Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Controllo Parlamentare | ||||||
Titolo: | L'attività di controllo parlamentare n. 39/XVI GENNAIO 2012 | ||||||
Serie: | L'attività di controllo parlamentare Numero: 39 Progressivo: 2012 | ||||||
Data: | 25/01/2012 | ||||||
Descrittori: |
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Notiziario mensile Numero 39/XVI GENNAIO 2012 L’attività di controllo parlamentare
MONITORAGGIO DI: NOMINE GOVERNATIVE ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO RELAZIONI AL PARLAMENTO ED ALTRI ADEMPIMENTI
a cura del Servizio per il Controllo parlamentare |
INDICE
NOMINE GOVERNATIVE PRESSO ENTI 3
ATTI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO 51
In evidenza a dicembre 2011 52
RELAZIONI AL PARLAMENTO E ALTRI ADEMPIMENTI DA OBBLIGO DI LEGGE 55
L’attività di monitoraggio delle relazioni al Parlamento 56
In evidenza a dicembre 2011 57
Relazioni al Parlamento annunciate nel periodo 1° - 31 dicembre 2011 64
Questa pubblicazione trae origine dal lavoro svolto dal Servizio per il controllo parlamentare sul monitoraggio di vari tipi di adempimenti governativi nei confronti del Parlamento, per offrire notizie, dati statistici ed altre informazioni utili per l’attività parlamentare.
A tal fine il notiziario è suddiviso in tre sezioni in modo da considerare analiticamente gli adempimenti governativi a fronte di obblighi derivanti da leggi ovvero da deliberazioni non legislative della Camera dei deputati, nonché relativi alla trasmissione degli atti per i quali è prevista l’espressione di un parere parlamentare.
La pubblicazione si apre con la Sezione I relativa alle nomine governative negli enti pubblici, monitorate principalmente ai sensi dalla legge n. 14 del 24 gennaio 1978, che disciplina le richieste di parere parlamentare e le comunicazioni al Parlamento di nomine effettuate dal Governo in enti pubblici.
Scendendo maggiormente nel dettaglio, la sezione I dà conto, nella sottosezione a), delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della suddetta legge n. 14 del 1978 nel periodo considerato dalla pubblicazione. Si tratta pertanto delle nomine conseguenti a proposte di nomina trasmesse per l’espressione del parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 14 del 1978), informando quindi sull’esito dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari di entrambe le Camere in sede di nomina da parte governativa, o comunicate dal Governo (ai sensi dell’articolo 9 della richiamata legge n. 14). Vengono anche specificate le procedure di nomina previste dalle norme relative ai singoli enti e fornite notizie essenziali sull’attività degli stessi.
Nella sottosezione b) vengono elencate ed analizzate le principali cariche di nomina governativa, sempre ricomprese nell’ambito della legge n. 14 del 1978, scadute e non ancora rinnovate nel periodo considerato o che scadranno nei mesi successivi.
La sottosezione c) dà conto di nomine o di cariche in scadenza, sempre nel periodo preso in esame, in enti pubblici e autorità indipendenti che esulano dal campo di applicazione della legge n. 14 del 1978.
La Sezione I cerca quindi di fornire un quadro della situazione delle nomine governative in molti enti pubblici tramite l’utilizzo di una banca dati istituita negli ultimi mesi del 2002 dal Servizio per il controllo parlamentare per colmare una lacuna avvertita non solo a livello parlamentare, e che da allora è cresciuta anche estendendo il campo del proprio monitoraggio. Tale banca dati viene implementata dal Servizio stesso tramite la ricerca e l’esame di documenti di varia provenienza (prevalentemente parlamentare e governativa) nonché il contatto diretto con i Ministeri competenti per le nomine e con gli enti stessi. Lo scopo è appunto quello di fornire dati di non facile reperibilità, ordinati in modo cronologico e logicamente coerente, per far sì che l’utente possa meglio orientarsi in un campo vario e complesso. In tal modo è possibile disporre, tra l’altro, di uno scadenzario delle principali nomine che dovranno poi essere rinnovate ed avere notizia dell’esito dei pareri espressi dalle competenti Commissioni.
Nella Sezione II viene presa in esame l’attuazione data dai diversi Ministeri agli impegni contenuti in atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni o risoluzioni) approvati in Assemblea o in Commissione. Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare detti atti ai Ministeri di volta in volta individuati come competenti a dare loro seguito (nel caso degli ordini del giorno una volta divenuta legge l’A.C. cui sono riferiti). Gli atti così inviati alle Amministrazioni sono elencati nel paragrafo “Le nostre segnalazioni”.
Nella Sezione III si illustrano gli esiti del monitoraggio svolto dal Servizio sulle relazioni al Parlamento la cui trasmissione sia prevista da norme di legge, distinte tra “governative” e “non governative”. Si dà inoltre conto delle relazioni di nuova istituzione, stabilite cioè da nuove norme entrate in vigore nel periodo considerato.
Come per quelle contenute nella Sezione I, anche le informazioni riportate nelle sezioni II e III sono tratte dalle altre due banche dati sviluppate e gestite dal Servizio per il controllo parlamentare, e costantemente alimentate sulla base dei dati contenuti nelle Gazzette Ufficiali, degli atti parlamentari, nonché delle informazioni acquisite direttamente dai Ministeri.
La sezione è ripartita in quattro sottosezioni che danno conto: 1) dell’ampiezza del campo di applicazione della legge n. 14/1978, relativa al controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, a seguito dell’attuazione data alla normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici (c.d. normativa taglia-enti); 2) delle nomine effettuate dal Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 nel mese di dicembre 2011 (e nella prima parte del mese di gennaio 2012), indicando i nominativi dei titolari, le cariche assunte, le modalità, le date di nomina e il tipo di controllo parlamentare previsto (espressione del parere da parte delle Commissioni competenti o comunicazione al Parlamento da parte dei Ministeri, evidenziando altresì i casi in cui non sia stata seguita nessuna delle due procedure); 3) delle nomine scadute e non ancora rinnovate negli enti medesimi nello stesso periodo e di quelle in scadenza fino al 29 febbraio 2012 con l’indicazione dei titolari e delle cariche in scadenza (o scadute), delle procedure di nomina e del tipo di controllo parlamentare previsto per il rinnovo delle suddette cariche; 4) delle principali nuove nomine effettuate e di quelle in scadenza in enti pubblici o autorità amministrative indipendenti non ricompresi nel campo della citata legge n. 14/1978, entro il 29 febbraio 2012, con l’indicazione dei titolari, delle procedure di nomina, delle date di scadenza e dell’eventuale rinnovo se già avvenuto.
La prima sezione della pubblicazione “l’attività di controllo parlamentare” dà conto delle nomine governative negli enti e dello stato del quadro normativo di riferimento, monitorando il mese di dicembre 2011e l'inizio di quello di gennaio 2012, con una proiezione previsionale delle cariche in scadenza fino alla fine di febbraio 2012. La sezione è composta da quattro sottosezioni, che danno rispettivamente conto dell'attuazione della normativa taglia-enti, delle cariche rinnovate nel mese di dicembre 2011 e di quelle da rinnovare entro la fine di febbraio 2012, nei campi degli enti pubblici e delle autorità amministrative indipendenti.
IN QUESTO NUMERO:
- Il comma 9 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto il differimento al 31 dicembre 2014 della durata in carica del presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Su tale decreto-legge si veda meglio infra.
- Nel mese di dicembre 2011 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha confermato Paolo Baratta nell'incarico di presidente della Fondazione la Biennale di Venezia, dopo che le Commissioni VII della Camera e 7ª del Senato avevano espresso parere favorevole sulla relativa proposta di nomina. Il Ministro ha anche nominato, con decreto non ancora comunicato alle Camere, il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione indicando in Emmanuele Francesco Maria Emanuele il consigliere di nomina del Ministero.
- Nello stesso periodo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha altresì comunicato al Senato la nomina, già annunciata alla Camera, di Gennaro Ferrara a componente del Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR e di Roberto Della Marina a componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.
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Sempre nel mese di dicembre 2011, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ha nominato Matilde Mancini nuovo commissario
straordinario dell'Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
ISFOL
a decorrere dal 1° gennaio 2012, in sostituzione di Sergio
Trevisanato il cui mandato scadeva il 31 dicembre 2011.
- Il 4 dicembre 2011 è scaduto il mandato di Stefano Pecorella a commissario straordinario dell'Ente parconazionale del Gargano. Il 16 dicembre 2011 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha confermato Franco Iezzi a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Majella.
- Il 29 dicembre 2011 è altresì scaduto il mandato di Antonio Pilati a componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM.
- Nel mese di dicembre 2011, infine, sono scaduti i mandati di Dario Lo Bosco a presidente dell'Autorità portuale di Messina, e di Luigi Guccinelli a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara. Le Commissioni 8ª del Senato e IX della Camera hanno altresì espresso parere favorevole sulla proposta di conferma di Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova.
- Si anticipa che nel mese di gennaio 2012 il Ministro per i beni e le attività culturali ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina di Ludovico Ortona a presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a., e che il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina a presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA di Giuseppe Alonzo, nominato commissario straordinario dell'Ente dal 1° gennaio 2012 con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali non ancora comunicato alle Camere.
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Entro il 31 gennaio 2012 era previsto in scadenza il mandato del
commissario
straordinario
dell’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo ENPALS Amalia
Ghisani; tuttavia tale ente è stato soppresso con
decorrenza 1° gennaio 2012 dal citato decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sul quale si veda meglio infra.
- Nei mesi di gennaio e febbraio 2012 sono previsti in scadenza i mandati dei commissari straordinari degli Enti parco nazionalidell'Alta Murgia, Massimo Avancini, dell'Appennino lucano - Val d'Agri - Lagonegrese, Domenico Totaro, e delle Cinque Terre, Vincenzo Santoro, nonché del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, Antonio Granara.
- Nel febbraio 2012 scadranno infine il mandato di Giuseppe Parrello a presidente dell'Autorità portuale di Marina di Ravenna, nonché quello di Enrico Gelpi a presidente dell'Automobile Club d'Italia ACI; peraltro l'Assemblea dell'ACI ha già eletto nuovo presidente Angelo Sticchi Damiani, la cui nomina dovrà essere quindi prossimamente formalizzata.
- E' stato pubblicato nella G.U., serie generale n. 290, del 14 dicembre 2011 il D.P.R. 27 ottobre 2011 n. 207 recante il regolamento l'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il D.P.R. disciplina in particolare la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto, nonché la procedura per la nomina dei suoi componenti e del presidente dell'istituto stesso1. Il regolamento prevede inoltre il conseguente adeguamento dello statuto dell'Istituto entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, nonchè la nomina del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Non essendo prevista nessuna disposizione particolare a riguardo, il D.P.R. entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, ossia il 29 dicembre 2011, e da tale data decorrono i termini suddetti.
- Si osserva infine che il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, prevede lasoppressione e la incorporazione di taluni enti pubblici previdenziali, la soppressione di altri enti pubblici ed autorità indipendenti con la conseguente attribuzione delle relative funzioni ad altri soggetti, nonché la riduzione del numero dei componenti di altre autorità amministrative indipendenti2. I contenuti del decreto-legge sono illustrati nella sottosezione "a" della presente sezione. Per quanto invece specificamente concerne gli enti interessati dalle nomine riportate nelle sottosezioni "b", "c" e "d" della presente pubblicazione, si precisa che il suddetto decreto-legge ha previsto la soppressione dell'ENPALS e la sua incorporazione da parte dell'INPS, il conseguente differimento della durata in carica del presidente dell'INPS e la modifica della composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza del medesimo Istituto, nonché infine la riduzione dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM.
Per l’approfondimento sulle nomine e le scadenze nei singoli enti si rinvia alle relative note.
a)
L’ampiezza del campo di applicazione della L. n. 14/1978
a
seguito dell’attuazione della normativa taglia-enti
Il controllo parlamentare sulle nomine effettuate dal Governo negli enti pubblici è disciplinato, in via generale, dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14 (il cui contenuto è illustrato più avanti, in apertura della prossima sottosezione), che definisce il proprio campo di applicazione con riferimento agli “istituti ed enti pubblici, anche economici”. In tale campo intervengono altresì le disposizioni della normativa vigente in materia di riforma, accorpamento e soppressione di enti pubblici, nota come normativataglia-enti, la cui applicazione ha provocato, e potrebbe ancora provocare in futuro, una diminuzione tanto del numero degli enti pubblici quanto di quello delle nomine di competenza governativa da effettuarsi negli enti medesimi, restringendo di conseguenza l’estensione del campo di applicazione della legge n. 14/1978. Pertanto, in considerazione della sua evidente rilevanza per la delimitazione dell’oggetto della presente sezione, si procede di seguito ad una ricognizione preliminare degli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici.
Negli ultimi anni la materia della soppressione o razionalizzazione degli enti pubblici è stata oggetto di diversi interventi legislativi. Muoveva in quella direzione la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001, art. 28, secondo Governo Berlusconi), poi modificata dalla legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006, art. 1, commi 482 e seguenti, secondo Governo Prodi), che ponevano in relazione agli “enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali” un complesso di norme finalizzate al loro riordino, trasformazione o soppressione che sono rimaste sostanzialmente inattuate. A dare nuovo impulso al procedimento mirava quindi la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, art. 2, commi da 634 a 641, secondo Governo Prodi), che peraltro, come le precedenti, affidava a successivi regolamenti di delegificazione governativi, adottati ai sensi della legge n. 400/1988, il compito di procedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti in questione. I princìpi e criteri direttivi da seguire prevedevano: la fusione degli enti e strutture che svolgessero attività analoghe o complementari; la trasformazione degli enti che non svolgessero funzioni di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato o la loro soppressione e liquidazione; la fusione, trasformazione o soppressione degli enti attivi in materie attribuite alle regioni o agli enti locali; la razionalizzazione degli organi degli enti e la riduzione del numero dei loro componenti; la previsione che per gli enti liquidati lo Stato rispondesse delle passività nei limiti dell’attivo delle liquidazioni; l’abrogazione dei finanziamenti pubblici agli enti soppressi o trasformati in soggetti di diritto privato; il trasferimento alle amministrazioni con preminente competenza nella materia delle funzioni degli enti soppressi (comma 634). Unicamente per 11 enti identificati nell’allegato A3 era direttamente prevista dalla legge la soppressione, ai sensi del comma 636, ove non riordinati entro il termine previsto per l’emanazione dei regolamenti di delegificazione (col meccanismo, cioè, della c.d. ‘ghigliottina’).
Molto più ‘interventista’, sebbene riferita a un campo di applicazione più ristretto (i soli “enti pubblici non economici”4) è invece la nuova disciplina della materia introdotta, a breve distanza di tempo, dall’art. 26 della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (quarto Governo Berlusconi, come le seguenti fino al novembre 2011): generalizzando la clausola del predetto comma 636 dell’art. 2 della legge n. 244/2007, l’art. 26 dispone esso stesso direttamente la soppressione automatica degli enti pubblici non economici, ad eccezione di quelli espressamente confermati o riordinati con una determinata procedura ed entro determinati termini, mediante una ‘ghigliottina’ da cui sono escluse unicamente talune categorie di enti identificati dalla legge stessa (cfr. infra). Peraltro, mentre si introduceva la nuova ‘ghigliottina generalizzata’, veniva meno la ‘ghigliottina specifica’, in quanto il comma 636 e l’allegato A della legge n. 244/2007 erano abrogati e gli 11 enti interessati venivano a rientrare nella disciplina generale recata dalla nuova legge (comma 3 dell’art. 26). D’altra parte, il medesimo comma 3 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 abrogava le disposizioni della legge finanziaria per il 2007 che prevedevano l’istituzione di un nuovo ente pubblico, l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche – Scuola nazionale della pubblica amministrazione, e l’art. 28 disponeva direttamente l’accorpamento di tre enti già esistenti in un unico nuovo organismo pubblico: veniva infatti istituito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA, trasferendogli le funzioni e le risorse dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ARPAT, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica INFS e dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare ICRAM, di cui veniva contestualmente disposta la soppressione (comma 2). Con decreto interministeriale dovevano essere determinati, fra l’altro, gli organi di amministrazione e controllo e le modalità di costituzione e di funzionamento dell’ISPRA, tenendo conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche (comma 3).
L’articolo 26 della legge n. 133/2008 è stato successivamente in parte novellato e in parte integrato da altre disposizioni, in primo luogo quelle volte a ribadire in modo più stringente gli obiettivi di risparmio nonché di contenimento strutturale di spesa, recate dall’art. 17, commi 1-9, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78. Pertanto, la legge n. 133/2008 sviluppa quanto già formulato dalla legge n. 244/2007, e ancora vigente come criteri direttivi,5 e costituisce dunque la ‘carta’ normativa del procedimento taglia-enti, recando la disciplina fondamentale del riordino e della soppressione degli stessi; nell’art. 17 della legge n. 102/2009 si trovava invece la disciplina fondamentale dei profili inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e soppressione degli enti persegue, successivamente a sua volta modificata ed integrata da altre disposizioni di legge.
Interessati da questa normativa, come si è detto, sono gli enti pubblici non economici; in via interpretativa, è stato chiarito che si tratta degli enti pubblici non economici statali. Il procedimento di riordino e soppressione di tali enti prevede due diverse procedure, il discrimine tra l’una e l’altra delle quali è dato dalle dimensioni degli enti, ossia se essi abbiano o meno una dotazione organica di personale inferiore a cinquanta unità. Le norme relative alle due procedure presentavano tuttavia alcuni profili problematici, quanto alla loro interpretazione e raccordo, per superare i quali, nonché per prorogare i termini originariamente assegnati al procedimento, è stato necessario introdurre ulteriori disposizioni con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, all’art. 10-bis, e con la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all’art. 7, comma 30.
Il complesso della normativa così risultante stabiliva dunque, in sintesi, che dovessero esseresoppressi gli enti pubblici non economici (statali):
a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con determinate esclusioni (ordini professionali e loro federazioni; federazioni sportive; enti non inclusi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato; enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni; autorità portuali; enti parco; enti di ricerca6) e ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008, e cioè entro il 20 novembre 20087. Anche gli enti così confermati possono comunque, specifica il citato art. 10-bis della legge n. 25/2010, essere riordinati ai sensi dei commi 634 e seguenti dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, con appositi regolamenti;
b) con dotazione pari o superiore a 50 unità, con esclusione degli stessi enti di cui sopra, nonché di quelli comunque non inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (periodo aggiunto dal citato comma 30 dell'articolo 7 della legge n. 122/2010), per i quali alla scadenza del termine previsto dalla legge non fossero stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi della legge finanziaria 2008 o non fossero stati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri i relativi schemi di regolamento di riordino. Tali regolamenti sono poi emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, delle Commissioni parlamentari competenti. Il predetto termine di legge per l’attuazione del riordino degli enti è stato ripetutamente differito8; da ultimo, l'articolo 10-bis della citata legge di proroga termini n. 25 del 2010 ha stabilito che gli schemi di regolamento di riordino dovessero essere adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, salvando comunque dalla soppressione gli enti oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nella XVI Legislatura.
Vale per entrambe le procedure quanto previsto dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 26 della legge n. 133/2008 per cui, nei novanta giorni successivi rispetto al termine di decorrenza dell’effetto soppressivo degli enti, i Ministri vigilanti sono tenuti a comunicare al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e al Ministro per la semplificazione normativa l’elenco degli enti che risultano soppressi. In caso di soppressione di un ente è previsto che l’amministrazione vigilante succeda ad esso a titolo universale, in ogni rapporto (“anche controverso”), e ne acquisisca le risorse.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
La normativa taglia-enti stabilisce la soppressione degli enti pubblici non economici statali: |
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a) con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti non inclusi nell’elenco ISTAT, di quelli la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, nonché delle autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, e ad eccezione di quelli confermati con decreto interministeriale del 19/11/2008. |
b) con dotazione organica pari o superiore a 50 unità,con le stesse esclusioni di cui al punto a), per i quali non vengano adottati i relativi schemi di regolamento governativo di riordino in via definitiva entro il 31/10/2010, salvando comunque gli enti riordinati nella XVI Legislatura. |
Una nuova ed importante tappa del procedimento taglia-enti è stata successivamente aggiunta dalla citata legge n. 122/2010, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 78/2010, che ha attuato un vasto intervento di c.d. ‘riduzione del perimetro della pubblica amministrazione’. Infatti l’art. 7 di tale legge - oltre ad intervenire al comma 30, come si è detto, sull’individuazione degli enti esclusi dalla soppressione - ha introdotto una serie di nuove disposizioni che hanno innanzitutto stabilito, ai commi da 1 a 17, la soppressione e il riordino immediati di taluni enti vigilati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. In particolare, il comma 1 stabilisce la soppressione dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo IPSEMA e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, attribuendo le relative funzioni all’INAIL, che succede ad essi in tutti i rapporti attivi e passivi; allo stesso modo, i commi 2 e 3 provvedono a sopprimere l’Istituto postelegrafonici IPOST, le cui funzioni sono trasferite all’INPS, e il comma 3-bis sopprime l’Ente nazionale di assistenza magistrale ENAM, attribuendo le relative funzioni all’INPDAP. Le risorse umane e strumentali degli enti soppressi sono trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, nonché, per quanto riguarda l’ISPESL, con il Ministro della salute (commi 4 e 5).
I successivi commi 7, 8 e 9 intervengono in materia di riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza di cui alla legge n. 479 del 1994, eliminando i consigli di amministrazione di tali enti ed attribuendone alcune funzioni ai presidenti (che continueranno ad essere nominati in base alle norme della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine governative); inoltre, viene stabilito che quando verranno rinnovati i consigli di indirizzo e vigilanza degli enti in questione, il numero dei loro componenti verrà ridotto almeno del trenta per cento. I commi da 10 a 14 prevedono poi, tra l'altro, l'adeguamento dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti in oggetto, in modo da conformarli alle nuove norme, specificando che le nuove disposizioni si applicano anche all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, a cui il comma 16 trasferisce anche funzioni e personale di ruolo (nonché attività e passività di bilancio) del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici ENAPPSMAD.
Ulteriori soppressioni di enti e trasferimenti delle relative funzioni sono previsti ai successivi commi 15, che sopprime l'Istituto affari sociali IAS e ne trasferisce le funzioni all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, in una delle macroaree già esistenti; 18, che sopprime un ente vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'Istituto di studi e analisi economica ISAE, le cui risorse e funzioni sono assegnate al ministero vigilante e all'ISTAT; 19, che sopprime un ente di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna EIM, al quale la Presidenza succede a titolo universale; 20, che sopprime una serie di enti elencati nell'allegato 2 alla legge, in cui sono specificate le amministrazioni a cui sono trasferiti i rispettivi compiti e attribuzioni. Si tratta in primo luogo di enti vigilati dal Ministero dello sviluppo economico, e cioè tutte le otto Stazioni sperimentali per l'industria, a cui subentrano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura CCIAA territorialmente competenti, e l'Istituto per la promozione industriale IPI, a cui subentra direttamente il Ministero dello sviluppo economico; poi, di un altro ente vigilato dal Ministero dello sviluppo economico, l'Istituto nazionale per le conserve alimentari INCA9, e di un ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Ente nazionale delle sementi elette ENSE, ad entrambi i quali subentra l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione INRAN. Vengono altresì soppressi altri due enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, e cioè il Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale di Portici e il Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, i cui compiti e attribuzioni passano al suddetto Ministero, nonché l'Ente teatrale italiano ETI10, a cui subentra il vigilante Ministero per i beni e le attività culturali. Infine, il comma 21 sopprime l'Istituto nazionale per studi e esperienze di architettura navale INSEAN e trasferisce le sue funzioni e risorse al Consiglio nazionale delle ricerche.
All’elenco degli enti così soppressi ha successivamente aggiunto un’altra voce l’art. 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, ai commi 5-quater e 5-quinquies, ha disposto l’aggiunta nell’allegato 2 della legge n. 122, e quindi la soppressione, del Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, assegnando alla Camera di commercio di Brescia i relativi compiti e attribuzioni.
Il comma 5 dell’art. 6 della legge n. 122 prevede inoltre la riduzione del numero dei componenti degli organi amministrativi (anche) degli enti ricompresi nel campo di applicazione della normativa taglia-enti: fermo restando quanto previsto dall'illustrato articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, devono provvedere all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge n. 122, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le amministrazioni vigilanti provvedono al conseguente adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244/2007, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal comma 5 nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
La legge n. 122/2010 segna dunque un ulteriore incremento del livello di ‘interventismo’ della normativa taglia-enti, disponendo essa stessa, come si è visto, la soppressione immediata di 23 enti pubblici non economici – poi portati a 24 dalla legge n. 10/2011 - e disciplinando direttamente il riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, in un momento in cui non era ancora scaduto il termine del 31 ottobre 2010 per l’adozione dei regolamenti di riordino degli enti pubblici interessati dal procedimento, e in un caso - quello dell’ETI - addirittura ritornando sulla procedura in materia di soppressione degli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità già definita con il D.M. 19 novembre 2008. Viene anche derogata la regola generale per cui, in caso di soppressione di un ente, è l’amministrazione vigilante a dovergli succedere, acquisendone le risorse: infatti, in numerosi casi le funzioni e le risorse degli enti soppressi sono attribuite ad altri enti pubblici, anziché alle amministrazioni vigilanti.
Da ultimo, nella complessa disciplina taglia-enti ha innovato la legge 15 luglio 2011, n. 111, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che da una parte ha introdotto una norma di interpretazione autentica della legge n. 122/2010 e dall’altra ha proseguito nella linea di rafforzato interventismo inaugurata da quest’ultima legge, introducendo nuove disposizioni concernenti la soppressione e il riordino di singoli enti pubblici. Sotto il primo aspetto, l'art. 14, comma 15, della legge n. 111 chiarisce che le amministrazioni a cui sono trasferiti i compiti e le attribuzioni precedentemente spettanti agli enti di cui all’allegato 2 alla legge n. 122/2010, soppressi dall'art. 7, comma 20, della medesima legge, subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che gli stessi siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione. Per quanto riguarda il secondo profilo, i commi da 17 a 27 dell’art. 15 della legge n. 111/2011 provvedono innanzitutto a sopprimere l’Istituto per il commercio estero ICE e a trasferirne le funzioni, le risorse umane, strumentali e finanziarie ed i relativi rapporti giuridici attivi e passivi al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione; inoltre, in materia di riordino di enti pubblici intervengono i commi da 1 a 5 dell’art. 14, di modifica delle funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione COVIP, i commi 28 e 29 del medesimo art. 14, che dispongono, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 122/2010, la trasformazione dell’Unione nazionale per l’incremento delle razze equine UNIRE nell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ASSI, con il conseguente subentro dell’ASSI nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’UNIRE, e i commi 7, 8 e 9 dell’art. 17, che autorizzano il Ministro della salute a provvedere con proprio decreto a modifiche all’organizzazione e al funzionamento dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà INMP e ne prevedono la soppressione e liquidazione in caso di mancato raggiungimento dei risultati connessi al progetto di sperimentazione gestionale di cui al comma 7.11
Da notare, inoltre, che in materia di controllo parlamentare sulle nomine, anche se al di fuori del quadro della normativa taglia-enti, incide anche l’art. 21, comma 4, lettera b) della legge n. 111/2011, che prevede il preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla proposta di nomina da parte del Presidente del Consiglio dei ministri del soggetto preposto all’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, costituito nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cfr., più diffusamente supra, nella sezione In evidenza a novembre 2011 di questo fascicolo).
Si ricorda che sul procedimento taglia-enti era successivamente intervenuto anche il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che, al comma 31 dell’art. 1, aveva modificato il campo di applicazione della normativa taglia-enti definito dalla normativa precedente, ed in particolare dalle disposizioni basilari di cui all’art. 26 della legge n. 133/2008. In base a tali modificazioni, la platea degli enti pubblici non economici ricompresi nella prima procedura di soppressione in caso di assenza di riordino, cioè quelli di piccole dimensioni, veniva ampliata sia mediante l’innalzamento da 50 a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento, fra le quali non figurava più quella degli enti di ricerca, che potevano quindi essere interessati dalla soppressione anche se recentemente riordinati con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213. Veniva inoltre modificato il meccanismo di identificazione delle ulteriori esclusioni dalla soppressione generalizzata, che potevano essere stabilite per gli enti “di particolare rilievo” identificati dal Presidente del Consiglio dei ministri (anziché dai Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa) con apposito decreto da adottare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Era poi previsto che, sempre con DPCM adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici o di stati passivi potessero essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato. Pertanto, l’illustrata disposizione si configurava come ancora più ‘interventista’ di quelle recate dalla stessa legge n. 122/2010, configurando un’ulteriore intensificazione del ricorso diretto a norme di legge immediatamente precettive e dell’accentramento delle decisioni in ambito governativo ad un livello sempre più alto. A seguito dell’esame parlamentare, il comma 31 dell’art. 1 del D.L. n. 138/2001 è stato peraltro soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
Per quanto riguarda i profili della normativa taglia-enti direttamente inerenti al contenimento di spesa che il procedimento di riordino e sfoltimento degli enti persegue, già la citata legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, art. 1, comma 483) aveva quantificato i risparmi di spesa conseguenti alle norme da essa introdotte in un importo non inferiore a 205 milioni di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per il 2008 e a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009. In caso di accertamento di minori economie rispetto ai predetti obiettivi di risparmio, la legge n. 296 aveva inoltre introdotto, al comma 621 dell’art. 1, una clausola di salvaguardia, con la previsione di una riduzione delle dotazioni del bilancio dello Stato relative ai trasferimenti agli enti pubblici, in maniera lineare, fino alla concorrenza degli importi sopra indicati. Le norme della legge n. 296 sono state successivamente sostituite dalla citata legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 2, comma 641), che ha mantenuto tuttavia fermi gli obiettivi di risparmio a decorrere dal 1° gennaio 2008, e la relativa clausola di salvaguardia, come pure ha fatto la successiva legge n. 102/2009, ai commi 1-9 dell’art. 17, a decorrere dall’anno 2009: pertanto, la misura complessiva dei risparmi di spesa da conseguire rimane pari a 415 milioni di euro a decorrere dal 2009.
A questo scopo, il citato art. 17 della legge n. 102 aveva introdotto una scansione procedimentale finalizzata ad assicurare effettività ai risparmi di spesa perseguiti. Di qui, innanzitutto, la previsione (comma 3) che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, fossero assegnati a ciascuna amministrazione vigilante gli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dall’anno 2009; le amministrazioni vigilanti competenti erano chiamate a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione, con l’indicazione degli enti assoggettati a riordino. Di qui la possibilità per il Ministero dell’economia e delle finanze, in attesa dell’indicazione degli obiettivi di risparmio posti a ciascuna amministrazione vigilante, di rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, con decreti di accantonamento su cui le Commissioni parlamentari rendessero parere (commi 4 e 4-bis). O ancora, la previsione che le amministrazioni competenti, una volta condotto il riordino degli enti vigilati, adottassero interventi di contenimento strutturale della spesa ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, sì da effettivamente raggiungere gli obiettivi di risparmio ricevuti (comma 5). E ancora, la previsione che finché quegli obiettivi non fossero conseguiti, amministrazioni ed enti non potessero procedere a nuove assunzioni di personale, con alcune esclusioni specificamente determinate (comma 7), e quella per cui le amministrazioni vigilanti dovevano comunicare alla Ragioneria generale e al Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 novembre 2009, le economie conseguite in via strutturale in riferimento alle misure relative agli enti ed organismi vigilati ed eventualmente alle spese del proprio apparato organizzativo (comma 8, primo periodo).
Nell’ipotesi in cui gli obiettivi di contenimento della spesa assegnati alle amministrazioni vigilanti non risultassero conseguiti o fossero stati conseguiti in modo parziale, era prevista l’applicazione della clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale si doveva operare una riduzione lineare delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti agli enti pubblici, fino a concorrenza degli importi di risparmio previsti (comma 8, terzo periodo). A suggello del procedimento, era previsto che in caso di minori risparmi conseguiti a seguito del riordino degli enti di propria competenza, ciascuna amministrazione vigilante concorresse essa stessa al raggiungimento degli obiettivi di risparmio assegnati, mediante una riduzione del suo stato di previsione della spesa (comma 9).
Tuttavia, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di assegnazione a ciascuna amministrazione degli obiettivi di risparmio di spesa da conseguire a decorrere dal 2009, che costituiva la prima e indispensabile fase del procedimento scandito dall’art. 17 della legge n. 102/2009, non è stato mai adottato: l’intero procedimento è rimasto così, di fatto, mutilo di una sua componente essenziale e destinato alla non applicazione. Di conseguenza, la predetta legge n. 25 del 2010 ha successivamente abrogato i commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell’articolo 17 della legge n. 102/2009, lasciando dunque in piedi unicamente le disposizioni dei commi 4 e 4-bis che autorizzavano a rendere indisponibile in maniera lineare una quota delle risorse disponibili nell’ambito del bilancio dello Stato, e stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2010 le dotazioni di bilancio rese in tal modo indisponibili sono ridotte definitivamente (art. 2, comma 8-septies, della legge n. 25); le disposizioni del comma 6, che aggiornano i princìpi e criteri direttivi della delega per l’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007; e quelle del secondo periodo del comma 8, in base alle quali le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell’elenco ISTAT degli enti appartenenti al settore istituzionale della pubblica amministrazione (fatta eccezione per le Autorità amministrative indipendenti), sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.
Successivamente, la citata legge n. 122 del 2010, al comma 24 dell’art. 7, ha stabilito, in via generale, che a decorrere dalla data della propria entrata in vigore gli stanziamenti sui competenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni vigilanti relativi al contributo dello Stato a enti, istituti, fondazioni e altri organismi (quindi, anche agli enti pubblici non economici statali oggetto della normativa taglia-enti) sono ridotti del 50 per cento rispetto all'anno 2009. Al fine di procedere alla razionalizzazione e al riordino delle modalità con le quali lo Stato concorre al finanziamento dei predetti enti, i Ministri competenti, con decreto da emanare entro 60 giorni, dovevano stabilire il riparto delle risorse disponibili, con l’obiettivo di razionalizzare e riordinare il sistema delle funzioni strumentali dello Stato dipendenti dai rispettivi dicasteri: in pratica, ciascun Ministero vigilante veniva chiamato a ripensare il ruolo, le funzioni e le attribuzioni degli enti strumentali dello Stato posti sotto la propria vigilanza ed a fare le conseguenti scelte di ridimensionamento.
Da ultimo, nella materia è intervenuta la recente legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (primo Governo Monti), recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Le disposizioni introdotte da tale legge non costituiscono in senso stretto una nuova parte della normativa taglia-enti propriamente intesa, alla quale non fanno specifico riferimento, prevedendo anzi talune deroghe e innovazioni alla normativa stessa (come nel caso dell’inclusione delle Autorità amministrative indipendenti nelle misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi) ed affermando altresì specifiche ed ulteriori finalità (come la considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l’applicazione del metodo contributivo); esse, tuttavia, rientrano pienamente nella materia della soppressione, razionalizzazione e riordino degli enti pubblici non economici a fini di riduzione della spesa pubblica complessiva, ragion per cui il loro inserimento nell’analisi condotta in questa sede appare pienamente giustificato.
Continuando nella linea di diretto interventismo ormai caratteristica delle norme in materia, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha provveduto innanzitutto, al comma 1, a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2012, due ulteriori enti previdenziali, l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica INPDAP e l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS12, attribuendo i relativi compiti e funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. I commi da 2 a 5 dell’art. 21 disciplinano la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi all’INPS, che deve provvedere entro i sei mesi successivi al proprio riassetto organizzativo e funzionale operando una razionalizzazione di organizzazione e procedure (comma 7). In considerazione dell’incremento dell’attività dell’INPS derivante dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS, il comma 6 dell’art. 21 stabilisce l’integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS con sei ulteriori rappresentanti, ed il successivo comma 9 prolunga la durata in carica del Presidente dell’INPS fino al 31 dicembre 2014. In base al comma 8, dalla soppressione di INPDAP ed ENPALS e dal conseguente riordino dell’INPS deve derivare una riduzione degli oneri complessivi di funzionamento dell’INPS in misura non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014; tali importi sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato e si affiancano ai risparmi già preventivati a seguito delle misure di razionalizzazione organizzativa di INPS, INPDAP ed INAIL previste dall’art. 4, comma 66, della legge di stabilità per il 2012 (legge n. 183/2011) per complessivi 60 milioni di euro nel 2012, 10 milioni per il 2013 e 16,5 milioni annui a decorrere dal 2014.
Al comma 10, inoltre, l’art. 21 della legge n. 214/2011 ha disposto la soppressione dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI13: le sue funzioni, con le relative risorse umane e strumentali, ed il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al soggetto da costituirsi o individuarsi da parte delle Regioni interessate, con la procedura definita dal successivo comma 11.
Analogamente, il comma 12 dell’articolo 21 ha disposto la soppressione dei tre Consorzi locali per i bacini prealpini (Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago Maggiore; Consorzio dell’Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago d’Iseo; Consorzio dell’Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell’opera regolatrice del lago di Como) e l’affidamento delle loro funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al nuovo Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, istituito sotto la vigilanza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli organi di amministrazione e controllo, la sede e le modalità di funzionamento del nuovo Consorzio nazionale saranno determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente.
Ai commi da 13 a 21, l’articolo 21 ha provveduto infine alla soppressione e al trasferimento delle funzioni, senza l’esperimento di alcuna procedura di liquidazione, di ulteriori enti pubblici non economici statali elencati nell’allegato A: si tratta dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, le cui funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, mentre le ulteriori funzioni passano al Ministero dell’ambiente; dell’Agenzia per la sicurezza nucleare, le cui funzioni passano in via transitoria (in attesa dei decreti attuativi) all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA e successivamente, in via definitiva, al Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; e dell’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, le cui funzioni passano all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM. Viene altresì soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche costituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare14 (comma 20). Anche in questo caso, viene dettagliatamente disciplinata direttamente dalla legge la procedura per il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi alle amministrazioni incorporanti; non è però previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa, in quanto il comma 21 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi 13 e seguenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Altre disposizioni in materia di enti ed organismi pubblici sono state introdotte dall’art. 22 della legge n. 214/2011. Fra queste, il comma 2 prevede innanzitutto la riduzione delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, e degli enti e degli organismi strumentali comunque denominati: a questo scopo, con regolamenti governativi di delegificazione di cui alla legge n. 400/1988 devono essere riordinati, entro il termine di sei mesi, gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti soggetti, assicurandone la riduzione del numero complessivo dei componenti; la decorrenza di tale riduzione, in base al successivo comma 4, è fissata nel primo rinnovo dei componenti degli organi collegiali successivo all’entrata in vigore della legge n. 214. Il comma 3 prevede poi un’analoga disciplina per le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
I commi da 6 a 9 dell’art. 22, sostituendo con una nuova formulazione i commi da 18 a 26 dell’art. 14 della legge n. 111/2011, disciplinano invece l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento di un nuovo Ente pubblico non economico statale, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane ICE, ponendolo sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero degli esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. All’Agenzia sono trasferite alcune delle funzioni già esercitate dal soppresso Istituto per il commercio estero ICE (quelle di cui l’originario testo dell’art. 14 della legge n. 111/2011 prevedeva il passaggio al Ministero degli esteri), mentre per le restanti attribuzioni è confermato il già disposto trasferimento al Ministero dello sviluppo economico; conseguentemente, le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, nonché il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi del soppresso Istituto, vengono ripartiti fra il Ministero dello sviluppo economico e la nuova Agenzia. Organi dell’Agenzia sono il Consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, il Presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione al proprio interno, e il Collegio dei revisori dei conti; i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico; uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. Le nomine in questione rientrano dunque nel campo di applicazione della legge n. 14/1978.
Anche in questo caso, non è previsto il conseguimento di specifici risparmi di spesa a seguito dell’adozione delle misure illustrate, in quanto il comma 9 dell’art. 22 si limita a stabilire che dall’attuazione dei commi da 6 a 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzandosi allo scopo le risorse già destinate al soppresso Istituto per il commercio estero ICE.
L’art. 23 della legge n. 214/2011 ha inoltre apportato ulteriori innovazioni nella materia dei costi di funzionamento degli apparati amministrativi pubblici, includendovi tra l’altro per la prima volta (insieme ad Autorità di Governo, al CNEL ed alle Province, che in questa sede non rilevano in quanto non interessati dal controllo parlamentare sulle nomine) le Autorità amministrative indipendenti, che, pur essendo anch’esse enti pubblici non economici statali, erano in precedenza escluse dagli interventi disposti nell’ambito della complessiva normativa taglia-enti. Il comma 1 dell’art. 23 dispone infatti la riduzione del numero dei componenti di nove di tali Autorità: il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM è ridotto da 8 a 4 componenti, escluso il Presidente (e conseguentemente sono ridotti da 4 a 2, escluso il Presidente, i componenti della Commissione per le infrastrutture e le reti e della Commissione per i servizi e i prodotti costituite nell’ambito dell’AGCOM); la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali passa da 9 a 5 componenti, compreso il Presidente; l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture passa da 7 a 3 componenti, compreso il Presidente; il Consiglio dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP passa da 6 a 3 componenti, compreso il Presidente; i membri dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, della Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB, della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP e della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT scendono da 5 a 3, compreso il Presidente.
Le riduzioni così disposte non interessano i componenti delle Autorità già nominati alla data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011; ove l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti i componenti, le riduzioni si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo a tale data (comma 2). Vengono altresì introdotte le conseguenti modifiche alle modalità di funzionamento della CONSOB (commi 2-bis e 2-ter), nonché disposto il potenziamento delle funzioni dell’AGCOM (art. 35), ed il successivo art. 37 delega il Governo, fra l’altro, ad individuare, tra quelle esistenti, l’Autorità amministrativa indipendente cui attribuire specifiche funzioni in materia di liberalizzazione del settore dei trasporti. Si stabilisce, infine, che il Presidente ed i componenti di tutte le Autorità amministrative indipendenti (non solo le nove interessate dal comma 1 dell’art. 23, quindi) non possono essere confermati alla cessazione della carica (comma 3 dell’art. 23).
Volendo, quindi, sintetizzare l'esito di quanto finora detto, per quanto riguarda gli effetti della normativa taglia-enti sulle nomine governative negli enti pubblici, il quadro che emerge alla data di pubblicazione di questo Bollettino è il seguente.
Sono stati soppressi 37 enti ed istituti pubblici non economici statali, con il conseguente trasferimento delle relative funzioni e risorse ad altri enti e pubbliche amministrazioni, a fronte dell’istituzione di 3 nuovi enti (l’ISPRA e il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, risultanti entrambi, come si è detto, dall’accorpamento di 3 enti precedentemente esistenti, e l’Agenzia ICE) (cfr. la tabella seguente). Sono state inoltre abrogate le disposizioni istitutive di un nuovo ente (l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione) previsto dalla legge n. 296 del 2006 ma non ancora costituito.
Gli enti soppressi rientravano per la quasi totalità - in 36 casi su 37 - nella categoria di quelli con dotazione organica pari o superiore a 50 unità di personale; fra gli enti con dotazione organica inferiore alle 50 unità risulta invece un’unica soppressione (quella dell’Ente teatrale ETI).
A seguito di tali soppressioni sono venuti meno 36 incarichi di Presidenti di enti pubblici di nomina governativa (nel caso del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, il Presidente era di diritto il Ministro delle politiche agricole e forestali) sulle cui proposte di nomina era prevista l’acquisizione del parere parlamentare, a fronte della previsione di 2 nuovi incarichi presidenziali (che a regime, quando saranno determinati gli organi di amministrazione del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, saranno presumibilmente 3) soggetti ad analogo controllo parlamentare (quelli dei Presidenti dell’ISPRA e dell’Agenzia ICE).
Sono stati altresì soppressi, complessivamente, 367 incarichi di altri amministratori di nomina governativa, il cui conferimento costituiva oggetto di obbligatoria comunicazione al Parlamento, a fronte della previsione di 16 nuovi incarichi analoghi (quelli degli altri amministratori dell’ISPRA e dell’Agenzia ICE, nonché i 6 nuovi rappresentanti destinati ad integrare il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS), in attesa, anche in questo caso, che siano determinati gli organi di amministrazione del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini.15
Sono stati infine soppressi, complessivamente, 25 incarichi di componente di 9 Autorità amministrative indipendenti (cfr. la tabella seguente):
AUTORITA’ AMMINISTR. INDIPENDENTI interessate dalla riduzione dei componenti |
RIDUZIONE DEI COMPONENTI disposta dalla legge n. 214/2011 |
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM |
Da 8 a 4 componenti del Consiglio (-4) |
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture |
Da 7 a 3 componenti (-4) |
Autorità per l’energia elettrica ed il gas AEEG |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Autorità garante della concorrenza e del mercato |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP |
Da 6 a 3 componenti (-3) |
Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT |
Da 5 a 3 componenti (-2) |
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali |
Da 9 a 5 componenti (-4) |
Finora, tutti gli enti soppressi lo sono stati mediante specifica norma di legge che ha disposto direttamente la loro soppressione ed il trasferimento ad altri organismi delle relative funzioni e risorse; non risultano casi di soppressione conseguenti ai procedimenti di riordino e soppressione inizialmente previsti dall’originaria normativa taglia-enti, nemmeno a seguito dell’applicazione dell’istituto della ‘ghigliottina’ introdotto dalla legge n. 133/2008.
Al di là dell’indubbia significatività della soppressione di una quarantina di enti pubblici dopo dieci anni di norme inattuate e inutili tentativi in tal senso, è comunque difficile formarsi non già una valutazione compiuta, ma anche un’idea precisa della portata e della rilevanza dei risultati conseguiti dalla normativa taglia-enti in materia di soppressioni degli enti non più necessari, in assenza di un quadro conoscitivo sufficientemente completo sul numero degli enti interessati dalla normativa stessa. Al riguardo occorre infatti rilevare che sui risultati finora conseguiti, comunque si vogliano valutare, ed in particolare sul mancato apporto degli originari meccanismi procedurali - ‘ghigliottina’ compresa - alle soppressioni effettuate, ha influito, con ogni probabilità, la mancanza di una specifica fase preliminare di ricognizione e censimento degli enti pubblici non economici esistenti, a differenza di quanto accaduto per meccanismi analoghi che invece si basavano, come ad esempio nel caso del c.d. procedimento taglia-leggi, sulla previsione di tale fase istruttoria di individuazione dello stock di atti normativi primari vigenti.
A conferma di questo assunto, proprio la scarsa articolazione e cogenza di una preliminare fase di individuazione degli enti pubblici esistenti è stata indicata da più parti come uno dei fattori che hanno inciso negativamente sull’attuazione dell’originario procedimento taglia-enti, concorrendo al suo scarso successo attuativo e determinando la necessità del ricorso a nuove norme di legge sempre più ‘interventiste’ ed immediatamente precettive. In particolare, tale mancata ricognizione potrebbe avere ingenerato l’iniziale convinzione che gli enti di piccole dimensioni che si sarebbero ritrovati inclusi nella prima delle due procedure di riordino e soppressione previste, quella riguardante gli enti con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, fossero molto numerosi, convinzione poi smentita nelle fasi successive del procedimento. Lo stesso Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta ha dichiarato nel dicembre 2009 in sede parlamentare che, in concreto, gli enti rispondenti alle caratteristiche individuate dalla legge per l’inclusione in tale prima procedura sono risultati in tutto soltanto nove (tutti confermati, previa richiesta delle rispettive Amministrazioni vigilanti, con il citato D.M. del 19 novembre 2008, cui ha fatto peraltro seguito, come si è visto, la successiva legislazione che ha disposto la soppressione dell’ETI). Tale probabile erronea valutazione iniziale parrebbe poi confermata dalla successiva adozione dell’art. 1, comma 31, del D.L. n. 138 del 2011, con il quale si provvedeva ad ampliare la platea degli enti di piccole dimensioni ricompresi nella prima procedura, sia mediante l’innalzamento a 70 dipendenti del limite della dotazione organica, sia mediante la riduzione delle categorie escluse dal procedimento; l’intervento, che comportava in pratica la riapertura e la rivisitazione dell’intera e già esaurita prima fase del procedimento taglia-enti, i cui risultati dovevano quindi essere stati valutati insoddisfacenti, è stato peraltro vanificato, come detto in precedenza, dalla mancata conversione in legge del comma 31 da parte del Parlamento. La mancanza di un quadro conoscitivo completo sugli enti esistenti ha inoltre impedito, sempre a detta del Ministro Brunetta, una seria analisi delle funzioni svolte e dei servizi resi da ciascuno di essi, in assenza della quale si è frequentemente ingenerata la tendenza a ricorrere alle previste ipotesi di esclusione dalla soppressione sulla base di difese acritiche e in maniera generalizzata.
Di conseguenza, il Ministro Brunetta si era impegnato davanti alla Commissione parlamentare per la semplificazione, il 16 dicembre 2009, ad acquisire e rendere disponibile alle Camere il predetto quadro conoscitivo completo; a sua volta, il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli aveva annunciato nella stessa sede, il 4 novembre 2009, l’avvio da parte del Governo di una ricognizione di tutti gli enti destinatari di contributi pubblici, volta a considerare, alla luce della loro natura giuridica e della loro attività, l’opportunità di confermare o meno tale forma di finanziamento. Non risultano, peraltro, successive comunicazioni ufficiali da parte del Governo sull’esito dell’una e dell’altra ricognizione. Il 17 luglio 2009 il Ministro Calderoli, in una dichiarazione rilasciata alla stampa, aveva parlato di “circa 34mila enti inutili”, che “spesso svolgono compiti che non spettano loro”, destinati a ridursi drasticamente in applicazione della normativa taglia-enti: se questo fosse realmente il “parco-enti” interessato dalla normativa (ma molti dubbi sussistono al riguardo, considerato anche che lo stesso Ministro ebbe successivamente a parlare, in un’altra dichiarazione alla stampa resa l’8 novembre 2010, di 714 enti che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato per un importo annuale attualmente pari a 9 miliardi e 400 milioni di euro), la percentuale degli enti soppressi fino a questo momento ammonterebbe allo 0,11% del totale.
b)
Principali nomine effettuate (o in corso di perfezionamento)
dal
Governo in enti ricompresi nel campo di applicazione
della L.
n. 14/1978 nel mese di dicembre 2011
In questa sottosezione si dà conto delle principali nomine soggette a controllo parlamentare effettuate dal Governo nel periodo considerato, delle procedure e del tipo di controllo parlamentare seguiti.
In particolare si specifica se per il rinnovo delle suddette cariche sia stata trasmessa dal Governo la richiesta di parere parlamentare (ai sensi dell’articolo 1 della L. n. 14 del 24/1/1978, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, definiti successivamente come: istituti e (...) enti pubblici anche economici, che riguarda generalmente i presidenti o comunque gli organi di vertice degli enti e in qualche caso anche i vicepresidenti o i componenti di consigli o commissioni), o la mera comunicazione al Parlamento (ai sensi dell’articolo 9 della suddetta L. n. 14/1978, che riguarda generalmente i componenti dei consigli degli enti o i commissari straordinari), o se in occasione dei precedenti rinnovi non siano state attivate queste procedure.
La citata L. 14/1978 stabilisce, tra l’altro, dall’art. 1 all’art. 8, che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio dei ministri ed i singoli ministri, prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, devono richiedere il parere parlamentare (…). Il parere parlamentare è espresso dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere ed è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire. (…) L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni. (…) La richiesta di parere da parte del Governo deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico. (…) Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. La conferma non può essere effettuata per più di due volte.
Le richieste di parere parlamentare su proposte di nomina trasmesse dal Governo, sono poi assegnate alle Commissioni competenti per l’esame ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento della Camera, che stabilisce che: nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. (…) In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall’assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. (…) Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.
Per quanto riguarda le nomine che il governo è tenuto a comunicare al Parlamento, sempre la legge 24 gennaio 1978, n. 14, all’articolo 9, stabilisce che le nomine, le proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti ed enti di cui al precedente articolo 1 effettuate dal Consiglio dei ministri o dai ministri, devono essere comunicate entro quindici giorni alle Camere. Tali comunicazioni devono contenere l’esposizione dei motivi che giustificano le nomine, le proposte o designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate o designate con l’indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.
Qualora lo statuto o la stessa legge istitutiva del singolo ente (o categoria di enti) contengano specifiche norme relative al controllo parlamentare alternative rispetto a quelle generali contenute nella L. n. 14/1978, allora se ne dà conto, nell'ambito della successiva sottosezione "d", nella colonna relativa alla procedura di nomina.
Si ricorda per inciso, riguardo alla scadenza degli organi degli enti in questione, che il D.L. 16/5/1994, n. 293, convertito dalla L. 15/7/1994, n. 444, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi, stabilisce tra l’altro che: (…) gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo precedente sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili (…). Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti. (…) I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi. (…) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto nazionale della previdenza sociale INPS |
Presidente:
Antonio Mastrapasqua |
Da intendersi assorbito in quanto il differimento è stato disposto direttamente dalla legge
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30/07/2008
scadenza: 30/07/2012
differita al 31/12/2014 dall'art. 21, comma 9, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011
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D.P.R. su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze |
Come già specificato nella sottosezione "a", l'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, reca importanti disposizioni inerenti la struttura e gli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS.
Nel prevedere l'attribuzione a detto Istituto delle funzioni proprie dei soppressi Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP ed Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS, in considerazione dell'incremento dell'attività svolta dall'INPS e per assicurare una adeguata rappresentanza degli interessi cui corrispondevano le funzioni istituzionali degli enti previdenziali soppressi, il comma 6 del citato articolo 21 dispone che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS sia integrato di sei rappresentanti, secondo criteri definiti con decreto, non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il successivo comma 7 individua altresì i termini entro i quali l'INPS provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti citati, operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure, finalizzata tra l'altro alla riduzione dei costi complessivi di funzionamento.
Per assicurare il conseguimento dei suddetti obbiettivi, il comma 9 del medesimo articolo 21 dispone il differimento al 31 dicembre 2014 della durata in carica del presidente dell'INPS. L'attuale presidente dell'Istituto, Antonio Mastrapasqua, era stato nominato con D.P.R. del 30 luglio 2008 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, conseguentemente, la scadenza naturale del suo mandato quadriennale era prevista per il 30 luglio 2012. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30/7/2010, al rinnovo del presidente dell'Istituto sarà adottata la nuova procedura di nomina, che prevede in aggiunta l'intesa del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS entro trenta giorni, decorsi i quali si procederà comunque alla nomina del presidente.
A tal proposito si osserva inoltre che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è attualmente composto di 24 membri con mandato quadriennale, nominati (12 su designazione delle organizzazioni dei lavoratori e 12 su designazione dei datori di lavoro) con D.P.C.M. su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 gennaio 2009. Guido Abbadessa e Alessandro Vecchietti sono rispettivamente presidente e vicepresidente di tale organo. Si ricorda peraltro che ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30/7/2010, i componenti del suddetto Consiglio di indirizzo e vigilanza dovranno essere ridotti in una percentuale non inferiore al 30 per cento.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Genova
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Presidente:
Luigi Merlo
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Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 e annunciata a Camera e Senato il 29/11/2011; pareri favorevoli dell' 8ªCommissione del Senato in data 6/12/2011 e della IX Commissione della Camera in data 21/12 2011
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Procedura di nomina in corso |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio
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Con lettera del 15 novembre 2011, annunciata alla Camera ed al Senato il 29 novembre 2011, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma di Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova. Su tale richiesta l'8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato ha espresso parere favorevole in data 6 dicembre 2011. La medesima richiesta è stata assegnata alla IX Commissione Trasporti della Camera, che l'ha esaminata nelle sedute del 14 e del 21 dicembre, esprimendo in quest'ultima data parere favorevole.
Merlo era già stato nominato presidente della suddetta Autorità il 6 febbraio 2008 ed il relativo mandato, quadriennale e rinnovabile una sola volta, sarebbe venuto a scadenza il 6 febbraio 2012.
Le autorità portuali sono state istituite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti. L’autorità portuale ha inoltre poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle suddette attività ed alle condizioni di igiene del lavoro, sovrintende alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture, ed ha competenza nell’affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale. L'autorità portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria. L’art. 8 della suddetta legge n. 84/1994 stabilisce che i presidenti di questi enti siano nominati dall’allora Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Fondazione La Biennale di Venezia |
Presidente:
Paolo Baratta
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Richiesta di parere parlamentare trasmessa ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 e annunciata alla Camera il 16/12/2011 ed al Senato il 21/12/2011; parere favorevole delle Commissioni VII (Cultura) della Camera e 7ª Istruzione pubblica, beni culturali del Senato in data 20/12/2011
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21/12/2011 |
D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari
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Membro del consiglio di amministrazione:
Giorgio Orsoni (vicepresidente), Luca Zaia, Francesca Zaccariotto, Emmanuele Francesco Maria Emanuele |
Nomine non ancora comunicate al Parlamento ai sensi dell’art. 9 della L. n. 14/1978
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D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali |
Si apprende da comunicato stampa del Ministero in data 21 dicembre 2011 che il Ministro per i beni e le attività culturali ha confermato, con proprio decreto, Paolo Baratta a presidente della Fondazione La Biennale di Venezia. Con lettera del 14 dicembre 2001, annunciata alla Camera il 16 dicembre 2011 ed al Senato il 21 dicembre 2011, il Ministro per i beni e le attività culturali aveva infatti trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla nomina di Paolo Baratta a presidente della Fondazione. Su tale richiesta la Commissione VII (Cultura) della Camera e la Commissione 7ªIstruzione pubblica, beni culturali del Senato avevano espresso parere favorevole in data 20 dicembre 2011.
Baratta era già stato nominato, per quattro anni, presidente della suddetta Fondazione il 19 dicembre 2007, a seguito delle dimissioni anticipate del precedente presidente Croff. Il mandato di Baratta è dunque scaduto il 19 dicembre 2011, assieme a quelli dei componenti del consiglio di amministrazione.
Dal medesimo comunicato stampa si apprende che il Ministro per i beni e le attività culturalihaaltresì provveduto a nominare, con proprio decreto non ancora comunicato alle Camere, il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione, indicando nella persona di Emanuele Francesco Maria Emmanuele il consigliere di nomina del Ministero. Si ricorda infatti che, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, il consiglio di amministrazione della Fondazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto, oltre che dal presidente della Fondazione, dal sindaco di Venezia (che assume la vicepresidenza della Fondazione), dal presidente della Regione Veneto (o un suo delegato), dal presidente della Provincia di Venezia (o un suo delegato) e da componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti ed enti che conferiscono una percentuale definita del patrimonio della Fondazione e che assicurano un determinato apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Fondazione medesima; tuttavia, qualora non vi siano soggetti conferenti o la loro partecipazione non raggiunga le percentuali prescritte, in loro vece è il Ministro per i beni e le attività culturali a designare un componente del consiglio di amministrazione.
Pertanto, il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione risulta composto da Giorgio Orsoni (vicepresidente), Luca Zaia (presidente della Regione Veneto), Francesca Zaccariotto (presidente della Provincia di Venezia) e Emmanuele Francesco Maria Emanuele (componente di nomina ministeriale).
Nei mesi scorsi il precedente Governo aveva già avviato la procedura di nomina del presidente della Fondazione: il Ministro per i beni e le attività culturali aveva infatti trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla nomina di Giulio Malgara con lettera del 6 ottobre 2011, annunciata alla Camera il 12 ottobre 2011. Tuttavia la VII Commissione della Camera, nella seduta del 26 ottobre 2011, aveva respinto la proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina e successivamente il Ministro aveva dichiarato che la proposta di nomina non avrebbe più avuto ulteriore corso.
La Biennale di Venezia, le cui origini datano al 1895, è una istituzione culturale che organizza manifestazioni internazionali nelle arti contemporanee, come la Mostra internazionale d'arte cinematografica, l'Esposizione internazionale d'arte, la Mostra internazionale di architettura e il Festival della danza. Negli stessi settori, la Biennale promuove iniziative editoriali e, per mezzo dell'Archivio storico delle arti contemporanee, cura la conservazione della documentazione sulla sua storia. L’Istituzione attuale nasce con la trasformazione, disposta dal decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 sopra citato, dell'ex Ente autonomo La Biennale di Venezia in Società di Cultura, figura giuridica di diritto privato atipica, che con il decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2004 è stata trasformata in fondazione.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Consiglio nazionale delle ricerche CNR |
Componente del consiglio di amministrazione:
Gennaro Ferrara
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Nomine comunicate e annunciate alla Camera il 23/11/2011 ed al Senato il 21/12/2011 ai sensi dell'art. 11, co. 5, del D.Lgs. 213/2009 e dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
26/10/2011
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D.M. del Ministro dell'istruzione, università e ricerca su indicazione dei ricercatori CNR, della Conferenza dei rettori delle università italiane, della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome, di Confindustria e di Unioncamere |
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste |
Componente del consiglio di amministrazione:
Roberto Della Marina
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11/11/2011
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D.M. del Ministro dell'istruzione università e ricerca, su designazione della comunità scientifica
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Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 11 novembre 2011, annunciata alla Camera il 23 novembre 2011 ed al Senato il 21 dicembre 2011, ha comunicato la nomina, con proprio decreto del 26 ottobre 2011, di Gennaro Ferrara a componente del Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche CNR. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile una sola volta.
Come ricordato nella precedente pubblicazione, la nomina di Ferrara era stata proposta al Ministro dalla Conferenza Stato - Regioni. L'articolo 7, comma 1, dello statuto del CNR (deliberato l'8 marzo 2011 e pubblicato nella G.U., serie generale, n. 90 del 19 aprile 2011) prevede infatti che tre dei componenti del Consiglio di amministrazione (fra i quali il presidente) siano designati dal Ministro e due siano scelti dal Ministro su indicazione dei ricercatori dello stesso CNR, della conferenza dei Rettori delle università italiane, della Conferenza Stato - regioni, della Confindustria e di Unioncamere.
Con la nomina di Ferrara viene completata la composizione del Consiglio di amministrazione del CNR. Con proprio decreto del 10 agosto 2011, il Ministro aveva infatti già nominato presidente Francesco Profumo (divenuto poi Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 16 novembre 2011), nonché Maria Cristina Messa e Gloria Saccani componenti del suddetto Consiglio, oltre a Vico Valassi (nominato componente con successivo decreto del 15 settembre 2011).
Istituito con R.D. 18 novembre 1923, n. 2895, il CNR è divenuto, ai sensi del D.Lgs. 4 giugno 2003 n. 127, ente pubblico nazionale con personalità giuridica di diritto pubblico, avente il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare l'attività di ricerca nei principali settori di sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese. Punti cardine della missione del CNR sono tra l'altro: lo svolgimento dell'attività di ricerca sostenendo l'innovazione e la competitività del sistema industriale; la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca; la somministrazione di attività di consulenza al Governo e ad altre istituzioni su temi strategici per il Paese e la collettività; lo sviluppo della qualificazione delle risorse umane.
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 16 novembre 2011, annunciata alla Camera il 23 novembre 2011 ed al Senato il 21 dicembre 2011, ha inoltre comunicato la nomina, con proprio decreto dell'11 novembre 2011, di Roberto Della Marina a componente del Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Il mandato, quadriennale, è rinnovabile una sola volta.
Si ricorda che la nomina di Della Marina era stata proposta al Ministro dalla comunità scientifica e disciplinare di riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, dello statuto del Consorzio (approvato con determinazione n. 4 del 1° marzo 2011, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 90 del 19 aprile 2011). L'articolo 7, comma 1, del medesimo statuto prevede invece che altri due dei componenti del Consiglio di amministrazione (fra i quali il presidente) siano designati dal Ministro.
Con la nomina di Della Marina viene completata la composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio. Con proprio decreto del 10 agosto 2011, il Ministro aveva infatti già nominato presidente Corrado Clini (divenuto poi Ministro dell'Ambiente, tutela del territorio e del mare il 16 novembre 2011) e Paola Secchiero componente del suddetto Consiglio.
Istituito dall'articolo 12 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, quale consorzio obbligatorio con personalità giuridica di diritto pubblico, il Consorzio gestisce il Parco Scientifico Area Science Park di Trieste; svolge altresì attività di diffusione dell'innovazione alle imprese, di formazione avanzata e di promozione e valorizzazione della ricerca scientifica.
Si sottolinea infine come le nomine suddette sono state effettuate con la nuova procedura stabilita dal D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante il riordino degli enti di ricerca, che ha tra l’altro previsto la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti, la modifica della loro composizione e la revisione delle relative modalità di nomina. Per quanto specificamente concerne i presidenti, le Commissioni parlamentari competenti non sono più chiamate ad esprimersi sulle relative candidature; rimane prevista la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori
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Commissario straordinario:
Matilde Mancini
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Nomina non ancora comunicata al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978
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22/12/2011
(decorrenza: 01/01/2012) |
Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
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Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto in data 22 dicembre 2011 annunciato nella G.U. n. 303 del 30 dicembre 2011, non ancora comunicato alle Camere, ha nominato Matilde Mancini nuovo commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori ISFOL, a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino alla data di insediamento del presidente dell'Istituto, e comunque non oltre il 30 giugno 2012.
Matilde Mancini subentra in tale carica a Sergio Trevisanato, il cui mandato di commissario straordinario dell'ente sarebbe scaduto il 31 dicembre 2011.
Il decreto ministeriale sopra citato ha precisato che la nomina di un nuovo commissario straordinario si è resa necessaria nelle more della conclusione della procedura di nomina del presidente dell'ISFOL.
Come ricordato infatti nelle precedenti pubblicazioni, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2011 annunciata alla Camera ed al Senato il 2 novembre 2011, aveva avviato la procedura per la nomina del nuovo presidente dell'ISFOL, trasmettendo la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del suddetto Sergio Trevisanato. Tale richiesta è stata assegnata alla VII Commissione Lavoro della Camera, che l'ha esaminata nelle sedute del 9 e del 30 novembre 2011 ed alla 11ª Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato. Su tale proposta le Commissioni non hanno tuttavia espresso alcun parere.
Si ricorda che, a seguito dell'adozione del nuovo statuto dell'Istituto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto del 20 luglio 2011 (pubblicato nella G.U. del 1° agosto 2011), aveva nominato Trevisanato commissario straordinario a decorrere dal 18 luglio 2011 fino alla data di insediamento dei nuovi organi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. In precedenza Trevisanato aveva già ricoperto l'incarico di commissario straordinario dell'Istituto nel 2004 succedendo a Carlo Dell'Aringa, prima di esserne nominato presidente per due mandati quadriennali consecutivi, il secondo dei quali conclusosi anticipatamente a seguito dell'adozione del nuovo statuto dell'Istituto, avvenuta con D.P.C.M. 11 gennaio 2011 (pubblicato nella G.U. n. 77 del 4 aprile 2011).
L'ISFOL, istituito con D.P.R. n. 478 del 30 giugno 1973, è, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 419 del 29 ottobre 1999, ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per effetto dell'articolo 7, comma 15, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, sono state trasferite all'ISFOL le funzioni proprie dell'Istituto affari sociali IAS (di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. del 23 novembre 2007), contestualmente soppresso. L'ISFOL, che è succeduto allo IAS in tutti i rapporti attivi e passivi, haquindi adottato, come precedentemente ricordato, un nuovo statuto.
L'articolo 6, comma 1, del nuovo statuto prevede che il presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari, duri in carica quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
L'articolo 7, comma 2, del nuovo statuto prevede altresì una riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione da 8 a 4 più il presidente. Essi sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne designa due; altri due sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e uno dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
L'articolo 16, comma 1, del nuovo statuto, recante norme transitorie e finali, stabilisce tra l'altro la decadenza del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso con la nomina dei nuovi organi cui si provvede entro i successivi 60 giorni.Considerato quindi anche l'ulteriore periodo di 45 giorni di prorogatio, previsto dal D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994, gli organi dell'ISFOL sono decaduti a decorrere dal 18 luglio 2011. Con la medesima decorrenza ed entro i termini prima ricordati, Sergio Trevisanato era stato nominato commissario straordinario dell'Istituto.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale della Majella |
Commissario straordinario:
Franco Iezzi |
Nomina comunicata ed annunciata alla Camera in data 10/01/2012 ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
16/12/2011
(decorrenza: 19/12/2011) |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Si anticipa che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 dicembre 2011 annunciata alla Camera nella seduta del 10 gennaio 2012, ha comunicato la conferma, con proprio decreto del 16 dicembre 2011, di Franco Iezzi a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale della Majella, a decorrere dalla data del 19 dicembre 2011, per la durata di tre mesi e comunque non oltre la nomina del presidente.
Come ricordato nelle precedenti pubblicazioni, Iezzi era già stato nominato commissario straordinario dell'Ente parco suddetto il 18 febbraio 2011, con decorrenza 19 febbraio 2011, ed il suo incarico trimestrale è stato reiteratamente prorogato, da ultimo il 15 settembre 2011, con decorrenza 19 settembre 2011; il mandato di Iezzi sarebbe quindi venuto a scadere il 19 dicembre 2011.
Gli enti parco nazionali sono disciplinati dalla legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette, hanno personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ne nomina il presidente con proprio decreto, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate e previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data nomina |
Procedura di nomina |
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA |
Presidente:
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Richiesta di parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978 annunciata alla Camera ed al Senato il 10/01/2012
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Procedura di nomina in corso |
D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti
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Si anticipa infine che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 23 dicembre 2011, annunciata alla Camera ed al Senato il 10 gennaio 2012, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla nomina di Giuseppe Alonzo a presidente del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura CRA. Tale richiesta è stata assegnata alla XIII Commissione (Agricoltura) della Camera ed alla 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato.
Come segnalato nelle precedenti pubblicazioni, il precedente Esecutivo, nel Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2011, aveva deliberato la nomina di Domenico Sudano a presidente del CRA, dopo che sulla relativa proposta di nomina avevano espresso parere favorevole le predette Commissioni di Camera e Senato. Tuttavia alla citata delibera non aveva fatto seguito il decreto del Presidente della Repubblica con il quale si sarebbe perfezionata la nomina di Sudano a presidente del citato ente.
Sudano tuttavia era stato nominato commissario straordinario del CRA con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 settembre 2011, con decorrenza dal 16 settembre 2011 fino alla nomina degli organi di ordinaria amministrazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Contestualmente e per il medesimo periodo erano stati nominati quali subcommissari Antonio Michele Coppi e Carlo Simeone. Nell'incarico di commissario straordinario, Sudano era succeduto a Paolo Cescon che, coadiuvato dai subcommissari Francesco Adornato, Antonio Michele Coppi e Antonio Palmisano, era stato nominato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto del 19 gennaio 2011, dopo la scadenza del mandato quadriennale del precedente presidente Romualdo Coviello, avvenuta il 5 dicembre 2010, e decorso un successivo periodo di 45 giorni di prorogatio, ai sensi del D.L. n. 293/1994, convertito dalla L. n. 444/1994.
Da ultimo Giuseppe Alonzo è stato nominato commissario straordinario del CRA a decorrere dal 1° gennaio 2012, con decreto non ancora comunicato alle Camere.
Il CRA è stato istituito con il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 di riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. E’ un ente nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio. Il CRA ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Gli istituti scientifici e tecnologici e le relative sezioni operative costituiscono gli istituti del Consiglio, mantenendo la propria autonomia scientifica, amministrativa, contabile e finanziaria. Il Consiglio, attraverso tali istituti, svolge, valorizza e promuove la ricerca scientifica applicata e l'innovazione, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile; individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso miglioramenti genetici e l’applicazione e il controllo delle biotecnologie; fornisce consulenza ai ministeri, alle regioni e alle province autonome; favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese e collabora a tal fine con le regioni; esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e agroindustriale. Tali attività sono svolte anche nel quadro della collaborazione scientifica e tecnologica con le università e le loro strutture di ricerca, con gli istituti e laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e con altri enti pubblici di ricerca.
c)
Principali cariche di nomina governativa in enti ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978
scadute e non
ancora rinnovate nel mese di dicembre 2011
o previste in
scadenza entro il 29 febbraio 2012
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità portuale di Messina |
Presidente:
Dario Lo Bosco |
Parere parlamentare ai sensi dell’art. 1 della L. n. 14/1978
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20/12/2011 |
D.M. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione nell'ambito di una terna proposta da province, comuni e camere di commercio
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Autorità portuale di Marina di Carrara |
Presidente:
Luigi Guccinelli |
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Autorità portuale di Marina di Ravenna |
Presidente:
Giuseppe Parrello |
07/02/2012 |
Il 20 dicembre 2011 sono scaduti i mandati dei presidenti delle Autorità portuali di Messina, Dario Lo Bosco, e di Marina di Carrara, Luigi Guccinelli, nominati con decreti ministeriali del 17 dicembre 2007, notificati il 20 dicembre 2007. Il 7 febbraio 2012 scade invece il mandato del presidente dell'Autorità portuale di Ravenna Giuseppe Parrello, nominato con decreto ministeriale del 6 febbraio 2008, notificato il 7 febbraio 2008.
Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il presidente dell'autorità portuale dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.
Si precisa che per Guccinelli è in scadenza il secondo ed ultimo mandato alla guida dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, della quale era già stato presidente dal 6 ottobre 2003 al 6 ottobre 2007, nonché commissario dal 23 novembre 2007 al 20 dicembre 2007.
Allo stesso modo per Parrello è in scadenza il secondo ed ultimo mandato alla guida dell'Autorità portuale di Ravenna, della quale era già stato presidente dal 27 novembre 2003 al 27 novembre 2007, nonchè commissario dall'11 gennaio 2008 al 7 febbraio 2008.
Su questi enti in generale, si veda supra alla sottosezione "b".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS |
Commissario straordinario:
Amalia Ghisani |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
31/01/2012
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D.M del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
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Peraltro l'Ente è stato soppresso con decorrenza 1°/01/2012 dall'art. 21 del decreto-legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011
|
Il 31 gennaio 2012 sarebbe scaduto l'incarico di Amalia Ghisani a commissario straordinario dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo ENPALS. Il 3 ottobre 2011 infatti era stata annunciata alla Camera la comunicazione di tale nomina, avvenuta in data 13 settembre 2011 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La durata del mandato era prevista sino al completamento del processo in corso di incorporazione del soppresso Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e attori drammatici ENAPPSMSAD, e comunque non oltre il 31 gennaio 2012. La stessa nomina era stata successivamente annunciata al Senato il 6 ottobre 2011.
Tuttavia, come già specificato nella sottosezione "a", l'articolo 21, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ha disposto la soppressione dell'ENPALS a decorrere dal 1° gennaio 2012, attribuendo le relative funzioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale INPS, che succede all'Ente soppresso in tutti i rapporti attivi e passivi.
Gli organi dell'ENPALS cessano dalla data di adozione dei decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con cui sono trasferite all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso. In attesa dell'emanazione di tali decreti, le strutture centrali e periferiche dell'ENPALS continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali dell'Ente medesimo.
L'ENPALS era stato istituito con il D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, successivamente ratificato, con alcune modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, per la gestione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore dei lavoratori dello spettacolo.
L’ordinamento ed il funzionamento dell'ente è stato disciplinato con il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 26.
A partire dal 2008 (anno durante il quale sono cessati per compiuto quadriennio gli ordinari organi di amministrazione) non essendo state ancora definite le procedure attuative relative all’adozione dei provvedimenti di riorganizzazione e riordino previsti nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli enti pubblici non economici, l’ENPALS ha operato in regime commissariale, al pari degli altri enti previdenziali nazionali.
Tale situazione è stata superata con l'emanazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stato rideterminato l'assetto ordinamentale degli enti pubblici previdenziali. La norma ha, infatti, stabilito che gli organi delle amministrazioni soggette alla disciplina di cui al D.Lgs. 479/1994 sono: il presidente, che assorbe le funzioni precedentemente svolte dal consiglio di amministrazione; il consiglio di indirizzo e vigilanza, nel frattempo ricostituito con D.P.C.M. del 2 gennaio 2009; il collegio dei sindaci ed il direttore generale.
Si ricorda peraltro che, con l'articolo 7, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, era stata disposta, a decorrere dal 31 maggio 2010, la soppressione dell'ENAPPSMSAD ed il contestuale trasferimento delle relative funzioni all'ENPALS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso. Ed infatti, nella G.U., serie generale n. 269, del 18 novembre 2011 era stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 22 luglio, con cui veniva disposto il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso ENAPPSMSAD all'ENPALS.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Ente parco nazionale del Gargano |
Commissario straordinario:
Stefano Pecorella |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
4/12/2011 e comunque non oltre la nomina del presidente |
D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
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Ente parco nazionale dell'Alta Murgia |
Commissario straordinario:
Massimo Avancini |
13/01/2012 e comunque non oltre la nomina del presidente |
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Ente parco nazionale dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese
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Commissario straordinario:
Domenico Totaro |
6/02/2012 e comunque non oltre la nomina del presidente |
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Ente parco nazionale delle Cinque Terre |
Commissario straordinario:
Vincenzo Santoro |
10/02/2012 e comunque non oltre la nomina del presidente |
Nei mesi di dicembre 2011 e di gennaio e febbraio 2012 sono previsti in scadenza i mandati (tutti di durata massima trimestrale) dei commissari straordinari degli Enti parco nazionali del Gargano, dell'Alta Murgia, dell'Appennino lucano - Val d'Agri – Lagonegrese e delle Cinque Terre.
Su questi enti in generale, si veda supra alla sottosezione "b".
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna |
Commissario straordinario:
Antonio Granara |
Comunicazione al Parlamento ai sensi dell'art. 9 della L. n. 14/1978 |
4/02/2012
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D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare |
Il 4 febbraio 2012 scade il mandato di Antonio Granara a commissario straordinario del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna. Con decreto del 1° agosto 2011, a decorrere dal 4 agosto 2011, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva prorogato per sei mesi il mandato di Granara, la cui nomina era stata comunicata e annunciata alla Camera il 19 settembre 2011. Granara, nominato per la prima volta con decreto del 27 gennaio 2009 (ma l'ente è commissariato dal 2 febbraio 2007), è stato più volte confermato nell'incarico, per sei mesi, e comunque non oltre la ricostituzione degli organi.
Il Parco è il primo del genere riconosciuto dall’UNESCO nel 1998 e ne sono promotori la Regione autonoma della Sardegna e l’Ente minerario sardo EMSA. Il decreto del 9 marzo 2004, recante lo statuto dell’ente, all’art. 1 stabilisce che: per la gestione del Parco (...) riconosciuto dall'UNESCO, è costituito il Consorzio di cui all'art. 114, comma 10, prima parte, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all'art. 4 del decreto ministeriale del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 ottobre 2001, prot. DEC/SCN/999, adottato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna.Il Consorzio è un ente di diritto pubblico, vigilato dai tre suddetti ministeri insieme a quello per i beni e le attività culturali e dalla regione ed ha sede nel territorio del Comune di Iglesias. L’ente promuove, valorizza e conserva il patrimonio geominerario, artistico e culturale dell’area ed è governato dal presidente, dal consiglio direttivo e dalla comunità del Parco.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare previsto |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Automobile Club d'Italia ACI |
Presidente:
Enrico Gelpi |
Parere parlamentare ai sensi dell'art. 1 della L. n. 14/1978 |
21/02/2012
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Eletto dall'Assemblea dell'ente e nominato con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico
|
Il 21 febbraio 2012 verrà a scadenza il mandato di Enrico Gelpi a presidente dell'Automobile Club d'Italia ACI. Gelpi era stato eletto dall'assemblea dell'ACI il 5 dicembre 2007 a seguito delle dimissioni rassegnate dal suo predecessore Franco Lucchesi il 12 settembre 2007. La nomina di Gelpi era stata deliberata dal Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2008 e successivamente perfezionata con l'emanazione del D.P.R. del 21 febbraio 2008, adottato su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.
Si osserva peraltro che il 1° dicembre 2011 l'Assemblea dell'ACI ha eletto Angelo Sticchi Damiani nuovo presidente dell'ACI, la cui nomina, alla scadenza del mandato di Gelpi, dovrà essere quindi formalizzata con D.P.R. su proposta del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.
L'Automobile club d'Italia ACI, eretto in ente morale con R.D. 14 novembre 1926, n. 2481, è stato posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dal D.P.R. 8 settembre 1950 n. 881, che ha approvato e reso esecutivo il nuovo Statuto dell'ente tutt'ora in vigore.
Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, l'ACI è la Federazione associativa degli Automobile Club regolarmente costituiti. Qualificato come ente pubblico non economico senza scopo di lucro, tutela gli interessi generali dell’automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, rappresentandolo presso la Fédération Internationale de l’Automobile - F.I.A e presso il CONI.
Per conto dello Stato l'ACI gestisce, attraverso i propri uffici provinciali, il pubblico registro automobilistico (PRA), mettendo a disposizione delle forze dell'ordine e delle amministrazioni pubbliche le informazioni ivi presenti per finalità fiscali, patrimoniali, ambientali, di studio e di ricerca. L'ACI altresì riscuote e controlla l'imposta provinciale di trascrizione e le tasse automobilistiche.
Sono organi dell’ACI l’assemblea, il consiglio generale, il comitato esecutivo, il presidente, la Commissione sportiva automobilistica italiana (CSAI) ed il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente dell’ACI è eletto dall’Assemblea ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d’intesa col Ministro dello sviluppo economico. Dura in carica quattro anni e può essere confermato. Presiede il comitato esecutivo ed il consiglio generale, organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, che durano in carica per il medesimo quadriennio di validità dell’incarico del Presidente.
d)
Principali cariche in enti e autorità non ricompresi
nel
campo di applicazione della L. n. 14/1978,
rinnovate o in
scadenza entro il 29 febbraio 2012
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Data nomina |
Data scadenza |
Procedura di nomina |
Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM |
Componente:
Antonio Pilati |
29/12/2004
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29/12/2011
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Nominati con Determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
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Il 29 dicembre 2011 è scaduto il mandato settennale di Antonio Pilati a componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Pilati era stato nominato il 29 dicembre 2004 in sostituzione del dimissionario Giorgio Guazzaloca.
Gli altri componenti dell’Autorità attualmente in carica sono: Piero Barucci, Carla Rabitti Bedogni (nominati il 3 marzo 2007) e Salvatore Rebecchini, nominato il 12 febbraio 2009.
L'articolo 23, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge 241 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, prevede che il numero dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è ridotto da cinque a tre, compreso il presidente. Tale disposizione, ai sensi dei successivi commi 2 e 3, non si applica ai componenti già nominati alla data di entrata in vigore del decreto-legge, i quali peraltro non possono essere confermati alla cessazione dalla carica.
Sulla base di tale mutato quadro normativo, all'avvenuta scadenza del mandato di Antonio Pilati non farà verosimilmente seguito la nomina di un nuovo componente della suddetta Autorità.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato(nota anche come antitrust) è stata istituita dall’art. 10 della L. 10 ottobre 1990, n. 287,Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (G. U. del 13 ottobre 1990, n. 240), secondo cui, tra l’altro, essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. L'Autorità, in quanto autorità nazionale competente per la tutela della concorrenza e del mercato, intrattiene con gli organi delle Comunità europee i rapporti previsti dalla normativa comunitaria in materia.
All’Autorità sono state assegnate anche competenze in materia di pubblicità ingannevole e di pubblicità comparativa, così come stabilito dal Titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, nonché in materia di conflitti di interessi, come stabilito dalla legge n. 215 del 20 luglio 2004.
L'Autorità ha quindi compiti di vigilanza contro gli abusi di posizione dominante e le intese o cartelli che possano ledere o restringere la concorrenza, controlla le operazioni di concentrazione, verifica il rispetto del divieto di pubblicità ingannevole e valuta e sanziona i casi di conflitto d'interesse dei componenti del Governo. Ulteriori poteri dell'Autorità sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza sono stati introdotti dall'articolo 35 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge con modificazioni dalla legge 241 del 2011.
Ente |
Carica di riferimento e titolari |
Controllo parlamentare
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Data scadenza |
Procedura di nomina |
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. |
Presidente:
Ludovico Ortona |
Richiesta di parere parlamentare ai sensi dall'art. 10, co. 6, ultimo periodo, della legge n. 352/1997, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 291/2003, annunciata alla Camera ed al Senato il 10/01/2012 |
Procedura di nomina in corso
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D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti |
Si anticipa inoltre che il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 30 dicembre 2011, annunciata alla Camera ed al Senato il 10 gennaio 2012, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di conferma di Ludovico Ortona a presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS S.p.a. Tale richiesta è stata assegnata alla VII Commissione (Cultura) della Camera ed alla 7ª Commissione (istruzione pubblica, beni culturali) del Senato.
Ortona era stato nominato presidente di ARCUS S.p.a. con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 1°luglio 2010 al posto del dimissionario Salvatore Italia. Il suo mandato è scaduto il 18 novembre 2011 insieme a quelli dei componenti del consiglio di amministrazione da lui presieduto, che erano stati nominati per 3 anni con analogo decreto in data 18 novembre 2008.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (sostituito dall’articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291) il consiglio di amministrazione della società è composto da sette membri, compreso il presidente. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni parlamentari. E’ proprio l’ultimo periodo del comma 6, dunque, la fonte normativa speciale del controllo parlamentare nel caso dell’ARCUS: avendo veste giuridica di società di capitali, infatti, la Spa non sarebbe ricompresa nel campo di applicazione della legge generale n. 14/1978, che riguarda unicamente “istituti ed enti pubblici, anche economici” ed è stata sempre ritenuta inapplicabile alle società di diritto comune (tant’è vero che la trasformazione in Spa dei preesistenti Enti di gestione delle partecipazioni statali - ENI, IRI, ENEL, ecc. - ha avuto l’effetto di escludere le relative nomine governative da ogni tipo di controllo parlamentare). Nel caso dell’ARCUS il controllo parlamentare è peraltro limitato alla sola nomina del Presidente, in quanto la legge n. 291/2003 non fa menzione delle nomine degli “altri amministratori” di cui all’art. 9 della legge n. 14/1978.
ARCUS S.p.a. è stata costituita nel febbraio 2004 dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi della citata legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre i programmi di indirizzo sono oggetto di decreti annuali adottati dal Ministro per i beni le attività culturali, che esercita altresì i diritti dell’azionista, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Lo scopo della società è quello di sostenere, anche finanziariamente, progetti concernenti il mondo dei beni e delle attività culturali, anche nelle sue possibili interrelazioni con le infrastrutture del Paese.
Nella presente Sezione si dà conto degli atti di indirizzo (mozioni, risoluzioni ed ordini del giorno) segnalati dal Servizio per il controllo parlamentare ai Ministeri ai fini della loro attuazione, nonché delle note trasmesse dagli stessi Dicasteri a seguito delle segnalazioni ricevute.
Le attuazioni governative:
Nel periodo considerato dalla presente pubblicazione non è pervenuta al Servizio per il controllo parlamentare da parte dei Ministeri competenti alcuna nota di attuazione relativa ad atti di indirizzo agli stessi sollecitati in quanto oggetto di accoglimento da parte del Governo. Tale dato trova ovvia spiegazione nel mutamento dell'intera compagine governativa conseguente alle dimissioni del Governo Berlusconi e dell'insediamento dell'esecutivo Monti: oltre ai plausibili ritardi legati alla riorganizzazione interna alle singole amministrazioni, si comprende anche che gli atti di indirizzo finora inviati ai Dicasteri, pur mantenendo la loro validità, contengono impegni che sono stati condivisi dai rappresentanti del Governo precedente a quello attualmente in carica e possono legittimamente essere diversamente valutati.
La
Sezione di dicembre, pertanto, non può che limitarsi a dare
conto delle nuove segnalazioni.
Le nostre segnalazioni:
Il Servizio per il controllo parlamentare provvede a segnalare gli ordini del giorno, accolti dal Governo e/o approvati dall'Assemblea o dalle Commissioni, ai Ministeri individuati come competenti per la loro attuazione dopo la pubblicazione della legge cui essi si riferiscono sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare, nel periodo 1° - 31 dicembre 2011 sono stati segnalati 2 ordini del giorno*, dei quali :
1 riferito alla legge n. 204 del 2011, concernente“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009” (A. C. 4592), inviato al Ministero degli affari esteri;
1 riferito alla legge n. 205 del 2011, concernente“Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e dei settori dell'istruzione e dell'informazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005” (A. C. 4591), inviato al Ministero degli affari esteri.
Nel periodo considerato sono state inoltre segnalatedal Servizio per il controllo parlamentare 5 risoluzioni**:
- REGUZZONI, Gianfranco CONTE, FLUVI, CICCANTI, MORONI, BORGHESI, MOSELLA ed altri n. 6/00097, concernente iniziative per la revisione dei requisiti previsti dall'Autorità bancaria europea (EBA) e dall'accordo “Basilea 3” in materia di patrimonializzazione delle banche e per l'accesso al credito di famiglie e imprese, al Ministero dell'economia e delle finanze;
- ADORNATO ed altri n. 8/00154, sulla situazione dei diritti umani in Tibet, al Ministero degli affari esteri;
- NIRENSTEIN ed altri n. 8/00155, sul programma nucleare iraniano, al Ministero degli affari esteri;
- TEMPESTINI ed altri n. 8/00156, sulla Conferenza di Bonn (5 dicembre 2011) e sulla condizione delle donne in Afghanistan, al Ministero degli affari esteri;
- MARINELLO ed altri n. 8/00157, concernente l'assegnazione di quota dei contributi di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e riassegnazione di quota dei contributi di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze.
Sono state inoltre segnalate dal Servizio per il Controllo parlamentare 2 mozioni:
- VANNUCCI, BALDELLI, DESIDERATI, ADORNATO GIANNI, DI PIETRO, PISICCHIO, IANNACCONE, LA MALFA ed altri n. 1/00768 (Nuova formulazione), concernente iniziative per il completamento del corridoio Baltico-Adriatico lungo la dorsale adriatica, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- DONADI, VALDUCCI, BRESSA, REGUZZONI, RIA, MURO, PISICCHIO, COMMERCIO ed altri n. 1/00779, concernente iniziative normative per la costituzione di unioni di comuni con popolazione inferiore ad una determinata soglia, al Ministero dell'interno.
La sezione tratta della trasmissione al Parlamento da parte del Governo e di altri soggetti (regioni, autorità amministrative indipendenti, ecc.) delle relazioni previste dalle norme vigenti che sono pervenute nel periodo in esame. Conclude la sezione l’indicazione delle nuove relazioni ove previste da norme entrate in vigore nel periodo esaminato.
Il Servizio per il controllo parlamentare effettua il monitoraggio delle relazioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri e i diversi Dicasteri, nonché altri soggetti non governativi, devono trasmettere periodicamente al Parlamento come stabilito dalle vigenti disposizioni legislative.
A tale fine, il Servizio cura una banca dati che viene aggiornata sia attraverso la registrazione delle relazioni di volta in volta trasmesse ed annunciate nel corso delle sedute dell’Assemblea, riscontrabili nell’Allegato A al resoconto della relativa seduta, sia mediante l’individuazione degli obblighi previsti da norme di nuova introduzione, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’aggiornamento si completa con l’accertamento delle relazioni per le quali l’obbligo di trasmissione sia venuto meno a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva, ovvero sia da ritenersi - per le più diverse ragioni - superato o, comunque, non più attuale o rilevante alla luce della situazione di fatto (ad esempio, una relazione che abbia ad oggetto programmi o interventi ormai completati o esauriti senza che la norma che prevede la relazione stessa sia stata esplicitamente abrogata). Ciò nell’ottica di contribuire, da una parte ad una focalizzazione degli obblighi residui e, dall'altra ad un superamento di tutto il superfluo, per favorire il processo di semplificazione normativa.
Nella presente Sezione si dà dunque conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio circoscritta alla sola indicazione delle relazioni trasmesse nel periodo considerato dalla pubblicazione, nonché degli eventuali obblighi di nuova introduzione.
Al fine di definire un quadro complessivo degli adempimenti vigenti quanto più corretto ed esaustivo, il Servizio per il controllo parlamentare intrattiene costanti contatti con i competenti uffici interni alle amministrazioni (governative e non) anche attraverso la predisposizione e l’invio di schede informative contenenti l’elenco delle relazioni a carico di ciascun presentatore. Per ogni relazione, vengono indicati la norma istitutiva dell’obbligo, l’argomento, la frequenza della trasmissione (con la data entro la quale si aspetta il prossimo invio), nonché le informazioni sull’ultima relazione inviata. In una distinta sezione di ogni scheda vengono, inoltre, elencate le relazioni la cui trasmissione risulti in ritardo rispetto alla scadenza prevista e di cui pertanto si sollecita la trasmissione al Parlamento.
Tali schede vengono contestualmente inviate anche alle Commissioni parlamentari competenti per materia, con l’intento di fornire uno strumento di agevole consultazione che consenta da un lato ad ogni Ministero di essere al corrente dell’esito delle verifiche effettuate dal Servizio per il controllo parlamentare e, dall’altro, di informare i parlamentari dello stato di adempimento degli obblighi.
Nell'ambito delle relazioni annunciate nel mese di dicembre si segnala, in primo luogo, l'invio della prima relazione predispostadal Ministro dell'economia e delle finanzeai sensi dell'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196: tale disposizione, introdotta dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede che qualora il Governo intenda aggiornare gli obiettivi programmatici individuati nel Documento di economia e finanza, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, debba trasmettere al Parlamento una relazione - che ha quindi carattere eventuale - nella quale siano indicate le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare. Il documento pervenuto alle Camere (Doc. LVII, n. 4-ter) illustra, nello specifico, gli effetti di correzione degli obiettivi della manovra finanziaria per il triennio 2012-2014.
Per quanto attiene ai documenti che intervengono dopo un considerevole lasso di tempo dall'ultimo invio, si evidenzia la relazione, trasmessa dal Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sullo stato sanitario del Paese (Doc. L, n. 2). Siricorda chela norma istitutiva dell’obbligo prevede che il Consiglio sanitario nazionale, istituito ai sensi del primo comma del citato articolo 8 con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la determinazione delle linee generali della politica sanitaria nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario nazionale, predisponga una relazione sullo stato sanitario del Paese, sulla quale il Ministro della salute deve riferire al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno. Il documento trasmesso fornisce un aggiornamento relativo agli anni 2009 e 2010 colmando quindi il ritardo nell'invio rispetto alla precedente trasmissione, avvenuta il 2 dicembre 2009, avente ad oggetto dati riferiti agli anni 2007 e 2008.
Un altro ritardo nell'ottemperanza di obblighi nei confronti del Parlamento è stato sanato con l'invio, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, della relazioneannuale sull'attività di vigilanza sulle società concessionarie autostradali. Tale relazione, predisposta dall'ANAS,contiene i dati relativi al 2010, mentre la precedente riferiva sui dati inerenti al 2008; non risultano pertanto trasmessi i dati concernenti il 2009.
Il Ministro dell'interno, ha trasmesso la relazione (Doc. XXVII, n. 32) sull'impiego delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 278 del 2005, ossia un contributo straordinario, concesso alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati. La relazione, predisposta dalla citata Federazione, era pervenuta alle Camere per la prima volta nel mese di novembre 2009. Nel documento trasmesso nel mese di dicembre si richiamano le ragioni burocratiche che si sono frapposte all'avvio dei lavori auspicando l'adozione, da parte del Ministero dell'interno (Dipartimento per i diritti civili, le cittadinanze e le minoranze), dei provvedimenti necessari a garantire la futura erogazione della quota di contributo straordinario stabilito dall'articolo 1 della citata legge n. 278 del 2005 relativa all'anno 2007.
Con un sensibile ritardo è stata poi trasmessa dal Ministro dell'economia e delle finanze la relazione sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. Tale norma dispone che il Ministro del tesoro (ora dell'economia e delle finanze) invii al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale devono essere espressamente indicati, per ogni singola cessione: i proventi lordi; le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione; i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 332; le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione.Il documento inviato (Doc. XCIX, n. 1) riferisce in merito alle operazioni effettuate negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, mentre il precedente conteneva dati relativi al I° e II° semestre 2006. La relazione trasmessa prende in considerazione anche le operazioni compiute da FINTECNA S.p.A, società con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha stipulato una convenzione per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, in conformità di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c) del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 2002, n. 112.
Sempre tra le relazioni attese da tempo deve ascriversi quella trasmessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi con i dati relativi al 2011 (Doc. CLIII-bis, n. 1). Si ricorda che la disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che sulla materia riferiscano alle Camere sia l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per i profili di rispettiva competenza. Mentre la seconda ha trasmesso regolarmente le informazioni sull'attività svolta, la precedente relazione dell'AGCOM risaliva al 22 maggio 2007 (Doc. CCXXII-bis, n. 3), con dati riferiti al periodo 1° luglio – 31 dicembre 2006. Non risultano pertanto tuttora fornite alle Camere le informazioni riguardanti gli anni dal 2007 al 2010.
Sul versante dell'individuazione di nuovi obblighi si segnalano le relazioni introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
Nello specifico, l'articolo 11, al comma 4-bis, del citato decretodispone che l'Agenzia delle entrate trasmetta annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all’emersione dell’evasione a seguito dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del medesimo articolo 11. Tali commi stabiliscono che, a far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria (comma 2). Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità della comunicazione di cui al comma 2, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi (comma 3). Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, undicesimo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del predetto decreto e del precedente comma 2 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per l’elaborazione con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia, di specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione (comma 4).
Si ricorda che l'Agenzia delle entrate, istituita ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. In ottemperanza a quanto previsto dallo statuto che ne regola l'attività (delib. 13 dicembre 2000, n. 6, art. 2, co. 1) l'Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali: a tal fine assicura e sviluppa l'assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con i contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nel rispetto dei princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.
Sempre per quanto concerne l'introduzione di nuovi obblighi, si segnala l'articolo 30, comma 5-bis, del già richiamato decreto-legge n. 201 del 2011: tale disposizione prevede che, al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, il Governo (senza quindi che sia specificato il Ministero competente) dia attuazione all’atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, e successive modificazioni, adotti gli atti necessari all’erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183**, e nell’ambito della procedura ivi prevista, riferisca alle Camere in merito all’attuazione dello stesso comma 5-bis. La richiamata disposizione, dunque, non individua il termine temporale entro il quale l'Esecutivo è tenuto ad adempiere all'obbligo previsto.
Da ultimo, l'articolo 37 sempre del decreto-legge n. 201 interviene in merito alla liberalizzazione nel settore dei trasporti e introduce un nuovo obbligo di relazione al Parlamento prevedendo, al comma 5, che l'Autorità indipendente che svolge competenze assimilabili a quelle previste dallo stesso articolo 37 (da individuarsi, ai sensi del comma 2, tra le Autorità indipendenti esistenti) renda pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e riferisca annualmente alle Camere, evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.
Il decreto-legge n. 201 del 2011 produce effetti anche sul novero degli obblighi di relazione al Parlamento già previsti da precedenti disposizioni. Nello specifico, l'articolo 21, comma 1, in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, dispone che l'INPDAP e l'ENPALS siano soppressi dal 1° gennaio 2012 e che le relative funzioni siano attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi. Da tale previsione consegue che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, chiamato a trasmettere annualmente alle Camere, ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, Tabella I, della legge 20 marzo 1975, n. 70, una relazione sull'attività svolta, il bilancio di previsione e la consistenza dell’organico di entrambi gli enti in questione, potrà ritenere concluso detto obbligo con l'invio delle relazioni contenenti i dati relativi all'anno 2011.
Sempre l'articolo 21, al comma 13, sopprime, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 (ossia dal 6 dicembre 2012) l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, L'Agenzia per la sicurezza nucleare e l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale.
Si ricorda che l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, era stata istituita dall'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con la finalità di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici. Il comma 14, lettera l), del medesimo articolo 10, stabiliva che l'Agenzia predisponesse annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, e la trasmettesse al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Poiché l'articolo 21, comma 19, del decreto-legge n. 201 del 2011 dispone ora che le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici siano trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas e che vengano esercitate da quest'ultima con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481*, l'obbligo di riferire al Parlamento sullo stato dei servizi idrici dovrà essere adempiuto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.
L'Agenzia per la sicurezza nucleare è stata istituita ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99*, quale autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza degli impianti nucleari, ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009. Il comma 8 del medesimo articolo 29 stabilisce che il Governo (senza quindi specificare il Ministro competente) trasmetta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall’Agenzia medesima. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, le funzioni ed i compiti dell'Agenzia, vengono ora attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e e della tutela del territorio e del mare, e verranno esercitati in via transitoria e fino all’adozione del decreto di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie dell'ente soppresso ed alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione europea, dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (comma 20-bis), al quale spetterà altresì il compito di predisporre la relazione da trasmettere alle Camere.
Un ulteriore intervento di soppressione ha riguardato, come già evidenziato, l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, istituita dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 97/67/CE e successive modificazioni, giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale. Il comma 21 del citato articolo 2 prevede che il Ministro dello sviluppo economico trasmetta al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione predisposta dall'Agenzia sull'attività da essa svolta nell'anno precedente; poiché le funzioni dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale sono state attribuite, a seguito della sua soppressione, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Ministro dello sviluppo economico dovrà conseguentemente riferire alle Camere in merito all'attività di quest'ultima nella regolamentazione del settore postale.
Da ultimo si segnala che il comma 6 dell’articolo 22 del più volte richiamato decreto-legge n. 201 del 2011 ha sostituito i commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che avevano soppresso l’Istituto per il commercio con l’estero (ICE) trasferendone funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza, istituendo un nuovo organismo denominato ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane che eserciterà le funzioni e competenze inizialmente trasferite dal D.L. 98/2011 al Ministero degli affari esteri, ferme restando le attribuzioni trasferite al Ministero dello sviluppo economico.
La soppressione dell'Istituto per il commercio con l'estero e l'abrogazione integrale della legge 25 marzo 1997, n. 68, attuata, come ricordato, dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge n. 98 del 2011, comportava il venir meno, per il Ministro dello sviluppo economico, dell'obbligo a riferire entro il 30 giugno di ogni anno sui risultati dell'attività promozionale svolta dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, come disposto dall'articolo 7, comma 6, della legge n. 68 del 1997. La riformulazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 98 e l'istituzione dell'Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane quale ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, comporta tuttavia che il Dicastero vigilante debba trasmettere alle Camere, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta, il bilancio di previsione ed il consuntivo del nuovo organismo, ai sensi dell'articolo 30, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70.
Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
D.Lgs. 66/2010, art. 10, co. 2 |
Stato della disciplina militare e dell'organizzazione delle Forze armate* (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati relativi al 2010, Doc. XXXVI, n. 4) |
IV Difesa |
20/12/2011 |
*Una relazione di analogo contenuto era già prevista dalla L. 331/2000, articolo 6, comma 1, abrogata, a decorrere dal 9 ottobre 2010, dall'articolo 2268, comma 1, n. 984, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare". |
Ministero degli affari esteri |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 401/1990, art. 3, co. 1, lett. g) |
Attività svolta per la riforma degli Istituti italiani di cultura ed interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero (Dati relativi al 2010, corredati dal rapporto della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana riferito alla medesima annualità, Doc. LXXX, n. 4) |
III Affari esteri VII Cultura |
14/12/2011 |
L. 482/1999, art. 19, co. 3 |
Attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane (Dati relativi al 2010, Doc. LXXX-bis, n. 4) |
III Affari esteri VII Cultura |
14/12/2011 |
L. 231/2003, art. 14, co. 1 |
Partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso (Predisposta congiuntamente al Ministero della difesa*) (Dati relativi al periodo 1° gennaio-30 giugno 2011, Doc. LXX, n. 8) |
III Affari esteri IV Difesa |
30/12/2011 |
*La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia presentata congiuntamente al Ministero della difesa. |
Ministero per i beni e le attività culturali |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 352/1997, art. 10, co. 8 |
Attività della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa) (Dati riferiti all'anno 2010, Doc. CLXVI, n. 3) |
VII Cultura |
30/12/2011 |
L. 444/1998 art. 1, co. 4 |
Immobili adibiti a teatro ammessi ai contributi della legge n. 444 del 1998, obiettivi perseguiti e risultati raggiunti (Dati relativi all'anno 2010) |
VII Cultura |
30/12/2011 |
Ministero dell'economia e delle finanze |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 196/2009, art. 10-bis, co. 6* |
Ragioni dell'aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal Documento di economia e finanza, ovvero degli scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi ed illustrazione dei relativi interventi correttivi (Trasmessa dal Viceministro dell'economia e delle finanze) (Effetti di correzione degli obiettivi della manovra finanziaria per il triennio 2012-2014, Doc. LVII, n. 4-ter - PRIMA RELAZIONE) |
V Bilancio |
7/12/2011 |
*L'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato introdotto dall'articolo 2, comma 3, della legge 7 aprile 2011, n. 39 e prevede che qualora il Governo intenda aggiornare gli obiettivi programmatici individuati nel Documento di economia e finanza, ovvero in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica rispetto ai medesimi obiettivi che rendano necessari interventi correttivi, debba trasmettere al Parlamento una relazione nella quale siano indicate le ragioni dell'aggiornamento ovvero degli scostamenti, nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare. |
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L. 296/2006, art. 1, co. 5 |
Risultati derivanti dalla lotta all'evasione fiscale (Dati aggiornati al 31 dicembre 2010, Doc. LXVIII, n. 3) |
V Bilancio VI Finanze |
22/12/2011 |
D.L. 332/1994, art. 13, co. 6
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Operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato (Dati relativi alle operazioni effettuate negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, ivi comprese quelle compiute da FINTECNA, Doc. XCIX, n. 1) |
V Bilancio |
22/12/2011 |
L. 196/2009, art. 12, co. 1 art. 52, co. 3*
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Relazione generale sulla situazione economica del Paese (Dati relativi all'anno 2010, Doc. XI, n. 3) |
V Bilancio |
30/12/2011 |
*L'articolo 52, comma 3, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge 7 aprile 2011, n. 39, dispone che per l'anno 2011 la relazione di cui all'articolo 12 sia presentata entro il 30 settembre. |
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L. 196/2009, art. 14, co. 4 |
Conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche (Dati aggiornati al 30 giugno 2011, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, Doc. XXV, n. 13) |
V Bilancio |
30/12/2011 |
Ministero della giustizia |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 575/1965, art. 2-duodecies, co. 4*
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Consistenza, destinazione e utilizzo dei beni sequestrati o confiscati e stato dei procedimenti di sequestro e confisca (Trasmessa dal Ministro per i rapporti con il Parlamento) (Dati aggiornati al 30 settembre 2011, Doc. CLIV, n. 7) |
II Giustizia |
20/12/2011 |
*La legge 31 maggio 1965, n. 575, è stata abrogata dall'articolo 120, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Un obbligo di analogo contenuto è stato tuttavia riprodotto dall'articolo 49, comma 1, del citato decreto legislativo n. 159. |
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L. 193/2000, art. 5, co. 3* |
Svolgimento da parte di detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali (Dati relativi al 2011, Doc. CXCIV, n. 4) |
II Giustizia XI Lavoro |
30/12/2011 |
*La norma istitutiva prevede che la relazione sia presentata di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 166/2002, art. 15, co. 6 |
Attività di vigilanza sulle società concessionarie autostradali (Dati relativi al 2010 - predisposta da ANAS Spa) |
VIII Ambiente |
16/12/2011 |
L. 70/1975, art. 30, co. quinto |
Attività svolta, bilancio consuntivo, bilancio di previsione e consistenza dell'organico dell’Aero Club d'Italia (AeCI) (Dati relativi all'attività per il 2010, bilancio consuntivo per il 2010 e bilancio di previsione per il 2011) |
IX Trasporti |
20/12/2011 |
L. 194/1998, art. 1, co. 4 |
Andamento del processo di liberalizzazione e di privatizzazione del trasporto aereo (Dati relativi al I semestre 2011, Doc. LXXI, n. 5) |
IX Trasporti |
20/12/2011 |
D.Lgs. 162/2007, art. 7, co. 4 |
Attività svolta dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Dati relativi al 2010, Doc. CCXI, n. 4) |
IX Trasporti |
30/12/2011 |
Ministero dell'interno |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 278/2005, art. 1, co. 3
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Impiego delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 278 del 2005 (Dati relativi all'anno 2010, Doc. XXVII n. 32 - predisposta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi) |
XII Affari sociali |
16/12/2011 |
L. 244/2007, art. 3, co. 68 |
Stato della spesa, efficacia nell'allocazione delle risorse e grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta (Dati relativi al 2010, Doc. CCVIII, n. 44, corredati dal rapporto, relativo agli anni 2009 e 2010, sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa, Doc. CCVIII, n. 44-bis*) |
I Affari costituzionali V Bilancio |
22/12/2011 |
*Ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il rapporto costituisce parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all’articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
Ministero della salute |
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Fonte istitutiva |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 833/1978, art. 8, co. terzo*
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Stato sanitario del Paese (Dati relativi al 2009 e 2010, Doc. L, n. 2) |
XII Affari sociali |
14/12/2011 |
*La norma istitutiva dell’obbligo prevede che il Consiglio sanitario nazionale predisponga una relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, sulla quale il Ministro della sanità (ora Ministro della salute) riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno. |
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L. 123/2005, art. 6, co. 1 |
Relazione sulla celiachia (Dati relativi al 2010, Doc. CCX, n. 4) |
XII Affari sociali |
14/12/2011 |
Fonte istitutiva |
Soggetto competente |
Argomento |
Commissione competente per materia |
Data annuncio |
L. 215/2004, art. 8, co. 1
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Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) |
Stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi (Dati relativi all'anno 2011, Doc. CLIII-bis, n. 1) |
I Affari costituzionali |
20/12/2011 |
Nuove relazioni previste da fonti normative (*)
Fonte |
Ministero competente |
Oggetto |
D.L. 201/2011, art. 30, co. 5-bis* |
La norma istitutiva dell'obbligo prevede che la trasmissione della relazione avvenga da parte del Governo senza specificare il Ministero competente |
Realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole
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*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. Il comma 5-bis è stato inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che, al fine di garantire la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, il Governo (senza specificare il Ministero competente) dia attuazione all’atto di indirizzo approvato dalle Commissioni parlamentari competenti il 2 agosto 2011, ai sensi dell’articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, adotti gli atti necessari all’erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate alle medesime finalità ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e nell’ambito della procedura ivi prevista, riferisca alle Camere in merito all’attuazione dello stesso comma 5-bis. |
Fonte |
Soggetto competente |
Oggetto |
D.L. 201/2011, art. 11, co. 4-bis* |
Agenzia delle entrate
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Risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del decreto-legge n. 201 del 2011 |
*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. Il comma 4-bis è stato inserito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. |
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D.L. 201/2011, art. 37, co. 5* |
Autorità (cui sarà attribuita la competenza) per la liberalizzazione nel settore dei trasporti** |
Stato della disciplina di liberalizzazione nel settore dei trasporti |
*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. **La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che l'Autorità competente a trasmettere la relazione sia individuata dal Governo con regolamento, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 201 del 2011, tra le Autorità indipendenti esistenti. |
(*) Si tratta di relazioni previste da nuove norme entrate in vigore nel periodo preso in considerazione dal presente bollettino
1 Il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto dal presidente (nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri - o dal Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato - d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze); da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da un membro designato dalla Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e da due membri designati da tutti i soggetti partecipanti al capitale sociale dell’Istituto. I membri designati sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (o del Sottosegretario di Stato con delega allo Sport, ove nominato) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2 Ildecreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 214 del 2011, prevede tra l'altro, all'articolo 21, la soppressione: dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica INPDAP, dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo ENPALS, dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania EIPLI, dei consorzi del Ticino, dell'Oglio e dell'Adda (e la contestuale istituzione del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini), della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale. L'articolo 22 del citato decreto-legge prevede tra l'altro l'istituzione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. L'articolo 23 dello stesso decreto-legge prevede la riduzione del numero dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas AEEG, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM, della Commissione nazionale per la società e la borsa CONSOB, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ISVAP, della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione COVIP, della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche CIVIT e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali CGS.
3Si trattava di: Unione italiana di tiro a segno UITS; Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia UNUCI; Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia EIPLI; Ente irriguo umbro toscano; Unione accademica nazionale UAN; Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”; Opera nazionale per i figli degli aviatori ONFA; Ente opere laiche palatine pugliesi; Istituto nazionale di beneficenza “Vittorio Emanuele III”; Pio istituto elemosiniere; Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani.
4La categoria degli enti pubblici non economici, da intendere quale ‘residuale’ rispetto alla categoria degli enti pubblici economici, è comunque assai ampia: in sintesi, ente pubblico non economico può dirsi qualsiasi ente pubblico che non operi secondo una logica di tipo imprenditoriale.
5Rimaneva infatti operante l’autorizzazione recata dalla legge n. 244, art. 2, comma 634, a regolamenti governativi di riordino, trasformazione, soppressione, messa in liquidazione di enti pubblici o strutture amministrative pubbliche partecipate dallo Stato, anche in forma associativa, sulla base dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti.
6Questi ultimi sono stati oggetto di autonomo riordino con il D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega in materia di riordino degli enti di ricerca: ai fini del controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici il D.Lgs. n. 213/2009 ha apportato, tra le altre, importanti innovazioni come la riduzione del numero dei componenti dei consigli degli enti e la modifica della composizione e delle relative modalità di nomina, anche per i presidenti, sulle cui candidature non si esprimono più le Commissioni parlamentari competenti, restando prevista solo la comunicazione al Parlamento delle nomine effettuate dal Ministro dell'istruzione, università e ricerca.
7Con decreto interministeriale del 19 novembre 2008 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa erano stati confermati i seguenti enti pubblici non economici: Accademia della Crusca; Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; Cassa conguaglio trasporti di gas di petrolio liquefatto; Cassa conguaglio settore elettrico; Comitato olimpico nazionale italiano CONI; Istituto italiano per l’Africa e l’oriente ISIAO; Lega italiana per la lotta ai tumori LILT; Unione nazionale ufficiali in congedo UNUCI; Ente teatrale italiano ETI. Quest'ultimo è stato poi comunque soppresso dal comma 20 del citato D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 30/7/2010 (cfr. infra).
8Originariamente fissato al 30 giugno 2008 dall’art. 2, comma 634, della legge n. 244/2007, è stato dapprima posposto al 31 dicembre 2008 dall’art. 26 della legge n. 133/2008 e successivamente al 30 giugno 2009 dall’art. 4 della legge n. 14/2009, per essere poi differito al 31 ottobre 2009 dall’art. 17, comma 1, lettera a), della legge n. 102/2009 ed infine portato al 31 ottobre 2010 dall’art. 10-bis della legge n. 25/2010.
9Di cui peraltro era già stata prevista la soppressione dall'articolo 46, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che recava una delega legislativa al Governo per l’adozione di un decreto di riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.
10Come detto supra (cfr. nota 5), quest'ultimo ente era stato in precedenza escluso dalla soppressione e confermato in vita dal D.M. 19 novembre 2008.
11Altre norme della legge n. 111/2011 relative ad enti ed organismi pubblici, ma non ascrivibili al complesso della normativa taglia-enti, sono i commi da 6 a 14 dell’art. 14, volti a costituire la società "Istituto Luce – Cinecittà Srl” ed a liquidare "Cinecittà – Luce Spa”, il comma 16 del medesimo art. 14, che integra la disciplina concernente la soppressione del Comitato per l'intervento nella Società italiana resine SIR, l’art. 19, commi 1, 2 e 3, che prevedono, in materia di riordino degli enti di ricerca, la soppressione, a decorrere dal 1° settembre 2012, dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ANSAS ed il ripristino dell’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa INDIRE (si compie, dunque, l’operazione inversa rispetto a quella attuata con la legge finanziaria per il 2007 n. 296/2006 che, ai commi 610 e 611 dell’art. 1, aveva istituito l’ANSA disponendone il subentro nei compiti e nelle funzioni già svolti dall’INDIRE e dagli Istituti regionali di ricerca educativa IRRE, che erano contestualmente soppressi; questi ultimi Istituti, peraltro, non vengono ripristinati dalla legge n. 111/2011), nonché l’art. 36, commi da 1 a 10, concernente il riordino dell’ANAS Spa.
12In attuazione della normativa taglia-enti, come si è visto, gli Enti in questione erano a loro volta subentrati nei compiti e nelle funzioni dei soppressi ENAM, nel caso dell’INPDAP, ed ENAPPSMAD, nel caso dell’ENPALS.
13Come si è visto, l’EIPLI era stato incluso fra gli 11 enti per i quali era stata inizialmente prevista la ‘ghigliottina’ in caso di mancato riordino dall’art. 2, comma 636, della legge n. 244/2007, successivamente abrogato dall’art. 26, comma 3, della legge n. 133/2008.
14La soppressione di tale Commissione risultava peraltro già disposta dall’art. 10, comma 26, della legge n. 106/2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 70/2011.
15Il computo dei dati non tiene conto del soggetto non ancora specificato che subentrerà al soppresso EIPLI, in quanto, dovendo esso essere individuato o costituito da parte delle Regioni interessate, dovrebbe avere le caratteristiche di ente o istituto regionale, e non statale, per cui non dovrebbe essere ricompreso nel campo di applicazione della legge n. 14/1978 sul controllo parlamentare sulle nomine.
*Si fa presente che il medesimo atto può investire la competenza di più amministrazioni e quindi essere segnalato, ai fini dell'attuazione, a più di un Ministero.
**Le risoluzioni e le mozioni vengono segnalate ai fini dell'attuazione subito dopo la loro approvazione da parte dell'Assemblea o delle Commissioni.
*L'articolo 7, sesto comma, e successive modificazioni, del d.P.R. 29 settembre 2003, n. 605 recita: “Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale”.
*Il citato comma 239 recita: “Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, entro la data del 30 giugno 2010, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia nonché per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all’importo complessivo di 300 milioni di euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell’ambito delle misure e con le modalità previste ai sensi dell’articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
**Il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 183 del 2011 dispone: “Al Fondo per lo sviluppo e la coesione è assegnata una dotazione finanziaria di 2.800 milioni per l'anno 2015 per il periodo di programmazione 2014-2020, da destinare prioritariamente alla prosecuzione di interventi indifferibili infrastrutturali, nonché per la messa in sicurezza di edifici scolastici, per l'edilizia sanitaria, per il dissesto idrogeologico e per interventi a favore delle imprese sulla base di titoli giuridici perfezionati alla data del 30 settembre 2011, già previsti nell'ambito dei programmi nazionali per il periodo 2007-2013. I predetti interventi sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, su proposta del Ministro interessato al singolo intervento”.
*Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 19 le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
*L'Agenzia per la sicurezza nucleare è stata costituita con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011.