il seguente.
Sono stati soppressi (cfr. la tabella seguente) 41 enti ed istituti pubblici non economici statali, con il conseguente trasferimento delle relative funzioni e risorse ad altri enti e pubbliche amministrazioni, a fronte dell’istituzione di 5 nuovi enti (l’ISPRA, risultante, come si è detto, dall’accorpamento di 3 enti precedentemente esistenti, l’Agenzia ICE, la nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, l’INDIRE e l'INMP). Sono state inoltre abrogate le disposizioni istitutive di due nuovi enti (l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione e l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI) previsti, rispettivamente, dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n 111 del 2011, ma non ancora costituiti.
Gli enti soppressi rientravano per la quasi totalità - in 39 casi su 41 - nella categoria di quelli con dotazione organica pari o superiore a 50 unità di personale; fra gli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità risultano invece due sole soppressioni (l’Ente teatrale ETI e l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
A seguito di tali soppressioni sono venuti meno 39 incarichi di Presidenti di enti pubblici di nomina governativa55 (nel caso del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, il Presidente era di diritto il Ministro delle politiche agricole e forestali, mentre l’ANSAS era privo di statuto e in regime commissariale fin dal momento della sua costituzione) sulle cui proposte di nomina era prevista l’acquisizione del parere parlamentare, a fronte della previsione di 5 nuovi incarichi presidenziali (quelli dei Presidenti dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE, della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti e dell’INDIRE, oltre a quello de direttore dell'INMP) soggetti ad analogo controllo parlamentare.
Sono stati altresì soppressi, complessivamente, 374 incarichi di altri amministratori in enti pubblici non economici56, il cui conferimento rientrava nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine, a fronte della previsione di 24 nuovi incarichi analoghi (quelli degli altri amministratori dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE, della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, dell’INDIRE, nonché i 6 nuovi rappresentanti destinati ad integrare il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, e i due componenti del consiglio di indirizzo dell'INMP di nomina ministeriale57).58
ENTI SOPPRESSI O TRASFORMATI e relative nomine governative venute meno |
AMMINISTRAZIONI SUBENTRANTI nei compiti e nelle funzioni degli enti soppressi |
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici APAT 1 Presidente e 4 componenti del Cons. di Amminis. |
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione) dotato di 1 Presidente e 6 componenti del CDA |
Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
|
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
|
Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL |
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
|
Istituto postelegrafonici IPOST 1 Presidente e 6 componenti del CDA |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS |
Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM 1 Presidente e 10 componenti del CDA |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP (poi a sua volta soppresso: cfr. infra) |
Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD 1 Presidente e 12 componenti del CDA |
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS (poi a sua volta soppresso: cfr. infra) |
Istituto affari sociali IAS 1 Presidente e 5 componenti del CDA |
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL |
Istituto di studi e analisi economica ISAE 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
Ministero dell'economia e delle finanze |
Ente italiano montagna EIM 1 Presidente e 2 componenti del CDA |
Presidenza del Consiglio dei ministri |
Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari SSICA 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA Parma |
Stazione sperimentale del vetro 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
CCIAA Venezia |
Stazione sperimentale per la seta 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
CCIAA Milano |
Stazione sperimentale per i combustibili 1 Presidente e 11 componenti del CDA |
|
Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per la carta SSCCP 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
|
Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
|
Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi SSEA 1 Presidente e 17 componenti del CDA |
CCIAA Reggio Calabria |
Stazione sperimentale pelli e materie concianti 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
CCIAA Napoli |
Istituto per la promozione industriale IPI 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico |
Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero per le politiche agricole e forestali |
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO 7 componenti della Giunta esecutiva |
|
Ente teatrale italiano ETI 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero per i beni e le attività culturali |
Ente nazionale delle sementi elette ENSE59 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN (poi a sua volta soppresso: cfr. infra) |
Istituto nazionale conserve alimentari INCA 1 Presidente e 10 componenti del CDA |
|
Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN 1 Presidente e 9 componenti del CDA |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed altri enti e istituzioni di ricerca |
Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES 1 Presidente e 8 componenti del CDA |
Ministero dell’interno |
Istituto per il commercio estero ICE 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE (di nuova istituzione) dotata di 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Inizialmente: Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI (di nuova istituzione, ma soppressa prima dell’effettiva costituzione dalla legge n. 135/2012) Successivamente: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Agenzia delle dogane e dei monopoli |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP 1 Presidente e 24 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS (il cui Consiglio di indirizzo e vigilanza è conseguentemente integrato di 6 rappresentanti) |
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS 1 Presidente e 12 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
|
Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI 1 Presidente, 3 vicepresidenti, 64 componenti del CDA (Erano altresì previsti 3 deputazioni di sezione, composte in media da 18 membri, e 3 comitati esecutivi in seno alle deputazioni, composti da 8 membri ciascuno. L’Ente era peraltro in gestione commissariale dal 1979)
|
Soggetto non ancora specificato (da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate) |
Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua 1 Presidente e 2 componenti |
Autorità per l’energia elettrica e il gas e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
|
Agenzia per la sicurezza nucleare 1 Presidente e 4 componenti |
In via transitoria: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione: cfr. supra) Successivamente, in via definitiva: Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale 1 Presidente e 2 componenti |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) 1 Presidente e 4 componenti |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA 1 Presidente e 3 componenti del CDA |
Agenzia per l’Italia digitale (di nuova istituzione ma non configurata come ente dotato di autonoma personalità giuridica) |
Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione 1 Presidente e 8 componenti del CDA, già ridotti a 4 a seguito del riordino precedente alla soppressione |
|
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, tranne che per le funzioni attribuite all’INRAN a seguito della soppressione dell’INCA, che vengono soppresse |
Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” 1 Presidente e 15 componenti del CDA |
Ministero dello sviluppo economico, previo accertamento della sussistenza e attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni |
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS 1 Commissario straordinario (lo statuto dell’ente non era mai stato approvato ed esso si trovava in regime commissariale fin dal momento della costituzione) |
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE(di nuova istituzione) dotato di 1 Presidente e 4 componenti del CDA |
Nel computo così effettuato non si tiene conto dell’istituzione dell’IVASS con la connessa soppressione dell’ISVAP, (al riguardo vedasi infra in relazione alle autorità amministrative indipendenti), e della soppressione della Fondazione Valore Italia, che avrà luogo dal 1° gennaio 2014, né, tanto meno, della trasformazione dell’attuale ente Associazione italiana della Croce rossa CRI nell’Ente strumentale alla Croce rossa italiana, prevista per quest’ultima data. Al computo può peraltro aggiungersi l'incorporazione dell’Agenzia per il territorio nell’Agenzia delle entrate, avvenuta il 1° dicembre 2012, qualora le relative cariche (1 direttore e 4 componenti del comitato di gestione) si ritenessero assimilabili rispettivamente a quelle del presidente e del componente del consiglio di amministrazione di un ente pubblico.
Nel computo non si tiene altresì conto della trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona ASP del Pio istituto elemosiniere, in quanto trattasi di materia attribuita alla competenza regionale, né dell’intervenuta soppressione dell’Ente irriguo umbro toscano EIUT, rientrante nella categoria degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità, in quanto tale soppressione ha avuto luogo in base alla normativa speciale riguardante l’ente stesso e non in attuazione della normativa taglia-enti, della quale si può semmai dire che ha omesso di “salvarlo” riordinandolo e mutandone la natura giuridica: infatti, nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, l’ultima utile prima della scadenza prevista dalla legge per la durata dell’Ente (prorogata da ultimo al 6 novembre 2009), il Governo non ha approvato la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico presentata dal Ministro dell’agricoltura, per cui l’Ente è stato posto in liquidazione con Decreto ministeriale del 20 novembre successivo60.
Finora, tutti gli enti soppressi lo sono stati mediante specifica norma di legge che ha disposto direttamente la loro soppressione ed il trasferimento ad altri organismi delle relative funzioni e risorse; non risultano casi di soppressione conseguenti ai procedimenti di riordino e soppressione inizialmente previsti dall’originaria normativa taglia-enti, nemmeno a seguito dell’applicazione dell’istituto della ‘ghigliottina’ introdotto dalla legge n. 133/2008.
Risultano invece casi di riordino che hanno fatto perdere agli enti interessati la natura di ente pubblico: a seguito di riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti sono infatti venuti meno tre ulteriori enti pubblici non economici, trasformati con apposito regolamento in enti di diritto privato a ridosso della scadenza del 31 ottobre 2010. Si tratta, come si è visto, della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, trasformata con il D.P.R. 13 ottobre 2009, n. 180, dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261) e dell’Ente opere laiche palatine pugliesi (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263). Tutti e tre gli enti rientravano, come il soppresso EIUT, fra gli 11 di cui era direttamente prevista dalla legge n. 244 del 2007 la soppressione ove non riordinati entro il maggio 2008, poi “salvati” dalla legge n. 133 del 2008 per essere ricondotti alla procedura generale di riordino e soppressione. A seguito della trasformazione in fondazioni di diritto privato è espressamente previsto dai citati regolamenti che gli enti in questione si finanzino con entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica, e che il relativo statuto non possa prevedere la possibilità di ricevere contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici; inoltre, nei due regolamenti del 2010 la titolarità degli organi delle fondazioni è onorifica. Rimane peraltro la vigilanza sulle fondazioni da parte del Ministro competente (rispettivamente, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno). Le tre fondazioni subentrano nella titolarità del patrimonio già appartenente ai corrispondenti enti pubblici preesistenti; i rapporti di lavoro con il personale dipendente di tali enti pubblici sono integralmente confermati e proseguono con le fondazioni di diritto privato sulla base dell’applicazione, successivamente all'approvazione dei nuovi statuti, del contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto. Per quanto non disposto dai regolamenti di riordino, le fondazioni agiscono sulla base delle disposizioni del codice civile. In conseguenza dell’operazione così effettuata sono uscite dall’ambito del controllo parlamentare, complessivamente, altre 29 nomine governative, relative a 3 cariche di Presidente ed a 26 cariche di altri amministratori nei tre enti in questione61.
Ugualmente mediante riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti, come si è visto, sono stati riordinati, complessivamente, 13 enti pubblici non economici statali62; gli effetti di tale riordino sul campo di applicazione del controllo parlamentare sulle nomine, con l’indicazione delle 63 cariche amministrative venute meno nell’ambito di tali enti, sono ricostruiti nella tabella che segue. Sono in via di accertamento, in collaborazione con gli uffici del Governo, gli effetti della scadenza del termine del 31 ottobre 2010 sugli altri enti pubblici non economici ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti e non effettivamente interessati da riordino; al momento, come si è detto, non risultano casi di soppressione comunicati dai Ministri vigilanti al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa, come stabilito dall’art. 26, comma 1, terzo periodo, della legge n. 133/2008.
ENTI RIORDINATI |
NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO |
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV |
1 componente del Collegio (passato da 4 a 3 componenti più il Presidente) |
Accademia dei Lincei |
0 (risulta modificata solo la composizione del Collegio dei revisori dei conti) |
Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente) |
Lega navale italiana LNI |
3 componenti del CDA (passato da 13 a 10 componenti più il Presidente) |
Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente) |
Aero Club d’Italia |
6 componenti del Consiglio federale (passato da 11 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC |
2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Unione italiana tiro a segno UITS |
4 componenti del Consiglio direttivo (passato da 16 a 12 componenti più il Presidente) |
Istituto agronomico per l’oltremare IAO |
4 componenti del Comitato di gestione (passato da 9 a 5 componenti compreso il Direttore generale) |
Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali |
6 componenti del CDA (passato da 11 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Istituto nazionale di statistica ISTAT |
5 componenti del Consiglio (passato da 10 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Cassa di previdenza delle Forze armate |
21 componenti del CDA (i CDA delle sei Casse militari preesistenti contavano in totale 34 componenti compresi i Presidenti, mentre il CDA della Cassa di previdenza è composto da 13 membri compreso il Presidente) |
Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato |
3 componenti del CDA (passato da 6 a 3 componenti compreso il Presidente) |
Mediante riordino effettuato invece ai sensi di norme speciali, ulteriori rispetto alla normativa taglia-enti propriamente intesa e integrative della stessa (l’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e l’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché, per l’AGEA, i commi da 13 a 15 dell’art. 12 della legge n. 135/2012: cfr. supra), sono stati modificati gli statuti di 7 enti pubblici non economici controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (mediante delibere dei competenti organi degli enti successivamente recepite con decreti del Ministro di settore di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze) e di 3 enti vigilati dal Ministero della salute (cfr. supra), con la conseguente scomparsa di 30 cariche amministrative già rientranti nel campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine, come ricostruito nella tabella che segue. Per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’intervento così effettuato, che ai sensi di legge doveva essere preliminare a quello previsto dalla normativa taglia-enti (“in vista del relativo necessario riordino”), è stato di fatto definitivo per la maggior parte degli enti interessati, ad eccezione, come si è visto, di UNIRE, INRAN ed ENSE:
ENTI RIORDINATI |
NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO |
Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE63 |
2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA |
3 componenti del CDA (passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN64 |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA |
7 componenti del CDA (dapprima passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente, successivamente soppresso insieme con il Presidente, sostituito peraltro dal Direttore) |
Istituto nazionale di economia agraria INEA |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Ente nazionale sementi elette ENSE65 |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Istituto superiore di sanità ISS |
4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Lega italiana per la lotta contro i tumori LILT |
10 componenti del Consiglio direttivo nazionale (passato da 15 a 5 componenti compreso il Presidente) |
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali |
0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione) |
Infine, mediante riordino effettuato, come si è visto, direttamente per legge, sono stati soppressi, complessivamente, 26 incarichi di componente di 9 Autorità amministrative indipendenti (cfr. la tabella seguente):
AUTORITA’ AMMINISTR. INDIPENDENTI interessate dalla riduzione dei componenti |
RIDUZIONE DEI COMPONENTI disposta dalla legge n. 214/2011 |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Da 8 a 4 componenti del Consiglio (-4) |
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture |
Da 7 a 3 componenti (-4) |
Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Autorità garante della concorrenza e del mercato |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP |
Da 6 a 3 componenti (-3) e poi a 2 (-4) a seguito del subentro da parte dell'IVASS66 |
Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali |
Da 9 a 5 componenti (-4) |
b)
Principali nomine effettuate (o in corso di
perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di
applicazione
della L. n. 14/1978 nei mesi di
gennaio-febbraio 2013
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "d", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Unione italiana tiro a segno UITS
|
Presidente:
Ernfried Obrist
|
Pareri favorevoli espressi dalla del Senato il 30/1/2013 e dalla IV Commissione della Camera il 6/2/2013 ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978.
|
18/2/2013
|
D.P.R., su proposta del Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri
|
Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 2013, Ernfried Obrist è stato nominato presidente dell'Unione italiana tiro a segno UITS per la durata del quadriennio olimpico 2013 - 2016.
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso la relativa richiesta di parere parlamentare con lettera in data 21 gennaio 2013, annunciata alla Camera il 22 gennaio 2013 ed al Senato il 15 marzo 2013, ossia successivamente allo scioglimento delle Camere disposto con il D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 225.
Sulla proposta di nomina di Obrist, che era stato eletto dall'Assemblea nazionale dell'UITS in data 13 ottobre 2012, hanno successivamente espresso parere favorevole le Commissioni 4ª (Difesa) del Senato e IV (Difesa) della Camera, nelle rispettive sedute del 30 gennaio e del 6 febbraio 2013.
La nomina di Obrist è stata conseguentemente deliberata dal Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013, su proposta del Ministro della difesa.
L'Unione italiana tiro a segno UITS è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa. Finalità dell'ente sono l'istruzione e l'esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma ad aria compressa ed il rilascio della relativa certificazione. All'UITS sono altresì affidate la diffusione e la pratica sportiva del tiro a segno, in quanto federazione sportiva nazionale riconosciuta e vigilata dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI. In particolare, sebbene ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D. Lgs. n. 242/1999 le federazioni sportive nazionali abbiano natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'UITS ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico.
Già inserita nell'Allegato A di cui al soppresso comma 636 dell'art. 2 della L. n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), l'UITS è stata riordinata dal D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209, emanato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 112/2008.
Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 15 novembre 2011 è stato approvato lo statuto dell'UITS, in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 209/2009.
Sono organi centrali dell'UITS l'assemblea nazionale (composta dai presidenti delle sezioni del tiro a segno nazionale67, dai rappresentanti dei gruppi sportivi e dai rappresentanti eletti dalle sezioni e dai gruppi sportivi), il presidente nazionale (coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato dal Ministro della difesa), il consiglio direttivo (composto dal presidente e da dodici consiglieri eletti dall'assemblea e nominati dal Ministro della difesa), il consiglio di presidenza (composto dal presidente, dal vicepresidente e da tre consiglieri nominati dal consiglio direttivo) ed il collegio dei revisori dei conti (composto da tre membri). I componenti di tali organi restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Catania |
Commissario straordinario:
Cosimo Aiello |
Nomina non ancora comunicata al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
|
15/2/2013
(decorrenza: 17/2/2013) |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Autorità portuale di Brindisi |
Presidente:
Hercules Haralambides
|
Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, dalla Commissione IX (Trasporti) della Camera il 31/5/2011 e dalla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato il 1°/6/2011 |
7/6/2011
(nuovamente efficace dal 9/1/2013 per effetto di provvedimento giurisdizionale) |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio
|
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto in data 15 febbraio 2013, non ancora comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, ha prorogato il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Catania, Cosimo Aiello, fino alla nomina del presidente dell'Autorità medesima e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
Si ricorda che Aiello era stato nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale etnea con decreto ministeriale del 10 agosto 2012, notificato all'interessato il 13 agosto 2012 e parimenti non comunicato alle Camere. La durata dell'incarico era prevista per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 17 agosto 2012.
Il 2 luglio 2012 era infatti scaduto il secondo ed ultimo mandato quadriennale di Santo Castiglione a presidente della predetta Autorità portuale, alla cui guida era stato confermato con decreto ministeriale del 1° luglio 2008, notificato il 2 luglio 2008. In precedenza Castiglione era stato nominato presidente dal 29 marzo 2004, nonché commissario straordinario dal 14 maggio 2008.
Per effetto dell'ordinanza pronunciata dal Consiglio di Stato, Sez. IV, in data 8 gennaio 2013 e depositata il 9 gennaio 2013, Hercules Haralambides è stato reintegrato alla guida dell'Autorità portuale di Brindisi, della quale era stato nominato presidente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 giugno 2011.
Più precisamente, la predetta ordinanza del Giudice amministrativo di secondo grado ha sospeso l'esecutività della sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce - Sez. I, depositata il 26 giugno 2012, che aveva disposto l'annullamento del decreto di nomina di Haralambides. Il T.A.R. aveva infatti ritenuto requisito indispensabile, per accedere alla carica di presidente dell'Autorità portuale, il possesso della cittadinanza italiana, di cui Haralambides è viceversa sprovvisto. Il ricorso era stato proposto da Calogero Casilli, il cui nominativo era stato incluso nella terna di candidati presidenti sottoposta dalla Provincia di Brindisi al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Detta sentenza era stata impugnata da Haralambides e, nelle more del giudizio di appello, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 26 luglio 2012, notificato all'interessato in pari data e non comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14/1978, aveva nominato Ferdinando Lolli commissario straordinario dell'Autorità portuale brindisina, fino alla nomina del presidente e comunque per un periodo massimo di sei mesi.
Per effetto della riferita ordinanza del Consiglio di Stato è quindi venuto meno l'incarico commissariale di Lolli, il cui mandato sarebbe comunque venuto a scadenza il il 26 gennaio 2013.
Si precisa peraltro che la predetta ordinanza del Giudice di appello è stata emessa in via interinale ed ha sospeso l'efficacia della sentenza impugnata sino alla definizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, disposto dal collegio giudicante ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'Autorità portuale, disciplinata dalla legge n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'autorità ha tra l'altro compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali.
L’articolo 8, commi 1 e 1-bis, della legge n. 84/1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli, con atto motivato, può richiedere, entro trenta giorni dalla richiesta, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.
Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.
Infine, ai sensi, dell’art. 8, comma 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dei Monti Sibillini |
Commissario straordinario:
Oliviero Olivieri |
Nomine comunicate alla Camera ed al Senato il 15/3/2013, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
7/2/2013
(decorrenza: 11/2/2013) |
D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Ente parco nazionale dell'Aspromonte |
Commissario straordinario:
Antonio Alvaro |
23/1/2013
(decorrenza: 8/2/2013) |
||
Ente parco nazionale del Circeo |
Commissario straordinario:
Gaetano Benedetto |
23/1/2013
(decorrenza: 7/2/2013) |
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera dal 13 febbraio 2013, annunciata alla Camera ed al Senato il 15 marzo 2013, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 7 febbraio 2013, Oliviero Olivieri commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini per la durata di tre mesi a decorrere dall'11 febbraio 2013 e comunque non oltre la nomina del presidente.
Il 3 maggio 2012 era infatti scaduto il mandato quinquennale del presidente del predetto Ente parco, Massimo Marcaccio, il quale, nominato con decreto ministeriale del 4 maggio 2007, aveva proseguito ad operare fino al 17 giugno 2012 nel regime di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. La successiva gestione dell'Ente parco è stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso, sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Alla scadenza del consiglio direttivo, avvenuta il 27 dicembre 2012, anche tale gestione è stata protratta in regime di prorogatio, per ulteriori 45 giorni fino al 10 febbraio 2013, data oltre la quale si è resa necessaria la riferita nomina del commissario straordinario.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera dal 30 gennaio 2013, annunciata alla Camera ed al Senato il 15 marzo 2013, ha altresì comunicato di aver confermato, con proprio decreto del 23 gennaio 2013, Antonio Alvaro quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte per la durata di tre mesi a decorrere dall'8 febbraio 2013 e comunque non oltre la nomina del presidente.
Alvaro, infatti, era stato già nominato commissario straordinario del predetto Ente parco con decreto ministeriale del 9 novembre 2012, annunciato alla Camera ed al Senato rispettivamente il 21 ed il 22 novembre 2012, per la durata massima di tre mesi a decorrere dall'8 novembre 2012.
Come ricordato nel precedente Bollettino, il 3 maggio 2012 era infatti scaduto il mandato quinquennale del presidente dell'Ente parco calabrese, Leo Autelitano, il quale, nominato con decreto ministeriale del 4 maggio 2007, aveva proseguito ad operare fino al 17 giugno 2012 nel regime di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Successivamente la gestione dell'Ente parco è stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Nella fattispecie, l'incarico di vicepresidente dell'Ente parco è stato ricoperto dal predetto Antonio Alvaro. Alla successiva scadenza del consiglio direttivo, avvenuta il 23 settembre 2012, anche tale gestione è stata protratta in regime di prorogatio, per ulteriori 45 giorni fino al 7 novembre 2012, data oltre la quale si è resa necessaria la ricordata nomina del commissario straordinario.
Infine il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 30 gennaio 2013, annunciata alla Camera ed al Senato il 15 marzo 2013, ha comunicato di aver confermato, con proprio decreto del 23 gennaio 2013, Gaetano Benedetto quale commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Circeo per la durata di tre mesi a decorrere dal 7 febbraio 2013 e comunque non oltre la nomina del presidente.
Si ricorda che Benedetto, già nominato per cinque anni presidente dell'Ente parco pontino con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato era stato altresì nominato, con decreto ministeriale del 7 agosto 2012, commissario straordinario del medesimo Ente parco per un periodo massimo di tre mesi. Tale incarico commissariale era stato poi confermato, con decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, annunciato alla Camera il 14 novembre 2012 ed al Senato il 20 novembre 2012, per un ulteriore periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 7 novembre 2012.
Gli enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Oltre al presidente, sono organi dell'Ente parco il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. Tutti i mandati sono di durata quinquennale.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Commissario straordinario:
Antonio Granara |
Nomina comunicata alla Camera ed al Senato il 15/3/2013, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
23/1/2013
(decorrenza: 4/2/2013) |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
|
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera dal 30 gennaio 2013, annunciata alla Camera ed al Senato il 15 marzo 2013, ha comunicato di aver nominato, con proprio decreto del 23 gennaio 2013, Antonio Granara quale commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la durata di tre mesi a decorrere dal 4 febbraio 2013 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi del consorzio del Parco.
Granara era già stato nominato nel suddetto incarico il 3 febbraio 2009 ed il suo mandato è stato reiteratamente prorogato, da ultimo per la durata massima di tre mesi a decorrere dal 4 novembre 2012, per effetto del D.M. del 29 ottobre 2012, annunciato alla Camera ed al Senato rispettivamente il 14 ed il 20 novembre 2012.
Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla Regione, ed ha sede nel Comune di Iglesias. L’ente promuove e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto superiore di sanità ISS |
Presidente:
Fabrizio Oleari
|
Parere favorevole espresso dalla 12ª Commissione del Senato il 30/1/2013. Parere non espresso dalla XII Commissione della Camera.
|
Procedura di nomina in corso
|
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute
|
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 gennaio 2013, annunciata alla Camera il 22 gennaio 2013 ed al Senato il 15 marzo 2013, ha richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizio Oleari a presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS.
Tale proposta, presentata alle Camere successivamente al loro scioglimento disposto con il D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 225, è stata assegnata alla XII Commissione (Affari sociali) della Camera, che non l'ha esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere. La proposta è stata altresì assegnata alla 12ª Commissione (Igiene e sanità) del Senato, che l'ha esaminata nella seduta del 30 gennaio 2013, esprimendo parere favorevole.
La nomina di Oleari dovrà quindi essere perfezionata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute.
L'Istituto superiore di sanità, la cui organizzazione era già stata modificata dal D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14, è stato recentemente riordinato dal Capo I del D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 106, di riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute. Ai sensi dell'articolo 4 di tale decreto, sono organi dell'ISS il presidente (il cui mandato è stato ridotto da sei a quattro anni rinnovabili una sola volta), il consiglio di amministrazione (composto dal presidente e da quattro esperti, anch'essi nominati dal Ministro della salute per quattro anni), il comitato scientifico (composto dal presidente e da dieci esperti, nominati sempre dal Ministro della salute per quattro anni) ed il collegio dei revisori dei conti. In base all'articolo 7 del D. Lgs. n. 106/2012, gli organi dell'ISS in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento di riordino, sono stati prorogati sino all'insediamento degli organi di nuova istituzione: la nomina di questi ultimi avrebbe dovuto intervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ossia dal 7 agosto 2012.
Presidente uscente dell'ISS è Enrico Garaci che, con D.P.R. del 21 novembre 2007, era stato confermato nell'incarico fino al 2 aprile 2011 ed il cui mandato era stato prorogato fino al 2 aprile 2013 per effetto dell'articolo 2 del D.P.R. n. 14/2011. Garaci peraltro era stato già nominato alla guida dell'Istituto dapprima con D.P.R. del 3 aprile 2001e successivamente con D.P.R. del 14 febbraio 2003.
Ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, non abrogato dall'art. 8 del citato D. Lgs. n. 106/2012, l'Istituto superiore di sanità è ente di diritto pubblico, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute. Organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale, l'ISS svolge in particolare funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP |
Presidente:
Fiorella Kostoris
|
Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978, annunciata al Senato il 16/1/2013 ed alla Camera il 22/1/2013. Pareri non espressi dalla XI Commissione della Camera e dalla 11ª Commissione del Senato.
|
Procedura di nomina in corso
|
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
|
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 24 dicembre 2012, annunciata al Senato il 16 gennaio 2013 ed alla Camera il 22 gennaio 2013, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP.
Tale proposta, presentata alle Camere successivamente al loro scioglimento disposto con il D.P.R. 22 dicembre 2012, n. 225, è stata assegnata alla 11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato, che non l'ha esaminata entro il termine previsto per l'espressione del parere. La proposta è stata altresì assegnata alla XI Commissione (Lavoro) della Camera, che l'ha esaminata nella seduta del 22 gennaio 2013 senza esprimere alcun parere e lasciando parimenti scadere infruttuosamente il termine regolamentare previsto.
Il 3 dicembre 2012 è scaduto il mandato quadriennale del presidente uscente della COVIP, Antonio Finocchiaro, il quale era stato nominato con D.P.R. del 3 dicembre 2008.
I componenti della COVIP sono infatti nominati, nel rispetto della disciplina di cui alla legge n. 14/1978, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Si ricorda che la composizione della COVIP è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Il relativo mandato dura quattro anni ma, per effetto del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'articolo 23, comma 3, dello stesso decreto-legge n. 201/2011, i componenti della COVIP non possono più essere confermati nell'incarico come inizialmente previsto dalla legge istitutiva. Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non sono stati nominati nuovi commissari in loro vece, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la ridotta consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201/2011.
Con l'avvenuta scadenza del mandato del presidente uscente Antonio Finocchiaro, la Commissione risulta dunque attualmente composta dai commissari Rino Tarelli e Giuseppe Stanghini: quest'ultimo peraltro, chiamato a svolgere provvisoriamente le funzioni di presidente, risulta anch'esso in scadenza di mandato (in proposito vedasi infra alla sottosezione "c").
La COVIP, istituita con il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze68.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
|
Presidente:
Pietro Antonio Varesi
|
Pareri favorevoli espressi dalla 11ª Commissione del Senato il 29/11/2012 e dalla XI Commissione della Camera il 4/12/2012 ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978.
|
6/12/2012
(decorrenza: 8/1/2013)
|
D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
|
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012 Pietro Antonio Varesi è stato nominato per quattro anni presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL. L'11ª Commissione del Senato e la XI Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina nelle rispettive sedute del 29 novembre e del 4 dicembre 201269.
Con la registrazione alla Corte dei conti del suddetto decreto, avvenuta l'8 gennaio 2013, è contestualmente venuto meno il mandato di commissario straordinario dell'Istituto, che era stato affidato allo stesso Varesi dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto del 20 dicembre 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Il commissariamento dell'ISFOL era stato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2011, annunciato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011 e non comunicato alle Camere ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14/1978. Con tale decreto Matilde Mancini era stata nominata commissario straordinario dell'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2012, succedendo a Sergio Trevisanato che era cessato dall'incarico il 31 dicembre 201170. Tale gestione commissariale veniva peraltro prorogata a decorrere dal 1° luglio 2012 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 luglio 2012, annunciato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2012 e parimenti non comunicato alle Camere. Per effetto di tale provvedimento il mandato di Matilde Mancini, già in scadenza al 30 giugno 2012, era stato prorogato fino al 31 dicembre 2012.
Si ricorda peraltro che il nuovo statuto dell’ISFOL era stato adottato con D.P.C.M. 11 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2011. L'articolo 6, comma 1, di tale statuto prevede che il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. L'articolo 7, comma 2, del nuovo statuto prevede altresì una riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da 8 a 4, più il presidente. Essi sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne designa due; altri due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e uno dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca71.
L'ISFOL, istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973, è, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999, ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per effetto dell'articolo 7, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, sono state trasferite all'ISFOL le funzioni proprie dell'Istituto affari sociali IAS (di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 23 novembre 2007), contestualmente soppresso. L'ISFOL è succeduto allo IAS in tutti i rapporti attivi e passivi72.
Da ultimo, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, l'ISFOL è chiamato a collaborare alla attività di monitoraggio e valutazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze.
c)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nei mesi
di gennaio-febbraio 2013
o previste in scadenza entro il 30
aprile 2013
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
|
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Vesuvio |
Presidente:
Ugo Leone |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
15/1/2013 |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente
|
Il 15 gennaio 2013 è scaduto il mandato quinquennale del presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 gennaio 2008. Leone era succeduto ad Amilcare Troiano che, dopo aver presieduto l'Ente parco vesuviano per cinque anni fino al 24 ottobre 2006, ne era stato successivamente nominato commissario straordinario.
Sugli enti parco nazionale in generale, vedasi supra alla sottosezione "b".
Si ricorda peraltro che ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa ed amministrativa, le scadenze dei mandati dei presidenti o dei consigli direttivi degli Enti parco nazionali che ricadano nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
|
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Palermo |
Presidente:
Antonino Bevilacqua
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
2/2/2013 |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio
|
Autorità portuale di Napoli |
Presidente:
Luciano Dassatti |
4/2/2013 |
||
Autorità portuale di Ancona |
Presidente:
Luciano Canepa |
23/3/2013 |
Il 2 febbraio 2013 è scaduto il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Palermo, Antonino Bevilacqua, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 gennaio 2009 era stato confermato nel suddetto incarico per quattro anni a decorrere dalla notifica dell'atto di nomina, avvenuta il 2 febbraio 2009.
Per Bevilacqua si tratta quindi del secondo ed ultimo mandato presidenziale, essendo stato già nominato alla guida della predetta Autorità portuale con decreto ministeriale del 29 settembre 2004, notificato il 7 ottobre 2004. Alla scadenza di tale primo incarico quadriennale, Bevilacqua era stato anche nominato commissario straordinario dell'Ente con decreto in data 11 dicembre 2008, mantenendo tale carica fino alla sua seconda nomina presidenziale.
Il 4 febbraio 2013 è scaduto altresì il mandato di Luciano Dassatti a presidente dell'Autorità portuale di Napoli. La durata quadriennale dell'incarico presidenziale di Dassatti, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 gennaio 2009, decorre infatti dalla notifica all'interessato del decreto di nomina, avvenuta il 4 febbraio 2009.
Si ricorda peraltro che Dassatti era stato precedentemente nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale partenopea con decreto ministeriale del 9 dicembre 2008, notificato in data 10 dicembre 2008, in conseguenza delle dimissioni rassegnate il 4 dicembre 2008 dal presidente pro tempore Francesco Nerli.
Il 23 marzo 2013 scade infine il mandato di Luciano Canepa a presidente dell'Autorità portuale di Ancona. Per Canepa, che era stato nominato con decreto ministeriale del 20 marzo 2009, notificato il 23 marzo 2009, si tratta del primo mandato alla guida dell'Autorità portuale anconetana, essendo succeduto a Giovanni Montanari, il cui mandato quadriennale era scaduto l'8 febbraio 2009.
Sulle Autorità portuali in generale, vedasi supra alla sottosezione "b".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP
|
Componente:
Giuseppe Stanghini
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
20/2/2013
|
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
|
Il 20 febbraio 2013 è scaduto il mandato a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP di Giuseppe Stanghini, il quale era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009.
Si ricorda peraltro che il 3 dicembre 2012 era già scaduto il mandato del presidente della medesima Commissione, Antonio Finocchiaro, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008. Al riguardo, il Governo ha già richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della COVIP. Su tale proposta, tuttavia, l'11ª Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato e la XI Commissione (Lavoro) della Camera non hanno espresso alcun parere.
La Commissione risulta dunque attualmente composta da Rino Tarelli e, per il rimanente periodo di prorogatio, proprio da Giuseppe Stanghini, il quale è stato peraltro chiamato a svolgere provvisoriamente le funzioni di presidente, in seguito alla scadenza del mandato del presidente uscente Finocchiaro.
I componenti della COVIP sono nominati, nel rispetto della disciplina di cui alla legge n. 14/1978, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Sulla COVIP in generale, vedasi supra alla sottosezione "b".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
|
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Società italiana degli autori ed editori SIAE |
Commissario straordinario:
Gian Luigi Rondi (con i subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino)
|
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
31/3/2013 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali
|
Qualora non saranno previamente ricostituiti gli organi sociali, il 31 marzo 2013 scadranno i mandati del commissario straordinario della Società italiana degli autori ed editori SIAE, Gian Luigi Rondi, e dei subcommissari Mario Stella Richter e Domenico Luca Scordino. Tali mandati erano stati infatti prorogati con decreto del Presidente della Repubblica del 23 novembre 2012, avendo il Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2012 deliberato la proroga del commissariamento dell'Ente.
Si ricorda che le nomine di Rondi, Stella Richter e Scordino erano state inizialmente disposte con il D.P.R. 9 marzo 2011, i cui effetti erano stati successivamente prorogati fino al 30 novembre 2012 per effetto del D.P.R. 5 aprile 2012. La gestione commissariale della SIAE si era resa necessaria a seguito delle dimissioni rassegnate dal presidente Giorgio Assumma nel novembre 2010.
In ottemperanza al mandato previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato D.P.R. 9 marzo 2011, il commissario straordinario ha deliberato lo schema del nuovo statuto della SIAE, poi approvato, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 novembre 2012. Ai sensi dell'articolo 7 del nuovo statuto, sono organi della SIAE l'assemblea, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione ed il collegio dei revisori. In base al successivo articolo 19, il presidente del consiglio di gestione è nominato tra i suoi componenti previa designazione del consiglio di sorveglianza con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali nonché dell’economia e delle finanze. Il presidente del consiglio di gestione, che ha la rappresentanza legale della SIAE, convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di gestione73. Il 1° marzo 2013 l'assemblea degli associati ha nominato il consiglio di sorveglianza, composto da 34 membri, che resterà in carica per quattro anni.
Istituita nel 1882 come Società italiana degli autori, la SIAE assume l'attuale denominazione nel 1927 e, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, è ente pubblico economico a base associativa che svolge le funzioni attribuite dalla legge in materia di diritto d'autore74. La SIAE quindi concede le autorizzazioni per l’utilizzazione economica delle opere protette, percepisce i proventi derivanti da dette autorizzazioni e ripartisce tali proventi tra gli aventi diritto. Gestisce altresì servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato, ma l'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua competenza.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto superiore di sanità ISS |
Presidente:
Enrico Garaci
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978
|
2/4/2013
|
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute
|
Il 2 aprile 2013 scade il mandato del presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS, Enrico Garaci, che era stato confermato con D.P.R. del 21 novembre 2007 e prorogato per effetto dell'art. 2 del D.P.R. n. 14/2011. Garaci peraltro era stato già nominato alla guida dell'Istituto dapprima con D.P.R. del 3 aprile 2001 e poi con D.P.R. del 14 febbraio 2003.
In proposito si ricorda che il Governo ha già trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Fabrizio Oleari a presidente dell'Istituto superiore di sanità ISS, sulla quale la 12ª Commissione (Igiene e sanità) del Senato ha espresso parere favorevole il 30 gennaio 2013.
Sull'ISS in generale, e sul suo recente riordino in particolare, vedasi supra alla sottosezione "b".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
|
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS |
Componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza:
Guido Abbadessa (presidente)
Alessandro Vecchietti (vicepresidente)
Albini Pierangelo Amadei Enrico Bartoli Gaetano Bertozzi Donatello Bussoni Mauro Carannante Rocco Cavallaro Nicola M. Cavaterra Rita Falco Carlo Galli Giuseppe Gori Moreno Lazzarelli Guido Leo Fiorito Magliaro Giovanni Magri Maria Marignani Carlo Nesci Cosimo Occhipinti Armando Patta Gian Paolo Perotti Marco Scardaone Luigi Taddei Francesco
|
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
30/4/2013
|
Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
|
Il 30 aprile 2013 scade il Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, i cui componenti erano stati nominati per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 gennaio 2009 ed il cui mandato era stato prorogato al 30 aprile 2013 dall'articolo 1, comma 402, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
Tale proroga era stata disposta, nelle more del completamento del riordino conseguente alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 78/2010 e dal decreto-legge n. 201/2011, per garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria.
L'ordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è stato significativamente modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Tale riordino ha anzitutto comportato la soppressione, fra gli organi di tali enti, del consiglio di amministrazione, le cui funzioni sono state devolute al presidente. Il consiglio di indirizzo e vigilanza costituisce quindi l'unico organo collegiale di amministrazione dei predetti enti. Il CIV definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente previdenziale, determinandone gli obiettivi strategici pluriennali; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente ed approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Competenze specifiche sono altresì attribuite al CIV in relazione alla nomina del presidente dell'ente previdenziale75.
In base all'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 479/1994, il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività. La loro nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni dei soggetti sindacali predetti.
Il CIV dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. I suoi componenti cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti o deceduti76. Il CIV elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Attuale presidente è Guido Abbadessa, mentre il vice presidente (scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro) è Alessandro Vecchietti.
Ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, il numero dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, con effetto dalla ricostituzione dei medesimi, è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. Peraltro, in conseguenza dell'attribuzione all'INPS delle funzioni già proprie dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 ha previsto l'integrazione nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS di sei rappresentanti. In base al disposto dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 aprile 2012, quattro dei suddetti componenti integrativi devono riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP; gli altri due devono riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
|
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL |
Componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza:
Francesco Lotito (presidente)
Fabio Pontrandolfi (vicepresidente)
Luisa Benedettini Luciano Bertozzi Franco Bettoni Sergio Bonetti Carlo Borio Pierluigi Bruschi Roberto Caponi Riccardo Giovani Mario Guida Romano Magrini Isidoro Marino Achille Massenti Giuseppe Pagliuca Vittorio Panizza Carlo Pasqua Carlo Piccirilli Enzo Pierangioli Francesco Rampi Ugo Russo Elio Schettino Domenico Scopelliti Giuseppe Turudda Giovanni Vinay |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
30/4/2013
|
Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per un componente, su designazione della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.
|
Il 30 aprile 2013 scade il consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL, i cui componenti erano stati nominati per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 gennaio 2009 ed il cui mandato era stato prorogato al 30 aprile 2013 dall'articolo 1, comma 402, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).
Come riferito supra riguardo all'omologo organo dell'INPS, tale proroga era stata disposta nelle more del completamento del riordino conseguente alle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 78/2010 e dal decreto-legge n. 201/2011, per garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria.
Per quanto concerne il riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, si rinvia a quanto già riferito supra relativamente al consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS.
Tuttavia il penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 479/1994 detta disposizioni specifiche circa la composizione del CIV dell'INAIL. Questo, infatti, a differenza di quanto previsto per il corrispondente organo dell'INPS, è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti in relazione al CIV dell'INPS. La loro nomina avviene parimenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle rappresentanze sociali sopra citate.
Il CIV dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. I suoi componenti cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti o deceduti77. Il CIV, nella sua prima seduta, elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Attuale presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL è Francesco Lotito, mentre il vice presidente (scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro) è Fabio Pontrandolfi.
Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, il numero dei componenti dei consigli di indirizzi e vigilanza, con effetto dalla ricostituzione dei medesimi, è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.
d)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro
il 30 aprile 2013
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
|
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA
|
Componenti del consiglio di amministrazione:
Enza Signorelli Pupillo, Pietrangelo Buttafuoco, Monica Centanni ed Antonino Portoghese
|
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 20/1998, come sostituito dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2004 |
25/2/2013
|
D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali che designa 3 componenti; 1 è designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
Il 25 febbraio 2013 sono scaduti i mandati di Enza Signorelli Pupillo, Pietrangelo Buttafuoco, Monica Centanni ed Antonino Portoghese a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA, essendo stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 25 febbraio 2009.
Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 20/1998, nel testo sostituito dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 33/2004, il consiglio di amministrazione dell'INDA è composto, oltre che dal sindaco pro tempore di Siracusa quale presidente dell'Istituto78, da un consigliere designato dal Ministero per i beni e le attività culturali (con funzioni di consigliere delegato), da due consiglieri rispettivamente designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da un consigliere designato sempre dal Ministro per i beni e le attività culturali fintanto che non si sarà verificata una partecipazione qualificata al patrimonio dell'Istituto da parte di soggetti privati, ai sensi della lettera g) del primo comma del predetto articolo 5. Sulla nomina dei suddetti consiglieri è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo 5. Nella fattispecie, Enza Signorelli Pupillo (quale consigliere delegato), Monica Centanni e Pietrangelo Buttafuoco sono stati designati dal Ministro per i beni e le attività culturali; Antonino Portoghese è stato designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ulteriori tre componenti del consiglio di amministrazione, non soggetti però al controllo parlamentare, sono designati rispettivamente dalla Regione Sicilia (nel consiglio di amministrazione uscente si tratta di Santa Trombadore), dalla Provincia di Siracusa (Giovanni Nuzzo) e dalla Conferenza Stato-Regioni (Giorgio Patrizi); alle sedute del consiglio di amministrazione può altresì partecipare un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA" (Enrico Di Luciano), in quanto ente promotore di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volontà dei fondatori. Tutti i consiglieri sono nominati per quattro anni (ai sensi dell'articolo 4 del citato D. Lgs. n. 20/1998) con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
L’Istituto, fondato nel 1914 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70/1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’articolo 2 del D.Lgs. 29 gennaio 1998 n. 20. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo è tuttavia la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.
L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
|
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI
|
Commissario straordinario:
Paolo Sestito |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
(in via di ipotesi interpretativa)
|
28/2/2013
|
D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca
|
Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa INDIRE
|
Commissario straordinario:
Giovanni Biondi |
Il 28 febbraio 2013 è scaduto il mandato di Paolo Sestito a commissario straordinario dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI. Si ricorda che il predetto mandato commissariale, inizialmente conferito a Sestito per un semestre con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012, è stato prorogato fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre la data di ricostituzione degli organi di indirizzo e di amministrazione dell'Ente, per effetto del D.P.C.M. in data 3 agosto 2012. Sestito è succeduto nell'incarico a Giuseppe Cosentino, che aveva rassegnato le proprie dimissioni il 23 dicembre 2011.
L’INVALSI è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto l’eredità del Centro europeo dell’educazione CEDE. L’istituto effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale. L’INVALSI predispone i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, nell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado.
Sono organi dell'INVALSI il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il consiglio tecnico-scientifico. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. In particolare, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale ed internazionale, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell’amministrazione scolastica.
Il 28 febbraio 2013 è altresì scaduto il mandato del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa INDIRE, Giovanni Biondi, che era stato nominato con D.P.C.M. in data 3 agosto 2012 a decorrere dal 1° settembre 2012.
Si ricorda che, l'INDIRE, già soppresso dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e le cui funzioni erano state rilevate dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, è stato ripristinato a far data dal 1° settembre 2012 per effetto dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Quest'ultima norma, abrogando la disposizione sopra citata, ha contestualmente disposto la soppressione dell'ANSAS79 ed ha confermato la soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE.
Ai sensi del citato articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, l'INDIRE viene qualificato come ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. L'Istituto si articola in tre nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.
È stato peraltro comunicato sulla G.U. n. 41 del 18 febbraio 2013 l'approvazione dello statuto dell'INDIRE, avvenuta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 21 dicembre 2012. Lo statuto era stato adottato dal commissario straordinario dell'Istituto con delibera dell'11 dicembre 2012. Ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, sono organi dell'INDIRE il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il consiglio tecnico-scientifico. Sia il presidente che i componenti del consiglio di amministrazione (composto dal presidente dell'ente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità) sono selezionati con le procedure previste dall'art. 11 del D. Lgs. n. 213/2009 per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essi sono nominati con decreto del relativo Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Alla loro sostituzione, si procede nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito.
L'INDIRE costituisce articolazione del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche e di istruzione e formazione professionale. L'Istituto cura la formazione in servizio del personale scolastico, in stretto raccordo con i processi di innovazione tecnologica, attraverso attività di accompagnamento e riqualificazione professionale. L'Ente gestisce le attività di documentazione a sostegno dell'innovazione digitale della didattica e dell'autonomia scolastica, in collaborazione con le Università. Ad esso spetta inoltre la manutenzione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e degli archivi storici interni, essendo succeduto alla Biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'art. 292 del D. Lgs. n. 297/1994.
Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine negli enti in questione, si ricorda che il richiamato D. Lgs. n. 213 del 2009, nel provvedere al riordino degli enti di ricerca, ha stabilito tra l'altro che sulle candidature dei presidenti non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi dell'articolo 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca. È pertanto dubbio che il decreto di nomina degli "altri amministratori" (come i commissari straordinari) sia anch'esso soggetto ad obbligo di comunicazione al Parlamento: così sarebbe se, in assenza di espressa menzione nel citato comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009, si ritenesse ancora applicabile a tali nomine l'art. 9 della legge generale n. 14/1978. Viceversa, ove l'applicabilità della legge generale dovesse ritenersi esclusa in presenza della norma speciale di cui al D.Lgs. n. 213/2009, non sussisterebbe più alcun obbligo di comunicazione a carico del Governo e le nomine degli "altri amministratori" degli enti di ricerca non sarebbero più soggette al controllo parlamentare.
Tale seconda interpretazione parrebbe quella seguita dal Governo, che non risulta infatti aver trasmesso al Parlamento i decreti di nomina dei commissari straordinari dell'INVALSI e dell'INDIRE.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 35 ordini del giorno, di 6 mozioni e di 5 risoluzioni.
Di tali attuazioni 15 sono state trasmesse dal Ministero degli affari esteri, 9 dal Ministero della difesa, 6 dal Ministero dell'interno, 6 dal Ministro per la coesione territoriale, 5 dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, 2 dal Ministero per i beni e le attività culturali, 1 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 1 dal Ministero della salute ed 1 dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 35 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
12 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 5534-bis-A e 5534-bis-B, divenuti legge n. 228 del 2012, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 5534-bis-A e 5534-bis-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 233, di cui finora attuati 13;
3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5369, divenuto legge n. 131 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l’esercizio di delega legislativa”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5369, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 25, di cui finora attuati 9;
3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5193, divenuto legge n. 239 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5193, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 3, tutti attuati;
3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 2854-A e 2854-B, divenuti legge n. 234 del 2012, concernente “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 2854-A e 2854-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 7, di cui finora attuati 3;
2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame degli Atti Camera 4940-A e 4940-B, divenuti legge n. 35 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 4940-A e 4940-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 126, di cui finora attuati 12;
2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5389, divenuto legge n. 135 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'interno e dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5389, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 125, di cui finora attuati 14;
2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5626, divenuto legge n. 221 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5626 e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 80, di cui finora attuati 2;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 4829, divenuto legge n. 214 del 2011, di “Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 4829, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 156, di cui finora attuati 11;
1 attuazione dà seguito un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 5178, divenuto legge n. 62 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5178, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 44, di cui finora attuati 2;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5273, divenuto legge n. 94 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero della salute.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5273, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 45, di cui finora attuati 3;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5312, divenuto legge n. 134 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5312, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 172, di cui finora attuati 2;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame degli Atti Camera 4434-A e 4434-B, divenuti legge n. 190 del 2012, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 4434-A e 4434-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 49, di cui finora attuato 1;
1 attuazione dà seguito all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5465, divenuto legge n. 196 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri;
1 attuazione dà seguito all'unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5421, divenuto legge n. 212 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame degli Atti Camera 1439-A e 1439-B, divenuti legge n. 237 del 2012, concernente “Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli Atti Camera 1439-A e 1439-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 6, di cui finora attuato 1.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.
In particolare, nel periodo 1° gennaio-15 marzo 2013 sono stati segnalati* 409 ordini del giorno, dei quali:
233 riferiti alla legge n. 228 del 2012, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” (Atti Camera 5534-bis-A e 5534-bis-B).
98 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 38 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 16 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 16 al Ministero dello sviluppo economico, 15 al Ministero dell'interno, 14 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 9 al Ministero della difesa, 8 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 7 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 7 al Ministero della salute, 5 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 5 al Ministero degli affari esteri, 5 al Ministero della giustizia, 5 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 4 al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, 2 al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed 1 al Ministro per la coesione territoriale;
80 riferiti alla legge n. 221 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.(A.C. 5626).
15 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 15 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 13 al Ministero dello sviluppo economico, 7 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 7 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 5 al Ministero dell'interno, 5 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 4 al Ministero della salute, 3 al Ministero degli affari esteri, 3 al Ministero della difesa, 3 al Ministero della giustizia, 2 al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, 2 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 1 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed 1 al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
28 riferiti alla legge n. 244 del 2012, concernente “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia” (A.C. 5569).
23 sono stati inviati al Ministero della difesa, 4 al Ministero dell'interno, 3 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e 2 al Ministero dell'economia e delle finanze;
14 riferiti alla legge n. 231 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale” (A.C. 5617-AR).
9 sono stati inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 6 al Ministero della salute;
8 riferiti alla legge n. 11 del 2013, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” (A.C. 5714).
4 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 3 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
7 riferiti alla legge n. 234 del 2012, concernente “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” (Atti Camera 2854-A e 2854-B).
3 sono stati inviati al Ministero degli affari esteri, 2 al Ministero dello sviluppo economico, 2 al Ministro per gli affari europei, 1 al Ministero dell'economia e delle finanze ed 1 al Ministro per la coesione territoriale;
6 riferiti alla legge n. 237 del 2012, concernente “Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale” (Atti Camera 1439-A e 1439-B).
6 sono stati inviati al Ministero della giustizia ed 1 al Ministero degli affari esteri;
5 riferiti alla legge n. 229 del 2012, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015” (Atti Camera 5535-bis-A e 5535-bis-B).
2 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 1 al Ministero per i beni e le attività culturali, 1 al Ministero della giustizia ed 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
5 riferiti alla legge n. 12 del 2013, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione” (A.C. 5713).
3 sono stati inviati al Ministero degli affari esteri, 2 al Ministero della difesa, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed 1 al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
4 riferiti alla legge n. 247 del 2012, concernente “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” (A.C. 3900-A), inviati al Ministero della giustizia;
3 riferiti alla legge n. 239 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012” (A.C. 5193), inviati al Ministero degli affari esteri ed al Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione;
3 riferiti alla legge n. 4 del 2013, concernente “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” (Atti Camera 1934-A e 1934-B), inviati al Ministero dello sviluppo economico;
3 riferiti alla legge n. 10 del 2013, concernente “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” (A.C. 3465-A).
2 sono stati inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed 1 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
2 riferiti alla legge n. 232 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013” (A.C. 5657).
1 è stato inviato al Ministero degli affari esteri ed 1 al Ministero dell'interno;
2 riferiti alla legge n. 242 del 2012, concernente “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione” (A.C. 5603-A), inviati al Ministero dell'economia e delle finanze;
2 riferiti alla legge n. 9 del 2013, concernente “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini” (A.C. 5565), inviati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
1 riferito alla legge n. 233 del 2012, concernente “Equo compenso nel settore giornalistico” (Atti Camera 3555-A e 3555-B), inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
1 riferito alla legge n. 242 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009” (A.C. 5180-A), inviato al Ministero degli affari esteri ed al Ministero della difesa;
1 riferito alla legge n. 5 del 2013, concernente “Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno” (A.C. 5434), inviato al Ministero degli affari esteri;
1 riferito alla legge n. 8 del 2013, concernente “Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi” (A.C. 5584), inviato al Ministero dello sviluppo economico.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 6 risoluzioni**:
- RUGGHIA ed altri n. 7/00844, sulle iniziative per il completamento e la messa in funzione dell'insediamento militare nell'area del Comune di Cutro, al Ministero della difesa;
- DE ANGELIS ed altri n. 7/00999, sull'attuazione dell'articolo 402 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, con riguardo al rilascio e alla durata delle concessioni per la realizzazione di alloggi di servizio della Difesa, nonché alla determinazione dei canoni per gli alloggi realizzati o ristrutturati, al Ministero della difesa;
- BELLANOVA ed altri n. 7/01048, sui fabbisogni delle regioni per gli ammortizzatori sociali in deroga, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Giorgio CONTE ed altri n. 8/00215, sul trattamento economico del personale della Direzione Investigativa Antimafia, al Ministero dell'interno;
- BERNARDINI ed altri n. 8/00216, concernente l'esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei detenuti, al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia;
- Paolo RUSSO n. 8/00221, sulle questioni relative all'applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5421/1 Ordine del giorno |
Di Stanislao |
Assemblea |
22/01/13 |
III |
Iniziative per rafforzare ulteriormente il processo di integrazione europea della Serbia |
L'ordine del giorno Di Stanislao n. 9/5421/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 ottobre 2012, impegnava l'esecutivo ad avviare iniziative e progetti volti a sensibilizzare ulteriormente la Serbia all'integrazione europea, alla tutela dei diritti umani e alla piena libertà di espressione e di opinione.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“L'Italia assegna all'integrazione europea della Serbia e dei Paesi dei Balcani Occidentali massima priorità quale garanzia di stabilizzazione, sicurezza e sviluppo dell'intera area. A testimonianza di tale interesse prioritario, nel corso degli ultimi mesi i rapporti bilaterali si sono intensificati significativamente.
In occasione del Vertice italo-serbo svolto a Belgrado 1'8 marzo scorso 2012 e presieduto per parte italiana dal Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri Terzi ha firmato con il suo omologo pro tempore Jeremic un "Memorandum d'intesa sul sostegno al processo di integrazione della Serbia nell'Unione Europea", che prevede una serie di azioni per facilitare l'adeguamento di Belgrado all'acquis comunitario.
Tale azione è quindi continuata anche a seguito delle elezioni in Serbia. Dopo la visita a Roma il 9 ottobre 2012 del Presidente serbo Nikolic, nella quale ha avuto incontri con il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio, il 5 e 6 novembre il Primo Ministro e Ministro dell'Interno Dacic è stato ricevuto dal Presidente della Repubblica ed ha avuto colloqui con il Ministro Terzi e con il Ministro dell'Interno Cancellieri. Da ultimo, il Ministro Terzi ha quindi incontrato a Bruxelles l'omologo serbo Ivan Mrkic il 19 novembre scorso e la Vice Primo Ministro di Serbia con delega all'Integrazione Europea, Suzana Grubjesie, il 10 dicembre 2012.
Nel corso di questi incontri e contatti, da parte italiana si è assicurato il sostegno alla prospettiva europea della Serbia, incoraggiando Belgrado ad impegnarsi per il conseguimento di tale obiettivo.
In considerazione della decisione del Consiglio Europeo che condiziona alla normalizzazione dei rapporti con il Kosovo l'avvio dei negoziati di adesione della Serbia all'Unione Europea, il Ministro Terzi ha inviato nell'ottobre scorso una lettera all'Alto Rappresentante dell'UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Ashton, invitandola a rilanciare il dialogo fra Belgrado e Pristina, facilitato dalla UE, elevandolo a livello politico.
In questo senso, gli incontri svoltisi a Bruxelles il 19 ottobre, il 7 novembre e il 4 dicembre 2012 tra i Primi Ministri di Serbia, Dacic, e Kosovo, Thaçi, e l'Alto Rappresentante dell'UE, Ashton, hanno confermato che la strada giusta per pervenire alla normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina resta quella del Dialogo ad alto livello politico fra Serbia e Kosovo, facilitato dalla UE.
La decisione del Consiglio Europeo di dicembre 2012, di tornare ad esaminare nel corso del primo semestre 2013 la possibilità di avviare i negoziati di adesione, per Belgrado costituisce un riconoscimento significativo per il percorso europeo della Serbia, che l'Italia ha fortemente auspicato e per cui si è attivamente adoperata”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5312-A/194 Ordine del giorno |
Zucchi |
Assemblea |
22/01/13 |
III |
Integrazione della composizione della cabina di regia dell'Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane all'estero |
L'ordine del giorno Zucchi ed altri n. 9/5312-A/194, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 25 luglio 2012, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di prevedere che la cabina di regia dell'Agenzia per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese italiane fosse integrata da un rappresentante delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Ministero degli Affari Esteri attribuisce la massima importanza alla tutela degli interessi nazionali in materia di proprietà intellettuale attraverso un costante monitoraggio condotto in collaborazione con le altre competenti Amministrazioni, nell'intento di salvaguardare al meglio le specificità e le eccellenze italiane in ambito industriale, produttivo ed economico.
Pur essendo la politica commerciale di competenza primaria dell'UE, l'inclusione di previsioni a tutela degli interessi nazionali in materia di proprietà intellettuale negli Accordi che vengono negoziati in ambito UE costituisce una priorità ed un elemento qualificante dell'azione che viene costantemente svolta da parte italiana in occasione di ciascun negoziato. Questa azione ha consentito all'Italia di ottenere costantemente, nei mandati negoziali per i singoli Accordi, un riferimento alla tutela della proprietà intellettuale, ivi inclusa la protezione delle indicazioni geografiche.
Su impulso del Ministro Terzi, questo impegno prioritario della Farnesina rientra nel quadro della strategia complessiva di sostegno alla proiezione economico-commerciale del Sistema Paese e alle imprese italiane all'estero.
In tale prospettiva, la nostra rete diplomatico-consolare è specificamente dotata di personale appartenente al profilo "economico-commerciale e finanziario", selezionato e formato proprio al fine di fornire qualificato sostegno ai settori produttivi italiani sui mercati internazionali, anche con riguardo alla tutela dell'autenticità del "Made in Italy".
Per tale personale sono previste periodiche attività di formazione organizzate dall'Amministrazione degli Esteri, così da assicurarne il costante aggiornamento sugli sviluppi delle principali tematiche di natura economico-commerciale e giuridico-economica, anche in relazione alla lotta alla contraffazione.
Il tema della tutela dei prodotti italiani dai fenomeni della contraffazione e dell'Italian sounding è parte rilevante delle attività di promozione dell'internazionalizzazione e di tutela del nostro sistema economico. L'azione di sostegno alle imprese operanti nei mercati esteri è, infatti, in larga parte proiettata verso i Paesi dove tali fenomeni sono spesso rilevanti. Tale sostegno viene portato avanti dal Ministero degli Affari esteri e dalla nuova Agenzia/ICE, le cui Unità all'estero operano nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari sotto la direzione, la vigilanza ed il coordinamento dei Capi Missione, con personale qualificato preposto alle attività di informazione, promozione, assistenza e formazione al sistema produttivo.
In sintesi il Ministero degli Affari Esteri conferma il massimo impegno per un'azione a tutto campo a favore della promozione delle nostre imprese all'estero e del riconoscimento e protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle produzioni italiane”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5465/1 Ordine del giorno |
Stefani |
Assemblea |
22/01/13 |
III |
“Protocollo trasporti” della Convenzione per la protezione delle Alpi |
L'ordine del giorno Stefani ed altri n. 9/5465/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 ottobre 2012, impegnava l'esecutivo, all'atto della Ratifica del “Protocollo trasporti” nell'ambito della Convenzione per la protezione delle Alpi, alla formulazione di ulteriori dichiarazioni interpretative.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Come noto, la Convenzione per la Protezione delle Alpi si avvale, ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, di nove protocolli attuativi: Protocollo sull'agricoltura di montagna; Protocollo sulla protezione della natura e del. paesaggio; Protocollo sulla pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile; Protocollo sulle foreste montane; Protocollo sull'energia; Protocollo sulla difesa del suolo; Protocollo sul turismo; Protocollo sui trasporti; Protocollo sulla composizione delle controversie.
Il disegno di legge di ratifica dei Protocolli attuativi è stato definitivamente approvato dal Senato il 21 marzo 2012, con l'esclusione del solo Protocollo Trasporti alla luce di osservazioni emerse a livello parlamentare in merito al potenziale impatto di una sua entrata in vigore sulla realizzazione di opere infrastrutturali di comunicazione sul territorio nazionale, comprese le opere necessarie per i collegamenti con i Paesi situati a nord dell'arco alpino.
Al fine di superare tali obiezioni, la ratifica del Protocollo sui trasporti ha fatto oggetto di un nuovo disegno di legge, che è stato definitivamente approvato alla Camera il 17 ottobre scorso, dopo consultazioni intercorse tra le Parti interessate.
A tale risultato ha contribuito anche l'approvazione di atti parlamentari di indirizzo con cui il Governo si è impegnato a superare in via interpretativa, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, le perplessità manifestate in particolare da alcuni settori produttivi del Paese”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
7/00955 Risoluzione |
Nirenstein |
Commissioni |
22/01/13 |
III e VII |
Commemorazione del quarantesimo anniversario della strage dei giochi olimpici di Monaco del 1972 |
La risoluzione Nirenstein ed altri n. 7/00955, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura) nella seduta del 26 luglio 2012, impegnava l'esecutivo a farsi interprete presso le autorità sportive internazionali e gli organizzatori dei giochi olimpici dell'elevato valore morale rappresentato dalla commemorazione del quarantesimo anniversario della strage di Monaco nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Londra 2012, finalizzata alla condanna del ricorso al terrorismo ed alla riaffermazione dell'universalismo dello sport.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo italiano, come confermato a livello internazionale, persegue costantemente ogni utile iniziativa per condannare atti di violenza e di intransigenza religiosa e di violazione di diritti umani.
Il Ministro Terzi ha più volte portato a nome del Governo l'attestazione di fortissimo apprezzamento e condivisione per iniziative di questo genere poste in essere dal Parlamento, come in occasione della commemorazione della strage ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972.
In tale occasione il Ministro degli esteri ha sottolineato come l'attualità della minaccia ai valori fondamentali in vari contesti nel mondo sia all'origine del profondo impegno del Governo per contrastare con determinazioni questi fenomeni.
Pertanto il Governo, in linea di continuità con la tradizionale politica estera italiana, coglie ogni occasione per ribadire con forza a livello internazionale la propria ferma e incondizionata posizione di condanna e contrasto di tutte le forme di intolleranza e antisemitismo.
Su queste basi, il Governo ha aderito con convinzione alla commemorazione da parte del Parlamento della strage dei Giochi Olimpici del 1972 che costituì un tragico ed inaccettabile attacco ai valori umani della convivenza e del rispetto tra i popoli”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-A/76 Ordine del giorno |
Porta |
Assemblea |
15/03/13 |
III |
Promozione della cultura italiana e finanziamento delle attività a favore dei connazionali all'estero |
L'ordine del giorno Porta ed altri n. 9/5534-bis-A/76, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2012, impegnava l'esecutivo a finanziare le attività di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, nonché di sostegno dei connazionali all'estero.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo italiano considera la promozione della lingua e cultura italiana all'estero una priorità. A tale tematica, cruciale ai fini della promozione del nostro Sistema Paese nel mondo, è stato dedicato un seminario organizzato congiuntamente lo scorso 6 dicembre da MAE, MIUR, CGIE e Regioni, dal titolo "La diffusione e l'insegnamento della lingua e cultura italiana all'estero: attori, criticità e buone prassi - Una riflessione di prospettiva", con la partecipazione di rappresentanti delle Università per stranieri, della Società Dante Alighieri, di Assocamerestero, nonché del Goethe Institut, dell'Istituto Cervantes e dell'Ambasciata francese. Come rimarcato da tutti i partecipanti, il convegno ha permesso di approfondire le opportunità derivanti da un più efficace coordinamento in questo settore.
In tema di risorse finanziarie per gli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero, grazie al forte impegno congiunto del Governo e del Parlamento, è stato possibile ottenere nel 2012 un'integrazione di 2 milioni di euro. Tale integrazione ha permesso di fornire nuova linfa agli enti gestori che, in taluni casi, hanno altresì potuto realizzare attività scolastiche precedentemente svolte in loco da insegnanti di ruolo, il cui contingente si è ridotto a seguito della "spending review".
Per il 2013 si è registrato un significativo aumento delle risorse stanziate per questo settore (pari a 10,1 milioni di euro) e si auspica di poter contare anche nei prossimi anni su una continuità di stanziamento in modo da poter conferire la necessaria regolarità alle iniziative.
Anche l'assistenza ai connazionali all'estero in stato di indigenza è un'attività di primaria importanza per la Farnesina. Viene condotta in particolar modo a favore di anziani, infermi e minori, anche con l'erogazione di servizi di assistenza medico-sanitaria nei Paesi in cui il sistema di assistenza pubblica è meno sviluppato o del tutto assente o nei casi in cui i connazionali non hanno titolo ad accedere alle prestazioni erogate dalle strutture pubbliche nazionali.
L'assistenza si può esplicare, in casi di comprovata urgenza, anche a favore dei connazionali temporaneamente all'estero che versino in stato di occasionale grave necessità non altrimenti fronteggiabile. Nel 2012 la dotazione finanziaria iniziale per tale attività è stata pari a 6,4 milioni di euro.
Accanto all'opera di assistenza espletata dalle Sedi, si colloca quella offerta da enti e associazioni con sede all'estero ai connazionali in stato di bisogno. Per tale attività la dotazione finanziaria iniziale nel 2012 è stata di circa 470.000 euro, destinati in particolare ad enti ed associazioni operanti in America Latina e Nord Africa, privilegiando in particolare ospedali e case di riposo.
Grazie all'azione profusa dal Ministero degli Esteri, con la legge 118/2012 sono state destinate per il 2012 risorse aggiuntive alle attività di assistenza diretta e indiretta degli italiani all'estero in stato di indigenza, nella misura complessiva di euro 1.339.000. Per il 2013 l'ammontare degli stanziamenti ammonta a 6,3 milioni di euro per l'assistenza diretta e a euro 500.000 circa per l'assistenza indiretta.
Infine, in linea con la normativa vigente ed in particolare con le disposizioni della legge 118/2012, la Farnesina è impegnata a svolgere gli approfondimenti e gli adempimenti previsti in relazione al rinnovo dei COMITES e del CGIE”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2854-B/4 Ordine del giorno |
Stucchi |
Assemblea |
15/03/13 |
III |
Promozione di un progetto politico di superamento degli Stati nazionali a favore di una identità europea. |
L'ordine del giorno Stucchi n. 9/2854-B/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 2012, impegnava l'esecutivo a promuovere un progetto politico che superi, attraverso meccanismi democratici, gli Stati nazionali a favore di una identità europea.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“In merito agli obiettivi indicati nell'atto parlamentare in esame, si possono evidenziare i principali passi in avanti compiuti a livello nazionale ed europeo con il contributo del Governo.
A livello nazionale, la legge n. 234 del 2012 (“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”), che ha sostituito la legge n. 11/2005, è stata concepita nell'ottica di rafforzare la partecipazione democratica nel definire l'azione dell'Italia nell'Unione europea.
La nuova normativa prevede un rapporto più intenso e strutturato tra Governo e Parlamento nell'interesse di una più efficace definizione delle posizioni da difendere in sede europea e di un loro più solido radicamento democratico in una procedura trasparente ed aperta al confronto. Particolare attenzione è stata inoltre riservata all'esigenza di assicurare un pieno coinvolgimento degli enti territoriali e locali nella partecipazione dell'Italia ai processi decisionali dell'Unione europea.
In occasione del Consiglio Europeo di dicembre 2012, il Presidente del Consiglio Europeo Van Rompuy ha presentato un rapporto (“Verso un'autentica unione economica e monetaria”) che sta orientando l'attuale fase di rafforzamento della governance dell'Unione Economica e Monetaria. Uno dei pilastri fondamentali del Rapporto è l'obiettivo di accrescere la legittimità democratica dei processi decisionali, innanzitutto attraverso un maggiore coinvolgimento del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Al medesimo obiettivo mira anche l'art. 13 del “Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria” (c.d. “Fiscal Compact”) entrato in vigore il 1° gennaio 2013.
Un significativo impulso al rafforzamento della legittimità democratica dei processi decisionali dell'Unione, è giunto anche dal Rapporto finale del Gruppo di riflessione sul futuro dell'Europa che, su iniziativa del Ministro degli Esteri tedesco, si è riunito nel corso del 2012 e ha recepito il lavoro congiunto svolto con l'apporto del Ministro degli Esteri Terzi e di altri 10 Ministri degli Esteri europei. Il Rapporto, che riprende molti dei contributi di riflessione offerti da parte italiana, indica una serie di opzioni disponibili per rafforzare la legittimità democratica dei processi decisionali in ambito UE, distinguendo quelle realizzabili a normativa vigente da quelle che richiedono riforme dei trattati o del diritto derivato.
Tutte le opzioni condividono l'obiettivo di dare vita a un autentico “spazio politico europeo” basato su un elevato grado di partecipazione dei cittadini-elettori, in cui le diverse famiglie politiche europee possano confrontarsi sulle grandi scelte per il futuro dell'Unione europea in un quadro che superi l'attuale segmentazione su base nazionale”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1439-A/1 Ordine del giorno |
Di Stanislao |
Assemblea |
15/03/13 |
III |
Introduzione del contrasto al cyber terrorismo tra le competenze dalla Corte penale internazionale |
L'ordine del giorno Di Stanislao n. 9/1439-A/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'8 giugno 2011, impegnava l'esecutivo a farsi portavoce presso gli altri Stati della necessità di introdurre tra le competenze della Corte penale internazionale il terrorismo e, nello specifico, il cyber terrorismo.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“La Corte Penale Internazionale non è competente a giudicare il crimine di terrorismo tout court, né il terrorismo nella sua dimensione cibernetica. Nonostante non esista una definizione condivisa di terrorismo a livello internazionale, sembra oramai generalmente accettato che un atto terroristico implichi l'uso della violenza a scopi politici per disseminare il terrore all'interno di una comunità.
Per tali motivi, anche se il crimine di terrorismo non è espressamente previsto nello Statuto di Roma, molti autori sostengono che varie fattispecie di atti terroristici possano ricadere nella previsione dettata dall'art. 7, par. 1, lett. k) dello Statuto di Roma in tema di crimini contro l'umanità (“Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health”). Il c.d. cyber-terrorismo per analogia è generalmente inteso come qualsiasi attacco o minaccia di attacco contro computer o reti che dissemini terrore e generi violenza contro persone o beni.
Alla Conferenza di Revisione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, tenutasi a Kampala nel maggio/giugno del 2010, i Paesi Bassi avevano presentato una proposta di emendamento allo Statuto che prevedeva l'estensione della competenza della Corte ratione materiae anche al crimine di terrorismo. L'esame di tale proposta è stato deferito ad uno speciale Gruppo di Lavoro dell'Aja, di cui fa parte anche l'Italia, e che ha il compito di esaminare le varie proposte di emendamento dello Statuto di Roma.
Qualora si dovesse addivenire ad una definizione e regolamentazione condivisa del crimine di terrorismo nelle sue varie accezioni, la proposta di emendamento dovrà essere approvata in una futura Conferenza di Revisione dello Statuto che al momento non è ancora stata programmata. A questo riguardo, il Governo italiano ha sempre sollecitato sia attraverso i canali ufficiali, che quelli informali, il perseguimento di tale obiettivo e assicura il massimo impegno per il futuro.
A livello europeo, l'Italia ha sostenuto l'istituzione dello European Cybercrime Center (EC3), un'Agenzia di Europol, con sede a L'Aja, creata per sviluppare capacità analitiche e operative al fine di rafforzare la rete investigativa e la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di cybercrimes.
A livello internazionale, l'Italia ha appoggiato le varie Risoluzioni adottate in seno all'Assemblea generale in materia (Risoluzioni nn. 56/121 del 2001 sulla lotta all'abuso criminale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 57/239 del 2003 sulla creazione di una cultura della cyber security; 58/199 del 2004 sulla creazione di una cultura globale della cyber security e sulla protezione delle infrastrutture critiche; 64/211 del 2010 sulla creazione di una cultura globale della sicurezza cibernetica e sulla protezione delle infrastrutture critiche).
In ambito NATO, il 14 maggio del 2008 è nato un centro di eccellenza, situato a Tallin in Estonia, sorto dallo sforzo congiunto di alcuni Paesi, tra cui l'Italia, con lo scopo di migliorare la capacità difensiva della coalizione in ambito cyber.
L'impegno, dunque, a promuovere in ogni sede internazionale deputata le iniziative che portino a una normativa efficace per la lotta contro il cyber terrorismo sarà con convinzione perseguito dal Governo italiano”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5193/1 Ordine del giorno |
Mogherini Rebesani |
Assemblea |
15/03/13 |
III |
Cooperazione tra l'Italia e l'Afghanistan con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani |
9/5193/2 Ordine del giorno |
Evangelisti |
||||
9/5193/3 Ordine del giorno |
Di Stanislao |
Gli ordini del giorno Mogherini Rebesani n. 9/5193/1, Evangelisti n. 9/5193/2 e Di Stanislao n. 9/5193/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 settembre 2012, impegnavano l'esecutivo a sostenere la cooperazione tra l'Italia e l'Afghanistan, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“In occasione della Conferenza di Tokyo svoltasi 1'8 luglio 2012, i Paesi della Comunità Internazionale e l'Afghanistan hanno individuato nella reciprocità degli impegni il principio cardine di un rapporto che si estenderà nel cosiddetto "Decennio della Trasformazione" (2015-2024).
Il Governo italiano, in linea con gli indirizzi forniti dal Parlamento, si è adoperato con successo affinché il documento finale ("Tokyo Mutual Accountability Framework") definisse chiaramente il quadro di azione entro cui la Comunità Internazionale dovrà sostenere l'Afghanistan verificando l'efficiente impiego dei fondi stanziati, e contenesse al contempo un impegno concreto del Governo di Kabul alla più efficace tutela dei diritti delle donne e alla promozione della loro condizione, misurabile attraverso parametri definiti, quali l'attuazione della legge per l'eliminazione della violenza contro le donne e del Piano Nazionale per le Donne.
In questa cornice, il Governo italiano è impegnato, all'interno degli opportuni organismi di coordinamento della Comunità Internazionale, affinché i piani d'azione attualmente in fase di elaborazione da parte afghana siano credibili, efficienti, rispettosi dei principi concordati con la Comunità Internazionale, e in grado di accompagnare il Paese in un percorso di sviluppo sostenibile. Il Governo coglie ogni opportuna occasione di incontro con esponenti afghani per ribadire la ferma aspettativa italiana che le autorità di Kabul diano concreto seguito agli impegni assunti a Tokyo.
Il recente rapporto di UNAMA (UN Assistance Mission in Afghanistan) sullo stato di attuazione della legge per l'eliminazione della violenza contro le donne nel periodo ottobre 2011-settembre 2012 (dal titolo "Still a long way to go") evidenzia come il percorso per il pieno riconoscimento dei diritti delle donne e per il miglioramento della loro condizione nella società appaia ancora molto lungo. Nel contempo, il rapporto sottolinea gli incoraggianti progressi registratisi nell'ultimo anno nell'attuazione della legge, che rafforzano una consolidata tendenza verso il progressivo miglioramento della condizione femminile e denotano una più diffusa conoscenza delle tutele fornite dalla legge, che si traduce in una maggiore propensione a segnalare episodi di violenza ad enti giudiziari e ad istanze della società civile.
Il Governo italiano condivide la necessità di vigilare a che le autorità afghane diano effettiva e uniforme applicazione alle leggi in vigore su tutto il territorio nazionale, ivi inclusi i contesti rurali in cui gli istituti tradizionali spesso prevalgono su quelli della giustizia formale. Il rafforzamento delle capacità e professionalità afghane nel campo dell'applicazione delle norme e dell'accesso alla giustizia resta un obiettivo prioritario dell'azione diplomatica italiana in quel Paese. Lo confermano le numerose iniziative realizzate dalla Cooperazione in questo ambito mediante l'erogazione di oltre 5 milioni di euro per progetti a sostegno delle istituzioni giudiziarie afghane.
L'Italia è impegnata anche per il miglioramento delle condizioni nelle carceri in Afghanistan. Il Governo italiano partecipa al programma JHRP (Justice and Human Rights in Afghanistan) in collaborazione con UNDP (UN Development Programme) mediante il quale si sono realizzate mirate iniziative, specialmente nella Provincia di Herat, nel settore giustizia. Tali iniziative sono incentrate sulla formazione di operatori e sul miglioramento delle condizioni nelle carceri afghane. Si tratta di una priorità dell'azione italiana, come dimostra il sostegno fornito alla riabilitazione del sistema penitenziario, con interventi concreti tra cui la costruzione del carcere femminile di Herat.
Vanno inoltre ricordate le molteplici attività delle ONG, che con il contributo della Cooperazione assumono un rilevante ruolo di sostegno alla ricostruzione ed alla riconciliazione nazionale operando sul campo con la società civile afghana per migliorare la cultura (centro culturale realizzato da ARCS, ARCI cultura e sviluppo), eliminare la violenza verso le donne (progetto promosso da Action Aid) e aumentare la qualità dell'assistenza medico-chirurgica e ostetrico-ginecologica (iniziativa di Emergency).
Quanto alla presenza militare, la riduzione dei contingenti internazionali va di pari passo con il processo di transizione, ovvero il passaggio delle responsabilità nel mantenimento della sicurezza dalla coalizione alle autorità afghane. Tale processo sta avanzando al ritmo stabilito, con l'annuncio il 31 dicembre 2012 dal Presidente Karzai, dell'avvio della quarta e penultima fase, al termine della quale l'87% della popolazione afghana vivrà in aree sotto il controllo diretto delle forze di sicurezza afghane.
Entro la fine del 2014 è previsto il completamento del processo di transizione e contemporaneamente il termine della missione ISAF, che ultimerà la riduzione delle truppe sul terreno. E' pertanto già in atto una diminuzione del contingente nazionale operante in Afghanistan, ispirata a criteri di coordinamento con i partner e di gradualità, indispensabili per permettere alle forze afghane di subentrare efficacemente nella gestione delle funzioni in precedenza svolte dai nostri militari”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-A/3 Ordine del giorno |
Jannone |
Assemblea |
15/03/13 |
III |
Attività di sostegno al progetto “Comitato Everest K2 (Ev-K2-CNR)” |
9/5534-bis-A/83 Ordine del giorno |
La Loggia |
Gli ordini del giorno Jannone ed altri n. 9/5534-bis-A/3 e La Loggia ed altri n. 9/5534-bis-A/83, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2012, impegnavano l'esecutivo a sostenere il progetto “Comitato Everest K2 (Ev-K2-CNR)”.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Ministero degli Affari Esteri ha finanziato le attività del CNR condotte dal Comitato Everest K2 (EvK2CNR) sin dal 1998, sia nell'ambito del Protocollo Esecutivo di Collaborazione Scientifica e Tecnologica tra Italia e Pakistan che nell'ambito del Memorandum d'Intesa tra Italia e Nepal firmato a Kathmandu nel 1998.
In particolare, nel Protocollo Esecutivo triennale di Collaborazione Scientifica e Tecnologica Italia - Pakistan firmato a novembre 2006 e attuato nel triennio 2007-2009, sono stati inseriti un progetto di Scambio di ricercatori ed un progetto di Grande Rilevanza presentati dal Comitato EvK2CNR. Quest'ultimo, nel quadro di tale Protocollo Esecutivo, ha ottenuto un finanziamento da parte del MIUR nel 2009 pari a 100.000 Euro.
Anche al fine di continuare a sostenere il Comitato in questione attraverso il cofinanziamento di progetti di Grande Rilevanza e di Scambio dei ricercatori, la Farnesina nel gennaio 2011 ha trasmesso alle competenti autorità pakistane il testo di un nuovo Protocollo Esecutivo e del relativo bando per la raccolta dei progetti. Si è attualmente in attesa di un riscontro al riguardo da parte delle autorità pakistane.
Il Memorandum d'Intesa tra Italia e Nepal, firmato a Kathmandu nel 1998, tuttora in vigore, sostiene l'attività del Comitato EvK2CNR mediante il finanziamento di Scambio di ricercatori, senza nessun limite per quanto attiene al numero di viaggi se non quello imposto dalla disponibilità delle risorse finanziarie sul relativo capitolo di bilancio. In particolare, dal 2007 al 2012 sono stati finanziati i viaggi in Nepal di 34 ricercatori, 7 dei quali nel 2012.
Il Ministero degli Affari Esteri è impegnato a continuare a promuovere le necessarie iniziative volte a offrire il sostegno diplomatico alle attività scientifiche in corso e a quelle previste dagli accordi internazionali, nonché a continuare a concedere, nel quadro delle risorse di bilancio disponibili, le risorse finanziarie utili a sostenere le attività del Comitato EvK2CNR”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2854-B/2 Ordine del giorno |
Maggioni |
Assemblea |
15/03/13 |
III |
Adozione di politiche economiche e commerciali a favore dello sviluppo e della crescita all'interno dell'Unione europea |
9/2854-B/3 Ordine del giorno |
Consiglio |
Gli ordini del giorno Maggioni n. 9/2854-B/2 e Consiglio n. 9/2854-B/3, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27 novembre 2012, impegnavano l'esecutivo a farsi portavoce presso gli organismi internazionali dell'adozione di politiche economiche volte a favorire lo sviluppo e la crescita all'interno dell'Unione europea, in relazione alla peculiarità dei sistemi produttivi nazionali e ad individuare forme di tutela del mercato interno dell'Unione europea e di contrasto alla contraffazione dei prodotti.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Nell'attuale quadro legislativo comunitario, la politica commerciale internazionale è una competenza esclusiva dell'Unione Europea. Questa è ritenuta un fattore di importanza strategica per contribuire alla crescita e all'occupazione nell'UE. Di qui l'esigenza di favorire lo sviluppo del commercio internazionale sia a livello multilaterale che a livello bilaterale, promuovendo lo sviluppo delle relazioni commerciali con i principali partner dell'UE.
In attesa di un rilancio dei negoziati multilaterali in sede OMC, l'attenzione dell'Unione Europea è attualmente focalizzata sull'agenda bilaterale con l'obiettivo di proseguire l'attività negoziale, già intrapresa negli ultimi anni, finalizzata a concludere una rete di Accordi bilaterali di Libero Scambio in primis con i principali partner strategici. Le Conclusioni del Consiglio Europeo del 7-8 febbraio hanno riaffermato tali priorità.
Il Governo italiano condivide l'esigenza di un programma di politica commerciale UE ambizioso e lungimirante, mirante, nell'attuale stallo del Doha round, all'estensione della rete di Accordi bilaterali di Libero Scambio, proprio per l'effetto positivo che una liberalizzazione degli scambi può avere su occupazione e crescita.
Su tali basi, il Governo sottolinea comunque la necessità di giungere ad Accordi bilanciati, ispirati al principio di reciprocità, che perseguano in maniera incisiva gli interessi offensivi europei (rimuovendo sia gli ostacoli daziari sia le barriere non tariffarie) e prestino contemporaneamente attenzione a salvaguardare gli interessi difensivi del sistema produttivo europeo, in particolare nei settori considerati strategici (con un'adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche). A livello intra-UE, inoltre, sostiene l'esigenza che tali Accordi siano strutturati in maniera tale da essere suscettibili di distribuire equamente costi e benefici tra gli Stati membri.
Il Governo italiano infine sostiene l'opportunità che, proprio per tutelare la liberalizzazione commerciale ed i positivi effetti che ne derivano, l'UE debba dotarsi di adeguati strumenti internazionali e multilaterali al fine di garantire il rispetto degli impegni internazionali assunti dai vari Paesi.
Il Governo italiano sostiene inoltre le iniziative intraprese per favorire la crescita e l'occupazione all'interno dell'Unione europea. In questo campo attribuisce massima importanza al completamento del Mercato unico, che è il motore più efficace per sostenere la crescita. L'Italia ha dato il suo pieno contributo all'avanzamento dei lavori sul Single Market Act I (SMA I) e collaborerà attivamente con la Presidenza irlandese per completare l'iter legislativo delle proposte legislative ad esso collegate che sono ancora pendenti.
In questo contesto, il Consiglio Competitività del 12 dicembre 2012 ha definito l'orientamento generale sulle tre proposte legislative che costituiscono il “pacchetto” appalti pubblici, una delle iniziative del Single Market Act a più elevato potenziale per stimolare la crescita in Europa. L'Italia continuerà a lavorare con i suoi partner europei per garantire una rapida attuazione di queste e delle altre proposte del SMA I, prestando particolare attenzione ai temi dell'agenda digitale, al riconoscimento delle qualifiche professionali e alle misure di contrasto della disoccupazione giovanile.
L'Italia è pronta a lavorare sulle nuove proposte di stimolo alla crescita e all'occupazione che saranno presentate dalle Istituzioni europee nel corso del 2013, mantenendo un costante rapporto di consultazione e informazione col Parlamento italiano, come disciplinato dalle Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e alla attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
È attesa in primavera la presentazione da parte della Commissione del Single Market Act II (SMA II), che prevede 12 azioni-chiave nelle aree delle reti di trasporto e dell'energia, della mobilità di cittadini e imprese, dell'economia digitale e di imprenditoria sociale, della coesione e della fiducia dei consumatori. L'Italia lavorerà affinché l'adozione delle iniziative legislative del SMA II avvenga entro la conclusione dell'attuale ciclo parlamentare europeo.
Come previsto dalle Conclusioni del Consiglio europeo di dicembre, al Consiglio europeo di giugno sarà presentata una roadmap su una serie di ulteriori misure, tra cui figura la proposta di “contratti individuali per la crescita e la competitività”, intesi come incentivo per promuovere riforme strutturali e quindi l'occupazione. Il Governo italiano darà il suo pieno contributo allo sviluppo di questa proposta e all'elaborazione di adeguati meccanismi di solidarietà che si affianchino ai “contratti"” e accompagnino le riforme”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5626/95 Ordine del giorno |
Narducci |
Assemblea |
15/03/13 |
III |
Piena operatività del sistema anagrafico della popolazione italiana residente all'estero (Aire) |
L'ordine del giorno Narducci ed altri n. 9/5626/95, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 dicembre 2012, impegnava l'esecutivo ad intraprendere iniziative volte a garantire la piena operatività del vigente sistema anagrafico Aire, in modo da assicurare il regolare esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Ministero degli Esteri, per quanto di competenza e in linea con il piano di digitalizzazione comprendente la nuova piattaforma SIFC (Sistema Integrato di Funzioni Consolari) e il progetto SE.CO.LI. (servizi consolari on-line), è attivamente impegnato con il Ministero dell'Interno nella realizzazione del progetto "e-aire" che prevede lo scambio telematico in tempo reale dei dati anagrafici dei cittadini italiani residenti all'estero con i comuni italiani.
Obiettivo primario del progetto è l'allineamento dei sistemi informativi del Ministero degli Esteri e del Ministero dell'Interno, attraverso l'uso esclusivo del canale digitale per gli scambi in tempo reale di dati anagrafici (CONS01 elettronico).
Come chiarito dal Governo nel corso dei lavori parlamentari, è da escludersi il rischio che con il subentro dell'ANPR (anagrafe della popolazione residente) all'AIRE (anagrafe della popolazione residente all'estero) possano verificarsi conseguenze sull'individuazione dei cittadini italiani all'estero titolari del diritto di voto. L'azione di riforma ha come finalità una razionalizzazione complessiva e un'evoluzione del sistema attuale dei dati anagrafici dei connazionali all'estero.
L'attuale flusso di comunicazione tra comuni, consolati e AIRE centrale, disciplinato dall'art. 6 della legge n. 470/1988, è da ritenersi confermato nel nuovo disegno, proteso a far confluire l'attuale banca dati della popolazione italiana residente all'estero nell'ambito dell'ANPR. Si assicura che la salvaguardia delle funzionalità garantite dal sistema attuale rappresenta obiettivo prioritario nel quadro degli adempimenti di attuazione della nuova normativa”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-B/61 Ordine del giorno |
Toto |
Assemblea |
15/03/13 |
III |
Collaborazione in materia fiscale con la Svizzera |
L'ordine del giorno Toto ed altri n. 9/5534-bis-B/61, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2012, impegnava l'esecutivo ad intraprendere le necessarie iniziative nei confronti della confederazione elvetica per concludere gli essenziali ed urgenti accordi in materia fiscale e per la tutela dei lavoratori frontalieri.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo italiano e quello svizzero stanno negoziando da anni un Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, che dovrebbe permettere di reperire e tassare i capitali di origine italiana depositati in Svizzera. In assenza di tale Protocollo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha confermato la permanenza della Svizzera nelle proprie "black list".
A seguito dell'incontro, avvenuto il 21 aprile 2012 a Washington a margine del Consiglio del Fondo Monetario Internazionale, tra l'allora Vice Ministro dell'Economia Grilli e la Consigliera Federale alle Finanze, Eveline Widmer-Sdhlumpf, si è convenuto sulla necessità di riprendere il dialogo bilaterale sui temi fiscali. In occasione di un successivo colloquio del 9 maggio tra Alti Funzionari dei due Ministeri economici si è decisa l'istituzione di un "gruppo di pilotaggio" incaricato di esaminare tutte le questioni pendenti. Il "gruppo di pilotaggio" italo- svizzero, si è riunito quattro volte, da ultimo il 6 dicembre u.s. Il negoziato tra Italia e Svizzera, condotto dal Ministero dell'economia e delle finanze, è quindi in corso a livello tecnico e comprende tutti gli aspetti legati alla fiscalità.
Il negoziato fiscale è anche stato al centro dei colloqui tra il Presidente Monti e la Presidente Widmer-Schlumpf di Roma (12 giugno) e Silvaplana (17 agosto) e quelli tra il Ministro Terzi e il Consigliere Federale per gli Affari Esteri elvetico Burkhalter a Londra (22 febbraio) e Roma (13 settembre e, da ultimo, il 18 gennaio 2013).
Per quanto riguarda l'Accordo italo-svizzero del 1974 sull'imposizione sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri italiani, come noto, il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deciso, il 30 giugno 2011, di congelare il 50% dei ristorni per il 2010 (destinati ai Comuni di provenienza di questi ultimi, sulla base dell'Accordo bilaterale del 1974, parte integrante della Convenzione contro le doppie imposizioni).
A seguito di tale decisione, il Ministero degli affari esteri ha effettuato nei confronti delle Autorità federali elvetiche fermi e ripetuti passi volti a reclamare la piena applicazione da parte svizzera del vigente Accordo del 1974, che costituisce per il nostro Paese questione non collegata né collegabile con quella del negoziato fiscale.
In assenza di riscontri positivi da parte svizzera, il Ministero degli affari esteri ha ritenuto opportuno esperire altre opzioni di intervento a difesa degli interessi italiani, utilizzando prioritariamente gli strumenti per la risoluzione delle controversie previsti dalla vigente Convenzione contro le doppie imposizioni, di cui l'Accordo sui ristorni forma parte integrante. Il 3 aprile 2012 si è pertanto provveduto a notificare alla parte svizzera l'intenzione di procedere alla convocazione di una "commissione mista di conciliazione".
La trattativa si è sbloccata con l'avvio dell'attività del predetto "gruppo di pilotaggio" sulle questioni fiscali e il pagamento dei ristorni. I suddetti incontri a livello governativo hanno poi rappresentato un ulteriore importante momento nel processo di ricomposizione della controversia.
La questione è di evidente complessità per la sua risoluzione, coinvolgendo problematiche finanziarie e valutarie che potrebbero interessare l'intera area UE, tuttavia, vista la rilevanza per l'Italia dal punto di vista del proprio equilibrio economico, sarà preponderante cura del Ministero degli affari esteri, per la propria competenza, e di quello dell'economia arrivare appena possibile al perfezionamento del Protocollo”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
8/00225 Risoluzione conclusiva |
Allasia |
Commissione |
15/03/13 |
III |
Sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord |
La risoluzione conclusiva Allasia ed altri n. 8/00225, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 19 dicembre 2012, impegnava l'esecutivo a farsi promotore presso le sedi internazionali della difesa dei diritti umani nella Corea del Nord.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“L'Italia, primo Paese tra i Membri G7 a stabilire relazioni diplomatiche con la Corea del Nord nel 2000, continua a monitorare con attenzione la situazione interna nordcoreana e le evoluzioni geopolitiche dell'intera regione dell'Asia estremorientale.
Come sottolineato dal Presidente del Consiglio in occasione del Vertice sulla Sicurezza Nucleare di Seoul (26 marzo 2012), l'Italia sostiene gli sforzi della comunità internazionale volti alla ripresa dei negoziati in formato "esapartito" (Six Party Talks) intesi come meccanismo per giungere a una soluzione diplomatica della questione nucleare nordcoreana.
L'Italia, anche bilateralmente in tutti i suoi contatti, diretti ed indiretti, con rappresentanti della Repubblica Democratica Popolare di Corea, invoca, quale condizione essenziale e irrinunciabile per una ripresa del dialogo esapartito, l'adozione di comportamenti responsabili da parte nordcoreana: Pyongyang deve abbandonare il proprio programma nucleare militare in maniera completa, verificabile e irreversibile.
Il fallito lancio del 13 aprile 2012 e il riuscito lancio missilistico, con messa in orbita di un satellite, del 12 dicembre 2012 si qualificano quali preoccupanti violazioni delle vincolanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite le quali proibiscono lo sviluppo e l'utilizzo nordcoreano di tecnologie balistiche.
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 22 gennaio 2013 ha adottato all'unanimità una nuova Risoluzione di condanna che, nel richiamare la Corea del Nord al rispetto dei suoi obblighi, ha allargato a nuovi soggetti il perimetro di applicazione delle sanzioni delle Nazioni Unite.
L'Italia ha attivamente contribuito alla stesura e proclamazione delle dichiarazioni di condanna rilasciate congiuntamente dai Ministri degli Esteri G8 (13 aprile 2012) e dalla Ministeriale Esteri della NATO (5 dicembre 2012).
L'Italia si è inoltre pubblicamente riconosciuta, sostenendoli, negli Statement di riprovazione emessi, all'annuncio del lancio e a lancio avvenuto, rispettivamente il 3 e il 12 dicembre 2012, dall'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'Unione europea, Sig.ra Ashton.
Il Governo italiano continua al contempo a seguire con attenzione la grave situazione relativa alla tutela dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea, in stretto coordinamento con i partner Ue e alla luce del Piano d'Azione Strategico dell'Unione europea per la democrazia e i diritti umani.
Il nostro Paese è favorevole allo stabilimento, da parte del Consiglio dei Diritti Umani, di un nuovo meccanismo di monitoraggio dei diritti umani nel Paese asiatico, purché esso possa essere in grado di operare in maniera efficiente e rappresenti un effettivo valore aggiunto rispetto all'attuale figura dello Special Rapporteur.
L'Italia intende inoltre proseguire i propri sforzi per mantenere il consensus, raggiunto per la prima volta nel novembre 2012, allorché è stata approvata dalla Terza Commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Risoluzione sulla situazione dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea, presentata dall'Unione europea, confermata poi a dicembre dall'Assemblea Generale in seduta plenaria.
L'Italia intende ribadire il proprio impegno prioritario in questo ambito anche in occasione della prossima sessione del Consiglio Diritti Umani, che è in programma nel periodo 25 febbraio-22 marzo 2013 e prevede tra i vari punti in agenda la situazione dei diritti umani nella Repubblica Democratica Popolare di Corea”.
Ministero per i beni e le attività culturali
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
8/00224 Risoluzione conclusiva |
Rossa |
Commissione |
15/03/13 |
VII |
Istituzione di un fondo per la gestione e manutenzione del sacrario vittime del Vajont ed iniziative programmate dai comuni colpiti in occasione del cinquantesimo anno di ricorrenza |
La risoluzione conclusiva Rossa ed altri n. 8/00224, accolta dal Governo ed approvata dalla VII Commissione (Cultura) nella seduta del 19 dicembre 2012, impegnava l'esecutivo a coordinare e sostenere ogni iniziativa programmata in occasione della commemorazione del 50° anniversario della tragedia del Vajont.
In merito a tale impegno il Ministero peri beni e le attività culturali ha trasmesso la seguente nota:
“Si fa presente che la VII Commissione cultura della Camera dei Deputati ha approvato, il 19 dicembre scorso in discussione congiunta e alla presenza del Sottosegretario di Stato Arch. Roberto Cecchi, le risoluzioni GOISIS n. 7/01029 e ROSSA n. 7/00560.
In quella sede il Sottosegretario ha rappresentato il parere favorevole di questo Ministero in ordine alla proposta di promuovere l'istituzione presso il Ministero dell'interno di un fondo speciale per la gestione e la manutenzione del sacrario monumentale delle Vittime del Vajont.
Lo stesso Sottosegretario ha inoltre rappresentato il parere favorevole di questa amministrazione a concorrere con le altre istituzioni, per la realizzazione delle iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione della commemorazione del 50° anniversario, assicurando a tal fine la collaborazione degli Uffici del Ministero presenti sul territorio nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
7/01066 Risoluzione |
Centemero |
Commissione |
15/03/13 |
VII |
Sulle celebrazioni nel 2013 della scrittrice Grazia Deledda e della sua opera «Canne al vento». |
La risoluzione Centemero ed altri n. 7/01066, accolta dal Governo ed approvata dalla VII Commissione (Cultura) nella seduta del 19 dicembre 2012, impegnava l'esecutivo ad individuare iniziative volte a far conoscere la figura e la straordinaria opera di Grazia Deledda e dell'opera “Canne al vento”, della cui pubblicazione ricorre il centenario.
In merito a tale impegno il Ministero peri beni e le attività culturali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Si conferma quanto rappresentato il 19 dicembre scorso dal Sottosegretario di Stato Marco Rossi Doria, anche per conto di questa Amministrazione, riguardo al parere favorevole in ordine alla risoluzione in oggetto che prevede l'impegno del Governo di promuovere iniziative congiunte volte a favorire le celebrazioni all'interno delle scuole, nel rispetto delle rispettive autonomie, ai fini di una adeguata valorizzazione della vita e delle opere della scrittrice sarda ed in particolare dell'opera Canne al vento, di cui ricorre il centenario dalla pubblicazione.
Al riguardo la Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto di autore, che legge per conoscenza, vorrà assicurare la collaborazione necessaria nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali”.
Ministro per la coesione territoriale
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00928 Mozione |
Miccichè |
Assemblea |
15/03/13 |
X |
Iniziative per favorire gli interventi produttivi e l'occupazione nel Mezzogiorno |
1/00934 Moziome |
Commercio |
||||
1/00935 Mozione |
Formisano Aniello |
||||
1/00940 Mozione |
Ruvolo |
||||
1/00941 Mozione |
Versace |
||||
1/00976 Mozione |
D'Antoni |
Le mozioni Miccichè ed altri n. 1/00928, Commercio ed altri n. 1/00934, Aniello Formisano ed altri n. 1/00935, Ruvolo ed altri n. 1/00940, Versace ed altri n. 1/00941 e D'Antoni ed altri n.1/00976, accolte dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 28 marzo 2012, impegnavano l'esecutivo ad adottare iniziative per favorire gli interventi produttivi e l'occupazione nel Mezzogiorno.
In merito a tale impegno il Ministro per la coesione territoriale ha trasmesso la seguente nota:
STATO DI ATTUAZIONE DELLE MOZIONI SULLO SVILUPPO DEL SUD80
approvate dalla Camera dei deputati il 28 marzo 2012
TEMATICHE |
MOZIONE |
STATO DI ATTUAZIONE |
1. Sviluppo del Sud quale volano dello sviluppo economico nazionale |
|
|
1.1. Assegnare al tema dello sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno una valenza prioritaria nell'ambito della politica economica nazionale e di quella comunitaria di coesione, privilegiando interventi infrastrutturali in una logica di concentrazione settoriale delle risorse. |
1-00928 1-00934 |
1.1. Politica regionale comunitaria 2007-2013:
Prosecuzione dell'azione di riprogrammazione dei fondi strutturali 2007-2013 avviata nel dicembre 2011, con la II fase del Piano di Azione Coesione (PAC), orientando gli interventi su obiettivi di inclusione sociale e di crescita (2,9 miliardi di euro): 1) qualità e copertura dei servizi di cura per infanzia e anziani non autosufficienti; 2) iniziative per i giovani che prevedono: il contrasto all'abbandono scolastico; la diffusione della cultura della legalità (Piano giovani Sicurezza e Legalità); progetti non-profit nel sociale e per la valorizzazione di beni pubblici; l'inserimento degli studenti in circuiti di ricerca internazionale (Messaggeri della conoscenza); iniziative di sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità; apprendistato e tirocini rivolti ai NEET; 3) rafforzamento della dotazione del Fondo centrale di garanzia; 4) finanziamento di Contratti di Sviluppo; 5) promozione dell'export meridionale (Piano Export Sud); 6) sostegno allo start up delle imprese innovative; 7) appalti pre-commerciali; 8) valorizzazione di aree di attrazione culturale e prosecuzione del Grande Progetti Pompei; 9) processo telematico in 80 uffici giudiziari del Mezzogiorno e decreti ingiuntivi telematici nei 23 maggiori tribunali; 10) interventi di efficienza energetica in aree urbane e naturali.
Individuazione di 11 Amministrazioni responsabili della gestione degli interventi finanziati nell'ambito del PAC e assegnazione delle relative risorse (delibera CIPE n. 116 del 26 ottobre 2012).
III riprogrammazione del PAC che ha rimesso in circolo 5,7 miliardi di euro ripartiti in tre pilastri: 1. misure anticicliche a favore di imprese, lavoratori e persone con elevato disagio sociale (2,5 miliardi di euro); 2. salvaguardia di progetti regionali validi già avviati che rischiavano di non essere ultimati nei tempi previsti (1,9 miliardi di euro); 3. nuove azioni regionali (1,3 miliardi di euro).
Negoziato su fondi comunitari 2014-2020: il Consiglio europeo del 24-25 novembre 2012 non ha raggiunto un accordo sulla proposta di Quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP). Molti Stati membri contribuenti netti hanno chiesto una consistente riduzione del tetto di spesa, con una diminuzione delle allocazioni per tutte le rubriche, inclusa la politica di coesione. L'Italia, pur concordando sul volume delle risorse, ha chiesto di rivedere i parametri di allocazione per le regioni meno sviluppate - incremento del bonus per la disoccupazione e la prosperità nazionale - al fine di assicurare un'adeguata intensità dell'aiuto-pro capite in queste regioni, legata agli obiettivi di crescita e occupazione e ha costruito le basi per un possibile risultato di rilievo nel febbraio 2013.
E’ stato presentato dal Governo il documento che individua le linee metodologiche e di contenuto per impostare il lancio del lavoro di preparazione della programmazione 2014-2020. Con esso si propongono: 7 innovazioni di metodo; 3 opzioni strategiche relative a Mezzogiorno, città, aree interne; alcune ipotesi di metodo operative in merito a ognuna delle 11 aree tematiche individuate per l'intera U.E.. E’ un metodo che riguarda il "come spendere": si suggeriscono precise e forti innovazioni, sia di natura generale sia relative a ogni singola tematica di intervento individuata collegialmente a livello di U.E. Tale innovazione metodologica consente di trasformare la realtà attraverso l'azione pubblica, facendo sì che i risultati attesi vengano definiti in modo circostanziato e immediatamente percepibile sia dai soggetti responsabili della loro attuazione sia da coloro che ne dovrebbero beneficiare per una valutazione pubblica realmente aperta.
Verifiche sul campo (cd. Sopralluoghi - Settembre 2012 - Novembre 2012) delle opere cofinanziate dai fondi strutturali. Questo nuovo strumento è pienamente operativo al Sud e consente di mettere in luce buone pratiche e criticità di programmazione e attuazione e di accelerarne la realizzazione. Una targa con segnaposto verde è stata assegnata per indicare interventi di successo; di contro, il segnaposto rosso ha individuato interventi non riusciti.
Politica regionale nazionale: Sblocco delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) e destinazione su settori ritenuti strategici per la crescita del Mezzogiorno. Dopo le delibere CIPE del 3 agosto 2011 n. 62 e del 30 settembre 2011 n. 78 rivolte, prevalentemente, a infrastrutture per la mobilità e la ricerca, con le delibere n. 8 del 20 gennaio 2012 e n. 60 del 30 aprile 2012 sono stati finanziati interventi per altre infrastrutture di mobilità, per la tutela ambientale (depurazione delle acque e bonifica delle discariche), per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per il miglioramento dell'offerta museale, per complessivi 13,2 miliardi di euro. A tali risorse si sono aggiunti circa 4 miliardi di euro stanziati dal CIPE il 3 agosto 2012 e destinati, tra l'altro, alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del territorio (884,4 mln euro), al sostegno ai sistemi locali di sviluppo e promozione d'impresa (942,9 mln euro), alle infrastrutture in materia di sanità (717,1 mln euro), ai trasporti e riqualificazione urbana (400,6 mln euro), al sostegno alle scuole e alle università (190,8 mln euro), ad altre infrastrutture per attrattori culturali e naturalistici (468,6 mln euro).
Accelerazione del processo di attuazione delle delibere CIPE: riduzione dei tempi medi per la registrazione delle delibere: 66 giorni nel 2012, rispetto ai 139 giorni dell'anno precedente, con un risparmio complessivo del 53%, pari quasi a due mesi e mezzo e, allo stesso tempo, anticipazione, d'intesa con il MEF, dei tempi di provvista finanziaria rispetto all'esecutività delle delibere di programmazione. Fin dal mese di luglio le Regioni del Mezzogiorno, che ne avevano avanzato istanza, hanno ricevuto le prime anticipazioni.
|
1.2 Puntare sullo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno come motore dell’intero Paese, e di aiuto allo sviluppo dell’Europa, nell’ambito della politica economica nazionale e di quella realizzata con i fondi regionali, comunitari e nazionali, accelerando la spesa e accrescendone la qualità. |
1-00976 |
1.2. Politica regionale comunitaria: Le misure di accelerazione e il Piano di Azione Coesione hanno consentito di raggiungere un livello di spesa certificata nel Mezzogiorno al 31 dicembre 2012 pari al 29,6% (rispetto a circa il 10% registrato ad ottobre 2011). Con la III fase di riprogrammazione PAC, il dato si assesta al 33,2%. In corrispondenza, il dato nazionale è passato dal 15,2% di spesa certificata al 31 ottobre 2011 al 34% del 31 dicembre 2012 (con la III fase PAC si raggiunge il 37%). Cfr. tavola e grafico spesa (All.ti 1 e 2). In questo modo la perdita di fondi comunitari è stata limitata a 33,3 milioni di euro per il solo Programma Attrattori culturali, naturali e turismo (1/1000 del totale).
|
1.3 Riprogrammare le risorse disponibili mantenendole integralmente al Mezzogiorno, ivi incluse quelle derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale. |
1-00976 |
1.3. Politica regionale comunitaria: Nel pieno rispetto del vincolo di destinazione territoriale, le risorse rivenienti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale sono state pari a 9,9 miliardi di euro (circa 5,2 miliardi di euro tra prima e seconda riprogrammazione, ai quali si aggiungono 4,7 miliardi della terza riprogrammazione). Esse sono state interamente reinvestite negli stessi territori dove agiscono i Programmi Operativi che le hanno generate, sulla base dei fabbisogni delle Regioni e in stretto partenariato con le Amministrazioni nazionali capofila dei Fondi strutturali e la Commissione europea, e sono destinate alle finalità del Piano di Azione Coesione per le Regioni che vi hanno aderito.
|
1.4 Assumere iniziative per riformare programmi regionali del fondo per le aree sottoutilizzate, modificando, al contempo, la governance dell'utilizzo dei fondi e introducendo lo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, anche al fine di ridurre il gap di servizi di mobilità con il resto del Paese, con particolare attenzione al trasporto ferroviario, avviando concretamente la realizzazione degli interventi contenuti nella delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011, che, anche grazie all'applicazione del contratto di sviluppo, realizza una modalità di cooperazione istituzionale rafforzata e fortemente responsabilizzata sui risultati. |
1-00934 1-00976 |
1.4. Politica regionale nazionale: Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 88/2011, è stato concentrato, con la delibera CIPE n. 41/2012, su interventi nei quali il soggetto attuatore sia un concessionario di pubblici servizi di rilevanza nazionale; negli altri casi di interventi per la coesione regionale con risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, è utilizzabile lo strumento dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "rafforzato". La delibera CIPE n. 62/2011 ha assegnato, a valere sulle risorse del FSC, 7,4 miliardi di euro per specifiche opere infrastrutturali: la quasi totalità delle risorse è stata assegnata al settore della mobilità e, in particolare, alla mobilità ferroviaria e stradale. Al settore ferroviario sono stati assegnati 2,1 miliardi di euro. Il CIS relativo alla direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto è stato sottoscritto il 2 agosto 2012. Sono state risolte le questioni relative al tracciato interessante il comune di Acerra, con l'approvazione del nuovo tracciato che prevede la soluzione esterna al centro abitato. Sono in corso, in ogni caso, le attività del soggetto attuatore per la definizione della progettazione preliminare dei vari lotti dell'opera. Il 18 dicembre 2012 è stato sottoscritto il CIS riguardante la direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria (si legga anche la best practice relativa sul processo partecipato alla realizzazione della variante "Napoli-Cancello"). Sono in corso di istruttoria il CIS relativo alla strada statale Sassari-Olbia, per cui risultano da risolvere alcune questioni riguardanti la prossima scadenza della gestione commissariale e i rapporti economici tra Regione e Anas, e il Contratto istituzionale di sviluppo per la ferrovia Palermo-Catania-Messina.
|
1.5. Promuovere, attraverso un confronto nelle sedi dell'Unione europea, una revisione della normativa comunitaria in merito agli aiuti di Stato.
|
1-00935 |
1.5. Politica regionale comunitaria: Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica (DPS) ha redatto il documento di posizione italiana in materia di revisione degli Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale in scadenza il 31 dicembre 2013, trasmesso alla CE il 30 marzo 2012. La CE ha diffuso in data 14 gennaio 2013 un nuovo "Paper of the services of DG Competition containing draft guidelines on regional State aid for 2014-2020" che sarà discusso con tutti gli Stati Membri a Bruxelles il giorno 11 e 12 febbraio p.v.. In vista di tale incontro dovrà quindi essere elaborato il relativo documento di posizione italiana, a cura del DPS. |
2. Dotazione infrastrutturale e qualità dei servizi pubblici |
|
|
2.1. Promuovere la qualità dei servizi pubblici nel Mezzogiorno attraverso un'accelerata perequazione della sua dotazione infrastrutturale e un più efficiente loro utilizzo. |
1-00976 |
2.1. Obiettivi di Servizio: Con la delibera CIPE n. 79 del luglio 2012 è stato rilanciato lo strumento degli Obiettivi di servizio, ripartendo 981,8 milioni di euro tra le otto Amministrazioni regionali del Mezzogiorno e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca. Le Amministrazioni interessate sono impegnate nella programmazione delle risorse nei quattro ambiti interessati (istruzione, servizi di cura a infanzia e anziani, gestione dei rifiuti urbani e delle risorse idriche). La delibera subordina l'utilizzo delle risorse a un forte orientamento ai risultati e al rispetto di condizioni che assicurino efficacia e fattibilità degli interventi.
In tema di giustizia civile sono stati stanziati 4,4 milioni di euro (più 2,8 milioni di risorse nazionali) per la riduzione dei tempi dei procedimenti di un terzo, attraverso l'attivazione del processo civile telematico in 23 uffici giudiziari. Sono stati individuati i fabbisogni hardware, software e di servizi e il relativo onere e sono stati lanciati i primi bandi per le relative acquisizioni. |
2.2. Portare la dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno ai livelli del resto del Paese attraverso la piena attuazione della strategia nazionale della "legge-obiettivo" e delle opere individuate, opportunamente inserite nelle intese generali quadro tra Stato e regioni.
|
1-00928 |
2.2. A partire da agosto 2011 diverse opere del Sud incluse nel programma delle infrastrutture strategiche hanno registrato avanzamenti. Il CIPE ha approvato alcuni importanti progetti definitivi, concernenti in particolare l'ammodernamento della S.S. 534, che esplica la funzione di collegamento tra i due itinerari Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e corridoio ionico Taranto-Sibari-Reggio Calabria, lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato Tempa Rossa, l'ammodernamento dell'itinerario Palermo Agrigento e la stazione di Bari centrale, oltre al progetto preliminare del nodo ferroviario di Bari sud. Ha inoltre assegnato finanziamenti alla S.S. 106 Jonica, alla S.S. dei Trulli e alla strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento dell'Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria con l'Autostrada A16 Napoli-Bari. Infine, il Comitato ha integrato il parere sulla convenzione dell'itinerario Ragusa Catania e approvato i Contratti di programma relativi all'aeroporto di Palermo e Catania, sbloccando così investimenti, rispettivamente, per 800, 162 e 141 milioni di euro.
|
2.3. Attuare azioni efficaci nei confronti di Trenitalia affinché garantisca una maggiore e adeguata disponibilità di corse e di convogli per il trasporto di merci e persone tra il Nord e il Sud, evitando la politica di abbandono del Mezzogiorno. |
1-00940 |
2.3. Il CIPE, con delibera 17 dicembre 2009, n. 122 aveva espresso parere sul Contratto di servizio Trenitalia [Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale, sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, per il periodo 2009-2014], successivamente sottoscritto il 9 giugno 2011, e aveva chiesto di sottoporre allo stesso Comitato lo schema di atto aggiuntivo relativo al secondo triennio di validità 2012-2014 del Contratto. La prima relazione sullo stato di attuazione del Contratto, inviata al CIPE nel febbraio 2011, descrive le azioni intraprese per fare fronte alla criticità legate ai collegamenti sulla direttrice Nord-Sud, segnalando per il 2011 uno squilibrio economico pari a oltre 134 milioni di euro. Peraltro, la citata relazione non contiene dati disaggregati per tipologia di servizio (diurno/notturno), direttrice o traccia. Ai fini della sottoposizione al CIPE dello schema di Atto aggiuntivo in questione, anche in risposta alla mozione parlamentare n. 1-01118 che impegna il Governo a promuovere un Tavolo permanente CIPE, Regioni del Mezzogiorno e Trenitalia, con nota n. 2715 del 23 ottobre u.s. il Ministro Barca ha chiesto ai Ministeri e al Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione in indirizzo, nonché al DIPE, una valutazione congiunta sulle cause della deteriorata redditività del servizio e sulle misure ipotizzate dal medesimo schema per far fronte alle istanze dei territori e delle parti sociali. Nel mese di dicembre, il DIPE ha convocato una prima riunione di approfondimento tecnico tra le amministrazioni competenti all'esito del quale si è acquisita la disponibilità di queste ultime ad una celere definizione dello schema di atto aggiuntivo per l'aggiornamento del Contratto di servizio relativamente all'ultimo triennio di validità tale da consentirne l'esame da parte del CIPE entro i primi mesi del 2013. Su tale aggiornamento è stata resa apposita informativa al CIPE nel mese di dicembre 2012.
|
2.4. Avviare con estrema urgenza un piano di interventi strutturali e infrastrutturali a sostegno della crescita e dello sviluppo dell’intera regionale meridionale. |
1-00940 |
2.4. Politica regionale comunitaria: I Programmi comunitari hanno destinato una significativa quota di risorse su infrastrutture rilevanti: 38 interventi ammessi a finanziamento sono costituiti da "Grandi Progetti" (dimensione media: 339 milioni, di cui 139 finanziati dai Programmi comunitari); 26 interventi avviati e per alcuni si è prossimi all'ultimazione dei lavori (cfr. anche allegati 1 e 2). Ad essi si aggiungono gli interventi sul sistema ferroviario previsti dal Piano di azione di Coesione, attuati secondo il modello innovativo del Contratto Istituzionale di Sviluppo (cfr. anche punto 1.4).
Politica regionale nazionale: Con la delibera CIPE del 3 agosto 2012 sono stati finanziati, a valere su risorse regionali del Fondo Sviluppo e Coesione, ulteriori interventi in materia di bonifica e recupero di siti inquinati per complessivi 322 milioni di euro (tra di essi, bonifica del SIN del Sulcis, in Sardegna, per quasi 100 milioni di euro, del SIN di Augusta Priolo, in Sicilia, per 50 milioni di euro, e del SIN di Taranto, per circa 75 milioni di euro, in Puglia). Gli interventi sul SIN di Taranto, in particolare, sono rientrati nel protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, sottoscritto il 26 luglio 2012 (costo complessivo pari a 396,7 milioni di euro, di cui 283,7 già provvisti di copertura finanziaria).
|
2.5. Verificare la possibilità di procedere ad un piano straordinario, dotato di un congruo finanziamento, per interventi strutturali di risanamento del territorio e di contrasto al dissesto idrogeologico nel Mezzogiorno, anche inteso come volano occupazionale. |
1-00940 |
2.5. Politica regionale comunitaria: I Programmi cofinanziati dai fondi europei nell'attuale periodo 2007-2013 stanno finanziando circa 700 interventi per il risanamento del territorio per un investimento complessivo pari a circa 1 miliardo (le realizzazioni al 30 giugno 2012 registrano pagamenti per 343 milioni di euro). Nella programmazione 2014-2020, il tema della sicurezza del territorio sarà oggetto di attenzione in particolare nell'ambito della strategia, in corso di definizione, sulle aree interne (cfr. punto 3.4).
Politica regionale nazionale: Per gli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico nel Mezzogiorno, la delibera CIPE n. 8/2012 ha assegnato circa 588,5 milioni di euro (al netto dell'intervento relativo alla base Nato di Giugliano), a cui si aggiungono 65 milioni di cofinanziamento del Ministero dell'Ambiente. A settembre 2012 il gruppo di esperti del DPS/DIPE ha effettuato sopralluoghi sul territorio, su base campionaria, al fine di visionare lo stato di attuazione, al cui esito sono state rilevate notevoli criticità a raggiungere l'obiettivo entro il termine previsto dalla delibera del 30 giugno 2013, a dispetto dell'urgenza degli interventi. Tra i mesi di ottobre e dicembre 2012 si sono tenute due riunioni del relativo Gruppo Tecnico di Sorveglianza, ad esito delle quali è stato definito il piano di assistenza tecnica in favore delle strutture operanti sul tema, sia sul territorio, sia presso le competenti Amministrazioni Centrali, a valere sulle risorse appositamente stanziate dalla delibera CIPE n. 8/2012 per limitare le criticità operative rilevate. In particolare, in occasione della seduta del 21 dicembre 2012, il Ministro dell'Ambiente ha presentato al CIPE una relazione informativa sullo stato di attuazione degli interventi confermando forti ritardi nella loro attuazione ed evidenziando che 178 interventi sono in attesa di invio e per altri 266 non si hanno dati disponibili sul relativo stato di attuazione, segnatamente per le Regioni Calabria e Molise. In tale relazione è stato inoltre evidenziato che sono stati trasferiti dal MATTM, sulle contabilità dei Commissari straordinari delegati, oltre 45 milioni di euro della quota di cofinanziamento dello stesso Ministero, mentre a fronte della detta assegnazione di 588,5 milioni, risulterebbe che le Regioni abbiano trasferito ai Commissari soli 54 milioni di euro. In proposito emergono dalla relazione difficoltà nel flusso e nella gestione delle risorse finanziarie legate anche alla esigenza di programmare i relativi trasferimenti nel rispetto del patto di stabilità. La relazione del Ministro conclude assumendo come indispensabile un'azione di verifica e controllo, anche attraverso sopralluoghi periodici, volta a garantire il rispetto delle preventivate fasi temporali di avanzamento fisico e finanziario degli interventi. |
2G2.6. Garantire che le azioni sopra descritte siano condotte elevando il livello di attenzione ai risultati e rafforzando, quindi, le attività di monitoraggio e valutazione, che, fornendo strumenti per rafforzare e indirizzare la voce dei cittadini, creano un forte effetto incentivante per i soggetti attuatori laddove non si procederà alla stipula dei contratti istituzionali di sviluppo. |
1-00976 |
E’ stato attivato il gruppo di lavoro con le Amministrazioni per il miglioramento della qualità dei dati presentati e sono state avviate le iniziative per favorire l'utilizzo diretto dello strumento da parte di soggetti interessati al data journalism. Il portale, al 31 dicembre 2012, ha ricevuto oltre 100.000 visite e oltre il 20% dei visitatori risulta averlo consultato più volte (returning visitor). Il sito è raggiungibile sia direttamente sia attraverso motori di ricerca, social network, siti istituzionali e collegamenti da diverse testate online.
Sopralluoghi: Nel periodo compreso tra settembre e novembre del 2012 sono stati effettuati 21 sopralluoghi nelle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia (link 1 - link 2) sulle delibere Cipe n. 62 del 3/08/2011 (Infrastrutture), n. 32 del 13/05/2010 e n. 6 del 20/01/12 (Sicurezza Edifici Scolastici), n. 8 del 20/01/12 (Dissesto Idrogeologico), n. 60 del 30/04/12 (Depurazione delle acque); e 40 sopralluoghi su interventi finanziati con risorse comunitarie nell'ambito dei Programmi Operativi regionali Campania e Sicilia a valere su risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 (FESR). I sopralluoghi sono stati condotti dall'Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici con la partecipazione di dirigenti delle Direzioni Regionali competenti in materia di Risorse Fondo Sviluppo Coesione e Fondi Strutturali e di funzionari di Gabinetto.
Per i quaranta interventi inseriti nei PO regionali Campania e Sicilia FESR 2007-2013, si è messo a punto un nuovo metodo di lavoro basato sui risultati raggiunti. L'azione di monitoraggio tramite attività desk di documentazione e sopralluogo ai cantieri o ai siti individuati per i cantieri è stata efficacemente integrata con un'azione di valutazione anche al fine di sollecitare l'attenzione dei cittadini e dei media affinché vigilino sulla corretta spesa dei fondi europei. La valutazione si è concretizzata attraverso l'attribuzione di una bandierina verde per intervento che hanno raggiunto l'obiettivo di risultato, bandierina gialla per intervento che ha parzialmente conseguito il risultato e bandierina rossa per quelli che non l'hanno raggiunto. Agli interventi in corso o in fase di collaudo si è attribuita bandierina grigia. Per restituire ai cittadini i risultati dell'intera attività di sopralluoghi e sempre nell'intento di coinvolgere la cittadinanza, la scheda di verifica di ciascun intervento unitamente ad una mappa sulla quale sono stati localizzati i siti degli interventi con la valutazione del conseguimento del risultato atteso sono disponibili al seguente link: http://www .coesioneterritoriale.gov.it/novembre-2012-sopralluoghi-po-fesr/ . I risultati dei sopralluoghi (link l-link 2) hanno evidenziato l'esistenza di progetti rispondenti a precisi bisogni del territorio, ma non in tutti i casi; buone capacità di governance ma anche assenza di leadership. Ad esempio, l'intervento visionato a Salerno pari ad un costo complessivo Euro 24.993.483,00 nell'ambito del PO FESR 2007-2013, riguarda la realizzazione di un impianto di valorizzazione dei flussi provenienti dalla raccolta differenziata della frazione umida dei rifiuti. Si tratta di un ottimo intervento - classificato con bandierina verde - che ha conseguito pienamente i risultati attesi sia per l'elevata efficienza amministrativa del procedimento sia per il funzionamento perché si tratta di un impianto all'avanguardia nel quadro degli obiettivi fissati dalla Legge di intercettazione di flussi dalla raccolta differenziata. Senza la realizzazione dell'infrastruttura non sarebbe stato possibile garantire il perseguimento delle prefissate percentuali di raccolta differenziata.
Riguardo all'intervento "Ferrovia Circumetnea" - realizzazione della tratta metropolitana da Nesima (stazione esclusa) a Misterbianco Centro (stazione inclusa) - per una estensione di 3,9 km, più 4 stazioni, finanziato con la delibera 62/2011 ed avente un costo complessivo pari a Euro 157.539.238,00 (di cui: FSC delibera CIPE 62/2011 Euro 100.000.000,00 e FESR 2007-2013 Euro 57.540.000,00), lo stesso ha evidenziato un elevato grado di utilità e capacità di intercettazione di flussi trasportistici; se si considera che è in programmazione anche la tratta Stesicoro-Aeroporto di Catania (approvata con Delibera CIPE 111/2006 - Allegato I - Allegato 2) e che risulta in esercizio la tratta Borgo-Galatea-Porto - connettendo in tal modo con il centro urbano di Catania, l'Aeroporto Fontanarossa, il Porto e la stazione ferroviaria. Al contrario, nell'ambito del PO Regione Campania, l'intervento di restauro e il risanamento conservativo delle Scuderie Reali di Villa Favorita a Ercolano pari al costo complessivo di Euro 1.732.321,00 (di cui PO FESR 2007-2013 Euro 1.466.566,46) non ha conseguito i risultati attesi. L'intervento di restauro - classificato con bandierina rossa - è finalizzato ad accogliere un centro multiculturale e risulta oggi, a restaurazione ultimata, privo di una destinazione d'uso e di un Piano di Gestione. L'attività di sopralluogo ha efficacemente avviato un'azione di coordinamento e di sollecitazione degli enti e delle amministrazioni coinvolte nel processo decisionale tesa al superamento delle criticità riscontrate.
|
2.7. Attuare un piano di recupero di efficienza e competitività territoriale delle regioni del Mezzogiorno, attraverso la realizzazione e il completamento definitivo di opere infrastrutturali di indubitabile importanza sotto il profilo della riduzione dei costi logistici totali di mobilità di merci e persone, integrate con le reti infrastrutturali di regioni e Paesi del Mediterraneo, grazie alle quali il Mezzogiorno potrebbe realmente rappresentare un'area strategica di operatività logistica a servizio non solo del sistema endogeno meridionale e italiano, ma principalmente quale territorio di concentrazione e smistamento di traffico lungo le direttrici Asia-Europa e Asia-Medio Oriente-Nord-Africa. |
1-00934 |
2.7. I Programmi comunitari puntano sul sistema logistico del Mezzogiorno, dedicando a tale obiettivo l'intero PON Reti e Mobilità, incentrato esclusivamente sul trasporto delle merci; ciò ha condotto al finanziamento ed all'avvio di importanti interventi. Al 30 giugno 2012, i maggiori interventi ultimati o prossimi all'ultimazione (cioè quelli con un rapporto speso/finanziato superiore all'89%), hanno riguardato:
I maggiori interventi con stato di avanzamento superiore al 50% hanno riguardato:
|
3. Interventi nelle aree di vitalità industriale e nei territori a vocazione agricola |
|
|
3.1. Indirizzare interventi adeguati nelle agglomerazioni produttive vitali, industriali e agricole del Mezzogiorno allo scopo di rafforzare soprattutto il contesto territoriale nelle aree, in particolare quelle metropolitane, capaci di esportare e di cogliere così i benefici della domanda mondiale, adottando politiche in grado di favorire la localizzazione delle attività produttive nelle aree del Sud, rafforzando così il tessuto produttivo e favorendo i processi di agglomerazione produttiva, i cui benefici ricadranno anche sulle imprese del Centro-nord che non riescono a reperire aree industriali e manodopera qualificata. |
1-00976 1-00928 |
3.1. Politica regionale comunitaria
In data 31 ottobre 2012 è stata adottata la Decisione comunitaria di riprogrammazione del PON Ricerca e Competitività. Con delibera CIPE del 3 agosto 2012 sono stati definiti i procedimenti amministrativi di impegno e utilizzo delle risorse a valere sul PAC. 2. Con la terza riprogrammazione PAC sono stati introdotti interventi di rilancio nelle aree colpite da crisi industriali, localizzate in Campania e Sicilia, operando attraverso la disciplina del D.L. 83/2012 (D.L. Crescita) per le aree di crisi industriale complesse e attraverso strumenti di competenza regionale, anche previsti nei relativi POR, per le altre aree.
|
3.2. Sostenere le innovazioni in agricoltura e le produzioni tipiche, con particolare attenzione all'economia del Mezzogiorno, mettendo in evidenza i riferimenti culturali dei territori, per portare valore aggiunto alle stesse produzioni, aiutando la commercializzazione internazionale dei prodotti italiani di qualità |
1-00935 |
3.2. Aree interne: È stato avviato un ampio dibattito che riguarda la definizione di una strategia di lungo termine per le aree interne, intese come quelle aree del paese che risultano periferiche e in difficoltà nel mantenere o promuovere dinamiche di sviluppo e assicurare standard adeguati di vita per i cittadini, per la loro connotazione fisico-geografica, per tendenze di mercato, per carenze dell'azione pubblica. Nei prossimi mesi si definirà, attraverso un percorso che associa il più ampio e rilevante partenariato in un processo di co-progettazione, quali sono i contenuti concreti di tale strategia e come le politiche aggiuntive, comunitarie e aggiuntive, e quelle ordinarie possono contribuire ad attuarla già nel 2014-2020.
|
4. Interventi a favore delle imprese |
|
|
4.1. Compensare i maggiori costi unitari delle imprese nel Mezzogiorno e le loro difficoltà nell'accesso al credito sia rilanciando lo strumento del Fondo di garanzia, sia sbloccando i contratti di sviluppo, sia rifinanziando gli strumenti volti al sostegno dell'imprenditoria giovanile, sia infine, ricorrendo, previa intesa con la Commissione europea, ai crediti d'imposta per l'occupazione e gli investimenti destinando una quota significativa di risorse, ciò anche al fine di favorire in tali aree lo sviluppo di un sistema creditizio e finanziario in grado di accompagnare e promuovere la crescita dimensionale delle imprese, l'innovazione e l' internazionalizzazione.
|
1-00976 1-00934 |
4.1. Politica regionale comunitaria: E' stato rafforzato il Fondo di garanzia nazionale (dotazione aumentata di 1,3 miliardi + interventi normativi), ed è stato sbloccato per la parte finanziata con fondi comunitari, prevedendone l'estensione, grazie alle modifiche introdotte nelle disposizioni comunitarie di riferimento, alle operazioni sul "capitale circolante" delle PMI e agli interventi di garanzia diretta. E' stato predisposto il Decreto Interministeriale che modifica le modalità di intervento delle risorse PON/PAC e ciò favorirà un immediato utilizzo di tali risorse. E' stato assicurato, anche grazie al Piano di Azione Coesione, il finanziamento dei Contratti di sviluppo per industrializzazione e R&S per 770 milioni di euro (di cui 280 milioni di euro di risorse PAC); sono in corso di stipula i primi due Contratti di sviluppo. A seguito della riprogrammazione del PON Ricerca e Competitività sono stati previsti incentivi nella misura di 10.000 euro per il supporto allo start-up di 500 nuove imprese giovanili nel settore dei mestieri a vocazione artigianale. Con la terza riprogrammazione del PAC sono state finanziate azioni per rafforzare il potenziale innovativo del sistema imprenditoriale, sostenere l'accesso all'imprenditorialità dei giovani e lo start up di imprese innovative, in linea con quanto previsto dal D.L. 179/2012. Le Regioni Calabria e Puglia hanno scelto di operare attraverso interventi previsti nei Programmi Operativi, rispettivamente per 24 e 88 milioni di euro. Nella terza riprogrammazione, le Regioni Campania e Sicilia hanno optato per il finanziamento dello strumento previsto dal Tavolo SUD Impresa e Lavoro (Legge Sabatini), mentre in Calabria e Puglia si interverrà attraverso il finanziamento di strumenti finalizzati a specifiche esigenze territoriali (incentivi circolante, acquisto attrezzature, costituzione nuove imprese). |
4.2. Dar seguito all’applicazione dell’articolo 2-bis del decreto-legge n. 70 del 2011 che prevede l'uso del credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali europei. |
1-00976 |
4.2. Orientamento negativo della Commissione europea ad ammettere al co-finanziamento comunitario tipologie di interventi agevolativi quali quelli di cui all’art. 2-bis “Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno” del d.l. n. 70/2011. |
4.3. Adottare tutte le opportune iniziative volte a sostenere l'occupazione nelle aree del Mezzogiorno, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile, valutando l'opportunità di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese del Sud e a superare le strozzature alla loro crescita, e a promuovere il ricorso alla fiscalità di vantaggio. A tal fine è necessario adottare nel più breve tempo possibile il decreto interministeriale che renda immediatamente esecutivo il credito di imposta per il lavoro stabile nel Mezzogiorno. |
1-00976 1-00934 1-00941 |
4.3. Il credito d’imposta occupazione per lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (link a PAC II – link 1 a PAC III – link 2 a PAC III) di cui all’art. 2 del DL. 70/2011 è stato attuato con Decreto del Ministero dell’economia del 24 maggio 2012 e con circolare Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2012. A seguito dell'emanazione degli avvisi da parte delle Regioni del Sud, sono state presentate 12.471 istanze, che riguardano 21.461 lavoratori assunti, per un totale di contributi richiesti pari a 336 milioni di euro, a fronte di 142 milioni di risorse disponibili. Di fronte al successo della misura, nell'ambito della terza riprogrammazione sono state assegnate ulteriori risorse per 175 milioni di euro. Inoltre, l'art. 2 del D.L 201/2011 (Salva Italia) ha previsto benefici fiscali fino a 10.600 euro per ogni assunzione di lavoratori a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni e per i lavoratori di sesso femminile; il beneficio fiscale sale a 15.200 euro per i contratti stipulati nelle regioni del Mezzogiorno. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012. Il Governo ha più in generale adottato misure che sostengono l'economia del Mezzogiorno, pur non essendo parte delle politiche comunitarie o specificamente per il Sud. Si segnalano tra le altre cose: Un nuovo concorso per la scuola pubblica Il Ministero dell'Istruzione ha bandito dopo circa 10 anni un nuovo concorso per assumere oltre 11 mila insegnanti a tempo indeterminato nelle scuole statali di ogni ordine e grado. Al sud è prevista la quota più elevata di cattedre, con oltre il 56 per cento del totale. Il 51,3 per cento delle domande di partecipazione al concorso riguarda posti disponibili nel Sud. Piano di risanamento della regione Siciliana A fine luglio 2012 il Governo è intervenuto per concordare un piano di rientro finanziario della Regione Siciliana, invitandola alla predisposizione di un programma di riforme strutturali e di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica regionale. Sulcis Il Governo ha predisposto un piano di rilancio per l'area del Sulcis con il quale vengono resi disponibili oltre 450 milioni di euro (Piano Sulcis). Il 29 gennaio 2013, inoltre, è stato dato il via al Bando internazionale di idee "Un'idea per lo sviluppo sostenibile del Sulcis", con l'obiettivo di avviare un confronto aperto con cittadini, professionisti, studiosi, portatori di interessi finalizzato a individuare proposte per valorizzare in modo innovativo il territorio del Sulcis-Iglesiente. Porto di Taranto Il Governo ha firmato a giugno l'accordo per lo sviluppo dei traffici dei container del Porto di Taranto per tutelare l'occupazione e agganciare l'interesse già dimostrato da parte degli operatori cinesi. Migliorare la capacità imprenditoriale del Sud La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha commissionato al Gruppo Banca Mondiale l'indagine "Doing business subnational in Italia 2013" con l'obiettivo specifico di individuare i maggiori ostacoli al fare impresa nel nostro Paese e a come rimuoverli, riservando particolare attenzione al Mezzogiorno. |
4.4. Qualificare e semplificare, per quanto di competenza, la pubblica amministrazione, specie nelle aree meridionali, in maniera tale che diventi fornitrice di servizi efficienti alle imprese e ai cittadini. |
1-00934 |
4.4. Obiettivo perseguito dal PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013, riprogrammato nel 2012 per rendere il programma più coerente ed efficace rispetto agli obiettivi della nuova fase di programmazione. Sono proseguiti gli interventi di rafforzamento delle strutture operative della P.A. e di supporto all'attuazione del QSN (circa 191 milioni di euro). Cfr 2.1 sul tema del rilancio degli Obiettivi di Servizio.
La Task Force (nel seguito anche TFS) è stata istituita dal Ministro per 1a Coesione Territoriale con la finalità di rafforzare i meccanismi di cooperazione tra le strutture del Ministero e quelle della Regione Campania e Siciliana per potenziare la capacità di attuazione dei Programmi Operativi Regionali. La sua azione è funzionale agli obiettivi del Piano di Azione Coesione, definito dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale di concerto con il Commissario Europeo per la Politica Regionale, e cioè definire e attuare la revisione strategica dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013, al fine di accelerarne l'attuazione e migliorarne l'efficacia. L'obiettivo strategico della Task Force è quello di individuare e condividere con le strutture competenti delle due Regioni soluzioni per accelerare l’attuazione dei Programmi operativi Regionali, affiancarle nella loro realizzazione, verificarne l'implementazione, suggerire eventuali proposte di riallocazione di risorse fra Assi, Obiettivi Operativi, Linee di Azione ma anche tra i Programmi e il Piano di Azione e coesione, in ragione della loro capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel corso del lavoro svolto le Task Force hanno fattivamente contribuito all'accelerazione della spesa e al superamento dei target di spesa da certificare alla Commissione Europea per i rispettivi programmi operativi regionali. |
4.5. Esaminare la possibilità di utilizzare i fondi nazionali risultanti dall’abbassamento della quota di cofinanziamento per realizzare fiscalità di sviluppo e investimenti produttivi nel Mezzogiorno, anche valutando l’opportunità di attuare pienamente le norme relative all’istituzione delle zone franche urbane. |
1-00928 1-00935 |
4.5. Con riferimento alla possibilità di utilizzare fiscalità di vantaggio al Sud, si specifica che le misure fiscali legate alla realizzazione di nuovi investimenti si qualificano, ai sensi dell'art. 107 TFUE, quali aiuti di Stato all'investimento. Come tali essi devono essere autorizzati dalla CE oppure attuati in esenzione ex Reg. CE N. 800/2008. Viceversa, si registra un orientamento negativo della CE nei confronti delle differenziazioni fiscali a livello territoriale che non siano legate a nuovi investimenti/occupazione, in quanto qualificabili come "aiuti di funzionamento" (tesi, cioè, a ridurre le spese correnti delle imprese) e, come tali, vietati. Sulla possibilità di regimi fiscali differenziati limitati territorialmente, per es. in ambito regionale, 1a giurisprudenza comunitaria stabilisce una serie di condizioni che riguardano la sussistenza dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale ed economica di cui dispone l'Autorità che adotta tale misura e che condizionano la possibilità di istituire misure di fiscalità differenziata. Stante questa premessa, con l'art. 40 del D.L. 78/2010 è stata introdotta la possibilità di utilizzare IRAP di vantaggio per il Sud, strumento che tuttavia, per ragioni di finanza pubblica, non è stato attivato dalle Regioni coinvolte.
La terza riprogrammazione del PAC ha previsto il finanziamento delle agevolazioni fiscali e contributive per le aree di grave disagio socio-economico identificate dalla delibera CIPE n. 14/2009, ma soltanto nei limiti dell'aiuto in de minimis. |
5. Interventi per le famiglie: Piano giovani e anziani non autosufficienti |
|
|
universitaria e post-universitaria, contribuendo in tal modo ad invertire i consistenti flussi di emigrazione che coinvolgono in modo preoccupante le migliori energie intellettuali del Mezzogiorno.
|
1-00976 1-00934 |
5.1. Misure contenute nel Piano di Azione Coesione (slides e stato di attuazione della terza fase del PAC):
Promozione dell'attività no profit dei giovani (38 milioni di euro): sono stati pubblicati a novembre 2012 due avvisi Pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la valorizzazione di beni pubblici", elaborati con coinvolgimento del partenariato, in linea con i metodi del Codice di Condotta proposto dalla CE. I progetti finanziati potranno essere avviati nei primi mesi del 2013. Apprendistato e per l'uscita dalla condizione "né allo studio né al lavoro" (NEET) (50 milioni di euro): interventi per incentivare l'assunzione con il contratto di apprendistato e realizzazione di 100 "botteghe di mestiere", mediante percorsi di tirocinio di 6 mesi. L'Avviso pubblico per l'erogazione di incentivi all'assunzione ha esitato 4.301 domande nel Sud; per il bando per i tirocini retribuiti nelle botteghe di mestiere sono pervenute 67 candidature dalle Regioni Convergenza. Per l'uscita dalla condizione né allo studio né al lavoro sono stati previsti tirocini semestrali per giovani inoccupati/disoccupati con titolo di studio terziario nel Mezzogiorno, insieme alla contestuale valorizzazione del ruolo dei Centri per l'Impiego. Rifmanziamento delle misure del D.Lgs. 185/2001 a sostegno dell'autoimprenditorialità (creazione nuove imprese o ampliamento esistenti) e dell'autoimpiego (sostegno nuove imprese in forma di lavoro autonomo, microimpresa e franchising), rivolte ai giovani fino a 35 anni (50 milioni di euro). Si prevede di finanziare circa 1.500 progetti entro il 2015 (le istanze pervenute dalle Regioni Convergenza ammontano a 5.358). Progetto "Messaggeri della Conoscenza”: mira a promuovere con l'inserimento in circuiti di ricerca internazionali degli studenti del Mezzogiorno, attraverso la mobilitazione dei ricercatori italiani all'estero (5,3 milioni di euro). Per l'Avviso, pubblicato a settembre 2012, sono pervenute 403 richieste di attivazione corsi (il 61% delle domande proviene dall'Europa). E' prevista la stipula di accordi e lo svolgimento dei primi progetti didattici dal 1 marzo 2013. |
5.2. Assumere, nel rispetto delle prerogative delle regioni, iniziative volte alla razionalizzazione e all'orientamento della spesa per la formazione professionale, troppo spesso fonte di sprechi e clientelismo e non sempre finalizzata all’effettiva qualificazione per l’inserimento nel mondo del lavoro |
1-00935 |
5.2. Una prima iniziativa significativa è stata assunta dalla Regione Siciliana nell'ambito del PAC, che ha destinato la riduzione del cofinanziamento nazionale per 452 mln al finanziamento del Piano straordinario per l'occupabilità dei giovani siciliani diretto a contrastare l'impatto occupazionale negativo provocato in Sicilia dalla crisi economica. L'obiettivo è di rafforzare il sistema dell'offerta formativa e di governance del mercato del lavoro varata dai Governo. La Regione ha avviato la fase di predisposizione degli Avvisi, la cui pubblicazione è prevista nei primi mesi del 2013. La Commissione europea ha approvato la proposta di modifica del POR, pertanto tutte le condizioni giuridiche necessarie risultano acquisite. Nel dare piena attuazione al programma, la Regione Siciliana utilizzerà anche soluzioni gestionali approntate nel corso dei mesi passati, quali le unità di costo standard e le altre semplificazioni previste dai regolamenti comunitari. Nell'ambito della terza riprogrammazione del PAC è stata finanziata la valorizzazione e l'aumento dell'offerta coordinata di istruzione tecnica e professionale di qualità per rispondere ad accertati fabbisogni formativi espressi dal sistema produttivo, attraverso reti territoriali che coinvolgono giovani-istituti scolastici-tessuto produttivo-servizi territoriali per il lavoro. |
5.3. Rafforzare i servizi per la cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti, ambito nel quale gli interventi possono migliorare significativamente la condizione dei cittadini specie in una fase di forte compressione del reddito disponibile dalle famiglie.
|
1-00976 |
5.3. Per i servizi di Cura per l'infanzia e gli anziani non autosufficienti sono stati stanziati 740 milioni di euro. La realizzazione degli interventi è affidata ad un Programma nazionale articolato in Piani di intervento per ciascuna Regione della Convergenza. Per la prima fase di avvio del programma (2013) è in completamento l'attività istruttoria per un riparto di risorse a favore dei soggetti istituzionali responsabili dell'organizzazione dei servizi sul territorio diretta in primo luogo a sostenere i livelli di servizio. Nella seconda fase (metà 2013-2015) saranno definiti interventi con l'obiettivo di contribuire a superare i nodi strutturali del settore e avviare un percorso di ampliamento e qualificazione dei servizi anche attraverso una migliore integrazione del servizio pubblico con il privato sociale. La responsabilità di attuazione del programma complessivo è affidata al Ministero dell'Interno con la collaborazione delle Amministrazioni centrali competenti per i profili di merito (Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Dipartimento della Famiglia, Ministero della Salute) e del DPS. L’approvazione del primo riparto è prevista entro febbraio 2013. |
6. Interventi per la legalità e la sicurezza |
|
|
6.1. Contrastare con forza le interferenze della criminalità organizzata, anche nell'impiego dei fondi regionali, rafforzando le iniziative in essere e adottando nuove azioni prototipali. |
1-00976 |
6.1-6.2. Cambio di passo nel miglioramento delle condizioni di legalità nei contesti maggiormente a rischio con: 1) la predisposizione del "Piano di Azione Giovani Sicurezza e Legalità" (stanziati 180 milioni di euro derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale al PON Sicurezza). Tale iniziativa ha contribuito al finanziamento degli interventi per la legalità in 100 microaree ad elevata dispersione scolastica previsti nel PAC; 2) il contributo del Grande Progetto Pompei alla creazione di un ambiente favorevole agli investimenti e allo sviluppo (Cfr. anche punto 8.1). |
6.2. Assumere un impegno straordinario per sconfiggere la criminalità organizzata e tutti quei fenomeni di illegalità, dal lavoro sommerso alla microcriminalità, che determinano un ambiente sfavorevole agli investimenti ed allo sviluppo. |
1-00934 |
|
7. Reintegro risorse finanziarie |
|
|
7.1. Assegnare nel più breve tempo possibile alle regioni del Mezzogiorno le risorse residue del Fondo per lo sviluppo e la coesione valutabili in oltre 6,7 miliardi di euro. |
1-00976 |
7.1. Le risorse residue del FSC sono in realtà valutabili in 6,1 miliardi di euro. Le delibere CIPE, adottate fra aprile ed agosto 2012, hanno assegnato ad interventi programmati dalle Regioni del Mezzogiorno oltre 4,4 miliardi di euro nei settori della manutenzione straordinaria del territorio, della promozione di impresa, dei servizi sanitari infrastrutturali, della riqualificazione urbana, del sostegno alle scuole e alle università, di altri interventi infrastrutturali, tra cui quelli relativi agli attrattori culturali e naturalistici. Ad essi si aggiunge 1 miliardo di euro destinati agli Obiettivi di Servizio per i quali è in corso l'istruttoria sulle proposte regionali. Restano da programmare, in attesa delle decisioni regionali, 700 milioni relativi alle Regioni Calabria (per oltre la metà dell'importo), Campania e Sicilia. |
7.2. Tenere conto e reintegrare nell'ambito del riparto e della programmazione 2014-2020 delle risorse comunitarie e del fondo sviluppo e coesione le risorse che il Mezzogiorno ha perduto negli ultimi anni. Assumere iniziative per il reintegro delle somme sottratte al fondo per le aree sottoutilizzate dai provvedimenti promossi dal precedente Governo. Assumere iniziative volte a reintegrare le risorse prelevate dal fondo per le aree sottoutilizzate ed utilizzate per altri scopi, al fine di sostenere i programmi infrastrutturali ormai improcrastinabili per il Mezzogiorno. |
1-00976 |
7.2. 7.3. 7.4. La decisione a riguardo sarà assunta all’esito del confronto sulla programmazione 2014-2020, che il Governo ha lanciato con il documento “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi comunitari 2014-2020”, presentato il 17 dicembre 2012 al Consiglio dei Ministri. |
7.3. Assumere iniziative per il reintegro delle somme sottratte al fondo per le aree sottoutilizzate dai provvedimenti promossi dal precedente Governo. |
1-00935 |
|
7.4. Assumere iniziative volte a reintegrare le risorse prelevate dal fondo per le aree sottoutilizzate ed utilizzate per altri scopi, al fine di sostenere i programmi infrastrutturali ormai improcrastinabili per il Mezzogiorno.
|
1-00940 |
|
8. Interventi in poli culturali o urbani, anche attraverso nuove tecnologie. |
|
|
8.1. Elaborare, finanziare e realizzare progetti di rilancio dei poli museali nel Sud, intesi come azione di valorizzazione dei territori e come fattori di attrazione di investimenti, nonché un piano pluriennale di restauro e recupero dei beni culturali presenti nel Mezzogiorno, intesi come «attrattori culturali», fissando le dovute priorità, ad iniziare dal sito archeologico di Pompei, programmazione alla quale associare finanziamenti congrui e certi, nonché un piano straordinario di manutenzione ordinaria.
|
1-00935 |
8.1. La situazione di sostanziale assenza di attuazione del POIN Attrattori culturali, ambientali e turismo e il rischio concreto di perdita delle relative risorse (con totale definanziamento richiesto dalla Commissione) ha condotto alla decisione, immediatamente attuata nel Piano di Azione Coesione, di sua radicale riprogrammazione. Tale operazione ha comportato un forte ridimensionamento finanziario del Programma (da circa 1.000 a 681 milioni di curo) e la riallocazione delle risorse definanziate ad altri obiettivi (servizi di cura per infanzia e anziani). Il POIN è stato sostanzialmente rivisto nel suo modello di attuazione (fortemente semplificato), volto alla realizzazione del Grande Progetto Pompei e, con l'adozione di criteri stringenti di selezione, di altri interventi di rilevanza nazionale e interregionale in "aree di attrazione culturale". Ciò ha permesso di limitare la perdita di risorse a 33,3 milioni di euro. Il Grande Progetto Pompei è l'intervento "prototipo": già in corso di attuazione con la messa in sicurezza idrogeologica di una parte dell'area archeologica, sono in corso di consegna i lavori di restauro delle prime 5 insulae. Due cantieri saranno avviati nella prima decade di febbraio. Il piano di interventi per le altre “aree di attrazione culturale” (330 milioni di euro di cui 130 di risorse nazionali del Piano di Azione prevede la realizzazione di circa 30 interventi per musei, aree archeologiche e monumentali di rilievo del Sud (fra cui: Musei di Capodimonte e Nazionale Archeologico di Napoli in Campania, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto in Puglia, le aree archeologiche di Sibari e Locri in Calabria, il sistema museale di Palermo e la Valle dei Templi di Agrigento in Sicilia). |
8.2. Valutare l’opportunità di programmare la costruzione - con particolare riguardo al Sud del nostro Paese - di un sistema integrato e trasversale, che coinvolga formazione, università, nuove tecnologie e linguaggi plurimediali, biblioteche, editoria, eventi, musei, valorizzazione del patrimonio artistico, start-up, turismo, infrastrutture, trasporti e comunicazione. |
1-00935 |
8.2. Smart Cities e Innovazione Sociale (sito MIUR e PAC): è scaduto il 30 aprile 2012 il termine per presentare le idee progettuali per i bandi “Smart Cities e Communities” e “Progetti di Innovazione Sociale”, finanziati con 240,7 milioni di euro dal PON Ricerca e Competitività 2007/2013. Per le Smart Cities sono stati adottati i decreti di concessione delle agevolazioni per 8 grandi progetti delle Regioni Convergenza; per l’Innovazione Sociale (40 milioni) sono stati finanziati 56 progetti (già disposte le prime erogazioni per 19,6 milioni di euro, 50% del cofinanziamento). Agenda digitale: sono stati predisposti interventi per 321,3 milioni per azzerare il digital divide di I livello e per diffondere la banda larga ultraveloce e tali azioni saranno gestite nell'ambito di specifici accordi con le Regioni. Le risorse allocate nel Piano di Azione per i Grandi Progetti Banda Larga e Ultra Larga saranno utilizzate in coerenza con il Piano Nazionale Banda Larga e con il Progetto Strategico per la Banda Ultra Larga. |
Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4940-A/87 Ordine del giorno |
Mantovano |
Assemblea |
22/01/13 |
XII |
Avvio di campagne informative sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo |
L'ordine del giorno Mantovano ed altri n. 9/4940-A/87, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2012, impegnava l'esecutivo ad avviare una campagna informativa pubblica sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo e ad un'azione di sensibilizzazione nelle scuole.
In merito a tale impegno il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione ha trasmesso la seguente nota:
“Con l'ordine del giorno in oggetto, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2012, relativo alla conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di sviluppo, divenuto legge n. 35 del 2012, è stato formalizzato l'impegno del Governo ad avviare una campagna informativa sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo ed un'azione di sensibilizzazione nelle scuole sui danni derivanti dal gioco d'azzardo ancorché lecito.
Si segnala, al riguardo, che nell'ambito del decreto legge n. 58/12, convertito dalla legge n. 158/2012, recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", sono state introdotte altre disposizioni urgenti in materia di misure di contrasto alla ludopatia.
In particolare, si interviene con una regolamentazione, a tutela dei minori, della pubblicità in materia di gioco.
Nei messaggi pubblicitari, inoltre, devono essere inserite formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e di note informative sulle probabilità di vincita.
La nuova normativa mira a sottrarre le fasce più deboli della popolazione, ed in particolare i minori, dall'influsso negativo del sistema pubblicitario.
Si evidenzia, inoltre, che nella legge di conversione è stato previsto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnali agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile, affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4940-A/121 Ordine del giorno |
Galli |
Assemblea |
22/01/13 |
XII |
Avvio di campagne informative sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo |
L'ordine del giorno Galli n. 9/4940-A/121, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2012, impegnava l'esecutivo ad avviare una campagna informativa pubblica sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo, ponendo in evidenza su tutte le forme di gioco apposite avvertenze mutuate dalla legislazione sul fumo.
In merito a tale impegno il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione ha trasmesso la seguente nota:
“Con l'ordine del giorno in oggetto, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 marzo 2012, relativo alla conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di sviluppo, divenuto legge n. 35 del 2012, è stato formalizzato l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di predisporre l'intervento di informazione puntuale rispetto ai rischi del gioco d'azzardo e a tutte le conseguenze dirette ed indirette causate da tale attività e a porre in evidenza su tutte le forme di gioco apposita avvertenza mutuate dalla legislazione sul fumo.
Si segnala al riguardo che nell'ambito del decreto legge n. 58/12, convertito dalla legge n. 158/2012, recante "disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", sono state introdotte altre disposizioni urgenti in materia di misure di contrasto alla ludopatia.
Tali misure consentono di soddisfare l'esigenza di uno specifico intervento su alcuni fondamentali aspetti dei corretti stili di vita, il cui mancato controllo genera patologie per una larga fascia di cittadini ed incremento di spesa per il Servizio sanitario nazionale.
In particolare, si interviene con una regolamentazione degli spot televisivi in determinate fasce orarie e nei programmi e nelle rappresentazioni rivolte ai minori.
Si prevede, altresì, il divieto di pubblicità in determinati luoghi protetti frequentati prevalentemente da minori, quali le sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione dei minori, nonché sui mezzi di trasporto pubblico e sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori.
Sono vietati i messaggi pubblicitari di giochi con vincite in denaro che incitino al gioco, ovvero ne esaltino la pratica e quelli in cui vi sia la presenza di minori.
Nei messaggi devono, inoltre, essere presenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco e di note informative sulle probabilità di vincita, pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su quelli dei singoli concessionari dei giochi, nonché presso i punti di raccolta dei giochi.
Inoltre, viene stabilita l'entità delle sanzioni per la violazione dei divieti previsti, disponendo una sanzione di maggiore entità nel caso in cui la violazione del divieto avvenga in mancanza delle prescritte autorizzazioni o concessioni governative.
La nuova normativa mira a sottrarre le fasce più deboli della popolazione dall'influsso negativo del sistema pubblicitario che, invitando al gioco con scommesse con vincita in denaro, conduce le categorie più vulnerabili all'abuso di tale pratica.
I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti ad esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla sindrome da gioco d'azzardo (G.A.P.), come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità.
Con la legge di conversione è stato, inoltre, previsto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnali agli istituti di istruzione primaria e secondaria la valenza educativa del tema del gioco responsabile, affinché gli istituti, nell'ambito della propria autonomia, possano predisporre iniziative didattiche volte a rappresentare agli studenti il senso autentico del gioco ed i potenziali rischi connessi all'abuso o all'errata percezione del medesimo”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4940-B/52 Ordine del giorno |
Fabi |
Assemblea |
22/01/13 |
XII |
Iniziative a sostegno ed ad tutela della famiglia e di contrasto al fenomeno della denatalità |
L'ordine del giorno Fabi ed altri n. 9/4940-B/52, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 aprile 2012, impegnava l'esecutivo a farsi promotore di politiche dirette al sostegno ed alla tutela della famiglia ed al contrasto del fenomeno della denatalità.
In merito a tale impegno il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione ha trasmesso la seguente nota:
“L'ordine del giorno in questione, partendo dal riconoscimento dell'importante ruolo svolto dalla famiglia a garanzia del funzionamento del sistema sociale, soprattutto nell'attuale periodo di crisi economica, impegna il Governo a promuovere politiche dirette al sostegno e alla tutela della famiglia e al contrasto del fenomeno della denatalità, rimodulando l'azione politica sui valori fondanti della vita e della persona umana.
L'ordine del giorno tocca temi particolarmente delicati, cui il Governo ha dato grande importanza e verso i quali è stata forte la mia attenzione quale Ministro con delega, tra l'altro, alle politiche per la famiglia.
Nonostante le ristrettezze economiche imposte dalla sfavorevole congiuntura finanziaria interna e internazionale, posso affermare che, nel corso di questi mesi, sono stati promossi una serie di interventi che vanno esattamente nella direzione auspicata dall'ordine del giorno presentato dalla S.V. Onorevole e accolto dal Governo.
In particolare, voglio ricordare l'approvazione definitiva del Piano nazionale per la famiglia da parte del Consiglio dei Ministri nello scorso giugno 2012, dopo l'acquisizione dell'intesa in Conferenza Unificata.
Il Piano è un documento importante, approvato per la prima volta in Italia, che contiene linee di indirizzo omogenee in materia di politiche familiari, garantendo centralità e cittadinanza sociale alla famiglia attraverso una strategia a medio termine che supera la logica degli interventi disorganici e frammentari avuti sino ad oggi, mettendo a sistema le politiche per la famiglia poste in essere da tutti i livelli di governo. Si tratta di un documento molto articolato che ha confermato, tra l'altro, l'esigenza di una maggiore equità fiscale nei confronti delle famiglie, specie se numerose: sebbene l'attuale fase di pesante crisi economica non ha consentito che tale principio venisse esplicitato con una proposta, essendo al momento una iniziativa in tal senso eccessivamente onerosa per la finanza pubblica, il Piano contiene, tuttavia, una serie di altre fondamentali misure, tra le quali, quelle volte a favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare.
Un segnale concreto di supporto all'approvazione del Piano per la famiglia, sono state le due intese, promosse in Conferenza Unificata, per la ripartizione, rispettivamente, di 25 milioni e di 45 milioni di euro del Fondo per la famiglia a favore delle Regioni e delle province autonome, allo scopo di finanziare due delle linee prioritarie del Piano, relative alla realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di interventi di assistenza domiciliare integrata.
I servizi per la famiglia, in particolare, i servizi socio-educativi per la prima infanzia ed i servizi di cura, rappresentano un importante tassello delle politiche per la famiglia e a sostegno della natalità, tanto che sono stati tenuti in considerazione anche nel Piano di azione e coesione, varato dal Governo lo scorso mese di maggio 2012.
Nell'ambito del Piano di azione e coesione sono stati, infatti, destinati 400 milioni di euro alle quattro Regioni dell'Obiettivo convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per l'incremento dei servizi di cura alle persone e per la realizzazione di misure finalizzate allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Tali interventi, attuati con il coinvolgimento degli enti locali, mirano ad espandere l'offerta di asili nido e di servizi integrativi e innovativi. Il Piano privilegia l'attivazione dei servizi nelle aree ancora sprovviste e, oltre a prevedere il miglioramento della qualità e dell'efficienza gestionale dei servizi socio-educativi, fornisce altresì il sostegno alla domanda attraverso la concessione di voucher e buoni servizio. Si prevedono 18.000 nuovi posti nido entro il 2015.
Sono stati fatti, inoltre, alcuni altri interventi operativi, tra i quali, l'adozione del decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (D.P.C.M. 22 maggio 2012, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2012, Reg. n. 6, Foglio n. 310), per rendere effettiva la proroga del Fondo di credito per i nuovi nati prevista dall'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Si tratta di un Fondo, a suo tempo istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia dall'articolo 4 del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, che consente alle famiglie con bambini nati o adottati nel periodo di riferimento, l'accesso a finanziamenti fino all'importo massimo di 5 mila euro a tassi agevolati, da restituire in cinque anni, attraverso il decisivo supporto del sistema bancario. Nel mese di luglio 2012 è stato, conseguentemente, firmato un nuovo Protocollo con l'ABI che consentirà l'attivazione del Fondo per il triennio 2012-2014.
Si ricordano, infine, le nuove misure in materia di deduzioni e detrazioni per figli e famiglia, inserite nell'articolo 1, commi 483, 484 e 485, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2013).
Gli interventi sopra ricordati sottolineano la centralità che la famiglia ha assunto nell'azione del Governo che, tuttavia, nell'adottare le misure concrete a sostegno della stessa, ha dovuto necessariamente tener conto del rispetto dei delicati equilibri di finanza pubblica”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5389/118 Ordine del giorno |
Bossa |
Assemblea |
22/01/13 |
XII |
Possibilità di ripristinare la Consulta nazionale per il servizio civile ed il Comitato per i minori stranieri |
L'ordine del giorno Bossa ed altri n. 9/5389/118, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, impegnava l'esecutivo a ripristinare la Consulta nazionale per il servizio civile ed il Comitato per i minori stranieri, al fine di evitare il trasferimento delle loro competenze agli uffici delle pubbliche amministrazioni.
In merito a tale impegno il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione ha trasmesso la seguente nota:
“Con l'ordine del giorno in oggetto, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, relativo alla conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, divenuto legge n. 135 del 2012, è stato chiesto, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica, l'impegno del Governo a riconsiderare la possibilità che le attività e le funzioni della Consulta nazionale per il servizio civile e del Comitato minori stranieri non vengano trasferiti agli Uffici delle pubbliche amministrazioni, vista la loro rilevanza nella gestione del singolo settore interessato.
Al riguardo, la legge di stabilità 2013 ha ripristinato la Consulta nazionale per il servizio civile con l'approvazione della modifica all'articolo 12, comma 20, del citato decreto-legge, e quindi la Consulta nazionale per il servizio civile permane.
Per quanto attiene, invece, al Comitato per minori stranieri, le funzioni attribuite dall'articolo 33 del d.lgs. n. 286 TUI (Testo Unico sull'Immigrazione) sono state trasferite alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione con atto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4829-A/181 Ordine del giorno |
Fabi |
Assemblea |
22/01/13 |
XII |
Iniziative volte alla cessazione dell'imposizione dell'Irap sui contratti concernenti i giovani impegnati nel servizio civile nazionale |
L'ordine del giorno Fabi ed altri n. 9/4829-A/181, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, impegnava l'esecutivo a valutare la cessazione dell'imposizione dell'Irap sui contratti concernenti i giovani impegnati nel servizio civile nazionale.
In merito a tale impegno il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Con l'ordine del giorno in oggetto, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2011, relativo alla conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, divenuto legge n. 214 del 2011, è stato formalizzato l'impegno del Governo a porre allo studio la cessazione dell'imposizione dell'Irap sui contratti concernenti i giovani impegnati dal servizio civile nazionale.
Si riferisce che la questione è stata sottoposta all'esame del Consiglio di Stato. Da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato reso un parere di natura interlocutoria, nel quale viene evidenziato preliminarmente, l'esigenza di inquadrare la problematica su piano civilistico.
A tale riguardo, muovendo dalla identificazione della causa del contratto del servizio civile, istituito ai sensi dell'art. 1 della legge n. 64/2001 per la realizzazione di principi costituzionali quali quelli della difesa della Patria, della solidarietà sociale e educazione alla pace, della salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che detta causa sia ascrivibile alla solidarietà; ciò è apparso difficilmente compatibile con la qualificazione sia pure ai fini tributari, del rapporto che ne deriva come lavoro parasubordinato. In tale contesto, le prestazioni rese dai volontari del servizio civile sono state ritenute assimilabili ad alcune forme di servizi socialmente utili costituiti su base volontaria, esenti dall'IRAP o, quando più marcata la caratteristica della solidarietà, ritenuti estranei al suo presupposto.
L'esclusione dei compensi attribuiti ai volontari del servizio dalla base imponibile IRAP appare dunque per il Consiglio di Stato, la conclusione preferibile.
Tuttavia, l'esigenza di scongiurare eventuali possibili contraddizioni tra diversi rami dell'ordinamento, ha indotto il Consiglio di Stato a ritenere necessario, prima di esprimersi in via definitiva, conoscere l'avviso del Ministero dell'economia e delle finanze”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-A/13 Ordine del giorno |
Cirielli |
Assemblea |
15/03/13 |
IV |
Destinazione delle risorse stanziate a favore del comparto difesa |
L'ordine del giorno Cirielli ed altri n. 9/5534-bis-A/13, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2012, impegnava l'esecutivo, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica: ad assicurare un adeguato stanziamento per le spese di esercizio; a modificare la disciplina concernente le “pensioni di guerra”; a ripartire il fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili nel senso di destinare alle missioni di pace risorse non inferiori a quelle utilizzate nel 2012; a ripristinare lo stanziamento a carattere almeno triennale finalizzato ad assicurare una stabile contribuzione alle associazioni combattentistiche; ad incrementare le percentuali entro cui consentire il turn over del personale del comparto sicurezza e difesa.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo agli impegni di cui all’Ordine del giorno in titolo, si evidenzia:
quanto all’esigenza di assicurare un adeguato stanziamento per le spese di esercizio, che il Governo, e per esso il Ministero della difesa, nella consapevolezza che l’attuale situazione economica generale del Paese richiede interventi volti al contenimento della spesa, ha promosso le seguenti iniziative:
nell’ambito della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012, art. 1, comma 4) ha continuato ad attuare, come peraltro già fatto in seno alla Legge di stabilità 2012, ogni misura di intervento consentita dalla legislazione vigente per conseguire gli obiettivi di risparmio previsti a valere su risorse classificate “investimenti fissi lordi” (codice economico 21), così preservando le residue disponibilità destinate al settore esercizio;
ha impostato il provvedimento di riordino dello Strumento militare (approvato con L. n. 244/2012), volto ad assicurarne la sostenibilità finanziaria con le risorse prevedibilmente assegnabili nel medio termine nonché a conseguire un’ottimale ripartizione delle stesse in un quadro di sostegno prioritario dell’operatività e quindi delle dotazioni del settore esercizio;
quanto alla problematica delle pensioni di guerra, che per tale tipologia di vitalizio, esente da imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973, inizialmente il disegno di legge di stabilità 2013 aveva previsto la conferma dell’esenzione solo per i soggetti titolari di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro; in un secondo tempo, il testo del disegno di legge era stato modificato prevedendo che l’assoggettamento ad imposizione fiscale nei termini sopra citati fosse limitato ai casi di percezione del vitalizio a titolo di reversibilità; da ultimo, nella stesura definitiva del provvedimento (L. n. 228/2012), in aderenza agli indirizzi espressi dall’Assemblea della Camera, l’intervento normativo ipotizzato è stato espunto, lasciando invariata la preesistente disciplina che prevede l’esenzione delle pensioni di guerra da imposizione fiscale;
quanto all’esigenza di tenere conto delle esigenze delle missioni di pace all’atto della ripartizione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, che nel corso dell’esame parlamentare del d.d.l. di stabilità 2013 sono state individuate altre priorità alle quali, nell’esercizio della sovranità del potere legislativo, sono state destinate quasi interamente le disponibilità (315 milioni di euro) inizialmente ascritte al citato fondo (dall’art. 2 comma 30, sostituito, nel testo definitivamente approvato della L. 228/2012, dall’art. 1 comma 270), nel quale sono stati infine attestati solo 16 milioni di euro. Le disposizioni in vigore prevedono che la ripartizione vada attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In tale contesto, la dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace, istituito dall’art. 1, comma 1240 della L. n. 296/2006, è stata mantenuta al livello inizialmente previsto di 1.000 milioni di euro. Il Governo, tuttavia, proprio per garantire un adeguato finanziamento alle missioni stesse, ma nel rispetto delle determinazioni che potranno essere assunte dal futuro Esecutivo, ha previsto di limitare al periodo gennaio-settembre 2103 l’ambito temporale di applicazione delle misure contenute nel relativo provvedimento autorizzativo (D.L. n. 227/2012), in ciò incontrando il favorevole accoglimento del Parlamento in sede di conversione in legge (L. n. 12/2013);
quanto allo stanziamento per assicurare una stabile contribuzione, con carattere almeno triennale, alle associazioni combattentistiche, che nell’ambito della Legge di stabilità 2013, data la stringente tempistica di approvazione della stessa, non è stato possibile conseguire l’obiettivo; tuttavia l’esigenza potrà essere tenuta nel debito conto nel quadro dei prossimi provvedimenti di spesa, con risorse assegnate “ad hoc”;
quanto all’incremento delle percentuali entro cui consentire il turn over del comparto sicurezza e difesa, che la Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), nella stesura definitiva, ha migliorato le opportunità assunzionali riconosciute alle amministrazioni interessate prevedendo (art. 1, commi da 89 a 91): la possibilità di rimodulare e riprogrammare le dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni e di iscrivere le risorse così rese disponibili in un fondo, con distinti piani di gestione, volto a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate; l’istituzione di un fondo, pari a 70 milioni di euro per il 2013 e a 120 milioni dal 2014, preordinato ad assumere personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate; la possibilità di derogare, per le assunzioni sopra indicate, alle percentuali di turn over di cui all’art. 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e successive modificazioni (percentuali fissate, rispetto al personale cessato dal servizio nell’anno precedente, nel 20 per cento per il triennio 2012-2014, nel 50 per cento nel 2015 e nel 100 per cento dal 2016), incrementandole, con D.P.C.M., fino al 50 per cento per gli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l’anno 2015”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-A/60 Ordine del giorno |
Giacomelli |
Assemblea |
15/03/13 |
IV |
Sostegno finanziario alle attività delle associazioni combattentistiche e partigiane |
9/5534-bis-A/170 Ordine del giorno |
Bosi |
Gli ordini del giorno Giacomelli ed altri n. 9/5534-bis-A/60 e Bosi n. 9/5534-bis-A/170, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2012, impegnavano l'esecutivo a sostenere finanziariamente le attività delle associazioni combattentistiche e partigiane.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo all’impegno di cui agli Ordini del giorno in titolo, si evidenzia che nell’ambito della Legge di stabilità 2013, data la stringente tempistica di approvazione, non è stato possibile destinare uno specifico contributo finanziario a sostegno delle attività delle associazioni combattentistiche, partigiane e d'Arma; tuttavia l'esigenza potrà essere tenuta in debito conto nei prossimi provvedimenti di spesa, con risorse assegnate ad hoc”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-A/61 Ordine del giorno |
Rugghia |
Assemblea |
15/03/13 |
IV |
Attivazione di sinergie a livello europeo in materia di programmi di armamento, finalizzate alla riduzione della spesa pubblica |
L'ordine del giorno Rugghia ed altri n. 9/5534-bis-A/61, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2012, impegnava l'esecutivo ad attivare sinergie a livello europeo al fine di verificare possibili convergenze nelle politiche di spesa e in questo quadro, prima di decidere ulteriori investimenti, a verificare l'utilità, le priorità, i tempi d'attuazione ed i costi dei programmi d'armamento a carico del bilancio nazionale, coerentemente con i nuovi obiettivi di finanza pubblica.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo all’impegno di cui all’Ordine del giorno in titolo, si evidenzia che l’esigenza di attivare tutte le possibili sinergie a livello europeo, con riferimento ai programmi di armamento, sul piano delle politiche industriali e degli assetti operativi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse a carico del bilancio nazionale, è pienamente condivisa dal Governo -e per esso, per quanto di competenza, dal Ministero della difesa- che continuerà a dare impulso ad ogni possibile iniziativa in tal senso”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-A/121 Ordine del giorno |
Chiappori |
Assemblea |
15/03/13 |
IV |
Iniziative di salvaguardia delle spese di esercizio del comparto difesa anche attraverso il rilancio delle capacità manutentive interne alle Forze armate |
L'ordine del giorno Chiappori ed altri n. 9/5534-bis-A/121, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2012, impegnava l'esecutivo ad assumere iniziative di salvaguardia delle spese di esercizio del comparto difesa, anche attraverso il rilancio delle capacità manutentive interne alle Forze armate.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo all’impegno di cui all’Ordine del giorno in titolo, si evidenzia che per salvaguardare le spese di esercizio il Governo, e per esso il Ministero della difesa, nella consapevolezza che l’attuale situazione economica generale del Paese richiede interventi volti al contenimento della spesa, ha promosso le seguenti iniziative:
nell’ambito della Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012, art. 1, comma 4) ha continuato ad attuare, come peraltro già fatto in seno alla Legge di stabilità 2012, ogni misura di intervento consentita dalla legislazione vigente per conseguire gli obiettivi di risparmio previsti a valere su risorse classificate “investimenti fissi lordi” (codice economico 21), così preservando le residue disponibilità destinate al settore esercizio;
ha impostato il provvedimento di riordino dello Strumento militare (approvato con L. n. 244/2012), volto ad assicurarne la sostenibilità finanziaria con le risorse prevedibilmente assegnabili nel medio termine nonché a conseguire un’ottimale ripartizione delle stesse in un quadro di sostegno prioritario dell’operatività e quindi delle dotazioni del settore esercizio”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-A/72 Ordine del giorno |
Mantovano |
Assemblea |
15/03/13 |
IV |
Stanziamento di congrue risorse finalizzate all'innalzamento delle soglie del turn over e all'assunzione dei vincitori dei concorsi espletati nel comparto sicurezza-difesa |
L'ordine del giorno Mantovano n. 9/5534-bis-A/72, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2012, impegnava l'esecutivo ad incrementare le risorse finanziarie a sostegno dell'innalzamento delle soglie del turn over ed a procedere all'assunzione dei vincitori dei concorsi espletati nel comparto sicurezza-difesa.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo agli impegni di cui all’Ordine del giorno in titolo, si evidenzia che l’AC 5534-bis-A, nel testo licenziato dalla Commissione, per il comparto sicurezza-difesa-vigili del fuoco consentiva (art. 1, commi da 75 a 77):
la rimodulazione e la riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni nonché l’iscrizione delle risorse così rese disponibili in un fondo, con distinti piani di gestione, volto a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate;
l’istituzione di un fondo, pari a 10 milioni di euro a regime, preordinato ad assumere personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate;
la possibilità di derogare, per le assunzioni sopra indicate, alle percentuali di turn over di cui all’art. 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e successive modificazioni (percentuali fissate, per Corpi di polizia e Vigili del fuoco, rispetto al personale cessato dal servizio nell’anno precedente, nel 20 per cento per il triennio 2012-2014, nel 50 per cento nel 2015 e nel 100 per cento dal 2016), incrementandole, con D.P.C.M., fino al 50 per cento per gli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l’anno 2015.
La Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), nella stesura definitiva, ha non solo confermato ma anche migliorato tali nuove opportunità assunzionali riconosciute alle amministrazioni interessate, prevedendo (art. 1, commi da 89 a 91) l’innalzamento a 70 milioni di euro per il 2013 e a 120 milioni dal 2014 della dotazione dell’apposito fondo inizialmente ipotizzata in 10 milioni di euro.
In tale contesto, il Governo è orientato a immettere in servizio in tempi rapidi la più alta percentuale possibile dei vincitori dei concorsi fin qui completati. Per quanto riguarda, in particolare, gli Allievi carabinieri, il concorso per l’immissione per il 2012 era mirato a 1.727 assunzioni immediate più 159 assunzioni posticipate a 4 anni (previo espletamento della ferma da VFP4). Tuttavia, a causa delle sopravvenute limitazioni al turn over (20%), erano state effettuate solo 240 assunzioni immediate, oltre alle 159 posticipate. La possibilità di incrementare il turn over al 50% (attingendo ai due fondi neo istituiti) è stata prevista dalla Legge di stabilità a partire dal 2013 e quindi d’ora in avanti sarà senz’altro attuata ogni possibile iniziativa per salvaguardare le aspettative dei concorrenti penalizzati, nel corso del 2012, dalle limitazioni assunzionali stabilite per legge”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-A/176 Ordine del giorno |
Cesa |
Assemblea |
15/03/13 |
IV |
Incremento della percentuale del turn over del comparto sicurezza-difesa-vigili del fuoco e corresponsione dell'indennità di trasferimento |
L'ordine del giorno Cesa ed altri n. 9/5534-bis-A/176, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 22 novembre 2012, impegnava l'esecutivo a stanziare risorse volte ad incrementare la percentuale del turn over del comparto sicurezza-difesa-vigili del fuoco ed a corrispondere l'indennità di trasferimento agli aventi diritto.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo agli impegni di cui all’Ordine del giorno in titolo, si evidenzia che:
la Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), nella stesura definitiva, ha migliorato le opportunità assunzionali riconosciute alle amministrazioni del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco prevedendo (art. 1, commi da 89 a 91):
la rimodulazione e la riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni nonché l’iscrizione delle risorse così rese disponibili in un fondo, con distinti piani di gestione, volto a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle procedure concorsuali già espletate;
l’istituzione di un fondo, pari a 70 milioni di euro per il 2013 e a 120 milioni dal 2014, preordinato ad assumere personale sulla base delle procedure concorsuali già espletate;
la possibilità di derogare, per le assunzioni sopra indicate, alle percentuali di turn over di cui all’art. 66, comma 9-bis, del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e successive modificazioni (percentuali fissate, per Corpi di polizia e Vigili del fuoco, rispetto al personale cessato dal servizio nell’anno precedente, nel 20 per cento per il triennio 2012-2014, nel 50 per cento nel 2015 e nel 100 per cento dal 2016), incrementandole, con D.P.C.M., fino al 50 per cento per gli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l’anno 2015;
i fondi per il riconoscimento (ai sensi dell’art. 8, comma 11-bis del D.L., n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, e dell’art. 1 del D.L. n. 27/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 74/2011) di misure perequative sotto forma di assegni una tantum, a fronte dei “blocchi” retributivi in atto per il triennio 2011-2013, al personale di Forze Armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco (fondi complessivamente pari, per il 2012, a 195 milioni di euro, cui si aggiungono i residui dell’anno precedente), vanno ripartiti con decreto ministeriale. Tale provvedimento, per quanto riguarda la Difesa, per le esigenze delle Forze armate compresa l’Arma CC, è stato adottato in data 3 dicembre 2012 e consente la corresponsione di un importo pari al 46% degli emolumenti di riferimento (percentuale omogenea a quella riconosciuta dalle altre amministrazioni interessate). Quanto poi all’indennità di trasferimento in particolare al personale delle Forze armate interessato da provvedimenti di riorganizzazione, l’emolumento sarà certamente corrisposto agli aventi diritto, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 163 della L. n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013), secondo il quale l’indennità di cui al comma 1 della L. n. 86/2001 nonché ogni altra indennità e/o rimborso previsti nei casi di trasferimenti d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 Km, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-B/35 Ordine del giorno |
Cirielli |
Assemblea |
15/03/13 |
IV |
Sui criteri di applicazione al personale militare della normativa sulle indennità di trasferimento |
L'ordine del giorno Cirielli ed altri n. 9/5534-bis-B/35, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2012, impegnava l'esecutivo ad interpretare correttamente la normativa in materia di applicazione al personale militare dell'indennità di trasferimento.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo all’impegno di cui all’Ordine del giorno in titolo, si evidenzia che l’art. 1, comma 163 della L. n. 228/2012 (secondo il quale l’indennità di cui al comma 1 della L. n. 86/2001 nonché ogni indennità e rimborso previsto nei casi di trasferimenti d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 Km, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni) si applica al personale militare delle Forze armate, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In tale contesto, fermo restando che l’interpretazione della disposizione dev’essere condivisa dai competenti organi di controllo, oltre che concordata tra tutte le amministrazioni interessate, il Governo -e per esso il Dicastero della difesa- farà ogni sforzo per assicurare il rispetto dell’impegno assunto in ambito parlamentare”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5534-bis-B/60 Ordine del giorno |
Turco Maurizio |
Assemblea |
15/03/13 |
IV |
Rispetto dei diritti di tutela della maternità e della paternità per il personale delle Forze armate |
L'ordine del giorno Maurizio Turco ed altri n. 9/5534-bis-B/60, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 dicembre 2012, impegnava l'esecutivo a porre in essere ogni possibile azione per garantire al personale delle Forze armate l'effettiva tutela della maternità e della paternità nel prioritario interesse del minore.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo all’impegno di cui all’Ordine del giorno in titolo, si evidenzia che l’art. 1, comma 339 della Legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012) ha previsto, integrando l’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, che la contrattazione collettiva di settore stabilisca le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, e che, per i comparti sicurezza e difesa e vigili del fuoco e soccorso pubblico, stabilisca altresì specifiche e diverse modalità di fruizione e differimento del beneficio, per tener conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali. Al riguardo, fermo restando che la specificità dei citati comparti è stata sancita dall’art. 19 della L. n. 183/2010, il Governo - e per esso, per quanto di competenza, il Ministero della difesa - è determinato ad onorare l’impegno assunto. In tale contesto, nel quadro delle future procedure di negoziazione/concertazione volte a disciplinare i contenuti del rapporto di lavoro del personale in parola, si punterà a garantire allo stesso il pieno rispetto dei diritti di tutela della maternità e della paternità nel prioritario interesse del minore, armonizzando le modalità di fruizione del congedo parentale con le peculiari esigenze funzionali delle rispettive istituzioni”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5178/3 Ordine del giorno |
Fontana Gregorio |
Assemblea |
22/01/13 |
I |
Opportunità di una intensificazione dell'attività di monitoraggio locale della situazione economico-sociale da parte dei prefetti |
L'ordine del giorno Gregorio Fontana ed altri n. 9/5178/3, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 maggio 2012, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di sollecitare i prefetti ad una intensificazione dell'attività di monitoraggio locale della situazione economico-sociale, al fine di supportare le famiglie e le imprese nell'affrontare i gravi problemi creditizi legati alla presente crisi economico-finanziaria.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Come si è già avuto modo di precisare, con riferimento ad analogo atto parlamentare, con circolare in data 18 ottobre 2012 (allegato 1), è stata richiamata l'attenzione dei prefetti sulle norme, introdotte in sede di conversione del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, in tema di rapporti tra sistema bancario ed utenti, con particolare riguardo alla segnalazione all'Arbitro bancario finanziario delle problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari eventualmente insorte.
Nell'occasione, in relazione all'istituzione dell'Osservatorio presso il Ministero dell'economica e delle finanze, i prefetti sono stati altresì invitati a valutare l'opportunità di intensificare l'azione di monitoraggio della situazione economico-sociale, in prosecuzione dell'attività di osservazione dell'andamento dell'economia locale e dei suoi risvolti sociali, anche al fine di predispone gli eventuali interventi a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui fa menzione la direttiva congiunta dei Ministri pro-tempore dell'interno e dell'economia e finanze del 30 luglio 201081, in tema di cessazione degli speciali osservatori sul credito, istituiti nel quadro delle misure adottate per far fronte alla fase emergenziale del biennio 2008-2009.
La sede più indicata per lo svolgimento di tale attività è apparsa la Conferenza permanente, in particolare la competente Sezione per lo sviluppo economico e le attività produttive, che, come è noto, opera nella direzione di una mediazione dei conflitti sociali e nella quale intervengono tutti quei soggetti istituzionali la cui partecipazione è ritenuta utile in relazione agli impegni che si dovranno prendere e tra i quali, nel caso di specie, ben potrà annoverarsi la Camera di Commercio.
ALLEGATO: Circolare 18 ottobre 2012
- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Servizio Affari di Prefettura
AOSTA
e p.c.:
- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
-AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
-ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI
SEDE
OGGETTO: Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
Com'è noto, l'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha posto in capo al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario (istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.
In relazione a tanto, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, pienamente coerenti con le disposizioni attuative della Banca d'Italia di prossima emanazione (di cui le SS.LL. potranno prendere visione sul sito www.bancaditalia.it), per regolamentare la fase introduttiva della procedura, affidata ai Prefetti, anche al fine di assicurare uniformità nella conduzione gestionale delle relative attività.
La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto, che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente (Milano, Roma e Napoli, a seconda del domicilio del cliente)82 una segnalazione corredata:
a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;
b) dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;
c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;
d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.
Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto c) il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla cennata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.
La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.
Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.
La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.
Si confida pertanto nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché sia individuato un indirizzo di posta certificata per la ricezione delle istanze in parola, da redigersi utilizzando l'allegato modello, mutuato da quello già in uso per il ricorso diretto all'Arbitro e ad esso il più possibile uniformato, anche ai fini della completezza dei dati necessari per l'eventuale successivo esame da parte del collegio.
Sarà altresì cura delle SS.LL. dare adeguata pubblicità all'istituto e alle relative modalità di accesso, anche attraverso i rispettivi siti web istituzionali.
Nell'occasione si rammenta, altresì, che i commi precedenti del richiamato articolo 27-bis, del decreto legge n. 1 del 2012, hanno istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Osservatorio per l'analisi e il monitoraggio dell'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni e per la promozione delle migliori prassi di finanziamento, in relazione alle specifiche situazioni locali.
Le SS.LL. vorranno pertanto valutare l'opportunità di una intensificazione dell'attività di monitoraggio locale delle situazioni economico-sociali, anche in conformità di quanto previsto dalla direttiva congiunta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, che disponendo la cessazione dell'attività degli osservatori per il credito, ha lasciato facoltà ai Prefetti di continuare l'osservazione della situazione economica e dei suoi risvolti sociali, anche al fine di predisporre gli eventuali interventi a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Come si è già avuto modo di suggerire, della problematica potrebbe altresì essere utilmente investita la sede istituzionale della Conferenza permanente e, in particolare, la competente Sezione per lo sviluppo economico e le attività produttive, attraverso la quale l'Ufficio territoriale del Governo esercita il proprio ruolo di garante dei richiamati livelli essenziali delle prestazioni”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5369/1 Ordine del giorno |
Garagnani |
Assemblea |
22/01/13 |
I |
Predisposizione di una equa ripartizione tra le regioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e riapertura delle graduatorie di concorso |
L'ordine del giorno Garagnani ed altri n. 9/5369/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2012, impegnava l'esecutivo a predisporre una equa ripartizione tra le regioni del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed a procedere alla riapertura delle graduatorie di concorso.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Per quel che concerne l'ipotesi di riapertura delle graduatorie di concorso per l'assunzione di personale, in relazione alle nuove esigenze e ai nuovi compiti derivanti al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dal decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, la cui conversione in legge 7 agosto 2012, n. 131, ha dato luogo all'atto parlamentare, si rammenta che l'articolo 4-ter dello stesso ha prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, riservata al personale volontario, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, sia quello della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140.
Non sembra, invece, possibile attingere alle graduatorie di altri concorsi, quali quello per 184 posti di Vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale del 6 marzo 1998 e quello per titoli a 173 posti, riservato ai Vigili iscritti nei quadri del personale volontario del novembre 2001.
Si tratta, infatti, di procedure concorsuali da tempo esaurite, nelle cui graduatorie, non più in vigore da diversi anni, risultano inseriti candidati, per la maggior parte di età elevata, talora non compatibile con gli attuali limiti di legge.
Le cennate assunzioni potranno avvenire nei limiti delle percentuali di turn-over previste dalla normativa vigente in materia e il nuovo personale sarà assegnato in relazione alle piante organiche, tenuto conto delle criticità e delle esigenze delle diverse sedi”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5369/7 Ordine del giorno |
Bellotti |
Assemblea |
22/01/13 |
I |
Stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
9/5369/19 Ordine del giorno |
Granata |
Gli ordini del giorno Bellotti ed altri n. 9/5369/7 e Granata ed altri n. 9/5369/19, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2012, impegnavano l'esecutivo a valutare l'opportunità di avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, individuando le necessarie risorse.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Si è già avuto modo di osservare, in relazione ad altri atti parlamentari di analogo tenore, che, in sede di conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2014 del termine di validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, riservata al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, nonché della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 (articolo 4-ter).
Successivamente, l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di revisione della spesa pubblica, ha previsto la limitazione delle facoltà assunzionali, per i Corpi di polizia e per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, fissando la copertura del turn over nella misura del 20% negli anni 2012-2014 e del 50% nel 2015, riconducendola al 100% solo a partire dal 2016.
In considerazione di ciò e del conseguente condizionamento della gestione degli organici alle risorse finanziarie disponibili, le Amministrazioni interessate hanno avviato una valutazione congiunta in ordine ai correttivi da apportare alla vigente disciplina del turn over, che ha dato luogo ad un apposito emendamento al disegno di legge di stabilità, già valutato positivamente dalla Camera dei Deputati ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che prevede la possibilità di derogare ai richiamati limiti, innalzando le predette percentuali fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per l'anno 2015”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5369/11 Ordine del giorno |
Boccuzzi |
Assemblea |
22/01/13 |
I |
Sostegno all'attività svolta dalle bande musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
L'ordine del giorno Boccuzzi n. 9/5369/11, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2012, impegnava l'esecutivo ad assicurare il massimo sostegno all'attività svolta dalle bande musicali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo a tutti i componenti dei gruppi esistenti parità di condizioni e di trattamento nello svolgimento di tale funzione.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Nel condividere le considerazioni sull'importanza del ruolo svolto dalle rappresentanze musicali dei Vigili del fuoco, si precisa che i componenti della Banda musicale del Corpo Nazionale, nata sul finire degli anni trenta, sono "operativi" a tutti gli effetti, ossia svolgono servizio presso i rispettivi Comandi provinciali, pur vantando diplomi presso Conservatori e Istituti Musicali Nazionali.
L'istituzione musicale ha trovato formale riconoscimento nel decreto in data 18 dicembre 1995, dell'allora Direttore Generale della protezione civile e dei servizi antincendi e disciplina normativa nell'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 ("Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco").
Attualmente, la Banda, che ha sede in Roma presso le Scuole Centrali Antincendi e dipende funzionalmente dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, è costituita da personale permanente e volontario, proveniente dai Comandi provinciali di tutto il territorio, che, a domanda e previa verifica musicale, viene inserito in un apposito albo.
Le bande di Torino e Napoli, menzionate nell'atto parlamentare, sono più precisamente identificabili, rispettivamente, con l'Orchestra a fiati "Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882" e la "Fanfara dei Civici Pompieri di Napoli", entrambe operanti in ambito territoriale, con la connotazione di associazioni di volontariato”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5389/87 Ordine del giorno |
Paglia |
Assemblea |
22/01/13 |
I |
Iniziative normative volte ad attenuare i tagli al turn over del personale delle Forze di polizia |
L'ordine del giorno Paglia ed altri n. 9/5389/87, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, impegnava l'esecutivo ad adottare misure volte ad attenuare i tagli al turn over delle Forze di polizia, al fine di contemperare le esigenze di riduzione della spesa pubblica con quelle di implementazione della sicurezza dei cittadini.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Come si è già avuto modo di ricordare con riferimento ad altri atti parlamentari di contenuto analogo, l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di revisione della spesa pubblica, ha previsto la limitazione delle facoltà assunzionali per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fissando la copertura del turn over nella misura del 20% negli anni 2012-2014 e del 50% nel 2015, riconducendola al 100% solo a partire dal 2016.
Il conseguente condizionamento della gestione degli organici alle risorse finanziarie disponibili, ha indotto le Amministrazioni interessate ad una valutazione congiunta in ordine ai correttivi da apportare a tale disciplina, che ha dato luogo alla proposta di un apposito emendamento al disegno di legge di stabilità, già valutato positivamente dalla Camera dei Deputati ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che prevede la possibilità di derogare ai predetti limiti, innalzando le relative percentuali fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per l'anno 2015”.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/4434-A/9 Ordine del giorno |
D'Ippolito Vitale |
Assemblea |
22/01/13 |
XI |
Adozione di iniziative volte a favorire una maggiore presenza femminile nella vita politica ed economica del Paese |
L'ordine del giorno D'Ippolito Vitale n. 9/4434-A/9, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 giugno 2012, impegnava l'esecutivo a verificare il rispetto delle disposizioni già esistenti e ad adottare iniziative volte a favorire una maggiore presenza femminile nella vita politica ed economica del Paese, in conformità degli standard europei.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno in oggetto, concernente l'implementazione di iniziative, anche di tipo normativo, "volte a favorire una maggiore presenza femminile nella vita politica ed economica del Paese", si rappresenta quanto segue.
Nel tentativo di invertire lo squilibrio nella partecipazione delle donne, rispetto agli uomini, all'interno dei processi decisionali politici e pubblici, il Dipartimento per le pari opportunità, già dallo scorso anno, si è fatto promotore, assieme all'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, della Campagna a favore della democrazia paritaria nei Comuni italiani.
Nell'ambito di tale iniziativa, è stata, infatti, richiesta ai candidati e alle candidate alle elezioni amministrative del 2011 un'assunzione di responsabilità concreta a favore della parità di genere, garantendo nei propri programmi elettorali un'equa rappresentanza di genere nella composizione della giunte.
In occasione di tali elezioni, anche grazie alla Campagna citata, si è quindi registrato un aumento del 5,5 per cento della rappresentanza di genere nelle giunte dei Comuni in cui si è votato.
Dal punto di vista normativo, si rammenta che il 13 novembre 2012 è stato definitivamente approvato il disegno di legge recante “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” (legge 23 novembre 2012, n. 215), frutto di una proficua collaborazione tra il Governo e le forze politiche presenti all'interno delle Aule parlamentari.
Il provvedimento, entrato in vigore il 26 dicembre 2012, reca misure volte a promuovere e garantire le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive locali, dando così compiuta attuazione al principio di cui all'articolo 51 della Costituzione.
La medesima legge, inoltre, prevede che anche i mezzi di informazione svolgenti trasmissioni di comunicazione politica sono tenuti al rispetto delle pari opportunità nell'accesso alla comunicazione.
Infine, allo scopo di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, la legge obbliga le pubbliche amministrazioni a riservare alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.
Al fine di garantire una maggiore presenza femminile in ambito economico, la legge 12 luglio 2011, n. 120 recante “Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati” prevede che, nell'ambito delle società quotate e non, il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in modo da garantire l'equilibrio tra i generi assicurando al genere meno rappresentato un terzo degli amministratori eletti nell'ambito del Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale.
Tale criterio dovrà trovare applicazione per i tre mandati successivi all'entrata in vigore della legge di cui trattasi.
In caso di mancato rispetto del criterio di riparto, per le sole società quotate, è prevista una diffida (dalla CONSOB) affinché si adegui, entro 4 mesi dalla diffida, al principio indicato dalla legge. L'inottemperanza alla diffida comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria (da euro 100.000,00 a 1.000.000,00) con fissazione di un nuovo termine di tre mesi per adempiere. Se anche quest'ultima diffida non viene osservata è prevista la decadenza dalla carica di componenti eletti.
L'articolo 3 della citata legge n. 120 del 2011 prevede, inoltre, che anche nelle società a controllo pubblico non quotate nei mercati regolamentati, previa emanazione di un regolamento che ne disciplini i termini e le modalità attuative, il 20% dei consiglieri dovrà essere donna.
Il citato regolamento, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 ottobre 2012 e attualmente in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, attribuisce al Dipartimento per le pari opportunità le funzioni di vigilanza e monitoraggio in ordine alla corretta applicazione della normativa da parte delle società non quotate nei mercati regolamentati”.
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5626/49 Ordine del giorno |
Bonino |
Assemblea |
15/03/13 |
I |
Interventi per il progresso tecnologico all'interno della Pubblica Amministrazione, finalizzati al contenimento della spesa pubblica |
L'ordine del giorno Bonino ed altri n. 9/5626/49, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 dicembre 2012, impegnava l'esecutivo ad adottare interventi per il progresso tecnologico all'interno della Pubblica Amministrazione, finalizzati al contenimento della spesa pubblica.
In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha trasmesso la seguente nota:
“Si fa riferimento all'ordine del giorno in oggetto indicato, accolto nella seduta del 13 dicembre 2012, con il quale si chiede al Governo di adottare "interventi per il progresso tecnologico allo scopo di ridurre i livelli della spesa pubblica".
Al riguardo, per quanto di competenza di questa Amministrazione, si fa riferimento ai decreti attuativi del Codice dell'amministrazione digitale che, come noto, è finalizzato ad assicurare e a regolare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in formato digitale utilizzando, con le modalità più appropriate, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione all'interno della pubblica amministrazione e nei rapporti tra quest'ultima e i privati.
Il Codice, oltre a definire il quadro dei diritti dei cittadini e delle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni devono utilizzare le nuove tecnologie telematiche, stabilisce i parametri legislativi generali entro cui può e deve attuarsi la digitalizzazione dell'azione amministrativa; ciò nella convinzione che la digitalizzazione dell'azione amministrativa sia una vera e propria funzione di governo e che l'utilizzo delle nuove tecnologie debba avvenire nel contesto della riorganizzazione delle strutture e dei procedimenti amministrativi, consentendo in tal modo il miglior uso delle potenzialità dei nuovi strumenti.
Numerosi sono, allo stato, i provvedimenti attuativi adottati; nello specifico, si segnalano i decreti in materia di identificazione, anche in via telematica, del titolare della PEC; in materia di comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche in via telematica, nonché quelli in materia di dati territoriali.
Sono, poi, in corso di approvazione definitiva i decreti che contengono le regole tecniche in materia di formazione, protocollazione e conservazione dei documenti informatici; di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica; di individuazione delle operazioni di pagamento da effettuare con modalità informatiche; di consegna, da parte delle ASL, dei referti medici tramite web, pec e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento on line delle prestazioni erogate.
Sempre in attuazione dell'impegno oggetto del presente ordine del giorno va, infine, ricordato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, nell'individuare particolari tipologie di documenti per le quali permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico o, in caso di conservazione sostitutiva, l'obbligo di autenticazione della conformità all'originale da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale, consente di procedere alla dematerializzazione di tutti i documenti non espressamente richiamati”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/5273-A/58 Ordine del giorno |
Garagnani |
Assemblea |
22/01/13 |
XII |
Predisposizione di strumenti finalizzati ad un più incisivo controllo della spesa farmaceutica |
L'ordine del giorno Garagnani n. 9/5273-A/58, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 luglio 2012, impegnava l'esecutivo a predisporre idonei strumenti finalizzati ad un più incisivo controllo della spesa farmaceutica, in modo da eliminare disparità di trattamento tra cittadini residenti nelle diverse regioni.
In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:
“In riferimento all'impegno illustrato nell'ordine del giorno indicato in oggetto, il Ministero della salute illustra gli elementi di risposta acquisiti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
Con riguardo al settore farmaceutico, l'ordine del giorno in esame solleva tre diverse questioni in merito all'esigenza di coniugare l'obiettivo di contenimento della spesa farmaceutica con il diritto ad un uguale godimento dei livelli essenziali di assistenza da parte dei cittadini nelle diverse regioni. Di seguito, si procede ad illustrare le singole questioni, indicando le possibili misure di intervento individuate dall'AIFA.
1) Disparità regionali nei prezzi di acquisto dei medicinali.
Una prima questione concerne le disomogeneità territoriali in ordine ai prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche. Fermo restando che — differentemente da altri presidi sanitari — la variabilità dei prezzi dei farmaci tra le diverse Regioni e Aziende sanitarie locali (ASL) ed Aziende ospedaliere (AO) è piuttosto limitata e che le eventuali disomogeneità residue dei prezzi dei farmaci potrebbero non riflettere un'analoga variabilità della spesa a carico del SSN, le differenze residue derivano dai diversi esiti delle procedure di gara per l'acquisto dei farmaci da parte delle strutture sanitarie territoriali. Per queste ultime, infatti, il prezzo negoziato dall'AIFA con le aziende farmaceutiche rappresenta il prezzo massimo di cessione alle strutture sanitarie pubbliche.
L'attuale assetto regolatorio determina inevitabilmente disomogeneità tra le diverse Regioni in ordine ai prezzi dei farmaci inclusi nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) e acquistati dalle strutture sanitarie regionali.
Inoltre, l'AIFA ha evidenziato che i possibili risparmi conseguibili dalle Regioni attraverso le gare di acquisto dei farmaci, in alcuni casi rischiano di essere ridimensionati dalla scarsa capacità organizzativa nell'esperimento delle gare stesse, sia dai diversi contenziosi che ne derivano.
2) Prontuari Farmaceutici Territoriali.
Un secondo profilo critico concerne le disparità territoriali nell'accesso ai farmaci e nel godimento dei LEA territoriali derivanti da un utilizzo inappropriato dei Prontuari Farmaceutici Territoriali.
Questi ultimi, sovente utilizzati come strumento di contenimento della spesa farmaceutica a livello locale, rappresentano uno strumento che può ritardare l'accesso a farmaci essenziali presso le strutture sanitarie generando, perciò, disparità territoriali anche notevoli (talvolta a livello di singole AO).
Al riguardo, l'art. 10, comma 2, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189, fornisce una risposta alla questione qui discussa: la norma fissa, infatti, il principio della immediata disponibilità agli assistiti dei medicinali a carico del SSN che possiedano il requisito della “innovabilità terapeutica di particolare rilevanza”, indipendentemente dall'inserimento dei suddetti medicinali nei prontuari terapeutici territoriali, recependo così quanto aveva inizialmente statuito l'Accordo Stato-Regioni del 2010.
Quanto alla possibilità per le Regioni di ritardare l'inserimento dei medicinali nei propri prontuari, la norma citata, da un lato riconosce alle Regioni stesse la possibilità di sollevare, presso l'AIFA, dubbi sui requisiti di innovatività riconosciuti a un medicinale, così dando impulso ad un procedimento di riesame della questione, da concludersi con motivato parere entro 60 giorni dalla comunicazione regionale (comma 4); dall'altro, obbliga le Regioni ad aggiornare i prontuari con periodicità almeno semestrale (comma 5).
Al riguardo, la norma non chiarisce se le Regioni che sollevino dubbi in ordine all'innovatività del farmaco siano comunque tenute, nelle more dell'adozione del parere, a garantire agli assistiti l'immediata disponibilità del medicinale stesso, ai sensi del comma 1 o se, in tal caso, tale obbligo resti sospeso fino all'adozione del parere da parte dell'AIFA. Quest'ultima ritiene opportuno che in prospettiva venga chiarito tale aspetto, affinché la possibilità di sollevare eccezioni non diventi uno strumento per ritardare, in modo strumentale, l'effettiva disponibilità dei farmaci innovativi nell'ambito delle strutture regionali.
3) Appropriatezza prescrittiva dei farmaci a carico del SSN.
Una terza questione che incide sull'equilibrio tra la sostenibilità dei bilanci e l'equità nell'accesso ai LEA nell'assistenza farmaceutica concerne l'appropriatezza nella prescrizione dei medicinali da parte dei medici del SSN. Tra le diverse misure predisposte (Note AIFA, Piani terapeutici, Registri di monitoraggio), i profili di criticità riguardano essenzialmente la disomogeneità dei piani terapeutici adottati dalle diverse strutture sanitarie territoriali rispetto a quelli predisposti dall'AIFA.
Infatti, a livello territoriale si riscontra che, da un lato, i piani terapeutici adottati dall'AIFA non sempre vengono attuati in modo omogeneo presso le diverse realtà territoriali e, dall'altro, spesso le Regioni adottano piani terapeutici anche per medicinali rispetto ai quali l'AIFA non ha reso una valutazione di opportunità.
In aggiunta, e in conclusione, l'AIFA considera che, allo stato attuale, mancano regole per il controllo ex post delle prassi prescrittive dei medici”.
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite
le note di attuazione annunciate
|
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Allasia |
Risoluzione conclusiva |
8/00225 |
114 |
On. |
Bellotti |
Ordine del giorno |
9/5369/7 |
162 |
On. |
Boccuzzi |
Ordine del giorno |
9/5369/11 |
163 |
On. |
Bonino |
Ordine del giorno |
9/5626/49 |
167 |
On. |
Bosi |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-A/170 |
152 |
On. |
Bossa |
Ordine del giorno |
9/5389/118 |
147 |
On. |
Centemero |
Risoluzione |
7/01066 |
116 |
On. |
Cesa |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-A/176 |
155 |
On. |
Chiappori |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-A/121 |
153 |
On. |
Cirielli |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-A/13 |
150 |
On. |
Cirielli |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-B/35 |
156 |
On. |
Commercio |
Moziome |
1/00934 |
118 |
On. |
Consiglio |
Ordine del giorno |
9/2854-B/3 |
110 |
On. |
D'Antoni |
Mozione |
1/00976 |
118 |
On. |
D'Ippolito Vitale |
Ordine del giorno |
9/4434-A/9 |
165 |
On. |
Di Stanislao |
Ordine del giorno |
9/5421/1 |
99 |
On. |
Di Stanislao |
Ordine del giorno |
9/1439-A/1 |
105 |
On. |
Di Stanislao |
Ordine del giorno |
9/5193/3 |
107 |
On. |
Evangelisti |
Ordine del giorno |
9/5193/2 |
107 |
On. |
Fabi |
Ordine del giorno |
9/4940-B/52 |
145 |
On. |
Fabi |
Ordine del giorno |
9/4829-A/181 |
148 |
On. |
Fontana Gregorio |
Ordine del giorno |
9/5178/3 |
158 |
On. |
Formisano Aniello |
Mozione |
1/00935 |
118 |
On. |
Galli |
Ordine del giorno |
9/4940-A/121 |
144 |
On. |
Garagnani |
Ordine del giorno |
9/5369/1 |
161 |
On. |
Garagnani |
Ordine del giorno |
9/5273-A/58 |
169 |
On. |
Giacomelli |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-A/60 |
152 |
On. |
Granata |
Ordine del giorno |
9/5369/19 |
162 |
On. |
Jannone |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-A/3 |
109 |
On. |
La Loggia |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-A/83 |
109 |
On. |
Maggioni |
Ordine del giorno |
9/2854-B/2 |
110 |
On. |
Mantovano |
Ordine del giorno |
9/4940-A/87 |
143 |
On. |
Mantovano |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-A/72 |
153 |
On. |
Miccichè |
Mozione |
1/00928 |
118 |
On. |
Mogherini Rebesani |
Ordine del giorno |
9/5193/1 |
107 |
On. |
Narducci |
Ordine del giorno |
9/5626/95 |
112 |
On. |
Nirenstein |
Risoluzione |
7/00955 |
102 |
On. |
Paglia |
Ordine del giorno |
9/5389/87 |
164 |
On. |
Porta |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-A/76 |
103 |
On. |
Rossa |
Risoluzione conclusiva |
8/00224 |
116 |
On. |
Rugghia |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-A/61 |
152 |
On. |
Ruvolo |
Mozione |
1/00940 |
118 |
On. |
Stefani |
Ordine del giorno |
9/5465/1 |
101 |
On. |
Stucchi |
Ordine del giorno |
9/2854-B/4 |
104 |
On. |
Toto |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-B/61 |
112 |
On. |
Turco Maurizio |
Ordine del giorno |
9/5534-bis-B/60 |
157 |
On. |
Versace |
Mozione |
1/00941 |
118 |
On. |
Zucchi |
Ordine del giorno |
9/5312-A/194 |
100 |
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da disposizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo considerato.
Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nell'ambito delle relazioni annunciate nel periodo preso in considerazione dalla presente pubblicazione83 si segnalano, in primo luogo, i documenti che intervengono a sanare un ritardo nell'invio alle Camere rispetto al termine previsto o che concludono l'obbligo di trasmissione al Parlamento.
Sotto il primo profilo, si evidenzia che il Ministro della salute ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), contenente dati relativi al 2011 (Doc. CLXIX, n. 3): la disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione, predisposta dalla Fondazione IME, abbia cadenza annuale, mentre la precedente, con dati riferiti al 2008, era stata inviata alle Camere nel mese di maggio 2010.
Sotto il medesimo profilo si segnala la relazione del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sull'operatività delle misure di sostegno alle imprese, previste dai commi da 841 a 853 del predetto articolo 1, relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 (Doc. CCXXIV, n. 2), atteso che gli ultimi dati disponibili (Doc. CCXXIV, n. 1) riguardavano gli anni 2007 e 2008.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha inviato, in ottemperanza dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, riferita agli anni dal 2009 al 2011 (Doc. CXLVIII, n. 2). La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, svolga funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla medesima legge n. 36 del 2001 e predisponga una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione. Si consideri che la relazione precedente, con dati relativi agli anni 2007 e 2008 (Doc. CXLVIII n. 1), era stata trasmessa alle Camere nel mese di dicembre 2009.
Il Ministro dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera k-bis)84, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relazione sull'attività delle fondazioni bancarie relativa all'esercizio 2011 (Doc. CCXLII, n. 2). La disposizione richiamata prevede che il Dicastero, cui è attribuita la vigilanza sulle fondazioni85, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10, presenti, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull’attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell’anno precedente, con riferimento, tra l’altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni. Si ricorda che la precedente relazione, con dati riferiti agli esercizi 2009 e 2010 (Doc. CCXLII n. 1) era stata inviata alle Camere nel mese di settembre 2011.
Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha inviato al Parlamento, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 7086, la relazione sull'attività svolta dall'Automobile Club d'Italia nell'anno 2011, con allegati il bilancio di previsione, il conto consuntivo e la pianta organica riferiti alla medesima annualità: in questo caso la relazione interviene a colmare un ritardo davvero sensibile nella trasmissione rispetto al termine previsto, considerato che la precedente conteneva dati relativi all'attività svolta nell'anno 2000, con allegati i bilanci di previsione riferiti alla medesima annualità, le piante organiche nonché i conti consuntivi riferiti all'esercizio 1999.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe, aggiornata al 29 febbraio 2012 (Doc. CXII, n. 3). Nella relazione si segnala che con il DPCM 10 marzo 2011, ultima dichiarazione di proroga dello stato di emergenza, è cessato, con il termine del 29 febbraio 2012, il regime straordinario di protezione civile instaurato per l’accelerazione degli interventi di messa in sicurezza delle grandi dighe individuate dal Registro italiano dighe (RID) a termini dell’articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2004: pertanto, la relazione medesima costituisce il documento conclusivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, la relazione concernente lo stato di attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, con dati aggiornati al 31 dicembre 2011 (Doc. XXVII, n. 45): la disposizione istitutiva dell'obbligo aveva previsto che la relazione avesse cadenza annuale, mentre la precedente, con dati relativi al 2000, risaliva al mese di luglio 2002. Il documento inviato si evidenzia anche in quanto conclude l'obbligo, atteso che l'articolo 6 della legge n. 396 del 1990 è stato abrogato dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 6187.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la relazione sull'andamento del lavoro accessorio occasionale (Doc. XXVII, n. 42), ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. La disposizione richiamata prevede che, decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui trattasi, il Dicastero predisponga, d'intesa con INPS e INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisca al Parlamento. Trattandosi di obbligo a carattere una tantum, la relazione trasmessa, sia pure con un sensibile ritardo, ne determina la conclusione.
Ancora in quanto si tratta del documento conclusivo si evidenzia l'invio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della relazione, da trasmettersi al Parlamento entro il 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente il Programma e le iniziative legate alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia (Doc. XXVII, n. 39). Per la medesima ragione, ossia in quanto conclude l'obbligo esistente, si segnala la trasmissione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, del Rapporto sulla sperimentazione del bilancio di cassa svolta negli anni 2011 e 2012 (Doc. XXVII, n. 43), in ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 39 del 2011. Tale norma stabilisce che, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, il Ministero dell'economia e delle finanze avvii un'apposita sperimentazione, della durata massima di due esercizi finanziari, e trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione compiuta.
Sul versante delle nuove relazioni si segnalano, in primo luogo, gli obblighi introdotti dal decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, volto a disciplinare – in via generale e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, l’operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale88. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, riferisca semestralmente al Parlamento circa l'ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. Il comma 5-bis del medesimo articolo dispone inoltre che il Ministro della salute riferisca annualmente alle competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici.
Un'ulteriore relazione è disciplinata dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 233, che detta disposizioni in materia di equo compenso nel settore giornalistico, con riferimento alle retribuzioni dei giornalisti iscritti all’albo, titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive (i c.d. free lance): la disposizione citata prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmetta ogni anno alle Camere una relazione sull'attuazione della legge medesima.
Diversi elementi di novità sono stati introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”. Tale provvedimento ha attuato, anche in considerazione delle innovazioni recate dal Trattato di Lisbona, una riforma organica delle disposizioni che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione ed all'attuazione della normativa europea, già contenute nella legge 4 febbraio 2005, n. 11. Quest'ultima è stata interamente abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della legge n. 234 del 2012 e sono conseguentemente venuti meno gli obblighi inerenti la trasmissione al Parlamento di diverse relazioni governative. Quasi tutte le relazioni in questione sono state tuttavia riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 234 del 2012, affiancate dall'introduzione di due obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente.
Nello specifico, l'articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012, dispone che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo (senza quindi che sia indicato il Ministro competente) presenti alle Camere una relazione indicante: gli orientamenti e le priorità che l'esecutivo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa, con particolare e specifico rilievo alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; gli orientamenti che il Governo ha assunto - o intende assumere - in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea. Una relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, di contenuto sostanzialmente analogo, era già prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 200589, n. 11.
La relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, già prevista dall'articolo 15, comma 2, della soppressa legge n. 11 del 2005, è stata riprodotta, con taluni aggiornamenti, dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012: detto articolo prevede che, al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Governo presenti alle Camere una relazione sui seguenti temi: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione deve recare altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali90. Nella relazione devono essere riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione deve altresì contenere l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione deve inoltre recare una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Con tale ultima previsione nella relazione consuntiva prevista dal comma 2 dell'articolo 13 sembrerebbe assorbita anche la relazione, avente ad oggetto il seguito dato agli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti comunitari e di atti preordinati alla loro formulazione, di cui all'articolo 4-bis, comma 3, della legge n. 11 del 200591, non riprodotta come obbligo autonomo.
L'articolo 14, comma 1, della legge n. 234 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmetta ogni tre mesi alle Camere, alla Corte dei conti, alle regioni e alle province autonome un elenco, articolato per settore e materia: delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea 92.
Il comma 2 dell'articolo 14 dispone inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, trasmetta, ogni sei mesi, alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Si ricorda che due relazioni di analogo contenuto erano già previste dall'articolo 15-bis, rispettivamente commi 1 e 2, della legge n. 11 del 200593.
L'articolo 15 della legge n. 234 del 2012 introduce un obbligo che, a differenza dei precedenti, non trova riscontro nella normativa previgente. La disposizione in questione, al comma 1, stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - comunichi alle Camere, contestualmente alla ricezione della relativa notifica da parte della Commissione europea, le decisioni assunte dalla stessa Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che della comunicazione venga informato il Ministro con competenza prevalente, nonché ogni altro soggetto pubblico il cui comportamento sia messo in causa dal ricorso o dalla procedura d'infrazione di cui trattasi. Il comma 2 dell'articolo 15 prevede che, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il Ministro con competenza prevalente trasmetta alle Camere (e contestualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei) una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.
Un secondo obbligo inedito è stato introdotto dall'articolo 54, comma 1, della legge n. 234 del 2012: tale disposizione stabilisce che il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 operante presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e presenti annualmente una relazione al Parlamento.
L'articolo 16, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il Governo presenti ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione deve contenere un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea e per ciascuna rubrica e sottorubrica devono essere riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea, in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-ter, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 1194.
Da ultimo, l'articolo 39, comma 1, primo periodo, della legge n. 234 del 2012 prevede che nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chieda ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmetta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 39 dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro per gli affari europei - informi ogni sei mesi la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 201295.
Entrambe la disposizioni richiamate riproducono nella sostanza, due obblighi (il primo a carattere eventuale, ossia subordinato all'effettivo verificarsi di un ritardato o mancato recepimento di una direttiva comunitaria), contenuti, a partire dalla legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), in ogni legge comunitaria96. Infatti, ad eccezione della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), tutte le leggi comunitarie recano una clausola standard che impone al Governo di riferire sulle ragioni del ritardo nell'attuazione di una o più delle direttive oggetto della delega contenuta nella legge medesima e l'obbligo di riferire semestralmente sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza. Da ultimo, gli obblighi in questione sono stati previsti dall'articolo 1, comma 7, primo e secondo periodo, della legge 4 giugno 2010 (legge comunitaria 2009), n. 96, che pertanto possono ritenersi superati dalle disposizioni introdotte dal comma 1 dell'articolo 39 della legge n. 324 del 2012.
Tre nuovi obblighi di relazione sono stati introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, finalizzata ad attuare quanto previsto dal nuovo sesto comma dell'articolo 81 della Costituzione, il quale dispone che le norme fondamentali volte ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni siano stabilite da una apposita legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera97.
Nello specifico, il comma 3 dell'articolo 5 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provveda al monitoraggio del rispetto del tasso annuo programmato di crescita della spesa delle amministrazioni pubbliche e che il Governo, qualora preveda il superamento di tale livello, trasmetta alle Camere una relazione (avente dunque carattere eventuale), evidenziando le misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici.
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, stabilisce che il Governo, qualora, per fronteggiare eventi eccezionali di cui al comma 298, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico strutturale, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
Ancora la legge n. 243 del 2012, all'articolo 21, comma 1, autorizza, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, una sperimentazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato “a base zero” e dal superamento del criterio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio, effettuata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ultimo periodo del comma 1 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il mese di giugno 2014, presenti alle Camere una relazione in merito all'attività di sperimentazione, nella quale sono esaminate le conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio “a base zero”.
Sempre sul versante dei nuovi obblighi, si segnalano le previsioni recate, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 3 della legge 30 novembre 2012, n. 24299, recante “Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009, e dall'articolo 3, comma 3, della legge 7 febbraio 2013, n. 14, avente ad oggetto “Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001”100. Entrambe le disposizioni richiamate prevedono che nell'eventualità in cui si verifichino (o stiano per verificarsi) scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministri competenti nel merito101, provveda mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, e riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure attuate. Le disposizioni richiamate riproducono, quindi, con riferimento allo scostamento rispetto a specifiche previsioni di spesa, un obbligo di riferire alle Camere già introdotto, in via generale, dall'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, ancor prima, dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per tutte le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri. Per inciso, si rileva che la mancata individuazione di un termine certo entro il quale il Governo è tenuto ad informare le Camere (come già ricordato, la dizione utilizzata è “senza ritardo”) non consente un'oggettiva valutazione della tempestività della trasmissione della relazione.
Anche il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni e non quotate in mercati regolamentati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251102, reca un nuovo obbligo di relazione in quanto prevede, all'articolo 4, comma 1, che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro delegato per le pari opportunità - vigili sul rispetto della normativa introdotta e presenti al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa.
L'articolo 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 9103, recante norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini, prevede, al comma 1, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in conformità ai poteri ad essa conferiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, vigili sull'andamento dei prezzi e adotti atti idonei a impedire le intese o le pratiche concordate tra imprese che hanno per oggetto o per effetto di ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto. Ai sensi del comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge il potere di vigilanza di cui al comma 1 sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenta annualmente al Parlamento una propria relazione.
La legge 14 gennaio 2013, n. 10104, recante “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” all'articolo 3, comma 1, prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico105, tra i cui compiti vi è quello di effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113106, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato. Il comma 2 del citato articolo 3, alla lettera e) stabilisce che il Comitato predisponga una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del suddetto monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore.
Da ultimo, il regolamento recante “norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263107, all'articolo 10, comma 1, prevede che i percorsi di istruzione di cui al regolamento medesimo siano oggetto di costante monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Il comma 3 del citato articolo 10 dispone che sugli esiti del monitoraggio e della valutazione dei risultati di apprendimento il Ministro presenti al Parlamento, ogni tre anni, un apposito rapporto.
Per completezza si segnala, infine, che la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”, all'articolo 4, comma 2, lettera a), ha novellato l'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). Il comma 1 di tale articolo, come modificato, prevede che il Ministro della difesa, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, trasmetta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, l'aggiornamento della documentazione, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, con gli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco devono altresì essere indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 159/2007, art. 36, co. 3
|
Programma ed iniziative legate alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia (Relazione conclusiva, Doc. XXVII, n. 39) |
I Affari costituzionali VII Cultura |
22/1/2013 |
L. 124/2007, art. 38, co. 1 |
Politica dell'informazione per la sicurezza* (Dati relativi al 2012, Doc. XXXIII, n. 5) |
I Affari costituzionali |
15/3/2013 |
*La legge 7 agosto 2012, n. 133, articolo 9, comma 1, ha previsto che alla relazione sia allegato il documento di sicurezza nazionale, concernente le attività relative alla protezione delle infrastrutture critiche materiali ed immateriali, nonché alla protezione cibernetica ed alla sicurezza informatica. |
Ministero degli affari esteri |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 49/1987, art. 3, co. 6, lett. c) |
Attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo (Dati relativi al 2011, Doc. LV, n. 6) |
III Affari esteri |
22/1/2013 |
L. 49/1987, art. 4, co. 2-bis |
Attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e partecipazione italiana alle risorse di detti organismi (Predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze e allegata alla relazione sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo) (Dati relativi al 2011, Doc. LV, n. 6-bis) |
III Affari esteri |
22/1/2013 |
L. 180/1992, art. 1, co. 3 |
Attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (Dati relativi al 2011, Doc. LXXXI, n. 5) |
III Affari esteri |
22/1/2013 |
L. 368/1989, art. 2, co. 1, lett. d) |
Valutazioni del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE) (Dati relativi al 2011 con proiezione triennale dal 2012 al 2014, Doc. CXLIX, n. 4) |
III Affari esteri |
15/3/2013 |
D.L. 8/2008, art. 2, co. 11-bis, lett. g) |
Situazione, risultati raggiunti e prospettive degli interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 8 del 2008 (Dati relativi al 2011, Doc. CCXVII, n. 4) |
III Affari esteri IV Difesa |
15/3/2013 |
L. 231/2003, art. 14, co. 1 |
Partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso (Predisposta congiuntamente al Ministero della difesa*) (Dati relativi al periodo 1° gennaio-30 giugno 2012, Doc. LXX, n. 10) |
III Affari esteri IV Difesa |
15/3/2013 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente al Ministero della difesa. |
Ministro per gli affari europei |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 11/2005, art. 15, co. 1*
|
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Dati relativi al 2013, Doc. LXXXVII-bis, n. 3) |
Tutte le Commissioni permanenti |
22/1/2013 |
*La legge 4 febbraio 2005, n. 11, è stata abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della legge n. 234 del 2012. Una relazione di analogo contenuto è stata prevista dall'articolo 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. |
|||
L. 234/2012, art. 14, co. 1* |
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati aggiornati al 31 dicembre 2012, Doc. LXXIII-bis, n. 14) |
Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
15/3/2013 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della legge n. 234 del 2012. L'ultima relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 15-bis, (Doc. LXXIII-bis, n. 13) è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 23 ottobre 2012. |
Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto, Tab. III |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell’Agenzia nazionale del turismo – ENIT (Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2011, con allegati il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la pianta organica riferiti alla medesima annualità) |
X Attività produttive |
15/3/2013 |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico dell'Automobile Club d'Italia – ACI (Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2011, con allegati il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la pianta organica riferiti alla medesima annualità) |
IX Trasporti |
15/3/2013 |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto |
Attività svolta, bilancio di previsione e consistenza dell’organico del Club alpino italiano – CAI (Dati relativi all'attività svolta nell'anno 2011, con allegati il bilancio di previsione e le relative variazioni, riferiti alla medesima annualità) |
VII Cultura |
15/3/2013 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 36/2001, art. 6, co. 5 |
Stato di attuazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico*) (Dati relativi agli anni dal 2009 al 2011, Doc. CXLVIII, n. 2) |
VIII Ambiente |
15/3/2013 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 36 del 2001. |
Ministero della difesa |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 12, co. 2* |
Stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate (Dati relativi all'anno 2012, Doc. XXXVI-bis, n. 5) |
IV Difesa |
15/3/2013 |
*L'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” ha confermato l'adempimento già previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 464 del 1997, che è stata contestualmente abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 939, del medesimo Codice. |
Ministero dell'economia e delle finanze |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 14, co. 4 |
Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche (Dati aggiornati al 30 giugno 2012, comprensivo del raffronto con i risultati del precedente biennio, Doc. XXV, n. 16)
(Dati aggiornati al 30 settembre 2012, comprensivo del raffronto con i risultati del precedente biennio, Doc. XXV, n. 17) |
V Bilancio |
22/1/2013
15/3/2013 |
L. 11/2005, art. 15-ter, co. 1*
|
Andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea* (Dati aggiornati al III trimestre 2012, (Doc. CCXVIII, n. 15) |
V Bilancio XIV Politiche dell'Unione europea |
22/1/2013 |
*La legge 4 febbraio 2005, n. 11, è stata abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della legge n. 234 del 2012. Una relazione di analogo contenuto è stata prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. |
|||
L. 11/2005, art. 15-bis, co. 2*
|
Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Dati riferiti al IV trimestre 2011 Doc. LXXIII, n. 10 Dati riferiti al I trimestre 2012, Doc. LXXIII, n. 11)
Dati riferiti al II trimestre 2012, Doc. LXXIII, n. 12) |
Tutte le Commissioni permanenti |
22/1/2013
15/3/2013 |
*La legge 4 febbraio 2005, n. 11, è stata abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della legge n. 234 del 2012. Una relazione di analogo contenuto, avente però cadenza semestrale, è stata prevista dall'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. |
|||
D.L. 79/1997, art. 8, co. 1-bis |
Attuazione della procedura di cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche (Dati relativi al 2011, Doc. XLIV, n. 5) |
V Bilancio |
15/3/2013 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13 |
Attività svolta dai garanti del contribuente (Dati relativi al 2011, Doc. LII, n. 5) |
VI Finanze |
15/3/2013 |
L. 196/2009, art. 42, co. 2* |
Rapporto sulla sperimentazione del bilancio di cassa svolta negli anni 2011 e 2012 (Doc. XXVII, n. 44) (UNA TANTUM) |
V Bilancio |
15/3/2013 |
*L'obbligo è stato introdotto a seguito della riformulazione dell'articolo 42 attuata dall'articolo 5, comma 1, della legge 7 aprile 2011, n. 39. |
|||
D.Lgs. 153/1999, art. 10, co. 3, lett. k-bis* |
Attività svolta dalle Fondazioni bancarie (Dati relativi all'esercizio 2011, Doc. CCXLII, n. 2) |
VI Finanze |
15/3/2013 |
*Lettera aggiunta dall'articolo 52, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 2010. |
Ministero della giustizia |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 193/2000, art. 5, co. 3* |
Svolgimento da parte di detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali (Dati relativi al 2012, Doc. CXCIV, n. 5) |
II Giustizia XI Lavoro |
15/3/2013 |
*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
|||
L. 194/1978, art. 16, co. terzo |
Stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, recante “Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza” (per la parte di competenza del Ministro della giustizia*) (Dati relativi al 2012, comprensiva dei dati relativi al periodo 1995-2012, Doc. XXXVII-bis n. 5) |
II Giustizia XII Affari sociali |
15/3/2013 |
*L'articolo 16, primo comma, della legge n. 194 del 1978 prevede che, entro il mese di febbraio, il Ministro della sanità (ora della salute) presenti al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Il terzo comma del medesimo articolo prescrive che analoga relazione sia presentata dal Ministro della giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero. |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 413/1998, art. 5, co. 4 |
Stato di attuazione delle leggi in materia di interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale (Dati relativi all'anno 2011, Doc. XL, n. 4) |
IX Trasporti |
22/1/2013 |
L. 99/2009, art. 50, co. 1 |
Andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili (Dati relativi al I semestre 2012, Doc. CCXXXVII, n. 6) |
IX Trasporti |
22/1/2013 |
L. 194/1998, art. 1, co. 4 |
Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo (Dati relativi al I semestre 2012, Doc. LXXI, n. 7) |
IX Trasporti |
22/1/2013 |
L. 396/1990, art. 6, co. 1 |
Stato di attuazione del programma degli interventi per Roma capitale (Relazione conclusiva*, Dati aggiornati al 31 dicembre 2011, Doc. XXVII, n. 45) |
VIII Ambiente |
15/3/2013 |
*L'articolo 6 della legge n. 396 del 1990 è stato abrogato dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. |
|||
D.L. 79/2004, art. 4, co. 4-bis |
Stato di attuazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe (Relazione conclusiva*, Dati aggiornati al 29 febbraio 2012, Doc. CXII, n. 3) |
VIII Ambiente |
15/3/2013 |
*Nella relazione si segnala che con il DPCM 10 marzo 2011, ultima dichiarazione di proroga dello stato di emergenza, con il termine del 29 febbraio 2012, è cessato il regime straordinario di protezione civile instaurato per l’accelerazione degli interventi di messa in sicurezza delle grandi dighe individuate dal Registro italiano dighe (RID) a termini dell’articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2004. |
|||
L. 166/2002, art. 30, co. 7 |
Stato di attuazione degli interventi al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo Forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (Dati aggiornati al 30 giugno 2012, Doc. LXXVII n. 3) |
I Affari costituzionali IV Difesa |
15/3/2013 |
Ministero dell'interno |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs 159/2011, art. 109, co. 1, primo periodo* |
Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) (Dati relativi al I semestre 2012, Doc LXXIV, n. 9) |
I Affari costituzionali II Giustizia |
22/1/2013 |
*Un obbligo di analogo contenuto era già previsto dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, articolo 5, comma 1, primo periodo, abrogato dall'articolo 120, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. |
|||
L. 121/1981, art. 113, co. unico; D.Lgs. 286/1998, art. 3, co. 1; D.Lgs 159/2011, art. 109, co. 1, secondo periodo L.128/2001, art. 17, co. 5* |
Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata (Dati relativi al 2011, Doc. XXXVIII n. 5) |
I Affari costituzionali II Giustizia |
22/1/2013 |
*L'articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128, dispone che la relazione di cui all'articolo 113 della legge n. 121 del 1981 comprenda anche tutti i dati, suddivisi su base provinciale, relativi alle iniziative di cui allo stesso articolo 17, concernente la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio. |
|||
D.L. 8/1991, art. 16, co. 1 |
Programmi di protezione, loro efficacia e modalità generali di applicazione per coloro che collaborano con la giustizia (Dati relativi al II semestre 2011, Doc. XCI, n. 10) |
II Giustizia |
15/3/2013 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 510/1996, art. 1, co. 23 |
Andamento dell’utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (Dati relativi al II semestre 2011, Doc. XIX, n. 10) |
XI Lavoro |
22/1/2013 |
L. 144/1999, art. 66, co. 3* |
Formazione continua in Italia (Dati relativi alle annualità 2011 e 2012, Doc. XLII, n. 5) |
XI Lavoro |
15/3/2013 |
*La disposizione istitutiva stabilisce che, entro il 30 novembre di ciascun anno, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale (ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali) e della pubblica istruzione (ora Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) verifichino, secondo le rispettive competenze, le attività di formazione e istruzione professionale svolte dalle regioni e dagli altri soggetti pubblici e trasmettano al Parlamento una relazione. |
|||
D.Lgs. 276/2003, art. 73, co. 2 |
Andamento del lavoro accessorio occasionale (Dati aggiornati al mese di giugno 2012, Doc. XXVII, n. 43) (UNA TANTUM) |
XI Lavoro |
15/3/2013 |
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 157/1992, art. 33, co. 2 |
Rapporti informativi delle regioni in merito a vigilanza e repressione degli illeciti in materia venatoria (Dati relativi: al 2010 delle regioni Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Puglia nonché, per l'integrazione del rapporto già trasmesso, della regione Piemonte, Doc. CXCIX n. 6; dati relativi al 2011 delle regioni Liguria, Piemonte, Lombardia,Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Molise, Puglia e della provincia autonoma di Bolzano, Doc. CXCIX n. 7) |
XII Agricoltura |
15/3/2013 |
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 296/2006, art. 1, co. 591 |
Dati relativi alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società (Dati relativi all'anno 2012, Doc. CCXXVI n. 4) |
I Affari costituzionali V Bilancio |
15/3/2013 |
D.Lgs. 165/2001, art. 53, co. 16 |
Dati raccolti attraverso l'Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti ai pubblici dipendenti e ai consulenti e collaboratori esterni (Dati relativi agli anni 2010 e 2011, Doc. CLI n. 5) |
XI Lavoro |
15/3/2013 |
Ministero della salute |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 89/2003, art. 2, co. 2, secondo periodo
|
Attività svolta dalla fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) (Dati relativi al 2011, Doc. CLXIX, n. 3) |
XII Affari sociali |
22/1/2013 |
D.L. 390/1995, art. 7, co. 1-ter |
Gestione finanziaria dell’Associazione Italiana della Croce Rossa* (Dati relativi agli anni dal 2007 al 2010, con allegati il rendiconto del comitato centrale, il rendiconto generale consolidato e il riaccertamento dei residui, relativi al 2007; il rendiconto consuntivo del comitato centrale e il rendiconto consolidato, relativi al 2008; il conto consuntivo del comitato centrale e il conto consuntivo consolidato, relativo agli anni 2009 e 2010) |
XII Affari sociali |
22/1/2013 |
*Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante “Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”, ha previsto che, entro il 31 dicembre 2013 cessi il commissariamento dell'Associazione, che dal 1° gennaio 2014 si proceda alla costituzione di una nuova associazione privata di interesse pubblico, denominata "Associazione della Croce rossa italiana", alla quale sono trasferiti tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari, mentre contestualmente alla CRI, che mantiene la personalità giuridica di diritto pubblico e assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”, sono affidate funzioni di supporto logistico, di gestione del patrimonio e del personale e di risanamento del debito; il D.Lgs. 178/2012 prevede altresì che, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, l'Ente pubblico sia soppresso e messo in liquidazione e che tutte le funzioni da esso esercitate siano trasferite all'Associazione. |
|||
L. 125/2001, art. 8, co. 1 |
Interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001, in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati (Dati relativi al 2011 quanto agli interventi realizzati dalle regioni ed al 2012 quanto agli interventi realizzati dal Ministero della salute, Doc. CC, n. 5) |
XII Affari sociali |
15/3/2013 |
Ministero dello sviluppo economico |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 30/2005, art. 243-bis, co. 1* |
Invenzioni biotecnologiche (Dati relativi agli anni 2010 e 2011, Doc. CCXL, n. 2) |
X Attività produttive XII Affari sociali |
15/3/2013 |
*L'articolo 243-bis è stato introdotto dall'articolo 126, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131, che ha sostanzialmente riprodotto analogo adempimento previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, di cui è stata contestualmente prevista l'abrogazione. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali. |
|||
D.L. 239/2003, art. 1-quater, co. 8* |
Rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici (Dati relativi al periodo 1° luglio-31 dicembre 2012) |
VIII Ambiente X Attività produttive
|
15/3/2013
|
*La disposizione istitutiva dell'obbligo stabilisce che il Ministro delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) comunichi trimestralmente alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento delle autorizzazioni. Il Ministero ha tuttavia evidenziato che, per ragioni inerenti alla modalità di raccolta dei dati, la trasmissione della relazione ha luogo, in via di prassi, con cadenza semestrale. |
|||
L. 296/2006, art. 1, co. 854 |
Operatività delle misure di sostegno alle imprese previste dai commi da 841 a 853 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) (Dati relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, Doc. CCXXIV, n. 2) |
X Attività produttive |
15/3/2013 |
D.L. 364/1987, art. 5, co. 1 |
Stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (Dati relativi al 2012, Doc. CIV, n. 5) |
V Bilancio X Attività produttive |
15/3/2013 |
L. 266/1997, art. 1, co. 1* |
Interventi di sostegno alle attività economiche e produttive (Dati relativi al 2012, Doc. XXVII, n. 46) |
X Attività produttive |
15/3/2013 |
*L'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 123 del 1998 ha integrato il contenuto della relazione, prevedendo che sia predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora sviluppo economico) d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora economia e finanze) e, per quanto concerne gli interventi in materia di ricerca scientifica, con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora istruzione, università e ricerca); l'articolo 10 aveva inoltre stabilito che la relazione fosse allegata al DPEF, poi divenuto Documento di economia e finanza (DEF). Tale ultima previsione è stata soppressa dal comma 7 dell'articolo 23 e dal numero 32 dell'allegato al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. |
Fonte istitutiva |
Soggetto competente |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Friuli-Venezia Giulia |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2012) |
VI Finanze |
22/1/2013 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Veneto |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2012) |
VI Finanze |
22/1/2013 |
D.L. 35/2005, art. 7, co. 2 |
Fondazione Ugo Bordoni |
Attività svolta (Dati relativi al 2011*, Doc. XXVII, n. 40) |
IX Trasporti |
22/1/2013 |
*La relazione relativa al 2011 era già stata inviata (Doc XXVII, n. 37), ma come relazione "di sintesi", probabilmente come resoconto dei primi mesi di insediamento del nuovo presidente. Poiché anche la presente relazione si riferisce al medesimo anno, si è inteso che essa contenesse elementi aggiornati e "definitivi" mancanti nella precedente. |
||||
D.L. 112/2008, art. 81, co. 18 |
Autorità per l'energia elettrica e il gas |
Attività di vigilanza svolta dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini del rispetto del divieto di traslazione dell'onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al consumo nel settore energetico e sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto-legge n. 112 del 2008 (Dati relativi al 2012, Doc. XXVII, n. 41) |
X Attività produttive |
15/3/2013 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della provincia autonoma di Trento |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2012) |
VI Finanze |
15/3/2013 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Sardegna |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2012) |
VI Finanze |
15/3/2013 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Basilicata |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2012) |
VI Finanze |
15/3/2013 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della Regione siciliana |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2012) |
VI Finanze |
15/3/2013 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Puglia |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2012) |
VI Finanze |
15/3/2013 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Liguria |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi all'anno 2012) |
VI Finanze |
15/3/2013 |
L. 127/1997, art. 16, co. 2 |
Difensore civico della Basilicata |
Attività svolta (Dati relativi al 2012, Doc. CXXVIII, n. 49) |
I Affari costituzionali |
15/3/2013 |
Nuove relazioni previste da fonti normative (*)
Fonte |
Ministero competente |
Oggetto |
D.L. 207/2012, art. 1, co. 5* |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Ottemperanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale |
*Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, è stato pubblicato, nel testo coordinato con la relativa legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231, nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013. |
||
D.L. 207/2012, art. 1, co. 5-bis* |
Ministero della salute |
Valutazione del danno sanitario, stato di salute della popolazione coinvolta, misure di cura e prevenzione messe in atto e loro benefici in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale |
*Il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, è stato pubblicato, nel testo coordinato con la relativa legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231, nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2013. |
||
L. 233/2012 art. 4, co. 1* |
Presidenza del Consiglio dei ministri |
Stato di attuazione della legge 31 dicembre 2012, n. 233, sull'equo compenso nel settore giornalistico |
*La legge 31 dicembre 2012, n. 233, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2012. |
||
L. 234/2012, art. 13, co. 1* |
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente |
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*
|
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo entro il 31 dicembre di ogni anno. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della legge n. 234 del 2012. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino.
L. 234/2012, art. 13, co. 2* |
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente |
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Governo entro il 28 febbraio di ogni anno. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della legge n. 234 del 2012. |
||
L. 234/2012, art. 14, co. 1* |
Presidenza del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei |
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 61 della legge n. 234 del 2012. |
||
L. 234/2012, art. 14, co. 2* |
Ministero dell'economia e delle finanze Ministro per gli affari europei |
Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni sei mesi alle Camere dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 61 della legge n 234 del 2012. |
||
L. 234/2012, art. 15, co. 2* |
Ministero con competenza prevalente** |
Ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012. **La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa dal Ministro con competenza prevalente in ordine alle ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura di infrazione avviata dall'Unione europea. |
L. 234/2012, art. 16, co. 1* |
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente |
Andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea** |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012. **La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Governo (quindi senza specificare il Ministero competente) presenti ogni tre mesi alle Camere, alle regioni e alle province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-ter, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dalla lettera b), comma 1, dell’articolo 61 della legge n. 234 del 2012. |
||
L. 234/2012, art. 39, co. 1, primo periodo* |
Presidenza del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei |
Ragioni del mancato o ritardato recepimento di direttive europee |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chieda ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento e trasmetta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Tale disposizione introduce, pertanto, una previsione più generale rispetto a quella ripetuta, a partire dalla legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), in ogni legge comunitaria. Infatti, ad eccezione della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), tutte le leggi comunitarie hanno recato una clausola standard che impone al Governo di riferire sulle ragioni del ritardo nell'attuazione di una o più delle direttive oggetto della delega contenuta nella medesima legge. |
||
L. 234/2012, art. 39, co. 1, secondo periodo* |
Presidenza del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei |
Stato di recepimento delle direttive dell'Unione europea da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informi la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di recepimento delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, individuate ai sensi dell'articolo 40, comma 5, della legge n. 234 del 2012. Si ricorda che a partire dalla legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), ogni legge comunitaria, ad eccezione della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), ha previsto che il Governo riferisca sullo stato di attuazione da parte delle regioni e delle province autonome delle direttive comunitarie di cui alla legge comunitaria in oggetto. |
L. 234/2012, art. 54, co. 1*
|
Ministro per gli affari europei |
Attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell’Unione europea |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 234, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee sia ridenominato “Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea” e che presenti annualmente una relazione al Parlamento. Il Comitato è presieduto dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato. |
||
L. 242/2012, art. 3, co. 3* |
Ministero dell'economia e delle finanze |
Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 242 del 2012, recante “Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere |
*La legge 30 novembre 2012, n. 242, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013. |
||
L. 243/2012* art. 5, co. 3 |
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente |
Misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di spesa delle amministrazioni pubbliche |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 243, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013. La disposizione istitutiva dell'obbligo stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni interessate, provveda al monitoraggio del rispetto del livello della spesa delle amministrazioni pubbliche e che il Governo, qualora preveda il superamento di tale livello, trasmetta una relazione alle Camere, evidenziando le eventuali misure correttive da adottare al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici. |
L. 243/2012* art. 6, co. 3 |
La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente |
Aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica al fine di fronteggiare eventi eccezionali |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 243, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Governo, qualora, al fine di fronteggiare eventi eccezionali, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonché una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravità degli eventi che hanno determinato lo scostamento. |
||
L. 243/2012* art. 21, co. 1 |
Ministero dell'economia e delle finanze |
Attività di sperimentazione delle conseguenze che deriverebbero per il sistema di contabilità e finanza pubblica dall'adozione di un bilancio dello stato “a base zero” |
*La legge 24 dicembre 2012, n. 243, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti la relazione alle Camere entro il mese di giugno 2014. |
||
D.P.R. 251/2012, art. 4, co. 1* |
Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato per le pari opportunità |
Parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società |
*Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri - o il Ministro delegato per le pari opportunità - vigili sul rispetto della normativa di cui al DPR n. 251 del 2012 e presenti al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa. |
||
L.10/2013 art. 3, co. 2, lett. e)* |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**
|
Risultati del monitoraggio sull'attuazione delle vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato |
*La legge 14 gennaio 2013, n. 10, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013. **La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione, predisposta dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, sia trasmessa alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno. Il comma 1 dell'articolo 3 dispone che il Comitato sia istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento . |
||
L. 14/2013, art. 3, co. 3* |
Ministero dell'economia e delle finanze |
Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 14 del 2013, recante “Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere |
*La legge 7 febbraio 2013, n. 14, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013. |
||
D.P.R. 263/2012, art. 10, co. 3* |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca |
Risultati del monitoraggio sui percorsi di istruzione e valutazione dei risultati di apprendimento |
*Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2013. |
Fonte |
Soggetto competente |
Oggetto |
L. 9/2013, art. 8, co. 2* |
Autorità garante della concorrenza e del mercato
|
Attività di vigilanza in materia di intese restrittive nel mercato degli oli di oliva vergini |
*La legge 14 gennaio 2013, n. 9, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolga il potere di vigilanza sulla base di informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e presenti annualmente al Parlamento una propria relazione. |
1Dimissioni accettate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 19 dicembre 2012.
2Si trattava di: Unione italiana di tiro a segno UITS; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI; Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia EIPLI; Ente irriguo umbro toscano EIUT; Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”; Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA; Ente opere laiche palatine pugliesi; Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”; Pio istituto elemosiniere; Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani; Unione accademica nazionale UAN. Per quest’ultimo ente, peraltro, l’art. 5, comma 2-bis, della legge n. 31/2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 248/2007, aveva prorogato al 31 dicembre 2008 il termine fissato per l’eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato, successivamente mai avvenuta.
3Da notare come il comma 640 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, nell’abrogare l’art. 28 della legge n. 448/2001, facesse comunque salvi “i regolamenti emanati in applicazione” dello stesso, benché non ne risulti alcuno.
4La categoria degli enti pubblici non economici, da intendere quale ‘residuale’ rispetto alla categoria degli enti pubblici economici, è comunque assai ampia: in sintesi, ente pubblico non economico può dirsi qualsiasi ente pubblico che non operi secondo una logica di tipo imprenditoriale.
5Peraltro, il Pio istituto elemosiniere di Venzone, che sembra essere l’ente incluso nel citato Allegato, veniva trasformato da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona ASP, in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, del Friuli Venezia Giulia, mediante il Decreto dell’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 4 agosto 2008, n. 10, con il quale veniva altresì attuato il riordino dell’ente mediante l’approvazione del nuovo Statuto. Non risulta che la legittimità di tale operazione, in particolare sotto il profilo della competenza regionale ad attuarla, sia mai stata contestata dallo Stato; probabilmente il fatto che l’Istituto doveva essere considerato IPAB ope legis, in quanto istituito anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 6972/1890, ha portato a considerare il suo riordino come rientrante in una materia, l’assistenza e beneficenza pubblica, attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, nonostante il suo inserimento nell’allegato A della legge n. 244/2007.
6Rimaneva infatti operante l’autorizzazione recata dalla legge n. 244, art. 2, comma 634, a regolamenti governativi di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici o strutture amministrative pubbliche partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, sulla base dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti.
7Vedasi la Circolare dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa del 20 ottobre 2008, n. 9, con la quale sono stati enunciati taluni criteri di interpretazione della normativa taglia-enti, chiarendo in particolare che la seconda procedura riguarda anche gli enti che, pur avendo un organico inferiore alle 50 unità, sono espressamente esclusi dall'applicazione della prima ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26; quest’ultimo criterio interpretativo, secondo il quale l’esclusione dalla prima fase del taglia-enti non comporta l’esclusione anche dalla seconda, ha investito uno dei profili maggiormente dubbi dell’originaria normativa taglia-enti.
8Questi ultimi sono stati oggetto di autonomo riordino, che giustificava la loro esclusione dal procedimento taglia-enti (cfr. il testo fra breve), con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca. La legge delega riguardava tuttavia solo gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli degli enti e la modifica della composizione e delle relative modalità di nomina, anche per i presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
9Quest’ultima è altresì oggetto di specifiche disposizioni che ne prevedono l’autonomo riordino al di fuori della normativa taglia-enti: infatti, la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha disposto, all’art. 27, commi 3, 6 e 7, la soppressione di due enti pubblici già operanti nel settore dell’energia, il Fondo Bombole Metano e l’Agenzia nazionale delle scorte di riserva, e l’attribuzione delle funzioni da essi svolte alla Cassa conguaglio GPL, che è succeduta a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne ha acquisito le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, con il D.M. 22 dicembre 2009 l’attività della Cassa conguaglio è stata prorogata fino al riordino della stessa a seguito delle citate disposizioni della legge n. 99/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, prevedendosi altresì che con successivi decreti si debba provvedere all’aggiornamento della composizione degli organi di gestione della Cassa ed al riordino della stessa a seguito dell’attribuzione delle nuove funzioni; tale riordino, peraltro, non risulta ancora effettuato.
10Quest'ultimo, comunque, è stato poi soppresso dall’art. 7, comma 20, del citato D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30/7/2010, e la stessa sorte ha successivamente subìto l’Agenzia per le ONLUS ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (cfr. infra). Al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, inoltre, l’Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente nomina di un commissario liquidatore, l’11 novembre 2011, sulla base delle disposizioni in materia di liquidazione degli enti in stato di dissesto finanziario recate dall’art. 15, comma 1, della legge n. 111/2011, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 98/2011 (cfr. infra).
11 Originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, è stato dapprima posposto al 31 dicembre 2008 dall’art. 26 della legge n. 133/2008 e successivamente al 30 giugno 2009 dall’art. 4 della legge n. 14/2009, per essere poi differito al 31 ottobre 2009 dall’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 102/2009 ed infine portato al 31 ottobre 2010 dall’art. 10-bis della legge n. 25/2010.
12Circa gli effetti di tali schemi di riordino, il Ministro Calderoli, in una dichiarazione resa alla stampa il 29 ottobre 2009, parlava di “almeno 480 poltrone tagliate, con un risparmio di circa 71 milioni di euro, nonché l’ulteriore razionalizzazione degli organi amministrativi, consultivi e gestionali, con ulteriori risparmi per lo Stato non quantificabili, senza contare gli ulteriori risparmi al momento ancora non quantificabili che si avranno quando scatterà la soppressione degli enti non sottoposti a riordino” grazie al meccanismo della “ghigliottina”; tale dichiarazione si riferiva peraltro al riordino di 44 enti pubblici non economici (e non dei 55 effettivamente rientranti negli schemi di decreto) più 21 enti parco e 20 autorità portuali.
13L’unificazione strutturale della Giunta centrale e degli Istituti storici, nonché delle Deputazioni e Società di storia patria, era stata già disposta con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2001, sulla base delle norme del D.Lgs. n. 419/1999 che prevedevano l’unificazione ed il sistema strutturato a rete degli enti appartenenti allo stesso settore di attività; tuttavia il conseguente regolamento di attuazione, adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 dopo un iter travagliato durante il quale erano state fra l’altro disattese le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sul relativo schema, era stato impugnato davanti alla giustizia amministrativa e successivamente sospeso nella sua efficacia, in quanto potenzialmente lesivo dell’autonomia della ricerca scientifica, con l’ordinanza del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006, n. 716. Con lo schema di regolamento approvato il 28 ottobre 2009 il Governo, anziché procedere ad un nuovo riordino sulla base della normativa taglia-enti introdotta a partire dal 2007, intendeva completare il già intrapreso riordino ai sensi del D.Lgs. n. 419/1999 modificando quelle parti del D.P.R. n. 255/2005 che apparivano lesive dell’autonomia della ricerca, eliminando dal riordino le Deputazioni e Società di storia patria (che, in considerazione della loro successivamente riconosciuta natura privatistica, erano state espunte dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 419/1999 e dal D.P.C.M. 23 maggio 2001 con l’art. 5, comma 1, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27) e lasciando inalterato il restante contenuto del sospeso D.P.R. n. 255, che prevedeva tra l’altro la trasformazione della Giunta centrale per gli studi storici in Giunta storica nazionale; il nuovo schema di decreto di riordino, peraltro, non giungerà mai all’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri (cfr. infra).
14INVALSI, ANSAS ed ENAM, come si è detto, erano stati esclusi dal procedimento taglia-enti, se autonomamente riordinati entro il 31 dicembre 2009, dall’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009.
15Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2012, pubblicati nella G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, sono stati disposti il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso IPSEMA all’INAIL nonché del soppresso IPOST all'INPS.
16Di cui peraltro era già stata prevista la soppressione dall'articolo 46, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che recava una delega legislativa al Governo per l’adozione di un decreto di riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
17In attuazione dell’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), nel 2009 l’ENSE aveva riformato il proprio statuto portando a 5 (rispetto ai 9 precedenti) i componenti del proprio consiglio di amministrazione.
18Come detto supra (cfr. nota 5), quest'ultimo ente era stato in precedenza escluso dalla soppressione e confermato in vita dal D.M. 19 novembre 2008.
19Gli schemi di regolamento di riordino approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009, infatti, riguardavano tra l’altro, come si è detto, alcuni degli enti su cui è poi intervenuta la legge n. 122, come gli enti previdenziali INPDAP, ENPALS, IPSEMA , ENAPPSMAD ed IPOL, l’ISFOL, l’ISAE e l’EIM.
20Peraltro, il decreto di riordino della LNI, adottato nel 2009, risulta non allineato al disposto del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra), cui non è stato ancora adeguato.
21Vedasi la nota precedente.
22La Cassa risulta il terzo ente, con LNI e UITS, il cui decreto di riordino, adottato nel 2009, risulta non allineato al disposto del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra).
23Successivamente soppressa dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cfr. infra).
24Neanche quattro mesi dopo, come detto, il Banco veniva peraltro soppresso dall’art. 2 della legge n. 10/2011.
25Anch’esso successivamente soppresso dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cfr. infra).
26Ai sensi del citato art. 17 è stato poi adottato, con Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 11 del 2 settembre 2011, il nuovo statuto dell’INVALSI, alla stregua del quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto dal presidente e da due membri, almeno uno dei quali proveniente dal mondo della scuola, nel rispetto del principio di pari opportunità. Per completezza di informazione si precisa che in origine, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, il consiglio di amministrazione dell'INVALSI era costituito dal presidente dell'Istituto e da quattro componenti, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Il successivo D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286 prevedeva la sostituzione del consiglio di amministrazione con il comitato direttivo, composto dal presidente e da sei membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal presidente della Conferenza Stato-regioni. In seguito l'art. 1, co. 612, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), oltre a sostituire la dizione di comitato direttivo con quella di comitato di indirizzo, ne ha ampliato ulteriormente la consistenza: presidente e otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, non più di quattro dei quali provenienti dal mondo della scuola. Per effetto invece del successivo art. 1, co. 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, il comitato di indirizzo risultava composto dal presidente e da due membri, almeno uno dei quali proveniente dal mondo della scuola e sempre nel rispetto del principio di pari opportunità. L'art. 17, co. 1, del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, citato nel testo, disponeva appunto che l'INVALSI mantenesse la natura giuridica e le competenze definite dalle ultime tre fonti normative citate, prevedendo altresì la permanenza in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto dei membri del comitato di indirizzo. L'assetto definitivo della struttura dell'INVALSI è stato infine fissato dal ricordato statuto adottato il 2 settembre 2011, al quale tuttavia non è stata ancora data attuazione, versando tuttora l'Istituto in gestione commissariale.
27Come risultato, la composizione degli organi direttivi dell’ANVUR (il Presidente e un Consiglio direttivo di 7 membri) non risulta variata rispetto a quanto previsto dal precedente regolamento di funzionamento approvato con il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, ed appare non allineata alle previsioni del del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra)
28Quasi subito, peraltro, ridottisi a 13 e successivamente a 12 (vedasi note precedenti).
29In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), il riordino degli organi di amministrazione dell’UNIRE era avvenuto con il Decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 31 agosto 2009, che aveva modificato la composizione del consiglio di amministrazione dell’ente portandone i componenti da sette a cinque.
30Successivamente, peraltro, prima della sua effettiva costituzione (l’Agenzia risultava in regime commissariale fin dal momento della nascita, non essendo ancora stato approvato uno statuto che ne disciplinasse l’attività né costituiti gli organi di gestione interni), l’ASSI sarà a sua volta soppressa dalla legge n. 135/2012 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (cfr. infra).
31L’INMP era infatti stato costituito quale sperimentazione gestionale promossa dal Ministero della salute, ed il relativo stanziamento era stato previsto dall’art. 1, comma 827, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).
32L’Istituto ha poi assunto la natura di vero e proprio ente pubblico con il D.L. n. 158/2012 (cfr. infra).
33Lo statuto, adottato dal commissario straordinario dell'Istituto con delibera dell'11 dicembre 2012, è stato successivamente approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 21 dicembre 2012, comunicato nella G.U. n. 41 del 18 febbraio 2013. Ai sensi dell'articolo 9 dello statuto, sono organi dell'INDIRE il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il consiglio tecnico-scientifico. Sia il presidente che i componenti del consiglio di amministrazione (composto dal presidente dell'ente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità) sono selezionati con le procedure previste dall'art. 11 del D. Lgs. n. 213/2009 per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Essi sono nominati con decreto del relativo Ministro, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
34Altre norme della legge n. 111/2011 relative ad enti ed organismi pubblici, ma non ascrivibili al complesso della normativa taglia-enti, sono i commi da 6 a 14 dell’art. 14, volti a costituire la società "Istituto Luce – Cinecittà Srl” ed a liquidare "Cinecittà – Luce Spa”, il comma 16 del medesimo art. 14, che integra la disciplina concernente la soppressione del Comitato per l'intervento nella Società italiana resine SIR, nonché l’art. 36, commi da 1 a 10, concernente il riordino dell’ANAS Spa.
35Per quanto non abbia natura di ente pubblico e non rientri quindi nella normativa e nel procedimento taglia-enti, l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari gode, ai sensi della legge n. 111/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98/2011, di autonomia organizzativa e contabile e il Direttore generale ad esso preposto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La relativa proposta di nomina è sottoposta al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro il termine di 20 giorni dalla richiesta; al fine dell’espressione del parere le Commissioni possono procedere all’audizione della persona designata. E’ altresì previsto che l’Ufficio riferisca annualmente al Parlamento sull’attività svolta.
36In attuazione della normativa taglia-enti, come si è visto, gli Enti in questione erano a loro volta subentrati nei compiti e nelle funzioni dei soppressi ENAM, nel caso dell’INPDAP, ed ENAPPSMAD, nel caso dell’ENPALS.
37In base al disposto dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 2 aprile 2012, quattro dei suddetti componenti integrativi devono riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP; gli altri due devono riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS.
38Come si è visto, l’EIPLI era stato incluso fra gli 11 enti per i quali era stata inizialmente prevista la ‘ghigliottina’ in caso di mancato riordino dall’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007, successivamente abrogato dall’art. 26, comma 3, della legge n. 133/2008.
39La soppressione di tale Commissione risultava peraltro già disposta dall’art. 10, comma 26, della legge n. 106/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 70/2011.
40Il testo approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva, al comma 1 dell’art. 36, che il Governo, entro tre mesi dalla data di conversione in legge, presentasse un apposito disegno di legge volto ad istituire una specifica Autorità indipendente di regolazione dei trasporti (veniva comunque meno, quindi, la precedente delega ad attribuire le relative funzioni ad un’Autorità già esistente, di cui all’art. 37 della legge n. 214/2011); sino all’istituzione di tale nuova Autorità ed a decorrere dal 30 giugno 2012, le relative funzioni erano attribuite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.
41In base al richiamato comma 7, ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari; in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ai fini dell’espressione del parere, le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.
42Gli enti vigilati dal Ministero della difesa sono attualmente l’Agenzia industrie difesa (che sembrerebbe però avere natura di ente pubblico economico), l’Associazione italiana della Croce rossa per le componenti ausiliarie delle Forze armate, nonché cinque enti già interessati dal riordino ai sensi della normativa taglia-enti: l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, l’Unione italiana tiro a segno UITS, la Lega navale italiana e la Cassa di previdenza delle Forze armate.
43Così identificata nel citato D.L. n. 16/2012 benché ridenominata Agenzia per il Terzo settore dall’art. 1 del D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, recante modifiche al regolamento di organizzazione dell’Agenzia. Benché non si ritrovasse un’espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all’Agenzia, la stessa era ricompresa fra le Autorità amministrative indipendenti nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.
44Questi due enti erano già stati oggetto, come si è visto, di schemi di regolamenti di riordino approvati dal Governo in via preliminare nell’ambito del procedimento taglia-enti.
45Recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.
46Come si è visto, entrambi gli enti erano stati recentemente riordinati, il primo, sulla base di norme di legge speciali che lo riguardavano, con il D.Lgs. n. 177 del 2009, e il secondo, nell’ambito della procedura taglia-enti, con il D.P.R. n. 237 del 2010 (cfr. supra).
47La trasformazione dell’AAMS in Agenzia fiscale con autonoma personalità giuridica era stata disposta dall’articolo 40, commi da 2 a 6, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (con decorrenza inizialmente stabilita al 1° ottobre 2008). Tali norme affidavano ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra l’altro, l’individuazione della data dalla quale le funzioni svolte dall'AAMS dovevano passare alla nuova Agenzia, con contestuale soppressione della stessa AAMS; peraltro, lo schema di decreto ministeriale recante le norme per l’istituzione dell’Agenzia fiscale dei Monopoli di Stato attuative del D.L. n. 159/2007, trasmesso al Parlamento il 12 ottobre 2011, non è stato mai approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva, benché su di esso si fossero effettivamente espresse le competenti Commissioni di Camera e Senato fra il novembre 2011 e il febbraio 2012.
48Si segnala peraltro che, nonostante appaiano con tutta evidenza enti pubblici ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, il controllo parlamentare sulle nomine nelle Agenzie fiscali, nella prassi, non si attua in base alle disposizioni di tale legge, ed in particolare a quelle, che sembrerebbero applicabili, relative agli “altri amministratori” di cui all’art. 9, ma alle norme dell’art. 19, comma 9, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la comunicazione al Parlamento da parte del Governo degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, di cui e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Sotto questo aspetto, dunque, le Agenzie fiscali dotate di personalità giuridica risultano equiparate alle Agenzie “ordinarie”, non dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, costituite sulla base del Decreto legislativo n. 300 del 1999.
49All’INRAN, come si è detto, erano stati attribuiti i compiti e le funzioni già esercitati dai soppressi Ente nazionale delle sementi elette ENSE e Istituto nazionale conserve alimentari INCA; l’Istituto era stato inoltre oggetto di riordino effettuato ai sensi dell’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra).
50Anch’esso, come si è detto, oggetto di riordino effettuato ai sensi dell’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra). L'articolo 1, comma 269, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha altresì modificato i commi da 2 a 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95/2012 nel senso di attribuire al CRA le competenze nel settore delle sementi elette (nel testo originario attribuite all'Ente risi)
51Il trasferimento è avvenuto con il decreto interministeriale del 28 febbraio 2013, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 57 dell'8 marzo 2013.
52Ulteriori interventi previsti nel medesimo art. 12 riguardano la Commissione scientifica CITES, l’ARCUS S.p.A., la Promuovi Italia S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A., l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori, il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare FONDINPS e la CONI Servizi S.p.A., tutti enti ed organismi, peraltro, non ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti, così come la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, l’Organismo di indirizzo ODI di cui all’art. 2, comma 118, della legge n. 191/2009 (finanziaria per il 2010) e l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi ICBSA, la cui soppressione era peraltro prevista da norme successivamente soppresse durante l’esame al Senato del D.L. n. 95/2012. Analogamente, altre disposizioni dell’art. 12 soppresse durante l’esame al Senato del D.L. n. 95 prevedevano la soppressione o l’incorporazione di altri enti pubblici non economici ricompresi a pieno titolo nella normativa taglia-enti, e precisamente dell’Ente nazionale per il microcredito e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP.
53In materia, il testo originario dell’art. 13 del D.L. n. 95/2012 prevedeva l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui attribuire le funzioni già affidate all’ISVAP, nonché parte di quelle già spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, la quale avrebbe dovuto subire una sorte analoga a quella dell’ISVAP (immediata decadenza degli organi amministrativi in carica e commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione). Le disposizioni concernenti la COVIP, peraltro, sono state stralciate nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge ed il testo finale dell’art. 13, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, prevede, come si vedrà, la soppressione del solo ISVAP e l’attribuzione delle relative funzioni ad un nuovo istituto denominato IVASS (e non più IVARP).
54Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato D.P.R. 12 dicembre 2012, che richiama l'articolo 15 dello statuto medesimo.
55Il numero sale a 42 se si considerano anche i Presidenti dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.
56Il numero sale a 400 se si considerano anche gli altri amministratori dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.
57Il consiglio di indirizzo dell'INMP è composto infatti da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà.
58Il computo dei dati non tiene conto del soggetto non ancora specificato che subentrerà al soppresso EIPLI, in quanto, dovendo esso essere individuato o costituito da parte delle Regioni interessate, dovrebbe avere le caratteristiche di ente o istituto regionale, e non statale, per cui non dovrebbe essere ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine.
59Lo statuto dell’ENSE era già stato modificato nel 2009 in attuazione dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008, con la riduzione da 9 a 5 dei componenti del CDA (cfr. infra).
60L’EIUT era stato istituito fin dall’inizio “a termine”, per un periodo di trent’anni, dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, ed avrebbe quindi dovuto venir meno il 6 novembre 1991; peraltro, in prossimità di tale scadenza si era iniziata a delineare la sua possibile trasformazione in società per azioni, e a questo scopo il predetto termine di scadenza era stato prorogato di 10 anni, fino al 6 novembre 2001. A decorrere dal 1998, inoltre, dopo l’entrata in vigore delle leggi Bassanini, il progetto di trasformazione dell’EIUT si era orientato verso la costituzione di una spa pubblica e per accompagnare la transizione il Ministro dell’agricoltura non aveva rinnovato il Consiglio di amministrazione dell’EIUT, procedendo alla nomina di un commissario. Ciò nonostante, nel 2001 anche il nuovo termine stava per venire a scadenza senza che fosse intervenuta alcuna trasformazione, per cui furono accordate per legge una serie di ulteriori proroghe di durata annuale, mentre si faceva strada la nuova ipotesi, sorta nel 2007, di trasformare l’EIUT da ente pubblico non economico in ente pubblico economico. Nel frattempo, come si è visto, l’EIUT era stato inserito dalla legge n. 244 del 2007 fra gli 11 enti di cui era direttamente prevista dalla legge la soppressione ove non riordinati entro il termine previsto per l’emanazione degli appositi regolamenti, e poi ricondotto alla procedura generale taglia-enti dalla legge n. 133 del 2008. In attuazione di tale procedura, il Ministro dell’agricoltura presentava nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico, che non veniva però approvata. Posto in liquidazione il mese successivo, l’Ente è definitivamente venuto meno nel novembre 2011, con l’approvazione da parte delle regioni Umbria e Toscana di analoghe leggi regionali istitutive dell’Ente (regionale) acque umbro-toscane, destinato a subentrare all’EIUT. L’EIUT era dotato di 1 Presidente, 2 Vicepresidenti e 10 componenti del Consiglio di amministrazione, incarichi che escono anch’essi dal campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine; come si è detto, l’Ente era peraltro in regime commissariale dal 1998.
61Rispettivamente, 1 Presidente e 16 componenti del CDA per la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, 1 Presidente e 6 componenti del CDA per l’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III e 1 Presidente e 4 componenti del CDA per l’Ente opere laiche palatine pugliesi.
62Il computo non tiene conto dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, conteggiata invece fra gli enti soppressi (cfr. supra).
63Successivamente trasformata nella nuova Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, poi a sua volta soppressa dalla legge n. 135/2012 (cfr. supra).
64Successivamente soppresso dall’art. 12 della legge n. 135/2012 (cfr. supra).
65Successivamente soppresso con il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all’INRAN, poi a sua volta soppresso (cfr. supra).
66Come specificato supra, l'IVASS è succeduto all'ISVAP a decorrere dal 1° gennaio 2013. Presidente dell'IVASS è di diritto il Direttore generale della Banca d'Italia, non inserito nel computo. Sono quindi considerati esclusivamente i due consiglieri dell'Istituto.
67Ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981 n. 286 "Disposizioni per la iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale", "Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati ad iscriversi ad una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno. L'iscrizione e la frequenza ad una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non abbiano prestato o non prestino servizio presso le Forze Armate dello Stato".
68Per mera completezza si ricorda che il testo originario dell'art. 13 del decreto-legge n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutiva l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui sarebbero state attribuite le funzioni già affidate all'ISVAP ed alla COVIP, ad eccezione di quelle da ultimo attribuite alla Commissione dall'articolo 14 del decreto-legge n. 98/2011, che sarebbero state invece assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La COVIP avrebbe dovuto soggiacere alla decadenza dei propri organi in carica e ad un commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione. Tali previsioni concernenti la COVIP sono state però stralciate dalla legge di conversione n. 135/2012.
69Si ricorda che nella seduta del 28 novembre 2012 della Commissione XI della Camera era stata posta in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore; tuttavia, constatata la mancanza del numero legale, il presidente della Commissione aveva rinviato l'esame della proposta ad una seduta successiva.
70Si ricorda peraltro che il Ministro per i rapporti con il Parlamento del precedente Esecutivo, con lettera del 28 ottobre 2011 annunciata alla Camera ed al Senato il 2 novembre 2011, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Trevisanato a presidente dell'ISFOL, ma questa non ha avuto seguito.
71Lo stesso statuto prevede all’articolo 16 che il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore, decadono con la nomina dei nuovi organi, alla quale provvedere entro i successivi 60 giorni. Per effetto di tale norma, decorsi gli ulteriori 45 giorni di prorogatio di cui al D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994, si era concluso anticipatamente il secondo mandato presidenziale di Sergio Trevisanato, che era stato quindi nominato commissario straordinario dal 18 luglio 2011 al 31 dicembre 2011.
72Vedasi in tal senso il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 maggio 2012, pubblicato nella G.U. n. 209 del 7 settembre 2012.
73Secondo l'articolo 33 del nuovo statuto, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione e il presidente del consiglio di gestione sono, si intendono e costituiscono ad ogni effetto, rispettivamente l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il presidente della SIAE di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 2/2008.
74In particolare l'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, riserva in via esclusiva alla SIAE l'attività di intermediazione per l'esercizio del diritto d'autore, senza tuttavia pregiudicare la facoltà per l'autore di esercitare direttamente i propri diritti.
75Almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Il Ministro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.
76Nel corso del quadriennio sono infatti subentrati fra i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS: Armando Occhipinti in luogo del dimissionario Mario Chiacchiararelli (D.P.C.M. 3 giugno 2010); Luigi Scardaone in luogo del dimissionario Salvatore Bosco (D.P.C.M. 7 luglio 2011), Pierangelo Albini in sostituzione di Giorgio Usai (D.P.C.M. 13 marzo 2012).
77Nel corso del quadriennio è subentrato Carlo Borio in luogo del dimissionario Giovanni Serpilli (D.P.C.M. 23 agosto 2012).
78Attuale sindaco di Siracusa è Roberto Visentin; peraltro nel 2013 è previsto anche il rinnovo degli organi di governo del predetto Comune.
79Il 31 agosto 2012 era infatti scaduto il mandato del commissario straordinario dell'ANSAS, Stefania Fuscagni, che era stata nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, al posto dei precedenti commissari Onorato Grassi, Flaminio Galli e Leopolda Boschetti. Tale mandato, scaduto il 30 giugno 2010, era stato rinnovato fino al 31 dicembre 2010 con analogo D.P.C.M. del 30 luglio 2010. Infine, l'articolo 2, comma 4-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, aveva disposto la proroga fino al 31 agosto 2012 di tale mandato commissariale.
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
80Lo stato di attuazione riguarda gli impegni a”realizzare” (non quelli a “valutare”) assunti dal Governo.
81 Il facsimile del modulo per le istanze al prefetto ai fini delle segnalazioni all'ABF, nonché il testo della direttiva congiunta sono disponibili presso il Servizio per il controllo parlamentare.
82 L'Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: Milano: decide i ricorsi dei clienti che hanno domicilio in Emilia—Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;
Roma: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero;
Napoli: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.
83La presente sezione raccoglie i dati conclusivi della XVI legislatura, concernenti anche le relazioni annunciate nella prima seduta dell'Assemblea (15 marzo 2013) della XVII.
84 Lettera aggiunta dall'articolo 52, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dalla legge di conversione n. 122 del 2010.
85 Il comma 1 dell'articolo 10 recita. “1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
86 Si ricorda che l'articolo 30 della legge n. 70 del 1975 dispone che entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun Ministero trasmetta al Parlamento una relazione sull'attività svolta, sui bilanci di previsione e sulla consistenza degli organici degli enti sottoposti alla sua vigilanza con allegati i bilanci di previsione stessi e le relative piante organiche e i conti consuntivi dell'esercizio precedente.
87 Si ricorda che l'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 61 del 2012 ha modificato l'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, inserendo il comma 13-quater. Quest'ultima disposizione prevede che il Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune di Roma Capitale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, invii annualmente una relazione al Parlamento e al Ministero dell'interno contenente la rendicontazione delle attività svolte all'interno della gestione commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.
88 Cfr. Dossier del Servizio studi-Dipartimento istituzioni della Camera dei deputati sul decreto-legge n. 207 del 2012 del 12 dicembre 2012.
89 L'ultima relazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, trasmessa dal Ministro per gli affari europei, è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).
90 Nel comma 2 dell'articolo 13 si citano esplicitamente i seguenti settori: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia.
91 L'articolo 4-bis, comma 3, della legge n. 11 del 2005 è stato introdotto dall'articolo 7, comma 1, lett. a) della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009). Nessuna relazione è stata trasmessa in ottemperanza di tale obbligo.
92 La prima relazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 234 del 2012, con dati aggiornati al 31 dicembre 2012 (Doc. LXXIII-bis, n. 14), è stata trasmessa dal Ministro per gli affari europei il 24 gennaio 2013 ed annunciata nella seduta dell'Assemblea del 15 marzo 2013.
93 La relazione di cui all'articolo 15-bis, comma 2, della legge n. 11 del 2005, già prevista con frequenza semestrale, aveva assunto carattere trimestrale a seguito della modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lett. a), della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).
L'ultima relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Doc. LXXIII-bis, n. 13) è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 23 ottobre 2012.
L'ultima relazione trasmessa ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge n. 11 del 2005, contenenti dati aggiornati al II trimestre 2012 (trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze - Doc. LXXIII n.12) è stata annunciata nella seduta dell'Assemblea del 15 marzo 2013.
94 L'ultima relazione trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 15-ter, comma 1, della legge n. 11 del 2005, sui flussi finanziari con l'Unione europea, riferita al terzo trimestre 2012 (Doc. CCXVIII, n. 15) è stata trasmessa il 2 gennaio 2013 ed annunciata nella seduta dell'Assemblea del 22 gennaio.
95 Il comma 5 dell'articolo 40 recita. “Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei ogni sei mesi informa le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione di tali direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee convoca annualmente le regioni e le province autonome nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella sessione europea dedicata alla predisposizione del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea di cui all'articolo 29”.
96Nessuna relazione è stata trasmessa in ottemperanza di tale previsione.
97 Si ricorda che le disposizioni recate dal nuovo testo dell'articolo 81 si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.
98 Il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 243 del 2012 recita: “2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonché le gravi calamità naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese.
99 La legge 30 novembre 2012, n. 242, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013.
100La legge 7 febbraio 2013, n. 14, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2013.
101 Nel caso della legge n. 242 del 2012 si tratta del Ministro della difesa; per quanto riguarda la legge n. 14 del 2013, del Ministro della giustizia.
102 Il decreto del Presidente della repubblica 30 novembre 2012, n. 251, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013.
103La legge 14 gennaio 2013, n. 9, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 2013.
104La legge 14 gennaio 2013, n. 10 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1à febbario 2013.
105 La composizione e le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
106 La legge 29 gennaio 1992 n. 113 reca: “Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”.
107Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2013, n. 47.