Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 18/XVI FEBBRAIO 2010
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 18    Progressivo: 2010
Data: 28/02/2010
Descrittori:
CONTROLLO SUL GOVERNO     


Notiziario mensile

Numero 18/XVI

FEBBRAIO 2010

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare

INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a gennaio 2010 4

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di gennaio 2010 9

b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di gennaio 2010 o previste in scadenza entro il 15 marzo 2010 33

c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 15 marzo 2010 36

Sezione II 37

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 37

In evidenza a gennaio 2010 38

Note annunciate al 31 gennaio 2010 in attuazione di atti di indirizzo 45

Ministero degli affari esteri 45

Ministero della difesa 51

Ministero dell’interno 53

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 57

Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 67

Ministro per i rapporti con le regioni 77

Ministero della salute 81

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 gennaio 2010 83

Sezione III 85

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 85

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 86

In evidenza a gennaio 2010 87

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°- 31 gennaio 2010 89

Relazioni governative 89

Relazioni non governative 91

Nuove relazioni previste da fonti normative 92

Relazioni governative 92

Relazioni non governative 94

AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.


















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI




















La sezione è ripartita in tre sottosezioni che danno conto: 1) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine, nel mese di gennaio 2010 (e nella prima parte del mese di febbraio 2010), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 2) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 15 marzo 2010 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 3) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 15 marzo 2010, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a gennaio 2010


La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti, monitorando il mese di gennaio 2010 (e la prima parte di quello di febbraio 2010), con una proiezione previsionale sulle cariche in scadenza fino alla metà di marzo2010. La sezione è composta da tre sottosezioni, che danno conto sia delle cariche rinnovate nel mese di gennaio e nella prima decade di febbraio 2010, sia di quelle da rinnovare entro la metà di marzo 2010, nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:



-Nel mese di gennaio 2010 il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato nuove proroghe degli incarichi commissariali di Arturo Diaconale presso l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e di Giacomo Diego Gatta presso l'Ente parco nazionale del Gargano. Lo stesso Ministro ha comunicato anche la nomina di Benedetto Fiori a commissario straordinario dell’Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, mentreil Ministro della salute ha nominato, per un quinquennio, Vincenzo Lorenzelli presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini"di Genova.


-Nel corso dello stesso mese il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Dario Fruscio a presidente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA (nomina poi perfezionata con D.P.R.)e di Davide Giacalone aPresidente dell’ente DigitPA (ex Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA), nomina che, alla chiusura della presente pubblicazione, risultava essere in corso di perfezionamento con D.P.R.


-Con decreto del 28 gennaio 2010, il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca ha nominato il nuovo consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV.



Per l’approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti si rinvia alle relative note.


Per quanto riguarda il processo di riforma di enti pubblici attualmente in corso1, si veda infra nella sottosezione "a": nelle note riguardanti le nuove nomine nell'UNIRE, nell'ISMEA e nell'AGEA, riguardo al riordino deglienti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; nelle note riguardanti le nomine nella Stazione zoologica "Anton Dohrn", nell'INFN e nell'OGS, riguardo al riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; alle note riguardanti le nomine nell'INPS, nell'INPDAP, nell'INAIL, nell'ENPALS, nell'ENAPPSMAD e nell'IPSEMA, riguardo al riordino deglienti previdenziali vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



Riguardo al riordino degli enti vigilati dal Ministero della difesa, si segnala che nel mese di gennaio 2010 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i decreti di riordino dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia UNUCI e della Lega Navale italiana LNI, a norma dell’articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (si veda supra alla nota 1).

Per completezza si informa che a gennaio 2010 sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale anche i decreti di riordino dell'Unione italiana tiro a segno UITS, che diventa ente pubblico vigilato dal ministero della difesa (D.P.R. n. 209 del 12 novembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 19 del 25 gennaio 2010) e delle Casse militari, riordinate e accorpate nella Cassa di previdenza delle Forze armate (D.P.R. 4 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. n. 23 del 29 gennaio 2010), enti finora non rientranti nel campo d'azione della legge n. 14 del 1978 sul controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici (su cui si veda infra nell'introduzione alla sottosezione "a").

L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia UNUCI è stata riordinata con il D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203, emanato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo e dell’economia e delle finanze, pubblicato nella G.U. n. 12 del 16 gennaio 2010. L'ente, nato nel 1926, è riordinato quale ente di diritto pubblico a base associativa, avente lo scopo di concorrere alla formazione morale e professionale del personale militare di ogni ruolo e grado delle categorie in congedo, nonché alle connesse attività divulgative e informative, per il loro impiego nell’ambito delle forze di completamento delle unità militari in vita (art. 1, co. 1).

L'articolo 3 riguarda gli organi centrali che sono: a) il presidente nazionale; b) il consiglio nazionale; c) il consiglio di amministrazione; d) il collegio dei revisori. 2. Il presidente è tratto dai soci dell’UNUCI provenienti dalle Forze armate e nominato, su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalità previste dall’articolo 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni2. È coadiuvato da un vicepresidente nazionale, nominato con le modalità di cui al comma 4. 3. Il consiglio nazionale delibera in ordine alle scelte strategiche, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell’ente. È composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale e dai delegati regionali designati dalle sezioni di cui all’articolo 5. 4. Il consiglio di amministrazione ha poteri di indirizzo, programmazione e controllo strategico. È composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da cinque consiglieri, tratti dai soci dell’UNUCI in modo che sia assicurata la presenza di un ufficiale per l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica, l’Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Ciascuno dei cinque consiglieri è designato dal consiglio nazionale, sulla base di una terna proposta dal presidente dell’ente, e nominato con decreto del Ministro della difesa. Uno dei consiglieri, appartenente a Forza armata diversa da quella di provenienza del presidente, è nominato vice presidente nazionale con decreto del Ministro della difesa, previo parere delle commissioni permanenti parlamentari di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14, su proposta del medesimo presidente. 5. (...). 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi di cui all’articolo 4, restano in carica per cinque anni e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato.

L'articolo 4 riguarda lo statuto dell'ente e al comma 1 stabilisce: L’organizzazione e il funzionamento dell’UNUCI sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nell’articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni, nonché al presente regolamento. Lo statuto è deliberato dal consiglio nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro della difesa. A questo proposito l'articolo 8 stabilisce: 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all’articolo 4.2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente regolamento, il consiglio nazionale è convocato dal presidente dell’UNUCI, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per procedere alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione, a norma dell’articolo 3, comma 4. 3. Fino alla nomina del consiglio di amministrazione, è confermato nelle funzioni il comitato centrale di amministrazione, ivi compresi i vicepresidenti in carica, di cui all’articolo 17 dello statuto dell’UNUCI, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1981, n. 735. 4. Il presidente nazionale e il collegio dei revisori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni, fino al completamento della durata del mandato ovvero dell’eventuale rinnovo, secondo le condizioni di cui all’articolo 3, comma 6.

Il D.P.R. 12 novembre 2009, n. 205, emanato su proposta del Ministro della difesa e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo, e dell’economia e delle finanze, recante il regolamento di riordino dellaLega Navale italiana LNI, è stato invece pubblicato nella G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010. La LNI, nata nel 1907, secondo il comma 1 dell'articolo 1 è riordinata quale ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino e delle acque interne. È sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (...).

Gli organi dell'organizzazione centrale della LNI sono elencati nell'articolo 3 e sono: a) l’assemblea generale dei soci; b) il presidente nazionale; c) il consiglio direttivo nazionale; d) il collegio dei revisori dei conti; e) il collegio dei probiviri, mentre ne costituiscono le strutture periferiche, secondo l'articolo 4, le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, nonché le modalità stabilite nello statuto. I primi commi dell'articolo 5 stabiliscono i compiti e la composizione degli organi centrali: 1. L’assemblea generale dei soci è l’organo di vertice della LNI. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell’ente. E’ composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all’articolo 6, senza diritto di voto. 2. Il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell’articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina. Ha la rappresentanza legale dell’Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. È coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. (...). 3. Il consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall’ente (...). E’ composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente. (...). 6. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni. (...). L'articolo 6 riguarda lo statuto e il relativo regolamento di esecuzione: l. L’organizzazione e il funzionamento della LNI sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento. Lo statuto è deliberato dall’assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (...). Articolo 9. 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all’articolo 6.2. Lo statuto della LNI approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 marzo 2003, citato in premessa, resta in vigore sino all’adozione dello statuto di cui all’articolo 6. 3. Gli organi della LNI in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato, con esclusione dei rappresentanti delle sezioni, per i quali si procede a nuova elezione in sede di adozione del nuovo statuto a norma del comma 1.

Si ricorda infine che con il precedente D.P.R. 23 dicembre 2009, era stato riordinato anche un altro ente vigilato dal Ministero della difesa, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA.

a) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal

Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della

L. n. 14/1978 nel mese di gennaio 2010


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.


Qualora lo statuto o la stessa legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare, ulteriori rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, (convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444), sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.




































Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Unione nazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE

Presidente:


Tiziano Baggio

Pareri favorevoli espressi dalla

9° Commissione Agricoltura (Senato) il 27/1/2010 e, si anticipa, dalla Commissione XIII Agricoltura (Camera) il 10/2/2010, ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978


Procedura di nomina in corso

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali


La proposta di nomina di Tiziano Baggio a presidente dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine UNIRE è stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 21 dicembre 2009 e annunciata alla Camera e assegnata alla XIII Commissione Agricoltura l'11 gennaio 2010 (che, si anticipa, ha dato parere favorevole il 10 febbraio 2010) mentre la 9° Commissione del Senato ha espresso parere favorevole lo scorso 27 gennaio 2010. Il presidente uscente, Goffredo Sottile, era stato nominato con D.P.R. dell’8 dicembre 2007, mentre il consiglio di amministrazione era stato rinnovato con D.M. del 15 febbraio 2008.

Il rinnovo degli organi di governo dell'UNIRE e degli altri enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è dovuto al fatto che tali enti sono attualmente in corso di riordino ai sensi del comma 1 dell’art. 4-sexiesdecies, consigli di amministrazione di enti e società controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205. Tale norma dispone che: in vista del relativo necessario riordino, gli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché le società sulle quali lo stesso Ministero esercita, direttamente o indirettamente, il controllo e la vigilanza adeguano entro il 30 aprile 2009 i propri statuti, prevedendo un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto si procede al rinnovo dei consigli di amministrazione degli enti e delle società, nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.Il Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009 aveva quindi avviato, su proposta del Ministro competente, laprocedura per la nomina dei nuovi presidenti dei principali enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Per due di essi, appunto Tiziano Baggio per l'Unione nazionale incremento razze equine UNIRE e Arturo Semerari per l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA, (sul quale si veda infra alla successiva nota), il Governo ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare nel dicembre 2009, ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24 gennaio 1978 sul controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, e sono attualmente in corso di nomina. Gli altri presidenti designati sono: Fabrizio Mottironi per l'Istituto nazionale di economia agraria INEA, Gianvincenzo Zuccotti per l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN, Marco Mario Avanza per l’Ente nazionale risi ENR, Giorgio Zoppello per l'Ente nazionale sementi elette ENSE e Mario Colombo per il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, sulle cui candidature dovranno essere richiesti i pareri parlamentari, sempre ai sensi del citato articolo 1 della L. n. 14/1978. Il suddetto parere è già stato invece espresso nel settembre 2009 dalle Commissioni agricoltura delle Camere, relativamente al candidato presidente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Dario Fruscio (si veda infra alla relativa nota). Contestualmente ai presidenti degli enti in questione verranno rinnovati, una volta approvati i nuovi statuti, anche i consigli di amministrazione (nomine per cui è prevista la comunicazione al Parlamento dei relativi decreti ministeriali, ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n. 14/1978), anticipandone quasi sempre quella che sarebbe stata la loro scadenza naturale. Infatti, a parte l’Ente nazionale per le sementi elette, affidato al commissario straordinario Astolfo Zoina dal dicembre 2006 (nonostante la nomina nel gennaio 2008 di un presidente, Marcello Cerasola, mai entrato in carica) e, appunto, l’ISMEA, il secondo mandato del cui presidente, Arturo Semerari, è comunque scaduto nel mese di dicembre 2009 (ma non il Cda, che sarebbe altrimenti scaduto nel 2011), di tutti gli altri enti in questione viene anticipato il rinnovo degli organi di governo.

L’UNIRE, nato nel 1932, era stato riordinato con il D.Lgs. n.449 del 29 ottobre 1999 (a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia finanziaria, amministrativa e contabile, posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allo scopo di promuovere l'incremento ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, organizzare le corse dei cavalli, provvedere alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento e addestramento, favorire lo sviluppo delle attività agricole volte al sorgere di nuovi allevamenti ed al miglioramento di quelli esistenti, provvedere alla programmazione dello sviluppo del settore dell'ippicoltura, concorrere alla tutela dell'incolumità ed al mantenimento dei cavalli sottoposti a trattamenti dopanti e contribuire al finanziamento degli ippodromi. Per le suddette finalità, l'UNIRE definisce la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, predispone il calendario delle manifestazioni ippiche, coordina l'attività degli ippodromi e determina gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze. Promuove iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri e svolge tutte le altre attività collaterali e derivate, a tutela della biodiversità della razza equina, predisponendo piani di sviluppo anche pluriennali. L'UNIRE, quale concessionario del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, ne assicura la relativa diffusione.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA

Presidente:


Arturo Semerari

Pareri favorevoli espressi dalla 9°Commissione Agricoltura (Senato) il 27/1/2010 e, si anticipa, dalla Commissione XIII Agricoltura (Camera) il 10/2/2010, ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978


Procedura di nomina in corso

D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali


Anche la proposta di rinnovo del mandato di Arturo Semerari a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA è stata trasmessa alle Camere, dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 dicembre 2009, annunciata alla Camera l'11 gennaio 2010 e assegnata lo stesso giorno alla XIII Commissione Agricoltura (che, si anticipa, ha dato parere favorevole il 10 febbraio 2010), mentre il 27 gennaio 2010 si è espressa favorevolmente la 9° Commissione del Senato.

Il secondo mandato quadriennale di Arturo Semerari (in carica dal 2002 e confermato con D.P.R. del 22 dicembre 2005) a presidente dell’istituto, è scaduto il 22 dicembre 2009. La procedura per il secondo rinnovo dell’incarico di Semerari è stata avviata, come anticipato supra nella nota sull'UNIRE, dalConsiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, insieme a quella per i nuovi presidenti dei principali enti vigilati dal suddetto ministero, tutti in corso di riordino ai sensi del citato comma 1 dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171 del 2008, convertito dalla L. n. 205 del 2008, che prevedeva, tra l’altro, la modifica degli statuti degli enti in oggetto, in modo che i consigli di amministrazione degli stessi avessero al massimo cinque componenti (di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome), da rinnovare entro trenta giorni dall'approvazione dei suddetti nuovi statuti. Il Cda dell’ISMEA, il cui mandato era previsto in scadenza nel 2011, verrà quindi rinnovato in anticipo contestualmente al rinnovo di quello del presidente, la cui nomina per un terzo mandato è consentita dal comma 1-bis dell’articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, che ha esteso anche agli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il dettato dell’articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, secondo il quale sono rinnovabili fino a due volte gli incarichi degli organi di governo degli enti pubblici vigilati.

L’ISMEA, ente pubblico economico vigilato dal Ministro dell’agricoltura, è stato istituito con il D.P.R. 28 maggio 1987, n. 278 con la denominazione di Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo ISMEA, poi trasformato, dal comma 5 dell’articolo 6 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, con la fusione con la Cassa per la formazione della proprietà contadina (istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121), nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo ISMEA, in seguito regolamentato dal D.P.R. n. 200 del 31 marzo 2001. L’istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale SISTAN (istituito con il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322), e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN (di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173). L'ISMEA, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione, svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e di specifiche convenzioni, funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale. Provvede inoltre, nel rispetto dei principi della sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, ad attività di ricerca, analisi e servizi informativi per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari. Costituisce altresì, ai sensi del citato D.Lgs. n. 419 del 1999, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

AGEA

Presidente:


Dario Fruscio

Pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978 dalle Commissioni XIII Agricoltura (Camera)

il 29/9/2009 e 9°Agricoltura (Senato)

il 23/9/2009

Si anticipa che la nomina, deliberata dal Consiglio dei Ministri del 22/1/2010, è stata perfezionata con D.P.R. del 1°/2/2010

D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali


Il Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2010, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha deliberato la nomina di Dario Fruscio a presidente dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, perfezionata con Decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010. Anche per questo ente, come per gli altri vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è in corso il processo di riforma statutaria di cui supra alle note sull'UNIRE e l'ISMEA, ai sensi del citato comma 1 dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. 3 n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008, da cui consegue, come si è visto, anche il rinnovo dei rispettivi organi di governo. L’avvio della procedura per la nomina di Fruscio a presidente dell’AGEA era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri del 3 settembre 2009, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, e la relativa richiesta di parere parlamentare, trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera del 4 settembre 2009, era stata seguita dai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni agricoltura dei due rami del Parlamento nel mese di settembre 2009. L’ente, commissariato dal gennaio 2009, era stato dapprima affidato all’ex presidente Domenico Oriani e poi, dal 15 aprile 2009, a Franco Contarin.

L’AGEA è stata istituita con il D.Lgs. n. 165 del 27 maggio 1999 (che sopprimeva contestualmente L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo AIMA, di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610), per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore (di cui al Regolamento CE n. 885/2006, articolo 18). Infatti l'Unione europea sostiene la produzione agricola degli Stati membri attraverso l'erogazione ai produttori di aiuti, contributi e premi, finanziati dal FEOGA (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia) e gestiti dagli Stati attraverso organismi pagatori. All'art. 3, commi 2 e 3, dello stesso decreto è disciplinata l'istituzione, da parte delle regioni e province autonome, di servizi ed organismi per lo svolgimento delle funzioni di pagatore. L'AGEA, quale organismo di coordinamento è, tra l'altro, incaricata della vigilanza e del coordinamento degli organismi pagatori ai sensi del regolamento CE n. 1290/2005 del 21 giugno 2005, di verificare la coerenza della loro attività rispetto alle linee-guida comunitarie, di promuovere l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e delle relative procedure di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti comunitari da parte degli organismi pagatori, monitorando le relative attività. L'AGEA è anche l'organismo pagatore italiano avendo competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri paesi ed è strutturato come previsto dal Regolamento CE n. 885/2006.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale

INPS

Commissario straordinario:


Antonio Mastrapasqua

Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978


12/1/2010

D.M. del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con

il Ministro dell’economia

e delle finanze

Istituto nazionale di previdenza per

i dipendenti

dell’

amministrazione pubblica

INPDAP


Commissario straordinario:


Paolo Crescimbeni

Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

INAIL


Commissario straordinario:


Marco Fabio Sartori

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo

ENPALS


Commissario straordinario:


Amalia Ghisani

Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici

ENAPPSMAD


Commissario straordinario:


Francesco Mario Pagano

Istituto di previdenza per il settore marittimo

IPSEMA


Commissario straordinario:


Antonio Parlato


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali3, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha prorogato gli incarichi dei commissari straordinari dei principali enti previdenziali, scaduti il 31 dicembre 2009, fino al completamento del processo di riorganizzazione in corso e comunque non oltre il 31 dicembre 2010. Gli enti in oggetto sono: l'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP, l'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD e l'Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA. I suddetti commissari erano stati inizialmente nominati con decreti dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 settembre 2008, fino al completamento del processo di riorganizzazione e comunque non oltre il 31 marzo 2009 e poi prorogati il 27 marzo 2009, fino e non oltre la fine del 2009.

I decreti del 12 gennaio 2010 prorogano gli incarichi commissariali in oggetto, essendo ancora in corso il processo di riforma derivante dall’attuazione di varie norme citate negli stessi. Si tratta del citato (si veda supra nell'introduzione alla nota 1) articolo 26 (taglia-enti), comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 6 agosto 2008 e successive modifiche, dell’art. 1, comma 7 della L. n. 24 dicembre 2007, n. 247 e del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dell’art. 1, comma 9 della (citata supra nella nota 3) L. n. 172 del 13 novembre 2009. Quest’ultimo prevede che: ai fini dell'attuazione delle misure previste dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove con gli enti previdenziali e assistenziali pubblici vigilati l'integrazione logistica e funzionale delle sedi territoriali. Viene poi richiamato l’articolo 17 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 recante provvedimenti anticrisi nonché proroga di termini, convertito con modificazioni dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009, che ai commi 2, 5, 6 e 7 stabilisce che le amministrazioni vigilanti, previa verifica delle economie già conseguite dagli enti ed organismi pubblici vigilati in relazione ai rispettivi provvedimenti di riordino, adottano provvedimenti di contenimento strutturale della spesa dei predetti enti e organismi pubblici vigilati, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente, idonei a garantire l’integrale conseguimento dei risparmi previsti dal comma 3. Nei decreti di nomina dei commissari in oggetto, viene altresì richiamato lo schema di riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali da adottare ai sensi del predetto articolo 2 comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, approvato, in prima deliberazione, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2009, il quale, all’articolo 1, prevede che il suddetto ministero pone in essere con gli enti previdenziali in questione, piani finalizzati all’integrazione logistica e funzionale delle rispettive sedi territoriali secondo criteri richiamati dalla medesima disposizione. I citati commissari vengono quindi confermati nei loro incarichi fino al completamento del processo di riorganizzazione in atto, e comunque per non più di un altro anno, considerato che, in attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate, sono tuttora in corso le procedure di adozione dei provvedimenti di riorganizzazione finalizzati a dare piena applicazione alla normativa vigente in materia sia per gli enti pubblici vigilati che per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si ricorda che quattro dei commissari in oggetto erano stati nominati anche presidenti dei rispettivi enti. Si tratta di Mastrapasqua presso l’INPS, Crescimbeni presso l’INPDAP, Sartori presso l’INAIL, nominati presidenti con D.P.R. 30 luglio 2008 e di Amalia Ghisani, nominata presidente dell’ENPALS con D.P.R. del 31 luglio 2007. Pagano e Parlato sono invece ex presidenti rispettivamente dell’ENAPPSMAD e dell’IPSEMA e sono in carica attualmente esclusivamente come commissari straordinari. Si ricorda infine che mentre i consigli di amministrazione degli enti in questione sono ancora vacanti, i consigli di indirizzo e vigilanza erano stati ricostituiti con D.P.C.M del 2 gennaio 2009.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale della

Val Grande

Commissario straordinario:


Pierleonardo Zaccheo

Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978 con lettera del 23/12/2009, annunciata alla Camera il 4/1/2010


15/12/2009


D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Presidente:


Pierleonardo Zaccheo


Pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978, dalla

VIII Commissione Ambiente (Camera) il 26/1/2010 e dalla

13° Commissione Territorio, ambiente e beni ambientali (Senato)

il 19/1/2010


Procedura di nomina in corso

D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione interessata


L'incarico di Pierleonardo Zaccheo a commissario straordinario dell’Ente parco nazionale della Val Grande, in attesa che venga perfezionata la procedura per la sua nomina a presidente dell'ente parco in questione, era stato nuovamente prorogato il 15 dicembre 2009 per tre mesi, con decorrenza 21 dicembre 2009, fino al 21 marzo 2010, e comunque non oltre la nomina a presidente. A questo proposito, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Zaccheo a presidente è stata trasmessa al Parlamento, ai sensi dell’art. 1 della legge 14/1978, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 14 dicembre 2009, annunciata alla Camera l’11 gennaio 2010, essendo stata acquisita la prescritta intesa con la Regione Piemonte, ai sensi del comma 3, articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (si veda infra). Le competenti Commissioni del Senato e della Camera si sono espresse favorevolmente sulla proposta di nomina (il cui iter era in corso di perfezionamento da parte del suddetto Ministro, alla chiusura della presente pubblicazione), rispettivamente il 19 e il 26 gennaio 2010. Si ricorda che Zaccheo era stato nominato per la prima volta commissario straordinario dell’ente parco in oggetto con D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 20 luglio 2009, a seguito della fine del periodo di prorogatio seguito alla scadenza del mandato del presidente Alberto Actis (che era stato nominato per 5 anni il 7 aprile 2004), e poi prorogato con successivo decreto dell’8 ottobre 2009.

Gli enti parco nazionali sono disciplinati dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.


Ente


Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Commissario straordinario:


Arturo Diaconale

Nomina comunicata al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978 con lettera del 23/12/2009 annunciata alla Camera il 4/1/2010


15/12/2009

(decorrenza 3/1/2010)


D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare


Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato, con lettera del 23 dicembre 2009, annunciata alla Camera il 4 gennaio 2010, la proroga dell'incarico di Arturo Diaconale a commissario straordinario dell’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, effettuata con decreto del 15 dicembre 2009 per tre mesi, decorrenti dal 3 gennaio 2010.

Diaconale era stato nominato per la prima volta commissario il 2 marzo 2009 (e poi prorogato con D.M. del 4 maggio, del 2 luglio e dell’8 ottobre 2009) in sostituzione del precedente commissario straordinario Giandonato Morra, nominato con D.M. del 16 luglio 2008 e poi prorogato più volte fino alla scadenza del 1° marzo 2009 (il quale aveva preso a sua volta il posto del commissario Stefano Allavena, nominato il 2 marzo 2007 e anch’egli più volte prorogato nell’incarico). L’ultimo presidente dell’ente parco in questione, Walter Mazzitti, nominato con D.M. del 14 gennaio 2002, era scaduto dall’incarico il 14 gennaio 2007.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale delle Cinque Terre

Presidente:


Franco Bonanini


Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978 e assegnata il 20/1/2010

alle Commissioni

VIII Ambiente (Camera), presso cui è pendente e 13° Territorio, ambiente e beni ambientali (Senato) che, si anticipa, ha espresso parere favorevole il 9/2/2010


Procedura di nomina in corso

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate


Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera del 15 gennaio 2010, annunciata alle Camere il 20 gennaio 2010, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Franco Bonanini (su cui è stata acquisita l'intesa con la Regione Liguria ai sensi del comma 3, articolo 9 della citata legge n. 394/1991), per un terzo mandato come presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. Alla chiusura del presente numero della pubblicazione, la proposta era all'esame della Commissione Ambiente della Camera. In particolare, nella seduta del 4 febbraio 2010,non essendosi l'VIII Commissione espressa in merito, il presidente ha proposto di richiedere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del prescritto parere. Bonanini è presidente dell'ente parco in questione dal 1999 ed era stato rinnovato nell'incarico con D.M. del 29 dicembre 2004, con decorrenza 15 dicembre 2004, ed è quindi in prorogatio dal 15 dicembre 2009.

Si ricorda che la nomina di questi presidenti è disciplinata dalla supra citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, che al comma 3 dell’articolo 9 stabilisce: il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente parco ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio direttivo nella seduta successiva.

Il successivo comma 4 specifica che: il consiglio direttivo è formato dal presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate (…), mentre il comma12 (come modificato dal comma 8 dell’articolo11-quaterdecies del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) stabilisce che gli organi dell'ente parco durano in carica cinque anni (eliminando così il precedente limite di una sola possibilità di riconferma).Sulle nomine dei presidenti di questi enti viene richiesto il parere parlamentare ai sensi dell’articolo 1 della citata L. n. 14/1978.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi

Commissario straordinario:


Benedetto Fiori


Si anticipa che questa nomina è stata comunicata al Parlamento, ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978, con lettera del 29/1/2010 e annunciata alla Camera il 3/2/2010

25/1/2010

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Nel precedente numero della pubblicazione si era data notizia della scadenza del mandato del presidente dell’Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, Guido De Zordo, avvenuta il 6 dicembre 2009 (essendo egli stato nominato il 6 dicembre 2004), e dell'inizio del periodo di 45 giorni di prorogatio, dopo la cui scadenza si anticipa che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha comunicato, con lettera del 29 gennaio 2010, annunciata alla Camera il 3 febbraio 2010, la nomina di Benedetto Fiori a commissario straordinario dell'ente parco in oggetto, effettuata con decreto del 25 gennaio 2010, per tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente. La nomina di Fiori a commissario è stata effettuata dal suddetto ministro nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del presidente per assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività prioritarie dell'Ente parco, essendo al momento in corso le procedure per l'acquisizione della prevista intesa della Regione Veneto sulla nomina del presidente (...) individuato nella persona dello stesso Benedetto Fiori.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Gargano

Commissario straordinario:


Giacomo Diego Gatta

Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978


29/1/2010


D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare


Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha prorogato, con decreto del 29 gennaio 2010, per ulteriori tre mesi, e comunque non oltre la nomina del presidente (il cui iter è ancora in corso di perfezionamento) il mandato del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Gargano, Giacomo Diego Gatta, che era stato presidente dell'ente parco in questione fino al 29 luglio 2009 (data in cui era scaduta la prorogatio di 45 giorni seguita alla scadenza del suo mandato il 14 giugno 2009) e il suddetto Ministro l'aveva nominato, per tre mesi nelle more delle procedure di individuazione e di nomina del presidente, commissario straordinario, incarico poi prorogato una prima volta con D.M. del 2 novembre 2009.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova

Presidente:


Vincenzo Lorenzelli


Pareri parlamentari favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978,

dalle Commissioni

XII Affari sociali (Camera) il 21/1/2010 e 12ª Igiene e sanità (Senato) il 26/1/2010

29/1/2010

D.P.R. su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri


Vincenzo Lorenzelli è stato nominato, per un quinquennio, presidente dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Giannina Gaslini" di Genova con D.P.R. del 29 gennaio 2010, previa deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2010, su proposta del Ministro della salute e conformemente ai pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. Lorenzelli era commissario straordinario dell'istituto dal 2005.

L'Istituto "Giannina Gaslini" di Genova, specializzato in pediatria, è nato nel 1938 ed è stato riconosciuto quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nel 1956. Il Ministro della salute, con D.M. del 20 marzo 2007, ha poi confermato il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Istituto Giannina Gaslini”. Il consiglio di amministrazione dell’istituto è composto da cinque membri: il presidente, il Rettore dell'Università di Genova e un rappresentante, rispettivamente, della Regione Liguria, del Comune di Genova e della ASL competente.

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS sono ospedali di eccellenza con finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Il D.Lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 (riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) ha riordinato gli IRCCS prevedendo la condivisione tra Ministero della salute e regioni, sia della trasformazione degli istituti pubblici in fondazioni, sia della definizione dei loro organi di gestione. Il Ministero della Salute ha mantenuto la vigilanza sugli IRCCS per garantire che la ricerca da essi svolta fosse finalizzata all’interesse pubblico, continuando ad essere di supporto tecnico ed operativo agli altri organi del Servizio sanitario nazionale per l'esercizio delle funzioni assistenziali, al fine del perseguimento degli obiettivi del Piano sanitario nazionale in materia di ricerca sanitaria e per la formazione del personale. Il riconoscimento del carattere scientifico conferisce il diritto alla fruizione del finanziamento statale che si aggiunge a quello regionale, finalizzato allo svolgimento dell'attività di ricerca relativa alle materie riconosciute. Attualmente gli istituti che hanno ottenuto tale riconoscimento sono 43, dei quali 19 di diritto pubblico e 24 di diritto privato. Il Ministro della salute nomina il direttore scientifico degli istituti pubblici che, su istanza della regione interessata, possono essere trasformati in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze. Gli IRCCS privati invece hanno una maggiore libertà di azione ed il controllo su di essi viene effettuato soltanto sulla valenza delle ricerche effettuate. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico si occupano di ricerca clinica finalizzata a trovare sbocco in applicazioni terapeutiche ospedaliere.

Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

DigitPA

(ex Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA)

Presidente:


Davide Giacalone

Pareri espressi ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978: favorevole dalla Commissione I

Affari costituzionali (Camera) il 20/1/2010; contrario dalla Commissione 1°

Affari costituzionali (Senato) il 13/1/2010

Nomina deliberata dal consigli dei Ministri il 22/1/2010 e in corso di perfezionamen-to con D.P.R.

D.P.R. su proposta del Ministro per la pubblica amministrazio-ne e l’innovazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri


Il 22 gennaio 2010 il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, la nomina di Davide Giacalone a Presidente dell’ente DigitPA (ex Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA), nomina che, alla chiusura della presente pubblicazione, risultava essere in corso di perfezionamento con D.P.R. Sulla relativa proposta di nomina la I Commissione affari costituzionali del Senato aveva espresso parere contrario (con 11 voti favorevoli, 11 voti contrari e 3 schede bianche), nella seduta del 13 gennaio 2010; la I Commissione della Camera esprimeva invece parere favorevole (con 24 voti favorevoli e 20 contrari), nella seduta del 20 gennaio 2010, in cui era intervenuto anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 290, serie generale del 14 dicembre 2009, era stato pubblicato il decreto legislativo n. 177 del 1° dicembre 2009 (entrato in vigore 29 dicembre 2009) di riorganizzazione, del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, ora denominato DigitPA, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, che delegava appunto il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, tra l'altro, del CNIPA), emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo.

Tale provvedimento stabilisce tra l'altro: Art. 2 . 1. (...) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, (...) assume la denominazione: «DigitPA». 2. DigitPA e' un ente pubblico non economico, con sede in Roma e competenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito della pubblica amministrazione; esso opera secondo le direttive, per l'attuazione delle politiche e sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con autonomia tecnica e funzionale, amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale. 3. DigitPA svolge funzioni di natura progettuale, tecnica e operativa, con la missione di contribuire alla creazione di valore per cittadini e imprese da parte della pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'amministrazione digitale.

Art. 3. 1. Al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 2, DigitPA opera, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, ed in coerenza con il Piano ICT nella pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 22, comma 1, sulla base di un Piano triennale per la programmazione di propri obiettivi ed attività, aggiornato annualmente, nel quale sono determinate le metodologie per il raggiungimento dei risultati attesi, le risorse umane e finanziarie necessarie al fine. Il Piano triennale e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. A DigitPA, in particolare, sono affidate le seguenti funzioni: a) funzioni di consulenza e proposta.(...) b) funzioni di emanazione di regole, standard e guide tecniche, nonché di vigilanza e controllo sul rispetto di norme. (...) c) funzioni di valutazione, di monitoraggio e di coordinamento. (...) d) funzioni di predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione.(...). 3. DigitPA esprime pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica (...). 4. Fermo restando quanto disposto all'articolo 22, l'Ente svolge ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti già attribuita al CNIPA, nell'ambito delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato. (...). Art. 5. 1. Il Presidente e' scelto fra persone di alta qualificazione tecnica e manageriale con profonda conoscenza in materia di innovazione tecnologica comprovata da competenze in ambito scientifico e da esperienza di gestione di enti o strutture complesse, pubbliche o private. E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, e' collocato, rispettivamente, nella posizione di fuori ruolo o di aspettativa. 2. Il Presidente ha la rappresentanza legale di DigitPA e cura i rapporti esterni con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali. 3. Il Presidente, che e' responsabile dell'attività dell'Ente sotto il profilo tecnico e scientifico, predispone il Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1, che sottopone alla deliberazione del Comitato direttivo e ne garantisce l'attuazione. (...). Art. 6. 1. Il Comitato direttivo e' composto dal Presidente e da tre membri, scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta competenza e professionalità tecnica e gestionale. I componenti del Comitato direttivo sono nominati, su proposta del Ministro delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni, i suoi componenti possono essere confermati una sola volta e ove pubblici dipendenti, sono collocati in posizione di fuori ruolo obbligatorio nell'amministrazione di provenienza secondo i rispettivi ordinamenti. 2. Il Comitato direttivo ha poteri di programmazione, indirizzo, controllo e regolazione dell'attività dell'Ente. (...).


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

INGV

Componenti del consiglio direttivo:


Enzo Boschi (presidente), Claudio Eva

Italo Giulivo, Stefano Gresta e Rodolfo Guzzi

Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

28/1/2010

D.M. del Ministro dell’istruzione,dell'università e della ricerca (che ne designa 2; 1 viene designato dalla Presidenza del Consiglio e 1 dalla Conferenza Stato-Regioni)


Con decreto del 28 gennaio 2010, il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca ha nominato il nuovo consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia INGV.

Il 26 maggio 2009 era scaduto il mandato quadriennale del precedente consiglio direttivo dell’istituto, che era stato nominato con D.M. del 26 maggio 2005.

Il presidente dell’istituto, Enzo Boschi, nominato per la prima volta con D.P.C.M. del 17 marzo 2000 e rinnovato con D.P.C.M. del 7 maggio 2004 (nomina ribadita nel citato D.M. del 26 maggio 2005 di nomina del consiglio direttivo), è stato prorogato nell’incarico con D.P.C.M. del 23 luglio 2008 e ancora con D.P.C.M. del 16 gennaio 2009, che stabilisce che le sue funzioni sono prorogate, senza soluzione di continuità, fino a sessanta giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino dell’istituto, in conformità con la legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, con cui il Governo è autorizzato ad adottare, allo scopo, uno o più decreti legislativi.

Sul riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si veda infra alla successiva nota sulla Stazione zoologica "Anton Dohrn" e sull'OGS.

L’INGV è stato istituito con il D.lgs n. 381 del 29 settembre 1999, come ente di ricerca non strumentale, nel quale sono confluiti l'Istituto nazionale di geofisica ING, l'Osservatorio vesuviano OV, nonché alcuni istituti del Consiglio nazionale delle ricerche CNR quali: l’Istituto internazionale di vulcanologia di Catania IIV, l’Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo IGF e l’Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano IRRS. L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e di ordinamento autonomo e promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

Data nomina

Procedura di nomina

Stazione zoologica "Anton Dohrn"

Componenti del Consiglio di amministrazione:


Eduardo Consiglio, Giacobbe Ruocco, Vincenzo Saggiomo, Maurizio Lorenti, Gaetano Lombardi, Ortensio Zecchino, Patrizia De Angelis e Tommaso Russo


Si attende la comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

Procedura di nomina in corso


D.M. del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca che ne designa 2; 1 è designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Napoli e 2 dai dipendenti della Stazione


Si ricorda che il 20 dicembre 2009 era scaduto il mandato (ed erano iniziati i 45 giorni di prorogatio) del consiglio di amministrazione della Stazione zoologica "Anton Dohrn", nominato per quattro anni il 20 dicembre 2005 (mentre il mandato del presidente, Roberto Di Lauro, nominato sempre per un quadriennio il 12 ottobre 2007, è previsto in scadenza nel 2011).

Alla chiusura della presente pubblicazione, il nuovo consiglio risultava ancora in corso di nomina.

La Stazione zoologica “Anton Dohrn” di Napoli è stata fondata nel 1872 e attualmente è un istituto di ricerca di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca, che svolge la propria attività nel campo della biologia marina e della cooperazione scientifica nazionale ed internazionale, anche formando personale scientifico e tecnico, italiano e straniero e gestendo, tra l’altro, l'acquario pubblico.


Sempre in relazione a nomine in enti di ricerca, si informa che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con decreto del 25 novembre 2009 (integrato con D.M. del 14 dicembre 2009), non ancora comunicato al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978, ha nominato per quattro anni i componenti del nuovo consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS, nelle persone di: Maria Cristina Pedicchio, Gianfranco Bertazzi (designati dal MIUR), Giuliano Panza (Università di Trieste), Adriano Zanferrari (Università di Udine), Guglielmo Berlasso (Regione Friuli Venezia - Giulia) e Pablo Enrique Flores (ENI). Il mandato del precedente consiglio era scaduto il 15 settembre 2009. Il presidente dell’istituto, Iginio Marson, era stato confermato per un secondo mandato con D.P.C.M. del 13 aprile 2007.

La natura e la missione dell’OGS, ente pubblico nazionale di ricerca con sede a Sgonico (Trieste), sono definite dalla legge n. 399/1989 di riordino dell'Osservatorio geofisico sperimentale, poi trasformato in istituto nazionale con il D.Lgs. 381/1999. L’istituto ha il compito di svolgere, promuovere e coordinare, anche in collaborazione con altri enti nazionali o internazionali, studi e ricerche sulla terra e le sue risorse in particolare nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione di risorse minerarie e fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia e all'estero. L’ente sviluppa anche ricerche sulle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra l’ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera e altre rivolte alla conoscenza della sismicità, dei fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con obiettivi di protezione civile, nonché finalizzate allo sviluppo delle tecniche di acquisizione, elaborazione, archiviazione dei dati geofisici e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio. L'OGS inoltre concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza e collabora ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri, fornendo pareri e consulenze ed eseguendo istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei suddetti campi. Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca può avvalersi dell'istituto per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale.


Ancora a proposito degli enti di ricerca, si anticipa che sulla Gazzetta ufficiale n. 25, Serie generale, del 1° febbraio 2010, è stato pubblicato il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, che(come recita l'articolo 1, comma 1),allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione e di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (...), reca ilriordino degli enti di ricerca4 in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, delega in materia di riordino degli enti di ricerca5, sul cui schema di decreto legislativo, si ricorda, la VII Commissione Cultura aveva espresso parere favorevole, con osservazioni e condizioni, il 16 dicembre 2009.

Il Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009aveva quindi approvato, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il decreto legislativo che riordina la disciplina relativa agli statuti e agli organi degli enti di ricerca vigilati dal suddetto ministero (emanato appunto il 31 dicembre 2009), oltre ad un regolamento che disciplinava la struttura, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR e tre schemi di regolamento per il riordino dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM, dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI, nonché dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, della quale è stato approvato contestualmente lo statuto.

Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, principale oggetto di monitoraggio di questa sezione della presente pubblicazione, il citato D.Lgs. n. 213/2009 sul riordino degli enti di ricerca apporta, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti6, la modifica della composizione dei consigli degli enti e delle relative modalità di nomina7, anche per i presidenti, che ne fanno parte8 e sulle cui candidature non si esprimeranno più le Commissioni parlamentari competenti9, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca10.


b) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi

nel campo di applicazione della L. n. 14/1978

scadute e non ancora rinnovate nel mese di gennaio 2010

o previste in scadenza entro il 15 marzo 2010



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Commissario straordinario:


Antonio Granara

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

3/2/2010 e comunque non oltre la ricostituzione degli organi

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Il 3 febbraio 2010 è scaduto il mandato del commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara che, alla chiusura del presente numero della pubblicazione, risultava in corso di proroga.

Si ricorda in proposito che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva comunicato, con lettera del 16 novembre 2009, la nuova proroga di sei mesi (e comunque non oltre la ricostituzione degli organi) dell’incarico commissariale, effettuata con decreto del 3 agosto 2009, essendo ancora in corso il procedimento per la ridefinizione dell’assetto normativo del Parco (...) nonché la procedura per la scelta e la nomina del presidente del Parco medesimo. Si ricorda che la prima nomina di Granara a tale incarico, effettuata con decreto del 27 gennaio 2009, era stata comunicata al Parlamento dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera del 2 febbraio 2009, annunciata alla Camera il 10 febbraio 2009. In quell’occasione Granara veniva nominato nuovo commissario del Parco, sempre per sei mesi, a decorrere dalla scadenza del mandato del precedente commissario Giampiero Pinna, il 3 febbraio 2009, il quale era stato a sua volta in carica a partire dal 2 febbraio 2007. Il Parco è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico dotato di autonomia ed è vigilato dai tre suddetti ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla regione ed ha sede nel territorio del Comune di Iglesias. L’ente promuove, valorizza e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale dell'Asinara

Commissario straordinario:


Silvio Vetrano

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della

L. n. 14/1978

3/2/2010

e comunque non oltre la nomina del presidente

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Il 3 febbraio 2010, e comunque non oltre la nomina del presidente, era prevista in scadenza l'ultima proroga dell'incarico di Silvio Vetrano a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell’Asinara. Tale nomina era stata effettuata per tre mesi con D.M. del 2 novembre 2009, decorrente dal 3 novembre 2009, e comunque non oltre la nomina del presidente e comunicata al Parlamento dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con lettera del 9 dicembre 2009, annunciata alla Camera il 16 dicembre 2009. Anche in questo caso si anticipa che, alla chiusura del presente numero della pubblicazione, risultava in corso la procedura per prorogare nuovamente il mandato commissariale di Vetrano, non essendo ancora conclusa quella per la nomina del nuovo presidente.

Il suddetto Ministro aveva nominato Vetrano commissario dell’ente parco in questione inizialmente con D.M. del 2 febbraio 2009, prorogandone poi l'incarico con D.M. del 4 maggio 2009 (con decorrenza dal 2 maggio 2009) e del 3 agosto 2009 (con decorrenza dal 2 agosto 2009). Si ricorda che il precedente (e primo) presidente dell'ente parco, Piero Deidda, era scaduto dal mandato il 17 dicembre 2008, entrando allora nel periodo di 45 giorni di prorogatio, al termine del quale l’ente è stato appunto commissariato e affidato a Vetrano.


A proposito di scadenze di cariche in enti parco, si ricorda che nel mese di dicembre 2009 erano scaduti i mandati quinquennali dei presidenti degli enti parco nazionali delle Dolomiti Bellunesi, Guido De Zordo, del Gran Paradiso, Giovanni Picco, delle Cinque Terre, Franco Bonamini, e della Maiella, Giancarlo Giuliante (rispettivamente il 6, il 14, il 15 e il 31 dicembre 2009), ed erano iniziati i rispettivi periodi di 45 giorni di prorogatio (previsti dal citato D.L. n. 293/1994, convertito dalla legge n. 444/1994). I presidenti in questione erano stati tutti nominati nel dicembre del 2004.

Si rinvia supra alle relative note della sezione "a" sia riguardo alla proposta di rinnovo dell'incarico di Franco Bonanini a presidente dell'Ente parco nazionale delle cinque terre (all'esame delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi del supra citato comma 3, articolo 9 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991), sia riguardo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi, Benedetto Fiori, effettuata alla fine della prorogatio dell'incarico del presidente uscente, De Zordo.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità portuale di Gioia Tauro

Presidente:


Giovanni Grimaldi

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della

L. n. 14/1978

22/2/2010

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da provincie, comuni e camere di commercio


Il 22 febbraio 2010 è in scadenza il quadriennio dell'incarico di Giovanni Grimaldi a presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, carica a cui era stato nominato con D.M. del 20 febbraio 2006, notificato il 22 febbraio 2006. Si anticipa che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, con lettera del 5 febbraio, annunciata alla Camera e assegnata alla IX Commissione il 9 febbraio 2010, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di rinnovo dell'incarico di Grimaldi per un secondo mandato, avendo su di essa acquisito, lo scorso 3 febbraio, l'intesa della Regione Calabria (come previsto dalla normativa riassunta infra).

L'autorità portuale, disciplinata dalla legge n. 84 del 28 gennaio 1994 di riordino della legislazione in materia portuale, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'autorità ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale e mantenimento dei fondali del porto, nonché affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale. Assumono particolare rilievo competenze specifiche come le autorizzazioni alle imprese portuali, la vigilanza sull'applicazione delle tariffe, la concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e l'adozione del piano regolatore portuale. Il primo comma dell’art. 8 della suddetta legge stabilisce che i presidenti di questi enti siano nominati per quattro anni dall’allora Ministro dei trasporti e della navigazione, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti proposta da province, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli, con atto motivato, può richiedere, entro trenta giorni dalla richiesta, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina.

L’articolo 6 del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, come modificato dalla relativa legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186, ha aggiunto al citato articolo 8 della legge n. 84 del 1994, il comma 1-bis, il quale stabilisce che: esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.








c) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi

nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,

rinnovate o in scadenza entro il 15 marzo2010


nessuna



















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO



























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a gennaio 2010


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 30 ordini del giorno.

Di tali attuazioni 10sono state trasmesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 6 dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 4 dal Ministero degli affari esteri, 4 dal Ministero dell'interno, 4 dal Ministro per i rapporti con le regioni, 1 dal Ministero della difesa ed 1 dal Ministero della salute.

Si riscontra pertanto un andamento sostanzialmente costante nel numero delle attuazioni: 30 a fronte delle 29 del mese di dicembre.



Sul piano del numero complessivo delle attuazioni trasmesse rispetto al totale degli atti segnalati a ciascun Dicastero, dall’inizio della legislatura ad oggi, nel mese di gennaio si registra quale amministrazione maggiormente adempiente il Ministero degli affari esteri, che ha dato seguito a 78 atti di indirizzo su 142 segnalati (con una percentuale di attuazione del 55 %). Seguono il Ministero della difesa, con 45 atti attuati su 83(con una percentuale di attuazione del 54 %), il Ministro per i rapporti con le regioni, con 22 atti attuati su 51(con una percentuale di attuazione del 43 %) ed il Ministero dell’interno, con 72 atti attuati su 197 (con una percentuale del 37%).



Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che le 30 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

8danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2561, divenuto legge n. 102 del 2009, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute e dal Ministro per i rapporti con le regioni.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.2561, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 164, di cui finora attuati 12;


6 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2031, divenuto legge n. 15 del 2009, recante “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2031, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 31, di cui finora attuati 18;


5attuazioni rispondono ad ordini del giorno presentati nel corso dell’esame dell’Atto Camera 2468, divenuto legge n. 77 del 2009, concernente Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per i rapporti con le regioni.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2468, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 82, di cui finora attuati 12;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2180, divenuto legge n. 94 del 2009, concernente "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2180, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 32, di cui finora attuati 3;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera2511, divenuto legge n. 100 del 2009 di “Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria”.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.2511 sono in totale 2, entrambi attuati dal Ministero degli affari esteri, per i profili di propria competenza, ma non ancora dal Ministero della giustizia, al quale pure sono stati segnalati;


2 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 2633, divenuto legge n. 121 del 2009, concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009". Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 2633, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 7, di cui finora attuati 4;

1 attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame dell’Atto Camera 1366, divenuto legge n. 125 del 2008, di"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica". Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.1366, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 40, di cui finora attuati 20;


1 attuazionedà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell’Atto Camera 1972, divenuto legge n. 2 del 2009, di"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale". Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell’interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C.1972, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 126, di cui finora attuati 18;


1 attuazionerisponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 1441-bis-C, divenuto legge n. 69 del 2009, concernenteDisposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea riferiti all'A.C. 1441-bis-C, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 22, di cui finora attuati 2;


1attuazione risponde ad un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame degli Atti Camera 2320 e 2320-bis-B, divenuti legge n. 88 del 2009, concernenteDisposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2008”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti agli A.C. 2320 e 2320-bis-B, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 21, di cui finora attuati 7;


1 attuazione risponde all’unico ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 139, divenuto legge n. 162 del 2009, concernente “Istituzione del Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero della difesa.

Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione della legge cui essi si riferiscono sulla Gazzetta Ufficiale.

In particolare, nel periodo 1° - 31 gennaio 2010 sono stati così sollecitati 284 ordini del giorno*, dei quali:


243 riferiti alla legge n. 191 del 2009, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” (A.C. 2936).

89 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 29 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 21 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 18 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 18 al Ministero dello sviluppo economico, 17 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 14 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 13 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 al Ministero dell'interno, 7 al Ministero per i beni e le attività culturali, 7 al Ministero della salute, 6 al Ministero della difesa, 3 al Ministero degli affari esteri, 3 al Ministero della giustizia, 2 al Ministro per le pari opportunità, 2 al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, 1 al Ministro per le politiche europee ed 1 al Ministro del turismo;


14 riferiti alla legge n. 192 del 2009, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012” (A.C. 2937).

4 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 3 al Ministero degli affari esteri, 2 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero della giustizia, 1 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed 1 al Ministero della salute;


11 riferiti alla legge n. 197 del 2009, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia" (A.C. 3016).

10 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero della difesa, 5 al Ministero degli affari esteri e 2 al Ministero dell'economia e delle finanze;


9 riferiti alla legge n. 196 del 2009, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica” (A.C.2555), al Ministero dell'economia e delle finanze;


5 riferiti alla legge n. 187 del 2009, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004" (A.C. 2723).

4 ordini del giorno sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze ed 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;


1 riferito alla legge n. 188 del 2009, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina del 9 dicembre 1987, fatto a Roma il 31 marzo 2003" (A.C. 2852), al Ministero della giustizia;


1 riferito alla legge n. 190 del 2009, concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 novembre 2009, n.170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici" (A.C. 2990), al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;


1 riferito alla mozione Vietti ed altri n. 1/00240 (Nuova formulazione), sulla situazione del sistema carcerario italiano, al Ministero della giustizia.



Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate* dal Servizio per il controllo parlamentare 6 risoluzioni:


- CAZZOLA ed altri n. 7/00240, sull'applicabilità da parte dell'INPS del principio di automaticità delle prestazioni in favore di determinate categorie di prestatori di lavoro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- Antonino FOTI ed altri n. 7/00241, concernente le modalità di inquadramento del personale tecnico nel ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- COSTA, BRIGANDI' e BELCASTRO n. 6/00036, VIETTI ed altri n. 6/00038 e BERNARDINI ed altri n. 6/00040, presentate a seguito delle comunicazioni del Ministro della giustizia sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificato dall'articolo 2, comma 29, della legge 25 luglio 2005, n. 150, al Ministero della giustizia;

- Gioacchino ALFANO ed altri n. 8/00059, concernente l'assegnazione di contributi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze.



Sono state inoltre segnalate* dal Servizio per il Controllo parlamentare 22 mozioni:


- DI PIETRO ed altri n. 1/00239 (Nuova formulazione nel testo modificato), FASSINO ed altri n. 1/00313 (Testo modificato nel corso della seduta), CICU, GIDONI ed altri n. 1/00314, sulla situazione in Afghanistan e sulle prospettive dell'impegno del contingente italiano, al Ministero degli affari esteri;

- BOSI ed altri n. 1/00315 (Nuova formulazione nel testo modificato), sulla situazione in Afghanistan e sulle prospettive dell'impegno del contingente italiano, al Ministero degli affari esteri ed al Ministero della difesa;

- IANNACCONE ed altri n. 1/00265 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministro per i rapporti con le regioni;

- GHIGLIA ed altri n. 1/00269 (Nuova formulazione), concernente iniziative per la riduzione delle emissioni di gas-serra, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti di ricarica dei veicoli elettrici sul territorio nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- BERNARDINI ed altri n. 1/00288, VIETTI ed altri n. 1/00240 (Nuova formulazione), DI STANISLAO ed altri n. 1/00301, FRANCESCHINI ed altri n. 1/00302, VITALI, BRIGANDI', BELCASTRO ed altri n. 1/00309 (Testo modificato nel corso della seduta), concernenti la situazione del sistema carcerario italiano, al Ministero della giustizia;

- COTA ed altri n. 1/00295 (Testo modificato nel corso della seduta), BORGHESI ed altri n. 1/00312 (Testo modificato nel corso della seduta), OCCHIUTO ed altri n. 1/00316 (Testo modificato nel corso della seduta), FLUVI ed altri n. 1/00317 (Testo modificato nel corso della seduta) e VIGNALI ed altri n. 1/00318, concernenti iniziative relative ai criteri previsti dall'Accordo “Basilea 2”, volte a favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- D'ANTONI ed altri n. 1/00300 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- Leoluca ORLANDO ed altri n. 1/00304 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed al Ministero dello sviluppo economico;

- MOFFA ed altri n. 1/00305 (Nuova formulazione), concernente iniziative per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dello sviluppo economico;

- PEZZOTTA ed altri n. 1/00307 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dello sviluppo economico;

- BARBATO ed altri n. 1/00308 (Testo modificato nel corso della seduta), concernente iniziative per favorire l'occupazione nel Mezzogiorno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- ZAMPARUTTI, PIFFARI, LIBE', GERMANA', Guido DUSSIN, COMMERCIO, SARDELLI ed altri n. 1/00324, concernente iniziative per la difesa del suolo e del paesaggio e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico ed edilizio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Note annunciate al 31 gennaio 2010

in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2633-A/7

Ordine del giorno

Di Biagio

Assemblea

18/01/10

III

Integrazione delle risorse a sostegno delle comunità italiane all’estero

9/2633-A/8

Ordine del giorno

Narducci


Gli ordini del giorno Di Biagio ed altri n. 9/2633-A/7 e Narducci ed altri n. 9/2633-A/8, accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 30 luglio 2009, impegnavano l’esecutivo a valutare l’opportunità di riconoscere nei provvedimenti futuri una integrazione delle risorse destinate ai capitoli specifici a sostegno delle comunità italiane all’estero nell’ambito del bilancio del Ministero degli affari esteri.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“I1 Governo italiano attribuisce alta priorità alle attività a sostegno delle comunità italiane all'estero, dovendo peraltro tener conto delle note e complessive esigenze di rigore finanziario.

Nella manovra di assestamento 2009 sui capitoli del programma "Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali" sono stati assegnati 4.250.000 euro, oltre alle somme necessarie per il pagamento delle spese elettorali e referendarie (21.850.000 euro).

Nel disegno di legge di bilancio 2010, grazie all'attività svolta dal Ministero degli Affari Esteri in sede di predisposizione delle previsioni, i capitoli della Direzione generale per gli italiani all'estero presentano complessivamente uno stanziamento di poco superiore allo stanziamento iniziale 2009. La riduzione presente sul capitolo 3121, dovuta prevalentemente allo scadere di una norma contenuta nella legge finanziaria per il triennio 2007-2009 (art. 1, comma 943) risulta, ad oggi, parzialmente compensata da un emendamento parlamentare, cui il Governo ha aderito, esprimendo parere favorevole. Con tale emendamento, che è stato approvato in Commissione Bilancio della Camera e che fa ora parte integrante del testo all'esame del Parlamento, lo stesso capitolo viene reintegrato di due milioni di euro.

In questo periodo di forte contenimento della spesa pubblica, i capitoli destinati alla tutela e al sostegno delle collettività italiane all'estero dispongono in tal modo dei fondi necessari per l'espletamento delle relative attività.

Si ritiene infine opportuno evidenziare che l'incidenza percentuale delle spese del Ministero degli Affari Esteri sul bilancio dello Stato (considerate al netto di quelle relative alla cooperazione allo sviluppo) non è variata significativamente negli ultimi quindici anni”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2511/1

Ordine del giorno

Corsini

Assemblea

18/01/10

III

Tutele a livello europeo di persone sospettate di avere commesso atti di pirateria internazionale trasferite in Kenya


L’ordine del giorno Corsini ed altri n. 9/2511/1, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 1° luglio 2009, ricorda in premessa che in tema di contrasto alla pirateria la legislazione nazionale rinvia alle disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte e che, in applicazione di tale rinvio normativo, rilevano le decisione del Consiglio europeo del 2008 e del 2009, tra cui la decisione 2009/293/PESC, che approva e contiene lo scambio di lettere tra l’Unione europea ed il Governo del Kenya sulle condizioni e le modalità del trasferimento delle persone sospettate di avere commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall’Unione europea (EUNAVFOR) e del loro trattamento dopo tale trasferimento. Sempre in premessa si ricorda inoltre che l’ordinamento del Kenya prevede, almeno formalmente, la pena di morte.

L’ordine del giorno in oggetto, pertanto, impegnava l’esecutivo ad attivarsi in sede di Consiglio europeo al fine di prevedere intese tra l’Unione Europea e il Kenya per la costituzione di comitati paritetici con la specifica finalità di assicurare procedure di arbitrato e di conciliazione capaci di risolvere l’emergere di eventuali controversie in sede di attuazione delle disposizioni inerenti il trasferimento oggetto dello scambio di lettere fra le due parti, nonché a farsi promotore in sede europea della necessità di mantenere alta la vigilanza circa l’effettiva applicazione delle tutele concernenti il trattamento delle persone trasferite, improntate da parte del Kenya al rispetto dei diritti umani, con particolare attenzione affinché venga osservato il divieto della pena di morte.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Lo scambio di note con il Kenya sul trasferimento dei detenuti accusati di atti di pirateria internazionale non prevede dispositivi ad hoc per la risoluzione di eventuali controversie, rinviando ai tradizionali meccanismi diplomatici. Esse infatti "dovranno essere risolte congiuntamente dalle Autorità competenti del Kenya e dell'Unione Europea".

Nel corso del negoziato per la definizione dello scambio di note, l'Italia si è tuttavia impegnata per inserire, all'interno del medesimo, numerose disposizioni per la tutela dei detenuti, e soprattutto per includere la possibilità per il personale designato da EUNAVFOR Atalanta di accedervi in qualsiasi momento. E' altresì stato inserito, anche su nostro stimolo, l'obbligo per le Autorità kenyote di tenere un registro con la localizzazione dei detenuti e le condizioni psico-fisiche dei medesimi.

Oltre al divieto di trattamenti crudeli, di tortura e il diritto ad un processo equo e trasparente nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, l'Italia si è impegnata per l'inserimento, nello scambio di note, dell'espressa proibizione di applicare la pena di morte nei confronti dei detenuti.

A fronte di tali garanzie, non risulta peraltro finora emersa alcuna controversia con il Governo del Kenya. Italia ed Europa sono comunque impegnate a mantenere una costante vigilanza sulla corretta e puntuale applicazione, da parte del Kenya, dello scambio di note. A tale scopo è peraltro dislocato a Mombasa un Ufficiale di collegamento dell'operazione EUNAVFOR Atalanta, che segue appunto l'andamento dei processi per conto della missione Europea e coordina i contatti tra questa e le Autorità keniote. Ad oggi, tale ufficiale di collegamento non ha riportato notizia di violazioni nei confronti dei detenuti”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2511/2

Ordine del giorno

Follegot

Assemblea

18/01/10

III

Contrasto agli atti di pirateria internazionale


L’ordine del giorno Follegot n. 9/2511/2, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 1° luglio 2009, impegnava l’esecutivo a ricercare le soluzioni più idonee per sconfiggere gli atti di pirateria, che mettono a rischio la vita degli equipaggi e la libertà dei traffici, valutando l’opportunità di stipulare ulteriori accordi con gli Stati che dimostrino ferma volontà di combattere tale forma di criminalità.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

L'Italia ha impiegato unità navali per il pattugliamento al largo della Somalia già nel 2005 per affrontare l'emergente problema della pirateria nel Golfo di Aden. Nel 2008, quando il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti, il Consiglio di Sicurezza ONU ha adottato una serie di risoluzioni.

In particolare, in base alla risoluzione 1851 (16 dicembre 2008), approvata quando l'Italia era ancora membro non permanente, è stato istituito il Gruppo di Contatto sulla pirateria al largo delle coste somale (CGPCS).

Il Gruppo, di cui fanno ora parte 44 Paesi e 7 Organizzazioni Internazionali (tra cui 1'UE e la NATO), ha il compito di facilitare il coordinamento in tutti gli aspetti della lotta alla pirateria, incluse l'assistenza alla Somalia, la repressione giudiziaria, lo stretto raccordo con le società di trasporto e gli armatori, l'attività di pattugliamento e la deterrenza militare, attraverso una cooperazione basata essenzialmente su scambi di informazioni non sensibili per il coordinamento tattico tra le navi militari che partecipano alle missioni multinazionali (NATO, UE e Task Force 151, coordinata dagli USA) e a quelle a titolo nazionale.

Il nostro Paese ha così contribuito a promuovere una risposta multilaterale contro la pirateria basata sulla dissuasione militare e sull'assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità dei Paesi della regione nel settore della sicurezza marittima. In qualità di Presidente G8, l'Italia ha inoltre promosso l'adozione di due importanti dichiarazioni sulla pirateria. E' la prima volta che tale tema entrava nell'agenda del G8. Nel giugno 2009 i Ministri degli Esteri G8 hanno convenuto sulla necessità di affrontare le "cause profonde"della pirateria rafforzando appunto le capacità dei Paesi della regione. Nella dichiarazione del luglio 2009, i leader G8 hanno sottolineato l'esigenza di dar vita, in tempi rapidi, a contromisure ad impatto nel breve periodo e di fornire assistenza mediante interventi strutturali di lungo periodo per affrontare i fattori scatenanti della pirateria.

Dopo aver comandato la prima missione anti-pirateria NATO (Allied Protector) nel Golfo di Aden (dal 24 ottobre al 12 dicembre 2008), l'Italia partecipa dal dicembre dello stesso anno all'operazione navale EUNAVFOR Atalanta condotta dall'Unione Europea, di cui ha appena assunto il comando con l'Ammiraglio Gumiero a bordo della nave Etna. Il nostro Paese ha continuato a partecipare anche alle successive missioni NATO (Allied Protector e Ocean Shield). Sinora sono state impiegate in varie operazioni internazionali di pattugliamento anti-pirateria 8 diverse unità navali militari italiane. Una nostra nave è tuttora impegnata nel quadro dell'Operazione NATO Ocean Shield.

L'azione internazionale di interdizione navale viene coordinata in teatro attraverso un meccanismo denominato Shared Awareness and Deconfliction/SHADE, che opera in Bahrain ed al quale partecipa un Ufficiale della Marina Militare. Tale meccanismo è volto a facilitare lo scambio di informazioni, il coordinamento delle operazioni tra le diverse missioni navali e marine nazionali impegnate e l'assistenza alle navi mercantili in avvicinamento all'area a rischio di attacchi dei pirati. Dopo un lungo negoziato, anche la Cina ha aderito all'intesa SHADE.

Sul piano bilaterale, l'Italia si è concentrata in particolare su Yemen e Somalia. Il programma portato avanti nello Yemen (con fondi della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri) include attività di formazione da parte della nostra Guardia Costiera per rinforzare la sicurezza marittima nello stretto di Bab el-Mandab e l'installazione di sistemi di sorveglianza costiera (Vessel Traffic Management System -VTMS) con una portata di 450 chilometri lungo la costa del Mar Rosso.

Nel quadro del suo impegno nelle competenti sedi multilaterali, e quale Paese fondatore, l'Italia ha ospitato a Roma il 9-10 giugno scorso la quindicesima riunione del Gruppo Internazionale di Contatto (ICG) sulla Somalia. Tale organismo, costituitosi nel giugno 2006 quale periodico foro di consultazioni e coordinamento fra gli attori internazionali più impegnati a favore della stabilizzazione della Somalia (ivi comprese le cause profonde del fenomeno della pirateria), è formato oggi da oltre 32 fra Stati e Organizzazioni Internazionali e presieduto dal Rappresentante Speciale per la Somalia del Segretario Generale delle Nazioni Unite. D'intesa con il Kenya, il nostro Governo ha altresì promosso il 23 settembre scorso a New York, a margine dei lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU, una sessione straordinaria dello stesso ICG, nel corso della quale è stato svolto un forte intervento di stimolo nei confronti dei Paesi partner ed è stato distribuito un nostro articolato "Position Paper" sulla Somalia, accolto con generale favore da tutte le Delegazioni partecipanti.

Come ribadito dall'Italia alla riunione ICG di New York, vi è un consenso condiviso sul fatto che le "cause profonde" della pirateria siano da ricercarsi proprio nella crisi somala. La risoluzione 1897 del Consiglio di Sicurezza ONU (del 30 novembre scorso), nel rinnovare per i 12 mesi l'autorizzazione alle operazioni internazionali anti-pirateria, sottolinea come "la pace e la stabilità in Somalia, il rafforzamento delle istituzioni dello Stato, lo sviluppo economico e sociale e il rispetto dei diritti umani e della legalità siano necessari per creare le condizioni di un durevole sradicamento della pirateria e delle rapine armate in mare al largo delle coste della Somalia".

Parallelamente ad una costante pressione politico-diplomatica tesa a ricondurre e mantenere la Somalia al centro dell'attenzione di tutti i competenti fori multilaterali (ONU, UE, ICG, UA, IGAD), l'Italia sostiene quindi:

a) il processo politico di riconciliazione nazionale scaturito dall'Accordo di Gibuti, il consolidamento delle istituzioni, delle strutture di governo e della governance con contributi per circa 8 milioni di euro (2008 e 2009);

b) il settore della sicurezza, a favore sia della missione di pace dell'Unione Africana AMISOM (ivi inclusa la sua componente civile) che delle forze di sicurezza somale con contributi, a valere sulla Italian Africa Peace Facility tramite l'Unione Africana, per circa 11 milioni di euro. Accanto a tale sforzo bilaterale, l'Italia sta partecipando attivamente alla pianificazione ormai avanzata, in sede PESD, di un'operazione di formazione ed addestramento di forze di sicurezza somale, da effettuare in stretto coordinamento con AMISOM.

I1 Governo italiano, sempre tramite il Ministero degli Esteri, non ha mancato di sostenere il settore umanitario e dell'emergenza, con il finanziamento di programmi multilaterali a favore della Somalia per quasi 14 milioni di euro. Non appena ne matureranno le condizioni sotto il profilo della sicurezza, andranno realizzati anche interventi volti a sviluppare fonti alternative di reddito (tramite la pesca e le piccole infrastrutture) e a favorire i servizi sociali (in primis, istruzione e salute).

Si segnala, infine, che la Farnesina ha avviato un tavolo tecnico nazionale sul fenomeno pirateria, cui partecipano, oltre a vari Ministeri (Difesa, Trasporti, Sviluppo Economico), anche i rappresentanti degli armatori, tramite l'associazione di categoria CONFITARMA. Nella riunione del 15 dicembre scorso, è stata esplorata la possibilità di un'azione congiunta, volta a realizzare un'attività di formazione per la Guardia Costiera somala utilizzando le capacità operative della nostra Guardia Costiera e fondi appositamente messi a disposizione da CONFITARMA. I dettagli del progetto dovranno essere discussi in un successivo incontro, per poter auspicabilmente menzionare l'iniziativa al primo Consiglio Affari Esteri utile in sede UE”.




Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 31 gennaio 2010)

142

Note di attuazione pervenute

78

Percentuale

di attuazione

55%



Ministero della difesa


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/139 ed abb./1

Ordine del giorno

Di Stanislao

Assemblea

27/01/10

IV

Promozione di iniziative nelle scuole in ricordo dei caduti nelle missioni di pace


L’ordine del giorno Di Stanislao n. 9/139 ed abb./1, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 ottobre 2009, impegnava l’esecutivo ad assumere iniziative per alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado il ricordo e la memoria dei caduti nelle missioni di pace, al fine di tenere vivi nei giovani il valore e l’identità nazionale.

In merito a tale impegno il Ministero della difesa ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo e, in particolare, il Ministro della difesa ben consapevole dell’importanza di conservare nella memoria di tutti gli italiani e, in particolare, delle giovani generazioni il ricordo del valore del sacrificio dei caduti nelle missioni internazionali si è attivamente impegnato per l’istituzione, con legge 12 novembre 2009, n. 162, della "Giornata de1 ricordo dei caduti nelle missioni internazionali per la pace” che, come sottolineato dal Ministro della difesa nel suo intervento del 12 novembre 2009 presso l'Assemblea del Senato, rappresenta “una nuova occasione di memoria di tutti coloro, militari e civili. che a vario titolo hanno perso la vita in occasione delle missioni internazionali”.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 della legge citata, dispone che, in occasione di tale Giornata, le amministrazioni pubbliche possono organizzare cerimonie di commemorazione e di celebrazione dei caduti nelle missioni internazionali e possono favorire lo svolgimento, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, di iniziative, di incontri, di momenti comuni di narrazione e ricordo dei fatti, nonché di riflessioni e di analisi storiche, affinché le nuove generazioni, attuali e future, possano conoscere l’esempio di coraggio e di abnegazione di tutti gli italiani, militari e civili, impegnati in diversi Paesi del mondo e conservare nella memoria il ricordo del valore del sacrificio dei caduti nelle missioni internazionali per la pace.

Il Ministro della difesa, per quanto di competenza, si farà promotore, anche in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di iniziative concernenti il ricordo e la memoria dei caduti nelle missioni di pace nelle scuole di ogni ordine e grado. Rientra in tale quadro l’iniziativa, della quale il Ministro della difesa si è fatto promotore presso il sindaco della Capitale, per la realizzazione di un monumento nella città di Roma”.



Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 31 gennaio 2010)

83

Note di attuazione pervenute

45

Percentuale

di attuazione

54%




Ministero dell’interno



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1366/60

Ordine del giorno

Carlucci

Assemblea

18/01/10

I

Applicazione delle norme relative all’espulsione degli extracomunitari che commercino prodotti contraffatti


L’ordine del giorno Carlucci n. 9/1366/60, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 16 luglio 2008, impegnava l’esecutivo alla puntuale applicazione delle norme inerenti all'espulsione degli extracomunitari che commercino merce contraffatta.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministero dell'interno, attraverso i competenti uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, non manca di prestare attenzione al fenomeno del commercio di prodotti contraffatti, sia per gli interessi che tale tipologia di illecito suscita nelle organizzazioni criminali, di origine italiana o straniera, comportando sanzioni penali di minore entità rispetto a quelle irrogate per altre tipologie di reato proprie del crimine organizzato, sia per il coinvolgimento di immigrati in posizione irregolare nelle relative attività.

L'azione di contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale svolta dalle Forze di polizia statale e locale, nel passato anno 2008, è stata ingente ed ha contato un totale di 40.408 operazioni, 1.414 arresti, 12.383 persone denunciate all'Autorità giudiziaria e 31.069 individuate quali destinatari di sanzioni amministrative.

Anche l'attività di intelligence della Direzione Investigativa Antimafia, dispiegata in collaborazione sinergica con l'Agenzia delle Dogane, ha dato importanti riscontri circa il coinvolgimento di organizzazioni criminali straniere e italiane nella contraffazione di merci e nel loro commercio.

Inoltre, sono stati contestati reati di associazione per delinquere finalizzata all'illecita importazione di prodotti recanti marchi contraffatti, frode doganale, falso, truffa ai danni dello Stato, ricettazione, contrabbando e frodi contro le industrie nazionali e si è proceduto al sequestro di merci del valore di decine di milioni di euro.

Anche il legislatore, peraltro, ha ritenuto di intervenire sulla materia, prevedendo tra le condanne penali, previste come ostative all'ingresso nel territorio dello Stato, anche quelle, pronunciate con sentenza irrevocabile, per i reati di contraffazione di prodotti e marchi (articolo 1, comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94)”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1972/12

Ordine del giorno

Marinello

Assemblea

18/01/10

I

Applicazione della normativa di accesso alla tariffa elettrica agevolata


L’ordine del giorno Marinello n. 9/1972/12, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 14 gennaio 2009, premesso che nei provvedimenti anticrisi in favore delle famiglie, adottati dal Governo a partire dalla manovra dell'estate 2008, un rilievo particolare rivestono le agevolazioni per l'acquisto di prodotti energetici quali gas e energia elettrica, impegnava l’esecutivo: a valutare la possibilità di limitare la tariffa agevolata per gli utilizzatori di apparecchiature medico-terapiche salvavita ai soli consumi delle macchine medesime, determinati con apposito provvedimento, al fine di evitare abusi nei consumi energetici; ad individuare adeguati controlli ed ulteriori periodiche verifiche per evitare che le agevolazioni tariffarie in materia di elettricità e gas siano assegnate a soggetti non aventi diritto; in particolare, a disporre approfondite verifiche fiscali a campione per i richiedenti extracomunitari; a valutare la possibilità di estendere le disposizioni sull'iscrizione anagrafica (di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185), oltre che ai cittadini, ai soggetti legalmente residenti sul territorio nazionale, anche in via temporanea, ai fini della certa imputazione dei diritti e delle responsabilità.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Con riferimento all'ordine del giorno in oggetto, si fa presente, per quanto di competenza di questa Amministrazione, che l'attuale assetto normativo corrisponde a quanto auspicato dall'On. Marinello per quanto riguarda la possibilità di estendere le disposizioni sull'iscrizione anagrafica di cui all'art. 16-bis del D.L. n..185/2008, convertito nella. Legge n. 2/2009, oltre che ai cittadini, anche ai soggetti legalmente residenti sul territorio nazionale, anche in via temporanea, ai fini della certa imputazione dei diritti e delle responsabilità.

I1 termine "cittadini", infatti, include, non già solo i cittadini italiani, ma anche quelli comunitari e gli stranieri regolarmente soggiornanti, anche in via temporanea, i quali sono peraltro iscritti nei registri della popolazione residente dei comuni”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2320-bis-B/1

Ordine del giorno

Pini

Assemblea

18/01/10

I

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane


L’ordine del giorno Pini ed altri n. 9/2320-bis-B/1, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 23 giugno 2009, impegnava che l’esecutivo a chiarire che le limitazioni normative, previste per la vendita e somministrazione di alcolici (articolo 23, comma 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88), non trovino applicazione in occasione di manifestazioni, sagre, fiere o feste paesane previamente autorizzate ovvero di manifestazioni in cui si promuovono la produzione ed il commercio di prodotti tipici locali, come anche in caso di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte di venditori ambulanti autorizzati.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“Si rappresenta che è al momento all'esame del Senato della Repubblica, già licenziato dalla Camera dei Deputati, il disegno di legge, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee - Legge comunitaria 2009", che all'art. 7-octies esclude espressamente che le sanzioni, di cui sopra è cenno, si applichino "per la vendita e la somministrazione di alcolici effettuate in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie di persone ovvero in occasione di manifestazioni in cui si promuovono la produzione o il commercio di prodotti tipici locali, previamente autorizzate, nonché per la vendita di bevande alcoliche su aree pubbliche da parte degli operatori commerciali autorizzati ai sensi delle pertinenti discipline di settore".


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2180-A/4

Ordine del giorno

Polledri

Assemblea

25/01/10

I

Sicurezza all’interno dei locali di intrattenimento e spettacolo


L’ordine del giorno Polledri n. 9/2180-A/4, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 13 maggio 2009, impegnava l’esecutivo ad intensificare, d’intesa con i gestori dei locali di intrattenimento e spettacolo, il lavoro per garantire la sicurezza all’interno dei locali medesimi.

In merito a tale impegno il Ministero dell’interno ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'ordine del giorno in oggetto indicato, si precisa che 1'impegno del Governo ad intensificare 1'attività volta a garantire la sicurezza all'interno dei locali di intrattenimento e spettacolo ha trovato pieno riscontro nell'adozione, in data 8 agosto 2009, del decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 17 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", che ha regolamentato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti”.




Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 31 gennaio2010)

197

Note di attuazione pervenute

72

Percentuale

di attuazione

37%




Ministero del lavoro e delle politiche sociali



Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2468/57

Ordine del giorno

Tortoli

Assemblea

25/01/10

XI

Possibilità di prevedere il riconoscimento della qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini della regione Abruzzo rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici dell’aprile 2009

9/2468/39

Ordine del giorno

Paolo Russo

9/2468/78

Ordine del giorno

Motta


Gli ordini del giorno Tortoli ed altri n. 9/2468/57, Paolo Pusso n. 9/2468/39 e Motta ed altri n. 9/2468/78, accolti dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 17 giugno 2009, impegnavano l’esecutivo a valutare la possibilità di prevedere il riconoscimento della qualifica di infortunati del lavoro e, conseguentemente, i benefici che da tale qualifica discendono, ai cittadini della regione Abruzzo rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici dell’aprile 2009 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Già in passato, a fronte di calamità naturali tali da far ravvisare la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore delle popolazioni colpite da tali fenomeni, sono state emanate disposizioni normative volte a riconoscere la qualifica di infortunati del lavoro di cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza di una calamità naturale.

In questi casi le prestazioni economiche stanziate per i cittadini colpiti da tali calamità, sono state anticipate, per disposizione di legge, dall'INAIL con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente, al predetto Istituto, attraverso stanziamenti statali.

Considerato, quindi, il carattere di eccezionalità dell'accaduto e di temporaneità delle disposizioni, non sembrerebbero sussistere motivazioni ostative a che anche le vittime del terremoto d'Abruzzo siano equiparate agli infortunati del lavoro con conseguente diritto a percepire le prestazioni previste dalla legge a favore di questi ultimi.

Allo stato, inoltre, al fine di quantificare gli oneri relativi alle prestazioni economiche derivanti dalla disposizione in questione, si concorda con quanto comunicato dall'INAIL, con nota n. 9330 del 03.12.2009, circa la necessità di individuare il numero dei beneficiari delle prestazioni in argomento nonché gli invalidi e gli eventuali superstiti dei soggetti deceduti a seguito dell'evento sismico”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/1441-bis-C/4

Ordine del giorno

Cazzola

Assemblea

25/01/10

XI

Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella Ales Spa


L’ordine del giorno Cazzola n. 9/1441-bis-C/4, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del 29 aprile 2009, impegnava l’esecutivo, una volta concluse le procedure di trasferimento, senza corrispettivo, della partecipazione azionaria detenuta da Italia Lavoro Spa in Ales Spa al Ministero per i beni e le attività culturali, ad adottare ogni provvedimento utile al fine di garantire la salvaguardia e la stabilità degli attuali livelli occupazionali. Ciò assicurando nel contempo al personale di Ales Spa posto in mobilità un’adeguata protezione sociale, anche attraverso la eventuale proroga dei termini di scadenza delle procedure di mobilità, in vista di una possibile ricollocazione.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

La ALES S.p.A. è un’impresa non rientrante nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria, ai sensi della normativa a regime (legge n. 223/1991).

La Società, comunque, ha fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga. Il relativo decreto è stato già sottoposto alla firma del Ministro del lavoro e inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la controfirma”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2561-A/64

Ordine del giorno

Duilio

Assemblea

25/01/10

XI

Regolarizzazione di colf e badanti straniere


L’ordine del giorno Duilio n. 9/2561-A/64, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, rilevava in premessa che con l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) si introducevano misure volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente sul territorio italiano, a rischio di espulsione a seguito dell’introduzione nell’ordinamento del reato di clandestinità, specificando che la sanatoria si riferisce a chi presta “attività di assistenza per se stesso o per i componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie od handicap che ne limitino l’autosufficienza”. Pertanto, l’ordine del giorno in oggetto impegnava l’esecutivo ad adottare norme attuative tali da ricomprendere nelle ipotesi previste dal comma 1 dell’articolo 1-ter quelle limitazioni di ordine fisico o psicologico che, ancorché non classificate come specifiche patologie o handicap, sono connesse al processo di invecchiamento della persona.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Con l'articolo 1-ter del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata introdotta la possibilità di dichiarare l'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, regolarizzando la posizione lavorativa di lavoratori comunque presenti sul territorio nazionale.

Tali lavoratori dovevano risultare impiegati alle dipendenze dei datori di lavoro da almeno tre mesi prima del 30 giugno 2009 che al momento della dichiarazione erano ancora impiegati per l'attività di sostegno al bisogno familiare oppure per l'attività di assistenza per se stessi o persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Per evitare che i soggetti interessati incorressero nelle sanzioni introdotte con la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica", nel sopraccitato articolo 1-ter della legge n. 102/2009 è stato stabilito che fino alla completa definizione delle procedure di emersione in corso presso gli sportelli unici per l'immigrazione sarebbero stati sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

I datori di lavoro dovevano anche dimostrare di avere la capacità reddituale per sostenere gli oneri di un’assunzione regolare. Per la richiesta di assunzione di un lavoratore domestico di sostegno al bisogno familiare, il datore di lavoro avrebbe dovuto dimostrare il possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito. In caso di richiesta di assunzione nei confronti di persona da adibire all'assistenza per se stesso o persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, non occorre dimostrare il possesso di un reddito specifico.

Per quanto riguarda l'applicazione sul territorio nazionale di tale disposizione anche a persone con limitazioni connesse al processo di invecchiamento, nelle FAQ pubblicate sui siti istituzionali delle amministrazioni principalmente coinvolte è stato segnalato che nella ipotesi di regolarizzazione di badante da parte di una persona anziana non occorre certificare il possesso di un reddito, ma solo esibire, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, il certificato medico dal quale risulti la limitazione dell'autosufficienza”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2561-A/67

Ordine del giorno

Viola

Assemblea

25/01/10

XI

Regolarizzazione di colf e badanti straniere


L’ordine del giorno Viola ed altri n. 9/2561-A/67, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l’esecutivo a riferire in Parlamento, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 102 (legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78) sui risultati delle misure, di cui all’art. 1-ter, volte alla regolarizzazione di colf e badanti straniere presenti irregolarmente sul territorio italiano, anche al fine di dare la possibilità al Parlamento stesso di delineare una riforma organica delle politiche dell’immigrazione, a partire dalla modifica della legge “Bossi-Fini”.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Con l'articolo 1-ter del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata introdotta la possibilità di dichiarare l'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, regolarizzando la posizione lavorativa di lavoratori comunque presenti sul territorio nazionale.

Tali lavoratori dovevano risultare impiegati alle dipendenze dei datori di lavoro da almeno tre mesi prima del 30 giugno 2009 che al momento della dichiarazione erano ancora impiegati per l'attività di sostegno al bisogno familiare oppure per l'attività di assistenza per se stessi o persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Si è trattato, quindi, di una misura legislativa in favore delle famiglie, con un intervento rivolto a facilitare quanto più possibile l'emersione del lavoro irregolare di colf e badanti, che effettivamente risulta alquanto diffuso nel nostro Paese. Non si è potuto estendere un simile intervento ad altri settori lavorativi, in cui il ricorso alla manodopera straniera si rileva poco giustificato da esigenze produttive, dato l'andamento negativo dei tassi di occupazione, nel quadro della grave crisi economica e della difficile congiuntura a livello internazionale.

Per evitare che i soggetti interessati incorressero nelle sanzioni introdotte con la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica", nel sopraccitato articolo 1-ter della legge n. 102/2009 è stato stabilito che fino alla completa definizione delle procedure di emersione in corso presso gli sportelli unici per l'immigrazione sarebbero stati sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Dai dati pervenuti dal Ministero dell'interno risulta che dal 1° al 30 settembre sono arrivate, complessivamente, agli Sportelli Unici per l'immigrazione, n. 294.744 domande, n. 180.408 per colf e n. 114.336 per badanti.

I datori di lavoro che hanno spedito la domanda autonomamente sono stati n. 149.670, mentre quelle inviate da associazioni e patronati sono state n. 137.160; dai consulenti del lavoro n. 5.419 e dagli sportelli dei Comuni n. 3.817.

Relativamente alla distribuzione territoriale le prime dieci province che hanno avuto il maggior numero di domande sono:

- Milano n. 43.393 (14,72%);

- Roma n. 32.034 (10,87%);

- Napoli n. 24.331 (8,25%);

- Brescia n. 11.221 (3,81%);

- Bergamo n. 8.836 (3%);

- Torino n. 8.296 (2,8 1 %);

- Caserta n. 6.622 (2,25%);

- Bologna n. 6.511 (2,21%);

- Modena n. 6.199 (2,10%);

- Reggio Emilia n. 5.68 (1,93%).

Mentre le prime dieci nazionalità sono:

- ucraini n. 37.178 (12,61 %);

- marocchini n. 36.112 (12,25%);

- moldavi n. 25.588 (8,68%);

- cinesi (7,16%);

- bengalesi (6,30%);

- indiani (5,96%);

- egiziani (5,54%);

- senegalesi (4,63%);

- albanesi (3,78%);

- pakistani (3,66%).

Nella relazione tecnica allegata al provvedimento anticrisi si stimava in 300.000 il numero di soggetti interessati all'emersione.

Al 23.11.2009 sono state esaminate n. 68.588 istanze, mentre le convocazioni per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro sono state n. 35.744”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2561-A/65

Ordine del giorno

Bressa

Assemblea

25/01/10

XI

Predisposizione di meccanismi volti alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri a prescindere dalle mansioni a cui gli stessi sono adibiti

9/2561-A/66

Ordine del giorno

Calvisi


Gli ordini del giorno Bressa ed altri n. 9/2561-A/65 e Calvisi ed altri n. 9/2561-A/66, accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnavano l’esecutivo a predisporre meccanismi volti alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri a prescindere dalle mansioni a cui gli stessi sono adibiti, al fine di evitare ingiuste discriminazioni, con particolare riferimento ai lavoratori che abbiano presentato le domande di nulla-osta al lavoro valide ed ammissibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzati.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Con l'articolo 1-ter del decreto legge 1°luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata introdotta la possibilità di dichiarare l'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, regolarizzando la posizione lavorativa di lavoratori comunque presenti sul territorio nazionale.

Tali lavoratori dovevano risultare impiegati alle dipendenze dei datori di lavoro da almeno tre mesi prima del 30 giugno 2009 che al momento della dichiarazione erano ancora impiegati per l'attività di sostegno al bisogno familiare oppure per l'attività di assistenza per se stessi o persone affette da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Si è trattato, quindi, di una misura legislativa in favore delle famiglie, con un intervento rivolto a facilitare quanto più possibile l'emersione del lavoro irregolare di colf e badanti.

Non si è potuto estendere un simile intervento ad altri settori lavorativi, in cui il ricorso alla manodopera straniera si rileva poco giustificato da esigenze produttive, dato l'andamento negativo dei tassi di occupazione, nel quadro della grave crisi economica e della difficile congiuntura a livello internazionale.

Per evitare che i soggetti interessati incorressero nelle sanzioni introdotte con la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "disposizioni in materia di sicurezza pubblica", nel sopraccitato articolo 1-ter della legge n. 102/2009 è stato stabilito che fino alla completa definizione delle procedure di emersione in corso presso gli sportelli unici per l'immigrazione sarebbero stati sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La dichiarazione di emersione poteva essere presentata anche da chi aveva già ottenuto il nulla osta al lavoro a valere sul decreto flussi 2007-2008 (quando però il lavoratore non aveva provveduto a richiedere il visto di ingresso pressa l'Ambasciata italiana competente) e da chi aveva formulato domanda nell'ambito degli stessi flussi, ma senza aver ottenuto il nulla osta”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2561-A/2

Ordine del giorno

Giorgio Merlo

Assemblea

27/01/10

XII

Riduzione dei costi delle spese inerenti l’utilizzazione del gas di città per i servizi essenziali in favore delle famiglie in gravi difficoltà economiche


L’ordine del giorno Giorgio Merlo ed altri n. 9/2561-A/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l’esecutivo ad adottare verso le famiglie residenti nelle aree di edilizia economica-popolare e che vivono in maniera precaria, con la pensione sociale o di invalidità, ovvero con un salario monoreddito, misure agevolate, risparmi o integrazioni di reddito miranti a ridurre i costi delle spese inerenti all’utilizzazione del gas di città per i servizi essenziali alla dignità della famiglia.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“Con il decreto 30 novembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze (G.U. n. 300 del 28.12.2009) è stato integrato l'utilizzo della Carta Acquisti ideata per il sostegno al reddito delle famiglie che versano in condizioni di disagio economico. Infatti, l'articolo 2 del citato decreto stabilisce che per i beneficiari della Carta Acquisti che siano utilizzatori, sul territorio nazionale, di gas naturale o GPL, per uso finalizzato al riscaldamento e/o uso cucina e/o produzione di acqua calda per la propria unità abitativa, la disponibilità concessa su tale Carta è incrementata, dal bimestre novembre-dicembre 2009, di un importo pari a euro 20,00 per ciascun bimestre.

Le somme messe a disposizione sono relative a versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da Eni S.p.A. e Eni Foundation e verranno erogate fino ad esaurimento degli stessi versamenti”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2180-A/16

Ordine del giorno

Livia Turco

Assemblea

27/01/10

XII

Individuazione di percorsi di inserimento sociale e lavorativo per i figli di immigrati irregolari nati in Italia


L’ordine del giorno Livia Turco ed altri n. 9/2180-A/16, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 14 maggio 2009, impegnava l’esecutivo ad individuare per i figli di immigrati irregolari nati in Italia, una volta diventati maggiorenni, percorsi di inserimento sociale e lavorativo, riducendo così il rischio che possano essere coinvolti nei circuiti dell’illegalità.

In merito a tale impegno il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la seguente nota:

“L'articolo 31 del d.lgs. n. 286/1998 prevede che il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno (oggi permesso di CE per soggiornanti di lungo periodo) di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nel permesso di CE per soggiornanti di lungo periodo dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, sempre se più favorevole.

Al compimento del quattordicesimo anno di età, al minore di cui sopra è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.

Qualora, invece, il genitore non sia regolarmente soggiornante in Italia, il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del testo unico.

L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o perattività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

Del resto uno dei principi fondamentali della disciplina dell'immigrazione si può rinvenire nell'art. 38, comma 3, del T.U., in forza del quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata in Italia con legge 176/1991.

Al riguardo l'art. 19 del T.U. prevede che non possa essere consentita l'espulsione nei confronti degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l' affidatario espulsi.

La conversione del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, secondo un recente parere del Consiglio di Stato, può essere riconosciuta ai sensi del comma 1 dell'art. 32 a tutti coloro che, in quanto minori accompagnati convivessero con il genitore o con l'affidatario, senza distinguere se fossero titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. 394/1999, o avessero fatto ingresso in Italia prima del compimento del quattordicesimo anno di età, o ancora ai quattordici anni avessero ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Quindi, in base a tale interpretazione, anche i figli di immigrati irregolari possono ottenere la conversione del permesso di soggiorno in una delle tipologie contemplate dal citato art. 32, e quindi non ereditare necessariamente la condizione di clandestinità dei genitori.

Al fine, comunque, di ridurre il rischio che i minori immigrati possano essere coinvolti nei circuiti dell’illegalità al compimento del diciottesimo anno di età, nell’ambito del Fondo per l'inclusione sociale - anno 2007 - sono stati finanziati specifici progetti finalizzati a favorire:

- l'accoglienza degli alunni stranieri nelle scuole, grazie ad interventi mirati sia alla promozione dell'accesso all'istruzione, che alla riduzione della dispersione scolastica, anche attraverso il pieno coinvolgimento delle loro famiglie nel percorso di orientamento scolastico;

- la tutela dei minori non accompagnati, affinché al compimento della maggiore età sia evitata la condizione di clandestinità, attraverso la stipula di una convenzione con l’ANCI avente ad oggetto la realizzazione di un programma di pronta accoglienza, denominato "Programma nazionale di protezione dei minori stranieri non accompagnati",finalizzato alla realizzazione di un sistema nazionale, decentrato ed in rete, di presa in carico e integrazione dei minori non accompagnati;

- la diffusione della lingua e della cultura italiana, che rappresenta un passaggio essenziale per agevolare il processo di inclusione nella società di accoglienza: la mancanza di un’adeguata conoscenza è il fattore che determina infatti in misura maggiore la marginalità sociale e l'isolamento dei cittadini dei Paesi terzi.

Tali progetti sono attualmente in fase di conclusione, mentre si segnala che sono attualmente in fase di stipulazione nuovi accordi di programma con le Regioni italiane per l'organizzazione di corsi di lingua italiana da destinare specificamente anche ai minori immigrati, i quali, soprattutto se di recente immigrazione, incontrano grandi difficoltà nell'inserimento scolastico e nell'apprendimento.

Inoltre, su indicazione del Comitato minori stranieri, è attualmente in fase di stipulazione anche una nuova convenzione con 1'ANCI al fine di consolidare e rafforzare il sistema nazionale decentrato di identificazione, presa in carico e integrazione dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo a coloro che faranno ingresso nel territorio nazionale a partire dal 2010”.




Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 31 gennaio 2010)

307

Note di attuazione pervenute

96

Percentuale

di attuazione

31%



Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2031-A/11

Ordine del giorno

Santelli

Assemblea

18/01/10

I

Iniziative volte a garantire che parte delle risorse previste per la contrattazione integrativa venga destinata alle amministrazioni più produttive ed efficienti


L’ordine del giorno Santelli ed altri n. 9/2031-A/11, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 12 febbraio 2009, impegnava l’esecutivo a prevedere che una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse per la contrattazione integrativa sia destinata alle amministrazioni che presentino valori positivi nel rapporto tra spesa complessiva per il personale ed entrate finali, ed inoltre che i contratti collettivi debbano inderogabilmente destinare almeno il 40 per cento delle risorse alla produttività individuale, secondo criteri e parametri oggettivi di carattere selettivo riferibili alla qualità della prestazione dei singoli dipendenti.

In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha trasmesso la seguente nota:

“Al riguardo il Governo, in attuazione della Legge delega 4 marzo 2009, n. 15, con l'emanazione del D. Legs. n. 150 del 27.10.2009, ha disposto una radicale riforma volta ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Obiettivi della riforma sono:

a) valorizzare sia la dirigenza pubblica, assegnandole un ruolo strategico nella definizione e realizzazione degli obiettivi dell'azione amministrativa, sia tutto il personale dipendente, chiamato a raggiungere prefissati livelli di produttività e a rendere conto della propria prestazione lavorativa, introducendo a tal fine sistemi selettivi per l'accesso funzionali all'individuazione di elevate competenze specialistiche idonee a migliorare la qualità dei servizi erogati;

b) rendere operativi sistemi, appositamente istituiti, di valutazione delle performances interfacciati a sistemi premiali e sanzionatori che responsabilizzino i singoli dipendenti riconoscendone il merito ed il demerito.

Ciò premesso, risulta evidente che il Governo opera nel senso auspicato dal presente atto di indirizzo, in quanto l'istituzione di detti sistemi di valutazione delle prestazioni lavorative e di riconoscimento del merito intendono realizzare una proficua distribuzione delle risorse dedicate; tale distribuzione è, infatti, ispirata a principi di selettività ed efficienza che ne prescrivono l'attribuzione soltanto alle strutture organizzative più efficienti ed operative e, sul piano individuale, soltanto a quei dipendenti più meritevoli individuati secondo parametri oggettivi di carattere selettivo, riferibili alla qualità della relativa prestazione.

In tal senso, si segnala che, in base a quanto disposto dall'art. 54, comma 3 bis del citato decreto, le risorse della contrattazione collettiva integrativa, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sono destinate ad assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance e, a tal fine, destina al trattamento economico accessorio collegato alla prestazione individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

Peraltro, anche l'eventuale stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi (art. 54, comma 3 quinques).

Pertanto, quanto auspicato dagli Onorevoli parlamentari trova realizzazione nella concreta definizione ed applicazione dei criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale.

Tra gli strumenti di promozione del merito e di miglioramento della prestazione organizzativa ed individuale previsti dal Sistema per la valutazione del merito, per l'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa (Titolo III del decreto legislativo citato) significativo in questa sede appare quello rappresentato dall'attribuzione del trattamento accessorio e della retribuzione di risultato secondo i diversi livelli di performance raggiunti.

Più in dettaglio, si ricorda che per tutto il personale contrattualizzato viene redatta una graduatoria delle valutazioni individuali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo in argomento; in tale graduatoria il personale è collocato sulla base dei livelli di performance attribuiti secondo il previsto sistema di valutazione, in una delle tre fasce di merito, a cui corrisponde la retribuzione di risultato.

Al 25% del totale dei dipendenti, collocati nella fascia di merito alta, viene quindi corrisposto il 50% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato collegate alla performance individuale, al 50% del totale degli stessi, collocati nella fascia di merito intermedia, viene corrisposto, invece, l'altro 50% delle risorse medesime ed, infine, il restante 25% del totale dei dirigenti, collocato nella fascia di merito bassa, sarà escluso da ogni retribuzione di risultato.

Tale sistema garantisce, quindi, nel senso auspicato dal presente ordine del giorno, che una quota parte delle risorse previste per la contrattazione collettiva integrativa sia effettivamente destinata alle strutture pubbliche che si dimostrino più efficienti e alla produttività individuale, secondo parametri oggettivi di carattere selettivo riferibili alla qualità della prestazione dei singoli dipendenti.

Si realizza, così, una distribuzione dei premi e degli incentivi non più frutto di meri automatismi, bensì correttamente differenziata sulla base di elementi oggettivamente valutabili”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2031-A/17

Ordine del giorno

Delfino

Assemblea

18/01/10

I

Salvaguardia, nell’attuazione della riforma organizzativa della pubblica amministrazione, delle specificità settoriali e del sistema delle regioni e delle autonomie locali


L’ordine del giorno Delfino n. 9/2031-A/17, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 12 febbraio 2009, impegnava l’esecutivo, nell’attuazione della riforma organizzativa dell’amministrazione pubblica, a salvaguardare il sistema delle regioni e delle autonomie locali ed a garantire per tutte le amministrazioni soluzioni che tengano conto delle specificità settoriali.

In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha trasmesso la seguente nota:

“Al riguardo il Governo, in attuazione della Legge delega 4 marzo 2009, n. 15, con l'emanazione del D. Legs. n. 150 del 27.10.2009, ha disposto, nel pieno rispetto delle norme della Costituzione relative alle prerogative normative ed organizzative delle regioni e degli enti locali (titolo V), una radicale riforma volta ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso un generale riassetto organizzativo e funzionale degli uffici pubblici, nel senso auspicato nel presente atto di indirizzo.

La salvaguardia del sistema delle regioni e delle autonomie locali, nonché il rispetto delle specificità settoriali di tutte le amministrazioni hanno trovato idonea tutela nei principi affermati nel decreto legislativo di riforma sopra richiamato.

Infatti, le disposizioni contenute nel citato provvedimento sono volte a realizzare un radicale cambiamento nelle amministrazioni pubbliche, attraverso il miglioramento dell'organizzazione degli uffici pubblici e del lavoro e l'affermazione di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, una più efficiente distribuzione, sia territoriale che funzionale, del personale dipendente, l'incremento della produttività, della qualità e dell'efficienza del lavoro pubblico e, in particolare, attraverso l'introduzione di più severi criteri di selettività e una più ampia valorizzazione e responsabilizzazione della dirigenza pubblica.

Al fine di migliorare l'organizzazione degli uffici pubblici e garantire l'ottimale distribuzione delle risorse umane, nel rispetto del sistema delle regioni e delle autonomie locali, nonché delle specificità settoriali di tutte le amministrazioni, il Governo ha previsto interventi finalizzati ad una più razionale distribuzione territoriale delle strutture e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, mediante l'utilizzo dell'istituto della mobilità anche collettiva, intercompartimentale e per passaggio diretto tra amministrazioni diverse; si è, inoltre, provveduto a rafforzare il decentramento delle assunzioni a livello locale ottenuto attraverso la c.d. regionalizzazione dei concorsi pubblici.

A ciò si aggiunge, poi, la previsione di misure uniche per tutte le amministrazioni, con riferimento ad aspetti e materie che, indipendentemente delle specificità e peculiarità settoriali, risultano di comune interesse, quali l'istituzione del Sistema di valutazione della performance e del Sistema per la valutazione del merito, per l’incentivazione della produttività e della qualità della prestazione (rispettivamente Titolo II e Titolo III del D. Legs. n. 150 del 27.10.2009); tali disposizioni, comunque adottate nel rispetto delle prerogative di cui al Titolo V della Costituzione, sono volte proprio a garantire più efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa pubblica, anche livello locale.

In sintesi, la rivisitazione delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (D.Legs. 30 marzo 2001, n. 165) unitamente al nuovo progetto di razionalizzazione a livello nazionale e regionale delle strutture e degli uffici pubblici, costituiscono, quindi, strumenti idonei a realizzare quanto auspicato nel presente atto di indirizzo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2031-A/19

Ordine del giorno

Ciccanti

Assemblea

18/01/10

I

Ridimensionamento del personale e delle consulenze esterne al fine di ottimizzare la produttività e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni


L’ordine del giorno Ciccanti n. 9/2031-A/19, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 12 febbraio 2009, rilevato in premessa che la legge delega 4 marzo 2009 ha come finalità l'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità, nell’ottica della razionalizzazione delle strutture e degli uffici di collaborazione esterni, di un adeguato ridimensionamento del personale e delle consulenze per garantire la realizzazione delle finalità richiamate.

In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha trasmesso la seguente nota:

“Si evidenzia che con l'emanazione del D. Legs. n. 150 del 27.10.2009, nell'ottica di una radicale riforma della pubblica amministrazione e della salvaguardia del sistema normativo volto a realizzarla, il Governo ha inteso contrastare anche quanto auspicato nel presente atto di indirizzo.

Infatti, le disposizioni contenute nel citato provvedimento sono volte a realizzare un radicale cambiamento nelle amministrazioni pubbliche, attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e l'affermazione di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, l'incremento della produttività, della qualità e dell'efficienza del lavoro pubblico e, in particolare, attraverso l'introduzione più severi criteri di selettività e una più ampia valorizzazione e responsabilizzazione della dirigenza pubblica, nel senso auspicato dall'Onorevole Ciccanti.

A tal fine, operano le disposizioni recanti il Sistema di valutazione della performance (Titolo II) e il Sistema per la valutazione del merito, per 1'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione cheprevedono strumenti selettivi di incentivazione, economici e di carriera.

Inoltre, allo scopo di rendere effettiva l'applicazione di tali criteri, il D.Legs. n. 150 del 2009 predispone un insieme di soggetti operanti nel processo di misurazione e valutazione della prestazione lavorativa della dirigenza pubblica e del personale c.d. "livellato", tra i quali la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (articolo 13); ad essa è attribuito il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione esercitate dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo in argomento.

L'obiettivo della riforma, pertanto, è quello di valorizzare la dirigenza pubblica, assegnandole un ruolo strategico nella definizione e realizzazione degli obiettivi dell'azione amministrativa, introducendo severi sistemi selettivi per 1'accesso che garantiscano il raggiungimento di elevate competenze specialistiche necessarie a migliorare la qualità dei servizi erogati.

Parte rilevante della disciplina in questione risulta, inoltre, finalizzata ad una profonda responsabilizzazione del dirigente pubblico, il quale, in caso di scarsa produttività, assenteismo o infrazioni particolarmente rilevanti può vedere seriamente precluse le proprie aspirazioni di carriera, compromesse le possibilità di godere di incentivi economici o di altra natura, nonché subire sanzioni di carattere disciplinare, e nei casi più gravi anche il licenziamento.

Quanto premesso, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture e degli uffici pubblici, non potrà che contribuire a realizzare quanto auspicato nel presente atto di indirizzo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2031-A/34

Ordine del giorno

Caparini

Assemblea

18/01/10

I

Quota della retribuzione dei dirigenti pubblici legata al risultato


L’ordine del giorno Caparini n. 9/2031-A/34, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 12 febbraio 2009, premesso che con l’articolo 5 dell’A.C. 2031 (divenuto legge n. 15 del 2009) si prevedeva che per i dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato fosse fissata in misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva, impegnava l’esecutivo ad adottare iniziative affinché nel medio periodo fossero considerati i livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale dei comparti di riferimento, al fine di garantire un peso equo alla componente della retribuzione legata al risultato.

In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha trasmesso la seguente nota:

“Si evidenzia che il D. Legs. 27 ottobre 2009, n. 150, intende perseguire gli obiettivi di ottimizzazione, di efficienza e trasparenza dell'amministrazione pubblica, anche attraverso una profonda modifica della disciplina della dirigenza pubblica volta a ridisegnare funzioni, responsabilità, poteri dei dirigenti pubblici, nonché modalità di conferimento degli incarichi stessi.

Tale intento di valorizzazione della dirigenza pubblica, alla quale è stato assegnato un ruolo strategico nella definizione e realizzazione degli obiettivi dell'azione amministrativa, è stato attuato attraverso l'introduzione di sistemi selettivi di accesso che garantiscano l'individuazione di elevate competenze specialistiche necessarie a migliorare la qualità dei servizi erogati, nonché l'istituzione di sistemi di valutazione della performance, interfacciati a sistemi premiali e sanzionatori volti a responsabilizzare i singoli dirigenti.

Tali sistemi sono volti, da un lato, ad incentivare e retribuire le migliori professionalità e prestazioni lavorative, dall'altro, a scoraggiare atteggiamenti di scarsa produttività e assenteismo, nonché a contrastare comportamenti illeciti o illegittimi, fino a giungere, nel caso di infrazioni particolarmente rilevanti, non soltanto ad inibire aspirazioni di carriera, incentivi economici o di altra natura, ma ad irrogare sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, anche il licenziamento.

In particolare, anche per la dirigenza pubblica viene redatta una graduatoria delle valutazioni individuali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo in argomento, che prevede la collocazione del personale dirigente, sulla base dei livelli di performance attribuiti secondo il previsto sistema di valutazione, in una delle tre fasce di merito, alle quali è collegata la retribuzione di risultato.

Al 25% del totale dei dirigenti, collocati nella fascia di merito alta, viene quindi corrisposto il 50% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato collegate alla performance individuale, mentre al 50% del totale degli stessi, collocati nella fascia di merito intermedia, viene corrisposto il restante 50% delle risorse destinate alla retribuzione di risultato, collegate alla performance individuale.

Infine, il restante 25% del totale dei dirigenti, collocato nella fascia di merito bassa, sarà escluso da ogni retribuzione di risultato, così come auspicato nel presente atto di indirizzo.

In tal modo, si è inteso garantire non soltanto che la retribuzione di risultato rappresenti un'equa parte degli emolumenti complessivi destinati a retribuire la prestazione lavorativa del dirigente, ma anche che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del citato D. Legs. n. 150 del 2009, la distribuzione dei premi e degli incentivi avvenga in maniera differenziata e non sulla base di automatismi; tali strumenti premiali, infatti, sono connessi alla performance individuale ottenuta dal dirigente e valutata in rapporto al raggiungimento degli obiettivi prefissati”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2031-A/37

Ordine del giorno

Montagnoli

Assemblea

18/01/10

I

Interventi finalizzati ad una più razionale distribuzione territoriale dei dipendenti della pubblica amministrazione


L’ordine del giorno Montagnoli n. 9/2031-A/37, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 12 febbraio 2009, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di prevedere meccanismi finalizzati ad una più razionale distribuzione territoriale dei dipendenti della pubblica amministrazione, anche attraverso l’utilizzo dell’istituto della mobilità.

In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha trasmesso la seguente nota:

“Si evidenzia che con l'emanazione del D.Legs. n. 150 del 27.10.2009, nell'ottica di una radicale riforma della pubblica amministrazione il Governo, allo scopo di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha operato nel senso auspicato dal presente atto di indirizzo.

Infatti, le disposizioni contenute nel citato provvedimento sono volte a realizzare, attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e l'affermazione di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, nonché attraverso una più efficiente distribuzione, sia territoriale che funzionale, del personale dipendente, l'incremento della produttività, della qualità e dell'efficienza del lavoro pubblico e, quindi un radicale cambiamento, dell'amministrazione considerata nel suo complesso.

Allo scopo d rendere più uniforme la distribuzione del personale sull'intero territorio nazionale la riforma ha predisposto sia lo strumento della mobilità per il personale della Pubblica Amministrazione, sia il ricorso alla c.d. regionalizzazione dei concorsi pubblici, rafforzandone il decentramento.

In particolare, il D.Legs. n. 150 del 27.10.2009, modificando alcuni articoli del D.Legs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” interviene sulla mobilità intercompartimentale (art. 29 bis), volta a favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni e sul passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30), attraverso il quale le amministrazioni possono ora ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

A tal fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte misure finalizzate ad agevolare i processi di mobilità, anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.

Inoltre, è stato modificato l'articolo 33, del citato decreto legislativo n. 165/2001, relativo alle eccedenze di personale e alla mobilità collettiva nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo, in particolare, sanzioni nei confronti della dirigenza pubblica che, in presenza di situazioni di eccedenza, non proceda al necessario accertamento e verifica delle condizioni e dei motivi tecnici e organizzativi che impediscano di riassorbire tali eccedenze all'interno della medesima amministrazione.

Inoltre, il dirigente dovrà procedere alla verifica del numero, della collocazione e delle qualifiche del personale eccedente e del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, nonché delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze derivanti sul piano sociale dall'attuazione delle proposte medesime.

L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della Provincia.

I contratti collettivi nazionali potranno, inoltre, stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Infine, la riforma Brunetta ha interessato, nel senso auspicato nel presente atto di indirizzo, anche il settore del reclutamento del personale, modificando l'art. 35 del D. Legs n.165/2001.

Infatti, per rafforzare il decentramento a livello regionale delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni statali, avviate su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è previsto l'obbligo per i vincitori dei concorsi di permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni (la presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi); inoltre, i bandi di concorso devono contenere specifiche disposizioni a garanzia del principio della parità di condizioni con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, nel caso in cui tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.

Gli interventi sopra richiamati, anche attraverso il nuovo progetto di razionalizzazione a livello nazionale e regionale delle strutture e degli uffici pubblici, quindi, non potranno che contribuire a realizzare quanto auspicato nel presente atto di indirizzo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2031-A/10

Ordine del giorno

Calderisi

Assemblea

27/01/10

I

Disciplina dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni


L’ordine del giorno Calderisi ed altri n. 9/2031-A/10, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 12 febbraio 2009, impegnava l’esecutivo a prevedere che le disposizioni di legge, regolamento o statuto, che disciplinano l’organizzazione e l’accesso, anche con riferimento ai titoli di studio, la mobilità, le incompatibilità, la valutazione e le sanzioni disciplinari, relativamente ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, non possano essere modificate, soppresse e derogate dai contratti collettivi, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.

In merito a tale impegno il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha trasmesso la seguente nota:

Con riferimento all'ordine del giorno in oggetto, accolto come raccomandazione, con il quale si impegna il Governo, nell'ambito della generale riforma dello Stato volta all'ottimizzazione della produttività e dell'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a prevedere che i relativi provvedimenti normativi volti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla riforma non siano resi inefficaci da eventuali modifiche, soppressioni o deroghe da parte dei successivi contratti collettivi, salvo che ciò non sia consentito espressamente dalla legge, si evidenzia che con l'emanazione del D. Legs. n. 150 del 27.10.2009, attuativo della legge delega n. 15 del 2009, nell'ottica di una radicale riforma della pubblica amministrazione e della salvaguardia del sistema normativo volto a realizzarla, l'Esecutivo ha inteso perseguire anche quanto auspicato nell'ordine del giorno in esame:

Infatti, attraverso il miglioramento dell'organizzazione del lavoro e l'affermazione di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi, le disposizioni contenute nel citato provvedimento sono volte a realizzare un radicale cambiamento nelle amministrazioni pubbliche, l'incremento della produttività, della qualità e dell'efficienza del lavoro pubblico, una più severa selettività e una più ampia valorizzazione e responsabilizzazione della dirigenza pubblica, nonché il raggiungimento della massima trasparenza dell'operato delle amministrazioni pubbliche, ma le stesse disposizioni operano per rendere effettivi gli strumenti normativi adottati per realizzare il cambiamento.

Infatti, nei Principi generali (Titolo I) del citato decreto, si dispone espressamente che le disposizioni ivi contenute sono volte ad assicurare anche "...il rispetto degli ambiti riservati rispettivamente alla legge ed alla contrattazione collettiva... ".

Al fine, poi, di rendere cogente tale affermazione di principio, alcune disposizioni sono volte a garantire quanto auspicato dagli Onorevoli parlamentari con il presente atto di indirizzo.

L'articolo 19 introduce ex lege un criterio fondamentale per la riforma della Pubblica amministrazione, quello della selettività su base meritocratica, applicabile indistintamente a tutto il personale, anche dirigente; tale principio, non può essere disatteso e posto nel nulla dalla successiva contrattazione collettiva, alla quale è demandato soltanto un limitato potere di modifica delle percentuali di personale da collocare nelle tre differenti fasce di merito ivi previste entro precisi limiti prefissati dalla legge (comma 4).

Ancora più pregnante risulta l'intervento normativo previsto dal successivo articolo 29, che individua come norme imperative, rendendole pertanto cogenti e non derogabili dalla successiva contrattazione collettiva, tutte le disposizioni contenute nel Titolo III (articoli da 17 a 31); si tratta di norme che costituiscono la parte più innovativa dell'intervento di riforma, in quanto relative alla predisposizione di strumenti per la valutazione del merito e di metodi per l’incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa, attraverso strumenti selettivi di incentivazione, economici e di carriera.

A ciò si aggiunge che le disposizioni in questione non soltanto non possono essere derogate dai successivi Contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, ma le stesse sono inserite "di diritto", ai sensi degli articoli 1339 e 1419, comma 2 del Codice civile nei successivi CCNL, operando l'effetto della inserzione automatica nei contratti di clausole legislativamente previste, con la conseguente nullità di ogni clausola incompatibile presente nei contratti stessi.

Inoltre, l'inderogabilità così espressamente sancita, non può non estendere i propri effetti su ogni altra norma direttamente collegata o tale da prevedere istituti che presuppongano o succedano al Sistema per la valutazione del merito, per l'incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa previsto dal Titolo III del decreto legislativo; in tal senso, tutte quelle relative al Sistema di valutazione delle performances previste dal Titolo II (articoli da 2 a 16), ad esempio, non potrebbero essere disattese, derogate o modificate dalla contrattazione collettiva senza contravvenire a quanto previsto dalle disposizioni espressamente ritenute inderogabili: in caso contrario, il Contratto collettivo conterrebbe, infatti, clausole collettive nulle, in quanto incompatibili”.



Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 31 gennaio 2010)

68

Note di attuazione pervenute

23

Percentuale

di attuazione

34%


Ministro per i rapporti con le regioni


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2561-A/3

Ordine del giorno

Quartiani

Assemblea

18/01/10

I

Assegnazione all’Ente italiano per la montagna (EIM) delle risorse per garantirne il funzionamento


L’ordine del giorno Quartiani ed altri n. 9/2561-A/3, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità, in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria 2010, di adottare iniziative legislative al fine di assegnare all’Ente italiano per la montagna (EIM) le risorse per garantirne il funzionamento.

In merito a tale impegno il Ministro per i rapporti con le regioni, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Con l'ordine del giorno n. 9/2561-A/3 è stato impegnato il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative legislative in sede di predisposizione del disegno di legge finanziaria per il 2010 al fine di assegnare all'Ente Italiano per la Montagna (EIM) le risorse convenute al fine di poterne garantire il funzionamento.

A tal riguardo, si comunica che questo ufficio sta valutando, con particolare attenzione, l'inserimento in un idoneo provvedimento legislativo, tra quelli all'esame del Parlamento, di una specifica disposizione normativa che preveda 1'assegnazione, a regime, di un contributo finanziario in favore dell'EIM”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2561-A/39

Ordine del giorno

Froner

Assemblea

18/01/10

I

Iniziative per ricondurre i rapporti tra lo Stato e le autonomie speciali al rispetto delle norme vigenti in materia di determinazione dell’ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome


L’ordine del giorno Froner ed altri n. 9/2561-A/39, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l’esecutivo ad adottare le necessarie iniziative per ricondurre i rapporti tra lo Stato e le Autonomie speciali al rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari, per quanto riguarda l’attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale.

In merito a tale impegno il Ministro per i rapporti con le regioni, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Con l'ordine del giorno n. 9/2561-A/39 è stato impegnato il Governo ad adottare le necessarie iniziative per ricondurre i rapporti tra lo Stato e le Autonomie speciali al rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari, prevedendo, in particolare, l'acquisizione del parere del Tavolo di confronto di cui all'art. 27, comma 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, al fine di fissare i criteri per la rideterminazione dell' ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome.

A tal riguardo, in attuazione del richiamato art. 27 della Legge n. 42/2009, è stato costituito con d.P.C.M. 6 agosto 2009 il Tavolo di confronto tra Governo, Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, attualmente in fase di organizzazione. Al fine di costituire le previste sezioni incaricate di svolgere i compiti istruttori e di supporto ai lavori del citato Tavolo, sono stati richiesti i nominativi dei rappresentanti ai Ministeri interessati, alle Regioni ed alle Province autonome. La questione all'ordine del giorno sarà portata all'attenzione del suddetto Tavolo non appena diverrà operativo”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2468/21

Ordine del giorno

Toto

Assemblea

27/01/10

I

Differimento del termine per l’attuazione del piano di risanamento del Servizio sanitario della regione Abruzzo


L’ordine del giorno Toto n. 9/2468/21, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 17 giugno 2009, impegnava l’esecutivo, in relazione alle difficoltà connesse allo stato di emergenza derivante dal sisma che ha colpito la regione Abruzzo, a valutare l’opportunità di fissare al 31 dicembre 2011 il termine ultimo per completamento del piano di risanamento regionale, subordinando la proroga alla redazione, a cura della regione Abruzzo, di un nuovo piano di rientro e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale.

In merito a tale impegno il Ministro per i rapporti con le regioni, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

Con l'ordine del giorno n. 9/2468/21 è stato impegnato il Governo a valutare l'opportunità di fissare al 31 dicembre 2011 il termine ultimo per il completamento del piano di risanamento regionale, in relazione allo stato di emergenza derivante dal sisma che ha colpito la Regione Abruzzo e al rispetto degli adempimenti previsti dall'accordo del 6 marzo 2007, subordinando la proroga alla redazione, a cura del suddetto Ente, di un nuovo piano di rientro e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio sanitario regionale, accompagnato dalla rimodulazione di idoneo piano finanziario e all'approvazione del piano di rientro riformulato, prevedendone, altresì, la decorrenza dalla data di approvazione del piano.

In merito, si comunica preliminarmente che con deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2009 è stato nominato il nuovo Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi della Regione Abruzzo, nonché in data 13 gennaio 2010 sono stati nominati due sub-commissari con il compito di affiancarlo nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale.

Inoltre nel corso dell'ultima riunione congiunta del "Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti" e del "Comitato per la verifica dei Livelli Essenziali di assistenza sul piano di rientro della Regione Abruzzo", tenutasi il 18 dicembre u.s., è stato predisposto un nuovo piano operativo di rientro ai sensi della disciplina recata dall'art. 13, comma 14 del "patto della salute", alla cui verifica positiva è subordinata 1'erogazione delle risorse spettanti”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2468/41

Ordine del giorno

Laura Molteni

Assemblea

27/01/10

XII

Riattivazione di un Tavolo di concertazione con le regioni per la revisione organica del sistema di remunerazione dei farmaci erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale


L’ordine del giorno Laura Molteni ed altri n. 9/2468/41, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 17 giugno 2009, impegnava l’esecutivo a valutare l’opportunità di promuovere la riattivazione di un Tavolo di concertazione con le regioni e le associazioni di categoria coinvolte per procedere ad una revisione organica del sistema di remunerazione dei farmaci erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

In merito a tale impegno il Ministro per i rapporti con le regioni, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Con l'ordine del giorno n. 9/2468/41 è stato impegnato il Governo a valutare l'opportunità di promuovere la riattivazione di un Tavolo di concertazione con le Regioni e le associazioni di categoria coinvolte per procedere ad una revisione organica del sistema di remunerazione dei farmaci erogati a carico del Sistema sanitario nazionale:

In merito, si comunica che l'art. 8 del "patto della salute" di cui all'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel corso della seduta della Conferenza Stato/Regioni del 3 dicembre 2009, ha previsto la costituzione di un apposito tavolo con il compito di formulare proposte organiche anche in materia di spesa farmaceutica”.



Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 31 gennaio 2010)

51

Note di attuazione pervenute

22

Percentuale

di attuazione

43%


Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/2561-A/37

Ordine del giorno

Castellani

Assemblea

25/01/10

XII

Realizzazione di un autonomo sistema informativo denominato “Sistema informativo per la sicurezza alimentare (SISAN)”e riorganizzazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale “G. Caporale”


L’ordine del giorno Castellani ed altri n. 9/2561-A/37, accolto dal Governo nella seduta dell’Assemblea del 27 luglio 2009, impegnava l’esecutivo ad adottare iniziative volte a realizzare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un autonomo sistema informativo denominato “Sistema informativo per la sicurezza alimentare nazionale (S.I.S.A.N.)” a L’Aquila ed a riorganizzare l’Istituto zooprofilattico sperimentale “G. Caporale” affinché possa intervenire operativamente nella realizzazione e nella gestione del sistema informativo per la sicurezza alimentare nazionale.

In merito a tale impegno il Ministero della salute ha trasmesso la seguente nota:

“Esaminato l'ordine del giorno in oggetto, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 27.07.2009, si forniscono i seguenti elementi di rassicurazione, circa l'accoglimento dello stesso.

A riguardo, si osserva infatti che le finalità dei contenuti dell'ordine del giorno in esame sono riconducibili e di fatto coincidono con le finalità del Nuovo sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSIS), per i temi della sicurezza alimentare, igiene dei prodotti sia di origine animale che vegetale e salute pubblica veterinaria, i cui sistemi informativi sono stati sviluppati e sono gestiti dalla Direzione Generale del sistema informativo di questo Ministero, con particolare riferimento a:

- il sistema di supporto ai Controlli all'importazione di animali vivi e alimenti di origine animale che gestisce annualmente oltre 800.000 notifiche di importazioni e scambi (SINTESI Scambi e Importazioni);

- i sistemi di supporto alla raccolta, sorveglianza e monitoraggio della presenza, negli animali, negli alimenti e bevande di residui di sostanze chimiche che potrebbero essere dannose per la salute con oltre 30.000 campioni analizzati e 600.000 analisi all'anno per il Piano Nazionale Residui e circa 10.000 campioni analizzati e oltre 600.000 analisi all'anno per il Sistema Alimenti;

- l'anagrafe delle strutture riconosciute ai sensi delle normative vigenti che trattano, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale (circa 20.000);

- la banca dati dei prodotti fitosanitari che rappresenta la banca dati di riferimento per gli aspetti tecnici e amministrativi relativi ai fitosanitari utilizzati su culture e alimenti (oltre 10.000 prodotti autorizzati e revocati);

- il sistema di supporto ai controlli all'importazione di alimenti di origine non animale e materiali destinati al contatto con alimenti realizzato attraverso l'integrazione con la rete degli Uffici di Sanità Marittima, Area, e di Frontiera dislocati presso porti ed aeroporti nazionali (USMAF).

Alla luce delle considerazioni sopra formulate, si ritiene di poter affermare che i temi della promozione della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, cui è finalizzato l'ordine del giorno in esame, sono obiettivi di prioritario interesse di questo Ministero, sia per salvaguardare gli investimenti già effettuati nell'esercizio delle proprie prerogative istituzionali, in conformità alle norme comunitarie e alla legislazione nazionale, sia per valorizzare, in maniera efficiente ed efficace, il canale di collaborazione esistente fra il SSN e il patrimonio informativo e di conoscenza già presente e disponibile e integrabile con i diversi bisogni informativi in materia di salute e sicurezza”.




Atti di indirizzo segnalati

(dall’inizio della XVI legislatura al 31 gennaio 2010)

59

Note di attuazione pervenute

4

Percentuale

di attuazione

7%

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate

al 31 gennaio 2010



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Bressa

Ordine del giorno

9/2561-A/65

62

On.

Calderisi

Ordine del giorno

9/2031-A/10

75

On.

Calvisi

Ordine del giorno

9/2561-A/66

62

On.

Caparini

Ordine del giorno

9/2031-A/34

71

On.

Carlucci

Ordine del giorno

9/1366/60

53

On.

Castellani

Ordine del giorno

9/2561-A/37

81

On.

Cazzola

Ordine del giorno

9/1441-bis-C/4

58

On.

Ciccanti

Ordine del giorno

9/2031-A/19

70

On.

Corsini

Ordine del giorno

9/2511/1

46

On.

Delfino

Ordine del giorno

9/2031-A/17

69

On.

Di Biagio

Ordine del giorno

9/2633-A/7

45

On.

Di Stanislao

Ordine del giorno

9/139ed abb./1

51

On.

Duilio

Ordine del giorno

9/2561-A/64

58

On.

Follegot

Ordine del giorno

9/2511/2

47

On.

Froner

Ordine del giorno

9/2561-A/39

77

On.

Marinello

Ordine del giorno

9/1972/12

54

On.

Merlo Giorgio

Ordine del giorno

9/2561-A/2

63

On.

Molteni Laura

Ordine del giorno

9/2468/41

79

On.

Montagnoli

Ordine del giorno

9/2031-A/37

73

On.

Motta

Ordine del giorno

9/2468/78

57

On.

Narducci

Ordine del giorno

9/2633-A/8

45

On.

Pini

Ordine del giorno

9/2320-bis/1

55

On.

Polledri

Ordine del giorno

9/2180-A/4

55

On.

Quartiani

Ordine del giorno

9/2561-A/3

77

On.

Russo Paolo

Ordine del giorno

9/2468/39

57

On.

Santelli

Ordine del giorno

9/2031-A/11

67

On.

Tortoli

Ordine del giorno

9/2468/57

57

On.

Toto

Ordine del giorno

9/2468/21

78

On.

Turco Livia

Ordine del giorno

9/2180-A/16

64

On.

Viola

Ordine del giorno

9/2561-A/67

60





















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO

E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE
























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle eventuali nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Il Servizio per il controllo parlamentare effettua un monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari interessate per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

In evidenza a gennaio 2010



Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione i riscontri effettuati con gli uffici ministeriali dal Servizio per il controllo parlamentare hanno riguardato, in particolare, gli adempimenti di competenza dei Ministeri dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali, della salute e dei Dipartimenti per i rapporti con le regioni, per le pari opportunità, per le politiche europee e per il turismo.

La ricognizione con il Ministero della salute, avviata a seguito della sua costituzione, avvenuta, come noto, nel mese di dicembre 2009, si è tradotta nella predisposizione della prima scheda informativa sugli obblighi del nuovo Dicastero.

Nel corso della valutazione degli obblighi di competenza del Dipartimento per le politiche europee, si è riproposta la difficoltà di monitorare uno degli adempimenti previsti dalla legge comunitaria, peraltro già sottoposta in precedenza allo stesso Dipartimento. Infatti la legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007) come già le precedenti, a partire dalla legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004), contiene una clausola standard in base alla quale ove una o più deleghe per il recepimento delle direttive comprese negli Allegati A e B alla stessa legge comunitaria non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, il ministro per le politiche europee debba trasmettere alle Camere una relazione che dia conto dei motivi a giustificazione del ritardo. La relazione in questione è quindi eventuale, ossia subordinata al mancato esercizio di una o più deleghe. La difficoltà di sollecitare al ministro competente l’adempimento dell’obbligo, qualora si verifichi la condizione posta, deriva dall'assenza nella norma di un termine entro il quale il Governo debba riferire al Parlamento, tanto più in quanto la reiterazione della stessa previsione nelle legge comunitaria successiva (infatti già inserita anche nel disegno di legge comunitaria 2009, A.C. 2449) sottrae in via di fatto attualità all'oggetto della relazione riferita alla legge comunitaria precedente.

L'attività di costante riscontro con i Ministeri ha portato, anche per il mese di gennaio, all'invio di relazioni in precedenza mai pervenute o in notevole ritardo. Al riguardo, può evidenziarsi la prima trasmissione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, della relazione avente ad oggetto lo stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale, prevista dal comma 845 dell’articolo unico della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), contenente i dati relativi agli anni 2007 e 2008 (Doc. CCXXIII n. 1).

Si segnala altresì l'invio, da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della relazione sulla libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale (Doc. XXVII n. 17), prevista come trasmissione una tantum dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 195 del 2005, che pertanto risulta come conclusiva dell'obbligo di legge.

Analogo obbligo di adempimento una tantum è quello introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, del decreto-legge n. 112 del 2008 (c.d. taglia-enti) da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sull'attività di vigilanza della stessa Autorità ai fini del rispetto del divieto di traslazione dell'onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al consumo nel settore energetico e sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16, dell'articolo 81, del citato decreto-legge n. 112. Nonostante tale obbligo potesse ritenersi soddisfatto con la relazione annunciata alla Camera l’8 gennaio 2009 (Doc. XXVII n. 4), l'Autorità ha ritenuto di inviare al Parlamento un'ulteriore relazione, sempre riferita alla norma richiamata, aggiornata al 2009, di cui si è dato conto nella seduta dell'Assemblea del'11 gennaio 2010 (Doc. XXVII n. 18).

Da ultimo, si segnala che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha trasmesso, in data 21 dicembre 2009, la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) riferita agli anni 2005 e 2006 (Doc. CLXXXVI n. 1), ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 1999. Al riguardo va rilevato che già nella XV legislatura il Ministero aveva trasmesso, in adempimento dell'obbligo richiamato, una relazione relativa allo stesso arco temporale (annunciata nella seduta dell'Assemblea del 29 maggio 2007) con la quale si dava conto dell'attività dell'AGEA specificatamente sulle forniture di aiuti alimentari ed alla cooperazione economica con i Paesi in via di sviluppo, mentre il documento inviato a dicembre 2009 ha un contenuto più ampio, riferito al complesso delle attività dell'Agenzia.

In conclusione, particolarmente rilevante ai fini dell'attività di monitoraggio svolta dal Servizio per il controllo parlamentare, è l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2010, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, con la quale si è provveduto ad adeguare il contesto normativo del governo della finanza pubblica al mutato assetto costituzionale dei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali e ai vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché ad introdurre strumenti di pianificazione e controllo della spesa, finalizzati a contenerne l'espansione. Tale disciplina, tra l'altro, ha interamente abrogato la legge n. 468 del 1978, con la quale a sua volta si era attuata un'importante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e che prevedeva la trasmissione al Parlamento di numerose relazioni governative. Tali relazioni, tuttavia, nella gran parte dei casi, sono state riproposte, coerentemente riformulate, dalla legge n. 196 del 2009, affiancate dall'introduzione di nuovi obblighi che non trovano riscontro nella normativa previgente. Dell'insieme di tali impegni si dà conto nel paragrafo a ciò dedicato nella presente Sezione.

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo

1°- 31 gennaio 2010


Relazioni governative


Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 36/2001,

art. 6, co. 5

Attuazione della legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

(Predisposta dal Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico)

(Dati relativi al 2007 e al 2008, Doc. CXLVIII n. 1)

VIII Ambiente

4/1/2010

D.Lgs. 195/2005,

art. 10, co. 3

Libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale

(Una tantum, Doc. XXVII n. 17)

VIII Ambiente

4/1/2010



Ministero dell'economia e delle finanze

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 11/2005,

art. 15-ter, co. 1

Andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea

(Dati relativi al III trimestre 2009, Doc. CCXVIII n. 3)

V Bilancio

XIV Politiche dell'Unione europea

25/1/2010



Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 193/2000,

art. 5, co. 3

Svolgimento da parte di detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali

(Dati relativi al 2009, Doc. CXCIV n. 2)

II Giustizia

XI Lavoro

12/1/2010





Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 165/1999,

art. 4, co. 4

Attività svolta dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA

(Dati relativi agli anni 2005 e 2006, Doc. CLXXXVI n. 1)

XIII Agricoltura

XIV Politiche dell'Unione europea

13/1/2010




Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 125/2001,

art. 8, co. 1

Interventi realizzati ai sensi della legge n. 125 del 2001, in materia di alcool e di problemi alcolcorrelati

(Dati relativi al 2007 con aggiornamenti riferiti al 2008, Doc. CC n. 2)

XII Affari sociali

18/1/2010

L. 284/1997,

art. 2, co. 7

Stato di attuazione delle politiche concernenti la prevenzione della cecità e l’educazione e la riabilitazione visiva

(Dati relativi al 2008, Doc. CXXXIII n. 3)

XII Affari sociali

18/1/2010



Ministero dello sviluppo economico

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 296/2006,

art. 1, co. 845

Stato di attuazione dei progetti di innovazione industriale

(Dati relativi agli anni 2007 e 2008 - PRIMA RELAZIONE - Doc. CCXXIII n. 1)

X Attività produttive

20/1/2010



Relazioni non governative



Fonte istitutiva

Soggetto

competente

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente Regione Friuli-Venezia Giulia

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2009)

VI Finanze

11/1/2010

D.L. 112/2008,

art. 81, co. 18

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Attività di vigilanza ai fini del rispetto del divieto di traslazione dell'onere della maggiorazione di imposta sui prezzi al consumo nel settore energetico e sugli effetti delle disposizioni di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto-legge n. 112 del 2008

(Dati relativi al 2009, Doc. XXVII n. 18)

X Attività produttive

11/1/2010

L. 215/2004,

art. 8, co. 1

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interesse

(Dati relativi al II semestre 2009, Doc. CLIII n. 4)

I Affari costituzionali

14/1/2010

L. 212/2000,

art. 13,

co. 13-bis

Garante del contribuente

Provincia autonoma di Bolzano

Stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

(Dati relativi al 2009)

VI Finanze

18/1/2010




Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative



Fonte

Ministero competente

Oggetto

L. 42/2009,

art. 2, co. 6, come sostituito dall'art. 2, comma 6, lett. c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 6 della medesima legge n. 196

La norma istitutiva dell’obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente

Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse

L. 196/2009,

art. 3, co. 1

Ministero dell'economia e delle finanze

Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica

L. 196/2009,

art. 7, co. 2,

lett. a) e art. 12

Ministero dell'economia e delle finanze

Relazione sull'economia e la finanza pubblica

La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'articolo 30, comma 1, della legge n. 468 del 1978, abrogata dall’articolo 51, comma 1, lett. c) della legge n. 196 del 2009.

L. 196/2009,

art. 10, co. 6 e 7

Ministero dell'economia e delle finanze

Relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa e quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale

La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge n. 468 del 1978, abrogata dall’articolo 51, comma 1, lett. c) della legge n. 196 del 2009.

L. 196/2009,

art. 12, co. 4

Ministero dello sviluppo economico

Interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta dell'occupazione, alla coesione sociale e alla sostenibilità ambientale, nonché alla ripartizione territoriale degli interventi

La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'articolo 15, comma 6, della legge n. 468 del 1978 (comma aggiunto dall'art. 51, comma 1-quater, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione), abrogata dall’articolo 51, comma 1, lett. c) della legge n. 196 del 2009.


(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino

L. 196/2009,

art. 12, co. 6

Ministero dell'economia e delle finanze

Risultati del monitoraggio degli effetti sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle misure contenute nelle manovre di bilancio

L. 196/2009,

art. 12, co. 7

Ministero dell'economia e delle finanze

Situazione economica del Paese

La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'articolo unico della legge n. 639 del 1949, abrogato dall’articolo 51, comma 1, lett. b) della legge n. 196 del 2009.

L. 196/2009,

art. 14, co. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche

La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 468 del 1978, abrogata dall’articolo 51, comma 1, lett. c) della legge n. 196 del 2009.

L. 196/2009,

art. 17, co. 12 e 13

Ministero dell'economia e delle finanze

Scostamenti verificatisi o in procinto di verificarsi nel corso dell'attuazione di leggi rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria o in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale suscettibili di determinare maggiori oneri

La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, abrogata dall’articolo 51, comma 1, lett. c) della legge n. 196 del 2009.

L. 196/2009,

art. 21, co. 13

Ministero dello sviluppo economico

Destinazione alle aree sottoutilizzate del territorio nazionale, alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 1993, nonché alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza

La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 468 del 1978 (come sostituito dall'articolo 1, della legge n. 94 del 1997), abrogata dall’articolo 51, comma 1, lett. c) della legge n. 196 del 2009.

L. 196/2009,

art. 41, co. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

Rapporto sulla spesa delle amministrazioni dello Stato

La relazione appare sostanzialmente corrispondente a quella già prevista, dall'ultimo periodo del comma 67 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, soppresso dall’articolo 41, comma 5, della legge n. 196 del 2009.



La legge n. 196 è pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009.







Relazioni non governative


nessuna


1 Il processo di riforma del comparto degli enti pubblici, innescato principalmente dal cosiddettotaglia-enti,di cuisi ricorda essere scaduto il termine per l’applicazione della relativa normativa il 31 ottobre 2009, era volto a ridurre di numero, riformare e razionalizzare gli enti pubblici non economici, ed ha come fondamento la legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziaria per il 2008 (comma 634 e seguenti dell’articolo 2) e larticolo 26 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,come modificato dalla legge di conversionen. 133 del 6 agosto 2008. La citata scadenza era stata portata al 31 ottobre 2009 dall'articolo 17, enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti, delD.L. 1° luglio 2009, n. 78 recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dallalegge n. 102 del 3 agosto 2009. I primi due commi del suddetto articolo avevano spostato infatti a tale data i termini sia per l’applicazione del taglia-enti, comportante la soppressione degli enti pubblici non economici con più di 50 dipendenti, che non fossero stati riordinati entro tale data, sia per l’emanazione dei regolamenti di riordino degli enti in oggetto.

2 Art. 3. Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale. Co.1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Co. 2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3 Si ricorda infatti che tale è la nuova denominazione del ministero dopo l'entrata in vigore della Legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce nuovamente il Ministero della salute, scorporandolo dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, a cui ha fatto seguito la nomina del nuovo Ministro della salute, effettuata con D.P.R. del 15 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 292 del 16 dicembre 2009.

4 Si ricorda in proposito che l’articolo 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009, supplemento ordinario n. 95, dal titolo: modifica della legge 27 settembre 2007, n. 165, alcomma1, aveva portato al 31 dicembre 2009 il termine per l’esercizio della delega per il riordino degli enti di ricerca che all’articolo 1, comma 1, della legge n. 165 del 2007, era previsto in 18 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Lo stesso comma inoltre, tra le altre modifiche che apportava all’esercizio della delega, riduceva e modificava la composizione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana ASI. I successivi 2 commi stabilivano l’esclusione dallasoppressione prevista dal cosiddettotaglia-enti (di cui all’articolo 26 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 6 agosto 2008) degli enti di ricerca nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2009, fossero stati adottati i previsti decreti legislativi.

5 (...) Art. 1: 1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2009, al fine di provvedere al riordino della disciplina relativa agli statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti: a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria (...); b) formulazione e deliberazione degli statuti e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale da parte degli organi statutari competenti dei singoli enti interessati e loro successiva emanazione da parte dei medesimi organi, previo controllo di legittimità e di merito del Ministro dell'università e della ricerca, nelle forme previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. (...); c) formulazione e deliberazione degli statuti, in sede di prima attuazione, da parte dei consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. (...). f) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica nazionale e internazionale e, in particolare, di quanti sono stati eletti dai ricercatori in organismi degli enti, ove esistenti, e comunque escludendone il personale del Ministero dell'università e della ricerca; g) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la metà dei componenti sia di nomina governativa, nonché del consiglio di amministrazione dell’Agenzia spaziale italiana (ASI), prevedendo che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca siano nominati il presidente e gli altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell’economia e delle finanze; (...). 3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. 4. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa 5. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. (...). 6. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1.(...).

6 Art. 8, co. 1. Il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, compreso il presidente, non può superare: a) cinque componenti, nel caso di enti che ricevono un contributo pubblico annuale di importo superiore al 20 per cento del fondo di funzionamento ordinario degli enti o che impiegano oltre cinquecento unità di personale; b) tre componenti negli altri casi. Art. 9, co. 1. Il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è composto da sette componenti scelti tra personalità di alta qualificazione tecnico-scientifica nel campo della ricerca, di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private, di cui: quattro, tra i quali il presidente, designati dal Ministro, di cui uno su indicazione del presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; gli altri tre designati uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dalla Confindustria ed uno espressione della comunità scientifica di riferimento. (...). co. 3. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia spaziale italiana, nominato con decreto del Ministro, è costituito dal presidente e da altri quattro componenti, dei quali uno designato dal Ministro degli affari esteri, uno dal Ministro della difesa e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. co. 4. La composizione del consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) è ridotta dei due componenti rappresentativi degli enti di livello non ministeriale. Restano in vigore le particolari disposizioni del vigente ordinamento dell'ente relative alla nomina degli organi statutari.

7 Art. 8, co. 2. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta. (...)

8 Art. 11, co. 1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunità scientifica nazionale ed internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il comitato di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del comitato di selezione. co. 2. Il comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei candidati, propone al Ministro: a) cinque nominativi per la carica di presidente; b) tre nominativi per la carica di consigliere. co. 3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti, incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti. co. 4. Nei consigli di amministrazione composti da cinque consiglieri, tre componenti e tra questi il presidente, sono individuati dal Ministro. Gli altri due componenti sono scelti direttamente dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione definita negli statuti, fatto salvo quanto specificamente disposto all'articolo 9.

9 A questo proposito nella premessa del decreto è tra l'altro specificato: Ritenuto di non accogliere la condizione espressa dalla VII Commissione permanente del Senato relativa al ripristino del parere delle commissioni parlamentari sulle nomine dei presidenti degli enti in quanto la nuova procedura si fonda su una scelta dei candidati attraverso criteri selettivi e di valutazione operati da uno specifico comitato selettivo di alto profilo; (...).

10 Art. 11. co. 5. I decreti ministeriali di nomina dei presidenti e dei consigli di amministrazione sono comunicati al Parlamento.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero. Pertanto la somma degli atti segnalati ai Ministeri può non coincidere con il totale degli atti da segnalare.

*Le risoluzioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea o delle Commissioni.

*Le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell’Assemblea.