Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 8/XVI MARZO 2009 | ||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 8 Progressivo: 2009 | ||
Data: | 31/03/2009 | ||
Descrittori: |
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Notiziario mensile
Numero 8/XVI
MARZO 2009
L’attività di controllo
parlamentare
MONITORAGGIO DI:
NOMINE GOVERNATIVE
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI E SOCIETA’
b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di febbraio 2009 o previste in scadenza entro il 30 aprile 2009
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
Note annunciate al 28 febbraio 2009 in attuazione di atti di indirizzo
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 28 febbraio 2009
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE
Relazioni al Parlamento annunciate al 28 febbraio 2009
Nuove relazioni previste da fonti normative
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché dalla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli istituti ed enti pubblici, uno dei temi di grande interesse per il mondo politico. Il Servizio per il controllo parlamentare, a questo proposito, ha iniziato ad estendere il monitoraggio delle nomine governative al di là dei confini stabiliti dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che riguarda le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici. Infatti, in considerazione della grande importanza che hanno nell’economia nazionale grandi società privatizzate, in cui lo Stato però mantiene, tramite il Ministero dell’economia e delle finanze, importanti quote di partecipazione e spesso di controllo, conservando quindi un sostanziale potere di scelta degli amministratori, il Servizio ne monitora le nomine per darne conto nella pubblicazione, in una apposita sottosezione (la terza della prima sezione).
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione.
Si tratta pertanto delle nomine effettuate a seguito di proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nel periodo immediatamente successivo.
La sottosezione c), come anticipato all’inizio, riguarda le principali cariche in scadenza (comprendendo anche quelle intanto già rinnovate) sempre nel periodo preso in esame, in importanti società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, che esulano quindi dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978. Anche in questo caso, si forniscono, oltre ai dati sulle cariche, notizie essenziali sulle società e le loro attività.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici o privatizzati tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 (e che da allora è cresciuta estendendo, come si diceva, il proprio monitoraggio a nuovi campi d’azione) dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Tali segnalazioni sono elencate nel paragrafo “I nostri solleciti”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Le informazioni riportate sono tratte dalle tre banche dati (una per ognuno dei settori a cui si riferiscono le tre sezioni del notiziario) sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI E SOCIETA’
La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine, nel mese di febbraio 2009, indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri ed evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 30 aprile 2009 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nuove nomine effettuate o scadute in società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, o in enti pubblici o autorità non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 30 aprile 2009, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e di eventuale rinnovo se già avvenuto.
In evidenza a febbraio 2009
La pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” si apre, come di consueto, con la sezione riguardante le nomine governative negli enti, monitorando il mese di febbraio 2009, con una proiezione previsionale sulle cariche in scadenza fino al 30 aprile 2009. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno conto sia delle cariche rinnovate nel mese di febbraio 2009, sia di quelle da rinnovare entro la fine di aprile 2009, nei campi degli enti pubblici, di alcune importanti società partecipate o controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze e delle autorità indipendenti. Inoltre in appendice a questo numero vengono riportate informazioni riguardo alle nomine e alle relative scadenze nelle autorità amministrative indipendenti.
-Giuseppe Stanghini è stato nominato componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP con D.P.R. del 20 febbraio 2009. Si ricorda che recentemente erano stati nominati anche il nuovo presidente e altri due componenti.
Si rileva che nel corso delle scorse legislature il Governo non aveva richiesto il parere parlamentare previsto ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978 sulle nomine dei componenti della commissione, limitandosi a richiedere il parere per la nomina dei presidenti e a comunicare le nomine dei componenti ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14/1978.
-Giovanni Tricomi è stato nominato presidente dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI con D.P.R. del 9 febbraio 2009. Tricomi, scaduto dall’incarico di vicepresidente dell’ente il 5 dicembre 2008, svolgeva già le funzioni presidenziali dall’aprile del 2008 a seguito delle dimissioni del precedente presidente Giuseppe Richero.
- Sonia Ferrari e Amilcare Troiano sono stati nominati, rispettivamente il 13 e il 25 febbraio 2009, presidenti degli enti parco nazionali della Sila e del Cilento e Vallo di Diano.
- Le Commissioni Cultura e Istruzione pubblica delle Camere hanno espresso pareri favorevoli sulle proposte di nomina dei quattro componenti di designazione governativa del consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale per il dramma antico INDA e, al momento della chiusura della presente pubblicazione, era in corso di perfezionamento il decreto di nomina di tutti i componenti del consiglio, compresi quindi quelli designati dagli enti locali interessati e dalla Conferenza Stato-Regioni (si veda infra alla relativa nota).
- Con D.P.R. del 20 febbraio 2009, Giuliano Amato è stato nominato presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa.
- Il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato al Parlamento, ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 14 del 1978, il rinnovo del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per la seta,con lettera del 29 gennaio 2009, annunciata alla Camera il 2 febbraio 2009.
- Il 4 febbraio 2009 sono stati nuovamente prorogati (al 30 giugno 2009) i mandati dei commissari straordinaridell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica; di queste nomine si attende la prescritta comunicazione al Parlamento.
- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato con lettera del 2 febbraio 2009, annunciata alla Camera il 10 febbraio 2009, la nomina di Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna al posto del precedente commissario, Giampiero Pinna.
- L’8 febbraio 2009 è scaduto il mandato del presidente dell’Autorità portuale di Ancona, Giovanni Montanari. Si anticipa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 5 marzo 2009, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Luciano Canepa a suo successore.
- Inoltre, nel mese di marzo 2009, scadranno i mandati dei Commissari straordinari dell’Ente italiano montagna EIM e dei principali enti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, oltre a quello del commissario liquidatore dell’Autorità portuale di Trapani.
- Nel corso del mese di aprile del 2009 scadranno anche i mandati di Alberto Actis a presidente dell’Ente parco nazionale della Val Grande, e di Domenico Totaro a commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino lucano – Val d’Agri Lagonegrese.
Per l’approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti e società, si rinvia alle relative note.
Il Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2009 ha approvato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, due regolamenti riguardanti lo statuto e l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie,istituita sulla base dell'articolo 4 del D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 di recepimento della direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie. L'ANSF è un organismo indipendente dagli altri operatori nel campo del trasporto ferroviario e riunisce una serie di competenze in materia di sicurezza finora esercitate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Direzione generale del trasporto ferroviario e da Rete ferroviaria italiana S.p.A.
L’agenzia è vigilata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e opera affinché siano mantenuti e migliorati i prescritti livelli di sicurezza, che ci sia equità di trattamento per tutti i soggetti interessati ai trasporti ferroviari e contribuisce all’armonizzazione delle norme di sicurezza nazionali e internazionali, favorendo l’integrazione della rete ferroviaria europea.
L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie è ancora in fase di costituzione e il proprio direttore, Alberto Chiovelli, è stato nominato con D.P.R. del 14 febbraio 2008.
STATO DEL “TAGLIA-ENTI” ALL’INIZIO DI MARZO 2009
Una particolare menzione, per i suoi effetti sulle nomine oggetto del controllo parlamentare, merita la procedura attualmente in corso, volta ad una riduzione del numero degli enti pubblici, su cui si continua, anche nel presente numero della pubblicazione, a fornire aggiornamenti.
-L’inizio della fase più recente della proceduta in esame può essere ricondotto alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per il 2008, nel cui allegato A, secondo il dettato del comma 636 dell’articolo 2, erano elencati 11 enti destinati ad essere soppressi alla scadenza del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, cioè entro il 29 giugno 2008, se non fossero stati oggetto di interventi di razionalizzazione con l’adozione di appositi regolamenti (che non risultano essere stati adottati).
- Successivamente, il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, all’articolo 26 (taglia-enti) stabiliva, al comma 1, che: gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, nonché quelli di cui al comma 636 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli enti parco e degli enti di ricerca sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge [quindi entro il 24 agosto 2008], ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro 40 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto [quindi entro il 4 agosto 2008], e di quelli le cui funzioni sono attribuite, con lo stesso decreto, ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Le funzioni da questi esercitate sono attribuite all’amministrazione vigilante e le risorse finanziarie ed umane sono trasferite a quest’ultima, che vi succede a titolo universale in ogni rapporto, anche controverso. Nel caso in cui gli enti da sopprimere sono sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni vengono attribuite al Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente articolo. Nel secondo comma inoltre, si disponeva tra l’altro che: sono, altresì, soppressi tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 che, alla scadenza del 31 dicembre 2008 non sono stati individuati dalle rispettive amministrazioni al fine della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A decorrere dalla stessa data, le relative funzioni sono trasferite al Ministero vigilante.Agli 11 enti contenuti nell’allegato A della L. n. 244/2008, il decreto in oggetto ne aggiungeva poi altri 3.
- Nella legge di conversione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, la n. 133 del 6 agosto 2008, all’articolo 26 (taglia-enti), venivano apportate significative modifiche.
Il primo comma dell’articolo 26 stabiliva infatti che venissero soppressi gli enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità a partire dal novantesimo giorno dopo il 22 agosto 2008, data dell’entrata in vigore della legge di conversione in oggetto, e quindi al 20 novembre 2008, a parte gli enti eventualmente confermati da decreti dei ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. (I suddetti Ministri, con decreto interministeriale del 19 novembre 2008, hanno confermati i seguenti enti pubblici non economici: l’Accademia della Crusca, l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, la Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto, la Cassa conguaglio settore elettrico, Il Comitato olimpico nazionale italiano CONI, l’Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO, la Lega italiana per la lotta ai tumori LILT, l’Ente teatrale italiano ETI e l’Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI).
Non dovevano essere comunque oggetto di questa soppressione gli ordini professionali e le loro federazioni, le federazioni sportive, le autorità portuali, gli enti parco, gli enti di ricerca, gli enti preposti alla conservazione e alla trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni e quelli non compresi nell’elenco che l’ISTAT pubblica annualmente ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge L. 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria per il 2005), che riguarda le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Importante punto di riferimento stabilito dalla norma in esame, era quello della data del 31 marzo 2009 come limite oltre il quale sarebbe dovuta scattare la soppressione per quegli enti pubblici non economici che non fossero stati riordinati con i regolamenti di cui al summenzionato articolo 2, comma 634, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).
Nel comma 2 si stabiliva che le funzioni precedentemente esercitate dagli enti soppressi dovessero passare ai ministeri vigilanti non, come previsto dalla finanziaria per il 2008, tramite appositi atti regolamentari o amministrativi, ma direttamente ex lege. Inoltre l’elenco degli 11 enti che avrebbero dovuto essere soppressi se non riordinati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della finanziaria per il 2008, contenuto nell’allegato A della suddetta legge, e citato in precedenza, veniva abrogato dal comma 3 della legge di conversione in esame, equiparando quindi la sorte di questi 11 enti a quella degli altri dello stesso tipo; lo stesso comma, inoltre, disponeva l’abrogazione dell’articolo 1, commi da 580 a 585, che prevedevano l’istituzione e la disciplina dell’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione.
Da ultimo, tra quelli qui esaminati, il quarto comma dell’articolo 26 modificava il citato articolo 2, comma 634, della finanziaria per il 2008, sostituendo alle vecchie le nuove denominazioni dei ministeri interessati a predisporre i prescritti regolamenti di riordino o trasformazione degli enti pubblici, aggiungendo agli enti in questione strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e portando al 31 dicembre 2008 il termine affinché fossero adottati i suddetti regolamenti di riordino. Tale termine,come già anticipato, è stato poi prorogato dall’articolo 4, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, al 31 marzo 2009. Inoltre l’articolo 4, comma 1, della legge di conversione del suddetto decreto-legge, la L. n. 14 del 27 febbraio 2009, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. (pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2009, supplemento ordinario n. 28) reca una nuova proroga di tale termine al 30 giugno 2009.
ULTERIORI RECENTI NORME RECANTI MODIFICHE
IN ENTI PUBBLICI DI NOMINA GOVERNATIVA
- La citata legge 27 febbraio 2009, n. 14, al comma 1-bis dell’art. 3, Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, stabilisce che: Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l’articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo. Il testo dell’art. 6 della citata legge 24 gennaio 1978, n. 14, stabilisce al primo comma che: qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. Il secondo comma specifica che: La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Sul resto della legge n. 14/1978, si veda infra nell’introduzione alla sottosezione a).
-Si ricorda infine che l’A.S. n. 1195 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (A.C. 1441-ter-A, approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2008, trasmesso al Senato della Repubblica il 7 novembre 2008 e, all’inizio di marzo del 2009, in corso di esame presso la 10° Commissione industria, commercio e turismo), ai commi da 2 a 4 dell’articolo 28, Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria,reca una delega al Governo per il riordino delle stazioni sperimentali per l’industria e per la soppressione di un altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l’Istituto nazionale delle conserve alimentari INCA.
L’articolo 19 destina all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (istituito con l’articolo 28 della citata legge n. 133/2008) i capitoli di bilancio precedentemente destinati all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici APAT, all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS, confluiti in esso.
L'articolo 20 istituisce, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ente di diritto pubblico dedicato alla ricerca, alla innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare e dello sviluppo economico sostenibile. L'Agenzia viene a sostituire, mantenendo la stessa sigla, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, svolgendo le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell’ENEA, che viene soppresso contestualmente all’insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in oggetto.
Con l’articolo 29 del provvedimento viene costituito in ente pubblico strumentale al Ministero dello sviluppo economico l'Istituto per la promozione industriale, delegando il Governo ad emanare un apposito decreto legislativo di riordino.
a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della
L. n. 14/1978 nel mese di febbraio 2009
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi sia invalsa la prassi di non attivare queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo comunica al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora lo statuto o la stessa legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare, ulteriori rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, (convertito con L. 15/7/1994, n. 444), sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA |
Commissario straordinario:
Domenico Oriani |
Nomina non ancora comunicata al Parlamento benché previsto dall’art. 9 della L. n. 14/1978 |
16/1/2009 (per 1 anno e comunque fino alla ricostituzione degli organi ordinari) |
D.P.C.M. su proposta del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali |
Si ricorda che non è stata ancora comunicata al Parlamento la nomina di Domenico Oriani, già presidente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, a commissario straordinario della medesima, effettuata con D.P.C.M. del 16 gennaio 2009, su proposta del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali.
Tale nomina segue la scadenza del consiglio di amministrazione e il dettato dell’articolo 4-sexiesdecies del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, che stabilisce: In vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché le società sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle società, nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.
Il mandato triennale dei componenti del consiglio di amministrazione dell’AGEA era scaduto il 29 novembre 2008 (e il 12 gennaio 2009 erano scaduti i 45 giorni di prorogatio previsti dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444). Il consiglio uscente era stato nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 novembre 2005, non comunicato alle Camere benché previsto dall’art. 9 della L. n. 14/1978.
Il mandato presidenziale del commissario straordinario Oriani, nominato sempre per un triennio con D.P.R. del 18 settembre 2006, emanato a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri dell’8 settembre 2006 e in conformità con i pareri espressi dalle Commissioni agricoltura delle Camere, sarebbe invece scaduto il 18 settembre 2009.
L’AGEA, ai sensi del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, ha sostituito L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA, di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, ed è un ente di diritto pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, responsabile nei confronti dell'Unione Europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo.
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Stazione sperimentale per la seta SSS |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Ambrogio Scotti, Eugenio Tettamanti, Ettore Vismara, Stefano Botto Poala, Paolo De Ponti, Marco Galimberti, Gaudenzia Bellassai e Luca Ronzoni |
Nomine comunicate al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, con lettera del 29/1/2009, annunciata alla Camera il 2/2/2009 |
D.M. del 29/1/2009 |
D.M. del Ministro dello sviluppo economico, in rappresentanza: 1 dello stesso Ministro, 1 della Regione Lombardia, 6 degli industriali del settore e 1 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (attualmente non ancora designato) |
Con lettera del 29 gennaio 2009, annunciata alla Camera il 2 febbraio 2009, il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato al Parlamento il rinnovo per un quadriennio del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per la seta in Milano SSS. Il precedente consiglio era scaduto ed entrato in prorogatio il 20 dicembre 2008, essendo stato nominato, sempre per un quadriennio, con D.M. del 20 dicembre 2004 (e integrato nella composizione con D.M. del 7 marzo 2008).
A proposito di stazioni sperimentali per l’industria, si anticipa che il Ministro dello sviluppo economico, con lettera del 6 marzo 2009, annunciata alla Camera il 10 marzo 2009, ha comunicato, ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 14/1978, la nomina di Paolo Culicchi, Giovanni dell’Aria Burani, Alessandro Fedrigoni, Dario Rutto, Piero Capodieci, Pietro Attoma e Barbara Luisi a componenti del consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per carta in MilanoSSCCP.
Le Stazioni sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici di ricerca sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, disciplinati dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, (integrato e modificato dal D.Lgs. 23 febbraio 2001, n. 71), Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicato nella G. U. 9 febbraio 2000, n. 32), che all’art. 2 ne specifica la natura giuridica e le funzioni, consistenti principalmente in: a) attività di ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva; b) attività di certificazione di prodotti o di processi produttivi; c) analisi e controlli; d) consulenza alle imprese, alle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici; e) attività di documentazione, divulgazione, promozione della qualità e supporto alla formazione negli specifici settori produttivi, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata; f) partecipazione all'attività di normazione tecnica; g) attività ad esse affidate dallo Stato, dalle Regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali. L’articolo 3 riconosce alle stazioni potestà statutaria, ed è appunto lo statuto dei singoli enti che, ai sensi dell’articolo 4, determina: a) la composizione del Consiglio di amministrazione in numero non superiore a diciotto componenti, nonché le rappresentanze in seno al Consiglio medesimo, stabilendo in due terzi il numero dei componenti di provenienza imprenditoriale ed in un terzo i componenti in rappresentanza delle amministrazioni e degli enti locali; b) le funzioni ed i poteri degli organi della stazione sperimentale.
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Agenzia nazionale per lo sviluppo dell' autonomia scolastica (fusione dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa INDIRE con gli istituti regionali ricerca educativa IRRE) |
Commissari straordinari:
Onorato Grassi, Flaminio Galli e Leopolda Boschetti |
Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
4/2/2009 |
D.P.C.M. su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
Con D.P.C.M. del 4 febbraio 2009 sono stati prorogati, fino al 30 giugno 2009 e, comunque, fino alla costituzione degli organi, i mandati dei tre commissari straordinari dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica, in carica dal 10 gennaio 2007, e successivamente prorogati con D.P.C.M. dell’11 giugno 2007, del 13 novembre 2007 e del 18 aprile 2008, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale ma non comunicati al Parlamento benché previsto dall’art. 9 della L. n. 14/1978. Come riportato nello scorso numero della presente pubblicazione, la precedente proroga degli incarichi in questione era scaduta il 31 dicembre 2008.
L’agenzia è stata istituita ai sensi dei commi 610 e 611 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e subentra all’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa INDIRE e agli istituti regionali di ricerca educativa IRRE. La norma dispone che allo scopo di sostenere l’autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa nelle medesime istituzioni, nonché per favorirne l’interazione con il territorio, è istituita presso il Ministero della pubblica istruzione, […] l’Agenzia [...], avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni: a) ricerca educativa e consulenza pedagogico - didattica; b) formazione e aggiornamento del personale della scuola; c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione; d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza; e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore; f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Commissario straordinario:
Antonio Granara |
Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 e annunciata alla Camera il 10/2/2009 |
27/1/2009 (per 6 mesi con decorrenza 3/2/2009 e comunque fino alla ricostituzione degli organi) |
D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 2 febbraio 2009, ha comunicato al Parlamento la nomina di Antonio Granara a nuovo commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, per sei mesi a decorrere dalla scadenza del mandato del precedente commissario Pinna, a sua volta in carica dal 2 febbraio 2007, non essendo ancora concluso il procedimento per la ridefinizione dell’assetto normativo dell’ente e comunque fino alla ricostituzione degli organi dello stesso.
Il Parco è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA.
Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2004, serie generale, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna. Il Consorzio e' assimilato agli enti di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168 (...). [e] ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia ordinamentale, normativa, amministrativa e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, per i beni e le attività culturali, delle attività produttive, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della regione autonoma della Sardegna. (...). L’art. 2 stabilisce che il Consorzio ha sede presso l'ufficio di presidenza che è stabilito nel territorio del comune di Iglesias (...). L’art. 4 definisce i valori da tutelare: nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, il Consorzio, nel rispetto dei presupposti che hanno consentito di ottenere il riconoscimento dell'UNESCO, persegue la tutela dei seguenti valori: a) il contesto geologico-strutturale (...); b) l'insieme delle testimonianze storiche e culturali dell'attività mineraria (...).
L’art. 5 stabilisce le finalità dell’ente: Il Consorzio allo scopo di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio geominerario così come individuato nel precedente art. 4, ha il compito, (...) di perseguire le seguenti finalità: a) recuperare e conservare (...) le strutture minerarie e i siti geologici (...); b) recuperare e conservare e gestire in strutture museali e archivistiche il patrimonio di archeologia industriale e quello documentale (...) della storia e della cultura mineraria; c) proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria (...); d) proteggere e conservare le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività umane connesse all'espletamento delle attività minerarie; e) promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali (...); f) promuovere, sostenere e sviluppare (...) attività di formazione e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative (...); g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti (...). L’art. 15 disciplina gli organi del Consorzio del Parco, e cioè: a) il presidente del Parco; b) il consiglio direttivo del Parco; c) la comunità del Parco; d) il collegio dei revisori dei conti. E' organo di gestione del Consorzio del Parco il direttore del Parco (...). E' organo consultivo del Consorzio del Parco il comitato tecnico-scientifico.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell’Asinara |
Commissario straordinario:
Silvio Vetrano |
Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 e annunciata alla Camera il 17/2/2009
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2/2/2009 |
D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Con D.M del 2 febbraio 2009 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato Silvio Vetrano commissario dell’Ente parco nazionale dell’Asinara. Vetrano era stato precedentemente commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila, oggi guidato dalla nuova presidente Sonia Ferrari (cfr. infra). Il 10 luglio 2008 erano scaduti i cinque anni dalla nomina a presidente dell’Ente parco nazionale dell’Asinara di Pietro Deidda, che era stato nominato con D.M. del 10 luglio 2003, entrando però in carica insieme al primo consiglio direttivo dell’ente parco, nominato il 17 dicembre 2003. Fino a quella data l’ente parco era stato retto dal comitato di gestione provvisoria del parco, previsto dall’articolo 4 del D.P.R. 3 ottobre 2002 di istituzione dell’ente. Presidente e consiglio direttivo sono quindi scaduti insieme dal loro mandato il 17 dicembre 2008, entrando nel periodo di 45 giorni di prorogatio previsto dal citato D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con L. 15 luglio 1994, n. 444.
Gli enti parco nazionali sono disciplinati dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni delle Camere.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Sila |
Presidente:
Sonia Ferrari |
Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 dalle commissioni VIII Ambiente (Camera) e 13° Territorio, ambiente e beni ambientali (Senato) il 28/1/2009 |
13/2/2009 |
D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione |
Il 13 febbraio 2009 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato Sonia Ferrari presidente dell’Ente parco nazionale della Sila. Il Ministro, con lettera del 23 dicembre 2008, annunciata alla Camera il 12 gennaio 2009, aveva trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina in questione, su cui le competenti Commissioni parlamentari si sono espresse favorevolmente il successivo 28 gennaio.
Si ricorda che il precedente commissario straordinario, Silvio Vetrano la cui ultima proroga nell’incarico era stata comunicata al Parlamento dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera del 1° dicembre 2008, annunciata alla Camera l’11 dicembre 2008, nelle more dell’individuazione del nominativo cui affidare l’incarico di presidente, [per] assicurare sia la continuità amministrativa che il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell’ente, è oggi commissario straordinario dell’Ente parco nazionale dell’Asinara (si veda supra). Vetrano era stato nominato commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Sila con D.M. del 29 settembre 2008, sempre per tre mesi (decorrenti dal 12 settembre 2008) in sostituzione del precedente commissario straordinario Aldo Cosentino (di cui Silvio Vetrano era sub commissario), a sua volta nominato con D.M. dell’11 febbraio 2008, decreto con cui l’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare revocava anticipatamente l’incarico (che sarebbe altrimenti scaduto l’11 aprile 2008), del precedente presidente, Antonio Garcea.
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia UNUCI |
Presidente:
Giovanni Tricomi |
Parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 dalla Commissione IV Difesa (Camera) il 28/1/2009 e dalla Commissione 4°(Senato) il 20/1/2009 |
9/2/2009 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della difesa |
Giovanni Tricomi è stato nominato, con D.P.R. del 9 febbraio 2009, presidente dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia UNUCI, conformemente ai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni difesa delle Camere.
Tricomi, scaduto dal mandato di vicepresidente il 5 dicembre 2008, svolgeva le funzioni di presidente dell’ente da quando, il 24 aprile 2008, il precedente presidente Giuseppe Richero (che era stato nominato per un quinquennio con D.P.R. del 13 febbraio 2007, conformemente al parere favorevole espresso dalla Commissione difesa della Camera il 13 dicembre 2006, mentre la corrispondente Commissione del Senato non si era espressa) si era dimesso.
Si ricorda che l’UNUCI è uno degli enti confermati, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 (cosiddetto “taglia-enti” cfr. supra), dal citato decreto interministeriale del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa del 19 novembre 2008 ed è attualmente in corso di riordino.
L’Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia UNUCI, ente istituito con R.D.L. 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito con legge 12 febbraio 1928, n. 261, riordinato con la legge 24 dicembre 1928, n. 3242 e successive modificazioni e attualmente regolato dallo statuto approvato con D.P.R. 11 luglio 1981 n. 735, è l'associazione degli ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato italiano.
L’UNUCI provvede, a norma dello statuto, a tutelare il prestigio degli ufficiali in congedo, a mantenerne vivo l'attaccamento alle Forze armate e ai corpi di appartenenza, ad aggiornare la preparazione professionale degli iscritti, curandone la cultura, l'addestramento e l'attività fisica e sportiva, a mantenere saldi i vincoli fra gli ufficiali in congedo e quelli in servizio, a rappresentare ai competenti organi gli interessi degli iscritti e a concorrere a richieste di collaborazione in materia di rappresentanza militare degli ufficiali delle categorie in congedo nel quadro della legge 11 luglio 1978, n. 382. Le Commissioni difesa delle Camere si esprimono, sempre ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978, sulle richieste di parere parlamentare relative alle proposte di nomina del presidente (che viene poi nominato con D.P.R.) e dei tre vicepresidenti (che vengono poi nominati con D.M. del Ministro della difesa) che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP |
Componente della commissione:
Giuseppe Stanghini
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Parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 dalla 11° Commissione Lavoro (Senato) il 28/1/2009 e dalla XI Commissione Lavoro (Camera) il 18/2/2009 |
20/2/2009 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
Giuseppe Stanghini è stato nominato componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP con D.P.R. del 20 febbraio 2008, a seguito della deliberazione adottata lo stesso giorno dal Consiglio dei ministri e conformemente ai pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.
Si ricorda che con D.P.R. del 3 dicembre 2008, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2008, era stato nominato il nuovo presidente, Antonio Finocchiaro, ed era stato rinnovato l’incarico di un altro componente della Commissione, Eligio Boni. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento aveva trasmesso le richieste di parere parlamentare sulle relative proposte di nomina con lettere del 3 novembre 2008, a seguito della deliberazione, adottata su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con cui il Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2008 ne aveva avviato le procedure. Antonio Finocchiaro ha sostituito il precedente presidente Luigi Scimia, che era stato nominato per 4 anni, conformemente ai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni lavoro di Camera e Senato, rispettivamente il 7 luglio e il 30 giugno 2004, con D.P.R. 14 luglio 2004. Eligio Boni è stato invece riconfermato nel suo incarico commissariale scaduto il 16 settembre 2008; Boni era stato nominato una prima volta il 10 novembre 2003 per un breve periodo in sostituzione del commissario Alfredo Rizzi, e poi per un quadriennio intero, il 16 settembre 2004. Su entrambe le proposte di nomina in oggetto, le competenti Commissioni delle Camere hanno espresso parere favorevole nelle sedute del 19 novembre 2008.
Non si è invece concluso l’iter di nomina di un altro componente della commissione, Luigi Simeone, sulla cui proposta di nomina, trasmessa alle Camere dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 4 agosto 2008 per sostituire Fabio Ortolani dimessosi all’inizio di luglio del 2008, la Commissione lavoro della Camera aveva espresso parere favorevole il 2 ottobre 2008, mentre la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato non si era espressa in merito.
Si ricorda inoltre che il Consiglio dei ministri del 25 luglio 2008 aveva deliberato, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la nomina di Giancarlo Morcaldo a componente della COVIP, nomina poi perfezionata con D.P.R. del 4 agosto 2008, conformemente ai pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. Morcaldo ha sostituito Federica Seganti, scaduta dall’incarico il 10 novembre 2007.
Per quanto riguarda la durata dell’incarico dell’altro commissario, Bruno Mangiatordi, la sua conferma fu effettuata con D.P.R. del 18 settembre 2006, senza richiesta di parere parlamentare. Mangiatordi era stato inizialmente nominato in sostituzione di Daniele Pace l’11 maggio 2001, per il periodo residuale del mandato di questi (che non aveva concluso il suo quadriennio) e poi per un mandato completo il 4 marzo 2002. Nel D.P.R. di nomina del 18 settembre 2006 veniva specificato che la durata di questo ulteriore mandato sarebbe stata tale da permettere a Mangiatordi di raggiungere gli otto anni complessivi a partire dalla prima nomina, venendo quindi a scadenza l’11 maggio 2009.
Si evidenzia che in passato, e fino al termine della scorsa legislatura, nella prassi il parere parlamentare era stato richiesto dal Governo, con la procedura prevista dall’art. 1 della L. n. 14/1978, solo sulle proposte di nomina dei presidenti della commissione, mentre le nomine dei commissari venivano comunicate al Parlamento con la procedura prevista dall’art. 9 della L. n. 14/1978.
Riguardo alla procedura di nomina dei componenti della COVIP (istituita con l’art. 16 del D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, sostituito dall’art. 13 della L. 8 agosto 1995, n. 335), il comma 3 dell’articolo 18 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che: la COVIP è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 [che a sua volta stabilisce che: le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari]; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali [oggi: del lavoro, della salute e delle politiche sociali], di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.(...)
Inoltre i primi due commi del suddetto articolo 18 del D.Lgs. n. 252/2005, stabiliscono che: 1. Il Ministero del lavoro [della salute] e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare. 2. La COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto dell'Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa IEI |
Presidente:
Giuliano Amato |
Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 dalle Commissioni VII Cultura (Camera) e 7° Istruzione pubblica (Senato) il 18/2/2009
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20/2/2009 |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio |
Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2009 ha deliberato la nomina, perfezionata con D.P.R. dello stesso giorno, di Giuliano Amato a presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, conformemente ai pareri espressi dalle Commissioni Cultura e Istruzione dei due rami del Parlamento il 18 febbraio 2009, a seguito della richiesta di parere parlamentare trasmessa, con lettera del 29 gennaio 2009, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.
Amato sostituisce Francesco Paolo Casavola che, nominato presidente per due volte nel 1998 e nel 2003, era scaduto dall’incarico il 21 maggio 2008, restando poi in carica fino alla nomina del nuovo presidente.
Si ricorda che il 29 aprile 2008 l’assemblea dei soci, in occasione dell’approvazione del bilancio 2007, aveva provveduto al rinnovo del consiglio di amministrazione dell’istituto per il triennio 2008 - 2010, nominando: Francesco Paolo Casavola (ora sostituito da Amato, sia come consigliere sia come presidente), Cesare Geronzi (vicepresidente), Francesco Tatò (amministratore delegato), Paolo Annunziato, Gian Mario Anselmi, Pierluigi Ciocca, Marcello De Cecco, Lamberto Gabrielli, Fabrizio Gianni, Ademaro Lanzara, Claudio Petruccioli, Giovanni Puglisi, e Giuseppe Vacca.
L’articolo 2 dello statuto, riguardante le sue finalità istituzionali, specifica che: l’istituto ha per oggetto la compilazione, l'aggiornamento, la pubblicazione e la diffusione della Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti iniziata dall'Istituto Giovanni Treccani, e delle opere che possano comunque derivarne, o si richiamino alla sua esperienza, in specie per gli sviluppi della cultura umanistica e scientifica, nonché per esigenze educative, di ricerca e di servizio sociale. L’istituto fu fondato a Roma il 18 febbraio 1925 con Giovanni Gentile primo direttore scientifico. Con R.D.L. 24 giugno 1933 n. 669, convertito in L. 11 gennaio 1934, n. 68, si ordinava l'istituto che poi nel 1983 è stato trasformato in società per azioni. Il modello di organizzazione, gestione e controllo dell’istituto è stato adottato dal Cda, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, con delibera del 7 dicembre 2006.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano |
Presidente:
Amilcare Troiano |
Parere favorevole espresso dalle Commissioni 13° Territorio, ambiente e beni ambientali (Senato) il 4/2/2009 e VIII Ambiente (Camera) l’11/2/2009 ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
25/2/2009 |
D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione |
Il 25 febbraio 2009 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha nominato Amilcare Troiano presidente dell’Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, conformemente ai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni 13° Territorio, ambiente e beni ambientali del Senato e VIII Ambiente della Camera, sulla relativa proposta di nomina. Con lettera del 20 gennaio 2009, annunciata alla Camera il 27 gennaio 2009, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva trasmesso, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina in questione, su cui era stata acquisita la prescritta intesa con la Regione Campania il 19 gennaio 2009, ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L. n. 394/1991. Si ricorda che il precedente presidente dell’ente parco in questione, Domenico De Masi, nominato con D.M. del 15 gennaio 2008, si era dimesso nel mese di luglio 2008 e le sue dimissioni erano state accettate dal suddetto Ministro con D.M. del 22 ottobre 2008.
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare |
Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA |
Componenti del consiglio di amministrazione:
Enza Signorelli Pupillo, Monica Centanni, Pietrangelo Buttafuoco e Antonino Portoghesi |
Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 dalla Commissione VII Cultura (Camera) il 4/2/2009 e dalla Commissione 7° Istruzione pubblica (Senato) l’11 febbraio 2009 |
(procedura di nomina in corso) |
D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali che designa 3 componenti, 1 è designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Gli altri componenti vengono designati: 1 dalla Regione Sicilia, 1 dalla Provincia di Siracusa e 1 dalla Conferenza Stato-Regioni |
Il 4 e l’11 febbraio 2009, le Commissioni Cultura e Istruzione di Camera e Senato hanno espresso pareri favorevoli sulle richieste di parere parlamentare, trasmesse dal Ministro per i beni e le attività culturali con lettere del 19 dicembre 2008, sulle proposte di nomina a componenti del consiglio di amministrazione di designazione governativa dell’Istituto nazionale per il dramma antico INDA di: Enza Signorelli Pupillo, Monica Centanni, Pietrangelo Buttafuoco e Antonino Portoghesi.
Ai primi di marzo del 2009 il D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali per il rinnovo del Cda dell’istituto, che deve essere integrato anche dai rappresentanti della Regione Sicilia, della Provincia di Siracusa e della Conferenza Stato-Regioni, risulta ancora essere in corso di perfezionamento.
Il mandato del precedente consiglio di amministrazione dell’istituto, nominato il 27 settembre 2004, era scaduto lo scorso 27 settembre 2008, data in cui aveva avuto inizio il periodo di 45 giorni di prorogatio previsto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con L. 15 luglio 1994, n. 444. Il sovrintendente dell’INDA (quello uscente è Fernando Balestra) sarà rinnovato dal nuovo Cda e il presidente dell’istituto è per legge il sindaco di Siracusa, Roberto Visentin.
L’istituto, nato all’inizio del ‘900 e già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, è stato trasformato in fondazione con l’articolo 2 del D.Lgs. 29 gennaio 1998 n. 20, acquisendo personalità giuridica di diritto privato. L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'attività teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonché altre attività culturali ed artistiche ad esso relative, oltre a quella di promuovere, anche in coordinamento con le università, lo studio dei testi teatrali della classicità greca e latina. L’istituto è stato riordinato dal D.lgs. 22 gennaio 2004 che ha modificato ed integrato il D.lgs. n. 20/1998.
b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di febbraio 2009
o previste in scadenza entro il 30 aprile 2009
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Ancona |
Presidente:
Giovanni Montanari |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
8/2/2009 |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio |
L’8 febbraio 2009 è scaduto l’incarico del presidente dell’Autorità portuale di Ancona, Giovanni Montanari, che era stato nominato con D.M. 28 gennaio 2005, notificato l'8 febbraio 2005, ed è in corso il periodo di quarantacinque giorni di prorogatio, previsti dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con L. 15 luglio 1994, n. 444.
Si anticipa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera del 5 marzo 2009, annunciata alle Camere il 10 marzo 2009, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Luciano Canepa a presidente dell’autorità in questione.
L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L’art. 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, stabiliva che i presidenti di questi enti fossero nominati dall’allora Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la regione, nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio. La citata legge istitutiva n. 84/1994, assegna all'autorità portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale e mantenimento dei fondali del porto, nonché affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale. Hanno particolare rilievo competenze specifiche come le autorizzazioni alle imprese portuali, la vigilanza sull'applicazione delle tariffe, la concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e l'adozione del piano regolatore portuale.
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga |
Commissario straordinario:
Giandonato Morra |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
1/3/2009 (e comunque non oltre la nomina degli organi di gestione) |
D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Con decreto del 29 dicembre 2008, comunicato al Parlamento dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera del 20 gennaio 2009, annunciata alla Camera il 27 gennaio 2009, Giandonato Morra era stato confermato commissario straordinario dell’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, per ulteriori due mesi, dal 2 gennaio al 1° marzo.
Si anticipa che lo stesso Ministro, con D.M. del 2 marzo 2009 ha nominato, alla scadenza del mandato di Morra, per 2 mesi, un nuovo commissario straordinario, Arturo Diaconale, nelle more dell’acquisizione dell’intesa sul nominativo del presidente, trasmettendone la relativa comunicazione al Parlamento, ai sensi dall’articolo 9 della legge n. 14 del 1978, con lettera del 6 marzo 2009, annunciata l’11 marzo 2009.
Si ricorda che il commissario uscente Morra era stato nominato con D.M. del 16 luglio 2008, per due mesi dal 2 luglio al 1° settembre 2008, (incarico successivamente prorogato per altri tre bimestri) in sostituzione del precedente commissarioStefano Allavena, che era stato a sua volta nominato il 2 marzo 2007 e anch’esso più volte prorogato nell’incarico.
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
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Ente italiano montagna EIM |
Commissario straordinario:
Luigi Olivieri |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
Non oltre il 20/3/2009 o fino alla ricostituzione degli organi statutari |
D.P.C.M. sentito l’allora Ministro per gli affari regionali (oggi: per i rapporti con le regioni) |
Il 20 marzo 2009 è in scadenza il mandato commissariale di Luigi Olivieri presso l’Ente italiano montagna EIM. Olivieri era stato nominato con D.P.C.M. del 7 marzo 2007 commissario straordinario dell’allora Istituto nazionale della montagna IMONT, per garantire l’ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio dell’EIM, istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), ente al quale sono state devolute le funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature e la dotazione organica dell’IMONT. Tale incarico è stato prorogato per novanta giorni con D.P.C.M del 21 dicembre 2007. Successivamente, con D.P.C.M del 20 marzo 2008, Olivieri è stato nominato commissario straordinario dell’EIM, per garantire lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione dell’ente fino alla data di costituzione degli organi di amministrazione e controllo. In proposito, l’articolo 13 dello statuto dell’ente, approvato con un ulteriore D.P.C.M. del 20 marzo 2008, prevede che il commissario possa rimanere in carica per non più di dodici mesi, entro i quali sono ricostituiti gli organi statutari. La nomina di Olivieri non è stata comunicata al Parlamento benché previsto ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978.
L'EIM è un ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto delle politiche e allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'EIM opera sulla base degli indirizzi generali definiti dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal ministro delegato ad esercitare le funzioni governative in materia di salvaguardia e valorizzazione delle zone montane.
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS |
Commissario straordinario:
Antonio Mastrapasqua |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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31/3/2009 |
D.M. del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze |
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’ amministrazione pubblica INPDAP |
Commissario straordinario:
Paolo Crescimbeni |
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Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL |
Commissario straordinario:
Marco Fabio Sartori |
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Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS |
Commissario straordinario:
Amalia Ghisani |
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Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD |
Commissario straordinario:
Francesco Mario Pagano |
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Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA |
Commissario straordinario:
Antonio Parlato |
Il 31 marzo 2009, se non saranno sopraggiunte proroghe o nuove nomine, scadranno i mandati dei commissari straordinari dei seguenti enti previdenziali: Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP, Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL,Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD e Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA, nominati con decreti dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 settembre 2008.
Con lettera del 24 ottobre 2008, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2008, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali aveva poi dato comunicazione al Parlamento, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 14/1978, delle suddette nomine.
Nei rispettivi decreti di nomina sono state richiamate le norme riguardanti la riorganizzazione, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti e organismi pubblici statali. Si tratta cioè (come anticipato supra nell’introduzione della presente pubblicazione) dell’art. 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) e degli articoli 74, comma 1, lettere da a) a c) e comma 2, nonché dell’articolo 26 (taglia- enti), comma 1 ultimo periodo del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 113 che, si ricorda, prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009 (termine prorogato, come anticipato supra, al 30 giugno 2009 dall’articolo 4, comma 1, della legge di conversione del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, la L. n. 14 del 27 febbraio 2009) non siano stati emanati i regolamenti di riordino previsti della norma in questione.
Nei suddetti decreti di nomina viene inoltre richiamato l’articolo 1, comma 7 della citata legge finanziaria 2008, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 il quale dispone che: i criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino in via regolamentare degli enti pubblici, sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali. Essendo inoltre ancora in corso i procedimenti di ricostituzione dei consigli di amministrazione scaduti e, nei casi dell’IPSEMA e dell’ENAPPSMAD, anche dei presidenti degli enti in questione, in coerenza con le suddette finalità di riordino e dovendo assicurare la continuità dell’azione amministrativa degli stessi in modo da favorire la tempestiva adozione dei citati provvedimenti di riorganizzazione, i ministri competenti hanno nominato i suelencati commissari straordinari, fino all’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione e di riordino sopra richiamati e comunque non oltre la data del 31 marzo 2009.
Si ricorda infine che, come riportato nel precedente numero della pubblicazione, all’inizio di gennaio 2009 sono stati intanto ricostituiti i consigli di indirizzo e vigilanza degli enti in questione.
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Trapani |
Commissario liquidatore:
Ferdinando Lavaggi
(con il commissario liquidatore aggiunto: Giuseppe Zaccaria)
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
31/3/2009 |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del 3 dicembre 2008, aveva prorogato l’incarico del commissario liquidatore Ferdinando Lavaggi (e del commissario liquidatore aggiunto Giuseppe Zaccaria) presso l’Autorità portuale di Trapani, fino al completamento delle operazioni di liquidazione e comunque non oltre il 31 marzo 2009. Il precedente termine stabilito per la conclusione delle operazioni di liquidazione era stato posto entro la fine del 2008. Lavaggi era stato nominato il 15 ottobre 2007 e prorogato nell’incarico il 19 febbraio 2008 (il commissario liquidatore aggiunto Zaccaria è stato invece nominato il 19 novembre 2007 e anch’esso prorogato il 19 febbraio 2008). Le suddette nomine sono state effettuate ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2007 che, in base al dettato dell’articolo 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994, prevede la soppressione dell’autorità portuale allorché, in relazione al mutato andamento dei traffici, vengano meno i requisiti previsti (qualora cioè il volume del traffico delle merci sia stato, nell’ultimo triennio, inferiore al livello minimo previsto dalla legge perché possa sussistere un’autorità portuale).
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Val Grande |
Presidente:
Alberto Actis
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 |
7/4/2009
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D.M. Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione |
Il 7 aprile 2009 scadrà il mandato presidenziale di Alberto Actis presso l’Ente parco nazionale della Val Grande. Actis era stato nominato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con D.M. del 7 aprile 2004, a seguito dei pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 14/1978, dalle Commissioni VIII Ambiente della Camera) e 13° Territorio, Ambiente, Beni ambientali del Senato, rispettivamente il 1° aprile e il 24 marzo 2004.
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Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale dell'Appennino lucano – Val d'Agri - Lagonegrese |
Commissario straordinario:
Domenico Totaro
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Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978 |
24/4/2009
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D.M. Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 24 aprile 2009 scadrà l’incarico di Commissario straordinario di Domenico Totaro presso l’Ente parco nazionale dell’Appennino Lucano - Val D’Agri - Lagonegrese. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva nominato Totaro con D.M. del 24 ottobre 2008, comunicato al Parlamento con lettera del 17 novembre 2008, annunciata alla Camera il 26 novembre 2008. Totaro, primo commissario straordinario dell’ente parco nazionale in oggetto, era stato nominato per gestire l’ente durante la procedura di nomina del suo primo presidente. L’ente parco in questione è stato istituito, dopo un lungo iter, con D.P.R. dell’8 dicembre 2007.
c) Principali cariche in società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze o in enti comunque non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenzaentro il mese di aprile 2009
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM |
Componente della commissione:
Salvatore Rebecchini |
12/2/2009 |
12/2/2016 |
Nominati con Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica |
Nella Gazzetta ufficiale n. 36, serie generale, del 13 febbraio 2009, è stata pubblicata la Determinazione del 12 febbraio 2009, con la quale i Presidenti delle Camere hanno nominato Salvatore Rebecchini componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM in sostituzione del dimissionario Giorgio Guazzaloca.
Gli altri componenti dell’autorità sono: Antonio Pilati (nominato il 29 dicembre 2004), Piero Barucci e Carla Rabitti Bedogni (nominati il 3 marzo 2007); il presidente è Antonio Catricalà (nominato il 18 febbraio 2005). In proposito si veda anche la tabella riportata nell’appendice alla presente sezione.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato(nota anche come antitrust) è stata istituita dall’art. 10 della L. 10 ottobre 1990, n. 287,Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (G. U. del 13 ottobre 1990, n. 240), secondo cui, tra l’altro, essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
All’autorità sono state assegnate anche competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, così come stabilito dal Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, e in materia di conflitti di interessi, come stabilito dalla legge n. 215 del 20 luglio 2004.
L'autorità ha quindi compiti di vigilanza contro gli abusi di posizione dominante e le intese o cartelli che possano ledere o restringere la concorrenza, controlla le operazioni di concentrazione, verifica il rispetto del divieto di pubblicità ingannevole e valuta e sanziona i casi di conflitto d'interesse dei componenti del Governo.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. |
Componenti del consiglio di amministrazione designati:
Guglielmo Rositani, Giovanna Fausta, Giuseppina Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentiis, Alessio Gorla, Antonino Rizzo Nervo, Giorgio Van Straten e Antonio Verro
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In corso di nomina |
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7 sono stati designati. dalla Commissione di vigilanza sulla RAI, 2 (compreso il presidente) dovranno essere designati dall'azionista di maggioranza (Ministro dell'economia e delle finanze) ed eletti dall'assemblea degli azionisti |
Il 19 febbraio 2009 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nota anche come Commissione di vigilanza Rai, si è riunita per la designazione di sette dei nove componenti della lista che, a norma dell’articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell’economia e delle finanze deve presentare all’assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. per l’elezione del consiglio di amministrazione.
Sono stati quindi designati, quali componenti della suddetta lista, Guglielmo Rositani, Giovanna Fausta, Giuseppina Bianchi Clerici, Rodolfo De Laurentiis, Alessio Gorla, Antonino Rizzo Nervo, Giorgio Van Straten e Antonio Verro.
Si ricorda che, come riportato in precedenti numeri della pubblicazione, il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione uscente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nominato il 31 maggio 2005, è scaduto nel mese di giugno 2008 dato che, secondo lo statuto della RAI, gli amministratori scadono dall’incarico alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, in questo caso il 2007, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il 31 dicembre; il consiglio avrebbe dovuto quindi essere rinnovato entro il 30 giugno 2008.
La normativa riguardante la nomina dei componenti del Cda e del presidente di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., è stata profondamente innovata dalla legge n. 112 del 3 maggio 2004, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione, che prevede per queste nomine procedure differenziate a seconda che si sia proceduto o meno all’alienazione di una quota di azioni della società superiore al 10%.
In particolare la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo (che realizza canali televisivi, radiofonici e satellitari) contenuta nell’articolo 20 della suddetta legge, stabilisce al comma 9, riguardo alla nomina dei vertici dell’azienda, che: fino a che il numero delle azioni alienate non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio pubblico generale radiotelevisivo da parte della concessionaria, ai fini della formulazione dell'unica lista di cui al comma 7, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi indica sette membri eleggendoli con il voto limitato a uno; i restanti due membri, tra cui il presidente, sono invece indicati dal socio di maggioranza. La nomina del presidente diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Il 14 marzo 2009 sono scaduti i mandati dei componenti della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'art. 12 della legge 12 giugno 1990 n. 146, modificata dalla legge n. 83 dell’11 aprile 2000. I commissari uscenti erano stati nominati con D.P.R. del 15 febbraio 2006 a seguito della designazione da parte dei Presidenti dei due rami del Parlamento del 10 febbraio 2006 e si erano insediati il 14 marzo 2006. La relativa tabella è riportata nell’appendice alla presente sezione.
La Commissione è un’amministrazione indipendente composta da nove membri designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Riassumendo quanto disposto dall’articolo 13 della L. n. 146 del 1990, la Commissione ha il compito di: a) valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti sociali e nei codici di autoregolamentazione, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati e qualora non le giudichi idonee, sulla base di specifica motivazione, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerare indispensabili; b) esprimere il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi o codici di autoregolamentazione su richiesta congiunta delle parti o di propria iniziativa; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può emanare un lodo sul merito della controversia; c) invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l'esperimento di un tentativo di composizione della controversia; d) indicare immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva; e) invitare i soggetti interessati al differimento dell'astensione qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali; f) rilevare l'eventuale concomitanza tra interruzioni o riduzioni di servizi pubblici alternativi, che interessano il medesimo bacino di utenza, per effetto di astensioni collettive proclamate dai soggetti sindacali diversi e invitare i soggetti la cui proclamazione sia stata comunicata successivamente in ordine di tempo a differire l'astensione collettiva ad altra data; g) segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati; h) assumere informazioni dalle amministrazioni e dalle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali circa l'applicazione delle delibere sulle sanzioni dalla stessa irrogate, gli scioperi proclamati ed effettuati, le revoche, le sospensioni e i rinvii di scioperi proclamati; nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire dalle medesime amministrazioni ed imprese, e dalle altre parti interessate, i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, per accertare le cause di insorgenza dei conflitti e degli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti; i) rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della presente legge o delle procedure previste da accordi o contratti collettivi o comportamenti illegittimi che comunque possano determinare l'insorgenza o l'aggravamento di conflitti; l) valutare il comportamento delle parti e se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili deliberare le sanzioni previste dall'articolo 4 della legge 146/90 come modificato dall'art. 3 L. n. 83/2000 prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari; m) assicurare forme adeguate e tempestive di pubblicità delle proprie delibere, e richiedere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di comunicati contenenti gli accordi o i codici di autoregolamentazione di ambito nazionale valutati idonei o le eventuali provvisorie regolamentazioni da essa deliberate in mancanza di accordi o codici idonei; n) riferire ai Presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi ai servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; o) trasmettere gli atti e le pronunce di propria competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, che ne assicura la divulgazione tramite i mezzi di informazione.
APPENDICE:
Monitoraggio sulle nomine nelle autorità amministrative indipendenti
In questa appendice si dà conto, ad ulteriore integrazione dell’attività di monitoraggio delle nomine governative in enti pubblici disciplinato dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978 effettuato dal Servizio per il controllo parlamentare, dello stato delle nomine (e delle relative scadenze) nelle autorità garanti, o autorità amministrative indipendenti, i cui componenti sono nominati o designati, a seconda dei casi, dai Presidenti delle Camere, dalle Assemblee parlamentari o dal Governo.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione di garanzia sull’esercizio del diritto di sciopero |
Presidente:
Antonio Martone
Componenti:
Marco Baldassarri, Gianni Di Cagno, Tommaso Edoardo Frosini, Vincenzo Lippolis, Mariella Magnani, Giovanni Pitruzzella, Michele Tiraboschi, Francesco Tufarelli
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D.P.R. 15/2/2006 (nominati a seguito della designazione dei Presidenti delle Camere del 10/2/2006; i 3 anni del mandato decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto, pubblicato in G.U. 28/2/2006, n. 49; il 14/3/2006 la Commissione si è insediata e ha nominato Martone presidente) |
14/3/2009 |
Designati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e nominati con D.P.R. (per 3 anni rinnovabili una volta) |
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture |
Presidente:
Luigi Giampaolino
Componenti del Consiglio:
Alessandro Botto, Giuseppe Brienza, |
Determinazione del 4/8/2004 |
4/8/2011 |
Nominati con Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (per 7 anni non rinnovabili) |
Guido Moutier, |
Determinazione del 16/9/2002 |
16/9/2009 |
||
Piero Calandra, Andrea Camanzi e |
Determinazione del 3/3/2007 |
3/3/2014 |
||
Alfredo Meocci |
Determinazione del 26/6/2008 |
26/6/2015 |
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM |
Presidente:
Antonio Catricalà |
Determinazione del 18/2/2005 (in carica dal 9/3/2005) |
18/2/2012 |
Nominati con Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (per 7 anni non rinnovabili) |
Componenti:
Antonio Pilati, |
Determinazione del 29/12/2004 (in carica dal 12/1/2005) |
29/12/2011 |
||
Piero Barucci, Carla Rabitti Bedogni e |
Determinazione del 3/3/2007 (in carica dal 7/3/2007) |
3/3/2014 |
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Salvatore Rebecchini |
Determinazione del 12/2/2009 |
12/2/2016 |
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante per la protezione dei dati personali |
Presidente:
Franco Pizzetti (dal 18/4/2005) |
Eletti dalle Camere il 16/3/2005 (in carica dal 18/4/2005) |
16/3/2012 |
Dei 4 quattro membri, 2 vengono eletti dalla Camera dei deputati e 2 dal Senato della Repubblica con voto limitato; i componenti eleggono il presidente nel loro ambito (per 7 anni non rinnovabili) |
Componenti:
Giuseppe Chiaravalloti (vicepresidente), Mauro Paissan e Giuseppe Fortunato |
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Presidente:
Corrado Calabrò |
D.P.R. 9/5/2005 |
9/5/2012 |
D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, (oggi Ministro dello sviluppo economico) previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari (IX Trasporti della Camera e 8° Lavori pubblici del Senato), a maggioranza dei 2/3 dei componenti (per 7 anni non rinnovabile) |
Componenti:
Enzo Savarese, Gianluigi Magri, Giancarlo Innocenzi Botti, Michele Lauria, Stefano Mannoni, Roberto Napoli, |
Eletti dalle Camere il 16/3/2005 e nominati con D.P.R. del 9/5/2005 |
9/5/2012 |
Eletti dalle Camere (4 dalla Camera e 4 dal Senato) e nominati con D.P.R. (per 7 anni non rinnovabili) |
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Nicola D’Angelo e Sebastiano Sortino |
Eletti dalle Camere il 5/5/2005 e nominati con D.P.R. del 9/5/2005
|
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Commissione nazionale per le società e la borsa CONSOB |
Presidente:
Lamberto Cardia |
D.P.R. 30/06/2003 |
30/6/2010 |
D.P.R. adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri previa deliberazione del Consiglio stesso, sentite le Commissioni parlamentari competenti (VI Finanze della Camera e 6° Finanze del Senato, per 7 anni non rinnovabili) |
Commissari:
Paolo Di Benedetto, |
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Vittorio Conti, |
D.P.R. 21/7/2006 |
21/7/2013 |
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Michele Pezzinga |
D.P.R. 15/12/2006 |
15/12/2013 |
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e Luca Enriques |
D.P.R. 28/5/2007 |
28/5/2014 |
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità per l’energia elettrica e il gas ARSPU |
Presidente:
Alessandro Ortis
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D.P.R. 27/11/2003 |
27/11/2010 |
Nominati con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico previo parere vincolante espresso a maggioranza assoluta delle Commissioni competenti (X Attività produttive della Camera e 10° Industria, commercio e turismo del Senato, per 7 anni non rinnovabili) |
Componenti del consiglio:
Tullio Maria Fanelli (gli altri 3 sono vacanti)
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ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
In evidenza a febbraio 2009
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state annunciate in Assemblea 26 note pervenute al Servizio per il controllo parlamentare, con le quali si dà conto dell’attuazione di altrettanti ordini del giorno, e 2 note con le quali si dà seguito a 2 risoluzioni ed a 3 mozioni. Di tali documenti 2 sono stati trasmessi dal Ministero degli affari esteri, 4 da quello dell’interno, 7 da quello della difesa e 15 dal Dicastero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Si conferma, pertanto, rispetto al mese di gennaio, sia l’entità complessiva delle attuazioni da parte dei Ministeri (a gennaio le note trasmesse sono state 23), sia il dato che il maggior numero di seguiti dati ad atti di indirizzo si è avuto da parte del Ministero del welfare.
Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, può rilevarsi che delle note pervenute, 12 rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 1386, divenuto legge 6 agosto 2008, n. 133, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria". Tali atti di indirizzo, attuati dai Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’interno e della difesa riguardano, peraltro materie fra loro non omogenee.
In particolare, il Ministero della difesa ha dato seguito – per quanto attiene ai profili di propria competenza – agli ordini del giorno Veltroni ed altri n. 9/1386/273 e Garofani n. 9/1386/10, riguardanti entrambi il conferimento di ulteriori risorse alle Forze di polizia ed alle Forze armate per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, anche in relazione agli accresciuti compiti di pubblica sicurezza ad esse assegnati. In merito a tali atti, nelle note di attuazione si richiamano le norme che provvedono specificatamente al finanziamento dei maggiori impegni nell’attività di controllo del territorio e per fronteggiare l’emergenza dei rifiuti nella regione Campania. Si sottolinea, inoltre, che il decreto-legge n. 209 del 2008, di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, ha assicurato per la prima volta la copertura integrale del costo delle stesse, ossia senza intaccare il bilancio ordinario, garantendo in tal modo la necessaria copertura per lo svolgimento da parte delle Forze armate dei compiti ad esse istituzionalmente assegnati.
Circa l’ordine del giorno Naccarato ed altri n. 9/1386/76,concernente la previsione delle risorse necessarie ad avviare il riordino delle carriere del personale del comparto difesa e sicurezza, il Ministero della difesa, sempre in merito ai profili di propria competenza, fa presente che il processo di riordino, che finora non ha potuto essere perseguito a causa delle insufficienti risorse economiche, verrà avviato con gradualità in relazione alle disponibilità finanziarie.
L’impegno contenuto nell’ordine del giorno Ascierto ed altri n. 9/1386/143 concerneva l’opportunità di prolungare la ferma degli ufficiali il cui periodo di ferma prefissata si sarebbe concluso nel 2008 e la stabilizzazione, nel 2009, di tale personale. In proposito la nota di attuazione trasmessa dal Dicastero della difesa sottolinea la complessità delle procedure di stabilizzazione nell’ambito di un assetto normativo avente come obiettivo la professionalizzazione delle Forze armate. Si rende peraltro noto che, nell’ottica dell’impegno a favorire la futura stabilizzazione e di poter continuare ad avvalersi di risorse umane già formate, il Ministero ha provveduto, nel 2008, all’ulteriore mantenimento in servizio di tutti gli ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei carabinieri interessati al prolungamento.
Sempre riferiti all’Atto Camera 1386 sono 7degli ordini del giorno cui ha dato attuazione il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Con l’ordine del giorno Farinone n. 9/1386/215 si impegnava l’esecutivo ad evitare ogni irrazionale compressione dei diritti riconosciuti ai cittadini comunitari ed ai loro familiari, con particolare riferimento alla concessione dell’assegno sociale, come disciplinata dall’articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008 (nel corso della cui conversione in legge è stato presentato l’atto di indirizzo). In merito a tale impegno, il Dicastero del welfare motiva con il fine di limitare a chi abbia un particolare radicamento sul territorio nazionale (radicamento il cui indice è stato ravvisato nella durata della permanenza) l’introduzione della condizione di un soggiorno di dieci anni in Italia per poter ottenere la corresponsione dell’assegno sociale. Il carattere non discriminatorio, e quindi legittimo, di detta previsione viene argomentato richiamando recenti pronunce della Corte costituzionale. Nella nota di attuazione si rileva, inoltre, che altre limitazioni all’accesso di prestazioni di natura puramente assistenziale, analoghe all’assegno sociale, sono contenute nel decreto legislativo n. 30 del 2007, con cui si recepisce nell’ordinamento nazionale la direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
A tutt’altra problematica attiene l’ordine del giorno Gatti ed altri n. 9/1386/39,concernente l’esercizio da parte del Governo, entro il 31 dicembre 2008, della delega legislativa per il riordino della disciplina dei lavori usuranti, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 247 del 2007. In merito a tale questione, il Ministero riferisce che, nell'ambito del disegno di legge A.S. 1167, attualmente in corso di esame, è stato proposto uno specifico emendamento volto appunto a prorogare i termini per l'esercizio della predetta delega.
Circa il controllo sul regolare svolgimento della formazione dei lavoratori tramite contratto di apprendistato, con particolare riferimento alla formazione esclusivamente aziendale, oggetto dell’impegno contenuto nell’ordine del giorno Madia n. 9/1386/46, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ricorda che, a seguito della modifica recata dall’articolo 23 del decreto-legge n. 112 del 2008, in caso di formazione esclusivamente aziendale, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero agli enti bilaterali. Sono dunque i contratti collettivi, di ogni livello, a stabilire cosa debba intendersi per "formazione esclusivamente aziendale" e a determinare il monte ore di formazione formale (anche inferiore a 120 ore annuali) necessario per l'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali.
Quanto all'adozione e previsione da parte del Governo di opportune forme di controllo, si rappresenta che la direttiva del ministro del lavoro del 18 settembre 2008 ha richiamato la centralità di una visione delle attività di vigilanza attenta alla qualità ed efficacia dell'azione ispettiva.
In tema di misure a sostegno delle donne lavoratrici, oggetto dell’impegno assunto come raccomandazione dal Governo con l’ordine del giorno Garavini ed altri n. 9/1386/66, il Dicastero del welfare, per quanto attiene ai profili di propria competenza (stante il conferimento al Dipartimento per le politiche della famiglie delle iniziative relative alla conciliazione familiare ed ai servizi per l’infanzia), ricorda l’emanazione del decreto ministeriale 13 novembre 2008, relativo alla concessione di incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo per le donne residenti nelle aree svantaggiate del Paese.
Con gli ordini del giorno Baretta n. 9/1386-B/15 e Di Biagio n. 9/1386-B/23 si impegnava l’esecutivo a valutare misure legislative volte ad evitare l’eventuale disparità di trattamento che potrebbero ricevere i lavoratori con contratto a terminea seguito dell'inserimento - nel corso del procedimento di conversione del decreto legge n. 112 del 2008 - dell'articolo 21, comma 1-bis. Nelle note di attuazione trasmesse, di identico contenuto per entrambi gli atti di indirizzo, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali osserva preliminarmente che le ragioni ispiratrici della norma richiamata vanno ricercate nell'intento di gestire in modo economicamente razionale un contenzioso che potrebbe raggiungere proporzioni abnormi e costi insostenibili per le aziende cercando, nel contempo, di non abbassare il livello sostanziale delle tutele dei lavoratori assunti a termine. In ogni caso, si fa presente che da parte dei giudici della Corte d'Appello di Bari e, a seguire, di quella di Genova, sono già stati sollevati dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione in questione per la sua assunta contrarietà al principio fondamentale di uguaglianza e che tale giudizio di legittimità costituzionale risulta ancora essere in corso.
Il Dicastero del welfare ha dato seguito con un’ampia ed articolata nota di attuazione anche all’ordine del giorno D’Incecco ed altri n. 9/1386/57,sempre riferito all’Atto Camera 1386, divenuto legge n. 133 del 2008, con cui si impegnava il Governo ad individuare la possibilità di ricorso alla forma diretta per gli investimenti già deliberati dall’INAIL, specialmente con riguardo alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere e di ricerca in campo medico, nonché di nuove opere di edilizia universitaria. Impegni di analogo contenuto erano stati assunti dall’esecutivo con gli ordini del giorno D’Incecco ed altri n. 9/1185/108, Boccia n. 9/1185/91 e Codurelli ed altri n. 9/1185/117, pur riferiti ad un diverso provvedimento, ossia l’Atto Camera 1185, ora legge n. 126 del 2008, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante misure urgenti per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie”.
Con le note trasmesse relative agli atti di indirizzo richiamati (di identico contenuto per tutti e quattro gli ordini del giorno) il Ministero illustra la normativa che stabilisce i limiti degli investimenti immobiliari attuabili dagli enti previdenziali pubblici, come disciplinati dall’articolo 2, commi 488 e 489 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) e successive modificazioni. Si riferisce, quindi, in merito al profilo di investimenti in forma diretta assunto per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 per la relazione unificata sull’economia e la finanza e si dà conto, quanto al piano degli investimenti 2005, delle attività che potranno proseguire, in particolare per la partecipazione alla predisposizione dell'Accordo di Programma propedeutico alla realizzazione dell'Istituto Neurologico "Carlo Besta" di Milano e dell'Istituto Tumori di Milano; si fa anche presente che potranno essere avviate, in via prioritaria, le istruttorie per gli investimenti in residenze per studenti per le quali le Università interessate hanno già riconfermato l'interesse.
Un ulteriore atto di indirizzo relativo all’Atto Camera 1386 ha avuto attuazione da parte del Ministero dell’interno. Si tratta dell’ordine del giorno Minniti ed altri n. 9/1386/75, che impegnava il Governo a valutare gli effetti applicativi delle norme di cui al decreto-legge n. 112 del 2008 (nel corso della cui conversione in legge è stato presentato lo stesso ordine del giorno) e ad adottare, in occasione della legge finanziaria per il 2009, misure volte a ripristinare le risorse che assicurino condizioni minime sul piano finanziario e organizzativo per il necessario esercizio delle funzioni istituzionali proprie delle Forze di polizia. Al riguardo il Dicastero, per quanto attiene ai profili di propria competenza, evidenzia un consistente miglioramento della propria situazione finanziaria rispetto alle previsioni definite dal decreto-legge sopra citato, determinatasi a seguito di quanto stabilito con la legge finanziaria per il 2009, che prevede la destinazione di risorse per finalità di sicurezza e tutela dell’ordine pubblico a valere su tre diversi fondi. Nella nota si riferisce anche in merito alle disponibilità complessivamente stanziate per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2009, di personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (circa 3.000 unità) e per quanto riguarda il rinnovo del contratto delle Forze di polizia e delle Forze armate per il biennio 2008-2009. Si dà inoltre conto delle misure vigenti recanti benefici in favore del personale del comparto sicurezza in termini di inapplicabilità dei disincentivi economici per assenze per malattia e per permesso retribuito in particolari casi e di autorizzazione di spesa prevista ai fini del riconoscimento di benefici fiscali al personale della pubblica sicurezza (oltre a quello preposto alla difesa e al soccorso pubblico).
Sempre il Ministero dell’interno ha dato seguito ad un altro impegno concernente il tema della sicurezza, quello accolto dal Governo con l’ordine del giorno Lo Moro n. 9/1366/13, riferito all’Atto Camera 1366, divenuto legge 24 luglio 2008, n. 125, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica".
Con l’atto in questione si chiedeva all’esecutivo di promuovere, nelle province delle regioni interessate da fenomeni di criminalità organizzata, l’istituzione di una stazione unica appaltante per la gestione di tutte le gare dei comuni delle province e delle province stesse. Nella nota di attuazione, premesso che in alcune province sono già in corso, o in via di definizione, iniziative in tal senso, si rileva che l'impegno assunto dal Governo, fondato sulla necessità di impedire il perpetrarsi di circuiti che assicurano alla criminalità organizzata i proventi derivanti dalla partecipazione a gare di appalto pubblico, ha trovato attuazione attraverso le modifiche normative al "Codice dei contratti pubblici" (decreto legislativo n. 163 del 2006), introdotte di recente dal decreto legislativo n. 152 del 2008. Tali modifiche sono finalizzate a rispondere alle esigenze di semplificazione e di accelerazione delle procedure, promuovendo l'efficacia e la trasparenza delle medesime, attraverso la responsabilizzazione delle stazioni appaltanti e l'introduzione di parametri oggettivi di premialità in capo alle stesse.
Sempre nell’ottica dell’impegno assunto, nella nota si illustrano le previsioni contenute nel disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (A.S. 1082), all'esame del Parlamento, volte ad istituire un modulo organizzativo attraverso cui gestire una pluralità di commesse, nonché uno strumento di centralizzazione degli acquisti, atto a determinare procedure più trasparenti e, quindi, meno permeabili alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.
Ancora del Ministero dell’interno sono le attuazioni degli ordini del giorno Fontanelli ed altri n. 9/1891/77 e Braga ed altri n. 9/1813/5, presentati, rispettivamente, nel corso dell’esame dell’Atto Camera 1891 (ora legge n. 4 dicembre 2008, n. 189,di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali") e dell’Atto Camera 1813 (divenuto legge 18 dicembre 2008, n. 199,di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali").
Con il primo di tali atti di indirizzo si impegnava il Governo a valutare il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2009 dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009. Al riguardo, nella nota di attuazione si riferisce che detto differimento è stato attuato con decreto del ministro dell’interno adottato il 19 dicembre 2008.
L’ordine del giorno Braga ed altri n. 9/1813/5 impegnava l’esecutivo ad attivare adeguate procedure di monitoraggio dell’emergenza abitativa, in special modo del fenomeno degli sfratti per finita locazione e per morosità. In proposito, il Dicastero dell’interno nella nota trasmessa fa presente di procedere (avvalendosi della collaborazione degli uffici giudiziari e delle prefetture), nell'ambito del Programma statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti le procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo sull'andamento del fenomeno agli organi istituzionali ed agli organismi pubblici e privati operanti nel settore. Per informativa, alla nota di attuazione il Ministero ha allegato la pubblicazione relativa all'anno 2007, contenente il riepilogo dei dati nazionali concernenti le procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo, le richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario e gli sfratti eseguiti con l'intervento del medesimo nell'anno in riferimento, nonché una disaggregazione annuale delle informazioni suddivise per regioni e per province, con particolare riguardo ai comuni capoluogo.
All’Atto Camera 1185, divenuto legge n. 126 del 2008, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", sono riferiti 3 dei 26 ordini del giorno in ordine ai quali il Governo ha trasmesso note di attuazione nel mese di febbraio 2008.
In particolare, le note relative agli ordini del giorno Speciale ed altri n. 9/1185/162, riguardante l'estensione al comparto sicurezza e Forze armate della detassazione degli straordinari e del regime privilegiato delle indennità operative, e Villecco Calipari ed altri n. 9/1185/102, concernente il ripristino delle dotazioni a favore del Fondo istituito per le bonifiche delle aree militari di pertinenza dei poligoni di tiro nonché di unità navali, sono pervenute dal Ministero della difesa.
Quanto al primo dei richiamati atti di indirizzo il Dicastero, per quanto attiene ai profili di propria competenza, riferisce che all’impegno concernente l’estensione della defiscalizzazione delle ore di straordinario anche al personale del comparto sicurezza e difesa, il Governo ha dato attuazione con l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Circa l'opportunità di estendere il regime privilegiato delle indennità operative di imbarco, aeronavigazione e volo a tutte le indennità operative del comparto sicurezza e Forze armate, si sottolinea che l'impegno sarà tenuto in debito conto nell'ambito di futuri provvedimenti di riordino delle Forze armate che recheranno tra l'altro modifiche allo stato giuridico-economico del personale.
Quanto all’impegno assunto con l’ordine del giorno Villecco Calipari ed altri n. 9/1185/102, il Ministero della difesa, sempre per i profili di propria competenza, riferisce di avere proseguito nell’attuazione degli interventi di bonifica prioritari attingendo alle risorse di bilancio disponibili, in attesa che il miglioramento delle condizioni economiche consenta il ripristino di adeguate dotazioni finanziarie aggiuntive.
L’ulteriore atto di indirizzo relativo all’Atto Camera 1185 che ha avuto attuazione nel periodo considerato dalla presente pubblicazione è l’ordine del giorno Palagiano ed altri n. 9/1185/58, con cui si impegnava l’esecutivo a prevedere forme di sostegno a favore dell’associazione Telefono azzurro. In proposito il Ministero del welfare rileva che l'articolo 63-bis, comma 1, lett. a) della legge 6 agosto 2008, n. 133 (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112) conferma, per l'anno finanziario 2009, la possibilità per il contribuente di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale tra cui, appunto, è da annoverare l'associazione Telefono Azzurro. Si ricorda, inoltre, che la stessa Associazione, a seguito di procedura di selezione, è risultata aggiudicataria del servizio telefonico pubblico 114 Emergenza Infanzia, stipulando in data 22 dicembre 2006 apposita Convenzione con il Ministero delle Comunicazioni con decorrenza triennale 2007-2009.
Alla complessa problematica attinente la tutela dei diritti dei minori si riferiscono anche gli ordini del giorno Villecco Calipari ed altri n. 9/1857/33 e Mussolini n. 9/1519/2. Il primo di tali atti di indirizzo (presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 1857, ora legge 28 novembre 2008, n. 186,di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina")era volto ad impegnare il Governo a porre in essere tutte le iniziative atte ad assicurare l’effettiva tutela e garanzia dei diritti dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano. In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali riferisce dettagliatamente sull’attività svolta dal Comitato per i minori stranieri, organo interministeriale incardinato presso la Direzione generale dell'immigrazione dello stesso Ministero (articolo 33 del decreto legislativo n. 286 del 1998), al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. Nella nota di attuazione, oltre ad essere riportati i dati del Comitato sulla presenza di minori stranieri non accompagnati, si illustra il Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati, oggetto di un’apposita Convenzione stipulata con l’ANCI, e si dà conto delle forme di collaborazione attivate con i Paesi di origine dei minori, in particolare con l’Albania. Si ricorda, infine, la normativa concernente il permesso di soggiorno ai minori stranieri, con particolare riguardo a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’interno del 28 marzo 2008, e si rappresentano le linee programmatiche per il futuro.
L’ordine del giorno Mussolini n. 9/1519/2, riferito all’Atto Camera 1519, divenuto legge 2 agosto 2008, n. 130, recante "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007" impegnava l’esecutivo al pieno rispetto del diritto del minore alla libera espressione della propria opinione in funzione della sua età e maturità. Tale impegno ha avuto seguito da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il quale, per quanto attiene ai profili di propria competenza, nella nota trasmessa richiama le norme sia costituzionali che di legislazione primaria che garantiscono il pieno sviluppo della personalità del singolo ed in particolare dei fanciulli, in tema, tra l’altro, di disciplina delle adozioni, di diritto all’ascolto in ambito familiare, di libertà di religione a partire dal quattordicesimo anno d’età, nonché di tutela dalle interferenze arbitrarie o illegali collegate all’uso del mezzo informatico. Nella nota si fa inoltre presente che il Ministero, nell'ambito delle attività del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai sensi della legge n. 285 del 1997, coerentemente con le priorità delle linee di indirizzo del Piano di azione su cui sta lavorando l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, ha avviato, un'indagine quantitativa, di tipo campionario, rappresentativa a livello regionale, sulla percezione, da parte di preadolescenti e adolescenti, dei propri diritti ed in particolare del diritto alla partecipazione alla vita familiare, scolastica, associativa e sociale nei contesti di vita quotidiana, da realizzarsi in ambito scolastico.
Ancora riferito all’Atto Camera 1519 è l’ordine del giorno Froner e Quartiani n. 9/1519/10, concernente la promozione di iniziative presso le istituzioni dell’Unione europea a sostegno delle zone di montagna, cui ha dato attuazione, per i profili di propria competenza, il Ministero degli affari esteri. Nell’articolata nota il Dicastero riferisce che, nelle more dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona che, all'articolo 174 comma 3, stabilisce l'impegno da parte dell'Unione europea di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, favorendo l'emancipazione di quei territori meno favoriti tra i quali sono espressamente previste le zone montane, nel secondo semestre 2008 sono state comunque promosse iniziative volte a sostenere, sul territorio europeo, lo sviluppo delle zone di montagna, anche tenendo conto, nella definizione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, delle loro necessità. Tra tali iniziative si ricorda l’approvazione il 23 settembre 2008 di una risoluzione sulla situazione e le prospettive dell'agricoltura nelle zone di alta e media montagna e la presentazione il6 ottobre 2008 da parte della Commissione europea del Libro Verde sulla coesione territoriale, in cui si evidenziano le sfide poste dal cambiamento climatico, dalla dipendenza da un numero limitato di attività economiche, dalla pressione del turismo e dalla perdita della biodiversità che le regioni montuose sono chiamate ad affrontare. Si ricorda inoltre che è attualmente in approvazione in Parlamento il disegno di legge comunitaria 2008, attraverso il quale verrà recepito in Italia il regolamento n. 1082/2006 sul Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT), che potrà costituire un utile strumento di promozione della cooperazione tra zone montane, che sono spesso frontaliere.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, oltre a quelli già richiamati, ha attuato altri 3 ordini del giorno, 2 dei quali riferiti all’Atto Camera 1742, attualmente legge 27 ottobre 2008, n. 166, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi". Si tratta, nello specifico, degliordini del giorno Favia ed altri n. 9/1742-A/7 e Burtone ed altri n. 9/1742-A/25 riguardanti, rispettivamente, lo stato di crisi delle imprese del gruppo Merloni e della società Cesame s.r.l. In merito al primo di tali atti di indirizzo il Dicastero, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha dato conto degli accordi sottoscritti relativi a tre società del gruppo Merloni, mentre in relazione all’impegno contenuto nell’ordine del giorno a firma Burtone ed altri riferisce di avere richiesto chiarimenti alla società Cesame s.r.l. a seguito della presentazione da parte di quest’ultima di un’istanza finalizzata alla concessione di un trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, decorrente dal 2 giugno 2008, per l'unità produttiva di Catania, e di essere in attesa di riscontro a tale richiesta.
Va infine ricordato che, come evidenziato in premessa, nel mese di febbraio i Ministeri degli affari esteri e della difesa hanno dato attuazione anche a 3 mozioni e a 2 risoluzioni.
Nello specifico, il Dicastero degli affari esteri ha trasmesso una nota con cui si riferisce in merito agli impegni assunti dal Governo con le mozioni Volontè ed altri n. 1/00037, Bertolini ed altri n. 1/00052, Evangelisti ed altri n. 1/00058, nonché con la risoluzione Cota ed altri n. 6/00010, concernenti l’assunzione di iniziative in relazione a ripetuti episodi di violenza e di persecuzione nei confronti dei cristiani in India ed in altri parti del mondo. Nella suddetta nota l’amministrazione riferisce diffusamente riguardo alle azioni promosse per sensibilizzare il Governo indiano, anche con la partecipazione di un rappresentante italiano alla missione organizzata nello Stato dell’Orissa dal locale gruppo di lavoro UE sui diritti umani, che ha consentito di raccogliere elementi di prima mano sulle violenze contro i cristiani e che è valsa a sottolineare l’impegno dell’Unione europea e dell’Italia sul tema.
Inoltre, tra le misure più significative adottate in linea con quanto previsto dai richiamati atti di indirizzo, il Ministero degli affari esteri indica la risoluzione sull’intolleranza religiosa approvata il 18 dicembre 2008 con il consenso di tutti gli Stai membri delle Nazioni Unite, evidenziando come detto documento contenga, innanzitutto, una forte condanna di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sul credo e riconosca l’importanza dell’educazione e del dialogo interreligioso per promuovere la tolleranza. Si ricorda inoltre come l’impegno ad assicurare la tutela della libertà religiosa sia stato confermato anche nei negoziati sulla risoluzione relativa alla situazione dei diritti umani in Iran, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU a dicembre 2008.
Da ultimo, nel periodo considerato dalla presente pubblicazione, il Ministero della difesa ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, alla risoluzione conclusiva Cirielli ed altri n. 8/00008, concernente la valorizzazione della formazione fornita dalle Scuole militari e la previsione nei bandi di concorso per l’ammissione alle Accademie militari di una quota di posti riservati a favore dei diplomati presso le Scuole militari. In merito a tali impegni il Dicastero rende noto, tra l’altro, che la Direzione generale del personale militare (previa nota d'ordine a firma del ministro della difesa) ha predisposto la modifica dei bandi di concorso per l'ammissione alle Accademie militari per l'anno 2009-2010 (già pubblicati nella Gazzetta ufficiale 4° serie speciale, n. 96 del 9 dicembre 2008) prevedendo, per i corsi degli allievi ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la riserva complessiva del 30 per cento dei posti a concorso (di cui il 20 per cento in favore dei diplomati presso le rispettive Scuole militari di Forza armata e il 10 per cento per quelli delle altre Scuole militari) e per i corsi degli allievi Ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che non dispone di una propria Scuola militare, la riserva del 30 per cento indifferenziato per gli allievi di tutte le scuole militari.
I nostri solleciti:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede ad inviare ai Ministeri individuati come competenti per l’attuazione, gli ordini del giorno riferiti alle leggi che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel mese.
In particolare, nel periodo 1° - 28 febbraio 2009 sono stati così sollecitati 238 ordini del giorno[1], dei quali:
60 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dell’economia e delle finanze, 30 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 30 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 28 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 18 al Ministero dello sviluppo economico, 12 al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 10 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 9 al Ministero degli affari esteri, 8 al Ministero della difesa, 8 al Ministero dell’interno, 7 al Ministero dell’ambiente, 1 al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
18 riferiti alla legge n. 204 del 2008, concernente “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011” (A.C. 1714).
7 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 4 al Ministero degli affari esteri, 3 al Ministero dell’economia e delle finanze, 2 al Ministero della difesa, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed 1 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate* dal Servizio per il controllo parlamentare 6 risoluzioni:
- BERNARDINI ed altri n. 7/00087, sulle norme di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, al Ministero della giustizia;
- CONTE ed altri n. 8/00028, concernente le problematiche relative alla disciplina delle concessioni dei beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, al Ministero dell’economia e delle finanze;
- RAINIERI ed altri n. 8/00029, riguardante iniziative per fronteggiare la crisi della filiera bufalina, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- Tommaso FOTI ed altri n. 8/00030, sulla inadeguatezza delle risorse per il sistema nazionale di protezione civile al Ministero dell’economia e delle finanze;
- RAINIERI ed altri n. 8/00031, concernente gli indennizzi ai produttori di pomodoro da industria per i danni provocati dagli storni, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- PICIERNO ed altri n. 8/00032, concernente i ricorsi relativi ai test di accesso per l’anno accademico 2008-2009 a vari corsi di laurea, al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Sono state inoltre segnalate* dal Servizio per il Controllo parlamentare 4 mozioni:
- POLLASTRINI ed altri n. 1/00070 (Nuova formulazione), MURA ed altri n. 1/00083 (Nuova formulazione), CICCHITTO ed altri n. 1/00085 (Nuova formulazione), concernenti iniziative per prevenire e contrastare la violenza sessuale e di genere, al Ministero della giustizia, al Ministero dell’interno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero per le pari opportunità;
- DELFINO ed altri n. 1/00079 (Testo modificato nel corso della seduta), sulle iniziative a sostegno dei diritti delle persone con disabilità, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero per le pari opportunità.
Note annunciate al 28 febbraio 2009
in attuazione di atti di indirizzo
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1519/10 Ordine del giorno |
Froner |
Assemblea |
11/2/2009 |
III |
Iniziative presso le istituzioni dell’Unione europea a sostegno delle zone di montagna |
L’ordine del giorno Froner e Quartiani n. 9/1519/10, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 31 luglio 2008, impegnava l’esecutivo a promuovere iniziative appropriate affinché l’Unione europea tenesse adeguatamente conto delle esigenze delle zone di montagna nella definizione e nell'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale.
In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“Con l'auspicabile entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'UnioneEuropea verrà dotata di nuovi e più efficaci strumenti per venire incontro alleesigenze evidenziate dall'ordine del giorno in oggetto.
Esso infatti stabilisce all'art. 174 comma 3 l'impegno da partedell'Unione di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, favorendo l'emancipazione di quei territori meno favoriti tra i quali sono espressamente previste le zone montane.
Il Governo italiano non mancherà di adoperarsi affinché tutte questenuove possibilità vengano adeguatamente sfruttate.
Anche nelle more dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è statocomunque possibilepromuovere, nel secondo semestre 2008, iniziative volte asostenere, sul territorio europeo, lo sviluppo delle zone di montagna, anchetenendo conto, nella definizione delle politiche di coesione economica, sociale eterritoriale, delle loro necessità.
Il Parlamento europeo ha approvato il 23 settembre 2008 una risoluzionesulla situazione e le prospettive dell'agricoltura nelle zone di alta e mediamontagna. Nella Risoluzione, il Parlamento tra le altre cose auspica che "laCommissione sviluppi un'autentica strategia UE integrata a favore delle zonemontane" ed esorta "la Commissione a elaborare, nell'ambito delle sue competenze, entro sei mesi dall'approvazione della presente risoluzione, unastrategia UE integrata per lo sviluppo e lo sfruttamento sostenibile delle risorsedelle zone montane (strategia UE per le zone montane)".
Il 6 ottobre 2008, la Commissione europea ha presentato il Libro Verdesulla coesione territoriale, lanciando un dibattito che ha l'obiettivo finale diraggiungere una comprensione migliore e condivisa del concetto di coesioneterritoriale, introdotto dal Trattato di Lisbona, e delle sue implicazioni a livellodi definizione delle politiche di sviluppo. Per realizzare uno sviluppo piùequilibrato ed armonioso dell'Unione, la Commissione invita, tra l'altro, atenere conto di tre tipi particolari di regioni che presentano problemi di sviluppospecifici e, tra esse, delle regioni montuose, che "sono spesso regionifrontaliere in cui più di un terzo della popolazione vive in zone rurali". NelLibro Verde la Commissione ricorda che le regioni montuose, in cui vive circa il10% della popolazione europea, hanno un PIL medio pro capite pari all'80%della media UE e devono affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico,dalla dipendenza da un numero limitato di attività economiche, dalla pressionedel turismo e dalla perdita della biodiversità.
Quanto agli strumenti per favorire la promozione delle zone di montagna,è attualmente in approvazione in Parlamento il Disegno di Legge Comunitaria2008, attraverso il quale verrà recepito in Italia il Regolamento n. 1082/2006 sulGruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT).
Il GECT è un organismo che mira a facilitare la Cooperazionetransfrontaliera ed interregionale nel quadro della Politica di Coesione ed è statointrodotto nell'ordinamento comunitario come possibile rimedio alle difficoltà,soprattutto di tipo amministrativo-gestionale, che Stati membri e Autoritàregionali e locali avevano incontrato nelle precedenti programmazioni perrealizzare programmi di cooperazione. Potrà pertanto essere un utile strumentodi promozione della cooperazione tra zone montane che, come ricordato dallaCommissione nel Libro Verde sulla coesione territoriale, sono spesso zonefrontaliere.
In generale, giova ricordare che, in ambito europeo, la coesioneterritoriale va intesa come un approccio integrato allo sviluppo economico esociale dei territori e non come una politica volta a compensare alcune aree perla presenza di fattori geografici specifici, come la montuosità, in quantoparticolari condizioni geografiche non si associano automaticamente acondizioni di ritardo di sviluppo.
L'Italia condivide pienamente tale impostazione, come si evince anche dalcontributo italiano alla consultazione pubblica sulla politica di coesione lanciatadalla Commissione nel settembre del 2007.
Nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale 2007-2013, l'elemento montano è uno degli elementi di attenzione rispetto al qualecalibrare le strategie di sviluppo regionale. Il Piano Strategico Nazionale per loSviluppo Rurale 2007-2013, che interviene per lo sviluppo delle zone montane eche è stato redatto in piena sinergia con il QSN, sviluppa le azioni necessarie pertradurre in pratica anche il dettato del Trattato di Lisbona, con riguardo allamontagna come territorio nel quale possono trovare sviluppo specifiche filiereeconomiche e non come tipologia di territorio svantaggiato per ragioni dihandicap naturali.
Sulla base del QSN e del Piano Strategico Nazionale, le Regioni devonopoi concretamente operare a sostegno delle aree montane, sfruttando le risorsedestinate ai programmi operativi regionali.
In Italia, un organismo specifico, il Comitato tecnico interministeriale perla montagna (CTIM), collocato nel Comitato Interministeriale per laprogrammazione economica (CIPE), ha il compito di rileggere tutti gli interventiche riguardano la montagna in un'ottica coordinata e coerente, attivando anchele risorse finanziarie specificatamente previste dall'ordinamento nazionale asostegno delle zone montane.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
6/00010 Risoluzione |
Cota |
Assemblea |
17/2/2009 |
III |
Iniziative in relazione a ripetuti episodi di violenza e di persecuzione nei confronti dei cristiani in India e in altri parti del mondo |
1/00037 Mozione |
Volontè |
||||
1/00052 Mozione |
Bertolini |
||||
1/00058 Mozione |
Evangelisti |
La risoluzione Cota e Gibelli n. 6-00010 e le mozioni Volontè ed altri n. 1-00037, Bertolini ed altri n. 1-00052 ed Evangelisti ed altri n. 1-00058, accolte dal Governo ed approvate dall’Assemblea nella seduta del 10 novembre 2008, impegnavano l’esecutivo ad assumere iniziative a tutela delle minoranze cristiane e religiose in relazione a ripetuti episodi di violenza e di persecuzione verificatesi in India e in altri parti del mondo.
In merito a tali impegni il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:
“L'Italia è attivamente impegnata, insieme ai partner europei, nel contrastare i fenomeni di intolleranza religiosa nel mondo, anche attraverso l'azione diplomatica alle Nazioni Unite e nei principali, fora competenti per la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La tutela della libertà religiosa rappresenta, infatti, una delle priorità della politica estera italiana in materia di diritti umani.
In linea con quanto previsto dagli atti di indirizzo approvati dal Parlamento, che impegnano a considerare il tema della libertà religiosa e della lotta alle persecuzioni prioritario nelle relazioni internazionali del Paese, il Governo ha rafforzato la propria azione, sia a livello bilaterale, facendo leva sulla rete diplomatica all'estero, sia nei contesti multilaterali, intensificando il sostegno alle iniziative su questo tema presentate all'Assemblea generale e al Consiglio diritti umani.
A questo proposito, tra le iniziative più significative avanzate recentemente, spicca la risoluzione sull'intolleranza religiosa che l'UE ha presentato, come nel 2007, all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La risoluzione è stata approvata il 18 dicembre 2008 con il consenso di tutti gli Stati membri.
Si tratta di un documento di grande importanza politica, poiché affronta il problema dell'intolleranza religiosa in maniera organica. Soprattutto, l'UE è riuscita nell'obiettivo di rappresentare le diverse sensibilità della membership in un testo condiviso che, infatti, è stato approvato dall'Assemblea generale per consenso. Sul piano del contenuto, la risoluzione contiene innanzitutto una forte condanna di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sul credo e riconosce l'aumento di episodi di intolleranza nei confronti delle comunità religiose nel mondo, tra le quali anche quelle cristiane.
La risoluzione affronta inoltre specifici aspetti della discriminazione su base religiosa. Se ne riassumono qui di seguito i più significativi:
- il testo chiede che vengano garantiti da parte degli Stati il diritto di culto e di assemblea in connessione con una religione o un credo, il diritto di stabilire e mantenere spazi dedicati a tale scopo e il diritto di diffondere e pubblicare informazioni in tali ambiti. I Governi vengono richiamati a compiere ogni sforzo affinché luoghi, siti e simboli religiosi siano pienamente protetti e rispettati.
- La risoluzione esorta gli Stati ad assicurare che nessun individuo venga discriminato, in ragione della religione, nell'accesso all'educazione, all'impiego, ai servizi medici e all'assistenza sociale ed umanitaria. Con riferimento al pubblico impiego, essa specifica che i funzionari dello Stato non possono essere costretti a prestare giuramento di fedeltà ad una specifica religione contro la propria volontà.
- Essa chiede inoltre ai Governi di garantire che nessun documento ufficiale venga negato per ragioni fondate sulla religione o sul credo e di limitare la diffusione di informazioni attinenti al credo religioso eventualmente contenuti in tale tipo di documenti.
Al fine di garantire pienamente tali diritti, l'Assemblea generale invita gli Stati a prevedere rimedi effettivi in caso di violazioni della libertà di pensiero, di coscienza, di religione o culto. La risoluzione sottolinea inoltre che limitazioni alla libertà di manifestare la propria religione o credo sono consentite solo se previste dalla legge o se necessarie a salvaguardare la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute, la morale o i diritti e le libertà fondamentali degli altri. Esse devono inoltre essere applicate in modo tale da non inficiare il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione; ciò implica che tali restrizioni devono essere non discriminatorie e direttamente correlate e proporzionate alle specifiche necessità per cui sono previste.
La risoluzione riconosce infine l'importanza dell'educazione e del dialogo interreligioso e interculturale per promuovere la tolleranza ed incoraggia iniziative come l'Alliance of civilizations, che si propone di favorire il dialogo tra diverse culture, con un focus particolare sulle relazioni fra mondo occidentale ed islamico. Si ricorda che l'Italia fornisce un contributo attivo a questo foro di dialogo, anche in qualità di membro del Group of friends, che raccoglie i Paesi vicini all'Alleanza.
L'impegno ad assicurare la tutela della libertà religiosa è stato confermato anche nei negoziati sulla risoluzione relativa alla situazione dei diritti umani in Iran, approvata dall'Assemblea generale a dicembre. La risoluzione è stata presentata dal Canada e co-sponsorizzata dall'Italia e dai partner comunitari, i quali hanno svolto un ruolo fondamentale nel garantire il successo dell'iniziativa. L'UE ha svolto una importante azione di sensibilizzazione presso la membership dell'ONU, riuscendo a vincere le resistenze di alcuni Paesi all'approvazione del testo. Grazie anche all'impegno dell'UE, e stato possibile ancora una volta mantenere alta l'attenzione della comunità internazionale sulla situazione dei diritti umani in Iran.
Sullo specifico tema della libertà religiosa, la risoluzione esprime seria preoccupazione per l'aumento di forme di discriminazione e di altre violazioni dei diritti umani nei confronti di persone appartenenti a minoranze religiose, etniche o linguistiche, in particolare cristiani, ebrei, musulmani subiti e sanniti e Baha’i. Il testo esprime preoccupazione anche per le gravi limitazioni e restrizioni alla libertà di religione e di culto, nonché per la proposta di inserire nel codice penale la pena capitale per il reato di apostasia.
Di qui la richiesta, da parte dell'Assemblea generale, di eliminare, de jure e de facto, tutte le forme di discriminazione basate sulla religione, di astenersi dall'esercitare forme di controllo sulle persone per via delle loro convinzioni religiose e di assicurare alle minoranze pari opportunità nell'accesso all'educazione e al lavoro.
Nell'ambito dell'ultima sessione della Revisione periodica universale (il meccanismo tramite il quale tutti i Paesi delle Nazioni Unite vengono esaminati a turno dal Consiglio dei diritti umani sul piano del rispetto dei diritti umani), l'Italia ha posto il tema della tutela della libertà religiosa al centro del proprio dialogo con i Paesi sotto esame più problematici sotto questo profilo, ponendo domande e formulando raccomandazioni in tal senso.
Sul piano generale dei diritti umani e sull'esigenza di "adottare forme strutturate di monitoraggio", si segnala l'iniziativa del Ministro degli Affari Esteri per la creazione di un osservatorio parlamentare e del Governo per monitorare lo stato di promozione e tutela dei diritti fondamentali (tra cui, naturalmente, quello alla libertà religiosa), ad iniziare dalle aree in cui l'Italia è attivamente impegnata con proprie missioni di peacekeeping, senza escludere altre regioni per cui un'attenzione speciale si renda necessaria. La proposta è stata favorevolmente accolta dai Presidenti delle due Camere, cui era stata trasmessa. Ed è stata avviata una riflessione per individuarne le modalità di realizzazione.
Per quanto riguarda, infine, la situazione della libertà religiosa in India, con lettera del 13 novembre 2008 il Ministro degli Affari Esteri ha informato il suo omologo indiano, Sri Pranab Mukherjee, dell'approvazione da parte del Parlamento italiano della mozione e dei vari atti di indirizzo relativi alle persecuzioni delle comunità cristiane nel mondo. Si è così nuovamente attirata l'attenzione del Governo di New Delhi sul tema, anche per il tramite di specifici incontri avuti in argomento dalla nostra Ambasciata, ed a seguito delle conclusioni del vertice UE-India di Marsiglia del 30 settembre 2008.
In ambito UE, inoltre, la questione ha continuato a formare oggetto di contatti volti a ulteriormente sensibilizzare il Governo indiano. In tale contesto, un funzionario dell'Ambasciata d'Italia in India ha partecipato, dal 9 al 12 dicembre 2008, ad una missione organizzata nello Stato dell'Orissa dal locale gruppo di lavoro UE sui diritti umani, cui hanno preso parte rappresentanti di altre quattro Ambasciate comunitarie. La missione ha consentito di raccogliere elementi di prima mano sulle violenze contro i cristiani e sulle misure che le autorità locali hanno attuato o stanno predisponendo per migliorare la situazione e per prevenire e reprimere ulteriori violenze. La delegazione ha potuto visitare vari campi profughi in zone diverse dello Stato, raccogliendo testimonianze delle vittime delle violenze; ha incontrato ONG e associazioni cristiane, sacerdoti, associazioni di difesa dei diritti umani, avvocati incaricati della tutela legale delle vittime, rappresentanti del Governo locale ed il nuovo capo della polizia dell'Orissa, nominato di recente a seguito delle dimissioni del suo predecessore proprio a causa delle violenze nei mesi passati.
A fronte della preoccupazione espressa dalla delegazione UE in vista di possibili nuovi incidenti, le autorità locali hanno assicurato di avere posto in essere tutte le misure necessarie per prevenire e reprimere qualunque atto criminoso, pur in presenza di persistenti tensioni, di una situazione per molti aspetti ancora problematica e di perduranti preoccupazioni da parte dei rappresentanti della comunità cristiana.
Oltre a costituire una importante verifica sul posto ed una presa di contatto con le autorità e comunità locali, la missione UE è in conclusione valsa a sottolineare ancora una volta l'impegno dell'Italia e dell'UE sul tema. Un impegno che continuerà a formare oggetto anche nel prossimo futuro di nuovi contatti, scambi informativi ed interventi di sensibilizzazione anche presso le autorità centrali a New Delhi".
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio 2009) |
64 |
Note di attuazione pervenute |
18 |
Percentuale di attuazione |
28% |
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
8/00008 Risoluzione conclusiva |
Cirielli |
Commissione |
11/2/2009 |
IV |
Accesso alle Accademie militari dei diplomati presso le Scuole militari |
La risoluzione conclusiva Cirielli ed altri n. 8-00008, approvata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 17 settembre 2008, impegnava il Governo ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, anche sul piano normativo, affinché, fin dai prossimi bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari (dell'esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza) fossero previste omogenee riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura indicata nello stesso ordine del giorno, nonché a modificare il ciclo formativo delle scuole militari in considerazione della loro funzione di bacino prioritario per la formazione dei futuri ufficiali delle Forze armate, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.
In merito a tale impegno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“In relazione all'impegno di cui alla risoluzione in oggetto, è intendimento del Governo porre in essere ogni azione utile per valorizzare la formazione fornita dalle Scuole militari e per rivedere le disposizioni riguardanti le riserve dei posti nei bandi di concorso delle Accademie militari.
A tal fine, presso gli organi tecnici di questa Amministrazione è stato istituito un apposito tavolo tecnico con il compito di realizzare l'aggiornamento e il miglioramento dei programmi di studio delle Scuole militari e di proporre le modifiche della vigente normativa intese a rivedere, per tutte le Accademie, la materia dei posti riservati agli allievi delle Scuole stesse.
Nella Gazzetta ufficiale 4^ serie speciale, n. 96 del 9 dicembre u.s., sono stati pubblicati i bandi di concorso per l'ammissione alle Accademie militari per l'anno 2009/2010, nei quali sono state previste, per i diplomati presso le Scuole Militari, percentuali non omogenee di riserva di posti.
Al fine di ottemperare all'impegno imposto al Governo con la risoluzione in parola, con nota d'ordine a firma del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiarito che la normativa vigente in materia, non di univoca lettura, risulta costituita dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, che all'epoca avrebbe potuto riferirsi al solo personale dell'Accademia militare di Modena, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è stata fornita indicazione alla Direzione generale del personale militare di modificare i bandi di concorso summenzionati inserendo, avendo riguardo alla risoluzione e al quadro normativo sopra richiamato, le modifiche di seguito elencate:
- per i corsi degli allievi ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la riserva complessiva del 30 per cento dei posti a concorso, di cui il 20 per cento in favore dei diplomati presso le rispettive Scuole militari di Forza armata e il 10 per cento per quelli delle altre Scuole militari;
- per i corsi degli allievi Ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che non dispone di una propria Scuola militare, la riserva del 30 per cento indifferenziato per gli allievi di tutte le scuole militari.
La Direzione generale del personale militare ha predisposto le modifiche indicate ai bandi di concorso, pubblicando le stesse nella Gazzetta ufficiale 4^ serie speciale, n. 5 del 20 gennaio p.v. e riaprendo il termine per la presentazione delle domande, prorogato al 31 gennaio 2009, limitatamente a favore dei diplomati presso le Scuole militari.
Per ciò che concerne l'accesso ai corsi dell'Accademia della guardia di finanza, non risulta ancora pubblicato il bando di concorso”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1185/102 Ordine del giorno |
Villecco Calipari |
Assemblea |
17/2/2009 |
IV |
Ripristino dotazioni a favore del Fondo istituito per le bonifiche delle aree militari di pertinenza dei poligoni di tiro nonché di unità navali |
L’ordine del giorno Villecco Calipari ed altri n. 9/1185/102, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 giugno 2008, evidenziata in premessa l’azzeramento delle risorse stanziate con la legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2 comma 80, destinate «alle bonifiche delle aree militari, sia dismesse che attive, e di pertinenza di poligoni militari di tiro, nonché di unità navali», impegnava l’esecutivo ad adottare iniziative normative volte a ripristinare una dotazione non inferiore a 10 milioni di euro a partire dal 2008 per ciascun degli anni del triennio 2008, 2009 e 2010 per il Fondo istituito dall'articolo 1 comma 898 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Il Governo ha assolto all'impegno assunto di valutare gli effetti derivanti dalla riduzione di spesa disposta dall'art. 5, comma 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93.
Alla luce di tali valutazioni, il Ministero della difesa ha proseguito nella attuazione degli interventi di bonifica prioritari attingendo alle risorse di bilancio disponibili, in attesa che il miglioramento delle condizioni economiche consenta il ripristino di adeguate dotazioni finanziarie aggiuntive”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1185/162 Ordine del giorno |
Speciale |
Assemblea |
17/2/2009 |
IV |
Estensione al comparto sicurezza e Forze armate della detassazione degli straordinari e del regime privilegiato delle indennità operative |
L’ordine del giorno Speciale ed altri n. 9/1185/162, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 giugno 2008, impegnava l’esecutivo ad estendere al comparto sicurezza e Forze armate le disposizioni sulla detassazione degli straordinari di cui all'articolo 2, nonché ad applicare il regime privilegiato delle indennità operative di imbarco, aeronavigazione e volo a tutte le indennità operative del suddetto comparto.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“In relazione agli impegni di cui all’o.d.g. in oggetto si rappresenta quanto segue.
Relativamente al primo punto, estensione della defiscalizzazione delle ore di straordinario anche al personale del comparto sicurezza e difesa, il Governo ha dato attuazione all'impegno inserendo la norma nell'art. 4, comma 3 del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 che, in analogia al settore privato, riconosce al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, sul trattamento economico accessorio una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, a tutti i titolari di reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, demandando ladeterminazione della riduzione e le modalità applicative della stessa con decreto delPresidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concertocon il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e del Ministrodell'economia e delle finanze.
Per ciò che concerne il secondo punto del summenzionato o.d.g., circa l'opportunitàdi estendere il regime privilegiato delle indennità operative di imbarco,aeronavigazione e volo a tutte le indennità operative del comparto sicurezza eForze armate, si sottolinea che l'impegno sarà tenuto in debito conto nell'ambito difuturi provvedimenti di riordino delle Forze armate che recheranno tra l'altromodifiche allo stato giuridico-economico del personale, ferma restando l'opportunitàdi condurre una analisi sull'impatto che il provvedimento in parola avrebbe sultrattamento pensionistico, soprattutto per coloro che, data la più giovane età, sonosoggetti a un regime di tipo completamente contributivo”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1386/10 Ordine del giorno |
Garofani |
Assemblea |
17/2/2009 |
IV |
Conferimento di risorse ulteriori alle Forze di polizia ed alle Forze armate per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali |
9/1386/273 Ordine del giorno |
Veltroni |
Gli ordini del giorno Garofani n. 9/1386/10 e Veltroni ed altri n. 9/1386/273, rispettivamente accolto come raccomandazione ed accettato dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 luglio 2008, impegnavano l’esecutivo ad adottare tempestivamente provvedimenti normativi atti a garantire ulteriori risorse finalizzate allo svolgimento dei compiti assegnati alle Forze di polizia e delle Forze armate, anche in relazione agli accresciuti compiti di pubblica sicurezza a queste ultime assegnati.
In merito a tali impegni il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso due note, di contenuto sostanzialmente analogo*:
“Per quanto attiene alle Forze armate, i maggiori impegni nell'attività di controllo del territorio e per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono stati tutti specificamente finanziati con le previsioni contenuteall'art. 7-bis, comma 4 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, che per l'attuazione delpiano di impiego delle Forze armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzionedella criminalità provvede attraverso specifico stanziamento entro il limite di spesa di 31,2milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e all'art. 2 e art. 17 del decreto-legge 23maggio 2008, n.90, che stabilisce il rimborso all'Amministrazione difesa degli oneriderivanti dal concorso reso dalle Forze armate attingendo al fondo per l'emergenza rifiuti inCampania "ad hoc" costituito, con dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.
Va inoltre sottolineato che il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, di proroga dellapartecipazione italiana a missioni internazionali, relativo al I° semestre 2009, ha assicurato,per la prima volta, la copertura integrale del costo delle stesse, disponendo un incremento,superiore al 35% per il I° semestre 2009 rispetto allo stanziamento relativo allo stesso periododel 2008, al fine di finanziare non solo i costi vivi e diretti delle missioni all'estero, ma anchei costi relativi all'approntamento dei reparti e alla maggiore usura dei mezzi e degliequipaggiamenti. Il provvedimento in parola renderà possibile il finanziamento dellemissioni internazionali senza intaccare il bilancio ordinario, garantendo la necessariacopertura per lo svolgimento da parte delle Forze armate dei compiti ad esseistituzionalmente assegnati”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1386/76 Ordine del giorno |
Naccarato |
Assemblea |
17/2/2009 |
IV |
Stanziamento di risorse per il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza e difesa |
L’ordine del giorno Naccarato ed altri n. 9/1386/76, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 luglio 2008, impegnava l’esecutivo ad adottare, già, in occasione della predisposizione della legge finanziaria per il 2009, iniziative normative volte a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie per avviare un progetto, da concludere nella XVI legislatura, di riordino delle carriere del personale del comparto Sicurezza e Difesa.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Con riguardo all'o.d.g. in oggetto, accolto dal Governo come raccomandazione, va osservatopreliminarmente che, per quanto attiene le competenze del Ministero della Difesa,nonostante si sia registrata, per effetto del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertitoin legge 6 agosto 2008, n. 133), una riduzione degli stanziamenti previsti per l'esercizio acausa della difficile situazione economica del Paese, che ha determinato misure restrittiveper tutta la finanza pubblica, il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, di proroga dellapartecipazione italiana a missioni internazionali, relativo al I° semestre 2009, ha assicurato,per la prima volta, la copertura integrale del costo delle stesse, disponendo un incremento,superiore al 35% per il I° semestre 2009 rispetto allo stanziamento relativo allo stesso periododel 2008, al fine di finanziare non solo i costi vivi e diretti delle missioni all'estero, ma anchei costi relativi all'approntamento dei reparti e alla maggiore usura dei mezzi e degliequipaggiamenti. In questo modo si renderà possibile il finanziamento delle missioniinternazionali senza intaccare il bilancio ordinario, garantendo così la necessaria coperturaper. lo svolgimento da parte delle Forze armate dei compiti ad esse istituzionalmenteassegnati.
Per quanto, invece, attiene all'impegno concernente il riordino delle carriere del personaledel comparto sicurezza e difesa, è questa una problematica da tempo all'attenzione delleforze politiche e del Governo e che, anche nella precedente legislatura, non ha potuto essereperseguita principalmente a causa delle insufficienti risorse economiche destinate allo scopo.Si sottolinea, comunque, che il Ministero della difesa, insieme agli altri Ministeri interessati,e l'intero Governo attribuiscono carattere di priorità alla materia del riordino, che verràavviata con gradualità, in relazione alle risorse disponibili”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1386/143 Ordine del giorno |
Ascierto |
Assemblea |
17/2/2009 |
IV |
Iniziative normative a favore degli ufficiali in ferma prefissata |
L’ordine del giorno Ascierto ed altri n. 9/1386/143, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 luglio 2008, impegnava l’esecutivo a valutare l'opportunità di prolungare, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, la ferma degli ufficiali il cui periodo di ferma prefissata si sarebbe concluso nel 2008 e ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo, per la stabilizzazione del citato personale nell'anno 2009.
In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:
“In relazione all'impegno di cui all'o.d.g. si sottolinea come la problematica dellastabilizzazione degli ufficiali in ferma prefissata sia stata già oggetto di atti di indirizzo einterventi del Governo intesi a sottolineare l'importanza e la complessità delle procedure distabilizzazione, che si inseriscono in quell'assetto normativo che ha come obiettivo laprofessionalizzazione delle Forze armate.
In particolare, per quanto attiene agli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri,che hanno ultimato il servizio nel corso del 2008, nell'ottica dell'impegno assunto dalGoverno a favorire la futura stabilizzazione e al fine di poter continuare ad avvalersi dipreziose risorse umane già formate, il Ministero della difesa ha provveduto, nell'anno 2008,all'ulteriore mantenimento in servizio, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 6, deldecreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, di tutti gli ufficiali in ferma prefissata dell'Armadei Carabinieri interessati, così come praticato per i precedenti.
Allo stesso modo si potrà dar corso alle ulteriori iniziative necessarie per la stabilizzazionedegli ufficiali in argomento”.
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio 2009) |
32 |
Note di attuazione pervenute |
11 |
Percentuale di attuazione |
34% |
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1366/13 Ordine del giorno |
Lo Moro |
Assemblea |
11/2/2009 |
I |
Istituzione di una stazione unica appaltante nelle province delle regioni interessate da fenomeni di criminalità organizzata |
L’ordine del giorno Lo Moro n. 9/1366/13, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 16 luglio 2008, impegnava l’esecutivo ad adottare iniziative volte a promuovere, in tutte le province delle regioni interessate da fenomeni di criminalità organizzata, l'istituzione di una stazione unica appaltante per la gestione di tutte le gare dei comuni delle province e delle province stesse.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:
“Occorre preliminarmente osservare che questo Ministero, nell'ottica di una nuova e più ampia dimensione della sicurezza, ha avviato da tempo numerose iniziative tese al coinvolgimento dei governi locali e delle diverse realtà presenti sul territorio nell'opera di contrasto alla criminalità organizzata, nel quadro dei principi costituzionali della sussidiarietà, pari ordinazione e leale collaborazione.
Inoltre, al fine di razionalizzare l'attività di coordinamento, sono stati utilizzati strumenti di natura pattizia diretti a definire una programmazione degli interventi da attuarsi in sede locale in relazione agli obiettivi di contrasto alle infiltrazioni mafiose.
Sono stati infatti sottoscritti, con l'ausilio delle Prefetture, contratti di sicurezza con Regioni, Province e Comuni, al fine di dare concretezza all'impegno di collaborazione istituzionale e allo sviluppo di sinergie operative.
Inoltre, in alcune province, sono in corso, o sono in via di definizione, iniziative tese all'istituzione di una stazione unica appaltante, allo scopo di favorire il potenziamento delle infrastrutture e promuovere la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa, anche nell’ottica della semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle stazioni appaltanti e delle imprese.
Ciò premesso, si deve altresì rilevare che l'impegno assunto dal Governo, fondato sulla necessità di impedire il perpetrarsi di circuiti che assicurano alla criminalità organizzata i proventi derivanti dalla partecipazione a gare di appalto pubblico, ha trovato attuazione attraverso le modifiche normative al "Codice dei contratti pubblici" (D.L.vo n. 163/2006), introdotte di recente dal D.L.vo n. 152/2008, al fine di corrispondere alle esigenze di semplificazione e di accelerazione delle procedure, promuovendo l'efficacia e la trasparenza delle medesime, attraverso la responsabilizzazione delle stazioni appaltanti e l'introduzione di parametri oggettivi di premialità in capo alle stesse.
Inoltre, il disegno di legge all'esame del Parlamento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2009-2011, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" (A.S. 1082), prevede che gli enti territoriali di minori dimensioni possano avvalersi della qualificazione tecnica e dell'esperienza delle centrali di committenza regionali, offrendo la possibilità di realizzare risparmi attraverso la concentrazione della domanda, soprattutto nel campo dell'acquisizione di beni e servizi standardizzati o omogenei, in funzione di un contenimento dei costi e di una riduzione del numero delle stazioni appaltanti.
Più precisamente, secondo il predetto disegno di legge, le amministrazioni regionali, "al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", potranno svolgere le attività di centrali di committenza, per conto e su richiesta degli enti locali, diversi dai comuni metropolitani, siti nei relativi territori, anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e delle prefetture, salva comunque la facoltà, per gli enti medesimi, di costituire centrali di committenza proprie, associandosi o consorziandosi, ai sensi del vigente comma 1 dell'art. 33 del D.Lgs. 16312006.
Si viene così ad istituire un modulo organizzativo attraverso cui gestire una pluralità di commesse, nonché uno strumento di centralizzazione degli acquisti, atto ad evitare l'atomizzazione delle procedure e a consentire risparmi su acquisti di maggiori dimensioni, sia in termini di prezzi che di costi di gestione della procedura (per personale, pubblicazioni e contenzioso), con la conseguenza di procedure più trasparenti e, quindi, meno permeabili alle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1386/75 Ordine del giorno |
Minniti |
Assemblea |
11/2/2009 |
I |
Ripristino delle risorse che assicurino condizioni minime, sul piano finanziario e organizzativo, per il necessario esercizio delle funzioni istituzionali proprie dei Corpi di Polizia |
L’ordine del giorno Minniti ed altri n. 9/1386/75, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 luglio 2008, impegnava l’esecutivo a valutare, già in occasione della predisposizione della legge finanziaria per il 2009, il ripristino delle risorse che assicurino le condizioni minime sul piano finanziario e organizzativo per il necessario esercizio delle funzioni istituzionali proprie dei Corpi di Polizia, nonché a riferire al Parlamento sugli effetti dei tagli apportati al bilancio del Ministero dell’interno sull'organizzazione e sulla funzionalità del comparto sicurezza e difesa.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Le riduzioni finanziarie indicate nell'ordine del giorno in riferimento risultano sostanzialmente corrette. Alle stesse deve aggiungersi una quota di debiti, al 31 dicembre 2008, stimata presuntivamente in euro 490 milioni.
Ciò premesso, occorre precisare che l'analisi dei dati che emergono dalla legge di bilancio per il 2009, evidenzia un consistente miglioramento della situazione finanziaria del Ministero dell'interno rispetto alle previsioni definite dal decreto-legge sopra citato. Infatti, a fronte di una iniziale riduzione degli stanziamenti di cui sopra, con la legge di bilancio, approvata nel dicembre scorso, è stato dato seguito a buona parte delle richieste di stanziamento avanzate dal Ministero dell'interno.
Oltre agli stanziamenti ordinari, al Ministero dell'interno sono state destinate specifiche risorse finanziarie mediante l'istituzione di:
- un fondo di parte corrente di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 per le esigenze di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico. Tali somme sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- un fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2009 con le finalità della realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno e i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della Sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico: un fondo unico (denominato 'Fondo unico giustizia"). alimentato con le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata. destinato in misura non inferiore ad un terzo proprio alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso. La disciplina del Fondo unico giustizia è contenuta nel decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni nella legge 13 novembre 2008, n. 181, mentre le modalità di gestione verranno fissate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro della giustizia, al momento in corso di predisposizione.
Infine, una disposizione in deroga alla normativa vigente autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2009, di personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (circa 3.000 unità).
Per quanto riguarda il rinnovo del contratto delle Forze di polizia e delle Forze armate per il biennio 2008-2009, la legge finanziaria 2009 destina la somma di 586 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali fondi si vanno ad aggiungere alle risorse già stanziate dalla finanziaria per l’anno 2008 che sono pari a 78 milioni per il 2008 e 116 milioni di euro a decorrere dal 2009. La somma complessiva per il biennio è dunque pari ad euro 780 milioni.
In materia di benefici in favore del personale del comparto sicurezza, la legge n. 133/2008 ha disposto l'inapplicabilità dei disincentivi economici per assenze per malattia e per permesso retribuito nel caso di malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative e di addestramento, nonché della soppressione del trattamento economico aggiuntivo per infermità dipendente da causa di servizio.
Analoga disposizione per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata inserita nel disegno di legge n. 1167, attualmente all'esame del Senato. Nello stesso disegno di legge è previsto il riconoscimento della specificità delle Forze di polizia, in relazione alla delicatezza ed importanza delle funzioni istituzionali svolte.
Infine, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 185/2008, recante "misure di sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", prevede un'autorizzazione di spesa di 60 milioni di curo per il 2009, ai fini del riconoscimento di benefici fiscali al personale della pubblica sicurezza (oltre al personale preposto alla difesa e al soccorso pubblico)”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1891/77 Ordine del giorno |
Fontanelli |
Assemblea |
25/2/2009 |
I |
Iniziative volte a rinviare al 31 marzo 2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009 |
L’ordine del giorno Fontanelli ed altri n. 9/1891/77, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 3 dicembre 2008, impegnava l’esecutivo a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a rimandare il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2009 dal 31 dicembre 2008 al 31 marzo 2009.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:
“Al riguardo, si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno, adottato il 19 dicembre 2008 in accoglimento delle istanze rappresentate dalle autonomie locali e d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che differisce proprio al 31 marzo 2009 il suddetto termine”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1813/5 Ordine del giorno |
Braga |
Assemblea |
25/2/2009 |
I |
Attivazione di procedure di monitoraggio dell'emergenza abitativa |
L’ordine del giorno Braga ed altri n. 9/1813/5 accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 4 dicembre 2008, impegnava l’esecutivo ad attivare adeguate procedure di monitoraggio dell'emergenza abitativa, in special modo del fenomeno degli sfratti per finita locazione e morosità.
In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:
“Al riguardo, si fa presente che il Ministero dell'Interno, nell'ambito del Programma Statistico Nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, avvalendosi della collaborazione degli Uffici Giudiziari e delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, raccoglie ed elabora i dati concernenti le procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo.
L'indagine, finalizzata a fornire un quadro conoscitivo sull'andamento del fenomeno, rappresenta uno strumento particolarmente utile per gli organi istituzionali e per gli organismi pubblici e privati operanti nel settore.
Per informativa, si allega la pubblicazione relativa all'anno 2007* contenente il riepilogo dei dati nazionali concernenti le procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo, le richieste di esecuzione presentate all'ufficiale giudiziario e gli sfratti eseguiti con l'intervento del medesimo nell'anno in riferimento, nonché una disaggregazione annuale delle informazioni suddivise per regioni e per province, con particolare riguardo ai comuni capoluogo. Viene inoltre fornita un'analisi dettagliata dei dati relativi ai comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti: Torino, Milano, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania, Messina e Palermo.
Si segnala, peraltro, che la residua competenza in capo alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo alla convocazione delle commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio di immobili, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, è stata travolta dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 166 del 23 maggio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del medesimo articolo, che prevede l'attribuzione ai comuni della possibilità di istituzione delle commissioni in argomento.
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio 2009) |
93 |
Note di attuazione pervenute |
12 |
Percentuale di attuazione |
13% |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1386/39 Ordine del giorno |
Gatti |
Assemblea |
11/2/2009 |
XI |
Esercizio, entro il 31 dicembre 2008, della delega legislativa in materia di lavori usuranti |
L’ordine del giorno Gatti ed altri n. 9/1386/39, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 luglio 2008, impegnava l’esecutivo ad adoperarsi per esercitare entro il 31 dicembre 2008 la delega legislativa in materia di lavori usuranti.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno indicato in oggetto, si rappresenta, per la parte di competenza, che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 247/2007 ha conferito la delega al Governo per il riordino della disciplina dei lavori usuranti.
In attuazione della citata disposizione, è stato adottato da parte del precedente Governo il relativo decreto legislativo il cui iter procedimentale non si è concluso a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.
Allo stato risulta che nell'ambito del disegno di legge A.S. n. 1167, attualmente in corso di esame, è stato proposto specifico emendamento volto a prorogare i termini per l'esercizio della predetta delega”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1386/46 Ordine del giorno |
Madia |
Assemblea |
11/2/2009 |
XI |
Controllo sul regolare svolgimento della formazione dei lavoratori tramite contratto di apprendistato |
L’ordine del giorno Madia ed altri n. 9/1386/46, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 luglio 2008, impegnava l’esecutivo ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere forme di controllo sul regolare svolgimento della formazione dei lavoratori tramite contratto di apprendistato, con particolare riferimento alla formazione esclusivamente aziendale, al fine di prevenire qualsiasi forma di applicazione inidonea alla specifica formazione del lavoratore ivi prevista.
In merito a tale impegno il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Riguardo il profilo relativo alla durata del contratto di apprendistato professionalizzante, come evidenziato dalla circolare n. 27 emessa da questo Ministero in data 10 novembre 2008, fermo restando il limite massimo di durata che non può essere superiore ai sei anni, è venuto meno il limite minimo in funzione della piena valorizzazione della funzione di autoregolamentazione della contrattazione collettiva, nazionale o regionale.
Alla contrattazione è consentito in tal modo di individuare percorsi formativi di durata anche inferiore ai due anni, nel rispetto della natura formativa del contratto in questione e, pertanto, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire.
Si segnala, inoltre, che con la nuova disciplina risultano in linea anche quei contratti collettivi che consentono l'assunzione di apprendisti da impiegare in cicli stagionali.
L'art. 49, al comma 5, del decreto legislativo n. 276/2003 stabilisce che "la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi tra i quali "la previsione di un monte ore di formazione, formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per 1'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali" e "la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate".
Per superare le difficoltà rilevate nell'adozione delle discipline regionali è intervenuto in via transitoria il decreto legge n. 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005, che prevede che la disciplina dell'apprendistato professionalizzante venga rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E' dunque possibile, qualora manchi una legge regionale di regolamentazione del contratto di apprendistato professionalizzante ovvero qualora detta regolamentazione non risulti applicabile in quanto non contempla determinati profili formativi o figure professionali, stipulare validamente un contratto di apprendistato sulla base della disciplina contenuta nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
L'articolo 23 del decreto-legge n. 112/2008 ha introdotto il nuovo comma 5-ter dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 276/2003 secondo il quale in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. Sono dunque i contratti collettivi, di ogni livello, a stabilire cosa debba intendersi per "formazione esclusivamente aziendale" e a determinare il monte ore di formazione formale (anche inferiore a 120 ore annuali) necessario per l'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali.
Pertanto, nel "canale parallelo" la formazione può essere svolta anche “fisicamente” fuori dall'azienda, se così prevedono i contratti collettivi, a condizione ovviamente che sia l'azienda a erogare, direttamente o anche solo indirettamente, la formazione, e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.
Naturalmente, ciò non esclude che le singole Regioni, nell'ambito della loro autonomia possano decidere di riservare forme di finanziamento o altre agevolazioni anche alle imprese che attuino formazione esclusivamente aziendale.
Si evidenzia, inoltre, che in caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità, il datore di lavoro è comunque tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta, con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore, che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento.
Si rappresenta, infine, con riferimento all'adozione e previsione da parte del Governo di opportune forme di controllo, che la Direttiva del Ministro del 18 settembre 2008 ha richiamato la centralità di una visione delle attività di vigilanza attenta alla qualità ed efficacia dell'azione ispettiva. <<Azione che deve essere cioè diretta essenzialmente a prevenire gli abusi e a sanzionare i fenomeni di irregolarità sostanziale abbandonando, per contro, ogni residua impostazione di carattere puramente formale e burocratico, che intralcia inutilmente l'efficienza del sistema produttivo senza portare alcun minimo contributo concreto alla tutela della persona che lavora>>”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1386/66 Ordine del giorno |
Garavini |
Assemblea |
11/2/2009 |
XI |
Misure a sostegno delle donne lavoratrici |
L’ordine del giorno Garavini ed altri n. 9/1386/66, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 23 luglio 2008, impegnava l’esecutivo a concorrere agli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona, varando una serie di interventi a sostegno delle donne lavoratrici.
In merito a tale impegno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno indicato in oggetto, si rappresenta che nel mese di dicembre è stato emanato il D.M. 13.11.2008 relativo alla concessione di incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo per le donne residenti nelle aree svantaggiate del Paese, cosa come previsto dall'art. 54, comma 1, lett e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1386/215 Ordine del giorno |
Farinone |
Assemblea |
11/2/2009 |
XI |
Tutela dei diritti riconosciuti ai cittadini comunitari in materia di assegno sociale |
L’ordine del giorno Farinone n. 9/1386/215, accolto dal Governo nella seduta del 23 luglio 2008, impegnava l’esecutivo ad evitare ogni irrazionale compressione dei diritti riconosciuti ai cittadini comunitari o ai loro familiari con particolare riferimento all’accesso all’assegno sociale, come disciplinato dall’Atto Camera 1386, divenuto legge n. 133 del 2008.
In merito a tale impegno, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“L'articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, stabilisce che "a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale".
La previsione di tale requisito temporale è finalizzata a limitare l'accesso a tale provvidenza di carattere puramente assistenziale e non contributivo soltanto a chi ha un particolare radicamento sul territorio nazionale, il cui indice è stato ravvisato nella durata della permanenza.
Anche la stessa Corte Costituzionale con riferimento all'edilizia residenziale pubblica ha ritenuto non discriminatoria e, quindi, costituzionalmente legittima, una previsione regionale che subordinava l'accesso all'e.r.p. alla residenza prolungata nella Regione in questione per almeno 5 anni (ordinanza n. 32/2008); ed in materia di indennità di accompagnamento ha ribadito inoltre che "E' possibile, inoltre, subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni – non inerenti a rimediare a gravi situazioni di urgenza - alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata”' (sentenza n. 306/2008).
Pertanto, non appare di per sé irragionevole subordinare l'accesso a tale prestazione in riferimento alla durata della residenza; inoltre, insieme al requisito dei dieci anni di soggiorno legale occorre anche tener presente l'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE, in cui si prevede che "Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto a soggiorno permanente".
In deroga a tale previsione, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, se del caso, durante il periodo più lungo previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, lettera b), né è tenuto a concedere prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti, a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi, che non mantengano tale status o loro familiari.
La direttiva 2004/38/CE è stata recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 30/2007, in cui si prevedono alcune limitazioni nell'accesso alle prestazioni di natura puramente assistenziale, analoghe appunto all'assegno sociale.
In particolare, l'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 30/2007 prevede per coloro che soggiornano per un periodo inferiore a tre mesi che: "in deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtù dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione e i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attività esercitata o da altre disposizioni di legge".
Inoltre, in base all'articolo 7, lettera b), del decreto legislativo n. 30/2007, per poter soggiornare per un periodo superiore a tre mesi, il cittadino comunitario deve dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, in modo da non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno; pertanto, per l'iscrizione anagrafica, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante, tra l'altro, "la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b”.
Con riferimento alle risorse economiche sufficienti si segnala che l'articolo 29, comma 3, lettera b), è stato di recente modificato dall'articolo l, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 160/2008, prevedendo che il reddito minimo annuo non deve essere inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici, ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito complessivo annuo dei familiari conviventi con il richiedente.
Infine, per quanto riguarda il mantenimento del diritto di soggiorno, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 13, <<i cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finché hanno le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finché non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica>>, ed inoltre << i cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli>>”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1185/58 Ordine del giorno |
Palagiano |
Assemblea |
11/2/2009 |
XII |
Forme di sostegno per l’associazione Telefono Azzurro |
L’ordine del giorno Palagiano ed altri n. 9/1185/58, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 giugno 2008, impegnava l’esecutivo a prevedere e porre in essere forme di sostegno che agevolino l’associazione Telefono Azzurro nella sua importante opera a difesa dell'infanzia.
In merito a tale impegno, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“L'articolo 63-bis, comma 1, lett. a) della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conferma, per l'anno finanziario 2009, la possibilità per il contribuente di destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale tra cui, appunto, è da annoverare l'associazione Telefono Azzurro.
La stessa Associazione, peraltro, a seguito di procedura di selezione, è risultata aggiudicataria del servizio telefonico pubblico 114 Emergenza Infanzia, stipulando in data 22 dicembre 2006 apposita Convenzione con il Ministero delle Comunicazioni con decorrenza triennale 2007/2009.
E' da ricordare, inoltre, che è stato istituito il Comitato di indirizzo e verifica del servizio 114, che ha il compito di monitorare lo svolgimento delle attività e i risultati del servizio stesso, oltreché svolgere funzione consultiva e di indirizzo in merito ai criteri e alle linee di sviluppo cui dovrà conformarsi l'attività del gestore.
Si precisa che l'allora Ministero della solidarietà sociale, con decreto del 19.03.2007, ha provveduto a nominare un proprio rappresentante in seno al predetto Comitato.
L’utilità sociale del servizio 114 è espressamente riconosciuta dal disegno di legge istitutivo del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, approvato da Consiglio dei Ministri il 19.11.2008, che all'articolo 6 prevede che tutte le persone possono segnalare al Garante, anche attraverso il numero telefonico d'emergenza gratuito 114, violazioni dei diritti dei minori o situazioni a rischio per i minori stessi.
Giova, inoltre, sottolineare come, a riconoscimento dell'importanza e della rilevanza dell'attività svolta dall'Associazione Telefono Azzurro, questo Ministero ha sempre espresso parere favorevole in merito alle richieste dipatrocinio avanzate dall'ente in argomento, in occasione della promozione edorganizzazione da parte dello stesso di seminari, convegni, conferenze,comunque attinenti la complessa problematica della tutela dei diritti dei minori”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1386-B/15 Ordine del giorno |
Baretta |
Assemblea |
25/2/2009 |
XI |
Trattamento dei lavoratori con contratto a tempo determinato |
9/1386-B/23 Ordine del giorno |
Di Biagio |
Con gli ordini del giorno Baretta n. 9/1386-B/15 e Di Biagio n. 9/1386-B/23, rispettivamente accolto come raccomandazione ed accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 5 agosto 2008, si impegnava l’esecutivo a valutare misure legislative volte ad evitare disparità di trattamento tra lavoratori con contratto a tempo determinatoa seguito dell'inserimento - nel corso del procedimento di conversione del decreto legge n. 112 del 2008 - dell'articolo 21, comma 1-bis.
In merito all’impegno assunto con i richiamati ordini del giorno, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso due note sostanzialmente identiche*:
“Con riferimento all'ordine del giorno indicato in oggetto (le note relative ad entrambi gli ordini del giorno hanno identico testo) concernente l'eventuale disparità di trattamento che potrebbero ricevere i lavoratori assunti con contratto a termine a seguito dell'inserimento - nel corso del procedimento di conversione del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 - dell'art. 21, comma 1-bis, si osserva quanto segue.
Innanzitutto risulta opportuno premettere un breve cenno sulle ragioni sottese all'introduzione di siffatta disposizione normativa nel nostro ordinamento. Esse risiedono essenzialmente nell'intento di gestire in modo economicamente razionale un contenzioso che potrebbe raggiungere proporzioni abnormi e costi insostenibili per le aziende cercando, nel contempo, di non abbassare il livello sostanziale delle tutele dei lavoratori assunti a termine.
Inoltre, si fa presente, ad ogni buon fine, che sono già stati sollevati dubbi sulla legittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1-bis della legge 6 agosto 2008, n. 133, da parte dei giudici della Corte d'Appello di Bari - e, a seguire, di quella di Genova - per l'assunta contrarietà della suddetta disposizione normativa al principio costituzionale di uguaglianza e che tale giudizio di legittimità costituzionale risulta ancora essere in corso”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1857/33 Ordine del giorno |
Villecco Calipari |
Assemblea |
25/2/2009 |
XII |
Iniziative a tutela dei minori stranieri non accompagnati |
L’ordine del giorno Villecco Calipari ed altri n. 9/1857/33, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 novembre 2008, impegnava l’esecutivo a porre in essere tutte le iniziative atte a garantire l'effettiva tutela e fruizione dei diritti e delle garanzie dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale.
In merito a tale impegno, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate è stato istituito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 286/1998, e i cui compiti sono regolati con D.P.R. 9 dicembre 1999, n. 535, il Comitato per i minori stranieri, organo interministeriale, incardinato presso la Direzione generale dell'immigrazione di questo Ministero.
L'attività prioritaria del Comitato è quella di tutelare i diritti dei minori stranieri presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Secondo i dati del Comitato, aggiornati al 30 settembre 2008, la presenza sul territorio dello Stato italiano ammonta a 7.411 minori stranieri non accompagnati. Di essi, il 23% risulta identificato, attraverso idoneo documento di riconoscimento, mentre del restante 77% si ha conoscenza attraverso segnalazioni di Enti locali, Questure e Tribunali per i minorenni. Tali dati non includono i minori romeni e bulgari che, a seguito dell'ingresso nell'Unione Europea della Romania e Bulgaria dal 1° gennaio 2007, non rientrano nelle competenze di gestione del Comitato.
Questo Ministero ha attivato, attraverso la stipula di apposita convenzione con l'ANCI, un "Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati", volto a sperimentare un sistema nazionale, decentrato ed in rete, di presa in carico e integrazione dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla prima fase di pronta accoglienza. Il Programma, che vanta un finanziamento iniziale di 10 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'inclusione sociale, ha previsto l'emanazione di un bando rivolto ai Comuni per la presentazione di progetti finalizzati all'attivazione di servizi di pronta accoglienza e assistenza. Il Programma, avviato nel gennaio 2009, è stato strutturato in modo da prevedere uno specifico filone di bandi rivolto in particolare al territorio siciliano, proprio in considerazione dell'emergenza riscontrata in quell'area.
L'obiettivo è quello di:
- contribuire alla definizione di procedure standardizzate certe e condivise tra il livello nazionale, locale e interistituzionale, tali da permettere agli enti locali di progettare e attuare interventi sostenibili e di qualità, a partire dal miglioramento delle procedure di identificazione e presa in carico, anche attraverso la formulazione e il trasferimento delle buone prassi esistenti;
- coordinare gli interventi attraverso un costante monitoraggio e stretta relazione con le autorità centrali;
- favorire e promuovere un'informazione circolare, tempestiva e corretta, tra il livello nazionale, locale e interistituzionale;
- predisporre e formalizzare, attraverso il passaggio in sede Comitato minori stranieri, le metodologie di collaborazione interistituzionale e le linee guida nazionali, anche al fine di fornire una interpretazione normativa certa ed univoca.
Inoltre, questo Ministero ha inteso attivare anche forme di collaborazione con i Paesi di origine dei minori. In particolare, con l'Albania è stato realizzato e avviato un progetto "Back to the future", ammesso al finanziamento da parte della Commissione europea nell'ambito del programma comunitario AENEAS 2006, che intende contribuire alla prevenzione dell'emigrazione illegale verso l'Europa, attraverso l'attivazione di una Rete Transnazionale tra operatori del settore. Le attività di contatto, di collaborazione e di scambio di informazione tra autorità delle aree di origine e di arrivo dei minori, mirano alla costruzione di un modello di tutela dei minori sia precedente che successiva alla partenza.
La presenza di minori non accompagnati albanesi sul territorio italiano e il buon livello di cooperazione bilaterale e decentrata avviata tra i due Paesi portano a ritenere che tale intervento rappresenti il migliore terreno di sperimentazione del modello di tutela dei minori, esportabile e replicabile anche nei rapporti con altre aree di origine di minori non accompagnati verso l'Italia, come ad esempio il Marocco e l'Egitto.
Per quanto concerne il permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati, i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 286/98 ne consentono il rilascio al compimento del diciottesimo anno di età purché dimostrino di essere in Italia da non meno di tre anni, e di aver partecipato a progetti di integrazione sociale e civile per almeno due anni. La recente circolare del Ministero dell'interno del 28 marzo 2008, in applicazione del comma 1, art. 32 del D.Lgs. n. 286/98, ha previsto inoltre la possibilità che venga rilasciato, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno che consenta di proseguire il soggiorno in Italia, oltre che ai minori in possesso dei sopra citati requisiti di cui all'art. 32, anche ai "minori sottoposti ad un provvedimento formale di affidamento o tutela, indipendentemente dalla durata della loro presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un gruppo di integrazione o da un provvedimento del Comitato per i minori stranieri".
La citata circolare ministeriale, infatti, in applicazione di alcune sentenze del Consiglio di Stato, considera alternative e distinte le due fattispecie regolate, l'una ex art. 32, comma 1 (minori stranieri non accompagnati in affidamento o tutela), e l'altra ex art. 32, commi 1-bis e 1-ter (minori stranieri non accompagnati presenti da almeno tre anni sul territorio nazionale e inseriti in un progetto di integrazione di durata almeno biennale).
Per quanto riguarda, infine, le prospettive future, si rappresentano di seguito le linee programmatiche.
1. Nell'ambito degli indirizzi generali formulati dal Comitato, appare innanzitutto prioritario proseguire il proficuo percorso di coordinamento, avviato con il Programma Nazionale Minori, tra l'azione del Comitato e gli Enti locali impegnati nell'accoglienza dei minori. Per attivare interventi di accoglienza e identificazione dei minori sempre più qualificati e operativi, e garantire conseguentemente al minore un vero percorso di integrazione, risulta fondamentale dotare il Comitato di risorse adeguate alla prosecuzione del Programma Nazionale. Anche le strutture di accoglienza, con particolare riferimento a quelle prossime alle zone degli sbarchi, dovranno sviluppare forme di assistenza sempre più qualificata attraverso l'operato di psicologi, interpreti, mediatori culturali, al fine di favorire non solo la rapida identificazione dei giovani stranieri, ma anche di ricostruire le ragioni del loro progetto migratorio e di fornire prime indicazioni sulla loro condizione giuridica in Italia.
2. La cooperazione bilaterale con i Paesi di provenienza costituisce uno strumento essenziale sia per prevenire il fenomeno dell'immigrazione di minori non accompagnati, sia per garantire il buon esito delle indagini familiari e l'eventuale rimpatrio assistito, sostenuto con misure di reinserimento familiare e sociale. Tale cooperazione dovrà contemplare anche una maggiore attenzione da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari, che potranno accelerare le procedure di identificazione del minore.
3. Parallelamente alla stipula di accordi bilaterali, si dovranno sviluppare attività di prevenzione nei Paesi d'origine, attraverso campagne informative mirate che da un lato scoraggino l'immigrazione irregolare di minori non accompagnati - informando sui rischi legati alle migrazioni illegali e al traffico di migranti nell'area del Mediterraneo - e dall'altro promuovano la cultura della migrazione regolare e dei diritti che da essa discendono nelle società di accoglienza.
4. Un'ultima riflessione riguarda l'esigenza di riordinare la normativa vigente in materia di minori non accompagnati, che presenta alcune lacune, anche al fine di garantirne omogeneità nell'applicazione. L'attuazione di quanto previsto nei citati commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 286/98 è infatti attualmente demandata, in via esclusiva, a circolari ministeriali applicative di sentenze giurisprudenziali in materia.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1185/91 Ordine del giorno |
Boccia |
Assemblea |
25/2/2009 |
XI |
Possibilità per l'INAIL di realizzare investimenti immobiliari in forma diretta |
9/1185/108 Ordine del giorno |
D'Incecco |
||||
9/1185/117 Ordine del giorno |
Codurelli |
||||
9/1386/57 Ordine del giorno |
D'Incecco |
Gli ordini del giorno Boccia n. 9/1185/91, D’Incecco ed altri n. 9/1185/108, e Codurelli ed altri n. 9/1185/117 accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 26 giugno 2008 e D’Incecco ed altri n. 9/1386/57, accolto come raccomandazione nella seduta dell’Assemblea del 23 luglio 2008, impegnavano l’esecutivo ad individuare la possibilità di ricorso alla forma diretta per gli investimenti già deliberati dall’INAIL, specialmente con riguardo alla realizzazione di nuove strutture ospedaliere e di ricerca in campo medico, nonché di nuove opere di edilizia universitaria.
In merito all’impegno assunto con i richiamati ordini del giorno, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso quattro note aventi identico testo:
“Con riferimento all'ordine del giorno indicato in oggetto, si forniscono, per quanto di competenza, notizie in merito, relazionando, al contempo, sulla sequenza delle norme in materia di piani di impiego riguardanti l'INAIL.
Con riferimento al quadro normativo:
1. La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 2, commi 488-489 ha stabilito:
- a decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel DPEF e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili.
- le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999 e per le quali sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.
2. La legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione, con modificazioni del decreto-legge n. 248/2007 ha stabilito, rispettivamente, all'art. 22-quater, comma 1 e all'art. 47-quinquies, comma 1:
- il comma 489 dell’art. 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: "sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso relativi a somme accantonate per i piani di impiego approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate; le medesime somme sono investite entro il limite di cui al comma 488. Sono, altresì, fatti salvi i procedimenti per opere per le quali siano stati già consegnati i lavori ai sensi dell'art. 130 del regolamento di cui al D.P.R. n. 554/1999, o per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati ".
- all'art. 2, comma 488, della legge n. 244/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili, l'INAIL è autorizzato a procedere in forma diretta alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 438, della legge n. 296/2006".
3. Successivamente il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche nella legge n. 126/2008, all'art. 5 ha previsto:
- gli articoli 22-quater e 47-quinquies del decreto legge n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, sono abrogati e sono revocati gli eventuali provvedimenti attuativi.
4. Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, all'art. 63, comma 11, ha stabilito:
- all'art. 2, comma 488, della legge n. 244/2007 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7% dei fondi disponibili, l'INAIL è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008".
5. La legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge n. 112/2008, ha soppresso il comma 11, dell'art. 63.
Con riferimento, infine, agli investimenti immobiliari deliberati nel 2005, si rappresenta quanto segue:
• L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2002, non ha dato luogo ad investimenti immobiliari, trascinandosi al 2005 una disponibilità economica complessiva paria a 3.618 milioni di euro (comprensiva di 835 milioni di euro di competenza di tale esercizio), secondo quanto sinteticamente indicato anche nelle tabelle contenute nel documento "Investimenti immobiliari INAIL - Direzione centrale patrimonio", così ripartita:
- sanità: 876 milioni di euro;
- pubblico interesse: 1.027 milioni di euro;
- università: 1.715 milioni di curo.
• Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Centro di contabilità pubblica, con nota n. 46752 del 10 aprile 2008, ha reso noto che, oltre all'autorizzazione ad una spesa per gli investimenti in forma indiretta e nel limite del 7% dei fondidisponibili prevista dalla leggefinanziaria per il 2008, "in sede di revisione delle stime per gli anni 2008-2011 per la relazione unificata sull'economia e 1a finanza pubblica è stato assunto un profilo di investimenti in forma diretta da parte del complesso degli Enti previdenziali pari a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e a 670 milioni di euro per il 2011".
• Nella nota INAIL 60104.26/03/2008.0001004, in relazione al piano degli investimenti 2005 - di cui alle delibere del Consiglio di amministrazione nn. 397, 398, 686 e 687, approvate con Decreti interministeriali del 16 novembre 2005 e 29 novembre 2006 -, con particolare riguardo ad alcuni investimenti, il Direttore generale pro-tempore dell'Istituto ha comunicato anche alla Direzione generale per le politiche previdenziali: "Potranno quindi proseguire le attività, già in corso, per la partecipazione alla predisposizione dell'Accordo di Programma propedeutico alla realizzazione dell'Istituto Neurologico "Carlo Besta" in Milano e dell'Istituto Tumori di Milano, ed essere avviate, in via prioritaria, le istruttorie per gli investimenti in residenze per studenti per le quali le Università interessate hanno già riconfermato l'interesse (Università degli studi di Milano, Università del Sannio - Benevento, Università degli studi Magna Grecia - Catanzaro, Università Kore - Enna, Politecnico di Bari, CEUR - Bologna). Analoga priorità, in attuazione del disposto dell'art. 47-quinquies della già citata legge n. 31/2008, verrà accordata, non appena ne matureranno le condizioni, alla realizzazione dell'investimento relativo al Centro polifunzionale della polizia di Stato di Napoli, mentre potrà essere effettuato nell'immediato l'acquisto dell'immobile in Cona (Ferrara) per il quale si è positivamente concluso, nell'anno 2007, il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica".
Il citato art. 47-quinquies della legge n. 31/2008 è stato abrogato dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche dall'art. 1 legge 24 luglio 2008, n. 126”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1519/2 Ordine del giorno |
Mussolini |
Assemblea |
25/2/2009 |
XII |
Libertà di espressione dei fanciulli, di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea |
L’ordine del giorno Mussolini n. 9/1519/2, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 31 luglio 2008, impegnava l’esecutivo al pieno rispetto del diritto del minore alla libera espressione della propria opinione in funzione della sua età e maturità.
In merito a tale impegno, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:
“Gli articoli 6 e 24, comma 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sanciscono il diritto alla libertà e alla sicurezza del singolo e, in particolare, la libertà di espressione dei fanciulli in funzione della loro età e della loro maturità, nonché il diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, sono principi che hanno già avuto un loro riconoscimento nella Costituzione italiana.
Difatti, gli articoli 2, 3, 17, 21 e il titolo II, che disciplina i rapporti etico-sociali, della Carta costituzionale garantiscono il pieno sviluppo della personalità del singolo ed in particolare dei fanciulli. Tali norme costituzionali hanno trovato una loro applicazione a livello di legislazione primaria e sono state oggetto anche di interpretazione giurisprudenziale.
La riforma della normativa dell'adozione (legge n. 386/1998 - legge n. 149/2001) ha tenuto particolare attenzione al rispetto dell'identità personale del minore nell'inserimento della nuova famiglia adottiva, tenendo conto del suo passato e delle sue opinioni al fine della decisione adottiva. La giurisprudenza costituzionale in merito ha affermato la necessità del bilanciamento della libertà dei minori con la posizione dei genitori.
Al fanciullo, inoltre, deve essere assicurata la libertà di ricercare, ricevere e divulgare informazioni, col solo limite del buon costume. Il diritto alla libertà del bambino deve esplicarsi mediante l'ascolto in famiglia, come previsto dall'articolo 157 cc. Infatti, entrambi i genitori hanno l'obbligo di mantenere, educare e istruire i figli, indipendentemente dall'istituto del matrimonio, ma strettamente correlato allo status di genitore.
Particolare attenzione è stata prestata alla libertà di religione, per cui gli studenti, compiuto il quattordicesimo anno di età, hanno il diritto di scelta. Di particolare rilievo, poi, è la legge 9 gennaio 2006, n. 7, contenente le disposizioni volte alla prevenzione e al divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, tesa ad evitare comportamenti familiari lesivi dell'integrità fisica dell'individuo.
Lo sviluppo dell'uso del mezzo informatico ha reso necessario tutelare il minore dalle interferenze arbitrarie o illegali perpetrate tramite Internet. Si è proceduto all'introduzione nel codice penale di disposizioni poste a tutela della corrispondenza, del domicilio, dell'immagine, dei dati inerenti la sfera personale dell'individuo e della riservatezza nell'area informatica.
La tutela di tipo preventivo e inibitorio è stata prestata con la legge 6 febbraio 2006, n. 38, in materia di pedopornografia mediante diffusione di immagini tramite cellulari ed Internet, e il Codice in materia di protezione di dati personali, emesso con D.Lgs. n. 196/2003, che all'articolo 50 ha ampliato il divieto posto precedentemente dal codice penale, prevedendo il divieto di immagini o notizie idonee a consentire l'identificazione di ogni minore coinvolto a qualunque titolo in un procedimento giudiziario, anche se non penale.
Infine, si fa presente che questo Ministero ha avviato, nell'ambito delle attività del servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai sensi della legge n. 285/1997, coerentemente con le priorità delle linee di indirizzo del Piano di Azione su cui sta lavorando l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, la realizzazione di una indagine nazionale sulla partecipazione alla vita quotidiana di bambine, bambini e adolescenti. L'orientamento espresso, sul quale è stata data opportuna informazione al Ministero dell'istruzione, e verso la realizzazione di un'indagine quantitativa, di tipo campionario, rappresentativa a livello regionale, sulla percezione, da parte di preadolescenti e adolescenti, dei propri diritti ed in particolare del diritto alla partecipazione alla vita familiare, scolastica, associativa e sociale nei contesti di vita quotidiana, da realizzarsi in contesto scolastico.
Accanto a questo interesse conoscitivo, che costituisce il "cuore" della ricerca, se ne affianca un altro complementare: l'individuazione e la conoscenza dei progetti e delle iniziative tese a favorire un ruolo attivo degli studenti alla vita scolastica e a quella cittadina, promosse direttamente dalla scuola o a cui la scuola ha collaborato.
L'indagine sulle iniziative e quindi la raccolta delle informazioni relative alle effettive pratiche o esperienze partecipative permetterà, per la prima volta nel nostro Paese, la realizzazione di una mappa territorialmente articolata e quantitativamente significativa delle opinioni soggettive dei bambini e dei ragazzi e delle attività di partecipazione promosse in questo campo”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1742-A/7 Ordine del giorno |
Favia |
Assemblea |
25/2/2009 |
XI |
Stato di crisi delle imprese del gruppo Merloni |
L’ordine del giorno Favia ed altri n. 9/1742-A/7, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 22 ottobre 2008, impegnava l’esecutivo a valutare la possibilità di definire quanto prima l’accordo di programma proposto e richiesto dalle regioni Marche ed Umbria in relazione allo stato di crisi delle imprese del gruppo Merloni.
In merito a tale impegno, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“Con riferimento all'ordine del giorno di cui all'oggetto, relativo alla Società Antonio Merloni e società partecipate e dell'indotto, si rappresenta che, come risulta dallo stesso, l'onorevole Favia ed altri hanno voluto sollecitare nello specifico il Ministero dello Sviluppo Economico, considerate le azioni svolte presso quel Dicastero per trovare soluzioni alle situazioni di crisi delle imprese.
Pur tuttavia si comunica che, in data 12 novembre u.s., presso gli Uffici della competente Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro di questo Ministero sono stati sottoscritti 3 verbali di accordo, relativi a tre società del Gruppo Merloni: Antonio Merloni S.p.a., Antonio Merloni C. & T. S.r.l. e Tecnogas, tutte in amministrazione straordinaria, che prevedono il ricorso alla CIGS ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter della legge 236/93 a partire dall'8 novembre 2008 e fino al termine del Programma previsto dal D.L. 347/2003, in favore di un numero complessivo di 3.105 lavoratori”.
Tipo atto e Numero |
Primo firmatario |
Sede esame |
Data annuncio |
Comm. Comp. |
Oggetto |
9/1742-A/25 Ordine del giorno |
Burtone |
Assemblea |
25/2/2009 |
XI |
Stato di crisi della società Cesame srl |
L’ordine del giorno Burtone e Cuomo n. 9/1742-A/25, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 22 ottobre 2008, impegnava l’esecutivo ad individuare le soluzioni più utili per la ripresa dell'attività di produzione e la salvaguardia dei livelli occupazionali della CESAME di Catania.
In merito a tale impegno, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:
“La Società Cesame S.r.l., con sede legale in Catania, ha presentato istanza finalizzata alla concessione di un trattamento straordinario di integrazione salariale, per ristrutturazione aziendale, decorrente dal 2 giugno 2008, per l'unità produttiva di Catania.
In data 16 dicembre 2008 la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, competente in materia, alla luce delle risultanze ispettive pervenute in data 26.09.2008 e 2.12.2008, ha richiesto alla società in questione chiarimenti, utili ai fini dell'esame istruttorio, in relazione ad aspetti del piano di ristrutturazione presentato.
Allo stato attuale si è in attesa di riscontro alla sopra citata richiesta”.
Atti di indirizzo segnalati (dall’inizio della XVI legislatura al 28 febbraio 2009) |
158 |
Note di attuazione pervenute |
30 |
Percentuale di attuazione |
19% |
Primo firmatario |
Tipo di Atto |
Numero |
Pag. |
|
On. |
Ascierto |
Ordine del giorno |
9/1386/143 |
66 |
On. |
Baretta |
Ordine del giorno |
9/1386-B/15 |
78 |
On. |
Bertolini |
Mozione |
1/00052 |
57 |
On. |
Boccia |
Ordine del giorno |
9/1185/91 |
82 |
On. |
Braga |
Ordine del giorno |
9/1813/5 |
70 |
On. |
Burtone |
Ordine del giorno |
9/1742-A/25 |
87 |
On. |
Cirielli |
Risoluzione conclusiva |
8/00008 |
61 |
On. |
Codurelli |
Ordine del giorno |
9/1185/117 |
82 |
On. |
Cota |
Risoluzione |
6/00010 |
57 |
On. |
D’Incecco |
Ordine del giorno |
9/1185/108 |
82 |
On. |
D’Incecco |
Ordine del giorno |
9/1386/57 |
82 |
On. |
Di Biagio |
Ordine del giorno |
9/1386-B/23 |
78 |
On. |
Evangelisti |
Mozione |
1/00058 |
57 |
On. |
Farinone |
Ordine del giorno |
9/1386/215 |
75 |
On. |
Favia |
Ordine del giorno |
9/1742-A/7 |
86 |
On. |
Fontanelli |
Ordine del giorno |
9/1891/77 |
70 |
On. |
Froner |
Ordine del giorno |
9/1519/10 |
55 |
On. |
Garavini |
Ordine del giorno |
9/1386/66 |
74 |
On. |
Garofani |
Ordine del giorno |
9/1386/10 |
64 |
On. |
Gatti |
Ordine del giorno |
9/1386/39 |
72 |
On. |
Lo Moro |
Ordine del giorno |
9/1366/13 |
67 |
On. |
Madia |
Ordine del giorno |
9/1386/46 |
72 |
On. |
Minniti |
Ordine del giorno |
9/1386/75 |
68 |
On. |
Mussolini |
Ordine del giorno |
9/1519/2 |
84 |
On. |
Naccarato |
Ordine del giorno |
9/1386/76 |
65 |
On. |
Palagiano |
Ordine del giorno |
9/1185/58 |
77 |
On. |
Speciale |
Ordine del giorno |
9/1185/162 |
63 |
On. |
Veltroni |
Ordine del giorno |
9/1386/273 |
64 |
On. |
Villecco Calipari |
Ordine del giorno |
9/1185/102 |
62 |
On. |
Villecco Calipari |
Ordine del giorno |
9/1857/33 |
79 |
On. |
Volontè |
Mozione |
1/00037 |
57 |
E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’elenco delle nuove relazioni che sono previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.
Relazioni al Parlamento annunciate al 28 febbraio 2009
Presidenza del Consiglio dei ministri |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.L. 90/2008, art. 19-bis, co. 1 |
Stato di attuazione delle disposizioni relative alle misure straordinarie promosse per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania (Trasmessa dal ministro per i rapporti col Parlamento) (Dati relativi al periodo maggio-dicembre 2008 - prima relazione - Doc. CCXIV n. 1) |
VIII |
24/2/2009 |
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 144/1999, art. 1, co. 6 |
Rapporto sul sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e del sistema sul codice unico di progetto (Trasmessa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza, in qualità di segretario del CIPE) (Dati relativi al I° semestre 2008, Doc. IX-bis n. 2) |
V Bilancio |
2/2/2009 |
L. 144/1999, art. 7, co. 11 |
Attività svolta e risultati conseguiti dall'Unità tecnica finanza di progetto (Trasmessa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza, in qualità di segretario del CIPE) (Dati relativi al 2007, Doc. CLXXV n. 1) |
V Bilancio |
9/2/2009 |
Ministero degli affari esteri |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 401/1990, art. 3, co. 1, lett. g) |
Attività svolta per la riforma degli istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero (Dati relativi al 2007, corredati dal rapporto della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana riferito alla medesima annualità, Doc. LXXX n. 1) |
III Affari esteri VII Cultura |
3/2/2009 |
L. 58/2001, art. 6, co. unico |
Attuazione della legge n. 58 del 2001 concernente l'istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (Dati relativi al 2008, Doc. CLXXIII n. 1) |
III Affari esteri |
3/2/2009 |
Ministero della difesa |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 464/1997, art. 3, co. 3 |
Stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate (Dati relativi al 2008, Doc. XXXVI-bis n. 1) |
IV Difesa |
9/2/2009 |
Ministero dell’economia e delle finanze |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 545/1992, art. 29, co. 2 |
Andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria (Dati relativi al 2007, Doc. CLV n. 1) |
VI Finanze |
17/2/2009 |
D.L. 79/1997, art. 8, co. 1-bis |
Attuazione della procedura di cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche (Dati relativi al 2007, Doc. XLIV n. 1) |
V Bilancio |
20/2/2009 |
L. 468/1978, art. 30, co. 2 |
Stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico e stima della previsione di cassa del settore statale (Dati aggiornati al 30 settembre 2008, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, Doc. XXV n. 3) |
V Bilancio |
20/2/2009 |
L. 11/2005, art. 15-bis, co. 2 |
Impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso comunitari riguardanti l'Italia (Dati aggiornati al 30 giugno 2008, Doc. LXXIII n. 1) |
Tutte le Commissioni permanenti |
23/2/2009 |
Ministero della giustizia |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 404/1977, art. 10, co. unico |
Stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Dati relativi al 2008, Doc. CXVI n. 1) |
II Giustizia |
9/2/2009 |
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 713/1986, art. 2, co. 10 |
Stato di attuazione della legge n. 713 del 1986, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici (Dati relativi al 2006, Doc. LIX n. 1) |
XII Affari sociali |
3/2/2009 |
Ministero dello sviluppo economico |
|||
Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 808/1985, art. 2, co. 6 |
Stato dell'industria aeronautica (Predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio) (Dati relativi al 2007, Doc. XIII n. 1-quinquies; allegata alla Relazione previsionale e programmatica per il 2009) |
V Bilancio X Attività produttive |
3/2/2009 |
Fonte istitutiva |
Soggetto competente |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 289/2002, art. 80, co. 53 |
Istituto per la contabilità nazionale - ISCONA |
Attività svolta dall'Istituto per la contabilità nazionale (Dati relativi al 2008) |
V Bilancio |
2/2/2009 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Sardegna |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2008) |
VI Finanze |
4/2/2009 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Sicilia |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2008) |
VI Finanze |
5/2/2009 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Emilia Romagna |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2008) |
VI Finanze |
5/2/2009 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Lombardia |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2008) |
VI Finanze |
17/2/2009 |
L. 212/2000, art. 13, co. 13-bis |
Garante del contribuente della regione Piemonte |
Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale (Dati relativi al 2008) |
VI Finanze |
17/2/2009 |
Nuove relazioni previste da fonti normative (*)
nessuna
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino
nessuna
[1] Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero. Pertanto la somma degli atti segnalati ai Ministeri può non coincidere con il totale degli atti da segnalare.
* Le risoluzioni vengono sollecitate subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea o delle Commissioni.
* Le mozioni vengono sollecitate subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea.
* Poiché il testo delle due note è pressochè identico, si è scelto di pubblicare quello relativo all’attuazione dell’ordine del giorno GAROFANI n. 9/1386/10.
* La citata pubblicazione è disponibile presso il Servizio per il controllo parlamentare.
* Poiché il testo delle due note è pressochè identico, si è scelto di pubblicare quello relativo all’attuazione dell’ordine del giorno BARETTA n. 9/1386-B/15.