Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 19/XVI MARZO 2010 | ||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 19 Progressivo: 2010 | ||
Data: | 31/03/2010 | ||
Descrittori: |
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Notiziario mensile Numero 19/XVI MARZO 2010 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
Indice
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 34
In evidenza a febbraio 2010 35
Note annunciate al 28 febbraio 2010 in attuazione di atti di indirizzo 40
Ministero degli affari esteri 40
Ministero dell’economia e delle finanze 50
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 60
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 75
Ministro per i rapporti con le regioni 82
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 84
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 85
In evidenza a febbraio 2010 86
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°- 28 febbraio 2010 88
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici nel mese di febbraio 2010 (e nella prima parte del mese di marzo 2010), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 aprile 2010 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 30 aprile 2010, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti, monitorando il mese di febbraio 2010 (e la prima parte di quello di marzo 2010), con una proiezione previsionale sulle cariche in scadenza fino alla fine di aprile2010. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno conto sia delle cariche rinnovate nel mese di febbraio e nella prima decade di marzo 2010, sia di quelle da rinnovare entro la fine di aprile 2010, nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
-Alla chiusura del presente numero della pubblicazione erano in corso di perfezionamento le nomine dei presidenti dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE, Tiziano Baggio, dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre, Franco Bonanini e di Davide Giacalone presso l'ente DigitPA (ex Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA).
-Nel mese di febbraio 2010 sono stati nominati i presidenti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, Arturo Semerari, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA,Dario Fruscio, dell’Ente parco nazionale della Val Grande, Pierleonardo Zaccheo e dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, Giovanni Grimaldi.
- Nello stesso mese il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato al Parlamento le nomine di tre commissari straordinari di enti parco nazionali: Benedetto Fiori presso quello delle Dolomiti Bellunesi, Giacomo Diego Gatta presso quello del Gargano e Franco Bonanini presso quello delle Cinque Terre (per quest’ultimo è in corso la procedura per la nomina a presidente).
- Sempre nel mese di febbraio 2010 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha prorogato i mandati dei commissari straordinari del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna,Antonio Granara e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, Giovanni Picco.
-Nello stesso periodo di tempo è scaduto il mandato di Silvio Vetrano come commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Asinara. Si anticipa che l’8 marzo 2010 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato il nuovo commissario del citato ente, Giancarlo Cugiolu.
- Nei mesi di febbraio e marzo 2010 sono in scadenza i mandati del presidente, Bruno Franchi, e dei componenti del collegio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV e di un componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, Bruno Mangiatordi.
Per l’approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti si rinvia alle relative note.
Cenni sul processo di riforma del comparto degli enti pubblici
Nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 è stata pubblicata la legge 26 febbraio 2010, n. 25 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, che all'art. 10-bis, termini in materia di “taglia-enti“ e di “taglia-leggi“, torna sulla cosiddetta normativa taglia-enti,volta a ridurre di numero, riformare e razionalizzare gli enti pubblici non economici, che ha come fondamento la legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per il 2008, (comma 634 e seguenti dell’articolo 2) e l’articolo 26 (taglia-enti) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008.
Riassumendo, quest'ultima norma (ora interpretata e modificata dalla nuova), stabiliva che dovessero essere soppressi gli enti pubblici non economici:
a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni1 e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, il 20 novembre 20082, che possono, specifica l'art. 10-bis della citata legge di proroga di termini n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 23della finanziaria 2008, con regolamenti sui quali il parere parlamentare non espresso dalle competenti Commissioni, non equivale più al parere favorevole, e
b)quelli con dotazione pari o superiore a 50 unità, con le stesse esclusioni di cui supra alla nota 1, per i quali alla scadenza del 31 ottobre 2009 non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della citata legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Per evitare la soppressione di questi ultimi tuttavia, secondo la nuova norma dell'articolo 10-bis della supra citata legge di proroga termini n. 25 del 2010,gli schemi di regolamento di riordino debbono ora essere adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010 (salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI legislatura).
La citata legge 26 febbraio 2010, n. 25 di conversione del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, proroga di termini previsti da disposizioni legislative, mantiene inoltre invariato l'articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 194/2009, che stabilisce che: il termine di cui all’articolo 4-bis, comma 18, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 1294, è prorogato fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si ricorda che i componenti del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario CNVSU, in corso di trasformazione in ANVUR (Luigi Biggeri, presidente, Giovanni Azzone, Carlo Calandra Buonaura, Alessandro Corbino, Giacomo Elias, Luigi Fabbris, Guido Fiegna, Daniela Primicerio e Patrizio Rigati), erano stati nominati inizialmente per 4 anni dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con D.M. del 14 maggio 2004, conformemente ai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
Riguardo al riordino di un altro importante gruppo di enti pubblici, sulla Gazzetta ufficiale n. 25, serie generale, del 1° febbraio 2010, è stato pubblicato il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213,che(come recita l'articolo 1, comma 1),allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (...), reca ilriordino degli enti di ricerca5 in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, delega in materia di riordino degli enti di ricerca6, sul cui schema di decreto legislativo la VII Commissione Cultura aveva espresso parere favorevole, con osservazioni e condizioni, il 16 dicembre 2009, e che era stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2009.
Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, principale oggetto di monitoraggio di questa sezione della presente pubblicazione, il citato D.Lgs. n. 213/2009 sul riordino degli enti di ricerca apporta, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti7 dei consigli degli enti, la modifica della loro composizione e delle relative modalità di nomina8, anche per i presidenti, che ne fanno parte9 e sulle cui candidature non si esprimeranno più le Commissioni parlamentari competenti10, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca11.
Importante ai fini del monitoraggio sulle nomine e le scadenze è poi l'articolo 18 che, al secondo comma, dispone che gli organi degli enti in questione, anche se scaduti, rimangano in carica fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti o fino al completamento delle procedure di nomina da completarsi entro due mesi da tale entrata in vigore. Vengono così prorogati anche i mandati scaduti dei consigli di amministrazione di enti come la Stazione zoologica "Anton Dohrn", (il cui quadriennio è scadutoil 20 dicembre 2009, essendo stato nominato il 20 dicembre 2005, mentre il presidente Roberto Di Lauro era stato nominato sempre per un quadriennio il 12 ottobre 2007), o l'Istituto nazionale di ricerca metrologica INRIM(quadriennio scaduto il 21 novembre 2009, mentre il mandato del presidente Elio Bava è stato rinnovato, sempre per quattro anni, con D.P.C.M. del 28 ottobre 2009, con decorrenza 27 maggio 2009). Inoltre ad aprile 2010 sarebbero stati in scadenza anche i mandati quadriennali del presidente e del consiglio direttivo dell'Istituto italiano di studi germanici, essendo stata la nomina del presidente Vincenzo Cappelletti, già commissario straordinario dell’istituto, deliberata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca, dal Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, mentre la nomina del consiglio direttivo (presieduto dal presidente e composto da Paolo Chiarini, Massimo Egidi, Caterina Petruzzi e Eric B. Kusch) era stata effettuata con D.M. dell’11 aprile 2006 dal suddetto ministro. Anche tali organi vengono ad essere prorogati ai sensi dell'art. 18, co. 2 del D.Lgs. n. 213/2009.
Per quanto riguarda il riordino deglienti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali attualmente in corso, si veda infra nella sottosezione "a", alle note riguardanti le nuove nomine nell'UNIRE, nell'ISMEA e nell'AGEA.
La Commissione parlamentare per la semplificazione ha attualmente all'esame lo schema di decreto del Presidente della Repubblica (n. 190) recante riordino dell'Istituto nazionale di statistica ISTAT,trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento (e annunciato alla Camera il 23 febbraio 2010) ai sensi dei supra citati articoli 2, commi 634 e 635, della legge n. 244/2007, e 26, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del complesso della spesa di funzionamento dell'Istituto (...), di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi e della conoscenza della realtà economica e sociale del Paese, nonché di rafforzamento della funzione statistica. L'articolo 2 dello schema di decreto, riafferma che: L'ISTAT (...), ente pubblico dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, svolge la propria attività secondo i principi di indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello europeo e internazionale. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nei regolamenti (CE) n. 223/2009 e n. 177/2008, anche recependo la raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie. Gli articoli 3 e 4 dello schema di decreto riordinano, modificandone la composizione e riducendone il numero dei componenti, il comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica e il consiglio dell'ISTAT. Si ricorda che i criteri di nomina del presidente dell'istituto erano stati invece già modificati dall'articolo, 5 comma 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il quale: all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «La designazione effettuata dal Governo è sottoposta al previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione della persona designata. La nomina è subordinata al parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti».
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2812, comma 3, del supra citato D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008, ha trasmesso lo Schema di regolamento ministeriale recante la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (schema n. 193), annunciato alla Camera e trasmesso all'VIII Commissione Ambiente, il 25 febbraio 2010.L'istituto è un ente pubblico di ricerca derivante dalla fusione dei tre enti supra citati ed è vigilato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Secondo lo schema di decreto il presidente viene nominato ai sensi dell'articolo 6, co. 2 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, con D.P.C.M. su proposta del suddetto ministro, per tre anni, tra persone di alta qualificazione scientifica o istituzionale, mentre il consiglio di amministrazione, composto dallo stesso presidente e da sei componenti, è nominato con D.M. dello stesso ministro, sempre per un triennio, tra persone con competenze tecniche, scientifiche e/o gestionali nelle materie di competenza.
Sulla Gazzetta ufficiale n. 45 serie generale del 24 febbraio 2010, è stato pubblicato il D.P.R. n. 215 del 23 dicembre 2009, Regolamento recante riordino dell’Opera nazionale dei figli degli aviatori ONFA, sempre a norma del più volte citato articolo 26, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze. L'ONFA è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all’assistenza degli orfani del personale militare dell’Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa (art. 1, co. 1) e ne sono organi (art. 2, co. 1): il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori. 2: Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo. È formato da: a) il presidente nazionale, che lo presiede; b) un generale in congedo; c) i due generali dell’Aeronautica militare che, nell’ambito dello Stato maggiore dell’Aeronautica, ricoprono incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell’ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario; d) un sottufficiale dell’Aeronautica militare in servizio o richiamato in servizio senza assegni dal congedo; e) un genitore di assistito dall’ONFA. 3: Il presidente nazionale è scelto tra i generali dell’Aeronautica militare, appartenenti ad una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell’Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell’ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all’articolo 3. È coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianità di grado fra quelli di cui al comma 2, lettere b) e c), che assume le funzioni di vicepresidente nazionale (...). 5. (...) i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare. 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso è dovuto agli stessi. Art. 3. 1. L’organizzazione e il funzionamento dell’ONFA sono disciplinati con statuto, redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (...). Art. 6. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all’articolo 3. Fino all’entrata in vigore del nuovo statuto, continua ad applicarsi quello approvato con il decreto del Ministro della difesa in data 18 agosto 1998, in quanto compatibile. 2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato. In proposito si ricorda che gli attuali presidente, Piergiorgio Crucioli, vicepresidente, Giuseppe Montefusco, e gli altri componenti del consiglio di amministrazione, (attualmente sette, ma destinati, come si è visto supra, a ridursi a sei compresi il presidente e il vicepresidente) sono stati nominati per un triennio l'8 giugno 2007 e quindi scadranno dal mandato nel giugno di quest'anno.
a) Principali nomine
effettuate (o in corso di perfezionamento) dal
Governo in enti
ricompresi nel campo di applicazione della
L. n. 14/1978 nel mese
di febbraio 2010
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora lo statuto o la stessa legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare, ulteriori rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, (convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444), sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Società italiana degli autori ed editori SIAE |
Presidente:
Giorgio Assumma |
Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 dalla Commissione 7° Istruzione pubblica (Senato) il 25/11/2009 e dalla Commissione VII Cultura (Camera) il 16/12/2009 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione dell'Assemblea della SIAE
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2010 è stato pubblicato il D.P.R. del 31 dicembre 2009 con cui Giorgio Assumma, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, conformemente ai pareri favorevoli espressi tra novembre e dicembre dalle Commissioni Istruzione e Cultura delle Camere e dopo la designazione da parte dell’Assemblea della SIAE del 6 novembre 2009, è stato confermato presidente della Società italiana degli autori ed editori SIAE.
Il primo mandato di Assumma era scaduto (iniziando quindi il periodo di 45 giorni di prorogatio previsto dal D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994) il 17 ottobre 2009, essendo stato nominato per quattro anni con D.P.R. del 17 ottobre 2005. Il consiglio di amministrazione della società scadrà invece dal proprio mandato nell’agosto del 2011 in quanto nominato, sempre per 4 anni, con D.P.C.M. del 3 agosto 2007.
L’ente, disciplinato dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2 recante disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori (che ha abrogato l'art. 7 del D.Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999), tutela il diritto d'autore amministrando le opere dei suoi aderenti facendo sì che, per lo sfruttamento delle suddette, sia corrisposto all’autore e all’editore il relativo compenso.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Unione nazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE |
Presidente:
Tiziano Baggio |
Pareri favorevoli espressi dalla 9° Commissione Agricoltura (Senato) il 27/1/2010 e dalla XIII Commissione Agricoltura (Camera) il 10/2/2010, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978
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Nomina deliberata dal Consiglio dei ministri del 19/2/2010 e in attesa di perfezionamen-to con D.P.R. |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali |
Il Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2009 ha deliberato, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la nomina di Tiziano Baggio a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE. Alla chiusura del presente numero della pubblicazione la nomina non era stata ancora perfezionata con D.P.R. e, a seguito delle dimissioni del presidente uscente Goffredo Sottile, si anticipa che risultava in corso di perfezionamento la nomina di Baggio a commissario straordinario dell'ente, affiancato da tre vicecommissari, Manin Carabba, Stefano Luciani e Sandro Viani. La proposta di nomina di Baggio a presidente era stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 21 dicembre 2009 e annunciata alla Camera e assegnata alla XIII Commissione Agricoltura l'11 gennaio 2010, che ha dato parere favorevole il 10 febbraio 2010, mentre la 9° Commissione del Senato aveva espresso parere favorevole lo scorso 27 gennaio 2010. Il presidente dimissionario Sottile, era stato nominato con D.P.R. dell’8 dicembre 2007, mentre il consiglio di amministrazione (ora decaduto con il commissariamento) era stato rinnovato con D.M. del 15 febbraio 2008.
L'avvio della procedura di rinnovo degli organi di governo dell'UNIRE e degli altri enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è dovuto al fatto che tali enti sono attualmente in corso di riordino ai sensi del comma 1 dell’art. 4-sexiesdecies, consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205. Tale norma dispone che: in vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché le società sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle società, nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009 aveva quindi avviato, su proposta del Ministro competente, laprocedura per la nomina dei nuovi presidenti dei principali enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per due di essi, appunto Tiziano Baggio per l'Unione nazionale incremento razze equine UNIRE e Arturo Semerari per l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA (sul quale si veda infra alla successiva nota), il Governo aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare nel dicembre 2009, ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24 gennaio 1978 sul controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Gli altri presidenti designati sono: Fabrizio Mottironi per l'Istituto nazionale di economia agraria INEA, Gianvincenzo Zuccotti per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN, Marco Mario Avanza per l’Ente nazionale risi ENR, Giorgio Zoppello per l'Ente nazionale sementi elette ENSE e Mario Colombo per il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA. Come si vedrà infra alla relativa nota, il 1° febbraio 2010 è stato intanto nominato il nuovo presidente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA,Dario Fruscio, conformemente ai pareri espressi nel settembre 2009 dalle Commissioni agricoltura delle Camere.
Oltre ai presidenti degli enti in questione è previsto che dopo l’approvazione dei nuovi statuti siano rinnovati anche i consigli di amministrazione (nomine per cui è prevista la comunicazione al Parlamento dei relativi decreti ministeriali, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 14/1978), anticipandone spesso quella che sarebbe stata la loro scadenza naturale. Quindi, a parte l’Ente nazionale per le sementi elette, affidato al commissario straordinario Astolfo Zoina dal dicembre 2006 e, appunto, l’ISMEA, il secondo mandato del cui presidente, Arturo Semerari, era comunque scaduto nel mese di dicembre 2009 (ma non quello del Cda, che sarebbe altrimenti scaduto nel 2011), di tutti gli altri enti in questione è previsto il rinnovo anticipato degli organi di governo.
Per quanto riguarda le modifiche statutarie di questi enti, al momento ne risultano perfezionate quattro. Gli enti in questione sono: L'UNIRE, L'ISMEA, L'AGEA (per i quali si veda alle rispettive note) e l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN, di cui è stata approvata, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con quelli per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, del 17 febbraio 2010 (G.U. n. 49 del 1° marzo 2010), la modifica dell'articolo 5, comma 1 dello statuto, secondo cui il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro membri nominati con D.M. del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui uno (e non più due) designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, conformemente al dettato del supra citato comma 1 dell’art. 4-sexiesdecies delD.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla 30 dicembre 2008, n. 205.
Analogamente era già stata approvata l'analoga modifica dell’art. 6, comma 1 dello statuto dell'UNIRE, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze del 31 agosto 2009, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 449 del 29 ottobre 1999, di cui era stata data notizia sulla G.U. n. 210 del 10 settembre 2009, che ha ridotto da 6 a 4 più il presidente i componenti Cda, di cui uno designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
L’UNIRE, nato nel 1932, era stato riordinato con il D.Lgs. n. 449 del 29 ottobre 1999 (a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, organizzare le corse dei cavalli, provvedere alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento e addestramento, favorire lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti, provvedere alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura, concorrere alla tutela dell'incolumità ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti e contribuire al finanziamento degli ippodromi. Per le suddette finalità, l'UNIRE definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina l'attività degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze. Promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri e svolge tutte le altre attività collaterali e derivate, a tutela della biodiversità della razza equina, predisponendo piani di sviluppo anche pluriennali. L'UNIRE, quale concessionario del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, ne assicura la relativa diffusione.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA |
Presidente:
Arturo Semerari |
Pareri favorevoli espressi dalla 9° Commissione Agricoltura (Senato) il 27/1/2010 e dalla XIII Commissione Agricoltura (Camera) il 10/2/2010, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
22/2/2010
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D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali |
Il mandato di Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA è stato rinnovato con D.P.R. del 22 febbraio 2010 a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 febbraio 2009, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, conformemente ai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni agricoltura delle Camere.
Il secondo mandato quadriennale di Arturo Semerari (in carica dal 2002 e confermato con D.P.R. del 22 dicembre 2005) a presidente dell’istituto, era scaduto il 22 dicembre 2009. La procedura per il secondo rinnovo dell’incarico di Semerari13 era stata avviata, come anticipato supra nella nota sull'UNIRE, dalConsiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, insieme a quella per i nuovi presidenti dei principali enti vigilati dal suddetto ministero, tutti in corso di riordino ai sensi del citato comma 1 dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171 del 2008, convertito dalla L. n. 205 del 2008. Tale norma prevedeva tra l’altro, si ricorda, la modifica degli statuti degli enti in oggetto, in modo che i consigli di amministrazione degli stessi, da rinnovare entro trenta giorni dall'approvazione dei suddetti nuovi statuti, avessero al massimo cinque componenti compreso il presidente (di cui uno designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome). Il Cda dell’ISMEA, il cui mandato era previsto in scadenza nel 2011, dovrebbe quindi essere rinnovato in anticipo.
Sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 9 del 13 gennaio 2010 è stata data notizia del D.M. del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 3 dicembre 2009, con cui sono state approvate, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 200 del 31 marzo 2001 (Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto), le modifiche all’art. 4, commi 4 e 6, dello statuto dell’ISMEA, conformi a quanto disposto dal suddetto D.L. n. 171 del 2008, convertito dalla L. n. 205 del 2008.
L’ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministro dell’agricoltura, è stato istituito con il D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278 con la denominazione di Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo ISMEA, poi trasformato, dal comma 5 dell’articolo 6 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, con la fusione con la Cassa per la formazione della proprietà contadina (istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121), nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo ISMEA, in seguito regolamentato dal D.P.R. n. 200 del 31 marzo 2001. L’istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale SISTAN (istituito con il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322), e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN (di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173). L'ISMEA, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione, svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e di specifiche convenzioni, funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale. Provvede inoltre, nel rispetto dei principi della sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, ad attività di ricerca, analisi e servizi informativi per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari. Costituisce altresì, ai sensi del citato D.Lgs. n. 419 del 1999, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA |
Presidente:
Dario Fruscio |
Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 dalle Commissioni XIII Agricoltura (Camera) il 29/9/2009 e 9°Agricoltura (Senato) il 23/9/2009 |
1°/2/2010 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali |
La nomina di Dario Fruscio a presidente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, deliberata dal Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2010, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è stata perfezionata con D.P.R. del 1° febbraio 2010. Anche questo ente, come gli altri vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è interessato dal processo di riforma di cui supra alle note sull'UNIRE e l'ISMEA, ai sensi del citato comma 1 dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. 3 n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008, da cui consegue, come si è visto, anche il rinnovo dei rispettivi organi di governo. Con decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2009 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2010), è stata approvata, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999 (si veda infra), la modifica dell’art. 7, comma 1, dello statuto dell’agenzia, che prevede anche in questo caso che il Cda sia ridotto a quattro membri più il presidente, nominati con D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e di cui uno designato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
L’avvio della procedura per la nomina di Fruscio a presidente dell’AGEA era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2009, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la relativa richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 4 settembre 2009, era stata seguita dai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento nel mese di settembre 2009. L’ente, commissariato dal gennaio 2009, era stato dapprima affidato all’ex presidente Domenico Oriani e poi, dal 15 aprile 2009, a Franco Contarin.
L’AGEA è stata istituita con il D.Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 (che sopprimeva contestualmente L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA, di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610), per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore (di cui al Regolamento CE n. 885/2006, articolo 18). Infatti l'Unione europea sostiene la produzione agricola degli Stati membri attraverso l'erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi, finanziati dal FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia) e gestiti dagli Stati attraverso organismi pagatori. All'art. 3, commi 2 e 3, dello stesso decreto è disciplinata l'istituzione, da parte delle regioni e province autonome, di servizi ed organismi per lo svolgimento delle funzioni di pagatore. L'AGEA, quale organismo di coordinamento è, tra l'altro, incaricata della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori ai sensi del regolamento CE n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie, di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli organismi pagatori, monitorando le relative attività. L'AGEA è anche l'organismo pagatore italiano avendo competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi ed è strutturato come previsto dal Regolamento CE n. 885/2006.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi |
Commissario straordinario:
Benedetto Fiori
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Nomina comunicata al Parlamento, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, con lettera del 29/1/2010 e annunciata alla Camera il 3/2/2010 |
25/1/2010 |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Dopo la scadenza del mandato del presidente dell’Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, Guido De Zordo, il 6 dicembre 2009 (essendo egli stato nominato il 6 dicembre 2004) e del periodo di 45 giorni di prorogatio, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato, con lettera del 29 gennaio 2010, annunciata alla Camera il 3 febbraio 2010, la nomina di Benedetto Fiori a commissario straordinario dell'ente parco in oggetto, effettuata con decreto del 25 gennaio 2010, per tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. La nomina di Fiori a commissario è stata effettuata dal suddetto ministro nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del presidente per assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, essendo al momento in corso le procedure per l'acquisizione della prevista intesa della Regione Veneto sulla nomina del presidente (...) individuato nella persona dello stesso Benedetto Fiori.
Glienti parco nazionali sono disciplinati dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Gargano |
Commissario straordinario:
Giacomo Diego Gatta |
Nomina comunicata al Parlamento, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, con lettera del 15/2/2010, annunciata alla Camera il 16/2/2010
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29/1/2010
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D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha prorogato, con decreto del 29 gennaio 2010, per ulteriori tre mesi, e comunque non oltre la nomina del presidente (il cui iter è ancora in corso di perfezionamento) il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano, Giacomo Diego Gatta, che era stato presidente dell'ente parco in questione fino al 29 luglio 2009 (data in cui era scaduta la prorogatio di 45 giorni seguita alla scadenza del suo mandato il 14 giugno 2009) e il suddetto Ministro l'aveva nominato (per tre mesi nelle more delle procedure di individuazione e di nomina del presidente) commissario straordinario, incarico poi prorogato una prima volta con D.M. del 2 novembre 2009.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Val Grande |
Presidente:
Pierleonardo Zaccheo
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Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978, dalla VIII Commissione Ambiente (Camera) il 26/1/2010 e dalla 13° Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali (Senato) il 19/1/2010
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16/2/2010 |
D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione interessata |
Pierleonardo Zaccheo è stato nominato presidente dell’Ente parco nazionale della Val Grande con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione Piemonte, il 16 febbraio 2010. La relativa richiesta di parere parlamentare era stata trasmessa al Parlamento, ai sensi dell’art. 1 della legge 14/1978, dal suddetto Ministro, con lettera del 14 dicembre 2009, annunciata alla Camera l’11 gennaio 2010, essendo stata acquisita la prescritta intesa con la Regione Piemonte, ai sensi del comma 3, articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (si veda infra). Le competenti Commissioni del Senato e della Camera si erano espresse favorevolmente sulla proposta di nomina nel mese di gennaio del 2010. Si ricorda che Zaccheo era stato nominato commissario straordinario dell’ente parco in oggetto, per la prima volta con D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 luglio 2009, a seguito della fine del periodo di prorogatio seguito alla scadenza del mandato del presidente Alberto Actis (che era stato nominato per 5 anni il 7 aprile 2004), e poi prorogato con successivi decreti dell’8 ottobre 2009 e del 15 dicembre 2009.
Si ricorda che la nomina dei presidenti degli enti parco è disciplinata dalla supra citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, che al comma 3 dell’articolo 9 stabilisce: il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.
Il successivo comma 4 specifica che: il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate (…), mentre il comma12 (come modificato dal comma 8 dell’articolo11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) stabilisce che gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni (eliminando così il precedente limite di una sola possibilità di riconferma).Sulle nomine dei presidenti di questi enti viene richiesto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della citata L. n. 14/1978.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale delle Cinque Terre |
Commissario straordinario:
Franco Bonanini |
Nomina comunicata al Parlamento, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978, con lettera del 15/2/2010, annunciata alla Camera il 18/2/2010
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29/1/2010 |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Presidente:
Franco Bonanini
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Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978, dalle Commissioni VIII Ambiente (Camera) il 18/2/2010 e 13° Territorio, ambiente e beni ambientali (Senato) il 9/2/2010 |
Procedura di nomina in corso |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate |
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 15 gennaio 2010, annunciata alle Camere il 20 gennaio 2010, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Franco Bonanini (su cui era stata acquisita l'intesa con la Regione Liguria ai sensi del comma 3, articolo 9 della citata legge n. 394/1991), per un terzo mandato come presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Le Commissioni competenti hanno espresso parere favorevole nel mese di febbraio 2010. Bonanini è presidente dell'ente parco in questione dal 1999 ed era stato rinnovato nell'incarico con D.M. del 29 dicembre 2004, con decorrenza 15 dicembre 2004, ed era quindi entrato nel periodo di 45 giorni di prorogatio (previsto dal citato D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994) dal 15 dicembre 2009. Alla scadenza di detto periodo, Bonanini è stato anche nominato commissario straordinario dell'ente parco in questione, con decreto del 29 gennaio 2010, comunicato alle Camere ai sensi dell'art. 9 della citata L. n. 14/1978, per quattro mesi, e comunque non oltre la nomina a presidente, essendo l'iter di tale nomina ancora in corso di perfezionamento (come risultava essere ancora alla chiusura del presente numero della pubblicazione, dopo la prima decade di marzo del 2010).
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Gran Paradiso |
Commissario straordinario:
Giovanni Picco |
Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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16/2/2010 (con decorrenza 29/1/2010)
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D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 14 dicembre 2009 era scaduto il mandato quinquennale (ed era iniziato il periodo di 45 giorni di prorogatio previsto dal citato D.L. n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994) del presidente dell’Ente parco nazionale del Gran Paradiso, Giovanni Picco, che era stato nominato il 14 dicembre 2004. Allo scadere del periodo di prorogatio, Picco è entrato in carica come commissario straordinario per tre mesi, e comunque non oltre la nomina del presidente.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha prorogato per altri sei mesi, e comunque non oltre la nomina del presidente, il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara, con decorrenza dal 3 febbraio 2010, data in cui era scaduto il precedente incarico.
Si ricorda in proposito che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva comunicato, con lettera del 16 novembre 2009, la precedente proroga di sei mesi dell’incarico commissariale, effettuata con decreto del 3 agosto 2009, essendo ancora in corso il procedimento per la ridefinizione dell’assetto normativo del Parco (...) nonché la procedura per la scelta e la nomina del presidente del Parco medesimo. Si ricorda che la prima nomina di Granara a tale incarico, effettuata con decreto del 27 gennaio 2009, era stata comunicata al Parlamento dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera del 2 febbraio 2009, annunciata alla Camera il 10 febbraio 2009. In quell’occasione Granara veniva nominato nuovo commissario del Parco, sempre per sei mesi, a decorrere dalla scadenza del mandato del precedente commissario Giampiero Pinna, il 3 febbraio 2009, il quale era stato a sua volta in carica a partire dal 2 febbraio 2007. Il Parco è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia ed è vigilato dai tre suddetti ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla regione ed ha sede nel territorio del Comune di Iglesias. L’ente promuove, valorizza e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Gioia Tauro |
Presidente:
Giovanni Grimaldi |
Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 dalla Commissione IX Trasporti (Camera) il 17/2/2010 e dalla Commissione 8° Lavori pubblici e comunicazioni (Senato) il 23/2/2010 |
25/2/2010 (notificato il 9/3/2010) |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio |
Giovanni Grimaldi è stato confermato per un secondo mandato presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, con D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 25 febbraio 2010, notificato il 9 marzo 2010, data dalla quale decorre il relativo quadriennio. Le Commissioni parlamentari competenti avevano espresso nel mese di febbraio pareri favorevoli sulla proposta di rinnovo dell'incarico di Grimaldi, su cui era stata acquisita l'intesa della Regione Calabria il 3 febbraio 2010 (come previsto dalla normativa riassunta infra). Il 22 febbraio 2010 era intanto scaduto il quadriennio del suo primo incarico, essendo Grimaldi stato nominato con D.M. del 20 febbraio 2006, notificato il 22 febbraio 2006.
L'autorità portuale, disciplinata dalla legge n. 84 del 28 gennaio 1994 di riordino della legislazione in materia portuale, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'autorità ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale e mantenimento dei fondali del porto, nonché affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale. Assumono particolare rilievo competenze specifiche come le autorizzazioni alle imprese portuali, la vigilanza sull'applicazione delle tariffe, la concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e l'adozione del piano regolatore portuale. Il primo comma dell’art. 8 della suddetta legge stabilisce che i presidenti di questi enti siano nominati per quattro anni dall’allora Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti proposta da province, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli, con atto motivato, può richiedere, entro trenta giorni dalla richiesta, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina.
L’articolo 6 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla relativa legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, ha aggiunto al citato articolo 8 della legge n. 84 del 1994, il comma 1-bis, il quale stabilisce che: esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.
Si ricorda che, come riportato nel precedente numero della presente pubblicazione, il 22 gennaio 2010 il Consiglio dei ministri aveva approvato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, la nomina di Davide Giacalone a presidente dell’ente DigitPA (ex Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA). Si anticipa che nella prima decade di marzo 2010, alla chiusura della presente pubblicazione, Giacalone ha comunicato la propria indisponibilità a ricoprile l'incarico e il Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, ha nominato commissario straordinario dell'ente il presidente uscente del CNIPA (in carica dal luglio 2007), Fabio Pistella. Sulla proposta di nomina di Giacalone a presidente, la I Commissione affari costituzionali del Senato aveva espresso parere contrario (con 11 voti favorevoli, 11 voti contrari e 3 schede bianche), nella seduta del 13 gennaio 2010; la I Commissione della Camera aveva invece espresso parere favorevole (con 24 voti favorevoli e 20 contrari), nella seduta del 20 gennaio 2010, in cui era intervenuto anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Con il decreto legislativo n. 177 del 1° dicembre 200914, emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 290, serie generale del 14 dicembre 2009, il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, ha assunto la denominazione di DigitPA, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che delegava appunto il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, del CNIPA).
b) Principali cariche
di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nel mese di febbraio 2010
o previste in scadenza
entro il 30 aprile 2010
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Asinara |
Commissario straordinario:
Silvio Vetrano
|
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
3/2/2010 e comunque non oltre la nomina del presidente |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Silvio Vetrano era commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell’Asinara dal2 febbraio 2009 (a seguito della scadenza del mandato del primo presidente dell'ente parco, Piero Deidda), ed era stato prorogato nell'incarico con D.M. del 4 maggio 2009 (con decorrenza dal 2 maggio 2009), del 3 agosto 2009 (con decorrenza dal 2 agosto 2009) e del 2 novembre 2009 (con decorrenza dal 3 novembre 2009). Il mandato di Vetrano era quindi previsto in scadenza il 3 febbraio 2010, e comunque non oltre la nomina del presidente. Si anticipa che, con decreto dell'8 marzo 2010, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha nominato al suo posto un nuovo commissario straordinario, Giancarlo Cugiolu.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP |
Componente:
Bruno Mangiatordi |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
20/3/2010 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
E' in scadenza l'incarico di uno dei componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, Bruno Mangiatordi, che era stato confermato nell'incarico con D.P.R. del 18 settembre 2006, senza richiesta di parere parlamentare. Mangiatordi era stato inizialmente nominato in sostituzione del predecessore Daniele Pace l’11 maggio 2001, per il periodo residuale del mandato di questi (che non aveva concluso il suo quadriennio) e poi per un primo mandato completo il 4 marzo 2002. Nel nuovo D.P.R. di nomina del 18 settembre 2006, veniva specificato che la durata di questo ulteriore mandato sarebbe stata tale da permettere a Mangiatordi di raggiungere gli otto anni complessivi a partire dalla prima nomina, venendo quindi a scadenza, considerando anche i periodi di sospensione dell’incarico tra un mandato e l’altro, il 20 marzo 2010.
Riguardo alla procedura di nomina dei componenti della COVIP (istituita con l’art. 16 del D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, sostituito dall’art. 13 della L. 8 agosto 1995, n. 335), il comma 3 dell’articolo 18 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che: la COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 40015; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta (...)
Inoltre i primi due commi del suddetto articolo 18 del D.Lgs. n. 252/2005, stabiliscono che: 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare. 2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Ente
|
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
Commissario straordinario:
Arturo Diaconale
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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3/4/2010 e comunque non oltre la nomina del presidente |
D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi |
Commissario straordinario:
Benedetto Fiori
|
25/4/2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente
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Ente parco nazionale del Gargano |
Commissario straordinario:
Giacomo Diego Gatta |
29/4/2010 e comunque non oltre la nomina del Presidente |
Nel mese di aprile 2010, se non saranno intanto stati nominati i rispettivi presidenti o non saranno sopraggiunte proroghe, scadranno i mandati di tre commissari straordinari di enti parco nazionali.
Per quanto riguarda l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, si ricorda che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva comunicato, con lettera del 23 dicembre 2009, annunciata alla Camera il 4 gennaio 2010, la proroga dell'incarico di Arturo Diaconale a commissario straordinario dell’ente parco, effettuata con decreto del 15 dicembre 2009 per tre mesi, decorrenti dal 3 gennaio 2010. Diaconale era stato nominato per la prima volta commissario il 2 marzo 2009 (e poi prorogato con D.M. del 4 maggio, del 2 luglio e dell’8 ottobre 2009) in sostituzione del precedente commissario straordinario Giandonato Morra, nominato con D.M. del 16 luglio 2008 e poi prorogato più volte fino alla scadenza del 1° marzo 2009 (il quale aveva preso a sua volta il posto del commissario Stefano Allavena, nominato il 2 marzo 2007 e anch’egli più volte prorogato nell’incarico). L’ultimo presidente dell’ente parco in questione, Walter Mazzitti, nominato con D.M. del 14 gennaio 2002, era scaduto dall’incarico il 14 gennaio 2007.
Riguardo ai mandati in scadenza di Benedetto Fiori presso l'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi e di Giacomo Diego Gatta presso l'Ente parco nazionale del Gargano,si veda alle note relative alle loro nomine, nella sottosezione "a".
c) Principali cariche
in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate
o in scadenza entro il 30 aprile2010
Il 7 febbraio 2010 sono scaduti i cinque anni dal D.P.R. del 7 febbraio 2005 di nomina di Bruno Franchi per un secondo mandato da presidente dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV. Il mandato dei componenti del collegio dell'Agenzia è invece in scadenza il 16 marzo 2010, essendo stati nominati con D.P.C.M. del 16 marzo 2005. Tali nomine erano state deliberate dal Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2005 su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai pareri espressi il 29 dicembre 2004 dall'8° Commissione del Senato e il 18 gennaio 2005 dalla IX Commissione della Camera. La nomina del quarto componente del consiglio, quello designato dal Ministero dell'interno, non fu registrata dalla Corte dei Conti per carenza dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 66/1999 (si veda infra) e non fu mai perfezionata. Bruno Franchi era stato nominato presidente dell'ANSV per la prima volta con D.P.R. del 14 ottobre 1999 e tra il primo e il secondo mandato presidenziale era stato commissario straordinario, mantenendone le funzioni fino al 1° giugno 2005.
L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo è stata istituita con il D.Lgs del 25 febbraio 1999, n. 66, che ha anche modificato il codice della navigazione nella parte riguardante lo svolgimento delle inchieste sui sinistri aeronautici, in attuazione della direttiva comunitaria 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994, che richiedeva che l'agenzia fosse un'istituzione pubblica, autonoma e posta in posizione di terzietà rispetto al sistema dell’aviazione civile, ragione per la quale essa è stata posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, diversamente da altre istituzioni aeronautiche vigilate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’ANSV svolge inchieste tecniche sugli incidenti o sugli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell’aviazione civile, potendo anche emanare le opportune raccomandazioni di sicurezza; inoltre svolge attività di studio e di indagine al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo, diversamente dall'ENAC e dall’ENAV che si occupano della regolazione, controllo e gestione del sistema dell’aviazione civile.
Sono organi dell’ANSV il presidente, il collegio (che dovrebbe essere composto da quattro membri e presieduto dal presidente), il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente è nominato con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, mentre i membri del Collegio sono nominati con D.P.C.M. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta, rispettivamente, due del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministro dell’interno ed uno del Ministro della giustizia. Il presidente e i membri del Collegio sono nominati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 43 ordini del giorno, 4 mozioni e 3 risoluzioni.
Di tali attuazioni 21sono state trasmesse dal Ministero dell'interno, 12 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 5 dal Ministero della difesa, 4 dal Ministero dell'economia e delle finanze, 4 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 3 dal Ministero degli affari esteri ed 1 dal Ministro per i rapporti con le regioni.
Si riscontra pertanto un sensibile incremento nel numero delle attuazioni: 50 a fronte delle 30 del mese di gennaio.
Sul piano del numero complessivo delle attuazioni trasmesse rispetto al totale degli atti segnalati a ciascun Dicastero, dall’inizio della legislatura ad oggi, nel mese di febbraio si registra quale amministrazione maggiormente adempiente il Ministero della difesa, che ha dato seguito a 50 atti di indirizzo su 84 segnalati (con una percentuale di attuazione del 60 %). Seguono il Ministero degli affari esteri, con 81 atti attuati su 148(con una percentuale di attuazione del 55 %), il Ministero dell’interno, con 93 atti attuati su 192 (con una percentuale del 48%) ed il Ministro per i rapporti con le regioni, con 23 atti attuati su 48(con una percentuale di attuazione sempre del 48 %).
Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 43 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:
24 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2714, divenuto legge n. 141 del 2009, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2714, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 216, di cui finora attuati 24;
6attuazionidanno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2561, divenuto legge n. 102 del 2009, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.2561, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 164, di cui finora attuati 18;
3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2180, divenuto legge n. 94 del 2009, concernente "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2180, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 32, di cui finora attuati 6;
2 attuazioni rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1713, divenuto legge n. 203 del 2008, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 1713, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 220, di cui finora attuati 46;
2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2765, divenuto legge n. 175 del 2009, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2765, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 2, entrambi attuati;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2187, divenuto legge n. 33 del 2009, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2187, e pertanto segnalati ai Ministeri competenti per il seguito di competenza, sono in totale 97, di cui finora attuati 9;
1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2105, divenuto legge n. 42 del 2009, concernente“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministro per i rapporti con le regioni.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2105, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 54, di cui finora attuati 12;
1attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame degli Atti Camera 2320 e 2320-bis-B, divenuti legge n. 88 del 2009, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2008”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli A.C.2320 e 2320-bis-B, e pertanto segnalati ai Ministeri competenti per il seguito di competenza, sono in totale 21, di cui finora attuati 8;
1 attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2602, divenuto legge n. 108 del 2009, concernente “Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali”.Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero della difesa.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 2602, e pertanto segnalati ai Ministeri competenti per il seguito di competenza, sono in totale 3, tutti attuati;
1 attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 3016, divenuto legge n. 197 del 2009, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero degli affari esteri.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 3016, e pertanto segnalati ai Ministeri competenti per il seguito di competenza, sono in totale 11, di cui finora attuati 1;
1 attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2936, divenuto legge n. 191 del 2009, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 2936, e pertanto segnalati ai Ministeri competenti per il seguito di competenza, sono in totale 243, di cui finora attuati 1.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione della legge cui essi si riferiscono sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, nel periodo 1° - 28 febbraio 2010 è stato così sollecitato 1 ordine del giorno*, riferito alla legge n. 204 del 2009, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003" (A.C. 2552), che è stato inviato ai Ministeri degli affari esteri e della difesa.
Nel periodo considerato è stata inoltre segnalatadal Servizio per il controllo parlamentare la risoluzione*:
- FRASSINETTI ed altri n. 8/00060, concernente l'incremento di iniziative nelle scuole sul tema della foibe e il relativo avvio di corsi di formazione per i docenti, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Sono state inoltre segnalatedal Servizio per il Controllo parlamentare 5 mozioni*:
- Leoluca ORLANDO ed altri n. 1/00327, CASINI ed altri n. 1/00056 (Nuova formulazione), FAVA ed altri n. 1/00059, TOUADI ed altri n. 1/00328 e BONIVER, COMMERCIO, IANNACCONE ed altri n. 1/00329, concernenti iniziative volte a favorire il processo di pace nella Repubblica democratica del Congo e a fronteggiare l'emergenza umanitaria in atto, al Ministero degli affari esteri.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
7/00055 Risoluzione |
Nirenstein |
Commissione |
11/02/10 |
III |
Candidatura iraniana al Consiglio di sicurezza dell’ONU |
La risoluzione Nirenstein ed altri n. 7/00055, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 15 ottobre 2008, impegnava l’esecutivo a ricercare in sede europea una effettiva unità di intenti e di azione per preservare il ruolo e la credibilità del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, in modo da non includere candidature di Paesi sottoposti a sanzioni.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“Il 16 ottobre 2008 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha eletto cinque membri non permanenti del Consiglio di sicurezza per un periodo di due anni a partire dal primo gennaio 2009.
Per l'unico seggio a disposizione della regione asiatica erano state presentate le candidature di Giappone e Repubblica islamica dell'Iran.
Per quanto concerne la posizione italiana, il nostro Paese in fase pre-elettorale aveva già assicurato il proprio sostegno alla candidatura giapponese e in sede di votazione all'Assemblea generale ha tenuto fede all'impegno assunto esprimendo il tal senso il proprio voto.
In seguito alla votazione, il Giappone è stato eletto con 158 voti a favore, contro i 32 voti ottenuti dall'Iran”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
7/00227 Risoluzione |
Stefani |
Commissione |
11/02/10 |
III |
Relazioni bilaterali con la Repubblica di San Marino |
La risoluzione Stefani ed altri n. 7/00227, accolta dal Governo ed approvata dalla III Commissione (Affari Esteri) nella seduta del 26 novembre 2009, impegnava l’esecutivo ad attuare i contenuti della dichiarazione congiunta firmata a fine marzo 2009 dal Ministro Frattini e dal Segretario di Stato della Repubblica di San Marino Mularoni, in particolare a sottoscrivere al più presto gli accordi già parafati in materia finanziaria e fiscale e ad accelerarne la ratifica.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“Le nostre relazioni con San Marino, in considerazione della sua peculiare condizione di enclave nel territorio italiano, della comunanza di valori, tradizioni storiche e culturali, sono sempre state intense, in tutti i settori, in particolare in campo economico. Il Titano ha peraltro progressivamente acquisito un profilo più marcato sul piano internazionale ed assicura all'Italia un importante appoggio in tema di riforma del Consiglio di Sicurezza e di candidature internazionali.
Dopo anni di scarsa collaborazione in materia di rapporti finanziari e fiscali, un cambio di rotta è stato avviato dall'attuale Governo sammarinese (in carica dal dicembre 2008): il nuovo Esecutivo ha avviato una profonda azione di riforma interna, introducendo normative e strumenti per il contrasto del riciclaggio e favorendo lo scambio di informazioni in. materia finanziaria e fiscale.
Il Titano manifesta quindi oggi piena consapevolezza sulla necessità di avviare una convergenza della propria normativa e prassi in materia bancaria e fiscale rispetto agli standard internazionali. II processo di adeguamento in corso ha consentito a San Marino di uscire dalla "grey list" stilata dall'OCSE (elenco che contiene i Paesi non cooperativi sul piano dello scambio di informazioni fiscali), oltre che dal "monitoraggio rafforzato" del Comitato "Moneyval " in materia di antiriciclaggio.
Un mutamento che ha avuto positive ripercussioni sui rapporti con l'Italia, in precedenza pesantemente condizionati da vicende finanziarie sulle quali hanno indagato varie Procure del nostro Paese.
Di qui la visita effettuata dal Ministro Frattini a San Marino lo scorso 31 marzo (la prima da parte del titolare del Dicastero degli Esteri italiano dopo dodici anni) in occasione della quale sono stati sottoscritti sia un Accordo di Cooperazione Economica - un'intesa quadro a carattere programmatico per lo sviluppo delle relazioni in tutti i settori di comune interesse - che una Dichiarazione congiunta, in cui ci siamo impegnati a sottoscrivere un'Intesa in materia di collaborazione finanziaria e a firmare il Protocollo di adeguamento della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni (il cui testo è stato parafato lo scorso mese di giugno).
Un primo importante seguito agli impegni presi dal Ministro Frattini si è avuto lo scorso 26 novembre, quando è stato firmato il citato accordo finanziario con il Titano. Durante l'incontro avvenuto il giorno successivo tra l'On. Presidente del Consiglio ed i Capitani Reggenti della Repubblica, a breve distanza dalle visite del Presidente della Commissione Esteri della Camera On. Stefani (4 – 5 novembre 2009) e del Ministro Brunetta (20 novembre 2009), si è ribadito alle autorità sammarinesi l'intenzione di sottoscrivere, al più presto, anche il Protocollo di adeguamento della Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni. Tale Intesa, unitamente all'Atto internazionale firmato lo scorso 26 novembre, dovrebbe completare l'Accordo di Cooperazione Economica sottoscritto dall'On. Ministro a San Marino il 31 marzo 2009.
I rapporti con il Titano appaiono quindi orientati verso un pieno rilancio e una crescente collaborazione, anche tra i rispettivi Ministeri delle Finanze”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/3016/1 Ordine del giorno |
Gidoni |
Assemblea |
17/02/10 |
III |
Tutela dei siti storici religiosi serbi in Kossovo |
L’ordine del giorno Gidoni ed altri n. 9/3016/1, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 17 dicembre 2009, impegnava l’esecutivo, nel quadro della missione KFOR, ad assicurare ogni iniziativa per la tutela dei siti storici religiosi in Kossovo, prevedendo una pianificazione della riduzione della presenza italiana nella regione e una ridislocazione delle truppe che non pregiudichi la sicurezza dei luoghi e delle comunità coinvolte.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Consiglio Atlantico ha recentemente esaminato la situazione in Kossovo e le prospettive della presenza militare NATO. Le informative dei comandi militari alleati hanno fornito un quadro rassicurante della postura di KFOR nei termini approvati dai Ministri della Difesa nel novembre scorso (entro febbraio il passaggio a Gate 1 sarà completato e KFOR si stabilizzerà sui 10.200 effettivi), laddove permangono motivi di cautela circa il passaggio alla prossima fase (Gate 2), che comporterà una ulteriore significativa riduzione degli effettivi militari.
L'Italia nelle opportune istanze internazionali ed in particolar modo in seno al Consiglio Atlantico si è fatta portatrice di un messaggio improntato alla consapevolezza, da un lato, della positiva evoluzione del quadro politico e di sicurezza in Kossovo e nella regione, e dall'altro alla necessaria cautela per evitare accelerazioni indebite del processo di riconfigurazione della presenza militare NATO in Kossovo.
Permane dunque l'esigenza da parte alleata di proseguire nella rimodulazione di KFOR sulla base di collaudati principi ('in together, out together', 'event driven rather than time driven') e di non trascurare le capacità necessarie per sostenere un dispiegamento ridotto, ma con immutata responsabilità geografica (ossia tutto il paese).
Da parte italiana, con il sostegno della maggioranza degli alleati, si è proposto di mantenere un ancoraggio del passaggio al Gate 2 nel rispetto di una logica 'condition based' ed a seguito di periodiche verifiche delle catene militari; ogni eventuale riduzione deve essere concertata e coordinata dagli Alleati, coinvolgendo adeguatamente tutti gli altri Paesi contributori di truppe ed evitando decisioni unilaterali.
L’Italia ha altresì sottolineato il particolare rilievo che assume il rafforzamento di una strategia di comunicazione con Belgrado per rendere chiari anche al Governo serbo gli orizzonti temporali dell'impegno di KFOR. Per parte nostra si è continuato a sviluppare il consolidato e fruttuoso dialogo con le autorità religiose serbe che caratterizza positivamente il rapporto dai noi intrattenuto con la Chiesa ortodossa di Serbia. L'attenzione costante e la forte sensibilità dell'Italia nei confronti del tema della tutela dei siti religiosi sono state da ultimo ribadite dal Ministro Frattini nel suo messaggio di rallegramenti al Patriarca Irinej in occasione della sua elezione il 22 gennaio. Quanto alla protezione dei siti sensibili da parte della missione NATO, tra i nove protetti da KFOR, solo quello di Gazimestan, pur avendo alta valenza simbolica ma non presentando connotati religiosi passerà a breve sotto tutela locale senza particolari riflessi negativi. Le autorità ortodosse serbe non hanno peraltro sollevato obiezioni in merito a tale sviluppo. Per i restanti siti gli alleati decideranno caso per caso in funzione dell'evoluzione della situazione”.
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio 2010) |
148 |
Note di attuazione pervenute |
81 |
Percentuale di attuazione |
55% |
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
7/00219 Risoluzione |
Moles |
Commissione |
11/02/10 |
IV |
Sostituzione del sopprimendo 91° Battaglione “Lucania” con altra struttura del Ministero della difesa o di altra amministrazione dello Stato |
La risoluzione Moles ed altri n. 7/00219, accolta dal Governo ed approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 17 dicembre 2009, impegnava l’esecutivo a verificare la possibilità di sostituire il sopprimendo 91° Battaglione “Lucania” con altra struttura del Ministero della difesa o di altra amministrazione dello Stato, allo scopo di mantenere nella città di Potenza un presidio istituzionale, impiegabile anche per fronteggiare eventuali situazioni di pubbliche calamità, ed a valutare il potenziamento del Comando militare dell’Esercito, sempre con sede a Potenza.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo e, in particolare, il Ministro della difesa ha dichiarato ampia disponibilità e fattivo impegno a svolgere ulteriori approfondimenti per assicurare una presenza dello Stato nei territori indicati nella Risoluzione.
Infatti, il Sottosegretario di Stato On.le Cossiga nella seduta del 28 ottobre 2009 presso la IV Commissione della Camera, ha ribadito le motivazioni che hanno reso ineludibile il provvedimento di soppressione del 91° battaglione "Lucania".
La questione sollevata con la Risoluzione in oggetto rientra, infatti, nel più ampio quadro del processo di ristrutturazione e snellimento dell'intero strumento militare, caratterizzato da diversi provvedimenti di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture, avviato da alcuni anni e tuttora in divenire, in attuazione di una serie di atti normativi, tesi a meglio modulare le Forze Armate alle nuove esigenze, adeguandole, nel contempo, alle riduzioni dei livelli organici stabilite dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e ora attestati ad una dotazione di 190.000 unità.
Il processo di razionalizzazione che si sta perseguendo ha interessato anche la componente addestrativa dell'Esercito italiano che, a seguito dell'intervenuta sospensione della leva (1° gennaio 2005), è risultata sovradimensionata rispetto alle reali esigenze dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata di un anno. In questo quadro è inserita la soppressione del 91° Battaglione "Lucania", ente preposto alla formazione di base dei militari di truppa dell'Esercito, come previsto dal decreto legislativo n. 464 del 1997, e successive modificazioni, introdotte dal decreto legislativo n. 253 del 2005.
Ciò stante, 1'On.le Cossiga ha già confermato la completa disponibilità del Governo a svolgere un'attenta verifica della possibilità di sostituire l'unità dell'Esercito con altro ente della Difesa o di altra Amministrazione dello Stato, al fine di mantenere nella città di Potenza un presidio istituzionale impiegabile per fronteggiare situazioni di pubblica calamità”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2765/1 Ordine del giorno
|
Mecacci |
Assemblea |
11/02/10 |
IV |
Cooperazione tra l’Italia e la Repubblica di Moldova nel campo della difesa |
9/2765/2 Ordine del giorno |
Evangelisti |
Gli ordini del giorno Mecacci ed altri n. 9/2765/1 ed Evangelisti ed altri n. 9/2765/2, accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 28 ottobre 2009, impegnavano l’esecutivo a rafforzare le attività delle organizzazioni internazionali volte a trovare una soluzione politica al conflitto tra la Repubblica di Moldova e la Transnistria e ad adottare iniziative al fine di impedire nella regione attività illegali, stante anche l’avvio di un importante accordo di cooperazione in materia di difesa.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“L’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldava sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 dicembre 2006 e ratificato con la legge 12 novembre 2009, n. 175, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministro della difesa ha sempre più frequentemente concluso, su base sia bilaterale che multilaterale, finalizzati ad operare una azione stabilizzatrice in una particolare area o regione, in considerazione degli interessi strategici nazionali e degli impegni assunti in ambito internazionale.
In particolare, l'accordo con la Repubblica di Moldova ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e contribuire al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e stabilità in Europa.
In questo quadro il Governo e il Ministro della difesa, per quanto attiene le competenze del proprio Dicastero, nella consapevolezza dell'importanza strategica per il nostro Paese di prevenire ai confini dell'Unione europea tutte le situazioni di minaccia e destabilizzazione, contribuirà a sostenere l'attività di controllo al confine orientale della Moldova, finalizzato tra l'altro ad impedire il commercio illegale di armi, anche nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, che prevede tra i campi di cooperazione la sicurezza e il controllo degli armamenti”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
0/2602/3 Ordine del giorno |
Mogherini Rebesani |
Commissioni riunite |
24/02/10 |
III IV |
Periodica comunicazione al Parlamento sugli sviluppi della partecipazione italiana alle missioni internazionali |
L’ordine del giorno Mogherini Rebesani ed altri n. 0/2602/3, accolto dal Governo nella seduta delle Commissioni riunite III (Affari Esteri) e IV (Difesa) del 23 luglio 2009, impegnava l’esecutivo a rendere comunicazioni regolari e periodiche al Parlamento, ed in particolare alle competenti Commissioni permanenti, in ordine a tutti i profili attinenti alla partecipazione italiana a missioni internazionali.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo e, in particolare, per la parte di competenza, il Ministro della difesa ha puntualmente adempiuto all'impegno di tenere costantemente informato il Parlamento sugli viluppi delle missioni internazionali ed è concretamente impegnato a farlo per il futuro, oltreché con l'invio delle relazioni previste a termini di legge, anche con interventi personali in occasione della presentazione di provvedimenti di proroga e in ogni altra circostanza nella quale tale esigenza si manifesti.
Testimonianza ne sono, a far data dall'accoglimento dell'ordine del giorno, gli interventi che di seguito si riportano per memoria, che hanno seguito i numerosi altri effettuati in precedenza., sin dall'insediamento del Governo:
1. 29 luglio 2009 - Intervento del Ministro della difesa presso le Commissioni riunite Senato 3a e 4a, nel corso dell'esame dell'a.S. 1715 di "Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali";
2. 30 luglio 2009 - Audizione del Sottosegretario di Stato per la difesa intervenuto presso le Commissioni riunite 3a e 4a del Senato, nel corso dell'esame dell'a.S. 1715 di "Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali";
3. 17 settembre 2009 - Informativa urgente del Ministro della difesa presso l'Assemblea del Senato sul grave attentato a un convoglio militare italiano a Kabul;
4. 11 novembre 2009 e 1° dicembre 2009 - Audizione del Sottosegretario di Stato per la difesa intervenuto presso le Commissioni riunite 3a e 4a del Senato e nell'Assemblea del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia";
5. 2 dicembre 2009 - Audizione del Sottosegretario di Stato per la difesa intervenuto nell'Assemblea del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia";
6. 10 dicembre 2009 - Comunicazioni dei Ministri della difesa e degli affari esteri presso le Commissioni congiunte 3a e 4a Senato e III e IV Camera, sulle strategie e sugli sviluppi della partecipazione italiana alla missione ISAF;
7. 17 dicembre 2009 - Intervento del Ministro della difesa nell'Assemblea del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia";
8. 12-13 e 17 gennaio 2010 - Audizione del Sottosegretario di Stato intervenuto presso le Commissioni riunite 3a e 4a del Senato in occasione dell'esame del disegno di legge di "Conversione del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa";
9. 27 gennaio 2010 - Audizione in 4a Commissione Senato del Sottosegretario di Stato per la difesa intervenuto sulla partecipazione italiana alla missione internazionale in Libano”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00093 Mozione |
Casini |
Assemblea |
24/02/10 |
IV |
Misure a favore dell'efficienza e della funzionalità delle Forze armate |
La mozione Casini ed altri n. 1/00093, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 12 marzo 2009, impegnava l'esecutivo ad adottare una pluralità di misure atte a salvaguardare la funzionalità e le capacità operative delle Forze armate, finalizzandone le peculiari caratteristiche ai compiti che esse svolgono nelle aree di crisi esistenti nel mondo, nonché per la sicurezza e lo sviluppo dell’Italia.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo agli impegni di cui alla mozione in oggetto, sia ai fini dell'adozione di misure che preservino le capacità dell'intervento dello strumento militare, razionalizzando le limitate risorse, in base a principi di costo-efficacia, sia per rivedere il quadro normativo per l'impiego e la gestione delle Forze armate del comparto difesa nel suo complesso, il Dicastero della difesa si è già da tempo attivato.
A tal fine, il Ministro della difesa, illustrando, nel corso dell'audizione del 20 gennaio u.s. alle Commissioni congiunte 4^ del Senato e IV Camera, l'esito dei lavori della Commissione governativa di alta consulenza per la ridefinizione del sistema di difesa e sicurezza nazionale, da lui presieduta, ha definito gli obiettivi di riforma del Suo dicastero: riorganizzazione complessiva del Ministero che assicuri il pieno esercizio delle attribuzioni che la legge conferisce al Ministro della difesa, in particolare l'indirizzo politico e il controllo; compiuta applicazione, "nello spirito e nella lettera" della legge n. 25 del 1997 in merito alle attribuzioni del Capo di Stato maggiore della difesa; riorganizzazione dell'area tecnico-operativa, attraverso l'eliminazione di ridondanze e duplicazioni e l'aumento della capacità di intervento dei vertici militari; rivisitazione della figura del Segretario generale della difesa con eventuale istituzione della carica di Direttore nazionale degli armamenti separata da quella del Segretario generale; mantenimento di un volume di risorse finanziarie stabile e certo, con un'adeguata flessibilità e autonomia interna di bilancio; garanzia di poter disporre di un afflusso ininterrotto di personale giovane, attratto da chiare prospettive di prosieguo della carriera, con contestuale contrazione degli organici di ufficiali e sottufficiali a favore delle categorie dei volontari; ulteriore razionalizzazione dell'area territoriale.
Circa l'impegno a rivedere e ottimizzare il discendente quadro normativo per l'impiego e la gestione delle Forze armate e del comparto difesa nel suo complesso il Ministro della difesa, nella medesima sede, ha osservato che gli interventi legislativi più urgenti potrebbero concretarsi in proposte emendative, di natura settoriale e circoscritta, ai provvedimenti posti all'esame del Parlamento, affiancati, successivamente, dalle opportune modifiche di natura regolamentare. Tutto ciò rimanendo fermo l'intendimento del Dicastero e del Governo di assicurare che il Parlamento resti la sede istituzionale di riferimento per le decisioni che riguardano la difesa e la sicurezza nazionale, come dichiarato lo scorso 13 gennaio dal Sottosegretario di Stato per la difesa, On.le Cossiga, presso la 4^ Commissione del Senato.
Per quanto concerne l'impegno riguardante la necessità di tenere presente l'esperienza maturata nell'ambito di interventi fuori area, il Ministero della difesa ha sempre operato per valorizzare e mettere a frutto, di volta in volta, l'esperienza acquisita dal personale negli interventi fuori area nel corso degli anni, ottenendo così il plauso dei partner internazionali per le capacità dimostrate dai nostri militari: capacità che sono il frutto della capitalizzazione delle esperienze maturate negli anni nei teatri di intervento dei contingenti militari italiani per missioni internazionali di pace.
La portata delle operazioni in atto e i programmi futuri rappresentano per la Difesa un impegno che deve essere sostenuto con un apparato militare moderno, integrato ed interoperabile con quello dei principali alleati e che rende necessario un processo di verifica e razionalizzazione delle risorse che, peraltro, è stato già stato da tempo avviato. In tale quadro, non senza tener conto del più generale complesso e difficile quadro economico-finanziario, alla luce della non favorevole congiuntura economica, va valutato l'impegno relativo alla rimodulazione degli investimenti, che segue una pianificazione di medio-lungo termine, legata alle evoluzioni del quadro internazionale e degli scenari di crisi, nonché al rispetto degli impegni internazionali e dei compiti istituzionali dello strumento militare, correlata alle risorse a tali fini rese disponibili e preventivate.
Il Ministro della difesa, nel corso della seduta del 1°ottobre u.s., all'Assemblea del Senato ha espresso il proprio fermo impegno nel cercare di fare in modo che non vi siano riduzioni di organico tra i militari in ferma breve, nella convinzione che occorra trovare il giusto equilibrio tra le spese per investimento e quelle per addestramento e reclutamento e che si debba in primo luogo valorizzare l'aspetto umano delle Forze armate, garantendo che il personale sia preparato, motivato e dotato delle migliori attrezzature.
Con questa finalità, l'impegno di destinare, in via prioritaria, le risorse disponibili e quelle eventualmente recuperate da altre aree ai settori del reclutamento e dell'addestramento, è stato perseguito nel predisporre le misure di interesse della Difesa contenute nella manovra finanziaria varata dal Governo nel settembre 2009, in modo da operare nell'ambito dei vincoli riduttivi posti dal quadro legislativo vigente intervenendo su specifici settori di spesa rimodulabili - quali l'esternalizzazione dei servizi, gli interventi sulle infrastrutture, gli oneri delle servitù militari, il trasporto aereo di Stato e il servizio di assistenza al volo per il traffico aereo civile - che non hanno un diretto impatto sulla formazione e sull'addestramento”.
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio 2010) |
84 |
Note di attuazione pervenute |
50 |
Percentuale di attuazione |
60% |
Ministero dell’economia e delle finanze
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2561-A/4 Ordine del giorno |
Vignali |
Assemblea |
11/02/10 |
V |
Riassegnazione ed erogazione delle somme perenti già impegnate a favore delle società finanziarie preposte alla gestione degli interventi di cui all’art. 17 della legge n. 49 del 1985 |
L’ordine del giorno Vignali n. 9/2561-A/4, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, premesso che l’articolo 1 dell’A.C. 2561, (divenuto legge n. 102 del 2009) contiene disposizioni per incentivare i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito ad avviare un’attività imprenditoriale autonoma, anche associandosi in cooperativa, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di provvedere alla riassegnazione ed erogazione delle somme perenti già impegnate a favore delle società finanziarie preposte alla gestione degli interventi di cui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, recante provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
In merito a tale impegno il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso la seguente nota:
“Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base delle disponibilità del relativo fondo, è stato possibile attribuire, ad oggi, l'importo complessivo di euro 853.616.215,47 a titolo di riassegnazione di residui passivi perenti di conto capitale, a fronte di una richiesta complessiva pervenuta dal medesimo Ministero di euro 1.808.658.565,85.
Per quanto concerne ulteriori elementi informativi, si fa rinvio alla specifica competenza in materia del citato Ministero dello Sviluppo Economico”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
1/00279 Mozione |
Cazzola |
Assemblea |
11/02/10 |
VI |
Iniziative per il sostegno dei redditi da lavoro e da pensione |
1/00280 Mozione |
Pezzotta |
||||
1/00284 Mozione |
Fluvi |
Le mozioni Cazzola, Caparini, Commercio ed altri n. 1/00279,Pezzotta ed altrin. 1/00280, accolte dal Governo ed approvate dall’Assemblea nella seduta del 24 novembre 2009, e Fluvi ed altri n. 1/00284, accolta in parte dal Governo ed approvata in parte dall’Assemblea nella medesima seduta, impegnavano l’esecutivo ad adottare una pluralità di iniziative a sostegno dei redditi da lavoro e da pensione, con particolare riguardo alla riforma degli ammortizzatori sociali
In merito a tale impegno il Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Per quanto concerne la "concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese che reimpieghino disoccupati ", si segnala che vige il credito d'imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell'anno 2008 nelle c.d. "aree svantaggiate" [i.e., nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 107)], che costituiscono un incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nel 2007.
Il credito d'imposta può essere fruito anche negli anni 2009 e 2010, purché sia mantenuto l'incremento occupazionale realizzato (articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008).
L'accesso al credito d'imposta è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, tra le quali quella che i lavoratori che determinano l'aumento occupazionale abbiano “perso l'impiego precedente”.
Per quanto concerne l'impegno volto a "rifinanziare le misure di detassazione dei salari di produttività e degli straordinari, nonché a valutare l'adozione di nuove misure di detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito ", la legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 156) ha disposto la proroga dell'agevolazione fiscale a favore dei dipendenti del settore privato contenuta nell'articolo 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché quella relativa alla riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali sul trattamento economico accessorio percepito dal personale del comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico (articolo 4, comma 3, decreto legge n. 185 del 2008).
Si segnala, inoltre, che l'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (c.d. Tremonti-ter), ha introdotto la "detassazione degli investimenti in macchinari ", consistente nell'esclusione dall'imposizione sul reddito d'impresa di un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (tabella dei codici di classificazione delle attività economiche), sostenuti a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.
La misura agevolativa si applica a "tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa ", non dunque ai titolari di reddito di lavoro autonomo (circolare dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 27 ottobre 2009)”.
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio2010) |
926 |
Note di attuazione pervenute |
22 |
Percentuale di attuazione |
2% |
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2180-A/34 Ordine del giorno
|
Mannino |
Assemblea |
22/02/10 |
I |
Coordinamento tra le diverse Forze di polizia |
L'ordine del giorno Mannino ed altri n. 9/2180-A/34, accolto da Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 maggio 2009, impegnava l'esecutivo a valutare, al fine di un'ottimale impiego delle risorse, ulteriori misure di coordinamento tra le Forze di polizia.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“La nozione di sicurezza, con il passare del tempo ed il succedersi dei fenomeni sociali, si è progressivamente estesa, fino a comprendere anche quelle manifestazioni di degrado che, comunque, incidono negativamente sulla qualità della vita urbana e che pregiudicano la percezione di legalità avvertita dai cittadini.
Ne consegue che, di fronte a problematiche complesse, risulta strategico un sistema integrato che prevede la partecipazione di tutte le componenti istituzionali che concorrono, nei settori di specifica competenza, in compiti di governo del territorio, e nell'azione comune di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di illegalità.
In relazione a tanto, con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2068; n. 125, recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", sono stati riconosciuti al sindaco, quale ufficiale di governo, poteri di ordinanza in materia di prevenzione e di contrasto di gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (articolo 6) e sono state previste la collaborazione della polizia municipale e provinciale nei piani coordinati di controllo del territorio (articolo 7), unitamente, in via assolutamente innovativa, alla possibilità di accedere agli archivi elettronici del Centro Elaborazione Dati Interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza, relativi ai veicoli rubati e rinvenuti, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno (articolo 8).
Con successivo decreto del Ministro dell'interno del 5 agosto 2008, sono stati delimitati gli ambiti di intervento del sindaco (articolo 2), in presenza dei quali il primo cittadino dispone l'impiego sul territorio comunale del personale che svolge servizio di polizia municipale e che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale), espleta le funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
Alla luce del descritto quadro normativo, il coordinamento tra le diverse forze di polizia costituisce lo strumento prioritario per una più efficace azione di prevenzione generale, anche al fine di razionalizzare l'impiego di ogni risorsa disponibile nell'ambito del piano coordinato di controllo del territorio.
Quest'ultimo, attivato in via sperimentale nel 2002, ha sostituito il precedente criterio dei "passaggi sugli obiettivi", che aveva evidenziato nel tempo una copertura del territorio non sempre omogenea, con quello più efficace della ripartizione delle aree di competenza, che avviene mediante:
- la suddivisione del territorio in settori, determinati in relazione alla loro estensione ed alle caratteristiche ambientali e della criminalità presente nelle aree;
- l'attribuzione della responsabilità del controllo, in ciascun settore, ad una delle due forze di polizia a competenza generale, con alternanza di regola giornaliera, così da favorire un'approfondita e comune conoscenza del territorio;
- l'integrazione con il servizio del poliziotto/carabiniere di quartiere/vigile di quartiere;
- l'intensificazione dello scambio informativo degli eventi riscontrati in sede di controllo nelle aree di competenza, anche attraverso la progressiva interconnessione delle centrali operative;
- il concorso delle specialità delle singole forze di polizia e della guardia di finanza per la vigilanza di obiettivi di specifico interesse;
- il coinvolgimento dei corpi di polizia municipale per i compiti di pertinenza del sindaco, indicati all'articolo 2 , lettere a), b), c), d), e), del soprarichiamato decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008, al fine di un significativo intervento per la tutela della sicurezza urbana.
Resta competenza dei prefetti, autorità provinciali di pubblica sicurezza, la responsabilità di vigilare sull'attuazione dei piani coordinati di controllo del territorio, con risoluzione di eventuali problematiche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a cui sono invitati i comandanti della polizie municipali che partecipano anche alle fasi procedurali di approvazione dei citati piani.
Sempre nel contesto di una più incisiva cooperazione tra le forze di polizia statali e locali, occorre, altresì, evidenziare che, nell'ambito delle linee strategiche definite dall'accordo quadro del 20 marzo 2007, sottoscritto tra il Ministero dell'Interno e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), sono stati stipulati appositi "Patti per la sicurezza" rispondenti alle specifiche esigenze delle singole aree urbane, a cui nella stessa ottica, ma a livello regionale o su base interregionale o interprovinciale, hanno fatto seguito ulteriori e significativi protocolli d'intesa, come quelli, ad esempio, stipulati con le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e quello per la sicurezza dell'area del Lago di Garda.
In particolare, dette collaborazioni, che rientrano anch'esse nella cosiddetta sicurezza integrata, prevedono forme più incisive di cooperazione tra le forze di polizia e le polizie municipali, la, sperimentazione di un progetto pilota per l'attivazione del numero unico europeo 112 NUE, l'incremento delle attività dei servizi del "poliziotto, del carabiniere, del vigile urbano di quartiere", iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale di tutti gli operatori della sicurezza, la promozione e il potenziamento di apparati di video sorveglianza a supporto delle attività di prevenzione e di contrasto della criminalità per la riqualificazione di aree urbane degradate.
E' stato infine attivato un tavolo tecnico per una rivisitazione e rimodulazione delle articolazioni territoriali delle forze di polizia a competenza generale, alla luce degli obiettivi dettati dalle mutate esigenze di prevenzione generale e dalla necessità, sempre più stringente, di una pianificazione accorta delle risorse”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2714/126 Ordine del giorno |
Melis |
Assemblea |
22/02/10 |
I |
Destinazione di una quota del gettito che si produrrà con l’applicazione dello scudo fiscale all’incremento delle risorse delle Forze dell’ordine |
9/2714/143 Ordine del giorno |
Naccarato |
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9/2714/145 Ordine del giorno |
Pollastrini |
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9/2714/147 Ordine del giorno |
Zaccaria |
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9/2714/150 Ordine del giorno |
Marrocu |
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9/2714/151 Ordine del giorno |
Pepe Mario (PD) |
||||
9/2714/153 Ordine del giorno |
Sanga |
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9/2714/154 Ordine del giorno |
Quartiani |
||||
9/2714/156 Ordine del giorno |
Peluffo |
||||
9/2714/158 Ordine del giorno |
Fadda |
||||
9/2714/160 Ordine del giorno |
Calearo Ciman |
||||
9/2714/163 Ordine del giorno |
Rugghia |
||||
9/2714/166 Ordine del giorno |
Mogherini Rebesani |
9/2714/167 Ordine del giorno |
Migliavacca |
Assemblea |
22/02/10 |
I |
Destinazione di una quota del gettito che si produrrà con l’applicazione dello scudo fiscale all’incremento delle risorse delle Forze dell’ordine |
9/2714/168 Ordine del giorno |
Laganà Fortugno |
||||
9/2714/169 Ordine del giorno |
La Forgia |
||||
9/2714/171 Ordine del giorno |
Vernetti |
||||
9/2714/236 Ordine del giorno |
Vietti |
Gli ordini del giorno Melis n. 9/2714/126, Naccarato n. 9/2714/143, Pollastrini n. 9/2714/145, Zaccaria n. 9/2714/147, Marrocu n. 9/2714/150, Mario Pepe (PD) n. 9/2714/151, Sanga n. 9/2714/153, Quartiani n. 9/2714/154, Peluffo n. 9/2714/156, Fadda n. 9/2714/158, Calearo Ciman n. 9/2714/160, Rugghia n. 9/2714/163, Mogherini Rebesani n. 9/2714/166, Migliavacca n. 9/2714/167, Laganà Fortugno n . 9/2714/168, La Forgia n. 9/2714/169, Vernetti n. 9/2714/171, Vietti n. 9/2714/236, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 2 ottobre 2009, impegnavano l’esecutivo a destinare un’adeguata quota del gettito derivante dall’applicazione dello scudo fiscale all’incremento, in via straordinaria per l’anno 2010, delle risorse e delle dotazioni necessarie alle Forze dell’ordine per lo svolgimento delle proprie funzioni.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Al riguardo, si fa presente preliminarmente che le primarie determinazioni sull'utilizzo del gettito in parola esulano dalla specifica competenza di questo Dicastero.
Ad ogni buon fine, auspicando comunque che l'impiego di parte delle risorse di cui si tratta possa incrementare quelle già a disposizione con la finalità di assicurare servizi di controllo del territorio, si richiama l'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che ha previsto per le Forze di polizia alcune misure economiche in aggiunta ad altre preesistenti, quali, tra l'altro:
- (commi 26 e 59) riconoscimento di agevolazioni ai familiari delle vittime del terrorismo e delle stragi;
- (comma 43) incremento di 100 milioni di euro dello stanziamento per il rinnovo contrattuale per il biennio 2008-2009 del comparto sicurezza-difesa;
- (comma 52) diritto di opzione sull'acquisto di beni confiscati alla mafia e destinati alla vendita da parte di cooperative edilizie costituite dal personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Le somme ricavate dalla vendita di detti beni affluiscono, al netto degli oneri di gestione e vendita, al Fondo unico giustizia, per essere riassegnate in quota uguale (50%) al Ministero dell'Interno per le finalità di sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e al Ministero della Giustizia per il funzionamento e potenziamento degli uffici giudiziari;
- (comma 156) proroga per il 2010 della detassazione del trattamento economico del personale del comparto sicurezza e difesa;
- (commi 206-210) autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2010-2012”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2180-A/34 Ordine del giorno
|
Zeller |
Assemblea |
24/02/10 |
I |
Contrasto del fenomeno della pedopornografia |
L'ordine del giorno Zeller ed altri n. 9/2180-A/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 maggio 2009, impegnava l'esecutivo a seguire gli orientamenti che si stanno prefigurando a livello europeo, valutando la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a contrastare il fenomeno della pedopornografia, impedendo ai minori l'accesso ai siti pornografici.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“Questo Ministero, attraverso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è costantemente impegnato nell'attività di contrasto dei rischi che si possono celare per i minori sulla rete Internet, avvalendosi, a tal fine, di uffici altamente operativi, di una capillare opera di divulgazione nelle scuole per la promozione di un uso consapevole della rete, che coinvolge bambini, genitori e insegnanti, nonché di convenzioni con importanti associazioni di categoria.
Un ruolo di primo piano, anche a livello internazionale, è svolto dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, istituito con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, in seno al predetto Dipartimento, presso il Servizio postale e delle comunicazioni della Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria e delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, con il compito di raccogliere le segnalazioni riguardanti i siti web di carattere pedopornografico.
Il centro opera come organo di raccordo investigativo, attraverso il costante monitoraggio delle reti, e raccoglie informazioni relative ai siti, ai nominativi dei gestori e dei beneficiari di pagamenti connessi all'acquisto di materiale illecito prodotto mediante l'utilizzo sessuale di minori, ad imprese o soggetti dediti alle attività delittuose incriminabili, nonché informazioni riguardanti rapporti finanziari e operazioni di commercializzazione del suddetto materiale.
Sulla base delle segnalazioni ricevute e positivamente riscontrate, viene stilata, quotidianamente, la cosiddetta “b1ack list” dei siti pedopornografici, che viene trasmessa agli Internet Service Providers per il conseguente oscuramento alla navigazione degli utenti italiani, così come previsto dalla legge.
La descritta azione di monitoraggio, finalizzata all'attuazione delle direttive comunitarie in merito all'attivazione di sistemi di navigazione protetta, costituisce un modello tipicamente europeo, già condiviso tra numerose analoghe strutture di polizia ed in ulteriore corso di implementazione presso altri paesi europei, e si pone quale principale opera istituzionale di prevenzione in favore di tutti gli utenti della rete, assolvendo un ruolo di tutela per il contrasto alla diffusione di materiale dai contenuti potenzialmente lesivi.
Peraltro, pur perseguendo, in via primaria, la finalità di assicurare la navigazione protetta in rete, le attività in argomento hanno altresì assunto una importante funzione di orientamento delle iniziative investigative, costituendo i servizi di monitoraggio degli, spazi web effettuati lo strumento base per la conoscenza dei fenomeni presenti nelle reti telematiche”
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2320-A/36 Ordine del giorno |
Fugatti |
Assemblea |
24/02/10 |
I |
Disciplina della somministrazione di bevande alcoliche |
L'ordine del giorno Fugatti n. 9/2320-A/36, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 maggio 2009, impegnava l'esecutivo ad attuare misure di prevenzione e controllo per verificare che, anche durante le ore diurne, gli esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, rispondano a tutte le caratteristiche igieniche e sanitarie di legge e che possiedano la licenza ex articolo 86 del regio decreto n. 773 del 1931.
In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:
“La normativa riguardante la somministrazione di bevande alcoliche è stata recentemente modificata dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), che ha introdotto l'articolo 14-bis nel corpo della legge 30 marzo 2001, n. 125, il quale limita ai soli esercenti muniti della licenza prevista all'articolo 86, comma 1, del t.u.l.p.s. la possibilità di somministrare e far consumare alcolici sul posto dalle ore 24.00 alle ore 7.00.
Lo stesso articolo, al comma 2, prevede irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 nei confronti di coloro che vendono o somministrano alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi predetti e da euro 5.000 a euro 30.000 se il fatto è commesso dalle ore 24.00 alle ore 7.00, anche per mezzo di distributori automatici.
All'applicazione della sanzione consegue, altresì, la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
Il rilascio della cennata licenza di cui all'articolo 86 del t.u.l.p.s. è stato attribuito ai comuni territorialmente competenti dall'articolo 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, eccezion fatta per la vendita degli alcolici di qualsiasi gradazione, per i quali la competenza comunale discende dal disposto dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
La licenza svolge funzione di autorizzazione ai fini dello stesso articolo 86 e, a mente dell'articolo 152 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s., ha natura di titolo di polizia.
Sono parimenti di competenza del sindaco la revoca e la sospensione dell'abilitazione e l'applicazione delle sanzioni conseguenti all'esercizio abusivo ed al venir meno dei requisiti richiesti dal suddetto d.P.R. n. 616/1977.
Infine, in presenza di situazioni di urgenza o di grave necessità pubblica, il Prefetto ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 2 del citato t.u.l.p.s.
Al riguardo, giova, altresì, rammentare che l'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (come sostituito dall'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"), ha conferito ai sindaci, in qualità di ufficiali di governo, nuovi poteri in tema di sicurezza urbana, dettagliati nel successivo decreto ministeriale di attuazione 5 agosto 2008, che consentono di intervenire in materia di abuso di sostanze alcoliche, per prevenire e contrastare forme di degrado suscettibili di recare ad essa pericolo”.
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio 2010) |
192 |
Note di attuazione pervenute |
93 |
Percentuale di attuazione |
48% |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2561-A/71 Ordine del giorno |
Gatti |
Assemblea |
17/02/10 |
XI |
Estensione degli istituti di tutela del reddito |
L’ordine del giorno Gatti ed altri n. 9/2561-A/71, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l’esecutivo a prevedere l’estensione degli istituti di tutela del reddito previsti dalla normativa vigente anche ai lavoratori che attualmente non ne beneficiano, siano essi a tempo determinato, a progetto o titolari di partita IVA a basso reddito, attribuendo a tale estensione adeguate risorse finanziarie.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" ripropone e attualizza l'insieme delle misure di politica passiva del lavoro già sperimentate nell'anno 2009.
Con riferimento ai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l'art. 2, comma 130, del predetto provvedimento normativo sostituisce quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La norma riconosce, infatti, in via sperimentale, per gli anni 2010-2011, nei casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 Euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: operino in regime di monocommittenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 Euro e non inferiore a 5.000; con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno; risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; risultino accreditate presso la Gestione separata, nell'anno precedente, almeno tre mensilità.
L'intervento amplia, pertanto, i requisiti e la misura dell'intervento una tantum introdotto nell'anno 2009”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2561-A/144 Ordine del giorno |
Di Giuseppe |
Assemblea |
17/02/10 |
XI |
Incremento delle risorse del Fondo per le politiche sociali |
L’ordine del giorno Di Giuseppe n. 9/2561-A/144, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l’esecutivo a prevedere, fin dalla legge finanziaria per il 2010, un incremento, sensibile e in linea con le necessità, delle risorse destinate alle non autosufficienze e ad incrementare le risorse del Fondo per le politiche sociali attualmente del tutto insufficienti e in costante e preoccupante riduzione.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“In merito al primo punto la legge finanziaria 2010, all'articolo 2, comma 102, ha stabilito che il "Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, èincrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010", laddove non era previsto per il 2010 alcun finanziamento del medesimo Fondo.
Per quanto riguarda il secondo punto, sempre la legge finanziaria 2010 ha stanziato per il Fondo per le politiche sociali 1.174.944.000 euro a fronte dello stanziamento di 1.029.957.000 euro previsto con la legge finanziaria 2009.
La finanziaria 2010 ha specificato, inoltre, che “a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”(art. 2, comma 103). Di conseguenza "a decorrere dall'anno 2010 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è corrispondentemente ridotto” (art. 2, comma 104).
Infine, dal decreto di ripartizione del Bilancio di previsione - Anno 2010, con specifico riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risulta che il capitolo 3671 (Fondo da ripartire per le politiche sociali) ammonta a 435.257.959 euro, al netto del finanziamento dei diritti soggettivi la cui spesa è imputata ai capitoli 3532, 3534, 3535 e 3537, risultando pari a euro 854.000.000”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2561-A/148 Ordine del giorno |
Evangelisti |
Assemblea |
17/02/10 |
XI |
Riforma organica degli ammortizzatori sociali |
L’ordine del giorno Evangelisti n. 9/2561-A/148, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l’esecutivo: a procedere alla riforma organica degli ammortizzatori sociali; a disporre con la massima urgenza misure a sostegno del reddito finalizzate a mantenere in attività il maggior numero possibile di lavoratori dipendenti e parasubordinati; a prevedere una riforma della cassa integrazione; a predisporre per i lavoratori, anche parasubordinati, per i quali non sarà possibile il mantenimento in attività né l’utilizzo di ammortizzatori sociali esistenti per un periodo di almeno un anno, uno specifico assegno mensile di disoccupazione; ad assumere iniziative finalizzate ad estendere tutte le tipologie di ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori con contratti a tempo determinato o con altre forme di lavoro precario quando siano stati superati i trentasei mesi di lavoro; a vincolare l’erogazione degli ammortizzatori sociali esclusivamente alle imprese che assumeranno l’impegno a non diminuire i propri livelli occupazionali per il periodo in cui saranno erogati i contributi ed i sussidi ed a non esternalizzare la propria produzione all’estero.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con l'obiettivo d'incentivare i beneficiari di una prestazione sociale al reinserimento nel mercato del lavoro, sono state introdotte nell’ordinamento, in materia di ammortizzatori sociali, alcune misure caratterizzate dal prevedere un utilizzo integrato di strumenti di politica attiva e passiva del lavoro.
Al fine di incentivare la conservazione e valorizzazione del capitale umano nelle imprese, l'art. 1 del decreto legge n. 78/2009 ha previsto, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, che i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o di riqualificazione che possono includere attività produttive connesse all'apprendimento.
L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono state disciplinate le modalità attuative della norma.
Tale decreto attualmente ha terminato il proprio iter amministrativo ed è stato inviato alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ex art. 3 della legge 20/1994.
Per favorire ulteriormente il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori disoccupati o sospesi, beneficiari di prestazioni sociali, l'art. 1, comma 7, del predetto decreto legge ha previsto l'estensione degli incentivi di cui all'art.7 ter, comma 7, del decreto legge n. 5/2009 anche ai beneficiari del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui intendano intraprendere un lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale, una micro impresa o associarsi in cooperativa.
In particolare, quindi, i lavoratori aventi diritto per gli anni 2009 e 2010 ad ammortizzatori sociali in deroga, in quanto licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla legge 223/1991 nonché i destinatari di benefici di cui all'art. 19, comma 1, del decreto legge 185/2008, possono richiedere di ricevere in un'unica soluzione l'importo relativo ai contributi figurativi.
Per i beneficiari di cassa integrazione in deroga o di sospensione ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legge 185/2008, sono previste, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, le dimissioni dall'impresa di appartenenza.
Il decreto legge 78/2009 prevede, altresì, per i lavoratori beneficiari di trattamenti integrativi ordinari e straordinari a regime, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, la possibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 8, che venga loro liquidato il relativo trattamento per il numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite, nel caso ne facciano richiesta per intraprendere un lavoro autonomo, avviare un'attività autoimprenditoriale, una micro impresa o associarsi in cooperativa.
L'operatività di tali disposizioni normative è subordinata al decreto interministeriale del Ministero del lavoro e del Ministero dell'economia e delle finanze che ne ha definito le modalità e l'applicazione.
Allo stato attuale il decreto attuativo sopra citato ha terminato il proprio iter amministrativo ed è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ex art. 3 della legge 20/1994”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2561-A/92 Ordine del giorno |
Argentin |
Assemblea |
17/02/10 |
XII |
Adeguamento del Fondo sulla non autosufficienza |
L’ordine del giorno Argentin ed altri n. 9/2561-A/92, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l’esecutivo ad adeguare congruamente il Fondo sulla non autosufficienza di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, affinché le regioni e, di conseguenza, gli enti locali possano predisporre ed erogare adeguati servizi di sostegno e presa in carico delle persone non autosufficienti.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) recante “Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale dello Stato” ha recepito positivamente gli accordi del "Patto per la salute 2010-2012" siglato definitivamente dalla Conferenza Stato-Regioni il 3 dicembre 2009, nel quale lo Stato si è impegnato a garantire, per l'anno 2010, un finanziamento di 400 milioni di euro a favore del Fondo per la non autosufficienza.
L'articolo 2, comma 102, della legge finanziaria 2010, infatti, ha disposto un incremento di 400 milioni di euro per il Fondo per le non autosufficienze”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2561-A/136 Ordine del giorno |
Mantini |
Assemblea |
17/02/10 |
XI |
Opportunità di estendere alle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dell’aprile 2009 le medesime disposizioni fiscali e contributive varate per le popolazioni di Umbria, Marche e delle province di Campobasso e Foggia |
L’ordine del giorno Mantini n. 9/2561-A/136, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di estendere, anche attraverso provvedimenti urgenti, alle popolazioni abruzzesi colpite dagli eventi sismici dell’aprile 2009, le medesime disposizioni varate per la definizione delle posizioni fiscali e contributive previste per le popolazioni di Umbria, Marche e delle province di Campobasso e Foggia.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“In merito alla tematica oggetto dell'ordine del giorno in esame, si rappresenta che la stessa ha trovato soluzione nell'articolo 1, comma 10, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194.
Detta disposizione, infatti, ha previsto che, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, venga disposta, nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo, la proroga della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2714/254 Ordine del giorno |
De Poli |
Assemblea |
17/02/10 |
XII |
Opportunità di destinare parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali |
L’ordine del giorno De Poli n. 9/2714/254, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 2 ottobre 2009, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di destinare una quota parte delle risorse che affluiranno nelle casse dello Stato per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale ad incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), di cui alla legge n. 328 del 2000, e del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge n. 285 del 1997.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Le maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale andranno a confluire nel Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili (art. 7 quinques del decreto legge 5/2009, convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33), di cui all'allegato 1 della legge finanziaria 2010. Tali risorse sono parte integrante del budget di entrata previsto dalla manovra di bilancio e prevedono il rifinanziamento di voci spesa sociale.
Tra tali finalità sono individuate: 500 milioni per il rifinanziamento delle missioni internazionali, 400 milioni al 5 per mille, 400 milioni all'autotrasporto, 350 milioni al fondo per l'università, 250 milioni per il fondo di solidarietà dell'agricoltura, 130 milioni ai libri di testo scolastici, 130 milioni alle scuole private, 130 milioni per l'adempimento degli impegni dello Stato derivati dalla partecipazione a banche e fondi internazionali, 100 milioni alle popolazioni colpite da calamità naturali, 370 milioni per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di Napoli, Palermo e occupati presso gli istituti scolastici, 181 milioni nel 2010, 123 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012, per interventi finalizzati a misure di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dal sisma dell'Abruzzo dell'aprile 2009, nonché in materia di adempimenti comunitari per gli enti locali e funzionalità del sistema giustizia.
La legge finanziaria 2010, comunque, prevede un rifinanziamento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di 150 milioni di euro. In particolare il Fondo, in cui è confluito il Fondo Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, finanzia un sistema articolato di Piani Sociali Regionali e Piani Sociali di Zona che descrivono, per ciascun territorio, una rete integrata di servizi alla persona rivolti all'inclusione dei soggetti in difficoltà, o comunque all'innalzamento del livello di qualità della vita. Questa modalità di intervento ridisegna un nuovo sistema di welfare che intende partire da una visione di insieme delle problematiche, per operare sugli specifici settori, sempre tenendo conto delle interdipendenze tra i fenomeni sociali e tra le politiche pubbliche. Le risorse contenute nel Fondo Nazionale per le Politiche Sociali finanziano due aree di intervento. Tra le sue risorse una parte delle quote è riservata a 15 Comuni italiani, come previsto dalla legge 285/97, per la realizzazione di progetti destinati ai diritti dell'infanzia e all'adolescenza.
Mentre i trasferimenti economici alle persone e famiglie, che vengono gestiti attraverso l'INPS, contribuiscono a finanziare la rete integrata di servizi sociali territoriali; questa parte viene ripartita tra le Regioni che, a loro volta, ed in base alle proprie normative e programmazioni sociali, attribuiscono le risorse ai comuni. Sono questi ultimi gli enti responsabili dell'erogazione dei servizi ai cittadini organizzati e programmati all'interno dei Piani sociali di zona, dentro i quali più comuni possono associarsi per una gestione integrata dei propri servizi.
A fronte del proprio ruolo di capofila della filiera di finanziamento il Ministero si occupa di monitorare sia l'andamento della spesa per trasferimenti monetari, sia della spesa territoriale per servizi. La gestione delle risorse nazionali per le politiche sociali risponde agli obiettivi generali fissati nella legge 328/2000 e alla definizione e all'aggiornamento di un complesso sistema di analisi dei bisogni sociali sui quali il Ministero è impegnato, a partire dalle attività seguenti: a) definizione di metodologie per l'analisi della domanda sociale finalizzata a una più ampia conoscenza del fabbisogno sul territorio; b) analisi del fenomeno della povertà in Italia; c) analisi dell'impatto del federalismo sulle politiche sociali. Il comma 93 dell'articolo 2 della legge finanziaria prevede che a decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: a) articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; b) articoli 33, 74 e 75 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni; c) articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; d) articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il Ministero in tal modo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, prevede così di migliorare la gestione della spesa sociale, individuando specifici settori, che richiedono una continua verifica degli obiettivi. Inoltre, alcuni settori rientrano nelle specifiche competenze spettanti alle Regioni, così come individuate dall'articolo 117 della Costituzione, e ai Comuni riservatari, come previsto dalla legge 328/2000 e dalla legge 285/97. Pertanto, si potrà operare solo un controllo finale e svolgere soprattutto un'azione di promozione e di incentivazione”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2714/255 Ordine del giorno |
Compagnon |
Assemblea |
17/02/10 |
XI |
Estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori con contratti a tempo determinato o con altre forme di lavoro precario |
L’ordine del giorno Compagnon n. 9/2714/255, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 2 ottobre 2009, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di utilizzare una parte delle risorse che affluiranno nelle casse dell'erario al fine di estendere tutte le tipologie di ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori con contratti a tempo determinato, o con altre forme di lavoro precario, che ne sono attualmente sprovvisti.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (finanziaria 2010) si ripropone e attualizza l'insieme delle misure di politica passiva del lavoro già sperimentate nell'anno 2009.
La legge, infatti, consente di intervenire anche per l'anno 2010 con gli ammortizzatori sociali c.d. in deroga.
Tali misure di sostegno sono rivolte ai lavoratori che normalmente sarebbero stati esclusi dal campo di applicazione degli ammortizzatori sociali ai sensi della legge 223/1991, a causa della tipologia di contratto di cui sono titolari, dell'appartenenza settoriale dell'azienda di cui sono dipendenti o della dimensione aziendale.
Con riferimento ai lavoratori titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, l'art. 2, comma 130, del predetto provvedimento normativo sostituisce quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La norma riconosce, infatti, in via sperimentale, per gli anni 2010-2011, nei casi di fine lavoro, una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000 Euro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 61, comma 1, del decreto legislativo 276/2003, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: operino in regime di monocommittenza; abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 Euro e non inferiore a 5.000; con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso la Gestione separata, un numero di mensilità non inferiore a uno; risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; risultino accreditate presso la Gestione separata, nell'anno precedente, almeno tre mensilità.
L'intervento amplia, pertanto, i requisiti e la misura dell'intervento una tantum introdotto nell'anno 2009”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2180-A/17 Ordine del giorno |
Binetti |
Assemblea |
24/02/10 |
XII |
Mantenimento per tutti i minori presenti in Italia, indipendentemente dalla condizione giuridica dei genitori e dei familiari, delle prestazioni socio-sanitarie, in particolare pediatriche |
L’ordine del giorno Binetti ed altri n. 9/2180/17, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 14 maggio 2009, impegnava l’esecutivo a mantenere per tutti i minori presenti in Italia, indipendentemente dalla condizione giuridica dei genitori e dei familiari, le prestazioni socio-sanitarie, in particolare pediatriche, urgenti e non, in ospedale, sul territorio o nei consultori, nonché a garantire la continuità delle cure anche attraverso l’assistenza pediatrica di base.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“La tutela dei minori stranieri rappresenta una delle priorità del legislatore nazionale che, nel disciplinare la materia dell'immigrazione, ha previsto una serie di norme derogatorie ed eccezionali finalizzate a porre in primo piano il superiore interesse del minore, anche in conformità con gli obblighi internazionali assunti dallo Stato. L'articolo 28, comma 3, del T.U. prevede, infatti, che "In tutti i procedimenti amministrativi egiurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve esserepreso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo,conformemente aquanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176".
Con riferimento specifico alla tutela della salute del minore, l'articolo 34 del T.U. prevede che 1'assistenza sanitaria spetti altresì ai familiari a carico, regolarmente soggiornanti, degli stranieri iscritti al S.S.N. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario ai minori figli di stranieri iscritti è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. L'articolo 35 prevede comunque che ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare, garantiti:
- la tutela sociale della gravidanza e della maternità;
- la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27.05.1991, n. 176;
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
Tali prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani.
Al riguardo, mediante le risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie anno 2008, è stata sottoscritta con l'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP) una convenzione per un importo complessivo di 2.000.000.00 euro, avente ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi di supporto alla popolazione immigrata nell'accesso ai servizi sanitari, nella loro assistenza e prevenzione sanitaria, con particolare riguardo alle donne in stato di gravidanza ed ai minori, anche attraverso l'impiego di mediatori culturali, da inserire nelle A.S.L. italiane, all'uopo formati attraverso l'organizzazione di specifici corsi.
In particolare, l'iniziativa è stata adottata allo scopo di dare effettiva attuazione ad una piena parità degli stranieri nell'accesso ai servizi sanitari pubblici mediante la prevenzione di percorsi di informazione in materia sanitaria, finalizzati, tra l'altro, a favorire l'accesso ai servizi sanitari, nella prospettiva non solo di venire incontro alla semplice richiesta di cure per malattie, ma anche alla domanda di prevenzione e di assistenza alla gravidanza ed al parto, alla crescita dei minori, alla vecchiaia, nonché a tutte quelle patologie derivanti da condizioni di disagio sociale”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2714/261 Ordine del giorno |
Testa Nunzio Francesco |
Assemblea |
24/02/10 |
XI |
Destinazione di parte delle risorse derivanti dall’applicazione dello scudo fiscale per contrastare il lavoro sommerso |
L’ordine del giorno Nunzio Francesco Testa n. 9/2714/261, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 2 ottobre 2009, impegnava l’esecutivo ad assumere iniziative volte a destinare risorse aggiuntive a valere sul gettito derivante dalla entrata in vigore dello scudo fiscale al potenziamento dei controlli e delle ispezioni per l’emersione delle posizioni irregolari, al fine di contrastare il lavoro sommerso.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Nell'ambito della programmazione strategica dell'attività di vigilanza la competente Direzione generale per l'attività ispettiva, consapevole della significativa concentrazione di situazioni di lavoro sommerso ed irregolare in particolari settori economici, ha disposto nel corso degli anni specifiche vigilanze straordinarie volte a contrastare tali fenomeni e al contempo indirizzato ciascuna Direzione provinciale del lavoro a tener conto delle specificità presenti nel territorio di propria competenza.
In quest'ottica, il settore agricolo è stato oggetto di particolare attenzione mediante il coinvolgimento delle regioni della Basilicata, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia per varie operazioni di vigilanza straordinaria.
Sono state infatti promosse diverse campagne:
- anno 2005 operazione "il Girasole";
- giugno-agosto 2006 operazione "Terra Nuova ", dettata dall'esigenza di vigilare nel settore agricolo soprattutto nelle zone laddove sono praticate colture intensive ad alta produttività che richiedono impieghi massicci di manodopera nonché nel settore boschivo;
- autunno 2006 nella regione Puglia, vigilanza quest'ultima predisposta a seguito delle notizie diffuse da vari organi di stampa, concernenti lo sfruttamento di lavoratori impegnati in detto settore nella provincia di Foggia, con riferimento ad attività svolte secondo la stagionalità delle varie colture (quali ad esempio: la raccolta di frutta ed ortaggi, l'allevamento del bestiame e le colture florovivaistiche);
- giugno-dicembre 2007, operazione "La coccinella", rivolta in particolare alle zone in cui sono praticate colture intensive ad alta produttività e che, dunque, richiedono un cospicuo impiego di manodopera per la realizzazione dei sistemi d'impianto, raccolta, selezione ed imballaggio dei relativi prodotti, per lo più deperibili.
Nel periodo compreso tra giugno e dicembre 2008, la vigilanza straordinaria è stata impostata con l'obiettivo di effettuare accessi ispettivi volti al controllo e al contrasto sia del fenomeno del lavoro in nero che dello sfruttamento della manodopera clandestina.
Si evidenzia, infatti, che l'azione ispettiva programmata per le vigilanze straordinarie nell'ottica della tutela dei lavoratori, risulta orientata ad evitare lo sfruttamento della manodopera attraverso la verifica del fenomeno dell'instaurazione "fittizia" dei rapporti di lavoro agricolo e della eventuale mancanza dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.
Si sottolinea, inoltre, che gli interventi ispettivi sono stati sempre preceduti da accurate operazioni di intelligence sul territorio, volte a realizzare una mappatura delle aree agricole maggiormente colpite da macro-fenomeni caratterizzati da gravi irregolarità.
Occorre ricordare che anche il settore dei pubblici esercizi è stato oggetto di particolare attenzione nella programmazione dell'attività di vigilanza, in particolare durante il periodo estivo, in quanto in tale ambito, attesa la brevità e l'intensità dell'attività, si riscontra frequentemente il ricorso al lavoro "nero", in particolare nelle forme del lavoro minorile e di quello svolto dai lavoratori extracomunitari.
Nel corso dei vari anni sono state poste in essere anche molteplici operazioni di vigilanza nel settore turistico-alberghiero, dettate dalla necessità di focalizzare l'attenzione su fenomeni di violazione ed elusione di norme legislative e contrattuali evidentemente rilevanti. Le aziende di questo settore, infatti, nel breve periodo hanno necessità di aumentare considerevolmente la propria attività e ciò può indurre nella violazione delle norme in materia di regolare occupazione del personale (es: operazione "Sapore di mare" estate 2005, “Acqua azzurra” estate 2006, "pubblici esercizi zone costiere" anno 2008, etc.).
Non può, infine, essere tralasciata l'attenzione dedicata alle attività di impresa gestite da etnie straniere. Sono state all'uopo programmate numerose vigilanze straordinarie, finalizzate a rendere più efficace il contrasto del fenomeno di sfruttamento sistematico dei lavoratori da parte di tali imprese, mediante accertamenti mirati a reprimere il ricorso al lavoro nero o clandestino nonché tesi a far emergere diffuse situazioni di irregolarità, quali la mancata corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, festivo o notturno, la mancata fruizione dei riposi previsti dalla legge, l'erogazione di retribuzioni non corrispondenti agli importi indicati sui prospetti paga o addirittura inferiori ai minimi contrattuali e il ricorso al lavoro minorile (es. Operazione "Marco Polo", "Grande Muraglia", "Arcobaleno", etc.)”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2714/184 Ordine del giorno |
Miotto |
Assemblea |
24/02/10 |
XII |
Destinazione di parte delle risorse derivanti dall’applicazione dello scudo fiscale all’incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali |
L’ordine del giorno Miotto n. 9/2714/184, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 ottobre 2009, impegnava l'esecutivo a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, per l'anno 2010, delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“L'articolo 2, comma 103, della legge 23.12.2009, n. 191 (finanziaria 2010) dispone che, a decorrere dall'anno 2010, gli oneri relativi a taluni diritti soggettivi non saranno più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ciò vale per le risorse che finanziano le prestazioni relative ai diritti:
- ex art. 65 legge 448/1998 e successive modificazioni (assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli);
- ex art. 39 legge 448/2001 e successive modificazioni (norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e drepanocitosi);
- ex artt. 33, 74 e 75 del d.lgs. 151/2001 (assegno di maternità).
A decorrere dall'anno 2010, tra l'altro, ben oltre le previsioni e lo stesso "Patto per la salute 2010-2012" siglato dalla Conferenza Stato-Regioni il 3 dicembre 2009, il Fondo nazionale per le politiche sociali risulta incrementato di 150 milioni di euro”
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2714/127 Ordine del giorno |
Rossomando |
Assemblea |
24/02/10 |
XII |
Destinazione di parte delle risorse derivanti dall’applicazione dello scudo fiscale ad una campagna comunicativa socio-culturale volta all'affermazione di una società multietnica e multiculturale |
L'ordine del giorno Rossomando n. 9/2714/127, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 ottobre 2009, impegnava l'esecutivo a destinare una quota del gettito che si produrrà dallo scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse necessarie a predisporre una vasta campagna comunicativa e socio-culturale volta a sensibilizzare e a costruire le basi per l'affermazione della società multietnica e multiculturale.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Nel corso degli ultimi anni, molti sono stati gli interventi adottati da questa Amministrazione in materia di integrazione sociale degli immigrati, i quali hanno riguardato diversi settori: inserimento lavorativo; sostegno all'accesso alloggio; diffusione della lingua italiana; accoglienza degli alunni stranieri; tutela dei minori stranieri non accompagnati; valorizzazione delle seconde generazioni; tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale; inclusione sociale delle comunità Rom e Sinte; diffusione della conoscenza dell'ordinamento italiano e dei possibili percorsi di inclusione sociale.
Con particolare riferimento a quest'ultimo profilo, si evidenzia, che sono state potenziate le attività di informazione e comunicazione finalizzate a favorire la diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e le iniziative promosse dall'Amministrazione nel campo dell'immigrazione. In particolare, nel 2008 era stata avviata una campagna integrata di comunicazione strutturata su due livelli:"istituzionale", mediante la diffusione di messaggi mass-mediatici, ed "allargata" attraverso la realizzazione, tra l'altro, di un tour di contatto (nel corso del quale è stato distribuito il vademecum sull’immigrazione realizzato da questo Ministero), e di tornei sportivi in diverse città italiane. Questa campagna è proseguita anche per il 2009, con un impegno complessivo di spesa pari a 165.600,00 euro, al fine di creare sul territorio nazionale ulteriori occasioni di aggregazione e di dialogo interculturale, nonché per continuare a diffondere, presso la popolazione immigrata, le informazioni utili al positivo inserimento nella società italiana, sia mediante l'implementazione del numero delle città sedi del tour di contatto, sia attraverso la realizzazione di una sessione finale del torneo sportivo.
Le risorse che deriveranno dall'applicazione dello scudo fiscale potranno quindi essere destinate al potenziamento delle linee di intervento finora seguite, in conformità anche al principio della continuità dell'azione amministrativa, alla luce delle criticità emerse e delle buone prassi esistenti.”
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2714/125 Ordine del giorno |
Ferranti |
Assemblea |
24/02/10 |
XII |
Destinazione di parte delle risorse derivanti dall’applicazione dello scudo fiscale per favorire l'integrazione sociale degli immigrati in Italia |
L'ordine del giorno Ferranti n. 9/2714/125, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 ottobre 2009, impegnava l'esecutivo a destinare un'adeguata quota del gettito che si produrrà dall'applicazione dello scudo fiscale all'incremento, in via straordinaria per l'anno 2010, delle risorse necessarie per favorire politiche volte all'integrazione e all'inclusione sociale degli immigrati in Italia.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Nel corso degli ultimi anni molti sono stati gli interventi adottati da questa Amministrazione in materia di integrazione sociale degli immigrati, i quali hanno riguardato diversi settori: inserimento lavorativo; sostegno all'accesso alloggio; diffusione della lingua italiana; accoglienza degli alunni stranieri; tutela dei minori stranieri. non accompagnati; valorizzazione delle seconde generazioni; tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità sociale; inclusione sociale delle comunità Rom e Sinte.
In particolare, gli obiettivi prioritari della strategia di integrazione impostata in questi ultimi anni sono stati focalizzati su tre temi principali:
- il lavoro regolare, con particolare riguardo alle donne immigrate, attraverso la creazione di percorsi di promozione economico-sociale delle donne migranti in condizioni di disagio, anche attraverso la formazione, l'orientamento e l'inserimento lavorativo e di tutela contro tutte le forme di discriminazioni di genere etnico-razziale;
- l'insegnamento e la diffusione della lingua italiana e dei valori fondamentali, come promosso anche dal recente "Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno";
- la promozione di politiche per la casa, anche contrastando alcune forme di discriminazione (azioni di recupero di aree e quartieri degradati, ristrutturazioni di alloggi dismessi, realizzazione di alloggi transitori, potenziamento delle prassi di collaborazione pubblico-privato finalizzato all'aumento dell'offerta abitativa, contrasto alla discriminazione della società di accoglienza, iniziative di informazione ed orientamento).
Le risorse che deriveranno dall'applicazione dello scudo fiscale potranno quindi essere destinate al potenziamento delle linee di intervento finora seguite, in conformità anche del principio della continuità dell'azione amministrativa, alla luce delle criticità emerse e delle buone prassi esistenti”.
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio 2010) |
284 |
Note di attuazione pervenute |
105 |
Percentuale di attuazione |
37% |
Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1713-B/24 Ordine del giorno |
Lo Presti |
Assemblea |
11/02/10 |
I |
Iniziative volte al ripristino dell’erogazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l’anno 2009 delle pubbliche amministrazioni |
L’ordine del giorno Lo Presti n. 9/1713-B/24, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 19 dicembre 2008, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti normativi affinché gli impegni presi nel Protocollo di intesa del 30 ottobre 2008, sottoscritto tra lo stesso Governo e le organizzazioni sindacali, possano permettere il concreto ed effettivo ripristino dell’erogazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per l’anno 2009 delle pubbliche amministrazioni, sulla base di criteri selettivi e meritocratici di valutazione.
In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha trasmesso la seguente nota:
“L'articolo 67, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 ha previsto per l'anno 2009 - in attesa del generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del Dlgs n. 165/2001, volta a definire una più stretta correlazione dei predetti trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative che richiedono particolare impegno e responsabilità - la disapplicazione di tutte le disposizioni speciali previste nell'Allegato B del citato decreto legge, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni statali.
Al medesimo articolo, il comma 5 ha previsto che, per le stesse finalità, dovesse essere ridotta la dotazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della L. 266/2005, ossia le amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4 dei Dlgs n. 165/2001.
Il comma 17 dell'articolo 61 del citato decreto legge ha inoltre disposto che le somme rinvenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate dell'articolo in esame fossero versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e successivamente riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente, la cui dotazione finanziaria è stata stabilita in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Ai fini dell'effettivo ripristino delle predette risorse il comma 17, quinto periodo, ha previsto che con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'Interno e dell'Economia e delle finanze, una quota di tale fondo potesse essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e che una ulteriore quota potesse essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5; ovvero alle amministrazioni interessate dalla disapplicazione delle disposizioni speciali prevista al citato comma 2.
Proprio in considerazione di tale premessa il Governo ha sottoscritto con le Organizzazioni sindacali, in data 30 ottobre 2008, un Protocollo d'intesa volto al recupero delle risorse ridotte ai sensi dell'articolo 67, commi 2 e 5, del suindicato decreto-legge n. 112/2008.
Con riferimento all'effettività di tale impegno con l'articolo 7-ter, comma 15, del decreto legge n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009, si è novellato l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 207/2008, introducendo il comma 1-bis. Tale disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e 1'innovazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, siano individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti a utilizzare per la contrattazione collettiva, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, "le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nell'allegato B, di cui all'articolo 67, c.2 del citato decreto-legge n.112/2005, eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica".
Si evidenzia, sul punto, che il comma 32 dell'articolo 2 della legge n. 203/2005 (legge Finanziaria 2009) ha disposto successivamente che, a decorrere da1 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dovrà essere corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.
In esito a tali disposizioni è stato conseguentemente emanato il D.P.C.M. 2 luglio 2009, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.
Con successivo D.M. del Ministro dell'economia e delle finanze datato 3 settembre 2009 si sono accertate e verificate le risorse derivanti dall'applicazione del citato articolo 7-ter, comma 15, del decreto-legge n. 5/2009, da destinare al reintegro dei fondi per la contrattazione collettiva integrativa per l’anno 2009.
Al riguardo, proprio per dare concreta ed effettiva attuazione all’impegno assunto dal Governo nel richiamato protocollo d'intesa del 30 ottobre 2008 - e comunque coerentemente con quanto disposto dall'articolo 40, comma 3-bis del Dlgs n. 165/2001, come modificato dall'articolo 54 del Dlgs n. 150/2009 in ordine all'utilizzo del trattamento economico accessorio - con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione del 23 dicembre 2009 si sono individuate le risorse da ripartire, per l'anno 2009, del fondo di cui all'articolo 61, comma 17 del citato decreto legge n. 112/2008, ivi incluse quelle destinate a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si ritiene che il Governo, con i citati provvedimenti, abbia dato attuazione a quanto assunto con l'ordine del giorno in esame”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1713/61 Ordine del giorno |
Pepe Mario (PDL) |
Assemblea |
24/02/10 |
I |
Misure per accelerare il pagamento dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione |
9/2187-A/80 Ordine del giorno |
Testa Nunzio Francesco |
Gli ordini del giorno Mario Pepe (PDL) n. 9/1713/61, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 13 novembre 2008, e Nunzio Francesco Testa n. 9/2187-A/80, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 aprile 2009, impegnavano l'esecutivo a prevedere misure per accelerare il pagamento dei debiti di fornitura della pubblica amministrazione, ottemperando alle raccomandazioni europee e utilizzando il Fondo apposito a suo tempo costituito.
In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha trasmesso la seguente nota:
“In relazione al fenomeno dei ritardati pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, sul piano legislativo, in questi anni, sono state introdotte diverse norme a tutela del fornitore-creditore, volte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni forniture ed appalti.
Già con la direttiva 2000/35/CE e, per l'Italia, con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di recepimento, sono state adottate per tutti gli Stati membri efficaci misure dissuasive contro i tardivi pagamenti dei crediti commerciali ed è stato assicurato il rispetto dei termini contrattuali nelle "transazioni commerciali", cioè per quei contratti tra imprese, ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, nei quali è prevista la consegna di merci, ovvero la prestazione di servizi verso il pagamento di un prezzo, anche derivanti dall'esercizio delle arti e professioni, ma con esplicita esclusione dei contratti stipulati con i consumatori.
Segnatamente, la direttiva citata ha introdotto alcune misure generali di particolare interesse: la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza bisogno di un atto scritto di messa in mora del debitore; la previsione di un termine di adempimento ex lege in mancanza di una diversa pattuizione contrattuale; la determinazione di particolari interessi di mora a carico del debitore; il risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme corrisposte tardivamente, nonché, infine, la limitazione del potere delle parti di derogare alla disciplina legale, prevedendo la nullità di un accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti gravemente iniquo per il creditore.
Successivamente, la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) ha istituito il Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura, al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle Amministrazioni dello Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
Con riferimento, invece, ai debiti delle Regioni la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all'articolo 2, comma 46 e seguenti, ha stabilito che, in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, entro precisi limiti, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali. Si tratta, in sostanza, di un prestito che le regioni interessate sono tenute a restituite in un periodo non superiore a trenta anni per 1'estinzione dei debiti cumulati.
Va, inoltre, segnalato, con riferimento alle Amministrazioni dello Stato, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2) recante misure urgenti anticrisi per il sostegno delle famiglie, del lavoro, dell'occupazione e delle imprese, che all'articolo .9, comma 3 (le cui disposizioni hanno trovato specifica attuazione con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 19 maggio 2009) ha previsto l'intervento di una Società per azioni (la Sace S.p.a.) per la prestazione di garanzie a fronte dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione; tale intervento è volto a facilitare l'operazione di sconto delle fatture presso gli istituti bancari e a garantire maggiore certezza dei tempi di recupero dei crediti presso le Amministrazioni pubbliche, anche al fine di scongiurare la sospensione o la riduzione dell'erogazione di anticipazioni.
Inoltre, la garanzia offerta dalla Società Sace, alla quale hanno accesso privilegiato le imprese disposte a offrire una riduzione del credito originario alla Pubblica Amministrazione, è stata prevista sia per sbloccare questo canale di finanziamento, ma anche per permettere l'effettuazione di operazioni di sconto ad un tasso molto conveniente (1'Euribor senza spread).
Da ultimo, il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) sempre in materia di interventi anticrisi, all'articolo 9, al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, ha previsto che le Amministrazioni debitrici incluse nell'elenco ISTAT del conto economico consolidato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004, devono adottare misure organizzative volte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.
Il provvedimento d'urgenza in argomento ha, inoltre, disposto che qualora la pubblica Amministrazione adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa, la stessa dovrà preventivamente accertare l’entità degli stanziamenti disponibili in bilancio e, di conseguenza, adeguare il proprio programma dei pagamenti dovuti, nel rispetto delle regole di finanza pubblica.
Per completezza, si rappresenta che presso le Commissioni II^ (Giustizia) e X^ (Attività produttive) della Camera dei Deputati è all'esame una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi delle Pubbliche Amministrazioni nei pagamenti dei debiti relativi alle transazioni commerciali.
Si tratta di un’iniziativa della massima importanza per il sistema delle imprese, che introduce un regime più rigoroso e sanzioni più pesanti in materia di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali (come sopra indicato materia già disciplinata dalla citata direttiva 2000/35/CE, recepita nel nostro ordinamento con il richiamato decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231), allo scopo di contrastare il fenomeno ed evitare effetti distorsivi sul mercato interno.
L'iniziativa si inserisce all'interno del c.d. Small Business act, che rappresenta, in sintesi, una specifica politica economica intrapresa dalle istituzioni europee volta a definire un quadro normativo più favorevole per le piccole e medie imprese.
Nel dettaglio, con la proposta di direttiva vengono introdotte norme a tutela anche delle imprese più piccole (che normalmente vantano crediti di piccola entità), alle quali viene estesa la tutela attualmente riservata alle aziende che vantano crediti superiori ad un certo importo; l'iniziativa, inoltre, intende rendere più stringente la disciplina sul recupero dei crediti non contestati ed ampliare le attuali possibilità di risarcimento per il creditore fino a coprire tutti i costi sostenuti, interni ed amministrativi, generati dal ritardato pagamento; è previsto, infine, un regime ancora più stringente degli interessi di mora nel caso il debitore moroso sia una Pubblica amministrazione, nonché specifiche misure volte a velocizzare la riscossione dei crediti nei confronti delle Amministrazioni pubbliche vantati dai fornitori di beni e servizi; nell'ipotesi all'esame parlamentare, i debiti contratti dovranno essere onorati entro 30 giorni, pena un risarcimento in favore del creditore pari al 5% dell'intero importo dovuto”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2936-A/221 Ordine del giorno |
Romele |
Assemblea |
24/02/10 |
I |
Iniziative volte a reintegrare le somme spettanti al Formez per l'anno 2010 |
L'ordine del giorno Romele n. 9/2936-A/221, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 dicembre 2009, impegnava l'esecutivo ad adottare iniziative normative volte a reintegrare con 1,2 milioni di euro in ambito di assestamento di bilancio 2010 le somme spettanti al Formez per l'anno 2010, eventualmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale.
In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha trasmesso la seguente nota:
“La riduzione di stanziamento cui si riferisce l'ordine del giorno deriva dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, recante provvedimenti anticrisi, il quale dispone che - nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dal 2009 nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) - il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.
In attuazione a quanto disposto dal predetto comma 4, articolo 17, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stati individuati gli accantonamenti di cui alla citata disposizione; in particolare tra le somme accantonate, per l'anno finanziario 2009, nell'ambito della Missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma “Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamento per le Amministrazioni pubbliche” - u.p.b. 24.1.2 - Interventi, risulta essere ricompreso un accantonamento sul capitolo 5200 (Formez) di 1,2 milioni di euro.
Con il disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo, tuttavia, all'iniziale stanziamento a legislazione vigente relativo all'autorizzazione di spesa inserita nella Tabella C, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1999, recante riordino del Formez, pari a circa 19 milioni di euro, è stato apportato nel corso dell'esame parlamentare un incremento di 5 milioni di euro per il 2010, rideterminando conseguentemente l'autorizzazione di spesa in esame in un importo pari a 24,3 milioni di euro per l'anno 2010.
Si sottolinea, infine, che con il disegno di legge A.C. 3210, recante conversione in legge del decreto-legge n. 194 del 2009, approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, al comma 23-octiesdecies dell'articolo 1, si è disposto il trasferimento al Formez di ulteriori risorse finanziarie per l'anno 2010 pari a 1,2 milioni di euro per la prosecuzione delle relative attività di formazione.
Alla luce di quanto esposto, pertanto, si ritiene che il Governo, con i citati provvedimenti, abbia dato attuazione a quanto assunto con l'ordine del giorno in esame”.
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio 2010) |
67 |
Note di attuazione pervenute |
27 |
Percentuale di attuazione |
40% |
Ministro per i rapporti con le regioni
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/2105/93 Ordine del giorno |
Rosato |
Assemblea |
11/02/10 |
I |
Apertura di un tavolo di negoziato con la regione Friuli-Venezia Giulia in merito all’assegnazione delle risorse, inclusive dei crediti pregressi, in base a quanto dettato dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 |
L’ordine del giorno Rosato ed altri n. 9/2105/93, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 24 marzo 2009, premesso che la regione Friuli-Venezia Giulia, diversamente dalle regioni a statuto ordinario, ricava le proprie entrate da una compartecipazione percentuale sui tributi riscossi sul proprio territorio ed anche sui redditi derivati da pensioni, impegnava l’esecutivo ad aprire al più presto un tavolo di negoziato con la regione stessa per stabilire tempi e modalità di assegnazione delle risorse, inclusive dei crediti pregressi, in base a quanto dettato dal decreto legislativo n. 137 del 2007, articolo 1, comma 4, in materia di modalità di attribuzione delle quote dei proventi erariali spettanti alla regione.
In merito a tale impegno il Ministro per i rapporti con le regioni ha trasmesso la seguente nota:
“Per quanto attiene all'ordine del giorno n. 9/2105-A/93, con il quale è stato impegnato il Governo ad aprire un tavolo di negoziato con la Regione Friuli Venezia Giulia per stabilire tempi e modalità di assegnazione delle risorse in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, si comunica che l'art. 2, comma 21 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha previsto la istituzione di un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle Finanze e la richiamata Regione avente le finalità indicate nell'atto parlamentare in questione. Peraltro, vi è anche la previsione normativa, in attesa della predetta determinazione, della corresponsione al Friuli Venezia Giulia di un acconto nell'anno in corso di 200 milioni di euro”.
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio 2010) |
48 |
Note di attuazione pervenute |
23 |
Percentuale di attuazione |
48% |
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite
le note di attuazione annunciate
|
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Argentin |
Ordine del giorno |
9/2561-A/92 |
64 |
On. |
Binetti |
Ordine del giorno |
9/2180-A/17 |
69 |
On. |
Calearo Ciman |
Ordine del giorno |
9/2714/160 |
56 |
On. |
Casini |
Mozione |
1/00093 |
48 |
On. |
Cazzola |
Mozione |
1/00279 |
52 |
On. |
Compagnon |
Ordine del giorno |
9/2714/255 |
68 |
On. |
De Poli |
Ordine del giorno |
9/2714/254 |
66 |
On. |
Di Giuseppe |
Ordine del giorno |
9/2561-A/144 |
62 |
On. |
Evangelisti |
Ordine del giorno |
9/2765/2 |
46 |
On. |
Evangelisti |
Ordine del giorno |
9/2561-A/148 |
63 |
On. |
Fadda |
Ordine del giorno |
9/2714/158 |
56 |
On. |
Ferranti |
Ordine del giorno |
9/2714/125 |
74 |
On. |
Fluvi |
Mozione |
1/00284 |
52 |
On. |
Fugatti |
Ordine del giorno |
9/2320-A/36 |
59 |
On. |
Gatti |
Ordine del giorno |
9/2561-A/71 |
61 |
On. |
Gidoni |
Ordine del giorno |
9/3016/1 |
43 |
On. |
Lo Presti |
Ordine del giorno |
9/1713-B/24 |
76 |
On. |
Mannino |
Ordine del giorno |
9/2180-A/34 |
54 |
On. |
Mantini |
Ordine del giorno |
9/2561-A/136 |
65 |
On. |
Marrocu |
Ordine del giorno |
9/2714/150 |
56 |
On. |
Mecacci |
Ordine del giorno |
9/2765/1 |
46 |
On. |
Melis |
Ordine del giorno |
9/2714/126 |
56 |
On. |
Miotto |
Ordine del giorno |
9/2714/184 |
72 |
On. |
Mogherini Rebesani |
Ordine del giorno |
0/2602/3 |
47 |
On. |
Mogherini Rebesani |
Ordine del giorno |
9/2714/166 |
56 |
On. |
Moles |
Risoluzione |
7/00219 |
45 |
On. |
Naccarato |
Ordine del giorno |
9/2714/143 |
56 |
On. |
Nirenstein |
Risoluzione |
7/00055 |
41 |
On. |
Peluffo |
Ordine del giorno |
9/2714/156 |
56 |
On. |
Pepe Mario (PD) |
Ordine del giorno |
9/2714/151 |
56 |
On. |
Pepe Mario (PDL) |
Ordine del giorno |
9/1713/61 |
78 |
On. |
Pezzotta |
Mozione |
1/00280 |
52 |
On. |
Pollastrini |
Ordine del giorno |
9/2714/145 |
56 |
On. |
Quartiani |
Ordine del giorno |
9/2714/154 |
56 |
On. |
Romele |
Ordine del giorno |
9/2936-A/221 |
80 |
On. |
Rosato |
Ordine del giorno |
9/2105/93 |
83 |
On. |
Rossomando |
Ordine del giorno |
9/2714/127 |
73 |
On. |
Rugghia |
Ordine del giorno |
9/2714/163 |
56 |
On. |
Sanga |
Ordine del giorno |
9/2714/153 |
56 |
On. |
Stefani |
Risoluzione |
7/00227 |
41 |
On. |
Testa Nunzio Francesco |
Ordine del giorno |
9/2714/261 |
70 |
On. |
Testa Nunzio Francesco |
Ordine del giorno |
9/2187-A/80 |
78 |
On. |
Vignali |
Ordine del giorno |
9/2561-A/4 |
51 |
On. |
Zaccaria |
Ordine del giorno |
9/2714/147 |
56 |
On. |
Zeller |
Ordine del giorno |
9/2180-A/34 |
58 |
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle eventuali nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.
Il Servizio per il controllo parlamentare effettua un monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari interessate per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Nel periodo considerato i riscontri effettuati con gli uffici ministeriali dal Servizio per il controllo parlamentare hanno riguardato, in particolare, gli adempimenti di competenza dei Dipartimenti per le pari opportunità e per i rapporti con le regioni nonché i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.
Con riferimento alle ultime due amministrazioni citate, tale riscontro si è reso necessario alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, di cui si è dato conto nella precedente pubblicazione, e si è tradotto in un nuovo invio delle consuete schede informative aggiornate ai Ministeri e alle Commissioni parlamentari interessate.
Proprio in relazione alla disciplina richiamata, si segnala la trasmissione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della seconda sezione della relazione previsionale e programmatica (Doc. XIII n. 2), di cui all'articolo 15 della legge n. 468 del 1978 che, come è noto, è stata abrogata proprio dalla sopracitata legge n. 196 del 2009. Si evidenzia che tale relazione è sostanzialmente l'unica tra gli obblighi già previsti dalla legge n. 468 a non essere stata reintrodotta per il futuro dalla nuova disciplina di finanza e contabilità pubblica, presumibilmente in quanto i suoi contenuti sono stati ritenuti assorbiti dalla Decisione di finanza pubblica che andrà a sostituire il Documento di programmazione economica e finanziaria. In allegato alla seconda sezione della relazione previsionale e programmatica il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso le relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa con il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale (dati relativi al 2010, Doc. XIII n. 2-bis), come previsto dalla già richiamata legge n. 468, articolo 15, commi terzo e quarto, ora abrogata. Tale obbligo è stato tuttavia riproposto dalla legge n. 196 del 2009, articolo 10, commi 6 e 7, che stabilisce che dette relazioni debbano essere allegate alla Decisione di finanza pubblica.
Per quanto attiene le cosiddette “prime trasmissioni”, si riscontra l'invio: da parte del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione dei dati, riferiti agli anni 2007, 2008 e 2009, relativi alla partecipazione delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società (Doc. CCXXVI n. 1), in conformità a quanto previsto dal comma 591 dell'articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007); da parte del Ministero dello sviluppo economico, della relazione sull'operatività delle misure di sostegno alle imprese previste dai commi da 841 a 853 sempre della legge finanziaria 2007, contenente i dati per gli anni 2007 e 2008 (Doc. CCXXIV n. 1); infine, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, della relazione sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, relativa al 2009 (Doc. CCXXV n. 1), ai sensi della legge n. 239 del 2004, articolo 1, comma 12.
Significativa è poi la trasmissione della relazione sullo stato di attuazione delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (Doc. CCXXVII n. 1), inviata dal Ministero dello sviluppo economico e redatta con il contributo del Ministero della salute (dati relativi al periodo compreso tra il 2005 e il 2008), prevista dalla legge n. 257 del 1992, articolo 6, comma 6, considerato che detta relazione non risultava più inviata dopo il 1996.
Si evidenzia infine, sia per l'importanza della materia che ne è oggetto, sia perché se ne attendeva la trasmissione dal 2006, l'invio, ai sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992, articolo 1, comma 4, della relazione sullo stato della sicurezza stradale, trasmessa dal ministro per i rapporti con il Parlamento, contenente i dati aggiornati al 2007 (Doc. CXLIV n. 1).
In conclusione, si dà conto della trasmissione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 374 del 1997, della relazione dei ministri degli affari esteri, della difesa e dello sviluppo economico sullo stato di attuazione della citata legge n. 374, recante «Norme per la messa al bando delle mine antipersona», riferita all'anno 2008 (Doc. CLXXXII, n. 2). Relativamente a questo documento si sottolinea che, in ottemperanza alla norma istitutiva dell'obbligo, la relazione è stata sottoscritta da tutti e tre i richiamati ministri, nonostante i Dicasteri della difesa e dello sviluppo economico abbiano in precedenza comunicato al Servizio per il controllo parlamentare di aver esaurito la propria competenza in materia.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/1999, art. 12, co. 1 |
Relazione di inchiesta relativa ad incidente aereo (Dati relativi agli incidenti aerei occorsi ai seguenti aeromobili: Aliante ASW 15B, marche D-0906, in località Casola di Terenzo (Parma), in data 21 giugno 2008; Piper PA-18, marche D-ESTS, nel campo di volo Termon (Trento), in data 12 maggio 2009; SF 25 C, marche D-KEFI, nel comune di Carona (Bergamo), in data 22 aprile 2007; LS 8-18, marche D-4718, nel comune di Sestola (Modena), in data 13 agosto 2009; F.4 Rondone, marche I-BAZZ all'aeroporto di Palermo Boccadifalco, in data 10 giugno 2006; Janus B, marche I-BRAE, all'aeroporto di Saint Christophe (Aosta), in data 5 aprile 2008; PA-28R-201T, marche I-EKIA, all'aeroporto di Verona Boscomantico, in data 20 gennaio 2005; FR 172 F, marche I-FFSC, in località Passo Prè de Lame-Rezzoaglio (Genova), in data 11 luglio 2004; Storm 400, marche I-KITS, in località spiaggia Aspra-Bagheria (Palermo), in data 21 luglio 2007) |
IX Trasporti |
22/2/2010 |
Ministero degli affari esteri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 4/2007, art. 2, co. 2-bis |
Situazione, risultati e prospettive della missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq (Dati relativi al 2009, Doc. LIII n. 2) |
III Affari esteri IV Difesa |
10/2/2010 |
L. 180/1992, art. 1, co. 3 |
Attività svolte nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (Dati relativi al 2009, Doc. LXXXI n. 3) |
III Affari esteri |
16/2/2010 |
L. 374/1997, art. 9, co. 2 |
Stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona" (Sottoscritta anche dai ministri dello sviluppo economico e della difesa) (Dati relativi al 2008, Doc. CLXXXII n. 2) |
III Affari esteri IV Difesa X Attività produttive |
18/2/2010 |
Ministero della difesa |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 464/1997, art. 3, co. 3 |
Stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate (Dati relativi al 2009, Doc. XXXVI-bis n. 2) |
IV Difesa |
16/2/2010 |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 79/1997, art. 8, co. 1-bis |
Attuazione della procedura di cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche (Dati relativi al 2008, Doc. XLIV n. 2) |
V Bilancio |
8/2/2010 |
L. 468/1978, art. 15, co. secondo |
Relazione previsionale e programmatica (Dati relativi alla relazione per il 2010, seconda sezione, Doc. XIII n. 2) |
V Bilancio |
9/2/2010 |
L. 468/1978, art. 15, co. terzo e quarto |
Relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa e quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale (Allegata alla relazione previsionale e programmatica per il 2010, Doc. XIII n. 2) (Dati relativi al 2010, Doc. XIII n. 2-bis) |
V Bilancio |
9/2/2010 |
L. 11/2005, art. 15-bis, co. 2 |
Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea (Predisposta di concerto con il ministro per le politiche europee) (Dati aggiornati al 30 giugno 2009, Doc. LXXIII n. 3) |
Tutte le Commissioni permanenti |
11/2/2010 |
D.L. 203/2005, art. 3, co. 14 |
Stato dell’attività di riscossione al fine di verificare l’efficacia e l’efficienza dell’attività svolta da Equitalia Spa (Dati aggiornati al 31 dicembre 2008, Doc. CCXIII n. 2) |
VI Finanze |
11/2/2010 |
Ministero dell'interno |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 244/2007, art. 3, co. 68 |
Stato della spesa ed efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi al 2008, Doc. CCVIII n. 20) |
I Affari costituzionali V Bilancio |
2/2/2010 |
Ministero della giustizia |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 404/1977, art. 10, co. unico |
Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Dati relativi al 2009, Doc. CXVI n. 2) |
II Giustizia |
11/2/2010 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 285/1992, art. 1, co. 4 |
Stato della sicurezza stradale (Trasmessa dal ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati aggiornati al 2007, Doc. CXLIV n. 1) |
IX Trasporti |
16/2/2010 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 144/1999, art. 66, co. 3 |
Formazione continua in Italia (Dati relativi al 2009, Doc. XLII n. 2) |
XI Lavoro |
18/2/2010 |
L. 845/1978, art. 20, co. 2, primo e secondo periodo |
Stato e previsioni delle attività di formazione professionale (Dati relativi al 2009) |
XI Lavoro |
22/2/2010 |
Ministro per le politiche europee |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 11/2005, art. 15-bis, co. 1 |
Elenco delle procedure giurisdizionali e di precotenzioso con l'Unione europea (Dati aggiornati al 31 dicembre 2009, Doc. LXXIII-bis n. 4) |
Tutte le Commissioni permanenti Commissione parlamentare per le questioni regionali |
16/2/2010 |
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 296/2006, art. 1, co. 591 |
Dati relativi alla partecipazione da parte delle amministrazioni pubbliche a consorzi e società (Dati relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 – PRIMA RELAZIONE - Doc. CCXXVI n. 1) |
I Affari costituzionali V Bilancio |
16/2/2010 |
Ministero dello sviluppo economico |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 296/2006, art. 1, co. 854 |
Operatività delle misure di sostegno alle imprese previste dai commi da 841 a 853 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) (Dati relativi agli anni 2007 e 2008 – PRIMA RELAZIONE - Doc. CCXXIV n. 1) |
X Attività produttive |
2/2/2010 |
L. 257/1992, art. 6, co. 6 |
Stato di attuazione delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (Redatta con il contributo del Ministero della salute) (Dati relativi al periodo compreso tra il 2005 e il 2008, Doc. CCXXVII n. 1) |
VIII Ambiente XII Affari sociali |
18/02/10 |
Fonte istitutiva |
Soggetto competente |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della Provincia autonoma di Trento |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2009) |
VI Finanze |
2/2/2010 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Abruzzo |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2009) |
VI Finanze |
2/2/2010 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Sardegna |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2009) |
VI Finanze |
2/2/2010 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Basilicata |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2009) |
VI Finanze |
4/2/2010 |
L. 239/2004, art. 1, co. 12 |
Autorità per l'energia elettrica e il gas |
Stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (Dati relativi al 2009 – PRIMA RELAZIONE - Doc. CCXXV n. 1) |
X Attività produttive |
8/2/2010 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Umbria |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2009) |
VI Finanze |
8/2/2010 |
D.Lgs. 165/2001, art. 46, co. 3 |
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) |
Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti (Dati aggiornati al 31 dicembre 2009) |
V Bilancio XI Lavoro |
8/2/2010 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Veneto |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2009) |
VI Finanze |
9/2/2010 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Sicilia |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2009) |
VI Finanze |
18/2/2010 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Toscana |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2009) |
VI Finanze |
18/2/2010 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Piemonte |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2009) |
VI Finanze |
23/2/2010 |
Fonte |
Ministero competente |
Oggetto |
D.L. 195/2009, art. 1, co. 2-bis |
La norma istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente |
Spese sostenute nella fase di emergenza in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nella regione Abruzzo |
*Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39. |
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D.L. 195/2009, art. 17-quater, co. 4 |
La norma istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente |
Efficacia dei controlli antimafia negli interventi per la realizzazione di istituti penitenziari |
*Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 - Supplemento ordinario n. 39. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino
nessuna
1 E cioè con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria, e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca (...).
2 Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, erano stati confermati i seguenti enti pubblici non economici: Accademia della Crusca, Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Cassa conguaglio trasporti di Gas di petrolio liquefatto, Cassa conguaglio settore elettrico, Comitato olimpico nazionale italiano CONI, Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO, Lega italiana per la lotta ai tumori LILT, Ente teatrale italiano ETI e Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI. Questi ultimi due enti rientrano tra quelli oggetto della citata legge n. 14 del 1978.
3 Co. 634: Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 31 ottobre 2009, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento; b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi (...) c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali; d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi (...).
4 Questo precedente termine era: fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia (...).
5Si ricorda in proposito che l’articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, supplemento ordinario n. 95, dal titolo: modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, alcomma1, aveva portato al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della delega per il riordino degli enti di ricerca che all’articolo 1, comma 1, della legge n. 165 del 2007 (si veda infra), era previsto in 18 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Lo stesso comma inoltre, tra le altre modifiche che apportava all’esercizio della delega, riduceva e modificava la composizione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana ASI. I successivi 2 commi stabilivano l’esclusione dallasoppressione prevista dal cosiddettotaglia-enti (di cui al supra citato articolo 26 del D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008) degli enti di ricerca nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2009, fossero stati adottati i previsti decreti legislativi.
6(...) Art. 1. 1. (...) il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2009, al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti: a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria (...); b) formulazione e deliberazione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale da parte degli organi statutari competenti dei singoli enti interessati e loro successiva emanazione da parte dei medesimi organi, previo controllo di legittimità e di merito del Ministro dell'università e della ricerca, nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (...); c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (...). f) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti, e comunque escludendone il personale del Ministero dell'università e della ricerca; g) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la metà dei componenti sia di nomina governativa, nonché del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze (...). 3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa. 5. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento (...). 6. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 (...).
7 Art. 8, co. 1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non può superare: a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unità di personale; b) tre componenti negli altri casi. Art. 9, co. 1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento (...). co. 3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Ministro, è costituito dal presidente e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. co. 4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell'ente relative alla nomina degli organi statutari.
8 Art. 8, co. 2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. (...)
9 Art. 11, co. 1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione. co. 2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro: a) cinque nominativi per la carica di presidente; b) tre nominativi per la carica di consigliere. co. 3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. co. 4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9.
10 A questo proposito nella premessa del decreto è tra l'altro specificato: Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti in quanto la nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati attraverso criteri selettivi e di valutazione operati da uno specifico comitato selettivo di alto profilo; (...).
11 Art. 11. co. 5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.
12Art. 28. 1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). 2. L’ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell’ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. 4. La denominazione «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: «Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)». 5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell’ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari (...). Il commissario Vincenzo Grimaldi e i subcommissari Stefano Laporta e Emilio Sartori sono stati nominati con D.M. del 23 luglio 2008.
13 Consentito dal comma 1-bis dell’articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, che ha esteso anche agli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il dettato dell’articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, secondo il quale sono rinnovabili fino a due volte gli incarichi degli organi di governo degli enti pubblici vigilati.
14Tale provvedimento stabilisce tra l'altro:Art. 2 . 1. (...) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, (...) assume la denominazione: «DigitPA». 2. DigitPA e' un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. 3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale. Art. 3.1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni: a) funzioni di consulenza e proposta.(...) b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. (...) c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento (...) d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione (...). 3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica (...). 4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, l'Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato (...). Art. 5. 1. Il Presidente e' scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali. 3. Il Presidente, che e' responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione (...). Art. 6. 1. Il Comitato direttivo e' composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti. 2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività dell'Ente (...).
15 Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero. Pertanto la somma degli atti segnalati ai Ministeri può non coincidere con il totale degli atti da segnalare.
*Le mozioni e le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea o delle Commissioni.