Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Controllo Parlamentare
Titolo: L'attività di controllo parlamentare n. 50/XVI GENNAIO 2013
Serie: L'attività di controllo parlamentare    Numero: 50    Progressivo: 2013
Data: 23/01/2013


Notiziario mensile

Numero 50/XVI

GENNAIO 2013

L’attività di controllo parlamentare


MONITORAGGIO DI:

NOMINE GOVERNATIVE

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI


a cura del Servizio per il Controllo parlamentare

INDICE

AVVERTENZA 1

Sezione I 3

NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3

In evidenza a dicembre 2012 4

a) L’ampiezza del campo di applicazione della L. n. 14/1978 a seguito dell’attuazione della normativa taglia-enti 8

b) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento) dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 nel mese di dicembre 2012 64

c) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978 scadute e non ancora rinnovate nel mese di dicembre 2012 o previste in scadenza entro il 28 febbraio 2013 74

d) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi nel campo di applicazione della L. n. 14/1978, rinnovate o in scadenza entro il 28 febbraio 2013 81

Sezione II 89

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 89

In evidenza a dicembre 2012 90

Note annunciate al 31 dicembre 2012 in attuazione di atti di indirizzo 95

Ministero degli affari esteri 95

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 103

Ministero dell'interno 106

Ministero della salute 114

Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate al 31 dicembre 2012 115

Sezione III 117

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 117

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 118

In evidenza a dicembre 2012 119

Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1°-31 dicembre 2012 123

Relazioni governative 123

Relazioni non governative 126

Nuove relazioni previste da fonti normative 127

Relazioni governative 127

Relazioni non governative 129


AVVERTENZA



Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.

A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.


La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.

Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.

La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.

La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.


Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.


Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.


Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.















Sezione I


NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI























La sezione è ripartita in quattro sottosezioni che danno conto: 1) dell’ampiezza del campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, a seguito dell’attuazione data alla normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici (c.d. normativa taglia-enti); 2) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di dicembre 2012 (e nella prima parte del mese di gennaio 2013), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 3) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 28 febbraio 2013 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 4) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 28 febbraio 2013, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.

In evidenza a dicembre 2012


La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti pubblici e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di dicembre 2012 e l'inizio di quello di gennaio 2013, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di febbraio 2013. La sezione è composta da quattro sottosezioni, che danno rispettivamente conto dell'attuazione della normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici (c.d. normativa taglia-enti), delle cariche rinnovate nel mese di dicembre 2012, nonché di quelle da rinnovare entro la fine di febbraio 2013 nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.


IN QUESTO NUMERO:


- L'articolo 1, comma 402, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha prorogato fino al 30 aprile 2013 il termine di scadenza dei consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL.


- Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 2012 sono stati nominati Fabrizio Saccomanni, in quanto direttore generale della Banca d'Italia, presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, nonché Riccardo Cesari e Alberto Corinti consiglieri del medesimo Istituto. Si anticipa peraltro che, con l'entrata in vigore dello statuto dell'IVASS, dal 1° gennaio 2013 l'IVASS succede all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP, che dalla medesima data è soppresso.


- Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto in data 21 dicembre 2012, ha nominato Guido Tampieri direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA per un periodo di tre anni. Lo stesso Tampieri cessa quindi dall'incarico di commissario straordinario dell'Ente medesimo.


- Il Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012 ha deliberato la nomina di Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole l'11ª Commissione del Senato e la XI Commissione della Camera. Nelle more della registrazione del relativo provvedimento di nomina, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto del 20 dicembre 2012, ha nominato lo stesso Varesi commissario straordinario dell'ISFOL a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino alla nomina del presidente, e comunque non oltre il 31 marzo 2013.


- Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto del 4 dicembre 2012, ha nominato Olga Cuccurullo membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, quale componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 novembre 2012.


- Nel mese di dicembre 2012 è scaduto il mandato del presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, Antonio Finocchiaro.


- Nel mese di gennaio 2013 scadono i mandati del presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone e del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Brindisi Ferdinando Lolli.


- Nel mese di febbraio 2013, sono altresì previsti in scadenza il mandato di Giuseppe Stanghini a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, nonché quelli di Enza Signorelli Pupillo, Pietrangelo Buttafuoco, Monica Centanni ed Antonino Portoghese a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA.


- Nello stesso periodo scadranno i mandati dei commissari straordinari dell'Ente parco del Circeo, Gaetano Benedetto, dell'Ente parco dell'Aspromonte, Antonio Alvaro, nonché del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, Antonio Granara.


- Sempre nel febbraio 2013 scadranno inoltre i mandati dei presidenti delle Autorità portuali di Palermo, Antonino Bevilacqua e di Napoli, Luciano Dassatti, nonché del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Catania, Cosimo Aiello.


- Nello stesso mese scadranno i mandati dei commissari straordinari dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI, Paolo Sestito, e dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa INDIRE, Giovanni Biondi.


  • Il 7 dicembre 2012 è stato trasmesso alle Camere uno schema di decreto di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante tra l'altro disposizioni volte a ridurre la composizione degli organi collegiali degli Enti parco nazionali, dei Consorzi dell’Adda, del Ticino e dell’Oglio, e del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna. Su tale atto, la 13ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con condizioni in data 18 dicembre 2012.

- È stato pubblicato nella G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012 il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. L'articolo 34-bis del decreto-legge prevede che alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT, quale autorità nazionale anticorruzione individuata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 190/20121, sia preposto un presidente nominato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è individuato tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione2. Si precisa che per effetto di tale disposizione, la disciplina della nomina del presidente della CIVIT viene a differenziarsi da quella prevista per i componenti della medesima Commissione, segnatamente sotto il profilo dei Ministri proponenti le distinte nomine (per i componenti della CIVIT rimane prevista la proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di governo). La nomina del presidente della CIVIT comporterà quindi una richiesta di parere parlamentare distinta da quella relativa ai membri della Commissione; in precedenza, invece, la richiesta di parere parlamentare era indifferenziata per tutti i componenti della CIVIT, dal momento che il presidente di tale Commissione veniva successivamente eletto dai membri di essa in occasione della prima seduta di insediamento3.


- È stata pubblicata nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013). Oltre alla citata proroga dei Consiglio di indirizzo e vigilanza di INPS ed INAIL, si segnala il disposto di cui all'articolo 1, comma 424, in base al quale, al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa ed amministrativa, le scadenze dei mandati dei presidenti o dei consigli direttivi degli Enti parco nazionali che ricadano nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013. Inoltre, per effetto del comma 269 del medesimo articolo 1, sono state attribuite al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA le competenze già acquisite nel settore delle sementi elette dall'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN e che, alla soppressione di quest'ultimo ad opera dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 95/2012, erano state inizialmente attribuite all'Ente nazionale risi.


Per l'approfondimento sulle nomine e sulle scadenze nei singoli enti, si rinvia alle relative note.


a) L’ampiezza del campo di applicazione della L. n. 14/1978
a seguito dell’attuazione della normativa taglia-enti


Il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo negli enti pubblici è disciplinato, in via generale, dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (il cui contenuto è illustrato più avanti, in apertura della prossima sottosezione), che definisce il proprio campo di applicazione con riferimento agli “istituti ed enti pubblici, anche economici”. In tale campo intervengono altresì le disposizioni della normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici, nota come normativa taglia-enti, la cui applicazione ha provocato, e potrebbe ancora provocare in futuro, una diminuzione tanto del numero degli enti pubblici quanto di quello delle nomine di competenza governativa da effettuarsi negli enti medesimi, restringendo di conseguenza l’estensione del campo di applicazione della legge n. 14/1978. Pertanto, in considerazione della sua evidente rilevanza per la delimitazione dell’oggetto della presente sezione, si procede di seguito ad una ricognizione preliminare degli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici.






1. Il nucleo originario della normativa taglia-enti

Negli ultimi anni la materia della soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Muoveva in quella direzione la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo Governo Berlusconi, come la successiva), che, all’art. 28, conferiva al Governo delega per l’individuazione degli enti, amministrazioni, agenzie ed altri soggetti pubblici da sopprimere od accorpare con enti od organismi aventi analoghe finalità. Tale delega, peraltro, non fu mai esercitata e per accelerare la prevista operazione di riduzione delle pubbliche amministrazioni, l’anno successivo la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all’art. 34, comma 23, invertì il percorso logico disegnato dalla legge dell’anno precedente, modificandone l’art. 28 nel senso di attribuire al Governo delega per l’individuazione, entro il 30 giugno 2003, degli enti ed organismi pubblici ritenuti indispensabili, disponendone se necessario anche la trasformazione in soggetti di diritto privato ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi pubblici, con automatica soppressione degli enti non inclusi nell’elenco alla scadenza del termine previsto (c.d. “ghigliottina”).

Anche questa delega, nonostante i suoi termini fossero stati successivamente più volte prorogati, non fu peraltro esercitata e qualche anno dopo la legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo Governo Prodi, come la successiva), all’art. 1, comma 482 e seguenti, ritornava sul percorso logico di base, novellando nuovamente l’art. 28 della legge n. 448/2001 nel senso di eliminare l’impostazione “per esclusione” fondata sull’individuazione degli enti da conservare ed il meccanismo della “ghigliottina” introdotti dalla legge n. 289/2002 e attribuendo al Governo delega, da esercitare entro il 30 giugno 2007, perché procedesse al riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici nonché delle strutture amministrative pubbliche. Nemmeno in questo caso la delega fu però effettivamente esercitata e a dare nuovo impulso al procedimento provvide quindi la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi da 634 a 641), che abrogava l’art. 28 della legge n. 448/2001 ma ne conservava l’impostazione di fondo come da ultimo ridisegnata dalla legge n. 296/2006, affidando a successivi regolamenti di delegificazione governativi, adottati ai sensi della legge n. 400/1988, il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione. Veniva peraltro modificato il campo di applicazione dell’intervento di riforma, limitandosi tale ambito all’area statale (“enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali”). I princìpi e criteri direttivi da seguire prevedevano: la fusione degli enti e strutture che svolgessero attività analoghe o complementari; la trasformazione degli enti che non svolgessero funzioni di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato o la loro soppressione e liquidazione; la fusione, trasformazione o soppressione degli enti attivi in materie attribuite alle regioni o agli enti locali; la razionalizzazione degli organi degli enti e la riduzione del numero dei loro componenti; la previsione che per gli enti liquidati lo Stato rispondesse delle passività nei limiti dell’attivo delle liquidazioni; l’abrogazione dei finanziamenti pubblici agli enti soppressi o trasformati in soggetti di diritto privato; il trasferimento alle amministrazioni con preminente competenza nella materia delle funzioni degli enti soppressi (comma 634). Un piccolo spazio veniva inoltre recuperato per il meccanismo della c.d. “ghigliottina”: infatti, unicamente per 11 enti identificati nell’allegato A4 era direttamente prevista dalla legge la soppressione, ai sensi del comma 636, ove non riordinati entro il termine (30 giugno 2008) previsto per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione.

Come le precedenti5, anche la delega recata dalla legge n. 244/2007 non è stata peraltro esercitata, anche a causa della crisi di governo del gennaio 2008 e dello scioglimento anticipato delle Camere nel febbraio successivo. Nel periodo tra il 2001 ed il 2008, dunque, limitate operazioni di riordino e trasformazione sono state condotte sugli enti pubblici solo mediante specifiche disposizioni legislative (fra cui – in carica il secondo Governo Berlusconi - il Decreto legislativo n. 173/2003 che ha trasformato l’Agenzia del demanio da ente pubblico non economico in ente pubblico economico, il D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti da soggetto pubblico a società per azioni di diritto privato, e il D.L. n. 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005, con il quale l’Ente nazionale italiano per il turismo ENIT è stato trasformato in Agenzia nazionale del turismo – ENIT) diverse dalla normativa appositamente apprestata per la politica di intervento pubblico nel settore.

Molto più ‘interventista’ di questa, sebbene riferita a un campo di applicazione più ristretto (i soli “enti pubblici non economici”6) è invece la nuova disciplina della materia introdotta, a breve distanza di tempo, dall’art. 26 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (quarto Governo Berlusconi, come le seguenti fino al novembre 2011): generalizzando la clausola del predetto comma 636 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, l’art. 26 dispone esso stesso direttamente la soppressione automatica degli enti pubblici non economici, ad eccezione di quelli espressamente confermati o riordinati con una determinata procedura ed entro determinati termini, mediante una ‘ghigliottina’ da cui sono escluse unicamente talune categorie di enti identificati dalla legge stessa (cfr. infra). Peraltro, mentre si introduceva la nuova ‘ghigliottina generalizzata’, veniva meno la ‘ghigliottina specifica’, in quanto il comma 636 e l’allegato A della legge n. 244/2007 erano abrogati e gli 11 enti interessati venivano a rientrare nella disciplina generale recata dalla nuova legge (comma 3 dell’art. 26)7. D’altra parte, il medesimo comma 3 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 abrogava le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che prevedevano l’istituzione di un nuovo ente pubblico, l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, e l’art. 28 disponeva direttamente l’accorpamento di tre enti già esistenti in un unico nuovo organismo pubblico: veniva infatti istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, trasferendogli le funzioni e le risorse dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ARPAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM, di cui veniva contestualmente disposta la soppressione (comma 2). Con decreto interministeriale dovevano essere determinati, fra l’altro, gli organi di amministrazione e controllo e le modalità di costituzione e di funzionamento dell’ISPRA, tenendo conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche (comma 3).

L’articolo 26 della legge n. 133/2008 è stato successivamente in parte novellato e in parte integrato da altre disposizioni, in primo luogo quelle volte a ribadire in modo più stringente gli obiettivi di risparmio nonché di contenimento strutturale di spesa, recate dall’art. 17, commi 1-9, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Pertanto, la legge n. 133/2008 sviluppa quanto già formulato dalla legge n. 244/2007, e ancora vigente come criteri direttivi,8 e costituisce dunque la ‘carta’ normativa del procedimento taglia-enti, recando la disciplina fondamentale del riordino e della soppressione degli stessi; nell’art. 17 della legge n. 102/2009 si trovava invece la disciplina fondamentale dei profili inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e soppressione degli enti persegue, successivamente a sua volta modificata ed integrata da altre disposizioni di legge.

Interessati da questa normativa, come si è detto, sono gli enti pubblici non economici; in via interpretativa9, è stato chiarito che si tratta degli enti pubblici non economici statali. Il procedimento di riordino e soppressione di tali enti prevede due diverse procedure, il discrimine tra l’una e l’altra delle quali è dato dalle dimensioni degli enti, ossia se essi abbiano o meno una dotazione organica di personale inferiore a cinquanta unità. Le norme relative alle due procedure presentavano tuttavia alcuni profili problematici, quanto alla loro interpretazione e raccordo, per superare i quali, nonché per prorogare i termini originariamente assegnati al procedimento, è stato necessario introdurre ulteriori disposizioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, all’art. 10-bis, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’art. 7, comma 30.

Il complesso della normativa così risultante stabiliva dunque, in sintesi, che dovessero essere soppressi gli enti pubblici non economici (statali):

a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni (ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; autorità portuali; enti parco; enti di ricerca10) e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, e cioè entro il 20 novembre 2008. Anche gli enti così confermati possono comunque, specifica il citato art. 10-bis della legge n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, con appositi regolamenti. Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa sono stati confermati i seguenti nove enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto11; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato olimpico nazionale italiano CONI; Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO; Lega italiana per la lotta ai tumori LILT; Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI; Ente teatrale italiano ETI12;

b) con dotazione pari o superiore a 50 unità, con esclusione degli stessi enti di cui sopra, nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (periodo aggiunto dal citato comma 30 dell'articolo 7 della legge n. 122/2010), per i quali alla scadenza del termine previsto dalla legge non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Tali regolamenti sono poi emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, delle Commissioni parlamentari competenti. Il predetto termine di legge per l’attuazione del riordino degli enti è stato ripetutamente differito13; da ultimo, l'articolo 10-bis della citata legge di proroga termini n. 25 del 2010 ha stabilito che gli schemi di regolamento di riordino, adottati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, dovessero essere emanati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura.

Vale per entrambe le procedure quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 per cui, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l’elenco degli enti che risultano soppressi. Agli stessi Ministri vigilanti è stato attribuito dalla legge n. 102/2009 il potere di proposta per l’adozione dei regolamenti di riordino, originariamente posto in capo ai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per l’attuazione del programma di governo, poi chiamati ad esprimere sui regolamenti di riordino unicamente il proprio concerto. In caso di soppressione di un ente è previsto che l’amministrazione vigilante succeda ad esso a titolo universale, in ogni rapporto (“anche controverso”), e ne acquisisca le risorse.

Circa l’esclusione dalla normativa taglia-enti degli enti di ricerca, va precisato che l’art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, al comma 2, la limita agli enti di ricerca di cui alla legge n. 165/2007, cioè quelli vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i quali siano adottati entro il 31 dicembre 2009 i decreti legislativi attuativi della delega al riordino ivi prevista. Il successivo comma 3 dell’art. 27 stabilisce inoltre l’esenzione anche dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM e dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI, qualora riordinati entro il 31 dicembre 2009 tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007. In altre parole, gli enti di ricerca esclusi dal procedimento taglia-enti sono unicamente quelli effettivamente riordinati per altra via, in attuazione della normativa speciale recata dalla legge-delega n. 165/2007 o tenendo conto della previsione generale di cui alla legge n. 244/2007.

Si segnala inoltre che uno speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, riguardava gli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali: in base all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205, tali enti, nonché le società controllate o vigilate dal Ministero, dovevano, “in vista del relativo necessario riordino”, adeguare i propri statuti entro il 30 aprile 2009 allo scopo di prevedere un numero massimo di componenti dei rispettivi consigli di amministrazione non superiore a cinque, di cui uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome. Conseguentemente, nei trenta giorni successivi all’adeguamento doveva procedersi al rinnovo dei relativi organi di amministrazione. In applicazione di tale disposizione (il cui ambito di applicazione era più vasto rispetto alla normativa taglia-enti propriamente intesa, riguardando anche gli enti pubblici economici, come ad esempio l’Ente nazionale risi, e le società), che di fatto anticipava per gli enti del comparto agro-alimentare l’intervento poi generalizzato dall’art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010 (cfr. infra), nel corso del 2009 risultano aver modificato i propri statuti i seguenti sette enti pubblici non economici: Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, Istituto nazionale di economia agraria INEA, Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA, Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA, Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione INRAN, Ente nazionale sementi elette ENSE, che hanno tutti ridotto a 5 i componenti dei rispettivi CDA. Alcuni di tali enti, l’UNIRE, l’INRAN e l’ENSE, saranno poi interessati da provvedimenti di trasformazione, riordino o soppressione adottati ai sensi della normativa taglia-enti (cfr. infra). Nessuna modificazione statutaria risulta invece approvata per l’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI, anch’esso controllato dal Ministero delle politiche agricole, peraltro da anni in regime commissariale e successivamente soppresso (cfr. infra).


SCHEMA RIEPILOGATIVO

La normativa taglia-enti stabilisce la soppressione degli enti pubblici non economici statali:

a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, di quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle autorità portuali, degli enti parco, degli enti di ricerca riordinati per altra via, e ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale del 19/11/2008.

b) con dotazione organica pari o superiore a 50 unità, con le stesse esclusioni di cui al punto a), nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per i quali non vengano adottati i relativi schemi di regolamento governativo di riordino, in via preliminare entro il 31/10/2009 e in via definitiva entro il 31/10/2010, salvando comunque gli enti riordinati nella XVI Legislatura.


2. L’impostazione degli schemi di regolamenti di riordino

In attuazione della normativa taglia-enti il Governo ha progressivamente definito ed approvato in via preliminare una serie di schemi di regolamenti di riordino: quelli approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009 riguardavano un numero di enti pari a 96, ma tale numero complessivo non si riferisce solo agli enti interessati dal procedimento taglia-enti, che sono 55 (compresi 6 Enti di ricerca non sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esclusi, quindi, dall’autonomo riordino effettuato con il D.Lgs. n. 213/2009), bensì comprende anche enti espressamente esclusi da esso, come Autorità portuali (in numero di 20) ed Enti parco (in numero di 21).

Sono stati approvati in via preliminare complessivamente 29 schemi di regolamento14, per il riordino di:

- Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” (nella seduta del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2008);

- Lega navale italiana, Unione italiana tiro a segno, Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, Casse militari (nella seduta del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2009);

- Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2009);

- enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell’economia e delle finanze (nella seduta del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2009);

- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, Istituto opere laiche palatine pugliesi, Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali (nella seduta del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2009);

- Ente italiano montagna EIM, Agenzia nazionale per i giovani, Automobile club d’Italia ACI, Club alpino italiano CAI, Agenzia nazionale per il turismo ENIT, Istituto postelegrafonici IPOST, enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, enti vigilati dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali (due distinti schemi riguardanti, rispettivamente, il settore lavoro ed il settore salute), Scuola archeologica italiana di Atene, Fondazione Guglielmo Marconi, Unione accademica nazionale, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, Istituto agronomico per l’oltremare, Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato, enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Accademia nazionale dei Lincei, Istituto nazionale di statistica ISTAT (nella seduta del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009).

L’elenco completo dei 96 enti inclusi negli schemi di regolamenti di riordino risulta il seguente: Accademia nazionale dei Lincei; Aero club d'Italia; Agenzia italiana del farmaco; Agenzia nazionale per i giovani; Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; Agenzia nazionale per il turismo; Agenzia nazionale per la sicurezza del volo; Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; Automobile club d'Italia; 20 Autorità portuali; Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali; Cassa ufficiali della Guardia di finanza; 6 Casse militari; Club alpino italiano; Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit; Consorzi dell'Adda, del Ticino, dell'Oglio; Consorzio parco nazionale dello Stelvio; Croce rossa italiana; Ente italiano montagna; Ente nazionale per l'aviazione civile; Ente parco nazionale del Gran Paradiso; 21 Enti parco; Fondazione Guglielmo Marconi; Fondazione Il Vittoriale degli Italiani; Fondo di assistenza per i finanzieri; Fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato; Fondi di previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati, finanzieri della Guardia di Finanza; Fondo di previdenza per il personale dell'ex Ministero delle Finanze; INPS, INAIL, INPDAP, ENPALS, IPSEMA, ENAPPSMAD (integrazione logistico-funzionale) ed ISFOL; Istituto agronomico per l’oltremare; Istituto di studi e analisi economica; Istituto nazionale di statistica ISTAT; Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III; Istituto nazionale per studi ed esperienza di architettura navale; Istituto opere laiche palatine pugliesi; Istituto postelegrafonici; Istituto per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro; Istituto superiore di sanità; Lega navale italiana; Opera nazionale per i figli degli aviatori; Scuola archeologica italiana di Atene; Unione accademica nazionale; Unione italiana tiro a segno; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia.

L’adozione in via preliminare da parte del Governo dello schema di decreto di riordino, in attesa dell’approvazione definitiva entro il 31 ottobre 2010, valeva intanto la conferma per gli enti interessati, che altrimenti, ai termini di legge, avrebbero dovuto essere soppressi perché non sottoposti a riordino. Fra tali enti non rientrava l’Ente irriguo umbro toscano EIUT, la cui bozza di regolamento di riordino esaminata nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 non è stata approvata (cfr. infra).

Si segnala altresì che nella seduta del 28 ottobre 2009 il Governo ha approvato in via preliminare un ulteriore schema di regolamento di riordino di enti pubblici non economici, peraltro non ai sensi della normativa taglia-enti e nell’ambito del relativo procedimento, ma sulla base di altre disposizioni di legge che li riguardavano: si tratta del regolamento per l’unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici, ai sensi del D.Lgs. n. 419/del 1999, che reca la disciplina di un precedente procedimento di riordino, trasformazione e soppressione di enti pubblici analogo a quello successivamente introdotto dalla normativa “taglia-enti”15. Un altro schema di regolamento di questo tipo approvato in precedenza era quello per la riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 69/2009, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 luglio 2009, ed ulteriori analoghi schemi di regolamento approvati successivamente erano quello per il riordino dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione INVALSI e dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS, quello di riordino dell’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM, approvati il 17 dicembre 200916, e quello di riordino del sistema delle Stazioni sperimentali per l’industria, ai sensi dell’art. 46 della legge n. 99/2009 (seduta del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010). Per questi enti il previsto riordino seguiva quindi specifiche modalità, che potevano anche essere differenti da quelle seguite nell’ambito del procedimento taglia-enti.


3. L’evoluzione del nucleo originario: prima fase

Una nuova ed importante tappa del procedimento taglia-enti è stata successivamente aggiunta dalla citata legge n. 122/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 78/2010, che ha attuato un vasto intervento di c.d. ‘riduzione del perimetro della pubblica amministrazione’. Infatti l’art. 7 di tale legge - oltre ad intervenire al comma 30, come si è detto, sull’individuazione degli enti esclusi dalla soppressione - ha introdotto una serie di nuove disposizioni che hanno innanzitutto stabilito, ai commi da 1 a 17, la soppressione e il riordino immediati di taluni enti vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. In particolare, il comma 1 stabilisce la soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all’INAIL, che succede ad essi in tutti i rapporti attivi e passivi; allo stesso modo, i commi 2 e 3 provvedono a sopprimere l’Istituto postelegrafonici IPOST, le cui funzioni sono trasferite all’INPS, e il comma 3-bis sopprime l’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM (per il quale era inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 per l’esclusione dal procedimento taglia-enti mediante autonomo riordino: cfr. infra), attribuendo le relative funzioni all’INPDAP. Le risorse umane e strumentali degli enti soppressi sono trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione17, nonché, per quanto riguarda l’ISPESL, con il Ministro della salute (commi 4 e 5).

I successivi commi 7, 8 e 9 intervengono in materia di riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui alla legge n. 479 del 1994, eliminando i consigli di amministrazione di tali enti ed attribuendone alcune funzioni ai presidenti (che continueranno ad essere nominati in base alle norme della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative); inoltre, viene stabilito che quando verranno rinnovati i consigli di indirizzo e vigilanza degli enti in questione, il numero dei loro componenti verrà ridotto almeno del trenta per cento. I commi da 10 a 14 prevedono poi, tra l'altro, l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti in oggetto, in modo da conformarli alle nuove norme, specificando che le nuove disposizioni si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, a cui il comma 16 trasferisce anche funzioni e personale di ruolo (nonché attività e passività di bilancio) del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD.

Ulteriori soppressioni di enti e trasferimenti delle relative funzioni sono previsti ai successivi commi 15, che sopprime l'Istituto affari sociali IAS e ne trasferisce le funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, in una delle macroaree già esistenti; 18, che sopprime un ente vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto di studi e analisi economica ISAE, le cui risorse e funzioni sono assegnate al ministero vigilante e all'ISTAT; 19, che sopprime un ente di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna EIM, al quale la Presidenza succede a titolo universale; 20, che sopprime una serie di enti elencati nell'allegato 2 alla legge, in cui sono specificate le amministrazioni a cui sono trasferiti i rispettivi compiti e attribuzioni. Si tratta in primo luogo di enti vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè tutte le otto Stazioni sperimentali per l'industria, a cui subentrano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA territorialmente competenti, e l'Istituto per la promozione industriale IPI, a cui subentra direttamente il Ministero dello sviluppo economico; poi, di un altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA18, e di un ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ente nazionale delle sementi elette ENSE19, ad entrambi i quali subentra l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN. Vengono altresì soppressi altri due enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e cioè il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, i cui compiti e attribuzioni passano al suddetto Ministero, nonché l'Ente teatrale italiano ETI20, a cui subentra il vigilante Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, il comma 21 sopprime l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN e trasferisce le sue funzioni e risorse al Consiglio nazionale delle ricerche e i commi da 31-ter a 31-septies sopprimono l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES, cui succede a titolo universale il Ministero dell’interno.

All’elenco degli enti così soppressi ha successivamente aggiunto un’altra voce l’art. 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, ai commi 5-quater e 5-quinquies, ha disposto l’aggiunta nell’allegato 2 della legge n. 122, e quindi la soppressione, del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, assegnando alla Camera di commercio di Brescia i relativi compiti e attribuzioni. Il Banco era stato appena riordinato con apposito provvedimento adottato ai sensi della normativa taglia-enti, il D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, che aveva, tra l’altro, portato il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione da 11 a 5 (cfr. infra); l’ente, peraltro, ritornerà in essere poco più di un anno dopo (cfr. infra).

Ulteriori disposizioni, di carattere più generale ed onnicomprensivo, attinenti al riordino (anche) degli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti sono quelle recate, in un ambito più vasto, dai commi 2 e 5 dell’art. 6 della legge n. 122. Il comma 2, infatti, stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica: essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza, essi non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di queste norme determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Il comma 2 non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle Università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle Camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

Il comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122 prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi di tutti gli enti ed organismi pubblici, inclusi, quindi, gli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti: fermo restando quanto previsto dall'illustrato articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 122, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono al conseguente adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma 5 nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. In attuazione dell’art. 6, comma 5, della legge 122/2010 risulta adottato, con D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207, il nuovo regolamento riguardante la disciplina di organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo, che ha ridotto da 10 a 5 i componenti del consiglio di amministrazione dell’ente; di tale riduzione, in quanto, come si è detto, conseguente ad una norma di legge non riconducibile alla normativa taglia-enti propriamente intesa, non si tiene peraltro conto nella ricostruzione dello stato d’attuazione e degli effetti di tale normativa.

La legge n. 122/2010 segna dunque un ulteriore incremento del livello di ‘interventismo’ della normativa taglia-enti, disponendo essa stessa, come si è visto, la soppressione immediata di 23 enti pubblici non economici – poi portati a 24 dalla legge n. 10/2011 - e disciplinando direttamente il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, in un momento in cui non era ancora scaduto il termine del 31 ottobre 2010 per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino degli enti pubblici interessati dal procedimento21, e in un caso - quello dell’ETI - addirittura ritornando sulla procedura in materia di soppressione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità già definita con il D.M. 19 novembre 2008. Viene anche derogata la regola generale per cui, in caso di soppressione di un ente, è l’amministrazione vigilante a dovergli succedere, acquisendone le risorse: infatti, in numerosi casi le funzioni e le risorse degli enti soppressi sono attribuite ad altri enti pubblici, anziché alle amministrazioni vigilanti.


4. L’iter degli schemi di regolamenti di riordino

L’iter degli schemi di regolamento di riordino, già adottati dal Governo in via preliminare e il cui termine finale era stato frattanto posposto al 31 ottobre 2010, degli enti successivamente interessati dalla legge n. 122 si è quindi interrotto prima di giungere all’approvazione definitiva; lo stesso è accaduto anche per altri degli schemi di regolamento approvati entro il 31 ottobre 2009, per una serie di motivi fra cui di particolare rilievo appaiono le osservazioni in merito del Consiglio di Stato. Infatti, esaminandoli per l’espressione del prescritto parere, il Consiglio di Stato ha censurato gran parte di tali schemi, chiedendo al Governo di rimettervi mano sulla base del rilievo che il riordino era previsto in un’unica direzione, quella della riduzione degli organi collegiali di gestione e di alcuni posti di vertice interni degli enti, senza mai riguardare anche la riduzione degli uffici dirigenziali dei Ministeri vigilanti; e ciò in violazione della norma (art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, come modificato dall’art. 17 della legge n. 102/2009: cfr. infra) che stabilisce che l’operazione di riorganizzazione deve avvenire su entrambi i versanti con, in entrambi i casi, “corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento”. I decreti governativi di riordino dovevano quindi dare attuazione a tutti i princìpi e criteri direttivi indicati dalla legge e non risultava condivisibile la tesi del Governo per cui al riordino degli enti potesse procedersi senza attuare taluni di essi purché fosse rispettato l’obiettivo di contenimento della spesa: secondo il Consiglio di Stato, “il concetto di ‘riordino’ non può essere schiacciato su quello di ‘risparmio’, sino ad ammettere che una qualsiasi operazione di riorganizzazione, tra quelle previste dal legislatore, sia adeguata se genera una riduzione di spesa”.

Come risultato, alla scadenza del 31 ottobre 2010 posta dalla legge per l’adozione dei regolamenti definitivi di riordino, i provvedimenti effettivamente adottati nell’ambito del procedimento taglia-enti risultano soltanto 16, cui si sono aggiunti due ulteriori provvedimenti di riordino adottati ai sensi di altre disposizioni di legge (quelli relativi al CNIPA e all’Istituto per il credito sportivo). L’elenco completo è il seguente:

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 203, di riordino dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI;

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 205, di riordino della Lega navale italiana LNI22;

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 209, di riordino dell’Unione italiana tiro a segno UITS23;

- D.P.R. 4 dicembre 2009, n. 211, di riordino delle Casse militari, accorpate in un unico ente, la Cassa di previdenza delle Forze armate24;

- D.P.R. 12 novembre 2009, n. 215, di riordino dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA;

- D.P.R. 13 dicembre 2009, n. 180, di privatizzazione della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”;

- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, di riordino dell’Istituto nazionale di statistica ISTAT;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 188, di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (riguardante l’Aero club d’Italia e l’Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC);

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 189, di riordino dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV;

- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 232, di riordino dell’Accademia nazionale dei Lincei;

- D.P.R. 28 ottobre 2010, n. 237, di riordino dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione25;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, di riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali26;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 243, di riordino dell’Istituto agronomico per l’oltremare;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244, di riordino del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261, di privatizzazione dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;

- D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263, di privatizzazione dell’Istituto opere laiche palatine pugliesi.

A questi regolamenti di riordino, come si è detto, si sono aggiunti, al di fuori del procedimento taglia-enti propriamente inteso, il D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177, di riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione CNIPA, che veniva trasformato nel nuovo Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA27, e il D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 207, recante il nuovo regolamento di organizzazione dell’Istituto per il credito sportivo.

Tutti gli altri 13 schemi di regolamento di riordino approvati dal Governo in via preliminare entro il 31 ottobre 2009 non sono pervenuti all’approvazione definitiva, non risultando, anzi, essere mai stati neanche trasmessi al Parlamento per l’espressione del prescritto parere. Analogamente, non sono stati approvati definitivamente, ad eccezione di quelli relativi al CNIPA e all’Istituto per il credito sportivo, anche gli schemi di provvedimenti di riordino adottati sulla base di disposizioni di legge diverse dalla normativa taglia-enti, relativi ad INVALSI, ENAM Stazioni sperimentali per l’industria, nonché a Giunta centrale per gli studi storici ed Istituti storici (benché trasmesso alle Camere per il prescritto parere, poi espresso dalle competenti Commissioni parlamentari) e all’ANSAS (anch’esso trasmesso al Parlamento per il parere, effettivamente espresso dalle competenti Commissioni parlamentari). Pertanto, INVALSI, ANSAS ed ENAM sono venuti a rientrare nel campo di applicazione della normativa taglia-enti, risultando inutilmente scaduto il termine del 31 dicembre 2009 di cui all’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009; l’INVALSI è stato comunque riordinato, praticamente in contemporanea, con l’art. 17 del citato D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, con cui si è attuata la generale riforma degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca28, le cui restanti norme avrebbero dovuto applicarsi anche all’ANSAS, mentre l’ENAM, cui tale riforma non avrebbe dovuto applicarsi perché non avente natura di ente di ricerca per quanto vigilato dal MIUR, è stato poi soppresso, come si è visto, dalla legge n. 122/2010 (sorte analoga toccherà poi all’ANSAS in base alla legge n. 111/2011: cfr. infra). Per quanto riguarda l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ANVUR, il suo riordino ha avuto luogo anch’esso al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, con l’approvazione, mediante il D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, del nuovo regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’ente, adottato tenendo conto dei princìpi e criteri direttivi di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 ma non della restante normativa taglia-enti successivamente intervenuta, che nel nuovo regolamento non è mai citata29.

Di conseguenza, i 14 enti pubblici non economici così riordinati e non trasformati in enti di diritto privato30 dovevano essere, a stretto rigore di legge, gli unici interessati dalla normativa taglia-enti ad essere confermati dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010; tutti gli altri dovevano intendersi soppressi, in quanto non inclusi negli schemi di riordino approvati entro il 31 ottobre 2009 oppure, benché ivi inclusi, non interessati da riordino approvato in via definitiva. E’ peraltro evidente che, in pratica, le cose non stanno in questi termini, non risultando che alcun Ministro vigilante abbia comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, l’elenco degli enti soppressi previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 (cfr. infra sull’esito attuale della procedura taglia-enti e sui conseguenti riflessi in merito all’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine), e come confermato anche dal fatto che la storia della normativa taglia-enti non si esaurisce affatto con la scadenza del termine del 31 ottobre 2010.


5. L’evoluzione del nucleo originario: seconda fase

Infatti, nella complessa disciplina taglia-enti ha poi innovato la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che da una parte ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge n. 122/2010 e dall’altra ha proseguito nella linea di rafforzato interventismo inaugurata da quest’ultima legge, introducendo nuove disposizioni concernenti la soppressione e il riordino di singoli enti pubblici. Sotto il primo aspetto, l'art. 14, comma 15, della legge n. 111 chiarisce che le amministrazioni a cui sono trasferiti i compiti e le attribuzioni precedentemente spettanti agli enti di cui all’allegato 2 alla legge n. 122/2010, soppressi dall'art. 7, comma 20, della medesima legge, subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che gli stessi siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. Per quanto riguarda il secondo profilo, i commi da 17 a 27 dell’art. 15 della legge n. 111/2011 provvedono innanzitutto a sopprimere l’Istituto per il commercio estero ICE e a trasferirne le funzioni, le risorse umane, strumentali e finanziarie ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione; inoltre, in materia di riordino di enti pubblici intervengono i commi da 1 a 5 dell’art. 14, di modifica delle funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, i commi 28 e 29 del medesimo art. 14, che dispongono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 122/2010, la trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE31 nell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, con il conseguente subentro dell’ASSI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’UNIRE32, e i commi 7, 8 e 9 dell’art. 17, che autorizzano il Ministro della salute a provvedere con proprio decreto, entro il 30 giugno 2013, a modifiche all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP, prorogano al 31 dicembre 2013 il progetto di sperimentazione gestionale dell’Istituto33 e ne prevedono la soppressione e liquidazione in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto medesimo34. Infine, l’art. 19, ai commi 1, 2 e 3, prevede, in materia di riordino degli enti di ricerca, la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS ed il ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE (si compie, dunque, l’operazione inversa rispetto a quella attuata con la legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 che, ai commi 610 e 611 dell’art. 1, aveva istituito l’ANSAS disponendone il subentro nei compiti e nelle funzioni già svolti dall’INDIRE e dagli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE, che erano contestualmente soppressi; questi ultimi Istituti, peraltro, non vengono ripristinati dalla legge n. 111/2011). Nulla viene precisato circa un eventuale riordino del ripristinando INDIRE rispetto alla configurazione che lo stesso aveva all’atto della sua precedente soppressione; sembra dunque doversi concludere che l’Istituto riprenderà il medesimo assetto che aveva prima dell’entrata in vigore dei commi 610 e 611 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.35

Da notare, inoltre, che in materia di controllo parlamentare sulle nomine, anche se al di fuori del quadro della normativa taglia-enti, incideva anche l’art. 21, comma 4, lettera b) della legge n. 111/2011, che prevedeva il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, costituito nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti36. Tuttavia, a seguito dell’istituzione da parte della legge n. 27/2012 (cfr. infra) della nuova Autorità di regolazione dei trasporti, tale procedura dovrebbe essere venuta meno il 30 giugno 2012, data prevista per l’entrata in funzione della nuova Autorità con la conseguente soppressione dell’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari; si segnala peraltro che al momento in cui il presente dossier è stato predisposto, la nuova Autorità non risultava ancora operativa.

Infine, la legge n. 111/2011 ha introdotto altresì, al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, nuove disposizioni in materia di liquidazione degli enti in stato di dissesto finanziario e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari: l’art. 15 di tale legge, infatti, stabilisce, al comma 1, che quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l’assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l’ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, l’ente stesso può essere posto in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; conseguentemente, gli organi dell’ente decadono ed è nominato un commissario che provvede alla liquidazione dell’ente entro i tre anni successivi, con possibilità di proroga per ulteriori due anni, dopodiché le eventuali residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante. Viene altresì disciplinata l’allocazione delle funzioni, dei compiti e del personale a tempo indeterminato dell’ente soppresso nel Ministero vigilante, in altra amministrazione ovvero in un’agenzia costituita ai sensi dell’art. 8 del Decreto legislativo n. 300/1999 (cioè un’agenzia priva di autonoma personalità giuridica, non un nuovo ente pubblico), con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato all’ente soppresso. La stessa procedura può essere seguita, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 15, su richiesta del commissario nominato in sostituzione degli organi statutari negli enti sottoposti alla vigilanza dello Stato il cui bilancio non sia deliberato nei termini di legge ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi, qualora il commissario stesso verifichi l’impossibilità di adottare le misure necessarie per ristabilire l’equilibrio finanziario dell’ente. Sulla base di tali disposizioni, come si è detto (cfr. supra), è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, con la conseguente nomina di un commissario liquidatore, mediante Decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’11 novembre 2011, l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente ISIAO, che non aveva ottemperato alle richieste del Ministero vigilante di adottare un circostanziato piano di rientro ed una radicale revisione delle attività sulla base delle limitate risorse a disposizione e si trovava, a giudizio del Governo, in situazione di grave dissesto finanziario, nell’impossibilità di perseguire le sue finalità statutarie e di assolvere alle sue funzioni indispensabili, nonché di far fronte ai debiti contratti nei confronti di terzi. Con Decreto dcl Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2012 le funzioni, i compiti ed il personale dipendente dell’ISIAO sono stati allocati nel Ministero degli affari esteri, cui sono state altresì attribuite le risorse finanziarie correlate per legge; conseguentemente, la dotazione organica del Ministero è stata incrementata di un numero di posti pari alle unità di personale a tempo indeterminato effettivamente trasferite. Da notare che l’ISIAO, già rientrante fra i 9 Enti di minori dimensioni confermati in essere in quanto necessari con il citato decreto interministeriale del 19 novembre 2008, non era stato successivamente interessato da alcun provvedimento di riordino ed aveva autonomamente provveduto, con apposite delibere modificative del proprio statuto adottate il 28 aprile 2010, a ridurre i componenti dei propri organi direttivi, portando fra l’altro da dieci a sette membri la composizione del Consiglio di amministrazione; tali modifiche, deliberate ai sensi dell’art. 2, comma 634, lettera d), della legge n. 244/2007, non risultavano peraltro allineate alle successivamente intervenute disposizioni del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 che, come si è detto (cfr. supra), hanno stabilito la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi degli enti pubblici. Comunque, a seguito di tali vicende, risultano uscite dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine governative ulteriori dieci nomine, benché di esse non si tenga conto ai fini del computo degli effetti della normativa taglia-enti di cui al presente lavoro.

Si ricorda che sul procedimento taglia-enti era successivamente intervenuto anche il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che, al comma 31 dell’art. 1, aveva modificato il campo di applicazione della normativa taglia-enti definito dalla normativa precedente, ed in particolare dalle disposizioni basilari di cui all’art. 26 della legge n. 133/2008. In base a tali modificazioni, la platea degli enti pubblici non economici ricompresi nella prima procedura di soppressione in caso di assenza di riordino, cioè quelli di piccole dimensioni, veniva ampliata sia mediante l’innalzamento da 50 a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento, fra le quali non figurava più quella degli enti di ricerca, che potevano quindi essere interessati dalla soppressione anche se recentemente riordinati con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Veniva inoltre modificato il meccanismo di identificazione delle ulteriori esclusioni dalla soppressione generalizzata, che potevano essere stabilite per gli enti “di particolare rilievo” identificati dal Presidente del Consiglio dei ministri (anziché dai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa) con apposito decreto da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Era poi previsto che, sempre con DPCM adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi potessero essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. Pertanto, l’illustrata disposizione si configurava come ancora più ‘interventista’ di quelle recate dalla stessa legge n. 122/2010, attuando un’ulteriore intensificazione del ricorso diretto a norme di legge immediatamente precettive e dell’accentramento delle decisioni in ambito governativo ad un livello sempre più alto. A seguito dell’esame parlamentare, il comma 31 dell’art. 1 del D.L. n. 138/2001 è stato peraltro soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

Se ha cassato le nuove norme in materia di soppressione degli enti, la legge n. 148/2011 ha tuttavia mantenuto quelle del D.L. n. 138 in materia di riordino degli stessi: infatti, l’art. 1, ai commi da 2 a 5, reca un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni già interessate dall’art. 74 della legge n. 112/2008 e dall’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25/2010, che sono tenute, entro il 31 marzo 2012, ad apportare un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in aggiunta a quelle risultanti dall’applicazione dei citati art. 74 e 2 ed in misura non inferiore al 10 per cento delle stesse, nonché ad effettuare una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, anche in questo caso ulteriore e con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione degli art. 74 e 2 (comma 3 dell’art. 1 della legge n. 148/2011). Anche in questo caso, alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 4) e vengono specificamente individuate le amministrazioni esonerate dall’applicazione delle norme (comma 5).


6. I profili direttamente inerenti al contenimento di spesa

Per quanto riguarda i profili della normativa taglia-enti direttamente inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e sfoltimento degli enti persegue, già la citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, comma 483) aveva quantificato i risparmi di spesa conseguenti alle norme da essa introdotte in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per il 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, la legge n. 296 aveva inoltre introdotto, al comma 621 dell’art. 1, una clausola di salvaguardia, con la previsione di una riduzione delle dotazioni del bilancio dello Stato relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati. Le norme della legge n. 296 sono state successivamente sostituite dalla citata legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 641), che ha mantenuto tuttavia fermi gli obiettivi di risparmio a decorrere dal 1° gennaio 2008, e la relativa clausola di salvaguardia, come pure ha fatto la successiva legge n. 102/2009, ai commi 1-9 dell’art. 17, a decorrere dall’anno 2009: pertanto, la misura complessiva dei risparmi di spesa da conseguire rimane pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.

A questo scopo, il citato art. 17 della legge n. 102 aveva introdotto una scansione procedimentale finalizzata ad assicurare effettività ai risparmi di spesa perseguiti. Di qui, innanzitutto, la previsione (comma 3) che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009; le amministrazioni vigilanti competenti erano chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione, con l’indicazione degli enti assoggettati a riordino. Di qui la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze, in attesa dell’indicazione degli obiettivi di risparmio posti a ciascuna amministrazione vigilante, di rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, con decreti di accantonamento su cui le Commissioni parlamentari rendessero parere (commi 4 e 4-bis). O ancora, la previsione che le amministrazioni competenti, una volta condotto il riordino degli enti vigilati, adottassero interventi di contenimento strutturale della spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, sì da effettivamente raggiungere gli obiettivi di risparmio ricevuti (comma 5). E ancora, la previsione che finché quegli obiettivi non fossero conseguiti, amministrazioni ed enti non potessero procedere a nuove assunzioni di personale, con alcune esclusioni specificamente determinate (comma 7), e quella per cui le amministrazioni vigilanti dovevano comunicare alla Ragioneria generale e al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 novembre 2009, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed eventualmente alle spese del proprio apparato organizzativo (comma 8, primo periodo).

Nell’ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle amministrazioni vigilanti non risultassero conseguiti o fossero stati conseguiti in modo parziale, era prevista l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale si doveva operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti (comma 8, terzo periodo). A suggello del procedimento, era previsto che in caso di minori risparmi conseguiti a seguito del riordino degli enti di propria competenza, ciascuna amministrazione vigilante concorresse essa stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati, mediante una riduzione del suo stato di previsione della spesa (comma 9).

Tuttavia, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di assegnazione a ciascuna amministrazione degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dal 2009, che costituiva la prima e indispensabile fase del procedimento scandito dall’art. 17 della legge n. 102/2009, non è stato mai adottato: l’intero procedimento è rimasto così, di fatto, mutilo di una sua componente essenziale e destinato alla non applicazione. Di conseguenza, la predetta legge n. 25 del 2010 ha successivamente abrogato i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell’articolo 17 della legge n. 102/2009, lasciando dunque in piedi unicamente le disposizioni dei commi 4 e 4-bis che autorizzavano a rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, e stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese in tal modo indisponibili sono ridotte definitivamente (art. 2, comma 8-septies, della legge n. 25); le disposizioni del comma 6, che aggiornano i princìpi e criteri direttivi della delega per l’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 prevedendo la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti da riordinarsi e presso le amministrazioni vigilanti, con corrispondente riduzione, in entrambi i casi, degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; e quelle del secondo periodo del comma 8, in base alle quali le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione (fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti), sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Successivamente, la citata legge n. 122 del 2010, al comma 24 dell’art. 7, ha stabilito, in via generale, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi (quindi, anche agli enti pubblici non economici statali oggetto della normativa taglia-enti) sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni, dovevano stabilire il riparto delle risorse disponibili, con l’obiettivo di razionalizzare e riordinare il sistema delle funzioni strumentali dello Stato dipendenti dai rispettivi dicasteri: in pratica, ciascun Ministero vigilante veniva chiamato a ripensare il ruolo, le funzioni e le attribuzioni degli enti strumentali dello Stato posti sotto la propria vigilanza ed a fare le conseguenti scelte di ridimensionamento. Il successivo comma 31-octies ha poi stabilito che le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi dal medesimo art. 7, in esito all’applicazione delle norme delle leggi n. 133/2008 e n. 25/2010, rideterminano, senza nuovi o maggiori oneri, le proprie dotazioni organiche, tenuto conto delle vacanze così coperte, evitando l’aumento del contingente del personale di supporto.


7. I nuovi sviluppi estensivi: prima fase

Ma la rapida evoluzione normativa della materia non è cessata neppure con i descritti interventi direttamente rivolti al contenimento di spesa, e si è anzi sviluppata allargandosi al di là dei confini del procedimento taglia-enti finora illustrati. Ancora, infatti, è poi intervenuta la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (primo Governo Monti), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Le disposizioni introdotte da tale legge non costituiscono in senso stretto una nuova parte della normativa taglia-enti propriamente intesa, alla quale non fanno specifico riferimento, prevedendo anzi talune deroghe e innovazioni alla normativa stessa (come nel caso dell’inclusione delle Autorità amministrative indipendenti nelle misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi) ed affermando altresì specifiche ed ulteriori finalità (come la considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo); esse, tuttavia, rientrano pienamente nella materia della soppressione, razionalizzazione e riordino degli enti pubblici non economici a fini di riduzione della spesa pubblica complessiva, ragion per cui il loro inserimento nell’analisi condotta in questa sede appare pienamente giustificato.

Continuando nella linea di diretto interventismo ormai caratteristica delle norme in materia, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto innanzitutto, al comma 1, a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, due ulteriori enti previdenziali, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP e l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS37, attribuendo i relativi compiti e funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. I commi da 2 a 5 dell’art. 21 disciplinano la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi all’INPS, che deve provvedere entro i sei mesi successivi al proprio riassetto organizzativo e funzionale operando una razionalizzazione di organizzazione e procedure (comma 7). In considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS, il comma 6 dell’art. 21 stabilisce l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con sei ulteriori rappresentanti38, ed il successivo comma 9 prolunga la durata in carica del Presidente dell’INPS fino al 31 dicembre 2014. In base al comma 8, dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS e dal conseguente riordino dell’INPS deve derivare una riduzione degli oneri complessivi di funzionamento dell’INPS in misura non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014; tali importi sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e si affiancano ai risparmi già preventivati a seguito delle misure di razionalizzazione organizzativa di INPS, INPDAP ed INAIL previste dall’art. 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) per complessivi 60 milioni di euro nel 2012, 10 milioni per il 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dal 2014.

Al comma 10, inoltre, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha disposto la soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI39: le sue funzioni, con le relative risorse umane e strumentali, ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al soggetto da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate, con la procedura definita dal successivo comma 11.

Analogamente, il comma 12 dell’articolo 21 ha disposto la soppressione dei tre Consorzi locali per i bacini prealpini (Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore; Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo; Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como) e l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, istituito sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli organi di amministrazione e controllo, la sede e le modalità di funzionamento del nuovo Consorzio nazionale dovevano essere determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente; peraltro, in materia è successivamente intervenuto il dietrofront disposto dalla legge n. 14/2012 (cfr. infra).

Ai commi da 13 a 21, l’articolo 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto infine alla soppressione e al trasferimento delle funzioni, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, di ulteriori enti pubblici non economici statali elencati nell’allegato A: si tratta dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, mentre le ulteriori funzioni passano al Ministero dell’ambiente; dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni passano in via transitoria (in attesa dei decreti attuativi) all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA e successivamente, in via definitiva, al Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni passano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM. Viene altresì soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare40 (comma 20). Anche in questo caso, viene dettagliatamente disciplinata direttamente dalla legge la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi alle amministrazioni incorporanti; non è però previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa, in quanto il comma 21 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi 13 e seguenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Altre disposizioni in materia di enti ed organismi pubblici sono state introdotte dall’art. 22 della legge n. 214/2011. Fra queste, il comma 2 prevede innanzitutto la riduzione delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e degli organismi strumentali comunque denominati: a questo scopo, con regolamenti governativi di delegificazione di cui alla legge n. 400/1988 devono essere riordinati, entro il termine di sei mesi, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti soggetti, assicurandone la riduzione del numero complessivo dei componenti; la decorrenza di tale riduzione, in base al successivo comma 4, è fissata nel primo rinnovo dei componenti degli organi collegiali successivo all’entrata in vigore della legge n. 214. Il comma 3 prevede poi un’analoga disciplina per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.

I commi da 6 a 9 dell’art. 22, sostituendo con una nuova formulazione i commi da 18 a 26 dell’art. 14 della legge n. 111/2011, disciplinano invece l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento di un nuovo Ente pubblico non economico statale, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. All’Agenzia sono trasferite alcune delle funzioni già esercitate dal soppresso Istituto per il commercio estero ICE (quelle di cui l’originario testo dell’art. 14 della legge n. 111/2011 prevedeva il passaggio al Ministero degli esteri), mentre per le restanti attribuzioni è confermato il già disposto trasferimento al Ministero dello sviluppo economico; conseguentemente, le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, nonché il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Istituto, vengono ripartiti fra il Ministero dello sviluppo economico e la nuova Agenzia. Organi dell’Agenzia sono il Consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno, e il Collegio dei revisori dei conti; i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico; uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. Le nomine in questione rientrano dunque nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.

Anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito dell’adozione delle misure illustrate, in quanto il comma 9 dell’art. 22 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzandosi allo scopo le risorse già destinate al soppresso Istituto per il commercio estero ICE.

L’art. 23 della legge n. 214/2011 ha inoltre apportato ulteriori innovazioni nella materia dei costi di funzionamento degli apparati amministrativi pubblici, includendovi tra l’altro per la prima volta (insieme ad Autorità di Governo, al CNEL ed alle Province, che in questa sede non rilevano in quanto non interessati dal controllo parlamentare sulle nomine) le Autorità amministrative indipendenti, che, pur essendo anch’esse enti pubblici non economici statali, erano in precedenza escluse dagli interventi disposti nell’ambito della complessiva normativa taglia-enti. Il comma 1 dell’art. 23 dispone infatti la riduzione del numero dei componenti di nove di tali Autorità: il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM è ridotto da 8 a 4 componenti, escluso il Presidente (e conseguentemente sono ridotti da 4 a 2, escluso il Presidente, i componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e i prodotti costituite nell’ambito dell’AGCOM); la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali passa da 9 a 5 componenti, compreso il Presidente; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture passa da 7 a 3 componenti, compreso il Presidente; il Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP passa da 6 a 3 componenti, compreso il Presidente; i membri dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB, della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT scendono da 5 a 3, compreso il Presidente.

Le riduzioni così disposte non interessano i componenti delle Autorità già nominati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011; ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti i componenti, le riduzioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo a tale data (comma 2). Vengono altresì introdotte le conseguenti modifiche alle modalità di funzionamento della CONSOB (commi 2-bis e 2-ter), nonché disposto il potenziamento delle funzioni dell’AGCOM (art. 35), e si stabilisce che il Presidente ed i componenti di tutte le Autorità amministrative indipendenti (non solo le nove interessate dal comma 1 dell’art. 23, quindi) non possono essere confermati alla cessazione della carica (comma 3 dell’art. 23). Infine, il successivo art. 37 delegava il Governo, fra l’altro, ad individuare, tra quelle esistenti, l’Autorità amministrativa indipendente cui attribuire specifiche funzioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti; la norma, peraltro è stata modificata a distanza di appena tre mesi.

Infatti, a modifica del predetto art. 37 della legge n. 214 del 2011 è successivamente intervenuta la legge 24 marzo 2012, n. 27, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che all’art. 36, interamente riformulato nel corso dell’esame parlamentare41, istituisce direttamente una nuova autorità amministrativa indipendente denominata Autorità di regolazione dei trasporti, composta dal Presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all’art. 2, comma 7, della legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità42. L’Autorità di regolazione dei trasporti è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed esercita in particolare le funzioni di cui al medesimo art. 36 ed al successivo art. 37 del D.L. n. 1/2012; in sede di prima attuazione, il collegio dell’Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012 e l’Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti relativi all’organizzazione interna, al funzionamento ed alla pianta organica del personale di ruolo, che devono essere adottati entro trenta giorni dalla sua costituzione (e quindi entro il 30 giugno 2012). Nelle more dell’entrata in operatività dell’Autorità, le funzioni e le competenze ad essa attribuite continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati; a decorrere dalla sua entrata in operatività è soppresso l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari URSF del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente riduzione della dotazione organica di personale dirigenziale del Ministero e degli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento. A seguito di tale soppressione verrà dunque meno un’ulteriore carica, quella del Direttore generale dell’URSF, attualmente ricompresa nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.


8. I nuovi sviluppi estensivi: seconda fase

Nella più recente, e tuttora aperta, fase della normativa taglia-enti, ulteriori rilevanti innovazioni sono state introdotte dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, che, all’art. 27-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge, ha annullato la manovra compiuta sui Consorzi per i laghi prealpini dalla legge n. 214/2011: seguendo il percorso inverso, infatti, il nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, scaturito dall’accorpamento dei tre preesistenti Consorzi locali, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 14 e sono ricostituiti i Consorzi del Ticino, dell’Oglio e dell’Adda, che riprendono le funzioni esercitate precedentemente all’accorpamento disposto dalla legge n. 214/2011. E’ peraltro stabilito il riordino della struttura ed organizzazione dei ricostituiti Consorzi rispetto alla situazione precedente, in quanto con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, saranno approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione degli organi di amministrazione e controllo nonché le modalità di funzionamento dei Consorzi stessi, finalizzate ad accrescerne funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I presidenti e gli altri amministratori dei tre Consorzi già soppressi che non siano cessati a qualsiasi titolo dalla carica continuano ad operare fino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati.

Il successivo art. 29-bis della legge n. 14/2012 ha poi innovato nel procedimento di liquidazione del soppresso Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania EIPLI, prorogando al 30 settembre 2012 il termine per il trasferimento al soggetto costituito o individuato dalle Regioni interessate delle relative funzioni, risorse umane e strumentali e complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi.

Ancora, la legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, ha introdotto, all’art. 46, comma 1, nuove disposizioni in materia di enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa: tali enti possono, con appositi regolamenti governativi di delegificazione adottati ai sensi della legge n. 400/1988, essere trasformati in soggetti di diritto privato sulla base dei princìpi e criteri direttivi dettati dall’art. 2, comma 634, lettere b) ed f), della legge n. 244/2007, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; la procedura per la trasformazione prevede la proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale43. In attuazione del predetto art. 46 del decreto-legge n. 5/2012, il Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2012 ha approvato uno schema di regolamento concernente la trasformazione in ente di diritto privato dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, che dovrà essere sottoposto al parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti.

Gli enti vigilati dal Ministero della difesa sono altresì oggetto di un’ulteriore iniziativa di riordino attuata mediante il Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 2012, n. 191 recante ulteriori modifiche al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati, in attuazione dell'articolo l, commi da 3 a 5, della citata legge n. 148/2011 (cfr. supra). Peraltro, l’unico ente vigilato effettivamente interessato da tale intervento risulta l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, il cui consiglio di amministrazione (mediante la modifica dell’art. 55 del predetto Testo Unico di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90) viene portato da 6 a 5 membri. Si recepisce così anche a livello normativo l’adeguamento al disposto dell’art. 6, comma 5, della legge n. 122/2010, in base al quale gli organi di amministrazione di tutti gli enti pubblici, anche economici, devono essere costituiti da un numero non superiore a cinque componenti. Tale adeguamento sul piano numerico risultava peraltro già conseguito ai sensi dell'art. 10 del nuovo statuto dell’ONFA, adottato con decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2011, successivamente al riordino dell’ente effettuato con il D.P.R. n. 215/2009: cfr. supra.

La medesima legge n. 35/2012 ha poi stabilito la riviviscenza del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni, soppresso dall’art. 2, commi 5-quater e 5-quinquies, del D.L. n. 225/2010, come modificato dalla legge di conversione n. 10/2011 (cfr. supra): infatti, ai sensi dell’art. 62 della legge n. 35, le disposizioni elencate nella tabella A allegata alla legge stessa erano abrogate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, e fra tali disposizioni rientrano, al n. 297, i citati commi 5-quater e 5-quinquies del D.L. n. 225/2010 che avevano disposto la soppressione del Banco. L’ente è pertanto tornato in essere nel giugno 2012, nella sua configurazione successiva al riordino effettuato in attuazione della normativa taglia-enti con il citato D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 222, tanto che la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del D.L. n. 95/2012 (cfr. infra), gli ha poi assegnato, all’art. 23, comma 12-sexiesdecies, l’ulteriore compito di classificare le armi comuni secondo le categorie previste dalla normativa europea.

La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni in materia tributaria, ha poi disposto, all’art. 8, comma 23, la soppressione dell’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)44 e il trasferimento dei relativi compiti, funzioni e risorse strumentali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede di conseguenza ad adeguare il proprio assetto organizzativo senza nuovi o maggiori oneri. Chiamata ad operare affinché su tutto il territorio nazionale italiano fosse perseguita una "uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare" concernente le ONLUS, il Terzo settore e gli enti non commerciali, l’Agenzia svolgeva compiti di vigilanza e controllo per favorire la corretta applicazione della normativa vigente da parte degli organismi del Terzo settore, di promozione per favorire la conoscenza del settore stesso, la diffusione di buone pratiche e l’educazione alla cittadinanza attiva, e di indirizzo per favorire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia. L’Agenzia per il Terzo settore era dotata di 1 Presidente e 4 componenti, ulteriori cariche che escono quindi dall’ambito di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine.

Si segnala inoltre che è attualmente in corso, sulla base di nuove disposizioni di legge e con diverse procedure, il riordino di taluni enti pubblici non economici già interessati dalla normativa taglia-enti per i quali il relativo procedimento non era andato a buon fine: si tratta degli enti vigilati dal Ministero della salute, sulla base dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha delegato il Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, appunto, dal Ministero della salute, sulla base di specifici princìpi e criteri direttivi. Un primo schema di decreto legislativo in tal senso era stato approvato dal Governo Berlusconi in via preliminare il 22 settembre 2011 ed esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012, tornando quindi all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva. Ai sensi di tale schema, il riordino avrebbe dovuto riguardare l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, l’Istituto superiore di sanità45, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e l’Associazione italiana della Croce rossa, quest’ultima oggetto di un separato schema di decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare l’11 novembre 2011 anch’esso ai sensi dell’art. 2 della legge n. 183/2010 ed anch’esso esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari per i prescritti pareri, effettivamente espressi fra novembre 2011 e gennaio 2012; nei due schemi di decreto non risultava inclusa l’Agenzia italiana per il farmaco AIFA. Il Governo non ha peraltro proceduto all’approvazione definitiva dei decreti nel termine previsto e nel frattempo, nella citata legge n. 14/2012, di conversione in legge del D.L. n. 216/2011, è stato aggiunto in sede di esame parlamentare il comma 2 dell’art. 1, che proroga al 30 giugno 2012 il termine per l’esercizio della delega per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero delle salute, di cui alla legge n. 183/2010, aggiungendo altresì taluni nuovi princìpi e criteri direttivi per l’esercizio della delega.

Conseguentemente, il nuovo Governo Monti ha approvato in via preliminare, nella seduta del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012, un nuovo schema di decreto legislativo di riordino dell’Istituto superiore di sanità, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e della Lega italiana per la lotta contro i tumori. Tale schema di decreto, trasmesso al Parlamento il 7 giugno 2012 e sul quale le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato si sono effettivamente espresse nel mese di giugno, è stato quindi approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva divenendo il Decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. Esso stabilisce che la riorganizzazione dei predetti enti sia effettuata attraverso tre azioni: la semplificazione e lo snellimento della loro organizzazione e struttura amministrativa, in base a princìpi di efficienza, efficacia ed economicità; la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento; e la ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero della salute e gli enti stessi, prevedendo la possibilità per il Ministero di emanare indirizzi e direttive nei loro confronti. La riorganizzazione sarà effettuata senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Per quanto riguarda gli effetti sul campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine, il D.Lgs. n. 106/2012 riduce di 4 componenti il Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di sanità ISS, che passa da 8 membri più il Presidente a 5 membri compreso il Presidente, e di 10 componenti il Consiglio direttivo nazionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori LILT, che passa da 14 membri più il Presidente a 5 membri compreso il Presidente (cfr. infra); rimane invece invariata la composizione del CDA dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, mentre degli Istituti zooprofilattici sperimentali non si tiene conto nel presente lavoro in quanto enti pubblici regionali nell’ambito del servizio sanitario nazionale, non rientranti, quindi, nella normativa taglia-enti né nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.

Nella seduta del 28 giugno 2012 il Consiglio dei ministri ha altresì approvato in via preliminare un separato schema di decreto legislativo per la riorganizzazione della Croce rossa italiana (come già accaduto per il precedente Esecutivo, anche in questo caso non risulta prevista la riorganizzazione dell’Agenzia italiana per il farmaco), da attuarsi entro il 30 settembre 2012: a tale data, “al fine di coordinare la riforma dell’associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) con gli interventi per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con il riordino del Servizio nazionale della protezione civile, nell’intento di realizzare un compiuto sistema nazionale di gestione delle emergenze”, è stato infatti ulteriormente prorogato dall’art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 131, di conversione, con modificazioni, del D.L. 20 giugno 2012, n. 7946, il termine del 30 giugno 2012 per l’esercizio della delega per il riordino degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero delle salute. Lo schema di decreto, trasmesso al Parlamento il 28 giugno 2012 e sul quale le competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato si sono effettivamente espresse nel mese di settembre, è stato quindi approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva il 28 settembre 2012 ed è divenuto il Decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. La riorganizzazione, che segue princìpi di semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, mira a quattro obiettivi: 1) valorizzare l’attività dei volontari della CRI; 2) garantire un assetto della CRI più corrispondente ai principi di autonomia e indipendenza del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa; 3) completare il risanamento della gestione; 4) modulare il contributo pubblico alla CRI agli obblighi di servizio, favorendo nel contempo la crescita del finanziamento privato. Per raggiungere questi obiettivi è previsto un processo di graduale trasformazione dell’attuale Ente in associazione privata di interesse pubblico, distinto in tre fasi. Nel corso della prima fase, da concludersi il 31 dicembre 2013, data in cui cesserà il commissariamento in essere, l’attuale ente pubblico Associazione italiana della Croce rossa CRI assumerà un ordinamento democratico provvisorio e si predisporranno gli atti preparatori alla fase successiva (art. 1). La seconda fase, che avrà inizio dal 1° gennaio 2014, vedrà il riordino dell’attuale CRI, che, pur mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico, assumerà la denominazione di “Ente strumentale alla Croce rossa italiana” come ente non economico non più a natura associativa, separato dalla nuova associazione privata di interesse pubblico denominata Associazione della Croce rossa italiana, da qualificarsi come associazione di promozione sociale; a questa si trasferiranno tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari, mentre l’Ente pubblico rimarrà limitato a funzioni di concorso allo sviluppo dell’Associazione mediante il supporto tecnico-logistico della sua attività (art. 2). Durante questa fase il nuovo Ente pubblico gestirà il patrimonio per ripianare i debiti e provvederà a ricollocare il personale in eccedenza (salvo quello assunto con contratto di diritto privato dall’Associazione). La terza fase, che inizierà a gennaio 2016, prevede la soppressione e messa in liquidazione dell’Ente e il trasferimento all’Associazione di tutte le funzioni attualmente esercitate dalla CRI in qualità di ente pubblico, nonché dei beni mobili e delle risorse strumentali necessari all’erogazione dei servizi in convenzione e degli altri rapporti attivi e passivi dell’ente (art. 3). Specifiche disposizioni riguardano poi i Corpi militari ausiliari delle Forze armate (art. 5) e il personale dipendente dall’attuale ente pubblico (art. 6). Anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di risparmi a seguito della riorganizzazione dell’Ente, limitandosi l’art. 9 del D.Lgs. n. 178/2012 a stabilire che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, gli organi del nuovo Ente pubblico strumentale alla CRI da costituirsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 saranno il Presidente, che coinciderà con il Presidente nazionale della nuova Associazione di diritto privato, un Comitato nominato dal Ministro della salute con proprio decreto e composto dal Presidente e sei componenti, il Collegio dei revisori dei conti e un amministratore con compiti di rappresentanza legale e di gestione nominato dal Ministro della salute; tali nomine si aggiungeranno all’attuale quadro delle nomine governative rientranti nell’ambito del controllo parlamentare, in quanto nell’assetto degli organi amministrativi dell’attuale Associazione italiana della Croce rossa, stabilito dallo statuto approvato con il D.P.R. 6 maggio 2005, n. 97, non risultano nomine di competenza governativa, trattandosi di ente pubblico a natura associativa.

Non risulta, invece, ancora adottato in via preliminare alcuno schema di decreto per il riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che pure costituiscono anch’essi oggetto della delega di cui all’art. 2 della legge n. 183/2010.

Per quanto invece riguarda il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, si ricorda che dopo la scadenza del termine del 31 ottobre 2010 e la conseguente decadenza dell’originario schema di decreto approvato in via preliminare il 28 ottobre 2009, il Consiglio dei ministri del Governo Monti aveva approvato un nuovo schema di decreto di riordino che, trasmesso alle Camere il 19 giugno 2012 per l’espressione dei prescritti pareri, era stato tuttavia ritirato il 25 luglio 2012. Da ultimo, il 7 dicembre 2012 è stato trasmesso alle Camere un terzo schema di decreto di riordino, recante disposizioni concernenti gli organi degli Enti parco nazionali, i redivivi Consorzi dell’Adda, del Ticino e dell’Oglio, il Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna ed il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit. Su tale atto, la 13ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole con condizioni in data 18 dicembre 2012.

Da ultimo, sono recentemente intervenuti tre nuovi provvedimenti d’urgenza con cui il Governo ha ulteriormente innovato nel campo della normativa taglia-enti, intesa nel senso lato illustrato all’inizio del paragrafo 7. Il primo di essi è il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che, agli articoli da 19 a 22, stabilisce, al fine di realizzare gli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, l’istituzione della nuova Agenzia per l’Italia digitale e la conseguente soppressione di un Dipartimento della Presidenza del Consiglio e di due enti pubblici già operanti nel settore, l’Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA e l’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione47. La nuova Agenzia, che opera sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità ed è sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dello sviluppo economico e dell’istruzione, università e ricerca, non risulta dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico ed è costituita sulla base, oltre che del D.L. n. 83/2012, degli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi – si ricorda – alle Agenzie, definite come “strutture che, secondo le previsioni del presente decreto legislativo, svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto esercitate da ministeri ed enti pubblici”. Non sembra, quindi, di trovarsi di fronte ad un nuovo ente pubblico, per cui dell’Agenzia per l’Italia digitale, che non dovrebbe essere compresa nell’ambito di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine, non si terrà conto nell’ambito del quadro riassuntivo di cui al paragrafo 9.

L’art. 20 del D.L. n. 83/2012 specifica le funzioni della nuova Agenzia, preposta alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con l’Agenda digitale europea e con gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana istituita dall’art. 47 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012. All’Agenzia sono attribuite le funzioni già svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni già svolte dall’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti, con il passaggio all’Agenzia stessa del personale necessario allo svolgimento di tali funzioni già in servizio presso l’Istituto, nonché le funzioni di coordinamento, indirizzo e regolazione già affidate a DigitPA e quelle proprie dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, che sono soppressi a decorrere dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge; l’Agenzia assicura altresì il coordinamento informatico dell’amministrazione statale, regionale e locale. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, l’art. 22, comma 2, prevede che gli organi attualmente in carica continuino a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale della nuova Agenzia e deliberino altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi; il predetto Direttore generale, peraltro, eserciterà in via transitoria, in qualità di commissario straordinario e fino alla nomina degli altri organi dell’Agenzia, le funzioni svolte dagli enti e dal Dipartimento soppressi. Con riferimento a tale Dipartimento, viene precisato che in considerazione del trasferimento delle relative funzioni, le strutture della Presidenza del Consiglio sono conseguentemente adeguate con successivo decreto del Presidente del Consiglio, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 22.

Il personale di ruolo delle amministrazioni soppresse, fatto salvo il diritto di opzione per il personale a tempo indeterminato del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le risorse finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti alla nuova Agenzia, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale (art. 22, comma 3). Ai sensi dell’art. 21, sono organi della nuova Agenzia il Direttore generale, nominato dal Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri vigilanti e previo avviso pubblico entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, il Comitato di indirizzo ed il Collegio dei revisori dei conti. Lo statuto dell’Agenzia è approvato con decreto del Presidente del Consiglio entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale e prevederà in particolare che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell’istruzione, università e ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell’economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. Ai componenti del Comitato di indirizzo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese. L’effettiva dotazione delle risorse umane dell’Agenzia, nei limiti del personale effettivamente trasferito ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 22 e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza entro il limite massimo di 150 unità, nonché la dotazione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell’Agenzia stessa sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio, o del Ministro delegato, di concerto con i ministri dello sviluppo economico, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale dell’Agenzia (comma 6 dell’art. 22).

Da notare che, diversamente da quanto accaduto in altri casi di soppressione di enti pubblici esistenti accompagnata dalla contemporanea istituzione di altri organismi destinati ad ereditarne i compiti e le funzioni, agli illustrati articoli da 19 a 22 del D.L. n. 83/2012 è riconnesso uno specifico risparmio di spesa: all’art. 22, comma 8, che stabiliva fin dall’emanazione del decreto-legge che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che alle attività previste si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, si è infatti affiancato il comma 5 dell’art. 20, inserito nel corso dell’esame parlamentare, in base al quale la nuova Agenzia opererà in base al principio dell’ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi in misura comunque non inferiore a 12 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013, rispetto alla spesa complessiva delle pubbliche amministrazioni nel settore informatico nel 2012.

Il secondo provvedimento d’urgenza recentemente intervenuto è il decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87, recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario. Durante l’esame parlamentare, tuttavia, il contenuto di tale decreto-legge è stato riversato, mediante apposito maxiemendamento governativo, nel terzo provvedimento d’urgenza, il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; è pertanto con la legge n. 135 che sono entrate definitivamente in vigore le disposizioni originariamente introdotte con il D.L. n. 87/2012, che sarà lasciato decadere senza essere a sua volta convertito in legge.

L’art. 23-quater della legge n. 135/2012 (già art. 3 del D.L. n. 87) reca innanzitutto norme per l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato AAMS e dell’Agenzia del territorio: a decorrere dal 1° dicembre 2012, la prima sarà incorporata nell’Agenzia delle dogane, che assumerà la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, e la seconda nell’Agenzia delle entrate. Da notare che l’AAMS non risulta dotata di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, per cui non costituisce un ente pubblico soggetto alla normativa sul controllo parlamentare sulle nomine48, mentre lo è l’Agenzia del territorio, una delle quattro Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio e Agenzia del demanio) attualmente configurate come enti pubblici, non economici o economici, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico che, in conformità alle disposizioni di legge (contenute nel D.Lgs. n. 300/1999) e dei rispettivi statuti, godono di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria49.

Le funzioni attualmente esercitate dall’AAMS e dall’Agenzia del territorio saranno trasferite, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, rispettivamente all’Agenzia delle dogane e all’Agenzia delle entrate (comma 2); il trasferimento avrà luogo mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, data entro la quale saranno altresì adottate le misure eventualmente occorrenti per garantire la neutralità finanziaria del l’operazione di incorporazione (comma 3). In attuazione di tale prescrizione, sono stati emanati due distinti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 novembre 2012. Entro il 31 dicembre 2012 saranno deliberati dagli organi in carica alla data di cessazione degli enti incorporati i bilanci di chiusura degli enti medesimi, mentre i comitati di gestione delle Agenzie incorporanti saranno rinnovati, anche al fine di tenere conto delle nuove funzioni trasferite (comma 4). I successivi commi 5, 6, 7 e 8 disciplinano nei dettagli il trasferimento del personale attualmente dipendente dall’AAMS e dall’Agenzia del territorio e delle risorse finanziarie disponibili sui bilanci degli enti medesimi.

Il comma 9 dell’art. 23-quater della legge n. 135/2012 stabilisce inoltre la soppressione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, nata, come si è visto, dalla trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE ma non ancora costituita al momento della sua soppressione (cfr. supra). Le funzioni esercitate dall’ASSI, con le inerenti risorse umane, finanziarie e strumentali ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale, sono ripartite fra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il trasferimento avrà luogo mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012. Il trasferimento del personale attualmente dipendente dall’ASSI e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell’ente sono disciplinati in maniera analoga a quanto già disposto nei commi precedenti con riferimento all’AAMS e all’Agenzia del territorio.

Anche in questo caso, come si è visto in precedenza per molti casi analoghi con l’eccezione della legge n. 134/2012, alle illustrate disposizioni dell’art. 23-quater della legge n. 135/2012 non è riconnesso alcuno specifico effetto di risparmio di spesa, limitandosi il comma 11 di tale articolo a stabilire che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, l’art. 23-quinquies della legge n. 135/2012 (già art. 4 del D.L. n. 87/2012) compie nei confronti delle Agenzie fiscali e del Ministero dell’economia e delle finanze la stessa operazione già compiuta dalla legge n. 148/2011 in materia di riordino degli enti pubblici in generale: infatti, tale articolo reca un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle predette amministrazioni, che sono tenute, entro il 31 ottobre 2012, ad apportare un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche (per il Ministero, in aggiunta a quelle risultanti dall’applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 138/2011 ed in misura non inferiore al 20 per cento delle stesse; per le Agenzie fiscali, tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli), nonché ad effettuare una rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, anche in questo caso ulteriore e con una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione, per il Ministero, del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011 e, per le Agenzie, dell'articolo 23-quater della stessa legge n. 135/2012. Anche in questo caso, alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di assumere nuovo personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Ancora, la medesima legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del terzo dei predetti provvedimenti d’urgenza recentemente adottati dal Governo, il citato D.L. n. 95/2012, oltre alle illustrate disposizioni già contenute nel D.L. n. 87/2012 ed in essa confluite in sede di esame parlamentare, reca altresì ulteriori innovazioni e integrazioni alla già vastissima normativa taglia-enti.

In primo luogo, l’art. 12, comma 19, della legge n. 135 interviene, a fini dichiarati di semplificazione procedurale, su una delle norme basilari dell’intera costruzione, cioè l’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007 (cfr. supra), stabilendo che i regolamenti di delegificazione governativi ivi previsti, da adottarsi ai sensi della legge n. 400/1988 allo scopo di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici, sono emanati, anche sulla base delle proposte del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi istituito dall’art. 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e sentito il Ministro vigilante. Si tratta, con tutta evidenza, di un nuovo passo sulla strada dell’accentramento e della concentrazione ai livelli superiori di governo dei poteri di gestione dell’intero procedimento taglia-enti, che determina un ulteriore incremento del livello di “interventismo” della normativa vigente in materia.

Altre disposizioni del medesimo art. 12 della legge n. 135/2012 provvedono poi a nuove soppressioni e riordini di enti pubblici non economici. Innanzitutto, i commi 1 e 2 dell’art. 12 dispongono la soppressione dell’Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN50 e l’attribuzione delle funzioni già esercitate dall’INRAN al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA51; sono invece soppresse le funzioni che erano state attribuite all’INRAN a seguito della soppressione dell’Istituto nazionale conserve alimentari INCA. La suddivisione fra CRA ed Ente risi delle risorse umane, strumentali e finanziarie del soppresso INRAN sarà effettuata con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (comma 3 dell’art. 12); conseguentemente, il nuovo organico del CRA è ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca (comma 4), mentre il personale già dipendente dall’INCA trasferito all’INRAN a seguito della soppressione dell’INCA è posto in mobilità ai sensi del Decreto legislativo n. 165 del 12001 (comma 5). Il comma 6 dell’art. 12 disciplina infine l’ordinaria amministrazione necessaria a garantire la continuità dei rapporti già in capo al soppresso Istituto, affidata al Direttore generale dell’INRAN per un periodo massimo di dodici mesi.

I successivi commi da 7 a 17 dell’art. 12 della legge n. 135 procedono al riordino dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, benché, come si è visto, l’Agenzia fosse già stata oggetto di riordino effettuato nel corso del 2009 nell’ambito dello speciale procedimento, preliminare al riordino da effettuarsi ai sensi della normativa taglia-enti, relativo agli enti controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in base all’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, introdotto dalla legge di conversione 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra). I commi 7 e 8 dell’art. 12 stabiliscono che le funzioni di coordinamento relativo al finanziamento della politica agricola comune dell’Unione europea già svolte dall’AGEA siano trasferite, a decorrere dal 1° ottobre 2012, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che agirà come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi strutturali in agricoltura; sono invece confermate in capo all’Agenzia tutte le altre funzioni da essa attualmente esercitate. L’individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell’AGEA da riallocare presso il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali sarà effettuata con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (comma 9 dell’art. 12); conseguentemente, l’organico dell’AGEA sarà ridotto del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia, e la residua consistenza numerica complessiva del personale dipendente dall’AGEA costituirà il limite massimo della sua dotazione organica (comma 12). I commi 10 e 11 disciplinano dettagliatamente il trasferimento dall’AGEA al Ministero del personale interessato.

I commi 13 e 14 dell’art. 12 rideterminano gli organi dell’AGEA, identificandoli nel Direttore dell’Agenzia, il cui incarico ha la durata massima di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta, e nel Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti; vengono dunque meno tanto il Consiglio di amministrazione, già riformato in occasione del riordino del 2009 con la riduzione dei suoi componenti da 8 a 5, quanto il Presidente dell’Agenzia, benché debba notarsi che per la nomina del nuovo Direttore che ne prende il posto è comunque conservato il preventivo controllo parlamentare: il Direttore è infatti nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per il parere di competenza. Sempre con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, sarà adottato, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma, il nuovo Statuto dell’Agenzia e saranno determinati i compensi dei titolari dei nuovi organi (comma 15).

Da notare che, anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito della soppressione dell’INRAN e del riordino dell’AGEA, in quanto il comma 18 dell’art. 12 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sempre nel campo agroalimentare, il comma 18-bis dell’art. 12 della legge n. 135/2012 provvede a sopprimere la società Buonitalia S.p.a. in liquidazione e ad attribuire all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE l’attuazione delle politiche promozionali di competenza nazionale nell’ambito della promozione all’estero delle produzioni agroalimentari italiane e gli interventi a favore della internazionalizzazione delle imprese agricole. All’Agenzia ICE, istituita, come si è visto, dall’art. 14 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011, come modificato dall’art. 22 della legge n. 214/2011 (cfr. supra), sono trasferiti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 135/2012, i compiti e le funzioni e le risorse umane della soppressa Buonitalia S.p.a. in liquidazione nonché, entro 60 giorni dalla chiusura della fase di liquidazione, le eventuali risorse strumentali e finanziarie residue; il trasferimento ha luogo con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

I successivi commi da 49 a 58 dell’art. 12 della legge n. 135/2012 dispongono la soppressione dell’Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti” con la decadenza dei relativi organi statutari, ed il trasferimento delle relative funzioni, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, previo accertamento da parte di quest’ultimo della sussistenza e attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni stesse. Già denominata Istituto italiano di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”, trasformato nell’attuale Associazione, al fine di favorire la formazione, la promozione e la vigilanza in tema di cooperazione, dall’art. 10, comma 9, della legge 23 luglio 2009, n. 99, l’Associazione, avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicurava la vigilanza ed a supporto del quale essa operava quale ente strumentale seguendo le direttive impartite allo scopo di approfondire lo studio dell’imprenditorialità cooperativa e diffonderne la conoscenza, aveva comunque conservato la personalità giuridica di diritto pubblico e costituiva quindi un ente pubblico non economico rientrante nel campo d’applicazione della normativa taglia-enti.

I poteri già attribuiti al Presidente dell’Associazione ed al Consiglio di amministrazione, composto da un numero di membri compreso fra un minimo di 7 e un massimo di 15, passano, nella fase di liquidazione, a un dirigente delegato nominato dal Ministro dello sviluppo economico (comma 50), mentre rimane in carica il Collegio dei revisori con l’incarico di controllare l’attività del dirigente delegato ai fini della redazione del bilancio di chiusura dell’ente soppresso (comma 51). Il personale in servizio presso la soppressa Associazione è trasferito al Ministero dello sviluppo economico; il trasferimento è disciplinato dettagliatamente dai commi 54 e 55.

Analogamente, i commi da 59 a 70 dell’art. 12 della legge n. 135/2012 dispongono la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della Fondazione Valore Italia con lo scioglimento e la decadenza dei relativi organi statutari, ed il trasferimento di una parte delle relative funzioni al Ministero dello sviluppo economico. La Fondazione Valore Italia è stata istituita dal Ministero (allora denominato) delle attività produttive il 30 settembre 2005 quale persona giuridica di diritto pubblico destinata all’attuazione dell’art. 4, commi 68 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la realizzazione della “Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy”, e costituisce quindi un ente pubblico non economico rientrante nel campo d’applicazione della normativa taglia-enti. Alla data prevista per la soppressione, i poteri di Presidente e Consiglio di amministrazione, composto da 5 membri compreso il Presidente, passeranno ad un Commissario liquidatore che provvederà alle operazioni di liquidazione entro il 30 giugno 2014 (comma 60), mentre rimarrà in carica il Collegio dei revisori con l’incarico di controllare l’attività del commissario ai fini della redazione del bilancio di chiusura dell’ente soppresso (comma 64).

Il commissario verificherà altresì la disponibilità degli operatori del mercato a subentrare nel progetto per la realizzazione della predetta Esposizione permanente senza oneri per lo Stato: ove constati tale disponibilità, il commissario provvederà al trasferimento ai soggetti subentranti dei relativi rapporti ed attività in essere, mentre, in caso contrario, tutti i predetti rapporti ed attività si risolveranno di diritto il 30 giugno 2014 senza che sia dovuta alcuna compensazione (comma 61). Il programma per la “realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali”, attualmente gestito dalla Fondazione a seguito di convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, passerà invece in gestione diretta al Ministero stesso, che utilizzerà allo scopo le risorse finanziarie già trasferite alla Fondazione (comma 62). Il personale in servizio presso la Fondazione sarà trasferito al Ministero dello sviluppo economico, che incrementerà di conseguenza la propria dotazione organica (comma 65); il trasferimento è disciplinato dettagliatamente dai commi 66 e 67. Le risorse strumentali della Fondazione saranno acquisite al patrimonio del Ministero (comma 69).

Ulteriori disposizioni recate dall’art. 12 della legge n. 135/2012 in materia di normativa taglia-enti sono costituite dai commi 87 e 90. Il primo di tali commi, al fine di accelerare la definizione delle procedure per la soppressione dell’INPDAP e la sua confluenza nell’INPS disposte dalla legge n. 214/2011 (cfr. supra) ed assicurare il conseguimento dei previsti risparmi di spesa, stabilisce che all’approvazione del bilancio di chiusura dell’INPDAP si provvede mediante la nomina di un commissario ad acta; il secondo disciplina invece il processo di riordino dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL in funzione del contenimento dei costi degli organismi collegiali, stabilendo che l’attuale regime di commissariamento dell’Istituto, iniziato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2011, è prorogato fino all’approvazione del nuovo statuto dell’ISFOL volto a riordinare l’ente secondo regole di contenimento della spesa, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Anche in questo caso, come già per l’AGEA, l’ISFOL era già stato oggetto di un recente riordino: a seguito, infatti, del trasferimento all’Istituto delle funzioni già svolte dal soppresso Istituto affari sociali IAS, disposto dalla legge n. 122/2010 (cfr. supra), è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 gennaio 2011 il nuovo statuto dell’ente, attualmente vigente, che ha tra l’altro portato a 5, compreso il Presidente, il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, in attuazione dell’art. 6, comma 5, della medesima legge n. 122/2010. Peraltro, tale riordino ha avuto luogo, almeno formalmente, in via autonoma e non in esplicita attuazione né della normativa taglia-enti, né dello specifico riordino degli enti di ricerca disposto con il D.Lgs. n. 213/2009 ai sensi dell'art. 1 della legge 165/2007, che riguardava, come si è detto, solo gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per cui di esso non si tiene conto ai fini della valutazione degli effetti della normativa taglia-enti.

In aggiunta alle illustrate disposizioni dell’art. 1252, la legge n. 135/2012 ha impattato altresì sulla normativa taglia-enti con l’art. 13, stabilendo l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS e il suo subentro nei compiti e nelle funzioni svolti dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP, di cui ha previsto la soppressione53.

L’IVASS, espressamente qualificato come persona giuridica di diritto pubblico operante sulla base di princìpi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità (si tratta dunque di un ente pubblico non economico statale, ricompreso nel campo di applicazione della disciplina taglia-enti), opera con piena autonomia e indipendenza senza essere sottoposto alle direttive di altri soggetti pubblici e privati e riferendo al Parlamento e al Governo sulla propria attività (commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 13), per cui appare configurato come una vera e propria Autorità amministrativa indipendente. All’IVASS, come detto, sono trasferite le funzioni già affidate all’ISVAP dalla normativa vigente (comma 6), tranne la tenuta del ruolo dei periti assicurativi e la gestione del centro di informazione istituito dal D.Lgs. n. 209/2005, che passano alla CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi S.p.A. (commi 35 e 36), e la tenuta del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi con la connessa vigilanza sui soggetti in esso iscritti, che, attribuite all’IVASS solo transitoriamente, saranno poi trasferite ad un apposito organismo, avente personalità giuridica di diritto privato e ordinato in forma di associazione, che sarà istituito entro due anni con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400/1988 e sarà soggetto alla vigilanza dell’IVASS (comma 38).

Organi dell’IVASS, ai sensi del comma 10 dell’art. 13, sono: il Presidente, che coincide con il Direttore generale della Banca d’Italia (comma 11); il Consiglio, cui spetta l’amministrazione generale dell’ente, composto dal Presidente e due Consiglieri nominati con Decreto del presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d’Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che restano in carica sei anni con possibilità di rinnovo per una sola volta (commi 13, 14 e 15); e il Direttorio integrato, costituito dal Direttorio della Banca d’Italia integrato dai due Consiglieri dell’IVASS, cui spetta l’attività di indirizzo e direzione strategica dell’ente e la competenza ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all’esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa, e in ogni caso i provvedimenti a carattere normativo (commi 17, 18 e 20). Nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Direttorio integrato possono essere assunti dai Consiglieri dell’IVASS anche singolarmente, salvo ratifica collegiale (comma 22).

Per quanto specificamente concerne il subentro dell’IVASS all’ISVAP, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012, ossia dal 7 luglio 2012, gli organi dell’ISVAP sono decaduti e il suo Presidente ha assunto le funzioni di commissario per l’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’ente (articolo 13, comma 28). Entro 120 giorni da tale data, avrebbero dovuto essere nominati i consiglieri dell’IVASS e predisposto lo statuto del nuovo ente (comma 30). In effetti, lo statuto dell'IVASS è stato deliberato dal Direttorio della banca d’Italia il 31 ottobre 2012 e, previa delibera del Consiglio dei ministri in data 9 novembre 2012, è stato successivamente approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. I consiglieri dell'IVASS sono stati nominati, parimenti previa delibera del Consiglio dei ministri in data 9 novembre 2012, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 2012. Alla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS, ossia dal 1° gennaio 201354, l’ISVAP è soppresso ed il suo commissario straordinario decaduto (comma 31): l’IVASS succede pertanto all'ISVAP in tutte le funzioni, le competenze ed i poteri, nonché in tutti i rapporti attivi e passivi, con le eccezioni già viste (comma 32).

All’IVASS sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali dell’ISVAP, nonché il personale da questo dipendente, in relazione al quale è determinata la dotazione del nuovo ente; tale personale conserva di diritto il trattamento giuridico, economico e previdenziale di provenienza (comma 32). Il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale dell’IVASS sarà definito entro 120 giorni dal subentro all’ISVAP dal Consiglio di amministrazione, senza oneri di bilancio aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel bilancio dell’ISVAP (comma 33); entro lo stesso termine il Consiglio definirà un piano di riassetto organizzativo finalizzato a realizzare risparmi rispetto al costo totale di funzionamento del soppresso ISVAP (comma 34). La contabilità dell’IVASS sarà verificata da revisori esterni sulla base della normativa vigente per la Banca d’Italia, fermi restando i controlli già esercitati dalla Corte dei conti sul soppresso ISVAP (comma 39).

Infine, ulteriori disposizioni della legge n. 135/2012 che incidono sulla normativa taglia-enti, intesa in senso lato, sono l’art. 2 e l’art. 14, relativi alla riduzione delle spese per il personale e all’ulteriore riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, l’art. 11, che prevede il riordino delle Scuole pubbliche di formazione, e l’art. 8, che disciplina la riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali.

In particolare, l’art. 2 dispone un ulteriore intervento di riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni, fra cui gli enti pubblici non economici, già interessate dall’art. 74 della legge n. 112/2008, dall’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25/2010 e dall’art. 1, comma 3, della legge n. 148/2011 (cfr. supra), nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. A tali riduzioni si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, considerando che le riduzioni stesse possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione (comma 5). Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di riduzione entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 6); sono dettagliatamente disciplinati i casi di esclusione dalle nuove riduzioni così disposte o di loro applicazione in misura particolare, mentre alle amministrazioni interessate è fatto obbligo di adottare, entro sei mesi dall’adozione dei provvedimenti di riduzione, i nuovi regolamenti di organizzazione (comma 10).

L’art. 14 completa il quadro innovando in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni e di mobilità, al fine di dare attuazione a quanto previsto in materia di assunzioni dall'art. 16, comma 1, della legge n. 111/2011, e prorogando di un anno i limiti rispettivamente stabiliti con riferimento al 2013, al 2014 e al 2015, nonché estendendo tali limiti ai corpi di polizia e ai vigili del fuoco (commi 1 e 2). Disposizioni speciali sono recate dai commi successivi per una serie di enti ed organismi pubblici (università, enti di ricerca, camere di commercio, vigili del fuoco, corpi di polizia, comparto scuola, ecc.).

L'articolo 11 reca disposizioni in merito al riordino, mediante regolamenti governativi di delegificazione, delle Scuole pubbliche di formazione, degli istituti di formazione e delle altre strutture competenti, al fine di razionalizzare le spese di funzionamento e di personale da queste sostenute, individuando i criteri per la riforma del sistema di reclutamento e formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, nonché per assicurare il coordinamento delle funzioni svolte dagli istituti di formazione; in particolare, fra i criteri per l’emanazione dei regolamenti è prevista l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni delle strutture e funzioni coincidenti o analoghe (comma 1). Il comma 2 prevede altresì il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.

L’art. 8, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica, fa obbligo a tutti gli enti pubblici non territoriali di adottare una serie di iniziative di risparmio e razionalizzazione di spesa, in aggiunta alle quali i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione predisposto dall’ISTAT, nonché alle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale e delle università e degli enti di ricerca, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010; a loro volta, gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato, hanno l’obbligo di adottare interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi in misura corrispondente (comma 3).

Si segnala altresì che alla prevista data del 1° settembre 2012 si è effettivamente attuata l’operazione, prevista dall’art. 19, commi 1, 2 e 3, della legge n. 111/2011 in materia di riordino degli enti di ricerca (cfr. supra), di soppressione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS e ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni precedentemente svolti dall’ANSAS. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2012 è stato infatti nominato, con decorrenza appunto dal 1° settembre successivo, il Commissario straordinario del ripristinato INDIRE, in attesa della costituzione degli organi statutari, con il conseguente venir meno dell’ANSAS (che, come si è visto, non essendo andata a buon fine la procedura di riordino ai sensi dell’art. 27 della legge n. 69/2009, era rimasto privo di statuto e in regime commissariale fin dal momento della sua costituzione).

Da ultimo, il recente decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è intervenuto sull’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP, inizialmente costituito, come si è visto, come progetto gestionale in via di sperimentazione (cfr. supra): in base all’art. 14, comma 2, del D.L. n. 158/2012, “al fine di limitare gli oneri per il Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni in favore delle popolazioni immigrate”, l’INMP viene configurato come ente pubblico a tutti gli effetti, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonoma organizzativa, amministrativa e contabile, sotto la vigilanza del Ministero della salute, con il compito di promuovere attività di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà; ai sensi del successivo comma 3, l’Istituto è altresì centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Sono organi dell’INMP il consiglio di indirizzo, il direttore e il collegio sindacale. Il consiglio di indirizzo ha compiti di indirizzo strategico ed è composto da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà. Il direttore dell’INMP è nominato dal Ministro della salute, ha la rappresentanza legale dell’Istituto ed esercita tutti i poteri di gestione. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinati il funzionamento e l’organizzazione dell’Istituto (comma 4). I successivi commi 5 e 6 si occupano del finanziamento dell'INMP, mentre il comma 7 provvede ad abrogare le illustrate disposizioni della legge n. 111/2011 che prevedevano la soppressione e liquidazione dell’Istituto in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto gestionale entro il 31 dicembre 2013. La conversione in legge delle illustrate disposizioni del D.L. n. 158/2012, ad opera della legge 8 novembre 2012, n. 189, ha comportato pertanto, ai fini della valutazione degli effetti della normativa taglia-enti, l’istituzione di un quinto nuovo ente pubblico (cfr. infra).


9. Quadro di sintesi riassuntivo

Volendo, quindi, sintetizzare l'esito di quanto finora detto, per quanto riguarda gli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici, il quadro che emerge alla data di pubblicazione di questo Bollettino è il seguente.

Sono stati soppressi (cfr. la tabella seguente) 41 enti ed istituti pubblici non economici statali, con il conseguente trasferimento delle relative funzioni e risorse ad altri enti e pubbliche amministrazioni, a fronte dell’istituzione di 5 nuovi enti (l’ISPRA, risultante, come si è detto, dall’accorpamento di 3 enti precedentemente esistenti, l’Agenzia ICE, la nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, l’INDIRE e l'INMP). Sono state inoltre abrogate le disposizioni istitutive di due nuovi enti (l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione e l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI) previsti, rispettivamente, dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n 111 del 2011, ma non ancora costituiti.

Gli enti soppressi rientravano per la quasi totalità - in 39 casi su 41 - nella categoria di quelli con dotazione organica pari o superiore a 50 unità di personale; fra gli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità risultano invece due sole soppressioni (l’Ente teatrale ETI e l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

A seguito di tali soppressioni sono venuti meno 39 incarichi di Presidenti di enti pubblici di nomina governativa55 (nel caso del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, il Presidente era di diritto il Ministro delle politiche agricole e forestali, mentre l’ANSAS era privo di statuto e in regime commissariale fin dal momento della sua costituzione) sulle cui proposte di nomina era prevista l’acquisizione del parere parlamentare, a fronte della previsione di 5 nuovi incarichi presidenziali (quelli dei Presidenti dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE, della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti e dell’INDIRE, oltre a quello de direttore dell'INMP) soggetti ad analogo controllo parlamentare.

Sono stati altresì soppressi, complessivamente, 374 incarichi di altri amministratori in enti pubblici non economici56, il cui conferimento rientrava nel campo di applicazione della normativa sul controllo parlamentare sulle nomine, a fronte della previsione di 24 nuovi incarichi analoghi (quelli degli altri amministratori dell’ISPRA, dell’Agenzia ICE, della nuova Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, dell’INDIRE, nonché i 6 nuovi rappresentanti destinati ad integrare il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, e i due componenti del consiglio di indirizzo dell'INMP di nomina ministeriale57).58


ENTI SOPPRESSI O TRASFORMATI

e relative nomine governative venute meno

AMMINISTRAZIONI SUBENTRANTI

nei compiti e nelle funzioni degli enti soppressi

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ARPAT

1 Presidente e 4 componenti del Cons. di Amminis.




Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione)

dotato di 1 Presidente e 6 componenti del CDA

Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA

1 Presidente e 4 componenti del CDA



Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL

Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Istituto postelegrafonici IPOST

1 Presidente e 6 componenti del CDA

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM

1 Presidente e 10 componenti del CDA

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP (poi a sua volta soppresso: cfr. infra)

Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD

1 Presidente e 12 componenti del CDA

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS (poi a sua volta soppresso: cfr. infra)

Istituto affari sociali IAS

1 Presidente e 5 componenti del CDA

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL

Istituto di studi e analisi economica ISAE

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Ministero dell'economia e delle finanze

Ente italiano montagna EIM

1 Presidente e 2 componenti del CDA

Presidenza del Consiglio dei ministri

Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari SSICA

1 Presidente e 17 componenti del CDA

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA Parma

Stazione sperimentale del vetro

1 Presidente e 17 componenti del CDA

CCIAA Venezia

Stazione sperimentale per la seta

1 Presidente e 8 componenti del CDA






CCIAA Milano

Stazione sperimentale per i combustibili

1 Presidente e 11 componenti del CDA

Stazione sperimentale carta, cartoni e paste per la carta SSCCP

1 Presidente e 8 componenti del CDA

Stazione sperimentale per le industrie degli oli e dei grassi SSOG

1 Presidente e 17 componenti del CDA

Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi SSEA

1 Presidente e 17 componenti del CDA

CCIAA Reggio Calabria

Stazione sperimentale pelli e materie concianti

1 Presidente e 8 componenti del CDA

CCIAA Napoli

Istituto per la promozione industriale IPI

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero dello sviluppo economico

Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale

1 Presidente e 4 componenti del CDA



Ministero per le politiche agricole e forestali

Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO

7 componenti della Giunta esecutiva

Ente teatrale italiano ETI

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero per i beni e le attività culturali

Ente nazionale delle sementi elette ENSE59

1 Presidente e 4 componenti del CDA


Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN (poi a sua volta soppresso: cfr. infra)

Istituto nazionale conserve alimentari INCA

1 Presidente e 10 componenti del CDA

Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN

1 Presidente e 9 componenti del CDA

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed altri enti e istituzioni di ricerca

Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali AGES

1 Presidente e 8 componenti del CDA


Ministero dell’interno


Istituto per il commercio estero ICE

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Ministero dello sviluppo economico e Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE (di nuova istituzione)

dotata di 1 Presidente e 4 componenti del CDA

Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Inizialmente: Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI (di nuova istituzione, ma soppressa prima dell’effettiva costituzione dalla legge n. 135/2012)

Successivamente: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Agenzia delle dogane e dei monopoli

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP

1 Presidente e 24 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza



Istituto nazionale della previdenza sociale INPS (il cui Consiglio di indirizzo e vigilanza è conseguentemente integrato di 6 rappresentanti)

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS

1 Presidente e 12 componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza

Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI

1 Presidente, 3 vicepresidenti, 64 componenti del CDA

(Erano altresì previsti 3 deputazioni di sezione, composte in media da 18 membri, e 3 comitati esecutivi in seno alle deputazioni, composti da 8 membri ciascuno. L’Ente era peraltro in gestione commissariale dal 1979)


Soggetto non ancora specificato (da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate)

Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua

1 Presidente e 2 componenti

Autorità per l’energia elettrica e il gas e Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare




Agenzia per la sicurezza nucleare

1 Presidente e 4 componenti

In via transitoria: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA (di nuova istituzione: cfr. supra)

Successivamente, in via definitiva: Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale

1 Presidente e 2 componenti

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

1 Presidente e 4 componenti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ente nazionale per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni DigitPA

1 Presidente e 3 componenti del CDA


Agenzia per l’Italia digitale (di nuova istituzione ma non configurata come ente dotato di autonoma personalità giuridica)

Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione

1 Presidente e 8 componenti del CDA, già ridotti a 4 a seguito del riordino precedente alla soppressione

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN

1 Presidente e 4 componenti del CDA

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA e Ente risi, tranne che per le funzioni attribuite all’INRAN a seguito della soppressione dell’INCA, che vengono soppresse

Associazione italiana di studi cooperativi “Luigi Luzzatti”

1 Presidente e 15 componenti del CDA

Ministero dello sviluppo economico, previo accertamento della sussistenza e attualità dell’interesse pubblico allo svolgimento delle funzioni

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS

1 Commissario straordinario (lo statuto dell’ente non era mai stato approvato ed esso si trovava in regime commissariale fin dal momento della costituzione)

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE(di nuova istituzione)

dotato di 1 Presidente e 4 componenti del CDA


Nel computo così effettuato non si tiene conto dell’istituzione dell’IVASS con la connessa soppressione dell’ISVAP, (al riguardo vedasi infra in relazione alle autorità amministrative indipendenti), e della soppressione della Fondazione Valore Italia, che avrà luogo dal 1° gennaio 2014, , tanto meno, della trasformazione dell’attuale ente Associazione italiana della Croce rossa CRI nell’Ente strumentale alla Croce rossa italiana, prevista per quest’ultima data. Al computo può peraltro aggiungersi l'incorporazione dell’Agenzia per il territorio nell’Agenzia delle entrate, avvenuta il 1° dicembre 2012, qualora le relative cariche (1 direttore e 4 componenti del comitato di gestione) si ritenessero assimilabili rispettivamente a quelle del presidente e del componente del consiglio di amministrazione di un ente pubblico.

Nel computo non si tiene altresì conto della trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona ASP del Pio istituto elemosiniere, in quanto trattasi di materia attribuita alla competenza regionale, né dell’intervenuta soppressione dell’Ente irriguo umbro toscano EIUT, rientrante nella categoria degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità, in quanto tale soppressione ha avuto luogo in base alla normativa speciale riguardante l’ente stesso e non in attuazione della normativa taglia-enti, della quale si può semmai dire che ha omesso di “salvarlo” riordinandolo e mutandone la natura giuridica: infatti, nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009, l’ultima utile prima della scadenza prevista dalla legge per la durata dell’Ente (prorogata da ultimo al 6 novembre 2009), il Governo non ha approvato la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico presentata dal Ministro dell’agricoltura, per cui l’Ente è stato posto in liquidazione con Decreto ministeriale del 20 novembre successivo60.

Finora, tutti gli enti soppressi lo sono stati mediante specifica norma di legge che ha disposto direttamente la loro soppressione ed il trasferimento ad altri organismi delle relative funzioni e risorse; non risultano casi di soppressione conseguenti ai procedimenti di riordino e soppressione inizialmente previsti dall’originaria normativa taglia-enti, nemmeno a seguito dell’applicazione dell’istituto della ‘ghigliottina’ introdotto dalla legge n. 133/2008.

Risultano invece casi di riordino che hanno fatto perdere agli enti interessati la natura di ente pubblico: a seguito di riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti sono infatti venuti meno tre ulteriori enti pubblici non economici, trasformati con apposito regolamento in enti di diritto privato a ridosso della scadenza del 31 ottobre 2010. Si tratta, come si è visto, della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, trasformata con il D.P.R. 13 ottobre 2009, n. 180, dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 261) e dell’Ente opere laiche palatine pugliesi (D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 263). Tutti e tre gli enti rientravano, come il soppresso EIUT, fra gli 11 di cui era direttamente prevista dalla legge n. 244 del 2007 la soppressione ove non riordinati entro il maggio 2008, poi “salvati” dalla legge n. 133 del 2008 per essere ricondotti alla procedura generale di riordino e soppressione. A seguito della trasformazione in fondazioni di diritto privato è espressamente previsto dai citati regolamenti che gli enti in questione si finanzino con entrate proprie, senza oneri a carico della finanza pubblica, e che il relativo statuto non possa prevedere la possibilità di ricevere contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici; inoltre, nei due regolamenti del 2010 la titolarità degli organi delle fondazioni è onorifica. Rimane peraltro la vigilanza sulle fondazioni da parte del Ministro competente (rispettivamente, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro della difesa e il Ministro dell’interno). Le tre fondazioni subentrano nella titolarità del patrimonio già appartenente ai corrispondenti enti pubblici preesistenti; i rapporti di lavoro con il personale dipendente di tali enti pubblici sono integralmente confermati e proseguono con le fondazioni di diritto privato sulla base dell’applicazione, successivamente all'approvazione dei nuovi statuti, del contratto collettivo di lavoro di diritto privato del pertinente comparto. Per quanto non disposto dai regolamenti di riordino, le fondazioni agiscono sulla base delle disposizioni del codice civile. In conseguenza dell’operazione così effettuata sono uscite dall’ambito del controllo parlamentare, complessivamente, altre 29 nomine governative, relative a 3 cariche di Presidente ed a 26 cariche di altri amministratori nei tre enti in questione61.

Ugualmente mediante riordino effettuato ai sensi del procedimento taglia-enti, come si è visto, sono stati riordinati, complessivamente, 13 enti pubblici non economici statali62; gli effetti di tale riordino sul campo di applicazione del controllo parlamentare sulle nomine, con l’indicazione delle 63 cariche amministrative venute meno nell’ambito di tali enti, sono ricostruiti nella tabella che segue. Sono in via di accertamento, in collaborazione con gli uffici del Governo, gli effetti della scadenza del termine del 31 ottobre 2010 sugli altri enti pubblici non economici ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti e non effettivamente interessati da riordino; al momento, come si è detto, non risultano casi di soppressione comunicati dai Ministri vigilanti al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa, come stabilito dall’art. 26, comma 1, terzo periodo, della legge n. 133/2008.




ENTI RIORDINATI

NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ANSV

1 componente del Collegio (passato da 4 a 3 componenti più il Presidente)

Accademia dei Lincei

0 (risulta modificata solo la composizione del Collegio dei revisori dei conti)

Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente)

Lega navale italiana LNI

3 componenti del CDA (passato da 13 a 10 componenti più il Presidente)

Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente e il Vicepresidente)

Aero Club d’Italia

6 componenti del Consiglio federale (passato da 11 a 5 componenti compreso il Presidente)

Ente nazionale per l’aviazione civile ENAC

2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente)

Unione italiana tiro a segno UITS

4 componenti del Consiglio direttivo (passato da 16 a 12 componenti più il Presidente)

Istituto agronomico per l’oltremare IAO

4 componenti del Comitato di gestione (passato da 9 a 5 componenti compreso il Direttore generale)

Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali

6 componenti del CDA (passato da 11 a 5 componenti compreso il Presidente)

Istituto nazionale di statistica ISTAT

5 componenti del Consiglio (passato da 10 a 5 componenti compreso il Presidente)

Cassa di previdenza delle Forze armate

21 componenti del CDA (i CDA delle sei Casse militari preesistenti contavano in totale 34 componenti compresi i Presidenti, mentre il CDA della Cassa di previdenza è composto da 13 membri compreso il Presidente)

Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato

3 componenti del CDA (passato da 6 a 3 componenti compreso il Presidente)



Mediante riordino effettuato invece ai sensi di norme speciali, ulteriori rispetto alla normativa taglia-enti propriamente intesa e integrative della stessa (l’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e l’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché, per l’AGEA, i commi da 13 a 15 dell’art. 12 della legge n. 135/2012: cfr. supra), sono stati modificati gli statuti di 7 enti pubblici non economici controllati o vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (mediante delibere dei competenti organi degli enti successivamente recepite con decreti del Ministro di settore di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze) e di 3 enti vigilati dal Ministero della salute (cfr. supra), con la conseguente scomparsa di 30 cariche amministrative già rientranti nel campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine, come ricostruito nella tabella che segue. Per il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’intervento così effettuato, che ai sensi di legge doveva essere preliminare a quello previsto dalla normativa taglia-enti (“in vista del relativo necessario riordino”), è stato di fatto definitivo per la maggior parte degli enti interessati, ad eccezione, come si è visto, di UNIRE, INRAN ed ENSE:


ENTI RIORDINATI

NOMINE GOVERNATIVE VENUTE MENO

Unione nazione per l’incremento delle razze equine UNIRE63

2 componenti del CDA (passato da 7 a 5 componenti compreso il Presidente)

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA

3 componenti del CDA (passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente)

Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN64

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)

Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA

7 componenti del CDA (dapprima passato da 8 a 5 componenti compreso il Presidente, successivamente soppresso insieme con il Presidente, sostituito peraltro dal Direttore)

Istituto nazionale di economia agraria INEA

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)

Ente nazionale sementi elette ENSE65

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente)

Istituto superiore di sanità ISS

4 componenti del CDA (passato da 9 a 5 componenti compreso il Presidente)

Lega italiana per la lotta contro i tumori LILT

10 componenti del Consiglio direttivo nazionale (passato da 15 a 5 componenti compreso il Presidente)

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

0 (per il CDA, già in precedenza composto da 5 membri, sono cambiate solo le modalità di designazione)



Infine, mediante riordino effettuato, come si è visto, direttamente per legge, sono stati soppressi, complessivamente, 26 incarichi di componente di 9 Autorità amministrative indipendenti (cfr. la tabella seguente):


AUTORITA’ AMMINISTR. INDIPENDENTI

interessate dalla riduzione dei componenti

RIDUZIONE DEI COMPONENTI

disposta dalla legge n. 214/2011

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM

Da 8 a 4 componenti del Consiglio (-4)

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Da 7 a 3 componenti (-4)

Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG

Da 5 a 3 componenti (-2)

Autorità garante della concorrenza e del mercato

Da 5 a 3 componenti (-2)

Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB

Da 5 a 3 componenti (-2)

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP

Da 6 a 3 componenti (-3) e poi a 2 (-4) a seguito del subentro da parte dell'IVASS66

Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP

Da 5 a 3 componenti (-2)

Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT

Da 5 a 3 componenti (-2)

Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

Da 9 a 5 componenti (-4)



b) Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L. n. 14/1978 nel mese di dicembre 2012


In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.

In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.


La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.


Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.


Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Qualora la legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) o il relativo statuto, ove approvato con atto avente forza di legge, contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative o integrative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "d", nella colonna relativa alla procedura di nomina.


Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale della previdenza sociale INPS

Componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza:



Guido Abbadessa

(presidente)


Alessandro Vecchietti

(vicepresidente)


Albini Pierangelo

Amadei Enrico

Bartoli Gaetano

Bertozzi Donatello

Bussoni Mauro

Carannante Rocco

Cavallaro Nicola M.

Cavaterra Rita

Falco Carlo

Galli Giuseppe

Gori Moreno

Lazzarelli Guido

Leo Fiorito

Magliaro Giovanni

Magri Maria

Marignani Carlo

Nesci Cosimo

Occhipinti Armando

Patta Gian Paolo

Perotti Marco

Scardaone Luigi

Taddei Francesco


Da intendersi assorbito in quanto il differimento della scadenza è stato disposto direttamente dalla legge

2/1/2009


scadenza:

2/1/2013


differita al 30/4/2013

dall'art. 1, comma 402, della legge

n. 228/2012

(legge di stabilità 2013)





Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative



L'articolo 1, comma 402, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha prorogato fino al 30 aprile 2013 il termine di scadenza del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS. La proroga è stata disposta, nelle more del completamento del riordino conseguente alle disposizioni già introdotte dal decreto-legge n. 78/2010 e dal decreto-legge n. 201/2011, per garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria. Come ricordato nel precedente Bollettino, il mandato dei componenti di tale organo sarebbe infatti scaduto il 2 gennaio 2013, essendo stati nominati per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 gennaio 2009.

L'ordinamento degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, disciplinato dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, è stato significativamente modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale riordino ha anzitutto comportato la soppressione, fra gli organi di tali enti, del consiglio di amministrazione, le cui funzioni sono state devolute al presidente. Di conseguenza il consiglio di indirizzo e vigilanza costituisce l'unico organo collegiale di amministrazione, avendo il collegio dei sindaci una funzione eminentemente di controllo. Il CIV definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente previdenziale, determinandone gli obiettivi strategici pluriennali; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente ed approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Competenze specifiche sono attribuite al CIV in relazione alla nomina del presidente dell'ente previdenziale: almeno trenta giorni prima della naturale scadenza, ovvero entro dieci giorni dall'anticipata cessazione del presidente, il consiglio di indirizzo e vigilanza informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali affinché si proceda alla nomina del nuovo titolare. Detto Ministro, peraltro, contestualmente alla richiesta del parere parlamentare di cui alla legge n. 14/1978, provvede ad acquisire sulla proposta di nomina del presidente anche l'intesa con il CIV, che deve intervenire entro trenta giorni. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale termine, il Consiglio dei Ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato.

In base all'articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 479/1994, il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività. La loro nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni dei soggetti sindacali predetti.

Il CIV dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. I suoi componenti cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti o deceduti67. Il CIV elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Attuale presidente è Guido Abbadessa, mentre il vice presidente (scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro) è Alessandro Vecchietti.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, il numero dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza, con effetto dalla ricostituzione dei medesimi, è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento. Si segnala peraltro che, in conseguenza dell'attribuzione all'INPS delle funzioni già proprie dei soppressi INPDAP ed ENPALS, l'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto l'integrazione nel consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS di sei rappresentanti. In base al disposto dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 2 aprile 2012, quattro dei suddetti componenti integrativi devono riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP; gli altri due devono riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura di nomina

Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL

Componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza:


Francesco Lotito

(presidente)


Fabio Pontrandolfi

(vicepresidente)


Luisa Benedettini

Luciano Bertozzi

Franco Bettoni

Sergio Bonetti

Carlo Borio

Pierluigi Bruschi

Roberto Caponi

Riccardo Giovani

Mario Guida

Romano Magrini

Isidoro Marino

Achille Massenti

Giuseppe Pagliuca

Vittorio Panizza

Carlo Pasqua

Carlo Piccirilli

Enzo Pierangioli

Francesco Rampi

Ugo Russo

Elio Schettino

Domenico Scopelliti

Giuseppe Turudda

Giovanni Vinay


Da intendersi assorbito in quanto il differimento della scadenza è stato disposto direttamente dalla legge

2/1/2009


scadenza:

2/1/2013


differita al 30/4/2013

dall'art. 1, comma 402, della legge

n. 228/2012

(legge di stabilità 2013)




Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per un componente, su designazione della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.


L'articolo 1, comma 402, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha prorogato fino al 30 aprile 2013 anche il termine di scadenza del consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) dell'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro INAIL. La proroga è stata disposta, come riferito supra riguardo all'omologo organo dell'INPS, nelle more del completamento del riordino conseguente alle disposizioni già introdotte dal decreto-legge n. 78/2010 e dal decreto-legge n. 201/2011, per garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale, nonché il rispetto dei prescritti adempimenti di natura contabile, economica e finanziaria. Il mandato dei componenti del CIV dell'INAIL sarebbe infatti anch'esso scaduto il 2 gennaio 2013, essendo stati nominati per quattro anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 gennaio 2009.

Per quanto concerne il riordino degli enti pubblici di previdenza ed assistenza, si rinvia a quanto già riferito supra relativamente al consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS.

Tuttavia il penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del D. Lgs. n. 479/1994 detta disposizioni specifiche circa la composizione del CIV dell'INAIL. A differenza di quanto previsto per il corrispondente organo dell'INPS, il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti in relazione al CIV dell'INPS. La loro nomina avviene parimenti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle designazioni delle rappresentanze sociali sopra citate.

Il CIV dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. I suoi componenti cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti o deceduti68. Il CIV, nella sua prima seduta, elegge il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti. Attuale presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INAIL è Francesco Lotito, mentre il vice presidente (scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro) è Fabio Pontrandolfi.

Si ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del decreto-legge n. 78/2010, il numero dei componenti dei consigli di indirizzi e vigilanza, con effetto dalla ricostituzione dei medesimi, è ridotto in misura non inferiore al trenta per cento.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

IVASS

Consiglieri:


Riccardo Cesari,

Alberto Corinti

Comunicazione

al Parlamento

ai sensi dell’art. 9

della L. n. 14/1978


(in via di ipotesi interpretativa)


24/12/2012



D.P.R., previa delibera del Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e di concerto con il Ministro dello sviluppo economico



Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 2012 sono stati nominati Fabrizio Saccomanni, in quanto direttore generale della Banca d'Italia, presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni IVASS, nonché Riccardo Cesari e Alberto Corinti consiglieri del medesimo Istituto. Le nomine di Cesari e Corinti erano state deliberate dal Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su designazione del Governatore della Banca d'Italia.

Nella stessa riunione del 9 novembre 2012, il Consiglio dei Ministri aveva altresì approvato lo statuto dell'IVASS che, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è stato approvato con D.P.R. in data 12 dicembre 2012. Detto Statuto è infine entrato in vigore il 1° gennaio 2013.

Come riferito nei precedenti numeri del Bollettino, l'articolo 13 del decreto-legge n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, ha istituito l'IVASS attribuendo ad esso le funzioni già affidate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private di interesse collettivo ISVAP69. In particolare, alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia dal 7 luglio 2012, gli organi dell'ISVAP erano decaduti ed il presidente dell'Istituto soppresso, Giancarlo Giannini, aveva assunto la funzione di commissario per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

Per effetto del combinato disposto dei commi 31 e 32 del predetto articolo 13, alla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS, e cioè dal 1° gennaio 2013, l'ISVAP è soppresso ed il relativo commissario straordinario decaduto. Dalla medesima data l'IVASS succede all'ISVAP in tutte le funzioni, le competenze, i poteri ed i rapporti attivi e passivi.

Sono organi dell'IVASS il presidente, il consiglio ed il direttorio della Banca d'Italia in composizione integrata. Presidente dell'IVASS è - come detto - il direttore generale della Banca d'Italia, Fabrizio Saccomanni. Il consiglio, cui spetta l'amministrazione generale dell'Istituto, è composto dal presidente dell'IVASS e da due consiglieri, i predetti Cesari e Corinti, scelti - come previsto dal comma 13 del suddetto articolo 13 - tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza oltre che di elevata qualificazione professionale in campo assicurativo. I due consiglieri, che restano in carica per sei anni rinnovabili una sola volta, integrano altresì il direttorio della Banca d'Italia per il solo esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa e previdenziale.

L'IVASS è stato istituito al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria. L'Istituto opera in base a principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed

economicità, mantenendo i contributi di vigilanza annuali previsti dal Codice delle assicurazioni private. L'IVASS ed i componenti dei suoi organi operano con piena autonomia ed indipendenza e non

sono sottoposti alle direttive di altri soggetti.

Sotto il profilo del controllo parlamentare, premesso che l'IVASS dispone di personalità giuridica di diritto pubblico ai sensi del comma 2 del predetto articolo 13, si osserva che sebbene la nomina dei consiglieri avvenga su proposta del Governatore della Banca d'Italia, la delibera della nomina stessa è assunta dal Consiglio dei Ministri, ad iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri, prima di essere formalizzata in un decreto del Presidente della Repubblica. Di conseguenza, qualora si considerasse preminente il dato sostanziale della deliberazione governativa, potrebbe ritenersi, in via di ipotesi interpretativa, applicabile alla fattispecie il dettato dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978, laddove esso prevede che "le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti... effettuate dal Consiglio dei Ministri o dai Ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere".



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura di nomina

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori

ISFOL


Presidente:


Pietro Antonio Varesi



Pareri favorevoli espressi dalla

11ª Commissione

del Senato

il 29/11/2012

e dalla

XI Commissione

della Camera

il 4/12/2012

ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978.


Procedura di nomina in corso





D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali


Commissario

straordinario:


Pietro Antonio Varesi


Nomina non ancora comunicata al parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

20/12/2012


(decorrenza:

1°/1/2013)

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali


Il Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2012 ha deliberato la nomina di Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL. Come ricordato nel precedente Bollettino, l'11ª Commissione del Senato e la XI Commissione della Camera avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina nelle rispettive sedute del 29 novembre e del 4 dicembre 201270.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la nomina di Varesi è stato quindi trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione. Nelle more di tale procedura, al fine di assicurare la continuità nella gestione dell'Istituto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto in data 20 dicembre 2012, ha nominato lo stesso Pietro Antonio Varesi commissario straordinario dell'ISFOL a decorrere dal 1° gennaio 2013 fino alla nomina del presidente, e comunque non oltre il 31 marzo 2013. Varesi succede dunque a Matilde Mancini, il cui mandato commissariale è venuto a scadenza il 31 dicembre 2012.

Il commissariamento dell'ISFOL era stato disposto con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 dicembre 2011, annunciato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011 e non comunicato alle Camere ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14/1978. Con tale decreto Matilde Mancini veniva nominata commissario straordinario dell'Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2012, succedendo a Sergio Trevisanato che era cessato dall'incarico il 31 dicembre 201171. Tale gestione commissariale veniva peraltro prorogata a decorrere dal 1° luglio 2012 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 luglio 2012, annunciato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio 2012 e parimenti non comunicato alle Camere. Per effetto di tale provvedimento il mandato di Matilde Mancini, già in scadenza al 30 giugno 2012, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012.

Si ricorda peraltro che il nuovo statuto dell’ISFOL era stato adottato con D.P.C.M. 11 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2011. L'articolo 6, comma 1, di tale statuto prevede che il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari, dura in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. L'articolo 7, comma 2, del nuovo statuto prevede altresì una riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da 8 a 4, più il presidente. Essi sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne designa due; altri due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e uno dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca72.

L'ISFOL, istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973, è, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999, ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per effetto dell'articolo 7, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, sono state trasferite all'ISFOL le funzioni proprie dell'Istituto affari sociali IAS (di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 23 novembre 2007), contestualmente soppresso. L'ISFOL è succeduto allo IAS in tutti i rapporti attivi e passivi73.



c) Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non ancora rinnovate nel mese di dicembre 2012
o previste in scadenza entro il 28 febbraio 2013



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto

Data scadenza

Procedura di nomina

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

COVIP


Presidente:


Antonio Finocchiaro




Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978

3/12/2012


D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze


Componente:


Giuseppe Stanghini



20/2/2013



Il 3 dicembre 2012 è scaduto il mandato del presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, Antonio Finocchiaro, che era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 2008.

Al riguardo, il Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha avviato la procedura di nomina di Fiorella Kostoris a presidente della COVIP.

Il 20 febbraio 2013 scadrà inoltre il mandato a componente della medesima Commissione di Giuseppe Stanghini, il quale era stato nominato per quattro anni con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2009.

I componenti della COVIP sono infatti nominati, nel rispetto della disciplina di cui alla legge n. 14/1978, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Come ricordato nei precedenti numeri della presente pubblicazione, la composizione della COVIP è stata modificata dall'articolo 23, comma 1, lettera g) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto "Salva Italia"), che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti compreso il presidente inizialmente previsti, a tre componenti compreso sempre il presidente. Il relativo mandato dura quattro anni ma, per effetto del divieto generale di conferma alla cessazione della carica previsto dall'articolo 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, i componenti della COVIP non possono più essere confermati nell'incarico come originariamente previsto dalla legge istitutiva.

Per effetto di tale modificazione, scaduti nei mesi di febbraio ed agosto 2012 i mandati dei commissari Eligio Boni e Giancarlo Morcaldo, non sono stati nominati nuovi commissari in loro vece, consentendo con ciò alla COVIP di raggiungere la ridotta consistenza numerica prevista nel ricordato decreto-legge n. 201/2011. La Commissione risulta dunque attualmente composta dal presidente uscente Antonio Finocchiaro e dai commissari Rino Tarelli e Giuseppe Stanghini.

La COVIP, istituita con il D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è regolata dall'articolo 18 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze74.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Ente parco nazionale del Vesuvio

Presidente:


Ugo Leone

Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978

15/1/2013

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la regione competente


Ente parco nazionale

del Circeo

Commissario straordinario:


Gaetano Benedetto

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

7/2/2013

D.M. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Ente parco nazionale dell'Aspromonte

Commissario straordinario:


Antonio Alvaro

8/2/2013

Il 15 gennaio 2013 scade il mandato quinquennale del presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, Ugo Leone, che era stato nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 15 gennaio 2008. Leone era succeduto ad Amilcare Troiano che, dopo aver presieduto l'Ente parco vesuviano per cinque anni fino al 24 ottobre 2006, ne era stato successivamente nominato commissario straordinario.

Il 7 febbraio 2013 scade invece il mandato di Gaetano Benedetto a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Circeo. Si ricorda che Benedetto, già nominato presidente dell'Ente parco pontino per cinque anni con decreto ministeriale del 2 luglio 2007, alla scadenza di tale mandato ne era stato altresì nominato commissario straordinario per un periodo massimo di tre mesi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7 agosto 2012. Tale incarico commissariale era stato altresì confermato, con decreto ministeriale del 29 ottobre 2012, per ulteriori tre mesi a decorrere dal 7 novembre 2012, e comunque non oltre la nomina del presidente.

L'8 febbraio scade infine il mandato di Antonio Alvaro a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte. Alvaro è stato infatti nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 9 novembre 2012, per la durata di tre mesi a decorrere dall'8 novembre 2012, e comunque non oltre la nomina del presidente.

Come ricordato nel precedente Bollettino, il 3 maggio 2012 era infatti scaduto il mandato quinquennale del presidente dell'Ente parco calabrese, Leo Autelitano, il quale, nominato con decreto ministeriale del 4 maggio 2007, aveva proseguito ad operare fino al 17 giugno 2012 nel regime di prorogatio della durata di 45 giorni previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Successivamente la gestione dell'Ente parco è stata assicurata dal consiglio direttivo dello stesso sotto la guida del vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. Nella fattispecie, l'incarico di vicepresidente dell'Ente parco è stato ricoperto dallo stesso Antonio Alvaro. Alla successiva scadenza del consiglio direttivo, avvenuta il 23 settembre 2012, anche tale gestione è stata protratta in regime di prorogatio, per ulteriori 45 giorni fino al 7 novembre 2012, data oltre la quale si è resa necessaria la nomina del commissario straordinario.

Gli enti parco nazionali, disciplinati dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Oltre al presidente, sono organi dell'Ente parco il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti e la comunità del parco. Tutti i mandati sono di durata quinquennale.

Si ricorda peraltro che ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), al fine di allineare la durata delle cariche e di garantire la funzionalità organizzativa ed amministrativa, le scadenze dei mandati dei presidenti o dei consigli direttivi degli Enti parco nazionali che ricadano nel 2013, qualora non risultino tra loro coincidenti, sono prorogate al 31 dicembre 2013.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Commissario straordinario:


Antonio Granara

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

4/2/2013

D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare



Il 4 febbraio 2013 scade il mandato di Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. Si ricorda che Granara era già stato nominato nel suddetto incarico il 3 febbraio 2009 ed il suo mandato è stato varie volte prorogato, da ultimo per la durata massima di tre mesi a decorrere dal 4 novembre 2012.

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, commissariato dal 2 febbraio 2007, è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna. Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, vigilato dai tre suddetti Ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla Regione, ed ha sede nel Comune di Iglesias. L’ente promuove e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Autorità portuale di Brindisi

Commissario straordinario:


Ferdinando Lolli

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

26/1/2013





D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Autorità portuale di Palermo

Presidente:


Antonino Bevilacqua




Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della

L. n. 14/1978

2/2/2013

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio


Autorità portuale di Napoli

Presidente:


Luciano Dassatti

4/2/2013

Autorità portuale

di Catania

Commissario straordinario:


Cosimo Aiello

Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della

L. n. 14/1978

17/2/2013

D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti


Il 26 gennaio 2013 scade il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Brindisi Ferdinando Lolli. Come ricordato nei precedenti numeri del presente Bollettino, Lolli era stato nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto del 26 luglio 2012, notificato in pari data e non comunicato alle Camere, fino alla nomina del presidente dell'Autorità portuale e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

La nomina di Lolli è conseguita alla sentenza depositata il 26 giugno 2012 dal T.A.R. Puglia, Lecce - Sezione prima, che ha disposto l'annullamento del decreto ministeriale 7 giugno 2011 con il quale era stato nominato presidente della citata Autorità portuale Hercules Haralambides. Quest'ultimo infatti risulta privo della cittadinanza italiana, requisito ritenuto invece indispensabile dal Giudice Amministrativo di primo grado per accedere alla carica in questione. Il ricorso al T.A.R. era stato proposto da Calogero Casilli, il cui nominativo era stato incluso, insieme a quello di Haralambides, nella terna di candidati sottoposta dalla Provincia di Brindisi al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta sentenza è stata impugnata da Haralambides ed il relativo giudizio pende avanti al Consiglio di Stato.

Il 17 febbraio 2013 scade altresì il mandato del commissario straordinario dell'Autorità portuale di Catania Cosimo Aiello, che era stato nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 10 agosto 2012, notificato il 13 agosto 2012 e non comunicato alle Camere. La durata dell'incarico è prevista fino alla nomina del presidente dell'Autorità portuale e comunque per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 17 agosto 2012.

Il 2 luglio 2012 era infatti scaduto il secondo ed ultimo mandato quadriennale di Santo Castiglione a presidente dell'Autorità portuale etnea, alla cui guida era stato confermato con decreto ministeriale del 1° luglio 2008, notificato il 2 luglio 2008. In precedenza Castiglione era stato nominato presidente dal 29 marzo 2004, nonché commissario straordinario dal 14 maggio 2008.

Il 2 febbraio 2013 scade invece il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Palermo, Antonino Bevilacqua, che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 gennaio 2009 era stato confermato nel suddetto incarico per quattro anni a decorrere dalla notifica dell'atto di nomina, avvenuta il 2 febbraio 2009.

Per Bevilacqua si tratta quindi del secondo ed ultimo mandato presidenziale, essendo stato già nominato alla guida della predetta Autorità portuale con decreto ministeriale del 29 settembre 2004, notificato il 7 ottobre 2004. Alla scadenza di tale primo incarico quadriennale, Bevilacqua era stato anche nominato commissario straordinario dell'Ente con decreto in data 11 dicembre 2008, mantenendo tale carica fino alla sua seconda nomina presidenziale.

Il 4 febbraio 2013 scade infine il mandato di Luciano Dassatti a presidente dell'Autorità portuale di Napoli. La durata quadriennale dell'incarico presidenziale di Dassatti, che era stato nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 29 gennaio 2009, decorre infatti dalla notifica all'interessato del decreto di nomina, avvenuta il 4 febbraio 2009.

Si ricorda peraltro che Dassatti era stato precedentemente nominato commissario straordinario dell'Autorità portuale partenopea con decreto ministeriale del 9 dicembre 2008, notificato in data 10 dicembre 2008, in conseguenza delle dimissioni rassegnate il 4 dicembre 2008 dal presidente pro tempore Francesco Nerli.

L'Autorità portuale, disciplinata dalla legge n. 84/1994, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L'autorità ha compiti di indirizzo, controllo e programmazione delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni e di mantenimento dei fondali del porto, nonché di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura di servizi di interesse generale agli utenti portuali. Ulteriori competenze rilevanti riguardano le autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, la vigilanza sulle tariffe, la concessione delle aree demaniali e delle banchine.

L’articolo 8, commi 1 e 1-bis, della legge n. 84 del 1994 stabilisce che il presidente dell’Autorità portuale è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la regione interessata, nell'ambito di una terna di esperti designati rispettivamente da provincia, comuni e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti. La terna è comunicata al Ministro tre mesi prima della scadenza del mandato ed egli, con atto motivato, può richiedere, entro trenta giorni dalla richiesta, una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina. Qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro può procedere alla nomina previa intesa con la regione.

Esperite tali procedure, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata.

Ai sensi, infine, dell’art. 8, co. 2, della legge n. 84/1994, il presidente ha la rappresentanza dell'Autorità portuale, resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.





d) Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in scadenza entro il 28 febbraio 2013


Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare


Data nomina

Procedura di nomina

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

AGEA


Direttore:


Guido Tampieri

Pareri favorevoli espressi dalla

9ª Commissione

del Senato

il 6/11/2012, e dalla

XIII Commissione della Camera

il 28/11/2012

ai sensi

dell'art. 12, co. 14,

del D.L. n. 95/2012

convertito con modificazioni

dalla L. n. 135/2012


21/12/2012



Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali



Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto in data 21 dicembre 2012, ha nominato Guido Tampieri direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA per un periodo di tre anni. Come ricordato nel precedente Bollettino, sulla relativa proposta di nomina la 9ª Commissione (Agricoltura, produzione agroalimentare) del Senato e la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera avevano espresso parere favorevole nelle rispettive sedute del 6 e del 28 novembre 2012.

Per effetto della nomina a direttore dell'AGEA, lo stesso Tampieri cessa dall'incarico di commissario straordinario dell'Ente, nel quale era stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2012, fino alla definizione delle procedure per la nomina del direttore dell'Agenzia a comunque per un periodo massimo di nove mesi. Tale decreto era stato comunicato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 14 del 1978, con lettera del 26 ottobre 2012, annunciata alla Camera il 30 ottobre 2012 e al Senato il 5 novembre 2012

Si ricorda che la struttura organizzativa dell'AGEA è stata profondamente modificata dal decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 201275.

In particolare, l'art. 12, commi 13 e 14, del predetto decreto-legge, nel testo originario in vigore dal 7 luglio 2012, prevedeva quali soli organi dell'AGEA il direttore ed il collegio dei revisori dei conti, sopprimendo il consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Quanto invece alla carica apicale, la nuova disciplina prevedeva che il direttore venisse nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali per tre anni rinnovabili una sola volta.

Sulla base di siffatto quadro normativo, il predetto Guido Tampieri veniva nominato direttore dell'AGEA con D.M. in data 11 luglio 2012, non comunicato alle Camere.

In seguito, la legge n. 135/2012, nel convertire il citato decreto-legge n. 95/2012 a decorrere dal 15 agosto 2012, modificava la procedura di nomina del direttore dell'AGEA prevedendo la trasmissione della proposta di nomina alle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere.

In conseguenza del mutato contesto normativo, il D.P.C.M. del 12 settembre 2012 disponeva la nomina di Tampieri a commissario straordinario dell'Agenzia e la sua contestuale cessazione dalla carica di direttore dell'Agenzia. Come specificato nelle premesse del decreto, ciò avveniva nelle more della riedizione della procedura per la nomina del direttore, che avrebbe poi preso le mosse con la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Tampieri, concludendosi con il ricordato decreto ministeriale di nomina del 21 dicembre 2012.

L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA, istituita con il D.Lgs. n. 165/1999, è organismo pagatore dello Stato per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea76. Quanto alle sue più recenti vicende, si ricorda che la sentenza del T.A.R. Lazio Sez. I del 17 gennaio 2012 aveva annullato il D.P.C.M. del 23 giugno 2011 che aveva disposto il commissariamento dell'Agenzia e la contestuale nomina di Mario Iannelli a commissario straordinario. Per effetto di tale pronuncia erano stati quindi reintegrati gli organi precedentemente in carica, ossia il presidente Dario Fruscio ed il consiglio di amministrazione composto da Carlo Liviantoni, Maria Antonietta Mazzone, Giorgio Piazza e il già citato Guido Tampieri. Tali organi sono successivamente decaduti per effetto delle disposizioni del ricordato decreto-legge n. 95/2012.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare



Data nomina

Procedura di nomina

Fondazione

Centro sperimentale di cinematografia

CSC


Componenti del Consiglio di amministrazione:


Olga Cuccurullo



Pareri favorevoli

espressi

dalla 7ª Commissione

del Senato

il 20/11/2012 e dalla VII Commissione

della Camera

il 28/11/2012

ai sensi dell'art. 6 del

D. Lgs. n. 426/1997.


4/12/2012


(decorrenza 14/11/2012)

D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze


Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto del 4 dicembre 2012, ha nominato Olga Cuccurullo membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, quale componente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 14 novembre 2012.

Sulla relativa richiesta di parere parlamentare, la 7ª Commissione (Istruzione) del Senato aveva espresso parere favorevole nella seduta del 20 novembre 2012, mentre la VII Commissione (Cultura) della Camera, dopo averne avviato l'esame nella seduta del 27 novembre 2012, aveva espresso parere favorevole nella seduta del 28 novembre 2012.

Con la nomina di Cuccurullo viene completato il rinnovo degli organi di amministrazione della Fondazione CSC. Come ricordato infatti nel precedente Bollettino, il Ministro per i beni e le attività culturali aveva già nominato, con proprio decreto del 14 novembre 2012 e su propria designazione, Stefano Rulli presidente della Fondazione, nonché Nicola Giuliano, Aldo Grasso e Carlo Verdone componenti del consiglio di amministrazione77.

Ai sensi, infatti, dell'articolo 6 del D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426, come modificato e integrato dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32, recante la disciplina della Fondazione CSC, il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. Peraltro, sempre ai sensi dell'articolo 6 del citato D.Lgs. 426/1997, il consiglio di amministrazione della Fondazione può essere integrato da "due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo"78.

Si ricorda inoltre che il 23 luglio 2012 erano scaduti i mandati, tutti quadriennali, del presidente Francesco Alberoni e dei consiglieri di amministrazione Giuseppe (Pupi) Avati, Dario Edoardo Viganò, Giancarlo Giannini (nominati su designazione del Ministro per i beni e le attività culturali) e Giorgio Tino (nominato su designazione del Ministro dell’economia e delle finanze).

Il Centro sperimentale di cinematografia, nato nel 1935 e qualificato ente pubblico dalla legge n. 419/1942, è stato trasformato nella Fondazione Scuola nazionale di cinema con personalità giuridica di diritto privato dall'articolo 1 del citato D.Lgs. n. 426/1997, successivamente ridenominata Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. n. 32/2004. Finalità dell'Ente, istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia che riunisce la Scuola nazionale di cinema e la Cineteca nazionale, sono lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza; la conservazione e la promozione del patrimonio cinematografico; la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie e linguaggi innovativi nei campi connessi. Organi della Fondazione sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il direttore generale ed il collegio dei revisori dei conti. I mandati sono tutti quadriennali e riconfermabili per non più di due volte.

La Fondazione, peraltro, è disciplinata dal codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione, per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 426/1997. L'articolo 6 di tale decreto legislativo è tuttavia la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.





Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico

INDA


Componenti del consiglio di amministrazione:


Enza Signorelli Pupillo,

Pietrangelo Buttafuoco,

Monica Centanni ed Antonino Portoghese


Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n.20/1998, come sostituito dall'art. 5 del

D. Lgs. n. 33/2004

25/2/2013


D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali che designa 3 componenti;

1 è designato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca



Il 25 febbraio 2013 scadranno i mandati di Enza Signorelli Pupillo, Pietrangelo Buttafuoco, Monica Centanni ed Antonino Portoghese a componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico INDA, essendo stati nominati per quattro anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 25 febbraio 2009.

Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 20/1998, nel testo sostituito dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 33/2004, il consiglio di amministrazione dell'INDA è composto, oltre che dal sindaco pro tempore di Siracusa quale presidente dell'Istituto79, da un consigliere designato dal Ministero per i beni e le attività culturali (con funzioni di consigliere delegato), da due consiglieri rispettivamente designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e da un consigliere designato sempre dal Ministro per i beni e le attività culturali fintanto che non si sraà verificata una partecipazione qualificata al patrimonio dell'Istituto da parte di soggetti privati, ai sensi della lettera g) del primo comma del predetto articolo 5. Sulla nomina dei suddetti consiglieri è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 del citato articolo 5. Nella fattispecie, Enza Signorelli Pupillo (quale consigliere delegato), Monica Centanni e Pietrangelo Buttafuoco sono stati designati dal Ministro per i beni e le attività culturali; Antonino Portoghese è stato designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ulteriori tre componenti del consiglio di amministrazione, non soggetti però al controllo parlamentare, sono designati rispettivamente dalla Regione Sicilia (nel consiglio di amministrazione uscente si tratta di Santa Trombadore), dalla Provincia di Siracusa (Giovanni Nuzzo) e dalla Conferenza Stato-Regioni (Giorgio Patrizi); alle sedute del consiglio di amministrazione può altresì partecipare un rappresentante dell'associazione "Amici dell'INDA" (Enrico Di Luciano), in quanto ente promotore di iniziative intese a tutelare le tradizioni storiche dell'Istituto, secondo la volontà dei fondatori. Tutti i consiglieri sono nominati per quattro anni (ai sensi dell'articolo 4 del citato D. Lgs. n. 20/1998) con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

L’Istituto, fondato nel 191480 e già disciplinato quale ente pubblico dalla legge n. 70/1975, è stato trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato dall’articolo 2 del D.Lgs. 29 gennaio 1998 n. 20. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 di tale decreto legislativo è tuttavia la fonte normativa speciale del controllo parlamentare sulle nomine nell'Ente in oggetto: in quanto ente di diritto privato, la Fondazione non sarebbe infatti ricompresa nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici”.

L’INDA ha la finalità di coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con gli enti locali, l'organizzazione e lo svolgimento di rappresentazioni nei teatri greci e romani, oltreché nei parchi archeologici, promuovendo la divulgazione del repertorio teatrale classico e delle altre attività culturali ed artistiche ad esso relative. Promuove inoltre, anche in collaborazione con le università, lo studio dei testi teatrali della letteratura greca e latina.



Ente

Carica di riferimento e

titolari

Controllo parlamentare

previsto


Data scadenza

Procedura di nomina

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

INVALSI


Commissario straordinario:


Paolo Sestito

Comunicazione al Parlamento

ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978


(in via di ipotesi interpretativa)



28/2/2013


D.P.C.M. su proposta del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca



Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa

INDIRE


Commissario straordinario:


Giovanni Biondi


Il 28 febbraio 2013 scade il mandato di Paolo Sestito a commissario straordinario dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione INVALSI. Si ricorda che il predetto mandato commissariale, inizialmente conferito a Sestito per un semestre con D.P.C.M. del 29 febbraio 2012, è stato prorogato fino al 28 febbraio 2013 e comunque non oltre la data di ricostituzione degli organi di indirizzo e di amministrazione dell'Ente, per effetto del D.P.C.M. in data 3 agosto 2012. Sestito è succeduto nell'incarico a Giuseppe Cosentino, che aveva rassegnato le proprie dimissioni il 23 dicembre 2011.

L’INVALSI è un ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che ha raccolto l’eredità del Centro europeo dell’educazione CEDE. L’istituto effettua verifiche sistematiche sulle conoscenze degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e formazione professionale. L’INVALSI predispone i testi della nuova prova scritta, a carattere nazionale, nell’esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

Sono organi dell'INVALSI il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti ed il consiglio tecnico-scientifico. I componenti del consiglio di amministrazione, compreso il presidente, sono nominati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. In particolare, il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri di alto profilo professionale e culturale nel panorama nazionale ed internazionale, dei quali almeno uno deve provenire dal mondo della scuola o dell’amministrazione scolastica.

Il 28 febbraio 2013 scade altresì il mandato del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa INDIRE, Giovanni Biondi, che era stato nominato con D.P.C.M. in data 3 agosto 2012 a decorrere dal 1° settembre 2012.

Si ricorda che, l'INDIRE, già soppresso dall'articolo 1, comma 611, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e le cui funzioni erano state rilevate dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ANSAS, è stato ripristinato a far data dal 1° settembre 2012 per effetto dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Quest'ultima norma, abrogando la disposizione sopra citata, ha contestualmente disposto la soppressione dell'ANSAS81 ed ha confermato la soppressione degli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE.

Ai sensi del citato articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, l'INDIRE viene qualificato come ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare. L'Istituto si articola in 3 nuclei territoriali e si raccorda anche con le regioni.

Potrebbero peraltro ritenersi ripristinate le norme sulle funzioni attribuite all'Istituto e la relativa organizzazione, recate dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 20 luglio 1999, n. 258. In particolare, tali norme sottoponevano l'INDIRE - che succedeva alla Biblioteca di documentazione pedagogica di cui all'articolo 292 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione (oggi: dell'istruzione, dell'università e della ricerca). L'Istituto, cui veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto pubblico, dovrebbe pertanto essere retto - una volta superata l'attuale fase di gestione commissariale - da un consiglio di amministrazione costituito da un presidente e da quattro componenti, nominati dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; il loro mandato sarebbe triennale e rinnovabile una sola volta.

Ai fini del controllo parlamentare sulle nomine negli enti in questione, si ricorda che il richiamato D. Lgs. n. 213 del 2009, nel provvedere al riordino degli enti di ricerca, ha stabilito tra l'altro che sulle candidature dei presidenti non si esprimano più in via preventiva le Commissioni parlamentari competenti, rimanendo prevista (ai sensi dell'articolo 11, comma 5) solo la comunicazione al Parlamento delle nomine dei presidenti e dei consigli di amministrazione effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca. È pertanto dubbio che il decreto di nomina degli "altri amministratori" (come i commissari straordinari) sia anch'esso soggetto ad obbligo di comunicazione al Parlamento: così sarebbe se, in assenza di espressa menzione nel citato comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 213/2009, si ritenesse ancora applicabile a tali nomine l'art. 9 della legge generale n. 14/1978. Viceversa, ove l'applicabilità della legge generale dovesse ritenersi esclusa in presenza della norma speciale di cui al D.Lgs. n. 213/2009, non sussisterebbe più alcun obbligo di comunicazione a carico del Governo e le nomine degli "altri amministratori" degli enti di ricerca non sarebbero più soggette al controllo parlamentare.

Tale seconda interpretazione parrebbe quella seguita dal Governo, che non risulta infatti aver trasmesso al Parlamento i decreti di nomina dei commissari straordinari dell'INVALSI e dell'INDIRE.


















Sezione II

ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO




























Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.

In evidenza a dicembre 2012


Le attuazioni governative:

Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione sono state trasmesse al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti le note relative all’attuazione di 15 ordini del giorno.

Di tali attuazioni 7 sono state trasmesse dal Ministero dell'interno, 6 dal Ministero degli affari esteri, 1 dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed 1 dal Ministero della salute.

Premesso che nella Sezione II della presente pubblicazione si dà conto testualmente di quanto riferito dai Dicasteri in merito ai singoli atti di indirizzo, si evidenzia che delle 15 attuazioni riferite ad ordini del giorno trasmesse nel periodo considerato:

5 danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'A.C. 5369, divenuto legge n. 131 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l’esercizio di delega legislativa”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5369, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 25, di cui finora attuati 5;


5 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5389, divenuto legge n. 135 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5389, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 125, di cui finora attuati 12;


3 attuazioni danno seguito ad ordini del giorno presentati nel corso dell'esame dell'A.C. 5325, divenuto legge n. 182 del 2012, concernente “Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012”. Tali atti di indirizzo sono stati attuati dal Ministero degli affari esteri.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5325, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 14, di cui finora attuati 3;


1 attuazione dà seguito un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'A.C. 5178, divenuto legge n. 62 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'interno.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5178, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 44, di cui finora attuato 1;


1 attuazione dà seguito ad un ordine del giorno presentato nel corso dell'esame dell'Atto Camera 5423, divenuto legge n. 171 del 2012, di “Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto”. Tale atto di indirizzo è stato attuato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo e/o approvati dall’Assemblea riferiti all’A.C. 5423, e pertanto segnalati ai Dicasteri per il seguito di competenza, sono in totale 75, di cui finora attuato 1.



Le nostre segnalazioni:

Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge cui essi si riferiscono.


In particolare, nel periodo 1° - 31 dicembre 2012 sono stati segnalati* 152 ordini del giorno, dei quali:


134 riferiti alla legge n. 213 del 2012, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa” (Atti Camera 5520-AR e 5520-B).

50 sono stati inviati al Ministero dell'economia e delle finanze, 15 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 10 al Ministero dell'interno, 5 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 5 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 5 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, 5 al Ministero dello sviluppo economico, 3 al Ministero per i beni e le attività culturali, 3 al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed 1 al Ministero della giustizia;


10 riferiti alla legge n. 182 del 2012, concernente “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” (Atti Camera 2519-A e 2519-B).

8 sono stati inviati al Ministero della giustizia e 2 al Ministero degli affari esteri;


4 riferiti alla legge n. 215 del 2012, concernente “Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni” (Atti Camera 3466-A e 3466-B).

1 è stato inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 1 al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 1 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed 1 al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;


3 riferiti alla legge n. 220 del 2012, concernente “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” (A.C. 4041), inviati al Ministero della giustizia;

1 riferito alla legge n. 212 del 2012, concernente “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009” (A.C. 5421), inviato al Ministero degli affari esteri.


Nel periodo considerato sono state inoltre segnalate dal Servizio per il controllo parlamentare 13 risoluzioni**:

- GIDONI ed altri n. 7/01045, sulle iniziative volte a valorizzare i luoghi di memoria della Grande Guerra in occasione delle celebrazioni del “Centenario della Prima Guerra mondiale”, al Ministero della difesa;

- TORTOLI ed altri n. 7/01057, sul riciclo del solfato di calcio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- CENTEMERO ed altri n. 7/01066, sulle celebrazioni nel 2013 della scrittrice Grazia Deledda e della sua opera «Canne al vento», al Ministero per i beni e le attività culturali ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

- BERNARDO ed altri n. 7/01074, sul rafforzamento del meccanismo di censimento del patrimonio immobiliare pubblico, al Ministero dell'economia e delle finanze;

- BINETTI ed altri n. 7/01075, concernente iniziative volte a rimuovere le discriminazioni e a favorire la piena integrazione delle persone con epilessia, al Ministero della salute;

- DE BIASI ed altri n. 8/00217, sulle disposizioni relative al nuovo IMAIE – Istituto per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori, alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

- REALACCI ed altri n. 8/00218, sulle iniziative da assumersi per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

- BENAMATI ed altri n. 8/00219, sull'assunzione di iniziative normative per il ristoro degli edifici di culto danneggiati dal sisma del 22 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

- BUCCHINO ed altri n. 8/00220, concernente iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001, al Ministero della salute;

- DI STANISLAO ed altri n. 8/00222, sugli interventi da attuare per bonificare le aree dei poligoni militari di tiro e sulla documentazione volta a specificare l’iter operativo della bonifica dei territori, al Ministero della difesa;

- CODURELLI ed altri n. 8/00223, sulle comunicazioni dell'INPS concernenti la revoca di periodi di congedo straordinario e la cancellazione dei relativi contributi figurativi, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- ROSSA ed altri n. 8/00224, concernente l'istituzione di un fondo per la gestione e manutenzione del sacrario vittime del Vajont e le iniziative programmate dai comuni colpiti dalla tragedia del Vajont in occasione del Cinquantesimo anno di ricorrenza, al Ministero per i beni e le attività culturali;

- ALLASIA ed altri n. 8/00225, sulla situazione dei diritti umani in Corea del Nord, al Ministero degli affari esteri.



Note annunciate al 31 dicembre 2012
in attuazione di atti di indirizzo


Ministero degli affari esteri


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5325-A/7

Ordine del giorno

Evangelisti

Assemblea

12/12/12

III

Ripristino dell'utilizzo della lingua italiana nelle sedi europee


L'ordine del giorno Evangelisti ed altri n. 9/5325-A/7, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 settembre 2012, impegnava l'esecutivo a recuperare risorse aggiuntive al fine di incrementare i fondi necessari per garantire il pieno ripristino dell'utilizzo della lingua italiana nelle sedi europee.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Il Governo italiano ha costantemente orientato la propria azione in difesa di un regime linguistico non discriminatorio nel quadro delle Istituzioni UE confermando la costante impostazione da parte dell'Italia, che ritiene che la pari dignità linguistica rappresenti un elemento fondamentale del processo di integrazione europea.

L'Unione Europea non è assimilabile a una qualsiasi organizzazione internazionale, ma costituisce un livello di governo condiviso tra gli Stati Membri, le cui nonne producono effetti diretti negli ordinamenti interni. La non discriminazione linguistica rappresenta quindi un fattore fondamentale anche sotto il profilo del senso di appartenenza che le istituzioni devono essere in grado di suscitare nei cittadini dell'Unione europea. L'importanza del fattore linguistico è stata, del resto, ben presente sin dalle origini delle costruzione europea. Il regolamento CE 1/1958 — regolarmente emendato in occasione degli allargamenti dell'UE — indica, infatti, come lingue ufficiali e lingue di lavoro quelle di tutti gli Stati Membri.

In linea con gli indirizzi espressi dal Parlamento, il Governo ha mantenuto una posizione ferma in merito alla difesa di un regime linguistico non discriminatorio per la lingua italiana nell'ambito delle Istituzioni europee.

Il Ministero degli Affari Esteri esercita in tale contesto una costante azione di monitoraggio e di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni e degli Stati membri dell'Unione. Alla vigilia di ciascun semestre di Presidenza dell'Unione, vengono effettuati opportuni passi in sede europea e date indicazioni operative alla rete diplomatica e a tutte le Amministrazioni centrali italiane per ribadire la posizione italiana in materia di regime linguistico, le nostre aspettative al riguardo e le condizioni per la nostra partecipazione alle riunioni.

Si è quindi scelto di partecipare a riunioni del Consiglio organizzate sulla base di regimi linguistici ridotti solo nei casi in cui essi non si configurino come discriminatori nei confronti della lingua italiana. L'Italia ha preso parte a riunioni con interpretariato nella sola lingua inglese (ed eventualmente francese) oltre alla lingua della Presidenza di turno. Si è invece deciso in più occasioni di non partecipare a riunioni che prevedevano altri regimi di interpretariato ridotti che escludessero l'italiano.

Sulla base di questa costante attenzione posta da parte italiana al principio di non discriminazione linguistica, il Governo, che aveva impugnato dinnanzi alle istanze giurisdizionali europee un bando di concorso del 2007 per posizioni dirigenziali presso le Istituzioni UE, ha accolto con grande soddisfazione la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pubblicata lo scorso 27 novembre, che ha stabilito che la pubblicazione in sole tre lingue (inglese, francese e tedesco) dei bandi di concorso dell'Unione e l'obbligo non sorretto da precise esigenze di servizio di sostenere le prove di selezione solamente in una di quelle tre lingue costituiscono una discriminazione linguistica.

Per quanto attiene specificamente alla questione dell'interpretariato durante le riunioni dei Gruppi di Lavoro del Consiglio, si fa presente che, a seguito di una opportuna azione di sensibilizzazione del Ministero degli Affari Esteri, è stato possibile reperire risorse aggiuntive per assicurare un regime di interpretariato pieno per le riunioni dei gruppi di Lavoro del Consiglio nel secondo semestre del 2012.

Il Governo è impegnato ad assicurare che vengano stanziate somme adeguate sul corrispondente capitolo di bilancio per il 2013, al fine di assicurare il mantenimento del regime di interpretariato pieno per tutto il prossimo anno”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5325-A/6

Ordine del giorno

Madia

Assemblea

20/12/12

III

Riconoscimento di una indennità ai partecipanti ai futuri programmi di tirocinio del Ministero degli affari esteri-Fondazione CRUI


L'ordine del giorno Madia n. 9/5325-A/6, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 settembre 2012, impegnava l'esecutivo a prevedere delle somme, anche forfettarie, a titolo di rimborso spese e/o indennità, per i partecipanti ai futuri programmi di tirocinio nell'ambito del programma Ministero affari esteri-Fondazione CRUI.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Il Programma di Tirocinio MAE-CRUI è disciplinato da un'apposita Convenzione del 2005 tra il Ministero degli Affari Esteri e la Fondazione CRUI, e offre a dottori, laureandi e dottori magistrali particolarmente meritevoli la possibilità di svolgere periodi di tirocinio di tre mesi presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e la rete diplomatico-consolare all'estero del Ministero. Ogni anno, pertanto, il MAE ospita presso le proprie strutture circa 1.200 tirocinanti selezionati nell'ambito di tale Programma. L'articolo 17 della Convenzione dispone espressamente che essa non comporta oneri per il Ministero degli Affari Esteri.

Il 28 giugno scorso è stata approvata dal Parlamento la riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92), che modifica la disciplina dei tirocini di formazione e orientamento. L'articolo 1, commi 34-36, stabilisce in materia che Governo e Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, devono stipulare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un accordo per la definizione di linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base di quattro criteri, tra cui quello del riconoscimento al tirocinante di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta, in mancanza della quale è prevista l'irrogazione di una sanzione pecuniaria. Dall'applicazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Subito dopo l'approvazione della riforma da parte del Parlamento, il MAE si è attivato con la CRUI per approfondire congiuntamente la ricerca di una soluzione volta a salvaguardare la prosecuzione del programma di tirocinio, cui il MAE attribuisce grande valore formativo e orientativo per le nuove generazioni di esperti di relazioni internazionali.

In seguito alle sollecitazioni dell'Amministrazione degli Esteri, il Ministero del Lavoro ha fornito un chiarimento circa gli effetti di tali innovazioni legislative sui tirocini del Programma MAE-CRUI.

Su questa base è stato emesso un Comunicato Stampa Congiunto il 10 luglio scorso, con cui si precisa che le disposizioni di cui all'art. 1, commi 34 e 35, della legge n. 92/2012 non trovano applicazione nei confronti dei tirocini attivati prima delle linee-guida che si dovranno adottare in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 180 giorni dall'entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro. Tale chiarimento da parte del Ministero competente ha permesso di svolgere regolarmente i tirocini previsti presso gli Uffici dell'Amministrazione centrale e la rete all'estero fino al dicembre 2012.

Prima di poter procedere alla pubblicazione di futuri bandi, si dovrà attendere l'esito degli ulteriori approfondimenti tecnico-giuridici richiesti in merito al Ministero del Lavoro e al Dipartimento per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, l'emanazione da parte di Governo e Regioni delle nuove linee-guida sui tirocini, e l'adozione su iniziativa del Ministro per la Pubblica Amministrazione dei provvedimenti di armonizzazione della disciplina relativa al pubblico impiego di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 92/2012.

In attesa dell'emanazione di tali provvedimenti, l'Amministrazione degli Esteri, consapevole del patrimonio di esperienza maturato con tale Programma e desiderosa di continuare a promuovere opportunità formative per i giovani, ha continuato nel frattempo, con spirito costruttivo, a ricercare e approfondire possibili soluzioni, anche normative, alternative, sul piano sia tecnico che finanziario, nel rigoroso rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con l'obiettivo di trovarsi preparata, una volta concluso l'esercizio di attuazione della legge n. 92 e nel rispetto della nuova disciplina, a promuovere nuove occasioni di formazione professionale per le giovani generazioni di esperti di relazioni internazionali”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5325-A/14

Ordine del giorno

Di Biagio

Assemblea

20/12/12

III

Adeguamento salariale per il personale a contratto presso le sedi estere della rete diplomatico-consolare italiana


L'ordine del giorno Di Biagio ed altri n. 9/5325-A/14, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 settembre 2012, impegnava l'esecutivo a reperire risorse volte a riconoscere gli opportuni e già predisposti adeguamenti salariali al personale a contratto a legge locale operativo presso le sedi estere della rete diplomatico-consolare.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

La revoca degli adeguamenti retributivi per il personale a contratto disposti dall'Amministrazione degli esteri a decorrere dal 1° luglio scorso è stata come noto imposta dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (revisione della spesa pubblica) convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.

Nonostante infatti il Ministero, al termine di una procedura particolarmente complessa di raccolta e analisi dei dati inviate dalle sedi, avesse ultimato in tempo uno schema di adeguamenti retributivi diretti alle sedi le cui richieste apparivano più urgenti, il suo ulteriore corso è stato inibito dal citato D.L. 95/2012.

Va comunque sottolineato che questa Amministrazione ha regolarmente provveduto alla revisione del trattamento retributivo per gli impiegati a contratto in servizio nelle sedi estere ogni qualvolta fossero stati verificati positivamente i requisiti previsti dall'art. 157 del DPR 18/1967, ovviamente nel rispetto dei sempre più stringenti vincoli di bilancio.

A titolo di esempio, in merito ai Paesi indicati dall'Onorevole interrogante, nel solo 2008 gli impiegati a contratto a legge locale in servizio in Brasile hanno beneficiato di adeguamenti pari al 12% per il personale con mansioni ausiliarie ed al 15% per quello con mansioni esecutive e di concetto; nel 2007 gli impiegati a legge italiana in servizio in Australia hanno beneficiato di aumenti pari al 10% per il personale con mansioni ausiliarie e di concetto ed al 5% per il personale con mansioni esecutive; infine nel 2010 è stato concesso un aumento del 10% al personale a legge locale in servizio in India.

L'incremento di 40 unità del contingente del personale a contratto presso le sedi in Cina rientra invece nel novero delle urgenti misure per la crescita disposte dalla legge n. 134/2012. Tale provvedimento, lungi dal poter essere meramente interpretato come uno strumento di supporto ad hoc per le Sedi in Cina, ha trovato fondamento nel forte incremento di domande di visto proveniente da tale Paese ed è stato concepito nell'ottica di potenziare le capacità complessive di gestione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia, nell'ambito di una sistematica politica di promozione del nostro Paese presso la società cinese.

In conclusione, questa Amministrazione conferma la propria piena disponibilità, comunicata anche al Ministero dell'economia, a dare pieno corso alle misure di adeguamento retributivo già autorizzate, ritardandone la decorrenza al l° gennaio 2013, come disposto dal già citato D.L. 95/2012, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5389/19

Ordine del giorno

Palmieri

Assemblea

21/12/12

III

Riforma delle scuole italiane all'estero

9/5389/145

Ordine del giorno

Lolli


Gli ordini del giorno Palmieri ed altri n. 9/5389/19 e Lolli n. 9/5389/145, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, impegnavano l'esecutivo ad avviare un percorso di riforma organica delle scuole italiane all'estero e dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana all'estero.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Come noto, la Legge 135 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica (c.d. Legge sulla "spending review") ha disposto una graduale riduzione del contingente del personale di ruolo della scuola all'estero, che entro il 2017 dovrà scendere da 1024 unità a 624, con una riduzione del contingente di 141 unità operata già nel settembre 2012. Tale provvedimento ha anche disposto la riduzione del contingente dei docenti in servizio sui corsi di lingua e cultura italiana di cui al D.Lgs. 297/94, che è sceso da 291 a 259 unità.

Allo scopo di limitare le conseguenze derivanti da tale forte contrazione, intervenuta per le note ragioni di contenimento della spesa pubblica, la Farnesina ha provveduto a razionalizzare la dislocazione del personale della scuola (con particolare riferimento ai Dirigenti Scolastici), attraverso trasferimenti d'ufficio "estero su estero".

A fronte di questa contrazione in termini di personale, il Governo, su forte impulso del Ministro Terzi, si sta impegnando per invertire la tendenza che ha visto negli anni passati una graduale riduzione dei fondi destinati ai contributi agli enti gestori (capitolo 3153). Infatti, a fronte di una significativa riduzione nel 2012 del cap. 3153 rispetto al 2011 (da 13,3 a 6,37 milioni di euro), è stato possibile nel corso dell'anno integrare il capitolo con 2 milioni di euro in sede di approvazione della legge 118/2012. Il Governo ha inoltre previsto nel bilancio di previsione 2013 un finanziamento di 10,l milioni di euro, che dovrebbe fornire nuova linfa agli enti gestori.

Merita di essere sottolineato che, a fronte del costante decremento dei contributi, non si registra un decremento altrettanto marcato del numero dei corsi e degli studenti. In altri termini la riduzione di quest'ultima voce non è proporzionale alla riduzione dei contributi che ha avuto luogo nell'ultimo quinquennio.

Tale positivo risultato, frutto della decisione dell'Amministrazione di privilegiare la diffusione dell'italiano nei sistemi scolastici locali rispetto ai corsi non integrati ed a quelli per adulti, ha fatto sì che i corsi di lingua italiana a favore delle nostre collettività all'estero — avviati inizialmente per mantenere vivo il legame con la lingua di origine - divenissero gradualmente uno strumento fondamentale nella strategia generale di diffusione dell'italiano grazie alla loro capillare presenza nelle scuole locali ed hanno contribuito a caratterizzare l'italiano come lingua di cultura e non più esclusivamente di emigrazione.

Nel contesto di forte criticità derivante dalla contrazione del contingente dei docenti di ruolo, va osservato infine che, organizzato su iniziativa del Ministro degli esteri e del CGIE, il 6 dicembre scorso ha avuto luogo il seminario congiunto MAE¬MIUR-CGIE-Regioni, che ha permesso di approfondire la riflessione sull'opportunità di razionalizzare la rete degli interventi per la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo, assicurando altresì un maggior coordinamento delle iniziative. Da tale seminario sono emersi anche utili spunti di analisi in relazione agli impegni assunti dal Governo con l'accoglimento degli ordini del giorno in oggetto”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5389/155

Ordine del giorno

Bucchino

Assemblea

21/12/12

III

Sostegno finanziario all'offerta di lingua e cultura italiana all'estero


L'ordine del giorno Bucchino ed altri n. 9/5389/155, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, impegnava l'esecutivo, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, ad attivare prontamente iniziative e programmi concreti di sostegno dell'offerta di lingua e cultura italiana; ad introdurre una moratoria quadriennale prima di prevedere ulteriori chiusure di uffici consolari o di sedi diplomatiche, escludendo, in ogni caso, ogni ulteriore razionalizzazione non preceduta da una efficace e selettiva riorganizzazione della spesa del Ministero degli affari esteri.

In merito a tale impegno il Ministero degli affari esteri ha trasmesso la seguente nota:

“Come noto, la Legge 135 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica (c.d. Legge sulla "spending review") ha disposto una graduale riduzione del contingente del personale di ruolo della scuola all'estero, che entro il 2017 dovrà scendere da 1.024 unità a 624, con una riduzione del contingente di 141 unità operata già nel settembre 2012. Tale provvedimento ha anche disposto la riduzione del contingente dei docenti in servizio sui corsi di lingua e cultura italiana di cui al D.Lgs. 297/94, che è sceso da 291 a 259 unità.

Allo scopo di limitare le conseguenze derivanti da tale forte contrazione, intervenuta per le note ragioni di contenimento della spesa pubblica, la Farnesina ha provveduto a razionalizzare la dislocazione del personale della scuola (con particolare riferimento ai Dirigenti Scolastici), attraverso trasferimenti d'ufficio "estero su estero".

A fronte di questa contrazione in termini di personale, il Governo, su forte impulso del Ministro Terzi, si sta impegnando per invertire la tendenza che ha visto negli anni passati una graduale riduzione dei fondi destinati ai contributi agli enti gestori (capitolo 3153). Infatti, a fronte di una significativa riduzione nel 2012 del cap. 3153 rispetto al 2011 (da 13,3 a 6,37milioni di euro), è stato possibile nel corso dell'anno integrare il capitolo con 2 milioni di euro in sede di approvazione della legge 118/2012. Il Governo ha inoltre previsto nel bilancio di previsione 2013 un finanziamento di 10,1 milioni di euro, che dovrebbe fornire nuova linfa agli enti gestori.

Merita di essere sottolineato che, a fronte del costante decremento dei contributi, non si registra un decremento altrettanto marcato del numero dei corsi e degli studenti. In altri termini la riduzione di quest'ultima voce non è proporzionale alla riduzione dei contributi che ha avuto luogo nell'ultimo quinquennio.

Tale positivo risultato, frutto della decisione dell'Amministrazione di privilegiare la diffusione dell'italiano nei sistemi scolastici locali rispetto ai corsi non integrati ed a quelli per adulti, ha fatto sì che i corsi di lingua italiana a favore delle nostre collettività all'estero - avviati inizialmente per mantenere vivo il legame con la lingua di origine - divenissero gradualmente uno strumento fondamentale nella strategia generale di diffusione dell'italiano grazie alla loro capillare presenza nelle scuole locali ed hanno contribuito a caratterizzare l'italiano come lingua di cultura e non più esclusivamente di emigrazione.

Nel contesto di forte criticità derivante dalla contrazione del contingente dei docenti di ruolo, va osservato infine che, organizzato su iniziativa del Ministro degli esteri e del CGIE, il 6 dicembre scorso ha avuto luogo il seminario congiunto MAE¬MIUR-CGIE-Regioni, che ha permesso di approfondire la riflessione sull'opportunità di razionalizzare la rete degli interventi per la diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo, assicurando altresì un maggior coordinamento delle iniziative. Da tale seminario sono emersi anche utili spunti di analisi in relazione agli impegni assunti dal Governo con l'accoglimento degli ordini del giorno in oggetto.

Per quanto concerne l'esercizio della razionalizzazione della rete consolare, questo deve essere volto a garantire l'aggiornamento e l'adeguamento della rete stessa alle nuove esigenze geopolitiche ma anche ad un contesto di risorse umane e finanziarie fortemente decrescenti. Su tali basi il Governo sta quindi perseguendo un percorso di razionalizzazione della nostra rete consolare, accompagnato da importanti ed avanzati processi di potenziamento dei servizi consolari on-line a concreto supporto delle esigenze dell'utenza.

Tanto precisato, giova ricordare la decisione del Ministro Terzi di non dar corso a misure di chiusura di nostre Sedi all'estero prima che una più generale ed organica riflessione sulle risorse della Farnesina — nel quadro della "spending review" in corso — potesse essere realizzata e condivisa col Parlamento”.


Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5423/79

Ordine del giorno

Vanalli

Assemblea

5/12/12

VIII

Controllo e contrasto dell'inquinamento da benzo(a)pirene per tutte le aree urbane del territorio nazionale


L'ordine del giorno Vanalli ed altri n. 9/5423/79, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 settembre 2012, impegnava l'esecutivo ad adottare ogni opportuna iniziativa di controllo e contrasto dell'inquinamento da benzo(a)pirene per tutte le aree urbane del territorio nazionale.

In merito a tale impegno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso la seguente nota:

Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, prevede per il benzo(a)pirene, in conformità alla direttiva 2004/107/CE, un valore obiettivo pari a 1 ng/m3, da raggiungere entro il 31 dicembre 2012 su tutto il territorio nazionale.

Prima dell'adozione di tale decreto, la valutazione e gestione dell'inquinamento atmosferico da IPA in assenza di specifiche disposizioni comunitarie in materia e di norme tecniche europee sui metodi di misura per tali inquinanti, era disciplinata dal decreto del 25 novembre 1994, avente la finalità di impostare il monitoraggio, valutare i rischi di esposizione della popolazione e le eventuali azioni di risanamento, stabilendo per le finalità espressamente indicate, le modalità di misura delle concentrazioni atmosferiche degli IPA, i metodi da utilizzare e gli obiettivi di qualità dell'aria su base annua per detti inquinanti con riferimento al 1° gennaio 1996 e al 1° gennaio 1999.

Proprio in considerazione del fatto che le finalità del decreto in relazione agli IPA erano quelle di incrementare le conoscenze per impostare una politica per ridurre l'esposizione della popolazione, il decreto non stabiliva, per gli IPA, valori limite e soglie di attenzione e di allarme da far rispettare sull'intero territorio nazionale come per altri inquinanti normati (ossidi di zolfo, ossidi di azoto, piombo ecc.), ma un “obiettivo di qualità” che doveva essere perseguito nelle città con più di 150.000 abitanti.

Le valutazioni sullo stato degli inquinamenti causati dagli IPA (analisi delle cause e dei processi di diffusione, individuazione delle aree critiche) e le linee guida per gli interventi di prevenzione e gestione delle situazioni critiche dovevano essere inclusi nei piani regionali e locali per la qualità dell'aria elaborati secondo le norme all'epoca vigenti.

Negli anni è stata registrata una progressiva riduzione delle concentrazioni degli IPA a seguito della progressiva eliminazione dei veicoli non catalizzati e del miglioramento delle prestazioni ambientali dei veicoli e dei carburanti, della progressiva eliminazione dei ciclomotori e motocicli a due tempi non catalizzati, della sostituzione del carbone e dell'olio combustibile con il metano per il riscaldamento civile e del progressivo adeguamento alle migliori tecniche disponibili degli impianti industriali.

Con l'acquisizione di maggiori elementi di conoscenza in merito agli IPA, sia a livello nazionale che comunitario, è risultato chiaro che, per assicurare un'adeguata protezione della salute umana e dell'ambiente era necessario impostare una politica comunitaria di intervento che non fosse limitata a situazioni spot (quali le città con popolazione superiore a 150.000 abitanti), ma che si applicasse a tutto il territorio dell'Unione, comprese le aree rurali in cui, in alcune circostanze, per l'elevato utilizzo di legna da ardere o per le pratiche di combustione delle stoppie si determinano elevati livelli di IPA.

E' risultato, altresì, chiaro che il perseguimento di tale obiettivo, in quanto legato alle emissioni di veicoli, di alcune tipologie di impianti industriali e del riscaldamento civile, non poteva essere raggiunto immediatamente, ma solo a seguito dell'attuazione progressiva delle norme europee in materia di emissioni. Di conseguenza è stato riconosciuto un congruo periodo di tempo perché gli Stati Membri fossero in grado di assicurare il rispetto di uno standard di qualità dell'aria per il benzo(a)pirene pari a 1 microgrammo/Nm3 e, nel 2004, la direttiva comunitaria 2004/107/CE ha individuato il 31 dicembre 2012 quale termine di adeguamento.

Per recepire la direttiva, si è, quindi, reso necessario, in Italia, adeguare procedure e metodi di misura alle nuove regole, ed impostare un provvedimento che non avesse, come il DM del 1994, lo scopo di acquisizione di conoscenze, ma dettasse chiare regole per il monitoraggio e per l'individuazione e l'adozione delle misure di risanamento e di prevenzione e prevedesse poteri sostituivi in caso di inadempienza dei soggetti preposti.

Con il citato decreto legislativo n. 155/2010 è stato quindi stabilito, in conformità con le disposizioni comunitarie, per il benzo(a)pirene, un valore obiettivo pari a 1 ng/m3, da raggiungere entro il 31 dicembre 2012 su tutto il territorio nazionale, ed è stato altresì definito un quadro istituzionale e procedurale idoneo affinché le autorità regionali e locali potessero attivare tutti gli adempimenti necessari a svolgere, in modo corretto e continuativo, il monitoraggio di questa sostanza e ad individuare gli interventi da attuare per il risanamento, prevedendo al contempo specifici obblighi per lo Stato in caso di inadempienza delle Amministrazioni preposte.

La scelta sopra descritta è stata condivisa anche dalle autorità regionali e locali in sede di Conferenza Unificata.

Tale scelta, imponendo ex novo alle competenti autorità un idoneo monitoraggio ed una precisa istruttoria per la selezione degli interventi di risanamento, consente, a differenza di quanto avvenuto in passato, l'attuazione di misure concrete ed efficaci.

La novità introdotta dal decreto legislativo n. 155/2010 non ha, in altri termini, determinato alcun peggioramento delle precedenti condizioni di qualità dell'aria (il decreto ministeriale 25 novembre 1994 era infatti rimasto inattuato), creando, invece, le condizioni affinché sia effettivamente realizzata una concreta attività di risanamento, da avviare immediatamente e da concludere in tempi certi.

Pertanto, si ritiene che il decreto legislativo n. 155/2010 sia idoneo a permettere un'efficace azione di controllo e contrasto dell'inquinamento da benzo(a)pirene, la quale, per effetto di tale norma, è stata immediatamente e concretamente avviata al fine di assicurare il perseguimento del valore obiettivo comunitario”.



Ministero dell'interno


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5369/8

Ordine del giorno

Rosato

Assemblea

6/12/12

I

Avvio di un nuovo corso di formazione per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco


L'ordine del giorno Rosato ed altri n. 9/5369/8, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2012, impegnava l'esecutivo a dare avvio al 72° corso di formazione per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a copertura delle carenze di organico.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

L'assunzione di personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco e, conseguentemente, l'avvio di un nuovo corso di formazione, potrà avvenire soltanto dopo l'emanazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del decreto di autorizzazione.

Si fa presente che l'articolo 14, comma 2, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto la limitazione, anche per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle facoltà assunzionali limitando al solo 20% la copertura del turn over negli anni dal 2012 al 2014, al 50% nel 2015 e riconducendola al 100% solo dal 2016.

Pertanto, fermo restando che le assunzioni sono soggette all'autorizzazione della Funzione Pubblica, qualora si dovesse applicare il limite del 20% della copertura del turn over, la quota ipotizzata per le assunzioni nella qualifica di Vigile del Fuoco per il corrente anno sarà pari a 136 unità.

Si evidenzia che, a seguito di una recente riunione di coordinamento, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, volta ad avviare una valutazione congiunta in ordine ai correttivi da apportare alla vigente disciplina del turn over, le Amministrazioni interessate stanno provvedendo a predisporre un'apposita proposta normativa volta a mitigare gli effetti della citata disposizione”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5369/21

Ordine del giorno

Laffranco

Assemblea

6/12/12

I

Possibilità di prorogare di un anno la validità delle graduatorie degli idonei relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco


L'ordine del giorno Laffranco ed altri n. 9/5369/21, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2012, impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di prorogare di un anno la validità delle graduatorie degli idonei relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“Per quanto concerne le graduatorie concorsuali dalle quali poter attingere per le assunzioni nei ruoli del Corpo Nazionale, si precisa che il D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131, ha recentemente prorogato al 31 dicembre 2014 sia la graduatoria relativa alla procedura selettiva indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007 (stabilizzazione del personale volontario) che quella relativa al concorso per 814 posti di Vigile del Fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008.

Altre graduatorie, relative a concorsi espletati in anni precedenti, non appaiono suscettibili di proroga”.

Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5369/6

Ordine del giorno

Fallica

Assemblea

12/12/12

I

Stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

9/5369/20

Ordine del giorno

Bianconi


Gli ordini del giorno Fallica ed altri n. 9/5369/6 e Bianconi ed altri n. 9/5369/20, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2012, impegnavano l'esecutivo a valutare l'opportunità di avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“L'articolo 4-ter del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, introdotto in sede di conversione, in tema di assunzioni nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2014, sia del termine della validità della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, riservata al personale volontario, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, sia di quello della graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto ministeriale n. 5140.

Successivamente, l'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di revisione della spesa pubblica, ha previsto la limitazione delle facoltà assunzionali, per i Corpi di polizia e per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, fissando la copertura del turn over nella misura del 20% negli anni 2012-2014 e del 50% nel 2015, riconducendola al 100% solo a partire dal 2016.

In considerazione di ciò e del conseguente condizionamento della gestione degli organici alle risorse finanziarie disponibili, le Amministrazioni interessate hanno avviato una valutazione congiunta in ordine ai correttivi da apportare alla vigente disciplina del turn over, che ha dato luogo ad un apposito emendamento al disegno di legge di stabilità, già valutato positivamente dalla Camera dei Deputati ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che prevede la possibilità di derogare ai richiamati limiti, innalzando le predette percentuali fino al 50% per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per l'anno 2015”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5369/24

Ordine del giorno

Cimadoro

Assemblea

12/12/12

I

Reintegro delle risorse destinate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


L'ordine del giorno Cimadoro ed altri n. 9/5369/24, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 31 luglio 2012, impegnava l'esecutivo ad adottare iniziative finalizzate al reintegro, anche parziale, delle risorse destinate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno ha trasmesso la seguente nota:

“In relazione all'attuazione dell'ordine del giorno in oggetto indicato, che impegna il Governo ad adottare le iniziative, anche legislative, finalizzate al reintegro, anche parziale, delle risorse destinate al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al riguardo, si fa presente che con il D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131, è stato disposto il parziale reintegro delle risorse destinate al personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'articolo 4, ai commi 1 e 2, ha ridotto, infatti, il taglio della spesa per la retribuzione del personale volontario, che viene fissato a 30 milioni di euro in luogo dei 57 milioni previsti dalla normativa previgente.

Le risorse che si rendono così disponibili consentiranno un numero di 12.800 richiami di volontari in più per l'anno 2012”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5389/43

Ordine del giorno

Tassone

Assemblea

12/12/12

I

Graduale innalzamento della percentuale di copertura del turn over del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


L'ordine del giorno Tassone ed altri n. 9/5389/43, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, impegnava l'esecutivo: a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di tenere conto, in sede di predisposizione dei prossimi provvedimenti di carattere finanziario, dell'esigenza di assicurare la tendenziale stabilità delle risorse assegnate al Ministero della difesa; a provvedere ad un graduale innalzamento della percentuale di copertura del turn over del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

“Le questioni sollevate dall'ordine del giorno in argomento sono prevalentemente riferite al Ministero della difesa e, soprattutto per quanto attiene alle valutazioni sul blocco del turn over, ricalcano le posizioni fatte proprie anche da altri gruppi parlamentari che, pressoché unanimemente, hanno chiesto una sostanziale modifica delle norme introdotte dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sia per il comparto sicurezza che per quelli delle forze armate e del soccorso pubblico.

Al riguardo, per quanto di pertinenza di questo Ministero, si rammenta che, l'articolo 14, comma 2, del richiamato provvedimento in materia di revisione della spesa pubblica, ha previsto la limitazione delle facoltà assunzionali, per i Corpi di polizia e per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, fissando la copertura del turn over nella misura del 20% negli anni 2012-2014 e del 50% nel 2015, riconducendola al 100% solo a partire dal 2016.

Il conseguente condizionamento della gestione degli organici alle risorse finanziarie disponibili, ha indotto le Amministrazioni interessate ad una valutazione congiunta in ordine ai correttivi da apportare a tale disciplina, che ha dato luogo alla proposta di un apposito emendamento al disegno di legge di stabilità, già valutato positivamente dalla Camera dei Deputati ed attualmente all'esame del Senato della Repubblica, che prevede la possibilità di derogare ai predetti limiti, innalzando le relative percentuali fino al 50% per ciascuno degli armi 2013 e 2014 e fino al 70% per l'anno 2015”.


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5178/1

Ordine del giorno

Mantovano

Assemblea

12/12/12

I

Attivazione da parte del Prefetto della procedura di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario


L'ordine del giorno Mantovano ed altri n. 9/5178/1, accolto dal Governo ed approvato dall'Assemblea nella seduta del 17 maggio 2012, impegnava l'esecutivo a sensibilizzare i prefetti affinché fosse data adeguata pubblicità all'istituto dell'Arbitro Bancario Finanziario e alle relative modalità di accesso.

In merito a tale impegno il Ministero dell'interno, per quanto attiene ai profili di propria competenza, ha trasmesso la seguente nota:

La legge 18 maggio 2012, n. 62, di conversione del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, ha introdotto alcune modificazioni alle norme che regolano il rapporto tra il sistema finanziario e bancario e gli utenti, anche in considerazione della grave crisi economica e sociale che coinvolge le famiglie e il sistema di impresa, tra l'altro, riconoscendo al prefetto la possibilità di attivare l'Arbitro bancario finanziario per specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari.

In attuazione delle richiamate disposizioni, con circolare in data 18 ottobre 2012, che, ad ogni buon fine, si acclude, si è ritenuto di sensibilizzare i prefetti, affinché fosse data adeguata pubblicità all'istituto e alle relative modalità di accesso, anche attraverso i rispettivi siti web istituzionali, attivando altresì un apposito canale di posta certificata per la ricezione delle istanze.

Contestualmente, in relazione all'istituzione dell'Osservatorio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i prefetti sono stati altresì invitati a valutare l'opportunità di intensificare l'azione di monitoraggio della situazione economico-sociale, in prosecuzione dell'attività di osservazione dell'andamento dell'economia locale e dei suoi risvolti sociali, anche al fine di predisporre gli eventuali interventi a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui fa menzione la direttiva congiunta dei Ministri pro-tempore dell'interno e dell'economia e finanze del 30 luglio 2010, in tema di cessazione degli speciali osservatori sul credito, istituiti nel quadro delle misure adottate per far fronte alla fase emergenziale del biennio 2008-2009, che parimenti si allega82”.


ALLEGATO: Circolare 18 ottobre 2012

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

Servizio Affari di Prefettura

AOSTA

e p.c.:

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

-AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

-ALL'UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

SEDE



OGGETTO: Segnalazione del Prefetto all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Com'è noto, l'articolo 27-bis, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, ha posto in capo al Prefetto la possibilità di segnalare all'Arbitro Bancario Finanziario (istituito ai sensi dell'articolo 128-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) specifiche problematiche relative alle valutazioni del merito del credito della clientela nell'ambito di operazioni di finanziamento, su istanza del cliente e previa acquisizione di informazioni presso la banca interessata.

In relazione a tanto, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, pienamente coerenti con le disposizioni attuative della Banca d'Italia di prossima emanazione (di cui le SS.LL. potranno prendere visione sul sito www.bancaditalia.it), per regolamentare la fase introduttiva della procedura, affidata ai Prefetti, anche al fine di assicurare uniformità nella conduzione gestionale delle relative attività.

La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal Prefetto, che, a tal fine, trasmette alla segreteria tecnica del collegio competente (Milano, Roma e Napoli, a seconda del domicilio del cliente)83 una segnalazione corredata:

a) dall'istanza dell'interessato, di carattere riservato, prodotta per mezzo di posta certificata e senza alcun contributo alle spese di procedura;

b) dall'invito rivolto dal Prefetto alla banca di fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito entro 30 giorni, ovvero entro il diverso termine fissato dal Prefetto medesimo;

c) dalla risposta di cui al precedente punto b), contenente le osservazioni della banca anche sugli eventuali rilievi formulati dal cliente o dal Prefetto;

d) da una relazione del Prefetto, contenente l'oggetto del ricorso e l'esposizione delle ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la controversia all'ABF.

Qualora il Prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha potuto esprimersi nella risposta di cui al punto c) il Prefetto acquisisce le relative controdeduzioni della banca, le trasmette alla segreteria tecnica insieme alla cennata documentazione, tenendone conto nella redazione della propria relazione.

La segnalazione del Prefetto all'ABF, che dovrà essere inviata contestualmente anche all'interessato e alla banca, potrà essere effettuata entro 60 giorni successivi alla ricezione della domanda, anche in caso di mancata risposta di quest'ultima all'invito di cui al punto b) entro il termine ivi menzionato.

Nei 30 giorni successivi alla ricezione la segreteria tecnica sottopone la segnalazione con il fascicolo da essa formato all'esame del collegio per la decisione, salvo eventuali sospensioni che, comunque, non potranno superare complessivamente i 30 giorni.

La relativa decisione sarà comunicata alle parti e, per conoscenza, al Prefetto.

Si confida pertanto nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL. affinché sia individuato un indirizzo di posta certificata per la ricezione delle istanze in parola, da redigersi utilizzando l'allegato modello, mutuato da quello già in uso per il ricorso diretto all'Arbitro e ad esso il più possibile uniformato, anche ai fini della completezza dei dati necessari per l'eventuale successivo esame da parte del collegio.

Sarà altresì cura delle SS.LL. dare adeguata pubblicità all'istituto e alle relative modalità di accesso, anche attraverso i rispettivi siti web istituzionali.

Nell'occasione si rammenta, altresì, che i commi precedenti del richiamato articolo 27-bis, del decreto legge n. 1 del 2012, hanno istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Osservatorio per l'analisi e il monitoraggio dell'andamento dei finanziamenti erogati dal settore bancario e finanziario e delle relative condizioni e per la promozione delle migliori prassi di finanziamento, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Le SS.LL. vorranno pertanto valutare l'opportunità di una intensificazione dell'attività di monitoraggio locale delle situazioni economico-sociali, anche in conformità di quanto previsto dalla direttiva congiunta dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2010, che disponendo la cessazione dell'attività degli osservatori per il credito, ha lasciato facoltà ai Prefetti di continuare l'osservazione della situazione economica e dei suoi risvolti sociali, anche al fine di predisporre gli eventuali interventi a garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Come si è già avuto modo di suggerire, della problematica potrebbe altresì essere utilmente investita la sede istituzionale della Conferenza permanente e, in particolare, la competente Sezione per lo sviluppo economico e le attività produttive, attraverso la quale l'Ufficio territoriale del Governo esercita il proprio ruolo di garante dei richiamati livelli essenziali delle prestazioni”.




Ministero della salute


Tipo atto e

Numero

Primo

firmatario

Sede

esame

Data

annuncio

Comm.

Comp.

Oggetto

9/5389/93

Ordine del giorno

Della Vedova

Assemblea

20/12/12

XII

Non applicabilità della riduzione del 5 per cento per l'acquisto di vaccini da parte delle strutture sanitarie pubbliche


L'ordine del giorno Della Vedova n. 9/5389/93, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 7 agosto 2012, impegnava l'esecutivo a chiarire agli enti ed alle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale che tra gli acquisti dei farmaci, esclusi dalla riduzione del 5 per cento, sono compresi anche gli acquisti dei vaccini.

In merito a tale impegno il Ministero salute ha trasmesso la seguente nota:

“Il Ministero della salute illustra gli elementi utili all'ottemperamento dell'impegno indicato all'oggetto, acquisiti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco (ALFA).

L'attuale quadro normativo prevede che ogni medicinale commerciabile in Italia, a fronte dell'emanazione di una determina direttoriale dell'AIFA di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) è, di diritto, escluso dall'applicazione della citata riduzione del 5% disposta per i contratti aventi ad oggetto altri beni o servizi.

In definitiva, posto che i vaccini sono a tutti gli effetti farmaci, sono esclusi da tale riduzione.

Conseguentemente, l'AIFA ha rilevato che i contratti posti in essere per la fornitura di vaccini e di ogni altro medicinale acquistato dalle strutture sanitarie pubbliche restano pienamente validi.

L'esclusione dei vaccini e degli altri farmaci dalla riduzione del 5% della spesa sostenuta per le forniture alle strutture sanitarie pubbliche è efficace indipendentemente da quanto disposto dal comma 5 dello stesso art. 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95: tale norma, a differenza del citato comma 13, individua i meccanismi di governo della spesa farmaceutica ospedaliera.

L' AIFA condivide dunque la valutazione di opportunità contenuta nell'ordine del giorno in esame, di fornire un chiarimento agli enti ed alle aziende del Servizio Sanitario nazionale circa l'esclusione dell'acquisto di vaccini ed altri medicinali dalla manovra di cui all'art. 15, comma 13, lettera a), del citato decreto legge n. 95/2012”.



Elenco dei deputati primi firmatari degli atti cui sono riferite le note di attuazione annunciate
al 31 dicembre
2012



Primo firmatario

Tipo di Atto

Numero

Pag.

On.

Bianconi

Ordine del giorno

9/5369/20

108

On.

Bucchino

Ordine del giorno

9/5389/155

101

On.

Cimadoro

Ordine del giorno

9/5369/24

109

On.

Della Vedova

Ordine del giorno

9/5389/93

115

On.

Di Biagio

Ordine del giorno

9/5325-A/14

99

On.

Evangelisti

Ordine del giorno

9/5325-A/7

96

On.

Fallica

Ordine del giorno

9/5369/6

108

On.

Laffranco

Ordine del giorno

9/5369/21

107

On.

Lolli

Ordine del giorno

9/5389/145

100

On.

Madia

Ordine del giorno

9/5325-A/6

97

On.

Mantovano

Ordine del giorno

9/5178/1

110

On.

Palmieri

Ordine del giorno

9/5389/19

100

On.

Rosato

Ordine del giorno

9/5369/8

107

On.

Tassone

Ordine del giorno

9/5389/43

109

On.

Vanalli

Ordine del giorno

9/5423/79

104





















Sezione III

RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE

























La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.

L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento


Nell'ambito della propria competenza per la verifica dell'adempimento da parte del Governo degli obblighi di legge nei confronti del Parlamento, il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri devono trasmettere periodicamente al Parlamento in conformità di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative; nella prassi, tale verifica è stata estesa anche ad altri soggetti non governativi.

A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.

Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.

Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.

Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.

In evidenza a dicembre 2012


Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di dicembre, si segnala, in quanto sana un considerevole ritardo nella trasmissione rispetto alla previsione normativa, il rapporto (Doc. XLI n. 3), trasmesso dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale: tale documento contiene dati aggiornati al mese di luglio 2012, mentre il precedente, recante dati relativi al 2009, risaliva al mese di novembre 2010. Si ricorda che la disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisca al Parlamento sull'andamento del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale84, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di diffonderne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale.

Sul versante delle nuove relazioni si segnala, in primo luogo, l'obbligo introdotto dall'articolo 3 della legge 12 novembre 2012, n. 20685: tale disposizione istituisce il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane86, con il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, la conoscenza della figura e dell'opera di Giuseppe Verdi nel 2013, secondo centenario della sua nascita, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonché di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi verdiani. Il comma 4 del citato articolo 3 dispone che, al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimarrà in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predisponga una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dalla stessa legge n. 206, da presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale la trasmette alle Camere.

Sempre per quanto attiene all'introduzione di nuovi obblighi, si evidenziano le previsioni recate dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 1, del richiamato provvedimento dispone che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (19 dicembre 2012) della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo (senza quindi che sia specificato il Ministro competente), anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, presenti alle Commissioni parlamentari competenti una relazione volta ad evidenziare lo stato di attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Il comma 1 prevede altresì che nella relazione sia fornita dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate e che in prima attuazione la relazione abbia come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere.

L'articolo 9, comma 1, lettera a), novella l'articolo 52, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo che il Presidente del Consiglio - o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica - riferisca annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 52, in materia di accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 22, recante misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo, al comma 15-bis dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del 201287, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)88 provveda, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line. Il comma 15-ter prevede inoltre che l'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012 e, successivamente, entro il 30 maggio di ciascun anno, informi sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attività.

Ancora il decreto-legge n. 179 del 2012, all'articolo 32, comma 7, prevede che, il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e di valutazione previsto al comma 2 dell'articolo 3289, presenti alle Camere, entro il primo marzo di ogni anno90, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella Sezione IX del medesimo decreto-legge, volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative.

L'articolo 1, comma 299, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), ha inoltre modificato l'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, inserendo, tra l'altro, il comma 36.1: tale disposizione prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (da trasmettere alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno), un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Il comma 300 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 ha contestualmente abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, un obbligo preesistente, di contenuto sostanzialmente analogo, già previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ai sensi del quale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze era tenuto a presentare al Parlamento una relazione che definisse i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale.

Infine, un nuovo obbligo di relazione, avente carattere eventuale, è stato introdotto dalla legge 14 novembre 2012, n. 21291, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009": l'articolo 3, ai commi 2 e 3 prevede che - nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa individuate - il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provveda mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, e riferisca senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure attuate. Tale disposizione, riproduce, quindi, con riferimento allo scostamento rispetto a specifiche previsioni di spesa, un obbligo di riferire alle Camere già introdotto, in via generale, dall'articolo 17, commi 12 e 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, ancor prima, dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per tutte le leggi che comportino nuovi o maggiori oneri. Per inciso, si rileva che la mancata individuazione di un termine certo entro il quale il Governo è tenuto ad informare le Camere (come già ricordato, la dizione utilizzata è “senza ritardo”) non consente un'oggettiva valutazione della tempestività della trasmissione della relazione.




Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo
1°-31 dicembre 2012


Relazioni governative


Presidenza del Consiglio dei ministri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 241/1990,

art. 27, co. 5

Trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione

(Predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi* e trasmessa dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Dati relativi al 2011,

Doc. LXXVIII n. 5)

I Affari costituzionali

18/12/2012

*La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia redatta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

D.Lgs. 66/2010,

art. 10, co. 2*

Stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2011,

Doc. XXXVI ,n. 5)

IV Difesa

18/12/2012

*Una relazione di analogo contenuto era già prevista dalla L. 331/2000, articolo 6, comma 1, abrogata, a decorrere dal 9 ottobre 2010, dall'articolo 2268, comma 1, n. 984, del D.Lgs. 66/2010 recante "Codice dell'ordinamento militare".



Ministero degli affari esteri

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 482/1999,

art. 19, co. 3

Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane

(Dati relativi al 2011,

Doc. LXXX-bis, n. 5)

III Affari esteri

VII Cultura

6/12/2012



Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 244/2007,

art. 3, co. 68

Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta

(Dati relativi al 2011,

Doc. CCVIII, n. 56)

VIII Ambiente

18/12/2012



Ministero per i beni e le attività culturali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 19/1998,

art. 24, co. 3

Attività svolta dalla Fondazione "La Biennale di Venezia"

(Dati relativi al 2011,

Doc. CLXX, n. 5)

VII Cultura

5/12/2012

L. 352/1997,

art. 10, co. 8

Attività della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa*

(Dati relativi al 2011,

Doc. CLXVI, n. 4)

VII Cultura

21/12/2012

*Ai sensi dell'articolo 12, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ARCUS Spa è stata posta in liquidazione dal 1° gennaio 2014.



Ministero della giustizia

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

D.Lgs. 159/2011,

art. 49, co. 1*

Consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati aggiornati al mese di settembre 2012, Doc. CLIV, n. 9)

II Giustizia

18/12/2012

*Un obbligo di analogo contenuto era già previsto dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, articolo 2-duodecies, comma 4, abrogata dall'articolo 120, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a decorrere dal 13 ottobre 2011.

D.L. 553/1996,

art. 6-ter, co. 1

Stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al II semestre 2012,

Doc. CXVI-bis, n. 9)

II Giustizia

18/12/2012


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 449/1997,

art. 59, co. 6*

Esito delle verifiche degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati a carico del Fondo a gestione bilaterale per la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa

(Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento)

(Dati relativi al 2011,

Doc. CLXXXI, n. 5)

IX Trasporti

XI Lavoro

18/12/2012

*La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata abrogata dall'articolo 3, comma 47, lettera d), della legge 28 giugno 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L. 166/2002,

art. 15, co. 6

Attività di vigilanza sulle società concessionarie autostradali

Predisposta da ANAS Spa

(Dati relativi al 2011)

VIII Ambiente


18/12/2012



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 328/2000,

art. 27, co. 3*



Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale

(Rapporto elaborato dalla Commissione di indagine sull'esclusione sociale)

(Dati aggiornati al mese di luglio 2012,

Doc. XLI, n. 3)

XII Affari sociali

20/12/2012

*La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che il Governo riferisca al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sull’andamento del fenomeno dell’esclusione sociale sulla base della relazione predisposta dalla Commissione di indagine sull’esclusione sociale.



Ministero della salute

Fonte istitutiva

Argomento

Commissione competente

per materia

Data annuncio

L. 833/1978,

art. 8, co. terzo*

Stato sanitario del Paese

(Dati relativi al 2011,

Doc. L, n. 3)

XII Affari sociali

19/12/2012

*La disposizione istitutiva dell’obbligo prevede che il Consiglio sanitario nazionale predisponga una relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, sulla quale il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.





Relazioni non governative


nessuna



Nuove relazioni previste da fonti normative (*)


Relazioni governative





Fonte

Ministero competente

Oggetto

L. 206/2012,

art. 3, co. 4*

Presidente del Consiglio dei Ministri

Iniziative realizzate dal Comitato promotore delle celebrazioni verdiane** ed utilizzazione dei contributi assegnati

*La legge 12 novembre 2012, n. 206, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012,

**Il Comitato promotore delle celebrazioni verdiane, istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 206 del 2012, è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

In conformità del comma 4 dell'articolo 3, al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2013, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale la trasmette alle Camere.

L. 212/2012

art. 3, co. 3*

Ministero dell'economia e delle finanze

Cause degli scostamenti verificatisi rispetto alle previsioni di spesa indicate all'articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2012, recante “Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009”, e misure adottate per la copertura finanziaria del maggior onere

*La legge 14 novembre 2012, n. 212, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012.



(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo preso in considerazione dal presente Bollettino.



D.L. 179/2012

art. 1, co. 1*

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione venga trasmessa dal Governo senza specificare il Ministero competente

Stato di attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernente l'Agenda digitale italiana, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti

*Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è stato pubblicato, nel testo coordinato con la relativa legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nel supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012.

La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la prima relazione venga presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore (19 dicembre 2012) della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno.

La medesima disposizione prevede altresì che nella relazione sia fornita dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere.

D.L. 179/2012

art. 32, co. 7*

Ministero dello sviluppo economico

Stato di attuazione delle misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

*Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è stato pubblicato, nel testo coordinato con la relativa legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nel supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012.

Il comma 7 dell'articolo 32 prevede che il Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e di valutazione previsto al comma 2 dell'articolo 32, presenti alle Camere, entro il primo marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella Sezione IX del medesimo decreto-legge, volte a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. L'ultimo periodo del comma 7 dispone che la prima relazione successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 sia presentata entro il 1° marzo 2014.

D.Lgs. 82/2005,

art. 52, co. 8*

Presidenza del Consiglio o Ministro delegato per l'innovazione tecnologica

Stato di attuazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni

*L'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è stato sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

Il decreto-legge n. 179 del 2012 è stato pubblicato, nel testo coordinato con la relativa legge di conversione n. 221 del 2012, nel supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012.



Fonte

Ministero competente

Oggetto

L. 138/2011,

art. 2, co. 36.1*

Ministero dell'economia e delle finanze

Risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale

La disposizione istitutiva dell'obbligo è stata introdotta dall'articolo 1, comma 299, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, e prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze presenti annualmente, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (da trasmettere alle Camere entro il 20 settembre di ogni anno), un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale. Il rapporto indica, altresì, le strategie per il contrasto dell'evasione fiscale, le aggiorna e confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di gettito fiscale attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.





Relazioni non governative


Fonte

Soggetto competente

Oggetto

D.L. 179/2012

art. 22, co. 15-ter*

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)

Misure di semplificazione, limitatamente al ramo assicurativo danni, delle procedure e degli adempimenti burocratici, e risultati conseguiti in relazione a tale attività

*Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è stato pubblicato, nel testo coordinato con la relativa legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, nel supplemento ordinario n. 208/L alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012.

Il comma 15-bis dell'articolo 22 dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 221 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) provveda, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line. Il comma 15-ter prevede inoltre che l'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore (19 dicembre 2012) della legge di conversione del decreto-legge n. 179 del 2012 e, successivamente, entro il 30 maggio di ciascun anno, informi sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attività.






1Della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (pubblicata nella G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) era stata data notizia nel precedente numero della presente pubblicazione.

2Le disposizioni in commento erano state inizialmente inserite (come riferito nel comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012) nel disegno di legge di stabilità (C. 5534); tuttavia, essendo state ritenute di carattere ordinamentale e organizzatorio nel parere espresso dalla Commissione V (Bilancio) della Camera dei deputati nella seduta del 17 ottobre 2012, sono state stralciate dal Presidente della Camera dei deputati nella seduta dell'Assemblea del 18 ottobre 2012.

3I componenti della CIVIT hanno eletto presidente dapprima Antonio Martone, nella seduta del 22 dicembre 2009, e, a seguito delle dimissioni rassegnate dal predetto, Romilda Rizzo nella seduta del 29 marzo 2012.

4Si trattava di: Unione italiana di tiro a segno UITS; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI; Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia EIPLI; Ente irriguo umbro toscano EIUT; Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”; Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA; Ente opere laiche palatine pugliesi; Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”; Pio istituto elemosiniere; Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani; Unione accademica nazionale UAN. Per quest’ultimo ente, peraltro, l’art. 5, comma 2-bis, della legge n. 31/2008, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 248/2007, aveva prorogato al 31 dicembre 2008 il termine fissato per l’eventuale trasformazione in soggetto di diritto privato, successivamente mai avvenuta.

5Da notare come il comma 640 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, nell’abrogare l’art. 28 della legge n. 448/2001, facesse comunque salvi “i regolamenti emanati in applicazione” dello stesso, benché non ne risulti alcuno.

6La categoria degli enti pubblici non economici, da intendere quale ‘residuale’ rispetto alla categoria degli enti pubblici economici, è comunque assai ampia: in sintesi, ente pubblico non economico può dirsi qualsiasi ente pubblico che non operi secondo una logica di tipo imprenditoriale.

7Peraltro, il Pio istituto elemosiniere di Venzone, che sembra essere l’ente incluso nel citato Allegato, veniva trasformato da istituzione pubblica di assistenza e beneficenza IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona ASP, in attuazione della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, del Friuli Venezia Giulia, mediante il Decreto dell’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 4 agosto 2008, n. 10, con il quale veniva altresì attuato il riordino dell’ente mediante l’approvazione del nuovo Statuto. Non risulta che la legittimità di tale operazione, in particolare sotto il profilo della competenza regionale ad attuarla, sia mai stata contestata dallo Stato; probabilmente il fatto che l’Istituto doveva essere considerato IPAB ope legis, in quanto istituito anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 6972/1890, ha portato a considerare il suo riordino come rientrante in una materia, l’assistenza e beneficenza pubblica, attribuita alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni, nonostante il suo inserimento nell’allegato A della legge n. 244/2007.

8Rimaneva infatti operante l’autorizzazione recata dalla legge n. 244, art. 2, comma 634, a regolamenti governativi di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici o strutture amministrative pubbliche partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, sulla base dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti.

9Vedasi la Circolare dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa del 20 ottobre 2008, n. 9, con la quale sono stati enunciati taluni criteri di interpretazione della normativa taglia-enti, chiarendo in particolare che la seconda procedura riguarda anche gli enti che, pur avendo un organico inferiore alle 50 unità, sono espressamente esclusi dall'applicazione della prima ai sensi del primo periodo del comma 1 dell’articolo 26; quest’ultimo criterio interpretativo, secondo il quale l’esclusione dalla prima fase del taglia-enti non comporta l’esclusione anche dalla seconda, ha investito uno dei profili maggiormente dubbi dell’originaria normativa taglia-enti.

10Questi ultimi sono stati oggetto di autonomo riordino, che giustificava la loro esclusione dal procedimento taglia-enti (cfr. il testo fra breve), con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca. La legge delega riguardava tuttavia solo gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: ai fini del controllo parlamentare sulle nomine in tali enti, il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli degli enti e la modifica della composizione e delle relative modalità di nomina, anche per i presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

11Quest’ultima è altresì oggetto di specifiche disposizioni che ne prevedono l’autonomo riordino al di fuori della normativa taglia-enti: infatti, la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, ha disposto, all’art. 27, commi 3, 6 e 7, la soppressione di due enti pubblici già operanti nel settore dell’energia, il Fondo Bombole Metano e l’Agenzia nazionale delle scorte di riserva, e l’attribuzione delle funzioni da essi svolte alla Cassa conguaglio GPL, che è succeduta a titolo universale agli enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne ha acquisito le risorse finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, con il D.M. 22 dicembre 2009 l’attività della Cassa conguaglio è stata prorogata fino al riordino della stessa a seguito delle citate disposizioni della legge n. 99/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, prevedendosi altresì che con successivi decreti si debba provvedere all’aggiornamento della composizione degli organi di gestione della Cassa ed al riordino della stessa a seguito dell’attribuzione delle nuove funzioni; tale riordino, peraltro, non risulta ancora effettuato.

12Quest'ultimo, comunque, è stato poi soppresso dall’art. 7, comma 20, del citato D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30/7/2010, e la stessa sorte ha successivamente subìto l’Agenzia per le ONLUS ai sensi del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (cfr. infra). Al di fuori della normativa taglia-enti propriamente intesa, inoltre, l’Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente nomina di un commissario liquidatore, l’11 novembre 2011, sulla base delle disposizioni in materia di liquidazione degli enti in stato di dissesto finanziario recate dall’art. 15, comma 1, della legge n. 111/2011, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 98/2011 (cfr. infra).

13 Originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, è stato dapprima posposto al 31 dicembre 2008 dall’art. 26 della legge n. 133/2008 e successivamente al 30 giugno 2009 dall’art. 4 della legge n. 14/2009, per essere poi differito al 31 ottobre 2009 dall’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 102/2009 ed infine portato al 31 ottobre 2010 dall’art. 10-bis della legge n. 25/2010.

14Circa gli effetti di tali schemi di riordino, il Ministro Calderoli, in una dichiarazione resa alla stampa il 29 ottobre 2009, parlava di “almeno 480 poltrone tagliate, con un risparmio di circa 71 milioni di euro, nonché l’ulteriore razionalizzazione degli organi amministrativi, consultivi e gestionali, con ulteriori risparmi per lo Stato non quantificabili, senza contare gli ulteriori risparmi al momento ancora non quantificabili che si avranno quando scatterà la soppressione degli enti non sottoposti a riordino” grazie al meccanismo della “ghigliottina”; tale dichiarazione si riferiva peraltro al riordino di 44 enti pubblici non economici (e non dei 55 effettivamente rientranti negli schemi di decreto) più 21 enti parco e 20 autorità portuali.

15L’unificazione strutturale della Giunta centrale e degli Istituti storici, nonché delle Deputazioni e Società di storia patria, era stata già disposta con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2001, sulla base delle norme del D.Lgs. n. 419/1999 che prevedevano l’unificazione ed il sistema strutturato a rete degli enti appartenenti allo stesso settore di attività; tuttavia il conseguente regolamento di attuazione, adottato con il Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255 dopo un iter travagliato durante il quale erano state fra l’altro disattese le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sul relativo schema, era stato impugnato davanti alla giustizia amministrativa e successivamente sospeso nella sua efficacia, in quanto potenzialmente lesivo dell’autonomia della ricerca scientifica, con l’ordinanza del Consiglio di Stato del 14 febbraio 2006, n. 716. Con lo schema di regolamento approvato il 28 ottobre 2009 il Governo, anziché procedere ad un nuovo riordino sulla base della normativa taglia-enti introdotta a partire dal 2007, intendeva completare il già intrapreso riordino ai sensi del D.Lgs. n. 419/1999 modificando quelle parti del D.P.R. n. 255/2005 che apparivano lesive dell’autonomia della ricerca, eliminando dal riordino le Deputazioni e Società di storia patria (che, in considerazione della loro successivamente riconosciuta natura privatistica, erano state espunte dalla tabella A allegata al D.Lgs. n. 419/1999 e dal D.P.C.M. 23 maggio 2001 con l’art. 5, comma 1, del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27) e lasciando inalterato il restante contenuto del sospeso D.P.R. n. 255, che prevedeva tra l’altro la trasformazione della Giunta centrale per gli studi storici in Giunta storica nazionale; il nuovo schema di decreto di riordino, peraltro, non giungerà mai all’approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri (cfr. infra).

16INVALSI, ANSAS ed ENAM, come si è detto, erano stati esclusi dal procedimento taglia-enti, se autonomamente riordinati entro il 31 dicembre 2009, dall’art. 27, comma 3, della legge n. 69/2009.

17Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 27 luglio 2012, pubblicati nella G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, sono stati disposti il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso IPSEMA all’INAIL nonché del soppresso IPOST all'INPS.

18Di cui peraltro era già stata prevista la soppressione dall'articolo 46, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che recava una delega legislativa al Governo per l’adozione di un decreto di riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.

19In attuazione dell’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), nel 2009 l’ENSE aveva riformato il proprio statuto portando a 5 (rispetto ai 9 precedenti) i componenti del proprio consiglio di amministrazione.

20Come detto supra (cfr. nota 5), quest'ultimo ente era stato in precedenza escluso dalla soppressione e confermato in vita dal D.M. 19 novembre 2008.

21Gli schemi di regolamento di riordino approvati dal Consiglio dei ministri entro il 31 ottobre 2009, infatti, riguardavano tra l’altro, come si è detto, alcuni degli enti su cui è poi intervenuta la legge n. 122, come gli enti previdenziali INPDAP, ENPALS, IPSEMA , ENAPPSMAD ed IPOL, l’ISFOL, l’ISAE e l’EIM.

22Peraltro, il decreto di riordino della LNI, adottato nel 2009, risulta non allineato al disposto del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra), cui non è stato ancora adeguato.

23Vedasi la nota precedente.

24La Cassa risulta il terzo ente, con LNI e UITS, il cui decreto di riordino, adottato nel 2009, risulta non allineato al disposto del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra).

25Successivamente soppressa dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cfr. infra).

26Neanche quattro mesi dopo, come detto, il Banco veniva peraltro soppresso dall’art. 2 della legge n. 10/2011.

27Anch’esso successivamente soppresso dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (cfr. infra).

28Ai sensi del citato art. 17 è stato poi adottato, con Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 11 del 2 settembre 2011, il nuovo statuto dell’INVALSI, alla stregua del quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto dal presidente e da due membri, almeno uno dei quali proveniente dal mondo della scuola, nel rispetto del principio di pari opportunità. Per completezza di informazione si precisa che in origine, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, il consiglio di amministrazione dell'INVALSI era costituito dal presidente dell'Istituto e da quattro componenti, nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Il successivo D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286 prevedeva la sostituzione del consiglio di amministrazione con il comitato direttivo, composto dal presidente e da sei membri, di cui uno designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e due dal presidente della Conferenza Stato-regioni. In seguito l'art. 1, co. 612, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), oltre a sostituire la dizione di comitato direttivo con quella di comitato di indirizzo, ne ha ampliato ulteriormente la consistenza: presidente e otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, non più di quattro dei quali provenienti dal mondo della scuola. Per effetto invece del successivo art. 1, co. 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, il comitato di indirizzo risultava composto dal presidente e da due membri, almeno uno dei quali proveniente dal mondo della scuola e sempre nel rispetto del principio di pari opportunità. L'art. 17, co. 1, del D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, citato nel testo, disponeva appunto che l'INVALSI mantenesse la natura giuridica e le competenze definite dalle ultime tre fonti normative citate, prevedendo altresì la permanenza in carica per tutta la durata del mandato inizialmente ricevuto dei membri del comitato di indirizzo. L'assetto definitivo della struttura dell'INVALSI è stato infine fissato dal ricordato statuto adottato il 2 settembre 2011, al quale tuttavia non è stata ancora data attuazione, versando tuttora l'Istituto in gestione commissariale.

29Come risultato, la composizione degli organi direttivi dell’ANVUR (il Presidente e un Consiglio direttivo di 7 membri) non risulta variata rispetto a quanto previsto dal precedente regolamento di funzionamento approvato con il D.P.R. 21 febbraio 2008, n. 64, ed appare non allineata alle previsioni del del comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122/2010 successivamente intervenuta in materia di limiti massimi al numero dei componenti degli organi amministrativi (cfr. infra)

30Quasi subito, peraltro, ridottisi a 13 e successivamente a 12 (vedasi note precedenti).

31In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4-sexiesdecies della legge n. 205/2008 (cfr. supra), il riordino degli organi di amministrazione dell’UNIRE era avvenuto con il Decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 31 agosto 2009, che aveva modificato la composizione del consiglio di amministrazione dell’ente portandone i componenti da sette a cinque.

32Successivamente, peraltro, prima della sua effettiva costituzione (l’Agenzia risultava in regime commissariale fin dal momento della nascita, non essendo ancora stato approvato uno statuto che ne disciplinasse l’attività né costituiti gli organi di gestione interni), l’ASSI sarà a sua volta soppressa dalla legge n. 135/2012 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa (cfr. infra).

33L’INMP era infatti stato costituito quale sperimentazione gestionale promossa dal Ministero della salute, ed il relativo stanziamento era stato previsto dall’art. 1, comma 827, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

34L’Istituto ha poi assunto la natura di vero e proprio ente pubblico con il D.L. n. 158/2012 (cfr. infra).

35Altre norme della legge n. 111/2011 relative ad enti ed organismi pubblici, ma non ascrivibili al complesso della normativa taglia-enti, sono i commi da 6 a 14 dell’art. 14, volti a costituire la società "Istituto Luce – Cinecittà Srl” ed a liquidare "Cinecittà – Luce Spa”, il comma 16 del medesimo art. 14, che integra la disciplina concernente la soppressione del Comitato per l'intervento nella Società italiana resine SIR, nonché l’art. 36, commi da 1 a 10, concernente il riordino dell’ANAS Spa.

36Per quanto non abbia natura di ente pubblico e non rientri quindi nella normativa e nel procedimento taglia-enti, l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari gode, ai sensi della legge n. 111/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98/2011, di autonomia organizzativa e contabile e il Direttore generale ad esso preposto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La relativa proposta di nomina è sottoposta al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro il termine di 20 giorni dalla richiesta; al fine dell’espressione del parere le Commissioni possono procedere all’audizione della persona designata. E’ altresì previsto che l’Ufficio riferisca annualmente al Parlamento sull’attività svolta.

37In attuazione della normativa taglia-enti, come si è visto, gli Enti in questione erano a loro volta subentrati nei compiti e nelle funzioni dei soppressi ENAM, nel caso dell’INPDAP, ed ENAPPSMAD, nel caso dell’ENPALS.

38In base al disposto dell'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 2 aprile 2012, quattro dei suddetti componenti integrativi devono riferirsi alle rappresentanze del CIV del soppresso INPDAP; gli altri due devono riferirsi invece alle rappresentanze del CIV del soppresso ENPALS.

39Come si è visto, l’EIPLI era stato incluso fra gli 11 enti per i quali era stata inizialmente prevista la ‘ghigliottina’ in caso di mancato riordino dall’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007, successivamente abrogato dall’art. 26, comma 3, della legge n. 133/2008.

40La soppressione di tale Commissione risultava peraltro già disposta dall’art. 10, comma 26, della legge n. 106/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 70/2011.

41Il testo approvato dalla Camera in prima lettura prevedeva, al comma 1 dell’art. 36, che il Governo, entro tre mesi dalla data di conversione in legge, presentasse un apposito disegno di legge volto ad istituire una specifica Autorità indipendente di regolazione dei trasporti (veniva comunque meno, quindi, la precedente delega ad attribuire le relative funzioni ad un’Autorità già esistente, di cui all’art. 37 della legge n. 214/2011); sino all’istituzione di tale nuova Autorità ed a decorrere dal 30 giugno 2012, le relative funzioni erano attribuite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, ferme restando le competenze previste dalla vigente normativa.

42In base al richiamato comma 7, ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari; in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Ai fini dell’espressione del parere, le Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

43Gli enti vigilati dal Ministero della difesa sono attualmente l’Agenzia industrie difesa (che sembrerebbe però avere natura di ente pubblico economico), l’Associazione italiana della Croce rossa per le componenti ausiliarie delle Forze armate, nonché cinque enti già interessati dal riordino ai sensi della normativa taglia-enti: l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI, l’Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA, l’Unione italiana tiro a segno UITS, la Lega navale italiana e la Cassa di previdenza delle Forze armate.

44Così identificata nel citato D.L. n. 16/2012 benché ridenominata Agenzia per il Terzo settore dall’art. 1 del D.P.C.M. 26 gennaio 2011, n. 51, recante modifiche al regolamento di organizzazione dell’Agenzia. Benché non si ritrovasse un’espressa attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all’Agenzia, la stessa era ricompresa fra le Autorità amministrative indipendenti nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009.

45Questi due enti erano già stati oggetto, come si è visto, di schemi di regolamenti di riordino approvati dal Governo in via preliminare nell’ambito del procedimento taglia-enti.

46Recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell’Amministrazione dell’interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile.

47Come si è visto, entrambi gli enti erano stati recentemente riordinati, il primo, sulla base di norme di legge speciali che lo riguardavano, con il D.Lgs. n. 177 del 2009, e il secondo, nell’ambito della procedura taglia-enti, con il D.P.R. n. 237 del 2010 (cfr. supra).

48La trasformazione dell’AAMS in Agenzia fiscale con autonoma personalità giuridica era stata disposta dall’articolo 40, commi da 2 a 6, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (con decorrenza inizialmente stabilita al 1° ottobre 2008). Tali norme affidavano ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra l’altro, l’individuazione della data dalla quale le funzioni svolte dall'AAMS dovevano passare alla nuova Agenzia, con contestuale soppressione della stessa AAMS; peraltro, lo schema di decreto ministeriale recante le norme per l’istituzione dell’Agenzia fiscale dei Monopoli di Stato attuative del D.L. n. 159/2007, trasmesso al Parlamento il 12 ottobre 2011, non è stato mai approvato dal Consiglio dei ministri in via definitiva, benché su di esso si fossero effettivamente espresse le competenti Commissioni di Camera e Senato fra il novembre 2011 e il febbraio 2012.

49Si segnala peraltro che, nonostante appaiano con tutta evidenza enti pubblici ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978, il controllo parlamentare sulle nomine nelle Agenzie fiscali, nella prassi, non si attua in base alle disposizioni di tale legge, ed in particolare a quelle, che sembrerebbero applicabili, relative agli “altri amministratori” di cui all’art. 9, ma alle norme dell’art. 19, comma 9, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la comunicazione al Parlamento da parte del Governo degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, di cui e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Sotto questo aspetto, dunque, le Agenzie fiscali dotate di personalità giuridica risultano equiparate alle Agenzie “ordinarie”, non dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, costituite sulla base del Decreto legislativo n. 300 del 1999.

50All’INRAN, come si è detto, erano stati attribuiti i compiti e le funzioni già esercitati dai soppressi Ente nazionale delle sementi elette ENSE e Istituto nazionale conserve alimentari INCA; l’Istituto era stato inoltre oggetto di riordino effettuato ai sensi dell’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra).

51Anch’esso, come si è detto, oggetto di riordino effettuato ai sensi dell’art. 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (cfr. supra). L'articolo 1, comma 269, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha altresì modificato i commi da 2 a 5 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95/2012 nel senso di attribuire al CRA le competenze nel settore delle sementi elette (nel testo originario attribuite all'Ente risi)

52Ulteriori interventi previsti nel medesimo art. 12 riguardano la Commissione scientifica CITES, l’ARCUS S.p.A., la Promuovi Italia S.p.A., l’Agenzia nazionale per l’attuazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa - Invitalia S.p.A., l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, il Comitato centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori, il Comitato amministratore della forma di previdenza complementare FONDINPS e la CONI Servizi S.p.A., tutti enti ed organismi, peraltro, non ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti, così come la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia CSC, l’Organismo di indirizzo ODI di cui all’art. 2, comma 118, della legge n. 191/2009 (finanziaria per il 2010) e l’Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi ICBSA, la cui soppressione era peraltro prevista da norme successivamente soppresse durante l’esame al Senato del D.L. n. 95/2012. Analogamente, altre disposizioni dell’art. 12 soppresse durante l’esame al Senato del D.L. n. 95 prevedevano la soppressione o l’incorporazione di altri enti pubblici non economici ricompresi a pieno titolo nella normativa taglia-enti, e precisamente dell’Ente nazionale per il microcredito e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP.

53In materia, il testo originario dell’art. 13 del D.L. n. 95/2012 prevedeva l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui attribuire le funzioni già affidate all’ISVAP, nonché parte di quelle già spettanti alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, la quale avrebbe dovuto subire una sorte analoga a quella dell’ISVAP (immediata decadenza degli organi amministrativi in carica e commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione). Le disposizioni concernenti la COVIP, peraltro, sono state stralciate nel corso dell’esame parlamentare del decreto-legge ed il testo finale dell’art. 13, come modificato dalla legge di conversione n. 135/2012, prevede, come si vedrà, la soppressione del solo ISVAP e l’attribuzione delle relative funzioni ad un nuovo istituto denominato IVASS (e non più IVARP).

54Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del citato D.P.R. 12 dicembre 2012, che richiama l'articolo 15 dello statuto medesimo.

55Il numero sale a 42 se si considerano anche i Presidenti dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.

56Il numero sale a 400 se si considerano anche gli altri amministratori dei tre enti pubblici non soppressi ma trasformati in fondazioni di diritto privato: cfr. infra.

57Il consiglio di indirizzo dell'INMP è composto infatti da cinque membri, di cui due nominati dal Ministro della salute e tre dai Presidenti delle regioni che partecipano alla rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà.

58Il computo dei dati non tiene conto del soggetto non ancora specificato che subentrerà al soppresso EIPLI, in quanto, dovendo esso essere individuato o costituito da parte delle Regioni interessate, dovrebbe avere le caratteristiche di ente o istituto regionale, e non statale, per cui non dovrebbe essere ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine.

59Lo statuto dell’ENSE era già stato modificato nel 2009 in attuazione dell’art. 4-sexiesdecies del D.L. n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008, con la riduzione da 9 a 5 dei componenti del CDA (cfr. infra).

60L’EIUT era stato istituito fin dall’inizio “a termine”, per un periodo di trent’anni, dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, ed avrebbe quindi dovuto venir meno il 6 novembre 1991; peraltro, in prossimità di tale scadenza si era iniziata a delineare la sua possibile trasformazione in società per azioni, e a questo scopo il predetto termine di scadenza era stato prorogato di 10 anni, fino al 6 novembre 2001. A decorrere dal 1998, inoltre, dopo l’entrata in vigore delle leggi Bassanini, il progetto di trasformazione dell’EIUT si era orientato verso la costituzione di una spa pubblica e per accompagnare la transizione il Ministro dell’agricoltura non aveva rinnovato il Consiglio di amministrazione dell’EIUT, procedendo alla nomina di un commissario. Ciò nonostante, nel 2001 anche il nuovo termine stava per venire a scadenza senza che fosse intervenuta alcuna trasformazione, per cui furono accordate per legge una serie di ulteriori proroghe di durata annuale, mentre si faceva strada la nuova ipotesi, sorta nel 2007, di trasformare l’EIUT da ente pubblico non economico in ente pubblico economico. Nel frattempo, come si è visto, l’EIUT era stato inserito dalla legge n. 244 del 2007 fra gli 11 enti di cui era direttamente prevista dalla legge la soppressione ove non riordinati entro il termine previsto per l’emanazione degli appositi regolamenti, e poi ricondotto alla procedura generale taglia-enti dalla legge n. 133 del 2008. In attuazione di tale procedura, il Ministro dell’agricoltura presentava nella riunione del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2009 la bozza di regolamento per la trasformazione dell’EIUT in ente pubblico economico, che non veniva però approvata. Posto in liquidazione il mese successivo, l’Ente è definitivamente venuto meno nel novembre 2011, con l’approvazione da parte delle regioni Umbria e Toscana di analoghe leggi regionali istitutive dell’Ente (regionale) acque umbro-toscane, destinato a subentrare all’EIUT. L’EIUT era dotato di 1 Presidente, 2 Vicepresidenti e 10 componenti del Consiglio di amministrazione, incarichi che escono anch’essi dal campo di applicazione della legge sul controllo parlamentare sulle nomine; come si è detto, l’Ente era peraltro in regime commissariale dal 1998.

61Rispettivamente, 1 Presidente e 16 componenti del CDA per la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, 1 Presidente e 6 componenti del CDA per l’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III e 1 Presidente e 4 componenti del CDA per l’Ente opere laiche palatine pugliesi.

62Il computo non tiene conto dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, conteggiata invece fra gli enti soppressi (cfr. supra).

63Successivamente trasformata nella nuova Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, poi a sua volta soppressa dalla legge n. 135/2012 (cfr. supra).

64Successivamente soppresso dall’art. 12 della legge n. 135/2012 (cfr. supra).

65Successivamente soppresso con il trasferimento dei relativi compiti e funzioni all’INRAN, poi a sua volta soppresso (cfr. supra).

66Come specificato supra, l'IVASS è succeduto all'ISVAP a decorrere dal 1° gennaio 2013. Presidente dell'IVASS è di diritto il Direttore generale della Banca d'Italia, non inserito nel computo. Sono quindi considerati esclusivamente i due consiglieri dell'Istituto.

67Nel corso del quadriennio sono infatti subentrati fra i componenti del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS: Armando Occhipinti in luogo del dimissionario Mario Chiacchiararelli (D.P.C.M. 3 giugno 2010); Luigi Scardaone in luogo del dimissionario Salvatore Bosco (D.P.C.M. 7 luglio 2011), Pierangelo Albini in sostituzione di Giorgio Usai (D.P.C.M. 13 marzo 2012).

68Nel corso del quadriennio è subentrato Carlo Borio in luogo del dimissionario Giovanni Serpilli (D.P.C.M. 23 agosto 2012).

69Ulteriori funzioni sono state attribuite all'IVASS in materia di contrasto alle frodi assicurative dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

70Si ricorda che nella seduta del 28 novembre 2012 della Commissione XI della Camera era stata posta in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore; tuttavia, constatata la mancanza del numero legale, il presidente della Commissione aveva rinviato l'esame della proposta ad una seduta successiva.

71Si ricorda peraltro che il Ministro per i rapporti con il Parlamento del precedente Esecutivo, con lettera del 28 ottobre 2011 annunciata alla Camera ed al Senato il 2 novembre 2011, aveva richiesto il parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso Trevisanato a presidente dell'ISFOL, ma questa non ha avuto seguito.

72Lo stesso statuto prevede all’articolo 16 che il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore, decadono con la nomina dei nuovi organi, alla quale provvedere entro i successivi 60 giorni. Per effetto di tale norma, decorsi gli ulteriori 45 giorni di prorogatio di cui al D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994, si era concluso anticipatamente il secondo mandato presidenziale di Sergio Trevisanato, che era stato quindi nominato commissario straordinario dal 18 luglio 2011 al 31 dicembre 2011.

73Vedasi in tal senso il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 18 maggio 2012, pubblicato nella G.U. n. 209 del 7 settembre 2012.

74Per mera completezza si ricorda che il testo originario dell'art. 13 del decreto-legge n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutiva l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale IVARP, cui sarebbero state attribuite le funzioni già affidate all'ISVAP ed alla COVIP, ad eccezione di quelle da ultimo attribuite alla Commissione dall'articolo 14 del decreto-legge n. 98/2011, che sarebbero state invece assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La COVIP avrebbe dovuto soggiacere alla decadenza dei propri organi in carica e ad un commissariamento propedeutico alla sua successiva soppressione. Tali previsioni concernenti la COVIP sono state però stralciate dalla legge di conversione n. 135/2012.

75Prima dell'emanazione del suddetto decreto-legge, erano organi dell'AGEA il presidente ed il consiglio di amministrazione, composto dal predetto presidente e da ulteriori quattro membri. In particolare, il presidente era nominato per tre anni (rinnovabili non più di due volte) con D.P.R. emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sulla relativa proposta di nomina, anche per effetto del richiamo all'art. 3 della legge n. 400/1988 operato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 165/1999 istitutivo dell'AGEA, le Commissioni XIII della Camera e 9ª del Senato erano chiamate ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978.

76L'art. 12, comma 7, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012 ha attribuito le funzioni di coordinamento relative al finanziamento della Politica agricola comune al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che agirà quindi come unico rappresentante dello Stato nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative ai fondi FEAGA e FEASR.

77Si ricorda che la VII Commissione della Camera aveva esaminato le proposte relative a Rulli, Giuliano, Grasso e Verdone nella seduta del 2 ottobre 2012, esprimendo parere favorevole su ciascuna di esse in quella del 3 ottobre 2012. La 7ª Commissione del Senato, invece, dopo aver esaminato le proposte nelle sedute del 25 settembre, del 2 e del 10 ottobre 2012, in quella del 17 ottobre aveva espresso parere favorevole limitatamente alla proposta di nomina di Rulli. Nel rinviare l'esame delle rimanenti proposte, anche nella seduta del 24 ottobre 2012, i componenti della Commissione avevano sottolineato la necessità di garantire un'equa rappresentanza di genere. Nella seduta quindi del 6 novembre 2012, avendo il rappresentante del Governo preannunciato la presentazione della proposta di nomina di Olga Cuccurullo, la 7ª Commissione del Senato ha espresso parere favorevole sulle proposte di nomina relative a Giuliano, Grasso e Verdone.

78Il 6 settembre 2011 era stata trasmessa alle Camere la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina di Paolo Tenna e Alberto Contri a componenti del consiglio di amministrazione per l'anno 2011, in qualità di rappresentanti delle regioni Piemonte e Lombardia quali enti contributori della Fondazione. Dette proposte di nomina non hanno tuttavia avuto seguito, malgrado i pareri favorevoli espressi dalla 7ª Commissione del Senato il 14 settembre 2011 e dalla Commissione VII della Camera il 19 ottobre 2011.

79Attuale sindaco di Siracusa è Roberto Visentin; peraltro nel 2013 è previsto anche il rinnovo degli organi di governo del predetto Comune.

80È attualmente in esame, presso la VII Commissione (Cultura) della Camera il progetto di legge C. 5239, Granata ed altri, "Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati"

81Il 31 agosto 2012 era infatti scaduto il mandato del commissario straordinario dell'ANSAS, Stefania Fuscagni, che era stata nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, al posto dei precedenti commissari Onorato Grassi, Flaminio Galli e Leopolda Boschetti. Tale mandato, scaduto il 30 giugno 2010, era stato rinnovato fino al 31 dicembre 2010 con analogo D.P.C.M. del 30 luglio 2010. Infine, l'articolo 2, comma 4-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, aveva disposto la proroga fino al 31 agosto 2012 di tale mandato commissariale.

*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.

**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.

82 Il facsimile del modulo per le istanze al prefetto ai fini delle segnalazioni all'ABF, nonché il testo della direttiva congiunta sono disponibili presso il Servizio per il controllo parlamentare.

83 L'Organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi: Milano: decide i ricorsi dei clienti che hanno domicilio in Emilia—Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto;

Roma: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero;

Napoli: decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia.

84Ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 della legge n. 328 del 2000, la Commissione è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale. Per l'adempimento dei propri compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della collaborazione di esperti e può affidare l'effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante convenzioni.

85La legge 12 novembre 2012, n. 206, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012.

86Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro per i beni e le attività culturali, o da loro delegati, dai presidenti delle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, dai presidenti delle province di Milano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dai sindaci dei comuni di Busseto, Milano, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Villanova sull'Arda, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicali italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Giuseppe Verdi, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.

87Come già ricordato, la legge n. 221 del 2012 è entrata in vigore il 19 dicembre 2012.

88Il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 (recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, ha previsto l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza assicurativa attraverso un più stretto collegamento con quella bancaria. L'Istituto, che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori, è succeduto in tutti i poteri, le funzioni e le competenze dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP dal 1° gennaio 2013.

89Il comma 2 dell'articolo 32 recita: “Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan)”.

90L'ultimo periodo del comma 7 dispone che la prima relazione successiva all'entrata in vigore del decreto-legge n. 179 del 2012 sia presentata entro il 1° marzo 2014.

91La legge 14 novembre 2012, n. 212, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7 dicembre 2012.